Allegato A
Seduta n. 90 del 21/12/2006
TESTO AGGIORNATO AL 28 DICEMBRE 2006
DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 1746-BIS-B)
(A.C. 1746-bis-B - Sezione 1)
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
impegna il Governo
a considerare «dispacci di agenzia» anche le notizie organizzate in notiziari prodotti dalle agenzie di stampa e ad attivarsi per prevedere che per tali servizi di informazione forniti con ogni mezzo anche elettronico su reti telematiche, anche pubbliche, purché in questo caso liberamente accessibili, da Agenzie di stampa di carattere nazionale iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, si applichi l'aliquota Iva del 4 per cento.
9/1746-bis-B/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Carra.
La Camera,
premesso che:
la legge finanziaria per il 2007 destina una rilevante attenzione al sistema agricolo nazionale con interventi incisivi soprattutto sui sistemi strutturali allo scopo finanziando misure ordinamentali volte a rafforzare la capacità produttiva delle aziende e lo sviluppo competitivo dei diversi settori agroalimentari;
in particolari comparti agricoli l'Italia occupa posti di vertice nel contesto rurale europeo. Uno di questi è quello cerealicolo con punte di eccellenza per il mais. Sarebbe necessario che su tale settore fossero rivolte maggiori attenzioni anche per le rilevanti economie che riesce a sviluppare con le filiere agroindustriali e zootecniche che ad esso sono collegate;
in termini di quantitativi il mais è di gran lunga la prima coltura italiana, prodotta quasi esclusivamente nella pianura padana e veneta. L'Italia è il secondo paese produttore di mais in Europa, dopo la Francia. Ma la coltura inizia ad avere serie minacce soprattutto a causa del ribasso dei prezzi internazionali e della concorrenza di grandi quantitativi di produzioni estere, spesso derivate da coltivazioni di varietà che contengono Organismi Geneticamente Modificati. Nell'immediato sarà decisivo contenere i costi di produzione e tutelare la produzione di mais italiano;
in Italia il mais si è diffuso nei territori della pianura padana dove i livelli di resa sono tali da giustificare la sua progressiva sostituzione con le altre graminacee. Ben il 90 per cento della produzione di granella è concentrata in 5 regioni del Nord. Una produzione in forte crescita, quella italiana, che nell'ultimo
decennio ha registrato un aumento di oltre il 50 per cento, portando l'offerta a quasi 10 milioni di tonnellate, contro i 15 della Francia. Una crescita che ha portato il settore italiano ad avere significativi flussi di esportazione. Allo stato, la destinazione del prodotto è quasi esclusivamente quella zootecnica, sotto forma di granella e poi di foraggio insilato;
purtroppo questo cereale può essere contaminato da sostanze naturalmente presenti nell'ambiente di coltivazione, definite micotossine, dannose per la salute dell'uomo e degli animali, generate da alcune specie di funghi, comunemente definite muffe;
il mais italiano è contaminato dalla micotossina Fumonisina in modo consistente e generalizzato. Tale contaminazione, dovuta a tipi diversi di Fumonisina (FB1, FB2, FB3... eccetera), si ripete regolarmente tutti gli anni, sebbene con livelli di gravità diversi a seconda dell'andamento climatico; questa tossina è meno presente negli altri Stati dell'Unione, mentre si sviluppa molto nell'Italia settentrionale principalmente in ragione dei fattori climatici tipici;
recentemente, però, problemi simili ma di minore entità sono segnalati anche in Francia e talvolta nelle produzioni dei paesi dell'est Europa;
nel mese di ottobre 2007 entrerà in vigore il Regolamento CE n. 856/2005 che prevede per le Fumonisine un limite di presenza nel mais alimentare di 2000 ppb (yg/Kg = ppb = parti per miliardo); i dati degli ultimi anni, seppur variabili, evidenziano che oltre il 50 per cento del prodotto nazionale supera tale limite;
allo stato attuale delle nostre conoscenze, nelle nostre condizioni colturali, non esistono metodi di sicura efficacia per contenere queste tossine sotto la soglia indicata dalla normativa;
studi tossicologici europei ed italiani (Fonte CE Scoop Task 3.2.10 e Istituto Superiore di Sanità) indicano che, stanti i valori attuali di contaminazione registrati, l'esposizione al rischio per i consumatori è estremamente più bassa (anche di 10 volte) della DGA, pari a 2 Ng/Kg p.c. (DGA = quantità giornaliera ingeribìle senza che sia atteso un danno rilevabile per la salute). Anche considerando fasce di popolazione più sensibili, quali i bambini e gli anziani in aree a più forte consumo di prodotti a base di mais, la probabilità di superare la DGA appare assai remota;
a giudizio dei firmatari del presente atto, questo dimostra che, fatte salve le garanzie per il consumatore, appaiono ampiamente immotivati i previsti limiti di 2000 ppb nel mais grezzo per uso alimentare, di 1000 ppb nella farina e nella semola di mais, di 400 ppb negli alimenti a base di mais destinati al consumo diretto;
esistono quindi ampi margini per determinare limiti più alti per le fumonisine senza mettere a rischio la salute dei consumatori;
se invece i limiti suddetti entrassero in vigore alla data prevista dal relativo regolamento, la filiera alimentare del mais incontrerebbe grandi difficoltà e se dovesse entrare in crisi si può prevedere una perdita di 600 milioni di euro a carico delle attività di trasformazione e collaterali e di 200 milioni di euro a carico della produzione primaria. Si ribadisce quindi che se i limiti di fumonisine nel mais grezzo e prodotti derivati non verrà innalzato, è possibile che una parte non trascurabile delle aziende italiane del settore sarà costretta a cessare l'attività. Nella migliore delle ipotesi, comunque, il prezzo del mais italiano che ricordiamo è la prima coltura nazionale in volume potrebbe subire una significativa contrazione, anche indipendentemente dall'impiego;
esistono però elementi oggettivi per poter chiedere alle istituzioni comunitarie una revisione dei limiti e dei tempi di loro applicazione;
nel Forum tenutosi a Bruxelles il 13 gennaio 2006 il Gruppo di Lavoro
Micotossine costituitosi per osservare e studiare la problematica di cui si discute ha potuto presentare queste osservazioni che sono risultate in accordo con quanto espresso dalla delegazione dell'Organismo Europeo che riunisce i maggiori produttori di mais (Copa-Cogeca) e dall'Organizzazione europea dei mugnai (Euromaisiers);
nel corso dello stesso Forum il presidente del Comitato Contaminanti DG-SANCO - dottor Frans Verstraete - ha dichiarato la disponibilità degli Organismi dell'Unione europea a riconsiderare i limiti massimi di Fumonisine nel mais e derivati ed i loro tempi di applicazione purché tale richiesta venga supportata da dati scientifici oggettivi e copiosi;
in tale ottica il comparto produttivo del mais ed il sistema degli essiccatori, raccoglitori e stoccatori dei cereali e dei semi oleosi hanno provveduto ad individuare le giustificazioni ed i dati scientifici che possono autorizzare le autorità competenti a richiedere la revisione delle concentrazioni massime proposte per la contaminazione da fumonisine degli alimenti per uso umano; al fine di sostenere la richiesta di revisione dei limiti per le Fumonisine, l'ultima possibilità offerta è il prossimo Forum di metà gennaio 2007, in quella sede dovranno essere illustrati: dati scientifici sulla presenza di Fumonisine nel mais italiano e suoi derivati; le misure adottate e adottabili per la riduzione della loro presenza; l'incapacità di tali misure a ridurre le contaminazioni al di sotto dei valori di cui al Reg. 856/2005; la ridotta esposizione al rischio dei consumatori anche per valori molto superiori a quelli massimi previsti dal citato Regolamento;
risulta quindi necessario incrementare e promuovere il monitoraggio, la ricerca e la sperimentazione relative alla problematica delle micotossine del mais,
impegna il Governo:
ad intraprendere una specifica azione di sostegno in favore delle richieste della filiera alimentare maidicola italiana presso le sedi istituzionali nazionali e comunitarie;
a realizzare in tempi celeri e con l'urgenza del caso, soprattutto al fine di fornire dati coordinati e omogenei sull'intera situazione italiana al prossimo Forum europeo sulle fumonisine, un'azione mirata e coordinata volta alla promozione e realizzazione di un progetto di sperimentazione e ricerca sulle Fumonisine del mais.
9/1746-bis-B/2. Lion, Pellegrino, Fundarò, Dozzo.
La Camera,
premesso che:
la finanziaria 2007 nelle misure a sostegno della famiglia prevede un aumento consistente degli assegni familiari, intento pregevole ma non universale poiché prende in considerazione solo i lavoratori dipendenti facendo diventare settoriale il concetto di famiglia;
in occasione della campagna elettorale il Presidente del Consiglio Prodi propose di istituire un assegno di 2500 euro all'anno fino alla maggiore età per i bambini da 0 a 3 anni, nonché per i nuovi nati;
l'impostazione rivolta al bambino include l'universalità dei soggetti comprendendo sia i lavoratori dipendenti che gli autonomi e anche i cosiddetti incapienti, cioè quanti oggi non godono dei benefici della deduzione in quanto hanno un reddito inferiore al minimo imponibile;
in ambito comunitario il Consiglio europeo di marzo 2006 ha adottato un Patto europeo per la parità di genere e il 2007 sarà l'anno europeo delle pari opportunità;
la Commissione ha individuato tra l'altro come ambiti prioritari dell'azione UE in tema di parità di generi, per il periodo 2006-2010, una pari indipendenza
economica per le donne e gli uomini; nonché l'equilibrio tra attività professionale, familiare e vita privata,
impegna il Governo
ad attivarsi per procedere al riconoscimento dell'assegno familiare a coloro che al momento risultano esclusi, nel rispetto del diritto, universalemente riconosciuto, alla vita familiare.
9/1746-bis-B/3. Ottone, Lenzi, Bellanova, Codurelli, Amici, Francescato, Balducci, Cioffi, De Zulueta, Servodio, D'Antona, Velo, Zanotti, Trupia, Fasciani, Bandoli, Mariani, Samperi, Leddi Maiola, Cinzia Maria Fontana, Froner, Bafile, Motta, Merloni, Sereni, Ghizzoni, Benzoni, Rampi, Incostante, Schirru, Intrieri, Cardano.
La Camera
ricordato che nel 2001 è stato istituito in ambito G8 un Fondo Globale per la lotta alle grandi epidemie, AIDS, Malaria, Tubercolosi, che affliggono in particolare - ma non solo - aree cruciali dei paesi in via di sviluppo;
preso atto con rammarico che non sussistono misure finanziarie adeguate a garantire il pagamento delle quote di spettanza dell'Italia;
considerato che il debito dell'Italia verso il fondo globale sia di 20 milioni di euro per il 2005, di 130 milioni di euro per il 2006 cui si aggiungeranno altri 130 milioni di euro per il 2007.
ricordato che nel marzo 2007, avrà luogo la conferenza del fondo e che l'Italia rischia di essere estromessa dal relativo Consiglio di amministrazione,
invita il Governo
ad attivarsi per trovare senza indugio mezzi adeguati per soddisfare un impegno di grande portata politica, etica, econo mica e sociale come quella della lotta alle grandi pandemie.
9/1746-bis-B/4. Spini.
La Camera,
premesso che:
il comma 1011 dell'articolo 1 si è reso necessario in quanto le varie proroghe susseguitesi nel tempo hanno generato nei soggetti destinatari dei provvedimenti agevolati legittime incertezze sia sull'an che sul quantum, rafforzate, tra l'altro, da una totale assenza di istruzioni da parte dell'Agenzia delle entrate;
infatti, con riferimento ai tributi, i contribuenti destinatari della norma sono stati individuati con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002 che ha consentito a tali soggetti di sospendere i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari fino al 15 dicembre 2002, così come prorogato da ultimo dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2005, pubblicato sulla GURI n. 118 del 23 maggio 2005. Tale decreto ha previsto inoltre che i soggetti destinatari della sospensione provvedessero al pagamento dei tributi sospesi a partire dal 16 dicembre 2005 alternativamente in un'unica soluzione oppure in 8 volte il periodo di sospensione equivalente a 304 rate mensili;
purtroppo, l'Agenzia delle Entrate non ha mai chiarito con quali modalità occorreva restituire le somme oggetto di sospensione e quali dovevano essere i codici di tributo da utilizzare. Solo dopo varie interrogazioni parlamentari si è appresso, in seguito ad una risposta del Sottosegretario all'Economia, che andavano utilizzati gli stessi codici di tributo relativi ai tributi sospesi, ma questo è avvenuto abbondantemente dopo il 16 dicembre 2005;
il comma 1011 dell'articolo 1, pertanto, ha come obiettivo quello di rimettere nei tempi tutti i soggetti che, essendosi
legittimamente avvalsi della sospensione, non hanno provveduto per cause di forza maggiore al tempestivo pagamento della prima rata entro il termine del 16 dicembre 2005 o che non sono in regola con la rateizzazione, consentendogli così di poter definire la propria posizione entro il 30 giugno 2007 in un unico versamento o proseguendo la rateazione già iniziata, anche con il pagamento di rate trimestrali anticipate, previa rideterminazione delle rate ancora a scadere diminuite del 50 per cento;
nel comma 1011 dell'articolo 1 viene, inoltre, precisato che i tardivi versamenti e/o adempimenti potranno essere oggetto di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ancorché siano già state notificate le relative cartelle esattoriali di pagamento, in quanto tale istituto è stato previsto per agevolare chiunque spontaneamente adempia ai propri obblighi tributari nel rispetto di predeterminati limiti di tempo;
analogamente, con le suddette norme, si viene incontro a coloro che si trovano nelle stesse condizioni con gli Istituti previdenziali e assicurativi prevedendo la stessa possibilità: di rimessione nei termini entro il 30 giugno 2007; di rideterminazione del residuo dovuto al 50 per cento; di applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso,
impegna il Governo
a dare puntuale attuazione al comma 1011 dell'articolo 1, tenendo presente le indicazioni e precisazioni illustrate in premessa.
9/1746-bis-B/5. Raiti, Crisafulli, Piro.
La Camera,
impegna il Governo
a considerare «dispacci di agenzia» anche le notizie organizzate in notiziari prodotti dalle agenzie di stampa e ad attivarsi per prevedere che per tali servizi di informazione forniti con ogni mezzo anche elettronico su reti telematiche, anche pubbliche, purché in questo caso liberamente accessibili, da Agenzie di stampa di carattere nazionale iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, si applichi l'aliquota Iva del 4 per cento.
9/1746-bis-B/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Folena, Giulietti.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge finanziaria reca, ai commi da 367 a 379 dell'articolo 1, disposizioni volte a ridefinire e potenziare gli interventi a sostegno dell'impiego dei biocarburanti, e, in particolare, l'obbligo, per i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, di immettere in consumo una quota minima crescente di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, un programma pluriennale per la riduzione dell'accisa gravante sul biodiesel, un programma triennale per la riduzione dell'accisa sul bioetanolo, sull'ETBE, e sui carburanti prodotti da biomasse, misure di sostegno alla filiera e disposizioni volte a favorire, da parte delle pubbliche amministrazioni, la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola;
nel testo approvato dal Senato è stata altresì demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, una nuova definizione della disciplina dei certificati verdi, finalizzata ad incentivare l'impiego di materie prime, prodotti e materiali provenienti dall'agricoltura (articolo 1, commi 382-383) e è stato disposto l'avvio, dal 2007, di un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva introduzione dell'obbligo di utilizzare, per l'asporto di merci, sacchetti biodegradabili,
anche al fine di sostenere le filiere agroindustriali operanti nel campo dei bìomateriali (articolo 1, commi 1129-1131);
ritenuto che il settore delle agroenergie, oltre a poter offrire un significativo contributo per la tutela dell'ambiente e a poter concorrere all'approvvigionamento energetico nazionale, rappresenta una prospettiva di sviluppo essenziale per l'agricoltura italiana;
valutate pertanto favorevolmente le disposizioni del disegno di legge finanziaria per il 2007 (C. 1746-bis-B) sopra richiamate;
ritenuto peraltro che sussista l'esigenza di pervenire ad una definizione organica della disciplina in materia di sostegno alla produzione e all'impiego di agroenergie, in modo da dare risposta, tra l'altro, alle sollecitazioni provenienti dalle iniziative di recente adottate dalla Commissione europea, quali il Piano d'azione per la biomassa, del dicembre 2005, e la Strategia dell'Unione europea per i biocarburanti, del febbraio 2006;
sottolineato altresì che la Commissione Agricoltura sta discutendo approfonditamente la materia delle agroenergie,
impegna il Governo
a concorrere, mediante appositi iniziative normative alla definizione di una disciplina organica di sostegno alla produzione e all'impiego di agroenergie.
9/1746-bis-B/7. Servodio, Zucchi, Pertoldi, Fiorio, Fogliardi, Franci, Bellanova, Cesini, Brandolini, Vannucci, Grassi.
La Camera,
premesso che:
visto l'articolo 1, comma 1226, del disegno di legge finanziaria per il 2007, come modificato dal Senato (A.C. 1746-bis-B Governo), che prevede l'adozione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un decreto recante criteri minimi uniformi sulle misure di salvaguardia da adottarsi dalle regioni e dalle province autonome nelle zone speciali di conservazione (ZSC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS);
tali norme interessano anche materie quali il governo del territorio, le colture praticate, le tradizioni venatorie, i trasporti e le infrastrutture, materie che sono tutte comprese nell'ambito delle competenze legislative regionali, ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, nonché hanno rilevanti conseguenze sulla definizione di attuazione delle politiche agricole, anche in ordine agli effetti che possono derivare dalle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea;
visto altresì l'approfondito lavoro svolto dalla Commissione agricoltura, in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 16 agosto 2006, n. 251 (C. 1610);
ritenuto pertanto necessario assicurare l'apporto, in sede di definizione dei criteri minimi uniformi per le misure di salvaguardia relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e alle zone di protezione speciale (ZPS), delle regioni e delle province autonome, nonché del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
sarebbe, peraltro, opportuno consultare il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nonché la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
impegna il Governo
ad assicurare che il decreto di definizione dei criteri minimi uniformi per le misure di salvaguardia che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono adottare nelle zone speciali di conservazione (ZSC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS) sia adottato sulla base delle indicazioni risultanti dai lavori della Commissione agricoltura della Camera nel
corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 16 agosto 2006, n. 251 (C. 1610).
9/1746-bis-B/8. Zucchi, Servodio, Pertoldi, Fiorio, Fogliardi, Franci, Bellanova, Vannucci, Cesini, Brandolini, Grassi.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge finanziaria per l'anno 2007 interviene con numerose disposizioni finalizzate a risolvere problemi derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi sul territorio nazionale;
tra gli eventi che hanno maggiormente colpito il Paese negli ultimi anni rientra, in particolare, l'alluvione del 2000 in Piemonte, che ha causato ingenti danni e che ha dato vita, peraltro, ad un giusto intervento risarcitorio da parte dello Stato;
al riguardo, lo scorso 13 dicembre il Governo, in risposta ad appositi atti di sindacato ispettivo presentati presso la VI Commissione, ha affrontato il problema del trattamento applicabile, ai fini dell'imposta sulle attività produttive (IRAP), ai contributi pubblici erogati in favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso del 2000, che hanno interessato, in particolare, le Province di Alessandria, Asti e Vercelli;
in particolare, nel corso dello svolgimento del dibattito sulla materia si è osservato che, sulla base di una norma di interpretazione autentica, i contributi erogati a norma di legge sono, comunque, assoggettati ad IRAP, avendo fatto presente l'Agenzia delle entrate, al riguardo, che è stato chiarito che i contributi di cui trattasi non rilevano ai fini delle imposte sui redditi; tuttavia, in mancanza di espressa previsione esentativa, non è possibile escludere gli stessi dalla base imponibile dell'IRAP, per effetto di quanto disposto dall'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare ogni possibile iniziativa, eventualmente anche di natura normativa, al fine di prevedere l'esenzione dall'IRAP dei contributi pubblici, di cui in premessa, nei confronti di quelle imprese che, avendo beneficiato di tali contributi, hanno assolto ai propri obblighi fiscali in buona fede, senza tenerne conto ai fini del computo della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP, ed escludendo in ogni caso, per tali imprese, la richiesta da parte degli «Uffici finanziari» di sanzioni e interessi sulle somme non versate.
9/1746-bis-B/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Stradella.
La Camera,
premesso che:
il fine della razionalizzazione e della valorizzazione dell'impiego dei beni immobili dello Stato è impostato nel quadro di un corretto uso del territorio e la corresponsabilizzazione delle amministrazioni locali, in rappresentanza degli interessi delle comunità territoriali eventualmente coinvolte;
nel territorio del Comune di Milano, la Parrocchia di san Giovanni Crisostomo ha usufruito per 35 anni, per tutte le sue attività (pastorali, educative, sportive, sociali) di un terreno appartenente al Demanio Militare e che rappresenta l'unico significativo spazio verde, presente in una zona notoriamente considerata a «rischio sociale»;
nel dicembre 2004, la Guardia di finanza ha intimato di lasciare libera l'area per dare inizio alla costruzione di una caserma, di due palazzine con alloggi di servizio e di un magazzino militare, provocando un'ampia mobilitazione del quartiere, della Parrocchia, della -Polisportiva e di varie associazioni della zona, con l'auspicio dell'individuazione di una soluzione alternativa, effettivamente poi
indicata nella diversa collocazione degli edifici e l'assegnazione di circa metà dello spazio in questione (pari a circa diecimila metri quadri), in concessione alla Parrocchia. L'attuazione di tale soluzione è stata, tuttavia, subordinata al perfezionamento di un documento liberatorio da parte della Difesa, relativamente alla parte di sua proprietà,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di valorizzare nel massimo grado l'impiego dei beni immobili dello Stato in modo funzionale agli interessi delle comunità territoriali anche accelerando i tempi per la formalizzazione del passaggio della suddetta area da parte della Difesa.
9/1746-bis-B/10. (Testo modificato nel corso della seduta) Fiano, Quartiani.
La Camera,
premesso che
il comma 224 dell'articolo 1 del disegno di legge Finanziaria attualmente all'esame della Camera dei Deputati prevede degli incentivi per l'eventuale rottamazione dell'auto anche in ossequio al principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la riduzione di autoveicoli per il trasporto promiscuo;
tali incentivi nell'impianto complessivo della Finanziaria appaiono comunque collegati all'eventualità dell'acquisto di un nuovo autoveicolo;
non è raro che si possa decidere di rottamare il proprio autoveicolo senza volerne acquistare comunque contestualmente un altro nuovo;
tale ipotesi non contraddice affatto il rispetto del principio di salvaguardia ambientale, anzi ne è una chiara espressione;
attualmente, all'atto della rottamazione le agenzie assicurative rilasciano un attestato con l'indicazione della classe di rischio;
tale attestazione vale solo per dodici mesi, dopodiché si è costretti a ripartire dalla classe di partenza, la 14o,
impegna il Governo
ad attivarsi affinché si possa modificare, allungandolo, il periodo di validità dell'attestazione con la propria classe di rischio ed anche a valutare l'opportunità di vincolare questa non tanto e non esclusivamente al proprietario, quanto invece al conducente.
9/1746-bis-B/11. Evangelisti.
La Camera,
premesso che:
l'accademia nazionale dei Lincei è la massima istituzione Accademica del Paese ed una delle più prestigiose del mondo;
l'Accademia è consulente scientifico del Presidente della Repubblica, oltre che luogo di certificazione e promozione della ricerca scientifica nazionale,
impegna il Governo
a valutare, previo monitoraggio sull'applicazione del comma 506 del disegno di legge finanziaria, la possibilità di inserire, con apposito provvedimento, l'Accademia Nazionale dei Lincei tra gli Enti pubblici di ricerca, di cui al citato comma, ai quali non si applica l'articolo 22 comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006 numero 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 numero 248.
9/1746-bis-B/12. Tessitore, Bianco.
La Camera,
premesso che:
il comma 62 dell'articolo 1 dell'A.C. 1746-bis-B stabilisce che l'esito del controllo automatico della dichiarazione effettuato dall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 36-bis, decreto del
Presidente della Repubblica n. 600/1973, non sia più reso noto al contribuente bensì all'intermediario (commercialista, CAAF, ecc.);
la comunicazione dell'esito della liquidazione al contribuente è un importante istituto di garanzia previsto dall'articolo 6, comma 5 della legge n. 212 del 2000, in base al quale l'Amministrazione finanziaria deve comunicare l'esito della liquidazione della dichiarazione al contribuente prima di iscrivere a ruolo le maggiori imposte eventualmente dovute. In tal modo, il contribuente ha facoltà - entro un dato termine - di esporre le proprie osservazioni e prevenire indebite ed ingiuste iscrizioni a ruolo a proprio carico. È solamente in assenza sia di osservazioni del contribuente, sia di pagamento spontaneo, che l'Amministrazione può procede all'iscrizione a ruolo delle maggiori imposte o sanzioni liquidate ed avviare la riscossione coattiva;. - che la domiciliazione del contribuente presso l'intermediario ai fini di determinati ed importanti atti fiscali - stabilita ex lege e senza alcuna manifestazione di volontà da parte dei due soggetti interessati - contraddice le disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente previste a tutela:
a) della effettiva conoscenza degli atti: «l'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente (articolo 6 comma 1 della legge 212 del 2000). La sede dell'intermediario non è in alcun modo un «luogo di effettivo domicilio del contribuente» e, può non assicurare «l'effettiva conoscenza» della comunicazione agenziale da parte del contribuente;
b) della «privacy» del contribuente: »gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario" (articolo 6, comma 1, terzo periodo legge 212 del 2000). Mettere l'intermediario a conoscenza delle liquidazioni che interessano il contribuente, specialmente quando tra intermediario e contribuente non intercorra più alcun rapporto di assistenza, rappresenta una evidente violazione di tale previsione;
la disposizione in questione grava l'intermediario di responsabilità e compiti, quali sono quelli di reperimento del contribuente anche ad anni di distanza dalla prestazione di assistenza, che non gli appartengono e che non si armonizzano con le sue ordinarie e principali funzioni e che mal si conciliano con la natura - si ripeto - volontaristica e consensualistica del suo rapporto con il contribuente;
la norma contraddice l'assetto di rapporti fin qui invalso con l'Amministrazione che prevedono la remunerazione, a carico del bilancio pubblico, delle attività di assistenza fiscale svolte dall'intermediario (e di notevole giovamento sia all'Amministrazione che alla collettività dei contribuenti; cfr. articolo 38, legge n. 241 del 1997). Le prestazioni ora imposte all'intermediario dall'articolo 1 comma 62, invece, sono manifestamente prive di qualsiasi contropartita economica,
impegna il Governo
a valutare, previo monitoraggio dell'applicazione del comma 62, l'opportunità di ripristinare la facoltatività da parte del contribuente di eleggere domiciliazione fiscale presso gli intermediari.
9/1746-bis-B/13. Musi.
La Camera,
premesso che:
alla Croce Rossa, organismo che opera in tutto il mondo con 1700 dipendenti, prestano servizio 2.500 lavoratori precari che svolgono le mansioni più svariato;
il loro contratto, in scadenza il 31 dicembre prossimo non è ancora stato rinnovato;
la proroga, sostenuta da tutte le forze politiche sin dall'inizio dell'esame della legge finanziaria, non è stata tuttavia disposta,
impegna il Governo
a reperire le risorse necessarie per far fronte ad una situazione che penalizza fortemente soggetti che, animati da profondo senso del dovere, svolgono una funzione altamente meritoria in Italia ed all'estero.
9/1746-bis-B/14. Formisano.
La Camera,
premesso che:
l'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 - Contratti di Encrgia non ha raggiunto nella gran parte dei casi i risultati sperati di realizzare:. un risparmio di energia, bensì ha ridotto spesso gli effetti ad un risparmio economico distorto e diseguale, basato su:
a) il differenziale dell'iva che, stante le interpretazioni del Ministro delle Finanze, può essere applicata nella.misura del 10 per cento ai contratti energia e quindi anche sul costo del combustibile, contro il 20 per cento che viene applicato a chi acquista il combustibile al di fuori di un contratto di tal genere;
b) sulla differenza del costo dei combustibili, la quale non può di per sé essere presentata come un risparmio ottenuto, senza che sia stato raggiunto un apprezzabile concreto risparmio energetico;
stante l'attuale legislazione, si osserva che nessuna autorità ha le competenze specifiche per verificare la qualità di un contratto di servizio energia, né l'Ente locale interessato ha la competenza specifica nella verifica dei contratti, l'agenzia delle entrate non possiede i requisiti tecnici per intervenire sulla qualità e il merito dei contratti energia-calore;
in tal modo il contratto energia calore realizza insopportabili disparità di trattamento tra i diversi operatori in campo (da una parte le piccole e medie imprese e le aziende artigiane che svolgono l'attività dì manutenzione sui cui servizi grava un imposta del 20 per cento e dall'altra i promotori dei contratti energia calore che senza realizzare effettivi risparmi, propongono al cliente servizi su cui grava un imposta NA del 10 per cento;
impegna il Governo
a verificare l'opportunità di una uniformazione dell' imposizione IVA per tutti i contratti di fornitura energia-calore e per tutti gli operatori che forniscono servizi nel settore energetico e del calore per gli edifici domestici.
9/1746-bis-B/15. Quartiani.
