Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||
Titolo: | Applicazione delle nuove disposizioni sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi dei magistrati - AA.C. 2977 e 3051 | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 303 | ||
Data: | 15/01/2008 | ||
Organi della Camera: | II-Giustizia |
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Camera dei deputati |
XV LEGISLATURA |
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SERVIZIO STUDI |
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Progetti di legge |
Applicazione delle nuove disposizioni sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi dei magistrati AA.C. 2977 e 3051 |
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n. 303 |
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15 gennaio 2008 |
Dipartimento giustizia
SIWEB
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: gi0284.doc
INDICE
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Impatto sui destinatari delle norme
Quadro normativo: le funzioni direttive dei magistrati e la loro temporaneità
Contenuto delle proposte di legge
§ L. 30 luglio 2007, n. 111. Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario.
Numero del progetto di legge |
2977 |
Titolo |
Modifica all'articolo 5 della legge 30 luglio 2007, n. 111, in materia di applicazione delle nuove disposizioni sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi dei magistrati |
Iniziativa |
parlamentare |
Settore d’intervento |
Ordinamento giudiziario |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
1 |
Date |
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§ presentazione o trasmissione alla Camera |
31 luglio 2007 |
§ annuncio |
1° agosto 2007 |
§ assegnazione |
26 settembre 2007 |
Commissione competente |
2ª Commissione permanente (Giustizia) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
1ª (Aff. costit.), 5ª (Bilancio) |
Numero del progetto di legge |
3051 |
Titolo |
Modifica all' articolo 5 della legge 30 luglio 2007, n. 111. Differimento del termine per l'applicazione delle nuove disposizioni sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi dei magistrati |
Iniziativa |
parlamentare |
Settore d’intervento |
Ordinamento giudiziario |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
1 |
Date |
|
§ presentazione o trasmissione alla Camera |
19 settembre 2007 |
§ annuncio |
20 settembre 2007 |
§ assegnazione |
4 ottobre 2007 |
Commissione competente |
2ª Commissione permanente (Giustizia) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
1ª (Aff. costit.), 5ª (Bilancio) |
Le proposte di legge A.C. 2977 e A.C. 3051, entrambe composte da un solo articolo, sono volte a posticipare l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive dei magistrati (cfr. quadro normativo), attualmente previste dagli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituiti dall’articolo 2 della recente legge di riforma dell’ordinamento giudiziario (l. n. 111 del 2007)[1].
Obiettivo dei citati provvedimenti è quello di evitare che il 28 gennaio 2008, data di entrata in vigore delle citate disposizioni[2], decadano dalle funzioni numerosi magistrati senza che il Consiglio Superiore della Magistratura abbia potuto provvedere alla nomina dei relativi sostituti.
A tal fine, le proposte di legge A.C. 2977 e A.C. 3051 novellano il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 111 del 2007 al fine di differire, la prima proposta, al 25 luglio 2008, la seconda, al 31 gennaio 2009, l’applicazione delle citate disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi.
Si tratta di proposte di legge di iniziativa parlamentare corredate, pertanto, della sola relazione illustrativa.
Entrambe le proposte di legge in esame intervengono su una disposizione legislativa di rango primario e su materia coperta da riserva di legge. Si giustifica, pertanto, l’utilizzo dello strumento legislativo.
Come precedentemente rilevato, le proposte di legge A.C. 2977 e A.C. 3051 novellano il comma 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 111 del 2007, concernente, in particolare, l'entrata in vigore delle disposizioni recate dagli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160[3], in materia di temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive dei magistrati.
La base giuridica del provvedimento appare pertanto riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera i) (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa) della Costituzione.
Le proposte di legge in esame incidono sulla vigente legislazione con la tecnica della novellazione.
Destinatari del possibile impatto della disciplina recata dai provvedimenti in esame sono, in particolare, i magistrati che, alla data del 28 gennaio 2008, abbiano superato il termine massimo per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive e che, in base in base alle recenti citate norme in materia di ordinamento giudiziario, dovranno essere sostituiti.
