Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo di coproduzione cinematografica con la Cina - A. C. 2265
Riferimenti:
AC n. 2265/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 120
Data: 14/03/2007
Descrittori:
CINA POPOLARE   CINEMA E CINEMATOGRAFIA
STATI ESTERI   TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Altri riferimenti:
AS n. 884/XV     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

 

Accordo di coproduzione cinematografica con la Cina

 

A.C. 2265

 

 

 

 

 

 

n. 120

 

 

14 marzo 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

 

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File:es0049


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

Contenuto del disegno di legge di ratifica  9

Progetto di legge

§      A.C. 2265 (Governo) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e i Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004,13

Iter al Senato

Progetto di legge

§      A.S 884 (Governo), Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004  31

Esame in sede referente

-       3^. Commissione (Affari esteri)

Seduta dell’11 ottobre 2006  39

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 3^ Commissione (Affari esteri)

-       1^ Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 3 ottobre 2006  45

-       5^ Commissione (Bilancio)

Seduta del 10 ottobre 2006  47

Seduta dell’11 ottobre 2006  49

-       7^ Commissione (Istruzione)

Seduta del 3 ottobre 2006  51

Esame in Assemblea

Seduta del 13 febbraio 2007  55

Allegato A  69

Documentazione

§      Accordi bilaterali in materia di coproduzione cinematografica  73

§      Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Cina  74

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
di ratifica

Numero del progetto di legge

A. C. 2265

Titolo dell’Accordo

Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; Stati esteri; spettacolo

Firma dell’Accordo

Pechino, 4 dicembre 2004

Iter al Senato

Approvato il 13 febbraio 2007

Numero di articoli del ddl di ratifica

3

Date del ddl di ratifica

 

§        trasmissione alla Camera

14 febbraio 2007

§       annuncio

15 febbraio 2007 (seduta ant. N. 110)

§       assegnazione

21 febbraio 2007

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

referente

Pareri previsti

Commissioni I, V, VII e X

Oneri finanziari

No

 


Contenuto dell’accordo

L’Accordo di coproduzione cinematografica con la Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, è diretto a favorire lo sviluppo delle industrie cinematografiche, nonché la crescita degli scambi economici e delle relazioni culturali tra i due Paesi, mediante la facilitazione della produzione in comune di film commercialmente competitivi tanto sul mercato delle due Parti quanto su quello di Paesi terzi.

L’Accordo era già stato presentato alle Camere nella scorsa Legislatura, ma l’iter del disegno di legge di ratifica, approvato al Senato, è terminato con la decisione della Commissione Affari Esteri della Camera (seduta del 1° febbraio 2006) di rinviarne l’esame per approfondire ulteriormente alcuni rilievi concernenti, in particolare, gli ampi poteri autorizzativi riconosciuti alle autorità nazionali competenti nella gestione dell’Accordo, che di norma non si riscontrano in analoghi accordi vertenti sulla stessa materia (v. infra).

Nuovamente esaminato al Senato nella presente legislatura, il provvedimento (A.S. 884) è stato licenziato da quella Assemblea con la contestuale approvazione di due ordini del giorno che chiedono al Governo un impegno a favore dello sviluppo e della verifica del rispetto dei diritti umani in Cina.

L’Accordo si compone di diciotto articoli.

L’articolo 1 precisa innanzitutto che, ai fini dell’Accordo, il termine “film in coproduzione” sta ad indicare un film il cui finanziamento e la cui produzione avviene in maniera congiunta ad opera di produttori delle due Parti, e stabilisce che tali film beneficeranno di tutti i vantaggi di cui godono i film nazionali.

Relativamente alla normativa italiana si ricorda che il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 28, Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, prevede all’articolo 6, in materia di coproduzioni, che possono essere riconosciuti come nazionali i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità e con i requisiti che vengono nello stesso articolo elencati.

La realizzazione dei film in coproduzione è soggetta, ai sensi dell’articolo 2, alla preventiva approvazione delle rispettive Autorità competenti, e cioè della Direzione Generale del Cinema del Ministero per i beni e le attività culturali per quanto riguarda l’Italia, e del Film Bureau per la Cina.

Ai sensi dell’articolo 3, i produttori e gli studi cinematografici coinvolti nelle coproduzioni devono avere personalità giuridica o, per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese, avere ottenuto l’autorizzazione, nonché disporre di una buona capacità professionale e un forte supporto finanziario.

In base all’articolo 4, la proporzione degli apporti, che sarà decisa di volta in volta dai produttori, non potrà scendere per nessuno dei due Paesi al di sotto del  20  per cento del costo del film.

 Si ricorda, al riguardo, che in base ai commi 3 e 4 dell’art. 6. del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137)  “la quota di partecipazione a coproduzioni con imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea non può essere inferiore al 20% del costo del film” e che “la ratifica di accordi internazionali di reciprocità in materia di coproduzione con imprese estere, che preveda la deroga alla quota di cui al comma 3, deve essere autorizzata con legge”.

L’articolo 5 stabilisce che produttori, sceneggiatori, registi, attori principali e tecnici impiegati nelle coproduzioni devono essere cittadini delle Parti, o degli Stati membri dell’UE; fra i cittadini cinesi sono inclusi anche quelli di Hong Kong e di Macao (non vengono invece menzionati i cittadini di Taiwan, nonostante la Cina, e tutti i paesi che intrattengono rapporti internazionali con essa, compresa l’Italia, dichiarino di considerare formalmente Taiwan parte integrante della Repubblica popolare cinese). La proporzione degli apporti tecnici ed artistici viene decisa dai produttori – prima che il progetto venga sottoposto all’approvazione delle competenti Autorità delle due Parti - ma sono consentite anche coproduzioni con una partecipazione esclusivamente finanziaria.

L’articolo 6 consente che le riprese in esterni vengano effettuate anche in Paesi che non partecipano alla coproduzione, previa autorizzazione e con la presenza di tecnici di almeno una delle due Parti.

Con l’articolo 7 le Parti si impegnano a fornire i visti temporanei per l’entrata del personale necessario alla coproduzione, nonché le autorizzazioni doganali per il materiale.

E’ sancito il rispetto di tutte le norme di legge, nonché della fede religiosa, della cultura e delle usanze del Paese nel quale si svolgono le riprese in esterno da parte di tutto il personale impiegato nella lavorazione del film (articolo 8).

L’articolo 9 prevede che, in linea di massima, la fase di post-produzione verrà svolta nel Paese nel quale sono state effettuate le riprese esterne.

L’articolo 10 attribuisce alle Autorità competenti il compito di approvare il film coprodotto e di autorizzarne l’uscita in pubblico.

Ai sensi dell’articolo 11 i film coprodotti devono recare una dicitura nei titoli di testa o di coda che li identifichi come coproduzioni.

In merito alla ripartizione dei proventi e dei mercati, l’articolo 12 stabilisce che questa sia, in linea di massima, proporzionale agli apporti forniti dai rispettivi coproduttori; i diritti d’autore spettano congiuntamente ai coproduttori.

Le Parti si impegnano a collaborare per consentire la partecipazione dei film coprodotti ad eventi internazionali; riguardo la sola Cina, tale partecipazione dovrà essere comunicata alle Autorità competenti con un anticipo, rispetto all’evento, di almeno 30 giorni (articolo 13).

L’articolo 14 affida il compito di esaminare le condizioni di applicazione dell’Accordo e di risolvere le eventuali questioni, sempre relative alla sua applicazione, alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i Beni culturali e ad un organismo designato dalle Autorità del governo cinese. Compito di tali due organismi è anche quello di stabilire le norme di procedura per le coproduzioni, da effettuarsi attraverso scambio di note e nel rispetto delle reciproche legislazioni vigenti (articolo 16).

L’articolo 15 prevede che le Parti svolgano un’azione di sostegno verso i propri produttori per consentire loro di prendere parte a coproduzioni che si svolgono sul territorio dell’altra Parte.

In base a quanto stabilito dall’articolo 17, l’Accordo entrerà in vigore alla ricezione della seconda notifica; esso ha durata quinquennale ed è tacitamente rinnovabile per tre anni, salvo denuncia, da notificarsi almeno sei mesi prima della data di scadenza. Anche dopo la denuncia, le coproduzioni già avviate beneficeranno delle condizioni dell’Accordo.

 

Come emerso durante l’esame in sede referente presso la III Commissione nella scorsa Legislatura[1], rispetto ad analoghi accordi stipulati dall’Italia in materia di coproduzione cinematografica (cfr., tra gli altri, l’Accordo con l’Uruguay del 13 marzo 2001, l’Accordo con l’Albania del 10 maggio 2002, l’Accordo con la Federazione russa del 28 novembre 2002, l’Accordo con il Sudafrica del 13 novembre 2003[2]), il testo in esame appare riconoscere poteri autorizzativi più ampi alle autorità nazionali competenti alla gestione dell’accordo, nonché prevedere requisiti più stringenti per le imprese coinvolte, in particolare per quelle della Parte cinese.

In particolare, l’art. 3 prevede che i produttori e gli studi cinematografici coinvolti nella coproduzione tra i due Paesi debbano avere la personalità giuridica, requisito non espressamente richiesto dal D. lgs. n. 28 del 2004 - “Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” - , il quale, all’art. 3, si limita a prevedere l’iscrizione delle imprese cinematografiche (e quindi dotate di personalità giuridica solo se costituite nella forma di società di capitali o di società cooperative[3]) in appositi elenchi informatici istituiti presso il Ministero per i beni e le attività culturali. Inoltre, per quanto riguarda la sola Parte cinese, è previsto che i produttori e gli studi cinematografici ottengano un’autorizzazione dal contenuto non meglio specificato.

Dall’art. 5 si evince che i progetti di coproduzione devono essere sottoposti all’approvazione delle competenti Autorità di entrambe le Parti e l’art. 10 aggiunge che, anche una volta ultimati, i film debbono essere esaminati ed approvati dalle competenti autorità di entrambe le Parti. Lo stesso articolo chiarisce che il film può essere distribuito e proiettato all’interno ed all’esterno di ciascun Paese solo quando il permesso di uscita in pubblico è accordato dall’Autorità competente.

L’at. 13 dispone, inoltre, che in occasione della partecipazione a festival cinematografici internazionali, occorre effettuare una previa dichiarazione alle competenti Autorità cinesi ai fini della registrazione 30 giorni prima dell’evento.

Rispetto a precedenti Accordi contenenti analoghe disposizioni, l’Accordo in esame prevede pertanto una doppia autorizzazione, poiché oltre al progetto (come di norma prevedono gli altri accordi) si dispone che venga autorizzato anche il film una volta realizzato. Inoltre, mentre altri accordi chiariscono che l’autorizzazione è esclusivamente finalizzata alla concessione dei benefici previsti dalle legislazioni nazionali per le opere realizzate in coproduzione (e gli accordi recano di norma dei protocolli dove sono contenute le relative norme di procedura), l’Accordo in esame non chiarisce in alcun modo contenuto e finalità delle autorizzazioni. Va inoltre sottolineato come il rilascio del permesso di uscita in pubblico (art.10) da parte delle autorità nazionali competenti (istituto che si ritrova menzionato in altri analoghi accordi) venga dichiarato necessario per distribuire e proiettare il film non solo all’interno, ma anche all’esterno di ciascun Paese. Pertanto, qualora, ad esempio, la Parte cinese non rilasciasse tale permesso, occorrerebbe chiarire se il film possa essere comunque distribuito e proiettato, oltre che in Italia, in Paesi terzi.

Anche riguardo all’art. 13, che prevede per i soli produttori cinesi un obbligo di dichiarazione, occorrerebbe chiarire se da tale procedura possa derivare (ad esempio nel caso in cui  le autorità cinesi non procedano alla registrazione della dichiarazione) una limitazione della partecipazione a festival internazionali di film coprodotti.

Va infine rilevato come, a differenza di quanto generalmente previsto dagli Accordi bilaterali stipulati dall’Italia in materia di coproduzione cinematografica, l’Accordo in esame non istituisca una Commissione mista per l’esame delle condizioni di applicazione dell’Accordo stesso e la soluzione di eventuali difficoltà attuative. Le funzioni di verifica dell’applicazione dell’Accordo e la soluzione di eventuali questioni sono infatti demandate, ai sensi dell’art.14, alle Autorità competenti dei due Paesi.

 

 

 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame, approvato dal Senato, consta di tre articoli.

