Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Proroga di termini previsti da disposizioni legislative - D.L. 300/2006 - A.C. 2114-B | ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 87 Progressivo: 1 | ||
Data: | 19/02/2007 | ||
Descrittori: |
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Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
XV LEGISLATURA |
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SERVIZIO STUDI |
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Progetti di legge |
Proroga di termini previsti D.L. 300/2006 – A.C. 2114-B |
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n. 87/1 |
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19 febbraio 2007 |
SIWEB
Coordinamento: Dipartimento Istituzioni
I paragrafi “Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea” inclusi nelle schede di lettura sono stati curati dall’Ufficio rapporti con l’Unione europea
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: d06300a.doc
INDICE
§ Sintesi delle modifiche apportate dal Senato
§ Articolo 1, comma 1 (Personale universitario)
§ Articolo 1, comma 6-sexies (Reclutamento dei dirigenti scolastici)
§ Articolo 2, comma 5-ter (Risarcimento diretto per sinistri che coinvolgono macchine agricole)
§ Articolo 2, comma 5-quater (Adeguamento delle norme statutarie dei consorzi agrari)
§ Articolo 3-bis (Interventi a favore del comune di Pietrelcina)
§ Articolo 4, comma 4-bis (Credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate)
§ Articolo 5, comma 2-bis (Proroga di termini applicabili ai consorzi per il recupero dei rifiuti)
§ Articolo 6, commi 8-novies ed 8-decies (Protezione degli animali negli allevamenti)
§ Articolo 6, commi 8-undecies (Commercializzazione di farmaci omeopatici)
§ Articolo 6, comma 8-duodecies (Proroga di termini in materia di incenerimento di rifiuti)
§ Articolo 6-quater (Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie)
Normativa di riferimento
Normativa nazionale
§ Codice civile (art. 223-duodecies)
§ D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (art. 57)
§ D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235. Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia (art. 1-bis)
§ Legge 5 agosto 1978, n. 468. Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (artt. 7, 11-ter)
§ Legge 5 marzo 1990, n. 46. Norme per la sicurezza degli impianti
§ Ordinanza Ministro coordinamento protezione civile 21 dicembre 1990. Sospensione di taluni termini a favore dei cittadini colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale. (Ordinanza n. 2057/FPC).
§ D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447. Regolamento di attuazione della L. 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti.
§ D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo codice della strada. (art. 57)
§ D.L. 19 dicembre 1994, n. 691, conv. con mod., Legge 16 febbraio 1995, n. 35. Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994 (artt. 2, 3)
§ Legge 7 marzo 1996, n. 108. Disposizioni in materia di usura (art. 14)
§ D.L. 19 maggio 1997, n. 130, conv., con mod., Legge 16 luglio 1997, n. 228. Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura.
§ D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422. Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 18)
§ D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, conv. con mod. Legge 27 febbraio 1998, n. 30. Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione (art. 9)
§ D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (art. 18)
§ D.M. Ministro dei Trasporti 19 ottobre 1998. Modalità di rimborso dei contributi versati per la corresponsione della pensione integrativa dei lavoratori portuali iscritti alle casse locali di previdenza
§ Legge 23 febbraio 1999, n. 44. Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura (artt. 13, 18-bis, 24)
§ D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 354. Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della L. 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a norma dell'articolo 42, comma 6, della L. 17 maggio 1999, n. 144 (art. 9)
§ D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 114)
§ D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334. Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78 (art. 57)
§ Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (art. 8, co. 1)
§ Legge 14 marzo 2001, n. 80. Interventi a favore del comune di Pietrelcina.
§ D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 146. Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti (art. 2)
§ D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (art. 14)
§ D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A). (artt. 107-121)
§ Legge 6 luglio 2002, n. 137. Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici. (art. 10)
§ Legge 1 agosto 2002, n. 166. Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti. (art. 43)
§ D.L. 8 luglio 2002, n. 138, conv. con mod. in L. 8 agosto 2002, n. 178. Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate.
§ D.Lgs. 10 dicembre 2002, n. 306. Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della L. 1° marzo 2002, n. 39. (art. 3)
§ Legge 27 dicembre 2002, n. 289. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). (artt. 9 e 52
§ Legge 24 dicembre 2003, n. 350. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004). (art. 4, co. 90)
§ D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137. (art. 182)
§ D.L. 7 aprile 2004, n. 97, conv. con mod. L. 4 giugno 2004, n. 143. Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università. (art. 5)
§ D.L. 28 maggio 2004, n. 136, conv. con mod. L. 27 luglio 2004, n. 186. Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. (art. 5)
§ Legge 11 giugno 2004, n. 146. Istituzione della provincia di Monza e della Brianza. (art. 2)
§ Legge 11 giugno 2004, n. 147. Istituzione della provincia di Fermo. (art. 3)
§ Legge 11 giugno 2004, n. 148. Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani (art. 2)
§ D.L. 3 agosto 2004, n. 220, conv. con mod., Legge 19 ottobre 2004, n. 257. Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali nonché di personale di pubbliche amministrazioni, di differimento di termini, di gestione commissariale della associazione italiana della Croce Rossa e di disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari (art. 3-quinquies)
§ D.L. 9 novembre 2004, n. 266, conv. con mod., Legge 27 dicembre 2004, n. 306 Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative (art. 12-bis)
§ D.L. 29 novembre 2004, n. 282, conv. con mod., Legge 27 dicembre 2004, n. 307. Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica (art. 10)
§ Legge 30 dicembre 2004, n. 311. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (art. 1, co. 255)
§ D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con mod., Legge 14 maggio 2005, n. 80. Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (art. 11)
§ D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133. Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti (art. 21)
§ D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122. Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della L. 2 agosto 2004, n. 210 (art. 18)
§ D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217. Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252 (art. 133)
§ Legge 28 novembre 2005, n. 246. Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 (art. 16)
§ Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, co. 108, 126, 142, 143, 485)
§ D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, conv. con mod., Legge 23 febbraio 2006, n. 51. Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti (artt. 8, 39-bis)
§ D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, conv. con mod., Legge 11 marzo 2006, n. 81. Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa (art. 5)
§ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (artt. 96, 224, 253, 236)
§ D.L. 18 maggio 2006, n. 181, conv. con mod., Legge 17 luglio 2006, n. 233. Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri (art. 1)
§ D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con mod., Legge 4 agosto 2006, n. 248. Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (art. 37)
§ D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254. Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.
§ Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (art. 1, co. 561, 580, 585, 619, 687, 796, 853, 920, 1030, 1076)
Normativa regionale
§ Regione Sardegna L.R. 2 gennaio 1997, n. 4. Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali (art. 1)
Sintesi delle modifiche apportate dal Senato
Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati nella seduta del 31 gennaio 2007 (A.C. 2114), è stato ulteriormente modificato dal Senato, che lo ha approvato nella seduta del 15 febbraio 2007 (A.S. 1293).
Nella presente scheda si dà sommariamente conto dei commi e degli articoli modificati o aggiunti al decreto-legge e al disegno di legge di conversione nel corso dell’esame al Senato; le medesime disposizioni sono illustrate in dettaglio nelle schede successive.
L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge, nella riformulazione operata dal Senato, proroga al 31 dicembre 2007 gli effetti introdotti dall'art. 5 del D.L. 97/2004, in relazione alla determinazione del limite del 90 per cento previsto dall’art. 51, co. 4, della L. 449/1997, quale livello massimo di spesa per il personale sul totale dei trasferimenti statali disposti annualmente attraverso il fondo di finanziamento ordinario delle università.
Il comma 4-bis del medesimo articolo fissa al 31 dicembre 2010 il termine di efficacia del co. 3 dell’art. 57 del D.Lgs. 334/2000, concernente l’aggiornamento professionale del personale direttivo e dirigenziale della Polizia di Stato. Tale proroga, disposta in deroga a quella già disposta dall’art. 3-quinquies del D.L. 220/2004, è efficace limitatamente agli scrutini per la promozione a dirigente superiore.
Il successivo comma 6-bis è volto a differire dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007 il termine, di cui all’art. 16, co. 3, della L. 246/2005, entro cui si consente la mobilità volontaria presso i ruoli di amministrazioni pubbliche del personale del CONI in servizio al 7 luglio 2002, secondo il procedimento di passaggio diretto di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001. Il comma 6-ter differisce al 31 dicembre 2007 il medesimo termine, con particolare riferimento al personale del CONI in servizio al 7 luglio 2002, successivamente trasferito alle dipendenze della CONI Servizi S.p.A., attualmente distaccato presso le Federazioni sportive nazionali, che, nel caso di trasferimento alle dipendenze delle stesse Federazioni, dovesse risultare in esubero e quindi fosse collocato in mobilità.
I commi 6-quater e 6-quinquies prorogano al 31 dicembre 2007 i comandi del personale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso pubbliche amministrazioni.
Il comma 6-sexies modifica le disposizioni recentemente dettate dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, co. 619) in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici e di procedura transitoria delle nomine; in particolare fissa il termine del 31 dicembre 2007 per l’emanazione del regolamento che definirà nuove procedure concorsuali e specifica che ai fini della prevista nomina di alcune categorie di candidati al corso-concorso ordinario del 2004 (nomine da effettuare negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 in attesa della nuova disciplina) i candidati ammessi di diritto alla fase di formazione del medesimo concorso sono anteposti ai candidati ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa.
Il comma 6-septies sopprime, fino al 2011, il limite di 5 dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che possono essere collocati contemporaneamente in posizione di comando o fuori ruolo presso determinati organismi (organi costituzionali, uffici di diretta collaborazione dei ministri e la Presidenza del Consiglio) e trasferisce (sempre fino al 2011) l’onere relativo alle retribuzioni del personale dei vigili del fuoco comandato o fuori ruolo nei medesimi organismi, dall’amministrazione di destinazione a quella di appartenenza.
Le modifiche apportate all’articolo 2, in relazione alla copertura degli oneri determinati dal differimento dei termini di pagamento dei contributi o premi previdenziali e assistenziali e degli adempimenti e versamenti tributari da parte degli allevatori avicoli e delle imprese di macellazione del settore,sono volte a configurare la disposizione non più come limite massimo di spesa ma come mera previsione di spesa (comma 3). Viene conseguentemente introdotta una clausola di salvaguardia (nuovo comma 3-bis).
Il comma 5-ter posticipa inoltre al 1° febbraio 2008, per i sinistri che coinvolgono le macchine agricole, l’applicazione della disciplina del risarcimento diretto di cui al D.P.R. 254/2006, che si applica in via ordinaria ai sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007.
Il comma 5-quater proroga al 30 aprile 2008 il termine entro il quale i consorzi agrari, ormai a tutti gli effetti società cooperative, devono adeguare le proprie norme statutarie a quelle del codice civile; precisa inoltre che alle deliberazioni assembleari di adeguamento degli statuti si applicano le disposizioni, contenute nell’art. 223-duodecies delle disposizioni per l‘attuazione del codice civile, che ne consentono l’adozione, in terza deliberazione, a maggioranza semplice.
Il comma 3-ter dell’articolo 3differisce al 1° gennaio 2008, limitatamente all’affidamento dei lavori e delle forniture per la manutenzione delle infrastrutture, l’obbligo per le società titolari di concessioni autostradali di agire come amministrazione aggiudicatrice previsto dall’art. 2, co. 85, lett. c), del D.L. 262/2006 (come modificato dalla legge finanziaria 2007).
Il comma 4-bis proroga al 31 dicembre 2007 la fase transitoria durante la quale, in alternativa alle nuove norme tecniche per le costruzioni, può continuare ad applicarsi la normativa precedente e prevede che, per le Amministrazioni aggiudicatrici che abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi, avvalendosi della facoltà di applicare la normativa previgente, le precedenti norme continuino ad applicarsi fino alla data di intervenuto collaudo.
L’articolo 3-bis fissa il termine del 31 dicembre 2009 per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 1 della L. 80/2001, recante interventi a favore del comune di Pietrelcina, e dispone per tale finalità un contributo di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
L’articolo 3-ter incide sulla disciplina transitoria relativa alla qualifica di restauratore di beni culturali prevista dall’art. 182 del codice dei beni culturali, differendo al 31 dicembre 2007 il termine (ora fissato al 30 ottobre 2006) per l’adozione del decreto del ministro dei beni culturali chiamato a definire le modalità per l’acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali.
Il comma 2 aggiunto all’articolo 3-quater (già articolo 3-bis del testo approvato dalla Camera) differisce al 31 dicembre 2007 il termine previsto dall’art. 9, co. 17, della legge finanziaria 2003, entro il quale i soggetti interessati dal sisma del 1990, che ha colpito le province di Catania, Ragusa e Siracusa, possono provvedere ai versamenti non ancora effettuati per definire la propria posizione tributaria e contributiva relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La disposizione interviene inoltre sull’entità del versamento da effettuare ai fini di tale definizione.
L’articolo 3-quinquies, al comma 1, proroga fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie i termini per accedere ai finanziamenti agevolati di cui agli artt. 2 e 3 del D.L. 691/1994, previsti dall’art. 4-quinquies del D.L. 130/1997 per i titolari di imprese nelle fasce fluviali soggette a vincolo derivante dalle delibere adottate dal comitato istituzionale delle autorità di bacino del fiume Po, nonché i termini per accedere alle agevolazioni di cui all’art. 1-bis del D.L. 220/2004, recante ulteriori misure agevolative a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994. Il comma 2 dispone l’applicazione delle disposizioni recate dal citato art. 4-quinquies, co. 1, del D.L. 130/1997, anche alle aree a rischio di esondazione soggette a vincolo derivante da delibere regionali. Il comma 3 include tra i soggetti di cui al citato co. 5 dell’art. 1-bis del D.L. 220/2004, anche i titolari delle imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo. Il comma 4, infine, reca la clausola di copertura finanziaria dell’articolo.
I commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 4 novellano disposizioni dell’ultima legge finanziaria relative all’istituzione dell’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione ed alla conseguente soppressione della Scuola superiore della pubblica amministrazione nonché alla soppressione o allo scorporo di analoghe strutture di formazione. In particolare, è disposta la proroga al prossimo 15 giugno per la decorrenza della soppressione della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Si specifica inoltre che viene mantenuto l’inquadramento nelle rispettive amministrazioni del personale delle istituzioni che entrano a far parte dell'Agenzia per la formazione e si fissa al 31 dicembre 2008 il termine per l’esercizio del diritto di opzione, riconosciuto ai dipendenti delle strutture di formazione soppresse o scorporate, tra la permanenza nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri ed il transito nei ruoli dell’Agenzia per la formazione.
Il successivo comma 4-bis proroga il termine per il completamento degli investimenti per i quali è riconosciuto il credito d’imposta, ai sensi dell’articolo 8 della legge finanziaria 2001.
Il comma 4-ter proroga di un anno il termine per l’emanazione del D.P.C.M. che deve stabilire le specifiche tecniche del formato elettronico per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese. Contestualmente, viene fatta slittare sino al 31 marzo 2008 la data ultima a decorrere dalla quale diventa obbligatoria l'adozione di tale modalità di presentazione.
Il comma 2-bis dell’articolo 5 proroga al 29 aprile il 2008 i termini, previsti dal dlsg 152/2006 (codice ambientale), per l’adeguamento degli statuti di alcuni consorzi per il recupero dei rifiuti ai principi contenuti nel medesimo decreto.
Il comma 7-ter dell’articolo 6 dispone la non applicabilità nelle province di Trento e Bolzano della proroga di dieci anni rispetto alle date di scadenza previste dalla vigente disciplina, di tutte le grandi concessioni idroelettriche in corso alla data di entrata in vigore della L. 266/2005, disposta dalla stessa legge. Inoltre conferma al 31 dicembre 2010 la scadenza delle concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico rilasciate all’ENEL spa e quelle scadute o in scadenza entro tale data rilasciate ad aziende o a società degli enti locali. Per tutte le altre viene confermata la data di scadenza fissata dai provvedimenti di concessione.
Il comma 8, nel testo riformulato dal Senato, porta al 30 giugno 2007 il termine per l’emanazione del regolamento di utilizzazione del Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica, istituito dall’art. 1, co. 108, della legge finanziaria per il 2006, e dispone che le somme stanziate a valere sul medesimo fondo per il 2006 e non impegnate entro quell’anno siano mantenute in bilancio in conto residui per essere versate all’entrata del bilancio nell’anno successivo e riassegnate nello stato di previsione del Ministero dei trasporti.
La modifica apportata al comma 8-quater, in relazione alla copertura degli oneri recati dal comma 8-ter (recante la proroga del termine per l’esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa stabilita in favore degli atti relativi immobili danneggiati nei comuni), è volta configurare la disposizione come mera previsione di spesa, anziché come limite massimo di spesa. Analoga modifica è apportata al comma 8-quinquies, secondo periodo; il primo periodo, che reca l’autorizzazione di spesa, continua peraltro a far riferimento ad un limite di spesa. Il successivo comma 8-terdecies è volto ad introdurre una clausola di salvaguardia finanziaria.
Ulteriori modifiche sono apportate al citato comma 8-quinquies, che consente la concessione di benefìci a favore di determinati enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale.
Il comma 8-sexies dispone, per l‘anno 2007, la disapplicazione del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto per gli enti che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2006.
Il comma 8-septies reca una modifica alla disciplina del Patto di stabilità interno per il 2006, escludendo dal complesso delle spese correnti e in conto capitale sottoposte ai vincoli del Patto, le spese per trasferimenti destinati agli organismi strumentali degli enti locali per l'esercizio di servizi sociali, dotati di autonomia gestionale.
Il comma 8-octies reca una novella all’art. 1, co. 687, della legge finanziaria per il 2007 in materia di patto di stabilità per gli enti locali per il 2007, estendendo le regole per l’applicazione del patto di stabilità agli enti locali istituiti nel 2006, anche alle nuove province istituite dalla regione autonoma della Sardegna.
Il comma 8-novies novella il D.L. 266/2004 ed il D.L. 273/2005, che avevano entrambi recato modifiche al D.lgs. 146/2001 di Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti. Il comma 8-decies precisa conseguentemente che le disposizioni di cui all’allegato del D.Lgs. 146/2001, ai numeri 19 e 22 oggetto delle successive revisioni, acquistano efficacia, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal comma precedente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Il comma 8-undeciesproroga al 31 dicembre 2015 il termine (originariamente fissato al 31 dicembre 2008) relativo all’autorizzazione alla commercializzazione dei farmaci omeopatici già in commercio prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185 (avvenuta il 6 giugno 1995).
Il comma 8-duodecies proroga al 28 dicembre 2009 il termine fissato per l’adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 133/2005, in materia di incenerimento dei rifiuti, per gli impianti la cui funzione principale consiste nella produzione di energia elettrica e che utilizzino come combustibile accessorio sottoprodotti di origine animale.
L’articolo 6-bisanticipa di due mesi (al 30 aprile 2007) il termine oltre il quale dovranno costituirsi gli uffici periferici dello Stato nelle tre nuove province istituite nel 2004 (Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani) e mantiene in bilancio le risorse per l’istituzione di detti uffici, che altrimenti sarebbero divenute “economie di bilancio”.
L’articolo 6-quater limita al 31 marzo 2007 e, in ogni caso, all’entrata in vigore di specifiche misure alternative (da definirsi in sede locale o sulla base di un accordo tra le regioni interessate e i Ministeri della salute e dell’economia), la vigenza delle disposizioni delle legge finanziaria per il 2007 che hanno introdotto un ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale.
Il Senato ha infione introdotto due commi all’articolo 1 del disegno di legge di conversione, recanti disposizioni di delega legislativa al Governo:
§ il comma 2 proroga di un anno il termine per l’adozione di provvedimenti integrativi e correttivi del D.Lgs. 139/2006, recante il riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
§ il comma 3 delega il Governo ad adottare, entro il 31 luglio 2007, uno o più decreti legislativi finalizzati a garantire l’adattamento dell’ordinamento giuridico italiano ai princìpi e alle norme della Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, siglata a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché alle disposizioni del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998.
Articolo 1, comma
1
(Personale universitario)
Il comma 1 dell’articolo 1 – modificato nel corso dell’esame al Senato – proroga al 31 dicembre 2007 gli effetti introdotti dall'articolo 5 del D.L. 97/2004[1], in relazione alla determinazione del limite del 90 per cento previsto dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449[2], quale livello massimo di spesa per il personale sul totale dei trasferimenti statali disposti annualmente attraverso il fondo di finanziamento ordinario delle università.
L'articolo 5 comma 1 del D.L. 97/2004 ha neutralizzato per l’anno 2004, in attesa di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università, gli effetti relativi agli incrementi retributivi derivanti, a partire dall’anno 2002, dagli adeguamenti per il personale non contrattualizzato[3] (docenti e ricercatori) e dall’applicazione dei C.C.N.L. del personale tecnico e amministrativo, ai fini della determinazione del limite del 90 per cento previsto dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449[4], quale livello massimo di spesa per il personale sul totale dei trasferimenti statali disposti annualmente attraverso il fondo di finanziamento ordinario.
