Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari , Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare | ||||
Titolo: | Europa e Costituzioni nazionali - Documentazione per il seminario interparlamentare Italia-Germania (Roma, 21 maggio 2007) | ||||
Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 72 | ||||
Data: | 16/05/2007 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
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Camera dei deputati |
XV LEGISLATURA |
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SERVIZIO STUDI |
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Documentazione e ricerche |
Europa e Costituzioni nazionali |
Documentazione per il seminario interparlamentare
Italia-Germania |
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n. 72 |
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16 maggio 2007 |
DIPARTIMENTO istituzioni
SIWEB
Hanno partecipato alla redazione del presente dossier i Servizi Scientifici del Deutscher Bundestag, nonché l’Osservatorio sulla legislazione, il Dipartimento Affari comunitari del Servizio Studi e l’Avvocatura della Camera dei deputati.
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: ac0244.doc
INDICE
L’Unione europea nelle Costituzioni nazionali
§ La costituzionalizzazione dell’Unione europea nelle Costituzioni nazionali
§ L’Unione europea nella Costituzione italiana
La “clausola europea” nelle Costituzioni dei 27 Stati membri dell’Unione europea
Il ruolo della giurisprudenza costituzionale in alcuni Stati membri
§ La giurisprudenza "Finché" della Corte Costituzionale Federale
§ Trattato per una Costituzione europea
§ Il fondamento costituzionale
§ I rapporti tra le fonti dell’ordinamento comunitario e di quello nazionale
§ La tutela dei diritti fondamentali
§ Le “discriminazioni a rovescio”
§ Il rispetto degli obblighi comunitari come limite all’ammissibilità del referendum abrogativo
§ L’incidenza della giurisprudenza costituzionale in materia comunitaria nei rapporti Stato-Regioni
§ 1. Il Conseil consitutionnel ed i trattati europei
§ 2. Il Conseil constitutionnel ed il diritto comunitario derivato
§ 3. Il Conseil constitutionnel e la primazia del diritto comunitario.
Testo delle disposizioni concernenti l’Unione europea nelle Costituzioni degli Stati membri
La documentazione qui raccolta è stata predisposta in occasione del seminario organizzato a Roma, nella giornata del 21 maggio 2007, dalla Commissione Giuridica del Bundestag e dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, sul tema Europa e Costituzioni nazionali.
Delegazioni delle due Commissioni si erano già incontrate, a Berlino, il 6 marzo 2007 per un confronto sulle rispettive Costituzioni, con riguardo al tema dei rapporti tra lo Stato centrale e le autonomie territoriali.
Il seminario del 21 maggio è invece dedicato ad un confronto sulle norme delle Costituzioni nazionali aventi ad oggetto i rapporti con l’Unione europea.
L’idea che ha dato vita a tale incontro è quella di valorizzare queste norme come un fondamento costituzionale già esistente per l’Unione europea ed al tempo stesso come una potente cerniera costituzionale che immette l’Unione europea negli Stati nazionali e gli Stati nazionali nell’organizzazione dell’Unione europea.
Il seminario, evidenziando la cornice di norme costituzionali nazionali che già sorregge l’Unione europea e i riflessi positivi che l’insieme di tali norme può avere nel processo di costituzionalizzazione europea, intende esplorare le conseguenze politiche di questa impostazione, che valorizza gli Stati nazionali quali fondamento dell’Unione europea, con l’intendimento di coinvolgere altresì nella riflessione il Parlamento europeo e valutando la possibilità di allargare la discussione su tale prospettiva agli altri Parlamenti interessati.
La I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati italiana ha avviato alcuni approfondimenti sullo stato di attuazione e sulle esigenze di riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, che disciplina i rapporti tra i diversi livelli territoriali di governo (Stato, Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni), anche allo scopo di verificare l’influenza dei princìpi dell’Unione europea nello sviluppo delle autonomie territoriali, in Italia come in altri Paesi.
Su questa base ha avviato una iniziativa di raccordo con le omologhe Commissioni degli altri Parlamenti della Unione europea, ad iniziare dal Bundestag.
Tra le possibili finalità vi è l’idea di valorizzare le norme delle Costituzioni nazionali, con l’intenzione di rafforzare la legittimazione giuridica e democratica dell’Unione, il suo patrimonio di valori costituzionali e le prospettive per il rilancio del processo di riforma costituzionale a partire dalle Costituzioni nazionali stesse. Ad esempio, si può vedere proprio nelle norme di collegamento contenute nelle Costituzioni nazionali la base positiva per costituire l’insieme dei principi e delle tradizioni costituzionali da conferire a patrimonio comune e per altro verso per perfezionare le basi costituzionali dell’Unione in ciascun Paese.
In questo quadro si colloca la presente nota, che prende le mosse da una recente ricerca avente ad oggetto lo svolgimento delle politiche europee nei diversi ordinamenti nazionali.
La ricerca è stata svolta dall’Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati[1] su cinque politiche “campione” in vari Paesi dell’Unione europea. Quattro di esse sono politiche legislative aventi origine comunitaria: (organismi geneticamente modificati; comunicazioni elettroniche; finanza pubblica; energia); la quinta politica è di rango costituzionale e riguarda le norme delle Costituzioni nazionali che contengono riferimenti espliciti o impliciti alla Unione europea. La ricerca si è svolta attraverso il circuito informativo del CERDP (organismo che collega i servizi di documentazione dei Parlamenti appartenenti al Consiglio d’Europa) e in questo ambito è ancora in corso[2]: si concluderà nell’autunno 2007 con lo svolgimento di un seminario di studio comparativo tra le amministrazioni dei Parlamenti appartenenti al circuito. A ciascuna amministrazione è stato inviato un questionario mirante ad analizzare in ciascun Paese l’intreccio di normative comunitarie, statali, regionali e locali nei settori presi a campione.
I primi risultati consentono di confermare una serie di considerazioni di ordine generale, già emerse dalla analisi dell’ordinamento italiano:
§ La normazione europea, direttamente o indirettamente efficace nei confronti dei soggetti, si realizza compiutamente solo nell’ambito degli Stati membri che la compongono; in sostanza, solo negli ordinamenti nazionali il fenomeno giuridico-normativo si realizza fino a divenire effettivo. Nell’applicarsi ai casi concreti la disciplina europea si fonde con quella proveniente dai diversi livelli territoriali interni e in questa forma “mista” dà luogo a determinati effetti normativi. Tali effetti saranno diversi in ciascun ordinamento in relazione al contesto normativo e istituzionale, con il limite di diversità che sarà consentito dagli organi giurisdizionali di ciascun Paese e, in ultima istanza, dalla Corte di giustizia europea;
§ in questi ordinamenti complessi, raramente le politiche normative trovano la loro fonte esclusiva in un unico livello territoriale: la grande maggioranza di esse nasce dal concorso di diversi livelli territoriali;
§ allo stato attuale è divenuto così forte e inscindibile l’intreccio tra le diverse fonti normative che – in un quadro che conosce competizione e conflitti tra fonti – nessuna fonte può considerarsi autosufficiente nel disciplinare anche singoli aspetti di una determinata materia;
§ la normativa europea è oramai non soltanto un elemento indefettibile della disciplina di singole materie – come avveniva in passato e come avviene anche per altre norme di origine sopranazionale – ma fa parte della struttura portante dell’ordinamento nazionale, dal momento che pervade ogni settore e investe i suoi principi generali, fino a integrare la Costituzione vivente e in molti casi anche quella formale;
§ gli effetti complessivi dell’Unione europea all’interno di ciascun Paese sono assai più profondi della somma degli effetti delle singole politiche e incidono sulla base costituzionale materiale e formale degli Stati nazionali. L’esigenza di sottoporre questi processi ad adeguate forme di garanzia e di controllo democratico si manifesta nei singoli Paesi attraverso modifiche formali delle Costituzioni o l’introduzione di nuove procedure di indirizzo e controllo fra Governo e Parlamento o di raccordo fra gli organi della rappresentanza politica dei diversi livelli territoriali;
§ parallelamente, in ambito europeo è assai cresciuta, grazie alla giurisprudenza europea, l’influenza dei principi e delle tradizioni costituzionali comuni affermati dall’articolo 6, commi 1 e 2, del Trattato sull’Unione europea;
§ le politiche europee si svolgono nella sfera istituzionale, normativa e territoriale specifica di ciascun Paese e la loro concreta attuazione è fortemente influenzata dai contesti nazionali. Pertanto il complessivo effetto di europeizzazione delle politiche nazionali si affianca ad un altrettanto elevato grado di nazionalizzazione delle politiche europee;
§ l’attuazione delle politiche europee da parte degli Stati membri gioca in molti casi non nel senso dell’uniformazione, ma dell’adattamento a contesti diversi con rilevanti differenziazioni sia tra gli Stati in relazione alle diverse azioni sviluppate per l’attuazione di quelle politiche, sia all’interno degli Stati medesimi, in funzione della differente distribuzione fra i vari livelli di governo delle competenze riguardanti i settori interessati dagli interventi;
§ l’attuazione differenziata della normativa comunitaria non si contrappone alla esigenza di uniformità o di convergenza. Al contrario, in molti casi rappresenta il suo fisiologico svolgimento secondo la logica propria di una unione non gerarchica e plurale.Gli indirizzi dell’Unione europea giocano assai spesso non come un limite, ma come un fine, un obiettivo o un parametro, che può sollecitare e potenziare le politiche nazionali e accrescere il ruolo attivo e creativo degli Stati nazionali stessi, accentuandone la capacità di perseguire fini complessi e di contemperare diversi aspetti della realtà sociale e politica dei singoli Paesi. Per valutare il processo di europeizzazione occorre dunque tenere presenti il diverso contesto, le rispettive posizioni di partenza e l’ampiezza degli spazi liberi lasciati dall’Unione.
Ne risulta confermata l’importanza del ruolo svolto dagli Stati nazionali nella concreta dinamica di funzionamento della Unione europea. Non si tratta tuttavia di una mera applicazione della tradizionale visione “internazionalista”, funzionalista o realista dell’Unione, contrapposta a quella federalista: in questa visione gli ordinamenti nazionali sono infatti i veri protagonisti del processo di integrazione giuridica fino ad essere oramai definibili solo come ordinamenti “euro-nazionali”.
Dal punto di vista delle dinamiche istituzionali, in particolare per quanto riguarda il ruolo delle assemblee legislative, l’emersione della funzione cruciale svolta dagli organi nazionali nell’organizzazione e nel funzionamento dell’Unione europea evidenzia d’altro canto quanto sia potenzialmente ampio il margine di azione dei Parlamenti nazionali come cerniere fondamentali di un sistema così complesso e articolato di processi normativi tra loro collegati.
Oggi si registra un’impasse nel campo della evoluzione dei trattati, a causa delle difficoltà del processo di ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa. Nello stesso tempo, l’Unione europea sta conoscendo una fase di ulteriore espansione, sia attraverso il processo di allargamento, sia per la intensità e la profondità di penetrazione delle politiche europee in seno agli Stati nazionali.
Si è definitivamente passati da una logica di separazione e coordinamento ad una logica di integrazione, con profonde conseguenze nella configurazione del sistema giuridico. Infatti, la valvola di chiusura del sistema è rappresentata dall’incrocio non più puntuale, ma oramai a vasto raggio tra la giurisprudenza delle Corti costituzionali nazionali e quella europea.
Il punto di partenza è stato l’affermazione della efficacia diretta e della prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno, trainata a suo tempo dai ripetuti richiami della giurisprudenza della Corte di Giustizia e conseguita grazie all’evoluzione degli orientamenti delle principali Corti costituzionali nazionali. Il significato e la portata di questa affermazione hanno acquistato un rilievo del tutto nuovo con l’espansione della sfera di influenza dell’Unione europea, fino a toccare tutti gli aspetti della vita sociale.
I passaggi successivi al trattato di Maastricht sono segnati dall’ulteriore svolgimento dei principi che reggono il mercato interno (nuovo rapporto tra Stato ed economia e tutela della concorrenza, moneta unica) e da una grande espansione delle competenze comunitarie, nonché dalla formazione dei nuovi “pilastri”. La normativa europea è così uscita dai limitati ambiti prefigurati dai trattati originari ed è diventata pervasiva in quasi tutti i settori dell’ordinamento, influenzando il diritto interno degli Stati sin dalla fase della sua elaborazione.
Reciprocamente, i modelli normativi di taluni Paesi hanno ispirato in concreto la formazione dell’ordinamento dell’Unione europea. La osmosi tra diritto comunitario e diritto interno è, infatti, continua e assai intensa: si parla di direttive tedesche, francesi o inglesi, per quanto riguarda la disciplina di singoli settori, a seconda dell’influenza esercitata dai vari modelli nazionali, e si registra una competizione dei diversi ordinamenti nazionali per influenzare il diritto comunitario.
La formazione del mercato unico ha determinato una formidabile intensificazione di questo scambio e del duplice processo di europeizzazione degli ordinamenti nazionali e di nazionalizzazione di principi e norme europee nel contesto dei singoli ordinamenti.
Più in generale, anche per effetto della giurisprudenza della Corte di Giustizia, si è verificato un fenomeno di cross-fertilization, vale a dire di reciproca contaminazione dei sistemi giuridici europeo e nazionali attraverso l’emersione di principi “costituzionali” comuni.
La elaborazione dei principi costituzionali comuni in via giurisprudenziale, codificata nell’articolo 6, commi 1 e 2, del Trattato sull’Unione europea, costituisce un dato cui attribuire la massima importanza nell’ambito del processo di costituzionalizzazione dell’Unione europea.
In questo quadro va dato maggior peso al fatto che tali principi traggono origine dalle Costituzioni nazionali e dalla loro comune matrice di pensiero.
Non basta vederne una implicita manifestazione nella Carta dei diritti e nel processo di formazione del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa. Sembra preferibile piuttosto adottare un metodo più esplicitamente ricostruttivo che parta dall’effettivo confronto tra le Costituzioni e i principi fondamentali riconosciuti in ciascun ordinamento.
In questo senso, particolare interesse assume la rilevazione delle norme delle Costituzioni nazionali che individuano valori ed effetti nella partecipazione dei singoli Stati all’Unione europea e di conseguenza anche i limiti entro i quali questa partecipazione è possibile. Ne è già un esempio l’articolo 11 della Costituzione italiana nella interpretazione successivamente adottata dalla Corte costituzionale. Esempi più espliciti, diretti e aggiornati sono l’articolo 23 della Costituzione tedesca, l’articolo 23 della Costituzione austriaca e l’articolo 88 della Costituzione francese.
L’integrazione dell’ordinamento comunitario nell’ordinamento interno di ciascuno Stato membro non riguarda infatti più, e da tempo, la sola legislazione ordinaria: negli ordinamenti nazionali si è andata realizzando, nel corso del tempo, sotto la pressione di diverse esigenze, una vera costituzionalizzazione (in senso ampio) dell’Unione europea nelle Costituzioni nazionali.
Tale processo è avvenuto, negli Stati di più antica adesione all’Unione europea, a partire dal basso, dalla progressiva trasformazione degli ordinamenti fino a richiedere modifiche costituzionali ovvero la introduzione di norme permissive o limitative dei processi di integrazione. Negli Stati di più recente adesione, l’adeguamento della Costituzione è avvenuto funzionalmente all’ingresso nell’Unione. In entrambi i casi, tale processo di accoglimento e riconoscimento si è di norma tradotto in esplicite modificazioni delle rispettive Carte costituzionali.
Un esempio di particolare interesse è offerto dall’articolo 23 della Legge fondamentale tedesca, il quale è nato dalla esigenza opposta di fissare garanzie rispetto alla espansione dell’Unione europea in una sfera costituzionalmente rilevante, ma insieme sancisce solennemente la partecipazione della Germania al processo di integrazione europea. La norma, infatti, ricollega espressamente tale partecipazione e il conseguente trasferimento di diritti di sovranità, all’esistenza e al permanere, in ambito europeo, dei princìpi e valori di rango costituzionale propri dello Stato democratico e di diritto; princìpi e valori sostanzialmente analoghi a quelli che ispirano la Legge fondamentale medesima.
Parallelamente, l’articolo 6, commi 1 e 2, del Trattato UE prevede che l’Unione europea si ispiri ai principi, ai diritti e alle libertà fondamentali comuni alle tradizioni costituzionali europee.
Nello stesso senso va la più recente evoluzione istituzionale dell’Unione europea, dall’approvazione della Carta dei diritti fondamentali all’elaborazione di un Trattato costituzionale.
La presenza nelle Costituzioni nazionali di disposizioni relative all’appartenenza all’Unione europea è un importante indice che consente di mettere a fuoco il processo di integrazione dell’ordinamento comunitario nell’ordinamento interno di ciascuno Stato membro.
Nella Costituzione italiana la partecipazione alla Comunità ha storicamente trovato la sua legittimazione nel principio fondamentale dell’articolo 11 – che consente limitazioni di sovranità a favore di ordinamenti internazionali intesi ad assicurare la pace tra le nazioni – e nella giurisprudenza costituzionale che lo ha sviluppato.
La riforma costituzionale intervenuta nel 2001 ha esplicitato e ampliato la base costituzionale dell’Unione europea, riflettendo il complesso di mutamenti verificatisi nel decennio precedente, a partire dal trattato di Maastricht.
Anche sotto il profilo letterale, il nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione introduce in questa un ancoraggio forte all’ordinamento comunitario. Il primo comma dell’articolo 117 inquadra, infatti, la potestà legislativa statale e regionale, oltre che nella cornice costituzionale, nel quadro “dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”, mentre il secondo comma demanda alla competenza statale esclusiva la materia dei rapporti tra lo Stato e l’Unione europea. Il terzo comma del medesimo articolo, nell’enumerare le materie di legislazione concorrente, pone al primo posto i rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni. Il quinto comma è poi dedicato alla partecipazione delle Regioni alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario. Infine, la disciplina dei poteri statali sostitutivi è dettata con specifico riferimento all’ipotesi del mancato rispetto della normativa comunitaria (si vedano, in particolare, l’articolo 117, quinto comma, e l’articolo 120, secondo comma).
Il principio fondamentale di unità della Repubblica, stabilito dall’articolo 5 della Costituzione, è stato integrato dal nuovo articolo 114, secondo il quale la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. Il nuovo principio apre la via ad un rapporto di tipo orizzontale tra lo Stato e le autonomie territoriali, che nella sua concezione appare influenzato dal tipo di relazioni che esistono nell’ambito dell’Unione europea tra i diversi livelli territoriali.
L’articolo 118, infine, prevede l’allocazione dell’esercizio delle funzioni amministrative in primo luogo ai Comuni, richiamando i principi della sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza derivati dall’ordinamento comunitario.
Negli ultimi anni, i principi dell’ordinamento comunitario si sono quindi rivelati un fattore di forte innovazione nel sistema costituzionale italiano.
Questo profilo emerge con ancora maggiore evidenza dalle modalità con cui la legislazione approvata dal Parlamento e la giurisprudenza costituzionale hanno dato attuazione all’ampia revisione del Titolo V della Costituzione introdotta nel 2001.
A fronte delle difficoltà applicative della riforma, la legislazione approvata in questi anni – in particolare quella riguardante grandi interventi intersettoriali come le leggi finanziarie e la legge obiettivo sulle infrastrutture – ha puntato sulla valorizzazione di criteri flessibili di attribuzione delle competenze fra i diversi livelli di governo. I principi stabiliti dal nuovo testo dell’articolo 118 della Costituzione per l’allocazione delle funzioni amministrative fra lo Stato e il sistema delle autonomie, profondamente influenzati dall’esperienza comunitaria (sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza), si sono rivelati capaci di orientare anche l’esercizio delle relative funzioni legislative. I pareri delle Commissioni Affari costituzionali delle due Camere sul rispetto del riparto di competenze previsto dal Titolo V e successive importanti pronunce della Corte costituzionale (a partire dalla sentenza n. 303 del 2003) hanno infatti disegnato un concreto modulo di funzionamento della riforma basato sull’allocazione funzionale delle competenze in relazione alla dimensione degli interessi da perseguire e sulla concertazione/intesa fra i differenti livelli istituzionali coinvolti negli interventi.
L’attuazione data alla riforma del 2001 – unitamente alle politiche legislative che la precedono e si accompagnano ad essa – può pertanto essere interpretata anche come la emersione a livello costituzionale degli effetti del sistema integrato Stato-Regioni-Unione europea, realizzata attraverso l’interiorizzazione dei meccanismi comunitari e dei principi che ne sono alla base, primo fra tutti il principio di sussidiarietà.
Questa tendenza si traduce nella evidente prevalenza di politiche di tipo orizzontale, negoziale e caratterizzate da vasti obiettivi, come quelle ispirate dall‘Unione europea anche nei rapporti tra Stati nazionali e autonomie territoriali e, all’interno delle Regioni, nei loro rapporti con gli enti locali.
A distanza di oltre un decennio dal trattato di Maastricht e in presenza di una situazione di crisi prolungata e profonda, si possono misurare gli effetti complessivi delle tendenze sopra delineate. A questo fine è orientata l’analisi a “campione”. I campioni sono stati scelti in modo da rappresentare politiche di diversa portata: ambiti settoriali, come la disciplina degli organismi geneticamente modificati e le comunicazioni elettroniche; un grande settore trasversale come l’energia, fino ad un campo di politica generale come la finanza pubblica e fino al livello ancora più alto costituito dalle innovazioni costituzionali concernenti l’Unione europea. In ciascuno di essi si è inteso verificare come le come le politiche europee si svolgano e trovino concreta attuazione nel contesto istituzionale, normativo e territoriale di ciascuno Stato membro e come ne siano fortemente condizionate, non meno di quanto le politiche nazionali siano influenzate dalle stesse politiche europee[3].
Ne emerge un quadro nel quale alla convergenza derivante dal processo di europeizzazione si intrecciano peculiari modulazioni all’interno di ciascuno Stato e delle rispettive articolazioni territoriali. In esso è possibile evidenziare, settore per settore, come si vada realizzando da un lato il processo di europeizzazione, inteso come convergenza di posizioni, e, dall’altro, come le politiche europee vengano attuate nei singoli Stati membri in base al contesto ivi presente ed al rispettivo punto di partenza nelle diverse politiche settoriali.
La finanza pubblica è un settore fortemente condizionato dall’appartenenza all’Unione economica e monetaria, nel cui ambito le politiche di bilancio sono decise dai singoli Stati membri. Tuttavia, esse costituiscono “una questione di interesse comune”, per la quale il Trattato CE ha previsto tre diversi strumenti di coordinamento:
1. definizione di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e per quelle dell’Unione;
2. procedure di sorveglianza sull’evoluzione economica di ciascuno degli Stati membri e dell’Unione;
3. divieto di disavanzi pubblici eccessivi e le relative procedure di controllo e, eventualmente, di sanzione.
Nella finanza pubblica, pertanto, l’Unione europea non agisce con i tipici strumenti normativi, realizzando comunque una forte convergenza verso obiettivi comuni. In tale prospettiva, merita di essere sottolineato un dato rilevante: sia i Paesi che hanno optato per la non adesione alla terza fase dell’Unione economica monetaria (e quindi all’adozione della moneta unica), cioè Regno Unito e Danimarca (oltre la Svezia), sia i Paesi che aderiranno a tale fase in epoche diverse stanno ponendo particolare attenzione alla riduzione del debito pubblico. Il rispetto delle condizioni di Maastricht è stato, in ogni caso, generalmente alla base delle misure di finanza pubblica adottate dai singoli Stati negli ultimi anni.
Nella cornice comunitaria, i singoli Stati si differenziano, anche in forza della rispettiva forma di governo e della propria articolazione territoriale, con riguardo alle conseguenze sull’attività parlamentare dell’eventuale avvio di procedure di eccessivo disavanzo, agli strumenti per il monitoraggio periodico dell’andamento dei saldi di finanza pubblica di cui dispongono Governo e Parlamento e, soprattutto, in ordine alla autonomia finanziaria delle articolazioni territoriali. Sotto quest’ultimo aspetto, in particolare, le differenze tra Stati regionali e Stati unitari si modulano in maniera diversa in ciascun ordinamento ed il diverso assetto statuale non consente di per se stesso di individuare l’effettivo regime di autonomia finanziaria delle articolazioni territoriali substatali. Tra gli Stati regionali, Germania, Austria, Belgio ed Italia hanno adottato ciascuno peculiari forme di autonomia finanziaria; tra gli Stati unitari, analogamente, ognuno presenta un proprio assetto: a titolo esemplificativo, Finlandia e Polonia hanno riconosciuto ai governi locali una autonomia finanziaria; la Danimarca mantiene una struttura più centralizzata.
Nel settore dell’energia, assumono particolare rilievo due aspetti, inerenti al processo di liberalizzazione e all’approccio verso le fonti energetiche alternative.
Il quadro che emerge, al di là delle indicazioni delle direttive comunitarie, denota una forte attenzione per l’utilizzo delle fonti energetiche alternative ed una generalizzata propensione alla liberalizzazione (che in alcuni Stati ha preceduto le direttive comunitarie), tuttavia giudicata in molti casi ancora insufficiente dalla Commissione europea. Ovviamente, entrambi i profili scontano differenze tra i singoli Stati, con specifico riguardo – tra l’altro – alla tempistica del processo di liberalizzazione ed all’approccio alle fonti alternative.
Alla convergenza sugli obiettivi si affianca una analoga convergenza sui profili istituzionali: in quasi tutti i Paesi, dopo la liberalizzazione del mercato, è stato istituito un organismo indipendente con compiti di regolazione e monitoraggio, in genere competente sia per l’energia elettrica, sia per il gas.
Convergenza verso obiettivi comuni non significa però totale omologazione. In questa prospettiva, meritano di essere segnalate, come casi di studio, le peculiarità presenti nei sistemi finlandese e belga, che attengono, rispettivamente, alla posizione in ambito comunitario ed alla articolazione interna. Alla Finlandia, in quanto dipende, essenzialmente, dalle forniture di gas di un unico Paese e non è collegata ad alcuna rete di altri Paesi dell’UE, la normativa europea ha permesso di derogare alle disposizioni in materia di liberalizzazione, fin tanto che durerà questa situazione. In Belgio, l’apertura del mercato energetico si sta realizzando in tempi diversi a livello territoriale (mentre nelle Fiandre il mercato è completamente liberalizzato dal 2003, nella Vallonia e nell’area di Bruxelles si è previsto che il processo di liberalizzazione si concluda nel corso del 2007), a conferma che l’effetto dell’attuazione delle politiche europee da parte degli Stati membri può giocare nel senso della differenziazione anche al loro interno.
Nell’ambito della materia delle telecomunicazioni, vale la pena approfondire, in particolare, il settore delle comunicazioni elettroniche, ove sembrano emergere, al di là del dettato delle direttive comunitarie in materia e delle diversità di approccio, tendenze comuni agli Stati membri. Tali tendenze comuni si riscontrano in relazione sia a profili istituzionali sia, più in generale, alla ispirazione di fondo della politica comunitaria.
A titolo esemplificativo, sotto il profilo istituzionale, gli Stati membri, pur nella rispettiva specificità, hanno generalmente proceduto all’individuazione dell’Autorità nazionale di regolazione in organismi terzi rispetto al Governo (cui sono di norma collegati); sotto il profilo di prospettiva politica, appare comune l’adesione all’ispirazione “liberalizzatrice” della direttiva “autorizzazioni”.
Elementi connaturati all’assetto proprio di ciascun Paese sono evidenti in tre campi:
§ nelle diverse modalità di attuazione della normativa comunitaria in materia di comunicazioni elettroniche;
§ nella inclusione della disciplina delle reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi nell’ambito della regolamentazione delle reti di comunicazione elettronica;
§ nell’articolazione territoriale delle competenze.
A questo ultimo riguardo, appare interessante la scelta compiuta dalla Germania, che ha istituito una Agenzia Federale per le Reti, come unica autorità responsabile per la attuazione e l’osservanza delle direttive europee nel settore delle telecomunicazioni.
La materia degli organismi geneticamente modificati risulta di indubbio interesse, in quanto è soggetta a valutazioni molto diverse nell’ambito degli Stati membri e, anche in forza di tali diversità di vedute, ha registrato – a livello comunitario – una evoluzione non priva di svolte nel corso degli anni.
Si tratta infatti di uno dei settori nei quali le politiche nazionali appaiono particolarmente competitive tra di loro e denotano forti tensioni, resistenze e momenti di contrasto nei confronti dell’Unione europea, la quale, a sua volta, deve rapportarsi ai vincoli imposti, a livello mondiale, dal WTO. In più, anche all’interno dei singoli Stati membri, vi sono significative differenze territoriali, che non interessano soltanto i Paesi con assetto regionale o federale, attraverso la proclamazione del territorio di competenza come “OGM free” da parte di singole Regioni o autorità locali.
Al momento la posizione europea, prudentemente aperta all’utilizzo di alcune varietà geneticamente modificate, sembra consentire, di fatto, sia la loro coltivazione (soprattutto in Spagna, ma anche in Francia, Germania, Portogallo e Repubblica ceca), sia, più faticosamente e generalmente a fronte di un contenzioso, il divieto di coltivazione, che può essere modulato come vero e proprio bando, come moratoria, o dissimulato, come avviene in diversi Paesi, dietro l’adozione di procedure particolarmente complicate per dare avvio alle colture.
A fronte di Stati (con in prima fila la Spagna) che hanno dimostrato più o meno caute aperture nei confronti degli OGM, altri Stati – tra i quali l’Italia e la Grecia – hanno assunto fin dall’inizio una posizione contraria al loro utilizzo, sostenendo lunghi contenziosi con l’Unione europea.
È interessante rilevare che agli strumenti normativi (regolamenti e direttive) in materia, si è affiancata la raccomandazione 2003/556/CE sulla coesistenza tra colture convenzionali e colture transgeniche, alla quale i singoli Stati membri stanno dando seguito con una notevole varietà di atteggiamenti, che conferma, in via generale, la diversità di approcci anche “filosofici” al problema. Tale diversità di approcci, in molti casi improntati alla cautela, si è riverberata sull’orientamento comunitario, che sembra meno lineare rispetto ad altri settori proprio perché frutto di continue e differenti mediazioni tra prospettive talora lontane da parte dei singoli Stati membri e, al loro interno, delle rispettive articolazioni territoriali.
