Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Recepimento della direttiva 2005/71/CE sull¿ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica - Schema di D.Lgs. n. 153 - (art. 1, co. 3, e art. 11, L. 13/2007) | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 121 | ||||
Data: | 21/09/2007 | ||||
Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
XV LEGISLATURA |
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SERVIZIO STUDI |
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Atti del Governo |
Recepimento della direttiva 2005/71/CE Schema di D.Lgs. n. 153 |
(art. 1, co. 3, e art. 11, L. 13/2007) |
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n. 121 |
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21 settembre 2007 |
DIPARTIMENTO istituzioni
SIWEB
Ha partecipato alla redazione del dossier l’Ufficio rapporti con l’Unione europea.
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: ac0289.doc
INDICE
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Conformità con la norma di delega
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
Lo schema di decreto legislativo in esame
Schema di D.Lgs. n. 153
§ Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa a una procedura specificatamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica
Normativa di riferimento
Normativa nazionale
§ Costituzione (artt. 76 e 87)
§ Legge 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17)
§ D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (artt. 27 e 29)
§ D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (art. 40)
§ L. 6 febbraio 2007, n. 13. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006. (art. 11)
Normativa comunitaria
§ Dir. 2005/71/CE del 12 ottobre 2005. Direttiva del Consiglio relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
Numero dello schema di decreto legislativo |
153 |
Titolo |
Attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio del 12 ottobre 2005 relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica |
Norma di delega |
Art. 1, art. 11, all. B., L. 6 febbraio 2007, n. 13, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2006 |
Settore d’intervento |
Immigrazione; Unione europea; ricerca scientifica |
Numero di articoli |
2 |
Date |
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§ presentazione |
29 agosto 2007 |
§ assegnazione |
10 settembre 2007 |
§ termine per l’espressione del parere |
20 ottobre 2007 |
§ scadenza della delega |
4 marzo 2008 |
Commissione competente |
I (Affari Costituzionali); V (Bilancio); XIV (Politiche dell’Unione europea) |
Rilievi di altre Commissioni |
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Lo schema di decreto legislativo, composto di due articoli, reca attuazione della direttiva 2005/71/CE del 12 ottobre 2005, introducendo procedure semplificate per l’ingresso e il soggiorno di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
A tal fine lo schema introduce un apposito nuovo articolo (l’art. 27-bis) nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.Lgs. 286/1998).
Lo schema di decreto legislativo è accompagnato, oltre che da una analitica relazione illustrativa, dalla relazione tecnica e dalle relazioni sull’analisi tecnico-normativa (ATN) e sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
Lo schema di decreto è adottato in virtù della norma di delega conferita al Governo nell’art. 1 della L. 13/2007 (Legge comunitaria 2006), allegato B[1]; per effetto di tali disposizioni lo schema di decreto è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione alle Camere, il decreto è emanato anche in mancanza del parere.
L’art. 1 della L. 13/2007 fissa il termine per l’esercizio delle delega in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge (4 marzo 2008).
Per le direttive il cui termine di recepimento è scaduto o scade nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge, il termine per l'adozione dei decreti legislativi è ridotto a sei mesi (4 novembre 2007): non è il caso della direttiva oggetto del presente schema, il termine di recepimento della quale è fissato al 12 ottobre 2007.
L’art. 11 della L. 13/2007 introduce uno specifico principio direttivo, in aggiunta ai principi e criteri generali della delega, previsti dall’art. 2 della stessa legge, cui il Governo deve attenersi in sede di predisposizione dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2005/71/CE. Tale principio consiste nella previsione della possibilità che la domanda di ammissione a fini di ricerca scientifica del cittadino del Paese terzo sia accettata anche quando l’interessato si trovi già regolarmente sul territorio dello Stato italiano. Il punto è affrontato al comma 9 del nuovo art. 27-bis del testo unico sull’immigrazione, introdotto dall’art. 1 dello schema di decreto.
Il contenuto del provvedimento è principalmente riferibile alla materia “immigrazione”, riservata alla competenza esclusiva statale dall’art. 117, secondo comma, lettera b), della Costituzione.
Come si è ricordato, il termine per il recepimento della direttiva 2005/71/CE è fissato dalla direttiva medesima al 12 ottobre 2007.
Il 4 aprile 2007 la Commissione ha presentatoil libro verde “Lo spazio europeo della ricerca: nuove prospettive” (COM(2007)161), inteso ad aprire un ampio dibattito per definire quali orientamenti e quali misure siano necessarie per completare lo sviluppo dello spazio europeo della ricerca (SER), considerato uno degli elementi fondamentali per realizzare gli obiettivi della strategia di Lisbona.
Il Libro verde della Commissione prospetta una visione del possibile sviluppo del SER, individuando sei priorità, la prima delle quali riguarda la creazione di un flusso adeguato di ricercatori competenti. La Commissione ritiene che una sfida importante per l'Europa sia formare, trattenere ed attirare i ricercatori più competenti. A tal fine, reputa indispensabile istituire, per i ricercatori, un mercato del lavoro europeo, unico ed aperto, che garantisca l'effettiva "circolazione dei cervelli" in Europa e nei paesi partner e spinga giovani talenti e donne ricercatrici ad abbracciare una carriera nel settore della ricerca. La Commissione ritiene, infatti, che la mobilità - che costituisce uno dei fattori più efficaci di trasmissione delle conoscenze ed è un requisito sempre più importante per lo sviluppo delle competenze e l'evoluzione delle carriere nel settore scientifico – risulti penalizzata da condizioni di lavoro insoddisfacenti, prospettive di carriera limitate, anche per l’assenza di concorrenza trasparente nelle assunzioni, oltre alla scelta delle amministrazioni che, di norma, non consentono ai ricercatori di beneficiare di sovvenzioni di ricerca in un paese diverso da quello in cui sono state concesse. Il libro verde evidenzia che iniziative come, ad esempio, la Carta europea dei ricercatori[2], nata per agevolare la creazione di uno spazio europeo più attraente per i ricercatori, trovino il loro limite nel carattere volontario e non giuridicamente vincolante.
La Commissione considera, altresì, necessario un impegno del settore pubblico, di quello privato e delle amministrazioni locali, nazionali ed europee: il settore privato dovrebbe essere incoraggiato a sviluppare ed ampliare le opportunità offerte ai ricercatori, mentre gli enti pubblici e gli istituti di ricerca dovrebbe impegnarsi per eliminare gli ostacoli giuridici, amministrativi e pratici (ad esempio, linguistici) alla mobilità geografica e intersettoriale, migliorare le condizioni di assunzione e di lavoro, migliorare l'equilibrio tra vita professionale, privata e famigliare e affrontare i problemi demografici e di genere. La Commissione propone di valutare l’eventualità di considerare misure aggiuntive per garantire la portabilità delle disposizioni in materia di previdenza sociale e di tenere presente la necessità, per i ricercatori, di migliorare continuamente l’istruzione e la formazione continua.
Il libro verde è stato sottoposto ad una consultazione, conclusa il 31 agosto 2007; sulla base delle osservazioni pervenute la Commissione formulerà delle proposte entro la fine del 2008.
Il provvedimento è redatto interamente in forma di novella al Testo unico sull’immigrazione e sulla condizione dello straniero, approvato con D.Lgs. 286/1998, nel quale inserisce il nuovo articolo 27-bis (Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica).
Lo scorso 30 luglio il Governo ha trasmesso alla Camera un disegno di legge recante Delega al Governo per la modifica della disciplina dell'immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero (A.C. 2976). L’esame del disegno di legge e delle proposte di legge abbinate è stato calendarizzato a partire dal 25 settembre 2007.
Sono all’esame delle Commissioni riunite I e II della Camera in sede referente due proposte di legge (A.C. 1936 e 1937) recanti modifiche al testo unico sull'immigrazione, nonché ai codici penale e di procedura penale, volte a prevenire o contrastare taluni fenomeni di criminalità connessi all’immigrazione clandestina o irregolare.
Nella seduta del 18 settembre 2007 la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera ha avviato l’esame, ai fini dell’espressione del parere, degli schemi di decreto legislativo nn. 131 e 154, concernenti rispettivamente l’attuazione delle direttive:
§ 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, e sul contenuto della protezione;
§ 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
Sono altresì all’esame della Commissione una serie di proposte di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 191 ed abbinate), volte a disciplinare in modo complessivo il diritto di asilo.
La normativa italiana in materia di immigrazione prevede già procedure semplificate per l’ammissione dei ricercatori stranieri non comunitari[3].
L’art. 27 del testo unico sull’immigrazione (D.lgs. 286/1998[4]) stabilisce che lavoratori non comunitari appartenenti a specifiche categorie, in possesso di determinati requisiti, possono entrare in Italia indipendentemente dalle quote stabilite ogni anno dai decreti sui flussi (cosiddetti ingressi fuori quota).
L’immigrazione dei cittadini stranieri non appartenenti all’Unione europea è infatti regolata secondo il sistema delle quote programmatiche di ingresso.
Ogni anno il Governo, sulla base della necessità di manodopera interna, stabilisce nell’ambito del decreto di programmazione dei flussi il numero di stranieri che possono entrare nel nostro Paese. Le quote sono suddivise per lavoro subordinato (stagionale e non) e autonomo.
