Allegato B
Seduta n. 87 del 14/12/2006

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RIFORME E INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Interrogazione a risposta orale:

NESPOLI e CASTIELLO. - Al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. - Per sapere - premesso che:
il Consiglio di Stato (Sez. V, DEC n. 5986 del 9 ottobre 2006) ha respinto il ricorso e, quindi, ritenuta legittima una delibera di Giunta Comunale secondo la quale non spettava alcun rimborso delle spese legali sostenute da un dipendente in occasione di un giudizio penale a suo carico per fatti connessi all'espletamento del servizio sebbene conclusosi, in Appello, con sentenza di assoluzione con formula piena;
il Consiglio di Stato, richiamandosi all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 1987 vigente all'epoca dei fatti, ora articolo 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro 14 settembre 2000, ha sostenuto che non spetta alcun rimborso delle spese legali poiché, nel fatto di specie, si è ravvisata l'esistenza di un conflitto di interessi tra l'Amministrazione comunale, costituitasi parte civile nel giudizio penale, ed il dipendente anche se il procedimento si è, in fine, concluso con sentenza di assoluzione con formula piena;
la decisione del Consiglio di Stato presenta anche altri precedenti in senso

favorevole (Cassazione, Sez. Lav. n. 13624/2002; Corte dei Conti, Sez. I, n. 106/2004; Corte dei Conti, Sez. Reg. Controllo Campania, par. n. 2/2005; Corte dei Conti, Sez. Reg. Controllo Sardegna, par. n. 2/2006);
gli interroganti ritengono che l'iter logico-giuridico seguito anche dal Consiglio di Stato renda oltremodo stringenti i paletti per concedere il rimborso delle spese legali effettivamente sostenute da un dipendente in occasione di un giudizio penale a suo carico per fatti comunque connessi all'espletamento del normale servizio conclusosi, poi, con sentenza di assoluzione con formula piena;
nel solo caso di procedimenti che vanno, in fine, a concludersi con sentenze di assoluzione a favore di dipendenti, prescindendo dalla costituzione parte civile dell'amministrazione locale, si dovrebbe riconoscere comunque il rimborso delle spese legali effettivamente sostenute dal dipendente -:
quali iniziative, magari di concerto con le rappresentanze sindacali dei dipendenti degli enti locali, si vogliano attuare al fine di ripensare quanto disposto dall'articolo 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 14 settembre 2000 il quale, purtroppo, penalizza anche dal punto di vista economico quanti già subiscono, comunque per questioni connesse all'espletamento di un pubblico servizio, lunghi ed estenuanti processi penali o per responsabilità contabile che, molto spesso, si concludono con assoluzioni piene.
(3-00494)