Allegato A
Seduta n. 25 del 13/7/2006

DISEGNO DI LEGGE: S. 379 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 MAGGIO 2006, N. 181, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RIORDINO DELLE ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEI MINISTERI. DELEGA AL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEI MINISTERI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1287)

(A.C. 1287 - Sezione 1)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come modificato dal Senato della Repubblica, sono emerse convergenti riflessioni critiche in relazione all'inserimento di norme di delega al Governo nell'ambito del disegno di legge di conversione dello stesso decreto-legge;
una analoga e convergente riflessione critica si è svolta, su problemi della stessa natura, anche in occasione dell'esame da parte della Camera dei deputati del disegno di legge A.C. 1222, di conversione del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroghe di termini e il conferimento di deleghe legislative;
in occasione dell'esame del precedente A.C. 1222 il Governo, a seguito di tale dibattito, ha accolto alcuni ordini del giorno finalizzati alla sospensione dell'esercizio delle deleghe legislative, per le quali veniva invece previsto il rinvio ad un autonomo disegno di legge a tale scopo predisposto;
è opportuno che venga assunta una conseguente linea di condotta anche in relazione al disegno di legge attualmente all'esame della Camera,

impegna il Governo

a sospendere l'esercizio della delega legislativa prevista ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, fino alla presentazione di un autonomo disegno di legge a ciò finalizzato.
9/1287/1. Boato, Zaccaria.

La Camera,
premesso che:
il riordino e la trasformazione dei consorzi agrari, che com'è noto, da tempo vivono situazioni di grande difficoltà su tutto il territorio nazionale, apre serie

problematiche sui livelli occupazionali e, dunque, sul futuro di molte lavoratrici e lavoratori;
la situazione complessiva dei lavoratori dei consorzi si caratterizza sul territorio nazionale in maniera diversificata ed eterogenea, in quanto allo stato attuale è diversa la situazione giuridica dei consorzi medesimi (consorzi in liquidazione coatta amministrativa con o senza esercizio provvisorio; consorzi in gestione commerciale; consorzi in gestione ordinaria);
in particolare, l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, può precludere la possibilità di ricollocazione presso enti pubblici e privati sia di lavoratori posti fuori organico sia di quelli collocati in mobilità nei precedenti piani di ristrutturazione dei consorzi agrari;
al momento si trovano in tale condizione almeno 300 lavoratrici e lavoratori, perlopiù residenti nelle regioni meridionali,

impegna il Governo

ad individuare soluzioni appropriate alle diverse situazioni dei consorzi agrari e finalizzate alla salvaguardia dei livelli occupazionali preesistenti, in particolare esperendo tutte le iniziative atte alla ricollocazione, all'interno delle strutture pubbliche e private operanti nel settore agricolo, dei lavoratori di cui al comma 6 dell'articolo 5 della citata legge n. 410 del 1999.
9/1287/2. Cesini, Franci, Fundarò, Lion, Lombardi, Servodio, Zucchi, Bezzi, Luongo.

La Camera,
premesso che:
i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotti nel corso dell'esame da parte del Senato, delegano il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame, uno o più decreti legislativi per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri con le disposizioni recate dal decreto-legge in esame;
il Comitato per la legislazione ha rilevato come il conferimento di deleghe per l'adozione di decreti legislativi, in sede di conversione in legge del decreto-legge, è da considerarsi in contrasto con il disposto dell'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, «conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione»),

impegna il Governo

a presentare, in termini congrui rispetto alla scadenza della predetta delega, un autonomo disegno di legge, avente ad oggetto il conferimento di un'apposita delega finalizzata al coordinamento e alla semplificazione delle norme vigenti in materia di funzioni e di organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, sospendendo contestualmente l'esercizio dei poteri delegati previsti dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione in esame.
9/1287/3. Boscetto, Santelli, Leone.

La Camera,
premesso che:
il nuovo assetto governativo ha di fatto realizzato uno «spezzettamento» delle competenze ed una proliferazione degli incarichi ministeriali ma - come si è osservato - l'unico ministero non previsto è quello per gli italiani nel mondo;
tale decisione ha creato molto sconcerto nelle comunità italiane all'estero che avevano, ormai, trovato un valido punto di riferimento in questo ministero

per le numerose problematiche legate alle diverse questioni collegate all'immigrazione;
in questo settore restanto, infatti, aperte alcune problematiche di estrema rilevanza, ad esempio la necessità di stabilire nuovi compiti, quella di reperire nuovi fondi, quella di rafforzare la presenza della rete consolare, il riconoscimento di una adeguata assistenza agli italiani anziani od indigenti, la reciprocità del riconoscimento dei titoli di studio, la definizione di nuove norme per la riacquisto della cittadinanza, lo studio e l'applicazione di norme più chiare e corrette per l'esercizio del diritto di voto;
per le suddette ragioni appare stigmatizzabile la decisione di non aver nuovamente istituito il predetto ministero,

impegna il Governo

a mettere comunque a disposizione delle strutture del Governo oggi delegate a seguire queste questioni fondi sufficienti affinché tutte le problematiche sopra illustrate possano essere affrontate e convenientemente risolte.
9/1287/4. Zacchera.

La Camera,
premesso che:
il comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, così come modificato dal Parlamento, dispone una nuova disciplina ordinamentale per i consorzi agrari;
il provvedimento in esame, nel recare una nuova e più efficace normativa civilistica in materia di ordinamento dei consorzi agrari, provvede ad abrogare la previgente legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante nuovo ordinamento dei consorzi agrari, ad eccezione dell'articolo 2, dell'articolo 5, commi 2, 3 e 5 e dell'articolo 6. In tale ambito viene abrogata anche una specifica disposizione che riguardava un numero di alcune centinaia di lavoratori che in seguito alla soppressione della Federconsorzi si erano trovati in mobilità o fuori dall'organico aziendale;
si tratta del comma 6 dell'articolo 5, che disponeva che per i lavoratori dipendenti dei consorzi agrari in servizio alla data del 1o gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità e per i lavoratori che, in base ai piani di riorganizzazione aziendale, non rientravano nell'organico aziendale, il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1992, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 1993, di concerto con i Ministeri competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, avrebbe individuato le modalità di ricollocazione di tale personale presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura, anche previa riqualificazione professionale dei lavoratori interessati. Alle imprese private che avrebbero assunto detti lavoratori si sarebbero applicate le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, commi 2 e 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni;
non si è certi che tutti i lavoratori di cui al citato comma 6 dell'articolo 5 della legge n. 410 del 1999 siano stati ricollocati o abbiano trovato forme alternative di lavoro, ma anzi, purtroppo, sembrerebbe che gran parte di essi siano ancora in situazioni di precarietà lavorativa. Sarebbe opportuno che il Governo verificasse una tale circostanza;
l'articolo 1 del disegno di legge in esame demanda ad un decreto legislativo da adottarsi entro ventiquattro mesi dalla data di entra in vigore della nuova legge, la possibilità di apportare un migliore e necessario coordinamento delle norme recate dal decreto-legge n. 181 del 2006, come modificato dal Parlamento, con le norme relativamente modificate, anche

apportandovi modifiche necessarie per garantire la razionale applicazione delle stesse,

impegna il Governo

ad effettuare un monitoraggio sugli esiti conseguiti dall'applicazione del provvedimento in esame con riferimento all'abrogazione del comma 6 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, ed in caso fosse riscontrata la presenza di lavoratori che in assenza di tale disposizione si trovassero in condizioni di precarietà lavorativa o senza possibilità di conseguire reddito, a valutare la necessità di adottare le opportune iniziative normative affinché siano mantenute in vita anche le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, della legge n. 410 del 1999.
9/1287/5. Lion, Fundarò, Luongo.

La Camera,
premesso che:
il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame prevede che il Ministro dei trasporti propone, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, i piani urbani di mobilità;
l'obbligo di adozione dei piani urbani di mobilità, di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 304, grava in capo a determinati comuni,

impegna il Governo

ad adottare, in sede di attuazione della disposizione in esame, le opportune iniziative volte a precisare la relazione tra le competenze dello Stato e l'obbligo di adozione dei suddetti piani di mobilità da parte dei comuni, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 304.
9/1287/6. Gibelli.

La Camera,
premesso che:
il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame elimina dalle competenze del Ministero delle infrastrutture la voce «integrazione modale fra i sistemi di trasporto» senza assegnare espressamente al Ministero dei trasporti tale voce;
nell'ambito delle competenze assegnate allo Stato in materia di grandi reti di trasporto e di navigazione, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, l'intermodalità rientrerebbe nelle attività di coordinamento fra i sistemi di trasporto di interesse nazionale,

impegna il Governo

a chiarire, in sede di attuazione della citata disposizione, che la fissazione dei criteri per la disciplina dell'integrazione modale fra i sistemi di trasporto rientra nelle competenze del Ministero dei trasporti.
9/1287/7. Dussin.

La Camera,
premesso che:
in conseguenza delle disposizioni contenute nel decreto-legge in esame è significativamente aumentata la consistenza della compagine governativa;
l'incremento delle strutture ministeriali recato dal decreto-legge in esame è incoerente con i propositi affermati dal Governo nel proprio programma di riduzione degli apparati pubblici e della spesa pubblica,

impegna il Governo

a monitorare l'attuazione del decreto-legge in esame al fine di valutare l'opportunità di assumere tutte le ulteriori iniziative dirette a ridurre il numero di Ministeri e dei connessi apparati amministrativi.
9/1287/8. Cota.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame prevede lo smembramento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la creazione del Ministero della solidarietà sociale;
al Ministero della solidarietà sociale vengono attribuiti i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, determinando una irrazionale frattura dell'unitarietà delle funzioni di tale Ministero;
la competenza sui flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari dovrebbe più razionalmente rimanere in capo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente in materia di politiche del lavoro e dell'occupazione, stante il legame tra immigrazione e lavoro,

impegna il Governo

a monitorare l'attuazione delle norme in esame al fine di valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere forme di concorso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nella determinazione delle politiche sui flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari.
9/1287/9. Stucchi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge in esame sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministero per i beni e le attività culturali l'Istituto per il credito sportivo;
ai sensi dell'articolo 33 del proprio statuto, l'Istituto, banca pubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 151 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è anche soggetto alla vigilanza della Banca d'Italia, in conformità alla disciplina del medesimo decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
la moltiplicazione dei soggetti che esercitano la vigilanza sull'istituto appare foriera di probabili conflitti,

impegna il Governo

a monitorare l'attuazione della citata disposizione al fine di adottare le opportune e conseguenti iniziative normative.
9/1287/10. Caparini.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge in esame prevede che mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano individuate le forme di esercizio coordinato tra Ministero del lavoro e della previdenza sociale e Ministero della solidarietà sociale delle funzioni aventi natura assistenziale o previdenziale, nonché delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non è soggetto al parere parlamentare,

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento ogni utile elemento informativo sui contenuti di tale decreto, prima della sua adozione.
9/1287/11. Grimoldi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge in esame, ai commi 19-bis e seguenti, assegna alla competenza del Ministero per i beni e le attività culturali la materia del turismo;
alla luce dell'articolo 117 della Costituzione il turismo rientra nelle competenze residuali delle Regioni,

impegna il Governo

a considerare la necessità di promuovere una politica pienamente rispettosa delle attribuzioni regionali in materia di turismo.
9/1287/12. Fava.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame riconduce alla Presidenza del Consiglio dei ministri la competenza in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, di supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia;
l'ordinamento italiano, con l'articolo 29 della Costituzione, riconosce la famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio,

impegna il Governo

ad indirizzare l'attività del nuovo Ministero della famiglia esclusivamente al sostegno della famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione.
9/1287/13. Garavaglia.

