Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza in Italia - La documentazione trasmessa dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza | ||
Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 67 | ||
Data: | 07/05/2007 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
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Camera dei deputati |
XV LEGISLATURA |
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SERVIZIO STUDI |
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Documentazione e ricerche |
Indagine conoscitiva |
La documentazione trasmessa dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza |
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n. 67 |
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7 maggio 2007 |
DIPARTIMENTO istituzioni
SIWEB
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: ac0243.doc
INDICE
Principali disposizioni normative in materia di sicurezza
§ Legge 1 aprile 1981, n. 121. Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
§ Legge 7 marzo 1986, n. 65. Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale
Accordi territoriali in materia di sicurezza integrata e promozione della legalità
Accordi in materia di sicurezza tra Ministero dell’Interno e Regioni
§ Emilia Romagna (2 maggio 2001)
§ Friuli Venezia-Giulia (27 marzo 2007)
Accordi Programma Quadro Sicurezza per lo sviluppo
§ Calabria (26 settembre 2003)
§ Basilicata (14 ottobre 2004)
§ Patto territoriale di Palermo (4 marzo 2002)
La I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati, nella seduta del 26 settembre 2006, ha deliberato lo svolgimento di un’indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza in Italia, sugli indirizzi della politica della sicurezza dei cittadini e sull'organizzazione e il funzionamento delle Forze di polizia.
Nell’ambito delle attività preliminari di documentazione, costituenti la prima fase dell’indagine conoscitiva, nel gennaio 2007 il Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, pref. Giovanni De Gennaro, ha trasmesso al Presidente della Commissione un ampio documento volto ad offrire un quadro generale di documentazione sulle materie che formano oggetto dell’indagine.
Il documento è articolato sui due temi del “sistema sicurezza” vigente in Italia e dello stato della sicurezza nelle sue interazioni con la società civile.
Il documento in oggetto è riprodotto nel presente dossier.
Lo accompagna una raccolta delle principali disposizioni normative che regolano gli assetti organizzativi della sicurezza in Italia ed una selezione di accordi territoriali in materia di sicurezza integrata e promozione della legalità, stipulati tra il Ministero dell’interno e varie regioni ed enti locali, entrambe realizzate a cura del Servizio studi.
Principali disposizioni
normative
in materia di sicurezza
Legge 22 dicembre 1975, n. 685.
Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
(artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater, 7)
(1)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1975, n. 342. Con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (Gazz. Uff. 2 marzo 1983, n. 60) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
(omissis)
Art. 6-bis
Attribuzioni del Ministro dell'interno.
1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle proprie competenze:
a) esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di coordinamento generale in materia dei compiti e delle attività delle forze di polizia; promuove altresì d'intesa con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro di grazia e giustizia, accordi internazionali di collaborazione con i competenti organismi esteri;
b) partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni dei Ministri degli affari esteri e della sanità, ai rapporti con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunità economica europea e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza nella materia di cui alla presente legge (10).
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(10) Aggiunto dall'art. 5, L. 26 giugno 1990, n. 162.
Art. 6-ter
Servizio centrale antidroga.
1. Per l'attuazione dei compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza si avvale del Servizio centrale antidroga, già istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 35 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2. Ai fini della necessaria cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio mantiene e sviluppa i rapporti con i corrispondenti servizi delle polizie estere, avvalendosi anche dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC)-Interpol, nonché con gli organi tecnici dei Governi dei Paesi esteri operanti in Italia.
3. Il servizio cura, altresí, i rapporti con gli organismi internazionali interessati alla cooperazione nelle attività di polizia antidroga.
4. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nell'ambito del Servizio centrale antidroga è equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza (11).
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(11) Aggiunto dall'art. 5, L. 26 giugno 1990, n. 162.
Art. 6-quater
Uffici antidroga all'estero.
1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori del territorio nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, personale appartenente al Servizio centrale antidroga, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualità di esperti, per lo svolgimento di attività di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga.
2. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato di una quota di venti unità, riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga.
3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio centrale antidroga può costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorità locali.
4. Agli uffici di cui al comma 3 è destinato personale del Servizio centrale antidroga, nominato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.
5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il personale e in lire un miliardo per le spese di carattere funzionale relativamente al 1990 (12).
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(12) Aggiunto dall'art. 5, L. 26 giugno 1990, n. 162.
Art. 7
Direzione e coordinamento dell'attività di prevenzione e repressione del traffico illecito.
[Il Ministro per l'interno costituisce, con proprio decreto, un ufficio di direzione e di coordinamento dell'attività di polizia volta alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope.
L'ufficio è posto alle dirette dipendenze del Ministro per l'interno e presieduto dal Ministro stesso o da un Sottosegretario da lui delegato, ed è composto da funzionari o ufficiali designati dalla Direzione generale della pubblica sicurezza, da ufficiali designati dal comando generale della guardia di finanza, dal comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonché da funzionari designati dal Ministro per la sanità, dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per gli affari esteri.
L'ufficio può proporre di istituire, fuori del territorio dello Stato, uffici collegati con le rappresentanze della Repubblica, determinandone i compiti.
Il Ministro per l'interno, quale capo dell'ufficio di cui ai commi precedenti, può chiedere all'autorità giudiziaria, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 307 del codice di procedura penale, ogni informazione ritenuta indispensabile, qualora vi sia sospetto di commissione di delitti previsti dalla presente legge e necessità di immediata prevenzione o di tempestivo accertamento dei medesimi.
L'autorità giudiziaria deve provvedere entro quarantotto ore; nel caso in cui non accolga la richiesta, l'autorità giudiziaria deve emettere provvedimento motivato] (13).
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(13) Abrogato dall'art. 35, L. 1° aprile 1981, n. 121.
(omissis)
D.L. 15 dicembre 1979, n. 626, conv., con mod., Legge 14
febbraio 1980, n. 23.
Norme per l'attuazione del coordinamento delle forze di polizia.
(1)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 dicembre 1979, n. 342 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 14 febbraio 1980, n. 23 (Gazz. Uff. 15 febbraio 1980, n. 45).
Art. 1
Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica quale organo ausiliario di consulenza del Ministro dell'interno per l'esercizio delle sue attribuzioni di alta direzione e di coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'interno ed è composto da un Sottosegretario di Stato per l'interno, designato dal Ministro con funzioni di vice presidente, dal capo della polizia, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza.
Il Ministro dell'interno può richiamare a partecipare alle riunioni del Comitato: dirigenti generali del Ministero dell'interno, l'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, nonché altri rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato, delle Forze armate e può invitare alle stesse riunioni competenti dell'Ordine giudiziario.
Un funzionario con qualifica dirigenziale espleta le funzioni di segretario del Comitato.
Art. 2
Attribuzioni del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Il Comitato esamina ogni questione di carattere generale relativa alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e all'ordinamento ed organizzazione delle forze di polizia ad esso sottoposta dal Ministro dell'interno.
Spetta al Comitato esprimersi:
a) sugli schemi dei provvedimenti di carattere generale concernenti le forze di polizia;
b) sui piani per l'attribuzione delle competenze funzionali e territoriali alle forze di polizia;
c) sulla pianificazione finanziaria relativa alle forze di polizia;
d) sulla pianificazione dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;
e) sulla pianificazione della dislocazione e del coordinamento delle forze di polizia e dei loro servizi tecnici;
f) sulle linee generali per l'istruzione, l'addestramento, la formazione e specializzazione del personale delle forze di polizia.
Art. 3
Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia.
Ai fini dell'attuazione delle direttive e degli ordini impartiti dal Ministro nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica è costituito un ufficio, sotto la direzione del capo della polizia o di un suo delegato, che espleta compiti di:
a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e la loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia;
b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica;
c) elaborazione della pianificazione generale dei servizi di ordine e sicurezza pubblica;
d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;
e) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione delle forze di polizia e dei loro servizi tecnici;
f) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni finanziarie relative alle singole forze di polizia;
g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali.
Per l'espletamento delle funzioni predette è assegnato all'ufficio di cui al primo comma, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonché personale delle altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati.
Art. 3-bis
Le modalità di raccolta, valutazione e classificazione, la natura e l'entità dei dati e delle informazioni di cui alla lettera a) dell'art. 3, l'accesso ad essi e l'uso, la tutela dei singoli nonché i controlli complessivi saranno regolati per legge (2).
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(2) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 febbraio 1980, n. 23.
Art. 3-ter
Collegamenti e sale operative comuni tra le forze di polizia.
Il Ministro dell'interno, nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento, impartisce direttive ed emana provvedimenti per stabilire collegamenti tra le sale operative delle forze di polizia e istituisce, in situazioni di particolari necessità, con proprio decreto, d'intesa con i Ministri interessati, sale operative comuni (3).
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(3) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 febbraio 1980, n. 23.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Legge 1 aprile 1981, n. 121.
Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
(1) (2)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 aprile 1981, n. 100, S.O.
(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 13 settembre 2002, n. 71; Circ. 23 marzo 2005, n. 6;
- Ministero del tesoro: Circ. 6 agosto 1998, n. 70; Circ. 18 giugno 1998, n. 1070/M/22(1)/GAB;
- Ministero dell'interno: Circ. 7 agosto 1999, n. 333-G/2.3.81; Circ. 29 dicembre 1999, n. 333-G/2.1.84;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 29 febbraio 1996, n. 27402; Circ. 10 giugno 1996, n. 29906.
Capo I
Amministrazione della pubblica sicurezza e coordinamento delle forze di polizia
Art. 1
Attribuzioni del Ministro dell'interno.
Il Ministro dell'interno è responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed è autorità nazionale di pubblica sicurezza. Ha l'alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordina in materia i compiti e le attività delle forze di polizia.
Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Restano ferme le competenze del Consiglio dei ministri previste dalle leggi vigenti.
Art. 2
Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Il Ministro dell'interno espleta i propri compiti in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica avvalendosi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Art. 3
Amministrazione della pubblica sicurezza.
L'Amministrazione della pubblica sicurezza è civile ed ha un ordinamento speciale.
Le sue funzioni sono esercitate:
a) dal personale addetto agli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si articola (3);
b) dalle autorità provinciali, dal personale da esse dipendente nonché dalle autorità locali di pubblica sicurezza;
c) dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sotto la direzione delle autorità centrali e provinciali di pubblica sicurezza.
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(3) Lettera così sostituita dall'art. 6, L. 31 marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui allo stesso art. 6.
Art. 4
Dipartimento della pubblica sicurezza.
Nell'àmbito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è istituito il dipartimento della pubblica sicurezza che provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell'interno:
1) all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica;
2) al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia;
3) alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato;
4) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'interno.
5
Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza.
Il dipartimento della pubblica sicurezza si articola nei seguenti uffici e direzioni centrali:
a) ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6;
b) ufficio centrale ispettivo;
c) direzione centrale della polizia criminale;
d) direzione centrale per gli affari generali;
e) direzione centrale della polizia di prevenzione;
f) direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale;
g) direzione centrale del personale;
h) direzione centrale per gli istituti di istruzione;
i) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale (4);
l) direzione centrale per i servizi di ragioneria (5).
l-bis) direzione generale di sanità, cui è preposto, il dirigente generale medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato (6).
Al dipartimento è proposto il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.
Al capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Con le medesime modalità si provvede per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il Comandante generale della Guardia di finanza, per il Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e per il Direttore generale per l'economia montana e per le foreste (7).
Al dipartimento sono assegnati due vice direttori generali, di cui uno per l'espletamento delle funzioni vicarie e l'altro per l'attività di coordinamento e di pianificazione.
Il vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie è prescelto tra i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato (8).
L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro o del direttore generale, ha il compito di verificare l'esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro e del direttore generale; riferire sulla attività svolta dagli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; verificare l'efficienza dei servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile.
La determinazione del numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro (9).
Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali sono preposti dirigenti generali.
Alla direzione centrale per i servizi di ragioneria può essere preposto un dirigente generale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno (10).
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(4) Lettera così modificata dall'art. 5, L. 12 agosto 1982, n. 569.
(5) Lettera aggiunta dall'art. 5, L. 12 agosto 1982, n. 569.
(6) Lettera aggiunta dall'art. 3-bis, D.L. 4 ottobre 1990, n. 276.
(7) Periodo aggiunto dall'art. 11-bis, D.L. 21 settembre 1987, n. 387.
(8) Comma così sostituito dall'art. 68, comma 1, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.
(9) Comma così sostituito dall'art. 45, L. 10 ottobre 1986, n. 688. Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 31 marzo 2005, n. 45.
(10) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 12 agosto 1982, n. 569.
Art. 6
Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia.
Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:
a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia;
b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica;
c) elaborazione della pianificazione generale dei servizi d'ordine e sicurezza pubblica;
d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;
e) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione delle forze di polizia e dei relativi servizi tecnici;
f) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni finanziarie relative alle singole forze di polizia;
g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali.
Per l'espletamento delle funzioni predette è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonché personale delle altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati.
Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici possono essere conferiti incarichi anche ad estranei alla pubblica amministrazione.
Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di amministrazione e non possono superare l'anno finanziario; possono essere rinnovati per non più di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o più amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. È comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio, anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse.
Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando è tenuto a dichiarare per iscritto, sotto sua personale responsabilità che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma. Il conferimento dell'incarico è, altresì, subordinato ad apposito nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, ove trattisi di pubblico dipendente.
Il compenso è stabilito, in relazione all'importanza ed alla durata dell'incarico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 7
Natura e entità dei dati e delle informazioni raccolti.
Le informazioni e i dati di cui all'articolo 6, lettera a), devono riferirsi a notizie risultanti da documenti che comunque siano conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, o risultanti da sentenze o provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da atti concernenti l'istruzione penale acquisibili ai sensi dell'articolo 165-ter del codice di procedura penale o da indagini di polizia.
In ogni caso è vietato raccogliere informazioni e dati sui cittadini per il solo fatto della loro razza, fede religiosa od opinione politica, o della loro adesione ai princìpi di movimenti sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali, nonché per la legittima attività che svolgano come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopraindicati.
Possono essere acquisite informazioni relative ad operazioni o posizioni bancarie nei limiti richiesti da indagini di polizia giudiziaria e su espresso mandato dell'autorità giudiziaria, senza che possa essere opposto il segreto da parte degli organi responsabili delle aziende di credito o degli istituti di credito di diritto pubblico.
Possono essere altresì acquisiti le informazioni e i dati di cui all'articolo 6 in possesso delle polizie degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea e di quelli di confine, nonché di ogni altro Stato con il quale siano raggiunte specifiche intese in tal senso.
Possono essere inoltre comunicati alle polizie indicate al precedente comma le informazioni e i dati di cui all'articolo 6, che non siano coperti da segreto istruttorio.
Art. 8
Istituzione del Centro elaborazione dati.
È istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 6, lettera a), e all'articolo 7 (11).
Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'articolo 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente.
Con decreto del Ministro dell'interno è costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno (12).
[Ogni amministrazione, ente, impresa, associazione o privato che per qualsiasi scopo formi o detenga archivi magnetici nei quali vengano inseriti dati o informazioni di qualsivoglia natura concernenti cittadini italiani, è tenuta a notificare l'esistenza dell'archivio al Ministero dell'interno entro il 31 dicembre 1981 o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale l'archivio sia stato installato od abbia avuto un principio di attivazione. Entro il 31 dicembre 1982 il Governo informerà il Parlamento degli elementi così raccolti ai fini di ogni opportuna determinazione legislativa a tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini. Il proprietario o responsabile dell'archivio magnetico che ometta la denuncia è punito con la multa da trecentomila lire a tre milioni] (13).
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(11) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 31 marzo 2005, n. 45, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(12) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 31 marzo 2005, n. 45, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(13) Comma abrogato dall'art. 43, L. 31 dicembre 1996, n. 675. L'abrogazione è stata confermata dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 9
Accesso ai dati ed informazioni e loro uso.
L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11 (14).
L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente è consentito all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.
È comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste dall'articolo 6, lettera a). È altresì vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo.
[Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di comportamenti può essere fondata esclusivamente su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalità dell'interessato] (15).
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(14) Comma così modificato dall'art. 26, L. 10 ottobre 1986, n. 668.
(15) Comma abrogato dall'art. 43, L. 31 dicembre 1996, n. 675. L'abrogazione è stata confermata dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 10
Controlli.
1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità precedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima (16).
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali (17).
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi (18) (19).
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(16) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 31 marzo 2005, n. 45. Vedi, anche, l'art. 56, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
(17) Vedi, anche, l'art. 56, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
(18) Vedi, anche, gli artt. 56 e 152, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
(19) Articolo così sostituito prima dall'art. 42, L. 31 dicembre 1996, n. 675 come modificato dall'art. 5, D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123 (Gazz. Uff. 10 maggio 1997, n. 107), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e poi dal comma 3 dell'art. 175, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Art. 11
Procedure.
Mediante regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le procedure per la raccolta dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 6, lettera a), e all'articolo 7, per l'accesso e la comunicazione dei dati stessi ai soggetti previsti dall'articolo 9, nonché per la correzione o cancellazione dei dati erronei e la integrazione di quelli incompleti (20).
Un particolare regime di autorizzazioni da parte dei capi dei rispettivi uffici e servizi, quando non siano questi a fare diretta richiesta dei dati e delle informazioni, deve essere previsto dal regolamento per i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 9.
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(20) Il regolamento di cui al presente comma è stato approvato con D.P.R. 3 maggio 1982, n. 378.
Art. 12
Sanzioni.
Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni della presente legge, o al di fuori dei fini previsti dalla stessa, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi.
Art. 13
Prefetto.
Il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza.
Il prefetto ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende all'attuazione delle direttive emanate in materia.
Assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti (21).
A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia.
Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività.
Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni sull'attività delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo.
Il prefetto tiene informato il commissario del Governo nella regione sui provvedimenti che adotta nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge.
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(21) Periodo aggiunto dall'art. 12, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.
Art. 14
Questore.
Il questore è autorità provinciale di pubblica sicurezza.
Il questore ha la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione.
A tale scopo il questore deve essere tempestivamente informato dai comandanti locali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica.
Art. 15
Autorità locali di pubblica sicurezza.
Sono autorità locali di pubblica sicurezza il questore nel capoluogo di provincia e i funzionari preposti ai commissariati di polizia aventi competenza negli altri comuni.
Ove non siano istituiti commissariati di polizia, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo.
Quando eccezionali esigenze di servizio lo richiedono, il prefetto, o il questore su autorizzazione del prefetto, può inviare funzionari della Polizia di Stato, nei comuni di cui al comma precedente, per assumere temporaneamente la direzione dei servizi di pubblica sicurezza. Resta in tale caso sospesa la competenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.
Le autorità provinciali di pubblica sicurezza, ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica e della prevenzione e difesa dalla violenza eversiva, sollecitano la collaborazione delle amministrazioni locali e mantengono rapporti con i sindaci dei comuni.
Art. 16
Forze di polizia.
Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica (22).
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato (23) (24).
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso (25).
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(22) Vedi, anche, l'art. 32, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298.
(23) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 342 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 16, secondo comma, e 43, sollevata in riferimento agli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione.
(24) Vedi, anche, l'art. 32, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298.
(25) Vedi, anche, l'art. 26, D.Lgs. 3 aprile 2001, n. 155.
Art. 17
Funzioni e servizi di polizia giudiziaria.
Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, in conformità a quanto stabilito dal codice di procedura penale. A tal fine, il dipartimento della pubblica sicurezza provvede, nei contingenti necessari, determinati dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, all'istituzione e all'organizzazione dei servizi di polizia giudiziaria anche in base alle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento.
Art. 18
Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica quale organo ausiliario di consulenza del Ministro dell'interno per l'esercizio delle sue attribuzioni di alta direzione e di coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'interno ed è composto da un Sottosegretario di Stato per l'interno, designato dal Ministro, con funzioni di vice presidente, dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza. Del Comitato fa parte anche il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria ed il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato (26).
Il Ministro dell'interno può chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato dirigenti generali del Ministero dell'interno, l'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, nonché altri rappresentanti dell'amministrazione dello Stato e delle forze armate; può invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario, di intesa con il procuratore competente.
Un funzionario con qualifica dirigenziale espleta le funzioni di segretario del Comitato.
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(26) Comma così modificato prima dall'art. 12, D.L. 13 maggio 1991, n. 152 e poi dall'art. 7, D.Lgs. 3 aprile 2001, n. 155.
Art. 19
Attribuzioni del Comitato nazionale.
Il Comitato esamina ogni questione di carattere generale relativa alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e all'ordinamento ed organizzazione delle forze di polizia ad esso sottoposta dal Ministro dell'interno.
Il Comitato deve esprimersi:
a) sugli schemi dei provvedimenti di carattere generale concernenti le forze di polizia;
b) sui piani per l'attribuzione delle competenze funzionali e territoriali alle forze di polizia;
c) sulla pianificazione finanziaria relativa alle forze di polizia;
d) sulla pianificazione dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;
e) sulla pianificazione della dislocazione e del coordinamento delle forze di polizia e dei loro servizi tecnici;
f) sulle linee generali per l'istruzione, l'addestramento, la formazione e la specializzazione del personale delle forze di polizia.
Art. 20
Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Presso la prefettura è istituito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza.
Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e del Corpo forestale dello Stato, nonché dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali (27).
Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della prevenzione dei reati, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate ai problemi da trattare, con particolare riguardo ai responsabili dei competenti uffici dell'Amministrazione penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo delle capitanerie di porto, e, d'intesa con il presidente della provincia o con il sindaco, i responsabili degli altri uffici delle Amministrazioni locali interessate o della polizia municipale (28).
Il prefetto può invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario, d'intesa con il procuratore della Repubblica competente.
Alla convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno del comitato provvede il prefetto. La convocazione è in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza della comunità locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine o della sicurezza pubblica in ambito comunale. Per la trattazione delle medesime questioni, su richiesta del sindaco, è altresì integrato, ove occorra, l'ordine del giorno del comitato (29).
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(27) Comma prima sostituito dall'art. 160, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nel testo integrato dal D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 279 (Gazz. Uff. 12 agosto 1999, n. 188), e dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472 e poi così modificato dall'art. 5, comma 6, L. 6 febbraio 2004, n. 36.
(28) Comma prima sostituito dall'art. 16, L. 26 marzo 2001, n. 128 e poi così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.
(29) Comma aggiunto dall'art. 160, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nel testo integrato dal D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 279 (Gazz. Uff. 12 agosto 1999, n. 188).
Art. 21
Collegamenti e sale operative comuni tra le forze di polizia.
Il Ministro dell'interno, nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento, impartisce direttive ed emana provvedimenti per stabilire collegamenti tra le sale operative delle forze di polizia e istituisce, in casi di particolare necessità, con proprio decreto di concerto con i Ministri interessati, sale operative comuni.
Art. 22
Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.
È istituita, presso il dipartimento della pubblica sicurezza, la scuola di perfezionamento per le forze di polizia.
I corsi svolti dalla scuola sono indirizzati all'altra formazione e all'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle forze di polizia per un'adeguata e qualificata preparazione nelle materie attinenti ai compiti istituzionali.
La frequenza e il superamento con esito favorevole dei corsi costituisce titolo per l'avanzamento in carriera.
Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno, si provvede a stabilire i criteri e le modalità di ammissione alla scuola, di nomina dei docenti e di svolgimento dei corsi, nonché a determinare le strutture e l'ordinamento della scuola.
Capo II - Ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
Art. 23
Personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e il Corpo di polizia femminile sono disciolti.
Gli appartenenti ai ruoli del personale civile della carriera direttiva della pubblica sicurezza e gli appartenenti ai ruoli dei corpi di cui al primo comma entrano a fare parte dei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità e in base alle norme di inquadramento indicate dalla presente legge e dai decreti da emanare ai sensi dell'articolo 36.
I ruoli del personale di cui al precedente comma, che esplica funzioni di polizia, quelli del personale che svolge attività tecnica o scientifica attinente ai servizi di polizia, nonché quelli del personale che esplica attività di carattere professionale attinente ai servizi di polizia di cui all'articolo 36, assumono la denominazione di ruoli della Polizia di Stato.
Il trattamento economico va differenziato in modo da tener conto prioritariamente delle specifiche attività istituzionali assolte dal personale che esplica funzioni di polizia rispetto a quello appartenente agli altri ruoli che fanno parte della Polizia di Stato.
Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.
Il personale appartenente ai ruoli degli operai permanenti delle scuole di polizia ed al ruolo degli operai dei magazzini del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza entra a far parte dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno secondo le disposizioni di cui all'articolo 40.
Art. 24
Compiti istituzionali della Polizia di Stato.
La Polizia di Stato esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione. Essa tutela l'esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità; tutela l'ordine e la sicurezza pubblica; provvede alla prevenzione e alla repressione dei reati; presta soccorso in caso di calamità ed infortuni.
Art. 25
Personale della Polizia di Stato.
La Polizia di Stato espleta i servizi di istituto con personale maschile e femminile con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera.
I requisiti psico-fisici e attitudinali, di cui debbono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, che esplicano funzioni di polizia, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.
Art. 26
Trasferimento di compiti e attribuzioni.
I compiti e le attribuzioni svolti dalla direzione generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, dagli uffici da essa dipendenti e dai disciolti corpi di cui all'articolo 23 sono esercitati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza e dagli uffici da essa dipendenti, secondo le disposizioni della presente legge.
Art. 27
Bandiere e decorazioni.
Le bandiere appartenenti e le decorazioni concesse al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo della polizia femminile sono attribuite alla Polizia di Stato.
Art. 28
Dotazioni.
Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli equipaggiamenti, i beni immobili ed ogni altra dotazione appartenenti ai corpi di cui all'articolo 23 sono attribuiti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Art. 29
Accordi e convenzioni con le forze armate.
Gli accordi per l'uso delle attrezzature militari, gli impegni di assistenza e le convenzioni con enti e con le forze armate, vigenti per il personale civile di pubblica sicurezza e per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si applicano all'Amministrazione della pubblica sicurezza, salvo che sia diversamente disposto dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro competente.
Art. 30
Armamento e divise.
I criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale dei ruoli della suddetta Amministrazione che svolge funzioni di polizia sono stabiliti, anche in difformità alle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Il Ministro dell'interno con proprio decreto determina le caratteristiche delle divise degli appartenenti alla Polizia di Stato nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.
Art. 31
Ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
[L'Amministrazione della pubblica sicurezza è articolata in:
1) organi centrali di cui agli articoli 4 e 5;
2) questure, uffici provinciali articolati con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno;
3) ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi speciali compiti di protezione e di vigilanza istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano, con la organizzazione, le dotazioni di personale e mezzi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno;
4) commissariati istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano e alle dipendenze delle questure, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza;
5) posti di polizia distaccati, istituiti alle dipendenze delle questure, per esigenze particolari o di carattere temporaneo, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza;
6) uffici periferici alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza competenti;
7) reparti mobili, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno;
8) istituti di istruzione, presso il dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di istruzione, addestramento e perfezionamento del personale secondo l'ordinamento stabilito nel capo IV;
9) gabinetti di polizia scientifica, reparti di volo, reparti la cui costituzione deriva da esigenze di inquadramento, operative e di gestione ed assistenza anche sanitaria del personale, centri di coordinamento operativo, centri di raccolta di materiali e mezzi, nonché centri telecomunicazioni, centri motorizzazione, centri elettronici e meccanografici a livello nazionale, interregionale, regionale e provinciale alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza anche per esigenze generali di supporto del Ministero dell'interno, con l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Per specifiche attività di polizia investigativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza, possono essere stabilite, con decreto del Ministro dell'interno, forme di coordinamento regionale e interregionale. Le strutture sanitarie esistenti presso il Ministero dell'interno conservano l'attuale destinazione funzionale.
