Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Personale di controllo negli impianti sportivi Schema di D.M. n. 106 - (Art. 2-ter, D.L. 8/2007)
Riferimenti:
SCH.DEC 106/XV     
Serie: Atti del Governo    Numero: 101
Data: 17/07/2007
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
DL n. 8 del 08-FEB-07     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Atti del Governo

Personale di controllo negli impianti sportivi

Schema di D.M. n. 106

(Art. 2-ter, D.L. 8/2007)

 

 

 

 

n. 101

 

 

17 luglio 2007

 


 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

SIWEB

 

Dipartimento Cultura

 

SIWEB

 

Ha partecipato alla redazione del dossier il Dipartimento Giustizia.

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: ac0267.doc

 

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Presupposti normativi4

Contenuto  5

Schede di lettura

Il quadro normativo  9

§      Le più recenti misure normative di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive  9

§      L’incaricato dei servizi di controllo negli impianti sportivi (steward)12

§      L’articolo 2-ter del decreto-legge n. 8 del 2007  17

§      Lo steward e i servizi di sicurezza sussidiaria  19

Lo schema di decreto ministeriale  22

Schema di D.M. n. 106

§      Determinazione dei requisiti delle modalità di selezione e formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d’uso degli impianti medesimi, nonché delle modalità di collaborazione dei predetti incaricati con le Forze dell’ordine  29

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

§      Codice penale (artt. 336, 337)57

§      R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (artt. 11, 134)59

§      Legge 24 novembre 1981, n. 689. Modifiche al sistema penale (art. 13)62

§      Legge 13 dicembre 1989, n. 401. Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive  64

§      D.M. 18 marzo 1996. Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi74

§      D.L. 24 febbraio 2003, n. 28. conv., con mod., Legge 24 aprile 2003, n. 88. Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive  110

§      D.M. 6 giugno 2005. Modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi117

§      D.L. 17 agosto 2005, n. 162, conv. con mod., Legge 17 ottobre 2005, n. 210. Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive  132

§      D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, conv. con mod., Legge 4 aprile 2007, n. 41. Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonchè norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive  137

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa

 


 

Dati identificativi

 

Numero dello schema di decreto

106

Titolo

Determinazione dei requisiti delle modalità di selezione e formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d’uso degli impianti medesimi, nonché delle modalità di collaborazione dei predetti incaricati con le Forze dell’ordine.

Ministro competente

Ministro dell’interno

Norma di riferimento

Art. 2-ter, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, conv. con mod., Legge 4 aprile 2007, n. 41

Settore d’intervento

Sport; criminalità e ordine pubblico

Numero di articoli

8

Date

 

§       presentazione

19 giugno 2007

§       assegnazione

21 giugno 2007

§       termine per l’espressione del parere

20 agosto 2007

§       termine per l’emanazione dell'atto

5 giugno 2007

Commissione competente

Commissioni I (Affari costituzionali) e VII (Cultura)

Rilievi di altre Commissioni

-

 


 

Presupposti normativi

Lo schema di decreto ministeriale in esame dà attuazione all’articolo 2-ter del D.L. 8/2007[1], convertito, con modificazioni, dalla L. 41/2007.

Tale disposizione, al comma 1, ha attribuito ad un apposito decreto del ministro dell’interno, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge, il compito di definire i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d’uso degli impianti medesimi, nonché quello dì, stabilire le modalità di collaborazione con le Forze dell’ordine.

Sul testo del decreto è prevista l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali hanno a disposizione 60 giorni per provvedere. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere emanato.

 


 

Contenuto

Lo schema di decreto in esame, composto da otto articoli, determina i requisiti delle modalità di selezione e formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d’uso degli impianti medesimi, nonché delle modalità di collaborazione dei predetti incaricati con le Forze dell’ordine.

L’articolo 1 delimita il campo di applicazione del provvedimento, stabilendo che lo stesso riguarda gli impianti nei quali si svolgono le competizioni calcistiche con capienza superiore a 7.500 posti.

L’articolo 2 definisce gli obblighi in capo alle società organizzatrici delle competizioni calcistiche in ordine al controllo dei biglietti, all’ingresso e deflusso degli spettatori secondo quanto stabilito dal regolamento d’uso; tali compiti devono essere svolti attraverso propri addetti denominati “steward”, sotto la vigilanza del responsabile del Gruppo operativo sicurezza (GOS).

L’articolo 3 detta norme in materia di selezione e formazione del personale.

L’articolo 4 disciplina i motivi di decadenza dall’incarico.

L’articolo 5 modifica l’art. 19-quater del più volte citato D.M. 18 marzo 1996, definendo il numero minimo di steward operanti in occasione dello svolgimento di ciascuna manifestazione sportiva.

L’articolo 6 reca le norme generali per lo svolgimento del servizio da parte degli steward.

L’articolo 7 contiene un’articolata disciplina delle modalità di svolgimento del servizio.

L’articolo 8 dispone in ordine ai tempi e alle modalità di applicazione e di verifica delle disposizioni recate dal decreto.

 


Schede di lettura

 


Il quadro normativo

Le più recenti misure normative di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive

Il drammatico susseguirsidi episodi di violenza, individuale e collettiva, consumati nel corso degli ultimi anni in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive ha indotto il legislatore ad intervenire più volte su questa materia al fine di prevedere più adeguati strumenti giuridici di prevenzione e repressione.

In particolare, è stata introdotta una disciplina-quadro in materia di reati connessi al teppismo sportivo (L. 401/1989[2]).

 

La L. 401/1989 ha inteso combattere il fenomeno della violenza negli stadi in tre distinti momenti temporali e secondo tre modalità:

§         impedire l'accesso ai luoghi di svolgimento delle competizioni agonistiche di soggetti pericolosi per l'ordine pubblico (il provvedimento interdittivo, cd. daspo, è assunto dal questore); successivamente, è stata introdotta come misura preventiva complementare al “divieto di accesso” (esteso anche ai luoghi di sosta e transito limitrofi allo stadio)l'obbligo, nei confronti del tifoso violento al quale  è stato notificato il divieto, di comparire durante le ore di svolgimento delle gare presso gli uffici di polizia;

§         sanzionare pecuniariamente i comportamenti di turbativa delle manifestazioni sportive non costituenti illecito penale;

§         vietare un nuovo accesso agli stadi a chi sia stato arrestato in flagranza per reati commessi durante o in occasione di manifestazioni sportive e successivamente rimesso in libertà.

In particolare, l’accesso agli stadi era vietato, ex art. 6, a chi vi si fosse recato con armi improprie, o fosse stato condannato o denunciato per aver preso parte attiva a episodi di violenza durante manifestazioni sportive, o che nelle stesse circostanze avesse incitato o inneggiato alla violenza con grida o con scritte. La violazione del divieto era sanzionata con l’arresto da tre mesi ad un anno.

Dopo la legge quadro, numerose sono state le iniziative del legislatore volte ad arginare il teppismo sportivo, significativamente caratterizzate dall’adozione dello strumento della decretazione d’urgenza.

Anzitutto, la c.d. legge Mancino (D.L. 122/1993[3]) ha vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di organizzazioni, associazioni o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; la violazione a tale divieto costituisce reato contravvenzionale punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. L’esposizione di striscioni, simboli ed emblemi e le ulteriori manifestazioni esteriori di tale natura sono, invece, puniti a titolo di delitto, con la reclusione fino a tre anni e la multa da 103 a 258 euro (art. 2).

Successivamente, numerosi decreti-legge[4] sono intervenuti sulla L. 401/1989, di norma allo scopo di inasprirne le misure.

Dal 1989 ad oggi, la disciplina antiviolenza negli stadi si è, in definitiva, caratterizzata per il rafforzamento delle misure di prevenzione, per gli incrementi di pena per delitti già previsti dalla legge (come il porto d’armi, di cui alla c.d. legge Reale n. 152/1975), per il ricorso a misure coercitive[5] nonchè per l’introduzione di nuovi illeciti connessi allo svolgimento di gare sportive.

A parte il generico illecito amministrativo di “turbativa di manifestazioni sportive” (punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 354 euro) in riferimento ai reati (delitti e contravvenzioni) collegati a manifestazioni sportive si segnalano:

§         il lancio di corpi contundenti o altri oggetti (compresi gli artifizi pirotecnici) in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazioni medesime (delitto sanzionato con la reclusione da 1 a 4 anni). La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell’inizio, la sospensione, l’interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva; l’aumento è fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone;

§         lo scavalcamento (di una recinzione o separazione dell’impianto) nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, e l’invasione del terreno di gioco, nel corso delle manifestazioni medesime, se dal fatto derivi pericolo per le persone (contravvenzione punita con arresto fino a un anno o l’ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro; la pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell’inizio, l’interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica;

§         il possesso di artifizi pirotecnici (razzi, bengala, petardi, fumogeni, ecc,), oggetti contundenti e comunque atti ad offendere (bastoni, mazze) e, materiale imbrattante o inquinante, nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (contravvenzione punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro;

§         la violenza o minaccia contro gli stewards (sui quali, v. infra), punita a titolo di violenza, minaccia e resistenza ad un pubblico ufficiale (artt. 336 e 337 c.p.) con le stesse pene previste dai medesimi articoli (da 6 mesi a 5 anni di reclusione);

§         le lesioni personali gravi o gravissime in occasione di servizi di ordine pubblico”. Tale nuova fattispecie di reato (art. 583-quater c.p.) punisce con le pene previste dall’art. 583 c.p., aumentate della metà, chiunque procuri ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico lesioni personali gravi o gravissime. Se le lesioni personali sono gravi la pena sulla quale calcolare l’aggravante è prevista dall’art. 583, comma 1, e consiste nella reclusione da 3 a 7 anni; se le lesioni personali sono gravissime è la pena base della reclusione da 6 a 12 anni (art. 583, comma 2) a dover essere aumentata della metà.

 

In materia di norme sull’impiantistica sportiva, le disposizioni più rilevanti sono contenute nel D.L. 28/2003[6] e nel successivo D.L. 8/2007[7], entrambi recanti misure volte alla prevenzione e alla repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni sportive.

In particolare, l’art. 1-quater del D.L. 28/2003 ha previsto, per gli impianti sportivi di capienza superiore alle 7.500 unità, che:

§         i titoli di accesso in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio siano numerati[8];

§         l’ingresso debba avvenire attraverso varchi dotati di metal detector;

§         sia prevista la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico[9];

§         gli stessi impianti siano dotati di mezzi di separazione, in modo da impedire qualsiasi contatto tra i sostenitori delle squadre avversarie.

All’adeguamento degli impianti possono provvedere le società utilizzatrici degli impianti medesimi; nel caso in cui occorrano particolari titoli abilitativi, l’amministrazione competente è tenuta a provvedere entro 48 ore dalla proposizione dell’istanza o a convocare, entro lo stesso termine, una conferenza di servizi.

 

Si ricorda, in proposito, che tale disposizione è oggetto di modifica da parte della proposta di legge A.C. 2490-ter, approvata dal Senato e attualmente all’esame della VII Commissione cultura insieme all’A.C. 2217, al quale è stata abbinata. Tale proposta stabilisce che le società sportive abbiano l’obbligo, in luogo della facoltà, di provvedere all’adeguamento degli impianti.  La Commissione ha deliberato di costituire, per l’esame dei provvedimenti sopra citati, un Comitato ristretto che, al momento, sta procedendo all’audizione informale dei soggetti interessati alla materia oggetto di riforma.

 

Le società che organizzano le competizioni calcistiche non possono vendere i titoli di accesso agli impianti sportivi alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata né possono cedere alla stessa persona fisica o giuridica un numero di titoli superiore a quattro.

Al fine di controllare l’attuazione alle disposizioni volte a contrastare la violenza negli stadi, è stato istituito l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive (D.L. 28/2003, art. 1-octies), con il compito di: monitorare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive ed esaminare le problematiche connesse; approvare le linee guida del regolamento d’uso per la sicurezza degli impianti sportivi; definire le misure che le società sportive possono adottare per il regolare svolgimento delle manifestazioni; pubblicare un rapporto annuale sull’andamento dei fenomeni di violenza.

Il D.L. 8/2007 ha, inoltre, previsto che:

§         il ministro per le politiche giovanili, d’intesa con i ministri delle infrastrutture e dell’interno, convochi un tavolo di concertazione per definire un programma straordinario per l’impiantistica destinata allo sport professionistico (art. 11);

§         il ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d’intesa con i ministri dell’istruzione, dell’università e delle politiche per la famiglia, predisponga un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche, nelle università e nei luoghi dove si svolge l’attività sportiva a livello giovanile, al fine di promuovere l’adesione e la partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta olimpica (art.11-bis).

 

Si ricorda in proposito che l’A.C. 2272-ter (Scuola, imprese e società, all’esame della Commissione cultura della Camera in sede referente), nel testo modificato dagli emendamenti approvati dalla VII Commissione (seduta di giovedì 21 giugno) prevede, all’art. 7, che il ministro della pubblica istruzione predisponga autonomamente, d’intesa con il Ministro delle politiche giovanili, un programma di iniziative da attuare nelle istituzioni scolastiche.

L’incaricato dei servizi di controllo negli impianti sportivi (steward)

La figura dei c.d. steward – addetti all’accoglienza degli spettatori di manifestazioni sportive, alla verifica dei titoli di accesso agli impianti in cui esse si svolgono, nonché ad interventi volti a garantire la pubblica incolumità e a mansioni connesse con il mantenimento dell’ordine pubblico – rappresenta un tratto caratteristico del modello di sicurezza adottato in diversi Paesi europei (in particolare nel Regno Unito).

 

La relazione illustrativa e le premesse del D.M. in esame richiamano, in particolare, la risoluzione del Consiglio dell’Unione europea 2006/C 322/01 del 4 dicembre 2006. In tale risoluzione il Consiglio giustizia e affari interni (GAI) chiede agli Stati membri di continuare a incentivare la cooperazione di polizia per quanto riguarda le partite di calcio di dimensione internazionale. A tal fine la risoluzione presenta, in allegato, un aggiornamento del manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro[10].

Tali modifiche, elaborate sulla base delle più recenti esperienze di cooperazione maturate nel contesto delle partite internazionali e di campionato in Europa, forniscono esempi di metodi di lavoro fortemente raccomandati, che dovrebbero essere messi a disposizione delle forze di polizia, e lasciano impregiudicate le disposizioni nazionali vigenti.

Nel manuale si pone in particolare in luce l’esigenza che “l’organizzatore di una partita di calcio nazionale o internazionale dovrebbe fare tutto il possibile per garantire l’ordine e la sicurezza all’interno dello stadio e nei dintorni dello stesso prima, durante e dopo la partita, al fine di ridurre allo stretto necessario l’intervento della polizia”[11]. A tal fine l’appendice 3 al Manuale contiene analitiche indicazioni riguardo all’utilizzo da parte degli organizzatori di un numero sufficiente di “sorveglianti” debitamente reclutati e formati, da adibire all’accoglienza e dell’inquadramento degli spettatori, al controllo dell’osservanza del regolamento dell’impianto, alla trasmissione ai servizi di soccorso e di polizia tutte le informazioni concernenti gli spettatori che potrebbero perturbare l’ordine pubblico, nonché all’intervento preventivo in qualunque situazione che possa minacciare l’ordine pubblico.

Con riferimento alla disciplina e all’inquadramento giuridico degli addetti alle manifestazioni calcistiche (football stewards) nel Regno Unito si segnala che a decorrere dal marzo 2006 è stato previsto un diverso inquadramento per gli steward direttamente dipendenti dalle società sportive organizzatrici degli eventi rispetto a quello previsto per gli steward assunti a contratto.

Per i primi infatti è stata prevista una specifica esenzione dall’obbligo di acquisire una licenza dall’Autorità per l’industria della sicurezza (Security Industry Authority SIA), attualmente richiesta per quanti sono impegnati nelle verifiche agli ingressi degli stadi, nelle attività di verifica del rispetto del regolamento di utilizzo degli impianti e nelle aree degli impianti in cui si commerciano bevande alcoliche. Per gli steward impiegati in house è stato tuttavia previsto un sistema di verifiche e controlli equivalenti, richiedendosi che essi operino in impianti che abbiano un certificato di sicurezza, siano formati sulla base di standard riconosciuti dalla Football Llicensing Authority e siano sottoposti a controlli circa precedenti penalmente rilevanti da parte del Criminal Records Bureau.

 

Nel nostro ordinamento solo recentemente, nell’ambito dei provvedimenti che sono più volte intervenuti al fine di contrastare gli episodi di violenza individuale e collettiva consumati in occasione dello svolgimento di manifestazioni calcistiche, in occasione sono state introdotte specifiche disposizioni relative agli addetti ai controlli con particolare riferimento alle mansioni loro attribuite in materia di verifica dei titoli di accesso agli impianti sportivi ed alla verifica del rispetto del regolamento d’uso degli impianti[12].

 

Al riguardo, l’art. 1-quater del già citato D.L. 28/2003 (c.d. “decreto Pisanu”) ha previsto che i titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle 10.000 unità in occasione di competizioni calcistiche siano numerati e che, al fine di prevenire l’introduzione di strumenti di offesa, l’ingresso agli impianti debba avvenire attraverso varchi dotati di metal detector presidiati da personale appositamente incaricato e sia subordinato alla verifica elettronica della regolarità del titolo di accesso mediante l’utilizzo di apposite apparecchiature. Ai sensi del comma 7 dell’art. 1-quater le disposizioni relative alla numerazione dei biglietti, ai metal detector, oltre a quelle sulla separazione delle tifoserie, si sarebbero dovute applicare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto (e cioè a partire dal 25 febbraio 2005).

Tali termini non sono tuttavia stati rispettati per il ritardo della disciplina di attuazione la cui emanazione era prevista con decreti del ministro dell’interno (sentito il ministro per i beni e le attività culturali, il ministro per l’Innovazione e il Garante per la protezione dei dati personali) rispettivamente entro sei mesi (per l’attuazione delle disposizioni di cui alle lett. a), b) e d)) e quattro mesi (per le disposizioni sub c)), decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (25 aprile 2003).

Le previsioni dell’art. 1-quater del D.L 28/2003 sono poi state attuate con l’emanazione di tre decreti del Ministro dell’interno (D.M. 6 giugno 2005), relativi rispettivamente alle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi, alle modalità per l’emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di partite di calcio[13] e alle modalità per l’installazione in tali impianti di sistemi di videosorveglianza.

Con riferimento al personale addetto agli impianti, il primo dei tre decreti citati ha introdotto l’art. 19-quater alD.M. 18 marzo 1996[14], prevedendo in particolare che le società utilizzatrici degli impianti debbano aver cura di predisporre un organigramma dei soggetti incaricati dell’accoglienza e dell’instradamento degli spettatori e dell’eventuale attivazione delle procedure inerenti alla pubblica incolumità, nonché dei soggetti addetti ai servizi connessi e provvedere al loro reclutamento, curando altresì l’elaborazione di un piano per l’informazione, la formazione e l’addestramento di tutti gli addetti alla pubblica incolumità nel quale siano contemplate sia figure di coordinamento sia operatori e ne siano specificati i compiti anche in relazione alle caratteristiche dell’impianto.

L’art. 19-quater (comma 2) dispone inoltre che il numero minimo degli addetti alla pubblica incolumità impiegati in occasione dello svolgimento di ciascuna manifestazione sportiva non possa essere inferiore ad 1 ogni 250 spettatori e che quello dei coordinatori non sia inferiore a 1 ogni 20 addetti. Quanto alle attività svolte da tali addetti, il comma 3 della medesima disposizione precisa che esse dovranno svolgersi in stretto raccordo con quelle del personale delle Forze dell’ordine le quali dovranno essere tempestivamente informate di ogni problematica che possa avere riflessi sull’ordine e la sicurezza pubblica.

Quanto ai termini per l’entrata in vigore della descritta disciplina, l’art. 15 del D.M. 6 giugno 2005 stabiliva che essa trovasse applicazione a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2005-2006, salva la possibilità per il prefetto di autorizzare proroghe per un periodo non superiore a sei mesi per comprovate esigenze di completamento dei lavori nell’impianto sportivo. Tale termine è stato successivamente prorogato all’inizio della stagione calcistica 2006-2007 dall’art. 39-ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 (c.d. decreto “proroga termini”), per poi essere ulteriormente differito al 31 dicembre 2006 dal D:M. interno 1° settembre 2006, al fine di permettere il regolare avvio della stagione calcistica 2006-2007. Il D.M. lasciava comunque salva la facoltà per il prefetto di autorizzare proroghe per un periodo non superiore a sei mesi per comprovate esigenze di completamento dei lavori nell’impianto sportivo.

Da ultimo, anche a seguito dell’omicidio dell’ispettore Filippo Raciti in occasione della partita Catania-Palermo , il citato D.L. 8/2007 (c.d. “decreto Amato”) ha in primo luogo posto (art. 1) un divieto allo svolgimento in presenza di pubblico delle competizioni calcistiche negli stadi per i quali non si sia ancora provveduto ad adeguare le strutture e le modalità di accesso secondo le disposizioni previste dall’art. 1-quater del D.L. 28/2003, e ciò fino all’avvenuta realizzazione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti. Un temperamento di tale divieto di accesso è, tuttavia, previsto a favore di chi abbia acquistato un abbonamento annuale in data anteriore all’entrata in vigore del decreto-legge: a tali soggetti (se non colpiti, per altro verso, da provvedimenti interdittivi) potrà essere concesso di assistere alle competizioni via via che i relativi impianti risulteranno conformi alle prescrizioni previste dai decreti di attuazione del predetto articolo 1-quater. Le determinazioni in materia – sia quelle concernenti la durata del divieto sia, sono affidate ai prefetti competenti per territorio, in conformità alle indicazioni dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

Contestualmente, si prevede (art. 11-ter) che,a partire dalla stagione calcistica 2007-2008, sia ridotto da 10.000 a 7.500 unità il limite minimo di capienza degli impianti per i quali sono previste le misure di sicurezza (titoli di accesso numerati; varchi di ingresso , video-sorveglianza, separazione tra i tifosi delle due squadre) indicate dall’articolo 1-quater del D.L. 28/2003.

Sempre in riferimento alla verifica dei titoli di accesso all’impianto sportivo, l’art. 1 del D.L. 8/2007 prevede che il personale addetto ai varchi accerti la conformità dell’intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, negando l’ingresso a quanti siano in possesso di titoli di accesso non corrispondenti ai propri documenti di identità e a quanti siano sprovvisti di tale documento. Nel caso il personale ometta tali controlli, esso è sottoposto – salvo che il fatto non costituisca reato - ad una sanzione pecuniaria amministrativa da 5.000 a 20.000 euro. Una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 20.000 a 100.000 euro è invece prevista per le società sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso che abbiano adibito a tale servizio personale sanzionato per le omissioni sopra descritte.

L’art. 6-quaterdella L. 401/1989, inserito dal D.L. 162/2005 – nel disciplinare i reati consistenti nella violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (su cui v. infra) –fa invece riferimento ai soggetti “incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d’uso dell’impianto dove si svolgono manifestazioni sportive”.

A tale riguardo occorre ricordare che l’articolo 1-septies del D.L. 28/2003, da ultimo modificato dal D.L. 8/2007, prevede che l’accesso e la permanenza negli impianti dove si svolgono le competizioni calcistiche siano disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento d’uso degli impianti stessi, predisposto sulla base delle linee guida approvate dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Copia di tale regolamento è affissa, a cura delle società organizzatrici dell’evento sportivo in tutti i settori degli stadi e, sul retro dei biglietti, è espressamente indicato che l’acquisto del biglietto stesso comporta l’obbligo del rispetto del regolamento d’uso dell’impianto quale condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza all’interno dello stadio[15].

