Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||
Titolo: | Contributo del Ministero della giustizia in favore di enti, istituti, associazioni ed altri organismi per l'anno 2007 - Schema di D.M. n. 165 (art. 32, co. 2, legge 448/2001) | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 143 | ||
Data: | 09/10/2007 | ||
Organi della Camera: | II-Giustizia | ||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
XV LEGISLATURA |
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SERVIZIO STUDI |
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Atti del Governo |
Contributo del Ministero della giustizia in favore di enti, istituti, associazioni ed altri organismi per l’anno 2007 Schema di D.M. n. 165 |
(art. 32, co. 2, legge 448/2001) |
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n. 143 |
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9 ottobre 2007 |
Dipartimento giustizia
SIWEB
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File: gi0220.doc
INDICE
§ L. 28 dicembre 2001 n. 448. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002). (art. 32)
§ Legge 27 dicembre 2006 n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (Art. 1, co. 482, 483, 507 e Tabella C - stralcio)
Numero atto |
165 |
Titolo |
Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno 2007, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni ed altri organismi |
Autorità emanante |
Ministero della giustizia |
Settore d'intervento |
Ministeri |
Norma di riferimento |
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 32, comma 2 |
Date: |
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- presentazione |
20 settembre 2007 |
- assegnazione |
24 settembre 2007 |
- termini per il parere |
14 ottobre 2007 |
Commissioni competenti |
II Commissione (Giustizia) |
L’articolo 32 della legge finanziaria 2002[1] ha stabilito, al comma 2, che gli importi dei contributi previsti da leggi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla legge, siano iscritti in un’unica unità previsionale di base (U.P.B.) nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato.
Il riparto tra gli enti destinatari delle risorse stanziate su ciascuna di tali U.P.B. è effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno dal ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, “intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa”. Sullo schema del decreto di ripartizione è prevista l’espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Il successivo comma 3 ha stabilito che la dotazione di ciascuna delle U.P.B. sia quantificata annualmente dalla legge finanziaria (in tabella C), ai sensi dell’art. 11, co. 3, lett. d), della L. 468/1978[2], e successive modificazioni e integrazioni.
Per quanto riguarda i contributi ad associazioni ed enti di competenza del Ministero della giustizia, la tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) contempla ai sensi della legge 549/1995, art. 1, co. 43, uno stanziamento di 117.000 euro.
La tabella 5 allegata al decreto 29 dicembre 2006[3] precisa che tale stanziamento fa capo al centro di responsabilità “Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro”, U.P.B. 1.1.2.1 (Contributi ad enti ed altri organismi), capitolo 1160.
Per effetto degli accantonamenti previsti dalla stessa legge finanziaria 2007, lo stanziamento disponibile sul cap. 1160 è ora di 98.927,19 euro.
La legge finanziaria per il 2007 ha stabilito, all’articolo 1, comma 507, che sia accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare (cioè proporzionale), una quota pari a 4,6 miliardi di euro per il 2007, a 5 miliardi di euro per il 2008 e a 4,9 miliardi di euro per il 2009, delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento ad autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, relative a determinate categorie economiche.
Gli accantonamenti costituiscono nella sostanza riduzioni degli stanziamenti di bilancio, in quanto le somme accantonate e rese indisponibili sono destinate alla fine dell’anno ad andare in economia.
Al fine di assicurare un’adeguata flessibilità gestionale è stata prevista una procedura che consente di rimodulare, con decreto ministeriale, gli accantonamenti all’interno degli stati di previsione dei singoli Ministeri, in attuazione della quale è stato emanato il DM 10 luglio 2007 che, per quanto riguarda il cap. 1160, ha confermato l’accantonamento iniziale di 14.833 euro.
Ulteriori accantonamenti – per 3.240 euro – sono stati apportati al capitolo 1160 per effetto dell’applicazione dell’articolo 1, commi 482-483, della finanziaria. Si tratta di disposizioni che intervengono in materia di riordino degli enti pubblici, affidando a uno o più regolamenti di delegificazione il compito di procedere al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici, nonché di strutture amministrative pubbliche e quantificando il miglioramento dell'indebitamento netto che deve derivare dalla attuazione di tali politiche.
Lo schema di decreto ministeriale trasmesso alle Camere il 18 settembre scorso dà attuazione all’art. 32, commi 2 e 3, della legge finanziaria 2002 (v. sopra), disponendo in ordine al riparto - per l’anno 2007 - dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia relativo ai contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
In particolare, lo schema di decreto ministeriale assegna l’intero ammontare dello stanziamento disponibile - 99 mila euro - al Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale di Milano (CNPDS).
Si segnala che, diversamente da quanto accaduto lo scorso anno, per questo esercizio il Ministero della giustizia non ha allegato allo schema di decreto ministeriale né la relazione del Presidente del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale di Milano sull’attività del 2006, né il bilancio dell’ente.
Il Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale è una associazione istituita nel 1948 ed ha sede a Milano. Essa ha lo scopo statutario di promuovere lo studio e la realizzazione di un sistema di prevenzione e di difesa sociale per la promozione di una crescita culturale, sociale e civile della società. Per raggiungere i propri scopi si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti. Ha avuto un rilevante ruolo internazionale con riferimento costante alle iniziative dell'ONU, specialmente in relazione ai temi connessi alla prevenzione della criminalità e al funzionamento della giustizia penale. Dal maggio 1989 è stato dotato di Statuto consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.
Il Centro fruisce, a partire dal 1953, di un contributo dello Stato stabilito con diverse leggi che si sono susseguite negli anni (l. 6 marzo 1953, n. 125; l. 23 febbraio 1956, n. 117; l. 29 ottobre 1960, n. 1317; l. 1º marzo 1965, n. 116; l. 19 febbraio 1970, n. 58; l. 25 luglio 1975, n. 357; l. 28 febbraio 1980, n. 49; l. 29 marzo 1985, n. 112; l. 23 marzo 1990, n. 61; l. 12 agosto 1993, n. 316. Da ultimo, la legge 31 dicembre 1996, n. 678[4] ha attribuito al Centro un contributo di 150 milioni di lire annui demandando, a partire dal 1999, la rideterminazione del contributo in base alle previsioni contenute annualmente nella tabella C allegata alla legge finanziaria. La stessa legge ha anche previsto (articolo 3) che alla fine di ciascun esercizio finanziario la presidenza del Centro presenti al Ministero della giustizia una relazione delle attività svolte con allegato rendiconto delle entrate e delle spese dell’Istituto.
Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del ministero della giustizia per l’anno 2007, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni ed altri organismi
[1] Legge 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).
[2] Legge 5 agosto 1978, n. 468, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. La disposizione cui si fa riferimento prevede che la legge finanziaria determini, in apposita tabella (tabella C), la quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria stessa.
[3] D.M. 29 dicembre 2006, Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007.
[4] Recante “Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, associazione dotata di statuto consultivo del consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite”.