Le dotazioni di personale e mezzi sono determinate tenendo conto dell'organico risultante dall'attuazione di quanto disposto dal punto X) dell'articolo 36] (30).
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(30) Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208.
Art. 32
Questura e uffici dipendenti.
La questura è ufficio provinciale, che assolve compiti di direzione e organizzazione dei servizi operativi, nonché le funzioni attribuite dalle legge e dai regolamenti vigenti.
I commissariati e i posti di polizia sono istituiti in relazione ad appositi indici determinati dall'ufficio di cui all'articolo 5, lettera a), tenendo presenti i fattori incidenti sull'ordine e la sicurezza pubblica e debbono essere diretti a realizzare un ampio decentramento di funzioni e l'impiego di personale nei comuni e nei quartieri, particolarmente ai fini della prevenzione.
Il dipartimento della pubblica sicurezza può autorizzare i questori a delegare funzioni di polizia amministrativa, con esclusione di quelle attinenti alle misure di prevenzione, ai dirigenti dei commissariati.
Art. 33
Reparti mobili.
I reparti mobili sono istituiti per la tutela dell'ordine pubblico e per esigenze di pubblico soccorso.
I predetti reparti o unità organiche degli stessi possono essere chiamati a concorrere ad altre operazioni di pubblica sicurezza e ai servizi di istituto svolti dagli organi territoriali di polizia, previa autorizzazione del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
Ai reparti mobili in servizio di ordine pubblico è assegnato di norma, personale maschile.
L'obbligo di permanenza in caserma è stabilito con apposite norme contenute nel regolamento di servizio di cui all'articolo 111.
I reparti mobili debbono disporre di attrezzature atte a prestare soccorso in caso di calamità; il personale che vi presta servizio dovrà essere preparato allo speciale impiego.
Art. 34
Uffici di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera.
[Gli uffici di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera provvedono, ai livelli di propria competenza territoriale, alla direzione e al coordinamento operativo dei rispettivi uffici in cui si articolano.
Gli appartenenti ai predetti uffici concorrono alle operazioni di polizia svolte dagli organi territoriali e dai reparti mobili secondo le norme stabilite con il regolamento di servizio di cui all'articolo 111, primo comma.
Ai fini dell'attuazione del coordinamento di cui al capo primo, i dirigenti degli uffici suddetti devono riferire al questore relativamente alle questioni concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica] (31).
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(31) Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208.
Art. 35
Soppressione dell'Ufficio antidroga.
Fermi restando i compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia, di cui all'articolo 6 della presente legge, è abrogato l'articolo 7 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 .
I compiti e le attribuzioni già conferite all'ufficio di cui all'articolo 7 della legge citata nel comma precedente sono attribuiti al dipartimento della pubblica sicurezza, presso il quale è istituito un apposito servizio della Direzione centrale della polizia criminale, in cui confluiscono il personale, le strutture e le dotazioni dell'ufficio stesso (32).
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(32) Vedi, ora, la L. 15 gennaio 1991, n. 16.
Capo III - Ordinamento del personale
36
Ordinamento del personale.
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, da armonizzarsi, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
I) istituzione di ruoli per il personale che esplica funzioni di polizia, di ruoli per il personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia, nonché di ruoli per il personale che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia per il cui esercizio occorre la iscrizione in albi professionali. All'espletamento delle funzioni di carattere istituzionale si provvede con personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. All'espletamento delle funzioni di carattere amministrativo, contabile e patrimoniale, nonché delle mansioni esecutive non di carattere tecnico ed operaie si provvede con personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno (33);
II) suddivisione del personale, che esplica funzioni di polizia, nel ruolo degli agenti, ruolo degli assistenti, ruolo dei sovrintendenti, ruolo degli ispettori, ruolo dei commissari e ruolo dei dirigenti, con l'osservanza delle seguenti disposizioni:
1) al personale appartenente al ruolo degli agenti sono attribuite mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; in relazione all'anzianità e ai meriti di servizio devono essere previste almeno due qualifiche, ferme restando le mansioni suddette;
2) al personale appartenente al ruolo degli assistenti sono attribuite mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonché eventuali incarichi specialistici, di coordinamento e di comando di uno o più agenti in servizio operativo; sono previste almeno tre qualifiche e a quella più elevata viene attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;
3) al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite funzioni nello stesso ambito, ma di più alto livello rispetto a quelle di cui al numero precedente, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nonché funzioni di comando di posti di polizia o di piccole unità operative cui impartisce ordini dei quali controlla la esecuzione e di cui risponde; devono essere previste almeno quattro qualifiche e determinate le corrispondenti funzioni;
4) al personale appartenente al ruolo degli ispettori sono attribuite specifiche funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa; sono altresì attribuite funzioni di direzione, di indirizzo e coordinamento di unità operative e la responsabilità per le direttive o istruzioni impartite nelle predette attività e per i risultati conseguiti. In caso di temporanea assenza o di impedimento, possono sostituire il titolare nella direzione di uffici o di reparti. Devono essere previste quattro qualifiche e determinate le corrispondenti funzioni;
5) al personale appartenente al ruolo dei commissari sono attribuite funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, di direzione di uffici, di comando di reparti, implicanti un responsabile apporto professionale e la valutazione di opportunità nell'ambito delle direttive ricevute; devono essere previste almeno quattro qualifiche e determinate le corrispondenti funzioni;
6) al personale appartenente al ruolo dei dirigenti sono attribuite, ove occorra, oltre alle funzioni già previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , le funzioni che si renderà eventualmente necessario prevedere nel contesto del nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza;
III) suddivisione del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;
IV) suddivisione del personale che esplica mansioni di carattere professionale, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;
V) previsione che, fino a quando le esigenze di servizio non saranno soddisfatte dal personale che espleta attività amministrative, contabili e patrimoniali e dal personale appartenente ai ruoli da istituire secondo quanto previsto dai precedenti punti III) e IV), il personale civile della pubblica sicurezza, del Corpo di polizia femminile e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che, all'entrata in vigore della presente legge, espleta le suddette attività, continuerà, salvo esigenze di servizio e fermo restando l'inquadramento cui avrà diritto, a svolgere le attività nelle quali è impiegato; eguale disciplina è riservata al personale adibito a svolgere attività assistenziali o ad esse connesse;
VI) previsione che il personale di cui al precedente punto V) acceda a domanda e previa prova pratica nelle varie qualifiche funzionali dei ruoli stessi - fino a quella corrispondente alla qualifica apicale del ruolo direttivo - in relazione alle mansioni esercitate all'atto del passaggio in tali ruoli, fino alla copertura di non oltre il cinquanta per cento rispettivamente dei posti previsti per l'esercizio di dette mansioni amministrative, contabili e patrimoniali e delle dotazioni organiche dei ruoli di cui ai precedenti punti III) e IV);
VII) previsione che dopo l'applicazione del precedente punto VI) possa accedere, a domanda e previa prova pratica, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili per ogni qualifica, nelle varie qualifiche dei ruoli di cui ai precedenti punti III) e IV) anche personale proveniente da altre amministrazioni dello Stato, che svolga attività tecniche proprie delle qualifiche stesse; previsione che al suddetto personale venga attribuito il trattamento economico più favorevole, convertendo in scatti d'anzianità la parte del precedente trattamento eventualmente eccedente quello previsto nei nuovi ruoli;
VIII) previsione, nella determinazione delle funzioni per il personale di cui ai punti II), III) e IV) di compiti di formazione e istruzione;
IX) previsione che prima di procedere all'inquadramento di cui al punto X):
1) venga riconosciuto ad ogni effetto giuridico e amministrativo il servizio prestato in posizione di ausiliario dai funzionari con questa qualifica, nominati dopo il 25 aprile 1945 e transitati successivamente in ruolo;
2) agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si applichino, con la stessa decorrenza, i benefici di progressione nella carriera derivati ai funzionari di pubblica sicurezza dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 ;
3) agli ufficiali fino al grado di tenente colonnello prima di procedere alle operazioni di cui al punto X), numero 19), si estendono, ai fini esclusivamente giuridici, i criteri di progressione in carriera fino alla qualifica di vice questore aggiunto previsti per i funzionari di pubblica sicurezza anche prima dell'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
Restano fermi i criteri per la valutazione dell'anzianità fissati al punto X), numero 19), e quelli per il passaggio alla dirigenza di cui al punto XIII);
4) la dotazione organica dei primi dirigenti della polizia femminile sia elevata da quattro a venti unità e all'attribuzione dei posti portati in aumento si provveda secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583 ;
X) determinazione, per ciascuno dei ruoli istituiti e, ove occorra, per singole qualifiche, delle dotazioni organiche, in modo da assicurare la funzionalità dell'ordinamento e l'efficienza delle strutture dell'amministrazione e da evitare che il personale venga distolto dai compiti specificamente previsti per ogni ruolo. In particolare:
1) previsione che il personale avente attualmente il grado di guardia e guardia scelta venga inquadrato nelle qualifiche del ruolo degli agenti secondo l'anzianità di servizio;
2) previsione che il personale avente attualmente la qualifica di appuntato venga inquadrato nel ruolo degli assistenti secondo i seguenti criteri:
2a) inquadramento nella prima qualifica degli appuntati che abbiano fino a quindici anni di anzianità di servizio rispettando l'ordine di ruolo;
2b) inquadramento nella qualifica intermedia degli appuntati che abbiano fino a ventiquattro anni di anzianità di servizio rispettando l'ordine di ruolo;
2c) inquadramento nella qualifica finale degli appuntati che abbiano superato i ventiquattro anni di anzianità di servizio o i dieci anni di anzianità di grado rispettando l'ordine di ruolo;
3) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di appuntato, e che sia risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di vicebrigadiere di pubblica sicurezza, venga inquadrato nella seconda qualifica del ruolo dei sovrintendenti, in soprannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale posto in questa posizione, rispettando l'ordine cronologico dei singoli concorsi e nell'ambito di ciascun concorso la graduatoria di merito per gli appuntati;
4) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di vicebrigadiere venga inquadrato, anche in soprannumero, nella seconda qualifica del ruolo dei sovrintendenti e quello appartenente al ruolo dei brigadieri nella terza qualifica del ruolo dei sovrintendenti;
5) previsione che i marescialli siano inquadrati nelle quattro qualifiche del ruolo degli ispettori in ragione delle sottoelencate aliquote:
5a) la metà dei posti disponibili nella qualifica finale;
5b) i tre quinti dei posti disponibili nelle qualifiche intermedie;
5c) i due quinti dei posti disponibili nella qualifica iniziale;
6) previsione che l'inquadramento di cui al numero precedente abbia luogo nel seguente modo:
6a) nella qualifica finale, secondo l'ordine di graduatoria, i marescialli carica speciale, che abbiano superato un concorso per titoli di servizio, i marescialli di I classe scelti e di I classe, che abbiano superato un concorso interno per titoli di servizio e colloquio, fino alla copertura dell'aliquota prevista nel numero 5a);
6b) nella terza qualifica, i marescialli carica speciale che non abbiano superato il concorso o che non vi abbiano partecipato, nonché, fino alla copertura dell'aliquota prevista dal numero 5b), i marescialli di I classe scelti e di I classe, che, idonei al suddetto concorso interno per titoli e colloquio, non abbiano trovato collocazione nella qualifica finale per mancanza di posti disponibili;
6c) nella seconda o nella prima qualifica, lino alla copertura delle aliquote previste dai numeri 5b) e 5c), i marescialli di I classe scelti e di I classe che idonei al suddetto concorso interno per titoli e colloquio, non abbiano trovato collocazione nella terza o nella seconda qualifica per mancanza di posti disponibili;
6d) previsione che il personale di cui ai numeri 6b) e 6c) sia inquadrato nella seconda e poi nella terza e quindi nella quarta qualifica del ruolo degli ispettori, secondo l'ordine della graduatoria e ove non abbia successivamente demeritato in ragione dei posti che si rendano nel tempo disponibili in quelle qualifiche e nei limiti delle aliquote di cui al numero 5);
7) previsione che, ultimato l'inquadramento di cui ai precedenti punti e verificata la disponibilità di posti nella terza, nella seconda o nella prima qualifica del ruolo degli ispettori, sia bandito un concorso interno per titoli di servizio e colloquio, riservato ai marescialli di II e III classe;
7a) previsione che il personale, che abbia superato il concorso di cui al precedente numero 7), sia inquadrato nella terza, nella seconda o nella prima qualifica del ruolo degli ispettori, fino alla copertura delle aliquote previste dai numeri 5b) e 5c);
7b) previsione che il personale idoneo al concorso di cui al precedente numero 7), che non abbia trovato collocazione nella prima qualifica per mancanza di posti disponibili, sia inquadrato, secondo l'ordine di merito, nella qualifica finale del ruolo dei sovrintendenti;
7c) previsione che il personale, di cui ai precedenti numeri 7a) e 7b), sia inquadrato, secondo l'ordine di graduatoria e ove non abbia successivamente demeritato, nella prima e poi nella seconda, nella terza e quindi nella quarta qualifica del ruolo degli ispettori in ragione dei posti che si rendano nel tempo disponibili in quelle qualifiche e nei limiti delle aliquote di cui al numero 5);
8) previsione che i marescialli inquadrati nel ruolo degli ispettori frequentino presso una scuola di polizia un corso di aggiornamento di almeno due mesi;
9) previsione che le assistenti di polizia che abbiano maturato il 13° anno di servizio siano inquadrate nella quarta qualifica del ruolo degli ispettori; previsione che le assistenti fino a 13 anni di servizio siano inquadrate nella terza qualifica del ruolo degli ispettori, con precedenza nel ruolo su coloro che vi accedano successivamente per concorso;
10) previsione che i marescialli di 1ª classe scelti e di 1ª classe, che non abbiano superato il concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori o che non vi abbiano partecipato, siano inquadrati nella qualifica terminale del ruolo dei sovrintendenti ovvero, a domanda, nell'apposito ruolo ad esaurimento di cui al numero 14);
11) previsione che i marescialli di II e III classe, che non abbiano superato il concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori o che non vi abbiano partecipato, siano inquadrati nella III qualifica del ruolo dei sovrintendenti ovvero, a domanda, nell'apposito ruolo ad esaurimento di cui al numero 14);
12) previsione che i marescialli di prima classe scelti e di prima classe, che non abbiano partecipato o non abbiano superato il concorso di cui al numero 6a), siano promossi alla seconda qualifica del ruolo degli ispettori dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limite di età, infermità o decesso, con il trattamento economico più favorevole;
13) previsione che i marescialli di seconda e terza classe, che non abbiano partecipato o non abbiano superato il concorso di cui al numero 7), siano promossi alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limite di età, infermità o decesso, col trattamento economico più favorevole;
14) previsione che i sottufficiali, che ne facciano richiesta anche successivamente all'espletamento degli esami per l'accesso alle qualifiche di ispettori, siano inquadrati in appositi ruoli ad esaurimento;
15) previsione che i sottufficiali e gli appuntati del ruolo separato e limitato di cui alle leggi 11 luglio 1956, n. 699 , 22 dicembre 1960, n. 1600 , 14 febbraio 1970, n. 57 , 10 ottobre 1974, n. 964 , e quelli in soprannumero di cui alla legge 27 febbraio 1963, n. 225 , o comunque richiamati in servizio, siano inseriti in un ruolo ad esaurimento; previsione che detto personale possa progredire in carriera secondo le modalità di avanzamento previste per i pari grado del ruolo ordinario e nei limiti delle percentuali stabilite al numero 32);
16) previsione che per il personale di cui al numero 15), all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, si provveda, ai soli fini del trattamento di quiescenza, alla ricostruzione della carriera dalla data di entrata in servizio secondo le norme vigenti per il personale appartenente al ruolo ordinario;
17) previsione che i sottufficiali e gli appuntati che abbiano assunto servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di guardie aggiunte e ausiliarie, qualora nel momento del collocamento in congedo per limite di età o per infermità, o all'atto del decesso, non siano stati inquadrati nel ruolo di ispettore, conseguano aumenti periodici pari al 2,50 per cento dello stipendio per ogni triennio o frazione comunque superiore a sei mesi di servizio prestato in qualità di aggiunti o di ausiliari;
18) previsione che i funzionari di pubblica sicurezza sino alla qualifica di vice questore aggiunto e gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sino al grado di tenente colonnello del ruolo ordinario siano inquadrati, ferme restando le posizioni occupate nei rispettivi ruoli, nel ruolo direttivo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
19) previsione che l'inquadramento del personale di cui al numero precedente nell'ambito di ciascuna qualifica, abbia luogo tenendo conto dell'anzianità di servizio e di grado o qualifica, delle promozioni a scelta o per merito comparativo o per meriti eccezionali, dei riconoscimenti ottenuti, delle qualifiche annuali riportate, dei titoli, degli incarichi svolti. L'anzianità di servizio va determinata per i funzionari dalla decorrenza della nomina alla qualifica iniziale e per gli ufficiali dalla data della nomina al grado di tenente o dalla data della nomina al grado di sottotenente per gli ufficiali ammessi nel Corpo dopo aver partecipato a concorsi di arruolamento riservati ai laureati;
20) previsione che per le ispettrici, ispettrici superiori e ispettrici capo aggiunte della polizia femminile, si applichi, relativamente all'inquadramento, quanto previsto dai numeri 18) e 19);
21) previsione che i dirigenti superiori, i primi dirigenti, compresi quelli della polizia femminile, i maggiori generali ed i colonnelli siano inquadrati nel ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ferme restando le posizioni occupate nei rispettivi ruoli;
22) previsione che l'inquadramento nelle varie qualifiche, del personale di cui al numero precedente abbia luogo tenendo conto dell'anzianità di servizio e di grado o qualifica, delle promozioni a scelta o per merito comparativo o per meriti eccezionali, dei riconoscimenti ottenuti, delle qualifiche annuali riportate, dei titoli e degli incarichi svolti. Agli adempimenti di cui sopra provvede l'organo collegiale competente di cui all'articolo 38. Ai dirigenti generali di pubblica sicurezza e ai tenenti generali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42;
23) previsione che i vice questori, collocati nel ruolo ad esaurimento entro la data del 1° luglio 1980, siano inquadrati nel ruolo dei dirigenti, nella qualifica di primo dirigente in soprannumero da assorbire in sede di revisione delle dotazioni organiche previste dal precedente punto X);
24) previsione che i tenenti colonnelli siano inquadrati, ove ne facciano richiesta, in un ruolo ad esaurimento;
25) previsione che i tenenti colonnelli, appartenenti al ruolo unico separato e limitato o comunque richiamati in servizio, siano inseriti in un ruolo ad esaurimento; previsione che detto personale possa progredire in carriera fino al grado di maggiore generale secondo le modalità di avanzamento stabilite per i pari grado del ruolo ordinario e nei limiti delle percentuali stabilite al numero 32);
26) previsione che per il personale di cui al numero 25), all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, si provveda, ai soli fini del trattamento di quiescenza, alla ricostruzione della carriera dalla data di entrata in servizio secondo le norme vigenti per il personale appartenente al ruolo ordinario;
27) previsione che i tenenti generali, i maggiori generali ed i colonnelli siano inquadrati, a richiesta, in un ruolo ad esaurimento; previsione che i suddetti ufficiali, qualora richiamati o nella posizione di stato «a disposizione» o «in aspettativa per riduzione dei quadri», siano direttamente inquadrati nel ruolo ad esaurimento predetto; previsione che gli ufficiali del ruolo dei medici siano inquadrati in un ruolo ad esaurimento salvo che all'atto dell'istituzione dei ruoli professionali di cui al punto IV), optino per il passaggio nei nuovi ruoli;
28) previsione che le assistenti della polizia femminile con tre anni complessivi di servizio in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui alla legge 1° dicembre 1966, n. 1082 (34), accedano a domanda alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari, nel limite di un sesto dei posti disponibili, mediante il concorso interno per titoli di servizio e colloquio da espletarsi entro dodici mesi dall'approvazione del provvedimento delegato previsto dal presente articolo; le vincitrici del predetto concorso dovranno frequentare un apposito corso di aggiornamento professionale;
29) previsione che le appartenenti al ruolo delle assistenti della polizia femminile, che ne facciano richiesta, siano inquadrate in un ruolo ad esaurimento conservando l'attuale stato giuridico e l'attuale progressione di carriera, nonché i benefici derivanti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;
30) previsione che alle assistenti della polizia femminile, in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, continui ad applicarsi, per un periodo di dieci anni, la normativa vigente per l'accesso alla carriera direttiva prevista per gli impiegati civili dello Stato;
31) previsione che i sottufficiali e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ove in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti per l'accesso al ruolo dei commissari, e con almeno cinque anni complessivi di servizio accedano, a domanda, alla qualifica iniziale della carriera di commissario, nei limiti di un quarto dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli di servizio e colloquio da espletarsi entro dodici mesi dall'approvazione del provvedimento delegato previsto dal presente articolo. I vincitori del concorso dovranno frequentare un corso di aggiornamento professionale;
32) previsione che al personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento appartenente al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza continui ad applicarsi per quanto attiene alla progressione di carriera, la normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
Al personale predetto sono estesi i benefici che saranno attribuiti ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia.
La progressione in carriera è deliberata dal Consiglio di amministrazione di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , modificato dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 .
L'avanzamento dei sottufficiali dovrà avvenire in relazione alle cessazioni dal servizio che si determineranno in ciascun ruolo e nei singoli gradi al 31 dicembre di ogni anno.
L'aliquota dei tenenti colonnelli da ammettere a valutazione sarà determinata in ragione di 1/6 all'anno dei tenenti colonnelli iscritti nel ruolo e le promozioni da conferire in ragione del 10 per cento degli ufficiali valutati.
All'avanzamento al grado di maggior generale si procederà ammettendo a valutazione 1/5 all'anno dei colonnelli iscritti nel ruolo e promuovendone uno all'anno.
I maggiori generali iscritti nel ruolo ad esaurimento, compresi quelli del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia al compimento del terzo anno di servizio nel grado, vengono valutati e se dichiarati idonei vengono promossi al grado di tenente generale con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di età o per fisica inabilità o per decesso;
XI) previsione che il personale dei ruoli ad esaurimento assuma le funzioni e gli obblighi derivanti al personale della Polizia di Stato dalla presente legge, nonché la denominazione delle corrispondenti qualifiche previste nel nuovo ordinamento civile del personale, salva la possibilità di mantenere, a richiesta, la precedente denominazione;
XII) previsione che il personale civile di pubblica sicurezza con la qualifica di vice questore del ruolo ad esaurimento e di ispettrice capo del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 155, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 , assolva le funzioni della qualifica apicale del ruolo dei commissari;
XIII) previsione che l'accesso al ruolo dei dirigenti, relativamente al personale che esplica funzioni di polizia, avvenga mediante il superamento di un corso di formazione al quale sono ammessi, in numero non inferiore a una volta e mezzo i posti disponibili, coloro che abbiano superato un concorso interno per titoli e per esami, cui hanno diritto di partecipare gli appartenenti alla qualifica terminale del ruolo direttivo o coloro che abbiano almeno nove anni e sei mesi di servizio effettivo nel ruolo che siano in possesso delle qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni dirigenziali; determinazione dei criteri per l'ammissione al concorso, tenendo conto dei titoli acquisiti e dell'anzianità di servizio e di qualifica, nonché delle modalità del corso di formazione dirigenziale. Nella prima applicazione della presente legge e fino a diciotto mesi dall'emanazione del provvedimento delegato previsto dal presente articolo, i posti accantonati al 31 dicembre 1980 e quelli che comunque si rendono disponibili nelle qualifiche di primo dirigente sono attribuiti mediante scrutinio per merito comparativo secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 settembre 1978, n. 583 ; i promossi dovranno frequentare un corso di aggiornamento professionale;
XIV) previsione che il personale direttivo di cui ai punti III) e IV) acceda ai ruoli dei dirigenti, ove siano previsti, secondo le modalità di cui al punto XIII);
XV) previsione che la promozione alla qualifica di dirigente superiore venga conferita, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, a primi dirigenti che abbiano maturato una anzianità di almeno tre anni nella qualifica, computando anche il periodo trascorso nel ruolo ad esaurimento, secondo criteri di comparazione dei meriti da stabilirsi con particolare riguardo agli incarichi e ai servizi svolti e alla qualità delle mansioni affidate per specifica competenza professionale o come assunzione di particolari responsabilità anche in rapporto alla sede di servizio; previsione che dopo un triennio dalla entrata in vigore della presente legge, i primi dirigenti valutati e non promossi alla qualifica superiore che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato, di cui dieci nella qualifica, siano collocati a riposo d'ufficio con la qualifica di dirigente superiore;
XVI) determinazione dei criteri per la promozione per merito straordinario anche in soprannumero assorbibile con le vacanze ordinarie degli appartenenti alla Polizia di Stato;
XVII) previsione che l'accesso al ruolo di assistente avvenga per anzianità e che l'accesso all'ultimo livello di tale ruolo avvenga dopo aver frequentato con esito positivo un corso di aggiornamento;
XVIII) previsione che l'accesso al ruolo di sovrintendente avvenga mediante concorso interno, per esame teorico-pratico, al quale sono ammessi gli appartenenti ai ruoli di agente e di assistente che abbiano almeno quattro anni di servizio complessivo e superino successivamente un corso di formazione tecnico-professionale. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, per quanto attiene all'anzianità di servizio utile per poter partecipare al concorso a sovrintendente, la normativa attualmente prevista per il concorso a vice brigadiere;
XIX) determinazione delle modalità di preposizione ai vari uffici ed incarichi e dei criteri di promozione nell'ambito dei vari ruoli in modo da favorire, tenuto conto dell'anzianità di servizio, gli elementi più meritevoli per capacità professionali e per incarichi assolti;
XX) determinazione delle modalità, in relazione a particolari infermità o al grado di idoneità all'assolvimento dei servizi di polizia, per il passaggio del personale, per esigenze di servizio o a domanda, ad equivalenti qualifiche di altri ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente a questi ultimi ruoli (35);
XXI) disciplina dello stato giuridico del personale, ed in particolare del comando presso altre amministrazioni, l'aspettativa, il collocamento a disposizione, le incompatibilità, i rapporti informativi e i congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di polizia e della necessità che la suddetta disciplina non preveda trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;
XXII) attribuzione, ove occorra e limitatamente alle funzioni esercitate, delle qualità di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale che svolge attività tecnico-scientifica e che esplica mansioni di carattere professionale in relazione al ruolo di appartenenza;
XXIII) incentivazione della mobilità del personale, escludendo nel contempo ogni tipo di mobilità esterna all'amministrazione, salvo quella derivante dal comando o dal collocamento fuori ruolo;
XXIV) previsione che, salvo l'ipotesi di cui al precedente punto XV) e ferma restando per il personale in servizio all'entrata in vigore della presente legge alla normativa vigente in materia di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età, la cessazione del rapporto d'impiego, determinabile in modo differenziato per gli appartenenti ai vari ruoli, avvenga non oltre il compimento del sessantesimo anno di età;
XXV) previsione che, al fine di coprire eventuali carenze di organico, sia possibile il richiamo in servizio degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti, per un periodo non superiore a due anni, sempre che non siano stati collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno di età;
XXVI) previsione che per la gestione delle questioni attinenti allo stato ed all'avanzamento del personale della Polizia di Stato siano istituiti uno o più organi collegiali, nei quali sia rappresentato il personale medesimo.
