Allegato B
Seduta n. 9 del 6/6/2006

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GIUSTIZIA

Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
in merito alla sentenza di condanna emessa dal GUP di Cagliari dottor Giorgio Cannas n. 9040/2004 R.N.R., in data 19 maggio 2006, a carico dell'ex presidente della provincia di Cagliari, Dottor Sandro Balletto, condannato, per reato omissivo di danneggiamento aggravato di cui agli articoli 110, 40 cpv, 61 n. 9, 635, commi 1o e 2o, n. 3 (in relazione all'articolo 625, n. 7) c.p., perché in concorso con le persone di cui al capo precedente, nella qualità di Presidente della provincia di Cagliari - constatata fin dalle prime fasi esecutive dei lavori di ripascimento della spiaggia del Poetto l'inidoneità di materiale riservato anche per la presenza di rilevanti quantità di pietrame - omettendo, in violazione dell'articolo 50, comma 2o decreto legislativo 267 del 2000, di sospendere i lavori o di intervenire in tal senso sui funzionari preposti e sostenendo la prosecuzione dei lavori comunque fino al termine, deteriorava la predetta spiaggia di proprietà pubblica ed il tratto di mare antistante e per contravvenzione di cui agli articoli 110, 61, n. 9, 81 c.p., 163 decreto legislativo n. 490/1999 (ora articolo 181 T.U. leggi ambientali - decreto legislativo 42/2004), per avere, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità e con le condotte indicate al capo precedente, realizzato il ripascimento del litorale del Poetto, area vincolata ai sensi dell'articolo 146 lettera a) decreto legislativo citato (come richiamato dall'articolo 142 lettera a) decreto legislativo 42/04), in totale difformità dall'autorizzazione ambientale dell'U.T.P. regionale convenuta nel verbale di Conferenza dei servizi del 2 agosto 1999;
per quanto consta agli interpellanti il dottor Sandro Balletto non risulta aver mai posto in essere alcun atto relativo

all'appalto pubblico di ripascimento della spiaggia del Poetto di Cagliari (bandito e progettato dalla precedente amministrazione provinciale che provvide, inoltre, cinque mesi prima dell'elezione del dottor Balletto, alla consegna dei lavori all'impresa) né, peraltro, incoraggiato o meno la direzione lavori, il responsabile del procedimento o la commissione scientifica e quella di monitoraggio, alla prosecuzione e/o all'interruzione dei lavori medesimi;
al predetto dottor Sandro Balletto viene addebitato una «condotta omissiva», ex articolo 50, secondo comma, decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 per non aver, egli, constata l'inidoneità del materiale riversato, sospeso i lavori, durati in tutto giorni 15 (nonostante, nei giorni delle operazioni di sversamento della sabbia, avessero espresso parere favorevole alla prosecuzione delle operazioni la Direzione lavori, il responsabile del procedimento, la Commissione scientifica, la Capitaneria di porto, l'Assessore regionale all'ambiente e, come risulta da un'abbondante rassegna stampa al riguardo, vari consulenti esterni all'amministrazione);
la separazione delle responsabilità e dei compiti tra il ruolo politico e quello dirigenziale, è legislativamente e pacificamente prevista dagli articoli 50 e 107 (nel caso di specie lettera g) del decreto legislativo 267 del 2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;
l'opera, nata come protezione civile, fu regolarmente collaudata e raggiunse pienamente lo scopo per cui fu progettata dalla precedente amministrazione, come risulta da abbondante documentazione al riguardo;
gli interpellanti non comprendono come il pubblico ministero abbia potuto individuare l'ipotesi di danno ambientale senza che ne ricorressero in alcun modo i presupposti;
per quanto attiene il c.d. «reato omissivo» contestato all'organo politico si fa presente che esiste un'univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, oltreché una dottrina unitaria che, nettamente, distinguono compiti e responsabilità tra i politici e dirigenti e organi tecnici degli Enti locali;
detta sentenza, disattendendo, secondo gli interpellanti, in pieno l'indirizzo unitario dei tribunali, Corti d'appello, cassazione civile e penale, consiglio di Stato, Tar del Lazio e regionali è stata pronunciata solo pochi giorni prima delle elezioni comunali di Cagliari, città per la quale la valenza della spiaggia del Poetto riveste grande importanza turistica;
poiché ad avviso degli interpellanti detta sentenza pare stravolgere le elementari norme del diritto oggettivo a danno di una unica parte politica in un momento molto delicato per la vita politica della comunità sarda -:
se, alla luce delle considerazioni espresse, ritenga che vi siano i presupposti per esercitare i poteri di sua competenza.
(2-00011)«Bondi, Leone».

