Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Schema di decreto-legislativo sul riordino della gestione amministrativa e contabile degli uffici all¿estero del MAE (art. 4, L. 246/2005)
Riferimenti:
SCH.DEC 57/XV   L n. 246 del 28-NOV-05
Serie: Atti del Governo    Numero: 41
Data: 04/12/2006
Descrittori:
MINISTERI   ORGANIZZAZIONE DI UFFICIO
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Atti del Governo

 

 

 

 

Schema di decreto-legislativo sul riordino della gestione amministrativa e contabile degli uffici all’estero del MAE

(art. 4, L. 246/2005)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 41

 

4 dicembre 2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

 

SIWEB

 

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File:es0024.doc


INDICE

 

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni e pareri allegati5

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

§      Conformità con la norma di delega  6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  6

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  6

§      Formulazione del testo  6

Schede di lettura

Schema di decreto legislativo n. 57

Normativa di riferimento

§      D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri (artt. 75, 76, 77, 78) 37

§      L. 6 febbraio 1985, n. 15 Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri 41

§      L. 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17) 49

§      L. 15 marzo 1997, n. 59 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (art. 20) 53

§      D.P.R. 22 marzo 2000, n. 120 Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59  61

§      D.P.R. 10 agosto 2000, n. 368 Regolamento recante norme per l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica, a norma dell'articolo 2 della L. 28 luglio 1999, n. 266  69

§      D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482 Regolamento di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni statali 77

§      D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254 Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato (art. 2) 85

§      D.L. 14 marzo 2005, n. 35 Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (art. 1, co. 15) 87

§      L. 28 novembre 2005 n. 246 Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 (art. 4) 89

§      L. 23 dicembre 2005, n. 267 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (art. 6) 91

 

 


Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero dello schema di legislativo

57

Titolo

Rassetto in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all’estero del Ministero degli Affari esteri.

Ministro competente

Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali

Norma di riferimento

Art. 4, L. 28 novembre 2005, n. 246

Settore d’intervento

Politica estera

Date

 

§    Presentazione

29 novembre 2006

§    Assegnazione

1° dicembre 2006

§    Termine per l’espressione del parere

20 dicembre 2006

Commissione competente

Commissione III (Affari esteri)

Rilievi di altre Commissioni

V Commissione (Bilancio)

 

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Lo schema di decreto legislativo, composto di dieci articoli, reca l’attuazione della delega di cui all’art. 4 della legge 28 novembre 2005 n. 246,Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005, concernente il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri.

L’art. 1 definisce la portata del decreto medesimo, chiarendo che le disposizioni ivi contenute sono volte a disciplinare l’organizzazione e le procedure della gestione amministrativa e contabile degli uffici all’estero.

L’art. 2 introduce modifiche alle funzioni delle diverse figure professionali amministrative e contabili operanti negli uffici all’estero, in connessione con le innovazioni normative che hanno interessato negli anni tali professionalità, e rinviando alla contrattazione collettiva per i contenuti e le specifiche professionali riferiti al profili del personale interessato.

L’art. 3 individua specificamente, la comma 2, la tipologia delle spese di competenza degli uffici all’estero, mentre, al comma 1, attribuisce la responsabilità degli obiettivi e della conseguente programmazione al titolare dell’ufficio.

L’art. 4 richiama l’applicazione delle norme vigenti di cui al D.L. 35/2005 e alla legge n. 267/2005, in materia di flussi finanziari da e per l’estero. Tale normativa assicura un’adeguata flessibilità ed efficienza alle procedure di spesa degli uffici all’estero.

L’art. 5 prevede l’istituzione di Centri interservizi amministrativi che operino presso le Ambasciate, per coordinare la gestione delle spese degli uffici all’estero.

L’art. 6 dispone, in materia di contratti da eseguire all’estero che, in caso di incompatibilità fra ordinamento italiano ed ordinamento locale, il titolare dell’ufficio può direttamente autorizzare l’applicazione della normativa locale.

