Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||
Titolo: | Norme di coordinamento in materia di elezioni dei consigli giudiziari - Schema di D.Lgs. n. 212 - (art. 7, L. 111/2007) | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 185 | ||
Data: | 06/02/2008 | ||
Organi della Camera: | II-Giustizia | ||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
XV LEGISLATURA |
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SERVIZIO STUDI |
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Atti del Governo |
Norme di coordinamento in materia di elezioni dei consigli giudiziari Schema di D.Lgs. n. 212 |
(art. 7, L. 111/2007) |
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n. 185 |
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6 febbraio 2008 |
Dipartimento giustizia
SIWEB
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File: gi0294.doc
INDICE
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Conformità con la norma di delega
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Impatto sui destinatari delle norme
Contenuto dello schema di decreto legislativo
§ L. 12 ottobre 1966, n. 825. Norme sulla costituzione dei Consigli giudiziari.
§ L. 25 luglio 2005, n. 150. Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico.
§ D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25. Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150.
§ L. 24 ottobre 2006, n. 269. Sospensione dell'efficacia nonchè modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario.
§ D.L. 30 marzo 2007, n. 36. Disposizioni urgenti in materia di Consigli giudiziari (Convertito in legge dall'art. 1, L. 23 maggio 2007, n. 66)
§ L. 30 luglio 2007, n. 111. Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario.
Numero dello schema di decreto legislativo |
212 |
Titolo |
Norme di coordinamento delle disposizioni in materia di elezione del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari |
Norma di delega |
Legge 30 luglio 2007, n. 111, art. 7 |
Settore d’intervento |
Ordinamento giudiziario |
Numero di articoli |
10 |
Date |
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§ presentazione |
15 gennaio 2008 |
§ assegnazione |
4 febbraio 2008 |
§ termine per l’espressione del parere |
4 aprile 2008 |
§ scadenza della delega |
31 luglio 2009 |
Commissione competente |
II (Giustizia) |
Rilievi di altre Commissioni |
V (Bilancio) entro il 5 marzo 2008 |
Lo schema di decreto legislativo all’esame della Commissione Giustizia, composto da dieci articoli, detta le disposizioni necessarie a disciplinare le modalità di svolgimento delle operazioni per l'elezione dei componenti dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.
Come precisato nel preambolo dello schema di decreto legislativo, il provvedimento viene predisposto in attuazione dell'articolo 7 della legge n. 111 del 2007[1]la quale ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi compilativi per il coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario e per l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti (cfr.successivo paragrafo relativo alla conformità con la legge di delega).
Nello specifico, l'articolo 1 prevede che le elezioni dei componenti dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione si svolgano ogni quattro anni, nella prima domenica e nel lunedì successivo del mese di aprile, ed il corpo elettorale sia costituito dai magistrati ordinari e dai giudici di pace in servizio negli uffici compresi nella circoscrizione di ciascun distretto di corte di appello e presso la Corte di cassazione.
I successivi articoli 2 e 3 recano, poi, disposizioni in materia di uffici elettorali e, al riguardo, precisano che se l'organico dei magistrati ordinari e dei giudici di pace degli uffici del distretto supera le trecento unità, il presidente della corte costituisce, oltre agli uffici elettorali con sede nel capoluogo del distretto, ulteriori uffici elettorali distaccati, sia per i magistrati ordinari sia per i giudici di pace, presso uno o più degli uffici del distretto ove sono ammessi a votare rispettivamente, in relazione al rispettivo ambito territoriale, non più di trecento magistrati e giudici di pace.
L'articolo 4 prevede che l'espressione del voto sia segreta e si svolga dalle ore otto alle ore quattordici della domenica e prosegue dalle ore otto alle ore quattordici del lunedì successivo.
La medesima disposizione reca, poi, talune indicazioni relative, sia alla fornitura della schede elettorali alla Corte di cassazione e a ciascuna Corte di appello o sezione distaccata a cura del Ministero della giustizia, sia al procedimento di votazione.
