Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Visti di ingresso per gli studenti stranieri - Anno accademico 2007-2008 - Schema di D.M. n. 123 (art. 39, comma 4, D.Lgs. 286/1998)
Riferimenti:
SCH.DEC 123/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 108
Data: 27/07/2007
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
D.Lgs. 25-LUG-98 n. 286     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Atti del Governo

Visti di ingresso per gli studenti stranieri
Anno accademico 2007-2008

Schema di D.M. n. 123
(art. 39, comma 4, D.Lgs. 286/1998)

 

 

 

 

n. 108

 

 

27 luglio 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

SIWEB

 

 

Ha collaborato alla redazione del dossier il Dipartimento Cultura.

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: ac0285.doc

 

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Presupposti normativi4

Contenuto  9

Schema di Decreto Ministeriale (n. 123)

§      Fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l’accesso all’istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l’anno accademico 2007-2008  13

Normativa di riferimento

§      Legge 19 novembre 1990, n. 341. Riforma degli ordinamenti didattici universitari (art. 1)27

§      Legge 2 dicembre 1991, n. 390. Norme sul diritto agli studi universitari (art. 4)28

§      Legge 15 marzo 1997, n. 59. Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (art. 11)29

§      D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (art. 39)34

§      D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 49-51)36

§      D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (artt. 34 e 46)38

§      D.M. 12 luglio 2000. Definizione delle tipologie dei visti d’ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento  42

§      D.M. 10 novembre 2000. Accesso di studenti ai corsi universitari per l’anno accademico 2000-2001  46

§      D.M. 19 dicembre 2001. Fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l’accesso all’istruzione universitaria degli studenti stranieri. Anno accademico 2001-2002  48

§      D.M. 11 ottobre 2006. Fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri, per l'anno accademico 2006/2007  50

Scheda di sintesi

Dati identificativi                                                                                                3

Presupposti normativi                                                                                       4

Contenuto                                                                                                           9

Schema di Decreto Ministeriale (n. 123)

§      Fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l’accesso all’istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l’anno accademico 2007-200813

Normativa di riferimento

§      Legge 19 novembre 1990, n. 341. Riforma degli ordinamenti didattici universitari (art. 1)   27

§      Legge 2 dicembre 1991, n. 390. Norme sul diritto agli studi universitari (art. 4)       28

§      Legge 15 marzo 1997, n. 59. Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (art. 11)                                                                                                          29

§      D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (art. 39)            34

§      D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 49-51)                                                            36

§      D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (artt. 34 e 46)38

§      D.M. 12 luglio 2000. Definizione delle tipologie dei visti d’ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento42

§      D.M. 10 novembre 2000. Accesso di studenti ai corsi universitari per l’anno accademico 2000-200146

§      D.M. 19 dicembre 2001. Fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l’accesso all’istruzione universitaria degli studenti stranieri. Anno accademico 2001-2002     48

§      D.M. 11 ottobre 2006. Fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri, per l'anno accademico 2006/2007                                                                                 50

 

 


Scheda di sintesi

per l’istruttoria legislativa

 


 

Dati identificativi

 

 

Numero dello schema di decreto

123

Titolo

Lo schema di decreto ministeriale, senza titolo, concerne la fissazione del numero massimo di visti d’ingresso per l’accesso all’istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l’anno accademico 2007-2008

Ministro competente

Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro dell’università e della ricerca

Norma di riferimento

D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 39, co. 4

Settore d’intervento

Immigrazione; università

Numero di articoli

1

Date

 

§       presentazione

20 luglio 2007

§       assegnazione

20 luglio 2007

§       termine per l’espressione del parere

23 agosto 2007

§       termine per l’emanazione dell’atto

--

Commissione competente

I (Affari costituzionali)

Rilievi di altre Commissioni

--

 

 


 

Presupposti normativi

I princìpi generali per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi delle università italiane sono disciplinati dall’articolo 39 del testo unico approvato con D.Lgs. 286/1998[1].

Viene sancita in via generale la parità di trattamento degli stranieri con i cittadini italiani per quanto riguarda l’accesso all’istruzione universitaria ed il diritto allo studio.

L’accesso alle università italiane degli studenti stranieri residenti all’estero viene, come del resto già accadeva prima dell’entrata in vigore del testo unico, contingentato nei limiti del numero massimo di visti d’ingresso e permessi di soggiorno determinato annualmente, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e con il ministro dell’interno; sul relativo schema le competenti Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere.

 

La prima applicazione dell’art. 39 del testo unico è avvenuta nel 2000, con la quantificazione di 20.220 visti di ingresso disponibili per l’anno accademico 2000-2001[2]. L’anno successivo il numero massimo di visti è stato fissato in 22.019 unità per l’anno accademico 2001-2002[3].

Dopo alcuni anni (il 26 luglio 2005), il ministro degli affari esteri ha presentato alle Camere, per il prescritto parere, uno schema di decreto per l’anno accademico 2005-2006 che stabilisce il numero di 40.268 visti. La I Commissione (Affari costituzionali) della Camera ha esaminato lo schema il 4 e il 12 ottobre 2005 dando parere favorevole, mentre non risulta reso il parere della I Commissione (Affari costituzionali) del Senato. Il decreto non risulta ancora pubblicato.