Il comma 2 prevede, sempre ai fini della valutazione del limite previsto dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (e sempre per l’anno 2004), di considerare solo per due terzi i costi del personale docente e non docente che svolge funzioni assistenziali in convenzione con il Servizio sanitario nazionale (S.S.N.).Tale comma rappresenta una deroga a quanto previsto dall’articolo 8, comma 12, della legge 19 ottobre 1999, n. 370[5], che prevede, per le università statali cui sono annessi i policlinici universitari, che gli oneri relativi al personale di ruolo dell'area socio-sanitaria, non laureato, assegnato al policlinico, non siano compresi tra le spese fisse e obbligatorie di cui all'articolo 51, comma 4, primo periodo, della legge n. 449 del 1997.
Si fa presente che l’originario comma del decreto-legge, pur con una diversa formulazione (riferendosi cioè direttamente alla L. 449/1997 senza considerare il D.L. 97/2004 e le successive proroghe) si limitava a prorogare gli effetti della sola disposizione relativa al personale in regime convenzionale con il sevizio sanitario nazionale.
La nuova formulazione, facendo riferimento al D.L. 97/2004 e alle successive proroghe, omette la proroga per il 2005 prevista dall’art. 10 del D.L. 266/2004[6], menzionando esclusivamente la proroga per il 2006 di cui all’articolo 8 del D.L. 273/2005[7].
La relazione tecnica rammenta altresì che le università hanno già provveduto a presentare al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca la programmazione del fabbisogno del personale docente e non docente per il triennio 2005-2007, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311[8]. Tale programmazione è stata già valutata e approvata dal Ministero.
Il comma 105 dell’articolo unico della legge finanziaria 2005 ha previsto che, a decorrere dall’anno 2005, le Università adottino programmi triennali del fabbisogno di personale (docente, ricercatore e tecnico; a tempo determinato e indeterminato) tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci; per tale profilo viene esteso alle università il sistema di programmazione già applicato nelle amministrazioni statali. I programmi sono valutati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai fini della coerenza con le risorse stanziate nel fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO); viene inoltre espressamente ribadito che la spesa per il personale di ciascun ateneo non deve superare il limite del 90 per cento della quota del Fondo, secondo quanto già disposto dalla normativa vigente.
Articolo 1, comma 4-bis
(Proroga di termini concernenti i requisiti per il conferimento delle
promozioni a dirigente superiore della Polizia di Stato)
Il comma 4-bis dell’articolo 1 del decreto-legge, introdotto dal Senato, fissa al 31 dicembre 2010 il termine di efficacia del co. 3 dell’art. 57 del D.Lgs. 334/2000, concernente l’aggiornamento professionale del personale direttivo e dirigenziale della Polizia di Stato. Tale proroga, disposta in deroga a quella già disposta dall’art. 3-quinquies del D.L. 220/2004, è efficace limitatamente agli scrutini per la promozione a dirigente superiore.
In attuazione della delega legislativa di cui all’art. 5, co. 1, della L. 78/2000[9], finalizzata alla revisione dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato, il Governo ha adottato il D.Lgs. 334/2000[10], sul riordino del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato. Il decreto legislativo è suddiviso in sei titoli, riguardanti rispettivamente:
§ il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
§ il riordino dei ruoli dei direttori e dei dirigenti del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;
§ il riordino dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici della Polizia di Stato;
§ le disposizioni comuni a tutto il personale direttivo e dirigente;
§ il capo della polizia;
§ una serie di disposizioni finali.
Tra le disposizioni comuni riferite a tutto il personale direttivo e dirigente, vi sono quelle relative alla formazione e aggiornamento professionale (art. 57).
L’art. 57, co. 1, del D.Lgs 334/2000, stabilisce che il dipartimento della pubblica sicurezza, oltre ai corsi per la formazione iniziale, per quella specialistica e di aggiornamento professionale, organizzi dei corsi collegati alla progressione in carriera per gli appartenenti ai ruoli direttivi e per i primi dirigenti.Come indicato dal co. 3, la frequenza del corso di aggiornamento per gli appartenenti ai ruoli direttivi costituisce un requisito necessario per poter accedere agli scrutini per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, mentre il corso di aggiornamento per i primi dirigenti è requisito necessario per l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di primo dirigente e alla promozione a dirigente superiore.
Secondo quanto disposto dal co. 5 dell’art. 57 tali disposizioni si intendono da applicare alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2005.
Successivamente, l’articolo 3-quinquies del D.L. 220/2004[11] ha disposto che il termine di cui all'art. 57, comma 5, del D. Lgs. 334/2000, fosse prorogato al 31 dicembre 2007.
Il comma in esame, in deroga alla proroga in materia di aggiornamento professionale sopra citata, dispone che, limitatamente agli scrutini per la promozione a dirigente superiore, le disposizioni in materia di corsi di aggiornamento collegati alla progressione in carriera, si applichino alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2010.
Rimane dunque invariato il termine del 31 dicembre 2007, fissato dall’articolo 3-quinquies del D.L. 220/2004, relativamente ai corsi collegati alla progressione in carriera, la cui frequenza con profitto costituisce requisito necessario per accedere agli scrutini per la promozione a vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale e all’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di primo dirigente.
Articolo 1, commi 6-bis e
6-ter
(Mobilità volontaria presso i ruoli di amministrazioni pubbliche del
personale del CONI)
Il comma 6-bis, introdotto nel corso dell’esame del Senato, è volto a differire dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007 il termine, di cui all’art. 16, comma 3 della L. 28 novembre 2005, n. 246, entro cui si consente la mobilità volontaria presso i ruoli di amministrazioni pubbliche del personale del CONI in servizio al 7 luglio 2002, secondo il procedimento di passaggio diretto (rectius: cessione del contratto) di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001.
Si ricorda che l’art. 16, comma 3 della citata L. 245/2005 ha consentito l’applicazione delle procedure di mobilità volontaria tramite cessione del contratto, indicate dall’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 (cfr. infra), al personale dipendente del CONI alla data del 7 luglio 2002. La disposizione precisava che comunque l’applicazione delle menzionate procedure di mobilità volontaria era consentita non oltre la data del 31 dicembre 2006.
L’art. 16, comma 3 della L. 245/2005 è da mettere in relazione con l’articolo 8 del decreto-legge 138 del 2002[12], convertito, con modificazioni, dalla legge 178 del 2002 che ha previsto la costituzione di una società per azioni denominata “CONI Servizi S.p.A. “per l’espletamento dei compiti istituzionali dell'ente pubblico Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ed il trasferimento del personale alle dipendenze del CONI (ente pubblico) alla CONI Servizi S.p.A[13] (comma 11).
In particolare, la definizione delle modalità di trasferimento di tale personale tra i soggetti interessati è stata demandata, dall’art. 8, comma 11 del D.L. 138/2002, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, su proposta delle amministrazioni stesse previa consultazione delle organizzazioni sindacali. Si dispone che tale decreto dovrebbe far salve, dopo il trasferimento, le procedure di cui agli articoli 30 (passaggio diretto), 31 (passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività) e 33 (eccedenze di personale) del decreto legislativo n. 165/2001. Alla data di redazione della presente scheda tale decreto non risulta ancora essere stato emanato.
Pertanto l’art. 16, comma 3 della L. 246/2005, al fine di sopperire alla mancata emanazione del menzionato decreto attuativo relativo al trasferimento del personale, ha consentito di procedere, comunque entro il 31 dicembre 2006, alla mobilità volontaria presso i ruoli di amministrazioni pubbliche, secondo il procedimento di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, del personale del CONI in servizio al 7 luglio 2002.
Si ricorda inoltre, in tema di mobilità del personale pubblico, che la mobilità volontaria (tramite passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche) è disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo 165 del 2001, mentre i successivi articoli 33, 34 e 34-bis pongono la disciplina della mobilità collettiva.
In particolare, l’articolo 30 stabilisce che le amministrazioni possano ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza (comma 1).
Le procedure ed i criteri generali per l’attuazione del passaggio diretto dei dipendenti sono definiti dai contratti collettivi nazionali. Si stabilisce la nullità degli accordi, atti o clausole dei contratti collettivi che intendano eludere l’obbligo di ricorrere alla mobilità prima di procedere al reclutamento di nuovo personale (comma 2).
Il comma 2-bis dell’art. 30, prevede che le amministrazioni pubbliche, al fine di coprire le vacanze di organico e prima dell’espletamento delle procedure concorsuali, devono attivare le procedure di mobilità mediante passaggio diretto dei dipendenti di cui al comma 1 del medesimo art. 30. Esse devono comunque provvedere in via prioritaria all’immissione in ruolo dei dipendenti che, provenienti da altre amministrazioni, prestino già attività presso l’amministrazione in posizione di comando o di fuori ruolo, purché tali dipendenti appartengano alla medesima area presentino la relativa domanda di trasferimento. Entro i limiti dei posti vacanti, i dipendenti sono inquadrati nella medesima area funzionale e con la posizione economica corrispondente a quella posseduta nella amministrazione di provenienza.
I successivi commi 2-ter e 2-quater dell’art. 30 recano disposizioni in merito all’immissione in ruolo del personale della Presidenza del Consiglio e del Ministero degli affari esteri. In particolare il comma 2-ter prevede che l’immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili[14].
Il comma 2-quinquies all’art. 30, in merito al trattamento del dipendente trasferito per mobilità, specifica che, salvo diversa previsione, al dipendente si applica il trattamento giuridico ed economico – compreso quello accessorio – previsto dal contratto collettivo vigente nel comparto dell’amministrazione di destinazione[15].
Si prevede che comunque tale differimento non deve comportare ulteriori oneri per la finanza pubblica e deve avvenire nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento economico del personale in mobilità.
Tale disposizione, che tuttavia si presta a dubbi interpretativi sul punto, sembrerebbe voler richiamare la norma di cui al citato art. 30, co. 2-quinquies, del D.Lgs. 165/2001 (cfr. supra), secondo cui al dipendente, nel caso di mobilità, si applica il trattamento giuridico ed economico – compreso quello accessorio – previsto dal contratto collettivo vigente nel comparto dell’amministrazione di destinazione.
Si osserva infine che nel comma in esame (al contrario invece del successivo comma 6-ter, relativo ad analoga materia: v. infra) non viene espressamente specificato che la relativa disposizione non pregiudica i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni da parte di pubbliche amministrazioni.
Il comma 6-ter, anch’esso introdotto nel corso dell’esame del Senato, è volto a differire dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2012 il termine, di cui all’art. 16, co. 3, della L. 28 novembre 2005, n. 246, entro cui si consente la mobilità volontaria presso i ruoli di amministrazioni pubbliche secondo il procedimento di passaggio diretto (rectius: cessione del contratto) di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001, con particolare riferimento al personale del CONI in servizio al 7 luglio 2002, successivamente trasferito alle dipendenze della CONI Servizi S.p.A. ai sensi dell’art. 8, comma 11, del D.L. 138/2002, attualmente distaccato presso le Federazioni sportive nazionali, che, nel caso di trasferimento alle dipendenze delle stesse Federazioni, dovesse risultare in esubero e quindi fosse collocato in mobilità ai sensi della L. 223 del 1991.
Si rinvia a quanto detto con riguardo al precedente comma 6-bis, per la ricostruzione normativa relativa all’art. 16, co. 3, della L. 246/2005 e alle disposizioni a tale disciplina connesse.
Si ricorda che la normativa vigente (L. 23 luglio 1991, n. 223[16]) prevede una apposita procedura ai fini della collocazione in mobilità dei lavoratori. Si consideri, al riguardo, che hanno diritto all’indennità di mobilità i lavoratori (con eccezione dei dirigenti) con rapporto a tempo indeterminato licenziati da imprese in CIGS che non siano in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi, ovvero licenziati da imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS qualora ricorrano i presupposti del licenziamento collettivo.
In particolare, ai sensi dell’articolo 4 della citata L. 223 del 1991, le aziende in CIGS che nel corso o al termine del programma non possano garantire il reimpiego di tutti i lavoratori precedentemente sospesi, prima di effettuare il licenziamento anche di un solo dipendente devono seguire una particolare procedura di riduzione del personale, che si conclude con la messa in mobilità dei lavoratori licenziati.
Analoga procedura deve essere seguita, come accennato, qualora si verifichi la fattispecie del licenziamento collettivo, cioè, ai sensi dell’articolo 24 della L. 223 del 1991, nel caso in cui le imprese che occupano più di 15 dipendenti[17], in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendono effettuare nell’arco temporale di 120 giorni almeno 5 licenziamenti in stabilimenti produttivi dislocati nella stessa provincia. Qualora sia assente il requisito quantitativo o quello temporale, si applica invece la disciplina sui licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.
In entrambi i casi sopra indicati (riduzione di personale da parte di aziende in CIGS o licenziamento collettivo), ai sensi dell’articolo 4 della L.. 223 del 1991, la procedura di riduzione del personale, preventiva rispetto alla messa in mobilità, consta di una fase sindacale e di una fase amministrativa, nel corso delle quali il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali tentano prima tra loro ed eventualmente presso la Direzione provinciale del lavoro di trovare sbocchi alternativi al licenziamento. Se le parti non dovessero raggiungere alcun accordo, allora la procedura si conclude con la messa in mobilità dei lavoratori.
Più in dettaglio, in primo luogo, è previsto che il datore di lavoro deve versare un contributo d’ingresso e deve comunicare alle RSA la propria intenzione di effettuare una riduzione di personale e di collocare i lavoratori in esubero in mobilità. Dopo aver ricevuto al comunicazione le RSA, entro 7 giorni, possono chiedere un esame congiunto della situazione di esubero con il datore di lavoro, al fine di giungere a soluzioni alternative. Dopo tale fase, il datore di lavoro comunica alla DPL competente l’esito del confronto con i sindacati e i motivi dell’eventuale mancato accordo. La DPL può tentare una mediazione ma, se anche in tale sede non si giunga ad una soluzione condivisa, il datore di lavoro può procedere al licenziamento dei lavoratori in esubero, che usufruiscono del trattamento di mobilità.
Se non vengono osservati tutti i passaggi procedurali sinteticamente descritti, può derivarne l’inefficacia dei licenziamenti, per cui i lavoratori avrebbero diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, da far valere entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di licenziamento, con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale.
La disposizione in esame precisa che il differimento del termine in esame non pregiudica i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni da parte di pubbliche amministrazioni e che resta ferma per il personale in questione la possibilità di instaurare un nuovo rapporto di lavoro con CONI Servizi S.p.A..
Per quanto riguarda i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni da parte di pubbliche amministrazioni, si ricorda che la legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) ha introdotto all’articolo 1, commi 95-97, per le amministrazioni dello Stato, le agenzie ed alcuni enti pubblici una disciplina relativa al divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007 (c.d. “blocco del turn over”), prevedendo tuttavia alcune deroghe ed eccezioni.
In particolare, la disposizione del comma 95 dell’articolo unico della legge 311/2004 prevede il divieto di assumere personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007 - fatta eccezione per le assunzioni relative alle categorie protette - presso i seguenti enti:
§ amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
§ agenzie;
§ enti pubblici non economici;
§ enti di ricerca;
§ enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001[18].
La previsione si estende anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali ed al personale ancora in regime di diritto pubblico. Sono peraltro fatte salve un serie di assunzioni previste da previgenti disposizioni ed espressamente autorizzate.
Ai sensi del comma 101 del medesimo articolo unico della legge n. 311/2004, sono stati esclusi dal blocco del turn over il comparto scuola, le università, gli ordini ed i collegi professionali ed i relativi consigli e federazioni.
E’ stata prevista una disciplina ad hoc per le assunzioni di personale da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché da parte delle camere di commercio e dell’Unioncamere.
Il comma 96 del medesimo articolo unico della legge n. 311/2004 invece reca una deroga di carattere generale al divieto di procedere ad assunzioni: le amministrazioni per le quali è previsto il “blocco del turn-over” – previo effettivo ricorso alle procedure di mobilità ed al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di serviziodi particolare rilevanza ed urgenza - nel triennio 2005-2007 possono assumere personale entro un limite complessivo di spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime.
A tal fine viene istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia. Lo stanziamento del Fondo è stato determinato in 40 milioni di euro per l’anno 2005, 160 milioni per il 2006, 280 milioni per il 2007 e 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.
Il comma 97 del medesimo articolo unico della legge n. 311/2004[19], indica le priorità da osservare per le assunzioni “in deroga” autorizzate dal precedente comma 96.
Legge finanziaria per il 2007 ( L. 296/2006) ha disposto una serie di ulteriori specifiche deroghe al blocco delle assunzioni.
Si evidenzia che la disposizione in esame sembrerebbe disporre una specifica disciplina di proroga per la particolare tipologia di personale del CONI su descritta, rispetta alla disciplina più generale prevista per il personale del CONI in servizio al 7 luglio 2002 dal precedente comma 6-bis. La differenza più evidente è rappresentata dalla scadenza della proroga, che nel comma in esame è fissata al 31 dicembre 2012 mentre nel caso del comma 6-bis è fissata al 31 dicembre 2007.
Articolo 1, commi 6-quater
e 6-quinquies
(Proroga dei comandi del personale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato)
I commi 6-quater e 6-quinquies, introdotti nel corso dell’esame del Senato, recano disposizioni concernenti i comandi del personale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso pubbliche amministrazioni.
Si segnala, sul piano della redazione formale, l’opportunità di precisare nel testo che si intende far riferimento al personale comandato presso pubbliche amministrazioni.
In particolare, il comma 6-quater proroga al 31 dicembre 2007 i comandi di personale appartenente al richiamato Istituto, da ultimo prorogati al 31 dicembre 2006 dall’articolo 1, comma 244, della legge finanziaria per il 2006 (L. 266 del 2005).
In proposito, si ricorda che le ultime leggi finanziarie hanno prorogato, di anno in anno, i comandi del personale della società Poste italiane S.p.A. e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.. Tali comandi sono stati infatti prorogati al 31 dicembre 2002 dall’articolo 19, comma 9, della L. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002), al 31 dicembre 2003 dall'articolo 34, comma 20, della L. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), al 31 dicembre 2004 dall’articolo 3, comma 64, della L. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), al 31 dicembre 2005 dall’articolo 1, comma 123, della L. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) e da ultimo, come detto, al 31 dicembre 2006 dall’articolo 1, comma 244, della legge finanziaria per il 2006 (L. 266 del 2005).
Si ricorda, inoltre, che l’articolo 1, comma 534, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006) ha prorogato, fino al 31 dicembre 2007, i comandi del personale della società Poste italiane S.p.A., non prendendo però in considerazione, al contrario delle precedenti disposizioni, il personale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A..
Il successivo comma 6-quinquies dispone un’autorizzazione di spesa, pari a 700.000 euro per il 2007, in relazione alla proroga di cui al precedente comma, prevedendo altresì che altresì che al relativo onere si provveda mediante una corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004[20].
Il comma 5 dell’articolo 10 del D.L. 282 del 2004, convertito dalla L. 307 del 2004, ha previsto - al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale - l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di un apposito fondo, denominato “Fondo per interventi strutturali di politica economica". Tale fondo, iscritto nella U.P.B. 4.1.5.15, cap. 3075, aveva nel bilancio a legislazione vigente per il 2007 una dotazione pari a 117.028.231 euro.
Nella legge di bilancio per il 2007 la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica risulta pari a 21.678.231 euro.
Infine, si prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 1, comma 6-sexies
(Reclutamento dei dirigenti scolastici)
Il comma 6-sexies – introdotto al Senato – interviene, con la tecnica della novella, sulle disposizioni recentemente dettate dalla legge finanziaria 2007[21] (art. 1, co. 618-619) in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici e di procedura transitoria delle nomine.
In particolare:
§ viene fissato un termine (31 dicembre 2007) per l’emanazione del regolamento previsto dalla citata legge finanziaria (art. 1, co. 618) per definire nuove procedure concorsuali;
§ si specifica che alla prevista nomina di alcune categorie di candidati al corso-concorso ordinario del 2004 (nomine da effettuare negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 in attesa della nuova disciplina) si proceda anteponendo i candidati ammessi “pleno jure” alla fase di formazione del medesimo concorso ai candidati ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa.
Si ricorda che l’art. 1, comma 618, della legge finanziaria 2007 ha affidato ad un regolamento di delegificazione la ridefinizione delle procedure concorsuali per i dirigenti scolastici, indicandone i criteri[22].
Verrebbe pertanto superata la disciplina concorsuale recata dall’art. 29 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165[23], il quale prevedeva un corso concorso (da espletare in ambito regionale) articolato in quattro fasi:
§ selezione per titoli,
§ concorso di ammissione,
§ corso di formazione
§ esame finale.
A tale procedura sarebbe stato ammesso solo il personale docente ed educativo delle istituzioni statali che avesse prestato servizio di ruolo per sette anni. Per il primo corso concorso è stata altresì disposta (dal citato art.29 del D.Lgs.165/2001) una riserva del 50 per cento di posti a favore di quanti avessero esercitato per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato (cosiddetti triennalisti)[24], previo superamento di uno speciale esame di ammissione.
Ulteriori disposizioni per tale procedura riservata sono state poi dettate dall’art. 22, commi 8-10, della legge finanziaria 2002[25], che ha previsto tra l’altro un’indizione a sé stante per il concorso riservato. Quest’ultimo è stato bandito con il decreto dirigenziale del 17 dicembre 2002[26].
Con D.P.R. 3 luglio 2004 è stata autorizzata poi l’assunzione di 1.500 dirigenti scolastici nonché l’indizione del primo corso concorso ordinario, avvenuta con Decreto dirigenziale del 22 novembre 2004 (concorso ancora in fase di espletamento).
