Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||
Titolo: | Regolamento di riorganizzazione del Ministero degli Affari esteri - Schema di regolamento n. 180 - (art. 17, co. 4-bis, L. 400/1988 e art. 13, co. 2, L. 59/1997) | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 151 | ||
Data: | 23/10/2007 | ||
Organi della Camera: |
I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
III-Affari esteri e comunitari | ||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
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XV LEGISLATURA |
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SERVIZIO STUDI |
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Atti del Governo |
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Regolamento di riorganizzazione del Ministero degli Affari esteri |
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Schema di regolamento n. 180 (art.
17, co. 4-bis, L. 400/1988 |
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n. 151 |
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23 ottobre 2007 |
Nell'ambito della collaborazione fra i Servizi studi della Camera e del Senato, il presente dossier è stato realizzato congiuntamente dagli uffici dei due rami preposti alla documentazione in materia di affari esteri"
Dipartimento affari esteri
SIWEB
I dossier
dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di
documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari.
File: es0171
INDICE
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Conformità con la norma di delega
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Rispetto degli altri princìpi costituzionali
§ Art. 1 (Amministrazione centrale)
§ Art. 2 (Segretario generale)
§ Art. 3 (Cerimoniale diplomatico della Repubblica)
§ Art. 4 (Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all’estero)
§ Art. 5 (Direzioni generali geografiche)
§ Art. 6 (Direzioni generali per materia)
§ Art. 8 (Dotazioni organiche)
§ Art. 9 (Consiglio d’amministrazione)
§ Art. 11 (Conferimento di funzioni presso l’Amministrazione centrale)
§ Art. 12 (Ristrutturazione della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura)
Normativa di riferimento
§ L. 8 luglio 1950, n. 572 Istituzione presso il Ministero degli Affari Esteri della carica di Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica.
§ D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri (artt. 6, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 82, 177)
§ L. 26 febbraio 1987, n. 49 Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo
§ L. 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17)
§ L. 22 dicembre 1990, n. 401 Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero
§ L. 15 marzo 1997, n. 59 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (art. 13)
§ D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267 Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri
§ D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59
§ D.P.R. 10 agosto 2000, n. 368 Regolamento recante norme per l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica, a norma dell'articolo 2 della L. 28 luglio 1999, n. 266
§ D.P.R. 24 giugno 2002, n. 157 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri.
§ L. 30 dicembre 2004, n. 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (art. 1, co. 93)
§ D.P.C.M. 6 ottobre 2005 Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali del Ministero degli affari esteri, con esclusione di quello della carriera diplomatica
§ L. 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (co. 404-416 e 580-586)
Numero dello schema di decreto legislativo |
180 |
Titolo |
Richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento recante regolamento di riorganizzazione del Ministero degli Affari esteri, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007 |
Norma di delega |
L. 23 agosto 1988, n. 400 e L: 15 marzo 1997, n. 59. |
Settore d’intervento |
Ministeri, Politica estera; |
Numero di articoli |
13 |
Date |
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§ presentazione |
11 ottobre 2007 |
§ assegnazione |
11 ottobre 2007 |
§ termine per l’espressione del parere |
10 novembre 2007 |
Commissione competente |
I (Affari costituzionali) |
Rilievi di altre Commissioni |
III, V |
Lo schema di regolamento Atto del
Governo n.
Lo schema di regolamento ha anche l’effetto di riordinare la disciplina, in quanto è interamente sostitutivo delle vigenti disposizioni riguardanti l’organizzazione centrale del Ministero degli Affari esteri. L’art. 13, infatti, provvede ad abrogare integralmente il DPR n. 267 del 1999, che aveva ridisciplinato gli uffici di livello dirigenziale generale del MAE. Viene abrogato anche il DPR n. 157 del 2002, che aveva apportato parziali modifiche al DPR n. 267. Vengono inoltre abrogati molti articoli riguardanti l’organizzazione centrale del MAE contenuti nel DPR n. 18 del 1967, recante Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari esteri e contenente tutte le disposizioni che regolano l’attività non solo dell’amministrazione centrale, ma anche delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura, dei servizi amministrativi e tecnici. Le norme del DPR n. 18 abrogate dall’art. 13 dello schema in esame sono tutte contenute nel Titolo I della Parte I dello stesso DPR, dedicato alla Amministrazione centrale.
Lo schema si compone di 13 articoli finalizzati:
– in primo luogo, alla rideterminazione delle strutture di livello dirigenziale generale e delle loro articolazioni interne (art. 1), con riduzione generale del loro numero, secondo le prescrizioni recate dalla legge finanziaria; in particolare, tre strutture (Contenzioso, Storico e Istituto diplomatico) vengono riclassificate come strutture dirigenziali di secondo livello;
– all’avvio della ristrutturazione della rete delle rappresentanze diplomatiche, consolari e degli istituti di cultura, in attuazione della lettera g) del comma 404 della legge finanziaria, attraverso alcuni accorpamenti (art. 12);
– alla istituzione di un secondo Vice Segretario generale (art. 2);
– alla ridefinizione e razionalizzazione delle funzioni dell’Ispettorato generale del Ministero, al fine di ottemperare alle prescrizioni della lettera d) del comma 404 della legge finanziaria (art. 4);
– ad alcuni adattamenti della struttura delle direzioni generali per materia (art. 6).
Una serie di disposizioni hanno inoltre la finalità di coordinare le norme introdotte con altre vigenti e di autorizzare i successivi atti attuativi della nuova disciplina. In particolare, si provvede
–
alla novellazione
dell’art. 16 del DPR n. 18 del
– a introdurre una serie di rinvii a successivi decreti non regolamentari:
o la ridefinizione dei compiti delle strutture di livello dirigenziale non generale (art. 1, comma 2);
o la ridefinizione dei compiti della Segreteria generale (art. 2, comma 3);
o la ridefinizione dei compiti del Cerimoniale diplomatico (art. 3, comma 4);
o la ridefinizione dei compiti delle strutture dirigenziali di secondo livello delle direzioni generali geografiche (art. 5, comma 2);
o la ridefinizione dei compiti delle strutture dirigenziali di secondo livello delle direzioni generali per materia (art. 6, commi 1-8);
o la ridefinizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del Servizio per l’informatica (art. 7, comma 2);
– ad introdurre il rinvio a un successivo decreto di modifica del DPR n. 368 del 2000 (recante l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica), al fine di armonizzarlo con le disposizioni che verranno introdotte dal decreto non regolamentare di riorganizzazione delle strutture dirigenziali non generali (di cui all’art. 1, comma 2) e di ridefinire le dotazioni organiche (art. 8).
Infine, disposizioni di minima portata innovativa o di mero coordinamento riguardano il Cerimoniale diplomatico (art. 3), le Direzioni generali geografiche (art. 5), il Servizio stampa e il Servizio per l’informatica, le comunicazioni e la cifra (art. 7), il Consiglio di amministrazione (art. 9), i Comitati speciali per l’esame di determinate questioni attinenti il diritto internazionale e gli studi storici ed archivistici che il Ministro può istituire con proprio decreto (art. 10).
Si ricorda che il comma 404 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, al fine di “razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri” aveva disposto l’emanazione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge n. 400 del 1988, fissando peraltro il termine del 30 aprile 2007.
Nell’indicare con maggiore dettaglio le finalità di tale opera di riorganizzazione la legge finanziaria precisava i seguenti punti:
o riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale (lettera a) del comma 404);
o gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica (lettera b) del comma 404);
o rideterminazione delle strutture periferiche (lettera c) del comma 404);
o riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo (lettera d) del comma 404);
o riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione (lettera e) del comma 404);
o riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento[1] delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto (lettera f) del comma 404).
Una specifica previsione era poi dedicata al Ministero degli Affari esteri. Infatti la lettera g) del comma 404 prescriveva l’” avvio della ristrutturazione” della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura ed in particolare l'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera. A quest’ultimo proposito si precisava che le nuove norme dovessero prevedere che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al DPR n. 120 del 2000 dovessero essere svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.
