Allegato B
Seduta n. 19 del 5/7/2006

...

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

XI Commissione:

CAMPA e FABBRI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo n. 42 del 2006 ha introdotto una nuova disciplina relativa alla totalizzazione dei periodi assicurativi con l'intento, in attuazione dei criteri direttivi di delega, di estendere la possibilità di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali anche a situazioni precedentemente escluse dalla stessa totalizzazione;
il decreto legislativo n. 42, difatti, per gli assicurati ai quali si applichi (almeno pro-quota) il sistema di calcolo retributivo della pensione, estende la possibilità di totalizzare i periodi assicurativi per le pensioni di vecchiaia e introduce per la prima volta la possibilità di totalizzazione per le pensioni di anzianità;
la nuova disciplina; sia nella formulazione letterale sia nelle intenzioni del legislatore, sembrava finalmente attribuire la possibilità di usufruire della totalizzazione anche ai soggetti iscritti al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali (soppresso a decorrere dal 1o gennaio 1988 dalla legge n. 234 del 1997); pertanto la nuova disciplina, permettendo di cumulare i periodi contributivi presso differenti gestioni al fine di maturare il diritto alla pensione, sembrava finalmente porre termine ad una situazione che penalizzava oltremodo tali lavoratori, anche in considerazione del fatto che alcuni di loro hanno dovuto cessare l'attività di spedizioniere a causa della riduzione del volume delle operazioni doganali determinati dalla progressiva liberalizzazione degli scambi;
a tale conclusione si giungeva, in particolare, considerando che il Fondo in questione potrebbe farsi rientrare tra le «forme sostitutive» dell'assicurazione obbligatorie per invalidità, vecchiaia e superstiti (A.G.O.), per le quali espressamente l'articolo 1 del decreto legislativo n. 42 prevede la possibilità di cumulare i periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali;

l'Ufficio legislativo dell'INPS, rispondendo alla richiesta di chiarimenti formulata da un soggetto iscritto al soppresso Fondo di previdenza degli spedizionieri doganali, ritiene di interpretare restrittivamente la nuova disciplina introdotta dal decreto n. 42/2006, affermando che «la formulazione letterale della norma non prevede la possibilità che gli iscritti al Fondo degli spedizionieri doganali di cui alla legge 230/1997, in quanto soppresso e non specificamente richiamato dal citato decreto legislativo n. 42/2006, possano accedere alla facoltà di totalizzazione»; inoltre lo stesso istituto previdenziale comunica nella risposta che «l'estensione in via interpretativa, della facoltà di totalizzazione prevista dal decreto n. 42/2006 anche agli iscritti al predetto Fondo degli spedizionieri doganali è stata oggetto di apposita richiesta di parere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allo stato in attesa di definizione»;
tale interpretazione dell'INPS del decreto legislativo n. 42 determina una ingiusta e penalizzante disparità di trattamento a carico dei soggetti iscritti al soppresso Fondo previdenziale degli spedizionieri doganali -:
se il Ministro non ritenga di risolvere la questione esprimendo quanto prima un parere favorevole alla estensione in via interpretativa della facoltà di totalizzazione anche ai soggetti iscritti al citato Fondo e dando istruzioni in tal senso all'INPS, aderendo, così, all'interpretazione emersa anche nel corso dei lavori parlamentari in modo da permettere finalmente di maturare il diritto alla pensione a soggetti che talvolta non dispongono di altre adeguate entrate familiari.
(5-00057)

ROCCHI, BURGIO, DE CRISTOFARO e DURANTI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
i lavoratori delle aziende CEIAS - SAES e SOGESER dei cantieri dello scalo di Surbo e della stazione di Lecce sono in stato di agitazione sindacale contro il reiterato ricorso a licenziamenti nel quadro di una vertenza annosa e mai risolta, anche per l'indisponibilità delle aziende;
i lavoratori attualmente impegnati nell'appalto da pulizia rotabili di Trenitalia nei due cantieri di Surbo e Lecce sono circa 75;
i lavoratori e le organizzazioni sindacali denunciano da tempo un organico insufficiente ai volumi di lavoro, cosicché gli stessi sono costretti a ritmi di lavoro insostenibili con il rischio di una esecuzione della manutenzione e pulizia non conforme agli standard richiesti da Trenitalia s.p.a.;
i lavoratori sono costretti ad operare in condizioni di sicurezza precarie ed in palese violazione della legge 626, mettendo continuamente a repentaglio la propria incolumità fisica: le attrezzature e le macchine in dotazione sono obsolete e non omologate e inoltre l'impianto del REC (l'impianto di climatizzazione) nonostante le ripetute richieste non è mai stato attivato;
tale situazione è stata regolarmente denunciata dalle organizzazioni sindacali e dal R.L.S. (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) allo SPESAL e all'ISP del lavoro di Lecce senza alcun risultato;
risulta inoltre agli interroganti che:
1. L'accordo del 13 gennaio 2006 firmato presso il C.N.O. di Trenitalia a Roma risulta ancora disatteso ed i lavoratori della SAES s.p.a. non sono ancora transitati nel R.T.I. CEIAS - SOGESER attuale titolare dell'appalto;
2. I lavoratori della R.T.I. CEIAS - SOGESER sono assegnati a lavori non compresi nel lotto 10 - pulizia rotabili Trenitalia e viceversa lavoratori provenienti da altre realtà come servizi globali SRL vengano utilizzati attività proprie del lotto;