L'articolo 5 disciplina le modalità di svolgimento dello scrutinio e di proclamazione degli eletti, mentre il successivo articolo 6 disciplina le procedure per la presentazione e decisione di contestazioni e reclami avverso tutte le procedure elettorali.
L'articolo 7 disciplina la rinnovazione delle elezioni o la effettuazione di elezioni suppletive.
L'articolo 8 prevede i modelli di scheda da utilizzare per le elezioni.
L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento.
L'articolo 10 prevede che il decreto legislativo in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella gazzetta Ufficiale.
Lo schema di decreto legislativo in esame è accompagnato dalla relazione illustrativa del Governo, dalla relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) e dalla relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
Come indicato nella relazione illustrativa, non è stata redatta la relazione tecnica in quanto il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Lo schema di decreto legislativo in esame reca, inoltre, in allegato, i modelli di scheda per le elezioni dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.
Lo schema di decreto legislativo sul quale la Commissione Giustizia è chiamata ad esprimere un parere detta disposizioni volte a disciplinare compiutamente il procedimento per l’elezione dei componenti togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari.
Al riguardo, si osserva che il Governo dichiara di esercitare la delega conferitagli dall’articolo 7 della legge n. 111 del 2007, in forza del quale il Governo è delegato ad emanare, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi compilativi, volti a coordinare la complessa normativa vigente in tema di ordinamento giudiziario.
Nell’adozione dei decreti legislativi il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) dovrà procedere al coordinamento delle norme che costituiscono l’ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella legge n. 111/2007;
b) dovrà abrogare in modo espresso le norme ritenute non più vigenti (perché incompatibili con la legge).
Quanto al procedimento per l’emanazione dei decreti, l’articolo 7 prevede che i decreti vengano emanati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti; il parere dovrà essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione. In assenza di parere il Governo potrà procedere comunque all’emanazione dei decreti.
In merito alla materia in esame, si osserva, però che l’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 25/2006 – introdotto dall’articolo 4, comma 15, della legge n. 111/2007 - demanda ad un regolamento, adottato su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell’economia, la disciplina esecutiva del procedimento per l’elezione dei componenti del consiglio direttivo della Cassazione e dei consigli giudiziari.
In relazione alle citate disposizioni (articolo 7 della legge n. 111 del 2007 e articolo 18-bis del decreto legislativo n. 25/2006) si osserva che, in considerazione del carattere esecutivo ed organizzativo delle disposizioni recate dal schema in esame, lo strumento normativo più adeguato sembrerebbe quello previsto dal richiamato articolo 18-bis, ossia il regolamento di cui all'articolo 17 comma 1 della legge n. 400 del 1988[2].
Tale disposizione prevede, infatti, che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari.
Nella relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) del provvedimento predisposta dal Governo si precisa che "lo schema di decreto legislativo ha ad oggetto materie assistite da riserva di legge".
Al riguardo, si osserva che la citata relazione sembrerebbe far riferimento, in generale, alla materia dell'ordinamento giudiziario, di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell' art 117, comma 2, lettere g) – ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici – ed l) – giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa della Costituzione.
Va, però, rilevato che lo schema in esame reca la disciplina esecutiva del procedimento per l’elezione dei componenti del Consiglio direttivo della cassazione e dei Consigli giudiziari in relazione alla quale il citato articolo l’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 25/2006 consente l'adozione di un regolamento attuativo.
Come precisato dal Governo nella relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) allegata al provvedimento in esame, "soggetti destinatari e coinvolti dall'intervento normativo sono l'Ordine giudiziario, il Consiglio direttivo della Corte di cassazione.
Lo schema di decreto legislativo all’esame della Commissione Giustizia detta le disposizioni necessarie a disciplinare le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali per il rinnovo dei Consigli giudiziari e per la prima costituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.
Si ricorda che la riforma della composizione, delle competenze e della durata in carica dei consigli giudiziari, unitamente all’istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sono oggetto del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, emanato in attuazione della legge delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario (legge 25 luglio 2005, n. 150).