È stato, invece, pubblicato il decreto flussi stranieri per il successivo anno accademico 2006-2007 che fissa in 47.128 il numero massimo di visti (41.351 per l’accesso all’università e 5.777 alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica)[4].

 

La legge consente in ogni caso l’accesso ai corsi universitari a parità di condizioni con gli studenti italiani (e nei limiti delle disponibilità dei singoli atenei), agli stranieri regolarmente residenti[5]. Sono, inoltre, ammessi gli stranieri titolari di diplomi conseguiti nelle scuole italiane all’estero o nelle scuole oggetto di intese bilaterali.

Le università – nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie – promuovono l’accesso degli stranieri ai corsi universitari, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca ed organizzando attività di orientamento e di accoglienza e tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, con particolare riguardo all’inserimento di una quota di studenti universitari stranieri.

 

L’art. 46 del regolamento di attuazione del testo unico (approvato con il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e modificato con il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334) stabilisce più dettagliatamente le modalità per la determinazione annuale del numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari per l’anno successivo e per l’emanazione del decreto sui relativi visti di ingresso e permessi di soggiorno:

§      in applicazione della disciplina generale sull’accesso all’istruzione universitaria[6] e tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, i singoli atenei fissano, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero di posti che possono essere assegnati agli studenti stranieri nell’anno seguente;

§      sulla base dei dati forniti dalle università, il Ministro degli esteri, di concerto con i Ministri dell’università e dell’interno, emana il decreto con cui viene stabilito il numero massimo di visti d’ingresso e permessi di soggiorno per motivi di studio;

§      con un provvedimento successivo sono definiti gli adempimenti richiesti agli stranieri per il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche con riferimento alla dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero (per la determinazione di questi ultimi sono considerati, oltre alle prestazioni di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato – per le quali si fa rinvio all’articolo 34 del regolamento – anche i mezzi dei quali lo studente straniero può fruire in quanto tale: borse di studio, prestiti d’onore, servizi abitativi, etc.).

I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio possono essere rinnovati subordinatamente al superamento di almeno un esame nel primo anno di corso e di almeno due nei successivi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio. In occasione del rinnovo gli interessati dovranno dimostrare di essere in possesso dei mezzi di sostentamento sufficienti. Ulteriori rinnovi del permesso di soggiorno sono concessi per la frequenza a corsi di specializzazione e dottorati di ricerca.

 

Oltre che per motivi di studio universitario, è consentito l’ingresso in Italia per coloro che intendano seguire corsi superiori tecnico-professionali e di studio di istruzione secondaria, per gli assegnatari di borse di studio, per gli scienziati, per chi intende seguire corsi di formazione professionale o svolgere tirocini formativi (art. 44-bis del regolamento di attuazione aggiunto dal D.P.R. 334/2004).

Il Ministro del lavoro con proprio decreto fissa il contingente annuale di stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione o periodi di tirocinio formativo.

 

Il permesso di soggiorno è rilasciato per i motivi e la durata indicati nel visto di ingresso (art. 11 del regolamento).

Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente l’esercizio di un’attività lavorativa di tipo subordinato per un tempo non superiore a 20 ore a settimana, anche cumulabili, entro il limite di 1.040 ore annuali (art. 14, co. 4 del regolamento). È consentita la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione, prima della scadenza, in permesso per motivi di lavoro, nei limiti delle quote annuali sui flussi, disciplinate dall’art. 3 del D.Lgs. 286/1998 (art. 14, co. 5 del regolamento).

 

Con D.M. 12 luglio 2000 il Ministero degli affari esteri ha definito le tipologie dei visti d’ingresso e i requisiti per il loro rilascio. Il punto n. 16 dell’allegato del decreto disciplina i “visti per motivi di studio”. Tale visto è concesso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata (rispettivamente inferiore o superiore a 90 giorni), ma a tempo determinato, agli stranieri che giungano in Italia per seguire corsi universitari o corsi di studio o di formazione professionale presso istituti riconosciuti o comunque qualificati, ovvero agli stranieri che siano stati chiamati a svolgere attività culturali e di ricerca. Il visto per studio è inoltre rilasciato, per il periodo necessario, agli stranieri, in possesso di diploma di laurea conseguito in una università italiana, per sostenere gli esami di abilitazione all’esercizio professionale.

I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono:

§       documentate garanzie circa il corso di studio, formazione professionale o attività culturale da svolgere;

§       adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, non inferiori all’importo richiesti in via generale per gli stranieri che intendono fare ingresso nel territorio nazionale[7];

§       polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, qualora lo straniero non abbia diritto all’assistenza sanitaria in Italia in virtù di accordi o convenzioni in vigore con il suo Paese;

§       età maggiore di anni 14.

 

Le procedure per l’immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi universitari sono definite periodicamente dal Ministro dell’università e della ricerca. Le disposizioni valide per il triennio 2005-2007, emanate il 21 marzo 2005, sono state confermate per l’anno accademico 2007-2008 con alcuni aggiornamenti[8].

