Allegato B
Seduta n. 37 del 19/9/2006

TESTO AGGIORNATO AL 28 SETTEMBRE 2006

PUBBLICA ISTRUZIONE

Interpellanze urgenti (ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere - premesso che:
il 25 luglio scorso è stata emanata la Direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2006, indirizzata ai Capi Dipartimento e ai direttori generali, centrali e regionali, del Ministero della pubblica istruzione; nell'intento di proseguire l'azione di consolidamento e potenziamento dell'autonomia delle scuole, l'atto enuncia l'obiettivo di «rafforzare la contitolarità e la corresponsabilità educativa dei docenti», così ponendosi, secondo gli interpellanti, in palese contrasto con quanto le leggi vigenti, non abrogate né disapplicabili, prevedono in merito alla funzione di tutor;
l'atto dichiara che, tra gli obiettivi dell'Area istruzione, quello di contrastare e prevenire il fenomeno dell'abbandono scolastico verrà perseguito «elevando l'obbligo scolastico fino a 16 anni con la costituzione di un biennio obbligatorio», ciò, ad avviso degli interpellanti, in palese contrasto e in violazione delle leggi vigenti che, non abrogate nè disapplicabili, prevedono il diritto-dovere fino a 18 anni (decreto legislativo n. 76/2005);
il 28 agosto è stata emanata la Direttiva n. 649, con la quale vengono modificate le disposizioni fornite all'Invalsi dalla precedente Direttiva n. 27 del 13 marzo 2006, in relazione agli obiettivi generali delle politiche educative nazionali cui l'Istituto dovrà attenersi per lo svolgimento della propria attività istituzionale nell'anno scolastico 2006/2007; le modifiche introdotte trasformano in indagine campionaria la verifica periodica e obbligatoria delle conoscenze e abilità degli studenti e della qualità complessiva dell'offerta formativa in tutte le scuole, col duplice risultato negativo di delegittimare l'Istituto, riducendone l'attività, e sottraendo alle scuole stesse uno strumento fondamentale per l'accauntability della propria autonomia progettuale; affermando che «gli esiti delle rilevazioni saranno messi a disposizione delle istituzioni scolastiche al fine di supportare l'attività di valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni», la Direttiva n. 649, secondo gli interpellanti, ingenera una grave confusione tra valutazione di sistema, propria delle finalità e delle attività dell'Invalsi tese a monitorare l'efficacia e la qualità complessiva del sistema educativo e degli investimenti impiegati, e la valutazione formativa riguardante i singoli allievi; l'esclusione dell'Invalsi dalla predisposizione delle prove a carattere nazionale dell'esame di Stato e la sua riconduzione a meri compiti di «offerta di modelli di terza prova» - e, in più, per i soli istituti tecnici e professionali -, secondo gli interpellanti, si pone in palese e grave contrasto con quanto espressamente previsto all'articolo 3, comma 1 - lettera b) del vigente decreto legislativo n. 286/2004 e retrocede l'Istituto a funzioni marginali e consultive, ancora più ridotte di quelle attribuite al vecchio CEDE;
il 31 agosto è stata emanata, a seguito della Nota d'indirizzo per l'avvio dell'anno scolastico, una circolare esplicativa, rivolta alle Scuole, del Capo di Gabinetto contenente provvedimenti e temi di rilevante interesse connessi all'avvio dell'a.s. 2006/2007; nell'elencare gli atti di carattere amministrativo adottati in questa legislatura, in particolare nella nota prot. 5596 del 12 giugno 2006 relativa al portfolio, se in prima battuta, si precisa che possono trovare applicazione sia i modelli di valutazione previsti dalla C.M. n. 84/2005 sia quelli di cui al previdente ordinamento, poche righe dopo in palese contraddizione, si «suggerisce» di soprassedere nell'applicazione delle modalità di valutazione introdotte dal portfolio e di avvalersi dei modelli valutativi di cui al previgente ordinamento, in spregio della più volte evocata autonomia delle istituzioni scolastiche e degli insegnanti; nel trattare gli esami di idoneità del primo ciclo,