I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo, mentre l’articolo 3 dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Il disegno di legge originario (A.S. 884) è accompagnato da un'Analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

L’ATN afferma che l’Accordo in oggetto non richiede l’adozione di atti normativi oltre la legge di ratifica. L’Accordo non innova inoltre la legislazione vigente, tenuto conto che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, prevede espressamente la stipula di Accordi di coproduzione cinematografica. La medesima ATN sottolinea come nel negoziare il testo dell’Accordo sia stata posta particolare cura affinché la legge di autorizzazione alla ratifica ed il conseguente assorbimento dell’Accordo nel diritto interno siano compatibili con l’ordinamento comunitario e con l’ordinamento regionale; a tal fine nell’articolato, laddove necessario, sono stati richiamati espressamente, per l’Italia, gli obblighi derivanti dalla normativa dell’Unione europea, nonché l’equiparazione dei cittadini dell’Unione europea ai cittadini italiani.

Nell’AIR si sottolinea invece come  l’Accordo ponga le condizioni per l’accesso ai benefici previsti dalle leggi nazionali di film coprodotti con l’apporto finanziario, tecnico ed artistico delle figure professionali attive nel settore cinematografico dei due Paesi. Dall’esecuzione dell’Accordo sono pertanto attesi benefici nel settore delle relazioni culturali ed in particolare la possibilità di sfruttare alcune complementarietà esistenti tra i potenziali produttori ed i potenziali realizzatori, questi ultimi in grado di condividere il bagaglio di esperienza di primo piano a livello internazionale. Si sottolinea, inoltre, come le coproduzioni italo-cinesi abbiano la possibilità di raggiungere livelli qualitativi di assoluto pregio e di concorrere all’attribuzione dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali.

 

Come si evince dalla relazione illustrativa del Governo, dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e pertanto non si è resa necessaria la relazione tecnica prescritta ai sensi del comma 2 dell’articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978.

 


Progetto di legge

 


N. 2265

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

DISEGNO DI LEGGE

 

 

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 13 febbraio 2007 (v. stampato Senato n. 884)

 

 

presentato dal ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

di concerto con il ministro dell'interno

(AMATO)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

con il ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

e con il ministro per i beni e le attività culturali

(RUTELLI)

 

 

 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004

 

 

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 14 febbraio 2007

 

 


 


disegno di legge

¾¾¾

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(omissis)

 


TESTO DELL’ACCORDO FOTOGRAFATO NON DISPONIBILE

 


Iter al Senato

 


Progetto di legge

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N.884

DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal Ministro degli affari esteri

(D’ALEMA)

di concerto col Ministro dell’interno

(AMATO)

col Ministro dell’economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

col Ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

e col Ministro per i beni e le attività culturali

(RUTELLI)

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2006

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004

¾¾¾¾¾¾¾¾

 



Onorevoli Senatori. – L’Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese costituisce un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi, tramite la facilitazione della produzione in comune di film, che per le loro qualità artistiche e tecniche, possano contribuire ad una maggiore conoscenza reciproca e siano competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi.

    L’Accordo, dopo aver definito la categoria dei «film in coproduzione», riconosce agli stessi tutti i benefici accordati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese ai rispettivi film nazionali.

    L’articolo 1 definisce il significato di «film in coproduzione» e stabilisce che ogni film coprodotto gode degli stessi vantaggi dei film nazionali.

    L’articolo 2 individua le Autorità competenti nei due Paesi.

    L’articolo 3 stabilisce che i coproduttori devono possedere personalità giuridica o, per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese, avere ottenuto il permesso e che gli stessi dispongano di una buona organizzazione tecnica e finanziaria e di una qualificata esperienza professionale.

    L’articolo 4 fissa al 20 per cento del costo totale del film l’apporto minimo al progetto di coproduzione da parte di uno dei coproduttori dei due Paesi.

    L’articolo 5 stabilisce che produttori, sceneggiatori, registi, attori principali e tecnici impiegati nelle coproduzioni devono essere cittadini italiani (inclusi i cittadini dei Paesi membri dell’Unione europea) o cittadini della Repubblica popolare cinese (inclusi Hong Kong e le Regioni ad Amministrazione speciale di Macao).

    L’articolo 6 stabilisce che le riprese in esterni in un Paese che non partecipa alla coproduzione possono essere autorizzate se la sceneggiatura o l’azione del film lo rendano necessario.

    L’articolo 7 riguarda l’autorizzazione all’ingresso dei cittadini dell’altro Paese e l’importazione temporanea dell’attrezzatura cinematografica necessari alla realizzazione di una coproduzione.

    L’articolo 8 stabilisce che il personale impiegato nella coproduzione debba rispettare la legislazione vigente nel Paese in cui le riprese hanno luogo, gli usi e i costumi, nonché il credo religioso.

    L’articolo 9 definisce le modalità di effettuazione della post produzione.

    L’articolo 10 stabilisce che il film coprodotto può essere distribuito e proiettato in pubblico solo dopo il rilascio del permesso di uscita in pubblico da parte dell’Autorità competente.

    L’articolo 11 specifica che il film realizzato in coproduzione deve essere identificato come tale nei titoli di testa o di coda ad ogni proiezione, festival ed evento e nei materiali pubblicitari e promozionali.

    L’articolo 12 stabilisce che entrambe le Parti detengono i diritti d’autore del film coprodotto e che la ripartizione dei territori e dei proventi deve essere negoziata tra i coproduttori, in conformità ai rispettivi apporti.

    L’articolo 13 riguarda l’accesso dei film in coproduzione ai festival internazionali.

    L’articolo 14 precisa che gli organi competenti dei due Paesi esaminano l’applicazione dell’Accordo, si adoperano per la risoluzione di ogni eventuale problema.

    L’articolo 15 stabilisce che le Autorità cinematografiche di entrambi i Paesi incoraggiano e sostengono l’attività di coproduzione.

    L’articolo 16 prevede che le Autorità cinematografiche delle due Parti, con un successivo scambio di note, provvedono a fissare le norme di procedura per la coproduzione, nel rispetto delle legislazioni vigenti in ciascuno dei due Paesi.

    L’articolo 17 definisce le modalità di entrata in vigore dell’Accordo, il periodo di validità, nonché i termini per il rinnovo o la denuncia dello stesso, e gli eventuali effetti sui progetti di coproduzione in corso di realizzazione alla data della scadenza o denuncia.

    L’articolo 18, relativo alla data della firma dell’Accordo, stabilisce che lo stesso è redatto in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, inglese e cinese, e specifica che in caso di divergenza nell’interpretazione il testo in inglese è quello prevalente.

    L’Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, non prevede oneri finanziari da imputare al bilancio dello Stato.

    Per tali considerazioni, dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e pertanto non si rende necessaria la prescritta relazione tecnica ai sensi del comma 2 dell’articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni.



Analisi tecnico-normativa

        A) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

        Quanto all’analisi dell’impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente, si fa presente che l’Accordo in oggetto non richiede l’adozione di atti normativi oltre la legge di ratifica. L’Accordo, peraltro, non innova la legislazione vigente, tenuto conto che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, prevede espressamente la stipula di Accordi di coproduzione cinematografica.

        Nel negoziare il testo dell’Accordo, è stata posta particolare cura affinché la legge di autorizzazione alla ratifica ed il conseguente assorbimento dell’Accordo nel diritto interno siano compatibili con l’ordinamento comunitario e con l’ordinamento regionale. In particolare nell’articolato, laddove necessario, sono stati richiamati espressamente, per l’Italia, gli obblighi derivanti dalla normativa dell’Unione europea, nonché l’equiparazione dei cittadini dell’Unione europea ai cittadini italiani.

        B) Elementi di drafting e linguaggio normativo

        Non sono state introdotte dal testo dell’Accordo nuove definizioni normative, così come non figurano riferimenti normativi, modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti, né impliciti effetti abrogativi di disposizioni dell’atto normativo.

        C) Ulteriori elementi da allegare alla relazione

        Non vi sono ulteriori elementi da allegare alla presente relazione.

 

 

Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)

        L’Accordo sulla collaborazione nel settore della coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese pone le condizioni per l’accesso ai benefici previsti dalle rispettive leggi nazionali di film coprodotti con l’apporto finanziario, tecnico ed artistico delle figure professionali attive nel settore cinematografico dei due Paesi.

        Destinatari: L’accordo si rivolge al settore della produzione cinematografica nella sua totalità nei due Paesi, consentendo a produzioni congiunte italo-cinesi di accedere agli aiuti nazionali e liberando così una serie di complementari potenzialità finanziarie, tecniche e creativo-artistiche di cui entrambi i Paesi sono portatori.

        Soggetti coinvolti: responsabili della cooperazione prevista dall’Accordo sono, per la Repubblica italiana il Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale per il cinema – e, per la Repubblica popolare cinese, la State Administration of Radio, Film and Television – China Film Co-Production Corporation, che adotteranno le decisioni sulla coproduzione di film italo-cinesi e sul sostegno finanziario che potrà essere loro conferito.

        Analisi costi-benefici: dall’esecuzione dell’Accordo sono attesi benefici nel settore delle relazioni culturali ed in particolare la possibilità di sfruttare alcune complementarietà esistenti tra i potenziali produttori ed i potenziali realizzatori, questi ultimi in grado di condividere il bagaglio di esperienza di primissimo piano a livello internazionale. Le coproduzioni italo-cinesi hanno ogni possibilità di raggiungere livelli qualitativi di assoluto pregio e di concorrere all’attribuzione dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali.



 

Disegno di legge

 


 

 

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004.

 

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

    1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo l, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall’articolo 17 dell’Accordo stesso.

 

Art. 3.

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

(omissis)

 

 


Esame in sede referente

 


AFFARI ESTERI (3a)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2006

11ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente

DINI 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Crucianelli.      

 

            La seduta inizia alle ore 14,40.

 

 

 

- IN SEDE REFERENTE 

 

(884) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004.

(Esame)

 

      Il relatore BARBIERI (Ulivo) riferisce sul disegno di legge in titolo rilevando come esso riproduca l'identico testo dell'analogo disegno di legge presentato nella scorsa legislatura -  Atto Senato n. 3551 - su cui la Commissione, previo parere non ostativo della 1ª Commissione affari costituzionali e della 5ª Commissione  bilancio, si era espressa il favorevolmente 13 dicembre 2005 senza dichiarazioni di voto contrario, venendo successivamente approvato dall'Assemblea il 14 dicembre 2005. Ricorda tuttavia che, nell'ambito dell'iterpresso l'altro ramo del Parlamento, l'esame della Commissione affari esteri e comunitari dell'Atto Camera 6228 non è giunto a conclusione.

            Sottolinea quindi come il provvedimento in esame assuma un significativo rilievo sotto il profilo economico-culturale  e politico. Il rilievo economico-culturale  è dato dalle prospettive di apertura del mercato cinese alla produzione cinematografica italiana nonché dalle potenzialità che tale partnership è in grado di offrire alla produzione italiana tenuto conto, da un lato, della vivacità della produzione cinematografica cinese, che nel recente passato ha conseguito anche significativi riconoscimenti nelle manifestazioni culturali internazionali, e, dall'altro, del fatto che in passato diverse produzioni italiane sono state realizzate in Cina e la definizione dell'Accordo potrebbe consentire in futuro di disporre di maggiore sostegno in loco, ivi compresi possibili contributi cinesi.

            Sotto il profilo politico, tenuto conto che alla ricca produzione ufficiale si accompagna una significativa produzione cinematografica da parte di operatori cinesi che, tuttavia, non possono produrre e diffondere le loro opere in loco ovvero sono soggetti a pesanti restrizioni, è auspicabile e probabile che un'intensificazione della cooperazione culturale in questo campo con l'Italia porti, come risultato ineluttabile, a una maggiore apertura di quel paese in termini di rispetto dei diritti civili e politici.

