Allegato A
Seduta n. 43 del 27/9/2006

MOZIONI MARONI ED ALTRI N. 1-00010, REALACCI ED ALTRI N. 1-00009 E LION ED ALTRI N. 1-00022 SULL'INTRODUZIONE DI REGOLE RIGUARDANTI L'UTILIZZO DI PRATICHE ENOLOGICHE ALTERNATIVE ALLE TRADIZIONALI TECNICHE DI INVECCHIAMENTO DEL VINO

(Sezione 1 - Mozioni)

La Camera,
premesso che:
negli ultimi venticinque anni i primi 5 Paesi europei esportatori di vino (Francia, Italia, Spagna, Portogallo e Grecia) hanno diminuito la loro quota di mercato sul totale delle esportazioni mondiali dal 76 per cento al 65 per cento (-14,5 per cento), a fronte di una crescita dei volumi esportati del 41 per cento;
le evoluzioni di cui sopra sono state, di fatto, determinate dalla crescente presenza sul mercato dei cosiddetti Paesi nuovi produttori, primi fra tutti gli Usa (dall'1 per cento al 4,5 per cento), il Sudafrica (dallo 0 per cento al 3,2 per cento) ed i Paesi dell'Oceania (dallo 0 per cento al 7,2 per cento) e del Sud America (dall'1 per cento al 7,4 per cento);
sempre con riferimento agli ultimi venticinque anni, i consumi di vino si sono fortemente ridotti nei principali Paesi produttori ed esportatori, in specie in Francia (-28,3 per cento) e Italia (-38,9 per cento), mentre sono cresciuti in modo significativo nei principali Paesi nuovi produttori, in particolare negli Usa (+21,2 per cento), in Australia (+44,8 per cento) e in Cina (+295,3 per cento);
dai dati di cui sopra risulta evidente che per un Paese come l'Italia (che, più di altri, ha ridotto i consumi interni) lo sbocco commerciale rappresentato dalle esportazioni ha assunto rilevanza crescente, cosi come è divenuta crescente la concorrenza da parte dei Paesi nuovi produttori;
nonostante la situazione di crescente concorrenza e difficoltà, cui sono esposti i tradizionali Paesi produttori europei, la Commissione europea, il 10 marzo 2006, ha sottoscritto, a Londra, un accordo bilaterale con gli Usa (ossia con uno dei principali Paesi nuovi produttori e, quindi, principali Paesi concorrenti) per consentire l'importazione nell'Unione europea di vini americani ottenuti con pratiche enologiche non ammesse in Europa, tra le quali l'invecchiamento artificiale attraverso l'impiego di trucioli di legno in loco delle tradizionali botti del tipo barrique;
la Commissione europea, a seguito della sottoscrizione del suddetto accordo, nell'ambito del negoziato attualmente in corso per la revisione dell'organizzazione comune di mercato vitivinicola, ha proposto di estendere l'adozione della stessa pratica enologica anche in Europa e di lasciare agli Stati membri la facoltà di decidere in quale categoria di prodotti autorizzarla, senza tuttavia prevederne, in nessun caso, l'indicazione in etichetta;