L’entrata in vigore della riforma[3], in assenza di una apposita disciplina attuativa relativa alle modalità di svolgimento delle operazioni elettorali dei Consigli giudiziari - in rapporto alle modifiche previste dal decreto legislativo n. 25/2006 – nonché alle modalità di elezione dei componenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, ha reso necessaria l’emanazione del decreto legge 30 marzo 2007, n. 36, recante “Disposizioni urgenti in materia di Consigli giudiziari” (convertito in legge dall'art. 1, della legge 23 maggio 2007, n. 66) che ha stabilito:
§ che i componenti dei Consigli giudiziari in carica alla data del 30 marzo 2007 dovessero continuare a svolgere le proprie funzioni fino alla proclamazione dei nuovi eletti.
Al riguardo, si osserva che gli attuali componenti dei consigli giudiziari sono stati eletti ai sensi dell’art. 6 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), peraltro abrogato dall’articolo 18 del d.lgs. n. 25/2006. La citata abrogata normativa prevedeva che i componenti dei consigli giudiziari restassero in carica per un biennio senza possibilità di prorogatio.
In relazione alle attuali consiliature il citato biennio sarebbe dovuto cessare la prima domenica di aprile del 2007 (1° aprile 2007). Ciò in forza dell’art. 2 della legge n. 825/66, che fissava nella prima domenica di aprile successiva alla pubblicazione del regolamento contenente le modalità di voto in esecuzione della legge, la data di rinnovo dei consigli giudiziari.
§ che le nuove elezioni, tanto per i membri elettivi del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, quanto per i membri elettivi dei Consigli giudiziari, si debbano svolgere il 6 e 7 aprile 2008.
Successivamente, il Parlamento ha approvato la legge 30 luglio 2007, n. 111, recante “Modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario” che, all’articolo 4 ha novellato il decreto legislativo n. 25 del 2006 sia per quanto riguarda la composizione e le competenze dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Cassazione, sia in riferimento al sistema elettorale. Di seguito si dà conto della normativa vigente.
Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione è istituito dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 25 del 2006 (come modificato dall’art. 4, comma 1, della l. n. 111/2007), quale organo interno alla Corte, corrispondente ai consigli giudiziari presso le corti di appello.
Il rinnovo dei componenti tale organo è previsto ogni 4 anni (art. 5).
Il profilo strutturale del Consiglio direttivo, disegnato dall’articolo 1, è il seguente:
- 3 membri di diritto (Primo presidente della Corte di cassazione, procuratore generale presso la stessa Corte, presidente del Consiglio nazionale forense);
- 8 magistrati (due che esercitano funzioni requirenti e sei che esercitano funzioni giudicanti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, ivi compresi i magistrati con funzioni di merito addetti all’Ufficio del ruolo e del massimario);
- 2 professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale;
- 1 avvocato con almeno venti anni di esercizio effettivo della professione ed iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, nominato dal Consiglio nazionale forense.
In conclusione: oltre ai membri di diritto, undici ulteriori membri, di cui otto togati (sei giudicanti + due requirenti) e tre laici (due professori, un avvocato).
Sono organi del Consiglio direttivo (art. 3):
- il presidente (di diritto il Primo Presidente della Corte di cassazione);
- il segretario (da eleggere tra i componenti togati).
Quanto alle modalità di elezione dei componenti togati, l’articolo 4 disciplina anzitutto la presentazione delle liste prevedendo (commi 1 e 2):
- che ciascuna lista debba essere sottoscritta da almeno 25 elettori, le cui firme dovranno essere autenticate;
- che ciascun elettore possa presentare una sola lista;
- che ciascuna lista non possa essere composta da un numero di candidati superiore ai numero degli eleggibili;
- che ciascun candidato non possa essere inserito in più di una lista.
Il comma 3 interviene sulle modalità di voto prevedendo che ciascun elettore abbia a disposizione due schede, una per eleggere i magistrati requirenti (2) e una per eleggere i magistrati giudicanti (6); nell’ambito di ciascuna scheda l’elettore potrà esprimere un voto di lista e una sola preferenza.
