Allegato B
Seduta n. 37 del 19/9/2006

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ECONOMIA E FINANZE

Interpellanze:

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per sapere - premesso che:
la legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 ha previsto modificato l'articolo 10 del decreto stesso una serie di modifiche alla regolamentazione dei rapporti tra banche e clienti con il fine di equilibrare il potere contrattuale tra le parti;
l'Abi, l'Associazione bancaria italiana, il 4 agosto 2006 ha diramato la circolare Prot.LG/0043 15 in cui fornisce una serie di indicazioni alle proprie associate;
così come denunciato dall'Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori) le interpretazioni tendono a limitare i nuovi diritti della clientela (tradendo il principio ispiratore della riforma), in particolare per ciò che concerne:
a) Spese di chiusura. L'Abi al punto 3 della circolare specifica che le nuove previsioni non escludono la possibilità di addebitare spese a valle della chiusura stessa»: Si ritiene che le spese di chiusura possano intendersi quelle strettamente inerenti alle attività di chiusura ... e non quelle generale da ulteriori servizi richiesti a valle della chiusura». Indicazioni che darebbero la possibilità alle banche di «ingegnarsi» perché nel rispetto formale della nuova legge, vengano create spese definibili «a valle»;
b) Mutui e finanziamenti. L'Abi (alla nota 17 della circolare) dice: «L'aver previsto che il recesso avviene per il cliente senza penalità e senza spese di chiusura del rapporto non comporta che non siano dovuti, qualora indicati in contratto, compensi onnicomprensivi da corrispondere in caso di estinzione anticipata ...». Indicazioni che darebbero la possibilità di richiedere una penale in caso di estinzione anticipata di un mutuo o altro finanziamento. In ambedue i casi si otterrebbe la sostanziale conferma della disciplina precedente alla riforma, rendendo inefficace, tra l'altro, le previsioni del comma 2 dell'articolo 10 della legge di conversione in oggetto: «In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura»;
c) Ambito d'applicazione. L'Abi al punto 1.1 della circolare ritiene che le nuove regole «si applichino - ai sensi dell'articolo 23, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Tuf «Testo unico della finanza») - esclusivamente ai rapporti bancari, mentre i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e al servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari rimangono regolati dalla disciplina della trasparenza emanata dalla Consob». Il rimando che fa l'Abi all'articolo 23 del Tuf è improprio. Esso stabilisce che le disposizioni del Testo unico bancario non si applicano ai servizi d'investimento. Questo è vero relativamente al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge citato (che modifica l'intero

