Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Trasferimento di strutture e risorse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero della solidarietà sociale in materia di servizio civile nazionale e di politiche antidroga - Schema di D.P.C.M. n. 148 (art. 1, co. 6, 10, 23-bis e 25-ter, L. 233/2006)
Riferimenti:
SCH.DEC 148/XV     
Serie: Atti del Governo    Numero: 122
Data: 21/09/2007
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
DL n. 181 del 18-MAG-06     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Atti del Governo

Trasferimento di strutture e risorse
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
al Ministero della solidarietà sociale
in materia di servizio civile nazionale
e di politiche antidroga

Schema di D.P.C.M. n. 148

(art. 1, co. 6, 10, 23-bis e 25-ter,
L. 233/2006)

 

 

 

 

n. 122

 

 

21 settembre 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

SIWEB

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: ac0298.doc

 

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Presupposti normativi4

Contenuto  9

Schema di D.P.C.M. n. 148

§      Ricognizione delle strutture e delle risorse finanziarie ed umane trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero della solidarietà sociale per lo svolgimento delle funzioni in materia di servizio civile e di politiche antidroga  13

Normativa di riferimento

§      Legge 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17)27

§      Legge 15 marzo 1997, n. 59. Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (artt. 11, 12)30

§      Legge 8 luglio 1998, n. 230. Nuove norme in materia di obiezione di coscienza  38

§      Legge 6 marzo 2001, n. 64. Istituzione del servizio civile nazionale  54

§      D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77. Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64  63

§      D.P.C.M. 31 luglio 2003. Riorganizzazione dell’Ufficio nazionale per il servizio civile nell’àmbito della Presidenza del Consiglio dei Ministri75

§      D.L. 18 maggio 2006, n. 181, conv. con mod., Legge 17 luglio 2006, n. 233. Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri (art. 1)80

§      Legge 27 dicembre 2006, n. 298. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (art. 22)93

 

 


Scheda di sintesi

per l’istruttoria legislativa

 


 

Dati identificativi

 

 

Numero dello schema di decreto

148

Titolo

Ricognizione delle strutture e delle risorse finanziarie ed umane trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero della solidarietà sociale per lo svolgimento delle funzioni in materia di servizio civile e di politiche antidroga

Ministro competente

Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze

Norma di riferimento

Art. 1, co. 6, 10, 23-bis e 25-ter, L. 17 luglio 2006, n. 233

Settore d’intervento

Ministeri

Numero di articoli

4

Date

 

§       presentazione

26 luglio 2007

§       assegnazione

10 settembre 2007

§       termine per l’espressione del parere

10 ottobre 2007

§       termine per l’emanazione dell’atto

 

Commissione competente

I Commissione Affari costituzionali, V Commissione Bilancio

Rilievi di altre Commissioni

-

 

 


 

Presupposti normativi

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio in esame contiene disposizioni concernenti la ricognizione di strutture (e relative risorse finanziarie, umane e strumentali) trasferite dalla Presidenza del Consiglio al Ministero della solidarietà sociale, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, co. 6, del D.L. 181/2006[1].

Tale decreto-legge ha operato un ampio riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, nell’ambito del quale il menzionato comma 6 ha attribuito al Ministero della solidarietà sociale, di nuova istituzione, il coordinamento delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze, e delle alcooldipendenze correlate, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza[2].

È di conseguenza soppresso, con l’abrogazione dell’art. 6-bis del D.Lgs. 303/1999[3], il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga istituito presso la Presidenza del Consiglio, mentre l’Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze è trasferito al Ministero della solidarietà sociale.

 

Al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga erano state in precedenza trasferite le risorse finanziarie, strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle competenze in precedenza attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con la legge finanziaria per il 2005[4] era stata autorizzata una spesa di 6 milioni di euro annui dal 2005 per l’operatività del Dipartimento.

Il Dipartimento era chiamato in particolare a:

§         collaborare con le associazioni, le cooperative sociali di cui alla L. 381/1991[5], le comunità terapeutiche e i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti; raccogliere informazioni e documentazione sulle tossicodipendenze, definendo e aggiornando le metodologie per la rilevazione, l’elaborazione, la valutazione e il trasferimento all’esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze. Esso operava secondo gli indirizzi del Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga[6] di cui all’art. 1 del testo unico in materia di stupefacenti, ferme restando le competenze attribuite ad altre amministrazioni pubbliche in materia di prevenzione e contrasto alla droga e recupero delle persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope;

§         trasmettere annualmente al Parlamento una relazione dettagliata sugli interventi effettuati, con particolare riferimento alle azioni di contrasto e prevenzione della droga e di recupero, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, contenente altresì l’elenco delle associazioni, comunità terapeutiche e centri di accoglienza, ritenuti validamente idonei alle loro funzioni statutarie da una apposita Commissione istituita dal Dipartimento, che collaborano a tal fine con il Dipartimento stesso.

 

L’Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze è stato istituito dall’art. 1, comma 556, della legge finanziaria per il 2006[7] presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, unitamente al “Fondo nazionale per le politiche giovanili”, destinato a favorire le attività dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle tossicodipendenze.

La legge finanziaria per il 2007[8] (L. 296/2006) ha in seguito riformulato il citato comma 556: l’Osservatorio è ora istituito presso il Ministero della solidarietà sociale e riferito alle dipendenze in genere (la nuova denominazione è “Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze”). Analogamente, presso il suddetto Ministero è ora istituito il Fondo nazionale per le comunità giovanili, destinato alle azioni di promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio dei giovani, nonché alle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle dipendenze. La dotazione del Fondo è pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, destinati per il 25 per cento (in luogo del 5 per cento previsto dalla legge finanziaria 2006) ai compiti istituzionali del Ministero della solidarietà sociale e per il restante 75 per cento alle associazioni e reti giovanili individuate con decreto del ministro.

 

Il personale in servizio presso il soppresso Dipartimento nazionale per le politiche antidroga è assegnato alle altre strutture della Presidenza del Consiglio. A detto personale è comunque garantito il diritto di opzione[9] tra il permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e il transitare nei ruoli dell’amministrazione cui sono trasferite le competenze.

 

Il medesimo art. 1, co. 6, del D.L. 181/2006 ha attribuito al Ministero della solidarietà sociale anche le funzioni in materia di Servizio civile nazionale già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si tratta in particolare delle competenze esercitate dall’Ufficio nazionale per il servizio civile, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, inerenti all’organizzazione, attuazione e svolgimento del servizio civile nazionale, nonché alla programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, anche attraverso elaborazione delle direttive ed individuazione gli obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala nazionale (cfr. l’art. 2 del D.Lgs. 77/2002 e l’art. 8 della L. 230/1998).

 

Il D.Lgs. 77/2002[10], dando attuazionealla delega recata dalla L. 64/2001[11], ha disciplinato il Servizio civile nazionale, definendo in particolare:

§         gli organi competenti in materia,

§         i requisiti e le modalità di accesso e di svolgimento del servizio,

§         la programmazione e gestione delle risorse finanziarie,

§         la natura del rapporto di servizio civile ed il relativo trattamento economico e giuridico,

§         la formazione dei giovani assegnati al servizio civile,

§         la valorizzazione del servizio prestato ai fini dello sviluppo formativo e dell’inserimento nel mondo del lavoro,

§         la disciplina del periodo transitorio.

In correlazione con tale disciplina, l’art. 3 della L. 3/2003[12], di poco successiva, ha soppresso l’Agenzia per il servizio civile (prevista dall’art. 10, co. 7-9, del D.Lgs. 303/1999[13], ma di fatto mai istituita), con ciò confermando il mantenimento dei compiti di organizzazione, attuazione e svolgimento del Servizio civile in capo all’Ufficio nazionale per il servizio civile, istituito dall’art. 8 della L. 230/1998[14] presso la Presidenza del Consiglio. I D.P.R. 31 luglio 2003 e 12 dicembre 2003 hanno provveduto in seguito alla riorganizzazione di tale ufficio.

Fatte salve alcune disposizioni, il complesso delle norme recate dal D.Lgs. 77/2002 era destinato ad entrare in vigore dal 1° giugno 2004, ma il termine è stato prorogato, da ultimo, al 1° gennaio 2006 dal D.L. 266/2004[15]; fanno eccezione – secondo quanto disposto dal medesimo D.L. – le norme relative all’ammissione e alla durata del servizio civile, destinate ad entrare in vigore il 1° gennaio 2005.

 

Il comma 10 del medesimo art. 1 del D.L. 181/2006 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si proceda alla immediata ricognizione delle strutture trasferite in relazione alla modifica delle funzioni ministeriali, nonché alla determinazione in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo l’invarianza della spesa.

 

Il carattere ricognitivo del provvedimento sembra sostanziare una semplice esplicitazione in concreto di un effetto già prodotto (il trasferimento) dal citato decreto-legge. Va d’altronde considerato che il comma 23 dell’articolo 1 del citato D.L. 181/2006 dispone che gli assetti organizzativi delle Amministrazioni interessate dal riordino debbano essere disciplinati con regolamento, da adottarsi ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 300/1999 (tale norma fa rinvio, in proposito, all’art. 17, co. 4-bis, della L. 400/1988).

 

Ai sensi del successivo comma 23-bis, con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le modalità per l’individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite. Si rileva che lo schema di decreto in esame non reca menzione, in premessa, dell’avvenuta consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

Il comma 25-ter, infine, disciplina l’emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio attuativi delle disposizioni del decreto-legge. In particolare, il comma stabilisce che i relativi schemi di decreto:

§         debbano essere accompagnati dalla relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti, in ordine agli effetti finanziari recati da ciascuna disposizione;

§         siano sottoposti al parere, nel merito, delle Commissioni parlamentari competenti per materia e, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, delle Commissioni bilancio. Qualora il parere non venga reso entro 30 giorni dalla richiesta, il Governo può emanare i decreti anche in assenza dello stesso.

Degni di menzione sono inoltre i commi 25 e 25-bisdell’articolo 1 del DL 181: ai sensi del primo, le modalità di attuazione del D.L. devono essere tali da garantire l’invarianza della spesa con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane in servizio, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente e stanziate in bilancio[16]. Il comma 25-bis esclude che dal riordino dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio derivino revisioni dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell’amministrazione di destinazione, che si riflettano in maggiori oneri per il bilancio dello Stato.


 

Contenuto

L’articolo 1, comma 1, dello schema di D.P.C.M. ribadisce il trasferimento –già disposto ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del D.L. 181/2006 – al Ministero della solidarietà sociale delle funzioni in materia di Servizio civile nazionale in precedenza svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Come si ricava dal comma 2, al trasferimento delle funzioni non si accompagna in questo caso un trasferimento delle strutture e del personale; per il loro esercizio il Ministero della solidarietà sociale si avvarrà dell’Ufficio nazionale per il servizio civile – che resta incardinato presso la Presidenza del Consiglio – e delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali. Si precisa peraltro che le determinazioni afferenti l’organizzazione dell’Ufficio sono assunte sentito il Ministro della solidarietà sociale.

 

L’articolo 2, comma 1, in attesa che il completamento delle procedure di copertura degli organici consenta al Ministero della solidarietà sociale di svolgere con personale proprio i compiti in materia di politiche antidroga ad esso trasferiti, pone in via transitoria alle dipendenze funzionali del Ministero il personale già in servizio presso il soppresso Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio, a carico della quale restano peraltro i relativi oneri.

Ai sensi dei commi 2 e 3, sono peraltro trasferite al Ministero medesimo:

§         una unità di personale dirigenziale di prima fascia, con le relative risorse finanziarie, pari complessivamente ad euro 194.189,49 (cfr. Tabella A);

§         due posti di livello dirigenziale non generale, nonché venti posti dell’area seconda del personale delle aree funzionali; questo trasferimento non è accompagnato dal passaggio di risorse finanziarie perché – precisa la relazione illustrativa – si tratta di posti vacanti, che sarà cura del Ministero coprire, e il cui trasferimento comporta la (sola) variazione delle dotazioni organiche dei due dicasteri.

Il comma 4 e l’allegata Tabella B provvedono infine all’individuazione delle risorse finanziarie trasferite, destinate allo svolgimento delle funzioni in materia di politiche antidroga, pari complessivamente ad euro 187.090.033,87.

Come risulta dalla relazione tecnica, la parte maggiore di tale risorse è già stata trasferita ai sensi della legge di bilancio 2007 nello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale.

 

Ai sensi dell’articolo 3, il Ministero della solidarietà sociale si avvale, in via transitoria ed in attesa della disponibilità di locali propri, della sede del soppresso Dipartimento antidroga della Presidenza del Consiglio.

 

L’articolo 4, infine, dispone (al comma 1) la successione del Ministero nei rapporti giuridici pendenti già facenti capo al Dipartimento soppresso, e reca (al comma 2) la consueta autorizzazione al ministro dell’economia e delle finanze ad apportare con decreto le variazioni di bilancio necessarie per l’attuazione del provvedimento.