3. le aziende titolari dell'appalto ricorrono alle prestazioni di personale proveniente dalla cooperativa Servizi Riuniti di Bari (circa 30) -:
quali iniziative il Governo intenda adottare per tutelare i diritti dei lavoratori coinvolti nella vicenda.
(5-00058)

Interrogazioni a risposta scritta:

SGOBIO. - AI Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
le Rsu aziendali del calzaturificio Avex di Poggio Sannita, piccolo centro in provincia di Isernia, hanno indetto uno sciopero ad oltranza;
l'azienda, nata nel 2002, impiega, a fronte dei 280 operai previsti all'atto della sua nascita, 45 dipendenti, che non percepiscono stipendio ad aprile e vantano pagamenti pregressi del 2005;
la decisione di procedere con lo sciopero ad oltranza è stata assunta per chiedere il pagamento delle somme spettanti agli operai prima di riavviare la produzione -:
se non ritengaopportuno intervenire, presso i soggetti interessati, a tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori, nell'intento di convocare un tavolo di trattativa tra le parti, utile a sbloccare il pagamento di tutti gli stipendi arretrati dei lavoratori e capace di garantire loro un futuro occupazionale sereno e tranquillo.
(4-00444)

ANTONIO PEPE. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
le attività di verifica poste in essere dagli Ispettori del Lavoro, sono spesso complesse ed articolate e richiedono assunzione di disagio e rischi commisurati alla difficoltà dei singoli casi da verificare;
il personale ispettivo in servizio presso gli uffici provinciali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'espletamento connesso ai compiti di istituto, in genere, si può avvalere per gli spostamenti anche di mezzi di trasporto propri;
risulta che in alcuni casi il personale ispettivo di cui sopra ha ritirato la disponibilità all'utilizzo dei mezzi propri e l'attività di ispezione è effettuata solo con l'utilizzo di mezzi pubblici di linea -:
quali misure urgenti intenda assumere per far fronte alla situazione sopra descritta e se non ritenga, al fine di stabilire un corretto rapporto tra Pubblica amministrazione e dipendenti, di dover riconoscere al personale ispettivo una indennità commisurata alle condizioni di disagio e rischio che l'attività di vigilanza comporta. In particolare se non ritenga, altresì, di dover adeguare il rimborso chilometrico alle tabelle ACI e le polizze assicurative alla copertura totale dell'eventuale danno subito sia dal mezzo che dalla persona.
(4-00445)

ANTONIO PEPE. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
in data 21 novembre 2002 fu bandito, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un corso-concorso per titoli e colloquio finale per il passaggio verso il profilo professionale di accertatore del lavoro area funzionale «C» - area professionale vigilanza - posizione economica «C1»;
la procedura selettiva a 525 posti ha avuto corso fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva avvenuta nel luglio 2005;
ad oggi, non risulta allo scrivente, si sia proceduto a formalizzare gli adempimenti utili per il passaggio di posizione economica degli aventi diritto -:
in che tempi si procederà agli inquadramenti previsti dal bando anche al fine

di evitare che il costo della procedura selettiva di cui sopra sia improduttivo di effetti e costituisca di fatto un danno erariale per lo Stato.
(4-00449)