la Direttiva «interpreta» la legislazione esistente, arrivando ad escludere ammissioni di alunni in età anticipate rispetto a quelle frequentanti i corsi ordinari e quindi l'abolizione per via amministrativa delle cosiddette «primule», secondo gli interpellanti, in aperta violazione del diritto all'educazione familiare garantito dall'articolo 30 della Costituzione e di quanto disposto in proposito dai decreti legislativi n. 297/1994 (articolo 111) e n. 59/2004 (articoli 8 e 11);
il 7 settembre è stata emanata una Direttiva sul ruolo e sui compiti degli uffici scolastici provinciali, gli attuali C.S.A. Quanto al metodo, l'atto amministrativo, ancora una volta, compie una forzatura rispetto all'assetto organizzativo vigente (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 319/2003), modificando prerogative ed ambiti di intervento dei Centri Servizi Amministrativi e ripristinando una situazione antecedente alla Riforma della P.A. voluta e varata, tramite apposita delega legislativa, nel 1999; quanto al merito, l'atto solo apparentemente rispetta lo spazio di autonomia e autodeterminazione delle scuole, non pregiudicabile neppure da leggi statali o regionali, mentre, in realtà, finisce per determinarne un oggettivo ingabbiamento e una diminuzione di tutela, dal momento che «assistenza, consulenza, informazione e monitoraggio finalizzati allo sviluppo delle condizioni per la piena realizzazione dell'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca delle istituzioni scolastiche» erano prerogative dei CIS e «la costituzione di reti di scuole» è, nella vigente legislazione, una facoltà di diretta ed esclusiva spettanza delle Scuole autonome, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999; inoltre, l'affidamento agli uffici amministrativi provinciali della «ricognizione dell'offerta formativa realizzata dalle istituzioni scolastiche, con riferimento sia ad attività curriculari ed extra-curriculari, sia ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi presentati», secondo gli interpellanti, prospetta un tanto incongruo, quanto inopportuno «controllo» esperibile da parte di uffici e di personale amministrativo sull'offerta formativa delle scuole, controllo privo di qualsiasi criterio o parametro normativo di riferimento che ne regoli l'esplicazione, indebitamente sovrapposto a compiti assegnati all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (articolo 1 del decreto legislativo n. 286/2004) ed infine, per taluni profili, persino unilateralmente interferente con competenze regionali concorrenti in tema di offerta formativa sul territorio; analogamente, al nuovo Ufficio sono assegnati compiti di «promozione e incentivazione della partecipazione studentesca», cui viene aggiunto quello della «creazione di occasioni di confronto e aggregazione tra le Consulte presenti nelle istituzioni scolastiche», con ciò ponendo una seria ipoteca sulla libertà di autonoma organizzazione degli studenti all'interno delle Consulte stesse; per la normativa vigente, infatti, tale prerogativa è nella diretta e autonoma disponibilità delle Consulte provinciali, né risulta ad altri delegabile (cfr. decreto del Presidente della Repubblica n. 567/1996 e successive modifiche) -:
se sia compatibile con il quadro giuridico vigente che: attraverso una prassi - mai prima d'ora applicata nel Paese - venga affidato ad atti di natura amministrativa il compito di modificare la legge e di suggerire alle scuole comportamenti con tutta evidenza difformi dalla legislazione vigente, in tal modo, secondo gli interpellanti, alterando profondamente il sistema delle fonti di diritto ed il concetto stesso di legalità, quest'ultimo proprio in quelle sedi dove dovrebbe essere connaturata la sua pratica e il suo insegnamento, con grave nocumento della democrazia parlamentare e sostanziale, nonché in spregio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, quale spazio di autodeterminazione costituzionalmente garantito e non comprimibile.
(2-00119) «Elio Vito, Aprea, Garagnani, Baldelli».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere - premesso che:
il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in riferimento al numero dei posti da mettere a concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, recita testualmente: «Il numero di posti messi a concorso in sede regionale rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative è calcolato sommando i posti già vacanti e disponibili per la nomina in ruolo alla data della sua indizione, residuati dopo gli inquadramenti di cui all'articolo 25, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori del precedente concorso, e i posti che si libereranno nel corso del triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di età, maggiorati della percentuale media triennale di cessazioni dal servizio per altri motivi e di un'ulteriore percentuale del 25 per cento, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilità.»;
il comma 3 dello stesso articolo stabilisce fra l'altro che «Nel primo corso concorso, bandito per il numero di posti determinato ai sensi del comma 2 dopo l'avvio delle procedure di inquadramento di cui all'articolo 25, il 50 per cento dei posti così determinati è riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato previo superamento di un esame di ammissione a loro riservato.»;
analoghi dispositivi sono riportati nell'articolo 22 della legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002);
il combinato disposto dei due riportati commi del decreto legislativo citato non presta alcun equivoco interpretativo: l'Amministrazione deve emanare un «primo concorso» per dirigenti scolastici prevedendo, nello stesso, una sessione riservata ai docenti incaricati di ricoprire la funzione dirigenziale, riservando agli stessi il 50 per cento dei posti calcolati secondo i dettami del comma 2 del citato articolo 29;
ignorando completamente - ad avviso degli interpellanti - il disposto legislativo, l'Amministrazione scolastica, con decreto del 17 dicembre 2002 (in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 20 dicembre 2002, IV serie speciale) emana un non previsto bando di concorso riservato per gli incaricati destinando agli stessi 1500 posti (peraltro - consta agli interpellanti - non tutti coperti), (cfr. allegato 1);
a distanza di due anni, con decreto del 22 novembre 2004 viene emanato un nuovo bando di concorso ordinario dopo ben 13 anni, destinando allo stesso 1500 posti, tanti quanti destinati al riservato bandito due anni prima (cfr. allegato 2). Ad una prima ingiustizia e mancato rispetto delle norme, si aggiunge una ulteriore ingiustizia determinata dal numero dei posti messi a concorso: lo stesso numero di quelli destinati al concorso riservato invece che calcolati secondo i dettami del più volte richiamato comma 2, articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
il numero reale dei posti da mettere a concorso, calcolati all'atto dell'emanazione del bando, ammontava a 5853 così determinato: numero dei posti già vacanti e disponibili alla data di indizione del concorso, il numero dei posti che si sarebbero resi disponibili nel corso del successivo triennio (2004-2007) per cessazioni dal servizio in relazione ai limiti di età; la maggiorazione dei posti secondo la percentuale desumibile dal numero delle cessazioni dal servizio per motivi diversi dal raggiungimento del limite di età; l'ulteriore maggiorazione del 25 per cento. Il numero dei posti disponibili alla data del concorso doveva risultare dalla differenza tra i posti in organico nell'anno scolastico 2003-2004 (pari a 10.752 posti) ed il personale in servizio (8.169 unità). Il totale dei posti vacanti per l'anno scolastico 2004-2005 andava integrato con il numero dei posti risultati liberi a seguito dei collocamenti a riposo (2.100 unità, circa 700 ogni anno) e dalle ulteriori maggiorazioni. Orbene, secondo gli interpellanti, se il ministero interpellato avesse correttamente rilevato e assegnato al concorso il 50 per cento dei