la suddetta proposta della Commissione europea è stata approvata dalla maggioranza dei delegati nazionali che compongono il comitato di gestione vini dell'Unione europea e, per quanto riguarda l'Italia, risulta sia stato espresso l'orientamento di consentire l'impiego dei trucioli per i soli vini da tavola;
la situazione di crescente concorrenza nel settore del vino dovrebbe essere affrontata, in specie nei Paesi di maggiore e più consolidata tradizione produttiva, non tanto sul piano della competitività in base ai costi di produzione, quanto sulla qualificazione dei prodotti espressione delle peculiarità produttive dei territori d'origine;
alla luce di quanto sopra, risulta evidente che l'apertura a pratiche enologiche come quella che prevede l'uso dei trucioli di legno in loco dell'invecchiamento in botte è da considerare unicamente ispirata ad una logica di breve periodo, volta a fare fronte a situazioni di competitività contingenti, ma, di fatto, destinata a negare strategie di sviluppo di lungo periodo fondate sulla tutela e sulla valorizzazione delle nostre produzioni vitivinicole;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative necessarie affinché, nell'ambito dell'imminente riforma dell'organizzazione comune di mercato vitivinicola, non sia introdotta la possibilità di fare ricorso all'impiego dei trucioli di legno, in luogo delle tradizionali tecniche di invecchiamento in botte, ovvero il ricorso a tale pratica sia sempre e comunque indicato in etichetta;
ad adottare tutte le iniziative necessarie affinché la Commissione europea, nelle sedi dell'Organizzazione mondiale del commercio, richieda che i prodotti vitivinicoli ottenuti con l'impiego di trucioli di legno, e più in genere con pratiche enologiche non ammesse nell'Unione europea, possano accedere sul mercato comunitario solo recando l'indicazione in etichetta di dette pratiche;
ad adottare tutte le iniziative affinché sia presso la Commissione europea, sia nelle sedi dell'Organizzazione mondiale del commercio, sia nell'ambito di accordi bilaterali, siano definite regole precise che prevedano che l'utilizzo di diciture tradizionali o di menzioni di qualità di vini di Paesi terzi, in specie nei soli casi in cui lo stesso è riconosciuto dalla normativa interna del Paese d'origine, non costituisce un caso di concorrenza sleale e non trae in inganno il consumatore riguardo all'origine, alla natura o alla qualità del vino.
(1-00010)
«Maroni, Dozzo, Alessandri, Allasia, Bodega, Bricolo, Brigandì, Caparini, Cota, Dussin, Fava, Filippi, Fugatti, Garavaglia, Gibelli, Giancarlo Giorgetti, Goisis, Grimoldi, Lussana, Montani, Pini, Pottino, Stucchi».
(12 luglio 2006)

La Camera,
premesso che:
l'introduzione nell'Unione europea della nuova pratica enologica, consistente nell'uso di trucioli di legno in alternativa al tradizionale passaggio in barrique, mirata ad acquisire, in tempi rapidi e con notevole abbattimento dei costi di produzione, le caratteristiche tipiche dei vini di qualità, sta per esaurire il prescritto iter procedurale;
la pratica enologica in oggetto, diretta a simulare l'invecchiamento tradizionale e l'affinamento dei vini nelle botti di rovere, era finora vietata ai produttori europei, mentre fra breve - dopo il via libera dell'Unione europea - sarà possibile procurare alcune note aromatiche dei vini di qualità, senza, peraltro, attivare quei processi di micro-ossigenazione naturale derivanti dalla permanenza nelle botti;
inoltre, le proposte di modifica alla normativa comunitaria di dettaglio debbono poter coniugare gli interessi di tutte le categorie, imponendo l'obbligo di evidenziare

inequivocabilmente le caratteristiche del prodotto, in modo tale che gli spazi di mercato che ciascuno verrà a ritagliarsi siano il frutto di scelte consapevoli dei consumatori;
occorre, quindi, evitare che regole di mercato, per effetto di un'incerta disciplina che privilegi anche inconsapevolmente il solo criterio del prezzo, danneggino i nostri prodotti, caratterizzati da un forte legame con il territorio e che costituiscono il risultato di un sapiente utilizzo di tradizionali e affinati processi di aromatizzazione e invecchiamento;
le misure tese a stabilire parità di condizioni con i prodotti vinicoli extraeuropei non possono e non debbono favorire il livellamento verso il basso della qualità del prodotto, ma limitarsi a consentire l'introduzione del nuovo sistema, disciplinandone l'etichettatura secondo termini e modalità che non alterino il naturale processo selettivo di vendita dipendente da libere e informate scelte di mercato;
l'elevata qualità dei risultati conseguita nel settore costituisce un patrimonio la cui tutela, sotto il profilo economico e culturale, non può essere affidata alla sola iniziativa degli operatori attraverso un incremento dei costi a difesa dei prodotti di pregio;
il comitato di gestione vini dell'Unione europea, il 3 maggio 2006, ha espresso parere favorevole alla proposta di regolamento CE, già notificata all'Organizzazione mondiale del commercio, e, pertanto, la pressoché certa irreversibilità della procedura in atto suggerisce, quantomeno, che vengano dettate regole precise sul processo di invecchiamento artificiale con truciolati di legno, rese pubbliche attraverso chiare indicazioni da riportare in etichetta;
infatti, mentre la proposta di regolamento prevede dettagliate prescrizioni per l'etichettatura relativa ai vini affinati e invecchiati nei barrique, al contrario risultano del tutto indeterminate le modalità con le quali gli operatori commerciali del settore potrebbero rendere palese in etichetta l'immissione diretta nel vino di trucioli di legno per migliorare il prodotto sotto il profilo del gusto e dell'aroma;
le difficoltà invocate da quanti ritengono eccessivamente onerosa la menzione in etichetta delle prescritte indicazioni nelle varie lingue dei Paesi destinatari debbono ritenersi pretestuose e non meritevoli di alcuna considerazione, posto che l'interesse precipuo deve essere rivolto alla tutela dei consumatori e dei produttori che operano in armonia con i principi di trasparenza e correttezza;
al contrario, fra le varie misure a difesa della qualità dei prodotti, una soluzione idonea è rappresentata, almeno, dalla possibilità che lo Stato si avvalga della facoltà di deroga, autorizzata dalla legislazione comunitaria, disponendo il divieto della pratica in oggetto per i vini di qualità e, dunque, per tutti i vini Doc (denominazione di origine controllata), Docg (denominazione di origine controllata e garantita) e Igt (indicazione geografica tipica);