L’art. 1-septies prevede altresì che chiunque violi il regolamento stesso – quando la violazione comporti l’allontanamento dall’impianto – è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l’infrazione si è verificata in un diverso impianto sportivo.

A seguito delle modifiche apportate dal D.L. 8/2007 si prevede altresì la possibilità di disporre il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive e l’obbligo di presentazione al comando di polizia, previsti dall’art. 6, commi 1 e 2, della legge 401/1989, per una durata da 3 mesi a 2 anni, nei confronti di colui il quale - per la seconda volta nel corso della medesima stagione sportiva - sia stata comminata la sanzione amministrativa di cui al comma 2 dell’art. 1-septies, per aver violato le disposizioni del regolamento d’uso dell’impianto che comportino l’allontanamento dallo stesso.

 

Quanto ai caratteri degli steward nel nostro ordinamento e al loro inquadramento giuridico, si ricorda in primo luogo che gli addetti agli impianti sportivi, ai sensi del già ricordato art. 6-quater della L. 401/1989 devono possedere i requisiti morali previsti dall’articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza[16] per le autorizzazioni di polizia.

 

Tale disposizione stabilisce che – fatte salve ulteriori condizioni stabilite dalla legge nei singoli casi – le autorizzazioni di polizia siano in ogni caso negate:

§         a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, qualora non abbia ottenuto la riabilitazione;

§         a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

È inoltre previsto che le autorizzazioni di polizia possano essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità[17].

 

Al fine di rendere effettivo tale divieto l’articolo 2, comma 2, del D.L. 8/2007 ha previsto[18], una sanzione amministrativa pecuniaria di un valore compreso tra 20.000 a 100.000 euro nei confronti delle società sportive che abbiano attribuito i compiti di controllare i titoli di accesso, instradare gli spettatori ed assicurare il rispetto del regolamento d’uso dell’impianto sportivo a soggetti privi dei requisiti di moralità previsti dall’art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Quanto alla tutela giuridica riconosciuta agli steward, lo stesso art. 6-quater gli estende anche ai soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell’instradamento degli spettatori ed a quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d’uso dell’impianto dove si svolgono manifestazioni sportive - purché essi siano riconoscibili come tali e limitatamente alle mansioni svolte – la disciplina prevista dagli articoli 336 e 337 c.p. per i casi di violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio.

L’articolo 2-ter del decreto-legge n. 8 del 2007

In questo quadro normativo, interviene l’articolo 2-ter del già ricordato D.L. 8/2007 – del quale il D.M. in esame costituisce attuazione

La disposizione, inserita nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, ha attribuito ad un apposito decreto del Ministro dell’interno, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge (e, quindi, entro lo scorso 5 giugno) il compito di definire i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d’uso degli impianti medesimi, nonché quello dì, stabilire le modalità di collaborazione con le Forze dell’ordine (comma 1).

Sul testo del decreto è prevista l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali hanno a disposizione 60 giorni per provvedere (il termine per l’espressione del parere spira dunque il prossimo 20 agosto). Decorso tale termine, il decreto può comunque essere emanato.

Ai sensi del successivo comma 2, le società sportive incaricate dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, comunicano al prefetto della provincia i nominativi delle persone adibite ai citati servizi di controllo cosicché quest’ultimo, effettuati i necessari controlli, possa vietare alle società sportive l’utilizzo di personale che non risulti in possesso dei requisiti necessari per l’espletamento delle funzioni sopra indicate.

 

Nel corso dell’esame in Commissione presso l’altro ramo del Parlamento del disegno di legge di conversione del D.L. 8/2007, il relatore sul provvedimento ebbe in proposito ad evidenziare che la formulazione successivamente approvata rappresentava il risultato di una mediazione tra diverse sollecitazioni ricavabili da più emendamenti e si fondava sulla scelta di non intraprendere in sede di conversione del decreto-legge una qualsiasi qualificazione giuridica degli addetti alla sicurezza interna degli stadi, preferendosi, al contrario, demandare al Governo tale definizione, e rinviare nel contempo ad una normativa più generale la disciplina della cosiddetta sicurezza sussidiaria[19].

Il tema dell’inquadramento giuridico degli addetti alla sicurezza negli stadi è stato affrontato anche nel corso del successivo esame del provvedimento da parte della Camera ed in tale sede il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Scotti ha sottolineato come “la questione dell’individuazione di soggetti privati ai quali attribuire compiti inerenti al rispetto negli stadi delle norme di ordine pubblico debba essere risolta in via generale e non solamente in relazione alle violenze in occasione di manifestazioni sportive”[20]. Sulla materia sono stati quindi accettati dal Governo due ordini del giorno, l’uno volto a impegnare il Governo ad una precisa qualificazione giuridica del personale addetto agli impianti sportivi e ad una più specifica regolamentazione del suo status[21] e l’altro a meglio precisare il compito loro attribuito di far rispettare il regolamento dell’impianto sportivo[22].

 

Con riferimento alle materie oggetto del presente decreto, si segnala al riguardo che il 12 aprile 2007 il Ministro dell’Interno, il Presidente del C.O.N.I. ed il Presidente della F.I.G.C. hanno stipulato un protocollo d’intesa concernente le modalità di reclutamento, formazione e aggiornamento del personale addetto alla pubblica incolumità presso gli impianti sportivi, nonché delle relative dotazioni tecniche e segni distintivi.

In particolare, il protocollo – oltre ad individuare adempimenti da realizzare da parte dei diversi stipulanti - prevede che il Presidente dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive costituisca un gruppo di lavoro – che si è effettivamente costituito il 13 aprile 2007[23] – con il compito di approfondire il profilo degli addetti alla pubblica incolumità presso gli impianti sportivi e di svolgere analisi al fine di formulare, entro 30 giorni dalla sua costituzione – proposte relative a compiti, responsabilità e prerogative degli steward. Le analisi previste dovrebbero in particolare riferirsi alle modalità di selezione degli aspiranti steward, alla loro formazione, al loro equipaggiamento, alle forme di collaborazione con le Forze di polizia e le strutture preposte all’organizzazione della sicurezza, alla prevenzione degli incendi, al primo soccorso ed alle emergenze. In questo quadro si prevede anche la predisposizione di linee guida per la stesura di un “manuale di comportamento” riservato alla formazione professionale degli addetti alla pubblica incolumità presso gli stadi.

La relazione illustrativa al D.M. in esame evidenzia che nella stesura del testo si è tenuto conto delle osservazioni formulate in materia dal gruppo di lavoro.

Lo steward e i servizi di sicurezza sussidiaria

Sul piano sistematico, può da ultimo rilevarsi che la previsione dell’affidamento a steward di compiti di verifica e controllo in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive si inscrive in una più generale tendenza che si sta sviluppando negli ultimi anni nel nostro ed in altri ordinamenti, volta a rafforzare la collaborazione di operatori della sicurezza privata alle attività delle istituzioni pubbliche cui sono affidate le funzioni di prevenzione e repressione degli illeciti, nell’ambito della definizione di un quadro unitario di sicurezza pubblica

 

Al riguardo si segnala infatti che recentemente l’art. 18 del D.L. 144/2005[24] ha previsto la possibilità di affidare a guardie giurate dipendenti o ad istituti di vigilanza privata i servizi di sicurezza sussidiaria nell’ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell’ambito delle linee di trasporto urbano.

Detta disposizione, oltre ad esplicitare, con una clausola generale, che restano ferme le attribuzioni e i compiti dell’autorità di pubblica sicurezza, degli organi di polizia e delle altre autorità eventualmente competenti, delimita i servizi di sicurezza sussidiaria effettivamente affidabili ai soggetti indicati, precisando che si tratta dei servizi “per il cui espletamento non è richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego di appartenenti alle Forze di polizia”. Il comma 2 del medesimo art. 18 affida ad un decreto del Ministro dell’interno il compito di stabilire le condizioni e le modalità per l’affidamento di tali servizi di sicurezza, nonché di individuare i requisiti dei soggetti concessionari, con particolare riferimento all’addestramento del personale impiegato, alla disponibilità di idonei mezzi di protezione individuale per il personale stesso, ed al rispetto di disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in modo da garantire la realizzazione sia delle esigenze di sicurezza e sia di quelle del rispetto della dignità della persona.

In precedenza, l’art. 5 del D.L. 9/1992[25] aveva già stabilito che, ferme restando le attribuzioni e i compiti dell’autorità di pubblica sicurezza e dell’autorità doganale, nonché i poteri di polizia e di coordinamento attribuiti dalle disposizioni vigenti agli organi locali dell’Amministrazione della navigazione aerea, potessero essere affidati in concessione i servizi di controllo esistenti nell’ambito aeroportuale, per il cui espletamento non fosse richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego di appartenenti alle forze di polizia. Il comma 2 del medesimo articolo 5 prevede che con un decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, siano stabilite le condizioni, gli ambiti funzionali e le modalità per l’affidamento in concessione dei servizi predetti, i requisiti dei soggetti concessionari, le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, nonché ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle attività aeroportuali.

Detto decreto ministeriale[26] ha in particolare precisato che sono esclusi dall’ambito di applicazione della normativa i servizi di controllo per il cui espletamento è richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia (art. 1, comma 3) e che i servizi affidati in concessione sono svolti sotto la vigilanza dell’ufficio della Polizia di Stato presso lo scalo aereo, il quale assicura gli interventi che richiedono l’esercizio di pubbliche potestà (articolo 2, comma 2).

Sempre sul piano generale si ricorda che nella XIV legislatura il Governo aveva presentato alla Camera un disegno di legge (A.C. 4209) recante una disciplina organica delle attività di sicurezza esperibili da soggetti privati (vigilanza privata, investigazioni private, ricerca e raccolta di informazioni, recupero stragiudiziale di crediti per conto terzi, trasporto e scorta valori, servizi di custodia e di sicurezza secondaria), attività complessivamente definite di “sicurezza sussidiaria”. Tale dizione – riferita ad attività che i privati possono esercitare in quanto non presuppongono l’esercizio di poteri coercitivi – era stata scelta al fine di evidenziarne il carattere complementare rispetto alle funzioni di “sicurezza primaria”, che restano affidate alle forze di polizia facenti capo alle autorità di pubblica sicurezza nazionali e locali.

Sul provvedimento, licenziato per l’Assemblea dalla I Commissione in un testo unificato con altre dieci proposte di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 301 e abb.-A), non è stato concluso l’esame in Assemblea entro la fine della legislatura.

Il testo unificato, che in primo luogo disciplinava in via generale le attività menzionate, si componeva di 34 articoli, ripartiti in sette capi recanti, rispettivamente, disposizioni di carattere generale, norme sugli istituti di vigilanza e di sicurezza e sulle guardie giurate, disciplina dei servizi di trasporto valori e di scorta valori, norme sui servizi di custodia e sugli altri servizi di sicurezza secondaria, disposizioni sulle attività di investigazione e ricerca, disciplina delle attività di recupero crediti e disposizioni transitorie e finali.

In via generale le attività di sicurezza sussidiaria erano definite come quelle “rivolte ad evitare danni o pregiudizi alla libera fruizione dei beni, anche immateriali, svolte da soggetti privati, che la legge non riserva alla forza pubblica”.

Il testo offriva un elenco di tali attività (peraltro, come si dirà, non esaustivo), ripartendole tra quelle che possono essere svolte dagli istituti di vigilanza e di sicurezza a mezzo di guardie giurate, e quelle che possono essere svolte da soggetti diversi. Tra le prime, oltre alle tradizionali attività di vigilanza e custodia di beni mobili o immobili, di imprese, di uffici anche pubblici, sui mezzi di trasporto, rientrano quelle aventi ad oggetto prodotti ad alta tecnologia, medicinali, armi e munizioni, sostanze tossiche o esplosivi, in aziende pubbliche e private o in altri siti che possano essere considerati come “obiettivi sensibili”. Nell’elenco sono contemplate anche attività di più recente evoluzione, quali la gestione di sistemi di sicurezza complessi e di misure anti-intrusione, di sistemi di video-sorveglianza e di teleallarme.

Rientrano nel secondo gruppo attività che non debbono rispondere a particolari esigenze di sicurezza né comportano l’uso di armi o mezzi di coazione fisica: tra le altre, la scorta tecnica per trasporti eccezionali, i servizi a tutela della pubblica incolumità da assicurarsi nel corso di gare su strada, la consulenza e l’installazione di sistemi di sicurezza, la custodia di esercizi, stabilimenti, uffici, ovvero beni mobili o immobili quando non vi siano particolari esigenze di sicurezza.

Si prevedeva peraltro che, con decreto ministeriale, l’elenco recato dal progetto di legge potesse essere integrato con nuove attività di sicurezza sussidiaria che non comportino l’esercizio di potestà pubbliche o limitazioni della libertà personale.

Ulteriori disposizioni erano rimesse all’emanando regolamento di attuazione: tra queste, l’istituzione e la tenuta di una banca dati degli istituti e delle imprese disciplinati dalla legge, e le misure finalizzate al controllo delle attività autorizzate, anche relativamente alla qualità dei servizi, con la specificazione analitica di livelli minimi di qualità.


Lo schema di decreto ministeriale

Lo schema di decreto in esame si compone di otto articoli.

 

L’articolo 1 delimita il campo di applicazione del provvedimento, stabilendo che lo stesso riguarda gli impianti nei quali si svolgono le competizioni calcistiche con capienza superiore a 7.500 posti.

 

Si ricorda, in proposito, che la normativa in vigore impone ai soli impianti con capienza superiore ai 7.500 posti l’obbligo di conformarsi alle prescrizioni in materia di sicurezza degli stessi impianti (art. 1-quater D.L. 28/2003, come modificato, da ultimo, dal D.L. 8/2007).

 

L’articolo 2 affida alle società organizzatrici delle competizioni riguardanti il gioco del calcio la responsabilità in ordine al controllo dei biglietti, all’ingresso e deflusso degli spettatori secondo quanto stabilito dal regolamento d’uso; tali compiti devono essere svolti attraverso propri addetti denominati “steward.

Le società organizzatrici possono avvalersi, per svolgere i compiti prima richiamati, di istituti di sicurezza privata.

I servizi di controllo sono svolti sotto la vigilanza del responsabile del Gruppo operativo di sicurezza (GOS) e degli ufficiali di pubblica sicurezza designati dal questore, chiamati a svolgere compiti che comportano esercizio di poteri pubblici.

 

Il Gruppo operativo sicurezza (GOS) è un organismo la cui istituzione, per ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, è regolata dall’art. 19-ter, introdotto dal D.M. 6 giugno 2005 (art. 13) nel già citato D.M. 18 marzo 1996.

Il GOS è coordinato da un funzionario di polizia designato dal questore ed è composto da:

§         un rappresentante dei Vigili del fuoco;

§         il responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell’impianto della società sportiva;

§         un rappresentante del Servizio sanitario;

§         un rappresentante dei Vigili urbani;

§         il responsabile del pronto intervento strutturale ed impiantistico all’interno dello stadio;

§         eventualmente, un rappresentante della squadra ospite ed altri rappresentanti, la cui presenza sia ritenuta necessaria.

Il GOS si riunisce periodicamente e, comunque, alla vigilia degli incontri, per esercitare in particolare i seguenti compiti:

§         verifica della predisposizione di tutte le misure organizzative dell’evento, anche in relazione ad eventuali prescrizioni imposte;

§         vigilanza sulla corretta attuazione del piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, redatto dalla società utilizzatrice;

§         adozione delle iniziative necessarie a superare contingenti situazioni di criticità, fatte salve le direttive in materia di ordine e sicurezza pubblica emanate dal questore.

 

L’articolo 3 detta norme in materia di selezione e formazione del personale.

In particolare, le società organizzatrici dovranno verificare che il personale selezionato sia in possesso dei requisiti contenuti nell’Allegato A del decreto in esame. Successivamente dovranno trasmettere l’elenco di tali nominativi al prefetto della Provincia dove è ubicato l’impianto sportivo.

Il personale selezionato dovrà, poi, frequentare appositi corsi di formazione. Gli accertamenti preliminari svolti dalle società organizzatrici e dal prefetto non sono necessari per il personale che riveste la qualità di guardia particolare giurata.

 

Le guardie private (definite anche “particolari” in quanto agiscono nell’interesse di singoli soggetti, pubblici o privati, o “giurate” poiché sono ammesse all’esercizio delle loro funzioni dopo la prestazione del giuramento) esercitano attività di vigilanza o custodia di beni mobili o immobili per conto di privati o alle dipendenze di enti o di istituti di vigilanza, oppure attività investigativa alle dipendenze di istituti di investigazione.

Le guardie giurate pertanto possono svolgere la propria attività sia direttamente al servizio di privati, sia attraverso gli istituti di vigilanza privata autorizzati. In ogni caso, la loro nomina è subordinata all’approvazione del prefetto mediante decreto. L’approvazione ha durata biennale ed è rilasciata contestualmente al porto d’armi di durata anch’essa biennale (art. 139, co. 2°, TULPS[27]).

Per il rilascio dell’autorizzazione è necessario il possesso dei seguenti requisiti (art. 139, 1° co., TULPS):

§         cittadinanza italiana o dell’Unione europea;

§         maggiore età;

§         sapere leggere e scrivere;

§         non avere riportato condanna per delitto;

§         possesso della carta di identità;

§         iscrizione alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

Ottenuta l’approvazione, le guardie prestano giuramento davanti al sindaco. Solamente dopo la prestazione del giuramento la guardia giurata è ammessa all’esercizio delle sue funzioni (art. 250, regolamento di attuazione del TULPS[28]).

Il questore esercita la vigilanza sull’attività delle guardie giurate e coloro che impiegano guardie giurate debbono sottoporre alla sua tutte le modalità con cui il servizio deve essere eseguito con la specificazione dei compiti assegnati ad ogni singola guardia[29].

 

L’articolo 4 disciplina i motivi di decadenza dall’incarico.

Al riguardo è previsto che l’elenco delle persone abilitate alle funzioni di steward è tenuto costantemente aggiornato dal questore, anche al fine di verificare la permanenza dei requisiti prescritti per l’esercizio della funzione. Il prefetto dispone il divieto di impiego in caso di:

§         perdita di uno o più dei requisiti prescritti;

§         non ottemperanza alle disposizioni impartite dall’Autorità di pubblica sicurezza o dall’Ente o società affidataria;

§         assunzione di comportamenti non conformi con i doveri degli incaricati di pubblico servizio;

§         ogni altro fatto che costituisca abuso del titolo.

Nel caso di perdita temporanea dei requisiti, il divieto di impiego è limitato al periodo interessato.

 

L’articolo 5 modifica l’art. 19-quater del più volte citato D.M. 18 marzo 1996, prevedendo che il numero degli steward in occasione dello svolgimento di ciascuna manifestazione sportiva non possa essere inferiore ad 1 ogni 150 spettatori effettivi ovvero comunque ad 1 ogni 250 in relazione alla capienza certificata dell’impianto. Il questore può in ogni caso dettare diverse prescrizioni in relazione al livello di rischio attribuito alla singola competizione.

Si precisa inoltre che tale personale deve comprendere un’“adeguata” componente femminile e che il numero dei coordinatori non può essere inferiore ad 1 ogni 20 incaricati.

La novella, che testualmente prevede la sostituzione della “lettera c) del comma 1”, non presente nel vigente art. 19-quater, deve invece ritenersi riferita al comma 2 del medesimo articolo.

 

Il vigente co. 2 dell’art. 19-quater dispone che il numero minimo degli addetti alla pubblica incolumità impiegati in occasione dello svolgimento di ciascuna manifestazione sportiva non possa essere inferiore ad 1 ogni 250 spettatori e che quello dei coordinatori non sia inferiore a 1 ogni 20 addetti.

 

L’articolo 6 reca le norme generali per lo svolgimento del servizio da parte degli steward, disponendo in ordine:

§         alla pianificazione del loro impiego da parte del delegato per la sicurezza, sulla base dell’organigramma di cui all’allegato C;

§         alle caratteristiche della casacca indossata dagli steward durante lo svolgimento delle loro mansioni e dei segni di riconoscimento riportati sulla medesima (la cui descrizione è recata nell’allegato D); si ricorda che la riconoscibilità, ai sensi dell’art. 6-quater della L. 401/1989 (vedi supra), è condizione per l’applicabilità, a tutela del personale in oggetto, delle norme penali di cui agli artt. 336 e 337 c.p. (violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio);

§         all’obbligo per il personale addetto ai compiti di “coordinatore” e di “responsabile di funzione” di essere in possesso della qualità di guardia particolare giurata (su cui, v. supra).

 

L’articolo 7 contiene un’articolata disciplina delle modalità di svolgimento del servizio da parte degli steward. Le relative attività sono così raggruppate:

§         attività di bonifica (richiedenti un’ispezione dell’intero impianto sportivo prima della sua apertura al pubblico);

§         attività di prefiltraggio (in prossimità dei varchi di accesso) e di filtraggio (presso gli accessi ed in prossimità dei tornelli elettronici), volte al controllo dei titoli di accesso e del rispetto del regolamento d’uso dell’impianto (divieto di introduzione di oggetti e sostanze illecite o pericolose), nonché all’instradamento degli spettatori. Tali attività sono svolte sotto la diretta vigilanza degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, ai quali sono riservati gli interventi che richiedono l’esercizio di pubbliche potestà;

§         attività all’interno dell’impianto sportivo, concernenti principalmente l’indirizzamento e l’assistenza ai presenti, la vigilanza dei luoghi e il controllo sulle attività degli spettatori allo scopo di prevenire comportamenti illeciti o pericolosi, nonché la collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza in compiti per il cui svolgimento non sia richiesto l’esercizio di pubbliche potestà;

§         attività in caso di violazioni del regolamento d’uso dell’impianto: in tali casi, qualora l’illecito persista nonostante il richiamo al trasgressore, lo steward ha il compito di segnalarlo alle autorità di pubblica sicurezza;

§         documentazione delle attività svolte, da effettuare su apposita modulistica.

 

L’articolo 8 prevede che le disposizioni recate dal decreto trovino applicazione a decorrere dalla stagione calcistica 2007-2008, con le modalità che saranno definiti dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. L’Osservatorio è altresì chiamato a formulare osservazioni e proposte ai fini di un’eventuale revisione del decreto “dopo una fase di prima applicazione e comunque entro due anni”.

 


Schema di D.M. n. 106

 


 

 























 

 


Normativa di riferimento

 


Normativa nazionale

 


 

Codice penale
(artt. 336, 337)

 

Capo II

Dei delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione

 

 

Art. 336.

Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (1)

Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale [c.p. 357] o ad un incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [c.p. 29, 32; c.p.p. 7] (2).

La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa (3) (4).

 

 

-----------------------

(1) Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione (art. 7, L. 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come modificato dall'art. 7, L. 11 agosto 2003, n. 228.)

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 16-23 maggio 1973, n. 68 (Gazz. Uff. 30 maggio 1973, n. 140), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all'art. 3 Cost.

(3) Vedi l'art. 7, n. 7, D.M. 7 dicembre 1927, sulla polizia ferroviaria. L'art. 4, D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, sulla riforma della legislazione penale, così dispone: «Non si applicano le disposizioni degli artt. 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni».

Vedi, anche, l'art. 26, L. 22 maggio 1975, n. 152,sulla tutela dell'ordine pubblico.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno-12 luglio 1995, n. 314 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97 Cost.