posti secondo le indicazioni della citata legge (n. 5853 posti), la procedura concorsuale ordinaria avrebbe riguardato le coperture di un numero di posti pressoché pari al doppio (2977) di quelli assegnati al concorso ordinario (1500);
ad avviso degli interpellanti è evidente, anche ad un profano, l'illegittimo contenimento del numero dei posti messi a concorso, rispetto a quelli da assegnare alla procedura concorsuale, secondo la disciplina di reclutamento prevista dalla legge;
a seguito delle rigidissime, ed uniche nella storia della scuola italiana, procedure concorsuali (selezione per titoli, due prove scritte e due orali) le graduatorie degli idonei ammontano a circa 2900, 77 in meno dei posti da mettere a concorso;
solo 1500, però, sono stati ammessi alla frequenza dei corsi di formazione, secondo gli interpellanti, a causa dell'errore di calcolo dell'Amministrazione e del mancato rispetto della norma. Gli altri 1400 circa, nonostante le rigidissime prove concorsuali, si vedono esclusi;
secondo l'opinione degli interpellanti è evidente la palese ingiustizia che l'Amministrazione ha il dovere di riparare per recuperare credibilità e fiducia oltre che per porre fine ad uno sconfinato contenzioso -:
se intenda effettuare:
a) la revisione dell'allegato 1 del bando di concorso per dirigenti scolastici bandito con determinazione dirigenziale 22 novembre 2004, rideterminando l'esatto numero dei posti da mettere a concorso in ossequio al comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
b) l'urgente ammissione, in attesa di emanazione di provvedimenti amministrativi e/o legislativi risolutivi del problema e finalizzati al ripristino del rispetto della normativa di riferimento, e dei pronunciamenti del Tar investiti da centinaia di ricorsi, di tutti i candidati idonei (circa 1.400 in tutta Italia) alla frequenza dei corsi di formazione propedeutici alla prosecuzione delle procedure concorsuali;
quali provvedimenti intenda adottare, siano essi di natura amministrativa che legislativa, per: porre rimedio alle lamentate incongruità e mancato rispetto di norme; assicurare a tutti gli idonei la graduale assunzione in servizio; riportare serenità ed equilibrio in un settore lavorativo di fondamentale importanza per il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche; porre fine all'ingente mole di contenzioso in atto con conseguente dispendio di ingenti risorse finanziarie oltre che fisiche sia da parte della pubblica amministrazione che dei ricorrenti.
(2-00133) «Di Gioia, Villetti, Sasso, Bellanova, Bordo, Vico, Cinzia Maria Fontana».