La parte prima di tale provvedimento reca le disposizioni relative alla iscrizione degli studenti stranieri non comunitari residenti all’estero a corsi di laurea e laurea magistrale presso le università italiane; le medesime disposizioni sono inoltre applicate per le immatricolazioni ai corsi di formazione presso le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

I candidati all’iscrizione devono presentare alla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza la domanda di preiscrizione ad un corso di laurea o di laurea magistrale scelto tra quelli per i quali le singole Università hanno riservato uno specifico contingente di posti per l’anno accademico.

Disposizioni particolari (esonero dalla prova di lingua italiana e iscrizione al di fuori dello specifico contingente) sono previste per candidati in possesso del baccellierato internazionale e di titoli di studio rilasciati da particolari istituzioni quali le scuole italiane all’estero, le “scuole di frontiera”, le scuole europee, le sezioni italiane di scuole estere, le scuole della Repubblica di San Marino, alcune scuole straniere operanti in Italia, le scuole argentine con insegnamento della lingua italiana, nonché per coloro che sono in possesso di diplomi e certificazioni relativi alla conoscenza della lingua rilasciati da determinate università.

I candidati ammessi alle prove devono richiedere alle rappresentanze italiane competenti per territorio, previa documentazione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in merito alla garanzia economica, il visto d’ingresso per motivi di studio al fine di poter sostenere l’esame di ammissione all’università. Entro otto giorni dal loro arrivo in Italia i candidati devono presentare domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, alla questura della città in cui intendono stabilirsi; la domanda può essere presentata anche tramite gli uffici postali. Il rilascio è comunque subordinato alla dimostrazione delle garanzie economiche di cui sopra.

I candidati sostengono presso le università le prove dirette ad accertare la conoscenza della lingua italiana ed, eventualmente, le prove attitudinali previste per i candidati provenienti dai Paesi nei quali l’iscrizione universitaria sia effettuata col sistema del numero chiuso e le prove di ammissione previste per i corsi ad accesso programmato.

Dopo lo svolgimento delle prove il Ministero cura la pubblicazione della lista nazionale dei posti riservati ai candidati stranieri non comunitari rimasti disponibili in ogni sede e per ogni corso di laurea o di diploma universitario. Sulla base di tale lista i candidati che abbiano partecipato alle prove e che, pur risultando idonei, non si siano classificati utilmente in graduatoria rispetto al contingente stabilito possono presentare domanda di ammissione a un corso affine presso la stessa sede o di riassegnazione ad altra sede.

Successivamente all’immatricolazione ad un corso di laurea o di diploma universitario ed almeno entro trenta giorni prima della data di scadenza del permesso di soggiorno, gli studenti dovranno rivolgersi alla questura competente per richiederne la proroga per l’intero anno. In occasione di tale rinnovo l’interessato dovrà risultare in possesso della copertura economica.

 

Si ricorda infine che la legge comunitaria 2005[9] (allegato A) include nella delega concernente il recepimento della normativa comunitaria, la direttiva 2004/114/CE del 13 dicembre 2004[10], riguardante le condizioni e le procedure per l’ingresso e il soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi, che si recano nel territorio degli Stati membri, per un periodo superiore ai tre mesi, per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato[11].

 


 

Contenuto

Lo schema di decreto ministeriale trasmesso per il parere alle Camere, composto da un solo articolo, fissa nel numero di 52.497 la quota massima di visti di ingresso e di permessi di soggiorno che possono essere rilasciati a cittadini stranieri residenti all’estero per l’accesso ai corsi universitari per l’anno accademico 2007-2008.

Si registra un incremento di oltre 5.000 unità rispetto alla quota fissata lo scorso anno pari a 47.128 visti.

Il numero di visti consentiti viene ripartito in due quote: una per l’accesso ai corsi universitari presso gli Atenei (46.273) e l’altra presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (6.224).

Viene specificato che l’accesso è consentito alle strutture universitarie sia statali, sia non statali, purché abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

 

 


Schema di Decreto Ministeriale (n. 123)

 


 

 

 

 


 

Normativa di riferimento

 


 

Legge 19 novembre 1990, n. 341.
Riforma degli ordinamenti didattici universitari
(art. 1)

 

 

(1)

----------------------------------------

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 novembre 1990, n. 274.

 

 

Art. 1

Titoli universitari.

1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

 

a) diploma universitario (DU);

 

b) diploma di laurea (DL);

 

c) diploma di specializzazione (DS);

 

d) dottorato di ricerca (DR).

(omissis)

 


 

Legge 2 dicembre 1991, n. 390.
Norme sul diritto agli studi universitari
(art. 4)

 

 

(1)

------------------------------------

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 dicembre 1991, n. 291.

(omissis)

 

Capo II - Interventi dello Stato

 

Art. 4

Uniformità di trattamento.

1. Con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Consulta nazionale di cui all'articolo 6, sono stabiliti ogni tre anni:

 

a) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, nonché per la definizione delle relative procedure di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di cui alla presente legge non destinati alla generalità degli studenti. Le condizioni economiche vanno individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare;

 

b) le tipologie minime e i relativi livelli degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 3;

 

c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa a favore degli interventi riservati ai capaci e meritevoli privi di mezzi.

 

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato sei mesi prima dell'inizio del primo dei tre anni accademici di riferimento, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 . In prima applicazione il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e rimane in vigore fino alla fine dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di emanazione del decreto stesso (3).