impegna il Governo:

ad intervenire presso tutte le sedi comunitarie affinché vengano privilegiate la qualità e le tipicità del vino italiano e tutelato il lavoro dei produttori vinicoli, scongiurando l'introduzione di sistemi produttivi che abbiano come obiettivo il livellamento dei gusti verso il basso;
ad attivarsi per definire, con un'apposita normativa nazionale, regole e restrizioni nell'utilizzo della pratica in oggetto, in relazione alle varie categorie vinicole, assicurando il diritto dei consumatori a non essere ingannati attraverso l'adozione di chiare modalità di etichettatura;
ad adottare iniziative volte a precisare l'esclusione della pratica enologica dei trucioli di legno per i vini classificati Doc, Docg e Igt.
(1-00009)
«Realacci, Franceschini, Lion, Alemanno, Tabacci, Cacciari,

Stradella, Sereni, Saglia, Leoluca Orlando, Mariani, Bianco, Stramaccioni, Bressa, Soro, Oliverio, Fundarò».
(12 luglio 2006)

La Camera,
premesso che:
la possibilità di commercializzare vini per i quali è stata utilizzata la pratica di aggiungere trucioli di legno nei mosti presenta profili molto delicati e preoccupanti, in quanto tale pratica enologica permette di riprodurre, con brevi periodi di permanenza del vino in cantina e, di conseguenza, con un rilevante abbattimento dei costi di produzione, note aromatiche e di gusto tipiche dei vini di qualità;
la questione è diventata di stringente attualità a seguito di alcune iniziative assunte dalle istituzioni comunitarie e, specificamente, dalla Commissione europea;
il 10 marzo 2006 l'Unione europea e gli Stati Uniti hanno, infatti, sottoscritto un accordo bilaterale sul commercio del vino, che, nel perseguire la finalità condivisibile di favorire lo sviluppo delle relazioni commerciali e di evitare contenziosi, prevede, peraltro, l'accettazione di pratiche enologiche applicate negli Stati Uniti, anche se finora non ammesse nell'Unione europea;
contestualmente, nell'ambito dell'ordinamento comunitario, il regolamento CE n. 2165 del 20 dicembre 2005 ha introdotto alcune modifiche alla normativa relativa all'organizzazione comune di mercato vitivinicola contenuta nel regolamento CE n. 1493 del 1999, prevedendo, in particolare, tra le pratiche e i trattamenti enologici che possono essere utilizzati, unicamente nell'ambito di condizioni di impiego da determinare, «l'uso di pezzi di legno di quercia nella lavorazione dei vini»;
il comitato di gestione vini, nella seduta del 3 maggio 2006, si è espresso a maggioranza dei componenti in senso favorevole sul progetto di regolamento della Commissione europea, che stabilisce le modalità di applicazione del citato regolamento n. 2165 del 2005, per quanto concerne le condizioni di impiego di pezzi di legno di quercia nella lavorazione dei vini, lasciando agli Stati membri la facoltà di decidere per quale categoria di vini autorizzare tale pratica e, in ogni caso, senza prevedere espressamente che essa sia indicata in etichetta;
in questo contesto, la Commissione agricoltura della Camera dei deputati ha affrontato in modo approfondito i termini del problema, svolgendo un'ampia attività istruttoria, che ha coinvolto tutti i soggetti interessati, e pervenendo all'approvazione unanime di una risoluzione, che indica al Governo precise linee di intervento;
negli ultimi decenni il settore vitivinicolo dell'Unione europea e, in particolare, dei primi cinque Paesi europei esportatori di vino (Francia, Italia, Spagna, Portogallo e Grecia) è stato caratterizzato da una sensibile riduzione dei consumi e da una diminuzione della quota di mercato rispetto al totale delle esportazioni mondiali, mentre contestualmente sono aumentate le esportazioni dei Paesi nuovi produttori, anche nell'ambito dei mercati europei;
la sempre più forte concorrenza sui mercati internazionali non può essere affrontata in via prioritaria sotto il profilo della riduzione dei costi di produzione, quanto piuttosto attraverso la valorizzazione della qualità del prodotto;
tale considerazione vale, in modo particolare, per la produzione vinicola italiana, che si caratterizza per l'elevata qualità, anche connessa ad un forte legame con l'ambiente, nonché con la cultura e le tradizioni del territorio d'origine e per l'utilizzo di processi di produzione, invecchiamento e affinamento consolidati da una lunga e sapiente tradizione;