La Camera,
premesso che:
nel decreto-legge in esame, sono assenti previsioni concernenti il comparto della difesa e sicurezza nazionale, che rimane inalterato a dispetto dell'evidente bisogno di interventi di adeguamento, rinnovamento e potenziamento delle capacità di analisi dei rischi insiti nell'attuale quadro politico-strategico internazionale;
la Costituzione contempla nel nostro contesto istituzionale il solo Consiglio supremo di difesa, che tuttavia secondo la dottrina dominante è un semplice organismo di concertazione ed intesa preventiva tra Governo e Presidenza della Repubblica, inidoneo quindi a svolgere compiti di alta consulenza in favore dell'esecutivo,

impegna il Governo

a porre allo studio l'ipotesi di istituire anche in Italia un organismo multisettoriale simile al National Security Council statunitense, quale strumento indispensabile di ausilio all'azione dell'esecutivo nella sfera della politica internazionale e della politica di difesa e sicurezza nazionale.
9/1287/14. Bricolo.

La Camera,
premesso che:
diversamente da quanto contenuto nel testo originale, ossia un impegno di invarianza di spesa, il testo del decreto-legge in esame modificato dal Senato comporta, ai commi 25-quinquies e 25-sexies, oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato derivanti dalla nuova organizzazione dei Ministeri;
ciò è in assoluto contrasto con i propositi del Governo di riduzione della spesa attinente alla pubblica amministrazione, contenuti sia nel documento di programmazione economica e finanziaria, sia nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,

impegna il Governo

anche in occasione del riordino dei conti pubblici a non gravare ulteriormente il bilancio dello Stato con oneri di spesa pubblica di carattere discrezionale, il cui finanziamento potrebbe essere realizzato con probabile aumento della pressione fiscale sui contribuenti e sulle imprese.
9/1287/15. Filippi.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, all'articolo 1, comma 19, lettera a), attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport;
a tal fine è previsto che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo sia modificato per consentire la contestuale vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali,

impegna il Governo

in ragione del riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di sport, a destinare risorse pubbliche adeguate per la programmazione e l'attuazione di politiche generali a sostegno delle pratiche sportive, a partire dall'educazione sportiva nelle scuole, inesistente a causa della carenza di adeguate strutture all'interno degli edifici scolastici.
9/1287/16. Dozzo.

La Camera,
premesso che:
in sede di costituzione del nuovo Governo sono stati nominati diciotto ministri con portafoglio e sette senza. Poiché però i ministeri erano in tutto quattordici, con un decreto-legge approvato dal primo Consiglio dei ministri ne sono stati creati quattro nuovi tra i quali il Ministero del commercio internazionale;
il cosiddetto «spacchettamento» di diversi ministeri attuato dal Governo ha portato alla nascita del Ministero del commercio internazionale: di fatto è stato ripristinato il vecchio Ministero per il commercio con l'estero, peraltro arricchito dalle competenze che nel precedente esecutivo facevano capo al Ministero delle politiche comunitarie;
quanto previsto dal decreto-legge in esame è una ulteriore sconfessione della «riforma Bassanini», la quale, tra i vari accorpamenti, aveva unito il commercio estero al Ministero dell'industria, sulla base del presupposto che le politiche commerciali costituissero una parte sempre più rilevante delle politiche industriali di un paese,
negli altri paesi, le competenze delle politiche commerciali sono assegnate per lo più ai ministeri dell'industria e in qualche altro caso ai ministeri degli esteri. L'importanza che il commercio estero riveste in un paese come l'Italia, nonché la complessità del nostro sistema istituzionale, fa sì che la scelta di un ministero a se stante debba necessariamente essere considerata una soluzione inefficiente;
in questi ultimi anni si è assistito a una poderosa crescita del numero degli attori pubblici impegnati a vario titolo nell'attività di promozione all'estero, con nove enti e con ben sette ministeri che svolgono azioni in favore dell'internazionalizzazione del paese. A livello locale, poi, l'attivismo intorno a eventi promozionali ha assunto caratteri patologici: non solo le regioni con proprie agenzie e spesso con sportelli all'estero, ma anche province e comuni, per non parlare delle camere di commercio locali;
l'attuale assetto giuridico-amministrativo che governa le istituzioni deputate allo scopo porta ad avere un processo decisionale eccessivamente lento e caratterizzato da numerosi e spesso inutili passaggi burocratici: tavoli, commissioni, cabine di regia vengono istituite a livello ministeriale con troppa frequenza finendo per rallentare e complicare decisioni che per loro natura dovrebbero essere agili e tempestive. Inoltre, meccanismi decisionali basati su modalità di tipo «concertativo» rendono più difficile scelte selettive e strategiche favorendo, al contrario, meccanismi

inerziali basati su una distribuzione a pioggia delle risorse su un numero elevato di azioni promozionali;
quando nello stesso decreto si spezzettano le competenze del dipartimento delle politiche di sviluppo tra Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico e Presidenza del Consiglio dei ministri, ci si chiede quali sono le conseguenze per i processi di programmazione degli investimenti pubblici, se vi sia stata una analisi in merito e soprattutto se siano stati sentiti i principali attori della politica stessa (le regioni, ad esempio). La problematica è che allontanando le decisioni in materia di investimenti dalla gestione del bilancio sarà molto più difficile rispettare i programmi di spesa,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a potenziare il coordinamento delle strutture operanti nella promozione internazionale, facendo in modo che le regioni contribuiscano comunque alla definizione delle linee guida nazionali, al fine di potere competere liberamente nell'attrazione degli investimenti dall'estero e nel marketing territoriale, chiarendo il limite netto che esiste tra le competenze in materia di assistenza e promotion e quelle della diplomazia economica, attività indispensabili per lo sviluppo di una decisa strategia di sistema paese che, come altri paesi europei nostri competitors, riesca ad esprimere una massa critica realmente di peso.
9/1287/17. Allasia.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame, ai numeri 15) e 16), prevede l'istituzione rispettivamente del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, ai quali vengono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che unificava in un'unica struttura ministeriale le funzioni facenti capo ai preesistenti dicasteri della pubblica istruzione, da un lato, e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dall'altro;
l'unificazione dei due Ministeri in un'unica struttura ministeriale è stata realizzata in tempi non brevi,

impegna il Governo

ad attuare azioni efficaci, onde evitare di provocare discontinuità tra le due più importanti funzioni di collegamento fra le due strutture amministrative trasferite ai sensi del decreto-legge in esame: la formazione degli insegnanti e l'orientamento degli studenti.
9/1287/18. Goisis.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame, ai numeri 15) e 16), prevede l'istituzione rispettivamente del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, ai quali vengono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che unificava in un'unica struttura ministeriale le funzioni facenti capo ai preesistenti dicasteri della pubblica istruzione, da un lato, e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dall'altro,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di mantenere, nell'ambito del riordino

delle competenze del personale in servizio, i riconoscimenti, con particolare riguardo alle indennità acquisite durante il servizio prestato presso le strutture amministrative trasferite ai sensi del presente decreto.
9/1287/19. Pini.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame, ai numeri 15) e 16), prevede l'istituzione rispettivamente del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, ai quali vengono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che unificava in un'unica struttura ministeriale le funzioni facenti capo ai preesistenti dicasteri della pubblica istruzione, da un lato, e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dall'altro,

impegna il Governo

a porre in essere azioni che non vanifichino i risultati positivi raggiunti nel corso della XIV legislatura, sia in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sia con le associazioni di categoria, sforzandosi di migliorare alcuni settori specifici, come la ricerca applicata.
9/1287/20. Alessandri.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame, ai numeri 15) e 16), prevede l'istituzione rispettivamente del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, ai quali vengono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che unificava in un'unica struttura ministeriale le funzioni facenti capo ai preesistenti dicasteri della pubblica istruzione, da un lato, e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dall'altro,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a fare salvi i diritti del personale di ruolo e non di ruolo, che presta servizio nelle strutture amministrative trasferite ai sensi del decreto-legge in esame, di optare per il rientro nell'amministrazione d'origine entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.
9/1287/21. Lussana.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge in esame prevede, tra gli altri, il Ministero per gli affari esteri ed il Ministero del commercio internazionale;
in base all'articolo 12 decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al Ministero degli affari esteri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale; di rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonché

di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato dell'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche esterne dell'Unione europea; di cooperazione allo sviluppo; di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero; cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati dell'Unione europea, della Comunità europea, della CECA, dell'EURATOM;
appare evidente che il sostegno allo sviluppo dell'attività economica e commerciale da parte degli operatori economici italiani all'estero rientri a pieno titolo nella «tutela degli interessi italiani in sede internazionale» e che comunque tale attività possa essere svolta in maniera più efficace ed efficiente se l'Italia, come «sistema-paese», può presentarsi in maniera univoca e coerente nelle sedi estere;
è inoltre necessario tenere presente la regolamentazione internazionale del commercio si sta ampliando esponenzialmente negli ultimi anni, passando necessariamente attraverso le strutture comunitarie e la stipula di accordi internazionali, entrambe di competenza del Ministero degli affari esteri;
è più che mai opportuno, anche per l'inadeguatezza degli stanziamenti rispetto alle esigenze della rete diplomatico-consolare italiana, evitare duplicazioni di strutture, sportelli e personale che svolga attività istituzionali all'estero,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad operare una razionalizzazione complessiva di tutte le strutture estere facenti capo ai due distinti ministeri.
9/1287/22. Giancarlo Giorgetti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 19, lettera f), del decreto-legge in esame prevede che siano attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
il coinvolgimento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in materie e campi che interessano datori di lavoro pubblici e privati, organizzazioni sindacali, associazioni, centri di formazione professionale, è fondamentale,

impegna il Governo

ad effettuare un monitoraggio sull'applicazione della norma richiamata in premessa al fine di adottare eventuali provvedimenti volti ad attribuire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le importanti funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle propri funzioni di competenza statale attribuitegli dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006.
9/1287/23. Bodega.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge in esame, demanda al Ministero della solidarietà sociale i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
al termine della passata legislatura, in sede di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, sono state introdotte nuove disposizioni in tema di disciplina degli stupefacenti e dei relativi stati di tossico

dipendenza, che modificano in senso sostanziale il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
la riforma introdotta con il decreto-legge n. 272 del 2005 elimina ogni distinzione tra droghe «pesanti» e droghe «leggere», esprimendo netta contrarietà anche verso il semplice uso e la detenzione di droga,

impegna il Governo

ed in particolare il Ministro della solidarietà sociale, ad adottare le opportune iniziative affinché, in sede di esercizio dei nuovi compiti in materia di politiche antidroga di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge in esame, sia perseguito come obiettivo la compiuta attuazione delle nuove disposizioni sulla disciplina degli stupefacenti e dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al citato decreto-legge n. 272 del 2005.
9/1287/24. Maroni.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, nel testo ampiamente modificato e integrato nel corso dell'esame al Senato, modifica per più aspetti l'organizzazione del Governo stabilita dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, innanzitutto incidendo sull'articolazione in Ministeri, il cui numero risulta innalzato da quattordici a diciotto;
le modifiche introdotte attengono altresì al riparto di competenze tra i Ministeri e tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Ministeri stessi, con un significativo passaggio di competenze in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con alcune riattribuzioni di competenze da questa a singoli ministeri, innovando sotto diversi profili rispetto al quadro delineato dalla riforma del 1999, come modificata già all'inizio della XIV legislatura dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
in sostanza, si tratta di un decreto-legge assai complesso ed eterogeneo, molto articolato e notevolmente ampliato nel suo contenuto rispetto al testo originario, recante molte nuove disposizioni e svariate deleghe legislative, accomunate tutte dalla sola esigenza di procedere al riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri affinché il nuovo Governo possa finalmente iniziare ad operare con effettività;
in tutta evidenza vengono meno le ragioni di straordinaria necessità ed urgenza che gli articoli 76 e 77 della Costituzione richiedono per l'emanazione di atti provvisori aventi forza di legge ordinaria;
all'esordio della sua attività, il Governo ha già adottato diversi decreti-legge dal contenuto estremamente eterogeneo e disomogeneo,

impegna il Governo

ad essere più rigoroso per il futuro nella scelta e nell'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza, ai fini del necessario rispetto dei parametri normativi e dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza di cui agli articoli 76 e 77 della Costituzione.
9/1287/25. Montani.