Entrambe le proposte di legge all’esame della Commissione Giustizia mirano a differire l’entrata in vigore delle disposizioni sulla temporaneità delle funzioni direttive dei magistrati giudicanti e requirenti, attualmente prevista per il 28 gennaio 2008.
In merito, si ricorda che i magistrati ordinari sono distinti in base alle funzioni esercitate e che è l’articolo 10 del decreto legislativo n. 160 del 2006[4] (come modificato recentemente dalla citata legge n. 111 del 2007) a descrivere le funzioni stesse, distinguendole in funzioni giudicanti e requirenti, a loro volta di primo grado, di secondo grado e di legittimità, semidirettive e direttive.
In particolare, i commi da 7 a 9 individuano le funzioni semidirettive giudicanti e requirenti.
Il comma 7 dell’articolo 10 tratta le funzioni semidirettive di primo grado, che individua – quanto alle funzioni giudicanti - nel presidente di sezione presso il tribunale ordinario e nel presidente e presidente aggiunto della sezione GIP e – quanto alle funzioni requirenti - nel procuratore della Repubblica aggiunto presso il tribunale.
Il comma 8 stabilisce che funzioni semidirettive giudicanti elevate sono quelle di presidente della sezione GIP negli uffici giudiziari aventi sede nelle città di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.
Il comma 9 individua le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado nella figura del presidente di sezione presso la corte d’appello e le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado nell’avvocato generale presso la stessa corte.
I commi da 10 a 16 dell’articolo 10 riguardano invece le funzioni direttive giudicanti e requirenti.
Il comma 10 riguarda le funzioni direttive giudicanti e requirenti di primo grado, che vengono individuate, quanto alle giudicanti, nel presidente di tribunale e nel presidente del tribunale per i minorenni, e quanto a quelle requirenti, nel procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e nel procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
Di grado appena superiore a quelle appena descritte sono le funzioni direttive elevate di primo grado, giudicanti e requirenti di cui al comma 11 dell’art. 10: in particolare, sono funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato quelle di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge sull’ordinamento penitenziario (L: 26 luglio 1975)[5], nonché di presidente dei tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia. Nelle medesime città, i procuratori della Repubblica presso il tribunale ordinario rivestono corrispondenti funzioni requirenti.
Il comma 12 prevede che a svolgere funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano i presidenti di corti d’appello; corrispondenti funzioni requirenti sono attribuite ai PG presso le stesse corti d’appello.
Il Procuratore nazionale antimafia, ai sensi del comma 13, svolge funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale.
Il comma 14 stabilisce che le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione, mentre quelle direttive requirenti di legittimità sono svolte dall’avvocato generale presso la corte di cassazione.
Il comma 15 attribuisce funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità a due soli magistrati: il presidente aggiunto della corte di cassazione ed il presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le corrispondenti funzioni requirenti sono attribuite al solo procuratore generale aggiunto.
I massimi gradi della carriera, sono, da ultimo, riservati dal comma 16 al Primo presidente presso la Corte di cassazione e al Procuratore generale presso la medesima Corte i quali rivestono, pertanto, le funzioni direttive apicali di legittimità giudicanti (il primo) e requirenti (il secondo).
L’esercizio di tali funzioni, direttive e semidirettive, da parte del singolo magistrato ha carattere temporaneo.
La disciplina sulla temporaneità delle funzioni direttive è contenuta infatti negli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, così come sostituiti dall’art. 2, commi 9 e 10, della recente legge di riforma dell’ordinamento giudiziario (l. n. 111 del 2007).
In particolare, la nuova formulazione dell’articolo 45 conferma la regola, già introdotta dalla c.d. riforma Castelli, della durata quadriennale degli incarichi direttivi.
Il comma 1 prevede che le funzioni direttive abbiano carattere temporaneo e siano attribuite per la durata di 4 anni, rinnovabili a domanda, per ulteriori 4 anni, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura dell’attività svolta dal magistrato; se la valutazione è negativa, è inibita al magistrato per 5 anni la partecipazione a concorsi per il conferimento di incarichi direttivi.
Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nello stesso ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza. All’atto della presa di possesso del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive (comma 2).
Per quanto riguarda gli incarichi semidirettivi l’articolo 46 dispone in modo analogo prevedendo una durata di 4 anni prorogabile per uguale periodo. Anche in tal caso, quindi, la permanenza massima è di 8 anni.
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 46 il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, in caso di mancata presentazione della domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, ovvero nel caso in cui tale domanda sia all'esame del CSM, , torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio.
Come detto, tali disposizioni diventano operative a partire dal 28 gennaio 2008. E’ infatti l’articolo 5, comma 3, della legge n. 111/2007 a prevedere che le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi trovino applicazione a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (31 luglio 2007)[6].
Entrambe le proposte di legge mirano a posticipare l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di temporaneità delle funzioni direttive dei magistrati (cfr. quadro normativo), con l’obiettivo di evitare che il 28 gennaio 2008 decadano dalle funzioni numerosi magistrati senza che il Consiglio Superiore della Magistratura abbia potuto provvedere alla nomina dei relativi sostituti.
La relazione di accompagnamento dell’A.C. 3051 evidenzia, infatti, che «il CSM dovrebbe provvedere a 334 procedure di nomina di capi di uffici direttivi: alla luce dei tempi occorsi in passato al CSM per istruire analoghe pratiche, si può agevolmente prevedere che, per l'inizio del 2008, tali procedure non verranno evase. Infatti è necessario pubblicare i bandi per i posti vacanti, raccogliere le candidature, ricevere i pareri da parte dei consigli giudiziari, degli Ordini degli avvocati e dei dirigenti degli uffici. La conclusione che si produrrebbe è quella di determinare delle «reggenze» molto lunghe in uffici particolarmente delicati».
In particolare, la proposta di legge A.C. 2977, novella il comma 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 111 del 2007, sostituendo la parola “centosessantesimo”, con la parola “trecentosessantesimo” e posticipando, quindi, al 25 luglio 2008 l’applicazione delle disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi.
La proposta di legge A.C. 3051 prevede, invece, che le citate disposizioni in materia di temporaneità delle funzioni direttive dei magistrati acquistino efficacia a partire dal 31 gennaio 2009.
N. 2977
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CAMERA DEI DEPUTATI ______________________________ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa dei deputati BALDUCCI, DEL MESE, FRANCESCATO, MAZZONI, MELLANO, PELLEGRINO, CAMILLO PIAZZA, SANZA, TREPICCIONE, ZANELLA ¾ |
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Modifica all'articolo 5 della legge 30 luglio 2007, n. 111, in materia di applicazione delle nuove disposizioni sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi dei magistrati |
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Presentata il 31 luglio 2007
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Onorevoli Colleghi! - La recentissima legge 30 luglio 2007, n. 111, ha comportato sicuramente una serie di importanti e significative correzioni alle norme sull'ordinamento giudiziario, ma occorre segnalare un punto estremamente delicato che riguarda l'articolo 5 (disposizioni varie), su cui è necessario urgentemente intervenire.
Sotto il profilo della disciplina transitoria, il comma 3 del citato articolo 5 stabilisce che «Le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificati dall'articolo 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e pertanto, fino al decorso del predetto termine, i magistrati che ricoprono i predetti incarichi mantengono le loro funzioni. Decorso tale periodo, coloro che hanno superato il termine massimo per il conferimento delle funzioni senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura e senza oneri per lo Stato. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».
Il termine di centottanta giorni di cui al citato comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 111 del 2007, se rapportato al numero delle valutazioni di professionalità che occorrerà emanare, risulta però assolutamente inadeguato: tale carico di lavoro potrebbe, infatti, pesantemente incidere sul funzionamento della magistratura, con inevitabili ripercussioni sui tempi della giustizia e, quindi, di riflesso sui cittadini.
