Allegato A
Seduta n. 19 del 5/7/2006

...

(A.C. 40 - Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Composizione e presidenza della Commissione).

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. La nomina dei componenti la Commissione tiene conto della specificità dei compiti ad essa assegnati.
2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.
(Composizione e presidenza della Commissione).

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
2. 25. Boscetto, Santelli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: tiene conto fino alla fine del comma, con le seguenti: avviene tenendo conto delle specificità dei compiti ad essa assegnati ed evitando ogni situazione di inopportunità derivante dalla pendenza di procedimenti giudiziari per reati attinenti alla criminalità organizzata o contro la pubblica amministrazione.
2. 2. Benedetti Valentini, Angela Napoli, Bocchino.

Al comma 1, aggiungere in fine, le parole: e di possibili inopportunità per particolari situazioni personali o professionali. Il Presidente del Senato della

Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati promuovono le opportune intese con i gruppi di appartenenza.
2. 28. Lumia.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. I Presidenti delle Camere, ai fini della nomina dei componenti la Commissione, possono escludere per ragioni di inopportunità parlamentari sottoposti a procedimenti giudiziari per reati di cui agli articoli 416, 416-bis e 416-ter del codice penale, per i delitti contro la pubblica amministrazione e per quelli contro l'amministrazione della giustizia. Per analoghe ragioni di inopportunità, sempre ai fini della nomina, possono escludere i parlamentari che prestano assistenza legale a soggetti imputati in procedimenti giudiziari per i suddetti reati. Al sopraggiungere delle suddette ragioni di inopportunità i Presidenti delle Camere valutano l'eventuale revoca da componenti della Commissione dei parlamentari interessati.
2. 29. Licandro, Diliberto, Cesini, Pagliarini, Crapolicchio, Soffritti, Tranfaglia, Sgobio, Vacca, De Angelis, Napoletano, Ferdinando Benito Pignataro, Venier, Galante, Bellillo, Cancrini.

Al comma 4, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: L'elezione del Presidente ha luogo, al primo scrutinio, a maggioranza dei due terzi dei componenti. Al secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Qualora nessun componente consegua tale maggioranza al secondo scrutinio si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti entra in ballottaggio il più anziano di età. È proclamato eletto colui che ottiene il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
2. 30. La Loggia, Boscetto, Santelli, Biancofiore, Carfagna.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
2. 23. Boato.
(Approvato)