 

 

Art. 337

Resistenza a un pubblico ufficiale. (1)

Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale, [c.p. 357] o ad un incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], mentre compie un atto d'ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [c.p. 29, 32; c.p.p. 7] (2).

 

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(1) Vedi gli artt. 11 e 43, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e l'art. 9, primo comma, L. 18 aprile 1975, n. 110, per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

(2) Vedi l'art. 7, n. 8, D.M. 7 dicembre 1927, sull'accertamento delle infrazioni alla polizia ferroviaria. L'art. 4, D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, sulla riforma della legislazione penale, così dispone: «Non si applicano le disposizioni degli artt. 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni».

 


 

R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
(artt. 11, 134)

 

 

(1) (2) (3) (4)

---------------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.

(2) Il presente testo unico è stato emanato in virtù della delega di cui all'art. 6, R.D.L. 14 aprile 1927, n. 593, convertito in L. 22 gennaio 1928, n. 290 il quale così disponeva:

«Il governo del Re è autorizzato, dopo la pubblicazione dei nuovi codici penale e di procedura penale, a coordinare con questi le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, e ad emanare un nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza». Il regolamento per l'esecuzione del presente testo unico è stato approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

(3) L'art. 58 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il presente provvedimento, è anche riportato, per coordinamento, in nota all'art. 1 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147.

(4) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 11 febbraio 2003, n. 29/E; Nota 12 agosto 2003, n. 2003/35067/COA/UDC; Nota 13 ottobre 2003, n. 2003/43548/COA/UDC; Nota 19 aprile 2004, n. 2004/20623/COA/ADI; Circ. 6 maggio 2004, n. 2/COA/DG/2004; Nota 12 maggio 2004, n. 2004/26634/COA/ADI; Nota 5 agosto 2004, n. 2004/44882/COA/ADI; Circ. 9 febbraio 2005, n. 1/COA/ADI/2005; Circ. 13 maggio 2005, n. 21/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 16 dicembre 1995, n. 559/C.22590.10179(17) 1-582-E-95; Circ. 5 luglio 1996, n. 559/C.4713.10089.D(1); Circ. 23 ottobre 1996, n. 559/C.14426.10089.D(1); Circ. 30 ottobre 1996, n. 559/C.17634.12982(23); Ris. 23 novembre 1996, n. 559/C; Circ. 24 aprile 1997, n. 559/C.24103-13500.F(4)1; Circ. 2 maggio 1997, n. 559/C.5808.10089.D.A(1); Circ. 19 luglio 1997, n. 559/C.5692-10089(4); Circ. 15 novembre 1997, n. 559/C.14514.10089.D(7); Circ. 11 gennaio 2001, n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1); Ris. 7 luglio 2003, n. 557/B.12161.1008; Circ. 5 dicembre 2003, n. 557/A/223.420.1; Circ. 6 maggio 2004, n. 557/PAS.6880.12001(1);

- Ministero delle finanze: Circ. 6 giugno 1996, n. 151/D; Circ. 5 agosto 1999, n. 175/E.

(omissis)

Art. 11

(art. 10 T.U. 1926)

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

 

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

 

2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

 

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta (16).

 

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione (17) (18).

 

 

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(16) La Corte costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre 1993, n. 440 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 52 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta. La stessa sentenza, inoltre, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 43, secondo comma, dello stesso T.U., nella parte in cui pone il medesimo onere a carico dell'interessato.

(17) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-21 novembre 1997, n. 361 (Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 43, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione.

(18) La Corte costituzionale con sentenza 10-17 luglio 1995, n. 326 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 11, terzo comma, e 138, primo comma, numero 4, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Con successiva sentenza 10-17 dicembre 1997, n. 405 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1997, n. 52, Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, ultimo comma, e 138, primo comma, numero 4, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione.

(omissis)

Art. 134

(art. 135 T.U. 1926)

Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati (247).

 

Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo (248).

 

I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani (249).

 

La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale (250).

 

 

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(247)  Vedi, anche, gli artt. 140 e 141 del presente testo unico, nonché, sulla disciplina degli istituti di vigilanza privata, il R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2144.

(248)  Comma così modificato dall'art. 33, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.

(249)  Comma aggiunto dall'art. 33, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.

(250)  Per l'estensione alle attività previste dal presente articolo delle disposizioni dell'art. 13, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 e del D.L. 3 maggio 1991, n. 141 vedi l'art. 1, D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374.

(omissis)

 

 

 


 

Legge 24 novembre 1981, n. 689.
Modifiche al sistema penale
(art. 13)

 

 

(1) (2) (3) (4)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

(2)  La presente legge reca molteplici modificazioni al codice penale ed a quello di procedura penale.

(3)  La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 117 (Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione.

(4)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 5 marzo 2003, n. 12;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 19 febbraio 1996, n. 12;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 5 gennaio 1996, n. 3; Circ. 22 gennaio 1996, n. 18; Circ. 14 febbraio 1996, n. 36; Circ. 24 aprile 1996, n. 92; Circ. 27 giugno 1996, n. 135; Circ. 25 marzo 1997, n. 76; Circ. 24 aprile 1997, n. 100; Circ. 13 febbraio 1998, n. 36; Circ. 15 luglio 1998, n. 153; Msg. 11 febbraio 2005, n. 5061;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 17 aprile 1998, n. 55/98; Circ. 1 ottobre 1998, n. 116/98; Circ. 10 marzo 2000, n. 12/2000; Circ. 24 marzo 2000, n. 17/2000;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Lett.Circ. 18 giugno 2001, n. 1178/A2.1; Nota 4 febbraio 2004, n. 146; Lett.Circ. 2 agosto 2004, n. 897;

- Ministero dell'interno: Circ. 19 gennaio 1996, n. 300/A/31305/144/5/20/3, Circ. 2 settembre 1999, n. 91; Circ. 4 ottobre 1999, n. 99; Circ. 19 gennaio 2000, n. 9; Circ. 24 marzo 2000, n. M/2413/25; Circ. 2 agosto 2000, n. 81; Circ. 12 febbraio 2001, n. 11;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 13 giugno 1996, n. 226; Circ. 31 maggio 1997, n. 341; Circ. 5 giugno 1997, n. 347; Circ. 6 giugno 1998, n. 259; Circ. 10 luglio 1998, n. 305;

- Ministero delle attività produttive: Ris. 1 luglio 2002, n. 507934;

- Ministero delle finanze: Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 24 luglio 1996, n. 190/E; Circ. 26 ottobre 1996, n. 258/E; Circ. 17 ottobre 1997, n. 270/D; Circ. 31 marzo 1998, n. 94/D; Circ. 10 luglio 1998, n. 180/E;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 30 ottobre 1997, n. 571.

(omissis)

Sezione II

Applicazione.

 

Art. 13

Atti di accertamento.

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

 

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

 

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

 

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell' articolo 333 e del primo e secondo comma dell' articolo 334 del codice di procedura penale.

 

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

(omissis)

 

 

 


 

Legge 13 dicembre 1989, n. 401.
Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 dicembre 1989, n. 294.

(2)  Titolo così modificato dall'art. 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 1

Frode in competizioni sportive.

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

 

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

 

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

 

 

Art. 2

Non influenza del procedimento penale.

1. L'esercizio dell'azione penale per il delitto previsto dall'articolo 1 e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi.

 

2. L'inizio del procedimento per i delitti previsti dall'articolo 1 non preclude il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti del procedimento disciplinare sportivo.

 

3. Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 114 dello stesso codice.

 

Art. 3

Obbligo del rapporto.

1. I presidenti delle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), i presidenti degli organi di disciplina di secondo grado delle stesse federazioni e i corrispondenti organi preposti alla disciplina degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni hanno notizia dei reati di cui all'articolo 1, sono obbligati a farne rapporto, ai sensi delle vigenti leggi, all'autorità giudiziaria.

 

 

Art. 4

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione (3).

 

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero (4).

 

3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904 (5).

 

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero (6).

 

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione (7) (8).

 

 

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(3) Comma così modificato prima dall'art. 11, L. 24 dicembre 1993, n. 537, e poi dall'art. 11, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.

(4) Periodo aggiunto dall'art. 7, comma 3-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(5) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-21 novembre 1997, n. 360 (Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

(6) Comma aggiunto dall'art. 37, comma 5, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(7) Comma aggiunto dall'art. 37, comma 5, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così modificato dal comma 539 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(8) La Corte costituzionale, con ordinanza 1°-21 marzo 2002, n. 85 (Gazz. Uff. 27 marzo 2002, n. 13, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 come novellato dall'art. 37, comma 5, L. 23 dicembre 2000, n. 388, sollevata in riferimento agli artt. 3, 10, secondo comma, 11 e 41 della Costituzione.

 

 

Art. 5

Pene accessorie.

1. La condanna per i delitti di cui agli articoli 1 e 4 importa il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive o si accettano scommesse autorizzate ovvero si tengono giuochi d'azzardo autorizzati (9).

 

2. Alla condanna per i delitti previsti dall'articolo 1 consegue inoltre l'applicazione della pena accessoria di cui al primo comma dell'articolo 32-bis del codice penale, limitatamente agli uffici direttivi delle società sportive.

 

3. Le pene accessorie di cui ai commi 1 e 2 non possono avere una durata inferiore a sei mesi né superiore a tre anni.

 

 

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(9)  Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

Art. 6

Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (10).

1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia (11).

 

2. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1 (12) (13).

 

2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento (14).

 

3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive (15) (16).

 

4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

 

5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore a tre anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. La prescrizione di cui al comma 2 è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1 (17).

 

6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni. [Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 è consentito l'arresto nei casi di flagranza] (18). [Nell'udienza di convalida dell'arresto, il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive previste dagli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del medesimo codice] (19). Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti Autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea (20) (21).

 

7. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta (22).

 

8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche (23) (24).

 

 

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(10) Rubrica così modificata dall'art. 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(11) Comma prima sostituito dall'art. 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336, come modificato dalla relativa legge di conversione e poi così modificato dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 162. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 1.

(12) Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 1.

(13) La Corte costituzionale, con sentenza 20 novembre - 4 dicembre 2002, n. 512 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2002, n. 49, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, sollevata in riferimento all'art. 13, terzo comma, della Costituzione.

(14) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336.

(15) La Corte costituzionale, con sentenza 2-7 maggio 1996, n. 143 (Gazz. Uff. 15 maggio 1996, n. 20 - Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, nel precedente testo sostituito dall'art. 1 del D.L. 22 dicembre 1994, n. 717, nella parte in cui prevedeva che la convalida del provvedimento adottato dal questore nei confronti del minore di età ai sensi del secondo comma dello stesso articolo spettasse al giudice per le indagini preliminari presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura anziché al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni competente per territorio. Con sentenza 19-23 maggio 1997, n. 144 (Gazz. Uff. 28 maggio 1997, n. 22, Serie speciale), la stessa Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, nel testo precedentemente vigente, nella parte in cui non prevedeva che la notifica del provvedimento del questore contenesse l'avviso che l'interessato aveva facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari.

(16) Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(17) Comma prima sostituito dall'art. 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336 e poi così modificato dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 162.

(18) Periodo soppresso dall'art. 1, D.L. 24 febbraio 2003, n. 28.

(19) Periodo soppresso dall'art. 1, D.L. 24 febbraio 2003, n. 28.

(20) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 162.

(21) Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(22) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 162. Precedentemente il presente comma era stato sostituito dall'art. 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336. Tale modifica è stata soppressa dalla legge di conversione 19 ottobre 2001, n. 377. L'art. 1 dello stesso decreto, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ha disposto che, nella presente legge, ovunque ricorrenti, le parole «competizioni agonistiche» siano sostituite dalle parole «manifestazioni sportive».

(23) Così sostituito dall'art. 1, D.L. 22 dicembre 1994, n. 717.

(24) La Corte costituzionale, con sentenza 20-23 aprile 1998, n. 136 (Gazz. Uff. 29 aprile 1998, n. 7, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 8, in riferimento al comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45, sollevata in riferimento all'art. 31, secondo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 6, commi 2 e 3, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 31, secondo comma della Costituzione.

 

 

Art. 6-bis

Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un danno alle persone. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva (25).

 

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito, se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni. La pena è della reclusione da un mese a tre anni e sei mesi se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva (26) (27).

 

 

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(25) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 162.

(26) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 162.

(27) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 6-ter

Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, venga trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi e con l'ammenda da 150 euro a 500 euro (28).

 

 

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(28) Articolo aggiunto dall'art. 01, D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 6-quater

Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.

1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (29).

 

 

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(29) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 162, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 7

Turbativa di manifestazioni sportive (30).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una manifestazione sportiva è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila (31).

 

2. La competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.

 

 

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(30) Rubrica così modificata dall'art. 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(31) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 7-bis

Differimento o divieto di manifestazioni sportive.

1. Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive, il prefetto, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e del CONI, il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni (32).

 

 

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(32) Articolo aggiunto dall'art. 1-ter, D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 8

Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive.

1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (33).

 

1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge (34).

 

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerge inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto (35).

 

1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale (36).

 

 

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(33) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(34) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336, come modificato dalla relativa legge di conversione e poi così sostituito dall'art. 1, D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(35) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336, come modificato dalla relativa legge di conversione e poi così sostituito dall'art. 1, D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, come modificato dalla relativa legge di conversione. Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 1-bis dello stesso decreto-legge n. 28 del 2003 come modificato dall'art. 6, D.L. 30 giugno 2005, n. 115.

(36) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336, poi soppresso dalla legge di conversione 19 ottobre 2001, n. 377 e, successivamente, reinserito dall'art. 1, D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, come modificato dalla relativa legge di conversione. Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 1-bis dello stesso decreto-legge n. 28 del 2003 come modificato dall'art. 6, D.L. 30 giugno 2005, n. 115.

 

 

Art. 8-bis

Casi di giudizio direttissimo.

1. Per i reati indicati nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e nell'articolo 8, comma 1, si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini (37).

 

 

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(37) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336.

 

 

Art. 8-ter

Trasferte.

1. Le norme della presente legge si applicano anche ai fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni (38).

 

 

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(38) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 9

Abrogazione di norme e disposizioni finali.

1. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 24 marzo 1942, n. 315, l'articolo 4 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, l'articolo 17 della legge 2 agosto 1982, n. 528, nonché il terzo comma dell'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

 

2. Per le lotterie, le tombole, le pesche ed i banchi di beneficenza, in luogo di quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come da ultimo modificato dalla legge 2 agosto 1982, n. 528.

 


 

D.M. 18 marzo 1996.
Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 aprile 1996, n. 85, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

- Ministero dell'interno: Circ. 18 giugno 1997, n. 9.

 

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

 

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1;

 

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

 

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di esecuzione;

 

Vista la legge 2 febbraio 1939, n. 302, e la legge 2 aprile 1968, n. 526, e successive integrazioni;

 

Visto il proprio decreto 25 agosto 1989;

 

Rilevata la necessità di apportare al predetto decreto modificazioni ed integrazioni specificatamente in ordine alla sicurezza degli spettatori durante lo svolgimento di manifestazioni sportive;

 

Ravvisata l'opportunità di emanare un testo coordinato delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi;

 

Espletata la procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317;

 

Decreta:

 

Art. 1

Campo di applicazione.

Sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti, già adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nei quali si intendono realizzare variazioni distributive e/o funzionali, eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 31 lettera a) della legge 5 agosto 1978, n. 457, nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell'allegato, ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100.

 

I suddetti complessi o impianti sportivi, nel seguito denominati impianti sportivi, devono essere conformi oltre che alle presenti disposizioni anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali.

 

Per i complessi e gli impianti ove è prevista la presenza di spettatori non superiore a 100 o privi di spettatori, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 20.

 

 

Art. 2

Definizioni.

Si fa riferimento ai termini, definizioni generali, simboli grafici di prevenzione incendi e tolleranze dimensionali di cui al decreto del Ministro dell'Interno 30 novembre 1983 ed alle seguenti ulteriori definizioni:

 

 

Spazio di attività sportiva

Spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività sportive; nel primo caso lo spazio è definito monovalente, nel secondo polivalente; più spazi di attività sportiva contigui costituiscono uno spazio sportivo polifunzionale.

 

 

Zona di attività sportiva

Zona costituita dallo spazio di attività sportiva e dai servizi di supporto.

 

 

Spazio riservato agli spettatori

Spazio riservato al pubblico per assistere alla manifestazione sportiva.

 

 

Zona spettatori

Zona riservata al pubblico che comprende lo spazio riservato agli spettatori, i servizi di supporto ad essi dedicati, gli eventuali spazi e servizi accessori con i relativi percorsi.

 

 

Spazi e servizi di supporto

Spazi e servizi direttamente funzionali all'attività sportiva o alla presenza di pubblico.

 

 

Spazi e servizi accessori

Spazi e servizi, non strettamente funzionali, accessibili al pubblico o dallo stesso fruibili.

 

Impianto sportivo

Insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive.

 

L'impianto sportivo comprende:

 

a) lo spazio o gli spazi di attività sportiva;

 

b) la zona spettatori;

 

c) eventuali spazi e servizi accessori;

 

d) eventuali spazi e servizi di supporto.

 

Impianto sportivo all'aperto

 

Impianto sportivo avente lo spazio di attività scoperto.

 

Questa categoria comprende anche gli impianti con spazio riservato agli spettatori coperto.

 

Impianto sportivo al chiuso

 

Tutti gli altri impianti non ricadenti nella tipologia degli impianti all'aperto.

 

 

Complesso sportivo

Uno o più impianti sportivi contigui aventi in comune infrastrutture e servizi; il complesso sportivo è costituito da uno o più impianti sportivi e dalle rispettive aree di servizio annesse.

 

Complesso sportivo multifunzionale

 

Complesso sportivo comprendente spazi destinati ad altre attività, diverse da quella sportiva, caratterizzato da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica (3).

 

Area di servizio annessa

 

Area di pertinenza dell'impianto o complesso sportivo recintata per controllarne gli accessi.

 

Area di servizio esterna

 

Area pubblica o aperta al pubblico, che può essere annessa, anche temporaneamente, all'impianto o complesso sportivo mediante recinzione fissa o mobile (4).

 

Zona esterna

 

Area pubblica circostante o prossima all'impianto o complesso sportivo che consente l'avvicinamento allo stesso, e lo stanziamento di servizi pubblici o privati.

 

Spazi di soccorso

 

Spazi raggiungibili dai mezzi di soccorso e riservati alla loro sosta e manovra.

 

Via d'uscita

 

Percorso senza ostacoli al deflusso che conduce dall'uscita dello spazio riservato agli spettatori e dallo spazio di attività sportiva all'area di servizio annessa o all'area di servizio esterna.

 

Spazio calmo

 

Luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi.

 

Percorso di smistamento

 

Percorso che permette la mobilità degli spettatori all'interno dello spazio loro riservato.

 

Strutture pressostatiche

 

Coperture di spazi di attività sostenute unicamente da aria immessa a pressione.

 

Capienza

 

Massimo affollamento ipotizzabile.

 

 

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(3)  Definizione aggiunta dall'art. 2, D.M. 6 giugno 2005 (Gazz. Uff. 30 giugno 2005, n. 150), entrato in vigore a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2005-2006, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 15 dello stesso decreto. Successivamente, l'entrata in vigore del suddetto decreto è stata differita all'inizio della stagione calcistica 2006-2007 dall'art. 39-ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e al 31 dicembre 2006 dal D.M. 1° settembre 2006 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 14 settembre 2006, n. 214).

(4)  Definizione così sostituita dall'art. 2, D.M. 6 giugno 2005 (Gazz. Uff. 30 giugno 2005, n. 150), entrato in vigore a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2005-2006, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 15 dello stesso decreto. Successivamente, l'entrata in vigore del suddetto decreto è stata differita all'inizio della stagione calcistica 2006-2007 dall'art. 39-ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e al 31 dicembre 2006 dal D.M. 1° settembre 2006 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 14 settembre 2006, n. 214).

 

 

Art. 3

Norme di procedura per la costruzione o modificazione di impianti sportivi.

Chi intende costruire un impianto destinato ad attività sportiva con presenza di spettatori in numero superiore a 100 deve presentare al Comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, la seguente documentazione:

 

1) una planimetria rappresentante l'impianto o il complesso sportivo, l'area di servizio annessa, ove necessaria, e la zona esterna;

 

2) piante ai vari livelli rappresentanti l'impianto sportivo con gli spazi o lo spazio di attività sportiva, la zona spettatori con disposizione e numero di posti, spazi e servizi accessori e di supporto, dimensioni e caratteristiche del sistema di vie d'uscita, elementi di compartimentazione, impianti tecnici ed antincendio;

 

3) sezioni longitudinali e trasversali dell'impianto sportivo;

 

4) documento da cui risulti che il proprietario dell'impianto ha diritto d'uso dell'area di servizio dell'impianto stesso;

 

5) dichiarazione legale del locatore dalla quale risulti l'impegno contrattuale a favore del richiedente, nonché un titolo che dimostri la proprietà dell'impianto da parte del locatore nel caso di domande presentate dal locatario;

 

6) parere sul progetto da parte del C.O.N.I. ai sensi della legge 2 febbraio 1939, n. 302, e successive modificazioni;

 

7) relazione tecnica descrittiva del progetto, redatta con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e disposizioni collegate, nonché alla presente regola tecnica (5).

 

Il Comune sottopone il progetto alla Commissione Provinciale di Vigilanza, per l'esercizio da parte di quest'ultima delle attribuzioni di cui all'art. 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la quale redige apposito verbale con motivato parere circa la conformità dell'impianto alle presenti norme.

 

Il verbale di cui innanzi deve essere allegato ai documenti che a lavori ultimati il richiedente è tenuto a presentare al Comune per la domanda di visita di constatazione, unitamente alla certificazione di idoneità statica ed impiantistica, nonché agli adempimenti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ai fini della prevenzione incendi.

 

La Commissione Provinciale di Vigilanza esegue la visita di constatazione e redige apposito verbale esprimendo il proprio parere di competenza ai sensi delle combinate disposizioni di cui all'art. 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e all'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che viene trasmesso al Sindaco ai fini del rilascio della licenza di agibilità.

 

Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano in tutti i casi di variazione delle caratteristiche distributive e funzionali dell'impianto o quando si verifichino sinistri che interessino le strutture e/o gli impianti. Su specifica richiesta della Commissione Provinciale di Vigilanza, e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, deve essere prodotto alla Prefettura competente per territorio, ed al Comune, un certificato di idoneità statica dell'impianto, rilasciato da tecnico abilitato.

 

Alla Commissione di Vigilanza deve essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato.

 

 

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(5)  Punto aggiunto dall'art. 3, D.M. 6 giugno 2005 (Gazz. Uff. 30 giugno 2005, n. 150), entrato in vigore a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2005-2006, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 15 dello stesso decreto. Successivamente, l'entrata in vigore del suddetto decreto è stata differita all'inizio della stagione calcistica 2006-2007 dall'art. 39-ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e al 31 dicembre 2006 dal D.M. 1° settembre 2006 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 14 settembre 2006, n. 214).

 

 

Art. 4

Ubicazione.

L'ubicazione dell'impianto o del complesso sportivo deve essere tale da consentire l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento verso aree adiacenti.

 

L'area per la realizzazione di un impianto, deve essere scelta in modo che la zona esterna garantisca, ai fini della sicurezza, il rapido sfollamento. A tal fine eventuali parcheggi e le zone di concentrazione dei mezzi pubblici devono essere situati in posizione tale da non costituire ostacolo al deflusso.