Nel corso della XIV legislatura sono state adottate altre misure[27]: in particolare, è stato sospeso il conferimento di nuovi incarichi dall’anno scolastico 2006-2007 (art. 1-sexies D.L.7 /2005[28]) ed è stato previsto un (secondo) corso concorso riservato per i titolari di un incarico (di presidenza) annuale entro il 2005/2006.
Quest’ultimo (per il reclutamento di 1.458 dirigenti) è stato indetto dal ministero della pubblica istruzione con decreto dirigenziale 3 ottobre 2006[29].
Su tale assetto è intervenuto l’art.1, comma 619, della legge finanziaria 2007 che ha disposto, in attesa della nuova procedura concorsuale di cui si è fatto cenno sopra, una disciplina transitoria per le nomine dei dirigenti scolastici fino all’anno scolastico 2008/2009. Il comma prevede che i posti disponibili vengano assegnati ad alcune categorie di candidati al corso concorso ordinario bandito nel 2004 (ancora in fase di espletamento), presumibilmente con precedenza rispetto alle altre categorie indicate dalla medesima legge finanziaria ( all’art.1, comma 605 ) per coprire ulteriori posti vacanti fino all’anno scolastico 2009/2010 (e cioè candidati ai corsi concorsi riservati banditi nel 2002 e nel 2004) .
Il comma 619 menziona in particolare
§ i candidati – compresi quelli in possesso dei requisitirichiesti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa – che abbiano positivamente espletato il corso di formazione (producendo una relazione finale e conseguendo l’attestato); la disposizione interviene pertanto sulla procedura concorsuale che si esaurisce con il corso di formazione (prescindendo dall’esame finale previsto dal bando);
§ in subordine, i candidati esclusi dal corso di formazione (non rientrando nel novero dei posti disponibili per la frequenza di quest’ultimo pur avendo superato le prove propedeutiche), per tali candidati si dispone la partecipazione ad apposito corso intensivo da espletare entro l’anno scolastico in corso.
Si precisa infine che le nomine avverranno secondo l’ordine della graduatoria di merito.
La disposizione recata dal comma-6 bis in commento antepone – ai fini della nomina – i candidati che abbiano concluso il corso di formazione avendone pieno titolo all’insieme dei candidati ammessi con riserva.
La disposizione determina pertanto una differenziazione tra i candidati fondata sulla natura dell’ammissione al concorso (ordinaria o con riserva), che sembrerebbe meritevole di valutazione alla luce del principio di ragionevolezza.
Articolo 1, comma 6-septies
(Personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di
comando o fuori ruolo)
Il comma 6-septies, introdotto dal Senato, riguarda il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso determinati organismi: si tratta degli organi costituzionali (Camera, Senato, Corte costituzionale), degli uffici di diretta collaborazione dei ministri (ex art. 14, comma 2, D.Lgs. 165/2001[30]) e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Al personale suddetto non si applica, fino al 31 dicembre 2011:
§ il limite di 5 unità di personale di livello dirigenziale che può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo contemporaneamente (art. 133, co. 1, ultimo periodo, D.Lgs. 217/2005[31]);
§ l’imputazione a carico dell’amministrazione di destinazione del trattamento economico e di ogni altro onere finanziario relativo al personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo (art. 133, co. 3, D.Lgs. 217/2005).
In relazione al secondo punto, trova applicazione la regola generale dello statuto del pubblico impiego (art. 57, D.P.R. 3/1957[32], espressamente richiamato dal comma in esame), la quale prevede due ipotesi in caso di comando: se il personale è comandato presso altra amministrazione statale (come nel caso previsto dal comma in esame), le spese sono a carico dell’amministrazione di appartenenza; se il personale è comandato presso enti pubblici vi provvede l’ente di destinazione. In virtù di quanto disposto dall’art. 59 dello statuto del pubblico impiego, tale disposizione si applica anche al personale collocato fuori ruolo.
Nel pubblico impiego l’istituto del comando è disciplinato dall’ art. 56 del citato D.P.R. 3/1957, n. 3, il quale stabilisce che – per riconosciute esigenze di servizio, o quando sia richiesta una speciale competenza, purché per un periodo di tempo determinato ed in via eccezionale – l’impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso altri enti pubblici. Il successivo art. 57 precisa che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell’amministrazione di appartenenza, mentre alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l’ente presso cui detto personale presta servizio.
Il collocamento fuori ruolo è uno degli istituti propri del pubblico impiego che comportano una modificazione oggettiva del rapporto di lavoro. In particolare, il collocamento fuori ruolo, a differenza del comando, pone l’impiegato fuori dai quadri organici dell’amministrazione di appartenenza. Nel collocamento fuori ruolo si ha l’utilizzazione dell’impiegato presso altra amministrazione, con conseguente interruzione del preesistente rapporto d’impiego, così che il posto rimasto vacante può essere ricoperto da un altro titolare. La retribuzione è a carico dell’amministrazione presso la quale si presta il servizio. Nel nostro ordinamento l’istituto è regolamentato dagli artt. 58 e 59 del citato D.P.R. 3/1957.
Articolo 2, commi 3 e 3-bis
(Oneri conseguenti al differimento di termini contributivi e tributari nel
settore avicolo)
Il Senato ha modificato il comma 3dell’articolo 2 in relazione alla quantificazione e copertura degli oneri recati dal comma stesso.
Si ricorda che il comma dispone il differimento dei termini per il pagamento dei contributi o premi di previdenza ed assistenza nonché per i versamenti di natura tributaria da parte degli allevatori avicoli e delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola entrate in crisi in seguito dell’influenza aviaria.
La modifica introdotta specifica che l’onere per il 2007 è “valutato in” 50.000 euro, anziché essere “determinato in” 50.000 euro. La disposizione si configura così non più come limite massimo di spesa ma come mera previsione di spesa.
Si ricorda che, in base all’articolo 11-ter della legge di contabilità generale dello Stato (legge n. 468/1978), come modificato dal decreto-legge cd. “tagliaspese” (DL 194/2002[33]) ciascuna disposizione di legge che comporti nuove o maggiori spese deve:
§ indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa;
§ ovvero in alternativa, indicare le relative previsioni di spesa definendo però una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti finanziari che eventualmente eccedano le previsioni medesime.
Viene conseguentemente introdotto il comma 3-bis, che reca una clausola di salvaguardia, prevedendo il monitoraggio da parte del ministro dell’economia e finanze degli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 2 in esame, ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi previsti dall’art. 11-ter, co. 7, della L. 468/1978 (legge di contabilità generale dello Stato).
L’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978, come modificato dal D.L. n. 194/2002 (cd. decreto-legge “tagliaspese”), impegna i Ministri di settore ad informare tempestivamente il Ministro dell’economia e delle finanze degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa che si verifichino nel corso dell’attuazione di provvedimenti legislativi. Il Ministro dell’economia è quindi tenuto a riferire al Parlamento con una propria relazione, che individui le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini di eventuali conseguenti iniziative legislative. Il Ministro dell'economia e delle finanze può promuovere la procedura suddetta allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.
È inoltre prevista, sempre a fini di salvaguardia, la trasmissione alle Camere degli eventuali decreti adottati dal Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 7, secondo comma, punto 2), della L. 468 del 1978.
Si tratta dei decreti mediante i quali il Ministro dell’economia e finanze provvede ad aumentare gli stanziamenti di capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio, con risorse prelevate a valere sul Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.
Si ricorda che allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze del bilancio dello Stato (legge n. 298/2006) è allegato l'elenco dei capitoli relativi a spese obbligatorie, per i quali è possibile l’utilizzo del citato Fondo di riserva.
Articolo 2, comma 5-ter
(Risarcimento diretto per sinistri che coinvolgono macchine agricole)
Il comma 5-ter, introdotto dal Senato, posticipa al 1º febbraio 2008, per i sinistri che coinvolgono le macchine agricole, l’applicazione della disciplina del risarcimento diretto di cui al D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, che si applica in via ordinaria ai sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007.
Nel dettaglio, la norma dispone che per i sinistri che coinvolgono le macchine agricole definite dall’articolo 57 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la disciplina del risarcimento diretto di cui al D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, si applica a partire dal 1° febbraio 2008.
La disciplina del risarcimento diretto, a norma dell’articolo 150 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, è prevista dal D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale).
Tale regolamento disciplina le modalità attuative del sistema del risarcimento diretto, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell'articolo 150 del codice.
L’articolo 5, in particolare, con riguardo alle modalità del risarcimento, stabilisce che il danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte, del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all'impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. La richiesta è presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax o in via telematica, salvo che nel contratto sia esplicitamente esclusa tale ultima forma di presentazione della richiesta di risarcimento.
L'impresa che ha ricevuto la richiesta ne dà immediata comunicazione all'impresa dell'assicurato ritenuto in tutto o in parte responsabile del sinistro, fornendo le sole informazioni necessarie per la verifica della copertura assicurativa e per l'accertamento delle modalità di accadimento del sinistro.
L’articolo 14 stabilisce che il sistema del risarcimento diretto dovrà consentire effettivi benefici per gli assicurati, attraverso l'ottimizzazione della gestione, il controllo dei costi e l'innovazione dei contratti che potranno contemplare l'impiego di clausole che prevedano il risarcimento del danno in forma specifica con contestuale riduzione del premio per l'assicurato. In presenza di clausole che prevedono il risarcimento del danno in forma specifica, nel contratto deve essere espressamente indicata la percentuale di sconto applicata.
L’art. 15 del citato D.P.R. 254/2006 disciplina l’entrata in vigore, stabilendo che il regolamento stesso entra appunto in vigore il 1° gennaio 2007 e si applica ai sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007.
Il comma 5-ter in esame stabilisce invece che la disciplina del risarcimento diretto si applica a partire dal 1º febbraio 2008 per i sinistri che coinvolgono le macchine agricole definite dall’articolo 57 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Secondo il richiamato articolo 57, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività.
Il comma 2 specifica che ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:
a) semoventi:
1. trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;
2. macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;
3. macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;
b) trainate:
1. macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3);
2. rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.
Secondo il comma 3, ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrapattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h. Il comma 4 specifica che le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), e di cui alla lettera b), numero 1), possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non permanente.
Articolo 2, comma 5-quater
(Adeguamento delle norme statutarie dei consorzi agrari)
Il comma 5-quater, introdotto nel corso dell’esame al Senato, proroga dal 31 dicembre 2007 al 30 aprile 2008 il termine entro il quale i consorzi agrari, ormai a tutti gli effetti società cooperative, devono adeguare le proprie norme statutarie a quelle del codice civile; precisa inoltre che alle deliberazioni assembleari di adeguamento degli statuti si applicano le disposizioni, contenute nell’art. 223-duodecies delle disposizioni per l‘attuazione del codice civile, che ne consentono l’adozione, in terza deliberazione, a maggioranza semplice.
L’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ha introdotto una nuova disciplina dei consorzi agrari, abrogando in gran parte le disposizioni recate dalla previdente legge 28 ottobre 1999, n, 410.
La disposizione, in particolare, riconduce i consorzi agrari alla disciplina generale delle società cooperative, qualificandoli come “società cooperative a responsabilità limitata”, sottoposte pertanto alla disciplina codicistica sulle cooperative, contenuta nel titolo VI, artt. 2511 e ss. cod. civ., e prevedendo il termine del 30 giugno 2007 per l’adeguamento degli statuti dei consorzi alle disposizioni civilistiche.
Il comma 9-bis interviene inoltre sulle gestioni commissariali in corso, prevedendo la riduzione del numero (da 3 a 1) dei commissari liquidatori per i consorzi in liquidazione coatta amministrativa e la chiusura delle procedure entro il termine del 31 dicembre 2007, nonché la cessazione dei commissari in carica e la ricostituzione degli organi statutari per gli altri consorzi in gestione commissariale.
Il termine previsto originariamente per l’adeguamento degli statuti dei consorzi alle disposizioni del codice civile è stato prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2007 con l’art. 1, co. 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007). La disposizione in esame proroga ora ulteriormente al 30 aprile 2008 il termine per l’adeguamento degli statuti dei consorzi, ed introduce inoltre la precisazione secondo cui le deliberazioni di adeguamento sono adottate “con le modalità previste per le deliberazioni assembleari dall’art. 223-duodecies delle disposizioni per l‘attuazione del codice civile”.
Sembra che con l’espressione virgolettata si intenda fare riferimento al secondo periodo del citato art. 223-duodecies, nel quale si prevede che le deliberazioni necessarie per l’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni inderogabili[34] possono essere adottate, in terza deliberazione, a maggioranza semplice dei presenti.
L’art. 223-duodecies contiene infatti, al settimo periodo, anche un altro riferimento a “modalità e maggioranze previste per le deliberazioni assembleari” delle società cooperative, facendo in questo caso rinvio, per la determinazione di tali modalità e maggioranze, all’art. 2358 del codice civile, il quale a sua volta rinvia all’atto costitutivo. La fattispecie disciplinata nel citato settimo periodo dell’art. 223-duodecies è però assai più specifica di quella, che appare di portata più generale, contenuta nel secondo periodo, riguardando l’adeguamento degli statuti alle disposizioni che disciplinano le società cooperative a mutualità prevalente.
Articolo 3, comma 3-ter
(Differimento dell’efficacia di obblighi a carico dei concessionari
autostradali)
Il comma 3-ter, introdotto durante l’esame presso l’altro ramo del Parlamento, differisce al 1° gennaio 2008 l’obbligo per le società titolari di concessioni autostradali di agire in qualità di amministrazione aggiudicatrice (e quindi di applicare il codice dei contratti pubblici), di cui all’articolo 1, comma 1030, della legge finanziaria 2007, limitatamente all’affidamento dei lavori e delle forniture per la manutenzione dell’infrastruttura.
L’articolo 1, comma 1030, lettera d), numero 1), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), attraverso una novella all’articolo 2, comma 85, lettera c), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262[35], prevede che i concessionari autostradali agiscano come amministrazioni aggiudicatrici (e come tali siano soggetti all’applicazione del d.Lgs. n. 163 del 2006, recante il codice dei contratti pubblici) esclusivamente per gli affidamenti di lavori (ancorché misti con forniture e servizi), nonché per gli affidamenti di servizi e forniture, purché questi ultimi siano superiori alla soglia di rilevanza comunitaria[36]. Il testo originario della disposizione faceva riferimento a tutti gli affidamenti di lavori, forniture e servizi.
La questione degli effetti dell’applicazione delle procedure di evidenza pubblica previste dal codice appalti rispetto ai lavori di manutenzione era stata segnalata dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria nel corso dell’audizione informale svolta il 25 gennaio scorso presso l’VIII Commissione sulle problematiche derivanti dall’attuazione del codice dei contratti pubblici. In tale occasione, era stato prospettata l’ipotesi di escludere l’obbligo per i concessionari di applicare il codice dei contratti pubblici rispetto all’affidamento dei lavori di manutenzione.
Da un punto di vista formale, si segnala che sarebbe stato preferibile riferire il differimento dell’efficacia, piuttosto che alla disposizione della legge finanziaria che ha novellato il decreto-legge n. 262, direttamente al testo del D.L. 262/2006, come novellato dalla legge finanziaria.
Articolo 3, comma 4-bis
(Proroga del regime transitorio in materia di norme tecniche per le costruzioni)
Il comma 4-bis (introdotto durante l’esame presso l’altro ramo del Parlamento), attraverso una novella al comma 2-bis dell’articolo 5 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136[37], proroga al 31 dicembre 2007 la fase transitoria durante la quale, in alternativa alle norme tecniche per le costruzioni,approvate con DM 14 settembre 2005, può continuare ad applicarsi la normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64.
La legge 5 novembre 1971, n. 1086 reca norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, mentre la legge 2 febbraio 1974, n. 64 reca provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.
Il comma in esame dispone, inoltre, che alle Amministrazioni aggiudicatrici che abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi, avvalendosi della facoltà di applicare la normativa previgente, le precedenti norme continueranno ad applicarsi fino alla data di intervenuto collaudo.
Si ricorda l’art. 5 del decreto legge n. 136 del 2005 costituisce il fondamento normativo del DM 14 settembre 2005 recante Norme tecniche per le costruzioni. Con tale articolo, infatti, si è attribuita al Consiglio dei lavori pubblici la competenza a provvedere, con il concerto della Protezione civile, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l’adeguamento, anche sismico ed idraulico delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni. Il DM 14 settembre 2005 ha riformato definitivamente i criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, allo scopo di riunire in un T.U. la disciplina tecnica relativa alla progettazione ed all’esecuzione delle costruzioni e di realizzarne nel contempo l’omogeneizzazione e la razionalizzazione. Tali norme rappresentano la messa a punto, per la prima volta nella legislazione nazionale, di una normativa complessa e completa in materia di costruzioni relativa alla progettazione strutturale degli edifici ed alle principali opere di ingegneria civile, alle caratteristiche dei materiali e dei prodotti utilizzati. Essa costituisce, inoltre, un aggiornamento del quadro normativo nazionale in materia strutturale, basato essenzialmente sulle leggi fondamentali n. 1086/1971 e sulla legge n. 64/1974. Si ricorda, infine, che il nuovo corpo normativo interagisce in modo rilevante anche con la disciplina dell’ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003, la cui applicabilità continuerà a rimanere facoltativa.
Con il comma 2-bis dell’articolo 5 del decreto legge n. 136, aggiunto dall'art. 14-undevicies, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115[38], è stato, quindi, previsto un periodo transitorio di diciotto mesi dall’entrata in vigore del DM 14 settembre 2005[39] – fino al 23 aprile 2007 (termine che ora viene prorogato al 31 dicembre 2007) - al fine di permettere una fase di sperimentazione delle nuove norme tecniche e durante il quale sarebbe stato possibile applicare, in alternativa alle stesse, la normativa precedentedi cui alla legge n. 1086/1971 ed alla legge n. 64/1974.
Articolo 3-bis
(Interventi a favore del comune di Pietrelcina)
L’articolo 3-bis – introdotto a seguito dell’approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare al Senato – fissa al comma 1 il termine del 31 dicembre 2009 per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1 della legge n. 80 del 2001, recante interventi a favore del comune di Pietrelcina.
L’articolo 1 della legge n. 80 del 2001, al comma 1, prevedeva un contributo di 5 miliardi di lire per gli anni 2001 e 2002 a favore del comune di Pietrelcina. Tale contributo era finalizzato alla predisposizione di idonei servizi e di locali di accoglienza dei pellegrini, nonché del miglioramento delle strutture necessarie per l'accesso dei visitatori.
La medesima disposizione, al comma 3, riservava inoltre al medesimo comune, per ciascuno degli anni dal 2001 al 2006[40], un contributo integrativo annuo non superiore a lire 3 miliardi, in sede di ripartizione dei contributi erariali agli enti locali, sulla eventuale quota di incremento annuale dei contributi stessi.
Il comma 2 dell’articolo in commento assegna al comune di Pietrelcina un contributo di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per realizzare gli interventi di cui alla citata legge n 80 del 2001.
I successivi commi 3 e 4 dispongono in ordine alla copertura di tale onere, prevedendo l’utilizzazione dell’accantonamento di conto capitale del Ministero dell’economia e delle finanze.
Articolo 3-ter
(Proroga di termine in materia di prova di idoneità per la qualifica di
restauratore di beni culturali)
L’articolo 3 ter – introdotto nel corso dell’esame al Senato – reca la proroga del temine relativo alle modalità della prova di idoneità per la qualifica di restauratore di beni culturali.
In particolare, la disposizione modifica il comma 1-bis dell’articolo 182 del codice dei beni culturali(D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), recante la disciplina transitoria relativa alla qualifica di restauratore di beni culturali nelle more dell’attuazione dell’articolo 29: viene così prorogato al 31 dicembre 2007 il termine (ora fissato al 30 ottobre 2006) per l’adozione del decreto del Ministro dei beni culturali chiamato a definire le modalità per l’acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali.
Si ricorda sinteticamente che la formazione degli specialisti operanti nel settore dei beni culturali può essere svolta attualmente in appositi corsi di laurea triennale o specialistica[41]. Presso alcuni istituti centrali del ministero per beni e le attività culturali - l’Istituto centrale del restauro (Roma) e l’Opificio delle pietre dure (Firenze) - operano inoltre delle Scuole di alta formazione e studio, riconosciute come tali da ultimo dall’articolo 9 del già citato D.Lgs.368/1998. Tali scuole, rispettivamente disciplinate sotto il profilo organizzativo dai DPR 16 luglio 1997, n. 399 e DPR 16 luglio 1997 n.294, organizzano corsi di formazione e di specializzazione (eventualmente anche con il concorso di università e altre istituzioni ed enti italiani e stranieri) e possono, a loro volta, partecipare e contribuire alle iniziative di tali enti.
Da ultimo il D.M. 3 agosto 2000, n. 294[42] ha definito agli articoli 7 e 8, rispettivamente, i requisiti per la qualifica di restauratore di beni culturali ed i requisiti per la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali.
L’articolo 29 del codice dei beni culturali introduce inoltre una disciplina generale in materia di formazione professionale dei restauratori.
Si prevede in particolare che:
§ i profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori addetti ad attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici nonché i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l’insegnamento del restauro siano definiti con decreti del Ministro adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
§ l’insegnamento del restauro sia impartito nelle alle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonchè in centri istituiti da soggetti pubblici e privati accreditati secondo modalità definite con decreto ministeriale ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;.
