Allegato A
Seduta n. 85 del 12/12/2006

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(A.C. 616 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Relazione al Parlamento).

1. Il Governo presenta al Parlamento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione concernente l'individuazione dei cittadini italiani vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti fuori dal territorio nazionale dal 1o gennaio 1961, non residenti in Italia al momento di tali eventi.