L’articolo 4-bis disciplina il meccanismo di trasformazione dei voti in seggi prevedendo un sistema proporzionale. L’ufficio elettorale dovrà individuare il quoziente base (voti validi espressi/seggi da attribuire), calcolare il numero di seggi spettante a ciascuna lista (voti di lista/quoziente base) e proclamare eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. I seggi non assegnati direttamente vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti; il caso di parità nei voti di preferenza il seggio è assegnato al magistrato con la maggiore anzianità di servizio e, in caso di pareggio, al più anziano anagraficamente.
Dal punto di vista delle competenze, ai sensi dell’art. 7, il Consiglio direttivo della Corte di cassazione formula pareri (comma 1, lettere a), b) e g) e proposte (comma 1, lettera h), qualificandosi come organo consultivo-propositivo nelle seguenti materie:
- tabelle della Corte di cassazione (lettera a);
- valutazione di professionalità dei magistrati (lettera b);
- attività del Scuola superiore della magistratura (lettera h).
In relazione alla funzionalità del Consiglio direttivo, si segnala che ai sensi dell'articolo art. 8: i componenti avvocati e professori possono partecipare solamente alle discussioni e deliberazioni in tema di tabelle (v. lettera a).
L’articolo 8-bis dispone che le sedute del comitato direttivo sono valide se sono presenti 7 componenti (su un totale di 14). Le deliberazioni sono assunte a maggioranza (relativa) e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
I Consigli giudiziari sono organi di amministrazione della giurisdizione: svolgono compiti di carattere amministrativo ed organizzativo strumentali rispetto all'esercizio delle funzioni giurisdizionali vere e proprie, ma comunque connessi con lo status dei magistrati.
Diversamente dal consiglio direttivo della Corte di cassazione – istituito nel 2006 - i consigli giudiziari hanno una lunga tradizione nell’ordinamento giudiziario italiano (istituiti già con R.D. 7 gennaio 1904 n. 2) e, da ultimo, il decreto legislativo n. 25 del 2006 (come modificato dalla l. 111/07) è intervenuto per ridefinirne la composizione e le competenze.
Quando alla composizione, l’art. 9 del d.lgs n. 25/2006 dispone che i consigli giudiziari siano costituiti presso ogni Corte di appello e siano composti da due membri di diritto (presidente della Corte d'appello e procuratore generale) e da membri effettivi. La disposizione traccia quindi tre differenti profili strutturali dei consigli giudiziari, in funzione del numero dei magistrati presenti in organico nei distretti:
a) distretti dove prestano servizio fino a 350 magistrati (comma 2). Il Consiglio giudiziario ha 13 componenti: ai 2 membri di diritto si aggiungono infatti i seguenti 9 membri effettivi:
- 6 magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto (4 addetti a funzioni giudicanti e 2 addetti a funzioni requirenti);
- 1 professore universitario in materie giuridiche (nominato dal Cun-Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione);
- 2 avvocati con almeno 10 anni di effettivo esercizio della professione (nominati dal Cnf-Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto).
b) distretti dove prestano servizio da 351 a 600 magistrati (comma 3). Il Consiglio giudiziario ha 16 componenti: ai 2 membri di diritto si aggiungono infatti i seguenti 14 membri effettivi:
- 10 magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto (7 addetti a funzioni giudicanti e 3 addetti a funzioni requirenti);
- 1 professore universitario in materie giuridiche (nominato dal Cun-Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione);
- 3 avvocati con almeno 10 anni di effettivo esercizio della professione (nominati dal Cnf-Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto).
c) distretti dove prestano servizio oltre 600 magistrati (comma 3-bis). Il Consiglio giudiziario ha 22 componenti: ai 2 membri di diritto si aggiungono infatti i seguenti 20 membri effettivi:
- 14 magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto (10 addetti a funzioni giudicanti e 4 addetti a funzioni requirenti);
- 2 professori universitari in materie giuridiche (nominato dal Cun-Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione);
- 4 avvocati con almeno 10 anni di effettivo esercizio della professione (nominati dal Cnf-Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto).
