Allegato B
Seduta n. 37 del 19/9/2006

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SVILUPPO ECONOMICO

Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere - premesso che:
con il decreto del Ministro delle attività produttive 28 luglio 2005, successivamente modificato dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006, il Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare hanno emanato disposizioni concernenti l'accesso alle tariffe incentivanti per la produzione di energia fotovoltaica;
l'articolo 7, comma 9, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, come modificato, prevede che il soggetto responsabile di un impianto fotovoltaico è tenuto a costituire una cauzione definitiva di euro 1.000 per ogni KW di potenza nominale dell'impianto, da prestarsi sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore del soggetto attuatore, nella specie la GRTN SpA. Tale cauzione deve essere costituita entro trenta giorni dalla comunicazione di accesso alle tariffe incentivanti;
visto che la maggior parte dei soggetti responsabili chiede di essere ammesso alle tariffe incentivanti con un impianto da 1.000 KW, potenza nominale massima consentita, la cauzione di norma è di un importo di un milione di euro;
detta cauzione è costituita a titolo di penale in caso di mancata realizzazione dell'impianto nei termini conclusivi di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, nonché di mancato rispetto dei termini per l'entrata in esercizio dell'impianto medesimo di cui all'articolo 8, comma 4;
per impianti fino a una potenza nominale di 20 KW i relativi lavori di costruzione devono essere iniziati entro sei mesi dalla comunicazione di accesso alle tariffe incentivanti e conclusi entro i successivi dodici mesi. L'entrata in funzione è fissata sempre nei 6 mesi successivi al termine dei lavori di costruzione;
si pone quindi il problema, in quali casi vi sia un'inadempienza da parte del soggetto responsabile, tale da autorizzare il GRTN a riscuotere la cauzione;
un inadempimento da parte del soggetto responsabile non potrà essere svincolato da ogni profilo di responsabilità quindi, in base ai principi generali dell'ordinamento giuridico, qualora il soggetto responsabile non riesca ad ottenere i provvedimenti abilitativi dalle competenti autorità

alla realizzazione dell'impianto entro i termini previsti dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, non dovrebbe essere considerato inadempiente rispetto al suo obbligo di realizzazione dell'impianto. Deve, a tal proposito, essere tenuto conto anche della notevole discrezionalità della pubblica amministrazione nell'autorizzare o meno un impianto;
a quanto risulta agli interpellanti, il GRTN, però, interpellato a tal riguardo da vari soggetti responsabili, non si è espresso sul punto, lasciando quindi il dubbio di volersi avvalere della cauzione anche nel caso in cui i lavori di costruzione dell'impianto non potessero essere iniziati entro i termini previsti per il mancato rilascio delle relative autorizzazioni. Inoltre afferma che il soggetto responsabile è libero di richiedere le autorizzazioni per costruire l'impianto anche prima di inoltrare la domanda di accesso alle tariffe incentivanti, minimizzando quindi i rischi. Solo che la predisposizione di un progetto concessionabile comporta un investimento notevole, difficilmente sopportabile senza sapere se si otterrà l'accesso alle tariffe incentivanti;
questo rischio disincentiva fortemente eventuali soggetti finanziatori e quindi, nell'insieme, ne risente lo sviluppo della produzione di energia solare -:
se il Governo non ritenga che il decreto ministeriale 28 luglio 2005, al fine di non disincentivare gli investimenti per la produzione di energia solare, sia da modificare all'articolo 7, comma 9, indicando precisamente i casi di inadempimento del soggetto responsabile, nei quali il soggetto attuatore è autorizzato ad escutere la cauzione, e comunque escludendo ogni responsabilità del soggetto responsabile per il caso in cui non ottenga i provvedimenti abilitativi alla costruzione dell'impianto fotovoltaico dalle competenti autorità;
se il Governo non ritenga che la funzione di filtro, che nella prassi comporta la necessaria predisposizione della cauzione, non possa essere meglio assolta da altri requisiti o modalità;
se il Governo non ritenga che l'importo della cauzione (1000 euro per KW di potenza nominale) sia sproporzionato rispetto al rischio per il soggetto attuatore da essa garantita, soprattutto nella fase fino all'inizio dei lavori.
(2-00126) «Boato, Trepiccione, Francescato, Camillo Piazza».