            Soffermandosi sulla descrizione del provvedimento in titolo, rileva come esso rechi la ratifica di un Accordo che si propone di realizzare un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, tramite la facilitazione della produzione in comune di film che, per le loro qualità artistiche e tecniche, possano contribuire a una maggiore conoscenza reciproca ed essere competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri paesi. Nel merito, l’Accordo precisa il significato di "film in coproduzione" e stabilisce che ogni film coprodotto goda degli stessi vantaggi dei film nazionali.  Vengono poi individuati i requisiti che i coproduttori devono possedere, fissando al 20 per cento del costo totale del film l'apporto minimo al progetto di coproduzione, e si stabilisce che il personale, artistico e tecnico, impiegato nella coproduzione debba essere di cittadinanza italiana (inclusi i cittadini dei paesi membri dell’Unione europea) o cinese (inclusi i cittadini di Hong Kong e delle Regioni ad Amministrazione speciale di Macao), e che tale personale è tenuto a rispettare la legislazione vigente, gli usi, i costumi e il credo religioso del paese in cui le riprese hanno luogo. Ulteriori norme autorizzano inoltre l’ingresso di cittadini dell'altro paese e la temporanea importazione di attrezzatura cinematografica nel territorio dell’altro Stato contraente, nonché lo svolgimento di riprese in paesi terzi laddove la sceneggiatura o l’azione dei film lo renda necessario. Alla collaborazione e alla negoziazione fra i coproduttori sono quindi rimesse sia le decisioni riguardo all’accesso dei film in coproduzione ai festival internazionali, sia la ripartizione dei proventi derivanti dai diritti d’autore, i quali appartengono ad entrambe le Parti contraenti.

Rilevando che l’Accordo dispone che i film coprodotti debbano essere esaminati ed approvati dalle Autorità competenti dei due paesi individuate dall'accordo stesso, precisa che gli stessi possono essere distribuiti e proiettati in pubblico, all'interno e all'esterno ciascun paese, solo dopo il rilascio del relativo permesso da parte delle rispettive Autorità competenti le quali, in base all'accordo, con un successivo scambio di note, provvederanno a fissare le norme di procedura per la coproduzione, nel rispetto delle legislazioni vigenti in ciascuno dei due paesi.

Alla luce delle suddette considerazioni propone di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 884 in esame, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

 

 

            Il senatore MORSELLI (AN) rileva come l'accordo oggetto del provvedimento in esame, stipulato tra l'Italia e la Cina nella scorsa legislatura, attesti come il rilancio delle relazioni economiche e culturali con la Cina non sia il frutto esclusivo dell'azione dell'attuale Governo ma tragga origine dai rapporti già avviati dal precedente Esecutivo. Condivide peraltro l'auspicio espresso relatore che l'attuazione del suddetto accordo induca in prospettiva una maggiore apertura da parte delle autorità cinesi sul tema del rispetto dei diritti umani, argomento che deve necessariamente costituire oggetto di attenzione primaria da parte della Commissione.

 

 

Su proposta del presidente DINI, che dà conto dei pareri favorevoli espressi dalla Commissione 1a e 7a e del nulla osta espresso dalla 5a Commissione,  previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all' Assemblea sul provvedimento in titolo chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

 

 

 

 


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª) 

Sottocommissione per i pareri

 

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2006

10ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente

VILLONE

 

 

La seduta inizia alle ore 14,30

 

 

 

 

(884) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

 

Il relatore presidente VILLONE (Ulivo) riferisce sul disegno di legge in titolo, che a suo avviso non presenta profili problematici di costituzionalità. Propone pertanto di esprimere per quanto di competenza un parere favorevole.

 

La Sottocommissione concorda.

 

            La seduta termina alle ore 14,50.


BILANCIO    (5ª) 

Sottocommissione per i pareri

 

MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2006

10ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente

MORANDO 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.         

 

            La seduta inizia alle ore 15,30

 

(884) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

 

Il relatore TECCE (RC-SE) illustra il disegno di legge in titolo e segnala, per quanto di competenza, che l’Accordo oggetto del provvedimento in esame, secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa, definisce il quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra Italia e Cina in campo cinematografico, tramite la facilitazione della produzione in comune di film. A tal fine, fa presente che l’articolo 1 dell’Accordo definisce il concetto di "film in coproduzione", prevedendo che ogni film co-finanziato e congiuntamente prodotto secondo tale definizione (come integrata anche dalla disposizione di cui all’articolo 4) possa accedere a tutti i diritti e vantaggi della legislazione nazionale e dei regolamenti già in vigore nei due Paesi a condizioni di reciprocità. Trattandosi pertanto di materia prettamente ordinamentale, per quanto attiene ai profili di carattere finanziario, ritiene che non vi sono osservazioni da formulare e propone di rendere parere non ostativo, anche per consentire la rapida prosecuzione dell’iter del provvedimento, sul quale esprime la propria adesione anche nel merito.

 

Su proposta del PRESIDENTE, il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

 

            La seduta termina alle ore 15,45.


 

BILANCIO    (5ª) 

Sottocommissione per i pareri

 

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2006

11ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente

MORANDO 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.          

 

            La seduta inizia alle ore 14,40.

 

 

884) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell’esame e conclusione. Parere non ostativo.)

 

            Riprende l’esame sospeso nella seduta del 10 ottobre scorso.

 

            Il presidente MORANDO ricorda l’illustrazione svolta dal relatore in merito al provvedimento in esame e la proposta del medesimo di un parere non ostativo.

 

            Il sottosegretario CASULA dichiara che non vi sono osservazioni del Governo in ordine al provvedimento.

 

            La Commissione approva, quindi, la proposta di parere non ostativo formulata dal relatore


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª) 

Sottocommissione per i pareri

 

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2006

1ª Seduta 

 

Presidenza della Presidente

PELLEGATTA 

 

 

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

 

alla 3a Commissione:

 

(884) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004 : parere favorevole.

 

 

 


Esame in Assemblea

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

106a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDI' 13 FEBBRAIO 2007

Presidenza del presidente MARINI

 

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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MARINI

 

 

(omissis)

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(884) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004 (Relazione orale) (ore 17,27)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 884.

Il relatore, senatore Barbieri, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BARBIERI, relatore. Signor Presidente, terrei a portare all'attenzione dei colleghi che il provvedimento che andiamo a discutere oggi non solo ha un significato importante sotto il profilo economico-culturale, ma anche un forte rilievo politico.

Il rilievo economico-culturale è dato dalle prospettive di apertura del mercato cinese alla produzione cinematografica italiana, nonché dalle potenzialità che tale partnership è in grado di offrire alla produzione italiana. Infatti, si deve tener conto, da un lato, della vivacità della produzione cinematografica cinese, che, come i colleghi sanno, nel recente passato ha conseguito significativi e importanti successi e riconoscimenti nelle manifestazioni culturali internazionali e anche in quelle più significative del mondo occidentale e, dall'altro, che diverse produzioni italiane, anche di grande qualità (ricordo «L'ultimo Imperatore» di Bertolucci o l'ultimo film di Gianni Amelio), sono state realizzate in Cina e quindi la definizione dell'accordo potrebbe consentire, in futuro, di disporre di maggiore sostegno in loco per la produzione italiana, ivi compresepartnership cinesi.

Sotto il profilo politico, lo ritengo importante perché bisogna tener conto che la ricca produzione ufficiale è accompagnata da una significativa produzione cinematografica non ufficiale da parte di operatori cinesi che, però, purtroppo, non possono diffondere le loro opere in loco perché soggetti a pesanti restrizioni.

Questo accordo, dunque, rende auspicabile e probabile che da un'intensificazione della cooperazione culturale in questo campo con l'Italia ci sia, come risultato ineluttabile, una maggiore apertura di quel Paese in termini di rispetto dei diritti civili e politici; quindi, dalla coproduzione cinematografica deriverebbe una contaminazione positiva sul piano dei diritti.

Il provvedimento, nello specifico, propone di realizzare un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, tramite la facilitazione della produzione in comune di film che, per le loro qualità artistiche e tecniche, possono contribuire alla maggiore conoscenza reciproca ed essere competitive dal punto di vista commerciale sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli dei mercati terzi.

Nel merito, l'accordo precisa il significato tecnico dei film in coproduzione e stabilisce che ogni film coprodotto goda degli stessi vantaggi dei film nazionali. Vengono poi individuati i requisiti che i produttori devono possedere, fissando al 20 per cento del totale del costo del film l'apporto minimo al progetto di coproduzione, e si stabilisce che il personale artistico e tecnico impiegato nella coproduzione debba essere di cittadinanza italiana, inclusi ovviamente i Paesi membri dell'Unione Europea, o cinese, inclusi i cittadini di Hong Kong o delle Regioni ad amministrazione speciale come Macao, e che tale personale è tenuto a rispettare la legislazione vigente, gli usi, i costumi e il credo religioso del Paese in cui le riprese hanno luogo.

Ulteriori norme del provvedimento autorizzano poi l'ingresso di cittadini dell'altro Paese e la temporanea importazione di attrezzatura tecnica cinematografica nel territorio dell'altro Stato contraente, nonché lo svolgimento di riprese in Paesi terzi, laddove la sceneggiatura o l'azione del film lo renda necessario. Alla collaborazione e alla negoziazione tra i coproduttori sono quindi rimesse sia le decisioni riguardo all'accesso dei film in coproduzione ai festival internazionali, sia la ripartizione dei proventi derivanti dai diritti d'autore, che ovviamente appartengono a entrambe le parti contraenti.

Rilevo, inoltre, per fornire informazioni ai colleghi, che l'Accordo dispone che i film coprodotti debbano essere esaminati ed approvati dalle autorità competenti dei due Paesi individuati dall'Accordo e precisa che gli stessi possano essere distribuiti e proiettati in pubblico all'interno e all'esterno di ciascun Paese solo dopo il rilascio del relativo permesso da parte delle relative autorità competenti, le quali, in base all'Accordo, con un successivo scambio di Note, provvederanno a fissare le norme di procedura per la coproduzione nel rispetto della legislazione vigente in ciascuno dei due Paesi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Signor Presidente, la Cina è uno dei Paesi in cui le violazioni dei diritti umani sono più estese; è sicuramente il Paese in cui c'è la maggiore violazione dei diritti umani anche a causa del numero elevato di abitanti.

Di fronte a tale situazione, che credo sia assolutamente innegabile, vi sono due atteggiamenti possibili: quello della chiusura e quello del dialogo che - come ha evidenziato il relatore, senatore Barbieri - può portare ad una reciproca influenza, nella speranza di pervenire ad un miglioramento della situazione dei diritti civili in Cina.

È evidente che è stata scelta la via del dialogo. In tal senso, la Cina ha avuto una grande apertura di credito con trattati come quello in esame, con il voto da parte di un organismo che non è governativo, ma che indubbiamente è a suo modo rappresentativo di una vasta realtà, per l'assegnazione delle Olimpiadi del 2008 proprio alla città di Pechino.

Valutando i risultati che queste aperture dovrebbero avere generato, credo non si possa essere soddisfatti. La maggior parte delle organizzazioni che si occupano di diritti umani ritengono che la repressione dei diritti umani sia dal punto di vista fattuale aumentata negli ultimi anni; è innegabile, però, che dal punto di vista formale siano state introdotte, almeno in teoria, norme di maggiore garanzia o, sarebbe più giusto precisare, di minore violazione dei diritti umani. Mi riferisco a quanto è stato proposto, per quanto riguarda la pena di morte, ad esempio per il diritto di appello a un tribunale, ad una corte diversa da quella che ha già decretato la condanna a morte di una persona; mi riferisco anche a quelle proposte volte a garantire maggiormente o almeno un po' i diritti dei lavoratori. Di fatto, però, la situazione è tutt'altra.

La maggior parte delle esecuzioni avviene nelle cosiddette campagne "colpisci duro", che sono di propaganda e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica che, anziché avvenire attraverso materiale illustrativo o inserzioni televisive (come accade invece per le campagne di informazione del nostro Governo contro la droga o per l'accettazione di comunità con culture diverse dalla nostra), vengono fatte a suon di condanne a morte. Se la campagna è contro la corruzione, è necessario che ogni provincia od ogni distretto esibisca il suo adeguato numero di esecuzioni che vengono attuate con metodo brutale e sommario, a volte con processi che di fatto non sono neanche tali.

Legaranzie, peraltro scarsissime, vengono invece attuate soltanto al di fuori di queste campagne. Pertanto, può accadere che per l'identica fattispecie di reato ci siano procedure giudiziarie completamente diverse: le une con scarsissime garanzie per l'imputato e le altre addirittura senza neanche prendere in considerazione alcuna garanzia per l'imputato.

Cosa ha a che fare questo rispetto all'accordo di cui stiamo parlando? Ebbene, ringraziando il relatore per aver accennato al problema dei diritti umani con un Paese come la Cina, tuttavia, se avessimo siglato un accordo - al tempo in cui nel Sudafrica vi era ancora il regime dell'apartheid - di qualunque genere, ad esempio, di produzione cinematografica con la Repubblica sudafricana, non si sarebbe proceduto a quest'accordo, per la verità. Sicuramente, poi, se lo si fosse fatto, non si sarebbe persa occasione, ad esempio nella relazione con cui il Governo presenta alla Camere il Trattato per la sua ratifica, per ricordare la necessità di superare quell'odioso regime che, infatti, fu superato in modo del tutto pacifico.