I tempi della giustizia sono ormai al collasso e per scongiurare un ulteriore aggravamento della situazione occorre urgentemente intervenire per modificare il termine previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge n. 111 del 2007, prevedendo un termine più ampio. Pertanto, si avanza la proposta di sostituire al citato articolo 5, comma 3, primo periodo, la parola: «centottantesimo» con la parola: «trecentosessantesimo».
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1. 1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 2007, n. 111, la parola: «centottantesimo» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantesimo». |
N. 3051
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CAMERA DEI DEPUTATI ______________________________ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa dei deputati COSTA, BOSCETTO, PECORELLA, VITALI, MARRAS, MORMINO, CROSETTO ¾ |
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Modifica all'articolo 5 della legge 30 luglio 2007, n. 111. Differimento del termine per l'applicazione delle nuove disposizioni sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi dei magistrati |
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Presentata il 19 settembre 2007
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Onorevoli Colleghi! - La legge 30 luglio 2007, n. 111, stabilisce il principio della temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi dei magistrati.
L'articolo 5, comma 3, della citata legge prevede che a decorrere del centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge, si produrrà la decadenza dagli incarichi per i magistrati che hanno superato il termine massimo per il conferimento degli stessi.
La presente proposta di legge mira ad evitare che, alla data del 31 gennaio 2008, si produca una «decapitazione» degli uffici giudiziari senza che il Consiglio superiore della magistratura (CSM) abbia provveduto alla sostituzione dei magistrati decaduti.
A quanto risulta, il CSM dovrebbe provvedere a 334 procedure di nomina di capi di uffici direttivi: alla luce dei tempi occorsi in passato al CSM per istruire analoghe pratiche, si può agevolmente prevedere che, per l'inizio del 2008, tali procedure non verranno evase. Infatti è necessario pubblicare i bandi per i posti vacanti, raccogliere le candidature, ricevere i pareri da parte dei consigli giudiziari, degli Ordini degli avvocati e dei dirigenti degli uffici.
La conclusione che si produrrebbe è quella di determinare delle «reggenze» mol to lunghe in uffici particolarmente delicati.
Pertanto si ritiene ragionevole provvedere, attraverso un'apposita modifica al citato articolo 5, comma 3, della legge n. 111 del 2007, a differire di trecentosessanta giorni la data di applicazione delle disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi e, in particolare, il momento della decadenza dagli incarichi direttivi e semidirettivi da parte dei magistrati che hanno superato il termine massimo per il conferimento delle funzioni.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1. 1. All'articolo 5, comma 3, primo periodo, della legge 30 luglio 2007, n. 111, le parole: «a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 31 gennaio 2009».
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Quesito in ordine all'interpretazione da darsi all'art. 5, terzo comma, della legge 30 luglio 2007, n. 111 (Disposizioni varie) con riferimento alla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi, in previsione della formulazione delle prossime proposte tabellari.
(Risposta a quesito del 4 ottobre 2007)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 4 ottobre 2007, ha adottato la seguente delibera:
«1. I quesiti proposti dal presidente del Tribunale di … e, con maggiore ampiezza e approfondimento, dai dirigenti degli uffici giudiziari … riguardano le modalità di applicazione della disciplina della cosiddetta temporaneità degli uffici direttivi nella fase transitoria tra l'entrata in vigore della legge n. 111/2007 e il funzionamento a regime del nuovo sistema.
Alla enunciazione dei quesiti e alla relativa risposta conviene premettere il richiamo ai dati normativi implicati (o, comunque, richiamati nei quesiti).
L'art. 45 del decreto legislativo n. 160/2006 come modificato dalla legge n. 111/2007 (recante la rubrica «Temporaneità delle funzioni direttive»), nella parte che qui rileva, recita: «1. Le funzioni direttive hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta (...) / 2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato le funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero». Sostanzialmente coincidente, sul punto, è la disciplina dettata per gli uffici semidirettivi dal successivo art. 46.