La Camera,
premesso che:
il testo originario della legge Finanziaria presentata dal Governo alla Camera dei deputati il 1o ottobre 2006, conteneva all'articolo 195 l'«Istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle donne e per ragioni di orientamento sessuale», per il quale era stanziato un Fondo di 3.000.000 di curo annui.
allora l'articolo 195 fu stralciato in commissione in quanto si ritenne che facesse parte di quell'insieme di norme della finanziaria che contenevano una disposizione estranea all'oggetto proprio di questa legge così come definita dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità;
tuttavia l'istituzione dell'Osservatorio era ritenuta tanto importante e priorità nell'azione del Governo, da stabilire di far confluire la somma prevista per la sua costituzione e il funzionamento nel Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità, già esistente presso la Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le Pari Opportunità e i Diritti;
quest'ultimo Fondo, infatti, nel testo della finanziaria approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2006 è stato portato dagli originari 20 milioni di euro previsti dal testo a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. In questo modo il Ministero per le Pari Opportunità e i Diritti avrebbe provveduto ad istituire l'Osservatorio contro la violenza e quant'altro di sua competenza, che era stato stralciato dalla finanziaria per estraneità di materia;
l'articolo 18, comma 757, della finanziari fu approvato dalla Camera nel seguente testo: «757. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 ».
al Senato il testo del maxiemendamento presentato per la fiducia il 3 dicembre 2006, è stato modificato introducendovi la previsione che una parte del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità deve essere specificamente destinato a creare proprio l'Osservatorio contro la violenza, ma questo è diventato l'«Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere», con l'immotivata esclusione proprio e soltanto della violenza per ragioni di orientamento sessuale;
impegna il Governo
a precisare, nell'adottando dcreto interministeriale, che l'orientamento sessuale rientra tra le materie di cui sarà chiamato ad occuparsi l'istituendo Osservatorio contro la violenza tenuto conto del crescendo di violenze verso le persone omosessuali e transessuali.
9/1746-bis-B/16. Grillini, Bimbi, Bandoli, Quartiani, Cuperlo, Zanotti.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2007, considerato l'ampio dibattito politico che, da anni, imp.gn il Parlamento e l'opinione pubblica sulla disciplina delle unioni di fatto e sui diritti e doveri che ne derivano,
impegna il Governo:
a presentare, entro il 31 gennaio 2007, un disegno di legge sulle unioni di fatto che:
risulti coerente con le numerose decisioni adottate dallla Corte costituzionale in materia di non discriminazione di trattamento del convivente, nonché con gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana, 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, I-2 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa;
riconosca diritti anche in materia fiscale, prerogative e facolta alle persone che fanno parte di unioni di fatto e non consideri dirimente, al fine di definire natura e qualità dell'unione di fatto, né il genere dei conviventi né il loro orientamento sessuale.
9/1746-bis-B/17. De Simone, Migliore, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Mascia.
La Camera,
premesso che:
da mesi la sezione staccata di Pisticci del Tribunale di Matera sta attraversando una fase di criticità estrema paralizzato dalla carenza di personale;
per quanto comune al panorama giudiziario italiano rispetto alle carenze di organico la realtà di Pistieci rappresenta una priorità nel sistema giudiziario Lucano; l'amministrazione comunale, le istituzioni locali, l'intera comunità, tutti i comuni del metapontino si sono mobilitati affiché il Tribunale di Pisticci torni ad essere pienamente operativo e funzionale;
si susseguono mobilitazioni da parte dell'Ordine degli avvocati;
ha destato molta preoccupazione la decisione da parte del Presidente del Tribunale di Matera di trasferire a Matera una parte dei procedimenti della sezione staccata di Piisticci; da parte del Ministero vi sono stati importanti segnali di attenzione rispetto ai problemi della sezione dì Pisticci;
occorre proseguire sulla strada del confronto e del dialogo per migliorare ed efficientizzare la realtà della sezione staccata dì Pisticci,
impegna il Governo
a prestare la massima attenzione al problema delle carenze di organico presso gli uffici giudiziari con particolare riguardo a quelle presenti presso la sezione staccata di Pisticci provvedendo a colmarle entro il 2007 e a garantirne il pieno funzionamento scongiurandone la soppressione salvaguardando altresì la presenza dei giudici di pace in provincia di Matera senza procedere ad ulteriori razionalizzazioni.
9/1746-bis-B/18. Burtone, Giorgio Merlo, Fadda, Galeazzi, Margiotta.
La Camera,
premesso che:
la legge finanziaria promuove e attua «una intesa in sede di Conferenza unificata, avente ad oggetto un piano straordinario di intervento per lo sviluppo dei sistema territoriale dei servizi socioeducativi, ai quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, al fine di raggiungere entro il 2010 l'obiettivo comune della copertura territoriale dei 33 per cento fissato dal Consiglio europeo del Lisbona del 23-24 marzo 2000. Per le finalità dei piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.»;
la relazione illustrativa alla finanziaria evidenzia che l'attuale copertura (al 31 dicembre 2005) territoriale nazionale dei servizi socio-educativi è pari al 9,9 per cento. Secondo le stime del Centro nazionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza, per ogni incremento del 5 per cento della copertura nazionale sarebbero necessari due miliardi di euro, Per raggiungere l'obiettivo indicato nell'articolo 193, primo comma (copertura territoriale del 33 per cento per il 2010), sarebbe quindi necessaria una cifra complessiva di 9 miliardi di euro;
la legge finanziaria 2003 (legge n. 289 del 2002, articolo 91), aveva istituito ìl Fondo di rotazione, (10 milioni di euro) per l'assegnazione di risorse ai datori di lavoro, finalizzate alla realizzazione di nidi e micro-nidi nei luoghi di lavoro. Grazie a questa misura di carattere sperimentale e non rinnovata nelle successive finanziarie sono state ammessi al finanziamento 97 tra istituzioni pubbliche ed enti privati,
impegna il Governo
perché raggiunga gli obiettivi di Lisbona anche attraverso un rinnovo dei finanziamenti al Fondo di rotazione precedentemente citato e predisponendo incentivi fiscali per quelle strutture pubbliche e private che realizzano alloro interno asili nido e micro-nidi.
9/1746-bis-B/19. Poretti.
La Camera,
premesso che:
è vitale che la sicurezza sia uno dei primi obiettivi cui la civiltà moderna deve tendere per assicurare ai cittadini un sereno vivere;
vari sono i sistemi per raggiungere un adeguato grado di sicurezza nazionale e internazionale;
per migliorare la sicurezza e l'ordine sono necessarie, in primo luogo, azioni preventive ed organizzative efficienti, tra cui analisi dei rischi, formazione delle persone addette alla sicurezza, dotazioni personali appropriate (abbigliamento, protezioni individuali, dispositivi di controllo, telerilevamento e telesoccor, so), controlli periodici che richiedono l'impiego di numeroso personale delle Forze dell'Ordine che sia peraltro altamente professionale;
la prevenzione e il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata sono temi tristemente attuali,
impegna il Governo
a reperire, per la realizzazione dei suddetti obiettivi, un maggior numero di risorse finanziarie per corrispondere miglioramenti retributivi.
9/1746-bis-B/20. (Testo modificato nel corso della seduta) Ascierto, Ronchi.
La Camera,
premesso che:
si rende assolutamente necessario garantire il consolidamento dell'azione di contrasto all'economia sommersa, nonché la piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria,
impegna il Governo:
a reperire, per la realizzazione dei suddetti obiettivi, un maggior numero di risorse finanziarie per il Corpo della Guardia di finanza;
ad assicurare il potenziamento degli strumenti tecnologici a disposizione del Corpo della Guardia di finanza al fine di renderne più incisivo l'operato.
9/1746-bis-B/21. (Testo modificato nel corso della seduta) Lamorte, Antonio Pepe.
La Camera,
premesso che:
per garantire e migliorare la sicurezza e l'ordine è necessario l'impiego e l'impegno di un elevato numero di Forze dell'ordine dedite ad azioni preventive ed organizzative, a controlli periodici e sistematici sul territorio;
la prevenzione e il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata è una delle priorità all'ordine del giorno;
è importante dare un segno tangibile della presenza dello Stato su tutto il territorio nazionale;
impegna il Governo
a garantire il mantenimento delle questure, delle prefetture e dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco anche nelle province inferiori ai 200 mila abitanti e anzi a potenziarne gli organici al fine di migliorare la qualità del lavoro del personale e a garantire maggiori sicurezza e ordine per la cittadinanza.
9/1746-bis-B/22. Migliori.
La Camera,
premesso che:
i Vigili del fuoco svolgono giornalmente un lavoro che, per il valore sociale e per la funzione, li vede impegnati, su tutto il territorio nazionale, in più di 750 mila interventi all'anno;
a garanzia dell'incolumità pubblica, i Vigili del fuoco sono attivi sia sul piano del soccorso tecnico urgente, sia per la quotidiana pianificazione e gestione dell'emergenza, sia per la diffusione della cultura della sicurezza e della difesa civile;
l'operato svolto dai Vigili del fuoco, e ampiamente riconosciuto dall'opinione pubblica, richiederebbe un maggiore riconoscimento da parte dello Stato, oltre che un particolare trattamento economico-retributivo al fine di soddisfare il lavoro straordinario prestato dal personale, ad integrazione delle attuali risorse finanziario assolutamente inadeguate in rapporto al numero di interventi costantemente effettuati,
impegna il Governo
a promuovere le opportune iniziative, anche legislative, affinché venga costantemente tenuto alto il livello di operatività del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
9/1746-bis-B/23. (Testo modificato nel corso della seduta) Proietti Cosimi, Martinelli.
La Camera,
impegna il Governo:
ad adottare immediatamente iniziative per rivedere il nomenclatore tariffario di tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali;
a istituire, con assoluta urgenza, il tavolo tecnico di confronto tra Governo, regioni e associazioni di categorie pubbliche e private, al fine di porre rimedio ai problemi di natura normativa ed economica che riguardano la specialistica ambulatoriale.
9/1746-bis-B/24. (Ulteriore nuova formulazione) Antonio Pepe.
La Camera,
premesso che:
nell'esaminare il disegno di legge Finanziaria 2007, si evincono chiaramente le riduzioni di spesa operate a danno delle università, che pure rappresentano un ambito ritenuto unanimemente strategico per lo sviluppo del Paese;
tali riduzioni contraddicono una linea di tendenza europea, alla quale il nostro Paese dovrebbe adeguarsi, per essere competitivo nel decisivo campo della ricerca;
si ritiene opportuno non applicate anche alle Università la normativa vigente che impone la riduzione delle spese di funzionamento e per i consumi intermedi relative a enti ed organismi pubblici non territoriali,
impegna il Governo
a valutare, previo monitoraggio dell'applicazione delle norme previste dal comma 506 dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria, l'opportunità di utilizzare parte delle risorse aggiuntive derivanti dall'aumento delle entrate tributarie già realizzate per estendere la citata norma anche all'università.
9/1746-bis-B/25. Filipponio Tatarella, Alberto Giorgetti.
La Camera,
premesso che:
con legge 5 maggio 1999 n. 155, veniva conferita delega al Governo per la istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino;
con decreto legislativo 3 dicembre 1999, n. 491, in attuazione della delega, venivano istituiti i tribunali metropolitani di Tivoli e di Giugliano in Campania;
a tutt'oggi, si è data integrale attuazione alle disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo, ad accezione della realizzazione del tribunale di Giugliano;
tale inadempienza configura una grave e inammissibile elusione di una legge dello Stato;
la «sicurezza» e la giustizia rappresentano sicuramente priorità da sostenere con la manovra di bilancio;
l'area giuglianese è interessata da diffusi e allarmanti fenomeni di criminalità;
il nuovo ufficio giudiziario può rappresentare un importante presidio di legalità in tale territorio:
impegna il Governo
ad adottare ogni misura utile per incrementare l'efficienza del servizio giustizia, anche aumentando il numero degli uffici giudiziari laddove se ne riscontri la necessità, come ad esempio a Giugliano in Campania, secondo quanto già previsto dal decreto legislativo 3 dicembre 1999 n. 491.
9/1746-bis-B/26. (Nuova formulazione) Tuccillo, Cesario, Suppa, Nicola Rossi.
La Camera,
premesso che:
l'Italia ha assunto l'impegno, con la ratifica del protocollo di Kyoto, di ridurre le emissioni nazionali di gas ad effetto serra, come il biossido di carbonio, del 6,5 per cento rispetto ai valori del 1990 per il periodo 2008-2012;
la direttiva 2003/30/CE del Parlamento e del Consiglio europeo dell'8 maggio 2003 sulla promozione dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, indica chiaramente la necessità di una progressiva diminuzione dell'utilizzo di combustibili fossili, utilizzati al fine della mobilità, e la progressiva sostituzione degli stessi con combustibili derivanti dalla lavorazione di biomasse;
tale direttiva è stata recepita dall'ordinamento italiano tanto dalla legge 23 dicembre 2005, n.266, la legge finanziaria 2006, quanto dal decreto-legge 10 gennaio 2006, convertito dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, ed anche dalla legge finanziaria 2007, segno di una sostanziale condivisione, da parte di tutte le forze politiche, della necessità di un maggiore impiego dei biocarburanti per il funzionamento dei mezzi di locomozione come risposta ai problemi d'inquinamento ambientale legato all'utilizzo;
sul versante della produzione elettrica, poi, gli sforzi del nostro Paese per liberarsi dalla morsa della dipendenza da fonti non rinnovabili, perlopiù d'importazione, vanno incontro ad una duplice necessità di carattere ambientale ed economico;
la dipendenza del nostro Paese in campo energetico è una grave tara non soltanto per il totale assoggettamento alle esigenze ed ai cicli produttivi dei Paesi da cui importiamo combustibili o elettricità, ma anche un pesante aggravio sulla bilancia commerciale italiana, tanto da gravare per l'84,5 per cento sui 348.956 GWh di consumo interno lordo nell'anno (dati ISTAT 2004);
l'introduzione dei biocombustibili come fonte di approvvigionamento energetico è stata già promossa dalla legislazione nazionale e risulta, insieme all'energia solare e all'energia eolica, una delle più credibili alternative, nel medio periodo, ai problemi legati alla dipendenza da fonti non rinnovabili per il sistema energetico italiano;
l'utilizzo di biocombustibili derivanti da biomasse, inoltre, contribuirebbe a creare un nuovo e solido mercato per l'agricoltura italiana, fornendo, per di più, all'industria garanzie di approvvigionamenti economici, continui e a scarsissimo impatto ambientale,
impegna il Governo:
a considerare come interesse primario e strategico del Paese il rispetto degli obiettivi comunitari stabiliti dalla direttiva 2003/30/CE del Parlamento e del Consiglio europeo dell'8 maggio 2003 nel campo della produzione e della commercializzazione di biocombustibili per la locomozione di mezzi di trasporto pubblici e privati;
a definire entro 3 mesi, di concerto con le Regioni e gli Enti locali, un piano
energetico che regoli in modo funzionale su base territoriale la trasformazione in bioenergia delle produzioni di biocombustibili, tenendo conto delle reali potenzialità di produzione di biomasse in loco;
ad attivarsi per regolamentare il trasporto di biomasse e biocarburanti per la produzione di bioenergie, in modo che la C02 emessa per il trasferimento non sia superiore a quella risparmiata per l'utilizzo di fonti rinnovabili, ponendosi questo obiettivo al di fuori dei vincoli di libera circolazione delle merci e di libera concorrenza dato il superiore interesse della tutela ambientale.
9/1746-bis-B/27. Bellotti, Misuraca.
La Camera,
in riferimento ai commi 964, 966, 969, 970 e 975, tutti afferenti al sistena «Alta Velocità»-Alta capacità" con cui vengono assunti ingenti impegni finanziari da parte dello Stato per la realizzazione di tetto sistema di trasporto ferroviario, in particolare:
a) viene assunto a carico del bilancio dello Stato il debito maturato dalla disciolta Infrastrutture SpA che ammonterebbe, secondo Eurostat, a 13 miliardi di euro;
b) viene garantito per il periodo 2007-2021 un ulteriore finanziamento per il completamento della linea Torino-Milano-Napoli per complessivi 8,100 miliardi;
c) viene autorizzato la spesa di 200 milioni annui per le attività preliminari ai lavori di costruzione delle tratte Milano-Genova e Milano-Verona;
d) viene ridefinito il canone di concessione della nuova linea,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di presentare alle competenti commissioni una ricognizione completa dei costi preventivati, delle cifre effettivamente spese e dei nuovi fabbisogni necessari al completamento delle singole tratte AV/AC, nonché un piano tecnico finanziario della gestione del sistema in relazione alle entrate (Canoni, tariffe, ecc.) ipotizzate.
9/1746-bis-B/28. (Testo modificato nel corso della seduta) Olivieri, Locatelli, Cacciari, Acerbo, Mario Ricci.
La Camera,
premesso che:
il sistema dei consorzi agrari, pur costituendo un potenziale e fondamentale sistema di gestione della politica agricola territoriale e comunque una potenziale rete di servizi per l'agricoltura, attualmente vive un periodo di profonda crisi;
circa due terzi dei Consorzi agrari vive uno stato di commissariamento che per vari motivi non riesce, in taluni casi, a riportare il sistema in bonis, anche per l'assenza di un programma finalizzato al risanamento ed alla riorganizzazione, ma che finora è riuscito a dare stabilità e certezza giuridica al sistema;
i concordati con i soggetti debitori che sono stati faticosamente tracciati sono frutto di accordi territoriali spesso delicatissimi costruiti anche in molti casi sull'abilità dei commissari liquidatori;
la norma di cui al comma 1076 della Finanziaria, mettendo a rischio i concordati, crea i presupposti in molti consorzi agrari per il fallimento degli stessi con gravissimo danno per il settore dell'occupazione e per il mondo agricolo circostante;
la stessa norma introdotta al comma 1076 pone in uno stato di incertezza e di panico il sistema generale dei consorzi agrari in Italia, proprio laddove erano maggiori le aspettative di chiusura delle vicende commissariali che durano da anni;
priorità della Repubblica, anche da quanto risulta dall'articolo 1 della Costituzione italiana, deve essere il lavoro, fondamento primo della Nazione;
l'articolo 97 della nostra Carta fondamentale, inoltre, richiama i principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, che si pongono chiaramente in contrasto con la previsione di cui al comma 1076, in quanto la rimozione dei commissari riporterebbe allo stato iniziale il lavoro svolto da questi per la dimissione in bonis dei consorzi, conseguenza che non corrisponderebbe a criteri di economicità ed efficienza,
impegna il Governo
ad attivarsi per prevedere che il commissario unico abbia l'obbligo di consultare i commissari dei consorzi in stato di liquidazione affinché sia garantita la continuità del loro operato.
9/1746-bis-B/29. Cosenza.
La Camera,
premesso che:
i commi da 13 a 24 dell'articolo 1 del provvedimento, modificati nel corso dell'esame al Senato, rechino significative modifiche alla disciplina degli studi di settore, prevedendo, in particolare, che, nei confronti dei contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, sono individuati specifici indicatori di normalità economica,
impegna il Governo
a fare in modo che, in sede di attuazione della predetta disciplina, gli indicatori di normalità economica siano definiti con il coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative degli operatori economici interessati, anche per quanto riguarda il 2006.
9/1746-bis-B/30. Leo.
La Camera,
esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2007;
considerato che i distretti produttivi rappresentano uno dei maggiori punti di forza del sistema produttivo italiano e che si configurano come sistemi produttivi locali omogenei, caratterizzati da un'elevata concentrazione di imprese industriali, prevalentemente di piccola e media dimensione e dall'elevata specializzazione produttiva;
considerata, altresì, la necessità di valorizzare le specificità del sistema produttivo italiano, composto in prevalenza da piccole e medie imprese il cui tipico modello organizzativo è costituito proprio dai citati distretti industriali;
osservato che la legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005) è intervenuta in materia di distretti produttivi (articolo 1, commi da 367 a 372) disponendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provveda a precisare le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi, qualificati come libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale allo scopo di incrementare lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento e migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione secondo principi di sussidiarietà orizzontale e verticale;
osservato che il ruolo dei distretti produttivi è stato particolarmente rafforzato dal disegno di legge finanziaria per il 2007 in quanto l'articolo 1, comma 890, novellando la citata legge n. 266 del 2005, prevede che in attesa dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di individuazione dei distretti, possa essere riconosciuto un contributo statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del 50 per cento delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto,
considerato, altresì, che il medesimo comma 890 prevede che con decreto dei Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i progetti regionali ammessi al beneficio di cui al comma 371-bis ed i relativi oneri per il bilancio dello Stato ed eventuali ulteriori progetti di carattere nazionale, fermo restando il limite massimo di cui al comma 372;
valutati positivamente i citati provvedimenti normativi volti ad assicurare una maggiore competitività dei sistema-paese in quanto i distretti produttivi garantiscono un elevato livello qualitativo e un contenuto innovativo dei prodotti e servizi;
osservato, quindi, che fattori strategici per lo sviluppo divengono la conoscenza, la capacità di innovazione, le competenze umane, le reti di cooperazione tra imprese;
considerato, altresì, che ai fini di un potenziamento ancora maggiore dei distretti produttivi italiani sarebbe opportuno promuovere l'integrazione fra il sistema della ricerca e il sistema produttivo, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;
considerato, da ultimo, che la realtà dei distretti rappresenta un volano dell'economia italiana che, in mancanza di una cornice normativa ben definita a livello statale, è interpretata in modo talora assai differente nelle diverse regioni e, pertanto, sembrerebbe opportuno creare modelli validi per l'intero contesto nazionale, anche nell'ottica della messa in rete dei distretti medesimi e dell'intemazionalizzazione delle imprese,
impegna il Governo
ad assumere ogni iniziativa di propria competenza affinché i distretti produttivi possano operare in un più definito quadro normativo di riferimento.
9/1746-bis-B/31. Leoluca Orlando.
La Camera,
premesso che:
situazioni di grave carenza idrica si ripetono ormai periodicamente durante le estati in tutta l'Italia, comprese le regioni settentrionali e centro-settentrionali;
le campagne sul risparmio idrico sono, ad oggi, per lo più esclusivamente rivolte al consumo che si attua nelle case private mentre, dai dati delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e dell'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici), è il settore agricolo a consumare - in grande misura - i maggiori quantitativi idrici;
da dati diffusi recentemente dal WWF Italia il 65 per cento dell'intera risorsa idrica nazionale è destinata all'agricoltura;
vi sono tutte le conoscenze tecniche per iniziare una seria politica di conversione dei sistemi irrigui in date situazioni come la coltura del mais e del riso, possono condurre a risparmi valutabili nel 50 per cento della risorsa e sempre più urgente appare la necessità di intervenire, anche mettendo a disposizione strumenti di supporto alle associazione di categoria e ai singoli agricoltori;
non si può pensare di intervenire solo con provvedimenti emergenziali ma occorre prevedere una nuova politica di risparmio idrico, che sia lungimirante e preveda progressivi aggiornamenti strutturali;
sono stati attivati con la Legge finanziaria 2006 i finanziamenti al 'Piano irriguo nazionale';
in molte situazioni regionali le tecniche irrigue - e le strutture - hanno un'impostazione ottocentesca;
impegna il Governo:
a predisporre, entro un anno dall'approvazione del presente ordine del giorno, un «Manuale di buona pratica irrigua» che possa fornire all'intero comparto: le informazioni sulle più aggiornate tecnologie e tecniche irrigue in rapporto a ciascuna
delle colture che vengono attuate sul territorio nazionale, le indicazioni tecniche ed economiche per la realizzazione dei sistemi e degli impianti irrigui più adatti e tecnologicamente più avanzati e, al contempo, una valutazione sulle pratiche agronomiche che possono essere realizzate a supporto del risparmio idrico in agricoltura;
a destinare una parte dei fondi del «Piano irriguo nazionale» a favorire la necessaria ed urgente riconversione dei vecchi sistemi di irrigazione con tecniche irrigue moderne e tecnologicamente innovative che utilizzano minori quantitativi d'acqua.
9/1746-bis-B/32. Mellano.
La Camera,
in riferimento ai commi 1045 e 1153 (realizzazione di opere infrastrutturali nella regione Veneto e realizzazione di opere viarie nel Veneto),
impegna il Governo
ad utilizzare le nuove disponibilità finanziarie, capaci di attivare un volume di circa 275 milioni di euro, per realizzare anche le opere di ambientalizzazione (corridoio ecologico) del nuovo Passante autostradale di Mestre
9/1746-bis-B/33. Cacciari, Zanella.
La Camera,
in riferimento ai commi 1117 e 1120 (disposizioni in materiadi fonti rinnovabili),
impegna il Governo
ad adottare urgentemente un'iniziativa normativa volta ad eleminare i meccanismi premiali di incentivazione dell'uso di fonti energetiche fossili e non rinnovabili nella produzione di energia elettrica
9/1746-bis-B/34. Acerbo, Cacciari.
La Camera,
in sede di esame del Disegno di legge Finanziaria per il 2007 (C 1746-bis-B),
premesso che:
il comma 619, articolo 1, del disegno di legge finanziaria, riguarda il reclutamento dei dirigenti scolastici;
la norma, come modificata dal Senato, prevede che, in attesa dell'emanazione di un regolamento che definisca le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici, si procede alla nomina - sui posti previsti dal bando di concorso a dirigente scolastico indetto nel novembre 2004 - non solamente dei candidati del citato concorso, ma anche dei candidati in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale previsto dal bando medesimo;
l'effetto del previsto ampliamento della platea dei beneficiari della nomina a dirigente scolastico, è quello di produrre una sorta di sanatoria nei confronti dei candidati che risultano ora utilmente collocati nella graduatoria di merito, ma che erano stati ammessi con riserva al concorso a seguito di provvedimento cautelare del TAR;
quanto suesposto, ha come nefasta conseguenza che, coloro che sono collocati con pieno diritto nella graduatoria si vedranno scavalcati da coloro che, non avendo superato la selezione per titoli prevista dal bando di concorso suddetto, hanno presentato ricorso al TAR della propria regione, invocando l'illegittimità del bando e ottenendo, in via cautelare, l'ammissione con riserva al concorso;
va peraltro ricordato che i ricorrenti al TAR non hanno avuto nessun
riconoscimento di diritto leso, ma solo un provvedimento cautelare, (sospensiva). Infatti le uniche sentenze di merito pronunciate finora dal TAR, hanno stabilito la manifesta infondatezza del ricorso, che è stato conseguentemente respinto. Le sentenze di merito hanno quindi ribadito che chi non aveva i titoli sufficienti non poteva partecipare al concorso, questo è il diritto riconosciuto;
come se non bastasse, l'effetto della norma suddetta, così come modificata dal Senato, produrrà con molta probabilità effetti pesantissimi: i mille e più candidati, collocati in graduatoria a pieno diritto, presenteranno ricorso alla Corte Costituzionale, ritenendo incostituzionale e lesivo dei loro diritti acquisiti quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2007, con la conseguenza di creare un lungo periodo di impasse, che avrà pesanti riflessi sulla conclusione dell' iter concorsuale e sulla procedura di assegnazione delle nomine,
impegna il Governo
a procedere alle nomine su tutti i posti vacanti dei vincitori del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del 22 novembre 2004, prevedendo un quota di posti da assegnare ai cosiddetti riservisti, ma solamente dopo l'eventuale scioglimento a loro favorevole della riserva da parte dei Tribunali amministrativi regionali.
9/1746-bis-B/35. Poletti, Bonelli.
La Camera,
esaminato il disegno di legge finanziaria 2007;
considerato che:
l'articolo 1, comma 1138, del disegno di legge stanzia un contributo di 31,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 a favore di specifiche finalità relative ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio, nonché di progetti per la loro gestione;
una parte significativa dei beni culturali italiani è costituita dall'ingente e storico patrimonio culturale ebraico, alla cui salvaguardia è finalizzata, in particolare, la legge n. 175 del 2005;
lo stanziamento previsto dalla citata legge n. 175 del 2005, pari a 5 milioni di euro nel triennio 2005-2007, sta permettendo la realizzazione di importanti interventi di recupero del patrimonio culturale ebraico, come il restauro della sinagoga medioevale Scolanova di Trani e del tempio di Cuneo, risalente al XV secolo, nonché il restauro degli arredi lignei del 1630 a Senigallia e la conservazione di monete di età ellenistica e romana presso il Museo della Comunità di Roma;
alcuni emendamenti di iniziativa parlamentare, presentati nel corso dell'esame presso il Senato, finalizzati al rifinanziamento della legge, non sono stati approvati anche in forza del peculiare iter della legge finanziaria, contrassegnato dalla posizione di fiducia,
impegna il Governo
a valutare, nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1138 dell'articolo 1, interventi di tutela del patrimonio culturale ebraico.
9/1746-bis-B/36. (Testo modificato nel corso della seduta) Tocci, Carlucci, Fiano.
La Camera,
premesso che:
la legge 662/96, avente ad oggetto le misure di razionalizzazione della finanza pubblica, prevedeva la creazione un apposito programma di dismissione di immobili già in proprietà al Ministero della Difesa, al fine di sopperire alle esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione delle Forze Armate (realizzazione di strutture ed infrastrutture militari, nonché adeguamento di quelle
civili, nelle Regioni in cui la presenza di unità e Reparti delle Forze Armate risultava più limitata);
grazie alla procedura normativamente indicata e previa approvazione del Ministero della Difesa, veniva quindi consentito il trasferimento (mediante alienazione o permuta) dei beni immobili così individuati a soggetti terzi;
in materia è successivamente intervenuta la legge 448 del 1998 (misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) con la previsione, sulla base di un'ulteriore ed aggiornata valutazione delle esigenze strutturali ed infrastrutturali delle Forze Armate, della possibilità di procedere a dismissione del patrimonio immobiliare del Ministero della Difesa non solo attraverso alienazioni e permute, ma altresì mediante l'attribuzione in gestione a soggetti terzi, anche attraverso lo strumento della concessione;
tale prescrizione normativa è stata infine innovata dalla legge n. 488 del 1999 (Legge finanziaria 2000), che, al proprio articolo 4 in tema di «patrimonio immobiliare dello Stato», riconosce il diritto di prelazione sull'immobile oggetto di dismissione o concessione ai Comuni/Province/Regioni nel territorio dei quali risulti sito, ed impone agli stessi soggetti di mantenere la destinazione pubblica dei beni oggetto di dismissione per almeno trent'anni,
impegna il Governo
al fine di consentire agli Enti Pubblici Territoriali di provvedere agli scopi istituzionali ai quali sono preposti, di valutare l'opportunità di consentire il trasferimento - mediante alienazione o permuta - ovvero l'attribuzione in gestione a soggetti terzi degli immobili già facenti parte del programma di dismissione del patrimonio immobiliare dei Ministero della Difesa, prevdendo altresì che tali trasferimenti, ovvero l'attribuzione in gestione, possano avvenire anche in deroga all'obbligo di mantenimento della destinazione pubblica avente durata trentennale.