Qui, invece, mi pare che in questo, come in molti altri casi, non si perda occasione piuttosto per esaltare la grande ed impetuosa crescita economica della Cina, per ricordare che la Cina è una grande opportunità anche per le nostre imprese: sicuramente per qualche imprenditore è una grande opportunità, ma è anche certezza di perdere parecchi posti di lavoro nel nostro Paese.

Sul punto vero dei diritti umani, invece, ci si esprime con timidezza, quando lo si fa. Allora, va bene che si tenti di generare un'osmosi tra la nostra cultura, basata innanzitutto sulla libertà, e quella, in particolare cinematografica, cinese, però mi chiedo se, nell'ambito di queste coproduzioni italo-cinesi, sarebbe immaginabile la produzione di un film su alcuni importanti temi del mondo cinese che potrebbero dare luogo a film straordinari per le problematiche da presentare agli spettatori (che naturalmente ci si augura sempre siano molti) delle opere cinematografiche prodotte: si potrebbero, ad esempio, ricordare la tragedia del Tibet, le campagne di sterilizzazione o di aborti forzati, le decine di milioni di persone uccise indirettamente attraverso la generazione di carestie artificiali, che in Italia venivano esaltate sotto l'etichetta del grande balzo in avanti di colui che si chiama sempre, con sussiegoso rispetto, il presidente Mao, uno dei più feroci dittatori che mai abbiano governato un Paese al mondo (Applausi dal Gruppo FI).

Ci sono tanti argomenti che potrebbero essere oggetto di film; ad esempio, l'aggravamento delle violazioni dei diritti umani, fatte proprio in relazione alle Olimpiadi: per la costruzione degli impianti, per mantenere la tranquillità sociale e mediatica sono attuate, infatti, ulteriori violazioni. Interi quartieri sono evacuati da un giorno all'altro, con tre giorni di preavviso, per costruire meravigliosi impianti che impressioneranno i visitatori che, tra poco più di un anno, si recheranno in Cina per partecipare ed osservare questo grande avvenimento sportivo.

A questo punto, intendo citare un'interrogazione presentata dieci giorni fa proprio al Ministro degli affari esteri: va bene che prosegua la collaborazione cinematografica, però, il 27 novembre 2006, il vicepresidente della Casa della cultura tibetana in Italia ha inoltrato, alla nostra ambasciata a Delhi, una formale richiesta di concessione dei visti per un periodo di 30 giorni ad una compagnia teatrale, un gruppo composto di 19 elementi di origine tibetana che hanno chiesto di venire nel nostro Paese perché invitati da una serie di enti, parecchi dei quali sono enti locali che hanno aderito all'iniziativa "Amici del Tibet".

In molti municipi ed in molte sedi provinciali è esposta la bandiera del Tibet, che naturalmente è severamente vietato esporre nel Tibet. Questo Gruppo di artisti è stato invitato a venire in Italia per avere uno scambio culturale, che è probabilmente più modesto e anche meno costoso di una coproduzione cinematografica. Purtroppo, a questi artisti è stato rifiutato, dalla nostra ambasciata a Delhi, la concessione del visto con delle giustificazioni un po' bizzarre: parrebbe che queste persone siano a rischio migratorio, anche in considerazione della loro età.

Ora, per l'esperienza che abbiamo di immigrazione clandestina nel nostro Paese, mi sembra che di rischio migratorio si possa parlare, all'incirca, dall'età di zero anni fino ai novanta anni, forse con eccezioni che si potrebbero avere nel caso di qualche vegliardo che venisse comunque nel nostro Paese. Si tratta, inoltre, di una preoccupazione bizzarra, visto che non si ha notizia di tibetani, siano essi di nazionalità cinese o di nazionalità indiana, che abbiano violato le leggi sull'immigrazione. Aggiungo che è ulteriormente bizzarro che ci si preoccupi del rischio migratorio di un gruppo di 19 artisti quando in ogni altro aspetto dell'attività di questo Governo si fa di tutto invece per incoraggiare l'immigrazione, specialmente se clandestina.

Mi riferisco a tutti i vari provvedimenti che costituiscono delle sanatorie di fatto o delle vie per far entrare gli immigrati clandestini nel nostro Paese. Penso, ad esempio, ad un certo modo di recepire la direttiva europea sulla libertà di circolazione all'interno degli Stati dell'Unione; ad un articolo, in particolare, del disegno di legge governativo sulle coppie conviventi; ai continui aggiramenti della cosiddetta legge Bossi‑Fini che vengono posti in essere.

Pertanto, va bene la collaborazione con la Cina sulla produzione cinematografica, ma in questa occasione vorrei chiedere al Governo di interessarsi del perché viene negato il visto a questi artisti tibetani che vorrebbero venire nel nostro Paese, invitati da istituzioni, che, tra l'altro, hanno anche stanziato del denaro, contando sull'ovvia concessione di tali visti. Non vorrei che il vero motivo che osta alla concessione dei visti sia il mantenimento di buoni rapporti con la Cina, che evidentemente preferisce negare la realtà dell'etnia, della cultura, della religione e diremmo anche della nazione tibetana e non gradisce che questo nome, questa cultura e questa religione vengano in alcun modo diffusi.

A fronte di una risposta del Governo potrei allora sentirmi meno a disagio nel votare tale provvedimento, altrimenti non riesco a capire perché incoraggiare il cinema e invece tenere fuori degli artisti che vengono invitati dagli enti locali. Altrimenti credo che non possiamo essere seri quando affermiamo che nei contatti con la Cina e le autorità cinesi li si incalza, li si esorta e li si richiama al rispetto dei diritti umani. Il pragmatismo cinese, e non soltanto quello cinese per la verità, perché forse è un pragmatismo di molti regimi totalitari, è tale per cui possono benissimo ascoltare con pazienza il fervorino sui diritti umani e poi infischiarsene completamente e andare avanti. Ma allora o qui c'è un comportamento coerente, continuativo e serio oppure sarebbe meglio lasciar perdere i fervorini o far finta di agire per il rispetto dei diritti umani.

Qui non parliamo di cosucce: parliamo di 10.000 esecuzioni capitali l'anno, forse, perché neanche si può sapere la cifra. Parliamo di un popolo che si sta cercando di cancellare dal punto di vista della sua identità: c'è stata una cinesizzazione del Tibet, a fronte di 6 milioni e mezzo di tibetani ci sono sette milioni di cinesi che sono stati introdotti, di fatto quasi deportati in alcuni casi, per cinesizzare quella regione. Abbiamo una situazione di violazione sistematica dei diritti umani, con centinaia di migliaia di persone che si trovano nelle carceri per le loro convinzioni religiose, politiche o filosofiche; non possiamo far finta di nulla. Dunque, dobbiamo essere coerenti ed agire su tutto, a cominciare da questi piccoli accordi e scambi culturali. (Applausi dal Gruppo FI).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pollastri. Ne ha facoltà.

POLLASTRI (Ulivo). Signor Presidente, onorevoli colleghi, le relazioni culturali tra l'Italia e la Cina stanno acquisendo di anno in anno una consistenza sempre maggiore non solo dal punto di vista economico e politico, ma anche in termini di immagine internazionale del nostro Paese in Cina e viceversa.

Lo spettacolo, ed in particolare il cinema, gioca un ruolo fondamentale in questo processo di avvicinamento e di collaborazione tra i due Paesi.

Condivido con il senatore Malan le preoccupazioni sui diritti umani in Cina, ma, come giustamente egli ha affermato, verso la Cina deve esserci un atteggiamento o di chiusura o di dialogo. Poiché è stato scelto (mi pare un po' da tutti, sia dal mondo dell'imprenditoria sia dal mondo culturale) il secondo, sicuramente il cinema rappresenta uno strumento di dialogo che può aiutare ad aumentare, quanto meno a far crescere, la coscienza nei cinesi dei diritti umani. Quindi, ben venga questo accordo.

Sempre più di frequente ci capita di vedere film provenienti dall'Oriente o girati nell'Est del mondo. Tra gli esempi più recenti abbiamo il film «La stella che non c'è» di Gianni Amelio, prodotto da RAI-Cinema, con un ampio cast quasi esclusivamente composto da attori cinesi. La pellicola è stata tra le opere italiane in programma durante uno degli eventi di maggiore rilevanza internazionale degli ultimi mesi. Mi riferisco all'iniziativa italiana «Il cinema esplora l'Italia», organizzata da Cinecittà holding e promossa dal Ministero degli affari esteri e dalla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali.

Tale manifestazione si è svolta a Pechino e Shangai, dove per due settimane, dal 17 al 29 maggio, 30 lungometraggi del cinema italiano sono stati proiettati nelle sale cinematografiche più prestigiose delle città cinesi, alla presenza di una delegazione di esponenti del mondo dello spettacolo (attori, produttori e distributori) tutti di alto livello. Un evento che per 15 giorni è riuscito a catalizzare l'attenzione del popolo cinese sul cinema e, attraverso di esso, sulla cultura italiana in ogni sua peculiarità regionale.

Questi sono solo alcuni esempi della presenza italiana in Cina; un Paese la cui industria cinematografica ha dimostrato, nell'anno appena conclusosi, una capacità di sviluppo rapido ed intelligente, riuscendo ad imporsi nel mercato artistico globale. Nel 2006 i film di produzione nazionale sono aumentati di più di 300 unità rispetto all'anno precedente e le pellicole cinesi hanno ottenuto 44 premi nei festival internazionali, tra cui il prestigioso Leone d'Oro a Venezia.

Alla crescita quantitativa si aggiunge quella qualitativa, che ha portato l'industria del cinema cinese al suo primo grande traguardo: uscire dai suoi confini ed arrivare in ogni parte del mondo. Cito, a titolo di esempio, il film «Hero» del pluripremiato regista Zhang Yimou.

Secondo le più recenti statistiche, l'intero territorio nazionale è arrivato a contare attualmente più di 1300 sale con oltre 300 schermi grazie ad una politica di diffusione cinematografica realizzata attraverso l'ampliamento della dimensione della copertura nelle proiezioni. Nel 2006, 16 zone sperimentali di otto province e regioni hanno proiettato 190 film con oltre 50 milioni di spettatori raggiungendo anche le zone rurali.

L'Italia e la Cina rappresentano due Paesi che insieme possono realizzare di più, e sempre meglio, grazie anche a questo accordo bilaterale di coproduzione cinematografica che faciliterà lo spostamento delle persone coinvolte e del materiale necessario allo svolgimento delle riprese tra i due Paesi. Soprattutto, questo accordo incoraggerà, sosterrà e diffonderà le attività di coproduzione attraverso le rispettive autorità cinematografiche nazionali. È un accordo prezioso, che porterà enormi benefici non solo economici, ma anche culturali. Voglio aggiungere, sempre riprendendo un concetto espresso dal senatore Malan, che esso è sicuramente uno strumento di maggiore diffusione dei princìpi dei diritti umani.

Come Marco Polo, che raggiunse la Cina seguendo la via della seta, noi seguiamo adesso la via del cinema, una realtà che in entrambi i Paesi vanta eccellenze da non sottovalutare, ma da esplorare e sostenere il più possibile attraverso una cooperazione costante e proficua. (Applausi dai Gruppi Ulivo e Aut).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pianetta, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G1. Ne ha facoltà.

PIANETTA (FI). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, ci accingiamo a ratificare un accordo di coproduzione cinematografica. L'arte cinematografica è espressione di cultura e di libertà. Proprio in ragione della libertà di espressione, dobbiamo essere veramente preoccupati, come anche tutte le democrazie e i popoli liberi, per quanto riguarda la situazione delle libertà nella Repubblica popolare cinese.

Mi riferisco alla libertà di stampa e a tante altre forme di libertà, ma voglio particolarmente sottolineare la situazione delle libertà religiose. Per quanto riguarda la libertà di stampa è apparsa recentemente, anche su alcuni quotidiani italiani, l'informazione secondo la quale nella Repubblica popolare cinese sarebbe in vigore una disposizione in forza della quale ogni giornale disporre di 12 punti.