La tabella che segue individua le principali disposizioni che fanno espresso richiamo all’appartenenza all’Unione europea, presenti nelle Costituzioni degli Stati membri.
Il testo delle disposizioni costituzionali qui menzionate è riportato nella sezione “Normativa costituzionale” del presente dossier.
Stato membro |
Riferimenti costituzionali |
Contenuti salienti |
Austria |
Artt. 23A - 23F Cost. |
Per l’ingresso dell’Austria nell’Unione europea è stato seguito il procedimento di revisione costituzionale più aggravato, quello definito di “revisione totale”, previsto nel caso in cui vengano modificati i principi fondamentali: infatti il trasferimento all’UE di competenze essenziali in ambito legislativo è stato inteso come deroga al principio della derivazione del diritto dal popolo austriaco e quello del ruolo di norma di rango superiore della stessa Costituzione. Di conseguenza, applicando le disposizioni dell’art. 44, comma 3, Cost. sulla revisione totale della Costituzione federale, nel giugno 1994 la sottoscrizione del Trattato di adesione è stata preceduta dal referendum popolare e seguita dall’approvazione parlamentare. Contestualmente si è provveduto ad una revisione costituzionale, inserendo in Costituzione 6 articoli (23A-23F), relativi soprattutto alle competenze tra Federazione e Länder nei rapporti comunitari, problema particolarmente avvertito in Austria, in ragione dell’assetto tradizionalmente federale dello Stato. |
Belgio |
Art. 34 Cost. |
Tra gli Stati fondatori, il Belgio era l’unico che fosse sprovvisto, al momento della firma dei Trattati comunitari, di una norma costituzionale idonea a fornire il fondamento a eventuali limitazioni di sovranità. Al contrario, la Costituzione belga, caratterizzata da una impostazione ottocentesca, affermava all’art. 25 (oggi art. 33, dopo la nuova numerazione realizzata nel 1993) che “tutti i poteri emanano dalla Nazione”. Soltanto nel 1970 è stato inserito un nuovo art. 25-bis (oggi art. 34) secondo il quale “L’esercizio di determinati poteri può essere attribuito da un trattato o da una legge ad istituzioni di diritto internazionale pubblico”. |
Bulgaria |
Artt. 4 e 85, Cost. |
Nel febbraio 2005 è stato introdotto, all’articolo 4, della Costituzione della Repubblica di Bulgaria, un nuovo terzo comma ove si prevede espressamente la partecipazione della Bulgaria alla costruzione e allo sviluppo dell’Unione europea (“Republic of Bulgaria shall participate in the construction and development of the European Union”). Nella stessa occasione sono stati apportati emendamenti ad altri articoli della Costituzione, concernenti specifiche questioni. In particolare, l’articolo 85, nel testo modificato, prevede la ratifica dei trattati che conferiscono poteri all’Unione europea con legge approvata a due terzi dei membri del Parlamento. |
Cipro |
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L’articolo 19 della Costituzione della Repubblica Unita di Cipro (2004) è interamente dedicato alla partecipazione di Cipro all’Unione europea. Il testo della Costituzione del 2004, peraltro, non è entrato in vigore, costituendo il primo allegato dell’“Accordo fondativo” del 31 marzo 2004 respinto in seguito al pronunciamento negativo dei greco-ciprioti nel referendum del 24 aprile 2004. In conformità alla forma di governo federale assunta dal nuovo soggetto politico unitario, l’articolo 19 contiene una clausola generale sul rispetto della ripartizione delle competenze federali e regionali nella rappresentanza in sede europea e nella fase di negoziazione ed attuazione degli atti normativi comunitari (art. 19, commi 3 e 4). Il potere sostitutivo del governo federale in caso di inadempimento degli obblighi comunitari da parte dei governi regionali è previsto dal successivo comma 5 mentre una disposizione generale a garanzia dell’applicazione del diritto comunitario nell’ordinamento interno è contenuta al comma 8 (“No provision of this Constitution shall invalidate laws, acts or measures by the federal government or the constituent states required by the obligations of European Union membership, or prevent laws, acts or measures by the European Union, or institutions thereof, from having the force of law throughout Cyprus”). |
Danimarca |
Art. 20 Cost. |
L’art. 20 della Costituzione del 1953 consente il trasferimento di competenze ad organizzazioni internazionali, create al fine di promuovere la cooperazione e l’ordine giuridico internazionale, mediante una legge che deve essere approvata con la maggioranza dei 5/6 dei membri del Parlamento. In mancanza di tale elevata maggioranza e qualora si consegua la maggioranza semplice necessaria per l’approvazione dei progetti di legge ordinari, se il Governo intende mantenere il progetto si fa ricorso al referendum popolare. |
Estonia |
Art. 123 Cost. |
L’Estonia ha aderito all’UE a seguito del risultato positivo del referendum popolare del 14 settembre 2003. La Costituzione del 1992 non contiene alcun riferimento esplicito all’Unione europea o al trasferimento di competenze statali o di sovranità ad organizzazioni internazionali o sovranazionali. Una clausola generale relativa al primato del diritto internazionale patrizio nell’ordinamento interno è contenuta nel secondo comma dell’articolo 123 della Costituzione (“If laws or other legislation of Estonia are in conflict with international treaties ratified by the Riigikogu [Estonian Parliament, n.d.t.], the provisions of the international treaty shall apply”). Il primo comma dello stesso articolo sancisce tuttavia esplicitamente un obbligo di conformità dei trattati rispetto alla Costituzione (“The Republic of Estonia shall not enter into international treaties which are in conflict with the Constitution”). La legge di modifica costituzionale approvata a seguito del risultato del referendum ed entrata in vigore il 14 dicembre 2003 (in traduzione inglese denominata “The Constitution of the Republic of Estonia Amendment Act”, (RT I 2003, 64, 429), stabilisce testualmente al § 1 che l’Estonia può appartenere all’Unione europea in conformità con i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica di Estonia (“Estonia may belong to the European Union in accordance with the fundamental principles of the Constitution of the Republic of Estonia”). Al § 2 la stessa legge precisa che per quanto concerne l’adesione dell’Estonia all’Unione europea, la Costituzione della Repubblica di Estonia si applica tenendo conto dei diritti e degli obblighi derivanti dal Trattato di adesione (“As of Estonia’s accession to the European Union, the Constitution of the Republic of Estonia applies taking account of the rights and obligations arising from the Accession Treaty”). |
Finlandia |
Art. 1, comma 3, Cost. |
Al momento dell’adesione della Finlandia all’UE, la Costituzione vigente non conteneva disposizioni esplicite circa la possibilità del trasferimento di competenze statali ad organizzazioni internazionali o sopranazionali. Nel 1994, la legge di ratifica del trattato di adesione all’UE ed i trattati fondativi della CEE e dell’UE venne formalmente approvata come “legge di eccezione”, secondo la procedura di revisione costituzionale. Nella nuova Costituzione del 2000, l’art. 1, comma 3, contiene una clausola generale sulla partecipazione della Finlandia alla “cooperazione internazionale per la protezione della pace e dei diritti umani e per lo sviluppo della società”. Tale clausola consente di configurare per tali fini la legittimità di un trasferimento di competenze ad organizzazioni internazionali o sopranazionali con il limite previsto dal successivo articolo 94, comma 3 Cost., secondo cui nessun obbligo internazionale può mettere in pericolo i fondamenti democratici della Costituzione. |
Francia |
Artt. 88-1 – 88-5 |
A seguito della riforma costituzionale del 1992 è stato introdotto nella Costituzione un nuovo Titolo XV relativo all’Unione Europea. Tali disposizioni, pur contenendo una generale clausola di partecipazione della Francia all’UE (art. 88-1) si riferiscono unicamente ai trasferimenti di competenze in esse puntualmente indicati. Tanto che, nel 1997, in vista della ratifica del Trattato di Amsterdam, si è dovuto far fronte a una ulteriore revisione. Finalità essenziale di tale limitazione “procedurale” al prevalere dei Trattati comunitari è, evidentemente, quella di non privare una volta per tutte il Parlamento francese, o i cittadini francesi, del controllo delle diverse tappe dell’integrazione comunitaria, controllo che è invece mantenuto attraverso il necessario ricorso alla procedura di revisione costituzionale, ai sensi dell’art. 89 della Costituzione. |
Germania |
Art. 23 LF. |
La nuova formulazione dell’articolo 23 della Legge fondamentale tedesca, introdotta a seguito della revisione costituzionale del 1992, prevede che “per la realizzazione di un Europa unita, la Repubblica federale di Germania collabora allo sviluppo dell’Unione europea, la quale è impegnata al rispetto dei principi democratici, dello stato di diritto, sociali e federativi e del principio di sussidiarietà e garantisce una tutela dei diritti fondamentali sostanzialmente equiparabile a quella contemplata da questa Legge fondamentale. La Federazione può a questo scopo trasferire dei diritti di sovranità mediante legge, con l’assenso del Bundesrat. All’istituzione dell’Unione europea, nonché alle modifiche delle sue basi pattizie e a disposizioni equiparabili, che comportano una modifica o integrazione della Legge fondamentale secondo il suo contenuto o che rendono possibili tali modifiche o integrazioni, si applicano i commi 2 e 3 dell’art. 79” relativi alle modifiche della Legge fondamentale. Ai controlimiti materiali cui l’articolo 23 fa riferimento in relazione al diritto comunitario si aggiungono quelli espressamente previsti dal comma 3, del successivo articolo 79, secondo cui “non è ammissibile una modifica della Legge fondamentale che tocchi l’articolazione della Federazione in Länder, la partecipazione dei Länder alla legislazione o principi [fondamentali] enunciati negli artt. 1 e 20” riguardanti, rispettivamente, la dignità umana ed i principi che qualificano la Germania come Stato federale, democratico e sociale. |
Grecia |
Art. 28 Cost. |
Il comma 2 dell’articolo 28 Cost., riformulato a seguito della revisione costituzionale del 1981, in previsione dell’ingresso della Grecia nella Comunità europea, prevede che “al fine di servire un importante interesse nazionale e di promuovere la collaborazione con altri Stati, è possibile attribuire, attraverso un trattato o un accordo, competenze previste dalla Costituzione ad organismi di organizzazioni internazionali. Per la ratifica del trattato o dell’accordo è richiesta una legge votata con la maggioranza dei tre quinti del numero totale dei deputati”. Correlativamente, il successivo comma 3 dello stesso articolo, prevede che “la Grecia può liberamente apportare, con una legge votata a maggioranza assoluta del numero complessivo dei deputati, delle restrizioni all’esercizio della sovranità nazionale, purché tali restrizioni siano imposte da un rilevante interesse nazionale, non ledano i diritti dell’uomo e i fondamenti del regime democratico e siano compiute nel rispetto del principio di eguaglianza e in condizioni di reciprocità”. Una ulteriore revisione del testo costituzionale nel 1986 ha interessato il primo comma dell’articolo 28 introducendovi la previsione esplicita del primato del diritto internazionale patrizio nell’ordinamento interno (“Le regole del diritto internazionale generalmente riconosciute come pure i trattati internazionali dopo la loro ratifica e la loro entrata in vigore, secondo le proprie disposizioni, fanno parte integrante del diritto interno greco e hanno valore superiore alle eventuali disposizioni contrarie della legge”. |
Irlanda |
Art. 29 Cost. |
Il primato del diritto comunitario è riconosciuto in Irlanda direttamente dal testo costituzionale, in cui la legge del 1972 sul terzo emendamento alla Costituzione (Third Amendment of the Constitution Act 1972) approvata per consentire l’adesione dell’Irlanda alla Comunità europea, ha, tra l’altro, introdotto nell’art. 29 la previsione (oggi par. 4, n. 10) secondo cui “nessuna disposizione della presente Costituzione annulla le leggi approvate, gli atti o le misure adottate dallo Stato in ottemperanza agli obblighi di membro dell’UE o delle Comunità ovvero impedisce che le leggi approvate, gli atti o le misure adottati dall’UE o dalle Comunità, o dalle sue istituzioni, o dagli organi competenti secondo i Trattati istitutivi delle Comunità, abbiano forza di legge nello Stato”. |
Italia |
Art. 117 e 120 Cost. |
A seguito della riforma costituzionale intervenuta nel 2001, l’art. 117, primo comma, stabilisce ora che sia la legislazione statale sia quella regionale devono svolgersi nel rispetto, tra l’altro, dei vincoli comunitari. Il secondo comma demanda alla competenza statale esclusiva la materia dei rapporti tra lo Stato e l’Unione europea. Il terzo comma del medesimo articolo, nell’enumerare le materie di legislazione concorrente, pone al primo posto i rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni. Il quinto comma è poi dedicato alla partecipazione delle Regioni alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario. Infine, la disciplina dei poteri statali sostitutivi è dettata con specifico riferimento all’ipotesi del mancato rispetto della normativa comunitaria (si vedano, in particolare, l’articolo 117, quinto comma, e l’articolo 120, secondo comma). |
Lettonia |
Artt. 68 e 79 Cost. |
La Lettonia ha aderito all’UE a seguito del risultato positivo del referendum popolare del 20 settembre 2003. Nella Costituzione del 1992 non si rilevano disposizioni espressamente riguardanti il trasferimento di sovranità o competenze all’Unione europea né il primato del diritto comunitario sul diritto interno. Il primo comma dell’articolo 68 Cost. riconosce a titolo generale la possibilità del trasferimento di competenze ad organizzazioni internazionali allo scopo di rafforzare la democrazia (“Upon entering into international agreements, Latvia, with the purpose of strengthening democracy, may delegate a part of its State institution competencies to international institutions. International agreements in which a part of State institution competencies are delegated to international institutions may be ratified by the Saeima in sittings in which at least two-thirds of the members of the Saeima participate, and a two-thirds majority vote of the members present is necessary for ratification”.) Per quanto concerne l’adesione iniziale e le modifiche sostanziali delle condizioni di partecipazione della Lettonia all’UE, i successivi commi 2 e 3 dello stesso articolo 68 Cost. prevedono la necessità del ricorso al referendum (“Membership of Latvia in the European Union shall be decided by a national referendum, which is proposed by the Saeima. Substantial changes in the terms regarding the membership of Latvia in the European Union shall be decided by a national referendum if such referendum is requested by at least one-half of the members of the Saeima”). Per l’approvazione della questione sottoposta al referendum il successivo articolo 79 Cost. richiede che abbiano partecipato alla votazione almeno la metà dei votanti nelle ultime elezioni politiche e che la maggioranza si sia espressa a favore (“… A draft law, decision regarding membership of Latvia in the European Union or substantial changes in the terms regarding such membership submitted for national referendum shall be deemed adopted if the number of voters is at least half of the number of electors as participated in the previous Saeima election and if the majority has voted in favour of the draft law, membership of Latvia in the European Union or substantial changes in the terms regarding such membership”). |
Lituania |
Art. 136 Cost. |
L’articolo 136 della Costituzione lituana del 1992 dispone testualmente “The Republic of Lithuania shall participate in international organizations provided that they do not contradict the interests and independence of the State”. La legge costituzionale del 13 luglio 2004 (n. IX-2343) sulla partecipazione della Repubblica lituana all’Unione europea prevede all’articolo 2 la diretta applicazione ed il primato del diritto comunitario nell’ordinamento interno (“The norms of the European Union law shall be a constituent part of the legal system of the Republic of Lithuania. Where it concerns the founding Treaties of the European Union, the norms of the European Union law shall be applied directly, while in the event of collision of legal norms, they shall have supremacy over the laws and other legal acts of the Republic of Lithuania”). |
Lussemburgo |
Artt. 37 e 49bis Cost. |
Con la revisione costituzionale del 1956, alla vigilia del Trattato di Roma, il Lussemburgo ha inserito nella sua Costituzione, di impianto ottocentesco ma soggetta a molteplici revisioni, l’art. 49-bis, che consente di devolvere temporaneamente, attraverso un trattato, a istituzioni di diritto internazionale l’esercizio di competenze riservate dalla Costituzione ai poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Secondo l’art. 37, poi, tali trattati debbono essere approvati con la maggioranza prevista per la revisione costituzionale, ovvero i due terzi della assemblea legislativa. |
Malta |
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La Costituzione maltese del 1964, nel testo aggiornato alle ultime modifiche del 2001, non contiene riferimenti espliciti all’Unione europea. L’incorporazione dei trattati e degli atti normativi comunitari nel diritto interno maltese è sancita dall’articolo 3 della legge del 16 luglio 2003 sull’accesso di Malta all’Unione europea (European Union Act 2003, Chapter 460). Il secondo comma dello stesso articolo contiene una clausola generale di prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno (“Any provision of any law which from the said date is incompatible with Malta’s obligations under the Treaty or which derogates from any right given to any person by or under the Treaty shall to the extent that such law is incompatible with such obligations or to the extent that it derogates from such rights be without effect and unenforceable”). |
Paesi Bassi |
Artt. 92 e 93 Cost. |
L’ordinamento dei Paesi Bassi, a seguito della revisione costituzionale del 1953, contiene norme di grande apertura nei confronti del diritto internazionale, la cui portata è stata, in via interpretativa, estesa anche al diritto UE. In particolare, l’art. 92 autorizza il conferimento, attraverso un trattato o in virtù di un trattato, di competenze legislative, amministrative e giudiziarie a organizzazioni internazionali, senza introdurre alcun limite a tale conferimento. A sua volta, l’art. 93 stabilisce che i trattati e le decisioni adottate dalle organizzazioni internazionali prevarranno, qualora siano self-executing, sulle leggi nazionali. |
Polonia |
Artt. 90 e 91 Cost. |
La Costituzione polacca del 2 aprile 1997 disciplina compiutamente il problema della diretta applicabilità del diritto non nazionale e degli eventuali conflitti con il diritto nazionale. In un sistema delle fonti aperto alla normativa internazionale, l’art. 90 prevede la possibilità - voluta dai costituenti specificamente in vista dell’adesione all’Unione europea - che la Polonia deleghi ad una istituzione internazionale le competenze degli organi statali su determinate materie, seguendo una procedura speciale. A sua volta, l’art. 91 dispone che i trattati internazionali ratificati si applichino direttamente nell’ordine legale nazionale, con prevalenza sulle leggi contrastanti. In particolare, il par. 3 dell’art. 91, affrontando specificamente il problema dell’efficacia del diritto comunitario, prevede che le norme delle organizzazioni internazionali cui la Polonia partecipa si applicano direttamente nel diritto interno e prevalgono in caso di conflitti con le leggi nazionali. In tal modo, si chiarisce che il diritto comunitario direttamente applicabile opera direttamente e immediatamente nell’ordinamento giuridico polacco, a mezzo di ogni singolo giudice, sostituendosi alla legislazione nazionale in caso di contrasto, così da creare una diretta saldatura fra l’ordinamento polacco e l’art. 249 TCE |
Portogallo |
Artt. 7 e 8 Cost. |
La Costituzione portoghese del 1976 non conteneva alcun riferimento all’integrazione europea e il Portogallo viene solitamente considerato uno dei pochi paesi che hanno aderito alla Comunità in assenza di una clausola costituzionale di trasferimento dei poteri. Tuttavia, già nel 1982 si era provveduto ad inserire nell’art. 8, relativo al diritto internazionale, un comma (il 3) secondo il quale “le norme che emanano dagli organi competenti delle organizzazioni internazionali di cui il Portogallo fa parte entrano direttamente nell’ordinamento interno, quando ciò sia stabilito espressamente dai trattati istitutivi”. Nel 1989, dopo l’ingresso nella Comunità, una nuova revisione ha stabilito che “Il Portogallo partecipa al rafforzamento dell’identità europea e al sostegno delle azioni degli Stati europei a favore della pace, del progresso economico e della giustizia tra le nazioni”. In occasione del Trattato di Maastricht altre modifiche sono state introdotte, tra le quali risalta il nuovo comma 6 dell’art. 7, che contiene la clausola di trasferimento dei poteri all’UE, una clausola circondata da molte cautele e garanzie: “Il Portogallo, in condizioni di reciprocità, con il rispetto del principio di sussidiarietà e con l’obiettivo di realizzare la coesione economica e sociale, può convenire sull’esercizio in comune dei poteri necessari alla costruzione dell’UE”. La sesta revisione costituzionale, approvata il 23 aprile 2004, ha modificato il comma 6 dell’art. 7, inserendo, tra l’altro, quale condizione per l’esercizio in comune dei poteri, il rispetto dei principi fondamentali dello Stato democratico di diritto. Inoltre, è stato aggiunto un nuovo comma, il 4, all’art.8, secondo cui “le disposizioni dei Trattati sull’Unione europea e le norme emanate dalle sue istituzioni nell’esercizio delle rispettive competenze sono applicabili nell’ordinamento interno nei termini definiti dal diritto dell’Unione, nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato democratico di diritto”. Si tratta, pertanto, di una revisione finalizzata essenzialmente a introdurre limiti e condizioni al diritto dell’Unione, del quale si riconosce implicitamente il primato, ponendo però al contempo un preciso confine, riconducibile ai “principi fondamentali dello Stato democratico di diritto”, e aprendo la via ad un eventuale controllo di costituzionalità degli atti comunitari, quantomeno riguardo al rispetto di tale parametro. |
Regno Unito |
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Il Regno Unito ha aderito alla Comunità economica europea a partire dal 1° gennaio 1973. L’anno precedente il Parlamento aveva approvato lo European Communities Act 1972, che ha incorporato il diritto comunitario nell’ordinamento interno e ha introdotto il principio in base al quale i giudici sono tenuti ad interpretare ed applicare il diritto interno precedente e successivo in coerenza con quello comunitario (art. 2). |
Repubblica ceca |
Art. 10a Cost. |
La Repubblica ceca ha approvato nel 2001 i suoi “euro-emendamenti” alla Costituzione, introducendovi, in particolare, l’art. 10a che consente il trasferimento di sovranità a favore di organizzazioni internazionali, senza peraltro indicare specificamente l’Unione europea, e introduce specifiche garanzie procedimentali (“Art. 10: 1. By international treaties some legal powers of organs of the Czech Republic may be transferred to international organizations or institutions. 2. For the ratification of an international treaty, referred to in paragraph 1, the consent of Parliament is required, if the constitutional law does not stipulate, that for the consent a referendum is necessary”). |
Romania |
Art. 148 |
Varie disposizioni sono state introdotte nella Costituzione della Romania in vista dell’ingresso nell’Unione europea. Tra queste si ricorda in particolare l’articolo 148, interamente dedicato all’integrazione nell’Unione europea, ove si prevede che l’adesione ai Trattati e il trasferimento di competenze alle istituzioni comunitarie si realizzi con legge approvata in seduta comune della Camera dei deputati e del Senato, approvata con la maggioranza dei due terzi dei deputati e senatori. Dopo l’adesione, la normativa obbligatoria di fonte comunitaria ha la priorità sulle norme interne di tenore contrario. Il quinto comma dell’articolo fa obbligo al Governo di trasmettere alle Camere i progetti degli atti a carattere obbligatorio prima che essi siano sottoposti all’approvazione delle istituzioni dell’Unione europea. Merita inoltre una menzione l’art. 20, riguardante i trattati internazionali incidenti sui diritti umani, ove si dispone che in caso di non concordanza tra le disposizioni di tali trattati e le norme interne, prevalgono le prime, fatte salve le disposizioni costituzionali o di leggi interne più favorevoli. |
Slovacchia |
Art. 7 Cost. |
In Slovacchia, nel 2001, sono stati adottati appositi emendamenti costituzionali per consentire l’adesione all’Unione europea. A tal fine è stato riscritto, in via generale, l’art. 7, comma 2, Cost., specificando che la Slovacchia può trasferire la propria sovranità all’Unione europea e alle Comunità europee e che il diritto comunitario prevale sul diritto interno (art. 7, comma 2: “The Slovak Republic may, by international treaty, which was ratified in the manner specified by law, or on the basis of this treaty transfer the implementation of its rights to the European Communities and the European Union. Legally binding acts of the European Communities and the European Union have precedence over the laws of the Slovak Republic”). |
Slovenia |
Art. 3a Cost. |
La Slovenia ha proceduto, nel 2003, ad una revisione costituzionale per consentire l’adesione all’Unione europea. In particolare il nuovo art. 3a Cost., al primo comma, prevede che, con una trattato ratificato a maggioranza dei 2/3 dei deputati, la Slovenia può trasferire l’esercizio di parte della sovranità ad organizzazioni internazionali basate sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sulla democrazia, sui principi dello stato di diritto. Al secondo comma, si specifica inoltre che gli atti normativi e le decisioni adottate dalle organizzazioni internazionali alle quali la Slovenia abbia trasferito parte della sovranità saranno applicate in Slovenia secondo le regole delle medesime organizzazioni (“Legal acts and decisions adopted within international organisations to which Slovenia has transferred the exercise of part of its sovereign rights shall be applied in Slovenia in accordance with the legal regulation of these organisations”). |
Spagna |
Art. 93 Cost. |
L’art. 93 della Costituzione è la norma sulla quale si basa l’appartenenza della Spagna all’UE. Tale articolo, pur non contenendo un espresso riferimento alla Comunità europea, è stato pensato, dai Costituenti del 1978, nella prospettiva del futuro ingresso della Spagna nella Comunità. Secondo questa disposizione, “con legge organica si può autorizzare la stipulazione di trattati per attribuire ad una organizzazione internazionale l’esercizio delle competenze derivate dalla Costituzione. Spetta alle Cortes generali o al Governo, secondo il caso, la garanzia della esecuzione di questi trattati e delle risoluzioni emanate dagli orgnismi internazionali o sovranazionali titolari dei poteri trasferiti”. Una volta entrati a far parte dell’ordinamento, i trattati internazionali, e, con essi, quindi, anche quelli comunitari, non possono essere modificati, derogati o sospesi dalle fonti nazionali (art. 96, comma 1 Cost.). Qualora si intenda stipulare un trattato che contenga disposizioni contrastanti con la Costituzione, occorre una preventiva revisione costituzionale. Il Governo o una delle due Camere può adire il Tribunale costituzionale affinché dichiari se sussiste o meno il contrasto (art. 95). La Legge Organica 3/2004 all’art. 2.3 ha aggiunto alle tradizionali funzioni del Consiglio di Stato il compito di redigere studi e rapporti richiesti dal Governo e di elaborare le proposte di legge o di riforma costituzionale in base agli obiettivi, ai criteri e ai limiti individuati dal Governo stesso. Sulla base di questa legge, il 4 marzo 2005 il Consiglio dei Ministri ha richiesto al Consiglio di Stato uno studio sulle problematiche relative a quattro modifiche costituzionali, ritenute necessarie per adeguare la Costituzione del 1978 ai mutamenti prodotti dalla partecipazione della Spagna all’Unione europea e ai cambiamenti relativi all’effettiva realizzazione dello Stato delle autonomie locali. In particolare per quanto concerne l’inserimento di una esplicita “clausola europea” il Governo ha richiesto anche un’ipotesi di formulazione della clausola stessa. In data 16 febbraio 2006 il Consiglio di Stato in sessione plenaria ha approvato lo studio analitico delle implicazioni relative alle modifiche costituzionali proposte dal Governo. Per quanto concerne la clausola europea il Consiglio di Stato ha proposto modifiche al preambolo della Costituzione per la parte relativa alla manifestazione di volontà del popolo spagnolo di partecipare, insieme alle altre democrazie europee, al processo di costruzione europea e l’inserimento di un titolo specifico per il riferimento all’Unione Europea. |
Svezia |
Legge sulla forma di governo, Capitolo X, art. 5 |
La Costituzione svedese prevede in via generale la possibilità che il Parlamento trasferisca potere decisionale alla Comunità europea, a condizione, tuttavia, che essa garantisca una protezione dei diritti e delle libertà fondamentali equipollente a quella contenuta nelle Leggi fondamentali svedesi e nella CEDU e che tale trasferimento avvenga con una delibera approvata con il quorum dei 3/4 dei votanti. Al momento dell’adesione alla UE si discusse la possibilità di inserire in Costituzione anche una norma sulla prevalenza del diritto comunitario, ma poi ci si limitò ad introdurla nella legge di adesione del 1994 (Lag 1994:1500 med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen), prevedendo la diretta efficacia in Svezia del diritto comunitario, con la forza propria che discende dai Trattati. |
Ungheria |
Art. 2 A Cost. |
L’articolo 2A introdotto nella Costituzione ungherese a seguito della riforma costituzionale del 2002 prevede espressamente che la Repubblica di Ungheria può partecipare come Stato membro all’Unione europea, esercitando alcuni poteri costituzionali unitamente agli altri Stati membri. La legge di ratifica degli accordi internazionali rivolti a tal fine deve essere approvata dalla maggioranza dei 2/3 dei membri del Parlamento, maggioranza analoga a quella richiesta per la revisione costituzionale, ai sensi dell’art. 28 Cost. |
Il ruolo della giurisprudenza costituzionale in alcuni Stati membri
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Giurisprudenza della Corte
Costituzionale Federale sul rapporto tra diritto europeo e diritto tedesco
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- Elaborazione - |
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Steffi Menzenbach |
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© 2007 Deutscher Bundestag |
WD 3 - 150/07 |
Servizi Scientifici del Deutscher Bundestag |
Autore/Autrice: RR’n z.A. Steffi Menzenbach |
Giurisprudenza della Corte Costituzionale Federale sul rapporto tra diritto europeo e diritto tedesco |
Elaborazione - WD 3 - 150/07 |
Conclusione del lavoro: 10.05.2007 |
Sezione WD 3: Costituzione e amministrazione |
Telefono: +49 (30) 227-32425 |
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Le elaborazioni e le altre informazioni offerte dai Servizi Scientifici non rispecchiano la posizione del Deutscher Bundestag, di uno dei suoi organi o dell'amministrazione del Bundestag. Esse sono invece redatte sotto la responsabilità tecnica delle autrici e degli autori nonché della direzione della sezione. I lavori dei Servizi Scientifici hanno lo scopo di fornire un supporto ai membri del Deutscher Bundestag per l'esercizio del loro mandato. Il Deutscher Bundestag si riserva i diritti di pubblicazione e divulgazione che necessitano del benestare del Direttore amministrativo del Deutscher Bundestag. |
In generale nel rapporto tra diritto comunitario e diritto nazionale la priorità spettaal diritto comunitario: se le norme europee contrastano con quelle nazionali, il diritto comunitario prevale su quello nazionale.
