Allegato B
Seduta n. 85 del 12/12/2006

...

INTERNO

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, per sapere - premesso che:
nell'anno 1995 è stata approvata la legge di riforma del sistema elettorale regionale (legge n. 43 del 1995) che ha modificato ed integrato il testo base del 1968, n. 108;
la discussione in Commissione ed Aula ha visto posizioni concordanti tra maggioranza ed opposizione e, nel merito, ha evidenziato come la stessa legge avesse come obiettivo quello della governabilità, con rapporti prestabiliti all'interno dei consigli regionali tra forze di maggioranza e di o posizione come si evince dagli atti parlamentari;
sul tema della riforma elettorale regionale è successivamente intervenuta, nell'anno 1999, la modifica del Titolo V della Costituzione italiana che ha sancito la possibilità per le regioni di approvare una propria legge regionale, ed ha sancito l'elezione diretta del Presidente della Regione;
molte Regioni non hanno, alla data odierna, approvato i nuovi statuti regionali

né le leggi elettorali, né hanno adottato con atto del consiglio regionale la legge elettorale nazionale n. 43 del 1995, lasciando quindi di fatto le competenze in materia elettorale, come previsto dalle norme transitorie della modifica costituzionale del 1999, in capo alla legge nazionale;
dal 1995 si sono svolte in Italia 3 tornate elettorali generali per l'elezione del consiglio regionale e del Presidente della regione, che hanno messo in evidenza alcuni limiti interpretativi sulla legge stessa delle commissioni elettorali circondariali presso la corte d'appello;
i risultati di tali interpretazioni hanno portato a dei risultati distorti e contraddittori, al punto che in alcune regioni al calo esponenziale dei voti in termini assoluti o percentuali da parte di una coalizione (la vincente) un'elezione rispetto alla precedente, è corrisposto un aumento di seggi altrettanto esponenziale in consiglio regionale;
complessivamente i consigli regionali interessati da questa interpretazione della legge sono un numero limitato, essendo intervenute in alcuni casi leggi approvate dai consigli regionali di modifica, come previsto dalla Costituzione, ma in questi casi è generato un grave pregiudizio soprattutto per le minoranze e per le funzioni del consiglio stesso, tra cui quella basilare di sfiducia;
la legge n. 108 del 1968 (e successive modificazioni) ha nel suo stesso testo, se interpretato in modo letterale, la soluzione ai problemi sorti, soluzione che solo la erronea interpretazione delle commissioni adducendo un generico «spirito della legge» ha inficiato. In maniera certa, infatti, all'articolo 15, comma 14, punti 7 e 8, la legge prevede un rapporto certo all'interno del Consiglio regionale, laddove afferma che, sostanzialmente, se il totale dei seggi ottenuti dalla lista vincente con meno del 40 per cento dei voti non sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi del consiglio, ovvero che, se il totale dei seggi ottenuti dalla lista vincente con più del 40 per cento dei voti non sia pari o superiore al 60 per cento dei seggi del consiglio, a queste possano essere attribuiti seggi ulteriori rispetto alla rigida composizione del consiglio fino alla concorrenza, appunto, del 55 per cento dei seggi per liste vincenti con meno del 40 per cento o 60 per cento per quelle vincenti con più del 40 per cento. All'ultimo periodo del punto 7, però, il legislatore precisa che non solo le liste di maggioranza, ma anche le liste di minoranza concorrano all'assegnazione dei seggi di riequilibrio, qualora le proporzioni siano a loro sfavore. E lo dice con chiarezza estrema laddove, all'ultimo periodo appunto del punto 7, dice testualmente: «tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi dei numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto, sesto periodo». Orbene, il numero 3 al secondo e terzo periodo parlano prevalentemente delle liste non collegate a quella vincente, come si evince dalla semplice lettura dello stesso punto 3, non disgiunta da quella del punto 2, che viene riportato integralmente: « 2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; 3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni

hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria»;
le commissioni elettorali presso le Corti d'appello non applicano, anche sulla base della modulistica disponibile, la norma nei termini su descritti e questo porta in taluni casi a risultati illogici e suppostamene anticostituzionali, come di seguito evidenziato;
sussiste, in materia, la competenza di tre ministri, e segnatamente del Ministro dell'interno (per la competenza in materia elettorale), del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali (per la competenza in materia di regioni), ed il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali (per il mancato recepimento della riforma costituzionale da parte delle Regioni interessate) -:
se non intendano adottare altre iniziative volte a fornire con urgenza la definizione di un'interpretazione autentica dei punti in questione e sopra riportati dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1968 con gli strumenti a loro disposizione.
(2-00283) «Turco».