La pubblicazione di eventuali articoli non adeguatamente coerenti con la visione della libertà nella Repubblica popolare cinese determinerebbe una parziale cancellazione di questi punti. Da tale parziale cancellazione potrebbe derivare una conseguente chiusura del giornale quando si dovesse arrivare all'azzeramento di questi punti.

Questa è, a mio avviso, una forma di censura permanente, di controllo dell'espressione dei giornalisti che non può essere accettata dalle coscienze e dai concetti fondamentali di democrazia e libertà.

È in ragione di questa situazione che l'organizzazione Reporters sans frontières afferma che nelle carceri della Repubblica popolare cinese sarebbero incarcerati alcuni giornalisti: l'organizzazione fa riferimento a 32 giornalisti che sono imprigionati in ragione della loro posizione, cioè per via di quanto hanno espresso sui loro giornali. Questa stessa organizzazione fa riferimento ad una classifica circa la libertà di stampa nei vari Stati in cui la Cina, su 167 Paesi, occuperebbe la centocinquantanovesima posizione.

Desidero altresì aggiungere un altro aspetto, che mi sono permesso di sottolineare direttamente anche al nostro Ministro degli esteri già in precedenza quando, in occasione di un question time, avevo particolarmente evidenziato la questione della libertà religiosa nella Repubblica popolare cinese.

Questo è un tema su cui chiedo al Governo di mettere in atto (come ho enunciato nell'ordine del giorno), nei modi e nelle sedi più opportune, azioni finalizzate alla capacità di determinare un percorso volto alla promozione e alla tutela dei diritti umani. Infatti, come ho detto nell'ordine del giorno che ho presentato e come è stato particolarmente evidenziato da tutti gli oratori intervenuti la settimana scorsa in occasione di un dibattito fondamentale che ha permesso a questa Camera di istituire una Commissione speciale per la promozione e la tutela dei diritti umani, tali diritti non sono qualcosa che può essere oggetto di interferenza nella sovranità di uno Stato, ma sono dei principi, dei valori fondamentali che attengono il diritto inviolabile della persona umana.

Allora, proprio in ragione di questo concetto, di questa forza, di questo profondo convincimento che in quest'Aula è stato evidenziato e rafforzato, nell'ordine del giorno a mia firma chiedo che il Governo possa continuare a svolgere, nei modi, nei tempi e nelle sedi opportune, quella funzione finalizzata alla promozione e alla tutela dei diritti umani nel mondo ed in questo caso nella Repubblica popolare cinese, perché è di questo Paese che stiamo discutendo. (Applausi dal Gruppo FI).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G2. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signor Presidente, desidero solo precisare che nella premessa dell'ordine del giorno si parla anche di pena di morte, ma ciò che interessava noi era estendere la questione dei diritti umani ai rapporti e ai diritti che si dovrebbero riconoscere in campo economico e del lavoro.

In questi anni abbiamo assistito ad un grosso sviluppo del sistema economico cinese, cui non è corrisposto un altrettanto rispettoso sviluppo nel campo del riconoscimento dei diritti. Le campagne si sono svuotate di contadini, c'è stato un fortissimo inurbamento; peccato che nelle nuove industrie e fabbriche cinesi non si rispettino assolutamente i diritti dei lavoratori, delle lavoratrici e dei fanciulli: realtà che per il mondo occidentale sono da tempo assodate. Si registra, inoltre, la mancanza dei giusti tempi di riposo: non esistono ferie, né tempi di recupero normali per le nostre società occidentali; non vengono rispettati i diritti dell'ambiente, che dovrebbe essere considerato patrimonio dell'intera umanità. Sappiamo infatti che i disastri ambientali si producono in determinate parti del globo, ma poi si ripercuotono su tutto il sistema mondiale.

L'impegno che chiediamo al Governo, pertanto, è di prestare grande attenzione al rispetto dei diritti umani in Cina, con la puntualizzazione dei diritti dei lavoratori, dei diritti dell'ambiente, diritti il cui mancato rispetto fa sì che i prodotti cinesi producano un secondo effetto devastante: non rispettando assolutamente nulla di quello che abbiamo detto, vengono posti sui mercati europei a prezzi estremamente competitivi se confrontati con quelli delle imprese europee che invece rispettano i diritti umani e dell'ambiente, mettendo così in crisi, se non facendo chiudere, imprese sane. Si tratta quindi di un sistema nefasto a catena: peggio andrà in Cina, sempre peggio andrà sui nostri territori.

Pertanto, l'impegno che chiediamo al Governo è proprio di far rispettare i diritti umani in Cina, che vuol dire avere maggior rispetto per i sistemi produttivi italiani ed europei che questi diritti, già da molto tempo, riconoscono.

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, che invito anche a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

BARBIERI, relatore. Signor Presidente, sarò brevissimo e ringrazio innanzitutto gli intervenuti.

Colgo il significato politico importante degli interventi di alcuni colleghi, nonchè degli ordini del giorno del senatore Pianetta e del senatore Divina. Naturalmente, do parere favorevole ad entrambi, perché allorché si cerca di impegnare il Governo allo sviluppo e al rispetto dei diritti umani e della libertà individuale, laddove esse non sono pienamente garantite, il parere non può che essere favorevole.

Naturalmente, nell'intervento c'è stato un carico di giudizi storici epocali su cui poi si potrebbe aprire una discussione, fermo restando che alcune valutazioni sono certamente vere.

Quello che dico, per invitare con convinzione a partecipare al voto di questo provvedimento, è che una partnership produttiva su temi culturali e su produzioni culturali ed intellettuali, anche di qualità, fa partire una contaminazione che, insieme a tante altre che cercheremo di cogliere - per cogliere anche le opportunità economiche che il mercato cinese offre in tanti settori - non possono che far bene allo sviluppo di una cultura politica diversa delle libertà individuali in Cina.

Nel merito degli ordini del giorno, poi, ribadisco il parere favorevole ad entrambi.

 

PRESIDENTE. Ha facoltà parlare il rappresentante del Governo, che invito anche a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

VERNETTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore in merito agli ordini del giorno, sui quali però farò alcune proposte di riformulazione del dispositivo per renderli anche più efficaci e più coerenti.

Il Governo è profondamente convinto che quest'accordo di coproduzione cinematografica tra la Repubblica popolare cinese e la Repubblica italiana intenda promuovere scambi e facilitare coproduzioni e quindi si muova all'interno di una stagione positiva di rapporti fra il nostro Paese e la Repubblica popolare cinese; recentemente, le due visite, quella del primo ministro Prodi a settembre dello scorso anno, seguita dalla visita del ministro degli affari esteri D'Alema, hanno permesso di costruire e consolidare una forte partnership strategica tra i nostri Paesi.

In particolare, sono sostanzialmente quattro i settori sui quali abbiamo avuto la possibilità di siglare importanti intese, che aprono ad una grande cooperazione economica, commerciale, culturale, scientifica e politica fra il nostro Paese e la Repubblica popolare cinese: cultura, economia, sanità e ambiente.

In particolare nel settore culturale siamo profondamente convinti che il miglior modo per affrontare i temi delicatissimi della democrazia e dei diritti umani, giustamente e anche correttamente posti in diversi interventi, sia con un atteggiamento di tipo inclusivo.

Il nostro Governo è convinto che dobbiamo essere in grado (l'Italia, l'Europa, la comunità internazionale) di includere la Repubblica popolare cinese in contesti condivisi; questo è stato il caso dell'Organizzazione mondiale del commercio, ma voglio richiamare un altro fatto importantissimo: il dialogo strutturato tra Unione Europea e Repubblica popolare cinese sui diritti umani, che mi pare esattamente il contesto nel quale l'Unione Europea pone anche casi singoli - alcuni sono stati citati dal senatore Pianetta - perché il dialogo strutturato sui diritti umani sollecita, denuncia, evidenzia e pone richieste specifiche sui vescovi incarcerati, sui giornalisti citati dal rapporto di Reporters sans frontières, sui blogger che hanno espresso libere opinioni su Internet. È quello pertanto il contesto.

Penso, quindi, che favorire produzioni culturali comuni e produzioni cinematografiche porterà sempre più la Repubblica popolare cinese, come detto, in contesti di condivisione e quindi anche di condivisione di una cultura del diritto e della democrazia che noi auspichiamo, dobbiamo favorire e mettere anche in cantiere azioni concrete per favorirne le sviluppo e il processo.

Nel merito dei due ordini del giorno, il Governo esprime parere favorevole; per quanto concerne l'ordine del giorno G1, propone una riformulazione del dispositivo da riformulare nel seguente modo: «Richiede al Governo di mettere in atto nelle sedi e nei modi opportuni azioni che possano contribuire a favorire nella Repubblica popolare cinese lo sviluppo delle fondamentali libertà di ogni persona, con particolare riferimento alle azioni già intraprese all'interno del dialogo strutturato Unione Europea-Repubblica popolare cinese sui diritti umani». È una proposta che lo fissa e lo colloca in un contesto organizzato e strutturato.

Parimenti, nell'esprimere parere favorevole anche all'ordine del giorno G2, proporrei una riformulazione nel dispositivo molto simile: «Impegna il Governo ad attivarsi affinché ogni iniziativa di carattere economico e culturale nei confronti della Repubblica popolare cinese sia accompagnata da una verifica costante del rispetto dei diritti umani da parte di quel Paese, anche nel quadro delle azioni già intraprese all'interno del dialogo strutturato Unione Europea-Repubblica popolare cinese sui diritti umani». Questa proposta vuole dare coerenza rispetto ad un'azione molto strutturata e molto chiara che è già in atto.

 

PRESIDENTE. Senatore Divina, accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo?

 

DIVINA (LNP). Sì, Presidente.

 

PRESIDENTE. Lei, senatore Pianetta, accetta?

 

PIANETTA (FI). Va bene, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1 (testo 2) e G2 (testo 2) non verranno posti in votazione.

Do ora lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

Procediamo all'esame degli articoli.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1.

MALAN (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MALAN (FI). Colgo l'occasione della dichiarazione di voto sull'articolo 1 per chiedere al Sottosegretario quantomeno se ha udito il mio riferimento all'interrogazione che riguarda - chiedo scusa per la ripetizione, non avendo ricevuto la parvenza di una risposta - un gruppo concreto di 19 artisti tibetani che ha chiesto di venire in Italia. A questo gruppo è stato rifiutato il visto per entrare in Italia, pur avendo tutti i documenti in regola e tutte le garanzie, tra l'altro da parte di numerosi enti locali, governati dal centro-destra così come dal centro‑sinistra.

Allora ribadisco quanto detto prima: purtroppo, noto che quando si viene al punto c'è di fatto disattenzione; è inutile dire che si incalza, è inutile dire che si esorta se poi dal punto di vista pratico la nostra ambasciata a Delhi, per questioni formali sicuramente ineccepibili, impedisce questo piccolo, vero scambio con una realtà tibetana che non fa comodo al Governo della Repubblica popolare cinese, ma che esprime la cultura di un Paese, di una Nazione che è stata inglobata con le armi, con la violenza, con la pulizia etnica, con la repressione religiosa, ideologica, e persino demografica della sua popolazione.

Spero di avere una risposta. In caso contrario, quantomeno a titolo simbolico, voterò contro questo articolo.

VERNETTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VERNETTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, il Governo ha già chiesto chiarimenti sul tema alla nostra ambasciata a New Delhi.

Anch'io ho letto attentamente, senatore Malan, il parere da lei citato sulle perplessità legate ai rischi di immigrazione clandestina che, al momento, hanno portato la nostra rappresentanza diplomatica a New Delhi, in India, a negare quella richiesta di visto. Peraltro, quando sono stato sollecitato dagli enti locali che avevano aderito all'iniziativa e l'avevano patrocinata, circa sette-otto giorni fa, avevo già invitato a riesaminare ed approfondire la questione ed avevo già richiesto la documentazione al riguardo, che sarà nostra cura verificare.

Se ovviamente non ritenessimo che sussistano quei rischi, non avremmo alcuna obiezione alla concessione di un visto, peraltro per un periodo di tempo limitato, ad una compagnia teatrale che svolge un'iniziativa di promozione culturale, tra l'altro patrocinata da alcuni importanti enti locali.

Vorrei quindi rassicurare il senatore Malan sul fatto che stiamo monitorando e seguendo la vicenda.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

 

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MELE (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MELE (Ulivo). Signor Presidente, intervengo brevemente, perché mi sembra che la discussione tra di noi abbia chiarito i termini del confronto.