Si osserva in merito che le finalità indicate dalle lettere a) e d) sembrano essere effettivamente conseguite, in quanto le strutture di livello dirigenziale appaiono ridotte nelle misure indicate nella legge e le strutture ispettive sono anch’esse ridimensionate (soppressione del capo della Segreteria dell’Ispettore generale)[2].
Alle previsioni di cui alla lettera b) adempie l’art. 6 che procede ad accorpamenti e razionalizzazioni all’interno di alcune Direzioni generali per materia.
Quanto alla lettera c), in effetti non sembra riguardare il Ministero degli Affari esteri, in quanto a quest’ultimo è dedicata l’intera lettera g), relativa alla rete diplomatica, all’”avvio” della cui ristrutturazione sono dedicate le norme programmatiche dell’art. 12 dello schema di decreto.
In
merito al contenuto della lettera e), l’art. 9 dello schema di
regolamento dispone la soppressione dell’elaborazione di una relazione annuale
da parte del Consiglio di amministrazione.
Infine, in merito alla lettera f), si osserva che la riduzione delle dotazioni organiche del personale non appartenente alla carriera diplomatica era operata (evidentemente in una prima versione dello schema di decreto) direttamente attraverso le disposizioni dell’art. 8 e di due tabelle allegate e facenti parte integrante dello schema stesso[3]. In tal modo si spiega sia il contenuto della Relazione illustrativa (che sembra infatti riferirsi ad un articolo formato da più commi), sia il parere del Consiglio di Stato.
Nel testo dell’art. 8 contenuto nello schema trasmesso alle Camere per il parere, non viene invece fatto alcun riferimento ai contingenti riferiti alle diverse dotazioni, né vengono riprodotte le tabelle allegate di cui alla relazione illustrativa e al parere del Consiglio di Stato.
Si valuti l’opportunità di richiedere al Governo chiarimenti in merito, anche alla luce delle prescrizioni di cui alla lettera f) del comma 404.
Nulla da rilevare in merito, in quanto l’organizzazione dell’Amministrazione centrale rientra fra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma secondo, lettera g)) e quindi anche la normazione secondaria non può che svolgersi secondo le modalità previste dall’art. 17 della legge n. 400 del 1988.
Nulla da osservare in merito.
All’art. 2 viene citato il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 300/1999, recante Riforma dell’ordinamento del Governo a norma dell’articolo 11 della legge n. 59 del 1997.
In realtà, il comma 2 dell’articolo 6 non esiste più perché il decreto legislativo 300/1999 è stato modificato dal decreto legislativo 287 del 2002, e l’articolo 6 è stato interamente sostituito da una stesura recante un solo comma: il testo in esame va quindi corretto.
Agli articoli 8 e 11 il comma 1 (sia pure – in entrambe i casi - unico comma componente l’articolo) dovrebbe essere numerato.
All’art. 11, comma 1, lettera c), la novella da ultimo riportata reca una specificazione che appare invero superflua, in quanto già dispone nello stesso senso il comma 2, dell’art. 1 dello schema in esame, dove si prevede la riduzione delle due strutture in parola da servizi di primo livello (a capo di ciascuna delle quali vi è un capo servizio) a unità di livello dirigenziale non generale.
All’art. 12, si valuti l’opportunità di esplicitare nel testo della disposizione quanto viene espressamente chiarito nel Piano operativo, e cioè la non applicabilità dei benefici di cui all’articolo 82 del DPR n. 18/1967 al personale diplomatico diverso dal titolare della missione unificata.
Lo schema di decreto reca in allegato (oltre alla Relazione illustrativa) una Relazione tecnica sugli effetti finanziari, dove si illustra il dettaglio della riduzione di spesa conseguita attraverso i primi 11 articoli dello schema di decreto, pari a 516.000 euro a decorrere dall’anno 2008 e attraverso l’attuazione dell’art. 12, pari a 234.000 euro per il 2007, 1.258.000 per il 2008 e 1.652.000 per l’anno 2009.
Inoltre, in allegato allo schema viene presentato un Piano operativo che descrive il contenuto e i tempi degli interventi che dovranno essere operati in attuazione dello schema stesso.
Art. 1
(Amministrazione centrale)
L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 recentemente modificato dall'Atto del Governo n. 172, esaminato dalla 3ª Commissione del Senato il 17 ottobre 2007 (parere favorevole) e dalle Commissioni I e V della Camera nella stessa data (pareri, rispettivamente, favorevole con osservazioni e favorevole). Le modifiche apportate tengono conto dei nuovi assetti di Governo definiti dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181[4] e consistono sostanzialmente nell'introduzione delle figure del Vice Ministro e di un nuovo Vice Capo di Gabinetto, nella soppressione dell'ufficio di supporto al Servizio di controllo interno, nella istituzione di un organo monocratico per la direzione del medesimo Servizio, nella creazione delle segreterie dei Vice Ministri (anche alle dipendenze dei Sottosegretari) e nella più puntuale specificazione delle attività dell'Ufficio legislativo.
Il disposto del comma 1 descrive la nuova articolazione delle strutture di primo livello che vengono ridotte complessivamente di tre unità: la prima, l'Istituto diplomatico, nell'ambito del livello dirigenziale generale dell'Amministrazione centrale e le altre due, ovvero il Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati ed il Servizio storico, archivi e documentazione appartenenti alla strutturazione interna della voce di livello dirigenziale generale "servizi". Rispetto all'articolazione vigente che prevede le cinque strutture di primo livello del "cerimoniale diplomatico", dell'"ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero", delle "direzioni generali", dei "servizi" e dell'"istituto diplomatico", lo schema aggiunge la voce "segreteria generale" e toglie quella di "istituto diplomatico". La segreteria diviene perciò ai sensi dello schema in commento, un'autonoma struttura di primo livello dell'Amministrazione centrale.
La normativa vigente (articolo 3 del D.P.R. 267 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni) dispone che la Segreteria generale è accorpata con l'ufficio del Segretario generale e collocata alle dirette dipendenze del Ministro.
La riduzione delle strutture di primo livello è stata disposta dal comma 404 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) - nell'ambito del più generale obiettivo di razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri - del quale lo schema di decreto in commento è attuativo ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400. La norma citata stabilisce infatti che si proceda: "alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali"[5].
Si rammenta altresì che le norme vigenti che delineano gli uffici di livello dirigenziale generale, nonché le relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri sono contenute nel D.P.R. 11 maggio 1999 n. 267, così come modificato dal D.P.R. 157 del 2002.
Per quel che concerne l'organizzazione della "segreteria" si evidenzia che - ai sensi dell'articolo 3 del decreto citato D.P.R. - esistono, al suo interno, tre specifiche unità operative. Si tratta di quella di analisi e programmazione, incaricata di svolgere ricerche, elaborare analisi e studi di previsione su temi strategici di politica estera; dell'unità di crisi, chiamata a seguire le situazioni internazionali di tensione e di crisi, nonché ad adottare le misure necessarie per gli interventi operativi a tutela della sicurezza dei cittadini italiani all'estero, avvalendosi anche della collaborazione di altre amministrazioni ed organi dello Stato e dell'unità per le attività di rilievo internazionale delle regioni e degli altri enti territoriali italiani, la quale cura i rapporti con le regioni e gli altri enti territoriali italiani per quanto attiene alle loro attività di relazione con l'estero. Oltre alle unità vi operano inoltre i seguenti uffici: ufficio I (Funzionari italiani presso le organizzazioni internazionali) ed ufficio II (Organo centrale di sicurezza-segreteria speciale). I compiti dei rispettivi uffici sono quelli di: a) curare la promozione delle candidature italiane presso le organizzazioni internazionali con particolare riguardo a quelle apicali; seguire gli aspetti normativi e regolamentari attinenti ai funzionari internazionali e coordinare l'azione delle direzioni generali e delle altre amministrazioni competenti; b) gestire i flussi documentali classificati e qualificati; emanare direttive relative alla Sicurezza documentale e rilasciare abilitazioni di sicurezza.