In particolare per il diritto tedesco si tratta a questo proposito di una priorità di carattere applicativo, non di una priorità in fatto di validità. Il diritto tedesco perciò non viene abrogato, bensì non viene applicato in caso di conflitto. Ciò è stato confermato più volte dalla Corte Costituzionale Federale[4]:
"Gli atti giuridici del diritto comunitario, qualora contrastino con le leggi nazionali, hanno una priorità di carattere applicativo anche davanti ai tribunali tedeschi. Questa priorità applicativa nei confronti delle leggi nazionali, sia precedenti che successive, si basa su una norma non scritta del diritto comunitario primario, alla quale, attraverso le leggi di approvazione relative ai Trattati comunitari in collegamento con art. 24, comma 1 GG (Legge fondamentale), è stato conferito l'ordine di applicazione del diritto a livello nazione (…). L'art. 24, comma 1 GG, stabilisce il potere costituzionale del legislatore di approvare questa regola di priorità e quello del rispettivo potere giurisprudenziale di applicarla nei singoli casi". [5]
La giurisprudenza "Finché" della Corte Costituzionale Federale
La Corte Costituzionale Federale si era occupata per la prima volta nell'anno 1974 del rapporto tra diritto comunitario e diritto nazionale.[6] Nella sentenza "Finché I" si trattava del rapporto tra diritto comunitario secondario e i diritti fondamentali della Legge fondamentale. La Corte Costituzionale Federale espresse le seguenti asserzioni principali:
In linea di principio la decisione sulla validità di norme di diritto comunitario è di competenza della Corte di Giustizia Europea. La Corte Costituzionale Federale non ha nessuna competenza di verifica in questo campo.
Però: la Corte Costituzionale Federale può arrivare alla conclusione che una norma non possa essere applicata dalle autorità o dai tribunali della Repubblica Federale di Germania in quanto la stessa è in conflitto con una disposizione dei diritti fondamentali della Legge fondamentale:
"Finché il processo di integrazione della Comunità non è avanzato a un punto tale che il diritto comunitario contenga anche un catalogo di diritti fondamentali, che sia formulato,in vigoree varato da un Parlamento nonché adeguato al catalogo dei diritti fondamentali della Legge fondamentale, è ammissibile e necessario che un tribunale della Repubblica Federale di Germania, dopo aver ottenuto la sentenza della Corte di Giustizia Europea, richiesta nell'art. 177 [ora art. 234] del Trattato, sottoponga una disposizione di diritto comunitario al giudizio della Corte Costituzionale Federale nell'ambito di un processo di controllo di legittimità, qualora il tribunale ritenga inapplicabile la disposizione di diritto comunitario, rilevante per la sua decisione, nell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia Europea, in quanto e nella misura in cui la disposizione è in conflitto con uno dei diritti fondamentali della Legge fondamentale". [7]
A motivazione il tribunale espone quanto segue: l'art. 23, 1 GG (art. 24, comma 1, versione vecchia) permette in effetti il trasferimento di diritti di sovranità, ma tale trasferimento è ammissibile soltanto se non implica l'abbandono dell'identità della Costituzione tedesca. Parte integrante centrale di questa Costituzione sono i diritti fondamentali. La Corte Costituzionale Federale aveva quindi concesso a se stessa una competenza di verifica, limitata nel tempo, e cioè introducendo la condizione di una tutela adeguata dei diritti fondamentali a livello europeo.
La Corte Costituzionale Federale, infine, nel 1986avevaritenuto soddisfatta tale condizione[8] e aveva esposto nella sentenza "Finché II" [9] quanto segue:
Secondo l'opinione espressa dal Senato, competente per il riconoscimento, nell'ambito della sovranità delle Comunità Europee nel frattempo si è instaurata una tutela dei diritti fondamentali in misura tale da poter essere considerata essenzialmente equivalente allo standard dei diritti fondamentali della Legge fondamentale in quanto a concezione, contenuti ed effetti.[10]
In tal modo la Corte Costituzionale Federale si era staccata da "Finché I" dichiarandosi non più competente per la verifica del diritto comunitario alle seguenti condizioni:
"Finché le Comunità Europee, soprattutto la giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia delle Comunità, garantiscono in generale un'efficace tutela dei diritti fondamentali nei confronti del potere sovrano delle Comunità, che si può considerare essenzialmente equivalente alla tutela dei diritti fondamentali, prescritta imprescindibilmente dalla Legge fondamentale, oltre a garantire in generale il contenuto essenziale dei diritti fondamentali, la Corte Costituzionale Federale non eserciterà più la sua competenza giudiziaria in materia di applicabilità del diritto comunitario derivato, del quale ci si avvale in qualità di fondamento giuridico per il comportamento dei tribunali tedeschi e delle autorità tedesche nell'ambito della sovranità della Repubblica Federale di Germania, e quindi non sottoporrà più questo diritto alla verifica comparativa con i diritti fondamentali della Legge fondamentale (...).[11]
La conseguenza di questa sentenza è stata infine anche il fatto che
"i tribunali specializzati o le autorità della Repubblica Federale di Germania non sono né autorizzati né obbligati a verificare la compatibilità di atti degli organi delle Comunità Europee con le garanzie di rispetto dei diritti fondamentali della Legge fondamentale[12].
Oggetto della "sentenza di Maastricht",[13] risalente al 1993, è stata la legge di approvazione tedesca relativa al Trattato sull'Unione Europea[14]. Il punto chiave della sentenza era costituito dalla domanda su quali limiti costituzionali esisterebbero, qualora l'ordinamento giuridico tedesco si aprisse a favore del potere sovrano di un'organizzazione sovranazionale.
Le asserzioni sostanziali[15] recitano:
Il principio democratico non impedisce alla Repubblica Federale di Germania di aderire a una comunità internazionale, organizzata a livello sovranazionale.
Tuttavia a condizione che siano garantiti[16] la legittimazione e l'influsso proveniente dal popolo. I compiti del Deutscher Bundestag non possono venir svuotati. Affinché venga mantenuta la legittimazione conferitagli dalle elezioni, i compiti e i poteri di peso sostanziale devono rimanere al Bundestag.[17]
Le leggi, che l'ordinamento giuridico tedesco apre a favore della diretta validità e applicazione del diritto comunitario, devonodefinire in modo sufficientemente determinabile i diritti trasferiti e il programma di integrazione voluto.[18] Un potere generalizzato quindi è inammissibile.
Il tribunale aveva pronunciato anche asserzioni che si inseriscono nel contesto della giurisdizione del "Finché". Nuovamente si trattava del rapporto tra diritto comunitario e diritti fondamentali. Per quanto riguarda la domanda su quale tribunale debba decidere in materia di tutela dei diritti fondamentali nei confronti degli atti giuridici dell'Unione Europea, la Corte Costituzionale Federale aveva esposto quanto segue:
"La Corte Costituzionale Federale garantisce mediante la sua competenza (...) che agli abitanti della Germania venga assicurata in generale una tutela efficace dei diritti fondamentali anche nei confronti del potere sovrano delle Comunità e che questa tutela sia considerata essenzialmente equivalente alla tutela dei diritti fondamentali, prescritta imprescindibilmente dalla Legge fondamentale, oltre a garantire in generale il contenuto essenziale dei diritti fondamentali. (...) Tuttavia la Corte Costituzionale Federale esercita la sua competenza giuridica in materia di applicabilità del diritto comunitario derivato in Germania in un "rapporto di cooperazione" con la Corte di Giustizia Europea, garantendo la Corte di Giustizia Europea la tutela dei diritti fondamentali in ogni singolo caso su tutto il territorio delle Comunità Europee, la Corte Costituzionale Federale perciò può limitarsi a una garanzia di carattere generale degli standard imprescindibili dei diritti fondamentali. (...)".[19]
Queste asserzioni erano essenzialmente in linea con la giurisprudenza "Finché II".
Una rinnovata concretizzazione era avvenuta nella sentenza relativa al Regolamento del mercato delle banane del 2000.[20] Secondo la stessa il rapporto di cooperazione non significherebbe che la Corte Costituzionale Federale esercita nuovamente la sua competenza di verifica accanto alla Corte di Giustizia Europea. Questa asserzione non potrebbe essere evinta dalla sentenza di Maastricht.[21] Invece rimane invariato il fatto che la Corte Costituzionale Federale interverrebbe nuovamente non appena e soltanto se la Corte Europea di Giustizia dovesse abbandonare lo standard dei diritti fondamentali che il Senato ha definito nel "Finché I".[22]
Il Bundestag ha accettato il Trattato di Maastrichtin base al nuovo articolo sull'Europa: l'art. 23 GG è stato introdotto con effetto a partire dal 25.12.1992. L'art. 23, comma 1 GG contiene una clausola integrativa. Nell'art. 23, comma 2 GG, sono definitigli obblighi di informazione del Governo federale in questioni di carattere europeo nei confronti del Bundestag e del Bundesrat e nell'art. 23, comma 3 GGil diritto del Bundestag a esprimere la sua opinione inmerito. Secondo l'art. 23, comma 3 GG i dettagli vengono disciplinati in una legge sulla cooperazione.[23] Ultimamente in un accordo tra Bundestag e Governo federale sono state definite delle regole ancora più specifiche in merito.[24] La partecipazione del Bundesrat e dei Länder viene disciplinata nei dettagli da art. 23, comma 4 e comma 6 GG.
Trattato per una Costituzione europea
Contro la legge di approvazione relativa al Trattato per una Costituzione europea[25] un deputato ha intentato causa nel 2005 presso la Corte Costituzionale Federale[26]. A causa dell'esito negativo del referendum in Francia e nei Paesi Bassi e della persistente discussione sul processo della Costituzione europea, la Corte Costituzionale Federale ha sospeso il processo. Attualmente non è ancora chiaro se verrà mai emanata una sentenza in merito. Fra l'altro questo processo è il motivo per cui la Germania pur avendo concluso la procedura nazionale per la ratifica, non ha ancora depositato il documento di ratifica a Roma .[27]
La Corte Costituzionale Federale verifica i limiti del trasferimento di diritti di sovranità all'Unione Europea: il trasferimento viene essenzialmente limitato dal principio democratico e dalle disposizioni dell'art. 23, comma 1 GG. Deve essere garantito che il Bundestag mantenga i poteri essenziali e che, in tal modo, le misure dell'Unione Europea siano legittimate sufficientemente dal Parlamento e quindi alla fine dal popolo.
La Corte Costituzionale Federale non verifica se il diritto comunitario sia conciliabile con i diritti fondamentali della Costituzione tedesca. Diverso sarebbe soltanto se la tutela dei diritti fondamentali a livello europeo non corrispondesse più al livello di tutela prescritto imprescindibilmente dalla Legge fondamentale. Però non è indispensabile che la tutela sia coincidente.
(Steffi Menzenbach)
L’evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale italiana in materia comunitaria è particolarmente significativa, in quanto ha concorso all’individuazione dei fondamenti costituzionali e teorici dell’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea, contribuendo a definire altresì la disciplina sostanziale dei rapporti tra i due ordinamenti. Mai come in questo caso, infatti, i princìpi che regolano la materia e che orientano gli interpreti hanno una matrice nettamente giurisprudenziale.
Dal momento che le pronunce della Corte nel settore investono una pluralità di aspetti, è opportuno suddividere l’analisi in relazione ai singoli profili.
All’indomani della partecipazione dell’Italia alle Comunità europee molto si è discusso circa il fondamento costituzionale della scelta, fondamento che è stato individuato dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale nell’articolo 11 della Costituzione. La norma, infatti, prevede che l’Italia consenta a limitazioni della propria sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni. Al riguardo, i giudici costituzionali hanno sottolineato che, nonostante il Costituente intendesse riferirsi all’adesione del nostro Paese all’Organizzazione delle Nazioni Unite, la disposizione si ispira a princìpi programmatici di valore generale di cui la Comunità economica e le altre organizzazioni regionali europee costituiscono concreta attuazione.
A partire dalla sentenza n. 14 del 1964 (c.d. sentenza Costa-Enel), la Corte costituzionale ha riconosciuto come l’art. 11 implichi che, in presenza di determinati presupposti, è possibile stipulare trattati, come quelli comunitari, in grado di determinare limitazioni di sovranità, e che a tali trattati è consentito dare esecuzione con legge ordinaria anziché costituzionale. La giurisprudenza successiva ha confermato questa impostazione, sottolineando che altrimenti l’art. 11 risulterebbe svuotato del suo contenuto normativo, se per ogni limitazione di sovranità da esso prevista si dovesse procedere con legge costituzionale (cfr. sent. n. 183 del 1973).
Da allora in poi l’articolo 11 ha costituito l’unico ancoraggio costituzionale della partecipazione dell’Italia all’Unione europea. Ciò sino al 2001 quando, a seguito della revisione del Titolo V della parte II della Costituzione (legge costituzionale n. 3 del 2001), l’art. 117, primo comma, Cost. nel testo modificato dalla riforma ha espressamente stabilito che la legislazione statale e regionale deve svolgersi, tra l’altro, nel rispetto degli obblighi comunitari. Tale statuizione appare particolarmente significativa, dal momento che contiene l’esplicito riconoscimento della supremazia del diritto comunitario: secondo una parte della dottrina le nuove norme fanno dell'Unione europea e delle fonti da essa prodotte anche un elemento di unificazione dell'ordinamento complessivo – che in precedenza poteva verificarsi solo attraverso l'interposizione della legge nazionale – di modo che si va delineando il superamento della logica della separazione dell'ordinamento italiano rispetto a quello comunitario in favore dell'opposta logica dell'integrazione fra gli ordinamenti.
In questa direzione sembra ormai avviata anche la Corte costituzionale che, in una recente pronuncia (sentenza n. 406 del 2005), appare orientata a considerare in un’ottica unitaria l’ordinamento interno e quello comunitario. In tale sentenza essa ha infatti direttamente verificato l’effettivo rispetto delle norme di una direttiva comunitaria da parte di una legge della regione Abruzzo, che è stata dichiarata quindi costituzionalmente illegittima.
È questo il settore nel quale l’apporto giurisprudenziale si è rivelato maggiormente determinante ai fini dell’inquadramento dei rapporti tra ordinamento interno e comunitario. Numerosissime sono le sentenze che hanno progressivamente contribuito a definire gli assetti attuali: esse possono essere ricondotte a tre distinte fasi giurisprudenziali.
La prima inizia dalla già ricordata sentenza n. 14 del 1964, con la quale la Corte aveva ritenuto che l’art. 11 Cost. non conferisse alla legge esecutiva dei Trattati un’efficacia superiore a quella delle altre leggi ordinarie. Di conseguenza, gli atti comunitari immessi nel nostro ordinamento dovevano essere valutati in base al criterio cronologico della successione delle leggi nel tempo e, quindi, considerati abrogabili da leggi interne posteriori.
La Corte evidenziava quindi che la violazione degli obblighi posti dai Trattati istitutivi, pur potendo determinare una responsabilità dello Stato sul piano internazionale, non incideva sulla piena efficacia della norma con essi in contrasto. Non si ritenevano sussistenti neppure questioni di illegittimità costituzionale per violazione mediata dell’art. 11, in quanto si sottolineava come tale ultima disposizione avesse natura meramente permissiva e non implicasse quindi il riconoscimento di una particolare resistenza passiva alla legge di esecuzione dei Trattati.
Successivamente, con la sentenza n. 183 del 1973 (c.d. sentenza Frontini), la Corte costituzionale chiariva che l’ordinamento interno e quello comunitario sono “autonomi e distinti, ancorché coordinati secondo la ripartizione di competenze stabilita e garantita dal Trattato”. Pertanto, le limitazioni di sovranità derivanti dai Trattati determinano una separazione delle competenze legislative, amministrative, giurisdizionali interne rispetto a quelle delle Istituzioni europee e di conseguenza anche i rapporti tra le fonti nazionali ed i regolamenti comunitari – riconosciuti come atti con forza di legge immediatamente produttivi di diritti ed obblighi anche per i cittadini – debbono essere definiti in termini di competenza.
In base a tale ricostruzione, nelle sue pronunce successive, la Corte precisò quindi che l’emanazione di leggi o atti aventi valore di legge ordinaria recanti norme in contrasto con regolamenti comunitari direttamente applicabili rappresentava una violazione mediata dell’art. 11 Cost, e pertanto il giudice chiamato ad applicarle era tenuto a sollevare la questione della loro legittimità costituzionale . Diversamente, nel caso in cui il regolamento seguisse nel tempo la disposizione della legge statale, si riteneva che la norma interna fosse da intendersi caducata secondo gli ordinari criteri che presiedono alla successione delle leggi nel tempo (cfr. sent. n. 232 del 1975).
La terza fase della giurisprudenza costituzionale allinea l’impostazione della nostra Corte con quella della Corte di Giustizia ed è tuttora valida. Infatti, a partire dalla sentenza n. 170 del 1984 (c.d sentenza Granital), viene valorizzato il primato del diritto comunitario, che si afferma attraverso il potere-dovere del giudice comune di disapplicare le norme interne in contrasto con regolamenti comunitari (o con altre norme comunitarie direttamente applicabili), senza bisogno di sollevare questione di costituzionalità sulle prime.
Il riconoscimento del primato del diritto comunitario è effettuato dalla Corte nel quadro di una conferma della tradizionale ricostruzione dualistica tra l’ordinamento comunitario e l’ordinamento interno. Al riguardo, la sentenza sottolinea come l’atto normativo comunitario non entri a far parte del diritto interno né sia soggetto al regime previsto per le leggi e gli atti aventi forma di legge nell’ordinamento italiano, ma continui a spiegare i propri effetti in quanto atto dell’ordinamento comunitario, con la forza ed il valore che gli sono riconosciuti in tale ambito.
Proprio in ragione di ciò, la Corte esclude che il regolamento comunitario possa abrogare, modificare o derogare le confliggenti norme nazionali, ovvero invalidarne le statuizioni, in quanto tali effetti giuridici potrebbe prodursi solo qualora l’ordinamento della Comunità e quello dello Stato fossero composti ad unità. La legge statale in contrasto con il regolamento viene invece disapplicata in quanto essa non può interferire nella sfera occupata da tale ultimo atto.
La Corte è andata poi definendo ulteriormente i termini della questione, chiarendo che sono direttamente applicabili anche le sentenze interpretative e di inadempimento della Corte di giustizia (rispettivamente sentt. n. 113 del 1985 e sent. n. 389 del 1989), nonché le direttive, allorché sia scaduto il relativo termine di recepimento ed esse risultino incondizionate e sufficientemente precise (c.d. direttive dettagliate) (sentt. nn. 64 del 1990 e 168 del 1991). Inoltre, non spetta soltanto al giudice disapplicare la normativa interna con tali atti incompatibile, ma anche alla pubblica amministrazione (sent. n. 389 del 1989).
La Corte ha infine dichiarato la propria competenza a giudicare della legittimità costituzionale di leggi statali o regionali impugnate in via principale per violazione di norme comunitarie direttamente applicabili e, quindi, per violazione mediata dell’art. 11 (e ora dell’art. 117, primo comma) Cost. (cfr. Sent. n. 384 del 1994, Sent. n. 94 del 1995 e Sent. n. 406 del 2005).
Il problema della tutela dei diritti va visto sotto un duplice profilo: in primo luogo, per quanto riguarda la questione della tutela nell’ordinamento comunitario, in secondo luogo, relativamente al profilo della garanzia nel nostro ordinamento dei diritti inalienabili garantiti dalla Costituzione anche nei confronti di eventuali atti comunitari che li possano intaccare.
In merito al primo aspetto, si ricorda che, in assenza di espresse previsioni, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha dichiarato che i diritti fondamentali della persona umana fanno parte dei princìpi generali del diritto comunitario di cui essa garantisce l’osservanza. La configurazione di tali diritti è stata dalla medesima Corte ancorata alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.
Successivamente, il Trattato sull’Unione europea, all’articolo 6, ha previsto espressamente che l’Unione rispetta i diritti fondamentali come garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni dei Paesi membri, “in quanto principi generali del diritto comunitario”.
La Carta dei diritti fondamentali dell’UE, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 nella forma di solenne Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, rappresenta la tappa successiva di questo percorso e, sebbene non abbia efficacia giuridica, viene comunque ritenuta dalla dottrina un criterio interpretativo forte. Infatti, nonostante essa non contenga, in quanto tale, disposizioni giuridicamente vincolanti comparabili a quelle del diritto primario, avendo un valore più politico che giuridico, fornisce, quantomeno quale fonte di cognizione, indicazioni sui diritti fondamentali garantiti dall'ordinamento comunitario. Tale elemento è stato evidenziato più volte nelle conclusioni dell’avvocato generale presso la Corte di Giustizia[28] e la Carta non può pertanto essere trascurata nella soluzione di controversie giurisdizionali relative ai diritti fondamentali. Del resto, il Tribunale di prima istanza ha a volte richiamato specifici articoli della Carta, in quanto confermativi di princìpi costituzionali comuni degli Stati membri, ai sensi dell’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea[29], ed anche la Corte costituzionale italiana ha fatto espresso richiamo ad essa, in quanto espressiva di princìpi comuni agli ordinamenti europei, anche se priva di efficacia giuridica (sentenza n. 135 del 2002).
La Carta è successivamente stata integrata nella parte II del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (artt. da II-61 a II-114), firmato a Roma il 29 ottobre 2004 e ratificato dall’Italia con legge 7 aprile 2005, n. 57[30].
In merito al profilo della tutela nel nostro ordinamento dei diritti inalienabili garantiti dalla Costituzione anche nei confronti di atti comunitari, si ricorda che la Corte costituzionale, sin dalle prime pronunce in materia ha dimostrato una particolare sensibilità rispetto al tema dell’eventuale lesione dei princìpi fondamentali del nostro ordinamento da parte di fonti comunitarie.
Al riguardo, la Corte ha escluso che le limitazioni di sovranità consentite in virtù dell’art. 11 Cost. possano comportare per gli organi comunitari “un inammissibile potere di violare i princìpi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, o i diritti inalienabili della persona umana”. In tal caso, sarebbe comunque “sempre assicurata la garanzia del sindacato giurisdizionale di questa Corte sulla perdurante compatibilità del Trattato con i predetti princìpi fondamentali” (sent. n. 183 del 1973).
In tali ipotesi dovrebbe essere proposta – da parte del giudice interno remittente – una questione di legittimità costituzionale sulla legge di esecuzione dei Trattati comunitari, che ha consentito l’ingresso, nel nostro ordinamento, delle norme comunitarie sospettate di incostituzionalità (cfr. sent. n. 183 del 1973, sent. n.170 del 1984 e sent. n. 232 del 1989).
Le c.d. “discriminazioni a rovescio” insorgono nel caso in cui la legislazione interna preveda una disciplina più restrittiva per l’esercizio di professioni o per determinate tipologie di prodotti rispetto a quella vigente negli altri Stati membri. La situazione discriminatoria che si determina è un effetto indiretto dell’applicazione del diritto comunitario, in quanto in base al principio di libera circolazione delle merci e delle persone all'interno dell’Unione, sia i prodotti sia i prestatori di servizi, operanti all'interno di uno Stato membro in base alle regole ivi vigenti, devono poter circolare liberamente in tutti gli altri Paesi, a prescindere dalla disciplina esistente nello Stato di destinazione[31]. Pertanto, nel caso in cui il Paese di destinazione abbia una disciplina più rigorosa, i produttori ed i prestatori di servizi nazionali, in mancanza di una piena armonizzazione nell'attuazione della normativa comunitaria da parte dei vari Stati membri, dovrebbero osservare regole più restrittive di quelle previste negli altri Stati per la produzione del medesimo tipo di bene o per l'esercizio della medesima attività.
Per rimediare a questo tipo di discriminazioni è stata ripetutamente adita la Corte di giustizia delle Comunità europee[32], la quale però ha negato la propria competenza per l'irrilevanza comunitaria di tutte quelle situazioni che, non avendo diretti collegamenti con il diritto comunitario, trovano il proprio fondamento nella legislazione interna del singolo Stato membro[33]. Per quanto riguarda il nostro ordinamento, la Corte costituzionale è intervenuta nella vicenda della produzione della pasta, dichiarando costituzionalmente illegittime, per violazione del principio di eguaglianza, quelle disposizioni suscettibili di discriminare i cittadini italiani costringendoli a rispettare una disciplina più restrittiva di quella applicata ai cittadini degli Stati membri, in ordine ad una medesima fattispecie (sentenza n. 443 del 1997, in materia si vedano anche le sentt. n. 249 del 1995 e n. 61 del 1996).
In merito ai requisiti per l’ammissibilità del referendum abrogativo, la Corte costituzionale, partendo dal limite degli obblighi internazionali sancito dall’art. 75 Cost., ha elaborato una giurisprudenza che ad esso riconduce anche un nuovo limite, quello delle “leggi comunitariamente necessarie”.
Nelle prime sentenze la Corte aveva, in effetti, considerato ammissibili dei quesiti referendari in quanto essi non interferivano con la normativa comunitaria (sentt. nn. 64 del 1990 e 36 del 1997). Successivamente, la Consulta non ha ritenuto ammissibile il referendum su quelle leggi che sono indispensabili affinché lo Stato italiano non risulti inadempiente rispetto agli obblighi comunitari, dal momento che l’eliminazione di tali norme è possibile solo con la contemporanea introduzione di disposizioni conformi al diritto dell’UE (sentt. nn. 31, 41 e 45 del 2000).
La giurisprudenza costituzionale si è altresì preoccupata di non violare la c.d. clausola di stand still, enucleata dalla Corte di Giustizia, secondo la quale anche in pendenza del termine di recepimento delle direttive gli Stati non devono adottare normative interne in grado di ostacolare o ritardare l’applicazione del diritto comunitario. Infatti, con le sentenze nn. 41 e 45 del 2000, la Consulta ha ritenuto inammissibili quesiti volti ad eliminare disposizioni vigenti già conformi a direttive comunitarie in via di recepimento, in quanto non può crearsi una disciplina nazionale in conflitto con i princìpi contenuti nelle direttive da attuare.
I Trattati comunitari ed il diritto derivato mostrano una sostanziale indifferenza rispetto all’articolazione interna dei singoli Stati membri, di modo che anche il riparto interno delle competenze tra Stato e Regioni non viene preso in considerazione – in linea di massima – dall’ordinamento comunitario.
Peraltro, dal momento che alcune rilevanti materie di competenza comunitaria rientrano altresì nella sfera di attribuzione regionale, il diritto comunitario può finire per influire concretamente sulle competenze delle Regioni. Tale influenza può avvenire:
§ in modo indiretto, dipendente dalla originaria scelta di attribuire alle Regioni una determinata materia, su cui incide anche la competenza comunitaria;
§ in modo diretto, derivante dall’intervento del diritto comunitario che individua il livello di governo più adeguato a svolgere una determinata funzione di rilievo comunitario.
In particolare, nel primo caso, la Corte costituzionale, sollecitata dalle Regioni a difendere i confini delle loro attribuzioni nei confronti della potenzialità invasiva delle norme comunitarie, ha riconosciuto che queste ultime sono in grado di incidere sull’esercizio delle competenze regionali pur fissate in norme costituzionali: “le competenze regionali sono suscettibili di operare nella misura in cui i loro contenuti non vengono a contrastare con le discipline ed i limiti introdotti dalla normazione comunitaria”, di modo che tali competenze possono diventare inoperanti se la disciplina dell’UE dovesse cancellare il presupposto su cui si fondava la competenza (sentenze nn. 224 del 1994 e 458 del 1995).
Nella seconda ipotesi, analogamente, la Corte ha riconosciuto che gli organi comunitari non sono tenuti ad osservare puntualmente la ripartizione delle competenze prevista a livello costituzionale, ma possono dettare disposizioni di differente contenuto, purché rispettino i princìpi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale ed i diritti inalienabili della persona umana (sentenza n. 399 del 1987). Successivamente, la Consulta ha chiarito che le norme comunitarie, per esigenze organizzative dell’UE, possono prevedere forme attuative che deroghino al normale riparto costituzionale delle competenze, sempre però nel rispetto dei princìpi fondamentali ed inderogabili della nostra Costituzione (sentenza n. 126 del 1996).
In relazione ad entrambe le fattispecie, il Giudice costituzionale ha sottolineato che “questa situazione non è quella normale e deve pertanto derivare con evidenza dalla normativa comunitaria, sulla base di esigenze organizzative che ragionevolmente facciano capo all'Unione europea stessa” (sentenza n. 126 del 1996).
Si ricorda, infine, la giurisprudenza costituzionale relativa alla questione dei poteri statali sostitutivi da esercitare in caso di inerzia delle regioni nell’attuazione del diritto comunitario. Tale giurisprudenza, maturata nel quadro costituzionale originario, mantiene la sua validità anche nel mutato contesto della riforma del Titolo V della parte II della Costituzione del 2001[34].
In particolare, in caso di inerzia delle regioni e province autonome nel recepimento delle direttive comunitarie, la Corte ha più volte ribadito come lo Stato sia responsabile integralmente e unitariamente dell'attuazione del diritto comunitario nell'ordinamento interno, di fronte alla Comunità europea, oggi Unione europea (ex plurimis, sentenze nn. 382 del 1993 e 632 del 1988). Pertanto, allo Stato - ferma restando la competenza in prima istanza delle Regioni e delle Province autonome – “spetta una competenza, dal punto di vista logico, di seconda istanza, volta a consentire a esso di non trovarsi impotente di fronte a violazioni del diritto comunitario determinate da attività positive o omissive dei soggetti dotati di autonomia costituzionale” (sentenza n. 126 del 1996). Quindi, “si fa necessariamente strada il potere-dovere dello Stato di assicurare l'adempimento degli obblighi comunitari, ciò di cui, unitariamente e per tutto il territorio nazionale, lo Stato stesso è responsabile. […] Allo Stato, dunque, il compito di supplire all'eventuale inerzia con proprie norme, colmando la lacuna; alle Regioni e alle Province autonome il potere di far uso in qualunque momento delle proprie competenze, rendendo di conseguenza inapplicabile la normativa statale” (sentenza n. 425 del 1999)[35].
Il processo di integrazione comunitaria ha inizio in un momento anteriore alla istituzione del Conseil constitutionnel. Il trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, infatti, è stato sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957. La ratifica del trattato è stata autorizzata con legge n. 57 – 880 del 2 agosto 1957, e dunque in data anteriore all’entrata in funzione del Conseil constitutionnel.
