Allegato B
Seduta n. 19 del 5/7/2006

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POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per sapere - premesso che:
la zootecnica da latte italiana è a rischio di crisi irreversibile a causa di un andamento sfavorevole dei costi sostenuti per la produzione lattiera, che sono aumentati in misura anche superiore all'inflazione, rispetto ai ricavi ottenuti con la cessione del latte, che hanno invece una dinamica negativa e si sono addirittura ridotti del 10,72 per cento in termini nominali negli ultimi 10 anni;
in particolare, la forbice tra il prezzo del latte alla stalla e quello al consumo è andata costantemente crescendo negli ultimi anni ( il relativo rapporto percentuale è passato dal 282 per cento nel 1996, al 401 per cento nel 2006) e nello stesso periodo sono cresciute in modo preoccupante le importazioni;
inoltre, il negativo andamento del prezzo del latte alla stalla è ricollegabile anche all'abbandono della previgente

prassi, nella quale il prezzo stesso era definito con una contrattazione interprofessionale a livello nazionale e regionale, che consentiva di riequilibrare almeno in parte, i rapporti di forza all'interno della filiera produttiva, altrimenti troppo sbilanciati in favore dell'industria -:
se non ritenga necessario intervenire, al fine di ripristinare equilibrati rapporti interprofessionali per la definizione del prezzo del latte alla stalla, affinché tutte le parti nella trattativa siano ugualmente garantite e le istituzioni svolgano un ruolo se necessario di mediazione eventualmente promuovendo anche i provvedimenti legislativi o amministrativi opportuni.
(2-00044) «Zanetta».

Interrogazioni a risposta scritta:

MINARDO. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere -:
vista la grave crisi che attanaglia da diversi anni i comparti agricolo e serricolo in provincia di Ragusa;
considerato che le continue calamità che hanno investito i comparti, soprattutto dal 2002 ad oggi, hanno pregiudicato seriamente l'economia di tutto il territorio ibleo;
ritenuto che il forte caldo di queste ultime settimane ha completamente bruciato le coltivazioni e a pieno campo ed in serra e si aggiunge alle continue devastazioni che colpiscono il comparto -:
se il Governo intenda intervenire con iniziative volte a prevedere il riconoscimento di contributi per la riduzione dei costi energetici da parte dei titolari delle aziende agricole aumentati notevolmente in questo periodo per via dei necessari e continui irrigamenti delle colture cerealicole e orticole;
se intenda operare attraverso una seria politica di rigenerazione e di sostegno dell'agricoltura, elemento indispensabile che dà al settore maggiore serenità.
(4-00454)

FUNDARÒ, LOMBARDI e SPERANDIO. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
a decorrere dal 4 giugno 1997, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 143/1997, le funzioni ed i compiti relativi alle materie di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione, che fino a quella data facevano capo allo Stato per il tramite del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono state conferite alle regioni;
per garantire l'esercizio di tali funzioni è stato individuato uno specifico strumento denominato Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
l'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole», ha qualificato il SIAN «servizio di interesse pubblico», volto ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di cui al citato decreto legislativo n. 143/1997. Nel SIAN sono contenuti tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale, la sua realizzazione è stata affidata alla società Finsiel e a decorrere dall'ottobre 2002 è gestito da Agrisian, società consortile per azioni controllata da Finsiel per il 51 per cento;
nel SIAN è poi confluito il Sistema informativo della montagna (SIM), che in base alla legge n. 97/1994, costituisce la rete informatica per consentire alle Comunità montane di fungere da sportello per i cittadini;
il SIAN istituito con l'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, è strutturato con caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di cooperazione

previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione;
il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali e gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonché le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, sono obbligate ad avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari;
il sistema, che ha dato vita ad una pluralità di banche dati pur con caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale, si configura come infrastruttura informativa unica che consente ai singoli enti beneficiari di mantenere le autonome scelte adottate per l'attuazione dei propri compiti istituzionali. Nel corso degli anni esso ha subito una costante evoluzione verso la sua integrazione con i sistemi informatizzati di altri enti ed organismi quali l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), l'istituto nazionale di economia agraria (INEA), l'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e le regioni, ma più in particolare, il SIAN, è interconnesso con l'Anagrafe tributaria del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le camere di commercio, industria ed artigianato, con i sistemi informativi della montagna (SIM), che in base all'articolo 24, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 costituisce la rete informatica che consente alle Comunità montane di fungere da sportello per i cittadini, il SIAN, infine, è integrato con i sistemi informativi regionali ai fini degli dempimenti dello Stato nei confronti dell'Unione europea nel settore lattiero-caseario ai sensi dell'articolo 01 della legge 28 marzo 1997, n. 81, e in tal senso gli sono state trasferite l'insieme delle strutture organizzative, dei beni, delle banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei sistemi che tale normativa prevede;
in attuazione della normativa comunitaria, il SIAN assicura, garantendo la necessaria riservatezza delle informazioni, nonché l'uniformità su base nazionale dei controlli obbligatori, i servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle regioni e degli enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi ivi inclusi i servizi per la gestione e l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo;
il SIAN è interconnesso con i sistemi informativi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento del Repertorio economico amministrativo (REA);
nel corso della XIV legislatura, a decorrere dall'anno 2004, spesso in maniera surrettizia e poco evidente e senza un reale dibattito da parte del Parlamento, attraverso l'adozione di provvedimenti normativi di rango equivalente tra loro ma di natura diversa e dal contenuto, a giudizio dell'interrogante, eterogeneo, ma soprattutto emanati nel tempo senza apparente soluzione di continuità, il Governo ha provveduto a smantellare l'originaria allocazione e l'appropriata gestione ministeriale del SIAN, trasferendolo dalla sede del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, all'AGEA;
ai sensi dell'articolo 14, commi 9 e 10, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono stati trasferiti all'AGEA i compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio delle funzioni del SIAN e la stessa AGEA è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al SIAN, acquisendo le relative risorse finanziarie, umane e strumentali;

successivamente, con l'articolo 4 del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è stato modificato il citato articolo 14 del decreto legislativo n. 99/2004 e l'AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, è stata autorizzata a costituire una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria nel limite massimo pari a 1,2 milioni di euro nell'ambito delle predette dotazioni di bilancio, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. Per la scelta del socio privato è stato previsto che essa avvenga mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni;
in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 14 del decreto legislativo n. 99/2004, secondo il testo allo scopo modificato, con decreto del Ministro pro tempore Alemanno, il 26 ottobre 2005, sono state stabilite le modalità di trasferimento per l'effettivo passaggio di competenze tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'AGEA in ordine alla gestione del SIAN;
di seguito, il 29 novembre 2005 è stata costituita la società di capitali SIN srl, con il compito di gestire e sviluppare il SIAN;
il 6 marzo 2006 è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il bando di gara per la scelta del socio di minoranza della SIN srl;
secondo il contenuto del bando di gara del marzo 2006, per la gestione dei servizi svolti dal SIAN l'AGEA ottiene un compenso complessivo di 125 milioni di euro, che in base alle informazioni in possesso, dovrebbero essere trasferite alla SIN srl;
le motivazioni e le circostanze seguite per far subentrare l'AGEA al SIAN non appaiono chiaramente rassicuranti, anzi destano più di qualche perplessità, soprattutto se analizzate in rapporto alle successive operazioni relative alla costituzione della SIN srl e alla scelta del socio di minoranza della stessa SIN srl. In tale ambito, in particolare, non si comprende perché, ove effettivamente ve ne fosse stata la necessità, il SIAN abbia dovuto essere rilevato dall'AGEA, che con tale sistema interagisce solo per alcune e specifiche relazioni, e non, magari, da un altro organismo avente funzioni di più ampio e differenziato interesse e soprattutto di natura non solo strumentali, come nel caso dell'AGEA. Ciò a maggior ragione se si considera che la stessa AGEA è un'Agenzia con funzioni strumentali rispetto al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e che ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, anch'essa sarebbe obbligata ad avvalersi del SIAN per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. Risulta evidente la scelta approvata operata dal legislatore «iniziale» che ha voluto appositamente tenere separate le competenze dell'Agenzia rispetto alla strumentalità del Sistema, in tal senso configurando una struttura in cui sono distinti i soggetti che detengono le informazioni da quelli che le utilizzino evitando il rischio dell'accentramento monopolistico dei dati in un unico centro d'interessi. L'architettura normativa vigente prima del trasferimento delle funzioni del SIAN all'AGEA garantiva una concreta situazione di separatezza di ruoli e di funzioni e dava maggiori rassicurazioni circa la gestione trasparente e controllata delle risorse pubbliche destinate al funzionamento dei servizi informatici per l'agricoltura, segnatamente perché facendo capo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, la vigilanza su entrambi gli organi era diretta e di tipo orizzontale, mentre ora potrà avvenire solo per linee verticali ed in subordine agli accessi che saranno aperti dall'AGEA verso la SIN srl;
con riferimento al bando di gara per la scelta del socio privato di minoranza della società SIN srl, preme far evidenziare che anche su tale misura esistono forti dubbi e numerosi profili problematici. I punti maggiormente controversi ri