 


Schema di D.P.C.M. n. 148

 


 

 

 

 

 

 


Normativa di riferimento

 


 

Legge 23 agosto 1988, n. 400.
Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(art. 17)

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

(2)  Vedi, anche, il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 23 gennaio 1997, n. 13; Circ. 6 aprile 1998, n. 76;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 21 novembre 1996, n. 5/27319/70/OR;

- Ministero del tesoro: Circ. 6 agosto 1998, n. 70;

- Ministero delle finanze: Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 13 agosto 1996, n. 199/E; Circ. 16 settembre 1996, n. 225/E; Circ. 31 dicembre 1996, n. 307/E; Circ. 28 maggio 1998, n. 134/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 27 agosto 1998, n. 209/E;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 4 ottobre 1996, n. 117;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 3 aprile 1996, n. 135; Circ. 3 aprile 1996, n. 133; Circ. 17 aprile 1996, n. 147; Circ. 3 ottobre 1996, n. 627; Circ. 17 ottobre 1996, n. 654; Circ. 16 dicembre 1996, n. 750; Circ. 19 febbraio 1998, n. 60;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 27 marzo 1997, n. 62; Circ. 3 giugno 1997, n. 117; Circ. 18 giugno 1997, n. 116; Circ. 5 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/51; Circ. 30 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/452; Circ. 16 febbraio 1998, n. DIE/ARE/1/687; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/994; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/995; Circ. 12 marzo 1998, n. AGP/2/584/SF.49.2/CH; Circ. 19 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/12.03; Circ. 14 maggio 1998, n. DIE/ARE/1/1942; Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3124; Circ. 25 settembre 1998, n. DIE/ARE/1/3484; Circ. 17 giugno 1998, n. AGP/1/2/2154/98/AR2.1; Circ. 5 maggio 1988, n. AGP/1/2/1531/98/AR.2.1; Circ. 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi: Circ. 17 febbraio 1999, n. DAGL041290/10.3.1;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 27 novembre 1995, n. 22/95; Circ. 16 maggio 1996, n. 30692; Circ. 12 dicembre 1996, n. 610.

(omissis)

Art. 17

Regolamenti.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

 

a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari (30);

 

b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

 

 

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

 

d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

 

e) [l’organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] (31).

 

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari (32).

 

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

 

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

 

4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei criteri che seguono:

 

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l’amministrazione;

 

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

 

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell’organizzazione e dei risultati;

 

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

 

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generali (33).

 

 

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(30)  Lettera così modificata dall’art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25.

(31)  Lettera abrogata dall’art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall’art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(32) La Corte costituzionale, con sentenza 7-22 luglio 2005, n. 303 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione.

(33)  Comma aggiunto dall’art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59.

(omissis)

 

 


 

Legge 15 marzo 1997, n. 59.
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa
(artt. 11, 12)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- A.I.P.A. (Autorità informatica pubblica amministrazione): Circ. 13 luglio 2000, n. AIPA/CR/26;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 20 agosto 1998, n. 191;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 28 novembre 1997, n. 112438; Circ. 12 dicembre 1997, n. 18245;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 28 gennaio 1998, n. 13/98; Circ. 1 aprile 1998, n. 41/98; Circ. 9 aprile 1998, n. 49/98; Circ. 10 aprile 1998, n. 53/98; Circ. 29 aprile 1998, n. 61/98; Circ. 12 gennaio 2000, n. 2/2000; Nota 22 febbraio 2001, n. 375;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 5 novembre 1999, n. 851; Circ. 1 marzo 2000, n. 10;

- Ministero del tesoro: Circ. 14 novembre 1997, n. 91588; Circ. 6 agosto 1998, n. 70;

- Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato: Circ. 26 giugno 1998, n. 953566; Circ. 25 marzo 1999, n. 3463/C; Circ. 4 agosto 1998, n. 218445; Circ. 15 giugno 1998, n. 3446;

- Ministero dell’interno: Circ. 5 maggio 1998, n. 9; Circ. 7 maggio 1998, n. 2/98; Circ. 22 giugno 1998, n. 3; Circ. 1 dicembre 1998, n. M.I.A.C.E.L.20; Circ. 27 gennaio 2000, n. 2/2000-U.A.R.A.L.; Circ. 23 febbraio 2001, n. M/5501/30;

- Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: Nota 28 giugno 2002, n. 3114/A2/bis; Circ. 30 dicembre 2004, n. 90;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 21 maggio 1997, n. 307; Circ. 27 maggio 1997, n. 328; Circ. 28 maggio 1997, n. 331; Circ. 12 giugno 1997, n. 365; Circ. 26 giugno 1997, n. 403; Circ. 10 luglio 1997, n. 429; Circ. 15 luglio 1997, n. 434; Circ. 28 luglio 1997, n. 454; Circ. 6 agosto 1997, n. 487; Circ. 8 agosto 1997, n. 496; Circ. 29 settembre 1997, n. 603; Circ. 3 ottobre 1997, n. 620; Circ. 6 ottobre 1997, n. 624; Circ. 10 ottobre 1997, n. 633; Circ. 28 ottobre 1997, n. 664; Circ. 29 ottobre 1997, n. 667; Circ. 24 novembre 1997, n. 725; Circ. 24 novembre 1997, n. 724; Circ. 27 novembre 1997, n. 766; Circ. 8 gennaio 1998, n. 3; Circ. 12 febbraio 1998, n. 53; Circ. 19 febbraio 1998, n. 60; Circ. 27 febbraio 1998, n. 78; Circ. 30 marzo 1998, n. 158; Circ. 1 aprile 1998, n. 165; Circ. 8 aprile 1998, n. 182; Circ. 10 aprile 1998, n. 187; Circ. 16 aprile 1998, n. 190; Circ. 13 maggio 1998, n. 226; Circ. 14 maggio 1998, n. 227; Circ. 18 giugno 1998, n. 279; Circ. 22 giugno 1998, n. 2630; Circ. 26 giugno 1998, n. 286; Circ. 10 luglio 1998, n. 304; Circ. 16 luglio 1998, n. 312; Circ. 29 luglio 1998, n. 335; Circ. 7 agosto 1998, n. 349; Circ. 10 agosto 1998, n. 355; Circ. 18 settembre 1998, n. 388; Circ. 1 ottobre 1998, n. 404; Circ. 14 ottobre 1998, n. 415; Circ. 29 ottobre 1998, n. 435; Circ. 30 ottobre 1998, n. 438; Circ. 2 dicembre 1998, n. 469; Circ. 2 dicembre 1998, n. 470; Circ. 30 dicembre 1998, n. 496; Circ. 31 marzo 1999, n. 82; Circ. 31 marzo 1999, n. 84; Circ. 4 giugno 1999, n. 142; Circ. 22 settembre 1999, n. 222; Circ. 3 agosto 2000, n. 193; Circ. 28 marzo 2001, n. 1074/Segr.;

- Ministero della sanità: Circ. 6 maggio 1998, n. 6; Circ. 4 settembre 1998, n. 12;

- Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica: Nota 18 settembre 1998;

- Ministero delle finanze: Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D; Circ. 27 ottobre 1998, n. 244/S; Circ. 23 febbraio 1999, n. 47/D; Circ. 3 agosto 2000, n. 153/E; Nota 31 gennaio 2001, n. 4297/UDC.

(omissis)

Art. 11

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999 (42), uno o più decreti legislativi diretti a (43):

 

a) razionalizzare l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

 

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all’estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale (44);

 

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

 

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso (45).

 

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all’articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

 

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore (46).

 

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti princìpi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai princìpi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti princìpi e criteri direttivi (47):

 

a) completare l’integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell’impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all’articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (48);

 

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l’istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

 

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell’esercizio del potere di indirizzo e direttiva all’ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

 

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l’iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

 

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

 

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall’ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all’articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell’accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell’ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all’ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell’ipotesi di accordo;

 

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti (49);

 

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro (50);

 

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l’adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull’applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica (51).

 

4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati (52).

 

5. Il termine di cui all’articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , è riaperto fino al 31 luglio 1997.

 

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell’articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 : alla lettera e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera q) è abrogata; alla lettera t) dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».

 

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso (53).

 

 

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(42)  Per la proroga dei termini al 31 luglio 1999, vedi l’art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50. Successivamente l’art. 1, L. 29 luglio 1999, n. 241 (Gazz. Uff. 29 luglio 1999, n. 176), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha così disposto:

«Art. 1. 1. I termini per l’esercizio delle deleghe di cui all’articolo 10 e all’articolo 11, comma 1, lettere

b), c) e d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, come differiti dall’articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati di novanta giorni limitatamente agli atti che risultino trasmessi alle Camere ed assegnati alla commissione competente alla data di entrata in vigore della presente legge».

(43)  Alinea così modificato dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191. In attuazione della delega contenuta nel presente comma sono stati emanati i seguenti decreti:

- quanto alla lettera a):

il D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, sul riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo;

il D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, sulla soppressione dell’A.I.M.A. e l’istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284, sul riordino della Cassa depositi e prestiti;

il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 285, sul riordino del Centro di formazione studi (Formez);

il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 287, sul riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e la riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche;

il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell’organizzazione del Governo;

il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- quanto alla lettera b):

il D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 19, sulla trasformazione dell’ente pubblico «La Biennale di Venezia» in persona giuridica privata denominata «Società di cultura La Biennale di Venezia»;

il D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 20, sulla trasformazione in fondazione dell’ente pubblico «Istituto nazionale per il dramma antico»;

il D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, sulla trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate;

il D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373, sulla razionalizzazione delle norme concernenti l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

il D.Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, sul riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia»;

il D.Lgs. 21 aprile 1999, n. 116, sul riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni;

il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, sul riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I.;

il D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 258, sul riordino del Centro europeo dell’educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e la trasformazione in fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci»;

il D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 273, sulla trasformazione in fondazione dell’ente autonomo «La Triennale di Milano»;

il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 304, sulla trasformazione dell’Ente autonomo esposizione universale di Roma in società per azioni;

il D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, sull’istituzione dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché sugli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;

il D.Lgs. 20 ottobre 1999, n. 442, sulla trasformazione dell’ente autonomo «Mostra d’oltremare e del lavoro italiano nel Mondo» in società per azioni;

il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, sul riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali;

il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, sul riordino dell’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE);

- quanto alla lettera c):

il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, sul riordino e il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

- quanto alla lettera d):

il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19, sul riordino del Consiglio nazionale delle ricerche;

il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27, sul riordino dell’Agenzia spaziale italiana - A.S.I.;

il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 36, sul riordino dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente - ENEA;

il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 296, sull’istituzione dell’Istituto nazionale di astrofisica - INAF;

il D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, sull’istituzione dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché sugli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;

il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454, sulla riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura;

il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540, sul riordino delle stazioni sperimentali per l’industria.

(44)  Lettera così modificata dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.

(45)  Comma così modificato dall’art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(46)  In attuazione del presente comma è stato emanato il D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 170, che contiene disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

(47)  Alinea così modificato dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191. In attuazione della delega contenuta nel presente comma vedi il D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396.

(48)  La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4, lettera a), secondo periodo, nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione.

(49)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-17 luglio 2000, n. 292 (Gazz. Uff. 19 luglio 2000, n. 30, serie speciale), ha dichiarato non fondata questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4, lettera g) sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione; ha dichiarato inoltre la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4 , sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, 76 e 113 della Costituzione.

(50)  Lettera così modificata dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191. La predetta modificazione è consistita nell’inserimento delle parole «facoltative» dopo «procedure». Peraltro, la disposizione che ha previsto tale modificazione è stata abrogata dall’art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50. Pertanto, deve ritenersi che l’espressione «facoltativa» debba ritenersi ora eliminata.

(51)  Comma così modificato dall’art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(52)  Comma aggiunto dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.

(53)  Periodo aggiunto dall’art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.

 

 

Art. 12

1. Nell’attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 il Governo si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400 , dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell’articolo 95 della Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;

 

b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri secondo criteri di omogeneità e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;

 

c) garantire al personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e il transitare nei ruoli dell’amministrazione cui saranno trasferite le competenze (54);

 

d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per l’eventuale affidamento alla responsabilità dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;

 

e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria nell’ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell’anno in corso;

 

f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall’appartenenza dello Stato all’Unione europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei princìpi e dei criteri direttivi indicati dall’articolo 4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita all’inizio della nuova legislatura;

 

g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all’interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità (55);

 

h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente legge, gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti locali;

 

i) procedere, d’intesa con le regioni interessate, all’articolazione delle attività decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell’amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilità alle comunità, considerate unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di standard dimensionali impongano l’accorpamento di funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l’unità di ciascuna regione;

 

l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l’accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione di crediti a favore o a carico dell’Erario dello Stato;

 

m) istituire, anche in parallelo all’evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell’articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, un più razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;

 

n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;

 

o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri generali e princìpi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e della necessità di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attività amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;

 

p) garantire la speditezza dell’azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalità e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, sia all’interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;

 

q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

 

r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni;

 

s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi dell’articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all’articolo 1 della presente legge, nonché di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste dall’articolo 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;

 

t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l’attuazione, all’uopo anche rivedendo le attribuzioni e l’organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali (56).

 

2. Nell’àmbito dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativamente alle rubriche non affidate alla responsabilità di Ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.

 

3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed autorità indipendenti, è, a domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed enti pubblici presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono corrispondentemente ridotte.