Come ogni altra istituzione francese, il Conseil constitutionnel si è comunque dovuto confrontare, con sempre maggiore frequenza, con il processo di integrazione comunitaria.
Il confronto ha seguito due modalità:
1. - per un verso, secondo quanto disposto dall’articolo 54 della Costituzione, al giudizio del Conseil può essere sottoposto un trattato, prima della ratifica, allo scopo di verificarne la conformità alla Costituzione: se il Conseil ritiene che il trattato contenga disposizioni contrarie alla Costituzione, la ratifica non potrà aver luogo se non all’esito di una revisione costituzionale;
2. - per altro verso, ai sensi dell’articolo 61 della Costituzione, il Conseil è competente a giudicare su qualunque legge approvata e non ancora promulgata, ed in questo senso anche su una legge che dia applicazione ad un regolamento o ad una direttiva comunitaria.
Nella evoluzione della giurisprudenza del Conseil si possono distinguere tre tappe, che trovano corrispondenza nel processo di integrazione comunitaria:
1. - il Conseil constitutionnel, in un primo momento, si è dovuto confrontare con i trattati che hanno progressivamente ampliato le competenze della Comunità europea (1)
2. - in un secondo momento, il Conseil ha affrontato il problema del diritto comunitario derivato, cioè dei regolamenti e delle direttive (2)
3. - da ultimo, il Conseil constitutionnel ha dovuto definire la portata del principio della supremazia del diritto comunitario (3)
Il primo trattato comunitario sottoposto all’esame del Conseil constitutionnel è stato quello sottoscritto a Lussemburgo il 22 aprile 1970, con il quale sono state apportate modifiche a talune disposizioni dei trattati in materia finanziaria, insieme alla decisione del Consiglio delle Comunità europee datata 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione delle contribuzioni degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità. Con una pronuncia emessa in data 19 giugno 1970, il Conseil riconobbe la conformità di questi due trattati alla Costituzione, facendo riferimento per la prima volta, nella motivazione, al quindicesimo alinea del Preambolo della Costituzione del 1946, secondo il quale “con riserva di reciprocità la Francia consente alle limitazioni di sovranità necessarie per l’organizzazione e la difesa della pace”. Il Conseil ritenne, in particolare, che la decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 aprile 1970 non determinava “né in ragione della sua natura, né in ragione della sua importanza, alcuna violazione delle condizioni essenziali di esercizio della sovranità nazionale”, criterio che avrebbe ispirato tutta la giurisprudenza successiva (Décision n. 70 – 39 D.C. del19giugno 1970, recueil pag. 15).
Nell’esaminare, nel 1976, la decisione del Consiglio dei ministri delle Comunità europee e l’atto allegato, relativi alla elezione a suffragio universale del Parlamento europeo, il Conseil constitutionnel accertò la conformità della decisione alla Costituzione (Décision n. 76 – 71 D.C. del 30 dicembre 1976, recueil pag. 15). Con questa pronuncia, il Conseil delineò una distinzione, che avrebbe successivamente dovuto abbandonare, tra le limitazioni di sovranità consentite dal quindicesimo alinea del Preambolo della Costituzione del 1946 ed i trasferimenti totali o parziali di sovranità vietati dalla Costituzione.
La sentenza fondamentale, in materia, è quella pronunciata dal Conseil sul trattato dell’Unione europea sottoscritto a Maastricht il 7 febbraio 1992 (Décision n. 92 – 308 D.C. del 9 aprile 1992, recueil pag. 55). In questa decisione il Conseil ha affermato che “il rispetto della sovranità nazionale non impedisce che, sulla base delle citate disposizioni del Preambolo della Costituzione del 1946, la Francia possa concludere, con riserva di reciprocità, accordi internazionali al fine di partecipare alla creazione ed allo sviluppo di una organizzazione internazionale permanente, dotata di personalità giuridica ed investita di poteri decisionali in conseguenza di trasferimenti di competenze autorizzati dagli Stati membri”. Tuttavia, ha proseguito il Conseil, “qualora accordi internazionali sottoscritti per tale finalità contengano una clausola che contrasti con la Costituzione o che possa pregiudicare le condizioni essenziali di esercizio della sovranità nazionale, l’autorizzazione alla loro ratifica non può prescindere da una revisione costituzionale”. Nel caso di specie, si trattava del diritto di voto e di elettorato passivo dei cittadini dell’Unione europea alle elezioni amministrative, delle disposizioni relative all’unione economica e monetaria e del ricorso al voto a maggioranza qualificata per l’adozione delle decisioni in materia di politica comune dei visti di ingresso. Questa pronuncia ha determinato la revisione costituzionale del 25 giugno 1992, all’esito della quale è stato inserito nel testo della Costituzione francese il nuovo titolo XV “Le Comunità europee e l’Unione europea”.
Le decisioni successive del Conseil aventi ad oggetto i trattati europei seguono il percorso logico-giuridico delineato da questa pronuncia, di cui riprendono le considerazioni di principio, sia con riferimento al trattato di Amsterdam che con riguardo al trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa.
Nella sentenza n. 97 - 394 D.C. del 31 dicembre 1997 sul trattato di Amsterdam (cfr. recueil, p. 344), il Conseil ha affermato che, in considerazione della revisione costituzionale che ha introdotto l’articolo 88-2 nella Costituzione, richiedono un nuovo intervento di revisione costituzionale le clausole del Trattato di Amsterdam che prevedono, a vantaggio della Comunità europea, alcuni trasferimenti di competenze che attengono alle condizioni essenziali di esercizio della sovranità nazionale, sia perché tali trasferimenti riguardano un ambito di competenza diverso dalla istituzione di una unione economica e monetaria o dall’attraversamento delle frontiere comuni, sia perché le disposizioni in oggetto prevedono nuove modalità per l’esercizio delle competenze il cui trasferimento era stato autorizzato dall’articolo 88-2, rispetto alle modalità previste dal trattato sull’Unione europea firmato il 7 febbraio 1992.
Con la sua pronuncia n. 204-505 DC del 19 novembre 2004, avente ad oggetto il trattato che stabilisce una Costituzione per l’Europa (recueil, p. 173) il Conseil ha ricordato “che è necessaria una revisione costituzionale per qualunque disposizione di un trattato che - nell’ambito di una materia che attenga all’esercizio della sovranità nazionale ma che sia già rientrante tra le competenze dell’Unione o della Comunità - modifichi il procedimento decisionale applicabile, sia nel caso in cui venga adottata la regola della decisione a maggioranza qualificata sostituendo la regola dell’unanimità in seno al Consiglio, così da privare la Francia di ogni potere di opposizione, sia che venga attribuita una funzione discrezionale al Parlamento europeo, che non è un’emanazione della sovranità nazionale, così da privare la Francia di ogni potere esclusivo di iniziativa”.
La prima pronuncia nella quale il Conseil constitutionnel si è trovato a decidere su un regolamento comunitario è la sentenza del 30 dicembre 1977 relativa alla legge di assestamento del bilancio per il 1977, che determinava le modalità di riscossione di un’imposta sulla produzione di isoglucosio stabilita da un regolamento del Consiglio delle comunità europee. I parlamentari che avevano impugnato la legge avanti al Conseil criticavano la disposizione, nella misura in cui essa avrebbe privato il Parlamento del potere di disciplinare un’imposta, la cui base imponibile e la cui aliquota erano già state determinate da un regolamento comunitario, il quale, a loro avviso, avrebbe violato il principio della sovranità popolare e del previo consenso alla previsione di un’imposizione fiscale. Dopo aver rilevato che l’imposta in oggetto si configura come una risorsa propria comunitaria e dopo aver ricordato che i regolamenti comunitari, secondo quanto disposto dall’articolo 189 del trattato, sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili negli Stati membri, il Conseil ritenne “che, con riferimento al regolamento 17 maggio 1977, il Parlamento non aveva titolo per intervenire nella determinazione della base imponibile e dell’aliquota, e che esso conservava soltanto la possibilità di disciplinare le modalità di riscossione non stabilite dal regolamento; che le conseguenze della ripartizione di competenze, così come determinata, tra le istituzioni comunitarie e le autorità nazionali con riguardo sia alle condizioni di esercizio della sovranità nazionale, sia alla disciplina di cui all’articolo 34 della Costituzione relativa alla competenza della legge, discendono dagli impegni internazionali sottoscritti dalla Francia che rientrano nella sfera di applicazione dell’articolo 55 della Costituzione”(Décision n. 77-90 DC del 30 dicembre 1977, recueil pag. 44). Confermata da un’altra pronuncia emessa in pari data (n. 77-89 DC del 30 dicembre 1977, recueil pag. 46), questa decisione è stata apprezzata dalla dottrina per la sua piena adesione ai principi comunitari: secondo Avril e Gicquel, “la pronuncia in oggetto si muove lungo la linea tracciata dalla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità del 15 luglio 1964, Costa contro Enel, con la quale è stata affermata la primazia assoluta e l‘applicabilità diretta della norma comunitaria nei confronti della norma nazionale, anche di rango costituzionale” (Pouvoirs 1978, pag. 187, commento di Avril e Gicquel).
Successivamente, il Conseil si è allontanato da questa ortodossia comunitaria, esercitando un controllo indiretto di legittimità costituzionale sul diritto comunitario derivato. Non vi sono elementi ostativi, in realtà, a che il Conseil venga chiamato a giudicare, ai sensi dell’articolo 61 della Costituzione, su una legge che dà applicazione ad un regolamento o che rappresenta la trasposizione di una direttiva comunitaria. Giudicando su questi ricorsi, l’esame di un motivo di censura con il quale sia affermata la contrarietà tra la legge applicativa di un regolamento o di trasposizione di una direttiva e la Costituzione francese può portare il Conseil ad esercitare un controllo indiretto sul diritto comunitario derivato in rapporto alla Costituzione.
Le pronunce nelle quali il Conseil constitutionnel si è trovato ad esaminare regolamenti o direttive comunitarie non sono molto numerose: se ne possono menzionare 5 tra il 1978 ed il 2004 [1]. Per lo meno in un caso il Conseil è stato indotto a censurare in parte una legge recante trasposizione di una direttiva: il riferimento è alla sentenza n. 94-348 DC del 3 agosto 1994 (recueil pag. 117), con la quale il Conseil è stato chiamato a pronunciarsi sulla conformità alla Costituzione della legge relativa alla previdenza complementare dei lavoratori dipendenti, adottata in attuazione delle direttive n. 92/49 e n. 92/96 del 18 giugno e del 10 novembre 1992 del Consiglio delle comunità europee. Nella fattispecie, lo scrutinio del Conseil ha avuto quale oggetto la conformità delle disposizioni della legge di attuazione al principio di legalità, alla libertà di iniziativa economica nonché al principio costituzionale di partecipazione dei lavoratori alla determinazione collettiva delle condizioni di lavoro. Il Conseil ha annullato una delle disposizioni di questa legge, che esonerava talune istituzioni dall’obbligo di costituire dei fondi aventi la finalità di garantire i diritti dei lavoratori dipendenti in caso di trasferimento o di insolvenza dell’impresa.
Il Conseil è ritornato ad assestarsi su una posizione di stretta osservanza dei principi comunitari con la sentenza n. 2004-496 del 10 giugno 2004, avente ad oggetto una legge per la promozione dell’economia digitale (recueil pag. 101).
Il Conseil ha stabilito “che ai sensi dell’articolo 88-1 della Costituzione: “La Repubblica partecipa alle Comunità europee ed all’Unione europea, costituite da Stati che hanno liberamente scelto, in virtù dei trattati che le hanno istituite, di esercitare in forma comune talune loro attribuzioni”; che inoltre la trasposizione nel diritto interno di una direttiva comunitaria discende da una esigenza di ordine costituzionale alle quale potrebbe fare ostacolo soltanto una espressa previsione contraria della Costituzione; che stante l’assenza di una tale previsione, soltanto il giudice comunitario, investito della questione a titolo pregiudiziale, può verificare il rispetto da parte della direttiva comunitaria delle competenze definite dal trattato e dei diritti fondamentali garantiti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea”. Il Conseil, pertanto, si è ritenuto incompetente a giudicare sulla conformità alla Costituzione di disposizioni legislative “che si limitano a contenere previsioni che discendono quale conseguenza necessaria di disposizioni incondizionate e precise” di una direttiva sulla quale il Conseil non ha competenza a pronunciarsi.
Per effetto di questa pronuncia si viene a determinare una duplice innovazione:
1. - da un lato, il Conseil constitutionnel riconosce per la prima volta la specificità del diritto comunitario nell’ambito del diritto internazionale, richiamando l’articolo 88-1 della Costituzione, introdotto all’esito della riforma costituzionale del 1992, e non l’articolo 55. E’ dall’articolo 88-1 che deriva la primazia del diritto comunitario; da questa disposizione discende che “la necessità della trasposizione nel diritto interno di una direttiva comunitaria ha un fondamento costituzionale”.
2. - Il Conseil, d’altro lato, si è ritenuto incompetente a conoscere di una legge che si limita a contenere previsioni meramente consequenziali ad una direttiva comunitaria. Il ragionamento si fonda su un sillogismo inconfutabile. Il Conseil constitutionnel non è competente a conoscere del diritto comunitario. La legge che è sottoposta al suo controllo ha un contenuto limitato a disposizioni consequenziali a previsioni incondizionate e precise – caratterizzate da un effetto diretto, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia – di una direttiva. Pertanto il Conseil constitutionnel non è competente a pronunciarsi in ordine a tali disposizioni. Il Conseil si è soltanto riservato la possibilità – per vero alquanto teorica – che le disposizioni in oggetto confliggano con una espressa previsione contraria della Costituzione francese, cioè con una disposizione che sia peculiare al sistema costituzionale, come ha precisato in una successiva decisione (n. 2004-498 DC del 29 luglio 2004, recueil pag. 122).
Traendo le logiche conseguenze da questa pronuncia e in particolare dalla constatazione per la quale la trasposizione nel diritto interno di una direttiva comunitaria rappresenta un obbligo costituzionale, il Conseil si è riservato la possibilità di accertare la manifesta incompatibilità di una legge di trasposizione di una direttiva comunitaria con gli obiettivi di tale direttiva. Se la giurisprudenza IVG conserva la sua validità, quand’anche riferita al diritto comunitario, se dunque non rientra nelle attribuzioni del Conseil constitutionnel di verificare la conformità di una legge al diritto comunitarioin generale, controllo attribuito alle giurisdizioni ordinarie, rientra invece nelle sue attribuzioni accertare, nella logica di un controllo a priori quale è quello esercitato dal Conseil, se il legislatore abbia correttamente rispettato l’obbligo costituzionale, che gli incombe, di assicurare una corretta trasposizione delle direttive comunitarie, senza tradirne il dettato normativo e lo spirito (n. 2006-535 DC del 30 marzo 2006, punto 28 del considérant).
“Gli obblighi che incombono ad una legge di trasposizione” sono stati illustrati in modo più esplicito in una serie di considerazioni di principio enunciate nella sentenza n. 2006-540 DC del 27 luglio 2006, che può essere considerata come il punto di arrivo di un ciclo giurisprudenziale inaugurato nel giugno 2004.
“Considerando che ai sensi dell’articolo 88-1 della Costituzione: “La Repubblica partecipa alle Comunità europee ed all’Unione europea, costituite da Stati che hanno liberamente scelto, in virtù dei trattati che le hanno istituite, di esercitare in forma comune talune loro attribuzioni”; che inoltre la trasposizione nel diritto interno di una direttiva comunitaria discende da una esigenza di ordine costituzionale;
Considerando che compete, pertanto, al Conseil constitutionnel, chiamato a giudicare ai sensi dell’articolo 61 della Costituzione su una legge avente quale oggetto la trasposizione nel diritto interno di una direttiva comunitaria, di vigilare affinché il predetto obbligo venga rispettato; che tuttavia il controllo così esercitato è sottoposto ad un duplice ordine di limitazioni;
Considerando, in primo luogo, che la trasposizione di una direttiva non potrebbe contrastare con una regola o un principio inerente all’identità costituzionale della Francia, a meno che il costituente non vi abbia consentito;
Considerando, in secondo luogo, che, chiamato a decidere prima della promulgazione della legge entro il termine previsto dall’articolo 61 della Costituzione, il Conseil constitutionnel non può sottoporre alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione pregiudiziale prevista dall’articolo 234 del trattato che istituisce la Comunità europea; che quindi esso potrebbe dichiarare contraria all’articolo 88-1 della Costituzione soltanto una disposizione legislativa manifestamente incompatibile con la direttiva alla quale intenderebbe dare applicazione; che in ogni stato del procedimento compete alle autorità giurisdizionali nazionali, nel caso di specie, rivolgersi alla Corte di giustizia delle Comunità europee a titolo pregiudiziale”.
Nella fattispecie, il Conseil ha ritenuto che il titolo I della legge che gli era stata sottoposta, che aveva quale finalità la trasposizione della direttiva del 22 marzo 2001 sulla armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d’autore e di diritti consimili nella società dell’informazione, “sarebbe contraria all’obbligo costituzionale che discende dall’articolo 88-1 della Costituzione se arrecasse pregiudizio alle prerogative che la direttiva riconosce ai titolari dei diritti analoghi in materia di riproduzione e di comunicazione al pubblico delle loro opere o prestazioni; che in una simile evenienza, in effetti, la legge disconoscerebbe manifestamente sia la finalità generale perseguita dalla direttiva che le sue disposizioni aventi effetto diretto”.
3.1 Il principio del primato del diritto comunitario sul diritto nazionale è un principio di origine giurisprudenziale. E’ stato affermato per la prima volta, in termini che conservano tutt’oggi la loro validità, dalla sentenza del 15 luglio 1964 Costa contro Enel della Corte di giustizia delle Comunità europee (n. 6-64, recueil 1964 pag. 1141).
A giudizio della Corte, “a differenza dei trattati internazionali ordinari, il trattato della C.E.E. ha istituito un vero e proprio ordinamento giuridico, integrato nel sistema giuridico degli Stati membri con l’entrata in vigore del trattato che si impone alle loro giurisdizioni ..”
“Questa integrazione del sistema giuridico di ciascun paese ad opera di disposizioni di fonte comunitaria, e più in generale i termini e lo spirito del trattato, hanno quale corollario l’impossibilità per gli Stati di far prevalere, contro un ordinamento giuridico da loro accettato a condizione di reciprocità, una misura unilaterale ulteriore che non potrebbe essere loro opposta …”.
“Da questi elementi deriva che, originando da una fonte autonoma, il diritto derivato dal trattato non potrebbe dunque, in ragione della sua peculiare natura originaria, vedersi opposta una qualsivoglia disposizione interna, senza perdere il suo carattere comunitario e senza che venisse posto in discussione il fondamento giuridico della Comunità stessa”.
La Corte di giustizia delle Comunità Europee ha dedotto da questi principi “che il giudice nazionale chiamato ad applicare, nell’ambito della sua competenza, le disposizioni di diritto comunitario, ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di queste norme non applicando, quando occorra, nell’esercizio della propria autorità, qualunque disposizione legge nazionale contraria, anche posteriore, senza dover chiedere o attendere la preventiva eliminazione di tale disposizione per via legislativa o con altro procedimento previsto dalla Costituzione” (Corte di giustizia delle Comunità europee, 9 marzo 1978, Amministrazione delle finanze contro Simmenthal, recueil p. 641).
Le autorità giudiziarie francesi riconoscono pienamente questa primazia del diritto comunitario sulla legislazione nazionale, anche posteriore, si tratti della Corte di cassazione (Sezioni unite, 24 maggio 1975, Société des Cafés Jacques Vabrem Dalloz 1975 pag. 497, conclusioni di Touffait) o del Consiglio di Stato (Adunanza plenaria 20 ottobre 1989, Nicolo, recueil pag. 190, conclusioni di Frydman).
Peraltro, sia il Consiglio di Stato che la Corte di cassazione ritengono che la supremazia così riconosciuta al diritto internazionale non trovi applicazione, nell’ordinamento interno, con riguardo alle disposizioni di rango costituzionale. Il Consiglio di Stato lo ha affermato nel caso Sarran (Assemblea del 30 ottobre 1998, Sarran, Levacher ed altri, recueil pag. 368) e la Corte di cassazione nel caso Fraysse (Adunanza plenaria 2 giugno 2000, Fraysse, n. 99-602 74). Questa soluzione si basa sulla lettera dell’articolo 55 della Costituzione che prevede che i trattati regolarmente ratificati hanno una forza superiore rispetto alle leggi, a non rispetto alla Costituzione, e sulla lettera dell’articolo 54, il quale prevede che se un trattato contiene una clausola contrastante con la Costituzione, l’autorizzazione alla ratifica può essere concessa soltanto dopo una revisione costituzionale. La soluzione si fonda altresì, sul piano teorico, sull’idea che la Costituzione determini la competenza della competenza e la gerarchia delle norme giuridiche. Come è stato brillantemente dimostrato dal professor Denis Alland: “tutto l’ingegno del mondo non riuscirebbe a trovare uno strumento che consenta alla Costituzione o alle istituzioni da questa previste di collocare il diritto costituzionale su una posizione ad essi superiore. Da dove deriverebbe il potere di innalzamento che consentirebbe loro di elevare il valore di una qualche norma al di fuori della loro portata?” (“Consécration d’un paradoxe: primauté du droit interne sur le droit international”, RFDA 1998 pag. 1094).
Questo principio della supremazia del diritto comunitario, di origine puramente giurisprudenziale, è stato consacrato per la prima volta nel trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, il cui articolo 1-6 prevede che “La Costituzione ed il diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione, nell’esercizio delle competenze attribuite da questa, prevalgono sul diritto degli Stati membri”.
3.2 Il Conseil constitutionnel riconosce pienamente questa supremazia del diritto comunitario.
Con la sentenza del 9 giugno 2004, ha compiuto un passo decisivo traendo il fondamento di questa supremazia non dall’articolo 55 della Costituzione ma dall’articolo 88-1. Con la pronuncia del 19 novembre 2004 relativa al trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa (recueil pag. 173), il Conseil constitutionnel, dopo aver richiamato la disposizione dell’articolo 88-1 della Costituzione, ne fa conseguire “che il costituente ha in tal modo consacrato l’esistenza di un ordinamento giuridico comunitario integrato all’ordinamento giuridico interno e distinto rispetto all’ordinamento giuridico internazionale”.
L’interrogativo che il Conseil è stato chiamato a risolvere era il seguente: l’articolo I-6 del trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa si limita a codificare la supremazia del diritto comunitario nei termini già noti o gli attribuisce una nuova legittimazione, a carattere assoluto, affermando la supremazia del diritto comunitario non soltanto nei confronti della legge nazionale ma anche nei confronti della Costituzione?
La risposta del Conseil constitutionnel si articola in tre punti.
Dalle clausole del trattato che porta il titolo di “Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa”, e principalmente da quelle riguardanti l’entrata in vigore del trattato, alla sua revisione ed alla possibilità di denunzia, si ricava la conclusione che esso conserva la natura di trattato internazionale (considérant 9 della sentenza del 19 novembre 2004).
Trattandosi di un trattato internazionale è opportuno, applicando i principi tradizionali del diritto internazionale pubblico, fare riferimento, ai fini dell’interpretazione, alla comune intenzione delle parti. Il Conseil, a tale riguardo, ha preso in considerazione due elementi essenziali:
1. - l’articolo I-6 segue immediatamente l’articolo I-5 del trattato, secondo il quale l’Unione rispetta l’identità nazionale degli Stati membri “insita nella loro struttura fondamentale politica e costituzionale”;
2. - inoltre, al momento della sottoscrizione dell’atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato, è stata adottata su richiesta della Gran Bretagna una dichiarazione riguardante l’articolo I-6 secondo la quale “La conferenza constata che l’articolo I-6 rispecchia la giurisprudenza attuale della Corte di Giustizia delle Comunità Europee e del Tribunale di primo grado”.
Il Conseil ha pertanto ritenuto che da un’interpretazione sistematica delle disposizioni del trattato “e principalmente dal combinato disposto degli articoli I-5 e I-6, risulta che il trattato non modifica né la natura dell’Unione europea, né la portata del principio della primazia del diritto dell’Unione che deriva, come è stato sostenuto dal Conseil constitutionnel nelle decisioni sopra citate, dall’articolo 88-1 della Costituzione; che pertanto l’articolo I-6 sottoposto all’esame del Conseil non rende necessaria una revisione costituzionale” (considérant 13 della sentenza del 19 novembre 2004).
3.3 Il diritto comunitario, insomma, prevale sulla legge nazionale e su tutte le norme di rango inferiore. Tuttavia, secondo la formula del Conseil constitutionnel, la Costituzione mantiene “la sua posizione di vertice dell’ordinamento giuridico interno” (considérant 10 della sentenza del 19 novembre 2004).
Questa ricostruzione è imperfetta sul piano logico: essa contrasta con un principio cartesiano e dunque con un giurista francese. La supremazia del diritto comunitario non è assoluta: si arresta dinanzi alla Costituzione che ne rappresenta il fondamento.
Questa ricostruzione imperfetta lascia sussistere un punto di divergenza, a dire il vero per molti aspetti teorico, con la giurisprudenza della Corte di Giustizia. La Corte, invero, ha sostenuto, per lo meno in una occasione, che le disposizioni comunitarie dotate di effetto diretto debbano prevalere su una espressa disposizione contraria della costituzione tedesca (Corte di Giustizia, Tanja Kreil/RFA, C285/98, recueil 2000, pag. I-69). La profondità di tale divergenza non deve peraltro essere sopravvalutata. Come ha rilevato lo stesso ex Presidente della Corte, G.C. Rodriguez Iglesias: “La reticenza dei giudici costituzionali ad applicare il principio della supremazia del diritto comunitario con la stessa portata che gli attribuisce la Corte di Giustizia è certamente comprensibile, tenendo conto del fatto che la supremazia della Costituzione rappresenta la condizione di esistenza dei tribunali costituzionali. Allo stato attuale dell’integrazione comunitaria, caratterizzato, sul piano giuridico, dalla reciproca relativa autonomia degli ordinamenti nazionale e comunitario – malgrado le loro plurime implicazioni – e dalla separazione fra gli organi giurisdizionali – che non si integrano in un rapporto di gerarchia – il conflitto radicale tra le esigenze dell’ordinamento comunitario e quelle della Costituzione di uno stato membro non è suscettibile di ricevere una soluzione soddisfacente sul piano logico, poiché sia il diritto comunitario che il diritto costituzionale rivendicano la loro pretesa alla supremazia. Ora, un tale conflitto radicale in realtà ha carattere puramente ipotetico e sia i tribunali costituzionali, sia la Corte di Giustizia possono e debbono evitare che un tale conflitto venga a prodursi” [2].
Questa situazione non fa che riflettere quella dell’Europa. L’Europa non è uno stato federale. Se fosse divenuta uno stato federale, la situazione sarebbe stata diversa: questo è, in buona sostanza, il significato profondo della soluzione adottata dal Conseil constitutionnel nella sua pronuncia del 30 novembre 2004.
Facendo espresso riferimento, al punto 13 del considérant di questa decisione, alla sentenza 10 giugno 2004 sull’economia digitale ed alle pronunce del 1 luglio e del 29 luglio 2004 che ne hanno confermato e precisato il ragionamento ivi enunciato, il Conseil constitutionnel ha inteso, tuttavia, riservarsi l’applicazione delle espresse previsioni contrarie della Costituzione francese, cioè di regole e principi che sono insiti nell’identità costituzionale della Francia. Solo disposizioni di tale genere, come ad esempio il principio di laicità, sono idonee a precludere la supremazia del diritto comunitario e, di conseguenza, la trasposizione nel diritto interno di una direttiva.
Questa impostazione del Conseil constitutionnel si allinea alle posizioni sostenute dalle Corti costituzionali di Spagna, Italia e Germania.
Il tribunale costituzionale spagnolo, nella sua pronuncia del 13 dicembre 2004 D.T.C. 1/2004 avente ad oggetto la conformità alla Costituzione del trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, ha assunto una posizione identica a quella del Conseil constitutionnel francese. Ha ritenuto, infatti, che gli articoli I-5 e II-113 del trattatoche istituisce una Costituzione per l’Europa “consacrano la garanzia dell’esistenza degli Stati e delle loro istituzioni, dei loro valori, principi e diritti fondamentali, che non potrebbero in alcun caso essere disconosciuti per effetto di un trasferimento di competenze ad una organizzazione sovranazionale”[3].
Individuando nell’articolo 93 della Costituzione spagnola[4] – equivalente all’articolo 88-1 della Costituzione francese – il fondamento della supremazia del diritto comunitario, il Tribunale costituzionale precisa che “Il trasferimento di competenze che l’articolo 93 permette è soggetto, a sua volta, a dei limiti di ordine materiale che si impongono allo stesso. Tali limiti materiali – non espressamente previsti nella disposizione costituzionale, ma implicitamente desumibili in ragione del significato essenziale attribuibile alla disposizione medesima – si concretano nel rispetto della sovranità dello Stato, delle nostre istituzioni costituzionali, e del sistema di valori e principi fondamentali proclamati dalla nostra Costituzione nella quale i diritti fondamentali assumono una portata normativa peculiare (art. 10, § 1 della Costituzione)”.
La Corte costituzionale italiana, pur riconoscendo pacificamente la supremazia del diritto comunitario, si è riservata la possibilità di garantire la salvaguardia “dei principi supremi dell’ordinamento giuridico italiano” (sentenza n. 232 del 13 aprile 1989, società FRAGD, R.U.D.H. pag. 258).
La motivazione della sentenza Fragd, che si muove esattamente sulla stessa linea seguita dal Conseil costitutionnel francese, è di particolare interesse: “Vero è che l'ordinamento comunitario prevede un ampio ed efficace sistema di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi dei singoli… ed è non meno vero che i diritti fondamentali desumibili dai principi comuni agli ordinamenti degli Stati membri costituiscono, secondo la giurisprudenza della Corte delle Comunità europee, parte integrante ed essenziale dell'ordinamento comunitario. Ma ciò non significa che possa venir meno la competenza di questa Corte a verificare, attraverso il controllo di costituzionalità della legge di esecuzione, se una qualsiasi norma del Trattato, così come essa è interpretata ed applicata dalle istituzioni e dagli organi comunitari, non venga in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale o non attenti ai diritti inalienabili della persona umana. In buona sostanza, quel che è sommamente improbabile è pur sempre possibile; inoltre, va tenuto conto che almeno in linea teorica generale non potrebbe affermarsi con certezza che tutti i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale si ritrovino fra i principi comuni agli ordinamenti degli Stati membri e quindi siano compresi nell'ordinamento comunitario”.
