Allegato A
Seduta n. 43 del 27/9/2006

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 AGOSTO 2006, N. 251, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE ALLA DIRETTIVA 79/409/CEE IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA (A.C. 1610)

(A.C. 1610 - Sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, in materia di conservazione della fauna selvatica, presenta diversi profili di incostituzionalità e precisamente:
a) non sono assolutamente ravvisabili i requisiti di necessità ed urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione per i decreti-legge, in quanto le norme contenute nel provvedimento non fronteggiano nessuna emergenza e potevano essere inserite più opportunamente in un disegno di legge;
b) il decreto-legge interferisce pesantemente sulle competenze legislative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in una materia di competenza regionale, quale la regolazione dell'attività venatoria;
c) in particolare l'articolo 8, che reca un intervento sostitutivo statale rispetto a leggi ed atti regionali, presenta evidenti caratteri di incostituzionalità dato che il Governo è titolare solo del potere straordinario di annullare, in ogni tempo, gli atti illegittimi per i profili amministrativi, ma non certamente per fattispecie normative quali sono le leggi regionali;
anche il Comitato per la legislazione nel suo parere ha mosso rilievi pesanti sul decreto-legge in esame rilevando in particolare che:
all'articolo 8 viene previsto «un atipico fenomeno di abrogazione di leggi regionali, che avviene in modo esplicito ma in via condizionata e, comunque, riguarda un numero indeterminato di atti che non sono puntualmente indicati pregiudicando esigenze di certezza del diritto e costituendo altresì una potenziale fonte di contenzioso»;
«nel modificare le regole concernenti le misure di conservazione dispone la sostituzione generalizzata di tutte quelle precedentemente adottate che, per altro, la relazione per l'analisi tecnico-normativa individua in atti non aventi rango primario»;
agli articoli 7 e 9 la tecnica della novellazione «non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001»;
l'articolo 4, inoltre, reca misure che limitano fortemente la realizzazione di elettrodotti aerei di alta e media tensione, il che pone ostacoli gravi al miglioramento e potenziamento della rete di distribuzione dell'energia elettrica che presenta nel nostro territorio gravi strozzature ed insufficienze;
il medesimo articolo 4 pone forti limiti alla realizzazione di nuove piste da sci e nuovi impianti di risalita che invece

sono spesso indispensabili per assicurare lo sviluppo del turismo invernale nelle zone di montagna, essenziale per l'economia di quei territori,

delibera

di non procedere all'esame dell'atto Camera 1610.
n. 1. Elio Vito, Valducci, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Paolo Russo, La Russa, Bellotti, Patarino, Buonfiglio, Cosenza, Saglia, Rampelli, Contento, Giorgio Conte, Menia.

La Camera,
premesso che:
il contenuto del decreto-legge in esame rappresenta una palese violazione dell'articolo 77 della Costituzione, in quanto non possono ritenersi le presunte violazioni applicative della direttiva 409/79/CEE presupposti idonei a giustificare la necessità e l'urgenza per l'adozione del decreto-legge;
così come formulato il decreto-legge non trova alcun fondamento nelle norme comunitarie inerenti l'agricoltura, in quanto l'approvazione dei piani di sviluppo rurale delle regioni e delle province autonome da parte della Commissione europea è subordinata all'inserimento nei rispettivi piani delle norme riferite alle buone pratiche agricole, nessuna delle quali si rapporta neanche marginalmente all'attività venatoria;
tra i motivi che nella relazione al decreto-legge sono stati addotti per giustificare la necessità ed urgenza è stato introdotto erroneamente il «principio di condizionalità» di cui alla riforma di medio termine della Politica agricola comune (PAC) del giugno 2003;
la condizionalità riguarda un pacchetto di diciotto norme rappresentata dai cosiddetti criteri di gestione obbligatori e dalle condizioni agronomiche e ambientali per il mantenimento delle superfici agricole, e la cui non conformità condiziona il percepimento dei contributi PAC alle aziende agricole;
i criteri di gestione obbligatori sono costituiti da direttive e regolamenti comunitari già in vigore ma che, ai fini della condizionalità, avranno una incidenza progressiva nel corso dei prossimi due anni. Essi riguardano temi legati all'ambiente, alla sanità pubblica, alla salute delle piante e degli animali, all'igiene e al benessere degli animali intesi come animali domestici allevati;
le buone condizioni agronomiche e ambientali rappresentano le condizioni agronomiche in cui devono essere mantenuti i terreni agricoli e nessuna menzione, come nel caso dei criteri di gestione obbligatori, è mai riferita all'attività venatoria o a vincoli da imporsi alla medesima quali condizioni necessarie per il conferimento dei contributi comunitari alle aziende agricole;
le presunte violazioni si riferiscono ad elementi di accusa da parte della Commissione europea e non ancora da parte della Corte di giustizia;
sono le regioni che devono valutare e decidere se resistere o meno nel relativo giudizio che potrebbe concludersi anche positivamente;
il provvedimento determinerebbe oltretutto un aggravio della spesa pubblica e dei soggetti comunque coinvolti dalle disposizioni ivi contenute,

delibera

di non procedere all'esame dell'atto Camera 1610.
n. 2. Ruvolo, Martinello, Volontè.