 

 

(3)  In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.P.C.M. 30 aprile 1997 e il D.P.C.M. 9 aprile 2001.

(omissis)

Legge 15 marzo 1997, n. 59.
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa
(art. 11)

 

 

(1)

--------------------------------------

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.

(omissis)

Art. 11

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999 (42), uno o più decreti legislativi diretti a (43):

 

a) razionalizzare l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

 

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all’estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale (44);

 

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

 

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso (45).

 

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all’articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

 

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore (46).

 

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti princìpi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai princìpi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti princìpi e criteri direttivi (47):

 

a) completare l’integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell’impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all’articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (48);

 

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l’istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

 

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell’esercizio del potere di indirizzo e direttiva all’ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

 

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l’iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

 

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

 

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall’ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all’articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell’accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell’ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all’ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell’ipotesi di accordo;

 

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti (49);

 

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro (50);

 

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l’adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull’applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica (51).

 

4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati (52).

 

5. Il termine di cui all’articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , è riaperto fino al 31 luglio 1997.

 

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell’articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 : alla lettera e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera q) è abrogata; alla lettera t) dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».

 

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso (53).

 

 

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(42)  Per la proroga dei termini al 31 luglio 1999, vedi l’art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50. Successivamente l’art. 1, L. 29 luglio 1999, n. 241 (Gazz. Uff. 29 luglio 1999, n. 176), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha così disposto:

«Art. 1. 1. I termini per l’esercizio delle deleghe di cui all’articolo 10 e all’articolo 11, comma 1, lettere

b), c) e d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, come differiti dall’articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati di novanta giorni limitatamente agli atti che risultino trasmessi alle Camere ed assegnati alla commissione competente alla data di entrata in vigore della presente legge».

(43)  Alinea così modificato dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191. In attuazione della delega contenuta nel presente comma sono stati emanati i seguenti decreti:

- quanto alla lettera a):

il D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, sul riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo;

il D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, sulla soppressione dell’A.I.M.A. e l’istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284, sul riordino della Cassa depositi e prestiti;

il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 285, sul riordino del Centro di formazione studi (Formez);

il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 287, sul riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e la riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche;

il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell’organizzazione del Governo;

il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- quanto alla lettera b):

il D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 19, sulla trasformazione dell’ente pubblico «La Biennale di Venezia» in persona giuridica privata denominata «Società di cultura La Biennale di Venezia»;

il D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 20, sulla trasformazione in fondazione dell’ente pubblico «Istituto nazionale per il dramma antico»;

il D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, sulla trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate;

il D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373, sulla razionalizzazione delle norme concernenti l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

il D.Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, sul riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia»;

il D.Lgs. 21 aprile 1999, n. 116, sul riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni;

il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, sul riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I.;

il D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 258, sul riordino del Centro europeo dell’educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e la trasformazione in fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci»;

il D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 273, sulla trasformazione in fondazione dell’ente autonomo «La Triennale di Milano»;

il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 304, sulla trasformazione dell’Ente autonomo esposizione universale di Roma in società per azioni;

il D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, sull’istituzione dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché sugli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;

il D.Lgs. 20 ottobre 1999, n. 442, sulla trasformazione dell’ente autonomo «Mostra d’oltremare e del lavoro italiano nel Mondo» in società per azioni;

il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, sul riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali;

il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, sul riordino dell’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE);

- quanto alla lettera c):

il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, sul riordino e il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

- quanto alla lettera d):

il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19, sul riordino del Consiglio nazionale delle ricerche;

il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27, sul riordino dell’Agenzia spaziale italiana - A.S.I.;

il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 36, sul riordino dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente - ENEA;

il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 296, sull’istituzione dell’Istituto nazionale di astrofisica - INAF;

il D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, sull’istituzione dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché sugli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;

il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454, sulla riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura;

il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540, sul riordino delle stazioni sperimentali per l’industria.

(44)  Lettera così modificata dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.

(45)  Comma così modificato dall’art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(46)  In attuazione del presente comma è stato emanato il D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 170, che contiene disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

(47)  Alinea così modificato dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191. In attuazione della delega contenuta nel presente comma vedi il D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396.

(48)  La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4, lettera a), secondo periodo, nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione.

(49)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-17 luglio 2000, n. 292 (Gazz. Uff. 19 luglio 2000, n. 30, serie speciale), ha dichiarato non fondata questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4, lettera g) sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione; ha dichiarato inoltre la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4 , sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, 76 e 113 della Costituzione.

(50)  Lettera così modificata dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191. La predetta modificazione è consistita nell’inserimento delle parole «facoltative» dopo «procedure». Peraltro, la disposizione che ha previsto tale modificazione è stata abrogata dall’art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50. Pertanto, deve ritenersi che l’espressione «facoltativa» debba ritenersi ora eliminata.

(51)  Comma così modificato dall’art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(52)  Comma aggiunto dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.

(53)  Periodo aggiunto dall’art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(omissis)

 


 

D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
(art. 39)

 

(1)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1998, n. 191, S.O.