I benefìci di cui all'art. 7 della L. 10 ottobre 1974, n. 496 , sono estesi agli ufficiali del ruolo separato e limitato ex combattenti o partigiani in servizio al 1° gennaio 1971 (36).
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(33) Vedi, anche, la L. 17 agosto 1999, n. 288.
(34) Modifica la L. 7 dicembre 1959, n. 1083.
(35) La Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre-9 dicembre 2005, n. 442 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2005, n. 50, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, primo comma, cpv. XX, sollevata con riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36, 38 e 97 della Costituzione.
(36) Con diversi DD.PP.RR. in data 14 aprile 1982, si è data attuazione alle deleghe previste nel presente art. 36.
Art. 37
Qualifiche del ruolo degli ispettori e relativa dotazione organica.
Il ruolo degli ispettori è articolato in quattro qualifiche, che assumono le denominazioni di: vice ispettore, ispettore, ispettore principale e ispettore capo.
La dotazione organica complessiva del ruolo degli ispettori è costituita da 7.000 unità, così distribuite per ogni singola qualifica:
vice ispettore…………………………………………... unità 2.500
ispettore………………………………………………. . unità 2.000
ispettore principale. …………………………………… unità 1.500
ispettore capo. ………………………………………….unità 1.000
La consistenza organica del ruolo degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti sarà, rispetto alla dotazione dei disciolti Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e della polizia femminile, proporzionalmente ridotta di 7.000 unità.
Art. 38
Inquadramento del personale.
All'inquadramento del personale previsto dal precedente articolo 36 si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentita una commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato, delegato dal Ministro e composta dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, o per sua delega da un vice direttore generale, da quattro dirigenti, in rappresentanza dell'amministrazione, e da quattro rappresentanti del personale, designati dai sindacati di polizia più rappresentativi sul piano nazionale.
Art. 39
Attribuzioni delle qualifiche.
Agli appartenenti al ruolo degli agenti della Polizia di Stato è attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, al ruolo degli ispettori e alla qualifica più elevata del ruolo degli assistenti è attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza e quella di ufficiale di polizia giudiziaria.
Agli appartenenti ai ruoli dirigenziali o direttivi del personale che esplica funzioni di polizia è attribuita la qualità di ufficiale di pubblica sicurezza.
Salvo che ai primi dirigenti che assolvono alla funzione di vice questore vicario, agli appartenenti ai ruoli direttivi e ai primi dirigenti del personale che svolge funzioni di polizia è attribuita la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria.
Art. 40
Ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.
In relazione alla particolarità dei compiti attribuiti dalle vigenti disposizioni e dalla presente legge all'Amministrazione civile dell'interno, anche per l'attività di supporto degli uffici centrali e periferici del Ministero dipendenti dalle autorità di pubblica sicurezza, il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla determinazione dell'ordinamento del personale ed all'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile dell'interno, osservando i seguenti principi e criteri direttivi.
Ferma restando nei confronti del predetto personale l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento del pubblico impiego statale, devono essere dettate norme, nei limiti dei presupposti indicati nel comma precedente e sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, per la ristrutturazione e la dotazione organica delle carriere ausiliarie, esecutive, di concetto e direttive, che, fatte salve le posizioni giuridiche acquisite dal personale in servizio, dovranno essere sostituite ciascuna da una o più qualifiche funzionali adeguando il numero dei posti dirigenziali della carriera di ragioneria alle esigenze di funzionamento degli uffici.
Con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente sono riordinati i ruoli del personale operaio, ivi compresi il ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia e il ruolo degli operai dei magazzini del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Sono altresì definite le qualifiche di mestiere, i relativi organici e le norme di inquadramento del personale con mansioni operaie da utilizzare in modo continuativo presso le comunità della Polizia di Stato.
Sono dettate speciali norme che escludano ogni tipo di mobilità esterna all'Amministrazione, salvo quella derivante dal comando o dal collocamento fuori ruolo.
Sono dettate, sentite le organizzazioni sindacali, norme che, nel rispetto delle libertà sindacali, consentano di evitare turbative alla continuità dei servizi essenziali per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai quali siano preposti o addetti i dipendenti dell'Amministrazione civile dell'interno. Le norme delegate stabiliscono il quadro dei servizi essenziali la cui interruzione pregiudichi la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Art. 41
Rappresentanze del personale nel consiglio di amministrazione.
I rappresentanti del personale di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 146 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , modificato dall'art. 7, L. 28 ottobre 1970, n. 775, sono eletti direttamente dal personale della Polizia di Stato.
Art. 42
Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e nomina e inquadramento a prefetto.
1. Nell'àmbito della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, alla copertura fino al massimo di 17 posti di prefetto si provvede mediante nomina e inquadramento riservati ai dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
2. I dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B sono nominati tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza.
3. Salvo quanto previsto dal comma 4, i dirigenti generali di Pubblica Sicurezza di livello B sono inquadrati nella qualifica di prefetto a norma del comma 1 nel termine non inferiore a tre anni dal conseguimento della qualifica, conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata anche nella qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza (37).
3-bis. Ai dirigenti generali di livello B collocati a riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite di età prima dell'inquadramento di cui al comma 3, sono corrisposti, se più favorevoli, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennità di buonuscita spettanti ai prefetti con analoga anzianità di servizio e destinatari delle indennità di posizione di base di direttore centrale o equiparato (38).
4. L'inquadramento fra i prefetti di cui al comma 3 può essere disposto anche in soprannumero, fino al 30 giugno 2004, nel limite massimo di tre unità, da riassorbirsi con le successive vacanze che si determineranno nell'aliquota di prefetti di cui al comma 1. Fino al riassorbimento del soprannumero non si possono effettuare nomine dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B.
5. Per la preposizione dei prefetti e dei dirigenti di pubblica sicurezza di livello B e dei dirigenti generali di cui all'articolo 11, alla direzione degli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza si osservano criteri di professionalità, che tengono conto anche delle esperienze maturate.
6. In relazione a quanto previsto al comma 3 e ai provvedimenti da adottarsi a norma dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, la qualifica di prefetto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto n. 139 del 2000, deve intendersi di rango non inferiore a livello dirigenziale B (39).
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(37) Comma così modificato dal comma 259 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(38) Comma aggiunto dal comma 259 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(39) Articolo così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.
43
Trattamento economico.
Il trattamento economico del personale della Polizia di Stato, esclusi i dirigenti, è stabilito sulla base di accordi di cui all'articolo 95, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ferma restando la necessità di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.
Gli accordi sono triennali.
Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia è costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennità pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità e al rischio connessi al servizio.
Alle trattative per la determinazione del trattamento economico di cui al comma precedente partecipano i sindacati di polizia nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 95.
Vanno previsti, oltre all'iniziale, più classi di stipendio, in maniera che la progressione economica sia sganciata dalla progressione di carriera.
L'indennità di cui al terzo comma assorbe lo assegno personale di funzione previsto dall'articolo 143, L. 11 luglio 1980, n. 312.
Ai fini degli inquadramenti di cui all'articolo 36, le qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia sono distribuite nei livelli retributivi di cui alla L. 11 luglio 1980, n. 312, o in quelli corrispondenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, come segue:
a) IV livello: agente, agente seconda qualifica, assistente di prima, assistente di seconda;
b) V livello: assistente di terza, sovrintendente di prima, sovrintendente di seconda, sovrintendente di terza;
c) VI livello: sovrintendente di quarta, ispettore di prima, ispettore di seconda;
d) VI livello-bis: ispettore di terza; a detta qualifica del ruolo degli ispettori è attribuito il livello di stipendio di cui al VI livello, aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per il VII livello;
e) VII livello: ispettore di quarta; prime due qualifiche del ruolo direttivo;
f) VIII livello: terza qualifica del ruolo direttivo;
g) VIII livello-bis: qualifica apicale del ruolo direttivo; a detta qualifica del ruolo direttivo è attribuito il livello di stipendio previsto dal secondo comma dell'art. 137, L. 11 luglio 1980, n. 312 (40).
Nella qualifica apicale del ruolo direttivo sono inquadrati gli appartenenti alla terza qualifica con 4 anni di anzianità di qualifica.
Ai marescialli maggiori carica speciale della Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è attribuito il trattamento economico previsto per il personale di cui al VI livello-bis.
Al personale civile di pubblica sicurezza, che per effetto della promozione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 155, L. 11 luglio 1980, n. 312, riveste la qualifica di vice questore del ruolo ad esaurimento è attribuito il trattamento economico fissato dall'articolo 133, secondo comma della citata legge n. 312.
Nella prima applicazione della presente legge è concesso al personale della Polizia di Stato un assegno ad personam pensionabile, come anticipazione del riconoscimento delle anzianità di servizio maturate nelle carriere di provenienza, da effettuarsi con gradualità entro tre fasi. La misura di tale assegno deve essere determinata in relazione alla anzianità di servizio maturata al 1° gennaio 1978.
Al personale della Polizia di Stato cui, per effetto del passaggio di ruolo di provenienza nei ruoli di cui all'articolo 36, spetta uno stipendio inferiore a quello che sarebbe spettato nel ruolo e nel grado o qualifica di provenienza, viene attribuito nel livello retributivo del nuovo ruolo, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali, lo stipendio di classe o scatto di importo pari a quello percepito nel livello di provenienza.
Per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in relazione alle disponibilità effettive degli organici, viene fissato annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario.
Le indennità per la presenza e per i servizi fuori sede nonché il compenso per il lavoro straordinario vanno determinati in misura proporzionale alla retribuzione mensile.
La durata degli anni di permanenza in una classe di stipendio può essere ridotta per meriti eccezionali acquisiti durante il servizio, secondo le modalità prestabilite e a favore di limitate aliquote di personale.
Il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato è esteso all'Arma dei carabinieri e ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'articolo 16.
L'equiparazione degli appartenenti alla Polizia di Stato con quelli delle altre forze di polizia di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 16 avviene sulla base della tabella allegata alla presente legge (41) (42).
Le indennità speciali vanno determinate per chi svolge particolari attività, limitatamente al tempo del loro effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione delle indennità stesse per effetto del possesso di qualificazioni o specializzazioni.
Il trattamento economico del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali dei ruoli indicati nella presente legge e categorie equiparate è regolato dalla L. 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modifiche ed integrazioni, e dalle norme della presente legge (43).
Ai commissari del Governo delle province di Trento e di Bolzano, nonché ai prefetti e ai direttori centrali del Ministero spetta l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo salvo per il periodo in cui si trovano nella posizione di fuori ruolo, a disposizione o comandati. L'indennità è pensionabile nella misura del cinquanta per cento ove sia percepita per un periodo complessivo inferiore a cinque anni (44).
Per il personale indicato al comma precedente, in servizio alla data del 25 aprile 1981, l'indennità è pensionabile solo nella misura del 50 per cento ove la stessa sia stata percepita o le suddette funzioni siano state esercitate per un periodo complessivo inferiore a cinque anni (45).
Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente (46).
Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore (47).
Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza o negli uffici dipendenti dalle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza, nonché al personale di altre amministrazioni dello Stato che presta servizio nell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia, spetta una indennità mensile speciale non pensionabile di importo complessivo pari al cinquanta per cento di quella di cui al terzo comma. L'indennità speciale non compete al personale che beneficia dell'indennità di cui al terzo comma del presente articolo (48).
Al personale di cui al comma precedente spetta il compenso per il lavoro straordinario secondo le modalità e le misure previste per le corrispondenti qualifiche degli appartenenti alla Polizia di Stato.
Fino a quando non sarà determinato il trattamento economico mediante gli accordi di cui all'articolo 95, l'indennità pensionabile prevista dal comma terzo è costituita dalla indennità mensile d'istituto di cui alla L. 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, ed è corrisposta con le modalità prescritte dalla legge stessa (49) (50).
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(40) Vedi, anche, l'art. 22, L. 7 agosto 1990, n. 232.
(41) La Corte costituzionale, con sentenza 3-12 giugno 1991, n. 277 (Gazz. Uff. 19 giugno 1991, n. 24 - Serie Speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma, della L. 1° aprile 1981, n. 121, della tabella C allegata a detta legge, come sostituita dall'art. 9 della L. 12 agosto 1982, n. 569, nonché della nota in calce alla tabella, nella parte in cui non includono le qualifiche degli ispettori di polizia, così omettendo la individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri.
(42) La Corte costituzionale, con sentenza 12-21 marzo 1997, n. 65 (Gazz. Uff. 26 marzo 1997, n. 13, Serie speciale) e con sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 465 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma, e della tabella C), come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
(43) Comma così sostituito dall'art. 20, L. 10 ottobre 1986, n. 668.
(44) Comma così modificato dall'art. 58, L. 10 ottobre 1986, n. 668.
(45) Comma così inserito dall'art. 58, L. 10 ottobre 1986, n. 668.
(46) Comma così modificato dall'art. 4-bis, D.L. 18 gennaio 1992, n. 9.
(47) Comma così modificato dall'art. 4-bis, D.L. 18 gennaio 1992, n. 9.
(48) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 21 settembre 1987, n. 387.
(49) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 24 novembre 1981, n. 675 (Gazz. Uff. 28 novembre 1981, n. 328).
(50) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 342 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 16, secondo comma, e 43, sollevata in riferimento agli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione.
Art. 43-bis
1. A decorrere dal 1° settembre 1995, al personale delle Forze di polizia di cui alla Tabella di equiparazione allegata al presente articolo è attribuito lo stipendio del livello retributivo e l'indennità mensile pensionabile risultanti dalla medesima tabella, nonché gli scatti stipendiali ivi previsti in luogo di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, nonché, ove spettanti, di quelli stabiliti dall'art. 1 del D.L. 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 luglio 1994, n. 433.
2. Il livello retributivo VII-bis attribuito al personale di cui al comma 1, corrisponde al VII livello retributivo aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per l'VIII livello.
3. Le caratteristiche dei distintivi e le insegne di grado degli appartenenti alle forze di polizia di cui alla tabella allegata al presente articolo e del personale di grado equivalente delle Forze Armate, sono stabiliti con decreto del Ministro competente, previa intesa con gli altri Ministri interessati. Fino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore per ciascuna Forza di polizia o Forza Armata (51).
Tabella allegata all'articolo 43-bis della legge 1° aprile 1981, n. 121
Trattamento economico del personale non dirigente e non direttivo dei ruoli della polizia di stato e di quello dei ruoli corrispondenti delle altre forze di polizia, in vigore dal 1° settembre 1995 (52)
Polizia di Stato |
Arma dei Carabinieri |
Corpo della Guardia di Finanza |
Corpo della Polizia Penitenziaria |
Corpo forestale dello Stato |
Livelli |
Scatti |
Indennità |
|
Ruolo ispettori |
R. Ispettori |
R. ispettori |
R. ispettori |
R. ispettori |
|
|
|
|
Ispett. Sup. S. UPS |
M.llo Aiutante S. UPS |
Maresciallo Aiut. |
Ispettore Sup. |
Ispettore Sup. |
VII bis |
- |
748.800 |
|
Ispettore Capo |
Maresciallo Capo |
Maresciallo Capo |
Ispettore C. |
Ispettore C. |
VII |
- |
734.400 |
|
Ispettore |
Maresciallo Ordinar. |
Maresciallo Ordin. |
Ispettore |
Ispettore |
VI- bis |
+ 1 |
705.600 |
|
V. Ispettore |
Maresciallo |
Maresciallo |
V. Ispettore |
V. Ispettore |
VI |
+ 2 |
676.800 |
|
Ruolo sovraintend |
R. SOVRAINTEND |
R. sovraintend |
R. sovraintend |
R. sovraintend |
|
|
|
|
Sovrintendente C. |
Brigadiere Capo |
Brigadiere Capo |
Sovrintend. C. |
Sovrintend. C. |
VI- bis |
- |
705.600 |
|
Sovrintendente |
Brigadiere |
Brigadiere |
Sovrintendente |
Sovrintendente |
VI |
+ 1 |
648.000 |
|
V. Sovrintendente |
V. Brigadiere |
V. Brigadiere |
V. Sovrintend. |
V. Sovrintend. |
VI |
- |
648.000 |
|
Ruolo ag./assist. |
R. Appun./Carab. |
R. Appun./Finanz. |
R. Ag./Assist. |
R. Ag./Assist. |
|
|
|
|
Assistente C. |
Appuntato Sc. |
Appuntato Sc. |
Assistente C. |
Assistente C. |
V |
+ 3 |
561.600 |
|
Assistente |
Appuntato |
Appuntato |
Assistente |
Assistente |
V |
+ 2 |
489.600 |
|
Agente Sc. |
Carabiniere Sc. |
Finanziere Sc. |
Agente Sc. |
Agente Sc. |
V |
+ 1 |
432.000 |
|
Agente |
Carabiniere |
Finanziere |
Agente |
Agente |
V |
- |
381.600 |
|
(*)
Lo scatto aggiuntivo gerarchico è pari al 2.50% dello stipendio in godimento (importo iniziale del livello e la retribuzione individuale di anzianità comprensiva, quest'ultima, degli scatti gerarchici attribuiti, eventualmente, nel precedente livello retributivo e di quelli di cui all'art. 1 del D.L. 6 maggio 1994, n.271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433, ove spettante). Per il passaggio dal V al VI/VI -bis livello retributivo confluisce esclusivamente nella RIA un solo scatto gerarchico, qualora risulti attribuito.
--------------------------------------
(51) Articolo aggiunto dall'art. 24, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197. Il comma secondo è stato così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13 giugno 1995, n. 136.
(52) Per la determinazione dei trattamenti economici del personale non dirigente e direttivo della Polizia di Stato vedi, anche, l'art. 22, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.
43-ter
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo a decorrere dal 1° aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 23 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto trattamento è riassorbito al momento dell'acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto articolo 43 e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.2. A decorrere dal 1° aprile 2001 ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti, destinatari del trattamento di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43, lo stipendio è determinato, se più favorevole sulla base dell'articolo 4, comma 3°, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore.
3. Ai sensi dell'articolo 43 comma sedicesimo, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono attribuiti, con le stesse modalità e condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia previste dall'articolo 16 (53).
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(53) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.L. 3 maggio 2001, n. 157.
Art. 44
Obblighi di leva.
Ferme restando le norme di cui alla L. 8 luglio 1980, n. 343 , il servizio prestato per non meno di due anni nella Polizia di Stato, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, da parte del personale assunto nei ruoli del personale della Polizia di Stato è considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi di leva (54) (55).
-----------------------------------------------
(54) L'art. 4, L. 24 novembre 1981, n. 675 (Gazz. Uff. 28 novembre 1981, n. 328), ha così disposto:
«Art. 4. Il riferimento, di cui all'articolo 44, L. 1° aprile 1981, n. 121, all'art. 47 della stessa legge, è esteso agli articoli 52 e 55».
(55) Così modificato dall'art. 7, D.L. 21 settembre 1987, n. 387.
Capo IV - Ammissione, istruzione e formazione del personale
Art. 45
Limiti di età.
Per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'assunzione del personale che esplica funzioni di polizia non si applicano:
a) le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;
b) le norme previste dagli artt. 26-quater e 26-quinquies del D.L. 30 dicembre 1979, n. 633 (56), convertito, con modificazioni, nella L. 29 febbraio 1980, n. 33.
Per l'ammissione ai concorsi per l'assunzione degli ispettori e dei commissari degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno, i limiti di età previsti dall'art. 52, primo comma, e dall'art. 55, primo comma, sono elevati a 40 anni (57).
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(56) Recte, n. 663.
(57) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 6 maggio 1994, n. 271.
Art. 46
Idoneità psico-fisica e attitudinale.
Gli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale dei candidati ai concorsi per il personale che esplica funzioni di polizia sono svolti dai medici e da un centro psico-tecnico specializzato nella selezione del personale, appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, per particolari esigenze l'Amministrazione della pubblica sicurezza può avvalersi di consulenze di organismi civili e militari e di professionisti estranei alla amministrazione.
Fino a quando non sarà attuato il punto IV dell'articolo 36, per gli accertamenti di cui al primo comma, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può avvalersi anche di medici o di strutture specializzate di alti corpi di polizia o delle forze armate (58).
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(58) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 24 novembre 1981, n. 675 (Gazz. Uff. 28 novembre 1981, n. 328).
Art. 47
Nomina ad allievo agente di polizia.
L'assunzione degli agenti di polizia avviene con le modalità stabilite dall'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia (59);
[Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione] (60).
[I concorsi sono di preferenza banditi per l'assegnazione al servizio in determinate regioni. Ottenuta la nomina ad agente di polizia, i vincitori dei concorsi sono destinati a prestare servizio nella regione eventualmente predeterminata per il tempo indicato nel bando di concorso; possono essere, comunque, impiegati in altre sedi per motivate esigenze di servizio di carattere provvisorio] (61).
[I vincitori dei concorsi sono nominati allievi agenti di polizia] (62).
[Relativamente al concorso si applica quanto stabilito dall'articolo 59] (63).
[Fino al venticinque per cento dei posti disponibili nei concorsi di cui al presente articolo può essere riservato ai sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari provenienti dalle armi o servizi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, in congedo o in servizio, che abbiano espletato almeno ventiquattro mesi di ferma o rafferma senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e conseguano il punteggio minimo prescritto] (64).
[I posti riservati di cui al precedente comma che non vengono coperti sono attribuiti agli altri aspiranti all'arruolamento ai sensi delle vigenti disposizioni] (65).
[Il servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma nella forza armata di provenienza è utile, per la metà e per non oltre tre anni, ai fini dell'avanzamento nella Polizia di Stato] (66).
Il personale assunto ai sensi della L. 8 luglio 1980, n. 343, all'atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, può essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente ausiliario trattenuto (67).
Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, può essere ammesso nel ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza di un corso della durata di sei mesi, durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedono particolare qualificazione. Durante la frequenza del predetto corso il personale conserva la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza. Le modalità di svolgimento del corso sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 6-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-ter del medesimo decreto n. 335 del 1982 (68).
In ogni caso il servizio già prestato dalla data dell'iniziale reclutamento è valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici qualora gli agenti di polizia ausiliaria siano immessi in ruolo.
Sono soppressi il secondo e il terzo comma dell'articolo 3, L. 8 luglio 1980, n. 343.
[Le specializzazioni conseguite dai volontari di cui al presente articolo nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purché previste nell'ordinamento della Polizia di Stato] (69) (70).
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(59) Comma prima modificato dall'art. 4, D.L. 21 settembre 1987, n. 387, e poi così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.
(60) Comma abrogato dall'art. 15, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.
(61) Comma abrogato dall'art. 15, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.
(62) Comma abrogato dall'art. 15, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.
(63) Comma abrogato dall'art. 15, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.
(64) Comma prima modificato dall'art. 6, D.L. 4 ottobre 1990, n. 276 e poi abrogato dall'art. 15, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.
(65) Comma abrogato dall'art. 15, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.
(66) Comma abrogato dall'art. 15, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.
(67) Gli attuali commi nono e decimo, che hanno sostituito l'originario comma nono per effetto dell'art. 10, L. 10 ottobre 1986, n. 668, sono stati modificati dall'art. 15, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 3 aprile 2006, n. 135.
(68) Gli attuali commi nono e decimo, che hanno sostituito l'originario comma nono per effetto dell'art. 10, L. 10 ottobre 1986, n. 668, sono stati modificati dall'art. 15, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 3 aprile 2006, n. 135.
(69) Comma abrogato dall'art. 15, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.
(70) Articolo così modificato dall'art. 15, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.
Art. 48
Corsi per la nomina ad agente di polizia.
[Gli allievi agenti di polizia frequentano presso le scuole per agenti un corso della durata di dodici mesi, diviso in due semestri.
Al termine del primo ciclo del corso gli allievi, che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e delle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia, sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo semestre, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per la eventuale assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione.
Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorici-pratici di fine corso ed ottenuto conferma dell'idoneità al servizio di polizia sono nominati agenti di polizia. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.
Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia, sono ammessi a ripetere non più di una volta il secondo semestre. Al termine di questo ultimo sono ammessi nuovamente agli esami finali secondo le modalità previste dal regolamento di cui al penultimo comma dell'articolo 60. Se l'esito è negativo sono dimessi dal corso.
Gli allievi e gli agenti in prova per tutta la durata del corso non possono essere impiegati in servizi di polizia, salvo i servizi di caserma (71)] (72).
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(71) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 4 agosto 1987, n. 325.
(72) Articolo abrogato dall'art. 15, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.
Art. 49
Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente di polizia.
[Sono dimessi dal corso:
1) gli allievi che non superino il primo ciclo;
2) gli allievi e gli agenti in prova che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;
3) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso;
4) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni anche non consecutivi o di novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; qualora l'infermità sia stata contratta a causa di esercitazioni pratiche, l'allievo o l'agente in prova è ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità fisico-psichica;
5) gli agenti in prova di cui al quarto comma dell'articolo precedente.
Gli allievi e gli agenti in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni sia stata determinata da maternità sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni, sulla tutela delle lavoratrici madri.
Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola.
La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione (73)] (74).
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(73) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 21 settembre 1987, n. 387.
(74) Articolo abrogato dall'art. 15, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.
Art. 50
Addestramento e corsi di specializzazione per agenti di polizia.
[Gli agenti di polizia compiono un periodo pratico della durata di sei mesi presso reparti e uffici, cui vengono assegnati tenuto conto dei risultati della selezione attitudinale effettuata durante il secondo semestre del corso di cui all'articolo 48.
Al termine, gli agenti che, sulla base della predetta selezione e di un rapporto sulle qualità professionali redatto dal responsabile del reparto o dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato effettuato l'addestramento, debbono essere destinati alle specialità o ai servizi che richiedono particolare qualificazione frequentano corsi di specializzazione della durata di sei mesi.
Gli agenti, durante il periodo in cui frequentano i corsi di specializzazione, non possono essere impiegati in attività diverse da quelle del servizio cui debbono essere destinati, se non per eccezionali esigenze di servizio e su disposizione del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. Ove ciò comporti l'interruzione del corso per un periodo complessivo superiore ai trenta giorni, esso è prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione (75)] (76).
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(75) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 4 agosto 1987, n. 325.
(76) Articolo abrogato dall'art. 15, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.
Art. 51
Nomina a sovrintendente di polizia.
Il concorso interno e il corso di formazione tecnico-professionale per l'accesso al ruolo di sovrintendente si svolgono secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 59 e al penultimo comma dell'articolo 60.
Art. 52
Nomina ad allievo ispettore di polizia.
[L'assunzione degli ispettori di polizia avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
1) godimento dei diritti civili e politici;
2) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue (77);
3) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;
4) titolo di studio di scuola media superiore o equivalente;
5) buona condotta.
Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, per non più di due volte e con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria (78).
A parità di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsto dalle leggi vigenti.
... (79).
... (80).
Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
Relativamente al concorso e alla prova di esame di cui al quarto comma del presente articolo si applica quanto stabilito dall'articolo 59.
I vincitori dei concorsi sono nominati allievi ispettori] (81).
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(77) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 21 settembre 1987, n. 387.
(78) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 21 settembre 1987, n. 387.
(79) Comma abrogato dall'art. 27, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, nel testo sostituito dall'art. 42, L. 10 ottobre 1986, n. 668.
(80) Comma abrogato dall'art. 27, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, nel testo sostituito dall'art. 42, L. 10 ottobre 1986, n. 668.
(81) Articolo abrogato dall'art. 15, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.
Art. 53
Corsi per la nomina ad ispettore di polizia.
[Ottenuta la nomina, gli allievi ispettori di polizia frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di diciotto mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della idoneità a servizi che richiedono particolare qualificazione.