9/1746-bis-B/37. D'Agrò.
La Camera,
premesso che:
la Croce Rossa è un Ente pubblico non economico che svolge i suoi servizi sul territorio a seguito di stipula di convenzioni con le strutture sanitarie pubbliche - per il servizio 118 - oltre ad altre attività di emergenza e assistenza quale la gestione dei Centri di Permanenza Temporanea (CPT), dei Centri di Prima Accoglienza (CPA) e della Protezione civile;
la pianta organica prevista è di circa 3.000 lavoratori, ma risultano in servizio con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato circa 1.600 lavoratori, con una vacanza di organico che sfiora il 50 per cento;
l'acquisizione dei servizi attraverso le convenzioni avviene, di norma, attraverso la partecipazione a gare di appalto ed in virtù di questo sistema, considerato il blocco sistematico delle assunzioni nella pubblica amministrazione, trova alimento il problema del precariato;
il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, al quale va aggiunto una quota di 700 militari richiamati con rapporto temporaneo, supera di gran lunga il personale di ruolo ed è di fatto indispensabile per far fronte a tutti i servizi richiesti;
il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ha competenze professionali specifiche, indispensabili a garantire lo svolgimento di attività istituzionali (gestione emergenze a partire dal servizio 118; servizi presso CPT; attività nei centri di rieducazione motoria per bambini cerebrolesi);
impegna il Governo
per assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali della Croce Rossa Italiana, a valutare l'opportunità - come primo atto nell'ottica di un piano di stabilizzazione
- di assumere misure urgenti al fine di consentire la proroga per l'intero anno 2007, a tutti gli effetti di legge, dei contratti a tempo determinato stipulati dal suddetto Ente.
9/1746-bis-B/38. Pagliarini, Diliberto, Burgio.
La Camera,
impegna il Governo
a prevedere esplicitamente ed inequivocabilmente, in sede di emanazione del decreto attuativo del trasferimento del contributo di cui all'articolo 1, comma 755, al «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», che la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore sia interamente effettuata dal datore di lavoro che provvede a compensare l'ammontare corrispondente ai versamenti al Fondo di cui al comma stesso, secondo le modalità stabilite dal successivo comma 757.
9/1746-bis-B/39. Diliberto, Sgobio, Pagliarini.
La Camera,
premesso che:
con decreto del Ministro della salute ad interim, on. Berlusconi del 4 maggio 2006, sono stati individuati i limiti massima di spesa per l'erogazione gratuita dei prodotti senza glutine destinati ai soggetti malati di celiachia;
tali limiti, indicati nell'allegato 1 allo stesso decreto, per fascia d'età e per tetto mensile, appaiono del tutto inadeguati rispetto ai costi di mercato dei prodotti destinati ai celiaci, dal momento che una confezione di quattro fette di pane viene venduta mediamente a tre euro, mezzo chilo di pasta a cinque euro, 150 grammi di merendine a 4 euro ed un chilogrammo di farina a circa otto euro;
incredibilmente, la citata tabella reca una differenziazione dei limiti anche per sesso, tanto che per i soggetti celiaci con età superiore a 10 anni il tetto ammonta a 140,00 euro mensili per i maschi ed a 99,00 euro mensili per le femmine, che appare un atto palesemente discriminatorio nei confronti del genere femminile;
impegna il Governo
ad intervenire tempestivamente con atto normativo per incrementare i limiti di spesa per l'erogazione gratuita dei suddetti prodotti dietetici e mettere riparo alla evidente discriminazione nei confronti dei soggetti femminili affetti da celiachia.
9/1746-bis-B/40. Cesini.
La Camera,
premesso che:
nella legge finanziaria non sussiste un capitolo specifico per lo stanziamento relativo al Fondo globale per la lotta all'Aids, la tubercolosi e la malaria (GFATM);
questi fondi sono fondamentali per il rispetto degli impegni che il Governo ha preso in sede internazionale in materia di lotta a queste pandemie. Tali risorse servono infatti per alleviare le condizioni materiali di milioni di persone che potrebbero percorrere la strada della cura e della prevenzione da patologie che mettono in pericolo la sopravvivenza stessa di interi continenti come l'Africa;
l'Italia si posiziona al sesto posto per i contributi versati al GFATM, con trasferimenti che per gli anni 2001-2005 si attestano sui 433 milioni di dollari; al quarto posto nella classifica degli impegni da parte dei Paesi donatori, ma al primo tra i Paesi debitori verso il fondo, seguita solo dagli Stati Uniti. L'Italia deve infatti ancora corrispondere 20 milioni di euro per la quota del 2005 e 260 milioni promessi per il biennio 2006-2007;
se il pagamento del debito pregresso e il contributo italiano 2006-2007 al GFATM venisse effettuato utilizzando il bilancio generale della cooperazione allo sviluppo, verrebbero assorbiti gran parte dei maggiori fondi stanziati per queste attività per il 2007 inficiando lo sforzo di rilancio di un settore strategico per le politiche volte alla affermazione di uno sviluppo sostenibile, di lotta alla povertà, di diffusione dei diritti e di prevenzione dei conflitti;
impegna il Governo:
a fare fronte agli impegni presi con le istituzioni internazionali riguardo lo stanziamento per il Fondo globale per la lotta all'AIDS, la tubercolosi e la malaria (GFATM);
a non coprire tali stanziamenti attingendo dai fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo;
a costituire, in sede di predisposizione della prossima legge finanziaria, un Fondo speciale per il finanziamento di programmi di questa natura;
a realizzare gli «Obiettivi del Millennio» portando gli stanziamenti relativi sino alla soglia dello 0,7 per cento del PIL.
9/1746-bis-B/41. (Testo modificato nel corso della seduta) Venier, Diliberto, Sgobio.
La Camera,
premesso che:
il Governo ha recentemente in più occasioni esternato la eventualità che il gruppo Fincantieri, di proprietà statale, venga parzialmente privatizzato attraverso la cessione di circa metà del pacchetto azionario, operazione che porterebbe alle casse della società un valore di 1,5 miliardi di euro e che sarebbe gestita da Lehman Brothers affiancata da banche italiane ed internazionali;
Fincantieri è il più grande gruppo cantieristico italiano, leader mondiale nel comparto navi passeggeri e ferries, oltre ad essere proprietario di aziende di eccellenza e prestigio, come la Isotta Fraschini Motori. Nel contempo, Fincantieri è la seconda azienda del settore militare in Italia, subito dopo Finmeccanica, partecipando ad importanti programmi nazionali ed internazionali, come quelli per la costruzione della portaerei «Cavour» e delle fregate classe «Orizzonte» e classe «Fremm», in collaborazione con la Francia;
Fincantieri è una società in utile e, fra le poche in Italia, non indebitata con le banche, tanto da essere in grado di distribuire dividendi allo Stato. Inoltre, la cantieristica navale, settore in cui Fincantieri opera, è in fase di forte espansione, sia nel campo civile, grazie allo sviluppo del trasporto marittimo e del mercato delle crociere e degli yacht, sia nel campo militare, grazie allo sviluppo di programmi di lungo periodo;
le privatizzazioni nei settori ad alta tecnologia, consentendo l'ingresso di hedge fund ed investitori stranieri con prevalenti interessi finanziari e speculativi, anziché comportare sviluppo industriale, hanno provocato l'indebolimento dei settori interessati. Questo si è tradotto nella riduzione delle produzioni e nella conseguente perdita di competenze e professionalità, come è avvenuto, ad esempio, nel settore aerospaziale con la vendita della quota di maggioranza di Fiat Avio al gruppo finanziario statunitense Carlyle;
impegna il Governo
a non considerare qualsiasi ipotesi che, finalizzata solo a fare cassa, conduca alla privatizzazione del gruppo navalmeccanico attraverso la sua quotazione nel mercato mobiliare.
9/1746-bis-B/42. Galante.
La Camera,
premesso che:
l'esame del disegno di legge finanziaria per il 2007 ha rappresentato per alcuni gruppi parlamentari dei due rami
del parlamento l'occasione per presentare proposte emendative che risolvessero, in tema di successioni e donazioni, la disparità di trattamento tra coppie coniugate e coppie di fatto, stante anche l'ampio dibattito politico che, da anni oramai, impegna istituzioni ed opinione pubblica sulla disciplina delle unioni di fatto e sui diritti e doveri che ne derivano;
il diritto alla libera scelta di un modello familiare non dovrebbe essere ostacolato, né condizionato dal diverso orientamento sessuale né dalla volontà dell'individuo di non contrarre il matrimonio;
impegna il Governo
a presentare, entro il 31 gennaio 2007, un disegno di legge sulle unioni di fatto che risulti coerente con le numerose decisioni adottate dalla Corte costituzionale in materia di non discriminazione di trattamento del convivente, nonché con gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana, 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, I-2 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, e che riconosca diritti, anche in materia fiscale, prerogative e facoltà alle persone che fanno parte di unioni di fatto e non consideri dirimente, al fine di definire natura e qualità dell'unione di fatto, né il genere dei conviventi né il loro orientamento sessuale.
9/1746-bis-B/43. Bellillo, Cesini, Vacca.
La Camera,
premesso che:
nel nostro Paese, secondo dati ISTAT più di 500 mila cittadini si trovano in una situazione di convivenza dichiarata, a cui vanno aggiunte oltre un milione di persone che si trovano in una situazione analoga, anche se non ufficialmente;
la maggior parte dei paesi europei ha già elaborato delle norme per la regolamentazione delle unioni civili, nell'ottica di fornire le adeguate garanzie di tutela ai cittadini che si trovano nella suddetta condizione;
appare non più procrastinabile un intervento per eliminare un vuoto legislativo, che comporta una limitazione dei diritti delle centinaia di migliaia di persone che hanno liberamente fatto una scelta che rientra nella sfera dell'autonomia individuale delle persone e che pertanto non può essere motivo di discriminazione, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 2 e 3 del dettato costituzionale, nonché di quanto stabilito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e tenendo inoltre conto dei principi inseriti nella Costituzione Europea, approvata a stragrande maggioranza dal Parlamento italiano, che si ispira ai valori della Carta di Nizza;
un intervento in tal senso, da parte del legislatore, deve avere come finalità quella di introdurre un istituto giuridico per garantire, tra l'altro, ai componenti delle unioni di fatto diritti e doveri reciproci di assistenza morale e materiale, la possibilità di regolare il loro regime patrimoniale, concedere la possibilità di estendere la pensione di reversibilità, garantire l'assistenza sanitaria e ogni altro riconoscimento dei diritti legati a quel mutuo sostegno che la natura del rapporto richiede;
impegna il Governo
a predisporre, entro il 31 gennaio 2007, un disegno di legge volto alla regolamentazione delle unioni civili, nell'interesse delle centinaia di migliaia di cittadini coinvolti, senza distinzioni di orientamento sessuale.
9/1746-bis-B/44. Bonelli, Balducci, De Zulueta, Francescato, Zanella, Boato, Cassola, Fundarò, Lion, Pellegrino, Camillo Piazza, Poletti, Trepiccione.
La Camera,
in riferimento al comma 814 dell'articolo 1,
impegna il Governo
a sopprimere la dizione «di età inferiore ai quaranta anni» riguardante i componenti il Comitato di valutazione in quanto privi dell'esperienza necessaria.
9/1746-bis-B/45. Baiamonte, Di Virgilio, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.
La Camera,
premesso che:
esaminato il provvedimento in titolo, con particolare riguardo alle misure contenute nell'articolo 18, e valutate le finalità che il medesimo intende perseguire;
considerato che nell'articolo 45 della Costituzione, lo Stato riconosce la funzione sociale della cooperazione, e la legge ne deve promuovere e favorire l'incremento;
accertato che la promozione della cooperazione è un obiettivo previsto tra i principi fondamentali della Costituzione, come condizione per l'uguaglianza sostanziale;
ricordato il ruolo fondamentale che le cooperative svolgono nell'applicazione dei principi di solidarietà sociale, sanciti dalla Costituzione, ed il reale contributo che danno alla realizzazione del sistema sanitario, assistenziale, educativo e di reinserimento lavorativo del Paese, incorporando e garantendo, così, servizi propri del Welfare;
considerato che il Documento di Programmazione Economico - Finanziaria 2007 - 2011 è imperniato sulle sinergie che discendono dalle tre linee direttrici, ovvero, crescita, risanamento dei conti ed equità sociale e territoriale;
ricordato, altresì, l'impegno che il Governo si è assunto con l'accoglimento dell'ordine del giorno n. 9/1475/59, in particolare nel riconoscere non solo il determinante ruolo economico e sociale svolto dalla cooperazione ma anche la imprescindibile necessità di dotarla di strumenti diretti e congrui al raggiungimento di obiettivi di eccellenza finalizzati allo sviluppo e al rilancio competitivo del Paese;
preso atto che alle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, al pari delle altre imprese, deve essere assicurato il mantenimento dei requisiti riguardanti la competitività in generale;
considerato che le cooperative sociali lavorano prevalentemente con Enti Pubblici, quali singoli Comuni o associati in ambiti territoriali e aziende sanitarie;
accertato che il rapporto tra la cooperativa sociale e l'Ente Pubblico è regolato da convenzioni che prevedono, per lo più, pagamenti a 90 giorni dall'emissione di fattura, e che di contro si rilevano notevoli ritardi nei pagamenti delle spettanze alle cooperative sociali, che possono andare anche oltre i 18 mesi;
considerato che le cooperative sociali utilizzano la maggior parte delle proprie risorse per pagare i soci lavoratori e i dipendenti e che quando i ritardi nei pagamenti diventano insostenibili, il disagio si ripercuote direttamente sui lavoratori, nonché sugli utenti destinatari del servizio;
accertato che in alcune aree geografiche la situazione è diventata talmente grave che viene messo a repentaglio il livello minimo di assistenza agli utenti e la sopravvivenza stessa della cooperativa sociale;
provato che le cooperative sociali hanno difficoltà ad accedere al credito in quanto, per propria natura, scarsamente capitalizzate,
impegna il Governo
ad adoperarsi, con apposite procedure, affinché gli Enti Pubblici appaltatori provvedano al pagamento alle cooperative sociali, entro i limiti pattuiti nelle convenzioni, le relative spettanze, ovvero ad adoperarsi, con apposite procedure, affinché l'Ente Pubblico appaltatore garantisca l'accesso al credito, per il tramite di banche convenzionate con lo stesso Ente, da parte
delle cooperative sociali che abbiano svolto i servizi previsti dalle convenzioni con lo stesso Ente Pubblico e i cui costi siano regolarmente riconosciuti dall'Ente Pubblico, e per ciò stesso che gli interessi maturati per i ritardi dei pagamenti, a partire dal terzo mese in poi, siano a carico dell'Ente Pubblico.
9/1746-bis-B/46. D'Ulizia.
La Camera,
in vista della privatizzazione del 30 per cento di Alitalia,
impegna il Governo
affinché:
Alitalia non debba ridurre il numero di destinazioni intercontinentali e continentali attualmente servite da Malpensa;
assegni a Malpensa o Fiumicino le nuove destinazioni intercontinentali utilizzando come criterio il minor tempo di volo;
assicuri che almeno il 50 per cento dei voli da e per Malpensa siano gestititi dalla Compagnia di bandiera;
assicuri che le basi di armamento siano commisurate al traffico avente origine dai singoli aeroporti, in coerenza con un criterio di efficienza aziendale.
9/1746-bis-B/47. Lupi, Bernardo, Paroli, Ravetto, Casero, Verro, Mantini, Garavaglia.
La Camera,
in sede di esame del ddl 1746 - bis - B recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)»,
premesso che:
il decreto legislativo del 16 febbraio 1996, n.104, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare, ha previsto, all'articolo 15, comma 2, che con apposita circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale venissero stabiliti i criteri generali per la individuazione degli immobili di pregio al solo fine della definizione o dell'elevamento dei relativi canoni;
con l'adozione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 410, gli immobili di pregio, individuati ai sensi del comma 13 dell'articolo 3, sono stati eccettuati, dal comma 8 dello stesso articolo, dalla applicazione della disciplina di favore prevista per la determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, offerte in opzione ai conduttori che acquistano in forma individuale, pari al prezzo di mercato delle medesime unità immobiliari diminuito del 30 per cento;
la predetta esclusione determina una ingiustificata disparità di trattamento, atteso che la particolare qualificazione attribuita agli immobili di pregio li differenzia dagli altri soltanto con riguardo agli specifici criteri da applicare ai fini dell'adeguamento del canone di locazione, né appare altrimenti sorretta dalla necessità di perseguire un superiore interesse pubblico di natura finanziaria, tenuto anche conto dei negativi riflessi determinato dal contenzioso giudiziario in atto,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di consentire alle strutture preposte alla vendita degli immobili di ricercare soluzioni transattive riferite agli immobili occupati aventi identiche caratteristiche.
9/1746-bis-B/48. (Testo modificato nel corso della seduta) Tolotti, Lenzi, Motta.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2007,
considerato l'ampio dibattito politico che, da anni, impegna il parlamento e l'opinione pubblica sulla disciplina delle unioni di fatto e sui diritti e doveri che ne derivano,
impegna il Governo
a presentare, entro il 31 gennaio 2007, un disegno di legge sulle unioni di fatto che:
risulti coerente con le numerose decisioni adottate dalla Corte Costituzionale in materia di non discriminazione di trattamento del convivente, nonché con gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana, 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 1-2 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e che riconosca diritti, anche in materia fiscale, prerogative e facoltà alle persone che fanno parte di unioni di fatto e non consideri dirimente, al fine di definire natura e qualità dell'unione di fatto, né il genere dei conviventi, né il loro orientamento sessuale.
9/1746-bis-B/49. Villetti, Turci.
La Camera,
premesso che:
l'esame del ddl finanziaria 2007 al Senato ha prodotto alcune modifiche positive per il settore dell'università e della ricerca, dando la possibilità di destinare una quota del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) alle ricerche liberamente proposte, in tutte le discipline, da università ed enti pubblici di ricerca; escludendo gli enti di ricerca dalla riduzione di spesa per i consumi intermedi prevista dal decreto-legge n. 223/2006 (cd. decreto Visco-Bersani); destinando alla ricerca scientifica e tecnologica (decreto legislativo 204 del 1998) ulteriori 20 milioni di euro per il triennio 2007-2009; incrementando il Fondo Ordinario per le università e le risorse per il sostegno del diritto allo studio rispettivamente di 79 milioni di euro e di 11 milioni di euro;
rimane invariata la previsione di contenimento della spesa del bilancio dello Stato, recata dall'articolo 1, comma 507, che dispone l'accantonamento e l'indisponibilità di una quota delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato in relazione ad alcune categorie di spese correnti ed in conto capitale;
il combinato disposto dell'articolo 1, comma 507 e delle varie norme contenute nel ddl finanziaria, inerenti il medesimo ambito oggettivo e richiamate in premessa, realizza, di fatto, una situazione di frammentazione e di depotenziamento delle risorse finanziarie in merito all'università, alla ricerca e alle aziende per il diritto allo studio;
considerato che:
il medesimo comma 507, consente di disporre variazioni dei predetti accantonamenti, con invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, mediante un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio 2007-2009,
impegna il Governo:
nell'ambito dei decreti ministeriali di variazione degli accantonamenti indisponibili, a considerare prioritaria la spesa relativa all'offerta formativa delle università, al sostegno per la ricerca libera e di base e all'attività delle aziende per i diritti allo studio e, per tanto, a non procedere ad ulteriori riduzioni di stanziamenti utilizzabili e a valutare la possibilità di disaccantonare parte delle quote rese indisponibili dal disposto dell'articolo 1 comma 507;
a valutare l'opportunità di inserire il sostegno alla ricerca libera e di base e al
diritto allo studio, considerati necessari al conseguimento degli obiettivi di sviluppo, tra le priorità a cui destinare le eccedenti maggiori entrate tributarie derivante dalla lotta all'evasione, come previsto dall'articolo 1 comma 4.
9/1746-bis-B/50. Ghizzoni, Froner, Sasso, Rusconi, De Biasi, Colasio, Giachetti, Tocci, Volpini, Villari, Giulietti, Benzoni, Chiaromonte, Tessitore, Latteri.
La Camera,
premesso che:
il comma 35 dell'unico articolo di cui si compone la legge finanziaria per il 2007 abroga la possibilità di usufruire di un regime IVA agevolato per le operazioni relative all'esercizio di giochi e scommesse, introdotto con il cosiddetto decreto sulla competitività, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248;
il regime agevolato, peraltro rimasto inattuato, in quanto subordinato ad una espressa approvazione da parte della Commissione europea, consisteva nella possibilità di detrarre l'IVA relativa all'acquisto e all'importazione di beni e servizi per le operazioni relative all'esercizio del gioco del lotto, delle lotterie nazionali, dei concorsi a pronostici, delle scommesse e del gioco nelle case da gioco autorizzate;
il Governo dovrà adottare entro il primo semestre del 2007 i decreti legislativi delegati, che attueranno la direttiva europea 2005/60/CE sulla normativa antiriciclaggio per le case da gioco, già ratificata dall'Italia con la legge 25 gennaio 2006, n. 29,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di avviare consultazioni con i rappresentanti dei settore dei giochi e delle scommesse, in particolare con le case da gioco autorizzate, per trovare una soluzione che consenta a tale settore di essere più competitivo e a dare attuazione alla direttiva europea 2005/60/CE in materia di norme antiriciclaggio con appositi decreti legislativi delegati.
9/1746-bis-B/51. (Testo modificato nel corso della seduta) Bezzi, Brugger, Zeller, Widmann, Nicco.
La Camera,
premesso che:
i commi 109 e seguenti dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria per il 2007 (AC 1746-bis B) riducono in parte le soglie di ricavo e di reddito minimo per la qualificazione delle società di comodo. Si introduce, inoltre, la possibilità di proporre il cosiddetto interpello disapplicativo in tutte le situazioni oggettive che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi figurativi, eliminando il requisito della loro straordinarietà;
in riferimento agli immobili, le modifiche riguardano le abitazioni e gli uffici. Mentre le percentuali previste possono in qualche modo rispecchiare la realtà nazionale generalizzata, la situazione in Alto Adige è diversa. Per la limitatezza delle superfici edificabili nel territorio montano il prezzo d'acquisto delle aree è elevato, mentre le rendite in relazione sono basse. Secondo le rilevazioni semestrali dell'Agenzia del territorio (Osservatorio mercato immobiliare) esse ammontano dal 3,9 al 4,5 per cento circa;
conseguentemente, gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate di Bolzano presumibilmente riceveranno alcune centinaia di interpelli alle quali bisogna fornire una risposta sollecita per non creare problemi ai contribuenti. Oltre a ciò, ai contribuenti non sarà più consentita la possibilità di fornire prova contraria in eventuale sede contenziosa;
impegna il Governo:
a) a valutare l'opportunità di fornire agli Uffici locali dell'Agenzia delle entrate le opportune istruzioni in merito a una procedura interna semplificata per garantire una risposta tempestiva alle istanze di
interpello relative a immobili quando la motivazione oggettiva dell'impossibilità di conseguire le soglie previste è documentata dalle rilevazioni OMI;
b) inoltre, con riferimento al periodo d'imposta 2006, a valutare l'opportunità di consentire, in via eccezionale, la presentazione dell'interpello disapplicativo entro aprile 2007. Altrimenti le società non hanno alcuna possibilità di evitare le pesanti ripercussioni derivanti da una norma antielusiva in casi che oggettivamente tali non sono, creando una grave ingiustizia e penalizzazione, senza nemmeno lasciare aperta la via del contenzioso;
c) e, infine attivarsi per prevedere l'obbligatorietà della risposta agli interpelli disapplicativi da parte degli uffici competenti entro un congruo termine, non essendo previsto in questo caso l'istituto del «silenzio assenso».
9/1746-bis-B/52. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.
La Camera,
premesso che:
lo Statuto dei diritti del contribuente, contenuto nella legge n. 212 del 27 luglio 2000, dà attuazione ai principi di democraticità e trasparenza del sistema impositivo, contribuendo a migliorare il rapporto tra Fisco e cittadini;
all'articolo 3 lo Statuto ribadisce il principio della efficacia non retroattiva delle disposizioni tributarie, che divengono efficaci solo dopo la loro emanazione. In particolare, il comma 2 precisa che le eventuali modifiche alle norme in materia di tributi periodici decorrono solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello della loro entrata in vigore;
considerato che l'articolo 3 dello Statuto costituisce un principio generale del nostro sistema tributario, come è stato affermato più volte dalla Corte di Cassazione, la quale ha perfino ribadito la sua sostanziale superiorità rispetto alle disposizioni tributarie vigenti;
al fine di assicurare un maggiore rispetto del principio di affidamento e per una maggiore certezza del diritto,
impegna il Governo
a garantire, nell'ambito dell'adozione di future iniziative legislative, il rispetto dei principi enunciati dallo Statuto dei diritti del contribuente.
9/1746-bis-B/53. (Testo modificato nel corso della seduta) Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.
La Camera,
premesso che:
il comma 734 dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria per il 2007 prevede che non possa essere nominato amministratore di enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi;
il requisito previsto dal citato comma è sostanzialmente impossibile da raggiungere in caso di ristrutturazione aziendale, in particolare in caso di piani di riconversione pluriennale o in casi di investimenti tecnologici di strategica importanza, in quanto durante tale fase l'attività produttiva/commerciale è necessariamente e notevolmente ridotta ed, inoltre, necessita di un periodo opportuno, spesso anche di alcuni anni, per raggiungere il pareggio secondo i piani finanziari previsti,
impegna il Governo
di valutare l'opportunità di prevedere l'esclusione dal conteggio di cui sopra degli
esercizi interessati da attività di ristrutturazione o risanamento aziendale nonché da piani di riconversione pluriennale.
9/1746-bis-B/54. Widmann, Zeller, Brugger, Bezzi, Nicco.
La Camera,
premesso che:
le imprese piemontesi che hanno subito gravi danni dalle alluvioni sia del 1994 che del 2000 hanno ricevuto contributi pubblici a ristoro del danno e per la ripresa dell'attività produttiva,
si verificano oggi problemi procedurali e di interpretazione normativa che rendono inutilmente complessa ed onerosa l'attività di questi imprenditori già duramente provati dai disastri naturali di cui sopra e nei confronti dei quali lo stato, la regione e gli enti locali sono intervenuti per consentire al tessuto produttivo di non perdere potenzialità e competitività,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di non far concorrere i contributi in conto capitale erogati dallo Stato, dalle regioni o dai comuni alle imprese danneggiate in conseguenza degli eventi alluvionali e dalle avversità atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994 ai sensi della legge n. 35 del 1995 e successive modificazioni e integrazioni, della legge 228 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 5 della legge n. 342 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni, alle imprese delle zone delle regioni interessate dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000 ai sensi dell'articolo 4-bis della legge n. 365 del 2000;
a valutare la possibilità di attivare le idonee misure per assicurare la velocizzazione della istruttoria delle pratiche riferite alle aziende che già hanno ottenuto finanziamenti per essere state colpite dalle calamità naturali evidenziate al punto 1) e che ad oggi hanno avuto anticipazioni bancarie supportate dal contributo loro riconosciuto, ma che, a fronte della tardiva erogazione, rischiano di produrre, peraltro inutilmente, oneri non sostenibili dalla aziende stesse.
9/1746-bis-B/55. (Testo modificato nel corso della seduta) Barbi, Fiorio, Leddi Maiola, Lovelli, Cota.
La Camera,
premesso che:
con la finanziaria 2007, pur improntata alla richiesta di sacrifici da parte dal Paese, si intravede la volontà di tenere le imprese al centro del progetto di crescita, e in questo quadro, per quanto riguarda il settore della nautica da diporto, una prima opportunità per dare il via alla fase operativa del «Patto per la promozione della 'cultura dei mare»', sottoscritto dal Governo in occasione dei recente Salone di Genova;
con la finanziaria 2007 vengono aumentati fino a dieci volte i canoni delle concessioni demaniali sui porticcioli turistici e le strutture nautiche, ferma rimanendo la durata delle stesse;
tale misura non potrà non incidere negativamente sulle imprese del settore sia sotto il profilo dei nuovi investimenti, sia sotto quello della competitività del turismo nautica italiano rispetto agli altri Paesi mediterranei;
impegna il Governo:
a istituire nell'ambito del Tavolo del Mare costituito presso il Ministero dei Trasporti, una sezione dedicata al settore della nautica da diporto per favorire una politica condivisa di promozione sociale della 'cultura del mare' e dell'andar per mare, attraverso la conoscenza, il confronto e lo studio di misure di incentivazione e semplificazione burocratica del comparto come ad esempio:
favorire l'eco compatibilità delle unità da diporto;
aggiornamento e semplificazione delle procedure amministrative del Regolamento di Sicurezza per la navigazione da diporto;
nuova normativa sulla navigazione e la sicurezza per il noleggio e locazione delle piccole e medie imbarcazioni;
semplificazione delle procedure di iscrizione e le modalità di gestione delle deroghe tecniche per le iscrizioni delle navi da diporto in uso commerciale per riportare sotto bandiera italiana molte imbarcazioni che prodotte nel nostro Paese vengono immatricolate all'estero.
