Allegato B
Seduta n. 37 del 19/9/2006

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LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Interrogazione a risposta orale:

AIRAGHI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
nel 1997 nacque a Gerenzano, in provincia di Varese, Biosearch, società di ricerca nel campo degli antibiotici. Successivamente Biosearch venne fusa con la compagnia americana Versicor Inc., dando vita a Vicuron Inc. Nel 2005 la società multinazionale farmaceutica Pfizer, acquisì Vicuron Pharmaceuticals;
il centro in questione è uno dei più avanzati in Italia nel campo della ricerca biofarmaceutica;
la proprietà americana promise a più riprese che avrebbe cercato di trovare soluzioni positive per il centro ricerche;
oggi, ad un anno di distanza dall'acquisizione da parte di Pfizer del Centro Ricerche Vicuron i vertici aziendali hanno annunciato la chiusura del sito con il conseguente licenziamento di tutti i 70 lavoratori;
il centro ricerche non è mai stato in crisi, ha prodotto notevoli risultati, il costo per la multinazionale era di circa una decina di milioni di euro l'anno, inoltre le attività sono state sostenute e finanziate anche con fondi statali per la ricerca;
risulta oltremodo problematico ricollocare professionalità di livello elevato come questi ricercatori, per la maggior parte tra i quaranta e i quarantacinque anni;
l'industria farmaceutica sembra soffrire dell'assenza di una politica industriale adeguata da parte dello Stato -:
cosa intenda fare per evitare il licenziamento di 70 ricercatori ad alta professionalità, per garantirne un'adeguata tutela e perché vengano immediatamente poste in essere strategie politiche atte a sviluppare ricerca e sviluppo.
(3-00202)

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

XI Commissione:

CORDONI, DELBONO, FRANCI, FLUVI e VELO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
con il decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, «Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante benefici per le attività usuranti» sono stati previsti benefici previdenziali per i lavoratori impegnati in

lavori particolarmente usuranti, ovvero quelle attività «per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee», individuate nella Tabella A allegata al medesimo decreto n. 374/1993;
l'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 374, ha individuato le mansioni particolarmente usuranti all'interno delle citate categorie di lavori, nonché delle modalità di copertura dei relativi oneri;
l'articolo 1, commi 34-38, della legge n. 335/1995, completamente sostitutivo dell'articolo 3 del decreto n. 374/1993, ha modificato il sistema di copertura degli oneri connessi ai pensionamenti anticipati nelle attività usuranti ed ha dettato ulteriori disposizioni sui decreti ministeriali di attuazione, da emanare non più con parere, ma su proposta delle organizzazioni sindacali, con possibilità di intervento sostitutivo da parte di una apposita commissione ministeriale;
il decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999 ha quindi determinato i criteri cui le organizzazioni sindacali devono attenersi ai fini dell'individuazione delle mansioni particolarmente usuranti e della determinazione delle aliquote contributive;
nel medesimo decreto ministeriale 19 maggio 1999 sono state individuate, nell'ambito delle attività elencate nella citata tabella A, alcune «mansioni particolarmente usuranti in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano», prevedendo per esse il concorso dello Stato alla copertura degli oneri, in misura non superiore al 20 per cento;
la disciplina previdenziale per i lavoratori impegnati, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 374 del 1993 (8 ottobre 1993), in attività particolarmente usuranti prevede quindi la possibilità di:
anticipare il pensionamento, mediante abbassamento del limite di età pensionabile nella misura di due mesi per ogni anno di attività; la riduzione non può comunque superare un totale di 60 mesi;
frazionare il beneficio in giornate - fermo restando il requisito minimo di un anno di attività usurante continuata - sempreché, in ciascun anno, il periodo di attività lavorativa svolta abbia avuto una durata di almeno centoventi giorni;
riduzione fino al massimo di un anno dei limiti di età introdotti dalla legge di riforma del sistema pensionistico per l'accesso alla pensione di anzianità nel regime retributivo;
riduzione del limite di anzianità contributiva, ai fini del pensionamento di anzianità, di un anno ogni dieci di occupazione nelle medesime attività, fino ad un massimo di 24 mesi complessivamente considerate, esclusivamente per i lavoratori impegnati in attività caratterizzate da una maggiore gravità dell'usura (individuate dall'articolo 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1999);
per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, i lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti hanno facoltà di optare tra una più elevata pensione (mediante applicazione di un coefficiente di trasformazione del montante contributivo maggiorato, rispetto all'età anagrafica all'atto del pensionamento, di un anno per ogni sei anni di occupazione nelle attività usuranti) o un anticipo, in proporzione corrispondente e fino al massimo di un anno, del diritto al conseguimento della pensione di vecchiaia;
in attesa della piena attuazione della citata normativa, con l'articolo 78, commi 8, 11, 12 e 13 della legge finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388) è stata prevista una disciplina transitoria, per la concessione del beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva ai lavoratori che:
per il periodo successivo all'8 ottobre 1993 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 374/1993) avevano svolto prevalentemente le mansioni particolarmente

usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che queste presentano;
potevano far valere entro il 31 dicembre 2001 i requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, utilizzando le riduzioni di età pensionabile e di anzianità contributiva previste dalla normativa sui lavori usuranti;
in base ad una rilevazione effettuata dall'INPS nel mese di maggio 2003, i lavoratori che hanno usufruito del beneficio sono stati 416 (di cui 407 hanno fruito dell'anticipo rispetto ai requisiti di vecchiaia e 9 dell'anticipo rispetto ai requisiti di anzianità);
ad esclusione della normativa transitoria prevista dal citato articolo 78 della legge finanziaria per il 2001, la normativa relativa ai benefici previdenziali per i lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti non ha ancora trovato attuazione;
le risorse stanziate annualmente - euro 129.114.225 (paria 250 miliardi di lire) - sulla base dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 38, della legge di riforma del sistema pensionistico (legge 335/95), non sono state utilizzate e sono andate interamente in economia a fine esercizio;
a partire dal 2004, inoltre, il capitolo di spesa specificamente dedicato ai lavori usuranti è stato soppresso e lo stanziamento è confluito, insieme ad altri, in un nuovo capitolo del Ministero del lavoro, relativo a «Oneri derivanti da pensionamenti anticipati» -:
se non ritenga di voler fornire gli opportuni chiarimenti in merito al quadro complessivo e allo stato di attuazione della normativa prevista per la concessione dei benefici previdenziali per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti e di avviare in tempi brevi quanto necessario affinché queste norme possano trovare piena attuazione.
(5-00189)

ROCCHI e MARIO RICCI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 18 aprile 2006 prevede il superamento del collocamento marittimo attraverso chiamata diretta dall'anagrafe della gente di mare, peraltro, non ancora costituita; per rendere applicabile la nuova organizzazione sono necessari inoltre altri passaggi, come, ad esempio, la borsa del lavoro marittimo e la non trascurabile trattativa con le organizzazioni sindacali;
il suddetto decreto sancisce quella che gli interroganti ritengono una sorta di caporalato che si pone, per ovvie ragioni, in antitesi rispetto al superamento del precariato;
il suddetto decreto insinua un rapporto di forza impari fra i lavoratori marittimi e la parte armatoriale che annulla le relazioni sindacali e ogni azione orientata alla tutela dei diritti. La parte armatoriale si trova infatti nelle condizioni di scegliere, a propria discrezione, i lavoratori da impiegare nelle unità della flotta e operare una selezione che oltre a tener conto delle qualità professionali del lavoratore può essere liberamente usata per esercitare pressioni pretestuose sullo stesso;
se applicato nelle realtà di servizio pubblico, come il servizio di traghettamento di Rete Ferroviaria Italiana, il decreto, secondo gli interroganti, potrebbe legalizzare un sistema clientelare nelle operazioni di assunzioni a tempo determinato;
il decreto infrange l'attuale sistema di collocamento marittimo. Quest'ultimo infatti valuta esclusivamente l'anzianità di disoccupazione, unico requisito inconfutabile che spartisce equamente le offerte di lavoro e non è soggetto ad eventuali giudizi tendenziosi -:
quali iniziative urgenti intenda adottare affinché venga ristabilita la legislazione precedente al suddetto decreto n. 231 del 18 aprile 2006.
(5-00190)