La Corte costituzionale tedesca aveva inaugurato questo percorso giurisprudenziale. Al termine di una evoluzione in più tappe nella propria giurisprudenza, la Corte ha ammesso che, nella misura in cui la giurisprudenza della Corte di Giustizia permetta da lungo tempo (“Solange”…) l’esercizio di un controllo a livello comunitario del rispetto dei diritti fondamentali, non vi sarebbe la necessità per la Corte nazionale di verificare se un atto di diritto derivato violi i diritti garantiti dalla Costituzione tedesca[5]. La rinuncia al controllo è, pertanto, condizionata.
Questa comune posizione delle Corti costituzionali francese, italiana e tedesca non fa che riflettere, sul piano del diritto sostanziale, l’imperfezione della costruzione comunitaria sul piano teorico. Se il nucleo essenziale dei valori degli Stati membri in materia di protezione dei diritti fondamentali è comune agli Stati medesimi e se la tutela dei diritti fondamentali è ormai assicurata a livello comunitario, ciascuno Stato desidera, nondimeno, riservarsi la possibilità, quantomeno sul piano teorico, di difendere valori e principi che sono peculiari al proprio ordinamento giuridico.
In questo modo il processo di integrazione comunitaria si assesta, secondo la felice espressione di Madame Delmas-Marty, su “un pluralismo ordinato”: pluralismo degli ordinamenti giuridici nazionali integrati nell’ordinamento giuridico comunitario. I valori nazionali che sono propri di ciascuno Stato membro segnano il limite di questa integrazione. E’ questa la realtà fondamentale che riconosce l’articolo I-5 del trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa: “l’Unione rispetta l’identità nazionale degli Stati membri insita nella loro struttura fondamentale e costituzionale”. “In altri termini, come è stato evidenziato dal Tribunale costituzionale spagnolo, i limiti ai quali fanno riferimento le riserve formulate dagli organi di giurisdizione costituzionale sopra menzionati sembrano essere ormai proclamati in modo inequivoco dallo stesso trattato che è sottoposto al nostro scrutinio, che in definitiva ha adattato le sue disposizioni alle esigenze delle Costituzioni degli Stati membri”. Questa formula si colloca, come ha giustamenterilevato la dottrina[6], su una posizione meno avanzata rispetto alla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee. Essa traduce correttamente la condizione, fragile e mutevole, in equilibrio continuamente cangiante, della costruzione europea, questa freccia alata “che vibra, vola e che non vola!”[7].
(25/10/2006)
[1] N. 80-126 DC del 30 dicembre 1980, recueil pag. 53; n. 94-348 DC del 3 agosto 1994, recueil pag. 117. Per contro, non appaiono significative le altre tre pronunce emesse al riguardo: la n. 78-100 DC del 29 dicembre 1978, recueil pag. 38; la n. 96-383 DC del 6 novembre 1996, recueil p. 128; la n. 2000-440 DC del 10 gennaio 2001, recueil pag. 39.
[2] Gil Carlos Rodriguez Iglesias, “Revista de Derecho Comunitario Europeo” n. 20, 2005, 5-17: “No existe contradiccion entre la Constitucion espanola y la Consituccion europea: la Declaracion del Tribunal Constitucional”.
[3] “La question de la primauté du droit de l’Union en Espagne et au Portugal”, R.F.D.A. 2005, pag. 47.
[4] L’articolo 93 dispone: “Una legge organica potrà autorizzare la stipulazione di trattati per effetto dei quali venga attribuito ad una organizzazione o istituzione internazionale l’esercizio delle competenze che derivano dalla Costituzione”.
“E’ competenza del Parlamento o del Governo, secondo il caso, di garantire l’esecuzione di questi trattati e delle risoluzioni adottate dagli organismi internazionali o sopranazionali che beneficiano di questo trasferimento di competenze”.
[5] 29 maggio 1974, Solange I, R.T.D.E. 1975.332, nota di Fromont; Cah. Dr. Eur. 1975.149, nota di Cohen-Johnatan; R.M.C. 1975.10, nota di Ehlerman; 22 ottobre 1986, Solange II, R.T.D.E. 1987.537, nota di Constantinesco; A.I.J.C. 1987.419, nota di Autexier; 7 giugno 2000, Solange III, R.T.D.E. gennaio marzo 2001, nota di C. Grewe.
[6] Paul Cassia, “L’article I-6 du Traité etablissant una Constitution pour l’Europe et la hiérarchie des normes”, J.C.P. – La Semine Juridique Administrations et Collectivités Territoriales 2004, pag. 1058.
[7] Paul Valere, “Le cimetière marin”, 123.
È riportato di seguito il testo delle principali disposizioni che fanno espresso richiamo all’appartenenza all’Unione europea, presenti nelle Costituzioni degli Stati membri. La traduzione in italiano è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati; quella in tedesco, dai Servizi Scientifici del Deutscher Bundestag.
AUSTRIA / ÖSTERREICH |
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Articolo 23a |
Artikel 23a |
1. I deputati che la Repubblica d’Austria invia al Parlamento europeo sono eletti secondo il principio del sistema proporzionale, con voto diretto, segreto e personale di uomini e donne che abbiano compiuto il 18 anno di età al più tardi alla scadenza del giorno in cui si svolgono le elezioni e che alla data delle elezioni possiedano la cittadinanza austriaca e non siano esclusi dal diritto di voto secondo quanto stabilito dall'Unione Europea, oppure possiedano la cittadinanza di un altro Stato membro dell'Unione Europea ed abbiano diritto di voto secondo quanto stabilito dall'Unione Europea medesima. Le disposizioni di dettaglio sulla procedura elettorale sono adottate con legge federale. |
1. Die von der Republik Österreich zu entsendenden Abgeordneten zum Europäischen Parlament werden auf Grund des gleichen, unmittelbaren, geheimen und persönlichen Wahlrechtes der Männer und Frauen, die spätestens mit Ablauf des Tages der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben und am Stichtag der Wahl entweder die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen und nicht nach Maßgabe des Rechts der Europäischen Union vom Wahlrecht ausgeschlossen sind oder die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen und nach Maßgabe des Rechts der Europäischen Union wahlberechtigt sind, nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt. Durch Bundesgesetz werden die näheren Bestimmungen über das Wahlverfahren getroffen. |
2. Il territorio della Federazione costituisce, ai fini dell'elezione per il Parlamento europeo, un corpo elettorale unitario. |
2. Das Bundesgebiet bildet für die Wahlen zum Europäischen Parlament einen einheitlichen Wahlkörper. |
3. Sono eleggibili tutti gli uomini e le donne che abbiano compiuto il 19° anno di età al più tardi alla scadenza del giorno in cui si svolgono le elezioni e che alla data delle elezioni possiedano la cittadinanza austriaca e non siano esclusi dal diritto di voto secondo quanto stabilito dall'Unione Europea, oppure possiedano la cittadinanza di un altro Stato membro dell'Unione Europea ed abbiano diritto di voto secondo quanto stabilito dall'Unione Europea medesima. |
3. Wählbar sind alle Männer und Frauen, die spätestens mit Ablauf des Tages der Wahl das 19. Lebensjahr vollendet haben und am Stichtag der Wahl entweder die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen und nicht nach Maßgabe des Rechts der Europäischen Union vom Wahlrecht ausgeschlossen sind oder die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen und nach Maßgabe des Rechts der Europäischen Union wahlberechtigt sind. |
4. L'esclusione dall'elettorato attivo e passivo può avvenire solo in conseguenza di una condanna giudiziaria. |
4. Die Ausschließung vom Wahlrecht und von der Wählbarkeit kann nur die Folge einer gerichtlichen Verurteilung sein. |
5. Lo svolgimento e la direzione delle operazioni di voto per il Parlamento europeo spettano alle autorità elettorali competenti per le elezioni del Consiglio nazionale (Nationalrat). Il voto espresso all'estero non deve aver luogo al cospetto di una Commissione elettorale. Le disposizioni di dettaglio sull'espressione del voto all'estero possono essere approvate dal Consiglio nazionale solo alla presenza di almeno la metà dei componenti e con una maggioranza di due terzi dei voti espressi. |
5. Die Durchführung und Leitung der Wahlen zum Europäischen Parlament obliegt den für die Wahlen zum Nationalrat bestellten Wahlbehörden. Die Stimmabgabe im Ausland muss nicht vor einer Wahlbehörde erfolgen. Die näheren Bestimmungen über die Stimmabgabe im Ausland können vom Nationalrat nur in Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen beschlossen werden. |
6. Le liste elettorali sono tenute dai Comuni nell’ambito della loro competenza delegata. |
6. Die Wählerverzeichnisse werden von den Gemeinden im übertragenen Wirkungsbereich angelegt. |
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Articolo 23b |
Artikel 23b |
1. Ai dipendenti pubblici, in lista per un mandato al Parlamento europeo, deve essere garantita la libertà di tempo necessaria per la campagna elettorale. I dipendenti pubblici, che sono stati eletti come membri del Parlamento europeo sono collocati in aspettativa per la durata del mandato con sospensione dello stipendio. La legge disciplina la normativa di dettaglio. |
1. Öffentlich Bediensteten ist, wenn sie sich um ein Mandat im Europäischen Parlament bewerben, die für die Bewerbung um das Mandat erforderliche freie Zeit zu gewähren. Öffentlich Bedienstete, die zu Mitgliedern des Europäischen Parlaments gewählt wurden, sind für die Dauer der Mandatsausübung unter Entfall der Dienstbezüge außer Dienst zu stellen. Das Nähere wird durch Gesetz geregelt. |
2. I docenti universitari possono continuare a svolgere l’attività di ricerca e di insegnamento e l’attività esaminatrice anche durante il mandato di parlamentare europeo. I compensi per queste attività vanno commisurati ai servizi effettivamente prestati, ma non possono superare il 25 per cento del compenso di un docente universitario. |
2. Universitätslehrer können eine Tätigkeit in Forschung und Lehre und die Prüfungstätigkeit auch während der Zugehörigkeit zum Europäischen Parlament fortsetzen. Die Dienstbezüge für diese Tätigkeit sind entsprechend den tatsächlich erbrachten Leistungen zu bemessen, dürfen aber 25% der Bezüge eines Universitätslehrers nicht übersteigen. |
3. Le funzioni che la presente Legge costituzionale federale prevede incompatibili con l'appartenenza presente o passata al Consiglio nazionale, sono in ugual misura incompatibili anche con l'appartenenza presente o passata al Parlamento europeo. |
3. Insoweit dieses Bundesverfassungsgesetz die Unvereinbarkeit von Funktionen mit der Zugehörigkeit oder mit der ehemaligen Zugehörigkeit zum Nationalrat vorsieht, sind diese Funktionen auch mit der Zugehörigkeit oder mit der ehemaligen Zugehörigkeit zum Europäischen Parlament unvereinbar. |
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Articolo 23c |
Artikel 23c |
1. La partecipazione dell’Austria alla nomina dei membri della Commissione, della Corte di Giustizia, del Tribunale di prima istanza, della Corte dei Conti, del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni nel quadro della Unione Europea spetta al Governo federale. |
1. Die österreichische Mitwirkung an der Ernennung von Mitgliedern der Kommission, des Gerichtshofes, des Gerichtes erster Instanz, des Rechnungshofes, des Verwaltungsrates der Europäischen Investitionsbank, des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen im Rahmen der Europäischen Union obliegt der Bundesregierung. |
2. Per i membri della Commissione, della Corte di Giustizia, del Tribunale di prima istanza, della Corte dei Conti e del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti, il Governo federale deve ottenere il consenso della Commissione principale del Consiglio nazionale. Il Governo federale deve informare contestualmente la Commissione principale del Consiglio nazionale ed il Presidente federale delle decisioni che intende adottare. |
2. Für die Mitglieder der Kommission, des Gerichtshofes, des Gerichtes erster Instanz, des Rechnungshofes und des Verwaltungsrates der Europäischen Investitionsbank hat die Bundesregierung dabei das Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrates herzustellen. Die Bundesregierung hat den Hauptausschuss des Nationalrates und den Bundespräsidenten gleichzeitig von der von ihr beabsichtigten Entscheidung zu unterrichten. |
3. Per i membri del Comitato economico-sociale il Governo federale deve sollecitare le proposte delle rappresentanze previste per legge e delle altre rappresentanze di categoria dei diversi settori della vita economica e sociale. |
3. Für die Mitglieder des Wirtschafts- und Sozialausschusses sind von der Bundesregierung Vorschläge der gesetzlichen und sonstigen beruflichen Vertretungen der verschiedenen Gruppen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens einzuholen. |
4. La partecipazione dell’Austria alla nomina dei membri del Comitato delle Regioni e dei loro sostituti deve avvenire sulla base di proposte dei Länder, nonché dell'Associazione austriaca delle Città e dell’Associazione austriaca dei Comuni. I Länder devono proporre un rappresentante ciascuno, mentre la Fedederazione austriaca delle Città e la Federazione austriaca dei Comuni devono proporre congiuntamente tre rappresentanti. |
4. Die österreichische Mitwirkung an der Ernennung von Mitgliedern des Ausschusses der Regionen und deren Stellvertretern hat auf Grund von Vorschlägen der Länder sowie des Österreichischen Städtebundes und des Österreichischen Gemeindebundes zu erfolgen. Hiebei haben die Länder je einen, der Österreichische Städtebund und der Österreichische Gemeindebund gemeinsam drei Vertreter vorzuschlagen. |
5. Il Governo federale informa il Consiglio nazionale delle nomine di cui ai commi 3 e 4. Delle nomine di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo federale deve informare il Consiglio federale. |
5. Von den gemäß Abs. 3 und 4 namhaft gemachten Mitgliedern hat die Bundesregierung den Nationalrat zu unterrichten. Von den gemäß Abs. 2, 3 und 4 namhaft gemachten Mitgliedern hat die Bundesregierung den Bundesrat zu unterrichten. |
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Articolo 23d |
Artikel 23d |
1. La Federazione deve informare tempestivamente i Länder sui progetti che, nel quadro dell'Unione Europea, riguardino materie di loro competenza o che comunque possano risultare di loro interesse, consentendo loro di esprimere un parere al riguardo. Tali pareri vanno indirizzati alla Cancelleria federale. Ugualmente è previsto per i Comuni nella misura in cui vengano toccate le competenze loro proprie o altri interessi di rilievo dei Comuni medesimi. La rappresentanza dei Comuni spetta in queste materie alla Federazione austriaca delle Città ed alla Federazione austriaca dei Comuni (art. 115, comma 3). |
1. Der Bund hat die Länder unverzüglich über alle Vorhaben im Rahmen der Europäischen Union, die den selbständigen Wirkungsbereich der Länder berühren oder sonst für sie von Interesse sein könnten, zu unterrichten und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Solche Stellungnahmen sind an das Bundeskanzleramt zu richten. Gleiches gilt für die Gemeinden, soweit der eigene Wirkungsbereich oder sonstige wichtige Interessen der Gemeinden berührt werden. Die Vertretung der Gemeinden obliegt in diesen Angelegenheiten dem Österreichischen Städtebund und dem Österreichischen Gemeindebund (Art. 115 Abs. 3). |
2. Se la Federazione si trova di fronte ad un parere univoco dei Länder rispetto ad un progetto nel quadro dell'Unione Europea che riguardi materie la cui legislazione è di competenza dei Länder, la Federazione è vincolata a tale parere nell'ambito delle trattative e degli accordi con l'Unione Europea. La Federazione può derogarvi solo per gravi motivi di politica estera e di integrazione. La Federazione deve comunicare tempestivamente tali motivi ai Länder. |
2. Liegt dem Bund eine einheitliche Stellungnahme der Länder zu einem Vorhaben im Rahmen der Europäischen Union vor, das Angelegenheiten betrifft, in denen die Gesetzgebung Landessache ist, so ist der Bund bei Verhandlungen und Abstimmungen in der Europäischen Union an diese Stellungnahme gebunden. Der Bund darf davon nur aus zwingenden außen- und integrationspolitischen Gründen abweichen. Der Bund hat diese Gründe den Ländern unverzüglich mitzuteilen. |
3. Qualora un progetto nel quadro dell'Unione Europea riguardi anche materie per le quali la legislazione è di competenza dei Länder, il Governo federale può trasferire ad un rappresentante designato dai Länder medesimi il diritto di partecipare alla formazione della volontà Consiglio. L’esercizio di tale prerogativa avviene con la partecipazione del competente rappresentante del Governo federale e d’intesa con questo. Per il rappresentante dei Länder vale quanto disposto al comma 2. Il rappresentante dei Länder è responsabile nei confronti del Consiglio nazionale in materia di legislazione federale e nei confronti delle Diete (Consigli) dei Länder riguardo alla legislazione regionale secondo l’art. 142. |
3. Soweit ein Vorhaben im Rahmen der Europäischen Union auch Angelegenheiten betrifft, in denen die Gesetzgebung Landessache ist, kann die Bundesregierung einem von den Ländern namhaft gemachten Vertreter die Mitwirkung an der Willensbildung im Rat übertragen. Die Wahrnehmung dieser Befugnis erfolgt unter Beteiligung des zuständigen Mitgliedes der Bundesregierung und in Abstimmung mit diesem. Für einen solchen Ländervertreter gilt Abs. 2. Der Vertreter der Länder ist dabei in Angelegenheiten der Bundesgesetzgebung dem Nationalrat, in Angelegenheiten der Landesgesetzgebung den Landtagen gemäß Art. 142 verantwortlich. |
4. Le disposizioni di dettaglio per quanto disposto dai commi da 1 a 3 sono adottate d’intesa tra la Federazione ed i Länder (art. 15a, comma 1). |
4. Die näheren Bestimmungen zu den Abs. 1 bis 3 sind in einer Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern (Art. 15a Abs. 1) festzulegen. |
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Articolo 23e |
Artikel 23e |
1. Il membro competente del Governo federale deve informare tempestivamente il Consiglio nazionale ed il Consiglio federale su tutti i progetti nell'ambito dell'Unione Europea e consentire loro di esprimere pareri in merito. |
1. Das zuständige Mitglied der Bundesregierung hat den Nationalrat und den Bundesrat unverzüglich über alle Vorhaben im Rahmen der Europäischen Union zu unterrichten und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. |
2. Se al membro competente del Governo federale perviene un parere del Consiglio nazionale in merito ad un progetto nell’ambito dell’Unione Europea cui deve essere data attuazione mediante legge federale o che è diretto all'emanazione di un atto giuridico di immediata applicazione, il quale riguardi materie che sarebbero da disciplinare con legge federale, egli è vincolato a tale parere nell'ambito delle trattative e degli accordi con l'Unione Europea. E' possibile derogarvi solo per gravi motivi di politica estera e di integrazione. |
2. Liegt dem zuständigen Mitglied der Bundesregierung eine Stellungnahme des Nationalrates zu einem Vorhaben im Rahmen der Europäischen Union vor, das durch Bundesgesetz umzusetzen ist oder das auf die Erlassung eines unmittelbar anwendbaren Rechtsaktes gerichtet ist, der Angelegenheiten betrifft, die bundesgesetzlich zu regeln wären, so ist es bei Verhandlungen und Abstimmungen in der Europäischen Union an diese Stellungnahme gebunden. Es darf davon nur aus zwingenden außen- und integrationspolitischen Gründen abweichen. |
3. Qualora il competente membro del Governo federale intenda discostarsi, ai sensi del comma 2, da un parere del Consiglio nazionale, deve interpellare nuovamente il Consiglio nazionale medesimo. Se l’atto giuridico dell'Unione Europea comporta, in fase di preparazione una modifica al diritto costituzionale federale in vigore, una deroga è in ogni caso possibile è possibile solo se il Consiglio nazionale non vi si oppone entro un termine adeguato. |
3.Wenn das zuständige Mitglied der Bundesregierung von einer Stellungnahme des Nationalrates gemäß Abs. 2 abweichen will, so hat es den Nationalrat neuerlich zu befassen. Soweit der in Vorbereitung befindliche Rechtsakt der Europäischen Union eine Änderung des geltenden Bundesverfassungsrechts bedeuten würde, ist eine Abweichung jedenfalls nur zulässig, wenn ihr der Nationalrat innerhalb angemessener Frist nicht widerspricht. |
4. Qualora il Consiglio nazionale abbia espresso un parere ai sensi del comma 2, il membro competente del Governo federale deve riferire al Consiglio nazionale, una volta raggiunto l'accordo nell'ambito dell’Unione Europea. In particolare, il membro competente del Governo federale che si sia discostato da un parere del Consiglio nazionale, deve comunicarne tempestivamente i motivi al Consiglio nazionale. |
4. Wenn der Nationalrat eine Stellungnahme gemäß Abs. 2 abgegeben hat, so hat das zuständige Mitglied der Bundesregierung dem Nationalrat nach der Abstimmung in der Europäischen Union Bericht zu erstatten. Insbesondere hat das zuständige Mitglied der Bundesregierung, wenn es von einer Stellungnahme des Nationalrates abgewichen ist, die Gründe hiefür dem Nationalrat unverzüglich mitzuteilen. |
5. La tutela delle competenze del Consiglio nazionale ai sensi dei commi da 1 a 4 spetta di norma alla sua Commissione principale. I dettagli sono disciplinati con legge federale secondo il regolamento del Consiglio nazionale. In particolare, possono essere stabiliti i limiti entro i quali, nella trattazione di progetti nel quadro dell’Unione europea, la competenza spetti, in luogo della Commissione principale, ad una sua Sottocommissione permanente, ferma restando la titolarità delle competenze di cui ai commi da 1 a 4 in capo al Consiglio nazionale. Per la sottocommissione permanente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 2. |
5. Die Wahrnehmung der Zuständigkeiten des Nationalrates gemäß den Abs. 1 bis 4 obliegt grundsätzlich dessen Hauptausschuss. Die näheren Bestimmungen hiezu werden durch das Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des Nationalrates getroffen. Dabei kann insbesondere geregelt werden, inwieweit für die Behandlung von Vorhaben im Rahmen der Europäischen Union anstelle des Hauptausschusses ein eigener ständiger Unterausschuss des Hauptausschusses zuständig ist und die Wahrnehmung der Zuständigkeiten gemäß den Abs. 1 bis 4 dem Nationalrat selbst vorbehalten ist. Für den ständigen Unterausschuss gilt Art. 55 Abs. 3. |
6. Se al competente membro del Governo federale perviene un parere del Consiglio federale (Bundesrat) relativo a un progetto nel quadro dell'Unione Europea che richiede il recepimento con legge costituzionale federale e dunque necessita del consenso del Consiglio federale secondo l’articolo 44, comma 2, egli è vincolato a tale parere nell'ambito delle trattative e degli accordi in seno all’Unione Europea. La deroga è consentita solo per gravi motivi di politica estera e di integrazione. La tutela delle competenze del Consiglio federale ai sensi del comma 1 e del presente comma è disciplinata nel dettaglio dal regolamento del Consiglio federale. In particolare, il regolamento può stabilire entro quali limiti, nella trattazione di progetti nel quadro dell’Unione europea, la competenza spetti, in luogo del Consiglio federale, ad un’apposita commissione nel suo seno costituita, ferma restando in capo al Consiglio federale la competenza ai sensi del comma 1 e del presente comma. |
6. Liegt dem zuständigen Mitglied der Bundesregierung eine Stellungnahme des Bundesrates zu einem Vorhaben im Rahmen der Europäischen Union vor, das zwingend durch ein Bundesverfassungsgesetz umzusetzen ist, das nach Art. 44 Abs. 2 der Zustimmung des Bundesrates bedürfte, so ist es bei Verhandlungen und Abstimmungen in der Europäischen Union an diese Stellungnahme gebunden. Es darf davon nur aus zwingenden außen- und integrationspolitischen Gründen abweichen. Die Wahrnehmung der Zuständigkeiten des Bundesrates gemäß Abs. 1 und diesem Absatz wird durch die Geschäftsordnung des Bundesrates näher geregelt. Dabei kann insbesondere geregelt werden, inwieweit für die Behandlung von Vorhaben im Rahmen der Europäischen Union anstelle des Bundesrates ein hiezu bestimmter Ausschuss zuständig ist und die Wahrnehmung der Zuständigkeiten gemäß Abs. 1 und diesem Absatz dem Bundesrat selbst vorbehalten ist. |
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Articolo 23f |
Artikel 23f |
1. L'Austria partecipa alla politica estera e di sicurezza dell'Unione europea in base al Titolo V del Trattato sull'Unione europea come modificato dal Trattato di NIzza. Ciò include la partecipazione ai compiti di cui all’articolo 17, comma 2 di tale Trattato, nonché alle misure con le quali sono sospese, limitate e completamente interrotte le relazioni economiche con uno o più Paesi terzi. Le deliberazioni del Consiglio europeo in ordine alla difesa comune dell’Unione europea ed all’integrazione dell’Unione dell’Europa occidentale nell’Unione europea richiedono l’adozione di risoluzioni da parte del Consiglio nazionale e del Consiglio federale, in applicazione alle disposizioni di cui all’articolo 44, commi 1 e 2. |
1. Österreich wirkt an der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union auf Grund des Titels V des Vertrages über die Europäische Union in der Fassung des Vertrages von Nizza mit. Dies schließt die Mitwirkung an Aufgaben gemäß Art. 17 Abs. 2 dieses Vertrages sowie an Maßnahmen ein, mit denen die Wirtschaftsbeziehungen zu einem oder mehreren dritten Ländern ausgesetzt, eingeschränkt oder vollständig eingestellt werden. Beschlüsse des Europäischen Rates zu einer gemeinsamen Verteidigung der Europäischen Union sowie zu einer Integration der Westeuropäischen Union in die Europäische Union bedürfen der Beschlussfassung des Nationalrates und des Bundesrates in sinngemäßer Anwendung des Art. 44 Abs. 1 und 2. |
2. Alle deliberazioni nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea ai sensi del Titolo V, nonché alle deliberazioni nel quadro della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale ai sensi del Titolo VI del Trattato sull'Unione Europea, come modificato dal trattato di Nizza, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23e, commi da 2 a 5. |
2. Für Beschlüsse im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union auf Grund des Titels V sowie für Beschlüsse im Rahmen der polizeilichen und justitiellen Zusammenarbeit in Strafsachen auf Grund des Titels VI des Vertrages über die Europäische Union in der Fassung des Vertrages von Nizza gilt Art. 23e Abs. 2 bis 5. |
3. Il diritto di voto sulle deliberazioni concernenti compiti di mantenimento della pace o di interventi militari per la soluzione di situazioni di crisi, inclusi gli interventi per il mantenimento della pace, nonché sulle deliberazioni di cui all’articolo 17 del Trattato sull’Unione europea, come modificato dal Trattato di Nizza, concernente la graduale definizione di una politica comune di difesa e più strette relazioni istituzionali con l’Unione dell’Europa occidentale, è esercitato di concerto tra il Cancelliere federale ed il Ministro federale degli affari esteri. |
3. Bei Beschlüssen betreffend friedenserhaltende Aufgaben sowie Kampfeinsätze bei der Krisenbewältigung einschließlich friedensschaffender Maßnahmen sowie bei Beschlüssen gemäß Art. 17 des Vertrages über die Europäische Union in der Fassung des Vertrages von Nizza betreffend die schrittweise Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik und die engeren institutionellen Beziehungen zur Westeuropäischen Union ist das Stimmrecht im Einvernehmen zwischen dem Bundeskanzler und dem Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten auszuüben. |
4. Qualora la deliberazione da adottarsi preveda l’obbligo per l’Austria di inviare unità operative o singole persone, le misure da prendere in conformità alle disposizioni di cui al comma 3 possono essere approvate solo con la riserva che tali procedure avvengano nel rispetto delle disposizioni della legge costituzionale federale in materia di invio di unità operative o singole persone in altri paesi. |
4.Eine Zustimmung zu Maßnahmen gemäß Abs. 3 darf, wenn der zu fassende Beschluss eine Verpflichtung Österreichs zur Entsendung von Einheiten oder einzelnen Personen bewirken würde, nur unter dem Vorbehalt gegeben werden, dass es diesbezüglich noch der Durchführung des für die Entsendung von Einheiten oder einzelnen Personen in das Ausland verfassungsrechtlich vorgesehenen Verfahrens bedarf. |
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BELGIO / BELGIEN |
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Articolo 34 |
Artikel 34 |
L'esercizio di determinati poteri può essere attribuito da un trattato o da una legge a istituzioni di diritto internazionale pubblico. |
Die Ausübung bestimmter Gewalten kann völkerrechtlichen Einrichtungen durch einen Vertrag oder ein Gesetz übertragen werden. |
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BULGARIA / BULGARIEN |
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Articolo 4 |
Artikel 4 |
1. La Repubblica di Bulgaria è uno Stato di diritto. Essa è governata dalla Costituzione e dalle leggi del Paese. |
1. Die Republik Bulgarien ist ein Rechtsstaat. Sie wird gemäß der Verfassung und den Gesetzen des Landes regiert. |