Tra le categorie che possono usufruire degli ingressi fuori quota, espressamente indicate dall’art. 27, co. 1, del testo unico, sono compresi i professori universitari e i ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un’attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia.
Come tutti i cittadini stranieri, per entrare in Italia i ricercatori non comunitari devono essere in possesso di un visto di ingresso rilasciato da una rappresentanza diplomatica o consolare italiana.
Si ricorda tuttavia che non sempre è necessario il visto d’ingresso: il Ministero degli affari esteri redige l’elenco dei Paesi i cui cittadini sono soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di specifici accordi internazionali e definisce le diverse tipologie dei visti d’ingresso. Il rilascio del visto di ingresso è subordinato alla presenza di una serie di condizioni: lo straniero deve possedere requisiti idonei a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno.
Il datore di lavoro che intenda assumere uno straniero presenta una richiesta nominativa di nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione istituito presso la prefettura[5].
Per i procedimenti di rilascio di nulla osta al lavoro relativi agli ingressi fuori quota (tra i quali rientrano, come già detto, quelli concernenti i ricercatori), non è richiesta la preventiva verifica, da parte della competente Direzione provinciale del lavoro, della sussistenza di eventuali richieste presentate da parte di un lavoratore nazionale o comunitario per il medesimo impiego (art. 40, co. 1, del regolamento di attuazione del testo unico: D.P.R. 394/1999[6]).
Per i professori universitari e i ricercatori stranieri il rilascio del nulla osta al lavoro è però subordinato ad una richiesta di assunzione – anche a tempo indeterminato – da parte dell’università o dell’ente di ricerca (pubblici o privati che siano), attestante tra l’altro il possesso dei requisiti professionali necessari per l’espletamento delle relative attività (art. 40, co. 6, D.P.R. 394/1999).
Si ricorda peraltro che professori universitari e ricercatori stranieri possono entrare in Italia anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo (art. 40, co. 22, D.P.R. 394/1999). Anche in questo caso, i corrispondenti ingressi per lavoro autonomo sono al di fuori delle quote stabilite dal decreto annuale sui flussi.
Lo Sportello per l’immigrazione, compiute le verifiche previste, notifica l’autorizzazione al lavoro al datore di lavoro e contestualmente la invia alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di residenza dell’interessato per consentire a quest’ultimo di richiedere il visto di ingresso.
Una volta entrato nel territorio nazionale, ogni straniero deve fare richiesta[7] del permesso di soggiorno entro otto giorni al questore della provincia in cui si trova; il permesso è rilasciato per le attività previste dal visto di ingresso.
Come sopra illustrato, l’ingresso di ricercatori stranieri nel nostro Paese è disciplinato dalla normativa sull’immigrazione, con disposizioni di maggior favore; va segnalato inoltre che l’ordinamento degli enti pubblici di ricerca consente l’eventuale impiego di studiosi stranieri a tempo determinato ed a particolari condizioni.
In particolare (ai sensi degli artt. 20, co. 3, e 23, co. 8, del D.Lgs. 127/2003[8]), gli enti compresi nel comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca[9] nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico possono assumere con chiamata diretta per lo svolgimento di specifici progetti (e comunque per un periodo non superiore a cinque anni) ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, nel limite del 10 per cento dell’organico e tenendo conto delle disponibilità di bilancio; tale disposizione, ai sensi dell’art. 23, co. 8, del citato D.Lgs. 127/2003, si applica a tutti gli enti.
Si segnala, comunque, per completezza di informazione, che gli enti di ricerca sopra citati possono avvalersi di studiosi anche stranieri reclutati per chiamata diretta a tempo indeterminato nei limiti del 3 per cento dell’organico (artt. 20, co. 2, ed art. 23, co. 8, del D.Lgs. 127/2003).
Le disposizioni recate dalla direttiva 2005/71/CE del Consiglio del 12 ottobre 2005 sono volte a favorire l’ammissione e la mobilità dei ricercatori di paesi terzi nel territorio dell’Unione.
La direttiva si colloca nel quadro delle decisioni assunte nel marzo 2000 dal Consiglio europeo di Lisbona, che, con l’obiettivo di rilanciare la competitività dell’economia europea, ha approvato, tra l’altro, la realizzazione di uno Spazio europeo della ricerca.
Per quanto riguarda le finalità della direttiva, nei consideranda si rileva che la globalizzazione dell’economia richiede una maggiore mobilità dei ricercatori, come ha riconosciuto anche il sesto programma quadro della Comunità europea[10], ed una crescente apertura dei programmi di ricerca nazionali ed europei a ricercatori e gruppi di ricerca di Paesi terzi.
La direttiva intende contribuire alla realizzazione di tali obiettivi favorendo l’ammissione e la mobilità dei cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca, con lo scopo di porre l’Unione nella condizione di esercitare un maggiore richiamo nei confronti dei ricercatori di tutto il mondo e di migliorare le sue capacità di polo di ricerca a livello internazionale. Si sottolinea tra l’altro che, per conseguire entro il 2010 l’obiettivo fissato dal Consiglio europeo di Barcellona (marzo 2002) di investire il 3% del PIL nella ricerca, sono necessari 700.000 ricercatori, anche provenienti da Paesi terzi; ci si propone pertanto (punto 11 delle Considerazioni) di agevolare l’ammissione di questi ultimi, non richiedendo più, ove previsto, il rilascio di un permesso di lavoro oltre a quello di soggiorno.
La direttiva definisce una specifica procedura di ammissione per i cittadini di Paesi terzi che intendano realizzare un progetto di ricerca scientifica in uno degli Stati membri e che a tal fine necessitino di un periodo di soggiorno di durata superiore a tre mesi.
Più specificamente, la direttiva si applica ai ricercatori dei Paesi terzi selezionati da un istituto di ricerca per svolgere un progetto di ricerca (art. 2).
Sono espressamente esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva (art. 3):
§ i richiedenti asilo.
Presupposto per l’applicazione del diritto di asilo è la nozione di rifugiato internazionale, cioè di colui che, direttamente (mediante provvedimento di espulsione o impedimento al rientro in patria) o indirettamente (per l’effettivo o ragionevolmente temuto impedimento dell’esercizio di uno o più diritti o libertà fondamentali), sia stato costretto dal Governo del proprio Paese ad abbandonare la propria terra e a “rifugiarsi” in un altro Paese, chiedendovi asilo. Questa nozione risulta ulteriormente specificata dall’art. 1 della Convenzione di Ginevra (ratificata dalla L. 24 luglio 1954, n. 722), che indica i seguenti motivi per i quali si ha diritto allo status di rifugiato: discriminazioni fondate sulla razza, sulla nazionalità (cittadinanza o gruppo etnico) sull’appartenenza ad un determinato gruppo sociale; limitazioni al principio della libertà di culto; persecuzione per le opinioni politiche;
§ coloro che sono tutelati da forme di protezione temporanea sussidiaria.
Si tratta dei profughi che lasciano il proprio Paese non a causa di misure di discriminazione individuale cui siano stati sottoposti (come i richiedenti asilo), bensì al verificarsi di gravi eventi (guerra civile, violenze generalizzate, aggressioni esterne etc.);
§ i cittadini di Paesi terzi che chiedono di soggiornare in uno Stato membro come studenti ai sensi della direttiva 2004/114/CE per svolgere attività di ricerca per il conseguimento di un dottorato, per i quali sono mantenuti autonomi canali di ammissione.
La direttiva 2004/114/CE del 13 dicembre 2004, recepita con D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 154, stabilisce le condizioni e le procedure per l’ingresso e il soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi, che si rechino nel territorio degli Stati membri, per un periodo superiore ai tre mesi, per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato. Il possesso dei requisiti necessari per l’ammissione comporta il rilascio da parte delle autorità competenti di un permesso di soggiorno. Per gli studenti il permesso di soggiorno deve essere di durata pari ad un anno ed è rinnovabile;
§ i cittadini di Paesi terzi la cui espulsione sia stata sospesa per motivi di fatto o di diritto;
§ i ricercatori che siano stati assegnati da un istituto di ricerca ad altro istituto di ricerca in un altro Stato membro.
La specifica procedura di ammissione prevista dalla direttiva si articola nelle seguenti fasi:
§ gli istituti di ricerca che intendano accogliere ricercatori secondo la procedura di ammissione stabilita dalla direttiva devono ottenere dalle autorità dello Stato membro interessato un’autorizzazione preventiva, della durata minima di cinque anni, che certifichi, tra l’altro, che tali istituti svolgono attività di ricerca (art. 5);
§ l’istituto di ricerca sottoscrive quindi con il ricercatore una convenzione di accoglienza, che impegna il ricercatore alla realizzazione del progetto e l’istituto ad accoglierlo a tal fine.
La direttiva individua le condizioni (art. 6) la cui compresenza è richiesta per la firma della convenzione di accoglienza. L’istituto di ricerca può sottoscrivere la convenzione soltanto se:
§ il progetto di ricerca è stato accettato dagli organi di istituto previa verifica della sua validità e durata, delle disponibilità finanziarie per la realizzazione, della congruità dei titoli del ricercatore rispetto all’oggetto della ricerca;
§ il ricercatore dispone durante il soggiorno di adeguate risorse finanziarie mensili “per far fronte alle necessità” e alle spese per il viaggio di ritorno e di un’assicurazione per malattia;
§ nella convenzione sono specificati il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro dei ricercatori.