L’art. 7 attribuisce al titolare dell’ufficio all’estero la piena competenza  in ordine alla dismissione di beni mobili di pertinenza dell’ufficio, con l’eccezione di autovetture di servizio e di rappresentanza ed oggetti d’arte, per i quali resta necessaria l’autorizzazione dell’amministrazione centrale.

L’art. 8 prevede interventi volti all’applicazione del  d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) anche alla comunicazione fra la sede centrale e gli uffici all’estero.  

L’art. 9 rinvia ad un successivo regolamento, da emanarsi ai sensi dell’art. 17 della legge n. 400/1988, per le norme di attuazione del decreto legislativo.

L’art. 10 dispone infine le abrogazioni esplicite delle norme vigenti che risultano sostituite o comunque assorbite dalle modifiche introdotte con il decreto in esame. 

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto legislativo è accompagnato, oltre che dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica e dalla relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN). Non è invece allegato il parere della Conferenza unificata (di cui all’art. 8 del d.lgs n. 281 del 1997), previsto dall’art. 20, comma 5, della legge n. 59 del 1997. In una nota dell’Ufficio legislativo del Ministero degli esteri, allegata al provvedimento, si precisa peraltro che la Conferenza unificata ha reso in data 30 novembre parere favorevole senza osservazioni, e che tale parere sarà trasmesso al Parlamento non appena pervenuto. Nella nota si precisa inoltre che in considerazione delle caratteristiche del provvedimento, che non reca un intervento di riassetto complessivo e di codificazione della materia, il Ministero degli esteri non ha ritenuto di dover acquisire i parere del Consiglio di Stato, previsto dall’art. 20, comma 2, lettera a), della legge n. 59 del 1997.

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Conformità con la norma di delega

Lo schema di decreto è adottato in virtù della norma di delega conferita al Governo nell’art. 4 della legge 28 novembre 2005 n. 246,Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2005). Il termine per l’esercizio della delega è fissato in un anno dall’entrata in vigore della legge e scade pertanto il 16 dicembre 2006

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto del provvedimento è riferibile a materia che rientra nella competenza esclusiva statale.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Lo schema di decreto apporta modifiche al DPR  5 gennaio 1967, n. 18, Ordinamento dell’amministrazione degli Affari esteri,  e al DPR 22 marzo 2000, n. 120Norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero.

L’art. 10 dello schema di decreto reca le abrogazioni esplicite (articoli 76 e 77, e art. 78, comma 2, del DPR n. 18 del 1967; art. 7, commi 1 e 2, del DPR n. 120 del 2000).

Formulazione del testo

Si osserva che l’art. 6 dello schema di decreto, pur sostitutivo del contenuto dell’art. 7, commi 1 e 2, del DPR n. 120 del 2000 (di cui infatti si prevede l’abrogazione), non risulta inserito, con la tecnica della novella, nel testo del citato DPR n. 18/1967.  

 


Schede di lettura

 


 

Lo schema di Decreto legislativo all’esame della III Commissione, adottato dal Consiglio dei Ministri in attuazione della delega di cui all’art. 4 della legge 28 novembre 2005 n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005), rappresenta un’ulteriore tappa nel processo di razionalizzazione della gestione amministrativa e contabile degli uffici all’estero del Ministero degli Affari esteri, già in atto da diversi anni. Le norme in oggetto investono una materia che costituisce un’esigenza avvertita per un duplice riguardo, normativo e finanziario. Infatti, sul piano normativo, si è stratificata una pluralità di fonti, dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (legge e regolamento di contabilità di Stato, ancora applicati in alcuni articoli) alle due normative ordinamentali fondamentali per l’Amministrazione degli affari esteri: il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 «Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri» e il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 «Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari», ambedue aventi natura di norme primarie. Inoltre, sul piano procedurale e finanziario, la contabilità delle sedi all’estero è caratterizzata da un numero assai elevato di capitoli di bilancio (circa 40 capitoli di bilancio per le grandi ambasciate e circa 38 per i grandi consolati), con conseguente complessità di gestione contabile.

 

Con DPR 22 marzo 2000, n. 120, è stato emanato il Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

In particolare, l’articolo 1 riguarda l’ambito di applicazione del regolamento mentre l’articolo 2 concerne le spese degli Uffici all’estero (Rappresentanze diplomatiche e Uffici consolari di I categoria), che si effettuano con fondi attribuiti anno per anno dall’Amministrazione centrale, e sono destinate al funzionamento degli uffici stessi, allo svolgimento delle loro attività istituzionali o alle retribuzioni a vario titolo del personale impiegato.

A norma dell’articolo 3 – che opera l’estensione della responsabilità contabile per l’attività degli uffici all’estero - sono funzionari delegati presso gli uffici all’estero non più i soli capi degli uffici stessi, ma anche i funzionari amministrativi investiti delle funzioni di commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto, seppure limitatamente alle spese di mantenimento e funzionamento degli uffici e alle spese per stipendi e indennità del personale, e comunque sotto indirizzo e vigilanza dei preposti agli uffici.

In base all’articolo 4 la gestione delle risorse finanziarie assegnate compete a coloro che sono funzionari delegati ai sensi del precedente articolo 3. In particolare l’articolo 4 riguarda le spese di mantenimento e funzionamento degli uffici, le risorse relative alle quali vengono determinate in base alla relazione previsionale predisposta annualmente, entro il mese di ottobre, dai titolari degli uffici, sentito il commissario amministrativo o il commissario amministrativo aggiunto. 

Le risorse stabilite vengono assegnate con decreto del dirigente preposto alla Direzione generale del personale e dell’amministrazione del Ministero degli Affari esteri, che può con analogo strumento procedere anche ad integrazioni delle somme, in caso di esigenze nuove e inderogabili. La disponibilità dei fondi assegnati è assicurata con ordini di rimessa valutaria.

L’articolo 5 concerne le spese per le attività di istituto degli uffici all’estero, come elencate rispettivamente agli articoli 37 (per le sedi diplomatiche) e 45 (per gli uffici consolari) del DPR 5 gennaio 1967, n. 18  “Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari esteri”: Anche i fondi relativi a queste spese vengono somministrati con ordini di rimessa valutaria, a cura delle Direzioni generali del Ministero degli Affari esteri competenti per i singoli settori d’intervento. Le Direzioni terranno conto sia della spesa accertata degli anni precedenti, sia di eventuali variazioni di parametri di riferimento segnalate dai titolari degli uffici entro il mese di ottobre di ciascun anno. Per quanto riguarda le funzioni istituzionali degli uffici all’estero, tali parametri sono essenzialmente dati dalla consistenza della comunità italiana, e in particolare della comunità degli operatori economici, dal calendario delle attività promozionali, nonché da iniziative promosse da autorità locali.

L’articolo 6 conferma il meccanismo degli ordini di rimessa anche per i fondi relativi alla terza categoria di spese degli uffici all’estero, ossia le retribuzioni e indennità del personale. L’articolo introduce altresì la possibilità di somministrazione di questa categoria di fondi mediante ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati a norma dell’art. 3.

L’articolo 7 si occupa delle procedure contrattuali all’estero, per le quali si prevede – come stabilito dall’art. 86 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18,  – una regolamentazione in accordo con l’ordinamento italiano, ma tenendo conto di norme e usi locali. Nei casi di incompatibilità, purché accertati dalla Rappresentanza diplomatica, si può optare per l’applicazione della normativa locale, con l’autorizzazione del Ministero degli Affari esteri d’intesa con il Ministero del tesoro. Nell’esplicazione della loro attività contrattuale gli uffici all’estero si atterranno al principio di non discriminazione in base alla nazionalità nei riguardi dei fornitori appartenenti a Stati membri dell’Unione europea. Infine, viene confermato il divieto di frazionamento artificioso di contratti e forniture, così come sancito dall’art. 19, comma 4, del R.D. 2440 del 1923  (Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) e dall’art. 43, comma 2, del R.D.  827 del 1924 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato).

L’articolo 8 razionalizza le procedure relative alle spese in economia,  che,  dopo l’abrogazione dei commi 2 e 3 dell’articolo in commento operata dall’art. 14 del DPR 20 agosto 2001, n. 384, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia, si definiscono appunto in rapporto al medesimo DPR 384/2001.

L’articolo 9 specifica che per i contratti stipulati all’estero tanto la congruità dei prezzi quanto il collaudo o la regolare esecuzione delle forniture sono documentati da attestazioni di istituzioni tecniche locali – talvolta ciò è reso obbligatorio dalle normative locali - o di esperti di fiducia, oppure da dichiarazione del titolare dell’ufficio eventualmente basata sul contributo di organi tecnici italiani.

L’articolo 10 detta disposizioni in materia di rendiconti e documentazione giustificativa delle spese per il funzionamento degli uffici e per le attività di istituto degli stessi. Viene prevista di norma la trasmissione dei rendiconti su moduli informatici, entro 60 giorni dalla chiusura del relativo esercizio. L’originale di ciascun rendiconto dovrà essere conservato per dieci anni presso il relativo ufficio all’estero, per poter essere trasmesso, entro tale termine, a richiesta del Ministero degli Affari esteri, dell’Ufficio centrale del bilancio o della Corte dei Conti. Per quanto riguarda i capitoli di bilancio compresi nei programmi di controllo di uno dei tre soggetti anzidetti, i rendiconti correlati sono trasmessi in originale, con tutta la documentazione relativa e nei termini previsti dai programmi di controllo stessi. Sono altresì possibili verifiche amministrativo-contabili congiunte delle Amministrazioni degli Affari esteri e del tesoro.

L’articolo 11 permette la costituzione di fondi scorta presso le Rappresentanze diplomatiche, per sopperire ad esigenze imprevedibili e improvvise: i fondi scorta sono istituiti con decreto del Ministro degli Affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, e con analoga modalità può esserne variata la dotazione. I fondi scorta potranno anche essere utilizzati per fronteggiare situazioni temporanee di deficit finanziario degli uffici all’estero che derivino da crediti  non prontamente esigibili, da comportamenti di agenti dell’Amministrazione degli Affari esteri o da cause indipendenti dagli uffici stessi: tuttavia tale utilizzazione sarà possibile solo dopo che sia stata avviata la procedura per il recupero dei crediti, con relativa segnalazione alle autorità competenti, e previa autorizzazione del Ministro degli Affari esteri. La movimentazione del fondo scorta è documentata in allegato ai rendiconti di cui all’articolo 10.

L’articolo 12 opera l’estensione delle previsioni dello schema di regolamento anche alle delegazioni diplomatiche ordinarie o speciali costituite per partecipare a conferenze, riunioni o trattative internazionali.

L’articolo 13 concerne le scritture inventariali relative ai beni mobili in dotazione agli uffici all’estero: anche per esse è prevista la trasmissione per via telematica - che comprenderà anche le variazioni e le proposte di dismissione -, allo scopo di accelerare le procedure di aggiornamento periodico delle scritture stesse. Parimenti per via telematica, l’Amministrazione centrale comunicherà semestralmente agli uffici all’estero il riepilogo dei beni mobili di pertinenza non più utilizzati, e quindi da dismettere.

Successivamente, con DPR 15 dicembre 2001, n. 482, è stato emanato il Regolamento di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni statali, in base al quale sono state distintamente normate le procedure di pagamento da e per l’area dell’euro, nonché quelli provenienti o diretti a Paesi al di fuori di essa.

Più di recente, il comma 15 dell’art. 1 del Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Il comma 15 in oggetto accorda ai funzionari delegati di cui all’art. 3 del DPR 120/2000 in precedenza illustrato la possibilità di effettuare trasferimenti tra le aperture di credito sui capitoli per l’acquisizione di beni e servizi – nell’ambito della U.P.B. “Uffici all’estero” del Ministero degli esteri – demandando ad un decreto del Ministro degli esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’emanazione delle norme attuative relative ai trasferimenti in questione. Tali trasferimenti, inoltre, debbono essere motivati e comunicati al competente Centro di responsabilità del Ministero, all’ufficio centrale del bilancio e alla Corte dei conti, al fine di consentire la rendicontazione, il controllo e le conseguenti variazioni di bilancio, da effettuarsi con decreto del Ministro degli esteri.

Il sopra citato D.P.R. 22 marzo 2000, n. 120, pur avendo introdotto la ripartizione delle spese in tre tipologie (spese di funzionamento, spese di personale e spese istituzionali), aveva lasciato inalterata la gestione concreta delle sedi all’estero, con un finanziamento ripartito su molteplici capitoli di spesa. Al tempo stesso la rendicontazione delle somme accreditate non era stata modificata e continuava ad essere effettuata per singolo capitolo con cadenza semestrale. Ne conseguiva che il capo missione o il funzionario delegato non disponeva talvolta delle risorse finanziarie per far fronte a sopravvenute nuove esigenze (manutenzione straordinaria degli immobili sedi delle rappresentanze diplomatiche; iniziative politico-commerciali in concomitanza di eventi straordinari; ecc.), pur in presenza di eccedenze di fondi su altri capitoli di bilancio.

Per un più valido inquadramento della materia, va inoltre ricordato che l’art. 1, comma 81, della legge finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311) ha previsto l’emanazione di un Regolamento ministeriale che il Ministro degli Affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adotta entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria 2005, al fine di conseguire la semplificazione della gestione finanziaria degli uffici all’estero. Tuttavia, considerato il rango primario di molte delle disposizioni vigenti, la previsione recata dell'articolo 1, comma 81 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) non fornisce strumenti appieno adeguati per una revisione della normativa, prevedendo la mera adozione con decreto ministeriale di disposizioni per la semplificazione della gestione finanziaria, tant’è che il previsto Regolamento non risulta essere stato adottato.

La sopra citata legge n. 246/2005, all’art. 4, ha poi previsto al comma 1 l’adozione, non oltre un anno dall’entrata in vigore della legge, di un Decreto legislativo con riflessi sull’organizzazione ed il funzionamento del Ministero degli Affari esteri, avente ad oggetto il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all’estero.

 

Il Decreto legislativo in questione va emanato secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure dell’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), il quale ha introdotto nell’ordinamento la previsione di una “legge annuale di semplificazione”. Secondo la formulazione originaria dell’articolo, essa avrebbe costituito uno strumento periodico di semplificazione e di razionalizzazione di procedimenti amministrativi, da perseguire attraverso lo strumento giuridico della delegificazione delle norme di legge disciplinanti i procedimenti amministrativi stessi. L’art. 1 della legge di semplificazione per il 2001 (L. 229/2003[1]) ha modificato l’impianto complessivo della legge annuale di semplificazione (denominata “legge di semplificazione e riassetto normativo”), attraverso un’integrale riscrittura dell’art. 20 citato, che ne ha spostato l’asse dalla semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso la delegificazione delle norme di riferimento, alla semplificazione normativa attraverso il riassetto normativo e la codificazione. Gli strumenti giuridici attraverso i quali si realizza il riassetto normativo e la semplificazione sono individuati, dal comma 2 dell’art. 20, nei decreti legislativi e nei regolamenti governativi.

 

Il Decreto legislativo va inoltre emanato in accordo a ulteriori principi e criteri direttivi, quali: l’aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo; la delegificazione e la semplificazione degli aspetti organizzativi e procedimentali della gestione; la semplificazione della gestione di bilancio, anche attraverso l’accorpamento dei capitoli di bilancio compresi nelle unità revisionali di base; la fluidità dei flussi finanziari per e dalle sedi estere; semplificazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi; l’adeguamento delle procedure contrattuali agli ordinamenti locali; lo snellimento delle procedure per l’assistenza dei connazionali e la promozione culturale e commerciale; la semplificazione, anche attraverso l’informatizzazione, della gestione delle comunicazioni contabili con gli uffici all’estero.

In base al comma 2, poi, norme di attuazione del Decreto legislativo di cui al precedente comma sono emanate con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Anche l’articolato della legge di bilancio 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 267), all’art. 6, comma 5, contiene disposizioni di interesse della presente trattazione: infatti è ivi previsto che il Ministero degli Affari esteri è autorizzato a compiere operazioni in valuta estera non convertibile e non trasferibile, il controvalore della quale viene registrato in entrata nel bilancio statale, per essere poi iscritto nelle Unità previsionali di base dello stato di previsione degli Affari esteri, le quali riguardino spese per il funzionamento degli uffici all’estero. In tal modo si consegue un risparmio di costi e di tempo, in quanto si può fare a meno di onerosi trasferimenti di valuta.

 

Sulla base del quadro normativo fin qui illustrato, l’articolo 1 dello schema di Decreto legislativo delimita la portata del decreto medesimo, le cui disposizioni sono volte a disciplinare organizzazione e procedure della gestione amministrativa e contabile degli uffici all’estero, ovvero delle Rappresentanze diplomatiche e dei Consolati di prima categoria.

L’articolo 2, comma 1, novella l’art. 75 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari esteri) - articolo dedicato alla definizione delle figure professionali direttive con funzioni amministrative e contabili all’estero – operandone l’integrale sostituzione. In base alla relazione del Governo, la ratio della novella risiede nella necessità di operare un contemperamento delle funzioni delle diverse figure professionali amministrative e contabili operanti negli uffici all’estero, con le innovazioni normative che hanno interessato negli anni quelle stesse professionalità. Il comma 2 contiene la salvaguardia della contrattazione integrativa di Ministero, stabilendo che - ferme restando le responsabilità derivanti dalle norme di contabilità generale dello Stato - sarà appunto solo in sede di contrattazione integrativa che verranno individuati contenuti e specifiche professionali del personale ricompresso nel contratto collettivo nazionale di lavoro. In sede contrattuale verrà altresì stabilito il livello di responsabilità nei confronti dello Stato per quanto concerne la tariffa consolare e i relativi introiti.

Il disposto dell’articolo 2 in commento è completato dall’articolo 10, comma 1, ove si provvede all’esplicita abrogazione degli articoli 76, 77 e 78, comma 2 del citato DPR 18/1967, rispettivamente riguardanti le funzioni e responsabilità del cancelliere contabile, le consulenze e le ispezioni nei riguardi degli uffici all’estero, e le previsioni per il caso di assenza o impedimento del funzionario direttivo amministrativo o del cancelliere contabile.

L’ articolo 3, comma 1, pone in capo al titolare dell’ufficio all’estero il compito di individuare gli obiettivi dell’attività cui è preposto, nonché di predisporre, sulla base del precedente consuntivo, la relazione programmatica annuale, inclusi i profili finanziari.

Il comma 2 definisce la natura e l’imputazione delle spese degli uffici all’estero.

L’articolo 4 si limita a richiamare le sopra illustrate disposizioni del D.L. 35/2005 e della legge 267/2005. La relazione del Governo afferma che tali normative “consentono di fare fronte alle esigenze di liquidità per spese prioritarie o urgenti…nonché di utilizzare in loco valuta inconvertibile o intrasferibile con notevole risparmio in termini di spese e tempi per trasferimenti di valuta”.

Sempre la relazione del Governo definisce alla stregua di una rilevante novità quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, ossia la facoltà di costituire con decreto del Ministro degli Affari esteri, e senza oneri per la finanza pubblica, Centri interservizi amministrativi che coordinino la gestione delle spese degli uffici all’estero. L’area di competenza dei Centri coincide con quella dei dirigenti amministrativi ad essi preposti, che in base al successivo comma 3 coordinano i funzionari di cui all’articolo 2 operanti negli uffici del Paese e nell’area geografica di competenza, avvalendosi (comma 2) “di adeguate risorse umane e strumentali nell’ambito di quelle già disponibili”.

Il comma 4, salvaguardando le competenze dei funzionari delegati di cui all’art. 75 del DPR 18/1967 come novellato dallo schema di Decreto legislativo in commento, stabilisce che i Centri interservizi procedono tra l’altro alla stipula di convenzioni e contratti quadro per beni e servizi, al cui modello si conformeranno le sedi del Paese e, se possibile, dell’intera area geografica di riferimento, come anche all’istruttoria relativa ai procedimenti di spesa degli uffici all’estero dell’area di competenza.

A proposito di stipula di contratti da eseguire all’estero, l’articolo 6, comma 1, ribadisce quanto statuito dal DPR 18/1967, ossia che le relative procedure sono regolate dall’ordinamento italiano, compatibilmente con le norme e le situazioni locali.

L’elemento di novità al riguardo è contenuto nel comma 2, ove è previsto che, in caso di incompatibilità delle norme italiane con l’ordinamento locale, il titolare dell’ufficio all’estero può, previa adeguata motivazione, autorizzare l’applicazione della normativa locale. In tal modo si modifica la disposizione dell’art. 7, comma 2, del citato DPR 120/2000: infatti l’articolo 10, comma 2 dello schema di Decreto legislativo procede all’abrogazione dei commi 1 e 2 dell’art. 7 del DPR 120/2000.

L’articolo 7, comma 1, dispone un’ulteriore semplificazione amministrativa, prevedendo - con l’eccezione degli automezzi di rappresentanza o di servizio, degli oggetti d’arte e di altri beni di particolare pregio - che la dismissione dei beni mobili di pertinenza dell’ufficio non abbia più bisogno del placet dell’Amministrazione centrale, non suscettibile di aggiungere alcunché alle valutazioni del titolare dell’ufficio, al quale spetta dunque la decisione di merito, sulla base degli inventari tenuti in loco. Tuttavia il comma 2 stabilisce che apposito decreto ministeriale disciplina le modalità di vendita o distruzione dei beni dismessi.

L’articolo 8 estende alle attività amministrative e contabili degli uffici all’estero del Ministero degli Affari esteri la piena attuazione delle previsioni di cui al Codice dell’amministrazione digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82): il Ministero degli Affari esteri provvede mediante utilizzo di risorse umane e strumentali già disponibili, e dunque senza oneri aggiuntivi. Si ricorda in particolare che l’art. 74 del Codice disciplina la Rete internazionale delle Pubbliche amministrazioni definita quale infrastruttura di connettività delle Pubbliche amministrazioni con gli uffici italiani all’estero.

L’articolo 9 ribadisce infine quanto previsto al comma 2 dell’art. 4 della legge di delega, in quanto demanda a regolamento ai sensi dell’art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l’emanazione di norme attuative ed esecutive del Decreto legislativo in esame.

 

Va segnalato che su taluni aspetti della materia  in esame incidono alcune disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria per il 2007, attualmente all’esame del Senato in seconda lettura. Si tratta dell’art. 1, comma 252, che destina una somma di 10 milioni di euro al funzionamento ed alla razionalizzazione delle sedi consolari; e dell’art. 1, commi 806-808, con i quali viene istituito  un Fondo speciale delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.

Si rileva infine che dal provvedimento, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, non dovrebbero derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

 

 

 

 

 




[1]     L. 29 luglio 2003, n. 229, Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. – Legge di semplificazione 2001.