Interrogazione a risposta orale:

MORRONE. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
sono in corso delle iniziative del Dipartimento dei Vigili del Fuoco per il potenziamento delle strutture periferiche attraverso la realizzazione del programma «Italia in 20 minuti», il quale mira alla copertura di tutto il territorio nazionale, assicurando, tra l'altro, l'intervento dei Vigili del Fuoco entro il tempo massimo di 20 minuti al fine di garantire così l'efficacia dell'intervento stesso mediante l'efficienza delle risorse messe a disposizione dal Corpo Nazionale sulla base della realtà del territorio in ordine ai fattori di rischio antropico, industriale, idrogeologico, sismico;
per ciò che riguarda il territorio della Provincia di Cosenza, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha individuato le sedi in cui istituire nuovi distaccamenti tra cui due di tipo permanente e uno di tipo misto (San Marco Argentano, Trebisacce e San Giovanni in Fiore) che uniti a quelli già in attività Castrovillari, Paola, Rende, Rossano e Scalea) renderebbero concreto l'obiettivo prefissato;
nelle condizioni attuali, il servizio di soccorso pubblico, compito espressamente demandato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il quale si differenzia notevolmente lungo il territorio della Nazione, vede penalizzata la Provincia di Cosenza, anche a livello locale;
dalla realtà della Regione Calabria, emerge che a Cosenza sono in servizio 220 Vigili del Fuoco contro i 1060 della restante parte della Regione Calabria, pari al 18 per cento a fronte di un territorio che è più del 40 per cento dell'intera Regione anche per popolazione residente;
sempre a Cosenza, esiste un vigile del fuoco ogni 3300 abitanti contro un vigile del fuoco ogni 1100 abitante della restante regione e un vigile del fuoco ogni 34 km quadrati contro un vigile del fuoco ogni 7 km quadrati della restante regione;
lo scorso anno è stata svolta la seguente attività operativa: 10209 interventi effettuati; 47 interventi pro-capite per ogni vigile del fuoco;
a fronte della situazione presentata, non si può non rilevare una staticità nella concretizzazione del programma «Italia in 20 minuti» la quale, al momento, ha visto

attivata solo la procedura relativa alla istituzione del distaccamento di Corigliano/Schiavonea con il decreto n. 265/82635 del 20 gennaio 2005, a cui non è seguito però l'assegnazione del relativo personale;
la situazione di cui sopra potrebbe essere alleviata mediante l'assegnazione del personale del distaccamento di Corigliano Calabro già decretato, (il quale consentirebbe di aumentare l'efficacia del dispositivo di soccorso perlomeno sulla zona jonica cosentina) nonché mediante l'emanazione dei decreti di apertura dei distaccamenti di San Marco Argentano, Trebisacce e San Giovanni in Fiore come da progetto «Italia in 20 minuti» che consentirebbero di garantire l'avvio dei procedimenti connessi alla relativa attivazione -:
se, alla luce di quanto sopra, il Ministro interrogato, non intenda attivarsi al fine di rimuovere la difficile situazione in cui versano i Vigili del Fuoco di Cosenza, resa ancora più precaria dalla insufficienza di organico che interessa l'intero Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
(3-00470)

Interrogazione a risposta scritta:

RONCONI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
si è aperta a Teheran in data 11 dicembre 2006 la conferenza «Discutere l'Olocausto, prospettive internazionali» voluta dal presidente iraniano, Ahmadinejad;
oltre ai più noti negazionisti dell'Olocausto, risulterebbero presenti, o comunque invitati a Teheran, anche alcuni italiani -:
se non ritenga di verificare i nominativi dei connazionali che sono stati invitati e per quali motivi abbiano partecipato al convegno, secondo l'interrogante vergognoso e inaccettabile, organizzato in Iran sull'Olocausto, se erano presenti a titolo personale o in rappresentanza di qualcuno e quali ruoli svolgano in Italia;
se non ritenga, infine, che la presenza di italiani alla manifestazione anti-israeliana, secondo l'interrogante vergognosa, oltre alla gravità del fatto, non debba esser verificata anche per le implicazioni che può avere sul versante della sicurezza nazionale.
(4-01939)