Sono inoltre precisati (art. 7) i requisiti dei ricercatori per l’ammissione in uno Stato membro, che sono:
§ il possesso di un titolo di viaggio valido;
§ la sottoscrizione con un istituto di ricerca della citata convenzione di accoglienza;
§ il non essere considerato una minaccia per l’ordine, la sicurezza o la sanità pubblica.
All’accertamento del possesso dei requisiti necessari per l’ammissione consegue il rilascio da parte delle autorità nazionali competenti di un permesso di soggiorno della durata minima di un anno (o eventualmente più breve in relazione ai tempi di svolgimento del progetto di ricerca); tale permesso è rinnovabile se permangono le condizioni necessarie per il suo rilascio, ferma restando la possibilità di revoca o di rifiuto di rinnovo (art. 10) al venir meno dei requisiti o per motivi di sicurezza o di ordine pubblico o di sanità pubblica.
La decisione in merito al soggetto (ricercatore o istituto) tenuto a richiedere il permesso di soggiorno viene rimessa ai singoli Stati membri (art. 14).
Sono previste inoltre norme volte a tutelare l’unità familiare (art. 9): ai membri della famiglia del ricercatore è rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quella del permesso concesso al ricercatore.
La direttiva prevede specifiche garanzie procedurali a favore dei ricercatori (art. 15): le autorità dei Paesi membri sono tenute ad esaminare tempestivamente le richieste di permesso di soggiorno ed a notificare agli interessati le decisioni di reiezione con l’ indicazione degli eventuali strumenti di ricorso e dei termini per proporre l’azione.
La direttiva riconosce una serie di diritti ai ricercatori ammessi (art. 12); essi possono insegnare, nel rispetto delle norme vigenti a livello nazionale e nei limiti fissati dagli Stati membri e hanno diritto alla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante per quanto riguarda:
§ il riconoscimento dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli professionali, conformemente alle procedure nazionali in materia;
§ le condizioni di lavoro, comprese le condizioni di retribuzione e di licenziamento;
§ l’applicazione del regime di sicurezza sociale a se stessi e ai loro familiari;
§ le agevolazioni fiscali;
§ l’accesso ai beni e ai servizi e l’offerta di beni e servizi destinati al pubblico.
Specifiche disposizioni (art. 13) garantiscono la mobilità dei ricercatori all’interno dei Paesi comunitari, snellendo gli adempimenti relativi a soggiorni necessari per lo svolgimento del progetto di ricerca.
Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 12 ottobre 2007.
Il provvedimento in esame intende introdurre una nuova tipologia di visto di ingresso modulato su una procedura agevolata e finalizzato all’ingresso di soggetti specifici per lo svolgimento di attività di ricerca. In tal sensopromuove la figura del ricercatore senza legarla alle modalità concrete di tale attività, ovvero al rapporto di lavoro o di collaborazione che verrà posto in essere tra il ricercatore e l’istituto di ricerca.
Il decreto si compone di due articoli. L’articolo 1 contiene modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
La lettera a) dell’articolo sostituisce la lett. c) del co. 1 dell’art. 27 del testo unico, che nel testo originario disciplinava l’ingresso e il soggiorno dei professori universitari e dei ricercatori.
Il presente decreto stralcia la posizione dello straniero ammesso a programmi di ricerca, la cui disciplina è contenuta nell’articolo aggiuntivo 27-bis (Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica) introdotto dalla successiva lettera b) dell’art. 1 dello schema di decreto.
I destinatari del provvedimento sono, così come previsto dall’art. 2, lett. d) della direttiva 2005/71/CE, cittadini stranieri in possesso di un titolo di studio superiore che, nel Paese in cui è stato conseguito, dia accesso a programmi di dottorato.
I soggetti così definiti sono selezionati da istituti di ricerca, pubblici o privati, che svolgono attività di ricerca, e che devono essere iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministero dell’università e della ricerca. L’iscrizione, valida per cinque anni, è disciplinata con decreto del Ministero (commi 1 e 2 del nuovo art. 27-bis).
L’ingresso dei cittadini stranieri a fini di ricerca scientifica non è legato al sistema delle quote per lavoro, così come disciplinato dall’art. 3, co. 4 del Testo unico.
Il ricercatore e l’istituto di ricerca stipulano quindi una convenzione d’accoglienza (comma 3) con cui si impegnano reciprocamente a tener fede ai rispettivi impegni (realizzazione del progetto di ricerca da una parte, accoglienza e sostegno del ricercatore dall’altra).
Il provvedimento modula la procedura per l’ammissione dei ricercatori sulla collaborazione tra istituti di ricerca[11] e competenti autorità nazionali. L’iscrizione nell’elenco sopra citato, valida per cinque anni e disciplinata con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, prevede la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione dell’istituto, se privato, necessarie per richiedere l’ingresso dei ricercatori, il numero di richieste consentito nonché l’obbligo dell’istituto di farsi carico delle spese connesse all’eventuale condizione di irregolarità del ricercatore, compresi i costi derivanti da un possibile procedimento di espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza. Gli istituti di ricerca rivestono in tal senso il ruolo di garanti nella procedura agevolata relativa all’ingresso e alla permanenza del ricercatore sul territorio dello Stato.
Il progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di amministrazione dell’istituto che a tal fine valutano l’oggetto della ricerca e la disponibilità di risorse finanziarie per la sua realizzazione nonché i titoli in possesso del ricercatore certificati altresì con una copia autenticata del titolo di studio.
Il progetto di ricerca in quanto attività retribuita può assumere la forma di lavoro subordinato, borsa di addestramento alla ricerca o lavoro autonomo compatibile con gli obiettivi del progetto; in tal senso la convenzione di accoglienza stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro poste in essere indicando quale sia la tipologia prescelta. La convenzione indica inoltre il compenso mensile messo a disposizione del ricercatore, il cui importo minimo viene fissato dal provvedimento in esame come pari ad almeno il doppio dell’assegno sociale (il cui importo per il 2007 è pari a 389,36 euro). L’istituto deve inoltre provvedere alle spese del viaggio di ritorno, alla stipula della polizza assicurativa per malattia per il ricercatore e i suoi familiari ovvero all’obbligo relativo all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.
I ricercatori possono essere ammessi – a parità di condizioni con i cittadini italiani – a svolgere attività di insegnamento collegate al progetto di ricerca, se lo consentono le disposizioni statutarie e regolamentari dell’istituto di ricerca (comma 10).
La procedura per il rilascio del permesso di soggiorno per ricerca scientifica prevede:
§ la domanda di nulla osta per ricerca scientifica presentata dall’istituto di ricerca allo Sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale competente unitamente all’attestato di iscrizione dell’istituto all’elenco sopra citato e alla copia autentica della convenzione di accoglienza (comma 4);
§ il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello previa acquisizione del parere della questura competente circa l’insussistenza di motivi ostativi all’ingresso dello straniero nel territorio nazionale: in caso di diniego, la convenzione di accoglienza decade automaticamente (comma 5). In armonia con il criterio di delega stabilito nell’art. 11 della L. 13/2006, tale procedura si applica anche al ricercatore soggiornante regolarmente sul territorio nazionale ad altro titolo, senza che questi debba recarsi nel Paese di origine per chiedere il rilascio del visto di ingresso per attività di ricerca (comma 9).
L’art. 11 della legge comunitaria 2006 reca quale criterio di delega la possibilità che la domanda di ammissione a fini di ricerca scientifica del cittadino del Paese terzo sia accettata anche quando l’interessato si trovi già regolarmente sul territorio dello Stato italiano.
Si ricorda in proposito che la direttiva 2005/71/CE prevede all’art. 14, par. 2 che la domanda di permesso di soggiorno sia presa in considerazione ed esaminata quando il cittadino del Paese terzo soggiorna al di fuori del territorio dello Stato membro in cui chiede di essere ammesso. Il successivo par. 3 tuttavia lascia ai singoli Stati membri un margine di discrezionalità stabilendo che gli stessi, conformemente alla legislazione nazionale, possano accettare anche una domanda presentata quando il cittadino del Paese terzo si trova già sul loro territorio;
§ richiesta del visto di ingresso, entro sei mesi dalla data di rilascio del nulla osta. La richiesta, trasmessa dallo Sportello in via telematica alla competente rappresentanza consolare all’estero, deve essere soddisfatta in via prioritaria rispetto alle richieste relative ad altre tipologie di visto (comma 6);
§ richiesta e rilascio del permesso di soggiorno per ricerca scientifica. Il permesso consente lo svolgimento dell’attività nella forma e per il periodo indicati dalla convenzione di accoglienza. In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso viene rinnovato, previa presentazione del rinnovo della convenzione (comma 7). Il permesso di soggiorno, autorizzato sulla base di una convenzione in cui il rapporto giuridico indicato sia equivalente ad una borsa di addestramento alla ricerca, non è computabile ai fini del periodo legale di soggiorno richiesto per la concessione del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo[12]; tale divieto è finalizzato a garantire l’assenza di eventuali oneri sociali ulteriori per la finanza pubblica.