Interrogazione a risposta orale:

D'AGRÒ. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
con successive note del 30 giugno n. 884, del 28 luglio 2006, n. 1057 e del 30 agosto n. 1200 la Direzione generale per il personale della scuola ha stabilito, a seguito della sentenza n. 2036/2006 del Consiglio di Stato, l'inidoneità, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti di strumento musicale 77/A, dei possessori dell'abilitazione di educazione musicale conseguita in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 124 del 3 maggio 1999;
questa decisione porterà al depennamento delle graduatorie di tutti quei docenti sprovvisti di titolo abilitante, conseguito dopo il 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge 124, ed inseriti a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di strumento musicale -:
se non ritenga di verificare la corretta applicazione della citata normativa presso i Centri servizi amministrativi (ex Provveditorati) provinciali, atteso che, a quanto risulta all'interrogante, si sta paventando il rischio presso alcuni CSA provinciali di una mancata attuazione

delle disposizioni legislative in ordine alla formazione delle graduatorie in quanto alcuni dirigenti attribuiscono un valore assoluto alle sentenze dei TAR regionali anche se in palese contrasto con le direttive ministeriali e la normativa vigente.
(3-00207)

Interrogazioni a risposta scritta:

BELLILLO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
negli ultimi anni, all'apertura dell'anno scolastico si ripresenta il grave problema delle nomine degli insegnanti di sostegno per i ragazzi disabili nella scuola problema che l'attuale maggioranza ha sempre fortemente contrastato per le scelte di tagli al numero degli insegnanti effettuate dal precedente Governo;
tuttavia anche per l'anno scolastico 2006/07 è prevista la ulteriore riduzione delle nomine degli insegnanti di sostegno, decisione che non garantisce a migliaia di studenti disabili il diritto allo studio e lede il principio costituzionale delle pari opportunità;
le famiglie che vivono la disabilità lottano per affrontare le difficoltà quotidiane e contro questa forma di emarginazione istituzionale che colpisce i loro figli, anche attraverso l'azione giudiziaria;
numerosi tribunali (Roma, Siracusa, Agrigento, Bologna, Venezia, Ancona, Napoli, Campobasso, Brescia, Salerno, Cagliari, Reggio Calabria, L'Aquila), a cui le famiglie si sono rivolte, hanno confermato l'illegalità della riduzione delle ore di sostegno -:
quali interventi ritenga di poter attuare concretamente affinchè per l'anno scolastico 2006/2007 siano assegnati agli studenti disabili le ore di sostegno richieste dai dirigenti scolastici (senza il taglio da parte dei CSA - Centri servizi amministrativi);
attraverso quali risorse, ordinarie o straordinarie, intenda attuare tale intervento;
se non ritenga che sia giunto il tempo di definire l'annoso problema, anche attraverso la costituzione di un tavolo di concertazione per la garanzia al diritto allo studio dei ragazzi disabili in Italia, come sancito dalla Costituzione, e con interventi strutturali congrui, onde evitare inutili sofferenze ai minori disabili e alle loro famiglie e l'ingolfamento dei Tribunali.
(4-00896)