 

Gli impianti devono essere provvisti di un luogo da cui sia possibile coordinare gli interventi di emergenza; detto ambiente deve essere facilmente individuabile ed accessibile da parte delle squadre di soccorso, avere visibilità sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di attività sportiva, in modo che sia possibile coordinare gli interventi per la sicurezza delle manifestazioni (6).

 

Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti di prevenzione incendi per le specifiche attività, gli impianti al chiuso possono essere ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgono attività di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del Decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982.

 

La separazione da tali attività deve essere realizzata con strutture REI 90; eventuali comunicazioni sono ammesse tramite filtri a prova di fumo di stesse caratteristiche di resistenza al fuoco.

 

Gli impianti al chiuso non possono avere lo spazio di attività sportiva ubicato oltre il primo piano interrato a quota inferiore a 7,50 m rispetto al piano dell'area di servizio o zona esterna all'impianto.

 

Per quelli ubicati ad altezza superiore a 12 m deve essere assicurata la possibilità dell'accostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili del Fuoco almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano; qualora tale requisito non fosse soddisfatto, negli edifici di altezza antincendio fino a 24 m e in quelli di altezza superiore, le scale a servizio delle vie di esodo devono essere rispettivamente protette e a prova di fumo.

 

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso gli accessi all'area di servizio annessa all'impianto, di cui al successivo art. 5, devono avere i seguenti requisiti minimi:

 

- raggio di volta: non inferiore a 13 m;

 

- altezza libera: non inferiore a 4 m;

 

- larghezza: non inferiore a 3,50 m;

 

- pendenza: non superiore a 10%;

 

- resistenza al carico: per automezzi di peso complessivo non inferiore a 20 t.

 

Nei complessi sportivi multifunzionali è consentita anche l'ubicazione delle attività di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 95 del D.M. 16 febbraio 1982 del Ministro dell'interno, sia all'esterno del volume degli impianti che all'interno. In questo ultimo caso si applicano le condizioni stabilite ai precedenti commi quarto e quinto e quelle ulteriori di seguito indicate:

 

a) i locali commerciali di esposizione e vendita devono essere protetti da impianti di spegnimento automatico e di rivelazione di fumo, nonché dotati di aerazione naturale in ragione di almeno 1/30 della relativa superficie in pianta, diffusa in maniera uniforme onde evitare zone con ventilazione ridotta o impedita;

 

b) il carico d'incendio degli esercizi commerciali deve essere limitato a 30 kg/mq di legna standard equivalente;

 

c) le superfici di aerazione naturale delle attività diverse da quella sportiva non devono sfociare in zone con presenza di persone e, comunque, devono essere ubicate in modo da evitare che possano determinare rischio per il pubblico e pregiudizio al complesso sportivo. Qualora detto requisito non fosse perseguibile, potrà procedersi alla compensazione mediante la realizzazione di sistemi di estrazione di fumo e calore di tipo meccanico, di caratteristiche idonee a soddisfare le seguenti specifiche tecniche:

 

1) portata ordinaria di esercizio idonea a garantire almeno 3 ricambi orari dell'intero volume, incrementabile automaticamente a 9 ricambi orari in caso di emergenza, previo asservimento ad impianto di rivelazione di fumo, nonché a dispositivo di azionamento manuale;

 

2) resistenza al fuoco della componentistica e delle alimentazioni elettriche almeno fino a 400 °C;

 

3) separazione delle condotte aerotermiche di mandata e ripresa rispetto ad altri locali, di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI 120;

 

4) funzionamento coordinato con il pertinente impianto di rivelazione di fumo e con quello di spegnimento automatico;

 

5) alimentazione di emergenza per almeno 60' in caso di mancanza dell'energia elettrica ordinaria;

 

6) sfogo delle condotte aerotermiche di estrazione fumo in area esterna, in posizione tale da non determinare rischio per il pubblico;

 

d) gli accessi, le uscite, il sistema di vie d'uscita ed i servizi relativi ad ogni attività devono essere, in caso di concomitanza di esercizio dell'impianto sportivo, tra loro funzionalmente indipendenti e separati (7).

 

 

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(6)  Comma così modificato dall'art. 4, D.M. 6 giugno 2005 (Gazz. Uff. 30 giugno 2005, n. 150), entrato in vigore a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2005-2006, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 15 dello stesso decreto. Successivamente, l'entrata in vigore del suddetto decreto è stata differita all'inizio della stagione calcistica 2006-2007 dall'art. 39-ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e al 31 dicembre 2006 dal D.M. 1° settembre 2006 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 14 settembre 2006, n. 214).

(7)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.M. 6 giugno 2005 (Gazz. Uff. 30 giugno 2005, n. 150), entrato in vigore a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2005-2006, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 15 dello stesso decreto. Successivamente, l'entrata in vigore del suddetto decreto è stata differita all'inizio della stagione calcistica 2006-2007 dall'art. 39-ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e al 31 dicembre 2006 dal D.M. 1° settembre 2006 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 14 settembre 2006, n. 214).

 

 

Art. 5

Area di servizio annessa all'impianto.

Tutti gli impianti di capienza superiore a 2.000 spettatori devono avere un'area di servizio annessa all'impianto costituita da spazi scoperti delimitati in modo da risultare liberi da ostacoli al deflusso. Tali spazi devono essere in piano o con pendenza non superiore al 12% in corrispondenza delle uscite dall'impianto e di superficie tale da poter garantire una densità di affollamento di 2 persone a metro quadrato.

 

La delimitazione dell'area di servizio deve essere distanziata almeno 6,00 metri dal perimetro dell'impianto e tale da consentire agevolmente il deflusso in sicurezza, nonché avere varchi di larghezza equivalente a quella delle uscite dall'impianto tenuto conto delle diverse capacità di deflusso tra le uscite sulla delimitazione esterna e quelle dallo stesso impianto; per le caratteristiche tecniche di tale delimitazione, si rimanda alla norma UNI 10121 EN o equivalenti; tutti i varchi devono essere mantenuti sgombri da ostacoli al regolare deflusso del pubblico (8).

 

Negli impianti di capienza compresa tra 500 e 2.000 spettatori, ove non fosse possibile disporre dell'area di servizio annessa all'impianto, dovrà essere definita un'area esterna di analoghe caratteristiche.

 

La disponibilità di tale area durante l'uso per le manifestazioni dovrà risultare da apposito atto legalmente valido.

 

 

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(8)  Periodo così sostituito dall'art. 5, D.M. 6 giugno 2005 (Gazz. Uff. 30 giugno 2005, n. 150), entrato in vigore a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2005-2006, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 15 dello stesso decreto. Successivamente, l'entrata in vigore del suddetto decreto è stata differita all'inizio della stagione calcistica 2006-2007 dall'art. 39-ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e al 31 dicembre 2006 dal D.M. 1° settembre 2006 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 14 settembre 2006, n. 214).

 

 

Art. 6

Spazi riservati agli spettatori e all'attività sportiva.

Spazio riservato agli spettatori

 

La capienza dello spazio riservato agli spettatori è data dalla somma dei posti a sedere e dei posti in piedi; il numero dei posti in piedi si calcola in ragione di 35 spettatori ogni 10 metri quadrati di superficie all'uopo destinata; il numero dei posti a sedere è dato dal numero totale degli elementi di seduta con soluzione di continuità, così come definito dalla norma UNI 9931, oppure dallo sviluppo lineare in metri dei gradoni o delle panche diviso 0,48.

 

Tutti i posti a sedere devono essere chiaramente individuati e numerati e devono rispondere alle norme UNI 9931 e 9939. Per le determinazioni della capienza non si deve tener conto degli spazi destinati ai percorsi di smistamento degli spettatori, che dovranno essere mantenuti liberi durante le manifestazioni.

 

Deve essere sempre garantita per ogni spettatore la visibilità dell'area destinata all'attività sportiva, conformemente alla norma UNI 9217.

 

Sono ammessi posti in piedi negli impianti al chiuso con capienza fino a 500 spettatori ed in quelli all'aperto con capienza fino a 2.000 spettatori.

 

Negli impianti all'aperto contrassegnati nell'allegato con l'asterisco, è consentito prevedere posti in piedi.

 

Le tribune provvisorie, su cui non possono essere previsti posti in piedi, devono rispondere alle norme UNI 9217.

 

 

Spazio di attività sportiva

 

La capienza dello spazio di attività sportiva è pari al numero di praticanti e di addetti previsti in funzione delle attività sportive.

 

Lo spazio di attività sportiva deve essere collegato agli spogliatoi ed all'esterno dell'area di servizio dell'impianto con percorsi separati da quelli degli spettatori. Lo spazio riservato agli spettatori deve essere delimitato rispetto a quello dell'attività sportiva; tale delimitazione deve essere conforme ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e per i campi di calcio dovrà essere conforme alla norma UNI 10121; queste ultime delimitazioni devono avere almeno due varchi di larghezza minima di 2,40 m, per ogni settore muniti di serramenti che in caso di necessità possano essere aperti su disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza verso la zona attività sportiva.

 

 

Art. 6-bis

Sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva.

1. La separazione tra la zona spettatori e la zona attività sportiva è realizzata dalle società utilizzatrici dell'impianto, in accordo con i proprietari dello stesso, attraverso:

 

a) l'installazione di un parapetto di altezza pari a metri 1,10, misurata dal piano di imposta, conforme alle norme UNI 10121-2 o equivalenti e realizzato in materiale incombustibile;

 

b) la realizzazione di un fossato, con pareti e fondo a superficie piana, di profondità non minore di 2,50 metri rispetto al piano di calpestio del pubblico e larghezza non minore di 2,50 metri. Il fossato deve essere protetto verso la zona spettatori e verso lo spazio di attività sportiva da idonei parapetti aventi altezza non minore di 1,10 metri misurata dal piano di calpestio e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti;

 

c) la realizzazione di un dislivello, di altezza pari ad 1 metro, tra il piano di calpestio degli spettatori e lo spazio di attività sportiva. La parte superiore del dislivello deve essere protetta da un parapetto di altezza pari a 1,10 metri, misurata dal piano di riferimento e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti.

 

2. Almeno uno dei parapetti di cui al comma 1, deve essere munito di separatori realizzati in materiale incombustibile, idoneo a consentire la visione della zona di attività sportiva, conformi alle norme UNI 10121-2 o equivalenti, in grado di elevare la separazione fino ad un'altezza complessiva pari a metri 2,20, misurata dal piano di imposta. L'elevazione dei separatori è realizzata mediante guide o altri accorgimenti costruttivi, ed è stabilita di volta in volta dal questore, nell'àmbito della valutazione dei rischi connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva, sentito il Gruppo operativo sicurezza di cui al successivo art. 19-ter.

 

3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, gli impianti devono essere muniti di almeno uno degli elementi di separazione di cui al comma 1. In relazione a specifiche esigenze, nell'àmbito della valutazione dei rischi connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive, rilevato dal questore della provincia, può essere disposta la realizzazione di tutti gli elementi di separazione di cui al comma 1, ovvero di ulteriori misure di sicurezza.

 

4. In aggiunta a quanto previsto nei commi precedenti può essere disposta la perimetrazione della zona di attività sportiva mediante il presidio di personale appositamente formato e messo a disposizione dagli organizzatori, in ragione di venti unità ogni diecimila spettatori e comunque non meno di trenta unità. Detto personale deve indossare una casacca di colore giallo e deve tenere sotto costante osservazione la zona riservata agli spettatori.

 

5. Per la distanza delle predette separazioni dallo spazio di attività sportiva, si rimanda ai regolamenti del C.O.N.I. e delle federazioni sportive nazionali (9).

 

 

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(9)  Articolo aggiunto dall'art. 6, D.M. 6 giugno 2005 (Gazz. Uff. 30 giugno 2005, n. 150), entrato in vigore a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2005-2006, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 15 dello stesso decreto. Successivamente, l'entrata in vigore del suddetto decreto è stata differita all'inizio della stagione calcistica 2006-2007 dall'art. 39-ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e al 31 dicembre 2006 dal D.M. 1° settembre 2006 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 14 settembre 2006, n. 214).

 

 

Art. 7

Settori.

1. Al fine di realizzare la separazione tra i sostenitori delle due squadre, gli impianti all'aperto con un numero di spettatori superiore a 10.000 e quelli al chiuso con un numero di spettatori superiore a 4.000 devono avere lo spazio riservato agli spettatori suddiviso in settori, di cui uno appositamente dedicato agli ospiti, con ingressi, vie di uscita ed aree di parcheggio indipendenti e separate. La capienza di ciascun settore non può essere superiore a 10.000 spettatori per impianti all'aperto e a 4.000 per quelli al chiuso.

 

2. Per ciascun settore devono essere permanentemente realizzati sistemi di separazione idonei a:

 

a) impedire che i sostenitori delle due compagini in gara vengano in contatto tra loro e che gli spettatori si spostino da un settore all'altro;

 

b) permettere, ove necessario, la realizzazione di una divisione all'interno di uno stesso settore, tra gruppi di spettatori, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative al sistema delle vie d'uscita.

 

3. La finalità di cui alla lettera a) deve essere perseguita mediante l'istallazione permanente di elementi di separazione in materiale incombustibile e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti.

 

La finalità di cui alla lettera b) deve essere perseguita mediante sistemi di separazione modulabili in funzione delle caratteristiche degli spettatori presenti nei settori ed individuabili in una delle misure di seguito riportate o in una loro combinazione:

 

a) istallazione di elementi di separazione in materiale incombustibile aventi altezza e caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti;

 

b) creazione di zone temporaneamente sottoposte a divieto di stazionamento e movimento, occupate esclusivamente da personale addetto all'accoglienza, all'indirizzamento ed alla osservazione degli spettatori, posto a disposizione dalle società organizzatrici della manifestazione sportiva.

 

4. La suddivisione in settori deve essere conforme ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive nazionali. Ogni settore deve avere almeno due uscite, servizi e sistemi di vie di uscita indipendenti chiaramente identificabili con segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992. I settori per i posti in piedi devono avere una capienza non superiore a 500 spettatori.

 

5. Negli impianti all'aperto indicati nell'allegato al presente decreto, per quelli contrassegnati con un asterisco, non è necessario realizzare la suddivisione in settori; qualora tale suddivisione si renda necessaria per aspetti organizzativi e di pubblica sicurezza, i rispettivi settori devono essere realizzati con l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma secondo del presente articolo (10).

 

 

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(10)  Articolo così sostituito dall'art. 7, D.M. 6 giugno 2005 (Gazz. Uff. 30 giugno 2005, n. 150), entrato in vigore a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2005-2006, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 15 dello stesso decreto. Successivamente, l'entrata in vigore del suddetto decreto è stata differita all'inizio della stagione calcistica 2006-2007 dall'art. 39-ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e al 31 dicembre 2006 dal D.M. 1° settembre 2006 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 14 settembre 2006, n. 214).

 

 

Art. 8

Sistema di vie di uscita.

Zona riservata agli spettatori

 

L'impianto deve essere provvisto di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base alla capienza in funzione della capacità di deflusso ed essere dotato di almeno due uscite; il sistema di vie di uscita dalla zona spettatori deve essere indipendente da quello della zona di attività sportiva.

 

Deve essere previsto almeno un ingresso per ogni settore; qualora gli ingressi siano dotati di preselettori di fila la larghezza degli stessi non va computata nel calcolo delle uscite.

 

Deve essere sempre garantito l'esodo senza ostacoli dall'impianto.

 

La larghezza di ogni uscita e via d'uscita deve essere non inferiore a 2 moduli (1,20 m); la larghezza complessiva delle uscite deve essere dimensionata per una capacità di deflusso non superiore a 250 (1,20 m ogni 500 persone) per gli impianti all'aperto ed a 50 (1,20 m ogni 100 persone) per gli impianti al chiuso indipendentemente dalle quote; le vie d'uscita devono avere la stessa larghezza complessiva delle uscite dallo spazio riservato agli spettatori.

 

Per quanto riguarda le caratteristiche delle porte inserite nel sistema di vie di uscita ed i relativi serramenti consentiti, si rimanda alle disposizioni del Ministero dell'Interno per i locali di pubblico spettacolo.

 

Il numero di uscite dallo spazio riservato agli spettatori per ogni settore o per ogni impianto non suddiviso in settori non deve essere inferiore a 2.

 

Per gli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all'aperto la lunghezza massima delle vie di uscita non deve essere superiore a 40 m o a 50 m se in presenza di idonei impianti di smaltimento dei fumi asserviti a impianti di rilevazione o segnalazione di incendi realizzati in conformità alle disposizioni di cui all'art. 17.

 

Dove sono previsti posti per portatori di handicap, su sedie a rotelle, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, sull'abbattimento delle barriere architettoniche, il sistema delle vie di uscita e gli spazi calmi relativi devono essere conseguentemente dimensionati.

 

Gli spazi calmi devono essere realizzati con strutture e materiali congruenti con le caratteristiche di resistenza e reazione al fuoco richieste per le vie di esodo e devono essere raggiungibili con percorsi non superiori a 40 m, quando esiste possibilità di scelta fra due vie di esodo, in caso contrario tali percorsi devono essere non superiori a 30 m.

 

Le scale devono avere gradini a pianta rettangolare, con alzata e pedata costanti rispettivamente non superiori a 17 cm (alzata) e non inferiore a 30 cm (pedata); le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere non meno di tre gradini e non più di 15; i pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle scale senza allargamenti e restringimenti; sono consigliabili nei pianerottoli raccordi circolari che abbiano la larghezza radiale costante ed uguale a quella della scala.

 

Tutte le scale devono essere munite di corrimano sporgenti non oltre le tolleranze ammesse; le estremità di tali corrimano devono rientrare con raccordo nel muro stesso.

 

È ammessa la fusione di due rampe di scale in unica rampa, purché questa abbia la larghezza uguale alla somma delle due; per scale di larghezza superiore a 3 m la Commissione Provinciale di Vigilanza può prescrivere il corrimano centrale.

 

Le rampe senza gradini devono avere una pendenza massima del 12% con piani di riposo orizzontali profondi almeno 1,20 m ogni 10 metri di sviluppo della rampa.

 

Nessuna sporgenza o rientranza, oltre quelle ammesse dalle tolleranze, deve esistere nelle pareti per un altezza di 2 m dal piano di calpestio.

 

È ammesso l'uso di scale mobili e ascensori, ma non vanno computate nel calcolo delle vie d'uscita.

 

 

Zona di attività sportiva

 

Il sistema di vie d'uscita e le uscite dalla zona di attività sportiva devono avere caratteristiche analoghe a quelle della zona riservata agli spettatori.

 

 

Art. 8-bis

Aree di sicurezza e varchi.

1. Nel rispetto del dimensionamento e della finalità delle vie di uscita, oltre a quanto previsto dall'art. 8, devono essere realizzate, a cura della società utilizzatrice dell'impianto, in accordo con il proprietario dello stesso, aree di sicurezza in cui devono essere ammessi solo i titolari di regolare titolo di accesso all'impianto, così strutturate:

 

a) "area di massima sicurezza", comprende l'impianto sportivo e l'area di servizio annessa, ove sono collocati i varchi di accesso all'impianto. Tale area deve essere delimitata a mezzo di elementi di separazione, in materiale incombustibile e conforme alla norma UNI 10121-2 o equivalenti;

 

b) "area riservata", realizzata nell'àmbito dell'area di servizio esterna, di cui all'art. 2 del presente decreto, ed opportunamente recintata, all'interno della quale è consentito l'accesso esclusivamente agli aventi diritto. Tale area dovrà essere delimitata attraverso elementi di separazione fissi in materiale incombustibile e conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti; è ammessa la separazione mediante elementi mobili in materiale incombustibile. Per consentire la separazione delle tifoserie all'interno dell'area riservata, la stessa deve essere divisa in settori, dei quali almeno uno riservato ai sostenitori della squadra ospite, di capienza non inferiore a quella minima stabilita dall'organizzazione sportiva per il settore corrispondente, delimitati a mezzo di elementi di separazione in materiale incombustibile e conforme alla norma UNI 10121-2 o equivalenti.

 

2. Il numero dei varchi di ingresso presenti lungo la delimitazione dell'area di massima sicurezza deve essere proporzionato alla capienza del settore a cui danno accesso e comunque in ragione di almeno un varco ogni 750 spettatori, in modo da consentire il completamento delle operazioni di afflusso degli spettatori in un arco temporale non superiore ad un'ora e mezza prima dell'inizio della manifestazione sportiva, compresi i tempi necessari all'effettuazione dei controlli di sicurezza e di verifica della regolarità del titolo di accesso. Tali varchi di ingresso devono essere contrassegnati con lettere o numeri progressivi ben visibili dall'esterno ed analoghi a quelli che saranno riportati sul titolo di accesso all'impianto.

 

3. I varchi di ingresso all'area di massima sicurezza devono essere dotati di preselettori di incanalamento tali da evitare pressioni nella fase di obliterazione del titolo di accesso con corsia di ritorno per gli spettatori non abilitati all'ingresso, nonché di tornelli "a tutta altezza" che permettono l'accesso ad una sola persona per volta, tramite lo sblocco del meccanismo di rotazione da attivarsi successivamente all'avvenuta verifica della regolarità del titolo di accesso.

 

4. I tornelli devono essere realizzati secondo regole di buona tecnica, devono essere invalicabili se bloccati alla rotazione, in modo da non rendere possibili fenomeni di violenza, anche organizzata, da parte di soggetti che non siano in possesso di un titolo valido.

 

5. I varchi di ingresso dotati di preselettori e di tornelli devono essere separati e indipendenti dal sistema di vie d'uscita di cui all'art. 8 e le biglietterie, quando ammesse, devono essere ubicate fuori dell'area riservata.

 

6. Il sistema di afflusso degli spettatori, come delineato ai commi 2, 3, 4 e 5 è comunque sottoposto alla preventiva approvazione del questore della provincia (11).

 

 

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(11)  Articolo aggiunto dall'art. 8, D.M. 6 giugno 2005 (Gazz. Uff. 30 giugno 2005, n. 150), entrato in vigore a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2005-2006, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 15 dello stesso decreto. Successivamente, l'entrata in vigore del suddetto decreto è stata differita all'inizio della stagione calcistica 2006-2007 dall'art. 39-ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e al 31 dicembre 2006 dal D.M. 1° settembre 2006 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 14 settembre 2006, n. 214).

 

 

Art. 9

Distribuzione interna.

I percorsi di smistamento non possono avere larghezza inferiore a 1,20 m e servire più di 20 posti per fila e per parte; ogni 15 file di gradoni deve essere realizzato un passaggio, parallelo alle file stesse, di larghezza non inferiore a 1,20 m; è consentito non prevedere tali passaggi quando i percorsi di smistamento adducono direttamente alle vie di uscita.

 

I gradoni per posti a sedere devono avere una pedata non inferiore a 0,60 m; il rapporto tra pedata ed alzata dei gradoni deve essere non inferiore a 1,2; possono essere previsti sedili su piani orizzontali o inclinati con pendenza non superiore al 12%.

 

Le aree riservate ai posti in piedi devono essere delimitate da barriere frangifolla longitudinali e trasversali con un massimo di 500 spettatori per area; i posti in piedi possono essere realizzati in piano o su piani inclinati con pendenza non superiore al 12% o su gradoni con alzata non superiore a 0,25 m.

 

I percorsi di smistamento devono essere rettilinei; i gradini delle scale di smistamento devono essere a pianta rettangolare con una alzata non superiore a 25 cm e una pedata non inferiore a 23 cm; il rapporto tra pedata e alzata deve essere superiore a 1,2; è ammessa la variabilità graduale dell'alzata e della pedata tra un gradino e il successivo in ragione della tolleranza del 2%.