La Camera,
premesso che:
a seguito delle modificazioni apportate in sede di conversione al Senato, il testo del provvedimento in esame risulta notevolmente dilatato nel suo contenuto rispetto alla versione originaria;

in sostanza si tratta di un decreto-legge assai complesso ed eterogeneo, recante nuove disposizioni afferenti a diversi ambiti normativi e che addirittura conferisce nuove deleghe legislative, inserite nello stesso articolo unico del disegno di legge di conversione,

impegna il Governo

per il futuro ad un utilizzo dello strumento della delega più aderente ai parametri costituzionali e normativi, evitando che il conferimento di deleghe legislative avvenga attraverso la decretazione d'urgenza.
9/1287/26. Brigandì.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge in esame, al comma 22-bis, introdotto a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione al Senato, prevede la soppressione delle disposizioni di cui al Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, di cui al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, relative all'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, di una apposita Commissione per lo svolgimento delle attività di competenza del Ministro per la funzione pubblica, in particolare a fini di semplificazione e qualità della regolazione;
la disposizione introdotta dal decreto-legge in esame, di fatto, ripropone la medesima struttura di supporto tecnico, definita «Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione», già individuata dal disegno di legge sulla competitività approvato nel corso della scorsa legislatura con ampia convergenza su questo punto fra le forze politiche;
in particolare, la nuova norma non definisce il numero dei componenti della prevista «Unità» stabilendo tuttavia che se essi sono appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, mentre le disposizioni che si intendono abrogare definiscono in dieci unità il numero massimo dei componenti da collocare fuori ruolo tra i venti che costituiscono la suddetta Commissione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché nell'attuazione delle disposizioni in premessa siano evitate duplicazioni rispetto alle strutture già esistenti.
9/1287/27. Pottino.

La Camera,
premesso che:
per quanto concerne il profilo della tecnica legislativa utilizzata e dell'efficacia del testo normativo ai fini della semplificazione e chiarezza dell'ordinamento, il provvedimento in esame reca un contenuto assai eterogeneo ed articolato, intervenendo su differenti ambiti normativi;
con il provvedimento in esame si opera un uso distorto e strumentale della decretazione d'urgenza, conferendo deleghe nelle materie più varie e complesse, con vero e proprio stravolgimento di tutti i canoni normativi in materia di uso delle fonti del diritto;
per tali motivi il provvedimento in esame si pone in aperto contrasto con i necessari parametri normativi di chiarezza ed efficacia dei testi legislativi, nonché, in particolare, con quanto prescritto dall'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo cui i decreti-legge debbono contenere misure di immediata applicazione e presentare un contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo;
la tecnica della novellazione non è utilizzata conformemente a quanto previsto

dalle identiche circolari dei Presidenti della Camera e del Senato, nonché dalla circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanate il 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella, al fine di consentire la più agevole e chiara comprensione del testo normativo, dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola,

impegna il Governo

ad una più rigorosa osservanza delle regole di tecnica legislativa, nel rispetto dei parametri normativi di cui all'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
9/1287/28. Fugatti.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 181 del 2006 prevede, tra l'altro, al comma 3, lettera e) dell'articolo 1 un'ampia delega legislativa per la revisione del numero dei dipartimenti e delle direzioni generali dei ministeri, nel rispetto del principio di invarianza della spesa,

impegna il Governo

a rispettare in modo tassativo e senza deroghe il principio dell'invarianza della spesa nell'attuazione della norma di delega citata in premessa.
9/1287/29. Armosino, Casero, Crosetto

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 181 del 2006 contiene un'ampia delega legislativa della durata di ben due anni in cui sono indicati insufficienti e generici principi e criteri direttivi il che rappresenta una evidente violazione dell'articolo 76 della Costituzione;

impegna il Governo

ad adottare per il futuro norme di delega maggiormente aderenti ai parametri costituzionali e normativi.
9/1287/30. La Loggia, Leone, Elio Vito.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 181 del 2006 contiene una delega della durata di ben 24 mesi il che si pone in contrasto grave e profondo con la lettera e lo spirito dell'articolo 77 della Costituzione in quanto i vincoli di contenuto propri del decreto legge si estendono anche ai disegni di legge di conversione e quindi la presenza di una delega il cui limite massimo di esercizio temporale è di due anni significa che sono del tutto assenti nel provvedimento i presupposti costituzionali: «di straordinaria necessità ed urgenza»,

impegna il Governo

ad adottare per il futuro norme di delega maggiormente aderenti ai parametri costituzionali e normativi.
9/1287/31. Leone, Elio Vito, La Loggia.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 181 del 2006 contiene un'ampia delega legislativa, peraltro non sufficientemente corredata di principi e criteri direttivi e di oggetti definiti e, soprattutto, della durata di ben 24 mesi, il che è da considerarsi in stridente contrasto come rilevato, ancora una volta, dal Comitato per la legislazione con il disposto

dell'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, nonché con gli articoli 76 e 77 della Costituzione,

impegna il Governo

a sospendere l'esercizio delle deleghe recate dal disegno di legge di conversione, fino alla presentazione di un autonomo disegno di legge.
9/1287/32. Elio Vito, Leone, La Loggia.

La Camera,
premesso che:
la suddivisione in due parti del preesistente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la conseguente costituzione dei due distinti Ministeri, il che rappresenta un fatto estremamente negativo in quanto, ad esempio, l'efficienza dei trasporti stradali, ferroviari, aerei e marittimi e fluviali dipende strettamente dalla creazione di nuove e migliori infrastrutture,

impegna il Governo

a prevedere un adeguato raccordo funzionale tra Ministero delle Infrastrutture e Ministero dei Trasporti.
9/1287/33. Zanetta, Stradella, Lupi, Sanza.

La Camera,
premesso che:
lo scorporo dal Ministero delle Attività Produttive delle competenze in materia di commercio internazionale con la creazione dei due nuovi ministeri dello Sviluppo economico e del Commercio internazionale indebolisce quella visione unitaria delle problematiche dell'economia produttiva che è il presupposto di una efficace azione di politica economica, industriale e commerciale,

impegna il Governo

a prevedere un adeguato raccordo funzionale tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del commercio internazionale.
9/1287/34. Rosso, Di Centa, Lazzari, Fedele.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 181 del 2006 reca, tra l'altro, la suddivisione delle competenze del preesistente Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i neo costituiti: Ministero del lavoro e della previdenza sociale e Ministero della solidarietà sociale spezzando, così, la visione unitaria delle Politiche Sociali e quindi vulnerandone l'efficacia a parità di risorse impiegate,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a realizzare un collegamento funzionale tra Ministero del lavoro e della previdenza sociale e Ministero della solidarietà sociale al fine di evitare disfunzioni e sovrapposizioni.
9/1287/35. Campa, Fratta Pasini, Fabbri.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 181 del 2006 spezza, tra gli altri, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in due tronconi costituiti dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero dell'università e della ricerca, il che reca un danno grave alla visione necessariamente unitaria della politica dell'istruzione che riguarda tutto l'arco temporale dell'apprendimento e della formazione culturale e professionale,

impegna il Governo

a garantire un adeguato raccordo tra Ministero della pubblica istruzione e Ministero dell'università e della ricerca al fine di evitare pericolose duplicazioni e una dannosa carenza di coordinamento.
9/1287/36. Garagnani, Aprea, Carlucci.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 181 del 2006 accentra, tra l'altro, una quantità spropositata di nuove competenze nella Presidenza del Consiglio creando una concentrazione di potere e eccessiva e determinando gravi problemi funzionali e di efficienza complessiva dell'azione amministrativa,

impegna il Governo

a valutare la portata applicativa del decreto e a riconsiderare quello che appare un improprio e illogico accentramento, provvedendo, in ogni caso, affinché non si verifichino problemi di efficienza e tempestività dell'azione amministrativa.
9/1287/37. Bruno, Bertolini, Mario Pepe, Costa.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 181 del 2006 contiene una delega legislativa della durata di ben 24 mesi in cui non sono indicati oggetti sufficientemente definiti, il che rappresenta una chiara violazione dell'articolo 76 della Costituzione,

impegna il Governo

ad adottare per il futuro norme di delega maggiormente aderenti ai parametri costituzionali e normativi.
9/1287/38. Caligiuri, Boscetto, Bruno, Bertolini, Zanetta.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame prevede l'istituzione del Ministero della solidarietà sociale al quale sono state trasferite le funzioni prima attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di politiche sociali e di assistenza, di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e neo comunitari nonché i compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati;
al neo istituito Ministero sono state, altresì, trasferiti i compiti in materia di politiche antidroga, in precedenza assegnati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché le funzioni in materia di Servizio civile nazionale;
l'istituzione del nuovo Ministero è in drammatica controtendenza con quello che avviene in molti Paesi del mondo e nell'Unione europea nel suo complesso, ovvero di considerare le politiche sociali e quelle per il lavoro strettamente correlate ed integrate, così come appare sbagliata la scelta di inquadrare l'immigrazione in una prospettiva meramente sociale ed assistenziale del tutto avulsa dagli assetti e dai fabbisogni del mercato del lavoro;
è evidente la strumentalità sottostante alla istituzione del Ministero della solidarietà sociale, da rintracciarsi unicamente in un mero calcolo di opportunità politica e di sopravvivenza della coalizione di Governo,

impegna il Governo

a effettuare un monitoraggio delle norme recate dal decreto e valutare - all'esito di tale monitoraggio - l'opportunità di ripristinare l'alveo di competenza del Ministero del lavoro in materia di politiche per il lavoro e politiche sociali.
9/1287/39. Fabbri, Giacomoni, Baldelli.

La Camera,
premesso che:
alcune competenze in precedenza espletate da strutture ministeriali sono state avocate a sé dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;
le rispettive deleghe - fra le quali politiche giovanili, sport, politiche per la famiglia - sono state assegnate a Ministri senza portafoglio e quindi senza alcun potere di spesa;
fino ad ora tanto il Ministero delle politiche giovanili e attività sportive che quello delle politiche per la famiglia non sono stati dotati neppure di un sito internet sul quale il cittadino possa rendersi conto di quali siano le rispettive funzioni, avere notizia delle iniziative portate avanti dal Ministro, conoscere l'articolazione della struttura organizzativa e i referenti dei vari Uffici,

impegna il Governo

ad adottare le più opportune iniziative volte a dotare tali dicasteri di una struttura in grado di assolvere il compito complesso che gli è stato assegnato e di dare ad essi la necessaria visibilità attraverso i consueti canali di comunicazione, tra i quali internet.
9/1287/40. Baldelli, Giacomoni, Campa.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame prevede una redistribuzione delle competenze elevando da 14 a 18 il numero dei Ministeri;
dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, così come esplicitamente previsto nella relazione tecnica che accompagna il decreto-legge in esame,

impegna il Governo

a vigilare affinché alla proliferazione dei Ministeri non si aggiunga quella degli staff al servizio dei Ministri, Viceministri e Sottosegretari.
9/1287/41. Giacomoni, Baldelli, Fratta Pasini.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame attribuisce al dicastero agricolo le competenze sui generi alimentari trasformati industrialmente;
l'esatta portata innovativa della disposizione in esame appare incerta;
infatti, non risulta chiaro se la norma richiama unicamente la nozione di «generi alimentari trasformati industrialmente» di cui all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, oppure anche la competenza sul settore agroindustriale che spetterebbe al Ministero per lo sviluppo economico,

impegna il Governo

a chiarire in sede di attuazione 1'esatta portata della norma suddetta per non generare interpretazioni difformi.
9/1287/42. Grimaldi, Osvaldo Napoli, Misuraca.

La Camera,
premesso che:
l'attribuzione al Ministero dell'ambiente, oltre che di competenze in materia di tutela del territorio, anche in materia di tutela del mare, potrebbe generare confusioni circa le competenze in materia di pesca marittima tradizionalmente attribuite al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a mantenere ferme le competenze in materia di pesca nel ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
9/1287/43. Licastro Scardino, Misuraca, Marinello, Giuseppe Fini, Ricevuto.