articolo 118 del Tub Testo unico bancario). Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge medesimo, però, non modifica né integra il Tub. È da ritenersi, quindi, che le sue previsioni («In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura») siano estensibili, al contrario di quanto sostenuto dall'Abi, a qualunque contratto bancario di durata;
potrebbe inoltre generare interpretazioni non in linea con le intenzioni del legislatore, l'ambigua stesura del comma 4 dell'articolo 118 del Tub, così come modificato dal comma 1 della legge di conversione in questione, che prevede. «Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiuzio al cliente». Quali sarebbero queste modalità che non dovrebbero creare pregiudizio? Mancanza di chiarezza che non crea meccanismi automatici di tutela del consumatore ma, enunciando solo principi perché siano fatti valere, non è escluso che generi lunghi contenziosi tra banche e clienti, sfociando anche nella via giudiziaria -:
quali iniziative normative intenda adottare affinché vengano rimossi i dubbi interpretativi e non vengano consolidate le interpretazioni di parte del sistema bancario, fornendo ai consumatori di servizi bancari le conoscenze e gli strumenti per tutelare i loro diritti sanciti dalla nuova legge.
(2-00117) «Poretti».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
l'articolo 38, comma 2 del decreto-legge n. 223 del 2006, introduce un nuovo testo all'articolo 1, comma 287, della legge n. 311 del 2004;
i punti vendita già assegnati per la distribuzione al dettaglio dei c.d. «prodotti di gioco pubblici» (definiti all'articolo 38, comma 1, lettera c) del medesimo decreto-legge n. 223 del 2006), a tutela dei quali vengono stabilite dalle lettere f) e g) del nuovo testo dell'articolo 1, comma n. 287 della legge n. 311 del 2004 distanze minime per la dislocazione dei nuovi punti vendita la cui attivazione dovrebbe venire disposta con provvedimenti emanati dal ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ricomprendono anche le concessioni delle scommesse ippiche e sportive assegnate senza gara nel 2000 e quindi rinnovate, sempre senza gara, sino al 2011, in violazione del diritto comunitario, come contestato al Governo italiano nel Parere Motivato della Commissione europea n. 1999/5352 C (2002) 3679 del 16 ottobre 2002 e, quindi, nell'azione di constatazione di infrazione ex articolo 226 Tr. CE (causa C-260/04, Commissione c. Repubblica Italiana) proposta dalla Commissione dinanzi alla Corte di giustizia;
a tali concessioni delle scommesse ippiche e sportive preesistenti, assegnate e/o rinnovate in violazione del diritto comunitario, alle quali verrebbe ora ancorata la distanza minima dei nuovi punti vendita dei prodotti di gioco pubblici di futura assegnazione, si è espressamente riferito il Rappresentante della Commissione europea nell'udienza pubblica di discussione delle cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04 (Procuratore della Repubblica c. Massimiliano Placanica, Christian Palazzese e Angelo Sorrichio) davanti alla Corte di giustizia il 7 maggio 2006, esprimendo l'avviso che tale rinnovo senza gara sino al 2011, unito alla mancata revoca delle medesime concessioni, costituisce fonte di responsabilità dello Stato Italiano per i danni causati agli operatori comunitari esclusi dal mercato;
grava, in ogni caso, sullo Stato Italiano, in forza del principio di leale cooperazione previsto dall'articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea (Tr. CE), l'obbligo di eliminare le conseguenze

illecite delle accertate violazioni del diritto comunitario nell'affidamento e/o rinnovo delle predette concessioni;
tale obbligo incombe, nell'ambito delle rispettive competenze, su ciascun organo dello Stato italiano, ivi compreso l'esecutivo;
la definizione di «modalità di salvaguardia dei concessionari» preesistenti delle scommesse sportive prevista dalla lettera l) del nuovo testo dell'articolo 1, comma 287, della legge n. 311 del 2004 a compensazione dell'apertura dei nuovi punti vendita, costituisce con quasi certezza un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 Tr. CE;
tutte le precedenti misure di salvaguardia disposte a favore dei concessionari preesistenti dal 2002 in avanti, costituiscono oggetto di un'indagine della Commissione Europea nei confronti della Repubblica italiana per sospetto aiuto di Stato illecito, procedimento n. CP 107/02 -:
se il Governo sia consapevole di quanto sopra esposto e quali iniziative intenda adottare.
(2-00128) «Turco».

Interrogazioni a risposta orale:

MONDELLO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
nella prima quindicina ed anche oltre del mese di agosto in tutta la Liguria e particolarmente nella Riviera di Levante (Golfi Tigullio e Paradiso) si sono verificati condizioni meteorologiche assolutamente negative (come può facilmente dedursi dai bollettini «meteo» e da numerosa documentazione relativa a servizi televisivi e giornalistici), che hanno fatto sì che fossero particolarmente colpite numerose categorie operanti nell'ambito turistico, ma soprattutto gli operatori della spiaggia e gli stabilimenti balneari, le cui Associazioni di categoria sono vivamente preoccupate, in quanto si è verificata una situazione relativa sugli introiti nel periodo più importante dell'anno (Ferragosto) dal punto di vista turistico pari a zero rispetto alle aspettative;
è stata altresì molto colpita la categoria degli operatori turistici operanti sui battelli riuniti nel gruppo «Servizio Marittimo Tigullio» (con sede a Santa Margherita Ligure), che non hanno potuto effettuare le previste escursioni -:
se il Governo intenda predisporre efficaci misure nei modi che riterrà più opportuni al fine di aiutare le suddette imprese a superare questo momento di grave difficoltà senza che ci siano pesanti ricadute sul piano occupazionali in settori portanti dell'economia ligure.
(3-00200)