L'art. 35 dello stesso decreto legislativo, sotto la rubrica «Limiti di età per il conferimento delle funzioni direttive», dispone che «le funzioni direttive possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo». Anche in questo caso del tutto sovrapponibile è la disciplina dettata, per gli uffici semidirettivi, dal precedente art. 34 bis.
Recita, infine, l'art. 5, terzo comma, della legge n. 111/2007: «Le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e pertanto, fino al decorso del predetto termine, i magistrati che ricoprono i predetti incarichi mantengono le loro funzioni. / Decorso tale periodo, coloro che hanno superato il termine massimo per il conferimento delle funzioni senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero (...). / Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».
2. È in questo contesto che si inseriscono i quesiti in esame che in realtà, pur utilizzando la forma interrogativa, sottopongono al Consiglio una interpretazione del quadro normativo alternativa a quella nelle stesse note definita attualmente prevalente.
Nel quesito dei dirigenti degli uffici … si afferma, in particolare, che, secondo l'interpretazione diffusa nei giorni successivi all'entrata in vigore della legge n. 111, il terzo situazioni riguardanti i titolari di incarichi, direttive semidirettivi (di cui agli artt. 45 e 46 D.lvo 160/2006, come modificato dall'art. 10 l. 111/07) che, alla data del 27 gennaio 2008, avranno maturato il termine massimo di permanenza nell'incarico, ossia quello degli otto anni e che, quindi, salve le eccezioni introdotte nella stessa seconda proposizione del comma 3, sarebbe prevista la decadenza automatica e contemporanea di alcune centinaia di titolari di incarichi direttivi e semidirettivi», mentre «l'ultima parte del comma 3 disciplinerebbe, residualmente, la situazione di coloro che, ricoprendo parimenti incarichi direttivi e semidirettivi, alla data del 27 gennaio 2008 non avrebbero maturato il termine massimo di otto anni previsto per l'attribuzione di quegli incarichi, per i quali sarebbero previste scadenze differenziate, dovendosi far riferimento alla data di presa di possesso, anteriore al 27 gennaio 2008, ma risalente a un tempo inferiore agli otto anni (con applicazione delle norme di cui agli artt. 45 comma 2 e 46 comma 2 in tema di collocazione dei magistrati al momento della scadenza del periodo massimo)».
Detta interpretazione è contestata nella motivazione dei quesiti che - fondandosi sul dato letterale del citato art. 5, terzo comma, legge n. 111 (in particolare sulla espressione «termine massimo per il conferimento delle funzioni», che - sempre secondo gli interroganti - non può essere ritenuta equivalente a quella «termine massimo di permanenza nell'incarico») e ritenendo che detta norma debba essere correlata con quella degli artt. 34 bis e 35 del decreto legislativo n. 160 - ricostruisce il sistema nel senso che «il legislatore ha inteso fare riferimento, nel disciplinare la materia della decadenza, non al decorso del tempo e alla permanenza nell'incarico direttivo o semidirettivo (iniziati anche molto tempo prima e sotto il vigore di una normativa di segno opposto), ma al termine massimo (di età) per il conferimento delle funzioni (direttive o semidirettive)», con la conseguenza che «per i magistrati che abbiano raggiunto i limiti di età indicati negli artt. 34 bis e 35 decreto legislativo n. 160 e che, quindi, non abbiano ulteriori possibilità di richiedere e ricoprire incarichi direttivi è prevista la decadenza alla data del 27 gennaio 2008, senza possibilità di mantenere, neppure, una situazione di cosiddetta reggenza», mentre la decadenza non opera per i titolari delle funzioni semidirettive e direttive che non abbiano raggiunto lo sbarramento di età di cui agli artt. 34 bis e 35, per i quali è prevista - ai sensi dell'ultima parte del comma in esame - «la permanenza in quelle funzioni per un tempo massimo di quattro anni a far data dalla entrata in vigore della legge (o, al più, dalla scadenza del periodo indicato nella prima parte del cit. comma 3)».
3. Il primo criterio di interpretazione del quadro normativo in esame non può che essere - secondo quanto previsto dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale - quello letterale.
