Allegato B
Seduta n. 37 del 19/9/2006

GIUSTIZIA

Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
nella sua relazione, esposta alla II Commissione permanente giustizia della Camera dei deputati nella seduta del 28 giugno 2006, il Ministro della Giustizia affermò che «nella situazione attuale, l'applicazione dell'indulto comporterebbe, secondo quei parametri, la scarcerazione di circa 10.481 unità, pari a circa un sesto della popolazione carceraria, se concesso nella misura massima di due anni, ovvero di 12.756 unità, se concesso nella misura massima di tre anni. Comporterebbe, inoltre, ulteriori effetti negli anni a venire, perché avrebbe efficacia anche sulle pene più lunghe. Quanto all'amnistia, è prevedibile, sulla scorta di quanto accaduto in passato, un effetto additivo di scarcerazioni pari a circa il 20 per cento»;
dopo l'entrata in vigore della legge concessiva di indulto 31 luglio 2006, n. 241, la totalità, o quasi, delle scarcerazioni dovrebbe essere stata portata a compimento;
sono disponibili soltanto dati parziali riportati dai mezzi di comunicazione, mentre è necessario conoscere i dati ufficiali ed effettivi relativi all'applicazione del suddetto provvedimento clemenziale ed alle sue ricadute in ordine alla conseguente consistenza della popolazione penitenziaria;
è necessario, altresì, conoscere i dati concernenti l'evoluzione della criminalità, previa acquisizione presso il ministero dell'interno dei dati relativi al periodo successivo al 1o agosto 2006 in comparazione con il corrispondente periodo del 2005 -:
quanti detenuti condannati con sentenza definitiva siano stati scarcerati per effetto della applicazione della legge 241/2006 concessiva di indulto, distinti per tipologia di reato;
se vi siano, ed eventualmente quanti siano, detenuti in attesa di giudizio o condannati con sentenza non definitiva i quali siano stati scarcerati in conseguenza dell'entrata in vigore della legge concessiva di indulto;
quanti detenuti, per effetto del condono di tre anni di reclusione, siano stati scarcerati per successiva concessione di misure alternative al carcere, ovvero quanti detenuti possano essere scarcerati per la medesima ragione, distinti per tipologia di reato;
quanti, essendo stati scarcerati per concessione dell'indulto, siano stati di nuovo introdotti in carcere, distinti per tipologia di reato;
quale risulti essere stata l'evoluzione del fenomeno criminoso dopo il 1o agosto 2006 con riferimento al medesimo periodo dell'anno precedente.
(2-00118) «Palomba, Donadi».

Interpellanze:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:
il quotidiano Calabria Ora del 26 luglio scorso, riporta un articolo sull'avvenuto arresto in Calabria di sei latitanti legati alla 'ndrangheta, organizzatori di uno spaccio internazionale di cocaina. Collegati ai grandi cartelli del narcotraffico colombiani, venezuelani e peruviani, in grado di immettere nel mercato europeo circa 1000 chili di cocaina al mese;
l'arresto è stato possibile grazie ad anni di indagini del GOA (Gruppo operativo antidroga) della Guardia di finanza di Catanzaro, coordinato dalla Dda (Direzione distrettuale antimafia) della Procura di Reggio Calabria;