VENIER. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
martedì 12 settembre 2006, il governo di Singapore, in occasione degli annuali incontri della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale, ha formalmente confermato il divieto di entrare nel Paese a decine di attivisti della società civile di vari paesi tra cui due rappresentanti della Campagna per la Riforma della Banca Mondiale;
l'associazione di appartenenza dei due esponenti italiani è una organizzazione civile italiana, strutturalmente parte della ONG «Mani Tese» impegnata da oltre 40 anni nella difesa dei soggetti più deboli;
i due rappresentanti della associazione, il signor Antonio Tricarico e la signora Elena Gerebizza, unitamente ad altri 30 attivisti di altri paesi, sono stati ritenuti dal governo di Singapore pericolosi per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico e per ciò dichiarati indesiderati;
la stampa, italiana ed estera, ha sottolineato come tutti gli esponenti della società civile internazionale respinti erano

in possesso di un regolare accredito rilasciato loro dalla Banca mondiale su ratifica del rispettivo governo;
il signor Antonio Tricarico ha già partecipato a numerosi precedenti meeting delle organizzazioni internazionali ed è un esperto conosciuto e stimato a livello internazionale proprio per i suoi studi ed il suo impegno in merito al funzionamento ed alla riforma di questi organismi -:
quali iniziative intenda prendere il nostro Governo per protestare fermamente contro queste gravi violazioni dei diritti di due cittadini italiani da parte del governo di Singapore;
se il Governo sia a conoscenza dei motivi per cui sia la Banca mondiale che il FMI non hanno sino ad ora minimamente protestato nei confronti del governo di Singapore per il respingimento di persone regolarmente autorizzate dai governi a partecipare agli incontri, compreso il nostro;
se il Ministro non ritenga opportuno in questo contesto non partecipare alle riunioni di Singapore o quanto meno fare presente, durante il vertice, la più ferma protesta del Governo Italiano per quanto accaduto;
quali iniziative si intendono mettere in atto per garantire una reale democratizzazione e trasparenza della Banca Mondiale e del FMI.
(3-00212)

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

VI Commissione:

GIANFRANCO CONTE e GIOACCHINO ALFANO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la Corte di giustizia europea, con una sua recentissima sentenza del 14 settembre 2006, ha sancito l'illegittimità, per contrasto con la direttiva 77/388/CEE (VI direttiva IVA), della normativa nazionale, più volte prorogata a partire dal 1979, che prevede limitazioni della detraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti di autoveicoli che non formino oggetto dell'attività di impresa e sulle relative operazioni di manutenzione e rifornimento;
in particolare la Corte ha ritenuto non conformi al dettato dell'articolo 17, comma 7, della VI direttiva, il quale stabilisce che può essere limitato solo per motivi congiunturali e previa consultazione del Comitato IVA il generale diritto del soggetto passivo IVA a dedurre dall'imposta di cui è debitore l'imposta sul valore aggiunto assolta per le merci e i servizi impiegati ai fini delle operazioni soggette ad imposta, fornite o prestati da altro soggetto IVA, le norme di cui all'articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e di cui all'articolo 30, comma 4, della legge n. 388 del 2000, le quali limitano la detraibilità dell'IVA relativa all'acquisto ed all'acquisizione mediante leasing di ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, ed all'acquisto dei relativi carburanti;
come riconosciuto dallo stesso Viceministro dell'economia Visco, le ripercussioni sul bilancio statale delle sentenza saranno pesanti e non eludibili, anche in considerazione degli effetti retroattivi che, per esplicita statuizione della Corte, essa dispiegherà per gli anni 2000-2004;
in particolare, secondo le stime elaborate da organismi specializzati, riferite da organi di stampa, l'innalzamento della detraibilità a fini IVA degli acquisti di veicoli e delle relative spese di esercizio al 50 per cento determinerà circa 2,8 miliardi annui di maggiori detrazioni ed un effetto negativo per l'Erario pari a circa 2,5 miliardi di euro su base annua ed a circa 10 miliardi di euro nel complesso, considerati gli effetti retroattivi -:
quali misure urgenti il Governo intenda assumere per ottemperare al dettato della sentenza, nonché per porre rimedio

alla riduzione delle entrate tributarie ed al diritto, per i contribuenti ai quali è stata applicata la limitazione della possibilità di detrazione delle predette spese, di ricalcolare in diminuzione il proprio debito d'imposta nei confronti dell'Erario.
(5-00181)