L’articolo 9-bis, relativo ai quorum per le deliberazioni dei consigli giudiziari, dispone che le sedute del consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza (relativa) e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
L’articolo 10 del decreto legislativo, è dedicato alla Sezione del Consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace. In ogni Consiglio giudiziario è infatti istituita una sezione autonoma chiamata a svolgere l’attività consultiva relativa ai giudici di pace, e sui provvedimenti organizzativi proposti dagli uffici del giudice di pace.
Tale sezione sarà così composta (comma 1):
- nei distretti dove prestano servizio fino a 350 magistrati: due magistrati e un avvocato eletti dal Consiglio giudiziario tra i suoi componenti; due giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto;
- nei distretti dove prestano servizio da 351 a 600 magistrati: tre magistrati e un avvocato, eletti dal Consiglio giudiziario tra i suoi componenti; tre giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto;
- nei distretti dove prestano servizio oltre 600 magistrati: cinque magistrati e due avvocati, eletti dal Consiglio giudiziario tra i suoi componenti; quattro giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto.
Anche per la sezione del Consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace valgono le disposizioni sui quorum stabilite per il Consiglio giudiziario (presenza della maggioranza dei componenti e maggioranza relativa; in caso di parità prevale il voto del Presidente).
Gli organi del Consiglio giudiziario sono (articolo 11) il presidente (individuato nel Presidente della Corte di appello) ed il segretario (eletto all’interno del consiglio tra i componenti togati.
Gli articoli da 12 a 12-quater disciplinano il sistema elettorale per l’elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari.
Analiticamente, l’articolo 12 – ricalcando il contenuto dell’articolo 4 (v. sopra) - disciplina la presentazione delle liste prevedendo (commi 1 e 2):
- che ciascuna lista debba essere sottoscritta da almeno 25 elettori, le cui firme dovranno essere autenticate;
- che ciascun elettore possa presentare una sola lista;
- che ciascuna lista non possa essere composta da un numero di candidati superiore ai numero degli eleggibili;
- che ciascun candidato non possa essere inserito in più di una lista.
Il comma 3 interviene sulle modalità di voto prevedendo che ciascun elettore abbia a disposizione due schede, una per eleggere i magistrati requirenti e una per eleggere i magistrati giudicanti; nell’ambito di ciascuna scheda l’elettore potrà esprimere un voto di lista e una sola preferenza.
L’articolo 12-bis – analogamente all’art. 4-bis (v. sopra) - disciplina il meccanismo di trasformazione dei voti in seggi prevedendo un sistema proporzionale. L’ufficio elettorale dovrà individuare il quoziente base (voti validi espressi/seggi da attribuire), calcolare il numero di seggi spettante a ciascuna lista (voti di lista/quoziente base) e proclamare eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. I seggi non assegnati direttamente vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti; il caso di parità nei voti di preferenza il seggio è assegnato al magistrato con la maggiore anzianità di servizio e, in caso di pareggio, al più anziano anagraficamente.
Gli articoli 12-ter e 12-quater disciplinano le modalità per l’elezione dei giudici di pace all’interno dell’apposita sezione del Consiglio giudiziario. Le disposizioni ricalcano sostanzialmente quelle previste per i componenti togati dei consigli, non a caso anche le elezioni si tengono contestualmente e negli stessi locali, con le seguenti differenze:
- le liste contrapposte devono essere sottoscritte da almeno 15 elettori (e non 25);
- ogni elettore riceve una sola scheda (e non due).
L’articolo 13 stabilisce che i componenti dei consigli giudiziari restano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili.
Quanto alle competenze, delineate dall’articolo 15, possono individuarsi tre attività tipizzate:
§ formula pareri motivati e non vincolanti al CSM nelle seguenti materie:
- sulle proposte tabellari dei capi dei vari uffici (lettera a);
- sulla valutazione professionale dei magistrati (lettera b);
- sull'organizzazione e sul funzionamento degli uffici del giudice di pace (lettera e);
- sui provvedimenti concernenti i collocamenti a riposo, le dimissioni, le decadenze dall’impiego, le concessioni di titoli onorifici, le riammissioni in magistratura, di competenza del CSM (lettera g)
- sulle “materie attinenti ad ulteriori competenze ad essi attribuiti” (lettera h).