RAITI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico 2006/07 le associazioni delle famiglie dei diversamente abili denunciano una riduzione delle nomine degli insegnanti di sostegno;
la situazione è preoccupante perché questo significa che a migliaia di studenti disabili non sarà garantito il diritto allo studio e, di conseguenza, anche quest'anno le famiglie dovranno rivolgersi alla magistratura per ottenere le giuste ore di sostegno per i propri figli;
una consolidata giurisprudenza conferma l'illegalità della riduzione delle ore di sostegno ai disabili;
le famiglie che vivono la disabilità lottano tutti i giorni per affrontare le difficoltà quotidiane e non è eticamente corretto costringerle a lottare anche contro le istituzioni;
negare il diritto allo studio ai ragazzi disabili provoca nella famiglia un senso di solitudine e di abbandono e di essere in presenza di una forma di emarginazione istituzionale -:
quali siano gli effettivi progetti di riduzione delle nomine di insegnanti di sostegno;
se non ritenga opportuno un intervento affinché, per l'anno scolastico 2006/2007, siano assegnati agli studenti disabili

le ore di sostegno richieste dai dirigenti scolastici (senza il taglio da parte dei centri servizi amministrativi);
se non ritenga opportuno un tavolo di concertazione per la garanzia al diritto allo studio di tutti gli studenti disabili iscritti alle scuole pubbliche italiane.
(4-00927)

AMICI e SASSO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
in provincia di Latina sulla base dell'articolo 8-bis del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica istruzione), convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004 n. 186, avevano ottenuto l'incarico di preside per l'anno scolastico 2005-2006 cinque persone, di cui quattro in possesso della riserva «N» (invalido civile) ed una in possesso della categoria «C» (Invalido civile di guerra o profugo);
con la sentenza n. 190 dell'11 maggio 2006 la Corte Costituzionale aveva dichiarato incostituzionale l'articolo 8-bis del decreto legge 28 maggio 2004 che di fatto ha escluso la riserva per le categorie protette dal reclutamento di dirigenti per l'anno scolastico 2006-2007;
con le note 121 del 14 luglio 2006 (conferme incarichi di presidenza) e 882 del 27 luglio 2006 (valutazione servizio conferme incarichi di presidenza), il capo dipartimento Pasquale Capo, in contrasto con l'ufficio legislativo del Ministero che, con nota 2198 del 13 giugno 2006, esprimeva parere nettamente contrario alla conferma per l'anno 2006/2007 dei docenti cui «l'incarico di presidenza per l'anno 2005/06 è stato conferito solo in virtù del diritto alla riserva di posti di cui all'articolo 8-bis, dichiarato incostituzionale» invitava, nonostante tutto, a dare la conferma ai riservisti;
a quanto risulta all'interrogante, sulla base delle suddette note il C.S.A. di Latina ha proceduto alla conferma, per l'anno 2006/2007, degli incarichi di presidenza conferiti nell'anno 2005/2006 ai cinque docenti riservatari, di cui al punto 1 senza applicare nei loro confronti la sentenza della corte costituzionale (decreto prot. 14649 del 24 luglio 2006);
secondo quanto risulta all'interrogante il Tar del Lazio - sezione Latina con ordinanza 688/06 dell'8 settembre 2006 ha annullato la nota 121 del 14 luglio 2006 facendo venir meno il presupposto della conferma degli incarichi di presidenza di cui al decreto C.S.A. 14649 -:
quali azioni il Ministro competente intenda attuare per ripristinare in clima di trasparenza le procedure per il reclutamento dei dirigenti scolastici nel rispetto della sentenza della Corte Costituzionale, fino ad ora completamente disattesa.
(4-00968)

CIOCCHETTI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
l'Istituto Nazionale per la Valutazione (INVALSI) è stato ricostituito con decreto legislativo n. 286 del 2004, anche al fine di iniziare una estesa ed approfondita valutazione dell'apprendimento negli istituti scolastici italiani ed anche in relazione alle diverse aree geografiche del paese;
a tal fine, sono stati specificatamente assegnati all'INVALSI i fondi per tale espletamento, pari a circa 2/3 milioni di euro per anno scolastico;
a presiedere tale neonata istituzione, nel gennaio 2005 è stato chiamato il professor Giacomo Elias, docente universitario e scienziato di fama internazionale;
l'INVALSI ha immediatamente espletato il mandato conferitogli confezionando milioni di schede valutative inviate a tutte le scuole dell'obbligo italiane, per poi iniziarne la valutazione alla ricezione delle stesse;