LEO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
i contribuenti ed i professionisti stanno incontrando notevoli difficoltà nell'avvio delle procedure per l'invio telematico del modello F24 introdotte dal decreto-legge n. 223 del 2006;
il decreto-legge ha infatti eliminato la possibilità, per i contribuenti titolari di partita IVA, di utilizzare il modello F24 cartaceo per i propri versamenti tributari e contributivi, costringendoli, a partire dal 1 ottobre 2006, ad attrezzarsi per inviare tale modello secondo modalità telematiche, ovvero ad avvalersi degli intermediari fiscali o delle banche per l'effettuazione dei versamenti;
l'obbligo repentinamente introdotto comporta evidentemente notevoli complicazioni per i contribuenti, in particolare per quelli di minori dimensioni, che non dispongono normalmente delle strutture organizzative e delle conoscenze tecniche necessarie per realizzare in proprio i versamenti on line;
particolarmente gravi risultano le conseguenze per i curatori fallimentari, i quali si troveranno nella sostanziale impossibilità di assolvere correttamente l'obbligo imposto dalla nuova normativa;
in tale contesto è evidente come la maggior parte dei contribuenti sarà costretta ad avvalersi dei servizi di trasmissione telematica assicurati dai professionisti e dalle banche, i quali dovranno, ovviamente, essere adeguatamente remunerati, ed andrà pertanto incontro ad ulteriori oneri, il cui ammontare dovrà essere monitorato in seguito ma che può fin d'ora essere indicativamente quantificato in varie decine di euro per ogni operazione;
quali misure urgenti il Governo intenda adottare al fine di evitare che l'introduzione dei nuovi obblighi abbia effetti dirompenti su un ampia categoria di contribuenti, in particolare valutando l'opportunità di far slittare, dal 1 ottobre al 1 gennaio 2007, il termine previsto dalla legge n. 248 del 2006 per i pagamenti con l'F24 on line di tasse e contributi previdenziali da parte dei titolari di partita IVA, di modificare, con lo strumento della legge finanziaria per il 2007, le nuove disposizioni, escludendo dall'obbligo di versamento in via telematica alcune categorie di contribuenti IVA (per esempio, artigiani e commercianti con un modesto volume d'affari), nonché di consentire anche ai gruppi societari di effettuare direttamente, e non solo attraverso intermediari, i pagamenti on line.
(5-00182)

REINA, ZELLER, BRUGGER e WIDMANN. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988 nel reclutamento del personale statale non soggetto alla cosiddetta proporzionale vigente nella Provincia autonoma di Bolzano, e quindi anche di quello della Guardia di Finanza, deve essere riservata, in base al fabbisogno del personale occorrente per l'espletamento dei compiti, una aliquota di posti per candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca da certificare con il cosiddetto patentino di cui all'articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976;
l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976 prevede 4 tipi di attestato riferiti al titolo di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali: A) diplo- ma di laurea; B) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturità);

C) diploma di istituto di istruzione se condaria di primo grado (terza media); D) licenza di scuola elementare -:
quanti appartenenti della Guardia di Finanza, attualmente in servizio nella Provincia di Bolzano, siano in possesso del patentino di bilinguismo corrispondente al titolo di studio prescritto per l'accesso alla relativa funzione, con indicazione della percentuale rapportata al totale della relativa categoria e dei partecipanti ai concorsi riservati per i bilingui di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988 dichiarati idonei.
(5-00183)

FOGLIARDI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
con decorrenza 1 ottobre 2006, in base alla legge n. 48 del 2006, tutti i contribuenti muniti di partita IVA dovranno provvedere ai pagamenti di tutte le relative imposte contributive, previdenziali, fiscali e amministrative con modello F24 avvalendosi esclusivamente di modalità telematiche, anche tramite intermediari;
detto adempimento comporterà un radicale cambiamento nelle abitudini e nei comportamenti dei contribuenti che dovranno delegare il tutto a studi o organizzazioni professionali all'uopo predisposte;
dette strutture ed organizzazioni professionali non sono nella condizione di poter rispettare il suddetto termine in quanto dovranno ottenete l'autorizzazione dai rispettivi clienti a poter operare direttamente su un conto corrente intestato all'azienda e da questo accreditare il tutto tramite modello F24 all'Agenzia delle Entrate -:
quali misure si intendano adottare, in modo particolare con la imminente presentazione della manovra finanziaria per l'anno 2007, verificando l'ipotesi di far slittare il suddetto termine al 1 gennaio 2007, e possibilmente sgravare dall'adempimento le piccole imprese con irrisori volumi d'affari.
(5-00184)