 

Tra due rampe consecutive è ammessa una variazione di pendenza a condizione che venga interposto un piano di riposo della stessa larghezza della scala di smistamento, profondo almeno m 1,20, fermo restando i limiti dimensionali dei gradini ed il rapporto tra pedata e alzata.

 

 

Art. 10

Servizi di supporto della zona spettatori.

I servizi igienici della zona spettatori devono essere separati per sesso e costituiti dai gabinetti e dai locali di disimpegno; ogni gabinetto deve avere porta apribile verso l'esterno e accesso da apposito locale di disimpegno (anti WC) eventualmente a servizio di più locali WC, nel quale devono essere installati gli orinatoi per i servizi uomini ed almeno un lavabo; almeno una fontanella di acqua potabile deve essere ubicata all'esterno dei servizi igienici.

 

La dotazione minima per impianti con capienza inferiore a 500 spettatori deve essere di almeno un gabinetto per gli uomini e un gabinetto per le donne ogni 250 spettatori; negli altri casi la zona spettatori deve essere dotata di servizi igienici proporzionati in ragione di un gabinetto e due orinatoi ogni 500 uomini e di due gabinetti ogni 500 donne considerando il rapporto uomini/donne: uno negli impianti al chiuso e due in quelli all'aperto.

 

I servizi igienici, devono essere ubicati ad una distanza massima di 50 metri dalle uscite dallo spazio riservato agli spettatori, e il dislivello tra il piano di calpestio di detto spazio ed il piano di calpestio dei servizi igienici non deve essere superiore a 6 metri; l'accesso ai servizi igienici non deve intralciare i percorsi di esodo del pubblico.

 

Nei servizi igienici deve essere garantita una superficie di aerazione naturale non inferiore ad un ottavo della superficie lorda dei medesimi, in caso contrario deve essere previsto un sistema di ventilazione artificiale tale da assicurare un ricambio non inferiore a 5 volumi ambiente per ora.

 

I servizi igienici devono essere segnalati sia nella zona spettatori che nell'area di servizio annessa dell'impianto.

 

Negli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori deve essere previsto un posto di pronto soccorso ogni 10.000 spettatori; nel caso in cui l'impianto sia suddiviso in settori di capienza inferiore a 10.000 spettatori, per ogni settore deve essere garantito l'accesso al posto di pronto soccorso. Negli impianti con capienza inferiore a 10.000 spettatori, il posto di pronto soccorso, che comunque deve essere previsto, può essere adibito anche ad altri usi compatibili dal punto di vista sanitario.

 

Ogni posto di pronto soccorso deve essere dotato di un telefono, di un lavabo, di acqua potabile, di un lettino con sgabelli, di una scrivania con sedia e di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

 

I posti di pronto soccorso devono essere ubicati in agevole comunicazione con la zona spettatori e devono essere serviti dalla viabilità esterna all'impianto.

 

Negli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori è necessario, in occasione delle manifestazioni, prevedere almeno un presìdio medico e l'ambulanza in corrispondenza di un pronto soccorso.

 

Il pronto soccorso deve essere segnalato nella zona spettatori, lungo il sistema di vie d'uscita e nell'area di pertinenza dell'impianto.

 

Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere integrate nell'ambito di un piano generale dei servizi medici e sanitari, prescritti dalle autorità preposte in base alle caratteristiche dell'impianto ed in relazione alle singole manifestazioni alle quali l'impianto stesso è destinato.

 

 

Art. 11

Spogliatoi.

Gli spogliatoi per atleti e arbitri e i relativi servizi devono essere conformi per numero e dimensioni ai regolamenti o alle prescrizioni del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali relative alle discipline previste nella zona di attività sportiva.

 

Gli spogliatoi devono avere accessi separati dagli spettatori durante le manifestazioni ed i relativi percorsi di collegamento con la zona esterna e con lo spazio di attività sportiva devono essere delimitati e separati dal pubblico.

 

 

Art. 12

Manifestazioni occasionali.

È ammessa l'utilizzazione degli impianti sportivi anche per lo svolgimento di manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, a condizione che vengano rispettate le destinazioni e le condizioni d'uso delle varie zone dell'impianto, secondo quanto previsto ai precedenti articoli.

 

Nel caso in cui le zone spettatori siano estese alla zona di attività sportiva o comunque siano ampliate rispetto a quelle normalmente utilizzate per l'impianto sportivo, la capienza, la distribuzione interna e il dimensionamento delle vie di uscita devono rispondere alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli per gli impianti all'aperto, mentre per gli impianti al chiuso la capacità di deflusso delle diverse zone dell'impianto deve essere commisurata ai parametri stabiliti dalle disposizioni vigenti per i locali di pubblico spettacolo (12).

 

Per manifestazioni sportive occasionali non allestite in impianti sportivi permanenti la scelta dell'ubicazione deve perseguire l'obiettivo di garantire la sicurezza degli spettatori e dei praticanti l'attività sportiva secondo i princìpi stabiliti nel presente decreto.

 

Il progetto relativo alla sistemazione della zona spettatori e della zona di attività sportiva deve essere sottoposto dal titolare dell'attività al parere preventivo degli organi di vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 3.

 

 

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(12)  Comma così modificato dall'art. 9, D.M. 6 giugno 2005 (Gazz. Uff. 30 giugno 2005, n. 150), entrato in vigore a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2005-2006, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 15 dello stesso decreto. Successivamente, l'entrata in vigore del suddetto decreto è stata differita all'inizio della stagione calcistica 2006-2007 dall'art. 39-ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e al 31 dicembre 2006 dal D.M. 1° settembre 2006 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 14 settembre 2006, n. 214).

 

 

Art. 13

Coperture pressostatiche.

L'impiego di coperture pressostatiche è consentito negli impianti ove è prevista la presenza di spettatori, praticanti e addetti in numero non superiore a 50 persone; tali coperture devono essere realizzate con materiali aventi classe di reazione al fuoco non superiore a 2, ed omologati ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 26 giugno 1984; devono essere previsti adeguati sostegni in grado di impedire il rischio del repentino abbattimento in caso di caduta di pressione; in alternativa possono essere installati dispositivi di allarme sonoro e luminoso che comunichino ai presenti eventuali anomalie, abbassamenti della pressione e/o carichi di vento o di neve superiori ai limiti di progetto della zona in esame.

 

Il sistema di illuminazione, ove sospeso alla copertura, deve essere munito di idonei dispositivi di protezione e sicurezza contro la caduta accidentale.

 

Devono inoltre essere previste almeno due uscite di larghezza non inferiore a m 1,20, detti varchi devono essere opportunamente intelaiati e controventati per evitare, in caso di caduta del pallone, l'ostruzione dell'uscita.

 

Deve essere prodotto annualmente al Comune, un certificato di idoneità statica a firma di tecnico abilitato attestante l'avvenuta verifica del materiale di copertura e dei dispositivi di cui al comma precedente.

 

 

Art. 14

Piscine.

Lo spazio di attività sportiva di una piscina è costituito dalle vasche e dalle superfici calpestabili a piedi nudi ad esse circostanti, definite aree di bordo vasca; l'area di bordo vasca deve essere realizzata in piano, con pendenza non superiore al 3%, in materiale antisdrucciolevole, avere larghezza non inferiore a 1,50 m e superficie complessiva non inferiore al 50% di quella della vasca.

 

La densità di affollamento di una piscina deve essere calcolata nella misura di 2 m² di specchio d'acqua per ogni bagnante.

 

Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da un assistente bagnante quando il numero di persone contemporaneamente presenti nello spazio di attività è superiore alle 20 unità o in vasche con specchi d'acqua di superficie superiore a 50 m². Detto servizio deve essere disimpegnato da almeno due assistenti bagnanti per vasche con specchi d'acqua di superficie superiore a 400 m².

 

Nel caso di vasche adiacenti e ben visibili tra loro il numero degli assistenti bagnanti va calcolato sommando le superfici delle vasche ed applicando successivamente il rapporto assistenti bagnanti/superfici d'acqua in ragione di 1 ogni 500 m².

 

Per vasche oltre 1.000 m² dovrà essere aggiunto un assistente bagnante ogni 500 m².

 

Per assistente bagnante si intende una persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata dalla sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto ovvero munita di brevetto di idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da società autorizzata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

 

Durante l'addestramento di nuotatori il servizio di assistenza agli stessi può essere svolto dall'istruttore o allenatore in possesso di detta abilitazione della Federazione Italiana Nuoto.

 

 

Art. 15

Strutture, finiture ed arredi.

Ai fini del dimensionamento strutturale dei complessi ed impianti sportivi deve essere assunto un valore non inferiore a 1,2 per il coefficiente di protezione sismica con riferimento al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 24 gennaio 1986 «Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche» e successive modificazioni ed integrazioni.

 

I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali dei locali di cui al presente decreto, vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del 14 settembre 1961 prescindendo dal tipo di materiale costituente l'elemento strutturale stesso (ad esempio calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).

 

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi dei suddetti materiali, nonché la classificazione dei locali stessi secondo il carico d'incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 sopracitata e nel Decreto del Ministro dell'Interno 6 marzo 1986 «Calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno».

 

Negli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all'aperto le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati devono essere le seguenti:

 

a) negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere, è consentito l'impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimenti + pareti + soffitti + proiezione orizzontale delle scale). Per la restante parte deve essere impiegato materiale di classe 0 (non combustibile);

 

b) in tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali di rivestimento dei pavimenti siano di classe 2 e che i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce e gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1;

 

c) ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera a) è consentita l'installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco.

 

In ogni caso le poltrone e gli altri mobili imbottiti debbono essere di classe di reazione al fuoco 1 IM, mentre i sedili non imbottiti e non rivestiti, costituiti da materiali rigidi combustibili, devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 2.

 

I materiali di cui ai precedenti capoversi debbono essere omologati ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 26 giugno 1984 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984).

 

Le pavimentazioni delle zone dove si praticano le «attività sportive», all'interno degli impianti sportivi, sono da considerare attrezzature sportive e quindi non necessitano di classificazione ai fini della reazione al fuoco; non è consentita la posa in opera di cavi elettrici o canalizzazioni che possono provocare l'insorgere o il propagarsi di incendi all'interno di eventuali intercapedini realizzate al di sotto di tali pavimentazioni.

 

Negli impianti al chiuso, nel caso in cui le zone spettatori siano estese alle zone di attività sportiva, la classificazione della pavimentazione ai fini della reazione al fuoco è comunque necessaria.

 

Le citate pavimentazioni, se in materiale combustibile, vanno ovviamente computate nel carico d'incendio ai fini della valutazione dei requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali degli impianti sportivi.

 

Qualora vengano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza dei locali, rispetto a quanto previsto dalle norme di cui al presente articolo, quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti automatici di rivelazione incendio e/o impianto automatico di spegnimento a pioggia, potrà consentirsi l'impiego di materiali di classe di reazione al fuoco 1, 2 e 3 in luogo delle classi 0, 1 e 2 precedentemente indicate, con esclusione dei tendaggi, dei controsoffitti e dei materiali posti non in aderenza agli elementi costruttivi per i quali è ammessa esclusivamente la classe 1, e dei sedili per i quali è ammessa esclusivamente la classe 1 IM e 2.

 

I lucernari debbono avere vetri retinati oppure costruiti in vetrocemento o con materiali combustibili di classe 1 di reazione al fuoco. È consentito l'impiego del legno per i serramenti esterni ed interni.

Art. 16

Depositi.

I locali, di superficie non superiore a 25 m², destinati a deposito di materiale combustibile, possono essere ubicati a qualsiasi piano dell'impianto; le strutture di separazione e le porte devono possedere caratteristiche almeno REI 60 ed essere munite di dispositivo di autochiusura. Il carico di incendio deve essere limitato a 30 kg/m². La ventilazione naturale non deve essere inferiore a 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso all'aerazione meccanica con portata di due ricambi orari, da garantire anche in situazioni di emergenza, purché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari al 25% di quella prevista. In prossimità delle porte di accesso al locale deve essere installato un estintore di capacità estinguente non inferiore a 21 A.

 

I locali, di superficie superiore a 25 m² destinati al deposito di materiale combustibile, possono essere ubicati all'interno dell'edificio ai piani fuori terra o al 1° e 2° interrato. La superficie massima lorda di ogni singolo locale non deve essere superiore a 1.000 m² per i piani fuori terra e a 500 m² per i piani 1° e 2° interrato. Le strutture di separazione e le porte di accesso, dotate di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI 90. Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il carico di incendio deve essere limitato a 50 kg/m²; qualora sia superato tale valore, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico.

 

L'aerazione deve essere pari a 1/40 della superficie in pianta del locale. Ad uso di ogni locale deve essere previsto almeno un estintore di capacità estinguente non inferiore a 21 A, ogni 150 m² di superficie.

 

Per i dispositivi con superficie superiore a 500 m², se ubicati a piani fuori terra, e 25 m², se ubicati ai piani interrati, le comunicazioni con gli ambienti limitrofi devono avvenire tramite disimpegno ad uso esclusivo realizzato con strutture resistenti al fuoco e munito di porte aventi caratteristiche almeno REI 60.

 

Qualora detto disimpegno sia a servizio di più locali deposito, lo stesso deve essere aerato direttamente verso l'esterno.

 

I depositi di sostanze infiammabili devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato. È consentito detenere all'interno del volume dell'edificio in armadi metallici, dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili strettamente necessari per le esigenze igienicosanitarie.

 

 

Art. 17

Impianti tecnici.

Impianti elettrici

 

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 1° marzo 1968, n. 186 (Gazz. Uff. 23 marzo 1968, n. 77). La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e successivi regolamenti di applicazione.

 

In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

 

- non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;

 

- non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;

 

- devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);

 

- devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni «protette» e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

 

Il sistema utenza deve disporre dei seguenti impianti di sicurezza:

 

a) illuminazione;

 

b) allarme;

 

c) rilevazione;

 

d) impianti di estinzione incendi.

 

L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (< 0,5 sec) per gli impianti di segnalazione, allarme ed illuminazione e ad interruzione media (< 15 sec) per gli impianti idrici antincendio.

 

Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.

 

L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

 

- segnalazione e allarme: 30 minuti;

 

- illuminazione di sicurezza: 60 minuti;

 

- impianti idrici antincendio: 60 minuti.

 

Gli impianti al chiuso, quelli all'aperto per i quali è previsto l'uso notturno e gli ambienti interni degli impianti sportivi all'aperto, devono essere dotati di un impianto di illuminazione di sicurezza.

 

L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita; sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma che assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.

 

Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio per consentire di porre fuori tensione l'impianto elettrico dell'attività.

 

 

Impianti di riscaldamento e condizionamento

 

Per gli impianti di produzione del calore e di condizionamento si rimanda alle specifiche norme del Ministero dell'Interno.

 

È vietato utilizzare elementi mobili alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso, per il riscaldamento degli ambienti.

 

 

Impianto di rilevazione e segnalazione degli incendi

 

Negli impianti al chiuso, con numero di spettatori superiore a 1.000 e negli ambienti interni degli impianti all'aperto con numero di spettatori superiore a 5.000, deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un princìpio di incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attività.

 

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati deve sempre determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, che deve essere ubicata in ambiente presidiato.

 

 

Impianto di allarme

 

Gli impianti al chiuso devono essere muniti di un impianto di allarme acustico in grado di avvertire i presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio.

 

I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e sistemazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti dell'impianto sportivo o delle parti di esso coinvolte dall'incendio; il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente presidiato, può inoltre essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi di incendio.

 

Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.

 

 

Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi

 

Estintori

 

Tutti gli impianti sportivi devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili.

 

Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, ed è comunque necessario che alcuni si trovino:

 

- in prossimità degli accessi;

 

- in vicinanza di aree di maggior pericolo.

 

Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza.

 

Gli estintori portatili devono avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo.

 

 

Impianto idrico antincendio

 

Gli idranti ed i naspi, correttamente corredati, devono essere:

 

- distribuiti in modo da consentire l'intervento in tutte le aree dell'attività;

 

- collocati in ciascun piano negli edifici a più piani;

 

- dislocati in posizione accessibile e visibile;

 

- segnalati con appositi cartelli che ne agevolino l'individuazione a distanza.

 

Gli idranti ed i naspi non devono essere posti all'interno delle scale in modo da non ostacolare l'esodo delle persone. In presenza di scale a prova di fumo interne, al fine di agevolare l'intervento dei Vigili del Fuoco, gli idranti devono essere ubicati all'interno dei filtri a prova di fumo.

 

Gli impianti al chiuso con numero di spettatori superiore a 100 e fino a 1.000 devono essere almeno dotati di naspi DN 20; ogni naspo deve essere corredato da una tubazione semirigida realizzata a regola d'arte.

 

I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purché questa sia in grado di alimentare, in ogni momento, contemporaneamente, oltre all'utenza normale, i due naspi ubicati in posizione idraulicamente più sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 35 l/min ed una pressione non inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi in fase di scarica.

 

L'alimentazione deve assicurare un'autonomia non inferiore a 30 min. Qualora la rete idrica non sia in grado di assicurare quanto sopra descritto, deve essere predisposta un'alimentazione di riserva, capace di fornire le medesime prestazioni.

 

Gli impianti al chiuso con numero di spettatori superiore a 1.000 e quelli all'aperto con numero di spettatori superiore a 5.000 devono essere dotate di una rete idranti DN 45. Ogni idrante deve essere corredato da una tubazione flessibile realizzata a regola d'arte.

 

L'impianto idrico antincendio per idranti deve essere costituito da una rete di tubazioni, realizzata preferibilmente ad anello, con colonne montanti disposte nei vani scala; da ciascuna montante, in corrispondenza di ogni piano, deve essere derivato, con tubazioni di diametro interno non inferiore a 40 mm, un attacco per idranti DN 45; la rete di tubazioni deve essere indipendente da quella dei servizi sanitari. Le tubazioni devono essere protette dal gelo, da urti e qualora non metalliche dal fuoco.

 

L'impianto deve avere caratteristiche idrauliche tali da garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno due. Esso deve essere in grado di garantire l'erogazione ai 3 idranti in posizione idraulica più sfavorita, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 120 l/min con una pressione al bocchello di 2 bar.

 

L'alimentazione deve assicurare un'autonomia di almeno 60 min.

 

L'impianto deve essere alimentato normalmente dall'acquedotto pubblico.

 

Qualora l'acquedotto non garantisca la condizione di cui al punto precedente, dovrà essere realizzata una riserva idrica di idonea capacità.

 

Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio deve essere realizzato da elettropompa con alimentazione elettrica di riserva (gruppo elettrogeno ad azionamento automatico) o da una motopompa con avviamento automatico.

 

Negli impianti sportivi al chiuso con capienza superiore a 4.000 spettatori e in quelli all'aperto con capienza superiore a 10.000 spettatori deve essere prevista l'installazione all'esterno, in posizione accessibile ed opportunamente segnalata, di almeno un idrante DN 70 da utilizzare per il rifornimento dei mezzi dei Vigili del Fuoco. Tale idrante dovrà assicurare una portata non inferiore a 460 l/min per almeno 60 min.

 

 

Art. 18

Dispositivi di controllo degli spettatori.

Negli impianti con capienza superiore a 10.000 spettatori all'aperto e 4.000 al chiuso, in occasione di manifestazioni sportive, deve essere previsto un impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da un locale appositamente predisposto e presidiato, l'osservazione della zona spettatori e dell'area di servizio annessa all'impianto e dei relativi accessi, con registrazione delle relative immagini. Detto locale deve essere posizionato in una zona dell'impianto sportivo da cui sia possibile avere una visione complessiva, totale e diretta della zona di attività sportiva e della zona spettatori (13).

 

L'impianto deve consentire il riconoscimento del singolo spettatore anche per le manifestazioni che si tengono in orari notturni.

 

L'impianto di videosorveglianza di cui al comma primo deve essere conforme alle disposizioni del D.M. 6 giugno 2005 del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e dell'innovazione e tecnologie, adottato in attuazione dell'art. 1-quater, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88 (14).

 

Il Prefetto ha la facoltà di imporre l'adozione dei dispositivi di cui al comma precedente in tutti gli impianti in cui ne ravvisi la necessità sentito il parere della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

 

 

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(13)  Comma così sostituito dall'art. 10, D.M. 6 giugno 2005 (Gazz. Uff. 30 giugno 2005, n. 150), entrato in vigore a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2005-2006, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 15 dello stesso decreto. Successivamente, l'entrata in vigore del suddetto decreto è stata differita all'inizio della stagione calcistica 2006-2007 dall'art. 39-ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e al 31 dicembre 2006 dal D.M. 1° settembre 2006 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 14 settembre 2006, n. 214).

(14)  Comma aggiunto dall'art. 10, D.M. 6 giugno 2005 (Gazz. Uff. 30 giugno 2005, n. 150), entrato in vigore a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2005-2006, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 15 dello stesso decreto. Successivamente, l'entrata in vigore del suddetto decreto è stata differita all'inizio della stagione calcistica 2006-2007 dall'art. 39-ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e al 31 dicembre 2006 dal D.M. 1° settembre 2006 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 14 settembre 2006, n. 214).

 

 

Art. 19

Gestione della sicurezza antincendio.

1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio sono enunciati negli specifici punti del D.M. 10 marzo 1998 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro».

 

2. Il titolare dell'impianto o complesso sportivo, ovvero, la società utilizzatrice, per gli impianti di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, sono rispettivamente responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Il titolare o il legale rappresentante possono avvalersi di una persona appositamente incaricata, che deve essere presente durante l'esercizio dell'attività sportiva e nelle fasi di afflusso e di deflusso degli spettatori.

 

3. I soggetti di cui al comma secondo, per la corretta gestione della sicurezza, devono curare la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

 

4. Il piano di cui al comma terzo deve tener conto delle specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e deve:

 

a) disciplinare le attività di controllo per prevenire gli incendi;

 

b) prevedere l'istruzione e la formazione del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;

 

c) contemplare le informazioni agli spettatori ed agli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;

 

d) garantire il funzionamento, durante le manifestazioni, dei dispositivi di controllo degli spettatori di cui all'art. 18;

 

e) garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;

 

f) garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio;

 

g) garantire la manutenzione e l'efficienza o la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori;

 

h) garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti;

 

i) contenere l'indicazione delle modalità per fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;

 

l) prevedere l'istituzione di un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi di manutenzione ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività ove tale limitazione è imposta. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

 

5. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e consentire, in particolare, la individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso, nonché dei mezzi e impianti antincendio. Appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso. All'ingresso dell'impianto o complesso sportivo devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed una planimetria generale per le squadre di soccorso che indichi la posizione:

 

a) delle scale e delle vie di esodo;

 

b) dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;

 

 

c) dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;

 

d) del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;

 

e) del quadro generale del sistema di rilevazione e di allarme;

 

f) degli impianti e dei locali che presentano un rischio speciale;

 

g) degli spazi calmi.

 

6. A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.

 

In prossimità dell'uscita dallo spazio riservato agli spettatori, precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio e devono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione in cui sono esposte le istruzioni rispetto alle vie di esodo. Le istruzioni devono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.

 

7. Oltre alle misure specifiche finalizzate al mantenimento delle prescritte condizioni di sicurezza, stabilite secondo i criteri innanzi indicati, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare, tra l'altro:

 

a) l'organigramma del servizio di sicurezza preposto alla gestione dell'emergenza, con indicazione dei nominativi e delle relative funzioni;

 

b) le modalità delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il personale addetto alla gestione dell'emergenza, nonché quelle previste per il responsabile interno della sicurezza ed i rappresentanti delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario;

 

c) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di emergenza;

 

d) le procedure per l'esodo del pubblico.