Interrogazione a risposta in Commissione:

CAPARINI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
il provvedimento di indulto che riduce di tre anni le pene previste per tutti i reati commessi entro il 2 maggio 2006 comporta un rilevante sconto di pena anche per le violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro;
gli omicidi colposi da infortunio sul lavoro e da malattie di origine professionale generalmente non sono sanzionati con pene superiori a quelle previste dall'indulto pertanto tale tipologia di reati risulterà nella stragrande maggioranza impunita;
escludendo le pene pecuniarie superiori ai 10.000 euro il provvedimento di indulto sembra interessare secondo l'interrogante in maniera particolare proprio i reati commessi a violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Per non parlare poi dei lavoratori colpiti dalle patologie dell'amianto, ad esempio, che vedono pregiudicate, con la cancellazione della pena, anche le concrete possibilità di risarcimento;
il ripetersi di infortuni sul lavoro con una frequenza e una gravità che attualmente caratterizzano l'anno in corso con un trend particolarmente negativo, evidenzia la stridente contraddizione tra i provvedimenti appena assunti dal Governo e la necessità per il Paese di adottare le misure in grado di contrastare il fenomeno;
la non esclusione dal provvedimento di indulto dei reati contro i lavoratori mina la certezza del diritto e legittima dubbi sulla reale volontà di contrasto agli infortuni e malattie professionali -:
quali misure il Ministro intenda intraprendere per ridurre gli infortuni e malattie professionali.
(5-00180)

Interrogazioni a risposta scritta:

MORRONE. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
recenti rapporti del CENSIS e dell'Agenzia delle entrate hanno rilevato la crescita dell'evasione fiscale e del lavoro nero. Dalla stima del CENSIS (Rapporto annuale per il 2005) si desume che la crescita complessiva dei livelli di irregolarità del lavoro (in particolare nel Sud Italia) ha portato l'incidenza del lavoro autonomo irregolare dal 15,7 per cento al 16,2 per cento e di quello dipendente completamente irregolare dal 26 per cento al 27,9 per cento. La stima dell'Agenzia delle entrate registra una crescita dell'evasione pari a più del 6 per cento tra il 2002 e il 2004 (Annuario del 2005);
secondo l'Istat il numero dei lavoratori in nero è di circa 4 milioni, secondo il CENSIS è di 5 milioni;
la percentuale dei lavoratori nelle aziende «sommerse» è aumentata (dal 12,9 al 14,2 per cento del 2005);
se in Italia il numero delle imprese sommerse, ossia totalmente in nero, è diminuito dal 22,3 per cento del totale delle aziende stimato nel 2002 al 9,7 per cento del 2005, è rimasta stabile la percentuale di imprese con manodopera irregolare (23,4 per cento) e di quelle che sistematicamente evadono il fisco (20 per cento);
l'economia sommersa sottrae al fisco italiano circa 200 miliardi di euro l'anno;
l'evasione fiscale va combattuta certamente anche con l'intensificazione dei controlli, visto che con le forze della Guardia di Finanza ed il personale ispettivo ad oggi disponibili, le aziende sono soggette a controlli soltanto ogni 35-40 anni;
l'Inps ha rilevato il calo degli ispettori del lavoro rispetto al numero crescente delle aziende irregolari;

il concorso per 795 posti di ispettori del lavoro, area funzionale C, posizione economica C2 bandito nel dicembre del 2004 dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha determinato vincitori (795) ed idonei (946);
tali ultimi sono stati collocati nelle graduatorie regionali di partecipazione in attesa di assunzione -:
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno procedere all'assunzione del summenzionato personale idoneo al concorso di ispettore del lavoro, al fine di sopperire alle gravi carenze di organico attualmente in servizio, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003.
(4-00892)