Con riferimento alle strutture di livello dirigenziale generale che lo schema sopprime e regolamentate dal D.M. 9 febbraio 2006 (Disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri con il D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267, quale modificato ed integrato dal D.P.R. 24 giugno 2002, n. 157), si ricorda che il Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati (articolo 20) è articolato nei 3 uffici degli Affari bilaterali, degli Affari multilaterali e dell'Agente del Governo italiano dinanzi alle corti internazionali che forniscono, rispettivamente, assistenza giuridica per la conclusione di negoziati e accordi ed attività di rappresenta dello Stato italiano in giudizio. L'articolo 21 disciplina il Servizio storico, archivi e documentazione, anch'esso articolato in 3 uffici: Studi, Archivio storico-diplomatico e Biblioteca. Infine l'Istituto diplomatico (articolo 23) è strutturato nei due uffici della "Programmazione e pianificazione dei modelli formativi" e della "Organizzazione e gestione dei corsi", finalizzato alla gestione dell'attività formativa per le diverse professionalità del Ministero e per gli aspiranti alla carriera diplomatica.
Si segnala come il Consiglio di Stato, nel parere reso sullo schema di regolamento in esame e allegato allo stesso, esprima perplessità rispetto al diverso rango ora attribuito al Contenzioso diplomatico ricordandone l’alta qualificazione professionale.
Il comma 2 fissa il numero massimo di articolazioni interne delle strutture di primo livello in 106 unità comprensive di quelle che vengono introdotte in sostituzione delle tre di primo livello precedentemente citate e soppresse. Si tratta delle seguenti strutture di livello dirigenziale non generale: "Unità per il contenzioso diplomatico ed i trattati", "Unità per la documentazione storico-diplomatica e gli archivi" e "Istituto diplomatico" i cui compiti saranno definiti con decreto da emanare nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Le prime due strutture appartengono alla Segreteria generale mentre l'ultima è afferente alla Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione (definita, dalle norme vigenti, "direzione generale per il personale").
Si ricorda che l'attuale numero di articolazioni interne corrisponde a 113 unità e che il raggiungimento delle 106 si ottiene[6] in larga parte come conseguenza della soppressione dei 3 servizi di primo livello di cui al comma precedente, che automaticamente determina la cancellazione degli uffici a questi afferenti (3 per il Servizio contenzioso, 3 per il Servizio Storico e 2 per l'Istituto diplomatico). Si arriva così ad una decurtazione pari a 8 livelli. Altri 2 tagli, già individuati nella tabella inserita nella relazione illustrativa dello schema (riferiti ad 1 ufficio della direzione per la cooperazione economica e ad 1 ufficio della direzione per gli affari amministrativi) saranno operati con successivo decreto ministeriale non regolamentare.
L’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall’articolo 2 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, dispone che nei ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da direzioni generali possa essere istituita la figura del Segretario generale. Nei ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da dipartimenti non può essere istituita la figura del segretario generale.
Si noti che l’articolo in commento cita il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 300/1999, recante Riforma dell’ordinamento del Governo a norma dell’articolo 11 della legge n. 59 del 1997.
In realtà, tale comma non esiste più perché il decreto legislativo 300/1999 è stato modificato dal decreto legislativo 287 del 2002, e l’articolo 6 è stato interamente sostituito da una stesura recante un solo comma: il testo in esame va quindi corretto.
La diversa formulazione dell’art. 6 citato, però, non cambia la sostanza della disposizione: il Segretario generale è istituito nei ministeri dove le strutture di primo livello sono direzioni generali. Il Ministero degli Affari esteri, come detto, figura tra questi.
Il citato articolo 6 prevede in via generale che:
· il Segretario generale operi alle dirette dipendenze del Ministro;
· assicuri il coordinamento dell’azione amministrativa;
· provveda all’istruttoria per l’elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro;
· coordina gli uffici e le attività del Ministero;
· vigili sulla loro efficienza e ne riferisca direttamente al Ministro.
Per quanto riguarda l’elaborazione di indirizzi e programmi, l’articolo in commento specifica che il Segretario generale ‘coadiuva direttamente il Ministro’ (la funzione appare quindi più intensa rispetto alla ‘elaborazione dell’istruttoria’).
Inoltre, al Segretario generale viene attribuita anche la funzione di assicurare la continuità delle funzioni dell’Amministrazione.
L’articolo in commento, al comma 2, fornisce altresì la struttura dell’organo segretariato generale, che è composto anche da due Vice segretari generali. Rispetto all’attuale struttura, viene qui inserita accanto alla figura del Vice segretario vicario, con funzioni delegate in particolari settori, la figura di un secondo Vice segretario generale – Direttore politico. Quest’ultimo assume l’incarico di assicurare la trattazione coordinata delle questioni politiche e di sicurezza internazionale nelle pertinenti sedi.
La funzione del coordinamento affidata dal succitato comma al vice segretario generale – Direttore politico viene ad un più alto livello assegnata dal comma 4 al Segretario generale; tale funzione appare estremamente significativa ed assume particolare importanza in quanto è volta ad assicurare unità di indirizzo, tempestività e continuità di azione dell’amministrazione non solo in Italia, ma anche all’estero, attuando una delicata attività di sintesi.
Il comma 3 descrive la struttura della Segreteria generale, che è articolata in otto uffici dirigenziali non generali. Un decreto ministeriale non regolamentare, adottato nel termine di due mesi dall’emanazione del regolamento di organizzazione qui in esame, dovrà definire i compiti di questi uffici.
Il comma 5 dell’articolo in esame prevede che il Segretario generale, per esigenze di servizio particolari e contingenti, di fronte a questioni che investono la competenza di più direzioni generali e servizi, possa - tra le varie possibili iniziative di coordinamento adottate - decidere la costituzione di gruppi di lavoro temporanei, dedicati allo studio e alla trattazione di tali questioni.
La costituzione di tali gruppi però non deve costituire fonti di nuovi oneri per il bilancio pubblico. Infatti il regolamento in esame dispone che i loro componenti non percepiscano compensi né rimborsi spese, a qualsiasi titolo.
Si ricorda che nell’ambito dell’attuale Segretariato generale del Ministero degli Affari esteri operano tre importanti unità:
· l’unità di analisi e programmazione;
· l’unità di crisi;
· l’unità per le attività di rilievo internazionale delle regioni e degli altri enti territoriali.
Per i rispettivi compiti si veda quanto richiamato supra a commento dell’art.1 a proposito della segreteria generale e del suo inquadramento tra le strutture di primo livello.
Ai sensi dell’art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947[7], n. 414, tuttora in vigore, il Segretario generale del ministero degli esteri è un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario di 2°classe.
Art. 3
(Cerimoniale diplomatico della Repubblica)
L'articolo in commento riprende l’organizzazione del Cerimoniale diplomatico della Repubblica quale definita dalla normativa vigente di cui all'art. 6 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, normativa destinata peraltro ad essere abrogata in modo esplicito dall'articolo 13 del presente schema di decreto.
Si ricorda come l'art. 6 del richiamato D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 recante "Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri", disponga che il capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, presso il Ministero degli affari esteri, esplichi, avvalendosi di appositi uffici del ministero, le funzioni prescritte dalla legge 8 luglio 1950, n. 572, e attenda a tutti gli affari di cerimoniale attinenti alle relazioni internazionali, coadiuvato nel suo lavoro o all'occorrenza sostituito, da un vice capo del Cerimoniale.