 

 

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(54)  Lettera così modificata dall’art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127. Vedi, anche, l’art. 29, L. 8 novembre 2000, n. 328. Per l’interpretazione autentica di quanto disposto dalla presente lettera vedi l’art. 3, D.L. 28 maggio 2004, n. 136.

(55)  Lettera così modificata dall’art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(56)  Lettera così sostituita dall’art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(omissis)

 


 

Legge 8 luglio 1998, n. 230.
Nuove norme in materia di obiezione di coscienza

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 1998, n. 163.

(2)  Con L. 6 marzo 2001, n. 64 è stato istituito il servizio civile nazionale. Vedi, anche, l’art. 40, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Per il trasferimento delle funzioni in materia di servizio civile nazionale di cui alla presente legge vedi il comma 6 dell’art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 16 luglio 2004, n. 25000/3037-200401414;

- Ministero della difesa: Circ. 16 maggio 2002, n. LEV.1/1047;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 15 ottobre 1999, n. 18;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 25 luglio 2002, n. 15314/III/1.

 

 

Art. 1

1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all’uso delle armi, non accettano l’arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei «Princìpi fondamentali» della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge.

 

 

Art. 2

1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non è esercitabile da parte di coloro che:

 

a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi e dei materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotati di significativa capacità offensiva, individuati con decreto del Ministro dell’interno, sentita la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi di cui all’articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni. Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d’armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinunzia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza (4) ;

 

b) abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nell’Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l’uso delle armi;

 

c) siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti;

 

d) siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

 

 

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(4) Lettera così modificata dal comma 1 dell’art. 1, L. 2 agosto 2007, n. 130. Vedi, anche, i commi 2 e 3 dello stesso articolo 1.

 

 

Art. 3

1. Nel bando di chiamata di leva predisposto dal Ministero della difesa deve essere fatta esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti l’esercizio dell’obiezione di coscienza.

 

 

Art. 4

1. I cittadini che a norma dell’articolo 1 intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro sessanta giorni dalla data di arruolamento. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il predetto termine è ridotto a quindici giorni. La domanda non può essere sottoposta a condizioni e deve contenere espressa menzione dei motivi di cui all’articolo 1 della presente legge nonché l’attestazione, sotto la propria personale responsabilità, con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa l’insussistenza delle cause ostative di cui all’articolo 2. Fino al momento della sua definizione la chiamata alla leva resta sospesa, sempreché la domanda medesima sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente articolo; le disposizioni di cui al presente periodo si applicano fino al 31 dicembre 1999.

 

2. All’atto di presentare la domanda, l’obiettore può indicare le proprie scelte in ordine all’area vocazionale e al settore d’impiego, ivi compresa l’eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato, designando fino a dieci enti nell’ambito di una regione prescelta. A tal fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.

 

3. [Fino al 31 dicembre 1999] gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell’anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l’ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge (5).

 

 

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(5)  Le parole tra parentesi quadre sono state abrogate dall’art. 12, L. 6 marzo 2001, n. 64.

 

 

Art. 5

1. Il Ministro della difesa, sulla base dell’accertamento da parte degli uffici di leva circa l’inesistenza delle cause ostative di cui all’articolo 2, decreta, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l’accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola.

 

2. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta l’accoglimento della domanda.

 

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 1999.

 

4. Fino al 31 dicembre 1999 in caso di reiezione della domanda di ammissione al servizio civile e, comunque, in caso di sopravvenuto decreto di decadenza dal diritto di prestarlo, l’obiettore può ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria. Il giudice competente è il pretore nella cui circoscrizione ha sede il distretto militare presso cui è avvenuta la chiamata alla leva. Per il procedimento si osservano le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Il pretore, anche prima dell’udienza di comparizione, su richiesta del ricorrente, può sospendere fino alla sentenza definitiva, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrano gravi motivi, l’efficacia del provvedimento di reiezione della domanda o del decreto di decadenza dal diritto di prestare il servizio civile.

 

5. Dalla data di inizio dell’efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, il giudice competente ai fini di quanto previsto dal comma 4 è il tribunale in composizione monocratica di cui all’articolo 50-ter del codice di procedura civile, introdotto dall’articolo 56 del citato decreto legislativo n. 51 del 1998.

 

6. Il rigetto del ricorso o della richiesta di sospensiva comporta l’obbligo di prestare il servizio militare per la durata prescritta.

 

 

Art. 6

1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione dei benefìci volti a compensare la condizione militare.

 

2. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l’inquadramento economico e per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.

 

3. Il periodo di servizio civile e di leva effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile e di leva in pendenza di rapporto di lavoro.

 

4. L’assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale, salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 7.

 

 

Art. 7

1. Dalla data di accoglimento della domanda i nominativi degli obiettori vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale; tale inserimento viene contestualmente annotato nelle liste originarie per l’arruolamento di terra o di mare.

 

2. La lista degli obiettori di coscienza prevede più contingenti annui per la chiamata al servizio.

 

 

Art. 8

1. In attesa dell’entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), e all’articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Ufficio nazionale per il servizio civile. La dotazione organica dell’Ufficio, fissata per il primo triennio nel limite massimo di cento unità, è assicurata utilizzando le vigenti procedure in materia di mobilità del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, nonché di consulenti secondo quanto previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. L’Ufficio è organizzato in una sede centrale e in sedi regionali ed è diretto da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio, rinnovabile una sola volta.

 

2. L’Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:

 

a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata, anche territorialmente, dei bisogni ed una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, da compiere sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l’impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle Amministrazioni dello Stato, agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera b);

 

b) stipulare convenzioni con Amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso l’Ufficio stesso e le sedi regionali, per l’impiego degli obiettori esclusivamente in attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;

 

c) promuovere e curare la formazione e l’addestramento degli obiettori sia organizzando, d’intesa con i Ministeri interessati e con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando l’effettività e l’efficacia del periodo di addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati di cui all’articolo 9, comma 4;

 

d) verificare, direttamente tramite le regioni o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con le Amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e dei progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che dovrà comunque prevedere verifiche a campione sull’insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonché verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino più di cento obiettori in servizio (6);

 

e) predisporre, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta;

 

f) predisporre iniziative di aggiornamento per i responsabili degli enti e delle organizzazioni di cui alle lettere a) e b);

 

g) predisporre e gestire un servizio informativo permanente e campagne annuali di informazione, d’intesa con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e con i competenti uffici dei Ministeri interessati, per consentire ai giovani piena conoscenza delle possibilità previste dalla presente legge;

 

h) predisporre, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative;

 

i) predisporre il regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza (7);

 

l) predisporre il regolamento di gestione amministrativa del servizio civile.

 

3. Per l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio di cui al comma 1, nonché per la definizione delle modalità di collaborazione fra l’Ufficio stesso e le regioni con specifico riferimento a quanto previsto alle lettere c), d), f) e g) del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni delle province autonome, apposito regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Con tale regolamento sono altresì definite le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico del Fondo di cui all’articolo 19. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti (8).

 

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono emanati i regolamenti di cui al comma 2, lettere i) e l). Sugli schemi di tali regolamenti è preventivamente acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

 

5. Per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Ufficio di cui al comma 1 si avvale della collaborazione del Ministero della difesa ai fini della gestione annuale del contingente.

 

6. Al fine di assicurare la necessaria immediata operatività dell’Ufficio di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi in via transitoria di personale militare in posizione di ausiliaria, di personale civile del Ministero della difesa, ovvero di altre Amministrazioni, dei consulenti previsti al comma 1 nonché di appositi nuclei operativi resi disponibili dai distretti militari.

 

7. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in lire 850 milioni annue a decorrere dall’anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (9).

 

 

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(6)  Il programma di verifiche previsto dalla presente lettera è stato definito, per l’anno 2001, con D.P.C.M. 28 maggio 2001; per l’anno 2002, con D.P.C.M. 19 aprile 2002; per l’anno 2003, con D.P.C.M. 7 febbraio 2003; per l’anno 2004, con D.P.C.M. 19 aprile 2004; per l’anno 2005, con D.P.C.M. 24 febbraio 2005.

(7)  Con D.P.C.M. 21 novembre 2001, n. 453 è stato emanato il regolamento generale di disciplina di cui alla presente lettera.

(8)  Per il regolamento, vedi il D.P.R. 28 luglio 1999, n. 352. Per la riduzione dei termini relativi al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sul regolamento di cui al presente comma vedi l’art. 3, D.L. 16 settembre 1999, n. 324.

(9)  Vedi, anche, l’art. 2, D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77.

 

 

Art. 9

1. Il Ministro della difesa trasmette mensilmente all’Ufficio nazionale per il servizio civile i nominativi degli obiettori di coscienza le cui domande siano state accettate o siano state presentate da oltre sei mesi. Dopo il 31 dicembre 1999 è trasmesso l’elenco di tutti gli obiettori.

 

2. Fino al 31 dicembre 1999 gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati, entro il termine di un anno dall’accoglimento della domanda, agli enti ed organizzazioni di cui all’articolo 11, comunque nella misura consentita dalle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 19, che costituiscono il limite massimo di spesa globale. In mancanza o in ritardo di assegnazione, l’obiettore è collocato in congedo secondo le norme vigenti per il servizio di leva.

 

2-bis. Ferme restando le cause di dispensa dal servizio militare di leva e dal servizio civile sostitutivo di quest’ultimo, di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, qualora ricorrano eccedenze di obiettori da avviare al servizio rispetto alle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile e fino alla eliminazione di tali eccedenze, devono altresì essere dispensati o collocati in licenza illimitata senza assegni, in attesa di congedo, gli obiettori che si trovino, in ordine di importanza decrescente, in almeno una delle seguenti condizioni:

 

a) difficoltà economiche o familiari ovvero responsabilità lavorative o di conduzione d’impresa o assistenziali;

 

b) svolgimento di attività scientifica, artistica, culturale, con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale;

 

c) minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto conto dell’area vocazionale e del settore di impiego, qualora costituisca impedimento all’espletamento del servizio o ne pregiudichi la funzionalità;

 

d) indisponibilità all’impiego degli obiettori di coscienza da parte degli enti convenzionati nell’ambito della regione di residenza o in quella indicata nella domanda, entro il termine previsto dall’articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 504 del 1997 (10).

 

2-ter. In ogni caso, è fatto obbligo all’Ufficio nazionale per il servizio civile di ridurre le eccedenze di cui al comma 2-bis anche qualora nessun obiettore versi in alcuna delle condizioni indicate, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Relativamente alle condizioni previste dalle lettere c) e d) del comma 2-bis, lo stesso Ufficio adotta i provvedimenti di competenza esclusivamente d’ufficio (11).

 

2-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati l’entità della consistenza massima degli obiettori in servizio, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, gli aspetti applicativi delle condizioni di cui al comma 2-bis, nonché le forme di collocamento in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo (12).

 

2-quinquies. Gli obiettori di coscienza in servizio o in attesa di chiamata possono essere collocati, a domanda ovvero d’ufficio, in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo o dispensati dal servizio, secondo quanto previsto dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. Le domande di dispensa e di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo possono essere presentate rispettivamente entro e non oltre il giorno che precede l’assunzione del servizio e nel corso dell’espletamento del servizio medesimo. Le medesime domande, presentate entro il 31 dicembre 1999 ai sensi del presente comma, si intendono accolte in caso di mancata adozione del provvedimento da parte dell’Ufficio nazionale per il servizio civile nel termine di novanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell’Ufficio stesso. In ogni caso, le determinazioni di accoglimento o di rigetto sono tempestivamente comunicate ai richiedenti (13).

 

3. L’assegnazione dell’obiettore al servizio civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilità di impiego, entro l’area vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati, nell’ambito della regione di residenza o di quella indicata nella domanda e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni di cui all’articolo 8, comma 2, fermo restando quanto previsto all’articolo 4, comma 2.

 

4. Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare di leva e comprende un periodo di formazione e un periodo di attività operativa. In attesa dell’istituzione del Servizio civile nazionale, il periodo di formazione dovrà prevedere un periodo di formazione civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo d’impiego, destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio. Per l’espletamento del servizio in determinati settori ove si ravvisino specifiche esigenze di formazione, le convenzioni disciplinano i casi nei quali può essere previsto un periodo di addestramento aggiuntivo presso l’ente o l’organizzazione in cui verrà prestata l’attività operativa.

 

5. Il servizio civile, su richiesta dell’obiettore, può essere svolto in un altro Paese, salvo che per la durata, secondo le norme ivi vigenti, sulla base di apposite intese bilaterali. L’Ufficio nazionale per il servizio civile determina annualmente il contingente di servizio civile da svolgere all’estero.

 

6. Il servizio civile può essere svolto anche secondo le modalità previste, per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , e successive modificazioni, per la cooperazione allo sviluppo. In tal caso la sua durata è quella prevista da tale legge.

 

7. L’obiettore che ne faccia richiesta può essere inviato fuori dal territorio nazionale dall’ente presso cui presta servizio, per un periodo concordato con l’ente stesso, per partecipare a missioni umanitarie direttamente gestite dall’ente medesimo. In tal caso, qualora la missione preveda l’impiego di reparti delle Forze armate, l’assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio di sanità militare.