Ritengo che il provvedimento al nostro esame sia importante perché si tratta di un provvedimento culturale e, secondo me, in una situazione come quella attuale, così difficile e complessa a livello internazionale, il dialogo culturale, il dialogo sulle arti e con le arti, è fondamentale, è un punto essenziale. La coproduzione cinematografica con la Cina può rappresentare, perciò, un aspetto importante anche nella logica, come si è detto, di suscitare nuovi e più alti livelli di democrazia, anche qualora essi manchino.

Come ha già indicato con chiarezza il Sottosegretario, una politica di apertura e di dialogo non è in contraddizione con una politica ferma nei confronti dei diritti umani. Anzi, esse si devono intrecciare, proprio perché i diritti umani oggi hanno bisogno del dialogo per crescere, magari anche trovando il modo di ripianare sbagli commessi, come è stato detto adesso a proposito dei 19 artisti tibetani. Dove c'è arte c'è libertà, dove c'è libertà bisogna assolutamente garantirla. È il caso, ad esempio, del cinema, rispetto al quale, come ha detto bene il relatore e come abbiamo sottolineato anche in Commissione, si registra un'importante novità, che è una qualità nostra e dello stesso cinema cinese, racchiudendo in sé anche dubbi, contraddizioni di rilievo e riflessioni che parlano non solo alla Cina, ma anche a noi.

Da questo punto di vista, nell'ambito di un impegno a livello europeo affinché i diritti umani siano punti essenziali per lo sviluppo della democrazia nel nostro Paese, penso sia opportuno votare a favore della ratifica dell'Accordo al nostro esame, perché mi sembra un passo in avanti nei rapporti con questo grande Paese con cui dobbiamo comunque fare i conti.

ANDREOTTI (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ANDREOTTI (Misto). Signor Presidente, faccio una dichiarazione di voto, perché credo sia necessario invitare tutti coloro che parlano della Cina a tener conto delle condizioni tutte particolari di quel Paese.

Noi abbiamo un tono didattico e non teniamo conto delle notevoli trasformazioni in meglio che sono avvenute, qui è citato poc'anzi il periodo di Mao. Ebbene, io ricordo di aver accompagnato l'allora presidente Craxi in un viaggio a Pechino in occasione del quale egli, come tutti i presidenti occidentali, fece un fervorino, una predica. Deng Xiaoping lo ascoltò con molta attenzione e quando terminò gli chiese se lui in Italia avesse il 99 per cento dei consensi. Alla risposta che certamente non aveva un consenso del genere, il Presidente cinese gli rispose che anche se avesse avuto il 99 per cento dei consensi gli sarebbero comunque rimasti 11 milioni di cinesi da convincere. Non dimenticatelo mai quando parlate della Cina. (Applausi dei senatori Barbieri e Gagliardi).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

 


 

 

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004 (884)

 

ORDINI DEL GIORNO

 

 

G1 (testo 2)

PIANETTA, MALAN

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso:

che nella Repubblica popolare cinese, come recentemente riportato dai quotidiani italiani, vigerebbe una "censura a punti";

che ogni giornale ha a disposizione 12 punti;

che la pubblicazione di articoli "inopportuni" determina la cancellazione di punti;

che le sanzioni si cumulano fino a provocare l'azzeramento dei punti e la conseguente chiusura del giornale;

che secondo l'organizzazione "Reporters sans Frontieres" sono 32 i giornalisti incarcerati nella Repubblica popolare cinese in relazione a quanto hanno pubblicato;

che la RPC in quanto a libertà di stampa, sempre secondo la stessa organizzazione, occupa la 159^ posizione su 167 ed è seguita solo da Paesi quali ad esempio Cuba, Iran, Corea del Nord;

che la libertà religiosa è soggetta a restrizioni e che sacerdoti e vescovi cattolici sembra siano ancora nelle carceri della RPC;

che promuovere e tutelare i Diritti Umani non significa interferire negli affari interni di uno Stato sovrano, perché si tratta di diritti inviolabili di ogni essere umano,

richiede al Governo di mettere in atto nelle sedi e nei modi opportuni azioni che possano contribuire a favorire nella RPC lo sviluppo delle fondamentali libertà di ogni persona, con particolare riferimento alle azioni già intraprese all'interno del dialogo strutturato Unione europea/Repubblica popolare cinese sui diritti umani.

________________

(*) Accolto dal Governo con le parole evidenziate che sostituiscono le altre: «garantire nella RPC le fondamentali libertà di ogni persona».

G2 (testo 2)

DIVINA

Non posto in votazione (*)                                  

Il Senato,

premesso che:

la Cina limita molti dei diritti umani propri della civiltà occidentale, quali la libertà di espressione e di manifestazione del pensiero, anche a mezzo delle nuove tecnologie;

la pena di morte non è stata ancora messa al bando, malgrado gli appelli dell'ONU e di molte organizzazione impegnate nella difesa dei diritti umani;

anche in campo economico, il notevole boom del sistema cinese si deve alla scarsa attenzione nella tutela dei diritti dei lavoratori che porta ad uno sfruttamento dei medesimi, che consente di avere bassissimi costi del lavoro e conseguentemente bassi costi delle merci nei mercati internazionali, con effetti devastanti nella concorrenza con i Paesi europei e nello specifico con l'Italia,

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché qualsiasi iniziativa di carattere economico e culturale nei confronti della Repubblica popolare cinese sia accompagnata da una verifica costante del rispetto dei diritti umani da parte di questo Paese, anche nel quadro delle azioni già intraprese all'interno del dialogo strutturato Unione europea/Repubblica popolare cinese sui diritti umani.

________________

(*) Accolto dal Governo con le parole evidenziate che sostituiscono le altre: «culturale a favore e nel rapporto con la Cina, sia caratterizzata dalla richiesta costante del rispetto dei diritti umani da parte di questo Paese».

 

 


Documentazione


Accordi bilaterali in materia di coproduzione cinematografica

La tavola seguente elenca i paesi con i quali l'Italia ha stipulato accordi di coproduzione cinematografica che sono attualmente in vigore:

 

Paese:

Provvedimento nazionale:

Albania

L. 6 novembre 2003, n. 338

Argentina

L. 28 agosto 1989, n. 306

Australia

L. 26 ottobre 1995, n. 474

Austria

Non sottoposto a legge di ratifica

Belgio

DPR 22 settembre 1972, n. 1293

Brasile

DPR 22 settembre 1972, n. 1293

Bulgaria

DPR 10 dicembre 1968, n. 1628

Canada

L. 18 febbraio 1999, n. 57

Cile

L. 20 febbraio 2006, n. 90

Cuba

L. 23 marzo 1998, n. 81

Egitto

Non sottoposto a legge di ratifica

Francia

L. 15 gennaio 2003, n. 19

Germania

L. 11 luglio 2002, n. 151

Israele

DPR 17 novembre 1986, N. 933

Marocco

L. 12 aprile 1995, n. 151

Messico

DPR 22 settembre 1972, n. 1293

Nuova Zelanda

L. 19 ottobre 1999, n. 416

Portogallo

L. 18 febbraio 1999, n. 58

Regno Unito

L. 19 ottobre 1999, n. 417

Repubblica Ceca

DPR 22 settembre 1972, n. 1293

Rep. Slovacca

DPR 22 settembre 1972, n. 1293

Romania

DPR 9 luglio 1968, n. 1439

Russia

L. 9 dicembre 2005, n. 257

Spagna

L. 23 marzo 1998, n.83

Svezia                      

DPR 22 settembre 1972, n. 1293

Svizzera

L. 10 novembre 1993, 472

Tunisia

L. 8 marzo 1994, n. 208

Venezuela

DPR 10 maggio 1968, n. 1304

Ungheria

DPR 22 maggio 1974, n. 345

Uruguay

L. 10 gennaio 2004, n. 23

 

Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Cina 

(inclusa la Regione amministrativa speciale di Hong Kong)

 

 

 

Accordi in vigore

 

 

TITOLO     ACCORDO SUI TRASPORTI MARITTIMI.                              

LUOGO-DATA                                                               

           PECHINO.                                                      

           08.10.1972.                                                    

PROV-LEGISLATIVO                                                         

           L. N. 385 DEL 05.06.1974 - GU N. 225 DEL 29.08.1974.          

IN VIGORE  SI 14.02.1975.                                                

 

 

TITOLO     SCAMBIO DI NOTE RELATIVO AI MARCHI DI FABBRICA.               

LUOGO-DATA                                                               

           PECHINO.                                                      

           05.01.1973 - 08.01.1973.                                      

IN VIGORE  SI 08.01.1973.                                                

 

 

TITOLO     ACCORDO SUL TRASPORTO AEREO CIVILE, CON N. 2 ANNESSI, UN ADDENDUM E UNO SCAMBIO DI NOTE.                                                 

LUOGO-DATA                                                                    

           PECHINO.                                                           

           08.01.1973.                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                              

           DPR N. 411 DEL 20.03.1974 - GU N. 135 DEL 09.09.1974.              

IN VIGORE  SI 29.01.1975. PROVVISORIAMENTE DAL 08.01.1973.                    

 

 

TITOLO     SCAMBIO DI NOTE PER L'IMPORTAZIONE DI CARNI SUINE CINESI, CON ALLEGATO.                                                      

LUOGO-DATA                                                               

           PECHINO.                                                       

           25.09.1973.                                                   

IN VIGORE  SI 25.09.1973.                                                     

 

 

TITOLO SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE MISTA PER LA PROMOZIONE COMMERCIALE E LO SVILUPPO DELLE RELAZIONI ECONOMICHE TRA I DUE PAESI.                                         

LUOGO-DATA                                                                    

           PECHINO.                                                            

           29.01.1975.                                                        

IN VIGORE  SI 29.01.1975.                                                     

 

 

TITOLO     SCAMBIO DI NOTE PER L'IMPORTAZIONE DI POLLAME E CONIGLI CONGELATI. 

LUOGO-DATA                                                                   

           ROMA.                                                             

           05.04.1978.                                                       

IN VIGORE  SI 05.04.1978 PRESUMIBILMENTE.                                    

 

 

TITOLO     ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE.                                

LUOGO-DATA                                                                   

           ROMA.                                                              

           06.10.1978.                                                       

IN VIGORE  SI 06.10.1978 - COMUNICATO IN GU N. 326 DEL 22.11.1976.           

 

 

TITOLO     ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA.                    

LUOGO-DATA                                                                   

           ROMA.                                                             

           06.10.1978.                                                        

IN VIGORE  SI 06.10.1978. COMUNICATO IN GU N. 326 DEL 22.11.1978.            

 

 

TITOLO     ACCORDO CONCERNENTE LA MODIFICA DEL PUNTO 5 LETT. H, DELLO SCAMBIO DI NOTE DEL 05.04.1978 RELATIVO ALL'IMPORTAZIONE DI POLLAME E DI CONIGLI.                                                            

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           16.08.1978  - 15.05.1979                                   

IN VIGORE  SI 15.05.1979.                                                     

 

 

TITOLO     DICHIARAZIONE DI INTENTI PER LA COOPERAZIONE NEI SETTORI ECONOMICO E COMMERCIALE.                                                         

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           06.11.1979.                                                        

IN VIGORE  SI 06.11.1979.                                                     

 

 

 

TITOLO  DICHIARAZIONE DI INTENTI PER LA COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNICA.                                                          

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                              

           06.11.1979.                                                        

IN VIGORE  SI 06.11.1979.                                                      

 

 

TITOLO   PROTOCOLLO SULLO STABILIMENTO RECIPROCO DI CONSOLATI GENERALI.     

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                               

           06.11.1979.                                                        

IN VIGORE  SI 06.11.1979.                                                     

 

 

TITOLO PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE A PECHINO DI UN CENTRO DI PRONTO SOCCORSO.                                       

LUOGO-DATA                                                                    

           PECHINO.                                                           

           04.11.1983.                                                         

IN VIGORE  SI 04.11.1983.                                                     

 

 

TITOLO     PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO RELATIVO AL POTENZIAMENTO DEL CENTRO CLINICO RADIOLOGICO DI TIANSIN.                           

LUOGO-DATA                                                                    

           PECHINO.                                                           

           04.11.1983.                                                         

IN VIGORE  SI 04.11.1983.                                                     

 

 

TITOLO     PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI TECNOLOGIA E SCIENZE APPLICATE ALLO SPAZIO.                                       

LUOGO-DATA                                                              

           ROMA.                                                       

           10.03.1984.                                                 

IN VIGORE  SI 10.03.1984.                                              

 

 

TITOLO   ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI CON PROTOCOLLO.                                 