La Camera,
premesso che:
la nuova denominazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, contenuta nel decreto-legge in esame, come modificato dal Senato, e precisamente «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» può produrre equivoci e confusione in materia di competenze sulla pesca,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a tenere ben ferma e chiara la competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di pesca sia marittima sia nelle acque interne.
9/1287/44. Marinello, Misuraca, Iannarilli, Fallica, Cicu.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 24-sexies, del decreto-legge in esame non precisa i criteri tramite i quali individuare gli incarichi e le assegnazioni che, in quanto incompatibili con le nuove disposizioni di cui ai commi 3 e 4, dovrebbero considerarsi revocati di diritto;
sarebbe stato opportuno prevedere dei criteri (come ad esempio il criterio temporale) nel decreto-legge,

impegna il Governo

a stabilire, in sede di attuazione, i criteri cui informare l'articolo 24-sexies.
9/1287/45. Stagno d'Alcontres, Santelli, Boccardo, Gelmini.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 22-bis, sesto periodo, del decreto-legge in esame prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provveda a riordinare le funzioni e le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di semplificazione e qualità della regolazione ed a riallocare le relative risorse;
la disposizione suddetta effettua una sorta di delegificazione ricorrendo ad uno strumento (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del quale non è espressamente precisata la natura regolamentare diverso, quindi, da quello previsto in via generale dall'ordinamento (regolamento governativo ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400),

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere, per la delegificazione, un regolamento governativo ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.
9/1287/46. Nan, Vitali, Tondo.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 24-octies, del decreto-legge in esame che novella l'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, contiene una disposizione legislativa che modifica testualmente un atto di natura regolamentare,

impegna il Governo

ad attenersi scrupolosamente, in sede di presentazione di futuri provvedimenti, alle disposizioni sulla gerarchia delle fonti normative.
9/1287/47. Santelli, Bertolini, Boscetto, Mario Pepe.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 25-bis, del decreto-legge in esame sembra volto a disporre una clausola di salvaguardia finanziaria specificando che dal riordino delle competenze dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri non consegue alcuna revisione dei trattamenti economici corrisposti ai dipendenti trasferiti, che comporti maggiori oneri per la finanza statale;
tale disposizione si presta a dubbi interpretativi,

impegna il Governo

ad adottare, in sede di attuazione, i provvedimenti necessari a fugare ogni dubbio interpretativo sulla disposizione citata in premessa.
9/1287/48. Ravetto, Armosino, Gregorio Fontana, Zorzato.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame contiene disposizioni sulla pianificazione nel settore dei trasporti e della logistica e sui direttori delle ASL che sono riconducibili a materie di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

impegna il Governo

a rispettare, nella formulazione dei decreti-legge, i principi dell'articolo 117 della Costituzione.
9/1287/49. Bertolini, Fitto, Gregorio Fontana.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, all'articolo 24-sexies, prevede che i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro si adeguino alle nuove disposizioni sul personale riservato ai vice-Ministri;
non è espressamente previsto un termine entro cui i regolamenti di organizzazione devono essere adeguati,

impegna il Governo

ad adottare celermente i regolamenti di cui alla premessa.
9/1287/50. Costa, Angelino Alfano, Lazzari.

La Camera,
premesso che:
alcuni articoli del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (in particolare, gli articoli 43, relativo alla promozione delle azioni positive, 45, relativo al finanziamento delle azioni positive e 48 relativo alle azioni positive nelle pubbliche amministrazioni) non disciplinano espressamente alcuna competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: per tali disposizioni non appare, quindi, facile individuare quali funzioni si intendano trasferire al Presidente del Consiglio dei Ministri,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a chiarire quali funzioni sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri.
9/1287/51. Mistrello Destro, Campa, Armosino.

La Camera,
premesso che:
è prevista la competenza dello Stato, e in particolare del Ministero dei trasporti, a proporre i piani urbani di mobilità in rapporto all'obbligo di adozione degli stessi che, in base alla legislazione vigente, grava in capo ai comuni,

impegna il Governo

a valutare la congruità della norma sopra citata in confronto con la normativa vigente che prevede che a proporre i piani urbani di mobilità siano i comuni.
9/1287/52. Uggè, Minardo, Marinello.

La Camera,
premesso che:
non risulta chiaro, nel testo del decreto-legge in esame, a chi spetti la titolarità delle competenze in materia di integrazione modale fra i sistemi dei trasporti, non essendo previsto alcun trasferimento della stessa competenza in capo al Ministero dei trasporti o ad altro dicastero,

impegna il Governo

a chiarire con esattezza, in sede di attuazione, a chi spetti la competenza in materia di integrazione modale tra i sistemi dei trasporti.
9/1287/53. Palmieri, Floresta, Testoni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 6 del decreto-legge prevede funzioni di indirizzo e di vigilanza sugli enti di settore;
andrebbero individuati con maggiore chiarezza tali enti;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a chiarire i dubbi interpretativi generati dalla norma richiamate in premessa
9/1287/54. Giudice, Paniz, Laurini.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge, nel prevedere la richiesta di parere parlamentare sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 4 dell`articolo 1 del disegno di legge di conversione cita «le Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati» utilizzando un'espressione che andrebbe sostituita con la dizione generalmente adottata «sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario», secondo la regola contenuta nel paragrafo 2, lettera g) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, per cui le disposizioni che prevedono una pronuncia parlamentare su atti o schemi di atti non individuano l'organo parlamentare competente,

impegna il Governo

a rispettare rigorosamente, nella formulazione dei testi normativi, una tecnica legislativa corretta.
9/1287/55. Germanà, Boscetto, Biancofiore, Bertolini.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge interviene a mutare le denominazioni dei Ministeri esistenti e a disporre in merito a funzioni ed organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche con riguardo al relativo apparato burocratico, in alcuni casi prevedendo un rinvio di carattere generico sia pure senza fare ricorso a modifiche testuali della legislazione vigente;
tale circostanza appare determinare la necessità di procedere ad una complessiva opera di coordinamento delle norme del decreto-legge con le disposizioni di rango legislativo vigenti in materia,

impegna il Governo

ad informare il Parlamento sull'attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del disegno di legge di conversione.
9/1287/56. Misuraca, Romele.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge all'esame dell'Assemblea non contiene la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione,

impegna il Governo

a presentare nei futuri provvedimenti la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione.
9/1287/57. Jannone, Ceroni, Lenna.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame prevede uno sdoppiamento dei Ministeri con la creazione di nuovi dicasteri;
ciò comporta un'elevazione dei costi per lo Stato,

impegna il Governo

ad adottare misure idonee a ridurre i costi che pesano sul bilancio pubblico.
9/1287/58. Gianfranco Conte, Della Vedova, Jannone.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame non è corredato dalla relazione sull'analisi tecnico-normativa,

impegna il Governo

nella presentazione dei decreti-legge a corredare i relativi atti con la relazione sull'analisi tecnico-normativa.
9/1287/59. Paolo Russo, Verdini, Fitto.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame contiene, al comma 9-bis (consorzi agrari) e al comma 24-novies (direttori delle ASL) norme eterogenee non collegabili con il restante contenuto del provvedimento e contrastanti, quindi, con le disposizioni di una legge ordinamentale quale è la legge 23 agosto 1988, n. 400,

impegna il Governo

a presentare, in futuro, provvedimenti che si attengano strettamente alle disposizioni della legge n. 400 del 1988.
9/1287/60. Carfagna, Boscetto, Biancofiore.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto legge in esame contiene una delega legislativa per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
la delega contenuta nel decreto-legge contrasta con le disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400, che vieta espressamente che le deleghe legislative possano essere contenute nei disegni di legge di conversione e nei decreti-legge,

impegna il Governo

a non riproporre, per futuro, disegni di legge di conversione e decreti-legge che contengano deleghe legislative.
9/1287/61. Biancofiore, Boscetto, Carfagna.

La Camera,
premesso che:
la lettera f) del comma 19 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame trasferisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da alcuni articoli del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
per quanto riguardo la lettera f) con particolare riguardo alle funzioni espressione del concerto andrebbe indicato con maggiore esattezza quali siano le funzioni attualmente attribuite al Ministero del lavoro che si intende trasferire alla Presidenza del consiglio, dal momento che solamente alcuni articoli del Codice delle pari opportunità (articolo 8, comma 2, relativo all'emanazione di un decreto per la ripartizione delle risorse del Fondo per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità; articolo 20, relativo alla presentazione di una relazione al Parlamento; articolo 47, comma 1, relativo all'emanazione di apposito decreto per l'eventuale modifica delle modalità delle richieste di rimborso) prevedono una competenza del Ministero del lavoro che implica l'espressione del concerto con altre pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo

a chiarire, in sede di attuazione, quali competenze risultano attribuite al Ministero del lavoro.
9/1287/62. Paoletti Tangheroni, Bertolini, Craxi.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame non utilizza, soprattutto all'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter, 5, ultimo periodo, 9-ter, 19-ter, lettera b), 24-novies la tecnica della novella secondo quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato,

impegna il Governo

ad attenersi scrupolosamente, in sede di redazione degli atti normativi, alla circolare adottata con identico testo dai Presidenti di Camera e Senato del 20 aprile 2001.
9/1287/63. Mondello, Ponzo, Paoletti Tangheroni.

La Camera,
premesso che:
il comma 21 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, modificando l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, conferma la previsione per cui la Conferenza Stato città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per

sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali, ma specificando che la Presidenza delegata avviene nella materia di rispettiva competenza. La conseguenza della novella sembrerebbe consistere nella necessità che a presiedere la riunione sia il Ministro che ha competenza sui temi all'ordine del giorno;
ciò potrebbe comportare talune complessità procedurali in caso di ordine del giorno dai punti plurimi ed eterogenei, in ipotesi attribuibili ad entrambe le competenze dei due diversi dicasteri,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a risolvere le complessità procedurali in caso di ordine del giorno dai punti plurimi ed eterogenei.
9/1287/64. Osvaldo Napoli, Fallica, Fasolino.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede una delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad assicurare che la trasmissione alle Camere avvenga solo dopo l'acquisizione degli altri pareri eventualmente previsti.
9/1287/65. D'Alia.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 24-bis, del decreto-legge in esame dispone la cessazione automatica di tutte le assegnazioni di personale degli uffici di diretta collaborazione dei vari Ministri, compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, se non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro,

impegna il Governo

a specificare con apposito provvedimento, ai fini di una più chiara formulazione della norma, che la cessazione delle assegnazioni disposte e gli incarichi conferiti sono quelli riferibili al precedente Governo, se non confermati entro i trenta giorni previsti.
9/1287/66. De Laurentiis.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 24-sexies, del decreto-legge in esame prevede che i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione si adeguino alle nuove disposizioni sul personale riservato ai vice ministri di cui ai commi 24-quater e 24-quinquies;
sino all'adeguamento di tali regolamenti, gli incarichi e le assegnazioni di personale incompatibili con le nuove disposizioni sono revocati di diritto ove non siano utilizzati per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare celermente i regolamenti citati e di precisare, con apposito provvedimento, i criteri con i quali individuare gli incarichi e le assegnazioni che, essendo incompatibili con le nuove disposizioni di cui ai commi 24-quater e 24-quinquies, dovrebbero essere revocati di diritto.
9/1287/67. Ronconi.

La Camera,
premesso che:
il riordino delle attribuzioni dei Ministeri previste dal decreto-legge in esame contiene anche una nuova disciplina dei consorzi agrari;
la materia trattata dall'articolo 1, comma 9-bis, non sembra presentare elementi di omogeneità con la restante parte del decreto-legge,

impegna il Governo

ad adottare un apposito disegno di legge volto al complessivo riordino della disciplina dei consorzi agrari.
9/1287/68. Drago.

