Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||||
Titolo: | Violazioni al Reg. (CE) n. 1236/2005 sul commercio di merci utilizzabili per la pena di morte, tortura, trattamenti o pene crudeli - Schema di D.Lgs. n. 24 | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 21 | ||||||
Data: | 19/10/2006 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | II-Giustizia | ||||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
XV LEGISLATURA |
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SERVIZIO STUDI |
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Atti del Governo |
Violazioni al Reg. (CE) n. 1236/2005 sul commercio di merci utilizzabili per la pena di morte, tortura, trattamenti o pene crudeli |
Schema di D.Lgs. n. 24 |
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n. 21 |
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19 ottobre 2006 |
Dipartimento giustizia
SIWEB
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File: GI0054.doc
INDICE
Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Conformità con la norma di delega
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Impatto sui destinatari delle norme
Schema di D.Lgs. n. 24
§ Sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) del Consiglio 27 giugno 2005 n. 1236/2005 concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
Riferimenti normativi
Normativa nazionale
§ Costituzione della Repubblica italiana (artt. 76 e 87)
§ L. 24 novembre 1981, n. 689. Modifiche al sistema penale.
§ L. 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (art. 14)
§ L. 15 marzo 1997, n. 59. Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
§ D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.
§ D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 96. Attuazione di talune disposizioni del regolamento n. 1334/2000/CE che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché dell'assistenza tecnica destinata a fini militari, a norma dell'articolo 50 della L. 1° marzo 2002, n. 39. (art. 11)
§ L. 25 gennaio 2006, n. 29. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005. (artt. 1 e 5)
§ Legge 17 luglio 2006, n. 233 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2006
Normativa comunitaria
§ Reg. (CE) n. 1236/2005 del 27 giugno 2005. Regolamento del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
Scheda di sintesi per
l'istruttoria legislativa
Numero dello schema di decreto legislativo |
24 |
Titolo |
Disposizioni sanzionatorie in tema di commercio di merci utilizzabili per pena di morte, tortura, trattamenti o pene e crudeli |
Norma di delega |
Art. 5, L. 25 gennaio 2006, n. 29, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005 |
Settore d’intervento |
Diritto commerciale; diritto penale |
Numero di articoli |
2 |
Date |
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§ presentazione |
5 settembre 2006 |
§ assegnazione |
19 settembre 2006 |
§ termine per l’espressione del parere |
29 ottobre 2006 |
§ scadenza della delega |
23 febbraio 2008 |
Commissione competente |
II Commissione (Giustizia) |
Rilievi di altre Commissioni |
V Commissione (Bilancio); XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea) |
Lo schema di decreto legislativo in esame, in attuazione della delega conferita al Governo dall’articolo 5 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), stabilisce le sanzioni penali ed amministrative conseguenti alla violazione del regolamento (CE) n. 1236/2005 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. L’articolo 17 del citato regolamento, infatti, attribuisce agli Stati membri il compito di stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili per la violazione delle disposizioni del regolamento e di adottare tutte le misure necessarie per la loro attuazione.
Lo schema di decreto si compone di due articoli, disciplinanti, rispettivamente, l’ambito di applicazione e l’autorità nazionale incaricata dell’applicazione del regolamento e del decreto legislativo nonchè le sanzioni penali ed amministrative applicabili.
Lo schema di decreto è corredato dalla relazione
illustrativa, dalla relazione tecnico-normativa, dall’analisi di impatto della
regolamentazione e dalla relazione tecnico-finanziaria.
Lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall’articolo 5 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), che delega il Governo ad adottare, entro due anni dall’entrata in vigore della legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
Il provvedimento appare quindi in linea con le disposizioni della norma di delega.