Ciò posto, il significato proprio delle parole è agevolmente - e univocamente - percepibile dalla piana lettura della prima parte del comma in esame, che - come già ricordato - recita: «Le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi (…) si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e pertanto, fino al decorso del predetto termine, i magistrati che ricoprono i predetti incarichi mantengono le loro funzioni».
La sequenza dei termini utilizzati rende chiaro che: a) le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli articoli 45 e 46 (e, dunque, il termine di otto anni come durata massima dell'incarico) si applicano a tutti i magistrati che ricoprono detti uffici: ciò comporta che, in caso di superamento dei termini di durata massima previsti negli articoli citati, essi decadono dall'incarico; b) la cessazione dall'incarico in caso di intervenuta maturazione del termine in esame non si verifica, peraltro, al momento della entrata in vigore della legge n. 111, ma allo scadere del centoottantesimo giorno ad essa successivo (e, dunque, il 27 gennaio 2008); c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o semidirettivi senza aver superato i termini di durata continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla scadenza del termine previsto (quattro o otto anni dalla data di conferimento dell'incarico). Il sistema descritto è avvalorato dal fatto che il riferimento della norma a «coloro che hanno superato il termine massimo» evoca il criterio della «scadenza» insito nell'articolazione della disciplina della temporaneità.
Ciò è contestato dagli interroganti che fanno leva sulla formulazione del secondo periodo del comma in esame («Decorso tale periodo, coloro che hanno superato il termine massimo per il conferimento delle funzioni senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero»), e, in particolare, sull'espressine «coloro che hanno superato il termine massimo per il conferimento delle funzioni». Gli interroganti affermano che tale formulazione non può essere riferita a «coloro che hanno superato il termine massimo di durata dell'incarico».
Il rilievo non è fondato, pur dovendosi dare atto della imprecisione del testo normativo (imprecisione peraltro, come si vedrà, a 360 gradi). Il legislatore usa, infatti, il sostantivo «termine» che serve evidentemente a individuare la fine di un'attività che ha avuto un inizio e una durata prefissata per legge. «Superare il termine massimo» letteralmente significa - e non può significare altro - oltrepassare una scadenza temporale perentoriamente determinata per lo svolgimento di un incarico, laddove anche l'aggettivo «massimo» evoca il concetto di durata. La circostanza che il legislatore abbia fatto riferimento, con la già segnalata imprecisione, al «conferimento delle funzioni» anziché alla «permanenza nell'incarico» non basta a modificare il significato letterale del periodo. Gli interroganti ritengono che la formula vada letta come se dicesse «coloro che hanno superato l'età massima per il conferimento dell'incarico», ma così non è. L'ordinamento, infatti, contiene un numero assai elevato di norme che ricollegano determinati effetti al raggiungimento o al superamento di una certa età e mai ciò viene indicato come «superamento di un termine», massimo o minimo che sia: mai l'età può essere giuridicamente considerata un «termine». Ciò trova conferma anche nel fatto che, nella disciplina relativa ai requisiti per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, il legislatore non ha usato la parola «termine di età» ma quella, assai più propria e precisa, di «limiti di età».
4. A non diversa conclusione deve pervenirsi sul piano della interpretazione sistematica.
La norma di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge n. 111/2007, infatti, è esplicitamente ed esclusivamente rivolta a disciplinare il principio della temporaneità degli uffici direttivi e semidirettivi con riferimento agli incarichi attribuiti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. 45 e 46 D.lgs. n. 160/2006 (come si evince dal suo primo periodo che - al fine di evitare incertezze sul punto - dispone che la nuova disciplina è applicabile anche agli incarichi in corso, a partire dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge). Se questa è la finalità della norma è razionale ritenere che anche il suo secondo periodo (relativo alla decadenza dall'incarico) riguarda la disciplina transitoria della temporaneità e non anche quella - non espressamente richiamata e non richiedente disciplina transitoria - dei limiti massimi di età per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi. La circostanza che il legislatore abbia disciplinato con tutt'altra disposizione (artt. 34 bis e 35 d.lgs 160/2006) i «limiti di età» per accedere alle funzioni direttive e semidirettive non può, dunque, avere alcuna influenza nell'identificare la normativa transitoria da applicare in tema di temporaneità degli incarichi.