guardano soprattutto le obbligazioni accessorie impartite al socio di minoranza e i servizi di gestione dell'infrastruttura;
i servizi di gestione dell'infrastruttura che il socio di minoranza della SIN srl dovrà apportare ai fini del funzionamento del sistema, appaiono poco rilevanti per giustificare la scelta di un socio privato che in definitiva avrà come sola funzione quella di provvedere a ciò. I servizi di cui si discute concernono la conduzione tecnico-sistematica, la conduzione tecnico-operativa, l'help desk, il customer care e se del caso ulteriori servizi di supporto. Per tali servizi oggi ci si avvale dell'infrastruttura tecnologica del SIAN e i relativi sistemi ed apparecchiature che la costituiscono appartengono al gestore dei servizi del Sistema. Con l'attivazione della SIN srl sarà il socio di minoranza a mettere a disposizione le citate risorse elaborative necessarie all'esercizio dei servizi del SIAN, ma mentre fino ad ora, a fronte di questa fornitura, il gestore otteneva un pagamento partecipando ad una specifica gara pubblica, nel futuro il socio di minoranza percepirà il corrispettivo previsto senza necessità di doverlo contendere con altri, ciò che potrà depotenziare il benefico gioco della concorrenza e conseguentemente limitare le opportunità di risparmio che si auspicano per l'Erario;
altro punto di interesse critico su cui bisogna fare chiarezza concerne le obbligazioni accessorie che vengono imposte al socio di minoranza. A tal proposito, sulla base degli elementi che si hanno a disposizione, bisogna rilevare che più che essere delle obbligazioni, quelle che vengono richieste sembrano delle opinabili condizioni di favore offerte al socio di minoranza. Questo è obbligato a ritrasferire all'AGEA, alla scadenza del contratto di società fissata in 9 anni di durata, le quote acquisite, al valore che sarà determinato a quel momento, tale obbligo appare indeterminato e vago. Dovrà subentrare, prendere in carico e gestire i servizi attualmente compresi nella convenzione quadro esistente tra l'AGEA, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e il vigente affidatario dei servizi del SIAN alla scadenza della convenzione stessa, è evidente che al termine del contratto di società sarà garantita al socio di minoranza una gestione onerosa per lo Stato che prima avrebbe dovuto contendere col rischio di perdere. Dovrà inoltre gestire senza soluzione di continuità, i servizi affidati alla SIN srl, se così stanno i fatti, la locuzione «senza soluzione di continuità» fa sospettare che esista già un socio che possa garantire ciò;
si tratta di tre requisiti che se analizzati a fondo sembrano dissimulare un'agevolazione abusiva verso un soggetto a discapito di altri, soprattutto fanno ritenere inutile e contraria al buon senso l'intera operazione;
da ultimo risulterebbe che dell'intera operazione di trasferimento della quota di minoranza del 49 per cento della SIN srl, nonché dell'intero processo di pianificazione e progettazione tecnicooperativa, non sia stato richiesto, come previsto dalla specifica normativa di riferimento, il parere del centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) il quale operando presso la Presidenza del Consiglio ha tra gli obiettivi primari il supporto alla pubblica amministrazione nell'utilizzo efficace dell'informatica per migliorare la qualità dei servizi e contenere i costi dell'azione amministrativa -:
se non ritenga opportuno valutare la necessità in virtù dei propri poteri di vigilanza sull'AGEA di intervenire affinchè questa sospenda e blocchi il procedimento relativo alla scelta del socio di minoranza della SIN srl, e conseguentemente revochi le nomine che sono state approvate al fine di attivare la stessa SIN srl;
chi siano i nominativi dei rappresentanti degli organi istituzionali, segnatamente del presidente, del direttore e dei membri del consiglio di amministrazione, della SIN srl;
se non intenda attivare un'indagine conoscitiva su quanto descritto in premessa e rendere noti al Parlamento gli elementi acquisiti;

se non ritenga assumere le iniziative idonee a riportare in capo al Ministero le funzioni di coordinamento, indirizzo e monitoraggio del SIAN.
(4-00460)