Lo schema di decreto legislativo in esame, è diretto a stabilire le sanzioni penali ed amministrative applicabili a presidio del regolamento (CE) n. 1236/2005 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
La base giuridica del provvedimento sembra quindi ravvisabile nell’articolo 117, comma 2 della Costituzione, lettere a) (nella parte relativa ai rapporti dello Stato con l’Unione europea) e l) - giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa
Nell’ambito della promozione del rispetto dei diritti umani sancito solennemente dall’art. 6 del Trattato, la lotta contro la tortura e più in generale contro i trattamenti disumani e degradanti costituisce una delle priorità della politica dell’Unione Europea.
L'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea- in accordo con quanto previsto dall’art. 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dall'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dall'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - afferma che nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.
Il 9 aprile 2001 il Consiglio della UE ha approvato gli “Orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradant”».
Il 3 ottobre 2001, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla seconda relazione annuale del Consiglio ai sensi della misura operativa n. 8 del codice di condotta dell’Unione europea per le esportazioni di armi, sollecitando la Commissione ad agire rapidamente per la presentazione di un appropriato meccanismo comunitario che includa il divieto di promozione, commercio ed esportazione di attrezzature di polizia e di sicurezza il cui uso sia in sé crudele, inumano o degradante e ad assicurare che il suddetto meccanismo comunitario sospenda il trasferimento di attrezzature di polizia e di sicurezza i cui effetti clinici non siano pienamente noti, nonché di attrezzature il cui uso, nella pratica, ha rivelato un rischio sostanziale di abusi o di lesioni ingiustificate.
Nel tradurre in atti concreti tale impegno, l'UE ha adottato il 27 giugno 2005 un regolamento (CE) n. 1236/2005 delConsiglio che istituisce uno specifico regime che vieta tutte le esportazioni o importazioni di merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; tutte le esportazioni di analoga tipologia di merci, elencate nell'allegato III, sono poi soggette ad autorizzazione, indipendentemente dall'origine delle merci stesse.
Il Reg. 1236/2005- entrato in vigore il 30 luglio 2006 - prevede, inoltre, che le autorità nazionali degli Stati membri competenti a decidere in merito a una domanda di autorizzazione di importazione o di esportazione dovrebbero distinguere, da un lato, le merci che non hanno altra utilizzazione pratica all'infuori di infliggere la pena di morte, la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, e dall'altro, le merci che potrebbero essere utilizzate per fini analoghi, di cui potrebbero autorizzare l'esportazione o l'importazione secondo criteri rigorosamente definiti. Le merci oggetto del regolamento sono elencate negli allegati II e III; l'elenco di tali beni può essere modificato dalla Commissione non appena appaiano sul mercato nuove attrezzature. Nell’allegato II sono comprese merci destinate all’esecuzione di esseri umani (forche, ghigliottine, sedie elettriche, camere a gas) ed alla contenzione (cinture a scarica elettrica superiore a 10.000 V); nell’allegato III sono invece elencate merci idonee alla contenzione (sedie e tavoli di contenzione, ceppi e catene, manette di particolare misura, serrapollici, anche chiodati, dispositivi portatili, a fini antisommossa o autodifesa, a scarica elettrica superiore a 10.000 V (tra cui manganelli e scudi), dispositivi portatili antisommossa, come quelli a rilascio di sostanze chimiche paralizzanti.
Con il divieto di importazione ed esportazione delle merci di cui all’allegato II, il regolamento vieta anche la fornitura dell’assistenza tecnica connessa; le autorità competenti possono unicamente accordare una deroga quando si dimostri che il paese nel quale le merci saranno esportate le utilizzerà esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico.
Invece, tutte le esportazioni di merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, elencate nell'allegato III, sono sempre soggette ad autorizzazione, indipendentemente dall'origine delle merci stesse. Fanno eccezione le merci solo in transito attraverso il territorio doganale della Comunità, quelle utilizzate dal personale militare o civile di uno Stato membro nell'ambito di un'operazione UE o ONU di mantenimento della pace o di gestione delle crisi nel paese terzo in questione ovvero nell'ambito di un'operazione basata su accordi tra gli Stati membri e i paesi terzi nel campo della difesa.