sempre sullo stesso quotidiano, e in relazione agli arresti suddetti, viene riportata una intervista al sostituto procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Nicola Gratteri, che da 20 anni combatte in prima linea contro la 'ndrangheta, ossia quella che è considerata forse la più potente organizzazione criminale del mondo;
nell'intervista il sostituto procuratore denuncia i pochi uomini e le scarsissime risorse con cui sono costretti ad operare nella difficilissima battaglia contro la 'ndrangheta: manca la carta per fare le fotocopie, la benzina per le auto di scorta («ho già speso di tasca mia duemila euro per pagare la benzina dell'auto blindata, nel giro di pochi giorni si sono rotte due macchine della scorta»); servono più magistrati, più intelligence -:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza di dette denunce;
se le stesse corrispondano al vero, circa l'impossibilità di espletamento delle funzioni di servizio a causa di carenze economiche e strutturali;
cosa si intenda fare per dare slancio, credibilità e fiducia nella lotta contro la 'ndrangheta, atteso che la stessa viene riconosciuta da tutti gli esperti del settore come la più agguerrita organizzazione criminale del mondo, a causa del suo incontrastato dominio in materia di narcotraffico;
quali iniziative concrete si stiano predisponendo per la Locride, dopo i solenni impegni assunti direttamente dal Presidente del Consiglio subito dopo l'uccisione del vicepresidente del consiglio regionale della Calabria, onorevole Fortugno;
quali iniziative abbia predisposto il Ministro dell'interno per dare giustizia alle famiglie delle circa 30 vittime di omicidi che si sono consumati sul territorio della Locride, i cui responsabili sono a tutt'oggi ancora impuniti.
(2-00122) «Bonelli».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
la Corte di Cassazione penale, con sentenza n. 4273 del 1o marzo 2000 (imp. Montagnana), ha espressamente affermato che tutte le norme fasciste che sanciscono l'obbligatorietà dell'esposizione del simbolo religioso del crocifisso - ivi inclusa la circolare del Ministro Rocco, Div. III, del 29 maggio 1926, n. 2134/1867 - debbono ritenersi tacitamente abrogate ex articolo 15 disp. prel. codice civile, perché assolutamente incompatibili col principio di laicità dello Stato delineato dalla Carta costituzionale, che si compendia nell'obbligo di tutte le Pubbliche Amministrazioni - e, a maggior ragione, dell'Amministrazione della Giustizia - di essere ed apparire imparziali, nonché del rispetto del diritto all'eguaglianza dei cittadini, senza distinzione di religione, che non tollera dunque privilegi a favore della fede cattolica e discriminazioni ai danni degli atei, degli agnostici e dei credenti in altre religioni;
il magistrato ordinario del tribunale di Camerino Luigi Tosti ha vanamente e ripetutamente chiesto che venissero rimossi dalle aule giudiziarie di tutti gli uffici giudiziari i crocifissi in ottemperanza alla pronuncia della Cassazione, o che, in alternativa, venissero esposti tutti gli altri simboli e, in particolare, la menorah della religione ebraica;
l'articolo 9 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, consacra il diritto di qualsiasi persona a credere o non credere e il successivo articolo 14 impone agli Stati contraenti l'obbligo di non operare discriminazioni fondate, tra l'altro, sulla religione;
l'articolo 25 della Costituzione dispone che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per la legge;
l'articolo 7-ter dell'Ord. Giud. (regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) dispone che «l'assegnazione degli affari alle singole

sezioni ed ai singoli collegi e giudici è effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell'ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri oggettivi e predeterminati, indicati in via generale dal CSM ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura»;
l'articolo 49 della circolare del Consiglio Superiore della magistratura per la formazione delle tabelle relative al biennio 2004-2005 dispone che «il dirigente dell'Ufficio, il presidente della sezione, ovvero il magistrato che la dirige, nella materia civile ed in quella penale, devono assegnare gli affari alle sezioni, ai collegi ed ai giudici in base a criteri oggettivi e predeterminati, allo scopo di assicurare la realizzazione del principio di precostituzione del giudice, riferibile anche al giudice persona fisica. Non sono ammissibili criteri equitativi o che dipendano nella loro attuazione dalla discrezionalità del dirigente»;
il punto 23.3 della circolare n. P-2513/2003 del Consiglio Superiore della Magistratura ribadisce la direttiva costante ed ancorata all'incompatibilità sancita dall'articolo 34 del codice di procedura penale, che «ai magistrati destinati alla sezione GIP-GUP non devono essere assegnate funzioni di giudice del dibattimento, salvi i casi di oggettiva impossibilità di provvedere altrimenti»;
le vigenti tabelle del Tribunale dell'Aquila prevedono (pag. 13) che il collegio per il dibattimento sia formato soltanto dai seguenti magistrati: dr. Antonio Villani, presidente; dr. Romano Gargarella, giudice; dr. Mario Montanaro, giudice; dr. Buzzelli, giudice supplente; dr. De Filippis, giudice supplente; dr. Ferrari, giudice supplente; dr. Grimaldi, giudice supplente;
infine, le tabelle del Tribunale dell'Aquila prevedono (pag. 4) che «il modesto numero dei procedimenti... consente che i giudici incaricati delle funzioni di GIP e GUP svolgano, all'occorrenza, anche funzioni di giudice del dibattimento monocratico per i procedimenti a citazione diretta...» -:
per quali validi motivi il ministero di giustizia si ostini ad ignorare la pronuncia della Cassazione e, in ogni caso, a calpestare il principio supremo di laicità dello Stato e i diritti di eguaglianza religiosa di tutti coloro che non si identificano nel simbolo dei cattolici, imponendo la presenza del crocifisso nelle aule giudiziarie e vietando, secondo l'interpellante, in modo apertamente discriminatorio, l'esposizione di tutti gli altri simboli positivi e/o negativi;
per quali validi motivi - che, secondo l'interrogante, non siano quelli di discriminazione razziale, odio e disprezzo degli ebrei e della religione ebraica - il Ministero interrogato ha negato al dott. Tosti Luigi di esporre a fianco del crocifisso la menorah, usufruendo così degli stessi diritti religiosi e della stessa dignità che l'Amministrazione fascista italiana accordò e che quella repubblicana seguita ad accordare ai cattolici;
per quali motivi l'esposizione di un solo simbolo religioso - attuato dalla dittatura fascista quando la religione cattolica era considerata «religione di Stato» - e la contestuale negazione dell'esposizione di tutti gli altri simboli possano ritenersi compatibili con i diritti alla libertà religiosa e alla non discriminazione religiosa che la predetta Convenzione accorda a qualsiasi singola persona;
per quali validi motivi il GUP dott. Carlo Tatozzi, che non risulta assegnato in alcun modo, in base alle tabelle vigenti per il Tribunale dell'Aquila, al collegio penale e che presenta altresì motivi di incompatibilità a causa delle funzioni di GUP ricoperte, sia stato chiamato a presiedere il Collegio penale che ha giudicato Luigi Tosti in data 18 novembre 2005, e per quali altri validi motivi il dott. Mario Montanaro, che doveva tabellarmente far parte di quel collegio, sia stato escluso e sostituito dalla dott.ssa Elvira Buzzelli;
se per queste irregolarità, segnalate dal dott. Luigi Tosti con esposto del 26 febbraio 2006 inoltrato al Ministro di giustizia, al Procuratore Generale presso