LUOGO-DATA                                                             

           ROMA.                                                        

           28.01.1985.                                                 

PROV-LEGISLATIVO                                                       

           L. N. 109 DEL 03.03.1987 - GU N. 70 SO DEL 25.03.1987.      

IN VIGORE  SI 28.08.1987.                                              

 

 

TITOLO     ACCORDO FINANZIARIO RIGUARDANTE IL "SECOND POWER PROJECT".  

LUOGO-DATA                                                             

           PECHINO.                                                     

           07.06.1985.                                                 

IN VIGORE  SI 07.06.1985.                                              

 

 

TITOLO     MEMORANDUM DI INTESA SUL "PROGETTO TRATTORI DI MEDIA POTENZA".     

LUOGO-DATA                                                                    

           PECHINO.                                                           

           07.06.1985.                                                        

IN VIGORE  SI 07.06.1985.                                                     

 

 

TITOLO     PROTOCOLLO RELATIVO AL CENTRO DI ARTI GRAFICHE DI SHANGAI.         

LUOGO-DATA                                                                    

           PECHINO.                                                            

           07.06.1985.                                                        

IN VIGORE  SI 07.06.1985.                                                     

 

 

TITOLO     PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RICERCA E ADDESTRAMENTO PER APPLICAZIONE DI FONTI DI ENERGIA NUOVE E RINNOVABILI IN AGRICOLTURA IN LOCALITA' CHIANG-PING.

LUOGO-DATA                                                                    

           PECHINO.                                                           

           05.10.1985.                                                        

IN VIGORE  SI 05.10.1985.                                                     

 

 

TITOLO     CONVENZIONE CONSOLARE.                                             

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           19.06.1986.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                              

           L. N. 175 DEL 23.06.1990 - GU N. 161 SO DEL 12.07.1990.            

IN VIGORE  SI 19.06.1991.                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO  ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CON PROTOCOLLO ADDIZIONALE.                                                        

LUOGO-DATA                                                                     

           PECHINO.                                                           

           31.10.1986.                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 376 DEL 31.10.1989 - GU N. 274 SO DEL 23.11.1989.            

IN VIGORE  SI 13.12.1990.                                                     

 

 

TITOLO  ACCORDO DI COOPERAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO CHENG-DU PER L'ALIMENTAZIONE INFANTILE, CON ALLEGATI.                            

LUOGO-DATA                                                                    

           PECHINO.                                                            

           31.10.1986.                                                        

IN VIGORE  SI 31.10.1986. COMUNICATO IN GU N. 67 SO DEL 21.03.1987.           

 

 

TITOLO     PROTOCOLLO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI FORMAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA PRESSO "L'UNIVERSITY OF INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS" DI PECHINO.                                                            

LUOGO-DATA                                                                     

           PECHINO.                                                           

           31.10.1986.                                                        

IN VIGORE  SI 31.10.1986. COMUNICATO IN GU N. 67 SO DEL 21.03.1987.            

 

 

TITOLO     PROTOCOLLO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER LA REALIZZAZIONE DI UN DIPARTIMENTO D'EMERGENZA PRESSO L'OSPEDALE 301 DI PECHINO, CON ALLEGATI.                                                           

LUOGO-DATA                                                                     

           PECHINO.                                                           

           31.10.1986.                                                        

IN VIGORE  SI 31.10.1986. COMUNICATO IN GU N. 67 SO DEL 21.03.1987.           

 

 

TITOLO  PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA.               

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                               

           05.10.1987.                                                        

IN VIGORE  SI 05.10.1987. COMUNICATO IN GU N. 11 SO DEL 15.01.1988.           

 

 

 

 

 

 

TITOLO  PROTOCOLLO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA INTEGRATO DI VACCINAZIONI E PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI MATERNO-INFANTILI, NONCHE' DI ALTRE ATTIVITA' DI MEDICINA COMUNITARIA IN CINA, CON ALLEGATI.                                                        

LUOGO-DATA                                                                  

           NEW YORK.                                                       

           24.12.1987.                                                     

IN VIGORE  SI 24.12.1987. COMUNICATO IN GU N. 88 SO DEL 15.04.1988.        

 

 

TITOLO    PROTOCOLLO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI MEDICINA D'URGENZA A TAIYUAN.                          

LUOGO-DATA                                                                    

           PECHINO.                                                            

           16.09.1988.                                                        

IN VIGORE  SI 16.09.1988. COMUNICATO IN GU N. 88 SO DEL 15.04.1989.           

 

 

TITOLO     TRATTATO PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE, CON ALLEGATI.                                                           

LUOGO-DATA                                                                    

           PECHINO.                                                           

           20.05.1991.                                                       

PROV-LEGISLATIVO                                                             

           L. N. 199 DEL 04.03.1994 - GU N. 71 SO DEL 26.04.1994.            

IN VIGORE  SI 01.01.1995.                                                     

 

 

TITOLO    ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA

LUOGO-DATA                                                                   

           ROMA.                                                          

           28.05.1991.                                                       

IN VIGORE  SI 19.05.1994          

 

 

TITOLO    PROTOCOLLO SULLA ESPLORAZIONE E L'USO E SULLO STUDIO DELLO SPAZIO EXTRATMOSFERICO A SCOPI PACIFICI.                                   

LUOGO-DATA                                                                   

           PECHINO.                                                          

           16.09.1991.                                                       

IN VIGORE  SI 16.09.1991. COMUNICATO IN GU N. 11 SO DEL 15.01.1992.          

 

 

TITOLO     PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AL PROGETTO "CENTRO PER LA PROTEZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI A XIAN".                        

LUOGO-DATA                                                                    

           PECHINO.                                                          

           09.06.1992.                                                       

IN VIGORE SI 09.06.1992 - COMUNICATO IN GU N. 11 SO DEL 15.01.1993.          

 

TITOLO     SCAMBIO DI NOTE COSTITUENTE UNA INTESA IN MATERIA DI APERTURA DEI TRASPORTI AEREI TRA L'ITALIA E TAIWAN.                            

LUOGO-DATA                                                                  

          PECHINO.                                                          

          21.11.1994 / 02.12.1994.                                          

IN VIGORE SI 02.12.1994 - COMUNICATO IN GU N. 164 SO DEL 15.07.1995.        

 

 

TITOLO     PROTOCOLLO D'INTESA  NEL CAMPO DELLA COOPERAZIONE BILATERALE ALLO SVILUPPO, CON DUE ANNESSI.                                        

LUOGO-DATA                                                                  

           ROMA.                                                             

           13.07.1995.                                                      

IN VIGORE  SI 13.07.1995 - GU N. 11 SO DEL 15.01.1996.                      

 

 

TITOLO     ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI HONG KONG PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI.   

LUOGO-DATA                                                                  

           ROMA.                                                            

           28.11.1995.                                                       

PROV-LEGISLATIVO                                                            

          L. N. 225 DEL 01.07.1997 - COMUNICATO IN GU N. 167 SO DEL         

          19.07.1997.                                                        

IN VIGORE SI 02.02.1998.                                                    

 

 

TITOLO ALLEGATO ALL'ACCORDO PER LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA FIRMATA A ROMA IL 6.10.1978

LUOGO-DATA                                                                  

          PECHINO.                                                         

          15.12.1995.                                                      

IN VIGORE SI 14.06.1999                                                    

 

 

TITOLO  MOU CONCERNENTE IL PROGETTO DI COOPERAZIONE SANITARIA SU POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PER IL TRATTAMENTO E LA PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE D'URGENZA NELLA REGIONE DI DAXIANLIN, CON ANNESSO.                                                      

LUOGO-DATA                                                                  

          PECHINO.                                                          

          07.06.1996.                                                       

IN VIGORE SI 11.07.1997.                                                       

 

 

 

 

TITOLO  MOU CONCERNENTE IL PROGETTO DI COOPERAZIONE SANITARIA SU SVILUPPO DELLA MEDICINA D'URGENZA E PRONTO SOCCORSO NELLA REGIONE AUTONOMA TIBETANA CON ANNESSO.                                                

LUOGO-DATA                                                                    

          PECHINO.                                                            

          07.06.1996.                                                         

IN VIGORE SI 11.07.1997.                                                      

 

 

TITOLO  MOU CONCERNENTE IL PROGETTO DI COOPERAZIONE SANITARIA SU RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SANITARI PER LA PREVENZIONE E CURA DELLE PATOLOGIE D'URGENZA PRESSO L'OSPEDALE DI PECHINO CON ANNESSO.       

LUOGO-DATA                                                                    

          PECHINO.                                                            

          07.06.1996.                                                          

IN VIGORE SI 11.07.1997.                                                      

 

 

TITOLO    ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI HONG KONG (ORA GOVERNO DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA DI HONG KONG) IN MATERIA DI SERVIZI AEREI, CON ALLEGATA TABELLA DI ROTTA.                     

LUOGO-DATA                                                                  

          ROMA.                                                             

          09.10.1996.                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                            

          L. N. 378 DEL 09.10.1997 - COMUNICATO IN GU N. 257 SO DEL         

          04.11.1997.                                                       

IN VIGORE SI 19.01.1998.

 

 

TITOLO  SCAMBIO DI NOTE COSTITUENTE UN ACCORDO PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE.                      

LUOGO-DATA                                                                  

          PECHINO.                                                          

          14.01.1997 - 15.01.1997.                                          

IN VIGORE SI 15.01.1997 - COMUNICATO IN GU N. 163 SO DEL 15.07.1997.        

 

 

TITOLO   SCAMBIO DI NOTE COSTITUENTE UN ACCORDO RELATIVO ALLO STATUS DI CONSOLATO GENERALE D'ITALIA AD HONG KONG DOPO IL 01.07.1997.      

LUOGO-DATA                                                                  

          PECHINO.                                                           

          05.06.1997.                                                       

IN VIGORE SI 01.07.1997 - COMUNICATO IN GU N. 241 SO DEL 15.10.1997.        

 

 

TITOLO    SCAMBIO DI LETTERE COSTITUENTE UN'INTESA TECNICA TRA IL MINISTERO DEL LAVORO ITALIANO ED IL MINISTERO DEL PERSONALE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA.                                                 

LUOGO-DATA                                                                  

          PECHINO.                                                           

          11.08.1997.                                                       

IN VIGORE SI 11.08.1997 - COMUNICATO IN GU N. 11 SO DEL 15.01.1998.         

 

 

TITOLO    SCAMBIO DI NOTE COSTITUENTE UN ACCORDO IN MERITO AL RECIPROCO STABILIMENTO DI CONSOLATI GENERALI A CANTON ED A FIRENZE.        

LUOGO-DATA                                                                 

          PECHINO.                                                         

          03.11.1997.                                                       

IN VIGORE SI 03.11.1997 - COMUNICATO IN GU N. 87 SO DEL 15.04.1998.        

 

 

TITOLO MEMORANDUM D'INTESA RELATIVO AL PROGETTO DI EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO PRESSO L'OSPEDALE PEDIATRICO DI PECHINO E PRESSO L'OSPEDALE DI TAIYAN, CON TRE ALLEGATI.        

LUOGO-DATA                                                                 

          PECHINO.                                                         

          12.08.1998.                                                       

IN VIGORE SI 21.05.1999        

 

 

TITOLO MEMORANDUM D'INTESA TRA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI ITALIANO ED IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DELL'INFORMAZIONE CINESE SULLA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI E DI INFORMAZIONI.        

LUOGO-DATA                                                                 

          GINEVRA.                                                         

          12.10.1999.                                                      

IN VIGORE SI 12.10.1999.

 

 

TITOLO ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI HONG KONG DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE.                                                         

LUOGO-DATA                                                                    

           HONG KONG.                                                           

           18.12.1999.                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                              

           L. N. 149 DEL 11.07.2002            

IN VIGORE SI 14.12.2002

 

 

TITOLO MEMORANDUM D'INTESA TRA IL MINISTERO DELLA SANITÀ ITALIANO E QUELLO DELLA CINA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA SANITÀ E DELLE SCIENZE MEDICHE.        

LUOGO-DATA                                                                 

          ROMA.                                                         

          19.04.2000.                                                       

IN VIGORE SI 19.04.2000.

 

 

TITOLO DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLA COOPERAZIONE AMBIENTALE TRA IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'AMMINISTRAZIONE STATALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

LUOGO-DATA                                                                 

          PECHINO.                                                         

          19.10.2000.                                                      

IN VIGORE SI 19.10.2000.