Interpretata come prospettano gli interroganti, la disposizione avrebbe un significato precettivo del tutto estraneo ed eterogeneo rispetto alla materia della temporaneità degli incarichi direttivi trattata del comma in esame e del tutto inconferente rispetto al tema della regolazione della fase transitoria. Essa infatti - come segnalano gli stessi interroganti - si applicherebbe a tutti i titolari di incarichi direttivi, anche quelli ai quali l'incarico è stato conferito pochi mesi or sono, prevedendone la cessazione al raggiungimento del 71° anno (che rappresenterebbe, quindi, non soltanto il limite di età fissato per il conferimento delle funzioni direttive, ma anche il limite di età per il mantenimento delle stesse). Una disposizione siffatta è, allo stato, del tutto estranea al sistema introdotto con il decreto legislativo n. 160/2007 e non può essere in esso inserita in assenza di una previsione esplicita.
5. La soluzione qui prospettata trova, infine conferma, anche in base all’elemento – sussidiario, ma non irrilevante alla stregua del citato art. 12 disposizioni preliminari al codice civile – della volontà del legislatore. Risulta, infatti, dal resoconto della seduta del 28 giugno 2007 della Commissione giustizia del Senato che «il sottosegretario Scotti riformula l'emendamento1[7]nel senso di chiarire che le nuove disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi o semidirettivi entrano in vigore sei mesi dopo l'entrata in vigore della legge e coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno superato il limite di tempo dell’incarico o che lo superano nei sei mesi successivi, sono prorogati fino alla scadenza di detto termine».
[1] L. 30 luglio 2007, n. 111, Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario.
[2] Cfr. comma 3 dell'articolo 5 della legge n.111 del 2007.
[3] Come modificati dall’articolo 2 della legge n. 111 del 2007.
[4] D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150.
[5] Si tratta dei presidenti dei tribunali di sorveglianza di Ancona, Macerata, Bari, Foggia, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Brescia, Mantova, Cagliari, Nuoro, Sassari, Caltanissetta, Catania, Siracusa, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Firenze, Siena, Livorno, Pisa, Genova, Massa, L'Aquila, Pescara, Lecce, Messina, Milano, Pavia, Varese, Napoli, Avellino, Campobasso, Salerno, Santa Maria Capua Vetere, Palermo, Agrigento, Trapani, Perugina, Spoleto, Potenza, Roma, Frosinone, Viterbo, Torino, Alessandria, Novara, Vercelli, Cuneo, Trento, Trieste, Udine, Venezia, Padova e Verona.
[6] La legge 30 luglio 2007, n. 111, Modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario, è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 175 del 30 luglio 2007; l’articolo 8 della legge prevede l’entrata in vigore della stessa il giorno successivo alla pubblicazione.
[7] 1Il testo proposto dal sottosegretario è quello dell’attuale art. 5, terzo comma, legge n. 111/2007. Il testo precedente recitava – è utile riportarlo per chiarire la materia regolamentata – : «I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono gli incarichi semidirettivi e direttivi, giudicanti o requirenti, di cui all’art. 10, commi da 6 a 12, del decreto legislativo n. 240 del 2006, come modificato dall’art. 2 della presente legge, mantengono le loro funzioni, in deroga ai commi 7 e 9 per i seguenti periodi massimi: diciotto mesi se hanno esercitato le suddette funzioni da oltre otto anni, un anno se hanno esercitato le suddette funzioni da oltre sette anni e sei mesi fino a otto anni, sei mesi se hanno esercitato le suddette funzioni da oltre sette anni fino a sette anni e sei mesi. Decorsi tali periodi, senza che abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, decadono dall’incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell’organico complessivo della magistratura e senza oneri per lo Stato. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla entrata in vigore della presente legge».