Allegato B
Seduta n. 25 del 13/7/2006

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ISTRUZIONE

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'istruzione, per sapere - premesso che:
il regolamento sulle supplenze, di cui al decreto ministeriale 25 maggio 2000, n. 201, emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, contiene evidenti limiti e carenze denunciati da più parti, ma non ancora modificati, come l'aggiornamento annuale delle graduatorie che contrasta con l'articolo 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53, laddove si afferma che «Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità»;
lo stesso articolo 5, comma 5, del regolamento suddetto afferma che le «graduatorie della seconda e terza fascia hanno validità triennale», laddove annualmente si consente l'aggiornamento, come quest'anno, con scadenza delle domande entro il 5 luglio;
per motivi tecnici e procedurali da alcuni anni la pubblicazione delle graduatorie di istituto avviene ad anno scolastico ormai avviato (normalmente a dicembre) e questo comporta la sostituzione di docenti nominati all'inizio delle lezioni «fino all'avente diritto» con conseguente grave danno per la continuità didattica, da cui le proteste di genitori e alunni che si verificano in ogni parte d'Italia, soprattutto nelle zone periferiche e di montagna, dove più alta è la percentuale di docenti a tempo determinato e che quindi vengono assunti all'inizio dell'anno «in attesa dell'avente diritto»;
tale situazione appare gravemente lesiva dei diritti degli alunni e soprattutto della fascia più debole, costituita dagli alunni portatori di handicap per i quali occorrerebbe garantire una continuità almeno annuale se non pluriennale come proposto nella Relazione alla Commissione Bicamerale Infanzia del 22 ottobre 2002 (sottosegretaria all'Istruzione, onorevole Aprea) e come richiede l'ANFASS nazionale in un documento mozione approvato dagli organi nazionali -:
a che punto sia la revisione del citato regolamento per le supplenze;
quali siano i motivi che hanno portato a non applicare il disposto normativo dell'articolo 3 della citata legge n. 53 del 2003, consentendo la mobilità dei docenti per l'anno scolastico prossimo;
se non ritenga di rinviare all'anno successivo la vigenza di dette graduatorie qualora esse non vengano pubblicate in via definitiva entro il 31 agosto;
se non ritenga opportuno e necessario, vista l'esperienza degli anni scorsi e i tempi tecnici per la pubblicazione delle graduatorie definitive di istituto, che normalmente si protraggono fino al mese di dicembre, attivarsi per garantire la permanenza in servizio nella sede occupata 20 giorni dopo l'inizio delle lezioni dei docenti nominati «fino all'avente diritto», e in primo luogo dei docenti di sostegno, a qualsiasi titolo nominati (dai circoli o dai dirigenti scolastici) ai sensi della normativa vigente per le supplenze.
(2-00068) «Tondo».

Interrogazioni a risposta scritta:

NACCARATO e COLASIO. - Al Ministro dell'istruzione. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 35, comma 5, della legge n. 289 del 2002 (Finanziaria 2003) prevede che il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalle apposite commissioni ASL. Inoltre il personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocazione fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale già collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge (1o gennaio 2003);
con la Circolare Ministeriale n. 231 del 24 gennaio 2003, il Ministero dell'istruzione (MIUR) ha previsto che le visite mediche di controllo per il personale di cui si tratta non si effettuino più presso le aziende sanitarie locali competenti per territorio ma bensì presso dalle commissioni mediche istituite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
le risultanze di tali visite di controllo determinano, nel caso di conferma della diagnosi, la modifica del contratto da tempo indeterminato a tempo determinato con scadenza quinquennale, al più tardi il 31 dicembre 2007;
in questo periodo il dipendente non sa se la ricerca di altri compiti sia lasciata alla sua iniziativa o sia assistita dal MIUR;
se al termine del quinquennio il dipendente non sarà transitato ad altro incarico l'amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto;
sul punto si sono esercitati diversi Tribunali Amministrativi Regionali e, in seconda battuta, il Consiglio di Stato ha affermato che «l'esercizio del diritto al lavoro deve essere reso effettivo e non può essere rimesso alle valutazioni discrezionali dell'amministrazione (...)». I Tribunali di Roma e di Parma, Sezioni del Lavoro, hanno ritenuto di dover sottoporre alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 35 della Finanziaria 2003 rispetto agli articoli 2, 3 e 35 della Costituzione;
attualmente, secondo la stima delle associazioni sindacali, i docenti che vivono in questa condizione di incertezza da oltre cinque anni sono più di seimila -:
se il Ministro sia al corrente della situazione generata dalla norma di cui in premessa e se il Ministro intenda superare e risolvere le situazioni descritte con una circolare interpretativa o con altri specifici provvedimenti.
(4-00537)