Il decreto legislativo in esame (comma 8) disciplina altresì il ricongiungimento familiare, prevedendo il rilascio ai familiari del ricercatore di un permesso di soggiorno per motivi familiari di durata pari a quello del ricercatore alle condizioni previste dall’art. 29, co. 8, del Testo unico sull’immigrazione, ovvero sussistendo le condizioni e i requisiti economici previsti per il ricongiungimento.
Il cittadino straniero, titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo, studio, per motivi religiosi, con durata non inferiore ad un anno, può chiedere il ricongiungimento per:
§ il coniuge;
§ i figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
§ i figli maggiorenni a carico, qualora non possano permanentemente provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita a causa del loro stato di salute ;
§ i genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno economico nel Paese di origine.
Il cittadino straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente e dei familiari a carico già presenti nel territorio.
Il comma 11 del nuovo art. 27-bis disciplina infine nei termini seguenti la mobilità dei ricercatori tra i Paesi dell’Unione europea:
§ lo straniero ammesso come ricercatore in altro Stato membro dell’Unione può fare ingresso in Italia per proseguire la ricerca senza necessità del visto;
§ per soggiorni fino a tre mesi non sono richiesti né il nulla osta, né il permesso di soggiorno. Entro otto giorni dall’ingresso sul territorio nazionale il ricercatore deve invece depositare allo Sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente, una comunicazione corredata da copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell’altro Stato che preveda il periodo di ricerca in Italia, una dichiarazione dell’istituto ospitante, la disponibilità di risorse e una polizza di assicurazione sanitaria valida per il periodo di permanenza sul territorio nazionale;
§ per soggiorni superiori a tre mesi, il soggiorno è subordinato alla stipula della convenzione di accoglienza ed è richiesto il rilascio di nulla osta e permesso di soggiorno, ma l’attività di ricerca è consentita anche in attesa di tale rilascio.
L’articolo 2 dello schema di decreto contiene la clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dal provvedimento non devono derivare nuove o maggiori spese per la finanza pubblica. A tal fine, il comma 3 dell’introdotto art. 27-bis dispone che gli obblighi relativi alla stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore e i familiari ovvero l’iscrizione degli stessi al Servizio Sanitario Nazionale sia a carico dell’istituto di ricerca, che al momento della convenzione di accoglienza, deve anche garantire un tetto minimo retributivo mensile e la copertura delle eventuali spese di viaggio di ritorno.
Art. 76.
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti .
Art. 87
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi (101) ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere .
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Legge
23 agosto 1988, n. 400.
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri
(art. 17)
(1) (2) (3)
-----------------------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
(2) Vedi, anche, il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 23 gennaio 1997, n. 13; Circ. 6 aprile 1998, n. 76;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 21 novembre 1996, n. 5/27319/70/OR;
- Ministero del tesoro: Circ. 6 agosto 1998, n. 70;
- Ministero delle finanze: Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 13 agosto 1996, n. 199/E; Circ. 16 settembre 1996, n. 225/E; Circ. 31 dicembre 1996, n. 307/E; Circ. 28 maggio 1998, n. 134/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 27 agosto 1998, n. 209/E;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 4 ottobre 1996, n. 117;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 3 aprile 1996, n. 135; Circ. 3 aprile 1996, n. 133; Circ. 17 aprile 1996, n. 147; Circ. 3 ottobre 1996, n. 627; Circ. 17 ottobre 1996, n. 654; Circ. 16 dicembre 1996, n. 750; Circ. 19 febbraio 1998, n. 60;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 27 marzo 1997, n. 62; Circ. 3 giugno 1997, n. 117; Circ. 18 giugno 1997, n. 116; Circ. 5 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/51; Circ. 30 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/452; Circ. 16 febbraio 1998, n. DIE/ARE/1/687; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/994; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/995; Circ. 12 marzo 1998, n. AGP/2/584/SF.49.2/CH; Circ. 19 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/12.03; Circ. 14 maggio 1998, n. DIE/ARE/1/1942; Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3124; Circ. 25 settembre 1998, n. DIE/ARE/1/3484; Circ. 17 giugno 1998, n. AGP/1/2/2154/98/AR2.1; Circ. 5 maggio 1988, n. AGP/1/2/1531/98/AR.2.1; Circ. 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi: Circ. 17 febbraio 1999, n. DAGL041290/10.3.1;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 27 novembre 1995, n. 22/95; Circ. 16 maggio 1996, n. 30692; Circ. 12 dicembre 1996, n. 610.
(omissis)
Art. 17
Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari (28);
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] (29).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (30).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali (31).
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(28) Lettera così modificata dall'art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25.
(29) Lettera abrogata dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(30) La Corte costituzionale, con sentenza 7-22 luglio 2005, n. 303 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione.
(31) Comma aggiunto dall'art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59.
(omissis)
D.Lgs.
25 luglio 1998, n. 286.
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero
(artt. 27 e 29)
(1) (2) (3)
-----------------------------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1998, n. 191, S.O.
(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 17 dicembre 1998, n. 258; Circ. 26 marzo 1999, n. 67; Circ. 3 giugno 1999, n. 123; Circ. 20 febbraio 2001, n. 44; Circ. 27 marzo 2001, n. 75; Circ. 22 marzo 2002, n. 56; Circ. 9 giugno 2003, n. 99; Circ. 8 luglio 2003, n. 122; Msg. 19 febbraio 2004, n. 4674;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 24 marzo 1999, n. 23/99; Circ. 30 marzo 1999, n. 27/99; Circ. 12 aprile 1999, n. 31/99; Circ. 30 luglio 1999, n. 63/99; Circ. 13 settembre 1999, n. 69/99; Circ. 2 dicembre 1999, n. 81/99; Circ. 17 febbraio 2000, n. 11/2000; Circ. 5 giugno 2000, n. 34/2000; Circ. 12 luglio 2000, n. 47/2000; Circ. 21 luglio 2000, n. 54/2000; Circ. 27 luglio 2000, n. 3562; Circ. 28 luglio 2000, n. 55/2000; Circ. 29 settembre 2000, n. 67/2000; Lett.Circ. 2 ottobre 2000, n. 4851; Circ. 23 novembre 2000, n. 82/2000; Circ. 22 gennaio 2001, n. 13/2001; Nota 30 gennaio 2001, n. VII/A3-1/210; Circ. 5 febbraio 2001, n. 20/2001; Circ. 23 febbraio 2001, n. 25/2001; Lett.Circ. 23 febbraio 2001, n. VII/3/I/381; Circ. 28 febbraio 2001, n. 26/2001; Circ. 8 marzo 2001, n. 30/2001;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Lett.Circ. 2 luglio 2001, n. VII/3.1/1234; Circ. 12 luglio 2001, n. 69/2001; Circ. 6 agosto 2001, n. 78/2001; Circ. 30 ottobre 2001, n. 84/2001; Circ. 14 gennaio 2002, n. 2/2002; Circ. 21 gennaio 2002, n. 4/2002; Circ. 13 marzo 2002, n. 15/2002; Circ. 8 ottobre 2002, n. 51/2002;
- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 4 aprile 2000, n. 3484/C;
- Ministero dell'interno: Circ. 27 maggio 1999, n. 300/C/227729/12/207; Circ. 27 maggio 1999, n. 3123/50; Circ. 22 marzo 2000, n. 300/C/2000; Nota 31 ottobre 2002; Circ. 7 novembre 2000, n. 300/C/2000/5464/A/12.229.52/1DIV; Circ. 12 settembre 2000, n. 300/C/2000/4761/A/12.214.19/1DIV; Circ. 24 agosto 2000, n. 300/C/2000/4742/A/12.229.52/1DIV; Circ. 2 agosto 2000, n. 300C/2000/4038/A/12.229.52/1DIV; Circ. 12 aprile 2001, n. 1650/50; Circ. 4 dicembre 2002, n. 48145/30-I.A.; Circ. 19 giugno 2003, n. 14/2003; Circ. 28 aprile 2004, n. 400/C/2004/500/P/10.2.45.1;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 13 novembre 2002, n. 9551; Nota 3 aprile 2003, n. 1576; Nota 16 dicembre 2003, n. 3969;
- Ministero della sanità: Circ. 31 marzo 1999, n. 400.3/114.9/1290; Circ. 24 marzo 2000, n. 5; Circ. 14 aprile 2000, n. DPS/III/L.40/00-1259;
- Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica: Circ. 3 agosto 1999, n. 1315/22-SP;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 13 febbraio 2003.
(3) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-6 aprile 2005, n. 140 (Gazz. Uff. 13 aprile 2005, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 47, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro e con le norme della citata legge 6 marzo 1998, n. 40, con le modifiche a tal fine necessarie, le disposizioni vigenti in materia di stranieri contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non compatibili con le disposizioni della predetta legge n. 40 del 1998, le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e quelle dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, compatibili con le disposizioni della medesima legge n. 40;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 giugno 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 luglio 1998 e del 24 luglio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la solidarietà sociale, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro della sanità, con il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana il seguente decreto:
(omissis)
Art. 27
Ingresso per lavoro in casi particolari.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'àmbito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incaricato accademico o un'attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato (214);
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate «alla pari»;
r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private (215).
1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno (216).
2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con le Autorità di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo, determina le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.