 

8. Non è punibile l’obiettore che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbia svolto la sua attività all’estero anche al di fuori delle condizioni previste al comma 7.

 

9. È facoltà dell’Ufficio nazionale per il servizio civile disporre l’impiego di obiettori di coscienza, ove lo richiedano, in missioni umanitarie nelle quali sia impegnato personale italiano. A tale fine gli obiettori di coscienza, selezionati in base alle loro attitudini vocazionali, verranno trasferiti alle dipendenze dell’ente o organizzazione che gestisce la missione.

 

10. Nel presentare domanda per partecipare alle missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale di cui ai commi 7 e 9, l’obiettore deve indicare la specifica missione umanitaria richiesta, nonché l’ente, ovvero la organizzazione non governativa, ovvero l’Agenzia delle Nazioni Unite che ne sono responsabili. L’accoglimento ovvero la reiezione della domanda devono essere comunicati all’obiettore, con relativa motivazione, entro un mese. La mancata risposta entro tale termine comporta accoglimento della domanda.

 

11. In tutti i casi di cui ai commi 7 e 9, gli obiettori di coscienza devono comunque essere utilizzati per servizi non armati, non di supporto a missioni militari, e posti sotto il comando di autorità civili.

 

12. L’obiettore che presta servizio civile all’estero per partecipare alle missioni umanitarie di cui ai commi 7 e 9 può chiedere il prolungamento del servizio civile per un periodo massimo di un anno. Ove la richiesta sia accolta, per il periodo di prolungamento del servizio si applicano le norme di cui all’articolo 6.

 

 

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(10)  Comma aggiunto dall’art. 2, D.L. 16 settembre 1999, n. 324, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(11)  Comma aggiunto dall’art. 2, D.L. 16 settembre 1999, n. 324, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(12)  Comma aggiunto dall’art. 2, D.L. 16 settembre 1999, n. 324, come sostituito dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 9 giugno 2000, il D.P.C.M. 9 febbraio 2001, il D.P.C.M. 25 gennaio 2002, il D.P.C.M. 11 febbraio 2003, modificato dal D.P.C.M. 17 luglio 2003, e il D.P.C.M. 4 febbraio 2004.

(13)  Comma aggiunto dall’art. 2, D.L. 16 settembre 1999, n. 324, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 10

1. Presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile è istituito e tenuto l’albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui all’articolo 8, comma 2. Allo stesso Ufficio è affidata la tenuta della lista degli obiettori.

 

2. Presso il medesimo Ufficio nazionale per il servizio civile è istituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il medesimo Ufficio (14).

 

3. La Consulta nazionale per il servizio civile è composta da non più di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonché tra rappresentanti degli obiettori di coscienza e dei volontari, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte (15).

 

4. La Consulta esprime pareri all’Ufficio nazionale per il servizio civile sulle materie di cui all’articolo 8, comma 2, lettere a), c), e), i) e l), nonché sui criteri e sull’organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione tipo.

 

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina l’organizzazione e l’attività della Consulta.

 

 

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(14) Vedi, anche, gli articoli 2, 4 e 5, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 84.

(15)  Comma così sostituito dal comma 2 dell’art. 3, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

 

 

Art. 11

1. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che intendano concorrere all’attuazione del servizio civile mediante l’attività degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con l’Ufficio nazionale per il servizio civile, devono possedere i seguenti requisiti:

 

a) assenza di scopo di lucro;

 

b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui all’articolo 8, comma 2, lettera b);

 

c) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile;

 

d) aver svolto attività continuativa da non meno di tre anni.

 

2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda di ammissione alla convenzione all’Ufficio nazionale per il servizio civile. Nella domanda di ammissione alla convenzione essi devono indicare i settori di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l’impiego degli obiettori, il numero totale dei medesimi che può essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.

 

3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 debbono inoltre indicare la loro disponibilità a fornire agli obiettori in servizio civile vitto e alloggio nei casi in cui ciò sia dagli stessi enti ed organizzazioni ritenuto necessario per la qualità del servizio civile o qualora i medesimi enti e organizzazioni intendano utilizzare obiettori non residenti nel comune della sede di servizio. All’ente o all’organizzazione tenuti a fornire vitto e alloggio agli obiettori sono rimborsate le spese sostenute, con le modalità previste dall’Ufficio nazionale per il servizio civile, sentita la Consulta nazionale per il servizio civile.

 

4. In nessun caso l’obiettore può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell’organismo presso cui presta servizio civile.

 

5. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell’ente e nel rispetto delle norme che tutelano l’integrità fisica e morale del cittadino.

 

6. È condizione per la stipulazione della convenzione la dimostrazione, da parte dell’ente, della idoneità organizzativa a provvedere all’addestramento al servizio civile previsto dai precedenti articoli.

 

7. L’Ufficio nazionale per il servizio civile accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti e dalle organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di ammissione alla convenzione.

 

8. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente articolo, decide il tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell’ente o dell’organizzazione, quale indicata nella convenzione.

 

9. All’atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere agli obiettori alcuna somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione automatica della convenzione.

Art. 12

1. L’Ufficio nazionale per il servizio civile comunica immediatamente al Ministero della difesa l’avvenuto espletamento del servizio da parte dell’obiettore di coscienza.

 

2. I competenti organi di leva provvedono a porre l’interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazione.

 

 

Art. 13

1. Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile ai sensi della presente legge, o della legge 15 dicembre 1972, n. 772 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutti coloro i quali si siano avvalsi dell’articolo 33 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222 , sono soggetti, sino all’età prevista per i cittadini che hanno prestato servizio militare, al richiamo in caso di pubblica calamità.

 

2. L’Ufficio nazionale per il servizio civile tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.

 

3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste dalla presente legge per gli ammessi al servizio civile.

 

4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto, siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all’articolo 2, sono assegnati alla protezione civile ed alla Croce rossa.

 

 

Art. 14

1. L’obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

 

2. Alla stessa pena soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l’ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare (16).

 

3. Competente a giudicare per i reati di cui ai commi 1 e 2 è il pretore del luogo nel quale deve essere svolto il servizio civile o il servizio militare (17).

 

4. La sentenza penale di condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 esonera dagli obblighi di leva.

 

5. Coloro che in tempo di pace, adducendo motivi diversi da quelli indicati dall’articolo 1 o senza addurre motivo alcuno, rifiutano totalmente, prima o dopo averlo assunto, la prestazione del servizio militare di leva, sono esonerati dall’obbligo di prestarlo quando abbiano espiato per il suddetto rifiuto la pena della reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di leva (18).

 

6. L’imputato o il condannato può fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile nei casi previsti dai commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia già stata presentata e respinta per i motivi di cui all’articolo 2. Nei casi previsti dal comma 2, può essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze armate.

 

7. Per la decisione sulle domande di cui al comma 6, il termine di cui all’articolo 5, comma 1, è ridotto a tre mesi.

 

8. L’accoglimento delle domande estingue il reato. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.

 

 

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(16)  La Corte costituzionale, con ordinanza 25 gennaio - 9 febbraio 2001, n. 34 (Gazz. Uff. 14 febbraio 2001, n. 7, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Cost.

(17)  La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 luglio 2000, n. 271 (Gazz. Uff. 19 luglio 2000, n. 30, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 103, terzo comma della Costituzione, dalla Corte militare d’appello, sezione distaccata di Verona, e, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale militare di Padova.

(18)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-22 giugno 2000, n. 223 (Gazz. Uff. 28 giugno 2000, n. 27, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5, sollevate dal Tribunale militare di Padova, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, e dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Torino, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 13-20 novembre 2000, n. 513 (Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 49, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 13, primo comma, e 27, terzo comma, della Cost.

 

 

Art. 15

1. L’obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente quando sopravvengano o siano accertate le condizioni ostative indicate all’articolo 2.

 

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l’obiettore è tenuto a prestare servizio militare, per la durata prevista per quest’ultimo, se la decadenza interviene prima dell’inizio del servizio civile, e per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni caso non superiore alla durata della leva, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di questo.

 

3. La decadenza è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su accertamento e richiesta dell’Ufficio nazionale per il servizio civile.

 

4. In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini che abbiano prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche i cittadini che abbiano prestato servizio civile quando per essi siano sopravvenute le condizioni ostative previste dall’articolo 2 ovvero quando essi abbiano rinunziato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7-ter (19).

 

5. Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che, dopo aver prestato servizio civile, abbiano fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni richiamate all’articolo 2, comma 1, lettera a), e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e sistemi di armi.

 

6. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato detenere ed usare le armi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), nonché assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplodenti. I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con le pene previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni ed integrazioni, per detenzione abusiva di armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefìci previsti dalla presente legge. È fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai medesimi qualsiasi autorizzazione relativa all’esercizio delle attività di cui al presente comma (20).

 

7. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per l’arruolamento nelle Forze armate, nell’Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l’uso delle armi.

 

7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 non si applicano ai cittadini che abbiano rinunziato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7-ter (21).

 

7-ter. L’obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, può rinunziare allo status di obiettore di coscienza presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile, che provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216 (22).

 

 

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(19) Comma così modificato dall’art. 1, L. 2 agosto 2007, n. 130.

(20) La Corte costituzionale, con sentenza 3-7 marzo 2006, n. 141 (Gazz. Uff. 12 aprile 2006, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera a), e 15, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione.

(21) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 2 agosto 2007, n. 130.

(22) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 2 agosto 2007, n. 130.

 

 

Art. 16

1. Il cittadino che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, né iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali che impediscano il normale espletamento del servizio.

2. Chi viola il divieto di cui al comma 1 è trasferito in altra sede presso altra regione geograficamente non contigua, anche nell’espletamento di altri compiti. In caso di recidiva, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 14, comma 1.

 

3. A chi si trova già nell’esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.

 

 

Art. 17

1. All’obiettore che si renda responsabile di comportamenti reprensibili o incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:

 

a) la diffida per iscritto;

 

b) la multa in detrazione della paga;

 

c) la sospensione di permessi e licenze;

 

d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell’ambito della stessa o di altra regione;

 

e) la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.

 

2. Il regolamento generale di disciplina previsto dall’articolo 8, comma 2, lettera i), stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse.

 

3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono irrogate dal legale rappresentante dell’ente o dell’organizzazione interessati e vengono comunicate all’Ufficio nazionale per il servizio civile.

 

4. L’Ufficio nazionale per il servizio civile adotta le altre sanzioni e, sulla base dei provvedimenti notificatigli dagli enti o dalle organizzazioni, può decidere l’irrogazione di sanzioni più gravi in luogo di quelle già adottate.

 

5. Quando il comportamento dell’obiettore sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le norme di cui all’articolo 14.

 

 

Art. 18

1. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti a risoluzione della convenzione o a sospensione dell’assegnazione degli obiettori con provvedimento motivato dell’Ufficio nazionale per il servizio civile.

 

2. In caso di risoluzione della convenzione con un ente o con una organizzazione, l’Ufficio nazionale per il servizio civile provvede alla riassegnazione degli obiettori che prestavano servizio presso lo stesso ente o la stessa organizzazione, sino al completamento del periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni espresse nella domanda.

 

3. Contro la risoluzione della convenzione, l’ente o l’organizzazione possono proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell’ente o dell’organizzazione, quale indicata nella convenzione.

 

 

Art. 19

1. Per l’assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.

 

2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono finanziate nell’ambito e nei limiti delle disponibilità del Fondo.

 

3. La dotazione del Fondo è determinata in lire 120 miliardi a decorrere dal 1998.

 

4. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772 , e successive modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all’unità previsionale di base 8.1.2.1 «obiezione di coscienza» (capitolo 1403) dello stato di previsione del Ministero della difesa per l’anno 1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni successivi.

 

Art. 20

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull’organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile.

 

 

Art. 21

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri emana le norme di attuazione e predispone il testo delle convenzioni tipo, dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

 

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa deve attivare le procedure di cui al comma 1 dell’articolo 9. A partire da tale scadenza l’Ufficio nazionale per il servizio civile assume la responsabilità di quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, lettere b), c) e d), nonché della gestione amministrativa degli obiettori in servizio.

 

 

22

1. In attesa del riesame delle convenzioni già stipulate e della definizione delle nuove convenzioni per l’impiego degli obiettori con i soggetti idonei ai sensi della presente legge, restano valide le convenzioni stipulate dal Ministero della difesa con gli enti idonei ai sensi della normativa precedente.

 

 

Art. 23

1. La legge 15 dicembre 1972, n. 772 , e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.

 

 

 


 

Legge 6 marzo 2001, n. 64.
Istituzione del servizio civile nazionale

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 marzo 2001, n. 68.

(2)  Vedi, anche, l’art. 40, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Per il trasferimento delle funzioni in materia di servizio civile nazionale di cui alla presente legge vedi il comma 6 dell’art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: Nota 26 aprile 2004, n. 8034;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 17 luglio 2002.

 

 

Capo I - Disposizioni relative alla istituzione del servizio civile nazionale

 

Art. 1

Princìpi e finalità.

1. È istituito il servizio civile nazionale finalizzato a:

 

a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari;

 

b) favorire la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà sociale;

 

c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;

 

d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l’aspetto dell’agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;

 

e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all’estero.