la Corte di Cassazione ed al Consiglio Superiore della Magistratura, siano stati adottati provvedimenti e/o iniziative disciplinari, così come espressamente previsto dalle Circolari del CSM.
(2-00130) «Turco».

Interrogazioni a risposta orale:

DELLA VEDOVA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il comma 2 dell'articolo 391 bis codice di procedura penale assicura e garantisce all'avvocato il diritto di ricercare ed acquisire nelle forme di legge le fonti di prova a discarico;
è a conoscenza dello scrivente deputato il seguente caso (che lo scrivente non ha elementi per giudicare «isolato» o sintomatico di una prassi diffusa): in un procedimento, in cui fra le imputazioni contestate v'è anche quella gravissima del tentato omicidio, un pubblico ministero ha rifiutato di disporre l'audizione ai sensi del comma 10 dell'articolo 391 bis codice di procedura penale di testimoni non detenuti, non sottoposti ad indagini né imputati nello stesso procedimento, che avevano esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 391 bis codice di procedura penale rifiutando di rispondere e rendere deposizione al difensore di un imputato;
premesso tutto quanto sopra, si chiede di sapere -:
se si ritenga sussistere in capo al pubblico ministero una qualsiasi forma di discrezionalità nell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 391-bis comma 10 codice di procedura penale che non sembrano né emergere né discendere dal tenore della norma (Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, il pubblico ministero, su richiesta del difensore, ne dispone l'audizione che fissa entro sette giorni dalla richiesta medesima. Tale disposizione non si applica nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento e nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate in un diverso procedimento nelle ipotesi previste dall'articolo 210. L'audizione si svolge alla presenza del difensore che per primo formula le domande. Anche con riferimento alle informazioni richieste dal difensore si applicano le disposizioni dell'articolo 362);
in caso affermativo, quale ne siano i limiti e da dove si ritengono discendere, atteso che dalla lettura della norma parrebbe in realtà trattarsi di «atto dovuto» come tale non suscettibile di alcuna valutazione nel merito ad opera del magistrato, cui spetterebbe al contrario un potere-dovere di controllo in ordine alla sola legittimità formale dell'istanza e degli atti alla stessa presupposti, stante l'avvenuta anticipazione del contraddittorio tra accusa e difesa alla fase procedimentale in ragione del nuovo testo dell'articolo 111 Cost., nonché l'avvenuta introduzione di un «diritto pieno alla ricerca della prova», assegnato al difensore dalla legge 397/00;
in caso negativo, se il rigetto o la sola inerzia rispetto ad istanze ex articoli 391 bis comma 10 codice di procedura penale e 391-quater codice di procedura penale debba rilevare, ed eventualmente in quale sede di legge, sotto il profilo sanzionatorio nei confronti del magistrato che se ne renda responsabile;
all'esito dei quesiti sopra formulati, si chiede inoltre di sapere cosa intenda fare il Ministro al livello più generale di indirizzo politico onde assicurare alle Difese l'effettività del diritto alla ricerca delle fonti di prova a discarico, così come stabilito dal combinato disposto dell'articolo 111 Cost. novellato e della 397/00 sulle investigazioni difensive.
(3-00205)