4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili (217) (218).
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(214) Vedi, anche, il D.M. 22 marzo 2006.
(215) Lettera aggiunta dal comma 1 dell'art. 22, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(216) Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
(217) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 22, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(218) Vedi, anche, il D.M. 31 marzo 2006.
(omissis)
Art. 29
Ricongiungimento familiare.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 27)
1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute (220);
d) genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza.
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà (221);
b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
4. È consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, è rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.
9. La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:
a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva;
b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure di cui all'articolo 20;
c) nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6 (222).
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(220) La Corte costituzionale, con sentenza 25 ottobre-9 novembre 2006, n. 368 (Gazz. Uff. 15 novembre 2006, n. 45, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera c), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 29 della Costituzione.
(221) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-23 novembre 2006, n. 395 (Gazz. Uff. 29 novembre 2006, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 3, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione.
(222) Articolo prima modificato dal comma 1 dell'art. 23, L. 30 luglio 2002, n. 189 e poi così sostituito dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 8 gennio 2007, n. 5.
(omissis)
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
(art. 40)
(1) (2) (3)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 258, S.O.
(2) Nel testo del presente decreto le parole: «Ministro o Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e «Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali» sono state sostituite dalle parole: «Ministro o Ministero del lavoro e delle politiche sociali.», ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 22 marzo 2000, n. 300/C/2000; Circ. 5 giugno 2000, n. 34/2000; Circ. 12 luglio 2000, n. 47/2000; Circ. 21 luglio 2000, n. 54/2000; Circ. 28 luglio 2000, n. 55/2000; Circ. 28 luglio 2000, n. 56/2000; Circ. 14 dicembre 2000, n. 89/2000; Circ. 6 marzo 2001, n. 29/2001; Nota 13 novembre 2002, n. 9551;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 18 giugno 2001, n. 62/2001; Lett.Circ. 23 maggio 2002, n. 1459; Circ. 11 febbraio 2005, n. 6/2005;
- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 4 aprile 2000, n. 3484/C;
- Ministero dell'interno: Circ. 23 dicembre 1999, n. 300/C/227729/12/207; Circ. 22 marzo 2000, n. 300/C/2000; Circ. 4 luglio 2000, n. 300/C/2000/3623/A/12.229.52/1DIV; Circ. 25 marzo 2004, n. 400/A/2004/278/P/12.229.52; Circ. 30 maggio 2005;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 3 aprile 2003, n. 1576.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che dispone l'emanazione del regolamento di attuazione del medesimo testo unico;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997. n. 281;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'11 gennaio 1999 e del 24 maggio 1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Viste le osservazioni della Corte dei conti;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 4 giugno e del 4 agosto 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per la solidarietà sociale, con il Ministro per le pari opportunità, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Emana il seguente regolamento:
(omissis)
Art. 40
Casi particolari di ingresso per lavoro.
1. Il nullaosta al lavoro per gli stranieri di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del testo unico, quando richiesto, è rilasciato, fatta eccezione per i lavoratori di cui alle lettere d) e r-bis) del comma 1 del medesimo articolo, senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4, del testo unico. Si osservano le modalità previste dall'articolo 30-bis, commi 2 e 3, e quelle ulteriori previste dal presente articolo. Il nullaosta al lavoro è rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico.
2. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, il nullaosta al lavoro non può essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non può superare lo stesso termine di due anni. Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 6 e 21 il nullaosta al lavoro viene concesso a tempo indeterminato. La validità del nullaosta deve essere espressamente indicata nel provvedimento.
3. Salvo quanto previsto dai commi 9, lettera a), 12, 14, 16 e 19 del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 27 del testo unico, il nullaosta al lavoro è rilasciato dallo Sportello unico. Ai fini del visto d'ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il nullaosta al lavoro deve essere utilizzato entro 120 giorni dalla data del rilascio, osservate le disposizioni degli articoli 31, commi 1, limitatamente alla richiesta del parere del questore, 2, 4, 5, 6, 7 e 8.
4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera f), del testo unico, i più elevati limiti temporali previsti dall'articolo. 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati per il tempo indicato nel nullaosta al lavoro o, se questo non è richiesto, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessità.
5. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del testo unico, il nullaosta al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale in possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'azienda distaccataria, qualificano l'attività come altamente specialistica, occupati da almeno sei mesi nell'àmbito dello stesso settore prima della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo GATS, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747. Il trasferimento temporaneo, di durata legata all'effettiva esigenza dell'azienda, definita e predeterminata nel tempo, non può superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo è possibile l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l'azienda distaccataria.
6. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b) e c), del testo unico, il nullaosta al lavoro è subordinato alla richiesta di assunzione anche a tempo indeterminato dell'università o dell'istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati, che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l'espletamento delle relative attività.
7. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d), del testo unico, la richiesta deve essere presentata o direttamente dall'interessato, corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualità di lavoratore subordinato, nonché del titolo di studio o attestato professionale di traduttore o interprete, specifici per le lingue richieste, rilasciati, rispettivamente, da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato del rilascio, debitamente vistati, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero al rilascio dei predetti documenti, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti.
8. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera e), del testo unico, deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare. Il nullaosta al lavoro non può essere rilasciato a favore dei collaboratori familiari di cittadini stranieri.
9. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 27 del testo unico, si riferisce agli stranieri che, per finalità formativa, debbono svolgere in unità produttive del nostro Paese:
a) attività nell'àmbito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale,
ovvero
b) attività di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall'organizzazione dalla quale dipendono.
10. Per le attività di cui alla lettera a) del comma 9 non è richiesto il nullaosta al lavoro e il visto di ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nei limiti del contingente annuo determinato ai sensi del comma 6 dell'articolo 44-bis. Alla richiesta deve essere unito il progetto formativo, redatto ai sensi delle norme attuative dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, vistato dalla regione. Per le attività di cui al comma 9, lettera b), il nullaosta al lavoro viene rilasciato dallo Sportello unico, su richiesta dell'organizzazione presso la quale si svolgerà l'attività lavorativa a finalità formativa. Alla richiesta deve essere allegato un progetto formativo, contenente anche indicazione della durata dell'addestramento, approvato dalla regione.
11. Per i lavoratori, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera g), del testo unico, il nullaosta al lavoro può essere richiesto solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e può riguardare, soltanto, prestazioni qualificate di lavoro subordinato, intendendo per tali quelle riferite all'esecuzione di opere o servizi particolari, per i quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dell'opera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori. L'impresa estera deve garantire lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dall'ordinamento italiano.
12. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del testo unico, dipendenti da società straniere appaltatrici dell'armatore chiamati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e non è necessaria l'autorizzazione al lavoro. I relativi visti d'ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni di cui all'articolo 5, comma 3. Essi consentono la permanenza a bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito.
13. Nell'àmbito di quanto previsto all'articolo 27, comma 1, lettera i), del testo unico, è previsto l'impiego in Italia, di gruppi di lavoratori alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro, di datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi oggetto di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere residenti in Italia ed ivi operanti. In tali casi il nullaosta al lavoro da richiedersi a cura dell'appaltante, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio, previa comunicazione, da parte del datore di lavoro, agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore interessato. L'impresa estera deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari, nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
14. Per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 27, comma 1, lettere l), m), n) e o), del testo unico, il nullaosta al lavoro, comprensivo del codice fiscale, è rilasciato dalla Direzione generale per l'impiego - Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma e dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo, per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo proroga, che, nei casi di cui alla lettera n), può essere concessa, sulla base di documentate esigenze, soltanto per consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro. Il rilascio del nullaosta è comunicato, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede legale l'impresa, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.
15. I visti d'ingresso per gli artisti stranieri che effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve durata e, comunque, inferiore a 90 giorni, sono rilasciati al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, con il vincolo che gli artisti interessati non possano svolgere attività per un produttore o committente di spettacolo diverso da quello per il quale il visto è stato rilasciato.
16. Per gli sportivi stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera p), e comma 5-bis, del testo unico, il nullaosta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), comprensiva del codice fiscale, sulla richiesta, a titolo professionistico o dilettantistico, della società destinataria delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91. La dichiarazione nominativa di assenso è richiesta anche quando si tratti di prestazione di lavoro autonomo. In caso di lavoro subordinato, la dichiarazione nominativa d'assenso è comunicata, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede la società destinataria delle prestazioni sportive, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La dichiarazione nominativa di assenso e il permesso di soggiorno di cui al presente comma possono essere rinnovati anche al fine di consentire il trasferimento degli sportivi stranieri tra società sportive nell'àmbito della medesima federazione.
17. Gli ingressi per lavoro autonomo, nei casi di cui al comma 16, sono considerati al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico. Al fine dell'applicazione dell'articolo 27, comma 5-bis, del testo unico, le aliquote d'ingresso stabilite per gli sportivi stranieri ricomprendono le prestazioni di lavoro subordinato e di lavoro autonomo e sono determinate sulla base dei calendari e delle stagioni sportive federali e non si applicano agli allenatori ed ai preparatori atletici. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o per motivi familiari può essere tesserato dal CONI, nell'àmbito delle quote fissate dall'articolo 27, comma 5-bis, del testo unico.