tale importantissimo lavoro inerente gli anni scolastici 2004/05/06 è stato oggetto di approfonditi studi socio-pedagogici e numerosi giornali e pubblicazioni di settore hanno riportato e fatto riferimento agli stessi;
la legge istitutiva dell'INVALSI, ed anche la legge n. 59 del 2004, e il decreto ministeriale n. 53 del 2003, obbligano l'Istituto all'espletamento di tale lavoro in ogni ordine di scuola dell'obbligo ed è per tale motivo che anche per l'anno scolastico 2006/07 l'INVALSI ha già iniziato tutta la procedura di affidamento dei lavori di tale importante compito, attraverso un appalto europeo vinto e contrattualizzato con l'ente POSTEL (di Poste Italiane) per l'importo complessivo di tre milioni di euro, così come comunicato al Ministero della pubblica istruzione già dal maggio 2005;
nelle more, il Ministro della pubblica istruzione ha più volte polemizzato con l'INVALSI attraverso alcuni quotidiani e nel contempo, a quanto risulta all'interrogante, richiedendo all'Istituto una «pausa di riflessione», nonostante i tempi particolarmente brevi, imposti dalle norme;
nonostante tali incombenze e tale excursus amministrativo siano evidenti ictu oculi, il Ministero della pubblica istruzione in data 25 agosto 2006, ha emanato una direttiva che sospende la somministrazione dei test di valutazione, rendendoli facoltativi ed a campione, limitando quindi drasticamente tale importante compito istituzionale ed educativo;
a giudizio dell'interrogante tale direttiva sembrerebbe in aperto contrasto con la direttiva triennale già emanata dal precedente Ministro ed in contrasto con le leggi 286/04, 59/04, decreto ministeriale 53/03 ed ancora più in contrasto con le normative contabili dello Stato, dal momento che è già stato contrattualizzato l'appalto di tre milioni di euro con l'ente POSTEL, per la somministrazione dei test di valutazione in tutte le scuole dell'obbligo, e che la nuova direttiva comporterebbe quindi, secondo l'interrogante, lo sperpero di tale denaro pubblico quale penale per l'ente vincitore dell'appalto europeo in oggetto -:
se il Ministro della pubblica istruzione non intenda ritirare immediatamente la direttiva in oggetto e se la stessa sia stata valutata sotto il profilo della legittimità contabile anche in considerazione della specifica professionalità del Capo di Gabinetto del Ministro;
quali siano le motivazioni tecnico-scientifiche di tale direttiva;
se tale limitazione di risorse ed indirizzi dell'INVALSI non rappresenti un'azione atta alla sostituzione politica dei suoi vertici.
(4-00969)

FUNDARÒ, LION e CAMILLO PIAZZA. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il 22 novembre 2004 è stato bandito un concorso nazionale, per titoli ed esami, volto al reclutamento di nuovi dirigenti scolastici;
lo svolgimento del concorso si è rivelato irto di problematiche e fonte di numerose azioni giurisdizionali di livello amministrativo;
in Sicilia hanno aderito al bando 4.500 candidati, di cui 400 hanno superato la prima fase di gara;
il bando è stato oggetto di molteplici rilievi critici, avendo in sé fondati profili di anticostituzionalità, nonché evidenti elementi di sperequazione non giustificata;
il corso-concorso si articola in una prima selezione per titoli, una seconda selezione attraverso due scritti e una terza attraverso una prova orale, consistente in due colloqui. Da ultimo è previsto un corso di formazione con obbligo di frequenza, seguito da un'ulteriore prova scritta, una prova orale, un esame di inglese e uno di informatica;
durante lo svolgimento del concorso si sono verificati importanti episodi critici,