§ la formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale, secondo criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni[43].
L’articolo 182 del codice detta – come già precisato – la disciplina transitoria in materia di formazione professionale dei restauratori. In particolare, il comma 1- bis – oggetto della modifica introdotta dalla disposizione in esame – estende i requisiti utili al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, prevedendo, tra l’altro, il superamento di una prova di idoneità, secondo modalità stabilite con il decreto ministeriale sopra richimato, per:
§ colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituto centrale del restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro);
§ colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
§ colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
§ colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004.
Art. 3-quater, comma 2
(Differimento di termini per i versamenti dei tributi nelle province di
Catania, Ragusa e Siracusa, colpite dal sisma del 1990)
Nel corso dell’esame al Senato è stato introdotto un comma aggiuntivo all’articolo 3-bis del decreto-legge, introdotto dalla Camera in prima lettura e rinumerato quale articolo 3-quater nel testo in esame.
Il nuovo comma 2 dispone il differimento al 31 dicembre 2007 del termine previsto dall’art. 9, co. 17, della legge finanziaria 2003 (L. 27 dicembre 2002, n. 289), per effettuare i versamenti delle imposte ancora dovute dai soggetti[44] colpiti dal sisma del 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, relative ai periodi d’imposta dal 1990 al 1992[45].
Si ricorda che l’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 ha concesso ai soggetti destinatari di disposizioni agevolative relative ai versamenti delle imposte, interessati dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha colpito le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, la facoltà di definire in maniera automatica la propria posizione in riferimento agli anni 1990, 1991 e 1992, con riferimento ai debiti per i versamenti di tributi e contributi La definizione automaticadelle posizioni debitorie si poteva realizzare, in base al comma 17 citato, mediante il versamento, entro il termine (originariamente del 16 aprile 2003), delle somme dovute per ogni tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuite al 10%, con uno sconto pertanto del 90% sul debito residuo.
Si ricorda che il perfezionamento della definizione determinava gli effetti previsti dal comma 10 dell’articolo 9 della legge n. 289/2002, cioè:
§ la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario;
§ l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle accessorie;
§ l'esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati fossero commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione dalla punibilità non si applicvaa in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente avesse avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica.
Nel caso in cui gli importi complessivi da versare fossero superiori a 5.000 euro, era consentita al contribuente la rateizzazione degli importi eccedenti in otto rate semestrali con l’applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003[46].
Il termine per il versamento, fissato originariamente al 16 aprile 2003[47] è stato successivamente differito, da ultimo al 30 settembre 2006, ad opera dell’art. 1-ter del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2[48]. In tale provvedimento si è altresì stabilito che il differimento fosse consentito “nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo”, pari a 52 milioni di euro, ammontare quest’ultimo comprensivo anche dell’onere per la riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, relativi agli anni 1990, 1991 e 1992, concessa alle imprese, ivi comprese quelle agricole ed agroalimentari, colpite dal sisma del 1990, dallo stesso articolo 1-ter del decreto legge n. 2 del 2006.
Il comma 2 in esame modifica peraltro anche l’entità dell’agevolazione concessa dal citato comma 17, incrementando dal 10% al 30% la percentuale dell’imposta dovuta per poter usufruire della definizione automatica delle pendenze fiscali. Si tratta sempre della percentuale da versare per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi.
Rispetto alla proroga concessa da ultimo dal decreto legge n. 2 del 2006, il comma 2 in esame subordina l’ulteriore differimento ad un incremento percentuale dell’importo da versare (30% del debito residuo anziché il 10%).
Articolo 3-quinquies
(Proroga di termini per l’accesso a misure agevolative da parte delle imprese
collocate in determinate aree geografiche)
L’articolo 3-quinquies, introdotto presso l’altro ramo del Parlamento, dispone in merito ai termini, alle risorse da utilizzare e all’ambito di applicazione delle disposizioni agevolative recate dall’art. 4-quinquies (Rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione) del D.L. 130/1997 e dall’art. 1-bis (Ulteriori interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994) del D.L. 220/2004.
Il comma 1 dell’articolo in esame, in particolare, dispone la proroga fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie assegnate dei termini per accedere ai finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 del D.L. 691/1994[49] (Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994) previsti dall’art. 4-quinquies del D.L. 130/1997 e alle agevolazioni di cui all’art. 1-bis del D.L. 220/2004.
Viene inoltre precisato che tale proroga opera anche a favore dei soggetti che hanno cessato l’attività anteriormente alla data del 19 ottobre 2004.
L’art. 4-quinquies, comma 1, del D.L. 130/1997 ha consentito l’accesso alle disposizioni agevolative di cui agli artt. 2 e 3 del D.L. n. 691/1994, ai titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo derivante dalle delibere adottate dal comitato istituzionale delle autorità di bacino del fiume Po (ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398), allo scopo di consentire a tali imprese di rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attività al di fuori delle citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni distanti non più di trenta chilometri. La stessa disposizione ha limitato tale accesso sia temporalmente, fissando un termine, poi prorogato al 31 dicembre 2002[50], sia dal punto di vista finanziario vincolando l’accesso alle risorse residue assegnate al Mediocredito centrale e ad Artigiancassa ai sensi dei citati articoli 2 e 3 del D.L. 691/1994.
Gli artt. 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, hanno previsto la corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche, rispettivamente, alle imprese industriali, commerciali e di servizi (comprese quelle turistiche e alberghiere) ed alle imprese artigiane, ubicate nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal DPCM 10 novembre 1994 e dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 2004.Tali contributi devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali nonché alla ricostituzione di scorte da impiegare anche in attività differenti da quella precedentemente. Essi vengono erogati siaattraverso il Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito centrale (MCC) S.p.A., sia attraverso il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. – Artigiancassa.
L’art. 1-bis del D.L. n. 220/2004 ha previsto invece ulteriori interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994.
Il rinvio operato dalla norma in commento a tale ultima disposizione sembrerebbe riguardare il comma 5, relativo alla durata dei finanziamenti disposti dall’art. 4-quinquies del D.L. n. 130/1997, e costituirebbe un’ulteriore proroga che farebbe seguito a quella disposta, fino al 30 giugno 2006, dall’art. 23-quinquies, comma 1, del D.L. n. 273/2005[51].
Il citato comma 5 dell’art. 1-bis del D.L. n. 220/2004 ha elevato a quindici anni - compreso il periodo di tre anni di preammortamento - la durata dei finanziamenti disposti dall’art. 4-quinquies del D.L. n. 130/1997, per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione e concessi a favore dei soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche del novembre 1994.
Tale durata è stata poi elevata a venticinque anni dal comma 445 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006).
Con riferimento al rinvio, operato dal comma in esame, all’art. 1-bis del D.L. 220/2004), occorre esplicitare a quale termine la disposizione faccia riferimento.
Il comma 2 dell’articolo in esame dispone l’applicazione delle disposizioni recate dal citato art. 4-quinquies, comma 1, del D.L. n. 130/1997, anche alle aree a rischio di esondazione soggette a vincolo derivante da delibere regionali.
Si ricorda nuovamente che l’art. 4-quinquies, comma 1, del D.L. n. 130/1997 ha consentito l’accesso alle disposizioni agevolative di cui agli artt. 2 e 3 del D.L. n. 691/1994, ai titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo derivante dalle delibere adottate dal comitato istituzionale delle autorità di bacino del fiume Po ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398.
L’art. 17, comma 6-bis[52], della citata legge n. 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), ora trasfuso nel comma 7 dell’art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. codice ambientale) prevede, infatti, che “in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia” con particolare riferimento - tra l’altro all’individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente; nonché all’indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici.
Quanto all’estensione disposta dal comma in esame alle aree a rischio di esondazione per le quali sia intervenuta una delibera regionale volta a tutelare l’area medesima, si ricorda che l’art. 61 del d.lgs. n. 152/2006, nel disciplinare le competenze delle regioni, dispone che queste esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali, ed in particolare, tra l’altro, “assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza” ed esercitano “le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267”.
Il comma 3 include tra i soggetti di cui al comma 5 dell’articolo 1-bis del D.L. n. 220/2004, anche i titolari delle imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo.
Si noti che tale disposizione è consequenziale a quella recata dal comma 1 ed è finalizzata a garantire la medesima durata dei finanziamenti anche per le imprese in questione.
Si ricorda, infatti, che l’art. 1-bis, comma 5, del D.L. n. 220/2004 dispone che la durata dei finanziamenti di cui all'articolo 4-quinquies del D.L. n. 130/1997 concessi a favore dei soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche del novembre 1994, è fissata in venticinque anni, compreso il periodo di tre anni di preammortamento.
Il comma 4 dispone, infine, che alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provveda nell’ambito delle residue risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del D.L. n. 691/1994, ivi compresi gli oneri necessari all’attività istruttoria da parte di MCC S.p.A.
Articolo 4, commi 1-bis e
1-ter
(Disposizioni concernenti il riordino degli organismi competenti in materia di formazione
dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche)
I commi 1-bis e 1-ter, introdotti dal Senato, novellano disposizioni dell’ultima legge finanziaria[53] relative all’istituzione dell’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione ed alla conseguente soppressione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, nonché alla soppressione o allo scorporo di analoghe strutture di formazione.
I commi 580-586 della legge finanziaria 2007 istituiscono e disciplinano l’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione, destinata a sostituire l’esistente Scuola superiore della pubblica amministrazione, della quale il comma 580 dispone la soppressione a decorrere dal 31 marzo 2007.
La nuova Agenzia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile, è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il medesimo comma 580 prevede che altre istituzioni di formazione facenti capo a diverse amministrazioni, quali l’Istituto diplomatico, la Scuola Superiore dell’amministrazione dell’interno e la Scuola superiore dell’economia e delle finanze, pur mantenendo la propria autonomia organizzativa e rimanendo inquadrate nelle rispettive amministrazioni, entrino a far parte dell’Agenzia per la formazione e siano soggette al suo coordinamento.
La nuova disciplina è dichiaratamente finalizzata a contribuire all’ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, a migliorare la qualità delle attività formative pubbliche, a garantire una selezione rigorosa della dirigenza dello Stato ed a fornire adeguato sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni organizzative e gestionali.
La Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) è un’istituzione di alta cultura e formazione, posta nell’ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio.
Istituita nel 1957, essa è stata soggetta a diversi riordinamenti, i più recenti dei quali sono stati operati con il D.Lgs. 287/1999[54] e successivamente con il D.Lgs. 381/2003[55], che con una novella ha integralmente sostituito gli articoli da 1 a 8 del D.Lgs. 287/1999.
Tra i compiti primari della Scuola sono da ricordare:
§ il reclutamento dei dirigenti e dei funzionari dello Stato, secondo quanto disposto dalla L. 145/2002 che ha reintrodotto, per l’accesso alla dirigenza, anche la modalità del corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale bandito dalla SSPA;
§ l’attività formativa iniziale dei dirigenti dello Stato;
§ la formazione permanente dei dirigenti e dei funzionari dello Stato;
§ lo svolgimento di attività di ricerca, e, su richiesta, di attività di consulenza e supporto tecnico per la Presidenza del Consiglio e per le amministrazioni pubbliche su tematiche istituzionali, progetti di riforma e in materia di innovazione amministrativa, formazione e di organizzazione dell’attività formativa;
§ il coordinamento delle attività delle scuole pubbliche statali di formazione e l’individuazione e l’attuazione di forme di cooperazione con le scuole pubbliche diverse da quelle dello Stato, nonché la cura di un Osservatorio sui bisogni di formazione e qualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche.
La Scuola ha sede in Roma. Le attività di insegnamento e formazione sono tenute presso la sededi Roma e quelle distaccate di Acireale, Bologna, Caserta, Reggio Calabria e del Centro Residenziale Studi di Caserta.
L’attività di formazione è svolta da un gruppo di 30 docenti stabili, scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, docenti universitari, magistrati ordinari,amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, esperti, italiani o stranieri, di comprovata professionalità. La Scuola può, inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attività di insegnamento e conferire a persone di comprovata professionalità specifici incarichi finalizzati alla pubblicazione di ricerche e studi[56].
L’Istituto diplomatico “Mario Toscano” (ISDI) è stato istituito con il D.P.R. 18/1967. È divenuto una Direzione Generale del Ministero degli affari esteri (centro di responsabilità n. 14) nell’articolazione delineata dalla riforma del Ministero del 2000. l’ISDI mantiene le funzioni originarie di organismo preposto alla formazione del personale, fornendo, in attuazione delle direttive del ministro, un aggiornamento sia della carriera diplomatica sia, d’intesa con le organizzazioni sindacali, delle altre categorie professionali del MAE.
L’Istituto, inoltre, promuove la preparazione dei neo-laureati interessati a sostenere il concorso per l’accesso alla carriera diplomatico-consolare del Ministero degli affari esteri, oppure alle Organizzazioni internazionali, coordinando i relativi centri, e provvede alla formazione professionale dei vincitori del concorso. L’ISDI assicura altresì la formazione del personale del Ministero neo-assunto nelle diverse categorie professionali e la sua riqualificazione, la specifica preparazione dei dipendenti in procinto di recarsi all’estero e l’aggiornamento normativo-istituzionale di quelli che rientrano al Ministero dopo il servizio all’estero[57].
La Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno (SSAI), istituita con decreto del ministro dell’interno di concerto con il ministro per la funzione pubblica 10 settembre 1980, è un Istituto di alta cultura e formazione. Provvede alla formazione, all’aggiornamento didattico e culturale del personale del Ministero dell’Interno e di altre amministrazioni pubbliche nazionali ed estere. In particolare, la Scuola svolge corsi per assicurare la formazione del personale della carriera prefettizia dall’inizio e durante lo svolgimento dell’intera carriera e per attuare i processi di riqualificazione ed aggiornamento professionale per il personale contrattualizzato Per i funzionari della carriera prefettizia è prevista, ai sensi del D.Lgs. 139/2000:
§ una formazione iniziale al momento dell’ingresso in carriera;
§ il corso di accesso alla qualifica di vice prefetto;
§ un aggiornamento professionale obbligatorio di almeno un corso l’anno;
§ numerosi seminari residenziali e decentrati a livello locale su temi di particolare interesse per l’Amministrazione dell’Interno[58].
La Scuola superiore dell’economia e delle finanze (SSEF) nasce dalla trasformazione della Scuola centrale tributaria fondata da Ezio Vanoni nel 1957 per la formazione e l’aggiornamento professionale del personale civile dell’amministrazione finanziaria. Riordinata con D.M. 28 settembre 2000, n. 301, la Scuola, alle dirette dipendenze del ministro dell’economia e delle finanze, ha l’obiettivo, tra gli altri, di formare, specializzare e aggiornare il personale dell’amministrazione finanziaria, delle agenzie fiscali e degli enti che operano nel settore della fiscalità.
La Scuola si avvale di professori incaricati stabilmente, scelti tra docenti universitari, magistrati, avvocati dello Stato e dirigenti di amministrazioni pubbliche. Si avvale inoltre di consulenti esterni e di professori con incarico temporaneo. La Scuola è dotata di autonomia organizzativa e contabile e ha un proprio regolamento di funzionamento e di organizzazione, nonché uno per la didattica e la ricerca. Oltre alla sede centrale di Roma, la Scuola opera nelle sedi di Bari, Bologna, Milano, Palermo e Torino[59].
Il comma 1-bis dell’art. 4, novellando l’art. 1, comma 580, della legge finanziaria 2007:
§ proroga al prossimo 15 giugno la decorrenza della soppressione della Scuola superiore della pubblica amministrazione;
§ precisa che viene mantenuto l’inquadramentonelle rispettive amministrazioni del personaledelle istituzioni che entrano a far parte dell'Agenzia per la formazione (si tratta – come si è detto – dell’Istituto diplomatico, della Scuola Superiore dell’amministrazione dell’interno e della Scuola superiore dell’economia e delle finanze).
Il successivo comma 1-terintroduce una modifica ai criteri cui dovranno attenersi, ai sensi dell’art. 1, comma 585, della legge finanziaria 2007, i regolamenti di delegificazione di riordino delle istituzioni di formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria.
Detti criteri prevedono, in particolare, la soppressione delle strutture aventi finalità identiche o analoghe a quelle dell’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche e lo scorporo e l’attribuzione all'Agenzia per la formazione degli uffici destinati ad analoghe finalità nell'ambito di strutture o organismi pubblici o comunque partecipati dallo Stato non destinati alla soppressione. In particolare, si prevede che il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio presso gli organismi oggetto di soppressione o di scorporo sia trasferito nei ruoli dell’Agenzia, assicurando al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministriil diritto di optare per l’amministrazione di provenienza e di conservare il trattamento economico in godimento (secondo quanto disposto dall’art. 11, co. 5 e 6, del D.Lgs. 303/1999).
Il comma stabilisce che l’opzione tra la permanenza nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri ed il transito in quelli dell’Agenzia per la formazione possa essere esercitato entro il 31 dicembre 2008.
Articolo 4, comma 4-bis
(Credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate)
Il comma 4-bis dell’articolo 4, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, proroga il termine per il completamento degli investimenti per i quali è riconosciuto il credito d’imposta, ai sensi dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).
Il citato articolo 8 della L. 388/2000 ha introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese che, entro la chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, individuate nelle aree destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87.3.a) e 87.3.c) del Trattato istitutivo della Comunità europea, in materia di aiuti di Stato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti per il periodo 2000-2006.
I soggetti beneficiari sono i titolari di reddito d’impresa, con esclusione degli enti non commerciali[60].
Per nuovi investimenti agevolabili si intendono le acquisizioni, ivi comprese quelle in leasing, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive già esistenti o di nuova costituzione, ubicate nelle aree svantaggiate. I beni, che possono essere sia materiali che immateriali, devono possedere il requisito della novità.
L'agevolazione compete sugli investimenti effettuati a decorrere dal 14 marzo 2001, vale a dire dal giorno successivo alla data di approvazione da parte dell'Unione europea del regime agevolativo[61], e fino al 31 dicembre 2006.
L’entità del beneficio non può essere superiore alla misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea.
Per quanto concerne le modalità di fruizione del credito d’imposta, il comma 5 del citato articolo 8 consentiva l’applicazione del beneficio in via automatica in sede di dichiarazione dei redditi, disponendone l’utilizzo solo in compensazione con debiti tributari e contributivi, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Il decreto-legge n. 138 del 2002 (legge n. 178 del 2002) ha apportato rilevanti modifiche alle disposizioni di cui all’articolo 8 della legge n. 388 del 2000, con riferimento ai nuovi investimenti effettuati a decorrere dall’8 luglio 2002, data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
In particolare, oltre ad aver previsto, all’articolo 11, una distinta disciplina per il settore agricolo, il citato decreto-legge, all’articolo 10, ha provveduto a indicare dettagliatamente i settori interessati dalla normativa (attività estrattive e manifatturiere; servizi; turismo, commercio; costruzioni; produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda; trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui all’allegato I del Trattato CE).
Per quanto riguarda le modalità di fruizione del credito d’imposta, il citato articolo 10 del D.L. n. 138 del 2002 ha subordinato l’accesso al beneficio alla preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle entrate, al fine di attribuire all’amministrazione la possibilità di monitorare il grado di utilizzo del credito d’imposta. In sostanza, la disposizione ha eliminato il carattere automatico dell’agevolazione. E’ inoltre previsto che le imprese si impegnino, a pena di disconoscimento del benefico, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione dell’istanza e comunque entro sei mesi dalla suddetta data.
Con un successivo intervento, articolo 62 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), sono state introdotte nuove modalità di fruizione del contributo prevedendo in particolare un limite temporale per l’utilizzo del credito d’imposta, che deve avvenire entro il secondo anno successivo a quello nel quale è stata presentata l’istanza. Sono stati inoltre fissati limiti di importo relativi alla fruizione del credito per ciascun periodo compreso nel triennio di riferimento. In particolare, alla fine di ogni anno la percentuale complessiva di utilizzo deve rispettare i seguenti limiti minimi e massimi:
§ anno di presentazione dell’istanza: dal 20 al 30 per cento;
§ primo anno successivo: dal 60 al 70 per cento;
§ secondo anno successivo: 100 per cento.
Si segnala al riguardo che, in occasione di “Telefisco 2007” del 29 gennaio 2007, è stato fatto presente all’Agenzia delle entrate che alcuni contribuenti hanno ricevuto l’autorizzazione alla fruizione dell’agevolazione in oggetto solo nello scorso mese di novembre ed è stato chiesto se tali contribuenti potessero avviare gli investimenti agevolati anche dopo il 31 dicembre 2006, in analogia con quanto era accaduto nell’anno 2003.
Nel mese di settembre del 2003 l’Agenzia delle entrate inviò ai contribuenti ulteriori autorizzazioni, rispetto a quelle d’inizio anno, in seguito alla messa a disposizione di maggiori risorse da parte del CIPE[62]. Per tali contribuenti[63] fu emanata un’apposita disposizione (articolo 4, commi 132 e 133, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, legge finanziaria per il 2004) che li autorizzava ad avviare la realizzazione dell’investimento agevolato entro il 31 marzo 2004 (facendo sostanzialmente decorrere i sei mesi per l’avvio dell’investimento dalla data di comunicazione dell’autorizzazione, anziché dalla data di presentazione dell’istanza). La stessa norma autorizzava inoltre i predetti contribuenti a utilizzare il credito d’imposta entro il terzo anno successivo a quello nel quale era stata presentata l’istanza, anziché entro il secondo anno successivo.