 

 

TITOLO    MEMORANDUM D’INTESA RELATIVO ALL'INIZIATIVA "CENTRO PER LA PRODUZIONE DI PIANTE DA FRUTTO NELLA PROVINCIA DEL SICHUAN"

LUOGO-DATA                                                                 

          PECHINO.                                                          

          16.11.2000.                                                      

IN VIGORE SI 10.01.2002        

 

 

TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALLA CRIMINALITÀ.                                                         

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                           

           04.04.2001.                                                        

IN VIGORE SI 27.09.2004

 

 

TITOLO ACCORDO TRA IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI ITALIANO E IL MINISTERO DELLE FINANZE CINESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SITUAZIONE OCCUPAZIONALE NELLE PROVINCE DELLO SHAANXI E DEL SICHUAN, RELATIVO ALLA COMPONENTE A CREDITO DI AIUTO, CON TRE ALLEGATI E UN MANUALE DELLE PROCEDURE.      

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                            

           11.10.2001.                                                        

IN VIGORE SI 05.06.2002

 

 

 

TITOLO ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SITUAZIONE OCCUPAZIONALE NELLE PROVINCE DELLO SHAANXI E DEL SICHUAN, CON TRE ALLEGATI E UN MANUALE DELLE PROCEDURE

LUOGO-DATA                                                                 

          PECHINO.                                                         

          13.11.2001.                                                      

IN VIGORE SI 13.12.2001        

 

 

TITOLO MEMORANDUM D'INTESA RELATIVO AL PROGETTO DI FORMAZIONE NEL CAMPO DEL RESTAURO E CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI ATTRAVERSO IL SOSTEGNO AL CHINA NATIONAL INSTITUTE OF CULTURAL PROPERTY (CNICP) DI PECHINO.

LUOGO-DATA                                                                 

          PECHINO.                                                         

          22.02.2002.                                                       

IN VIGORE SI 28.06.2002        

 

 

TITOLO MEMORANDUM D'INTESA TRA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'UFFICIO PER LA TECNOLOGIA DELLA INFORMAZIONE E LA TRASMISSIONE DEL GOVERNO DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI HONG KONG DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE, NEL CAMPO DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE.

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                           

           23.05.2002.                                                        

IN VIGORE SI 20.09.2002        

 

 

TITOLO MEMORANDUM D'INTESA PER LA COOPERAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI HONG KONG..

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                           

           23.05.2002.                                                        

IN VIGORE SI 25.09.2002        

 

 

TITOLO PROTOCOLLO DI MODIFICA DELL'ACCORDO SUI TRASPORTI MARITTIMI.                                                        

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                           

           03.06.2002.                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                          

           L. N. 26 DEL 10.01.2004

IN VIGORE SI   14.05.2004        

TITOLO MEMORANDUM D'INTESA RELATIVO AL PROGETTO DI "POTENZIAMENTO DEI DIPARTIMENTI DI MEDICINA DI EMERGENZA E DELLE CURE DI EMERGENZA IN OSTETRICIA NELLA REGIONE AUTONOMA DEL TIBET".

LUOGO-DATA                                                                    

           PECHINO.                                                           

           25.06.2002.                                                         

IN VIGORE SI 27.11.2002        

 

 

TITOLO MEMORANDUM D'INTESA RELATIVO AL PROGETTO DI "POTENZIAMENTO DELL'OSPEDALE PEDIATRICO JIANGXI DI NANCHANG E DELL'OSPEDALE  MUNICIPALE DI GIUYANG".                                                        

LUOGO-DATA                                                                    

           PECHINO.                                                           

           25.06.2002.                                                        

IN VIGORE SI 20.10.2006        

 

 

TITOLO     M.o.U. RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO "PROGETTO DI EDUCAZIONE DI BASE NELLE PROVINCE DI HAINAN E JILIN"

LUOGO-DATA                                                                    

           PECHINO.                                                            

           15.01.2003                                                        

IN VIGORE SI  13.05.2003

 

 

TITOLO     M.o.U. RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO "ASSISTENZA SANITARIA PER DONNE E BAMBINI NELLA REGIONE AUTONOMA DELLA MONGOLIA INTERNA"

LUOGO-DATA                                                                    

           PECHINO.                                                           

           15.01.2003                                                         

IN VIGORE  SI 19.04.2004        

 

 

TITOLO     M.o.U. RELATIVO AL PROGETTO DI SOSTEGNO AL MUSEO DI SHAANXI DI XIAN", CON ANNESSO TECNICO.

LUOGO-DATA                                                                    

           PECHINO.                                                            

           05.09.2003                                                        

IN VIGORE  SI 26.05.2005        

 

 

TITOLO     ACCORDO SULLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO.

LUOGO-DATA                                                                     

           PECHINO.                                                           

           30.01.2004                                                        

IN VIGORE SI  08.07.2004        

 

 

TITOLO     M.o.U. SUL PROGETTO “TECHNICAL ASSISTANCE, TRAINING AND SUPPORT TO CONTROL AND TREAT SARS EPIDEMIC IN CHINA.

LUOGO-DATA                                                                    

           PECHINO.                                                            

           30.01.2004                                                        

IN VIGORE SI  08.07.2004        

 

 

TITOLO     SCAMBIO DI LETTERE PER L'ESTENSIONE AL 31.12.2005 DEL MEMORANDUM DI INTESA RELATIVO AL PROGETTO PER LA PRODUZIONE DI PIANTE DA FRUTTO NELLA PROVINCIA DI SICHUAN DEL 16.11.2000.

LUOGO-DATA                                                                    

           PECHINO.                                                           

           16.02-25.02  2004                                                         

IN VIGORE SI  30.08.2004        

 

TITOLO     MEMORANDUM DI INTESA RELATIVO AL "PROGETTO DI ASSISTENZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO PER L'ALLEVAMENTO DEL BESTIAME E DI MEDICINA VETERINARIA DELLA PROVINCIA DEL QINGHAI-XINING".

LUOGO-DATA                                                                    

           PECHINO.                                                           

           15.03.2004                                                         

IN VIGORE SI  07.06.2004        

 

 

TITOLO     DICHIARAZIONE CONGIUNTA PER L’ISTITUZIONE DEL COMITATO GOVERNATIVO ITALIA-CINA.

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                            

           07.05.2004                                                        

IN VIGORE SI 17.08.2004        

 

 

TITOLO  SCAMBIO DI LETTERE PER L’EMENDAMENTO DELL’ART. 9 DELL’ACCORDO BILATERALE SUI TRASPORTI MARITTIMI DELL’8/10/1972

LUOGO-DATA                                                                    

           PECHINO.                                                           

           21.10.2004    

IN VIGORE SI 28.03.2005        

 

 

TITOLO  SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALLA PROROGA DI DUE ANNI DEL MEMORANDUM DEL 22.02.2002.

LUOGO-DATA                                                                    

           PECHINO.                                                           

           24.05-09.06  2005    

IN VIGORE SI 09.06  2005    

 

 

TITOLO  ACCORDO, SOTTO FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE, SUI VISTI DI STUDIO AGLI STUDENTI CINESI

LUOGO-DATA                                                                    

           PECHINO.                                                            

           30.03.2006    

IN VIGORE SI 02.10.2006    

 


 

 

 

Accordi firmati, ma non ancora in vigore

 

 

 

 

TITOLO ACCORDO PER LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, CON UN ALLEGATO

LUOGO-DATA                                                                  

          PECHINO.                                                         

          09.06.1998.                                                      

 

 

TITOLO ACCORDO TRA L’ITALIA E IL GOVERNO DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI HONG KONG DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE CONCERNENTE LA MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE

LUOGO-DATA                                                                 

          ROMA.                                                          

          28.10.1998.                                                      

 

 

TITOLO ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA ITALIANO E L'OMOLOGO CINESE NEL CAMPO DELLA TECNOLOGIA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI MILITARI

LUOGO-DATA                                                                  

          ROMA.                                                         

          26.02.1999.                                                      

 

 

TITOLO MEMORANDUM D'INTESA RELATIVO AL PROGETTO DI "SUPPORTO ISTITUZIONALE AL MINISTERO DELLA SANITÀ CINESE ED AL CENTRO DI MEDICINA DI EMERGENZA DI SHANGAI".

LUOGO-DATA                                                                    

           PECHINO.                                                            

           25.06.2002.                                                        

 

TITOLO ACCORDO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI UN CREDITO AGEVOLATO PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI PER LE AREE RURALI DELLE TRE GOLE, NELLA MUNICIPALITÀ DI CHONGQING", CON ANNESSI A, B, C, NONCHÉ MANUALE DELLE ISTRUZIONI (ANNESSO D), CON TRE ALLEGATI.

LUOGO-DATA                                                                    

           PECHINO.                                                            

           25.06.2002.                                                        

 

 

TITOLO     ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICA.

LUOGO-DATA                                                                    

           PECHINO.                                                            

           30.01.2004                                                        

 

 

TITOLO     ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE.

LUOGO-DATA                                                                     

           PECHINO.                                                           

           08.06.2004                                                        

 

 

TITOLO     ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA.

LUOGO-DATA                                                                     

           PECHINO.                                                           

           04.12.2004    

 

 

TITOLO     MEMORANDUM DI INTESA SUL FINANZIAMENTO DEL "PROGRAMMA SINO-ITALIANO SUL PATRIMONIO CULTURALE 2004/2006", CON ALLEGATI.

LUOGO-DATA                                                                    

           PECHINO.                                                           

           06.12.2004    

 

 

TITOLO     MEMORANDUM DI INTESA SUL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA "SUPPORTO AGLI OSPEDALI DELLE PROVINCE E DEI DISTRETTI DELLE PROVINCE OCCIDENTALI E CENTRALI", CON ALLEGATI.

LUOGO-DATA                                                                    

           PECHINO.                                                            

           06.12.2004    

 

 

TITOLO    ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELLA DIFESA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA.

LUOGO-DATA                                                                    

           PECHINO.                                                           

           03.02.2005    

 

 

 

 

 

 

TITOLO    SCAMBIO DI NOTE VERBALI EMENDATIVE DEL MOU PER IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE DEI BENI CNIP (CHINA NATIONAL INSTITUTE FOR CULTURAL PROPERTY)

LUOGO-DATA                                                                    

           PECHINO.                                                            

           09.06.2005    

 

 

TITOLO    ACCORDO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ATTESTANTI STUDI UNIVERSITARI O DI LIVELLO UNIVERSITARIO, CON ALLEGATI.

LUOGO-DATA                                                                    

           PECHINO.                                                           

           04.07.2005    

 

 

TITOLO    MEMORANDUM D'INTESA TRA IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI ITALIANO E IL MINISTERO DELLE FINANZE CINESE SUL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO: "PROGETTO AMBIENTALE".

LUOGO-DATA                                                                    

           PECHINO.                                                           

           18.09.2006    

 

 

TITOLO    MEMORANDUM D'INTESA TRA IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI ITALIANO E IL MINISTERO DELLE FINANZE CINESE SUL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO: “PROGETTO PER LA LOTTA CONTRO LA POVERTÀ E LO SVILUPPO RURALE NELLA PREFETTURA DI HETÍAN – REGIONE AUTONOMA DELLO XINJIANG".

LUOGO-DATA                                                                     

           PECHINO.                                                           

           18.09.2006    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I



[1]    Cfr. seduta della Commissione Affari Esteri della Camera del 17 gennaio 2006.

[2]    L’Accordo con l’Uruguay, ratificato con legge n. 23 del 2004 , è in vigore dal 6 aprile 2004; l’Accordo con l’Albania, ratificato con legge n. 338 del 2003, è in vigore dal 1° giugno 2004; l’Accordo con la Federazione russa, ratificato con legge n. 257 del 9 dicembre 2005, è in vigore dal 15 giugno 2006;  l’Accordo con il Sudafrica è stato ratificato con legge n. 88 del 13 febbraio 2006, ma non è ancora entrato in vigore.

      L’elenco degli Accordi bilaterali in materia di coproduzione cinematografica stipulati dall’Italia e attualmente in vigore è contenuto nella sezione di Documentazione del presente dossier.

[3]    Al proposito si rileva che nella seduta del 1° febbraio 2006, il Sottosegretario Bettamio ha chiarito, davanti alla Commissione Esteri, che i produttori operanti nel mercato cinematografico, nell’ambito delle coproduzioni internazionali, sono legali rappresentanti di Società di capitali, di conseguenza dotate di personalità giuridica.