SGOBIO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
la Metronotte s.r.l. opera esclusivamente nel campo della vigilanza privata e ha iniziato ad operare dal 1982 con sede a Barletta, in via Callano 41;
l'azienda suddetta occupa attualmente 34 dipendenti, di cui 33 addetti con la qualifica di guardia particolare giurata;
in data 8 giugno 2005, la Metronotte s.r.l. ha avviato una procedura di mobilità per 9 unità e si è conclusa con la messa in mobilità di 4 addetti, con il licenziamento di 2 unità per differente giustificato motivo, con lo spostamento di 1 addetto dal settore tecnico a quello amministrativo e per le restanti 2 unità con la sottoscrizione di un contratto di solidarietà;
nella seconda decade di dicembre 2005, la Metronotte s.r.l. ha unilateralmente annullato tale contratto di solidarietà, facendo così intendere di aver superato il periodo di crisi denunciata ai fini dell'apertura della procedura di mobilità;
il 4 gennaio 2006, la Metronotte s.r.l. ha comunicato l'apertura di una nuova procedura di mobilità (licenziamento collettivo) ex articolo 24 e 4 della legge n. 233 del 1991, per ben 17 dipendenti, di cui 7 sono già stati messi in mobilità;
le motivazioni adottate sono le medesime riportate nella precedente procedura di mobilità;
il 10 febbraio 2006, il Sindacato Autonomo di Vigilanza privata (SAVIP) denunciava con una nota del segretario provinciale inviata al Prefetto, dottor Tommaso Bionda, l'interruzione unilaterale da parte della Metronotte s.r.l. delle trattative in corso, richiedendo la sottoscrizione del mancato accordo;
alla richiesta del 15 febbraio 2006 del suddetto sindacato di copia del bilancio della Metronotte s.r.l., concernente l'annualità 2004, sì da verificare i dati economici, allo scopo di tutelare meglio gli interessi dei lavoratori, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari rispondeva con nota del 16 febbraio 2006 dichiarando che «...non risulta depositato ed annotato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004» -:
se e quali iniziative intenda assumere per scongiurare questa ennesima perdita di posti di lavoro;
se e quali atti di controllo di sua competenza può avviare sulla procedura di mobilità avviata.
(4-00450)

RAITI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
nel corso dell'anno 2001, l'INAIL ha proceduto ad indire una selezione pubblica per esami per l'assunzione di oltre 600 lavoratori con contratto di formazione lavoro;
nei mesi di settembre ed ottobre 2001, si sono svolte le selezioni a livello di singole sedi regionali dell'istituto che hanno successivamente portato alla stipula dei contratti di formazione lavoro;
analoga selezione di personale con contratto di formazione lavoro è stata effettuata nel corso del 2001 anche presso l'ente previdenziale INPS;
il contratto di formazione lavoro aveva una durata massima stabilita di due anni, come previsto dalla vigente normativa che regola il suddetto contratto;
i lavoratori con contratto di formazione lavoro hanno svolto in questi anni e continuano a svolgere funzioni evidentemente necessarie ed indispensabili per l'effettiva funzionalità dell'ente;
lo stesso istituto non ha mancato di rilevare come l'apporto dato dai lavoratori con contratto di formazione lavoro costituisca