 

 

Art. 2

Delega al Governo.

1. A decorrere dalla data della sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il servizio civile è prestato su base esclusivamente volontaria.

 

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto: la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici (4).

 

3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 1 e secondo i seguenti criteri:

 

a) ammissione al servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste annualmente;

 

b) determinazione del trattamento giuridico ed economico dei volontari in servizio civile, tenendo conto del trattamento riservato al personale militare volontario in ferma annuale e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al Fondo nazionale per il servizio civile;

 

c) funzionalità dei benefìci riconosciuti ai volontari nel favorire lo sviluppo formativo e professionale e l’ingresso nel mondo del lavoro, tenendo conto di quanto previsto per i volontari in ferma delle Forze armate;

 

d) utilità sociale del servizio civile nei diversi settori di impiego, anche in enti ed amministrazioni operanti all’estero;

 

e) funzionalità e adeguatezza della durata del servizio civile, nei diversi settori di impiego, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere c) e d);

 

f) previsione che i decreti legislativi di cui al presente articolo acquistino efficacia da data utile a consentirne il raccordo con la chiamata alle armi dell’ultimo scaglione di giovani di leva;

 

g) conferma delle disposizioni della legge 8 luglio 1998, n. 230, e del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, in quanto compatibili con la presente legge;

 

h) previsione della disciplina da applicare in caso di reintroduzione del servizio militare obbligatorio, con particolare riferimento agli obiettori di coscienza;

 

i) garanzia di analoghe condizioni tra il servizio civile e quello militare in riferimento alla scelta vocazionale, alla scelta dell’area nella quale prestare servizio, agli orari di servizio e per il tempo libero;

 

l) previsione del diritto per gli appartenenti alle minoranze linguistiche di svolgere il servizio nel territorio di insediamento della rispettiva minoranza.

 

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla ricezione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

 

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui all’articolo 6, sono stabiliti i requisiti di ammissione al servizio civile in relazione alle differenti tipologie di impiego.

 

 

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(4)  In attuazione della delega di cui al presente comma vedi il D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77.

 

 

Art. 3

Enti e organizzazioni privati.

1. Gli enti e le organizzazioni privati che intendono presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:

 

a) assenza di scopo di lucro;

 

b) capacità organizzativa e possibilità d’impiego in rapporto al servizio civile volontario;

c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all’articolo 1;

 

d) svolgimento di un’attività continuativa da almeno tre anni.

 

 

Art. 3-bis

Sanzioni amministrative.

1. Gli enti di cui all’articolo 3 sono tenuti a cooperare per l’efficiente gestione del servizio civile e la corretta realizzazione dei progetti.

 

2. Agli enti che violino il dovere di cui al comma 1, in particolare non osservando le procedure e le norme previste per la selezione dei volontari, ovvero violando quelle per le modalità di impiego dei volontari, o non realizzando in tutto o in parte i progetti ovvero ledendo la dignità del volontario, si applicano una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

 

a) diffida per iscritto, consistente in un formale invito a uniformarsi;

 

b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto, con diffida a proseguirne le attività;

 

c) interdizione temporanea a presentare altri progetti di servizio civile della durata di un anno;

 

d) cancellazione dall’albo degli enti di servizio civile.

 

3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, previa contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque, dall’Ufficio nazionale per il servizio civile o dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravità del fatto, la sua reiterazione, il grado di volontarietà o di colpa, gli effetti prodottisi. La sanzione della cancellazione dall’albo degli enti di servizio civile è disposta solo in caso di particolare gravità delle condotte contestate ed impedisce la reiscrizione dell’ente nell’albo per cinque anni (5).

 

 

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(5)  Articolo aggiunto dall’art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Capo II - Disciplina del periodo transitorio

 

Art. 4

Àmbito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente Capo disciplinano il servizio civile nazionale fino alla data di efficacia dei decreti legislativi di cui all’articolo 2.

 

 

Art. 5

Ammissione al servizio civile.

1. Nel periodo di cui all’articolo 4, sono soggetti all’obbligo di prestare servizio civile, oltre ai cittadini di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, i cittadini, abili al servizio militare di leva, che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto che il servizio militare, purché non risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate, ivi comprese quelle del servizio ausiliario di leva delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell’articolo 6.

 

2. Nel medesimo periodo di cui all’articolo 4, il Governo potrà incrementare il numero degli obiettori di coscienza destinati ai comuni, a richiesta dei comuni stessi, anche in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalle convenzioni sussistenti, attingendo tra coloro che abbiano espletato il previsto periodo di formazione nei comuni stessi. I comuni interessati provvedono, con le risorse del proprio bilancio, ai relativi oneri finanziari.

 

3. Nel bando di chiamata alla leva, predisposto dal Ministero della difesa, è fatta esplicita menzione della possibilità di esprimere la preferenza per il servizio militare o per il servizio civile nazionale, nonché di optare, nell’àmbito di quest’ultimo, per l’obiezione di coscienza. Nel medesimo bando sono riportate in modo chiaro le condizioni di ammissione al servizio civile nazionale previste dalla presente legge.

 

4. Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria, della durata di dodici mesi, se giudicati idonei dagli organi del Servizio sanitario nazionale con riferimento allo specifico settore di impiego e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell’articolo 6:

 

a) le cittadine italiane che ne fanno richiesta e che al momento di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo;

 

b) i cittadini riformati per inabilità al servizio militare, anche successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio, se non hanno superato il ventiseiesimo anno d’età.

 

 

Art. 6

Determinazione del contingente.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell’articolo 9, comma 2-quater, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, è stabilita, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, la consistenza del contingente dei giovani ammessi al servizio civile nel periodo previsto dall’articolo 4, includendovi prioritariamente i giovani che hanno optato per l’obiezione di coscienza ai sensi della predetta legge n. 230 del 1998 (6).

 

2. Il Ministero della difesa, sulla base di intese con l’Ufficio nazionale per il servizio civile, trasmette a quest’ultimo i nominativi dei giovani di cui all’articolo 5, comma 1.

 

 

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(6)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 10 agosto 2001, il D.P.C.M. 25 gennaio 2002, il D.P.C.M. 17 luglio 2003, il D.P.C.M. 4 febbraio 2004 e il D.P.C.M. 23 febbraio 2005.

 

 

Art. 7

Ufficio nazionale per il servizio civile.

1. L’Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all’articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, cura l’organizzazione, l’attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, fino alla costituzione dell’Agenzia per il servizio civile di cui all’articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Ufficio nazionale per il servizio civile approva i progetti di impiego predisposti dalle amministrazioni statali e regionali e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dagli enti locali e dagli altri enti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11 della legge n. 230 del 1998, assicurando e coordinando la coerenza di progetti e convenzioni con le finalità della presente legge e la programmazione nazionale (7).

 

3. Le spese di funzionamento dell’Ufficio nazionale per il servizio civile sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo del 5 per cento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a).

 

4. Lo statuto dell’Agenzia di cui all’articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede la costituzione di sedi della stessa Agenzia nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dotate di autonomia gestionale e operativa, prevedendo anche forme di consultazione con le regioni, le province autonome e gli enti locali (8).

 

 

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(7)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, commi 2 e 4, 8, comma 1, e 10, comma 2, sollevate, dalla Provincia autonoma di Trento, per violazione degli artt. 8, numeri 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), 9, numeri 2), 4), 5) e 10), e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione; dell’art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; del titolo VI dello statuto della Provincia speciale, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386; dell’art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 386 del 1989.

(8)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, commi 2 e 4, 8, comma 1, e 10, comma 2, sollevate, dalla Provincia autonoma di Trento, per violazione degli artt. 8, numeri 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), 9, numeri 2), 4), 5) e 10), e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione; dell’art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; del titolo VI dello statuto della Provincia speciale, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386; dell’art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 386 del 1989.

 

 

Art. 8

Disposizioni integrative ed attuative.

1. Con regolamento, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono determinati: le caratteristiche e gli standard di utilità sociale dei progetti di impiego; i criteri per la ripartizione dei finanziamenti necessari all’attuazione degli stessi, tenendo conto delle capacità finanziarie dell’ente proponente, del numero dei giovani in servizio civile impegnati nei progetti e dell’estensione dell’area geografica interessata al progetto, nonché della garanzia di accesso ai finanziamenti da parte di ogni regione e provincia autonoma, al fine di consentire che la ripartizione dei finanziamenti sia effettuata in funzione delle esigenze oggettivamente prioritarie e non soltanto della presentazione dei progetti; le procedure e le modalità per le attività di monitoraggio, controllo e verifica della corretta gestione dei progetti approvati; i criteri in base ai quali il Servizio sanitario nazionale valuta l’idoneità alla prestazione del servizio civile dei giovani di cui all’articolo 5, comma 4 (9).

 

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuati gli organismi istituzionali che, su richiesta, coadiuvano le amministrazioni o gli enti responsabili della stesura dei progetti di impiego.

 

3. Con il regolamento di cui al comma 1 si provvede all’abrogazione delle disposizioni incompatibili dei regolamenti previsti dall’articolo 8 della predetta legge n. 230 del 1998.

 

 

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(9)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, commi 2 e 4, 8, comma 1, e 10, comma 2, sollevate, dalla Provincia autonoma di Trento, per violazione degli artt. 8, numeri 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), 9, numeri 2), 4), 5) e 10), e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione; dell’art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; del titolo VI dello statuto della Provincia speciale, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386; dell’art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 386 del 1989.

 

 

Art. 9

Servizio civile all’estero.

1. Il servizio civile può essere svolto all’estero presso sedi ove sono realizzati progetti di servizio civile da parte di amministrazioni ed enti, di cui all’articolo 7, comma 2, nell’àmbito di iniziative assunte dall’Unione europea in materia di servizio civile, nonché in strutture per interventi di pacificazione e cooperazione fra i popoli, istituite dalla stessa Unione europea o da organismi internazionali operanti con le medesime finalità ai quali l’Italia partecipa. Resta salvo quanto previsto dalla legge 8 luglio 1998, n. 230.

 

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce le modalità di svolgimento del servizio civile all’estero.

 

 

Art. 10

Benefìci culturali e professionali.

1. Per il periodo di cui all’articolo 4, ai cittadini che prestano il servizio civile a qualsiasi titolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

 

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione sono determinati i crediti formativi, per i cittadini che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva, rilevanti, nell’àmbito dell’istruzione o della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l’acquisizione dei titoli necessari all’esercizio di specifiche professioni o mestieri (10).

 

3. Le Università degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio civile o militare di leva rilevanti per il curriculum degli studi.

 

 

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(10)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, commi 2 e 4, 8, comma 1, e 10, comma 2, sollevate, dalla Provincia autonoma di Trento, per violazione degli artt. 8, numeri 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), 9, numeri 2), 4), 5) e 10), e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione; dell’art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; del titolo VI dello statuto della Provincia speciale, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386; dell’art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 386 del 1989.

 

 

Capo III - Norme finanziarie e finali

 

Art. 11

Fondo nazionale per il servizio civile.

1. Il Fondo nazionale per il servizio civile è costituito:

 

a) dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello Stato;

 

b) dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale di regioni, province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie;

 

c) dalle donazioni di soggetti pubblici e privati.

 

2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1, con le modalità di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici.

 

3. [A decorrere dalla data in cui acquista efficacia il primo dei decreti legislativi di cui all’articolo 2, comma 2, le risorse del Fondo di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni] (11).

 

4. All’onere di cui alla lettera a) del comma 1 determinato in lire 235 miliardi per l’anno 2001, lire 240 miliardi per l’anno 2002 e lire 250 miliardi a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte per gli anni medesimi nell’unità previsionale di base 16.1.2.1 «Obiezione di coscienza» del centro di responsabilità 16 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, intendendosi corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230.

 

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

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(11)  Comma abrogato dall’art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 12

Norme abrogate.

1. All’articolo 4, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono abrogate le parole: «Fino al 31 dicembre 1999».

 

2. È abrogato l’articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

 

 

 

 


 

D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77.
Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 aprile 2002, n. 99.

(2)  Per il trasferimento delle funzioni in materia di servizio civile nazionale di cui al presente decreto vedi il comma 6 dell’art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Msg. 15 giugno 2005, n. 22604;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 10 novembre 2003, n. 53529/I.1.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, ed in particolare l’articolo 2 che conferisce al Governo delega ad emanare disposizioni aventi ad oggetto la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici;

 

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale a norma dell’articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2002;

 

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2002;

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2001, con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento è stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle L. 8 luglio 1998, n. 230, e L. 6 marzo 2001, n. 64;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per la funzione pubblica, della salute e del lavoro e delle politiche sociali;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

Àmbito di applicazione e definizioni.

1. Le disposizioni del presente decreto integrano, nel rispetto dei princìpi e delle finalità e nell’àmbito delle attività stabiliti ed individuati dall’articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, le vigenti norme per l’attuazione, l’organizzazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale quale modalità operativa concorrente ed alternativa di difesa dello Stato, con mezzi ed attività non militari.

 

2. Nel presente decreto per «Ufficio nazionale» si intende l’Ufficio nazionale per il servizio civile istituito dall’articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e dall’articolo 2, comma 3, lettera g), della legge 6 marzo 2001, n. 64; per «Fondo nazionale» si intende il Fondo nazionale per il servizio civile istituito dall’articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64.