Gli allievi ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia quali ispettori e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati ispettori in prova. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.
Gli allievi ispettori durante i primi dodici mesi di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.
Gli ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi (82)] (83).
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(82) Comma prima modificato dall'art. 6, D.L. 4 ottobre 1990, n. 276 e poi abrogato dall'art. 15, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.
(83) Articolo abrogato dall'art. 15, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.
Art. 54
Dimissioni dal corso per la nomina ad ispettore di polizia.
[Sono dimessi dal corso gli allievi ispettori che:
a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia;
b) dichiarano di rinunciare al corso;
c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di novanta giorni anche non consecutivi e di centoventi giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità.
Gli allievi ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.
La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli della polizia di Stato (84)] (85).
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(84) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 4 agosto 1987, n. 325.
(85) Articolo abrogato dall'art. 15, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.
Art. 55
Nomina a commissario di polizia.
[L'assunzione dei commissari di polizia avviene:
a) dopo aver frequentato, con esito positivo, l'Istituto superiore di polizia, di cui all'articolo 58;
b) mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani di ambo i sessi in possesso dei seguenti requisiti:
1) godimento dei diritti civili e politici;
2) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;
3) buona condotta;
4) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche;
5) età non superiore ai trentadue anni (86).
Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti e al ruolo dei sovraintendenti con almeno tre anni di anzianità alla data del bando che indice il concorso, nonché gli appartenenti al ruolo degli ispettori in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria (87). Fermi restando gli altri requisiti di cui al primo comma, per i partecipanti al concorso appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite di età è elevato a 38 anni (88) (89).
Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
I candidati sono sottoposti all'accertamento della idoneità fisica e psichica ed a prove idonee a valutarne le qualità attitudinali al servizio di polizia.
I vincitori del concorso sono nominati commissari in prova.
Relativamente al concorso, si applica quanto stabilito dall'articolo 59] (90).
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(86) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 21 settembre 1987, n. 387.
(87) Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 21 settembre 1987, n. 387.
(88) Periodo aggiunto dall'art. 6, D.L. 4 ottobre 1990, n. 276.
(89) Periodo abrogato dall'art. 3, D.L. 6 maggio 1994, n. 271.
(90) Articolo abrogato dall'art. 69, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.
Art. 56
Corsi per la nomina a commissario di polizia.
[Ottenuta la nomina, i commissari in prova frequentano un corso di formazione teorico-pratico della durata di nove mesi presso l'apposita sezione dell'Istituto superiore di polizia, di cui all'articolo 58.
Il corso di formazione si svolge secondo programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno e l'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, dipendenti dell'amministrazione dello Stato o persone estranee ad essa.
Al termine del corso, i commissari in prova, che siano stati dichiarati idonei ai servizi di polizia, sostengono un esame finale sulle materie oggetto di studio dinanzi ad una commissione composta secondo le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 60, e presieduta dal direttore dell'Istituto superiore di polizia.
I commissari in prova, durante i nove mesi del corso, non possono essere impiegati in servizio di polizia.
I commissari in prova, che hanno superato gli esami finali del corso, sono nominati commissari di polizia.
Essi prestano giuramento e sono ammessi nel ruolo direttivo secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale.
I commissari in prova che non superano l'esame finale possono partecipare al corso successivo; se l'esito di quest'ultimo è negativo, sono dimessi.
I commissari, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, sono assegnati ai servizi di istituto] (91).
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(91) Articolo abrogato dall'art. 69, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.
Art. 57
Dimissioni dal corso per la nomina a commissario di polizia.
[Sono dimessi dal corso i commissari in prova che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non superano gli esami del corso;
c) non sono dichiarati idonei al servizio di polizia per il numero e la gravità delle sanzioni disciplinari riportate;
d) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche se non consecutivi, e di novanta giorni per infermità contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso il commissario in prova è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica (92).
I commissari in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a frequentare il corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
Sono espulsi dal corso i commissari in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia] (93).
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(92) Con sentenza 20 maggio-3 giugno 1998, n. 195 (Gazz. Uff. 10 giugno 1998, n. 23 - Serie speciale) la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, lettera d), nella parte in cui non consente all'Amministrazione di ammettere ad un altro corso successivo i commissari in prova che siano stati assenti per più di novanta giorni per infermità contratta durante il corso ed abbiano nel frattempo recuperato l'idoneità psicofisica.
(93) Articolo abrogato dall'art. 69, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.
Art. 58
Istituto superiore di polizia.
Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla istituzione di una scuola nazionale con sede a Roma per la formazione e specializzazione dei quadri direttivi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che assume la denominazione di Istituto superiore di polizia, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione che l'ammissione al concorso di accesso all'istituto sia consentita ai giovani in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o titolo equivalente che non abbiano superato il ventunesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 55;
b) determinazione delle modalità del concorso di accesso, della composizione e nomina della commissione esaminatrice, dei criteri per l'accertamento della idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e del livello culturale dei candidati;
c) previsione che al concorso di accesso possano partecipare gli ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e gli agenti in possesso dei requisiti prescritti, che non abbiano superato il trentesimo anno di età;
d) previsione che il corso si svolga secondo programmi universitari integrati da materie professionali, secondo piani di studi e programmi di ciascuna materia stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno;
e) previsione che al termine del primo biennio gli allievi conseguano la nomina ad aspirante commissario di polizia in prova, dopo apposito giudizio di idoneità del direttore dell'istituto, sentito il collegio dei docenti;
f) previsione che al termine del quarto anno di corso l'allievo, che abbia superato tutti gli esami previsti nel piano degli studi, sia ammesso a sostenere l'esame finale dinanzi ad una commissione composta da docenti delle materie universitarie e professionali dell'istituto e presieduta dal preside della facoltà di giurisprudenza dell'università di Roma o da un docente universitario da lui delegato; che la commissione sia nominata annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno;
g) previsione che, conseguito il diploma, gli aspiranti vengano nominati commissari in prova ed ammessi alla frequenza del corso di cui al primo comma dell'articolo 56 presso un'apposita sezione dell'istituto;
h) determinazione delle strutture e dell'ordinamento dell'istituto, prevedendo la creazione di tre sezioni, di cui una per le esigenze di cui all'articolo 56 ed una per i corsi di specializzazione;
i) determinazione di modalità per garantire l'osservanza dell'obbligo, che deve essere assunto verso l'Amministrazione all'atto della nomina ad allievo commissario in prova, di permanere in servizio per cinque anni dal conseguimento del diploma, nonché per l'allontanamento e le dimissioni dai corsi degli allievi aspiranti;
l) previsione di norme che consentano, a coloro che hanno ottenuto il diploma, di conseguire, mediante il superamento di esami integrativi, il diploma di laurea.
Art. 59
Trattamento economico degli allievi e modalità dei concorsi.
Il trattamento economico degli allievi dei corsi di cui agli articoli precedenti è determinato, in misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi corsi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
Agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato verrà assegnato il trattamento economico più favorevole.
Le modalità dei concorsi, della composizione e nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi, per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno (94).
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(94) Vedi, anche, l'art. 4-bis, D.L. 19 dicembre 1984, n. 858. Con D.P.R. 6 agosto 1985, n. 452 (Gazz. Uff. 30 agosto 1985, n. 204) è stato approvato il regolamento per l'accesso al ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato; con D.P.R. 6 agosto 1985, n. 454 (Gazz. Uff. 30 agosto 1985, n. 204) è stato approvato il regolamento recante le modalità dei concorsi interni, riservati alle assistenti del disciolto Corpo della polizia femminile e ai sottufficiali e guardie del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato; con altro D.P.R. 25 agosto 1988, n. 406 (Gazz. Uff. 17 settembre 1988, n. 219) è stato approvato il regolamento recante le modalità del concorso interno riservato alle appartenenti alla ex carriera di concetto del disciolto Corpo della polizia femminile, per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato.
Art. 60
Istruzione e formazione professionale.
Gli istituti di istruzione per la formazione del personale della Polizia di Stato sono i seguenti:
1) scuole per agenti di polizia;
2) istituti per sovrintendenti di polizia;
3) istituto di perfezionamento per ispettori di polizia;
4) Istituto superiore di polizia;
5) centri e scuole di specializzazione, addestramento e aggiornamento.
Nei programmi è dedicata particolare cura all'insegnamento della Costituzione e dei diritti e doveri del cittadino all'insegnamento delle materie giuridiche e professionali e alle esercitazioni pratiche per la lotta alla criminalità e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. La formulazione dei programmi, i metodi di insegnamento e di studio, il rapporto numerico fra docenti e allievi, la previsione e la conduzione delle prove pratiche rispondono al fine di conseguire la più alta preparazione professionale del personale e di promuovere il senso di responsabilità e capacità di iniziativa.
Salvo quanto disposto per l'Istituto superiore di polizia, presso gli istituti di istruzione di cui al primo comma possono essere chiamati a svolgere attività di insegnamento docenti universitari o di istituti specializzati, docenti non di ruolo delle scuole secondarie di primo e secondo grado, purché abilitati per le materie corrispondenti a quelle d'insegnamento nelle scuole stesse, inseriti in appositi elenchi formati presso ogni istituto o scuola o centro di polizia sulla base dei nominativi risultanti dalle graduatorie provinciali del provveditorato agli studi ove ha sede l'istituto di polizia interessato, nonché magistrati, funzionari appartenenti ai ruoli di Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ufficiali delle Forze armate ed esperti in singole discipline, i quali abbiano comunicato la propria disponibilità al direttore dell'istituto o scuola o centro di polizia (95).
Per l'insegnamento delle materie specialistico-professionali ed operative, gli incarichi sono conferiti al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti, dei commissari e degli ispettori della Polizia di Stato; per l'addestramento fisico e tecnico-operativo i relativi incarichi sono conferiti al personale di polizia di qualsiasi ruolo in possesso della qualifica di istruttore o della necessaria professionalità, nonché ad esperti. Per motivi di contingente necessità gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti anche ad altri appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio presso gli istituti interessati, aventi la qualifica non inferiore a quella di sovrintendente o equiparata. Gli incarichi hanno la durata del corso e sono rinnovabili. La scelta degli insegnanti spetta al Ministro dell'interno, su proposta del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, sentito il direttore dell'istituto o scuola o centro di polizia. I docenti non di ruolo della scuola di istruzione secondaria, incaricati dell'insegnamento presso un istituto o scuola o centro di polizia, qualora siano nominati supplenti annuali del provveditore agli studi, possono essere autorizzati dal capo istituto a mantenere l'incarico presso l'istituto di istruzione della Polizia di Stato, purché l'orario di insegnamento non superi complessivamente le diciotto ore settimanali e risulti compatibile con l'attività di insegnamento che il docente deve svolgere presso la scuola di istruzione secondaria. Il servizio prestato dai docenti non di ruolo della scuola di istruzione secondaria presso l'istituto o scuola o centro di polizia è considerato come servizio non di ruolo prestato presso le scuole statali (96).
Coloro che sono chiamati a svolgere attività di insegnamento possono essere collocati, ad eccezione del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, nella posizione di fuori ruolo dall'Amministrazione di appartenenza e, in tal caso, svolgeranno attività di insegnamento a tempo pieno. Gli insegnanti di cultura generale già in servizio nelle scuole di polizia alla data di entrata in vigore della L. 11 giugno 1974, n. 253, confermati nell'insegnamento e per lo stesso abilitati ai sensi degli articoli 1 e 3 della L. 27 ottobre 1975, n. 608, rimangono, a domanda, nell'attuale posizione e vengono utilizzati fino al collocamento a riposo (97).
Fuori dei casi previsti dal quinto comma, per l'insegnamento o per l'addestramento fisico e tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene corrisposto un compenso orario stabilito con le modalità indicate nell'articolo 13 del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472, concernente la Scuola superiore della pubblica amministrazione (98).
Le materie d'insegnamento, i piani di studio, lo svolgimento dei corsi, le modalità degli esami, il collegio dei docenti e gli appositi organismi di collaborazione tra docenti e allievi sono previsti dai regolamenti degli istituti o scuole o centri di cui al primo comma, da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno.
[Il collegio dei docenti esprime al direttore il parere sul giudizio di idoneità di cui agli articoli 48, comma secondo, 53, comma secondo, e 56, comma terzo] (99).
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(95) Gli attuali commi terzo, quarto, quinto e sesto così sostituiscono gli originari commi terzo, quarto e quinto per effetto dell'art. 6, D.L. 4 ottobre 1990, n. 276.
(96) Gli attuali commi terzo, quarto, quinto e sesto così sostituiscono gli originari commi terzo, quarto e quinto per effetto dell'art. 6, D.L. 4 ottobre 1990, n. 276.
(97) Gli attuali commi terzo, quarto, quinto e sesto così sostituiscono gli originari commi terzo, quarto e quinto per effetto dell'art. 6, D.L. 4 ottobre 1990, n. 276.
(98) Gli attuali commi terzo, quarto, quinto e sesto così sostituiscono gli originari commi terzo, quarto e quinto per effetto dell'art. 6, D.L. 4 ottobre 1990, n. 276.
(99) Comma abrogato dall'art. 15, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.
Art. 61
Accesso ai ruoli diversi da quelli del personale che esplica funzioni di polizia.
L'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli per il personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo attinente ai servizi di polizia e ai ruoli per il personale che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia per il cui esercizio occorre l'iscrizione in albi professionali, avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e siano in possesso dei titoli di studio richiesti e delle necessarie abilitazioni professionali.
Si applica quanto disposto dall'articolo 59.
La nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi è subordinata alla frequenza con esito favorevole di un corso formativo ed applicativo inteso a conferire la preparazione necessaria per l'assolvimento dei compiti da svolgere, con particolare riferimento a quelli attinenti alle funzioni di polizia (100).
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(100) Articolo abrogato dall'art. 6, L. 31 marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 dello stesso art. 6. Peraltro, l'abrogazione non è più contenuta nella nuova formulazione del suddetto articolo 6, come modificato dall'art. 4, L. 29 marzo 2001, n. 86.
Capo V - Diritti e doveri
Art. 62
Promessa solenne e giuramento.
I cittadini che entrano a far parte dell'Amministrazione della pubblica sicurezza debbono prestare promessa solenne e giuramento di cui all'articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 .
Il rifiuto comporta la decadenza dall'impiego.
Art. 63
Orario di servizio.
L'orario di servizio per il personale della pubblica sicurezza è fissato in quaranta ore settimanali, ripartite in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio.
Per un periodo di tre anni dalla entrata in vigore della presente legge i turni di lavoro giornaliero sono formati sulla base di quarantadue ore settimanali.
La differenza tra l'orario fissato al primo comma e quello indicato nel comma successivo è retribuita come prestazione di lavoro straordinaria (101).
Quando le esigenze lo richiedano gli ufficiali, gli agenti di pubblica sicurezza e il personale che svolge la propria attività nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario normale, con diritto a compenso per il lavoro straordinario senza le limitazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 , per il personale con qualifica inferiore a quella dirigenziale, dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 , per il personale con qualifica dirigenziale. La normativa di cui al presente articolo si applica anche ai dirigenti generali e qualifiche equiparate fino all'emanazione di una nuova legge concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali.
Il personale di cui al primo comma e quello dell'Amministrazione civile dell'interno che presta servizio nell'Amministrazione della pubblica sicurezza hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale. Ove per particolari esigenze di servizio il giorno di riposo non possa essere usufruito nell'arco della settimana, è recuperabile entro le quattro settimane successive.
Il personale di cui al precedente comma che presta servizio in un giorno festivo non domenicale, ha diritto di godere di un giorno di riposo stabilito dall'Amministrazione entro le quattro settimane successive (102).
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(101) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-1° giugno 2000, n. 177 (Gazz. Uff. 7 giugno 2000, n. 24, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, terzo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(102) Per la fissazione del nuovo orario di lavoro, vedi il D.P.R. 23 giugno 1988, n. 234.
Art. 64
Obbligo di permanenza e reperibilità.
Per esigenze di ordine e di sicurezza pubblica o di pubblico soccorso può essere fatto obbligo agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato di permanere in caserma od in ufficio, ovvero di mantenere la reperibilità, secondo le modalità stabilite dal regolamento di servizio di cui all'articolo 111 (103).
Il personale che esplica funzioni di polizia ha l'obbligo di alloggiare presso gli istituti od i reparti durante i corsi ed il periodo di addestramento, salvo diversa normativa stabilita nel regolamento di cui al comma precedente.
Per il mantenimento delle mense non obbligatorie di servizio verrà concesso un contributo nella misura stabilita per le mense di eguale natura delle forze armate dello Stato.
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(103) Vedi, anche, l'art. 2, L. 7 agosto 1990, n. 232.
Art. 65
Doveri di subordinazione.
Gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:
a) del Ministro dell'interno;
b) dei Sottosegretari di Stato per l'interno, quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia di pubblica sicurezza;
c) del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
Restano salvi i doveri di subordinazione funzionali degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza verso il prefetto e, nei casi previsti dalla legge, verso le altre autorità dello Stato.
Art. 66
Ordine gerarchico e rapporti funzionali.
L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico od operativo.
Gli ordini devono essere attinenti al servizio o alla disciplina, non eccedenti i compiti di istituto e non lesivi della dignità personale di coloro cui sono diretti.
L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al quale sia rivolto un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, è tenuto a darvi esecuzione e di essa risponde a tutti gli effetti il superiore che lo ha impartito. Quando l'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato si trova in servizio di ordine pubblico ovvero quando esiste uno stato di pericolo e di urgenza, l'ordine ritenuto palesemente illegittimo deve essere eseguito su rinnovata richiesta anche verbale del superiore, che al termine del servizio ha l'obbligo di confermarlo per iscritto.
L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, non lo esegue ed informa immediatamente i superiori.
Il disposto di cui ai commi precedenti si applica, in quanto compatibile, ai rapporti di dipendenza funzionale derivanti dal nuovo ordinamento della pubblica sicurezza.
Gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, dell'Amministrazione civile dell'interno nonché delle altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato sono tenuti all'osservanza delle disposizioni loro impartite in ragione della funzione da essi esercitata nell'ambito della organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Fermo restando il disposto degli articoli 13 e 14, al personale del ruolo dei commissari e del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato sono trasferite le attribuzioni proprie dei funzionari della pubblica sicurezza.
L'inosservanza di quanto disposto nel presente articolo comporta responsabilità disciplinari, salva la eventuale responsabilità penale.
Art. 67
Impiego degli appartenenti alla Polizia di Stato.
Gli appartenenti alla Polizia di Stato non possono essere impiegati in compiti che non siano attinenti al servizio di istituto.
Art. 68
Doveri fuori servizio per gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono comunque tenuti, anche fuori dal servizio, ad osservare i doveri inerenti alla loro funzione.
Art. 69
Assistenza religiosa.
Al personale della Polizia di Stato che risiede presso alloggi collettivi di servizio o scuole, è assicurata l'assistenza religiosa, nel rispetto dei principi costituzionali.
Per assicurare l'assistenza religiosa è escluso il ricorso ai cappellani militari.
Capo VI - Norme disciplinari e penali
Art. 70
Disciplina e procedimento disciplinare.
Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e alla regolamentazione del relativo procedimento, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
1) previsione delle seguenti sanzioni disciplinari in ordine crescente il gravità: richiamo orale, richiamo scritto, pena pecuniaria, deplorazione, sospensione dal servizio, destituzione;
2) indicazione per ciascuna sanzione delle trasgressioni per le quali è inflitta, e graduazione delle sanzioni rispetto alla gravità delle trasgressioni, tenuto conto delle particolari esigenze di servizio;
3) previsione della pena pecuniaria in misura non superiore a cinque trentesimi della retribuzione mensile e della possibilità di sostituirla, per gli allievi degli istituti di istruzione, con la consegna in istituto per un periodo non superiore a cinque giorni;
4) previsione che la deplorazione, cumulabile anche con la pena pecuniaria, comporti il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione della classe di stipendio superiore;
5) previsione che la sospensione dal servizio non sia di durata superiore a sei mesi, vada dedotta dal computo dell'anzianità, comporti la privazione della retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno alimentare pari alla metà di questa, nonché un ritardo fino a tre anni nelle promozioni o nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione di una classe superiore di stipendio;
6) previsione che la destituzione venga inflitta per mancanze la cui gravità, desunta dalla specie o dalla reiterazione dei comportamenti in contrasto con i doveri e le esigenze del servizio di polizia, renda incompatibile la permanenza del responsabile nell'Amministrazione della pubblica sicurezza; previsione della destituzione di diritto a seguito di condanna definitiva per gravi delitti non colposi, di interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o di applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione;
7) regolamentazione del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari secondo i seguenti criteri: determinazione degli organi competenti ad infliggere la sanzione; obbligo di motivazione della stessa; facoltà dell'interessato di ricorrere avverso la sanzione inflitta; determinazione degli organi per il riesame delle sanzioni e lo svolgimento degli accertamenti necessari; previsione che detti organi abbiano carattere collegiale per le sanzioni più gravi della pena pecuniaria; presenza in tali organi di una rappresentanza del personale designata dai sindacati di polizia più rappresentativi; garanzia del contraddittorio; facoltà dell'inquisito, per le sanzioni più gravi della deplorazione, di farsi assistere da un difensore appartenente all'Amministrazione della pubblica sicurezza; previsione che gli accertamenti per le trasgressioni comportanti le sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio e della destituzione vengano svolti da superiori gerarchici appartenenti a servizio diverso da quello dell'inquisito;
8) previsione che, in caso di procedimento disciplinare connesso con procedimento penale, il primo rimanga sospeso fino all'esito del secondo; previsione dei casi di sospensione cautelare dalle funzioni in pendenza di procedimento penale;
9) previsione dei casi e delle modalità di riapertura dei procedimenti disciplinari;
10) previsione di norme transitorie per il trasferimento ai nuovi organi disciplinari dei procedimenti pendenti alla entrata in vigore delle norme delegate.
Art. 71
Giurisdizione.
Gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza sono soggetti alla giurisdizione penale dell'autorità giudiziaria ordinaria, secondo le norme vigenti e quelle contenute nei successivi articoli.
Art. 72
Abbandono del posto di servizio.
L'appartenente alla Polizia di Stato che, nel corso di operazioni di polizia o durante l'impiego in reparti organici, abbandona il posto o il servizio, o viola l'ordine o le disposizioni generali o particolari impartite, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La reclusione è da uno a quattro anni se il fatto è commesso:
1) durante il servizio di ordine pubblico o di pubblico soccorso;
2) nella guardia a rimesse di aeromobili o a depositi di armi, munizioni o materie infiammabili od esplosive;
3) a bordo di una nave o di un aeromobile;
4) col fine di interrompere la continuità e la regolarità del servizio;
5) da tre o più appartenenti alla Polizia di Stato in concorso tra loro;
6) da un comandante di reparto o dal dirigente di un ufficio o servizio.
Se dal fatto deriva l'interruzione del servizio o grave danno la pena è della reclusione da due a cinque anni.
Art. 73
Rivolta.
Fuori della ipotesi prevista dall'articolo 284 del codice penale, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni gli appartenenti alla Polizia di Stato che, riuniti in numero di cinque o più:
1) prendono arbitrariamente le armi e rifiutano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un superiore;
2) rifiutano di obbedire all'ordine di un superiore di recedere da gravi atti di violenza.
La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione non inferiore a cinque anni.
Art. 74
Associazione al fine di commettere il delitto di rivolta.
Quando cinque o più appartenenti alla Polizia di Stato si associano allo scopo di commettere il delitto di rivolta, se il delitto non è commesso la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Non sono punibili coloro che impediscono l'esecuzione del delitto.
Art. 75
Movimento non autorizzato di reparto.
Il comandante di un reparto organico di polizia che, senza speciale incarico o autorizzazione ovvero senza necessità, contravvenendo alle norme sull'impiego dei reparti, ordina il movimento del reparto è punito con la reclusione fino ad un anno, sempre che il fatto non costituisca reato più grave.
Art. 76
Manifestazioni collettive con mezzi od armi della polizia.
Gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza che compiono manifestazioni collettive pubbliche mediante l'uso di mezzi della polizia sono puniti con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire cinquantamila a lire un milione.
La pena è aumentata fino a nove mesi e la multa fino ad un milione e mezzo di lire per coloro che hanno promosso, organizzato o diretto la manifestazione.
Gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza che partecipano alla manifestazione con il possesso di armi sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni.
Art. 77
Alterazione di armi o munizioni, porto di armi non in dotazione.
L'appartenente alla Polizia di Stato che altera in qualsiasi modo le caratteristiche delle armi proprie o del munizionamento in dotazione o che porta in servizio armi diverse da quelle in dotazione è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni.
Alle stesse pene è sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al comma precedente.
Art. 78
Arbitraria utilizzazione di prestazioni lavorative.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale che utilizza arbitrariamente le prestazioni lavorative di personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in contrasto con i compiti di istituto, al fine di realizzare un profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione fino a due anni.
Art. 79
Esecuzione delle pene detentive e delle misure restrittive della libertà personale (104).
A richiesta del condannato, la pena detentiva inflitta per qualsiasi reato agli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 è scontata negli stabilimenti penali militari.
La disposizione del comma precedente si applica anche nei casi in cui i soggetti ivi contemplati sono posti in stato di custodia o carcerazione preventiva. In questi casi la richiesta può essere proposta agli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica nel processo verbale di cui all'art. 266 del codice di procedura penale (105).
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(104) Vedi, anche, l'art. 2, L. 7 agosto 1990, n. 232.
(105) Comma aggiunto dall'art. 8, L. 12 agosto 1982, n. 569.
Art. 80
Giudizio direttissimo.
Per i delitti di cui agli articoli 72, 73, 74, 75, 76 e 77 della presente legge si procede, in ogni caso, col giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
Per i reati connessi si procede previa separazione dei giudizi.
Capo VII - Norme di comportamento politico. Rappresentanze e diritti sindacali
Art. 81
Norme di comportamento politico.
Gli appartenenti alle forze di polizia debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche e non possono assumere comportamenti che compromettano l'assoluta imparzialità delle loro funzioni. Agli appartenenti alle forze di polizia è fatto divieto di partecipare in uniforme, anche se fuori servizio, a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche o sindacali, salvo quanto disposto dall'articolo seguente. È fatto altresì divieto di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni.
Gli appartenenti alle forze di polizia candidati ad elezioni politiche o amministrative sono posti in aspettativa speciale con assegni dal momento della accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e in abito civile. Essi, comunque non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse.
Art. 82
Diritti sindacali.
Gli appartenenti alla Polizia di Stato hanno diritto di associarsi in sindacati.
Essi non possono iscriversi a sindacati diversi da quelli del personale di polizia né assumere la rappresentanza di altri lavoratori.
Gli appartenenti alla Polizia di Stato, fuori dell'orario di servizio, possono tenere riunioni anche in divisa:
a) in locali di pertinenza dell'amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che fissa le modalità d'uso;
b) in luoghi aperti al pubblico.
Possono tenersi riunioni durante l'orario di servizio nei limiti di dieci ore annue. I dirigenti della Polizia di Stato hanno facoltà di fissare speciali modalità di tempo e di luogo per il loro svolgimento.
Art. 83
Sindacati della Polizia di Stato.
I sindacati del personale della Polizia di Stato sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti alla Polizia di Stato, in attività di servizio o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio, e ne tutelano gli interessi, senza interferire nella direzione dei servizi o nei compiti operativi.
Essi non possono aderire, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni sindacali.
Art. 84
Divieto di esercizio del diritto di sciopero.