9/1746-bis-B/56. (Testo modificato nel corso della seduta) Maroni.
La Camera,
premesso che:
nella stesura finale del maxiemendamento presentato al Senato sul provvedimento in esame è stato errononeamente formulato il comma 1117 dell'articolo 1, dalla cui lettera risulta che i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili possano essere accordati agli impianti che facciano ricorso alle cosiddette fonti «assimilate» alle rinnovabili, per i quali sia già stata concessa l'autorizzazione e che siano in fase di realizzazione;
tale errore è stato in più circostanze ammesso dallo stesso governo;
la corretta formulazione prevedeva invece che il ricorso ai finanziamenti sopra citati potesse essere concesso esclusivamente per gli impianti già realizzati e operativi anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa;
inoltre al secondo periodo del comma 1118 non è stato inserito il concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'emanazione dei decreti attuativi di riferimento;
impegna il Governo:
ad inserire, nel prossimo decreto già previsto e annunciato per la correzione di altri errori presenti in finanziaria, la correzione delle norme sopra indicate, in modo da circoscrivere la concessione dei finanziamenti citati per gli impianti che facciano uso delle fonti «assimilate» solo qualora siano già realizzati e operativi anteriormente all'entrata in vigore della legge finanziaria;
ad inserire, nel medesimo decreto, il concerto del ministro dell'ambiente nell'emanazione dei decreti di cui al secondo periodo del comma 1118 dell'articolo 1 del provvedimento.
9/1746-bis-B/57. Francescato, Bonelli, Balducci, Boato, Cassola, De Zulueta, Fundarò, Lion, Pellegrino, Camillo Piazza, Poletti, Trepiccione, Zanella, Mellano.
La Camera
premesso che:
il programma con il quale la coalizione di centrosinistra si è presentata agli dettori e alle elettrici il 9 e 10 aprile scorsi conteneva i seguenti obiettivi: «L'Unione proporrà il riconoscimento giuridico di diritti, prerogative e facoltà alle persone che fanno parte delle urnioni di fatto. Al fine di definire natura e qualità di un'unione di fatto, non è dirimente il genere dei conviventi n9 il loro orientamento sessuale. Va considerato piuttosto, quale criterio qualificante, il sistema di relazioni (sentimentali, assistenziali e di solidarietà), la loro stabilità e volontarietà.»,
impegna il Governo
a dare attuazione, in tempi brevi, al punto del programma sopra menzionato.
9/1746-bis-B/58. Franceschini, Sereni, Bressa.
La Camera,
premesso che:
con la legge n. 482 del 15 dicembre 1999 lo Stato italiano ha provveduto a normare, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche storiche, cioè autoctone, presenti sul proprio territorio e precisamente: le popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, croate e quelle parlanti il francese, il francoprovenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
la legge 482 si inserisce in un quadro normativo e di indirizzi generali europei di notevole rilievo: l'articolo 2 sancisce la tutela delle comunità linguistiche individuate in «armonia con i principi generali degli organismi europei e internazionali» e i principi richiamati vanno riferiti ai contenuti della «Convenzione quadro per la tutela delle minoranze nazionali» e della «Carta europea delle lingue minoritarie»;
con questa legge l'intervento dello Stato italiano è finalizzato innanzitutto ai diritti civili del cittadino, quindi al diritto al nome e al cognome nella lingua della propria comunità (articolo 11) ed anche all'eventuale ripristino della forma originaria, se commutata in periodi pregressi dalle anagrafi comunali, nonché all'uso della toponomastica in lingua minoritaria nei comuni nei quali è presente tradizionalmente la comunità linguistica (articolo 10). L'operatività della legge è finalizzata, soprattutto, oltre alla tutela e alla conservazione, alla valorizzazione delle lingue minoritarie e di conseguenza gli interventi finanziari sono destinati a tre settori fondamentali e strategici per la sopravvivenza stessa delle minoranze linguistiche: il settore educativo, gli uffici della pubblica amministrazione e i mass media;
l'articolo 25 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, ha previsto una riduzione significativa alla legge 482/99 di 1.813.273 euro per il 2007, di 1.929.359 euro per il 2008 e 4.387.405 euro per il 2009;
impegna il Governo
a recuperare, le risorse finanziarie atte a dare piena attuazione al principio tutelato dall'articolo 6 della Costituzione.
9/1746-bis-B/59. (Testo modificato nel corso della seduta) Pertoldi, Strizzolo, Maran, Bressa, Cogodi, Cuperlo, Fadda, Francescato, Pegolo, Siniscalchi, Soro, Venier.
La Camera,
premesso che:
i 1364 commi dell'unico articolo della legge finanziaria 2007, la rendono di difficile lettura in quanto oggettivamente disorganica;
nella redazione di ogni progetto di legge il legislatore, sia esso il Governo che il Parlamento, è tenuto al rispetto dei criteri di semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione dei testi normativi, al fine di soddisfare l'esigenza di fruibilità e conoscibilità della normativa vigente da parte del cittadino e degli utenti in generale;
rientra nella responsabilità del Governo attenersi al rispetto dei parametri fondamentali di corretto esercizio dei suoi poteri normativi;
la circolare del Presidente della Camera dei Deputati, recante «Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi», emanata il 20 aprile 2001, così come tutte le altre circolari in materia di drafting precedentemente emanate dal Presidente del Senato e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, raccomandano, nel rispetto del principio di semplificazione, la partizione del testo in sezione, capo, titolo, parte e libro;
il testo dei precedenti maxiemendamenti, su cui è stata chiesta la fiducia in entrambi i rami del Parlamento, ha pregiudicato,
sia alla Camera che al Senato, la possibilità di svolgere un attento esame dell'articolato nelle sue singole parti, violando così il dettato-costituzionale che, all'articolo 72, dispone che ogni legge deve essere approvata articolo per articolo e con votazione finale;
il disegno di legge finanziaria 2007, per come è stato redatto dai competenti uffici del Governo e per il numero abnorme. di disposizioni, si è tradotto in un testo incomprensibile e di difficile consultazione, che, in sede di applicazione delle norme, creerà seri problemi interpretativi;
impegna il Governo
nella qualità di titolare dell'iniziativa legislativa, a garantire, per il prosieguo delle sue attività normative, il rispetto delle vigenti regole finalizzate ad assicurare una più alta qualità della legislazione.
9/1746-bis-B/60. La Russa, Menia.
La Camera,
esaminato l'A.C. 1746-bis-B recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2007);
considerata la grave situazioen della scuola italiana e della precarietà dei dirigenti scolastici nei loro posti di lavoro;
impegna il Governo
a valutare la possibilità di garantire nella legge finanziaria 2007, la continuità di assorbimento di dirigenti scolastici incaricati.
9/1746-bis-B/61. (Testo modificato nel corso della seduta) Crema, Schietroma, Mancini.
La Camera,
esaminato l'A.C. 1746-bis-B recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2007);
premesso che:
Poste Italiane, a causa della sopravvenuta indisponibilità della scorta di polizia per i trasporti valori, ha dovuto avvalersi, per contenere gli elevati rischi connaturati ai trasporti stessi, di imprese dotate di specializzazione e comprovata esperienza nel trasporto valori;
l'affidamento del servizio di trasporto valori agli istituti di vigilanza, scelti tra quelli in possesso delle licenze prefettizie, ex articolo 134 del T.U.L.P.S., ed, espressamente autorizzati all'esecuzione dei servizi richiesti era in passato effettuato tramite trattativa privata;
con le nuove disposizioni in materia di stazione appaltante il Gruppo Poste dovrebbe, differentemente per quanto accade per il settore bancario, fare ricorso a procedure ad evidenza pubblica che implicherebbero notevoli difficoltà di ordine organizzativo-gestionale e un aumento esponenziale dei costi di gestione del servizio quantificabile, in termini prudenziali, tra il 10 ed il 50 per cento rispetto a quelli attuali (verosimilmente, tra i 10 e i 40 milioni di euro);
il ricorso ad una procedura ad evidenza pubblica non porterebbe a concreti risultati sotto il profilo della concorrenza tra i fornitori, in quanto l'attività di movimentazione dei fondi, per la natura delicata della prestazione, è connotabile quale servizio «la cui prestazione deve essere accompagnata, in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, da misure speciali di sicurezza»,
impegna il Governo
a valutare le necessarie iniziative dirette a connotare l'attività di movimentazione e trasporto di fondi e valori quale servizio la cui prestazione deve essere accompagnata, in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, da misure speciali
di sicurezza e, pertanto, non soggetta alla disciplina prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
9/1746-bis-B/62. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Gioia.
La Camera,
premesso che:
con la finanziaria 2007, pur improntata alla richiesta di sacrifici da parte dal Paese, si intravede la volontà di tenere le imprese al centro del progetto di crescita, e in questo quadro, per quanto riguarda il settore della nautica da diporto, una prima opportunità per dare il via alla fase operativa del «Patto per la promozione della 'cultura del mare»', sottoscritto dal Governo in occasione del recente Salone di Genova;
con la finanziaria 2007 vengono aumentati fino a dieci volte i canoni delle concessioni demaniali sui porticcioli turistici e le strutture nautiche, ferma rimanendo la durata delle stesse;
tale misura non potrà non incidere negativamente sulle imprese del settore sia sotto il profilo dei nuovi investimenti, sia sotto quello della competitività del turismo nautico italiano rispetto agli altri Paesi mediterranei;
impegna il Governo:
a istituire nell'ambito del Tavolo del Mare costituito presso il Ministero dei Trasporti, una sezione dedicata al settore della nautica da diporto per favorire una politica condivisa di promozione sociale della 'cultura del mare' e dell'andar per mare, attraverso la conoscenza, il confronto e lo studio di misure di incentivazione e semplificazione burocratica del comparto come ad esempio:
favorire l'eco compatibilità delle unità da diporto;
aggiornamento e semplificazione delle procedure amministrative del Regolamento di Sicurezza per la navigazione da diporto;
nuova normativa sulla navigazione e la sicurezza per il noleggio e locazione delle piccole e medie imbarcazioni;
semplificazione delle procedure di iscrizione e le modalità di gestione delle deroghe tecniche per le iscrizioni delle navi da diporto in uso commerciale per riportare sotto bandiera italiana molte imbarcazioni che prodotte nel nostro Paese vengono immatricolate all'estero.
9/1746-bis-B/63. (Testo modificato nel corso della seduta) Sanza, Villari.
La Camera,
premesso che:
la durata delle licenze e autorizzazioni generali nel settore delle comunicazioni elettroniche è attualmente disciplinata dall'ari. 25, comma 6, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
l'articolo 25, comma 6, del Codice fissa la durata delle autorizzazioni in questione in un periodo non superiore a 20 anni;
alla luce del quadro tecnologico, economico e concorrenziale delineatosi negli ultimi anni, l'esigenza di «prolungare l'orizzonte temporale di operatività degli operatori», assume attualità soprattutto con particolare riferimento alle licenze UMTS;
in tale settore si pone la necessità di assicurare agli operatori il completo ritorno degli ingenti investimenti effettuati per il conseguimento della licenza e l'installazione della rete; nonché un giusto margine sui medesimi investimenti;
un periodo di operatività della licenza insufficiente può influire negativamente sulla possibilità di sviluppare ulteriormente le nuove tecnologie e fornire
servizi che comportino nuovi e rilevanti interventi infrastrutturali, in pregiudizio dello stesso «obiettivo generale della regolamentazione» di favorire lo sviluppo delle reti a larga banda;
il limite di durata ventennale, oggi previsto per le per le licenze UMTS ancora operative (e per un quarto già trascorso), potrebbe, pertanto, risultare inadeguato al fine di raggiungere i suddetti obiettivi, con possibili conseguenze di rallentamento degli investimenti o di disequilibrio economico degli operatori interessati; l'estensione della durata delle attuali licenze, ipotizzando una tassazione delle imprese al 33 per cento e risultati economici positivi delle imprese esercenti l'attività, darebbe luogo anche a un vantaggio immediato per l'erario, stimabile in circa 92 milioni di euro all'anno, per quanto dovuto dagli operatori mobili esercenti le licenze UMTS come potenziale maggiore gettito;
i vantaggi per l'Erario si confermano anche nell'ipotesi in cui non siano più applicabili gli oneri per ciascun 5Mhz dato in licenza agli operatori dal 21o anno in poi. Infatti nell'ipotesi. di non applicabilità di tali oneri dal 21o anno la riduzione degli introiti corrisponderebbe a 65 milioni di Euro l'anno, contro un vantaggio fiscale di 92 milioni di euro l'arino, per un netto positivo di 27 milioni di Euro l'anno,
impegna il Governo
a porre in essere tutti le iniziative, anche di carattere normativo, che consentano di estendere la durata delle autorizzazioni generali nelle comunicazioni elettroniche fino ad un periodo di trentacinque anni, anche in considerazione del fatto che esiste oggi un'ampia disponibilità di frequenze utilizzabili per sistemi mobili nelle bande dei 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2500 MHz. che potrebbero consentire l'ingresso di circa 40 nuovi operatori mobili.
9/1746-bis-B/64. D'Elpidio, Fabris.
La Camera,
premesso che:
la legge finanziaria per il 2007 prevede il rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativo al contributo pluriennale per la Fiera del Levante di Bari, la Fiera di Verona, la Fiera di Foggia e la Fiera di Padova;
la fiera di Vicenza, non compresa tra i beneficiari di detti interventi, riveste nondimeno un'importanza internazionale, considerato che organizza manifestazioni dedicate al grande pubblico ideali per aziende e operatori dei più svariati settori merceologici, nonché eventi e convegni internazionali sul settore orafo, fiere nazionali e dell'innovazione;
si ritiene quindi opportuno estendere anche ad essa i contributi per interventi infrastrutturali già previsti in favore delle fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di estendere il contributo di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 anche agli interventi infrastrutturali relativi alla fiera di Vicenza.
9/1746-bis-B/65. Rocco Pignataro, Filippi.
La Camera,
premesso che:
il Passante di Mestre rappresenta una delle grandi opere autostradali realizzate per favorire il transito di passeggeri e merci nell'entroterra veneziano, lungo il corridoio adriatico e nella direzione dei Paesi dell'est europeo;
tale struttura consente, altresì, l'allontanamento del traffico dal centro urbano di Mestre e la decongestione di tutta l'area del nord-est;
la legge finanziaria per il 2007 prevede il contributo dello Stato per la
realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana Lombarda, ma non considera la rilevanza strategica del Passante di Mestre;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di autorizzare un contributo per la realizzazione delle opere di ambientalizzazione del Passante di Mestre.
9/1746-bis-B/66. (Testo modificato nel corso della seduta) Picano.
La Camera,
premesso che:
la legge n. 700 del 1983 prevedeva che la RIBS potesse intervenire esclusivamente nel settore bieticolo saccarifero;
successivamente, con la legge n. 236 del 1993 i compiti di intervento sono stati estesi «ad altri settori della produzione agricola»;
la mancata estensione dello strumento anche ai settori della pesca e dell'acquacoltura non sembra dettata da motivazioni strategiche;
si ritiene inoltre opportuna la predisposizione e l'approvazione dei programmi e progetti specifici di intervento da parte della RIBS anche a detti settori, non menzionati nella legge 7 agosto 1997, n. 266 concernente gli interventi urgenti. per l'economia;
altri strumenti di agevolazione settoriale, ad esempio, quelli previsti dal Decreto Legislativo n. 173 del 1998 relativi alla programmazione negoziata, infatti, considerano unitariamente i settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura; si reputa utile ampliare l'ambito di applicabilità degli interventi, al fine di consentire di finanziare iniziative in zone in cui le attività connesse alla pesca ed all'acquacoltura assumono rilevanza per assicurare lo sviluppo economico ed occupazionale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di estendere i benefici di cui all'articolo 2, comma 7 della legge 19 luglio 1993, n. 236 anche alla zootecnia, alla pesca e all'acquacoltura; a valutare l'opportunità di estendere i programmi e i progetti specifici di cui all'articolo 23, comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266 anche ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
9/1746-bis-B/67. Li Causi.
La Camera,
premesso che:
la legge finanziaria 2007 prevede apposite disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale, nonché incentivi alla rottamazione di veicoli per il perseguimento di finalità di carattere ambientale;
tali disposizioni non risolvono il problema relativo alla sicurezza della macchine agricole presenti in Italia;
ai fini di una sicura circolazione stradale le macchine agricole devono essere omologate e devono osservare tutti i parametri richiesti dalla normativa vigente;
in particolare, l'articolo 111 del Codice della Strada prevede la revisione obbligatoria delle macchine agricole ed operatrici, ma tale norma non ha ancora ricevuto attuazione pratica a causa della mancanza di disposizioni normative relative alla indicazione delle scadenze e delle modalità per l'esecuzione della procedura di revisione;
inoltre la mancata revisione di tali veicoli consente la circolazione di macchine obsolete non rispondenti ai più moderi standard di sicurezza e con un elevato impatto ambientale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di assumere iniziative, anche normative, volte a risolvere
la mancata attuazione della normativa relativa all'attuazione della revisione periodica obbligatoria delle macchine agricole.
9/1746-bis-B/68. Morrone.
La Camera,
premesso che:
il decreto legislativo n. 146 del 2000 relativo all'adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché relativo all'istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, disciplina le modalità di costituzione dei predetti ruoli;
gli uffici dell'Amministrazione della Giustizia registrano una perdurante carenza strutturale a causa delle vacanze in organico di dirigenti amministrativi;
tali carenze costituiscono un impedimento ad un corretto funzionamento di settori nevralgici del Ministero della giustizia,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a definire un piano di assunzione a domanda dei vincitori di alcune procedure concorsuali per il reclutamento di 40 unità di personale con qualifica dirigenziale avviate dal Ministero della giustizia.
9/1746-bis-B/69. Giuditta.
La Camera,
premesso che:
è sempre più avvertita l'esigenza di accelerare le procedure di acquisizione all'Erario delle somme di cui sia stata disposta la confisca con sentenza definitiva, depositate presso istituti bancari o postali nonché a rendere certo l'incameramento delle somme che rimangono sui libretti di deposito che i legittimii titolari non provvedono a ritirare;
si tratta di somme, nella maggior parte dei casi, dì consistenza contenuta ma che per la loro quantità per anno e sul territorio nazionale acquistano un notevole rilievo economico,
impegna il Governo
a porre in essere tutte le iniziative anche di carattere normativo, che consentano di accelerare le procedure di acquisizione all'Erario di dette somme al fine di poterle versare anche solo sulla base di una comunicazione della cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso l'atto che ha determinato l'esecutività della confisca o della verificazione del mancato ritiro malgrado il tempo trascorso dalla comunicazione di messa a disposizione della somma in favore del titolare.
9/1746-bis-B/70. Del Mese.
La Camera,
premesso che:
in applicazione dei principi costituzionali di uguaglianza e parità di trattamento andrebbero trattati uniformemente il nuovo potere attribuito alla pubblica amministrazione di non procedere al pagamento dei propri debiti nei confronti dei suoi contraenti in presenza di debiti tributari di questi ultimi iscritti a ruolo;
parimenti andrebbe riconosciuto il diritto speculare del contribuente/contraente di vedere eseguiti i pagamenti dei suoi crediti esigibili nei confronti della pubblica amministrazione per mezzo dell'istituto della compensazione da applicare anche nel caso inverso, nel quale il contribuente non viene messo in grado di adempiere alle proprie obbligazioni tributarie a causa dell'inadempienza della pubblica amministrazione nei pagamenti delle forniture,
impegna il Governo
a valutare l'esigenza di porre in essere tutti gli opportuni provvedimenti, anche di carattere normativo, che consentano ai titolari di crediti verso le amministrazioni pubbliche di ottenere il pagamento in tempi certi, anche attraverso la possibilità di forme compensative tra il credito verso la pubblica amministrazione e il debito iscritto a ruolo.
9/1746-bis-B/71. Capotosti.
La Camera,
premesso che:
negli ultimi anni la pratica dell'ippoterapia ha assunto un carattere scientifico tanto da poter essere riconosciuta come una vera tecnica terapeutica e riabilitativa;
tali sviluppi hanno portato a considerare l'ippoterapia un intervento olistico sulla persona che, quindi, ne beneficii a in modo integrale e profondo; l'ippoterapia scientifica, dunque, è considerata indispensabile per affrontare quadri di disabilità particolarmente seri;
in particolare, l'ippoterapia, se diretta e pianificata da professionisti specializzati., può essere un valido aiuto non solo per migliorare il disordine psico-motorio, ma anche le funzioni emotivo-affettive e cognitive,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione, presso il Ministero della Salute, di un Fondo a favore delle attività di riabilitazione equestre a carattere sanitario, a tal fine costituendo un'apposita Commissione ministeriale volta a stabilire i requisiti e le modalità di accesso al Fondo.
9/1746-bis-B/72. Pisacane.
La Camera,
premesso che:
nell'ordinamento esiste una definizione di «famiglia anagrafica» nell'ambito della quale i diversi soggetti presi in considerazione non godono delle stesse posizioni giuridiche soggettive,
impegna il Governo
a riconoscere a tutti i membri della famiglia anagrafica - così come definita all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 - le situazioni giuridiche soggettive pitl favorevoli già riconosciute solo ad alcuni di essi.
9/1746-bis-B/73. Turco.
La Camera,
premesso che:
con la (finanziaria 2007, pur improntata alla richiesta di sacrifici da parte dal Paese, si intravede la volontà di tenere le imprese al centro del progetto -di crescita, e in questo quadro, per quanto riguarda il settore della nautica da diporto, una prima opportunità per dare il via alla fase operativa del «Patto per la promozione della 'cultura del mare'», sottoscritto dal Governo in occasione dei recente Salone di Genova;
con la finanziaria 2007 vengono aumentati fino a dieci volte i canoni delle concessioni demaniali sui porticcioli turistici e le strutture nautiche, ferma rimanendo la durata delle stesse;
tale misura non potrà non incidere negativamente sulle imprese del settore sia sotto il profilo dei nuovi investimenti, sia sotto quello della competitività del turismo nautico italiano rispetto agli altri Paesi mediterranei,
impegna il Governo:
a istituire, nell'ambito del Tavolo del Mare costituito presso il Ministero dei Trasporti, una sezione dedicata al settore della nautica da diporto per favorire una politica condivisa di promozione sociale
della `cultura del mare' e dell'andar per mare, attraverso la conoscenza, il confronto e lo studio di misure di incentivazione e semplificazione burocratica dei comparto come ad esempio:
favorire l'eco compatibilità delle unità da diporto;
aggiornamento e semplificazione delle procedure amministrative del Regolamento di Sicurezza per la navigazione da diporto;
riconoscimento del porto turistico tra le strutture ricettive con la conseguente applicazione dell'iva ridotta;
la non imponibilità Iva per le operazioni di unità da diporto destinate all'esercizio di attività commerciali;
nuova normativa sulla navigazione e la sicurezza per il noleggio e locazione delle piccole e medie imbarcazioni;
semplificazione delle procedure di iscrizione e le modalità di gestione delle deroghe tecniche per le iscrizioni delle navi da diporto in uso commerciale per riportare sotto bandiera italiana molte imbarcazioni che prodotte nel nostro Paese vengono immatricolate all'estero.
9/1746-bis-B/74. Nardi, Fabris, Brugger, Donadi, Leoluca Orlando, Cesa, Leone, Gianfranco Fini, De Luca, Barani, Martino, Fallica, Intrieri, Brigandì, Dato, De Mita, Giovanardi, Reina, Del Bue, Barbi, Nucara.
La Camera,
premesso che:
l'inopinata proposizione, con la conseguente inopportuna approvazione da parte del Senato in sede di votazione sulla fiducia, del comma 1343 del disegno di legge finanziaria per il 2007 concernente il mutato regime di decorrenza dei termini di prescrizione in materia di illeciti contabili, riproposto in terza lettura all'esame della Camera dei Deputati ancora con la questione di fiducia, ha destato sconcerto e viva preoccupazione, come è anche detto nel parere espresso dalla Commissione Giustizia;
siffatta disposizione, che appare espressione di una linea condonista e perdonista già manifestatasi con l'approvazione dell'indulto e con altri provvedimenti che hanno incontrato la disapprovazione dell'opinione pubblica, è incompatibile con il rispetto dei princìpi di legalità e di certezza delle regole e dell'effettività delle relative sanzioni;
la sua entrata in vigore, come già denunciato dalla Corte dei conti, vanificherebbe il lavoro svolto dalla giustizia contabile e dagli organi accertatori ed indurrebbe un pericoloso sentimento di impunità negli amministratori pubblici, che invece sono chiamati a far rispettare proprio le norme amministrative e contabili, e sfiducia dei cittadini verso le regole, i pubblici funzionari, il Governo ed il Parlamento;
per di più, la disposizione è in maniera incongrua inserita in seconda lettura in un disegno di legge finanziaria proteso in maniera penetrante alla ricerca di risorse finanziarie da utilizzare per lo sviluppo, mentre la sua entrata in vigore darebbe invece luogo alla rilevante riduzione delle entrate connesse con l'accertamento delle violazioni e l'esecuzione delle sanzioni connesse al danno contabile,
impegna il Governo
ad adottare tutti i provvedimenti normativi necessari ed urgenti volti ad evitare che la citata disposizione abbia successivamente efficacia anche per un solo minuto.
9/1746-bis-B/75. Palomba.
La Camera,
premesso che:
il Documento di programmazione economica e finanziaria, che avrebbe dovuto trovare il suo conseguente quadro
attuativo nella Legge Finanziaria, aveva individuato le priorità di intervento per lo sviluppo del Paese in tre pilastri: politiche per la crescita, risanamento dei conti pubblici e politiche per l'equità;
all'interno delle politiche per la crescita si collocavano le azioni per promuovere la concorrenza, quelle per la ricerca e per la dimensione delle imprese, quelle delle infrastrutture e dell'energia, quelle per la qualità, efficacia e modernizzazione delle pubbliche amministrazioni;
all'interno del risanamento dei conti pubblici, la revisione dell'organizzazione dello Stato, del sistema pensionistico, di quello sanitario e il federalismo fiscale, in quadro di contenimento dei costi ed in particolare dei costi della politica;
all'interno delle politiche per l'equità, gli interventi per la famiglia, per l'infanzia e per gli anziani;
gli interventi nei settori suddetti erano ritenuti elementi indispensabili per ridare al Paese un percorso virtuoso di sviluppo economico e di ripresa dell'occupazione;
in realtà la Legge Finanziaria così come è risultata al termine del suo percorso legislativo ha solo in parte corrisposto alle necessità evidenziate dal Documento di programmazione economica e finanziaria;
il programma di Governo così come concordato dalla coalizione individuava una serie di azioni anch'esse ritenute prioritarie per raggiungere lo scopo di realizzare una società più moderna nella quale la libertà dei singoli si coniugasse alla solidarietà nei confronti dei più deboli;
tra queste priorità possiamo ricordare il conflitto d'interessi, la giustizia, la sicurezza, la riduzione dei costi della politica, la tutela dei consumatori e dei risparmiatori, il lavoro nella flessibilità, ma non nella precarietà, l'informazione, il Mezzogiorno, le infrastrutture ed anche, naturalmente, i nuovi diritti ed in particolari le unioni civili;
la graduazione delle priorità non può che essere posta in relazione agli obiettivi del Governo in un quadro complessivo che deve avere come orizzonte l'intera legislatura;
tuttavia, alcune delle azioni di Governo richiedono attuazione immediata, mentre altre possono ragionevolmente trovare realizzazione in tempi meno pressanti;
è di piena evidenza che la gestione dell'emergenza richiede prima di tutto il bisogno di ridare al Paese prospettive ragionevoli per il suo futuro;
la rilevanza della manovra contenuta nella legge finanziaria ha alla sua base l'idea di innescare un immediato meccanismo virtuoso che permetta nei prossimi anni una riduzione del carico fiscale sui cittadini ed in particolare sulle fasce a reddito più debole;
solo il completamento della manovra con le altre misure economiche in precedenza delineate può consentire il perseguimento dell'obiettivo testé indicato;
tale obiettivo è dunque quello che deve guidare l'ordine degli interventi di cui si deve far carico il Governo,
impegna il Governo
ad avviare con tempestività i provvedimenti legislativi che riguardano gli obiettivi già individuati nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria e dunque quelli attinenti alla sfera dell'economia e del rinnovamento della Pubblica amministrazione con i correlati interventi di riduzione di costi della politica prima di procedere ad azioni che riguardino aspetti attinenti la sfera dei diritti individuali delle persone, senza che ciò peraltro possa significare che questi ultimi siano meno importanti degli altri.
9/1746-bis-B/76. Donadi, Borghesi.