Interrogazione a risposta orale:

MEREU. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
in data 29 giugno, rispondendo ad un atto di sindacato ispettivo riguardante lo stato dell'iter della procedura di notifica presso la Commissione europea in relazione alla delibera n. 217 del 2005 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas avente ad oggetto le condizioni tariffarie speciali di cui al comma 12 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n. 80, il Sottosegretario Alfonso Gianni aveva affermato che: «la risposta che il Governo intendeva dare aveva un significato positivo» e che « il Ministro Bersani ha confermato l'impegno del Governo a difendere in sede europea le imprese ad alta intensità energetica, ricercando il coordinamento con gli altri Paesi dell'unione su misure di politica industriale che rendano possibili interventi, transitori e a regime, anche di tipo settoriale, a sostegno delle produzioni primarie europee a forte intensità energetica»;
il Sottosegretario Gianni concludeva annunciando che «entro il mese di luglio ci sarebbe stata una nuova riunione, tenuto conto dei chiarimenti che nel frattempo sarebbero pervenuti dalla Commissione europea, per la verifica dei primi riscontri, e per le possibili soluzioni transitorie»;
a distanza di oltre due mesi da tale risposta, la situazione per le aziende del settore interessate non è migliorata e la speranza di vedere una positiva soluzione della problematica si affievolisce sempre

più con conseguenze facilmente prevedibili per il contesto occupazionale ed economico della regione del Sulcis Iglesiente in particolare e della Sardegna in generale;
la citata riunione di luglio, inoltre, non si è svolta, rendendo ancor di più incerta ed irrisoluta la situazione -:
per quali motivi l'incontro annunciato di luglio non si è svolto e se in questi due mesi siano emerse le novità attese.
(3-00211)

Interrogazioni a risposta scritta:

PORETTI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
la Commissione europea ha chiesto agli Stati membri di prendere delle misure relativamente alle mini moto destinate ai bambini. Le mini moto, che provengono per la maggior parte dalla Cina, hanno difetti che possono provocare incidenti mortali;
l'Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori) ha pubblicamente lanciato l'allarme, chiedendo interventi alle autorità competenti -:
se intenda avviare una campagna informativa sui rischi che comportano le mini moto, rinforzare i controlli e predisporre il ritiro dal mercato di quelle marche che risultino difettose.
(4-00894)

CESINI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
il decreto-legge 223/2006, convertito in legge con modificazioni, reca, all'articolo 10 disposizioni in materia di condizioni contrattuali dei conti correnti bancari;
al comma 2 del suddetto articolo si dà al cliente il diritto di «recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura»;
secondo articoli di stampa l'ABI avrebbe distribuito presso le banche italiane una circolare «interpretativa» del decreto-legge 223/2006 di fatto cercando di aggirare quanto disposto dallo stesso in merito ai contratti bancari e ai relativi diritti dei clienti;
nella circolare l'ABI puntualizza che con i termini «penale» e «spese di chiusura» non si dovrebbero intendere una serie di costi che sono, invece, chiaramente penali e spese di chiusura;
la circolare è stata oggetto di pubblica denuncia sugli organi di stampa da parte della Associazione Consumatori -:
come il Ministro, secondo le proprie competenze, intenda intervenire al fine di dare piena applicazione all'articolo 10 legge 223/2006 e se non ritenga opportuno richiamare le banche italiane alla piena osservanza di quanto ivi prescritto.
(4-00924)

MANCUSO. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
in data 25 luglio 2006, per più volte, a fronte dell'ennesima criticità in termini di approvvigionamento elettrico che il nostro Paese da alcuni anni attraversa, è stato presa la decisione da parte di Terna di interrompere l'erogazione di energia elettrica ad alcune aziende come primo passo per evitare il black-out alle utenze private;
questa interruzione di energia è stata attuata anche presso la Sede di Merano/Sinigo (Bolzano) dell'Azienda MEMC, leader mondiale nel settore della produzione di silicio per l'elettronica, e classificata come una società «energy intensive» ad altissimo contenuto tecnologico;
nella data sopracitata l'interruzione della fornitura elettrica alla MEMC si è verificata dalle 11.30 alle 20 e poi ancora dalle 20.50 alle 22, per la durata complessiva di 9 ore e 40 minuti;
aziende di questo tipo, che rappresentano il fiore all'occhiello della industria

italiana nel mondo, ogni giorno si confrontano sui mercati internazionali dove esiste un'agguerrita concorrenza, non possono permettersi di vedere interrotto il proprio processo produttivo per un tale numero di ore consecutive;
appena al di la delle frontiere italiane esistono centrali atomiche, sicure, non inquinanti e che producono energia quasi esclusivamente per l'esportazione in Paesi esteri, come il nostro -:
quali ragioni tecniche abbiano portato alla decisione di interrompere l'erogazione di energia elettrica e per quale motivo tale interruzione abbia avuto una durata così lunga;
quale sia la localizzazione delle criticità del sistema di trasmissione in Alta Tensione che hanno determinato tale disservizio e la durata delle stesse;
se non si ritenga opportuno incrementare le fonti di energia presenti sul territorio italiano, per ovviare alla costante dipendenza dall'estero di energia elettrica;
se sia intenzione del Governo ripensare all'installazione di nuove centrali elettriche, anche di tipo nucleare, in considerazione del fatto che oggi, tali impianti, risultano essere enormemente più sicuri che nel passato e producono energia a basso costo.
(4-00942)