SQUEGLIA. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
la società Sviluppo Italia Campania spa, ha finora assunto ottanta (80) persone con forme di contratto atipiche (interinale e, successivamente, somministrazione lavoro) da impiegare per l'attuazione del titolo II decreto legislativo n. 185 del 2000 «autoimpiego e autoimprenditorialità»;
ad aprile 2004 è stato un primo gruppo di venti lavoratori con contratto di lavoro interinale per sei mesi, a distanza di un mese si è aggiunto un secondo scaglione di ulteriori venti risorse con il medesimo contratto, durata e mansioni;
alle rispettive scadenze (ottobre e novembre 2004), a seguito della Riforma Biagi, gli stessi lavoratori sono stati riconfermati con contratti di somministrazione lavoro a cui sono susseguite tre proroghe per i un periodo complessivo delle proroghe non superiore a 24 mesi;
in sintesi, dunque, la durata complessiva del rapporto di lavoro è pari a sei mesi con contratto interinale più sei mesi con contratto di somministrazione più 18 le proroghe concesse senza soluzione di continuità tra i due contratti;
la società ha lasciato intendere che alle prossime scadenze, ovvero ottobre novembre 2006, non verranno prolungati contratti per non violare i succitati limiti posti dalla contrattazione collettiva preferendo «sostituire» i primi gruppi di lavoratori (circa 40) con altrettante da utilizzare in somministrazione;
tale intenzione sembra motivata dalla mancanza di presupposti certi sulla continuità sulle forme di finanziamento per il titolo II del decreto legislativo n. 185 del 2000 sebbene nel corso dei due anni la Società ha inserito a scaglioni ulteriori 40 unità in previsione del turnover delle risorse a dimostrazione che l'attività lavorativa non è da considerarsi né un picco di produzione né un'esigenza tecnico organizzativa limitata nel tempo -:
se ci sia la possibilità di evitare l'espulsione dal lavoro di tutti i giovani che finora hanno lavorato con competenza e dedizione conseguendo risultati unanimemente riconosciuti;
quali iniziative, comunque, si intendano assumere sia per evitare il drammatico fenomeno del precariato, sia per impedire la dispersione di professionalità qualificate e su cui si è investito per anni.
(4-00941)

CARLUCCI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
in un intervista al Corriere della sera di lunedì 11 settembre scorso, il sociologo Aris Accornero ha confermato che migliaia di pubblici dipendenti, distaccati per svolgere l'attività sindacale a tempo pieno, continuano a essere pagati anche dall'amministrazione pubblica;
il sistema di liberalizzazioni introdotto con il decreto Bersani non ha stabilito

delle regole che realizzino la trasparenza richiesta dalla stessa Costituzione -:
a) quanti siano i dipendenti pubblici che godono del distacco sindacale;
b) quale sia l'ammontare della spesa sostenuta dallo Stato per questi dipendenti;
c) se il Governo non ritenga opportuno assumere iniziative, anche normative, per intervenire con un sistema di regole più trasparenti e restrittive per ridurre l'onere per le pubbliche finanze e per contribuire al contenimento del disavanzo pubblico.
(4-00951)

SGOBIO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
da fonti sindacali e organi di stampa si apprende la notizia di un provvedimento di licenziamento, adottato dalla dirigenza dello stabilimento siderurgico Ilva di Taranto, nei confronti di tre operai accusandoli di «essersi assentati dal posto di lavoro troppe volte per infortuni»;
ciò rappresenta, secondo l'interrogante, una grave violazione delle relazioni sindacali, prefigurando scenari da «fabbrica di fine ottocento», oltre che una palese lesione dei diritti più elementari delle lavoratrici e dei lavoratori dell'Ilva;
secondo quanto denunciano le organizzazioni sindacali, inoltre, all'interno dello stabilimento sono in costante aumento i casi di infortunio sul luogo di lavoro;
ciò evidenzia, secondo l'interrogante, la necessità di dare piena applicazione alla legislazione contro gli infortuni sul lavoro ed in particolare della legge n. 626 del 1994 sulla sicurezza del lavoro -:
come il Ministro intenda operare per la tutela dei lavoratori dell'Ilva di Taranto e per la piena applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
(4-00977)