18. Nell'ipotesi in cui la dichiarazione di assenso rilasciata dal CONI riguardi un cittadino extracomunitario minore, la richiesta della predetta dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla federazione sportiva nazionale di appartenenza della società destinataria della prestazione sportiva.
19. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera q), del testo unico, e per quelli occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, il nullaosta al lavoro non è richiesto.
20. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera r), del testo unico, il nullaosta al lavoro è rilasciato nell'àmbito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate alla pari al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilità di giovani, il nullaosta al lavoro non può avere durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l'Italia, il nullaosta al lavoro può essere rilasciato dallo Sportello unico successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.
21. Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera r-bis), del testo unico, riguardano esclusivamente gli infermieri dotati dello specifico titolo riconosciuto dal Ministero della salute. Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate all'assunzione degli infermieri, anche a tempo indeterminato, tramite specifica procedura. Le società di lavoro interinale possono richiedere il nullaosta per l'assunzione di tale personale previa acquisizione della copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata. Le cooperative sono legittimate alla presentazione della richiesta di nullaosta, qualora gestiscano direttamente l'intera struttura sanitaria o un reparto o un servizio della medesima.
22. Gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) e d), del testo unico possono far ingresso in Italia anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo. I corrispondenti ingressi per lavoro autonomo sono al di fuori delle quote stabilite con decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico. In tali casi, lo schema di contratto d'opera professionale è, preventivamente, sottoposto alla Direzione provinciale del lavoro del luogo di prevista esecuzione del contratto, la quale, accertato che, effettivamente, il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato, rilascia la corrispondente certificazione. Tale certificazione, da accludere alla relativa richiesta, è necessaria ai fini della concessione del visto per lavoro autonomo, in applicazione della presente disposizione.
23. Il nullaosta al lavoro e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono essere rinnovati, tranne nei casi di cui all'articolo 27, comma 1, lettera n), del testo unico, in costanza dello stesso rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal comma 16, previa presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante il regolare assolvimento dell'obbligo contributivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta non può essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro. I lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettere d), e) e r-bis), del testo unico possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l'originario nullaosta. Si applicano nei loro confronti l'articolo 22, comma 11, del testo unico e gli articoli 36-bis e 37 del presente regolamento. I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5 (99).
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(99) Articolo così sostituito dall'art. 37, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
(omissis)
L. 6 febbraio 2007, n. 13.
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006.
(art. 11)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 2007, n. 40, S.O.
(omissis)
Art. 11
Attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche il seguente principio e criterio direttivo: prevedere che la domanda di ammissione possa essere accettata anche quando il cittadino del paese terzo si trova già regolarmente sul territorio dello Stato italiano.
(omissis)
Dir. 2005/71/CE del 12 ottobre 2005.
Direttiva del Consiglio
relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini
di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
(1) (2)
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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 3 novembre 2005, n. L 289. Entrata in vigore il 23 novembre 2005.
(2) Termine di recepimento: 12 ottobre 2007. Direttiva recepita con L. 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006).
Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 3, lettera a), e l'articolo 63, punto 4,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (3),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),
vista l'opinione del Comitato delle Regioni (5),
considerando quanto segue:
(1) Al fine di consolidare e strutturare la politica europea in materia di ricerca, la Commissione ha ritenuto necessario, nel gennaio 2000, creare lo Spazio europeo della ricerca come asse centrale della futura azione della Comunità in questo settore.
(2) Nel marzo 2000, il Consiglio europeo di Lisbona, approvando la creazione dello Spazio europeo della ricerca, ha fissato l'obiettivo per la Comunità di diventare, entro il 2010, l'economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo.
(3) La globalizzazione dell'economia richiede una maggiore mobilità dei ricercatori, come ha riconosciuto il sesto programma quadro della Comunità europea (6), con la maggiore apertura dei suoi programmi ai ricercatori dei paesi terzi.
(4) Il numero dei ricercatori di cui la Comunità dovrà disporre entro il 2010, al fine di conseguire l'obiettivo, stabilito dal Consiglio europeo di Barcellona nel marzo 2002, di investire il 3% del PIL nella ricerca, è stimato in 700.000 persone. Per conseguire tale obiettivo, occorre promuovere una serie di misure convergenti che attirino maggiormente i giovani alle carriere scientifiche, favoriscano il coinvolgimento delle donne nella ricerca scientifica, aumentino le possibilità di formazione e di mobilità nella ricerca, migliorino le prospettive di carriera per i ricercatori all'interno della Comunità e che portino ad una maggiore apertura di quest'ultima nei confronti dei cittadini di paesi terzi che potrebbero essere ammessi a fini di ricerca.
(5) La presente direttiva intende contribuire alla realizzazione di tali obiettivi favorendo l'ammissione e la mobilità dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca per soggiorni di oltre tre mesi, in modo che la Comunità eserciti un maggiore richiamo per i ricercatori di tutto il mondo e migliori le sue capacità di polo di ricerca a livello internazionale.
(6) L'attuazione della presente direttiva non dovrebbe favorire la fuga dei cervelli dai paesi emergenti o in via di sviluppo. Nell'ambito di un partenariato con il paese di origine, si dovrebbero prendere misure di accompagnamento volte a favorire il reinserimento dei ricercatori nel paese di origine e a favorire la circolazione dei ricercatori nell'ottica di una politica migratoria globale.
(7) Per conseguire gli obiettivi del processo di Lisbona, è importante favorire all'interno dell'Unione la mobilità, finalizzata allo svolgimento della ricerca scientifica, dei ricercatori cittadini comunitari ed in particolare dei ricercatori provenienti dagli Stati membri che vi hanno aderito nel 2004.
(8) In considerazione dell'apertura imposta dai cambiamenti dell'economia mondiale e dalle prevedibili necessità per il raggiungimento dell'obiettivo del 3% del PIL investito nella ricerca, i ricercatori di paesi terzi che possono potenzialmente beneficiare della direttiva dovrebbero essere individuati, a grandi linee, in base al diploma e al progetto di ricerca che intendono svolgere.
(9) Dal momento che gli sforzi per raggiungere il suddetto obiettivo del 3% riguardano in gran parte il settore privato e che quest'ultimo dovrà quindi assumere più ricercatori negli anni futuri, gli istituti di ricerca che potenzialmente possono beneficiare della direttiva appartengono sia al settore pubblico sia a quello privato.
(10) Ciascuno Stato membro dovrebbe far sì che siano a disposizione del pubblico, segnatamente via Internet, informazioni il più possibile esaurienti, regolarmente aggiornate, sugli istituti di ricerca autorizzati ai sensi della presente direttiva con cui i ricercatori potrebbero stipulare una convenzione di accoglienza, nonché sulle condizioni e procedure di ingresso e di soggiorno sul suo territorio, al fine di svolgervi attività di ricerca, adottate ai sensi della presente direttiva.
(11) È opportuno agevolare l'ammissione dei ricercatori creando una procedura di ammissione indipendente dal loro statuto giuridico rispetto all'istituto di ricerca ospitante e non richiedendo più il rilascio di un permesso di lavoro oltre a quello di soggiorno. Gli Stati membri potrebbero applicare disposizioni analoghe ai cittadini di paesi terzi che chiedono l'ammissione per impartire corsi in un istituto di insegnamento superiore conformemente alla legislazione o prassi amministrativa nazionale, nel contesto di un progetto di ricerca.
(12) Al contempo, si dovrebbero mantenere i canali tradizionali di ammissione (quali assunzione, tirocinio) in particolare per i dottorandi che effettuano ricerche con lo statuto di studenti, i quali devono essere esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva dal momento che rientrano nella direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.
(13) La procedura specifica per i ricercatori si fonda sulla collaborazione degli istituti di ricerca con le autorità degli Stati membri competenti in materia di immigrazione, attribuendo ai primi un ruolo di primo piano nella procedura di ammissione al fine di agevolare e accelerare l'ingresso e il soggiorno dei ricercatori di paesi terzi nella Comunità, pur facendo salve le prerogative degli Stati membri in materia di disciplina dell'immigrazione.
(14) Gli istituti di ricerca preventivamente autorizzati dagli Stati membri dovrebbero poter firmare con un cittadino di un paese terzo, ai fini della realizzazione di un progetto di ricerca, convenzioni di accoglienza, sulla cui base gli Stati membri rilasciano il permesso di soggiorno se sono soddisfatte le condizioni relative all'ingresso e al soggiorno.
(15) Al fine di rendere la Comunità più interessante per i ricercatori di paesi terzi, è opportuno riconoscere loro, durante il soggiorno, il diritto alla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante in una serie di settori della vita sociale ed economica, nonché la possibilità di impartire corsi nell'insegnamento superiore.
(16) La presente direttiva apporta un miglioramento importantissimo nel settore nella sicurezza sociale, poiché il principio di non discriminazione si applica direttamente anche alle persone che giungono in uno Stato membro direttamente da un paese terzo. La presente direttiva, tuttavia, non dovrebbe conferire diritti maggiori di quelli che la normativa comunitaria vigente già prevede in materia di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi che presentano elementi transfrontalieri tra Stati membri. La direttiva non dovrebbe neppure conferire diritti per situazioni che esulano dal campo d'applicazione della normativa comunitaria, ad esempio in relazione a familiari soggiornanti in un paese terzo.