L’Agenzia delle entrate ha dato risposta negativa al quesito osservando che “coloro i quali abbiano ottenuto l’accoglimento dell’istanza nel 2005 e nel 2006 (ultimi due anni di vigenza dell’agevolazione in esame) potranno utilizzare il credito anche successivamente alla data del 31 dicembre 2006, ma in nessun caso sarà possibile maturare il credito d’imposta per gli investimenti realizzati successivamente al 31 dicembre 2006. […] Ciò vale anche in relazione alle istanze ammesse al contributo con comunicazione telematica di assegnazione del benefico pervenute nel novembre 2006. […] Pertanto – fatta salva la possibilità di modificare con intervento normativo il regime di aiuti in questione attivando la procedura di notifica e successiva autorizzazione di cui all’articolo 88 del Trattato UE – si ribadisce che non è possibile concedere il diritto alla fruizione del credito d’imposta ad investimenti realizzati dopo il 31 dicembre 2006”.
Il comma in esame interviene dunque per risolvere la problematica evidenziata concedendo ai contribuenti che hanno ottenuto l’autorizzazione ad usufruire del credito di imposta negli anni 2005 e 2006 di poter completare gli investimenti, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2007 ed entro il 31 dicembre 2008.
Si segnala infine che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), all’articolo 1, commi 271-282, ha introdotto una nuova tipologia di credito di imposta per investimenti nelle aree svantaggiate, applicabile nel periodo 2007-2009.
Il 22 giugno 2006 la Commissione ha presentato un progetto di regolamento sugli aiuti de minimis al settore della pesca.
Per aiuti de minimis si intendono gli aiuti di Stato che, essendo al di sotto di una determinata soglia, vengono considerati non suscettibili di provocare distorsioni della concorrenza; di conseguenza, per tali aiuti, non è necessaria l’autorizzazione preventiva della Commissione. Campo di applicazione del provvedimento sono gli aiuti concessi alle imprese nel settore della pesca ad eccezione di alcune categorie di aiuti, come gli aiuti fissati in base a prezzi o quantitativi commercializzati, gli aiuti a favore di attività connesse alle esportazioni, gli aiuti diretti a incrementare la capacità della flotta e gli aiuti per l’acquisto o la costruzione di navi da pesca.
Il progetto innalza a 30.000 euro (dagli attuali 3.000 euro) il massimale degli aiuti de minimis che ciascun beneficiario potrà ricevere in un triennio fiscale, a condizione che tale massimale corrisponda a meno del 2,5% della produzione annuale del settore a livello nazionale.
Gli aiuti non potranno essere utilizzati per acquistare o costruire nuove imbarcazioni o per aumentare la capacità della flotta.
Il progetto si applica, in via transitoria, agli aiuti richiesti anteriormente alla sua entrata in vigore ma per i quali la procedura di approvazione non è ancora terminata, purché questi soddisfino le condizioni previste dal progetto stesso.
Il 4 ottobre il progetto è stato discusso dal Comitato consultivo, che assiste la Commissione in questa fase della procedura, il quale ha formulato talune osservazioni. Il progetto dovrebbe essere definitivamente adottato nei primi mesi del 2007.
Articolo 4, comma 4-ter
(Presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle
imprese in formato elettronico)
Il comma 4-ter, introdotto dal Senato, proroga di un anno, portandolo dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007, il termine per l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che deve stabilire le specifiche tecniche del formato elettronico per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese. Contestualmente, viene fatta slittare di un anno la data ultima a decorrere dalla quale diventa obbligatoria l'adozione di tale modalità di presentazione, che passa dal 31 marzo 2007 al 31 marzo 2008.
Si ricorda che l’art. 37, co. 21-bis,del D.L. 223/2006[64] demanda ad un D.P.C.M., da emanare di concerto con il ministro dello sviluppo economico, la definizione di specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile, per la presentazione al registro delle imprese dei bilanci e degli altri atti previsti. L’emanazione del decreto, sentita l’Agenzia delle entrate, è prevista entro il 31 dicembre 2006.
Il decreto dovrà essere emanato con le modalità previste dall’art. 71 del Codice dell’amministrazione digitale[65] per l’adozione delle regole tecniche previste nel medesimo codice, ovvero:
§ con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (o del ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie), di concerto con il ministro per la funzione pubblica e con l’amministrazione interessata;
§ sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza;
§ previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico del CNIPA in modo da garantire la coerenza tecnica con le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività e con le regole di cui al disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all’allegato B al Codice in materia di protezione dei dati personali[66];
§ in conformità alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.
Lo stesso decreto, prosegue l’art. 37, co. 21-bis,del D.L. 223/2006, provvederà, inoltre, a fissare la data a decorrere dalla quale diventerà obbligatoria l’adozione delle modalità di presentazione stabilite dallo stesso decreto. Tale data – precisa la disposizione – non potrà, comunque, essere successiva al 31 marzo 2007.
Si segnala inoltre che l’articolo 2435 del codice civile prescrive il deposito presso l’ufficio del registro delle imprese – istituito presso le camere di commercio in base all’articolo 8 della legge n. 580 del 1993[67] (il regolamento di attuazione è stato adottato con il D.P.R. n. 581 del 1995) – a cura degli amministratori, entro trenta giorni dall'approvazione, di una copia del bilancio corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea.
La norma fondamentale, per ciò che concerne l'invio telematico degli atti al registro delle imprese, è rappresentata dall’articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (legge di semplificazione 1999), la cui operatività è stata differita dapprima al 9 dicembre 2002 dalla legge finanziaria 2002 (L. 448 del 2001), indi al 30 giugno 2003 dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284 (di conversione con modificazioni del D.L. 236 del 2002).
Il citato articolo 31 ha infatti previsto l’abolizione dei fogli degli annunzi legali delle province, stabilendo che, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 340 del 2000, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all’ufficio del registro delle imprese (con esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581) siano inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59[68].
Con l’entrata in vigore dell’articolo 31 a partire dal 1° luglio 2003 il deposito dei bilanci e dei documenti correlati deve essere effettuato presso il registro delle imprese esclusivamente tramite trasmissione telematica attraverso il sistema “Telemaco” di Infocamere.
L'invio telematico equivale alla notificazione a mezzo posta (art. 14, comma 3, D.P.R. n. 445 del 2000).
Si ricorda, inoltre che il Ministero, in vista dell’entrata in vigore della già richiamata disciplina dell'articolo 31 della legge n. 340 del 2000, ha deciso, con il D.M. 20 marzo 2003, di avviare la sperimentazione del deposito su supporto informatico munito di firma digitale dei bilanci di esercizio delle società, secondo le «Indicazioni tecniche» allegate al decreto stesso. La sperimentazione è stata poi prorogata al 31 ottobre con il D.M. 8 agosto 2003.
Come si legge nell’Allegato al decreto ministeriale, recante indicazioni tecniche, i documenti da depositare (copia del bilancio, relazioni a corredo, verbale di assemblea, relazione dei sindaci, elenco dei soci), possono essere validamente rappresentati da documenti digitali conformi ai documenti analogici trascritti e sottoscritti sui libri sociali. I documenti digitali conformi devono essere prodotti con procedimento tecnico che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura del contenuto dei documenti originali; tale procedimento potrà consistere sia nella memorizzazione digitale dell'immagine del documento analogico originale, sia nella riproduzione su file (in formato "PDF" o "TIF") del contenuto trascritto nei documenti originali (in questo caso il documento digitale deve riportare, in luogo delle sottoscrizioni autografe, l'indicazione dei nominativi e della qualifica dei sottoscrittori e della data di sottoscrizione dell'originale cartaceo).
Articolo 5, comma 2-bis
(Proroga di termini applicabili ai consorzi per il recupero dei rifiuti)
Il comma 2-bis prevede la proroga dei termini, previsti dal decreto legislativo 152/2006 (cd. codice ambientale), per l’adeguamento degli statuti di alcuni consorzi per il recupero dei rifiuti ai princìpi contenuti nel medesimo decreto.
Le nuove scadenze risultano tutte fissate al 29 aprile 2008 (24 mesi dall’entrata in vigore della parte quarta del decreto n. 152).
Le proroghe riguardano, nello specifico:
§ il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), per il quale il termine attualmente previsto è il 29 aprile 2007[69];
§ il Consorzio nazionale per la raccolta e trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT), per il quale il termine è scaduto nell’ottobre 2006;
§ il Consorzio per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati (COOU), per il quale il termine è scaduto nell’ottobre 2006.
Si ricorda che, in materia di consorzi, una delle principali novità introdotte dal decreto n. 152 è la possibilità di istituire più di un consorzio (il decreto Ronchi ne prevedeva solamente uno), con l’eccezione del CONAI, che rimane unico. Così accanto al COBAT e al COOU potranno sorgere altri consorzi nazionali per la gestione delle batterie e degli oli esausti. Per il CONAI, la pluralità di soggetti viene introdotta dal decreto n. 152 attraverso il riferimento ai “sottostanti” consorzi di filiera.
Tali modifiche normative hanno indotto il legislatore ad inserire delle disposizioni volte a garantire l’adeguamento degli statuti del CONAI (art. 224, comma 2), del COBAT (art. 235, comma 17) e COOU (art. 236, comma 2) ai principi fissati dal medesimo decreto n. 152, con particolare riguardo a quelli di efficienza, efficacia ed economicità (principi già dettati dalle norme previgenti), nonché all’ulteriore principio (non previsto, almeno in maniera esplicita, dalla disciplina previgente) di “libera concorrenza nelle attività di settore”.
Articolo 6, comma 7-ter
(Non applicabilità nelle province autonome di Trento e di Bolzano della proroga
delle concessioni idroelettriche)
Il comma 7-ter, introdotto al Senato, dispone la non applicabilità nelle province autonome di Trento e di Bolzano della proroga di tutte le grandi concessioni idroelettriche in corso alla data di entrata in vigore della legge n.266/2005 (legge finanziaria 2006), disposta dall’art. 1, comma 485, della stessa legge.
Il citato articolo 1, comma 485, della L. 266/2005, dispone la proroga di dieci anni, rispetto alle date di scadenza previste dalla vigente disciplina (commi 6, 7 e 8 dell’art. 12 del D.Lgs. 79/99), di tutte le grandi concessioni idroelettriche in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge finanziaria, purché siano effettuati congrui interventi di ammodernamento degli impianti, come definiti dal successivo comma 487.
Quanto alla disciplinarecata dall’articolo 12 del D.Lgs. 79/1999 si ricorda che il comma 6 dispone che le concessioni rilasciate all'ENEL spa per le grandi derivazioni idroelettriche scadono al termine del trentesimo anno successivo al 1° aprile 1999 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 79/99). Il comma 7 proroga le concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 a quest'ultima data, consentendo ai titolari di concessione interessati, di proseguire l'attività, senza necessità di alcun atto amministrativo, dandone comunicazione all'amministrazione concedente entro novanta giorni dal 1° aprile 1999. Il comma 8, infine, dispone che per le concessioni la cui scadenza sia fissata a dopo il 31 dicembre 2010 si applichino i termini di scadenza stabiliti nell'atto di concessione
La disposizione conferma, inoltre, la data di scadenza delle concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico di cui al comma 15 dell’articolo 1-bis del DPR n. 235/1977, fissata al 31 dicembre 2010, mentre per le concessioni diverse da quelle previste dal citato comma 15 viene confermata la data di scadenza fissata dai provvedimenti di concessione.
Le concessioni di cui all’articolo 1-bis, comma 15, del DPR 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia) sono quelle rilasciate all’ENEL spa e quelle scadute o in scadenza entro la data citata, rilasciate ad aziende o a società degli enti locali.
Quanto alla scadenza delle concessioni diverse da quelle di cui al comma 15, la disposizione in esame conferma quanto già stabilito dal successivo comma 15-bis, aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 2 novembre 2006, n. 289 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, recanti modifiche al D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico).
Articolo 6, comma 8
(Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci
e per lo sviluppo della logistica)
Il Senato ha modificato il comma 8 dell’articolo 6, che nella versione originaria:
§ ha fissato al 30 marzo 2007 il termine ultimo per l’emanazione del regolamento di utilizzazione del Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica, istituito dall’articolo 1, comma 108 della legge finanziaria per il 2006;
§ ha disposto che, in caso di mancata emanazione del regolamento entro il termine suddetto, le risorse del Fondo devono essere destinate interamente alle finalità di cui all’articolo 1, comma 920 della legge 296/2006 (finanziaria 2007) ossia alla riduzione dei premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto terzi.
L’emendamento in esame:
§ modifica solo la prima delle due previsioni normative prorogando di tre mesi la data ultima di emanazione del regolamento, che è quindi fissata al 30 giugno 2007;
§ introduce una nuova disposizione volta a prevedere che le somme stanziate a valere sul medesimo fondo, ossia 80 milioni di euro per l’anno 2006, non impegnate entro il 31 dicembre 2006, siano mantenute in bilancio in conto residui per essere versate all’entrata del bilancio nell’anno successivo e riassegnate nello stato di previsione del Ministero dei trasporti. Tale previsione è volta ad evitare che le somme stanziate vadano in economia.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 920 della L. 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007), ha modificato la destinazione di una parte dell’autorizzazione di spesa per l’anno 2006 a valere sul suddetto Fondo, disponendo che, nell’ambito della dotazione finanziaria del Fondo per l’anno 2006, pari a 80 milioni di euro, una quota di 42 milioni di euro sia destinata alla riduzione dei premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporti in conto terzi.
L’articolo 1, comma 108, della L. 266/2005 ha istituito – nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – un fondo denominato "Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica ", con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per l'anno 2006. Il fondo è finalizzato ad agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto di merci – previsto dalla legge n. 32 del 2005[70] - attraverso la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche mediante la crescita dimensionale delle imprese ai fini di una maggiore competitività sul mercato interno e internazionale.
Le modalità di utilizzazione del Fondo sono demandate ad un regolamento di esecuzione da emanarsi - su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - ai sensi dell'articolo 17 , comma 1, della legge 400 del 1988.
Circa i premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporti in conto terzi si ricorda che il comma 2 dell’articolo 2 del DL n. 451/98 ha disposto la riduzione da parte dell’INAIL, per l'anno 1999, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni dovuti dalle imprese di autotrasporto in conto terzi per i propri dipendenti, nel limite complessivo di 40 miliardi di lire, con rimborso all’Istituto dei minori introiti, dietro presentazione di apposita rendicontazione.
Successivamente, con riferimento a tali misure, l’articolo 45, comma 1, lettera b) della legge 488/99 (legge finanziaria 2000) - come modificato dall'art. 2 del D.L. 22 giugno 2000, n. 167 nella formulazione introdotta dalla relativa legge di conversione - ha autorizzato, a decorrere dall’anno 2000, una spesa annua di 83 miliardi di lire; nel prorogare tali interventi il tetto di spesa viene fissato in una cifra pari a poco più della metà di quella per il 1999. Una serie di disposizioni successive hanno autorizzato ulteriori stanziamenti; da ultimo, l’articolo 1, comma 917 della legge 296/2006 ha autorizzato un’ulteriore spesa di 54 milioni di euro per gli interventi relativi all’anno 2006.
Il 27 febbraio 2006 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento sul rafforzamento della sicurezza della catena logistica (COM(2006)79).
L’obiettivo della proposta è quello di sviluppare un approccio europeo al fine di migliorare il livello di sicurezza della catena dei trasporti e di evitare le procedure e gli oneri amministrativi inutili a livello europeo e nazionale. La presentazione della proposta fa seguito ad un invito rivolto dal Consiglio nel quale si sottolineava l’importanza dei trasporti nella lotta contro il terrorismo e la necessità di accrescere la sicurezza di tutte le modalità di trasporto soprattutto mediante il rafforzamento del quadro giuridico e il miglioramento dei meccanismi di prevenzione.
La proposta, presentata nell’ambito della procedura di codecisione, dovrebbe essere esaminata dal Parlamento europeo in prima lettura il 22 maggio 2007.
Il 28 giugno 2006 la Commissione ha adottato la comunicazione “Logistica del trasporto delle merci – la chiave per una mobilità sostenibile” (COM(2006)336), nella quale si sottolinea la necessità di una migliore organizzazione del settore della logistica, considerato uno strumento essenziale per rendere il trasporto delle merci più efficiente e ridurre gli effetti negativi di una crescente mobilità quali l’inquinamento, la congestione e la dipendenza energetica.
La comunicazione illustra una serie d’idee che potrebbero essere sviluppate ulteriormente allo scopo di promuovere una strategia globale europea per la logistica del trasporto merci, tenendo in debito conto i pareri espressi dalle istituzioni europee, dai rappresentanti del settore e dagli altri soggetti interessati. La comunicazione, inoltre, preannuncia l’intenzione della Commissione di avviare un ampio dibattito sulla logistica del trasporto delle merci, in vista della preparazione di un piano d’azione, che potrebbe essere presentato nella primavera del 2007. Nelle intenzioni della Commissione il piano, che dovrebbe essere corredato di opportune proposte legislative, costituirà un punto di riferimento per lo sviluppo di una logistica avanzata del trasporto merci.
La comunicazione risponde agli orientamenti in materia di politica dei trasporti, con particolare riferimento al ruolo chiave che la logistica del trasporto svolge ai fini della mobilità sostenibile in Europa, delineati nella comunicazione “Mantenere l’Europa in movimento: una mobilità sostenibile per il nostro continente” (COM(2006)314), adottata dalla Commissione il 22 giugno 2006 nell’ambito del riesame intermedio del libro bianco “La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte” (COM(2001)370).
Il Consiglio trasporti, nella sessione dell’11 e 12 dicembre 2006, ha adottato conclusioni nelle quali, considerato che un sistema logistico efficiente è di fondamentale importanza per accrescere la competitività e la prosperità in Europa e per promuovere lo sviluppo sostenibile, si compiace per la presentazione della comunicazione da parte della Commissione.
Il Consiglio, in particolare, rileva che la promozione della logistica del trasporto merci, pur essendo di competenza del settore industriale, richiede un intervento da parte delle autorità pubbliche che devono cooperare a tutti i livelli - europeo, nazionale e locale - in base alle rispettive competenze e sottolinea la necessità di integrare la logistica nella politica europea dei trasporti e in altre politiche comunitarie. Il Consiglio, inoltre, sostiene l’intenzione della Commissione di sviluppare, di concerto con i principali attori del mercato, una strategia quadro per la logistica del trasporto merci in Europa e di elaborare, nel 2007, un piano d’azione in questo settore ed invita a tal fine la Commissione a cooperare con gli Stati membri e a valutare l’opportunità di istituire un gruppo ad alto livello.
In occasione di alcune riunioni consultive organizzate dalla Commissione, nei mesi di aprile ed ottobre 2006, con le parti interessate del settore della logistica del trasporto merci, è apparso chiaro che le strozzature esistenti nella catena logistica ne ostacolano il buon funzionamento e lo sviluppo. Di conseguenza, con una lettera del 12 dicembre 2006, la Commissione ha invitato gli Stati membri, le parti sociali e le imprese che operano nel settore della logistica ad aderire ad una campagna intesa ad individuare gli ostacoli di carattere amministrativo, operativo, legislativo, locale, nazionale ed europeo che si frappongono al buon funzionamento della catena di trasporto delle merci in Europa e a proporre soluzioni. La Commissione ha preannunciato a tal fine l’intenzione di istituire, nei prossimi mesi, un gruppo di persone di contatto in rappresentanza delle diverse parti in causa che sarà incaricato di seguire attentamente questo esercizio.
Il 22 dicembre 2006 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa al trasporto interno di merci pericolose (COM(2006)852).
L’obiettivo della proposta è quello di armonizzare e di semplificare le norme vigenti in materia riunendole in un solo atto normativo applicabile al trasporto su strada, per ferrovia e per via navigabile interna.
La proposta, presentata nell’ambito della procedura di codecisione, è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo
6, commi 8-quater, 8-quinquies ed 8-terdecies
(Disposizioni di copertura finanziaria; benefìci in favore di enti operanti
nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi)
Il Senato ha modificato il comma 8-quaterdell’articolo 6 in relazione alla quantificazione e copertura degli oneri recati dal comma 8-ter (recante la proroga del termine per l’esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa stabilita in favore degli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni), specificando che l’onere di 2 milioni di euro per il 2007 è “valutato” e non “determinato”.
La disposizione viene a configurarsi così non più come limite massimo di spesa ma come mera previsione di spesa.
Si ricorda che, in base all’articolo 11-ter della legge di contabilità generale dello Stato (L. 468/1978), come modificato dal decreto-legge cd. “tagliaspese” (DL n. 194/2002[71]) ciascuna disposizione di legge che comporti nuove o maggiori spese deve:
§ indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa;
§ ovvero in alternativa, indicare le relative previsioni di spesa definendo però una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti finanziari che eventualmente eccedano le previsioni medesime.
Il Senato ha analogamente modificato il comma 8-quinquies dell’articolo 6 (sul quale v. infra) sostituendo, al secondo periodo recante la disposizione di copertura, le parole: “pari a” con: “valutato in”. La modifica sembrerebbe anche in tal caso finalizzata a configurare l’onere non più come limite massimo di spesa ma come mera previsione di spesa.