La Camera,
premesso che:
il Dipartimento per le politiche sulle tossicodipendenze, che era presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è passato totalmente al Ministero della solidarietà sociale, con la «decapitazione» di tutti i dirigenti di quel dipartimento, anche quelli che da anni lavoravano presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
poiché in tutta Europa le politiche antidroga sono concentrate presso il Primo ministro o la Presidenza del Consiglio per una esigenza di coordinamento internazionale e nazionale;
il coordinamento dei Ministeri dell'interno, degli affari esteri, del welfare e della sanità da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri è quindi sparito, e non si comprende bene come saremo rappresentati, d'ora in poi, a livello internazionale e in che modo la Presidenza del Consiglio potrà avere una visione unitaria del fenomeno e come possano essere superate le conflittualità che, inevitabilmente, sorgeranno tra i diversi dicasteri,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché il trasferimento al Ministero della solidarietà sociale dei compiti in materia di politiche antidroga, attribuiti fino all'adozione del decreto-legge in esame alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, non comporti la perdita del patrimonio di esperienza accumulato in questi anni da parte delle strutture esistenti ed a favorire al massimo il coordinamento dei Ministeri interessati.
9/1287/69. Volontè.

La Camera,
premesso che:
il Servizio civile nazionale costituisce l'eredità della legge 6 marzo 2001, n. 64, votata da tutti i gruppi parlamentari prima dello scioglimento della XIII legislatura;
l'idea contenuta in quel provvedimento ha mantenuto la sua validità nel corso di cinque anni molto difficoltosi (perché vi è stata la soppressione della leva obbligatoria e la convivenza, per un certo periodo, tra gli ultimi obiettori di coscienza ed i ragazzi del Servizio civile nazionale), arrivando ad impiegare 46 mila giovani nel servizio civile nazionale;
il Governo, a tale riguardo, dovrà affrontare un problema di crescita, poiché gli sviluppi sono andati al di là delle più rosee aspettative, in quanto gli enti, i comuni ed i giovani, con il loro impegno, hanno fatto crescere a dismisura il servizio civile;
il Servizio civile nazionale non rappresenta solo un elemento di sussidiarietà, di solidarietà o di volontariato nell'ambito della soddisfazione di alcune esigenze della nostra società, ma è una struttura ben diversa da tutto ciò come ha sentenziato la Corte costituzionale, secondo cui la patria può essere difesa con le armi (quindi, arruolandosi oggi come volontari nelle Forze armate), oppure nell'ambito del Servizio civile nazionale,

impegna il Governo

affinché non venga snaturato il patrimonio che il servizio civile si è costruito nel tempo e che ha funzionato così bene negli ultimi anni, a curare in maniera particolare il trasferimento al Ministero della solidarietà sociale dei compiti in materia di Servizio civile nazionale, attribuiti fino all'adozione del decreto-legge in esame, alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
9/1287/70. Giovanardi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 19, lettera e), del decreto-legge in esame attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni in materia di coordinamento delle politiche della famiglia, di sostegno alla maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità e di supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia,

impegna il Governo

ad orientare l'attività del nuovo dicastero in favore della famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione.
9/1287/71. Capitanio Santolini.

La Camera,
premesso che:
il contenuto del decreto-legge in esame rappresenta una palese violazione dell'articolo 77 della Costituzione, in quanto non si possono ritenere la creazione di nuovi Ministeri e la ridistribuzione delle competenze tra quelli esistenti presupposti idonei a giustificare la necessità e l'urgenza per l'adozione del decreto-legge;
il decreto-legge in esame è stato, inoltre, oggetto di un ulteriore stravolgimento per effetto dell'approvazione di un ampio emendamento che ne ha ampliato il contenuto, le difficoltà applicative, introdotto una delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri e limitato, con il ricorso della fiducia, il dibattito parlamentare,

impegna il Governo

a limitare nel futuro l'uso della decretazione d'urgenza per i soli casi in cui siano rinvenibili i requisiti di urgenza e necessità di cui all'articolo 77 della Costituzione.
9/1287/72. Riccardo Conti.

La Camera,
premesso che
appare alquanto inverosimile che l'aumento di nuovi dicasteri possa avvenire senza nuovi oneri per il bilancio dello Stato, come si legge nel testo del decreto-legge in esame,

impegna il Governo

a presentare, entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di conversione del decreto-legge in esame, una relazione al Parlamento sul rispetto della norma di cui al comma 25 dell'articolo 1 del decreto-legge.
9/1287/73. Peretti.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a garantire la possibilità, per il personale in servizio presso le strutture amministrative trasferite ai sensi del decreto-legge in esame, di optare per il rientro nell'amministrazione

di provenienza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9/1287/74. Mereu.

La Camera,
premesso che:
il sostegno allo sviluppo dell'attività economica e commerciale da parte degli operatori economici italiani all'estero rientra a pieno titolo nella «tutela degli interessi italiani in sede internazionale» e che comunque tale attività può essere svolta in maniera più efficace ed efficiente se l'Italia, come «sistema-paese», può presentarsi in maniera univoca e coerente nelle sedi estere;
è inoltre necessario tenere presente che la regolamentazione internazionale del commercio si sta ampliando esponenzialmente negli ultimi anni, passando necessariamente attraverso le strutture comunitarie e la stipula di accordi internazionali, entrambe di competenza del Ministero degli affari esteri;
è più che mai opportuno, anche per l'inadeguatezza degli stanziamenti rispetto alle esigenze della rete diplomatico-consolare italiana, evitare duplicazioni di strutture, sportelli e personale che svolga attività istituzionali all'estero,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad operare una razionalizzazione complessiva di tutte le strutture estere facenti capo ai due distinti ministeri.
9/1287/75. Forlani.

La Camera,
premesso che:
il comma 22-bis dell'articolo 1 del decreto-legge in esame prevede la soppressione della Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della finzione pubblica, per lo svolgimento delle attività di competenza del Ministro per la funzione pubblica, in particolare a fini di semplificazione e qualità della regolazione;
la disposizione introdotta, di fatto, ripropone, senza definirne il numero dei componenti, la medesima struttura di supporto tecnico, definita «Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione»,

impegna il Governo

a prevedere, nell'applicazione della citata disposizione, che siano evitate duplicazioni rispetto alle strutture già esistenti.
9/1287/76. Dionisi.

La Camera,
premesso che:
la lettera a) del comma 19 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport;
è previsto che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, lo statuto dell'Istituto del credito sportivo sia modificato per consentire la contestuale vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali,

impegna il Governo

a monitorare l'attuazione delle disposizioni di cui alla premessa, al fine di valutare l'opportunità di destinare risorse pubbliche adeguate per la programmazione e l'attuazione di politiche generali a sostegno delle pratiche sportive, a partire dall'educazione sportiva nelle scuole, che

appare del tutto insufficiente a causa della carenza di adeguate strutture all'interno degli edifici scolastici.
9/1287/77. Ciocchetti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame, ai numeri 15) e 16), prevede l'istituzione rispettivamente del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, ai quali vengono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che unificava in un'unica struttura ministeriale le funzioni facenti capo ai preesistenti dicasteri della pubblica istruzione, da un lato, e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dall'altro;
l'accorpamento dei due dicasteri è avvenuto non senza difficoltà e realizzato in tempi non brevi,

impegna il Governo

ad effettuare una ricognizione delle retribuzioni corrisposte al personale in servizio al fine di salvaguardare i riconoscimenti acquisiti durante il servizio prestato presso le strutture amministrative trasferite ai sensi del presente decreto, con particolare riguardo alle indennità.
9/1287/78. Barbieri.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge in esame prevede, tra l'altro, che mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano individuate le forme di esercizio coordinato tra Ministero del lavoro e Ministero della solidarietà sociale delle funzioni aventi natura assistenziale o previdenziale, nonché delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore,

impegna il Governo

ad adottare, in sede di attuazione, gli opportuni provvedimenti al fine di chiarire il riferimento alle «funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore», in modo da individuare con esattezza tali enti, precisando altresì se l'esercizio congiunto dei due dicasteri debba riguardare esclusivamente gli «enti di previdenza e assistenza obbligatoria» o invece anche gli altri soggetti citati nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
9/1287/79. Zinzi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 117 della Costituzione assegna allo Stato le competenze in materia di grandi reti di trasporto e di navigazione;
il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame elimina dalle competenze del Ministero delle infrastrutture l'«integrazione modale fra i sistemi di trasporto», né tanto meno assegna espressamente tale voce al Ministero dei trasporti,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché venga presto precisato che la fissazione dei criteri per la disciplina dell'integrazione modale fra i sistemi di trasporto rientra nelle competenze del Ministero dei trasporti.
9/1287/80. Tassone.

La Camera,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché, nell'assetto organizzativo dei Ministeri, il numero complessivo dei dipartimenti e/o direzioni sia correlato alle strutture centrali e periferiche in cui risulterà articolata la nuova organizzazione amministrativa, fissando, con successivo decreto ministeriale, gli organi dirigenziali e vice dirigenziali.
9/1287/81. Ciro Alfano.

 La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame prevede lo smembramento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la creazione del Ministero della solidarietà sociale cui vengono attribuiti i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari;
tale competenza dovrebbe più razionalmente rimanere in capo al Ministero del lavoro, competente in materia di politiche del lavoro e dell'occupazione, stante il legame tra immigrazione e lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere forme di concerto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nella determinazione delle politiche sui flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari.
9/1287/82. Tucci.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge in esame demanda al Ministero della solidarietà sociale i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
al termine della passata legislatura, in sede di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, sono state introdotte nuove disposizioni in tema di disciplina degli stupefacenti e dei relativi stati di tossicodipendenza, che modificano in senso sostanziale il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
la riforma introdotta con il decreto-legge n. 272 del 2005 elimina ogni distinzione tra droghe «pesanti» e droghe «leggere», esprimendo netta contrarietà anche verso il semplice uso e la detenzione di droga,

impegna il Governo

ad effettuare un monitoraggio, attraverso il Ministero della solidarietà sociale, affinché, in sede di esercizio dei nuovi compiti in materia di politiche antidroga, sia data compiuta attuazione alle nuove disposizioni sulla disciplina degli stupefacenti introdotta con il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, e dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al citato decreto-legge n. 272 del 2005.
9/1287/83. Lucchese.

La Camera,
premesso che:
il comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame attribuisce al Dicastero agricolo le competenze sui generi alimentari trasformati industrialmente,

impegna il Governo

a valutare, ai fini di una maggiore funzionalità delle politiche riguardanti il comparto agricolo, l'opportunità di trasferire al Ministero delle politiche agricole, alimentari

e forestali, con apposito provvedimento, le funzioni e le relative risorse finanziarie, strumentali e di personale, attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia agroindustria.
9/1287/84. Delfino.

La Camera,
premesso che:
il comma 25-bis dell'articolo 1 del decreto-legge in esame introduce una clausola di salvaguardia per garantire che il riordino delle competenze dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio non comporti maggiori oneri per la finanza statale,

impegna il Governo

a vigilare affinché tale norma non comporti comunque l'invarianza del trattamento economico del personale coinvolto se chiamato a svolgere funzioni che per diritto prevedono un adeguamento del trattamento economico stesso.
9/1287/85. D'Agrò.

La Camera,
considerati:
le dichiarazioni programmatiche rilasciate dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel corso dei dibattito sulla mozione di fiducia;
l'accenno riposto sulla necessità di ridurre i costi della politica per far fronte alla grave situazione finanziaria del Paese;
premesso che:
il decreto-legge in esame contraddice in modo clamoroso le suddette premesse aumentando il numero dei posti di governo con dilatazione delle strutture ed ulteriore frammentazione della macchina amministrativa;
questa posizione contraddice le linee programmatiche enunciate nel DPEF in cui si sostiene che è necessario intervenire sui «quattro grandi comparti - sistema pensionistico, servizio sanitario, amministrazioni pubbliche, finanza degli enti decentrati» che rappresentano circa l'80 per cento della spesa pubblica complessiva,

impegna il Governo

a riferire entro il primo trimestre 2007 in Parlamento circa gli effetti conseguiti dal provvedimento in esame in termini di efficacia e di efficienza delle nuove strutture organizzative evidenziando eventuali risparmi sia in termini di minori risorse impegnate rispetto alla precedente struttura amministrativa che di maggiori risultati conseguiti.
9/1287/86(Testo modificato nel corso della seduta).Barani, Nardi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 19-quinquies, prevede l'emanazione di un regolamento di delegificazione per ridefinire compiti e composizione della Commissione per le adozioni internazionali, istituita dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, di ratifica della Convenzione dell'Aja;
sottolineata l'esigenza che:
dalla delegificazione della disciplina dell'attività della Commissione per le adozioni internazionali non consegua un depotenziamento dei compiti che l'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, attribuisce alla predetta Commissione;
il Parlamento sia informato sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato dell'attuazione della Convenzione dell'Aja e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa con cadenza annuale, anziché biennale, come, invece, previsto dall'articolo 39, comma 4, della legge citata n. 184 del 1983,

impegna il Governo:

a non ridurre, nell'esercizio dei propri poteri di delegificazione, l'ambito di competenza attribuito alla Commissione per le adozioni internazionali dall'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184;
a prevedere, nell'esercizio dei propri poteri di delegificazione, che la Commissione per le adozioni internazionali presenti al Presidente del Consiglio dei ministri, che la trasmette al Parlamento, una relazione annuale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato dell'attuazione della Convenzione dell'Aja e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa.
9/1287/87. Pisicchio.