La legge 8 luglio 1950, n. 572, recante Istituzione presso il Ministero degli Affari esteri della carica di capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, dispone che fra i compiti del capo del Cerimoniale si annoverino la cura del protocollo delle cerimonie ufficiali alle quali partecipano Capi di Stati esteri o rappresentanze diplomatiche, delegazioni e personalità estere, l'introduzione degli Ambasciatori e dei Ministri plenipotenziari presso il Presidente della Repubblica e la cura del protocollo dei viaggi del Presidente all'estero. L'articolo 3 della medesima legge, stabilisce che il capo del Cerimoniale venga coadiuvato da un vice capo e si avvalga dell'Ufficio del cerimoniale del Ministero degli Affari esteri. L'articolo 4 dispone inoltre che il capo del Cerimoniale sia nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli Affari esteri, sentito il Consiglio dei Ministri, e che sia scelto fra gli Ambasciatori e i Ministri plenipotenziari di 1ª classe. Il medesimo articolo dispone altresì che egli partecipi di diritto alle funzioni collegiali alle quali sono chiamati i direttori generali del Ministero degli Affari esteri.
Si ricorda come attualmente gli uffici del dicastero degli esteri che coadiuvano il capo del Cerimoniale sono:
• l'Ufficio I (Affari generali del Corpo diplomatico), che cura gli affari generali del cerimoniale della Repubblica e del Ministero degli Affari Esteri, le norme di cerimoniale, i rapporti con il Corpo diplomatico, le lettere credenziali, le ambascerie straordinarie, le immunità ed i privilegi, gli accreditamenti ed i congedi dei capi di missioni diplomatiche, gli interventi di solidarietà;
• l'Ufficio II (Corpo consolare. Organizzazioni Internazionali. Missioni speciali. Onorificenze), che cura i rapporti con il Corpo consolare, le Organizzazioni Internazionali e le missioni speciali, l'exequatur (ovvero il riconoscimento e l'autorizzazione a svolgere le funzioni concesse da uno Stato ad un console straniero), le carte d’identità, le questioni speciali ed il contenzioso con le rappresentanze estere, le onorificenze;
• l'Ufficio III (Organizzazione visite), che cura l'organizzazione delle visite di Stato e ufficiali in Italia di personalità e delegazioni straniere ospiti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio e del Ministro degli Affari Esteri, l'organizzazione delle visite di Stato e ufficiali all’estero del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli Affari Esteri;
• l'Ufficio IV (Eventi internazionali di carattere multilaterale. Servizio di traduzioni ed interpretariato), che cura l’organizzazione degli eventi internazionali di carattere multilaterale in Italia ed all’estero, il servizio di traduzione e di interpretariato per le esigenze del Ministero, il coordinamento del servizio di traduzione e di interpretariato in occasione delle visite di Stato, delle visite ufficiali e di lavoro in Italia e all’estero, nonché in occasione di eventi internazionali di carattere multilaterale che hanno luogo in Italia ed all’estero.
Il comma 1 dell'articolo in titolo stabilisce che al Cerimoniale diplomatico siano affidate le funzioni connesse agli affari generali del corpo diplomatico, ai rapporti con il corpo consolare, le organizzazioni internazionali, le missioni speciali ed onorificenze, all'organizzazione delle visite di Stato e ufficiali in Italia ed all'estero, all'organizzazione di eventi internazionali di carattere multilaterale, nonché il servizio di traduzioni e interpretariato.
Il comma 2 dispone che il capo del Cerimoniale, coadiuvato ed all'occorrenza sostituito da un vice capo, esplichi le funzioni prescritte dalla legge 8 luglio 1950, n. 572 - sopra richiamate - ed attenda a tutti gli affari di cerimoniale afferenti le relazioni internazionali.
Il comma 3 stabilisce a sua volta che, per le esigenze complessive dell'Amministrazione centrale, il Cerimoniale diplomatico della Repubblica possa stipulare annualmente, entro i limiti delle risorse finanziarie assegnate a legislazione vigente, un numero di contratti non superiore a venti per traduttori ed interpreti. Nella relazione illustrativa al presente schema di decreto, si evidenzia come detto comma risponda al proposito di fare salva la disposizione di cui all'articolo 24 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18.
A tal riguardo si ricorda come detto articolo 24 sia stato abrogato dall'articolo 11, D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267 recante "Regolamento sulle norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri". Peraltro l'articolo 7, della legge 28 luglio 1999, n. 266 di delega al Governo per il riordino della carriera diplomatica e prefettizia, nonché contenente disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura, ha aggiunto, con la stessa decorrenza dell'abrogazione, un comma ulteriore all'articolo 24 del sopra richiamato D.P.R. 18/1967 - comma quindi attualmente vigente - , disponendo che l'Amministrazione degli affari esteri possa stipulare annualmente con traduttori e interpreti esterni, entro i limiti dello stanziamento annuale del pertinente capitolo di bilancio, un numero non superiore a venti contratti di prestazione d'opera, con durata massima annuale, di cui all'articolo 2 della legge 23 giugno 1961, n. 520. L'articolo 2 della legge appena richiamata, recante "Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attività specializzata dei servizi del turismo e dello spettacolo informazioni e proprietà intellettuale", stabilisce che il personale a contratto a termine rinnovabile, assunto per i servizi che richiedono prestazioni con carattere di continuità, sia classificato in tre categorie, la prima delle quali includente redattori, recensori, commentatori, traduttori, interpreti, speakers, stenointerpreti e intercettatori, esperti statistici, bibliografici, musicali e cinematografici, esperti per pubblicità turistica, la seconda delle quali includente stenografi d'ufficio e redazionali, esperti fonografici, fototecnici, cinetecnici, radiotecnici, vetrinisti, aiuto vetrinisti, schedaristi, la terza delle quali includente operatori dei vari sistemi di scrittura multipla, operatori meccanografici e operatori cinematografici di cabina.
Il comma 4 dell'articolo in titolo, infine, stabilisce che il Cerimoniale diplomatico della Repubblica si articoli in quattro uffici dirigenziali non generali, i cui compiti debbano essere definiti con decreto ministeriale non regolamentare, adottato entro sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.
Si ricorda da ultimo, a titolo di completezza
e al mero scopo di precisare il riparto delle competenze tra Cerimoniali, come
il Cerimoniale della Repubblica, curato dal Governo, oltre che avere un rilievo
internazionale di competenza del Cerimoniale diplomatico sopra analizzato,
abbia anche aspetti nazionali per i quali è competente, ai sensi dell'articolo
28 del D.P.C.M. 23 luglio 2002 recante "Ordinamento delle strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", il Dipartimento del
Cerimoniale di Stato, istituito presso
Sul piano territoriale il Cerimoniale della
Repubblica è assicurato dalle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo,
mentre importanti uffici del Cerimoniale operano anche presso
Art. 4
(Ispettorato generale del Ministero e
degli uffici all’estero)
Il presente articolo descrive le funzioni dell’Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all’estero, tenuto conto di quanto specificatamente richiesto dall’art. 1, comma 404, lett. d) della L. 296/2006 (finanziaria 2007) e dai principi e criteri generali in materia.
Il comma 404 della legge finanziaria 2007 prevede – attraverso l’emanazione di regolamenti – la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri. La lettera d) riguarda espressamente la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo, che dovrà essere realizzata “eliminando duplicazioni di funzioni e aumentando la funzionalità di tali strutture in coerenza con i piani ed i programmi di attività delle singole amministrazioni”.
Il comma
1 stabilisce che, nell’ambito della propria missione, l'Ispettorato Generale del Ministero e degli Uffici
all'estero adempie alle funzioni di vigilanza sul regolare andamento degli
Uffici nonché delle rappresentanze e degli istituti all’estero, e di Organo
Centrale di Sicurezza per
L'Ispettorato Generale svolge la predetta attività di vigilanza ai fini dell’accertamento della legalità dell’azione amministrativa nonché per la verifica e il monitoraggio sulla corretta utilizzazione delle risorse pubbliche in vista della realizzazione degli obiettivi istituzionali.