GASPARRI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
nel Corpo di polizia penitenziaria prestano servizio oltre cento vice commissari di cui circa la metà hanno maturato

il diritto ad essere inquadrati nella qualifica superiore già da due anni, mentre gli altri a partire dal primo gennaio di quest'anno;
a tutt'oggi il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, pur avendo da tempo avviato le procedure per l'avanzamento dei funzionari de quibus, sembra non abbia ancora sottoposto i relativi atti al Consiglio di Amministrazione, affinché i suddetti funzionari vengano inquadrati nella qualifica superiore;
tutto ciò arreca un danno economico e d'immagine ai predetti funzionari -:
se il Ministro sia al corrente di tale situazione e quali provvedimenti intenda intraprendere per porre fine all'inadempienza del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
(3-00208)

Interrogazione a risposta scritta:

BOCCHINO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
ad ogni soggetto che subisce un danno ingiusto dovuto a comportamento doloso o colposo di altri spetta il giusto ed integrale risarcimento ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile;
tra i danni risarcibili contemplati dal nostro ordinamento rivestono senz'altro massimo rilievo il danno biologico ed il danno morale;
consolidata e costante giurisprudenza afferma che qualora il soggetto danneggiato muoia a causa delle lesioni riportate, ma la morte non sia immediata, il danno biologico ed il danno morale entrano nel patrimonio del defunto e sono trasmissibili agli eredi;
la giurisprudenza parla di «apprezzabile lasso di tempo» tra l'evento lesivo e l'evento morte, affinché il diritto al risarcimento dei danni possa essere riconosciuto e, pertanto, trasferibile agli eredi;
i diversi giudici quantificano tale «apprezzabile lasso di tempo» in maniera del tutto soggettiva ed ogni volta diversa, a seconda del proprio orientamento. Ed infatti: «..la trasmissibilità agli eredi del diritto al credito risarcitorio per danno biologico va esclusa quando la morte segue l'evento lesivo a distanza di tempo talmente ravvicinata da rendere inapprezzabile l'incisione del bene salute (Cass. 1704/1997); "..è ritenuto apprezzabile anche il danno biologico temporaneo di pochi giorni (ed addirittura di un giorno).." (Cass. 3549/04); "...senza che rilevi la distinzione tra evento morte mediata o immediata. La certezza della morte è a prova scientifica, attiene alla distruzione delle cellule cerebrali.., la morte cerebrale non è mai immediata..."; "..è sufficiente uno spazio temporale di due giorni.." (Trib. Massa Carrara 570/97); "..è stato giudicato apprezzabile un intervallo di sette giorni..." (Trib. Firenze 26 gennaio 1996)»;
questo comporta il diverso trattamento dei cittadini davanti alla legge ed il risarcimento, nonché l'ammontare dello stesso, dipendono solo dal convincimento personale del giudice che il danneggiato ha la «ventura» di trovare;
la differenza tra un orientamento e l'altro, per i soggetti aventi diritto, si traduce in diverse centinaia di migliaia di euro;
recentemente l'associazione napoletana «L'ego di Napoli», attraverso il suo presidente Raffaele Di Monda, ha proposto la regolamentazione della vicenda, con il conseguente trattamento paritario per i cittadini coinvolti ed una notevole diminuzione del contenzioso -:
se non ritenga opportuno adottare iniziative normative per regolamentare e quantificare temporalmente con criteri univoci l'espressione «apprezzabile lasso di tempo», al fine di garantire maggiore certezza del diritto ed un paritario trattamento di tutti i cittadini dinanzi alla legge ed alle Corti dello Stato, come previsto dalla Costituzione.
(4-00939)