La Camera,
premesso che
l'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, prevede l'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, tra cui gli enti ecclesiastici, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di culto;
tale disposizione è stata oggetto di una serie di interventi legislativi di interpretazione autentica, che senza modificarla formalmente ne hanno tuttavia alterato il significato e le finalità originari, nonché ridotto sensibilmente l'ambito applicativo, con grave danno per le entrate comunali;
da ultimo, in particolare, l'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248 (c.d decreto Bersani-Visco) ha disposto che l'esenzione in oggetto si intende applicabile alle «attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale»;
per effetto di tale disposizione interpretativa una serie di attività commerciali poste in essere da enti non commerciali beneficiano, per il solo fatto di avere carattere promiscuo e non esclusivo, dell'esenzione dall'ICI; in altri termini, l'esenzione dail'ICI trova oggi applicazione anche nei casi in cui la natura commerciale dell'attività sia assolutamente prevalente (benché non esclusiva) e, al contrario, le finalità individuate dall'articolo 7 comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, abbiano carattere limitato o addirittura residuale;
con specifico riferimento agli enti ecclesiastici, una recente sentenza della Corte di Cassazione (8 marzo 2006) ha affermato che «Un ente ecclesiastico può svolgere liberamente nel rispetto delle leggi dello Stato anche un'attività di carattere commerciale, ma non per questo si modica la natura dell'attività stessa e, soprattutto, le norme applicabili al suo svolgimento rimangono, anche agli effetti tributari, quelle previste per le attività commerciali, senza che rilevi che l'ente le svolga oppure no in via esclusiva»;
risulta che la Commissione europea abbia già informalmente sollecitato il Governo a rivedere la normativa in esame, in quanto configurerebbe un illecito aiuto di Stato e una distorsione della concorrenza a vantaggio di alcuni operatori, fondata unicamente sulla natura giuridica dei soggetti,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di intervenire sulla materia, con le opportune iniziative normative amministrative, al fine di escludere che dall'applicazione dell'articolo l'articolo 7, comma 1, lettera i), dei decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, possano derivare, anche in via di fatto, privilegi fiscali a favore di determinati soggetti nell'esercizio di attività di carattere commerciale, anche nel caso in cui queste non abbiano carattere esclusivo.
9/1746-bis-B/77. (Testo modificato nel corso della seduta) Beltrandi.
La Camera,
premesso che:
il tema dei costi eccessivi ed impropri della politica, e della necessità di abbattere in modo drastico le incrostazioni clientelari che appesantiscono gli apparati pubblici, è stato tra i punti nodali del dibattito sulla legge finanziaria;
all'iniziativa del governo, che aveva introdotto già nella proposta iniziale alcune norme di ridotta portata, si è affiancata l'iniziativa parlamentare, che ha puntato a dare maggiore incisività ed efficacia alle proposte già in campo, e a porre nuove questioni all'attenzione delle Camere;
i risultati conseguiti costituiscono un primo passa in avanti. Ma non sono mancati segnali contraddittori ed errori
manifesti, la cui correzione è indispensabile per evitare che l'opinione pubblica riversi critiche indiscriminatamente negative sul ceto politico e sulle istituzioni;
in molti casi, è accaduto che la maggioranza avesse, con il concorso e l'assenso dello stesso governo, maturato soluzioni corrette, poi stravolte nella definitiva formulazione del maxiemendamento presso la Presidenza del consiglio per il voto di fiducia. Tanto che molte delle critiche che oggi guardano all'iter parlamentare di formazione della legge finanziaria andrebbero invece più correttamente poste alla Presidenza del consiglio ed al rapporto che questa ha tenuto con la maggioranza parlamentare da un lato, e gli interessi che contro il volere di quella maggioranza hanno trovato ingresso dall'altro;
è necessario anzitutto sopprimere la norma sulla prescrizione nei giudizi davanti alla Corte dei conti, che pone il centrosinistra a rischio di subire critiche devastanti, analoghe a quelle tante volte indirizzate nella precedente legislatura contro il governo Berlusconi allora in carica;
va poi restituito il carattere di generalità alla regola del tetto massimo agli emolumenti pubblici fissato in rapporto allo stipendio del primo presidente della Corte di cassazione. Va dunque soppressa la raffinata casistica conclusivamente introdotta, che permette esenzioni e deroghe e giunge persino a riconoscere una vera e propria scala mobile per retribuzioni di 750.000 euro ed oltre;
vanno, ancora, cancellate le norme che introducono ipotesi di spoils system, che fittiziamente cancellano strutture per istituirne parallelamente altre (alta commissione), o che persistono nel malvezzo di istituire strutture speciali e ad hoc per interessi che bene potrebbero essere perseguiti attraverso le molteplici amministrazioni, centrali e locali, che insistono sul territorio;
vanno infine corrette le norme dalle quali si può desumere che i ministri di riferimento sono stati catturati dagli interessi dicasteriali sottostanti, come è accaduto nel caso dell'accorpamento delle scuole di formazione per il personale e la dirigenza pubblica;
vanno nei tempi più brevi attuati principi di trasparenza e conoscibilità della gestione da parte dei soggetti pubblici, ed in specie delle amministrazioni elettive regionali e locali, al fine di contenere possibili fenomeni di degenerazione clientelare, come ad esempio il proliferare delle società miste, che hanno destato vasta eco e preoccupazione nell'opinione pubblica,
impegna il Governo:
ad adottare, nel tempo intercorrente tra la promulgazione e pubblicazione della legge finanziaria e il prodursi dei suoi effetti a partire dal 1 gennaio 2007, un decreto-legge che disponga la soppressione della norma sulla prescrizione nei giudizi davanti alla Corte dei conti (comma 1346);
a monitorare l'applicazione delle previsioni contenute nella legge finanziaria che aumentano considerevolmente la spesa pubblica e i costi della politica al fine di valutare l'opportunità di modificarle con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
compensi amministratori società partecipate (comma 467): soppressione di previsioni di aumenti e quote variabili, rivalutazioni in relazione al tasso di inflazione programmato e deroghe che portano a superare l'importo di 500.000 euro annui;
soppressione dell'Alta Commissione di studio di cui alla legge 27 dicembre 2002 n. 289 e contestuale istituzione della Commissione tecnica per la finanza pubblica (comma 475 e seguenti);
istituzione dell'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche-Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione (comma 581) valutando l'opportunità di
prevedere che con l'istituzione dell'Agenzia per la formazione si proceda contestualmente alla soppressione delle precedenti scuole e istituti inquadrati nei rispettivi ministeri (Istituto diplomatico, Scuola Superiore dell'amministrazione dell'Interno e Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze);
tetto di 250.000 euro degli emolumenti riferito al primo presidente Corte di cassazione (comma 594), valutando l'opportunità di prevedere che non sia limitato ai soli dirigenti a contratto esterno ma sia valido anche per tutti gli altri dirigenti e manager di Stato;
voli transcontinentali di prima classe per dirigenti di prima fascia (comma 469);
consiglieri e referendari medici in servizio presso l'Ufficio medico della Presidenza del Consiglio (comma 802), valutando l'opportunità di escludere la previsione che tali figure possano svolgere attività professionali sanitarie esterne ovvero prevedere che la Presidenza del Consiglio si avvalga di prestazioni e servizi sanitari esterni;
soppressione dell'Istituto per la Montagna e contestuale istituzione dell'Ente italiano per la montagna (commi 1283-1287);
a dare immediata esecuzione alle norme della legge finanziaria (commi 588-592) per cui i soggetti pubblici sono tenuti a fornire ad una banca dati presso il Dipartimento della funzione pubblica una completa informazione, finora assai difficilmente reperibile, sulle società e i consorzi cui partecipano.
9/1746-bis-B/78. D'Elia, Pettinari.
La Camera,
in considerazione delle detrazioni lrpef, assegni familiari e altre disposizioni previste, anche dalla Legge Finanziaria, a favore dei nuclei familiari,
impegna il Governo
a considerare nell'applicazione delle norme richiamate come nuclei familiari quelli sanciti dall'articolo 29 della Costituzione che riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio ed a informare la propria legislazione a tale precetto costituzionale.
9/1746-bis-B/79. Paoletti Tangheroni, Bertolini, Cossiga, Garavaglia, Volontè, Armani, Misuraca, Gasparri.
La Camera,
premesso che:
con la finanziaria 2007, pur improntata alla richiesta di sacrifici da parte dal Paese, si intravede la volontà di tenere le imprese al centro del progetto di crescita, e in questo quadro, per quanto riguarda il settore della nautica da diporto, una prima opportunità per dare il via alla fase operativa del «Patto per la promozione della 'cultura del mare»', sottoscritto dal Governo in occasione del recente Salone di Genova;
con la finanziaria 2007 vengono aumentati fino a dieci volte i canoni delle concessioni demaniali sui porticcioli turistici e le strutture nautiche, ferma rimanendo la durata delle stesse;
tale misura non potrà non incidere negativamente sulle imprese del settore sia sotto il profilo dei nuovi investimenti, sia sotto quello della competitività del turismo nautico italiano rispetto agli altri Paesi mediterranei,
impegna il Governo:
a istituire nell'ambito del Tavolo del Mare costituito presso il Ministero dei Trasporti, una sezione dedicata al settore della nautica da diporto per favorire una politica condivisa di promozione sociale della 'cultura del mare' e dell'andar per mare, attraverso la conoscenza, il confronto
e lo studio di misure di incentivazione e semplicazione burocratica del comparto come ad esempio:
favorire l'eco compatibilità delle unità da diporto;
aggiornamento e semplifcazione delle procedure amministrative del Regolamento di Sicurezza per la navigazione da diporto;
nuova normativa sulla navigazione e la sicurezza per il noleggio e locazione delle piccole e medie imbarcazioni;
semplificazione delle procedure di iscrizione e le modalità di gestione delle deroghe tecniche per le iscrizioni delle navi da diporto in uso commerciale per riportare sotto bandiera italiana molte imbarcazioni che prodotte nel nostro Paese vengono immatricolate all'estero.
9/1746-bis-B/80. (Testo modificato nel corso della seduta) Cioffi.
La Camera,
premesso che:
per quanto riguarda i temi eticamente sensibili l'iniziativa legislativa è stata costantemente assunta dal Parlamento e non dal Governo in quanto su tali questioni non possono prevalere vincoli di partito o di alleanza perché inerenti i valori personali cui ciascun parlamentare ispira il proprio agire;
la Costituzione della Repubblica, all'articolo 29, riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio;
per quanto riguarda i diritti delle persone che hanno costituito una coppia di fatto esistono già nel nostro ordinamento norme civilistiche atte a disciplinare e a tutelare gran parte di tali diritti attraverso la formalizzazione di appositi accordi e/o contratti;
su tale materia esistono divergenze dì posizione all'interno dei diversi schieramenti politici e di quasi tutti i partiti, al punto che i leader di alcuni di questi hanno già dichiarato che, nel caso in cui il Parlamento fosse chiamato ad esprimersi sul punto, lasceranno libertà di voto ai propri parlamentari,
impegna il Governo
ad operare in modo che ogni iniziativa legislativa in materia di regolamentazione dei diritti delle coppie di fatto sia affidata al più ampio e libero confronto parlamentare ed in ogni caso a non equiparare in alcun provvedimento normativo le stesse alle famiglie di cui all'articolo 29 della Costituzione.
9/1746-bis-B/81. (Testo modificato nel corso della seduta) Fabris, Adenti, Affronti, Capotosti, Cioffi, Del Mese, D'Elpidio, Giuditta, Li Causi, Morrone, Picano, Rocco Pignataro, Pisacane, Satta.
La Camera,
premesso che:
è stato previsto di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni sia attraverso misure specifiche di stabilizzazione sia attraverso l'istituzione di un fondo finalizzato alla realizzazione di piani straordinari;
che tale fondo è istituito per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori opportune iniziative volte a garantire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari.
9/1746-bis-B/82. (Testo modificato nel corso della seduta) Rao, Lo Monte, Neri, Oliva, Reina.
La Camera,
premesso che:
con l'articolo 1 comma 341 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 si prevedeva l'autorizzazione di spesa correlata alla costituzione della Fondazione per la promozione dello sviluppo della Ricerca avanzata nel campo delle Biotecnologie;
la riduzione della detta autorizzazione di spesa può compromettere la realizzazione di un importante Centro di ricerca Biomedico e Biotecnologico (RLMED) che sarebbe dovuto sorgere a Carini;
il progetto, nato dalla collaborazione con l'Università di Pittsburg, il Centro Nazionale delle Ricerche, l'ISMETT, la Regione Siciliana, l'ASL 6 e la città di Carini, avrebbe portato a coprire 600 posti di lavoro, con l'impiego di figure professionali altamente specializzate ed impegnate sulle frontiere della ricerca medica;
ridurre i fondi per la realizzazione del RI.MED rischierebbe di compromettere il progetto e recherebbe un grave danno al Paese perché lo priverebbe di un Polo di ricerca all'avanguardia e alla Sicilia e al territorio di Carini (PA) poiché verrebbe meno un indotto economico in grado di consolidare nel tempo uno scenario fortemente vitale e dinamico,
impegna il Governo
ad assumere tutte le iniziative e misure idonee per la realizzazione del Centro di ricerca Biomedico e Biotecnologico (RLMED) nel territorio di Carini (PA), ristabilendo i fondi originariamente destinati al progetto.
9/1746-bis-B/83. Lo Monte, Oliva, Neri, Rao, Reina, Misuraca.
La Camera,
premesso che:
la Sicilia ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo dell'industria chimica e petrolchimica in Italia, ospitando complessi industriali di notevole estensione in diverse località di notevole valore naturalistico e archeologico, come Augusta, Priolo, Melilli, Gela e Milazzo;
i territori dei comuni siciliani in cui sono stati istallati e insistono tuttora impianti di raffinazione petrolifera, nonché alcuni comuni limitrofi, hanno subito negli anni devastazioni enormi e forse irreversibili, considerati i livelli di inquinamento del suolo, delle coste e dei tratti di mare antistanti;
tra la popolazione residente nei comuni interessati dai fenomeni descritti sono stati riscontrati casi di malformazioni prenatali, tumori, malattie renali, respiratorie e cardiovascolari in percentuali notevolmente superiori alla media nazionale,
impegna il Governo
a considerare la disposizione prevista dall'articolo 1, comma 833, del progetto di «Legge Finanziaria 2007» come un primo riconoscimento, a titolo di risarcimento, cui faranno seguito ulteriori e più significativi interventi.
9/1746-bis-B/84. Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina, Misuraca.
La Camera,
premesso che:
la drammatica situazione in cui versano l'ordine e la sicurezza pubblici, particolarmente nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia e, ancora più particolarmente, in Sicilia, Calabria, Campania e Puglia;
la prima e più efficace forma di contrasto al diffondersi della delinquenza comune ed all'espandersi del controllo del territorio da parte della criminalità organizzata è rappresentato da una efficace e visibile presenza dello Stato;
il progressivo depauperamento degli organici delle strutture periferiche delle forze dell'ordine è stato interpretato come
volontà di arretramento dello Stato rispetto alla sua istituzionale funzione di contrasto ad ogni forma di illegalità e di garanzia della sicurezza di ogni cittadino ed è coinciso, non casualmente, con un incremento delle attività criminose comuni e di tipo mafioso;
appare quindi necessario invertire una tendenza che precipiterebbe il Mezzogiorno d'Italia in una situazione che farebbe impallidire anche il peggiore «Far West» più volte e, più o meno a proposito, richiamato per descrivere la quotidiana realtà di molte città italiane,
impegna il Governo
a garantire, attraverso una adeguata politica di mobilità del personale e attraverso una destinazione di personale non inferiore al 60 per cento delle assunzioni previste per l'anno 2007, la totale copertura dei posti in pianta organica delle strutture territoriali delle forze dell'ordine nelle regioni Sicilia, Calabria, Campania e Puglia ed a mantenere in funzione tutte le strutture territoriali in questione in atto operanti.
9/1746-bis-B/85. Neri, Lo Monte, Oliva, Rao, Reina, Misuraca.
La Camera,
premesso che:
il comma 869 dell'articolo 1 del provvedimento relativo alla finanziaria per il 2007 prevede che le risorse individuate con delibere CIPE n. 19/2004, del 29 settembre 2004, n. 34/05, del 27 maggio 2005, e n. 2/06, del 22 marzo 2006, per gli anni 2006 e 2007 e destinate a Sviluppo Italia Spa per contributi a fondo perduto a favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per una quota di 225 milioni di euro nell'anno 2007 e di 75 milioni di euro nell'anno 2008;
le citate delibere CIPE n. 19/2004, n. 34/2005 e n. 2/2006, ai sensi dell'articolo 27, comma 11, della legge n. 488/1999, hanno previsto cumulativamente per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego giovanile le seguenti somme, per i relativi anni: 640 milioni di euro per il 2006, 150 milioni di euro per il 2007 e 50 milioni di euro per il 2008;
i giovani appartenenti alle associazioni dei giovani agricoltori di tutte le organizzazioni professionali agricole nazionali hanno appreso con condivisibile preoccupazione tale previsione, facendo notare il rischio i giovani imprenditori non abbiano più a disposizione uno strumento finanziario efficace che prevede contributi a fondo perduto e mutui agevolati per gli investimenti, contributi a fondo perduto in conto gestione, assistenza tecnica e formazione;
il decreto legislativo n. 185 del 2000 (per diversi anni inefficace in attesa delle valutazioni della Commissione europea) e recante «incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144», ha iniziato ad operare relativamente da poco tempo iniziando a produrre i propri effetti solo dal 2005;
in considerazione del ruolo centrale del ricambio generazionale in agricoltura e dell'alto tasso di senilizzazione dell'agricoltura italiana in particolare, così come illustrato nel piano per lo sviluppo per l'imprenditoria giovanile in agricoltura, presentato dall'OIGA (organizzazione internazionale dei giovani agricoltori) durante la Conferenza programmatica di Bologna il 16-17 novembre, e per quanto sopra richiamato, sarebbe opportuno che il Governo, con successivi atti, nelle more della ripartizione dei fondi tramite CIPE, confermasse per gli anni 2007 e 2008, le risorse per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego giovanile ai sensi della normativa vigente,
impegna il Governo
a valutare la necessità di assegnare risorse adeguate a decorrere dall'anno 2007 e per gli anni successivi alle misure in favore
dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego come sopra individuate ed in tal senso a confermare le risorse previste a legislazione vigente per gli anni 2007 e 2008.
9/1746-bis-B/86. Fundarò, Lion.
La Camera,
considerato che:
sussiste un accordo Stato-regioni del 19 giugno 2003 e successivi protocolli sottoscritti tra i Ministeri della pubblica istruzione, del lavoro e previdenza sociale e le singole regioni per l'avvio dei percorsi sperimentali triennali di istruzione e formazione professionale, già definiti negli standard di base e tecnico professionali;
sono stati evidenziati esiti positivi dai monitoraggi ISFOL relativi al successo formativo conseguito da un numero crescente di studenti che, in uscita dalla terza media, si sono orientati al raggiungimento della qualifica e del diploma professionale;
l'articolo 117 della Costituzione dichiara materia di legislazione concorrente la definizione del sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
sussistono degli impegni che l'Italia ha assunto nel Consiglio dei ministri di Lisbona, nel qualificare il proprio sistema educativo e nel contrastare gli elevati tassi di dispersione che ancora oggi caratterizzano il nostro Paese;
data la necessità di una adeguata fase transitoria vi è, dal punto di vista organizzativo, l'esigenza dell'introduzione dell'obbligo di istruzione e per non vanificare i risultati positivi conseguiti dai percorsi triennali avviati nel 2003:
impegna il Governo
al fine di facilitare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, ad adottare iniziative volte a consentire, d'intesa con le regioni, fino alla completa attuazione del riordino del secondo ciclo, la prosecuzione dei suddetti percorsi triennali di istruzione e formazione professionale per i giovani che, in uscita dalla terza media, intendano conseguire una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e corrispondente almeno al secondo livello europeo;
ad adottare iniziative volte a definire un sistema formativo più completo che integri i predetti percorsi triennali, con un ulteriore anno per il conseguimento del diploma professionale.
9/1746-bis-B/87. (Nuova formulazione) Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
La Camera,
considerato che la legge di finanza pubblica per il 2007 è completamente errata sotto il profilo tecnico-economico e non tiene conto dello fortissimo aumento delle entrate fiscali che si è verificato, rispetto alle previsioni iniziali, nel corso del 2006, grazie alla politica economica del governo Berlusconi che ha prodotto una ripresa significativa del P.I.L.;
ricordato che tale incremento delle entrate, stimato in oltre 15 miliardi di euro, avrà effetti anche nel 2007 il che riduce la necessità di interventi sull'andamento della finanza pubblica per rispettare gli impegni con l'UE;
rilevato che malgrado questi eventi favorevoli l'ammontare della stretta fiscale prevista della legge finanziaria e dai provvedimenti collegati è eccessivo e tale da indebolire la ripresa economica come rilevato in questi giorni anche dal Centro studi di Confindustria,
impegna il Governo
a rivedere profondamente la politica finanziaria e fiscale, tenendo soprattutto conto del forte aumento delle entrate rispetto alle previsioni iniziali del 2006 ed utilizzando tali risorse per il sostegno dello sviluppo e per ridurre la pressione fiscale.
9/1746-bis-B/88. Armosino, Jannone, Casero, Ravetto.
La Camera,
considerato che il Governo ha scelto di anticipare la riforma della previdenza complementare dal 1o gennaio 2008 al 1o gennaio 2007;
che in relazione a questa scelta, il 13 novembre 2006, ha varato un decreto-legge riguardante «Misure urgenti in tema di previdenza complementare»;
che dopo il termine dell'esame in Commissione Lavoro, il Governo ha deciso di non chiedere di calendarizzare in Aula alla Camera il disegno di legge di conversione e quindi di far decadere il decreto stesso;
che in Commissione Lavoro è stato approvato all'unanimità un emendamento al suddetto decreto che permette di poter ricevere nuove adesioni anche con il conferimento del Tfr a decorrere dal 1o gennaio 2007, alle forme pensionistiche complementari, fermo restando l'obbligo di chi gestisce i fondi di procedere ai dovuti adeguamenti entro il 31 marzo;
che nel testo del maxiemendamento licenziato dal Senato non è stato recepito il contenuto del citato emendamento;
che in XI Commissione, in seconda lettura, è stato approvato il medesimo emendamento alla Finanziaria 2007 con i voti favorevoli dell'opposizione e l'astensione della maggioranza,
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative al fine di consentire ai lavoratori di scegliere effettivamente dal 1o gennaio 2007 tra tutte le diverse forme pensionistiche complementari, aumentando, così, l'offerta e la concorrenza in questo settore.
9/1746-bis-B/89. Baldelli, Campa, Fabbri, Fratta Pasini, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Lo Presti, Delbono, Buglio.
La Camera,
premesso che:
la manovra economica per il 2007 non stanzia adeguate risorse economiche per la tutela dell'ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini;
infatti, l'aumento degli organici della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri non sembrano essere così consistenti da garantire, sotto il profilo della prevenzione e della repressione dei reati, la sicurezza interna, soprattutto in zone ad alta densità di criminalità organizzata dove il cittadino vive in una condizione di continuo allarme sociale e di disagio quotidiano;
è anche necessario ricordare che il nostro Paese, sotto il profilo del terrorismo internazionale, vive in condizioni di costante pericolo;
notevoli sono stati i successi del Governo della Casa delle Libertà nella passata legislatura sotto il profilo della sicurezza interna con l'arresto di numerosi latitanti appartenenti alla criminalità organizzata e con la sconfitta del terrorismo interno che, dopo una fase di stasi stava rialzando la testa;
garantire la sicurezza ai propri cittadini è uno dei compiti fondamentali per uno Stato ed è necessario approntare tutte le risorse necessarie per offrire una presenza costante delle forze dell'ordine, perché il cittadino non si senta abbandonato di fronte ai fenomeni criminosi, ma senta vicina la presenza dello Stato;
il Ministro dell'interno Amato aveva fatto importanti dichiarazioni in cui criticava la scarsità di risorse economiche nella manovra per il 2007 sul problema della sicurezza e della tutela dell'ordine pubblico;
il contrasto alla piccola e grande criminalità e al terrorismo interno ed internazionale sono compiti che il Governo non dovrebbe trascurare al fine di
determinare tutte quelle condizioni perché i cittadini onesti possano vivere in condizioni di sicurezza,
impegna il Governo
a incrementare gli organici delle forze dell'ordine per contrastare adeguatamente tutte le forme di criminalità e il terrorismo interno e internazionale;
a non vanificare i brillanti risultati ottenuti dal Governo nella passata legislatura sotto il profilo del contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo.
9/1746-bis-B/90. Bertolini, Costa, Paniz, Cossiga, Misuraca.
La Camera,
premesso che:
con l'articolo 1 comma 35 del disegno di legge per la Finanziaria 2007 si propone l'abrogazione dei commi 7 e 8 dell'articolo 11-quinquiesdecies del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 con i quali si è riconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi necessari per realizzare le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione e all'esercizio dei giochi e delle scommesse, tra le quali sono da ricomprendere le operazioni relative all'esercizio del gioco nelle case da gioco;
il venir meno di tale regime di detraibilità dell'IVA introdotto con le norme in discorso costituisce, indubbiamente, un ulteriore motivo di preoccupazione per le gestioni delle case da gioco, già sottoposte ad un prelievo fiscale eccessivamente gravoso ed investite da una crisi derivante dal notevole sviluppo che stanno assumendo il gioco on line e tutti gli altri giochi con vincite in denaro (oltre 200.000 new slot con vincita elevata a 100 euro, nonché i due bandi dei Monopoli di Stato con i quali si attribuiscono nuove concessioni di gioco), nonché dallo sviamento della clientela verso i locali dei paesi confinanti, che non hanno i vincoli delle imprese italiane;
in aggiunta all'eccessivamente gravoso prelievo tributario i tassi di premio INAIL sono stati recentemente elevati dall'originario 5 per mille a percentuali superiori al 30 per mille, per altro diversificate per ciascuna azienda;
il Governo deve adottare entro il mese di agosto 2007, ai sensi della legge 25 gennaio 2006, n. 29 i decreti legislativi occorrenti a dare attuazione alla direttiva CE 2005/60/CE, in ordine alla normativa antiriciclaggio applicabile alle case da gioco:
impegna il Governo
a considerare l'opportunità di adottare, previa consultazione delle categorie interessate, iniziative idonee a risolvere le problematiche evidenziate in premessa.
9/1746-bis-B/91. (Nuova formulazione) Boscetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.
La Camera,
considerato che:
il comma 1287 prevede, premiando il colpevole, che non sono ripetibili le somme incassate da cittadini extracomunitari per il «bonus bebe» di 1000 euro, introdotto dal comma 333 dell'articolo 1 della Finanziaria per il 2006;
meglio sarebbe stato individuare le risorse per estendere il bonus anche ai figli degli extracomunitari rispettosi della legge,
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative per consentire il «bonus bebe» anche per il 2007, senza distinzioni tra cittadini ed extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno.
9/1746-bis-B/92. Brusco, Ferrigno, Garavaglia.
La Camera,
considerato che:
il comma 1003 prevede una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2008 per lo sviluppo delle filiere logistiche dei servizi ed interventi concernenti i porti con connotazioni di hub portuali di interesse nazionale, nonché per il potenziamento dei servizi mediante interventi finalizzati allo sviluppo dell'intermodalità e delle attività di transhipment;
il porto di Oristano, situata al centro della costa occidentale dell'isola, costituiva il fulcro dei commerci mediterranei già al tempo dei Fenici; la sua collocazione a metà della rotta Suez-Gibilterra lo pone in una condizione privilegiata in relazione alle moderne tendenze di organizzazione dei traffici internazionali; grazie anche alla sua collocazione al centro di una vasta area industriale, il porto è uno scalo ottimale per gli insediamenti produttivi e gli alti fondali permettono l'attracco di navi di grande stazza che attualmente non possono trovare ormeggio in nessun altro porto della Sardegna; peraltro lo Statuto della regione Sardegna prevede l'avvio di diverse zone franche nel territorio dell'isola,
impegna il Governo
ad adottare iniziative che contemplino il porto di Oristano tra quelli destinatari delle disposizioni dei commi 1003 e 1004.
9/1746-bis-B/93. Cicu, Marras.
La Camera,
considerato che:
con la Manovra economica per il 2007, composta dal decreto legge n. 262 e dalla Finanziaria, il Governo di centro sinistra ha costituito oltre 50 nuovi Fondi di dotazione o organismi esterni dotati di autonomia finanziaria, della più disparata natura e rilevanza, se ne allega elenco non esaustivo:
Fondo costo d'uso degli immobili in uso governativo Fondo zone franche urbane;
Fondo realizzazione edifici energeticamente efficienti;
Fondo efficienza energetica e interventi energetici di natura sociale dai comuni;
Fondo abbattimento barriere architettoniche negli esercizi commerciali;
Fondo compensazione effetti finanziari delle leggi di spesa pluriennali, non previsti dalla legislazione vigente;
Fondo stabilizzazione ricercatori e personale ricerca;
Fondo esigenze di servizio della P.A.;
Fondo competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche;
Fondo funzionamento istituzioni scolastiche;
Agenzia sviluppo autonomia scolastica;
Fondo innovazione tecnologica istituzioni scolastiche;
Piano straordinario assunzione ricercatori in enti pubblici di ricerca;
Fondo trattamento fine rapporto dipendenti settore privato;
Fondo transitorio copertura disavanzi sanitari delle regioni;
Fondo cofinanziamento progetti attuativi del Piano sanitario nazionale;
Istituto nazionale salute popolazioni migranti e contrasto malattie della povertà;
Fondo competitivà e sviluppo;
Fondo per la finanza d'impresa;
Fondo investimenti per la ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);
Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore;
Progetti per la società dell'informazione;
Fondo investimento esigenze difesa nazionale;
Agenzia nazionale diffusione tecnologie innovazione;
Fondo per il passaggio al digitale;
Fondo venture capital in Paesi extra EU:
Fondo perequativo Autorità portuali;
Fondo acquisto veicoli destinati al trasporto pubblico locale;
Fondo rottamazione traghetti;
Fondo sviluppo imprenditoria giovanile in agricoltura;
Fondo crisi del mercato agricolo;
Programma straordinario abbattimento opere abusive nelle aree protette;
Fondo rotativo per la riduzione delle immissioni di gas serra;
Fondo mobilità sostenibile Fondo sviluppo sostenibili;
Fondo accordi di cofinanziamento Stato - autonomie in materia culturale;
Accordi di solidarietà intergenerazionale in materia di lavoro;
Fondo efficienza strumento militare;
Fondo missioni internazionali di pace Intesa Stato-enti territoriali per i servizi socio educativi destinati alla prima infanzia: Fondo interventi in materia di immigrazione ed asilo;
Fondo per le non autosufficienza;
Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati;
Fondo speciale per le esigenze delle rappresentanze diplomatiche;
Fondi esigenze correnti ed infrastrutturali della Guardia di finanza;
Fondo esigenze Arma dei carabinieri;
Fondo esigenze infrastrutturali del Ministero dell'interno;
Fondo per incentivi e assunzioni per contrasto all'evasione fiscale e contributiva e al giuoco illegale;
Fondo per aumentare i livelli di sicurezza nel trasporto pubblico;
Fondo per il conferimento ai comuni delle funzioni catastali;
Fondo per il diritto di prestito pubblico di opere culturali;
oltre a ciò sono stati costituiti decine di nuovi organismi a diversi livelli dell'amministrazione;
è appena il caso di rilevare come la sovrapposizione di norme, le gestioni contabili separate ed aggiuntive, la sovrapposizione di competenze e di organi emananti pareri più o meno vincolati, la continua sostituzione di Osservatori, più che di organi operativi, altro non fanno che appesantire l'attività amministrativa e burocratizzare la vita dei cittadini, oltre che ad incrementare pesantemente i «costi di gestione» del bilancio dello Stato;
sarà cura della Casa delle Libertà portare a conoscenza dei cittadini, oltre all'aggiornamento delle ormai famoso elenco delle 67 nuove tasse del Governo Prodi, quale uso si faccia delle risorse derivanti dall'aumento delle entrate fiscali,
impegna il Governo
ad adottare con sollecitudine iniziative normative volte alla semplificazione del bilancio e degli iter burocratici delle spese dello Stato, in linea con i criteri dettati dall'Unione Europea.
