Allegato A
Seduta n. 85 del 12/12/2006

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(A.C. 626 ed abb. - Sezione 2)

QUESTIONE SOSPENSIVA

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, nel testo unificato approvato dalla I Commissione, recante l'istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, prevede la creazione di una nuova Autorità, autonoma e indipendente dall'amministrazione della giustizia, consistente in un collegio composto di cinque membri con poteri di ispezione e controllo della legalità all'interno dei luoghi di detenzione e di garanzia nei confronti di chiunque sia privato della libertà personale, allo scopo di esercitare una verifica del rispetto dei diritti dei detenuti;
già oggi nel nostro ordinamento, in ragione delle attuali competenze del magistrato di sorveglianza, delle funzioni ispettive del direttore generale delle carceri, degli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale, dei poteri di visita e vigilanza dei parlamentari, nonché dei poteri disciplinari che possono essere esercitati dai superiori gerarchici dei soggetti che quotidianamente operano a contatto con le persone soggette a restrizione della libertà personale, esistono soggetti e strumenti all'interno dell'amministrazione carceraria e presso i luoghi in cui si svolge la detenzione che sembrano sufficienti a garantire,

in condizioni di autonomia ed indipendenza, adeguata tutela dei diritti dei detenuti;
è in fase di elaborazione in Parlamento il disegno di legge finanziaria per il 2007 che presenta un'estrema delicatezza, tenuto conto dell'esigenza di omogeneizzare la distribuzione delle risorse disponibili nell'ottica della generale razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica impartiti dall'attuale Governo;
sotto quest'ultimo profilo, dunque, il presente testo unificato potrebbe determinare il rischio di una sovrapposizione inutile di organi oltre che di poteri disciplinari fra i responsabili delle diverse amministrazioni coinvolte e l'istituendo Garante dei diritti, con un aggravio per la finanza pubblica che in questo momento appare inopportuno ed ingiustificato;
sembra infatti impossibile reperire un'idonea copertura degli oneri recati dal provvedimento in titolo, peraltro non suscettibili di facile quantificazione anche in considerazione del fatto che per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante il testo in esame rinvia all'approvazione di un successivo regolamento attuativo,

delibera

di sospendere l'esame del testo unificato delle proposte di legge in esame, in attesa che, dopo l'approvazione della legge finanziaria per il 2007, siano esattamente individuate le risorse economiche necessarie a costituire idonea copertura degli oneri che il provvedimento pone a carico della finanza pubblica.
n. 1. Maroni, Cota, Stucchi.