Allegato A
Seduta n. 85 del 12/12/2006

PROPOSTE DI LEGGE: MAZZONI; MASCIA ED ALTRI; BOATO: ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE (A.C. 626-1090-1441)

(A.C. 626 ed abb. - Sezione 1)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, nel testo unificato approvato dalla I Commissione, recante l'istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, prevede la creazione di una nuova Autorità, autonoma e indipendente dall'amministrazione della giustizia, consistente in un collegio composto di cinque membri con poteri di ispezione e controllo della legalità all'interno dei luoghi di detenzione e di garanzia nei confronti di chiunque sia privato della libertà personale, allo scopo di esercitare una verifica del rispetto dei diritti dei detenuti;
oggi nel nostro Paese il garante della legalità negli istituti carcerari è il magistrato di sorveglianza, mentre i membri del Parlamento hanno un potere di visita; esistono soggetti all'interno dell'amministrazione carceraria cui i detenuti possono rivolgere le loro istanze e che tali soggetti appaiono già dotati di poteri sufficienti a garantire adeguata autonomia ed indipendenza: si considerino infatti le attuali competenze del magistrato di sorveglianza, le funzioni ispettive del direttore generale delle carceri, gli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale, nonché i poteri disciplinari che possono essere esercitati dai superiori gerarchici dei soggetti che quotidianamente operano a contatto con le persone soggette a restrizione della libertà personale;
sotto quest'ultimo profilo si potrebbe determinare il rischio di una sovrapposizione di poteri disciplinari fra i responsabili delle diverse amministrazioni coinvolte e l'istituendo Garante dei diritti;
occorre dunque valutare l'opportunità stessa dell'istituzione di questo nuovo organo, atteso che esso, intervenendo per uno scopo per il quale già sussistono nel nostro ordinamento strumenti idonei, di fatto crea una duplicazione di organi ed istituti;
in ogni caso la competenza del Garante dei diritti dovrebbe essere prevista come aggiuntiva a quella del magistrato di sorveglianza, anziché sostitutiva di essa, come invece propone l'attuale testo unificato;
per la dotazione organica ed il personale dell'ufficio dell'istituendo nuovo organo il testo del provvedimento fa inoltre riferimento all'utilizzo del personale fuori ruolo delle amministrazioni pubbliche, senza che siano considerati i connessi profili problematici per le relative amministrazioni di provenienza e soprattutto gli indubbi aspetti negativi per la finanza pubblica;

occorre infatti considerare che la proposta in esame, anche con le ulteriori modifiche approvate in Commissione, è senz'altro suscettibile di determinare nuovi oneri a carico del bilancio statale per fronteggiare i quali sembra impossibile reperire un'idonea copertura, atteso soprattutto che lo stesso Governo ha indicato la propria linea di generale razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica nel disegno di legge finanziaria per il 2007, ora in esame al Senato, anche con riguardo al finanziamento delle autorità amministrative indipendenti;
nonostante si sia inteso far slittare la decorrenza del nuovo istituto, per un onere complessivo stabilito nella misura di 4.750.000 euro a decorrere dal 2007, rimangono motivate le perplessità connesse alle difficoltà di reperimento delle necessarie risorse finanziarie;
appare impossibile reperire un'idonea copertura degli oneri recati dal provvedimento in titolo, considerato che sussistono già nel nostro ordinamento strumenti sufficienti a garantire il controllo di legalità negli istituti penali e adeguate forme di tutela delle persone private della libertà personale, in condizioni di autonomia ed indipendenza, di modo che si determinerebbe il rischio di una inutile sovrapposizione di poteri disciplinari fra i responsabili delle diverse amministrazioni coinvolte;
nel merito del provvedimento, appare inoltre discutibile l'attribuzione del potere di nomina del presidente dell'istituendo Garante dei diritti in capo ai Presidenti di Camera e Senato, considerato che da tempo sono soggetti a critica questi poteri esterni dei Presidenti delle Assemblee parlamentari, poiché ritenuti poco consoni alle loro funzioni e alla loro stessa posizione di imparzialità e di ampia rappresentatività;
nella sostanza il provvedimento pone questioni di particolare rilevanza e delicatezza quanto a costituzione, composizione e dotazione dell'istituendo organo che richiederebbero maggiori e più approfondite valutazioni di opportunità,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge n. 626-1090-1441-A.
n. 1.Maroni, Cota, Stucchi.