9/1746-bis-B/94. Gianfranco Conte, Casero, Armosino, Crosetto.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 prevede che l'azione di responsabilità si prescriva in 5 anni decorrenti dal momento in cui si è verificato il fatto dannoso;
la norma introdotta con il disegno di legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 1343) prevede, al contrario, che l'azione di responsabilità si prescriva sempre in cinque anni, ma decorrenti dal momento in cui è stata realizzata la condotta produttiva del danno, quindi in un momento antecedente a quanto disposto dalla legge oggi in vigore;
ciò determina che una sorta di «sanatoria» per moltissimi amministratori che hanno compiuto illeciti e sono sottoposti, quindi, alla giurisdizione della Corte dei Conti; la norma, per di più, sarà applicabile anche retroattivamente per il principio della retroattività della norma più favorevole al reo;
questo Governo, quindi, inserisce, in una manovra economica che dovrebbe interessare lo sviluppo economico, una disposizione che non ha niente a che vedere con la natura economica della finanziaria, ma rappresenta una norma eterogenea, introdotta al Senato, per favorire qualche amministratore che ha compiuto illeciti;
si tratta di una disposizione molto negativa dal punto di vista etico ed è paradossale che sia stata varata da un Governo che ogni giorno professa intransigente moralismo,
impegna il Governo
a sopprimere gli effetti dirompenti della norma citata in premessa in quanto altrimenti si provocherebbe un gravissimo danno morale e finanziario alle pubbliche amministrazioni.
9/1746-bis-B/95. Costa, La Loggia, Leone.
La Camera,
considerato che:
la manovra finanziaria per il 2007 dovrebbe prevedere risorse adeguate per contrastare il fenomeno della criminalità organizzata presente nel nostro Paese ed in particolare nella Regioni del Mezzogiorno, tra queste la Calabria, nonché individuare priorità di intervento per le zone a forte disagio sociale ed economico, dove la cittadinanza vive in costante allarme e sente come fondamentale il bisogno di sicurezza e la presenza continua e forte dello Stato;
in Calabria tra le zone ad alta criticità si individua il Comune di Lamezia Terme;
per garantire lo sviluppo economico dell'area, altresì un'efficace azione di prevenzione e contrasto nei confronti dei fenomeni di illegalità di recente assai cresciuti, risulterebbe utile l'attuazione di iniziative mirate, come - ad esempio - la realizzazione di un'area franca in adesione alla previsione generale di cui alla stessa legge finanziaria; ovvero il potenziamento dell'organico dei Carabinieri e delle Forze dell'Ordine oltre che, quello dei Magistrati, come del resto più volte richiesto dalle Istituzioni Politiche e dagli uffici giudiziari del territorio;
il mancato decollo economico e la emergente illegalità possono indurre il Governo a considerare l'area del Comune di Lamezia tra quelle «disagiate», per ciò stesso sottoposte a regimi diversi in relazione alle misure da adottare sul fronte della legalità e dello sviluppo economico,
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative volte a prevedere la costituzione di un'area franca urbana nel territorio di Lamezia Terme che, attraverso una fiscalità di vantaggio ed una costante presenza delle Guardie di Finanza, consenta investimenti produttivi e tenuta della legalità;
9/1746-bis-B/96. D'Ippolito Vitale.
La Camera,
premesso che:
il comma 772 - recante disposizioni volte ad evitare che l'aumento dell'aliquota pensionistica contributiva per i lavoratori parasubordinati si ripercuota negativamente sul compenso effettivamente percepito dal lavoratore stesso - prevede che i compensi corrisposti ai collaboratori a progetto debbano essere proporzionati alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità,
impegna il Governo
ad adottare provvedimenti interpretativi volti a rendere più esplicito il testo al fine di evitare interpretazioni normative che abbiano effetti negativi sui lavoratori stessi.
9/1746-bis-B/97. (Testo modificato nel corso della seduta) Fabbri, Aracu, Cesaro, Colucci, Floresta, Pizzolante, Romani, Sanza, Testoni, Uggè, Zanetta.
La Camera,
premesso che:
presso il Dipartimento della protezione civile della Regione Sicilia, già dall'anno 2001, diverse unità di personale hanno garantito il servizio di pubblica utilità rendendo, con il loro costante impegno, efficiente l'attività della sala operativa Soris e di tutte le altre attività connesse ed indispensabili per il pronto intervento in situazioni di emergenza;
il personale suddetto ha attivamente collaborato alla definizione dei piani di protezione civile e di prevenzione dei rischi conseguenti alle emergenze sismiche, vulcaniche ed ambientali della Regione Sicilia;
nel corso dei più importanti eventi calamitosi (frane, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche) verificatesi nella Regione Sicilia, il suddetto personale è stato impegnato nella sala operativa con funzioni di raccolta delle segnalazioni telefoniche al fine di informare tutte le autorità preposte ad autorizzare gli interventi di primo soccorso e che tali funzioni sono state svolte anche sotto il diretto coordinamento del responsabile nazionale della protezione civile, dott. Bertolaso;
è necessario, quindi, rendere possibile alla Regione Sicilia di stabilizzare il suddetto personale in relazione alle competenze e alla professionalità acquisita nell'espletamento della propria attività,
impegna il Governo
ad attivarsi per stanziare adeguate risorse economiche a favore della Regione Sicilia, affinché stabilizzi i lavoratori che, con professionalità, hanno prestato servizio presso la protezione civile della stessa Regione alla data del 31 dicembre 2005 e si provveda, in questo modo, a garantire il servizio di pubblica utilità della sala operativa Soris e di tutte le attività connesse alla prevenzione dei rischi di calamità naturale.
9/1746-bis-B/98. Fallica, Misuraca, Angelino Alfano.
La Camera,
considerato che:
con i commi 647 e 648 è stato stabilito un programma straordinario di reclutamento di ricercatori universitari;
sono dipendenti delle amministrazioni pubbliche numerosi dottori di ricerca, inutilizzati in relazione al citato titolo accademico,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di valorizzare le professionalità dei dottori di ricerca già pubblici dipendenti, consentendo ad essi di concorrere per i posti aggiuntivi di ricercatore di cui al comma 648.
9/1746-bis-B/99. Fasolino.
La Camera,
considerato che:
è istituito, a decorrere dal 1o gennaio 2008, presso il porto di Gioia Tauro un punto franco a norma dell'articolo 166 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni;
i confini dei punti franchi istituiti a norma del comma 1 sono delimitati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consorzio costituito ai sensi del comma 3;
l'amministrazione dei punti franchi istituiti a norma del comma 1 è affidata a consorzi formati dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio nelle cui circoscrizioni essi sono situati, e all'autorità portuale di Gioia Tauro. I consorzi sono costituiti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi predispongono i piani operativi delle zone franche, da approvarsi secondo le modalità stabilite con il regolamento di esecuzione previsto dal comma 10;
i consorzi costituiti a norma del comma 3 provvedono a proprio carico all'esecuzione, al completamento e alla manutenzione delle opere necessarie all'area destinata a punto franco, comprese le opere di recinzione. Essi forniscono gratuitamente i locali necessari per gli uffici e i servizi doganali e per il personale di vigilanza e provvedono alla loro ordinaria manutenzione e illuminazione;
salve le limitazioni e le eccezioni disposte dal comma 7, nel punto franco istituito a norma del comma 1 si possono compiere tutte le operazioni inerenti allo scarico e al carico di materiali e di merci, al loro deposito e alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione, con lo svolgimento di qualsiasi attività di natura industriale, commerciale e di prestazione di servizi. Le imprese operanti nei punti franchi possono gestire depositi IVA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni;
le merci sottoposte a operazioni di manipolazione e trasformazione, diverse dalle manipolazioni usuali previste dall'articolo 152, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, sono assimilate a quelle in regime di temporanea importazione, secondo quanto previsto dall'articolo 165, ultimo comma, del medesimo testo unico. Il regolamento di esecuzione emanato ai sensi del comma 10 determina le disposizioni da osservarsi per tali operazioni agli effetti della disciplina doganale;
le franchigie inerenti al regime di punto franco non hanno effetto per quanto concerne l'uso o il consumo delle merci estere, rimanendo le franchigie stesse in ogni caso inapplicabili:
a) ai materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o private;
b) ai materiali di ogni specie per costruzioni edilizie e stradali;
c) agli arredamenti di uffici e di abitazioni;
d) ai commestibili e alle bevande.
è vietata nei punti franchi la vendita al minuto. L'esercizio di spacci di viveri e di bevande e degli altri esercizi commerciali, nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico, è sottoposto all'autorizzazione dell'autorità doganale e subordinato alle condizioni e alle forme di vigilanza previste dal regolamento di esecuzione emanato ai sensi del comma 10;
nei punti franchi, il personale doganale, in base alle disposizioni di legge:
a) è abilitato all'accertamento dei reati e delle altre violazioni di carattere doganale;
b) esercita i controlli sulle merci previsti dalle norme comunitarie e ogni altra funzione ad esso attribuita dall'ordinamento;
c) ha facoltà di accedere in qualunque momento negli stabilimenti, nei magazzini, nei recinti e negli altri esercizi esistenti nel punto franco per eseguire accertamenti sulle merci depositate o in lavorazione e ispezionare libri, registri e documenti commerciali e di trasporto;
le disposizioni per l'esecuzione del presente articolo sono emanate, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative volte a istituire presso il porto di Gioia Tauro il punto franco a sostegno dello sviluppo del porto stesso e dell'intero territorio della Regione Calabria;
a reperire le risorse necessarie per l'istituzione dello stesso.
9/1746-bis-B/100. Fedele.
La Camera,
considerato che:
la Manovra in esame prevede la parziale deducibilità del fitto regolarmente registrato pagato dagli studenti fuori sede;
tuttavia le utenze connesse (luce acqua gas) sono considerate quali utenze di seconde case, poiché gli studenti (o i genitori) titolari dei contratti sono residenti altrove,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere in alternativa o la deducibilità fiscale delle utenze pagate dagli studenti fuori sede, in presenza di iscrizione universitaria e di regolare contratto d'affitto, o l'equiparazione del costo di dette utenze a quello pagato per la prima casa.
9/1746-bis-B/101. Ferrigno, Brusco.
La Camera,
premesso che:
il sistema Italia nel campo della ricerca scientifica e tecnologica investe il 60 per cento in meno della media europea, non essendo quindi nella condizione di competere con gli altri Paesi industrializzati;
il comma 1243 del disegno di legge Finanziaria per il 2007, riduce in modo significativo, l'autorizzazione di spesa prevista per la costituzione della Fondazione per la promozione dello sviluppo e della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, come previsto dall'articolo 1, comma 341 della legge 23 dicembre 2005, n. 226 (legge Finanziaria per il 2006),
impegna il Governo
ad effettuare, in sede di attuazione, un monitoraggio sugli esiti della norma di cui in premessa, al fine di adottare eventuali interventi correttivi volti a ripristinare l'autorizzazione di spesa prevista per la costituzione della suddetta Fondazione per la promozione dello sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie istituita dal Governo Berlusconi.
9/1746-bis-B/102. Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Misuraca, Romele, Paolo Russo.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge Finanziaria per il 2007 in esame, prevede interventi rivolti
alle infrastrutture e alla valorizzazione delle regioni meridionali, complessivamente esigui e insufficienti;
le risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti dal precedente Governo, in materia di realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo, sono state indirizzate verso altri capitoli di spesa, non considerando il ritardo enorme del nostro Paese rispetto all'Europa, in materia di opere pubbliche e infrastrutture;
l'intento del presente Governo di sospendere le procedure per l'importante realizzazione come quella del ponte sullo stretto di Messina, dimostra la sudditanza dell'esecutivo rispetto alla sinistra massimalista;
il sistema del trasporto su strada collegato alle infrastrutture rimane un emergenza nazionale a causa dei ritardi accumulati nel tempo del lassismo decennale procurato dai Governi succeduti nel corso del tempo,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative anche normative affinché la realizzazione delle opere infrastrutturali avviata dal Governo Berlusconi con la legge obiettivo, non sia rallentata; e in particolare a rivedere il sostanziale blocco apportato alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.
9/1746-bis-B/103. Floresta, Misuraca.
La Camera,
premesso che:
al comma 1187 viene prevista l'istituzione di un Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni finalizzato ad assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
tale previsione reca in sé il rischio concreto di incentivare le assunzioni irregolari e pone a carico della collettività comportamenti illeciti,
impegna il Governo
a predisporre e mettere in atto misure che ostacolino e disincentivino le assunzioni irregolari.
9/1746-bis-B/104. Fratta Pasini, Baldelli, Campa, Fabbri, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.
La Camera,
premesso che:
in Italia sussiste, in ambito scolastico, un monopolio statale del tutto anacronistico;
il cammino legislativo per il pieno riconoscimento della parità scolastica appare incerto e la predisposizione di risorse insufficienti rischia, non solo di annullare l'obiettivo della totale equiparazione tra scuola pubblica e privata presente in quasi tutti gli stati della Comunità europea, ma anche di privare la realtà scolastica italiana dell'arricchimento culturale che le deriva dalla presenza delle suddette scuole;
le norme oggi vigenti nel nostro Paese non garantiscono ancora un effettivo pluralismo educativo, relegando l'Italia agli ultimi posti nel contesto europeo;
le famiglie che scelgono di iscrivere i figli in scuole non statali o non comunali devono sostenere in proprio i costi;
molti paesi europei hanno ormai da tempo affrontato e risolto sempre attraverso una legislazione paritaria la questione del rapporto tra scuola privata e servizio scolastico pubblico, offrendo riconoscimento e sovvenzioni a fronte dell'assunzione di obblighi e responsabilità;
la Finanziaria per il 2007 prevede uno stanziamento insufficiente da destinare alle «Scuole non statali» e prioritariamente alle scuole dell'infanzia;
tali risorse risultano del tutto inadeguate in un ottica di allineamento tra scuole statali e scuole paritarie:
impegna il Governo
a valutare la possibilità di incrementare in misura significativa gli stanziamenti a favore delle scuole paritarie anche considerando l'opportunità di affidarne la gestione in parte alle regioni.
9/1746-bis-B/105. (Nuova formulazione) Garagnani, Aprea, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge Finanziaria per il 2007, prevede per il settore agricolo incluso quello della pesca, disposizioni volte ad inasprire la pressione fiscale per gli imprenditori del settore;
le disposizioni previste dal comma 1075, rimandano anche agli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo FEASR, che stabiliscono la concedibilità di un sostegno comunitario, entro massimali definiti, per gli investimenti realizzati sull'intero territorio nazionale sia dalle aziende agricole, che dalle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli comortanti accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, ovvero investimenti che, nel rispetto dei requisiti comunitari, riguardino la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, con esclusione di quelli della pesca e della silvicoltura,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative volte ad estendere a favore degli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima, le misure agevolative previste per gli imprenditori agricoli.
9/1746-bis-B/106. Iannarilli, Minardo, Grimaldi.
La Camera
premesso che:
il provvedimento in esame autorizza, a decorrere dal 1o luglio 2007, l'assunzione di un contingente di vigili del fuoco molto limitato;
sono previste risorse scarse destinate al miglioramento del trattamento economico di tale categoria;
la tutela della sicurezza e dell'incolumità del cittadino dovrebbe costituire un impegno assolutamente prioritario per ogni governo di qualsiasi colore politico;
i vigili del fuoco costituiscono l'elemento cardine della protezione civile del nostro Paese,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative volte a potenziare maggiormente il corpo dei vigili del fuoco e a destinare risorse più adeguate per migliorare il trattamento economico di una categoria impegnata nella tutela della sicurezza dei cittadini, che costituisce un valore fondamentale per la nostra società.
9/1746-bis-B/107. (Testo modificato nel corso della seduta) La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Boscetto, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Misuraca.
La Camera,
premesso che:
con la finanziaria 2007, pur improntata alla richiesta di sacrifici da parte dal Paese, si intravede la volontà di tenere le imprese al centro del progetto di crescita, e in questo quadro, per quanto
riguarda il settore della nautica da diporto, una prima opportunità per dare il via alla fase operativa del «Patto per la promozione della »cultura del mare«, sottoscritto dal Governo in occasione dei recente Salone di Genova;
con la finanziaria 2007 vengono aumentati fino a dieci volte i canoni delle concessioni demaniali sui porticcioli turistici e le strutture nautiche, ferma rimanendo la durata delle stesse;
tale misura non potrà non incidere negativamente sulle imprese del settore sia sotto lì profilo dei nuovi investimenti, sia sotto quello della competitività dei turismo nautico italiano rispetto agli altri Paesi mediterranei,
impegna il Governo
a istituire nell'ambito del Tavolo del Mare costituito presso il Ministero dei trasporti, una sezione dedicata al settore della nautica da diporto per favorire una politica condivisa di promozione sociale della «cultura del mare» e dell'andar per mare, attraverso la conoscenza, il confronto e lo studio di misure normative di incentivazione e semplificazione burocratica dei comparto come ad esempio:
favorire l'eco compatibilità delle unità da diporto;
aggiornamento e semplificazione delle procedure amministrative del Regolamento di Sicurezza per la navigazione da diporto;
nuova normativa sulla navigazione e la sicurezza per il noleggio e locazione delle piccole e medie imbarcazioni;
semplificazione delle procedure di iscrizione e le modalità di gestione delle deroghe tecniche per le Iscrizioni delle navi da diporto in uso commerciale per riportare sotto bandiera italiana molte imbarcazioni che prodotte nel nostro Paese vengono immatricolate all'estero.
9/1746-bis-B/108. (Testo modificato nel corso della seduta) Leone, Germontani.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge finanziaria reca, ai commi da 367 a 379 dell'articolo 1, disposizioni volte a ridefinire e potenziare gli interventi a sostegno dell'impiego dei biocarburanti, e, in particolare, l'obbligo, per i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, di immettere in consumo una quota minima crescente di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, un programma pluriennale per la riduzione dell'accisa gravante sul biodiesel, un programma triennale per la riduzione dell'accisa sul bioetanolo, sull'ETBE, e sui carburanti prodotti da biomasse, misure di sostegno alla filiera e disposizioni volte a favorire, da parte delle pubbliche amministrazioni, la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola;
nel testo approvato dal Senato è stata altresì demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, una nuova definizione della disciplina dei certificati verdi, finalizzato ad incentivare l'impiego di materie prime, prodotti e materiali provenienti dall'agricoltura (articolo 1, commi 382-383) e è stato disposto l'avvio, dal 2007, di un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva introduzione dell'obbligo di utilizzare, per l'asporto di merci, sacchetti biodegradabili, anche al fine di sostenere le filiere agroindustriali operanti nel campo dei biomateriali (articolo 1, commi 1129-1131);
il settore delle agroenergie, oltre a poter offrire un significativo contributo per la tutela dell'ambiente e a poter concorrere all'approvvigionamento energetico nazionale, rappresenta una prospettiva di sviluppo essenziale per l'agricoltura italiana;
vanno valutate pertanto favorevolmente le disposizioni del disegno di legge finanziaria per il 2007 (C. 1746-bis-B) sopra richiamate;
sussiste l'esigenza di pervenire ad una definizione organica della disciplina in materia di sostegno alla produzione e all'impiego di agroenergie, in modo da dare risposta, tra l'altro, alle sollecitazioni provenienti dalle iniziative di recente adottate dalla Commissione europea, quali il Piano d'azione per la biomassa, del dicembre 2005, e la Strategia dell'Unione europea per i biocarburanti, del febbraio 2006;
si sottolinea che la Commissione agricoltura sta discutendo approfonditamente la materia delle agroenergie,
impegna il Governo
a concorrere, mediante apposite iniziative normative, alla definizione di una disciplina organica di sostegno alla produzione e all'impiego di agroenergie.
9/1746-bis-B/109. Licastro Scardino, Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Minardo, Misuraca, Romele, Paolo Russo.
La Camera,
premesso che:
il farmacista svolge, nella farmacia di comunità, l'attività di «garante» nella dispensazione del farmaco e di informazione ai cittadini sull'uso dei medicinali;
l'atto della dispensazione, che si qualifica, in un contesto di rilevante asimmetria informativa, come una prestazione professionale e non come la mera cessione di un bene, trova la sua ragion d'essere nella oggettiva necessità di porre sempre il «filtro» professionale di un farmacista tra il paziente e il farmaco;
è di tutta evidenza che esiste un legame tra farmacista e farmacia di comunità, in quanto la rete delle farmacie di comunità, sia nella sua globalità che nella singola struttura operativa, garantisce un elevato livello qualitativo nell'erogazione della prestazione professionale, come ampiamente riconosciuto,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative anche normative volte a garantire la funzionalità del servizio farmaceutico in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, attraverso la valorizzazione ed il potenziamento del ruolo del farmacista nella farmacia di comunità, al fine di far evolvere la farmacia stessa in un centro socio-sanitario polifunzionale sempre più efficiente ed efficace, nella dispensazione del farmaco, pronto a soddisfare in modo completo le richieste del cittadino, implementando i servizi resi all'utenza, quali, ad esempio, il Centro Unico di Prenotazione, l'attività di primo soccorso, l'accesso a strumenti diagnostici, l'assistenza farmaceutica anche domiciliare, e integrando la professionalità del farmacista con quella di altre figure professionali tra cui, in particolare, l'infermiere, il fisioterapista e il dietologo.
9/1746-bis-B/110. (Testo modificato nel corso della seduta) Marinello, Angelino Alfano.
La Camera,
premesso che:
il comma 425 stabilisce che su proposta del Ministero dell'interno, sono individuati gli ambiti territoriali determinati per l'esercizio delle funzioni di competenza degli uffici periferici dell'Amministrazione dell'interno, al fine di semplificare, ottimizzare e risparmiare;
da informazioni provenienti dall'Amministrazione preposta potrebbe prevedersi la soppressione delle Prefetture in diverse province della Sardegna, a fronte delle crescenti tensioni di ordine sociale ed economico che affliggono l'isola,
impegna il Governo
in sede di attuazione delle richiamate disposizioni concernenti la riorganizzazione degli uffici periferici dell'Amministrazione
dell'interno a non sopprimere alcuno degli uffici nell'ambito delle province della Sardegna;
a portare a conoscenza mediante una relazione al Parlamento i provvedimenti di riorganizzazione adottati ai sensi del comma 432, nella parte relativa alla riorganizzazione degli Uffici di polizia e degli uffici periferici del Ministero dell'interno.
9/1746-bis-B/111. Marras, Cicu.
La Camera,
premesso che:
gli interventi previsti per il settore agricolo contenuti dal disegno di legge Finanziaria per il 2007, sono inconsistenti e aggraveranno i problemi degli imprenditori del settore a causa di un complessivo aumento di tasse e di adempimenti burocratici e amministrativi che complicheranno l'attività imprenditoriale agricola;
nonostante i commi 289 e 290 del provvedimento prevedano agevolazioni fiscali sotto forma di un credito d'imposta alle imprese agricole e agroalimentari, le norme per la filiera agroalimentare risultano tuttavia insufficienti sotto il profilo finanziario e fiscale come sottolineato dalle associazioni di categoria agricole,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative volte a potenziare gli interventi e gli incentivi per il settore agricolo che rappresenta un elemento trainante per l'economia soprattutto del Mezzogiorno.
9/1746-bis-B/112. Misuraca.
La Camera,
premesso che:
risultano scarse le risorse economiche stanziate, dalla manovra economica per il 2007, per il funzionamento della giustizia, per cui molti uffici giudiziari si trovano ormai al «collasso» non avendo neppure le disponibilità economiche necessarie per espletare le normali attività amministrative di supporto all'attività dei magistrati;
questa mancanza di risorse era stata già evidenziata dai parlamentari dell'opposizione che, sin dalla prima lettura della legge finanziaria, avevano denunciato come le risorse economiche fossero insufficienti per fronteggiare gli impegni degli uffici giudiziari;
risulta, altresì, elevato il costo economico delle intercettazioni telefoniche che incide pesantemente sul bilancio della giustizia e, determina, troppe volte, con rivelazioni indebite attinenti alla sfera privata del singolo, gravi ripercussioni sul diritto alla riservatezza del soggetto coinvolto nell'intercettazione;
è, quindi, necessario cambiare politica e reperire adeguate risorse che permettano un più agevole funzionamento del nostro apparato giudiziario in quanto i tempi eccessivamente lunghi della giustizia penale, civile ed amministrativa sono inaccettabili,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a:
stanziare risorse adeguate per migliorare sostanzialmente il funzionamento degli uffici giudiziari e dell'insieme del sistema giustizia;
eliminare le spese superflue e migliorare, al contempo, la professionalità degli operatori del diritto, soprattutto dei magistrati, come previsto dalla riforma dell'ordinamento giudiziario approvata nella scorsa legislatura;
avviare incisive riforme dei codici per avere un processo più celere, equo e giusto, ispirato ai principi della nostra Costituzione perché il cittadino possa avere risposte concrete e veloci a tutela dei suoi diritti fondamentali.
9/1746-bis-B/113. Mormino, Paniz, Pecorella.
La Camera,
premesso che:
la Legge Finanziaria 2007, con i commi da 821 a 824 introdotti al Senato, proroga l'attuale monopolio della trasformazione e lavorazione del plasma, stabilendo che le convenzioni stipulate dalle regioni siano prolungate per un periodo di almeno un anno e mezzo, dall'entrata in vigore - prevista per lo scorso novembre - della riforma approvata nel 2005 che consentiva ad altre aziende di partecipare alle gare per aggiudicarsi le convenzioni;
secondo la legislazione vigente il ministro della Salute, On. Livia Turco, avrebbe dovuto emanare un decreto entro novembre scorso per individuare i centri e le aziende di frazionamento e di produzione del plasma autorizzati alla stipula di accordi e convenzioni con le regioni;
tali misure adottate non favoriscono la concorrenza e le liberalizzazioni, perpetuando il monopolio di fatto, con l'aggravante di un conflitto d'interessi, poiché l'unica società monopolistica del plasma è la Kedrion, che dagli anni novanta è autorizzata a trasformare il plasma;
non c'é la possibilità di rivolgersi ad altre aziende, anche a quelle che potrebbero offrire prezzi più concorrenziali, tutto ciò fa aumentare i costi della sanità pubblica visto che si tratta prevalentemente di prestazioni a carico del sistema sanitario nazionale,
impegna il Governo
al fine di contenere la spesa del servizio sanitario nazionale ad adottare entro sei mesi i decreti previsti dalla riforma del 2005, che consentano di individuare i centri e le aziende di frazionamento e di produzione del plasma autorizzati alla stipula di accordi e convenzioni con le regioni.
9/1746-bis-B/114. Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.
La Camera,
premesso che:
la Strategia di Lisbona, definita dal Consiglio europeo del marzo 2000 e recentemente precisata nella revisione intermedia dell'aprile 2005, è rivolta a porre in essere una serie di azioni da realizzare entro il 2010 in favore della crescita e dell'occupazione;
in questo quadro sono state identificate dalla Commissione quattro azioni prioritarie per conseguire tali obiettivi;
tra le azioni prioritarie, che gli Stati membri si sono impegnati ad attuare entro il 2007, particolare rilievo assumono quelle finalizzate all'aumento degli investimenti nell'istruzione e nella ricerca nonché per promuovere la concorrenza e la competitività delle imprese;
per quanto riguarda l'aumento della competitività delle imprese, il disegno di legge in esame è assolutamente carente nel momento in cui le priva di una fondamentale risorsa come quella del trattamento di fine rapporto;
ancor più preoccupante è la situazione relativa agli investimenti nell'istruzione e nella ricerca in quanto mancano risorse adeguate,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, anche normative, al fine di mettere in campo strumenti e risorse per onorare nei tempi previsti gli impegni presi dal Paese in sede europea e scongiurare così il pericolo di pregiudicare il miglioramento del ciclo economico reso possibile dalle manovre finanziarie del Governo Berlusconi.