Si rileva peraltro che il primo periodo, che reca l’autorizzazione di spesa, continua a far riferimento ad un “limite di spesa di 500.000 euro”.
Ne consegue che, nonostante la modifica apportata, l’autorizzazione di spesa sembrerebbe permanere come limite massimo. L’introduzione di una clausola di salvaguardia (prevista dal successivo comma 8-terdecies) non parrebbe in conseguenza pertinente con riferimento a tale disposizione.
Il comma 8-terdecies introduce conseguentemente una clausola di salvaguardia finanziaria, prevedendo il monitoraggio da parte del Ministro dell’economia e finanze degli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni dei commi 8-ter e 8-quinquies dell’articolo 6, ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi previsti dall’articolo 11-ter, co. 7, della legge n. 468/1978 (legge di contabilità generale dello Stato).
L’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978, come modificato dal D.L. n. 194/2002 (cd. decreto-legge “tagliaspese”), impegna i Ministri di settore ad informare tempestivamente il Ministro dell’economia e delle finanze degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa che si verifichino nel corso dell’attuazione di provvedimenti legislativi. Il Ministro dell’economia è quindi tenuto a riferire al Parlamento con una propria relazione, che individui le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini di eventuali conseguenti iniziative legislative. Il Ministro dell'economia e delle finanze può promuovere la procedura suddetta allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.
È inoltre prevista, sempre a fini di salvaguardia, la trasmissione alle Camere degli eventuali decreti adottati dal Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, punto 2), della legge n. 468 del 1978.
Si tratta dei decreti mediante i quali il Ministro dell’economia e finanze provvede ad aumentare gli stanziamenti di capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio, con risorse prelevate a valere sul Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.
Si ricorda che allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze del bilancio dello Stato (legge n. 298/2006) è allegato l'elenco dei capitoli relativi a spese obbligatorie, per i quali è possibile l’utilizzo del citato Fondo di riserva.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è inoltre autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, con propri decreti.
Il Senato ha apportato un’ulteriore modificazione al citato comma 8-quinquies. Quest’ultimo consente la concessione di taluni benefìci in favore degli enti non commerciali di cui all’articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).
Si ricorda che il citato articolo 1, comma 255, della legge finanziaria per il 2005 ha disposto la sospensione di adempimenti fiscali e previdenziali in favore di enti non commerciali definiti in base all'articolo 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, aventi sede in Molise, Sicilia e Puglia.
Si tratta, in particolare, di enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2000 unità lavorative, nel settore della sanità privata e in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, i quali abbiano almeno una sede operativa nelle province di Catania, Campobasso e Foggia.
Il comma prevede, in particolare, l’applicazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze:
§ dei benefici del Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, di cui all’art. 11, comma 3, del DL 35/05 (c.d. “competitività”)[72], e all’art. 1, comma 853 della legge 296/06(finanziaria 2007);
§ della proroga dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2008 – e comunque nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 – della sospensione dei termini di pagamento, anche in qualità di sostituto di imposta, di contributi di previdenza ed assistenza sociale, tributi ed imposte in favore dei medesimi soggetti.
Si ricorda che la suddetta sospensione era prevista fino al 31 dicembre 2006 dall'art. 8, comma 3-bis, del DL 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248); quest'ultimo comma, tuttavia, è stato soppresso dall'art. 1, comma 766, della L. 296/06 che ha novellato per intero il citato art. 8.
Le modifiche introdotte dal Senato riguardano esclusivamente l’applicazione degli interventi del Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà e consistono:
§ nel rinvio alle disposizioni del solo comma 3 dell’art. 11 del citato decreto n. 35/2005, anziché dei commi da 3 a 6 come previsto nel testo Camera.
Si ricorda che il comma 4 dell’articolo 11 dispone in merito alla copertura finanziaria, degli oneri recati dai commi 1 e 3 dell’art. 11, mentre i commi 5 e 6 (abrogati dalla finanziaria 2007) prevedevano l’istituzione di un Comitato con funzioni di coordinamento e monitoraggio degli interventi di salvataggio e ristrutturazione, demandando al CIPE la definizione delle modalità attuative delle predette disposizioni;
§ nel rinvio, in aggiunta, anche alle disposizioni dell’art. 1, comma 853, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) il quale, peraltro, ha disposto l’abrogazione dei commi 5 e 6 del citato art. 11. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'eventuale proroga della suddetta sospensione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente.
Il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato finalizzati al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in crisi (Comunicazione della Commissione 2004/C244/02, adottata il 7 luglio 2004) è stato istituito dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, con una dotazione finanziaria pari a 35 milioni di euro per l'anno 2005. L’articolo 2 del DL 3 aprile 2006, n. 136, ha provveduto poi ad incrementare il fondo per l'anno 2006 di un importo pari a 15 milioni di euro. L’art. 1, comma 853, della legge finanziaria 2007 (L. 296/06), cui rinvia la norma in esame, ha stabilito che gli interventi del Fondo siano disposti in base ai criteri e alle modalitàstabiliti dal CIPE, con propria delibera, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Il successivo comma 903 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per il rifinanziamento del Fondo.
Articolo 6, commi 8-sexies,
8-septies ed 8-octies
(Disposizioni concernenti il patto di stabilità interno per l’anno 2006 e per
l’anno 2007)
Il comma 8-sexies dispone, per l’anno 2007, la non applicazione agli enti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno 2006 delle disposizioni recate dal comma 561 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), che dispone un generale divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto per gli enti che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2006.
Il comma in esame, che esclude l’applicazione del divieto di procedere ad assunzioni di personale per gli enti che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2006, è da porre in relazione con la disposizione introdotta dal comma 701 della legge finanziaria per il 2007, che ha escluso nei confronti degli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2006 l’applicazione delle misure sanzionatorie generali, previste dall’articolo 1, comma 150, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006), compreso il divieto di assunzioni di personale.
Il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo rientra, infatti, tra le misure sanzionatorie generali, disposte nei confronti degli enti locali (province, comuni e comunità montane), a decorrere dall’anno 2006, nelle ipotesi di mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno.
Più precisamente, il citato comma 150 della legge n. 266/2005, per quanto concerne le sanzioni da applicare agli enti locali che non rispettano gli obiettivi posti dal patto di stabilità per il 2006, si richiama alla disciplina dettata dall’art. 1, commi 33, 34 e 35 della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004).
A sua volta il comma 33 della legge n. 311/2004 prevede che a decorrere dall’anno 2006, gli enti locali inadempienti alle regole del patto di stabilità interno sono soggetti alle seguenti misure:
§ divieto di effettuare spese per l’acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, nell’ipotesi in cui l’ente sia risultato sempre inadempiente, obbligo di ridurre le spese per l’acquisto di beni e servizi almeno del 10%, rispetto alla corrispondente spesa effettuata nel penultimo anno precedente.
§ divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
§ divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare investimenti.
Il comma 8-septies reca una modifica alla disciplina del Patto di stabilità interno per gli enti territoriali per l’anno 2006, disciplinato dall’articolo 1, commi da 138 a 150, della citata legge finanziaria per il 2006, escludendo dal complesso delle spese correnti e in conto capitale sottoposte ai vincoli del Patto, le spese per trasferimenti destinati alle istituzioni previste dall’articolo 114, comma 2, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Si tratta delle Istituzioni, che il comma 2 dell’art. 114 definisce quale organismi strumentali dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotati di autonomia gestionale.
Si ricorda che, in base alla disciplina definita dall’art. 1, commi 138-150, della legge n. 266/2005, il Patto di stabilità per l’anno 2006 impone una riduzione del complesso delle spese correnti ed un limite all’incremento delle spese di investimento.
Nella determinazione del complesso delle spese correnti e di conto capitale rilevanti ai fini del Patto di stabilità per il 2006, non si calcolano peraltro alcune particolari voci di spesa indicate, rispettivamente, dai commi 142 e 143 della legge n. 266/2005.
Più precisamente con riferimento al complesso delle spese correnti (comma 142) di regioni e enti locali sono escluse dalla disciplina del patto:
§ le spese per il personale;
§ le spese per la sanità, per quanto concerne le regioni;
§ le spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni pubblicheinserite nel conto economico consolidato;
§ spese di carattere sociale degli enti locali, quali risultano dalla classificazione per funzioni prevista dal regolamento di cui al D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, relativo alla Classificazione del bilancio degli enti locali[73];
§ le spese per interessi passivi;
§ le spese per calamità naturali, per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza e le spese sostenute dai comuni per il completamento dell’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza;
§ le spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;
§ le spese derivanti dall’esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2005.
Con riferimento al complesso delle spese in conto capitale (comma 143), sono escluse dalla disciplina del patto:
§ le spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle amministrazioni pubbliche, di cui al citato Comunicato ISTAT, di cui all’art. 1, comma 5, della legge n. 311/2004, in quanto consolidate nell’ambito del conto economico;
§ le spese derivanti da concessioni di crediti;
§ le spese per calamità naturali, per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza e le spese sostenute dai comuni per il completamento dell’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza;
§ le spese derivanti dall’esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall’amministrazione regionale.
Limitatamente all’anno 2006, dall’ammontare delle spese in conto capitale soggette al Patto sono escluse inoltre le spese in conto capitale cofinanziate dalla Unione europea (comma 147). L’esclusione è relativa anche alle quote di finanziamento di parte nazionale, corrispondenti a quelle cofinanziate dall’Unione europea.
Una esclusione particolare è stata prevista dal recente D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. decreto Bersani), con riferimento alle spese in conto capitale relative agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti nel territorio della Capitale della Repubblica.
Il comma 8-octies reca una novella all’articolo 1, comma 687, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006), in materia di patto di stabilità per gli enti locali per il 2007.
In particolare, il comma in esame sostituisce il secondo periodo del comma 687 recante le regole per l’applicazione del patto di stabilità interno agli enti locali istituiti nel 2006.
Per essi la norma vigente prevede l’applicazione delle regole del patto a partire dal 2009, assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell’esercizio 2007.
La novella introdotta dal comma in esame non modifica la disciplina relativa agli enti istituiti nell’anno 2006, ma estende tale regime anche alle province della regione autonoma della Sardegna istituite ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, e i cui organi sono stati eletti a seguito delle consultazioni amministrative dell’8 e 9 maggio 2005.
La legge regionale 4/1997 reca disposizioni circa il riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l’istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali.
Ai sensi di tale legge, con successiva legge della Regione Sardegna 12 luglio 2001, n. 9 sono state istituite le province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio, i cui organi sono stati eletti nelle elezioni amministrative del maggio 2005.
Si ricorda in proposito che i commi 660-663 e 665 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) disciplinano le modalità per la definizione delle regole del Patto di stabilità interno che si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome e, di conseguenza, agli enti locali di questi territori. Il contenuto finanziario e le modalità di esecuzione del Patto per ciascuna regione dovrà essere definito d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la regione interessata entro il 31 marzo di ciascun anno. In mancanza di tale intesa alla regione ed ai suoi enti locali si applica la disciplina ordinaria. È questa tuttavia una disciplina transitoria che resta in vigore sino alla approvazione della disciplina definitiva tramite l’emanazione di apposite norme di attuazione. È verosimile che al 1° gennaio 2009 tale disciplina sarà stata emanata; in tal caso, essa si applicherà alle nuove province della regione Sardegna.
Articolo 6, commi 8-novies
ed 8-decies
(Protezione degli animali negli allevamenti)
Il comma 8-novies, introdotto come il successivo dal Senato, novella due provvedimenti d’urgenza, il D.L. 266/2004 ed il D.L. 273/2005, che avevano entrambi recato modifiche al D.lgs. 146/2001 di “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti”.
Il comma 8-decies precisa conseguentemente che le disposizioni di cui all’allegato al D.Lgs. 146/2001, in particolare ai numeri 19 e 22 oggetto delle successive revisioni, acquistano efficacia, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal comma precedente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Il primo periodo del comma 8-novies dispone l’abrogazione dell’articolo 39-bis del D.L. n. 273/2005 di proroga termini, intervenendo sulle disposizioni che regolano l’allevamento e custodia degli animali da pelliccia.
Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, con cui è stata data attuazione alla direttiva 98/58/CE, ha introdotto una serie di obblighi a carico dei proprietari, custodi o detentori di animali negli allevamenti, ricalcando fondamentalmente quanto disposto con la direttiva 98/58/CE. In particolare, l’articolo 2 del decreto legislativo prescrive l’obbligo generale di adottare misure adeguate a garantire il benessere degli animali, affinché non vengano provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili; le disposizioni di tutela sono rivolte a tutti gli animali, inclusi pesci, rettili e anfibi, destinati alla produzione di derrate, lana, pelli, pellicce, o altri scopi agricoli. Per la definizione delle modalità di allevamento e custodia degli animali si rimanda alle più dettagliate prescrizioni recate nell’Allegato, che non si applicano invece ai pesci, rettili ed anfibi. L’allegato disciplina i requisiti che deve avere il personale addetto, i controlli e le ispezioni, la libertà di movimento che deve essere assicurata in funzione della specie, le caratteristiche e dimensioni dei fabbricati e dei locali di stabulazione, le modalità di somministrazione degli alimenti, i divieti in tema di mutilazioni, ed infine i “Procedimenti di allevamento”.
In tale ultima sezione dell’allegato, il punto 22 prevedeva, in attuazione dell’articolo 3, disposizioni di protezione per gli animali da pelliccia, non contemplate nella direttiva europea, che sono state abrogate dall’art. 39-bis del D.L. n. 273/2005.
Con le norme ci cui al 7° capoverso, successivamente abrogate e che il provvedimento in esame intende ripristinare, veniva stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2013[74] l’allevamento degli animali, avente l’esclusivo o principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia, potesse svolgersi esclusivamente a terra, entro appositi recinti (arricchiti da appositi elementi quali rami su cui arrampicarsi, oggetti manipolabili dalla specie, almeno una tana o un nido per ogni animale). Per l’allevamento dei visoni era inoltre richiesta la presenza di un contenitore per l’acqua, del quale erano stabilite le dimensioni minime. L’abrogazione aveva fatto salve le rimanenti disposizioni del punto 22, riguardanti le dimensioni delle gabbie.
In merito alla compatibilità delle norme nazionali poste a tutela degli animali da pelliccia con la normativa comunitaria, va richiamato l’art. 10 della direttiva 98/58/CE che consente agli Stati membri di mantenere, o applicare, sul proprio territorio disposizioni più severe di quelle rese obbligatorie con la direttiva stessa, a decorrere dal 31 dicembre 1999.
Il secondo periodo del comma 8-novies modifica il D.L. 266/2004 che ha disposto con l’art. 12-bisquanto segue:
§ comma 1: nell’ambito dei divieti di mutilazione di cui al numero 19 del già menzionato allegato, il divieto di praticare l’alimentazione forzata di anatre e oche, nonché la spiumatura di volatili vivi, è posticipato al 31 dicembre 2005 (in precedenza: 1 gennaio 2004);
§ comma 2: le disposizioni relative al divieto di alimentazione forzata di oche e anatre sono abrogate;
§ comma 3, lettera a): viene prorogato dal 31 dicembre 2005 al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale gli allevamenti dotati di gabbie con superfici superiori a 1.600 centimetri quadrati per animale e altezza superiore a 35 centimetri devono adeguare le gabbie alle nuove misure previste (2.550 centimetri per animale e altezza minima 45 centimetri);
§ comma 3, lettera b): proroga dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2013 il termine entro il quale è previsto che l’allevamento di animali da pelliccia possa avvenire solo a terra in appositi recinti.
Il secondo periodo del comma 8-novies modifica l’art. 12-bis del D.L. 266/2004 nel seguente modo:
§ il comma 2 è abrogato, ripristinando il divieto di alimentazione forzata;
§ nel comma 3, lettera a), il termine del 31 dicembre 2010 è sostituito con quello del 31 luglio 2008;
§ il comma 3, lettera b), è abrogato ripristinando il precedente termine del 1° gennaio 2008.
Il 23 gennaio 2006 la Commissione ha presentato una comunicazione (COM(2006)13) e un documento di lavoro (COM(2006)14) su un programma d’azione comunitario per la protezione e il benessere degli animali nel periodo 2006/2010.
Su tali documenti il Parlamento europeo ha adottato due risoluzioni: la prima, sulla comunicazione, il 12 ottobre 2006; la seconda, sul documento di lavoro, il 13 ottobre 2006. Sulla comunicazione il Consiglio ha iniziato la discussione il 20 febbraio 2006.
Il 30 maggio 2005 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa alla protezione dei polli allevati per la produzione di carne (COM(2005)221). La proposta è volta a stabilire norme specifiche per la protezione dei poli negli allevamenti dal momento che per tale comparto, che risulta essere il sistema di allevamento più intensivo all’interno dell’UE, si applicano al momento solo le norme vigenti per la protezione di tutti gli animali in genere negli allevamenti.
La proposta, che segue la procedura di consultazione, è stata esaminata il 14 febbraio 2006 dal Parlamento europeo che l’ha approvata con emendamenti . Il Consiglio, che ha iniziato la discussione sulla proposta il 18 luglio 2005, dovrebbe raggiungere un accordo politico il 19 marzo 2007.
Il 19 dicembre 2006 la Commissione ha presentato una relazione (COM(2006)838) sull’esperienza acquisita con l’attuazione della direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Nella relazione la Commissione sottolinea quanto l’efficacia dei controlli da effettuare negli allevamenti circa il benessere degli animali sia in relazione con il livello di consapevolezza e conoscenza tecnica del personale incaricato; da cui consegue la necessità, indicata nelle conclusioni del documento, che le autorità competenti migliorino la preparazione di detto personale.
Articolo 6, commi 8-undecies
(Commercializzazione di farmaci omeopatici)
Il comma 8-undecies, inserito nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato, proroga al 31 dicembre 2015 il termine di cui all’articolo 52, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003). La citata disposizione ha prorogato al 31 dicembre 2008 il termine relativo all’autorizzazione alla commercializzazione dei farmaci omeopatici che erano in commercio prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 185 (e successive modificazioni).
Il suddetto decreto legislativo n. 185 del 1995 ha introdotto – in attuazione della direttiva 73/1992/CE[75] – una specifica disciplina per i medicinali omeopatici, ossia i medicinali ottenuti mediante un procedimento di fabbricazione omeopatico descritto dalla farmacopea ufficiale europea o da quelle degli Stati membri. Particolarmente complessa è la disciplina dettata dal citato decreto legislativo (e dalle successive modificazioni) per i prodotti omeopatici già in commercio al momento dell’entrata in vigore di esso (avvenuta il 6 giugno 1995). L’articolo 7, comma 1[76], del citato decreto ha previsto che per i medicinali omeopatici prodotti in un paese dell'Unione europea e presenti sul mercato italiano già alla data del 31 dicembre 1992 (ma il termine di riferimento è stato posticipato al 6 giugno 1995[77]) l'autorizzazione ad essere mantenuti in commercio scade il 31 dicembre 1997, purché il responsabile documenti al Ministero della salute la presenza del farmaco in Italia alla data detta. Quest’ultimo termine (di scadenza) è stato a sua volta rinviato più volte (prima dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, poi dall'articolo 5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, e successivamente dall'articolo 85, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
Al riguardo, si ricorda che il decreto legislativo n. 185 del 1995 è stato abrogato dall’articolo 158 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE). Si segnala, tuttavia, che l’articolo 20 del citato decreto legislativo n. 219 del 2006 ha disposto che, per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995, resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo (comma 1)[78].
Articolo 6, comma 8-duodecies
(Proroga di termini in materia di incenerimento di rifiuti)
Il comma 8-duodecies, introdotto nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, novella il comma 10-bis[79] dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 133 del 2005, recante attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti.
La disposizione in particolare proroga di due anni (dal 28 dicembre 2007 al 28 dicembre 2009) il termine fissato per l’adeguamento alle disposizioni del medesimo decreto n. 133 e fino al quale si applicano le norme tecniche previgenti. Il termine prorogato riguarda gli impianti la cui funzione principale consiste nella produzione di energia elettrica e che utilizzino come combustibile accessorio prodotti trasformatiderivanti da materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui agli artt. 4, 5 e 6 del regolamento n. 1774/2002/CE, vale a dire sottoprodotti di origine animale.
L’art. 6 del decreto legislativo n. 133 del 2005 assoggetta alle procedure semplificate previste dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (ora artt. 214 e seguenti del d.lgs. n. 152 del 2006), il coincenerimento dei prodotti trasformati derivati da materiali di categoria 1, 2 e 3, di cui al regolamento 1774/2002/CE.
Più in generale, si ricorda che il decreto legislativo n. 133 del 2005, dando attuazione alla direttiva 2000/76/CE, ha previsto un’unica disciplina per l’incenerimento e il coincenerimento dei rifiuti[80]. La disciplina precedente prevedeva una disciplina diversificata per l’incenerimento dei rifiuti non pericolosi e di quelli pericolosi che il legislatore comunitario ha inteso superare – sia pure con specifiche deroghe, come quelle previste per i rifiuti animali e vegetali – proponendo una sorta di testo unico dell’incenerimento. Ciò alla luce della considerazione che la distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, basata sulle loro caratteristiche prima dell’incenerimento, e non già sulle diverse emissioni provocate, non appariva soddisfacente. Con la nuova disciplina vengono quindi previsti medesimi valori di emissione per tutti i tipi di rifiuti, pur prevedendosi opportune differenziazioni per quanto riguarda le misure di controllo al momento della ricezione dei rifiuti e le tecniche di incenerimento. Vengono inoltre fissate rigorose condizioni di esercizio e prescrizioni tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento e coincenerimento.
