Allegato B
Seduta n. 86 del 13/12/2006

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POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Interrogazione a risposta scritta:

BERTOLINI. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro delle politiche europee. - Per sapere - premesso che:
in data 11 ottobre 2006 il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali informava il Consorzio Aceto Balsamico di Modena, il Comitato produttori e la Regione Emilia Romagna di aver ricevuto dalla Commissione europea le osservazioni sollevate dagli uffici dell'organismo continentale in merito alla richiesta di registrazione della Indicazione Geografica Protetta per l'Aceto Balsamico, secondo cui limitare l'origine dei mosti alla Regione Emilia Romagna potrebbe costituire un ostacolo non giustificato alla libera circolazione delle merci;
tali osservazioni potrebbero avere come conseguenza diretta la modifica sostanziale del decreto ministeriale 3 agosto 2006 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali che integrando il decreto ministeriale 18 novembre 2004 con la pubblicazione del disciplinare di produzione concedeva la protezione transitoria

all'Aceto Balsamico di Modena in attesa dell'Indicazione Geografica Protetta;
questa posizione, se accolta, cancellerebbe ogni riferimento territoriale per i mosti utilizzati nel ciclo produttivo dell'Aceto balsamico ed eliminerebbe, di fatto, l'obbligo di utilizzare mosti ottenuti da uve coltivate in Emilia-Romagna per sostituirlo con alcuni vitigni (Lambrusco, Sangiovese, Trebbiano, Albana, Ancellotta, Fortana, Montuni), che, per quanto presenti nel territorio regionale, possono però essere coltivati in ogni parte del mondo, assumendo ovviamente caratteristiche diverse, non più riconducibili alla tipicità ed al carattere del prodotto;
a giudizio dell'interrogante, tutto ciò danneggerebbe l'intera filiera di produzione dell'Aceto Balsamico di Modena, aprendo la strada ad operazioni puramente speculative, quali l'approvvigionamento da zone non vocate, svilendo così un prodotto internazionalmente noto per la sua qualità e reputazione, con il risultato di rendere difficilmente identificabile il prodotto con un territorio precisamente specificato;
il riconoscimento di Indicazione Geografica Protetta riuscirà ad assicurare effettiva tutela al prodotto soltanto se poggerà su un sistema agroalimentare di filiera che ne garantisca, dalla produzione dei mosti sino alla preparazione secondo le antiche ricette, la riconoscibilità da parte del consumatore, risultato raggiungibile solo attraverso l'individuazione di un'area di origine dei mosti omogenea per caratteristiche fisico-ambientali -:
se il Governo non ritenga assolutamente necessario ed urgente intervenire a livello europeo per assicurare piena tutela ad un prodotto che distingue non solo l'Emilia Romagna ma l'Italia tutta nel mondo;
se il Governo intenda adottare iniziative normative volte a salvaguardare uno dei prodotti che maggiormente si distinguono per la tipicità e per l'identificabilità con una precisa area territoriale.
(4-01959)