 

 

Art. 2

Ufficio nazionale per il servizio civile.

1. L’Ufficio nazionale cura l’organizzazione, l’attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, nonché la programmazione, l’indirizzo, il coordinamento ed il controllo, elaborando le direttive ed individuando gli obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala nazionale.

 

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano l’attuazione degli interventi di servizio civile secondo le rispettive competenze (4).

 

 

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(4)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell’art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

 

 

Art. 3

Requisiti di ammissione e durata del servizio.

1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile, a loro domanda, senza distinzioni di sesso i cittadini italiani, muniti di idoneità fisica, che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo.

 

2. Costituisce causa di esclusione dal servizio civile l’aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata.

 

3. Il servizio civile ha la durata complessiva di dodici mesi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le Amministrazioni dello Stato interessate, la durata del servizio può essere prevista o articolata per un periodo maggiore o minore in relazione agli specifici àmbiti e progetti di impiego (5).

 

4. L’orario di svolgimento del servizio è stabilito in relazione alla natura del progetto e prevede comunque un impegno settimanale complessivo di trenta ore, ovvero di un monte ore annuo minimo corrispondente a millequattrocento ore. I criteri per l’articolazione dell’orario di svolgimento del servizio sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (6).

 

5. Al servizio civile non possono essere ammessi gli appartenenti a corpi militari o alle forze di polizia.

 

6. [Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», sono individuati gli incarichi pericolosi, faticosi o insalubri ai quali non può essere destinato il personale femminile (7)] (8).

 

 

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(5)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell’art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

(6)  Comma così modificato dall’art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(7)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell’art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

(8)  Comma abrogato dall’art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 4

Fondo nazionale per il servizio civile.

1. Il Fondo nazionale per il servizio civile, ai fini dell’erogazione dei trattamenti previsti dal presente decreto, è collocato presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile, che ne cura l’amministrazione e la programmazione annuale delle risorse, formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, un apposito piano di intervento, sentita la Conferenza Stato-regioni. Il piano può essere variato con apposita nota infrannuale, ove se ne manifesti l’esigenza e sussistano adeguate risorse finanziarie disponibili. La nota di variazione è predisposta con le stesse formalità del piano annuale entro il 30 settembre dell’anno di riferimento (9).

 

2. Il piano di programmazione annuale di cui al comma 1 stabilisce:

 

a) la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di funzionamento dell’Ufficio nazionale per il servizio civile;

 

b) la quota delle risorse del Fondo da destinare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per attività di informazione e formazione. La Conferenza Stato-regioni con deliberazione da adottare entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione da parte dell’Ufficio nazionale del piano di programmazione annuale, determina la ripartizione della predetta quota comunicandola all’Ufficio nazionale per il servizio civile;

 

c) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi dei giovani destinati alla realizzazione dei progetti approvati in àmbito regionale;

 

d) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi dei giovani destinati alla realizzazione dei progetti approvati in àmbito interregionale, nazionale o all’estero;

 

e) la quota di risorse del Fondo vincolata, a richiesta dei conferenti ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, allo sviluppo di progetti di servizio civile in aree e settori di impiego specifici (10).

 

3. Le risorse disponibili alla fine dell’esercizio finanziario di riferimento sono portate in aumento nell’esercizio finanziario successivo sul medesimo Fondo nazionale per la successiva redistribuzione.

 

4. Alla gestione del Fondo nazionale per il servizio civile continua a provvedersi tramite la contabilità speciale istituita dall’articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424.

 

5. Le modalità di gestione e di rendicontazione delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e delle spese di funzionamento dell’Ufficio nazionale per il servizio civile sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (11).

 

 

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(9)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell’art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

(10)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell’art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

(11)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell’art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

 

 

Art. 5

Albi degli enti di servizio civile.

1. Presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile è tenuto l’albo nazionale al quale possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3, della legge 6 marzo 2001, n. 64.

 

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, albi su scala regionale e provinciale, nei quali possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che svolgono attività esclusivamente in àmbito regionale e provinciale.

 

3. Fino all’istituzione degli albi di cui al comma 2, gli enti e le organizzazioni sono temporaneamente iscritti nel registro di cui al comma 1 al solo fine di consentire la presentazione dei progetti.

 

4. Presso l’Ufficio nazionale è mantenuta la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto di cui all’articolo 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

 

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ove non abbiano provveduto, possono istituire analoghi organismi di consultazione, riferimento e confronto nell’àmbito delle loro competenze (12).

 

 

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(12)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell’art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

 

 

Art. 6

Progetti.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni e la Consulta nazionale di cui all’articolo 5, comma 4, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le caratteristiche a cui si devono attenere tutti i progetti di servizio civile, da realizzare sia in Italia che all’estero, sentito, per questi ultimi, il Ministero degli affari esteri (13).

 

2. I progetti presentati dagli enti o organizzazioni registrati ai sensi dell’articolo 5 contengono gli obiettivi che si intendono perseguire, le modalità per realizzarli, il numero di giovani che si intendono impiegare, la durata del servizio nei limiti di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, nonché i criteri e le modalità di selezione degli aspiranti, senza discriminazione dovuta al sesso.

 

3. I progetti di cui al comma 2 possono prevedere altresì particolari requisiti fisici e di idoneità per l’ammissione al servizio civile sulla base di criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 2001, n. 64, ovvero in base a quanto previsto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

4. L’Ufficio nazionale esamina ed approva i progetti di rilevanza nazionale, presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato e dagli enti pubblici e privati nazionali, sentite le regioni, le province autonome interessate, nonché quelli di servizio civile all’estero.

 

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, esaminano ed approvano i progetti presentati dagli enti ed organizzazioni che svolgono attività nell’àmbito delle competenze regionali o delle province autonome sul loro territorio, avendo cura di comunicare all’Ufficio nazionale, in ordine di priorità, i progetti approvati entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento. Entro trenta giorni dalla comunicazione l’Ufficio nazionale esprime il suo nulla-osta (14).

 

6. L’Ufficio nazionale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano, nell’àmbito delle rispettive competenze, il monitoraggio, il controllo e la verifica dell’attuazione dei progetti.

 

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente all’Ufficio nazionale una relazione sull’attività effettuata (15).

 

 

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(13)  Con D.M. 3 agosto 2006 (Gazz. Uff. 31 agosto 2006, n. 202, S.O.) è stato approvato il prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la prestazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e l’approvazione degli stessi.

(14)  Comma così modificato dall’art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(15)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell’art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

 

 

Art. 7

Definizione annuale del numero massimo di giovani da ammettere al Servizio civile nazionale.

1. L’Ufficio nazionale per il servizio civile determina, in base alla programmazione annuale delle risorse di cui all’articolo 4, comma 1, il numero massimo di giovani che possono essere ammessi a prestare servizio civile su base volontaria nell’anno solare successivo, tenendo conto del numero di giovani da impiegare sulla base dei progetti approvati a livello nazionale e regionale ai sensi dell’articolo 6 (16).

 

 

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(16)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell’art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

 

 

Art. 8

Rapporto di servizio civile.

1. I giovani selezionati dagli enti e dalle organizzazioni per la realizzazione dei progetti approvati sono avviati al servizio civile sulla base del contratto di servizio civile sottoscritto dall’Ufficio nazionale per il servizio civile e successivamente inviato al volontario per la sottoscrizione.

 

2. Il contratto, recante la data di inizio del servizio attestata dal responsabile dell’ente, prevede il trattamento economico e giuridico, in conformità all’articolo 9, comma 2, nonché le norme di comportamento alle quali deve attenersi il volontario e le relative sanzioni (17) (18).

 

 

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(17)  Articolo così sostituito dall’art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(18)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell’art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

 

 

Art. 9

Trattamento economico e giuridico.

1. L’attività svolta nell’àmbito dei progetti di servizio civile non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

 

2. Agli ammessi a prestare attività in un progetto di servizio civile compete un assegno per il servizio civile, non superiore al trattamento economico previsto per il personale militare volontario in ferma annuale, nonché le eventuali indennità da corrispondere in caso di servizio civile all’estero. In ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare la condizione militare. La misura del compenso dovuto ai volontari del servizio civile nazionale è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tenendo conto delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile (19).

 

3. L’Ufficio nazionale, tramite l’ISVAP, provvede a predisporre condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile.

 

4. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l’inquadramento economico e per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio militare obbligatorio con onere, per il personale volontario, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile.

 

5. L’assistenza sanitaria agli ammessi a prestare attività di servizio civile è fornita dal Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le certificazioni sanitarie a favore di chi presta il servizio civile sono rilasciate gratuitamente da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale e sono rimborsate a carico del Fondo nazionale.

 

6. Il personale femminile del Servizio civile nazionale è sospeso dall’attività a decorrere dalla comunicazione da parte dell’interessata all’Ufficio nazionale, alla regione o alla provincia autonoma della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all’inizio del periodo di astensione obbligatoria. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dalla data di sospensione del servizio a quella della sua ripresa è corrisposto l’assegno di cui al comma 2, ridotto di un terzo, a carico del Fondo nazionale.

 

7. I dipendenti di amministrazioni pubbliche che svolgono il servizio civile ai sensi del presente decreto legislativo, sono collocati, a domanda, in aspettativa senza assegni. In questo caso, il periodo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio. Si applicano le disposizioni dell’articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Gli oneri gravano sul Fondo nazionale.

 

8. Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito, l’Ufficio nazionale per il servizio civile o le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, rilasciano ai volontari un apposito attestato da cui risulta l’effettuazione del servizio civile. I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale (20) (21).

 

 

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(19)  Comma così sostituito dall’art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(20)  Comma così sostituito dall’art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(21)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell’art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

 

 

Art. 10

Doveri e incompatibilità.

1. I soggetti impiegati in progetti di servizio civile sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate, secondo quanto previsto dal contratto di cui all’articolo 8, e non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio.

 

2. I soggetti che hanno prestato il servizio civile nazionale non possono presentare ulteriore domanda (22).

 

 

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(22)  Articolo così sostituito dall’art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 11

Formazione al servizio civile.

1. La formazione ha una durata complessiva non inferiore a 80 ore e consiste in una fase di formazione generale al servizio ed in una fase di formazione specifica presso l’ente o l’organizzazione di destinazione (23).

 

2. La fase di formazione generale comporta la partecipazione a corsi di preparazione consistenti anche in un periodo di formazione civica e di protezione civile ed ha la durata minima di 30 ore.

 

3. I corsi di cui al comma 2 sono organizzati dall’Ufficio nazionale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a livello provinciale o interprovinciale, che possono avvalersi anche degli enti dotati di specifiche professionalità. L’Ufficio nazionale, sentita la Conferenza Stato-Regioni e la Consulta nazionale di cui all’articolo 5, comma 4, definisce i contenuti base per la formazione ed effettua il monitoraggio dell’andamento generale della stessa.

 

4. La formazione specifica, della durata minima di 50 ore, è commisurata sia alla durata che alla tipologia di impiego e deve essere svolta nel periodo iniziale di prestazione del servizio (24).

 

 

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(23)  Comma così modificato dall’art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(24)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell’art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

 

 

Art. 12

Servizio civile all’estero.

1. I soggetti di cui all’articolo 3 possono essere inviati all’estero anche per brevi periodi e per le finalità previste dall’articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 6 marzo 2001, n. 64, nelle forme stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

 

2. Al fine dell’eventuale verifica preventiva e successiva dei progetti da realizzare all’estero, nonché del loro monitoraggio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può ricorrere, attraverso il Ministero degli affari esteri e di intesa con esso al supporto degli uffici diplomatici e consolari all’estero (25).

 

 

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(25)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell’art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

 

 

Art. 13

Inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi.

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 7, l’Ufficio nazionale, le regioni e le province autonome, nei limiti delle rispettive competenze, possono stipulare convenzioni con associazioni di imprese private, con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza finalità di lucro, al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro di quanti hanno svolto il servizio civile.

 

2. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 4, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici.

 

3. Le università degli studi possono riconoscere crediti formativi ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio civile, rilevanti per il curriculum degli studi.

 

4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, nei concorsi relativi all’accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato sono determinate riserve di posti nella misura del 10 per cento per coloro che hanno svolto per almeno dodici mesi il servizio civile nelle attività istituzionali di detti Corpi. A tal fine sono comunque fatti salvi i requisiti di ammissione previsti da ciascuna Amministrazione (26).

 

5. La cessazione anticipata del rapporto di servizio civile comporta la decadenza dai benefìci previsti dal presente articolo, salva l’ipotesi in cui detta interruzione avvenga per documentati motivi di salute o di forza maggiore per causa di servizio ed il servizio prestato sia pari ad almeno sei mesi (27).

 

 

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(26)  Per l’elevazione della riserva di posti di cui al presente comma vedi l’art. 5, D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217.

(27)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell’art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

 

 

Art. 14

Norme finali.

1. Nei casi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, e con le modalità previste dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è ripristinato anche il servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni.