Gli appartenenti alla Polizia di Stato non esercitano il diritto di sciopero né azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o le attività di polizia giudiziaria.
Art. 85
Consiglio nazionale di polizia.
È istituito il Consiglio nazionale di polizia quale organismo consultivo del Ministro dell'interno nelle seguenti materie, concernenti la Amministrazione della pubblica sicurezza:
a) iniziative legislative del Ministro dell'interno, regolamenti e provvedimenti amministrativi di carattere generale nelle parti relative allo stato giuridico, previdenziale e assistenziale del personale;
b) ordinamento e programmi degli istituti di istruzione e formazione professionale e modalità per lo svolgimento dei concorsi;
c) ogni altra questione che il Ministro intende sottoporre al Consiglio nazionale.
I pareri di cui al presente articolo debbono essere espressi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il Ministro ha facoltà di provvedere.
In casi di grave ed urgente necessità il Ministro può stabilire un termine più breve entro il quale il parere deve essere reso, ovvero provvede dandone comunicazione al Consiglio nazionale.
Il regolamento del Consiglio nazionale è approvato dal Ministro, su proposta del Consiglio stesso, entro tre mesi dalla presentazione di questa.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti in prima convocazione e della metà in seconda convocazione.
Art. 86
Composizione del Consiglio nazionale di polizia.
Il Consiglio nazionale di polizia è presieduto dal Ministro dell'interno o da un Sottosegretario da lui delegato.
Esso è composto da sessanta membri, dei quali:
a) trenta designati dal Ministro dell'interno, di cui almeno venti scelti tra il personale delle varie componenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con opportuni criteri di rappresentatività, e i rimanenti scelti tra il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, di altre amministrazioni dello Stato, tra gli appartenenti alle associazioni del personale della pubblica sicurezza in pensione e tra estranei all'amministrazione statale esperti nelle materie di competenza del Consiglio nazionale;
b) trenta eletti secondo le norme dell'articolo seguente.
Il Consiglio nazionale dura in carica tre anni.
I suoi membri non sono immediatamente riconfermabili dopo due mandati consecutivi.
Art. 87
Elezione dei delegati e dei componenti del Consiglio nazionale di polizia.
Al fine di procedere alle elezioni di cui all'articolo precedente, gli appartenenti alla Polizia di Stato sono suddivisi nelle seguenti fasce elettorali:
a) in cui sono compresi gli agenti;
b) in cui sono compresi gli assistenti, i sovrintendenti e gli ispettori;
c) in cui sono compresi i commissari e i dirigenti.
L'elezione dei componenti il Consiglio nazionale ha luogo mediante presentazione di liste nazionali che possono comprendere più candidati per ciascuna fascia determinati dal Ministro dell'interno proporzionalmente alla consistenza degli organici.
Ogni lista deve essere sottoscritta da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori, appartenenti a qualsiasi fascia.
Ogni elettore non può sottoscrivere più di una lista.
Ogni elettore riceve una scheda di votazione relativa alla propria fascia e può in essa esprimere un voto di lista e voti di preferenza: due se i candidati da eleggere sono fino a 7, quattro se i candidati da eleggere sono fino a 18.
La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi espressi per la lista da elettori di ogni fascia.
L'attribuzione dei seggi alle liste è fatta in base al metodo del quoziente naturale e dei più alti resti.
I seggi attribuiti ad ogni lista sono ripartiti tra le varie fasce della lista con il seguente procedimento:
a) il totale dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nella prima fascia si divide per il quoziente che si ottiene dividendo i voti validi ottenuti da tutte le liste nella fascia ed il numero massimo dei candidati previsto al secondo comma per la stessa fascia;
b) le operazioni di cui alla lettera precedente sono eseguite anche per le successive fasce;
c) ai quozienti così ottenuti si applica il metodo d'Hondt.
Ai fini della proclamazione dei candidati viene tenuta presente la graduatoria determinata, per ciascuna lista e per ogni fascia, in base ai voti di preferenza espressi per ciascun candidato. A parità di voti di preferenza si considera eletto il candidato che precede nell'ordine di iscrizione nella lista.
La data per le elezioni dei componenti il Consiglio nazionale è stabilita con decreto del Ministro dell'interno non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello di scadenza del triennio di durata in carica del precedente Consiglio.
La elezione deve aver luogo non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del triennio di cui al comma precedente.
Le modalità ed i termini per lo svolgimento della elezione non previsti dal presente articolo sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro un mese dalla entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'art. 36 (106).
Per la prima elezione del Consiglio, da tenersi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le fasce elettorali di cui al primo comma sono costituite rispettivamente:
1) da guardie e appuntati;
2) da vicebrigadieri, brigadieri, marescialli e assistenti di polizia femminile;
3) da commissari, ufficiali, ispettrici e dirigenti.
Si procede a nuove elezioni del Consiglio entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 109.
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(106) Con D.P.R. 31 marzo 1983, n. 364 (Gazz. Uff. 2 agosto 1983, n. 210) è stato approvato il regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio nazionale di polizia.
Art. 88
Aspettativa per motivi sindacali.
Gli appartenenti alla Polizia di Stato, che ricoprono cariche direttive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali (107).
Il numero globale dei dipendenti collocabili in aspettativa è fissato in rapporto di una unità ogni 2.000 dipendenti in organico (108).
Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime ed alla ripartizione territoriale, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, il Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni interessate (109).
I trasferimenti ad altre sedi di appartenenti alla Polizia di Stato che ricoprono cariche sindacali possono essere effettuati sentita l'organizzazione sindacale di appartenenza.
I trasferimenti in ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti alla Polizia di Stato che sono componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati di polizia a carattere nazionale maggiormente rappresentativi possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza (110).
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(107) Vedi l'art. 27, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.
(108) Vedi l'art. 27, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.
(109) Vedi l'art. 27, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.
(110) Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 21 settembre 1987, n. 387.
Art. 89
Trattamento economico del personale in aspettativa per motivi sindacali.
Al personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo precedente sono corrisposti, a carico della amministrazione, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e classe di appartenenza, escluse soltanto le indennità che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.
Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennità per rimborso spese.
I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale (111).
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(111) Vedi l'art. 27, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.
Art. 90
Assenze dall'ufficio autorizzate per motivi sindacali.
Gli appartenenti alla Polizia di Stato di cui all'articolo 88, che siano componenti degli organi collegiali statutari delle organizzazioni sindacali e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali, sono a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dall'ufficio per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attività sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, l'autorizzazione è concessa per tre dipendenti e per una durata media non superiore a tre giorni al mese. A tale fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, l'amministrazione può eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti (112).
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(112) Vedi l'art. 28, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.
Art. 91
Trattamento economico dei rappresentanti che si assentano dal servizio per motivi sindacali.
Al personale di cui all'articolo precedente competono, oltre al trattamento ordinario, i compensi e le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.
I periodi di assenza autorizzata sono cumulabili con il congedo ordinario e straordinario e sono utili a tutti gli altri effetti, giuridici ed economici (113).
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(113) Vedi l'art. 28, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.
Art. 92
Disponibilità di spazi murali e di locali per attività sindacali.
Negli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato è concesso alle varie organizzazioni sindacali l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali, in locali distinti da quelli in cui è generalmente ammesso il pubblico.
A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative è altresì concesso, nella sede centrale, ed in quelle periferiche ed in ogni provincia, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali (114).
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(114) Comma così modificato dall'art. 5, D.L. 21 settembre 1987, n. 387.
Art. 93
Delega per la riscossione di contributi sindacali.
Gli appartenenti alla Polizia di Stato hanno facoltà di rilasciare delega, esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all'amministrazione e alla organizzazione sindacale interessata.
Le trattenute operate dall'amministrazione sulle retribuzioni, in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate alle stesse organizzazioni secondo modalità da concordare.
Art. 94
Utilizzazione del personale invalido per cause di servizio.
Fermo restando il disposto di cui al punto XX) dell'articolo 36, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria per provvedere ad una organica disciplina sull'utilizzazione, nell'ambito della stessa amministrazione, degli appartenenti alle forze di polizia che abbiano subìto una invalidità, la quale non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi di istituto per effetto di ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di compiti di istituto, con l'osservanza dei seguenti criteri:
1) il predetto personale deve essere adibito a mansioni di istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa, tenuto conto delle indicazioni del collegio medico che ha accertato l'invalidità; il personale suddetto può essere altresì utilizzato per l'espletamento delle attività assistenziali e previdenziali in favore del personale anche per le esigenze del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza;
2) al personale predetto continuano ad applicarsi le norme di stato previste per le carriere di appartenenza;
3) allo stesso personale è assicurato il trattamento economico delle carriere di appartenenza, nonché la corresponsione di una indennità una tantum proporzionata al grado di invalidità e comunque non cumulabile con altre specifiche provvidenze;
4) vanno previste specifiche modalità per il trasferimento del personale suddetto in relazione alle esigenze di assistenza e di cura (115).
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(115) Articolo abrogato dall'art. 6, L. 31 marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 dello stesso art. 6. Peraltro, l'abrogazione non è più contenuta nella nuova formulazione del suddetto articolo 6, come modificato dall'art. 4, L. 29 marzo 2001, n. 86.
Art. 95
Accordi sindacali.
Gli accordi sindacali previsti dalla presente legge vengono stipulati da una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro del tesoro, o dai Sottosegretari, rispettivamente delegati, e da una delegazione composta da rappresentanti dei sindacati di polizia maggiormente rappresentativi su scala nazionale.
Fermo restando il disposto dell'articolo 43, formano altresì oggetto degli accordi sindacali l'orario di lavoro di cui all'articolo 63, le ferie, i permessi, i congedi, le aspettative, i trattamenti economici di lavoro straordinario, di missione e di trasferimento, i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale.
Se gli accordi di cui al primo comma, per la parte relativa ai trattamenti economici accessori, non vengono raggiunti entro novanta giorni dall'inizio delle trattative, il Ministro dell'interno riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi Regolamenti (116).
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(116) Vedi, anche, l'art. 13, L. 15 dicembre 1990, n. 395.
Capo VIII - Norme transitorie e finali
Art. 96
Disciplina provvisoria del personale.
Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, lo stato giuridico, l'avanzamento, il trattamento economico e di quiescenza sono disciplinati, per il personale facente parte della Amministrazione della pubblica sicurezza, dalle disposizioni vigenti, salvo quanto appresso stabilito:
a) il ruolo organico dei funzionari civili dell'Amministrazione della pubblica sicurezza assume la denominazione di ruolo organico dei funzionari della Polizia di Stato. Il ruolo delle ispettrici di polizia ed il ruolo delle assistenti di polizia assumono la denominazione, rispettivamente, di ruolo organico delle ispettrici e ruolo organico delle assistenti della Polizia di Stato. I ruoli organici degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza assumono la denominazione di ruoli organici degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati delle guardie scelte e delle guardie della Polizia di Stato. Il ruolo degli operai dei magazzini del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed il ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia assumono la denominazione rispettivamente, di ruolo organico degli operai dei magazzini e di ruolo organico degli operai permanenti delle scuole dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
b) il ruolo organico degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza assume la denominazione di ruolo organico dei sanitari della Polizia di Stato;
c) gli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, delle ispettrici, degli ufficiali, delle assistenti, dei sottufficiali, degli appuntati delle guardie scelte e delle guardie della Polizia di Stato sono ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria secondo la normativa attualmente vigente in materia per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e per gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza;
d) i medici del ruolo organico dei sanitari della Polizia di Stato sono ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria e mantengono le funzioni loro attribuite dalle vigenti leggi;
e) le appartenenti al ruolo organico delle ispettrici esercitano le funzioni e i compiti propri degli appartenenti al ruolo organico dei funzionari civili dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
f) gli appartenenti al ruolo organico dei funzionari e delle ispettrici, oltre le attribuzioni ed i compiti conferiti dalle norme vigenti ai funzionari di pubblica sicurezza, possono esercitare, in relazione alla qualifica rivestita, anche le attribuzioni ed i compiti propri degli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
g) gli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali, oltre le attribuzioni ed i compiti conferiti dalle norme vigenti agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono esercitare, in relazione al grado rivestito, anche le attribuzioni ed i compiti propri degli appartenenti al ruolo organico dei funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
h) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere f) e g) del presente articolo, con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite secondo i criteri di cui alla successiva lettera m) le funzioni corrispondenti alle qualifiche ed ai gradi degli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, degli ufficiali e delle ispettrici. Le funzioni e le responsabilità dei superiori gerarchici per quanto riguarda la disciplina, l'impiego e l'addestramento del personale appartenente alle questure ed ai dipendenti uffici sono devolute ai funzionari di polizia preposti alla direzione degli uffici stessi. Analoghe funzioni e responsabilità competono ai funzionari di polizia preposti alla direzione dei commissariati di pubblica sicurezza presso i compartimenti delle ferrovie dello Stato e delle poste e telecomunicazioni, alla direzione delle zone di frontiera terrestre e degli uffici di pubblica sicurezza di frontiera marittima ed aerea;
i) agli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali, delle ispettrici, delle assistenti, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie compete il trattamento economico per il lavoro straordinario nelle misure attualmente previste per i funzionari civili dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
l) ai funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed alle ispettrici della polizia femminile compete il trattamento economico previsto per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, salvo il trattamento economico più favorevole precedentemente acquisito. Per gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali l'eventuale differenza più favorevole di trattamento economico è concessa a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti;
m) per quanto concerne la corrispondenza tra le qualifiche dei funzionari ed i gradi degli ufficiali, si fa riferimento all'articolo 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ;
n) le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, si estendono agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza arruolati ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 601. Agli ufficiali provenienti dai sottufficiali, ex combattenti o partigiani, in servizio al 1° gennaio 1971, che non abbiano fruito della ricostruzione di carriera prevista dagli articoli 7 e 8 della legge 10 ottobre 1974, n. 496 , non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 5, ultimo comma, e 9 della stessa legge;
o) il personale che al 31 dicembre 1972 rivestiva la qualifica di commissario capo di pubblica sicurezza o di ispettrice superiore di polizia femminile, e che alla entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 , non ricopriva la qualifica di vice questore aggiunto o di ispettrice capo aggiunto è inquadrato nel ruolo di cui all'articolo 155, ultimo comma, della stessa legge 11 luglio 1980, n. 312 ;
p) i dirigenti generali di pubblica sicurezza nonché, qualora entro i sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge non abbiano presentato domanda per il passaggio nei ruoli ad esaurimento di cui al punto X), numero 27, dell'articolo 36, i tenenti generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono inquadrati nella qualifica di dirigenti generali-prefetti, conservando l'anzianità di grado o qualifica, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, tenuto conto della necessità di predisporre le strutture dirigenziali unitarie per l'attuazione della legge e per l'organizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. L'inquadramento è disposto con decreto del Ministro dell'interno, sentiti gli interessati, entro il limite dei diciassette posti di cui al primo comma dell'articolo 42, detratti da tale contingente i posti da accantonare in applicazione dell'ultimo comma dello stesso articolo;
q) per la copertura dei posti eventualmente disponibili nel contingente di cui al primo comma dell'articolo 42 dopo gli accantonamenti e gli inquadramenti di cui alla lettera precedente e proporzionalmente alle vacanze che si verranno a determinare, si provvede con la nomina di altrettanti dirigenti generali-prefetti, livello C, scelti tra i dirigenti di pubblica sicurezza ed i maggiori generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che non abbiano optato per il passaggio nel ruolo ad esaurimento entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nella prima applicazione della presente legge un posto è riservato ai maggiori generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
r) nella prima applicazione della presente legge, il vice capo della polizia che esercita le funzioni vicarie ed il tenente generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in carica al momento dell'entrata in vigore della legge stessa e che abbiano almeno quattro anni di anzianità nella qualifica o nel grado sono inquadrati nella qualifica di prefetti di prima classe;
s) nelle commissioni di avanzamento di cui all'articolo 8 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, il tenente generale ispettore del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è sostituito dal direttore centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza (117).
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(117) Lettera aggiunta dall'art. 3, L. 24 novembre 1981, n. 675 (Gazz. Uff. 28 novembre 1981, n. 328).
Art. 97
Tabelle organiche dei dirigenti.
Nel quadro A della tabella III dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , le parole: «Capo della polizia e dirigenti», «Capo della polizia e prefetto» e «Capo della polizia» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e dirigenti» «Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e prefetto», «Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza».
I posti di tenente generale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui alla tabella prevista dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 , sono soppressi.
Dieci posti di dirigente generale della pubblica sicurezza di cui al quadro C della tabella III dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , sono portati in aumento, insieme a quelli di cui al precedente comma, nella qualifica di dirigente generale, livello funzionale C, dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui al quadro A della tabella III medesima.
I dirigenti generali di pubblica sicurezza e i tenenti generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono inquadrati nel ruolo dei dirigenti generali dell'Amministrazione civile dell'interno secondo le modalità previste dall'articolo precedente.
Art. 98
Banda musicale.
Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria per adeguare l'ordinamento della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza al nuovo ordinamento della Polizia di Stato, apportando le necessarie modificazioni per qualificare adeguatamente le capacità, i titoli professionali del personale nonché il valore artistico del complesso.
Art. 99
Rapporti informativi e schede valutative. Disciplina transitoria.
Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per quanto occorrente, sono dettate, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti i sindacati di polizia più rappresentativi sul piano nazionale, le norme sulla compilazione dei rapporti informativi delle schede valutative, dei giudizi complessivi e dei giudizi di revisione, previsti dagli attuali ordinamenti.
Art. 100
Amministrazione e contabilità.
Sino all'emanazione delle norme di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza restano operanti le norme di contabilità previste per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché quelle sulla contabilità generale dello Stato ed ogni altra norma di contabilità applicate nei confronti del Corpo stesso.
Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio finanziario in corso per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono destinati alle corrispondenti spese dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Le spese relative alla pulizia delle caserme in uso al Ministero dell'interno e destinate all'accasermamento del personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, già a carico dei conviventi, sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
Art. 101
Matrimonio per gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Le norme che disciplinano per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza la facoltà di contrarre matrimonio sono abrogate.
Art. 102
Concorso pubblico straordinario per ispettore.
Per la copertura di un quinto dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori e ove non determinati per non più di 500 posti, il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un pubblico concorso stabilendo il numero dei posti messi a concorso in ciascuna regione e nell'ambito di esse per ciascuna provincia.
Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 52.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso è fissato in 30 giorni dalla data della pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e la prova d'esame dovrà avere inizio entro i successivi 60 giorni.
Il concorso consiste in un esame colloquio vertente sulle seguenti materie:
diritto penale e diritto processuale penale; nozioni di diritto costituzionale e di diritto amministrativo; legislazione speciale amministrativa in materia di pubblica sicurezza.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 59, il Ministro dell'interno stabilisce, con proprio decreto, per il concorso di cui al primo comma, la composizione della commissione esaminatrice e, in relazione al numero dei concorrenti, anche la costituzione di più commissioni distaccate in capoluoghi di regione, nonché i criteri per l'accertamento della idoneità fisico-psichica e per la valutazione delle qualità attitudinali.
I vincitori del concorso sono nominati allievi ispettori e inviati a frequentare, per la durata di sei mesi, un corso preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa, secondo il programma da stabilire con decreto del Ministro dell'interno.
Gli allievi completeranno la loro formazione professionale frequentando un apposito corso di tre mesi presso la Scuola superiore di polizia secondo il programma da stabilire con decreto del Ministro dell'interno.
Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso una o più regioni in ordine di preferenza cui chiede di essere assegnato a prestare servizio.
Le assegnazioni a ciascuna provincia avverranno secondo l'ordine di graduatoria tenendo conto delle preferenze circa la sede regionale di servizio espresse dal candidato secondo le modalità fissate nel precedente comma.
I vincitori del concorso di cui al presente articolo possono essere trasferiti dalla regione cui sono assegnati, o comunque essere comandati a prestare servizio fuori della stessa solo dopo quattro anni dall'ingresso in carriera.
Per quanto non diversamente previsto dai commi precedenti, si applicano le disposizioni dettate dalla presente legge per il personale del ruolo degli ispettori.
Art. 103
Personale amministrativo.
Per esigenze di carattere amministrativo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nelle more della revisione degli organici di cui all'articolo 40, gli organici dell'Amministrazione civile dell'interno sono aumentati di 1.200 posti per gli impiegati della carriera esecutiva del ruolo degli uffici copia, di 1.100 posti del ruolo di archivio, di 650 posti della carriera di concetto amministrativo e di 50 posti della carriera direttiva amministrativa per un totale di tremila unità. Per la copertura dei posti suddetti si provvederà con i seguenti criteri:
per la copertura dei posti della carriera di concetto amministrativa e direttiva amministrativa saranno utilizzate integralmente le graduatorie degli idonei nei concorsi pubblici espletati nel 1979, nel 1980 e in corso di espletamento all'entrata in vigore della presente legge per lo accesso alle anzidette carriere;
per la copertura dei posti della carriera esecutiva del ruolo degli uffici copia e del ruolo di archivio saranno utilizzate fino al 50 per cento dei posti disponibili le graduatorie degli idonei nei concorsi pubblici espletati nel 1979 e nel 1980 o in corso di espletamento all'entrata in vigore della presente legge per l'accesso alle anzidette carriere.
Per la copertura dei rimanenti posti e di quelli eventualmente non coperti dagli idonei il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi da espletarsi secondo i termini di cui all'articolo 102 ed a fissarne le prove d'esame e le modalità ad esse relative, anche in deroga alle vigenti disposizioni.
Per la copertura fino al 30 per cento dei posti derivanti dall'ampliamento dei ruoli di cui all'articolo 40, il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi da espletarsi secondo i termini di cui all'articolo 102 ed a fissarne le prove d'esame e le modalità ad esse relative anche in deroga alle vigenti disposizioni.
La consistenza organica del ruolo degli agenti, degli assistenti e dei sovraintendenti è proporzionalmente ridotta di 2.500 unità a compensazione della spesa di cui ai precedenti commi.
Art. 104
Norme transitorie in materia di giurisdizione.
I procedimenti pendenti a carico del personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza davanti ai tribunali militari sono trasferiti all'autorità giudiziaria competente per territorio e per materia.
I procedimenti pendenti presso il tribunale supremo militare sono trasferiti alla corte di appello o alla corte di assise di appello competenti per territorio.
Art. 105
Condono disciplinare.
Le sanzioni disciplinari e di stato inflitte ai funzionari civili della pubblica sicurezza, agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo di polizia femminile per fatti connessi con iniziative per la costituzione di rappresentanze sindacali o per la tutela degli interessi del personale sono condonate con provvedimenti del Ministro dell'interno.
Sono escluse dal condono le sanzioni connesse a procedimenti penali.
Art. 106
Organico dei ruoli direttivi e dirigenziali.
Sino a che non saranno stabilite le nuove dotazioni organiche dei ruoli direttivi e dirigenziali, l'organico, fermo quanto stabilito dall'articolo 97, è costituito dalla somma degli attuali organici previsti per i funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle ispettrici del Corpo della polizia femminile.
Art. 107
Passaggio ad altre amministrazioni civili o ad altri corpi militari dello Stato.
Il Governo della Repubblica e delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per l'eventuale passaggio degli attuali appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza ad altre amministrazioni dello Stato e degli attuali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ad altri corpi militari dello Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri:
1) consentire agli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza, provenienti dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza e dal Corpo di polizia femminile conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, il passaggio all'Amministrazione civile dell'interno e ad altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione ricevente;
2) consentire agli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ivi compresi gli ufficiali nelle posizioni di ausiliaria e riserva, rimanendo questi nelle stesse posizioni, il passaggio, conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, in altre forze di polizia, da individuarsi secondo modalità e criteri determinati di concerto fra i Ministri interessati, salvaguardando in ogni caso i diritti e le posizioni del personale delle amministrazioni riceventi. Agli ufficiali nelle posizioni di ausiliaria e di riserva il passaggio è consentito nella stessa posizione anche alle armi e corpi di provenienza;
3) possibilità, per gli aventi diritto, di esercitare le facoltà di cui sopra non oltre tre mesi dall'attuazione dei decreti delegati di cui agli articoli 36 e 40 della presente legge (118).
---------------------------------------------
(118) Per l'attuazione della delega, vedi il D.P.R. 24 luglio 1981, n. 551.
Art. 108
Cessazione anticipata dal servizio.
Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, per l'eventuale anticipata cessazione dal servizio di alcune categorie di funzionari dell'attuale Amministrazione della pubblica sicurezza e di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) consentire ai generali e colonnelli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto il cinquantottesimo anno di età, ed ai primi dirigenti, dirigenti superiori e generali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età di richiedere l'anticipata cessazione dal servizio;
b) consentire ai tenenti colonnelli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed ai vice questori aggiunti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, di richiedere l'anticipata cessazione dal servizio;
c) consentire alle ispettrici e alle assistenti della polizia femminile, che abbiano compiuto il quarantatreesimo anno di età, di richiedere l'anticipata cessazione dal servizio;
d) consentire agli appuntati, ai vice-brigadieri, brigadieri e marescialli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano rispettivamente compiuto il cinquantaquattresimo, il cinquantaseiesimo ed il cinquantottesimo anno di età, di richiedere l'anticipata cessazione dal servizio.
La cessazione anticipata dal servizio comporta la promozione al grado o alla qualifica superiore con decorrenza dal giorno precedente alla cessazione dal servizio nonché l'applicazione dei benefìci di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 3 novembre 1963, n. 1543 .
Nel caso in cui non esista grado o qualifica superiore vengono attribuiti tre scatti di anzianità con pari decorrenza.
L'attribuzione dei benefìci di cui ai commi precedenti non è cumulabile con altri benefìci salvo l'eventuale trattamento privilegiato di quiescenza (119).
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(119) Per l'attuazione della delega, vedi il D.P.R. 24 luglio 1981, n. 552.
109
Emanazione dei decreti delegati.
Le norme delegate sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro, previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Dal parere delle Commissioni si prescinde qualora esso non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta. Acquisito il parere o trascorsi sessanta giorni, lo schema di decreto delegato è sottoposto all'esame preliminare del Consiglio dei ministri ed inviato alle Camere per il parere delle competenti Commissioni permanenti, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Governo.
Acquisito tale parere o trascorsi i trenta giorni, le norme sono deliberate dal Consiglio dei ministri in via definitiva.
Art. 110
Mutamento di denominazioni.
Le denominazioni Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e Corpo della polizia femminile, previste dalle leggi vigenti, sono sostituite dalla denominazione Polizia di Stato.
Art. 111
Regolamento di servizio della amministrazione della pubblica sicurezza e applicazione delle norme del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Il regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i sindacati di polizia più rappresentativi sul piano nazionale.
Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e quella del regolamento di cui al primo comma si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge e se compatibili con essa, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 , e successive modificazioni.
In dette disposizioni la denominazione Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si intende sostituita da Amministrazione della pubblica sicurezza.
Art. 112
Trattamento pensionistico nella fase di transazione.
Al personale che cessa dal servizio dopo l'entrata in vigore della presente legge e prima dell'attuazione dell'ordinamento previsto dall'articolo 36 si applica, qualora più favorevole ed ai soli fini pensionistici, l'inquadramento ed il relativo trattamento economico spettante al personale in servizio avente la stessa qualifica.
Al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovi nella posizione di ausiliaria, di riserva e di congedo assoluto spetta lo stesso trattamento normale ed eventuale, dei parigrado dell'Arma dei carabinieri in analoga posizione.
Art. 113
Relazione del Ministro dell'interno.
Il Ministro dell'interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale (120).