una risorsa fondamentale manifestando la volontà di stabilizzare tali rapporti, in proposito esplicita appare la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL del 26 aprile 2005, n. 231;
nel mese di marzo 2003 tra l'INAIL e le organizzazioni sindacali è stato sottoscritto un apposito accordo di programma sui fabbisogni dell'ente prevedendo nel breve periodo col fine di «dare attivazione alle procedure per l'acquisizione di personale con contratti a tempo indeterminato, nonché quelle iniziative più idonee a conseguire la stabilizzazione degli attuali rapporti di lavoro di natura provvisoria, quali i lavoratori ex LSU, contratti di formazione lavoro ed i contratti a tempo determinato del personale sanitario»;
alla fine del 2003 è stato inserito nella legge finanziaria del 2004 il «blocco delle assunzioni» del pubblico impiego, con la possibilità di prorogare per un anno i rapporti di lavoro contrattualmente in essere. Conseguentemente, l'INAIL provvedeva a prorogare fino al 31 dicembre 2004 i rapporti di lavoro per tutti i 600 lavoratori con contratto di formazione lavoro operanti nelle diverse sedi italiane;
si sono registrate numerose iniziative di rivendicazione da parte dei lavoratori assunti con contratti di formazione lavoro effettuate sia a livello sindacale sia nelle forme di comitati spontanei;
nel dicembre del 2004, la legge finanziaria 2005 ha disposto per l'INAIL l'ulteriore proroga dei contratti di formazione lavoro fino al 31 dicembre 2005. Con lo stesso provvedimento si è invece autorizzata l'INPS a convertire a tempo indeterminato i rapporti di lavoro instaurati nel 2001 con la formula dei contratti di formazione lavoro;
in Parlamento sono state presentate diverse interrogazioni sulla vicenda, nonché appositi emendamenti alla legge finanziaria del 2006;
la legge finanziaria del 2006 ha disposto l'ennesima proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, in particolare ai lavoratori con contratti di formazione lavoro dell'INAIL;
il Consiglio di amministrazione dell'INAIL nella seduta del 1o giugno 2005 ha ritenuto che «in concreto, sussistano effettive, motivate, ed indilazionabili esigenze di servizio che rendono necessaria la conversione dei contratti di formazione attualmente in essere e che il rilevante ruolo istituzionale dell'INAIL, nonché le nuove e sempre crescenti competenze affidate all'Istituto nel campo della prevenzione, della cura e della riabilitazione dell'infortunato e del tecnopatico, impongono l'assunzione di risorse umane che possano costituire un valido supporto del sistema organizzativo e produttivo dell'istituto»;
sempre il Consiglio di amministrazione dell'INAIL nella stessa seduta del 1o giugno ha ritenuto necessario sottolineare come occorra pervenire ad una soluzione legislativa che possa consentire la stabilizzazione definitiva dei contratti e che tale conversione dovrà riguardare necessariamente la totalità dei destinatari, evitando potenziali disparità di trattamento;
lo stesso consiglio di amministrazione INAIL ha chiesto al Governo di autorizzare con specifico provvedimento lo stesso ente a procedere alla conversione a tempo indeterminato di tutti i contratti di formazione lavoro attualmente in essere ed alla stabilizzazione dei rapporti con gli ex lavoratori socialmente utili;
l'INAIL è un ente pubblico non economico con funzioni previdenziali dove il Ministero del Welfare ha solo potere di vigilanza e di controllo;
l'INAIL dispone di un bilancio proprio e gode di autonomia patrimoniale, non gravando quindi sul bilancio dello Stato;
il costo dei rapporti di lavoro in essere, quali di contratti di formazione-lavoro, vengono sostenuti interamente dallo stesso INAIL, per cui la loro eventuale conversione in rapporti di lavoro a

tempo indeterminato non comporterebbe un aggravio di bilancio e quindi della spesa pubblica;
per la conversione dei contratti di formazione-lavoro in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, l'INAIL necessita di una apposita autorizzazione da parte del Governo e dei Ministeri che svolgono l'attività di vigilanza -:
se non ritenga necessario riconoscere tale autorizzazione all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
se non ritenga utile riconoscere la legittimità delle richieste dei tanti lavoratori assunti nel corso del 2001, presso l'INAIL con contratti di formazione lavoro.
(4-00458)

SGOBIO e LICANDRO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
il 3 luglio scorso, la segreteria regionale della Cgil ha denunciato che, a Catania, una lavoratrice, Ivana Maugeri, 28 anni, impiegata, al suo quarto mese di gravidanza, con un contratto a progetto che scade nel 2008, nel call center «Incoming», è stata sospesa dal lavoro perché incinta;
la stessa Cgil ha proclamato per il 7 luglio prossimo uno sciopero di 4 ore nell'azienda;
secondo la segreteria regionale della Cgil, «la sospensione della lavoratrice, peraltro rappresentante sindacale, segue le sue denunce sulle condizioni di lavoro pesanti alle quali sono sottoposti i lavoratori del call center, ancora più gravose per una donna all'inizio della gravidanza»;
sempre secondo quanto denunciato dalla Cgil, «il caso è solo la punta di un iceberg fatto di mancato rispetto dei diritti più elementari»;
a parere degli interroganti, l'episodio, oltre a configurarsi come una palese violazione dei diritti sindacali dei lavoratori, rappresenta una grave e intollerabile violazione dei diritti sanciti dalla stessa Carta Costituzionale -:
se, nel caso in questione, non ravvisi una violazione dei diritti sindacali dei lavoratori da parte del call center e, in caso affermativo, quali iniziative di propria competenza intenda adottare nell'intento di scongiurare quanto deciso dai vertici aziendali;
se non ritenga opportuno attivare i propri poteri ispettivi presso i soggetti interessati al fine di ripristinare un corretto e rispettoso rapporto di lavoro all'interno della struttura, a tutela dei diritti della dignità dei lavoratori.
(4-00459)