 

Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell'impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.

 

8. Per il necessario coordinamento delle operazioni da effettuare in situazioni di emergenza, deve essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze istituito rispettivamente nei locali di cui all'art. 4, comma terzo, ed all'art. 19-ter, comma terzo, lettera a).

 

Negli impianti sportivi con oltre 4.000 spettatori al chiuso e 10.000 spettatori all'aperto il centro di gestione delle emergenze deve essere previsto in apposito locale costituente compartimento antincendio e dotato di accesso diretto dall'esterno a cielo libero. Il centro deve essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni agli addetti al servizio antincendio su tutte le aree dell'impianto ed all'esterno, nonché di impianto di diffusione sonora mediante altoparlanti in modo da consentire la possibilità di diffondere comunicati per il pubblico.

 

Lo stesso centro di gestione deve essere inoltre dotato di apparati ricetrasmittenti in numero congruo per le dotazioni dei rappresentanti delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario.

 

All'interno dei locali destinati al centro di gestione e controllo devono essere installate le centrali di controllo e segnalazione degli impianti di videosorveglianza e di sicurezza antincendio, nonché quant'altro ritenuto necessario alla gestione delle emergenze.

 

All'interno del centro di gestione delle emergenze devono essere custodite le planimetrie dell'intera struttura riportanti l'ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi funzionali degli impianti tecnici con l'indicazione dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza, l'elenco completo del personale, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ed ogni altra indicazione necessaria.

 

Il centro di gestione delle emergenze deve essere presidiato durante l'esercizio delle manifestazioni sportive da personale all'uopo incaricato, e possono accedere il personale responsabile della gestione dell'emergenza, gli appartenenti alle Forze dell'ordine ed ai Vigili del fuoco (15).

 

 

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(15)  Articolo così sostituito dall'art. 11, D.M. 6 giugno 2005 (Gazz. Uff. 30 giugno 2005, n. 150), entrato in vigore a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2005-2006, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 15 dello stesso decreto. Successivamente, l'entrata in vigore del suddetto decreto è stata differita all'inizio della stagione calcistica 2006-2007 dall'art. 39-ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e al 31 dicembre 2006 dal D.M. 1° settembre 2006 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 14 settembre 2006, n. 214).

 

 

Art. 19-bis

Gestione della sicurezza antincendio di complessi sportivi multifunzionali.

1. I complessi sportivi multifunzionali hanno l'obbligo di istituire l'unità gestionale, cui compete il coordinamento di tutti gli adempimenti attinenti la gestione della sicurezza antincendio previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

 

2. Per tali complessi deve essere individuato il titolare, responsabile della gestione della sicurezza antincendio dell'intero complesso, ai fini dell'attuazione degli adempimenti di cui al presente decreto e di ogni altra disposizione vigente in materia.

 

3. Il titolare esercita anche attività di coordinamento dei responsabili di altre specifiche attività all'interno dello stesso complesso, a carico dei quali restano comunque le incombenze gestionali ed organizzative specifiche delle singole attività.

 

4. Specifici adempimenti gestionali possono essere delegati ai titolari di attività diverse. In tal caso dovranno essere formalizzate le dichiarazioni congiunte di delega ed accettazione, da prodursi ai competenti organi di vigilanza.

 

5. Il titolare, ai fini dell'attuazione degli adempimenti gestionali previsti dal presente articolo, può avvalersi di una persona appositamente incaricata, o di un suo sostituto preventivamente designato, che deve essere sempre presente durante l'esercizio del complesso, ivi comprese le fasi di afflusso e deflusso degli spettatori, con funzioni di responsabile interno della sicurezza.

 

6. Il piano di emergenza generale di cui all'art. 19, comma 7, deve essere coordinato con quelli specifici riguardanti singole attività del piano stesso, in modo da garantire l'organicità degli adempimenti e delle procedure.

 

7. In caso di esercizio parziale del complesso devono essere predisposte pianificazioni di emergenza corrispondenti alle singole configurazioni di effettivo utilizzo e congruenti con queste (16).

 

 

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(16)  Articolo aggiunto dall'art. 12, D.M. 6 giugno 2005 (Gazz. Uff. 30 giugno 2005, n. 150), entrato in vigore a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2005-2006, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 15 dello stesso decreto. Successivamente, l'entrata in vigore del suddetto decreto è stata differita all'inizio della stagione calcistica 2006-2007 dall'art. 39-ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e al 31 dicembre 2006 dal D.M. 1° settembre 2006 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 14 settembre 2006, n. 214).

 

 

Art. 19-ter

Gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno degli impianti dove si disputano incontri di calcio.

1. Per ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, è istituito il Gruppo operativo sicurezza, di seguito denominato G.O.S., coordinato da un funzionario di Polizia designato dal questore e composto:

 

a) da un rappresentante dei Vigili del fuoco;

 

b) dal responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto della società sportiva;

 

c) da un rappresentante del Servizio sanitario;

 

d) da un rappresentante dei Vigili urbani;

 

e) dal responsabile del pronto intervento strutturale ed impiantistico all'interno dello stadio;

 

f) da un rappresentante della squadra ospite (eventuale);

 

g) da eventuali altri rappresentanti, la cui presenza è ritenuta necessaria.

 

2. Il G.O.S., che si riunirà periodicamente per gli aspetti di carattere generale e, in ogni caso, alla vigilia degli incontri, avrà cura di:

 

a) verificare la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento, anche in relazione ad eventuali prescrizioni imposte;

 

b) vigilare sulla corretta attuazione del piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, redatto dalla società utilizzatrice;

 

c) adottare le iniziative necessarie a superare contingenti situazioni di criticità, fatte salve le direttive in materia di ordine e sicurezza pubblica emanate dal questore della provincia.

 

3. Al fine di creare condizioni ambientali ottimali per il regolare svolgimento dell'evento e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, a cura della società utilizzatrice dell'impianto, in accordo con il titolare dello stesso, devono essere previsti:

 

a) un locale con visibilità sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di attività sportiva, che dovrà ospitare il centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni calcistiche, coordinato dall'ufficiale di P.S. designato con ordinanza di servizio del questore, d'intesa con il rappresentante dei Vigili del fuoco per l'emergenza antincendio e composto dai rappresentanti di tutte le componenti del G.O.S.;

 

b) ambienti per attivare, in occasione degli eventi sportivi, un posto di polizia con annessi locali idonei a consentire gli adempimenti di polizia giudiziaria relativi ad eventuali persone fermate o arrestate;

 

c) spazi idonei per l'informazione agli spettatori (cartellonistica - schermi ecc.) al fine di garantire la conoscenza del «regolamento d'uso» dell'impianto che dovrà riguardare le modalità di utilizzo dello stadio, con particolare riferimento alla disciplina degli accessi ai servizi interni destinati al pubblico, nonché gli obblighi ed i divieti che devono essere osservati dagli spettatori, con l'avvertenza che la loro inosservanza comporterà:

 

1) l'immediata risoluzione del contratto di prestazione e la conseguente espulsione del contravventore;

 

2) l'applicazione delle previste sanzioni da parte dell'organo competente ad irrogarle, se si tratta di violazione delle prescrizioni imposte dalla legge o dai regolamenti vigenti. Tali avvertenze dovranno essere riportate sia sulla cartellonistica esposta all'interno dell'impianto, sia sul titolo di accesso alla manifestazione (17).

 

 

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(17)  Articolo aggiunto dall'art. 13, D.M. 6 giugno 2005 (Gazz. Uff. 30 giugno 2005, n. 150), entrato in vigore a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2005-2006, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 15 dello stesso decreto. Successivamente, l'entrata in vigore del suddetto decreto è stata differita all'inizio della stagione calcistica 2006-2007 dall'art. 39-ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e al 31 dicembre 2006 dal D.M. 1° settembre 2006 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 14 settembre 2006, n. 214).

 

 

Art. 19-quater

Gestione dell'impianto sportivo.

1. Al fine di garantire il rispetto della disciplina di utilizzo dell'impianto, degli obblighi e dei divieti previsti, le società utilizzatrici degli impianti, avranno cura di:

 

a) predisporre l'organigramma dei soggetti incaricati dell'accoglienza e dell'instradamento degli spettatori e dell'eventuale attivazione delle procedure inerenti alla pubblica incolumità, nonché dei soggetti addetti ai servizi connessi e provvedere al loro reclutamento;

 

b) predisporre un piano per l'informazione, la formazione e l'addestramento di tutti gli addetti alla pubblica incolumità prevedendo sia figure di coordinamento che operatori, specificandone i compiti anche in base alle caratteristiche dell'impianto.

 

2. Il numero minimo degli addetti alla pubblica incolumità impiegati in occasione dello svolgimento di ciascuna manifestazione sportiva non potrà essere inferiore comunque ad 1 ogni 250 spettatori e quello dei coordinatori non inferiore a 1 ogni 20 addetti.

 

3. Le attività di tali addetti dovranno svolgersi in stretto raccordo con il personale delle Forze dell'ordine che dovranno essere tempestivamente informate di ogni problematica che può avere riflessi sull'ordine e la sicurezza pubblica.

 

4. Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell'impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno (18).

 

 

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(18)  Articolo aggiunto dall'art. 14, D.M. 6 giugno 2005 (Gazz. Uff. 30 giugno 2005, n. 150), entrato in vigore a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2005-2006, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 15 dello stesso decreto. Successivamente, l'entrata in vigore del suddetto decreto è stata differita all'inizio della stagione calcistica 2006-2007 dall'art. 39-ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e al 31 dicembre 2006 dal D.M. 1° settembre 2006 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 14 settembre 2006, n. 214).

 

 

Art. 20

Complessi e impianti con capienza non superiore a 100 spettatori o privi di spettatori.

L'indicazione della capienza della zona spettatori deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare del complesso o impianto sportivo.

 

Gli impianti al chiuso possono essere ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgono attività di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del Decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982; la separazione con tali attività deve essere realizzata con strutture REI 60; eventuali comunicazioni sono ammesse tramite filtri a prova di fumo aventi stesse caratteristiche di resistenza al fuoco.

 

L'impianto deve essere provvisto di non meno di due uscite di cui almeno una di larghezza non inferiore a due moduli (1,20 m); per la seconda uscita è consentita una larghezza non inferiore a 0,80 m.

 

Negli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all'aperto la lunghezza massima delle vie di uscita non deve essere superiore a 40 m o a 50 m se in presenza di idonei impianti di smaltimento dei fumi.

 

Le strutture, le finiture e gli arredi devono essere conformi alle disposizioni contenute nell'art. 15, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente di prevenzione incendi per le specifiche attività.

 

I depositi, ove esistenti, devono avere caratteristiche conformi alle disposizioni dell'art. 16.

 

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 10 marzo 1968, n. 186 (Gazz. Uff. 23 marzo 1968, n. 77); la rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e successivi regolamenti di applicazione.

 

Deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza che assicuri un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita.

 

Gli impianti al chiuso e gli ambienti interni degli impianti all'aperto devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili.

 

Gli estintori portatili devono avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo.

 

I servizi igienici della zona spettatori devono essere separati per sesso e costituiti da gabinetti dotati di porte apribili verso l'esterno, e dai locali di disimpegno.

 

Ogni gabinetto deve avere accesso da apposito locale di disimpegno (anti WC) eventualmente a servizio di più locali WC, nel quale devono essere installati gli orinatoi per i servizi uomini ed almeno un lavabo.

 

Almeno una fontanella di acqua potabile deve essere ubicata all'esterno dei servizi igienici.

 

La dotazione minima deve essere di almeno un gabinetto per gli uomini ed un gabinetto per le donne.

 

Deve essere installata apposita segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992 che consenta l'individuazione delle vie di uscita, del posto di pronto soccorso e dei mezzi antincendio; appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso.

 

Per lo spazio e la zona di attività sportiva si applicano le disposizioni contenute nell'art. 6 nell'ultimo comma dell'art. 8.

 

Per le piscine si applicano le prescrizioni contenute nell'art. 14.

 

I suddetti impianti devono essere conformi oltre che alle disposizioni del presente articolo anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali, riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell'allegato.

 

 

Art. 21

Norme transitorie.

Su specifica richiesta della Commissione Provinciale di Vigilanza e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, anche per gli impianti o complessi sportivi esistenti deve essere prodotto alla Prefettura competente per territorio, ed al Comune, un certificato di idoneità statica dell'impianto, rilasciato da tecnico abilitato.

 

Gli impianti e complessi sportivi già agibili alla data di entrata in vigore del presente decreto devono comunque adeguarsi agli articoli 18 e 19 entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

Gli impianti e complessi sportivi in fase di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto possono comunque adeguarsi integralmente alle presenti disposizioni.

 

 

Art. 22

Deroghe.

Qualora in ragione di particolari situazioni non fosse possibile adottare qualcuna delle prescrizioni stabilite dai precedenti articoli, ad esclusione degli articoli nn. 4, 8, 9, 15, 16 e 17 afferenti alla sicurezza antincendio per i quali si applicano le procedure di cui all'art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, la Prefettura competente per territorio, sentita la Commissione Provinciale di Vigilanza, a cui deve essere chiamato a far parte un delegato tecnico del C.O.N.I., ha facoltà di concedere specifiche deroghe nei casi in cui, attraverso l'adozione di misure alternative, venga assicurato agli impianti un grado di sicurezza equivalente a quello risultante dall'applicazione integrale delle presenti disposizioni.

 

 

Art. 23

Commercializzazione CEE.

I prodotti legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità Europea sulla base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti, ovvero originari di Paesi contraenti l'accordo SEE, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

 

Nelle more dell'emanazione di apposite norme armonizzate, agli estintori, alle porte ed agli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, nonché ai prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco, si applica la normativa italiana vigente, che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento, concordate con i servizi della Commissione CEE, stabilite nei seguenti decreti del Ministro dell'Interno:

 

- decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;

 

- decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco;

 

- decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;

 

- decreto 14 dicembre 1993 per le porte e per gli altri elementi di chiusura ai quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco.

 

 

Art. 24

Disposizioni finali.

Restano ferme le disposizioni contenute nella legge 9 gennaio 1989, n. 13, relative alla eliminazione delle barriere architettoniche.

 

 

 


 

D.L. 24 febbraio 2003, n. 28. conv., con mod., Legge 24 aprile 2003, n. 88.
Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2003, n. 45 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 aprile 2003, n. 88 (Gazz. Uff. 24 aprile 2003, n. 95), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di contrastare la recrudescenza di episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, prevedendo misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2003;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia;

 

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

Art. 01

1. ... (2).

 

 

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(2)  Il presente articolo, premesso dalla legge di conversione 24 aprile 2003, n. 88, aggiunge l'art. 6-ter alla L. 13 dicembre 1989, n. 401.

 

 

Art. 1

1. ... (3).

 

2. Sono soppressi il secondo ed il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni.

 

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(3)  Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2003, n. 88, sostituisce, con i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, gli originari commi 1-bis e 1-ter all'art. 8, L. 13 dicembre 1989, n. 401.

 

 

Art. 1-bis

1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, introdotti dall'articolo 1 del presente decreto, hanno efficacia fino al 30 giugno 2007 (4).

 

 

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(4)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 24 aprile 2003, n. 88 e poi così modificato dall'art. 6, D.L. 30 giugno 2005, n. 115.

 

 

Art. 1-ter

1. ... (5).

 

 

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(5)  Il presente articolo, aggiunto dalla legge di conversione 24 aprile 2003, n. 88, aggiunge l'art. 7-bis alla L. 13 dicembre 1989, n. 401.

 

 

Art. 1-quater

1. I titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio sono numerati (6).

 

2. L'ingresso agli impianti di cui al comma 1 deve avvenire attraverso varchi dotati di metal detector, finalizzati all'individuazione di strumenti di offesa e presidiati da personale appositamente incaricato, ed è subordinato alla verifica elettronica della regolarità del titolo di accesso mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature.

 

3. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze (7).

 

4. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo.

 

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono attuate dalle società utilizzatrici degli impianti di cui al comma 1 in accordo con i proprietari degli stessi.

 

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 (8).

 

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal 1° agosto 2004 (9).

 

 

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(6)  Le modalità per l'emissione, la distribuzione e la vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio, sono state stabilite con D.M. 6 giugno 2005.

(7)  Le modalità per l'installazione di sistemi di videosorveglianza negli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio, sono state stabilite con D.M. 6 giugno 2005.

(8)  Le modalità per l'emissione, la distribuzione e la vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio, sono state stabilite con D.M. 6 giugno 2005. Le modalità per l'installazione di sistemi di videosorveglianza negli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio, sono state stabilite con D.M. 6 giugno 2005.

(9)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 24 aprile 2003, n. 88.

 

 

Art. 1-quinquies

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-quater, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 euro a 10.329 euro.

 

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-quater, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 euro a 25.822 euro.

 

3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-quater, commi 3 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 51.645 euro.

 

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1-quater sono altresì revocate le concessioni per l'utilizzo degli impianti sportivi, che comunque non possono essere utilizzati per ospitare incontri di calcio organizzati dalla Federazione italiana gioco calcio.

 

5. Qualora siano emessi titoli di accesso agli impianti sportivi di cui al comma 1 dell'articolo 1-quater in numero superiore a quello stabilito per l'impianto o per un settore dello stesso ovvero sia consentito l'accesso di un numero di spettatori superiore al numero dei posti di cui dispone l'impianto o il settore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 150.000 euro.

 

6. Chiunque occupa indebitamente percorsi di smistamento o altre aree di impianti sportivi di cui al comma 1 dell'articolo 1-quater non accessibili al pubblico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.

 

7. Chiunque accede indebitamente all'interno di un impianto sportivo di cui al comma 1 dell'articolo 1-quater privo del titolo di accesso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.

 

8. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto.

 

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quelle relative alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-quater, comma 3, che si applicano a decorrere dal 1° agosto 2004 (10).

 

 

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(10)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 24 aprile 2003, n. 88.

 

 

Art. 1-sexies

1. Chiunque, non appartenente alle società appositamente incaricate, vende i titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo per il contravventore che ceda o metta in vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto a quello praticato dalla società appositamente incaricata per la commercializzazione dei tagliandi. Nei confronti del contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

 

2. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 1.

 

3. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto del luogo in cui è avvenuto il fatto (11).

 

 

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(11)  Articolo aggiunto dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 162, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 1-septies

1. L'accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il gioco del calcio sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento d'uso degli impianti medesimi, predisposto sulla base delle linee guida approvate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies.

 

2. Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 1-quinquies, comma 7, entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l'infrazione si è verificata in un diverso impianto sportivo.

 

3. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 2.

 

4. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto (12).

 

 

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(12)  Articolo aggiunto dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 162, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 1-octies

1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle disposizioni e delle misure in materia di prevenzione e contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive, presso il Ministero dell'interno è istituito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

 

a) effettuare il monitoraggio dei fenomeni di violenza e intolleranza commessi in occasione di manifestazioni sportive e dello stato di sicurezza degli impianti sportivi;

 

b) esaminare le problematiche connesse alle manifestazioni in programma ed attribuire i livelli di rischio delle manifestazioni medesime;

 

c) approvare le linee guida del regolamento d'uso per la sicurezza degli impianti sportivi;

 

d) promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di violenza e intolleranza in àmbito sportivo, anche in collaborazione con associazioni, rappresentanze di tifosi organizzati e club di sostenitori, enti locali, enti statali e non statali;

 

e) definire le misure che possono essere adottate dalle società sportive per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la pubblica incolumità;

 

f) pubblicare un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di violenza ed intolleranza in occasione di manifestazioni sportive.

 

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono stabilite le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione del Comitato olimpico nazionale italiano, delle Federazioni sportive nazionali e delle rispettive Leghe (13).

 

3. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati alla prevenzione e al contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive.

 

4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi né rimborsi spese (14).

 

 

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(13)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 1° dicembre 2005.

(14)  Articolo aggiunto dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 162, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 


 

D.M. 6 giugno 2005.
Modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 giugno 2005, n. 150.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al D.M. 18 marzo 1996.

 

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione;

 

Visto il regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 526, e successive integrazioni, concernente la costruzione dei campi sportivi;

 

Viste le leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, e la legge 13 maggio 1961, n. 469, recanti nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

 

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, e l'art. 18 della legge 10 agosto 2000, n. 246, concernenti i servizi a pagamento prestati dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

 

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento della amministrazione della pubblica sicurezza»;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi»;

 

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;

 

Visto il D.M. 18 marzo 1996 del Ministro dell'interno recante: «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 2001;

 

Vista la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2005;

 

Vista la risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001, concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C22/1 del 24 gennaio 2002;

 

Viste le disposizioni indicate nel manuale per l'ottenimento della licenza UEFA, recepito dalla Federazione italiana giuoco calcio;

 

Rilevata la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al predetto D.M. 18 marzo 1996 del Ministro dell'interno per la realizzazione nell'àmbito degli impianti sportivi di spazi e servizi ad uso del pubblico non strettamente funzionali all'attività sportiva e per la gestione della sicurezza degli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 spettatori, ove si disputano competizioni relative al gioco del calcio;

 

Ravvisata l'opportunità di emanare un testo coordinato delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi;

 

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, per gli aspetti di prevenzione degli incendi;

 

Adotta il seguente decreto:

 

Art. 1

Modifiche ed integrazioni.

1. Al D.M. 18 marzo 1996 del Ministro dell'interno, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», sono apportate le modifiche e le integrazioni di cui agli articoli seguenti.

 

 

Art. 2

Modifiche dell'art. 2.

1. All'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) tra le definizioni di «Complesso sportivo» e di «Area di servizio annessa» è inserita la seguente: «Complesso sportivo multifunzionale»: «Complesso sportivo comprendente spazi destinati ad altre attività, diverse da quella sportiva, caratterizzato da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica»;

 

b) la definizione di «Area di servizio esterna» è sostituita dalla seguente: «Area pubblica o aperta al pubblico, che può essere annessa, anche temporaneamente, all'impianto o complesso sportivo mediante recinzione fissa o mobile.».

 

 

 

 

Art. 3

Modifica dell'art. 3.

1. All'art. 3, comma primo, dopo il punto 6) è aggiunto il seguente: «7) relazione tecnica descrittiva del progetto, redatta con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e disposizioni collegate, nonché alla presente regola tecnica».

 

 

Art. 4

Modifiche dell'art. 4.

1. All'art. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

 

al comma terzo, alla fine, prima del punto, sono aggiunte le seguenti parole: «, avere visibilità sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di attività sportiva, in modo che sia possibile coordinare gli interventi per la sicurezza delle manifestazioni.».