LOMAGLIO. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
nel territorio siciliano i patti territoriali generalisti e tematici finanziati dal ministero del tesoro sono più di 30 e centinaia le aziende che hanno aggiunto mezzi propri al contributo a fondo perduto, realizzando impianti produttivi in svariati settori;
l'erogazione del contributo avviene solitamente in tre quote previa verifica dello stato di avanzamento, sia dal punto di vista strutturale che finanziario, dell'investimento da parte del soggetto responsabile del Patto. La terza ed ultima quota viene erogata solo dopo la predisposizione della relazione dell'istituto bancario che ha effettuato l'istruttoria;
la relazione finale è eseguita previa verifica dell'apporto di mezzi propri, della regolarità degli atti contabili e del monitoraggio fisico dell'investimento;
l'ultima quota viene liquidata con una detrazione del 10 per cento dell'intero contributo riconosciuto alla ditta;
il restante dieci per cento del contributo viene liquidato a seguito di collaudo di una commissione nominata dal ministero delle attività produttive;
la commissione, ai sensi del disciplinare stipulato tra lo stesso ministero ed i soggetti responsabili che gestiscono i patti deve essere insediata entro sei mesi dalla trasmissione della relazione finale al ministero delle attività produttive;
le aziende tutte hanno fatto ricorso alle anticipazioni delle banche per i pagamenti relativi all'ultima quota;
le commissioni di collaudo vengono nominate ben oltre i sei mesi ed in alcuni casi dopo un anno e mezzo;
sono in attesa del collaudo centinaia di ditte che pagano tassi di interesse superiori al 14 per cento, con grave nocumento alle finanze aziendali e con grave pregiudizio per il futuro stesso dell'investimento e dell'incremento occupazionale sinora realizzati -:
se non ritenga opportuno provvedere con la massima urgenza ad accelerare le procedure di nomina delle commissioni di collaudo, al fine di evitare il collasso finanziario di aziende che hanno ottenuto contributi finanziari pubblici per creare occasioni di lavoro e di sviluppo per i territori interessati, che rischiano la propria stessa esistenza a causa di ritardi assolutamente ingiustificati.
(4-00948)

GIACHETTI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
grazie alle disposizioni del decreto-legge n. 223 del 2006 sono già un centinaio

gli esercizi commerciali che hanno fatto domanda per essere autorizzati ad avere al proprio interno uno spazio dove vendere farmaci da banco; per l'80 per cento si tratta dei cosiddetti esercizi di vicinato, cioè negozi al di sotto dei 250 metri quadri, mentre il restante 20 per cento è costituito da supermercati; la norma quindi non ha favorito la sola grande distribuzione, come si temeva;
in alcune aree del Paese la Coop, promotrice a gennaio di un'iniziativa in materia, ha da oltre un mese avviato le vendite di farmaci da banco; secondo il Sole 24 Ore in soli 3 giorni nell'ipermercato di Santa Caterina (Bari), la Coop ha incassato con i soli medicinali l'1,9 per cento del fatturato dell'intero punto vendita, cifra che supererebbe il giro di affari dovuto alla vendita di pasta, riso e farina messi insieme e che si può tradurre in un maggior guadagno netto di 250-300 mila euro l'anno;
ma mentre i supermercati prevedono di iniziare la vendita di farmaci a Roma per il 20 settembre, si ha notizia da più regioni di una sorta di ostruzionismo dei grossisti di farmaci, ed in taluni casi anche delle case farmaceutiche, a danno degli esercizi di vicinato; uno dei motivi addotti per non cedere a questi ultimi i vari prodotti è che «..il sistema elettronico di controllo dei magazzini medicinali considera i farmaci da banco ancora non cedibili ad esercizi diversi dalle farmacie...»;
sulla base di queste notizie il 12 settembre il ministro Bersani ha chiesto per lettera all'Autorità per la concorrenza di valutare «se sussistono le condizioni che facciano presumere che la concorrenza nel settore dei farmaci da banco sia falsata ristretta o impedita»;
resta da capire in quale modo i supermercati riescano ad ottenere il prodotto; un eventuale trattamento differenziato tra grande e piccola distribuzione comporterebbe una violazione gravissima delle regole della concorrenza oltre che una temporanea «rendita di posizione» in favore dei supermercati per tutto il tempo occorrente all'Autorità a decidere -:
quale siano i risultati degli accertamenti svolti dall'Autorità per la concorrenza;
se non ritenga opportuno promuovere un incontro con i rappresentanti delle case farmaceutiche per pervenire ad un accordo.
(4-00967)