Uno Stato membro può, infine, derogare al regime delle autorizzazioni per talune merci di cui all’allegato III mantenendo divieti di esportazione e importazione di ceppi, catene e dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche.
Specifiche disposizioni sono dettate dal regolamento in relazione alle formalità doganali, agli obblighi di notifica e consultazioni tra Stati in caso di mancata autorizzazione o di annullamento di autorizzazione già concessa.
Gli Stati membri, se possibile con la Commissione, elaborano una relazione pubblica annuale.
L'articolo 17 del regolamento comunitario rinvia agli Stati membri l'adozione delle misure sanzionatorie - che la norma precisa debbano essere “effettive, proporzionate e dissuasive” - al fine di garantirne un'efficace ed adeguata applicazione.
Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con la normativa comunitaria considerata, come rilevato anche nella relazione tecnico-normativa.
Non risultano attualmente all’esame delle istituzioni europee atti normativi relativi alla materia in esame.
La Commissione, insieme con il Consiglio d'Europa, organizzerà il 10 ottobre 2007 una conferenza internazionale di alto livello per promuovere l’abolizione universale della pena di morte e apportare un contributo europeo alla Giornata Mondiale contro la pena di morte, che dal 2003 ricorre il 10 ottobre di ogni anno.
Il 18 maggio 2006 il Parlamento europeo si è espresso sull’argomento nell’ambito della risoluzione sulla relazione dell’UE sui diritti umani[1] per il 2005, presentata il 20 aprile 2006.
Nella sua risoluzione il Parlamento europeo, a proposito della pena di morte e della tortura:
· ha apprezzato l'impostazione seguita dalla Presidenza del Regno Unito riguardo alla pena di morte, in linea con gli orientamenti dell'UE in materia, intraprendendo iniziative nei paesi in cui o vi è il rischio che la moratoria sulla pena di morte venga sospesa di diritto o di fatto o, al contrario, in cui si stanno prendendo in considerazione provvedimenti interni per l'introduzione di una moratoria;
· chiede alla Presidenza austriaca e a tutte le Presidenze future di seguire tale esempio, compiendo regolarmente passi presso i paesi che si trovino in tali situazioni;
· chiede a tutte le Presidenze di dare seguito, ove opportuno, ai passi compiuti in precedenza;
· chiede alla Commissione di dare istruzioni alle sue delegazioni nei paesi terzi in cui vige la pena di morte di appoggiare le iniziative del Consiglio volte a ottenere una moratoria, nonché di raddoppiare gli sforzi nel caso di cittadini europei condannati alla pena di morte;
· accoglie con favore la risoluzione adottata dall'Assemblea parlamentare euro-mediterranea a Rabat il 21 novembre 2005, che rivolge un invito ai paesi partner del processo di Barcellona a sostenere la moratoria sulla pena di morte.
· plaude all'impegno della Presidenza austriaca di continuare la prassi delle iniziative nei confronti di tutti i partner internazionali dell'UE riguardo alla ratifica delle convenzioni internazionali che vietano l'uso della tortura. Al riguardo, chiede anche al Consiglio e alla Commissione di prendere in esame «modi nuovi e innovativi per attuare gli orientamenti sulla tortura». Si raccomanda, inoltre, alle prossime presidenze UE di condurre iniziative sulla tortura in tutti i paesi che sono firmatari delle pertinenti convenzioni «ma che non sembrano cooperare» e esprime preoccupazione per le accuse di rilocalizzazione e di esternalizzazione della tortura in paesi terzi. Si invita quindi l'UE a considerare la lotta contro la tortura come un aspetto della massima priorità della sua politica dei diritti dell'uomo.
Come rilevato nella relazione tecnico-normativa la disciplina sanzionatoria che si introduce con il decreto legislativo rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera l (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa).