9/1746-bis-B/115. Nan, Caligiuri, Romagnoli.
La Camera,
premesso che:
la scuola paritaria svolge un servizio pubblico, basato su principi costituzionali e che consente la realizzazione della libertà di scelta in educazione;
il riconoscimento della parità esige che il servizio scolastico erogato corrisponda agli ordinamenti generali dell'istruzione e sia coerente con la domanda formativa delle famiglie e caratterizzato da requisiti di qualità ed efficacia;
le scuole paritarie si presentano come istituti capaci di dare un contributo valido per affrontare in modo vincente la questione centrale nell'attuale dibattito sull'istruzione in Italia che è quello della qualità;
i contributi statali alle scuole paritarie per l'anno 2005/2006 sono stati sinora erogati solo parzialmente;
allo stato attuale i contributi statali alle scuole paritarie sono stati bloccati al livello di quelli di due anni fa o addirittura ridotti;
la legge 3 febbraio 2006 n. 27 ha riconosciuto importanti diritti per le scuole paritarie, riducendone però di molto i fondi;
la legge finanziaria per il 2007 prevede uno stanziamento insufficiente da destinare alle «Scuole non statali» e prioritariamente alle scuole dell'infanzia, con un calo di oltre il 10 per cento dei contributi a disposizione rispetto a quanto stanziato per il 2005,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative al fine di investire, sia pur nella disponibilità di Bilancio su richiamata, prioritariamente sulle scuole paritarie che crescono come classi e/o che effettuano l'integrazione dei soggetti portatori di handicap autorizzando il funzionamento delle prime e garantendo i necessari fondi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap.
9/1746-bis-B/116. Palmieri, Aprea, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Pescante.
La Camera,
premesso che:
il comma 798 del disegno di legge finanziaria 2007, prevede una riduzione ad 8 milioni di euro della dotazione per il triennio 2007-2009 degli stanziamenti per il sistema nazionale di verifica e controllo sulla assistenza sanitaria (Siveas);
tale sistema - previsto dai commi 288 e 289, dell'articolo 1 della legge Finanziaria per il 2006 - è stato istituito al fine di valutare l'efficienza e l'appropriatezza delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale con una dotazione finanziaria di 10 milioni euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008;
la riduzione delle risorse prevista al citato comma 798 pone in gravi difficoltà l'operatività di questo strumento di controllo e rischia di vanificare l'attività sin qui svolta in relazione al controllo delle spesa sanitaria ed alla correttezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale,
impegna il Governo
ad effettuare, in sede di attuazione, un monitoraggio sugli esiti della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori inizative normative volte a finanziare adeguatamente il Siveas come strumento essenziale per eliminare gli sprechi nella Sanità Pubblica.
9/1746-bis-B/117. Palumbo, Baiamonte, Mazzaracchio.
La Camera,
premesso che:
risultano non sufficienti le risorse economiche stanziate dalla manovra economica per il 2007 per l'edilizia carceraria;
il nostro Paese ha bisogno di carceri nuove e dell'ammodernamento di quelle esistenti, alcune fatiscenti, che non permettono condizioni di vivibilità ai detenuti che espiano la pena;
la nostra Carta Costituzionale, all'articolo 27, recita che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato per cui uno Stato civile e «culla» del diritto come il nostro non può permettersi di sacrificare i diritti fondamentali dei detenuti, ma, al contrario deve contribuire ad attuare quanto i Costituenti hanno previsto nella prima parte della Costituzione che titola « Rapporti civili»;
la consacrazione di questi valori fondamentali che hanno ispirato i nostri padri Costituenti, quindi, non può essere vanificata nell'espiazione della pena del detenuto ed è necessario, quindi, fare investimenti per la costruzione di nuove carceri e per l'ammodernamento di quelle esistenti perché il detenuto possa vivere in una condizione dignitosa;
è necessario anche affrontare il problema del lavoro del detenuto in carcere, perché questo tenda alla sua risocializzazione ed al suo reinserimento nella società civile nel migliore dei modi. Purtroppo, oggi, si fa molto poco sotto questo aspetto ed è quindi necessario prendere in seria considerazione questa ipotesi e stanziare risorse adeguate per permettere al detenuto di imparare e di applicarsi per creare tutte quelle condizioni adeguate per un suo futuro reinserimento nella società;
espiazione della pena in condizioni umane ed evitare, quindi, il sovraffollamento degli istituti carcerari, risocializzazione del detenuto e reinserimento nella società civile in condizioni adeguate, sono temi all'ordine del giorno che uno Stato moderno e civile come il nostro non può trascurare, ma deve risolvere con i dovuti investimenti,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a stanziare adeguate risorse economiche per la costruzione di nuove carceri e per l'ammodernamento di quelle esistenti perché il detenuto possa vivere in condizioni dignitose;
ad avviare una seria politica per il reinserimento del detenuto nella società e soprattutto nel mondo del lavoro.
9/1746-bis-B/118. Mario Pepe, Vitali, Costa.
La Camera,
premesso che:
il comma 1226, introdotto inaspettatamente nel Senato, del disegno di legge Finanziaria per il 2007 prescrive alle regioni ed alle province autonome di attuare quanto previsto dagli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per evitare ulteriori procedure d'infrazione in sede comunitaria e demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente la definizione dei criteri minimi uniformi per l'adozione di misure speciali di conservazione dell'habitat;
il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 attua la direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e in parte anche la direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
in particolare, i citati articoli 4 e 6 dispongono in ordine alle misure di conservazione che le regioni e le province autonome devono adottare per le zone speciali di conservazione (ZSC) e per le zone di protezione speciale (ZPS);
la Commissione europea ha avviato nei confronti del nostro Paese per incompleto o insufficiente recepimento della direttiva 79/409/CEE numerose procedure di infrazione;
occorre ricordare che nel decreto-legge n. 251/2006, recante «Adeguamento
alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica», decaduto il 17 ottobre 2006, erano previste norme finalizzate a dare attuazione alle citate direttive, in materia di zone di protezione speciale e zone speciali di conservazione;
appare del tutto improprio inserire nel presente disegno di legge finanziaria per il 2007, norme in materia venatoria che sono del tutto eterogenee rispetto al contesto specifico della manovra di bilancio;
il comma suesposto prevede una sorte di «delega in bianco» al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
impegna il Governo
ad effettuare in sede applicativa un monitoraggio della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare interventi correttivi della stessa, dal momento che essa contiene una serie di disposizioni fortemente limitative e penalizzanti per il comparto venatorio, con evidenti riflessi negativi economici e sociali, dal momento che tale attività è assai diffusa nel paese e legata alla stessa conservazione dell'ambiente del territorio.
9/1746-bis-B/119. Romele, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Misuraca, Paolo Russo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede per gli anni 2007 e 2008 un incremento peraltro inadeguato delle risorse per i rinnovi contrattuali a favore del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia e stanzia fondi insufficienti da destinare al trattamento accessorio per il medesimo personale impegnato in operazioni anticrimine ad alto rischio o in campo internazionale;
è previsto un aumento degli effettivi assai esiguo e le risorse destinate a tale scopo sono senza dubbio insufficienti;
la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza del cittadino dovrebbe costituire un impegno assolutamente prioritario per ogni governo di qualsiasi colore politico,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative, volte a destinare somme adeguate per le forze dell'ordine impegnate nella tutela della legalità e nella difesa della sicurezza dei cittadini dalle minacce, sia della grande e piccola criminalità, sia del terrorismo internazionale.
9/1746-bis-B/120. Santelli, Bertolini, Biancofiore, Boscetto, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Verdini, Misuraca.
La Camera,
premesso che:
il comma 1342 prevede lo stanziamento di 2,8 milioni di euro per il triennio 2007-2009 finalizzato alla costruzione e al funzionamento della nuova sede della «Scuola europea» di Parma;
l'istituzione di questa importante realtà scolastica è strettamente legata alla scelta da parte dell'Unione europea della città di Parma quale sede dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, che il Governo Berlusconi ha fortemente sostenuto in sede comunitaria;
la presenza nel nostro Paese della Scuola europea, aperta anche agli italiani residenti sul territorio, costituisce una grande opportunità per il rafforzamento di un'identità europea dei nostri giovani,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative volte ad incrementare le risorse destinate alla Scuola europea di Parma affinché tale
istituzione diventi al più presto una realtà e possa in tal modo esplicare in pieno il suo compito.
9/1746-bis-B/121. Tondo, Giro, Cosentino.
La Camera,
premesso che:
la Legge Finanziaria stanzia risorse per il «proseguimento degli interventi in favore del settore dell'autotrasporto di merci, anche in attuazione della legge di riforma n. 32 del 2005 e successive disposizioni»;
le somme stanziate non sono rispondenti ai contenuti del verbale di intesa, sottoscritto a nome del Governo dal ministro dei trasporti in data 20 ottobre 2006, con le associazioni di categoria:
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative volte ad assicurare con provvedimenti utili le risorse necessarie per la crescita delle imprese del settore, in modo tale che le stesse siano in grado di competere sui mercati europei.
9/1746-bis-B/122. (Nuova formulazione) Uggè.
La Camera,
considerato che la Finanziaria per il 2007 va ben oltre quanto necessario per proseguire nel risanamento della finanza pubblica, concretamente avviato dal Governo Berlusconi nella passata legislatura;
visto che i pesanti inasprimenti fiscali produrranno effetti depressivi sull'andamento dell'economia, rallentando la ripresa avviata dalle politiche del precedente Governo, come rilevato anche dal Centro studi di Confindustria;
sottolineato che nel corso del secondo semestre del 2006 il Governo ha dissipato in mille rivoli di spesa l'aumento delle entrate tributarie molto superiore rispetto alle previsioni iniziali:
impegna il Governo
a riconsiderare l'impostazione complessiva della politica fiscale e finanziaria evitando di sottoporre il Paese a inasprimenti fiscali inutili ed esorbitanti e tali da produrre gravi danni ai cittadini, alle imprese e alle prospettive di crescita economica del nostro Paese.
9/1746-bis-B/123. (Nuova formulazione) Elio Vito, Brancher, Romani, Jannone.
La Camera,
la montagna italiana ha visto ridursi i propri stanziamenti nel corso degli ultimi anni, nonostante che la Costituzione preveda la tutela dei cittadini nelle zone montane;
per oltre 10 milioni di italiani residenti nei quasi 4.000 comuni montani italiani permangono gravi problemi di collegamento, sanitari, scolastici, di servizi pubblici, oltre che di reddito,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di presentare un disegno organico di riforma delle norme sulla montagna italiana, prevedendo nel suo ambito misure adeguate di miglioramento dei servizi essenziali ai cittadini e stabilendo che la dotazione annuale del Fondo nazionale per la montagna sia quantificata nella tabella C della Finanziaria e che non possa essere inferiore ai 100 milioni di euro annui.
9/1746-bis-B/124. Zanetta, Zacchera.
La Camera,
considerato che:
la Manovra economica per il 2007 si è caratterizzata per la triplice apposizione della questione di fiducia e per la
creazione di un mostro giuridico costituito da un articolato composta da 1364 commi;
tali espressioni della politica sono incomprensibili ai cittadini e denotano un malessere ormai ineludibile del rapporto Governo-Parlamento, del rapporto maggioranza ed opposizione, oltre che una grave farraginosità delle procedure parlamentari;
va peraltro osservato che tra le 27 finanziarie approvate dal 1979 ad oggi questa in esame è quella che meno si discosta dal testo originario, per il semplice motivo che il Parlamento non ha avuto modo di esaminarla; va anche ricordato che l'avvio di questo stile parlamentare può farsi risalire al collegato di Manovra per il 1997, il primo a superare il «muro» di 150 commi per articolo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di presentare quanto prima un'iniziativa normativa di riforma sulla sessione annuale di bilancio e sul contenuto della Finanziaria.
9/1746-bis-B/125. Zorzato, Casero, Armosino, Crosetto.
La Camera,
premesso che
le città Metropolitane fanno parte degli elementi costitutivi dello Stato italiano;
il Presidente della provincia di Milano sta affrontando la questione della costituzione delle nuove città metropolitane, organizzando convegni e contattando gli amministratori locali interessati;
il Governo ha annunciato la presentazione di un disegno di legge che prevede, tra l'altro, il riordino della materia con particolare riferimento alle città metropolitane,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative affinché eventuali atti normativi in materia di città metropolitane non comportino duplicazioni e conflitti di competenza con le istituzioni esistenti, in particolare con i comuni capoluogo e con le province, e in ogni caso non comportino aumenti della spesa pubblica.
9/1746-bis-B/126. Grimoldi, Garavaglia.
La Camera,
premesso che:
in terza lettura, il testo risulta completamente modificato rispetto all'originario provvedimento presentato all'inizio della sessione di bilancio, il quale peraltro è uscito dall'aula della Camera già stravolto dai numerosi emendamenti formulati dal Governo e dalla maggioranza nel corso dell'esame in Commissione e poi con il voto di fiducia;
invero il provvedimento, iniziato con un numero di articoli relativamente ridotto, dopo l'approvazione del voto di fiducia, è uscito dalla Camera con 826 commi, «lievitati» a 1.364 dopo l'esame al Senato;
i ridotti tempi tecnici di esame e l'evidente «strozzatura» dei dibattiti parlamentari, in Commissione e in Assemblea, comportano il rischio siano inserite nel testo molte norme impreviste e non sufficientemente meditate ed approfondite nei loro effetti, se non pericolose, come del resto il famoso comma sulla prescrizione dei reati contabili;
tra le molte novità ad esempio è previsto che l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali proceda a bandire un corso-concorso per l'accesso in carriera di nuovi segretari comunali e provinciali, secondo le vigenti disposizioni normative;
per effetto della modifica introdotta al Senato, le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono pertanto escluse dall'applicazione del limite generale alle assunzioni di personale per le amministrazioni dello Stato e degli enti
pubblici non economici, pari al venti per cento della spesa relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente;
in deroga alle norme vigenti, la durata del corso-concorso di formazione risulta dimezzata, cioè ridotta a nove mesi rispetto ai diciotto previsti dall'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, ed ugualmente è disposto per il successivo tirocinio pratico presso uno o più comuni, portato ora a tre mesi, anziché a sei,
impegna il Governo
affinché, nel valutare attentamente l'opportunità di procedere all'immissione in carriera di nuove figure di segretari comunali e provinciali, sia previamente effettuata una compiuta ricognizione del personale attualmente a disposizione dell'Agenzia autonoma ed il completo esaurimento delle liste di disponibilità e mobilità ancora in essere.
9/1746-bis-B/127. Lussana.
La Camera,
valutate in particolare le disposizioni contenute nei commi 417-420, in materia di stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni;
preso atto che si intende alimentare il «Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici» finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato con i risparmi sugli interessi derivanti dalla riduzione del debito utilizzando il 20 per cento delle somme dei depositi giacenti (c.d. c/c dormienti) e con una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito attraverso una quota fino al 5 per cento dei dividendi derivanti dalle società pubbliche eccedenti rispetto alle previsioni e alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle P.A. definite nel Dpef;
ritenuta tale copertura inidonea, sia perché le spese per il personale sono spese di parte corrente, mentre l'utilizzo dei conti dormienti si configura piuttosto come un'entrata una tantum e sia perché si presuppone che le società pubbliche producano sempre e costantemente dividendi;
ricordato che lo stesso Ministro delle Riforme e innovazione nella pubblica amministrazione ha dichiarato che «per assumere 500.000 precari nella pubblica amministrazione potrebbero essere necessari circa 15 miliardi l'anno e queste risorse nella Finanziaria non ci sono»,
impegna il Governo
a garantire che nel futuro non provvederà alla copertura degli oneri derivanti dalla stabilizzazione dei precari nelle pubbliche amministrazioni mediante l'imposizione di nuove tasse e/o balzelli.
9/1746-bis-B/128. Bodega.
La Camera,
premesso che:
in terza lettura, il testo risulta completamente modificato rispetto all'originario provvedimento presentato all'inizio della sessione di bilancio, il quale peraltro è uscito dall'aula della Camera già stravolto dai numerosi emendamenti formulati dal Governo e dalla maggioranza nel corso dell'esame in Commissione e poi con il voto di fiducia e che dopo l'esame al Senato conta ora di ben 1.364 commi;
fra le numerose nuove disposizioni aggiunte dal Governo alla manovra di bilancio alcune comportano la previsione di nuovi stanziamenti finanziari destinati ad intervenire in settori diversi dell'ordinamento;
a fronte della annunciata esigenza di dover imporre nuovo rigore e di dover ricorrere ad un improcrastinabile contenimento della spesa pubblica, si assiste
invece al conferimento di ingenti benefici rivolti ai settori ed alle categorie più disparati;
è stato previsto l'inserimento nella legge di bilancio di un nuovo fondo per riparare alle esigenze connesse all'inclusione sociale degli immigrati al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
la modifica introdotta al Senato prevede che il suddetto Fondo venga altresì utilizzato per la realizzazione di un piano di accoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto scuola-famiglia, mediante l'utilizzo per fini non didattici, di figure professionali madrelingua, quali mediatori culturali;
considerato che stanziamenti simili sono già previsti nel nostro ordinamento e peraltro in diversa misura già contenuti nel presente provvedimento di bilancio e che sembra invece più urgente concentrare l'attenzione e le maggiori risorse possibili, economiche e strumentali, sulla necessità di far fronte ai bisogni ed alle necessità dei cittadini italiani che versano in condizioni di disagio sociale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di assicurare che le politiche intraprese per favorire l'inclusione sociale ed il sostegno di quanti versino in condizioni di disagio sociale siano primariamente rivolte a far fronte ai bisogni ed alle necessità dei cittadini italiani.
9/1746-bis-B/129. Stucchi.
La Camera,
considerato che:
il presente disegno di legge ex articolo 1 comma 1251 lettera b) prevede tra gli obiettivi programmatici da finanziare con il Fondo per le politiche della famiglia la realizzazione di un piano di riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzato a potenziare gli interventi sociali in favore della famiglia;
il disposto dell'articolo 1 comma 1251 lettera b) non fa alcun riferimento al ruolo principale che secondo il combinato disposto delle leggi n. 405 del 1975 e n. 194 del 1978 è affidato all'istituto del consultorio familiare ossia la tutela della vita fin dal suo inizio;
è necessario intervenire al fine di dare nuova linfa vitale all'istituto del consultorio familiare, secondo quello che era ben esplicitato nelle intenzioni del legislatore che nel 1975 aveva varato la legge n. 405 (ovvero l'assistenza alla famiglia, l'educazione alla maternità e paternità responsabile, l'educazione per l'armonico sviluppo fisico e psichico dei figli e per la realizzazione della vita familiare), ma che nei fatti è stato residualmente attuato, complice anche l'eccessiva burocratizzazione dei consultori, trasformatosi troppo spesso, in pleonastici centri di assistenza sanitaria, deboli di quella necessaria sensibilità alle problematiche sociali per i quali furono istituiti;
oggi, più che nel passato, l'attività consultoriale per il bene della nostra società assume un ruolo di fondamentale importanza;
nei consultori, non sempre viene ritenuto opportuno, offrire alternative all'aborto, sostenendo che sarebbe un ingerenza sulla scelta della donna, eppure secondo proprio quanto stabilito dalla legge n. 194 del 1978, ex articoli 2 e 5, l'assistenza da dare alla donna in gravidanza deve attuarsi con l'informazione sui diritti spettanti alla gestante, sui servizi sociali, sanitari ed assistenziali a lei riservati, sulla protezione che il mondo del lavoro deve assicurare a tutela della gestante;
si rende urgente, dunque e non più procrastinabile una riforma dei consultori familiari che dimostri nei fatti una particolare attenzione e sensibilità ai diritti dei minori, della famiglia, e fortemente impegnata
nella tutela sociale della maternità della paternità, della genitorialità e del concepito;
è necessario, che il legislatore conscio del fondamentale ruolo della famiglia, metta in campo nuovi strumenti a sostegno della stessa e soprattutto misure che ne definiscano in modo coerente il suo carattere di soggetto attivo, titolare di diritti e doveri. Non più quindi soltanto misure di sostegno economico per le famiglie bisognose, ma strumenti diversificati attuati con il coinvolgimento delle famiglie stesse in tutte le fasi del processo,
impegna il Governo
ad adottare in tempi brevi le opportune iniziative, anche normative, dirette alla riorganizzazione dei consultori familiari al fine di potenziarne l'attività nel rispetto della loro funzione ed identità originaria che la legge istitutiva n. 405 del 1975 individuava come luogo di servizio alla famiglia e alla maternità e paternità responsabili ed in particolar modo ispirata alla tutela della vita fin dal suo concepimento.
9/1746-bis-B/130. Montani.
La Camera,
considerato che:
il presente disegno di legge ex articolo 1 comma 1251 lettera b) prevede tra gli obiettivi programmatici da finanziare con il Fondo per le politiche della famiglia la realizzazione di un piano di riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzato a potenziare gli interventi sociali in favore della famiglia;
il disposto dell'articolo 1 comma 1251 lettera b) non fa alcun riferimento al ruolo principale che secondo il combinato disposto delle leggi n. 405 del 1975 e n. 194 del 1978 è affidato all'istituto del consultorio familiare ossia la tutela della vita fin dal suo inizio;
è necessario intervenire al fine di dare nuova linfa vitale all'istituto del consultorio familiare, quale centro di promozione e informazione di campagne dirette al sostegno della natalità;
oggi, più che nel passato, l'attività consultoriale per il bene della nostra società assume un ruolo di fondamentale importanza;
si rende urgente, dunque e non più procrastinabile una riforma dei consultori familiari che dimostri nei fatti una particolare attenzione e sensibilità ai diritti dei minori, della famiglia, e fortemente impegnata nella tutela sociale della maternità, della paternità, della genitorialità e del concepito;
è necessario, che il legislatore conscio del fondamentale ruolo della famiglia, metta in campo nuovi strumenti a sostegno della stessa e soprattutto misure che ne definiscano in modo coerente il suo carattere di soggetto attivo, titolare di diritti e doveri. Non più quindi soltanto misure di sostegno economico per le famiglie bisognose, ma strumenti diversificati attuati con il coinvolgimento delle famiglie stesse in tutte le fasi del processo;
purtroppo, la percentuale del tasso di natalità ci vede agli ultimi posti nel mondo,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a far sì che vengano adottate in tempi brevi misure dirette a promuovere la natalità anche attraverso campagne di informazione.
9/1746-bis-B/131. Dozzo.
La Camera,
premesso che:
i commi 82-90 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, come modificati dall'A.C. 1746, prevedono una nuova disciplina delle convenzioni autostradali;
le norme di carattere generale applicabili alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 498 del 1992 - che ha previsto la revisione delle convenzioni autostradali ex lege secondo modelli di carattere «legale» e senza una procedura di gara - non possono essere riferite anche a convenzioni stipulate sulla base della normativa sui lavori pubblici e sul project financing (articolo 19 e articolo 37-bis e seguenti della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni), come quelle dei tratti autostradali Asti-Cuneo e Brescia-Bergamo-Milano;
queste ultime convenzioni sono regolate da modelli di «concessione di lavori pubblici», schemi di convenzione e piani finanziari, stabiliti nell'ambito della gara che prevede la progettazione definitiva, la realizzazione e la gestione dell'opera per un numero di anni prefissato;
la realizzazione di un'opera in project financing comporta un preciso impegno dei privati sul finanziamento e sulla realizzazione dell'opera pubblica e il coinvolgimento di istituti bancari, attraverso un complesso sistema di contratti commerciali, finanziari e assicurativi;
una modifica ex lege delle clausole della convenzione, secondo i criteri della convenzione unica proposti dal Governo, rompe il delicato equilibrio delle garanzie contrattuali e compromette il finanziamento delle opere da parte degli istituti bancari. Infatti, su tali concessioni, eventuali modifiche delle clausole contrattuali, o variazioni tariffarie, potrebbero intervenire solo attraverso uno specifico consenso delle parti;
la natura, dunque, degli atti delle concessioni autostradali assegnate con project financing esclude a priori l'applicazione della convenzione unica prevista dal testo del Governo, ma la mancanza di chiarezza nella norma rischia di compromettere la realizzazione di opere improcrastinabili, come la Asti-Cuneo e la Brescia-Bergamo-Milano, comportando inevitabili dispendiosi ricorsi da parte delle società concessionarie autostradali,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare in sede di attuazione gli opportuni strumenti, anche legislativi, di interpretazione delle disposizioni normative in premessa, affinché possa essere chiarito che l'ambito di applicazione della norma non si riferisce alla Asti-Cuneo e alla Brescia-Bergamo-Milano, ovvero alle società concessionarie cui sono affidati tratti autostradali a seguito dell'espletamento di una gara pubblica sulla base della normativa nazionale vigente in materia di lavori pubblici e di project financing.
9/1746-bis-B/132. Caparini, Gibelli, Cota, Allasia, Montani.
La Camera,
preso atto che tra gli obiettivi della politica del Governo a favore dello sport rientra lo sviluppo della pratica sportiva e l'erogazione di contributi per la realizzazione di impianti sportivi;
tenuto conto dei disagi cui sono sottoposti gli atleti italiani di ciclismo a causa delle carenze di infrastrutture sportive sul territorio italiano;
preso atto che la mancanza di un velodromo per gli allenamenti sul territorio nazionale, costringe i nostri atleti ad allenarsi in Svizzera;
presa atto altresì che la provincia di Treviso rappresenta un importante punto di riferimento per il ciclismo italiano, in quanto dimostra il più alto numero di atleti in proporzione al totale degli iscritti sul territorio italiano:
impegna il Governo
ad adottare iniziative anche normative volte a prevedere contributi e agevolazioni che consentano la realizzazione di un velodromo nella provincia di Treviso, che possa permettere un adeguato allenamento degli atleti italiani sul territorio nazionale.
9/1746-bis-B/133. (Nuova formulazione) Dussin, Dozzo.
La Camera,
premesso che:
il comma 977 dell'articolo 1 autorizza la concessione di contributi quindicennali per la prosecuzione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale;
nella conferenza di servizi del 14 luglio 2000, di approvazione del progetto ferroviario di Alta Velocità-Alta Capacità della tratta Torino-Milano, è stato firmato un accordo tra l'allora Ministro dei trasporti Pier Luigi Bersani, il Presidente del Consiglio dei Ministri Massimo D'Alema, il Ministero dell'Ambiente, la società TAV, la società Astm (ora SATAP), l'ANAS, le Regioni e gli Enti locali interessati, che assicurava il coordinamento del progetto ferroviario con quello di ristrutturazione dell'autostrada A4-tratto Novara-Milano, e degli interventi connessi e complementari;
l'esecuzione contemporanea dei lavori delle due infrastrutture, che in stretto parallelismo attraversano un territorio fortemente antropizzato ma anche pregevole per le caratteristiche ambientali e paesaggistiche, ha lo scopo di contenere i costi, ridurre l'impatto ambientale e contenere i pericoli indotti dall'esecuzione delle opere;
sulla base di tale accordo sull'integralità del progetto, ossia sull'inclusione in un unico contesto progettuale di tutte le opere relative all'impianto della nuova tratta ferroviaria Novara-Milano e alle necessarie opere di adeguamento e ristrutturazione dell'autostrada Milano-Torino, i comuni hanno assicurato la propria adesione alla realizzazione delle opere ferroviarie ad alta velocità;
la realizzazione delle varianti di Bernate Ticino e di Arluno rientra nell'accordo del 14 luglio 2000, nell'ambito dei lavori da realizzare con fondi ANAS, previa approvazione del CIPE secondo le procedure della legge obiettivo;
i progetti definitivi relativi alle due varianti sono stati approvati in sede di conferenza di servizi con il parere favorevole di tutti gli enti partecipanti alla conferenza, tuttavia i lavori stentano ad iniziare, mentre d'altra parte proseguono i lavori della CAV TO MI relativi alla tratta ferroviaria;
a seguito delle dichiarazioni allarmanti del Ministro delle infrastrutture sull'insufficienza delle risorse finanziarie per la prosecuzione dei lavori pubblici in cantiere, si è diffuso un clima di crescente preoccupazione tra i comuni interessati sul destino delle opere di ammodernamento della A4-tratto Novara-Milano, ed in particolare sul destino delle due varianti di Bernate Ticino e di Arluno, che potrebbero rimanere incompiute,
impegna il Governo
a mantenere gli impegni assunti nella conferenza di servizi del 14 luglio 2000, destinando parte dei contributi autorizzati ai sensi del citato comma 977 alla ristrutturazione dell'Autostrada A4-tratto Novara-Milano e agli interventi connessi e complementari di competenza dell'ANAS S.pA, confermando 1'integralità del progetto alta velocità-alta capacità-tratta Novara-Milano e lavori di ammodernamento dell'Autostrada A4 nel medesimo tratto, comprese le opere complementari di compensazione.
9/1746-bis-B/134. Garavaglia.
La Camera,
premesso che:
i fondi per la scuola e l'istruzione sono destinati a subire drastici tagli a seguito del quadro di bilancio che si sta delineando;
nella prassi concreta avviene sovente e palesemente che le borse di studio, assegnate in base a graduatorie che generalmente assegnano grande peso al reddito del richiedente, siano vinte da studenti che assumono una residenza diversa dai genitori
da cui sono comunque mantenuti, al solo scopo di risultare unici componenti di un nucleo familiare a reddito zero,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative affinché nella determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, al fine di assegnare le borse di studio, si tenga conto, qualora il richiedente non sia sposato, anche del reddito dei genitori, anche se non conviventi.
9/1746-bis-B/135. Pini.
