Allegato A
Seduta n. 86 del 13/12/2006

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(A.C. 915 - Sezione 3)

ARTICOLO UNICO DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 è inserito il seguente:

«Art. 613-bis. - (Tortura). - È punito con la pena della reclusione da quattro a dodici anni chiunque, con violenza o minacce gravi, infligge ad una persona forti sofferenze fisiche o mentali, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale.
La pena è aumentata se le condotte di cui al primo comma sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.
La pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.
1. 34. (Testo modificato nel corso della seduta).Cirielli.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sostituire le parole da:, con violenza o minacce fino a: mentali con le seguenti: infligge ad una persona una tortura fisica o mentale, sottoponendola a patimenti disumani o a sofferenze gravi.
1. 21. Pecorella, Costa.

Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sostituire le parole: minacce gravi con le seguenti: minaccia grave.
1. 30. Pecorella, Costa.

Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, dopo le parole: sofferenze fisiche o mentali aggiungere le seguenti: ovvero trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
1. 100. (Testo corretto nel corso della seduta).La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
Il fatto non è punibile se sono inflitte sofferenze o patimenti come conseguenza di condotte o sanzioni legittime ad esse connesse o dalle stesse cagionate.
* 1. 31. Pecorella, Costa.

Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
Il fatto non è punibile se sono inflitte sofferenze o patimenti come conseguenza di condotte o sanzioni legittime ad esse connesse o dalle stesse cagionate.
* 1. 35. Lussana.

Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
Non può essere assicurata l'immunità diplomatica per il delitto di tortura ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati da una autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale. In tali casi lo straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti a un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.
1. 32. Pecorella, Costa.
(Approvato)

Al comma 1, dopo il capoverso Art. 613-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 613-ter. - (Fatto commesso all'estero). - È punito secondo la legge italiana, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 5), il cittadino o la straniero che commette nel territorio estero il delitto di tortura di cui all'articolo 613-bis».
1. 33. Pecorella, Costa.
(Approvato)