Come evidenziato nell’analisi di impatto della regolamentazione, mentre l’impatto del provvedimento sull’organizzazione ministeriale è da considerarsi di modesta entità l’introduzione di un regime autorizzatorio comporta un onere a carico dei destinatari nella richiesta dell’autorizzazione al commercio dei beni oggetto del regolamento comunitario n. 1236/05, onere che, tuttavia, non può essere evitato data la rilevanza dei valori che sono posti a fondamento della normativa in esame.
Nell’ambito della promozione del rispetto dei diritti umani sancito solennemente dall’art. 6 del Trattato, la lotta contro la tortura e più in generale contro i trattamenti disumani e degradanti costituisce una delle priorità della politica dell’Unione Europea.
L'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea - in accordo con quanto previsto dall’art. 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dall'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dall'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - afferma che nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.
Il 9 aprile 2001 il Consiglio della UE ha approvato gli “Orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti”.
Il 3 ottobre 2001, il Parlamento europeo ha poi adottato una risoluzione sulla seconda relazione annuale del Consiglio ai sensi della misura operativa n. 8 del codice di condotta dell’Unione europea per le esportazioni di armi, sollecitando la Commissione ad agire rapidamente per la presentazione di un appropriato meccanismo comunitario che includa il divieto di promozione, commercio ed esportazione di attrezzature di polizia e di sicurezza il cui uso sia in sé crudele, inumano o degradante e ad assicurare che il suddetto meccanismo comunitario sospenda il trasferimento di attrezzature di polizia e di sicurezza i cui effetti clinici non siano pienamente noti, nonché di attrezzature il cui uso, nella pratica, ha rivelato un rischio sostanziale di abusi o di lesioni ingiustificate.
In particolare, il ruolo del commercio di particolari articoli utilizzati come strumenti di tortura è stato oggetto di una relazione del relatore speciale sulla tortura delle Nazioni Unite. Conformemente alla richiesta della Commissione dei diritti dell'uomo di studiare il commercio e la produzione di attrezzature specificatamente concepite per infliggere torture o altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (risoluzioni 2001/62 e 2002/38,) il relatore speciale ha presentato uno studio preliminare (E/CN.4/2003/69) nella cinquantanovesima sessione dell’Assemblea generale dell’ONU e la questione è stata ulteriormente affrontata nella relazione E/CN.4/2005/62.
Gli orientamenti dell'UE impegnano, quindi, quest'ultima a prevenire l'utilizzazione, la produzione e il commercio di attrezzature concepite per infliggere torture o altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
Nel tradurre in atti concreti tale impegno, l'UE ha adottato il 27 giugno 2005 un regolamento (CE) n. 1236/2005 delConsiglio[2], che istituisce uno specifico regime che vieta tutte le esportazioni o importazioni di merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (cfr. allegato II); tutte le esportazioni di analoga tipologia di merci, elencate nell'allegato III, sono poi soggette ad autorizzazione, indipendentemente dall'origine delle merci stesse.
Il Reg. 1236/2005- entrato in vigore il 30 luglio 2006 - prevede che le autorità nazionali degli Stati membri (elencate all'allegato I) competenti a decidere in merito a una domanda di autorizzazione di importazione o di esportazione dovrebbero distinguere, da un lato, le merci che non hanno altra utilizzazione pratica all'infuori di infliggere la pena di morte, la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, e dall'altro, le merci che potrebbero essere utilizzate per fini analoghi, di cui potrebbero autorizzare l'esportazione o l'importazione secondo criteri rigorosamente definiti. Le merci oggetto del regolamento sono elencate negli allegati II e III; l'elenco di tali beni può essere modificato dalla Commissione non appena appaiano sul mercato nuove attrezzature. Nell’allegato II sono comprese merci destinate certamente all’esecuzione di esseri umani (forche, ghigliottine, sedie elettriche, camere a gas) ed alla contenzione (cinture a scarica elettrica superiore a 10.000 V); nell’allegato III sono invece elencate merci idonee alla contenzione (sedie e tavoli di contenzione, ceppi e catene, manette di particolare misura, serrapollici, anche chiodati, dispositivi portatili antisommossa o di autodifesa a scarica elettrica superiore a 10.000 V, tra cui manganelli e scudi, ulteriori dispositivi portatili antisommossa, come quelli a rilascio di sostanze chimiche paralizzanti).