La Camera,
premesso che:
la realizzazione di una scuola inclusiva e di qualità non passa di certo, o quantomeno non solo, attraverso il ripristino dell'aggettivo «pubblica» accanto al sostantivo «istruzione» come disposto dal decreto-legge in esame;
il diritto all'istruzione e all'apprendimento quale bene collettivo presuppone anche la possibilità concreta per i cittadini di godere di tale diritto secondo le modalità ad essi più confacenti tra quelle previste dalle leggi vigenti;
a questo proposito, ad esempio, la proroga del regime transitorio per l'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia si configura come netta antitesi all'immagine che vuol dare il Ministro dell'istruzione di una scuola «che non lascia indietro nessuno»,

impegna il Governo

a realizzare, attraverso le opportune iniziative normative, i propositi manifestati in materia di istruzione.
9/1287/88. Lainati, Ricevuto, Pelino.

La Camera,
premesso che:
il comma 24-quater del decreto-legge in esame, come modificato dal Senato, prevede che ai Vice Ministri è riservato il medesimo contingente del personale, previsto per le segreterie dei Sottosegretari di Stato;
il successivo comma 24-quinques contraddice il comma precedente consentendo la facoltà di assegnare ulteriore personale ai Vice Ministri,

impegna il Governo

a valutare in concerto l'opportunità di rinunciare alla facoltà prevista dal comma 24-quinquies al fine di contenere gli oneri per la finanza pubblica.
9/1287/89. Simeoni, Ponzo, Dell'Elce.

La Camera,
premesso che:
nel varare il decreto-legge in esame, vari esponenti del Governo, hanno affermato che il provvedimento non avrebbe determinato aggravi di spesa per lo Stato, come peraltro chiaramente indicato anche dalla relazione tecnica;
nel corso dell'esame in Senato è stato introdotto il comma 25-sexies dell'articolo 1 del decreto-legge, che comporta una maggiore spesa annua di 6 milioni e 864 mila euro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconsiderare tale specifica norma e ad operare, in sede di attuazione, per mantenere l'impegno iniziale della totale invarianza della spesa.
9/1287/90. Verro, Crosetto, Casero.

La Camera,
premesso che:
nel varare il decreto-legge vari esponenti del Governo, hanno affermato che il provvedimento non avrebbe determinato aggravi di spesa per lo Stato, come peraltro chiaramente indicato anche dalla relazione tecnica;
nel corso dell'esame in Senato è stato introdotto il comma 25-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge, che comporta una maggiore spesa annua di 375 mila euro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconsiderare tale specifica norma e ad operare, in sede di attuazione, per mantenere l'impegno iniziale della totale invarianza della spesa.
9/1287/91. Marras, Ravetto, Verro.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame prevede lo «sdoppiamento» del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in due distinti dicasteri;
i servizi integrati infrastrutture e trasporti svolgono attualmente funzioni riconducibili alle due nuove organizzazioni ministeriali;
sembra difficile la separazione strutturale e la ricomposizione delle competenze,

impegna il Governo

a definire con maggiore efficacia la separazione dei servizi integrati infrastrutture e trasporti.
9/1287/92. Aracu, Cesaro, Colucci.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame contiene un doppio vincolo finanziario: al termine del processo di riorganizzazione non devono essere superati, dalle nuove strutture, il limite di spesa previsto per i Ministeri di origine, nonché il limite complessivo della spesa sostenuta, alla data di entrata in vigore del decreto-legge per la totalità delle strutture in questione;
è opportuno un chiarimento della formulazione, in particolare riguardo alla effettiva portata del secondo limite di spesa, anche in rapporto al primo,

impegna il Governo

a chiarire con esattezza, attraverso le opportune iniziative, anche normative, la portata specifica delle norme richiamate in premessa.
9/1287/93. Angelino Alfano, Marras, Ravetto, Verro.

La Camera,
premesso che:
il comma 24-quater del decreto-legge prevede che ai vice-Ministri sia riservato in ogni caso un contingente di personale pari a quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato compreso nel contingente complessivo del personale di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro;
generalmente i regolamenti di organizzazione prevedono che al vice-Ministro sia attribuito un contingente di personale aggiuntivo, al di fuori del contingente massimo del personale di diretta collaborazione del Ministro;
tale genere di previsione, poiché prevede che una parte del personale riservato ai vice-Ministri non sia conteggiato nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione, sembra non compatibile con le nuove disposizioni,

impegna il Governo

a chiarire con esattezza, attraverso le opportune iniziative, anche normative, la portata della norma di cui al comma 24-quater.
9/1287/94. Lazzari, Ponzo, Ceccacci Rubino.

La Camera,
premesso che:
il comma 24-bis, aggiungendo un periodo all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sembrerebbe disporre una sorta di «spoils system» per il personale degli uffici di diretta collaborazione;
dal punto di vista formale, poiché la norma intende prevedere il venir meno ex nunc delle assegnazioni e degli incarichi ove non confermati, e quindi sarebbe preferibile fare riferimento all'istituto della revoca piuttosto che a quello della decadenza, che invece dovrebbe valere ex tunc,

impegna il Governo

ad adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a precisare il riferimento all'istituto della revoca anziché a quello della decadenza.
9/1287/95. Verdini, Di Cagno Abbrescia.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, quanto al procedimento per l'approvazione dei decreti legislativi prevede l'adozione su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati. Gli schemi di decreto legislativo, predisposti sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono sottoposti al parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari da rendersi nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione;
la norma citata non prevede un meccanismo volto ad assicurare, come invece stabilito frequentemente per le deleghe legislative, per le quali si richieda l'espressione del parere parlamentare, che la trasmissione alle Camere avvenga dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti,

impegna il Governo

ad adottare eventuali ulteriori iniziative, anche normative, volte a precisare la sequenza dell'acquisizione dei pareri secondo quanto detto in premessa.
9/1287/96. Azzolini, Boniver.

La Camera,
premesso che:
lo stravolgimento dell'assetto dell'Esecutivo posto in essere dal decreto-legge in esame e teso soltanto a creare qualche ministero in più per appagare le richieste dei partiti della coalizione di Governo, coinvolge in modo pesante tutti i dipendenti in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e nei vari Ministeri;
è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ovvero l'esercizio per i dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri del diritto di opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze;
tale previsione, relativa al personale in servizio presso il soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga, non trova applicazione, ad esempio, per il personale in servizio presso il Dipartimento del Servizio civile nazionale,

impegna il Governo

ad adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a prevedere l'applicazione del diritto di opzione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge n. 59 del 1997, e successive modificazioni, a tutto il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri coinvolto e ad adottare la stessa forma di tutela per tutto il personale costretto a transitare da un ministero all'altro.
9/1287/97. Fedele, Alfredo Vito, Valducci.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni che specificano le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri appaiono tra loro alquanto variegate e riguardano anche ambiti molto specifici di intervento;
complessivamente si può osservare che alcune delle funzioni attribuite alla Presidenza potrebbero presentare elementi di discontinuità rispetto all'impostazione generale della riforma del 1999, in particolare con riferimento alla tendenza ad escludere, dall'ambito di competenza della Presidenza del Consiglio, funzioni di amministrazione attiva;
si ricorda, infatti, che con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la Presidenza è stata ridefinita e riorganizzata quale struttura di indirizzo e di coordinamento delle politiche del Governo, prevedendo contestualmente che i compiti di amministrazione attiva incardinati nella struttura della Presidenza fossero trasferiti ai ministeri secondo le rispettive attribuzioni,

impegna il Governo

a chiarire con maggiore precisione, eventualmente attraverso ulteriori iniziative, anche normative, le funzioni di amministrazione attiva in capo alla Presidenza.
9/1287/98. Gelmini, Vitali, Mormino.

La Camera,
premesso che:
il turismo costituisce una voce importante fra quelle che concorrono alla formazione del prodotto interno lordo del nostro Paese;
il turismo costituisce una vera propria attività industriale e a conferma di ciò il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, aveva attribuito la competenza in materia al Ministero delle attività produttive;
il decreto-legge in esame prevedeva nella sua originale formulazione, al comma 9 dell'articolo 1, il trasferimento delle funzioni di competenza statale in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali;
da una prima lettura del testo del decreto-legge in esame si evince che la competenza in materia è stata attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri, come recita il comma 19-bis dell'articolo 1, che la eserciterà avvalendosi di un nuovo dipartimento per il turismo da istituirsi presso il Ministero per i beni e le attività culturali al quale, a norma del comma 19-ter dello stesso articolo, sono trasferite le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale delle direzione generale del turismo già del Ministero delle attività produttive;
tale dicotomia risulta incomprensibile,

impegna il Governo

ad evitare comportamenti che possano portare alla perdita di competitività di un settore così importante della nostra economia, dotandolo - altresì - di tutti gli strumenti idonei a combattere la concorrenza degli altri Paesi.
9/1287/99. Franzoso, Palmieri, Carlucci.

La Camera,
premesso che:
il comma 19-quinquies prevede l'emanazione di un regolamento di delegificazione

avente ad oggetto la Commissione per le adozioni internazionali allo scopo di ridefinire i compiti della Commissione, la sua composizione e la permanenza in carica dei suoi componenti;
l'adozione del regolamento di delegificazione non è soggetta ad alcun termine,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, un termine per l'emanazione del regolamento di delegificazione.
9/1287/100. Boniver, Paoletti Tangheroni, Fabbri, Rivolta.

La Camera,
premesso che:
con riferimento alla composizione del CIPE il comma 2-quater dell'articolo 1 novella l'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo all'istituzione del CIPE, prevedendo che alle riunioni partecipi, con le funzioni di segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, anziché del Ministero dell'economia;
sarebbe opportuno, alla luce delle attribuzioni dei Ministeri operata dal provvedimento, un chiarimento in ordine alla nuova composizione del CIPE,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a chiarire l'esatta composizione del CIPE.
9/1287/101. Bernardo, Testoni, Di Centa.