§ esercita la vigilanza sull’andamento degli uffici giudiziari del distretto (lettera d);
§ formula proposte al Comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in ordine alla programmazione dell'attività didattica (lettera i) e al ministro della giustizia e al CSM in ordine all’organizzazione del funzionamento degli uffici del giudice di pace (lettera e).
L’articolo 16 dispone che i componenti laici (avvocati e professori universitari) partecipano soltanto alle sedute in cui si discute o si delibera in ordine alle proposte tabellari dei vari capi-ufficio (lettera a), alle questioni relative all'organizzazione e funzionamento degli uffici del giudice di pace (lettera e) e alle attività di vigilanza (lettera d).
Infine, l’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 25/2006 – introdotto dall’art. 4, co. 15, della legge n. 111/2007 - demanda ad un regolamento, adottato su proposta del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell’economia, la disciplina esecutiva del procedimento per l’elezione dei componenti del consiglio direttivo della Cassazione e dei consigli giudiziari.
Lo schema di decreto legislativo sul quale è richiesto il parere della commissione Giustizia detta disposizioni volte a disciplinare compiutamente il procedimento per l’elezione dei componenti togati del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari.
Al riguardo, il Governo dichiara di esercitare la delega conferitagli dall’art. 7 della legge n. 111 del 2007, in forza del quale è delegato ad emanare, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi compilativi, volti a coordinare la complessa normativa vigente in tema di ordinamento giudiziario.
Nell’adozione dei decreti legislativi il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) dovrà procedere al coordinamento delle norme che costituiscono l’ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella legge n. 111/2007;
b) dovrà abrogare in modo espresso le norme ritenute non più vigenti (perché incompatibili con la legge).
Quanto al procedimento per l’emanazione dei decreti, l’articolo 7 prevede che i decreti vengano emanati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti; il parere dovrà essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione. In assenza di parere il Governo potrà procedere comunque all’emanazione dei decreti.
In merito alla materia in esame, si osserva, però che l’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 25/2006 – introdotto dall’articolo 4, comma 15, della legge n. 111/2007 - demanda ad un regolamento, adottato su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell’economia, la disciplina esecutiva del procedimento per l’elezione dei componenti del consiglio direttivo della Cassazione e dei consigli giudiziari.
In relazione alle citate disposizioni (articolo 7 della legge n. 111 del 2007 e articolo 18-bis del decreto legislativo n. 25/2006) si osserva che, in considerazione del carattere esecutivo ed organizzativo delle disposizioni recate dal schema in esame, lo strumento normativo più adeguato sembrerebbe quello previsto dal richiamato articolo 18-bis, ossia il regolamento di cui all'articolo 17 comma 1 della richiamata legge n. 400 del 1988.
Tale disposizione prevede, infatti, che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari.
L’articolo 1 del provvedimento all’esame della Commissione giustizia stabilisce che le elezioni dei componenti togati del Consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione si tengono ogni 4 anni (la durata quadriennale della carica già stabilita dagli artt. 5 e 13 del d. lgs. n. 25 del 2006), nella prima domenica e nel successivo lunedì del mese di aprile (se tali date coincidono con la Pasqua, le elezioni sono posticipate di una settimana). Entro le stesse date vedono essere nominati i componenti avvocato e professore universitario.
L’articolo 2 disciplina gli uffici elettorali, stabilendo che:
- l’ufficio elettorale presso la Corte di cassazione sia composto dal primo presidente della corte (o da un suo delegato) e da 5 magistrati estratti a sorte;
- gli uffici elettorali presso le corti d’appello siano composti dal presidente della corte (o da un suo delegato) e da 5 magistrati estratti a sorte.
