Allegato A
Seduta n. 19 del 5/7/2006

...

(A.C. 40 - Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Audizioni e testimonianze).

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.
3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.
(Audizioni e testimonianze).

Sostituire il comma 4 con il seguente: si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.
3. 22. (Testo modificato nel corso della seduta) Lumia.
(Approvato)

Sostituire la rubrica con la seguente: Audizioni a testimonianza.
3. 21. Boscetto, Santelli.
(Approvato)