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(120) Vedi, anche, l'art. 17, L. 26 marzo 2001, n. 128.
Art. 114
Divieto di iscrizione ai partiti politici.
Fino a che non intervenga una disciplina più generale della materia di cui al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 della presente legge non possono iscriversi ai partiti politici (121).
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(121) Ulteriori proroghe di un anno ciascuna sono state disposte dalla L. 24 aprile 1982, n. 174 (Gazz. Uff. 26 aprile 1982, n. 113); dalla L. 23 aprile 1983, n. 121 (Gazz. Uff. 23 aprile 1983, n. 111); dalla L. 24 aprile 1984, n. 93 (Gazz. Uff. 30 aprile 1984, n. 118) e dalla L. 24 aprile 1985, n. 149 (Gazz. Uff. 26 aprile 1985, n. 98) tutte entrate in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione. Una ulteriore proroga di un anno è stata disposta dal D.L. 18 aprile 1986, n. 118 (Gazz. Uff. 24 aprile 1986, n. 95), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 17 giugno 1986, n. 284 (Gazz. Uff. 23 giugno 1986, n. 143), entrata in vigore, per effetto dell'art. 2, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Una ulteriore proroga di un anno è stata disposta dall'art. 1, D.L. 27 agosto 1987, n. 349 (Gazz. Uff. 27 agosto 1987, n. 199), convertito in legge con L. 23 ottobre 1987, n. 431 (Gazz. Uff. 26 ottobre 1987, n. 250), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. La legge di conversione citata ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 aprile 1987, n. 153, e 27 giugno 1987, n. 241, non convertiti in legge. Una ulteriore proroga di un anno è stata disposta dal D.L. 22 aprile 1988, n. 128 (Gazz. Uff. 23 aprile 1988, n. 95), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e convertito in legge con L. 13 giugno 1988, n. 209 (Gazz. Uff. 18 giugno 1988, n. 142). Successivamente, un'altra proroga di un anno è stata disposta dall'art. 1, D.L. 21 aprile 1989, n. 135 (Gazz. Uff. 22 aprile 1989, n. 94), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e convertito in legge con L. 14 giugno 1989, n. 235 (Gazz. Uff. 21 giugno 1989, n. 143). Una ulteriore proroga al 31 dicembre 1990, è stata disposta dall'art. 1, D.L. 2 aprile 1990, n. 81 (Gazz. Uff. 24 aprile 1990, n. 95) e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 20 giugno 1990, n. 159 (Gazz. Uff. 22 giugno 1990, n. 144).
Art. 115
Copertura dell'onere finanziario.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in ragione di anno in lire 205 miliardi, si provvede nell'anno finanziario 1981 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando, quanto a lire 200 miliardi, lo specifico accantonamento e quanto a lire 5 miliardi una quota dell'accantonamento: «Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti».
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Tabella di equiparazione tra le qualifiche e i gradi degli
appartenenti alla polizia di Stato con quelli del personale
delle altre forze di polizia
(122).
+-------------------+-----------------------+------------------+
|Gradi e qualifiche| Qualifiche nuovo | Gradi del |
| secondo il | ordinamento della | personale delle |
| precedente | polizia di Stato | altre forze di |
| ordinamento degli | | polizia |
| appartenenti al | | |
|Corpo delle Guardie| | |
| di P.S., ai ruoli | | |
| del Corpo polizia | | |
| femminile e dei | | |
| funzionari civili| | |
| di P.S. | | |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|Guardia di P.S. . .|Agente 1ª qualifica . .|Carabiniere |
|Guardia scelta. . .|Agente 2ª qualifica . .|Carabiniere scelto|
| | | |
|Appuntati . . . . .|Assistente qualifica i-| |
| | niziale . . . . . . .|Appuntato |
| |Assistente 2ª qualifica|Appuntato con ol-|
| | | tre 24 anni di|
| | | servizio o 10 an-|
| | | ni di anzianità|
| | | nel grado |
|Vice brigadiere . .|Sovrintendente qualifi-| |
| | ca iniziale . . . . .|Vice brigadiere |
|Brigadiere. . . . .|Sovrintendente 2ª qua-| |
| | lifica. . . . . . . .|Brigadiere |
|Maresciallo di ter-| Sovrintendente 3ª qua-| |
| za classe. . . . .| lifica. . . . . . . .|Maresciallo ordi-|
| | | nario |
|Maresciallo di se-| | |
| conda classe . . .| |Maresciallo capo |
|Maresciallo di pri-| | |
| ma classe. . . . .|Sovrintendente qualifi-| |
| | ca finale . . . . . .|Maresciallo mag-|
| | | giore |
|Maresciallo di pri-| | |
| ma classe scelto.| |Maresciallo mag-|
| | | giore aiutante |
| | | |
|Commissario -Ispet-| | |
| trice di polizia| | |
| femminile. . . . .|Commissario 1ª qualifi-| |
| | ca. . . . . . . . . .|Tenente |
|(già VII livello,| | |
| art.4,legge 11 lu-| | |
| glio 1980, n. 312)|Commissario 2ª qualifi-| |
| | ca. . . . . . . . . .|Capitano |
|Commissario capo-I-| | |
| spettrice superio-| | |
| re . . . . . . . .|Commissario 3ª qualifi-| |
|(già VII livello| ca . . . . . . . . . .|Maggiore |
| con più di quattro| | |
| anni e mezzo di| | |
| servizio) | | |
|Vice Questore ag-| | |
| giunto - Ispettri-| | |
| ce capo aggiunta .|Commissario 4ª qualifi-| |
| (già VIII livello| ca . . . . . . . . . .|Tenente colonnello|
| con almeno 9 anni| | |
| e mezzo di servi-| | |
| zio) | | |
|Primo dirigente di| | |
| P.S. . . . . . . .|Primo dirigente . . . .|Colonnello |
|Dirigente superiore| | |
| di P.S.. . . . . .|Dirigente superiore . .|Generale di briga-|
| | | ta |
|Dirigente generale | |
| di P.S.. . . . . .|Dirigente generale. . .|Generale di divi-|
| | | sione |
Nella tabella non sono incluse le qualifiche degli ispettori,
in quanto non vi è corrispondenza con i gradi e le qualifiche
del precedente ordinamento della P.S., né con i gradi del
personale delle altre forze di polizia. Per quanto riguarda le
assistenti di polizia femminile l'equiparazione ai sensi
dell'articolo 33 è la seguente:
Assistente (già VI livello, fino a 8 anni di servizio): 3ª qua-
lifica ruolo ispettori;
Assistente principale (già VI livello, fino a 3 anni di servi-
zio): 3ª qualifica ruolo ispettori;
Assistente capo (già VII livello, con almeno 13 anni compiuti
di servizio): 4ª qualifica ruolo ispettori.
Nella tabella non sono incluse le qualifiche degli ispettori, in quanto non vi è corrispondenza con i gradi e le qualifiche del precedente ordinamento della P.S., né con i gradi del personale delle altre forze di polizia. Per quanto riguarda le assistenti di polizia femminile l'equiparazione ai sensi dell'articolo 33 è la seguente:
Assistente (già VI livello, fino a 8 anni di servizio): 3ª qualifica ruolo ispettori;
Assistente principale (già VI livello, fino a 3 anni di servizio): 3ª qualifica ruolo ispettori;
Assistente capo (già VII livello, con almeno 13 anni compiuti di servizio): 4ª qualifica ruolo ispettori.
---------------------------------------------
(122) Tabella così sostituita dalla tabella C allegata alla L. 12 agosto 1982, n. 569. Vedi, inoltre, la nota all'art. 43, diciassettesimo comma, della presente legge.
D.P.R. 3 maggio 1982, n. 378.
Approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso,
comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle
informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati
di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121
(1) (2)
-----------------------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 1982, n. 170.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 11 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che prevede l'emanazione delle disposizioni intese a regolare le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui al'art. 8 della stessa legge 10 aprile 1981, n. 121;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1982;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
Decreta:
È approvato l'annesso regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (3), vistato dal Ministro proponente.
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(3) Riportata al n. A/XXX.
Regolamento sulle procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione, ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121
Princìpi generali
Art. 1
La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e gli altri Corpi di polizia di cui all'art. 16, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, forniscono all'ufficio per il coordinamento e la pianificazione istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, a norma dell'art. 6, lettera a), della citata legge e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 7 della legge stessa, tutte le informazioni ed i dati in loro possesso in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità, ai fini della loro acquisizione, previa classificazione, analisi e valutazione, negli archivi elettronici del centro elaborazione dati operante nell'ambito dell'ufficio medesimo.
La raccolta dei dati suddetti è finalizzata al soddisfacimento delle esigenze inerenti alle attività della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria.
Le procedure relative alla raccolta, all'accesso, alla comunicazione, alla correzione alla cancellazione ed all'integrazione delle informazioni e dei dati di cui al comma precedente devono in ogni caso svolgersi nel più rigoroso rispetto dei principi dettati dalla citata legge e della tutela del cittadino dall'uso illegittimo delle informazioni e dei dati di cui è consentita la raccolta.
Art. 2
Tutte le operazioni tecniche relative alle procedure previste nel presente decreto vengono svolte dal centro elaborazione dati.
Tutte le attività affidate dal presente decreto all'ufficio per il coordinamento e la pianificazione vengono effettuate sotto la responsabilità dei funzionari dirigenti, secondo la ripartizione delle relative competenze che sarà operata con il decreto ministeriale di cui al penultimo comma dell'art. 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Nel decreto ministeriale di cui al comma precedente sarà indicato il componente della commissione tecnica di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, che in caso di assenza o di impedimento può sostituire il direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione nella presidenza della stessa commissione tecnica.
TITOLO I
Procedure per la raccolta delle informazioni e dei dati
Art. 3
Le procedure per la raccolta delle informazioni e dei dati che devono essere acquisiti negli archivi magnetici del centro elaborazione dati sono classificate in due diverse categorie inerenti, rispettivamente:
a) gli ordinari dati d'ufficio la cui diramazione a tutti gli operatori di polizia sia indispensabile per soddisfare le normali esigenze operative assolte dagli ufficiali e dagli agenti delle forze di polizia;
b) i dati, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), particolarmente riservati, che attengono alla lotta contro la criminalità comune ed organizzata nonché alla lotta contro il terrorismo e l'eversione.
La classificazione delle procedure e l'individuazione delle correlative categorie di dati e di informazioni acquisibili viene preventivamente effettuata dall'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, sentita la commissione tecnica di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 121.
Il medesimo ufficio provvede altresì a classificare le procedure stesse in diversi livelli, ai fini dell'accesso disciplinato nel titolo secondo del presente decreto.
Nell'attività di classificazione di cui ai precedenti commi secondo e terzo, l'ufficio deve, tra l'altro, tener conto delle diverse finalità specificate nell'art. 1, secondo comma, del presente decreto.
Art. 4
I documenti acquisiti dagli uffici o comandi delle forze di polizia che immettono le informazioni ed i dati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati devono essere conservati fino alle scadenze determinate dalla commissione tecnica di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, fatte salve le disposizioni di legge relative alla conservazione degli atti originali.
I capi degli uffici di cui al comma precedente sono responsabili della conservazione dei documenti.
La conservazione dei documenti inerenti a procedure di cui all'art. 3, lettera a), del presente decreto può essere effettuata anche mediante microfilmatura sostitutiva, a norma dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, eseguita con le modalità stabilite dalla commissione di cui al primo comma ed approvate nei modi di cui al terzo comma dello stesso art. 25.
Art. 5
I capi degli uffici e i comandanti dei reparti delle forze di polizia che provvedono alla comunicazione dei dati e delle informazioni al centro elaborazione dati sono tenuti a vigilare sull'attività di raccolta e di comunicazione delle informazioni e dei dati stessi e sono pertanto responsabili dell'immissione diretta a mezzo di terminale, nei programmi individuati a norma del precedente art. 3, di dati la cui acquisizione sia vietata dall'art. 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
I capi degli uffici e i comandanti dei reparti delle forze di polizia sono, altresì, responsabili dell'esatta rispondenza delle informazioni e dei dati ai documenti originali, che vanno comunque indicati secondo le modalità stabilite dalla commissione tecnica di cui all'art. 8, terzo comma, della citata legge.
Gli addetti tecnico-operativi del centro elaborazione dati che provvedono alla immissione delle informazioni e dei dati negli archivi elettronici sono responsabili dell'esatta rispondenza dei dati immessi a quelli loro comunicati.
La stessa responsabilità incombe agli operatori tecnici che immettono direttamente le notizie negli archivi elettronici attraverso terminali periferici o tramite il sistema integrato di elaborati gestiti dalle forze di polizia, operanti nell'ambito delle strutture e delle finalità del centro medesimo.
Art. 6
La comunicazione dei dati e delle informazioni da parte degli uffici periferici delle forze di polizia ai fini della loro acquisizione agli archivi magnetici del centro elaborazione dati può avvenire o mediante comunicazione scritta, o direttamente attraverso terminali, nell'ambito delle procedure individuate a norma de precedente art. 3.
Le informazioni ed i dati non rientranti in procedure già automatizzate devono essere inviati all'ufficio per il coordinamento e la pianificazione che provvederà alla loro preventiva classificazione, analisi e valutazione ai fini della eventuale immissione negli archivi magnetici del centro suddetto.
Le informazioni ed i dati immessi negli archivi magnetici sono esaminati con la periodicità da stabilirsi da parte della commissione tecnica di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, presso il centro elaborazione dati dai competenti funzionari ed ufficiali addetti all'ufficio di cui al comma precedente.
Ove nel corso dell'esame emergano dubbi circa la veridicità e l'attendibilità dei dati, l'ufficio dispone le opportune verifiche in merito per le conseguenti correzioni, integrazioni o cancellazioni, nei modi disciplinati nel titolo terzo del presente decreto.
Qualora l'ufficio predetto accerti che i dati sono stati raccolti in violazione dell'art. 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, inibisce la loro conservazione negli archivi magnetici ed ordina l'eliminazione del relativo documento di riferimento all'ufficio che conserva il documento stesso.
Art. 7
Le informazioni ed i dati sono acquisiti agli archivi magnetici del centro elaborazione dati, oltreché dalle forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, dalla pubblica amministrazione e da ogni altro soggetto presso il quale siano formati o conservati i documenti di cui all'art. 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121. L'acquisizione presso pubbliche amministrazioni avviene secondo le modalità individuate dalla commissione tecnica di cui all'art. 8, terzo comma, della citata legge e concordate con le amministrazioni stesse.
I dati forniti al centro predetto dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 165-ter del codice di procedura penale sono inseriti nelle procedure predisposte a norma dell'art. 3, lettera b), del presente decreto.
L'autorità giudiziaria che comunica al centro elaborazione dati, a norma dell'art. 165-ter del codice di procedura penale, atti o documenti coperti da segreto istruttorio, può chiedere che gli stessi siano inseriti in speciali procedure alle quali possono accedere, a norma dell'art. 165-bis del codice di procedura penale, gli altri magistrati, indicati nello stesso articolo, con le modalità stabilite nell'art. 9 del presente decreto.
Le modalità tecniche relative alle operazioni di cui ai commi precedenti sono determinate dalla commissione prevista dall'art. 8, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Le informazioni relative ad operazioni o posizioni bancarie possono essere acquisite, oltreché nei casi e nei modi previsti dall'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, anche secondo le norme stabilite dall'art. 7, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Art. 8
I dati e le informazioni, comunicati dalle polizie straniere nell'ambito delle collaborazioni internazionali tra le forze di polizia, attraverso gli ordinari canali previsti dalle relative intese, vengono acquisiti negli archivi elettronici del centro elaborazione dati, ai sensi dell'art. 7, quarto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121. L'ufficio per il coordinamento e la pianificazione verifica nei modi di cui all'art. 6 del presente decreto, che i dati da acquisire non contrastino con il secondo comma del citato art. 7 della predetta legge.
Le modalità tecniche relative all'acquisizione dei dati sono fissate dalla commissione di cui all'art. 8, terzo comma, della legge stessa.
TITOLO II
Procedure per l'accesso e la comunicazione dei dati e relativo regime di autorizzazione
Art. 9
I soggetti che possono accedere ai dati ed alle informazioni contenuti negli archivi magnetici del centro elaborazione dati, ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, oltreché i funzionari dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione addetti al settore, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal direttore del predetto ufficio, sono:
a) i funzionari preposti alla direzione degli uffici centrali e provinciali di pubblica sicurezza; gli ufficiali preposti ai comandi che svolgono servizio di istituto dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza;
b) i funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato preposti alla direzione degli uffici periferici di cui all'art. 31, n. 6, della legge sopracitata;
c) i dirigenti dei servizi di sicurezza;
d) gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali di pubblica sicurezza ed i funzionari e i responsabili delle strutture operative dei servizi di sicurezza autorizzati dal direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione o dai capi dei rispettivi uffici, comandi o servizi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), a norma dell'art. 11, ultimo comma, della ripetuta legge, secondo le modalità stabilite dall'art. 11 del presente decreto.
Nell'ambito delle procedure di cui all'art. 3, lettera b), del presente decreto, l'accesso alle informazioni ed ai dati registrati in procedure individuate dall'ufficio per il coordinamento e la pianificazione a norma dell'ultimo comma dello stesso art. 3 potrà essere limitato ai soli capi degli uffici o ai responsabili di servizi o reparti operativi, all'uopo delegati, muniti di particolare chiave d'accesso con le modalità stabilite dalla commissione di cui all'art. 8, terzo comma, della citata legge.
Alle informazioni ed ai dati contenuti negli archivi magnetici del centro elaborazione dati può accedere altresì, nei limiti dell'art. 7, terzo comma, del presente regolamento, l'autorità giudiziaria avanti la quale è pendente un procedimento mediante esibizione di apposita attestazione, da inoltrare o presentare agli uffici competenti, circa l'attinenza della richiesta al procedimento stesso e le generalità del giudice al quale è affidato l'affare.
Le norme tecniche relative all'accesso alle speciali procedure di cui all'art. 7, terzo comma, del presente decreto sono stabilite dalla commissione di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Art. 10
L'accesso ai dati ed alle informazioni conservati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati, da parte dei soggetti di cui all'articolo precedente, avviene di norma attraverso la rete periferica dei terminali collegati al sistema integrato di elaboratori facente capo al suddetto centro, ovvero attraverso richiesta scritta motivata, rivolta all'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di particolari elaborazioni da sviluppare su tabulati, che verranno trasmessi ove possibile per via terminale.
Lo stesso ufficio potrà, a proprio giudizio, ammettere che i soggetti di cui al precedente art. 9 rivolgano personalmente la richiesta all'ufficio medesimo.
A tali fini l'ufficio predetto, verificata l'identità della persona che richiede l'accesso, la sussistenza dell'eventuale autorizzazione conferita in via permanente o in via provvisoria a norma del successivo art. 11 ovvero, per gli appartenenti all'autorità giudiziaria, acquisita l'attestazione di cui al penultimo comma dell'articolo precedente e compiuta una sommaria deliberazione delle esigenze che giustificano lo stesso, formula la richiesta al centro elaborazione dati e consegna i dati ottenuti al richiedente.
Delle richieste rivolte direttamente all'ufficio predetto deve essere fatta annotazione in appositi registri conservati a cura dell'ufficio medesimo.
Art. 10-bis
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9 e 10, il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, autorizzato dal comando, ufficio o servizio di appartenenza può accedere ai dati e alle informazioni contenute nello "schedario veicoli rubati" operante presso il centro elaborazione dati di cui al presente regolamento, limitatamente alle categorie di dati individuate a norma dell'articolo 3, secondo comma, per le finalità relative allo svolgimento dei servizi di polizia stradale ed alla prevenzione e repressione dei reati concernenti i veicoli ed i relativi contrassegni di identificazione.
2. Le autorizzazioni all'accesso possono essere conferite in via permanente o per un periodo di tempo determinato, e sono comunicate all'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione a norma dell'articolo 10, terzo comma. La sospensione dal servizio e la sospensione o revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza comportano l'immediata decadenza dell'autorizzazione.
3. Per le finalità di cui ai comma 1, il Dipartimento della pubblica sicurezza e le amministrazioni interessate adottano, per quanto di competenza, tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei dati personali oggetto di trattamento da parte del personale di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e nell'osservanza delle norme regolamentari previste dal medesimo articolo e delle eventuali disposizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati personali (4).
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(4) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 22 giugno 2000, n. 225 (Gazz. Uff. 12 agosto 2000, n. 188). L'art. 2 dello stesso decreto ha inoltre così disposto:
«Art. 2. 1. In via di prima applicazione, le categorie di dati trattati dal centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per le quali è autorizzato l'accesso da parte del personale della polizia municipale di cui all'articolo 10
-bis del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, sono quelle indicate nel decreto del Ministro dell'interno da adottarsi a norma dell'articolo 16-quater, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e nelle relative disposizioni di attuazione.».
Art. 10-ter
1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza, compatibilmente con le esigenze dei servizi d'istituto, fornisce agli organismi interessati la collaborazione occorrente per la migliore attuazione, da parte della polizia municipale, delle disposizioni del presente regolamento (5).
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(5) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 22 giugno 2000, n. 225 (Gazz. Uff. 12 agosto 2000, n. 188).
Art. 11
L'autorizzazione di cui al precedente art. 9, lettera d), è conferita dal direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione o dai capi degli uffici, comandi o servizi in via permanente, ovvero di volta in volta per l'acquisizione di singole informazioni e dati nei modi previsti dal terzo comma del precedente art. 10.
L'autorizzazione permanente deve essere conferita di preferenza ai responsabili dei servizi o reparti operativi e deve essere comunicata preventivamente all'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, al quale vanno altresì comunicate immediatamente tutte le variazioni intervenute.
L'autorizzazione per l'acquisizione di singole notizie deve essere conferita in forma scritta dai capi degli uffici, comandi e servizi e deve contenere l'indicazione delle complete generalità, della qualifica e delle funzioni svolte dal soggetto autorizzato nonché la specificazione delle notizie che si vogliono acquisire e dei relativi motivi.
Art. 12
Le modalità tecniche per l'accesso, attraverso la rete di terminali, alle diverse categorie di procedure, dati ed informazioni contenuti negli archivi magnetici del centro elaborazione dati, secondo i livelli differenziati d'accesso di cui all'art. 3 del presente decreto, sono stabilite dalla commissione di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Gli accessi via terminale devono essere registrati su appositi supporti magnetici da conservarsi a cura del predetto centro.
Art. 13
Gli operatori tecnici addetti al centro elaborazione dati dovranno essere muniti di apposito nulla osta di segretezza e dovranno osservare le norme di sicurezza da stabilirsi dalla commissione tecnica di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Lo stesso nulla osta è richiesto per gli operatori tecnici addetti ai terminali periferici abilitati all'accesso alle procedure di cui all'art. 3, lettera b), del presente decreto.
Art. 14
Le informazioni ed i dati contenuti negli archivi magnetici del centro elaborazione dati operante nell'ambito dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione vengono forniti alle polizie straniere, a condizione di reciprocità, nell'ambito delle collaborazioni internazionali tra le forze di polizia, curate dal predetto ufficio, attraverso gli ordinari canali previsti dalle relative intese. L'ufficio medesimo verifica le procedure ed esamina i dati nei modi previsti dagli articoli 3 e 6 del presente decreto.
In nessun caso potranno essere forniti i dati coperti da segreto istruttorio.
TITOLO III
Procedure per la correzione o cancellazione dei dati erronei e per la integrazione di quelli incompleti
Art. 15
Alle verifiche previste dall'art. 10, primo comma della legge 1° aprile 1981, n. 121, presenziano il direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione ed il direttore del centro elaborazione dati ai fini della necessaria assistenza di carattere amministrativo e tecnico.
I predetti dirigenti possono all'uopo delegare altri funzionari addetti agli specifici settori nell'ambito dei rispettivi uffici.
Art. 16
I nominativi dei dipendenti delle Camere, eventualmente scelti a norma del terzo comma dell'art. 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dal comitato parlamentare per assisterlo nelle verifiche di cui al precedente art. 15, sono previamente comunicati al Ministero dell'interno ai fini del rilascio del contrassegno prescritto per accedere ai locali del centro elaborazione dati.
I predetti dipendenti devono, altresì, essere muniti del nulla osta di segretezza.
Art. 17
I dipendenti del Ministero dell'interno che possono essere chiamati ad assistere il comitato parlamentare nelle verifiche di cui all'art. 15 devono essere muniti del nulla osta di segretezza e possono accedere ai locali del centro elaborazione dati con le modalità di cui al precedente art. 16.
Art. 18
Le modalità tecniche relative alla estrazione casuale di dati e informazioni da fornire senza riferimenti nominativi al comitato parlamentare, nel corso delle verifiche di cui al precedente art. 15, sono stabilite dalla commissione tecnica di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed approvate dal comitato parlamentare stesso.
Le informazioni ed i dati che, a seguito di tali verifiche, risultino raccolti in violazione dell'art. 7 della legge sopracitata sono rettificati, integrati o cancellati a cura del direttore del centro elaborazione dati, nei tempi e nei modi che verranno stabiliti dalla commissione citata al comma precedente.
La medesima procedura si applica in ordine ai dati ed alle informazioni la cui erroneità, incompletezza o illegittima raccolta sia stata segnalata al comitato stesso dall'autorità procedente di cui all'art. 10, quarto comma, della ripetuta legge 1° aprile 1981, n. 121. Al comitato, peraltro, potranno essere esibiti dal centro elaborazione dati i soli dati oggetto di segnalazione da parte della predetta autorità (6).
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(6) Così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 agosto 1982, n. 210.
Art. 19
L'istanza presentata al tribunale penale competente, ai sensi dell'art. 10, quinto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, da parte di chi viene a conoscenza, nei modi previsti dallo stesso comma, della raccolta sul proprio conto di dati che egli ritenga erronei, incompleti od illegittimamente raccolti, deve essere comunicata in copia integrale, a cura della cancelleria del tribunale medesimo, al Ministero dell'interno, in persona del direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, per posta in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno da spedire entro tre giorni dalla presentazione dell'istanza stessa.
Art. 20
L'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo precedente, dispone l'immediata verifica dei dati e delle informazioni di cui si assume l'erroneità, l'incompletezza e l'illegittima raccolta ai fini della eventuale integrazione correzione o cancellazione dei dati e delle informazioni medesimi che risultassero erronei, incompleti o illegittimamente raccolti (7).
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(7) Così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 agosto 1982, n. 210.
Art. 21
L'audizione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nel procedimento previsto dall'art. 10, sesto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, avviene per il tramite di funzionari dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione ovvero attraverso funzionari dipendenti dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza, indicati dal direttore dell'ufficio di coordinamento medesimo tra quelli abilitati all'accesso alle informazioni ed ai dati registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati.
Art. 22
Qualora avverso l'ordinanza prevista dal penultimo comma dell'art. 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sia proposto ricorso per Cassazione, il cancelliere della Corte di cassazione, nei termini e con le modalità previste nell'art. 19, comunica al Ministero dell'interno, in persona del direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, copia integrale dei motivi del ricorso e degli eventuali motivi successivamente aggiunti.
Art. 23
Nei procedimenti avanti l'autorità giudiziaria, di cui all'articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può farsi assistere dall'Avvocatura dello Stato.
Legge 7 marzo 1986, n. 65.
Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale
(1) (2) (3)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 marzo 1986, n. 62.
(2) Vedi, anche, il D.M. 4 marzo 1987, n. 145.
(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 19 febbraio 1996, n. 232; Circ. 30 ottobre 1996, n. 8789; Circ. 16 dicembre 1996, n. 9038.