 

(omissis)

Articolo 39

Accesso ai corsi delle università.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37)

1. In materia di accesso all’istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo.

 

2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all’articolo 3, promuovendo l’accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui all’articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all’inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza.

 

3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:

 

a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero;

 

b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio e l’esercizio in vigenza di esso di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare;

 

c) l’erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocità;

 

d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell’uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);

 

e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all’istruzione universitaria in Italia;

 

f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero.

 

4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, è disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell’interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l’accesso all’istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all’estero. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l’acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni (106).

 

5. È comunque consentito l’accesso ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle università, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio (107).

 

(omissis)

 

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(106) Il numero dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l’accesso ai corsi universitari presso gli atenei nazionali statali e non statali abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, rilasciati in favore dei cittadini stranieri residenti all’estero, è stato fissato, per l’anno accademico 2000-2001, in 20.220, con D.M. 10 novembre 2000 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2000, n. 289); per l’anno accademico 2001-2002, in 22.019, con D.M. 19 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 16 aprile 2002, n. 89).

(107) Comma prima sostituito dal comma 1 dell’art. 26, L. 30 luglio 2002, n. 189 e poi così modificato dal comma 6-bis dell’art. 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 


 

D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.
Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59
(artt. 49-51)

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

(omissis)

Art. 49

Istituzione del ministero e attribuzioni.

1. È istituito il ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione scolastica ed istruzione superiore, di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica.

 

3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni dei ministeri della pubblica istruzione e della università e ricerca scientifica e tecnologica, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e l’autonomia delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca, nel quadro di cui all’articolo 1, comma 6, e dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il ministero esercita le funzioni di vigilanza spettanti al ministero della pubblica istruzione, a norma dell’articolo 88, sull’agenzia per la formazione e l’istruzione professionale.

 

 

Art. 50

Aree funzionali.

1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

 

a) istruzione non universitaria: organizzazione generale dell’istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale; definizione dei criteri e dei parametri per l’organizzazione della rete scolastica; criteri e parametri per l’attuazione delle politiche sociali nella scuola; determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome; valutazione del sistema scolastico; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell’educazione comuni ai paesi dell’Unione europea; assetto complessivo dell’intero sistema formativo, individuazione degli obiettivi e degli standard formativi e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; consulenza e supporto all’attività delle istituzioni scolastiche autonome; competenze di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23; istituzioni di cui all’articolo 137, comma 2, ed all’articolo 138, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (92);

 

b) compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; istruzione universitaria, ricerca scientifica e tecnologica: programmazione degli interventi sul sistema universitario e degli enti di ricerca non strumentali; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università e degli enti di ricerca non strumentali; monitoraggio e valutazione, anche mediante specifico Osservatorio, in materia universitaria; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario, anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del ministero degli affari esteri; monitoraggio degli enti di ricerca non strumentali e supporto alla valutazione del CIVR; completamento dell’autonomia universitaria; formazione di grado universitario; razionalizzazione delle condizioni d’accesso all’istruzione universitaria; partecipazione alle attività relative all’accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca; indirizzo e sostegno della ricerca aerospaziale; cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario ed internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all’integrazione con la ricerca pubblica (93).

 

 

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(92) Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero dell’istruzione vedi il comma 7 dell’art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

(93) Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero dell’università e della ricerca vedi il comma 8 dell’art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

 

 

Art. 51

Ordinamento.

1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in relazione alle aree funzionali di cui all’articolo 50.

(omissis)

 

 


 

D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
(artt. 34 e 46)

 

 

 

(1)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 258, S.O.

 

(omissis)

Art. 34.

Titoli di prelazione.

1. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono fissate le modalità di predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nel Paese di origine ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del testo unico, e sono stabiliti i criteri per la loro valutazione. I programmi sono presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, sentito il Ministero degli affari esteri, procede all’istruttoria e, congiuntamente con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, provvede alla relativa valutazione e all’eventuale approvazione, dando precedenza ai programmi validati dalle regioni e che siano coerenti con il fabbisogno da queste formalizzato ai sensi dell’articolo 21, comma 4-ter, del testo unico.

 

2. I lavoratori in possesso dell’attestato di qualifica ovvero di frequenza con certificazione delle competenze acquisite, conseguito nell’àmbito dei predetti programmi, sono inseriti in apposite liste istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

3. Le liste di cui al comma 2, distinte per Paesi di origine, constano di un elenco di nominativi contenente il Paese di origine, le complete generalità, la qualifica professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato o indeterminato, nonché l’indicazione del programma formativo svolto e del rispettivo settore di impiego di destinazione.

 

4. I dati inseriti in tali liste sono posti a disposizione, tramite il sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro, dei datori di lavoro, che possono procedere con la richiesta di nullaosta al lavoro ai sensi dell’articolo 22, commi 3, 4 e 5, del testo unico, oppure nei casi in cui abbiano conoscenza diretta degli stranieri, con la richiesta nominativa di nullaosta di cui all’articolo 22, comma 2, del testo unico. Il nullaosta al lavoro per tali lavoratori è rilasciato senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall’articolo 22, comma 4, del testo unico.