Con il divieto di importazione ed esportazione delle merci di cui all’allegato II, il regolamento vieta anche la fornitura dell’assistenza tecnica connessa; le autorità competenti possono unicamente accordare una deroga quando si dimostri che il paese nel quale le merci saranno esportate le utilizzerà esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico.
Invece, tutte le esportazioni di merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, elencate nell'allegato III, sono sempre soggette ad autorizzazione, indipendentemente dall'origine delle merci stesse. Fanno eccezione le merci solo in transito attraverso il territorio doganale della Comunità, quelle utilizzate dal personale militare o civile di uno Stato membro nell'ambito di un'operazione UE o ONU di mantenimento della pace o di gestione delle crisi nel paese terzo in questione ovvero nell'ambito di un'operazione basata su accordi tra gli Stati membri e i paesi terzi nel campo della difesa.Le decisioni riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di esportazione sono prese caso per caso dall'autorità competente dello Stato membro dove è stabilito il richiedente L'autorità competente non rilascia alcuna autorizzazione se vi sono fondati motivi per ritenere che le merci elencate nell'allegato III potrebbero essere utilizzate da un'autorità incaricata dell'applicazione della legge o da qualunque altra persona fisica o giuridica in un paese terzo per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, comprese pene corporali giudiziarie.
Uno Stato membro può, infine, derogare al regime delle autorizzazioni per talune merci di cui all’allegato III mantenendo divieti di esportazione e importazione di ceppi, catene e dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche.Al fine di armonizzare le procedure di autorizzazione, le autorizzazioni riguardanti le esportazioni e le importazioni sono rilasciate tramite un formulario conforme al modello che figura nell'allegato V e sono valide in tutta la Comunità.
Specifiche disposizioni sono dettate dal regolamento in relazione alle formalità doganali, agli obblighi di notifica e consultazioni tra Stati in caso di mancata autorizzazione o di annullamento di autorizzazione già concessa.
Gli Stati membri, se possibile con la Commissione, elaborano una relazione pubblica annuale.
L'articolo 17 del regolamento comunitario rinvia agli Stati membri l'adozione delle misure sanzionatorie - che la norma precisa debbano essere “effettive, proporzionate e dissuasive” - al fine di garantirne un'efficace ed adeguata applicazione.
Successivamente al regolamento CE sopra illustrato è intervenuto l’articolo 5 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005) che delega il Governo ad adottare, entro due anni dall’entrata in vigore della legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
Lo schema di decreto legislativo in esame disciplina tale regime sanzionatorio.
L'articolo 1 precisa l’ambito di applicazione del provvedimento(appunto, la disciplina sanzionatoria citata) individuando nel Ministero del Commercio internazionale l'autorità nazionale incaricata dell'applicazione del regolamento comunitario e del provvedimento normativo in esame; attribuisce al Comitato consultivo istituito ai sensi del decreto-legge n. 96 del 2003[3] il compito di esprimere parere obbligatorio ma non vincolante in ordine al rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle autorizzazioni previste dal regolamento 1236/2005.
Al suddetto Comitato, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, sono attribuite funzioni consultive per l'esportazione di beni a duplice uso (civile e militare). Esso risulta attualmente composto da un direttore generale del Ministero degli Affari esteri con funzione di presidente, un direttore del Ministero dello sviluppo economico con funzioni di vice presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle finanze e da un rappresentante ciascuno dei ministeri degli Affari esteri, dello sviluppo economico, della Difesa, dell'Interno, delle Comunicazioni, della Pubblica istruzione, dell’Università e ricerca e della Salute.