CAPEZZONE e BELTRANDI. - Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
alcuni organi di informazione, fra il 9 e 10 agosto 2006, hanno dato notizia che la Direzione Generale per la Società dell'Informazione e i Media e la Direzione Generale Concorrenza della Commissione Europea hanno espresso «stupore e preoccupazione» in merito alle misure finali adottate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) il 28 giugno, e notificate alla Commissione il 3 agosto 2006, sulle tariffe di terminazione su rete fissa tra l'operatore ex monopolista (Telecom Italia) e gli operatori nuovi entranti;
nella prima proposta fatta dall'Agcom lo scorso 28 aprile, per permettere agli operatori alternativi di «competere» nei mercati della telefonia al dettaglio, l'Autorità aveva definito una tariffa di terminazione di riferimento per tutti gli operatori, riconoscendo però agli operatori alternativi che giustificassero costi superiori in ragione degli investimenti sopportati per la realizzazione di reti alternative, l'autorizzazione a praticare tariffe superiori per un periodo non superiore a 4 anni;
nella proposta definitiva, che ha suscitato le preoccupazioni della Commissione europea, l'Agcom ha previsto l'estensione a 5 anni del «glidepath», ovvero il periodo di tempo concesso agli operatori concorrenti dell'ex monopolista di praticare tariffe di terminazione più elevate per

compensare lo svantaggio di partenza e per creare condizioni omogenee nel mercato;
la Commissione sottolinea che l'Agcom ha modificato la sua precedente decisione - sulla quale la stessa Commissione si era espressa con i suoi commenti, con lettera del 24 maggio 2006 - estendendo il periodo per la simmetria da 4 a 5 anni e stabilendo che le riduzioni nelle tariffe di terminazione inizieranno ad applicarsi dal luglio 2007. Per tale ragione, la Commissione avrebbe richiesto all'Autorità ulteriori chiarimenti entro il 1o settembre;
nel testo definitivo, ferma restando la volontà di non deprimere gli investimenti finalizzati alla realizzazione di nuove infrastrutture, l'Agcom non solo specificava dettagliatamente il percorso regolamentare per la discesa programmata dei prezzi di terminazione degli operatori alternativi, ma definiva altresì, per ogni anno, la tariffa applicabile dagli operatori nel periodo compreso tra luglio 2007 e luglio 2011;
la Commissione, sempre nella suddetta richiesta di informazioni aggiuntive, ha ritenuto inopportuno un prolungamento temporale di 12 mesi, rispetto ai quattro anni indicati in un primo momento, affermando che le tariffe di terminazione proposte dall'Autorità risultano già essere tra le più alte in Europa, ignorando le precisazioni avanzate dall'Autorità;
la richiesta di informazioni aggiuntive sembra rappresentare un'anomalia procedurale da parte della Commissione Europea, dal momento che essa interviene nel momento in cui il provvedimento dell'Autorità nazionale è ormai in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
le cosiddette «misure asimmetriche» introdotte dalla normativa europea e nazionale costituiscono uno dei principali strumenti normativi utilizzati per favorire il processo di liberalizzazione e lo sviluppo della concorrenza tra infrastrutture e non più solo tra servizi;
riguardo alla terminazione, la Commissione ha preso atto con interesse della realizzazione da parte dell'Agcom (prima in Europa) di un modello contabile per la definizione dei costi di un operatore efficiente ed ha invitato a condividere i risultati con gli altri Regolatori europei;
la Commissione considera favorevolmente l'intenzione dell'Autorità di rivedere entro marzo 2007 le misure adottate, a seguito dell'applicazione di tale modello contabile;
oggetto di rilievo è invece l'estensione da quattro a cinque anni della durata del percorso che porta alla piena simmetria delle tariffe di terminazione tra Telecom e gli operatori alternativi;
la ragione di tale estensione, come precisato dall'Authority, risiede sostanzialmente nel fatto che la leva delle tariffe asimmetriche di terminazione a favore dei nuovi operatori è un elemento importante per favorire un modello di competizione sostenibile -:
se siano a conoscenza di quanto apparso sui mezzi d'informazione;
e, infine, quali iniziative intenda eventualmente assumere per favorire la concorrenza - ancora insufficiente - nei mercati di telecomunicazioni, e specificamente, nella «banda larga».
(4-00975)