 

2. Nel periodo transitorio di cui al capo II della legge 6 marzo 2001, n. 64, e fino alla data di sospensione del servizio obbligatorio di leva, il documento di programmazione annuale dell’Ufficio nazionale, previsto all’articolo 4, stabilisce la quota parte del Fondo nazionale da destinare prioritariamente al servizio civile previsto dalla legge n. 230 del 1998. Nel medesimo periodo il contingente annuale è determinato secondo le modalità previste dall’articolo 6 della citata legge n. 64 del 2001.

 

3. Il presente decreto entra in vigore dal 1° gennaio 2006, ad eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, che entrano in vigore il 1° gennaio 2005 (28).

 

4. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

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(28)  Comma così modificato prima dall’art. 12, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355 e poi dall’art. 2, D.L. 9 novembre 2004, n. 266.

 

 

 


 

D.P.C.M. 31 luglio 2003.
Riorganizzazione dell’Ufficio nazionale per il servizio civile nell’àmbito della Presidenza del Consiglio dei Ministri

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2003, n. 284.

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;

 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare l’art. 7, in materia di autonomia organizzativa, e l’art. 11, comma 3, che prevede, con effetto dall’entrata in vigore dei decreti di organizzazione, che siano abrogate le norme di legge e di regolamento relative all’organizzazione degli uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002, concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002;

 

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230;

 

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64;

 

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352;

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 in corso di registrazione e, in particolare l’art. 3, relativo alla dotazione organica dell’Ufficio nazionale per il servizio civile;

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento è stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 8 luglio 1998, n. 230 e dalla legge 6 marzo 2001, n. 64;

 

Sentite le organizzazioni sindacali;

 

Su proposta del Ministro per i rapporti con il Parlamento;

 

Decreta:

 

Art. 1

Ufficio nazionale per il servizio civile.

1. Nell’àmbito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Ufficio nazionale per il servizio civile, di seguito denominato Ufficio nazionale, è costituito come struttura generale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, ed è organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

 

 

Art. 2

Funzioni.

1. L’Ufficio nazionale è la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro da lui delegato, si avvale per lo svolgimento delle funzioni indicate dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, e dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.

 

 

Art. 3

Direttore generale.

1. Il direttore generale , nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, è responsabile della funzionalità dell’Ufficio e della utilizzazione ottimale del personale assegnato, coordina l’attività delle strutture a livello dirigenziale e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dal Ministro delegato.

 

2. Il direttore generale, che si avvale di una propria segreteria, cura i rapporti con il segretario generale e con gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretario generale.

 

3. Nei casi di assenza o impedimento del direttore generale, le funzioni vicarie sono svolte dal dirigente preposto ad uno degli uffici di livello dirigenziale generale con maggiore anzianità nella qualifica, ovvero sono attribuite con provvedimento del Ministro competente, o del segretario generale, su proposta del direttore generale.

 

4. In assenza del dirigente preposto ad uno degli uffici di livello dirigenziale generale dell’Ufficio nazionale, la direzione dell’Ufficio è temporaneamente assunta dal direttore generale.

 

5. Alle dirette dipendenze del direttore generale operano il servizio rapporti istituzionali ed il servizio comunicazione.

 

 

Art. 4

Organizzazione dell’Ufficio nazionale.

1. L’Ufficio nazionale si articola in due uffici e undici servizi.

 

2. L’Ufficio del servizio civile cura:

 

a) la programmazione del servizio civile, con riferimento sia alla modalità obbligatoria che a quella volontaria, e la verifica del suo corretto e utile svolgimento;

 

b) la stipula e l’aggiornamento delle convenzioni di cui all’art. 8, comma 2 della legge n. 230 del 1988;

 

c) i provvedimenti di ammissione al servizio civile, la predisposizione della lista degli obiettori di coscienza, anche ai fini dell’eventuale richiamo, e la loro chiamata in servizio;

 

d) i provvedimenti concernenti le vicende modificative dello status dei giovani ammessi a prestare il servizio civile;

 

e) l’individuazione dei criteri per l’iscrizione all’albo nazionale degli enti di servizio civile, per la presentazione dei progetti d’impiego dei volontari e per lo svolgimento del servizio civile nazionale;

 

f) la tenuta dell’albo nazionale degli enti di servizio civile;

 

g) l’attività istruttoria e di approvazione dei progetti d’impiego dei volontari;

 

h) la predisposizione dei bandi per l’avvio al servizio civile nazionale;

 

i) l’assegnazione dei volontari ai progetti d’impiego;

 

j) la programmazione e la verifica delle attività di formazione degli obiettori, dei volontari e dei responsabili degli enti;

 

k) l’attività ispettiva e di controllo sugli enti, sugli obiettori e sui volontari;

 

l) studi, statistiche e documentazione.

 

L’Ufficio si articola in non più di cinque servizi.

 

3. L’ufficio organizzazione e risorse cura:

 

a) la programmazione finanziaria, la gestione amministrativa e contabile del Fondo nazionale per il servizio civile e il rendiconto annuale della gestione;

 

b) il controllo di gestione;

 

c) la gestione del personale;

 

d) la gestione e il funzionamento del sistema informatico, la gestione e la sicurezza delle reti e delle banche dati;

 

e) le attività di protocollo e archivio, il servizio di vigilanza e del centralino;

 

f) la trattazione delle questioni di carattere legale, con riferimento sia alla predisposizione di schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari, sia all’interpretazione ed applicazione della normativa vigente che, infine, ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali riguardanti le materie di competenza dell’Ufficio nazionale.

 

L’Ufficio si articola in non più di quattro servizi.

 

4. L’Ufficio nazionale dispone di sedi regionali, organizzate previa intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e Bolzano.

 

5. Il Ministro delegato o, in assenza di delega, il segretario generale, provvedono con proprio decreto alla articolazione degli uffici in servizi e alla organizzazione interna (2).

 

 

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(2)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 12 dicembre 2003

 

 

Art. 5

Personale.

1. All’assegnazione di personale all’Ufficio nazionale provvede il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Ministro delegato, nell’àmbito delle previsioni di organico indicate nelle tabelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003.

 

2. L’Ufficio nazionale può avvalersi di personale di prestito, nei limiti fissati dalla tabella D allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 e, con oneri a carico del Fondo nazionale per il servizio civile, di consulenti ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

 

 

 

Art. 6

Norme finali.

1. ... (3).

 

2. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352.

 

3. Fino all’emanazione del decreto di organizzazione interna di cui all’art. 4, comma 5, resta comunque ferma l’attuale organizzazione dell’Ufficio stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2000 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2002.

 

 

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(3)  Sostituisce il comma 2 dell’art. 35, D.P.C.M. 23 luglio 2002

 

 

 


 

D.L. 18 maggio 2006, n. 181, conv. con mod., Legge 17 luglio 2006, n. 233.
Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri
(art. 1)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 17 luglio 2006, n. 233.

 

 

Art. 1

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:

 

«1. I Ministeri sono i seguenti:

 

1) Ministero degli affari esteri;

 

2) Ministero dell’interno;

 

3) Ministero della giustizia;

 

4) Ministero della difesa;

 

5) Ministero dell’economia e delle finanze;

 

6) Ministero dello sviluppo economico;

 

7) Ministero del commercio internazionale;

 

8) Ministero delle comunicazioni;

 

9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

 

10) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

 

11) Ministero delle infrastrutture;

 

12) Ministero dei trasporti;

 

13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

 

14) Ministero della salute;

 

15) Ministero della pubblica istruzione;

 

16) Ministero dell’università e della ricerca;

 

17) Ministero per i beni e le attività culturali;

 

18) Ministero della solidarietà sociale.» (3).

 

2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all’articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto previsto dal comma 19-bis del presente articolo, e per le funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la quale è trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale. Sono trasferiti altresì alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e l’Unità tecnica - finanza di progetto (UTPF) di cui all’articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (4).

 

2-bis. All’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le parole: «programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione» (5).

 

2-ter. All’articolo 27, comma 2, alinea, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole da: «secondo il principio di» fino a: «politica industriale» sono sostituite dalle seguenti: «, ivi inclusi gli interventi in favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale» (6).

 

2-quater. All’articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, il decimo comma è sostituito dal seguente: «Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» (7).

 

2-quinquies. L’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, è abrogato (8).

 

3. È istituito il Ministero del commercio internazionale. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle attività produttive dall’articolo 27, comma 2, lettera a), e comma 2-bis, lettere b), e) e, per quanto attiene alla lettera a), le competenze svolte in relazione al livello internazionale, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (9).

 

4. È istituito il Ministero delle infrastrutture. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall’articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

5. È istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall’articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero dei trasporti propone, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilità, ed esprime, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture. All’articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «; integrazione modale fra i sistemi di trasporto» sono soppresse (10).

 

6. È istituito il Ministero della solidarietà sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale: le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di politiche sociali e di assistenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 19 del presente articolo; i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 46 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e neo comunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per l’integrazione degli stranieri immigrati. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di politiche previdenziali. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni aventi natura assistenziale o previdenziale, nonché delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore; possono essere, altresì, individuate forme di avvalimento per l’esercizio delle rispettive funzioni. Sono altresì trasferiti al Ministero della solidarietà sociale, con le inerenti risorse finanziarie e con l’Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di cui al comma 556 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’articolo 6- bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è abrogato. Il personale in servizio presso il soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga è assegnato alle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Sono, infine, trasferite al Ministero della solidarietà sociale le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per l’esercizio delle quali il Ministero si avvale delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali. E Ministro esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull’Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù (11).

 

7. È istituito il Ministero della pubblica istruzione. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dall’articolo 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ad eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (12).

 

8. È istituito il Ministero dell’università e della ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dall’articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché quelle in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il Ministero si articola in un Segretariato generale ed in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonchè un incarico dirigenziale ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (13).

 

8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si articolano in dipartimenti. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello del Ministero della solidarietà sociale e del Ministero del commercio internazionale (14).

 

9. Le funzioni di cui all’articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, rientrano nelle attribuzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (15).

 

9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata, disciplinate a tutti gli effetti dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l’uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione dell’articolo 2, dell’articolo 5, commi 2, 3, 5 e 6, e dell’articolo 6. È abrogato, altresì, il comma 227 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l’autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell’articolo 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando gli atti di cui all’articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico. Per tutti gli altri consorzi, i commissari in carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione degli organi statutari e cessano, in pari data, dall’incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni del codice civile entro il 31 dicembre 2007 (16) (17).

 

9-ter. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, le parole da: «, ivi compresi la registrazione a livello internazionale» fino a: «specialità tradizionali garantite» sono soppresse (18).

 

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all’immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonchè alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l’invarianza della spesa. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l’adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente (19).

 

10-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto e al fine di assicurare il funzionamento delle strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito delle predette strutture ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal comma 23 del presente articolo, possono essere mantenuti fino alla scadenza attualmente prevista per ciascuno di essi, anche in deroga ai contingenti indicati dai citati commi 5-bis e 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni che utilizzano i predetti contingenti in deroga e limitatamente agli stessi, possono conferire, relativamente ai contratti in corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007, alla rispettiva scadenza, nuovi incarichi dirigenziali, di durata non superiore al 30 giugno 2008 (20).

 

10-ter. Al fine di assicurare l’invarianza della spesa, le amministrazioni cedenti rendono temporaneamente indisponibili un numero di incarichi corrispondente a quello di cui al comma 10-bis del presente articolo, fino alla scadenza dei relativi termini. Con il provvedimento di cui al comma 10 del presente articolo, e in relazione alle strutture trasferite, si procede all’individuazione degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, da parte delle amministrazioni di cui al predetto comma 10-bis (21).

 

11. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole e forestali» (22).

 

12. La denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive» in relazione alle funzioni già conferite a tale Dicastero, nonchè a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto disposto dai commi 13, 19 e 19-bis (23).

 

13. La denominazione «Ministero del commercio internazionale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive» in relazione alle funzioni di cui al comma 3.

 

13-bis. La denominazione: «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio» (24).

 

14. La denominazione «Ministero delle infrastrutture» sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 4.

 

15. La denominazione «Ministero dei trasporti» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 5.

 

16. La denominazione «Ministero della pubblica istruzione» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma 7 (25).

 

17. La denominazione «Ministero dell’università e della ricerca» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma 8.

 

18. La denominazione «Ministero della solidarietà sociale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» in relazione alle funzioni di cui al comma 6. Per quanto concerne tutte le altre funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione esistente è sostituita, ad ogni effetto e ovunque presente, dalla denominazione «Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

 

19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:

 

a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell’Istituto per il credito sportivo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali (26);

 

b) le funzioni di vigilanza sull’Agenzia dei segretari comunali e provinciali nonchè sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale;

 

c) l’iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonchè le competenze in materia di promozione e coordinamento relativamente all’attuazione dell’articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione;

 

d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonchè le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza sull’Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù, esercitate congiuntamente con il Ministro della solidarietà sociale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può prendere parte alle attività del Forum nazionale dei giovani;

 

e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali nonchè le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, dì interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, di supporto all’Osservatorio nazionale sulla famiglia. La Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tutti i suoi rapporti con l’Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene informato il Ministero della solidarietà sociale della relativa attività. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente al Ministero della solidarietà sociale, fornisce il supporto all’attività dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed esercita altresì le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;

 

f) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

 

g) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (27).