 

5. I lavoratori inseriti nell’elenco hanno un diritto di priorità, rispetto ai cittadini del loro stesso Paese, secondo l’ordine di iscrizione nelle liste, ai fini della chiamata numerica di cui all’articolo 22, comma 3, del testo unico.

 

6. Nel caso di richieste numeriche di nullaosta per lavoro stagionale, tale diritto di priorità opera esclusivamente rispetto ai lavoratori che non si trovano nella condizione prevista dall’articolo 24, comma 4, del testo unico.

 

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all’articolo 3, comma 4, del testo unico, è riservata una quota di ingressi per lavoro subordinato non stagionale ai lavoratori inseriti nell’elenco che abbiano partecipato all’attività formativa nei Paesi di origine, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, ai sensi dell’articolo 21, comma 4-ter, del testo unico. Qualora si verifichino residui nell’utilizzo della quota riservata, trascorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la stessa rientra nella disponibilità della quota di lavoro subordinato.

 

8. Entro i limiti della riserva fissata ai sensi del comma 7, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà alla ripartizione della relativa quota di ingressi, tenendo conto in via prioritaria delle richieste di manodopera da impiegare nelle aree di destinazione lavorativa dei cittadini extracomunitari, individuate nei programmi di istruzione e formazione professionale approvati ai sensi del comma 1.

 

9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può prevedere che, in caso di esaurimento della quota riservata prevista al comma 7, siano ammessi ulteriori ingressi, sulla base di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi dell’articolo 23 del testo unico.

 

10. Ai partecipanti ai corsi di formazione destinati ai lavoratori autonomi stranieri, inseriti in appositi elenchi, è riservata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all’articolo 3, comma 4, del testo unico, una quota stabilita a livello nazionale (82).

 

 

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(82) Articolo così sostituito dall’art. 29, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).

(omissis)

Art. 46.

Accesso degli stranieri alle università.

1. In armonia con gli orientamenti comunitari sull’accesso di studenti stranieri all’istruzione universitaria, di atenei, sulla base di criteri predeterminati e in applicazione della regolamentazione sugli accessi all’istruzione universitaria, stabiliscono, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l’anno accademico successivo, anche in coerenza con le esigenze della politica estera culturale e della cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di collaborazione universitaria con i Paesi terzi. Sono ammessi in soprannumero ai predetti corsi, per effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo, nonché di accordi fra università italiane e università dei Paesi interessati, studenti stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per l’intera durata dei corsi medesimi, dal Ministero degli affari esteri o dal Governo del Paese di provenienza. Nel caso di accesso a corsi a numero programmato l’ammissione è, comunque, subordinata alla verifica delle capacita ricettive delle strutture universitarie e al superamento delle prove di ammissione.

 

2. Sulla base dei dati forniti dalle università al Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del comma 1, è emanato il decreto di cui al comma 4 dell’articolo 39 del testo unico e con successivo provvedimento sono definiti i conseguenti adempimenti amministrativi per il rilascio del visto di ingresso. A tal fine, la sufficienza dei mezzi di sussistenza è valutata considerando anche le garanzie prestate con le modalità di cui all’articolo 34, le borse di studio, i prestiti d’onore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani, o per i quali le amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma 5.

 

3. Le università italiane istituiscono, anche in convenzione con altre istituzioni formative, con enti locali e con le regioni, corsi di lingua italiana ai quali sono ammessi gli stranieri provenienti dai Paesi terzi in possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciati ai sensi del decreto di cui al comma 2, nonché gli stranieri indicati all’articolo 39, comma 5, del testo unico, i quali non siano in possesso di una certificazione attestante una adeguata conoscenza della lingua italiana. Al termine dei corsi è rilasciato un attestato di frequenza.

 

4. I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio.

 

Il permesso di soggiorno può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.

 

5. Gli studenti stranieri accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati alla generalità degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d’onore ed i servizi abitativi, in conformità alle disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell’articolo 4 della stessa legge n. 390 del 1991, che prevede criteri di valutazione del merito dei richiedenti, in aggiunta a quella delle condizioni economiche degli stessi e tenuto, altresì, conto del rispetto dei tempi previsti dall’ordinamento degli studi. La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri è valutata secondo le modalità e le relative tabelle previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale ambasciata italiana e legalizzata dalle prefetture - Uffici territoriali del Governo ai sensi dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le regioni possono consentire l’accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate, di particolare disagio economico (98).

 

6. Per le finalità di cui al comma 5 le competenti rappresentanze diplomatiche consolari italiane rilasciano le dichiarazioni sulla validità locale, ai fini dell’accesso agli studi universitari, dei titoli di scuola secondaria stranieri, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o giudizio annotato sul titolo di studio. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e del Ministro degli affari esteri sono determinate le tabelle di corrispondenza per la valutazione del voto o giudizio riportato sul titolo straniero con la valutazione adottata nell’ordinamento scolastico italiano.

 

 

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(98) Comma così sostituito dall’art. 42, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).

 

 

(omissis)


 

D.M. 12 luglio 2000.
Definizione delle tipologie dei visti d’ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° agosto 2000, n. 178.