sotto questo profilo, l'adozione della pratica di utilizzare trucioli di legno per i vini europei, pur essendo ispirata all'obiettivo di evitare che essi si trovino in situazioni di svantaggio competitivo sui mercati internazionali rispetto ai vini prodotti negli Stati Uniti e negli altri Paesi nuovi produttori, impone l'esigenza di tutelare in modo adeguato i vini di qualità;
nell'ampia attività istruttoria svolta dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati è emersa una posizione, largamente condivisa in particolare dagli esperti e dalle associazioni che operano nel settore della qualità, di contrarietà all'utilizzo della pratica di aggiungere trucioli di legno nel vino;
è in ogni caso riconosciuta da tutti l'esigenza fondamentale di tutelare e valorizzare la specificità dei vini di qualità prodotti in Italia, mantenendo appropriati elementi di distinzione rispetto alle produzioni più commerciali, con particolare riferimento ai processi produttivi, e, di conseguenza, escludendo, per i suddetti vini di qualità, l'adozione di pratiche enologiche, quali l'aggiunta di trucioli di legno;
occorre, altresì, garantire una completa informazione per il consumatore, mediante l'indicazione inequivocabile in etichetta dell'utilizzo di pratiche enologiche diverse da quelle tradizionali, in modo che le quote di mercato che ciascuna tipologia di vino sarà capace di acquisire dipendano unicamente dalla scelta pienamente consapevole del consumatore;

impegna il Governo:

a perseguire con decisione una politica di tutela e valorizzazione della specificità, in primo luogo sotto il profilo qualitativo, dei vini italiani, come elemento fondamentale della loro potenzialità di mercato a livello interno e internazionale; a tal fine ad adottare tutte le misure utili a favorire, anche attraverso il reperimento di risorse finanziarie adeguate, la promozione sui mercati esteri dei vini prodotti in Italia;
a porre in atto nelle competenti sedi comunitarie tutte le iniziative utili per assicurare che la tutela della qualità rappresenti un obiettivo fondamentale nella definizione della normativa comunitaria e, in primo luogo, della riforma dell'organizzazione comune di mercato del vino;
con specifico riferimento alla pratica enologica dell'aggiunta di trucioli di legno nel vino, ad adottare tutte le iniziative opportune, sia in sede comunitaria sia nell'ambito dell'ordinamento interno, per assicurare:
a) che dall'adozione di tale pratica risultino esclusi i vini Docg (denominazione di origine controllata e garantita), Doc (denominazione di origine controllata) e Igt (indicazione geografica tipica);
b) che tale pratica, qualora sia utilizzata per i vini da tavola, sia rigorosamente disciplinata e sia fornita nell'etichetta un'espressa e chiara indicazione del ricorso ad essa, in modo da garantire la completa informazione del consumatore;
ad adottare iniziative normative rivolte alla riforma della legislazione nazionale in materia di denominazione di origine dei vini, in modo da evidenziare i vini di qualità italiani, anche attraverso un sistema di denominazioni più significativo, in quanto maggiormente indicativo delle caratteristiche effettive dei vini compresi in ciascuna categoria.
(1-00022)
«Lion, Misuraca, Zucchi, Lombardi, Cesini, D'Ulizia, Satta, Baratella, Bezzi, Fiorio, Fogliardi, Froner, Iannarilli, Licastro Scardino, Maderloni, Martinello, Oliverio, Pertoldi, Romele, Servodio, Sperandio, Saglia, Brandolini, Bellotti, Mellano, Bellanova, Fundarò, Marinello, Franci, Delfino, Ruvolo».
(21 settembre 2006)