 

2. Dopo il comma ottavo dell'art. 4 è aggiunto il seguente:

 

«Nei complessi sportivi multifunzionali è consentita anche l'ubicazione delle attività di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 95 del D.M. 16 febbraio 1982 del Ministro dell'interno, sia all'esterno del volume degli impianti che all'interno. In questo ultimo caso si applicano le condizioni stabilite ai precedenti commi quarto e quinto e quelle ulteriori di seguito indicate:

 

a) i locali commerciali di esposizione e vendita devono essere protetti da impianti di spegnimento automatico e di rivelazione di fumo, nonché dotati di aerazione naturale in ragione di almeno 1/30 della relativa superficie in pianta, diffusa in maniera uniforme onde evitare zone con ventilazione ridotta o impedita;

 

b) il carico d'incendio degli esercizi commerciali deve essere limitato a 30 kg/mq di legna standard equivalente;

 

c) le superfici di aerazione naturale delle attività diverse da quella sportiva non devono sfociare in zone con presenza di persone e, comunque, devono essere ubicate in modo da evitare che possano determinare rischio per il pubblico e pregiudizio al complesso sportivo. Qualora detto requisito non fosse perseguibile, potrà procedersi alla compensazione mediante la realizzazione di sistemi di estrazione di fumo e calore di tipo meccanico, di caratteristiche idonee a soddisfare le seguenti specifiche tecniche:

 

1) portata ordinaria di esercizio idonea a garantire almeno 3 ricambi orari dell'intero volume, incrementabile automaticamente a 9 ricambi orari in caso di emergenza, previo asservimento ad impianto di rivelazione di fumo, nonché a dispositivo di azionamento manuale;

 

2) resistenza al fuoco della componentistica e delle alimentazioni elettriche almeno fino a 400 °C;

 

3) separazione delle condotte aerotermiche di mandata e ripresa rispetto ad altri locali, di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI 120;

 

4) funzionamento coordinato con il pertinente impianto di rivelazione di fumo e con quello di spegnimento automatico;

 

5) alimentazione di emergenza per almeno 60' in caso di mancanza dell'energia elettrica ordinaria;

 

6) sfogo delle condotte aerotermiche di estrazione fumo in area esterna, in posizione tale da non determinare rischio per il pubblico;

 

d) gli accessi, le uscite, il sistema di vie d'uscita ed i servizi relativi ad ogni attività devono essere, in caso di concomitanza di esercizio dell'impianto sportivo, tra loro funzionalmente indipendenti e separati.».

 

 

Art. 5

Modifica dell'art. 5.

1. L'art. 5, comma primo, terzo periodo, è sostituito dal seguente:

 

«La delimitazione dell'area di servizio deve essere distanziata almeno 6,00 metri dal perimetro dell'impianto e tale da consentire agevolmente il deflusso in sicurezza, nonché avere varchi di larghezza equivalente a quella delle uscite dall'impianto tenuto conto delle diverse capacità di deflusso tra le uscite sulla delimitazione esterna e quelle dallo stesso impianto; per le caratteristiche tecniche di tale delimitazione, si rimanda alla norma UNI 10121 EN o equivalenti; tutti i varchi devono essere mantenuti sgombri da ostacoli al regolare deflusso del pubblico.».

 

 

Art. 6

Sistemi di separazione.

1. Dopo l'art. 6 è inserito il seguente:

 

«Art. 6-bis (Sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva). - 1. La separazione tra la zona spettatori e la zona attività sportiva è realizzata dalle società utilizzatrici dell'impianto, in accordo con i proprietari dello stesso, attraverso:

 

a) l'installazione di un parapetto di altezza pari a metri 1,10, misurata dal piano di imposta, conforme alle norme UNI 10121-2 o equivalenti e realizzato in materiale incombustibile;

 

b) la realizzazione di un fossato, con pareti e fondo a superficie piana, di profondità non minore di 2,50 metri rispetto al piano di calpestio del pubblico e larghezza non minore di 2,50 metri. Il fossato deve essere protetto verso la zona spettatori e verso lo spazio di attività sportiva da idonei parapetti aventi altezza non minore di 1,10 metri misurata dal piano di calpestio e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti;

 

c) la realizzazione di un dislivello, di altezza pari ad 1 metro, tra il piano di calpestio degli spettatori e lo spazio di attività sportiva. La parte superiore del dislivello deve essere protetta da un parapetto di altezza pari a 1,10 metri, misurata dal piano di riferimento e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti.

 

2. Almeno uno dei parapetti di cui al comma 1, deve essere munito di separatori realizzati in materiale incombustibile, idoneo a consentire la visione della zona di attività sportiva, conformi alle norme UNI 10121-2 o equivalenti, in grado di elevare la separazione fino ad un'altezza complessiva pari a metri 2,20, misurata dal piano di imposta. L'elevazione dei separatori è realizzata mediante guide o altri accorgimenti costruttivi, ed è stabilita di volta in volta dal questore, nell'àmbito della valutazione dei rischi connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva, sentito il Gruppo operativo sicurezza di cui al successivo art. 19-ter.

 

3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, gli impianti devono essere muniti di almeno uno degli elementi di separazione di cui al comma 1. In relazione a specifiche esigenze, nell'àmbito della valutazione dei rischi connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive, rilevato dal questore della provincia, può essere disposta la realizzazione di tutti gli elementi di separazione di cui al comma 1, ovvero di ulteriori misure di sicurezza.

 

4. In aggiunta a quanto previsto nei commi precedenti può essere disposta la perimetrazione della zona di attività sportiva mediante il presidio di personale appositamente formato e messo a disposizione dagli organizzatori, in ragione di venti unità ogni diecimila spettatori e comunque non meno di trenta unità. Detto personale deve indossare una casacca di colore giallo e deve tenere sotto costante osservazione la zona riservata agli spettatori.

 

5. Per la distanza delle predette separazioni dallo spazio di attività sportiva, si rimanda ai regolamenti del C.O.N.I. e delle federazioni sportive nazionali.».

 

 

Art. 7

Modifica dell'art. 7.

1. L'art. 7 è sostituito dal seguente:

 

«1. Al fine di realizzare la separazione tra i sostenitori delle due squadre, gli impianti all'aperto con un numero di spettatori superiore a 10.000 e quelli al chiuso con un numero di spettatori superiore a 4.000 devono avere lo spazio riservato agli spettatori suddiviso in settori, di cui uno appositamente dedicato agli ospiti, con ingressi, vie di uscita ed aree di parcheggio indipendenti e separate. La capienza di ciascun settore non può essere superiore a 10.000 spettatori per impianti all'aperto e a 4.000 per quelli al chiuso.

 

2. Per ciascun settore devono essere permanentemente realizzati sistemi di separazione idonei a:

 

a) impedire che i sostenitori delle due compagini in gara vengano in contatto tra loro e che gli spettatori si spostino da un settore all'altro;

 

b) permettere, ove necessario, la realizzazione di una divisione all'interno di uno stesso settore, tra gruppi di spettatori, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative al sistema delle vie d'uscita.

 

3. La finalità di cui alla lettera a) deve essere perseguita mediante l'istallazione permanente di elementi di separazione in materiale incombustibile e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti.

 

La finalità di cui alla lettera b) deve essere perseguita mediante sistemi di separazione modulabili in funzione delle caratteristiche degli spettatori presenti nei settori ed individuabili in una delle misure di seguito riportate o in una loro combinazione:

 

a) istallazione di elementi di separazione in materiale incombustibile aventi altezza e caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti;

 

b) creazione di zone temporaneamente sottoposte a divieto di stazionamento e movimento, occupate esclusivamente da personale addetto all'accoglienza, all'indirizzamento ed alla osservazione degli spettatori, posto a disposizione dalle società organizzatrici della manifestazione sportiva.

 

4. La suddivisione in settori deve essere conforme ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive nazionali. Ogni settore deve avere almeno due uscite, servizi e sistemi di vie di uscita indipendenti chiaramente identificabili con segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992. I settori per i posti in piedi devono avere una capienza non superiore a 500 spettatori.

 

5. Negli impianti all'aperto indicati nell'allegato al presente decreto, per quelli contrassegnati con un asterisco, non è necessario realizzare la suddivisione in settori; qualora tale suddivisione si renda necessaria per aspetti organizzativi e di pubblica sicurezza, i rispettivi settori devono essere realizzati con l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma secondo del presente articolo».

 

 

Art. 8

Aree di sicurezza e varchi.

1. Dopo l'art. 8 è aggiunto il seguente:

 

«Art. 8-bis (Aree di sicurezza e varchi). - 1. Nel rispetto del dimensionamento e della finalità delle vie di uscita, oltre a quanto previsto dall'art. 8, devono essere realizzate, a cura della società utilizzatrice dell'impianto, in accordo con il proprietario dello stesso, aree di sicurezza in cui devono essere ammessi solo i titolari di regolare titolo di accesso all'impianto, così strutturate:

 

a) "area di massima sicurezza", comprende l'impianto sportivo e l'area di servizio annessa, ove sono collocati i varchi di accesso all'impianto. Tale area deve essere delimitata a mezzo di elementi di separazione, in materiale incombustibile e conforme alla norma UNI 10121-2 o equivalenti;

 

b) "area riservata", realizzata nell'àmbito dell'area di servizio esterna, di cui all'art. 2 del presente decreto, ed opportunamente recintata, all'interno della quale è consentito l'accesso esclusivamente agli aventi diritto. Tale area dovrà essere delimitata attraverso elementi di separazione fissi in materiale incombustibile e conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti; è ammessa la separazione mediante elementi mobili in materiale incombustibile. Per consentire la separazione delle tifoserie all'interno dell'area riservata, la stessa deve essere divisa in settori, dei quali almeno uno riservato ai sostenitori della squadra ospite, di capienza non inferiore a quella minima stabilita dall'organizzazione sportiva per il settore corrispondente, delimitati a mezzo di elementi di separazione in materiale incombustibile e conforme alla norma UNI 10121-2 o equivalenti.

 

2. Il numero dei varchi di ingresso presenti lungo la delimitazione dell'area di massima sicurezza deve essere proporzionato alla capienza del settore a cui danno accesso e comunque in ragione di almeno un varco ogni 750 spettatori, in modo da consentire il completamento delle operazioni di afflusso degli spettatori in un arco temporale non superiore ad un'ora e mezza prima dell'inizio della manifestazione sportiva, compresi i tempi necessari all'effettuazione dei controlli di sicurezza e di verifica della regolarità del titolo di accesso. Tali varchi di ingresso devono essere contrassegnati con lettere o numeri progressivi ben visibili dall'esterno ed analoghi a quelli che saranno riportati sul titolo di accesso all'impianto.

 

3. I varchi di ingresso all'area di massima sicurezza devono essere dotati di preselettori di incanalamento tali da evitare pressioni nella fase di obliterazione del titolo di accesso con corsia di ritorno per gli spettatori non abilitati all'ingresso, nonché di tornelli "a tutta altezza" che permettono l'accesso ad una sola persona per volta, tramite lo sblocco del meccanismo di rotazione da attivarsi successivamente all'avvenuta verifica della regolarità del titolo di accesso.

 

4. I tornelli devono essere realizzati secondo regole di buona tecnica, devono essere invalicabili se bloccati alla rotazione, in modo da non rendere possibili fenomeni di violenza, anche organizzata, da parte di soggetti che non siano in possesso di un titolo valido.

 

5. I varchi di ingresso dotati di preselettori e di tornelli devono essere separati e indipendenti dal sistema di vie d'uscita di cui all'art. 8 e le biglietterie, quando ammesse, devono essere ubicate fuori dell'area riservata.

 

6. Il sistema di afflusso degli spettatori, come delineato ai commi 2, 3, 4 e 5 è comunque sottoposto alla preventiva approvazione del questore della provincia.».

 

 

Art. 9

Modifiche dell'art. 12.

1. L'art. 12, comma secondo, è modificato come segue:

 

«Nel caso in cui le zone spettatori siano estese alla zona di attività sportiva o comunque siano ampliate rispetto a quelle normalmente utilizzate per l'impianto sportivo, la capienza, la distribuzione interna e il dimensionamento delle vie di uscita devono rispondere alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli per gli impianti all'aperto, mentre per gli impianti al chiuso la capacità di deflusso delle diverse zone dell'impianto deve essere commisurata ai parametri stabiliti dalle disposizioni vigenti per i locali di pubblico spettacolo.».

 

 

Art. 10

Modifiche dell'art. 18.

1. All'art. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

 

il comma primo è sostituito dal seguente: «Negli impianti con capienza superiore a 10.000 spettatori all'aperto e 4.000 al chiuso, in occasione di manifestazioni sportive, deve essere previsto un impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da un locale appositamente predisposto e presidiato, l'osservazione della zona spettatori e dell'area di servizio annessa all'impianto e dei relativi accessi, con registrazione delle relative immagini. Detto locale deve essere posizionato in una zona dell'impianto sportivo da cui sia possibile avere una visione complessiva, totale e diretta della zona di attività sportiva e della zona spettatori.».

 

2. Dopo il comma secondo è aggiunto il seguente:

 

«L'impianto di videosorveglianza di cui al comma primo deve essere conforme alle disposizioni del D.M. 6 giugno 2005 del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e dell'innovazione e tecnologie, adottato in attuazione dell'art. 1-quater, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88.».

 

 

Art. 11

Modifica dell'art. 19.

1. L'art. 19 è sostituito dal seguente:

 

«Art. 19 (Gestione della sicurezza antincendio). 1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio sono enunciati negli specifici punti del D.M. 10 marzo 1998 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, recante "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

 

2. Il titolare dell'impianto o complesso sportivo, ovvero, la società utilizzatrice, per gli impianti di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, sono rispettivamente responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Il titolare o il legale rappresentante possono avvalersi di una persona appositamente incaricata, che deve essere presente durante l'esercizio dell'attività sportiva e nelle fasi di afflusso e di deflusso degli spettatori.

 

3. I soggetti di cui al comma secondo, per la corretta gestione della sicurezza, devono curare la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

 

4. Il piano di cui al comma terzo deve tener conto delle specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e deve:

 

a) disciplinare le attività di controllo per prevenire gli incendi;

 

b) prevedere l'istruzione e la formazione del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;

 

c) contemplare le informazioni agli spettatori ed agli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;

 

d) garantire il funzionamento, durante le manifestazioni, dei dispositivi di controllo degli spettatori di cui all'art. 18;

 

e) garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;

 

f) garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio;

 

g) garantire la manutenzione e l'efficienza o la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori;

 

h) garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti;

 

i) contenere l'indicazione delle modalità per fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;

 

l) prevedere l'istituzione di un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi di manutenzione ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività ove tale limitazione è imposta. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

 

5. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e consentire, in particolare, la individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso, nonché dei mezzi e impianti antincendio. Appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso. All'ingresso dell'impianto o complesso sportivo devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed una planimetria generale per le squadre di soccorso che indichi la posizione:

 

a) delle scale e delle vie di esodo;

 

b) dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;

 

c) dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;

 

d) del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;

 

e) del quadro generale del sistema di rilevazione e di allarme;

 

f) degli impianti e dei locali che presentano un rischio speciale;

 

g) degli spazi calmi.

 

6. A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.

 

In prossimità dell'uscita dallo spazio riservato agli spettatori, precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio e devono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione in cui sono esposte le istruzioni rispetto alle vie di esodo. Le istruzioni devono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.

 

7. Oltre alle misure specifiche finalizzate al mantenimento delle prescritte condizioni di sicurezza, stabilite secondo i criteri innanzi indicati, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare, tra l'altro:

 

a) l'organigramma del servizio di sicurezza preposto alla gestione dell'emergenza, con indicazione dei nominativi e delle relative funzioni;

 

b) le modalità delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il personale addetto alla gestione dell'emergenza, nonché quelle previste per il responsabile interno della sicurezza ed i rappresentanti delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario;

 

c) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di emergenza;

 

d) le procedure per l'esodo del pubblico.

 

Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell'impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.

 

8. Per il necessario coordinamento delle operazioni da effettuare in situazioni di emergenza, deve essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze istituito rispettivamente nei locali di cui all'art. 4, comma terzo, ed all'art. 19-ter, comma terzo, lettera a).

 

Negli impianti sportivi con oltre 4.000 spettatori al chiuso e 10.000 spettatori all'aperto il centro di gestione delle emergenze deve essere previsto in apposito locale costituente compartimento antincendio e dotato di accesso diretto dall'esterno a cielo libero. Il centro deve essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni agli addetti al servizio antincendio su tutte le aree dell'impianto ed all'esterno, nonché di impianto di diffusione sonora mediante altoparlanti in modo da consentire la possibilità di diffondere comunicati per il pubblico.

 

Lo stesso centro di gestione deve essere inoltre dotato di apparati ricetrasmittenti in numero congruo per le dotazioni dei rappresentanti delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario.

 

All'interno dei locali destinati al centro di gestione e controllo devono essere installate le centrali di controllo e segnalazione degli impianti di videosorveglianza e di sicurezza antincendio, nonché quant'altro ritenuto necessario alla gestione delle emergenze.

 

All'interno del centro di gestione delle emergenze devono essere custodite le planimetrie dell'intera struttura riportanti l'ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi funzionali degli impianti tecnici con l'indicazione dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza, l'elenco completo del personale, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ed ogni altra indicazione necessaria.

 

Il centro di gestione delle emergenze deve essere presidiato durante l'esercizio delle manifestazioni sportive da personale all'uopo incaricato, e possono accedere il personale responsabile della gestione dell'emergenza, gli appartenenti alle Forze dell'ordine ed ai Vigili del fuoco.».

 

 

Art. 12

Gestione della sicurezza antincendio di complessi sportivi multifunzionali.

1. Dopo l'art. 19 è aggiunto il seguente:

 

«Art. 19-bis (Gestione della sicurezza antincendio di complessi sportivi multifunzionali). - 1. I complessi sportivi multifunzionali hanno l'obbligo di istituire l'unità gestionale, cui compete il coordinamento di tutti gli adempimenti attinenti la gestione della sicurezza antincendio previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

 

2. Per tali complessi deve essere individuato il titolare, responsabile della gestione della sicurezza antincendio dell'intero complesso, ai fini dell'attuazione degli adempimenti di cui al presente decreto e di ogni altra disposizione vigente in materia.

 

3. Il titolare esercita anche attività di coordinamento dei responsabili di altre specifiche attività all'interno dello stesso complesso, a carico dei quali restano comunque le incombenze gestionali ed organizzative specifiche delle singole attività.

 

4. Specifici adempimenti gestionali possono essere delegati ai titolari di attività diverse. In tal caso dovranno essere formalizzate le dichiarazioni congiunte di delega ed accettazione, da prodursi ai competenti organi di vigilanza.

 

5. Il titolare, ai fini dell'attuazione degli adempimenti gestionali previsti dal presente articolo, può avvalersi di una persona appositamente incaricata, o di un suo sostituto preventivamente designato, che deve essere sempre presente durante l'esercizio del complesso, ivi comprese le fasi di afflusso e deflusso degli spettatori, con funzioni di responsabile interno della sicurezza.

 

6. Il piano di emergenza generale di cui all'art. 19, comma 7, deve essere coordinato con quelli specifici riguardanti singole attività del piano stesso, in modo da garantire l'organicità degli adempimenti e delle procedure.

 

7. In caso di esercizio parziale del complesso devono essere predisposte pianificazioni di emergenza corrispondenti alle singole configurazioni di effettivo utilizzo e congruenti con queste.».

 

 

Art. 13

Gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica.

1. Dopo l'art. 19-bis è aggiunto il seguente:

 

«Art. 19-ter (Gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno degli impianti dove si disputano incontri di calcio). - 1. Per ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, è istituito il Gruppo operativo sicurezza, di seguito denominato G.O.S., coordinato da un funzionario di Polizia designato dal questore e composto:

 

a) da un rappresentante dei Vigili del fuoco;

 

b) dal responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto della società sportiva;

 

c) da un rappresentante del Servizio sanitario;

 

d) da un rappresentante dei Vigili urbani;

 

e) dal responsabile del pronto intervento strutturale ed impiantistico all'interno dello stadio;

 

f) da un rappresentante della squadra ospite (eventuale);

 

g) da eventuali altri rappresentanti, la cui presenza è ritenuta necessaria.

 

2. Il G.O.S., che si riunirà periodicamente per gli aspetti di carattere generale e, in ogni caso, alla vigilia degli incontri, avrà cura di:

 

a) verificare la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento, anche in relazione ad eventuali prescrizioni imposte;

 

b) vigilare sulla corretta attuazione del piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, redatto dalla società utilizzatrice;

 

c) adottare le iniziative necessarie a superare contingenti situazioni di criticità, fatte salve le direttive in materia di ordine e sicurezza pubblica emanate dal questore della provincia.

 

3. Al fine di creare condizioni ambientali ottimali per il regolare svolgimento dell'evento e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, a cura della società utilizzatrice dell'impianto, in accordo con il titolare dello stesso, devono essere previsti:

 

a) un locale con visibilità sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di attività sportiva, che dovrà ospitare il centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni calcistiche, coordinato dall'ufficiale di P.S. designato con ordinanza di servizio del questore, d'intesa con il rappresentante dei Vigili del fuoco per l'emergenza antincendio e composto dai rappresentanti di tutte le componenti del G.O.S.;

 

b) ambienti per attivare, in occasione degli eventi sportivi, un posto di polizia con annessi locali idonei a consentire gli adempimenti di polizia giudiziaria relativi ad eventuali persone fermate o arrestate;

 

c) spazi idonei per l'informazione agli spettatori (cartellonistica - schermi ecc.) al fine di garantire la conoscenza del "regolamento d'uso" dell'impianto che dovrà riguardare le modalità di utilizzo dello stadio, con particolare riferimento alla disciplina degli accessi ai servizi interni destinati al pubblico, nonché gli obblighi ed i divieti che devono essere osservati dagli spettatori, con l'avvertenza che la loro inosservanza comporterà:

 

1) l'immediata risoluzione del contratto di prestazione e la conseguente espulsione del contravventore;

 

2) l'applicazione delle previste sanzioni da parte dell'organo competente ad irrogarle, se si tratta di violazione delle prescrizioni imposte dalla legge o dai regolamenti vigenti. Tali avvertenze dovranno essere riportate sia sulla cartellonistica esposta all'interno dell'impianto, sia sul titolo di accesso alla manifestazione.».

 

 

Art. 14

Gestione dell'impianto sportivo.

1. Dopo l'art. 19-ter è aggiunto il seguente:

 

«Art. 19-quater (Gestione dell'impianto sportivo). - 1. Al fine di garantire il rispetto della disciplina di utilizzo dell'impianto, degli obblighi e dei divieti previsti, le società utilizzatrici degli impianti, avranno cura di:

 

a) predisporre l'organigramma dei soggetti incaricati dell'accoglienza e dell'instradamento degli spettatori e dell'eventuale attivazione delle procedure inerenti alla pubblica incolumità, nonché dei soggetti addetti ai servizi connessi e provvedere al loro reclutamento;

 

b) predisporre un piano per l'informazione, la formazione e l'addestramento di tutti gli addetti alla pubblica incolumità prevedendo sia figure di coordinamento che operatori, specificandone i compiti anche in base alle caratteristiche dell'impianto.

 

2. Il numero minimo degli addetti alla pubblica incolumità impiegati in occasione dello svolgimento di ciascuna manifestazione sportiva non potrà essere inferiore comunque ad 1 ogni 250 spettatori e quello dei coordinatori non inferiore a 1 ogni 20 addetti.

 

3. Le attività di tali addetti dovranno svolgersi in stretto raccordo con il personale delle Forze dell'ordine che dovranno essere tempestivamente informate di ogni problematica che può avere riflessi sull'ordine e la sicurezza pubblica.

 

4. Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell'impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.».

 

 

Art. 15

Disposizioni transitorie e finali.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2005-2006 (3).

 

2. Per comprovate esigenze di completamento dei lavori il prefetto può autorizzare proroghe del termine di cui al comma 1 per un periodo non superiore a sei mesi.

 

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, unitamente al testo del D.M. 18 marzo 1996 del Ministro dell'interno, coordinato con le modifiche e le integrazioni.

 

 

(3)  Per la proroga del termine di cui al presente comma vedi l'art. 39-ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Successivamente, con D.M. 1° settembre 2006 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 14 settembre 2006, n. 214), il termine di cui al presente comma è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006.