 

19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero delle attività produttive dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di turismo, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri; il Ministro dello sviluppo economico concerta con il Presidente del Consiglio dei Ministri l’individuazione e l’utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l’esercizio di tali funzioni è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa dell’adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo che è conseguentemente soppressa (28).

 

19-ter. All’articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

«1. Il Ministero si articola in dipartimenti;

 

b) al comma 2, alinea, sono soppresse le seguenti parole: «di cui all’articolo 53»;

 

c) al comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

 

«d-bis) turismo» (29).

 

19-quater. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall’attuazione del comma 1, nonché le dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attività produttive. In attesa dell’emanazione del regolamento previsto dal comma 23, l’esercizio delle funzioni è assicurato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, per l’anno 2006, con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nonché delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall’attuazione del comma 1, da destinare all’istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo (30).

 

19-quinquies. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridefiniti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la composizione e i compiti della Commissione di cui all’articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonchè la durata in carica dei suoi componenti sulla base delle norme generali contenute nella medesima legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogati l’articolo 38, commi 2, 3 e 4, e l’articolo 39 della citata legge n. 184 del 1983 (31).

 

20. All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

 

«b) italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri;».

 

21. All’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali» sono inserite le seguenti: «nella materia di rispettiva competenza».

 

22. Per l’esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19:

 

a) quanto alla lettera a), sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le inerenti strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali (32);

 

b) quanto alle lettere b) e c), il Presidente del Consiglio dei Ministri utilizza le inerenti strutture organizzative del Ministero dell’interno. L’utilizzazione del personale può avvenire mediante avvalimento ovvero nelle forme di cui agli articoli 9, comma 2, e 9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; .

 

c) quanto alla lettera d), la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi del Forum nazionale dei giovani;

 

d) quanto alla lettera e), il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, tra l’altro, dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all’articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 (33).

 

22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui all’articolo 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono soppresse. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio, una Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, con relativa segreteria tecnica che costituisce struttura di missione ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. L’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l’altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale per l’indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente applicazione l’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non si applicano l’articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché l’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo restando il vincolo di spesa di cui al presente comma. Della Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione fa parte il capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all’albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti della segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il funzionamento dell’Unità si utilizza lo stanziamento di cui all’articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, altresì, al riordino delle funzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri relative all’esercizio delle funzioni di cui al presente comma e alla riallocazione delle relative risorse. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è abrogato l’articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137. Allo scopo di assicurare la funzionalità del CIPE, l’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applica, altresì, all’Unità tecnica-finanza di progetto di cui all’articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica della cabina di regia nazionale di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e all’articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria tecnico-operativa istituita ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, costituisce organo di direzione ricadente tra quelli di cui all’articolo 29, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (34).

 

22-ter. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è sostituito dal seguente:

 

«2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri» (35).

 

23. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che al termine del processo di riorganizzazione non sia superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa previsto per i Ministeri di origine e si resti altresì entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la totalità delle strutture di cui al presente comma (36).

 

23-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le modalità per l’individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 19-quater (37).

 

24. All’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dopo le parole: «i singoli Ministri» sono inserite le seguenti: «, anche senza portafoglio,».

 

24-bis. All’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «All’atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni dì personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell’ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro» (38).

 

24-ter. Il termine di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 24-bis del presente articolo, decorre, rispetto al giuramento dei Ministri in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da tale ultima data. Sono fatti salvi, comunque, le assegnazioni e gli incarichi conferiti successivamente al 17 maggio 2006 (39).

 

24-quater. Ai vice Ministri è riservato un contingente di personale pari a quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro, con relativa riduzione delle risorse complessive a tal fine previste (40).

 

24-quinquies. ll Ministro, in ragione della particolare complessità della delega attribuita, può autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al primo periodo del comma 24-quater e comunque entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, come rideterminato ai sensi dello stesso comma, a nominare un consigliere giuridico, che è responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, o un altro soggetto esperto nelle materie delegate, un capo della segreteria, il quale coordina l’attività del personale di supporto, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro esperto, un addetto stampa o un portavoce nonchè, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Il vice Ministro, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell’ufficio di gabinetto e dell’ufficio legislativo del Ministero (41).

 

24-sexies. Alle disposizioni di cui ai commi 24-quater e 24-quinquies si adeguano i regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino a tale adeguamento, gli incarichi, le nomine o le assegnazioni di personale incompatibili con i commi 24-quater e 24-quinquies, a qualsiasi titolo effettuati, sono revocati di diritto ove non siano utilizzati per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei limiti delle dotazioni ordinarie di questi ultimi (42).

 

24-septies. È abrogato l’articolo 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (43).

 

24-octies. All’articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: «, di cui uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale del Ministero» (44).

 

24-novies. All’articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: «, ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica, nonchè di consigliere regionale» sono soppresse (45).

 

25. Le modalità di attuazione del presente decreto devono essere tali da garantire l’invarianza della spesa con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane in servizio, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente e stanziate in bilancio, fatta salva la rideterminazione degli organici quale risultante dall’attuazione dell’articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (46).

 

25-bis. Dal riordino delle competenze dei Ministerì e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro accorpamento non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell’amministrazione di destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato (47).

 

25-ter. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, attuativi del riordino dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri previsti dal presente decreto, sono corredati da relazione tecnica e sottoposti per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alle Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per i profili di carattere finanziario. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti possono essere comunque adottati (48).

 

25-quater. L’onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato non deve essere, comunque, superiore al limite di spesa complessivo riferito all’assetto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto (49).

 

25-quinquies. All’onere relativo alla corresponsione del trattamento economico ai Ministri, vice Ministri e Sottosegretari di Stato in attuazione dei commi da 1 a 8 e 19 del presente articolo, pari ad euro 250.000 per l’anno 2006 e ad euro 375.000 a decorrere dall’anno 2007, si provvede, quanto ad euro 250.000 per l’anno 2006 e ad euro 375.000 per l’anno 2007, mediante riduzione, nella corrispondente misura, dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e, quanto ad curo 375.000 a decorrere dall’anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (50).

 

25-sexies. Al maggiore onere derivante dalla corresponsione dell’indennità prevista dalla legge 9 novembre 1999, n. 418, pari ad euro 4.576.000 per l’anno 2006 e ad euro 6.864.000 a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (51).

 

 

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(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(4) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l’originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(5) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l’originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(6) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l’originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(7) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l’originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(8) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l’originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(9) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(10) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(11) Comma così sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(12) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(13) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233 e poi dal comma 137 dell’art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(14) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233 e poi così modificato dal comma 137 dell’art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(15) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(16) Per la proroga del termine vedi il comma 5-quater dell’art. 2, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(17) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233 e poi così modificato dai comma 1076 e 1078, dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni del citato comma 1076.

(18) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(19) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 14 luglio 2006, il D.P.C.M. 12 gennaio 2007, il D.P.C.M. 31 gennaio 2007 e il D.P.C.M. 30 marzo 2007.

(20) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Vedi, anche, il comma 3 dell’art. 2, D.P.C.M. 31 gennaio 2007.

(21) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(22) Comma così sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(23) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(24) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(25) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(26) Per il trasferimento delle funzioni e dei compiti in materia di sport di cui alla presente lettera vedi il D.P.C.M. 4 maggio 2007.

(27) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l’originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(28) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l’originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Successivamente il presente comma è stato così modificato dal comma 98 dell’art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(29) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l’originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(30) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l’originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Successivamente il presente comma è stato così modificato dal comma 98 dell’art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(31) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l’originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(32) Per il trasferimento delle funzioni e dei compiti in materia di sport di cui alla presente lettera vedi il D.P.C.M. 4 maggio 2007.

(33) Gli attuali commi 22, 22-bis e 22-ter così sostituiscono l’originario comma 22 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(34) Gli attuali commi 22, 22-bis e 22-ter sostituiscono l’originario comma 22 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Successivamente il presente comma è stato così modificato prima dal comma 156 dell’art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 424 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Per la costituzione dell’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione vedi il D.P.C.M. 12 settembre 2006.

(35) Gli attuali commi 22, 22-bis e 22-ter così sostituiscono l’originario comma 22 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(36) Gli attuali commi 23 e 23-bis così sostituiscono l’originario comma 23 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(37) Gli attuali commi 23 e 23-bis così sostituiscono l’originario comma 23 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(38) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(39) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(40) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(41) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(42) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(43) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(44) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(45) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(46) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(47) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(48) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(49) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(50) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(51) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(omissis)

 

 


 

Legge 27 dicembre 2006, n. 298.
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009
(art. 22)

 

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2006, n. 300, S.O.

(omissis)

Art. 22

Disposizioni diverse.

1. Per l’anno finanziario 2007, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

 

2. Per l’anno finanziario 2007, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell’articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.

 

3. In relazione all’accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell’ambito delle unità previsionali di base, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

 

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall’unità previsionale di base «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l’anno finanziario 2007 alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

 

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l’attuazione di quanto disposto dall’articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria.

 

6. Ai fini dell’attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell’Europa centrale e orientale, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d’intervento.

 

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione europea, nonchè di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

 

8. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli di cui al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l’individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, l’istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

 

9. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, disposti dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti per la registrazione, le variazioni di bilancio per la riassegnazione ai Ministeri interessati delle disponibilità impegnate ovvero non utilizzate alla data del 31 dicembre 2006, versate all’entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro destinazione alle pertinenti unità previsionali di base per la riassunzione dei corrispondenti impegni e la prosecuzione della gestione di competenza.

 

10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell’esercizio 2006 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 8, nonchè previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, competenza e cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonchè tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle amministrazioni.

 

11. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione dell’articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate.

 

12. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l’attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonchè degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

 

13. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l’esercizio 2007, relativamente ai fondi destinati all’incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonchè quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell’esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell’esercizio successivo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’utilizzazione dei predetti fondi conservati.

 

14. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all’entrata del bilancio dello Stato.

 

15. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali di base «Funzionamento», per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle amministrazioni medesime, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l’acquisto di immobili all’estero, di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette modalità tra le pertinenti unità previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.

 

16. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l’attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in relazione all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

17. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l’applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni.

 

18. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.

 

19. In relazione alle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l’assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico dell’amministrazione di destinazione.

 

20. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, concernente il fondo per gli investimenti, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione tra i centri di responsabilità e le unità previsionali di base di conto capitale degli stati di previsione interessati delle dotazioni dei fondi medesimi secondo la destinazione individuata dal Ministro competente.

 

21. Per l’anno finanziario 2007, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Per le medesime finalità e per la migliore flessibilità gestionale del bilancio, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, variazioni compensative in termini di cassa, nell’ambito di ciascun titolo di bilancio, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo stato di previsione.

 

22. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, concernente i fondi rotativi per le imprese, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

 

23. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2007, delle somme versate all’entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell’articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

 

24. Per l’anno finanziario 2007, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

(omissis)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]     D.L. 18 maggio 2006, n. 181, Disposizioni urgenti in materia di riordino  delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, conv. con mod. dalla L. 17 luglio 2006, n. 233.

[2]     Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (e successive modificazioni).

[3]    Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall’articolo 3, commi 83-86 della legge 24 dicembre 2003 (legge finanziaria per il 2004).

[4]    articolo 1, comma 106, della legge 30 dicembre 2004, n. 311

[5]    Legge 8 novembre 1991, n. 381, Disciplina delle cooperative sociali.

[6]     Ai sensi del D.P.C.M. 5 aprile 2002, Il Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga ha il compito di promuovere la politica generale di intervento contro la illecita diffusione e produzione di sostanze stupefacenti. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai ministri degli affari esteri, dell’interno, della giustizia, dell’economia, della difesa dell’istruzione, dell’università e della ricerca, della salute, del lavoro e delle politiche sociali.

[7]    Legge 2 dicembre 2005, n. 266.

[8]    L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, co. 1293.

[9]    previsto dall’art. 12, comma 1, lett. c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[10]    D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77, Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64.

[11]    La L. 6 marzo 2001, n. 64 ha delegato il Governo alla istituzione del Servizio civile nazionale, da prestarsi esclusivamente su base volontaria a decorrere dalla data di sospensione del servizio militare di leva disposta dalla L. 331/2000 (originariamente fissata al 2007, poi anticipata al 2005 – v. infra), nella prospettiva della realizzazione di una riforma parallela a quella istitutiva del servizio militare professionale e volontario prevista dalla legge ora menzionata. Si ricorda che anteriormente – sempre nella XIII legislatura – era intervenuta la legge di riforma dell’istituto dell’obiezione di coscienza (L. 230/1998) che ha organicamente disciplinato tale istituto, abrogando contestualmente la normativa risalente al 1972.

[12]    L. 16 gennaio 2003, n. 3, Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.

[13]   D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[14]    L. 8 luglio 1998, n. 230, Nuove norme in materia di obiezione di coscienza.

[15]    D.L. 9 novembre 2004, n. 266, Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, in legge 27 dicembre 2004, n. 306 (v. art. 2).

[16]    È fatta salva la riduzione degli organici prevista dall’art. 1, co. 93, della legge finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n. 311).