Interrogazione a risposta scritta:

FASOLINO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
Erika De Nardo la sera del 21 febbraio 2001 massacrò a coltellate, insieme con il fidanzato Omar Favaro, a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, la madre Susy Cassini e il fratellino undicenne Gianluca;
la particolare efferatezza del delitto: il diniego di pietà alla madre incredula e implorante nonché al fratellino che chiedeva, sotto i ripetuti colpi omicidi «Perché lo fai?»;
la durata temporale del delitto non riconducibile a un solo colpo mortale, unico e incontrollabile ma ad una serie interminabile di ben 120 coltellate;
Erika De Nardo, lungi dal crollare sotto i colpi del rimorso raccontò, agli inquirenti, nel tentativo di sviare le indagini

che ad uccidere la madre e il fratellino sarebbero stati due albanesi, dimostrando così, oltre a ferocia fuori del comune, un terrificante cinismo;
nel corso delle successive indagini, le confessioni non sono state mai rese in modo spontaneo, il che avrebbe potuto significare almeno un parziale tardivo coinvolgimento emotivo dei due giovani omicidi;
in data 14 dicembre 2001 presso il tribunale dei minori di Torino è stata emessa sentenza di condanna per Erika nella misura di 16 anni e per Omar di anni 14, sentenza confermata in Appello il 30 maggio 2002 e in Cassazione il 9 Aprile 2003 (nella sentenza Erika è definita la regista, Omar l'esecutore);
che Omar, diventato maggiorenne a maggio e trasferito dal Ferrante Aporti di Torino al carcere di Asti Quarto, il 12 novembre 2004 ha chiesto il primo permesso per uscire di prigione e dal 5 gennaio 2005 potrà beneficiare dei permessi premio purché presenti un progetto legato ad attività socializzanti di recupero o di volontariato (fino ad oggi, comunque, nonè mai uscito dal carcere);
Erika, invece, al compimento del 21o anno è stata trasferita dal carcere dei minori di Milano a Brescia, in un carcere per adulti e in data 21 maggio 2006 è uscita momentaneamente di prigione per un'iniziativa di risocializzazione: la gara sportiva «oltre il muro» organizzata dall'Uisp di Brescia presso la struttura dell'oratorio della Buffalora. Come riferisce la stampa, Erika non «lasciava incredibilmente trapelare la minima ombra» e ha giocato disinvoltamente con le altre compagne;
la figura di Erika è da anni oggetto di studio da parte del personale del carcere, dei giudici e dei suoi avvocati. La sua, è stata definita personalità apparentemente implacabile che ha mostrato un solo cedimento in occasione del trasferimento nel carcere per adulti quando ha dichiarato di avere paura;
la sua immagine sui giornali, che hanno riportato in massa l'evento, appare in stridente contrasto con il feroce delitto commesso ed è suggestiva per l'induzione, specie nel lettore giovane o giovanissimo, di sentimenti di emulazione e mitizzazione. L'insieme diventa, altresì, offensivo e provocatorio nei confronti della memoria della giovane madre e dell'innocentissimo fratellino -:
se non ritenga che sarebbe necessario non consentire l'accesso per fotografi e giornalisti alle manifestazioni sportive o artistiche cui partecipano i detenuti.
(4-00168)