Allegato A
Seduta n. 86 del 13/12/2006

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(Sezione 11 - Vigilanza sulle società cooperative)

D'ULIZIA. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo n. 220 del 2002, che ha portato una significativa riforma in materia di vigilanza delle società cooperative, stabilisce, all'articolo 1, comma 1, che la vigilanza su tutte le forme di società cooperative e loro consorzi è attribuita al Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero delle attività Produttive);
il Ministero dello Sviluppo Economico può avvalersi dei revisori delle associazioni riconosciute sulla base di apposite convenzioni per la realizzazione della vigilanza sulle cooperative non aderenti;
l'articolo 2 del decreto legislativo n. 220 del 2002, comma 7, considera aderenti ad un'Associazione sia le cooperative che sono assoggettate alla revisione da parte della Centrale a cui abbiano già aderito, sia quelle cooperative che, pur non aderenti ad alcuna Associazione e non ancora vigilate dal Ministero dello Sviluppo Economico, abbiano versato ad una Centrale il contributo previsto dalla normativa vigente;
la finalità del decreto legislativo n. 220 del 2002 è quella di assicurare il concreto svolgimento dell'attività di vigilanza nei confronti di tutte le cooperative, anche di quelle che, seppur non aderenti ad alcuna Centrale, manifestino l'intenzione di essere vigilate da un'Associazione;
il fatto che il Ministero possa avvalersi, secondo l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo in oggetto, dei revisori delle Associazioni riconosciute per svolgere la vigilanza sulle cooperative non aderenti, sulla base di convenzioni, non esclude che un ente cooperativo non aderente possa versare il contributo di revisione ad un'Associazione ed essere da questa vigilato;
sino ad oggi la vigilanza sulle società cooperative è stata esercitata dal suddetto dicastero in virtù di una convenzione tra lo stesso ministero dello sviluppo economico (già Ministero delle Attività Produttive) e il Ministero del Lavoro, stipulata in data 30 novembre 2001;
secondo l'articolo 45 della Costituzione della Repubblica, lo Stato deve assicurare, per legge, gli opportuni controlli su tutte le forme di società cooperative;
di fatto, ad oggi, la vigilanza sulle cooperative non associate non viene esercitata pienamente e correttamente -:
se il Governo intenda tener conto della volontà delle cooperative che, sebbene non abbiano formalizzato alcuna adesione ad un'Associazione, intendano essere sottoposte a vigilanza, avvalorando tale decisione con il versamento del contributo di revisione alla Centrale cooperativa scelta, anziché al Ministero, e se il Ministro dello Sviluppo Economico non ritenga il caso di stipulare le convenzioni, giuridicamente riconosciute di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 220 del 2002, con le Associazioni di rappresentanza, assistenza e revisione del movimento cooperativo. (3-00484)
(12 dicembre 2006)