Rispetto alla disciplina vigente, posta dall’art. 6-bis del D.P.R. n. 267/1999, viene eliminato l’inciso secondo il quale la predetta attività è svolta alle dirette dipendenze del Ministro. Pertanto si può ritenere che la modifica miri a dare maggiore impulso alle attività ispettive, rafforzandone l’autonomia e imperniandole sulle verifiche e la qualità della gestione.
Il comma 2 stabilisce che l’Ispettore generale ed il vice ispettore generale devono essere coadiuvati da ispettori di grado non inferiore a quello di consigliere d’ambasciata.
Nella normativa finora vigente che disciplina le funzioni dell’Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all’estero – il già richiamato art. 6-bis del D.P.R. n. 267/1999 - era prevista anche la figura del capo della segreteria dell’Ispettore generale, il quale doveva essere un funzionario diplomatico di grado non inferiore a quello di consigliere di legazione. Tale figura non è più prevista dallo schema in commento.
Il comma 3 prevede la possibilità che il Ministro possa conferire, in via eccezionale, speciali incarichi ispettivi ad altri funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a ministro plenipotenziario, ovvero a dirigenti di prima fascia del Ministero.
Tale possibilità era invero già prevista dalla legislazione vigente e segnatamente dall’art. 3 del DPR 24 giugno 2002, n. 157 recante modifiche ed integrazioni al DPR n. 267 del 1999. Rispetto alla formulazione precedente viene ora rafforzato il carattere di eccezionalità della misura (la formulazione precdente parlava di casi particolari e provvedimento motivato).
Art. 5
(Direzioni generali geografiche)
L'articolo 5 dello schema in esame definisce i compiti delle Direzioni generali geografiche e la loro rispettiva articolazione.
Il comma 1 attribuisce alle suddette Direzioni, con il supporto di quelle generali competenti in materia di cui all’art. 6, il compito di analizzare, definire e attuare l'attività diplomatica bilaterale tra l'Italia e i singoli paesi rientranti nell'area di competenza, in base alla priorità e agli obiettivi fissati negli indirizzi di politica estera. Tali funzioni sono, in particolare:
Il disposto del comma in esame riprende quasi testualmente quanto previsto dal D.P.R. 11 maggio 1999 n. 267, recante "Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri" che disciplina attualmente le funzioni delle Direzioni generali.
Il comma 2 prevede le rispettive articolazioni delle Direzioni generali geografiche. Tali articolazioni non si discostano nel rispettivo numero da quanto previsto dall'attuale normativa in materia, contenuta nel D.M. 9 febbraio 2006, recante "Disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri con il D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267, quale modificato ed integrato dal D.P.R. 24 giugno 2002, n. 157" . Esso dispone che ciascuno degli uffici in cui si articolano le Direzioni geografiche svolge le funzioni previste dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, su citato.
Il comma
1) Direzione generale per i Paesi dell'Europa si articola, secondo il presente schema, in sei uffici dirigenziali non generali.
Anche attualmente
Ufficio I (Paesi dell’Europa centro-settentrionale): Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Svizzera;
Ufficio II (Paesi dell’Europa meridionale e Mediterraneo): Andorra, Cipro, Francia, Grecia, Malta, Portogallo, Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Sovrano Militare Ordine di Malta, Spagna, Turchia;
Ufficio III (Paesi della penisola balcanica): Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia (FYROM), Montenegro, Serbia, Slovenia;
Ufficio IV (Paesi dell’Europa orientale, del Caucaso e dell’Asia centrale): Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Federazione Russa, Georgia, Kazakhstan, Kirghizistan, Tajikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan;
Ufficio V (Paesi dell’Europa centrale): Bulgaria, Moldova, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Ungheria;
Ufficio VI (Cooperazione regionale): Organismi regionali e sub-regionali, in particolare: Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo (BERS), Economic Commission for Europe (ECE), Iniziativa Centro Europea (InCE), Iniziativa Adriatico-ionica (IAI), Central European Free Trade Area (CEFTA), Consiglio d'Europa, Comitato Interministeriale di coordinamento per le zone del confine nord-orientale e dell'Adriatico, seguiti degli Accordi di Osimo, Consiglio di Cooperazione del Mar Baltico, Consiglio Euro-Artico di Barents, Consiglio di Cooperazione Economica del Mar Nero (BSEC), Comunità degli Stati Indipendenti (CSI), Gruppo di Visegrad, Patto di Stabilità per il Sud Est Europeo, Processo di cooperazione per il Sud Est Europeo, Quadrilaterale, Southern European Cooperative Initiative (SECI). Questioni amministrativo-contabili. Strumenti finanziari di cooperazione allo sviluppo in Europa centrale ed orientale (L.84/01; L. 180/92 e L.212/92).
Gli uffici predetti assicurano inoltre la partecipazione italiana ai gruppi di lavoro in ambito PESC, per le questioni attinenti ai Paesi di propria competenza.
2) Direzione Generale per i Paesi delle Americhe si prevede che sia articolata in quattro uffici dirigenziali non generali.
Anche attualmente la suddetta Direzione è composta di quattro Uffici:
Ufficio I (America settentrionale): Canada, Stati Uniti; NAFTA (North American Free Trade Association);
Ufficio II (America centrale e Caraibi): Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Costarica, Cuba, Dominica, El Salvador, Giamaica, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Repubblica Dominicana, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent e Grenadines, Suriname, Trinidad e Tobago; ASC (Associazione degli Stati caraibici), CARICOM (Caribbean Community and Common Market), CARIFORUM (Caribbean Forum); SICA (Sistema Economico Centro Americano), Banca Caraibica di Sviluppo; Gruppo di San Josè, MCC (Mercato Comune centro americano), AOSIS (Alliance of Small Island States), CABEI (Central American Bank for Economic Integration), OECS (Organization of Eastern Caribbean States), SIECA (Segreteria dell’Integrazione Economica Centroamericana);
Ufficio III (America meridionale): Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela, MERCOSUR (Mercado Comùn del Sur); CAN (Comunità andina delle nazioni); Gruppo di Rio;
Ufficio IV (Cooperazione regionale): organismi regionali e sub-regionali, in particolare: OSA (Organizzazione degli Stati americani); ALCA (Associazione di libero commercio delle Americhe), BID (Banco interamericano de Desarollo); SELA (Sistema Economico Latino Americano); IILA (Istituto Italo Latinoamericano); ALADI (Associazione latinoamericana di Integrazione); ECLAC (Commissione Economica per l’America Latina ed i Caraibi).
3) Direzione Generale per i paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente, articolata in quattro uffici dirigenziali non generali.
Ufficio I (Maghreb): Algeria, Libia, Marocco, Sahara Occidentale e Tunisia;
Ufficio II (Vicino Oriente): Egitto, Giordania, Israele, Libano, Siria, Territori dell'autonomia palestinese;
Ufficio III (Paesi del Golfo): Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Iran, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Yemen;
Ufficio IV (Politiche Euromediterranee e Cooperazione regionale): organismi regionali e subregionali, in particolare: Lega Araba e “UMA”; Partenariato euromediterraneo, Forum mediterraneo, Dialogo "5+5",Grande Medio Oriente e BMENA, organizzazioni finanziarie.
4) Direzione Generale per i Paesi dell’Africa Sub-Sahariana, che si prevede sia articolata in cinque uffici dirigenziali non generali.
Benin, Burkina Faso, Camerun, Capoverde, Ciad, Costa d’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo; ECOWAS (Economic Community Western African States) ed altri organismi sub-regionali;
Ufficio II (Africa orientale): Eritrea, Etiopia, Gibuti, Kenya, Seychelles, Somalia, Sudan, IGAD (Inter Governmental Authority for Development);
Ufficio III (Africa centrale e Grandi laghi): Burundi, Congo, Gabon, Guinea Equatoriale, Repubblica centro-africana, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, Tanzania, Uganda;
Ufficio IV (Africa australe): Angola, Botswana, Comore, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambico, Namibia, Sao Tomé e Principe, Sud Africa, Swaziland, Zambia, Zimbabwe; COMESA (Community of Eastern and Southern Africa), SADC (Southern Africa Development Community);
Ufficio V (Cooperazione regionale): Organizzazione per l’unità africana (OUA); prevenzione e gestione dei conflitti, processi di democratizzazione, seguiti del vertice UE-Africa, cooperazione economica regionale, integrazione dell’Africa nell’economia mondiale, Commissione Economica per l’Africa (ECA), Banca Africana di sviluppo.