 

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

 

di concerto con

 

i Ministri dell’interno, della giustizia,

 

del lavoro e della previdenza sociale

 

e per la solidarietà sociale

 

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico suddetto, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare l’art. 5;

 

Vista la legge 30 settembre 1993, n. 388, recante ratifica ed esecuzione:

 

a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni, di seguito indicato: «Accordo di Schengen»;

 

b) dell’accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, di seguito indicata: «Convenzione di applicazione», con allegate due dichiarazioni unilaterali dell’Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi all’atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell’accordo di adesione summenzionato;

 

c) dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell’accordo di cui alla lettera b), tutti firmati a Parigi il 27 novembre 1990;

 

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 209, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull’Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, e del Protocollo allegato denominato «acquis» di Schengen;

 

Vista la direttiva del Ministero dell’interno di cui all’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

 

Sentiti il Ministro per le politiche comunitarie, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato ed il Ministro della sanità;

 

Considerato che l’articolo B del Protocollo precitato prevede che l’«acquis» di Schengen, incluse le decisioni del comitato esecutivo, si applica immediatamente ai Paesi firmatari degli Accordi di Schengen;

 

Considerato quanto previsto dalla «Istruzione consolare comune, diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria degli Stati parte della Convenzione di Schengen», di seguito indicata: «I.C.C.», approvata dal comitato esecutivo per la prima volta a Parigi il 14 dicembre 1993 e modificata da ultimo il 28 aprile 1999;

 

Considerato che i cittadini dei Paesi terzi di cui all’allegato n. 1, parte II dell’I.C.C., sono autorizzati a soggiornare in esenzione dall’obbligo del visto fino a novanta giorni, solo per motivi di turismo, affari, gara sportiva, invito e missione;

 

Considerato che:

 

1) i visti d’ingresso previsti dagli articoli 10 e 11 della Convenzione di applicazione sono denominati «visti Schengen uniformi», di seguito indicati: «V.S.U.», e si dividono in:

 

visti di «tipo A», per transito aeroportuale, validi esclusivamente per il transito nelle zone internazionali degli aeroporti;

 

visti di «tipo B», per transito, con validità massima di cinque giorni;

 

visti di «tipo C», per soggiorni di breve durata o di viaggio, con validità massima di novanta giorni;

 

2) i visti suddetti possono essere limitati nella validità territoriale, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Convenzione di applicazione stessa, assumendo la denominazione di visti a «validità territoriale limitata», di seguito indicati: «V.T.L.»;

 

3) i visti d’ingresso previsti dall’art. 18 della Convenzione di applicazione sono denominati «visti nazionali», di seguito indicati: «V.N.», e che tali visti di lunga durata, di «tipo D», hanno validità superiore a novanta giorni;

 

Decreta:

 

Art. 1.

1. Le tipologie dei visti corrispondenti ai diversi motivi d’ingresso sono: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, familiare al seguito, gara sportiva, inserimento nel mercato del lavoro, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro.

 

 

Art. 2.

1. Fatti salvi i controlli di sicurezza richiesti in àmbito Schengen e fermo restando quanto previsto circa il rilascio dei visti d’ingresso dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, i requisiti e le condizioni per l’ottenimento di ciascuna tipologia di visto sono indicati nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

 

 

 

Allegato A

 

Requisiti e condizioni

 

(omissis)

Art. 16.

Visto per «studio» (V.S.U. o V.N.).

Il visto per studio consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ma a tempo determinato, allo straniero che intenda seguire corsi universitari ai sensi dell’art. 39 del testo unico n. 286/1998 e dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, corsi di studio o di formazione professionale presso istituti riconosciuti o comunque qualificati, ovvero allo straniero che sia chiamato a svolgere attività culturali e di ricerca.

 

Il visto per studio è altresì rilasciato, per il periodo necessario, allo straniero che si trovi nelle condizioni previste dall’art. 47, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

 

I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono:

 

a) documentate garanzie circa il corso di studio, formazione professionale o attività culturale da svolgere;

 

b) adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, non inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’interno con la Direttiva di cui all’art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998;

 

c) polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, laddove lo straniero non abbia diritto all’assistenza sanitaria in Italia in virtù di accordi o convenzioni in vigore con il suo Paese;

 

d) età maggiore di anni 14.

 

Per quanto concerne le attività di studio che comportano l’esercizio di attività sanitarie è richiesto il preventivo riconoscimento del titolo di studio abilitante all’esercizio professionale da parte del Ministero della sanità.

 

(omissis)


 

D.M. 10 novembre 2000.
Accesso di studenti ai corsi universitari per l’anno accademico 2000-2001

 

 

(1), (2)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 dicembre 2000, n. 289.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all’art. 39, comma 4, D.M. 10 novembre 2000.