2. La Repubblica di Bulgaria tutela la vita, la dignità e i diritti degli individui e crea le condizioni favorevoli per il libero sviluppo dell’individuo e della società civile. |
2. Die Republik gewährleistet das Leben, die Würde und die Rechte der Persönlichkeit und schafft Voraussetzungen für eine freie Entfaltung des Menschen und der bürgerlichen Gesellschaft. |
3. (nuovo, SG 18/05) La Repubblica di Bulgaria partecipa alla costruzione e allo sviluppo dell’Unione europea. |
3. (neu, geändert 18/05) Die Republik Bulgarien wirkt am Aufbau und Entwicklung der Europäischen Union mit. |
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Articolo 85 |
Artikel 85 |
1. L’Assemblea nazionale ratifica o denuncia con legge tutti i trattati internazionali che: |
1. Die Nationalversammlung ratifiziert und kündigt durch Gesetz die völkerrechtlichen Verträge, die: |
1. hanno natura politica militare; |
1. politischen oder militärischen Charakter haben; |
2. riguardano la partecipazione della Bulgaria ad organizzazioni internazionali; |
2. sich auf die Beteiligung der Republik Bulgarien an internationalen Organisationen beziehen; |
3. prevedono rettifiche delle frontiere della Repubblica della Bulgaria; |
3. Korrekturen der Grenzen der Republik Bulgarien vorsehen; |
4. contengono obblighi finanziari; |
4. finanzielle Verpflichtungen des Staates enthalten; |
5 prevedono la partecipazione dello Stato in arbitrati internazionali o procedimenti legali; |
5. die Teilnahme des Staates an einer Arbitrage oder gerichtlichen Regelung internationaler Streitigkeiten vorsieht; |
6. riguardano i diritti fondamentali dell’uomo; |
6. sich auf die Grundrechte des Menschen beziehen; |
7. interferiscono con l’applicazione della legge o implicano l’emanazione di nuove norme di recepimento; |
7. sich auf die Wirkung eines Gesetzes oder Maßnahmen gesetzgeberischen Charak-ters zu ihrer Durchführung erfordern; |
8. richiedono espressamente la procedura di ratifica; |
8. ausdrücklich eine Ratifizierung erfordern; |
9. (nuovo, SG 18/05) conferiscono all’Unione europea poteri che derivano da questa Costituzione. |
9. (neu, geändert 18/05) der Europäischen Union verfassungsmäßige Rechte übertragen. |
2. (nuovo, SG 18/05) La legge di ratifica di un trattato internazionale di cui al comma 1, punto 9, è adottata a maggioranza di due terzi di tutti i membri del Parlamento. |
2. (neu, geändert 18/05) Das Gesetz, das den in Absatz 1, Punkt 9 genannten internationalen Vertrag ratifiziert, wird mit Zweidrittelmehrheit aller Parlamentsabgeordneten verab-schiedet. |
3. (già comma 2, SG 18/05) I trattati ratificati dall’Assemblea nazionale possono essere modificati o denunciati unicamente con le medesime procedure di adozione o conformemente alle norme universalmente riconosciute del diritto internazionale. |
3. (ehemals Absatz 2, geändert 18/05) Die von der Nationalversammlung ratifizierten Verträge können nur auf eine Weise geändert oder gekündigt werden, die in den Verträgen selbst angegeben sind, oder in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Normen des Völkerrechts. |
4. (già comma 2, SG 18/05) La conclusione di un trattato internazionale che implica una modifica della Costituzione è preceduta dall’adozione di tale modifica. |
4. (ehemals Absatz 3, geändert 18/05) Dem Abschluss von völkerrechtlichen Verträgen, die eine Änderung der Verfassung erfordern, muss eine Verabschiedung dieser Änderungen vorangehen. |
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DANIMARCA / DÄNEMARK |
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Articolo 20 |
Artikel 20 |
1. I poteri conferiti, in base alla presente Costituzione, alle autorità del Regno possono, in misura determinata con legge, essere delegate ad autorità internazionali istituite da accordi reciproci con altri Stati, al fine di promuovere l’ordine giuridico internazionale e la cooperazione. |
1. Befugnisse, die auf Grund dieser Verfassung den Organen des Königreichs zustehen, können durch Gesetz in näher bestimmtem Umfang solchen zwischenstaatlichen Behörden übertragen werden, die durch gegenseitige Übereinkunft zwecks Förderung zwischenstaatlicher Rechtsordnung und Zusammenarbeit errichtet worden sind. |
2. Per l’approvazione di un progetto di legge di cui al comma 1, è richiesta la maggioranza dei cinque sesti dei membri del Parlamento. Se questa maggioranza non è raggiunta, ma è raggiunta la maggioranza richiesta per l’approvazione dei progetti di legge ordinari, e se il Governo conferma il progetto, questo è sottoposto agli elettori per essere approvato o respinto con referendum popolare ai sensi dell’art. 42. |
2. Zur Annahme diesbezüglicher Gesetzesvorlagen bedarf es einer Mehrheit von fünf Sechsteln der Mitglieder des Folketings. Wird eine solche Mehrheit nicht erreicht, wohl aber die für die Annahme allgemeiner Gesetzesvorlagen erforderliche Mehrheit, so wird, falls die Regierung an der Vorlage festhält, diese den Wählern des Folketing zur Annahme oder Ablehnung gemäß den in § 42 für Volksentscheide festgesetzten Vorschriften vorgelegt. |
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ESTONIA / ESTLAND |
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Articolo 123 |
Artikel 123 |
La Repubblica di Estonia non conclude trattati internazionali che sono in contrasto con la Costituzione. |
Die Republik Estland schließt keine völkerrechtlichen Verträge ab, die der Verfassung widersprechen. |
Qualora una legge o un altro atto legislativo sia in contrasto con un trattato internazionale ratificato dal Riigikogu, si applicano le disposizioni del trattato internazionale. |
Wenn estnische Gesetze oder andere Akte von der Staatsversammlung ratifizierten völker-rechtlichen Verträgen widersprechen, werden die Bestimmungen der völkerrechtlichen Verträge angewandt. |
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FINLANDIA / FINNLAND |
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Articolo 1 |
Artikel 1 |
La Finlandia è una Repubblica sovrana. |
Finnland ist eine souveräne Republik. |
La Costituzione della Finlandia è stabilita nella presente legge costituzionale. La Costituzione garantisce l’inviolabilità della dignità umana e la libertà e i diritti dell’individuo e promuove la giustizia nella società |
Finnlands Verfassung ist in diesem Grundgesetz bestätigt worden. Die Verfassung gewährleistet die Unverletzlichkeit der Menschenwürde und die Freiheit und Rechte des einzelnen Menschen und sie fördert die Gerechtigkeit in der Gesellschaft. |
La Finlandia partecipa in cooperazione con gli altri Paesi alla difesa della pace e dei diritti umani e allo sviluppo della società. |
Finnland beteiligt sich an der internationalen Zusammenarbeit in der Absicht, Frieden und Menschenrechte sicherzustellen, und in der Absicht, die Gesellschaft zu entwickeln. |
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FRANCIA / FRANKREICH |
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Articolo 88-1 |
Artikel 88-1 |
La Repubblica partecipa alle Comunità europee e all'Unione europea, costituite da Stati che hanno liberamente scelto, in virtù dei trattati che le hanno istituite, di esercitare in comune alcune delle loro competenze. |
Die Republik wirkt an den Europäischen Gemeinschaften und der Europäischen Union mit, welche aus Staaten bestehen, die sich freiwillig kraft der Gründungsverträge entschlossen haben, einige ihrer Kompetenzen gemeinsam auszuüben. |
Può partecipare all’Unione europea nelle condizioni previste dal Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa firmato il 29 ottobre 2004. |
Sie kann an der Europäischen Union nach Maßgabe des am 29. Oktober 2004 unterzeichneten Vertrages über eine Verfassung für Europa mitwirken. |
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Articolo 88-2 |
Artikel 88-2 |
Con riserva di reciprocità, e secondo le modalità previste dal Trattato sull'Unione europea siglato il 7 febbraio 1992, la Francia acconsente ai trasferimenti delle competenze necessarie alla costituzione della Unione economica e monetaria europea. |
Unter dem Vorbehalt der Gegenseitigkeit und gemäß den Bestimmungen des am 7. Februar 1992 unterzeichneten Vertrages über die Europäische Union stimmt Frankreich den zur Errichtung der Wirtschafts- und Währungsunion erforderlichen Kompetenzübertragungen zu. |
Alla medesima condizione e conformemente alle modalità previste nel Trattato istitutivo della Comunità europea, secondo quanto stipulato nel trattato siglato il 2 ottobre 1997, possono essere ammessi i trasferimenti di competenze necessari a determinare le norme relative alla libera circolazione delle persone e ai settori a ciò correlati. |
Unter dem gleichen Vorbehalt und gemäß den Bestimmungen des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft in der Fassung des am 2. Oktober 1997 unterzeichneten Vertrages kann den zur Festlegung der Regelungen über den freien Personenverkehr und die damit verbundenen Bereiche erforderlichen Übertragungen von Kompetenzen zugestimmt werden. |
La legge stabilisce le norme relative al mandato di arresto europeo in applicazione degli atti adottati in base al Trattato sull’Unione Europea. |
Das Gesetz legt die Regeln über den europäischen Haftbefehl in Anwendung der Rechtsakte fest, die auf Grundlagen des Vertrages über die EU ergangen sind. |
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Articolo 88-3 |
Artikel 88-3 |
Con riserva di reciprocità e secondo le modalità previste dal Trattato dell'Unione europea siglato il 7 febbraio 1992, il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali può essere accordato solo a cittadini dell'Unione residenti in Francia. Detti cittadini non possono esercitare le funzioni di sindaco o di assessore, né partecipare alla designazione degli elettori senatoriali e all'elezione dei senatori. Una legge organica votata nello stesso testo dalle due assemblee determina le condizioni d'applicazione del presente articolo. |
Vorbehaltlich der Gegenseitigkeit und gemäß den Bestimmungen des am 7. Februar 1992 unterzeichneten Vertrages über die Europäische Union, kann das aktive und passive Wahl-recht bei Kommunalwahlen nur Unionsbürgern mit Wohnsitz in Frankreich gewährt werden. Diese Bürger dürfen weder das Amt eines Bürgermeisters oder eines Beigeordneten ausüben, noch an der Nominierung der Wahlmänner zum Senat oder an der Wahl des Senators teilneh-men. Das Nähere zur Anwendung dieses Artikels regelt ein von beiden Kammern in gleicher Fassung beschlossenes verfassungsausführendes Gesetz. |
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Articolo 88-4 |
Artikel 88-4 |
Il Governo sottopone all'Assemblea nazionale ed al Senato, non appena inviati al Consiglio dell'Unione Europea, i progetti o le proposte di atti delle Comunità europee e dell'Unione europea che comportano disposizioni di natura legislativa. Può inoltre sottoporre a tali organi altri progetti o proposte di atti nonché qualunque documento rilasciato da un'istituzione dell'Unione europea. |
Unmittelbar nach ihrer Übermittlung an den Rat der Europäischen Union legt die Regierung der Nationalversammlung und dem Senat die Entwürfe oder Vorschläge von Rechtsakten der Eu-ropäischen Gemeinschaften und der Europäischen Union vor, die Bestimmungen gesetzlicher Natur enthalten. Sie kann ihnen auch die sonstigen Entwürfe oder Vorschläge von Rechtsakten sowie jegliches Dokument einer Institution der Europäischen Union vorlegen. |
Conformemente alle modalità stabilite dal regolamento di ciascuna assemblea, possono essere votate risoluzioni, all'occorrenza al di fuori delle sedute, sui progetti, le proposte o i documenti di cui al precedente comma.
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Gemäß den Bestimmungen der Geschäftsordnungen der beiden Kammern können, gegebe-nenfalls auch außerhalb der Sitzungsperioden, zu den im vorigen Absatz genannten Entwür-fen, Vorschlägen oder Dokumenten Entschließungen verabschiedet werden. |
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Articolo 88-5 |
Artikel 88-5 |
Ogni progetto di legge che aturorizza la ratifia di un trattato relativo all’adesione di uno Stato allUnione europea e alle Comunità europee è sottoposto a referendum dal Presidente della Repubblica. |
Jeden Gesetzentwurf, der zur Ratifizierung eines Vertrages über den Beitritt eines Staates zur Europäischen Union und zu den Europäischen Gemeinschaften ermächtigt, wird vom Präsidenten der Republik zum Volksentscheid gebracht. |
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GERMANIA / DEUTSCHLAND |
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Articolo 23 |
Artikel 23 |
1. Per la realizzazione di un'Europa unita la Repubblica federale tedesca collabora allo sviluppo dell'Unione Europea che è fedele ai principi federativi, sociali, dello Stato di diritto e democratico nonché al principio di sussidiarietà e che garantisce una tutela dei diritti fondamentali sostanzialmente paragonabile a quella della presente Legge fondamentale. La Federazione può a questo scopo, mediante legge approvata dal Bundesrat, trasferire diritti di sovranità. Per l'istituzione dell'Unione Europea, per le modifiche delle norme dei trattati e per le regolazioni analoghe, mediante le quali la presente Legge fondamentale viene modificata o integrata nel suo contenuto oppure mediante le quali tali modifiche e integrazioni vengono rese possibili, si applica l'articolo 79, commi 2 e 3. |
1. Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik Deutschland bei der Entwicklung der Europäischen Union mit, die demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen und dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist und einen diesem Grundgesetz im Wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz gewährleistet. Der Bund kann hierzu durch Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates Hoheitsrechte übertragen. Für die Begründung der Europäischen Union sowie für Änderungen ihrer vertraglichen Grundlagen und vergleichbare Regelungen, durch die dieses Grundgesetz seinem Inhalt nach geändert oder ergänzt wird oder solche Änderungen oder Ergänzungen ermöglicht werden, gilt Artikel 79 Abs. 2 und 3. |
2. Il Bundestag e i Länder, attraverso il Bundesrat, concorrono agli affari dell'Unione Europea. Il Governo federale deve informare esaurientemente e il più rapidamente possibile il Bundestag e il Bundesrat. |
2. In Angelegenheiten der Europäischen Union wirken der Bundestag und durch den Bundesrat die Länder mit. Die Bundesregierung hat den Bundestag und den Bundesrat umfassend und zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu unterrichten. |
3. Il Governo federale dà al Bundestag la possibilità di prendere posizione prima di concorrere agli atti normativi dell'Unione Europea. Il Governo federale prende in considerazione la posizione del Bundestag nelle trattative. I particolari sono stabiliti dalla legge. |
3. Die Bundesregierung gibt dem Bundestag Gelegenheit zur Stellungnahme vor ihrer Mitwirkung an Rechtsetzungsakten der Europäischen Union. Die Bundesregierung berücksichtigt die Stellungnahmen des Bundestages bei den Verhandlungen. Das Nähere regelt ein Gesetz. |
4. Il Bundesrat, deve essere reso partecipe alla formazione della volontà della Federazione, nella misura in cui il suo concorso sia richiesto sul piano interno per una misura analoga ovvero qualora i Länder siano competenti sul piano interno. |
4. Der Bundesrat ist an der Willensbildung des Bundes zu beteiligen, soweit er an einer entsprechenden innerstaatlichen Maßnahme mitzuwirken hätte oder soweit die Länder innerstaatlich zuständig wären. |
5. Qualora in una sfera di competenze esclusive della Federazione siano toccati interessi dei Länder, oppure qualora la Federazione abbia ad altro titolo il diritto di legiferare, il Governo federale prende in considerazione la posizione del Bundesrat. Se sono coinvolte in maniera preponderante competenze legislative dei Länder, l'organizzazione dei loro uffici o il loro procedimento amministrativo, nella formazione della volontà della Federazione deve essere considerato in modo determinante il parere del Bundesrat; in ogni caso deve essere mantenuta la responsabilità della Federazione per l’insieme dello Stato. Nelle questioni che possono comportare aumenti di spese o diminuzioni di entrate della Federazione, è necessario l'assenso del Governo federale. |
5. Soweit in einem Bereich ausschließlicher Zuständigkeiten des Bundes Interessen der Länder berührt sind oder soweit im Übrigen der Bund das Recht zur Gesetzgebung hat, berücksichtigt die Bundesregierung die Stellungnahme des Bundesrates. Wenn im Schwerpunkt Gesetzgebungsbefugnisse der Länder, die Einrichtung ihrer Behörden oder ihre Verwaltungsverfahren betroffen sind, ist bei der Willensbildung des Bundes insoweit die Auffassung des Bundesrates maßgeblich zu berücksichtigen; dabei ist die gesamtstaatliche Verantwortung des Bundes zu wahren. In Angelegenheiten, die zu Ausgabenerhöhungen oder Einnahmeminderungen für den Bund führen können, ist die Zustimmung der Bundesregierung erforderlich. |
6. Se sono coinvolte principalmente competenze legislative esclusive dei Länder, la tutela dei diritti che spettano alla Repubblica federale tedesca in qualità di Stato membro dell'Unione Europea deve di norma essere trasferita dalla Federazione ad un rappresentante dei Länder nominato dal Bundesrat. La tutela dei diritti si realizza con la partecipazione del Governo federale e di concerto con esso; rispettando la responsabilità della Federazione per l’insieme dello Stato. |
6. Wenn im Schwerpunkt ausschließliche Gesetzgebungsbefugnisse der Länder betroffen sind, soll die Wahrnehmung der Rechte, die der Bundesrepublik Deutschland als Mitgliedsstaat der Europäischen Union zustehen, vom Bund auf einen vom Bundesrat benannten Vertreter der Länder übertragen werden. Die Wahrnehmung der Rechte erfolgt unter Beteiligung und in Abstimmung mit der Bundesregierung; dabei ist die gesamtstaatliche Verantwortung des Bundes zu wahren. |
7. I particolari di cui ai commi dal quarto al sesto sono stabiliti da una legge che richiede l’assenso del Bundesrat. |
7. Das Nähere zu den Absätzen 4 bis 6 regelt ein Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf. |
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GRECIA / GRIECHENLAND |
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Articolo 28 |
Artikel 28 |
1. Le regole del diritto internazionale generalmente riconosciute, come pure i trattati internazionali dopo la loro ratifica e la loro entrata in vigore secondo le proprie disposizioni, fanno parte integrante del diritto interno greco e hanno un valore superiore alle eventuali disposizioni contrarie della legge. L’applicazione delle regole del diritto internazionale generale e dei trattati internazionali nei confronti degli stranieri è sempre sottoposta alla condizione della reciprocità. |
1. Die allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechtes sowie die internationalen Verträge nach ihrer gesetzlichen Ratifizierung und ihrer in ihnen geregelten Inkraftsetzung sind Bestandteile des inneren griechischen Rechtes und gehen jeder entgegenstehenden Gesetesbestimmung vor. Die Anwendung der Regeln des Völkerrechts und der internationalen Verträge gegenüber Ausländern erfolgt stets unter der Bedingung der Gegenseitigkeit. |
2. Al fine di servire un importante interesse nazionale e di promuovere la collaborazione con altri Stati, è possibile attribuire, attraverso un trattato o un accordo, competenze previste dalla Costituzione ad organismi di organizzazioni internazionali. Per la ratifica del trattato o dell’accordo è richiesta una legge votata dalla maggioranza dei tre quinti del numero complessivo dei Membri del Parlamento. |
2. Um wichtigen nationalen Interessen zu dienen und um die Zusammenarbeit mit anderen Staaten zu fördern, ist durch Verträge oder Abkommen die Zuerkennung von verfassungs-emäßen Zuständigkeiten an Organe internationaler Organisationen zulässig. Zur Verabschiedung von Ratifizierungsgesetzen für solche Verträge oder Abkommen ist eine Mehrheit von drei Fünfteln der Gesamtzahl der Abgeordneten erforderlich. |
3. La Grecia può liberamente apportare, con una legge votata a maggioranza assoluta del numero complessivo dei Membri del Parlamento, delle restrizioni all’esercizio della sovranità nazionale, purché tali restrizioni siano imposte da un rilevante interesse nazionale, non ledano i diritti dell’uomo e i fondamenti del regime democratico e siano compiute nel rispetto del principio di uguaglianza ed in condizioni di reciprocità. |
4. Griechenland stimmt freiwillig durch ein Gesetz, das der absoluten Mehrheit der Gesamtzahl der Abgeordneten bedarf, einer Einschränkung der Ausübung seiner nationalen Sou-veränität zu, wenn dies ein wichtiges nationales Interesse erfordert, die Menschenrechte und die Grundlagen der demokratischen Staatsordnung nicht angetastet werden und wenn es in Gleichberechtigung und Gegenseitigkeit erfolgt. |
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Clausola interpretativa. L’articolo 28 costituisce la base per la partecipazione del Paese al processo di integrazione europea. |
Auslegende Erklärung: Artikel 28 stellt den Grundstein für die Teilnahme des Landes an dem Verfahren der europäi-schen Integration dar. |
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IRLANDA / IRLAND |
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Articolo 29 |
Artikel 29 |
1. L’Irlanda aderisce all’ideale di pace e di cooperazione tra le nazioni fondato sulla giustizia e sulla moralità internazionale. |
1. Irland bekräftigt seine Ergebenheit gegenüber dem Ideal des Friedens und der freundschaftlichen Zusammenarbeit unter den Völkern auf der Grundlage internationaler Gerechtigkeit und Moral. |
2. L’Irlanda aderisce al principio della soluzione pacifica delle controversie internazionali per mezzo di arbitrati o di decisioni internazionali. |
2. Irland bekräftigt sein Festhalten am Grundsatz der friedlichen Erledigung internationaler Streitfragen durch schiedsrichterliche oder richterliche Entscheidung auf internationaler Ebene. |
3. L’Irlanda accetta i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti come regola di condotta nei suoi rapporti con altri Stati. |
3. Irland anerkennt die allgemein anerkannten Grundsätze des Völkerrechts als Richtschnur für seine Beziehungen zu anderen Staaten. |
4. 1. Le funzioni esecutive dello Stato per le relazioni internazionali sono esercitate in conformità all’art. 28 della presente Costituzione dal Governo o sotto la sua autorità. |
4. 1. In seinen auswärtigen Beziehungen oder in Verbindung mit diesen wird die vollziehende Gewalt des Staates nach Maßgabe des Art. 28 dieser Verfassung durch die Regierung oder mit deren Vollmacht ausgeübt. |
2. Ai fini dell’esercizio delle funzioni esecutive dello Stato per le relazioni internazionali il Governo può, nei limiti in cui glielo consentono le disposizioni legislative, utilizzare o adottare ogni mezzo, strumento o metodo di procedura utilizzati o adottati allo stesso scopo dai membri di qualsiasi gruppo o lega di nazioni con i quali lo Stato si associa ai fini della cooperazione internazionale in materie di comune interesse. |
2. Zum Zwecke der Erfüllung irgendwelcher Exekutivfunktionen des Staates oder in Verbindung mit seinen auswärtigen Beziehungen kann sich die Regierung in dem Ausmaß und unter Wahrung der Bedingungen, die durch Gesetz - falls ein entsprechendes Gesetz besteht - bestimmt werden können, jeglicher Organe, Mittel oder Methoden bedienen oder sie sich zu eigen machen, deren sich auch die Mitglieder jedweder Gruppe oder jedweden Bundes von Nationen, mit denen der Staat zum Zwecke internationaler Zusammenarbeit in Angelegenheiten von allgemeiner Bedeutung verbündet ist oder sich verbindet, bedienen oder die sie sich zu eigen machen. |
3. Lo Stato può aderire alla Comunità europea del carbone e dell’acciaio (istituita con il Trattato firmato a Parigi il 18 aprile 1951), alla Comunità economica europea (istituita con il Trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957), alla Comunità europea per l’energia atomica (istituita con il Trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957). Lo Stato può ratificare l’Atto Unico Europeo (firmato per conto degli Stati membri della Comunità in Lussemburgo il 17 febbraio 1986 e all’Aja il 28 febbraio 1986). |
3. Der Staat kann Mitglied der (durch den am 18. April 1951 in Paris unterzeichneten Vertrag begründeten) Europäischen Kohle- und Stahl-Gemeinschaft, der (durch den am 25. März 1957 in Rom unterzeichneten Vertrag begründeten) Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der (durch den am 25. März 1957 in Rom unterzeichneten Vertrag begründeten) Europäischen Atomenergiegemeinschaft werden. Der Staat darf die Einheitliche Europäische Akte ratifizieren (von den Mitgliedstaaten der Gemein-schaften am 17. Februar 1986 in Luxemburg und am 28. Februar 1986 im Haag unterzeichnet). |
4. Lo Stato può ratificare il Trattato sull’Unione Europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 e può divenire membro dell’Unione. |
4. Der Staat darf den Vertrag über die Europäische Union, unterzeichnet in Maastricht am 7. Februar 1992, ratifizieren und ein Mitglied dieser Union werden. |
5. Lo Stato può ratificare il Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull’Unione Europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi firmato ad Amsterdam il 2 ottobre 1997. |
5. Der Staat darf den Vertrag von Amsterdam, unterzeichnet in Amsterdam am 2. Oktober 1997, ratifizieren, der den Vertrag über die Europäische Union, die Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften und bestimmte zugehörige Rechtsakte ändern. |
6. Lo Stato può esercitare le opzioni o facoltà previste in base agli articoli 1.11, 2.5 e 2.15 del Trattato di cui alla sottosezione 5° del presente comma e in base al secondo e al quarto Protocollo annessi al Trattato citato soltanto previa approvazione di entrambe le Camere del Parlamento. |
6. Der Staat darf die durch die oder aufgrund der Art.1.11, 2.5 und 2.15 des in Ziffer 5 genannten Vertrags sowie die im zweiten und vierten Protokoll des nämlichen Vertrages vorgesehenen Optionen und freien Entscheidungen treffen. Jedoch muss jede dieser Entscheidungen den beiden Häusern des Oireachtas zur vorherigen Zustimmung vorgelegt werden. |
7. Lo Stato può ratificare il Trattato di Nizza che modifica il Trattato sull’Unione Europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi firmato a Nizza il 26 febbraio 2001. |
7. Der Staat darf den Vertrag von Nizza, unterzeichnet am 26. Februar 2001 in Nizza, ratifizieren, der den Vertrag über die Europäische Union, die Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften und bestimmte zugehörige Rechtsakte ändert. |
8. Lo Stato può esercitare le opzioni o facoltà previste in base agli articoli 1.6, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13 e 2.1 del Trattato di cui alla sottosezione 7° del presente comma soltanto previa approvazione di entrambe le Camere del Parlamento. |
8. Der Staat darf die durch die oder aufgrund der Art. 1.6, 1.9, 1.11, 1.13 und 2.1 des in Ziffer 7 genannten Vertrages vorgesehenen Optionen und freien Entscheidungen treffen, jedoch muss jede dieser Entscheidungen den beiden Häusern des Oireachtas zur vorherigen Zustimmungen vorgelegt werden. |
9. Lo Stato non adotta una decisione del Consiglio Europeo in materia di difesa comune in base all’articolo 12 del Trattato di cui alla sottosezione 7° del presente comma laddove la difesa comune coinvolga lo Stato. |
9. Der Staat darf keine Entscheidung des Europäischen Rates über die Etablierung einer gemeinsamen Verteidigung nach Art.1.2 des in Ziffer 7 genannten Vertrages annehmen, die den Staat in eine solche gemeinsame Verteidigung einschließt. |
10. Nessuna disposizione della presente Costituzione annulla le leggi approvate, gli atti o le misure adottate dallo Stato in ottemperanza agli obblighi di membro della UE o delle Comunità ovvero impedisce che le leggi approvate, gli atti o le misure adottati dalla UE o dalle Comunità, o dalle sue istituzioni, o dagli organi competenti secondo i Trattati istitutivi delle Comunità, abbiano forza di legge nello Stato. |
10. Keine Bestimmung dieser Verfassung macht staatliche Gesetze, Handlungen oder Maßnahmen ungültig, die in Erfüllung der Mitgliedschaftspflichten der Europäischen Union oder der Europäischen Gemeinschaften notwendig sind, oder hindert Gesetze, Handlungen oder Maßnahmen, die von der Europäischen Union oder den Europäischen Gemeinschaften oder deren Institutionen oder von Körperschaften, die nach den Gemeinschaftsverträgen eingerichtet werden, erlassen oder vorgenommen werden, daran, im Staate Rechtskraft zu erlangen. |
11. Lo Stato può ratificare l’Accordo sul brevetto comunitario raggiunto tra gli Stati membri delle comunità europee e concluso a Lussemburgo il 15 dicembre 1989. |
11. Der Staat darf das Abkommen über Gemeinschaftspatente ratifizieren, das zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften in Luxemburg am 15. Dezember 1989 abgeschlossen wurde. |
5. 1. Ogni accordo internazionale al quale lo Stato aderisce deve essere approvato dalla Camera dei rappresentanti. |
5. 1 Jedes internationale Abkommen, dem der Staat beitritt, wird dem Dáil Éireann vorgelegt. |