(17) È importante favorire la mobilità finalizzata allo svolgimento della ricerca scientifica dei cittadini dei paesi terzi quale strumento per sviluppare e consolidare i contatti e le reti di ricerca tra partner e per consolidare il ruolo dello Spazio europeo della ricerca a livello mondiale. I ricercatori dovrebbero essere in grado di avvalersi della mobilità alle condizioni disposte dalla presente direttiva. Siffatte condizioni non dovrebbero incidere sulle norme che attualmente disciplinano il riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.
(18) Occorre prestare particolare attenzione alla necessità di agevolare e sostenere la salvaguardia dell'unità della famiglia del ricercatore, in linea con la raccomandazione del Consiglio, del 12 ottobre 2005, volta ad agevolare l'ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea (7).
(19) A salvaguardia dell'unità familiare e a vantaggio della mobilità, occorre che i familiari possano seguire il ricercatore in un altro Stato membro alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale di tale Stato membro, compresi gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali o multilaterali.
(20) In linea di massima, il titolare del permesso di soggiorno dovrebbe essere autorizzato a presentare domanda di ammissione senza uscire dal territorio dello Stato membro.
(21) Gli Stati membri dovrebbero poter accollare ai richiedenti le spese relative al trattamento delle domande di permesso di soggiorno.
(22) La presente direttiva dovrebbe lasciare in ogni caso impregiudicata l'applicazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.
(23) Gli obiettivi della presente direttiva, cioè l'istituzione di una procedura di ammissione specifica e la definizione delle condizioni di ingresso e di soggiorno per i cittadini di paesi terzi, per soggiorni di durata superiore a tre mesi all'interno degli Stati membri per la realizzazione di un progetto di ricerca nell'ambito di una convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, soprattutto riguardo alla necessità di garantire la mobilità tra Stati membri, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario. La Comunità può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(24) Gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.
(25) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi sanciti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(26) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di attuazione della stessa.
(27) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda ha notificato, con lettera di data 1° luglio 2004, che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.
(28) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e senza pregiudizio dell'articolo 4 di detto protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è vincolato da essa né è tenuto ad applicarla.
(29) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è vincolata da essa né è tenuta ad applicarla,
ha adottato la presente direttiva:
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(3) Parere del 12 aprile 2005.
(4) Pubblicato nella G.U.U.E. 20 maggio 2005, n. C 120.
(5) Pubblicata nella G.U.U.E. 22 marzo 2005, n. C 71.
(6) Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (G.U.C.E. L 232 del 29.8.2002). Decisione modificata dalla decisione n. 786/2004/CE (G.U.U.E. L 138 del 30.4.2004).
(7) Trattasi della raccomandazione 2005/762/CE.
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto.
La presente direttiva definisce le condizioni per l'ammissione dei ricercatori dei paesi terzi negli Stati membri per una durata superiore a tre mesi al fine di svolgervi un progetto di ricerca nell'ambito di una convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca.
Articolo 2
Definizioni.
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
a) «cittadino di un paese terzo»: chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato;
b) «ricerca»: lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio di conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società, e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;
c) «istituto di ricerca»: qualsiasi tipo di istituto pubblico o privato che effettua attività di ricerca, autorizzato ai fini della presente direttiva da uno Stato membro conformemente alla legislazione o alla prassi amministrativa di quest'ultimo;
d) «ricercatore»: un cittadino di un paese terzo in possesso di un titolo di studi superiori appropriato che dia accesso a programmi di dottorato, il quale è selezionato da un istituto di ricerca per svolgere un progetto di ricerca che richiede di norma il suddetto titolo;
e) «permesso di soggiorno»: qualsiasi autorizzazione destinata specificamente a «ricercatori» rilasciata dalle autorità di uno Stato membro, che consente al cittadino di un paese terzo di soggiornare regolarmente sul territorio di tale Stato, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1030/2002.
Articolo 3
Campo di applicazione.
1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgervi un progetto di ricerca.
2. La presente direttiva non si applica:
a) ai cittadini di paesi terzi che si trovano in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell'ambito di un regime di protezione temporanea;
b) ai cittadini di paesi terzi che chiedono di soggiornare in uno Stato membro come studenti ai sensi della direttiva 2004/114/CE al fine di svolgere attività di ricerca per il conseguimento di un dottorato;
c) ai cittadini di paesi terzi la cui espulsione è stata sospesa per motivi di fatto o di diritto;
d) ai ricercatori che un istituto di ricerca assegna a un altro istituto di ricerca in un altro Stato membro.
Articolo 4
Disposizioni più favorevoli.
1. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli di:
a) accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra la Comunità o la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra;
b) accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi.
2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli nei confronti delle persone cui essa si applica.
Capo II
Istituti di ricerca
Articolo 5
Autorizzazione.
1. Gli istituti di ricerca che desiderano accogliere un ricercatore secondo la procedura di ammissione stabilita dalla presente direttiva devono essere preventivamente autorizzati a tal fine dallo Stato membro interessato.
2. L'autorizzazione degli istituti di ricerca è conforme alle procedure previste dalla legislazione o prassi amministrativa nazionale degli Stati membri. Le domande di autorizzazione sono presentate dagli istituti sia pubblici sia privati secondo tali procedure e in base ai loro compiti statutari o, nel caso, al loro oggetto sociale e previa prova che essi conducono attività di ricerca.
L'autorizzazione è rilasciata a un istituto di ricerca per un periodo minimo di cinque anni. In casi eccezionali, gli Stati membri possono rilasciare l'autorizzazione per un periodo più breve.
3. Gli Stati membri possono richiedere all'istituto di ricerca, conformemente alla legislazione nazionale, un impegno scritto in base al quale, se un ricercatore rimane irregolarmente nel territorio dello Stato membro interessato, il suddetto istituto si fa carico delle spese di soggiorno e viaggio di ritorno sostenute con fondi pubblici. La responsabilità finanziaria dell'istituto di ricerca cessa al più tardi sei mesi dopo la data in cui cessa la convenzione di accoglienza.
4. Gli Stati membri possono disporre che, entro due mesi dalla data di scadenza della convenzione di accoglienza in questione, l'istituto autorizzato trasmetta alle autorità competenti designate a tal fine dagli Stati membri conferma che i lavori sono stati effettuati nell'ambito di ciascuno dei progetti di ricerca per cui tale convenzione di accoglienza è stata firmata sulla base dell'articolo 6.
5. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro pubblicano e aggiornano periodicamente gli elenchi degli istituti di ricerca autorizzati ai fini della presente direttiva.
6. Uno Stato membro può, tra l'altro, rifiutarsi di rinnovare o decidere di revocare l'autorizzazione se l'istituto di ricerca non soddisfa più le condizioni previste nei paragrafi 2, 3 e 4, o qualora l'autorizzazione sia stata ottenuta con la frode o l'istituto di ricerca abbia firmato una convenzione di accoglienza con un cittadino di un paese terzo in modo negligente o fraudolento. Laddove l'autorizzazione sia stata rifiutata o revocata, all'istituto interessato può essere vietato chiedere una seconda autorizzazione per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione di revoca o non rinnovo.
7. Gli Stati membri possono stabilire nella rispettiva legislazione nazionale le conseguenze della revoca dell'autorizzazione, o del rifiuto di rinnovarla, per le convenzioni di accoglienza in vigore, concluse conformemente all'articolo 6, e le conseguenze per i permessi di soggiorno dei ricercatori interessati.
Articolo 6
Convenzione di accoglienza.
1. L'istituto di ricerca che desidera accogliere un ricercatore firma con il ricercatore una convenzione di accoglienza con cui questi si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore a tal fine, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.
2. Un istituto di ricerca può firmare una convenzione di accoglienza soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il progetto di ricerca è stato accettato dagli organi competenti dell'istituto dopo una verifica dei seguenti elementi:
i) l'oggetto della ricerca, la durata e la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione;
ii) i titoli del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio conformemente all'articolo 2, lettera d);
b) il ricercatore dispone per il soggiorno di risorse mensili sufficienti, in base all'importo minimo reso pubblico a tal fine dallo Stato membro, per far fronte alle necessità e alle spese di viaggio di ritorno senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro;
c) durante il soggiorno, il ricercatore dispone di un'assicurazione malattia per tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato;
d) la convenzione di accoglienza specifica il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro dei ricercatori.
3. In seguito alla firma della convenzione di accoglienza, l'istituto di ricerca può essere tenuto, conformemente alla legislazione nazionale, a rilasciare al ricercatore una dichiarazione individuale di presa in carico delle spese di cui all'articolo 5, paragrafo 3.
4. La convenzione di accoglienza decade automaticamente se il ricercatore non è ammesso o quando termina il rapporto giuridico che lo lega all'istituto di accoglienza.
5. Qualora dovesse verificarsi un evento che renda impossibile l'esecuzione della convenzione di accoglienza, l'istituto di ricerca ne informa prontamente l'autorità designata a tal fine dagli Stati membri.
Capo III
Ammissione dei ricercatori
Articolo 7
Condizioni per l'accoglienza.