 

 

Avvertenza:

Il testo del D.M. 18 marzo 1996 del Ministro dell'interno, concernente «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal decreto ministeriale 6 giugno 2005, pubblicato nella presente Gazzetta Ufficiale, sarà riportato sul Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno e sulle riviste: «Rivista di Polizia», «Polizia Moderna» e «Obiettivo Sicurezza», nonché sui seguenti siti web: «www.interno.it», «www.Poliziadistato.it» e «www.vigilfuoco.it».

 

Il testo del citato D.M. 1° settembre 2006 è disponibile nei siti www.interno.it e www.poliziadistato.it nonché nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno n. 1/27 del 2006.

 

 

 

 


 

D.L. 17 agosto 2005, n. 162, conv. con mod., Legge 17 ottobre 2005, n. 210.
Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 2005, n. 191 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 17 ottobre 2005, n. 210 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2005, n. 242), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di contrastare gli episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, prevedendo ulteriori misure idonee a prevenire e reprimere comportamenti particolarmente pericolosi, adeguando la vigente normativa anche agli obblighi sanciti dagli organismi dell'Unione europea e da quelli sportivi internazionali;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2005;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia;

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

Art. 1

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

 

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia»;

 

2) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prescrizione di cui al comma 2 è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1»;

 

3) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti Autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea»;

 

4) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni»;

 

b) all'articolo 6-bis sono apportate le seguenti modifiche:

 

1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La pena è aumentata se dal fatto deriva un danno alle persone. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva»;

 

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è della reclusione da un mese a tre anni e sei mesi se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva»;

 

c) dopo l'articolo 6-ter è inserito il seguente:

 

«Art. 6-quater (Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). - 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

 

2. Nei confronti delle persone alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano applicati il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e le prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, il questore che ha adottato il provvedimento ha la facoltà di estendere tale divieto anche alle manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate.

 

3. Al fine di contrastare gli episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive gli impianti sportivi per il gioco del calcio aventi una capienza pari a 10.000 posti numerati possono essere utilizzati per lo svolgimento di competizioni calcistiche del campionato professionistico di serie A a condizione che: a) si tratti di impianti costruiti nel territorio di comuni aventi una popolazione inferiore a 100 mila abitanti e la competizione riguardi una squadra calcistica, avente sede o radicamento territoriale nel medesimo comune, promossa al predetto campionato per la prima volta negli ultimi venti anni; b) per le caratteristiche dell'incontro vengano emessi non più di 8.000 biglietti di accesso e comunque gli spettatori complessivamente non superino il numero di 9.000. Nel caso in cui le competenti autorità di pubblica sicurezza e l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive accertino che vi siano motivi di turbamento dell'ordine pubblico, la stessa squadra è tenuta a disputare la gara in un comune diverso, dotato di un impianto sportivo abilitato alle competizioni calcistiche del campionato di serie A.

 

4. Al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo l'articolo 1-quinquies sono aggiunti i seguenti:

 

«Art. 1-sexies - 1. Chiunque, non appartenente alle società appositamente incaricate, vende i titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo per il contravventore che ceda o metta in vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto a quello praticato dalla società appositamente incaricata per la commercializzazione dei tagliandi. Nei confronti del contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

 

2. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 1.

 

3. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto del luogo in cui è avvenuto il fatto.

 

Art. 1-septies. - 1. L'accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il gioco del calcio sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento d'uso degli impianti medesimi, predisposto sulla base delle linee guida approvate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies.

 

2. Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 1-quinquies, comma 7, entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l'infrazione si è verificata in un diverso impianto sportivo.

 

3. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 2.

 

4. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto.

 

Art. 1-octies. - 1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle disposizioni e delle misure in materia di prevenzione e contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive, presso il Ministero dell'interno è istituito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

 

a) effettuare il monitoraggio dei fenomeni di violenza e intolleranza commessi in occasione di manifestazioni sportive e dello stato di sicurezza degli impianti sportivi;

 

b) esaminare le problematiche connesse alle manifestazioni in programma ed attribuire i livelli di rischio delle manifestazioni medesime;

 

c) approvare le linee guida del regolamento d'uso per la sicurezza degli impianti sportivi;

 

d) promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di violenza e intolleranza in àmbito sportivo, anche in collaborazione con associazioni, rappresentanze di tifosi organizzati e club di sostenitori, enti locali, enti statali e non statali;

 

e) definire le misure che possono essere adottate dalle società sportive per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la pubblica incolumità;

 

f) pubblicare un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di violenza ed intolleranza in occasione di manifestazioni sportive.

 

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono stabilite le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione del Comitato olimpico nazionale italiano, delle Federazioni sportive nazionali e delle rispettive Leghe.

 

3. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati alla prevenzione e al contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive.

 

4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi né rimborsi spese».

 

5. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche ed enti e associazioni private interessate, predispone, nell'àmbito delle risorse destinate annualmente alle istituzioni scolastiche sul fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, un programma di iniziative volte a sviluppare ed approfondire nelle scuole le tematiche della prevenzione della violenza nelle manifestazioni sportive, in coerenza con le finalità dell'educazione alla convivenza civile. Le predette iniziative sono realizzate dalle istituzioni scolastiche attraverso appositi progetti da esse elaborati ed inseriti nel piano dell'offerta formativa. Ai fini di cui al presente comma il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale di un comitato tecnico-scientifico, istituito con decreto del Ministro. All'istituzione e al funzionamento del comitato si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del comitato non spettano compensi né rimborsi spese.

 

6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge (2).

 

 

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(2)  Il presente articolo 1 così sostituisce gli originari articoli da 1 a 4 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 ottobre 2005, n. 210.

 

 

 


 

D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, conv. con mod., Legge 4 aprile 2007, n. 41.
Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonchè norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 febbraio 2007, n. 32.

(2) Convertito in legge, con modificazioni dall’art. 1, L. 4 aprile 2007, n. 41 (Gazz. Uff. 5 aprile 2007, n. 80), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(3) Titolo così modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2007, n. 41.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di interventi per contrastare gli episodi di violenza in occasione di competizioni calcistiche, prevedendo rigorose misure volte a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

Art. 1

Misure per la sicurezza degli impianti sportivi.

1. Fino all'attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti per dare esecuzione all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono svolte in assenza di pubblico. Le determinazioni in proposito sono assunte dal prefetto competente per territorio, in conformità alle indicazioni definite dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies del medesimo decreto-legge n. 28 del 2003. Potrà essere consentito l'accesso di coloro che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, non destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, allorchè l'impianto sportivo risulterà almeno munito degli specifici requisiti previsti in attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1-quater del citato decreto-legge n. 28 del 2003 (4).

 

2. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:

 

«7-bis. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. È, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a quattro. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo 1-quinquies.» (5).

 

3. I divieti di cui all'articolo 1-quater, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 28 del 2003, come introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applicano alle competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio programmate per i giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati (6).

 

3-bis. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all’articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo (7).

 

3-ter. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma 3-bis accerta la conformità dell’intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, e negando l’ingresso in caso di difformità, nonchè a coloro che sono sprovvisti del documento (8).

 

3-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso, che omette di osservare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro (9).

 

3-quinquies. È fatto divieto alle società sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al comma 3-quater. In caso di violazione, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro (10).

 

 

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(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2007, n. 41.

(5) Comma prima rettificato con Comunicato 9 febbraio 2007 (Gazz. Uff. 9 febbraio 2007, n. 33) e poi così modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2007, n. 41.

(6) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2007, n. 41.

(7) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 aprile 2007, n. 41.

(8) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 aprile 2007, n. 41.

(9) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 aprile 2007, n. 41.

(10) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 aprile 2007, n. 41.

 

 

Art. 2

Modifiche agli articoli 6 e 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

1. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 1:

 

1) le parole: «e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter» (11);

 

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.»;

 

a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

 

«1-bis. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale.» (12);

 

b) al comma 5, le parole: «non possono avere durata superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni» (13);

 

c) al comma 6, le parole: «da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro» (14);

 

d) il primo periodo del comma 7 è sostituito dai seguenti:

 

«Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto anni, e può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo.» (15).

 

2. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è aggiunto in fine, il seguente:

 

«1-bis. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.» (16).

 

 

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(11) Numero così modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2007, n. 41.

(12) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 4 aprile 2007, n. 41.

(13) Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 aprile 2007, n. 41.

(14) Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 aprile 2007, n. 41.

(15) Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 aprile 2007, n. 41.

(16) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2007, n. 41.

 

 

Art. 2-bis

Divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce.

1. Sono vietate, negli impianti sportivi, l’introduzione o l’esposizione di striscioni e cartelli che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l’arresto da tre mesi ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (17).

 

 

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(17) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 4 aprile 2007, n. 41.

 

 

Art. 2-ter

Norme sul personale addetto agli impianti sportivi.

1. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonchè di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d’uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell’ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.

 

2. Le società sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società (18).

 

 

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(18) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 4 aprile 2007, n. 41.

 

 

Art. 3

Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

1. Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

 

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell’inizio, la sospensione, l’interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.» (19).

 

1-bis. Al comma 2 dell’articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, le parole da: «, se dal fatto deriva un pericolo concreto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell’inizio, l’interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica» (20).

 

2. Il comma 1 dell'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

 

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro.» (21).

 

 

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(19) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2007, n. 41.

(20) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 aprile 2007, n. 41.

(21) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2007, n. 41.

 

 

Art. 3-bis

Aggravante del reato di danneggiamento.

1. All’articolo 635, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente:

 

«5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive» (22).

 

 

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(22) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 4 aprile 2007, n. 41.

 

 

Art. 4

Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonchè all’articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88 (23).

1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 1-bis, le parole: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6 della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6» (24);

 

b) al comma 1-ter, le parole: «o di altri elementi oggettivi» sono soppresse; le parole: «dai quali» sono sostituite dalle seguenti: «dalla quale» e le parole: «entro le trentasei ore» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantotto ore»;

 

c) al comma 1-quater, dopo le parole: «1-bis,» sono inserite le seguenti: «e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6,».

 

2. All’articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010» (25).

 

3. Al comma 1 dell'articolo 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2,» sono inserite le seguenti: «nell'articolo 6-ter».

 

 

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(23) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 4 aprile 2007, n. 41.

(24) Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 aprile 2007, n. 41.

(25) Comma così sostituito dalla legge di conversione 4 aprile 2007, n. 41.

 

 

Art. 5

Integrazione del sistema sanzionatorio per la violazione del regolamento d'uso degli impianti.

01. All’articolo 1-septies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro» sono sostituite dalle seguenti: «sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro» (26).

 

1. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.».

 

 

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(26) Comma così premesso dalla legge di conversione 4 aprile 2007, n. 41.

 

 

Art. 6

Misure di prevenzione.

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo l'articolo 7-bis è inserito il seguente:

 

«Art. 7-ter (Misure di prevenzione). - 1. Le misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e alla legge 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della presente legge.

 

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 può essere altresì applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell'articolo 2-ter, secondo comma, secondo periodo, della medesima legge n. 575 del 1965.» (27).

 

 

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(27) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2007, n. 41.

 

 

Art. 7

Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonchè in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale (28).

1. Dopo l’articolo 583-ter del codice penale, è inserito il seguente:

 

«Art. 583-quater. - (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive). – Nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.» (29).

 

2. All'articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.».

 

 

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(28) Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 4 aprile 2007, n. 41.

(29) Comma così sostituito dalla legge di conversione 4 aprile 2007, n. 41.

 

 

Art. 8

Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

1. È vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n, 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. È parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate, salvo quanto previsto dal comma 4 (30).

 

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 per i nominativi comunicati dalle società sportive interessate.

 

3. Alle società sportive che non osservano i divieti di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 a 200.000 euro.

 

4. Le società sportive possono stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei princìpi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità, nonchè per il sostegno di gemellaggi con associazioni legalmente riconosciute dei sostenitori di altre società sportive aventi i medesimi fini statutari. I contratti e le convenzioni stipulati con associazioni legalmente riconosciute che abbiano tra i propri associati persone a cui è stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono sospesi per la durata di tale divieto, salvo che intervengano l’espulsione delle persone destinatarie del divieto e la pubblica dissociazione dell’associazione dai comportamenti che lo hanno determinato (31).

 

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

 

 

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(30) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2007, n. 41.

(31) Comma così sostituito dalla legge di conversione 4 aprile 2007, n. 41.

 

 

Art. 9

Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio.

1. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto ministeriale 6 giugno 2005 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

 

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 dei nominativi comunicati dalle società sportive interessate.

 

3. Alle società che non osservano il divieto di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40.000 a 200.000 euro. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni (32).

 

3-bis. Le società organizzatrici di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio sono tenute ad affiggere in tutti i settori degli stadi copie del regolamento d’uso dell’impianto. Le medesime società hanno cura altresì di prevedere che sul retro dei biglietti sia espressamente indicato che l’acquisto del biglietto stesso comporta l’obbligo del rispetto del regolamento d’uso dell’impianto quale condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza all’interno dello stadio (33).

 

 

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(32) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2007, n. 41.

(33) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 aprile 2007, n. 41.

 

 

Art. 10

Adeguamento degli impianti.

1. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

 

«5-bis. All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 possono provvedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza o convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.» (34).

 

 

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(34) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2007, n. 41.

 

 

Art. 11

Programma straordinario per l'impiantistica sportiva.

1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dell'interno, convoca un tavolo di concertazione per definire, entro centoventi giorni dalla data di convocazione, un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all'esercizio della pratica calcistica, al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali.

 

2. Al tavolo nazionale partecipano il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il CONI, i rappresentanti dell'ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive.

 

 

Art. 11-bis

Iniziative per promuovere i valori dello sport.

1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d’intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell’università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, predispone un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l’obiettivo di promuovere l’adesione e la partecipazione ai valori ed ai princìpi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove, sentiti il CONI, le federazioni e le società sportive, manifestazioni e attività finalizzate alla sensibilizzazione ai valori della Carta olimpica, organizzate immediatamente prima dello svolgimento delle manifestazioni sportive all’interno degli impianti e nelle aree ad essi adiacenti. Le iniziative di cui al presente comma sono realizzate nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 2.

 

2. Le maggiori somme corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria irrogata per le violazioni delle disposizioni di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, derivanti dalle modifiche apportate dal presente decreto, nonchè nelle ipotesi di cui agli articoli 1, commi 3-quater e 3-quinquies, 2-bis, 5, 8 e 9 del presente decreto, affluiscono al Fondo di solidarietà sportiva, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente la finalità di finanziare i programmi e le iniziative di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (35).

 

 

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(35) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 4 aprile 2007, n. 41.

 

 

Art. 11-ter

Rilascio di biglietti gratuiti per i minori.

1. Le società organizzatrici delle manifestazioni sportive sono tenute a rilasciare, anche in deroga al limite numerico di cui all’articolo 1-quater, comma 7-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, introdotto dall’articolo 1, comma 2, del presente decreto, biglietti gratuiti nominativi per minori di anni quattordici accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, nella misura massima di un minore per ciascun adulto, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al 50 per cento di quelle organizzate nell’anno. L’adulto assicura la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva (36).

 

 

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(36) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 4 aprile 2007, n. 41.

 

 

Art. 11-quater

Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori.

1. Al comma 1 dell’articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: «di capienza superiore alle diecimila unità» sono sostituite dalle seguenti: «di capienza superiore alle 7.500 unità».

 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall’inizio della stagione calcistica 2007-2008 (37).

 

 

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(37) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 4 aprile 2007, n. 41.

 

 

Art. 11-quinquies

Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

1. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) la rubrica del capo II del titolo IV è sostituita dalla seguente: «Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva»;

 

b) la rubrica dell’articolo 34 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport»;

 

c) all’articolo 34, comma 4, l’ultimo periodo è soppresso;

 

d) all’articolo 34, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

 

«6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all’osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell’avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell’ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.»;

 

e) all’articolo 35, comma 2, le parole: «per un periodo da uno a dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo da tre a trenta giorni»;

 

f) all’articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

 

«4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi del comma 6-bis dell’articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo» (38).

 

 

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(38) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 4 aprile 2007, n. 41.

 

 

Art. 11-sexies

Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il consiglio di amministrazione dell’Istituto per il credito sportivo.

1. All’articolo 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Al fine di contenere i costi di funzionamento, di conseguire risparmi di spesa e di adeguare la composizione degli organi dell’Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il consiglio di amministrazione dell’Istituto è composto da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, da un membro designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra i quali è scelto il presidente, nonchè da un membro designato in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti spa, da un membro designato dalla giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da tre membri designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale dell’Istituto» (39).

 

 

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(39) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 4 aprile 2007, n. 41.

 

 

Art. 12

Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 


Documentazione comunitaria

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]     D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2007, n. 41.

[2]     Legge 13 dicembre 1989, n. 401, Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche.

[3]    D.L. 26 aprile 1993, n. 122, Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

[4]    D.L. 22 dicembre 1994, n. 717, Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche, convertito dalla legge 24 febbraio 1995, n. 45; D.L. 20 agosto 2001, n. 336, Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, convertito dalla legge 19 ottobre 2001, n. 377; D.L 24 febbraio 2003, n. 28, Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88; D.L. 30 giugno 2005, n. 115, Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168; D.L. 17 agosto 2005, n. 162, Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, convertito dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210; D.L. 8 febbraio 2007 n. 8, Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonchè norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive, convertito dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.

[5]     In particolare si segnala il c.d. arresto differito degli autori dei reati commessi con violenza (a persone o cose) in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Per la misura è necessario che: non siano trascorse più di 36 ore dall’avvenuto illecito; risulti impossibile procedere all’arresto immediato per motivi di sicurezza o incolumità pubblica; la prova del commesso reato emerga inequivocabilmente da  documentazione video-fotografica o da altri elementi oggettivi. L’arresto differito è stato introdotto dal D.L. 28/2003 (L. 88/2003).

[6]     D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2003, n. 88.

[7]     D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2007, n. 41.

[8]    Le modalità per l’emissione, la distribuzione e la vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi sono state stabilite con D.M. 6 giugno 2005.

[9]    Le modalità per l’installazione di sistemi di video sorveglianza negli impianti sportivi sono state stabilite con D.M. 6 giugno 2005.

[10]La risoluzione in questione sostituisce la risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001, concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro. Tale risoluzione aveva a sua volta sostituito la risoluzione del Consiglio del 21 giugno 1999, concernente un manuale per la cooperazione tra forze di polizia a livello internazionale e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite internazionali di calcio.

[11]   Capo VI, Sezione II del manuale di raccomandazioni.

[12]   Art. 6-quater della L. 13 dicembre-1989, n. 401, Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive, inserito dall’art. 1 del D.L. 17 agosto 2005 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2005 n. 210.

[13]   In tale decreto si prevede, in particolare, che i titoli di accesso siano numerati e rechino le generalità dell’utilizzatore e l’indicazione del posto assegnato. Si stabilisce altresì (art. 4) che il titolo di accesso debba riportare un avviso volto ad informare che, con l’atto d’acquisto, il titolare del biglietto si impegna a prendere visione ed a rispettare tutti i punti del regolamento di utilizzo dell’impianto, che è affisso presso tutti i punti vendita. il successivo articolo 5 prevede che le società organizzatrici, in relazione allo spazio disponibile, posizionino all’esterno del perimetro dell’impianto sportivo una recinzione, anche temporanea, lungo la quale predisporre adeguati servizi per una prima verifica del possesso, da parte del pubblico, del regolare titolo di accesso allo stadio, nonché per indirizzare lo spettatore al varco di accesso al settore assegnato.

[14]   Recante Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi.

[15]   Così dispone l’art. 9, comma 3-bis, D.L. 8/2007, riprendendo sostanzialmente disposizioni di rango secondario già contenute nel D.M. 6 giugno 2005 in materia di titoli di accesso agli impianti sportivi.

[16]   R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

[17]   Il secondo comma dell’art. 11 prevedeva anche la possibilità di negare l’autorizzazione di polizia a chi non può provare la sua buona condotta, ma tale fattispecie è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza della Corte Costituzionale 16 dicembre 1993, n. 440.

[18]   Introducendo un comma 1-bis all’articolo 6-quater della L. 401/1989.

[19]   Intervento del sen. Sinisi. Resoconto della 7ª seduta (mercoledì 28 febbraio 2007) delle Commissioni riunite 1ª(Affari Costituzionali) e2ª(Giustizia).

[20]   Resoconto delle Commissioni riunite II (Giustizia) e VII (Cultura, scienza e istruzione).

[21]   L’o.d.g. 9/2340/2 (Pescante) specificamente impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza volte a: qualificare giuridicamente il personale addetto agli impianti sportivi di cui all’articolo 2-ter come «incaricati di pubblico servizio», denominandoli sul modello inglese: steward; prevedere per questo personale specifici requisiti e criteri di selezione fisica e psico-attitudinale rigorosi e finalizzati ai delicati compiti che dovrà svolgere; prevedere forme adeguate di tutela giuridica contro reati commessi nei loro confronti; affidare agli steward funzioni specifiche di collaborazione con le forze dell’ordine per garantire la sicurezza degli spettatori e contrastare episodi di violenza negli stadi contro persone e cose.

[22]   L’o.d.g. 9/2340/13 (Caparini, Folena, Bono, Barbieri, Ciocchetti, Pescante, Del Bue) impegna il Governo a valutare l’opportunità di specificare, nell’ambito della predisposizione del decreto ministeriale di cui all’art. 2-ter del D.L. 8/2007, che il compito di far rispettare il regolamento dell’impianto ivi previsto si riferisce in particolare a: a) prevenire la turbativa dell’ordine pubblico, gli atti di violenza a danno di persone o cose, il possesso e uso di sostanze alcoliche o droghe, di artifizi pirotecnici, di qualsiasi oggetto atto ad offendere, il divieto di ingresso in stato di ubriachezza, il lancio di oggetti, il tentativo di invasione di campo, le urla o cori inneggianti alla violenza; b) segnalare alla competente autorità di polizia lo spettatore il cui comportamento turbi l’ordinato svolgimento della manifestazione sportiva affinché sia allontanato dall’impianto sportivo; c) controllare il regolare possesso del titolo d’accesso corredato da un documento di identità valido, sia al momento dell’ingresso nella struttura sia, nel caso lo ritengano opportuno, nel corso della manifestazione, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso. In caso di difformità o in mancanza di un documento valido, sarà negato l’ingresso nella struttura ovvero il trasgressore sarà accompagnato all’uscita; d) accogliere e instradare gli spettatori al loro arrivo all’interno della struttura e facilitarne l’uscita; e) monitorare la densità del pubblico garantendo la separazione tra gli spettatori delle diverse tifoserie con l’obbligo di allontanamento dall’impianto nel caso in cui lo spettatore persista nell’inneggiare o indossare colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell’acquisto del biglietto; f) verificare, alla vigilia degli incontri sportivi, la predisposizione di tutte le misure organizzative dell’evento e quelle atte a superare contingenti situazioni di criticità che potrebbero minare il regolare svolgimento della manifestazione; h) coordinarsi con le forze dell’ordine.

[23]   http://www.osservatoriosport.interno.it/primo_piano/gruppo_di_lavoro.html.

[24]   D.L. 27 luglio 2005, n. 144, Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155.

[25]   D.L. 18 gennaio 1992, n. 9 recante disposizioni urgenti per l’adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1992, n. 217.

[26]   D.M. 29 gennaio 1999, n. 85, Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 5 del D.L. 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza.

[27]    R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

[28]    R.D. 6 maggio 1940, n. 635, Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.

[29]    R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952, Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate, convertito in legge 19 marzo 1936, n. 508.