 

 

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELL’INTERNO

 

ed

 

IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ

 

E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

 

 

Visto l’art. 39, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di seguito denominato testo unico, in materia di accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari;

 

Visto l’art. 39, comma 4, del testo unico, che prevede la fissazione con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri dell’interno e dell’università e ricerca scientifica e tecnologica del numero di visti d’ingresso e permessi di soggiorno da rilasciare annualmente per l’accesso all’istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all’estero;

 

Visto l’art. 46 del regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, di seguito denominato Regolamento, sulle modalità per l’accesso ai corsi universitari per gli studenti stranieri residenti all’estero;

 

Considerate le disponibilità comunicate dalle Università dei posti riservati agli studenti stranieri per l’ammissione ai corsi di laurea e di diploma universitario per l’anno accademico 2000-2001;

 

Sentite le competenti commissioni parlamentari;

 

Decreta:

 

1. Per l’anno accademico 2000-2001 possono essere rilasciati in favore di cittadini stranieri residenti all’estero 20.220 visti di ingresso e permessi di soggiorno per l’accesso ai corsi universitari presso gli atenei nazionali statali e non statali abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

 

 

 


 

D.M. 19 dicembre 2001.
Fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l’accesso all’istruzione universitaria degli studenti stranieri. Anno accademico 2001-2002

 

 

(1) (2)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 aprile 2002, n. 89.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al comma 4 dell’art. 39, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

 

 

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELL’INTERNO

 

ed

 

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE

 

DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

 

 

Visto l’art. 39, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato testo unico, in materia di accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari;

 

Visto l’art. 39, comma 4, del testo unico, che prevede la fissazione con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri dell’interno e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del numero di visti d’ingresso e permessi di soggiorni da rilasciare annualmente per l’accesso all’istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all’estero;

 

Visto l’art. 46 del regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, di seguito denominato regolamento, sulle modalità per l’accesso ai corsi universitari per gli studenti stranieri residenti all’estero;

 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» con il quale si è proceduto tra l’altro alla istituzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

 

Considerate le disponibilità comunicate dalle università dei posti riservati agli studenti stranieri per l’ammissione ai corsi universitari per l’anno accademico 2001-2002;

 

Sentite le competenti commissioni parlamentari;

 

 

Decreta:

 

1. Per l’anno accademico 2001-2002 possono essere rilasciati in favore di cittadini stranieri residenti all’estero 22.019 visti di ingresso e permessi di soggiorno per l’accesso ai corsi universitari presso gli Atenei nazionali statali e non statali abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

 

 


 

D.M. 11 ottobre 2006.
Fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri, per l'anno accademico 2006/2007

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 novembre 2006, n. 279.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al comma 4 dell'art. 39, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

 

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

e

 

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ

 

E DELLA RICERCA

 

Visto l'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato «Testo unico», in materia di accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari;

 

Visto l'art. 39, comma 4, del testo unico, che prevede la fissazione con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri dell'interno e dell'università e ricerca scientifica e tecnologica del numero di visti d'ingresso e permessi di soggiorno da rilasciare annualmente per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero;

 

Visto l'art. 46 del regolamento di attuazione del testo unico, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, di seguito denominato «Regolamento», sulle modalità per l'accesso ai corsi universitari per gli studenti stranieri residenti all'estero;

 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» con il quale si è proceduto tra l'altro alla istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

 

Considerate le disponibilità comunicate dalle università e dalla D.G. per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica per l'ammissione ai corsi per l'anno accademico 2006-2007;

 

Sentite le competenti commissioni parlamentari;

 

Decreta:

 

Art. 1

Per l'anno accademico 2006-2007 possono essere rilasciati in favore di cittadini stranieri residenti all'estero 47.128 visti di ingresso e permessi di soggiorno, ripartiti in numero di 41.351, per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei e in numero di 5.777 presso le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nazionali statali e non statali abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

 

 

 

 

 



[1]     D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

[2]     D.M. 10 novembre 2000, Accesso di studenti ai corsi universitari per l’anno accademico 2000-2001

[3]     DM 19 dicembre 2001, Fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l’accesso all’istruzione universitaria degli studenti stranieri. Anno accademico 2001-2002 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale 16 aprile 2002, n. 89).

[4]     D.M. 11 ottobre 2006, Fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l’accesso all’istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri, per l’anno accademico 2006/2007.

[5]     In particolare, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario o per motivi religiosi, nonché per gli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia.

[6]     Disciplinata dalla legge 2 agosto 1999, n. 264, Norme in materia di accessi ai corsi universitari e dal regolamento emanato con D.M. 21 luglio 1997, n. 245, Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento.

[7]     Il Ministro dell’interno, con la direttiva del 1° marzo 2000, ha provveduto alla definizione dei criteri per quantificare i mezzi di sussistenza che gli stranieri extracomunitari devono dimostrare di possedere, nell’ambito delle condizioni per l’ingresso nel territorio nazionale e per il rilascio del visto.

[8]     Le disposizioni del 21 marzo 2005 (prot. 658) sono state emanate dalla Direzione generale per lo studente e il diritto allo studio del Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica, e sono state concordate con i Ministeri degli affari esteri e dell’interno. Esse sono state diramate alle università, alle rappresentanze diplomatico - consolari e alle questure. Il testo è disponibile in www.miur.it/UserFiles/2580.pdf.

[9]     L. 25 gennaio 2006, n. 29, Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005.

[10]    Direttiva 2004/114/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004 relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 23 dicembre 2004, n. L375).

[11]    Per maggiori dettagli sulla relativa disciplina, si rinvia al dossier progetti di legge “Legge comunitaria 2005” (XIV legislatura, n. 744) del Servizio studi.