5) Direzione Generale per i Paesi dell’Asia, dell’Oceania, del Pacifico e l’Antartide, articolata in quattro uffici dirigenziali non generali.
Ufficio I (Asia meridionale): Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka;
Ufficio II (Asia sud-orientale, Oceania, Pacifico, Antartide): Australia, Brunei, Cambogia, Figi, Filippine, Indonesia, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Malaysia, Myanmar, Nauru, Nuova Zelanda, Palau, Papua-Nuova Guinea, Samoa occidentali, Singapore, Stati Federati della Micronesia, Thailandia, Timor Orientale, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam;
Ufficio III (Estremo oriente): Giappone, Mongolia, Repubblica Popolare cinese (ivi comprese le regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao), Repubblica di Corea, Repubblica Popolare Democratica di Corea, rapporti economici, commerciali e culturali con l’isola di Taiwan[8];
Ufficio IV (Cooperazione regionale): Organismi regionali e sub-regionali, in particolare: Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), Forum regionale asiatico (ARF), Associazione dell’Asia meridionale per la cooperazione regionale (SAARC), Dialogo di sicurezza dell’Asia del nord-est (NEAD), Asia Europe Meeting (ASEM), Conferenza economica Asia-Pacifico (APEC); Banca asiatica di sviluppo; Sistema Antartico; rapporti con enti internazionalistici e con centri studi asiatici; Commissione Economica e Sociale per l’Asia ed il Pacifico (ESCAP).
L'ultimo periodo del comma 2 dispone che i compiti degli uffici dirigenziali non generali verranno definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, emanato entro 60 giorni dall'adozione del regolamento di cui al presente schema.
Si ricorda che il citato D.M. 9 febbraio
Art. 6
(Direzioni generali per materia)
L’articolo 6 contiene l’elenco delle otto Direzioni generali per materia e ne descrive i compiti, salvo che per
L’articolo indica altresì, per ciascuna Direzione generale, il numero degli uffici dirigenziali non generali in cui ciascuna di esse si articola, i cui compiti saranno definiti da Decreti Ministeriali di natura non regolamentare, da adottarsi entro 60 giorni dall’emanazione del regolamento in esame.
Tale ultima disposizione, finalizzata a determinare il numero degli uffici dirigenziali di ciascuna struttura di primo livello, è stata inclusa nello schema di regolamento in ottemperanza alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato in data 27 agosto 2007.
Tenendo conto di quanto stabilito all’articolo 1, comma 404 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) - in attuazione del quale il regolamento in esame viene emanato - delle linee guida emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri il 13 aprile 2007 e dell’articolo 17, comma 4 bis, della legge n. 400 del 1988, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il regolamento debba recare l’indicazione del numero degli uffici di livello dirigenziale non generale, rimettendo alla decretazione ministeriale la definizione dei compiti di ciascuno di essi.
Più nel dettaglio, si ricorda che il comma 404 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007, prevede che, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si debbano emanare regolamenti per la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, finalizzati alla razionalizzazione ed all’ottimizzazione delle spese di funzionamento dei singoli ministeri. La lettera a) del comma 404 cit. prescrive che nella riorganizzazione degli uffici dirigenziali non generali (cioè di II livello), si proceda ad una riduzione del loro numero in misura non inferiore al 5 per cento di quelli attualmente esistenti ed alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti. Come evidenziato nella tabella contenuta nella relazione governativa che illustra il provvedimento, il totale degli uffici di II livello assomma attualmente a 113, mentre con la riforma proposta saranno 106 (venendo in tal modo ad operare una riduzione del 6,2 per cento circa).
Il comma 4-bis. dell’articolo 17, della legge n. 400 del 1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) stabilisce che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con regolamenti (trattandosi di materia delegificata), stabilendone i contenuti di massima e prevedendo, alla lettera e) l’emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
Infine, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della L. 59 del 1997, ribadisce, all’articolo 4, comma 4, che “All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare”[9]
Le strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola
attualmente l’amministrazione del Ministero, e quindi anche le Direzioni
generali, sono state individuate dall’articolo 4 del DPR 11 maggio 1999, n. 267
(Regolamento recante norme per
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle
relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri)
mentre le loro funzioni sono descritte all’articolo 6, commi da
Il nuovo articolo apporta alcuni cambiamenti rispetto alla situazione attuale, che verranno caso per caso segnalati qui di seguito.
Alla Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale, articolata in otto uffici (attualmente sono nove), sono attribuite le seguenti competenze: questioni di competenza delle organizzazioni e delle istituzioni internazionali per la cooperazione finanziaria, economica e commerciale; attività degli enti di diritto italiano con compiti relativi alla materia del credito e degli investimenti all'estero; tematiche economiche e globali inerenti al processo G8; sostegno delle imprese italiane all’estero e degli investimenti esteri in Italia; attività della Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento; questioni relative alla tutela della proprietà intellettuale; questioni di rilevanza economica relativa alla disciplina internazionale nei settori dell'energia, dell'ambiente e della cooperazione tecnologica multilaterale.
Infine, la nuova Direzione curerà la formazione e il
perfezionamento professionale del personale avvalendosi dell’Istituto diplomatico,
nel rispetto dei commi da
L'articolo
In base dunque al comma 1, il servizio Stampa e informazione è articolato in quattro uffici dirigenziali non generali: i relativi compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, che deve essere adottato entro 60 giorni dall'emanazione del regolamento generale di organizzazione. Le attività del Servizio stampa e informazione vanno dalla diffusione di dichiarazioni ufficiali e di informazioni - attività che include anche la diramazione di informazioni agli uffici all'estero - , ai contatti con i giornalisti esteri in Italia, incluse le questioni del loro accreditamento e delle loro attività. Il settore dell'informazione verrà inoltre curato dal punto di vista delle questioni bilaterali e multilaterali in materia, curando l'applicazione degli accordi internazionali stipulati nell'ambito della materia stessa. Va infine ricordato che in capo al Servizio stampa e informazione figurano le attività di relazione con il pubblico.
Per quanto concerne il Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra, il comma 2 ne stabilisce l'articolazione in tre uffici dirigenziali non generali: anche in questo caso i relativi compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottare entro 60 giorni dall'emanazione del regolamento il cui schema è all’esame del Parlamento. In ogni caso è stabilito già in questa sede che il Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra gestisce strutture e attività di carattere informatico, cura la cifra e le relative comunicazioni, riceve, spedisce e distribuisce il corriere diplomatico.
L'articolo 8 ridetermina le dotazioni organiche del personale
dirigenziale: a tale scopo viene previsto che entro due mesi
dall'emanazione del decreto ministeriale di natura non regolamentare, previsto
dall'articolo 1, comma 2 dello schema di regolamento in esame per la
definizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali, verranno
apportate al DPR 10 agosto 2000, n. 368 (Regolamento
recante norme per l'individuazione dei posti di funzione di livello
dirigenziale del Ministero degli Affari esteri non attribuibili alla carriera
diplomatica, a norma dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266) le
modifiche derivanti dal nuovo assetto organizzativo. In particolare, le
dotazioni organiche del personale dirigenziale vengono rideterminate
dall'articolo
Il riferimento al citato DPR 10 agosto 2000, n. 368 implica che le previsioni dell'articolo 8 escludano il personale dirigenziale della carriera diplomatica.