1. Il cittadino di un paese terzo che chiede di essere ammesso per gli scopi previsti dalla presente direttiva:
a) deve esibire un documento di viaggio valido, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale. Gli Stati membri possono richiedere che la validità del documento di viaggio copra almeno la durata del permesso di soggiorno;
b) deve presentare una convenzione di accoglienza firmata con un istituto di ricerca conformemente all'articolo 6, paragrafo 2;
c) all'occorrenza, deve presentare una dichiarazione di presa in carico rilasciata dall'istituto di ricerca conformemente all'articolo 6, paragrafo 3;
d) non deve essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.
Gli Stati membri verificano che tutte le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) siano soddisfatte.
2. Gli Stati membri possono inoltre verificare i termini su cui è basata e conclusa la convenzione di accoglienza.
3. Una volta espletate con esito positivo le verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2, i ricercatori sono ammessi sul territorio degli Stati membri per l'esecuzione della convenzione di accoglienza.
Articolo 8
Durata del permesso di soggiorno.
Gli Stati membri rilasciano un permesso di soggiorno valido per un periodo minimo di un anno e lo rinnovano se continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 6 e 7. Se la durata prevista del progetto di ricerca è inferiore a un anno, il permesso di soggiorno è rilasciato per la durata del progetto.
Articolo 9
Familiari.
1. Allorché uno Stato membro decide di rilasciare il permesso di soggiorno a membri della famiglia del ricercatore, il periodo di validità di tale permesso di soggiorno è uguale a quello del permesso di soggiorno rilasciato al ricercatore, sempre che il periodo di validità del loro documento di viaggio lo consenta. In casi debitamente giustificati, la durata del permesso di soggiorno del familiare del ricercatore può essere ridotta.
2. Il rilascio del permesso di soggiorno a membri della famiglia del ricercatore ammesso in uno Stato membro non può essere subordinato ad un periodo minimo di soggiorno del ricercatore.
Articolo 10
Revoca o rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno.
1. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare di rinnovare il permesso di soggiorno rilasciato conformemente alla presente direttiva nel caso in cui sia stato ottenuto in maniera fraudolenta oppure se risulta che il titolare non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni per l'ingresso e il soggiorno previste dagli articoli 6 e 7 o soggiorna per fini diversi da quello per cui ne ha ottenuto l'autorizzazione.
2. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.
Capo IV
Articolo 11
Insegnamento.
1. I ricercatori ammessi ai sensi della presente direttiva possono insegnare a norma della legislazione nazionale.
2. Gli Stati membri possono fissare un numero massimo di ore o giorni di insegnamento.
Articolo 12
Parità di trattamento.
Il titolare del permesso di soggiorno gode della parità di trattamento con i cittadini del paese ospitante per quanto riguarda:
a) il riconoscimento dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli professionali, conformemente alle procedure nazionali in materia;
b) le condizioni di lavoro, comprese le condizioni di retribuzione e di licenziamento;
c) i settori di sicurezza sociale ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Le disposizioni particolari che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, si applicano di conseguenza;
d) le agevolazioni fiscali;
e) l'accesso ai beni e ai servizi e l'offerta di beni e servizi destinati al pubblico.
Articolo 13
Mobilità tra Stati membri.
1. Il cittadino di un paese terzo ammesso come ricercatore ai sensi della presente direttiva è autorizzato a svolgere parte della ricerca in un altro Stato membro alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Se la permanenza del ricercatore in un altro Stato membro non supera i tre mesi, la ricerca può essere svolta in base alla convenzione di accoglienza stipulata nel primo Stato membro, purché il ricercatore disponga di risorse sufficienti nel secondo Stato membro e non vi sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.
3. Se la permanenza del ricercatore in un altro Stato membro supera i tre mesi, gli Stati membri possono subordinare lo svolgimento della ricerca in tale Stato membro alla conclusione di un'altra convenzione di accoglienza. In ogni caso devono essere rispettate, in relazione allo Stato membro interessato, le condizioni previste negli articoli 6 e 7.
4. Se la normativa applicabile subordina la mobilità al rilascio di un visto o permesso di soggiorno, questo è rilasciato prontamente entro un lasso di tempo tale da non ostacolare il proseguimento della ricerca, ma anche da lasciare alle autorità competenti tempo sufficiente per trattare la domanda.
5. Lo Stato membro non impone al ricercatore di uscire dal territorio per poter presentare domanda di visto o permesso di soggiorno.
Capo V
Procedura e trasparenza
Articolo 14
Domande di ammissione.
1. Gli Stati membri stabiliscono se le domande di permesso di soggiorno debbano essere presentate dal ricercatore o dall'istituto di ricerca interessato.
2. La domanda è presa in considerazione ed esaminata quando il cittadino del paese terzo soggiorna al di fuori del territorio dello Stato membro in cui chiede di essere ammesso.
3. Gli Stati membri possono accettare, conformemente alla legislazione nazionale, una domanda presentata quando il cittadino del paese terzo si trova già sul loro territorio.
4. Lo Stato membro in questione agevola in ogni modo, nell'ottenimento del necessario visto, il cittadino del paese terzo che ne ha fatto domanda e che soddisfa le condizioni di cui agli articoli 6 e 7.
Articolo 15
Garanzie procedurali.
1. Le autorità competenti degli Stati membri adottano al più presto una decisione sulla domanda completa e dispongono, ove appropriato, procedure accelerate.
2. Se le informazioni fornite a sostegno della domanda sono carenti, l'esame della domanda può essere sospeso e le autorità competenti comunicano al richiedente le informazioni da fornire.
3. La decisione di rigetto della domanda di permesso di soggiorno è notificata al cittadino del paese terzo interessato secondo le procedure di notifica previste dalla legislazione nazionale. Nella notifica sono indicati gli eventuali mezzi di ricorso disponibili e i termini per proporre l'azione.
4. Se la domanda è respinta o se il permesso di soggiorno rilasciato conformemente alla presente direttiva è revocato, l'interessato ha diritto di agire legalmente dinanzi alle autorità dello Stato membro in questione.
Capo VI
Disposizioni finali
Articolo 16
Relazioni.
La Commissione riferisce periodicamente, e per la prima volta entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, ove opportuno, le modifiche necessarie.
Articolo 17
Attuazione.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 ottobre 2007.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 18
Disposizione transitoria.
In deroga alle disposizioni del capo III, gli Stati membri non sono tenuti a rilasciare permessi conformemente alla presente direttiva sotto forma di permesso di soggiorno per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 17, paragrafo 1.
Articolo 19
Zone di libero spostamento.
La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto dell'Irlanda a mantenere le intese relative alla zona di libero spostamento menzionate nel protocollo, allegato con il trattato di Amsterdam al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 14 del trattato che istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all'Irlanda.
Articolo 20
Entrata in vigore.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea.
Articolo 21
Destinatari.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 12 ottobre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
C. CLARKE
[1] L. 6 febbraio 2007, n. 13, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2006.
[2] Raccomandazione 2005/251/CE della Commissione dell’11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori. La Carta stabilisce regole per l’uniformità di trattamento dei ricercatori nella dimensione europea, sui temi della mobilità, della formazione, della parità di accesso alla professione.
[3] Si ricorda inoltre che la recente legge 28 maggio 2007, n. 68, Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio, ha disciplinato, tra l’altro, la concessione di permessi di soggiorno di breve durata per motivi di studio.
[4] D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
[5] Una circolare congiunta dei Ministeri dell’interno e del lavoro del 24 febbraio 2005 (Prot. 23/910) ha chiarito che, sino all’attuazione degli adempimenti preliminari previsti dalla legge per l’operatività dello Sportello unico per l’immigrazione, l’istruttoria delle pratiche è avviata per quanto di propria competenza dalle singole amministrazioni interessate, fermo restando che le domande e le comunicazioni sono presentate alla Prefettura e che il provvedimento finale è adottato dallo Sportello unico.
[6] D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
[7] La richiesta del permesso di soggiorno è obbligatoria per tutti gli stranieri per i quali è necessario il visto di ingresso.
[8] D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 127, Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).
[9] Si tratta in particolare del Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste; dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN); dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV); dell’Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (INMR); dell’Istituto nazionale di alta matematica “F. Severi”; dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS); del Museo storico della fisica e centro studi e ricerche “E. Fermi”; della Stazione zoologica “A. Dohrn” di Napoli. Analoghe disposizioni in materia di chiamata diretta a tempo determinato sono previste dall’art. 14, co. 5, del D.Lgs. 138/2003, recante riordino dell’Istituto nazionale di astrofisica.
[10] Il 6º programma quadro di ricerca rappresenta il principale strumento dell’UE per finanziare la ricerca in Europa nel periodo 2003-2006. Possono partecipare a questo programma, approvato dal Parlamento e dal Consiglio dei ministri dell’Unione europea il 3 giugno 2002, tutti gli istituti di ricerca privati e pubblici.
[11] Il provvedimento in esame definisce in tal senso l’attività di ricerca come lavoro creativo finalizzato all’acquisizione di nuove conoscenze, anche in campo umanistico, culturale e sociale, utili per la messa a punto di nuove applicazioni (co. 2, lett. a) dell’introdotto art. 27-bis).
[12] D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo abbrevia (da sei a cinque anni) il periodo di minimo di permanenza regolare per l’ottenimento della carta di soggiorno a tempo indeterminato (in luogo del permesso di soggiorno soggetto a rinnovo annuale)