La Camera,
premesso che:
la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture comporterà la scomposizione e la riorganizzazione di alcune delle attuali strutture, come il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali;
il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale e per gli affari generali è, nell'attuale struttura unificata, l'unico organo di gestione del personale e delle altre risorse dell'intero apparato amministrativo centrale e pertanto risulta problematica la sua scomposizione,

impegna il Governo

ad adottare, in sede di attuazione del provvedimento in esame, le opportune iniziative volte a chiarire come avverrà la suddivisione del Dipartimento per il coordinamento e lo sviluppo del territorio.
9/1287/102. Giuseppe Fini, Fasolino, Paroli.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge reca numerose modifiche della normativa vigente, in primo luogo dei decreti legislativi 30 luglio 1999, nn. 300 e 303, ma anche di vari altri atti normativi ricorrendo solo in parte alla tecnica della novella,

impegna il Governo

ad attenersi scrupolosamente, per il futuro, nella redazione di atti normativi, alla tecnica della novella per una più coerente «leggibilità» delle norme.
9/1287/103. Aprea, Lainati, Palmieri.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, modifica le competenze del ministero per le politiche sociali, come definite nella legge 300 del 1999, in parte dividendole

tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed Ministero della solidarietà sociale;
oltre ai predetti ministeri, il governo Prodi II vede la presenza di un Ministro delle politiche per la famiglia - con un sottosegretario - e di un Ministro per le politiche giovanili e attività sportive - con due sottosegretari;
in Italia non è stata istituita la figura dei Garante per l'infanzia;
l'istituzione del Garante è l'oggetto di proposte di legge e che il ministro delle politiche sociali ne ha ribadito l'urgenza;
nella XIV legislatura è stata approvata, il 30 gennaio 2003, la risoluzione 6-00050, che già impegnava il governo a prendere ogni iniziativa per far istituire il Garante dell'infanzia in osservanza delle esortazioni dell'Unione europea e della Sessione straordinaria delle Nazioni unite che si è tenuta a New York dall'8 al 10 maggio 2002;
da molte parti si chiede l'istituzione del Garante come figura non solo indipendente, ma dotata di poteri di sanzione e di indagine;
non appare evidente quale sia il ministro competente per la difesa dei diritti dell'infanzia,

impegna il Governo

a trovare un'intesa tra i ministri citati in premessa al fine di adottare tutte le opportune iniziative volte ad una sollecita approvazione delle proposte di legge per l'istituzione del Garante dell'infanzia.
9/1287/104. Buontempo.

La Camera,
premesso che:
dal combinato disposto dai commi 19-bis e 19-ter dell'articolo 1 del decreto-legge in esame risulta il trasferimento delle competenze in materia di turismo riservate allo Stato dal Ministero delle attività produttive - al quale facevano capo ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - al Presidente del Consiglio dei ministri;
detto spostamento di competenze avviene tuttavia in modo del tutto inusuale, posto che il dipartimento per il turismo viene scorporato dal Ministero delle attività produttive, per essere assegnato presso il Ministero per i beni e le attività culturali - compreso delle «dotazioni finanziarie strumentali e di personale» - mentre le relative competenze e l'esercizio della funzione sono incardinati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
infine, la Presidenza deve, a sua volta, delegare il Ministro, il quale - addirittura - non può esercitare la relativa funzione se essa non le viene delegata dal Presidente del Consiglio dei ministri,

impegna il Governo

ad effettuare un costante monitoraggio relativo alla disposizione richiamata in premessa al fine di adottare eventuali provvedimenti volti a rivedere la normativa introdotta con il decreto-legge in esame nel senso di una più razionale organizzazione delle competenze e delle funzioni in materia di turismo.
9/1287/105. Lo Presti, Filipponio Tatarella.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 19-quinquies, del decreto-legge in esame attribuisce ad un regolamento governativo di delegificazione la ridefinizione della composizione e dei compiti della Commissione per le adozioni internazionali, di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché la rideterminazione della durata in carica dei suoi membri,

impegna il Governo

in sede di adozione del regolamento, ad attenersi alle norme generali regolatrici della materia.
9/1287/106. Mazzocchi, Pezzella, Porcu.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, nel determinare - al comma 24-quater dell'articolo 1 - che il contingente di personale da destinare ai Vice Ministri deve essere pari a quello previsto alle segreterie dei Sottosegretari di Stato, prevede contestualmente una deroga a tale dotazione di personale;
infatti, ai sensi del successivo comma 24-quinquies il Ministro può autorizzare il Vice Ministro «in ragione della particolare complessità della delega attribuita» a nominare: un consigliere giuridico o un altro soggetto esperto nelle materie delegate, un capo della segreteria, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro esperto, un addetto stampa o un portavoce, e un responsabile per gli affari internazionali;
detta deroga, essendo sostanzialmente attribuita alla libera determinazione dei singoli Ministri, rischia di far lievitare oltremodo il numero delle persone impiegate nelle segreterie dei Vice Ministri,

impegna il Governo

nell'attuazione delle norme contenute nel decreto-legge, a contenere la spesa pubblica.
9/1287/107. Migliori, Proietti Cosimi, Raisi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 9-ter, del decreto-legge in esame reca la soppressione di parte dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
ne consegue che alcune funzioni di promozione del sistema agro alimentare italiano, e le risorse finanziarie e strumentali necessarie a svolgerle, che il predetto articolo 17 assegnava alla società «Buonitalia S.p.A.», sono sottratte a tale società e assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
la relazione tecnica che accompagna il disegno di legge in esame afferma che la disposizione non dà luogo a nuovi a maggiori oneri,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a chiarire se il venir meno del previsto trasferimento di risorse a Buonitalia S.p.A. non sia suscettibile di incidere negativamente sull'equilibrio economico-patrimoniale della società, con possibili conseguenze a carico della finanza pubblica.
9/1287/108. Minasso, Mancuso, Buontempo.

La Camera,
premesso che:
la relazione tecnica ribadisce in più punti che dal trasferimento di strutture non derivano oneri anche in virtù delle numerose disposizioni di garanzia finanziaria presenti nel decreto;
un incremento del numero dei ministeri costituisce un intervento suscettibile di determinare nuovi oneri per il bilancio dello Stato, con riferimento ad esempio ai costi di gestione delle nuove strutture, ovvero

al venir meno di economie di scala di natura organizzativa (duplicazione di uffici del personale, di staff ecc.);
in particolare, nuovi oneri potrebbero derivare dalla fase di implementazione delle nuove amministrazioni, ai fini della messa a regime del nuovo assetto delle competenze rispetto alle strutture previdenti;
la relazione tecnica, peraltro, considera l'eventualità che la creazione delle nuove strutture possa dar luogo a spese aggiuntive, prevedendo, in tal caso che vengano adottate apposite «misure compensative»;
tuttavia, le misure di contenimento della spesa prevista dalla legge finanziaria 2006, cui si aggiungono le ulteriori riduzioni recentemente varate dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, potrebbero non consentire il reperimento, presso le amministrazioni interessate, delle risorse finanziarie necessarie per compensare le eventuali spese aggiuntive,

impegna il Governo

ad effettuare un monitoraggio sull'applicazione delle norme recate dal decreto-legge al fine di individuare eventuali oneri non previsti che potrebbero comunque derivare dall'aumento del numero dei Ministeri, al fine di confermare la effettiva reperibilità delle risorse compensative.
9/1287/109. Alberto Giorgetti, Giulio Conti, Ronchi.

La Camera,
premesso che:
la disposizione di cui all'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge in esame prevede che il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed il Ministero dell'università e della ricerca siano articolati non più in direzioni generali, bensì in dipartimenti, che a loro volta possono articolarsi in direzioni generali;
la spesa per il trattamento economico di un Capo dipartimento risulta essere sensibilmente superiore a quella sostenuta per la retribuzione di un direttore generale e, di conseguenza, la creazione di un ufficio dirigenziale generale di livello superiore, attualmente non previsto nel caso di organizzazione del Ministero per direzioni generali, comporterà un aumento di spesa;
in base agli elementi contenuti nella relazione tecnica allegata al disegno di legge a queste spese si dovrebbe sopperire attraverso le compensazioni,

impegna il Governo

ad adottare, in sede di attuazione del provvedimento in esame, le opportune iniziative dirette a determinare in modo chiaro le spese che dovrebbero essere coperte con le compensazioni.
9/1287/110. Leo, Germontani, Lamorte.

La Camera,
premesso che:
il comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame effettua un rinvio allo strumento del decreto ministeriale per l'adeguamento del bilancio dello Stato alle modifiche che verranno apportate alla struttura dei diversi dicasteri;
non è chiaro, tuttavia, in che tempi sarà emanato il decreto,

impegna il Governo

ad informare tempestivamente il Parlamento, al fine di consentire una valutazione approfondita della portata delle modifiche, sui contenuti del decreto richiamato in premessa, prima della sua adozione.
9/1287/111. Garnero Santanchè, Siliquini, Martinelli.

La Camera,
premesso che:
la norma recata dall'articolo 1, comma 24-octies, del decreto-legge in esame, relativa al Vice capo di Gabinetto del Ministro delle comunicazioni, sopprime una disposizione che stabilisce che uno dei due Vice Capi di Gabinetto del Ministro delle comunicazioni sia scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale al Ministero;
ne consegue che si consente la nomina di soggetti anche estranei all'amministrazione;
con riferimento alla norma in esame la relazione tecnica demanda il rispetto del principio di invarianza alla sede attuativa;
il momento di attuazione non attiene al momento dell'organizzazione della struttura, soggetto a norma del comma 25-ter al parere delle Commissioni parlamentari, bensì al momento della emanazione dell'atto di nomina a vice capo di Gabinetto da parte del Ministro competente,

impegna il Governo

ad attenersi rigidamente, in sede di attuazione delle norme contenute nel decreto, al principio dell'invarianza della spesa.
9/1287/112. La Russa, Antonio Pepe, Perina.

La Camera,
premesso che:
la moltiplicazione del numero dei Ministeri, e l'eccessiva frammentazione delle competenze che ne conseguirà, comporteranno la mancata corrispondenza tra Ministeri e Commissioni parlamentari;
ciò rischia di produrre conseguenze negative sulla stessa funzionalità delle Commissioni parlamentari,

impegna il Governo

ad adottare, in sede di attuazione del provvedimento in esame, le opportune iniziative volte a prevedere delle strutture che possano consentire il raccordo tra la iniziativa normativa dei diversi Ministeri, al fine di consentire un più agevole svolgimento dell'attività delle Commissioni parlamentari.
9/1287/113. Contento, Rampelli, Meloni.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame attribuisce eccessivi compiti e funzioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri in modo non conforme alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che fanno della Presidenza del Consiglio dei ministri un organismo di mero coordinamento politico-amministrativo,

impegna il Governo

a razionalizzare, in sede di attuazione dei regolamenti di organizzazione, tutte le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
9/1287/114. Cirielli, Zacchera.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame prevede disposizioni relative al trasferimento delle funzioni di coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, con particolare riferimento alle aree depresse - fatta eccezione per le funzioni di programmazione economico e finanziaria - al Ministro dello sviluppo economico, e il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica,

impegna il Governo

a riferire al Parlamento in merito all'effettivo miglioramento dei meccanismi decisionali che il nuovo riparto di competenze istituzionali non sembra affatto assicurare.
9/1287/115(Testo modificato nel corso della seduta).Bono, Bongiorno, Urso.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame prevede la scissione in due distinti dicasteri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

impegna il Governo

a chiarire in modo inequivocabile, in sede di attuazione dei regolamenti di organizzazione, il rigoroso riparto di competenze in ordine alla vigilanza sui trasporti e sull'ANAS.
9/1287/116. Moffa, Rositani, Taglialatela.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, al comma 23 dell'articolo 1, - che demanda a regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la definizione degli assetti organizzativi delle Amministrazioni interessate dal riordino - determina, rinviando a normative future le regole di funzionamento di apparati statali che svolgono funzioni essenziali, il disarticolamento di dette amministrazioni;
tale comportamento viola il primo comma dell'articolo 97 della Costituzione, che impone la regola del «buon andamento» come principale cardine del funzionamento dei pubblici uffici;
il costante orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale ha sempre rilevato (in occasione dei referendum abrogativi, dato che mai, fino ad ora, si era assistito a decreti-legge che disarticolassero strutture amministrative che svolgono funzioni necessarie senza dettare la concreta disciplina per la loro contestuale riorganizzazione) che nei casi in cui si voglia incidere su norme che disciplinano settori necessari per il corretto funzionamento della vita istituzionale o amministrativa, occorre che la nuova normativa sia immediatamente applicabile,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente la normativa di attuazione del decreto-legge in esame, cosi da ovviare alla disfunzione già in essere in tutti i pubblici uffici a seguito del nuovo e caotico riassetto organizzativo.
9/1287/117. Benedetti Valentini, Airaghi, Alemanno.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame trasferisce in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri rilevanti compiti e funzioni, la cui titolarità appartiene attualmente ad alcune amministrazioni centrali dello Stato, in conseguenza di un accentramento dei poteri di natura amministrativa che fa sì che la Presidenza del Consiglio, invece di costituire un organo chiamato a svolgere mere funzioni di coordinamento relative all'attuazione dell'indirizzo politico amministrativo, si trova a dover svolgere compiti di natura gestionale,

impegna il Governo

ad effettuare un monitoraggio sull'applicazione delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare, eventualmente, ulteriori provvedimenti volti a ridefinire in modo più funzionale le nuove competenze in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
9/1287/118. Armani, Angeli, Ascierto.