Si ricorda che l'articolo 1 del DPR 368/2000, individuando presso l'Amministrazione centrale degli esteri tre tipologie di posizione organizzativa di livello dirigenziale - ovvero la direzione di strutture dirigenziali, la consulenza, ricerca e studio, e l'attività ispettiva -, conferisce incarichi di livello dirigenziale generale nel numero di 9 unità, non oltre tre delle quali da destinare all'estero. Gli incarichi di seconda fascia (livello dirigenziale non generale) sono conferiti nel numero di 45 unità, di cui non più di 22 possono essere destinate all'estero. Infine, per l'area della promozione culturale, gli incarichi di livello dirigenziale non generale sono conferiti nel numero di 20 unità, di cui 10 da destinare all'estero.
Si osserva che la riduzione delle dotazioni organiche del personale non appartenente alla carriera diplomatica era operata (evidentemente in una prima versione dello schema di decreto) direttamente attraverso le disposizioni dell’art. 8 e di due tabelle allegate e facenti parte integrante dello schema stesso[10]. In tal modo si spiega sia il contenuto della Relazione illustrativa (che sembra infatti riferirsi ad un articolo formato da più commi), sia il parere del Consiglio di Stato.
Nel testo dell’art. 8 contenuto nello schema trasmesso alle Camere per il parere, non viene invece fatto alcun riferimento ai contingenti riferiti alle diverse dotazioni, né vengono riprodotte le tabelle allegate di cui alla relazione illustrativa e al parere del Consiglio di Stato.
Si valuti l’opportunità di richiedere al Governo chiarimenti in merito, anche alla luce delle prescrizioni di cui alla lettera f) del comma 404.
Art. 9
(Consiglio d’amministrazione)
L'articolo 9 definisce la struttura delle funzioni del Consiglio di amministrazione, il quale, in base al comma 1, è composto dal Ministro, dal Segretario generale, dal capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, dall'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, dai direttori generali, dai capi servizio.
Il comma 2 definisce le funzioni del Consiglio di amministrazione, il quale designa i membri delle commissioni per l'avanzamento nella carriera diplomatica; formula proposta sull'organizzazione e i metodi di lavoro dell'Amministrazione degli affari esteri; fornisce pareri su richiesta del Ministro ed esercita ulteriori attribuzioni conferitegli dall'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.
In base al comma 3, il Consiglio è presieduto dal Ministro, che può anche delegarvi un Sottosegretario di Stato, ovvero dal Segretario generale o da un direttore generale. Con l'eccezione del Ministro, gli altri componenti del Consiglio di amministrazione, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dai rispettivi funzionari vicari. Ai lavori del Consiglio di amministrazione partecipano anche i vice segretari generali, qualora vi siano all'ordine del giorno questioni relative alle loro funzioni.
Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario della nuova Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione, il cui grado non sia inferiore a quello di consigliere di legazione (comma 4).
La relazione introduttiva allo schema di regolamento annota che nella
formulazione dell'articolo
L’articolo 10 prevede che per l’esame di determinate questioni, attinenti il diritto internazionale e gli studi storici e archivistici, il Ministro possa istituire, con decreto che ne determina attribuzioni, composizione e durata, speciali Comitati presieduti anche da personalità estranee all’Amministrazione. L’esercizio di tale facoltà non deve comportare oneri ulteriori per la finanza pubblica.
Secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa, la disposizione riprende le previsioni recate dall’ultima parte dell’art. 27 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18[11], riguardante il Consiglio del contenzioso diplomatico, abrogato dall’art. 13 dello schema di regolamento in esame.
L’ultima parte dell’art. 27 del D.P.R. n. 18 del 1967 stabilisce che il Ministro può deferire l’esame di determinate questioni a speciali Comitati costituiti in seno al Consiglio del contenzioso diplomatico.
Art. 11
(Conferimento di funzioni presso
l’Amministrazione centrale)
L’articolo 11, novellando[12] l’articolo 16 del D.P.R. n. 18 del 1967, modifica le disposizioni relative al conferimento di funzioni presso l’Amministrazione centrale al fine di allinearle alle innovazioni organizzative proposte dallo schema di regolamento.
Tali innovazioni, disposte dall’art. 1, comma 2 dello schema di regolamento in esame consistono nella riduzione di tre strutture di primo livello in strutture di livello dirigenziale non generale.
Pertanto:
·
la lettera
a) dell’articolo
· la lettera b) elimina la previsione - di cui al terzo comma dell’articolo 16 del D.P.R. n. 18 del 1967 - del conferimento delle funzioni di capo servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati e di capo del servizio storico, archivi e documentazione a ministri plenipotenziari, a seguito della riduzione di entrambi i servizi da strutture di primo livello a strutture di livello dirigenziale non generale;
· lettera c), novellando il quarto comma dell’articolo 16 del D.P.R. n. 18 del 1967, dispone che le funzioni che possono essere temporaneamente conferite a un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli del ministero degli affari esteri siano quella di capo dell’unità (e non più di capo servizio, come precedentemente previsto) per il contenzioso diplomatico e dei trattati e quella di capo dell’unità per la documentazione storico diplomatica e gli archivi (e non più di capo del servizio storico, archivi e documentazione). Viene inoltre introdotta la possibilità di conferire la funzione di capo dell’unità per la documentazione storico diplomatica e gli archivi a un dirigente di seconda fascia appartenente ai ruoli del Ministero degli affari esteri.
Quest’ultima specificazione appare invero superflua, in quanto già dispone in tal senso il comma 2, dell’art. 1 dello schema in esame, dove si prevede la riduzione delle due strutture in parola da servizi di primo livello (a capo di ciascuna delle quali vi è un capo servizio) a unità di livello dirigenziale non generale.
· la lettera d) novella il quarto comma dell’articolo 16 del D.P.R. n. 18 del 1967 eliminando la funzione di vice direttore dell’Istituto diplomatico dalle funzioni riservate a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata e, temporaneamente, a consiglieri di legazione; ciò in quanto l’Istituto diplomatico non è più struttura di primo livello bensì struttura di livello dirigenziale non generale.
Art. 12
(Ristrutturazione della rete diplomatica,
consolare e degli istituti di cultura)
L’articolo
12, comma 1, delinea le linee programmatiche dell’avvio della
ristrutturazione della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura,
previsto dall’art. 1, comma 404, lettera g)
della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) in considerazione del mutato
contesto geopolitico, soprattutto in Europa. La relazione illustrativa
sottolinea che la disposizione, in accordo con quanto disposto dal comma 404
lettera g) della finanziaria
La norma individua le misure di seguito riportate:
· lettera a): accorpamento in missione diplomatica unificata di rappresentanze permanenti presso enti o organizzazioni internazionali aventi sede nella stessa città estera. I funzionari che, in aggiunta al capo della missione diplomatica, sono accreditati con titolo e rango di ambasciatore, mantengono il diritto alla residenza di servizio, ma non più ai sensi dell’art. 82 del DPR n. 18, ma piuttosto ai sensi dell’art. 177, secondo comma, dello stesso DPR, e quindi dietro corresponsione all’Amministrazione di un canone pari al 15% dell’indennità personale[13].
Nel piano operativo si legge che, dal punto di vista procedurale, l’accorpamento in missione diplomatica unificata di rappresentanze permanenti aventi sede nella stessa città di cui alla lettera a) in esame, richiede, ai sensi dell’articolo 30 del DPR n. 18/1967, un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
La seconda parte della disposizione in esame, come evidenziato dal piano operativo, comporta riduzioni di spesa poiché i rappresentanti permanenti presso enti e organizzazioni internazionali, in quanto tali accreditati con il titolo di ambasciatore, attualmente hanno diritto alla residenza di servizio (ai sensi del primo comma del citato art. 177 del DPR n. 18 del 1967) e per ciò stesso agli ulteriori benefici correlati alla residenza medesima (art. 82[14] del medesimo DPR n. 18 del 1967); l’unificazione delle strutture, pur non incidendo sull’incarico di rappresentante permanente e sullo status internazionale ad esso collegato, avrà riflessi sulle responsabilità di gestione della struttura, che ricadrebbero esclusivamente sul titolare della missione unificata al quale solo verrebbero riconosciuti, con riferimento alla residenza di servizio, anche i benefici ulteriori di cui all’art. 82 del DPR n. 18/1967.