2. Lo Stato non è vincolato da alcun accordo internazionale che comporti un onere per la finanza pubblica se l’accordo non sia stato approvato dalla Camera dei rappresentanti. |
2. Der Staat wird durch kein internationales Abkommen gebunden, das eine Inanspruchnahme öffentlicher Mittel nach sich zieht, es sei denn, die Bedingungen des Abkommens seien durch den Dáil Éireann gebilligt. |
3. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli accordi e convenzioni di carattere tecnico e amministrativo. |
3. Dieser Absatz findet keine Anwendung auf Abkommen oder Konventionen technischen oder verwaltungsmäßigen Charakters. |
6. Nessun accordo internazionale entra a far parte dell’ordinamento interno dello Stato a meno che non sia così stabilito dal Parlamento. |
6. Kein internationales Abkommen wird Bestandteil der innerstaatlichen Rechtsordnung, es sei denn, dies werde vom Oireachtas bestimmt. |
7. 1. Lo Stato può vincolarsi all’Accordo Anglo-Irlandese sottoscritto a Belfast il 10 aprile 1998, d’ora in avanti denominato l’Accordo. |
7. 1. Der Staat darf zustimmen, dass er durch das britisch-irische Abkommen abgeschlossen in Belfast am 10. April 1998 und fortan Abkommen genannt, gebunden ist. |
2. Ogni organo istituito in base all’Accordo può esercitare i poteri e le funzioni ivi conferitegli nel rispetto in tutto o in parte dell’Isola d’Irlanda salvaguardando ogni altra disposizione della presente Costituzione che conferisca un potere o una funzione simile a persone o organi dello Stato nominati o insediati ai sensi della presente Costituzione. Ogni potere o funzione conferiti ad una tale istituzione in rapporto alla risoluzione di controversie può essere considerato aggiuntivo o sostituivo di qualunque potere o funzione analogo conferito dalla presente Costituzione a ogni persona o organo dello Stato in precedenza indicati. |
2. Jede durch das oder aufgrund des Abkommens errichtete Institution darf die ihr hierdurch übertragenen Befugnisse und Aufgaben wahrnehmen, und zwar für die ganze Insel Irland oder jeglichen Teil davon, unbeschadet jeder anderen Bestimmung dieser Verfassung, die eine vergleichbare Befugnis oder Aufgabe einer durch oder aufgrund der Verfassung ernannten, geschaffenen oder errichteten Person oder staatlichen Einrichtung zuweist. Jegliche Befugnis oder Aufgabe darf einer derartigen Institution bezüglich der Regelung oder Lösung von Streitigkeiten zusätzlich oder anstelle von Befugnissen und Aufgaben übertragen werden, die die Verfassung jeglicher Person oder einer staatlichen Einrichtung überträgt. |
8. Lo Stato può esercitare la giurisdizione extraterritoriale in conformità con i principi del diritto internazionale generale. |
8. Der Staat darf eine exterritoriale Hoheitsbefugnis in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Grundsätzen des Völkerrechts ausüben. |
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ITALIA / ITALIEN |
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Articolo 117 |
Artikel 117 |
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. |
Die gesetzgebende Gewalt wird vom Staat und von den Regionen unter Beachtung der Verfassung wie auch der sich aus dem Gemeinschaftsrecht und den internationalen Verpflichtungen ergebenen Bindungen ausgeübt. |
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: |
Der Staat besitzt die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz in folgenden Materien: |
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; (…) |
a) Außenpolitik und internationale Beziehungen des Staates; die Beziehungen des Staates zur Europäischen Union; das Asylrecht und Rechtsstellung der Bürger von Staaten, die nicht der Europäischen Union angehören; (…) |
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; |
Folgende Materien gehören zur konkurrierenden Gesetzgebung: die internationalen Beziehungen der Regionen und ihre Beziehung zur Europäischen Union; (…) |
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato |
Für alle Materien, die nicht ausdrücklich der staatlichen Gesetzgebung vorbehalten sind, steht den Regionen die Gesetzgebungsbefugnis zu. |
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. |
Die Regionen und die Autonomen Provinzen Trient und Bozen nehmen für die in ihre Zuständigkeit fallenden Materien an den Entscheidungen im Rahmen des Rechtsetzungsprozesses der Europäischen Union teil und sorgen für Anwendung und Durchführung von völkerrechtlichen Abkommen und Rechtsakten der Europäischen Union; dabei sind die Verfahrensbestimmungen zu beachten, die durch Staatsgesetz festgelegt werden, durch das die Einzelheiten der Ausübung der Ersetzungsbefugnis in Fällen der Untätigkeit geregelt sind. (…) |
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Articolo 120 |
Artikel 120 |
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. |
Die Region darf weder Zölle für Einfuhr, Ausfuhr oder Transitverkehr von Region zu Region einführen, noch Maßnahmen treffen, die den freien Personen- und Warenverkehr zwischen den Regionen irgendwie behindern, noch das Recht auf Arbeit in jedem beliebigen Teil des Staatsgebietes beschränken. |
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. |
Die Regierung ist - ohne Rücksicht auf die Gebietsgrenzen der lokalen Regierung - befugt, bei Nichtbeachtung internationaler Bestimmungen und Abkommen oder des Gemeinschaftsrechts oder bei großer Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicher-heit für Organe der Regionen, der Großstädte mit besonderen Status, der Provinzen und der Gemeinden zu handeln, sowie wenn es für den Schutz der Rechts- und Wirtschaftseinheit und insbesondere für den Schutz der wesentlichen Leistungen betreffend die Bürger- und Sozial-rechte erforderlich ist. Das Gesetz legt die Verfahren zur Gewährleistung dafür fest, dass die Ersetzungsbefugnis unter Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips und des Prinzips der loyalen Zusammenarbeit ausgeübt wird. |
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LETTONIA / LETTLAND |
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Articolo 68 |
Artikel 68 |
Tutti gli accordi internazionali, che incidono su materie che possono essere deliberate con il procedimento legislativo, devono essere ratificati dal Parlamento. |
Alle völkerrechtlichen Verträge, welche die auf dem Gesetzgebungswege zu erledigenden Fragen regeln, bedürfen der Zustimmung des Parlaments. |
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Articolo 79 |
Artikel 79 |
Gli emendamenti alla Costituzione sottoposti a referendum nazionale sono considerati approvati se almeno la maggioranza degli elettori ha votato a favore. Le leggi approvate, la decisione in merito alla appartenenza della Lettonia all’Unione Europea e le modifiche sostanziali nelle condizioni di tale appartenenza sottoposte a referendum nazionale si intendono approvate se partecipa alla votazione almeno la metà degli elettori che hanno partecipato alle ultime elezioni del Parlamentoe se la maggioranza di essi si esprime a favore della legge approvata, della decisione in merito alla appartenenza della Lettonia all’Unione Europea e delle modifiche sostanziali nelle condizioni di tale appartenenza. |
Die zur Volksabstimmung übergebenen Verfassungsänderungen gelten für angenommen, wenn mindestens eine Hälfte aller Wahlberechtigten ihnen zustimmt. Ein der Volksabstimmung unterbreiteter Gesetzentwurf, eine Entscheidung über den Beitritt Lettlands zur Europäischen Union oder substantielle Veränderungen der Bedingungen dieser Mitgliedschaft, die einer Volksabstimmung unterbreitet wurde, gelten als angenommen, wenn sich daran mindestens halb so viele Wähler beteiligt haben wie bei der vorangegangen Parlamentswahl und wenn die Mehrheit für den Gesetzentwurf, die Mitgliedschaft Lettlands in der Europäischen Union oder für substantielle Veränderungen der Bedingungen dieser Mitgliedschaft gestimmt hat. |
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LITUANIA / LITAUEN |
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Articolo 136 |
Artikel 136 |
La Repubblica di Lituania prende parte agli organismi internazionali a condizione che questi non contrastino con gli interessi e l’indipendenza dello Stato. |
Die Republik Litauen wirkt in internationalen Organisationen mit, soweit dies nicht im Widerspruch zu den Interessen und der Unabhängigkeit des Staates steht. |
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LUSSEMBURGO / LUXEMBURG |
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Articolo 37 |
Artikel 37 |
1. Il Granduca conclude i trattati. Tali trattati non entrano in vigore finché non sono approvati con legge e non sono pubblicati nel modo convenuto per le leggi. |
1. Der Großherzog schließt die Verträge. Die Verträge treten nicht in Kraft, ehe sie durch das Gesetz gebilligt und in der für die Veröffentlichungen der Gesetze vorgeschriebenen Form veröffentlicht worden sind. |
2. I trattati di cui al Capitolo III, Sezione 4, art. 49bis, sono approvati con una legge approvata alle condizioni di cui all’art. 114, co. 5[37]. |
2. Die in Kapitel III § 4 Art. 49bis, genannten Verträge werden durch ein gemäß Art. 114 Abs. 5 beschlossenes Gesetz gebilligt. |
3. I Trattati segreti sono aboliti. |
3. Die Geheimverträge werden abgeschafft. |
4. Il Granduca stabilisce i regolamenti ed i provvedimenti necessari per l’esecuzione dei trattati nelle forme che regolano le misure d’esecuzione delle leggi e con gli effetti a queste collegati, senza pregiudizio per le materie che sono riservate dalla Costituzione alla legge. |
4. Der Großherzog erlässt die zur Ausführung der Verträge erforderlichen Verordnungen und Erlasse in der Form, welche für die Maßnahmen zur Ausführung der Gesetze gelten, und mit der diesen Maßnahmen zukommenden Wirkung, unbeschadet der Bereiche, die von der Verfassung dem Gesetz vorbehalten sind. |
5. Qualunque cessione, scambio o aggiunta territoriale può aver luogo solo in virtù di una legge. |
5. Eine Gebietsabtretung, ein Gebietstausch und ein Gebietsanschluss darf nur auf Grund eines Gesetzes erfolgen. |
6. Il Granduca è a capo delle forze armate; dichiara guerra e la cessazione delle ostilità dopo essere stato autorizzato da un voto della Camera espresso a norma dell’art. 114, comma 5. |
6. Der Großherzog befehligt die Streitmacht; er erklärt den Krieg und die Be-endigung des Krieges, nachdem er dazu durch einen gemäß Artikel 114 Abs. 5 der Verfassung gefassten Beschluss der Kammer ermächtigt worden ist. |
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Articolo 49 bis |
Artikel 49 bis |
L’esercizio di attribuzioni riservato dalla Costituzione ai poteri legislativo, esecutivo e giudiziario può essere temporaneamente trasferito, sulla base di quanto stabilito in un trattato, a delle istituzioni di diritto internazionale. |
Die Ausübung von Befugnissen, die von der Verfassung der gesetzgebenden, der vollziehenden und der rechtsprechenden Gewalt vorbehalten sind, kann durch Vertrag vorübergehend Institutionen des internationalen Rechts übertragen werden. |
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MALTA |
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Articolo 65 |
Artikel 65 |
1. Secondo quanto disposto dalla presente Costituzione, il Parlamento può emanare leggi finalizzate al mantenimento della pace e dell’ordine e al buon governo di Malta in conformità del pieno rispetto dei diritti umani, dei principi generalmente accettati di diritto internazionale e degli obblighi internazionali e regionali di Malta, ed in particolare degli obblighi assunti con il Trattato di adesione all’Unione europea firmato ad Atene il 16 aprile 2003. |
1. Das Parlament kann gemäß den Bestimmungen dieser Verfassung Gesetze erlassen für die Aufrechterhaltung von Frieden und Ordnung und die verantwortungsvolle Führung des maltesischen Staates unter voller Einhaltung der Menschenrechte, der allgemein anerkannten Grundsätze des Völkerrechts und der internationalen und regionalen Verpflichtungen Maltas, insbesondere der Verpflichtungen, die sich aus dem am 16. April 2003 in Athen unterzeichneten Beitrittsvertrag zur Europäischen Union ergeben. |
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PAESI BASSI / NIEDERLANDE |
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Articolo 92 |
Artikel 92 |
I poteri legislativo, esecutivo e giudiziario possono essere conferiti a istituzioni internazionali in virtù o a norma di un trattato, soggetto, quando necessario, alle disposizioni dell’art. 91, comma 3[38]. |
Durch Vertrag oder Kraft eines Vertrages können völkerrechtlichen Organisationen Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und Rechtsprechungsbefugnisse übertragen werden, erforderlichenfalls unter Berücksichtigung von Artikel 91, Absatz 3. |
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Articolo 93 |
Artikel 93 |
Disposizioni di trattati e risoluzioni di istituzioni internazionali che possono essere vincolanti in virtù dei loro contenuti, diverranno vincolanti dopo la loro pubblicazione. |
Bestimmungen von Verträgen und Beschlüssen völkerrechtlicher Organisationen, die ihrem Inhalt nach allgemeinverbindlich sein können, haben Verbindlichkeit nach ihrer Veröffentlichung. |
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POLONIA / POLEN |
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Articolo 90 |
Artikel 90 |
1. La Repubblica Polacca può, in virtù di accordi internazionali, delegare ad organizzazioni o istituzioni internazionali le competenze degli organi dell’autorità statale in determinate questioni. |
1. Aufgrund eines völkerrechtlichen Vertrages kann die Republik Polen einer internationalen Organisation oder einem internationalen Organ die Kompetenz von Organen der staatlichen Gewalt in bestimmten Angelegenheiten übertragen. |
2. La legge di autorizzazione alla ratifica di un accordo internazionale di cui al comma 1 è approvata dalla Dieta a maggioranza di due terzi dei voti, in presenza di almeno la metà dei deputati, e dal Senato a maggioranza di due terzi dei voti, presente almeno la metà dei senatori. |
2. Das Zustimmungsgesetz zu einem völkerrechtlichen Vertrag im Sinne des Abs. 1 wird vom Sejm mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen in Anwesenheit von mindestens der Hälfte der gesetzlichen Abgeordnetenzahl und vom Senat mit der Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen in Anwesenheit von mindestens der Hälfte der gesetzlichen Zahl der Senatoren angenommen. |
3. L’autorizzazione alla ratifica di tali accordi può essere approvata con referendum nazionale secondo l’art. 125. |
3. Die Zustimmung zur Ratifizierung eines solchen Vertrages kann auch in einer Volksabstimmung gemäß Art. 125 beschlossen werden. |
4. Ciascuna decisione relativa alla scelta della procedure di autorizzazione alla ratifica è adottata dalla Dieta a maggioranza assoluta dei voti in presenza di almeno la metà dei deputati. |
4. Ein Beschluss über die Weise, in welcher der Ratifizierung zugestimmt werden soll, wird vom Sejm mit absoluter Mehrheit der Stimmen in Anwesenheit von mindestens der Hälfte der gesetzlichen Abgeordnetenzahl angenommen. |
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Articolo 91 |
Artikel 91 |
1. Dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Polacca, un accordo internazionale ratificato costituisce parte integrante del sistema giuridico statale ed è applicato direttamente, a meno che la sua applicazione dipenda dall’emanazione di un atto di recepimento. |
1. Nachdem ein ratifizierter völkerrechtlicher Vertrag im Gesetzblatt der Republik Polen veröffentlicht worden ist, bildet er einen Teil der innenstaatlichen Rechtsordnung und wird unmittelbar angewandt, es sei denn seine Anwendung setzt die Verabschiedung eines Gesetzes voraus. |
2. Un accordo internazionale, ratificato in base di una precedente autorizzazione espressa per legge, prevale sulla legge, qualora l’accordo non sia compatibile con tale legge. |
2. Der völkerrechtliche Vertrag, dessen Ratifizierung ein Zustimmungsgesetz vorausgegangen ist, hat den Vorrang einem Gesetz gegenüber, falls das Gesetz mit dem Vertrag unvereinbar ist. |
3. Il diritto, derivante da un accordo ratificato dalla Repubblica Polacca e costitutivo di un’organizzazione internazionale, è applicato direttamente e prevale sulle leggi interne in caso di conflittualità. |
3. Das von einer internationalen Organisation hervorgebrachte Recht wird unmittelbar angewandt und hat im Fall der Unvereinbarkeit mit dem Gesetz den Vorrang, wenn es sich so aus einem von der Republik Polen ratifizierten Vertrag, durch den eine internationale Organisation gebildet wird, ergibt. |
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PORTOGALLO / PORTUGAL |
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Articolo 7 |
Artikel 7 |
1. Il Portogallo rispetta, nelle relazioni internazionali, i principi dell’indipendenza nazionale, del rispetto dei diritti umani e dei diritti dei popoli, dell’uguaglianza tra gli Stati, della risoluzione pacifica dei conflitti internazionali, della non ingerenza negli affari interni degli altri Stati e della cooperazione con tutti i popoli per l’emancipazione e il progresso dell’umanità |
1. Portugal richtet sich in seinen internationalen Beziehungen nach den Grundsätzen der nationalen Unabhängigkeit, der Achtung der Menschenrechte, dem Selbstbestimmungsrecht der Völker, der Gleichheit unter den Staaten, der friedlichen Beilegung internationaler Streitigkeiten, der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten anderer Staaten und der Zusammenarbeit zwischen den Völkern im Dienste der Befreiung und des Fortschritts der Menschheit. |
2. Il Portogallo promuove l’abolizione dell’imperialismo, del colonialismo e di tutte le altre forme di aggressione, di dominazione e di sfruttamento nelle relazioni tra i popoli, cosi come il disarmo generale simultaneo e controllato, la dissoluzione dei blocchi politici e militari e la realizzazione di un sistema di sicurezza collettiva, al fine di creare un ordine internazione che assicuri pace e giustizia nelle relazioni tra i popoli. |
2. Portugal unterstützt die Abschaffung des Imperialismus, des Kolonialismus und jeglicher anderer Form der Aggression, der Beherrschung und der Ausbeutung unter den Völkern ebenso wie die allgemeine ausgewogene und kontrollierte Abrüstung, die Auflösung der militärisch-politischen Blöcke und die Einrichtung eines internationalen Sicherheitssystems zur Schaffung einer internationalen Ordnung, die den Frieden und die Gerechtigkeit in den Beziehungen zwischen den Völkern zu gewährleisten imstande ist. |
3. Il Portogallo il diritto dei popoli all’autodeterminazione, all’indipendenza e allo sviluppo, così come il diritto all’insurrezione contro tutte le forme di oppressione. |
3. Portugal erkennt das Recht der Völker auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit sowie auf Entwicklung ebenso an, wie das Recht auf Widerstand gegen jegliche Form der Unterdrückung. |
4. Il Portogallo mantiene relazioni privilegiate di amicizia e cooperazione con i Paesi di lingua portoghese. |
4. Portugal unterhält besondere freundschaftliche Beziehungen mit den Ländern des portugiesischen Sprachraums. |
5. Il Portogallo si impegna a rinforzare l’identità europea e a intensificare l’azione degli Stati europei in favore della democrazia, della pace, del progresso economico e della giustizia nelle relazioni tra i popoli. |
5. Portugal verpflichtet sich, den europäischen Einigungsprozess und die Vorhaben der europäischen Staaten für Demokratie, Frieden, wirtschaftlichen Fortschritt und Gerechtigkeit unter den Völkern zu unterstützen. |
6. In condizioni di reciprocità e nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato democratico di diritto e del principio di sussidiarietà e con l’obiettivo di realizzare la coesione economica, sociale e territoriale in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e la definizione e l’attuazione di una politica estera di difesa e sicurezza comune, il Portogallo può convenire sull’esercizio, in comune, in cooperazione o per mezzo delle istituzioni dell’Unione, dei poteri necessari alla costruzione e all’approfondimento dell’Unione europea. |
6. Portugal ist ermächtigt, nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit und unter Beachtung der fundamentalen Prinzipien des demokratischen Rechtsstaats und des Subsidiaritätsprinzips sowie im Hinblick auf die Verwirklichung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts, eines Freiheits-, Sicherheits- und Justizraumes und zur Festlegung und Ausführung einer gemeinsamen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Vereinbarungen über die gemeinschaftliche, in Zusammenarbeit mit den Organen der Europäischen Union oder durch diese zu erfolgende Ausübung der zur Bildung oder Festigung der Europäischen Union erforderlichen Befugnisse zu treffen. |
7. Al fine di realizzare una giustizia internazionale che promuova il rispetto dei diritti individuali e dei popoli, il Portogallo può accettare la giurisdizione del Tribunale penale internazionale, a condizione di reciprocità e conformemente alle norme dello statuto di Roma. |
7. Im Hinblick auf die Verwirklichung einer internationalen Gerichtsbarkeit, die die Achtung der Rechte der Menschen und Völker fördert, ist Portugal befugt, die Gerichtsbarkeit des Internationalen Strafgerichtshofs, unter der Bedingung der Vervollständigung und sonstiger Bestimmungen des Römischen Status, anzuerkennen. |
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Articolo 8 |
Artikel 8 |
1. Le norme e i principi del diritto internazionale generale o comune fanno parte integrante del diritto Portoghese. |
1. Die Regeln und Grundsätze des allgemeinen oder einheitlichen internationalen Rechts sind integraler Teil des portugiesischen Rechts. |
2. Le norme contenute nelle convenzioni internazionali regolarmente ratificate o approvate sono applicabili nell’ordinamento interno a partire dalla loro pubblicazione ufficiale, nella misura in cui vincolano lo Stato portoghese a livello internazionale. |
2. Die Regelungen der ordnungsgemäß ratifizierten oder gebilligten internationalen Vereinbarungen gelten innerhalb Portugals nach ihrer amtlichen Veröffentlichung und solange sie den Staat Portugal international binden. |
3. Le norme emanante dagli organi competenti delle organizzazioni internazionali di cui il Portogallo fa parte, sono applicabili direttamente nell’ordinamento interno, a condizione che ciò sia previsto nei rispettivi trattati istitutivi. |
3. Die Regelungen, die von den zuständigen Organen der internationalen Organisationen, in welchen Portugal Mitglied ist, aufgestellt werden, gelten unmittelbar innerhalb Portugals, sofern dies in den jeweiligen Verträgen entsprechend geregelt ist. |
4. Le disposizioni dei trattati che regolano l’Unione europea e le norme emanate dalle sue istituzioni nell’esercizio delle rispettive competenze sono applicabili nell’ordinamento interno prtoghese nei termini definiti dal diritto dell’Unione e nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato democratico di diritto. |
4. Die Regelungen der Verträge über die Europäischen Union und die von deren Organen im Rahmen ihrer Zuständigkeit erlassenen Rechtsakte gelten nach Maßgabe der von der Union aufgestellten Grundsätze unter Beachtung der fundamentalen Prinzipien des demokratischen Rechtsstaats als Bestandteile der nationalen Rechtsordnung. |
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REPUBBLICA CECA / TSCHECHIEN |
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Articolo 10a |
Artikel 10a |
1. Taluni poteri delle autorità della Repubblica Ceca possono essere trasferiti in virtù di un trattato ad organizzazioni o istituzioni internazionali. |
1. Bestimmte Befugnisse von Organen der Tschechischen Regierung können durch Vertrag auf internationale Organisationen oder Institutionen übertragen werden. |
2. La ratifica di un trattato ai sensi del comma 1 richiede il consenso del Parlamento, a meno che una legge costituzionale preveda che tale ratificazione debba essere approvata con un referendum. |
2. Die Ratifizierung eines Vertrags gemäß Abs.1 erfordert die Zustimmung des Parlaments, es sei denn, ein Verfassungsgesetz bestimmt, dass die Ratifizierung durch eine Volksab-stimmung erfolgen muss. |
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ROMANIA / RUMÄNIEN |
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Articolo 148 |
Artikel 148 |
1. L’adesione della Romania ai trattati istitutivi dell’Unione europea, al fine del trasferimento di alcuni poteri alle istituzioni comunitarie e dell’esercizio in comune con gli altri Stati membri delle competenze previste da questi trattati, si attua con legge adottata dalla Camera dei deputati e dal Senato, riuniti in seduta comune, con una maggioranza di due terzi del numero dei deputati e dei senatori. |
1. Der Beitritt Rumäniens zu den Gründungsverträgen der Europäischen Union, in dessen Rahmen bestimmte Befugnisse den Institutionen der Gemeinschaft übertragen werden und gemeinsam mit den anderen Mitgliedstaaten die in diesen Verträgen festgelegten Kompetenzen ausgeübt werden, erfolgt in Form eines Gesetztes, das in einer gemeinsamen Sitzung der Abgeordnetenkammer und des Senats mit Zweidrittelmehrheit der Abgeordneten und Senatoren verabschiedet wird. |
2 A seguito dell’adesione, le disposizioni dei trattati costitutivi dell’Unione europea e le altre disposizioni comunitarie obbligatorie, prevalgono sulle disposizioni contrarie contenute nelle leggi interne, secondo le modalità previste dall’atto di adesione. |
2. Infolge des Beitritts haben die Bestimmungen der Gründungsverträge der Europäischen Union sowie die übrigen verpflichtenden gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen gemäß den Bestimmungen des Beitrittsgesetzes Vorrang vor anders lautenden nationalen Rechtsvorschriften. |
3. Le disposizioni di cui ai commi (1) e (2) si applicano analogamente anche agli atti di revisione dei trattati costitutivi dell’Unione europea. |
3. Die Bestimmungen der Abschnitte (1) und (2) gelten darüber hinaus entsprechend für die Übernahme der Gesetze zur Änderung der Gründungsverträge der Europäischen Union. |
4. Il Parlamento, il Presidente della Romania, il Governo e l’autorità giudiziaria garantiscono l’adempimento degli obblighi derivanti dall’atto di adesione e dalle disposizioni di cui al comma (2). |
4. Das Parlament, der Präsident Rumäniens, die Regierung und die Justizbehörden gewährleisten die Umsetzung der sich aus dem Betrittsgesetz ergebenen Verpflichtungen sowie der Bestimmungen des Abschnitts (2). |
5. Il Governo trasmette ai due rami del Parlamento i progetti degli atti obbligatori prima che questi siano sottoposti all’approvazione delle istituzioni dell’Unione europea. |
5. Die Regierung leitet beiden Kammern des Parlaments einen Entwurf der obligatorischen Gesetze zu, bevor diese den Institutionen der Europäischen Union zur Genehmigung vorgelegt werden. |
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SLOVACCHIA / SLOWAKEI |
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Articolo 7 |
Artikel 7 |
1. La Repubblica Slovacca, può, a sua discrezione, entrare a far parte, insieme ad altri Stati, di una Unione di Stati. Una legge costituzionale, che sarà confermata da un referendum, deciderà sull’ingresso nell’Unione degli Stati, o sulla separazione dall’Unione. |
1. Die Slowakische Republik kann auf Grund freien Entschlusses in einen Staatsverband mit anderen Staaten eintreten. Über den Eintritt in einen Staatsverband mit anderen Staaten oder über den Austritt aus diesem Verband wird durch ein Verfassungsgesetz mit an-schließendem Referendum entschieden. |
2. La Repubblica Slovacca può, sulla base di un trattato internazionale, ratificato e promulgato con legge, o sulla base di tale trattato, trasferire l’esercizio di parte dei suoi poteri alla Comunità europea e all’Unione europea. Gli atti giuridicamente vincolanti della Comunità europea e dell’Unione europea hanno precedenza sulle leggi della Repubblica Slovacca. Il recepimento degli atti giuridicamente vincolanti che richiedono esecuzione sarà attuato con una legge o un regolamento del Governo a norma dell’art. 120, comma 2. |
2. Die Slowakische Republik kann durch einen internationalen Vertrag, der auf gesetzlich bestimmte Weise ratifiziert und verkündet wird oder auf der Grundlage eines solchen Vertrags die Ausübung eines Teils ihrer Befugnisse auf die Europäischen Gemeinschaften und die Europäische Union übertragen. Bindende Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften und die Europäische Union haben Vorrang vor den Gesetzen der Slowakischen Republik. Die Übertragung von bindenden Rechtsakten, die eine Implementierung verlangen, erfolgt durch Gesetz oder eine Verordnung der Regierung gemäß Art.120 Abs.2. |
3. La Repubblica Slovacca al fine di garantire la pace, la sicurezza e l’ordine democratico, alle condizioni stabilite da un trattato internazionale, può entrare a far parte di una organizzazione di mutua sicurezza collettiva. |
3. Die Slowakische Republik kann sich zur Aufrechterhaltung von Frieden, Sicherheit und Demokratie unter den durch einen internationalen Vertrag festgelegten Bedingungen einer Organisation kollektiver Sicherheit anschließen.
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4. I trattati internazionali sui diritti umani e le libertà fondamentali, dei trattati internazionali di natura politica, a carattere militare, dei trattati internazionali dai quali emerge una partecipazione della Repubblica Slovacca a organizzazioni internazionali, dei trattati internazionali economici a carattere generale, dei trattati internazionali per il cui esercizio è necessaria una legge, o che conferiscono direttamente diritti o impongono doveri a persone fisiche o giuridiche, richiedono, prima della ratifica, l’approvazione del Consiglio Nazionale della Repubblica Slovacca. |
4. Die Geltung internationaler Verträge über Menschenrechte und Grundfreiheiten; internationale politische Verträge; internationale Verträge militärischer Natur; internationale Verträge, die eine Mitgliedschaft der Slowakischen Republik in internationalen Organisationen nach sich ziehen; allgemeine internationale Wirtschaftsverträge; internationale Ver-träge, für deren Anwendung ein Gesetz erforderlich ist und internationale Verträge, die natürlichen oder juristischen Personen unmittelbar Rechte verleihen oder Pflichten auferlegen, benötigen vor der Ratifizierung die Zustimmung des Nationalrats der Slowakischen Republik. |
5. I trattati internazionali sui diritti umani e sulle libertà fondamentali e quelli per la cui esecuzione non è necessaria una legge, e i trattati internazionali che conferiscono direttamente diritti o impongono doveri a persone fisiche o giuridiche e che sono stati ratificati e promulgati con legge, hanno precedenza sulle leggi. |
4. Internationale Verträge über Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie internationale Verträge, für deren Anwendung ein Gesetz nicht erforderlich ist und internationale Verträge, die natürlichen oder juristischen Personen unmittelbar Rechte verleihen oder Pflichten auferlegen und die auf gesetzlich bestimmte Weise ratifiziert und verkündet wurden, haben Vorrang vor Gesetzen |
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Articolo 7a |
Artikel 7a |
La Repubblica Slovacca sostiene la coscienza nazionale e l’identità dei cittadini slovacchi all’estero, allo stesso modo sostiene le istituzioni da questi create per il raggiungimento di tale obiettivo e per rafforzare le loro relazioni con la madre patria. |
Die Slowakische Republik unterstützt das Nationalbewusstsein und die kulturelle Identität der im Ausland lebenden Slowaken sowie auch ihre zur Erreichung dieser Ziele errichteten Einrichtungen und ihre Beziehungen zum Mutterland. |
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SLOVENIA / SLOWENIEN |
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Articolo 3a |
Artikel 3a |
1. La Slovenia può, con un trattato internazionale ratificato dalla Camera di Stato con la maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i deputati, trasferire l’esercizio di una parte dei diritti sovrani alle organizzazioni internazionali che si fondano sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della democrazia e dei principi dello Stato di diritto, e può entrare in un’alleanza di difesa con gli stati che si fondano sul rispetto di tali valori. |
Slowenien kann durch ein internationales Abkommen, das von der Nationalversammlung mit Zweidrittelmehrheit der Stimmen aller Abgeordneten ratifiziert wird, die Ausübung der Teile der souveränen Rechte auf internationale Organisationen übertragen, die auf der Achtung der Menschrechte und Grundfreiheiten, der Demokratie und den Prinzipien des Rechtsstaates fundieren; sowie einem Verteidigungsbündnis beitreten mit Staaten, die auf Achtung dieser Werte fundieren. |
2. Prima della ratifica di un trattato internazionale di cui al comma precedente, la Camera di Stato può indire un referendum. La proposta soggetta a referendum viene accolta a maggioranza dei voti favorevoli di coloro che hanno votato in modo valido. La Camera di Stato è vincolata all’esito del referendum. Quando il referendum è stato effettuato, non può esserne indetto un altro sulla legge di ratifica di tale trattato. |
Vor der Ratifizierung des internationalen Abkommens aus dem vorherigen Absatz kann die Nationalversammlung einen Volksentscheid ausschreiben. Der Vorschlag ist durch Volksentscheid angekommen, wenn die Mehrheit der gültig abgegebenen Wählerstimmen für diesen Vorschlag abgegeben wurde. Die Nationalversammlung ist an den Ausgang des Volksentscheids gebunden. Wenn der Volksentscheid durchgeführt wurde, ist es nicht zulässig, wegen des Gesetzes über die Ratifizierung eines solchen internationalen Abkommens einen Volksentscheid auszuschreiben. |
3. Gli atti giuridici e le decisioni adottate nell’ambito delle organizzazioni internazionali alle quali la Slovenia ha trasferito parte dei suoi diritti sovrani, saranno applicati in Slovenia in conformità alla regolamentazione giuridica di tali organizzazioni. |
Rechtsakte und Entscheidungen, die im Rahmen der internationalen Organisationen verabschiedet wurden, auf die Slowenien Teile der Ausübung der souveränen Rechte überträgt, werden in Slowenien gemäß der Rechtsordnung dieser Organisation angewendet. |
4. Nel corso dei procedimenti di adozione di atti giuridici e decisioni in seno ad organizzazioni internazionali alle quali la Slovenia ha trasferito l’esercizio di parte dei suoi diritti sovrani, il Governa informa prontamente la Camera di Stato delle proposte relative a tali atti e decisioni e delle sue attività. La Camera di Stato può a tal proposito adottare posizioni che il Governo terrà in considerazione nella sua attività. Le relazioni tra la Camera di Stato e il Governo di cui al presente comma sono regolate in dettaglio da una legge adottata con la maggioranza dei due terzi dei voti dei deputati presenti. |
In den Verfahren der Verabschiedung von Rechtsakten und Entscheidungen in den internationalen Organisationen, auf welche Slowenien die Ausübung der Teile der souveränen Rechte überträgt, informiert die Regierung laufend die Nationalversammlung über die Vorschläge solcher Akte und Entscheidungen sowie über ihre Tätigkeit. Die Nationalversammlung kann darüber Standpunkte darlegen, die Regierung berücksichtigt sie bei ihrer Tätigkeit. Das Verhältnis zwischen der Nationalversammlung und der Regierung aus diesem Absatz wird exakter durch ein Gesetz geregelt, das mit Zweidrittelmehrheit der Stimmen der anwesenden Abgeordneten verabschiedet wird. |
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SPAGNA / SPANIEN |
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Articolo 93 |
Artikel 93 |
Con legge organica si può autorizzare la stipulazione di trattati per attribuire ad un'organizzazione o istituzione internazionale l'esercizio di competenze derivate dalla Costituzione. Spetta al Parlamento o al Governo, secondo il caso, garantire l'esecuzione di questi trattati e delle risoluzioni emanate dagli organismi internazionali o sovranazionali titolari dei poteri trasferiti. |
Durch ein Organgesetz kann der Abschluss von Verträgen autorisiert werden, durch die einer internationalen Organisation oder Institution die Ausübung von aus der Verfassung abgeleiteten Kompetenzen übertragen wird. Die Gewährleistung für die Erfüllung dieser Verträge und der Beschlüsse, die die internationalen oder supranationalen Organismen, denen die Kompetenzen übertragen wurden, fassen, obliegt je nach Fall den Cortes Generales oder der Regierung. |
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SVEZIA / SCHWEDEN |
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Articolo 5 |
Artikel 5 |
Il Parlamento può, nell’osservanza dei principi della forma di governo, trasferire i poteri decisionali nell’ambito dell’Unione Europea. Tale cessione di poteri decisionali può avvenire a condizione che, nel medesimo ambito cui essa è inerente, sia garantita una protezione dei diritti e delle libertà fondamentali equipollente a quella prevista dalla presente Legge sulla forma di governo e dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Il Parlamento autorizza tale cessione con delibera approvata da almeno tre quarti dei votanti. Il Parlamento può anche adottare tale decisione con la medesima procedura prevista per l’approvazione delle leggi fondamentali. La cessione di poteri decisionali non può essere approvata prima che il Parlamento abbia approvato l’accordo di cui all’articolo 2. |
Der Reichstag kann im Rahmen der Zusammenarbeit in der Europäischen Union Beschlussrechte übertragen, soweit sie die Grundsätze der Staatsform nicht berühren. Eine solche Übertragung setzt voraus, dass der Freiheits- und Rechtsschutz in dem Bereich der Zusammenarbeit, in dem die Beschlussrechte übertragen werden, demjenigen dieser Verfassung und der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten entspricht. Die Übertragung erfolgt durch einen Beschluss, dem mindestens drei Viertel der Abstimmenden zustimmen. Der Beschluss des Reichstages kann auch in der gleichen Weise erfolgen, in der Grundgesetze erlassen werden. Die Übertragung kann erst beschlossen werden, nachdem der Reichstag der Übereinkunft gem. § 2 zugestimmt hat. |
Il potere decisionale direttamente fondato sulla presente Legge sulla forma di governo e che presuppone l’adozione di norme di legge , l’impiego di finanze statali o la conclusione o denuncia di trattati od obblighi internazionali, può negli altri casi essere attribuito, entro determinati limiti, ad una organizzazione internazionale per la cooperazione pacifica di cui la Svezia sia o stia per diventare membro, o ad un tribunale internazionale. Non può essere trasferito alcun potere decisionale relativo all’adozione, alla modifica o all’abrogazione di una legge fondamentale, della Legge sul Parlamento o della legge concernente le elezioni del Parlamento, ovvero relativo alla limitazione di uno dei diritti e libertà fondamentali di cui al Capitolo 2. Alle decisioni concernenti la cessione del potere decisionale si applicano le disposizioni previste per la adozione delle leggi fondamentali. Qualora la ristrettezza dei tempi non consenta che la decisione venga presa con tale procedura, il Riksdag può approvare una deliberazione di cessione del potere decisionale a maggioranza di almeno cinque sesti dei votanti nonché di almeno tre quarti dei suoi componenti. |
In anderen Fällen kann ein Beschlussrecht, das sich unmittelbar auf diese Verfassung gründet und den Erlass von Vorschriften, die Verwendung staatlichen Vermögens oder den Abschluss bzw. die Kündigung internationaler Übereinkünfte und Verpflichtungen betrifft, in begrenztem Umfang auf eine zwischenstaatliche Organisation für friedliche Zusammenarbeit, der das Reich angeschlossen ist oder sich anschließen wird oder an einen zwischenstaatlichen Gerichtshof übertragen werden. Hierbei darf kein Beschlussrecht übertragen werden, das die Einführung, Änderung oder Aufhebung von Grundgesetzen, der Geschäftsordnung des Reichstages oder des Gesetzes über die Reichstagswahlen oder die Einschränkung der Grundrechte und Freiheiten gemäß Kap. 2 zum Gegenstand hat. Für den Übertragungsbeschluss gelten die Vor-schriften für das Gesetzgebungsverfahren bei Grundgesetzen. Ist es nicht möglich, einen Beschluss nach diesem Verfahren abzuwarten, erfolgt die Übertragung durch einen Beschluss des Reichstages, wenn mindestens fünf Sechstel der Abstimmenden und mindestens drei Viertel der Abgeordneten dafür stimmen. |
Qualora sia stabilito dalla legge che un trattato internazionale abbia l’efficacia della legge svedese, il Parlamento può disporre, mediante una decisione adottata secondo la procedura di cui al secondo comma, che abbia vigore nel Regno anche ogni successiva modifica di tale trattato. Tale decisione può riguardare soltanto modifiche successive di portata limitata. |
Ist gesetzlich vorgeschrieben, dass eine internationale Übereinkunft als schwedisches Recht zu gelten hat, kann der Reichstag durch einen gemäß der in Abs. 1 vorgeschriebenen Ordnung gefassten Beschluss bestimmen, dass auch künftige, für das Reich verbindliche Änderungen der Übereinkunft hier im Reich gültig sind. Ein derartiger Beschluss darf sich nur auf künftige Änderungen von begrenztem Umfang beziehen. |
Le funzioni giurisdizionali o amministrative che non sono direttamente fondate sulla presente Legge sulla forma di governo possono essere attribuite, in casi diversi da quelli di cui al primo comma, ad un altro Stato, ad un’organizzazione internazionale, o ad un’istituzione o unione straniera o internazionale mediante una delibera del Parlamento. Il Parlamento può anche autorizzare il Governo, o un’altra autorità statale, ad approvare in casi specifici tale trasferimento di funzioni. Qualora le funzioni in questione comprendano l’esercizio della autorità statale, la delibera del Parlamento deve essere adottata da una maggioranza non inferiore ai tre quarti dei votanti. Le decisioni del Parlamento relative al trasferimento di tali funzioni possono essere adottate con la medesima procedura prevista per l’approvazione delle leggi fondamentali. |
Aufgaben der Rechtspflege sowie Verwaltungsaufgaben, die sich nicht unmittelbar auf diese Verfassung gründen, können in anderen als den in Abs. 1 vorgesehenen Fällen durch Be-schluss des Reichstages auf einen anderen Staat, eine zwischenstaatliche Organisation oder eine ausländische oder internationale Einrichtung oder Vereinigung übertragen werden. Der Reichstag kann die Regierung oder andere Behörden durch Gesetz ermächtigen, in besonderen Fällen derartige Übertragungen zu beschließen. Beinhalten die Aufgaben Hoheitsverwa-tung, so ist für den Ermächtigungsbeschluss des Reichstages mindestens eine dreiviertel Mehrheit erforderlich. Reichstagsabschlüsse über derartige Übertragungen können auch gemäß dem bei Grundgesetzen vorgeschriebenen Gesetzgebungsverfahren gefasst werden. |
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Articolo 6 |
Artikel 6 |
Il Governo deve informare costantemente gli organi designati dal Parlamento in merito agli sviluppi del quadro della cooperazione con l’Unione Europea e consultarsi con essi. Disposizioni specifiche concernenti tale obbligo sono stabilite dalla Legge sul Parlamento. |
Die Regierung hat den Reichstag regelmäßig über die Zusammenarbeit im Rahmen der Europäischen Union zu informieren und mit dem vom Reichstag bestimmten Organ darüber zu beraten. Nähere Bestimmungen über die Informations- und Beratungspflichten regelt die Geschäftsordnung des Reichstages.
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Il Governo deve informare costantemente il Comitato consultivo per gli affari esteri in merito alle questioni riguardanti le relazioni internazionali che possono essere rilevanti per il Regno e deve consultare il Comitato su tali questioni in tutti i casi in cui ciò sia necessario. In tutte le questioni di politica estera di maggiore rilievo, il Governo deve consultare il Comitato, se possibile, prima di adottare le proprie decisioni. |
Die Regierung hat den Beirat für auswärtige Angelegenheiten regelmäßig über die außenpolitischen Verhältnisse, die für das Reich Bedeutung erlagen können, auf dem Laufenden zu halten und mit dem Beirat sooft erforderlich hierüber zu beraten. In allen auswärtigen Angelegenheiten von größerem Gewicht hat sich die Regierung vor der Entscheidung mit dem Beirat hierüber zu beraten. |
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UNGHERIA / UNGARN |
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Articolo 2a |
Artikel 2a |
1. In virtù di un trattato, la Repubblica di Ungheria, nella sua qualità di Stato membro dell’Unione europea, può esercitare alcuni poteri costituzionali unitamente agli altri Stati membri nei limiti dei diritti e degli obblighi conferiti dai trattati istitutivi dell’Unione Europea e delle Comunità Europee (qui di seguito citati come Unione Europea); questi poteri possono essere esercitati indipendentemente e tramite le istituzioni di Unione europea. |
1. Die Republik Ungarn kann im Interesse ihrer Teilnahme als Mitgliedsstaat an der Europäischen Union auf der Basis eines internationalen Vertrages - in einem zur Ausübung der sich aus den Gründungsverträgen der Europäischen Union bzw. der Europäischen Gemeinschaften (im Weiteren: Europäische Union) ergebenden Rechte und zur Erfüllung der Pflichten erforderlichen Maße - einzelne ihrer sich aus der Verfassung herleitenden Kom-petenzen gemeinsam mit den anderen Mitgliedsstaaten ausüben; diese Kompetenzausübung kann auch eigenständig, durch die Institutionen der Europäischen Union realisiert werden. |
2. La ratifica e la promulgazione dei trattati di cui al comma 1 deve essere approvata dalla maggioranza di due terzi dei membri del Parlamento. |
2. Zur Ratifizierung und Verkündung des internationalen Vertrages gemäß Absatz 1 ist eine Zweidrittelmehrheit der Parlamentsabgeordneten erforderlich. |
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Si riportano a parte le disposizioni recanti la clausola euoropea del Regno Unito e di Cipro.
Il Regno Unito non ha una Costituzione scritta. Tuttavia ad alcune leggi fondamentali viene generalmente riconosciuto un valore costituzionale. Tra queste l’European Communities Act, 1972, una parte del quale è qui riprodotto, contenente le disposizioni relative all’adesione del Regno Unito alle Comunità europee.
REGNO UNITO |
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Art. 2 |
Art. 2 |
Norme generali per l’attuazione dei Trattati |
General implementation of Treaties. |
1. Tutti i diritti, responsabilità, obblighi e restrizioni di volta in volta istituiti dai Trattati e tutti gli adempimenti e le procedure di volta in volta previste dai Trattati se non necessitano di ulteriori disposizioni applicative per avere efficacia all’interno del Regno Unito verranno riconosciuti e recepiti dalla legge, avranno valore esecutivo e dovranno essere osservati; l’espressione “diritto comunitario giuridicamente sanzionabile” ed espressioni analoghe devono essere interpretate attraverso l’applicazione della presente disposizione. |
1. All such rights, powers, liabilities, obligations and restrictions from time to time created or arising by or under the Treaties, and all such remedies and procedures from time to time provided for by or under the Treaties, as in accordance with the Treaties are without further enactment to be given legal effect or used in the United Kingdom shall be recognised and available in law, and be enforced, allowed and followed accordingly; and the expression "enforceable Community right" and similar expressions shall be read as referring to one to which this subsection applies. |
2. In qualsiasi momento successivo alla sua approvazione, Sua Maestà con decreto attuativo (Order in Council) e ogni ministro o dicastero competente con regolamento, possono produrre norme: |
2. Subject to Schedule 2 to this Act, at any time after its passing Her Majesty may by Order in Council, and any designated Minister or department may by regulations, make provision: |
(a) allo scopo di ottemperare a qualsiasi obbligo comunitario assunto dal Regno Unito, o di consentire che tale obbligo venga osservato, ovvero che qualsiasi diritto attribuito dal Regno Unito in virtù dei Trattati venga effettivamente esercitato; |
(a) for the purpose of implementing any Community obligation of the United Kingdom, or enabling any such obligation to be implemented, or of enabling any rights enjoyed or to be enjoyed by the United Kingdom under or by virtue of the Treaties to be exercised; or; |
(b) allo scopo di disciplinare materie connesse a tali obblighi o diritti ovvero stabilirne l’entrata in vigore o per dare applicazione al precedente comma 1; |
(b) for the purpose of dealing with matters arising out of or related to any such obligation or rights or the coming into force, or the operation from time to time, of subsection (1) above; |
e nell’esercizio di qualsiasi potere od obbligo derivante dalla legge, ivi compreso il potere di adottare provvedimenti o di dettare una disciplina attraverso orders, rules, regulations o altri atti normativi secondari, l’organo cui è conferito il potere o l’obbligo può fare riferimento alle finalità perseguite dalle norme comunitarie e a qualsiasi diritto o obbligo del tipo sopra citato. |
and in the exercise of any statutory power or duty, including any power to give directions or to legislate by means of orders, rules, regulations or other subordinate instrument, the person entrusted with the power or duty may have regard to the objects of the Communities and to any such obligation or rights as aforesaid. |
Nel presente comma “ministro o dicastero competente” indica il ministro della Corona o il dicastero al quale, di volta in volta, è attribuita la competenza su qualsiasi materia e per qualsiasi scopo, ma che resta soggetto alle limitazioni o alle condizioni (qualora ve ne siano) indicate nel decreto di attuazione. |
In this subsection "designated Minister or department" means such Minister of the Crown or government department as may from time to time be designated by Order in Council in relation to any matter or for any purpose, but subject to such restrictions or conditions (if any) as may be specified by the Order in Council. |
(…) |
(…) |
Art. 3 |
Art. 3 |
Decisioni relative ai Trattati e alle norme comunitaria e loro pubblicazione |
Decisions on, and proof of, Treaties and Community instruments |
1. Nel corso dei procedimenti giudiziari, qualsiasi problema relativo al significato o all’effetto di uno dei Trattati, o alla validità, significato o effetto di qualunque norma comunitaria, sarà considerata questione di diritto (question of law) (e, se non è investita la Corte Europea, essa sarà risolta in conformità ai principi dichiarati e alle decisioni già adottate dalla stessa o da ogni altra corte ad essa collegata). |
1. For the purposes of all legal proceedings any question as to the meaning or effect of any of the Treaties, or as to the validity, meaning or effect of any Community instrument, shall be treated as a question of law (and, if not referred to the European Court, be for determination as such in accordance with the principles laid down by and any relevant decision of the European Court or any court attached thereto). |
2. Si dovrà dare pubblicità ai Trattati, alla Gazzetta Ufficiale (Official Journal) delle Comunità e a qualsiasi decisione o parere della Corte Europea o di ogni altra corte ad essa collegata sulle questioni sopra indicate; la Gazzetta Ufficiale costituisce prova del contenuto di qualsiasi atto normativo o altro atto di una qualsiasi delle Comunità o di una delle istituzioni comunitarie. |
2. Judicial notice shall be taken of the Treaties, of the Official Journal of the Communities and of any decision of, or expression of opinion by, the European Court or any court attached thereto on any such question as aforesaid; and the Official Journal shall be admissible as evidence of any instrument or other act thereby communicated of any of the Communities or of any Community institution. |
(…) |
(…) |
Per quanto riguarda Cipro la Costituzione vigente è ancora quella del 1960, che non contiene ovviamente una clausola europea. La disposizione di seguito riprodotta è contenuta nella Costituzione della Repubblica unita di Cipro del 2004, mai entrata in vigore. Si tratta di un documento allegato all’Accordo fondativo a sua volta parte integrante del cosiddetto “Piano Annan”, predisposto dal Segretario generale delle Nazioni Unite nel 2003 come base per le trattative per risolvere la divisione dell’isola. In assenza di un accordo tra le due parti dell’isola, il Piano Annan è stato sottoposto ad un doppio referendum il 24 aprile 2004 e approvato solamente dalla maggioranza dei turco-ciprioti. Il pronunciamento negativo dei greco-ciprioti ha avuto come conseguenza l’ingresso nell’Unione europea della sola parte greca di Cipro, oltre alla non entrata in vigore della nuova Costituzione.
CIPRO |
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Art. 19 |
Article 19 |
1. La Repubblica unita di Cipro fa parte dell’Unione europea. |
1. The United Cyprus Republic shall be a member of the European Union. |
2. I governi degli Stati fondatori partecipano alla elaborazione della politica di Cipro nell’Unione europea. |
2. The governments of the constituent states shall participate in the formulation of the policy of Cyprus in the European Union. |
3. Cipro è rappresentata nell’Unione europea dal governo federale nelle materie di propria esclusiva o prevalente competenza. Nelle materia di competenza prevalente o esclusiva degli Stati fondatori, Cipro può essere rappresentata da un delegato del governo federale o, se abilitato, di uno degli Stati fondatori. |
3. Cyprus shall be represented in the European Union by the federal government in its areas of competence or where a matter predominantly concerns an area of its competence. Where a matter falls predominantly or exclusively into an area of competence of the constituent states, Cyprus may be represented either by a federal government or a constituent state representative, provided the latter is able to commit Cyprus. |
4. Le autorità federali o degli Stati fondatori competenti per materia assicurano l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza della Repubblica unita di Cipro all’Unione europea. |
4. Obligations of the United Cyprus Republic arising out of European Union membership shall be implemented by the federal or constituent state authority which enjoys legislative competence for the subject matter to |
5. Qualora uno Stato fondatore non adempia agli obblighi della Repubblica unita di Cipro nei confronti dell’Unione europea nelle materia di propria competenza e la Repubblica unita di Cipro e potrebbe essere ritenuta responsabile dall’Unione, il governo federale, dopo non meno di 90 giorni giorni dalla notifica (o un termine inferiore se indispensabile secondo) le condizioni dell’Unione europea, adotta le misure necessarie in sostituzione dello Stato costituente, che rimangono in vigore fino a quando lo Stato costituente adempie ai propri obblighi. |
5. If a constituent state fails to fulfil obligations of the United Cyprus Republic vis-à-vis the European Union within its area of competence and the United Cyprus Republic may be held responsible by the Union, the federal government shall, after notification of no less than 90 days (or a shorter period if indispensable according to European Union requirements), take necessary measures in lieu of the defaulting constituent state, to be in force until such time as that constituent state discharges its responsibilities. |
6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 saranno oggetto di un Accordo di cooperazione tra il governo federale e gli Stati costituenti. |
6. Paragraphs 2-5 of this Article shall be the subject of a Cooperation Agreement between the federal government and the constituent states. |
7. Ogni nuovo trattato o accordo sull’Unione europea, gli emendamenti ai tratti istitutivi dell’Unione, gli atti di ingresso nell’Unione europea di ogni Stato candidato o ogni accordo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, è ratificato da Cipro a meno che non vi si oppongano il Parlamento federale e la assemblee legislative di entrambi gli Stati fondatori. Il Presidente o il Vice Presidente del Consiglio presidenziale hanno il potere di sottoscrivere i rispettivi strumenti di ratifica e a impegnare con questi la Repubblica unita di Cipro |
7. Any new treaty or agreement on the European Union and amendments to the treaties on which the European Union is founded or acts of accession of any applicant states to the European Union, or any agreement entered into by the European Union together with its member states, shall be ratified by Cyprus unless this is opposed by the federal Parliament and both constituent state legislatures. The President or the Vice-President of the Presidential Council shall be entitled to sign the respective instrument of ratification and thereby bind the United Cyprus Republic. |
8. Nessuna disposizione di questa costituzione può annullare leggi, provvedimenti o altre misure adottate dal governo federale o dagli Stati costituenti in adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, nè impedire l’applicazione di leggi, provvedimenti o altre misure adottate dall’Unione europea, o da sue istituzioni, aventi forza di legge sull’intero territorio di Cipro. |
8. No provision of this Constitution shall invalidate laws, acts or measures by the federal government or the constituent states required by the obligations of European Union membership, or prevent laws, acts or measures by the European Union, or institutions thereof, from having the force of law throughout Cyprus. |
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[1] L’Osservatorio sulla legislazione è una struttura interservizi della Camera – incardinata nel Servizio Studi – che raccoglie dati e precedenti, statistiche e analisi sull’attività legislativa provenienti dai servizi legislativi e dai servizi di documentazione. La ricerca in oggetto è pubblicata nel Rapporto 2006 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea (Camera dei deputati, Osservatorio sulla legislazione, 22 gennaio 2007).
[2] I risultati qui esposti sono basati sulle risposte pervenute da parte di 11 Parlamenti.
[3] Sono qui riassunti gli esiti dell’invio di un questionario mirante ad analizzare in ciascun Paese l’intreccio di normative comunitarie, statali, regionali e locali nei settori presi a campione. Gli Stati che hanno risposto ai questionari sono fino ad ora 11. Le risposte pervenute presentano notevoli varietà di approcci e diversi gradi di approfondimenti e sono state integrate, in molti casi, con ulteriori verifiche compiute dagli Uffici della Camera dei deputati.
[4] Sentenza della Corte Costituzionale Federale 75, 223 (244); Sentenza della Corte Costituzionale Federale 85, 191 (204); Sentenza della Corte Costituzionale Federale 92, 203 (227).
[5] Sentenza della Corte Costituzionale Federale 75, 223 (244), su art. 24 GG versione vecchia (art. 23 GG), (evidenziazione dell'autrice)
[6] Sentenza della Corte Costituzionale Federale 37, 271 e segg..
[7] Sentenza della Corte Costituzionale Federale 37, 271 (285).
[8] Dopo che nelle successive sentenze si poteva osservare una svolta graduale di "Finché I", vedi Corte Costituzionale Federale, Neue Juristische Wochenschrift 1980, 519; Corte Costituzionale Federale, Neue Juristische Wochenschrift 1982, 507; Corte Costituzionale Federale, Neue Juristische Wochenschrift 1982, 512;
[9] Sentenza della Corte Costituzionale Federale 73, 339 e segg.
[10] Sentenza della Corte Costituzionale Federale 73, 339 (378).
[11] Sentenza della Corte Costituzionale Federale 73, 339 (387), (evidenziazioni dell'autrice).
[12] Corte Costituzionale Federale, Neue Juristische Wochenschrift 1987, 3077, con espresso riferimento a "Finché II".
[13] Sentenza della Corte Costituzionale Federale 89, 155 e segg.
[14] Gazzetta ufficiale tedesca II, pag. 1251.
[15] Sentenza della Corte Costituzionale Federale 89, 155 (181).
[16] Sentenza della Corte Costituzionale Federale 89, 155 (184).
[17] Sentenza della Corte Costituzionale Federale 89, 155 (186).
[18] Sentenza della Corte Costituzionale Federale 89, 155 (187).
[19] Sentenza della Corte Costituzionale Federale 89, 155 (174 e segg.).
[20] Sentenza della Corte Costituzionale Federale 102, 147 e segg.
[21] Sentenza della Corte Costituzionale Federale 102, 147 (165).
[22] Sentenza della Corte Costituzionale Federale 102, 147 (163).
[23] Legge sulla cooperazione tra Governo federale e Deutscher Bundestag in questioni riguardanti l'Unione Europea (EUZBBG) del 12.3.1993, Gazzetta ufficiale tedesca I, pag. 311, ultima modifica avvenuta con la legge del 17.11.2005, Gazzetta ufficiale tedesca I, pag. 3178.
[24] Accordo tra il Deutscher Bundestag e il Governo federale sulla cooperazione in questioni riguardanti l'Unione Europea nell'applicazione del § 6 della Legge sulla cooperazione di Governo federale e Deutscher Bundestag in questioni riguardanti l'Unione Europea (BTBregGVereinb) del 28.9.2006, Gazzetta ufficiale tedesca. I, pag. 2177.
[25] Legge sul Trattato del 29 ottobre 2004 per una Costituzione europea (disegno di legge del Governo federale), BT-Drs. 15/4900, accettazione da parte del Bundestag il 12.5.2005, delibera protocollo della seduta plenaria 15/175, pag. 16383 (D), approvazione del Bundesrat del 27.5.2005, BR-Drs. 339/05.
[26] Numero di pratica presso la Corte Costituzionale Federale 2 BvR 839/05.
[27] Hölscheidt/Menzenbach, Rechtliche Vorgaben für die Rettung der Verfassung für Europa (Disposizioni legali per salvare la Costituzione europea), Aktueller Begriff der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages (Termine attuale dei Servizi Scientifici del Deutscher Bundestag) 01/07 dell'8 gennaio 2007,
[28] In tal senso le conclusioni dell’avvocato generale Juliane Kokott del 15/12/2005 nella causa C-10/05. Cfr. anche sul punto le conclusioni dell'8 settembre 2005 nella causa C‑540/03, Parlamento/Consiglio e il 14 ottobre 2004 nelle cause riunite C‑387/02, C‑391/02 e C‑403/02, Berlusconi e altri; nello stesso senso le conclusioni dell'avvocato generale Poiares Maduro presentate il 29 giugno 2004 nella causa C‑181/03 P, Nardone, dell'avvocato generale Mischo, presentate il 20 settembre 2001 nelle cause riunite C‑20/00 e C‑64/00, Booker Aquaculture e Hydro Seafood, dell'avvocato generale Tizzano, presentate l'8 febbraio 2001 nella causa C‑173/99, e dell'avvocato generale Léger, presentate il 10 luglio 2001 nella causa C‑353/99 P, Hautala; più prudentemente si è espresso l'avvocato generale Alber nelle conclusioni da lui presentate il 24 ottobre 2002 nella causa C‑63/01, Evans.
[29] Si vedano, ad esempio, le sentenze relative alle cause T-112/98 e T-54/99.
[30] Come è noto, il Trattato costituzionale non è entrato in vigore a seguito dell’esito negativo delle consultazioni referendarie tenutesi in Francia e nei Paesi Bassi.
[31] In base alla giurisprudenza comunitaria tale principio può limitarsi esclusivamente per «esigenze imperative attinenti, in particolare, all'efficacia dei controlli fiscali, alla protezione della salute pubblica, alla lealtà dei negozi commerciali e alla difesa dei consumatori» (sentenza 20 febbraio 1979, in causa C-120/78, Rewe Zentral, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - GUCE).
[32] Come ad esempio nelle vicende relative all'aceto di vino italiano, alla birra tedesca, al gin, al formaggio olandese, alla pasta italiana, allo yogurt francese, nonché, da ultimo, al cioccolato e al prosciutto di Parma, rispettivamente, sentenza 9 dicembre 1981, causa C-193/80; 12 marzo 1987, causa C-178/84; 26 novembre 1985, causa C-182/84; 5 dicembre 2000, causa C-448/98; 14 luglio 1988, causa C-407/85.
[33] Sentenze 16 gennaio 1997, causa C-134/95; 9 settembre 1999, causa C-108/98; 21 ottobre 1999, causa C-97/98; 6 giugno 2000, causa C-281/98; 20 febbraio 2001, causa C-192/99; causa C-14/00.
[34] Tale riforma ha introdotto specifiche disposizioni al riguardo, affidando alle Regioni l'attuazione degli atti dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, nel rispetto tuttavia delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza (art. 117, quinto comma, Cost. nel nuovo testo; cfr. anche l’art. 120, secondo comma, in ordine al potere sostitutivo del Governo).
[35] In ordine all'esigenza di garanzia del principio autonomistico e del suo contemperamento con la necessaria dotazione in capo allo Stato di poteri congrui, anche in via d'urgenza, rispetto alle sue responsabilità comunitarie, si vedano anche le sentenze nn. 458 del 1995; 316 del 1993; 453 e 349 del 1991; 448 del 1990; 632 del 1988; 433 e 304 del 1987; 81 del 1979 e 182 del 1976.
[36] Relazione al Convegno annuale 2006 dell’Associazione Italiana Costituzionalisti: La circolazione dei modelli e delle tecniche del giudizio di costituzionalità in Europa, Roma, 27-28 ottobre 2006. Traduzione di Dimitri Girotto.
(http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/convegni/aic200610/dutheillet.html).
[37] Ovvero con la maggioranza prevista per la revisione costituzionale di non meno dei due terzi dei suffragi dei membri della Camera.
[38] Qualunque disposizione di un trattato che confligga con la costituzione o prefiguri conflitti con quest’ultima deve essere approvata dalla Camera del Parlamento a maggioranza dei due terzi dei voti.