La Camera,
osservate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 466-468;
premesso che sull'Unità del 19 dicembre 2006 si legge che «dal maxi emendamento alla Finanziaria, scritto tutto in una notte, tra errori di stampa, confusioni sui numeri di articoli e riferimenti normativi, emerge un'architettura lineare e studiata: quella che mantiene (quasi) intatti gli emolumenti d'oro di alcuni (pochi) a fronte dei sacrifici di molti»;
preso atto che viene fissato un tetto per l'onorario dei dirigenti pubblici che non dovrà superare quello del primo presidente della Cassazione, cioè i 250 mila euro annui;
preso atto che per le società pubbliche non quotate è previsto un tetto di 500 mila euro annui a cui potrà essere aggiunta una quota variabile non superiore al 50 per cento, che verrà corrisposta al raggiungimento degli obiettivi;
valutato l'impatto della legge finanziaria 2007, che colpirà tutte le fasce di reddito e non solo le fasce medio alte, aumentando la pressione fiscale sul cittadino;
preso atto che la legge finanziaria 2007 lascia irrisolte le questioni delle pensioni, del finanziamento del sistema sanitario, dello sviluppo industriale e del Mezzogiorno;
ritenuto che il livello dell'indennità percepita dai parlamentari sia più che decorosa,
impegna il Governo
ad attivarsi, direttamente o indirettamente, tramite le società pubbliche, quotate e non quotate, partecipate, o beneficiarie a qualsiasi titolo di contributi statali, al fine di fissare un tetto massimo agli emolumenti diretti e indiretti dei manager, dirigenti e consulenti pubblici, pari all'indennità percepita dai parlamentari e che lo Stato non conceda, a qualsiasi titolo, finanziamenti a società di diritto pubblico e privato ed agli enti locali, che non rispettino tale tetto massimo per i propri dirigenti.
9/1746-bis-B/136. Brigandì, Allasia, Montani, Fava, Grimoldi, Filippi, Carlucci, Armani, Campa, Barani.
La Camera,
osservate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 420;
valutata l'intenzione dei Governo di finanziare in parte il fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici attraverso il risparmio di interessi derivanti dalla riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di una quota tino al 20 per cento dell'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti;
preso atto che l'articolo 1, comma 345 della legge 266/2005 rimandava la disciplina della materia ad un successivo regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400;
preso atto che tale regolamento, ad oggi, non è stato ancora emanato;
preso atto che in commissione VI della Camera è stata presentata un'interrogazione il 27 settembre 2006 dall'onorevole Galletti a tal proposito e che il
sottosegretario Tononi ha affermato che in data 5 aprile 2006 lo schema di regolamento in questione è stato trasmesso per il prescritto parere al Consiglio di Stato; tale organo ha invitato il Ministero dell'Economia e delle Finanze ad acquisire i pareri dei Ministero della Giustizia e del Ministero dello Sviluppo economico e le relative richieste di parere, inoltrate il 13 luglio 2006, non hanno ancora avuto riscontro,
impegna il Governo
ad approvare tale regolamento entro il mese di febbraio 2007 e a garantire, nella stesura del regolamento, la massima tutela ai risparmiatori titolari dei conti e ai loro eredi.
9/1746-bis-B/137. Fugatti.
La Camera,
osservate, in particolare, le disposizioni previste dall'articolo 1 commi 52, 85-93, 285-286;
valutata l'intenzione del Governo di raccogliere maggiori risorse attraverso l'istituzione di nuovi giochi, la revisione di alcuni giochi già esistenti, quali li Totip, il Lotto ed il Superenalotto, l'autorizzazione a bandire una o più gare per l'apertura nel 2007 di 1000 nuove agenzie ampliare la gamma dei soggetti sottoposti alla disciplina degli studi di settore;
valutata anche l'intenzione del Governo di destinare 100 mln di euro alla realizzazione di campagne di informazione e di educazione ai giovani per sensibilizzarli ai rischi connessi al vizio del gioco,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di riferire annualmente alle competenti commissioni parlamentari le concrete modalità di svolgimento delle suddette campagne di sensibilizzazione, in particolare a riferire sul numero dei progetti finanziati, sui soggetti titolari del progetto, sugli importi erogati a ciascun progetto.
9/1746-bis-B/138. Bricolo.
La Camera,
osservate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 1234-1237;
preso atto che il governo ha modificato la disciplina relativa al 5 per mille;
preso atto che la quota del 5 per mille è destinata al sostegno delle ONLUS disciplinate dal decreto legislativo n. 460 del 1997, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri nazionale, regionali e provinciali, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 383 del 2000 e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di assistenza, beneficenza, tutela dei beni culturali e ricerca scientifica di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997; è destinata inoltre al finanziamento degli enti di ricerca scientifica e dell'università e degli enti di ricerca sanitaria;
valutata, quindi, l'intenzione del Governo di escludere dai benefici del 5 per mille le fondazioni senza scopo di lucro che operino in via esclusiva o prevalente nei settori dell'assistenza, beneficenza, tutela dei beni culturali e ricerca scientifica e le attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
valutata quindi la volontà del Governo di vessare ancora una volta i comuni, già penalizzati da tutta la manovra finanziaria 2007, sottraendo ai comuni stessi importanti fonti di finanziamento indispensabili per il perseguimento delle proprie politiche sociali;
preso atto che l'esclusione dei comuni dai benefici del 5 per mille è un'ulteriore prova del totale disinteresse del Governo anche alle forme più semplici di federalismo fiscale e di autonomia finanziaria degli enti locali,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di far sì, attraverso il decreto di attuazione di cui al comma 1236, che le risorse raccolte attraverso il 5 per mille siano destinate ad iniziative collegate al territorio di residenza dei contribuente, stimolando la nascita di nuove iniziative in campo assistenziale, scientifico e sanitario e favorendo il mantenimento delle risorse nel territorio in cui sono state raccolte.
9/1746-bis-B/139. Alessandri.
La Camera,
premesso che:
al comma 1343 dell'articolo 2 viene introdotta una indiscriminata riduzione dei termini di prescrizione in materia di responsabilità contabile, sostituendo al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 le parole «si è verificato il fatto dannoso» con le parole «è stata realizzata la condotta produttiva di danno».
la citata legge del 1994, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti» determina in cinque anni il termine di prescrizione per il diritto al risarcimento del danno, facendoli decorrere dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, o in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta;
la modifica del Governo, invece, stabilendo che la prescrizione decorre non dal momento in cui si è verificato il danno ma dal momento in cui è stata realizzata la condotta produttiva di danno, causerebbe l'estinzione della maggior parte dei procedimenti di responsabilità amministrativa in corso e, per il futuro, inciderebbe sulla possibilità di avviare l'azione di responsabilità, dal momento che si anticipa notevolmente il compimento del termine prescrizionale per l'esercizio dell'azione di responsabilità da parte del Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti;
risulta evidente come stabilire il termine iniziale della prescrizione dal momento di verificazione e scoperta del danno invece che dal momento di commissione dell'illecito, renda sicuramente più agevole l'azione di responsabilità nei cinque anni a causa della emersione del danno conseguenziale alla condotta;
tale modo di procedere da parte del Governo rivela un'allarmante insensibilità nella lotta alla corruzione, rappresentando un provvedimento disastroso per la sua credibilità;
qualora venisse emanato un decreto-legge per cancellare la norma in oggetto, pubblicato subito l'entrata in vigore della Finanziaria, comunque la disposizione sulla prescrizione contabile avrebbe un momentaneo vigore che la rende norma più favorevole e, come tale, applicabile agli illeciti contabili, pur se in seguito abrogata, il tutto foriero di profondi danni per la prescrizione di molti illeciti contabili;
non si può conoscere in anticipo il contenuto del decreto-legge che il Governo ha promesso di emanare e quali siano i reali intendimenti per rimediare alla pericolosa riduzione dei termini di prescrizione in materia di responsabilità contabile,
impegna il Governo
ad adottare le ulteriori iniziative normative volte a porre rimedio alla disposizione in oggetto che produce effetti devastanti nel campo della responsabilità contabile, attraverso un intervento legislativo in grado di cancellare la scandalosa riduzione dei tempi di prescrizione per i reati contabili, immediatamente dopo la entrata in vigore della Finanziaria, onde evitare anche solo momentaneamente la entrata in vigore della parte contestata e per fornire una concreta dimostrazione al Paese che a livello istituzionale non e in atto un tentativo silente e surrettizio di cancellare ogni forma di responsabilità pubblica a tutto danno dei cittadini.
9/1746-bis-B/140. Filippi, Fugatti, Garavaglia, Cota.
La Camera,
premesso che:
nel settore calzaturiero la produzione nazionale ha evidenziato un calo non trascurabile (-11 per cento in quantità e -4,6 per cento in valore) attestandosi a 250,2 milioni di paia (erano 281 nel 2004) per un valore di 6.974 milioni di euro. L'export ha subito una ulteriore battuta di arresto (-10,8 per cento in quantità), scendendo a 249 milioni di paia (30,3 milioni in meno rispetto ai livelli già bassi del 2004) per un valore di 6.093 milioni di euro (-1,7 per cento). Sono state particolarmente colpite le fasce di prodotto economico e medio, come testimonia anche il sensibile incremento dei prezzi medi, seppure appare inequivocabile che il calo è stato generalizzato coinvolgendo tutte le merceologie di prodotto;
sul fronte dei singoli mercati, sono significative le flessioni registrate nei principali paesi importatori di calzature made-in-Italy: al calo dell'11,2 per cento in quantità per Germania e Francia si è aggiunto il forte ridimensionamento del mercato statunitense (-26,5 per cento), anche a causa di un sfavorevole andamento del rapporto di cambio. Gli unici segni positivi si registrano per la Spagna (+3,3 per cento) e la Russia (+19,9 per cento) mentre sono risultate pressoché stabili le vendite in Giappone (-0,8 per cento, in quantità e +1,9 per cento in valore);
le importazioni (331,7 milioni di paia, +6,7 per cento) hanno invece raggiunto l'ennesimo record. I flussi in arrivo dalla Cina, dopo il +81 per cento del biennio 2002/2003 e il +27 per cento del 2004 (pur in presenza di quote), nel 2005 sono saliti a 164,2 milioni di paia: 36,6 milioni in più rispetto all'anno precedente (+29 per cento);
le calzature con tomaia in pelle importate dalla Cina sono cresciute nel complesso del +188 per cento, con incrementi esorbitanti per alcune tipologie, pur in presenza di una domanda sul mercato interno da tempo stagnante (+0,3 per cento);
i successi ottenuti sul fronte politico, con l'introduzione recente dei dazi, da parte dell'Unione europea, possono solo parzialmente compensare l'amarezza di vedere disperso questo patrimonio industriale che frutta al nostro Paese un saldo attivo non trascurabile. Dopo i 3,6 miliardi di euro del 2004, nel 2005 il saldo in valore (seppure in calo dell'11,1 per cento) ha registrato un attivo di 3,2 miliardi di euro. In un'Italia che nel 2005 ha chiuso con un passivo della bilancia commerciale di oltre 10 miliardi di euro, il calzaturiero rappresenta da sempre una delle poche positive eccezioni;
finalmente la UE rientra nella legalità, il dumping da parte di Cina e Vietnam era infatti già stato accertato, e già esisteva una legge per la protezione dal dumping che sinora non era applicata, ma i danni per il settore sono difficili da restauare;
nell'economia dei settori ad alta riconoscibilità del Made in Italy un altro settore in forte crisi è quello delle rubinetterie e valvolame;
il problema dei rincari dei prezzi di alcune materie prime riguarda tutte le imprese italiane dei settori produzione metalli e fabbricazione di prodotti in metallo. Non a caso, in soli 150 giorni, vale a dire dal 1o gennaio al 1o giugno 2006, i rialzi hanno fatto segnare un +5,24 per cento per l'alluminio high-grade, fino al +72,7 per cento dello zinco;
l'impatto degli aumenti delle materie prime nei primi 5 mesi dell'anno sulle 83.984 imprese artigiane con 354.865 addetti appartenenti ai settori della produzione e lavorazione metalli è pari ad un maggior costo di 1,3 miliardi di euro (tra l'altro, se l'impennata delle materie prime proseguisse con questo trend, l'impatto su base annua arriverebbe a 3,14 miliardi, pari ad un maggior costo per impresa di 37.400 euro);
i rincari delle materie prime equivalgono - viene sottolineato - ad un aumento del costo del lavoro per le
aziende del settore pari al 26,3 per cento e in una perdita di competitività pari al 7,3 per cento dei prezzi medi di vendita;
è ormai largamente noto che qualità, ricerca, innovazione e, sempre di più, il servizio sono gli ingredienti base della ricetta che ha portato il Made in Italy ad essere riconosciuto nel mondo come uno status symbol;
è sotto gli occhi di tutti come le imprese indicate nei punti precedenti risultino essere realtà produttive uniche, in territori anche difficili, essendo per la maggior parte localizzate in aree definite obbiettivo 1 e 2 di cui al regolamento CE n. 1260/1999, resistendo a facili forme di delocalizzazione, garantendo posti di lavoro in zone senza alternative occupazionali,
impegna il Governo
a destinare parte del Fondo previsto all'articolo 1, comma 847, al sostegno di interventi a favore dello sviluppo tecnologico, di programmi di sviluppo e della finanza d'impresa per aziende operanti sia nel settore del tessile abbigliamento calzature sia nel settore delle rubinetterie e del valvolame.
9/1746-bis-B/141. Cota.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 796, lettera b) istituisce per il triennio 2007-2009 un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009 destinato alle Regioni interessate da maggiori disavanzi sanitari; l'accesso alle risorse di cui sopra è subordinato alla sottoscrizione di un apposito accordo, da stipularsi tra il Ministero alla salute e la Regione in disavanzo, comprensivo di un piano di rientro dai disavanzi che deve contenere, in particolare, le misure necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 2010;
le misure sanzionatorie introdotte in caso di mancato rispetto degli obiettivi intermedi (applicazione ai massimi livelli consentiti dell'addizionale IRPEF e dell'aliquota fino all'integrale copertura degli obiettivi) non sembrano sufficienti a garantire l'effettiva responsabilizzazione della Regione sulla definizione di percorsi di recupero dell'efficienza della spesa ed eliminazione degli sprechi,
impegna il Governo
a monitorare che, in sede di attuazione dell'articolo 1, comma 796, lettera b), le Regioni interessate da maggiori disavanzi ottemperino rigorosamente ai piani di rientro concordati con lo Stato, provvedendo, nell'ambito delle proprie competenze, in caso di scostamento rispetto agli impegni in essi assunti, all'introduzione di tempestive misure sostitutive e/o sanzionatone (anche attraverso proporzionali riduzioni dei trasferimenti statali) atte a responsabilizzare le Regioni in merito all'effettivo risanamento della situazione debitoria.
9/1746-bis-B/142. Giancarlo Giorgetti.
La Camera,
tenuto conto che, il comma 1017 del predetto disegno di legge finanziaria prevede che gli introiti derivanti dall'introduzione della tariffazione a carico dell'autotrasporto merci per l'uso di alcune infrastrutture stradali, di cui alla direttiva 2006/38/CE, sono utilizzati per investimenti ferroviari;
tenuto conto altresì che, il comma 1022 prevede la possibilità di istituire ulteriori sovrapprezzi dei pedaggi autostradali per finanziare investimenti in infrastrutture ferroviarie;
ritenuto che tali disposizioni, se da un lato promuovono lo sviluppo di forme di trasporto alternative alla gomma, favorendo la riduzione dell'inquinamento ambientale, dall'altro penalizzano le imprese
di autotrasporto merci, che rappresentano una risorsa fondamentale per lo sviluppo economico del Paese;
considerato altresì che, il livello medio di infrastrutturazione del nostro Paese è al di sotto della media europea con forti scostamenti rispetto ad altri paesi ad economia avanzata, come la Germania e la Francia,
impegna il Governo
a verificare la sostenibilità dei possibili aumenti dei pedaggi autostradali e delle misure adottate nei confronti delle imprese di autotrasporto merci affinché non venga danneggiato l'intero settore, il cui persistente stato di crisi ostacola la competitività economica del Paese.
9/1746-bis-B/143. Gibelli.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge governativo n. 1961 ha modificato le norme che regolano gli esami di stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore, contenute nella legge 10 dicembre 1997, n. 425;
il disegno di legge governativo prevede infatti il ripristino della composizione mista delle commissioni d'esame, con non più di sei commissari, di cui il 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto, più un presidente esterno, al quale sono affidate non più di due commissioni-classi. I soggetti destinatari della nomina a commissario esterno all'istituto e a presidente sono scelti tra coloro che provengono «esclusivamente» dagli istituti di istruzione secondaria superiore statali;
durante la discussione sulle Questioni pregiudiziali presentate dalla Casa delle Libertà, il Ministro della Pubblica Istruzione ha evocato il terzo comma dell'articolo 97 della Costituzione, che recita testualmente: «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso», ritenendo, peraltro, che le predette Questioni potessero sfociare, nell'altro Regolamento della Camera dei Deputati, in una pregiudiziale di incostituzionalità;
le scuole paritarie fanno parte quanto quelle statali del sistema nazionale, tant' è che esse sono abilitate a rilasciare titoli avente valore legale. Per quanto attiene ai docenti, l'attuale sistema di reclutamento prevede il doppio canale, vale a dire quello dei cosiddetti «concorsuati» e quello dei cosiddetti «precari storici»;
le assunzioni avvengano per il 50 per cento attingendo alle graduatorie di merito, costituite da docenti che hanno partecipato al concorso ordinario e per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie permanenti, delle quali fanno parte sia i docenti che hanno superato il concorso ordinario, sia quelli che hanno partecipato ai corsi abilitanti riservati ed infine i cosiddetti SSIS;
fatta eccezione per quella piccola quota di docenti che prestano servizio sotto forma di volontariato o con contratti di prestazione d'opera, posseggono anch'essi una posizione giuridica identica a quella detenuta dai docenti delle scuole «statali». In caso contrario, i docenti delle scuole paritarie non potrebbero far parte delle Commissioni degli esami di stato, in veste di commissari interni,
impegna il Governo
ad adoperarsi affinché non venga violato il predetto principio di parità, discriminando, attraverso l'esclusione dalla partecipazione agli esami di Stato i docenti delle scuole non statali, anche alla luce della norma inserita nella Finanziaria, in materia di graduatorie e assunzione di personale docente nella scuola.
9/1746-bis-B/144. Goisis.
La Camera,
premesso che:
la larga banda si configura come un irrinunciabile strumento per rendere possibile una trasformazione del sistema culturale, economico-sociale e produttivo, senza la quale il nostro Paese rischia di essere escluso dalla competizione internazionale;
l'Unione Europea lo scorso ottobre ha ammonito l'Italia per essere una delle nazioni più arretrate in Europa: solo l'87 per cento della popolazione ha accesso alla tecnologia Adsl;
il problema italiano riguarda anche il divario interno: il 64 per cento della popolazione che vive nelle città oltre i 100.000 abitanti può usufruire di una connessione Adsl, mentre solo il 15 per cento degli abitanti dei comuni sotto i 10.000 abitanti può godere dello stesso privilegio;
un apposito report redatto dall'Osservatorio Banda Larga estende il problema relazionando direttamente i metri assenti di cavo sul territorio con le opportunità negate (l'assenza di larga banda impedisce adeguato supporto per e-learning, telelavoro, videosorveglianza, VoIp ed altre attività connesse in generale all'attività di rete),
impegna il Governo
nell'ambito delle politiche per la realizzazione di infrastrutture organiche ed evolute per la larga banda, ad intervenire tempestivamente per favorire uno sviluppo il più possibile omogeneo della larga banda in tutti i comuni al di sotto dei 10.000 abitanti sul territorio nazionale.
9/1746-bis-B/145. Allasia.
La Camera,
rilevata l'opportunità di concedere un risarcimento morale agli ex internati militari cui la Germania nazista rifiutò il riconoscimento dopo l'8 settembre 1943 dello status di prigionieri di guerra, obbligandoli al lavoro coatto;
stigmatizzando il perdurante rifiuto del governo democratico della Repubblica Federale Tedesca di riconoscere almeno in via di principio l'errore a suo tempo compiuto dal Terzo Reich nei confronti dei soldati italiani catturati dopo l'8 settembre 1943;
osservate le disposizioni presenti ai commi 1271, 1272, 1273, 1274, 1275 e 1276 dell'articolo 1 del Disegno di legge finanziaria, che autorizzano il Governo a concedere una medaglia d'onore agli ex internati, stanziando allo scopo 250mila euro nel prossimo triennio, di cui ben 150mila destinati a finanziare il funzionamento di un nuovo Comitato creato presso la Presidenza del Consiglio per verificare le posizioni degli aventi diritto all'onorificenza,
impegna il Governo
ad assumere le opportune iniziative nelle sedi internazionali competenti per ottenere dal Governo della Repubblica Federale Tedesca almeno un gesto simbolico di riparazione ed a provvedere, altresì, ad un riequilibrio nelle destinazioni degli stanziamenti previsti per la concessione della nuova onorificenza agli ex internati militari, da operarsi nella direzione di una diminuzione significativa delle spese di funzionamento del Comitato di cui al comma 1274 dell'articolo 1 del Disegno di legge finanziaria e di un parallelo incremento delle risorse destinate ai beneficiari delle misure.
9/1746-bis-B/146. Pottino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2043 del codice civile configura come illecito civile il danno individuale che sia imputabile a comportamenti colposi attinenti alle modalità di attuazione
del trattamento, indipendentemente dalla ricorrenza di un danno patrimoniale specifico;
appellandosi a tale articolo del codice civile, molti soggetti, danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni o emoderivati infetti, hanno attivato procedure giudiziarie contro lo Stato;
nella passata legislatura, molto è stato fatto al fine di portare a rapido compimento tali contenziosi giudiziari;
in particolare, si ricorda il decreto legge 23 aprile 2003, n. 89, con il quale è stata autorizzata la spesa di novantotto milioni e cinquecentomila euro per il 2003 e di centonovantotto milioni sia per il 2004 che per il 2005 per il risarcimento dei soggetti emotrasfusi danneggiati da emoderivati infetti;
la definizione dei criteri per la stipulazione delle transazioni con i suddetti soggetti è stata rimessa ad un decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
in attuazione del decreto-legge n. 89 del 2003, con decreto ministeriale 3 novembre 2003 è stato riconosciuto il risarcimento per 714 soggetti emofilici;
dal risarcimento di cui sopra, tuttavia, è stato escluso un gruppo di soggetti emotrasfusi, che originariamente erano stati inclusi nella lista dei 747 soggetti redatta il 13 marzo 2002 dalla Commissione Cursi cui era stato delegato il compito di compiere una ricognizione dei ricorsi pendenti;
nel settembre 2005 è stata istituita una nuova commissione interministeriale per risolvere il contenzioso con gli esclusi dalla prima transazione disposta con decreto ministeriale del 13 marzo 2002; anche in questo caso, tuttavia, il risarcimento è stato riconosciuto solo a 102 soggetti emofilici, non ricompresi nei 747 soggetti originariamente individuati dalla Commissione Cursi, che peraltro non presentavano ricorsi giudiziari pendenti;
nel frattempo, i ricorsi pendenti dei soggetti emotrasfusi esclusi dalle transazioni autorizzate dal Ministero della salute sono stati appellati in Cassazione dall'Avvocatura di Stato;
per far valere il loro diritto ad un congruo risarcimento, i pazienti esclusi dalle suddette transazioni sono costretti a sostenere spese legali di non indifferente portata, cui spesso è difficile far fronte,
impegna il Governo
ad adoperarsi affinché sia garantito al piccolo gruppo di soggetti emotrasfusi, esclusi dalle prime transazioni autorizzate dal Ministero ai pazienti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati infetti, il legittimo risarcimento dell'ingiusto danno subito.
9/1746-bis-B/147.Fava, Garavaglia.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 8 della legge 388 del 2000 riconosceva alle imprese che effettuavano nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (tutto il meridione d'Italia) un contributo nella forma di credito di imposta pari generalmente al 50 per cento (ad esempio la Campania). Era possibile godere del contributo in forma automatica senza alcuna richiesta da inviare all'Agenzia delle entrate. Con la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) all'articolo 62 (incentivi per gli investimenti) si stabiliva che i soggetti che avevano conseguito il diritto al contributo ex articolo 8 legge 388/2000 anteriormente alla data dell'8 luglio 2002, dovevano comunicare all'Agenzia delle Entrate, pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati. Tali dati furono stabiliti con provvedimento dei Direttore dell'Agenzia delle Entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale furono altresì approvati il modello di comunicazione
ed il termine per la sua effettuazione, comunque non successivo al 28 febbraio 2003. Il provvedimento con il quale venne approvato il modello di comunicazione dei dati predetti, con fissazione del termine di comunicazione entro il 28 febbraio 2003, fu emanato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate il 24 gennaio 2003 e fu pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 4 febbraio 2003.
molte imprese ottemperarono in ritardo o non ottemperarono affatto a tale obbligo, e, pur avendo maturato il diritto al riconoscimento del contributo in forma automatica, si sono viste recapitare gli avvisi emessi dai vari uffici dell'Agenzia delle Entrate con cui è stata richiesta la restituzione dei crediti di imposta utilizzati. Le imprese hanno proposto ricorso contro gli avvisi ricevuti e le varie Commissioni Tributarie adite hanno nella maggior parte dei casi accolto le doglianze dei ricorrenti ritenendo il provvedimento emesso in violazione del principio della irretroattività delle norme tributarie sancito dall'articolo 3 della legge 212/2000 (Statuto del Contribuente). La Commissione tributaria provinciale dì Avellino con ordinanza n. 450 del 25/03/2005, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità- costituzionale sollevata d'ufficio, dell'articolo 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, parte in cui prevede la pena della decadenza e parte in cui fissa un termine ultimo per l'invio da parte del contribuente dei dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, disponeva la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. La Corte con ordinanza n. 124 del 24/03/2006 ha stabilito che è inammissibile in relazione agli articoli 23-25-53-e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 62 comma 1 lett) a) della legge 289 del 2002 poiché l'ordinanza di rimessione è carente di motivazione in quanto prospetta esclusivamente profili di irragionevolezza delle norme riferibili solo all'articolo 3 della Costituzione;
l'ordinanza della Corte costituzionale lascia spazio solo ad un intervento legislativo al fine di dirimere completamente la questione. Tale intervento dovrebbe prevedere un nuovo termine di invio per tutte quelle imprese che avevano maturato il diritto al conseguimento del contributo sotto forma di credito di imposta in data antecedente all' 8 luglio 2002,
impegna il Governo
a valutare opportune iniziative per intraprendere le opportune iniziative affinché si possa riconoscere il contributo in forma automatica sopra richiamato, in tal senso evitando che si debba dar seguito alla restituzione disposta dalla Agenzia delle Entrate allo scopo competente.
9/1746-bis-B/148. (Testo modificato nel corso della seduta)Pellegrino, Lion, Fundarò.
La Camera,
premesso che:
la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «legge quadro sulle aree protette», ha dettato i principi per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese;
nel nostro Paese i parchi nazionali, regionali, le aree naturali protette e quelle marine tutelano e valorizzano un ricco e variegato patrimonio naturale e paesaggistico con il compito primario di conservare la biodiversità ed allo steso tempo di promuovere lo sviluppo sostenibile in funzione del miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini ed in primo luogo delle popolazioni residenti;
con 23 parchi nazionali istituiti e una estensione del territorio sottoposto a tutela di circa 1.300.000 ettari l'Italia è ai primi posti in Europa in termini di quantità e di qualità delle aree tutelate;
le aree naturali protette, oltre a svolgere una insostituibile funzione di tutela, conservazione e valorizzazione di un patrimonio naturalistico di incalcolabile valore, hanno rappresentato un positivo strumento per avviare nuovi ed originali percorsi di sviluppo locale fondati sull'utilizzo razionale delle risorse naturali, culturali ed umane presenti, fornendo anche importanti opportunità di occupazione qualificata;
il Parco Nazionale dello Stelvio è gestito in forma di Consorzio voluto dalla norma di attuazione allo statuto speciale per le Province autonome di Trento e Bolzano (decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974) nonché dall'intesa di Lucca firmata dai rappresentanti dello Stato, della regione Lombardia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, poi recepita con le leggi costitutive del Consorzio (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 1993, legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22 della Provincia autonoma di Trento, legge provinciale 3 novembre 1993, n. 19 della Provincia autonoma di Bolzano e legge regionale 10 giugno 1996 n. 12 della regione Lombardia);
in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2006, il Consiglio Direttivo del Consorzio del Parco Nazionale, con la propria delibera n. 18 ha classificato i fondi per fonti di provenienza (fondi statali, regione Lombardia, Province Autonome di Trento e di Bolzano, UE e propri); tale operato è avvenuto dopo aver consultato il Collegio dei Revisori dei Conti, che, in merito, aveva espresso parere favorevole;
il Ministero dell'Ambiente, nell'ambito della sua attività di vigilanza, pronunciandosi sulla delibera n. 18, aveva condiviso la classificazione dei fondi per fonti di provenienza operata dal Consorzio;
proprio in relazione alla sua natura costitutiva, che lo distingue da tutti gli altri parchi nazionali italiani, il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio può rivendicare per se stesso il principio dell'autonomia gestionale e finanziaria;
in data 2 agosto 2006 la Camera ha approvato un ordine del giorno tendente ad individuare una soluzione ai problemi occupazionali degli operai forestali del Parco Nazionale dello Stelvio
impegna il Governo
a garantire che le previsioni contenute nella Finanziaria tese ad assicurare le procedure di stabilizzazione per il personale operaio forestale, siano applicate anche al personale in forza al Parco Nazionale dello Stelvio.
9/1746-bis-B/149. Di Centa, Francescato, Uggè.