L’articolo 1 del provvedimento integra la composizione di tale Comitato con la presenza di un rappresentante del Ministero dei Beni e delle attività culturali, introducendo, inoltre, una clausola di totale gratuità della partecipazione al Comitato da parte dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni interessate.
L’articolo 2 appresta il quadro sanzionatorio in relazione alle singole tipologie di violazione del regolamento comunitario 1236/2005.
Si tratta, anzitutto, di illeciti penali:
§ L’importazione e l’esportazione (anche temporanea) di merci utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumane e degradanti o comunque contenute nell’allegato II del regolamento, è punita in via alternativa con la reclusione da 2 a 6 anni o la multa da 25.000 a 250.000 euro; la fornitura, anche gratuita, di assistenza tecnica in relazione ai beni sopracitati è, invece, sanzionata con la reclusione fino a 2 anni o la multa da 10 a 50.000 euro (commi 1 e 2). E’ sempre disposta la confisca delle merci a seguito della sentenza di condanna o a quella patteggiata ex art. 444 e ss. c.p.p. in relazione a tali reati (comma 5).
§ L’importazione e l’esportazione (anche temporanea) di merci di cui all’allegato II del regolamento utilizzabili solo per esposizioni museali nonché la fornitura della relativa assistenza tecnica sono sanzionate, in assenza della prevista autorizzazione ,con la reclusione fino a 2 anni o la multa da 15.000 a 90.000 euro (comma 3).
§ L’esportazione (anche temporanea) di merci, di cui all’allegato III del regolamento, che potrebbero essere utilizzabili per la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumane e degradanti, in assenza della prevista autorizzazione o in virtù di falsa autorizzazione o documentazione sono sanzionate con la reclusione da 2 a 4 anni o la multa da 15.000 a 150.000 euro (comma 4).
§ Il divieto di divulgazione verbale, per posta, per telefono, via internet o altri mezzi di comunicazione delle informazioni (progetti, software, tecnologie, ecc.) necessarie allo sviluppo, produzione o utilizzazione dei beni di cui agli allegati II e III del regolamento ed il divieto di assistenza tecnica sono puniti con le sanzioni penali previste ai commi da 1 a 6 (comma 7)
Il descritto comma 7 facendo esplicito riferimento a “sanzioni penali” prevede l’applicabilità delle sanzioni “previste ai commi da 1 a 6, a seconda dei casi specifici”. Si osserva come il riferimento corretto sembra essere quello alle sanzioni “previste ai commi da 1 a 5” dell’art. 2, avendo il comma 6 previsto una sanzione di tipo amministrativo.
Il comma 6 dell’articolo 2 individua, invece, specifici illeciti amministrativi in cui può incorrere l’esportatore di merci di cui all’allegato III del regolamento nonché l’importatore o esportatore di beni utilizzabili per l’esposizione in un museo elencati nell’allegato II; si tratta dei seguenti:
§ omessa comunicazione o registrazione nei libri contabili della variazione delle informazioni;
§ mancata conservazione triennale della documentazione prevista dalla legge;
§ mancata trasmissione, nonostante l’invito dell’autorità competente, di atti e documenti relativi ai suddetti beni.
Tali illeciti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
E’, infine stabilito (comma 8) che l’autorità giudiziaria procedente per gli illeciti di cui all’articolo 2 ne dia comunicazione al Ministero del commercio internazionale ai fini dell’assunzione dei provvedimenti conseguenti.
[1] La relazione viene presentata annualmente dal Consiglio.
[2] Il recentissimo Regolamento (CE) n. 1377/2006 del 18 settembre 2006 ha introdotto alcune modifiche di carattere formale all’allegato I al Reg. 1236/2005.
[3] D.Lgs 9 aprile 2003, n. 96, Attuazione di talune disposizioni del regolamento n. 1334/2000/CE che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché dell'assistenza tecnica destinata a fini militari, a norma dell'articolo 50 della L. 1° marzo 2002, n. 39.