ALESSANDRI. - Al Ministro dell'istruzione. - Per sapere - premesso che:
il gruppo parlamentare della Lega Nord ha più volte denunciato le «scuole» musulmane (madrasse) presenti sul territorio italiano poiché in netto contrasto con la vigente normativa italiana sull'istruzione;
il Ministro dell'istruzione Letizia Moratti (Governo Berlusconi) più volte interpellato è intervenuto tramite i suoi ispettori per indagare sulla questione in esame e porre termine a questa palese violazione della legge;
è plausibile ritenere che i bambini che frequentano queste «scuole» vengano

in questo modo esclusi dalle attività scolastiche dei loro coetanei di nazionalità italiana;
dopo la chiusura della scuola islamica di via Quaranta l'argomento è tornato di estrema attualità anche a seguito delle proteste ad oltranza inscenate dai genitori dei cinquecento bambini islamici che si rifiutavano di accettare questo provvedimento e di iscrivere i propri figli nelle scuole statali dimostrando palesemente di rifiutare qualsiasi forma di integrazione e di rispetto delle normative che regolano la vita civile del nostro Paese;
a seguito delle segnalazioni fatte pervenire alle Forze dell'ordine da parte dei cittadini residenti nel quartiere di Pieve, comune di Guastalla (Reggio Emilia), i carabinieri in data 3 luglio, intervenendo sul posto (una abitazione sita tra via Cardinal Ferrari n. 20 e via XXV Aprile n. 16), hanno verificato la presenza di numerosi bambini della comunità islamica del luogo intenti a seguire una lezione impartita nello stile delle «madrasse» (scuole islamiche) più volte denunciate;
dalle informazioni fatte pervenire dal comune di Guastalla (Reggio Emilia) risulta che l'edificio in questione non può essere destinato come luogo di culto e quantomeno «scuola» dalle vigenti norme urbanistiche;
i cittadini residenti nel quartiere di Pieve hanno più volte segnalato all'amministrazione comunale di Guastalla, continui assembramenti di persone di religione islamica presso l'edificio in questione, in particolar modo nei giorni del sabato e della domenica, mettendo in evidenza le inevitabili problematiche di ordine pubblico che ne scaturiscono;
è doveroso sottolineare come dinnanzi ad una questione di tale rilevanza, secondo l'interrogante, il sindaco e l'amministrazione comunale di Guastalla hanno dimostrato scarso interesse nei confronti delle segnalazioni fatte pervenire dai cittadini che sono stati costretti ad interpellare direttamente le forze dell'ordine -:
visto che non è chiaro se si tratta oppure no di una vera e propria «scuola», ma considerato veritiero che viene regolarmente frequentata da numerosi bambini presumibilmente sottratti all'obbligo scolastico, quali provvedimenti il Ministro intenda prendere per far sì che non si prolunghi ancora questa situazione.
(4-00543)

TRANFAGLIA. - Al Ministro dell'istruzione. - Per sapere - premesso che:
il 20 giugno 2006, l'ufficio scolastico regionale del Lazio, centro servizi amministrativi di Roma, Ufficio ragioneria della Provincia di Roma ha emanato la nota, port. n. 21254, indirizzata alle scuole e istituti superiori statali della provincia di Roma, avente per oggetto «designazioni delle istituzioni scolastiche incaricate di liquidare i compensi delle Commissioni di maturità operanti presso le scuole primarie»;
la legge n. 62 del 2000 ha assegnato le prerogative alle scuole paritarie, uguali a quelle statali per ciò che concerne le Commissioni di Esami di Stato;
gli uffici di segreteria delle scuole statali, con norme proprie di autonomia gestionale, non sono obbligate a svolgere attività aggiuntive e straordinarie per la gestione amministrativa e contabile di attività svolte presso le scuole paritarie e sulla base di improponibili «designazioni», né è possibile sottoporre alla verifica dei propri Collegi dei Revisori atti non riconducibili alla gestione diretta di documenti contabili estranei all'attività delle scuole stesse;
nella passata legislatura sono state presentate diverse proposte di legge nelle quali si evidenziava che la maggior parte delle istituzioni scolastiche della Regione Lazio versa in gravissime situazioni in difficoltà economiche in quanto da alcuni anni (con riferimento all'esercizio finanziario 2001) non si riesce a dare copertura agli impegni assunti dalle stesse per le spese fisse e obbligatorie necessarie a

garantire le attività istituzionali del personale previste dalle norme giuridiche contrattuali;
gli istituti superiori della provincia di Roma avrebbero provveduto negli anni passati a far fronte agli impegni anticipando con le disponibilità di cassa costituite da risorse ad altro finalizzate quali contributi alle famiglie per la didattica, finanziamenti specifici, progetti erogati da enti locali o altri soggetti, economie destinate ad investimenti, eccetera;
a fronte di un provvedimento ministeriale che avrebbe consentito di reperire le risorse per il pagamento degli esami di Stato 2005/06 attualmente in corso, gli istituti della provincia di Roma non avrebbero a tutt'oggi ricevuto alcun finanziamento né indicazione per il pagamento di detti esami;
il Ministro ha annunciato una riforma dell'attuale esame di Stato a partire dalla composizione delle Commissioni d'esame -:
quali provvedimenti intenda assumere per verificare e risolvere la situazione sopra denunciata al fine di rimuovere le cause che hanno determinato una grande quantità di crediti (residui attivi) delle scuole verso il ministero dell'istruzione (USR Lazio e CSA Roma) per il pagamento degli esami di Stato ed altre competenze;
se non intenda porre in essere le necessarie procedure per l'assegnazione tempestiva delle risorse finanziarie per il pagamento degli esami di Stato 2005/2006;
quali provvedimenti intenda assumere per verificare il permanere delle condizioni per cui il costo delle Commissioni degli esami di Stato nelle scuole paritarie debba essere a carico dello Stato e, comunque, perché le scuole e gli istituti statali superiori della Provincia di Roma siano sollevati dal compito di liquidare i compensi alle Commissioni di maturità operanti nelle scuole paritarie;
quali siano i tempi e le linee conduttrici della riforma dell'esame di maturità.
(4-00553)