Il 21 ottobre 2005 la Commissione ha presentato una relazione (COM(2005)521), relativa ai provvedimenti che gli Stati membri devono adottare per garantire la conformità al Regolamento (CE) n. 1774/2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale (SOA) non destinati al consumo umano. Nel documento vengono ricordati gli orientamenti sull’applicazione ai SOA della legislazione comunitaria in materia di salute pubblica, salute degli animali e rifiuti, predisposti dalla DG salute e tutela dei consumatori e dalla DG ambiente nel marzo 2004.
Articolo 6-bis
(Proroga di termini per adempimenti amministrativi concernenti le province di
Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani)
L’articolo 6-bis, introdotto dal Senato, anticipa di due mesi (al 30 aprile 2007) il termine oltre il quale dovranno costituirsi gli uffici periferici dello Stato nelle tre nuove province, istituite nel 2004 legislatura, e mantiene in bilancio le risorse per l’istituzione di detti uffici, che altrimenti rischierebbero di andare in economia.
Con le leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004[81] sono state istituite tre nuove province: Monza e Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani[82].
Nelle tre leggi istitutive, con formulazione identica (art. 4, co. 1 e 2, L. 146/2004; art. 5, co. 1 e 2, L. 147/2004; art. 4, co. 1 e 2, L. 148/2004), si dispone in ordine all’adozione (con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno) dei provvedimenti necessari per l'istituzione nelle nuove province degli uffici periferici dello Stato, incluse le occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
Le disposizioni citate ricordano peraltro il disposto dell'art. 21, co. 3, lett. f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000[83]), ai sensi del quale “l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici”.
Si ricorda, in proposito che l’art. 77 del disegno di legge finanziaria 2007 (A.C. 1746), soppresso nel corso dell’esame parlamentare, prevedeva che anche per le nuove province, in deroga alle disposizioni istitutive delle province medesime, valessero le norme di razionalizzazione e ridefinizione di alcuni uffici periferici dello Stato (prefetture, questure, comandi dei vigili del fuoco, uffici del ministero dell’economia) introdotte dagli artt. 33, 34 e 35 del d.d.l. (poi commi 425-434 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007 – legge 27 dicembre 2006, n. 296).
Le leggi istitutive delle province fissano un termine minimo ed uno massimo entro i quali devono essere emanati i provvedimenti di costituzione degli uffici periferici dello Stato: questi devono intervenire non prima di tre anni (30 giugno 2007) e non oltre quattro anni (30 giugno 2008) dalla data di entrata in vigore delle leggi (30 giugno 2004).
I commi 1, 2 e 3, dell’articolo in esame modificano questa disposizione, identica nelle tre leggi, anticipando di due mesi (al 30 aprile 2007) il termine oltre il quale costituire gli uffici periferici.
Per la costituzione degli uffici periferici, le leggi istitutive provvedono ad autorizzare le relative spese di parte corrente: per la provincia di Monza si tratta di 16.896.911 euro (art. 7, co. 3, L. 146/2004), per la provincia di Fermo, 12.755.841 euro (art. 8, co. 3) e per la provincia di Barletta Andria Trani, 16.456.873 euro. In tutti e tre i casi le autorizzazioni di spesa annuali (per complessivi 46,1 milioni di euro) decorrono dal 2005.
Le risorse sono state allocate nell’UPB. 2.1.5.5, cap. 1375 dello stato di previsione del Ministero dell’interno.
Nel rendiconto generale dello Stato per il 2005 figurano sul cap. 1375 soltanto le risorse destinate all’istituzione della provincia di Monza (16.896.911 euro), che sono andate in economia a fine esercizio in quanto non impegnate.
Si ricorda che la legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005), all’articolo 1, comma 20, nel disporre la riduzione di autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge, ha determinato una riduzione del 10% delle autorizzazioni di spesa per la costituzione delle nuove province; della residuale quota il 10% è confluito in un Fondo (cap. 3004/Interno) da ripartire per eventuali esigenze relative a spese direttamente regolate per legge. Conseguentemente la dotazione complessiva del capitolo 1375/Interno, è stata fissata in 37.348.796 euro.
Nel corso dell’esercizio 2006, 34.768.796 euro sono stati trasferiti dal cap. 1375 (gestito dal Dipartimento affari interni e territoriali) al cap. 3003 (UPB 6.1.5.11) del Dipartimento per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie. I residuali 2.580.000 euro sono rimasti allocati sul cap. 1375. Da una interrogazione del sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato tali risorse risultano non impegnate.
Con riferimento all’anno 2007, si segnala che la legge di bilancio (legge n. 298/2006) e il relativo decreto di riparto delle risorse indicano l’ammontare dello stanziamento del cap. 3003/Interno in 28.597.973 euro.
La riduzione rispetto ai complessivi 37.348.796 euro è stata determinata dall’articolo 25, comma 1, del D.L. n. 223 del 2006[84] (c.d. decreto Bersani-Visco). In particolare l’allegato Elenco n. 1 dispone la riduzione delle risorse dell’UPB 6.1.5.5/Interno (Funzionamento servizi delle amministrazioni) per 8.785.826 euro nel 2007, per 9.348.299 euro nel 2008 e per 21.258.234 euro nel 2009, interessando per la quasi totalità dell’intervento il cap. 3003.
Per gli anni successivi, sempre per effetto del D.L. n. 223/2006, le disponibilità del cap. 3003 risultano pari a 28.037.741 euro nel 2008 e a 16.175.256 euro nel 2009.
Si ricorda, inoltre, che, l’articolo 1, comma 507, della legge finanziaria per il 2007 ha accantonato e reso indisponibili, relativamente al cap. 3003/Interno, 3.594.948 euro per il 2007, 4.021.478 euro per il 2008 e 2.073.191 euro per il 2009.
Per la realizzazione di tutti gli adempimenti connessi all’istituzione delle nuove province, e quindi anche a quelli relativi alla costituzione degli uffici periferici, è stato nominato un commissario per ciascuna provincia[85].
Il comma 4, primo periodo, interviene sulle risorse finanziarie sopra citate, destinate alla costituzione degli uffici periferici dell’amministrazione dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali istituite presso il commissario di ciascuna provincia, provvedendo a mantenerle fino al 31 dicembre 2009 sulle contabilità medesime.
Le leggi istitutive delle nuove province prevedono altresì l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono individuate le procedure per la gestione da parte del commissario delle risorse rese disponibili ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali. I richiamati DPCM sono stati emanati in data 23 gennaio 2006 e con essi sono state costituite le contabilità speciali presso le tesorerie provinciali[86].
Il comma 4, secondo periodo, dispone alla chiusura dell’esercizio 2006 il mantenimento in bilancio in conto residui delle disponibilità della pertinente UPB dello stato di previsione del Ministero dell’interno relativa all’istituzione degli uffici periferici dello e amministrazioni statali nelle nuove province.
Si tratta, dunque, di una deroga a quanto stabilito dal regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827: art. 153), in base al quale le spese previste che non sono state impegnate vengono indicate nel rendiconto stesso come economie in confronto agli stanziamenti.
Quanto disposto dal comma 4 costituisce attuazione della risoluzione n. 112 approvata dalle Commissioni I e V della Camera dei deputati il 31 gennaio 2007, che impegna il Governo ad adottare le iniziative necessarie per consentire la conservazione a bilancio delle risorse stanziate dalle leggi istitutive delle nuove province per garantire la costituzione delle province medesime[87].
Articolo 6-quater
(Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie)
L’articolo 6-quater, inserito nel corso dell’esame del provvedimento presso l’Assemblea del Senato, detta alcune modifiche riguardanti le disposizioni in materia di ticket per le prestazioni sanitarie di cui all’articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).
Più in particolare, il comma 1 del citato articolo aggiuntivo prevede che la quota fissa di cui alla citata lettera p) trova applicazione fino al 31 marzo 2007 e, in ogni caso, fino all’entrata in vigore delle misure o alla stipulazione dell’accordo di cui al comma 2.
Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 296/2006 hanno previsto nuovi ticket, con esclusione dei soggetti esenti:
§ sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale, pari a 10 euro per ricetta; tale importo si somma a quello di 36 euro già previsto dalla legislazione vigente;
§ sulle prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero, classificate con il "codice bianco", ad eccezione dei casi di avvelenamenti acuti e di traumatismi. Su tali prestazioni è posto un ticket pari a 25 euro.
A tale proposito va ricordato che, in base alla normativa vigente[88], il codice bianco identifica un caso non critico, cioè un servizio che con ragionevole certezza non ha la necessità di essere effettuato in tempi brevi.
La quota fissa relativa alle prestazioni di pronto soccorso non è dovuta dagli assistiti non esenti di età inferiore ai 14 anni. Sono fatte comunque salve le norme regionali che prevedono ticket di maggiore entità sulle prestazioni di pronto soccorso.
Conseguentemente, il comma 2 dell’articolo in esame inserisce, dopo la citata lettera p), una lettera p-bis) con la quale si consente alle regioni, limitatamente alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, fermo restando l’importo di manovra (ovvero il gettito per le casse dello Stato) pari a 811 milioni di euro per l’anno 2007, 834 milioni di euro per l’anno 2008 e 834 milioni di euro per l’anno 2009[89], di prendere provvedimenti alternativi all’applicazione della quota fissa di 10 euro, sulla base della stima degli effetti della complessiva manovra sulle singole regioni, come definita dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, vale a dire:
§ di adottare altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie; l’entrata in vigore di queste misure nella regione interessata è tuttavia subordinata alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell’appropriatezza da parte del tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
L’articolo 12 citato istituisce, presso il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ai fini della verifica degli adempimenti per le finalità di quanto disposto dall’articolo 1, comma 184, lettera c) della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, coordinato da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, e composto da rappresentanti dello Stato e delle regioni, e ne definisce contestualmente i compiti;
§ di stipulare con il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze un accordo per la definizione di altre misure di partecipazione al costo, che siano equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario e del controllo dell’appropriatezza. Nella regione interessata le misure definite dall’accordo si applicheranno poi a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell’accordo medesimo.
Ai fini della miglior formulazione dell’articolo in esame, potrebbe risultare opportuna una precisazione in ordine alla “quota fissa” cui la disposizione si riferisce, considerato che l’art. 1, co. 796, lett. p), della L. 296/2006 disciplina il pagamento di due nuovi ticket, quello relativo all’assistenza specialistica ambulatoriale e quello relativo al pronto soccorso ospedaliero.
Articolo
1, commi 2 e 3, del disegno di legge di conversione
(Disposizioni di delegazione legislativa)
Il commi 2 e 3, introdotti dal Senato nell’articolo 1 del disegno di legge di conversione, recano disposizioni di delega legislativa al Governo.
Si ricorda al riguardo che l’art. 15 della L. 400/1988 (al co. 2, lett. a)), fa divieto di introdurre norme recanti deleghe legislative nei decreti-legge.
Non sono tuttavia pochi i casi di inserimento in sede di conversione, all’interno di decreti-legge o delle relative leggi di conversione, di norme di proroga di termini (in qualche caso già scaduti) per l’attuazione di deleghe legislative; in alcuni casi il Parlamento ha altresì provveduto, in sede di conversione di un decreto-legge, a conferire formalmente nuove deleghe legislative al Governo (cfr. da ultimo la L. 290/2003, di conversione del D.L. 239/2003, la L. 186/2004, di conversione del D.L. 136/2004, la L. 109/2005, di conversione del D.L. 63/2005, la L. 168/2005, di conversione del D.L. 115/2005, la L. 51/2006, di conversione del D.L. 273/2005 e la L. 228/2006, di conversione del D.L. 173/2006).
Il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha in più occasioni osservato che l’inserimento in un disegno di legge di conversione di una disposizione volta a modificare il termine per l’esercizio di una delega non corrisponde ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato dalla legge di conversione[90].
Il comma 2 proroga di un anno il termine fissato dall’art. 20-bis dalla legge di semplificazione 2001[91] per l’adozione di provvedimenti integrativi e correttivi del decreto legislativo recante il riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, adottato ai sensi della delega legislativa operata dall’articolo 11 della stessa legge di semplificazione.
Ai sensi dell’art. 20-bis della legge di semplificazione, la delega per l’adozione dei decreti legislativi integrativi e correttivi del decreto di riassetto deve essere esercitata entro un anno dalla data di entrata in vigore di tale ultimo decreto. Il D.Lgs 139/2006, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge di semplificazione 2001, è entrato in vigore il 20 aprile 2006[92] e, pertanto, con la disposizione in esame si proroga il termine per l’emanazione dei decreti legislativi integrativi e correttivi sino al 20 aprile 2008.
Nel D.Lgs 139/2006 sono raccolte disposizioni di carattere generale concernenti le funzioni istituzionali svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli aspetti organizzativi e strutturali del Corpo stesso, nonché le norme sull’ordinamento del personale volontario[93], sull’attività di prevenzione incendi, sulle attività di soccorso pubblico e sull’amministrazione e contabilità.
Il successivo comma 3delega il Governo ad adottare, entro il 31 luglio 2007, uno o più decreti legislativi finalizzati a garantire l’adattamento dell’ordinamento giuridico italiano ai princìpi e alle norme della Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, siglata a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché alle disposizioni del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998.
Oltre al riferimento all’adattamento ai princìpi e alle norme della Convenzione e del Protocollo, la disposizione non reca ulteriori, specifici princìpi o criteri direttivi per l’esercizio della delega.
La Convenzione di Oviedo (ratificata ad oggi da 20 Stati ed entrata in vigore a livello internazionale il 1° dicembre 1999) è stata adottata in seno al Consiglio d’Europa e ha per oggetto i rapporti tra i diritti dell’uomo e la biomedicina; il Protocollo addizionale (ratificato, ad oggi, da 16 Stati ed entrato in vigore a livello internazionale il 1° marzo 2001) reca, invece, il divieto di clonazione degli essere umani.
La legge 28 marzo 2001, n. 145[94] ha autorizzato la ratifica della citata Convenzione e del relativo Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998 (articolo 1), stabilendo che piena e intera esecuzione è data a tali atti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore (articolo 2). L’articolo 3 della medesima legge, inoltre, ha delegato il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni necessarie ad adeguare l'ordinamento italiano sia alla Convenzione che al Protocollo, previo parere dalle competenti Commissioni parlamentari.
Il termine per l’esercizio di tale delega è stato differito, al 31 luglio 2003, dall'articolo 49 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Allo stato, la delega prevista non è stata esercitata.
Si ricorda che l’Italia ha siglato il Protocollo addizionale relativo al trapianto degli organi e di tessuti di origine umana del 24 gennaio 2002 e il Protocollo addizionale relativo alla ricerca biomedica del 25 gennaio 2005.
La Convenzione di Oviedo
La Convenzione si apre con un ampio Preambolo ed è articolata in XIV Capitoli.
Nel Preambolo, tra l’altro, nel richiamare i presupposti che hanno giustificato l’adozione del provvedimento, si afferma che l’uso improprio della biologia e della medicina può portare ad atti che mettono in pericolo la dignità umana; conseguentemente, occorre assumere le misure necessarie a tutelare tale dignità e i diritti e le libertà fondamentali della persona.
Il Capitolo I reca le Disposizioni Generali, che si aprono con l’impegno delle Parti contraenti a proteggere la dignità e l’identità di tutti gli esseri umani.
Tale impegno si risolve nella garanzia prestata dalle Parti predette - anche mediante l’adozione di apposite misure legislative dirette a dar effetto in ogni ordinamento a quanto previsto dalla Convenzione stessa – per il rispetto dell’integrità, dei diritti e libertà fondamentali di ogni essere umano nei confronti delle applicazioni della medicina e della biologia.
Dopo aver precisato che il primato dell’essere umano comporta che il suo bene ed interesse prevale sull’esclusivo interesse della società o della scienza, la Convenzione impone alle Parti contraenti di adottare provvedimenti utili ad assicurare un accesso equo ad interventi sanitari di qualità appropriata e prescrive che ogni intervento in campo sanitario, inclusa la ricerca, deve essere effettuato nel rispetto delle norme e degli obblighi professionali.
Il Capitolo II riguarda il tema del consenso informato e liberamente revocabile, senza il quale non può effettuarsi alcun intervento in campo sanitario. Le disposizioni in esame considerano i casi di incapacità giuridica e naturale, affidando alla responsabilità del rappresentante, di un’autorità o di un organo designato dalla legge l’autorizzazione di eventuali interventi, fatte salve le situazioni di emergenza. Si introduce, inoltre, il principio del rilievo delle volontà espresse precedentemente dalla persona.
Il Capitolo III reca disposizioni in materia di diritto all’informazione sanitaria e rispetto della vita privata, mentre il Capitolo IV concerne il genoma umano.
Per quanto attiene a quest’ultimo argomento, le norme in esame sanciscono il divieto di qualsiasi discriminazione basata sul patrimonio genetico. Analogamente, si vieta l’effettuazione di test predittivi di malattie genetiche di ogni sorta (con l’eccezione di quelli finalizzati a trattamenti terapeutici o di ricerca medica). Nella stessa ottica, sono consentiti interventi sul genoma umano solo per scopi di prevenzione, diagnosi o terapia, fermo restando il divieto per quelli diretti a modificare il genoma dei discendenti; sono vietate anche le tecniche di assistenza medica alla procreazione diretti a selezionare il sesso del nascituro (con l’eccezione di quelli aventi lo scopo di evitare una malattia ereditaria legata al sesso).
Il Capitolo V riguarda la ricerca scientifica, e si apre con l’affermazione di carattere generale secondo la quale la ricerca nei campi della biologia e della medicina è liberamente esercitatile, nel rispetto della Convenzione stessa e delle altre disposizioni giuridiche. Il Capitolo in esame, dopo aver delineato le regole per la tutela delle persone che si sottopongono alla ricerca e di quelle incapaci a dare il consenso, dispone che, ove la legge consenta la ricerca su embrioni in vitro, essa debba assicurare un’adeguata protezione degli embrioni stessi e vieta la creazione di embrioni umani a fini di ricerca.
Il Capitolo VI prevede che il prelievo di organi o tessuti a fini di trapianto non può essere fatto su un donatore vivente, se non alla duplice condizione dell’interesse terapeutico del ricevente e dell’assenza di organo o tessuto proveniente da persona deceduta (ovvero di metodi alternativi di efficacia paragonabile).
Nella stessa logica si pongono le disposizioni che, al Capitolo VII, vietano la conservazione e l’utilizzazione di parte separata del corpo umano prelevata durante un intervento per scopi diversi da quelli per cui l’intervento è stato fatto, e vietano, altresì, che il corpo umano e le sue parti possano essere, in quanto tali, fonte di profitto.
Il Capitolo VIII impegna gli Stati firmatari a predisporre un adeguato sistema di tutela e sanzioni per la violazione di quanto previsto dalla Convenzione e attribuisce alla persona che abbia subito un danno non giustificato, come risultato di un intervento, il diritto ad un equo indennizzo, secondo modalità da precisarsi con legge.
Le norme del Capitolo IX si occupano della relazione tra le disposizioni recate dalla Convenzione e quelle previste in altre normative, precisando, anzitutto, che le prime non possono essere oggetto di altre restrizioni oltre a quelle che, previste dalla legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, a garantire la sicurezza pubblica, la prevenzione di infrazioni penali, la tutela della sanità pubblica o la tutela dei diritti o libertà altrui. In ogni caso, tali restrizioni non potranno essere applicate al divieto di discriminazione sulla base del patrimonio genetico, a quello dell’utilizzazione di tecniche procreative per la selezione del sesso, alle condizioni di tutela del soggetto passivo per la conduzione di ricerche e l’effettuazione di prelievi, oltre che per il divieto di profitto dal corpo umano o dalle sue parti. E’ altresì espressamente previsto che nessuna delle disposizioni della Convenzione può essere interpretata come limitativa della facoltà di ogni firmatario di riconoscere una tutela più estesa nei confronti della applicazioni della medicina e della biologia di quella apprestata dalla convenzione stessa.
Il Capitolo X impegna le Parti a vigilare affinché le domande fondamentali poste dallo sviluppo della biologia e della medicina siano oggetto di un approfondito dibattito alla luce, in particolare, delle implicazioni di ordine medico, sociale, economico, etico e giuridico, e che le loro possibili applicazioni siano oggetto di appropriati confronti.
Il Capitolo XI attribuisce alla Corte europea dei diritti dell’uomo la facoltà di dare pareri su questioni giuridiche relative all’interpretazione della Convenzione e impegna ogni Stato firmatario a fornire chiarimenti sul modo in cui la propria legislazione garantisce l’effettiva applicazione della Convenzione.
Il Capitolo XIII definisce le procedure dirette ad apportare emendamenti alla Convenzione, che sono esaminati preliminarmente dal Comitato direttivo per la bioetica.