tra cui numerosi ricorsi a diversi Tribunali amministrativi regionali dovuti alla presunta incostituzionalità della norma, che ha provocato uno sbarramento in corso d'opera nei confronti di alcuni candidati che, pur avendo superato le prove scritte e quelle orali, non erano stati inseriti nella graduatoria di merito e in tal senso impedendo ai docenti inseriti nella graduatoria di merito di poter completare l'iter concorsuale considerandoli alla stregua di quelli che non hanno superato le prove d'esame;
il bando è stato pertanto impugnato per vizi di anticostituzionalità, illogicità e discriminazione;
inoltre, nel concorso, conformato in prove uniche per i due settori d'istruzione, si assiste alla formazione di due graduatorie di merito distinte, differenziate per i due settori, primario e secondario, e quindi con punteggi di accesso al corso di formazione diversi;
si assiste anche a candidati che, con provvedimento giurisdizionale e punteggio utile ma sprovvisti dei titoli previsti dal bando, vengono ammessi al corso di formazione e candidati con pieni diritti ma non utilmente graduati fuori dal corso di formazione;
da ultimo, va segnalata un'ulteriore disparità di trattamento tra regione e regione, a causa delle diverse posizioni assunte dai Tar e dai direttori degli Uffici scolastici regionali;
i posti effettivamente disponibili ai sensi del bando superano di gran lunga il numero dei posti inizialmente previsti alla data della gara e sono superiori anche al numero complessivo di tutti i candidati idonei e inseriti nelle graduatorie di merito;
la procedura concorsuale è in atto da due anni e impegnerà ancora per un anno le commissioni giudicatrici e i formatori con notevoli oneri sul bilancio dello Stato;
sembra che a livello ministeriale si stia ipotizzando un nuovo concorso, magari questa volta con procedura semplificata, quando secondo il bando di cui trattasi, vi sono candidati idonei, le cui conoscenze, capacità professionali e competenze idonee a gestire i processi di trasformazione e innovazione nella scuola autonoma sono state abbondantemente accertate da questo concorso ordinario -:
quali provvedimenti urgenti intenda adottare al fine di offrire una soluzione definitiva e che sia di garanzia per tutti i candidati del concorso di cui in premessa, i quali, dopo essere stati sottoposti ad una lunga e faticosa procedura concorsuale, sono risultati idonei;
se non ritenga opportuno provvedere a fare sì che sia assicurato l'accesso a tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito al corso di formazione di cui in premessa;
se non sia necessario, prima di espletare ulteriori ed eventuali nuovi concorsi, garantire l'immissione di ruolo degli aventi diritto fino alla completa copertura di tutti i posti disponibili ai sensi del concorso di cui in premessa e conseguentemente assicurare la permanenza della graduatoria per almeno un triennio, o comunque fino al suo completo esaurimento, come avviene per tutti gli altri concorsi;
se al fine di evitare il precariato non ritenga confacente adottare provvedimenti che prevedano di attingere alle suddette graduatorie per gli incarichi di presidenza, eliminando l'istituto delle reggenze che provoca un peggioramento della qualità del servizio scolastico;
se non intenda ad ogni modo escludere che sia bandito un nuovo concorso fino all'esaurimento della graduatoria dell'attuale concorso.
(4-00970)

AMENDOLA. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
con Decreto del Direttore Generale del Personale del MIUR del 22 novembre 2004 è stato bandito un corso concorso

selettivo di formazione per il reclutamento di 1.500 dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi;
tale corso concorso è stato bandito in attuazione del decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 29, e della legge n. 448 del 2001, articolo 22, commi 8 e 10, e si è svolto a cura dei rispettivi Uffici scolastici regionali; il periodo di formazione ha avuto la durata di nove mesi e si è articolato in 160 ore di lezione frontale e 80 ore di tirocinio con valutazione finale;
molti candidati hanno conseguito la sufficienza riguardo le due prove scritte e la prova orale, ma non sono stati ammessi al periodo di formazione perché non rientranti utilmente nell'apposita graduatoria che prevedeva un contingente uguale ai posti messi a concorso maggiorati del 10 per cento;
fatti salvi i posti del concorso riservato dell'anno scolastico 2006/20 messi a disposizione dei presidi incaricati, sulla base delle previsioni della legge n. 43 del 2005, i posti che si libereranno a partire dall'anno scolastico 2007/2008 nel triennio saranno tali da richiedere un nuovo urgente concorso -:
se non sia conveniente consentire ai concorrenti non ammessi al periodo di formazione del corso concorso ordinario in svolgimento di concludere il percorso volto al conseguimento dell'idoneità, concretizzando un notevole risparmio di spesa e una coerente valorizzazione del personale interessato senza in nulla intaccare la validità del concorso e senza ledere i diritti degli ammessi.
(4-00973)