La Camera,
premesso che:
il comma 24-novies dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame al Senato, relativo ai titoli necessari per l'accesso alla carica di direttore generale delle aziende sanitarie locali (ASL), ha ripristinato la disciplina antecedente alla legge 1o febbraio 2006, n. 43;
la disciplina originaria stabiliva che gli aspiranti alle cariche di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario nelle ASL dovessero possedere i seguenti requisiti: diploma di laurea; esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso;
la citata legge n. 43 del 2006 (all'articolo 2, comma 5, che novella l'articolo 3-bis, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 502 del 1992), in alternativa ai titoli di cui alla citata lettera b), ha previsto l'espletamento del mandato di deputato, senatore o consigliere regionale;
la norma in esame, modificando nuovamente il decreto legislativo n. 502 del 1992, ha escluso tale equiparazione;
purtroppo la garanzia dei necessari requisiti di professionalità per gli incarichi di direttore generale delle Aziende sanitarie locali non scaturisce certo automaticamente dalla mera abrogazione della norma,

impegna il Governo

ad effettuare un monitoraggio sull'effettiva applicazione della disposizione richiamata in premessa per porre fine alle diffuse pratiche di spartizione politica che attualmente condizionano, in tutte le Regioni, la scelta dei direttori generali.
9/1287/119. Pedrizzi, Murgia, Angela Napoli.

La Camera,
premesso che:
i commi 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame in esame dispongono, rispettivamente, l'istituzione del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti, sancendo così il superamento della struttura unitaria introdotta dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, mediante l'accorpamento del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dei trasporti e della navigazione;
più in particolare, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, le competenze del Ministero delle infrastrutture corrispondono a quelle di cui all'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter) e d-quater), del citato decreto legislativo n. 300 del 1999. Si tratta, in primo luogo, delle funzioni in materia di programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa. Il Ministero è poi competente anche in ordine alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, alle costruzioni nelle zone sismiche, all'edilizia residenziale, alle aree urbane, alla pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, alla realizzazione delle opere corrispondenti e alla valutazione dei relativi interventi, nonché in materia di politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane;
quanto, invece, alle competenze del Ministero dei trasporti, il successivo comma 5 fa rinvio all'articolo 42, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo n. 300 del 1999, con riguardo alle materie della navigazione e trasporto marittimo, della vigilanza sui porti, del demanio marittimo, della sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne, della programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto, dell'aviazione civile e trasporto aereo,

del trasporto terrestre, della circolazione dei veicoli e, infine, della sicurezza dei trasporti terrestri. Con riferimento ad entrambi i dicasteri, e per quanto di rispettiva competenza, si opera altresì un rinvio alle funzioni richiamate dall'articolo 42, comma 1, lettera d-bis), in materia di sicurezza e regolazione tecnica. Nell'ambito degli interventi correttivi apportati nel corso dell'iter presso l'altro ramo del Parlamento, si è inteso precisare che spetta al Ministero dei trasporti proporre, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica nonché i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilità, ed esprimere, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture,

impegna il Governo

a precisare inequivocabilmente, in sede di attuazione del provvedimento in esame, con riferimento al potere riconosciuto al Ministero dei trasporti di proporre, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, i piani urbani di mobilità, la relazione tra tale competenza statale e l'obbligo di adozione dei medesimi piani che, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 340 del 2000 grava in capo a determinati comuni, tenuto anche conto che, allo stato, il regolamento attuativo concernente, tra gli altri, il procedimento di formazione e di approvazione dei piani urbani di mobilità, previsto dal comma 4 del predetto articolo 22, non risulta essere stato ancora emanato.
9/1287/120. Landolfi, Cosenza.

La Camera,
premesso che:
i commi 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame dispongono, rispettivamente, l'istituzione del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti, sancendo così il superamento della struttura unitaria introdotta dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, mediante l'accorpamento del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dei trasporti e della navigazione,

impegna il Governo

a precisare espressamente, in sede di attuazione del provvedimento in esame, se la titolarità della competenza in materia di «integrazione modale fra i sistemi di trasporto» spetti al Ministero dei trasporti, atteso che, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, tale locuzione è stata espunta dall'articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 300 del 1999, che enumera le aree funzionali ora ricondotte in capo al Ministero delle infrastrutture.
9/1287/121. Briguglio, Castellani, Scalia.

La Camera,
premesso che:
i commi 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame dispongono, rispettivamente, l'istituzione del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti, sancendo così il superamento della struttura unitaria introdotta dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, mediante l'accorpamento del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dei trasporti e della navigazione;
il decreto prevede una ripartizione dettagliata ma non perfettamente comprensiva delle precedenti competenze facenti capo all'unico Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

impegna il Governo

ad attuare adeguate forme di coordinamento interministeriale e a riferire periodicamente alle Camere, anche per sopperire ad ogni possibile inconveniente che possa eventualmente determinarsi nel concreto agire dei due dicasteri in ordine alle funzioni di programmazione e di gestione.
9/1287/122. Gamba, Ciccioli, Ulivi.

La Camera,
premesso che:
con il decreto-legge in esame si sdoppia il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel Ministero della pubblica istruzione e in quello dell'università e della ricerca che erano stati precedentemente accorpati con una laboriosa operazione, avviata nella XIII Legislatura dal centro-sinistra e non smentita dal centro-destra, poi conclusa dopo ben due anni. Lo scorporo comporterebbe un dispendio di tempo ed un raddoppio dei costi con conseguenti riflessi negativi sull'efficacia e l'efficienza dell'azione di governo ed un indebolimento dell'autonomia della scuola e dell'università,

impegna il Governo

a prevedere adeguati strumenti al fine di ovviare ai problemi che deriverebbero dallo scorporo dei due ministeri.
9/1287/123. Consolo, Holzmann.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, come modificato dal Senato, reca una norma di delega, il cui inserimento in un disegno di legge di conversione è da considerarsi in palese contrasto con il disposto dell'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, «conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione»,

impegna il Governo

a non utilizzare, in futuro, lo strumento della delega legislativa nell'ambito dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
9/1287/124. Lisi, De Corato.

La Camera,
premesso che:
il sistema dei consorzi agrari , pur costituendo un potenziale e fondamentale sistema di gestione della politica agricola e territoriale, e comunque una potenziale rete di servizi per l'agricoltura, attualmente vive un periodo di profonda crisi, soprattutto a seguito del commissariamento e liquidazione della Federconsorzi, e necessita di una cambiamento radicale in quanto opera sul territorio in modo disaggregato e non coordinato; attualmente su settanta consorzi agrari, trenta risultano essere in bonis e quindi operano in esercizio ordinario; ventotto sono in liquidazione coatta con la nomina di commissari che hanno ottenuto l'esercizio provvisorio; tredici sono in liquidazione coatta, ma senza l'esercizio provvisorio (di questi, nove sono in fase di accorpamento da un punto di vista territoriale mantenendo in essere la procedura di liquidazione);
circa i due terzi dei consorzi agrari vive un perenne stato di commissariamento che per vari motivi non riesce a riportare il sistema in bonis, anche per l'assenza di un programma finalizzato al risanamento ed alla riorganizzazione,

impegna il Governo

al fine di tutelare l'occupazione, il patrimonio immobiliare e gli interessi erariali, ad istituire una commissione deputata ad analizzare tutti i possibili effetti della privatizzazione dei consorzi agrari ponendo particolare attenzione sul contenzioso esistente tra la Federconsorzi e lo Stato.
9/1287/125. Bellotti, Buonfiglio, Catanoso, Patarino.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, contiene una serie di disposizioni

con cui si attribuiscono illegittime deleghe in bianco al Governo per revisionare il numero dei dipartimenti e delle direzioni generali delle amministrazioni centrali dello Stato,

impegna il Governo

ad evitare, in sede di attuazione del decreto in esame, l'emanazione di provvedimenti volti a sopprimere, in modo strumentale, numerosi posti di funzione dirigenziale di prima e seconda fascia, così da realizzare una selvaggia forma di spoil system lesiva degli articoli 97 e 98 della Costituzione.
9/1287/126. Bocchino, Amoruso.

La Camera,
premesso che:
già in sede di prima applicazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, tutti gli incarichi dirigenziali conferiti, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nell'ambito di ogni amministrazione centrale dello Stato, rischiano di essere risolti in modo non consensuale,

impegna il Governo

a mantenere in vita, fino alla scadenza naturale attualmente prevista per ciascuno di essi, i predetti incarichi, così da salvaguardare le posizioni giuridiche soggettive dei relativi titolari.
9/1287/127. Giorgio Conte, Castiello.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, provvede a sopprimere la Commissione e la segreteria tecnica di cui all'articolo 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, istituita, nel corso della XIV legislatura, nell'ambito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
la suddetta Commissione aveva come precipuo obiettivo quello di dare impulso all'opera di semplificazione e codificazione del sistema normativo, in linea con le direttive assunte in sede OCSE e a livello comunitario,

impegna il Governo

a monitorare l'applicazione della norma richiamata in premessa, al fine di adottare eventuali iniziative normative volte a rivedere l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, con relativa segreteria tecnica, dal momento che la nascita di quest'ultima struttura amministrativa, avente le stesse finalità della Commissione di cui in premessa, sembra rispondere soltanto alla esigenza politica di procedere a nuove nomine.
9/1287/128. Nespoli, Frassinetti, Saglia.

La Camera,
premesso che:
sia il decreto-legge n. 181 del 2006 che il relativo disegno di legge di conversione prefigurano una revisione di ampia portata dell'assetto delle amministrazioni governative, alla cui attuazione si provvederà, presumibilmente in un arco temporale non breve, con successivi provvedimenti;
considerato che nel corso dell'esame in prima lettura al Senato sono state apportate numerose integrazioni e correzioni al testo originariamente trasmesso dal Governo, il quale si limitava a prevedere, per quanto concerne i profili finanziari, al comma 25, una generica clausola di invarianza;
tenuto conto che, in particolare, la procedura indicata al comma 25-ter, per cui gli schemi dei decreti del Presidente

del Consiglio dei ministri attuativi del riordino debbono essere corredati di relazione tecnica e trasmessi al parere delle Commissioni bilancio della Camera e del Senato, rappresenta la modifica più importante tra quelle apportate al Senato, ai fini di un puntuale monitoraggio della sostenibilità finanziaria del processo di riforma;
preso atto della disponibilità manifestata dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione bilancio della Camera al fine di garantire le condizioni per cui nella fase di attuazione sia assicurata la possibilità di procedere ad una puntuale verifica della sostenibilità, dal punto di vista finanziario, del processo di riordino e di porre il Parlamento in condizione di disporre di un quadro conoscitivo esauriente anche delle sue ricadute sul bilancio dello Stato,

impegna il Governo

a provvedere affinché:
a) tutti i provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal provvedimento, ivi compresi i regolamenti da adottare ai sensi del comma 23 e gli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega conferita ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, siano trasmessi alla Camera corredati di apposita relazione tecnica, allo scopo di consentire la puntuale verifica, in sede parlamentare, della concreta praticabilità del riordino, sotto il profilo dei riflessi finanziari;
b) si proceda all'adeguamento dell'articolazione del bilancio dello Stato in relazione al riassetto delle amministrazioni in un'unica sede, possibilmente in occasione dell'esame del disegno di legge di assestamento per l'anno in corso, eventualmente mediante la trasmissione di una nota di variazione dello stesso, in modo da consentire al Parlamento una valutazione compiuta del complesso delle modifiche che saranno apportate, fermo restando che, in ogni caso, gli eventuali decreti di variazione di cui al comma 10 dovranno essere trasmessi alle Camere.
9/1287/129. Duilio, Zorzato, Ventura, Alberto Giorgetti, D'Elpidio, Giudice.