Allegato B
Seduta n. 25 del 13/7/2006

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POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Interrogazione a risposta scritta:

CARDANO, LOMBARDI, SPERANDIO, RAMPI e FIORIO. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
nell'anno 2005 l'agenzia per le erogazioni in Agricoltura, applicando il regolamento 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, ha effettuato i primi pagamenti relativi a tale regime;
all'articolo 40 paragrafo 1, 2 e 3 sono indicate le disposizioni da applicare per gli agricoltori che si trovano in circostanze eccezionali stabilendo che possono presentare istanza affinché l'importo di riferimento sia calcolato sulla base degli anni civili del periodo di riferimento non interessati dal caso di forza maggiore o dalle circostanze eccezionali;
all'articolo 40 paragrafo 5 si stabilisce che tali norme si applicano mutatis mutandis agli agricoltori soggetti a impegni agroambientali (ai sensi del regolamento (CEE) 2078/92 e (CE) 1257/1999) durante il periodo di riferimento;
il regolamento 795/2004 (recante le modalità di applicazione del regime di pagamento unico all'articolo 16 paragrafo 1 stabilisce le modalità applicative dell'articolo 40 paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003), nel primo paragrafo specifica che gli agricoltori possono accedere ai benefici stabiliti dall'articolo 40, paragrafi 1, 2, 3 o 5, secondo comma dello stesso regolamento, purché sia esclusa la possibilità

di qualsiasi doppio pagamento nell'ambito dei suddetti impegni agroambientali;
essendo noto che agli agricoltori aderenti agli impegni agroambientali non è stata riconosciuta, per l'anno 2005, dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, la scelta degli anni civili non interessati da cause di forza maggiore di cui all'articolo 40 paragrafo 5 (impegni agroambientali) e che quindi il pagamento sia stato fatto in base alla media degli anni di riferimento;
il mancato pagamento pare sia stato giustificato da un possibile doppio pagamento e che tale mancato riconoscimento si protrarrà fino al termine degli impegni agroambientali in corso;
visto che tale decisione danneggia le aziende più virtuose dal punto di vista ambientale;
considerato che il premio agroambientale è un indennizzo per mancate produzioni o riduzioni di reddito e richiede impegni superiori (nella stragrande maggioranza dei Piani di Sviluppo Rurale delle regioni italiane) rispetto alla condizionalità;
visto che tale decisione porterà un danno alle aziende agricole che aderiscono agli impegni agroambientali spingendole ad abbandonare gli impegni stessi -:
il dispositivo e le motivazioni che hanno spinto l'AGEA ad adottare tale decisione;
nel dettaglio, quali siano i doppi pagamenti nell'ambito degli impegni agroambientali che sovrapponendosi al premio unico hanno portato l'AGEA ad applicare la media delle produzioni del triennio di riferimento per l'anno 2005 non tenendo conto della scelta operata dagli agricoltori.
(4-00536)