Allegato B
Seduta n. 37 del 19/9/2006

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AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE LOCALI

Interrogazioni a risposta scritta:

EVANGELISTI. - Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. - Per sapere - premesso che:
lo scorso 30 marzo 2006 sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 è stata pubblicata l'intesa raggiunta il 16 marzo 2006 in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. (Repertorio atti n. 2540);
l'articolo 1, comma 1, stabilisce che «le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, per le quali si fa divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, sono quelle individuate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente intesa»;
l'allegato 1 al punto numero 7) fa un generico riferimento alle «mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'anni, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata» -:
se all'interno della categoria di cui alla presente intesa siano da ritenersi inclusi i dipendenti delle Forze Armate e di Pubblica Sicurezza e se pertanto sia da considerarsi vietata la somministrazione di bevande alcoliche all'interno delle rispettive caserme.
(4-00914)

HOLZMANN. - Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. - Per sapere - premesso che:
la commissione dei Sei aveva esaminato una bozza per il passaggio del personale dagli Uffici Giudiziari della provincia di Bolzano, nell'organico della Regione Trentino Alto Adige;
che la Regione Trentino Alto Adige gestisce già il personale dei giudici di pace ed anche dei giudici;
la bozza a suo tempo predisposta prevedeva inizialmente la possibilità che la Regione potesse delegare alla Provincia Autonoma di Bolzano la gestione del personale degli Uffici Giudiziari;
i Ministeri competenti avevano giustamente manifestato ampie riserve sul fatto che il personale sarebbe di fatto stato gestito dalla Provincia Autonoma di Bolzano;
in seno alla Commissione dei Sei i rappresentanti del Governo avevano a loro volta condiviso le legittime preoccupazioni da parte dei Ministeri;
a quanto risulta all'interrogante, circola costantemente la voce secondo cui il Governo si appresterebbe a varare la norma tanto criticata e che al riguardo una prima bozza sarebbe già stata predisposta -:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per il futuro inquadramento del personale degli Uffici Giudiziari in provincia di Bolzano.
(4-00920)

HOLZMANN. - Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. - Per sapere - premesso che:
lo Statuto di autonomia della provincia autonoma di Bolzano prevede l'obbligo del bilinguismo nella toponomastica;
in una risposta ad una recente interrogazione dell'interrogante il Ministero ha ribadito quest'obbligo;
il quotidiano Alto Adige del 9 agosto 2006 riporta la notizia, a pag. 29, che nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio sarebbe stata apposta una segnaletica monolingue riportante soltanto i toponimi in lingua tedesca -:
quali iniziative intenda assumere il Ministro per garantire il rispetto dello Statuto in materia di toponomastica bilingue in provincia di Bolzano.
(4-00930)