Le liste di candidati dovranno essere presentate all'ufficio elettorale entro il giovedì precedente lo svolgimento delle elezioni, unitamente alle firme dei sottoscrittori, prescritte dagli artt. 4 e 12 del d. lgs. n. 25/2006. L’ufficio elettorale procederà a verificare la validità delle candidature.
L’articolo 3 disciplina l’ipotesi in cui l’organico del distretto di corte d’appello – superiore a 300 magistrati - renda necessaria la costituzione di uffici elettorali distaccati; in tali ipotesi dovranno essere redatti elenchi di votanti con l’indicazione dell’ufficio elettorale di riferimento.
La disposizione precisa che i magistrati della Direzione nazionale antimafia votano presso uno degli uffici elettorali del distretto della corte di appello di Roma, al pari dei magistrati fuori ruolo per distacco presso il Ministero.
Ai sensi dell’articolo 4, le votazioni si svolgono dalle 8 alle 14 della domenica e del lunedì; all’esterno dei seggi dovranno essere affisse le liste ammesse con i nominativi dei candidati. Il voto è segreto e si esprime indicando su ciascuna scheda la lista prescelta ed eventualmente una preferenza.
Ai sensi dell’articolo 5, le operazioni di scrutinio si aprono non appena il presidente dell’ufficio elettorale dichiara chiuse le votazioni. Al termine si ha la proclamazione degli eletti, nel rispetto delle disposizioni sull’assegnazione dei seggi di cui agli artt. 4-bis, 12-bis e 12-quater del decreto legislativo n. 25/2006.
Si ricorda che tanto l’articolo 4-bis, quanto gli artt. 12-bis e 12-quater disciplinano il meccanismo di trasformazione dei voti in seggi prevedendo un sistema proporzionale. L’ufficio elettorale dovrà individuare il quoziente base (voti validi espressi/seggi da attribuire), calcolare il numero di seggi spettante a ciascuna lista (voti di lista/quoziente base) e proclamare eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. I seggi non assegnati direttamente vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti; il caso di parità nei voti di preferenza il seggio è assegnato al magistrato con la maggiore anzianità di servizio e, in caso di pareggio, al più anziano anagraficamente.
In base all’articolo 6, in caso di contestazioni (validità liste, eleggibilità candidati, operazioni elettorali), tanto l’ufficio elettorale presso la Cassazione, quanto i singoli uffici presso le corti di appello, decidono a maggioranza (in caso di parità prevale il voto del presidente).
I successivi reclami dovranno pervenire alla cancelleria della Cassazione o delle corti d’appello entro 8 giorni dalla proclamazione degli eletti: la decisione è affidata alla I sezione della Cassazione o della corte d’appello competente per gli affari civili e deve essere assunta in camere di consiglio entro i successivi 8 giorni.
Se le elezioni vengono dichiarate in tutto o in parte nulle, in base all’articolo 7 occorre disporne la rinnovazione. Nel frattempo rimangono in carica i precedenti consiglio direttivo o Consiglio giudiziario.
Si precederà invece ad elezioni suppletive laddove i componenti cessino dalla carica senza poter essere sostituiti dai candidati che hanno riportato il maggior numero di voti immediatamente successivo all'ultimo degli eletti.
L’articolo 8 specifica che le schede elettorali dovranno essere redatte in base ai modelli allegati allo schema di decreto legislativo.
I successivi articoli stabiliscono che dalla attuazione del decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (articolo 9) e prevedono l’entrata in vigore del decreto legislativo senza vacatio legis (articolo 10).
[1] La legge 30 luglio 2007, n. 111, reca Modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario.
[2] Tale legge reca la Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
[3] La legge 24 ottobre 2006, n. 269 (Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario), che ha sospeso l’efficacia di molteplici interventi oggetto della c.d. Riforma Castelli, non ha riguardato il decreto legislativo n. 25 del 2006; pertanto, le nuove disposizioni sui consigli giudiziari e sul consiglio direttivo della Cassazione sono entrate in vigore il 4 maggio 2006.