Allegato B
Seduta n. 43 del 27/9/2006

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DIFESA

Interrogazioni a risposta scritta:

RAITI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
la legge 26 febbraio 1987, n. 49 che disciplina la cooperazione internazionale dell'Italia prevede:
a) all'articolo 1, comma 5, che «gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare»;
b) all'articolo 18, comma 1, che «il personale inviato all'estero per compiti di cooperazione [...] non può in alcun caso essere impegnato in operazioni di polizia o di carattere militare»;
c) all'articolo 34, comma 2, che i volontari in servizio civile o i cooperanti «in nessun caso possono essere impegnati in operazioni di polizia o di carattere militare»;
tali norme legislative potrebbero costituire un serio pregiudizio per missioni umanitarie da effettuare in aree dove sono in corso conflitti e dove a vario titolo sono presenti reparti militari delle nostre Forze Armate;
si segnala, a tal proposito, che la creazione di un apposito organismo presso il ministero della difesa, oltre a ovviare ad alcuni inconvenienti causati dalle disposizioni contenute nella predetta normativa, contribuirebbe a dare piena attuazione dell'articolo 11 della Costituzione -:
se non ritenga opportuno prevenire le limitazioni imposte dalle predette disposizioni legislative costituendo, presso il ministero della difesa, un comitato direttivo permanente ovvero una direzione generale civile, che si occupi esclusivamente di interventi umanitari, sia di carattere di cooperazione che di emergenza, a favore di popolazioni civili dei paesi in cui sono in corso conflitti;
se non ritenga opportuno che tale specifica struttura, che dovrebbe assumere

carattere permanente, venisse formata, a livello dirigenziale e di coordinamento, solo da personale civile, proveniente dal mondo professionale e scientifico, con riconosciuta esperienza nel campo della cooperazione e delle emergenze umanitarie, e che operativamente inquadrasse i volontari del servizio civile, limitando l'impiego di personale o mezzi militari solo ad eccezionali necessità logistiche.
(4-01066)

BOATO e BONELLI. - Al Ministro della difesa, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
nella parte finale della precedente legislatura il Parlamento ha approvato la legge n. 91 del 20 febbraio 2006 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2006), recante «Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto in Kindu (Congo) in data 11 novembre 1961»;
risulta che, a distanza di ormai alcuni mesi dalla entrata in vigore del provvedimento, le disposizioni contenute nella legge citata non abbiano ancora avuto attuazione;
questa inadempienza assume una particolare gravità, se si tiene conto che alcuni dei familiari delle vittime di Kindu, a distanza di quarantacinque anni dal tragico evento, sono persone particolarmente anziane -:
se l'inadempienza evidenziata in premessa corrisponda al vero e conseguentemente, quali iniziative intenda tempestivamente assumere il Governo per dare piena e doverosa attuazione alla legge in favore dei familiari superstiti delle vittime dell'eccidio di Kindu.
(4-01071)

HOLZMANN. - Al Ministro della difesa. - Per sapere:
le ragioni per le quali non sia ammesso l'arruolamento di donne all'interno del Corpo militare della Croce Rossa;
se e quali eventuali iniziative abbia in animo di adottare il Ministro per eliminare tale disuguaglianza, considerata la presenza femminile ormai in tutte le Forze Armate;
qualora sia in studio detta ipotesi, i termini e i tempi del succitato arruolamento.
(4-01083)