Si valuti l’opportunità di esplicitare nel testo della disposizione quanto viene espressamente chiarito nel Piano operativo, e cioè la non applicabilità dei benefici di cui all’articolo 82 del DPR n. 18/1967 al personale diplomatico diverso dal titolare della missione unificata.
· lettera b): ristrutturazione delle rete diplomatica e consolare da perseguire anche attraverso l’accorpamento di uffici, l’istituzione di cancellerie consolari nelle ambasciate di riferimento e la modifica delle circoscrizioni consolari.
Secondo quanto riportato dalla relazione tecnica che correda il
provvedimento in esame, per la fase di avvio della ristrutturazione sono stati
considerati 7 accorpamenti di strutture attualmente ubicate nella medesima
città estera e 11 chiusure di uffici, soprattutto in Europa, con contestuale
trasferimento delle attività nelle sedi più vicine[15]. Nella medesima relazione si legge, inoltre,
che per fare fronte alle particolari necessità in aree emergenti andranno
effettuate, nel corso del 2008, nuove aperture di rappresentanze (un’ambasciata
in Europa Orientale, un ufficio consolare in Cina e uno in India), nonché
passaggi a categoria superiore di una sede consolare in Medio Oriente e di una
in Europa Orientale; l’ultimo riferimento è all’istituzione di un Consolato
generale a Mosca, la cui attivazione è prevista dal 1° gennaio
Quanto agli aspetti procedurali, il piano operativo rammenta che la l’istituzione o la soppressione di rappresentanze diplomatiche implicano la stessa tipologia di atti (DPR) richiamati con riferimento alle rappresentanze permanenti presso le organizzazioni internazionali (si veda il commento alla precedente lettera a); l’istituzione o la soppressione di un ufficio consolare prevede un decreto del Ministro degli affari esteri, previo parere del Consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
· lettera c): la ristrutturazione della rete degli istituti di cultura anche in funzione della possibilità di ricondurne le attività all’interno di rappresentanze diplomatiche o uffici consolari nello Stato di accreditamento; a tale fine è consentita l’assegnazione dl personale dell’area della promozione culturale presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari interessati. L’assegnazione di personale, come si legge nel piano operativo, intende evitare che alla chiusura di un istituto consegua la cessazione di ogni attività nel settore culturale.
Nel piano operativo, evidenziato che la rete degli istituti di cultura poggia sull’inquadramento normativo fornito dalla legge n. 401 del 22 dicembre 1990[16], si rammenta che è già stata ipotizzata, con decorrenza 1° luglio 2008, la chiusura di un (solo) istituto di cultura in un Paese Ue, tenuto anche conto della prospettiva di una riforma della materia che, allo stato, non consente ampi processi di riorganizzazione in ragione della complessità procedurale e del numero di istanze coinvolte.
Il comma 2 stabilisce
che dalla rideterminazione del numero delle sedi della rete diplomatica,
consolare e degli istituti di cultura, conseguente all’attuazione delle misure
del comma 1, deve derivare un risparmio
di spesa non inferiore a euro 234.000 per il 2007, euro 1.258.000 per il
2008 e euro
L’articolo 13 dispone l’abrogazione degli atti organizzativi e delle disposizioni dell’ordinamento del Ministero degli affari esteri necessarie alla luce del nuovo regolamento organizzativo. Vengono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame, il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267 (Regolamento recante norme per l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell’Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri); il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 11 maggio 1999, n. 267, concernente l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell’Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri).
Quanto alle disposizioni dell’ordinamento, recate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri) e successive modificazioni e integrazioni, vengono abrogati i seguenti articoli:
· art. 6 (Cerimoniale) ora disciplinato dall’articolo 3 del regolamento in esame;
· art. 13 (Servizio stampa e informazione) ora disciplinato dall’articolo 7;
· art. 14 (Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati) ora ricondotto a struttura di livello dirigenziale;
· art. 18 (Organizzazione del Servizio dell’Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all’estero) ora disciplinato dall’articolo 4;
· art. 21 (Archivio storico-diplomatico) e art. 22 (Biblioteca) ora ricondotti, insieme al Servizio storico, archivi e documentazione, in apposita Unità nell’ambito della Segreteria generale;
· art. 24 (Organizzazione e funzionamento di particolari servizi tecnici) ora disciplinato dall’articolo 3, comma 3;
· art. 26 (Consiglio di amministrazione) ora disciplinato dall’articolo 9.
· art. 27 (Consiglio del contenzioso diplomatico) ripreso, limitatamente all’eventuale istituzione di Comitati speciali, dall’articolo 10 dello schema di regolamento;
· art. 29 (Comitati consultivi misti di coordinamento).
[1]
[2] Anche se, per quanto riguarda le strutture dirigenziali di secondo livello la riduzione non è operata direttamente dallo schema di regolamento in esame (una tabella, senza valore normativo, è riportata nella relazione illustrativa), ma è rinviata al successivo decreto di cui all’art. 1, comma 2.
[3] Recanti, rispettivamente, le dotazioni del personale tecnico e del personale dell’area della promozione culturale.
[4] Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.
[5] Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Il riferimento è ai dirigenti da assumere tramite concorso per esami (co. 2 dell’art. 28) e ai dirigenti da assumere mediante corso-concorso (co. 3 e 4 dell’art. 28).
[6] Riduzione del 6,2 per cento, superiore alla dimensione minima del 5 per cento disposta dal comma 404 dell'articolo 1 della legge 296 del 2006.
[7] Istituzione della carica di Segretario generale presso il Ministero degli Affari esteri.
[8]
[9] Al momento non risulta emanato alcun decreto del Ministero degli affari esteri in attuazione della presente disposizione.
[10] Recanti, rispettivamente, le dotazioni del personale tecnico e del personale dell’area della promozione culturale.
[11] Recante Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri.
[12] La relazione illustrativa precisa che la tecnica della novella è stata utilizzata in questo caso, in quanto le disposizioni incidono anche sulla titolarità degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, estranei alle finalità dello schema di regolamento in esame.
[13] Tale comma prevede che il diritto all’alloggio arredato e idoneo alle funzioni, spettante ai capi delle rappresentanze diplomatiche, sia esteso anche ai funzionari che occupano posti di Ministro e Ministro consigliere con funzioni vicarie presso le rappresentanze diplomatiche o che siano titolari dei Consolati generali di I classe. Tali funzionari sono tenuti a corrispondere all'Amministrazione un canone pari al 15% dell'indennità personale.
[14] Ai sensi di tale articolo gli immobili e l'arredamento della residenza del capo della rappresentanza diplomatica devono rispondere a requisiti confacenti al prestigio della funzione di rappresentanza dello Stato ed alle esigenze del servizio; le spese per il mantenimento della residenza del capo della rappresentanza diplomatica sono a carico dello Stato, mentre le spese di funzionamento sono a carico del capo della rappresentanza per una quota pari al 20 per cento.
[15] Le sedi di più immediata individuazione sono:
1.
a decorrere dal 1° ottobre 2007 l’accorpamento
della rappresentanza permanente presso
2. a decorrere dal 1° novembre 2007 la soppressione del Consolato ad Atene e del Consolato a Il Cairo e il loro accorpamento presso le ambasciate in quelle città come cancellerie consolari; la soppressione del Consolato a Lipsia con contestuale attribuzione delle competenze territoriali alla Cancelleria consolare dell’Ambasciata a Berlino; la soppressione del Consolato a Bastia con attribuzione della relativa competenza territoriale sulla Corsica al Consolato Generale a Marsiglia.
[16] Recante Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero.