Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Proroga di termini previsti da disposizioni legislative - D.L. 300/2006 ¿ A.C. 2114-B Iter al Senato (A.S. 1293) | ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 87 Progressivo: 2 | ||
Data: | 19/02/2007 | ||
Descrittori: |
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File: d06300b2.doc
INDICE
- 1ª Commissione (Affari costituzionali)
Seduta del 13 febbraio 2007 (antimeridiana)
Seduta del 13 febbraio 2007 (pomeridiana)
- 1ª Commissione (Affari costituzionali)
Seduta del 14 febbraio 2007 (antimeridiana)
Seduta del 14 febbraio (pomeridiana)
§ Pareri resi alla 1ª Commissione (Affari costituzionali)
- 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione)
- 6ª Commissione (Finanze e tesoro)
- 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali)
- 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni)
- 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare)
- 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo)
- 11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale)
- 12ª Commissione (Igiene e sanità)
- 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Seduta del 14 febbraio 2007 (antimeridiana)
Seduta del 14 febbraio 2007 (pomeridiana)
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 1293
DISEGNO DI LEGGE |
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (PRODI)
e dal Ministro per i rapporti con il parlamento e le riforme istituzionali (CHITI)
di concerto col il Ministro dell’economia e delle finanze (PADOA-SCHIOPPA)
(V. Stampato Camera n.2114) approvato dalla Camera dei deputati il 31 gennaio 2007
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Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla
Presidenza |
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
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DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Il decreto-legge 28 dicembre 2006, n.300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 2006, N.300
All’articolo 1:
al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «limitatamente all’assunzione di personale del Ministero degli affari esteri»;
al comma 6, le parole: «anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2009».
All’articolo 2:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All’articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le parole: “30 giugno 2006“ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2007“»;
il comma 2 è sostituito del seguente:
«2.
All’articolo 3 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n.306, dopo il comma 2
è aggiunto il seguente:
“2-bis. Gli operatori iscritti nella banca dati di cui all’articolo 2,
comma 1, possono presentare entro il 31 dicembre 2007 le istanze di
aggiornamento relative alla propria attività, conseguenti a variazioni intervenute
prima della data di entrata in vigore della presente disposizione“»;
al comma 4, secondo periodo, le parole: «a decorrere dall’anno 2007» sono
sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2007»;
al comma 5, le parole: «31 luglio 2007» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2007»;
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.81, le parole: “1º
gennaio 2007“ sono sostituite dalle seguenti: “1º gennaio 2008“»;
alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di pesca».
All’articolo 3:
al comma 1, le parole: «31 maggio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n.447, gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e la legge 5 marzo 1990, n.46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma»;
dopo il comma 3 è
inserito il seguente:
«3-bis. L’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre
1999, n.354, e successive proroghe, si interpreta come applicabile
esclusivamente alle occupazioni d’urgenza preordinate all’espropriazione»;
al comma 4, le parole: «30 aprile 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
Dopo l’articolo 3 è
inserito il seguente:
«Art. 3-bis. – (Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli
eventi alluvionali del novembre 1994). – 1. Per i contributi previdenziali,
i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese, relativi all’alluvione
del Piemonte del 1994, il termine di presentazione delle domande di cui
all’articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n.350, è differito al
31 luglio 2007. La presente disposizione si applica entro il limite di spesa di
1.500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2007. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a 1.500.000 euro per l’anno 2007 e a 1.500.000 euro annui a decorrere
dall’anno 2009, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a
1.500.000 euro per l’anno 2008, l’accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale».
All’articolo 4:
il comma 2 è soppresso.
All’articolo 6:
il comma 4 è
sostituito dal seguente:
«4. All’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, dopo il comma 6 è inserito il
seguente:
“6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea che si
trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo“»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. All’articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19
novembre 1997, n.422, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2006“
sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2007“»;
al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «il quale individua»
sono inserite le seguenti: «e autorizza» e sono aggiunte, in fine, le
parole: «e da realizzare entro e non oltre il termine fissato dal Ministro
dei trasporti con il medesimo decreto»;
al comma 7, le parole: «1º febbraio 2007» sono sostituite dalle
seguenti: «28 febbraio 2007»;
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Il
termine di cui al comma 1 dell’articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno
2005, n.122, relativo alla domanda di accesso alle prestazioni del Fondo di
solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, è differito al 31
dicembre 2007»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Il termine di cui all’articolo 1, secondo comma, del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 19 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.253 del 29 ottobre 1998, relativo all’attuazione dell’articolo
9, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1998, n.30, è differito al 31 luglio 2007. I relativi
oneri finanziari sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo
gestione istituti contrattuali lavoratori portuali.
8-ter. Il termine previsto dall’articolo
43, comma 3, della legge 1º agosto 2002, n.166, prorogato, da ultimo, al 31
dicembre 2006 dall’articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 2005, n.266,
è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007.
8-quater. All’onere derivante dall’attuazione del comma 8-ter,
determinato in 2 milioni di euro per l’anno 2007, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8-quinquies. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze,
per gli enti non commerciali di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30
dicembre 2004, n.311, può essere prevista l’applicazione dell’articolo 11,
commi da 3 a 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.80, nonché la proroga al 31
dicembre 2008, per i medesimi enti, della sospensione dei termini di pagamento
di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituto di imposta,
prevista dal citato comma 255 dell’articolo 1 della legge n.311 del 2004, nel
limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al
relativo onere, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
Dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. – (Riapertura dei termini per la concessione di benefici antiracket e antiusura). – 1. Le disposizioni dell’articolo 24, commi 1, 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n.44, e successive modificazioni, si applicano anche alla richiesta di concessione del mutuo, di cui alla legge 7 marzo 1996, n.108, e successive modificazioni. In tali casi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 10, primo periodo, della citata legge n.108 del 1996, le domande di concessione del mutuo devono essere presentate o ripresentate, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni del citato articolo 24, commi 2 e 3, della legge n.44 del 1999, e successive modificazioni, si applicano anche alle domande di concessione dell’elargizione e del mutuo presentate dopo la data di entrata in vigore della medesima legge ma antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n.455, riferite ad eventi dannosi denunciati o accertati in tale periodo. Qualora sulle suddette domande di concessione dell’elargizione e del mutuo sia stata adottata una decisione nel medesimo periodo, le stesse possono essere ripresentate, rispettivamente, nei termini di centoventi giorni e di centottanta giorni che ricominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora per gli eventi dannosi di cui al presente comma i termini di presentazione delle domande indicati dall’articolo 13 della citata legge n.44 del 1999 e dall’articolo 14 della citata legge n.108 del 1996 fossero in corso o già scaduti alla data di entrata in vigore del citato regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.455 del 1999, le relative istanze di concessione dell’elargizione e del mutuo, ove non siano state tempestivamente presentate, possono essere presentate, rispettivamente, entro centoventi giorni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Gli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 gravano interamente sul Fondo unificato di cui all’articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n.44, ad invarianza degli importi costituenti la dotazione finanziaria prevista per il medesimo Fondo dalle citate leggi 7 marzo 1996, n.108, e successive modificazioni, e 23 febbraio 1999, n.44, e successive modificazioni».
Testo del decreto-legge ——– |
Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati –—— |
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative |
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
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Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; |
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Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, nonché di conseguire riduzioni di spesa per le pubbliche amministrazioni; |
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Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006; |
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Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; |
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emana |
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il seguente decreto-legge: |
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Articolo 1. |
Articolo 1. |
(Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro) |
(Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro) |
1. Per l’anno 2007 le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, sono ricomprese per i due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449. |
1.Identico. |
2. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l’emergenza nel settore infermieristico e tecnico, il termine previsto dall’articolo 6-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n.26, è prorogato al 31 maggio 2007, in attesa della definizione di tali prestazioni e nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica. |
2.Identico. |
3. Le disposizioni di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.51, sono prorogate al 30 aprile 2007. |
3. Le disposizioni di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.51, sono prorogate al 30 aprile 2007 limitatamente all’assunzione di personale del Ministero degli affari esteri. |
4. La graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n.24 del 27 marzo 1998, e la graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n.92 del 20 novembre 2001, sono prorogate fino al 31 dicembre 2007. |
4.Identico. |
5. In attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), i direttori degli istituti del predetto Ente, di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n.127, restano in carica fino al 30 giugno 2007; sono sospese, fino a tale data, le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi. |
5.Identico. |
6. All’articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n.170, le parole: «anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2007». |
6. All’articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n.170, le parole: «anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2009». |
Articolo 2. |
Articolo 2. |
(Disposizioni in materia di agricoltura) |
(Disposizioni in materia di agricoltura e di pesca) |
1. All’articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007». |
1. All’articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007». |
2. All’articolo 2 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n.306, dopo il comma 1 è inserito il seguente: |
2. All’articolo 3 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n.306, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: |
«1-bis. Il termine per l’iscrizione degli operatori del settore ortofrutticolo alla banca dati nazionale di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n.1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, è fissato al 30 giugno 2007.». |
«2-bis. Gli operatori iscritti nella banca dati, di cui all’articolo 2, comma 1, possono presentare entro il 31 dicembre 2007 le istanze di aggiornamento relative alla propria attività, conseguenti a variazioni intervenute prima della data di entrata in vigore della presente disposizione». |
3. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2005, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.244, e successive modificazioni, il termine per il versamento della prima e della seconda rata è effettuato entro il 29 dicembre 2006, senza aggravio di sanzioni ed interessi; il temine per il versamento della terza e quarta rata di cui all’articolo 2, comma 116, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286, è posticipato al 30 giugno 2007; al relativo onere, pari a 50.000 euro per l’anno 2007, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter del decreto-legge 1º ottobre 2005, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.244. I versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione di cui all’articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.244, e successive modificazioni, sono effettuati in unica soluzione senza aggravio di sanzioni e di interessi entro il 16 gennaio 2007 ovvero in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo. La prima rata è versata entro il 16 gennaio 2007. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 gennaio 2007. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al predetto articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge n.202 del 2005 sono effettuati entro il 31 gennaio 2007. |
3.Identico. |
4. I compiti del Commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n.49, sono estesi a tutte le emergenze zootecniche e sono prorogati al 31 dicembre 2007. Al relativo onere, pari a 150.000 euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.244, e successive modificazioni. |
4. I compiti del Commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n.49, sono estesi a tutte le emergenze zootecniche e sono prorogati al 31 dicembre 2007. Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.244, e successive modificazioni. |
5. Il termine di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 aprile 2006, n.217, per l’iscrizione nel registro dei fertilizzanti o dei fabbricanti di fertilizzanti, è prorogato al 31 luglio 2007. |
5. Il termine di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 aprile 2006, n.217, per l’iscrizione nel registro dei fertilizzanti o dei fabbricanti di fertilizzanti, è prorogato al 30 settembre 2007. |
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5-bis. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.81, le parole: «1º gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2008». |
Articolo 3. |
Articolo 3. |
(Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia) |
(Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia) |
1. Il termine previsto dall’articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006, n.173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n.228, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, e, comunque, non oltre il 31 maggio 2007. |
1. Il termine previsto dall’articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006, n.173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n.228, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le sui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma. |
2. All’articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n.311, relativo al completamento degli interventi infrastrutturali per l’integrale attuazione della Convenzione tra l’Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18 giugno 1973, n.475, le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostitute dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2005». |
2.Identico. |
3. I verbali di concordamento dell’indennità di espropriazione e di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio, relativi alla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n.219, conservano la loro efficacia indipendentemente dall’emanazione del decreto di espropriazione. |
3.Identico. |
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3-bis. L’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, e successive proroghe, si interpreta come applicabile esclusivamente alle occupazioni d’urgenza preordinate all’espropriazione. |
4. Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n.266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.306, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 2007 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005. |
4. Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n.266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.306, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005. |
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Articolo 3-bis. |
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(Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994) |
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1. Per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese, relativi all’alluvione del Piemonte del 1994, il termine di presentazione delle domande di cui all’articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n.350, è differito al 31 luglio 2007. La presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per l’anno 2007 e a 1.500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2009, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1.500.000 euro per l’anno 2008, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. |
Articolo 4. |
Articolo 4. |
(Disposizioni in tema di enti ed organismi pubblici, nonché di attività produttive) |
(Disposizioni in tema di enti ed organismi pubblici, nonché di attività produttive) |
1. All’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, il comma 4 è sostituito dal seguente: |
1. Identico. |
«4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l’acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l’approvazione da parte dell’amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.». |
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2. Nelle more del riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è sospesa la previsione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n.243, limitatamente alle ipotesi di cui alla lettera b). |
Soppresso. |
3. Fermo restando il divieto, per le aziende produttrici, di immettere in commercio nuovi lotti dei prodotti di cui all’articolo 1-quater del decreto-legge 27 maggio 2005, n.87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n.149, che non siano conformi a quanto previsto dai commi 1 e 3 del predetto articolo 1-quater, la vendita delle confezioni prodotte prima del 31 dicembre 2005 e ancora presenti sul circuito distributivo è consentita fino a scadenza delle confezioni. Qualora un soggetto non vedente o ipovedente non trovi disponibile in una farmacia o in altro punto vendita una confezione conforme alle prescrizioni dei commi 1 e 3 del citato articolo 1-quater del decreto-legge n.87 del 2005, le aziende produttrici e distributrici sono tenute a fornire con la massima sollecitudine alla farmacia o al punto vendita che ne faccia conseguente richiesta una confezione rispondente alle predette prescrizioni. |
3. Identico. |
4. All’articolo 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n.273, relativo alla proroga dell’applicazione del diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le parole: «2005 e 2006» sono sostituite dalle seguenti: «2005, 2006 e 2007». |
4. Identico. |
Articolo 5. |
Articolo 5. |
(Proroga di termini in materia ambientale) |
(Proroga di termini in materia ambientale) |
1. Il termine di cui all’articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, è prorogato fino alla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2007. |
Identico |
2. Il comma 1 dell’articolo 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è sostituito dal seguente: |
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«1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007.». |
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Articolo 6. |
Articolo 6. |
(Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini) |
(Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini) |
1. All’articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2007». |
1. Identico. |
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare fino al 31 maggio 2007 gli accordi di cui all’articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n.350, finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n.137. |
2. Identico. |
3. All’articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, le parole: «1/1/2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». |
3. Identico. |
4. Al programma di assistenza ed integrazione sociale previsto dall’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, può partecipare alle condizioni ivi indicate, in quanto compatibili, anche il cittadino di Stato membro dell’Unione europea che si trovi in una situazione di gravità ed attualità di pericolo. |
4. All’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo». |
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4-bis. All’articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007». |
5. Le somme stanziate dall’articolo 1, comma 10, della legge 31 marzo 2005, n.56, non impegnate entro il 31 dicembre 2006, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate in entrata nell’anno successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale in favore dell’Istituto nazionale per il commercio estero. |
5. Le somme stanziate dall’articolo 1, comma 10, della legge 31 marzo 2005, n.56, non impegnate entro il 31 dicembre 2006, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate in entrata nell’anno successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale in favore dell’Istituto nazionale per il commercio estero. |
6. L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) è autorizzato, con le modalità di cui all’articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n.266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all’anno 2006, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per fare fronte a spese di investimento negli aeroporti. Entro il 30 aprile 2007, l’ENAC comunicherà l’ammontare delle rispettive disponibilità di cui al presente comma al Ministro dei trasporti, il quale individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere su tali risorse. |
6. L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAL) è autorizzato, con le modalità di cui all’articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n.266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all’anno 2006, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per fare fronte a spese di investimento negli aeroporti. Entro il 30 aprile 2007, l’ENAC comunicherà l’ammontare delle rispettive disponibilità di cui al presente comma al Ministro dei trasporti, il quale individua e autorizza, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere su tali risorse e da realizzare entro e non oltre il termine fissato dal Ministro dei trasporti con il medesimo decreto. |
7. Gli effetti derivanti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.247 del 23 ottobre 2006 dell’articolo 4 del regolamento ISVAP in data 16 ottobre 2006, n.5, limitatamente alle disposizioni in esso contenute ed a quelle immediatamente connesse che ne presuppongano l’avvenuta entrata in vigore, si producono a decorrere dal 1º febbraio 2007. |
7. Gli effetti derivanti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.247 del 23 ottobre 2006 dell’articolo 4 del regolamento ISVAP in data 16 ottobre 2006, n.5, limitatamente alle disposizioni in esso contenute ed a quelle immediatamente connesse che ne presuppongano l’avvenuta entrata in vigore, si producono a decorrere dal 28 febbraio 2007. |
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7-bis. Il termine di cui al comma 1 dell’articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, relativo alla domanda di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, è differito al 31 dicembre 2007. |
8. Il regolamento di cui all’articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n.266, è emanato entro il 30 marzo 2007. In caso di mancata emanazione nel predetto termine il Fondo istituito dal medesimo comma 108 è interamente destinato alle finalità di cui all’articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n.296. |
8. Identico. |
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8-bis. Il termine di cui all’articolo 1, secondo comma, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.253 del 29 ottobre 1998, relativo all’attuazione dell’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.30, è differito al 31 luglio 2007. I relativi oneri finanziari sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali. |
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8-ter. Il termine previsto dall’articolo 43, comma 3, della legge 1º agosto 2002, n.166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2006 dall’articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 2005, n.266, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007. |
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8-quater. All’onere derivante dall’attuazione del comma 8-ter, determinato in 2 milioni di euro per l’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. |
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8-quinquies. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, per gli enti non commerciali di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, può essere prevista l’applicazione dell’articolo 11, commi da 3 a 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché la proroga al 31 dicembre 2008, per i medesimi enti, della sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituito di imposta, prevista dal citato comma 255 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004, nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. |
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Articolo 6-bis. |
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(Riapertura dei termini per la concessione di benefici antiracket e antiusura) |
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1. Le disposizioni dell’articolo 24, commi 1, 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alla richiesta di concessione del mutuo, di cui alla legge 7 marzo 1996, n.108, e successive modificazioni. In tali casi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 10, primo periodo, della citata legge n. 108 del 1996, le domande di concessione del mutuo devono essere presentate o ripresentate, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni del citato articolo 24, commi 2 e 3, della legge n.44 del 1999, e successive modificazioni, si applicano anche alle domande di concessione dell’elargizione e del mutuo presentate dopo la data di entrata in vigore della medesima legge ma antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, riferite ad eventi dannosi denunciati o accertati in tale periodo. Qualora sulle suddette domande di concessione dell’elargizione e del mutuo sia stata adottata una decisione nel medesimo periodo, le stesse possono essere ripresentate, rispettivamente, nei termini di centoventi giorni e di centottanta giorni che ricominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora per gli eventi dannosi di cui al presente comma i termini di presentazione delle domande indicati dall’articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999 e dall’articolo 14 della citata legge n. 108 del 1996 fossero in corso o già scaduti alla data di entrata in vigore del citato regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999, le relative istanze di concessione dell’elargizione e del mutuo, ove non siano state tempestivamente presentate, possono essere presentate, rispettivamente, entro centoventi giorni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. |
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2. Gli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 gravano interamente sul Fondo unificato di cui all’articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ad invarianza degli importi costituenti la dotazione finanziaria prevista per il medesimo Fondo dalle citate leggi 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, e 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni. |
Articolo 7. |
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(Entrata in vigore) |
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1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
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AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2007
75a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Pajno.
La seduta inizia alle ore 15,30.
IN SEDE REFERENTE
(1293) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio )
Il relatore VITALI (Ulivo), richiama le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali e ricorda che nel dibattito alla Camera dei deputati è stata posta la questione dei criteri in base ai quali si valuta l’ammissibilità degli emendamenti riferiti a decreti-legge che, secondo alcuni deputati, al Senato sarebbero interpretati in senso meno restrittivo.
Dà conto, quindi, del contenuto delle singole disposizioni del decreto-legge. L’articolo 1 stabilisce che per il 2007 le spese per il personale universitario che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per i due terzi tra le spese fisse obbligatorie. Prevede inoltre il differimento di termini per garantire la continuità nel settore infermieristico e tecnico, per l’assunzione di personale presso il Ministero degli affari esteri, per le graduatorie di concorsi pubblici a posti di vigili del fuoco, per le cariche dei direttori degli istituti del CNR e per le procedure relative agli esami di Stato per l’esercizio di professioni.
L’articolo 2 reca disposizioni in materia di agricoltura e di pesca.
L’articolo 3 proroga il termine di entrata in vigore della disciplina sulla sicurezza degli impianti e il termine per il completamento degli interventi infrastrutturali in attuazione della convenzione tra l’Italia e la Francia; prevede inoltre la conservazione dell’efficacia dei verbali di concordamento dell’indennità di espropriazione, relativamente agli interventi statali per l’edilizia a Napoli e proroga al 31 dicembre 2007 il termine per il completamento degli investimenti per la messa a norma delle strutture ricettive.
L’articolo 3-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, reca agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994.
L’articolo 4 interviene ulteriormente in materia di riordino di commissioni, comitati e altri organismi pubblici, prorogando taluni termini previsti dal cosiddetto decreto-legge Bersani (n. 223 del 2006); inoltre, consente fino alla scadenza delle confezioni presenti sul circuito distributivo la vendita di prodotti farmaceutici sprovviste delle indicazioni in carattere Braille e estende al 2007 l’applicazione del livello massimo di incremento pari al 20 per cento del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio.
L’articolo 5 reca la proroga di termini in materia ambientale.
L’articolo 6 dispone il differimento del termine per l’adozione del regolamento sul trattamento dei dati sensibili da parte delle pubbliche amministrazioni e autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a rinnovare gli accordi finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione di indennizzi ai profughi dalmati e istriani. Inoltre, proroga al 31 dicembre 2008 il termine dal quale decorre il divieto di conferimento in discarica di rifiuti e ammette il cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea a partecipare ai programmi di assistenza e integrazione sociale previsti dalla disciplina dell’immigrazione, quando si trovi in situazione di gravità e attualità di pericolo. Il comma 4-bis, introdotto dalla Camera dei deputati proroga, al 31 dicembre 2007, il termine per il mantenimento transitorio, da parte degli attuali concessionari, dell’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale mentre il comma 5 dispone il mantenimento in bilancio di alcune risorse del Ministero del commercio internazionale non impegnate entro il 31 dicembre del 2006. Il comma 6 autorizza l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) a utilizzare risorse di parte corrente anche per spese in conto capitale, mentre il comma 7 interviene in materia di attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa. Il comma 7-bis proroga il termine per la presentazione di domande di accesso al Fondo di solidarietà per gli acquirenti di immobili da costruire e il comma 8 fissa al 30 marzo 2007 il termine per l’emanazione del regolamento del Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell’autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica. Ulteriori commi introdotti dalla Camera dei deputati stabiliscono nuovi termini per la restituzione dei contributi pensionistici integrativi versati dai lavoratori portuali, per le esenzioni relative alla ricostruzione nella valle del Belice e introducono benefìci in favore di enti operanti nel settore della sanità privata e in situazione di crisi.
Infine, l’articolo 6-bis dispone la riapertura dei termini per la concessione di benefìci antiracket e antiusura.
Su proposta del PRESIDENTE, si conviene di fissare per le ore 13 di venerdì 9 febbraio il termine di presentazione degli emendamenti.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,55.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2007
76a Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea.
La seduta inizia alle ore 14,40.
IN SEDE REFERENTE
(1293) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 6 febbraio.
Il senatore PASTORE (FI) osserva che sebbene in misura minore rispetto ad analoghi provvedimenti del passato, il decreto-legge reca alcune norme estranee al suo oggetto, cioè la proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
In particolare l’articolo 3, comma 1, suscita perplessità perché proroga il termine previsto in un recente decreto-legge. Il comma 3 di quello stesso articolo invece, a suo avviso, è censurabile in quanto incide su diritti consolidati, segnatamente sul diritto di proprietà privata, mentre il comma 3-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, propone l’interpretazione di una norma.
Con riferimento all’articolo 4, comma 1, ribadisce le osservazioni critiche svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali e la richiesta al Governo di precisare quali attività di riordino siano state realizzate in attuazione del cosiddetto decreto-legge Bersani (n. 223 del 2006). Quanto all’articolo 5, comma 2, rileva che si tratta del rinvio dell’entrata in vigore di una disciplina in materia ambientale, mentre l’articolo 6, comma 4, modifica la disciplina dell’immigrazione con una disposizione condivisibile ma non omogenea al contenuto del decreto-legge.
Osserva, infine, la singolarità della proroga di cui all’articolo 6, comma 8-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, che riapre un termine scaduto addirittura nel 1999. Perplessità suscitano anche altre disposizioni introdotte dalla Camera dei deputati.
Conclude, giudicando inopportuno l’invito che dalla Camera dei deputati è stato rivolto al Senato per l’applicazione di criteri più rigorosi ai fini del giudizio di ammissibilità degli emendamenti: infatti, analogo richiamo potrebbe essere rivolto all’altro ramo del Parlamento, in cui sono stati approvati emendamenti su materie a suo giudizio estranee all’oggetto del decreto-legge o che prorogano termini ampiamente scaduti.
Il senatore STORACE (AN) richiama l’attenzione del relatore sulla formulazione dell’articolo 4, comma 1, che differendo il termine per l’effettuazione di alcuni adempimenti finalizzati a provvedimenti di riordino, tuttavia non modifica il termine finale per l’emanazione dei provvedimenti stessi, che peraltro è già decorso.
Rinnova, inoltre, la richiesta al Governo di precisare gli enti a cui si applicherà la norma in questione.
Il senatore SAPORITO (AN) apprezza la maggiore omogeneità, rispetto ad analoghi precedenti provvedimenti d’urgenza, del decreto-legge che reca la proroga di termini legislativi. Esprime perplessità, tuttavia, sulla proroga delle disposizioni che autorizzano diversi Ministeri all’assunzione di nuovo personale e osserva che in alcuni casi il nuovo termine è troppo breve e tale da non consentire il completamento degli adempimenti previsti. Infine, chiede che la proroga nell’incarico dei direttori degli istituti del CNR non sia di ostacolo allo svolgimento di concorsi per l’assunzione di giovani ricercatori.
Conclude, riservandosi di presentare alcuni emendamenti.
Il senatore MAFFIOLI (UDC) invita il Governo a prevedere nelle sue iniziative legislative termini adeguati, tali da non richiedere una periodica proroga: in particolare, ritiene che le norme che prorogano il mantenimento in servizio di personale infermieristico intervengano in una materia che dovrebbe essere regolata con organicità attraverso un disegno di legge ordinario. Analoghe osservazioni critiche rivolge all’articolo 1, comma 5, che proroga l’incarico dei direttori degli istituti del CNR.
Il relatore VITALI (Ulivo) apprezza alcune delle osservazioni svolte nella discussione generale e si riserva di riprenderle in sede di esame degli emendamenti; inoltre, auspica che il Governo dia puntuale risposta ai quesiti posti, in particolare sugli effetti dell’articolo 4, comma 1.
Condivide le obiezioni del senatore Pastore circa la congruità di alcune disposizioni introdotte dalla Camera: a suo avviso, devono respingersi le accuse di minore severità dei criteri utilizzati in Senato per valutare l’ammissibilità degli emendamenti. Ritiene che il Senato abbia piena autonomia nella proposizione di emendamenti, sia pure in uno spirito di ragionevolezza e sobrietà
Il sottosegretario D’Andrea ricorda che durante l’esame per la conversione del decreto-legge n. 300 alla Camera dei deputati, si è posta in via generale la questione dei criteri della legislazione e delle norme regolamentari e relative prassi applicative in vigore in quel ramo del Parlamento, in merito all’ammissibilità di emendamenti riferiti a provvedimenti d’urgenza e ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Alla luce dei criteri adottati dalla Camera dei deputati – dei quali riferisce il Presidente di quell’Assemblea anche in una lettera indirizzata al Presidente del Senato – il Governo, in quella sede, ha ritenuto opportuno ritirare alcuni emendamenti che avrebbero contrastato con l’indirizzo della Presidenza della Camera dei deputati; successivamente ha preso atto della dichiarazione di inammissibilità di ulteriori proposte di modifica avanzate dal Governo stesso.
Preannuncia che il Governo, in sede di esame del provvedimento al Senato, ritiene opportuno adottare un criterio di coerenza e pertanto si asterrà dalla presentazione di emendamenti.
Nel ricordare la piena autonomia del Senato e dunque la possibile, diversa prassi, ugualmente legittima, preannuncia che il Governo valuterà caso per caso le proposte di modifica al fine di esprimere il suo parere, tenendo conto, fra l’altro, dell’esigenza che il decreto-legge sia convertito in tempo utile.
Si riserva di svolgere ulteriori precisazioni in sede di esame degli emendamenti, mentre sul quesito proposto dal senatore Storace in merito alle attività di riordino realizzate in attuazione del decreto-legge Bersani, si riserva di trasmettere tempestivamente una relazione.
Il senatore STORACE (AN) si augura che l’informativa preannunciata dal rappresentante del Governo sia trasmessa prima della scadenza del termine per la presentazione di emendamenti, per consentire una valutazione approfondita della norma e dell’eventuale necessità di modifiche.
Domanda quindi se l’adesione del Governo all’interpretazione restrittiva proposta dalla Camera dei deputati implichi il parere contrario sugli emendamenti presentati dai senatori, qualora siano ritenuti in contrasto con quei criteri. Altrimenti, il proposito di coerenza appena annunciato sarebbe eluso assai facilmente.
Il sottosegretario D’Andrea conferma lo spirito di leale collaborazione del Governo con entrambe le Camere: caso per caso il Governo si esprimerà sulle proposte di modifica, tenendo conto anche dell’orientamento della Presidenza della Commissione e del Presidente del Senato sui criteri di ammissibilità degli emendamenti.
Il senatore PETERLINI (Aut) ritiene che sia da respingere il tentativo di limitare il potere emendativo dei senatori in base a criteri adottati dalla Camera dei deputati e chiede alla Presidenza di consentire l’applicazione di tutte le prassi e gli orientamenti interpretativi seguiti di norma dal Senato.
Il senatore SAPORITO (AN) ritiene che la questione posta dalla Camera dei deputati non debba essere drammatizzata; del resto, il Regolamento del Senato prevede procedure talvolta più restrittive di quelle eseguite dalla Camera dei deputati: è il caso, ad esempio, della verifica che la Commissione bilancio compie sulla copertura finanziaria dei disegni di legge, ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione.
Il PRESIDENTE concorda con quanto osservato dal senatore Saporito, rammentando il recente caso del disegno di legge n. 1213, approvato dalla Camera dei deputati nonostante la relazione tecnica che individuava l’ambito soggettivo di applicazione fosse stata verificata negativamente dalla Ragioneria dello Stato. Ricorda che proprio per questo motivo l’esame in sede referente di quell’iniziativa è, di fatto, sospeso, nonostante l’unanime consenso dei Gruppi parlamentari, in attesa della nuova relazione tecnica richiesta al Governo dalla Commissione bilancio del Senato. Si dichiara convinto che lo spirito di leale collaborazione che caratterizza i rapporti tra Senato e Camera dei deputati informerà senz’altro anche le decisioni in tema di emendamenti, ferma restando l’autonomia di ciascuna Camera.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,25.
MartedÌ 13 FEBBRAIO 2007
78a Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono il vice ministro dell'interno Minniti e i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea e per l'economia e le finanze Lettieri.
La seduta inizia alle ore 11,15.
IN SEDE REFERENTE
(1293) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 febbraio.
Si procede all’esame e alla votazione dell’ordine del giorno e degli emendamenti riferiti al decreto-legge da convertire e al disegno di legge di conversione, pubblicati in allegato al resoconto.
Il PRESIDENTE comunica che da parte dei senatori Sinisi e altri è stato presentato un nuovo testo dell’emendamento 6.38 (6.38-testo 2), che verrà pubblicato in allegato al resoconto. Allo stesso modo, il senatore Saporito, con altri senatori, ha presentato l’emendamento 1.15 (testo 2), il senatore Marino l’emendamento x1.2 (testo 2) e, con altri senatori, il 6-bis.0.10 (testo 2).
Dichiara quindi improponibili, poiché estranei all’oggetto del provvedimento, i seguenti ordini del giorno ed emendamenti: G/1293/1/1, G/1293/2/1, 1.26, 1.27, 1.19, 1.22, 1.23, 1.32, 1.33, 1.2, 1.5, 1.15, 1,18, 1.3, 1.35, 1.8, 1.34, 1.36, 1.44, 1.45, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.4, 1.0.5, 2.7, 2.13, 2.25, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.4, 2.0.3, 2.0.5, 2.0.6, 3.1, 3.14, 3.16, 3.17, 3.8, 3.7, 3.11, 3.12, 3.18, 3.19, 3.0.1, 4.7, 4.8, 4.0.4, 5.0.1, 6.66, 6.67, 6.5, 6.31, 6.6, 6.32, 6.33, 6.2, 6.3, 6.12, 6.71, 6.39, 6.38, 6.75, 6.59, 6.45, 6.64, 6-bis.0.1, 6-bis.0.2, 6-bis.0.3, 6-bis.0.4, 6-bis.0.5, 6-bis.0.13, 6-bis.0.10, 6-bis.0.6, 6-bis.0.7, 6-bis.0.12, 6-bis.0.8, 6-bis.0.11, x1.2.
Il senatore GIAMBRONE (Misto-IdV) dà per illustrato l’ordine del giorno G/1293/3/1.
Il relatore VITALI (Ulivo) dà conto dell’emendamento 6.7, tendente a sanare un’incongruenza della legge finanziaria per il 2007, e dell’emendamento 6.73, che propone un’interpretazione delle regole del patto di stabilità interno, nel senso di considerare escluse, fino al 31 dicembre 2007, le spese per trasferimenti destinati alle istituzioni strumentali degli enti locali, nonché a differire il termine per l’applicazione di quelle regole ad alcuni enti e alle province della regione Sardegna istituite nel 1997.
Rispondendo a una specifica obiezione del senatore SARO (DC-PRI-IND-MPA), precisa che l’emendamento 6.7 non inficia il principio di premialità enunciato dalla legge finanziaria per il 2007 a favore degli enti che abbiano rispettato nel 2006 le regole del patto di stabilità, mentre l’emendamento 6.73 riflette un’interpretazione sostenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze che è stata posta in discussione da alcune sezioni regionali della Corte dei conti.
Il senatore POLLEDRI (LNP) dà per illustrati gli emendamenti da lui presentati.
Il senatore SAPORITO (AN) sottoscrive l’emendamento 1.13 e lo illustra, mentre si riserva di trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 1.18 e 1.19, come tali improponibili.
Sottoscrive anche l’emendamento 1.17, soppressivo della disposizione che proroga le cariche dei direttori degli istituti del CNR, e illustra l’emendamento 1.16, tendente a prorogare il termine per la messa in mobilità del personale del CONI.
Sottoscrive e illustra, quindi, l’emendamento 1.0.3, volto a prorogare alcuni termini e a riordinare le norme in materia di impiantistica e sicurezza degli impianti, e l’emendamento 2.6.
Dichiara di apporre la sua firma anche agli emendamenti 3.3 e 3.4, che propongono la soppressione e, in subordine, la riformulazione dei commi 3 e 3-bis, in materia di efficacia dei verbali di quantificazione delle indennità di espropriazione, nonché agli emendamenti 3.5 e 3.6, che prorogano termini in materia di convenzioni con le società concessionarie autostradali.
Sottoscrive, infine, l’emendamento 3.0.2, che reca disposizioni in materia di restauro dei beni culturali e sostiene gli emendamenti 3-bis.0.3 e 3-bis.0.4, tendenti a prorogare i termini per la presentazione della domanda di benefici da parte dei familiari delle vittime dell’incidente avvenuto sul Monte Serra (Pisa) il 3 marzo 1977.
Il senatore PASTORE (FI) dopo aver ribadito le considerazioni svolte durante la discussione generale illustra gli emendamenti 1.20 e 1.21 tendenti a sopprimere il comma 5 dell’articolo 1, che proroga nella carica i direttori degli istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Sostiene anche gli emendamenti 3.9 e 3.10, soppressivi dei commi 3 e 3-bis dell’articolo 3, giudicandoli lesivi di alcuni diritti acquisiti e destinati, a suo avviso, a essere censurati dalla Corte costituzionale.
Dà conto, quindi, dell’emendamento 4.5, soppressivo del comma 1 dell’articolo 4, che proroga un termine già decorso, e ritira l’emendamento 4.0.3, sottolineando l’opportunità di estendere la semplificazione degli adempimenti amministrativi prevista dalla legge n. 246 del 2005 (legge di semplificazione), in coerenza con l’intento del Governo di snellire le procedure per l’avviamento delle imprese.
Si sofferma anche sull’emendamento 5.1, soppressivo della proroga del termine per l’entrata in vigore del codice ambientale, sull’emendamento 6.25, soppressivo dell’estensione ai cittadini dell’Unione europea delle norme relative al permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, nonché sugli emendamenti 6.26 e 6.29. Infine, dà per illustrati i rimanenti emendamenti.
Il senatore VILLONE (Ulivo) dichiara di sottoscrivere l’emendamento 4.9 tendente a prorogare il termine per il completamento degli investimenti a favore di coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento del diritto al credito di imposta negli anni 2005 e 2006, osservando che tale modifica non determinerebbe oneri aggiuntivi.
Il presidente BIANCO dichiara di aggiungere la sua firma agli emendamenti 1.13, 1.14 e 4.9.
Illustra, quindi, l’emendamento 3-bis.1 tendente a differire al 31 dicembre 2007 i termini per la definizione delle posizioni dei contribuenti che abbiano goduto dei provvedimenti agevolativi in materia di versamenti tributari, in relazione al sisma che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa il 13 e 16 dicembre 1990.
I senatori PASTORE (FI), POLLEDRI (LNP), MAFFIOLI (UDC) e SARO (DC-PRI-IND-MPA) sottoscrivono l’emendamento 4.9.
Il senatore MAFFIOLI (UDC) dà per illustrati gli emendamenti presentati dai senatori del suo Gruppo.
Il senatore MARINO (Ulivo) illustra la nuova formulazione dell’emendamento x.1.2 (x.1.2-testo 2), tendente a differire il termine per l’adozione di ulteriori disposizioni al fine di adattare l’ordinamento giuridico italiani ai princìpi e alle norme della Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997. Illustra anche la nuova formulazione dell’emendamento 6-bis.0.10 (6-bis.0.10-.testo 2), in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, e sottolinea le motivazioni che sono alla base dell’emendamento 6-bis.0.13, recante norme in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni o emotrasfusioni, peraltro dichiarato improponibile.
I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.
Il relatore VITALI (Ulivo), dopo aver manifestato la sua attenzione per le proposte appena illustrate dal senatore Marino, ritiene che possano essere valutate con favore le proposte di modifiche di cui agli emendamenti 1.31, 1.38, 1.39, 1.37, 2.24, 3.15, 3-bis.1, 3-bis.0.6, 4.9, 4.10, 6.7 e 6.73 .
Sottolinea l’esigenza di osservare un criterio di ragionevolezza nell’individuazione delle proposte di modifica meritevoli di accoglimento.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 12,45.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N° 1293
Ordini del giorno
G/1293/3/1
ACCOLTO DAL GOVERNO COME RACCOMANDAZIONE
Il Senato, premesso che:
a seguito dell'accordo IRI – regione Siciliana, definito nell'articolo 76 della legge regionale n. 25 del 1993, il personale Italter (assunto prevalentemente negli anni 1982-1984), al momento della liquidazione della società è transitato nel 1994, con contratto biennale a termine, presso la regione Siciliana;
nel 1998, dopo i l travaglio di due anni di disoccupazione, la legge nazionale n. 61 del 1998 ha inserito il personale tra quello che la regione Siciliana poteva contrattualizzare a tempo determinato in materia di protezione civile, con i fondi dello Stato di cui alla legge n. 433 per il sisma del 1990;
nel 2001, l'articolo 20 della legge n. 448 (la Finanziaria) ha stabilito che la regione Siciliana e gli Enti Locali «provvedono» alla trasformazione dei rapporti a tempo determinato del personale in forza alla protezione civile (ex Italter, LSU, ecc) con procedure selettive e nei limiti delle dotazioni organiche;
purtroppo, a distanza di parecchi anni e dopo l'intervento di innumerevoli proroghe e di norme che equiparano a livello funzionale ed economico il personale ex articolo 76 legge regionale n. 25 del 1993 al personale regionale) la regione Siciliana non ha stabilizzato i 75 ex ItaIter – dei quali numerosi ultracinquantenni – ed ai quali nel prossimo agosto 2007 andrà a scadere il contratto per l'impossibilità di stabilire la propria pianta organica;
appare inutile segnalare che l'avvenuto recepimento in Sicilia del citato articolo 20 della legge n. 448 del 2001 ha consentito la stabilizzazione del personale di protezione civile operante nei comuni siciliani;
tale vicenda è sentita dal personale in questione come una evidente disparità con tutti i colleghi ex IRI che, nell'intero paese già da anni hanno trovato stabilizzazione in virtù del protocollo di intesa della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1996 e degli accordi stipulati dal Ministero del lavoro con le parti sociali nell'anno 1997, transitando direttamente, senza essere sottoposti ad ulteriori procedure,
impegna il Governo ad adottate le iniziati ve necessarie a risolvere le problematiche di cui al presente ordine del giorno.
G/1293/1/1
IMPROPONIBILE
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 6, comma 8 del decreto-legge n. 300 del 2006 prende in considerazione alcuni aspetti della riforma dell'autotrasporto;
la linea protezionistica sostenuta dai diversi Governi, fin dagli anni novanta, nei confronti dell'autotrasporto è all'origine dell'attuale stato di crisi del settore, che, dovendo fare i conti con una struttura dei costi superiore alla media europea, deve sostenere la concorrenza sempre più aggressiva degli altri vettori europei, in particolare quelli provenienti dai Paesi dell'Est;
l'autotrasporto merci è un settore strategico per la crescita economica del Nord, dove esiste un'alta concentrazione di imprese di settore, ma anche dell'intero Paese; con le sue 185 mila imprese, movimentando 1'80 per cento delle merci e producendo circa i1 10 per cento del prodotto interno lordo, il settore si è fortemente accresciuto rispetto alle altre modalità di trasporto;
i dati contenuti nel Libro Bianco sui Trasporti dell'Unione Europea indicano che tra il 1990 e 1998 il trasporto merci su strada è aumentato del 19,4 per cento mentre nello stesso periodo, il traffico ferroviario è diminuito del 43,5 per cento. Secondo le stime dell'Unione Europea il trasporto merci è destinato ad aumentare, entro il 2010, del 50 per cento, provocando il collasso delle maggiori arterie infrastrutturali nazionali, che si sviluppano per gran parte sull'area padana;
l'insoddisfacente livello di infrastrutturazione e di modernizzazione dell'organizzazione logistica del nostro Paese penalizza fortemente le imprese di autotrasporto nazionali, che presentano un basso livello di competitività rispetto agli operatori europei. Nel 2006, in Italia la velocità commerciale media per gli autoveicoli da trasporto pesante è stata di 50 Km/h, mentre in Francia e in Germania è stata di 55 Km/h;
lo studio sulla comparazione dei costi operativi sostenuti dalle aziende di autotrasporto. condotto dal Comitato Centrale Albo Nazionale Autotrasportatori in otto paesi dell'Unione europea, evidenzia una situazione di persistente difficoltà dell'Italia rispetto ai Paesi concorrenti; il costo per chilometro in Italia è il più alto in assoluto con un differenziale che oscilla tra 1'8 per cento e il 35 per cento di maggiorazione rispetto ai membri storici dell'Unione Europea, mentre è di gran lunga superiore rispetto all'Ungheria (52 per cento) alla Polonia (73 per cento) e Romania (99 per cento);
la forte concorrenza delle aziende che si sono efficacemente ristrutturate, come le francesi e le tedesche, ma anche delle aziende di trasporto che spesso operano senza il rispetto delle regole di mercato, rende necessario il completamento della riforma del settore al fine di creare un sistema di regole comuni che salvaguardi ne, le imprese nazionali sia sotto il profilo della concorrenza sia sotto il profilo della sicurezza stradale;
le iniziative di natura normativa adottate dai diversi Governi per ridurre gli alti costi di esercizio che gravano sulle nostre imprese di autotrasporto si sono rilevate poco efficaci e la significativa riduzione delle risorse destinate all'autotrasporto, prevista nell'ultima finanziaria, rischia di ostacolare il processo di liberalizzazione del settore, voluto con la legge delega 1º marzo 2005, n. 32;
impegna il Governo:
ad adottare tutte le misure necessarie ad attuare il definitivo completamento della riforma dell'autotrasporto merci, al fine di garantire la sopravvivenza delle imprese di, autotrasporto nazionali e di favorire lo sviluppo di una concorrenza basata sul comune rispetto delle regole di mercato;
ad attuare politiche di sviluppo della competitività, in grado di rimuovere gli ostacoli di natura strutturale che impediscono alle imprese di autotrasporto di accedere liberamente alla rete infrastrutturale del Paese, anche favorendo la realizzazione di arterie di grande scorrimento come la Bre.be.ni, la Valdastico Nord, la Pedemontana Lombarda e Veneta, la T.E.M. e la Valcamonica;
a verificare l'efficacia degli strumenti che consentono il pieno rispetto e il puntuale controllo della regolarità amministrativa di circolazione, al fine di poter accertare l'eventuale presenza sulle nostre strade di vettori che operano senza il rispetto delle comuni regole di mercato.
G/1293/2/1
IMPROPONIBILE
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 6, comma 8 del decreto-legge n. 300 del 2006 prende in considerazione alcuni aspetti della riforma dell'autotrasporto;
l'avvio delle procedure per la restituzione del «bonus fiscale», ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 2002, n. 96. ha creato un clima di forte agitazione per le imprese nazionali che operano nel settore dell'autotrasporto;
l'introduzione del bonus fiscale, percepito dalle imprese nazionali negli anni 1992, 1993 e 1994, sotto forma di «credito di imposta» sul gasolio, è stato introdotto per risolvere il persistente stato di crisi del settore, caratterizzato da una struttura dei costi operativi di gran lunga superiore alla media europea;
dalla comparazione dei costi operativi sostenuti dalle aziende di autotrasporto che operano in otto Paesi dell'Unione Europea è emerso che sugli autotrasportatori italiani grava un maggior onere di costo per il carburante, compreso tra il 3,7 per cento e l'8,5 per cento, nel confronto rispettivamente con la Germania e la Spagna, che arriva a differenziali compresi tra il 23,5 per cento, rispetto alla Polonia e il 40,6 per cento, rispetto alla Romania;
la richiesta di pagamento sostenuta dall'attuale Ministro dei trasporti, su indicazione delle istituzioni europee, oltre a penalizzare il processo di riforma del settore, avviato con la legge delega 1º marzo 2005, n. 36, risulta infondata in quanto relativa ad una situazione ormai superata da diversi anni;
il costo del bonus fiscale maggiorato di interessi, che le imprese di autotrasporto dovranno restituire allo Stato per i benefìci fiscali risalenti al triennio 1992-1994, secondo notizie di stampa, dovrebbe aggirarsi intorno ai 35-40 milioni di euro;
la verifica sul bonus fiscale, erogato ormai da oltre 10 anni, colpisce proprio quelle imprese di autotrasporto che, sottraendosi alla generalizzata frammentazione del settore, hanno aumentato i loro livelli di competitività, sostenendo la concorrenza delle ben strutturate imprese straniere:
l'ingiunzione di tali pagamenti interviene in un momento di grave difficoltà per il settore dell'autotrasporto che ha visto lievitare i costi di esercizio dell'intero comparto, per effetto delle carenze infrastrutturali e dell'aumento dei carburanti e dei pedaggi; oltretutto il settore non ha potuto beneficiare delle misure di contenimento dei costi previste per il 2006;
impegna il Governo:
ad annullare la richiesta di restituzione del bonus fiscale erogato, ormai da oltre dieci anni, nel triennio 1992-1994, nei confronti delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto merci, nonché ad adottare soluzioni definitive per questa annosa vicenda con l'attuazione di opportune misure compensative che tutelino anche le imprese di autotrasporto maggiormente strutturate.
Emendamenti
al testo del decreto-legge
Art. 1
1.31
APPROVATO
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, già prorogati al 31 dicembre 2006 dall'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2007.».
1.26
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, i direttori delle strutture complesse del servizio sanitario nazionale possono presentare domanda per rimanere in servizio sino al raggiungimento del settantesimo anno di età, qualora, su istanza dell'amministrazione di appartenenza, la regione competente accerti la sussistenza di ragioni di carattere organizzativo, scientifico o didattico.».
1.27
SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRINI, DE ANGELIS, LOSURDO, PASTORE
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, i direttori delle strutture complesse del servizio sanitario nazionale possono presentare domanda per rimanere in servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, qualora, su istanza dell'amministrazione di appartenenza, la regione competente accerti la sussistenza di ragioni di carattere organizzativo, scientifico e didattico.».
1.28
RESPINTO
Sopprimere il comma 3.
1.29
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le assunzioni devono, prioritariamente, essere finalizzate al completamento degli organici delle sedi sottodotate, privilegiando gli idonei residenti nelle regioni ove esiste carenza di personale».
1.13
MANTOVANO, SAPORITO, BIANCO, PASTORE, POLLEDRI, SARO, MAFFIOLI
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, alla lettera a), le parole: ''immesso in ruolo a partire dal 1º gennaio 2001'' sono sostituite dalle seguenti: ''immesso in ruolo a partire dal 1º gennaio 2005''».
1.14
MANTOVANO, SAPORITO, BIANCO, PASTORE, POLLEDRI, SARO, MAFFIOLI
APPROVATO
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3-quinquies del decreto-legge 3 agosto 2004, n.220, convertito dalla legge 19 ottobre 2004, n.257, limitatamente agli scrutini per la promozione a dirigente superiore, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2010».
1.19
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, è aggiunto il seguente:
«2-bis. In deroga a qualsiasi disposizione di legge in materia di riduzione programmata del personale direttivo e dirigente della Polizia dello Stato e della Polizia Penitenziaria, è data facoltà al personale di cui al comma 1 di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del sessantasettesimo anno di età per i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B e per i dirigenti generali di pubblica sicurezza; fino al sessantaseiesimo anno di età per i dirigenti superiori; fino al sessantacinquesimo anno di età per il personale appartenente alle qualifiche inferiori. È data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi».
1.22
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Al fine di continuare il progressivo riallineamento retributivo dei dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con gli appartenenti ai Corpi di Polizia e anche attraverso le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo n.217 del 2005 sono stanziati 30 milioni di euro per gli anni 2007, 2008, 2009.
Il finanziamento di tali oneri viene effettuato imputando la spesa sugli introiti previsti dal comma 1328 dell'articolo unico della legge n.286 del 27 dicembre 2006».
1.23
GHIGO, PASTORE, VICECONTE, TADDEI
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, dopo il comma 213, è inserito il seguente:
«213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale dei vigili del fuoco, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio».
1.32
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Il Fondo unico di amministrazione, di cui all'articolo 31 del CCNL del comparto Ministeri, istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato, è alimentato anche da una quota delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato, di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, in misura pari alla percentuale prevista dall'articolo 14 della tariffa di cui al capitolo I, allegato al decreto ministeriale 8 aprile 2004, n.127, del Ministro della giustizia, da ripartire secondo criteri di merito ed efficienza e, comunque, subordinatamente alla presenza in servizio».
1.33
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Il personale proveniente da processi di trasformazione o soppressione di Amministrazioni dello Stato, ovvero di situazioni di eccedenza può transitare in mobilità, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, presso l'Avvocatura dello Stato, nel limite di 50 unità, anche in deroga alle dotazioni organiche vigenti. Nelle more del riassorbimento del predetto personale nell'ambito delle dotazioni organiche è fatto divieto di coprire i posti corrispondenti».
1.6
Sopprimere il comma 5.
1.7
Sopprimere il comma 5.
1.17
VALDITARA, DELOGU, STRANO, SAPORITO
Sopprimere il comma 5.
1.20
Sopprimere il comma 5.
1.24
Sopprimere il comma 5.
1.30
Sopprimere il comma 5.
1.21
Al comma 5, sopprimere le parole da: «sono sospese» fino alla fine del comma.
1.25
Al comma 5, sopprimere le parole da: «sono sospese» fino alla fine del comma.
1.1
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è differito al 31 dicembre 2007».
1.4
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è differito al 31 dicembre 2007».
1.16
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è differito al 31 dicembre 2007».
1.2
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Il personale già alle dipendenze dell'Ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alle dipendenze della CONI Servizi SpA ai sensi del decreto-legge 138/2002, convertito in legge 178/2002, attualmente distaccato in servizio presso le Federazioni Sportive Nazionali, che passasse alle dipendenze delle federazioni medesime, anche mediante forme giuridiche e o norme contrattuali che consentano il successivo ripristino del rapporto di lavoro in capo a CONI Servizi SpA, qualora nei cinque anni successivi al passaggio alle dipendenze alle Federazioni risultasse in esubero a seguito di ristrutturazione aziendale ovvero fosse interessato da procedure di mobilità ai sensi della legge 223/1991, ha diritto, ferma restando la possibilità di ripristino del rapporto di lavoro con CONI Servizi SpA, di accedere alle previsioni di cui all'art. 30 decreto legislativo 165/2001».
1.5
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Il personale già alle dipendenze dell'Ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alle dipendenze della CONI Servizi SpA ai sensi del decreto-legge 138/2002, convertito in legge 178/2002, attualmente distaccato in servizio presso le Federazioni Sportive Nazionali, che passasse alle dipendenze delle federazioni medesime, anche mediante forme giuridiche e o norme contrattuali che consentano il successivo ripristino del rapporto di lavoro in capo a CONI Servizi SpA, qualora nei cinque anni successivi al passaggio alle dipendenze alle Federazioni risultasse in esubero a seguito di ristrutturazione aziendale ovvero fosse interessato da procedure di mobilità ai sensi della legge 223/1991, ha diritto, ferma restando la possibilità di ripristino del rapporto di lavoro con CONI Servizi SpA, di accedere alle previsioni di cui all'art. 30 decreto legislativo 165/2001».
1.15
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Il personale già alle dipendenze dell'Ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alle dipendenze della CONI Servizi SpA ai sensi del decreto-legge 138/2002, convertito in legge 178/2002, attualmente distaccato in servizio presso le Federazioni Sportive Nazionali, che passasse alle dipendenze delle federazioni medesime, anche mediante forme giuridiche e o norme contrattuali che consentano il successivo ripristino del rapporto di lavoro in capo a CONI Servizi SpA, qualora nei cinque anni successivi al passaggio alle dipendenze alle Federazioni risultasse in esubero a seguito di ristrutturazione aziendale ovvero fosse interessato da procedure di mobilità ai sensi della legge 223/1991, ha diritto, ferma restando la possibilità di ripristino del rapporto di lavoro con CONI Servizi SpA, di accedere alle previsioni di cui all'art. 30 decreto legislativo 165/2001».
1.15 (testo 2)
SAPORITO, COLLINO, DELOGU, CALVI, EUFEMI, BARELLI
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Il termine di cui al comma precedente è prorogato al 31 dicembre 2012 per il personale già alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alle dipendenze della CONI Servizi SpA ai sensi del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito in legge 178/2002, attualmente distaccato in servizio presso le Federazioni Sportive Nazionali, che successivamente al passaggio alle dipendenze delle Federazioni risultasse in esubero a seguito di ristrutturazione aziendale ovvero fosse interessato da procedure di mobilità ai sensi della legge n. 223 del 1991, ferma restando per tale personale la possibilità di ripristino del rapporto di lavoro con CONI Servizi SpA, sulla base di specifiche pattuizioni o norme contrattuali».
1.18
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è aggiunto in fine, il seguente periodo: ''Per il personale in servizio, presso le singole amministrazioni, al fine di valutare e valorizzare le risorse umane interne, l'accesso alla qualifica di dirigente avviene per titoli e corso-concorso selettivo di formazione su materie professionali ed esame finale''».
1.3
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:
''2-bis. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane in servizio, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, dell'art. 1 , provvedono, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'ammissione in ruolo del personale non dirigente proveniente da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, compreso il personale della Società Poste Italiane SpA, ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e delle forze di polizia. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, prioritariamente sulla base dell'anzianità maturata presso l'amministrazione dove il personale presta servizio ed a parità, sulla base dell'anzianità maturata nella pubblica amministrazione, con inquadramento nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.
2-ter. Il personale non immediatamente trasferito ai sensi del comma 2-bis per carenza di posti disponibili in organico nelle amministrazioni dove presta servizio, permane, previo assenso dell'interessato, nella posizione di comando o fuori ruolo sino al successivo inquadramento a copertura di posti resisi disponibili in organico, con precedenza rispetto ad ogni tipo di procedure concorsuali. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al comma 2-bis, le dotazioni organiche delle amministrazioni statali di provenienza sono contestualmente ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e, conseguentemente, sono trasferite le risorse relative al trattamento economico. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2003, e successive modificazioni.
2-quater. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2-bis e 2-ter non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato''».
1.35
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane in servizio, il personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, dell'articolo 1, in posizione di comando o di fuori ruolo presso altre amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore della. presente legge, compreso il personale della Società Poste Italiane S.p.a. e con l'esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, previo consenso delle amministrazioni interessate, può essere immesso nel ruolo dell'amministrazione in cui presta servizio, su domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, prioritariamente sulla base dell'anzianità maturata presso l'amministrazione in cui personale presta servizio ed a parità, sulla base dell'anzianità maturata nella pubblica amministrazione, con inquadramento nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza».
1.8
BATTAGLIA ANTONIO, SAPORITO, NANIA
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. La Regione Siciliana, in deroga ai limiti imposti dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, provvede, nel limite massimo di 75 unità e delle risorse di cui al comma 2, alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale in forza alla protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall'art. 76 della legge regionale n. 25 del 1993, già equiparato ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 38 del 1994 e dell'art. 48 della legge regionale n. 21 del 2001, a quello dalla stessa amministrato.
6-ter. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 3 milioni annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero».
1.38
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. Per le imprese che svolgono le attività di cui alla tabella allegata al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999, la decorrenza di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, è differita al 1º gennaio 2008.
6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, determinati nella misura massima di 25 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
1.39
TREU, MERCATALI, GALARDI, ROILO
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. Per le imprese che svolgono le attività di cui ai punti 1), 2) e 3) della tabella allegata al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999, il termine del 1º gennaio 2007, contenuto nell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, è differito al 1º gennaio 2008.
6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, determinati nella misura massima di 25 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utiliando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
1.9
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Per le imprese di cui alla tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999, la decorrenza di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 6 novembre: 2001, n. 423, è differita al 1º gennaio 2008».
1.34
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. Gli avvocati e procuratori dello Stato possono eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, previa autorizzazione dell'Avvocato generale dello Stato o, su sua delega, dell'Avvocato Distrettuale preposto alla sede alla quale è assegnato l'avvocato o procuratore dello Stato destinatario dell'autorizzazione.
6-ter. L'Avvocatura Generale dello Stato e ciascuna Avvocatura Distrettuale dello Stato devono munirsi di un apposito registro cronologico conforme al modello allegato al decreto ministeriale 27 maggio 1994, del Ministero di grazia e giustizia. La validità dei registri è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o da un avvocato dello Stato all'uopo delegato, ovvero dell'Avvocato distrettuale dello Stato.
6-quater. Ove gli atti notificati ai sensi del comma 6-bis siano esenti da bollo, non si applica la disposizione di cui all'articolo 10 della legge 21 gennaio 1994, n. 53.».
1.36
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per l'anno 2007 le indennità ordinarie di disoccupazione di cui all'articolo 13, commi 7 e 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, possono essere altresì riconosciute, nel rispetto dei limiti di spesa di cui ai medesimi commi 7 e 8, sulla base di intese stipulate in sede istituzionale territoriale tra le parti sociali, recepite entro il 30 aprile 2007 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che individua altresì l'ambito territoriale e settoriale cui appartengono le imprese che sospendono i lavoratori ed il numero dei beneficiari. Per l'anno 2007, non si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80».
1.37
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. Al comma 534 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: ''Poste Italiane Spa'' sono aggiunte le seguenti: ''e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa''.
6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis si provvede, nel limite massimo di spesa di 400.000 euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio''».
1.41
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. I comandi del personale della società Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1999, n.l16, e da ultimo prorogati al 31 dicembre 2006 dell'articolo 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2007.».
1.40
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Al comma 23, dell'articolo 36, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ''L'applicazione della medesima disciplina, di cui al predetto comma 4-bis, è differita sino al 31 dicembre 2007, con riguardo alle misure di politica attiva di sostegno del reddito e dell'occupazione poste in essere ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel quadro di processi di ristrutturazione e di gestione di situazioni di crisi aziendali, attuati per le categorie e settori d'impresa attraverso gli strumenti di cui al medesimo articolo 2, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e in attesa della prevista riforma organica del sistema degli ammortizzatori sociali.''».
Conseguentemente, dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 6-ter. – 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare, per l'anno 2007, un maggior gettito complessivo pari a 171 milioni di euro.».
1.42
Dopo il comma 6, aggiungere, il seguente:
«6-bis. All'articolo l, comma 619, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: ''In attesa dell'emanazione'' fino a: ''comma 618'' sono sostituite con le seguenti: ''Il regolamento di cui al comma 618 è emanato entro il 31 dicembre 2007. In attesa della sua emanazione'' nonché, dopo le parole: ''candidati del citato concorso, compresi'' sono aggiunte le seguenti: '', successivamente alla nomina dei candidati ammessi pleno jure,''».
1.43
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. All'articolo 2, comma 146 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, all'alinea, dopo le parole: ''Il Ministro della giustizia, adottato'' sono aggiunte le seguenti: ''entro il 31 luglio 2007,'' indi, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''In attesa della sua emanazione, le Scuole per le Professioni Legali rilasciano, all'esito del primo anno di corso, il Diploma di Specializzazione agli iscritti dell'anno accademico 2006-2007 in possesso della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza conseguita sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni. A tal fine le Scuole possono procedere a riduzioni proporzionali del monte ore attribuito alle singole discipline ed, eventualmente, a una diversa modulazione della frequenza dei corsi già attivati per il curriculum biennale.''».
1.44
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i direttori delle strutture complesse del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda per rimanere in servizio sino al raggiungimento del settantesimo anno di età, qualora, su istanza dell'amministrazione di appartenenza, la Regione competente accerti la sussistenza di ragioni di carattere organizzativo, scientifico o didattico.».
1.45
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali della Croce Rossa Italiana per lo svolgimento delle attività previste dalle convenzioni già in essere per il raggiungimento delle finalità e per l'adempimento dei compiti del Servizio Sanitario Nazionale, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2007, a tutti gli effetti di legge, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla Croce Rossa Italiana, esclusivamente a valere su dette convenzioni.
6-ter. Alla copertura dell'onere di cui al comma 6-bis, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni stipulate dalla Croce Rossa Italiana con il Servizio Sanitario Nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
1.46
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. I benefici di cui all'articolo 1, comma 260, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono attribuiti a decorrere dal 31 agosto 2005.
6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis, valutato nel limite massimo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
1.0.1
IMPROPONIBILE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. I commi da 580 a 586 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati».
1.0.2
IMPROPONIBILE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 522 è aggiunto il seguente:
''522-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali, possono essere ulteriormente prorogati per l'intero anno 2007, a tutti gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce Rossa Italiana e già prorogati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della CRI senza ulteriori aggravi per le finanze pubbliche''».
1.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Proroga dei termini e riordino delle norme in materia di impiantistica e sicurezza degli impianti)
1. È abrogato il comma 13 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248. Conseguentemente il termine di decorrenza degli effetti delle disposizioni del Capo V della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è differito fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al secondo comma del presente articolo. Dalla medesima data il predetto Capo V è abrogato.
2. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 31 dicembre 2007, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino e semplificazione, anche previa adozione degli accordi in sede di Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, delle disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici, in conformità alle competenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali;
b) definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) coordinamento delle disposizioni in materia di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere a) e b)».
Conseguentemente, all'articolo 3 del decreto-legge, sopprimere il comma 1.
1.0.4
SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRINI, DE ANGELIS, LOSURDO, PASTORE
IMPROPONIBILE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
All'articolo 1, comma 275, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, dopo il periodo: ''C.54 del 4 marzo 2006, nonché ai settori'' sono soppresse le parole ''della pesca,''».
1.0.5
IMPROPONIBILE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
All'articolo 25. comma 6. del decreto legislativo 1º agosto 2003. n. 259, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: ''Con decreto del Ministro delle comunicazioni. di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per una durata non superiore a quindici anni. previa presentazione da parte degli operatori di un dettagliato piano tecnico finanziario. La congruità del piano viene valutata di intesa dal Ministero delle comunicazioni e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneità dei regimi autorizzatori''».
Art. 2
2.22
MARCORA, PIGNEDOLI, BATTAGLIA ANTONIO, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, BOSONE
Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno 2007» con le seguenti: «16 dicembre 2007» e le parole: «50.000» con le seguenti: «115.000».
2.6
LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS, SAPORITO
Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno 2007» con le seguenti: «16 dicembre 2007» e le parole: «50.000 euro» con le seguenti: «110.000 euro».
2.21
Sopprimere il comma 4.
2.8
SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRINI, DE ANGELIS, LOSURDO, PASTORE
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
«5-ter. Nel settore agricolo e in quello della pesca, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1182, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano dal 1º gennaio 2008».
2.12
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
«5-ter. Nel settore agricolo e in quello della pesca, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1182, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano dal 1º gennaio 2008».
2.9
SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRINI, DE ANGELIS, LOSURDO, PASTORE
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
«5-ter. All'articolo 01, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: ''15 ottobre 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 aprile 2007''.
5-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-ter, stimato in 2,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsfone del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».
2.10
SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRINI, DE ANGELIS, LOSURDO, PASTORE
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
«5-ter. All'articolo 1, comma 1176 della legge 27 dicembre 2006, n.296, dopo le parole: ''dell'agricoltura'' aggiungere le seguenti: '', per la quale le disposizioni di cui al comma 1175 entrano in vigore non prima della definizione delle modalità di estinzione dei debiti dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81''».
2.1
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«5-ter. L'entrata in vigore della disciplina del risarcimento diretto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n.254, riguardante i sinistri che coinvolgono le macchine agricole definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, è differita al 1º febbraio 2008.
2.4
APPROVATO
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
«5-ter. Per i sinistri che coinvolgono le macchine agricole, come definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la disciplina del risarcimento diretto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, si applica a decorrere dal 1º febbraio 2008».
2.15
BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, RUBINATO, MOLINARI
APPROVATO
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
«5-ter. Per i sinistri che coinvolgono le macchine agricole, come definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la disciplina del risarcimento diretto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, si applica a decorrere dal 1º febbraio 2008».
2.18
APPROVATO
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
«5-ter. Per i sinistri che coinvolgono le macchine agricole, come definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la disciplina del risarcimento diretto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, si applica a decorrere dal 1º febbraio 2008».
2.23
MARCORA, PIGNEDOLI, BATTAGLIA ANTONIO, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, BOSONE
APPROVATO
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
«5-ter. Per i sinistri che coinvolgono le macchine agricole, come definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la disciplina del risarcimento diretto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, si applica a decorrere dal 1º febbraio 2008».
2.5
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
«5-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n.296, per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari, con le modalità previste per le deliberazioni assembleari dall'articolo 223-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, é prorogato al 30 aprile 2008 e sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni fiscali di carattere agevolativo stabilite per le società cooperative vigenti alla data di entrata in vigore della legge 3 ottobre 2001, n. 366».
2.20
APPROVATO
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
«5-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari, con le modalità previste per le deliberazioni assembleari dall'articolo 223-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, è prorogato al 30 aprile 2008».
2.14
BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, RUBINATO, MOLINARI
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
«5-ter. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006. n. 233, come modificato dall'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''I consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni del codice civile entro il 28 febbraio 2008, con le modalità previste per le deliberazioni assembleari dall'articolo 223-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e sino a tale data conservano le agevolazioni fiscali stabilite per le società cooperative vigenti alla data di entrata in vigore della legge 3 ottobre 2001, n. 366''».
2.24
MARCORA, PIGNEDOLI, BATTAGLIA GIOVANNI, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, BOSONE
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
«5-ter. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006. n. 233, come modificato dall'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''I consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni del codice civile entro il 28 febbraio 2008, con le modalità previste per le deliberazioni assembleari dall'articolo 223-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e sino a tale data conservano le agevolazioni fiscali stabilite per le società cooperative vigenti alla data di entrata in vigore della legge 3 ottobre 2001, n. 366''».
2.16
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, MONTALBANO, NEGRI
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
«5-ter. L'articolo 223-duodecies, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, si applica anche all'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari, entro il termine del 31 dicembre 2007. Sino a tale adeguamento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, continua ad applicarsi la norma vigente alla data di entrata in vigore della legge 3 ottobre 2001, n. 366».
2.17
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MONTALBANO, NEGRI
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
«5-ter. Ai consorzi agrari continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2007, termine previsto dall'articolo 1 comma 9-bis del decreto-legge 18 maggio 2005, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le disposizioni di cui all'articolo 223-terdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie».
2.7
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 5-bis, aggiungere, il seguente:
«5-ter. All'articolo 3, comma 2-quater, secondo periodo, del decreto legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, le parole: ''per l'anno 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''per gli anni 2006 e 2007''».
2.13
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
«5-ter. All'articolo 3, comma 2-quater, secondo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 54, convertito con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, le parole: ''per l'anno 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''per gli anni 2006 e 2007''».
2.11
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
«5-ter. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito nella legge Il marzo 2006, n. 81, le parole: ''«1º gennaio 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2008''».
2.26
MARCORA, PIGNEDOLI, BATTAGLIA GIOVANNI, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, BOSONE
Dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:
«5-ter. Il regime sperimentale di cui all'articolo 5, comma 1-sexies, primo periodo, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito in legge 11 marzo 2006, n.81, è prorogato fino al 31 dicembre 2007. Per le finalità di cui al presente comma, le somme stanziate dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito in legge 11 marzo 2006, n.81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2007, ai fini della rassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
5-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-ter si provvede, nel limite massimo di spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente denominata ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando le risorse relative al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
2.19
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
«5-ter. All'articolo 5, comma 1-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n.81, le parole: ''anno 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''anno 2007''. All'onere relativo, determinato nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede quanto a 2 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n.267 del 1991, quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.328, come determinate dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n.296, per l'anno 2007, e quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, come determinata dalla predetta tabella C della legge n.296 del 2006».
2.25
MARCORA, PIGNEDOLI, BATTAGLIA GIOVANNI, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, BOSONE
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
«5-ter. All'articolo 1, comma 275, della legge 27 dicembre 2006, n.296, le parole: ''della pesca,'' sono soppresse».
2.0.1
IMPROPONIBILE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. L'articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229, va interpretato nel senso che il versamento dei contributi previdenziaIi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, riguarda sia il trattamento di pensione che il trattamento di fine rapporto.
2. La norma di cui al comma 1 riguarda, oltre gli incarichi in atto, anche quelli cessati per i quali è pendente lite giudiziaria».
2.0.2
SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRINI, DE ANGELIS, LOSURDO, PASTORE
IMPROPONIBILE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Agli imprenditori ittici esercenti l'attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.226, si applica il regime forfetario previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni.
2. La detrazione prevista dall'articolo 19 è forfettizzata in misura pari alla percentuale di compensazione stabilita da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
3. La copertura finanziaria dell'onere di cui al comma precedente, determinato nel limite massimo di 35 milioni di euro, per l'anno 2007, è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni».
2.0.4
IMPROPONIBILE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Il primo capoverso deIl'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito in legge 11 marzo 2006, n.81, è sostituito dal seguente:
''1-sexies. Per l'anno 2007 agli imprenditori uffici esercenti l'attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni.''.
2. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma precedente, aggiungere il seguente articolo:
''Le somme stanziate dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito in legge 11 marzo 2006, n.81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2007, ai fini della rassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.''».
2.0.3
DI SIENA, BOCCIA ANTONIO, ADDUCE
IMPROPONIBILE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, della legge 28 ottobre 1999, n.410, che, alla data del 31 dicembre 2006, si trovi in cassa integrazione straordinaria, sia stato dichiarato in esubero o collocato in mobilità, può essere inquadrato, a domanda, presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le regioni possono, altresì, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, affidare in forma diretta servizi ovvero attività nel settore agricolo a società di capitale, cooperative e consorzi, a condizione che la forza lavoro in essi occupata a tempo indeterminato sia costituita nella misura non inferiore al 60 per cento da lavoratori dipendenti dei consorzi agrari regionali e provinciali dichiarati falliti o posti in liquidazione coatta amministrativa alla data del 30 giugno 2006».
2.0.5
IMPROPONIBILE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'articolo 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, per l'anno di imposta 2006 e per i due periodi di imposta successivi, sono sospesi per il settore della pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi, codice di attività 05.01.1 - studio di settore SG90U».
2.0.6
IMPROPONIBILE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Al comma 275 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: ''4 marzo 2006'' sopprimere le seguenti: ''nonché al settore della pesca''».
Art. 3
3.1
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 387, della legge 27 dicembre 2006, n.296, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
c) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2007 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2008''».
Conseguentemente, alla tabella A, «Fondo speciale di parte corrente», della legge 27 dicembre 2006, n.296, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007:–8.700;
2008:–8.700;
2009:–8.700.
3.14
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 1, comma 387, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:
''b-bis) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2007 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2008.''.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma l-bis, pari ad euro 8.700.000 per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007- 2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
3.3
DE ANGELIS, LOSURDO, ALLEGRINI, SAPORITO
Sopprimere i commi 3 e 3-bis.
3.9
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, QUAGLIARIELLO, MALAN, PALMA, VIZZINI
Sopprimere il comma 3.
3.2
Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente tutti gli oneri del contenzioso maturati a qualsiasi titolo e riconducibili all'ambito di applicazione della presente norma cedono a carico dello Stato,».
3.4
DE ANGELIS, LOSURDO, ALLEGRINI, SAPORITO
Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi di pendenza di procedimenti giudiziari relativi ai beni oggetto dell'esproprio».
3.10
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, QUAGLIARIELLO, MALAN, PALMA, VIZZINI
Sopprimere il comma 3-bis.
3.15
Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:
«3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettera d), numero 1), capoverso c), è differita al 1º gennaio 2008».
3.16
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:
«3-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 507, primo periodo, dopo le parole: ''degli enti previdenziali'' sono aggiunte le seguenti: ''di Anas Spa'';
b) al comma 1020, secondo periodo, dopo le parole: ''che lo destina'' è aggiunta la seguente: ''prioritariamente'' e dopo le parole: ''sui predetti concessionari'' sono aggiunte le seguenti: ''fino a concorrenza dei relativi costi'';
c) al comma 1021, terzo periodo, le parole: ''e straordinaria, l'adeguamento e il miglioramento'' sono sostituite dalle seguenti: ''e la gestione anche migliorativa'';
d) al comma 1021, al quarto periodo, sono soppresse le seguenti parole: ''nonché quelle di utilizzazione degli introiti derivanti dal presente comma'' e il quinto periodo è soppresso».
3.17
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:
«3-ter. Al comma 1030 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla lettera d), numero 1), sub c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Relativamente ai lavori e alle forniture per la manutenzione delle infrastrutture, l'obbligo di cui alla presente lettera c) è differito al 1º gennaio 2008''».
3.5
MARTINAT, SAPORITO, PONTONE, BUTTI
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Il termine di scadenza ''entro un anno dalla data di scadenza'' di cui al comma 82 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 è sostituito dal seguente: ''dopo due anni dalla data di scadenza''».
3.6
MARTINAT, SAPORITO, PONTONE, BUTTI
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Il termine di scadenza: ''entro trenta giorni'' di cui alla fine del comma 84 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n.262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n.286 è sostituito dal seguente: ''entro sei mesi''».
3.8
MARTINAT, SAPORITO, PONTONE, BUTTI, COLLINO
IMPROPONIBILE
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. All'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286, come modificato dalla legge 27 dicembre n.296, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 85, di modifica dell'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n.498, le lettere e) e d) ed il primo periodo della lettera f) sono soppresse;
b) i commi 87 e 88 sono soppressi;
c) al comma 89 di modifica dell'articolo 21, comma 5, del D.L. 24 dicembre 2003, n.355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n.47, il capoverso 5 è soppresso».
3.7
MARTINAT, SAPORITO, PONTONE, BUTTI
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Alla fine del comma 88 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n.262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n.286, dopo le parole: ''il rapporto concessorio si estingue'' sono aggiunte le seguenti: ''dopo due anni''».
3.11
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2005 n.245, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n.21, dopo le parole: ''successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto'', sono aggiunte le seguenti: '', entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono determinati termini e modalità di attuazione del presente comma, nonché il capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture a cui affluiscono le entrate derivanti dal contributo di cui al periodo precedente, per essere destinate esclusivamente alle esigenze delle strutture disciplinate ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si intendono applicabili a tutti i progetti comunque sottoposti al parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici».
3.12
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Fino al 31 maggio 2007 la commissione di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 8 aprile 2006, continua ad operare secondo le modalità in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro la predetta data, con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabilite le modalità di funzionamento della predetta commissione con oneri a carico dei gestori, ai sensi delle Direttive 200l/12/CE, 200l/13/CE e 2001/14/CE e del citato decreto ministeriale 28 ottobre 2005.»
3.13
APPROVATO
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto legge 28 maggio 2004, n.136 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 luglio 2004, n.186, è prorogato al 31 dicembre 2007. Alle Amministrazioni aggiudicatrici che, ai sensi del predetto comma, abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi, avvalendosi della facoltà di applicare la normativa previgente sulla medesima materia di cui alle leggi 5 novembre 1971, n.1086 e 2 febbraio 1974, n.64, e relative norme di attuazione, le precedenti norme tecniche continuano ad applicarsi fino alla data di intervenuto collaudo».
3.18
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. Al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, in materia di determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione e incendi, il punto 86 dell'elenco allegato è sostituito dal seguente: ''Ospedali, case di cura e simili con oltre 30 posti letto;
4-ter. All'articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto ministeriale 18 settembre 2002, le parole: ''«25 posti letto'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 posti letto''».
3.19
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Al fine di assicurare la piena efficacia dei finanziamenti già assegnati a sostegno degli interventi in materia di edilizia scolastica, con decreti del Ministro della pubblica istruzione adottati secondo le indicazioni fornite dalle Regioni interessate, sono recuperate e riassegnate, alle medesime Regioni, le somme non ancora erogate alla data di entrata in vigore della presente legge rivenienti dai mutui attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 10 luglio 1986, n.318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986 n.488, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n.430, e dall'articolo 2, comma 4 della legge 8 agosto 1996 n.431. Le predette somme sono destinate alla realizzazione, mediante progetti di finanza di cui al Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, di appositi piani straordinari di opere di edilizia scolastica particolarmente nelle aree ad alta densità abitativa o caratterizzate da un'accentuata situazione di disagio sociale, anche al fine di ottimizzare la messa in sicurezza e l'adeguamento a norma degli edifici scolastici. Le somme riassegnate costituiscono, in tutto od in parte, la quota pubblica nell'ambito del piano economico-finanziario previsto dall'articolo 143, comma 7 del decreto legislativo n.163 del 2006. Per la realizzazione degli interventi gli Enti locali interessati possono avvalersi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche».
3.0.1
IMPROPONIBILE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Al fine di realizzare gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 14 marzo 2001, n.80, al Comune di Pietrelcina è assegnato un contributo di 1.500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».
3.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 3-bis
(Disposizioni in materia di restauro dei beni culturali)
1. Al comma 9-bis, dell'articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 recante: ''Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137'' le parole: ''Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti'' sono sostituite dalle seguenti: ''Dalla data indicata nei decreti previsti'', e dopo le parole: ''restauratore di beni culturali'' sono inserite le seguenti: ''e collaboratore restauratore di beni culturali''.
2. All'articolo 182 del suddetto decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, recante ''Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: '', purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1º maggio 2004'' sono soppresse;
b) al comma 1, lettera b) e c), le parole: '', alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n.420,'' sono soppresse;
c) al comma 1-bis, le parole: ''con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 ottobre 2006:'' sono sostituite dalle seguenti: ''con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2007:'';
d) al comma 1-bis, lettera a), le parole ''alla di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n.420, ''sono soppresse'';
e) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: '', purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1º maggio 2004'' sono soppresse;
f) al comma 1-ter, lettera b), le parole: ''anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto'' sono soppresse».
3.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: '', purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1º maggio 2004'' sono soppresse;
b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: '', alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,'' sono soppresse;
c) al comma 1-bis, alinea, le parole: ''con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 ottobre 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2007'';
d) al comma 1-bis, lettera a), le parole: ''alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,'' sono soppresse;
e) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: '', purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1º maggio 2004'' sono soppresse;
f) al comma 1-ter, lettera b), le parole: ''anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto'' sono soppresse;
g) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: ''alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,'' sono soppresse.
3.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.-3-bis.
(Differimento di termini concernenti aree colpite da calamità naturali)
1. I termini per accedere ai finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995, n.35 e s.m.i., previsti dall'articolo 4-quinquies della legge 16 luglio 1997, n.228 e s.m.i., e alle agevolazioni di cui all'articolo 1-bis della legge 20 ottobre 2004, n.257 e s.m.i. anche a favore dei soggetti che hanno cessato l'attività anteriormente alla data del 20 ottobre 2004, sono ulteriormente prorogati fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie assegnate. All'articolo 4-quinquies, comma 1 della citata legge n.228 del 1997 dopo le parole: ''dalla legge 4 dicembre 1993, n.493'' sono aggiunte le seguenti parole: ''nonché nelle aree a rischio di esondazione soggette a vincolo derivate da delibere regionali''. Al comma 5 dell'articolo 1-bis della legge 19 ottobre 2004, n.257, sostituire le parole: ''dei soggetti danneggiati dalle attività atmosferiche di cui al comma 1'', con le parole: ''dei titolari delle imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo''.
2. All'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle residue risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995, n.35, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli oneri necessari all'attività istruttoria da parte di MCC Spa e Artigiancassa Spa.
3-bis.1
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I termini di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono differiti al 31 dicembre 2007 al fine di consentire ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, di definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 31 dicembre 2007, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento.»
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dagli eventi sismici del dicembre 1990».
3-bis.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-ter.
(Disposizioni in materia di restauro dei beni culturali)
1. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante ''Codice dei beni culturali e del paesaggio'' sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: '', purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1º maggio 2004'' sono soppresse;
b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: '', alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,'' sono soppresse;
c) al comma 1-bis, le parole: ''con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 ottobre 2006:'' sono sostituite dalle seguenti: ''con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2007:'';
d) al comma 1-bis, lettera a), le parole: ''alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,'' sono soppresse;
e) al comma 1-bis, lettere b), c) e d) le parole: '', purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1º maggio 2004'' sono soppresse;
f) al comma 1-ter, lettera b), le parole: ''anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto'' sono soppresse;
g) al comma 1-quinques, lettera c), le parole: ''alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n.420,'' sono soppresse.
3-bis.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-ter.
(Riapertura dei termini previsti dalle leggi n. 228 del 1997 (''Rilocalizzazione delle imprese ubicate nelle zone a rischio alluvionale''), e n. 257 del 2004 (''Integrazione dei risarcimenti a favore dei soggetti alluvionati nel 1994''))
1. I termini per accedere ai finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995 nn. 35 e s.m.i., previsti dall'articolo 4-quinques della legge 16 luglio 1997 nn. 228 e s.m.i., e alle agevolazioni di cui all'articolo 1-bis della legge 20 ottobre 2004 nn. 257 e s.m.i., anche a favore dei soggetti che hanno cessato l'attività anteriormente alla data del 20 ottobre 2004, sono ulteriormente prorogati fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie assegnate.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 4-quinques comma 1, della legge 16 luglio 1997 nn. 228, si applicano altresì alle aree a rischio di esondazione soggette a vincolo derivante da delibere regionali.
3. Si intendono inclusi, tra i soggetti, di cui al comma 5 dell'articolo 1-bis della legge 19 ottobre 2004 nn. 257, anche i titolari delle imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo.
4. All'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle residue risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995 n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli oneri necessari all'attività istruttoria da parte di MCC S.p.a.».
3-bis.0.5
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-ter.
(Riapertura dei termini previsti dalle leggi n. 228 del 1997 (''Rilocalizzazione delle imprese ubicate nelle zone a rischio alluvionale''), e n. 257 del 2004 (''Integrazione dei risarcimenti a favore dei soggetti alluvionati nel 1994''))
1. I termini per accedere ai finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995 nn. 35 e s.m.i., previsti dall'articolo 4-quinques della legge 16 luglio 1997 nn. 228 e s.m.i., e alle agevolazioni di cui all'articolo 1-bis della legge 20 ottobre 2004 nn. 257 e s.m.i., anche a favore dei soggetti che hanno cessato l'attività anteriormente alla data del 20 ottobre 2004, sono ulteriormente prorogati fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie assegnate.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 4-quinques comma 1, della legge 16 luglio 1997 nn. 228, si applicano altresì alle aree a rischio di esondazione soggette a vincolo derivante da delibere regionali.
3. Si intendono inclusi, tra i soggetti, di cui al comma 5 dell'articolo 1-bis della legge 19 ottobre 2004 nn. 257, anche i titolari delle imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo.
4. All'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle residue risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995 n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli oneri necessari all'attività istruttoria da parte di MCC S.p.a.».
3-bis.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-ter.
(Proroga dei termini per la domanda di erogazione di benefici in favore delle vittime dell'incidente del Monte Serra (Pisa) del 3 marzo 1977)
1. I familiari dei 38 cadetti della Marina militare, dell'ufficiale accompagnatore e dei cinque membri dell'equipaggio, vittime dell'aereomobile schiantatosi sul Monte Serra (Pisa) il 3 marzo 1977, che non hanno avuto risarcimento del danno del disastro aereo, possono farne specifica richiesta al Ministro della difesa, entro il 31 ottobre 2007.
2 L'onere derivante dalla liquidazione delle somme riconosciute sulla base delle domande di cui al precedente comma 1, viene corrisposta con riduzione della somma iscritta, ai fini del bilancio triennale 2007-2009 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.»
3-bis.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-ter.
(Proroga dei termini per la domanda di erogazione di benefici in favore delle vittime dell'incidente del Monte Serra (Pisa) del 3 marzo 1977)
1. I familiari dei 38 cadetti della Marina militare, dell'ufficiale accompagnatore e dei cinque membri dell'equipaggio, vittime dell'aereomobile schiantatosi sul Monte Serra (Pisa) il 3 marzo 1977, che non hanno avuto risarcimento del danno del disastro aereo, possono farne specifica richiesta al Ministro della difesa, entro il 31 ottobre 2007.
2. La liquidazione delle somme riconosciute sulla base delle domande di cui al precedente comma 1, è quantificata con specifico stanziamento nel bilancio 2008/2010 e corrisposta entro il 31 dicembre 2008».
3-bis.0.6
BOCCIA ANTONIO, ADDUCE, DI SIENA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-ter.
(Agevolazioni per i territori colpiti dagli eventi sismici del 1997 e del 1998)
1. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificati dall'articolo 4, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati al 31 dicembre 2007.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di spesa di 500.000 euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Art. 4
4.2
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, QUAGLIARIELLO, MALAN, PALMA, VIZZINI
Sopprimere il comma 1.
4.6
Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. All'articolo 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, relativo alla proroga dell'applicazione del diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), dopo le parole: ''2005 e 2006'' sono aggiunte le seguenti: ''. Per l'anno 2007 l'importo del diritto annuale non deve essere superiore a quello dovuto nell'anno precedente''».
4.7
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. In relazione al termine di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento n. 2032/2003 CE del 4 novembre 2003 e fermi restando i divieti di immissione in commercio disposti dal decreto 7 agosto 2006 del Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 2006, non è in ogni caso consentito il rilascio dell'autorizzazione all'immissione sul mercato di presidi medico-chirurgici contenenti il principio attivo ''Temefos'' N. CAS 3383-96-8 appartenenti al tipo di biocida n. 18. Le autorizzazioni all'immissione sul mercato di presidi medico-chirurgici contenenti il principio attivo ''Temefos'' N. CAS 3383-96-8 appartenenti al tipo di biocida n. 18 già rilasciate si intendono revocate».
4.5
Al comma 4 sostituire le parole: «2005, 2006 e 2007» con le seguenti: «2005, 2006, 2007 e 2008».
4.8
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dopo le parole: ''della legge 30 dicembre 2004, n. 311'' sono aggiunte le seguenti: '' , con esclusione delle Camere di commercio e dell'Unioncamere''.
4-ter. All'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dopo le parole: ''alle agenzie regionali dell'ambiente'' sono aggiunte le seguenti: '' , nonché alle Camere di commercio e all'Unioncamere''.
4-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei comma 4-bis e 4-ter, valutati rispettivamente 9 milioni di euro e 7,4 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fIni del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente denominata «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fInanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando le risorse relative al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle fInanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
4.3
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, MONTALBANO, NEGRI
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. All'articolo 1, comma 729, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: ''tre mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''dodici mesi''».
4.4
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, MONTALBANO, NEGRI
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano a decorrere dall'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali, che stabilisce i criteri di determinazione dell'ambito dei destinatari e della chiusura in perdita degli esercizi ai fini dell'applicazione del medesimo comma».
4.9
BATTAGLIA GIOVANNI, GALARDI, VILLONE, BIANCO, POLLEDRI, MAFFIOLI, SARO
APPROVATO
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''Per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta negli anni 2005 e 2006, il termine per il completamento degli investimenti è prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008''».
4.10
APPROVATO
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 37, comma 21-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: ''31 dicembre 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2007'' e le parole: ''31 marzo 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 marzo 2008''».
4.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Proroga di termini e disposizioni transitorie in materia di restauro dei beni culturali)
1. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, recante il ''Codice dei beni culturali e del paesaggio'', sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: '', purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1º maggio 2004'' sono soppresse;
b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: '', alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n.420,'' sono soppresse;
c) al comma 1-bis, le parole: ''entro il 30 ottobre 2006:'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 2007:'';
d) al comma 1-bis, lettera a), le parole: ''alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n.420,'' sono soppresse;
e) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: '', purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1º maggio 2004'' sono soppresse;
f) al comma 1-ter, lettera b), le parole: ''anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto'' sono soppresse;
g) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: ''alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n.420, sono soppresse''».
4.0.5
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Proroga di termini e disposizioni transitorie in materia di restauro dei beni culturali)
1. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, recante il ''Codice dei beni culturali e del paesaggio'', sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: '', purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1º maggio 2004'' sono soppresse;
b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: '', alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n.420,'' sono soppresse;
c) al comma 1-bis, le parole: ''entro il 30 ottobre 2006:'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 2007:'';
d) al comma 1-bis, lettera a), le parole: ''alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n.420,'' sono soppresse;
e) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: '', purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1º maggio 2004'' sono soppresse;
f) al comma 1-ter, lettera b), le parole: ''anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto'' sono soppresse;
g) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: ''alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n.420, sono soppresse''».
4.0.6
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Proroga di termini e disposizioni transitorie in materia di restauro dei beni culturali)
1. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, recante il ''Codice dei beni culturali e del paesaggio'', sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: '', purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1º maggio 2004'' sono soppresse;
b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: '', alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n.420,'' sono soppresse;
c) al comma 1-bis, le parole: ''entro il 30 ottobre 2006:'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 2007:'';
d) al comma 1-bis, lettera a), le parole: ''alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n.420,'' sono soppresse;
e) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: '', purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1º maggio 2004'' sono soppresse;
f) al comma 1-ter, lettera b), le parole: ''anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto'' sono soppresse;
g) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: ''alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n.420, sono soppresse''».
4.0.3
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, QUAGLIARIELLO, MALAN, PALMA, VIZZINI
RITIRATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. All'articolo 5, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n.246, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: ''entro il 31 dicembre 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 28 febbraio 2008'';
b) le parole: ''di competenza legislativa esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'articolo 117, secondo e terzo comma»;
c) le parole: ''a esclusione di quelli fiscali, previdenziali, ambientali e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di lavoro'' sono soppresse».
4.0.4
IMPROPONIBILE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Il termine del 18 dicembre 2006, fissato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento 29 dicembre 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.282 del 4 dicembre 2006, in base alle attribuzioni conferitole dall'articolo 35, comma 10-quinquies del decreto-legge n.223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2007».
Art. 5
5.1
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, QUAGLIARIELLO, MALAN, PALMA, VIZZINI
Sopprimere il comma 2.
5.2
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. All'articolo 224, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, le parole: ''Entro dodici mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''Entro ventiquattro mesi''».
5.3
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. All'articolo 235, comma 17, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, le parole: ''Entro centottanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''Entro ventiquattro mesi''».
5.4
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. All'articolo 236, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, le parole: ''Entro centottanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''Entro ventiquattro mesi''».
5.0.1
IMPROPONIBILE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Al fine di favorire la produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, qualora la connessione alla rete elettrica possa essere effettuata con l'utilizzo di infrastrutture di proprietà di un produttore, quest'ultimo è tenuto a condividere, quando tecnicamente fattibile, le sue infrastrutture con il produttore richiedente. A tal fine, il richiedente corrisponde un contributo in misura proporzionale per l'utilizzo della infrastruttura medesima».
Art. 6
6.54
Al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 2008», con le seguenti: «30 giugno 2007».
6.21
THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, PERRIN
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 30 della legge 27 dicembre 2006, n.296, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2008».
6.22
THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, PERRIN
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2008».
6.23
THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, PERRIN
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 10, lettera b), le parole: ''entro il 31 luglio'' sono sostituite con le seguenti: ''entro il 30 settembre'';
2) al comma 12, la lettera a) è soppressa e alle lettere b) e c) le parole: ''entro il 31 luglio'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 settembre''».
6.24
THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, PERRIN
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al comma 14 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, le parole: ''10 maggio 2007'' sono sostituite con le seguenti: ''1° maggio 2008''».
6.25
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, QUAGLIARIELLO, MALAN, PALMA, VIZZINI
Sopprimere il comma 4.
6.55
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. È autorizzata la prosecuzione dei programmi di assistenza ed integrazione sociale previsti dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, che siano già in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto-legge 300 del 28 dicembre 2006 e dei quali siano beneficiari i cittadini neocomunitari della Romania e della Bulgaria».
6.26
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, QUAGLIARIELLO, MALAN, PALMA, VIZZINI
Sopprimere il comma 4-bis.
6.56
Al comma 4-bis, sostituire le parole: «31 dicembre 2007», con le seguenti: «30 giugno 2007».
6.27
SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRINI, DE ANGELIS, LOSURDO, PASTORE
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. L'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito in legge 11 marzo 2006, n.81 è sostituito dal seguente:
''«1-sexies. In via sperimentale per l'anno 2007 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni. Ai sottoindicati punti della prima parte della Tabella A allegata al citato Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono soppresse le seguenti parole:
a) al punto 7, le parole: ''derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura'';
b) al punto 8, le parole: ''derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento''.
5-ter. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 5-bis, le somme stanziate dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito in legge l'11 marzo 2006, n.81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2007, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».
6.66
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Le somme iscritte, rispettivamente, nel fondo da ripartire per il finanziamento di progetti d'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese, ai sensi dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n.289 e nel fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, di pertinenza del centro di responsabilità ''Ragioneria Generale dello Stato'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, relative all'unità previsionale di base 4.2.3.8 ''Fondo per l'innovazione tecnologica'', non utilizzate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo''».
6.67
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006 non si applicano, per l'anno 2007, ai fini delle attività svolte all'estero dell'ICE. Ai relativi maggiori oneri, determinati nella misura massima di 10 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fmi del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero. Il Ministro dell'economia e delle fmanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
6.48
MAZZARELLO, ROSSI FERNANDO, DONATI
Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo dopo le parole: «2006» inserire le seguenti: «2007 e 2008,»;
b) al secondo periodo sostituire la parola: «2007» con le seguenti: «degli anni 2007, 2008 e 2009,».
6.28
Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «al Ministro dei trasporti, il quale» inserire le seguenti: «, di intesa con il Ministro delle infrastrutture».
6.5
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:
«7-ter. All'articolo 12 del D.L. n. 122 del 20 giugno 2005, il comma 2 è sostituito dal seguente: ''Ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 ovvero aperte successivamente, salvo che risulti applicabile la disciplina in tema di garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 5 del presente decreto''».
6.31
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:
«7-ter. All'articolo 12 del D.L. n. 122 del 20 giugno 2005, il comma 2 è sostituito dal seguente: ''Ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 ovvero aperte successivamente, salvo che risulti applicabile la disciplina in tema di garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 5 del presente decreto''».
6.6
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:
«7-ter. Dopo il comma 3, dell'articolo 13 del D.Lgs 20 giugno 2005, n. 122 è inserito il seguente:
''3-bis. L'accesso alle prestazioni del Fondo è inoltre consentito nei casi in cui l'acquirente, a seguito dell'insorgenza di una situazione di crisi per effetto dell'insolvenza del costruttore, abbia dovuto versare, in aggiunta al prezzo originariamente convenuto, somme ulteriori per ottenere, dopo la stipula dell'atto di compravendita o di assegnazione, la rinuncia da parte degli organi della procedura a promuovere o coltivare l'azione revocatoria fallimentare promossa ai sensi del secondo comma, dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o la liberazione dell'immobile dall'ipoteca a garanzia del finanziamento concesso al costruttore di cui l'acquirente non si sia reso accollante, ovvero da altro vincolo pregiudizievole iscritto o trascritto in danno del costruttore. In tali casi, l'indennizzo è determinato in misura pari alle predette somme ulteriori, fino comunque a concorrenza delle somme versate e del valore dei beni corrisposti al costruttore''».
6.32
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:
«7-ter. Dopo il comma 3, dell'articolo 13 del D.Lgs 20 giugno 2005, n. 122 è inserito il seguente:
''3-bis. L'accesso alle prestazioni del Fondo è inoltre consentito nei casi in cui l'acquirente, a seguito dell'insorgenza di una situazione di crisi per effetto dell'insolvenza del costruttore, abbia dovuto versare, in aggiunta al prezzo originariamente convenuto, somme ulteriori per ottenere, dopo la stipula dell'atto di compravendita o di assegnazione, la rinuncia da parte degli organi della procedura a promuovere o coltivare l'azione revocatoria fallimentare promossa ai sensi del secondo comma, dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o la liberazione dell'immobile dall'ipoteca a garanzia del finanziamento concesso al costruttore di cui l'acquirente non si sia reso accollante, ovvero da altro vincolo pregiudizievole iscritto o trascritto in danno del costruttore. In tali casi, l'indennizzo è determinato in misura pari alle predette somme ulteriori, fino comunque a concorrenza delle somme versate e del valore dei beni corrisposti al costruttore''».
6.44
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, MONTALBANO, NEGRI
Dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:
«7-ter. Nelle province autonome di Trento e Bolzano non si applica la proroga di cui all'articolo 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le concessioni di cui al comma 15 dell'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, scadono il 31 dicembre 2010 e le concessioni diverse dal predetto comma 15 scadono alla data risultante dai rispettivi provvedimenti di concessione''».
6.49
MAZZARELLO, ROSSI FERNANDO, DONATI
Al comma 8, sostituire le parole: «entro il 30 marzo 2007.», con le seguenti: «entro il 30 giugno 2007.».
6.50
DONATI, ROSSI FERNANDO, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI
Al comma 8, sostituire le parole: «all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» con le seguenti: «all'articolo 38, commi 5, 6 e 7, della legge 1º agosto 2002, n. 166».
6.33
SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRINI, DE ANGELIS, LOSURDO, PASTORE
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. I termini per l'assunzione da parte degli armatori degli oneri economici relativi al traffico satellitare ed ai relativi costi di gestione e manutenzione degli apparati di bordo (cosiddetti blue box), di cui all'articolo 1, decreto ministeriale 1º luglio 2006 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, decorrono dal 1º gennaio 2008, ferme restando le decorrenze successive a tale data previste nel citato decreto.
8-ter. All'onere relativo all'attuazione del comma 8-bis, stimato in 1.000.000,00 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.226».
6.29
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, QUAGLIARIELLO, MALAN, PALMA, VIZZINI
Sopprimere il comma 8-bis.
6.30
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, QUAGLIARIELLO, MALAN, PALMA, VIZZINI
Sopprimere il comma 8-ter.
6.57
Sopprimere il comma 8-ter.
6.58
Sopprimere il comma 8-quinquies.
6.68
BOCCIA ANTONIO, ADDUCE, DI SIENA
Al comma 8-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: «può essere prevista», con le seguenti: «è prevista».
6.1
VITALI, relatore
APPROVATO
Al comma, 8-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: «articolo 11, commi da 3 a 6» con le seguenti: «articolo 11, comma 3» e, dopo le parole: «legge 14 maggio 2005, n.80,» inserire le seguenti: «e dell'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2006, n.296,».
6.7
VITALI, relatore
APPROVATO
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
«8-sexies. Per l'anno 2007 agli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 561, della legge 27 dicembre 2006, n.296».
6.73
VITALI, relatore
APPROVATO
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere i seguenti:
«8-sexies. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2006, tra le esclusioni di cui all'articolo 1, commi 142, lettera c) e 143, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n.266, sono comprese, fino al 31 dicembre 2007, le spese per trasferimenti destinati alle istituzioni previste dall'articolo 114, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
8-septies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2006, n.296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Il termine per l'applicazione delle regole del patto di stabilità interno agli enti istituiti nell'anno 2006 ed alle province della regione autonoma della Sardegna istituite ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1997, n.4, e i cui organi sono stati eletti a seguito delle consultazioni amministrative dell'8 e 9 maggio 2005, è prorogato al 1º gennaio 2009, assumendo quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'esercizio 2007.''».
6.8
VITALI, relatore
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
«8-sexies. Ai fini del rispetto dei limiti previsti dai commi 140 e 141 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, e ad integrazione di quanto previsto dal comma 142, lettera c), non si considerano, fino al 31 dicembre 2007, sia per la gestione di competenza sia per la gestione di cassa, i trasferimenti di risorse alle istituzioni previste dall'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267».
6.9
VITALI, relatore
Dopo il comma 8-quinquies aggiungere il seguente:
«8-sexies. All'articolo 1, comma 687 della legge 27 dicembre 2006, n.296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Il termine a decorrere dal quale le regole del patto di stabilità interno si applicano agli enti istituiti nell'anno 2006 e alle province della Regione autonoma della Sardegna, istituite con legge regionale 2 gennaio 1997, n.4 e i cui organi sono stati eletti a seguito delle consultazioni amministrative dell'8 e 9 maggio 2005, è prorogato al 1° gennaio 2009, assumendo quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'esercizio 2007''».
6.74
VITALI, relatore
Dopo il comma 8-quinquiesaggiungere i seguenti:
«8-sexies. All'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n.289, al comma 14 la parola: ''dieci'' è sostituita dalla seguente: ''quindici'' ed all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 novembre 2003, n.372, la parola: ''decennale'' è sostituita dalla parola: ''quindicennale''».
8-septies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-sexies, pari a 36,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per l'anno 2007 e l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale per gli anni 2008 e 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio''».
6.2
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere i seguenti:
«8-sexies. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 2, tabella A, della legge 29 dicembre 2003, n.376. Il soggetto beneficiario per gli interventi sulla SS120 individuato dalla suddetta tabella viene sostituito con l'ente proprietario.
8-septies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-sexies, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
6.3
IMPROPONIBILE
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«8-sexies. I soggetti destinatari dei benefici fiscali di cui al comma 1011 dell'articolo 1 della legge 296/06 sono anche coloro individuati con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002 che ha consentito a tali soggetti di sospendere i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari fino al 15 dicembre 2002, così come prorogato da ultimo dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.118 del 23 maggio 2005».
6.12
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere i seguenti:
«8-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per consentire, entro il limite di spesa di un milione di euro a decorrere dall'anno 2007, il versamento rateizzato, fino ad un massimo di venti annualità, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi dovuti da pubblici dipendenti con riferimento ad ordinanze di protezione civile adottate successivamente alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992 n.225 e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 2006, n.290, della sospensione dei versamenti dei contributi e dei premi assicurativi.
8-septies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-sexies, pari a 1.000.000 euro a decorrere dall'anno 2007. si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utiIizzando, quanto ad euro 1.000.000 per l'anno 2007 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e quanto ad euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale».
6.71
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 8-quinquies aggiungere il seguente:
«8-sexies. All'articolo 1, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n.150, le parole »entro i centoventi giorni successivi all'acquisto di efficacia delle disposizioni contenute in ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1,'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 luglio 2007''».
6.34
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
«8-sexies. All'articolo 8, comma 1 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e successive modificazioni sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Solo per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta nel corso dell'anno 2006 è consentita la possibilità di completare l'investimento entro e non oltre la data del 31 dicembre 2008. L'efficacia della disposizione del sesto periodo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea''».
6.4
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
«8-sexies. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, al comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''Per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta negli anni 2005 e 2006, il termine per il completamento degli investimenti è prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008''».
6.19
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-sexies. I soggetti che hanno fruito dell'agevolazione di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni, che alla data del 31 dicembre 2006 avevano in corso di esecuzione, ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, investimenti avviati possono, al fine di ultimare le opere in corso, usufruire di un più ampio termine fissato al 31 dicembre 2008».
6.20
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-sexies. Al comma 23 dell'articolo 36, decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: ''L'applicazione della medesima disciplina, di cui al predetto comma 4-bis, è prorogata sino al 31 dicembre 2007, con riguardo alle misure di politica attiva di sostegno del reddito e dell'occupazione poste in essere ai sensi dell'articolo 2, comma 28, legge 23 dicembre 1996 n. 662, nel quadro di processi di ristrutturazione e di gestione di situazioni di crisi aziendali, attuati per le categorie e settori di impresa attraverso gli strumenti di cui al richiamato articolo 2, comma 28 e in attesa della prevista riforma organica del sistema degli ammortizzatori sociali''».
6.35
SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRINI, DE ANGELIS, LOSURDO
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
«8-sexies. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: ''1º gennaio 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2008''».
6.41
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere i seguenti:
«8-sexies. L'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito nella legge 11 marzo 2006, n. 81 è sostituito dal seguente: ''1-sexies. In via sperimentale per l'anno 2007 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Ai sottoindicati punti della prima parte della Tabella A allegata al citato decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le seguenti parole:
a) al punto 7, le parole ''derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura'';
b) al punto 8, le parole: ''derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento''».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto 12 maggio 1992 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della Marina mercantile sono soppresse le parole ''in acque dolci''.
«8-septies. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 5-bis, le somme stanziate dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito nella legge 11 marzo 2006, n. 81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2007, ai fini della rassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».
6.36
SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRINI, DE ANGELIS, LOSURDO
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
«8-sexies. All'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, la parola ''2006'' è sostituita dalla seguente: ''2007''.
A fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma precedente le somme stanziate dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n.81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2007, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali».
6.42
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere i seguenti:
«8-sexies. All'articolo 5. comma 1-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito nella legge 11 marzo 2006, n. 81 la parola: ''2006'' è sostituita dalla seguente: ''2007''.
8-septies. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 5-bis, le somme stanziate dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito nella legge 11 marzo 2006, n, 81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2007, ai fini della rassegnazione nello stato di previsione del ministero delle politiche agricole. alimentari e forestali».
6.37
SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRINI, DE ANGELIS, LOSURDO, PASTORE
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
«8-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1182, della legge 27 dicembre 2006, n.296, si applicano dal 1º gennaio 2008».
6.40
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
«8-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1182, della legge 27 dicembre 2006, n.296, si applicano dal 1º gennaio 2008».
6.39
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
«8-sexies. I termini per l'assunzione da parte degli armatori degli oneri economici relativi al traffico satellitare ed ai relativi costi di gestione e manutenzione degli apparati di bordo (c.d blue box), di cui all'articolo 1, del decreto ministeriale 1º luglio 2006 del Ministero delle poIitiche agricole, alimentari e forestali, decorrono dal 1º gennaio 2008, ferme le decorrenze successive a tale data previste nel citato decreto.
8-septies. All'onere relativo all'attuazione del comma 8-sexies, stimato in 1.000.000,00 di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione deIl'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226».
6.38
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere i seguenti:
«8-sexies. Per la prosecuzione degli interventi connessi all'istituzione delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e per la razionalizzazione delle attività dei Commissari a tal fine nominati con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi delle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147, e 11 giugno 2004, n. 148, le risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi medesime per l'istituzione degli Uffici periferici dello Stato e assegnate alle contabilità speciali istituite presso i Commissari, sono mantenute sulle contabilità stesse sino al completamento dei relativi interventi. Ai medesimi fini, le disponibilità finanziarie recate dalle predette norme esistenti nella pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006 sono conservate sul conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo».
6.38 (testo 2)
SINISI, AMATI, BAIO, CONFALONIERI, GALARDI, MAGISTRELLI, PROCACCI, ROILO, BASSOLI, PIGLIONICA, PIROVANO, POLLEDRI, GALLI
APPROVATO
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere i seguenti:
«8-sexies. All'articolo 2, comma 2 della legge 11 giugno 2004, n. 146, le parole "non prima del temine di tre anni" sono sostituite dalle seguenti "non prima del termine di trentaquattro mesi".
8-septies. All'articolo 3, comma 2 della legge 11 giugno 2004, n. 147, le parole "non prima del temine di tre anni" sono sostituite dalle seguenti "non prima del termine di trentaquattro mesi".
8-octies. All'articolo 2, comma 2 della legge 11 giugno 2004, n. 148, le parole "non prima del temine di tre anni" sono sostituite dalle seguenti "non prima del termine di trentaquattro mesi".
8-nonies. In applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, le risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi medesime per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali istituite presso i Commissari sono mantenute sulle contabilità stesse sino al completamento dei relativi interventi.
8-decies. Ai medesimi fini, le disponibilità finanziarie recate dalle predette norme esistenti nella pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'Interno alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006 sono conservate sul conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
6.75
AMATI, BAIO, CONFALONIERI, GALARDI, MAGISTRELLI, PROCACCI, ROILO, BASSOLI, PIGLIONICA
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
«8-sexies. Per la prosecuzione degli interventi connessi all'istituzione delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e per la razionalizzazione delle attività dei Commissari a tal fine nominati con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi delle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147 e 11 giugno 2004, n. 148, le risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi medesime per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali istituite presso i Commissari, sono mantenute sulle contabilità stesse sino al completamento dei relativi interventi. Ai medesimi fmi, le disponibilità finanziarie recate dalle predette norme esistenti nella pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006 sono conservate sul conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo».
6.59
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
«8-sexies. Per la prosecuzione degli interventi connessi all'istituzione delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e per la razionalizzazione delle attività dei Commissari a tal fine nominati con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi delle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147, e 11 giugno 2004, n. 148, le risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi medesime per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali istituite presso i Commissari sono conservate sino al completamento dei relativi interventi».
6.43
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
«8-sexies. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.
8-septies. In relazione a quanto disposto dal comma 8-sexies è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».
6.45
PERRIN, MOLINARI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
«8-sexies. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
''9-bis. Credito immobiliare effettuato da finanziarie di proprietà delle Regioni, tenuto conto delle normative regionali.''».
6.46
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, MONTALBANO, NEGRI
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
«8-sexies. All'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 10 aprile 2006, n. 195, le parole: ''sei mesi'' sono sostituite con le seguenti: ''due anni''».
6.47
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, MOLINARI, MONTALBANO, NEGRI
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«8-sexies. All'articolo 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n.296, capoverso 2, le parole: ''entro il giorno antecedente a quello di instaurazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro cinque giorni dall'instaurazione''».
Conseguentemente, il capoverso 2-bis del medesimo comma è soppresso.
6.51
DE PETRIS, SILVESTRI, ROSSI FERNANDO, DONATI
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere i seguenti:
«8-sexies. Il termine di cui al n.19, quinto periodo, dell'Allegato al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.146, è differito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e, al medesimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonché l'alimentazione forzata per anatre e oche''.
8-septies. Al numero 22, ultimo periodo, dell'Allegato al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.146, le parole: ''31 dicembre 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2007'' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''A partire dal 1º gennaio 2009 l'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere degli animali. Tali recinti devono contenere appositi elementi quali rami dove gli animali possano arrampicarsi, oggetti mainipolabili, almeno una tana per ciascun animale presente nel recinto. Il recinto deve inoltre contenere un nido delle dimensioni di centimetri 50 per centimetri 50 per ciascun animale presente nel recinto stesso. I visoni devono altresì disporre di un contenitore per l'acqua di dimensioni di metri 2 per metri 2 con profondità di almeno centimetri 50 al fine di consentire l'espletamento delle proprie funzioni etologiche primarie.''».
6.52
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
«8-sexies. Il termine di cui all'articolo 52, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n.289, è prorogato al 31 dicembre 2015».
6.53
MAZZARELLO, ROSSI FERNANDO, DONATI
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-sexies. All'articolo 3, comma 6, della legge 9 gennaio 2006, n.13, le parole: ''Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data'' sono sostituite dalle seguenti: ''Tale periodo, nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente alla data di autorizzazione della Commissione europea dei regime di aiuti, si computa dalla data della comunicazione da parte della Commissione stessa della compatibilità del regime di aiuti con il mercato comune''».
6.61
APPROVATO
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
«8-sexies. All'articolo 21 del decreto n.133 del 2005, al comma 10-bis, sostituire la parola: ''2007'' con la seguente: ''2009''».
6.62
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
«8-sexies. All'articolo 21 del decreto n.133 del 2005, al comma 10-bis, sostituire la parola: ''2007'' con la seguente: ''2008''».
6.70
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere i seguenti:
«8-sexies. Per l'anno 2007, al fine di garantire l'adeguamento funzionale delle sedi dell'Istituto Luigi Sturzo e della Fondazione Istituto Gramsci, nonché la loro rifunzionalizzazione e utilizzazione per scopi culturali, anche quali Centri documentali e multimediali per la storia del Novecento, è autorizzata la spesa di euro 500.000.
8-septies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-sexies, pari ad euro 500.000 per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
6.60
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
«8-sexies. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.273, il comma 1 è sostituito con i seguenti:
''1. Il termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, è prorogato al 30 giugno 2007, tale periodo può essere prolungato per i periodi stabiliti al comma 7 del medesimo articolo 15, qualora si verifichi una delle condizioni indicate.
1-bis. L'ente locale potrà concedere una ulteriore proroga al termine di cui al comma 1, sino a diciotto mesi, per motivi di pubblico interesse.
1-ter. I termini di cui al comma 1 non si applicano ai comuni che entro il 31 dicembre 2005 hanno deliberato la cessazione del periodo transitorio.''».
6.65
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
«8-sexies. All'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n.746, convertito in legge 27 febbraio 1984, n.17, le parole: ''entro il giorno sedici del mese successivo'' sono sostituite con le seguenti: ''entro il giorno sedici del secondo mese successivo''».
6.69
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
«8-sexies. Fino al 31 dicembre 2007 per gli enti per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale le spese necessarie alla realizzazione, al completamento e alla gestione degli interventi di ricostruzione non sono ricomprese nel patto di stabilità interno.
8-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-sexies, pari a 25 milioni di euro per le spese di parte corrente e a 25 milioni di euro per le spese di parte capitale per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al medesimo Ministero».
6.76
Dopo il comma 8-quinquies aggiungere il seguente:
«8-sexsies. All'articolo 1, comma 142, lettera c), numero 2, della legge 27 dicembre 2006 n.296, le parole: ''15 febbraio'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 marzo''».
6.64
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
«8-sexies. All'articolo 1, comma 756, della legge 296/2006, il terzo periodo è sostituito dal seguente: ''Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, nonché, in ogni caso le associazioni di volontariato e le altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, e successive modificazioni, nonché le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1,2,3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n.383, e le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460''.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
6.63
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
«8-sexies. Al comma 906 della legge 27 dicembre 2006, n.296, le parole: ''ventiquattro'' sono sostituite con le seguenti: ''quarantotto''».
6-bis.0.1
IMPROPONIBILE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-ter.
1. La Regione siciliana, in deroga ai limiti imposti dall'articolo 20, comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n.448, provvede, nel limite massimo di 75 unità e delle risorse di cui al comma 2 alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale in forza alla protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall'articolo 76 della legge regionale n.38 del 1994 e dell'articolo 48 della legge regionale n.21 del 2001 a quello della stessa amministrato.
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 3 milioni annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero».
6-bis.0.2
IMPROPONIBILE
Dopo l'articolo 6-bis,inserire il seguente:
«Art. 6-ter.
1. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, primo periodo, le parole: «e di polizia» sono sostituite con le seguenti: «di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco».
2. All'onere derivante dalla precedente disposizione, pari a euro 400.000,00, a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito della unità revisionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
6-bis.0.3
IMPROPONIBILE
Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:
«Art. 6-ter.
1. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, primo periodo, le parole: «e di polizia», sono sostituite con le seguenti: «di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco».
6-bis.0.4
IMPROPONIBILE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-ter.
1. Al fine di assicurare la piena efficacia dei finanziamenti già assegnati a sostegno degli interventi in materia di edilizia scolastica, con decreti del Ministro della pubblica istruzione adottati secondo le indicazioni fornite dalle Regioni interessate sono recuperate e riassegnate, alle medesime Regioni, le somme non ancora erogate alla data di entrata in vigore della presente legge rivenienti dai mutui attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 1° luglio 1986 n.318, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986 n.488, dall'articolo l della legge 23 dicembre 1991 n.430 e dall'articolo 2, comma 4 della legge 8 agosto 1996 n.431. Le predette somme sono destinate alla realizzazione, mediante progetti di finanza di cui al capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e successive modificazioni, di appositi piani straordinari di opere di edilizia scolastica particolarmente nelle aree ad alta densità abitativa o caratterizzate da un'accentuata situazione di disagio sociale, anche al fine di ottimizzare la messa in sicurezza e l'adeguamento a norma degli edifici scolastici. Le somme riassegnate costituiscono, in tutto od in parte, la quota pubblica nell'ambito del piano economico-finanziario previsto dall'articolo 143, comma 7 del decreto legislativo n.163/2006. Per la realizzazione degli interventi gli Enti locali interessati possono avvalersi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche».
6-bis.0.5
EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, GRASSI
IMPROPONIBILE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-ter.
(Norme in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni o emotrasfusioni)
1. Per i soggetti la cui integrità psico-fisica sia stata menomata permanentemente, per lesioni o infermità riportate a causa di vaccinazioni obbligatorie ovvero necessarie per motivi di lavoro, per incarico di ufficio o per l'ingresso in uno Stato estero nonché di vaccinazioni a cui si siano sottoposti i soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere, di vaccinazioni antipoliomielitiche effettuate nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695, di vaccinazioni antiepatite B eseguite a partire dall'anno 1983, per i soggetti terzi che abbiano subito i suddetti danni in séguito a contatto con persone vaccinate, per i soggetti contagiati da infezioni da HIV a séguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, per gli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti all'integrità psico-fisica conseguenti ad infezione contratta a séguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV, per i soggetti che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, per gli operatori sanitari individuati ai sensi della sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 476, per i coniugi contagiati da uno del soggetti summenzionati, per i figli contagiati, durante la gestazione, da madri rientranti nelle precedenti categorie e, in ogni caso, per i soggetti già aventi diritto all'indennizzo di cui all'articolo I della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, si applicano i successivi commi 2 e 3 del presente articolo.
2. I soggetti di cui al comma 1 presentano all'azienda sanitaria locale competente le domande relative all'indennizzo di cui al citato articolo I della legge n. 210 del 1992, e successive modificazioni, indirizzate al presidente della giunta regionale del territorio di appartenenza dell'azienda medesima. L'azienda sanitaria locale provvede, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, in attuazione dei compiti spettanti alle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'l! ottobre 2000, e nel rispetto delle norme a tutela del diritto alla riservatezza.
3. I commi 1 e 7 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e Successive modificazioni, ed il comma 3, secondo periodo, dell'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, sono abrogati.
4. All'articolo 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''3-bis. Il giudice che in giudizio accerti l'esistenza del nesso di causalità tra la somministrazione di un vaccino e la manifestazione di lesioni invalidanti è tenuto a segnalare il caso all'Istituto superiore di sanità, a fini statistici ed epidemiologici. Lo stesso obbligo è imposto alle aziende sanitarie locali, per il tramite delle regioni, nel caso di accoglimento della domanda, ed al Ministro della salute, nel caso di accoglimento del ricorso gerarchico''.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 200 milioni per l'anno 2007, a euro 355,4 milioni per l'anno 2008 e a euro 31,4 milioni per l'anno 2009, si fa fronte mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».
6-bis.0.13
MARINO, BAIO, BIANCONI, BOSONE, CAFORIO, GRAMAZIO, MASSIDDA, SILVESTRI, BODINI, BATTAGLIA GIOVANNI
IMPROPONIBILE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-ter.
(Norme in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni o emotrasfusioni)
1. Per i soggetti la cui integrità psico-fisica sia stata menomata permanentemente, per lesioni o infermità riportate a causa di vaccinazioni obbligatorie ovvero necessarie per motivi di lavoro, per incarico di ufficio o per l'ingresso in uno Stato estero nonché di vaccinazioni a cui si siano sottoposti i soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere, di vaccinazioni antipoliomielitiche effettuate nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695, di vaccinazioni antiepatite B eseguite a partire dall'anno 1983, per i soggetti terzi che abbiano subito i suddetti danni in séguito a contatto con persone vaccinate, per i soggetti contagiati da infezioni da HIV a séguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, per gli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti all'integrità psico-fisica conseguenti ad infezione contratta a séguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV, per i soggetti che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, per gli operatori sanitari individuati ai sensi della sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 476, per i coniugi contagiati da uno del soggetti summenzionati, per i figli contagiati, durante la gestazione, da madri rientranti nelle precedenti categorie e, in ogni caso, per i soggetti già aventi diritto all'indennizzo di cui all'articolo I della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, si applicano i successivi commi 2 e 3 del presente articolo.
2. I soggetti di cui al comma 1 presentano all'azienda sanitaria locale competente le domande relative all'indennizzo di cui al citato articolo I della legge n. 210 del 1992, e successive modificazioni, indirizzate al presidente della giunta regionale del territorio di appartenenza dell'azienda medesima. L'azienda sanitaria locale provvede, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, in attuazione dei compiti spettanti alle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'l! ottobre 2000, e nel rispetto delle norme a tutela del diritto alla riservatezza.
3. I commi 1 e 7 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e Successive modificazioni, ed il comma 3, secondo periodo, dell'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, sono abrogati.
4. All'articolo 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''3-bis. Il giudice che in giudizio accerti l'esistenza del nesso di causalità tra la somministrazione di un vaccino e la manifestazione di lesioni invalidanti è tenuto a segnalare il caso all'Istituto superiore di sanità, a fini statistici ed epidemiologici. Lo stesso obbligo è imposto alle aziende sanitarie locali, per il tramite delle regioni, nel caso di accoglimento della domanda, ed al Ministro della salute, nel caso di accoglimento del ricorso gerarchico''.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 200 milioni per l'anno 2007, a euro 355,4 milioni per l'anno 2008 e a euro 31,4 milioni per l'anno 2009, si fa fronte mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».
6-bis.0.10
MARINO, BODINI, BOSONE, SILVESTRI
IMPROPONIBILE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-ter.
(Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie)
1. All'articolo 1, comma 796 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera p) sono inserite le seguenti:
«p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p), fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e 834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base della stima degli effetti della complessiva manovra nelle singole regioni, definita dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, anziché applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro, possono alternativamente:
1) adottare altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella regione interessata è subordinata alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio economico–finanziario e per il controllo dell'appropriatezza, da parte del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato–Regioni del 23 marzo 2005;
2) stipulare con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle fmanze un accordo per la definizione di altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell'equilibrio economico–finanziario e del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo medesimo;
p-ter) fino alla data di entrata in vigore delle misure alternative di cui ai punti 1 e 2 della lettera p-bis) nelle regioni interessate resta in vigore la quota fissa pari a 10 euro)».
6-bis.0.10 (testo 2)
MARINO, BODINI, BOSONE, SILVESTRI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-ter.
(Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie)
1. Le disposizioni relative alla quota fissa di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano fino al 31 marzo 2007 e comunque fino all'adozione delle misure o alla stipulazione dell'accordo di cui al comma 2.
2. All'articolo 1, comma 796 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera p) sono inserite le seguenti:
«p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p), fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e 834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base della stima degli effetti della complessiva manovra nelle singole regioni, definita dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, anziché applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro, possono alternativamente:
1) adottare altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella regione interessata è subordinata alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio economico–finanziario e per il controllo dell'appropriatezza, da parte del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato–Regioni del 23 marzo 2005;
2) stipulare con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la definizione di altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell'equilibrio economico–finanziario e del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo medesimo)».
6-bis.0.6
EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, GRASSI
IMPROPONIBILE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-ter
(Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie)
1. All'articolo 1, comma 796 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera p) è inserita la seguente:
''p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p), fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e 834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base della stima degli effetti della complessiva manovra nelle singole regioni, definita dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, anziché applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro, possono adottare altre misure, la cui entrata in vigore nella regione interessata è subordinata alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio economico – finanziario e per il controllo dell'appropriatezza, da parte del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato – Regioni del 23 marzo 2005;''».
6-bis.0.7
EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, GRASSI
IMPROPONIBILE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-ter
(Implementazione della rete delle unità per le gravi cerebrolesioni e traumi cranio-encefalici)
1. All'articolo 1, comma 806 della legge n. 296 del 2006, sostituire le parole: ''65,5 milioni di euro'' con le seguenti: ''75,5 milioni di euro'' e le parole: ''60,5 milioni'' con le seguenti: ''70,5 milioni'' e, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
''d-bis) implementazione della rete delle unità per le gravi cerebrolesioni acquisite e gravi traumi cranio-encefalici, per 10 milioni di euro''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10 milioni annui per gli anni 2007, 2008 e 2009, si fa fronte mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».
6-bis.0.12
MARINO, BODINI, BOSONE, CAFORIO
IMPROPONIBILE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-ter
(Implementazione della rete delle unità per le gravi cerebrolesioni e traumi cranio-encefalici)
1. All'articolo 1, comma 806 della legge n. 296 del 2006, sostituire le parole: ''65,5 milioni di euro'' con le seguenti: ''75,5 milioni di euro'' e le parole: ''60,5 milioni'' con le seguenti: ''70,5 milioni'' e, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
''d-bis) implementazione della rete delle unità per le gravi cerebrolesioni acquisite e gravi traumi cranio-encefalici, per 10 milioni di euro''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10 milioni annui per gli anni 2007, 2008 e 2009, si fa fronte mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».
6-bis.0.8
EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, GRASSI
IMPROPONIBILE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-ter
(Gestione previdenziale medici in formazione specialistica)
1. Il comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 300, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dai seguenti:
''2. Ai fini dell'adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a tutela del medico in formazione specialistica si provvede, nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 2-ter, mediante il versamento presso l'Enpam-Fondo Generale-Quota A di una somma pari al 22 per cento dei compensi, di cui il 13 per cento a carico dell'Ente presso il quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa e il 9 per cento a carico dello specializzando.
2-bis. È computabile, nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 2-ter, senza onere economico per l'interessato e ai soli fini del conseguimento del requisito di anzianità per il diritto alla pensione, il servizio prestato in formazione specialistica. Sono salvi eventuali oneri conseguenti il ricalcolo da parte dell'ente presso cui è richiesto l'accentramento dei contributi ai fini del miglioramento della pensione''.
2-ter. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, pari, a decorrere dall'anno 2007, a 30 milioni di euro annui per il comma 2-bis e a 30 milioni di euro annui per il comma 2-ter, si fa fronte mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».
6-bis.0.11
MARINO, BAIO, BIANCONI, BOSONE, CAFORIO, GRAMAZIO, MASSIDDA, SILVESTRI, BODINI
IMPROPONIBILE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-ter
(Gestione previdenziale medici in formazione specialistica)
1. Il comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 300, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dai seguenti:
''2. Ai fini dell'adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a tutela del medico in formazione specialistica si provvede, nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 2-ter, mediante il versamento presso l'Enpam-Fondo Generale-Quota A di una somma pari al 22 per cento dei compensi, di cui il 13 per cento a carico dell'Ente presso il quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa e il 9 per cento a carico dello specializzando.
2-bis. È computabile, nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 2-ter, senza onere economico per l'interessato e ai soli fini del conseguimento del requisito di anzianità per il diritto alla pensione, il servizio prestato in formazione specialistica. Sono salvi eventuali oneri conseguenti il ricalcolo da parte dell'ente presso cui è richiesto l'accentramento dei contributi ai fini del miglioramento della pensione''.
2-ter. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, pari, a decorrere dall'anno 2007, a 30 milioni di euro annui per il comma 2-bis e a 30 milioni di euro annui per il comma 2-ter, si fa fronte mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».
6-bis.0.9
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-ter.
1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è estesa a tutte le istanze presentate nell'anno 1994, ai fini dell'accollo da parte dello Stato delle garanzie prestate dai soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinato nella misura massima di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
al disegno di legge di conversione
x1.1
APPROVATO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Il termine di un anno previsto dall'articolo 20-bis della legge 29 luglio 2003, n.229 per l'adozione di decreti legislativi correttivi e integrativi del decreto legislativo di cui all'articolo 11 della medesima legge, è prorogato di un anno».
x1.2
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145 – ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1968 – il termine previsto, già differito dall'articolo 49 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è ulteriormente differito al 31 luglio 2007».
x1.2 (testo 2)
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 luglio 2007, uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai princìpi e alle norme della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, ratificata ai sensi della legge 28 marzo 2001, n. 145.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
martedi' 13 febbraio 2007
79a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea e per l'interno Rosato.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE REFERENTE
(1293) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e sospensione dell'esame)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana, con l’esame degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al decreto-legge da convertire e al disegno di legge di conversione, pubblicati in allegato al resoconto di quella stessa seduta.
Il sottosegretario D’Andrea dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere come raccomandazione l’ordine del giorno G/1293/3/1 sul quale il relatore VITALI (Ulivo) ha espresso un parere favorevole.
Viene quindi accantonato l’emendamento 1.31.
Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l’emendamento 1.28, posto in votazione, è respinto.
Il PRESIDENTE dispone la temporanea sospensione dell’esame, per attendere che la Commissione bilancio esprima il parere sugli emendamenti.
Il seguito dell’esame è quindi sospeso.
(1293) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati
(Ripresa dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame, precedentemente sospeso.
Il PRESIDENTE propone di proseguire la trattazione degli emendamenti subito dopo la conclusione dei lavori dell’Assemblea ovvero nella seduta già convocata alle ore 20,30.
La Commissione consente.
La seduta, sospesa alle ore 16,15, riprende alle ore 19,25.
Il PRESIDENTE informa che l’esame in sede consultiva presso la Commissione bilancio non si è ancora concluso, anche per il protrarsi dei lavori dell’Assemblea. Pertanto rinvia il seguito della trattazione a una seduta antimeridiana da convocare per le ore 8,30.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 19,30.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEdi'14 febbraio 2007
80a Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea.
La seduta inizia alle ore 9.
IN SEDE REFERENTE
(1293) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)
Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 13 febbraio, con la trattazione degli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della seduta antimeridiana dello stesso giorno.
Il PRESIDENTE informa la Commissione che il relatore, senatore Vitali, ha presentato alcuni nuovi emendamenti (2.100, 2.101, 6.100, 6.101, 6.102 e 6.103) che recepiscono altrettante condizioni poste dalla Commissione bilancio, ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nel parere reso sul testo del decreto-legge. Inoltre, il senatore Legnini ha riformulato l’emendamento 3.15 (3.15-testo 2), che perciò è stato nuovamente trasmesso per il parere alla Commissione bilancio. Avverte che i nuovi emendamenti saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta. Ricorda, infine, che la Commissione bilancio ha pronunciato il proprio parere su alcuni degli emendamenti, mentre è ancora in corso l’esame degli altri.
La Commissione prende atto.
Il relatore VITALI (Ulivo), pronunciandosi sugli emendamenti in esame, precisa che il suo parere terrà conto del parere già espresso dalla Commissione bilancio sul testo del decreto-legge e su alcuni emendamenti ed è comunque contrario a tutte le proposte volte a sopprimere articoli o commi del testo del decreto-legge.
Ciò premesso, esprime parere contrario, con richiesta di ritiro ai proponenti, anche sugli emendamenti 1.13, 1.38, 1.39, 1.9, 1.37, 1.41, 1.40, 1.46 e 1.0.3. In attesa che la Commissione bilancio si pronunci in proposito, preannuncia intanto un parere favorevole sugli emendamenti 1.31, 1.14, 1.15 (testo 2), nonché sugli emendamenti identici 1.1, 1.4 e 1.16, a condizione che siano riformulati in modo tale da risolvere il parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, già espresso dalla Commissione bilancio. Inoltre, si riserva di pronunciarsi sugli emendamenti 1.29, 1.42 e 1.43.
Il sottosegretario D’ANDREA si pronuncia in modo conforme al relatore sugli emendamenti all’articolo 1 del decreto-legge.
Il senatore SAPORITO (AN) ritira l’emendamento 1.13, riservandosi di presentare in Assemblea un ordine del giorno di contenuto analogo.
Preannuncia quindi un voto favorevole sugli emendamenti 1.17 e 1.25, giudicando grave la disposizione che sospende le procedure concorsuali destinate al rinnovo degli incarichi di direttore degli istituti del CNR.
Il senatore PASTORE (FI) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sugli emendamenti 1.20 e 1.21, osservando che la sospensione delle procedure concorsuali del CNR lede l’autonomia di quell’ente ed è suscettibile di censura da parte della Corte costituzionale.
Il senatore MAFFIOLI (UDC) dichiara il voto favorevole sugli emendamenti 1.24 e 1.25, invitando il Governo a considerare con favore almeno la proposta di impedire la sospensione delle procedure concorsuali del CNR.
Accantonati gli emendamenti 1.31 e 1.29, sono posti in votazione gli emendamenti identici 1.6, 1.7, 1.17, 1.20, 1.24 e 1.30, che risultano respinti. Successivamente, sono respinti anche gli emendamenti identici 1.21 e 1.25. Accantonato l’emendamento 1.15 (testo 2), per l’assenza dei proponenti decadono gli emendamenti 1.38, 1.39, 1.9 e 1.37, mentre l’emendamento 1.41 è ritirato dal senatore Grassi. Anche gli emendamenti 1.40 e 1.46 decadono per l’assenza dei proponenti, mentre gli emendamenti 1.42 e 1.43 sono accantonati e l’emendamento 1.0.3 è ritirato dal senatore Saporito.
Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 2 del decreto-legge.
Il relatore VITALI (Ulivo) esprime un parere contrario, con invito al ritiro, sugli emendamenti 2.22, 2.6, 2.8 (identico al 2.12), 2.9, 2.10, 2.1, 2.5, 2.14 (identico al 2.24), 2.16, 2.17, 2.11, 2.26 e 2.19, mentre si pronuncia favorevolmente sugli emendamenti identici 2.4, 2.15, 1.18 e 2.23, nonché sull’emendamento 2.20: in proposito invita i presentatori di altri emendamenti in materia di consorzi agrari, sui quali la Commissione bilancio ha espresso il parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, a convergere proprio sull’emendamento 2.20.
Il sottosegretario D’ANDREA a nome del Governo esprime un parere favorevole sugli emendamenti del relatore 2.100 e 2.101. Sui rimanenti emendamenti manifesta un avviso conforme a quello del relatore.
Il senatore SAPORITO (AN) si riserva di raccogliere l’invito del relatore e di sottoscrivere l’emendamento 2.20.
Il senatore PETERLINI (Aut) aggiunge la propria firma all’emendamento 2.20 e ritira gli emendamenti 2.16 e 2.17.
Il senatore MAFFIOLI (UDC) ritira l’emendamento 2.1.
Decaduto l’emendamento 2.22 per assenza dei proponenti, è posto in votazione l’emendamento 2.6, che risulta respinto, mentre sono accolti con separate votazioni gli emendamenti 2.100 e 2.101.
Il senatore SARO (DC-PRI-IND-MPA) fa proprio l’emendamento 2.12 in assenza del proponente e lo ritira. Tuttavia, sollecita il relatore e il Governo a considerarlo con maggiore favore durante la discussione in Assemblea, osservando che il venir meno delle agevolazioni sui carburanti per l’agricoltura e per la pesca può determinare effetti assai gravi su quelle attività.
L’emendamento 2.8 è ritirato.
Il senatore DE ANGELIS (AN) ritira l’emendamento 2.9, mentre il senatore PASTORE (FI) insiste per la votazione dell’emendamento 2.10 che è posto in votazione ed è respinto.
I senatori PETERLINI (Aut) e Fernando ROSSI (IU-Verdi-Com) ritirano rispettivamente gli emendamenti 2.14 e 2.19. Gli emendamenti 2.5 e 2.24, 2.11 e 2.26, decadono per l’assenza dei proponenti, mentre è temporaneamente accantonata la votazione degli altri emendamenti riferiti all’articolo 2 del decreto-legge.
Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 3.
Il relatore VITALI (Ulivo) esprime un parere favorevole sull’emendamento 3.15 (testo 2) e invita i proponenti degli emendamenti 3.5 e 3.6 a convergere su quella proposta di modifica. Si pronuncia favorevolmente anche sull’emendamento 3.13, nonché sull’emendamento 3.0.2, limitatamente alla lettera c); invita a convergere su quella proposta anche i presentatori degli emendamenti 3.0.3, 3-bis.0.1, 4.0.2, 4.0.5 e 4.0.6, in materia di restauro dei beni culturali. Per quanto riguarda le altre disposizioni proposte con l’emendamento 3.0.2, invita i presentatori a tradurle in un ordine del giorno sul quale egli esprimerebbe parere favorevole.
Esprime parere contrario sugli emendamenti 3.2 e 3.0.4, mentre invita i proponenti a ritirare l’emendamento 3.4, impegnandosi a riconsiderare la proposta in vista della discussione in Assemblea.
Il senatore SAPORITO (AN) si riserva di ritirare l’emendamento 3.5 e di convergere sull’emendamento 3.15 (testo 2). Propone quindi una riformulazione dell’emendamento 3.0.2 (3.0.2-testo 2), che comprende solo la disposizione di cui alla lettera c) e si riserva di presentare un ordine del giorno che recepisca le altre parti dell’emendamento originario.
Il senatore SARO (DC-PRI-IND-MPA) ritiene che la riformulazione dell’emendamento 3.15 (3.15-testo 2) non sia efficace: preannuncia pertanto un voto favorevole sugli emendamenti 3.5 e 3.6
Il senatore MALAN (FI) ritira l’emendamento 3.0.4, mentre il senatore MAFFIOLI (UDC) preannuncia il ritiro dell’emendamento 3-bis.0.1, al quale aggiunge la propria firma.
Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PASTORE (FI) che sottolinea i profili di una possibile censura sotto il profilo costituzionale dell’articolo 3, comma 3, e la natura modificativa e non solo interpretativa del successivo comma 3-bis, con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 3.3 e 3.9, mentre l’emendamento 3.2 decade per l’assenza del proponente.
Il senatore DE ANGELIS (AN) sostiene l’emendamento 3.4, rilevando che il contenzioso relativo alle indennità di espropriazione riguarda rapporti fra privati: il comma 3 finirebbe per intervenire a tutela di un consorzio di imprese di costruzione e non a vantaggio dell’erario. Tuttavia, dato l’impegno assunto dal relatore a riconsiderare la norma nella discussione in Assemblea, ritira l’emendamento.
L’emendamento 3.10, posto in votazione, è respinto, mentre è temporaneamente accantonata la votazione dell’emendamento 3.15 (testo 2), nonché degli emendamenti 3.5 e 3.6.
Anche la votazione degli emendamenti aggiuntivi 3.0.2 (testo 2) e 3.0.3 è temporaneamente accantonata.
I senatore SINISI (Ulivo) e MAFFIOLI (UDC) ritirano rispettivamente gli emendamenti 3-bis.0.2 e 3-bis.0.5.
Il relatore VITALI (Ulivo) esprime un parere favorevole sull’emendamento 3-bis.1 e contrario sugli emendamenti 3-bis.0.3, 3-bis.0.4 e 3-bis.0.6.
È quindi accantonata la votazione dell’emendamento 3-bis.1. Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore SAPORITO (AN), con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 3-bis.0.3 e 3-bis.0.4, mentre l’emendamento 3-bis.0.6 decade per l’assenza del proponente.
Si passa agli emendamenti relativi all’articolo 4.
Il relatore VITALI (Ulivo) esprime un parere favorevole sull’emendamento 4.9, che a suo avviso potrebbe raccogliere un ampio consenso, trattando di una materia che ha ricevuto attenzione da parte di molti senatori, cioè la proroga del termine per il completamento degli investimenti a favore di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta per gli anni 2005 e 2006.
Esprime un parere favorevole anche sull’emendamento 4.10, mentre sui rimanenti emendamenti riferiti all’articolo 4, si pronuncia in senso contrario, con invito al ritiro.
Il sottosegretario D’ANDREA esprime un parere conforme a quello del relatore.
Dà quindi conto di una relazione, che consegna alla Commissione, contenente dati aggiornati sull’attuazione delle disposizioni di riordino di organismi pubblici previste dal cosiddetto decreto-legge Bersani (n. 223 del 2006). Nel documento sono evidenziati anche i risparmi di spesa ottenuti. Precisa che la proroga prevista al comma 1 dell’articolo 4 è ritenuta adeguata per la conclusione dell’iter dei regolamenti e dei decreti attuativi.
Il senatore PETERLINI (Aut) aggiunge la sua firma all’emendamento 4.9.
Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PASTORE (FI), è posto in votazione l’emendamento 4.2, che risulta respinto. Con separate votazioni sono respinti anche gli emendamenti 4.6 e 4.5.
Il senatore PETERLINI (Aut) ritira gli emendamenti 4.3 e 4.4 e aggiunge la propria firma all’emendamento 4.10.
La votazione dei rimanenti emendamenti riferiti all’articolo 4 del decreto-legge è temporaneamente accantonata.
Quanto all’articolo 5, il relatore VITALI (Ulivo) si pronuncia in senso contrario sugli emendamenti 5.2, 5.3 e 5.4.
Il sottosegretario D’ANDREA esprime un parere conforme a quello del relatore.
La senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com) invita il relatore e il rappresentante del Governo a rivedere il loro avviso contrario, sottolineando che i termini previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 sono troppo esigui per la realizzazione degli adempimenti previsti; il che determinerà la necessità di un ulteriore intervento da parte del Governo. Osserva, inoltre, che le proposte di modifica da lei avanzate non determinano ulteriori oneri.
Il relatore VITALI (Ulivo) si riserva di approfondire l’argomento e invita i presentatori a ritirare gli emendamenti, con riserva di ripresentarli per la discussione in Assemblea.
La senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com), accogliendo l’invito del relatore, ritira gli emendamenti 5.2, 5.3 e 5.4. L’emendamento 5.1 è invece accantonato.
Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 6.
Il relatore VITALI (Ulivo) esprime un parere contrario sugli emendamenti 6.54, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.55, 6.56, 6.27, 6.48, 6.28, 6.49, 6.50, 6.68, 6.34, 6.4, 6.19, 6.20, 6.35, 6.41, 6.36, 6.42, 6.37, 6.40, 6.43, 6.46, 6.47, 6.51, 6.52, 6.53, 6.62, 6.60, 6.65, 6.69, 6.76 e 6.63. Invece, esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.44, 6.38 (testo 2) e 6.61.
La senatrice EMPRIN GILARDINI (RC-SE) aggiunge la propria firma all’emendamento 6.38 (testo 2).
Il sottosegretario D’ANDREA esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore e si pronuncia in modo conforme allo stesso relatore sui rimanenti emendamenti.
L’emendamento 6.54, posto in votazione, è respinto, mentre gli emendamenti 6.21, 6.22, 6.23 e 6.24 vengono ritirati dal senatore PETERLINI (Aut). Anche l’emendamento 6.25, posto ai voti, è respinto.
Il senatore POLLEDRI (LNP) ribadisce le motivazioni che sostengono l’emendamento 6.55, che poi ritira con riserva di ripresentarlo per la discussione in Assemblea.
Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PASTORE (FI), è respinto l’emendamento 6.26, così come l’emendamento 6.56.
I senatori PASTORE (FI) e Fernando ROSSI (IU-Verdi-Com) ritirano rispettivamente gli emendamenti 6.27 e 6.48, mentre il senatore SARO (DC-PRI-IND-MPA) in assenza del proponente fa proprio l’emendamento 6.28, che viene posto in votazione ed è respinto.
Il senatore POLLEDRI (LNP) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sull’emendamento 6.44, che può determinare gravi danni per le società che gestiscono l’approvvigionamento e la distribuzione dell’energia elettrica, quotate in borsa. Rammenta in particolare che l’Enel vede la partecipazione al capitale da parte del Tesoro, per cui la prevedibile perdita di valore delle azioni di quella Società si tradurrà in una perdita economica anche per lo Stato.
Il senatore SARO (DC-PRI-IND-MPA) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, osservando che l’esclusione della proroga solo nella Regione Trentino-Alto Adige penalizzerebbe le altre Regioni.
Il senatore PETERLINI (Aut) insiste per l’accoglimento dell’emendamento 6.44 riaffermando i motivi di equità sui quali, a suo giudizio, si basa la proposta.
Il senatore MAFFIOLI (UDC) dichiara il voto contrario sull’emendamento 6.44, che favorisce in modo irragionevole le province di Trento e Bolzano. Le peculiarità di quei territori, a suo giudizio, sono comuni a quelle di altre province che potrebbero sentirsi penalizzate.
Il senatore MALAN (FI) preannuncia il voto contrario del Gruppo Forza Italia sull’emendamento 6.44.
Il senatore CALVI (Ulivo) ritiene che le argomentazioni che alcuni senatori hanno esposto contro l’emendamento 6.44 siano fondate e meritino una più approfondita riflessione. Invita, quindi, i presentatori a ritirare la proposta per ripresentarla durante la discussione in Assemblea.
Il sottosegretario D’ANDREA, a nome del Governo, si riserva di valutare ulteriormente la proposta. Ne auspica pertanto il ritiro e la riconsiderazione nella discussione in Assemblea.
Il senatore PETERLINI (Aut) ritira l’emendamento 6.44.
Viene posto in votazione l’emendamento 6.100, che risulta accolto. Risultano preclusi gli emendamenti 6.49 e 6.50. Con separate votazioni sono poi respinti l’emendamento 6.29 e gli identici 6.30 e 6.57, mentre l’emendamento 6.101, risulta accolto.
Il senatore POLLEDRI (LNP) ritira l’emendamento 6.58, mentre l’emendamento 6.68 decade per l’assenza dei proponenti. Con separate votazioni sono quindi accolti gli emendamenti 6.102, 6.1, 6.103 e 6.7.
Il relatore VITALI (Ulivo) rileva che sull’emendamento 6.73 la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario sul capoverso 8-septies, mentre sul capoverso 8-sexies il parere è contrario per specifici motivi di coperturaai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. La 5a Commissione ha ritenuto che la previsione di un termine (31 dicembre 2007) comporti un vizio di copertura; tuttavia la Ragioneria generale dello Stato aveva espresso un avviso favorevole sulle disposizioni di cui al capoverso 8-sexies, nella formulazione originaria, che non prevedendo alcun termine poteva essere giudicata improponibile dalla Commissione affari costituzionali.
Conclude, proponendo di superare il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio e di approvare l’emendamento 6.73.
Il sottosegretario D’ANDREA si rimette alla Commissione.
Il senatore SARO (DC-PRI-IND-MPA) ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto dal relatore, gli emendamenti 6.7 e 6.73 producono uno svantaggio per le amministrazioni che hanno rigorosamente rispettato le regole del Patto di stabilità e premiano gli enti che, al contrario, hanno aggirato quelle regole attraverso l’istituzione di enti strumentali esterni. L’accoglimento di quelle proposte di modifica, a suo avviso, rappresenterebbe un incoraggiamento al mancato rispetto del Patto di stabilità.
Il senatore PASTORE (FI) ritiene che di fronte al parere contrario della Commissione bilancio non si dovrebbe insistere sull’emendamento 6.73, tendente a premiare proprio gli enti locali che in misura maggiore hanno contribuito alla crescita del deficit pubblico. Esprime meraviglia per il fatto che il rappresentante del Governo si sia rimesso alla Commissione anche a fronte del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio.
Il relatore VITALI (Ulivo) sottolinea che l’emendamento 6.73 corrisponde alla richiesta del Ministero dell’economia, di ribadire l’interpretazione sostenuta anche in passato da quell’amministrazione e messa in discussione solo dalle sezioni regionali della Toscana e dell’Emilia Romagna della Corte dei conti. Il differimento del termine, a suo avviso, non comporta alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.
Previa dichiarazione di voto di astensione del senatore POLLEDRI (LNP) è posto in votazione l’emendamento 6.73, che risulta accolto.
Il senatore SAPORITO (AN) osserva che l’accoglimento di un emendamento presentato dal relatore sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario rappresenta un pericoloso precedente e ricorda che di fronte al parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, la sua parte politica ha preferito ritirare le proposte di modifica con la riserva di riconsiderarle in Assemblea, sede più appropriata per eventuali decisioni da assumere in contrasto con la Commissione bilancio.
Il PRESIDENTE precisa che votazioni su emendamenti nei confronti dei quali la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario sono state già effettuate dalla Commissione, anche in altre occasioni.
Il relatore VITALI (Ulivo) ritira gli emendamenti 6.8, 6.9 e 6.74.
Il senatore PASTORE (FI) ritira l’emendamento 6.34.
Il senatore MAFFIOLI (UDC) fa proprio l’emendamento 6.4 e lo ritira.
Gli emendamenti 6.19 e 6.20 decadono per l’assenza dei proponenti, mentre gli emendamenti 6.35 e 6.41 (fatto proprio dal senatore SARO (DC-PRI-IND-MPA) per l’assenza del proponente), con separate votazioni sono respinti.
Il senatore DE ANGELIS (AN) ritira l’emendamento 6.36, mentre il senatore SARO (DC-PRI-IND-MPA), in assenza del proponente, fa proprio l’emendamento 6.42 che viene posto in votazione ed è respinto. Sono poi respinti anche gli emendamenti identici 6.37 e 6.40.
Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione bilancio ha espresso un parere complessivamente contrario all’emendamento 6.38 (testo 2) e contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in particolare, sul capoverso 8-nonies.
Il senatore SINISI (Ulivo) insiste per la votazione dell’emendamento 6.38 (testo 2), giudicando infondato il parere contrario della Commissione bilancio.
Il sottosegretario D’ANDREA osserva che la Commissione bilancio potrebbe pronunciarsi favorevolmente se l’emendamento fosse ulteriormente riformulato tenendo conto delle obiezioni emerse durante l’esame in sede consultiva.
Il relatore VITALI (Ulivo) propone di procedere alla votazione dell’emendamento 6.38 (testo 2), riservandosi di valutare insieme al rappresentante del Governo l’opportunità di un’ulteriore riformulazione in occasione della discussione in Assemblea.
Previa dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo del senatore POLLEDRI (LNP), l’emendamento 6.38 (testo 2) è posto ai voti ed è accolto, mentre l’emendamento 6.43 decade per l’assenza dei proponenti.
I senatori PETERLINI (Aut) e Fernando ROSSI (IU-Verdi-Com) ritirano rispettivamente gli emendamenti 6.46 e 6.47 e l’emendamento 6.51.
La senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com) in assenza del proponente fa proprio l’emendamento 6.52 e lo ritira; inoltre, ritira l’emendamento 6.53, dopo averlo sottoscritto.
È quindi posto in votazione l’emendamento 6.61, che risulta accolto. Ne risulta assorbito l’emendamento 6.62. Viene poi respinto l’emendamento 6.60; successivamente, il senatore POLLEDRI (LNP) ritira l’emendamento 6.65. L’emendamento 6.69 decade per l’assenza del proponente. Gli emendamenti 6.76 e 6.63 vengono ritirati rispettivamente dalla senatrice AMATI (Ulivo) e dal senatore POLLEDRI (LNP).
Il senatore MARINO (Ulivo) presenta una ulteriore formulazione dell’emendamento 6-bis.0.10 (6-bis.0.10-testo 3), che recepisce la specifica condizione indicata dalla Commissione bilancio.
Il relatore VITALI (Ulivo) esprime un parere favorevole sull’emendamento 6-bis.0.10 (testo 3), mentre si pronuncia in senso contrario sull’emendamento 6-bis.0.9.
Il senatore POLLEDRI (LNP) osserva che l’emendamento 6-bis.0.10 (testo 3) incide su una materia assai rilevante sotto il profilo politico e finanziario. Inoltre, il tema della partecipazione al costo delle partecipazioni sanitarie dovrebbe trovare una sede più appropriata di trattazione nel provvedimento di riparto dei trasferimenti per il finanziamento della spesa sanitaria delle regioni.
Il senatore MARINO (Ulivo) ritira l’emendamento 6-bis.0.10 (testo 3), per riproporlo in occasione della discussione in Assemblea.
Riprende quindi la trattazione per gli emendamenti la cui votazione era stata accantonata.
L’emendamento 1.31, fatto proprio dalla senatrice AMATI (Ulivo) per l’assenza del proponente, posto in votazione risulta accolto.
Dopo che il relatore VITALI (Ulivo) si è espresso contrariamente sull’emendamento 1.29, concorde il rappresentante del Governo, il senatore POLLEDRI (LNP) lo ritira, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.
L’emendamento 1.14, posto in votazione, risulta accolto mentre gli emendamenti 1.1, 1.4 e 1.16 sono ritirati dai rispettivi proponenti.
In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sull’emendamento 1.15 (testo 2), il relatore VITALI (Ulivo) esprime un parere contrario. Si associa il rappresentante del Governo.
Il senatore SAPORITO (AN) si rammarica per il mancato accoglimento della proposta che, a suo avviso, non comporta oneri aggiuntivi. Si augura che durante la discussione in Assemblea l’emendamento 1.15 (testo 2) possa essere considerato con favore eventualmente in base a una ulteriore riformulazione e pertanto lo ritira riservandosi di ripresentarlo in altra forma.
Il senatore GRASSI (RC-SE) accogliendo l’invito del relatore e del rappresentante del Governo, ritira gli emendamenti 1.42 e 1.43.
Sono quindi posti in votazione gli emendamenti identici 2.4, 2.15, 1.18 e 2.23, che risultano accolti. È accolto anche l’emendamento 2.20. È poi posto in votazione l’emendamento 3.15 (testo 2) che risulta accolto, mentre gli emendamenti 3.5 e 3.6 sono ritirati.
Viene quindi posto in votazione l’emendamento 3.13, fatto proprio dai senatori SINISI (Ulivo) e PETERLINI (Aut) in assenza del proponente: esso risulta accolto.
L’emendamento 3.0.2 è posto in votazione limitatamente al comma 2, lettera c) ed è approvato (3.0.2 testo 2). Sono quindi ritirati gli emendamenti 3.0.3, 3-bis.0.1 e gli identici 4.0.2, 4.0.5 e 4.0.6.
Il presidente BIANCO (Ulivo), intervenendo nel merito della discussione, insiste per l’approvazione dell’emendamento 3-bis.1 sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in quanto l’Agenzia delle entrate non ha potuto certificare l’assenza di oneri: trattandosi di un semplice differimento per un termine della presentazione di domande, egli esclude che la norma dia luogo a oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Tuttavia, una volta approvato l’emendamento, si potrebbe individuare in vista della discussione in Assemblea una più puntuale formulazione tale da superare le obiezioni della Commissione bilancio.
Secondo il senatore SAPORITO (AN), nonostante l’esame si sia svolto in un clima costruttivo, le proposte dell’opposizione hanno trovato un limite insormontabile nel parere contrario della Commissione bilancio, per cui sono venute meno le ragioni che avevano indotto la sua parte politica a concordare con i Gruppi della maggioranza un numero limitato di emendamenti su cui convergere. Ciò premesso, ritiene opportuno che anche l’emendamento 3-bis.1 sia ritirato, con la riserva di riconsiderarlo nella fase successiva dell’iter, svolgendo un ulteriore confronto al fine di individuare le proposte sia della maggioranza sia dell’opposizione meritevoli di una valutazione positiva.
Il relatore VITALI (Ulivo) osserva che la gran parte degli emendamenti accolti deriva da proposte convergenti dei Gruppi della maggioranza e dell’opposizione e ricorda come egli stesso abbia partecipato ai lavori della Commissione bilancio per sostenere gli emendamenti sui quali si era determinata un’ampia convergenza.
Il presidente BIANCO, considerate le obiezioni del senatore Saporito, ritira l’emendamento 3-bis.1, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea con una nuova formulazione.
Con separate votazioni, sono quindi accolti gli emendamenti 4.9 e 4.10.
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di conversione.
Dopo che i senatori SARO (DC-PRI-IND-MPA), MALAN (FI), SINISI (Ulivo) e MAFFIOLI (UDC) vi hanno aggiunto la propria firma, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo l’emendamento x1.1 è posto in votazione ed è accolto.
Il senatore MARINO (Ulivo) ritira l’emendamento x1.2 (testo 2), riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.
Si procede quindi alla votazione per il conferimento del mandato al relatore.
Il senatore PASTORE (FI) conferma le obiezioni e le perplessità sul contenuto del provvedimento e giudica grave sul piano politico e istituzionale che la Commissione abbia approvato un emendamento del relatore (6.73), nonostante il parere contrario della Commissione bilancio. Dichiara pertanto il voto contrario del suo Gruppo.
Anche il senatore SAPORITO (AN), a nome del suo Gruppo preannuncia un voto contrario e auspica che durante la discussione in Assemblea possano essere riprese alcune proposte sulle quali, pur essendovi la convergenza della Commissione, è stato espresso parere contrario dalla Commissione bilancio.
Il senatore SARO (DC-PRI-IND-MPA) dichiara il voto contrario del suo Gruppo per le contraddizioni e le scelte politicamente sbagliate contenute nel testo.
Il senatore POLLEDRI (LNP), a nome del suo Gruppo, apprezza lo sforzo del relatore, che ha consentito di individuare numerosi punti di convergenza, attraverso un metodo che a suo avviso sarebbe stato opportuno seguire anche in occasione dell’esame del disegno di legge finanziaria.
Rileva, tuttavia, la persistenza di norme che suscitano perplessità, soprattutto per il loro contenuto finanziario e per l’estraneità alla materia oggetto del decreto-legge. Il suo voto non sarà pertanto favorevole.
Il senatore MAFFIOLI (UDC), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario.
La Commissione conferisce quindi al relatore Vitali il mandato a riferire all’Assemblea per l’approvazione, con modificazioni, del disegno di legge in titolo, chiedendo l’autorizzazione a svolgere la relazione orale.
La seduta termina alle ore 11,45.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N° 1293
al testo del decreto-legge
Art. 2
2.100
VITALI, relatore
APPROVATO
Al comma 3, sostituire le parole: "pari a", con le parole: "valutato in".
2.101
VITALI, relatore
APPROVATO
Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978".
Art. 3
3.15 (testo 2)
APPROVATO
Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:
«3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettera d), numero 1), capoverso c), è differita al 1º gennaio 2008, limitatamente ai lavori e alle forniture per la manutenzione delle infrastrutture».
3.0.2 (testo 2)
APPROVATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 3-bis
(Disposizioni in materia di restauro dei beni culturali)
1. All'articolo 182, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, recante ''Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137'', le parole: ''con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 ottobre 2006:'' sono sostituite dalle seguenti: ''con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2007.''.
Art. 6
6.100
VITALI, relatore
APPROVATO
Sopprimere il comma 8.
6.101
VITALI, relatore
APPROVATO
Al comma 8-quater, sostituire la parola: "determinato", con l'altra: "valutato".
6.102
VITALI, relatore
APPROVATO
Al comma 8-quinquies, sostituire le parole: "pari a", con le parole: "valutato in".
6.103
VITALI, relatore
APPROVATO
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente: "8-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8-ter e 8-quinquies, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
6-bis.0.10 (testo 3)
MARINO, BODINI, BOSONE, SILVESTRI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-ter.
(Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie)
1. Le disposizioni relative alla quota fissa di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano fino al 31 marzo 2007 e comunque fino all'entrata in vigore delle misure o alla stipulazione dell'accordo di cui al comma 2.
2. All'articolo 1, comma 796 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera p) sono inserite le seguenti:
«p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p), fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e 834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base della stima degli effetti della complessiva manovra nelle singole regioni, definita dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, anziché applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro, possono alternativamente:
1) adottare altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella regione interessata è subordinata alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio economico–finanziario e per il controllo dell'appropriatezza, da parte del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato–Regioni del 23 marzo 2005;
2) stipulare con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la definizione di altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell'equilibrio economico–finanziario e del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo medesimo)».
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
martedì 6 febbraio 2007
75a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Pajno.
La seduta inizia alle ore 15,30.
IN SEDE CONSULTIVA
(1293) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)
Il relatore VITALI (Ulivo) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 300 del 2006, che proroga alcuni termini previsti da disposizioni legislative e reca altre misure dirette a consentire una più concreta e puntuale attuazione di adempimenti correlati e a conseguire riduzioni di spesa per la pubblica amministrazione.
Propone di esprimere parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.
Il senatore STORACE (AN) osserva che l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge interviene nuovamente in tema di riordino di commissioni, comitati e altri organismi pubblici, modificando, come già fatto in precedenza, alcune disposizioni del cosiddetto decreto Bersani. In proposito, chiede al Governo di informare la Commissione sulle azioni già intraprese, precisando quali enti siano stati soppressi in attuazione di quel provvedimento.
Rileva inoltre che l’articolo 1, comma 4, prevede la conservazione di alcune graduatorie per concorsi pubblici a posti di vigili del fuoco; in particolare una di tali graduatorie riflette l’esito di un concorso indetto nel 1998. Si chiede per quali ragioni la procedura non sia stata completata e quale sia l’urgenza di provvedere a distanza di tanti anni.
Il senatore PASTORE (FI) si associa alle considerazioni critiche appena svolte e preannuncia un voto contrario del suo Gruppo sulla sussistenza dei presupposti costituzionali, riservandosi di svolgere ulteriori osservazioni durante l’esame in sede referente.
Il senatore SAPORITO (AN) dichiara il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere sul relatore. Ricorda che in sede di esame del cosiddetto decreto-legge Bersani la sua parte aveva denunciato l’eccessiva accelerazione di alcune procedure; il che appare confermato dalla disposizione di cui all’articolo 4, comma 1, che, come era lecito attendersi, dispone una proroga del termine per l’emanazione dei regolamenti attuativi: paventa, al riguardo, l’effetto indiscriminato delle misure in questione, in mancanza di una analisi accurata della reale situazione di fatto.
Il presidente BIANCO, commentando uno dei quesiti posti dal senatore Storace, ricorda che il completamento delle procedure concorsuali relative al reclutamento dei vigili del fuoco in passato non è stato possibile per carenza delle risorse finanziarie. Al riguardo, inoltre, vi fu un pronunciamento unanime della Commissione, in merito a un ordine del giorno diretto proprio al risultato perseguito dalla disposizione contenuta nel decreto-legge.
Conviene il sottosegretario Pajno, che a nome del Governo si riserva di fornire una risposta dettagliata agli altri quesiti durante l’esame in sede referente, trattandosi di questioni attinenti piuttosto al merito del provvedimento.
Rammenta, comunque, che i regolamenti e i decreti attuativi del riordino previsto dal decreto-legge Bersani per commissioni, comitati e altri organismi pubblici sono in via di definizione; in tal senso l’articolo 4, comma 1, proroga il termine per l’acquisizione dei pareri, per la verifica da parte degli organi di controllo interni e per l’approvazione dell’amministrazione vigilante.
Il relatore VITALI (Ulivo) si associa alla richiesta avanzata dal senatore Storace, di conoscere i risultati dell’attività di riordino già realizzata dal Governo in attuazione delle norme previste dal decreto-legge n. 223 del 2006 a proposito degli organismi pubblici da sopprimere.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MeRCOLEdi' 14 febbraio 2007
35a Seduta (antimerdiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.
La seduta inizia alle ore 9,15.
(1293) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale )
Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente MORANDO richiama le questioni lasciate in sospeso nella scorsa seduta. Per quanto concerne l’emendamento 1.31, stante il parere reso sul testo, propone di esprimere un avviso favorevole nel presupposto che non aggravi i bilanci dell’università e non produca effetti negativi sulla finanza pubblica. In relazione all’emendamento 1.15 (testo 2), non essendo pervenuta una riformulazione in grado di risolvere i problemi di copertura, propone di esprimere un avviso contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, salvo rivedere tale valutazione nel caso in cui pervenga la suddetta riformulazione. In merito alla proposta 3-bis.1, propone di esprimere avviso contrario con l’articolo 81 non essendo pervenuta una relazione tecnica in grado di dimostrarne la neutralità finanziaria. Qualora dovesse essere dimostrato che la norma pone rimedio ad una situazione nella quale lo Stato, in sede di contenzioso, risulta soccombente e condannato a pagare le spese processuali, la valutazione potrebbe essere suscettibile di essere modificata. Sugli emendamenti 4.5, 4.9, 6.56, 6.1 e 6.7, propone di esprimere avviso favorevole in quanto non appaiono suscettibili di determinare oneri anche in relazione al parere reso sul testo. Prospetta poi di esprimere avviso contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento 4.3 in quanto prevede che il riordino di organi collegiali, misura alla quale era stato associato il risparmio, venga posticipato al 2008. Anche in questo caso, qualora pervenisse una riformulazione che rendesse infrannuale nel 2007, tale misura la Commissione potrebbe rivalutare la proposta. Ricorda poi che occorre acquisire ulteriori chiarimenti sull’emendamento 6.55 e che, in relazione al parere reso sul testo, sugli emendamenti 6.49 e 6.50 andrebbe espresso un avviso contrario con l’articolo 81 della Costituzione. Con riferimento all’emendamento 6.8, rileva che l’indicazione del termine al 31 dicembre 2007 appare prudenziale per limitare i riflessi della proposta stessa sulla finanza pubblica che, a suo giudizio, sono negativi, posto che si produce l’effetto di escludere dal Patto di stabilità interno una quota di spese rilevanti attenuando, pertanto, i risparmi scontati nella legge finanziaria. L’emendamento 6.9, al contrario, sembra risolvere un problema effettivo di inapplicabilità delle regole del Patto di stabilità interno. Propone su di esso un avviso contrario senza l’indicazione dell’articolo 81 della Costituzione. Posto che l’emendamento 6.73 rappresenta il combinato disposto delle proposte 6.8 e 6.9, su di esso ravvisa l’opportunità di esprimersi in coerenza con le valutazioni testé espresse. Sulla proposta 6.38 (testo 2), rileva che mentre il comma 5 prevede una riassegnazione di residui limitata nel tempo, il comma 4 prevede l’istituzione di una contabilità extra bilancio ed una conservazione di residui sine die. Pertanto, propone di esprimere avviso contrario con l’articolo 81 sul comma 4 e avviso contrario sugli altri commi. Chiede infine chiarimenti al Governo sulla proposta 6-bis.0.10 (testo 2) e propone di esprimere avviso favorevole su tutti i restanti emendamenti.
Il sottosegretario CASULA conferma che non è ancora disponibile una relazione tecnica sulla proposta 3-bis.1 e ribadisce sulla medesima l’avviso favorevole del Governo. Analoga valutazione viene formulata sulle proposte 4.3 e 4.9. In merito all’emendamento 6.55, l’avviso favorevole del Governo è condizionato all’introduzione di una clausola che limiti l’effetto della proposta nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Sugli emendamenti 6.8 e 6.9, parzialmente rettificando una proposta di riformulazione avanzata nella giornata di ieri, esprime avviso favorevole. Sulle restanti proposte indicate dal Presidente, esprime avviso conforme.
Il senatore AZZOLLINI (FI) preannuncia il proprio voto contrario ad un parere favorevole sulla proposta 1.31 in coerenza con le valutazioni espresse in dichiarazione di voto sul testo del provvedimento in esame.
Il senatore POLLEDRI (LNP), condividendo le osservazioni svolte da lsottosegretario Casula sull’emendamento 6.55, rileva che tale proposta produce un effetto più limitato rispetto a quanto previsto nel testo all’esame.
Il senatore FERRARA (FI), sulla proposta 3-bis.1, chiede chiarimenti anche in relazione ai riflessi che essa produce sul bilancio della Regione siciliana. Condivide poi le osservazioni svolte dal Presidente in merito agli oneri connessi alla proposta 6.9. Sull’emendamento 6-bis.0.10 (testo 2), rileva che si tratti di una delega alle regioni a prevedere misure alternative rispetto a quelle fissate in finanziaria, senza garanzie che si realizzi una compensazione finanziaria tra le diverse misure, nonostante le proposte di modifica avanzate dal Governo.
Sulla proposta 6.8 si apre un dibattito in cui intervengono i senatori LEGNINI (Ulivo) e TECCE (RC-SE) per evidenziare che la proposta corregge un problema applicativo delle regole del Patto di stabilità interno per le Istituzioni partecipate dai Comuni, senza effetti negativi sui risparmi connessi al Patto stesso. Il senatore MORGANDO (Ulivo) rileva invece che, sebbene si tratti di Istituzioni partecipate dai Comuni, le spese relative riguardano settori quali l’assistenza con un peso rilevante sui bilanci dei Comuni e quindi anche sull’efficacia del Patto di stabilità interno. Interviene infine la senatrice RUBINATO (Aut) per rilevare che, a differenza delle fondazioni che – essendo istituzioni autonome – non entrano nel calcolo del Patto di stabilità interno, le spese delle Istituzioni in questione sono attualmente incluse nel suddetto vincolo. La proposta risulta tuttavia condivisibile nel merito in quanto pone rimedio ad alcune interpretazioni controverse sull’applicazione del Patto di stabilità interno.
Il senatore MORGANDO (Ulivo) , condividendo le argomentazioni svolte dal Governo sulla proposta 6-bis.0.10 (testo 2), ricorda che analogo ragionamento era stato svolto anche durante l’esame della legge finanziaria.
Il relatore ALBONETTI (RC-SE) condivide le proposte avanzate dal Presidente. In merito agli emendamenti 6.55 e 6-bis.0.10, conviene con le condizioni suggerite dal Governo. Formula pertanto una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.15 (testo 2), 3-bis.1, 4.3, 6.49, 6.50, 6.8, 6.73 (limitatamente al capoverso 8-sexies), 6.38 (testo 2), limitatamente al comma 4, nonché parere contrario sugli emendamenti 6.9, 6.73 (limitatamente al capoverso 8-septies), 6.38 (testo 2), limitatamente ai commi 1, 2, 3 e 5. Esprime, altresì, parere non ostativo sui restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte di seguito indicate per le quali il parere è reso a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:
- che all’emendamento 6.55 vengano inserite le seguenti parole: "nei limiti delle risorse finanziarie disponibili"
- che all’emendamento 6-bis.0.10 (testo 2) le parole: "all’adozione" vengano sostituite dalle altre: "all’entrata in vigore".
La Sottocommissione approva infine la proposta di parere del relatore.
(1293) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all’Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale)
Il relatore ALBONETTI (RC-SE) illustra il provvedimento in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che sono stati presentati all’Assemblea, oltre a quelli esaminati in precedenza, anche gli ulteriori emendamenti di seguito riportati. Segnala che l’emendamento 2.501, che mantiene in bilancio in conto residui somme destinate per il 2006 agli imprenditori ittici, comporta maggiori oneri in quanto tali somme di parte corrente ormai costituiscono economie di bilancio.
Circa l’emendamento 2.500 segnala che la copertura non appare correttamente formulata in quanto fa riferimento a un limite di spesa a fronte di diritti soggettivi, il cui onere non risulta debitamente quantificato; inoltre non risulta determinato l’esercizio di riferimento e non sembra peraltro corretto il riferimento all’articolo 11, comma 5, della legge 468 del 1978 per quanto riguarda la copertura finanziaria.
L’emendamento 3.501 determina maggiori oneri in quanto addebita allo Stato gli oneri processuali nei contenziosi giudiziari pendenti in riferimento all’articolo 3, comma 3, mentre con riferimento alla proposta 3.500 risultano necessari chiarimenti sul tenore letterale della proposta, per cui valgono le medesime osservazioni svolte per l’emendamento 3.501, se di analogo significato.
L’emendamento 4.0.500 determina maggiori oneri in quanto prevede la possibilità di effettuare nuove assunzioni per il CNSAS senza prevedere né una quantificazione né un’adeguata copertura finanziaria.
Con riferimento all’emendamento 6.501, rileva poi gli effetti finanziari derivanti dal differimento al 1 gennaio 2008 delle norme relative agli aggiornamenti tariffari del settore autostradale e al rafforzamento dei poteri regolamentari dell’Anas.
In relazione all’emendamento 1.800 segnala che se la proroga al 2010 della possibilità, per i medici che svolgono l’attività libero professionale intramuraria di poter continuare tale attività nei propri sudi professionali, ferme restando le condizioni stabilite dalla normativa richiamata (articolo 15 quinquies, comma 10 dl 502/92) possa avere effetti sulla finanza pubblica.
In relazione all’emendamento 6.0.380 rinvia alle considerazioni già espresse sull’emendamento 6.38 (testo 2) di analogo tenore, mentre in relazione all’emendamento 1.150 valgono le stesse osservazioni avanzate in relazione all’emendamento 1.15 (testo 2) di analogo contenuto. Infine, In relazione all’emendamento 1.900 occorre analogamente valutare gli eventuali effetti sul bilancio della proroga del mandato dei giudici onorari aggregati fino al 31/12/2008.
L’emendamento 1.901 elimina il tetto di cinque unità di livello dirigenziale collocabile fuori ruolo ed estende la normativa sul comando che prevede gli oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza, al fuori ruolo che invece prevede che gli oneri sono a carico dell’amministrazione di destinazione, determinando maggiori oneri senza un’adeguata copertura. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario CASULA ribadisce il parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti già presentati in 1a Commissione e ripresentati in Assemblea, nonché, in relazione agli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulle proposte 2.501, 2.500, 3.500, 3.501, 4.0.500, 6.501, 1.800, 6.0.380 (limitatamente al comma 4), 1.150, sul quale il parere potrebbe essere favorevole in caso di riformulazione, nonché 1.901. Esprime altresì parere contrario in ordine all’emendamento 6.0.380 ( limitatamente ai commi 1, 2, 3 e 5) e sull’emendamento 1.900. Formula parere non ostativo sulle restanti proposte.
In relazione alla proposta 1.900, il senatore VEGAS (FI) rileva che la medesima proposta potrebbe non determinare un aumento numerico dei giudici onorari, trattandosi di proroga dei giudici già incaricati, in relazione allo svolgimento delle pratiche già previste, senza l’attribuzione di ulteriori incarichi a giudici onorari da nominare.
Il senatore AZZOLLINI (FI) rileva che risulterebbe necessaria una asseverazione da parte del Governo circa la sussistenza di somme a copertura degli oneri in questione, che dovrebbero essere già previste in bilancio e rispetto alle quali dovrebbe essere chiarita, da parte dell’Esecutivo, l’invarianza finanziaria.
Il senatore LUSI (Ulivo) rileva che l’emendamento 1.900, nel prorogare il mandato dei giudici onorari aggregati, interviene nell’ambito del complessivo sistema dei giudici non togati, comportando effetti di natura finanziaria. Sottolinea l’assenza di una copertura finanziaria nell’ambito della proposta emendativa, rilevando, dunque, l’opportunità di formulare un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in relazione all’onerosità della proposta.
Il PRESIDENTE, preso atto delle posizioni espresse, residuando profili di incertezza in ordine ai possibili effetti finanziari della proposta emendativa, propone di esprimere un parere di contrarietà sulla medesima.
Il relatore ALBONETTI (RC-SE) esprime parere conforme alla posizione espressa dal rappresentante del Governo, convenendo con la proposta del Presidente in ordine all’emendamento 1.900.
Il PRESIDENTE pone, dunque, ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.1, 1.4, 1.16, 1.38, 1.39, 1.9, 1.37, 1.40, 1.46, 1.41, 2.6, 2.22, 2.9, 2.5, 2.14, 2.24, 2.26, 3.2, 3.0.4, 3bis.0.3, 3bis.0.4, 4.1, 6.21, 6.27, 6.48, 6.49, 6.68, 6.74, 6.34, 6.4, 6.19, 6.20, 6.41, 6.36, 6.42, 6.69 e 6bis.0.9, 3-bis.1, 4.3, 6.50, 6.8, 6.73 (limitatamente al capoverso 8-sexies), nonché parere contrario sugli emendamenti 6.9, 6.73 (limitatamente al capoverso 8-septies). Esprime altresì parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, anche sugli emendamenti 2.501, 2.500, 3.500, 3.501, 4.0.500, 6.501, 1.800, 6.0.380 (limitatamente al comma 4), 1.150 e 1.901. Esprime altresì parere contrario in ordine all’emendamento 6.0.380 ( limitatamente ai commi 1, 2, 3 e 5) e sull’emendamento 1.900. Esprime, infine, parere non ostativo sull’emendamento 1.31 nel presupposto che non abbia implicazioni finanziarie a carico del bilancio dello Stato né dei bilanci degli atenei, nonché sui restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte di seguito indicate per le quali il parere è reso a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:
- che all’emendamento 6.55 vengano inserite le seguenti parole: "nei limiti delle risorse finanziarie disponibili"
- che all’emendamento 6-bis.0.100 le parole: "all’adozione" vengano sostituite dalle altre: "all’entrata in vigore".
La Sottocommissione approva la proposta di parere.
Il sottosegretario CASULA, in relazione alle richieste di chiarimento emerse in Sottocommissione nel corso del dibattito svoltosi nella giornata di ieri, fornisce alcuni dati in relazione alle somme stanziate per l’ENAC, che ammonterebbero a 62 milioni di euro per l’anno 2007, delle quali una quota pari al 90 per cento risulta destinata a spese relative al personale, mentre il restante 10 per cento è destinato a spese per investimenti.
La seduta termina alle ore 10,45.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MeRCOLEdi' 14 febbraio 2007
36a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.
La seduta inizia alle ore 16,10.
(1293) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all’Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)
Il relatore ALBONETTI (RC-SE) illustra gli ulteriori emendamenti 1.1 (testo 2), 1.150 (testo 2), 6.51 (testo 2), 6.73 (testo 2), 6.800, 6.0.380 (testo 2) e 1.41 (testo 2), rilevando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.150 (testo 2), al fine di valutare se il rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni di pubblico impiego sia sufficiente a garantire la neutralità finanziaria della proposta stessa. Analogamente, rileva la necessità di valutare l’emendamento 1.1 (testo 2) che, a differenza della proposta 1.150 (testo 2), concerne la mobilità tra amministrazioni pubbliche e tenuto conto che la proroga già disposta dall’articolo 16, ivi richiamato, non era stata corredata di una clausola di copertura finanziaria. Segnala, altresì, l’emendamento 6.73 (testo 2) in quanto le modifiche al capoverso 8 sexies non appaiono suscettibili di superare le criticità che avevano motivato il parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, espresso dalla Commissione. Segnala, altresì, la proposta 6.800, in quanto prevede una riassegnazione di residui per l’anno 2007. In merito all’emendamento 6.0.380 (testo 2), fa presente che dispone l’istituzione di una contabilità speciale ed un mantenimento di residui in bilancio fino all’esercizio 2009. Occorre, altresì, valutare se la previsione del completamento dei relativi interventi possa consentire un mantenimento di somme nella contabilità speciale anche oltre il termine del 2009. Chiede, infine, conferma della quantificazione indicata nell’emendamento 1.41 (testo 2) e rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario CASULA precisa che la modifica contenuta nel testo 2 dell’emendamento 1.150 garantisce la neutralità finanziaria della proposta stessa. In merito all’emendamento 6.73 (testo 2), ribadisce l’avviso favorevole del Governo. Precisa inoltre che l’eliminazione della data indicata nella formulazione originaria dell’emendamento restringe la portata della norma all’esercizio 2006. Pur non disponendo ancora di una relazione tecnica verificata dal Ragioniere generale dello Stato, fa presente che a seguito di interpretazioni divergenti tra la Ragioneria e la Corte dei conti, in assenza di tale norma si verrebbe a provocare una significativa penalizzazione per alcuni comuni. Conferma inoltre la quantificazione dell’emendamento 1.41 (testo 2). Fa presente infine che è in corso di predisposizione la relazione tecnica sull’emendamento 3-bis.1, volta a dimostrare l’assenza di oneri a carico della finanza pubblica.
Il relatore ALBONETTI (RC-SE) mantiene ancora alcune perplessità in merito alle rassicurazioni fornite dal Governo sulla proposta 1.150 (testo 2).
Il presidente MORANDO propone di esprimere avviso contrario, senza l’indicazione dell’articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.150 (testo 2), in quanto – nonostante i chiarimenti forniti dal Governo – la genericità della formulazione dei vincoli ivi indicati. Sulla proposta 1.1 (testo 2) propone di esplicitare il vincolo del rispetto della normativa sui trattamenti economici per i lavoratori in mobilità al fine di garantire la neutralità finanziaria dell’emendamento. In merito all’emendamento 6.73 (testo 2) rileva che, in assenza di una relazione tecnica, debba essere confermato il parere già reso dalla Commissione bilancio. Tale valutazione potrà essere rivalutata in presenza di una relazione tecnica verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Propone poi l’avviso contrario, senza l’indicazione dell’articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 6.800, in quanto, pur risolvendo un problema emerso durante l’esame del testo del provvedimento, costituisce una riassegnazione di residui sulla quale la Commissione ha sempre espresso un parere contrario. Infine, all’emendamento 6.0.380 (testo 2) propone di condizionare il parere alla soppressione della disposizione che richiama il completamento degli interventi per il mantenimento di somme nella contabilità speciale ivi prevista. Essendo stata asseverata la quantificazione dell’emendamento 1.41 (testo 2), propone di esprimere avviso favorevole. Infine, fa presente che ove dovesse essere presentata una relazione tecnica sull’emendamento 3-bis.1, la Commissione potrebbe rivalutare il parere già espresso.
Al senatore FERRARA (FI) che chiede chiarimenti sull’emendamento 6.800, replica il PRESIDENTE.
Sulla base dei chiarimenti emersi dal dibattito, il RELATORE illustra la proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario sugli emendamenti 6.800, 1.150 (testo 2) e 6.73 (testo 2) limitatamente al comma 8 septies. Esprime parere contrario sull’emendamento 6.0.380 (testo 2) a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, siano soppresse le parole: "sino al completamento dei relativi interventi". Esprime, poi, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento 6.73 (testo 2) limitatamente al comma 8 sexies. Esprime, inoltre, parere di nulla osta sull’emendamento 1.1 (testo 2) a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, le parole: "in materia di mobilità" siano sostituite dalle seguenti: "in materia di trattamento economico del personale in mobilità". Esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti.".
La Sottocommissione approva infine la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle ore 16,40.
AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
Sottocommissione per i pareri
MArtedi' 13 febbraio 2007
12a Seduta
Presidenza del Presidente
La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
alla 1a Commissione:
(1293) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo;
BILANCIO (5ª)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2007
34a Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.
La seduta inizia alle ore15,50.
(1293) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione su testo ed emendamenti. Esame del testo. Parere in parte condizionato, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell’esame di taluni emendamenti)
Il relatore ALBONETTI (RC-SE) illustra il provvedimento in titolo, segnalando per quanto di competenza che l’articolo 1, comma 1, del decreto- legge in esame, dispone che, per l’anno 2007, le spese per il personale universitario docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese, per soli due terzi, nell’ambito delle spese fisse obbligatorie di cui all’articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997; ne consegue che la restante quota parte, pari a un terzo, di tali spese non concorre ai fini dell’applicazione del limite massimo per le spese del personale di ruolo delle università statali, fissato dal citato articolo 51. Al riguardo, sebbene la normativa principale in materia (articolo 5 del decreto legge n. 97 del 2004, oggetto di successive proroghe sino al 31 dicembre 2006) risulta munita di clausola di invarianza finanziaria, occorre acquisire conferma che la proroga prevista dalla norma in esame non sia suscettibile di determinare un effetto di appesantimento dei bilanci degli atenei, con conseguenze sul sistema di finanziamento delle Università ed effetti sugli obiettivi di contenimento di finanza pubblica.
Il successivo comma 2 dell’articolo 1 dispone una proroga, al 31 maggio 2007, della normativa adottata per far fronte all’emergenza nel settore infermieristico, in base alla quale le Aziende sanitarie locali e ospedaliere possono riammettere in servizio il personale in questione ovvero stipulare contratti a tempo determinato anche al di fuori delle ipotesi previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica. Al riguardo, occorre acquisire conferma che il meccanismo in questione non abbia effetti negativi in relazione alle economie e ai vincoli previsti dalla normativa principale (articolo 1, commi 1 e 1-bis, decreto-legge n. 402 del 2001, già prorogato con decreto-legge n. 314 del 2004).
In relazione all’articolo 1, comma 3, rinvia a quanto evidenziato nella nota del Servizio del bilancio, circa la necessità di acquisire chiarimenti, sotto il profilo contabile, in ordine all’effettiva portata finanziaria della norma, che proroga al 30 aprile 2007 le disposizioni in materia di autorizzazione all’assunzione di personale relative al 2005, in relazione al mantenimento, a titolo di residui, delle somme stanziate per l’esercizio 2005 ed alla utilizzabilità delle stesse nell’anno 2007.
Con riferimento ai comma 1 e 2 dell’articolo 2, secondo quanto osservato dal Servizio del bilancio, occorrerebbe acquisire conferma che le proroghe ivi disposte, rispettivamente del termine per la denuncia dei pozzi e il riconoscimento o la concessione di acque pubbliche, e per la presentazione delle istanze di aggiornamento di attività da parte degli operatori del settore ortofrutticolo, non determini effetti sulle entrate eventualmente connesse a tali denunce. Rileva, poi, che l’articolo 2, comma 3, dispone proroghe dei termini per l’applicazione delle misure previste a favore delle imprese colpite dall’emergenza aviaria (sospensione degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei pagamenti contributivi e assistenziali). In particolare, è prevista l’effettuazione dei versamenti contributivi, già stabiliti entro il 16 novembre ed il 16 dicembre, entro la data del 29 dicembre 2006, senza interessi aggiuntivi né sanzioni; a tale disposizione viene associato un onere stimato in 50.000 euro, per l’anno 2007, oggetto di copertura mediante corrispondente riduzione di altra autorizzazione di spesa. Si prevede, inoltre, che i debiti di natura tributaria rimasti sospesi possano essere pagati in unica rata entro il 16 gennaio 2006, ovvero in via rateale; infine, è prevista l’effettuazione, entro il 31 gennaio 2007, dei versamenti diversi da quelli non eseguiti per effetto della sospensione. Al riguardo, nel rinviare alle osservazioni svolte dal Servizio del bilancio sui profili di quantificazione degli oneri indicati, occorre acquisire chiarimenti circa gli elementi posti a base della quantificazione medesima, nonché con riferimento agli effetti di minor gettito sull’anno 2006 per il mancato versamento di entrate presumibilmente già scontate a legislazione vigente, con conseguenti effetti finanziari sull’esercizio 2006. In relazione alla clausola di copertura, il relatore segnala, poi, che la previsione degli oneri in termini puntuali, quale tetto di spesa, non appare in linea con la dizione della relazione tecnica, che fa riferimento a stime di natura prudenziale, profilando perciò più appropriata una formulazione della clausola in termini di previsione di spesa. Chiarimenti si rendono altresì necessari in relazione alla parte finale del comma in esame, circa la natura degli adempimenti tributari diversi dai versamenti sospesi per effetto della normativa emergenziale di aiuto alle imprese, di cui si prevede l’effettuazione entro la data del 31 gennaio 2007, che non risulta chiara nel testo della norma.
L’articolo 2, comma 4, prevede poi la proroga, al 31 dicembre 2007, dei compiti del Commissario straordinario del Governo, nominato in relazione all’emergenza dell’encefalopatia spongiforme, con un ampliamento delle competenza del medesimo a tutte le emergenze zootecniche. Al riguardo, occorre acquisire conferma circa l’idoneità degli oneri riconnessi a tale disposizione, stimati in 150.000 euro, che risultano invariati rispetto alla normativa vigente, stante il previsto ampliamento delle competenze del Commissario previsto dalla norma. Secondo quanto evidenziato dal Servizio del bilancio, chiarimenti risultano opportuni in ordine al dato numerico e al valore delle domande relative all’autorizzazione di spesa (decreto-legge n. 202 del 2005, in materia di aiuti al settore avicolo) che viene a essere ridotta a fini di copertura della previsione in esame, ai fini di una effettiva valutazione di disponibilità delle risorse finanziarie.
L’articolo 3, comma 3, fa salvi i verbali di concordamento dell’indennità di esproprio adottati in relazione agli interventi statali per l’edilizia a Napoli, di cui alla legge n. 219 del 1981. Al riguardo, la relazione illustrativa afferma che la disposizione mira ad evitare i pesanti oneri per le finanze dello Stato e delle amministrazioni locali a seguito dell’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione in materia di inefficacia dei decreti di occupazione di urgenza. Al riguardo, risulta opportuno acquisire conferma circa l’esclusione di effetti negativi associati alla norma, con riferimento ad eventuali rischi di contenzioso connessi alla disposizione in relazione alle richieste di riconoscimento di indennità di esproprio diverse e maggiori rispetto alle somme concordate in via bonaria.
L’articolo 3-bis del decreto-legge in conversione interviene in materia di agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del Piemonte del 1994, per la cui domanda il termine viene differito al 31 luglio 2007. Al riguardo, secondo quanto segnalato anche dal Servizio del bilancio, occorre acquisire chiarimenti in relazione agli elementi posti a fondamento della quantificazione dei relativi oneri, indicati in 1.500.000 euro a decorrere dall’anno 2007, con una previsione di tipo permanente a fronte di un riconoscimento di un onere che sembrerebbe limitato nel tempo. Inoltre, si segnala che la previsione dell’onere quale limite di spesa non appare conforme alla configurazione di diritti soggettivi in capo ai beneficiari dei contributi.
In relazione all’articolo 4, comma 1, sostitutivo della normativa introdotta dal cosiddetto "decreto Bersani" in materia di riduzione del 30 per cento delle spese per gli organi collegiali, rinvia alle puntuali osservazioni del Servizio del bilancio, circa l’opportunità di acquisire chiarimenti in ordine alla neutralità finanziaria della previsione, tenuto conto che la norma originaria (articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 223 del 2006) associava alla disposizione risparmi di spesa.
Con riferimento all’articolo 4, comma 4, occorre acquisire conferma della neutralità finanziaria della disposizione, che proroga, per l’anno 2007, l’applicazione della disciplina transitoria relativa al finanziamento delle Camere di commercio, fissando un limite massimo per i diritti annuali riscossi dalle Camere medesime (ai sensi dell’articolo 18, comma 4, lettera d), legge n. 580 del 1993, come modificato dalla legge n. 273 del 2002), in relazione agli eventuali riflessi sugli equilibri finanziari di tali enti, che confluiscono nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione e risultano oggetto di contributi annuali a carico dell’erario.
In relazione all’articolo 6, comma 2, occorre acquisire chiarimenti circa gli effetti dell’autorizzazione al rinnovo degli accordi previsti per la istruttoria dei procedimenti relativi agli indennizzi dei profughi di Istria e Dalmazia (di cui all’articolo 3, comma 22, legge n. 350 del 2003). In particolare, stante l’originaria previsione di copertura finanziaria in relazione alla stipula degli accordi in questione, occorrerebbe acquisire conferma circa la natura di mera proroga formale disposta dalla disposizione, attesa l’assenza di una copertura per l’anno 2007 a fronte del rinnovo contrattuale. Nel rinviare alle osservazioni del Servizio del bilancio, occorrerebbero inoltre chiarimenti in ordine alla disponibilità delle risorse già allocate sul capitolo 7256, cui ha fatto riferimento il Governo in sede di rilievi presso la Camera dei deputati, anche in relazione ai profili temporali di mantenimento in bilancio.
L’articolo 6, comma 4, introduce nel decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico in materia di immigrazione) una nuova disposizione, che prevede l’applicazione, in quanto compatibili, dei programmi di assistenza e di integrazione sociale anche ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che si trovino in situazione di gravità e attualità del pericolo. Al riguardo, fa presente che si rendono necessari chiarimenti in relazione all’effetto estensivo della platea dei beneficiari dei suddetti programmi, tenuto conto che l’articolo 18, comma 7, del citato testo unico prevede un onere connesso all’espletamento di tali programmi, che risulta formulato in termini di previsione di spesa, a fronte di diritti soggettivi.
Per quanto attiene al comma 4-bis dell’articolo 6, rinvia alle osservazioni del Servizio del bilancio in relazione ai chiarimenti circa gli eventuali effetti di mancata stipula di accordi eventualmente più favorevoli in materia di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, attesa la proroga disposta per il mantenimento delle attuali concessioni.
In relazione al comma 5 dell’articolo 6 del decreto-legge, nel rinviare alle osservazioni del Servizio del bilancio, segnala che viene prevista una riassegnazione di somme di parte capitale, stanziate ma non impegnate entro il 2006, che non appare in linea con le norme di contabilità di Stato, e rispetto alla quale dovrebbero acquisirsi chiarimenti circa gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento della Pubblica Amministrazione, nonché circa la natura delle spese a cui tali risorse verranno effettivamente destinate, natura che non appare evincersi chiaramente dalla norma. Segnala, inoltre, che la legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005, comma 46 dell’articolo 1) aveva previsto un limite alla riassegnazione, per cui appare opportuno acquisire conferma circa la compatibilità della previsione con tale disposizione, ferma restando l’opportunità di un chiarimento sull’effettiva entità delle somme disponibili e non impegnate.
Per quanto concerne il comma 6 dell’articolo 6, con il quale si autorizza l’ENAC a utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all’anno 2006 per far fronte a spese di investimento negli aeroporti, occorre valutare l’opportunità di acquisire sia un’indicazione sul volume di risorse interessate, sia la conferma che si tratti di trasferimenti già effettuati nell’anno 2006 a favore dell’ENAC. In caso contrario, infatti, la norma potrebbe sortire l’effetto di riassegnare somme che altrimenti sarebbero andate in economia nell’anno 2006, coprendo quindi un nuovo e maggior onere sul bilancio a legislazione vigente.
Segnala poi il comma 8 dell’articolo 6 in quanto prevede, sulla base di alcuni presupposti specificamente indicati, la destinazione per altra finalità delle somme del «Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell’autotrasporto merci e per lo sviluppo della logistica» (di cui all’articolo 1, comma 108, della legge n. 266 del 2005). Tuttavia, se fosse confermato che si tratta delle somme iscritte nel capitolo 1331, u.p.b. 2.1.2.11 del Ministero dei trasporti, si fa presente che il Fondo non presenta stanziamenti di competenza per il 2007.
In merito al comma 8-bis del medesimo articolo 6, occorre valutare l’opportunità di acquisire una quantificazione degli oneri connessi alla proroga delle agevolazioni previdenziali ivi previste, nonché di acquisire conferma della disponibilità delle risorse di copertura a valere sulla gestione commissariale indicata.
Con riferimento ai commi 8-ter e 8-quinquies dell’articolo 6, fa presente infine che si tratta di norme volte a riconoscere esenzioni dai tributi, per le quali sarebbe comunque opportuno acquisire elementi di quantificazione, coperte con tetti di spesa, anziché con previsioni di spesa e con clausole di salvaguardia.
Il sottosegretario CASULA, relativamente al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge in esame, conferma l’assenza di conseguenze negative sui saldi di finanza pubblica, in quanto l’articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997, dispone che le spese fisse ed obbligatorie delle Università Statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul Fondo di finanziamento ordinario (FFO). Di tale limitazione si tiene conto anche in sede di verifica delle spese di personale sulla base della programmazione del fabbisogno effettuata dagli atenei (procedura PROPER). Con l’articolo 8 del decreto-legge n. 273 del 2005 sono stati prorogati al 31/12/2006 gli effetti dell’articolo 5 del decreto-legge n. 97 del 2004, che consentono, ai fini della valutazione del limite del 90 per cento del rapporto tra assegni fissi ed FFO di non tener conto dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle università previsti dall’articolo 24, comma 1, della legge n. 448 del 1998, e dell’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dall’anno 2002; che le spese per il personale universitario, docente e non docente, che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale siano ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall’articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997. La finalità di tale intervento è quindi mirata a correggere le distorsioni provocate dall’incidenza del personale universitario sanitario sul rapporto tra assegni fissi e fondo di finanziamento ordinario e delle rivalutazioni degli incrementi retributivi definite a livello centrale e senza oneri aggiuntivi per lo Stato (a carico dei bilanci universitari). La proroga è ancora più necessaria tenuto conto che il fondo di finanziamento ordinario non registra incrementi significativi; i costi del personale, invece, lievitano per effetto degli incrementi ordinari disposti e per passaggi di classe; molti atenei hanno già superato senza gli sconti sopra citati il predetto rapporto.
La norma non ha implicazioni finanziarie a carico dello Stato e dei bilanci degli Atenei ma salvaguarda la programmazione dei fabbisogni universitari e specificatamente del turn-over.
Per quanto concerne l’articolo 1, comma 2, ribadisce l’insussistenza di ulteriori oneri derivanti dalla proroga degli interventi intesi a contenere la ormai da tempo nota emergenza infermieristica e dei tecnici di radiologia medica, in quanto, come già a suo volta evidenziato con la iniziale previsione di cui all’articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 402 del 2001, gli interventi in questione sono strettamente correlati all’effettivo fabbisogno di tale personale. Tali interventi, peraltro, trovano un ulteriore limite correlato non solo alle corrispondenti vacanze di organico, ma anche alle disposizioni in materia di assunzione per il personale del Servizio sanitario nazionale introdotte anche di recente con i provvedimenti di finanza pubblica. L’oratore sottolinea, inoltre, che essendo la proroga in questione solo fino al 31 maggio 2007, gli effetti ad essa correlati limitati nel tempo, non consentirebbero alle aziende sanitarie di poter ricorrere, a pieno titolo, come in passato, a tali modalità di prestazioni aggiuntive. In relazione alle osservazioni formulate all’articolo 1, comma 3, dal Servizio bilancio del Senato, precisa che le somme in parola afferiscono al fondo costituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e Finanze, ai sensi dell’art. 1, comma 96 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005). L’utilizzo nel 2006 da parte di questo Ministero di tale somma residua è stato autorizzato dall’art. 28 del decreto-legge 30 dicembre 2005 n. 273. Ai sensi, poi, dell’articolo 1, comma 541, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (finanziaria 2007), precisa che i termini per l’utilizzo degli stanziamenti previsti per le assunzioni da effettuarsi nel 2006 sono stati prorogati al 30 aprile 2007. Da ciò deriva che, nel caso di specie, non è necessaria una autonoma copertura di spesa.
Relativamente all’ulteriore osservazione concernente eventuali altre autorizzazioni ad assumere concesse per il 2005 ad altre amministrazioni, fa presente che in sede di esame del provvedimento presso la Camera dei Deputati, al comma 3, è stata aggiunta la limitazione all’assunzione di personale del Ministero degli Affari esteri. In merito all’articolo 2, commi 1 e 2, fa presente che si tratta di disposizioni ordinamentali che non comportano riduzioni di entrate a regime. In particolare, il comma 1 si limita a prorogare ulteriormente il termine per far valere il diritto al riconoscimento alla concessione di acqua nonché per la presentazione delle denunce dei pozzi, fermo che i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999. Il comma 2 proroga il termine per comunicare alla banca dati nazionale le variazioni intervenute. Essendo stata così ridimensionata la disposizione, nessuna incidenza può avere sulle sanzioni per omessa iscrizione (entrata questa comunque meramente eventuale). In merito all’articolo 2, comma 3, fa presente che il differimento del termine delle prime due rate di contributi previdenziali è stato limitato nel tempo e con carattere infrannuale. Poiché il decreto-legge è stato emanato dopo la scadenza delle due rate, l’eventuale pagamento effettuato nel breve termine di riapertura del termine non può che avere avuto effetti positivi sul 2006.
In riferimento alla sospensione dei versamenti tributari per le imprese in crisi colpite dall’emergenza aviaria, la disposizione prevede lo slittamento dei pagamento al 16 gennaio 2007 in unica soluzione, o in quattro rate trimestrali (a decorrere dal 16 gennaio 2007) con applicazione degli interessi legali dal 17 gennaio.
Come osservato dal Servizio del bilancio la norma consente una "regolarizzazione" dei versamenti ritardati, per cui, in assenza, della presente disposizione, i contribuenti sarebbero dovuti ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso. Evidenzia, però, che l’ipotesi del ravvedimento è legata ad eventi fortuiti e non prevedibili e di cui non si è pertanto tenuto conto in sede di formulazione delle previsioni di bilancio per l’anno 2007. Per tale motivo si ritiene di non ascrivere alcun effetto finanziario al mancata introito delle somme accessorie (sanzioni ridotte e interessi) derivanti dalla possibile adesione dei contribuenti.
In ordine al comma 4, dell’articolo 2, conferma che nessuna spesa è stata assunta sull’autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 202 del 2005, per problemi comunitari, ancora irrisolti. Sull’articolo 3, comma 3, si riserva di fornire chiarimenti.
Per quanto concerne l’articolo 3-bis, circa gli effetti della riapertura dei termini relativamente alla possibilità di definizione automatica di tributi, contributi e premi sospesi peri soggetti colpiti dall’alluvione del Piemonte dei 1994, ritiene, pur in assenza di dati puntuali, che il numero dei soggetti potenzialmente interessati sia estremamente residuale rispetto alla platea originaria, sulla base della quale era stata effettuata la stima della copertura prevista dalla nonna originaria. Pertanto la stima risulta sufficientemente congrua nel limite di spesa annuo di 5 milioni di euro previsto.
In relazione all’articolo 4, comma 1, circa l’effettiva neutralità finanziaria della disposizione in esame, fa presente che la stessa si limita a prorogare la data di soppressione degli organismi oggetto della riduzione prevista dall’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Infatti, i risparmi di spesa realizzabili in attuazione della suindicata disposizione restano garantiti dal comma 5 della disposizione stessa i cui termini di scadenza non risultano variati. Peraltro l’articolo in esame fa espressamente salva la realizzazione degli obiettivi di risparmio; fa presente che, in applicazione della suddetta norma, sono stati già emanati D.P.R. e D.P.C.M. di riordino e di ricognizione, con conseguente riduzione della spesa pari al 30 per cento, che hanno interessato 229 organismi operanti presso 14 amministrazioni e con i quali si è altresì operata la predetta riduzione di spesa per l’anno 2006 in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto legge ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del predetto decreto-legge.
In merito all’articolo 4, comma 4, ed in particolare circa gli effetti che esso potrebbe produrre sull’equilibrio finanziario complessivo del sistema degli enti camerali, fornisce assicurazioni circa la neutralità sulla finanza pubblica, diretta e indiretta, della misura proposta, tenuto conto che il sistema camerale è ormai totalmente autonomo ed autosufficiente e, come emerge dall’esame dei bilanci degli enti in questione, la loro situazione finanziaria e patrimoniale consentirà senza eccessivi aggravi di fronteggiare l’attuazione della disposizione in esame, come peraltro verificatosi negli esercizi precedenti in cui la disposizione medesima era già in vigore.
Fa presente inoltre che, la disposizione dell’articolo 6, comma 2, così come la prima proroga, non reca alcuna autorizzazione di spesa in quanto allo scopo verranno anche in questo caso utilizzati gli stanziamenti residui disposti dall’articolo 3, comma 22, della legge finanziaria per l’anno 2004. L’impiego delle risorse umane messe a disposizione dell’INPS in base alla convenzione viene modulato in ragione degli stanziamenti residuati sul capitolo 1439 del Ministero dell’Economia. Rileva poi che la norma non genera alcun onere finanziario, atteso che trattasi di mera proroga formale di accordi già sottoscritti. Quanto poi all’attività di corresponsione degli indennizzi per beni perduti all’estero, oltre alle risorse allocate nell’ambito dello stanziamento del capitolo 7256 dell’economia e delle finanze, determinato dalla tabella C della legge finanziaria, ai sensi della legge n. 16 del 1980 e della legge n. 137 del 2001 sussistono ulteriori risorse, ai sensi dell’articolo 3, comma 23, della legge n. 350 del 2003, che ha modificato l’articolo 49, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tali risorse sono state versate all’entrata del bilancio dello Stato nel corso del 2005 e quindi destinate, con decreto n. 20550 del giugno 2006, oltre che all’incremento della citata autorizzazione di spesa di cui legge 29 marzo 2001, n. 137, quanto a 4 milioni di euro anche sul capitolo 1439 dell’economia e delle finanze per il rinnovo della Convenzione stipulata tra il Ministero stesso e l’INPS per l’accelerazione delle procedure di indennizzo, ai sensi dell’articolo 3, commi 22 e 23 della legge n. 350 del 2003. Le suddette risorse risultano peraltro ancora utilizzabili in applicazione della richiamata normativa anche per il corrente esercizio, ai fini della proroga fino al 31/5/2007 degli effetti di cui all’articolo 3, comma 23, della citata legge n. 350, e quindi della copertura complessiva degli oneri derivanti dalla richiamata Convenzione.
Per quanto concerne l’articolo 6, comma 4, rileva che la norma non comporta alcun onere aggiuntivo, come lo stesso Servizio Bilancio riconosce, ma neppure vi sarebbe stato un risparmio di risorse, nel caso in cui la norma non fosse stata emanata, poiché l’esclusione di bulgari e rumeni, avrebbe solo spostato le risorse ad altri soggetti, senza comportare una riduzione delle spese.
In merito al comma 4-bis, in considerazione dell’assenza di accordi nel periodo transitorio previsto dal comma 3-bis dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997, fa presente che non è possibile prevedere eventuali effetti più favorevoli rispetto ai contratti in essere per i quali viene disposta la proroga fino al 31/12/2007.
In riferimento al comma 5 dell’articolo 6, fa presente che tale disposizione è volta a razionalizzare alcune risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero del Commercio Internazionale ai sensi della legge n. 56 del 2005. La disposizione contenuta nel comma 5 in esame prevede il mantenimento (necessario ed urgente) delle predette somme in bilancio anche per il 2007, prevedendo la riassegnazione delle somme al bilancio del Ministero del Commercio Internazionale in favore dell’istituto per il Commercio con l’Estero. Ciò anche al fine di non disperdere risorse finanziarie (e quindi di razionalizzare l’utilizzo di fondi pubblici) che sono comunque destinate al settore istituzionalmente dirette alla tutela degli interessi economici italiani all’estero.
La norma introdotta dal comma 5 dell’articolo 6 del disegno di legge, peraltro, non è destinata a creare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, secondo quanto già accertato e certificato dalla Ragioneria Generale dello Stato. Ciò, tra l’altro, comporta l’irrilevanza della natura della spesa, risultando ininfluente sul sistema dei saldi la sua appartenenza al conto corrente piuttosto che a quello capitale.
Peraltro, giova ricordare che analoga norma era già presente nel disegno di legge finanziaria 2007, in ordine alla quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato aveva espresso parere favorevole e che, presumibilmente, ne aveva già contemplato gli effetti finanziari nel tendenziale, giudicandoli neutri. Fa presente inoltre la necessità di acquisire chiarimenti circa la riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del Commercio internazionale delle risorse autorizzate con la legge n. 56 del 2005 e finalizzate, tramite l’ICE, alla costituzione degli sportelli unici all’estero. La conservazione di tali fondi autorizzati dall’articolo 1, comma 10, della legge n. 56 del 2005 si ritiene condivisibile, tenuto conto che la spesa non reca effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, essendo stata già considerata nel tendenziale e trattandosi di residui di conto capitale, per i quali la deroga dalle norme di contabilità si sostanzia solo nell’allungamento di un anno dei termini di conservazione.
Per quanto riguarda il comma 6, dell’articolo 6, conferma che trattasi di somme trasferite all’ENAC nel corso del 2006 per spese di parte corrente. Entro il mese di aprile 2007, l’ENAC comunicherà l’importo delle somme non utilizzate che potranno essere destinate, grazie alla norma in questione e come per gli anni precedenti, a spese per investimenti che saranno individuati dal Ministero dei trasporti con proprio decreto.
Inoltre, in merito al comma 8 del medesimo articolo, fa presente che il capitolo sul quale gravano gli importi del Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell’autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica è il 7420.
Con riferimento ai commi 8-bis, 8-ter e 8-quinquies, evidenzia, infine, che, pur in assenza di dati puntuali, da informazioni acquisite per le vie brevi presso i locali uffici dell'Agenzia delle entrate al momento della formulazione della norma originaria (articolo 43, comma 3, legge n. 166 del 2002) il numero dei soggetti interessati è alquanto ridotto, per cui la copertura prevista (2 milioni di euro) si ritiene sufficientemente congrua.
Il presidente MORANDO propone di sospendere la seduta per consentire ai componenti della Sottocommissione di prendere visione dei chiarimenti offerti dal Governo. Inoltre, accogliendo una richiesta del senatore Antonio BOCCIA (Ulivo), propone di procedere nella giornata odierna all’esame degli emendamenti trasmessi dalla 1a Commissione e dall’Assemblea, ove siano disponibili i chiarimenti del Governo sugli stessi.
La Sottocommissione conviene.
La seduta, sospesa alle ore 16,45, riprende alle ore 19,25.
Il relatore ALBONETTI (RC-SE), ritenendo soddisfacenti molte delle risposte fornite dal Governo in relazione ai quesiti posti e ritenendo, invece, di non poter condividere talune delle risposte date, propone il seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti del Governo, esprime, per quanto di propria competenza e ad eccezione degli articoli 2 e 6, parere non ostativo, ai seguenti presupposti:
che l’articolo 1, comma 1, non abbia implicazioni finanziarie a carico del bilancio dello Stato né dei bilanci degli Atenei, risultando volto alla salvaguardia della programmazione dei fabbisogni universitari;
che, con riferimento all’articolo 2, comma 3, non si registrino effetti finanziari negativi in termini di minori entrate sul bilancio dell’anno 2006;
con riferimento all’articolo 2, comma 4, che vi sia l’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie previste a copertura della disposizione;
che siano esclusi effetti finanziari negativi associati all’articolo 3, comma 3;
con riferimento all’articolo 3-bis, risulti limitata la platea dei beneficiari della agevolazioni previste e risulti sufficientemente congruo il relativo limite di spesa;
in relazione all’articolo 4, comma 1, sia fatta salva la realizzazione degli obiettivi di risparmio pubblico previsti dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
che l’articolo 6, comma 2, disponga una mera proroga temporale e non rechi alcuna ulteriore autorizzazione di spesa relativamente agli accordi di cui all’articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
che l’articolo 6, comma 4, non comporti oneri aggiuntivi, operando la disposizione nell’ambito delle somme già stanziate per i programmi di cui all’articolo 18 del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286.
Esprime, poi, parere contrario sull’articolo 6, comma 5, nonchè parere non ostativo sugli articoli 2 e 6, alle seguenti condizioni, rese ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:
che al comma 3 dell’articolo 2, le parole "pari a" vengano sostituite dalle altre: "valutato in";
che dopo il comma 3 dell’articolo 2 venga aggiunto il seguente: "3-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.
che venga soppresso il comma 8, dell’articolo 6;
che al comma 8-quater dell’articolo 6 la parola: "determinato" venga sostituita dall’altra: "valutato";
che al comma 8-quinquies dell’articolo 6 le parole: "pari a" vengano sostituite dalle altre: "valutato in";
che dopo il comma 8-quinquies dell’articolo 6 venga aggiunto il seguente: "8-sexies. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8-ter e 8-quinquies, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
Il senatore POLLEDRI (LNP) chiede chiarimenti in relazione all’articolo 1, comma 1, a cui risponde il sottosegretario CASULA, facendo presente che il riferimento è tanto al personale docente quanto a quello non docente.
Sulla proposta di parere interviene quindi il senatore FERRARA (FI) che sottolinea la necessità di avere chiarimenti sull’articolo 6, comma 6, in relazione alle risorse destinate all’ENAC, anche in relazione alle questioni sollevate nella nota del Servizio del bilancio. Vi sono infatti trasferimenti cospicui di cui non è affatto chiara l’utilizzazione né a ciò soccorre in alcun modo il chiarimento fornito dal rappresentante del Governo. Ritiene, pertanto, necessario che su questo punto siano operati approfondimenti alle norme che hanno determinato questa situazione, relative alla questione della continuità territoriale con le Isole. Solleva, quindi, forti perplessità anche in merito al comma 3 dell’articolo 3, rispetto al quale la nota del Governo non fornisce i dati richiesti. Infine, non si ha alcuna contezza della platea dei beneficiari relativi al comma 3-bis del medesimo articolo.
Il senatore MORGANDO (Ulivo) condivide molte delle questioni poste nella proposta di parere del relatore. Invita, tuttavia, ad una riflessione sulla effettiva necessità di porre delle condizioni tanto stringenti da dover modificare il testo.
Il presidente MORANDO dà atto al senatore Ferrara della necessità di avere una precisa quantificazione delle risorse trasferite all’ENAC sulle quali, tuttavia, non è possibile l’espressione di un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Si tratta, al contrario, di affermare la necessità di un trasparente utilizzo delle risorse medesime. Sulla questione posta dal senatore Morgando ritiene invece non esistano possibilità metodologiche per procedere in un modo differente da quello proposto dal relatore che si riveli altrettanto efficace. In relazione, poi, alla trasformazione dei tetti di spesa in previsioni di spesa, ritiene non vi sia altra possibilità di procedere quando ci si trovi di fronte all’affermazione di diritti soggettivi. Ciò peraltro consentirà al Governo di riferire su tali previsioni anche per avere un quadro più puntuale di una situazione sulla quale esprime il disagio di tutta la Commissione e che ritiene opportuno segnalare al Presidente del Senato. E’ infatti molto difficile, per il Parlamento, ed in particolare per la Commissione bilancio, un esame approfondito di temi che richiederebbero tempi di esame assai più congrui.
Il sottosegretario CASULA fa presente di non disporre al momento delle informazioni richieste dal senatore Ferrara, si impegna inoltre, data la contrarietà ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione del parere proposto dal relatore in relazione all’articolo 6, comma 8, per l’esame in Assemblea una riformulazione che consenta di rivedere il parere.
Il senatore AZZOLLINI (FI), intervenendo in dichiarazione di voto contrario per la sua parte politica, si associa all’intenzione del Presidente di esprimere la condizione di disagio della Commissione ad esaminare provvedimenti di così vasta portata in tempi insufficienti. D’altra parte, non si tratta del primo provvedimento di questa natura esaminato in tempi analoghi, ma anche in questo caso, come in precedenti occasioni, la possibilità di violare le norme di contabilità pubblica non soltanto in relazione alla copertura finanziaria delle norme è molto forte e d’altra parte ciò è confermato anche dalle risposte dell’Esecutivo, che da nessuna parte afferma in modo definitivo che le norme in questione non comportano oneri aggiuntivi.
Il senatore POLLEDRI (LNP) esprime il voto contrario del suo Gruppo su un provvedimento che ha numerosi effetti negativi sul bilancio dello Stato e sulla finanza pubblica e che in molte materie va in controtendenza rispetto a decisioni anche recentemente prese dal Governo, come quella, per esempio, in materia di inceneritori.
Interviene, infine, il senatore FERRARA (FI), che fornisce incidentalmente, data l’incapacità del Governo a fare la medesima cosa per il 2007, i dati delle risorse trasferite all’ENAC nell’anno 2005, che, all’epoca, ammontavano a 67 milioni di euro, rispetto all’utilizzo dei quali non si è in grado di fare chiarezza.
Posta ai voti, la Sottocommissione approva quindi la proposta di parere sul testo, illustrata dal relatore.
Il relatore ALBONETTI (RC-SE), per quanto di competenza, rileva che per l’emendamento 1.31, sostitutivo del comma 1 dell’articolo 1, valgono le medesime osservazioni svolte con riferimento al testo, circa la necessità di acquisire conferma che la proroga ivi prevista non sia suscettibile di determinare un effetto di appesantimento dei bilanci degli atenei, con conseguenze sul sistema di finanziamento delle Università ed effetti sugli obiettivi di contenimento di finanza pubblica. Rileva, inoltre, che occorre acquisire chiarimenti sulla proposta emendativa 1.1, nonché sugli emendamenti 1.4, 1.16 e 1.15 (testo 2) in relazione agli effetti che può produrre il differimento del termine di applicazione, al personale del CONI, della disciplina posta dall’articolo 30 del Decreto legislativo n. 165 del 2001, atteso che quest’ultimo prevede, in materia di passaggio tra amministrazioni, l’applicazione dei compensi dell’Amministrazione di destinazione. Occorre valutare, poi, la corretta quantificazione dell’onere previsto dagli emendamenti 1.38 e 1.39, di identico tenore, in considerazione dell’estensione, alle imprese di cui al decreto ministeriale ivi richiamato, dei benefici previsti per le società cooperative. L’emendamento 1.9, che riproduce previsione analoga ai citati emendamenti 1.38 e 1.39, risulta privo di copertura finanziaria, a fronte della produzione di maggiori oneri connessi all’estensione del riconoscimento dei benefici fiscali. Occorre acquisire chiarimenti in ordine alla correttezza della quantificazione delle proposte 1.37, 1.40, nonché 1.46, la cui copertura appare inadeguata a fronte del riconoscimento di diritti soggettivi.
Segnala, inoltre, che appare determinare maggiori oneri, senza adeguata copertura finanziaria, l’emendamento 1.41. In relazione agli emendamenti 2.3, 2.6 e 2.22, valgono le osservazioni formulate in ordine al comma 3 dell’articolo 2 del testo. Chiarimenti in ordine alla correttezza della quantificazione e relativa copertura risultano necessari per la proposta 2.9, in materia di previdenza agricola, nonché per la proposta 2.19. Occorre valutare gli effetti degli emendamenti 2.5, 2.14, 2.24, 2.2 in materia di proroga delle disposizioni agevolative fiscali per i consorzi agrari, in relazione all’allungamento dei termini e all’esclusione di taluni requisiti per le promozioni dirigenziali. Segnala la proposta 2.26, volta al mantenimento di somme a titolo di residui, di cui occorre valutare la correttezza nella quantificazione, nonché i possibili effetti in termini di fabbisogno e indebitamento. Occorrono poi chiarimenti, in ordine al tenore letterale della proposta 3.2 e ai relativi effetti.
Gli emendamenti 3.0.4, 3-bis.0.3 e 3-bis.0.4, sembrano suscettibili di determinare maggiori oneri privi di una adeguata copertura finanziaria. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 3-bis.1 posto che, per sanare posizioni previdenziali agevolate, prevede una definizione agevolata dei debiti pregressi. Sarebbe opportuno, a tal riguardo, acquisire elementi informativi anche sugli effetti della stessa soprattutto in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Per quanto concerne l’articolo 4, occorre valutare in relazione al parere da rendere sul testo, la proposta 4.5. L’emendamento 4.1 sembra suscettibile di determinare maggiori oneri privi di una adeguata copertura finanziaria. La proposta 4.3 appare suscettibile di determinare maggiori oneri, in quanto differisce di nove mesi il termine per l’adeguamento degli statuti societari, di società a partecipazione pubblica, alla disciplina recata dal comma 729 della legge finanziaria 2007, ove si prevede, tra l’altro, la diminuzione dei componenti degli organi sociali,che manterrebbero la vigenza in carica nelle more dell’adeguamento.
Occorre acquisire conferma che l’emendamento 4.9 faccia riferimento a mera proroga formale, nell’ambito dei benefici di credito d’imposta già riconosciuti rispetto a investimenti di cui si prevede il completamento. Occorre valutare gli effetti, della proposta 6.21, che differisce il termine per l’applicazione della normativa in materia di contrasto alla indebita compensazione da parte dei titolari di partita IVA (ai sensi del comma 30, articolo1, della legge finanziaria 2007). In relazione all’emendamento 6.55, valgono le osservazioni effettuate con riferimento al testo del provvedimento, risultando comunque necessario specificare l’applicazione della previsione nei limiti delle risorse disponibili. Sull’emendamento 6.56, rinvia alle osservazioni relative all’articolo 6 del testo, mentre l’emendamento 6.27 comporta maggiori oneri non quantificati e una copertura non in linea con quanto previsto dalla legge di contabilità. Sull’emendamento 6.48 rinvia alle osservazioni relative al comma 6 dell’articolo 6 del testo. In relazione agli emendamenti 6.49 e 6.50, rinvia alle osservazioni svolte sul testo del decreto-legge. In relazione agli emendamenti 6.68 e 6.1, si rinvia alle osservazioni avanzate sul testo del decreto-legge. In ordine all’emendamento 6.7, occorre valutare quali siano gli effetti sul Patto di stabilità che ne possono derivare sulla finanza pubblica, con la non applicazione del comma 561 della legge finanziaria 2007. In relazione all’emendamento 6.8, occorre valutare gli effetti sulla finanza pubblica derivanti dalla proposta, con particolare riferimento ai vincoli posti dal Patto di stabilità. Occorre altresì valutare, in relazione al medesimo Patto di stabilità, gli effetti derivanti dall’emendamento 6.9, che sposta, per enti costituiti antecedentemente all’anno 2006, gli effetti del medesimo Patto, a partire dall’anno 2009, con ciò estendendo la portata del comma 687 della legge finanziaria 2007. Identiche osservazioni valgono per la proposta 6.73, che somma gli effetti dei due emendamenti precedenti. Occorre invece valutare la correttezza della quantificazione dell’onere previsto dall’emendamento 6.74. Comportano maggiori oneri le proposte 6.34, 6.4 e 6.19, in quanto estendono un credito di imposta senza adeguata copertura, nonché l’emendamento 6.20, che proroga una normativa di sostegno, estendendo la platea dei beneficiari, senza adeguata copertura.
Segnala gli emendamenti 6.41, 6.36, 6.42 e 6.69 in quanto appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica privi di un’adeguata copertura finanziaria. Occorre, altresì, acquisire conferma della quantificazione indicata nella proposta 6-bis.0.9. Segnala infine l’emendamento 6.38 (testo 2) in quanto, difformemente dalla legge di contabilità, consente la riassegnazione alla spesa di residui in bilancio. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario CASULA esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.1, 1.4, 1.16, 1.9, 1.38, 1.39, 1.37, 1.40, 1.46, riferiti all’articolo 1 del decreto-legge di conversione. Esprime parere contrario sull’emendamento 1.41, come attualmente formulato, prospettando una possibile riformulazione della proposta emendativi nel corso dell’esame in Assemblea, sulla quale il parere del Governo risulterebbe favorevole. Con riferimento agli emendamenti presentati all’articolo 2, formula parere contrario, in quanto determinano maggiori oneri, sulle proposte 2.3, 2.6, 2.22, 2.9, 2.19, 2.5, 2.14, 2.24, 2.2, 2.26, quest’ultimo per problemi attinenti la quantificazione. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 3.2, 3.0.4, 3-bis.0.3, 3-bis.0.4, nonché sulla proposta 4.1. Esprime di seguito parere contrario sulle proposte 6.21, 6.27, 6.48, 6.49, 6.68, 6.74, 6.34, 6.4, 6.19 e 6.20, nonché sugli emendamenti 6.41, 6.36, 6.42, 6.69 e 6-bis.0.9. Esprime parere favorevole sull’emendamento 1.31, 1.15 (testo 2), in una versione riformulata che preveda il rispetto dei vincoli finanziari nel senso di rispettare le risorse disponibili, 3-bis.1, 4.5, 4.3, 4.9, 6.55, a condizione che sia inserito il riferimento al rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Esprime altresì parere favorevole sulle proposte 6.1, 6.8, ove venisse espunto il riferimento temporale ivi previsto, nonché sull’emendamento 6.9. Si riserva di formulare successivamente il parere del Governo sulla proposta 6.7, che non appare comportare effetti sul saldo finanziario complessivo, nonché sugli emendamenti 6.73 e 6.38 (testo 2).
Il senatore VITALI (Ulivo), con riferimento alla proposta emendativa 6.7, rileva che nella legge finanziaria è rinvenibile una contraddizione tra le disposizioni del comma 701 e quella del comma 561, relativamente all’assunzione di personale da parte degli enti locali che abbiano superato i vincoli posti dal Patto di stabilità interno. Alla luce dell’attuale quadro delineato dalle citate disposizioni della legge finanziaria, la proposta emendativa in esame non risulta determinare oneri aggiuntivi.
Il PRESIDENTE rileva che è necessario un approfondimento sul punto, al fine di chiarire il quadro normativo e la sussistenza o meno di profili di onerosità dell’emendamento.
Il rappresentante del Governo fornisce infine alcuni chiarimenti in ordine al parere espresso sulle proposte emendative 6.8 e 6.9, che attengono ai problemi di rendicontazione degli enti istituiti prima della modifica introdotta con il comma 687 della finanziaria.
Il relatore ALBONETTI (RC-SE) propone dunque di esprimere un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti sui quali si sia espresso in senso contrario il rappresentante del Governo.
Il PRESIDENTE pone dunque ai voti una proposta di parere relativa agli emendamenti su cui è emersa una convergenza di posizione tra il relatore e il rappresentante del Governo, rinviando alla seduta di domani per l’esame dei restanti emendamenti.
La Sottocommissione esprime, infine, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.1, 1.4, 1.16, 1.38, 1.39, 1.9, 1.37, 1.40, 1.46, 1.41, 2.3, 2.6, 2.22, 2.9, 2.19, 2.5, 2.14, 2.24, 2.2, 2.26, 3.2, 3.0.4, 3bis.0.3, 3bis.0.4, 4.1, 6.21, 6.27, 6.48, 6.49, 6.68, 6.74, 6.34, 6.4, 6.19, 6.20, 6.41, 6.36, 6.42, 6.69 e 6bis.0.9. E’ invece rinviato l’esame di tutti i restanti emendamenti.
La seduta termina alle ore 22.
FINANZE E TESORO (6ª)
MERCOLEdi' 7 febbraio 2007
8a Seduta
Sottocommissione per i pareri
Presidenza del Presidente
La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:
alla 1a Commissione:
(1293) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati : parere favorevole con osservazioni.
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)
MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2007
58a Seduta
Presidenza della Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Modica.
La seduta inizia alle ore 15,40.
IN SEDE CONSULTIVA
(1293) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(Esame e rinvio. Parere alla 1ª Commissione)
La relatrice SOLIANI (Ulivo) riferisce sul provvedimento in titolo, già approvato con modifiche dalla Camera dei deputati, ricordando che la Commissione è chiamata ad esprimere - per le parti di competenza - un parere alla Commissione affari costituzionali.
Puntualizza preliminarmente che la scelta di ricorrere ad un decreto-legge di proroga termini deriva da una inadeguatezza di fondo e postula l'esigenza di assicurare sistematicità all'ordinamento, requisito peraltro indispensabile per una azione di governo efficace. Le disposizioni in esame di competenza della Commissione consentono comunque a suo avviso di affrontare con ragionevolezza questioni attualmente oggetto di attenzione, come ad esempio il rinnovo della dirigenza del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).
Passando ad illustrare le norme di interesse della Commissione, evidenzia innanzitutto l'articolo 1, comma 1, secondo il quale le spese per il personale universitario, docente e non docente, che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per i due terzi tra le spese obbligatorie fisse per il personale di ruolo delle università statali. Al riguardo, precisa che tali tipologie di spesa, ai sensi dell'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997, non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul Fondo per il finanziamento ordinario (FFO). Alla luce della citata disposizione, osserva che, in virtù dell'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame un terzo dei costi del personale che svolge attività assistenziale con il Servizio sanitario nazionale non è soggetto al tetto del 90 per cento, con effetti riduttivi della portata dell'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997. Segnala al riguardo che una norma analoga è stata già prevista per l'anno 2004 dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 97 del 2004 ed è stata poi nuovamente prorogata per il 2005 e per il 2006. Prosegue evidenziando che la disposizione in esame rappresenta altresì una deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 12, della legge n. 370 del 1999, in base alla quale per le università statali cui sono annessi i policlinici, i costi del personale di ruolo dell'area socio-sanitaria assegnato al policlinico non sono compresi tra le spese fisse obbligatorie ai sensi del citato articolo 51 della legge n. 449 del 1997.
Passa poi all'esame del comma 5 dell'articolo 1, secondo cui, in attesa del riordino del CNR, i direttori degli istituti del predetto ente restano in carica fino al 30 giugno 2007; pertanto sono sospese, fino a tale data, le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi. Rammenta a tal proposito che i direttori di istituto del CNR durano in carica cinque anni e possono essere confermati una volta sola. Sottolinea altresì che la norma in questione deve essere correlata al generale processo di riordino degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, che si attuerà mediante legge delega, il cui iter è in corso di svolgimento in Commissione (A.S. 1214).
Dà conto inoltre del comma 6 dell'articolo 1, che interviene sul comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto-legge n.105 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n.170 del 2003, stabilendo che fino all'anno 2009 i possessori di laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma del cosiddetto "3+2" possono svolgere le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo sulla base delle modalità in vigore prima dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001. Fa presente infatti che quest'ultimo decreto ha provveduto ad adeguare la struttura degli albi professionali alla nuova normativa in materia universitaria, istituendo due sezioni in corrispondenza del diverso livello del titolo di accesso: la sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea magistrale; la sezione B, riservata - previo esame di Stato - ai possessori di laurea. Pone in luce inoltre che nel testo originario del decreto-legge la proroga era prevista fino al 2007, mentre in seguito ad un emendamento approvato dalla Camera dei deputati essa è fissata al 2009.
Segnala infine che l'articolo 4, comma 1, modifica il comma 4 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 (cosiddetto "decreto Bersani") in tema di riordino degli organismi a fini di risparmio di spesa. Tale norma attualmente prevede la soppressione di diritto, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, di organi collegiali e altri organismi anche monocratici, operanti nelle amministrazioni pubbliche, non oggetto del processo di riorganizzazione e razionalizzazione disposto dallo stesso articolo 29; il suddetto termine - la cui scadenza era prevista per gennaio - viene prorogato al 15 maggio 2007 dalla disposizione in questione.
Il seguito dell'esame è rinviato.
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)
Martedì 13 FEBBRAIO 2007
60a Seduta
Presidenza della Presidente
Interviene il ministro dell'università e della ricerca Mussi.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(1293) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 febbraio scorso, nel corso della quale - ricorda la PRESIDENTE - era stata svolta la relazione introduttiva.
Nel dibattito prende la parola il senatore VALDITARA (AN), il quale sottolinea la gravità della disposizione prevista dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge, in tema di sospensione dei concorsi attualmente in atto riguardanti i vertici del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Una situazione analoga, che giudica palesemente illegittima, non si è infatti mai verificata fino ad ora, tanto più che le commissioni sono già state nominate.
Al di là delle polemiche relative ad interessi particolari connessi a tali vicende, deplora le scelte dell'Esecutivo, orientate a prorogare in maniera inopinata incarichi attualmente in corso di rinnovo, in evidente contraddizione con i propositi dichiarati dal Ministro di valorizzare l'autonomia degli enti di ricerca e assicurare il ringiovanimento delle figure apicali.
Rivolge pertanto una precisa accusa al Governo, spinto a suo giudizio dalla volontà di gestire direttamente i concorsi, da cui deriverebbe un pesante tentativo di condizionamento degli enti di ricerca.
Il senatore ASCIUTTI (FI), associandosi alle considerazioni del senatore Valditara, ritiene che il disegno di legge in titolo celi una volontà di procedere allo spoil system, con un metodo che non esita a definire scandaloso. Di fronte alla lesione dell'autonomia degli enti di ricerca è legittimo, a suo avviso, sospettare che le finalità del Governo vadano oltre le semplici esigenze di raccordo con il disegno di legge riguardante il riordino degli enti, attualmente all'esame della Commissione (A.S. n. 1214). Anche in considerazione dell'elevata età dei direttori in carica, sarebbe stato infatti più opportuno permettere il completamento delle procedure concorsuali e tutt'al più posticipare la chiamata dei relativi vincitori, onde consentire una adeguata riorganizzazione.
Stigmatizza quindi la mancanza di democraticità sottesa a tali scelte, deplorando il comportamento dell'attuale maggioranza, la quale nella scorsa legislatura aveva fortemente protestato contro qualsiasi limitazione dell'autonomia degli enti.
Esprimendo quindi un giudizio estremamente negativo sul disegno di legge in titolo, auspica che la relatrice recepisca nello schema di parere le considerazioni in questo senso emerse nel dibattito.
Il senatore RANIERI (Ulivo) invita le forze politiche di opposizione a non enfatizzare l'aspetto dello spoil system, tanto più che l'attuale dirigenza degli enti di ricerca è frutto di analoghe scelte compiute dal precedente Governo, senza alcuna motivazione di carattere scientifico.
In una breve interruzione, il senatore VALDITARA (AN) rimarca la differenza tra il blocco delle procedure concorsuali e le nomine di natura politica per la scelta dei vertici degli enti.
Riprendendo il suo intervento, il senatore RANIERI (Ulivo) argomenta che i concorsi attualmente in corso sono bloccati, in quanto gestiti da commissioni nominate con procedure discutibili e poche attenzioni all'autonomia.
Quanto alla necessità di ringiovanire i vertici degli enti, egli ritiene non evocabili i presunti limiti di età, in quanto essi non figurano nel regolamento di organizzazione del CNR. In considerazione di tale lacuna e a dimostrazione dell'utilizzo strumentale della clausola dell'età sono infatti pendenti numerosi ricorsi al giudice amministrativo.
Con riferimento alle procedure di rinnovo in atto, ricorda che esse non sono state precedute da adeguate valutazioni scientifiche dell'operato dei direttori di istituto, i quali hanno peraltro raggiunto risultati positivi anche in termini di aumento delle commesse, a differenza della gestione dipartimentale. Ciò dimostra a suo giudizio che la riorganizzazione di carattere manageriale del CNR non ha prodotto un aumento della funzionalità dell'Istituto.
In attesa dell'approvazione di un provvedimento che stabilisca nuovi criteri per le nomine, ritiene ragionevole una sospensione dei concorsi in atto, anche in vista di modifiche al regolamento del CNR risultato poco rispettoso delle professionalità.
Pur dando atto al senatore Asciutti della possibilità di scegliere strumenti di intervento meno invasivi, assicura che le nuove regole conseguenti all'approvazione del disegno di legge sul riordino degli enti di ricerca escluderanno fenomeni di lottizzazione.
Il senatore DAVICO (LNP) esprime forti perplessità sul disegno di legge in titolo, il quale rappresenta uno strumento patologico posto a parziale correzione degli errori commessi attraverso la legge finanziaria. Le disposizioni previste risultano pertanto a suo giudizio viziate da incongruità amministrativa, costituzionale e politica.
Non ritenendo totalmente contestabile l'attuale sistema di scelta delle commissioni, formula invece un giudizio negativo sulla proroga degli incarichi di vertice del CNR, in quanto si impedisce volontariamente il rinnovamento di organi attualmente in scadenza.
La scelta di sospendere i concorsi in atto, oltre ad essere incostituzionale è a suo avviso fortemente lesiva delle singole situazioni giuridiche soggettive e produrrà un aumento del contenzioso, nonché una crescita della sfiducia nei confronti della classe politica.
Dopo aver sottolineato l'opportunità di garantire continuità amministrativa e di tutelare i diritti fino ad ora maturati, si esprime in senso fortemente contrario al disegno di legge in titolo, auspicando che il Governo modifichi la sua impostazione al fine di tener conto di tutte le esigenze emerse nel dibattito. Le tensioni manifestatesi in Commissione potrebbero essere in tal modo superate lasciando spazio ad un clima collaborativo e ridando fiducia al Paese.
Il senatore MARCONI (UDC) richiama preliminarmente l'attenzione sull'elevato numero di proroghe disposte dal disegno di legge in esame, interrogandosi altresì sull'inopportunità di inserire termini per l'attuazione di alcune leggi. Rileva infatti che assai di frequente il Parlamento stabilisce degli obiettivi difficilmente realizzabili, determinando nel Paese un generale atteggiamento di sfiducia e delegittimazione delle istituzioni; auspica pertanto che si metta fine a questo tipo di meccanismi, evitando di ricorrere a nuove proroghe.
Quanto alle norme di più stretta competenza della Commissione, pur prendendo atto della diffusione dello spoil system, ribadisce le critiche già manifestate al riguardo, enfatizzando i danni recati agli amministrati. Occorre pertanto superare un'impostazione incentrata sulla fedeltà al Governo di volta in volta in carica al fine di far prevalere una maggiore attenzione all'Amministrazione e, quindi, ai cittadini.
Considerando la scarsa attività legislativa di cui fino ad ora il Governo Prodi è stato propulsore, egli deplora che l'Esecutivo sia stato impegnato negli ultimi mesi solo in procedure di ricambio dei vertici della dirigenza in tutti i settori.
Infine, manifesta fin d'ora contrarietà al disegno di legge in titolo a meno che la maggioranza non si renda disponibile a cambiare la pericolosa tendenza in atto.
Il senatore AMATO (FI), associandosi alle considerazioni espresse dal senatore Asciutti, rileva che il blocco dei concorsi rientra in procedure di carattere amministrativo, configurandosi quindi come una situazione di commissariamento di fatto.
Ricordando le motivazioni addotte dalla maggioranza per giustificare la sospensione dei concorsi, nega che esse si basino sulla necessità di garantire la funzionalità del CNR evitando momenti di vacatio, atteso che gli incarichi sono già stati prorogati dal consiglio di amministrazione e le relative procedure concorsuali risultano legittimamente in atto. Puntualizza inoltre che non esistono ad oggi norme successive al decreto legislativo n. 127 del 2003 che possano integrare le disposizioni in materia di riorganizzazione del CNR, mentre l'unico provvedimento che potrebbe intervenire in materia risulta ancora all'esame della Commissione.
Le scelte dell'Esecutivo producono perciò un blocco dei cambiamenti in itinere in netta controtendenza rispetto all'andamento generale della pubblica amministrazione e determineranno difficoltà gestionali in coincidenza della scadenza prevista dal decreto-legge.
Dopo aver evidenziato le differenze tra una proroga decisa legittimamente dal consiglio di amministrazione e una disposta attraverso decreto-legge - con conseguente deresponsabilizzazione degli organi di gestione - reputa contestabile aver bloccato il ricambio anche generazionale all'interno degli enti, in quanto si verificano evidenti pregiudizi sulla funzionalità e sull'autonomia del CNR nonché un impatto negativo in termini di separazione delle responsabilità.
L'incostituzionalità della misura è peraltro confermata dall'assenza dei presupposti di necessità ed urgenza, dal carattere di legge provvedimento - ammesso solo in casi eccezionali - e dalla subordinazione dell'interesse generale a favore del consolidamento di posizioni particolaristiche.
Intervenendo in sede di replica la senatrice SOLIANI (Ulivo) si sofferma innanzitutto sull'autonomia degli enti di ricerca e sulla contestualità tra la sospensione delle procedure concorsuali e l'approvazione del disegno di legge di riordino del settore. Ritiene infatti ragionevole che, a fronte di un provvedimento di riorganizzazione che riguarda il mondo della ricerca, sia disposta una breve sospensione del rinnovo degli incarichi al fine di consentire al Governo l'elaborazione di una politica seria per il comparto. Si tratta tuttavia di un primo passo su cui misurare in futuro la tenuta dell'Esecutivo.
Sottolinea poi la necessità di assicurare la trasparenza nelle procedure di rinnovo, in antitesi rispetto all'approccio tipico dello spoil system e nell'ottica di garantire invece il pieno esplicarsi dell'autonomia degli enti. Al riguardo osserva che l'attuazione delle scelte politiche del Governo necessita comunque di un ricambio nella classe dirigente.
Illustra indi lo schema di parere favorevole con osservazione pubblicato in allegato al presente resoconto, nel quale ha tentato di recepire le considerazioni emerse nel dibattito.
Seguono le dichiarazioni di voto.
Il senatore ASCIUTTI (FI) pur prendendo atto dello sforzo di elaborazione compiuto dalla relatrice, lo ritiene insufficiente. Dopo aver ricordato che i rinnovi decisi dal precedente Governo rientravano in un generale processo di riordino della pubblica amministrazione imposto dalle cosiddette "leggi Bassanini", richiede la votazione per parti separate dello schema di parere.
Manifesta pertanto il suo voto contrario sullo schema di parere nel suo complesso, ma si dichiara favorevole alle osservazioni nn. 1 e 3.
Si associa alla richiesta di votazione per parti separate il senatore VALDITARA (AN) il quale, a nome del suo Gruppo, si esprime in senso favorevole sulle osservazioni n. 1 e 3 in quanto si tratta di norme di buona amministrazione prive di implicazioni politiche.
Annuncia poi ferma contrarietà al dispositivo e all'osservazione n. 2, ribadendo che la sospensione dei concorsi comporterà necessariamente un commissariamento oppure un annullamento delle procedure concorsuali.
Si rivolge indi alla relatrice invitandola ad inserire con maggiore coraggio un invito al Governo affinché consenta il completamento dei concorsi, tanto più che le commissioni sono già state nominate.
La senatrice GAGLIARDI (RC-SE), nel ritenere apprezzabile lo sforzo compiuto dalla relatrice, dichiara il voto favorevole a nome della sua parte politica.
Per dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo prende la parola la senatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-Com), la quale concorda sull'opportunità di sospendere i concorsi in atto in quanto si potrebbe verificare un conflitto con l'esercizio della delega prevista dal disegno di legge n. 1214, la cui approvazione risulta pertanto improrogabile.
Il senatore MARCONI (UDC) reputa paradossali le premesse contenute nello schema di parere, in quanto esse pongono in evidenza l'inadeguatezza degli strumenti senza però giungere a soluzioni accettabili.
Si dichiara poi perplesso in ordine alle affermazioni della relatrice, atteso che il ricambio della dirigenza verificatosi a tutti i livelli non può essere considerato estraneo alla logica dello spoil system.
In considerazione delle insufficienti risposte rese dalla maggioranza e dalla relatrice sulla questione della proroga dei vertici del CNR pronuncia a nome del suo Gruppo un convinto voto contrario sull'intero schema di parere.
Il senatore DAVICO (LNP) si duole della mancata apertura manifestata dalla maggioranza e dichiara a nome della sua parte politica voto contrario allo schema di parere, tanto più che le affermazioni contenute nel dispositivo sembrano rivolgere pesanti accuse all'operato del precedente Governo.
Le scelte dell'Esecutivo per il rinnovo della ricerca sono a suo giudizio frutto esclusivamente di un escamotage suscettibile di rafforzare l'incertezza dell'ordinamento e di acuire il distacco del Paese dalla politica.
Il senatore SCALERA (Ulivo) dà atto alla relatrice di aver accolto le riflessioni emerse nella discussione. In considerazione della chiara volontà di apertura e dato il trend positivo in termini di valorizzazione delle competenze e di rinnovamento estraneo a logiche di spoil system, dichiara voto favorevole a nome del suo Gruppo sullo schema di parere.
Verificato il prescritto numero di senatori la PRESIDENTE pone ai voti per parti separate lo schema di parere. La Commissione approva quindi: a maggioranza, il dispositivo dalle parole "La Commissione" fino a "esprime per quanto di competenza parere favorevole con le seguenti osservazioni"; previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori ASCIUTTI (FI) e VALDITARA (AN) l'osservazione n. 1 a maggioranza; l'osservazione n. 2 a maggioranza; previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori ASCIUTTI (FI) e VALDITARA (AN) l'osservazione n. 3 a maggioranza; l'osservazione n. 4 a maggioranza, nonché il parere nel suo complesso a maggioranza.
La seduta termina alle ore 17.
PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE E ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1293
"La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che la scelta di ricorrere ad un decreto-legge di proroga termini deriva da una inadeguatezza di fondo e postula l'esigenza di non farvi ricorso al fine di assicurare sia sistematicità all'ordinamento, requisito indispensabile per un'azione di Governo efficace, sia trasparenza alle procedure, requisito indispensabile per dare spazio alle competenze e al rinnovamento in particolare nella ricerca italiana, fuori dalle logiche tipiche dello spoil system,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.
1. Con riferimento all'articolo 1, comma 1 - che riproduce una norma già prevista per l'anno 2004, nuovamente prorogata per il 2005 e per il 2006 - si giudica con favore che le spese per il personale universitario, docente e non docente, che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale siano ricomprese per i due terzi tra le spese obbligatorie fisse per il personale di ruolo delle università statali, sicché un terzo dei costi del personale che svolge attività assistenziale con il Servizio sanitario nazionale non è soggetto al tetto del 90 per cento, con effetti riduttivi della portata dell'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997.
2. Riguardo all'articolo 1, comma 5, secondo il quale in attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), previsto dal disegno di legge n. 1214, attualmente all'esame della Commissione, i direttori degli istituti del predetto ente restano in carica fino al 30 giugno 2007, si prende atto della breve sospensione, fino a tale data, delle procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi.
3. Quanto all'articolo 1, comma 6, si valuta positivamente che fino all'anno 2009 i possessori di laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma del cosiddetto "3+2" possano svolgere le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo sulla base delle modalità in vigore prima dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001.
4. Con riferimento all'articolo 4, comma 1, si prende atto che il termine per il completamento del processo di riorganizzazione e razionalizzazione degli organismi a fini di risparmio di spesa previsto dall'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 (cosiddetto "decreto Bersani") - la cui scadenza era prevista per gennaio - viene prorogato al 15 maggio 2007."
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)
GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2007
50a Seduta
Presidenza della Presidente
La seduta inizia alle ore 10,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1293) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
La PRESIDENTE, in sostituzione del relatore designato Papania, riferisce sul provvedimento in titolo, limitatamente alle disposizioni che interessano la competenza della Commissione.
Dopo aver precisato come si tratti di un provvedimento ormai consueto, con il quale il Governo promuove il differimento di taluni termini in scadenza, il cui spostamento è ritenuto indifferibile a causa del verificarsi di determinate condizioni che ostano all'attuazione delle relative disposizioni, illustra il comma 2 dell'articolo 3. Tale disposizione modifica l'articolo 1, comma 452, della legge finanziaria per il 2005, il quale, al fine di consentire il completamento degli interventi infrastrutturali necessari a garantire l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia del 24 giugno 1970, ha disposto lo stanziamento di un finanziamento di 5 milioni di euro per dodici anni, a decorrere dal 2005. Ricorda che il trattato suddetto contiene una serie di norme con le quali il Governo francese e quello italiano assumono reciproci obblighi al fine di addivenire alla ricostruzione del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia. In base al comma 452 deve essere, poi, assicurata priorità al completamento degli interventi infrastrutturali stradali e di grande attraversamento viario nelle località in cui sono ubicati gli immobili adibiti all'esercizio della linea per i quali la fase della progettazione preliminare si sia già perfezionata alla data del 1° gennaio 2005. L'articolo 3, comma 2 del provvedimento sostituisce quest'ultimo termine con quello del 31 dicembre 2005, determinando, di fatto, un ampliamento del novero degli interventi considerati prioritari.
Si sofferma quindi sull'articolo 6, comma 4-bis, disposizione introdotta nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, con la quale si proroga al 31 dicembre 2007 il termine per il transitorio mantenimento, in capo agli attuali concessionari (o aziende da essi derivate) dell'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale. Osserva che, nel settore del trasporto pubblico locale, la durata del periodo transitorio, originariamente fissata al 31 dicembre 2003, è stata, poi, prorogata al 31 dicembre 2005 dal cosiddetto collegato infrastrutture e trasporti e, successivamente, dalla legge n. 266 del 2005, al 31 dicembre 2006. Nel corso del periodo transitorio, le regioni hanno la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed alle società derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali e consorzi; decorso tale periodo tutti i servizi devono essere affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali.
Tratta poi il comma 6 dell'articolo 6, che autorizza l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), con le modalità di cui all'articolo 1, comma 582, della legge finanziaria 2006, ad utilizzare nel 2007, per spese di conto capitale, le disponibilità, riportate nell'avanzo di amministrazione, derivanti da trasferimenti relativi all'anno 2006 ed originariamente destinate a spese correnti, ad eccezione delle somme destinate a spese obbligatorie, al fine di consentire all'Ente stesso di rispettare integralmente gli impegni assunti.
L'ENAC è tenuto a comunicare, entro il 30 aprile 2007, l’ammontare delle disponibilità suddette al Ministro dei trasporti che, con decreto, individua e autorizza gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse, i quali devono essere realizzati entro e non oltre il termine fissato dal Ministro dei trasporti con il medesimo decreto.
Conclude illustrando il comma 8 dello stesso articolo 6 il quale prevede un termine perentorio per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che disciplina le modalità di utilizzo del Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica. In caso di mancata emanazione del regolamento entro il 30 marzo 2007, è stabilito che il predetto Fondo sia interamente destinato alle finalità di cui all'articolo 1, comma 920, della legge finanziaria 2007, ossia alla riduzione dei premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto terzi.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 10,30.
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)
MARTEDì 13 FEBBRAIO 2007
51a Seduta
Presidenza della Presidente
Intervengono il vice ministro delle infrastrutture Capodicasa, il vice ministro dei trasporti De Piccoli e il sottosegretario di Stato per i trasporti Gentile.
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1293) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio scorso.
Il senatore MARTINAT(AN), sottolineando il carattere sostanzialmente amministrativo del provvedimento, preannuncia, a nome del proprio Gruppo di astenersi in sede di votazione.
Il senatore CICOLANI(FI), nell’associarsi ai rilievi testè formulati, dichiara la propria astensione.
Previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole messa ai voti è, quindi, approvata.
AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)
MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2007
48a Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Mongiello.
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1293) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
Il senatore MARCORA (Ulivo), relatore, illustra il disegno di legge, di conversione del decreto-legge n. 300 del 2006, che ha ad oggetto la proroga di termini previsti da disposizioni legislative che riguardano settori diversificati, tra i quali l’agricoltura e la pesca.
Rileva che i profili di competenza della Commissione sono direttamente richiamati dall’articolo 2 del provvedimento, specificatamente mirato alla proroga di disposizioni concernenti il comparto agricolo e della pesca, il quale consta di sei commi, ognuno dei quali corrisponde a una determinata esigenza di proroga avvertita come necessaria all’interno del settore primario. In particolare sull’articolo 2 rileva che il comma 1 dispone in materia di denunce dei pozzi, prevedendo, nel testo in esame modificato dalla Camera dei deputati, la proroga dal 30 giugno 2006 al 31 dicembre 2007 del termine previsto dal comma 7 dell’articolo 96 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le denunce dei pozzi e per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale delle acque che hanno assunto natura pubblica. In merito ricorda che l’articolo 10 del decreto legislativo n. 275 del 1993 aveva stabilito l’obbligo di denuncia di tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati. Il comma 2 prevede che gli operatori del settore ortofrutticolo iscritti alla banca dati nazionale prevista dall’articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1148 del 2001 possono presentare istanze di aggiornamento concernenti la propria attività, conseguenti a variazioni intervenute prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. In proposito fa rilevare che la costituzione della banca dati in questione è stata affidata ad alcuni decreti ministeriali, i quali hanno altresì provveduto a fissare e prorogare il termine per l’iscrizione alla stessa. Il comma 3 ha ad oggetto il pagamento dei contributi o premi previdenziali e assistenziali e i versamenti tributari riguardanti le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell’articolo 5 del decreto-legge n. 202 del 2005, concernente le aziende del comparto avicolo, sia di allevamento, che di macellazione e trasformazione di carne o di commercio all’ingrosso, colpite dalla crisi dovuta agli sviluppi dell’influenza aviaria. Ricorda che i versamenti e gli adempimenti tributari di dette aziende, inizialmente sospesi del decreto-legge n. 202 del 2005, sono stati successivamente oggetto dell’articolo 2, comma 16, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, che ne ha previsto il versamento in quattro rate mensili, la cui scadenza è differita dalla presente disposizione al 29 dicembre 2006 per le prime due rate, e al 30 giugno 2007 per le ultime due, senza aggravio di interessi e sanzioni. Preannuncia che, con riferimento a tale proroga, proporrà di formulare una osservazione alla Commissione di merito al fine di valutare l’opportunità di prorogare dal 30 giugno 2007 al 16 dicembre 2007 il versamento della terza e quarta rata dei contributi previdenziali dovuti dalle aziende avicole, in considerazione del persistente stato di crisi del settore dovuto agli effetti pregiudizievoli dell’influenza aviaria. Il comma 4 dispone l’estensione a qualsiasi situazione di emergenza nel settore zootecnico dei compiti attribuiti al Commissario straordinario del Governo per la BSE, di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, e la proroga di tali compiti al 31 dicembre 2007. Precisa che il citato articolo 7-bis aveva istituito il Fondo per l’emergenza BSE, le cui risorse assegnate dovevano essere ripartite da parte del Commissario per la BSE, d’intesa con i Dicasteri interessati. Il comma 5 è volto a prorogare dal 5 gennaio 2007 al 30 settembre 2007 il termine per l’iscrizione al Registro dei fertilizzanti o dei fabbricanti di fertilizzanti, previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, ed istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Dalla relazione illustrativa del Governo risulta che tale proroga si rende necessaria per far fronte alle difficoltà incontrate dagli operatori del settore nell’espletare gli adempimenti previsti dalla normativa contenuta nel citato decreto legislativo n. 217 del 2006. Il comma 5-bis, infine, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, prevede la proroga del termine per l’obbligo di installazione di nuove apparecchiature radioelettriche a bordo delle navi che effettuano la navigazione oltre le tre miglia. Tale termine era stato fissato al 1° gennaio 2007 dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2006, e viene prorogato di un anno con la disposizione in esame, al fine di evitare il blocco dell’attività di pesca per molti pescherecci i cui armatori hanno incontrato difficoltà operative di ordine procedurale, pur essendo dotati delle apparecchiature previste. Rileva altresì l’opportunità di segnalare alla Commissione di merito la necessità di prevedere una proroga del termine per l’adeguamento degli statuti dei consorzi agrari, già prorogato dalla legge finanziaria 2007 al 31 dicembre di quest’anno. Rileva, infatti, che una ulteriore proroga del termine al 28 febbraio 2008, sarebbe necessaria al fine di garantire ai consorzi stessi la possibilità di approvare le modifiche statutarie.
Conclude, infine, segnalando l’opportunità di inserire delle ulteriori osservazioni volte a tenere conto delle problematiche che si potrebbero creare per le imprese di assicurazione di macchine agricole in relazione alle disposizioni contenute nel decreto-legge sulle liberalizzazioni all’esame della Camera dei deputati. Rileva, infatti, che alcune norme, volte a garantire la liquidazione immediata dei sinistri da parte della stessa società dell’assicurato, provocherà delle penalizzazioni alle compagnie di assicurazione delle macchine agricole che con maggiore frequenza sono causa di sinistri.
La seduta termina alle ore 16,20.
AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTedi' 13 febbraio 2007
49a Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Mongiello.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(1293) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 7 febbraio scorso.
Il presidente CUSUMANO dichiara aperto il dibattito.
La senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com) dichiara di condividere le considerazioni del senatore Marcora nel corso della relazione svolta e ravvisa la necessità di prevedere, in sede di formulazione del parere, alcune osservazioni sull’esigenza di fissare al 1° luglio 2007 il termine, già previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, per l’entrata in vigore del divieto di pratiche di allevamento che prevedano l’ingozzamento forzato di anatre e oche, in considerazione del fatto che tale pratica risulta molto diffusa in Italia, pur non riguardando un prodotto tradizionale. Richiama, inoltre, la necessità di fissare, rispettivamente al 31 dicembre 2007 e al 1° gennaio 2009, i termini, già previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, per l’allargamento delle gabbie e l’obbligo di passaggio a terra nell’allevamento dei visoni da pelliccia. Conclude, esprimendo preoccupazione per il rischio che nel disegno di legge in esame venga prevista la proroga di termini in relazione a dei casi che non prevedono reali situazioni di emergenza.
Il senatore BOSONE (Aut), richiamando le considerazioni svolte dal senatore Marcora nel corso della relazione svolta, dichiara di condividere la necessità di prevedere una proroga per l’adeguamento degli statuti dei consorzi agrari sui quali è opportuno avviare una riflessione relativamente alla loro funzione strategica. In relazione alle osservazioni avanzate dalla senatrice De Petris, concorda sulla necessità di prevedere una proroga dei termini previsti dal decreto legislativo n. 146 del 2001, auspicando che le misure previste per gli animali da pelliccia siano le stesse che vengono già applicate, nel settore della medicina, per gli animali in laboratorio.
Interviene, quindi, la senatrice NARDINI (RC-SE), richiamando il dibattito svolto sul provvedimento in esame nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati e giudicando positivamente le osservazioni avanzate dal Comitato per la legislazione. Conclude dichiarando di condividere le richieste avanzate dalla senatrice De Petris e soffermandosi sulla necessità che il disegno di legge in esame contenga solamente una serie di proroghe di termini.
La senatrice PIGNEDOLI (Ulivo) rileva che l’esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1293, costituisce un’occasione per affrontare anche il tema dei consorzi agrari, che stanno attraversando una fase di evoluzione e le problematiche relative al settore avicolo, con particolare riguardo alla carne congelata, ritenendo che la questione del benessere animale meriti ulteriori, successivi approfondimenti. Concorda infine con le considerazioni svolte dalla senatrice De Petris.
Il presidente CUSUMANO dichiara chiuso il dibattito.
Interviene, quindi, in sede di replica, il relatore MARCORA (Ulivo) che, soffermandosi sul sistema di indennizzo diretto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2006, ricorda che in base a tale normativa il proprietario del singolo veicolo sarà risarcito dal proprio assicuratore. Osserva pertanto che nella proposta di parere – che preannuncia favorevole – si dovrà richiamare l’attenzione della Commissione di merito sulla necessità di applicare, a partire dal 1° febbraio 2008, tale normativa alle macchine agricole, in considerazione del fatto che questi veicoli, in relazione alle loro caratteristiche dimensionali, non subiscono generalmente dei danni rilevanti ma sono invece causa esse stesse di danni per altri veicoli coinvolti.
Si sofferma quindi sulla necessità di prevedere una proroga per dare la possibilità ai consorzi agrari di adeguare gli statuti alle disposizioni del codice civile, in considerazione delle problematiche legate sia alle modalità che alle maggioranze richieste per le deliberazioni assembleari volte alle modifiche statutarie. Richiama, inoltre, la necessità di estendere per l’anno 2007 agli imprenditori ittici il regime speciale IVA previsto per gli imprenditori agricoli, in considerazione del superamento degli ostacoli comunitari per l’applicazione di tale regime.
Dà quindi lettura della proposta di parere favorevole, con osservazioni (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna), in cui si tiene conto anche delle osservazioni avanzate dalla senatrice De Petris, ravvisando però la necessità di fissare al 30 giugno 2008, anziché al 31 dicembre 2007, i termini già previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146.
Interviene, quindi, il sottosegretario MONGIELLO, dichiarando di condividere pienamente le considerazioni svolte dal relatore Marcora.
Il senatore SCARPA BONAZZA BUORA (FI) chiede una breve sospensione dei lavori per consentire ai membri della Commissione di esaminare la documentazione predisposta dal relatore Marcora in relazione al disegno di legge n. 1293.
Dopo un intervento del relatore MARCORA (Ulivo) che concorda sulla richiesta avanzata dal senatore Scarpa Bonazza Buora, il presidente CUSUMANO sospende brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 15,45, è ripresa alle ore 15,55.
Interviene quindi la senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com) che dichiara di accettare l’osservazione relativa alla proroga del termine, già previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146.
Il senatore DE ANGELIS (AN) preannuncia un voto di astensione, anche a nome dei senatori dell’opposizione sulla proposta di parere formulata dal relatore.
Dopo che il presidente CUSUMANO ha verificato la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.
La seduta termina alle ore 16,40.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 1293
La 9a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni.
si richiama l’attenzione della Commissione di merito sulla necessità di:
- prevedere che per i sinistri che coinvolgono le macchine agricole definite dall’articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la disciplina del risarcimento diretto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, si applichi a partire dal 1° febbraio 2008;
- prevedere che il termine per il versamento della terza e quarta rata dei contributi previdenziali dovuti dalle aziende avicole sia prorogato dal 30 giugno 2007 al 16 dicembre 2007, in considerazione del persistente stato di crisi del settore avicolo, dovuto agli effetti pregiudizievoli dell’influenza aviaria;
- prevedere la possibilità per i consorzi agrari di adeguare gli statuti alle disposizioni del Codice civile entro il 28 febbraio 2008, con le modalità previste per le deliberazioni assembleari dall’articolo 223-duodecies delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile;
- estendere per l’anno 2007 agli imprenditori ittici esercenti l’attività di pesca marittima di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, il regime speciale IVA previsto per quelli dell’agricoltura, in considerazione del superamento degli ostacoli comunitari per l’applicazione di tale regime;
- fissare al 1° luglio 2007 il termine, già previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, per l’entrata in vigore del divieto di pratiche di allevamento che prevedano l’ingozzamento forzato di anatre e oche;
- fissare, rispettivamente al 30 giugno 2008 e al 1° gennaio 2009, i termini, già previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, per l’allargamento delle gabbie e l’obbligo di passaggio a terra nell’allevamento dei visoni da pelliccia.
INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDì 7 febbraio 2007
27a Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 8,40.
IN SEDE CONSULTIVA
(1293) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1^ Commissione. Esame e rinvio)
Introduce l’esame del provvedimento il senatore POSSA (FI) . Il disegno di legge su cui la Commissione è chiamata a dare parere alla Commissione affari costituzionali prevede la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini in scadenza previsti da disposizioni legislative concernenti l'attuazione di adempimenti da parte delle amministrazioni pubbliche. Il disegno di legge di conversione è stato approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 31 gennaio scorso.
Il Relatore passa quindi all’esame delle disposizioni che investono la parte di competenza della 10^ Commissione.
Innanzitutto, l'articolo 3 al comma 1 reca la proroga del termine di entrata in vigore della disciplina sulla sicurezza degli impianti, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti per la sicurezza all'interno degli edifici e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007. Il testo del decreto-legge prevede come termine finale il 31 maggio 2007; tale termine è stato sostituito con il 31 dicembre 2007 dalla Camera dei deputati.
Rispetto al testo del decreto-legge, in sede di conversione presso la Camera dei deputati è stato aggiunto un secondo periodo.Tale disposizione prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal primo periodo siano abrogate le norme vigenti sulla sicurezza degli impianti previste dalla legge n. 46 del 1990, dal regolamento d'attuazione della legge citata, nonché alcune disposizioni del testo unico sull'edilizia. Sono fatte salve dall'abrogazione alcune norme della legge n. 46, tra le quali vi sono le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dell'obbligo di affidare i lavori ad imprese abilitate, la cui misura viene anzi raddoppiata.
Nella relazione illustrativa si legge che attualmente lo schema di regolamento, redatto dal competente Ministero dello sviluppo economico, ha già ottenuto il formale concerto del Ministero dell'ambiente ed è stato inoltrato al Consiglio di Stato. Viene inoltre sottolineato che tale redazione ha richiesto tempi lunghi, soprattutto perché la vastità e la complessità della materia, anche per effetto di una stratificazione normativa derivante da successivi interventi di rango differente, ha reso poco agevole lo stesso riordino.
Il comma 4 dell'articolo 3 proroga al 31 dicembre 2007 il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dal decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, in considerazione – secondo quanto afferma la relazione illustrativa – "delle attività particolarmente complesse che gli investimenti in questione comportano per le imprese interessate". Lo stesso comma precisa che tale proroga vale per le sole imprese che hanno presentato la richiesta di nulla osta ai vigile del fuoco entro il 30 giugno 2005. Il testo del decreto-legge in esame prevede il termine del 30 aprile 2007, sostituito con il 31 dicembre 2007 dalla Camera dei deputati in sede di conversione.
Il Relatore segnala poi il comma 4 dell'articolo 4 il quale, novellando l'articolo 44, comma 2, della legge n. 273 del 2002, estende a tutto il 2007 l'applicazione del «tetto» di incremento del 20 per cento (rispetto ai livelli del 2001) al diritto annuale, dovuto alle camere di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese. Secondo la relazione che accompagna il disegno di legge di conversione in esame, l’ulteriore proroga prevista dalla presente disposizione si rende necessaria – data la situazione economica del Paese – al fine di non gravare di ulteriori oneri le imprese che maggiormente caratterizzano il tessuto economico nazionale.
Di interesse per la Commissione è anche il comma 3 dell'articolo 6 il quale proroga al 31 dicembre 2008 il termine dal quale decorre il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico superiore a 13.000 kj/kg. Con tale misura sono individuati, secondo la relazione, i residui dei processi di frantumazione dei veicoli a fine vita ed in particolare il materiale non ferroso che ha un elevato potere calorifico. Tale divieto è stato previsto dal decreto legislativo n. 36 del 2003 di attuazione della direttiva comunitaria n. 31 del 1999 sulle discariche di rifiuti. Tuttavia tale direttiva non prescriveva il citato divieto. La norma era stata inserita nel decreto legislativo al fine di potenziare il recupero energetico dei rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione. Tuttavia la relazione illustrativa spiega che attualmente in Italia non esistono impianti che consentano il recupero energetico di tali rifiuti. Peraltro tali tipologie di rifiuti rientrano tra i rifiuti ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili e possono di conseguenza ottenere i certificati verdi.
Altra disposizione di interesse è contenuta nel comma 5 dell'articolo 6, il quale dispone il mantenimento in bilancio, anche per il 2007, delle somme stanziate dall'articolo 1, comma 10, della legge n. 56 del 2005 - recante misure per l'internazionalizzazione delle imprese - per la costituzione degli sportelli unici all'estero, che non risultino impegnate entro il 31 dicembre 2006.
Per la costituzione degli sportelli unici l’articolo 1, comma 10, della legge n. 56 del 2005 ha previsto un’autorizzazione di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 destinata, in particolare, all’istituzione e all’impianto degli uffici (acquisto di sedi, e relative strutture, dotazioni informatiche ecc.).
Come risulta dal rendiconto per l’esercizio finanziario 2005, tali somme sono risultate non impegnate nel corso dell’esercizio 2005, e pertanto sono state iscritte in conto residui di stanziamento nell’esercizio finanziario 2006.
Secondo la relazione governativa, la situazione determinatasi in conseguenza della ricostituzione del Dicastero stesso, nonché della mancata adozione dei provvedimenti attuativi della legge n. 56 (imputabile alla fine della legislatura e alla mancata intesa con la Conferenza Stato-Regioni) ha finora impedito di provvedere ad un impegno contabile delle somme stanziate nella loro interezza e pertanto si ravvisa la necessità di mantenere tali somme anche nel bilancio 2007.
Infine il comma 7 dell'articolo 6 – come risultante dalle modifiche apportate dalla Camera dei deputati - fissa al 28 febbraio 2007 (e non più dal 1° febbraio) la decorrenza degli effetti derivanti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006 dell’articolo 4 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006. Tale previsione si applica alle norme di cui al citato articolo 4, nonché a quelle immediatamente connesse che ne presuppongano l’avvenuta entrata in vigore. La formulazione "disposizioni immediatamente connesse", senza ulteriori specificazioni, potrebbe ingenerare incertezze interpretative.
Il Codice delle assicurazioni, emanato con il decreto legislativo n. 209 del 2005, ha attribuito all'ISVAP il compito di disciplinare con regolamento la formazione e l'aggiornamento del Registro unico elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi. Il codice prevede che l'iscrizione nel registro sia condizione per l'accesso all'attività di intermediazione assicurativa.
In applicazione di tali disposizioni, l’articolo 4 del provvedimento ISVAP istituisce presso tale Istituto il "Registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi", che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica italiana.
La relazione illustrativamotiva il differimento in esame facendo riferimento alla "particolare complessità delle conseguenze operative connesse all’immediata entrata in vigore" del regolamento dell’ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5.
A tale proposito il Relatore ricorda che il Governo ha annunciato la presentazione di un disegno di legge di riordino delle Autorità indipendenti che prevederebbe una delega finalizzata a disporre la soppressione dell’Isvap e l'attribuzione alla Banca d’Italia e alla Consob delle competenze e dei poteri di vigilanza dell’Isvap. Ritiene infine di segnalare all’attenzione della Commissione anche le disposizioni contenute nel comma 5 dell’articolo 1 che stabilisce che, in attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), i direttori degli istituti dell’Ente restino in carica fino al 30 giugno 2007, sospendendo, fino a tale data, le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi. A tale proposito, il Relatore esprime l’avviso che la disposizione possa recare un grave impedimento all’attività del CNR e ancora di più per tutti gli istituti e centri di ricerca che da esso dipendono. Ritiene pertanto che la proroga in parola non sia né opportuna e né funzionale, poiché incide negativamente sulla stretta interazione che sussiste fra sistema di ricerca e sistema produttivo.
Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.
INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2007
29a Seduta
Presidenza del Presidente
indi del Vice Presidente
La seduta inizia alle ore 9,30
Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giaretta.
IN SEDE CONSULTIVA
(1293) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1^ Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazione.) (Parere alla 1^ Commissione. Esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.
Il relatore POSSA (FI) illustra una proposta di parere favorevole con osservazione concernente la inopportunità della proroga disposta dall’articolo 1 comma 5 del provvedimento. Sottolinea di aver ritenuto di poter accogliere talune indicazioni provenienti dagli esponenti della maggioranza che sono infatti indicate nella premessa al proprio schema di parere. Tuttavia non può recedere dalla propria critica in ordine alla inopportunità nella norma che proroga I direttori degli istituti del Consiglio nazionale ricerche fino al 30 giugno, sospendendo le relative procedure concorsuali fino alla stessa data. Ricorda a tale proposito che il CNR è stato oggetto di provvedimenti di riordino diretti a migliorare quel necessario rapporto fra il sistema ricerca e il sistema produttivo che non dovrebbe in alcun modo venire pregiudicato da inopportuni interventi legislativi che, a suo avviso, risultano gravemente lesivi dell’autonomia dell’ente.
La senatrice SOLIANI (Ulivo) sottolinea che il disegno di legge recante delega per il riordino degli enti di ricerca, attualmente in discussione presso la Commissione istruzione del Senato, è diretto proprio ad attualizzare l’autonomia degli enti di ricerca, soprattutto sotto i profili statutari e organizzativi. La proroga prevista nel decreto-legge in esame consente di non interferire nel processo di revisione avviato con il citato disegno di legge-delega.
Il senatore PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com), espresso apprezzamento al relatore Possa per aver fatto riferimento nelle premesse nel parere da lui illustrato alle sollecitazioni provenienti dalla maggioranza specialmente per quel che riguarda l’etichettatura con il metodo braille del farmaci, dà lettura di uno schema di parere alternativo, favorevole con raccomandazione.
Lo schema di parere predisposto dal Relatore viene quindi posto ai voti e risulta respinto dalla Commissione.
Con le astensioni dei senatori POSSA (FI), SANTINI (DC-PRI-IND-MPA), STANCA (FI), MANINETTI (UDC) e POLI (UDC) (in sostituzione del senatore Ruggeri) la Commissione approva poi la proposta di parere favorevole con raccomandazione testé illustrata dal senatore Pecoraro Scanio (pubblicata in allegato).
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE E RESPINTO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1293
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, con particolare riferimento alle disposizioni recate dai seguenti articoli: articolo 1 comma 5; articolo 3 commi 1 e 4; articolo 4 comma 4 e articolo 6 commi 3, 5 e 7,
preso atto che la proposta in esame proroga termini di particolare complessità e delicatezza per la garanzia dei diritti dei consumatori, come nel caso della regolamentazione dell'attività di intermediazione finanziaria;
ravvisato con soddisfazione come il presente atto non carica di ulteriori oneri il sistema delle imprese, garantendo il mantenimento delle quote annuali di diritto delle Camere di Commercio;
valutata positivamente la scelta di consentire la commercializzazione dei soli farmaci già prodotti che ancora non ottemperino all'obbligo di riportare etichette in formato braille per non vedenti;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:
- si ravvisa l'inopportunità della norma contenuta nel comma 5 dell'articolo 1, la quale, nel prorogare i direttori degli istituti del Consiglio nazionale delle ricerche fino al 30 giugno 2007 e nel sospendere le relative procedure concorsuali fino alla stessa data, risulta gravemente lesiva dell'autonomia dell'ente con inevitabili ripercussioni sull'attività di programmazione della ricerca anche con riferimento ai processi di innovazione tecnologica.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1293
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
preso atto che la proposta in esame proroga termini di particolare complessità e delicatezza per la garanzia dei diritti dei consumatori, come nel caso della regolamentazione dell'attività di intermediazione finanziaria;
ravvisato con soddisfazione come il presente atto rafforzi il sistema delle imprese, garantendo il mantenimento delle quote annuali di diritto delle Camere di Commercio;
valutata positivamente la scelta di consentire la commercializzazione dei soli farmaci già prodotti che ancora non ottemperino all'obbligo di riportare etichette in formato braille per non vedenti;
ravvisata una perplessità sul fatto che il presente disegno di legge, nell'atto necessario di prorogare, per le aziende ricettive, il recepimento della normativa anti-incendio, non dispone azioni di monitoraggio volte ad assicurare l'adeguamento nel corso del periodo di proroga;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente raccomandazione:
che il Governo valuti di concerto con le associazioni di categoria interessate, di monitorare l'adeguamento alla normativa disposta dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 411 del 2001.
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2007
6ª Seduta
Presidenza del Presidente
La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:
Alla 1a Commissione:
(1293) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative , approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazione.
IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEdi' 13 febbraio 2007
48a Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15,45.
Intervengono il sottosegretario di Stato per la salute Gaglione e il sottosegretario di Stato per la salute Patta.
IN SEDE CONSULTIVA
(1293) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative approvato dalla Camera dei deputati,
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)
Riferisce sulle parti di competenza del decreto-legge in esame il relatore IOVENE(Ulivo), il quale fa in primo luogo presente come l'articolo 1, comma 1, disponga, per l’anno 2007, che le spese per il personale universitario, docente e non docente, che presti attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, siano comprese limitatamente alla misura dei due terzi tra le spese fisse e obbligatorie previste dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal proposito ricorda che, ai sensi di tale disposizione, le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali disposti annualmente attraverso il fondo di finanziamento ordinario delle università. Pertanto, il comma in esame prevede che un terzo dei costi del personale sopraccitato, che svolga funzioni assistenziali in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, non sia preso in considerazione in relazione al richiamato limite del 90 per cento, ridimensionando, quindi, gli effetti del già citato articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997.
Passando al comma 3 dell’articolo 4, il relatore nota che il primo periodo proroga la possibilità di distribuzione delle confezioni di alcune categorie di beni, prodotti prima del 31 dicembre 2005, ancora presenti sul mercato e privi delle indicazioni in caratteri Braille richieste dalla disciplina vigente. La distribuzione di tali prodotti - attualmente consentita fino al 31 dicembre 2006 - viene ora ammessa fino alla data di scadenza dei medesimi.
Il secondo periodo del comma in esame contiene una disposizione a tutela dei soggetti non vedenti o ipovedenti, per i quali non sia disponibile, in una farmacia o in altro punto vendita, una confezione avente i requisiti sopraindicati. In tali casi, le aziende produttrici e distributrici sono tenute a fornire, con la massima sollecitudine, alla farmacia o al punto vendita - che deve farne richiesta - una confezione rispondente alle medesime prescrizioni. Le nuove norme sono pertanto intese a evitare la distruzione di beni di interesse sociale e, nel contempo, a tutelare i soggetti non vedenti e ipovedenti.
Il relatore osserva poi che il comma 8-quinquies dell’articolo 6, inserito dalla Camera, consente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la concessione di taluni benefìci in favore degli enti non commerciali che abbiano almeno una sede operativa in determinate aree ed un organico superiore alle duemila unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale. I possibili benefìci sono: l'applicazione degli interventi a carico del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, ovvero la proroga al 31 dicembre 2008 - e comunque nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 - della sospensione dei termini di pagamento, anche in qualità di sostituto di imposta, di contributi di previdenza ed assistenza sociale, tributi ed imposte.
Interviene quindi il senatore TOMASSINI (FI), il quale ritiene che sia stato inopportuno, nel corso della settimana passata, anteporre l'esame di altri provvedimenti a quello del decreto-legge in titolo, per il quale è ormai scaduto il termine per la presentazione di emendamenti.
Passando al merito, considera non sufficientemente meditato quanto disposto dal comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge. Auspica poi che nel parere si dia conto dell'esigenza di una sollecita attuazione delle deleghe in materia di professioni sanitarie non mediche, previste dalla legge n. 43 del 2006. Suggerisce inoltre di prendere in considerazione la possibilità di inserire nel parere anche un'osservazione in riferimento alla necessità di dare soluzione alla questione degli indennizzi a favore dei soggetti contagiati da trasfusioni di sangue infetto. Giudica infine negativamente la mancata previsione nel decreto-legge di una proroga del termine entro cui le strutture sanitarie sono chiamate a consentire l'esercizio generalizzato dell'attività intramoenia.
Il presidente MARINO (Ulivo) fa presente che il ritardato avvio dell'esame è dovuto a condizioni oggettive e non certo a volontà dilatorie. Ricorda inoltre come si sia già manifestato un comune impegno in seno alla Commissione rispetto alla questione degli emotrasfusi contagiati, questione cui la Presidenza intende accordare assoluta priorità.
La senatrice BAIO (Ulivo) mette in evidenza il fatto che ciascun senatore ha potuto comunque esercitare la propria facoltà di presentare proposte emendative.
Il senatore CURSI (AN) considera in maniera fortemente negativa la mancanza di tempi adeguati per la trattazione del provvedimento.
Prosegue soffermandosi in particolare sui problemi posti dalla copertura delle spese per il personale universitario e sulla cosiddetta emergenza infermieristica, rispetto alla quale richiama l'attenzione sulla persistente necessità che il Governo eserciti le deleghe in materia di professioni sanitarie non mediche poste dalla legge n. 43 del 2006.
Il senatore SILVESTRI (IU-Verdi-Com) richiama l'attenzione sull'esigenza di escludere temporaneamente dall'ambito di applicabilità della direttiva 2001/83/CE, concernente i farmaci ad uso umano, con riferimento ai medicinali omeopatici e antroposofici.
Il senatore GHIGO (FI) pone in evidenza la necessità di tenere conto della ripartizione di competenze tra Stato e Regioni in materia di partecipazione alle spese sanitarie. Chiede pertanto di inserire nel parere un'osservazione volta a modificare la disciplina introdotta dalla legge finanziaria per il 2007.
La senatrice VALPIANA (RC-SE) si associa a quanto dichiarato dal senatore Silvestri. Coglie inoltre l'occasione per sollecitare una risposta ad una propria interrogazione relativa ai farmaci antroposofici.
Il senatore GRAMAZIO (AN) conviene circa l'opportunità di tenere conto delle aspettative dei soggetti contagiati da emotrasfusioni in sede di redazione del parere.
La senatrice BINETTI (Ulivo) ritiene a sua volta importante che nel parere che la Commissione si accinge a votare vi sia un esplicito riferimento all’esigenza di assicurare un equo indennizzo a tutti coloro che hanno, senza alcuna colpa, contratto gravi patologie virali a seguito di trasfusioni con sangue infetto.
Quanto alla disposizione recata all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge, sollecita una riflessione in merito alla circostanza che la cosiddetta emergenza infermieristica non possa essere risolta esclusivamente attraverso la richiesta di prestazioni sanitarie aggiuntive al personale già in servizio, ma sia opportuno prevedere specifiche figure professionali di supporto.
Chiede infine al relatore chiarimenti in merito all’articolo 4, comma 3, riguardante la distribuzione di prodotti farmaceutici privi di indicazioni in caratteri Braille.
Il senatore CAFORIO (Misto-IdV) interviene a sua volta per chiedere che nel parere si dia conto della necessità di individuare una soluzione all’annosa questione dei soggetti che sono stati ingiustamente danneggiati da trasfusioni di sangue infetto, con particolare riferimento anche a talune categorie particolarmente colpite, come i talassemici.
Condivide infine le considerazioni svolte con riferimento all'attuazione della legge n. 43 del 2006, riguardante le professioni sanitarie non mediche, nonchè i rilievi della senatrice Binetti in merito al personale infermieristico.
La senatrice BASSOLI(Ulivo), dopo avere espresso apprezzamento per le disposizioni recate nel decreto-legge in materia sanitaria, si associa alla richiesta di inserire nel parere una specifica osservazione che modifichi le disposizioni recate nella legge finanziaria per il 2007 sui ticket per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, consentendo alle Regioni l'introduzione di misure alternative.
In una breve interruzione, il senatore CURSI (AN) - dopo aver ribadito la ferma contrarietà della propria parte politica alle norme in materia di ticket sanitari già espresse nel corso dell'esame dei documenti di bilancio - dichiara il proprio favore all'inserimento nel parere di un'osservazione del tenore suggerito dai senatori Ghigo e Bassoli.
Intervenendo in sede di replica, il relatore IOVENE(Ulivo), propone l'espressione di un parere favorevole che tenga conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, con particolare riferimento alla modifica della legislazione vigente in materia di ticket per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, alla predisposizione di equi indennizzi in favore delle persone che hanno contratto gravi patologie virali a seguito di trasfusioni con sangue infetto, alla temporanea esclusione dall'applicabilità della direttiva 2001/83/CE relativamente ai medicinali omeopatici e antroposofici, nonché alla sollecita attuazione della legge n. 43 del 2006 sulle professioni sanitarie non mediche.
Il PRESIDENTE , previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione il conferimento del mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni del tenore da lui proposto, che la Commissione approva all’unanimità.
La seduta termina alle ore 16,40.
TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2007
51a Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Dettori.
La seduta inizia alle ore 14.
IN SEDE CONSULTIVA
(1293) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)
Riferisce alla Commissione il senatore MOLINARI (Aut) .
Il decreto-legge in titolo, reca fra le altre, alcune disposizioni interessanti la materia ambientale, e precisamente l'articolo 3, commi 3 e 3- bis, in materia di efficacia dei verbali di concordamento delle indennità di espropriazione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981 per la realizzazione di interventi statali per l'edilizia a Napoli dopo gli eventi sismici del 22 novembre 1980 e del 14 febbraio 1981, che non viene meno a seguito dell'emanazione del decreto di espropriazione, nonché in materia di applicazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, che protraeva di due anni l'efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per gli interventi di cui alla predetta legge 119 del 1981, e che viene interpretata nel senso di essere applicabile unicamente alle occupazioni d'urgenza preordinate alle espropriazioni.
Il Relatore ritiene che sarebbe opportuno chiedere al Governo un quadro riassuntivo degli interventi realizzati in questi ventisei anni per il superamento delle situazioni di disagio determinate da quegli eventi sismici, nonché una valutazione sui tempi necessari per la conclusione degli interventi stessi.
Vi è poi l'articolo 5, comma 2, che novella l'articolo 52 del cosiddetto codice ambientale - dl n. 152 del 2006 - in quanto proroga fino al 31 luglio 2007 l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale preventiva di piani e programmi, e di autorizzazione integrata relativa a tutti i possibili impianti.
L'articolo 6, comma 3, proroga dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008 il termine - di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p del decreto legislativo 13 gennaio 2003 - dal quale decorre il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico superiore a 13 mila KJ/KG, vale a dire il cosiddetto fluff, cioè il residuo del processo di frantumazione degli autoveicoli destinati al riciclo.
Il relatore osserva in proposito che, pur comprendendosi le ragioni di tale disposizione, e cioè la mancata realizzazione di impianti che consentano il recupero del fluff a fini energetici, la proroga proposta appare molto lunga, specie se si considera che essa continua a consentire il conferimento in discarica di un materiale il cui grado di pericolosità è ancora oggetto di studio e che viene prodotto in misura di non meno di 300/350.000 tonnellate ogni anno.
Egli ritiene pertanto che nel parere, che preannuncia favorevole, debba essere sottolineata la necessità che il Governo adotti in tempi brevissimi un piano di smaltimento del fluff.
Il relatore fa presente poi che la Camera dei deputati ha inserito, sempre all'articolo 6, i due commi 8 ter e 8 quater, che prorogano una serie di disposizioni fiscali di favore in tema di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della Valle del Belice colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968; tale disposizione è a suo parere quanto mai criticabile, dal momento che si continuano a porre a carico della collettività nazionale gli oneri relativi alla ricostruzione per un terremoto verificatosi ben trentanove anni fa.
La senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com) si sofferma sulla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5 segnalando l'opportunità di disporre, contestualmente alla proroga da esso prevista, anche quella relativa agli specifici adempimenti cui sono tenuti entro il prossimo mese di aprile i consorzi obbligatori di cui alla parte IV del dlsg 152 del 2006, in particolare al fine di uniformare i termini di adeguamento degli statuti.
Dopo un intervento del PRESIDENTE che condivide la necessità di impegnare il Governo a realizzare in tempi brevi un programma per lo smaltimento del fluff, la Commissione conferisce al relatore Molinari il mandato a formulare un parere favorevole nei termini emersi nel corso del dibattito.
La seduta termina alle ore 14,30.
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Senato della Repubblica |
XV LEGISLATURA |
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Assemblea
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RESOCONTO SOMMARIO RESOCONTO STENOGRAFICO ALLEGATI
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ASSEMBLEA |
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104a seduta pubblica (pomeridiana): |
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mercoledì7 febbraio 2007 |
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Presidenza del vice presidente CAPRILI, indi del vice presidente CALDEROLI |
Presidenza del vice presidente CAPRILI
Calendario dei lavori dell'Assemblea
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32).
omissis
STORACE (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STORACE (AN). Da quanto ho capito, la Conferenza dei Capigruppo ha deliberato che mercoledì prossimo, ove concluso dalla 1a Commissione, si discuterà il cosiddetto decreto mille proroghe. È stato fissato un termine per la presentazione degli emendamenti in Aula? Questo non ci è stato comunicato.
PRESIDENTE. È stato fissato alle ore 13 di venerdì 9 febbraio.
STORACE (AN). Ma tale termine coincide con quello della Commissione. È possibile spostare tale termine a lunedì? In caso contrario, la discussione diventa difficile.
PRESIDENTE. Trattandosi di un decreto-legge, il termine per la presentazione degli emendamenti in Aula coincide proprio con quello della Commissione.
STORACE (AN). Non è possibile spostarlo di ventiquattro ore per rendere possibile la discussione? Non sempre si è verificata la coincidenza tra i due termini.
PRESIDENTE. Senatore Storace, uno spostamento di ventiquattro ore vorrebbe dire portare la scadenza del termine di presentazione a sabato. Potremmo fissare il termine in un orario del tardo pomeriggio della sera di venerdì o, in alternativa, potremmo portarlo alle ore 13 di lunedì 12 febbraio.
STORACE (AN). Quest'ultima sarebbe la soluzione migliore.
PRESIDENTE. Allora, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1293 resta stabilito alle ore 13 di lunedì 12 febbraio.
La seduta è tolta (ore 19,53).
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Senato della Repubblica |
XV LEGISLATURA |
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Assemblea
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RESOCONTO SOMMARIO RESOCONTO STENOGRAFICO ALLEGATI
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ASSEMBLEA |
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107a seduta pubblica (antimeridiana): |
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mercoledì14 febbraio 2007 |
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Presidenza del presidente MARINI, indi del vice presidente CALDEROLI e del vice presidente CAPRILI
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Presidenza del presidente MARINI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,30).
Si dia lettura del processo verbale.
D'AMICO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 7 febbraio.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 10,32 ).
L'ordine del giorno reca al primo punto la discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Comunico all'Assemblea che la Commissione affari costituzionali non ha ancora concluso l'esame degli emendamenti, e sarà pronta per riferire all'Assemblea intorno alle ore 11.
Poiché c'è un altro punto all'ordine del giorno della seduta odierna, propongo di incardinare almeno questo secondo punto. Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.
(La seduta, sospesa alle ore 11,07, è ripresa alle ore 11,47).
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
La seduta è ripresa.
Colleghi, dalla 1a Commissione permanente comunicano che i lavori stanno per terminare. Quindi, aggiorno la seduta, per riprenderla, se nulla osta, alle ore 12 per poter proseguire i nostri lavori.
Pertanto, sospendo nuovamente la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 11,48, è ripresa alle ore 12).
Discussione del disegno di legge:
(1293) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1293, già approvato dalla Camera dei deputati.
Il relatore, senatore Vitali, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
VITALI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i lavori della Commissione affari costituzionali (colgo l'occasione per ringraziare il presidente Bianco per averli condotti con la consueta capacità ed esperienza) si sono conclusi da pochi minuti. La Commissione ha esaminato puntualmente una grande quantità di emendamenti, arrivando all'approvazione di alcuni di essi, che avevano ricevuto il giudizio preventivo di proponibilità; è questa una prima questione su cui vorrei intervenire.
Come è noto, il disegno di legge di cui stiamo discutendo, di conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, rappresenta ormai una consuetudine nei nostri lavori parlamentari. Lo abbiamo visto discutere sia dai banchi dell'opposizione che da quelli della maggioranza, sia noi che gli esponenti dell'attuale opposizione, e sappiamo tutti che è molto difficile, in un provvedimento di questo genere, poter essere coerenti con il criterio generale di congruità della materia che ispira ogni disegno di legge, ogni provvedimento di conversione di decreto-legge.
La questione non è semplice perché, nell'esame di proponibilità dei diversi emendamenti, delle diverse questioni che vengono sottoposte alla nostra attenzione, trattandosi per l'appunto di proroghe di termini è necessario avere un riferimento temporale certo, ma non è sempre facile distinguere ciò che è proroga di termini in senso proprio da ciò che è più genericamente un riferimento temporale.
Abbiamo ricevuto dalla Presidenza della Camera dei deputati e dal presidente Bertinotti una sollecitazione e una raccomandazione, nel senso di adottare criteri per l'ammissibilità degli emendamenti coerenti con quelli assunti dalla Camera dei deputati e, dunque, ispirati ad una certa rigorosità nel dichiarare proponibili solo quegli emendamenti effettivamente improntati ad un chiaro ed evidente principio di proroga dei termini.
La nostra Commissione (colgo l'occasione per ringraziare anche la segreteria e gli uffici, che ci assistono con grande perizia e capacità nel nostro lavoro) ha esercitato con rigore questo esame preliminare, tant'è vero che gran parte degli emendamenti proposti inizialmente dai colleghi sono stati dichiarati improponibili. Inoltre, abbiamo tenuto conto in modo preciso e scrupoloso dei suggerimenti della Commissione bilancio e, in qualche caso, delle improcedibilità.
Voglio citare subito un caso in cui la nostra Commissione ha ritenuto di votare ugualmente un emendamento nonostante un parere contrario della Commissione bilancio, anche ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. La nostra intenzione, evidentemente, era di sottoporre ancora il problema alla Commissione bilancio e all'Aula nella certezza che, da ora fino al momento d'inizio delle votazioni sugli emendamenti al provvedimento, sarà possibile trovare una soluzione. Siamo evidentemente del tutto consapevoli della rilevanza e dell'importanza del vincolo stabilito dalla Costituzione all'articolo 81, secondo cui non possono essere approvati provvedimenti privi di copertura finanziaria; siamo estremamente rispettosi del lavoro e del ruolo della Commissione bilancio, che abbiamo avuto modo in varie circostanze di apprezzare. Personalmente, ieri sera ho partecipato ai lavori della Commissione bilancio e ho potuto notare lo scrupolo e il rigore con cui la Commissione bilancio, grazie ad una grande collaborazione di tutti i senatori e le senatrici, ha svolto il suo ruolo. Il fatto che vi sia un emendamento approvato in assenza di questo parere e contro il parere della Commissione bilancio ha esclusivamente il significato di una segnalazione al fine di trovare una soluzione supportata dal parere favorevole della stessa Commissione bilancio.
Per quanto riguarda il merito, la Commissione è partita dal provvedimento così come inviato dalla Camera dei deputati e non sono mancate discussioni su vari punti e aspetti di esso. Non illustrerò, naturalmente, tutti i numerosi commi dei quali il provvedimento trasmesso dall'altro ramo del Parlamento si compone. Cercherò di richiamare l'attenzione esclusivamente sui temi maggiormente discussi.
Sul comma 1 dell'articolo 1, concernente la proroga del termine per considerare spese fisse obbligatorie le spese per il personale universitario in servizio presso il Servizio sanitario nazionale, non vi sono state obiezioni eccessive o discussioni in Commissione. Lo stesso dicasi per il comma 2, relativo alla cosiddetta emergenza da fronteggiare per quanto riguarda la necessità di personale infermieristico e tecnico. Ancora, il comma 3, relativo ad una proroga del termine per l'assunzione di personale del Ministero degli affari esteri, non ha incontrato particolari osservazioni. Abbiamo svolto una discussione non complicata per quanto riguarda il comma 4 dell'articolo 1, relativo alla proroga della validità di graduatorie dei concorsi per l'assunzione di personale dei Vigili del fuoco.
Vi è stata invece una discussione piuttosto accesa, che sicuramente verrà riproposta negli interventi dei colleghi soprattutto dell'opposizione, per quanto riguarda il comma 5 dell'articolo 1, in base al quale si dispone che in attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), i direttori degli istituti di tale Ente restino in carica fino al 30 giugno 2007, sospendendo fino a tale data le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi.
Non mi sembra che siano state sollevate obiezioni particolari sul comma 6 dell'articolo 1, relativo alla proroga dell'entrata in vigore delle nuove norme per quanto riguarda gli esami di Stato per l'esercizio di professioni.
In riferimento all'articolo 2, relativo alle disposizioni in materia di agricoltura e pesca (quindi una parte piuttosto complessa e ricca), ci sono numerose osservazioni e molte norme importanti.
L'articolo 3, comma 1, su cui ancora non vi sono state particolari discussioni, dispone la proroga del termine di entrata in vigore della disciplina sulla sicurezza degli impianti.
C'è stato un certo dibattito - ho notato che anche la Commissione bilancio ha fatto delle osservazioni in merito - sul comma 2 dell'articolo 3, che si riferisce ad una convenzione Italia-Francia in materia di infrastrutture che si è conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18 giugno 1973, n. 475.
In Commissione abbiamo discusso in modo approfondito dei commi 3 e 3-bis dell'articolo 3, che si riferiscono alle indennità di espropriazione e di rinuncia per quanto riguarda gli interventi statali per l'edilizia a Napoli. Anche in questo caso si tratta di proroghe di termini di legge; sul tema sono stati presentati alcuni emendamenti che, come relatore, mi sono riservato di valutare alla luce del dibattito che è stato svolto in Commissione.
Senza particolari discussioni abbiamo esaminato il comma 4 dell'articolo 3, che si riferisce alla messa a norma delle strutture ricettive. Inoltre, abbiamo esaminato l'articolo 3-bis, in materia di agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994.
Molta parte della discussione si è svolta sul comma 1 dell'articolo 4, che proroga taluni fra i termini previsti per il riordino di commissioni, comitati e altri organismi anche monocratici introdotti dall'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, il cosiddetto decreto-legge Bersani-Visco. Devo dire che da parte di molti colleghi dell'opposizione, da parte mia, del Presidente e della maggioranza è stata avanzata la stessa richiesta: giustamente è stata posta la questione di conoscere quali sono gli intendimenti del Governo in relazione ad un provvedimento così importante come la revisione, il riordino, lo scioglimento di una serie di organismi e di enti che, evidentemente, non svolgono più nessuna funzione e non si giustificano più. Il sottosegretario D'Andrea, che ringrazio per la sua presenza sempre molto precisa ai lavori della Commissione, ha presentato sul tema una relazione che è a disposizione dei colleghi e che ritengo sia molto importante, perché in questo modo il Senato può esercitare il suo ruolo su un punto davvero determinante.
Non parlo del comma 2 dell'articolo 4, relativo al Consiglio superiore delle comunicazioni, perché è stato soppresso.
Il comma 3 dell'articolo 4, riguardante la proroga di termini relativi alle indicazioni in carattere Braille su prodotti farmaceutici ed altri prodotti, non ha sollevato particolari obiezioni da parte dei colleghi.
Il comma 4 dell'articolo 4, che si riferisce al diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è stato invece oggetto di emendamenti.
Molto importante è il comma 1 dell'articolo 5, concernente la proroga di termini in materia ambientale, il quale stabilisce che si proroga il termine relativo ad una serie di adempimenti in materia di riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Anche a tale riguardo posso testimoniare che non è stata svolta una grande discussione.
Il comma 1 dell'articolo 6, sulla protezione dei dati personali, è stato esaminato dalla nostra Commissione. Esso riguarda la proroga di termini per l'adozione del regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte delle pubbliche amministrazioni.
Il comma 2 dell'articolo 6 è piuttosto rilevante e si riferisce agli indennizzi ai profughi dalmati ed istriani.
Il comma 3 dell'articolo 6 è particolarmente importante - ne abbiamo discusso - e stabilisce la proroga dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008 del termine dal quale decorre il divieto di conferimenti in discarica dei rifiuti con potere calorifero superiore ad una certa quantità. Si tratta di un divieto che era stato inserito nel decreto legislativo n. 36 del 2003 con la finalità di potenziare il recupero energetico dei rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione.
Il comma 4 dell'articolo 6 - tra l'altro riformulato durante l'esame della Camera e ne abbiamo discusso - estende ai cittadini dell'Unione Europea la possibilità di usufruire dei benefici previsti per gli stranieri vittime di violenza o grave sfruttamento dall'articolo 18 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione.
Molto discusso è stato il comma 4-bis dell'articolo 6, che si riferisce alla proroga al 31 dicembre 2007 del termine per il transitorio mantenimento in capo alle attuali concessionarie o aziende da esse derivate dell'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale. A fianco del presidente Bianco siede il senatore Pastore, che è intervenuto in Commissione poco fa ricordando come, a suo parere, esso sia in contraddizione con quanto il Governo sta facendo in materia di liberalizzazioni. Naturalmente il senatore Pastore sa come sostenere le sue ragioni. È evidente però che, come relatore, sostengo viceversa il testo e ritengo si tratti di una proroga dovuta purtroppo ad una inadeguatezza della nostra normativa legislativa in materia. In ogni caso, mi unisco all'auspicio che sia davvero possibile fare in modo che si tratti dell'ultima proroga e che anche il settore del trasporto pubblico locale sia messo nella condizione di poter essere oggetto di gare per quanto riguarda la gestione del servizio.
So che la Commissione bilancio ha suggerito una riformulazione per quanto riguarda il comma 5 dell'articolo 6, relativo alle risorse del Ministero del commercio internazionale, a cui ci siamo uniformati. Lo stesso discorso riguarda il comma 6 del medesimo articolo 6 - risorse dell'ENAC, l'Ente nazionale per l'aviazione civile - e anche in questo caso la Commissione bilancio ha proposto una riformulazione a cui ci siamo uniformati.
Il comma 7 dell'articolo 6 concerne l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa e su di esso non è stata svolta una particolare discussione.
Il comma 7-bis dell'articolo 6 riguarda la proroga del termine di presentazione delle domande di accesso al Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire.
Il comma 8 dell'articolo 6, oggetto di qualche osservazione da parte della Commissione bilancio, si riferisce alle modalità di utilizzo del Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica.
Abbiamo avuto la richiesta di una riformulazione, sempre da parte della Commissione bilancio, del comma 8-bis dell'articolo 6, relativo alla restituzione dei contributi pensionistici integrativi versati dai lavoratori portuali.
Osservazioni sono state svolte sempre da parte della Commissione bilancio anche sui commi 8-ter e 8-quater dell'articolo 6, relativi alla proroga di esenzioni per la ricostruzione della Valle del Belice.
L'articolo 6, comma 8-quinquies, relativo ai benefici in favore di enti operanti nel settore della sanità privata e in situazioni di crisi, è stato discusso senza particolari osservazioni, così come l'articolo 6-bis, che si riferisce alla riapertura dei termini per la concessione dei benefìci antiracket e antiusura.
Signor Presidente, colleghi, questo per quanto riguarda il testo del decreto-legge e del disegno di legge di conversione del decreto, come ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati.
La Commissione, come dicevo, ha concluso i suoi lavori esaminando puntualmente, uno ad uno, una notevole quantità di emendamenti, seguendo l'unico criterio della fondatezza del problema posto, una volta superate le obiezioni relative alla proponibilità dell'emendamento e alla congruità stabilita dalla Commissione bilancio. Naturalmente si è cercato di tenere conto anche delle segnalazioni di questioni rilevanti, provenienti da senatori appartenenti alle diverse parti politiche. Credo sia stato un metodo di lavoro molto utile, che ci ha portato all'approvazione di una serie di emendamenti, in gran parte segnalati dalle diverse parti politiche, nonché all'impegno, che come relatore mi sono assunto in Commissione, a riesaminare in sede di Assemblea le questioni rimaste aperte.
Passo ora ad illustrare rapidamente gli emendamenti approvati dalla Commissione, per poi concludere con l'indicazione dei problemi che restano aperti per l'Assemblea, almeno in relazione ai nostri lavori e ai quali, come relatore, mi sono impegnato a rivolgere una particolare attenzione.
È stato approvato dalla Commissione, innanzitutto, un emendamento, presentato dal collega Ranieri, che riformula in modo più ampio ed estensivo il comma 1 dell'articolo 1. Come ho avuto modo di dire poco fa, l'articolo 1, al comma 1, prevedeva una proroga di termini in ordine al tetto delle spese per il personale universitario affidato al Servizio sanitario nazionale. Con la riformulazione dell'articolo si ricomprende tale personale, ma si considera anche il rimanente personale universitario, sia di ruolo che non, dando quindi completezza di materia al tema che, giustamente, la Camera dei deputati aveva inserito nel disegno di legge di conversione.
È stato poi approvato in Commissione un emendamento, presentato dai colleghi Mantovano, Saporito, Bianco, Pastore, Polledri, Saro e Maffioli, che si riferisce alla proroga dei termini, stabiliti in provvedimenti di legge vigenti, relativi agli scrutini per la promozione a dirigente superiore di funzionari che appartengono al Ministero dell'interno.
Non mi soffermo sugli emendamenti di puro drafting approvati dalla Commissione: vi è, ad esempio, l'emendamento 2.100, che porta la mia firma e che va in questa direzione, così come l'emendamento 2.101, che sostanzialmente mira ad adeguare il testo del disegno di legge di conversione ad un'osservazione della Commissione bilancio.
Vi è poi un emendamento importante presentato da moltissimi senatori e senatrici (Benvenuto, Barbolini, Bosone, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger Perrin, Rubinato, Molinari, De Petris, Rossi Fernando, Marcora, Pignedoli, Battaglia Antonio, Bettini, Ladu, Massa e Randazzo) che prevede una proroga del termine per il risarcimento diretto relativo a sinistri che coinvolgono le macchine agricole e che quindi si riferisce ad un settore così importante come quello dell'agricoltura.
Vi è poi un emendamento molto importante, che porta solo le firme dei senatori De Petris e Rossi Fernando ma che in realtà raccoglie emendamenti presentati da senatrici e senatori appartenenti a tutti gli schieramenti politici. È il 2.20 e si riferisce all'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari, stabilendo una proroga del termine per tale adeguamento alle disposizioni attuative del codice civile.
All'articolo 3 vi è un altro emendamento molto importante su cui la Commissione ha discusso a lungo e con grande attenzione, arrivando ad una formulazione ritenuta soddisfacente da parte di tutti. Mi riferisco all'emendamento 3.15, a firma dei senatori Legnini e Brutti Paolo, che in realtà raccoglie proposte presentate da colleghi sia di maggioranza che di opposizione. Con esso si prorogano le disposizioni di cui alla legge finanziaria al 1° gennaio 2008 per quanto riguarda i lavori dei concessionari delle autostrade, limitatamente alle forniture ai lavori di manutenzione delle infrastrutture. In sostanza, abbiamo introdotto un limite che, in qualche modo, ha reso l'emendamento più coerente con le istanze provenienti da numerosi senatori.
È stato, inoltre, approvato in materia l'emendamento 3.13 del collega Formisano, che si riferisce proprio a questo.
L'emendamento 3.0.2, a firma Paravia e Saporito, si riferisce al codice dei beni culturali e alle disposizioni in materia di restauro degli stessi. Abbiamo convenuto di approvare un emendamento relativo ad una parte di ciò che era stato proposto. Sulla rimanente parte i colleghi proponenti si sono impegnati a presentare un ordine del giorno.
Chiedo scusa, signor Presidente, se mi sto dilungando un po', ma la materia è ampia per cui, se mi è possibile, cercherei di rendere un servizio alla discussione proseguendo in questo modo, intendo dire con un minimo di illustrazione almeno per quanto riguarda gli argomenti più rilevanti.
L'emendamento 4.9 è anch'esso trasversale, visto che è stato proposto da tutte le parti politiche (le firme sono di Battaglia Giovanni, Galardi, Villone, Bianco, Polledri, Maffioli e Saro). Esso è molto importante giacché si riferisce ai crediti di imposta degli investimenti nelle aree svantaggiate. Vi è un termine per il completamento degli investimenti che viene prorogato dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008. Credo si tratti di uno degli emendamenti più rilevanti che il Senato approva in materia.
Con l'emendamento 4.10, che porta le firme dei senatori Galardi, Mercatali e Cabras, anch'esso frutto di altre proposte modificative provenienti da altri colleghi, si intende sanare un'incongruità evidente per quanto riguarda i diritti delle camere di commercio. Si proroga il termine per l'adeguamento ad una disposizione legislativa per la quale, purtroppo, manca ancora la circolare attuativa.
All'articolo 6 sono stati presentati dal sottoscritto ed approvati alcuni emendamenti frutto delle osservazioni della Commissione bilancio; mi riferisco agli emendamenti 6.100 e 6.101.
L'emendamento 6.1 è un emendamento di drafting, mentre gli emendamenti 6.102 e 6.103 sono anch'essi di adeguamento alle osservazioni della Commissione bilancio.
Di una certa rilevanza è l'emendamento 6.7, che è stato approvato dalla Commissione e che vale a sanare un'incongruità tecnica presente nella legge finanziaria 2007 per quanto riguarda le sanzioni per il personale ai Comuni che non hanno rispettato il patto 2006. Poiché con il comma 703 si superavano tutte le sanzioni, rimaneva il comma 561 ed è stato necessario, ovviamente previo parere favorevole della Commissione bilancio, provvedere con questa norma.
L'emendamento 6.73 è quello cui ho fatto riferimento all'inizio del mio intervento, che è stato approvato dalla Commissione nonostante il parere contrario della 5a Commissione permanente espresso sul comma 1, peraltro ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Come ho avuto modo di sottolineare, si tratta della volontà di segnalare all'Assemblea e alla Commissione un problema che - a mio avviso - può essere risolto senza voler minimamente mettere in discussione le prerogative della 5a Commissione permanente, anzi volendo comunque giungere ad un voto su un testo che abbia il parere favorevole della Commissione bilancio. In sostanza, si tratta delle spese per istituzioni degli enti locali su cui ormai da tre o quattro anni vi sono circolari del Ministero dell'economia e delle finanze, predisposte dal precedente Governo e confermate da quello attuale, che stabiliscono che si tratta di spese fuori dal Patto di stabilità; vi sono, invece, alcune sentenze della Corte dei conti secondo le quali tali spese devono essere considerate parte del Patto di stabilità. Per ripristinare il senso della circolare del Ministero è necessario approvare tale norma. Il secondo comma dell'emendamento 6.73, su cui il parere della Commissione bilancio non è stato espresso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, si riferisce alle Province sarde.
L'emendamento 6.38, presentato dai senatori Sinisi, Amati, Baio, Confalonieri, Galardi, Magistrelli, Procacci, Roilo, Bassoli, Piglionica, Pirovano, Polledri e Galli (anche questa proposta, quindi, è stata sottoscritta da senatori che appartengono a tutte le parti politiche), è stato riformulato tenendo conto del parere espresso dalla Commissione bilancio, che resta comunque non favorevole, ma non ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; la Commissione ha ritenuto comunque di approvare tale emendamento in quanto esso si riferisce all'attuazione di un disposto già presente nella nostra legislazione, cioè quello relativo all'istituzione delle tre Province di Monza e Brianza, di Barletta-Andria-Trani e di Fermo.
E' stato inoltre presentato un emendamento dai senatori Polledri e Galli, approvato in Commissione, che si riferisce alle proroghe a termine per quanto riguarda il conferimento delle farine di origine animale, nonché un altro emendamento, sottoscritto dal presidente della Commissione, senatore Bianco, al disegno di legge di conversione, che si riferisce anch'esso, al comma 1, ad una proroga di termini previsti da leggi vigenti.
Illustro rapidamente i problemi che restano aperti, partendo dal personale CONI. Su questo punto, sollevato in modo particolare dai colleghi Saporito ed altri, ma anche dal senatore Calvi, sono stati presentati sostanzialmente due emendamenti su uno dei quali la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole; preannuncio il mio parere favorevole su tale emendamento riformulato così come prevede la 5a Commissione permanente, che sarà posto in votazione e che quindi potrà essere sicuramente approvato se i colleghi lo condivideranno.
Vi è poi un altro emendamento, sempre riferito al personale CONI, per il quale si è posta un'osservazione in relazione ai maggiori costi derivanti dal passaggio da un'amministrazione all'altra. Anche in questo caso, chiedo alla Commissione bilancio di valutare con attenzione il problema, magari tenendo conto di una possibile riformulazione, perché alla nostra Commissione sembra che esso sia meritevole di attenzione.
Vi è un'altra proposta, relativa al personale del Poligrafico e Zecca dello Stato, che ha trovato una riformulazione alla luce delle osservazioni avanzate dalla 5a Commissione. Anche in questo caso, mi riservo di esprimere un parere favorevole sull'emendamento che verrà qui presentato.
In Commissione è stato discusso l'emendamento 3-bis.1, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori, su cui io ma anche gran parte dei componenti della Commissione abbiamo espresso parere favorevole. Tale proposta emendativa si riferisce agli eventi del sisma che ha colpito le province di Catania, Ragusa e Siracusa dal 13 al 16 dicembre 1990. La questione è, secondo noi, molto importante, merita di essere esaminata e approvata; la Commissione bilancio ha chiesto una riformulazione, il presidente Bianco, con grande coerenza e con grande correttezza, ha ritirato l'emendamento in Commissione riservandosi, appunto, di discuterlo in Aula. Anche in questo caso, mi raccomando molto alla sensibilità della Commissione bilancio, perché davvero, come ci ha spiegato il presidente Bianco, in qualità di proponente dell'emendamento, non vi sono maggiori oneri e quindi si è nelle condizioni di poter garantire che l'articolo 81 della Costituzione sulla copertura di spesa, approvando questo emendamento, viene sicuramente rispettato.
Vi è poi un'altra questione di notevole peso e di notevole rilievo della quale debbo riferire: l'emendamento 6.44, presentato in Commissione, il cui primo firmatario è il senatore Peterlini, su cui la Commissione ha lungamente discusso, che si riferisce alle concessioni per la produzione di energia idroelettrica nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è stato ritirato in Commissione con l'impegno, appunto, ad una valutazione per l'Aula; il senatore Peterlini ha sostenuto, secondo me con buone ragioni e con ottimi motivi, che si tratta di uno degli aspetti importanti degli accordi tra la Repubblica italiana e le province autonome di Trento e di Bolzano, che devono essere assolutamente rispettati in rapporto alle specialità ed alle autonomie di quelle Province.
Ho lasciato per ultima una questione rilevantissima: abbiamo esaminato e discusso un emendamento, che è stato ritirato in Commissione per poi riproporlo all'attenzione dell'Aula, inerente al tema dei ticket sanitari. Credo che l'Aula del Senato debba approfondire l'argomento (peraltro il senatore Marino è presentatore di un emendamento in questo senso); non lo abbiamo discusso in Commissione perché abbiamo ritenuto di proporlo all'attenzione dell'Aula. Personalmente lo sostengo perché ritengo che con quell'emendamento - che magari qualche collega può ritenere non perfetto e contenente aspetti non condivisibili - si metta mano ad un tema estremamente sentito dall'opinione pubblica italiana, dai cittadini italiani, cioè la possibilità di introdurre misure alternative al ticket obbligatoriamente posto su determinate prestazioni di carattere sanitario.
Desidero infine ricordare per completezza che ho assunto l'impegno con la senatrice De Petris e con gli altri colleghi presentatori di riesaminare per l'Aula un emendamento discusso anche alla Camera dei deputati, dove il proponente era l'onorevole Boato, relativo agli animali di allevamento per le pellicce, cercando sostanzialmente di introdurre una serie di misure e di norme tendenti ad allevare questi animali nelle condizioni migliori possibili. (Applausi del senatore Biondi).
PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Vitali, per la completezza con cui è stato trattato l'argomento. Rispetto all'emendamento sui ticket, che è stato ritirato, c'era stata una preventiva valutazione della Commissione bilancio?
VITALI, relatore. È stato ritirato senza alcun voto per poi consentire all'Aula di esaminarlo in totale e assoluta libertà.
PRESIDENTE. Glielo chiedo perché i riferimenti che sono stati fatti sul lavoro eventuale della Commissione bilancio mi fanno temere tempi dilatati nell'esame degli emendamenti.
STORACE (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STORACE (AN). Signor Presidente, il mio è un richiamo al Regolamento sull'articolo 89, e in generale sulla durata degli interventi. Ho molto apprezzato, per la verità, il tono dell'intervento del relatore, che - non accade spesso - si è soffermato su tutte le questioni che sono state poste, almeno su quelle che ha ritenuto rilevanti.
Vorrei sapere se è stata prevista una durata differente del dibattito, vista la lunghezza della relazione, che è durata quaranta minuti. Vorrei capire se non c'è il contingentamento dei tempi e se invece è previsto che si possa intervenire anche in difformità da quella che mi sembrava la determinazione dei Capigruppo.
PRESIDENTE. Senatore Storace, lei ha ragione. Il tempo era stato contingentato. Ovviamente il tempo assegnato al relatore è stato utilizzato e si è anche fuoriusciti da questo, ma i tempi assegnati ai Gruppi non vengono modificati. Il relatore ha concluso il suo tempo, ma ciò non pregiudica quello a disposizione dei Gruppi.
STORACE (AN). La questione che pongo è: i Gruppi parlamentari avranno diritto a sforare esattamente come ha fatto il relatore?
PRESIDENTE. No.
STORACE (AN). È una questione diversa e credo che sarebbe opportuno chiedere al Presidente del Senato come regolarsi.
PRESIDENTE. Non posso modificare quanto stabilito all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo. Ho ritenuto di concedere più tempo al relatore perché la conclusione dei lavori in Commissione era avvenuta praticamente un minuto prima e naturalmente l'esposizione non poteva essere stata organizzata per poter rispettare i venti minuti.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Il relatore si è rivolto alla Presidenza dell'Assemblea e indirettamente anche al Presidente della Commissione bilancio annunciando che in particolare - se ho capito bene - su due questioni c'era bisogno di una convocazione della Commissione bilancio perché la 1a Commissione chiedeva che, in presenza di pareri espressi dalla Commissione bilancio, la stessa potesse riconsiderarli, valutati alcuni suggerimenti di riformulazione che la 1a Commissione aveva fornito.
Presidente, avendo questa mattina il presidente Marini annunziato che avremmo votato alle ore 16,30 non è indifferente l'utilizzazione costruttiva e positiva del tempo che ci separa dall'inizio delle votazioni per tenere questa eventuale riunione. Chiederei solo di conoscere se la Presidenza ritiene di attivarsi. Mi chiedevo - vedo che il Presidente della 1a Commissione annuisce - se non sia il caso di informare il presidente Morando di questa richiesta e se non sia il caso che la Presidenza assuma delle iniziative perché effettivamente la Commissione, salvo il merito, non si riunisca, in maniera da evitare che l'Aula sia costretta ad altre sospensioni. Si tratta di episodi che possono avvenire, ma se li possiamo evitare è meglio per il buon andamento dei nostri lavori.
Le chiederei allora - se ritiene di darmi una risposta - se accoglie questa richiesta del relatore e, a questo punto, come intende proseguire, visto che allo stato sarebbero previste le dichiarazioni del Governo.
PRESIDENTE. Questo avviene alla Camera, al Senato si passa alla discussione e alle eventuali pregiudiziali. Il Governo interviene solo in replica.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Ho detto questo perché anche al Senato ci sono stati dei precedenti nei quali a inizio di seduta si è svolta l'esposizione del relatore su un provvedimento, seguita dall'intervento del Governo. Prendo però atto di questo orientamento della Presidenza e mi adeguo ben volentieri. Chiedo solo chiarezza sul modo di procedere.
PRESIDENTE. Sono assolutamente d'accordo con il suo suggerimento, ferma restando l'autonomia del Presidente della Commissione, che è autorizzato alla convocazione proprio per esprimere i pareri.
PASTORE (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PASTORE (FI). Presidente, non ritengo che ai fini dei lavori possa essere anche più idonea questa procedura. Siccome però ci sono delle pregiudiziali, non vorrei che se si arrivasse a rinviare la discussione di questo provvedimento si ritardassero ancora i lavori. Proporrei, quindi, di iniziare con le pregiudiziali.
PRESIDENTE. Se esistono pregiudiziali, riterrei di procedere con l'illustrazione delle questioni pregiudiziali e con gli eventuali interventi - se ci sono - sulle stesse in discussione o in dichiarazione di voto, fermo restando quello che mi pare sia stato definito questa mattina, e cioè l'intesa di procedere ad eventuali votazioni alla ripresa dei lavori alle ore 16,30.
Se non si fanno osservazioni, possiamo procedere.
PASTORE (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PASTORE (FI). Signor Presidente, vorrei avanzare una questione pregiudiziale, poiché vi sono alcuni aspetti del contenuto del decreto-legge che a mio avviso ne determinano una solo parziale legittimità costituzionale e comunque mostrano la mancanza di congruità del testo normativo.
Innanzitutto, il decreto-legge manca del requisito della omogeneità. Infatti, il titolo del decreto-legge, confermato anche nel testo approvato dalla Camera, ha per oggetto la «proroga di termini previsti da disposizioni legislative», ma poi il contenuto del provvedimento va al di là del titolo. Pertanto, il decreto-legge difetta, come dicevo, di omogeneità ed è un requisito che contraddistingue il testo sia nel suo nascere, sia nel suo divenire. Esso contiene infatti norme che non prevedono solo proroghe, oppure paradossalmente proroga termini che sono già scaduti. Credo che sia difficile fare rientrare nel concetto di proroga un differimento, una dilatazione dei termini quando il termine ad quem, il termine finale, è scaduto e quindi l'effetto del provvedimento legislativo si è già determinato. Mi limito ad evidenziare questi aspetti, ma poi mi soffermerò più a lungo sull'articolo 3, comma 3, che mi sembra estremamente significativo sotto il profilo della incostituzionalità del suo contenuto.
Per quanto riguarda i termini già scaduti, cito l'articolo 4, comma 1, laddove si proroga un termine previsto dal decreto-legge n. 223 del 2006 (il cosiddetto decreto Visco-Bersani, o Bersani-Visco, per coloro che intendono mantenere un po' più alta la bandiera delle liberalizzazioni), che conteneva alcune norme di rigore, tra cui quella sulla cancellazione automatica ope legis di organismi, comitati e altri soggetti che non fossero individuati in provvedimenti di ricognizione da adottarsi entro un certo termine. Ebbene, il termine per effettuare questi provvedimenti di ricognizione è scaduto. Ma allora questi organismi, comitati, enti sono già defunti o sono fatti rivivere da questa norma? È certo, però, che comunque questa norma si applica a situazioni già definite. Devo dare atto al sottosegretario D'Andrea, sempre presente in Commissione (attendo che si svolga la discussione), di aver consegnato alla Commissione un elenco delle verifiche svolte, ma ciò non toglie che, al di là della buona volontà del lavoro compiuto dai Ministeri, il termine sia scaduto.
Altro termine già scaduto è quello previsto dall'articolo 6, comma 4‑bis, che si riferisce al trasporto pubblico locale (vi accennava prima anche il relatore). Al di là della questione di merito, cioè la scadenza di termini per regimi concessori particolari, invece di consentire - data ormai la condizione di apertura del mercato -interventi legislativi più liberi, più liberali e liberalizzatori, si pone un ulteriore termine di proroga. Al di là di questo, anche in questo caso, la norma introdotta dalla Camera entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento, quindi presumibilmente a fine febbraio-inizio marzo di quest'anno, quando il termine è scaduto il 31 dicembre 2006; anche qui, un termine defunto, trascorso ed una situazione giuridica che si fa rivivere.
Poi vi è un intervento, anch'esso della Camera - cui devo dare atto di avere tirato le orecchie al Senato ritenendo qualche autorevole rappresentante della Camera che il Senato largheggiasse in proponibilità di emendamenti - in questo testo con emendamenti che vanno addirittura al di là di qualsiasi situazione che possa rientrare nel campo delle proroghe. Ad esempio, l'articolo 68-bis prevede la riapertura di un termine che - udite, udite - è scaduto il 28 febbraio 1999. È un termine per la trasformazione dei Fondi gestione di forme pensionistiche per lavoratori portuali. Potrebbe non interessare gli oneri per lo Stato; ci teniamo comunque a dare il segnale che i termini scaduti dopo oltre sette-otto anni vengono riaperti e quindi sono anche modificate le situazioni giuridiche consolidate dopo tanto tempo in capo a soggetti, privati o pubblici che siano.
Vi sono invece norme fuori materia, quali il comma 4 dell'articolo 6 che riguarda le situazioni dei cittadini extracomunitari, divenuti poi comunitari (capisco la delicatezza della questione, ma certamente non riguarda proroga di termini), nonché l'articolo 33-bis, norma interpretativa e che nulla ha che vedere con la questione termini.
È quindi un provvedimento certamente non omogeneo, sicuramente più per colpa della Camera, così ligia per altro verso - almeno a suo dire - che del Governo, che in questo caso si è attenuto abbastanza rigorosamente almeno al contenuto dell'oggetto del provvedimento.
Vi è una questione che riguarda, invece, un diritto sostanziale: mi riferisco al comma 3 dell'articolo 3. Essa probabilmente dovrebbe essere nota perché modifica la situazione giuridica che si è consolidata a seguito di una normativa riguardante gli interventi per la città di Napoli e che mette fuori gioco - con una norma, tra altro, che mantiene l'efficacia di certe disposizioni - i diritti di soggetti che a suo tempo avevano concordato le indennità di espropriazione per interventi pubblici del territorio, sapendo che comunque l'emanazione dei decreti di espropriazione sarebbe dovuta avvenire entro un certo termine e conseguentemente avrebbero avuto un ristoro, ancorché modesto, del diritto di proprietà che in quel momento veniva compresso.
Adesso si stabilisce che le misure previste all'epoca in questo panorama giuridico - che avrebbe comunque visto la cessazione dell'eventuale intesa se non vi fosse stata l'espropriazione - restano comunque ferme, ancorché non sia intervenuto il decreto di espropriazione. Questa mi sembra una misura oltremodo grave che, al di là dell'omogeneità con il provvedimento, colpisce il diritto di proprietà, un diritto a tutela costituzionale.
E' una ragione in più per dire al Senato di bloccare l'iter di questo provvedimento.
PRESIDENTE. Senatore Pastore, in riferimento al già citato, dal relatore, richiamo dell'autorevole esponente della Camera, devo dire che la Presidenza, che giudica sull'ammissibilità dei suoi emendamenti in base a un Regolamento, risponde eventualmente al Presidente della Repubblica, non certo ai richiami di pur autorevoli esponenti di una Camera, che, non a caso, è definita Camera bassa.
Saluto ad una scolaresca della Basilicata
PRESIDENTE. Vorrei salutare gli studenti dell'Istituto tecnico «Solimene» di Lavello, in Basilicata, cui auguro buon lavoro. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n.1293 (ore 12,55)
*POSSA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
POSSA (FI). Signor Presidente, intervengo anche io su questo cosiddetto decreto mille proroghe con alcuni rilievi relativi a profili di incostituzionalità concernenti una norma specifica in esso contenuta. Mi riferisco in particolare all'articolo 1, comma 5, che, cari colleghi, stabilisce una cosa singolarissima e cioè la proroga della permanenza in carica fino al 30 giugno 2007 del complesso dei direttori di istituto del CNR (108 direttori). Tale comma prevede anche una seconda cosa: sono sospese fino al 30 giugno 2007 le procedure concorsuali per la sostituzione di questi direttori di istituto. I 108 istituti sono naturalmente il nerbo della struttura del CNR. Quali rilievi di incostituzionalità si possono fare a riguardo di questa singolarissima - uso un aggettivo gentile - norma?
In primo luogo (e qui mi associo all'osservazione di disomogeneità che ha fatto un attimo fa il senatore Pastore), tale norma non mi sembra affatto rientrare nel titolo del disegno di legge di conversione al nostro esame: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative». Qui non si prorogano termini previsti da disposizioni legislative, ma si prorogano termini previsti da un atto di gestione del CNR.
Un secondo rilievo è quello riguardante la straordinarietà, la necessità e l'urgenza dell'inserimento di una simile disposizione in un decreto-legge. Questi presupposti mancano totalmente, in contrasto con le prescrizioni dell'articolo 77 della Costituzione. In effetti, ricordo che il consiglio di amministrazione del CNR aveva stabilito il 20 dicembre, proprio perché non erano ancora state espletate le procedure concorsuali di nomina dei direttori, che gli stessi sarebbero rimasti in carica fino al 30 giugno, beninteso, salva la legislazione vigente (tra cui l'articolo 33 del cosiddetto decreto Visco-Bersani). Non c'era, quindi, nessuna vacatio. Stigmatizzo qui vivamente che nella relazione governativa di accompagnamento al provvedimento si dica: «La norma è necessaria al fine di consentire la prosecuzione della funzionalità del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), impedendo un periodo di vacatio determinato dalla scadenza degli incarichi di direzione degli istituti del predetto ente, senza che siano state definite le procedure concorsuali»: due falsità in un'unica frase. In primo luogo, non c'è nessun periodo di vacatio, perché, ho detto che già il 20 dicembre, quindi, prima del 28 dicembre, data del decreto-legge, il consiglio di amministrazione del CNR aveva stabilito la proroga in questione al 30 giugno 2007. In secondo luogo, le procedure concorsuali, che sono dichiarate non definite nella motivazione, sono state invece puntualmente definite e precisate e vengono sospese. A me dispiace moltissimo che vi siano falsi in atto pubblico così patenti. Quindi, non vi è nessuna necessità ed urgenza di intervento, perché l'ente funzionava per suo conto con le disposizioni adottate dal consiglio di amministrazione.
Il terzo rilievo di incostituzionalità è quello relativo all'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, il quale assegna un particolare rilievo all'indipendenza di gestione degli enti di ricerca, di cui naturalmente il primo è il CNR, e ritiene che l'autonomia di gestione degli enti di ricerca sia un bene da difendere a livello costituzionale proprio per garantire la libertà di ricerca e quindi una prosecuzione dell'avanzamento delle conoscenze in nessun modo limitata. Anche a questo riguardo, intervenire a gamba tesa su una disposizione amministrativa del CNR, come fa questo comma 5 dell'articolo 1, determina una violazione grave dell'indipendenza ed autonomia della gestione della ricerca.
Un ulteriore profilo di incostituzionalità riguarda la forma del provvedimento in esame. Si tratta, mi dicono gli specialisti, di una legge-provvedimento, che deve mantenere comunque i suoi requisiti di imparzialità e di uguaglianza formale anche se si riferisce ad un caso specifico, come fa in particolare in questo caso con una disposizione relativa al CNR.
Quali sono le violazioni che tale legge-provvedimento realizza in riferimento al modo con cui è formulata?
Innanzi tutto, c'è una violazione dell'articolo 97 della Costituzione, che vincola il legislatore ai princìpi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione. C'è una violazione, perché il legislatore interviene e si esprime, con questo intervento, decisamente a favore di una delle varie parti che sono in discussione e che hanno dei diritti nello specifico argomento. Pensiamo, ad esempio, a coloro che avrebbero potuto sostituire gli attuali direttori mantenuti in carica: questi signori vengono ad avere leso un loro diritto. Viene meno, quindi, il principio di imparzialità sancito dall'articolo 97 della Costituzione.
Inoltre, vi è una lesione degli articoli 24 e 113 della Costituzione perché l'aver trasformato un atto sostanzialmente amministrativo, come la disposizione del consiglio di amministrazione del CNR, in atto legislativo, sottrae le conseguenze di questo atto ai normali controlli giurisdizionali. Pensate ad una persona che ritenga di essere lesa da tale disposizione: mentre se si fosse trattato di una disposizione emanata dal consiglio di amministrazione del CNR avrebbe potuto adire il TAR e il Consiglio di Stato, ciò assolutamente non può fare in questa circostanza perché vi è la presenza di un decreto-legge. Un diritto soggettivo viene quindi leso, e profondamente leso. In sostanza, si determina una grave elusione della giustizia amministrativa.
Questa disposizione singolarissima è fuori contesto rispetto ai tanti decreti mille proroghe che il Parlamento ha approvato. Non si tratta della proroga di una disposizione legislativa ma di una disposizione amministrativa, che lede in molti modi, da me elencati, principi importantissimi della Costituzione. (Applausi dal Gruppo FI).
DE PETRIS (IU-Verdi-Com). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, intervengo a nome del mio Gruppo per una dichiarazione sulle due pregiudiziali. Noi voteremo contro le due pregiudiziali, esposte sia dal senatore Pastore che dal senatore Possa, per motivi molto chiari e precisi che, a mio avviso, si evincono e sono stati sostanziati dall'esame in Commissione.
Con questo decreto-legge si provvede a disporre la proroga in via d'urgenza, in quanto siamo pienamente nell'ambito dell'articolo 77 della Costituzione, di numerosi termini di scadenza previsti da disposizioni legislative concernenti l'attuazione di adempimenti da parte delle amministrazioni pubbliche. Questo avviene proprio al fine di corrispondere ad esigenze sopravvenute o anche di ordine sociale ed organizzativo.
Il decreto-legge di proroga dei termini previsti da alcune disposizioni legislative è un testo che normalmente quest'Assemblea continuamente esamina. Devo ricordare al senatore Pastore che potremmo portare tantissimi esempi di quante volte, nella passata legislatura, molti di questi decreti cosiddetti mille proroghe sono davvero diventati decreti omnibus. Molte volte le Camere hanno anche invitato il Governo a riflettere con attenzione sulle procedure da questo poste in essere, soprattutto con riferimento al ricorso reiterato a decreti-legge «mille proroghe».
Presidenza del vice presidente CAPRILI(ore 13,05)
(Segue DE PETRIS). L'articolato del decreto-legge in esame, sia nel modo molto più omogeneo con cui ci era stato consegnato dal Governo sia nonostante alcune operazioni e forzature intervenute alla Camera (in questo ha ragione il senatore Pastore), presenta forse qualche eterogeneità di materie per come arriva oggi in Aula. Esso si caratterizza però esclusivamente, lo voglio ribadire, per la finalità comune di prevedere la proroga di termini il cui mancato differimento genererebbe gravi problemi per una pluralità di categorie oppure renderebbe inapplicabile la legislazione di riferimento.
Questa mattina in Commissione abbiamo discusso (come riferiva il relatore Vitali) di alcune norme riguardanti l'agricoltura: ad esempio, della questione delle assicurazioni delle macchine agricole. La richiesta di far slittare di un anno l'entrata in vigore delle nuove norme che sono entrate in vigore il 1° febbraio trova la sua giustificazione proprio nella possibilità di applicare la legislazione di riferimento, che altrimenti sarebbe inapplicabile.
Il decreto‑legge in esame rispetta anche l'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, il quale, al comma 2, impedisce che per decreto il Governo possa «conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione», «provvedere nelle materie indicate all'articolo 72, quarto comma, della Costituzione», «rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere», «regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti», «ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento». Tutti questi profili, assolutamente tutti, vengono rispettati dal decreto-legge in esame, che ha peraltro evitato, come non è accaduto in passato, la proroga di termini di delega legislativa. Inoltre, nel rispetto del comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, il decreto-legge contiene misure di immediata applicazione, il cui contenuto è specifico e omogeneo rispetto al titolo, che infatti fa riferimento ad una pluralità di disposizioni legislative il cui termine è in scadenza.
Torno a ripetere che sul fatto che il decreto abbia in oggetto molte materie potremmo citare moltissimi precedenti; comunque a mio avviso stiamo rispettando il comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988.
Nel corso dell'esame in Commissione sono state approvate diverse proposte emendative che, tuttavia, a mio avviso si inseriscono pienamente nell'omogeneità della proroga di termini. Questo è il punto: riteniamo assolutamente che dal punto di vista dell'omogeneità, non tanto delle materie ma della proroga di scadenze e di termini richiamata dal titolo, sussistano tutti i motivi per ritenere che il decreto-legge abbia i requisiti di necessità e urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione. In particolare, gli emendamenti che sono stati esaminati e accolti in Commissione, ma anche il resto del testo com'è pervenuto dalla Camera, sono chiaramente finalizzati a consentire una concreta attuazione di adempimenti correlati e anche a conseguire riduzioni di spesa per la pubblica amministrazione. A mio avviso siamo pienamente nell'ambito della legittimità costituzionale e dell'attuazione del comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988.
Riteniamo che le pregiudiziali di costituzionalità poste non debbano essere accolte e che dal punto di vista sostanziale non abbiano alcuna base rispetto al profilo di legittimità costituzionale; pertanto, annunciamo il nostro voto contrario.
MORANDO (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORANDO (Ulivo). Signor Presidente, intervengo soltanto sull'ordine dei lavori, perché il relatore di maggioranza della 1a Commissione nel corso del suo intervento ha formulato una richiesta rivolta direttamente alla Presidenza dell'Assemblea, ma indirettamente alla Presidenza della Commissione bilancio affinché quest'ultima valuti l'opportunità, anzi secondo il relatore la necessità, di riunirsi per rivalutare i suoi pareri su eventuali riformulazioni di testi di emendamenti che questa mattina e ieri sera sono stati esaminati dalla Commissione bilancio, la quale è giunta all'espressione di pareri contrari ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione per mancanza di corretta copertura o totale mancanza di copertura finanziaria.
Vorrei dire a lei, signor Presidente, all'Assemblea e quindi anche al relatore Vitali che la Commissione bilancio ovviamente, qualora le venissero inviate riformulazioni di emendamenti affinché le esamini, non potrà che riunirsi, affrontando la necessità di definire il suo giudizio su ognuno dei testi che verranno ripresentati; non dico di cambiare parere, perché bisognerà vedere il contenuto di queste riformulazioni nel merito.
Ora, io so che in particolare questa esigenza si propone per alcuni emendamenti. Nella riunione di questa mattina, signor Presidente (per fare tutto in piena trasparenza), il rappresentante del Governo, che - come lei sa - alla Commissione bilancio è il rappresentante del Ministero dell'economia, ha ipotizzato che alcuni degli emendamenti su cui stavamo per esprimere, ed abbiamo poi espresso, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, potessero subire riformulazioni, in quel caso non incontrando più le obiezioni (del Governo, ed eventualmente anche della Commissione, che invece stavamo per esprimere).
Noi abbiamo considerato questo argomento ma, signor Presidente, è chiaro che possiamo esaminare dei testi quando li abbiamo in mano e quando ci sono stati presentati ufficialmente. Allora, in risposta alle sollecitazioni del senatore Vitali non posso far altro che dire a lei, all'Aula e allo stesso senatore Vitali che prendiamo in considerazione le riformulazioni quando e se ce le mandate, ma è chiaro che non possiamo prendere in considerazione riformulazioni che per ora sono meramente eventuali; se passano dallo stadio virtuale di riformulazioni eventuali allo stadio reale di riformulazioni e ci vengono inviate in Commissione le esamineremo, e se sarà possibile, e naturalmente se saranno adeguate, potremo anche formulare un parere di nulla osta.
C'è poi un emendamento, signor Presidente, sul quale abbiamo espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione perché il Governo, malgrado la nostra sollecitazione, non ha presentato su quel testo la relazione tecnica. Si tratta di un emendamento che potrebbe avere un'incidenza finanziaria rilevante, anche se, per le vie brevi, al sottoscritto e ai membri della Commissione sono stati forniti argomenti a sostegno della irrilevanza dei problemi finanziari sollevati da quello stesso emendamento. Tuttavia, questa irrilevanza noi la dobbiamo e la potremo valutare quando il Governo avrà presentato una regolare relazione tecnica; in assenza di quest'ultima, su quel testo - lo dico a lei, signor Presidente, e ai colleghi - non possiamo svolgere un esame. Si tratta della questione delle cosiddette cartelle pazze per i soggetti danneggiati dai terremoti avvenuti in Sicilia negli anni 1990, 1991 e 1992. Allora, signor Presidente, faccio anche da questa sede un'ulteriore sollecitazione al Governo: se ci manda la relazione tecnica, non abbiamo alcuna obiezione a riunirci per valutare quella proposta con il massimo di obiettività.
Allo stato degli atti, signor Presidente, io ho un emendamento che, presentato esattamente negli stessi termini in occasione della legge finanziaria sul medesimo tema, è stato considerato dal sottoscritto inammissibile quando era privo di copertura finanziaria e ammesso quando la copertura è stata presentata. Ora lei capisce che, a distanza di due mesi, non posso sullo stesso tema, per ragioni che mi paiono ovvie, cambiare il parere mio né tanto meno indurre la Commissione a formulare un parere differente che non avrebbe motivazione per la propria diversità rispetto a quello formulato due mesi fa.
Su questo punto, che so essere di grande interesse sia per la maggioranza che per l'opposizione, non c'è - lo dico chiaramente - nessun pregiudizio, siamo costretti a fare questo mestiere: se il Governo presenta la relazione tecnica nella direzione che mi si dice potrebbe essere quella della relazione tecnica, bene; in caso contrario è inutile che io riunisca la Commissione per presentarle degli argomenti che sono esattamente identici a quelli che le abbiamo già presentato questa mattina.
Mi scuso, signor Presidente, per aver fatto perdere un po' di tempo a lei e ai colleghi dell'Aula, ma intendo far chiarezza sul fatto che, malgrado sia prevista per oggi un'audizione molto importante del Ministro dell'economia sulla vicenda Alitalia davanti alle Commissioni 5a e 6a riunite, sarei sicuramente disponibile a convocare, anche a brevissimo termine, la Commissione bilancio, purché arrivino i testi che ad oggi in Commissione non sono pervenuti. Se non arrivano testi non convocherò la Commissione, non avendo alcuna ragione per cambiare alcun parere.
PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Morando. La sua precisione mi impone di essere molto breve. Rimane stabilito che, ove pervengano alla Commissione bilancio riformulazioni - non annunci di riformulazione - e la relazione tecnica del Governo, essa è autorizzata a riunirsi nell'intervallo, prima della ripresa pomeridiana dei nostri lavori, in modo che possiamo riprendere la seduta dell'Assemblea alle ore 16,30, avendo di fronte tutti i problemi risolti e affidati a quel punto alla valutazione dell'Aula.
*ALBONETTI (RC-SE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALBONETTI (RC-SE). Intervengo a nome del Gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea sulla questione pregiudiziale posta da due colleghi.
La questione concerne una pregiudiziale di costituzionalità e si pone, mi sembra evidente, obiettivi politici immediati, legati quindi all'iter del disegno di legge che stiamo discutendo, al fine di condizionare i tempi della sua approvazione. Si tratta di un obiettivo legittimo, ma, mi sia concesso di dire, di breve respiro, non tanto per l'economia dei nostri lavori, ma nella prospettiva di una riforma complessiva delle modalità di lavoro del nostro Parlamento, e del Senato in particolare, al fine della trasparenza e della coerenza nelle scelte, nelle decisioni e, soprattutto, in relazione a provvedimenti che, come questo, possono contenere effetti a volte anche notevoli sulla spesa pubblica.
Se quindi, al di là del Regolamento, potessimo discutere anche in questa sede di una pregiudiziale che definirei «politica», cioè di come anno dopo anno il cosiddetto decreto mille proroghe viene piegato alle contingenze del momento (previsioni da rivedere, testi di legge da concordare, correzioni da portare ad una finanziaria magmatica), forse - e ribadisco forse - troveremo molto convergenze, sia nelle analisi, sia nelle proposte di una possibile riforma.
La stessa differenza tra i Regolamenti delle due Camere, sottolineata e richiamata dal senatore Pastore, diverrebbe un nodo politico da sciogliere e non più, invece, la solidissima ragione costituzionale, come ha ricordato durante il suo turno di Presidenza il senatore Calderoli, che ammette e consente prassi parlamentari non uniformi, ma appunto legittime, perché permesse da un Regolamento che ha valenza costituzionale.
Segnalo che per quanto concerne la sua competenza, e cioè sostanzialmente il profilo finanziario, le scelte della 5a Commissione sono state improntate, come sua consolidata abitudine e come ha anche sottolineato nell'intervento che mi ha preceduto il suo Presidente, senatore Morando, al rispetto di un rigore finanziario tutto teso a non acconsentire a proposte che non abbiano una copertura finanziaria, come si dice in termini tecnici.
La 5a Commissione ha quindi sicuramente adottato criteri e prodotto scelte uniformi, tanto che rispetto ad alcune riscritture semplicemente enunciate è stato chiesto al Governo o ai presentatori di poterle tecnicamente analizzare per procedere poi a dare un giudizio compiuto.
Ci attendiamo che alcune riscritture promesse dal Governo - come, ad esempio, cito a memoria, quella dell'emendamento 1.42 che ha ricevuto all'inizio un parere contrario e di cui è stata proposta una riscrittura in Commissione - possano essere analizzate affinché (come nel caso citato, la versione letta in Commissione dal sottosegretario Casula) abbiano un parere favorevole anche da parte della 5a Commissione.
Per ciò che concerne, invece, il merito ed il contenuto del testo e degli emendamenti - numerosissimi, tra l'altro, e sostanzialmente travalicanti la stessa materia contenuta nell'articolato, tanto da ampliare molto il campo di ciò che dobbiamo discutere - per chi, come il sottoscritto, si trova alla prima esperienza parlamentare e al suo primo "mille proroghe" (se mi è concesso giocare con le parole) appare chiaro che l'unico criterio di omogeneità richiesto dal disegno di legge in questione, e quindi da rispettare, sia quello di intervenire sui termini di una serie di provvedimenti che hanno natura diversa. Essi possono avere natura regolamentare, fiscale, possono riguardare - come abbiamo visto - il patto di stabilità e alcune condizioni per gli enti locali, possono rivedere alcune scelte già assunte. Ma da questo punto di vista - ripeto - per chi è alla sua prima legislatura e al suo primo "mille proroghe", il criterio d'omogeneità appare del tutto rispettato. Non solo perché vi sono precedenti, qui richiamati anche dalla senatrice De Petris, ma perché questo modo di lavorare è diventato ormai un'abitudine del nostro Parlamento.
Pertanto, mi sia consentito concludere il mio intervento là dove ho iniziato. Mi piacerebbe interloquire su questo tema, anche se non vedo in Aula il collega Pastore. Sarebbe auspicabile che da uno spunto, che pure ha una sua legittimità e che può riguardare la tattica parlamentare o avere l'obiettivo di mettere il più possibile in difficoltà la maggioranza, si possa compiere un salto di qualità, arrivando a discutere più liberamente di come non trovarci la prossima volta nelle medesime condizioni, indipendentemente dal ruolo che ricopriremo in Parlamento, cioè indipendentemente da chi sarà maggioranza o opposizione, anche se naturalmente mi auguro che noi saremo ancora maggioranza.
Da questo punto di vista credo che si potrebbe avere, all'interno dei lavori iniziati nelle Commissioni bilancio di Camera e Senato sulla riforma complessiva della sessione di bilancio, un'appendice anche solo conoscitiva - ma io mi auguro anche propositiva - al fine di produrre sul tema un'ipotesi da sottoporre al vaglio e all'attenzione dell'Aula per avere la prossima volta, anche su questi provvedimenti, maggiore chiarezza, maggiore trasparenza e maggiore attinenza alla materia.
PRESIDENTE. Sono quasi le ore 13,30 e non ci sono i tempi per l'ultimo intervento. Pertanto, la seduta riprenderà oggi pomeriggio, alle ore 16,30, con l'intervento del senatore Villone che - ripeto - sarà l'ultimo, dopodiché si passerà al voto.
Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
La seduta è tolta (ore 13,28).
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Senato della Repubblica |
XV LEGISLATURA |
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Assemblea
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RESOCONTO SOMMARIO RESOCONTO STENOGRAFICO ALLEGATI
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ASSEMBLEA |
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108a seduta pubblica (pomeridiana): |
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mercoledì14 febbraio 2007 |
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Presidenza del presidente MARINI, indi del vice presidente CALDEROLI |
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del presidente MARINI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).
Si dia lettura del processo verbale.
D'AMICO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,34).
Seguito della discussione del disegno di legge:
(1293) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,34)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1293, già approvato dalla Camera dei deputati.
Ricordo che nella seduta antimeridiana il relatore ha integrato la relazione scritta ed è stata presentata una questione pregiudiziale.
Avverto che, come già annunciato all'Assemblea, immediatamente dopo il voto sulla questione pregiudiziale si passerà alla votazione del documento IV-bis, n. 2 della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.
Riprendiamo gli interventi sulla questione pregiudiziale.
*VILLONE (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VILLONE (Ulivo). Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto contrario del Gruppo sulle pregiudiziali illustrate. Abbiamo ascoltato gli argomenti dei colleghi, in parte concernenti profili che possiamo definire di necessità ed urgenza - e che negavano quindi, in realtà, i presupposti del decreto-legge - e in parte attinenti a profili di costituzionalità ulteriori e diversi. Ovviamente darò una valutazione complessiva su quelle che mi sembrano le questioni di più generale portata.
Anzitutto viene censurata l'eterogeneità del decreto-legge. Rispondo a questo dicendo che ogni anno viene adottato un decreto «mille proroghe». Siamo, in realtà, perfino di fronte ad un nome che è tralaticio, come l'editto del pretore nel diritto romano. Non a caso c'è un «mille proroghe» ogni anno.
È un decreto che risponde all'esigenza di compattare un insieme di questioni, anche assai diverse, ma tutte accomunate dal profilo di avere un elemento di temporalità come connotazione qualificante. Certo - lo comprendo -, può darsi che non sia una buona prassi, ma di sicuro è, appunto, una prassi. Può darsi che sia una prassi che denota anche una disfunzione di sistema - è possibile -, ma non è un caso certo che ogni anno Governi diversi, di colore diverso, abbiano avuto ciascuno il cosiddetto decreto mille proroghe.
Credo, tra l'altro, che quest'anno il prodotto che uscirà da quest'Aula sia più focalizzato sulle proroghe, anche per un atteggiamento più rigoroso che si è avuto sugli emendamenti (sul quale apprezzo l'indirizzo stamattina manifestato dalla Presidenza), che per altro non sono oggetto della nostra valutazione in questo momento.
Si censura il fatto che, nell'ambito di questo complessivo disegno di proroghe, ci siano singole norme che non sono proroghe, o che si proroghino termini già scaduti. Questi, in particolare, sono due profili oggi evidenziati mi pare dal collega Pastore.
Sul primo punto c'è però da dire che nessun decreto‑legge, e nessun atto in generale, si ritiene possibile che venga in ogni sua parola, in ogni suo rigo, segnato dalla stretta aderenza a quella che è la connotazione generale del testo. Certamente in un decreto‑legge non ogni parola ha il requisito della necessità e dell'urgenza; allo stesso modo, in questo decreto non ogni rigo ha tecnicamente a che fare con il superamento di un termine, la decorrenza di una data. L'importante è che, nell'insieme e in maniera assolutamente prevalente, l'atto abbia quella connotazione.
È così che noi possiamo spiegare che ci siano (e ritenere accettabile che ci siano) delle proroghe di termini già scaduti e, quindi, come tali, tecnicamente non sono prorogabili. In un caso di questo genere, in realtà, la legge (il decreto, nella specie) che sopravviene assume l'avvenuto decorso del termine come un fatto sul quale innesta una disciplina normativa nuova. Quindi, in realtà, in questo caso ci troviamo di fronte ad una di quelle ipotesi in cui, nell'ambito di un testo complessivamente volto alle proroghe, abbiamo un qualcosa che proroga, da un punto di vista tecnico, non è.
Signor Presidente, su singole questioni che mi sembra abbiano portata generale mi trattengo brevemente. È stato posto in specie un problema sui direttori degli istituti del CNR che vengono prorogati fino ad una certa data sospendendosi, contestualmente, le procedure concorsuali. Non mi sembrano decisive le considerazioni che siano termini non previsti da previsione legislativa: è un rilievo esclusivamente formale che certamente non assume un peso significativo.
Noi possiamo non considerare, in questo caso, che la norma va spiegata in relazione al riordino del CNR. Infatti, non a caso, il comma in oggetto fa esplicito riferimento al riordino del CNR e, allora, il senso della sospensione delle procedure si trova guardando, appunto, alla prospettiva del riordino, rispetto al quale, ovviamente, non si può parlare (ho sentito un collega che oggi poneva questo argomento) di un diritto di qualcuno a sostituire i direttori. Non c'è ovviamente nessun diritto da parte di chicchessia; ci può essere una legittima aspettativa nell'ambito di un quadro di regole dato, ma non c'è alcun diritto tutelabile nei confronti di un quadro che venga ad essere modificato.
Viene poi segnalato un punto dell'articolo 4 relativo al trasporto pubblico locale. Contestualmente - è vero - vi è sui servizi pubblici locali un importante disegno di legge in itinere, ma ciò di per sé non contraddice l'opportunità di una proroga; bisognerà verificare che il disegno di legge che sopravverrà non vada a collidere con la norma ora al nostro esame, perché quel provvedimento dovrà mettere ordine e disciplinare complessivamente la materia. Eventualmente, sarà quella la sede nella quale riconsiderare il termine ora stabilito, al di fuori di un quadro complessivo di intervento.
Si richiama un termine scaduto nel 1998. Veniva ricordato ancora stamattina dal collega Pastore, al quale rispondo - come ho già detto - che in questo caso non si tratta di una proroga in senso tecnico, ma di una misura che assume il dato temporalmente definito come fondamento per l'adozione di una disciplina normativa, per la quale è da vedere - questo il collega Pastore in realtà non lo ha detto - se possa effettivamente incidere retroattivamente. Non è detto che sia così. Potrebbe essere, ma non mi pare che lo si desuma necessariamente dal testo. Potrebbe anche essere una disciplina che si attiva ex novo, in modo del tutto innovativo rispetto alla preesistenza. Se poi vi fossero ipotesi di retroattività, bisognerebbe verificare che fossero tali, di per sé stessi, da determinare profili di incostituzionalità.
Quindi, non credo, signor Presidente, che siano conclusivi gli argomenti posti dai colleghi. Certo, si tratta di valutazioni che possono essere legittimamente avanzate nei confronti di un testo particolarmente complesso e che, quindi, come tale - e come sempre accade -, per la molteplicità dei profili che in esso si affrontano, può sollevare dubbi e perplessità. Tuttavia, non mi pare che vi siano nelle argomentazioni avanzate elementi che possano orientarci nel senso dell'accoglimento delle pregiudiziali e, dunque, dell'interruzione dell'iter di formazione di questo provvedimento.
Tra l'altro, quale considerazione di chiusura, credo che il lavoro svolto dalla Commissione, pur non essendo oggetto della valutazione che qui facciamo, sia un indizio significativo del fatto che si sia ben lavorato su questo testo e che alla fine vi sia un'ampia misura di condivisione nel suo complesso. Come sempre accade, sui singoli punti possono ben esserci elementi di contrasto o perplessità. Ribadisco che non sono tali da indurci a una valutazione negativa.
Pertanto, confermo il parere favorevole del Gruppo dell'Ulivo sul testo del provvedimento al nostro esame e preannuncio il voto contrario alla pregiudiziale di costituzionalità avanzata dai senatori Pastore e Possa.
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, la questione pregiudiziale, avanzata, con diverse motivazioni, dai senatori Pastore e Possa. Prego i senatori di prendere posto, per favore.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Invito i senatori segretari, anche quelli «fuori servizio», a dare una mano a controllare la votazione. Anche i senatori Malan e Ladu.
Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico
Il Senato non approva
Ripresa della discussione del disegno di legge n.1293 (ore 16,55)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Marcora. Ne ha facoltà.
MARCORA (Ulivo). Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.
MALAN (FI). Signor Presidente, mi soffermerò brevemente su un solo punto di questo complesso provvedimento, molto composito. Il punto è quello di cui ha già parlato il senatore Possa questa mattina presentando una pregiudiziale; si tratta dell'articolo 1, comma 5, dove si dice: «In attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), i direttori degli istituti del predetto Ente (...) restano in carica fino al 30 giugno 2007; sono sospese, fino a tale data, le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi».
Questa è una norma davvero molto interessante. (Brusìo).
PRESIDENTE. Scusi, senatore Malan. Vi prego, colleghi! Il brusìo è eccessivo. Vada avanti, senatore Malan.
MALAN (FI). Grazie, signor Presidente.
Dicevo che è una norma davvero interessante perché l'articolo n. 33 del decreto-legge n. 223 del 2006 - il cosiddetto decreto Bersani - abolisce per i pubblici dipendenti la possibilità di permanenza in servizio oltre il sessantasettesimo anno di età; questa è stata presentata dal ministro Bersani come una misura tendente a favorire un ricambio anche generazionale.
Dunque, evidentemente è una norma particolarmente importante che volutamente il Governo ha adottato con un decreto‑legge, cioè un provvedimento che è in sé di straordinaria necessità ed urgenza (altrimenti sarebbe incostituzionale); ha ritenuto che fosse straordinariamente necessario ed urgente impedire la possibilità ai dipendenti pubblici di restare in servizio oltre il sessantasettesimo anno di età.
Anche al personale del CNR evidentemente si applicano questi limiti ed è probabile che sia particolarmente auspicabile un ricambio generazionale anche al suo interno. Pertanto, il CNR, in attuazione di quella norma, ha avviato le procedure per i concorsi, i quali, poiché daranno la possibilità di rimanere in servizio per cinque anni, presumibilmente escluderebbero coloro che al momento del concorso hanno più di 62 anni di età.
Quella norma viene ora cancellata con un altro provvedimento di straordinaria necessità ed urgenza, cioè un decreto-legge (poiché se non fosse di straordinaria necessitàed urgenza sarebbe incostituzionale), solo per il CNR. Difficile capire questo avanti e indietro del Governo.
Ricordo che ad entrambi i voti ha partecipato... (Brusìo).
PRESIDENTE. Senatore Malan, mi scusi se la interrompo. Lei è abituato a parlare comunque, ma non è possibile che negli scranni dell'Aula, là in alto, si continui a parlare in questo modo! Chi vuole ascoltare ha il diritto di farlo. Ci si può accomodare anche fuori dall'Aula.
Prego, senatore Malan.
MALAN (FI). Grazie, signor Presidente.
Dicevo di questo stop and go, questo contraddirsi del Governo, che prima con un provvedimento di straordinaria necessità ed urgenza impedisce ai pubblici dipendenti, dunque anche ai dirigenti del CNR, di rimanere in servizio oltre i 67 anni e dopo pochi mesi cambia idea e con un altro provvedimento di straordinaria necessità ed urgenza torna a permettere questa possibilità.
Ebbene, giova sapere che ad entrambi i voti ha partecipato anche il presidente del Consiglio Romano Prodi. Giova anche sapere che tra coloro che vengono beneficiati da questa norma c'è il professor Franco Prodi, il quale, oltre ad essere omonimo del Presidente del Consiglio, è anche suo fratello e si trova così nella fortunata circostanza, per un provvedimento preso e a termini scaduti, di poter rimanere al suo posto di dirigente del CNR.
È un fatto davvero notevole. Il senatore Quagliariello ha presentato, con la firma di parecchi altri colleghi, fra i quali quella del sottoscritto, un'interrogazione al riguardo, ma credo sia da sottolineare questo passo del provvedimento che andiamo a discutere, poiché, se c'è un conflitto di interesse, qui è davvero macroscopico.
Quando nel primo provvedimento, il 4 luglio scorso, si decise di limitare a 67 anni di età la possibilità di rimanere in servizio per i dipendenti pubblici, il ministro Bersani parlò di ricambio generazionale. Il professor Franco Prodi ha incarichi dirigenziali nel CNR dal lontano 1967, quindi da quarant'anni. Grazie a questo provvedimento di straordinaria necessità ed urgenza del Governo potrà ancora restare per un tempo indefinito a ricoprire tale posizione: alla faccia del ricambio generazionale e del conflitto di interessi! En passant, ricordo che il professor Franco Prodi compirà a 67 anni l'anno prossimo e dunque, trattandosi di concorsi che danno luogo ad una permanenza di cinque anni, sarebbe escluso dalla procedura concorsuale avviata; con questa norma, invece, potrà restare in servizio, dando il suo sicuramente prezioso apporto alla ricerca scientifica nel nostro Paese.
Giova, infine, sottolineare che il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, non solo abolisce il limite di età di 67 anni, ma addirittura sospende le procedure concorsuali fino al 30 giugno 2007 destinate al rinnovo dei predetti incarichi.
Abbiamo già sottolineato la contraddizione esistente tra quanto il Governo ha deciso nel luglio scorso e quanto ha stabilito alla fine di dicembre contraddicendosi completamente sul problema degli ultrasessantasettenni che restano nella pubblica amministrazione. In questo caso, notiamo addirittura una contraddizione nello stesso comma, dato che in esso si stabilisce che venga prorogato il termine per restare in servizio al 30 giugno 2007 e che sia differita la procedura per attuare i concorsi sempre al 30 giugno, per cui è chiaro che il 1° luglio non saranno stati espletati i concorsi, che pertanto verranno ritardati chissà quanto, con la evidente impossibilità di accesso per nuove generazioni di ricercatori, persone ad esempio che non siano da quarant'anni ai vertici di questo istituto, di cui tanto si parla e per le quali poco si fa (mi riferisco naturalmente all'attività del Governo), con conseguente lesione del buon senso, della legge sul conflitto di interessi, di una legge da poco approvata e anche di un minimo di decenza, perché francamente approvare un provvedimento così mirato ad una persona, che è fratello del Presidente del Consiglio, è un'ineleganza che ci si poteva risparmiare. (Applausi dai Gruppi FI e AN).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saporito. Ne ha facoltà.
SAPORITO (AN). Signor Presidente, desidero svolgere brevemente due osservazioni di carattere generale e poi avanzare proposte anche relative agli emendamenti di cui sono primo firmatario.
Riguardo a questa legge di proroga di termini, che ha la stessa natura delle precedenti e comunque pone sempre il problema della omogeneità della materia, anche noi abbiamo avanzato osservazioni, come hanno fatto altri colleghi, ma devo dire che complessivamente forse essa è meno complicata di quelle degli anni passati.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI(ore 17,06)
(Segue SAPORITO) Tuttavia, lo stesso provvedimento presenta elementi di pericolosità, di cui voglio fare cenno, sotto il profilo generale adottando il parametro costituzionale.
Mi riferisco a quando si propongono norme con le quali si cerca di intervenire per legge in una controversia fra privati cittadini, fra enti privati, e si impone una soluzione che entra negli interessi delle parti in causa (la parte pubblica entra nell'interesse delle parti in causa private) e comunque si cerca di sostituire anche la decisione giudiziale che ormai è in atto. In materia di espropriazione per i fatti del terremoto del 1980 a Napoli, ad esempio, ci troviamo di fronte ad una controversia fra privati cittadini e un consorzio privato di cooperative e lo Stato interviene per dar ragione al consorzio e imporre ai privati limitazioni dei loro interessi generali.
Si può fare? È legittimo costituzionalmente? Secondo me no. E poiché, in questi ultimi mesi, ci troviamo di fronte sovente a norme che contrastano con i parametri costituzionali, di qualunque tipo e natura, voglio mettere in guardia contro il pericolo di non osservanza dei princìpi sanciti dalla Carta costituzionale.
Ciò vale anche per altre disposizioni previste nel provvedimento in esame e voglio svolgere una notazione per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione bilancio.
Avevamo presentato un emendamento con cui si chiedeva, per alcuni cittadini vittime di un incidente aereo, la proroga dei termini previsti per la presentazione della domanda per ottenere i contributi previsti per altre categorie. Ebbene, la Commissione bilancio, in questo caso non competente per materia (visto che si chiedeva di riconoscere il diritto a presentare domanda e non soldi), si è espressa in senso contrario. È possibile che la Commissione bilancio possa pronunciarsi nell'attribuzione di un diritto che, ove accolto, può porre problemi di costituzionalità, di copertura finanziaria?
Questo è un secondo esempio di un modo di legiferare pericoloso che non tiene conto dei parametri costituzionali e dei princìpi contenuti nel nostro Regolamento.
Signor Presidente, ci siamo limitati a presentare alcuni emendamenti significativi e importanti, per esempio, relativi al CONI. Con tutti i Gruppi di opposizione, ma anche con alcuni rappresentanti della maggioranza, abbiamo presentato due emendamenti, analoghi a quelli presentati in continuazione negli ultimi anni.
Con la privatizzazione del CONI si è stabilita una procedura per il trasferimento dei dipendenti del CONI, appunto, in altri enti - benissimo - che però non si è riusciti a realizzare per difficoltà oggettive. Per quattro, cinque anni si è proceduto perciò con il rinnovo della proroga. Quest'anno non si può perché - si dice - costituisce una spesa. Anche in questo caso mi chiedo come possa costituire una spesa. Quali sono gli elementi di pericolosità che determinano una spesa? Non solo, ci sono delle procedure che nella passata legislatura abbiamo posto in essere per garantire sia questi trasferimenti sia una mobilità onesta ai dipendenti del CONI. Anche questo ora non si può fare. Sinceramente, spero che la Commissione bilancio in merito torni sui suoi passi. Tutti insieme, maggioranza ed opposizione, con l'assenso del relatore e - forse - anche del Governo, abbiamo riformulato la norma che spero in qualche modo possa essere accettata.
Riguardo il punto di forza che il relatore e il rappresentante del Governo hanno posto sulla revisione del Patto di stabilità dei Comuni, non sono contrario a che si faccia questo. Nel modo più assoluto; lo abbiamo detto. In tante sedute abbiamo criticato il Patto di stabilità perché non sono stati interessati Comuni e Province che hanno dovuto subire decisioni per la quali, invece, era necessaria una concordanza, visto che i Comuni, con il Titolo V della Costituzione, sono pari ordinati allo Stato e alla Regione per costituire la Repubblica. Dunque, in qualche modo, devono essere coinvolti nella formulazione delle norme relative al Patto di stabilità.
Benissimo, sono d'accordo, ma bisogna porre tutte le cautele e le precisioni necessarie perché il Patto non diventi completamente inutile, né si trasformi in un patto di severità. Non vorrei che nella legge finanziaria si stabilisse un Patto che, dopo soli tre mesi, venisse modificato. E in nome di cosa, poi? In nome di qualche novità? Ci deve essere una motivazione che, però, manca. Non siamo, dunque, contrari a rivederlo. Manca, però, una motivazione seria. Il Governo e il relatore ci devono delle spiegazioni.
Mi permetto di fare queste osservazioni nell'ambito della discussione generale del provvedimento perché, a mio parere, si notano taluni momenti di pericolosità. Sono preoccupato perché nelle Commissioni del Senato stiamo assistendo all'insorgere di criteri di legiferare che costituiscono in modo assoluto delle novità.
A tale riguardo, richiamo l'attenzione della Giunta per il Regolamento e del Presidente. Se non abbiamo regole certe nel legiferare, se non diamo garanzie di imparzialità e di motivazione sul modo in cui il Governo il Parlamento prendono decisioni, rischiamo di tenere fuori i cittadini che si vedono, in qualche modo, puniti o favoriti, ma senza una motivazione e, soprattutto, senza il rispetto delle regole che la nostra Costituzione e il Senato richiedono e il Regolamento del Senato impone.
Queste sono le preoccupazioni che volevo esprimere a voi tutti. Mi aspetto da parte del relatore e del Governo una risposta sugli emendamenti che abbiamo rivisto e riformulato. Nel frattempo, ci manteniamo in una posizione di attesa e di contrarietà al disegno di legge in discussione. (Applausi dal Gruppo AN).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Possa. Ne ha facoltà.
POSSA (FI). Signor Presidente, desidero ritornare sull'obbrobrio del comma 5 dell'articolo 1 di questo provvedimento di legge: il senatore Malan, poc'anzi, ha evidenziato una delle tante storture di questa disposizione; io ne voglio mettere in evidenza un'altra ancora.
La seconda disposizione del suddetto comma introduce un elemento nuovo, cioè la sospensione dell'attività delle commissioni che avrebbero dovuto già da tempo funzionare, in quanto comunque già deliberate prima del 1º gennaio 2007, nonostante quanto prevede la relazione di presentazione del dispositivo in esame (e qui vi è un altro falso). Si sospende, dunque, l'attività di tali commissioni. Qual è l'effetto di questa sospensione? È l'introduzione, colleghi, di un ritardo ulteriore nell'attività del CNR, perché al 1º luglio sicuramente non saranno nominati i nuovi direttori. Il bando previsto dal consiglio di amministrazione del CNR è complesso: prevede la costituzione, per ciascuno dei 108 direttori degli istituti, di una commissione, la quale deve esaminare le domande - benissimo! - e proporre al consiglio di amministrazione una terna di candidati idonei a subentrare nella direzione di ogni istituto.
Si prevede che il lavoro della commissione richieda almeno tre mesi, perciò se inizierà il 1° luglio, si concluderà il 1° ottobre, al più presto, o anche il 1° novembre. Dopodiché, ciascun candidato della rosa verrà sentito dal consiglio di amministrazione - questo è previsto dal bando - e dovrà presentare un proprio programma. In base alla valutazione e di tale programma e della persona - nonché della personalità - del candidato, avverrà la scelta del consiglio di amministrazione (per 108, moltiplicato per tre candidati): serviranno mesi e mesi, quindi, al più presto, il nuovo set di direttori dei 108 istituti di ricerca subentrerà - voglio essere ottimista - il 1° gennaio del 2008. Abbiamo, quindi, introdotto un ritardo grave nel funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, assolutamente non giustificato.
Il senatore Villone, poc'anzi, nel presentare le proprie controdeduzioni rispetto alla nostra dichiarazione di non costituzionalità del provvedimento in esame e di questa particolare disposizione, ha fatto riferimento al fatto che è in corso un riordino del CNR. Questa stessa parola - «riordino» - viene citata nella presentazione della relazione di motivazione del provvedimento da parte del Governo.
Bene, non è in atto nessun riordino, che quindi non esiste in alcun modo: il CNR è attualmente governato dal decreto legislativo n. 127 del 2003, che ha la piena possibilità di gestire con le proprie disposizioni il funzionamento dell'ente. È in atto solo l'esame di un disegno di legge di riordino, il che, però, non autorizza assolutamente a citare il riordino come se fosse già stato deciso né motiva, perciò, la sospensiva delle procedure concorsuali che ho riferito.
In sostanza, tra i tantissimi abusi che questa norma commette, vi è anche l'utilizzo di un presunto dispositivo di legge di riordino che non esiste assolutamente, introducendo così nel funzionamento dell'ente una gravissima disfunzione ed una lesione del principio di responsabilità del consiglio di amministrazione. Ma com'è possibile, cari colleghi, che in Italia una legge intervenga su un atto importantissimo della gestione del CNR devitalizzandolo?
Siamo un Paese in cui ci si permette di compiere atti abominevoli: certamente questo vuol dire legare le mani ad una gestione che peraltro ha il pieno diritto di essere effettuata a 360 gradi, pretendendo che i gestori e i membri del consiglio d'amministrazione continuino ad avere la piena responsabilità.
Questo, secondo voi, è un modo corretto di legiferare, è un atto che si ispira ad un principio di corretta gestione della pubblica amministrazione? Lascio a voi la risposta. (Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Polledri. Ne ha facoltà.
POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signor Sottosegretario, oggi è una bella giornata sia perché è San Valentino, e quindi ci auguriamo che tutti abbiano vissuto un momento positivo con le rispettive metà, sia perché finalmente si vota. Avevamo voglia di votare e lavorare, signor Presidente. È un po' che la maggioranza non ci mette in condizioni di lavorare e oggi, finalmente, lavoriamo.
Abbiamo lavorato bene con i colleghi in Commissione. C'è stato un confronto nel quale, signor Presidente, hanno preso atto che i numeri sono un po' risicati e quindi si va in battaglia con un atteggiamento un po' diverso. Su alcuni punti, tuttavia, abbiamo riscontrato un atteggiamento ragionevole che ha permesso di ottenere risultati positivi.
Certo, il buon umore è aumentato quando abbiamo esaminato alcune disposizioni. Sono dei casi, signor Presidente, come, ad esempio, un piccolo piacere ad un parente del Presidente del Consiglio, ma era una proroga di cui sentivamo assolutamente il bisogno. C'è un'altra proroga di cui avvertivamo l'urgenza: le esenzioni relative alla ricostruzione della Valle del Belice. Dobbiamo consegnare a tutti gli italiani e a tutti i padani questa necessità ed urgenza.
Signor Presidente, nutriamo però una serie di dubbi dal punto di vista economico. Per esempio, ci piacerebbe sapere dal Ministro dei trasporti dove andranno a finire i circa 67-68 milioni di euro dell'ENAC e quindi dove è la certezza dell'aspetto contributivo.
Restano aperte poi - e lo dico ai colleghi - altre questioni importanti. La prima, che riguarda il ministro Turco e il presidente Marino, è la questione dei ticket sulle prestazioni specialistiche. Colleghi della maggioranza, avete fatto pagare a tutti gli italiani dieci euro per le prestazioni specialistiche sul pronto soccorso e se uno ha la sfortuna di ammalarsi e di dover andare da uno specialista si ricorderà sempre di questo Governo.
Ora però il presidente Marino, con grande astuzia, propone di gettare la palla alle Regioni. Ma cosa fanno il presidente Marino e il Ministro? Danno forse i soldi alle Regioni per pagare i ticket? No, i soldi non glieli danno e gli dicono invece di andarseli a cercare. Ebbene, questi soldi non sono due lirette. Per la Regione Lombardia si tratta di 311 milioni di euro. Per la rossa Emilia-Romagna - a proposito, se qualcuno ha visto il presidente Errani ce lo segnali, perché non si sente più - sono 170 milioni di euro. Per la Regione Veneto si tratta di 400 milioni.
Ministro Turco, tra poco lei presenterà un progetto di legge in cui è previsto uno stanziamento di tre miliardi e mezzo di euro. Da questi tre miliardi e mezzo sottraete 811 milioni di euro, eliminando una tassa vergognosa e ingiusta sulla salute. Togliete quella tassa, perché gli italiani vi stanno guardando e ascoltando.
Vorrei passare ora ad un altro argomento. Qui abbiamo degli altruisti, dei Guglielmo Tell che con i soldi dei risparmiatori e degli azionisti vogliono pensare agli affari loro.
Vede, Presidente, vi sono alcune Regioni che purtroppo conoscono il pizzo; ebbene, noi conosciamo qualche volta gli emendamenti. Mi riferisco ad un emendamento presentato da alcuni colleghi di Bolzano che prevede il sequestro per le derivazioni idroelettriche. Stiamo parlando dell'emendamento Peterlini che prevede la cessione delle concessioni idroelettriche nel territorio di Trento e Bolzano, fissandone la scadenza al 2010; questo solamente nel territorio di Bolzano, ovviamente.
Ricordo che dal punto di vista tecnico si aprirebbe una infrazione perché l'Italia si è impegnata con l'Unione Europea ad eliminare il regime delle preferenze. Ma ricordo anche che solamente l'ENEL, per esempio, ha versato 108 milioni di euro per avere queste concessioni perché il passato Governo ha detto: volete il rinnovo? Allora pagate!
Oggi ho sentito una frase molto grave dal collega Peterlini: su questo è d'accordo Prodi. Stiamo parlando di un esproprio che non tocca solamente l'ENEL e l'Edison, come aziende in quanto tali, ma anche i risparmiatori. Voi, con un emendamento, andate a toccare la tasca di milioni di risparmiatori. Questo è l'ennesimo regalo che fate alle cooperative: dopo avergli regalato i distributori, dopo aver previsto esenzioni fiscali, dopo avergli concesso anche le farmacie, adesso gli date anche le derivazioni idroelettriche. Complimenti: togliete sempre ai ricchi per dare, non tanto ai poveri, ma agli stessi ricchi.
Ecco quindi la nostra contrarietà a questo provvedimento, anche se riconosciamo che si sono aperti alcuni elementi di miglioramento e di ragionamento. È una contrarietà determinata.
Vi è un ulteriore emendamento sulle problematiche relative alla messa in sicurezza degli extracomunitari. Sui cittadini diventati recentemente comunitari - mi riferisco ai cittadini della Romania e della Bulgaria - abbiamo presentato un emendamento migliorativo che intende garantire maggiore determinazione e limitazione della norma attualmente vigente, che ha visto anche il favore della Commissione bilancio. Quindi, ci attendiamo un pronunciamento da parte del Governo.
Vi è poi un altro regalo che i contribuenti saranno chiamati a versare: un ulteriore condono nei confronti di più di 100.000 contribuenti che non hanno ancora versato quanto dovuto. Stiamo parlando di fatti riferibili al terremoto del 1990 di Messina e di Catania: un emendamento del presidente Bianco vorrebbe in pratica cancellare tutto il pregresso. Crediamo che il fisco non debba essere invasivo. Se ci sono state delle cartelle pazze, si deve tornare indietro, ma non pensiamo che vi siano cittadini di serie a e di serie b e che quelli di serie b siano sempre i padani, costretti a pagare il 100 per cento delle loro tasse e che non trovano un Governo che possa favorirli, come sta facendo quello attuale con gli altri.
Quindi, invitiamo alla massima attenzione su tre emendamenti: l'emendamento Bianco, che prevede un ulteriore colpo di spugna di centinaia di milioni di euro, che voglio vedere chi pagherà, ma sono sicuro che saranno sempre i miei concittadini del Nord; l'emendamento sui ticket (abbiate il coraggio di eliminare il ticket, tirando fuori i soldi; se si sa dove prenderli va bene, ma non potete lasciare questo compito alle Regioni); l'emendamento che prevede il crollo in borsa dei titoli di alcune società quotate, e che ci auguriamo possa quindi vedere un ripensamento del Governo e un voto contrario di questo ramo del Parlamento. (Applausi dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Valditara. Ne ha facoltà.
VALDITARA (AN). Signor Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi, io interverrò su un punto specifico di questo decreto-legge, in particolare sull'articolo 1, comma 5, il famigerato comma 5. Ebbene, credo che ci troviamo di fronte ad una norma che introduce una sospensione mentre i concorsi sono in svolgimento, secondo una prassi mai prima d'ora attuata in questo Paese. Non era mai accaduto in Italia che un concorso pubblico venisse bloccato nel suo svolgimento, quando già le commissioni erano state costituite e si apprestavano a giudicare i candidati, per evidenti motivi politici.
Bene, credo anzitutto che non sia corretto quanto si è sostenuto e cioè che occorre aspettare l'approvazione del disegno di legge di riforma degli enti di ricerca, che dovrebbe introdurre procedure più trasparenti. Innanzi tutto, perché le commissioni sono composte da commissari di alto livello scientifico, con una reputazione internazionale, spesso sono anche stranieri.
Tra l'altro, le modalità di costituzione di tali commissioni per qualche aspetto rispondono persino alle istanze che il ministro Mussi più volte ha sollevato nell'ambito della discussione con le forze politiche anche di opposizione e cioè sono state costituite sulla base di un'indicazione dei consigli scientifici, che hanno proposto dei nomi sulla base, a loro volta, di un elenco di referee internazionali: dunque, con la massima trasparenza delle operazioni.
Ma un simile provvedimento contrasta innanzi tutto con quell'esigenza di ringiovanimento, che non soltanto il decreto, ormai legge, Bersani ha introdotto nel nostro sistema, ma che lo stesso ministro Mussi più volte ha rivendicato per quanto riguarda proprio il governo dei nostri enti di ricerca. Il ministro Mussi più volte ha detto che occorre fare spazio ai giovani, qui invece si procrastina una gerontocrazia.
Non voglio poi fare facile polemica ricordando che uno di questi direttori prorogati è proprio il fratello del Presidente del Consiglio, ma tale provvedimento contrasta anche con le dichiarazioni più volte reiterate di lotta allo spoils system. Ebbene, è dall'inizio della legislatura che questo Governo tenta di azzerare i vertici degli enti di ricerca. Aveva cercato di farlo già in occasione del decreto Bersani, poi ci fu quell'emendamento alla legge finanziaria che venne bloccato grazie alla sollevazione di tutto il mondo della ricerca e al duro e forte contrasto dell'opposizione.
Evidentemente l'attuale Governo si trova di fronte ad un sistema della ricerca che non riesce ad amministrare e a governare come vorrebbe. Mi chiedo allora, anche dal punto vista della logica e della funzionalità del sistema di questi enti e in particolare con riferimento a tale provvedimento e alla funzionalità del CNR: quando il 30 giugno scadranno i direttori di istituto che sono stati prorogati e nel frattempo non si saranno svolti concorsi e non saranno stati individuati dei sostituti, che farà il Governo? Procederà ad un'ennesima proroga? Continuerà a rinnovare sulla base di proroghe politiche il mandato di quei direttori di istituto, oppure getterà nel caos il CNR?
Ecco, di fronte ad un' alternativa di questo tipo ‑ lottizzazione politica o caos ‑ credo che tutte le persone responsabili dovrebbero cassare questa parte del provvedimento, il comma 5 dell'articolo 1, che certamente arreca un grave vulnus al nostro sistema e introduce il principio gravissimo, direi eversivo, per cui un Governo con una legge può bloccare un concorso che non riesce a controllare. (Applausi dai Gruppi AN e FI).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Amato. Ne ha facoltà.
AMATO (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non posso che riaffermare quanto ho già avuto occasione di dire nel corso dei lavori della 7ª Commissione: e cioè che questo decreto-legge - cosiddetto mille proroghe - oggi in conversione, adducendo a pretesto la necessità di una serie di proroghe, punta in realtà a bloccare i concorsi nel settore della ricerca. Ciò rappresenta un fatto gravissimo, sul piano politico come su quello più strettamente istituzionale. Anche perché i concorsi rientrano in una procedura amministrativa per cui, se il Governo blocca tale procedura, pone in realtà tutti noi di fronte ad un commissariamento di fatto degli enti interessati.
Sotto questo aspetto il mille proroghe getta, fra l'altro, una luce inquietante su un altro provvedimento ancora all'esame della 7ª Commissione: mi riferisco al disegno di legge delega in materia di riordino degli enti di ricerca.
Il punto più scandaloso di questo decreto-legge è sicuramente il comma 5 dell'articolo 1, che porta un micidiale attacco all'autonomia e al funzionamento del CNR: ossia del nostro più importante ente di ricerca che, per numero di brevetti, è secondo solo alla FIAT. E ricordo qui che, nella relazione al Parlamento sulla gestione del CNR degli anni 2004/2005, la Corte dei conti ha espresso un vivo apprezzamento per i risultati conseguiti dall'attuale consiglio d'amministrazione, sottolineando le conseguenze negative di un eventuale intervento di riordino prima che siano dispiegati gli effetti del decreto legislativo n. 127 del 2003 in fase di applicazione.
Parere, questo, condiviso dal consiglio d'amministrazione, dai direttori di dipartimento e dalla comunità scientifica interna ed esterna all'ente, la quale ha inviato al riguardo una lettera firmata da 700 ricercatori al Ministro dell'università e della ricerca.
Ricordo altresì che, sempre nella suddetta relazione, la Corte dei conti osservava come gli attuali direttori di istituto - che saranno tra i beneficiari del mille proroghe, se questi verrà approvato - sono proprio coloro che hanno opposto resistenza al cambiamento e all'azione di rinnovamento generazionale dei direttori di istituto del CNR. E, del resto, tale ostilità al cambiamento, da parte dei direttori di istituto più anziani (per età e carica), è confermata dalla presentazione di ricorsi al TAR del Lazio per l'annullamento dei bandi, che sono ancora in attesa di decisione sul merito dopo l'infruttuosa richiesta di sospensiva dei ricorrenti.
Ma tornando al famigerato comma 5 dell'articolo 1, non posso non rilevare la falsità della motivazione enunciata nella relazione governativa al decreto-legge, la quale recita: «La norma è necessaria al fine di consentire la prosecuzione della funzionalità del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), impedendo un periodo di vacatio (...).
Allo stesso tempo, l'eventuale rinnovo degli incarichi di direzione potrebbe risultare incoerente con l'assetto dell'ente all'esito della fase di riordino». Ebbene, lo ripeto, tutto ciò è falso. Perché il 20 dicembre 2006 gli incarichi erano già stati prorogati fino al 30 giugno 2007 dal consiglio di amministrazione, impegnato dal 2004 ad applicare con successo il decreto legislativo n. 127 del 2003 di riordino del CNR.
Perché le procedure concorsuali per la selezione dei direttori di istituto non sono solo già definite, ma sono anche in fase di espletamento a seguito dei bandi internazionali con termini già scaduti? Perché non esiste una norma di alcun tipo, successiva al decreto legislativo n. 127 del 2003, che disponga il riordino del CNR? Pertanto, la locuzione «in attesa di riordino», contenuta nella motivazione della relazione, rinvia semplicemente sine die lo status quo, affermando, in definitiva, che si vuole sospendere l'applicazione della legge vigente, per meglio applicare in futuro una potenziale norma di legge, peraltro totalmente in fieri. Questo è quanto meno un bizzarro modo di procedere.
La verità, invece, è che è proprio il comma 5 dell'articolo 1 a pregiudicare la funzionalità del CNR, tanto sul piano dell'autonomia che sul piano dei contenuti.
Sul piano del rispetto dell'autonomia, poiché l'intervento proposto ha un impatto negativo sul sistema della separazione delle responsabilità. Approvando il decreto, infatti, il consiglio d'amministrazione del CNR verrà deresponsabilizzato e le sue funzioni saranno invase dal Governo, con il risultato che esso non potrà più essere chiamato a rispondere dei risultati.
Sul piano dei contenuti, infine, perché blocca, nonostante i risultati conseguiti, il cambiamento in atto al CNR. Ricordo, in proposito, che il consiglio d'amministrazione, insediato nel 2004, ha approvato il nuovo quadro organizzativo e regolamentare; ha ridotto il numero, integrandole tra loro, di quelle strutture scientifiche con autonomia di spesa che erano frammentate; ha costituito tutti gli organi di consulenza scientifica e di valutazione; ha istituito 11 nuove strutture dipartimentali con compiti di coordinamento, come previsto dalla normativa vigente, selezionandone i direttori; ha, infine, avviato l'ulteriore riorganizzazione della rete degli istituti distribuita sul territorio e ancora con forti duplicazioni.
Sempre sul piano dei contenuti, perché impedisce il ricambio nella direzione degli istituti. La maggior parte dei direttori scaduti dirige le strutture da un numero considerevole e ininterrotto di anni (alcuni addirittura da più di 30 anni!), pur in presenza di un limite di due mandati, aggirato però negli ultimi anni con riorganizzazioni prevalentemente di facciata, limitate al semplice cambio di denominazione delle strutture stesse.
In terzo luogo, sempre sul piano dei contenuti, perché il blocco del ricambio è in controtendenza rispetto alle scelte generali sulla pubblica amministrazione. La norma del decreto-legge è, di fatto, una norma di deroga immotivata a quei limiti di età, relativi al conferimento di incarichi che comportano funzioni dirigenziali, posti proprio dal cosiddetto decreto Bersani-Visco per tutta l'amministrazione pubblica (ivi inclusi gli enti di ricerca). Con tale norma, ad esempio, circa 30 dirigenti del CNR, che al 31 dicembre 2006 hanno compiuto 67 anni, continueranno a rivestire l'incarico di direttore di istituto. Rimarrà in carica anche il più anziano di questi, il quale ha compiuto 79 anni!
Quarto, sempre sul piano dei contenuti, perché impedisce un aumento di funzionalità derivante dall'effettivo esercizio del tempo pieno. La nuova norma consentirà infatti a professori universitari a tempo pieno di mantenere ulteriormente l'incarico simultaneo di direzione di un istituto del CNR, nonostante questa simultaneità sia in contrasto con la normativa vigente. 30 su 80 dei direttori di istituti prorogati continueranno perciò ad avvalersi di un meccanismo di deroga alle norme che obbligano i professori universitari a mettersi in aspettativa; meccanismo, questo, che faceva parte del precedente quadro regolamentare e che fu eliminato dal decreto legislativo n. 127 del 2003, con la possibilità di essere mantenuto solo transitoriamente.
Infine, sempre sul piano dei contenuti, perché causerà certamente una situazione di grave difficoltà gestionale il 1° luglio, quando scadrà la proroga stabilita dal decreto-legge, senza che sia stato possibile individuare i nuovi direttori di istituto.
In concreto, la proroga prevista da questo decreto-legge determina - rispetto alla proroga per delibera del consiglio d'amministrazione del CNR - un azzeramento dei vincoli sui limiti di età e un rinvio dell'entrata in vigore della obbligatorietà del tempo pieno. Sono due effetti nettamente in controtendenza rispetto a questioni molto attuali, particolarmente sentite dall'opinione pubblica, la quale chiede ringiovanimento dei vertici pubblici e opportunità per i giovani con riferimento specifico al mondo dell'università e della ricerca, così come chiede, altresì, di eliminare i doppi incarichi.
La norma inserita nel decreto-legge in corso di conversione presenta inoltre diversi profili di incostituzionalità, oltre a sostanziare un'evidente interferenza del potere legislativo nelle scelte e negli atti amministrativi di un ente pubblico autonomo (interferenza, questa, ancor più censurabile in quanto si tratta di ente a carattere non strumentale con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, protetta dall'articolo 33 della Costituzione), tanto più che sono del tutto assenti i presupposti di straordinarietà, necessità ed urgenza dell'intervento per decreto-legge, richiesti dall'articolo 77 della Costituzione.
Non sono sostenibili né la necessità, né l'urgenza visto che, come già accennato, il consiglio d'amministrazione del CNR aveva disposto una proroga precedente all'approvazione in Consiglio dei ministri del decreto-legge in questione. La norma configura pertanto una specie di legge provvedimento, ammessa nel nostro ordinamento solo in via eccezionale e sempre in presenza di situazioni particolari di interesse generale. Nel caso di specie, purtroppo, non si ravvisa alcun interesse generale, bensì solo un consolidamento di singole situazioni personali.
Vedete, onorevoli colleghi, la definizione di mille proroghe, affibbiata al decreto-legge in corso di conversione dal dibattito politico, rimanda per analogia ed assonanza alla figura del millepiedi. Ma, data la logica che ispira tale provvedimento, sarebbe forse meglio parlare di un mille mani: mille mani libere del Governo a danno dell'autonomia della ricerca, per la realizzazione, peraltro, di un disegno di mera conservazione, teso a garantire i supergarantiti di sempre e a rendere ancora più inamovibili gli eterni inamovibili.
Si tratta di un disegno di chiusura corporativa a vantaggio di una certo potere accademico. Un contentino ad alcune baronie universitarie e a qualche clientela elettorale. A danno dei giovani e del bisogno di cambiamento e innovazione del mondo della ricerca. A danno, insomma, dell'Italia e del suo futuro. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Polledri).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ricordo ai colleghi che il provvedimento al nostro esame è contingentato. Tenendo conto del fatto che è in discussione da un mese e 16 giorni e dovendo passare nuovamente all'esame della Camera dei deputati, procederei, in fase di replica, a non dare la parola al relatore perché ha già consumato tutto il tempo a sua disposizione.
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Non ho nulla da aggiungere, signor Presidente.
PRESIDENTE. Do ora lettura dei pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti del Governo, esprime, per quanto di propria competenza e ad eccezione degli articoli 2 e 6, parere non ostativo, ai seguenti presupposti:
- che l'articolo 1, comma 1, non abbia implicazioni finanziarie a carico del bilancio dello Stato né dei bilanci degli Atenei, risultando volto alla salvaguardia della programmazione dei fabbisogni universitari;
- che, con riferimento all'articolo 2, comma 3, non si registrino effetti finanziari negativi in termini di minori entrate sul bilancio dell'anno 2006;
- con riferimento all'articolo 2, comma 4, che vi sia l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie previste a copertura della disposizione;
- che siano esclusi effetti finanziari negativi associati all'articolo 3, comma 3;
- con riferimento all'articolo 3-bis, risulti limitata la platea dei beneficiari delle agevolazioni previste e risulti sufficientemente congruo il relativo limite di spesa;
- in relazione all'articolo 4, comma 1, sia fatta salva la realizzazione degli obiettivi di risparmio pubblico previsti dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- che l'articolo 6, comma 2, disponga una mera proroga temporale e non rechi alcuna ulteriore autorizzazione di spesa relativamente agli accordi di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- che l'articolo 6, comma 4, non comporti oneri aggiuntivi, operando la disposizione nell'ambito delle somme già stanziate per i programmi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286.
Esprime, poi, parere contrario sull'articolo 6, comma 5, nonché parere non ostativo sugli articoli 2 e 6, alle seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:
- che al comma 3 dell'articolo 2, le parole: «pari a» vengano sostituite dalle altre: «valutato in»;
- che dopo il comma 3 dell'articolo 2 venga aggiunto il seguente: «3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.
- che venga soppresso il comma 8 dell'articolo 6;
- che al comma 8-quater dell'articolo 6 la parola: «determinato» venga sostituita dall'altra: «valutato»;
- che al comma 8-quinquies dell'articolo 6 le parole: «pari a» vengano sostituite dalle altre: «valutato in»;
- che dopo il comma 8-quinquies dell'articolo 6 venga aggiunto il seguente: «8-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8-ter e 8-quinquies, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.1, 1.4, 1.16, 1.38, 1.39, 1.9, 1.37, 1.40, 1.46, 1.41, 2.3, 2.6, 2.22, 2.9, 2.19, 2.5, 2.14, 2.24, 2.2, 2.26, 3.2, 3.0.4, 3-bis.0.3, 3-bis.0.4, 4.1, 6.21, 6.27, 6.48, 6.49, 6.68, 6.74, 6.34, 6.4, 6.19, 6.20, 6.41, 6.36, 6.42, 6.69 e 6-bis.0.9, 3-bis.l, 4.3, 6.49, 6.50, 6.8, 6.73 (limitatamente al capo verso 8-sexies), nonché parere contrario sugli emendamenti 6.9, 6.73 (limitatamente al capoverso 8-septies). Esprime altresì parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, anche sugli emendamenti 2.501, 2.500, 3.500, 3.501, 4.0.500, 6.501, 1.800, 6.0.380 (limitatamente al comma 4), 1.150 e 1.901. Esprime altresì parere contrario in ordine all'emendamento 6.0.380 (limitatamente ai commi 1, 2, 3 e 5) e sull'emendamento 1.900. Esprime, infine, parere non ostativo sull'emendamento 1.31 nel presupposto che non abbia implicazioni finanziarie a carico del bilancio dello Stato né dei bilanci degli atenei, nonché sui restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte di seguito indicate per le quali il parere è reso a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:
- che all'emendamento 6.55 vengano inserite le seguenti parole: «nei limiti delle risorse finanziarie disponibili»
- che all'emendamento 6-bis.0.100 le parole: "all'adozione" vengano sostituite dalle altre: "all'entrata in vigore"».
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario sugli emendamenti 6.800, 1.150 (testo 2) e 6.73 (testo 2) limitatamente al comma 8-septies. Esprime parere contrario sull'emendamento 6.0.380 (testo 2) a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, siano soppresse le parole: "sino al completamento dei relativi interventi". Esprime, poi, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 6.73 (testo 2) limitatamente al comma 8-sexies. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento 1.1 (testo 2) a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, le parole: "in materia di mobilità" siano sostituite dalle seguenti: "in materia di trattamento economico del personale in mobilità". Esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti».
Comunico, inoltre, che in relazione agli emendamenti presentati al decreto-legge al nostro esame, risultano improponibili, per estraneità all'oggetto del decreto-legge, gli emendamenti l.26, 1.27, 1.44, 1.19, 1.22, 1.23, 1.32, 1.33, 1.18, 1.3, 1.35, 1.8, 1.700, 1.11, 1.12, 1.34, 1.36, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.500, 1.0.4, 1.0.5, 2.7, 2.13, 2.25, 2.0.1, 2.0.3, 2.0.2, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 3.1, 3.14, 3.16, 3.17, 3.8, 3.7, 3.11, 3.12, 3.18, 3.19, 3.0.1, 4.7, 4.1, 4.8, 4.0.3, limitatamente alle lettere b) e c), 4.0.4, 5.0.1, 6.66, 6.67, 6.5, 6.31, 6.6, 6.32, 6.33, 6.2, 6.3, 6.12, 6.70, 6.71, 6.39, 6.75, 6.59, 6.45, 6.64, 6-bis.0.2, 6-bis.0.3, 6-bis.0.4, 6-bis.0.5, 6-bis.0.6, 6-bis.0.7, 6-bis.0.12, 6-bis.0.8 e 6-bis.0.11.
Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VITALI, relatore. Signor Presidente, la Commissione non ha preso in esame gli ordini del giorno perché li ha ritenuti improponibili.
PRESIDENTE. La Presidenza non ha fatto questa valutazione, senatore Vitali, e li ha ritenuti ammissibili.
VITALI, relatore. Allora in questo caso chiedo di poterli esaminare, quindi di accantonarli ed esaminarli successivamente.
PRESIDENTE. D'accordo, li accantoniamo e li esaminiamo successivamente.
MORANDO (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORANDO (Ulivo). Signor Presidente, mi scuso, ma non vorrei fare la parte di quello che crea problemi, come ammetterà anche lei. Mi informano però dalla Commissione che sono state appena presentate riformulazioni di emendamenti su cui abbiamo espresso pareri contrari.
Allora, dal momento che si tratta di questioni piuttosto complesse, le chiederei una sospensione, anche se so che i colleghi non apprezzeranno la mia richiesta, però non so cosa farci; dovremo poi discutere a latere se sia possibile mettere la Commissione bilancio sistematicamente in questa situazione. Ho convocato la Commissione bilancio adesso, alle ore 17,55. Credo di impiegare non più di dieci minuti. Tuttavia, dieci minuti ci vogliono per poter fare una valutazione su degli emendamenti complessi, che sono stati riformulati; il Governo avrebbe presentato finalmente le relazioni tecniche, che da due giorni sto richiedendo per fare in modo che si possa formulare un parere documentato.
Mi dispiace, quindi, ma le chiedo dieci minuti di sospensione per poter riunire la Commissione. In caso contrario, sarei costretto a fare una valutazione - come dire - personale che credo sia non consigliabile nella situazione data.
PRESIDENTE. Senatore Morando, tenuto conto della complessità dei pareri di cui ho dovuto dare lettura e della difficoltà che, credo, abbia trovato sul suo percorso la Commissione, temo di non poter accedere alla sua richiesta. Mi segnalerete, nel corso dell'esame, gli emendamenti e li accantoneremo; del resto, credo che di queste riformulazioni ce ne saranno diverse, così a fine seduta le affrontate tutte in un'unica soluzione e procediamo finalmente con i nostri lavori.
Passiamo dunque all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.
Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
MALAN (FI). Signor Presidente, l'emendamento 1.800 interviene sul decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, più volte modificato e l'ultima volta modificato con il decreto cosiddetto Bersani del luglio scorso. Si tratta di questo: i medici che esercitano negli ospedali pubblici possono, in alternativa allo svolgimento di un'attività a tutti gli effetti esterna rispetto all'ospedale, svolgere un'attività di carattere libero professionale, ma all'interno dell'ospedale stesso; all'interno da un punto di vista, in teoria, anche fisico, cioè intramurario, cosiddetto intramoenia.
Tuttavia, poiché gli ospedali hanno già difficoltà notevoli a garantire un'assistenza adeguata e strutture adeguate e in molti casi non riescono neppure a garantire strutture adeguate per l'attività a tutti gli effetti pubblica, da diversi anni sono state adottate proroghe e si è data la facoltà a quei medici di esercitare anche al di fuori delle strutture ospedaliere, ma - diremo così - per conto dello stesso ospedale dal quale dipendono.
All'ospedale va una percentuale anche rilevante di quanto i medici incassano. Questi, non avendo una partita IVA, non possono detrarre le spese. Grazie al fatto che questi medici possono esercitare al di fuori dell'ospedale pubblico, abbiamo due conseguenze pratiche: intanto, l'ospedale non deve spendere soldi per realizzare le strutture nelle quali i medici fanno visite ulteriori rispetto al loro normale lavoro ospedaliero, che invece vengono mantenute a spese dei medici stessi o di altre strutture; poi, l'ospedale incassa del denaro dall'attività intramuraria allargata.
Francamente, non vedo ragione per impedire il proseguimento di questo tipo di attività. Tuttavia, il decreto cosiddetto Bersani ha stabilito che entro, e non oltre, il 31 luglio 2007 tutte le strutture ospedaliere dovranno adeguarsi in modo da consentire ai medici di esercitare questa attività, che, lo ricordo ancora, non ha alcuna influenza, né positiva né negativa, rispetto a quella ospedaliera e ai relativi orari. Ripeto: ha stabilito che entro il 31 luglio 2007 tutti gli ospedali dovranno adeguare la loro struttura per consentire lo svolgimento di questa attività. In Commissione sanità sono state fatte numerose audizioni. Tutte le persone audite hanno concordato nel dire che è impossibile che entro il 31 luglio di quest'anno si completino questi adeguamenti. Anche i più ottimisti ritengono che per questa data sia assolutamente impensabile giungere a tale adeguamento delle strutture.
Riterrei più giusto che le strutture sanitarie pubbliche investissero le risorse finanziarie di cui dispongono, che per loro natura sono limitate, nel migliorare le strutture che necessariamente debbono essere impiegate per l'attività normale di cura all'interno dell'ospedale e che i medici che lo desiderino potessero continuare ad esercitare l'attività all'esterno senza gravare di spese l'ospedale.
Supponendo che ci debba essere questa necessità di arrivare, prima o poi, a svolgere questa attività tutta all'interno degli ospedali, sarebbe opportuno, anche per una certezza del diritto, stabilire un termine che non sia completamente impossibile rispettare. Io ho proposto quello del 31 dicembre 2010, lasciando ad altra sede la discussione sull'opportunità in assoluto di arrivare a questa limitazione.
POSSA (FI). Signor Presidente, vorrei solo chiedere uno scatto di orgoglio a tutti i senatori. Con l'emendamento 1.7 si propone la soppressione del comma 5 dell'articolo 1, la norma obbrobrio che riguarda il CNR.
Abbiamo considerato stamattina i profili di non costituzionalità: ai sensi dell'articolo 77, perché mancano i presupposti di straordinaria necessità ed urgenza; ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, perché si lede il diritto di autonomia dell'ente di ricerca; ai sensi dell'articolo 97, perché si lede il dovere di imparzialità e di buona amministrazione della pubblica amministrazione che ha il legislatore quando legifera; ai sensi degli articoli 24 e 113, perché si aggira la giustizia amministrativa.
In sostanza, si tratta di un provvedimento motivato con tre falsità, gravemente lesivo dell'attività dell'ente e delegittimante l'attività del consiglio d'amministrazione.
Chiedo veramente che i senatores, che sono tutti boni viri, non diventino Senatus in questa particolare votazione. (Applausi dal Gruppo FI e Castelli).
SAPORITO (AN). Signor Presidente, i due emendamenti di cui sono primo firmatario, presentati con altri colleghi di tutti i Gruppi politici, anche della maggioranza, riguardano il CONI. Per l'emendamento 1.16, che si propone di consentire al CONI di portare avanti tutte le procedure relative al trasferimento di personale in seguito alla privatizzazione dell'ente, abbiamo trovato una formula che mi pare sia stata accettata.
Con l'emendamento 1.150 (testo 2) si affrontano in particolare i processi di mobilità relativi alle federazioni. Speriamo di aver trovato una formula accettata dal Governo e dal relatore e chiediamo l'approvazione di questi emendamenti che riguardano un ente a tutti noi caro, che si occupa dell'organizzazione dello sport.
VALDITARA (AN). Signor Presidente, apprezzo il richiamo alla storia romana effettuato poc'anzi dal senatore Possa. Anch'io desidero invitare tutti i colleghi a sopprimere il comma 5 dell'articolo 1, che introduce un principio molto pericoloso nel nostro ordinamento. In caso contrario, credo ci avvieremmo verso una deriva di politicizzazione pesante degli enti di ricerca con il tentativo di condizionare le commissioni giudicanti.
EUFEMI (UDC). Signor Presidente, sono firmatario dell'emendamento 1.150 (testo 2), insieme ai senatori Saporito, Collino, Delogu, Calvi e Barelli, concernente la mobilità del personale di CONI Servizi Spa verso la pubblica amministrazione.
Naturalmente, sono favorevole alla soluzione individuata e attendo il parere del rappresentante del Governo e del relatore per esprimere la successiva dichiarazione di voto.
NIEDDU (Ulivo). Signor Presidente, chiedo l'accantonamento dell'emendamento 1.901, perché è in corso una sua riformulazione.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
VITALI, relatore. Signor Presidente, esporrò intanto alcuni criteri di carattere generale che ho adottato nel formulare i miei pareri, il che mi consentirà, quando poi li enuncerò puntualmente, di limitarmi a pronunziare «favorevole» o «contrario».
Il primo criterio generale è quello di esprimere un parere contrario su tutti gli emendamenti che tendono a sopprimere, in tutto o in parte, la norma così come trasmessa dalla Camera.
Il secondo criterio è quello di tener conto, ovviamente, delle opinioni espresse dalla Commissione bilancio, sia quelle ex articolo 81, sia quelle che non si riferiscono all'articolo 81 della Costituzione. Questo, naturalmente, per quanto riguarda il maggior numero possibile di materie.
Ci sono, peraltro, alcuni punti su cui esprimerò un parere favorevole, nonostante la Commissione bilancio abbia espresso un parere difforme, ma, ripeto, non ex articolo 81 della Costituzione.
Cercherò poi di esprimere pareri favorevoli su emendamenti fondati, assentiti, sui quali c'è una pluralità di proposte che provengono da senatori appartenenti a diversi Gruppi parlamentari in modo da tenere conto anche di questo criterio molto importante.
Detto questo, passo all'espressione dei pareri all'articolo 1.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.31, presentato dalla Commissione; parere contrario con invito al ritiro sull'emendamento 1.800; parere contrario con invito al ritiro sugli emendamenti 1.28, 1.29 e 1.13 e parere favorevole sull'emendamento 1.14, presentato dalla Commissione.
Gli emendamenti 1.6, 1,7 e 1.17, tra di loro identici, sono tutti soppressivi; quindi, il parere è contrario. Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 1.20, 1.24, 1.30, 1.21 e 1.25.
Il parere è favorevole all'emendamento 1.1 (testo 2), ma riformulato secondo le raccomandazioni della Commissione bilancio, la quale ha chiesto che siano sostituite le parole: «in materia di mobilità» con le seguenti: «in materia di trattamento economico del personale in mobilità».
Gli emendamenti 1.4 e 1.16, di fatto, vengono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 1.1 (testo 2) perché si riferiscono alla medesima materia. Sostanzialmente, quindi formulo un invito al ritiro...
PRESIDENTE. Prima bisogna approvare l'emendamento. Ora è giusto esprimere i pareri.
VITALI, relatore. Allora, invito al ritiro o, in caso contrario, parere contrario agli emendamenti 1.4 e 1.16.
Esprimo, invece, parere favorevole sull'emendamento 1.150 (testo 2).
Invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, degli emendamenti 1.38, 1.9 e 1.39 sui quali la Commissione bilancio si è espressa in senso contrario. Allo stesso modo, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.37, perché contrario è il parere espresso dalla Commissione bilancio.
Esprimo, poi, parere favorevole all'emendamento 1.41 (testo 2).
Invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, dell'emendamento 1.600, ancora una volta a causa del parere contrario della Commissione bilancio. Lo stesso dicasi per l'emendamento 1.40.
Il parere è, invece, favorevole sull'emendamento 1.42.
Invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario, dell'emendamento 1.43, come pure dell'emendamento 1.46.
PRESIDENTE. L'emendamento 1.901, senatore Vitali, è stato accantonato in attesa di una sua riformulazione.
D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Senatore Vitali, le chiedo una precisazione in merito al suo parere concernente l'emendamento 1.900, che forse mi è sfuggito.
VITALI, relatore. Esprimo parere contrario.
AZZOLLINI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, desidero porre una questione: qualche minuto fa, è stata riconvocata la Commissione bilancio per la disamina di ulteriori emendamenti, presentati, naturalmente, sotto la dizione «riformulazione», ma che continuano ad essere nuovi ed ulteriori rispetto a quelli che la Commissione ha visionato in più sedute, l'ultima delle quali tenutasi fino a poco prima dell'inizio dei lavori dell'Aula.
Le chiedo, Presidente, quand'è di fatto scaduto il termine per la presentazione di nuovi emendamenti, che - si badi bene - sono stati proposti da senatori, quindi vi era un termine entro il quale dovevano essere presentati. Ora, continuare a ripresentarli, con l'occasione di riformularli - e che si tratti di vere e proprie ripresentazioni è dato dalla circostanza che la Commissione bilancio debba riunirsi per riprenderli in esame - mi pare che non sia un procedimento propriamente ortodosso.
Chiedo, pertanto, che il Presidente, ad un certo punto, dia l'indicazione tassativa di non presentare più ulteriori emendamenti. La Commissione bilancio, infatti, per questo provvedimento, già ha lavorato entro tempi assolutamente insufficienti per la disamina delle quantità di norme contenute in tali emendamenti, e va bene; ma che si continui adesso - dopo la discussione generale e, addirittura, dopo l'espressione dei pareri da parte del relatore e del Governo - a presentare emendamenti (anzi, riformulazioni di emendamenti, che dobbiamo rivedere) mi pare, francamente, eccessivo.
Pregherei, dunque, la Presidenza di dare uno stop definitivo alla presentazione di qualsiasi tipo di emendamento, anche sotto la dizione di riformulazione, evitandoci così di lavorare molto male, al fine di imprimere un certo ordine ai lavori dell'Aula. (Applausi dal Gruppo FI e dei senatori Morando, Calvi e Lusi).
PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Azzollini, per il suo intervento, oltre che per la sua preziosa Presidenza, nella passata legislatura, della 5a Commissione.
Colleghi, ho accettato le riformulazioni esclusivamente perché mi sono pervenute da parte sia della maggioranza sia dell'opposizione: diversamente, infatti, di tali «riformulazioni» - alias ripresentazioni - non ne avrei accolte più. Direi che, comunque, oggettivamente, possiamo fissare alle ore 18,30 il termine per la presentazione di eventuali riformulazioni; dopodiché, qualunque testo non verrà più inviato alla Commissione bilancio.
ALBONETTI (RC-SE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALBONETTI (RC-SE). Signor Presidente, intervengo proprio perché credo che in Commissione bilancio sia stata formulata una riscrittura dell'emendamento 1.150, esaminato alle ore 16 (vado a memoria). Desidero sapere se il relatore, nell'esprimere il parere, ha fatto riferimento a quanto è scritto nel fascicolo o a quanto, invece, è stato licenziato dalla 5ª Commissione alle ore 16, perché mi sembra che abbiamo operato un'aggiunta.
PRESIDENTE. Senatore Albonetti, la semplice contrarietà è differente rispetto a quella ex articolo 81 della Costituzione: si tratta, cioè, di un parere contrario, ma non ai sensi del suddetto articolo.
ALBONETTI (RC-SE). Ha ragione, signor Presidente, ma - forse sbaglio - alle ore 16, mantenendo quel giudizio, abbiamo operato un'aggiunta. Chiedo al relatore...
PRESIDENTE. Vi è un testo 2 dell'emendamento 1.150, senatore Albonetti.
ALBONETTI (RC-SE). Ulteriormente corretto.
PRESIDENTE. Può leggerlo nel fascicolo n. 2: non so se lei adesso stia consultando il fascicolo n. 1 o il fascicolo n. 2. Nel parere, infatti, si legge: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario sugli emendamenti 6.800 e 1.150 (testo 2) e 6.73 (testo 2) limitatamente al comma 8-septies».
Metto ai voti l'emendamento 1.31, presentato dalla Commissione.
E' approvato.
Ricordo che gli emendamenti 1.26, 1.27 e 1.44 sono improponibili.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.800.
MALAN (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI). Signor Presidente, ringrazierei il relatore per aver spiegato i criteri di formulazione dei suoi pareri, salvo il fatto che poi ho scoperto che su questo emendamento ha espresso parere contrario senza dare alcuna spiegazione.
Credo che, in generale, di debba dare una spiegazione non tanto all'opposizione, che ha presentato l'emendamento, quanto ai cittadini che, se l'emendamento 1.800 non viene approvato, a partire dal 1° agosto 2007, salvo eventuali proroghe, che auspico, si troveranno ad avere 56.000 medici che non possono lavorare (medici che sia che lavorino privatamente, sia che operino in strutture pubbliche offrono un servizio, cure ed interventi), senza che da ciò derivi alcun vantaggio per la collettività.
Anzi, di qui ad allora occorrerà, almeno pro forma, investire grandi somme di denaro che, anziché essere dirette ad impedire ai medici di continuare ad esercitare la loro attività professionale fuori dell'ospedale, in strutture che altri e non il contribuente pagano, dovranno essere impiegate per costringere i medici ad operare all'interno dell'ospedale.
Più che occuparsi dei medici che svolgono attività extramuraria, più o meno allargata, forse bisognerebbe considerare prioritario combattere i topi, che svolgono certamente un'attività intramuraria. Credo che la priorità sia consentire agli utenti, che devono comunque utilizzare le strutture pubbliche, di avere strutture efficienti. Non mi sembra prioritario investire soldi a tale scopo, perché oggi questi medici riescono ad operare, a fornire un servizio e, tra l'altro, a procurare un introito agli ospedali pubblici all'esterno degli stessi.
Invito, pertanto, tutti coloro che hanno a cuore la questione e non ritengono di dover applicare criteri ideologici ma di servire semplicemente la funzionalità degli ospedali e delle cure mediche erogate ai cittadini a votare a favore di questo emendamento, che peraltro, stabilisce semplicemente un termine meno irrealistico per l'attuazione della norma. Chiedo inoltre la votazione con il sistema elettronico. (Applausi dal Gruppo FI).
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numeri di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.800, presentato dai senatori Tomassini e Malan.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1293
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.28, presentato dai senatori Polledri e Galli.
Non è approvato.
L'emendamento 1.29 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.200. Senatore Polledri, intende intervenire?
POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, l'ordine del giorno che sostituisce l'emendamento 1.29 interviene sulle dotazioni organiche dei Vigili del fuoco in concomitanza anche con alcune segnalazioni sindacali e impegna il Governo a far sì che le assunzioni siano prioritariamente finalizzate al completamento degli organici delle sedi sottodotate e, per il futuro, a valutare l'opportunità di effettuare graduatorie regionalizzate.
Purtroppo oggi si registrano assunzioni in determinate Regioni e, dopo poco tempo, con il principio della mobilità, si torna in condizioni di emergenza. Invito l'Assemblea ad esprimere un voto favorevole.
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.
VITALI, relatore. Esprimo parere favorevole.
D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo l'ordine del giorno G1.200, non sarà posto ai voti.
Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dal senatore Mantovano.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Ricordo che gli emendamenti 1.22, 1.23, 1.32 e 1.33 sono improponibili.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6, identico agli emendamenti 1.7, 1.17, 1.32, 1.24 e 1.30.
POSSA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Possa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Maffioli, identico agli emendamenti 1.7, presentato dal senatore Possa, 1.17, presentato dal senatore Valditara e da altri senatori, 1.20, presentato dai senatori Amato e Pastore, 1.24, presentato dai senatori Baccini e Maffioli, e 1.30, presentato dai senatori Polledri e Galli.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1293
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.21, presentato dai senatori Amato e Pastore, identico all'emendamento 1.25, presentato dai senatori Baccini e Maffioli.
Non è approvato.
Chiedo al senatore Calvi se intende riformulare l'emendamento 1.1 (testo 2) come richiesto dalla 5a Commissione.
CALVI (Ulivo). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1 (testo 3), presentato dal senatore Calvi.
È approvato.
SAPORITO (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SAPORITO (AN). Signor Presidente, vorrei sapere se, dato che l'emendamento 1.1 (testo 3) è stato approvato, anche gli emendamenti 1.4 e 1.16 lo siano di conseguenza.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.4 e 1.16 si intendono assorbiti.
Metto ai voti l'emendamento 1.150 (testo 2), presentato dal senatore Saporito e da altri senatori.
È approvato.
Ricordo che gli emendamenti 1.3, 1.35, 1.8 e 1.700 sono improponibili.
Chiedo al senatore Benvenuto se accoglie l'invito del relatore a ritirare gli emendamenti 1.38 e 1.9.
BENVENUTO (Ulivo). Sì.
PRESIDENTE. Chiedo al senatore Treu se anche lui accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 1.39.
TREU (Ulivo). Sì.
PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 1.10, 1.11 1.12, 1.34 e 1.36 sono improponibili.
Passiamo all'emendamento 1.37, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
ADRAGNA (Ulivo). Lo ritiro.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.41 (testo 2), presentato dai senatori Russo Spena e Grassi.
È approvato.
Comunico che il senatore Cusumano ha aggiunto la firma all'emendamento 1.41, testé approvato.
Risulta pertanto assorbito l'emendamento 1.600, mentre l'emendamento 1.40 si intende ritirato dal senatore Benvenuto.
Metto ai voti l'emendamento 1.42, presentato dalla senatrice Capelli e da altri senatori.
È approvato.
Chiedo alla senatrice Capelli se intende ritirare l'emendamento 1.43.
CAPELLI (RC-SE). Lo ritiro.
PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.46 è improcedibile.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.900.
VALENTINO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VALENTINO (AN). Signor Presidente, invito il Senato a considerare l'emendamento 1.900 con attenzione. I giudici onorari aggregati hanno dato prova di grande capacità ed hanno contribuito sensibilmente alla definizione di molti processi stralcio. Il carico oneroso della giustizia civile è stato ridotto, anche se in maniera sensibile, grazie al loro impegno.
Far cessare la loro attività mi pare confligga con le esigenze di una celere trattazione dei processi, soluzione auspicata anche qualche tempo fa in maniera molto enfatica, devo dire, dal Ministro della giustizia. Allora, invito il Senato a considerare la possibilità di prorogare le funzioni dei giudici onorari aggregati proprio per consentire che il loro impegno vada avanti ulteriormente con sensibili vantaggi per la giustizia.
CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, chiedo al senatore Valentino di poter aggiungere la mia firma all'emendamento 1.900.
Come anche il Ministro della giustizia qui presente ben sa, questa proposta di modifica non costa nulla; in ogni caso verrebbero nominati altri, ma si disperderebbe un patrimonio di esperienza che invece è utilissimo e consente di far funzionare un po' meglio (o meno peggio) la macchina della giustizia, che, peraltro, mi consenta il Ministro, è stata ulteriormente falcidiata dalle azioni di questo Governo, non ultimi il decreto Bersani e la legge finanziaria. Quindi, sarebbe veramente utile che questo emendamento fosse approvato dall'Assemblea e per esso chiedo la votazione elettronica.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Castelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.900, presentato dal senatore Valentino e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1293
PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 1.901 è stato accantonato.
Passiamo all'esame degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto- legge e degli emendamenti tendenti a inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VITALI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'ordine del giorno G1.100, a firma del collega Giambrone, già esaminato in Commissione, e agli ordini del giorno G1.101 e G1.102, a prima firma Saporito.
Per quanto riguarda gli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1, esprimo parere contrario con invito al ritiro dell'emendamento 1.0.3.
D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.100, G1.101 e G1.102 non verranno posti in votazione.
Ricordo che gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.500 sono improponibili.
Metto ai voti l'emendamento 1.0.3, presentato dal senatore Paravia.
Non è approvato.
Ricordo che gli emendamenti 1.0.4 e 1.0.5 sono improponibili.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VITALI, relatore. Signor Presidente, con gli stessi criteri che ho indicato per l'articolo 1, esprimo parere contrario con invito al ritiro sull'emendamento 2.6.
Esprimo quindi parere favorevole agli emendamenti 2.100 e 2.101 e contrario agli emendamenti 2.21, 2.8, 2.12, 2.9, 2.10 e 2.1.
Esprimo quindi parere favorevole all'emendamento 2.4 e parere contrario, sempre con invito al ritiro, all'emendamento 2.5.
Esprimo poi parere favorevole all'emendamento 2.20 e contrario, con invito al ritiro, agli emendamenti 2.14, 2.24, 2.16, 2.17, 2.11 e 2.26, 2.501 e 2.500.
D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.6 è improcedibile.
Dell'emendamento 2.22 è stata presentata una riformulazione. Pertanto, in attesa del parere della 5a Commissione sul nuovo testo, è accantonato.
Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dalla Commissione.
E' approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.101, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.21, presentato dai senatori Polledri e Galli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Scarpa Bonazza Buora e da altri senatori, identico all'emendamento 2.12, presentato dal senatore Cusumano.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.9 è improcedibile.
Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dal senatore Scarpa Bonazza Buora e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Maffioli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Senatore Benvenuto, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 2.5?
BENVENUTO (Ulivo). Signor Presidente, ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. In attesa del parere della 5a Commissione, l'emendamento 2.20 (testo 2) è accantonato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.14 e 2.24 sono improcedibili.
Metto ai voti l'emendamento 2.16, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.17, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che gli emendamenti 2.7 e 2.13 sono improponibili.
Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dal senatore Cusumano.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.26 e 2.501 sono improcedibili.
Ricordo che l'emendamento 2.25 è improponibile.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.500 è improcedibile.
Ricordo che gli emendamenti 2.0.1, 2.0.3, 2.0.2, 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.6 sono improponibili.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 3 e 3-bis del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 3.2. L'articolo 3 comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, prevede disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastutturali e lavori in edilizia.
In pratica, esso riconosce efficacia agli accordi in ordine alle indennità da corrispondere ai soggetti coinvolti nei procedimenti di espropriazione di cui alla legge n. 219 del 1981 per il terremoto, anche quando il decreto di espropriazione per pubblica utilità non sia stato emanato nei termini. In materia esistono nutrite critiche che ritengono tale comma estraneo al campo operativo del mille proroghe laddove, ancorché riguardi un atto di natura pubblica, non prevede alcuna proroga in termini.
Addirittura c'è chi ritiene che l'emendamento in oggetto contrasti con il consolidato orientamento giurisprudenziale. Molti giudici infatti riconoscono legittimo il diritto degli espropriati, seppur firmatari di «concordamento dell'indennità», di conseguire anche il risarcimento del danno per giunta commisurato al valore di mercato del cespite.
Invero, al di là delle critiche e delle opinioni discordanti, il dato di fatto è che la norma, per quanto perfettibile, esiste e che il mille proroghe ci offre la possibilità di intervenire. In tal senso, la ratio del presente emendamento che si pone quale atto mediativo per salvaguardare le parti interessate. In particolare, l'intervento in oggetto è a vantaggio di tutti i cittadini coinvolti nei contenziosi che, seppur non potranno percepire dalle imprese concessionarie quanto ritengano di spettanza, almeno saranno esonerati dal pagare le spese giudiziarie poste viceversa a carico dello Stato.
DE ANGELIS (AN). Signor Presidente, anzitutto andrebbe fatta una precisazione per quanto riguarda la materia trattata dall'articolo 3, che si riferisce a degli espropri, avvenuti nel 1981, di piccoli appezzamenti agricoli ai fini della ricostruzione dopo il terremoto del novembre del 1980. In realtà, questi espropri sono stati prorogati e riprorogati negli anni fino credo al 2002, fino a quando non ci sono state due sentenze della Suprema corte (una del 2004 e una del 2005) che hanno espresso un orientamento diverso, sostenendo che vada ritenuta inefficace la subentrata norma di proroga quando, per effetto della scadenza del termine originario, si sia già verificata la cosiddetta accessione invertita.
Questo sostanzialmente significa che, non essendo più legittima la proroga, dalla scadenza della proroga al momento attuale l'occupazione viene ritenuta illegittima.
Questo viene riconosciuto, tanto che nella relazione si legge che tutto il periodo di occupazione, scaduto il termine originario, va qualificato come occupazione illegittima e, di conseguenza, viene ritenuto necessario il pagamento di risarcimento del danno e l'indennità, a seguito dell'accessione invertita, e perdono quindi efficacia gli atti di concordamento bonario dell'indennità.
Questo significa, in sostanza, che tutti quanti i proprietari legittimi di questi appezzamenti di terreno hanno fatto ricorso in tribunale per chiedere il risarcimento del danno per occupazione illegittima e significa altresì che il Governo con questo articolo vorrebbe fare, non già una proroga, ma una sanatoria di proroghe illegittime, che sono state ritenute illegittime della Suprema corte, il che credo sia quanto meno incostituzionale. Si interviene così su 180 cause già in atto, che stanno andando in giudizio e, di conseguenza, si nega ai singoli cittadini che hanno fatto ricorso di avere un giusto processo e di ottenere quello che la legge sostanzialmente sancisce.
C'è però un elemento più grave: in realtà l'articolo 3 viene giustificato per togliere allo Stato l'onere di pagare il risarcimento di questo danno, che viene quantificato in circa 10 milioni di euro. Ci sono però una certificazione del CIPE del 1990 e un parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli che dicono chiaramente che il responsabile di questa illecita occupazione non è lo Stato, bensì il consorzio delle cooperative di costruzione che era titolare dell'esproprio.
Le 180 cause a cui si fa riferimento non sono contro lo Stato o la pubblica amministrazione, ma contro un soggetto privato che è un consorzio delle cooperative. Di conseguenza, l'articolo 3 non va ad impedire un danno per l'erario dello Stato, ma interviene anzitutto su una causa tra due soggetti privati (privilegiandone uno, ossia un grosso consorzio che ha grandi appalti e grandi legami con le pubbliche amministrazioni, contro dei singoli cittadini), e va poi praticamente a giustificare questo atto di interferenza con l'operato della magistratura addossando allo Stato la responsabilità di questa occupazione abusiva.
Io ritengo - il relatore oggi in 1ª Commissione sembrava pensarla alla stessa maniera - che, se non si accetta l'emendamento soppressivo degli articoli 3 e 3-bis, si potrebbe almeno aggiungere alla fine del comma 3 dell'articolo 3 il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi di pendenza di procedimenti giudiziari relativi ai beni oggetto dell'esproprio».
Ricordo che ci sono già 180 procedimenti in atto che stanno andando a conclusione e, grazie alle sentenze della Suprema Corte e al parere dell'Avvocatura dello Stato, andranno a favore dei singoli cittadini. Non credo che il Parlamento possa approvare una legge che serve ad esentare un consorzio di cooperative dal pagamento del danno nei confronti di un gruppo di cittadini. Stiamo parlando di 180 famiglie, di 180 piccoli imprenditori agricoli, di 180 piccoli proprietari a cui, in questo caso, verrebbe negato anche il diritto costituzionale di un equo processo. (Applausi del senatore Losurdo).
MARTINAT (AN). Signor Presidente, il motivo dell'emendamento da me presentato è salvaguardare lo Stato da un danno pesantissimo che rischia di subire. Infatti, credo che pochi sappiano che, con l'introduzione dell'ex articolo 12, trasformato in finanziaria, una sentenza del tribunale di Genova ha invitato il Governo a sospendere qualsiasi iniziativa nel merito; non solo, ma ha chiesto alla Corte di giustizia europea di procedere nei confronti dello stesso Governo italiano.
Quindi, se non passa l'emendamento, vi è il rischio che lo Stato italiano sia condannato dalla Corte di giustizia europea per alcuni miliardi di euro e che vi sia un blocco sul sistema autostradale. Chiediamo all'Aula e ai colleghi di votare favorevolmente l'emendamento a mia firma.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
VITALI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario con invito al ritiro sugli emendamenti 3.1 e 3.14.
PRESIDENTE. Ho dimenticato di ricordarle che gli emendamenti 3.1 e 3.14 sono improponibili.
VITALI, relatore. Esprimo parere contrario con invito al ritiro sugli emendamenti da 3.3 a 3.500. Propongo l'accantonamento dell'emendamento 3.4. Esprimo parere contrario con invito al ritiro sugli emendamenti 3.10 e 3.501.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.150. Gli emendamenti 3.16 e 3.17 sono improponibili. Esprimo parere contrario con invito al ritiro sugli emendamenti da 3.5 a 3.8.
Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.13 e 3.0.20 presentati dalla Commissione. Approfitto per dichiarare il parere favorevole sull'ordine del giorno che verrà presentato da alcuni colleghi in sostituzione della parte non assentita dalla Commissione dell'emendamento originariamente presentato. Verrà presentato un ordine del giorno rispetto al quale dichiaro fin d'ora il parere favorevole.
Esprimo parere contrario con invito al ritiro sull'emendamento 3.0.3.
Per quanto riguarda l'emendamento 3.0.100, identico agli emendamenti 3.0.102 e 3.0.103, è assorbito, nella parte per cui la Commissione ha già proposto l'emendamento 3.0.20 e, per il resto, dall'ordine del giorno di cui vi ho detto.
Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.0.4, su cui vi è il parere contrario della 5a Commissione.
PRESIDENTE. È stato proposto l'accantonamento del nuovo testo dell'emendamento 3-bis.1, che è stato trasmesso alla Commissione bilancio.
VITALI, relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3-bis.0.2, identico all'emendamento 3-bis.0.5 che, in realtà, assorbe anche l'emendamento 3.0.4, a prima firma Malan, su cui ho espresso parere contrario. Quindi, esprimo parere negativo sull'emendamento 3-bis.0.3, su cui vi è il parere contrario della 5a Commissione. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3-bis.0.4.
Infine, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G3-bis.100.
D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Esprimo parere conforme al relatore.
PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 3.1 e 3.14 sono improponibili.
Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore De Angelis da altri senatori, fino alle parole «commi 3».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.3 e l'emendamento 3.9.
Passiamo all'emendamento 3.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Ne chiediamo la votazione, con il sostegno di quindici senatori.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Barbato, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione
nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis
Reg.)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Barbato.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1293
PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.500 è improcedibile.
L'emendamento 3.4 (testo 2) è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.
Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.501 è improcedibile.
Metto ai voti l'emendamento 3.150, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Ricordo che gli emendamenti 3.16 e 3.17 sono improponibili.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5.
GRILLO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRILLO (FI). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma a questo emendamento.
Richiamo l'attenzione dei colleghi sulla necessità che venga accolto questo emendamento, che non rimette in discussione l'entrata a gamba tesa che il ministro Di Pietro ha inteso fare con la norma della finanziaria con cui ha azzerato le concessioni in essere. Con un provvedimento di legge, quindi, si è cancellato un atto che le parti contraenti hanno liberamente sottoscritto. Decideranno i tribunali se è legittimo, oppure no.
Con tale emendamento si intende solo differire nel tempo la decorrenza di questa norma assurda. Il termine previsto dalla norma originaria era di dodici mesi; con questo emendamento si propone di estenderlo a ventiquattro mesi, così si ha il tempo per discutere pacatamente che tipo di ricaduta avranno queste norme. Faccio presente che, dal momento in cui il Parlamento ha approvato questa norma, nel settore regna la paralisi, gli investimenti sono bloccati, i livelli occupazionali sono in crisi.
Ritengo, quindi, che il Parlamento si debba far carico di questa realtà, non stravolgendo le norme approvate in finanziaria, ma soltanto postergando l'entrata in vigore.
MARTINAT (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTINAT (AN). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Martinat, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Martinat e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Colleghi, ho visto fenomeni di amebiasi e poliposi sui banchi. Evitiamo che i tentacoli si estendano oltre il limite del lecito.
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1293
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Martinat e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che gli emendamenti 3.8, 3.7, 3.11 e 3.12 sono improponibili.
Metto ai voti l'emendamento 3.13, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Ricordo che gli emendamenti 3.18 e 3.19 sono improponibili.
L'emendamento 3.0.1 risulta accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio sulla sua riformulazione.
Metto ai voti l'emendamento 3.0.20, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Passiamo ora all'ordine del giorno G3.201, derivante dalla trasformazione dell'ultima parte dell'originario emendamento 3.0.2 presentato in Commissione, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VITALI, relatore. Esprimo parere favorevole.
D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.201 non sarà posto in votazione.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.3.
NEGRI (Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NEGRI (Aut). Signor Presidente, lo ritiro.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.0.100, 3.0.101, 3.0.102 e 3.0.103 sono stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G3.200 che si intende accolto dal Governo. Pertanto, non verrà posto in votazione.
L'emendamento 3.0.4 è stato accantonato.
La riformulazione dell'emendamento 3-bis.1, al quale hanno aggiunto la firma i senatori Centaro, D'Onofrio e Forte, è stata trasmessa alla 5a Commissione. Pertanto, l'emendamento è accantonato. Analogamente, vi è necessità di accantonare anche gli emendamenti 3-bis.0.2 e 3-bis.0.5 in attesa del parere della Commissione bilancio.
Passiamo all'emendamento 3-bis.0.3 su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
BERSELLI (AN). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3-bis.0.3 e il successivo 3-bis.0.4, trasformandoli in un ordine del giorno.
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno testé presentato.
VITALI, relatore. Esprimo parere favorevole.
D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3-bis.200 non verrà posti ai voti. Analogamente, essendo stato anch'esso accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3-bis.100 non verrà posti in votazione.
VITALI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VITALI, relatore. Signor Presidente, vorrei riprendere in esame l'emendamento 3.4. che avevo prima proposto di accantonare. Esprimo parere favorevole con una piccola modifica, ovvero aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla procedura di esproprio».
Quindi, rileggo il testo: «Alla fine del comma tre, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi di pendenza di procedimenti giudiziari relativi ai beni oggetto dell'esproprio e alla procedura di esproprio».
PRESIDENTE. Quindi, esprime parere favorevole e l'emendamento va, come tutti gli altri, in Commissione bilancio.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VITALI, relatore. Esprimo parere contrario con invito al ritiro sull'emendamento 4.2; esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.500 e sull'emendamento 4.501; esprimo parere contrario, con invito al ritiro sull'emendamento 4.502.
PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 4.7 è improponibile.
VITALI, relatore. Esprimo parere contrario, con invito al ritiro sugli emendamenti 4.6, 4.5 e 4.1.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.1 e 4.8. sono improponibili.
VITALI, relatore. Esprimo parere contrario, con invito al ritiro sugli emendamenti 4.3 e 4.4.
Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.9 e 4.10. Esprimo invece un invito al ritiro, oppure parere contrario, sugli emendamenti 4.0.3 e 4.0.500.
D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.500, presentato dal senatore Villone.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.501.
SAPORITO (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SAPORITO (AN). Signor presidente, essendo un emendamento nuovo, volevo chiedere al presentatore di illustrarlo.
VILLONE (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VILLONE (Ulivo). Signor Presidente, credevo che la portata fosse abbastanza chiara, ma posso senz'altro illustrarlo insieme al 4.500, appena approvato. Sono due minimi emendamenti che tendono ad agevolare esclusivamente il passaggio del personale per la struttura di coordinamento che si è fatta sulle scuole senza toccare l'impianto che si è determinato con l'emendamento in finanziaria.
Quindi, vorrei chiarire ai colleghi che se ne preoccupano che non si tocca la struttura della norma, ma si determinano solo le condizioni che cercano di evitare l'incertezza nelle scelte individuali di passaggio, perché ci sono passaggi di personale. Vorrei rassicurare sul fatto che si tratta di modifiche dalla portata assolutamente limitata che non incidono sull'impianto.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.501, presentato dal senatore Villone.
È approvato.
Sull'emendamento 4.502 c'è un invito al ritiro. Senatore Ranieri, lo accoglie?
RANIERI (Ulivo). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 4.7 è improponibile.
Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dai senatori Polledri e Galli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dai senatori Polledri e Galli.
Non è approvato.
Ricordo che gli emendamenti 4.1 e 4.8 sono improponibili.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.3 è improcedibile.
Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.9, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.10, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Sull'emendamento 4.0.3, improponibile limitatamente alle lettere b) e c), c'è un invito al ritiro. Senatore Pastore, lo accoglie?
PASTORE (FI). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 4.0.4 è improponibile.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.0.500 è improcedibile.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 5, 6 e 6-bis del decreto-legge, che si intendono illustrati, sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VITALI, relatore. Signor Presidente, esprimo un invito al ritiro, oppure parere contrario, sull'emendamento 5.1.
Formulo un invito al ritiro sugli emendamenti 6.54, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24 e 6.25, altrimenti il parere è contrario.
Chiedo l'accantonamento dell'emendamento 6.55.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.26, 6.56, 6.27, 6.48, 6.28 e 6.500, sui quali formulo un invito al ritiro.
Il parere è favorevole sull'emendamento 6.44.
Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.502, sul quale formulo un invito al ritiro.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.100 della Commissione e sull'emendamento 6.800.
Invito al ritiro degli emendamenti 6.49, 6.50, 6.29 e 6.57, altrimenti esprimo parere contrario.
Il parere del relatore è favorevole sull'emendamento 6.101 della Commissione.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.58 e 6.68, che invito a ritirare.
Il parere è favorevole sugli emendamenti 6.1, 6.102 e 6.7 della Commissione, mentre chiedo l'accantonamento dell'emendamento 6.73 (testo 2).
PRESIDENTE. Ne prendo atto e dispongo che sia accantonato.
VITALI, relatore. Gli emendamenti 6.8 e 6.9 sono di fatto assorbiti dall'emendamento 6.73 (testo 2) e quindi li ritiro. Ritiro altresì l'emendamento 6.74, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.
Formulo un invito al ritiro sugli emendamenti 6.34, 6.4, 6.19, 6.20, 6.35, 6.41, 6.36, identico agli emendamenti 6.42, 6.37 e 6.40, altrimenti il parere è contrario.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.46 e 6.47, sui quali formulo un invito al ritiro.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.51 (testo 2).
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.52 e 6.53, sui quali formulo un invito al ritiro.
Il parere è favorevole sull'emendamento 6.61 della Commissione.
Esprimo, poi, un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli emendamenti 6.62, 6.60, 6.65, 6.69 e 6.76, 6.63 e 6.501.
Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 6.103 e 6.0.380.
Invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario sull'emendamento 6-bis.0.13.
Il parere è favorevole all'emendamento 6-bis.0.100 (testo 2), un emendamento di cui vorrei sottolineare l'importanza visto che riguarda la materia «ticket sanitari».
PRESIDENTE. Questo emendamento è tra quelli da inviare all'esame della Commissione bilancio.
VITALI, relatore. Formulo poi un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'emendamento 6-bis.0.9.
D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore, signor Presidente.
EMPRIN GILARDINI (RC-SE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
EMPRIN GILARDINI (RC-SE). Signor Presidente, aggiungo la firma all'emendamento 6.75.
PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatrice.
Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 5.2 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
È approvato.
PRESIDENTE. L'emendamento 5.0.1 è improponibile.
MENARDI (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MENARDI (AN). Signor Presidente, ho ritirato l'emendamento e l'ho trasformato in ordine del giorno.
PRESIDENTE. Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo di esprimersi su tale ordine del giorno.
VITALI, relatore. Esprimo parere favorevole, signor Presidente.
D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Anche il Governo esprime parere favorevole.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.300 non verrà posto in votazione.
Metto ai voti l'emendamento 6.54, presentato dai senatori Polledri e Galli.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.21 è improcedibile.
Metto ai voti l'emendamento 6.22, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 6.23, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 6.24, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 6.25, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.
Non è approvato.
Per quanto concerne l'emendamento 6.55 (testo 2), ricordo che ne è stato chiesto l'accantonamento. Senatore Polledri, direi che vale la pena di approfondirlo.
Metto ai voti l'emendamento 6.26, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 6.56, presentato dai senatori Polledri e Galli.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.27 e 6.48 sono improcedibili.
Ricordo che gli emendamenti 6.66 e 6.67 sono improponibili.
Metto ai voti l'emendamento 6.28, presentato dal senatore Formisano.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 6.500, presentato dal senatore Tecce.
Non è approvato.
Ricordo che gli emendamenti 6.5, 6.31, 6.6 e 6.32 sono improponibili.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.44.
CARRARA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma la prego di essere breve, senatore Carrara, perché abbiamo poco tempo a disposizione.
CARRARA (FI). Signor Presidente, sarò velocissimo.
Intervengo per dichiarare il voto contrario del mio Gruppo, perché con questo emendamento si sta creando una grave disparità territoriale. È assurdo che nelle Province di Trento e Bolzano i concessionari di energia idroelettrica non godano più della proroga che garantirebbe i loro contratti.
Chiedo, qualora questa maggioranza decidesse di votare a favore dell'emendamento in questione, che il relatore e il Governo prendano in considerazione l'eventualità di risarcire congruamente i concessionari danneggiati.
Ribadisco, pertanto, il voto contrario del Gruppo di Forza Italia a questo emendamento.
POLLEDRI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, questa norma viene introdotta così, in modo molto silenzioso, ma colpirà centinaia, migliaia di risparmiatori e di azionisti di aziende quotate in borsa (e mi riferisco all'ENEL e ad Edison).
Signor Presidente, in Commissione bilancio questo dovrebbe essere valutato, perché la perdita di un asset del 30 per cento circa del patrimonio totale di ENEL porterà sicuramente ad una perdita di valore del titolo e anche della quota azionaria dello Stato.
Vedete, colleghi, il regime delle concessioni è estremamente delicato. La norma del decreto Bersani aveva ridotto la proroga delle concessioni fino al 2030, per quanto riguarda l'ENEL. La Commissione europea ha giudicato il regime di preferenza come un'infrazione; lo Stato, allora, lo ha eliminato, a fronte di un'adeguata proroga delle concessioni in essere (ricordo che negli altri Stati membri la durata media del regime di concessione è fino al 2050). La suddetta norma è stata impugnata da varie Regioni e adesso si trova davanti alla Corte costituzionale.
Il regime di proroga delle concessioni nel passato Governo è stato sottomesso ad una serie di provvedimenti, in primo luogo economici, per cui la proroga è subordinata ad interventi di ammodernamento e sugli impianti sono stati effettuati interventi di messa in sicurezza: chi ha avuto una concessione, quindi, hamesso in sicurezza gli impianti, spendendo denaro; inoltre ha già versato un canone per il 2006 e il 2007. Di quanto parliamo? Solamente per ENEL, di 108 milioni di euro.
Oggi l'emendamento Peterlini invita chi ha già compiuto investimenti, versato un canone o vinto in qualche modo una gara a mettere tutto da parte. Il testo toglie, cioè, la certezza del diritto di migliaia di risparmiatori, per un'operazione quantomeno discutibile.
Vedete, senatori, qui è in gioco anche una questione territoriale. Sono presenti colleghi di Sondrio e di altre Province: perché non è dato in qualche modo anche a loro di esercitare un regime di revoca? Lo chiedo anche al presidente Morando: in questo provvedimento, qual è l'utile per le casse dello Stato? Zero!
Sarebbe stato possibile, eventualmente, formulare un emendamento con il quale chiedere la revoca a fronte di ciò o fissare una proroga onerosa.
Qui invece siamo di fronte semplicemente ad un atto di confisca, di sottrazione, di «esproprio» di un asset che ha un costo di centinaia di milioni di euro. Andiamo quindi ad influire sul bilancio di aziende quotate in borsa per centinaia di milioni di euro.
In questo modo non facciamo un dispetto al signor Conti o al signor Quadrino, ma a migliaia e migliaia di risparmiatori ai quali domani ricorderemo chi è intervenuto, chi ha portato a una riduzione del titolo in Borsa e chi da questa operazione di riduzione ha tratto magari un vantaggio.
Credo che su quest'operazione anche parte della maggioranza non è d'accordo. Ripeto, questi sono patrimoni del Paese. ENEL è stata patrimonio del Paese. Molti esponenti della sinistra - alcuni dei quali oggi siedono anche sui banchi del Parlamento - hanno avuto un passato in questa grande azienda di Stato. Si tratta di un atto di egoismo territoriale che, a nostro giudizio, non deve trovare una complicità politica. Il senatore Peterlini dice che se non passa questo emendamento il Governo cade: ebbene, se questo dev'essere il ricatto, potete anche assecondarlo. Stiamo facendo però un dispetto a grandi aziende e soprattutto ai risparmiatori italiani. (Applausi dal Gruppo LNP).
SAPORITO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SAPORITO (AN). Signor Presidente, oggi, in Commissione, il Governo, da noi interpellato, si è dichiarato contrario a questo emendamento, ma se il relatore ha espresso parere positivo probabilmente lo ha concordato con il Governo e quindi c'è un ribaltamento della posizione espressa dal Governo in Commissione.
Signor Presidente, questo emendamento è pericolosissimo. Sui danni che provocherà sul piano economico sono già intervenuti i colleghi che mi hanno preceduto, i quali ne hanno sottolineato l'importanza anche per i riflessi che questo emendamento avrà sul mercato e sui titoli delle società in discussione.
Ma, signor Presidente, cari colleghi (e mi rivolgo anche al Governo e al relatore), questo emendamento è incostituzionale. Infatti, la materia della concessione non rientra nelle competenze delle Regioni e nemmeno delle Province autonome di Bolzano e di Trento. Come si può pensare di riconoscere, con un emendamento così marginale rispetto alla totalità delle proposte contenute nel disegno di legge in esame, una nuova potestà, un interesse provinciale su materie che sono di esclusivo interesse dello Stato?
Signor Presidente, chiedo al Governo di assumersi le sue responsabilità su tali questioni e di respingere l'emendamento in esame. In questo modo, infatti, le altre Regioni o Province autonome cercheranno di incidere sull'ordinamento chiedendo la stessa cosa, perché così si viola anche il principio di uguaglianza delle Regioni, soprattutto di quelle a Statuto speciale.
Invito pertanto il relatore e il Governo a non sottostare alla minaccia contenuta nell'intervento dei presentatori dell'emendamento, che quando lo hanno illustrato sono stati piuttosto minacciosi, perché non si può giocare su una norma di questo tipo, su questioni di interesse nazionale, su provvedimenti che riguardano il nostro Paese, l'interesse nazionale e internazionale.
DIVINA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
DIVINA (LNP). Signor Presidente, in realtà intervengo per spiegare a tutti i colleghi dello schieramento di centro-destra, cui appartengo, in modo estremamente pacato e semplificando al massimo la materia, il senso di questo emendamento. Chi non è nato in una Regione o in una Provincia autonoma a volte fa fatica a capire o magari a digerire i rapporti che intercorrono tra lo Stato e le Province autonome.
La questione delle grandi derivazioni è una querelle che dura da più di trent'anni. Oggi andiamo faticosamente a chiudere un percorso nato nel 1977. Il problema allora nacque distinguendo l'interesse nazionale da quelli prettamente locali e operando una distinzione tra le grandi e le piccole derivazioni.
Già dall'epoca le piccole derivazioni vennero lasciate alle Province autonome; rimase in capo allo Stato, ergo alla concessionaria di Stato, l'ENEL, la gestione delle grandi derivazioni e della produzione che fino a poco tempo fa giaceva sotto monopolio nazionale tramite l'Ente nazionale energia elettrica.
Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977 lo Stato stabilisce, per le due Province autonome di Trento e Bolzano, che una volta costituite le aziende, cioè le società che gestiranno localmente la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica; una volta approvato a livello nazionale il Piano energetico locale, ergo provinciale con tecnici - indubbiamente dell'ENEL - e con tecnici del Ministero; una volta attivato un Comitato misto ENEL-Provincia in quanto il sistema di produzione e distribuzione non può essere parcellizzato ma deve funzionare come sistema armonico, scatteranno agli enti locali, ergo a queste società delle Province, le attribuzioni previste nel decreto. Si parlava distintamente di produzione, trasporto e distribuzione in quanto molto più facile era entrare nei due secondi settori; per quanto concerne la produzione, vi è stato un ritardo, di fatto, perché esistevano i predecessori, i concessionari che vantavano indubbiamente il diritto a mantenere la concessione fino alla scadenza, avendo del resto pagato allo Stato gli oneri per poterla mantenere. Pertanto si sancisce questo subentro a livello locale.
Il primo decreto Bersani del 1999 scardina un tantino il tutto perché stabilisce, ergo decreta, la proroga delle concessioni in essere. Va anche contro un precedente impegno nei confronti delle autonomie locali, che giustamente interpellano la Corte costituzionale perché rivendicano le proprie competenze e i propri diritti, cioè il rispetto dello Statuto e dei decreti attuativi delle norme statutarie. Di più: il decreto Bersani viene punito da una procedura di infrazione perché la stessa Commissione europea non consente più le proroghe automatiche in quanto vanno contro la libera circolazione, la libera concorrenza, eccetera.
Cosa propone l'emendamento 6.44, che sottoscrivo indubbiamente perché lo condivido? Soltanto che ENEL o i concessionari che hanno una lunga o rinnovata concessione la portino fino al termine (2030, 2035, 2040); per le concessioni non rinnovate che scadono da qui al 2010, il rispetto dei patti Stato-Province autonome di Trento di Bolzano, il che significa il subentro nella competenza in materia di derivazioni idroelettriche da parte delle due Province. Può non essere condiviso, capito, ma pacta sunt servanda.
Questo lo Stato ha stabilito con le due Province autonome e questo lo Stato - scusate, colleghi - deve mantenere. Da federalista non potrei oppormi al fatto che una materia agognata ed importante, economicamente strategica, potesse passare dallo Stato alle Regioni. Vorrei che tutte le Regioni potessero chiedere ed ottenere che la materia energetica fosse non più sotto le mani delle concessioni statali, ma sotto egida delle singole comunità locali o delle Regioni. (Applausi dai Gruppi Aut e Misto-IdV).
PETERLINI (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETERLINI (Aut). Signor Presidente, vorrei intervenire in sede di dichiarazione di voto per tranquillizzare anche chi credeva che qui si sarebbe verificato un colpo di Stato. Vorrei ringraziare soprattutto i colleghi che hanno aggiunto la firma all'emendamento 6.44 e, oltre ai senatori Molinari e Tonini, soprattutto il collega Divina, che, come ex collega del consiglio regionale, ha vissuto insieme con noi le travagliate vicende che ha dovuto passare tutta la storia dell'autonomia (che, come sapete, vede le sue ragioni storiche ed anche internazionali ancorate nel patto del 1946 tra l'Austria e l'Italia), le travagliate storie dopo il 1946 fino al 1972, le lotte per un nuovo Statuto di autonomia e, dal 1972, in poi le lotte per l'attuazione dello stesso Statuto di rango costituzionale.
Naturalmente, con quest'ultimo si è creata una situazione di forte distensione che garantisce una pacifica convivenza in questo territorio la cui specialità è proprio frutto della storia dei patti internazionali, non può essere diversamente. È inutile che poi, ogniqualvolta si parla di tali diversità, si afferma che tutto il territorio dev'essere uguale; siamo molto d'accordo su questo aspetto, non però nel senso inverso di ridurre quanto con grande fatica siamo riusciti a raggiungere. Semmai, e qui ci troviamo d'accordo con l'obiettivo di tutti coloro che vogliono portare avanti le autonomie... (Vivaci commenti del senatore Franco Paolo) ...una differenziazione ci serve, l'obiettivo è quello... (Vivaci commenti del senatore Franco Paolo). Mi faccia parlare, per favore. L'obiettivo è quello di portare... (Commenti del senatore Franco Paolo).
PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.
Concluda, senatore Peterlini; considerato il parere favorevole cogliamo l'attimo favorevole.
PETERLINI (Aut). Volevo fare questa premessa politica per aggiungere quanto, come presidente del consiglio regionale, ho potuto per molti anni affermare in sede di Regione. Siamo d'accordo, possiamo anche fare da battistrada per portare tutti a un livello più vicino alla gente, perché l'autonomia, in fin dei conti, non è altro che gestire la politica più vicino alla gente.
Fatta questa premessa politica, e ringrazio soprattutto per questo sostegno venuto dal collega Divina, che ha compreso e vissuto tutto ciò, vorrei solo ricordare la situazione giuridica che si basa sulle norme di attuazione.
La prima è il decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, che già recita: «Sono trasferite, ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 8, 9, e 16 dello statuto, alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di energia esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e istituti pubblici a carattere nazionale (...)».
È poi sopravvenuta recentemente un'altra norma di attuazione, sempre dello Statuto speciale, il decreto legislativo n. 289 del 2006, che specifica: «Spetta alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio (...) l'esercizio delle funzioni già esercitate dallo Stato in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico». Poi dice che con legge provinciale...
PRESIDENTE. Senatore Peterlini, è nota la situazione giuridica a quest'Assemblea.
PETERLINI (Aut). Poi, in esecuzione di ciò, la legge provinciale, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e degli accordi internazionali, ha previsto una procedura speciale.
Ma cosa è accaduto su base nazionale? Il decreto Bersani del 1999 stabiliva che, proprio in attuazione di quanto detto, le norme di attuazione degli Statuti potevano prevedere termini differenziati per le Regioni autonome. In considerazione di ciò, il decreto legislativo n. 463 del 1999 ha poi previsto per le Province autonome di Trento e Bolzano la scadenza dei termini al 31 dicembre 2010 e non nel 2030, come previsto per il resto d'Italia.
In base a questo la Provincia ha disciplinato la materia con legge provinciale e ha bandito la gara secondo le norme europee, che sono state mantenute tutte. Alla gara del 2005 hanno presentato domanda tutti i soggetti interessati, anche l'ENEL, l'Edison e altri concorrenti (e questa era in corso). Dopo la gara, a fine dicembre 2005, la legge finanziaria per il 2006 (la n. 266 del 2005) ha poi stabilito, al comma 485 dell'articolo 1, che tutte le grandi concessioni di derivazione elettrica sono prorogate per dieci anni. Ma questo non poteva naturalmente invadere né il campo autonomistico né le gare già in atto. Perciò la legge provinciale n. 7 del 2005 si adegua alla materia, però «salvi gli effetti di cui alle procedure di rilascio, proroga e rinnovo delle concessioni (...)». E questa legge provinciale è in vigore perché il Governo non l'ha mai impugnata.
Pertanto, dal punto di vista giuridico si potrebbe già essere tranquilli. Visto che però, naturalmente, l'ENEL continua a sollevare contenziosi, ci sembra giusto che sia chiarezza sulla questione.
Questo è il motivo per cui abbiamo presentato l'emendamento in esame.
PRESIDENTE. Alla luce di queste nuove informazioni giuridiche, il Governo mantiene la sua posizione favorevole?
D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Sì, signor Presidente: il parere del Governo è favorevole. (Applausi dal Gruppo Ulivo).
BUTTIGLIONE (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUTTIGLIONE (UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi chiedo un attimo di attenzione, perché stiamo entrando su un terreno molto delicato su cui possiamo scivolare e farci male.
Ho la vaga impressione che a volte non abbiamo una piena consapevolezza della gerarchia delle fonti di diritto all'interno dell'Unione Europea, perché se l'avessimo, signor Presidente, forse gli uffici del Senato non avrebbero ricevuto questo emendamento; forse il Governo avrebbe dovuto fare un esame di compatibilità europea per esso e avrebbero dovuto concludere che, essendo incompatibile con gli obblighi internazionali assunti dall'Esecutivo, esso è irricevibile, o quanto meno il Governo avrebbe dovuto esprimere un parere negativo.
Non so chi mi sta ascoltando dai banchi del Governo, ma sarebbe interessante se qualcuno lo facesse, perché stiamo per infilarci, temo, dentro una procedura di infrazione europea da cui potremmo uscire molto malconci. E per una maggioranza che a suo tempo, quando era minoranza, non perdeva occasione per sottolineare la sua vocazione europeista e per attaccare la maggioranza di allora, oggi diventata minoranza, dicendole che non era abbastanza europeista, sarebbe il terzo, il quarto o il quinto autogol, dopo una serie di altre vicende che ci stanno facendo fare, a livello europeo, una pessima figura.
Lo dico perché la materia delle concessioni è stata oggetto di un inizio di procedura di infrazione: di una domanda di informazioni prima e poi di una lettera di messa in mora. Abbiamo trattato e raggiunto delle soluzioni concordate con la Commissione europea, con il commissario Bolkestein, allora titolare del settore. Ma possiamo oggi intervenire su cose che erano già state risolte, alterando un accordo raggiunto e creando le condizioni perché si riapra, questa volta senza possibilità di bloccarla, una procedura di infrazione?
Mi spiace che non sia presente il Ministro per le politiche europee, ma credo che tutti gli emendamenti dovrebbero essere sottoposti ad un esame di compatibilità comunitaria che dovrebbe essere compiuto proprio dal Ministro per le politiche europee (Applausi dai Gruppi UDC, FI, AN, LNP), altrimenti il Parlamento è messo nelle condizioni di votare senza avere piena coscienza di quello che sta votando.
Ho il forte dubbio che votare a favore di questo emendamento significhi mettere l'Italia nelle condizioni di aprire un contenzioso da cui usciremo male e non solo perché quanto deciso dal Parlamento verrà smentito, visto che la norma europea ha precedenza sulla norma italiana. Mi spiace, ma è così: la maggioranza lo domandi ai suoi esperti, visto che ne ha di qualità. Vedo presente il senatore Manzella: chiedete a lui qual è la gerarchia delle fonti. (Commenti del senatore Peterlini).
In secondo luogo, non solo ci avviamo a prendere un «bagno» terribile in sede europea, ma per di più rischiamo di far rimettere in discussione l'accordo che abbiamo raggiunto su tutte le altre concessioni. E se si rimettono le mani su questo settore non so dove si può andare a finire. Non darete alcun beneficio ai concessionari di cui state parlando, e rischierete di inguaiare pesantemente tutti gli altri concessionari d'Italia. (Applausi dai Gruppi UDC e FI).
BATTAGLIA Antonio (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
BATTAGLIA Antonio (AN). Signor Presidente, intervengo in dissenso per evidenziare come abbiamo fatto male, o hanno fatto male, a non modificare il titolo V della parte II della Costituzione quando si è trattato di competenze in materia di energia.
È incredibile che il sistema dell'energia possa essere gestito in modo territoriale, creando un grosso problema al territorio nazionale. A un certo punto la Regione siciliana domani mattina, sulla stessa logica del collega che ha parlato, potrebbe togliere le concessioni alle centrali ENEL di Termini Imerese, di Priolo e di Milazzo, tenendo all'oscuro tutto il Meridione d'Italia a cui l'energia elettrica viene fornita, appunto, dalla Sicilia.
Ritengo che questa sia l'ulteriore prezzo che questo Governo deve pagare per mantenere gli equilibri all'interno di questa maggioranza che subisce il ricatto di gruppi e gruppetti che non vogliono far garantire la democrazia in questo Paese. (Applausi dal Gruppo AN).
PRESIDENTE. Mi sfugge la tipologia del dissenso, però, ormai è andata.
FERRARA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Colleghi, registro le richieste di intervento del collega Possa e del collega Ferrara. Per il Gruppo di Forza Italia è intervenuto il senatore Carrara. È finito anche il tempo del dissenso. Chi interviene: il senatore Possa o il senatore Ferrara?
FERRARA (FI). Ma il dissenso è personale.
PRESIDENTE. No, quando il tempo è contingentato ed è già stato utilizzato, diventa dell'Assemblea.
Le do la parola per un minuto.
FERRARA (FI). Va bene, non voglio perdere il tempo a mia disposizione.
Volevo richiamare il Governo ad un'attenzione particolare perché la condizione che viene introdotta per le Province di Trento e Bolzano, per costante giurisprudenza costituzionale, non può che essere introdotta anche per le altre Regioni a Statuto speciale che ne facciano richiesta. Si verrebbe ad introdurre un grave scompenso dal punto di vista economico, in quanto i ritorni economici, che in questo momento fanno capo a certi concessionari, nel momento in cui una gara viene introdotta dalla legislazione delle Province di Trento e Bolzano, vanno all'ente locale.
Dal punto di vista della pubblica amministrazione, la cosa verrebbe ad essere equilibrata, mentre, dal punto di vista della programmazione economica, verrebbe assolutamente ad essere squilibrata.
Quindi, una contrarietà, sia pure non ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, comunque c'è. Una discussione in tal senso non si è potuta fare perché non era stata osservata la successione delle norme, e quindi la gerarchia delle fonti, alle quali il senatore Peterlini si riferisce.
Il Governo dovrebbe ben stare attento perché ciò di cui stiamo parlando ha una rilevanza economica di alcuni miliardi di euro. Dalle stesse dissertazioni fatte dal senatore Peterlini, soltanto per Trento e Bolzano significherebbe una trattazione economica di circa un miliardo di euro, ma, anche per quello che ha detto il senatore Antonio Battaglia, la cifra verrebbe ad essere molto più amplificata, ad esempio, nella Regione siciliana che, come sappiamo, produce il 30 per cento dell'energia elettrica che si produce in Italia.
Il parere favorevole dato dal Governo mi sembra quanto meno di una leggerezza sconfortante e di una disinvoltura che mi lascia convinto di dovermi dichiarare - ecco la difformità rispetto al mio Gruppo - assolutamente e radicalmente contrario, non dal punto di vista della politica, ma dal punto di vista della costituzionalità ex articolo 81. (Applausi dal Gruppo FI).
PRESIDENTE. Invito i colleghi a prendere posto perché stiamo per procedere alla votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, dell'emendamento 6.44.
FERRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ferrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.44, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1293
PRESIDENTE. L'emendamento 6.502 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.100.
Senatore Vitali, lei ha espresso parere favorevole sugli emendamenti 6.100 e 6.800, ma essendo il primo soppressivo del comma 8 e l'altro sostitutivo, sono emendamenti alternativi l'uno all'altro. Le chiedo se preferisce sopprimere il comma o modificarlo.
VITALI, relatore. Sicuramente preferisco modificarlo nel senso da me indicato. Pertanto, mantengo l'emendamento 6.800 e ritiro l'emendamento 6.100.
MAZZARELLO (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAZZARELLO (Ulivo). Signor Presidente, vorrei chiedere al relatore se è disponibile ad accogliere una modifica dell'emendamento 6.800, spostando la scadenza del 30 marzo 2007, ivi indicata, al 30 giugno 2007.
Mi spiego: si tratta di risorse a disposizione della riforma dell'autotrasporto. È una riforma che ha bisogno di una procedura comunitaria; se fissiamo la scadenza al 30 marzo, difficilmente la si potrà concludere. Per questo motivo, domando al relatore di accogliere la mia proposta di riformulazione.
Non si tratta di risorse distribuite a pioggia, ma di un processo di riforma che prevede l'accorpamento e tutte le misure che sappiamo essere necessarie per rendere competitivo l'autotrasporto del nostro Paese.
PRESIDENTE. Il relatore intende accogliere la proposta avanzata dal senatore Mazzarello?
VITALI, relatore. Sì, signor Presidente, accolgo la riformulazione.
PRESIDENTE. Colleghi, non ho molta competenza su tale questione. Non potrei nemmeno dichiarare l'emendamento ammissibile perché la riformulazione è avvenuta dopo le ore 18,30, ma è evidente che la richiesta formulata dal senatore Mazzarello determina un grattacapo al senatore Morando, perché non può non produrre effetti finanziari.
Senatore Vitali, in questo caso, dovremo accantonare l'emendamento 6.800 e trasmetterlo alla Commissione bilancio per l'espressione del parere.
MORANDO (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORANDO (Ulivo). Signor Presidente, se non stessimo accantonando nemmeno un emendamento capirei, il dubbio, ma dal momento che ne abbiamo già accantonati cinque o sei per la riunione della 5a Commissione prevista per domani mattina, propongo di fare altrettanto per questo.
È evidente - vorrei dirlo al collega Mazzarello - che l'emendamento 6.800, così come riformulato, determina qualche onere finanziario. È vero che si tratta di un invio infrannuale e, quindi, può essere considerato un onere marginale, ma bisogna esaminare l'entità della cifra.
Domani mattina la potremo valutare. È probabile che l'emendamento non presenti grandi problemi, ma se occorre decidere adesso, sono costretto a dire che è necessario che io fornisca prima un parere.
PRESIDENTE. Senatore Morando, rispetto il suo volere, ma ponevo la questione anche per la serata del suo San Valentino. Magari, rattrista qualcuno dedicandolo alla 5a Commissione e all'espressione dei pareri.
L'emendamento 6.800 (testo 2) è dunque accantonato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.49 e 6.50 sono improcedibili.
Ricordo che l'emendamento 6.33 è improponibile.
D'ALÌ (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALÌ (FI). Signor Presidente, perché è improponibile?
PRESIDENTE. Per estraneità alla materia.
Metto ai voti l'emendamento 6.29, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 6.30 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 6.57, presentato dai senatori Polledri e Galli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 6.101, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 6.58, presentato dai senatori Polledri e Galli.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.68 è improcedibile.
Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 6.102, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 6.7, presentato dalla Commissione.
È approvato.
L'emendamento 6.73 (testo 2) è stato accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.
Gli emendamenti 6.8, 6.9 e 6.74 sono stati ritirati, mentre ricordo che gli emendamenti 6.2, 6.3, 6.12, 6.13, 6.71, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17 e 6.18 sono improponibili.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.34, 6.4, 6.19 e 6.20 sono improcedibili.
Metto ai voti l'emendamento 6.35, presentato dal senatore Scarpa Bonazza Buora e da altri senatori.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.41, 6.36 e 6.42 sono improcedibili.
Metto ai voti l'emendamento 6.37, presentato dal senatore Scarpa Bonazza Buora e da altri senatori, identico all'emendamento 6.40, presentato dal senatore Cusumano.
Non è approvato.
Ricordo che gli emendamenti 6.39, 6.75, 6.59 e 6.45 sono improponibili.
Metto ai voti l'emendamento 6.46, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 6.47, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 6.51 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
È approvato.
Sull'emendamento 6.52 vi è un invito al ritiro da parte del relatore. Senatore Silvestri lo ritira?
SILVESTRI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, non accetto l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 6.52, confortato anche dal parere della Commissione igiene e sanità, che aveva immesso in appunto anche la questione nel deliberato il relazione a questa legge.
Il governo Berlusconi, con il decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 19, ha recepito nella legislazione nazionale la direttiva europea 2001/83/CE.
Tale recepimento risulta particolarmente restrittivo per quanto concerne i farmaci omeopatici ed antroposofici, la cui vendita in Italia corre il rischio di essere penalizzata a causa dei criteri restrittivi, introdotti nel succitato decreto, assolutamente arretrati rispetto alle norme vigenti in altri Stati dell'Unione.
Per i farmaci omeopatici e antroposofici, infatti, l'articolo 3 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 185, ha disposto: «L'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale omeopatico è rilasciata con procedura semplificata di registrazione», mediante decreto del Ministro della sanità, sentita la commissione di cui all'articolo 6.
Tale autorizzazione, disposta dall'articolo 7, comma 1, del citato decreto, più volte reiterata, è stata prorogata al 31 dicembre 2008 con la legge del 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).
I medicinali omeopatici ed antroposofici, regolamentati alla data del 6 giugno 1995 ed attualmente in commercio, sono valutati in un numero di circa 50.000 specialità. Ciò conferma la loro validità, nonché l'interesse dei nostri concittadini nei confronti di queste forme di medicina. Va, inoltre, fatto rilevare che la richiesta di una idonea documentazione tecnico-scientifica, necessaria per l'autorizzazione alla vendita, ne dimostra ulteriormente la scientificità.
Purtroppo, nel nostro Paese, malgrado la legislazione ed i fatti su esposti, non è stata costruita una attenzione sufficiente nei confronti delle medicine non convenzionali, al punto che non esiste ancora una documentazione amministrativa adeguata per la presentazione di queste domande.
II Governo francese, che pure nel 2000 aveva già fornito un modello di documentazione per presentare le domande di autorizzazione, a seguito del recepimento della direttiva comunitaria, ha fissato il termine ultimo per la proroga al 31 dicembre 2015. Per questo, chiediamo di introdurre il medesimo termine, in sostituzione del 31 dicembre 2008 (legge finanziaria 2003), anche nella legislazione italiana.
Concludo dicendo che mantengo l'emendamento 6.52, sia per la valenza in sé, sia perché è nell'interesse della nostra economia, sia perché vi è una grave disattenzione verso questo settore che interessa moltissimi cittadini, tant'è vero che anche nell'ultimo Consiglio superiore di sanità non vi è stata una specificità su tale aspetto. Non capisco perché il Governo e il relatore abbiano espresso un giudizio negativo sull'emendamento e chiedano di ritirarlo. Anche per il lavoro del Senato, lo mantengo e chiedo il voto elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Silvestri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.52, presentato dal senatore Silvestri e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1293
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.53, presentato dal senatore Mazzarello e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 6.61, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 6.62, presentato dai senatori Polledri e Galli.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 6.70 è improponibile.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.60.
POLLEDRI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, l'emendamento 6.60 prevede una proroga del periodo transitorio per le concessioni della distribuzione del gas. È un emendamento a favore dei Comuni che sono liberi di fare gare in armonia con il provvedimento Lanzillotta. In questi periodi di vacche magre per i Comuni, si introdurrebbe la possibilità di un maggior gettito a loro favore.
Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su questo emendamento.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.60, presentato dai senatori Polledri e Galli.
Dichiaro aperta la votazione.
Colleghi, ho detto che i polipi e i fenomeni poliposi esagerano. Facciamone sparire almeno un paio. Senatore Eufemi, dia un contributo nel suo ruolo di segretario. Guardi alle sue spalle, tolga almeno una scheda.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1293
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.65, presentato dai senatori Polledri e Galli.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.69 è improcedibile.
Metto ai voti l'emendamento 6.76, presentato dal senatore Amati.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 6.64 è improponibile.
Metto ai voti l'emendamento 6.63, presentato dai senatori Polledri e Galli.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.501 è improcedibile.
Metto ai voti l'emendamento 6.103, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Per quanto riguarda l'emendamento 6.0.380 (testo 2) c'è la richiesta della 5a Commissione di eliminare, alla fine del comma 4, le seguenti parole: «sino al completamento dei relativi interventi». Senatore Vitali, accoglie tale richiesta?
VITALI, relatore. Accetto la condizione posta dalla 5a Commissione e riformulo l'emendamento 6.0.380 (testo 2) in tal senso.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.380 (testo 3), presentato dalla Commissione.
È approvato.
Ricordo che gli emendamenti 6.bis.0.2, 6.bis.0.3, 6.bis.0.4 e 6.bis.0.5 sono improponibili.
Metto ai voti l'emendamento 6-bis.0.13, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.
Non è approvato.
L'emendamento 6-bis.0.100 (testo 2) è accantonato.
Ricordo che gli emendamenti 6.bis.0.6, 6.bis.0.7, 6.bis.0.12, 6.bis.0.8 e 6.bis.0.11 sono improponibili.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.bis.0.9 è improcedibile.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VITALI, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento x1.100 della Commissione, esprimo parere favorevole. Anche sull'emendamento x1.101 (testo 2) esprimo parere favorevole, ma con la richiesta di abrogare l'intero comma 1-ter.
D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il Governo esprime parere conforme al relatore.
PRESIDENTE. Senatore Marino, accetta la modifica proposta dal relatore?
MARINO (Ulivo). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento x1.100, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento x1.101 (testo 3), presentato dal senatore Marino.
È approvato.
Data l'ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta
La seduta è tolta (ore 20,26).
Allegato A
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1293)
ORDINI DEL GIORNO
G1
Accantonato
Il Senato,
premesso che:
l’articolo 6, comma 8 del decreto-legge n. 300 del 2006 prende in considerazione alcuni aspetti della riforma dell’autotrasporto;
la linea protezionistica sostenuta dai diversi Governi, fin dagli anni novanta, nei confronti dell’autotrasporto è all’origine dell’attuale stato di crisi del settore, che, dovendo fare i conti con una struttura dei costi superiore alla media europea, deve sostenere la concorrenza sempre più aggressiva degli altri vettori europei, in particolare quelli provenienti dai Paesi dell’Est;
l’autotrasporto merci è un settore strategico per la crescita economica del Nord, dove esiste un’alta concentrazione di imprese di settore, ma anche dell’intero Paese; con le sue 185 mila imprese, movimentando l’80 per cento delle merci e producendo circa il 10 per cento del prodotto interno lordo, il settore si è fortemente accresciuto rispetto alle altre modalità di trasporto;
i dati contenuti nel Libro Bianco sui Trasporti dell’Unione Europea indicano che tra il 1990 e 1998 il trasporto merci su strada è aumentato del 19,4 per cento mentre nello stesso periodo, il traffico ferroviario è diminuito del 43,5 per cento. Secondo le stime dell’Unione Europea il trasporto merci è destinato ad aumentare, entro il 2010, del 50 per cento, provocando il collasso delle maggiori arterie infrastrutturali nazionali, che si sviluppano per gran parte sull’area padana;
l’insoddisfacente livello di infrastrutturazione e di modernizzazione dell’organizzazione logistica del nostro Paese penalizza fortemente le imprese di autotrasporto nazionali, che presentano un basso livello di competitività rispetto agli operatori europei. Nel 2006, in Italia la velocità commerciale media per gli autoveicoli da trasporto pesante è stata di 50 Km/h, mentre in Francia e in Germania è stata di 55 Km/h;
lo studio sulla comparazione dei costi operativi sostenuti dalle aziende di autotrasporto, condotto dal Comitato Centrale Albo Nazionale Autotrasportatori in otto paesi dell’Unione europea, evidenzia una situazione di persistente difficoltà dell’Italia rispetto ai Paesi concorrenti; il costo per chilometro in Italia è il più alto in assoluto con un differenziale che oscilla tra 1l8 per cento e il 35 per cento di maggiorazione rispetto ai membri storici dell’Unione Europea, mentre è di gran lunga superiore rispetto all’Ungheria (52 per cento) alla Polonia (73 per cento) e Romania (99 per cento);
la forte concorrenza delle aziende che si sono efficacemente ristrutturate, come le francesi e le tedesche, ma anche delle aziende di trasporto che spesso operano senza il rispetto delle regole di mercato, rende necessario il completamento della riforma del settore al fine di creare un sistema di regole comuni che salvaguardi ne, le imprese nazionali sia sotto il profilo della concorrenza sia sotto il profilo della sicurezza stradale;
le iniziative di natura normativa adottate dai diversi Governi per ridurre gli alti costi di esercizio che gravano sulle nostre imprese di autotrasporto si sono rilevate poco efficaci e la significativa riduzione delle risorse destinate all’autotrasporto, prevista nell’ultima finanziaria, rischia di ostacolare il processo di liberalizzazione del settore, voluto con la legge delega 1º marzo 2005, n. 32;
impegna il Governo:
ad adottare tutte le misure necessarie ad attuare il definitivo completamento della riforma dell’autotrasporto merci, al fine di garantire la sopravvivenza delle imprese di, autotrasporto nazionali e di favorire lo sviluppo di una concorrenza basata sul comune rispetto delle regole di mercato;
ad attuare politiche di sviluppo della competitività, in grado di rimuovere gli ostacoli di natura strutturale che impediscono alle imprese di autotrasporto di accedere liberamente alla rete infrastrutturale del Paese, anche favorendo la realizzazione di arterie di grande scorrimento come la Bre.be.ni, la Valdastico Nord, la Pedemontana Lombarda e Veneta, la T.E.M. e la Valcamonica;
a verificare l’efficacia degli strumenti che consentono il pieno rispetto e il puntuale controllo della regolarità amministrativa di circolazione, al fine di poter accertare l’eventuale presenza sulle nostre strade di vettori che operano senza il rispetto delle comuni regole di mercato.
G2
Accantonato
Il Senato,
premesso che:
l’articolo 6, comma 8 del decreto-legge n. 300 del 2006 prende in considerazione alcuni aspetti della riforma dell’autotrasporto;
l’avvio delle procedure per la restituzione del «bonus fiscale», ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 2002, n. 96. ha creato un clima di forte agitazione per le imprese nazionali che operano nel settore dell’autotrasporto;
l’introduzione del bonus fiscale, percepito dalle imprese nazionali negli anni 1992, 1993 e 1994, sotto forma di «credito di imposta» sul gasolio, è stato introdotto per risolvere il persistente stato di crisi del settore, caratterizzato da una struttura dei costi operativi di gran lunga superiore alla media europea;
dalla comparazione dei costi operativi sostenuti dalle aziende di autotrasporto che operano in otto Paesi dell’Unione Europea è emerso che sugli autotrasportatori italiani grava un maggior onere di costo per il carburante, compreso tra il 3,7 per cento e l’8,5 per cento, nel confronto rispettivamente con la Germania e la Spagna, che arriva a differenziali compresi tra il 23,5 per cento, rispetto alla Polonia e il 40,6 per cento, rispetto alla Romania;
la richiesta di pagamento sostenuta dall’attuale Ministro dei trasporti, su indicazione delle istituzioni europee, oltre a penalizzare il processo di riforma del settore, avviato con la legge delega 1º marzo 2005, n. 36, risulta infondata in quanto relativa ad una situazione ormai superata da diversi anni;
il costo del bonus fiscale, maggiorato di interessi, che le imprese di autotrasporto dovranno restituire allo Stato per i benefici fiscali risalenti al triennio 1992-1994, secondo notizie di stampa, dovrebbe aggirarsi intorno ai 35-40 milioni di euro;
la verifica sul bonus fiscale, erogato ormai da oltre 10 anni, colpisce proprio quelle imprese di autotrasporto che, sottraendosi alla generalizzata frammentazione del settore, hanno aumentato i loro livelli di competitività, sostenendo la concorrenza delle ben strutturate imprese straniere;
l’ingiunzione di tali pagamenti interviene in un momento di grave difficoltà per il settore dell’autotrasporto che ha visto lievitare i costi di esercizio dell’intero comparto, per effetto delle carenze infrastrutturali e dell’aumento dei carburanti e dei pedaggi; oltretutto il settore non ha potuto beneficiare delle misure di contenimento dei costi previste per il 2006;
impegna il Governo:
ad annullare la richiesta di restituzione del bonus fiscale erogato, ormai da oltre dieci anni, nel triennio 1992-1994, nei confronti delle imprese operanti nel settore dell’autotrasporto merci, nonché ad adottare soluzioni definitive per questa annosa vicenda con l’attuazione di opportune misure compensative che tutelino anche le imprese di autotrasporto maggiormente strutturate.
G3
Accantonato
Il Senato,
premesso che:
le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) si basano essenzialmente sulla propria capacità di lavoro, per cui l’elemento determinante è costituito dal fattore umano, mentre esiste una generalizzata debolezza finanziaria in quanto gli utili o gli avanzi di gestione sono, per definizione, impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali;
trattandosi, nella maggior parte dei casi di realtà medio-piccole la debolezza finanziaria può mettere seriamente a rischio l’esigenza stessa delle Onlus, con pesanti ricadute occupazioni e nell’erogazione dei servizi;
l’obbligo di versamento del TFR al Fondo presso l’INPS, di cui al comma 755 della legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), mettendo a rischio la funzionalità stessa delle Onlus, ne limita la capacità di perseguire le finalità sociali indicate dalla legge;
visto il forte radicamento delle Onlus nella società civile, la conseguenza sarebbe un danno alle comunità locali e quindi alla generalità dei cittadini e, in particolar modo a coloro che sono maggiormente in difficoltà,
impegna il Governo:
ad esentare dall’obbligo di versamento del contributo al Fondo di cui al comma 755 della legge finanziaria 2007, le associazioni di volontariato e le altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, e successive modificazioni, nonché le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n.383, e le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460.
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ART. 1.
1. Il decreto-legge 28 dicembre 2006, n.300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 2006, N.300
All’articolo 1:
al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «limitatamente all’assunzione di personale del Ministero degli affari esteri»;
al comma 6, le parole: «anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2009».
All’articolo 2:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All’articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le parole: ’’30 giugno 2006’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’31 dicembre 2007’’»;
il comma 2 è sostituito del seguente:
«2. All’articolo 3 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n.306, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
’’2-bis. Gli operatori iscritti nella banca dati di cui all’articolo 2, comma 1, possono presentare entro il 31 dicembre 2007 le istanze di aggiornamento relative alla propria attività, conseguenti a variazioni intervenute prima della data di entrata in vigore della presente disposizione’’»;
al comma 4, secondo periodo, le parole: «a decorrere dall’anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2007»;
al comma 5, le parole: «31 luglio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2007»;
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.81, le parole: ’’1º gennaio 2007’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’1º gennaio 2008’’»;
alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di pesca».
All’articolo 3:
al comma 1, le parole: «31 maggio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n.447, gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e la legge 5 marzo 1990, n.46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. L’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n.354, e successive proroghe, si interpreta come applicabile esclusivamente alle occupazioni d’urgenza preordinate all’espropriazione»;
al comma 4, le parole: «30 aprile 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
Dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. – (Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994). – 1. Per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese, relativi all’alluvione del Piemonte del 1994, il termine di presentazione delle domande di cui all’articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n.350, è differito al 31 luglio 2007. La presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente ’’Fondo speciale’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per l’anno 2007 e a 1.500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2009, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1.500.000 euro per l’anno 2008, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».
All’articolo 4:
il comma 2 è soppresso.
All’articolo 6:
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. All’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
’’6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo’’»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. All’articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422, e successive modificazioni, le parole: ’’31 dicembre 2006’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’31 dicembre 2007’’»;
al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «il quale individua» sono inserite le seguenti: «e autorizza» e sono aggiunte, in fine, le parole: «e da realizzare entro e non oltre il termine fissato dal Ministro dei trasporti con il medesimo decreto»;
al comma 7, le parole: «1º febbraio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2007»;
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Il termine di cui al comma 1 dell’articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n.122, relativo alla domanda di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, è differito al 31 dicembre 2007»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Il termine di cui all’articolo 1, secondo comma, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.253 del 29 ottobre 1998, relativo all’attuazione dell’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.30, è differito al 31 luglio 2007. I relativi oneri finanziari sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali.
8-ter. Il termine previsto dall’articolo 43, comma 3, della legge 1º agosto 2002, n.166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2006 dall’articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 2005, n.266, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007.
8-quater. All’onere derivante dall’attuazione del comma 8-ter, determinato in 2 milioni di euro per l’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente ’’Fondo speciale’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8-quinquies. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, per gli enti non commerciali di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n.311, può essere prevista l’applicazione dell’articolo 11, commi da 3 a 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.80, nonché la proroga al 31 dicembre 2008, per i medesimi enti, della sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituto di imposta, prevista dal citato comma 255 dell’articolo 1 della legge n.311 del 2004, nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente ’’Fondo speciale’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
Dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. – (Riapertura dei termini per la concessione di benefici antiracket e antiusura). – 1. Le disposizioni dell’articolo 24, commi 1, 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n.44, e successive modificazioni, si applicano anche alla richiesta di concessione del mutuo, di cui alla legge 7 marzo 1996, n.108, e successive modificazioni. In tali casi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 10, primo periodo, della citata legge n.108 del 1996, le domande di concessione del mutuo devono essere presentate o ripresentate, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni del citato articolo 24, commi 2 e 3, della legge n.44 del 1999, e successive modificazioni, si applicano anche alle domande di concessione dell’elargizione e del mutuo presentate dopo la data di entrata in vigore della medesima legge ma antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n.455, riferite ad eventi dannosi denunciati o accertati in tale periodo. Qualora sulle suddette domande di concessione dell’elargizione e del mutuo sia stata adottata una decisione nel medesimo periodo, le stesse possono essere ripresentate, rispettivamente, nei termini di centoventi giorni e di centottanta giorni che ricominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora per gli eventi dannosi di cui al presente comma i termini di presentazione delle domande indicati dall’articolo 13 della citata legge n.44 del 1999 e dall’articolo 14 della citata legge n.108 del 1996 fossero in corso o già scaduti alla data di entrata in vigore del citato regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.455 del 1999, le relative istanze di concessione dell’elargizione e del mutuo, ove non siano state tempestivamente presentate, possono essere presentate, rispettivamente, entro centoventi giorni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Gli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 gravano interamente sul Fondo unificato di cui all’articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n.44, ad invarianza degli importi costituenti la dotazione finanziaria prevista per il medesimo Fondo dalle citate leggi 7 marzo 1996, n.108, e successive modificazioni, e 23 febbraio 1999, n.44, e successive modificazioni».
ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ARTICOLO 1.
(Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro)
1. Per l’anno 2007 le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, sono ricomprese per i due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449.
2. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l’emergenza nel settore infermieristico e tecnico, il termine previsto dall’articolo 6-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n.26, è prorogato al 31 maggio 2007, in attesa della definizione di tali prestazioni e nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.51, sono prorogate al 30 aprile 2007 limitatamente all’assunzione di personale del Ministero degli affari esteri.
4. La graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4 serie speciale – n.24 del 27 marzo 1998, e la graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4 serie speciale – n.92 del 20 novembre 2001, sono prorogate fino al 31 dicembre 2007.
5. In attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), i direttori degli istituti del predetto Ente, di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n.127, restano in carica fino al 30 giugno 2007; sono sospese, fino a tale data, le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi.
6. All’articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n.170, le parole: «anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2009».
EMENDAMENTI
1.31
LA COMMISSIONE
Approvato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Gli effetti dell’articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, già prorogati al 31 dicembre 2006 dall’articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2007.».
1.26
Improponibile
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, i direttori delle strutture complesse del servizio sanitario nazionale possono presentare domanda per rimanere in servizio sino al raggiungimento del settantesimo anno di età, qualora, su istanza dell’amministrazione di appartenenza, la regione competente accerti la sussistenza di ragioni di carattere organizzativo, scientifico o didattico.».
1.27
SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRINI, DE ANGELIS, LOSURDO, PASTORE
Improponibile
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 33 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, i direttori delle strutture complesse del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda per rimanere in servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, qualora, su istanza dell’amministrazione di appartenenza, la regione competente accerti la sussistenza di ragioni di carattere organizzativo, scientifico e didattico.».
1.44
Improponibile
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«6-bis. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 33 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i direttori delle strutture complesse del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda per rimanere in servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, qualora, su istanza dell’amministrazione di appartenenza, la regione competente accerti la sussistenza di ragioni di carattere organizzativo, scientifico o didattico.».
1.800
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al comma 10 dell’articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, le parole: "31 luglio 2007", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010"».
1.28
Respinto
Sopprimere il comma 3.
1.29
Ritirato e trasformato nell'odg G1.200
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le assunzioni devono, prioritariamente, essere finalizzate al completamento degli organici delle sedi sottodotate, privilegiando gli idonei residenti nelle regioni ove esiste carenza di personale».
1.13
Respinto
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, alla lettera a), le parole: "immesso in ruolo a partire dal 1º gennaio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "immesso in ruolo a partire dal 1º gennaio 2005"».
1.14
LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 3-quinquies del decreto-legge 3 agosto 2004, n.220, convertito dalla legge 19 ottobre 2004, n.257, limitatamente agli scrutini per la promozione a dirigente superiore, le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2010».
1.19
Ritirato e trasformato nell’ordine del giorno G1.102
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, è aggiunto il seguente:
«2-bis. In deroga a qualsiasi disposizione di legge in materia di riduzione programmata del personale direttivo e dirigente della Polizia dello Stato e della Polizia Penitenziaria, è data facoltà al personale di cui al comma 1 di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del sessantasettesimo anno di età per i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B e per i dirigenti generali di pubblica sicurezza; fino al sessantaseiesimo anno di età per i dirigenti superiori; fino al sessantacinquesimo anno di età per il personale appartenente alle qualifiche inferiori. È data facoltà all’amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell’efficiente andamento dei servizi».
1.22
GHIGO, PASTORE, VICECONTE, TADDEI
Improponibile
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Al fine di continuare il progressivo riallineamento retributivo dei dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con gli appartenenti ai Corpi di Polizia e anche attraverso le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo n.217 del 2005 sono stanziati 30 milioni di euro per gli anni 2007, 2008, 2009.
Il finanziamento di tali oneri viene effettuato imputando la spesa sugli introiti previsti dal comma 1328 dell’articolo unico della legge n.286 del 27 dicembre 2006».
1.23
GHIGO, PASTORE, VICECONTE, TADDEI
Improponibile
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, dopo il comma 213, è inserito il seguente:
«213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale dei vigili del fuoco, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio».
1.32
Improponibile
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Il Fondo unico di amministrazione, di cui all’articolo 31, del CCNL del comparto Ministeri, istituito presso l’Avvocatura generale dello Stato, è alimentato anche da una quota delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato, di cui all’articolo 21, del regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, in misura pari alla percentuale prevista dall’articolo 14 della tariffa di cui al Capitolo I, allegato al decreto ministeriale 8 aprile 2004, n.127, del Ministro della giustizia, da ripartire secondo criteri di merito ed efficienza e, comunque, subordinatamente alla presenza in servizio».
1.33
Improponibile
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Il personale proveniente da processi di trasformazione o soppressione di Amministrazioni dello Stato, ovvero di situazioni di eccedenza può transitare in mobilità, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, presso l’Avvocatura dello Stato, nel limite di 50 unità, anche in deroga alle dotazioni organiche vigenti. Nelle more del riassorbimento del predetto personale nell’ambito delle dotazioni organiche è fatto divieto di coprire i posti corrispondenti».
1.6
Respinto
Sopprimere il comma 5.
1.7
Id. em. 1.6
Sopprimere il comma 5.
1.17
Id. em. 1.6
Sopprimere il comma 5.
1.20
Id. em. 1.6
Sopprimere il comma 5.
1.24
Id. em. 1.6
Sopprimere il comma 5.
1.30
Id. em. 1.6
Sopprimere il comma 5.
1.21
Respinto
Al comma 5, sopprimere le parole da: «sono sospese» fino alla fine del comma.
1.25
Id. em. 1.21
Al comma 5, sopprimere le parole da: «sono sospese» fino alla fine del comma.
1.1
V. testo 2
Dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui all’articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è differito al 31 dicembre 2007».
1.1 (testo 2)
V. testo 3
Dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui all’articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è differito al 31 dicembre 2007 senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di mobilità».
1.1 (testo 3)
Approvato
Dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui all’articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è differito al 31 dicembre 2007 senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico del personale in mobilità».
1.4
Assorbito
Dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui all’articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è differito al 31 dicembre 2007».
1.16
Assorbito
Dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui all’articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è differito al 31 dicembre 2007».
1.150 (testo 2)
SAPORITO, COLLINO, DELOGU, CALVI, EUFEMI, BARELLI
Approvato
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni nel pubblico impiego, il termine previsto dall’articolo 16, comma 3 della legge 28 novembre 2005, n.246, è prorogato al 31 dicembre 2012 per il personale già alle dipendenze dell’Ente CONI, alla data del 7 luglio 2002, transitato alle dipendenze della CONI Servizi Spa, ai sensi del decreto-legge n.138 del 2002, convertito in legge n.178 del 2002, attualmente distaccato in servizio presso le Federazioni sportive nazionali, che successivamente al passaggio alle dipendenze delle Federazioni risultasse in esubero a seguito di ristrutturazione aziendale ovvero fosse interessato da procedure di mobilità ai sensi della legge n.223 del 1991, ferma restando per tale personale la possibilità di ripristino del rapporto di lavoro con CONI Servizi Spa, sulla base di specifiche pattuizioni o norme contrattuali».
1.18
Ritirato e trasformato nell’ordine del giorno G1.101
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Al comma 1 dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "Per il personale in servizio, presso le singole amministrazioni, al fine di valutare e valorizzare le risorse umane interne, l’accesso alla qualifica di dirigente avviene per titoli e corso-concorso selettivo di formazione su materie professionali ed esame finale"».
1.3
Improponibile
Dopo il comma 6 dell’articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, è aggiunto il seguente:
«6-bis. All’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:
"2-bis. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane in servizio, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, dell’art. 1 , provvedono, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, all’ammissione in ruolo del personale non dirigente proveniente da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, compreso il personale della Società Poste Italiane SpA, ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e delle forze di polizia. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, prioritariamente sulla base dell’anzianità maturata presso l’amministrazione dove il personale presta servizio ed a parità, sulla base dell’anzianità maturata nella pubblica amministrazione, con inquadramento nell’area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.
2-ter. Il personale non immediatamente trasferito ai sensi del comma 2-bis per carenza di posti disponibili in organico nelle amministrazioni dove presta servizio, permane, previo assenso dell’interessato, nella posizione di comando o fuori ruolo sino al successivo inquadramento a copertura di posti resisi disponibili in organico, con precedenza rispetto ad ogni tipo di procedure concorsuali. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al comma 2-bis, le dotazioni organiche delle amministrazioni statali di provenienza sono contestualmente ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e, conseguentemente, sono trasferite le risorse relative al trattamento economico. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una corrispondente riduzione della dotazione organico complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2003 e successive modificazioni.
2-quater. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2-bis e 2-ter non comportano oneri aggiunti a carico del bilancio dello Stato"».
1.35
Improponibile
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane in servizio, il personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, dell’articolo 1, in posizione di comando o di fuori ruolo presso altre amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore della presente legge, compreso il personale della Società Poste Italiane S.p.a. e con l’esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, previo consenso delle amministrazioni interessate, può essere immesso nel ruolo dell’amministrazione in cui presta servizio, su domanda dell’interessato da presentarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, prioritariamente sulla base dell’anzianità maturata presso l’amministrazione in cui personale presta servizio ed a parità, sulla base dell’anzianità maturata nella pubblica amministrazione, con inquadramento nell’area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza».
1.8
BATTAGLIA ANTONIO, SAPORITO, NANIA
Improponibile
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis.
1. La Regione Sicilia, in deroga ai limiti imposti dall’articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, provvede, nel limite massimo di 75 unità e delle risorse di cui al comma 2, alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale in forza alla protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall’art. 76 della legge regionale n. 25 del 1993, già equiparato ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 38 del 1994 e dell’art. 48 della legge regionale n. 21 del 2001, a quello dalla stessa amministrato.
2. Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 3 milioni annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo dicastero».
1.700 (già 6-bis.0.1)
Improponibile
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis.
1. La Regione siciliana, in deroga ai limiti imposti dall’articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.443, provvede, nel limite massimo di 75 unità e delle risorse di cui al comma 2 alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale in forza alla protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall’articolo 76 della legge regionale n.38 del 1994 e dell’articolo 48 della legge regionale n.21 del 2001 a quello della stessa amministrato.
2. Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 3 milioni annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo dicastero».
1.38
Ritirato
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. Per le imprese di cui alla tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999, la decorrenza i cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, è differita al 1º gennaio 2008.
6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, determinati nella misura massima di 25 milioni di euro per l’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo dicastero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
1.9
Ritirato
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Per le imprese di cui alla tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999, la decorrenza di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 6 novembre: 2001, n. 423, è differita al 1º gennaio 2008».
1.39
TREU, MERCATALI, GALARDI, ROILO
Ritirato
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. Per le imprese che svolgono le attività di cui ai punti 1), 2) e 3) della tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 279 del 20 dicembre 1999, il termine del 1º gennaio 2007, contenuto nell’articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, è differito al 1º gennaio 2008.
6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, determinati nella misura massima di 25 milioni di euro per l’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo dicastero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
1.10
Improponibile
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«6-bis. Le elezioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari hanno luogo il 6 aprile 2008. I consigli giudiziari attualmente in carica sono prorogati fino a tale data».
1.11
Improponibile
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«6-bis. I requisiti e le modalità di assunzione di cui ai commi 417, 418 e 419 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trovano applicazione anche nei confronti del personale docente convenzionato in servizio presso gli Istituti di formazione della Marina Militare ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1971, così come modificato dal decreto ministeriale 3 gennaio 1995, n.167, in possesso dei requisiti citati dal comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e che concorre alla professionalizzazione delle Forze armate ai sensi del comma 523 della citata legge n. 296 del 2006».
1.12
Improponibile
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«6-bis. Gli effetti derivanti dall’applicazione del decreto-legge 3 aprile 2006, n.136, convertito con modificazioni dalla legge 1º giugno 2006, n.202, si intendono estesi anche alla regione Calabria».
1.34
Improponibile
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
«6-bis. Gli avvocati e procuratori dello Stato possono eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, previa autorizzazione dell’Avvocato generale dello Stato o, su sua delega, dell’Avvocato Distrettuale preposto alla sede alla quale è assegnato l’avvocato o procuratore dello Stato destinatario dell’autorizzazione.
6-ter. L’Avvocatura Generale dello Stato e ciascuna Avvocatura Distrettuale dello Stato devono munirsi di un apposito registro cronologico conforme al modello allegato al decreto ministeriale 27 maggio 1994, del Ministero di grazia e giustizia. La validità dei registri è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente da parte dell’Avvocato generale dello Stato, o da un avvocato dello Stato all’uopo delegato, ovvero dell’Avvocato distrettuale dello Stato.
6-quater. Ove gli atti notificati ai sensi del comma 6-bis siano esenti da bollo, non si applica la disposizione di cui all’articolo 10, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.».
1.36
Improponibile
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per l’anno 2007 le indennità ordinarie di disoccupazione di cui all’articolo 13, commi 7 e 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, possono essere altresì riconosciute, nel rispetto dei limiti di spesa di cui ai medesimi commi 7 e 8, sulla base di intese stipulate in sede istituzionale territoriale tra le parti sociali, recepite entro il 30 aprile 2007 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che individua altresì l’ambito territoriale e settoriale cui appartengono le imprese che sospendono i lavoratori ed il numero dei beneficiari. Per l’anno 2007, non si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del comma 10 dell’articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.80».
1.37
Ritirato
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
«6-bis. Al comma 534 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "Poste Italiane Spa" sono aggiunte le seguenti: "e all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa".
6-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 5-bis si provvede, nel limite massimo di spesa di 400.000 euro per l’anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente denominata "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando le risorse relative al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».
1.41 (testo 2)
Approvato
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
«6-bis. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
«6-ter. In relazione a quanto disposto dal comma 6-bis è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l’anno 2007.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre n.307. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
1.600 (già 6.43)
Assorbito
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
«6-bis. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente all’Istituto poligrafico e zecca dello Stato.
6-ter. In relazione a quanto disposto dal comma 8-sexies è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».
1.40
Ritirato
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Al comma 23, dell’articolo 36, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "L’applicazione della medesima disciplina, di cui al predetto comma 4-bis, è sino al 31 dicembre 2007, con riguardo alle misure di politica attiva di sostegno del reddito e dell’occupazione poste in essere ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel quadro di processi di ristrutturazione e di gestione di situazioni di crisi aziendali, attuati per le categorie e settori d’impresa attraverso gli strumenti di cui al medesimo articolo 2, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e in attesa della prevista riforma organica del sistema degli ammortizzatori sociali."».
Conseguentemente, dopo l’articolo 6-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis. – 1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare, per l’anno 2007, un maggior gettito complessivo pari a 171 milioni di euro.».
1.42
Approvato
Dopo il comma 6, aggiungere, il seguente:
«6-bis. All’articolo 1, comma 619, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.298, le parole da: "In attesa dell’emanazione" fino a: "comma 618" sono sostituite con le seguenti: "Il regolamento di cui al comma 618 è emanato entro il 31 dicembre 2007. In attesa della sua emanazione" nonché, dopo le parole: "candidati del citato concorso, compresi" sono aggiunte le seguenti: ", successivamente alla nomina dei candidati ammessi pleno jure,"».
1.43
Ritirato
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. All’articolo 2, comma 146 del decreto legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, all’alinea, dopo le parole: "Il Ministro della giustizia, adottato" sono aggiunte le seguenti: "entro il 31 luglio 2007," indi, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "In attesa della sua emanazione, le Scuole per le Professioni Legali rilasciano, all’esito del primo anno di corso, il Diploma di Specializzazione agli iscritti dell’anno accademico 2006-2007 in possesso della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza conseguita sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni. A tal fine le Scuole possono procedere a riduzioni proporzionali del monte ore attribuito alle singole discipline ed, eventualmente, a una diversa modulazione della frequenza dei corsi già attivati per il curriculum biennale."».
1.46
Improcedibile
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. I benefici di cui all’articolo 1, comma 260, della legge 23 dicembre del 2005, n. 266, sono attribuiti a decorrere dal 31 agosto 2005.
6-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 6-bis, valutati nel limite massimo di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
1.900
VALENTINO, BALDINI, GRAMAZIO, CURSI, TOFANI, BATTAGLIA ANTONIO, LOSURDO, BORNACIN
Respinto
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Al fine di consentire la definizione delle cause civili ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2006 affidate ai giudici onorari aggregati è disposta la proroga del loro mandato fino al 31 dicembre 2008 e sono loro affidati gli ulteriori procedimenti pendenti alla data del 31 dicembre 2006».
1.901
Accantonato
Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Fino al 31 dicembre 2011, al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, gli uffici di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, continua ad applicarsi la disposizione di cui all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n.3 del 1957. Al medesimo personale e fino alla predetta data, non si applica, altresì, il limite di cui al periodo finale del comma 1, dell’articolo 133, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217 e la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo».
ORDINI DEL GIORNO
G1.100
Non posto in votazione (*)
Il Senato, premesso che:
a seguito dell’accordo IRI – regione Siciliana, definito nell’articolo 76 della legge regionale n. 25 del 1993, il personale Italter (assunto prevalentemente negli anni 1982-1984), al momento della liquidazione della società è transitato nel 1994, con contratto biennale a termine, presso la regione Siciliana;
nel 1998, dopo il travaglio di due anni di disoccupazione, la legge nazionale n. 61 del 1998 ha inserito il personale tra quello che la regione Siciliana poteva contrattualizzare a tempo determinato in materia di protezione civile, con i fondi dello Stato di cui alla legge n. 433 per il sisma del 1990;
nel 2001, l’articolo 20 della legge n. 448 (la Finanziaria) ha stabilito che la regione Siciliana e gli Enti Locali «provvedono» alla trasformazione dei rapporti a tempo determinato del personale in forza alla protezione civile (ex Italter, LSU, ecc.) con procedure selettive e nei limiti delle dotazioni organiche;
purtroppo, a distanza di parecchi anni e dopo l’intervento di innumerevoli proroghe e di norme che equiparano a livello funzionale ed economico il personale ex articolo 76 legge regionale n. 25 del 1993 al personale regionale) la regione Siciliana non ha stabilizzato i 75 ex Italter – dei quali numerosi ultra cinquantenni – ed ai quali nel prossimo agosto 2007 andrà a scadere il contratto per l’impossibilità di stabilire la propria pianta organica;
appare inutile segnalare che l’avvenuto recepimento in Sicilia del citato articolo 20 della legge n. 448 del 2001 ha consentito la stabilizzazione del personale di protezione civile operante nei comuni siciliani;
tale vicenda è sentita dal personale in questione come una evidente disparità con tutti i colleghi ex IRI che, nell’intero paese già da anni hanno trovato stabilizzazione in virtù del protocollo di intesa della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1996 e degli accordi stipulati dal Ministero del lavoro con le parti sociali nell’anno 1997, transitando direttamente, senza essere sottoposti ad ulteriori procedure,
impegna il Governo ad adottate le iniziati ve necessarie a risolvere le problematiche di cui al presente ordine del giorno.
________________
(*) Accolto dal Governo
G1.101 (già em. 1.18)
SAPORITO, COLLINO, DE ANGELIS, LOSURDO, ALLEGRINI, DELOGU, STRANO, MARTINAT, PONTONE, BUTTI
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n.1293, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.300, recante «proroga dei termini previsti da disposizioni legislative»,
impegna il Governo:
a prevedere che per il personale di cui al comma 1 dell’articolo 28 del decreto legislativo n.165 del 2001, in servizio presso le singole amministrazioni, al fine di valutare e valorizzare le risorse umane interne, l’accesso alla qualifica di dirigente avvenga per titoli e corso-concorso selettivo di formazione su materie professionali ed esame finale.
________________
(*) Accolto dal Governo
G1.102 (già em. 1.19)
SAPORITO, COLLINO, DE ANGELIS, LOSURDO, ALLEGRINI, DELOGU, STRANO, MARTINAT, PONTONE, BUTTI
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n.1293, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.300, recante «proroga dei termini previsti da disposizioni legislative»,
premesso che:
è all’ordine del giorno del Parlamento e del Governo il problema della revisione della normativa relativa al mantenimento in servizio oltre i limiti di età, dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, a richiesta degli interessati e nell’interesse dell’amministrazione di appartenenza, anche a fronte di blocchi di assunzioni previste da recenti leggi dello Stato,
impegna il Governo:
a esaminare la possibilità del mantenimento in servizio del personale della Polizia penitenziaria di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334 – recante «Limiti di età per il collocamento a riposo d’ufficio» –, rivedendo la relativa normativa;
a prevedere, in particolare, che si possa richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del 67º anno di età per i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B e per i dirigenti generali di pubblica sicurezza; fino al sessantaseiesimo anno di età per i dirigenti superiori; fino al sessantacinquesimo anno di età per il personale appartenente alle qualifiche inferiori;
a dare facoltà all’amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell’efficiente andamento dei servizi.
________________
(*) Accolto dal Governo
G1.200 (già em. 1.29)
Non posto in votazione (*)
II Senato,
premesso che:
il comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame proroga al 31 dicembre 2007 la validità delle graduatorie dei concorsi, in scadenza al 31 dicembre 2006, per l'assunzione di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di consentire le assunzioni previste dalla legge finanziaria per il 2007. Si tratta in particolare delle graduatorie riferite a due concorsi, uno indetto il 6 marzo 1998, l'altro, per titoli, indetto il 5 novembre 2001;
il comma 514 della legge finanziaria 2007 autorizza, a decorrere dal 1° luglio 2007, l'assunzione di un contingente di 600 vigili del fuoco;
le attuali dotazioni organiche dei comandi del Nord, rispetto a quanto previsto dalle piante organiche, evidenziano molto spesso carenze di personale, mentre le sedi del Sud registrano sovente un eccesso di personale. Un esempio lampante è l'attuale assegnazione di funzionari tecnici presso il Comando di Napoli che risulta essere a regime, a discapito, per esempio, di quello di Milano che risulta ad oggi pari a circa il 50 per cento di quello previsto, nonostante l'elevato carico di lavoro, con particolare riferimento alle attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi, notevolmente superiore a quello del Comando del Sud;
la migliore soluzione per un'equilibrata distribuzione delle risorse umane sul territorio e per sanare una ormai cronica carenza dei Comandi dei Vigili del Fuoco del Nord d'Italia sarebbe quella di avviare una progressiva regionalizzazione delle assunzioni del personale VV.F., che consenta così di corrispondere alle esigenze dei Comandi, legate, tra l'altro, alle diverse realtà territoriali,
impegna il Governo a far sì che le assunzioni di cui in premessa siano prioritariamente finalizzate al completamento degli organici delle sedi sottodotate e, per il futuro, a valutare l'opportunità di effettuare graduatorie regionalizzate.
________________
(*) Accolto dal Governo
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1
1.0.1
Improponibile
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. I commi da 580 a 586 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati».
1.0.2
Improponibile
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 522 è aggiunto il seguente:
"522-bis. Al fine di assicurare l’espletamento delle funzioni istituzionali, possono essere ulteriormente prorogati per l’intero anno 2007, a tutti gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce Rossa Italiana e già prorogati ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della CRI senza ulteriori aggravi per le finanze pubbliche"».
1.0.500 (già 1.45)
Improponibile
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Al fine di assicurare l’espletamento delle funzioni istituzionali della Croce Rossa Italiana per lo svolgimento delle attività previste dalle convenzioni già in essere per il raggiungimento delle finalità e per l’adempimento dei compiti del Servizio Sanitario Nazionale, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2007, a tutti gli effetti di legge, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla Croce Rossa Italiana, esclusivamente a valere su dette convenzioni.
2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 6-bis, si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie previste dalle Convenzioni stipulate dalla Croce Rossa Italiana con il Servizio Sanitario Nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
1.0.3
Respinto
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Proroga dei termini e riordino delle norme in materia di impiantistica e sicurezza degli impianti)
1. È abrogato il comma 13 dell’articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n.248. Conseguentemente il termine di decorrenza degli effetti delle disposizioni del Capo V della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è differito fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al secondo comma del presente articolo. Dalla medesima data il predetto Capo V è abrogato.
2. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, entro il 31 dicembre 2007, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino e semplificazione, anche previa adozione degli accordi in sede di Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, delle disposizioni in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici, in conformità alle competenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali;
b) definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l’obiettivo primario di tutelare gli utilizza tori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) coordinamento delle disposizioni in materia di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere a) e b)».
Conseguentemente, all’articolo 3 del decreto-legge, sopprimere il comma 1.
1.0.4
SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRINI, DE ANGELIS, LOSURDO, PASTORE
Improponibile
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
All’articolo 1, comma 275, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, dopo il periodo: "C.54 del 4 marzo 2006, nonché ai settori" cassare "della pesca,"».
1.0.5
Improponibile
Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
All’articolo 25. comma 6. del decreto legislativo 1º agosto 2003. n. 259, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Con decreto del Ministro delle comunicazioni. di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per una durata non superiore a quindici anni. previa presentazione da parte degli operatori di un dettagliato piano tecnico finanziario. La congruità del piano viene valutata di intesa dal Ministero delle comunicazioni e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all’esigenza di garantire l’omogeneità dei regimi autorizzatori"».
ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ARTICOLO 2.
(Disposizioni in materia di agricoltura e di pesca)
1. All’articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
2. All’articolo 3 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n.306, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Gli operatori iscritti nella banca dati, di cui all’articolo 2, comma 1, possono presentare entro il 31 dicembre 2007 le istanze di aggiornamento relative alla propria attività, conseguenti a variazioni intervenute prima della data di entrata in vigore della presente disposizione».
3. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2005, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.244, e successive modificazioni, il termine per il versamento della prima e della seconda rata è effettuato entro il 29 dicembre 2006, senza aggravio di sanzioni ed interessi; il temine per il versamento della terza e quarta rata di cui all’articolo 2, comma 116, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286, è posticipato al 30 giugno 2007; al relativo onere, pari a 50.000 euro per l’anno 2007, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter del decreto-legge 1º ottobre 2005, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.244. I versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione di cui all’articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.244, e successive modificazioni, sono effettuati in unica soluzione senza aggravio di sanzioni e di interessi entro il 16 gennaio 2007 ovvero in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo. La prima rata è versata entro il 16 gennaio 2007. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 gennaio 2007. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al predetto articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge n.202 del 2005 sono effettuati entro il 31 gennaio 2007.
4. I compiti del Commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n.49, sono estesi a tutte le emergenze zootecniche e sono prorogati al 31 dicembre 2007. Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.244, e successive modificazioni.
5. Il termine di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 aprile 2006, n.217, per l’iscrizione nel registro dei fertilizzanti o dei fabbricanti di fertilizzanti, è prorogato al 30 settembre 2007.
5-bis. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.81, le parole: «1º gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2008».
EMENDAMENTI
2.6
LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS
Improcedibile
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2007» con le seguenti: «16 dicembre 2007» e le parole: «50.000 euro» con le seguenti: «110.000 euro».
2.22
MARCORA, PIGNEDOLI, BATTAGLIA GIOVANNI, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, BOSONE
V. testo 2
Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno 2007» con le seguenti: «16 dicembre 2007» e le parole: «50.000» con le seguenti: «115.000».
2.22 (testo 2)
Accantonato
Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole. «30 giugno 2007», sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2007»;
b) le parole: «50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «115.000 euro»;
c) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «All’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.244, le parole: "e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007", sono sostituite dalle seguenti: ", di 7,885 milioni di euro per l’anno 2007 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008"».
2.100
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 3, sostituire le parole: «pari a» con le seguenti: «valutato in».
2.101
LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 486, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978».
2.21
Respinto
Sopprimere il comma 4.
2.8
SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRINI, DE ANGELIS, LOSURDO, PASTORE
Respinto
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Nel settore agricolo e in quello della pesca, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1182 della legge 27 dicembre 2006, n.296 si applicano dal 1º gennaio 2008».
2.12
Id. em. 2.8
Dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:
«5-ter. Nel settore agricolo e in quello della pesca, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1182, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano dal 1º gennaio 2008».
2.9
SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRINI, DE ANGELIS, LOSURDO, PASTORE
Improcedibile
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. All’articolo 01, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: "15 ottobre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2007".
5-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 5-bis, stimato in 2,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».
2.10
SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRINI, DE ANGELIS, LOSURDO, PASTORE
Respinto
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. All’articolo 1, comma 1176 della legge 27 dicembre 2006, n.296, dopo le parole: "dell’agricoltura" aggiungere le seguenti: ", per la quale le disposizioni di cui al comma 1175, entrano in vigore non prima della definizione delle modalità di estinzione dei debiti dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli verso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81"».
2.1
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«5-ter. L’entrata in vigore della disciplina del risarcimento diretto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n.254, riguardante i sinistri che coinvolgono le macchine agricole definite dall’articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, è differita al 1º febbraio 2008.
2.4
LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
«5-ter. Per i sinistri che coinvolgono le macchine agricole definite dall’articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, la disciplina del risarcimento diretto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, si applica a partire dal 1º febbraio 2008».
2.5
Ritirato
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
«5-ter. Il termine di cui all’articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n.296, per l’adeguamento degli statuti dei consorzi agrari, con le modalità previste per le deliberazioni assembleari dall’articolo 223-duodecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, e prorogato al 30 aprile 2008 e sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni fiscali di carattere agevolativo stabilite per le società cooperative vigenti alla data di entrata in vigore della legge 3 ottobre 2001, n. 366».
2.20
LA COMMISSIONE
V. testo 2
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
«5-ter. Il termine di cui all’articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l’adeguamento degli statuti dei consorzi agrari, con le modalità previste per le deliberazioni assembleari dall’articolo 223-duodecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, è prorogato al 30 aprile 2008».
2.20 (testo 2)
LA COMMISSIONE
Accantonato
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
«5-ter. Il termine di cui all’articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l’adeguamento degli statuti dei consorzi agrari, con le modalità previste per le deliberazioni assembleari dall’articolo 223-duodecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, è prorogato al 30 aprile 2008. Sino a tale adeguamento, e comunque non oltre detta data, continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge 3 ottobre 2001, n. 366».
2.14
BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, RUBINATO, MOLINARI
Improcedibile
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
«5-ter. All’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006. n. 233, come modificato dall’articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni del codice civile entro il 28 febbraio 2008, con le modalità previste per le deliberazioni assembleari dall’articolo 223-duodecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e sino a tale data conservano le agevolazioni fiscali stabilite per le società cooperative vigenti alla data di entrata in vigore della legge 3 ottobre 2001, n. 366".»
2.24
MARCORA, PIGNEDOLI, BATTAGLIA GIOVANNI, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, BOSONE
Improcedibile
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
«5-ter. All’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006. n. 233, come modificato dall’articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni del codice civile entro il 28 febbraio 2008, con le modalità previste per le deliberazioni assembleari dall’articolo 223-duodecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e sino a tale data conservano le agevolazioni fiscali stabilite per le società cooperative vigenti alla data di entrata in vigore della legge 3 ottobre 2001, n. 366"».
2.16
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, MONTALBANO, NEGRI
Respinto
Dopo il comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente:
«5-ter. L’articolo 223-duodecies, secondo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, si applica anche all’adeguamento degli statuti dei consorzi agrari, entro il termine del 31 dicembre 2007. Sino a tale adeguamento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, continua ad applicarsi la norma vigente alla data di entrata in vigore della legge 3 ottobre 2001, n. 366».
2.17
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MONTALBANO, NEGRI
Respinto
Dopo il comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente:
«5-ter. Ai consorzi agrari continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2007, termine previsto dall’articolo 1 comma 9-bis del decreto-legge 18 maggio 2005, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le disposizioni di cui all’articolo 223-terdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie».
2.7
Improponibile
Dopo il comma 5-bis, è inserito, il seguente:
«5-ter. All’articolo 3, comma 2-quater, secondo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, le parole: "per l’anno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2006 e 2007"».
2.13
Improponibile
Dopo il comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente:
«5-ter. All’articolo 3, comma 2-quater, secondo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 54, convertito con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, le parole: "per l’anno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2006 e 2007"».
2.11
Respinto
Dopo il comma 5-bis, inserire, il seguente:
«5-ter. All’articolo 5 comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito nella legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: "«1º gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2008"».
2.26
MARCORA, PIGNEDOLI, BATTAGLIA GIOVANNI, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, BOSONE
Improcedibile
Dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:
«5-bis. Il regime sperimentale di cui all’articolo 5, comma 1-sexies, primo periodo, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito in legge 11 marzo 2006, n.81, è prorogato fino al 31 dicembre 2007. Per le finalità di cui al presente comma, le somme stanziate dall’articolo 5, comma 1-septies, del decreto legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito in legge 11 marzo 2006, n.81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2007, ai fini della rassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
5-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 5-bis si provvede, nel limite massimo di spesa di 35 milioni di euro per l’anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente denominata "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando le risorse relative al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
2.501
DE PETRIS, BULGARELLI, COSSUTTA, DONATI, PALERMI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, ROSSI FERNANDO, SILVESTRI, TIBALDI
Improcedibile
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
«5-ter. All’articolo 5, comma 1-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n.81 le parole: "anno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "anno 2007". Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme stanziate dall’articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nell’anno 2007, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole aklimentari e forestali».
2.25
MARCORA, PIGNEDOLI, BATTAGLIA GIOVANNI, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, BOSONE
Improponibile
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
«5-bis. All’articolo 1, comma 275, della legge 27 dicembre 2006, n.296, le parole: "della pesca," sono abrogate».
2.500
SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRINI, DE ANGELIS, LOSURDO
Improcedibile
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
«5-ter. Il Fondo di cui all’articolo 5, comma 1-bis, della legge 11 marzo 2006, n.81, provvede a liquidare le richieste di indennizzo relative agli eventi verificatisi successivamente all’anno 2001, relativamente alle istanze presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge; la copertura finanziaria dell’onere di cui al presente comma, determinato nel limite massimo di 500 mila euro, è assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2
2.0.1
Improponibile
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. L’articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229, va interpretato nel senso che il versamento dei contributi previdenziali, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito, riguarda sia il trattamento di pensione che il trattamento di fine rapporto.
2. La norma di cui al comma 1 riguarda, oltre gli incarichi in atto, anche quelli cessati per i quali è pendente lite giudiziaria».
2.0.3
DI SIENA, BOCCIA ANTONIO, ADDUCE
Improponibile
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, della legge 28 ottobre 1999, n.410, che, alla data del 31 dicembre 2006, si trovi in cassa integrazione straordinaria, sia stato dichiarato in esubero o collocato in mobilità, può essere inquadrato, a domanda, presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le regioni possono, altresì, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, affidare in forma diretta servizi ovvero attività nel settore agricolo a società di capitale, cooperative e consorzi, a condizione che la forza lavoro in essi occupata a tempo indeterminato sia costituita nella misura non inferiore al 60 per cento da lavoratori dipendenti dei consorzi agrari regionali e provinciali dichiarati falliti o posti in liquidazione coatta amministrativa alla data del 30 giugno 2006».
2.0.2
SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRINI, DE ANGELIS, LOSURDO, PASTORE
Improponibile
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Agli imprenditori ittici esercenti l’attività di pesca marittima di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.226, si applica il regime forfetario previsto dall’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni.
2. La detrazione prevista dall’articolo 19 è forfettizzata in misura pari alla percentuale di compensazione stabilita da apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
3. La copertura finanziaria dell’onere di cui al comma precedente, determinato nel limite massimo di 35 milioni di euro, per l’anno 2007, è assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni».
2.0.4
Improponibile
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Il primo capoverso dell’articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito in legge 11 marzo 2006, n.81, è sostituito dal seguente:
"1-sexies. Per l’anno 2007 agli imprenditori uffici esercenti l’attività di pesca marittima di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.226, si applica il regime previsto dall’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni.".
2. Ai fini dell’attuazione di quanto disposto dalla modifica di cui sopra, aggiungere il seguente articolo:
"Le somme stanziate dall’articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito in legge 11 marzo 2006, n.81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2007, ai fini della rassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali."».
2.0.5
Improponibile
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all’articolo 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, per l’anno di imposta 2006 e per i due periodi di imposta successivi, sono sospesi per il settore della pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi, codice di attività 05.01.1 - studio di settore SG90U».
2.0.6
Improponibile
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Al comma 275 del disegno di legge relativo a disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), dopo le parole: "4 marzo 2006" sopprimere le seguenti: "nonché al settore della pesca"».
ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ARTICOLO 3.
(Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia)
1. Il termine previsto dall’articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006, n.173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n.228, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma.
2. All’articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n.311, relativo al completamento degli interventi infrastrutturali per l’integrale attuazione della Convenzione tra l’Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18 giugno 1973, n.475, le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostitute dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2005».
3. I verbali di concordamento dell’indennità di espropriazione e di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio, relativi alla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n.219, conservano la loro efficacia indipendentemente dall’emanazione del decreto di espropriazione.
3-bis. L’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, e successive proroghe, si interpreta come applicabile esclusivamente alle occupazioni d’urgenza preordinate all’espropriazione.
4. Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n.266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.306, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005.
EMENDAMENTI
3.1
Improponibile
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. All’articolo 1, comma 387, della legge 27 dicembre 2006, n.296, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) agli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2007 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2008"».
Conseguentemente, alla tabella A, «Fondo speciale di parte corrente», della legge 27 dicembre 2006, n.296, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007:–8.700;
2008:–8.700;
2009:–8.700.
3.14
Improponibile
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All’articolo 1, comma 387, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:
"b-bis) agli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2007 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2008.".
1-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma l-bis, pari ad euro 8.700.000 per l’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
3.3
DE ANGELIS, LOSURDO, ALLEGRINI
Le parole: «Sopprimere i commi 3» respinte; seconda parte preclusa
Sopprimere i commi 3 e 3-bis.
3.9
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, QUAGLIARIELLO, MALAN, PALMA, VIZZINI
Precluso
Sopprimere il comma 3.
3.2
Respinto
Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente tutti gli oneri del contenzioso maturati a qualsiasi titolo e riconducibili all’ambito di applicazione della presente norma cedono a carico dello Stato,».
3.500
DE ANGELIS, LOSURDO, ALLEGRINI
Improcedibile
Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole:
«;gli oneri processuali nei contenziosi giudiziari pendenti, che hanno avuto origine da intempestivi decreti d’espropriazione, cedono a carico dello Stato».
3.4
DE ANGELIS, LOSURDO, ALLEGRINI
V. testo 2
Alla fine del comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi di pendenza di procedimenti giudiziari relativi ai beni oggetto dell’esproprio».
3.4 (testo 2)
DE ANGELIS, LOSURDO, ALLEGRINI
Accantonato
Alla fine del comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi di pendenza di procedimenti giudiziari relativi ai beni oggetto dell’esproprio e alla procedura di esproprio».
3.10
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, QUAGLIARIELLO, MALAN, PALMA, VIZZINI
Respinto
Sopprimere il comma 3-bis.
3.501
DE ANGELIS, LOSURDO, ALLEGRINI
Improcedibile
Sostituire il comma 3-bis, con il seguente:
«3-bis. Gli oneri processuali nei contenziosi giudiziari pendenti, che abbiano avuto origine da intempestivi decreti di espropriazione e siano riconducibili ai concordamenti indennitari di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n.219, sono a carico dello Stato».
3.150
LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
«3-ter. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 1030 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettera d), numero 1), sub c), è differita al 1º gennaio 2008, limitatamente ai lavori e alle forniture per la manutenzione dell’infrastruttura».
3.16
Improponibile
Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
«3-ter. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 507, primo periodo, dopo le parole: "degli enti previdenziali" sono aggiunte le seguenti: "di Anas Spa";
b) al comma 1020, secondo periodo, dopo le parole: "che lo destina" è aggiunta la seguente: "prioritariamente" e dopo le parole: "sui predetti concessionari" sono aggiunte le seguenti: "fino a concorrenza dei relativi costi";
c) al comma 1021, terzo periodo, le parole: "e straordinaria, l’adeguamento e il miglioramento" sono sostituite dalle seguenti: "e la gestione anche migliorativa";
d) al comma 1021, al quarto periodo, sono soppresse le seguenti parole: "nonché quelle di utilizzazione degli introiti derivanti dal presente comma" e il quinto periodo è soppresso».
3.17
Improponibile
Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
«3-ter. Al comma 1030 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla lettera d), numero l), sub c), aggiungere, in fine il seguente periodo: "Relativamente ai lavori e alle forniture per la manutenzione delle infrastrutture, l’obbligo di cui alla presente lettera c) è differito al 1º gennaio 2008"».
3.5
MARTINAT, SAPORITO, PONTONE, BUTTI
Respinto
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Il termine di scadenza "entro un anno dalla data di scadenza" di cui al comma 82 dell’articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 206, n. 286 è sostituito dal seguente: "dopo due anni dalla data di scadenza"».
3.6
MARTINAT, SAPORITO, PONTONE, BUTTI
Respinto
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Il termine di scadenza: "entro trenta giorni" di cui alla fine del comma 84 dell’articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n.262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 206, n.286 è sostituito dal seguente: "entro sei mesi"».
3.8
MARTINAT, SAPORITO, PONTONE, BUTTI, COLLINO
Improponibile
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«All’articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286, per come da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre n.296, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 85, di modifica dell’articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n.498, le lettere e) e d) ed il primo periodo della lettera f) sono soppresse;
b) i commi 87 e 88 sono soppressi;
c) al comma 89 di modifica dell’articolo 21, comma 5, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n.47, il capoverso 5 è soppresso».
3.7
MARTINAT, SAPORITO, PONTONE, BUTTI
Improponibile
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Alla fine del comma 88 dell’articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n.262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 206, n.286, dopo le parole: "il rapporto concessorio si estingue" sono aggiunte le seguenti: "dopo due anni"».
3.11
Improponibile
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. All’articolo 1, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2005 n.245, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n.21, dopo le parole: "successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto", sono aggiunte le seguenti: ", entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono determinati termini e modalità di attuazione del presente comma, nonché il capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture a cui affluiscono le entrate derivanti dal contributo di cui al periodo precedente, per essere destinate esclusivamente alle esigenze delle strutture disciplinate ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si intendono applicabili a tutti i progetti comunque sottoposti al parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici».
3.12
Improponibile
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Fino al 31 maggio 2007 la commissione di cui all’articolo 8 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.83 del 8 aprile 2006, continua ad operare secondo le modalità in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro la predetta data, con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabilite le modalità di funzionamento della predetta commissione con oneri a carico dei gestori, ai sensi delle Direttive 200l/12/CE, 200l/13/CE e 2991/14/CE e del citato decreto ministeriale 28 ottobre 2005.»
3.13
LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Il termine di cui al comma 2-bis dell’articolo 5 del decreto legge 28 maggio 2004, n.136 convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 27 luglio 2004, n.186, è prorogato al 31 dicembre 2007. Alle Amministrazioni aggiudicatrici che, ai sensi del predetto comma, abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi, avvalendosi della facoltà di applicare la normativa previgente sulla medesima materia di cui alle leggi 5 novembre 1971, n.1086 e 2 febbraio 1974, n.64, e relative norme di attuazione, le precedenti norme tecniche continuano ad applicarsi fino alla data di intervenuto collaudo».
3.18
Improponibile
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. Al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, in materia di determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione e incendi, il punto 86 dell’elenco allegato è sostituito dal seguente: "Ospedali, case di cura e simili con oltre 30 posti letto;
4-ter. All’articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto ministeriale 18 settembre 2002, le parole: "«25 posti letto" sono sostituite dalle seguenti: "30 posti letto"».
3.19
Improponibile
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Al fine di assicurare la piena efficacia dei finanziamenti già assegnati a sostegno degli interventi in materia di edilizia scolastica, con decreti del Ministro della pubblica istruzione adottati secondo le indicazioni fornite dalle Regioni interessate, sono recuperate e riassegnate, alle medesime Regioni, le somme non ancora erogate alla data di entrata in vigore della presente legge rivenienti dai mutui attivati ai sensi dell’articolo 11 del decreto legge 1º luglio 1986, n.318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986 n.488, dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n.430, e dall’articolo 2, comma 4 della legge 8 agosto 1996 n.431. Le predette somme sono destinate alla realizzazione, mediante progetti di finanza di cui al Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, di appositi piani straordinari di opere di edilizia scolastica particolarmente nelle aree ad alta densità abitativa o caratterizzate da un’accentuata situazione di disagio sociale, anche al fine di ottimizzare la messa in sicurezza e l’adeguamento a norma degli edifici scolastici. Le somme riassegnate costituiscono, in tutto od in parte, la quota pubblica nell’ambito del piano economico-finanziario previsto dall’articolo 143, comma 7 del decreto legislativo n.163 del 2006. Per la realizzazione degli interventi gli Enti locali interessati possono avvalersi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3
3.0.1
V. testo 2
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Al fine di realizzare gli interventi di cui all’articolo 1 della legge 14 marzo 2001, n.80, al Comune di Pietrelcina è assegnato un contributo di 1.500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 1.500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».
3.0.1 (testo 2)
Accantonato
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Gli interventi di cui all’articolo 1 della legge 14 marzo 2001, n.80 possono essere realizzati entro il 31 dicembre 2009.
2. Al fine di realizzare gli interventi di cui all’articolo 1 della legge 14 marzo 2001, n. 80, al comune di Pietrelcina è assegnato un contributo di 1.500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 1.500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base in conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».
3.0.20
LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di restauro dei beni culturali)
1. All’articolo 182, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", le parole: "con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro il 30 ottobre 2006:" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2007."».
3.0.3
Ritirato
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All’articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: ", purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1º maggio 2004" sono soppresse;
b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: ", alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse;
c) al comma 1-bis, alinea, le parole: "con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro il 30 ottobre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2007";
d) al comma 1-bis, lettera a), le parole: "alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse;
e) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: ", purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1º maggio 2004" sono soppresse;
f) al comma 1-ter, lettera b), le parole: "anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse;
g) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: "alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse».
3.0.100 (già 3-bis.0.1)
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 3.0.101, 3.0.102 e 3.0.103, nell'odg G3.200
Dopo l’articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
«Art.-3-...
(Disposizioni in materia di restauro dei beni culturali)
1. All’articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "codice dei beni culturali e del paesaggio" sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: ", purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1º maggio 2004" sono soppresse;
b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: ", alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse;
c) al comma 1-bis, le parole: "con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro il 30 ottobre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2007";
d) al comma 1-bis, lettera a), le parole: "alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse;
e) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: ", purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1º maggio 2004" sono soppresse;
f) al comma 1-ter, lettera b), le parole: "anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse;
g) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: "alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse».
3.0.101 (già 4.0.5)
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 3.0.100, 3.0.102 e 3.0.103, nell'odg G3.200
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art.-3-bis.
(Proroga di termini e disposizioni transitorie in materia di restauro dei beni culturali)
1. All’articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: ", purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1º maggio 2004" sono soppresse;
b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: ", alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse;
c) al comma 1-bis, le parole: "entro il 30 ottobre 2006:" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2007:";
d) al comma 1-bis, lettera a), le parole: "alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse;
e) al comma 1-bis, lettere b), c) e d) le parole: ", purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1º maggio 2004" sono soppresse;
f) al comma 1-ter, lettera b), le parole: "anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse;
g) al comma 1-quinques, lettera c), le parole: "alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n.420," sono soppresse».
3.0.102 (già 4.0.6)
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 3.0.100, 3.0.101 e 3.0.103, nell'odg G3.200
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art.-3-bis.
(Proroga di termini e disposizioni transitorie in materia di restauro dei beni culturali)
1. All’articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: ", purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1º maggio 2004" sono soppresse;
b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: ", alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse;
c) al comma 1-bis, le parole: "entro il 30 ottobre 2006:" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2007:";
d) al comma 1-bis, lettera a), le parole: "alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse;
e) al comma 1-bis, lettere b), c) e d) le parole: ", purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1º maggio 2004" sono soppresse;
f) al comma 1-ter, lettera b), le parole: "anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse;
g) al comma 1-quinques, lettera c), le parole: "alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n.420," sono soppresse».
3.0.103 (già 4.0.2)
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 3.0.100, 3.0.101 e 3.0.102, nell'odg G3.200
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art.-3-bis.
(Proroga di termini e disposizioni transitorie in materia di restauro dei beni culturali)
1. All’articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: ", purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1º maggio 2004" sono soppresse;
b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: ", alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse;
c) al comma 1-bis, le parole: "entro il 30 ottobre 2006:" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2007:";
d) al comma 1-bis, lettera a), le parole: "alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse;
e) al comma 1-bis, lettere b), c) e d) le parole: ", purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1º maggio 2004" sono soppresse;
f) al comma 1-ter, lettera b), le parole: "anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse;
g) al comma 1-quinques, lettera c), le parole: "alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n.420," sono soppresse».
3.0.4
Accantonato
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Differimento di termini concernenti aree colpite da calamità naturali)
1. I termini per accedere ai finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995 nn. 35 e s.m.i., previsti dall’articolo 4-quinques della legge 16 luglio 1997 nn. 228 e s.m.i., e alle agevolazioni di cui all’articolo 1-bis della legge 20 ottobre 2004 nn. 257 e s.m.i., anche a favore dei soggetti che hanno cessato l’attività anteriormente alla data del 20 ottobre 2004, sono ulteriormente prorogati fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie assegnate. All’articolo 4-quinques comma 1, della citata legge n. 228 del 1997, dopo le parole: "dalla legge 4 dicembre 1993, n.493" sono aggiunte le seguenti parole: "nonché nelle aree a rischio di esondazione soggette a vincolo derivate da delibere regionali". Al comma 5 dell’articolo 1-bis. della legge 19 ottobre 2004, n.257, sostituire le parole: «dei soggetti danneggiati dalle attività atmosferiche di cui al comma 1", con le parole: "dei titolari delle imprese aventi insedimaneti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo".
2. All’attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell’ambito delle residue risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995 n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli oneri necessari all’attività istruttoria da parte di MCC S.p.a. e Artigiancassa S.p.a.».
ORDINI DEL GIORNO
G3.200 (già emm. 3.0.100, 3.0.101, 3.0.102 e 3.0.103)
POLLEDRI, SAPORITO, DE ANGELIS, PASTORE, MAFFIOLI, MALAN, EUFEMI
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in merito alle professioni di cui all'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
invita il Governo a riconsiderare le determinazioni all'atto della redazione del Nuovo Codice dei beni culturali.
________________
(*) Accolto dal Governo
G3.201
PARAVIA, SAPORITO, COLLINO, DE ANGELIS, LOSURDO, ALLEGRINI, DELOGU, STRANO, MARTINAT, PONTONE, BUTTI, SAIA
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge Atto Senato n. 1293, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative,
impegna il Governo ad apportare le seguenti modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
a) al comma 9-bis dell'articolo 29, sostituire le parole: "Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti" con le seguenti: "Dalla data indicata nei decreti previsti", e dopo le parole: "restauratore di beni culturali" inserire le seguenti: "e collaboratore restauratore di beni culturali";
b) all'articolo 182 apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ", purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004";
2) al comma 1, lettera b) e c), sopprimere le parole: ", alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," ;
3) al comma 1-bis, lettera a), sopprimere le parole "alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,";
4) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), sopprimere le parole: ", purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004";
5) al comma 1-ter, lettera b), sopprimere le parole: "anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto ".
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 3-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI DOPO L'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 3-BIS.
(Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994)
1. Per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese, relativi all’alluvione del Piemonte del 1994, il termine di presentazione delle domande di cui all’articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n.350, è differito al 31 luglio 2007. La presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per l’anno 2007 e a 1.500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2009, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1.500.000 euro per l’anno 2008, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
EMENDAMENTO
3-BIS.1
V. testo 2
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I termini di cui all’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono differiti al 31 dicembre 2007 al fine di consentire ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, di definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 31 dicembre 2007, l’intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento».
3-bis.1 (testo 2)
BIANCO, FINOCCHIARO, CENTARO, FIRRARELLO, LIOTTA, STRANO, ZICCONE, D’ONOFRIO, FORTE
Accantonato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I termini di cui all’articolo 9, comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono differiti al 31 dicembre 2007 al fine di consentire ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, di definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 31 dicembre 2007, l’intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 30 per cento».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3-BIS
3-BIS.0.2
Accantonato
Dopo l’articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 3-ter.
(Riapertura dei termini previsti dalle leggi 228/07 ("Rilocalizzazione delle imprese ubicate nelle zone a rischio alluvionale"), e 257/04 ("Integrazione dei risarcimenti a favore dei soggetti alluvionati nel 1994"))
1. I termini per accedere ai finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995 nn. 35 e s.m.i., previsti dall’articolo 4-quinques della legge 16 luglio 1997 nn. 228 e s.m.i., e alle agevolazioni di cui all’articolo 1-bis della legge 20 ottobre 2004 nn. 257 e s.m.i., anche a favore dei soggetti che hanno cessato l’attività anteriormente alla data del 20 ottobre 2004, sono ulteriormente prorogati fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie assegnate.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 4-quinques comma 1, della legge 16 luglio 1997 nn. 228, si applicano altresì alle aree a rischio di esondazione soggette a vincolo derivante da delibere regionali.
3. Si intendono inclusi, tra i soggetti, di cui al comma 5 dell’articolo 1-bis della legge 19 ottobre 2004 nn. 257, anche i titolari delle imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo.
4. All’attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell’ambito delle residue risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995 nn. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli oneri necessari all’attività istruttoria da parte di MCC S.p.a.».
3-bis.0.5
Accantonato
Dopo l’articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 3-ter.
(Riapertura dei termini previsti dalle leggi 228/07 ("Rilocalizzazione delle imprese ubicate nelle zone a rischio alluvionale"), e 257/04 ("Integrazione dei risarcimenti a favore dei soggetti alluvionati nel 1994"))
1. I termini per accedere ai finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995 nn. 35 e s.m.i., previsti dall’articolo 4-quinques della legge 16 luglio 1997 nn. 228 e s.m.i., e alle agevolazioni di cui all’articolo 1-bis della legge 20 ottobre 2004 nn. 257 e s.m.i., anche a favore dei soggetti che hanno cessato l’attività anteriormente alla data del 20 ottobre 2004, sono ulteriormente prorogati fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie assegnate.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 4-quinques comma 1, della legge 16 luglio 1997 nn. 228, si applicano altresì alle aree a rischio di esondazione soggette a vincolo derivante da delibere regionali.
3. Si intendono inclusi, tra i soggetti, di cui al comma 5 dell’articolo 1-bis della legge 19 ottobre 2004 nn. 257, anche i titolari delle imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo.
4. All’attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell’ambito delle residue risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995 nn. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli oneri necessari all’attività istruttoria da parte di MCC S.p.a.».
3-bis.0.3
Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 3-bis.0.4, nell'odg G3-bis.200
Dopo l’articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 3-ter.
(Proroga dei termini per la domanda di erogazione di benefici in favore delle vittime dell’incidente del Monte Serra (Pisa) del 3 marzo 1977)
1. I familiari dei 38 cadetti della Marina militare, dell’ufficiale accompagnatore e dei cinque membri dell’equipaggio, vittime dell’aeromobile schiantatosi sul Monte Serra (Pisa) il 3 marzo 1977, che non hanno avuto risarcimento del danno del disastro aereo, possono farne specifica richiesta al Ministro della difesa, entro il 31 ottobre 2007.
2 L’onere derivante dalla liquidazione delle somme riconosciute sulla base delle domande di cui al precedente comma 1, viene corrisposta con riduzione della somma iscritta, ai fini del bilancio triennale 2007-2009 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008.»
3-bis.0.4
Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 3-bis.0.3, nell'odg G3-bis.200
Dopo l’articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 3-ter.
(Proroga dei termini per la domanda di erogazione di benefici in favore delle vittime dell’incidente del Monte Serra (Pisa) del 3 marzo 1977)
1. I familiari dei 38 cadetti della Marina militare, dell’ufficiale accompagnatore e dei cinque membri dell’equipaggio, vittime dell’aeromobile schiantatosi sul Monte Serra (Pisa) il 3 marzo 1977, che non hanno avuto risarcimento del danno del disastro aereo, possono farne specifica richiesta al Ministro della difesa, entro il 31 ottobre 2007.
2. La liquidazione delle somme riconosciute sulla base delle domande di cui al precedente comma 1, è quantificata con specifico stanziamento nel bilancio 2008/2010 e corrisposta entro il 31 dicembre 2008».
3-bis.0.6
BOCCIA ANTONIO, ADDUCE, DI SIENA
Ritirato e trasformato nell’ordine del giorno G3-bis.100
Dopo l’articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 3-ter.
(Agevolazioni per i territori colpiti dagli eventi sismici del 1997 e del 1998)
1. Nell’ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini di cui all’articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come modificati dall’articolo 4, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di spesa di 500.000 euro per l’anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente denominata "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando le risorse relative al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
ORDINI DEL GIORNO
G3-BIS.100 (già em. 3-BIS.0.6)
BOCCIA ANTONIO, ADDUCE, DI SIENA
Non posto in votazione (*)
Il Senato della Repubblica, in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.300,
premesso che:
l’articolo 1, comma 510, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007), ha disposto la proroga al 31 dicembre 2007 dei termini di cui all’articolo 4, comma 2, della legge n.350 del 2003, in materia di agevolazioni per i soggetti danneggiati da eventi sismici;
impegna il Governo:
ad assicurare la puntuale e tempestiva applicazione, anche attraverso l’emanazione di apposite disposizioni per l’attuazione, delle agevolazioni medesime in tutti i territori (in particolare Marche – Umbria – Lagonegrese) indicati negli atti legislativi richiamati nel suddetto comma ai quali gli stessi rinviano.
________________
(*) Accolto dal Governo
G3-bis.200 (già emm. 3-bis.0.3 e 3-bis.0.4)
Non posto in votazione (*)
Il Senato della Repubblica
impegna il Governo ad adottare con urgenza le necessarie iniziative per assicurare il risarcimento del danno ai familiari, che non l'abbiano già conseguito, dei trentotto caduti della Marina militare, dell'ufficiale accompagnatore e dei cinque membri dell'equipaggio, vittime del disastro aereo che vide l'aeromobile su cui si trovavano, schiantarsi sul Monte Serra (Pisa) il 3 marzo 1977.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ARTICOLO 4.
(Disposizioni in tema di enti ed organismi pubblici, nonché di attività produttive)
1. All’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l’acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l’approvazione da parte dell’amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.».
3. Fermo restando il divieto, per le aziende produttrici, di immettere in commercio nuovi lotti dei prodotti di cui all’articolo 1-quater del decreto-legge 27 maggio 2005, n.87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n.149, che non siano conformi a quanto previsto dai commi 1 e 3 del predetto articolo 1-quater, la vendita delle confezioni prodotte prima del 31 dicembre 2005 e ancora presenti sul circuito distributivo è consentita fino a scadenza delle confezioni. Qualora un soggetto non vedente o ipovedente non trovi disponibile in una farmacia o in altro punto vendita una confezione conforme alle prescrizioni dei commi 1 e 3 del citato articolo 1-quater del decreto-legge n.87 del 2005, le aziende produttrici e distributrici sono tenute a fornire con la massima sollecitudine alla farmacia o al punto vendita che ne faccia conseguente richiesta una confezione rispondente alle predette prescrizioni.
4. All’articolo 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n.273, relativo alla proroga dell’applicazione del diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le parole: «2005 e 2006» sono sostituite dalle seguenti: «2005, 2006 e 2007».
EMENDAMENTI
4.2
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, QUAGLIARIELLO, MALAN, PALMA, VIZZINI
Respinto
Sopprimere il comma 1.
4.500
Approvato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 1, comma 580, della legge 27 dicembre 2006, n.296, terzo periodo, le parole: "a far tempo dal 31 marzo 2007" sono sostituite dalle seguenti: "a far tempo dal 15 giugno 2007" e le parole: "l’inquadramento" dalle parole: "l’inquadramento del personale"».
4.501
Approvato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 1, comma 585, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n.296 sono aggiunte in fine, le parole: "Il termine per l’esercizio del diritto di opzione previsto da tale disposizione è prorogato al 31 dicembre 2008"».
4.502
Ritirato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I direttori dell’Accademia nazionale d’arte drammatica e dell’Accademia nazionale di danza, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restano in carica fino al 31 maggio 2007».
4.7
Improponibile
Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. In relazione al termine di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento n. 2032/2003 CE del 4 novembre 2003 e fermi restando i divieti di immissione in commercio disposti dal decreto 7 agosto 2006 del Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 2006, non è in ogni caso consentito il rilascio dell’autorizzazione all’immissione sul mercato di presidi medico-chirurgici contenenti il principio attivo "Temefos" N. CAS 3383-96-8 appartenenti al tipo di biocida n. 18. Le autorizzazioni all’immissione sul mercato di presidi medico-chirurgici contenenti il principio attivo "Temefos" N. CAS 3383-96-8 appartenenti al tipo di biocida n. 18 già rilasciate si intendono revocate».
4.6
Respinto
Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. All’articolo 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, relativo alla proroga dell’applicazione del diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), dopo le parole: "2005 e 2006" aggiungere le seguenti: ". Per l’anno 2007 l’importo del diritto annuale non deve essere superiore a quello dovuto nell’anno precedente"».
4.5
Respinto
Al comma 4 sostituire le parole: «2005, 2006 e 2007» con le seguenti: «2005, 2006, 2007 e 2008».
4.1
Improponibile
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. All’articolo 1, comma 689, della legge 27 dicembre 2006, n 296, le parole: "e 2005) sono sostituite dalle seguenti: ", 2005 e 2006"».
4.8
Improponibile
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All’articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dopo le parole: "della legge 30 dicembre 2004, n. 311" sono aggiunte le seguenti: ", con esclusione delle Camere di commercio e dell’Unioncamere".
4-ter. All’articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dopo le parole: "alle agenzie regionali dell’ambiente" sono aggiunte le seguenti: ", nonché alle Camere di commercio e alI’Unioncamere".
4-quater. All’onere derivante dall’attuazione dei comma 4-bis e 4-ter, valutati rispettivamente 9 milioni di euro e 7,4 milioni di euro per l’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente denominata «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando le risorse relative al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
4.3
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MONTALBANO, BOSONE, NEGRI
Improcedibile
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. All’articolo 1, comma 729, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"».
4.4
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, MONTALBANO, NEGRI
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 734, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano a decorrere dall’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, che stabilisce i criteri di determinazione dell’ambito dei destinatari e della chiusura in perdita degli esercizi ai fini dell’applicazione del medesimo comma».
4.9
LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All’articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d’imposta negli anni 2005 e 2006, il termine per il completamento degli investimenti è prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008"».
4.10
LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All’articolo 37, comma 21-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007" e le parole: "31 marzo 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2008"».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4
4.0.3
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, QUAGLIARIELLO, MALAN, PALMA, VIZZINI
Ritirato
Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. All’articolo 5, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n.246, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "entro il 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2008";
b) le parole: "di competenza legislativa esclusiva statale di cui all’articolo 117, secondo comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all’articolo 117, secondo e terzo comma»;
c) le parole: "a esclusione di quelli fiscali, previdenziali, ambientali e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di lavoro" sono soppresse».
4.0.4
Improponibile
Dopo l’articolo 4, è aggiunto il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Il termine del 18 dicembre 2006, fissato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento 29 dicembre 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.282 del 4 dicembre 2006, in base alle attribuzioni conferitole dall’articolo 35, comma 10-quinquies del decreto-legge n.223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2007».
4.0.500
Improcedibile
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
L’articolo 3 della legge 21 marzo 2001, n.74 è così sostituito:
"Art. 3. - (Attività del CNSAS). – 1. Il CNSAS si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Il CNSAS, al fine di ottemperare alle proprie finalità d’istituto e agli obblighi di legge, può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati; le collaborazioni coordinate e continuative di cui all’articolo 409, n.3 del codice di procedura civile sono escluse dal campo di applicazione del Capo 1 del Titolo VII del decreto legislativo n.276/3.
3. Le prestazioni di cui al comma precedente vengono espressamente stabilite dalle delibere assunte dalla Sede Centrale del CNSAS e dal Servizi Provinciali e Regionali del CNSAS"».
ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 5.
(Proroga di termini in materia ambientale)
1. Il termine di cui all’articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, è prorogato fino alla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2007.
2. Il comma 1 dell’articolo 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007.».
EMENDAMENTI
5.1
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, QUAGLIARIELLO, MALAN, PALMA, VIZZINI
Respinto
Sopprimere il comma 2.
5.2 (già 5.2, 5.3, 5.4) (testo 2)
DE PETRIS, ROSSI FERNANDO, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI
Approvato
Aggiungere, infine, il seguente comma:
«2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 224, comma 2 le parole: "Entro dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi";
b) all’articolo 235, comma 17, primo periodo, le parole: "Entro centottanta" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi";
c) all’articolo 236, comma 2, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi".
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5
5.0.1
Ritirato e trasformato nell'odg G5.300
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Al fine di favorire la produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, qualora la connessione alla rete elettrica possa essere effettuata con l’utilizzo di infrastrutture di proprietà di un produttore, quest’ultimo è tenuto a condividere, quando tecnicamente fattibile, le sue infrastrutture con il produttore richiedente. A tal fine, il richiedente corrisponde un contributo in misura proporzionale per l’utilizzo della infrastruttura medesima».
ORDINE DEL GIORNO
G5.300 (già em. 5.0.1)
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n.1293, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.300,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 5.0.1.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ARTICOLO 6.
(Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini)
1. All’articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2007».
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare fino al 31 maggio 2007 gli accordi di cui all’articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n.350, finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n.137.
3. All’articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, le parole: «1/1/2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
4. All’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo».
4-bis. All’articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
5. Le somme stanziate dall’articolo 1, comma 10, della legge 31 marzo 2005, n.56, non impegnate entro il 31 dicembre 2006, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate in entrata nell’anno successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale in favore dell’Istituto nazionale per il commercio estero.
6. L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) è autorizzato, con le modalità di cui all’articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n.266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all’anno 2006, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per fare fronte a spese di investimento negli aeroporti. Entro il 30 aprile 2007, l’ENAC comunicherà l’ammontare delle rispettive disponibilità di cui al presente comma al Ministro dei trasporti, il quale individua e autorizza, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere su tali risorse e da realizzare entro e non oltre il termine fissato dal Ministro dei trasporti con il medesimo decreto.
7. Gli effetti derivanti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.247 del 23 ottobre 2006 dell’articolo 4 del regolamento ISVAP in data 16 ottobre 2006, n.5, limitatamente alle disposizioni in esso contenute ed a quelle immediatamente connesse che ne presuppongano l’avvenuta entrata in vigore, si producono a decorrere dal 28 febbraio 2007.
7-bis. Il termine di cui al comma 1 dell’articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, relativo alla domanda di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, è differito al 31 dicembre 2007.
8. Il regolamento di cui all’articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n.266, è emanato entro il 30 marzo 2007. In caso di mancata emanazione nel predetto termine il Fondo istituito dal medesimo comma 108 è interamente destinato alle finalità di cui all’articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
8-bis. Il termine di cui all’articolo 1, secondo comma, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.253 del 29 ottobre 1998, relativo all’attuazione dell’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.30, è differito al 31 luglio 2007. I relativi oneri finanziari sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali.
8-ter. Il termine previsto dall’articolo 43, comma 3, della legge 1º agosto 2002, n.166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2006 dall’articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 2005, n.266, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007.
8-quater. All’onere derivante dall’attuazione del comma 8-ter, determinato in 2 milioni di euro per l’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8-quinquies. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, per gli enti non commerciali di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, può essere prevista l’applicazione dell’articolo 11, commi da 3 a 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché la proroga al 31 dicembre 2008, per i medesimi enti, della sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituito di imposta, prevista dal citato comma 255 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004, nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
EMENDAMENTI
6.54
Respinto
Al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 2008», con le seguenti: «30 giugno 2007».
6.21
THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, PERRIN
Improcedibile
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 30 della legge 27 dicembre 2006, n.296 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2008».
6.22
THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, PERRIN
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223 convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n.248, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2008».
6.23
THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, PERRIN
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223 convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n.248, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 10, lettera b), sostituire le parole: "entro il31 luglio" con le seguenti: "entro il 30 settembre";
2) Al comma 12, la lettera a) è soppressa e alle lettere b) e c) le parole: "entro il 31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre"».
6.24
THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, PERRIN
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al comma 14 dell’articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223 convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n.248, sostituire le parole: "10 maggio 2007" con le seguenti: "1º maggio 2008"».
6.25
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, QUAGLIARIELLO, MALAN, PALMA, VIZZINI
Respinto
Sopprimere il comma 4.
6.55
V. testo 2
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. È autorizzata la prosecuzione dei programmi di assistenza ed integrazione sociale previsti dall’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, che siano già in essere al momento dell’entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto-legge 300 del 28 dicembre 2006 e dei quali siano beneficiari i cittadini neocomunitari della Romania e della Bulgaria».
6.55 (testo 2)
Accantonato
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. È autorizzata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, la prosecuzione dei programmi di assistenza ed integrazione sociale previsti dall’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, che siano già in essere al momento dell’entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto-legge 300 del 28 dicembre 2006 e dei quali siano beneficiari i cittadini neocomunitari della Romania e della Bulgaria».
6.26
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, QUAGLIARIELLO, MALAN, PALMA, VIZZINI
Respinto
Sopprimere il comma 4-bis.
6.56
Respinto
Al comma 4-bis, sostituire le parole: «31 dicembre 2007», con le seguenti: «30 giugno 2007».
6.27
SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRINI, DE ANGELIS, LOSURDO, PASTORE
Improcedibile
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. L’articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito in legge 11 marzo 2006, n.81 è sostituito dal seguente:
"«1-sexies. In via sperimentale per l’anno 2007 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.226, si applica il regime previsto dall’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni. Ai sottoindicati punti della prima parte della Tabella A allegata al citato Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono soppresse le seguenti parole:
a) al punto 7, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura";
b) al punto 8, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento".
5-ter. Ai fini dell’attuazione di quanto disposto dal comma 5-bis, le somme stanziate dall’articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito in legge l’11 marzo 2006, n.81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2007, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».
6.66
Improponibile
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Le somme iscritte, rispettivamente, nel fondo da ripartire per il finanziamento di progetti d’innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese, ai sensi dell’articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n.289 e nel fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, ai sensi dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria Generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, relative all’unità previsionale di base 4.2.3.8 "Fondo per l’innovazione tecnologica", non utilizzate al termine dell’esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo"».
6.67
Improponibile
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Le disposizioni previste dall’articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006 non si applicano, per l’anno 2007, ai fini delle attività svolte all’estero dell’ICE. Ai relativi maggiori oneri, determinati nella misura massima di 10 milioni di euro per l’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo dicastero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
6.48
MAZZARELLO, ROSSI FERNANDO, DONATI
Improcedibile
Al comma 6 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo dopo le parole: «2006» aggiungere le seguenti: «2007 e 2008,»;
b) al secondo periodo la parola: «2007» è sostituita dalle seguenti: «degli anni 2007,2008 e 2009,».
6.28
Respinto
Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «al Ministro dei trasporti, il quale» aggiungere le seguenti: «, di intesa con il Ministro delle infrastrutture».
6.500
Respinto
Al comma 7 sostituire le parole: «dal 28 febbraio» con le seguenti: «dal 30 marzo».
6.5
Improponibile
Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
«7-ter. All’articolo 12 il comma 2 del decreto-legge n. 122 del 20 giugno 2005, è sostituito dal seguente: "Ai fini dell’accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 ovvero aperte successivamente, salvo che risulti applicabile la disciplina in tema di garanzia fideiussoria prevista dall’articolo 5 del presente decreto"».
6.31
Improponibile
Dopo il comma 7-bis inserire il seguente:
«7-ter. Il comma 2, dell’articolo 12 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 è sostituito dal seguente: "Ai fini dell’accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 ovvero aperte successivamente, salvo che risulti applicabile la disciplina in tema di garanzia fideiussoria prevista dall’articolo 5 del presente decreto"».
6.6
Improponibile
Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
«7-quater. All’articolo 13, dopo il comma 3 del decreto-legge n. 122 del 20 giugno 2005, è inserito il seguente:
"3-bis. L’accesso alle prestazioni del Fondo è inoltre consentito nei casi in cui l’acquirente, a seguito dell’insorgenza di una situazione di crisi per effetto dell’insolvenza del costruttore, abbia dovuto versare, in aggiunta al prezzo originariamente convenuto, somme ulteriori per ottenere, dopo la stipula dell’atto di compravendita o di assegnazione, la rinuncia da parte degli organi della procedura a promuovere o coltivare l’azione revocatoria fallimentare promossa ai sensi del secondo comma, dell’articolo 67, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, o la liberazione dell’immobile dall’ipoteca a garanzia del finanziamento concesso al costruttore di cui l'acquirente non si sia reso accollante ovvero da altro vincolo pregiudizievole iscritto o trascritto in danno del costruttore. In tali casi, l’indennizzo è determinato in misura pari alle predette somme ulteriori, fino comunque a concorrenza delle somme versate e del valore dei beni corrisposti al costruttore"».
6.32
Improponibile
Dopo il comma 7-bis inserire il seguente:
«7-ter. Dopo il comma 3, dell’articolo 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 è inserito il seguente:
"3-bis. L’accesso alle prestazioni del Fondo è inoltre consentito nei casi in cui l’acquirente, a seguito dell’insorgenza di una situazione di crisi per effetto dell’insolvenza del costruttore, abbia dovuto versare, in aggiunta al prezzo originariamente convenuto, somme ulteriori per ottenere, dopo la stipula dell’atto di compravendita o di assegnazione, la rinuncia da parte degli organi della procedura a promuovere o coltivare l’azione revocatoria fallimentare promossa ai sensi del secondo comma, dell’articolo 67, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o la liberazione dell’immobile dall’ipoteca a garanzia del finanziamento concesso al costruttore di cui l’acquirente non si sia reso accollante, ovvero da altro vincolo pregiudizievole iscritto o trascritto in danno del costruttore. In tali casi, l’indennizzo è determinato in misura pari alle predette somme ulteriori, fino comunque a concorrenza delle somme versate e del valore dei beni corrisposti al costruttore"».
6.44
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, MOLINARI, MONTALBANO, NEGRI, RUBINATO, TONINI, DIVINA
Approvato
Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
«7-ter. Nelle province autonome di Trento e Bolzano non si applica la proroga di cui all’articolo 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le concessioni di cui al comma 15 dell’articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, scadono il 31 dicembre 2010 e le concessioni diverse dal predetto comma 15 scadono alla data risultante dai rispettivi provvedimenti di concessione"».
6.502
Ritirato
Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
«7-ter. L’articolo 6, comma 8-bis, primo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.267, è soppresso».
6.100
LA COMMISSIONE
Ritirato
Sopprimere il comma 8.
6.800
IL RELATORE
V. testo 2
Il comma 8, è sostituito dal seguente:
«8. Le somme stanziate dall’articolo 1, comma 108, della legge n.266 del 2005 non impegnate entro il 31.12.2006 sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate in entrata nell’anno successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dei trasporti. Il regolamento di cui all’articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n.266 è emanato entro il 30 marzo 2007. In caso di mancata emanazione nel predetto termine il fondo istituito dal medesimo comma 108 è interamente destinato alle finalità di cui all’articolo 1, comma 920 della legge 27 dicembre 2006, n.296».
6.800 (testo 2)
IL RELATORE
Accantonato
Il comma 8, è sostituito dal seguente:
«8. Le somme stanziate dall’articolo 1, comma 108, della legge n.266 del 2005 non impegnate entro il 31.12.2006 sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate in entrata nell’anno successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dei trasporti. Il regolamento di cui all’articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n.266 è emanato entro il 30 giugno 2007. In caso di mancata emanazione nel predetto termine il fondo istituito dal medesimo comma 108 è interamente destinato alle finalità di cui all’articolo 1, comma 920 della legge 27 dicembre 2006, n.296».
6.49
MAZZARELLO, ROSSI FERNANDO, DONATI
Improcedibile
Al comma 8 dell’articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.300, le parole: «entro il 30 marzo 2007.» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2007.».
6.50
DONATI, ROSSI FERNANDO, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI
Improcedibile
Al comma 8, sostituire le parole: «all’articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» con le seguenti: «all’articolo 38, commi 5, 6 e 7, della legge 1º agosto 2002, n. 166».
6.33
SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRINI, DE ANGELIS, LOSURDO, PASTORE
Improponibile
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. I termini per l’assunzione da parte degli armatori degli oneri economici relativi al traffico satellitare ed ai relativi costi di gestione e manutenzione degli apparati di bordo (cosiddetti blue box), di cui all’articolo 1, decreto ministeriale 1º luglio 2006 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, decorrono dal 1º gennaio 2008, ferme restando le decorrenze successive a tale data previste nel citato decreto.
8-ter. All’onere relativo all’attuazione del comma 8-bis, stimato in 1.000.000,00 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.226».
6.29
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, QUAGLIARIELLO, MALAN, PALMA, VIZZINI
Respinto
Sopprimere il comma 8-bis.
6.30
PASTORE, ALBERTI CASELLATI, QUAGLIARIELLO, MALAN, PALMA, VIZZINI
Ritirato
Sopprimere il comma 8-ter.
6.57
Respinto
Sopprimere il comma 8-ter.
6.101
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 8-quater, sostituire la parola: «determinato» con la seguente: «valutato».
6.58
Respinto
Sopprimere il comma 8-quinquies.
6.68
BOCCIA ANTONIO, ADDUCE, DI SIENA
Improcedibile
Al comma 8-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: «può essere prevista», con le seguenti: «è prevista».
6.1
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma, 8-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: «articolo 11, commi da 3 a 6» con le seguenti: «articolo 11, comma 3» e, dopo le parole: «legge 14 maggio 2005, n.80,» inserire le seguenti: «e dell’articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2006, n.296,».
6.102
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 8-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole: «pari a» con le seguenti: «valutato in».
6.7
LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
«8-sexies. Per l’anno 2007 agli enti che non abbiano rispettato per l’anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non si applicano le disposizioni previste dall’articolo 1, comma 561, della legge 27 dicembre 2006, n.296».
6.73 (testo 2)
LA COMMISSIONE
Accantonato
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere i seguenti:
«8-sexies. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all’anno 2006, tra le esclusioni di cui all’articolo 1, commi 142, lettera c) e 143, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n.266, sono comprese le spese per trasferimenti destinati alle istituzioni previste dall’articolo 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
8-septies. All’articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2006, n.296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il termine per l’applicazione delle regole del patto di stabilità interno agli enti istituiti nell’anno 2006 ed alle province della regione autonoma della Sardegna istituite con legge regionale 2 gennaio 1997, n.4, e i cui organi sono stati eletti a seguito delle consultazioni amministrative dell’8 e 9 maggio 2005, è prorogato al 1º gennaio 2009, assumendo quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell’esercizio 2007."».
6.8
IL RELATORE
Ritirato
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
«8-sexies. Ai fini del rispetto dei limiti previsti dai commi 140 e 141 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, e ad integrazione di quanto previsto dal comma 142, lettera c), non si considerano, fino al 31 dicembre 2007, sia per la gestione di competenza sia per la gestione di cassa, i trasferimenti di risorse alle Istituzioni previste dall’articolo 114 della legge 18 agosto 2000, n.267».
6.9
IL RELATORE
Ritirato
Dopo il comma 8-quinquies aggiungere il seguente:
«8-sexies. All’articolo 1, comma 687 della legge 27 dicembre 2006, n.296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il termine a decorrere dal quale le regole del patto di stabilità interno si applicano agli enti istituiti nell’anno 2006 alle province della Regione autonoma della Sardegna, istituite con legge regionale 2 gennaio 1997, n.4 e i cui organi sono stati eletti a seguito delle consultazioni amministrative dell’8 e 9 maggio 2005, è prorogato al 1º gennaio 2009, assumendo quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell’esercizio 2007"».
6.74
IL RELATORE
Ritirato
Dopo il comma 8-quinquies aggiungere i seguenti:
«8-sexsies. All’articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n.289, al comma 14 la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "quindici" ed all’articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 novembre 2003, n.372, la parola: "decennale" è sostituita dalla parola: "quindicennale"».
8-septies. All’onere derivante dall’attuazione del comma 8-sexsies, pari a 36,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero per l’anno 2007 e l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale per gli anni 2008 e 2009. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».
6.2
Improponibile
Dopo il comma 8-quinquies, inserire i seguenti:
«8-sexies. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 2, tabella A, della legge 29 dicembre 2003, n.376. Il soggetto beneficiario per gli interventi sulla SS120 individuato dalla suddetta tabella viene sostituito con l’ente proprietario.
8-septies. All’onere derivante dall’attuazione del comma 8-sexies, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
6.3
Improponibile
Aggiungere, in fine il seguente comma:
«8-sexies. I soggetti destinatari dei benefici fiscali di cui al comma 1011 dell’articolo 1 della legge n.296 del 2006 sono anche coloro individuati con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 novembre 2002 che ha consentito a tali soggetti di sospendere i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari fino al 15 dicembre 2002, così come prorogato da ultimo dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 maggio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.118 del 23 maggio 2005».
6.12
Improponibile
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti:
«8-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per consentire, entro il limite di spesa di un milione di euro a decorrere dall’anno 2007, il versamento rateizzato, fino ad un massimo di venti annualità, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi dovuti da pubblici dipendenti con riferimento ad ordinanze di protezione civile adottate successivamente alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992 n.225 e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 2006, n.290, della sospensione dei versamenti dei contributi e dei premi assicurativi.
8-septies. All’onere derivante dall’attuazione del comma 8-sexies, pari a 1.000.000 euro a decorrere dall’anno 2007. si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 1.000.000 per l’anno 2007 l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e quanto ad euro 1.000.000 a decorrere dall’anno 2008 l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale».
6.13
Improponibile
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«8-sexies. All’articolo 1, comma 3, della legge 25 luglio 2005 n.150, recante: "Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo unico", come sostituito dall’articolo 2 della legge 24 ottobre 2006, n.269, le parole: "entro i centoventi giorni successivi all’acquisto di efficacia delle disposizioni contenute in ciascuno dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2007"».
6.71
Improponibile
Dopo il comma 8-quinquies aggiungere il seguente:
«8-sexies. All’articolo 1, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n.150, le parole »entro i centoventi giorni successivi all’acquisto di efficacia delle disposizioni contenute in ciascuno dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2007"».
6.14
Improponibile
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«8-sexies. All’articolo 7, comma 1 della legge 28 novembre 2005 n.246, recante: "semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005"», le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".
6.15
Improponibile
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«8-sexies. All’articolo 40, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n.262, recante: "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", come sostituito dall’articolo 1 della legge 12 luglio 2006, n.228. le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».
6.16
Improponibile
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«8-sexies. All’articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 10 agosto 2003 n.259, le parole: "venti anni" sono sostituite dalle seguenti: "trentacinque anni".
8-septies. All’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo r:’agosto 2003, n.259, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le licenze individuali e le concessioni dei diritti d’uso delle frequenze radio preesistenti e rilasciate all’esito della procedura di licitazione per il rilascio di licenze individuali per l’installazione e l’esercizio di sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione (UMTS – IMT2000) hanno durata di trentacinque anni».
6.17
Improponibile
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente:
«8-sexies. All’articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per una durata non superiore a quindici anni, previa presentazione da parte degli operatori di un dettagliato piano tecnico finanziario. La congruità del piano viene valutata di intesa dal Ministero delle comunicazioni e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all’esigenza di garantire l’omogeneità dei regimi autorizzati"».
6.18
Improponibile
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente:
«8-sexies. L’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si interpreta nel senso che vi rientrano le cessioni effettuate dagli speciali negozi di cui all’articolo 128 del T.U.L.D. in regime di esenzione di cui all’articolo 146, comma 1, lettera b) della direttiva 2006/11/CE del 28/11/2006».
6.34
Improcedibile
Dopo il comma 8-quinquies, è inserito, il seguente:
«8-sexies. All’articolo 8, comma 1 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e successive modificazioni sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Solo per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d’imposta nel corso dell’anno 2006 è consentita la possibilità di completare l’investimento entro e non oltre la data del 31 dicembre 2008. L’efficacia della disposizione del sesto periodo è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea"».
6.4
Improcedibile
Dopo il comma 8-quinquies, è inserito, il seguente:
«8-sexies. All’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, al comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d’imposta negli anni 2005 e 2006, il termine per il completamento degli investimenti è prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008"».
6.19
Improcedibile
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente:
«8-sexies. I soggetti che hanno fruito dell’agevolazione di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni, che alla data del 31 dicembre 2006 avevano in corso di esecuzione, ai sensi dell’articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1986, n. 917, investimenti avviati possono, al fine di ultimare le opere in corso, usufruire di un più ampio termine fissato al 31 dicembre 2008».
6.20
Improcedibile
Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:
«8-sexies. Al comma 23, dell’articolo 36, decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "L’applicazione della medesima disciplina, di cui al predetto comma 4-bis, è prorogata sino al 31 dicembre 2007, con riguardo alle misure di politica attiva di sostegno del reddito e dell’occupazione poste in essere ai sensi dell’articolo 2, comma 28, legge 23 dicembre 1996 n. 662, nel quadro di processi di ristrutturazione e di gestione di situazioni di crisi aziendali, attuati per le categorie e settori di impresa attraverso gli strumenti di cui al richiamato articolo 2, comma 28 e in attesa della prevista riforma organica del sistema degli ammortizzatori sociali"».
6.35
SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRINI, DE ANGELIS, LOSURDO, PASTORE
Respinto
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente:
«8-sexies. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: "1º gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2008"».
6.41
Improcedibile
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti:
«8-sexies. L’articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito nella legge Il marzo 2006, n. 81 è sostituito dal seguente: "1-sexies. In via sperimentale per l’anno 2007 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Ai sottoindicati punti della prima parte della Tabella A allegata al citato decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le seguenti parole:
a) al punto 7, le parole "derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura";
b) al punto 8, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento"».
Conseguentemente, all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto 12 maggio 1992 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste e il Ministro della Marina mercantile sono soppresse le parole "in acque dolci".
«8-septies. Ai fini dell’attuazione di quanto disposto dal comma 5-bis, le somme stanziate dall’articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito nella legge 11 marzo 2006, n. 81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2007, ai fini della rassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».
6.36
SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRINI, DE ANGELIS, LOSURDO
Improcedibile
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere, il seguente:
«8-sexies. All’articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, la parola "2006" è sostituita dalla seguente: "2007".
A fini dell’attuazione di quanto disposto dal comma le somme stanziate dall’articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n.81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2007, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».
6.42
Improcedibile
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti:
«8-sexies. All’articolo 5. comma 1-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito nella legge 11 marzo 2006, n. 81 la parola: "2006" è sostituita dalla seguente: "2007".
8-septies. Ai fini dell’attuazione di quanto disposto dal comma 5-bis, le somme stanziate dall’articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito nella legge 11 marzo 2006, n, 81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2007, ai fini della rassegnazione nello stato di previsione del ministero delle politiche agricole. alimentari e forestali».
6.37
SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRINI, DE ANGELIS, LOSURDO, PASTORE
Respinto
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
«8-sexies. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1182 della legge 27 dicembre 2006, n.296 si applicano dal 1º gennaio 2008».
6.40
Id. em. 6.37
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
«8-sexies. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1182, della legge 27 dicembre 2006, n.296, si applicano dal 1º gennaio 2008».
6.39
Improponibile
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
«8-sexies. I termini per l’assunzione da parte degli armatori degli oneri economici relativi al traffico satellitare ed ai relativi costi di gestione e manutenzione degli apparati di bordo (cosiddetto blue box), di cui all’articolo 1, del decreto ministeriale 1º luglio 2006 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, decorrono dal 1º gennaio 2008, ferme le decorrenze successive a tale data previste nel citato decreto.
8-septies. All’onere relativo all’attuazione del comma 8-sexies, stimato in 1.000.000,00 di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226».
6.75
AMATI, BAIO, CONFALONIERI, GALARDI, MAGISTRELLI, PROCACCI, ROILO, BASSOLI, PIGLIONICA
Improponibile
Dopo il comma 8-quinquies aggiungere, in fine, il seguente:
«8-sexsies. Per la prosecuzione degli interventi connessi all’istituzione delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e per la razionalizzazione delle attività dei Commissari a tal fine nominati con decreto del Ministro dell’interno, ai sensi delle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147 e 11 giugno 2004, n. 148, le risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi medesime per l’istituzione degli uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali istituite presso i Commissari, sono mantenute sulle contabilità stesse sino al completamento dei relativi interventi. Ai medesimi fini, le disponibilità finanziarie recate dalle predette norme esistenti nella pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’interno alla chiusura dell’esercizio finanziario 2006 sono conservate sul conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo».
6.59
Improponibile
Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:
«Per la prosecuzione degli interventi connessi all’istituzione delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e per la razionalizzazione delle attività dei Commissari a tal fine nominati con decreto del Ministro dell’interno, ai sensi delle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147, e 11 giugno 2004, n. 148, le risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi medesime per l’istituzione degli uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali istituite presso i Commissari sono conservate sino al completamento dei relativi interventi».
6.45
PERRIN, MOLINARI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI
Improponibile
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
«8-sexies. All’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
9-bis. Credito immobiliare effettuato da finanziarie di proprietà delle Regioni, tenuto conto delle normative regionali.».
6.46
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, MONTALBANO, NEGRI
Respinto
Al comma 8, aggiungere in fine, il seguente:
«8-sexies. All’articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 10 aprile 2006, n. 195, sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "due anni"».
6.47
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, MOLINARI, MONTALBANO, NEGRI
Respinto
Al comma 8, aggiungere in fine, il seguente:
«8-sexies. All’articolo 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n.296, capoverso 2, le parole: "entro il giorno antecedente a quello di instaurazione" sono sostituite dalle seguenti: "entro cinque giorni dall’instaurazione"».
Conseguentemente, il capoverso 2-bis del medesimo comma è soppresso.
6.51 (testo 2)
DE PETRIS, ROSSI FERNANDO, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI
Approvato
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere i seguenti:
«8-sexies. L’articolo 39-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.51, è abrogato. All’articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n.266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.306, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 3, lettera a), le parole: "31 dicembre 2010)" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2008";
c) al comma 3, la lettera b) è abrogata. 8-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le disposizioni di cui ai numeri 19 e 22 dell’allegato previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.146, acquistano efficacia nel testo risultante dalle abrogazioni e dalla modificazione disposte dal comma 8-sexies».
6.52
SILVESTRI, ROSSI FERNANDO, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, TIBALDI
Approvato
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
«8-sexies. Il termine di cui all’articolo 52, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n.289, è prorogato al 31 dicembre 2015».
6.53
MAZZARELLO, ROSSI FERNANDO, DONATI
Respinto
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-sexies. All’articolo 3, comma 6, della legge 9 gennaio 2006, n.13, le parole: "Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data" sono sostituite dalle seguenti: "Tale periodo, nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente alla data di autorizzazione della Commissione europea dei regime di aiuti, si computa dalla data della comunicazione da parte della Commissione stessa della compatibilità del regime di aiuti con il mercato comune"».
6.61
LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
«8-sexies. All’articolo 21 del decreto n.133 del 2005, al comma 10-bis, sostituire la parola: "2007" con la seguente: "2009"».
6.62
Respinto
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
«8-sexies. All’articolo 21 del decreto n.133 del 2005, al comma 10-bis, sostituire la parola: "2007" con la seguente: "2008"».
6.70
Improponibile
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere i seguenti:
«8-sexies. Per l’anno 2007, al fine di garantire l’adeguamento funzionale delle sedi dell’Istituto Luigi Sturzo e della Fondazione Istituto Gramsci, nonché la loro rifunzionalizzazione e utilizzazione per scopi culturali, anche quali Centri documentali e multimediali per la storia del Novecento, è autorizzata la spesa di euro 500.000.
8-septies. All’onere derivante dall’attuazione del comma 8-sexsies, pari ad euro 500.000 per l’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
6.60
Respinto
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
«8-sexies. All’articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.273, sostituire il comma 1 con i seguenti:
"1. Il termine del periodo transitorio previsto dall’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, è prorogato al 30 giugno 2007, tale periodo può essere prolungato per i periodi stabiliti al comma 7 del medesimo articolo 15, qualora si verifichi una delle condizioni indicate.
1-bis. L’ente locale potrà concedere una ulteriore proroga al termine di cui al comma 1, sino a diciotto mesi, per motivi di pubblico interesse.
1-ter. I termini di cui al comma 1 non si applicano ai comuni che entro il 31 dicembre 2005 hanno deliberato la cessazione del periodo transitorio."».
6.65
Respinto
Aggiungere il seguente comma:
«8-sexies. All’articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n.746, convertito in legge 27 febbraio 1984, n.17, le parole: "entro il giorno sedici del mese successivo" sono sostituite con le seguenti: "entro il giorno sedici del secondo mese successivo"».
6.69
Improcedibile
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere i seguenti:
«8-sexies. Fino al 31 dicembre 2007 per gli enti per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale le spese necessarie alla realizzazione, al completamento e alla gestione degli interventi di ricostruzione non sono ricomprese nel patto di stabilità interno.
8-septies. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 8-sexies, pari a 25 milioni di euro per le spese di parte corrente e a 25 milioni di euro per le spese di parte capitale per l’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del medesimo Ministero per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al medesimo Ministero».
6.76
Respinto
Dopo il comma 8-quinquies aggiungere il seguente:
«8-sexsies. All’articolo 1, comma 142, lettera c), numero 2, della legge 27 dicembre 2006 n.296, le parole: "15 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "15 marzo"».
6.64
Improponibile
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
«8-sexies. All’articolo 1, comma 756, della legge 296/2006, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, nonché, in ogni caso le associazioni di volontariato e le altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, e successive modificazioni, nonché le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1,2,3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n.383, e le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460".
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
6.63
Respinto
Dopo il comma 8-quinquies aggiungere il seguente:
«8-sexies. Al comma 906 della legge 27 dicembre 2006, n.296, sostituire le parole: "ventiquattro" con le seguenti: "quarantotto"».
6.501
Improcedibile
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«8-sexies. L’entrata in vigore dell’articolo 12 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, ed ulteriormente modificato dall’articolo 1, comma 1030 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è differita al 1º gennaio 2008 e conseguentemente è privo di efficacia ogni atto conseguente e connesso.
6.103
LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
«8-sexies. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuale delle disposizioni di cui ai commi 8-ter e 8-quinquies, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n.468 del 1978. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6
6.0.380 (già 6.38 TESTO 2) (TESTO 2)
LA COMMISSIONE
V. testo 3
Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All’articolo 2, comma 2 della legge 11 giugno 2004, n.146, le parole: "non prima del termine di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "non prima del termine di trentaquattro mesi".
2. All’articolo 3, comma 2 della legge 11 giugno 2004, n.147, le parole: "non prima del termine di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "non prima del termine di trentaquattro mesi".
3. All’articolo 2, comma 2 della legge 11 giugno 2004, n.148, le parole: "non prima del termine di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "non prima del termine di trentaquattro mesi".
4. In applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 le risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi medesime per l’istituzione degli uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali istituite presso i Commissari sono mantenute fino al 31 dicembre 2009 sulle contabilità stesse sino al completamento dei relativi interventi.
5. Ai medesimi fini, le disponibilità finanziarie recate dalle predette norme esistenti nella pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’interno alla chiusura dell’esercizio finanziario 2006 sono conservate sul conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo».
6.0.380 (già 6.38 testo 2) (testo 3)
LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All’articolo 2, comma 2 della legge 11 giugno 2004, n.146, le parole: "non prima del termine di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "non prima del termine di trentaquattro mesi".
2. All’articolo 3, comma 2 della legge 11 giugno 2004, n.147, le parole: "non prima del termine di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "non prima del termine di trentaquattro mesi".
3. All’articolo 2, comma 2 della legge 11 giugno 2004, n.148, le parole: "non prima del termine di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "non prima del termine di trentaquattro mesi".
4. In applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 le risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi medesime per l’istituzione degli uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali istituite presso i Commissari sono mantenute fino al 31 dicembre 2009 sulle contabilità stesse.
5. Ai medesimi fini, le disponibilità finanziarie recate dalle predette norme esistenti nella pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’interno alla chiusura dell’esercizio finanziario 2006 sono conservate sul conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo».
ARTICOLO 6-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI DOPO L'ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 6-BIS.
(Riapertura dei termini per la concessione di benefici antiracket e antiusura)
1. Le disposizioni dell’articolo 24, commi 1, 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alla richiesta di concessione del mutuo, di cui alla legge 7 marzo 1996, n.108, e successive modificazioni. In tali casi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 10, primo periodo, della citata legge n. 108 del 1996, le domande di concessione del mutuo devono essere presentate o ripresentate, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni del citato articolo 24, commi 2 e 3, della legge n.44 del 1999, e successive modificazioni, si applicano anche alle domande di concessione dell’elargizione e del mutuo presentate dopo la data di entrata in vigore della medesima legge ma antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, riferite ad eventi dannosi denunciati o accertati in tale periodo. Qualora sulle suddette domande di concessione dell’elargizione e del mutuo sia stata adottata una decisione nel medesimo periodo, le stesse possono essere ripresentate, rispettivamente, nei termini di centoventi giorni e di centottanta giorni che ricominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora per gli eventi dannosi di cui al presente comma i termini di presentazione delle domande indicati dall’articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999 e dall’articolo 14 della citata legge n. 108 del 1996 fossero in corso o già scaduti alla data di entrata in vigore del citato regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999, le relative istanze di concessione dell’elargizione e del mutuo, ove non siano state tempestivamente presentate, possono essere presentate, rispettivamente, entro centoventi giorni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Gli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 gravano interamente sul Fondo unificato di cui all’articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ad invarianza degli importi costituenti la dotazione finanziaria prevista per il medesimo Fondo dalle citate leggi 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, e 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6-BIS
6-BIS.0.2
Improponibile
Al comma 213-bis dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, primo periodo, sostituire le parole: «e di polizia» con le seguenti: « di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco».
All’onere derivante dalla precedente disposizione, pari a euro 400.000,00, a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito della unità revisionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo ministero.
6-bis.0.3
Improponibile
Al comma 213-bis dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, primo periodo, sostituire le parole: «e di polizia», con le seguenti: «di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco».
6-bis.0.4
Improponibile
Dopo l’articolo 6-bis, inserire il seguente:
«Art. 6-ter.
1. Al fine di assicurare la piena efficacia dei finanziamenti già assegnati a sostegno degli interventi in materia di edilizia scolastica, con decreti del Ministro della pubblica istruzione adottati secondo le indicazioni fornite dalle Regioni interessate sono recuperate e riassegnate, alle medesime Regioni, le somme non ancora erogate alla data di entrata in vigore della presente legge rivenienti dai mutui attivati ai sensi dell’articolo 11 del decreto legge 1º luglio 1986 n.318, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986 n.488, dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1991 n.430 e dall’articolo 2, comma 4 della legge 8 agosto 1996 n.431. Le predette somme sono destinate alla realizzazione, mediante progetti di finanza di cui al capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e successive modificazioni, di appositi piani straordinari di opere di edilizia scolastica particolarmente nelle aree ad alta densità abitativa o caratterizzate da un’accentuata situazione di disagio sociale, anche al fine di ottimizzare la messa in sicurezza e l’adeguamento a norma degli edifici scolastici. Le somme riassegnate costituiscono, in tutto od in parte, la quota pubblica nell’ambito del piano economico-finanziario previsto dall’articolo 143, comma 7 del decreto legislativo n.163/2006. Per la realizzazione degli interventi gli Enti locali interessati possono avvalersi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche».
6-bis.0.5
EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, GRASSI
Improponibile
Dopo l’articolo 6-bis, è inserito il seguente:
«Art. 6-ter.
(Norme in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni o emotrasfusioni)
1. Per i soggetti la cui integrità psico-fisica sia stata menomata permanentemente, per lesioni o infermità riportate a causa di vaccinazioni obbligatorie ovvero necessarie per motivi di lavoro, per incarico di ufficio o per l’ingresso in uno Stato estero nonché di vaccinazioni a cui si siano sottoposti i soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere, di vaccinazioni antipoliomielitiche effettuate nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695, di vaccinazioni antiepatite B eseguite a partire dall’anno 1983, per i soggetti terzi che abbiano subito i suddetti danni in séguito a contatto con persone vaccinate, per i soggetti contagiati da infezioni da HIV a séguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, per gli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti all’integrità psico-fisica conseguenti ad infezione contratta a séguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV, per i soggetti che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, per gli operatori sanitari individuati ai sensi della sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 476, per i coniugi contagiati da uno dei soggetti summenzionati, per i figli contagiati, durante la gestazione, da madri rientranti nelle precedenti categorie e, in ogni caso, per i soggetti già aventi diritto all’indennizzo di cui all’articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, si applicano i successivi commi 2 e 3 del presente articolo.
2. I soggetti di cui al comma 1 presentano all’azienda sanitaria locale competente le domande relative all’indennizzo di cui al citato articolo 1 della legge n. 210 del 1992, e successive modificazioni, indirizzate al presidente della giunta regionale del territorio di appartenenza dell’azienda medesima. L’azienda sanitaria locale provvede, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande, all’istruttoria delle stesse e all’acquisizione del giudizio di cui all’articolo 4, in attuazione dei compiti spettanti alle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell’11 ottobre 2000, e nel rispetto delle norme a tutela del diritto alla riservatezza.
3. I commi 1 e 7 dell’articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, ed il comma 3, secondo periodo, dell’articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, sono abrogati.
4. All’articolo 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Il giudice che in giudizio accerti l’esistenza del nesso di causalità tra la somministrazione di un vaccino e la manifestazione di lesioni invalidanti è tenuto a segnalare il caso all’Istituto superiore di sanità, a fini statistici ed epidemiologici. Lo stesso obbligo è imposto alle aziende sanitarie locali, per il tramite delle regioni, nel caso di accoglimento della domanda, ed al Ministro della salute, nel caso di accoglimento del ricorso gerarchico".
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 200 milioni per l’anno 2007, a euro 355,4 milioni per l’anno 2008 e a euro 31,4 milioni per l’anno 2009, si fa fronte mediante incremento, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».
6-bis.0.13
MARINO, BAIO, BIANCONI, BOSONE, CAFORIO, GRAMAZIO, MASSIDDA, SILVESTRI, BODINI, BATTAGLIA GIOVANNI
Respinto
Dopo l’articolo 6-bis, è inserito il seguente:
«Art. 6-ter.
(Norme in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni o emotrasfusioni)
1. Per i soggetti la cui integrità psico-fisica sia stata menomata permanentemente, per lesioni o infermità riportate a causa di vaccinazioni obbligatorie ovvero necessarie per motivi di lavoro, per incarico di ufficio o per l’ingresso in uno Stato estero nonché di vaccinazioni a cui si siano sottoposti i soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere, di vaccinazioni antipoliomielitiche effettuate nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695, di vaccinazioni antiepatite B eseguite a partire dall’anno 1983, per i soggetti terzi che abbiano subito i suddetti danni in séguito a contatto con persone vaccinate, per i soggetti contagiati da infezioni da HIV a séguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, per gli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti all’integrità psico-fisica conseguenti ad infezione contratta a séguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV, per i soggetti che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, per gli operatori sanitari individuati ai sensi della sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 476, per i coniugi contagiati da uno del soggetti summenzionati, per i figli contagiati, durante la gestazione, da madri rientranti nelle precedenti categorie e, in ogni caso, per i soggetti già aventi diritto all’indennizzo di cui all’articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, si applicano i successivi commi 2 e 3 del presente articolo.
2. I soggetti di cui al comma 1 presentano all’azienda sanitaria locale competente le domande relative all’indennizzo di cui al citato articolo 1 della legge n. 210 del 1992, e successive modificazioni, indirizzate al presidente della giunta regionale del territorio di appartenenza dell’azienda medesima. L’azienda sanitaria locale provvede, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande, all’istruttoria delle stesse e all’acquisizione del giudizio di cui all’articolo 4, in attuazione dei compiti spettanti alle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell’11 ottobre 2000, e nel rispetto delle norme a tutela del diritto alla riservatezza.
3. I commi 1 e 7 dell’articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e Successive modificazioni, ed il comma 3, secondo periodo, dell’articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, sono abrogati.
4. All’articolo 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Il giudice che in giudizio accerti l’esistenza del nesso di causalità tra la somministrazione di un vaccino e la manifestazione di lesioni invalidanti è tenuto a segnalare il caso all’Istituto superiore di sanità, a fini statistici ed epidemiologici. Lo stesso obbligo è imposto alle aziende sanitarie locali, per il tramite delle regioni, nel caso di accoglimento della domanda, ed al Ministro della salute, nel caso di accoglimento del ricorso gerarchico".
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 200 milioni per l’anno 2007, a euro 355,4 milioni per l’anno 2008 e a euro 31,4 milioni per l’anno 2009, si fa fronte mediante incremento, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».
6-bis.0.100 (già 6-bis.0.10 testo 2) (testo 2)
MARINO, BODINI, BOSONE, SILVESTRI
Accantonato
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-ter.
(Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie)
1. Le disposizioni relative alla quota fissa di cui all’articolo 1, comma 796, lettera p) della legge 27 dicembre 2006, n.296, si applicano fino al 31 marzo 2007 e comunque fino all’entrata in vigore delle misure o alla stipulazione dell’accordo di cui al comma 2.
2. All’articolo 1, comma 796 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera p) sono inserite le seguenti:
"p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p), fermo restando l’importo di manovra pari a 811 milioni di euro per l’anno 2007, 834 milioni di euro per l’anno 2008 e 834 milioni di euro per l’anno 2009, le regioni, sulla base della stima degli effetti della complessiva manovra nelle singole regioni, definita dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, anziché applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro, possono alternativamente:
1) adottare altre misure di partecipazione al costo, la cui entrata in vigore nella regione interessata è subordinata alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell’appropriatezza, da parte del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
2) stipulare con il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze un accordo per la definizione di altre misure di partecipazione al costo, equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario e del controllo dell’appropriatezza. Le misure individuate dall’accordo si applicano, nella regione interessata, a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell’accordo medesimo"».
6-bis.0.6
EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, GRASSI
Improponibile
Dopo l’articolo 6-bis, è inserito il seguente:
«Art. 6-ter
(Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie)
1. All’articolo 1, comma 796 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera p) è inserita la seguente:
"p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p), fermo restando l’importo di manovra pari a 811 milioni di euro per l’anno 2007, 834 milioni di euro per l’anno 2008 e 834 milioni di euro per l’anno 2009, le regioni, sulla base della stima degli effetti della complessiva manovra nelle singole regioni, definita dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, anziché applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro, possono adottare altre misure, la cui entrata in vigore nella regione interessata è subordinata alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell’equilibrio economico – finanziario e per il controllo dell’appropriatezza, da parte del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato – Regioni del 23 marzo 2005;"».
6-bis.0.7
EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, GRASSI
Improponibile
Dopo l’articolo 6-bis, è inserito il seguente:
«Art. 6-ter
(Implementazione della rete delle unità per le gravi cerebrolesioni e traumi cranio-encefalici)
1. All’articolo 1, comma 806 della legge n. 296 del 2006, sostituire le parole: "65,5 milioni di euro" con le seguenti: "75,5 milioni di euro" e le parole: "60,5 milioni" con le seguenti: "70,5 milioni" e, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
"d-bis) implementazione della rete delle unità per le gravi cerebrolesioni acquisite e gravi traumi cranio-encefalici, per 10 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10 milioni annui per gli anni 2007, 2008 e 2009, si fa fronte mediante incremento, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».
6-bis.0.12
MARINO, BODINI, BOSONE, CAFORIO
Improponibile
Dopo l’articolo 6-bis, è inserito il seguente:
«Art. 6-ter
(Implementazione della rete delle unità per le gravi cerebrolesioni e traumi cranio-encefalici)
1. All’articolo 1, comma 806 della legge n. 296 del 2006, sostituire le parole: "65,5 milioni di euro" con le seguenti: "75,5 milioni di euro" e le parole: "60,5 milioni" con le seguenti: "70,5 milioni" e, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
"d-bis) implementazione della rete delle unità per le gravi cerebrolesioni acquisite e gravi traumi cranio-encefalici, per 10 milioni di euro".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10 milioni annui per gli anni 2007, 2008 e 2009, si fa fronte mediante incremento, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».
6-bis.0.8
EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, GRASSI
Improponibile
Dopo l’articolo 6-bis, è inserito il seguente:
«Art. 6-ter
(Gestione previdenziale medici in formazione specialistica)
1. Il comma 2 dell’articolo 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come modificato dall’articolo 1, comma 300, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dai seguenti:
"2. Ai fini dell’adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a tutela del medico in formazione specialistica si provvede, nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 2-ter, mediante il versamento presso l’Enpam-Fondo Generale-Quota A di una somma pari al 22 per cento dei compensi, di cui il 13 per cento a carico dell’Ente presso il quale il medico in formazione specialistica svolge l’attività formativa e il 9 per cento a carico dello specializzando.
2-bis. È computabile, nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 2-ter, senza onere economico per l’interessato e ai soli fini del conseguimento del requisito di anzianità per il diritto alla pensione, il servizio prestato in formazione specialistica. Sono salvi eventuali oneri conseguenti il ricalcolo da parte dell’ente presso cui è richiesto l’accentramento dei contributi ai fini del miglioramento della pensione".
2-ter. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, pari, a decorrere dall’anno 2007, a 30 milioni di euro annui per il comma 2-bis e a 30 milioni di euro annui per il comma 2-ter, si fa fronte mediante incremento, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».
6-bis.0.11
MARINO, BAIO, BIANCONI, BOSONE, CAFORIO, GRAMAZIO, MASSIDDA, SILVESTRI, BODINI
Improponibile
Dopo l’articolo 6-bis, è inserito il seguente:
«Art. 6-ter
(Gestione previdenziale medici in formazione specialistica)
1. Il comma 2 dell’articolo 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come modificato dall’articolo 1, comma 300, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguenti:
"2. Ai fini dell’adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a tutela del medico in formazione specialistica si provvede, nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 2-ter, mediante il versamento presso l’Enpam-Fondo Generale-Quota A di una somma pari al 22 per cento dei compensi, di cui il 13 per cento a carico dell’Ente presso il quale il medico in formazione specialistica svolge l’attività formativa e il 9 per cento a carico dello specializzando.
2-bis. È computabile, nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 2-ter, senza onere economico per l’interessato e ai soli fini del conseguimento del requisito di anzianità per il diritto alla pensione, il servizio prestato in formazione specialistica. Sono salvi eventuali oneri conseguenti il ricalcolo da parte dell’ente presso cui è richiesto l’accentramento dei contributi ai fini del miglioramento della pensione".
2-ter. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, pari, a decorrere dall’anno 2007, a 30 milioni di euro annui per il comma 2-bis e a 30 milioni di euro annui per il comma 2-ter, si fa fronte mediante incremento, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».
6-bis.0.9
Improcedibile
Dopo l’articolo 6-bis, è inserito il seguente:
«Art. 6-ter.
1. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è estesa a tutte le istanze presentate nell’anno 1994, ai fini dell’accollo da parte dello Stato delle garanzie prestate dai soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinato nella misura massima di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo dicastero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 7.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
X1.100
LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il termine di un anno previsto dall’articolo 20-bis della legge 29 luglio 2003, n.229 per l’adozione di decreti legislativi correttivi e integrativi del decreto legislativo di cui all’articolo 11 della medesima legge, è prorogato di un anno».
x1.101 (già x1.2 testo 2) (testo 2)
V. testo 3
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 luglio 2007, uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l’adattamento dell’ordinamento giuridico italiano ai princìpi e alle norme della Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, ratificata ai sensi della legge 28 marzo 2001, n.145.
1-ter. Gli schemi dei decreti legislativi, di cui al comma 1-bis, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perché sia espresso dalle competenti commissioni permanenti un parere entro il termine di quaranta giorni, decorso il quale i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere».
x1.101 (già x1.2 testo 2) (testo 3)
Approvato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 luglio 2007, uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l’adattamento dell’ordinamento giuridico italiano ai princìpi e alle norme della Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, ratificata ai sensi della legge 28 marzo 2001, n.145 .
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Senato della Repubblica |
XV LEGISLATURA |
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Assemblea
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RESOCONTO STENOGRAFICO ALLEGATI
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ASSEMBLEA |
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109a seduta pubblica (antimeridiana): |
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giovedì15 febbraio 2007 |
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Presidenza del vice presidente CAPRILI, indi del presidente MARINI
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CAPRILI
PRESIDENTE.La seduta è aperta (ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.
D'AMICO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,32).
Seguito della discussione del disegno di legge:
(1293) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,32)
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1293, già approvato dalla Camera dei deputati.
Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.
Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.
Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri sono stati accantonati alcuni emendamenti.
Onorevoli colleghi, la Commissione bilancio, che sta esaminando gli emendamenti ieri accantonati, ha chiesto di avere più tempo a disposizione per poter esprimere il parere che presenterà poi in Assemblea.
Sospendo pertanto la seduta, che riprenderà alle ore 10.
(La seduta, sospesa alle ore 9,33, è ripresa alle ore 10,10).
Riprendiamo i nostri lavori.
Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti accantonati.
VIESPOLI, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.20 (testo 2), 2.22 (testo 2), 3-bis.l (testo 2), 3.0.1 (testo 2), 6.55 (testo 2), 3.4 (testo 2), 6.800 (testo 2) e 1.901 (testo 2), esprime parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 2.22 (testo 2), 2.20 (testo 2) e 3.4 (testo 2) sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché delle proposte 6.800 (testo 2) e 1.901 (testo 2), sulle quali il parere è contrario.
A rettifica del parere precedentemente reso sulle proposte 3-bis.0.2, 3.0.4, 3-bis.0.5 e 6.73 (testo 2), esprime parere contrario sugli emendamenti 3-bis.0.2, 3.0.4, 3-bis.0.5 e 6.73 (testo 2)».
Ripresa della discussione del disegno di legge n.1293 (ore 10,15)
PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti accantonati ora al nostro esame.
VITALI, relatore. Signor Presidente, nell'esprimere i pareri intendo tener conto delle valutazioni espresse dalla 5a Commissione, che desidero ringraziare in particolare nella persona del suo presidente, senatore Morando, ma anche dei suoi membri per il lavoro scrupoloso che hanno svolto, a cui li abbiamo "costretti" sottoponendo loro i testi che sono stati riformulati fino al termine delle ore 18,30 di ieri sera, per cui desidero davvero rinnovare il mio ringraziamento.
È naturale che io prenda atto in modo assolutamente rigoroso dei loro pareri e, in modo particolare, che esprima parere contrario su tutti gli emendamenti sui quali il parere è contrario e motivato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Pertanto, le chiedo scusa, signor Presidente, se seguirò l'ordine che mi è stato fornito dalla Commissione bilancio.
Per questa ragione esprimo parere contrario sull'emendamento 2.20 (testo 2), ma propongo una sua riformulazione nel testo precedente che aveva, viceversa, ricevuto parere favorevole. Questo terminava alla terzultima riga, con le parole: «al 30 aprile 2008», eliminando quindi la frase successiva che recita: «Sino a tale adeguamento, e comunque non oltre detta data, continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge 3 ottobre 2001, n. 366». Si torna, in sostanza, al testo iniziale dell'emendamento votato in Commissione, che aveva ricevuto il parere favorevole da parte della stessa.
La Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 2.20 (testo 2), che peraltro abbiamo già corretto, 2.22 (testo 2) e 3.4 (testo 2). Dopodiché, riprendiamo l'esame degli altri a partire dall'inizio.
Sull'emendamento 1.901 (testo 2) del senatore Nieddu esprimo parere favorevole.
Sull'emendamento 3.0.1 (testo 2) mi vorrei rimettere all'Aula.
Sugli emendamenti 3.0.4, 3-bis.0.2 e 3-bis.0.5, di identico contenuto, avevo già espresso un parere favorevole, in particolare sul 3-bis.0.2.
Ilparere è altresì favorevole sull'emendamento 3-bis.1 (testo 2), sul quale la Commissione bilancio ha espressoparere favorevole e quindi non vi è alcuna contrarietà.
Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.55 (testo 2).
Vorrei rettificare l'emendamento 6.800 (testo 2), su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario semplice, nel senso di ripristinare - e mi rivolgo al collega Mazzarello, che aveva avanzato la proposta - il termine previsto nel testo originario, che se non sbaglio era ravvicinato, al 31 marzo, in modo da superare il parere ostativodella Commissione bilancio.
Per quanto riguarda l'emendamento 6.73 (testo 2) avrei bisogno di un chiarimento e chiedo scusa al presidente Morando, che credo chiamerò in causa. Poiché leggo che sull'emendamento la Commissione bilancio ha espresso parere contrario semplice, vorrei sapere come tale parere si articoli rispetto alle due parti in cui si suddivide l'emendamento. Infatti, prima della riunione della Commissione bilancio di questa mattina, sulla prima parte dell'emendamento, relativa al comma 8-sexies, era stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81, mentre il parere contrario era semplice sulla seconda parte dell'emendamento, relativa al comma 8-septies.
Vorrei capire in che senso la Commissione ha modificato il proprio parere sul comma 8-sexies, cioè vorrei sapere se il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 è diventato un parere contrario semplice oppure un parere favorevole. Il presidente Morando conosce bene il motivo di questa domanda, visto che il tema è stato oggetto di particolare discussione. È una questione per me rilevante anche ai fini dell'espressione del parere.
PRESIDENTE. Sembra sia un parere contrario semplice, lo conferma il senatore Morando. Sul comma 8-sexies il parere della 5ª Commissione dunque è contrario, ma non ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
VITALI, relatore. Esprimo allora parere favorevole.
Sull'emendamento 6-bis.0.100 mi pare di aver già espresso ieri il mio parere ed era favorevole.
Esprimo parere favorevole sui restanti emendamenti.
Per quanto riguarda gli ordini del giorno, esprimo parere favorevole sul G1 e parere contrario sul G2 e sul G3.
D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Procediamo con la votazione degli emendamenti accantonati.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.901 (testo 2).
Verifica del numero legale
PICCIONI (FI). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Sto aspettando che ciascuno abbia la possibilità di votare, ma tenete conto che la seduta era convocata per le ore 9,30.
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1293
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.901 (testo 2), presentato dal senatore Nieddu.
È approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.22 (testo 2) è improcedibile.
Metto ai voti l'emendamento 2.20, presentato dalla Commissione. Per chiarezza, specifico che il testo in votazione, rispetto al testo 2, vede eliminate le parole da: «Sino a tale adeguamento» fino al termine.
È approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.4 (testo 2) è improcedibile.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.1 (testo 2), su cui il relatore ed il Governo si sono rimessi all'Assemblea.
IZZO (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
IZZO (FI). Signor Presidente, vorrei chiedere di aggiungere la mia firma a questo emendamento, condividendolo in toto e immaginando che l'Assemblea possa esprimere il proprio voto favorevole.
PRESIDENTE. Ne prendo atto.
CARRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARRARA (FI). Chiediamo la verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1293
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.1 (testo 2), presentato dal senatore Viespoli e da altri senatori.
È approvato.
MALAN (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI). Signor Presidente, poiché il mio emendamento 3.0.4 è molto simile ai due seguenti, che trattano lo stesso argomento, lo ritiro a loro beneficio, chiedendo ai presentatori di poter aggiungere la mia firma.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3-bis.1 (testo 2), presentato dal senatore Bianco e da altri senatori.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3-bis.0.2, identico all'emendamento 3-bis.0.5.
CARRARA (FI). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 3-bis.0.2, presentato dai senatori Sinisi e Negri, identico all'emendamento 3-bis.0.5, presentato dai senatori Zanoletti e Maffioli.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 6.55 (testo 2), presentato dai senatori Polledri e Galli.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.800 (testo 2), nel quale il relatore propone di sostituire la data «30 giugno 2007» con l'altra «31 marzo 2007».
MAZZARELLO (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAZZARELLO (Ulivo). Signor Presidente, vorrei chiedere al relatore di riconsiderare ancora un attimo la mia proposta, avanzata ieri, di posticipo al 30 giugno.
La questione è stata sottoposta alla Commissione bilancio che - se non ho capito male - ha espresso un parere non ostativo. Pregherei, quindi, il relatore di riconsiderarla, trattandosi di una questione di una delicatezza significativa per la riforma dell'autotrasporto.
VITALI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VITALI, relatore. Signor Presidente, poiché il parere della 5a Commissione è contrario, ma non ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.800 (testo 2).
PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, qual è il suo parere?
D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.800 (testo 2), presentato dal relatore.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.73 (testo 2).
PASTORE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PASTORE (FI). Signor Presidente, questo travagliato emendamento - che la Commissione bilancio inizialmente ha valutato, per la prima parte, contrario agli equilibri di bilancio in base all'articolo 81 della Costituzione e sul quale poi, invece, ha espresso un parere contrario semplice - introduce comunque un principio molto, molto pericoloso. Introduce, cioè, il principio per cui le spese comunali, cioè l'attività dei Comuni che transita attraverso le istituzioni (che sono una forma di organizzazione del Comune) non sono soggette al Patto di stabilità.
Voglio solo sottolineare all'Aula questo principio, che tra l'altro è stato violato in un precedente emendamento, il che rappresenta una ragione in più per esprimere voto contrario all'emendamento in esame.
SAPORITO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SAPORITO (AN). Signor Presidente, anche noi siamo contrari a questo emendamento. Come ho già sostenuto intervenendo ieri in discussione generale, è pericoloso, e qui lo ribadisco.
In realtà, non condivido l'ambiguità della Commissione bilancio (che prima afferma la propria contrarietà in base all'articolo 81 della Costituzione e poi cambia idea); non abbiamo indicazioni precise, perché sulla base delle prime affermazioni della Commissione bilancio ci eravamo orientati in un certo modo (poiché qualcosa veniva eliminato e qualcos'altro rimaneva). La Commissione bilancio ci ha ripensato, non so in base a quale novità; probabilmente per aver avuto dei chiarimenti o per aver ricevuto delle pressioni.
Comunque, siamo contrari, sia perché non si può, a distanza di pochi mesi, cambiare un Patto di stabilità, con conseguenze sulle strutture e sui relativi adempimenti dei Comuni, sia perché si fa una specie di condono per i Comuni non virtuosi.
MAFFIOLI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAFFIOLI (UDC). Signor Presidente, preannuncio il nostro voto contrario.
Alle considerazioni dei colleghi, aggiungerei che, se c'era una modifica da fare al Patto di stabilità, era quella di permettere ai Comuni che hanno somme accantonate di spenderle e non invece intervenire sulle questioni del personale, che sappiamo tutti essere abbondante nella pubblica amministrazione.
PASTORE (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PASTORE (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.73 (testo 2), presentato dalla Commissione.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1293
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6-bis.0.100 (testo 2).
POLLEDRI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, assistiamo ad un bel provvedimento federalista, con il quale si preannuncia il taglio delle tasse alle Regioni. Ministro, lei i soldi li aveva. Lei ha i trasferimenti alle Regioni. Li riallocherà tra qualche mese. Si tratta di ben 3 miliardi di euro. E cosa dite alle Regioni? «Vi diamo il potere di tassare i cittadini». Bel modo di concepire il federalismo.
Ma voi i soldi in questo provvedimento li avete trovati. Tra l'altro, Presidente, alcuni emendamenti sono stati dichiarati ammissibili (per carità, non siamo intervenuti contro Pietrelcina, perché non volevamo dire nulla), ma questo è un provvedimento di differimento termini. Nell'emendamento in esame è previsto un onere di spesa. Non so come si faccia ad ammettere in un provvedimento un differimento termini con conseguente onere di spesa aggiuntivo non previsto nella normativa precedente. Abbiamo già trovato 6 o 7 milioni di euro. Per il condono dei colleghi della Sicilia, altro argomento sul quale non siamo intervenuti, per carità, abbiamo trovato 200 milioni di euro. Per pagare i ticket dei cittadini invece non si è trovato un euro.
Avete avuto la fortuna di capitare in un buon momento. Siete seduti su una valanga di soldi. Avete 3 miliardi di euro in più, che sono piovuti dal cielo, sono piovuti, possiamo dirlo, dal Governo Berlusconi e dalle tasche dei cittadini. (Applausi dai Gruppi LNP e FI). E adesso arrivate a dire che non trovate 200 milioni di euro per abolire il ticket? E volete andare in giro a dire alla gente che avete autorizzato le Regioni ad abolirlo? E secondo voi le Regioni dove li vanno a prendere i soldi? Dalle tasche dei cittadini! Quando fate il federalismo, avvisateci, perché in qualche modo ci proteggiamo e cerchiamo di metterci in posizione di difesa.
Presidente Marino, lei viene dall'America per fare questi disastri? Bisognava per forza prevedere un intervento di questo tipo? Bisognava raccontare certe cose alle Regioni? (Applausi dai Gruppi LNP e UDC e del senatore Menardi). Guardate che noi ci andiamo dai cittadini. Fuori dagli ambulatori andremo a raccontare che il Governo di centro-sinistra, che sarebbe dovuto stare dalla parte dei poveri, sta invece dalla parte dei potenti.
Annunciamo un voto fermamente contrario sull'emendamento, sul quale anche le Regioni del Nord e del Sud manifesteranno il loro dissenso. (Applausi dai Gruppi LNP, FI e UDC).
GHIGO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GHIGO (FI). Signor Presidente, vorrei far notare oltretutto che questo emendamento è stato dato per approvato già ieri dagli organi della stampa che, come al solito, dava l'informazione sbagliata che questo provvedimento, sull'abolizione del ticket, era stato approvato. Così non è perché lo stiamo votando oggi e soprattutto perché con questo provvedimento non si abolisce il ticket: si trasferisce il problema alle Regioni che dovranno sopperire con tassazioni proprie al mantenimento comunque del gettito che questo provvedimento aveva stabilito a livello governativo in 811 milioni di euro.
Di conseguenza, non è vero che si toglie il ticket, ma si trasferisce il problema alle Regioni. Se poi la spiegazione dell'abolizione di questo ticket era di restituire alle Regioni la competenza esclusiva sulla sanità, cioè non un'invadenza dell'articolo 117 della Costituzione, mi domando perché non si è abolito anche quello sul pronto soccorso. (Applausi dal Gruppo FI).
CARRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARRARA. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6-bis.0.100 (testo 2), presentato dal senatore Marino e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1293
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1 non sarà posto ai voti.
Chiedo al presentatore, senatore Stiffoni, se insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.
STIFFONI (LNP). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G2, presentato dal senatore Stiffoni.
Non è approvato.
Chiedo al presentatore, senatore Stiffoni, se insiste per la votazione dell'ordine del giorno G3.
STIFFONI (LNP). Sì, signor Presidente.
CARRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3, presentato dal senatore Stiffoni.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1293
PRESIDENTE.
Passiamo alla votazione finale.
CUTRUFO (DC-PRI-IND-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CUTRUFO (DC-PRI-IND-MPA). Signor Presidente, onorevoli colleghi, pare oramai evidente che dall'inizio di questa legislatura ci troviamo sempre più spesso in quest'Aula a dover discutere e votare provvedimenti del Governo che si propongono con il requisito della necessità e dell'urgenza, abusando di uno strumento concesso, sì, dalla nostra Costituzione, ma in primis al Parlamento eletto dal popolo italiano.
Sempre più spesso siamo qui a dover prendere atto di provvedimenti approssimativi e mal congegnati, frutto di scarsa meditazione e scarsa attenzione. Sempre più spesso ci troviamo a dover assistere a tentativi di questa maggioranza di far passare come interesse del Paese dei meri interessi politici e personalistici. Ma ancora più spesso si teme che vi sia un tentativo di instaurare una malsana prassi, di cui avvalersi per correre ai ripari dopo i pasticci combinati dallo stesso Governo.
Non possiamo ignorare, di certo, i rilievi già fatti dai nostri colleghi dell'opposizione sull'articolo 1, comma 5, ad uso e consumo di interessi particolaristici nel settore della ricerca, soprattutto nei concorsi pubblici, strumento necessario per attuare quel famoso cambio generazionale posto a giustificazione dell'intervento operato dal famigerato decreto Bersani. Ci chiediamo come sia possibile legittimare agli occhi dell'opinione pubblica e del settore della ricerca scientifica questo tentativo di porre resistenza al necessario cambiamento dei vertici. Non possiamo, infatti, tacere sulla palese inconsistenza e falsità della giustificazione posta nella relazione.
Noi del Gruppo della Democrazia Cristiana-Partito Repubblicano Italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia ci troviamo ancora oggi qui a dover negare il nostro appoggio per l'approvazione di questo provvedimento, ritenuto lesivo della funzionalità del CNR e della sua autonomia, riconosciuta dalla nostra stessa Costituzione e dalla legge.
Non riteniamo sussistere i presupposti dell'urgenza per intervenire in graduatorie vecchie di anni o per rallentare l'emanazione di provvedimenti attuativi di provvedimenti di certo da noi non votati, ma comunque ora legge di questo Stato.
Non possiamo dare il nostro consenso a un provvedimento che impedisce il ricambio nell'ambito della ricerca, settore da dover valorizzare e rendere più funzionale e non da sclerotizzare ulteriormente.
Non possiamo dare il nostro voto a un provvedimento che tenta di derogare alla normativa vigente ad uso e consumo degli interessi della maggioranza e del suo Presidente. (Applausi del senatore Amato).
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POLLEDRI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, il voto della Lega sarà contrario e arriva sicuramente dopo un ragionamento che è stato fatto, di cui dobbiamo dare atto forse per la prima volta.
Un ragionamento però che, pur con qualche spazio di miglioramento, ha visto aprirsi delle maglie pericolose in un provvedimento che arriva dalla Camera già con alcune difficoltà dal punto di vista economico. Mi riferisco alla copertura economica, agli scricchiolii del Patto di stabilità e agli scricchiolii anche sulle regole di trasparenza del bilancio economico (basta vedere alcuni provvedimenti, come quello sull'ENAC; quindi, 60 e oltre milioni di euro che non si sa come saranno gestiti). È un modo, signor Presidente, mi consenta di dire, personalistico. È un modo un po' alla «cose di casa nostra», che non fa onore a una maggioranza che ha posto sul tema della legalità uno degli accenti della propaganda elettorale e dei suoi motivi di distinzione. Mi riferisco quindi al punto di vista della trasparenza economica.
In quest'Aula ci sono stati poi elementi fortemente peggiorativi, una serie di provvedimenti ad personam. Ricordo il provvedimento relativo all'ulteriore sconto accordato al Belice, approvato dalla Camera, e adesso quello relativo al terremoto degli anni Novanta. Vorrei chiedere se questo è ancora un Paese dove vale un principio di equità e per quale motivo un cittadino di Torino o dell'Emilia o di Milano se non paga le tasse viene in qualche modo assalito o addirittura deve pagarle in anticipo per centinaia e centinaia di milioni di euro in più di quanto in realtà riceve mentre c'è un'altra categoria di cittadini che hanno beneficiato di un condono per il periodo degli anni Novanta. Non hanno aderito al condono? Bene, noi cosa facciamo? Prevediamo altri condoni e in più stabiliamo che prendiamo ancora meno creando sempre più cittadini di serie A e di serie B.
Oggi con forza diciamo che la questione settentrionale è importante per il Paese; basterebbe semplicemente pesare i provvedimenti per vedere a favore di chi sono. Il Parlamento italiano si schiera sempre, metodicamente, a favore del Sud del Paese. Voglio ricordare che il Nord è una parte di questo Paese che ha dato, è una parte di questo Paese che vuole continuare a dare, è una parte del Paese solidale i cui cittadini, però, non possono continuare ad essere trattati come cittadini di serie B nei confronti dei quali viene praticato un razzismo economico e legislativo evidente.
Sono sopraggiunti due elementi estremamente gravi: il primo rappresentato dal provvedimento frutto, ovviamente, del ricatto elettorale del Südtiroler Volkspartei, che ha deciso di espropriare parte dei risparmiatori italiani di gran parte dei loro asset determinando - come oggi si può notare - le prime crepe in due titoli quotati in Borsa; il secondo rappresentato da un atto di ipocrisia amministrativa ed economica da parte del presidente Marino e del ministro della salute Turco, pronti, con le casse dello Stato piene, a distribuire - ora e in futuro - soldi agli amici degli amici, alle cooperative, alle Regioni che non rispettano i Patti di stabilità, agli amici delle concessioni (vedremo poi a chi arriveranno questi soldi), concedendo sgravi fiscali alle cooperative, mentre non si riescono a trovare 800 milioni di euro per eliminare il ticket sulla salute. La tassa sulla salute, come quella sul gioco d'azzardo, è una tassa sui poveri.
Questa maggioranza, dunque, non è favorevole al Nord, non è favorevole alla gente onesta, non è favorevole ai poveri. (Applausi dal Gruppo LNP).
MAFFIOLI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAFFIOLI (UDC). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il decreto-legge n. 300 del 28 dicembre 2006 cosiddetto milleproroghe è stato oggetto di attento esame in Commissione affari costituzionali con un confronto corretto tra maggioranza e opposizione; di questo va dato atto ai componenti della Commissione, ma anche alla disponibilità del relatore, senatore Vitali, e del sottosegretario D'Andrea. Tuttavia, non si possono evitare alcuni giudizi molto critici sui contenuti del provvedimento e su come, ancora una volta, viene utilizzato lo strumento del decreto-legge per «sistemare» alcune situazioni che si sono create grazie all'inerzia del legislatore.
Il provvedimento, tra l'altro, tratta di norme che non contengono alcun tipo di proroga e norme dove i termini sono già scaduti e anche abbondantemente.
Ci troviamo di fronte a disposizioni che vanno contro le stesse enunciazioni del Governo, che predica rigore e poi non mantiene fede ai propri propositi, e a norme che infrangono il diritto sostanziale. Vi sono norme che favoriscono gli amici degli amici o, peggio, parenti stretti del Presidente del Consiglio (Applausi dal Gruppo UDC).
Tutte le volte vengono enunciati buoni propositi e tutte le volte succede esattamente il contrario, anzi peggio! Ma quando cambierà, finalmente, il modo di governare questa nostra povera Italia?
Questo decreto, infatti, tra l'altro, con la formulazione dell'articolo 1, comma 5, prevede che, in attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche, i dirigenti degli istituti dell'ente restino in carica fino al 30 giugno 2007, sospendendo, fino a tale data, le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei precedenti incarichi. Vi sono diversi interrogativi che io ed altri colleghi della Commissione, e non solo, ci siamo posti. Ovvero: come mai tale proroga ostacola lo svolgimento di ulteriori concorsi per l'assunzione di giovani ricercatori? Dove si ravvisa la necessità di questo blocco concorsuale? Dove si ravvisa l'urgenza di questa norma che non proroga termini stabiliti da disposizioni legislative, ma interferisce esclusivamente in provvedimenti interni di un ente di ricerca con una propria autonomia scientifica protetta dall'articolo 33 della Costituzione? Il Governo, se proprio vuole interferire in un istituto di ricerca come il CNR, lo faccia con uno strumento diverso dal decreto-legge!
Che dire, poi, quando si legge l'articolo 3, commi 3 e 3-bis? Cosa c'entrano con la proroga dei termini? Cosa si proroga? L'articolo in questione, infatti, estende solo l'efficacia di un atto posto in essere tra soggetti privati e cioè tra il consorzio delle cooperative di costruzione e i privati cittadini.
All'articolo 4 si introduce una proroga al decreto-legge n. 229 del 2006. A pochi mesi dalla sua approvazione, il decreto Bersani viene modificato. Questo la dice lunga sulla chiarezza di idee di questo Governo e sulla certezza della norma in questo Paese! Ogni giorno si cambia parere. Speriamo di non ritrovarci tra poco a vederci nuovamente sottoposta qualche modifica di norme recentemente approvate. Tra l'altro, la questione è davvero paradossale se si pensa che questo comma prevede la proroga di un termine già scaduto. Si tratta, infatti, del termine fissato dai commi 2 e 3 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, in cui si prevede che il termine fissato è di 120 giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto-legge; termine che risulta, quindi, già scaduto poiché detto decreto è stato convertito in legge nello scorso mese di giugno. Come si può prorogare un termine già scaduto?
Altri casi: all'articolo 6, comma 1, si riapre un termine già scaduto lo scorso 31 dicembre, prorogandolo fino al 28 febbraio 2007.
Sempre all'articolo 6, comma 8-bis, si proroga al 31 luglio 2007 un termine scaduto «solamente» il 28 febbraio 1999. Avete capito bene: 28 febbraio 1999!
Questo decreto-legge ha assunto la veste di una minifinanziaria attraverso norme che dilatano la spesa e, soprattutto, vanno a toccare quelle previsioni di risparmio della spesa pubblica che dovevano contribuire a risanare l'economia di questo Paese. Rinviare la chiusura di circa 570 organi collegiali della pubblica amministrazione, prevista dal decreto Bersani con 15 milioni di risparmio per il 2006 e 42 milioni a partire dal 2007, dà un colpo sostanziale alle previsioni di rigore per il risanamento della finanza pubblica.
Ancora una volta sono state approvate norme in favore di Province autonome e Regioni a Statuto speciale, mentre l'Italia è ricca nel suo territorio di specificità territoriali e culturali che meritano eguale considerazione e rispetto se si vuole realizzare un vero federalismo; norme vergognose che mi auguro siano bocciate dall'Europa.
Ancora una volta si è voluto continuare a dare assistenza sociale a rumeni e bulgari, nonostante l'ingresso in Europa di queste Nazioni, senza stabilire un termine a tali interventi, sottraendo così risorse per l'assistenza ad altri immigrati. Si è modificata la normativa relativa al Patto di stabilità, introducendo norme che favoriscono gli enti meno virtuosi, soprattutto in materia di assunzione di personale.
Tutto questo mi pare davvero inaccettabile!
È questo un provvedimento che, al di là della collaborazione manifestata dal relatore e dal rappresentante del Governo, che ho già sottolineato all'inizio del mio intervento, non può trovare il voto favorevole dell'UDC. Voteremo pertanto contro.
Bisogna voltare pagina. Non è più accettabile questo modo di legiferare! (Applausi dal Gruppo UDC).
*TECCE (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TECCE (RC-SE). Signor Presidente, intervengo per qualche breve riflessione sull'Atto Senato n. 1239 di conversione in legge del decreto-legge recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, meglio conosciuto come decreto mille proroghe.
È noto a tutti come da parecchi anni un simile provvedimento viene assunto nell'ultima seduta dell'anno del Consiglio dei ministri, spesso per norme di valore tecnico, spesso anche per norme che hanno un significato rilevante per gli effetti nei confronti dei cittadini.
In particolare, questo provvedimento contiene due tipologie di interventi: da una parte, si tratta di correzioni di previsioni conseguenti a provvedimenti assunti con la legge finanziaria o a norme che intervengono sulla finanza. Penso, per quanto concerne l'attuale legislatura, alle norme del cosiddetto decreto Bersani o del decreto fiscale riguardo, per esempio, i Vigili del fuoco, la sanità (su cui mi soffermerò) e il Ministero degli affari esteri.
In questo quadro considero molto positivo l'emendamento che abbiamo approvato che corregge un'incongruenza della finanziaria che riguardava il Patto di stabilità. Con la finanziaria si era deciso di annullare le sanzioni per il non rispetto del Patto di stabilità da parte dei Comuni. Questo è avvenuto sulla base di un fatto oggettivo e della correzione introdotta nel suo meccanismo di calcolo anche se era però rimasta in sospeso una possibilità per i Comuni che, non avendo sanzioni, potevano esercitare alcuni diritti come le assunzioni a tempo indeterminato. Questo provvedimento corregge un obbligo dei Comuni oggi di poter assumere solo a tempo determinato e quindi è positivo.
L'altro aspetto riguarda le modifiche dei termini di leggi ordinarie - ritengo a vantaggio dei cittadini - o la risoluzione di problemi dovuti a ritardi della pubblica amministrazione. Pensiamo alle calamità naturali, all'alluvione in Piemonte, ai terremoti del Belice e della Campania. La riflessione che vorrei fare è molto semplice: spesso la necessità di proroghe deve essere utilizzata dal Parlamento per avere il senso della difficoltà e della farraginosità con le quali funziona la pubblica amministrazione.
Oltre all'aspetto formale, credo che ognuna di queste proroghe debba indurre a interrogarsi - mi riferisco soprattutto alle Commissioni competenti - del perché quel determinato provvedimento, che riguarda, ad esempio, i fertilizzanti piuttosto che l'assetto del CNR, ha bisogno di più tempo. Per chi viene dal mondo delle amministrazioni locali è importante tale riflessione, soprattutto in riferimento agli effetti negativi per i cittadini.
L'unico aspetto di merito - Presidente, mi avvio a concludere - concerne il settore della sanità, sul quale noi, nel votare questo provvedimento, a differenza del resto, abbiamo qualche sofferenza perché non ignoriamo il punto critico, i ticket, sul quale fummo dissenzienti dall'impostazione del Governo in sede di legge finanziaria. Ritenemmo insufficiente, pur avendola appoggiata, la mediazione che si trovò. In proposito, c'è un fatto politico positivo che apprezziamo: il ripensamento delle altre forze dell'Unione sull'obbligo di prevedere un ticket di dieci euro sulle prestazioni diagnostiche. In questa stessa Aula avevamo indicato, la senatrice Emprin in particolare, quella scelta come una misura non solo iniqua, ma dannosa che avrebbe favorito l'esodo dal sistema pubblico a quello privato, com'è di fatto avvenuto con il clamore del mese di gennaio. Una maggiore capacità d'ascolto dei bisogni popolari, che abbiamo rappresentato, eviterebbe il danno invece che ridurlo.
Votiamo mal volentieri la proroga, sia pur temporanea, del regime di partecipazione diretta alla spesa sanitaria. Vediamo il rischio che le misure proposte si rivelino ancora una volta inefficaci oltre che inique e per questo continueremo a sollecitare la loro abrogazione in tutte le sedi. Non sottovalutiamo, anzi apprezziamo l'impegno dell'Unione e della ministra Turco volto a superare questo sistema con la prossima finanziaria. Ci saremmo aspettati più coraggio.
La verità è una sola: noi ascoltiamo e rappresentiamo la rabbia di coloro che, pagando le tasse sui loro stipendi, vedono che chi evade spesso non ha il problema del pagamento del ticket; pensiamo alla assurda normativa che ancora rende troppo lungo in Italia il termine dell'esclusiva sulla brevettabilità dei farmaci, aumentandone i costi.
Pertanto, riaffermiamo la priorità del superamento dei ticket a tutela dei ceti deboli ed è necessario che tale priorità sia realmente affermata al più presto. (Applausi dal Gruppo RC-SE).
SAPORITO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SAPORITO (AN). Onorevoli colleghi, al termine di un dibattito che è stato in alcuni casi, in Commissione e in Aula, molto duro ma portato avanti democraticamente con motivazione serie, devo dare atto al relatore e al Presidente della 1a Commissione di aver consentito una discussione larga e intensa e, certe volte, anche quasi di scontro. Quando si tratta però di norme che riguardano interessi generali del Paese, talune posizioni dure sono giustificate, purché svolte democraticamente, come pensiamo di aver fatto noi.
Abbiamo ottenuto qualcosa da questo provvedimento, è inutile dire. Alcune nostre ragioni sono state ascoltate, ma altre molto più serie e di sostanza invece sono state omesse e pretermesse. Non siamo in grado di poter votare positivamente questo provvedimento per le argomentazioni ricordate da tutti noi; colleghi di altri Gruppi e del mio Gruppo sono intervenuti chiarendo e spiegando le posizioni di partito su argomenti significativi.
Votiamo contro questo provvedimento per tre elementi essenziali, con tre motivazioni.
La prima - è già stata ricordata da qualche collega - riguarda la circostanza che ci troviamo di fronte alla giurisprudenza del Quirinale, che lei, Presidente, forse ricorda ma sicuramente la ricordano gli altri colleghi del Consiglio di Presidenza del Senato. Stiamo stati molto attenti a questa giurisprudenza in materia di decreti-legge e di leggi di conversione di decreti-legge. Nella passata legislatura, e penso anche nell'altra, si diceva che non bisognava mai inserire in un decreto-legge una norma di delega e nemmeno porla nella legge di conversione. Così non è avvenuto con il provvedimento al nostro esame, in quanto sono state introdotte anche deleghe.
L'altro principio sacrosanto di giurisprudenza quirinalizia, fatto proprio dalla Presidenza del Senato, riguardava i termini. Mai in un decreto-legge si potevano rinnovare termini sia pure scaduti il giorno prima o lo stesso giorno. Il non rinnovo dei termini costituiva una norma così forte che alcuni disegni di legge, nei quali c'era stata la forzatura per giusti motivi, erano stati rivisti e rinviati all'Aula dal Quirinale.
Per quanto riguarda l'agricoltura, Presidente, le chiedo se è possibile intervenire in materia di espropriazione quando sono di fronte due soggetti privati - il consorzio di cooperative e i singoli espropriati - mentre è in atto da parte della magistratura una sentenza che dà ragione agli espropriati e torto al consorzio, il quale quindi deve pagare indennizzi ed altre somme. Ebbene, noi interveniamo come legislatore nei confronti della magistratura offendendo non solo quest'ultima ma anche il nostro ordinamento, il diritto positivo che regola quei rapporti. Il consorzio di cooperative sta perdendo, sta per essere condannato e noi lo salviamo, perché - questo è e mi spiace dirlo - con questa legge si annullano completamente gli orientamenti e le decisioni già prese dal magistrato.
Ho indicato solo alcune situazioni, e non voglio parlare poi dell'interesse delle Province di Trento e di Bolzano che in questa sede è stato in qualche modo avallato con una decisione che riteniamo pericolosa anche sotto il profilo della dignità del nostro Paese a livello europeo e internazionale.
Per questi motivi, voteremo contro il provvedimento in esame. (Applausi dal Gruppo AN).
PASTORE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PASTORE (FI). Signor Presidente, annuncio il voto contrario di Forza Italia perché durante l'iter seguito in quest'Aula non è stato corretto alcuno dei difetti che presentava il provvedimento in esame. Abbiamo denunciato ciò sia in sede di discussione delle pregiudiziali che di presentazione e discussione degli emendamenti.
Si tratta di un provvedimento non omogeneo, nonostante la Camera abbia tanto disquisito sul rispetto delle regole da parte di questo ramo del Parlamento. Vi sono proroghe scadute su termini scaduti, e quindi non si tratta di vere e proprie proroghe, ma del ripristino di situazioni anteriori con violazioni di diritti acquisiti.
Mi riferisco - ad esempio - in particolare alle vicende in materia di espropriazione per pubblica utilità. Si rileva un insieme di invasioni di campo; cito per tutte quelle in materia di Consiglio nazionale delle ricerche che gode di autonomia non solo riservata dalla legge ma addirittura costituzionale. Al contrario, si interviene su atti interni stabilendone la sospensione e questa mi sembra una scelta molto preoccupante.
Do atto che in Commissione il lavoro è stato sereno e disteso, nel senso che vi è stato un confronto a tutto campo tra i vari componenti. Il Presidente della Commissione ha potuto portare finalmente in porto un dibattito - ripeto - costruttivo, anche grazie alla presenza del relatore e all'approfondimento dei temi in campo.
Purtroppo, però, devo anche dare atto che il testo licenziato dal Senato è notevolmente peggiorato rispetto a quello della Camera. È peggiorato almeno per tre ragioni: in primo luogo, perché si modificano le norme della finanziaria appena licenziata, inserendo delle eccezioni o delle deroghe al sistema della verifica del Patto di stabilità. Si tratta di due emendamenti molto importanti, uno votato ieri e uno oggi, che pongono grossi problemi per quanto riguarda la coerenza di una scelta politica che sembrava invece ferma e condivisa da parte della maggioranza di centro-sinistra. Diciamo la verità, certi vincoli valgono in eterno per i piccoli, per i figliastri, e invece sono destinati a cadere per i soggetti forti, in questo caso per il sistema delle autonomie. Queste deroghe all'ultima finanziaria introducono un'aspettativa di sanatoria negli enti locali che un domani, un mese o due mesi dopo, si potranno aspettare, dopo una presa di posizione rigida da parte del Governo, un allentamento dei freni, e sappiamo quanto incida la spesa degli enti locali sul debito pubblico complessivo.
Un'altra questione molto rilevante è quella introdotta in quest'Aula in materia di concessioni per le centrali idroelettriche nelle Province di Trento e Bolzano. Qui non è questione di autonomia delle suddette Province ma si tratta - nonostante la sciagurata scelta operata dalla riforma del Titolo V nel 2001 di stabilire che l'energia fosse di competenza concorrente tra Stato e Regioni - di voler considerare, o di dovere considerare, una volta per tutte, che il settore dell'energia è un settore strategico che va riservato alla competenza esclusiva o comunque prevalente dello Stato. Al contrario, in questo caso si affida un comparto così delicato per l'intera vita nazionale alla responsabilità delle Province autonome.
Un altro punto, Presidente, e mi avvio alla conclusione, è relativo alle deleghe; in questo testo viene inserita una delega, ancorché di completamento di procedure già avviate, tanto è che si è dovuto cambiare anche il titolo del provvedimento. La materia delle deleghe inserite nelle leggi di conversione di decreti‑legge dovrebbe formare oggetto di una riflessione di carattere applicativo del Regolamento esistente che noi aspettiamo da tempo e che abbiamo invocato, perché così facendo i provvedimenti legislativi, ma anche i decreti‑legge, potranno contenere tutto e il contrario di tutto, in barba alla Costituzione, alle leggi fondamentali dello Stato e spesso anche alle regole parlamentari.
Per queste ragioni, il nostro voto sarà radicalmente contrario. (Applausi dal Gruppo FI).
BOCCIA Antonio (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo dell'Ulivo e per ringraziare il presidente della 1a Commissione, il collega Bianco, e il presidente della 5a Commissione, il senatore Morando, unitamente al relatore Vitali e al sottosegretario D'Andrea che hanno realizzato una positiva sinergia per migliorare il testo pervenuto dalla Camera.
Sono state introdotte norme che sicuramente porteranno benefici e vantaggi a tutti i cittadini italiani, attraverso i Comuni, per le innovazioni che sono state previste, nonché attraverso la flessibilità dei ticket sanitari.
Per questi motivi l'Ulivo voterà a favore. (Applausi dal Gruppo Ulivo).
STRANO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
STRANO (AN). Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole a questo provvedimento con una grande soddisfazione per il lavoro svolto dalla Commissione presieduta dal senatore Bianco e, in particolar modo, per l'emendamento 3-bis.1 (testo 2) che, voluto dal senatore Bianco, ha avuto la firma chi tutti i senatori delle aree colpite dal sisma del 1990 (Catania, Ragusa e Siracusa) che hanno avuto la possibilità di chiudere una vicenda contributiva con il pagamento del 30 per cento del dovuto.
Mi preme ricordare che anche durante il Governo Berlusconi era stato fatto qualcosa: molti esaurirono la posizione soltanto con il 10 per cento, ma a fronte di questo emendamento bisogna dare atto che la vicenda finalmente si chiude in via definitiva. Non è un regalo al Sud, ma il riconoscimento di una condizione particolarmente disagiata.
BIANCO (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIANCO (Ulivo). Signor Presidente, sento il dovere di esprimere, a nome della Commissione, innanzi tutto un ringraziamento ai funzionari e ai dipendenti della 1a Commissione permanente, perché ci hanno consentito un esame molto attento del provvedimento. I tempi erano molto ristretti, come lei sa, Presidente, e c'era da valutare con molta attenzione la proponibilità degli emendamenti. Si è fatto un lavoro assai rigoroso, come chiestoci esplicitamente dal Presidente del Senato.
Desidero ringraziare la Commissione bilancio per la collaborazione che è stata posta in essere, il relatore che si è sobbarcato di un compito così delicato, ma soprattutto, Presidente, tengo ad affermare che in 1a Commissione, nella quale molto spesso ci sono stati scontri molto aspri, si è lavorato notoriamente in un clima di netta differenziazione politica, con uno spirito assai costruttivo di cui hanno dato atto volentieri diversi colleghi.
Desidero ringraziare parimenti i colleghi di maggioranza ma ancora più quelli dell'opposizione che ci hanno consentito, in un tempo ragionevole, di esaminare in modo approfondito le questioni che ci sono state assegnate. (Applausi dei senatori Vitali e Biondi).
PRESIDENTE. Passiamo all'esame della proposta di coordinamento C1, presentata dal relatore, che si intende illustrata.
La metto ai voti.
È approvata.
Procediamo alla votazione del disegno di legge.
POLLEDRI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
POLLEDRI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa», con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
NEGRI (Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NEGRI (Aut). Signor Presidente, desidero comunicare un errore di votazione: durante l'ultima operazione di voto ho votato in modo contrario, mentre intendevo esprimere un voto a favore. Chiedo che la correzione venga registrata.
PRESIDENTE. Va bene, senatrice Negri, sarà fatto così.
Onorevoli colleghi, prima di passare al successivo punto all'ordine del giorno, sospendo brevemente la seduta, che riprenderà con le comunicazioni del Governo sulle recenti operazioni antiterrorismo.
(La seduta, sospesa alle ore 11,15, è ripresa alle ore 11,26).
La seduta è tolta (ore 13,37).
Allegato A
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1293)
(V. nuovo titolo)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa (1293) (Nuovo titolo)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)
Art. 1.
1. Il decreto-legge 28 dicembre 2006, n.300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
________________
(*)Approvato con emendamenti e con modificazioni al testo del decreto-legge il disegno di legge composto del solo articolo 1. Cfr. anche seduta 108
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 2006, N.300
All’articolo 1:
al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «limitatamente all’assunzione di personale del Ministero degli affari esteri»;
al comma 6, le parole: «anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2009».
All’articolo 2:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All’articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le parole: ’’30 giugno 2006’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’31 dicembre 2007’’»;
il comma 2 è sostituito del seguente:
«2. All’articolo 3 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n.306, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
’’2-bis. Gli operatori iscritti nella banca dati di cui all’articolo 2, comma 1, possono presentare entro il 31 dicembre 2007 le istanze di aggiornamento relative alla propria attività, conseguenti a variazioni intervenute prima della data di entrata in vigore della presente disposizione’’»;
al comma 4, secondo periodo, le parole: «a decorrere dall’anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2007»;
al comma 5, le parole: «31 luglio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2007»;
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.81, le parole: ’’1º gennaio 2007’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’1º gennaio 2008’’»;
alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di pesca».
All’articolo 3:
al comma 1, le parole: «31 maggio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n.447, gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e la legge 5 marzo 1990, n.46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. L’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n.354, e successive proroghe, si interpreta come applicabile esclusivamente alle occupazioni d’urgenza preordinate all’espropriazione»;
al comma 4, le parole: «30 aprile 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
Dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. – (Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994). – 1. Per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese, relativi all’alluvione del Piemonte del 1994, il termine di presentazione delle domande di cui all’articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n.350, è differito al 31 luglio 2007. La presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente ’’Fondo speciale’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per l’anno 2007 e a 1.500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2009, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1.500.000 euro per l’anno 2008, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».
All’articolo 4:
il comma 2 è soppresso.
All’articolo 6:
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. All’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
’’6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo’’»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. All’articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422, e successive modificazioni, le parole: ’’31 dicembre 2006’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’31 dicembre 2007’’»;
al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «il quale individua» sono inserite le seguenti: «e autorizza» e sono aggiunte, in fine, le parole: «e da realizzare entro e non oltre il termine fissato dal Ministro dei trasporti con il medesimo decreto»;
al comma 7, le parole: «1º febbraio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2007»;
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Il termine di cui al comma 1 dell’articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n.122, relativo alla domanda di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, è differito al 31 dicembre 2007»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Il termine di cui all’articolo 1, secondo comma, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.253 del 29 ottobre 1998, relativo all’attuazione dell’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.30, è differito al 31 luglio 2007. I relativi oneri finanziari sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali.
8-ter. Il termine previsto dall’articolo 43, comma 3, della legge 1º agosto 2002, n.166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2006 dall’articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 2005, n.266, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007.
8-quater. All’onere derivante dall’attuazione del comma 8-ter, determinato in 2 milioni di euro per l’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente ’’Fondo speciale’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8-quinquies. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, per gli enti non commerciali di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n.311, può essere prevista l’applicazione dell’articolo 11, commi da 3 a 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.80, nonché la proroga al 31 dicembre 2008, per i medesimi enti, della sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituto di imposta, prevista dal citato comma 255 dell’articolo 1 della legge n.311 del 2004, nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente ’’Fondo speciale’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
Dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. – (Riapertura dei termini per la concessione di benefici antiracket e antiusura). – 1. Le disposizioni dell’articolo 24, commi 1, 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n.44, e successive modificazioni, si applicano anche alla richiesta di concessione del mutuo, di cui alla legge 7 marzo 1996, n.108, e successive modificazioni. In tali casi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 10, primo periodo, della citata legge n.108 del 1996, le domande di concessione del mutuo devono essere presentate o ripresentate, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni del citato articolo 24, commi 2 e 3, della legge n.44 del 1999, e successive modificazioni, si applicano anche alle domande di concessione dell’elargizione e del mutuo presentate dopo la data di entrata in vigore della medesima legge ma antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n.455, riferite ad eventi dannosi denunciati o accertati in tale periodo. Qualora sulle suddette domande di concessione dell’elargizione e del mutuo sia stata adottata una decisione nel medesimo periodo, le stesse possono essere ripresentate, rispettivamente, nei termini di centoventi giorni e di centottanta giorni che ricominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora per gli eventi dannosi di cui al presente comma i termini di presentazione delle domande indicati dall’articolo 13 della citata legge n.44 del 1999 e dall’articolo 14 della citata legge n.108 del 1996 fossero in corso o già scaduti alla data di entrata in vigore del citato regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.455 del 1999, le relative istanze di concessione dell’elargizione e del mutuo, ove non siano state tempestivamente presentate, possono essere presentate, rispettivamente, entro centoventi giorni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Gli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 gravano interamente sul Fondo unificato di cui all’articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n.44, ad invarianza degli importi costituenti la dotazione finanziaria prevista per il medesimo Fondo dalle citate leggi 7 marzo 1996, n.108, e successive modificazioni, e 23 febbraio 1999, n.44, e successive modificazioni».
ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ARTICOLO 1.
(Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro)
1. Per l’anno 2007 le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, sono ricomprese per i due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449.
2. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l’emergenza nel settore infermieristico e tecnico, il termine previsto dall’articolo 6-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n.26, è prorogato al 31 maggio 2007, in attesa della definizione di tali prestazioni e nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.51, sono prorogate al 30 aprile 2007 limitatamente all’assunzione di personale del Ministero degli affari esteri.
4. La graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4 serie speciale – n.24 del 27 marzo 1998, e la graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4 serie speciale – n.92 del 20 novembre 2001, sono prorogate fino al 31 dicembre 2007.
5. In attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), i direttori degli istituti del predetto Ente, di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n.127, restano in carica fino al 30 giugno 2007; sono sospese, fino a tale data, le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi.
6. All’articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n.170, le parole: «anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2009».
EMENDAMENTO ACCANTONATO NELLA SEDUTA 108
1.901 (TESTO 2)
Approvato
Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Fino al 31 dicembre 2011, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, gli uffici di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, continua ad applicarsi la disposizione di cui all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n.3 del 1957. Al medesimo personale e fino alla predetta data, non si applica, altresì, il limite di cui al periodo finale del comma 1, dell’articolo 133, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217 e la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo».
ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ARTICOLO 2.
(Disposizioni in materia di agricoltura e di pesca)
1. All’articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
2. All’articolo 3 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n.306, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Gli operatori iscritti nella banca dati, di cui all’articolo 2, comma 1, possono presentare entro il 31 dicembre 2007 le istanze di aggiornamento relative alla propria attività, conseguenti a variazioni intervenute prima della data di entrata in vigore della presente disposizione».
3. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2005, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.244, e successive modificazioni, il termine per il versamento della prima e della seconda rata è effettuato entro il 29 dicembre 2006, senza aggravio di sanzioni ed interessi; il temine per il versamento della terza e quarta rata di cui all’articolo 2, comma 116, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286, è posticipato al 30 giugno 2007; al relativo onere, pari a 50.000 euro per l’anno 2007, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter del decreto-legge 1º ottobre 2005, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.244. I versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione di cui all’articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.244, e successive modificazioni, sono effettuati in unica soluzione senza aggravio di sanzioni e di interessi entro il 16 gennaio 2007 ovvero in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo. La prima rata è versata entro il 16 gennaio 2007. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 gennaio 2007. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al predetto articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge n.202 del 2005 sono effettuati entro il 31 gennaio 2007.
4. I compiti del Commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n.49, sono estesi a tutte le emergenze zootecniche e sono prorogati al 31 dicembre 2007. Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.244, e successive modificazioni.
5. Il termine di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 aprile 2006, n.217, per l’iscrizione nel registro dei fertilizzanti o dei fabbricanti di fertilizzanti, è prorogato al 30 settembre 2007.
5-bis. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.81, le parole: «1º gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2008».
EMENDAMENTI ACCANTONATI NELLA SEDUTA 108
2.22 (TESTO 2)
Improcedibile
Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole. «30 giugno 2007», sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2007»;
b) le parole: «50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «115.000 euro»;
c) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «All’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.244, le parole: "e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007", sono sostituite dalle seguenti: ", di 7,885 milioni di euro per l’anno 2007 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008"».
2.20 (testo 2)
LA COMMISSIONE
V. em. 2.20
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
«5-ter. Il termine di cui all’articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l’adeguamento degli statuti dei consorzi agrari, con le modalità previste per le deliberazioni assembleari dall’articolo 223-duodecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, è prorogato al 30 aprile 2008. Sino a tale adeguamento, e comunque non oltre detta data, continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge 3 ottobre 2001, n. 366».
2.20
LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
«5-ter. Il termine di cui all’articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l’adeguamento degli statuti dei consorzi agrari, con le modalità previste per le deliberazioni assembleari dall’articolo 223-duodecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, è prorogato al 30 aprile 2008».
ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ARTICOLO 3.
(Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia)
1. Il termine previsto dall’articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006, n.173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n.228, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma.
2. All’articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n.311, relativo al completamento degli interventi infrastrutturali per l’integrale attuazione della Convenzione tra l’Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18 giugno 1973, n.475, le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostitute dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2005».
3. I verbali di concordamento dell’indennità di espropriazione e di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio, relativi alla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n.219, conservano la loro efficacia indipendentemente dall’emanazione del decreto di espropriazione.
3-bis. L’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, e successive proroghe, si interpreta come applicabile esclusivamente alle occupazioni d’urgenza preordinate all’espropriazione.
4. Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n.266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.306, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005.
EMENDAMENTO ACCANTONATO NELLA SEDUTA 108
3.4 (TESTO 2)
DE ANGELIS, LOSURDO, ALLEGRINI
Improcedibile
Alla fine del comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi di pendenza di procedimenti giudiziari relativi ai beni oggetto dell’esproprio e alla procedura di esproprio».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3 ACCANTONATI NELLA SEDUTA 108
3.0.1 (TESTO 2)
Approvato
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Gli interventi di cui all’articolo 1 della legge 14 marzo 2001, n.80 possono essere realizzati entro il 31 dicembre 2009.
2. Al fine di realizzare gli interventi di cui all’articolo 1 della legge 14 marzo 2001, n. 80, al comune di Pietrelcina è assegnato un contributo di 1.500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 1.500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base in conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».
3.0.4
Ritirato
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Differimento di termini concernenti aree colpite da calamità naturali)
1. I termini per accedere ai finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995 nn. 35 e s.m.i., previsti dall’articolo 4-quinques della legge 16 luglio 1997 nn. 228 e s.m.i., e alle agevolazioni di cui all’articolo 1-bis della legge 20 ottobre 2004 nn. 257 e s.m.i., anche a favore dei soggetti che hanno cessato l’attività anteriormente alla data del 20 ottobre 2004, sono ulteriormente prorogati fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie assegnate. All’articolo 4-quinques comma 1, della citata legge n. 228 del 1997, dopo le parole: "dalla legge 4 dicembre 1993, n.493" sono aggiunte le seguenti parole: "nonché nelle aree a rischio di esondazione soggette a vincolo derivate da delibere regionali". Al comma 5 dell’articolo 1-bis. della legge 19 ottobre 2004, n.257, sostituire le parole: «dei soggetti danneggiati dalle attività atmosferiche di cui al comma 1", con le parole: "dei titolari delle imprese aventi insedimaneti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo".
2. All’attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell’ambito delle residue risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995 n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli oneri necessari all’attività istruttoria da parte di MCC S.p.a. e Artigiancassa S.p.a.».
ARTICOLO 3-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI DOPO L'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 3-BIS.
(Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994)
1. Per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese, relativi all’alluvione del Piemonte del 1994, il termine di presentazione delle domande di cui all’articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n.350, è differito al 31 luglio 2007. La presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per l’anno 2007 e a 1.500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2009, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1.500.000 euro per l’anno 2008, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
EMENDAMENTO ACCANTONATO NELLA SEDUTA 108
3-BIS.1 (TESTO 2)
BIANCO, FINOCCHIARO, CENTARO, FIRRARELLO, LIOTTA, STRANO, ZICCONE, D’ONOFRIO, FORTE
Approvato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I termini di cui all’articolo 9, comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono differiti al 31 dicembre 2007 al fine di consentire ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, di definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 31 dicembre 2007, l’intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 30 per cento».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3-BIS ACCANTONATI NELLA SEDUTA 108
3-BIS.0.2
Approvato
Dopo l’articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 3-ter.
(Riapertura dei termini previsti dalle leggi 228/07 ("Rilocalizzazione delle imprese ubicate nelle zone a rischio alluvionale"), e 257/04 ("Integrazione dei risarcimenti a favore dei soggetti alluvionati nel 1994"))
1. I termini per accedere ai finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995 nn. 35 e s.m.i., previsti dall’articolo 4-quinques della legge 16 luglio 1997 nn. 228 e s.m.i., e alle agevolazioni di cui all’articolo 1-bis della legge 20 ottobre 2004 nn. 257 e s.m.i., anche a favore dei soggetti che hanno cessato l’attività anteriormente alla data del 20 ottobre 2004, sono ulteriormente prorogati fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie assegnate.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 4-quinques comma 1, della legge 16 luglio 1997 nn. 228, si applicano altresì alle aree a rischio di esondazione soggette a vincolo derivante da delibere regionali.
3. Si intendono inclusi, tra i soggetti, di cui al comma 5 dell’articolo 1-bis della legge 19 ottobre 2004 nn. 257, anche i titolari delle imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo.
4. All’attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell’ambito delle residue risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995 nn. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli oneri necessari all’attività istruttoria da parte di MCC S.p.a.».
3-bis.0.5
Id. em. 3-bis.0.2
Dopo l’articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 3-ter.
(Riapertura dei termini previsti dalle leggi 228/07 ("Rilocalizzazione delle imprese ubicate nelle zone a rischio alluvionale"), e 257/04 ("Integrazione dei risarcimenti a favore dei soggetti alluvionati nel 1994"))
1. I termini per accedere ai finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995 nn. 35 e s.m.i., previsti dall’articolo 4-quinques della legge 16 luglio 1997 nn. 228 e s.m.i., e alle agevolazioni di cui all’articolo 1-bis della legge 20 ottobre 2004 nn. 257 e s.m.i., anche a favore dei soggetti che hanno cessato l’attività anteriormente alla data del 20 ottobre 2004, sono ulteriormente prorogati fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie assegnate.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 4-quinques comma 1, della legge 16 luglio 1997 nn. 228, si applicano altresì alle aree a rischio di esondazione soggette a vincolo derivante da delibere regionali.
3. Si intendono inclusi, tra i soggetti, di cui al comma 5 dell’articolo 1-bis della legge 19 ottobre 2004 nn. 257, anche i titolari delle imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo.
4. All’attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell’ambito delle residue risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995 nn. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli oneri necessari all’attività istruttoria da parte di MCC S.p.a.».
ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ARTICOLO 6.
(Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini)
1. All’articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2007».
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare fino al 31 maggio 2007 gli accordi di cui all’articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n.350, finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n.137.
3. All’articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, le parole: «1/1/2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
4. All’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo».
4-bis. All’articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
5. Le somme stanziate dall’articolo 1, comma 10, della legge 31 marzo 2005, n.56, non impegnate entro il 31 dicembre 2006, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate in entrata nell’anno successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale in favore dell’Istituto nazionale per il commercio estero.
6. L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) è autorizzato, con le modalità di cui all’articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n.266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all’anno 2006, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per fare fronte a spese di investimento negli aeroporti. Entro il 30 aprile 2007, l’ENAC comunicherà l’ammontare delle rispettive disponibilità di cui al presente comma al Ministro dei trasporti, il quale individua e autorizza, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere su tali risorse e da realizzare entro e non oltre il termine fissato dal Ministro dei trasporti con il medesimo decreto.
7. Gli effetti derivanti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.247 del 23 ottobre 2006 dell’articolo 4 del regolamento ISVAP in data 16 ottobre 2006, n.5, limitatamente alle disposizioni in esso contenute ed a quelle immediatamente connesse che ne presuppongano l’avvenuta entrata in vigore, si producono a decorrere dal 28 febbraio 2007.
7-bis. Il termine di cui al comma 1 dell’articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, relativo alla domanda di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, è differito al 31 dicembre 2007.
8. Il regolamento di cui all’articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n.266, è emanato entro il 30 marzo 2007. In caso di mancata emanazione nel predetto termine il Fondo istituito dal medesimo comma 108 è interamente destinato alle finalità di cui all’articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
8-bis. Il termine di cui all’articolo 1, secondo comma, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.253 del 29 ottobre 1998, relativo all’attuazione dell’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.30, è differito al 31 luglio 2007. I relativi oneri finanziari sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali.
8-ter. Il termine previsto dall’articolo 43, comma 3, della legge 1º agosto 2002, n.166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2006 dall’articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 2005, n.266, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007.
8-quater. All’onere derivante dall’attuazione del comma 8-ter, determinato in 2 milioni di euro per l’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8-quinquies. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, per gli enti non commerciali di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, può essere prevista l’applicazione dell’articolo 11, commi da 3 a 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché la proroga al 31 dicembre 2008, per i medesimi enti, della sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituito di imposta, prevista dal citato comma 255 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004, nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
EMENDAMENTI ACCANTONATI NELLA SEDUTA 108
6.55 (TESTO 2)
Respinto
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. È autorizzata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, la prosecuzione dei programmi di assistenza ed integrazione sociale previsti dall’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, che siano già in essere al momento dell’entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto-legge 300 del 28 dicembre 2006 e dei quali siano beneficiari i cittadini neocomunitari della Romania e della Bulgaria».
6.800 (testo 2)
IL RELATORE
Approvato
Il comma 8, è sostituito dal seguente:
«8. Le somme stanziate dall’articolo 1, comma 108, della legge n.266 del 2005 non impegnate entro il 31.12.2006 sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate in entrata nell’anno successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dei trasporti. Il regolamento di cui all’articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n.266 è emanato entro il 30 giugno 2007. In caso di mancata emanazione nel predetto termine il fondo istituito dal medesimo comma 108 è interamente destinato alle finalità di cui all’articolo 1, comma 920 della legge 27 dicembre 2006, n.296».
6.73 (testo 2)
LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere i seguenti:
«8-sexies. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all’anno 2006, tra le esclusioni di cui all’articolo 1, commi 142, lettera c) e 143, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n.266, sono comprese le spese per trasferimenti destinati alle istituzioni previste dall’articolo 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
8-septies. All’articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2006, n.296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il termine per l’applicazione delle regole del patto di stabilità interno agli enti istituiti nell’anno 2006 ed alle province della regione autonoma della Sardegna istituite con legge regionale 2 gennaio 1997, n.4, e i cui organi sono stati eletti a seguito delle consultazioni amministrative dell’8 e 9 maggio 2005, è prorogato al 1º gennaio 2009, assumendo quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell’esercizio 2007."».
EMENDAMENTO 6-BIS.0.100 PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6-BIS
6-BIS.0.100 (già 6-BIS.0.10 TESTO 2) (TESTO 2)
MARINO, BODINI, BOSONE, SILVESTRI
Approvato
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-ter.
(Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie)
1. Le disposizioni relative alla quota fissa di cui all’articolo 1, comma 796, lettera p) della legge 27 dicembre 2006, n.296, si applicano fino al 31 marzo 2007 e comunque fino all’entrata in vigore delle misure o alla stipulazione dell’accordo di cui al comma 2.
2. All’articolo 1, comma 796 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera p) sono inserite le seguenti:
"p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p), fermo restando l’importo di manovra pari a 811 milioni di euro per l’anno 2007, 834 milioni di euro per l’anno 2008 e 834 milioni di euro per l’anno 2009, le regioni, sulla base della stima degli effetti della complessiva manovra nelle singole regioni, definita dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, anziché applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro, possono alternativamente:
1) adottare altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella regione interessata è subordinata alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell’appropriatezza, da parte del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
2) stipulare con il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze un accordo per la definizione di altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario e del controllo dell’appropriatezza. Le misure individuate dall’accordo si applicano, nella regione interessata, a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell’accordo medesimo"».
ORDINI DEL GIORNO
G1
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
l’articolo 6, comma 8 del decreto-legge n. 300 del 2006 prende in considerazione alcuni aspetti della riforma dell’autotrasporto;
la linea protezionistica sostenuta dai diversi Governi, fin dagli anni novanta, nei confronti dell’autotrasporto è all’origine dell’attuale stato di crisi del settore, che, dovendo fare i conti con una struttura dei costi superiore alla media europea, deve sostenere la concorrenza sempre più aggressiva degli altri vettori europei, in particolare quelli provenienti dai Paesi dell’Est;
l’autotrasporto merci è un settore strategico per la crescita economica del Nord, dove esiste un’alta concentrazione di imprese di settore, ma anche dell’intero Paese; con le sue 185 mila imprese, movimentando l’80 per cento delle merci e producendo circa il 10 per cento del prodotto interno lordo, il settore si è fortemente accresciuto rispetto alle altre modalità di trasporto;
i dati contenuti nel Libro Bianco sui Trasporti dell’Unione Europea indicano che tra il 1990 e 1998 il trasporto merci su strada è aumentato del 19,4 per cento mentre nello stesso periodo, il traffico ferroviario è diminuito del 43,5 per cento. Secondo le stime dell’Unione Europea il trasporto merci è destinato ad aumentare, entro il 2010, del 50 per cento, provocando il collasso delle maggiori arterie infrastrutturali nazionali, che si sviluppano per gran parte sull’area padana;
l’insoddisfacente livello di infrastrutturazione e di modernizzazione dell’organizzazione logistica del nostro Paese penalizza fortemente le imprese di autotrasporto nazionali, che presentano un basso livello di competitività rispetto agli operatori europei. Nel 2006, in Italia la velocità commerciale media per gli autoveicoli da trasporto pesante è stata di 50 Km/h, mentre in Francia e in Germania è stata di 55 Km/h;
lo studio sulla comparazione dei costi operativi sostenuti dalle aziende di autotrasporto, condotto dal Comitato Centrale Albo Nazionale Autotrasportatori in otto paesi dell’Unione europea, evidenzia una situazione di persistente difficoltà dell’Italia rispetto ai Paesi concorrenti; il costo per chilometro in Italia è il più alto in assoluto con un differenziale che oscilla tra 1l8 per cento e il 35 per cento di maggiorazione rispetto ai membri storici dell’Unione Europea, mentre è di gran lunga superiore rispetto all’Ungheria (52 per cento) alla Polonia (73 per cento) e Romania (99 per cento);
la forte concorrenza delle aziende che si sono efficacemente ristrutturate, come le francesi e le tedesche, ma anche delle aziende di trasporto che spesso operano senza il rispetto delle regole di mercato, rende necessario il completamento della riforma del settore al fine di creare un sistema di regole comuni che salvaguardi ne, le imprese nazionali sia sotto il profilo della concorrenza sia sotto il profilo della sicurezza stradale;
le iniziative di natura normativa adottate dai diversi Governi per ridurre gli alti costi di esercizio che gravano sulle nostre imprese di autotrasporto si sono rilevate poco efficaci e la significativa riduzione delle risorse destinate all’autotrasporto, prevista nell’ultima finanziaria, rischia di ostacolare il processo di liberalizzazione del settore, voluto con la legge delega 1º marzo 2005, n. 32;
impegna il Governo:
ad adottare tutte le misure necessarie ad attuare il definitivo completamento della riforma dell’autotrasporto merci, al fine di garantire la sopravvivenza delle imprese di, autotrasporto nazionali e di favorire lo sviluppo di una concorrenza basata sul comune rispetto delle regole di mercato;
ad attuare politiche di sviluppo della competitività, in grado di rimuovere gli ostacoli di natura strutturale che impediscono alle imprese di autotrasporto di accedere liberamente alla rete infrastrutturale del Paese, anche favorendo la realizzazione di arterie di grande scorrimento come la Bre.be.ni, la Valdastico Nord, la Pedemontana Lombarda e Veneta, la T.E.M. e la Valcamonica;
a verificare l’efficacia degli strumenti che consentono il pieno rispetto e il puntuale controllo della regolarità amministrativa di circolazione, al fine di poter accertare l’eventuale presenza sulle nostre strade di vettori che operano senza il rispetto delle comuni regole di mercato.
________________
(*) Accolto dal Governo
G2
Respinto
Il Senato,
premesso che:
l’articolo 6, comma 8 del decreto-legge n. 300 del 2006 prende in considerazione alcuni aspetti della riforma dell’autotrasporto;
l’avvio delle procedure per la restituzione del «bonus fiscale», ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 2002, n. 96. ha creato un clima di forte agitazione per le imprese nazionali che operano nel settore dell’autotrasporto;
l’introduzione del bonus fiscale, percepito dalle imprese nazionali negli anni 1992, 1993 e 1994, sotto forma di «credito di imposta» sul gasolio, è stato introdotto per risolvere il persistente stato di crisi del settore, caratterizzato da una struttura dei costi operativi di gran lunga superiore alla media europea;
dalla comparazione dei costi operativi sostenuti dalle aziende di autotrasporto che operano in otto Paesi dell’Unione Europea è emerso che sugli autotrasportatori italiani grava un maggior onere di costo per il carburante, compreso tra il 3,7 per cento e l’8,5 per cento, nel confronto rispettivamente con la Germania e la Spagna, che arriva a differenziali compresi tra il 23,5 per cento, rispetto alla Polonia e il 40,6 per cento, rispetto alla Romania;
la richiesta di pagamento sostenuta dall’attuale Ministro dei trasporti, su indicazione delle istituzioni europee, oltre a penalizzare il processo di riforma del settore, avviato con la legge delega 1º marzo 2005, n. 36, risulta infondata in quanto relativa ad una situazione ormai superata da diversi anni;
il costo del bonus fiscale, maggiorato di interessi, che le imprese di autotrasporto dovranno restituire allo Stato per i benefici fiscali risalenti al triennio 1992-1994, secondo notizie di stampa, dovrebbe aggirarsi intorno ai 35-40 milioni di euro;
la verifica sul bonus fiscale, erogato ormai da oltre 10 anni, colpisce proprio quelle imprese di autotrasporto che, sottraendosi alla generalizzata frammentazione del settore, hanno aumentato i loro livelli di competitività, sostenendo la concorrenza delle ben strutturate imprese straniere;
l’ingiunzione di tali pagamenti interviene in un momento di grave difficoltà per il settore dell’autotrasporto che ha visto lievitare i costi di esercizio dell’intero comparto, per effetto delle carenze infrastrutturali e dell’aumento dei carburanti e dei pedaggi; oltretutto il settore non ha potuto beneficiare delle misure di contenimento dei costi previste per il 2006;
impegna il Governo:
ad annullare la richiesta di restituzione del bonus fiscale erogato, ormai da oltre dieci anni, nel triennio 1992-1994, nei confronti delle imprese operanti nel settore dell’autotrasporto merci, nonché ad adottare soluzioni definitive per questa annosa vicenda con l’attuazione di opportune misure compensative che tutelino anche le imprese di autotrasporto maggiormente strutturate.
G3
Respinto
Il Senato,
premesso che:
le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) si basano essenzialmente sulla propria capacità di lavoro, per cui l’elemento determinante è costituito dal fattore umano, mentre esiste una generalizzata debolezza finanziaria in quanto gli utili o gli avanzi di gestione sono, per definizione, impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali;
trattandosi, nella maggior parte dei casi di realtà medio-piccole la debolezza finanziaria può mettere seriamente a rischio l’esigenza stessa delle Onlus, con pesanti ricadute occupazioni e nell’erogazione dei servizi;
l’obbligo di versamento del TFR al Fondo presso l’INPS, di cui al comma 755 della legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), mettendo a rischio la funzionalità stessa delle Onlus, ne limita la capacità di perseguire le finalità sociali indicate dalla legge;
visto il forte radicamento delle Onlus nella società civile, la conseguenza sarebbe un danno alle comunità locali e quindi alla generalità dei cittadini e, in particolar modo a coloro che sono maggiormente in difficoltà,
impegna il Governo:
ad esentare dall’obbligo di versamento del contributo al Fondo di cui al comma 755 della legge finanziaria 2007, le associazioni di volontariato e le altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, e successive modificazioni, nonché le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n.383, e le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460.
PROPOSTA DI COORDINAMENTO
C1
Il Relatore
Approvata
Al testo del decreto-legge apportare le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, al comma 1, (come sostituito dall'emendamento 1.31) la parola: «prorogati» è sostituita dalla seguente: «differiti»;
al comma 4-bis, (introdotto dall'emendamento 1.14) dopo la parola: «convertito» inserire le seguenti: «, con modificazioni,».
All'articolo 2, al comma 5-ter, (introdotto dall'emendamento 2.4) dopo le parole: «decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni,» e dopo le parole: «risarcimento diretto» inserire le seguenti: «prevista dal regolamento»;
al comma 5-quater, (introdotto dall'emendamento 2.20) dopo le parole: «II termine di cui all'articolo 1,» inserire le seguenti: «comma 9-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, già prorogato dall'articolo 1,».
All'articolo aggiuntivo all'articolo 3 (introdotto dall'emendamento 3.0.1) inserire la seguente rubrica: «(Interventi a favore del comune di Pietrelcina)».
All'articolo aggiuntivo all'articolo 3 (introdotto dall'emendamento 3.0.20) al comma 1, dopo le parole: « comma 1-bis» inserire la seguente: «alinea,» e, in fine, le parole: «da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2007» con le seguenti: « da emanare di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2007»;
Sostituire la rubrica con la seguente: «(Proroga di termine in tema di prova di idoneità per la qualifica di restauratore di beni culturali)».
All'articolo 3-bis, nella rubrica aggiungere, in fine, le parole: «e dagli eventi sismici del dicembre 1990».
All'articolo aggiuntivo all'articolo 3-bis (introdotto dall'emendamento 3.bis.0.2) al comma 1 le parole: «20 ottobre» sono sostituite ovunque ricorrano dalle altre: «19 ottobre».
All'articolo 5, al comma 2-bis, (introdotto dall'emendamento 5.2, testo 2) alla lettera b), dopo la parola: «centottanta» inserire l'altra: «giorni» e alla lettera c), dopo le parole: «comma 2» inserire le parole: «primo periodo».
All'articolo 6, al comma 7-ter, (introdotto dall'emendamento 6.44) sostituire le parole: «dal predetto comma» con le parole: «da quelle di cui al predetto comma»;
sostituire il comma 8-sexies, (introdotto dall'emendamento 6.61) con il seguente: «8-sexies - All'articolo 21, comma 10-bis, del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, le parole "28 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti "28 dicembre 2009"»;
al comma 8-sexies, (introdotto dall'emendamento 6.103) sostituire le parole: «dell'attuale»con le altre: «dell'attuazione»
All'articolo aggiuntivo all'articolo 6, (introdotto dall'emendamento 6.0.380, testo 3) al comma 4 sostituire le parole: «dalle leggi medesime» con le seguenti: « dalle leggi richiamate nei medesimi commi» e trasformare il comma 5 in un periodo aggiuntivo del comma 4, e ivi sostituire le parole: «dalle predette norme» con le seguenti: « dalle predette leggi», e le parole «conservate sul conto dei residui» con le seguenti: «conservate nel conto dei residui»;
Inserire la seguente rubrica: «(Proroga di termini per adempimenti amministrativi concernenti le province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani)».
Nel titolo aggiungere, in fine, le parole: «e disposizioni diverse».
Al testo del disegno di legge di conversione apportare le seguenti modificazioni:
All'art. 1, comma 1-bis, (introdotto dall'emendamento x1.l00) dopo le parole: «articolo 20-bis» inserire le seguenti: «, comma 1,»; sostituire le parole: «decreti legislativi correttivi e integrativi» con le seguenti: « decreti legislativi integrativi e correttivi».
Conseguentemente, nel titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «.Disposizioni di delegazione legislativa.» .