Il Capitolo XIV reca una serie di disposizioni finali che prevedono le modalità e i termini per la firma, la ratifica e l’entrata in vigore, la possibilità di accedere alla stessa per gli Stati non membri del Consiglio d’Europa, le precisazioni sull’applicazione territoriale e le riserve.
Il Protocollo addizionale
In base al Capitolo XII della Convenzione di Oviedo, le parti possono elaborare dei Protocolli per sviluppare, in campi specifici, i principi contenuti nella Convenzione. I Protocolli sono aperti alla firma e soggetti a ratifica, accettazione o approvazione.
Il Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, vieta (articolo 1, comma 1) la clonazione di esseri umani; l’essere umano de qua (ossia geneticamente identico, v. articolo 2, comma 2) è quello che ha in comune con un altro l’insieme dei geni nucleari. L’articolo 2 vieta ogni deroga alle disposizioni del Protocollo e l’articolo 3 precisa che la natura accessoria del documento in questione implica l’applicazione di tutte le disposizioni della Convenzione.
Le restanti previsioni sono relative all’apertura alla firma, all’entrata in vigore, alle adesioni e alle denunce del Protocollo stesso.
[1] D.L. 7 aprile 2004, n. 97, Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 giugno 2004, n. 143.
[2] Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
[3] Previsti dall’articolo 24, comma 1 della legge 448/1998 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).
[4] Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
[5] Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica.
[6] D.L. 9 novembre 2004, n. 266, Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative, conv. con mod. dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306.
[7] D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative, conv. con mod. dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.
[8] Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
[9] L. 31 marzo 2000, n. 78, Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia.
[10] D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78.
[11] D.L. 3 agosto 2004, n. 220, Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali nonché di personale di pubbliche amministrazioni, di differimento di termini, di gestione commissariale della associazione italiana della Croce Rossa e di disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari, conv. con mod. dalla L. 19 ottobre 2004, n. 257.
[12] Il decreto legge è stato emanato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l’8 luglio 2002.
[13] Il medesimo art. 8. comma 11, fissava all’8 luglio 2002 la decorrenza del trasferimento del personale.
[14] Il comma 2-quater autorizza la Presidenza del Consiglio ad indicare, nell’ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento di 180 unità di personale da destinare al Dipartimento della protezione civile (previste dall’art. 3, comma 59, della legge finanziaria per il 2004 e fatte salve dall’art. 1, comma 95, della legge finanziaria per il 2005) una riserva di posti destinata al personale assunto con ordinanza per esigenze della Protezione civile e del Servizio civile.
[15] Tale disposizione ha introdotto una innovazione di non poco conto rispetto alla normativa previgente, che invece riconosceva il diritto alla conservazione del trattamento economico più favorevole (principio del “divieto di reformatio in pejus”), nel caso di mobilità.
[16] Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.
[17] Si tratta sostanzialmente delle imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS.
[18] Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).
[19] Modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 540 della legge finanziaria per il 2007.
[20] D.L. 29 novembre 2004, n. 282, Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica, conv. con mod. dalla L. 27 dicembre n. 307.
[21] L. 27 dicembre 2006, n. 296.
[22] Si stabilisce in particolare:
§ la cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio;
§ l’unificazione (in un solo ruolo) dei tre settori di dirigenza scolastica(ora distinti per elementari e medie, scuola secondaria superiore, convitti);
§ l’accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, subordinatamente al requisito di un quinquennio di servizio;
§ la previsione di una preselezione, mediante prove di carattere culturale e professionale e successive prove scritte ed orali;
§ un periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente soppressione dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento.
[23] D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
[24] L’assegnazione degli incarichi di presidenza di durata annuale per le scuole di istruzione secondaria ed artistica, secondo la disciplina recata dall’art. 477 del D.Lgs. 297/1994 (Testo unico in materia di istruzione), è effettuata sulla base di due distinte graduatorie provinciali, riservate a docenti già inclusi nelle graduatorie di merito per concorso a preside o aventi requisiti per partecipare a questi ultimi.
[25] L. 28 dicembre 2001, n. 448,Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
[26] Pubblicato sulla GU IV serie speciale, n. 100, del 20 dicembre 2002. Emanato a seguito dell’autorizzazione all’avvio delle procedure concorsuali per la copertura di 1500 posti disposta con D.P.R. 21 ottobre 2002.
[27] Si ricorda inoltre che l’art. 8-bis del DL 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, aveva esteso alle procedure concorsuali le riserve di posti a favore dei disabili (legge 68/1999); tale disposizione è stata tuttavia dichiarata illegittima dalla sentenza costituzionale 190 /2006.
[28] D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
[29] Gazzetta ufficiale, 4° serie speciale n. 76 del 6 ottobre 2006.
[30] D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
[31] D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.
[32] D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
[33] D.L. 6 settembre 2002, n. 194, Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica, conv. con mod. dalla L. 246/2002.
[34] Si ricorda che le disposizioni del comma 223-duodecies si riferiscono all’adeguamento degli atti costitutivi e degli statuti delle società cooperative alle modifiche introdotte nel codice civile con il D.Lgs. 6/2003, recante Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.
[35] Convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
[36] In base all’articolo 28, comma 1, lett. b), del codice dei contratti pubblici, la soglia di rilevanza comunitaria è fissata in 211.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse dalle autorità governative centrali di cui all’allegato IV.
[37] Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
[38] Convertito, con modificazioni dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.
[39] Ai sensi dell’art. 3 del DM 14 settembre 2005 e dell’art. 52 del T.U. n. 380 del 2001, le norme tecniche sono entrate in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione nella G.U., il 23 ottobre 2005.
[40] Tale contributo integrativo, inizialmente limitato agli anni 2001-2003, era stato successivamente esteso agli anni successivi, fino al 2006, dall'art. 23-duodecies del decreto-legge n. 355 del 2003, convertito con la legge n. 47 del 2004.
[41] Il DM 4 agosto 2000, recante determinazione delle classi delle lauree triennali, individua tra l’altro le classi delle lauree in scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile, scienze dei beni culturali, tecnologie per la conservazione ed il restauro dei beni culturali; il DM 28 novembre 2000, recante determinazione delle classi delle lauree specialistiche, prevede le seguenti classi: laurea specialistica architettura e ingegneria edile; architettura del paesaggio; archeologia, archivistica e biblioteconomia; conservazione e restauro del patrimonio storico artistico; storia dell'arte.
[42] Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici
[43] Si ricorda sinteticamente che la formazione degli specialisti operanti nel settore dei beni culturali può essere svolta attualmente in appositi corsi di laurea triennale o specialistica. Il DM 4 agosto 2000, recante determinazione delle classi delle lauree triennali, individua tra l’altro le classi delle lauree in scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile, scienze dei beni culturali, tecnologie per la conservazione ed il restauro dei beni culturali; il DM 28 novembre 2000, recante determinazione delle classi delle lauree specialistiche, prevede le seguenti classi: laurea specialistica architettura e ingegneria edile; architettura del paesaggio; archeologia, archivistica e biblioteconomia; conservazione e restauro del patrimonio storico artistico; storia dell'arte.
Presso alcuni istituti centrali del ministero peri beni e le attività culturali - l’Istituto centrale del restauro (Roma) e l’Opificio delle pietre dure (Firenze) - operano inoltre delle Scuole di alta formazione e studio, riconosciute come tali da ultimo dall’articolo 9 del già citato D.Lgs.368/1998. Tali scuole, rispettivamente disciplinate sotto il profilo organizzativo dai DPR 16 luglio 1997, n. 399 e DPR 16 luglio 1997 n.294, organizzano corsi di formazione e di specializzazione (eventualmente anche con il concorso di università e altre istituzioni ed enti italiani e stranieri) e possono, a loro volta, partecipare e contribuire alle iniziative di tali enti.
[44] Si tratta dei soggetti nei confronti dei quali abbiano trovato applicazione i "provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute”, di cui all'art. 3 dell'ordinanza ministeriale del 21 dicembre 1990, secondo cui "Possono beneficiare delle sospensioni e delle agevolazioni ... i soggetti residenti, da data anteriore al 13 dicembre 1990, nei comuni che saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Possono altresì beneficiare delle disposizioni previste dai precedenti articoli i soggetti che svolgono, nell'area dei comuni che saranno elencati nel decreto di cui al precedente comma, la loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola, ancorché residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse".
[45] La disposizione in esame sembrerebbe voler consentire a molti contribuenti ai quali sono state notificate cartelle per il pagamento dei debiti tributari relativi al triennio 1990-1992, e che non hanno effettuato i versamenti dovuti (o non ne hanno conservato la prova) di poter chiudere le pendenze fiscali. Su tale questione si sono peraltro recentemente espresse a favore dei contribuenti e contro la pretesa dell’erario numerose Commissioni tributarie provinciali in Sicilia nel 2005 e nel 2006 (tra le più recenti la sentenza 87/06 del 17 maggio 2006 della quarta sezione della Commissione tributaria provinciale di Siracusa e la sentenza 535/7/06 del 6 ottobre 2006 della settima sezione della Commissione tributaria provinciale di Catania).
[46] Termine prorogato al 17 maggio 2003 dall'art. 1, Decr. 7 aprile 2003, emanato in attuazione del D.L. 7 aprile 2003, n. 59, non convertito in legge e al 17 ottobre 2003 dall'art. 1, Decr. 3 settembre 2003, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 2, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 212.
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’art. 1, co. 2, del D.L.. n. 143/2003 ha fissato al 17 ottobre 2003 la data di decorrenza degli interessi, come aveva già fatto il D.M. 7 aprile 2003 (emanato ai sensi del D.L. n. 59/2003, non convertito), il quale aveva differito tale termine dal 17 aprile al 17 maggio 2003. La data originaria di decorrenza degli interessi (legge n. 289/2002) era il 17 marzo 2003.
[47] Si ricorda che i richiamati soggetti colpiti dal sisma, secondo quanto disposto dall'articolo 138, comma 1, della legge n. 388/2000, avevano già beneficiato della possibilità di regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale – al netto dei versamenti già effettuati a titolo di capitale ed interessi – in unica soluzione entro il 30 giugno 2002, ovvero fino ad un massimo di dodici rate.
[48] Convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
[49] Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.
[50] Tale termine è stato fissato dal comma 26 dell'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha fatto seguito ad una serie di provvedimenti di proroga.
[51] Convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1 della legge 23 febbraio 2006, n. 51.
[52] Introdotto dal citato articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398.
[53] Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
[54] D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 287, Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[55] D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 381, Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, concernenti il riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, a norma dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
[56] Sito Internet: http://www.sspa.it .
[57] Sito Internet: http://www.esteri.it/ita/2_13.asp#1 .
[58] Sito Internet: http://ssai.interno.it/index.htm .
[59] Sito Internet: http://www.ssef.it/site.php?page=home .
[60] L’articolo 60 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), ha modificato l’ambito soggettivo dei beneficiari delle disposizioni di cui all’articolo 8 della legge n. 388 del 2000, estendendone l’applicazione anche alle imprese agricole operanti nell’intero territorio nazionale.
L’articolo 1, comma 5-bis, del successivo D.L. 24 settembre 2002, n. 209 (legge n. 265 del 2002), ha esteso l’agevolazione anche al settore della pesca e dell’acquacoltura.
[61] Comunicazione prot. n. SG(2001) D/286841 del 13 marzo 2001 (Aiuto di Stato N. 646/A/2000).
[62] Delibera CIPE n. 23 del 25 luglio 2003.
[63] I contribuenti ai quali si riferisce l’articolo 4 della legge n. 350 del 2003 sono quelli che avevano presentato l’istanza successivamente all’8 luglio 2002 (data di entrata in vigore del D.L. n. 138 del 2002, il quale ha modificato la disciplina del credito d’imposta), ma non avevano ricevuto l’autorizzazione per esaurimento delle risorse finanziarie. Questi soggetti avevano la possibilità, a determinate condizioni, di ripresentare l’istanza, conservando l’ordine di priorità conseguito con l’istanza precedente.
[64] Recante Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
[65] Approvato con D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
[66] Approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
[67] La stessa legge 29 dicembre 1993, n. 580, ha previsto "la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese" (art. 8, comma 6).
[68] L’art. 15, co. 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, prevede che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, e i contratti stipulati nelle stesse forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, siano validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. Il regolamento relativo ai criteri ed alle modalità di applicazione di tale disposizione è stato approvato con D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della L. 15 marzo 1997, n. 59. La disciplina è oggi raccolta nel testo unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000).
[69] Tale termine, inizialmente fissato in 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, era stato modificato dal comma 6 dell'art. 1 del d.lgs. 8 novembre 2006, n. 284.
[70] Legge 1° marzo 2005,n. 32 Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose.
[71]D.L. 6 settembre 2002, n. 194, "Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246/2002
[72] Il DL 14 marzo 2005, n. 35 recante il “Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale” è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
[73] Per le province, si tratta delle spese per sanità, assistenza infanzia, handicappati ed altri servizi sociali. Per i comuni, si tratta delle spese per asili nido, servizi per infanzia e minori, servizi prevenzione e riabilitazione; strutture residenziali e di ricovero per anziani; assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona, servizio necroscopico e cimiteriale;
[74] Il termine, inizialmente fissato al 1° gennaio 2008, è stato differito al 1° gennaio 2013 dall’articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n.266.
[75] La direttiva citata (in materia di medicinali omeopatici ad uso umano) è stata di recente abrogata dalla direttiva 83/2001, che reca il codice comunitario in materia di farmaci ad uso umano.
[76] Come modificato dall'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 347, dall'articolo 5 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, e dall'articolo 85, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
[77] Il differimento al 6 giugno 1995 (data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso) è stato disposto dall’articolo 2, comma 2, della legge 347/1997.
[78] Con riferimento ai farmaci omeopatici, il Capo II del citato decreto legislativo distingue tra i prodotti che necessitano di una procedura speciale per l’immissione in commercio e quelli soggetti ad una procedura semplificata di registrazione, sottoponendo anche questi ultimi ad una serie di disposizioni riguardanti i farmaci allopatici: in particolare, le disposizioni sulla sperimentazione clinica, sulle procedure di autorizzazione, sul mutuo riconoscimento, sulla produzione e importazione, sulla pubblicità, sulle caratteristiche dell’etichettatura e del foglio illustrativo, sulla distribuzione all’ingrosso.
[79] Introdotto dal comma 1-bis dell'art. 22 del decreto-legge n. 273 del 2005, convertito, con modificazioni dalla legge n. 51 del 2006.
[80] Il coincenerimento riguarda quegli impianti che non hanno come fine esclusivo quello di incenerire i rifiuti.
[81] L. 11 giugno 2004, n. 146, Istituzione della provincia di Monza e della Brianza; L. 11 giugno 2004, n. 147, Istituzione della provincia di Fermo; L. 11 giugno 2004, n. 148, Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani.
[82] Con legge della Regione Sardegna 12 luglio 2001, n. 9 sono state inoltre istituite le province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio.
[83] D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
[84] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.
[85] Si vedano i tre distinti decreti del Ministro dell’interno del 7 dicembre 2004.
[86] Le contabilità speciali sono conti particolari accesi, a favore di Amministrazioni, enti o funzionari, presso le Sezioni di tesoreria provinciale, alimentati dalle somme versate a favore degli intestatari e da questi utilizzati per i propri pagamenti, mediante l’emissione di appositi titoli di spesa (ordini di pagamento).
Nessuna contabilità speciale può essere istituita senza la preventiva autorizzazione della Direzione generale del Tesoro (attuale Ministero dell’economia e delle finanze). Non possono essere costituite, né alimentate contabilità speciali con fondi provenienti dal bilancio dello Stato, salvo che ciò non sia autorizzato da specifiche disposizioni legislative (come nel caso in questione, ai sensi dell’art. 5-ter del D.L. n. 452/2001).
La normativa di carattere generale sulle contabilità speciali è contenuta agli articoli 585-591 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), con alcune deroghe in materia previste dall’articolo 10 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili).
I pagamenti sono eseguiti dalle sezioni di tesoreria su ordini emessi dai responsabili delle amministrazioni alle quali sono intestate le contabilità speciali e sempre entro i limiti dei fondi medesimi.
Le contabilità speciali (come i conti correnti) costituiscono operazioni estranee al bilancio, effettuate mediante le Sezioni di tesoreria provinciale (mediante la tesoreria centrale nel caso dei conti correnti). Le operazioni di riscossione e pagamento sono contabilizzate in sede separata, rispetto a quelle concernenti la gestione del bilancio dello Stato e non incidono, ovviamente, sui risultati finanziari dell’esercizio.
La situazione contabile delle contabilità speciali, relative al servizio di cassa effettuato dalle tesorerie per conto dei titolari, è esposto nel Conto riassuntivo del tesoro, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
[87] Si riporta di seguito il testo della risoluzione citata.
“Le Commissioni I e V,
premesso che:
con le leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004 è stata disposta l'istituzione delle nuove province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani. Le stesse leggi hanno definito un processo attuativo articolato in successivi passaggi procedurali allo scopo di individuare tutti gli adempimenti connessi all'obiettivo di garantire, nell'arco temporale di alcuni anni, la piena operatività delle nuove province, a tal fine prevedendo, tra le altre cose, la nomina, da parte del Ministero dell'interno, di commissari chiamati a collaborare con gli enti territoriali interessati;
in relazione agli adempimenti indicati, le stesse leggi hanno provveduto a stanziare consistenti risorse finanziarie. In particolare, la legge n. 146 del 2004 ha stanziato più di un milione di euro per l'anno 2004, circa 18 milioni di euro per l'anno 2005 e 17,8 milioni di euro a regime per provvedere all'istituzione della provincia di Monza e della Brianza; la legge n. 147 del 2004 ha stanziato circa 500 mila euro per l'anno 2004, più di 13 milioni di euro per l'anno 2005 e 13 milioni di euro a regime per l'istituzione della provincia di Fermo; infine la legge n. 148 del 2004 ha previsto circa 800 mila euro per l'anno 2004, più di 17 milioni di euro per l'anno 2005 e circa 17 milioni di euro a regime per l'istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani;
risultano già avviate alcune delle procedure necessarie allo scopo di consentire l'operatività delle nuove province, con particolare riferimento all'individuazione degli immobili che dovranno ospitare gli uffici periferici delle amministrazioni statali;
non è stato tuttavia possibile porre in essere tutti gli adempimenti previsti per cui quota parte delle risorse già stanziate con riferimento ad esercizi finanziari conclusi, in quanto non utilizzata, rischia di andare in economia;
tale evenienza determinerebbe evidenti difficoltà e rallentamenti al processo di attuazione delle leggi richiamate, privando le amministrazioni competenti, e in particolare i commissari nominati dal Ministero dell'interno, di risorse indispensabili per la integrale attuazione del dettato normativo;
la normativa vigente già reca numerosi precedenti di disposizioni volte a garantire la conservazione a bilancio di somme stanziate con riferimento ad esercizi già conclusi e tuttavia non utilizzate. La stessa legge generale di contabilità consente alle amministrazioni ministeriali di richiedere, con procedura di carattere amministrativo e senza necessità di specifici interventi del legislatore, al Ministero dell'economia la conservazione di risorse altrimenti destinate ad andare in economia;
non vi sono ostacoli di carattere normativo ad una iniziativa in tal senso anche nel caso specifico delle leggi precedentemente richiamate, essendo venuta meno, nel corso dell'esame parlamentare, la disposizione inserita dal Governo nel testo originario del disegno di legge finanziaria per l'anno in corso, in base alla quale si stabiliva la sospensione dei procedimenti avviati con riferimento alla istituzione delle nuove province precedentemente richiamate,
impegna il Governo
ad adottare tempestivamente le iniziative necessarie per consentire la conservazione a bilancio delle risorse stanziate dalle leggi in precedenza richiamate al fine di garantire le condizioni idonee ad assicurare la piena attuazione del dettato delle medesime leggi.
(7-00112 Violante ed altri)”
[88] Cfr. D.M. 15 maggio del 1992
[89] Tali importi sono stati indicati nella relazione tecnica all’originario disegno di legge finanziaria 2007 (A.C. 1746, articolo 88, comm1, lettera n), come effetto derivante dall’introduzione del ticket. Secondo la citata relazione tecnica, la stima del gettito è determinata in base ai seguenti parametri: numero complessivo di ricette per prestazioni di assistenza specialistica a partire dai dati rilevati dall’NSIS, distribuiti per classi d’età; distribuzione delle ricette tra cittadini esenti e non esenti, in base ai dati forniti all’NSIS dalla regione Lombardia nonché in base ai dati desumibili dal sistema tessera sanitaria per le regioni Umbria e Abruzzo; abbattimento del 3,5 per cento per tener conto della possibile riduzione del numero delle ricette conseguente all’introduzione del ticket per quota fissa.
[90] Si rammenta che il Comitato per la legislazione ha sempre applicato i limiti di contenuto di cui all’art. 15 della L. 400/1988 come riferibili non soltanto al decreto-legge nel testo originario, bensì anche alla legge di conversione.
[91] Comma 1 dell’articolo 20-bis della legge 29 luglio 2003, n. 229, Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001, aggiunto dall'art. 18 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
[92] Il D.Lgs 139/2006 è infatti stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2006.
[93] Per il restante personale si fa invece rinvio a quanto disposto dal D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, che ha previsto una strutturazione dei ruoli, delle qualifiche e dei meccanismi retributivi del Corpo analoga a quella delle Forze dell’ordine.
[94] Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umanicitata Convenzione