Interrogazioni a risposta scritta:

PORETTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
ha suscitato scalpore la notizia che il presidente delle Ferrovie dello Stato, Elio Catania, è stato congedato con una liquidazione di 10 milioni di euro;
l'Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori) ha più volte denunciato lo stato disastroso delle nostre ferrovie;
in questi giorni si discute della nomina dei nuovi vertici del sistema ferroviario italiano -:
se intenda modificare il sistema delle nomine che a giudizio dell'interrogante attengono più a logiche lottizzatorie, dove è premiata l'appartenenza più che competenza, in particolare se intenda fissare gli emolumenti dei dirigenti (a parte una quota base) al raggiungimento degli obiettivi prefissati da programma deliberato.
(4-00935)

PORETTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il recente provvedimento governativo modifica il regime fiscale per la compravendita degli immobili passando dall'Iva all'imposta di registro, con effetto retroattivo di due anni;
così come denunciato dall'Aduc (associazione per i diritti degli utenti e consumatori) secondo i dati ministeriali tale provvedimento consentirebbe alle casse erariali di incamerare il rimborso in 28 miliardi di euro;

la notizia ha creato scompiglio nella borsa immobiliare che ha avuto un crollo di 1,5 miliardi di euro -:
quali uffici abbiano effettuato un così macroscopico errore e quali provvedimenti intenda prendere nei confronti dei responsabili;
se sia a conoscenza di quanti soggetti avrebbero comprato al ribasso nel mercato immobiliare.
(4-00938)

ROCCO PIGNATARO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
i medici che svolgono attività di medicina generale convenzionata con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 289 dell'8 giugno 1987, confermati e regolamentati dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 28 settembre 1990, successivamente integrati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 28 luglio 2000 dal 1998, sono tenuti al versamento dell'IRAP;
la Corte costituzionale, con ordinanza emessa il 21 maggio 2001, n. 156, ha chiarito che:
a) l'IRAP non è una imposta sul reddito ma un'imposta reale che si applica sul «valore aggiunto» prodotto da un'attività autonomamente organizzata così come previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446;
b) per «valore aggiunto» è da intendersi la nuova ricchezza creata dalla singola unità produttiva, assoggettata ad imposizione ancor prima che sia distribuita al fine di remunerare i diversi fattori della produzione;
c) la stessa debba applicarsi «all'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi»;
d) un'attività è autonomamente organizzata quando permette la ripartizione della ricchezza prodotta tra i diversi soggetti che, in varia misura, concorrono alla sua creazione;
il medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, la cui attività è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 28 luglio 2000, ha come cliente la ASL che gli attribuisce l'incarico e dalla quale percepisce l'onorario;
in buona sostanza detto rapporto, ovverosia quello che intercorre tra il medico e la ASL, non produce alcun «valore aggiunto», non produce nuova ricchezza né può trasferirla ad altri soggetti dato che non sussiste un rapporto economico con il cittadino e non può essere variata l'entità del compenso in funzione dell'impegno professionale;
anche nell'organizzare la propria attività il medico di medicina generale agisce in nome e per conto del Servizio sanitario nazionale al quale è legato da vincoli normativi ed economici;
a seguito di queste valutazioni diversi medici di medicina generale stanno presentando ricorsi avversi alla corresponsione dell'IRAP ed al recupero delle somme versate mentre un numero sempre maggiore di commissioni tributarie provinciali si stanno esprimendo a favore di questo orientamento -:
se il Ministro interrogato non ritenga pertinenti le valutazioni sopra esposte e se non ritenga opportuno, in attesa di un provvedimento circostanziato, determinare la sospensione del versamento dell'IRAP da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.
(4-00952)