Art. 1
Servizio di polizia municipale.
1. I comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine, può essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale.
2. I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato.
Art. 2
Funzioni del sindaco.
Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 1, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
Art. 3
Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale.
Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.
Art. 4
Regolamento comunale del servizio di polizia municipale.
I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire:
1) che le attività vengano svolte in uniforme; possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga autorizzato;
2) che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia municipale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza;
3) che l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui il personale sia stato comandato;
4) che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi particolari:
a) sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza;
b) le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
c) le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al prefetto.
Art. 5
Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza.
1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale (4);
b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393 (5);
c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.
2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.
3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.
4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.
5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso (6).
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(4) Il riferimento deve intendersi fatto all'art. 57 del nuovo codice di procedura penale.
(5) Vedi, ora, l'art. 12 del nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
(6) Comma così modificato dall'art. 17, comma 134, L. 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 6
Legislazione regionale in materia di polizia municipale.
1. La potestà delle regioni in materia di polizia municipale, salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, è svolta nel rispetto delle norme e dei princìpi stabiliti dalla presente legge.
2. Le regioni provvedono con legge regionale a:
1) stabilire le norme generali per la istituzione del servizio tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i comuni;
2) promuovere servizi ed iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia municipale;
3) promuovere tra i comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione;
4) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato;
5) disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi, fatto salvo quanto stabilito dal comma 5 del precedente articolo 5.
Art. 7
Corpo di polizia municipale e regolamento comunale sullo stato giuridico del personale.
1. I comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti possono istituire il Corpo di polizia municipale, disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito regolamento, in conformità ai princìpi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93 .
2. Il regolamento di cui al precedente comma 1 stabilisce:
1) il contingente numerico degli addetti al servizio, secondo criteri di funzionalità e di economicità, in rapporto al numero degli abitanti del comune e ai flussi della popolazione, alla estensione e alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale;
2) il tipo di organizzazione del Corpo, tenendo conto della densità della popolazione residente e temporanea, della suddivisione del comune stesso in circoscrizioni territoriali e delle zone territoriali costituenti aree metropolitane.
3. I comuni definiscono con regolamento l'ordinamento e l'organizzazione del Corpo di polizia municipale. L'ordinamento si articola di norma in:
a) responsabile del Corpo (comandante);
b) addetti al coordinamento e al controllo;
c) operatori (vigili).
4. L'organizzazione del Corpo deve essere improntata al princìpio del decentramento per circoscrizioni o per zone ed al criterio che le dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare la funzionalità e l'efficienza delle strutture del Corpo.
5. Nel caso di costituzione di associazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il relativo atto costitutivo disciplinerà l'adozione del regolamento di cui al presente articolo, fissandone i contenuti essenziali.
Art. 8
Titoli di studio.
I titoli di studio per l'accesso alle qualifiche previste dalla presente legge sono stabiliti in sede di accordo nazionale per i dipendenti degli enti locali.
Art. 9
Comandante del Corpo di polizia municipale.
1. Il comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.
2. Gli addetti alle attività di polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
Art. 10
Trattamento economico del personale di polizia municipale.
1. Gli addetti al servizio di polizia municipale sono inquadrati in livelli retributivi determinati in relazione alle funzioni attribuite.
2. Le indennità attualmente previste dall'articolo 26, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 , in sede di accordo nazionale e secondo le procedure della legge 29 marzo 1983, n. 93 ), possono essere elevate fino al limite massimo dell'ottanta per cento dell'indennità di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 , per coloro ai quali sia attribuito l'esercizio di tutte le funzioni di cui all'articolo 5 della presente legge. L'aumento non compete al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo espletamento delle anzidette funzioni.
3. L'indennità di cui all'articolo 26, quarto comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 , non è cumulabile con qualsiasi altra indennità.
Art. 11
Comunicazione dei regolamenti comunali.
I regolamenti comunali previsti dalla presente legge debbono essere comunicati al Ministero dell'interno per il tramite del commissario del Governo.
Art. 12
Applicazione ad altri enti locali.
1. Gli enti locali diversi dai comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi; a questi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8, 11, 13 e 14 della presente legge, sostituendo al comune ed ai suoi organi l'ente locale e gli organi corrispondenti.
2. È altresì applicabile il disposto dell'articolo 10, comma 2, della presente legge in favore del personale di vigilanza, in relazione alle funzioni di cui al precedente articolo 5 effettivamente svolte.
Art. 13
Decorrenza dell'indennità prevista dall'articolo 10.
L'indennità prevista dall'articolo 10 della presente legge sarà corrisposta a decorrere dall'applicazione dell'accordo nazionale per il personale dipendente degli enti locali successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 14
Copertura dell'onere finanziario.
All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.
Legge 15 gennaio 1991, n. 16.
Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero
dell'interno per il potenziamento dell'attività antidroga.
(1)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 gennaio 1991, n. 16.
Art. 1
Direzione centrale per i servizi antidroga.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, la Direzione centrale per i servizi antidroga.
2. Il servizio centrale antidroga, istituito dall'articolo 35, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 , è soppresso ed i relativi compiti ed attribuzioni sono conferiti alla Direzione centrale di cui al comma 1, nella quale confluiscono altresì il personale, le strutture, le dotazioni e i mezzi finanziari del servizio stesso.
2-bis. Alla direzione centrale è preposto, secondo un criterio di rotazione, con i rapporti di dipendenza operanti nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza in ragione della funzione esercitata, un dirigente generale della Polizia di Stato, un generale di divisione dell'Arma dei carabinieri o un generale di divisione della Guardia di finanza, che abbia maturato specifica esperienza nel settore (2).
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(2) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 23 ottobre 1996, n. 554.
Art. 2
Organizzazione interna della Direzione centrale.
1. Alla determinazione del numero e delle competenze dei servizi e delle divisioni in cui si articola la Direzione centrale per i servizi antidroga si provvede con le modalità e procedure indicate nell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 , e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Alla preposizione ed assegnazione ai servizi e alle divisioni di cui al comma 1 di personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e di personale appartenente alle altre forze di polizia e alle altre amministrazioni dello Stato si provvede secondo princìpi di competenza tecnico-professionale e con l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari degli uffici predetti di pari livello una sostanziale parità ed equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al criterio della rotazione degli incarichi.
3. Con le modalità e procedure indicate nel comma 1 si provvede alla preposizione ed assegnazione ai servizi e divisioni della Direzione centrale per i servizi antidroga del personale di cui al comma 2.
D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod., Legge 112 luglio
1991, n. 203.
Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di
trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa
(art. 12)
(1) (2) (3)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio 1991, n. 110 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 1991, n. 203 (Gazz. Uff. 12 luglio 1991, n. 162). Il comma 2 dello stesso articolo ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 13 novembre 1990, n. 324, 12 gennaio 1991, n. 5, e 13 marzo 1991, n. 76, non convertiti in legge.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto-legge.
(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- Ministero affari esteri: Circ. 16 luglio 1997, n. 7;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 aprile 1998, n. 49/98;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 13 agosto 1996, n. 18/96;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 25 gennaio 1996, n. 15; Circ. 17 maggio 1996, n. 17; Circ. 1 luglio 1996, n. 19; Circ. 15 gennaio 1997, n. 16.
Capo VI - Coordinamento dei servizi di Polizia Giudiziaria
Art. 12
1. Per assicurare il collegamento delle attività investigative relative a delitti di criminalità organizzata, le amministrazioni interessate provvedono a costituire servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza (36).
2. In determinate regioni e per particolari esigenze, i servizi previsti dal comma 1 possono essere costituiti in servizi interforze. Alla costituzione e alla organizzazione dei servizi interforze provvede con decreto il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e delle finanze, assicurando la pari valorizzazione delle forze di polizia che vi partecipano.
3. A fini informativi, investigativi e operativi, i servizi indicati nei commi 1 e 2 si coordinano fra loro, nonché, se necessario, con gli altri organi o servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge e con gli organi di polizia esteri eventualmente interessati.
4. Quando procede a indagini per delitti di criminalità organizzata, il pubblico ministero si avvale di regola, congiuntamente, dei servizi di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e, se richiesto dalla specificità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, ai quali, a norma dei commi 1 e 2, è attribuito il compito di svolgere indagini relative a tali delitti.
5. Il pubblico ministero impartisce le opportune direttive per l'effettivo coordinamento investigativo e operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria.
6. ... (37).
7. ... (38).
8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno emana direttive per la realizzazione a livello provinciale, nell'ambito delle potestà attribuite al prefetto a norma del comma 6, di piani coordinati di controllo del territorio da attuarsi a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e dei comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, ai quali possono partecipare, previa richiesta al sindaco, contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale.
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(36) Comma così modificato dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203.
(37) Aggiunge un periodo all'art. 13, secondo comma, L. 1° aprile 1981, n. 121.
(38) Aggiunge un periodo all'art. 18, secondo comma, L. 1° aprile 1981, n. 121.
(omissis)
D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, conv., con mod., Legge 30 dicembre
1991,n. 410.
Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e
investigative nella lotta contro la criminalità organizzata
(1)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 1991, n. 256, e convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1, L. 30 dicembre 1991, n. 410 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1991, n. 304). L'art. 2 della stessa legge ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 412, dell'articolo 2 del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 61, e dell'articolo 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 141.
Art. 1
Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata.
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, presieduto dal Ministro dell'interno quale responsabile dell'alta direzione e del coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglio è composto:
a) dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;
b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
d) dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa;
e) dal Direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica;
f) dal Direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare.
2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata provvede, per lo specifico settore della criminalità organizzata, a:
a) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzione anticrimine e per le attività investigative, determinando la ripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori di attività e tipologia dei fenomeni criminali, tenuto conto dei servizi affidati ai relativi uffici e strutture, e in primo luogo a quelli a carattere interforze, operanti a livello centrale e territoriale (2);
b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti al funzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per razionalizzarne l'impiego;
c) verificare periodicamente i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi strategici delineati e alle direttive impartite, proponendo, ove occorra, l'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni e ad accertare responsabilità e inadempienze;
d) concorrere a determinare le direttive per lo svolgimento delle attività di coordinamento e di controllo da parte dei prefetti dei capoluoghi di regione, nell'ambito dei poteri delegati agli stessi.
3. Il Consiglio generale emana apposite direttive da attuarsi a cura degli uffici e servizi appartenenti alle singole forze di polizia, nonché dell'organismo previsto dall'articolo 3.
4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza sono attribuite le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Consiglio.
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(2) Lettera così modificata dalla legge di conversione 30 dicembre 1991, n. 410.
Art. 2
Attività informativa.
1. Nell'ambito delle attività per le informazioni e la sicurezza dello Stato previste dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801 , ferme restando le attribuzioni e la disciplina degli ordinamenti ivi previsti, spetta al SISDE ed al SISMI, rispettivamente per l'area interna e quella esterna, svolgere attività informativa e di sicurezza da ogni pericolo o forma di eversione dei gruppi criminali organizzati che minacciano le istituzioni e lo sviluppo della civile convivenza. A tal fine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno, emana le direttive e determina i criteri di adeguamento dell'attività informativa del SISDE e del SISMI alle specifiche finalità previste dal presente decreto.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , le informazioni e ogni altro elemento relativi a fatti comunque attinenti a fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso, di cui il SISDE ed il SISMI vengano in possesso, devono essere immediatamente comunicati all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa ai sensi dell'ultimo comma (3) dell'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.
2-bis. Per l'espletamento delle attività previste dai commi 1 e 2, il personale del nucleo di cui all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486, è restituito ai servizi di appartenenza (4).
2-ter. I commi 1 e 2 dell'articolo 1-ter del D.L. 6 settembre 1982, n. 629 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'articolo 2 della L. 15 novembre 1988, n. 486, sono soppressi (5).
2-quater. L'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa svolge le funzioni previste dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 1992. A decorrere dal giorno successivo alla cessazione di dette funzioni, le competenze sono attribuite al Ministro dell'interno con facoltà di delega nei confronti dei prefetti e del Direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'art. 3, nonché nei confronti di altri organi e uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo criteri che tengano conto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ai medesimi organi, uffici e autorità. Le competenze previste dal comma 3 dell'art. 1-ter del D.L. 6 settembre 1982, n. 629 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'art. 2 della L. 15 novembre 1988, n. 486, sono devolute al Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza (6).
2-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 1993 (7) la rubrica denominata «Alto Commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso» istituita nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno dall'articolo 4 della L. 15 novembre 1988, n. 486, è soppressa e gli stanziamenti previsti sui corrispondenti capitoli, nonché quello specificamente indicato per l'Alto Commissario dal comma 3 dell'art. 17 del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito con modificazioni, dalla L. 15 marzo 1991, n. 82, sono trasferiti sui capitoli della rubrica «Sicurezza pubblica» del medesimo stato di previsione della spesa, rispettivamente per le esigenze di funzionamento della Direzione investigativa antimafia e per gli oneri complessivi concernenti le misure di protezione di coloro che collaborano con la giustizia. Le spese relative all'organizzazione, al funzionamento degli uffici e dei servizi e al personale posti alle dirette dipendenze della Direzione investigativa antimafia (DIA), nonché le spese riservate, sono iscritte in apposita sottorubrica, nell'ambito della rubrica «Sicurezza pubblica», da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno (8). Le spese riservate non sono soggette a rendicontazione e per esse il direttore della DIA è tenuto a presentare, al termine di ciascun esercizio finanziario, una relazione sui criteri e sulle modalità di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, che autorizza la distruzione della relazione medesima (9). Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (10).
2-sexies. In relazione a quanto stabilito dal comma 2-quater, il Ministro dell'interno con propri decreti provvede a trasferire alla Direzione investigativa antimafia le dotazioni immobiliari, nonché i mezzi e le attrezzature tecnico-logistiche di cui l'Ufficio dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa abbia a qualsiasi titolo la disponibilità e determina, di concerto con le Amministrazioni interessate, l'assegnazione alla medesima Direzione investigativa antimafia del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1992, presso l'Ufficio predetto (11).
3. Il controllo sulle attività previste dal comma 1 è esercitato dal Comitato di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , con l'osservanza delle modalità e procedure ivi indicate.
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(3) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 6 novembre 1991, n. 260.
(4) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 dicembre 1991, n. 410.
(5) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 dicembre 1991, n. 410.
(6) Successivamente, il comma 2-quater è stato così sostituito dall'art. 1, L. 7 agosto 1992, n. 356 (Gazz. Uff. 7 agosto 1992, n. 185).
(7) Data così precisata dall'art. 1, L. 7 agosto 1992, n. 356 (Gazz. Uff. 7 agosto 1992, n. 185).
(8) Periodo aggiunto dall'art. 10, L. 23 dicembre 1993, n. 559.
(9) Periodo aggiunto dall'art. 10, L. 23 dicembre 1993, n. 559.
(10) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 dicembre 1991, n. 410.
(11) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 7 agosto 1992, n. 356 (Gazz. Uff. 7 agosto 1992, n. 185).
Art. 3
Direzione investigativa antimafia.
1. È istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, una Direzione investigativa antimafia (D.I.A.) con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o comunque ricollegabili all'associazione medesima.
2. Formano oggetto delle attività di investigazione preventiva della Direzione investigativa antimafia le connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti interni ed internazionali delle organizzazioni criminali, gli obiettivi e le modalità operative di dette organizzazioni, nonché ogni altra forma di manifestazione delittuosa alle stesse riconducibile ivi compreso il fenomeno delle estorsioni (12).
3. La Direzione investigativa antimafia nell'assolvimento dei suoi compiti opera in stretto collegamento con gli uffici e le strutture delle forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico.
4. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione al personale investigativo della D.I.A. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, devono costantemente informare il personale investigativo della D.I.A., incaricato di effettuare indagini collegate, di tutti gli elementi informativi ed investigativi di cui siano venuti comunque in possesso e sono tenuti a svolgere, congiuntamente con il predetto personale, gli accertamenti e le attività investigative eventualmente richiesti. Il predetto personale dei servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, a decorrere dal 1° gennaio 1993, è assegnato alla D.I.A., nei contingenti e con i criteri e le modalità determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze (13).
5. All'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, ferme restando le attribuzioni previste dal decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni e integrazioni, è attribuita la responsabilità generale delle attività svolte dalla D.I.A., delle quali riferisce periodicamente al Consiglio generale di cui all'articolo 1, e competono i provvedimenti occorrenti per l'attuazione, da parte della D.I.A., delle direttive emanate a norma del medesimo art. 1 (14).
6. Alla D.I.A. è preposto un direttore tecnico-operativo scelto fra funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano maturato specifica esperienza nel settore della lotta alla criminalità organizzata. Il direttore della D.I.A. partecipa alle riunioni del Consiglio generale di cui all'articolo 1, cui riferisce sul funzionamento dei servizi posti alle sue dipendenze e sui risultati conseguiti (15).
6-bis. Con gli stessi criteri indicati al comma 6 è assegnato alla D.I.A. un vice direttore con funzioni vicarie (16).
7. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
8. Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale di cui all'articolo 1, determina l'organizzazione della D.I.A. secondo moduli rispondenti alla diversificazione dei settori d'investigazione e alla specificità degli ordinamenti delle forze di polizia interessate, fermo restando che in ogni caso, nella prima fase, l'organizzazione è articolata come segue:
a) reparto investigazioni preventive;
b) reparto investigazioni giudiziarie;
c) reparto relazioni internazionali ai fini investigativi.
9. Alla determinazione del numero e delle competenze delle divisioni in cui si articolano i reparti di cui al comma 8 si provvede con le modalità e procedure indicate nell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 , e successive modificazioni e integrazioni. Con le stesse modalità e procedure si provvede alla preposizione ed assegnazione del personale ai reparti e alle divisioni, secondo principi di competenza tecnico-professionale e con l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari degli uffici predetti di pari livello una sostanziale parità ed equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al criterio della rotazione degli incarichi.
10. In attuazione di quanto stabilito nel presente articolo, con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno dettate norme per l'unificazione nella D.I.A. di tutte le attività dell'ufficio dell'Alto Commissario che riguardano compiti assegnati dal presente decreto al medesimo organismo.
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(12) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 dicembre 1991, n. 410.
(13) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 dicembre 1991, n. 410.
(14) Comma così sostituito dalla legge di conversione 30 dicembre 1991, n. 410.
(15) Comma così sostituito dalla legge di conversione 30 dicembre 1991, n. 410.
(16) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 dicembre 1991, n. 410.
Art. 3-bis
Personale a disposizione per le esigenze connesse alla lotta alla criminalità organizzata.
1. Per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti affidati all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa dalla vigente normativa e per quelle connesse all'attuazione del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164 (17), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, su proposta del Ministro dell'interno, un'aliquota di prefetti, nel limite massimo del 15 per cento della dotazione organica, può essere collocata a disposizione, oltre a quella stabilita dall'articolo 237 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e in deroga ai limiti temporali ivi previsti (18).
2. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, su proposta del Ministro dell'interno, un contingente di dirigenti generali della Polizia di Stato, nel numero massimo di cinque unità, può essere collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche in eccedenza all'organico previsto per il SISDE dalle disposizioni vigenti (19).
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(17) Recante misure urgenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi di altri enti locali, conseguente e a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.
(18) Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 2, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139.
(19) Aggiunto dalla legge di conversione 30 dicembre 1991, n. 410.
Art. 4
Disposizioni concernenti il personale.
1. Nella prima attuazione del presente decreto, la dotazione di personale e mezzi da porre a disposizione della Direzione investigativa antimafia è determinata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio generale di cui all'articolo 1. Al funzionamento della Direzione investigativa antimafia, nonché ai compiti attinenti alla gestione tecnico-logistica e alla direzione e amministrazione del personale alla stessa assegnato, provvede il Dipartimento della pubblica sicurezza. All'assegnazione del personale appartenente ai ruoli direttivi della Polizia di Stato e ai ruoli degli ufficiali, nei gradi equivalenti, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si provvede con l'osservanza delle modalità e procedure indicate ai commi 2, 3 e 4 (20).
2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, da adottarsi su proposta del Ministro dell'interno, bandisce un concorso unico nazionale riservato agli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, di qualifica non inferiore a commissario o grado equiparato e non superiore a vice questore aggiunto o grado equiparato, ai fini dell'assegnazione alla D.I.A. Al concorso, da effettuarsi mediante selezione per titoli di servizio, sono ammessi a partecipare i funzionari ed ufficiali sopraindicati che ne facciano domanda nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Con apposito decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi in deroga a quanto stabilito al comma 4 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono dettate le disposizioni concernenti le modalità di svolgimento del concorso, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, nonché la composizione della commissione esaminatrice.
4. I funzionari e gli ufficiali risultati vincitori del concorso per titoli di servizio di cui al comma 2 sono assegnati, con decreto del Ministro dell'interno, alla D.I.A., previa comunicazione alle amministrazioni interessate. Ai predetti funzionari e ufficiali, ferme restando le posizioni di stato e il trattamento economico loro attribuiti dai rispettivi ordinamenti, si applicano per tutta la durata della loro permanenza presso la D.I.A. le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge 15 novembre 1988, n. 486 .
4-bis. In aggiunta al personale assegnato a norma del comma 2, l'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, su proposta del direttore della D.I.A., può richiedere l'assegnazione nominativa di funzionari ed ufficiali in misura non superiore al 5 per cento della dotazione di personale stabilita al comma 1. Ai predetti funzionari e ufficiali, nonché ai dirigenti e al rimanente personale, alla cui assegnazione si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, si applicano le disposizioni richiamate al comma 4 (21).
4-ter. Al perfezionamento e all'aggiornamento periodico del personale assegnato alla D.I.A. si provvede mediante appositi corsi svolti dalla scuola di perfezionamento per le forze di polizia, di cui all'articolo 22 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , e da sezioni interforze presso gli istituti di istruzione previsti dalla medesima legge (22).
5. Con successivo provvedimento legislativo saranno istituiti appositi ruoli di investigatori speciali del Ministero dell'interno, determinandone il relativo ordinamento, le dotazioni organiche, gli stati giuridici e le progressioni di carriera, i trattamenti economici in attività di servizio e di quiescenza, e saranno dettate le particolari disposizioni riguardanti il personale già impiegato presso la D.I.A.
6. Al fine di assicurare i collegamenti tra la D.I.A. e gli altri uffici, reparti e strutture delle forze di polizia, ivi compresi i servizi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, la dotazione organica dei prefetti di prima classe è incrementata di un'unità da assegnarsi al Dipartimento di pubblica sicurezza con funzioni di vice direttore generale, direttore centrale della polizia criminale.
7. ... (23).
8. ... (24).
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(20) Periodo così sostituito dalla legge di conversione 30 dicembre 1991, n. 410.
(21) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 dicembre 1991, n. 410.
(22) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 dicembre 1991, n. 410.
(23) Comma soppresso dalla legge di conversione 30 dicembre 1991, n. 410.
(24) Comma soppresso dalla legge di conversione 30 dicembre 1991, n. 410.
Art. 5
Relazione al Parlamento.
1. Il Ministro dell'interno riferisce, ogni sei mesi, al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia e presenta, unitamente con la relazione di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121 un rapporto annuale sul fenomeno della criminalità organizzata.
Art. 6
Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 547 milioni per l'anno finanziario 1991 ed in lire 9.000 milioni per gli anni 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2653 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi (25).
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
----------------------------------------------------------
(25) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 dicembre 1991, n. 410.
Art. 7
Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59
(artt. 158-164)
(1) (2)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O. Nel presente decreto sono state riportate le correzioni indicate nell'avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 1998, n. 116.
(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 2 maggio 2002, n. 12;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 20 agosto 1998, n. 192; Circ. 23 ottobre 1998, n. 223; Circ. 22 aprile 1999, n. 94; Circ. 20 novembre 1998, n. 239; Circ. 11 dicembre 1998, n. 250; Circ. 28 dicembre 2000, n. 221;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 2 febbraio 2001, n. 1/2001/ALBO; Lett.Circ. 8 marzo 2001, n. 62/Segr/D.T.T;
- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Ris. 19 maggio 1999, n. 530390; Ris. 2 novembre 1999, n. 530859; Ris. 8 novembre 1999, n. 530809; Ris. 15 novembre 1999, n. 530907; Ris. 3 dicembre 1999, n. 530923; Circ. 14 dicembre 1999, n. 3474/C; Ris. 22 dicembre 1999, n. 530866
- Ministero dell'interno: Circ. 10 ottobre 1998, n. 4/1998; Circ. 23 febbraio 2000, n. 24; Circ. 15 luglio 1999, n. 80; Circ. 14 ottobre 1999, n. 18/99; Circ. 7 dicembre 2000, n. 16/2000; Circ. 13 giugno 2001, n. 48; Circ. 20 luglio 2001, n. M/29138/5; Circ. 24 luglio 2001, n. 58; Circ. 5 luglio 2002, n. 37/I; Circ. 5 luglio 2002, n. 37/II;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 22 giugno 1998, n. 2630; Circ. 7 agosto 1998, n. 353; Circ. 12 aprile 1999, n. 37424/BL; Circ. 7 agosto 2000, n. 197;
- Ministero delle attività produttive: Circ. 11 gennaio 2002, n. 910003; Circ. 8 maggio 2002, n. 207834; Circ. 6 marzo 2003, n. 3558/C; Ris. 9 ottobre 2003, n. 557962;
- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 10 dicembre 2001, n. 124; Circ. 18 marzo 2002, n. 1741.
(omissis)
TITOLO V
Polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio
Capo I - Disposizioni in materia di polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio
Art. 158
Oggetto.
1. Il presente titolo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia «polizia amministrativa regionale e locale».
2. Le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite. La delega di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e da queste ultime agli enti locali, anche per quanto attiene alla sub-delega, ricomprende anche l'esercizio delle connesse funzioni e compiti di polizia amministrativa.
Art. 159
Definizioni.
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa regionale e locale concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
2. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e sicurezza pubblica di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.
Art. 160
Competenze dello Stato.
1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, e dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti di polizia amministrativa nelle materie elencate nel predetto comma 3 dell'articolo 1 e quelli relativi ai compiti di rilievo nazionale di cui al predetto comma 4 del medesimo articolo 1.
2. L'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza resta disciplinato dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 , e successive modifiche ed integrazioni, che individua, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, le forze di polizia.
2-bis ... (90).
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(90) Il presente comma, aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 279 (Gazz. Uff. 12 agosto 1999, n. 188), sostituisce il secondo comma ed aggiunge un comma, dopo il quarto, all'art. 20, L. 1° aprile 1981, n. 121.
Art. 161
Conferimenti alle regioni e agli enti locali.
1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, secondo le modalità e le regole fissate dal presente titolo, tutte le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite, salvo le riserve allo Stato di cui all'articolo 160.
Art. 162
Trasferimenti alle regioni.
1. È trasferito alle regioni, in particolare, il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 . Del provvedimento è tempestivamente informata l'autorità di pubblica sicurezza.
2. Il servizio di polizia regionale e locale è disciplinato dalle leggi regionali e dai regolamenti degli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui al titolo V della parte II della Costituzione e della legislazione statale nelle materie alla stessa riservate.
Art. 163
Trasferimenti agli enti locali.
1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali sono indicati nell'articolo 161 del presente decreto legislativo.
2. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e all'articolo 56 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ;
b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie, di cui all'articolo 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
c) il ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio dell'industria di affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attività di dare alloggio per mercede, di cui all'articolo 108 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all'articolo 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni (91);
e) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacità tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede, che può essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi (92);
f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, di cui all'articolo 68 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ;
g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di direttore o istruttore di tiro, di cui all'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110 ;
h) le autorizzazioni agli stranieri per l'esercizio dei mestieri girovaghi, di cui all'articolo 124 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ;
b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 , e all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963 ;
c) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .
4. Dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), e), f) e g), e di cui al comma 3 è data tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.
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(91) La Corte costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2001, n. 290 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 163, comma 2, lettera d) sollevata in riferimento all'articolo 77, primo comma, della Cost.
(92) Lettera così modificata dall'art. 8, D.L. 27 luglio 2005, n. 144.
Art. 164
Abrogazione di norme.
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge 13 dicembre 1928, n. 3086 , nonché il riferimento alla legge medesima contenuto nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300 ;
b) l'articolo 76 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , fermo restando l'obbligo di informazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza;
c) l'articolo 19, comma 1, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ;
d) l'articolo 19, comma 4, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , nella parte in cui prevede la comunicazione al prefetto e i poteri di sospensione, revoca e annullamento in capo a quest'ultimo in ordine: all'articolo 19, comma 1, numero 13), in materia di licenza agli stranieri per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 14), in materia di registrazione per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 17), in materia di licenza di iscrizione per portieri e custodi, fermo restando il dovere di tempestiva comunicazione al prefetto dei provvedimenti adottati;
e) gli articoli 72, 74, 75, 81 e 83 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di attestazione dell'attività di fabbricazione e commercio di pellicole cinematografiche;
f) l'articolo 111 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di rilascio delle licenze per l'esercizio dell'arte fotografica, fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza.
2. È altresì abrogato il comma 5 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , nella parte in cui si riferisce ai numeri 13), 14) e 17) del comma 1 dello stesso articolo 19.
3. Nell'articolo 68, primo comma, del più volte richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le parole «rappresentazioni cinematografiche e teatrali» sono abrogate.
Legge 31 marzo 2000, n. 78.
Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo
forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di
Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia
(1)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 aprile 2000, n. 79.
Capo I - Norme di delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato
Art. 1
Delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri.
1. Al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per adeguare, ferme restando le previsioni del regolamento approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, non in contrasto con quanto previsto dal presente articolo, l'ordinamento ed i compiti militari dell'Arma dei carabinieri, ivi comprese le attribuzioni funzionali del Comandante generale, in conformità con i contenuti della legge 18 febbraio 1997, n. 25.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fermi restando la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale, sono osservati i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) collocazione autonoma dell'Arma dei carabinieri, con rango di Forza armata, nell'àmbito del Ministero della difesa, con dipendenza del Comandante generale dal Capo di stato maggiore della difesa, secondo linee coerenti con le disposizioni della legge 18 febbraio 1997, n. 25, per l'assolvimento dei seguenti compiti militari:
1) concorso alla difesa della Patria e alla salvaguardia delle libere istituzioni e del bene della collettività nazionale nei casi di pubblica calamità, in conformità con l'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382;
2) partecipazione alle operazioni militari in Italia e all'estero sulla base della pianificazione d'impiego delle Forze armate stabilita dal Capo di stato maggiore della difesa;
3) partecipazione ad operazioni di polizia militare all'estero e, sulla base di accordi e mandati internazionali, concorso alla ricostituzione dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze armate in missioni di supporto alla pace;
4) esercizio esclusivo delle funzioni di polizia militare e sicurezza per l'Esercito, per la Marina militare e per l'Aeronautica militare, nonché, ai sensi dei codici penali militari, esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria militare alle dipendenze degli organi della giustizia militare;
5) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane ivi compresa quella degli uffici degli addetti militari all'estero;
6) assistenza ai comandi e alle unità militari impegnati in attività istituzionali nel territorio nazionale, concorso al servizio di mobilitazione;
b) realizzazione di una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo, mediante definizione dei livelli generali di dipendenza delle articolazioni ordinamentali e con la previsione del ricorso a provvedimenti amministrativi per i conseguenti adeguamenti che si rendessero necessari;
c) revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali, al fine di:
1) armonizzare la normativa vigente per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, prevedendo anche commissioni di valutazione per l'avanzamento degli ufficiali composte da personale dell'Arma dei carabinieri e, comunque, analoghe per tipologia e partecipazione di specifiche cariche interforze a quelle previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
2) riordinare, in relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare, i ruoli normale, speciale e tecnico esistenti, anche mediante la rideterminazione delle relative consistenze organiche, l'eventuale soppressione ovvero l'istituzione di nuovi ruoli e specialità anche per consentire l'autonomo soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche dell'Arma. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le dotazioni organiche dei gradi, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento e di avanzamento, nonché le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di età, per i Generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del Comandante generale in carica, nonché, solo se necessario per la funzionalità del servizio, innalzando i limiti di età per i restanti gradi; conseguentemente, assicurare la sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale;
3) rivedere, nel quadro del potenziamento dei ruoli degli ufficiali da attuare mediante riduzione delle consistenze organiche del restante personale, le dotazioni dirigenziali in modo tale che esse risultino coerenti con quanto previsto per le Forze armate;
4) rivedere la normativa concernente il Corso d'istituto ed eventualmente adeguare le modalità di ammissione all'Istituto superiore di Stato maggiore interforze istituito con il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, in relazione al nuovo ordinamento;
5) prevedere disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella da definire con i decreti legislativi nonché l'abrogazione delle norme regolamentari e di ogni altra disposizione che risulti in contrasto con la nuova disciplina.
3. L'elevazione a 65 anni del limite di età, di cui al comma 2, lettera c), numero 2), ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8 (2).
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(2) In attuazione della delega contenuta nel presente articolo vedi il D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297 e il D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298.
Art. 2
Modifiche alla legge 18 febbraio 1997, n. 25.
1. Alla legge 18 febbraio 1997, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 2, dopo le parole: «Capi di Stato maggiore di Forza armata» sono inserite le seguenti: «, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma,»;
2) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «Capi di Stato maggiore di Forza armata» sono inserite le seguenti: «e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «Capi di Stato maggiore di Forza armata» sono aggiunte le seguenti: «e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri»;
2) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «alle rispettive Forze armate» sono inserite le seguenti: «e all'Arma dei carabinieri»;
3) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «delle rispettive Forze armate» sono inserite le seguenti: «e dell'Arma dei carabinieri»;
c) all'articolo 6:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Comitato dei Capi di Stato maggiore delle Forze armate è organo di consulenza del Capo di Stato maggiore della difesa. Ne fanno parte il segretario generale della difesa, i Capi di Stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il Capo di Stato maggiore della difesa, che lo presiede.»;
2) al comma 2, dopo le parole: «per i Capi di Stato maggiore di Forza armata» sono inserite le seguenti: «, per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma,».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1.
Art. 3
Delega al Governo concernente il Corpo forestale dello Stato.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei ruoli dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, al fine di conseguire, tenuto conto delle rispettive specificità, omogeneità di disciplina con i pari qualifica dei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi prevedendo le occorrenti disposizioni transitorie:
a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato con determinazione della relativa consistenza organica, in sostituzione delle dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale, nonché delle modalità di progressione di carriera e del corso di formazione;
b) revisione delle disposizioni per l'accesso alle qualifiche dirigenziali per l'attribuzione delle relative funzioni, prevedendo l'accesso alla qualifica di primo dirigente limitatamente al personale del ruolo di cui alla lettera a), e prevedendo altresì la ripartizione dei dirigenti anche nelle sedi periferiche;
c) soppressione, riduzione organica o istituzione di altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle relative consistenze organiche, delle modalità di accesso, di formazione e di progressione (3).
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del ruolo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato riveste le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
3. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del Corpo forestale dello Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 700 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8.
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(3) In attuazione della delega di cui al presente comma vedi il D.Lgs. 3 aprile 2001, n. 155.
Art. 4
Delega al Governo per il riordino del Corpo della guardia di finanza.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando l'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti del Corpo in relazione al riordino della pubblica amministrazione (4).
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione dell'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea;
b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
c) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonché alle necessità operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza all'Unione europea. All'adeguamento potrà procedersi mediante riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento ed avanzamento, nonché le aliquote di valutazione ed il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di età, per i Generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del Comandante generale in carica, nonché, solo se necessario per la funzionalità del servizio, innalzando i limiti di età per i restanti gradi; conseguentemente verranno assicurati la sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale;
d) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad attività incompatibili con il servizio, nonché riordino della normativa relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformità della disciplina di tutto il personale;
e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze operative ed al nuovo modello organizzativo previsto dall'articolo 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
f) riordino, secondo criteri di selettività ed alta qualificazione, della disciplina del Corso superiore di polizia tributaria;
g) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi.
3. L'elevazione a 65 anni del limite di età, di cui al comma 2, lettera c), ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8.
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(4) In attuazione della delega di cui al presente comma vedi il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 e il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69.
Art. 5
Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi per la revisione dell'ordinamento del personale dei ruoli di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione o istituzione di nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo la qualifica apicale di Dirigente generale di livello B con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere, con conseguente rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto avente funzioni di Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'articolo 65 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni, provvedendo anche alla revisione delle modalità di accesso, dei relativi corsi di formazione in modo coerente con la riforma dei cicli universitari e dell'avanzamento, prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le relative funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una specifica qualificazione (5);
b) integrazione delle disposizioni relative all'accesso alle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato, prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e comunque non inferiore al venti per cento delle vacanze, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale, in possesso del diploma di laurea rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei sanitari e conseguente determinazione delle relative disposizioni di raccordo;
c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato possano essere temporaneamente collocati, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilità, anche per incarichi particolari o a tempo determinato assicurando comunque la possibilità, per l'Amministrazione, di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti;
d) adeguamento delle disposizioni concernenti l'età pensionabile e il trattamento pensionistico, già in vigore per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto, relativamente all'età pensionabile, delle disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare;
e) previsione dell'abrogazione dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;
f) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie (6).
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive della Polizia di Stato nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento. Per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 il trasferimento può essere effettuato, con le medesime modalità, ad istanza dei dipendenti interessati, salvo rifiuto dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da esprimere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza medesima (7).
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8.
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(5) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi l'art. 66, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.
(6) Per il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato di cui al presente comma, vedi il D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.
(7) Per la proroga dei termini di cui al presente comma vedi l'art. 4, comma 1, L. 29 marzo 2001, n. 86.
Art. 6
Disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attività delle Forze di polizia e delle Forze armate.
1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è determinata la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della legge 1° aprile 1981, n. 121, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive del personale, osservando i seguenti criteri:
a) economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
b) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, anche attraverso la diversificazione fra strutture con funzioni finali e quelle con funzioni strumentali o di supporto;
c) ripartizione a livello centrale e periferico delle funzioni di direzione e controllo, con riferimento alla funzione di cui all'articolo 4, numero 3), della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo coerenti linee di dipendenza gerarchica o funzionale;
d) flessibilità organizzativa, da conseguire anche con atti amministrativi (8).
2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede le corrispondenze tra le denominazioni degli uffici, reparti e istituti individuati e quelle previgenti, nonché l'abrogazione, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, delle disposizioni degli articoli 31 e 34 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
3. ... (9).
4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente;
b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai princìpi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;
c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalità e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;
d) previsione che il personale non più idoneo alle attività dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza (10);
d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (11) (12).
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni;
b) gli articoli 12, 13, 14, 15 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;
c) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni;
d) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79;
e) l'articolo 33, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (13).
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(8) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208.
(9) Sostituisce la lettera a) del secondo comma dell'art. 3, L. 1° aprile 1981, n. 121, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente articolo.
(10) L'originaria lettera d) è stata così sostituita, con le attuali lettere d) e d-bis), dall'art. 4, L. 29 marzo 2001, n. 86. Vedi, anche, l'art. 6, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 come sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, nel testo modificato dall'art. 1, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.
(11) L'originaria lettera d) è stata così sostituita, con le attuali lettere d) e d-bis), dall'art. 4, L. 29 marzo 2001, n. 86.
(12) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 30 aprile 2002, n. 132 per le modalità di assunzione degli atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria, il D.P.R. 18 dicembre 2002, n. 316 per il reclutamento e la dismissione dall'attività agonistica dei militari atleti della Guardia di finanza, il D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 393 per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme oro», il D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 83 per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale del gruppo sportivo dell'Arma dei carabinieri, il D.P.R. 12 ottobre 2004, n. 287 per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli del personale della Banda musicale del Corpo della Guardia di finanza, il D.P.R. 19 aprile 2005, n. 113 per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, il D.P.R. 17 novembre 2005, n. 259 per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli di atleti del Gruppo Sportivo Forestale e il D.P.R. 18 settembre 2006, n. 276, per la banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria. Vedi, inoltre, il comma 19 dell'art. 90, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e l'art. 30, L. 23 agosto 2004, n. 226.
(13) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 29 marzo 2001, n. 86.
Art. 7
Disposizioni comuni.
1. I decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono adottati, ferma restando la dipendenza organica di ciascuna Forza di polizia, sulla proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica e, per quanto concerne l'organizzazione territoriale, con il Ministro dell'interno, se non proponente.
2. Per le sole disposizioni concernenti l'ordinamento del personale, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati anche con il concerto dei Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze se non proponenti.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 ed i regolamenti di cui all'articolo 6 non dovranno comportare modifiche della normativa relativa al trattamento economico del personale. Essi saranno adottati entro i limiti massimi di spesa di cui all'articolo 8.
4. Disposizioni correttive, nell'àmbito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 3, 4 e 5 e con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, potranno essere emanate con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 2001 (14).
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(14) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 484.
Art. 8
Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 1, in lire 700 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 3, in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 4 ed in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 5, quantificato nella misura massima di lire 10.000 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9
Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive dei D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, 28 novembre 1997, n. 464 e D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2000 (15) e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198 e D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, attenendosi ai princìpi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 (16).
2. Il Governo è delegato altresì ad emanare, entro il 30 giugno 2000 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 464, e D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, attenendosi ai princìpi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui, rispettivamente, all'articolo 1, commi 1, lettera a), e 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 1, commi 96, 97 e 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (17).
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(15) Per la proroga del termine vedi l'art. 50, comma 11, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(16) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 e il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.
(17) In attuazione della delega prevista nel presente comma, vedi il D.Lgs. 27 giugno 2000, n. 214.
Capo II - Norme in materia di coordinamento delle forze di polizia
Art. 10
Funzioni di coordinamento e direzione del Ministro dell'interno.
1. Il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, esercita le funzioni di coordinamento e di direzione di cui all'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, mediante il dipartimento della pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dall'articolo 6, primo comma, della medesima legge.
Art. 11
Attività specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza.
1. Per le Forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, l'istituzione, nonché le dotazioni di personale e mezzi, di comandi, unità e reparti comunque denominati, destinati allo svolgimento di attività specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza, sono disposte, su proposta del Ministro interessato, dal Ministro competente gerarchicamente, previo concerto con il Ministro dell'interno. Con la stessa procedura si provvede alla soppressione dei predetti comandi, unità e reparti, salvi i casi in cui la loro costituzione sia stata disposta con legge.
Art. 12
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297.
Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1
della L. 31 marzo 2000, n. 78
(1)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 2000, n. 248, S.O.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli artt. 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'art. 1, che ha delegato il Governo ad adeguare l'ordinamento ed i compiti militari dell'Arma dei carabinieri;
Visto il regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2000;
Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Sentite le Rappresentanze del personale;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2000;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità del decreto.
1. Allo scopo di assicurare efficienza, economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali dell'Arma dei carabinieri, in attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78, il presente decreto disciplina il riordino della struttura organizzativa e funzionale dell'Arma.
2. Il riordino di cui al comma 1, in conformità con i contenuti della legge 18 febbraio 1997, n. 25, è attuato attraverso:
a) l'adeguamento dei compiti militari, con conseguente definizione delle modalità di partecipazione dei reparti dell'Arma all'assolvimento di tali compiti;
b) la ridefinizione della struttura ordinativa, conferendo caratterizzazioni funzionali ai vari livelli gerarchici, che evitino duplicazioni di attività ed accrescano le capacità operative dell'organizzazione territoriale dell'Arma, con particolare riferimento alla stazione carabinieri;
c) l'adeguamento dei livelli gerarchici alla rilevanza delle funzioni di comando ed alle connesse responsabilità dirigenziali, anche in ragione delle corrispondenti articolazioni della pubblica amministrazione;
d) la riorganizzazione del sostegno tecnico, logistico ed amministrativo mediante l'attribuzione delle relative attività a poli funzionali interregionali a competenza per aree, con la conseguente riduzione degli oneri di gestione e il recupero di risorse in favore dell'attività operativa svolta dai minori livelli ordinativi;
e) la soppressione e la riorganizzazione di reparti, enti o unità per razionalizzare la catena di comando e controllo.
Art. 2
Dipendenze.
1. L'Arma dei carabinieri ha collocazione autonoma nell'àmbito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferitele dalle norme in vigore.
2. L'Arma dei carabinieri dipende:
a) tramite il Comandante generale, dal Capo di stato maggiore della difesa per quanto attiene ai compiti militari;
b) funzionalmente dal Ministro dell'interno, per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
3. Per gli aspetti tecnico-amministrativi, l'Arma dei carabinieri fa capo:
a) al Ministero della difesa per quanto concerne il personale, l'amministrazione e le attività logistiche;
b) al Ministero dell'interno per l'accasermamento ed il casermaggio connessi con l'assolvimento dei compiti indicati al comma 2 lettera b), nonché per l'utilizzazione delle risorse finanziarie finalizzate al potenziamento delle Forze di polizia.
4. I reparti dell'Arma costituiti nell'àmbito di dicasteri, organi o Autorità nazionali per l'assolvimento di compiti specifici dipendono funzionalmente dai titolari dei dicasteri, organi e Autorità. I reparti e gli uffici dell'Arma costituiti nell'àmbito interforze, dei Comandi e degli Organismi alleati in Italia ed all'estero, ovvero delle singole Forze Armate, dipendono, tramite i relativi Comandanti, rispettivamente dal Capo di stato maggiore della difesa e dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata.
Art. 3
Compiti.
1. L'Arma dei carabinieri espleta i compiti previsti dal presente decreto, dal regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, nonché da altre leggi e regolamenti vigenti.
2. L'Arma dei carabinieri esercita funzioni di polizia giudiziaria e di sicurezza pubblica ai sensi della legislazione vigente.
3. L'Arma, quale struttura operativa nazionale di protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, provvede prioritariamente ad assicurare la continuità del servizio d'istituto nelle aree colpite dalle pubbliche calamità. Concorre inoltre a prestare soccorso alle popolazioni interessate agli eventi calamitosi.
4. L'Arma svolge compiti di Polizia militare, ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto e delle altre disposizioni vigenti in materia.
5. Alle attività di raccolta delle informazioni si applicano, in quanto compatibili, i princìpi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Capo II
Compiti militari
Art. 4
Difesa della Patria, salvaguardia delle istituzioni e tutela del bene della collettività nazionale.
1. L'Arma dei carabinieri concorre alla difesa della Patria, alla salvaguardia delle libere istituzioni e alla tutela del bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità secondo quanto previsto dalla legge.
Art. 5
Partecipazione ad operazioni militari in Italia ed all'estero.
1. L'Arma dei carabinieri, sulla base delle direttive del Capo di Stato Maggiore della Difesa:
a) concorre alla difesa integrata del territorio nazionale. Il concorso è definito, in accordo con il Comandante Generale dell'Arma, dai Capi di Stato Maggiore di Forza Armata, responsabili dell'approntamento e dell'impiego dei rispettivi dispositivi di difesa;
b) partecipa alle operazioni militari all'estero.
2. Nell'àmbito delle operazioni di cui alla lettera b) del comma 1, l'Arma dei carabinieri partecipa anche ad operazioni per il mantenimento ed il ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, al fine, in particolare, di realizzare condizioni di sicurezza ed ordinata convivenza nelle aree d'intervento. Concorre, altresì, ad assicurare il contributo nazionale alle attività promosse dalla comunità internazionale o derivanti da accordi internazionali, volte alla ricostituzione ed al ripristino dell'operatività dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze Armate, assolvendo compiti di addestramento, consulenza, assistenza e osservazione.
3. In caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, i comandanti dell'Arma dei carabinieri, analogamente agli altri comandanti militari, vigilano, in concorso, ove previsto, con gli organismi internazionali competenti, sull'osservanza delle norme di diritto internazionale umanitario.
Art. 6
Funzioni di polizia militare.
1. La polizia militare è costituita dal complesso delle attività volte a garantire le condizioni generali di ordine e sicurezza delle Forze Armate sul territorio nazionale ed all'estero. A tale scopo gli organi di polizia militare vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dell'autorità militare attinenti all'attività da loro svolta. Gli organi di polizia militare esercitano, inoltre, un'azione di contrasto, di natura tecnico-militare, delle attività dirette a ledere il regolare svolgimento dei compiti delle Forze armate.
2. Le funzioni di polizia militare, svolte in via esclusiva dall'Arma dei carabinieri per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa e vengono esercitate sulla base delle disposizioni impartite dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, nonché nel rispetto delle competenze dei Comandanti responsabili.
3. Il Capo di Stato Maggiore della difesa dirige e controlla l'attività di polizia militare. Per l'elaborazione delle disposizioni di carattere tecnico, il Capo di Stato Maggiore della Difesa si avvale del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
4. Alle funzioni di polizia militare, incluse quelle di assistenza ai comandi ed alle unità militari, provvedono, nell'àmbito definito al comma 2, i reparti territoriali, gli uffici, i comandi e i reparti costituiti presso gli organi centrali della difesa, presso le Forze armate, gli organismi NATO e gli altri organismi internazionali in Italia e all'estero, nonché le altre unità appositamente individuate.
Art. 7
Assolvimento dei compiti militari.
1. Sulla base delle direttive del Capo di Stato Maggiore della difesa, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri individua i reparti ed il personale da impiegare per l'assolvimento dei compiti di cui agli articoli 5 e 6 e ne assicura la disponibilità, nonché l'autonomia logistica, fermo restando l'assolvimento degli altri compiti istituzionali previsti dalla legge. È responsabile del relativo addestramento e approntamento.
Art. 8
Funzioni di sicurezza militare.
1. L'Arma dei carabinieri fornisce all'autorità individuata dal Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, elementi informativi necessari per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alle Forze armate, al personale civile dell'amministrazione della difesa, nonché alle persone fisiche e giuridiche per lo svolgimento di attività produttive attinenti la sicurezza militare dello stato.
Art. 9
Funzioni di polizia giudiziaria militare.
1. L'Arma dei carabinieri esercita le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo le disposizioni e le dipendenze sancite nei codici penali militari, ferme restando le attribuzioni e le qualifiche dei comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie Forze armate.
Art. 10
Concorso alla mobilitazione.
1. L'Arma dei carabinieri concorre, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, all'attuazione delle predisposizioni di mobilitazione delle Forze armate sulla base delle direttive del Capo di Stato Maggiore della Difesa.
Art. 11
Sicurezza delle rappresentanze diplomatiche, consolari e degli uffici degli addetti militari all'estero.
1. L'Arma dei carabinieri assicura i servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché degli uffici degli addetti militari all'estero.
2. Concorre, inoltre, ad affrontare particolari situazioni di emergenza o di crisi, locali o internazionali, che dovessero mettere in pericolo la sicurezza delle suddette rappresentanze, assicurando la disponibilità di personale appartenente a reparti speciali.
3. L'impiego del personale di cui al comma 2 è disposto sulla base delle direttive del Capo di Stato Maggiore della Difesa.
Capo III
Ordinamento
Art. 12
Articolazione.
1. La struttura organizzativa dell'Arma dei carabinieri si articola in:
a) Comando generale;
b) organizzazione addestrativa;
c) organizzazione territoriale;
d) organizzazione mobile e speciale;
e) reparti per esigenze specifiche.
Art. 13
Comando generale.
1. Comando generale è la struttura mediante la quale il Comandante generale dirige, coordina e controlla le attività dell'Arma. Esso, in particolare, assicura l'analisi dei fenomeni criminosi ed il raccordo delle attività operative condotte dai reparti dell'Arma; mantiene, per tutto ciò che non attiene ai compiti militari, i rapporti con i ministeri e con gli altri organi centrali della pubblica amministrazione nonché, nei casi previsti dalle norme in vigore, con gli organismi internazionali, fermi restando i rapporti di dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno.
2. Il Comando generale è costituito dallo Stato Maggiore, da direzioni, reparti e uffici.
Art. 14
Organizzazione addestrativa.
1. L'organizzazione addestrativa provvede, secondo gli obiettivi definiti dal Comando generale, alla formazione, all'aggiornamento ed alla specializzazione del personale dell'Arma dei carabinieri.
Essa comprende:
a) comando delle scuole dell'Arma dei carabinieri, retto da generale di corpo d'armata che assicura univocità di indirizzo addestrativo e didattico, perseguendo l'elevazione del livello professionale del personale ed esercita il comando sugli istituti d'istruzione dell'Arma dei carabinieri;
b) scuola ufficiali, deputata a conferire agli .ufficiali la preparazione militare, professionale e culturale per assolvere le funzioni direttive e dirigenziali connesse con l'attività istituzionale;
c) scuola marescialli, scuola brigadieri e scuole carabinieri preposte alla preparazione militare, professionale e culturale del personale dei rispettivi ruoli per l'espletamento delle funzioni loro devolute dalla vigente normativa;
d) istituti e centri di perfezionamento e specializzazione.
2. È istituita, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, l'Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. L'organizzazione e il funzionamento dell'Accademia sono disciplinati con regolamento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 15
Organizzazione territoriale.
1. L'organizzazione territoriale, componente fondamentale dell'Arma, comprende:
a) comandi interregionali, retti da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi regionali ed assicurano, attraverso i propri organi, il sostegno tecnico, logistico ed amministrativo di tutti i reparti dell'Arma dislocati nell'area di competenza, anche se appartenenti ad altre organizzazioni;
b) comandi regionali, retti da generale di divisione e di brigata, cui risale la responsabilità della gestione del personale, e competono le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo delle attività dei comandi provinciali;
c) comandi provinciali, retti da generale di brigata e colonnello, cui sono attribuite, le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti, e la responsabilità dell'analisi e del raccordo delle attività operative e di contrasto della criminalità condotte nella provincia anche da reparti di altre organizzazioni dell'Arma;
d) comandi a livello infraprovinciale, retti da ufficiale e differentemente strutturati in rapporto alla loro estensione e rilevanza operativa, cui compete prioritariamente la responsabilità della direzione e del coordinamento delle attività di controllo del territorio e di contrasto delle manifestazioni di criminalità a rilevanza locale, nonché l'assolvimento dei compiti militari;
e) comandi di stazione, peculiari articolazioni di base dell'Arma dei carabinieri a livello locale, cui compete la responsabilità diretta del controllo del territorio e delle connesse attività istituzionali, nonché l'assolvimento dei compiti militari. Sono retti, di massima ed in relazione alla rilevanza dell'impegno operativo, da maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza luogotenente e da maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza o maresciallo capo (2).
2. L'organizzazione territoriale, quale struttura essenziale per il controllo del territorio, costituisce riferimento per i reparti delle altre organizzazioni dell'Arma nell'espletamento delle attività di rispettiva competenza.
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(2) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 484 (Gazz. Uff. 16 febbraio 2002, n. 40).
Art. 16
Organizzazione mobile e speciale.
1. L'organizzazione mobile e speciale comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'àmbito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attività di elevata specializzazione, ad integrazione, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale.
2. L'organizzazione di cui al comma 1 si articola in:
a) comando unità mobili e specializzate, retto da generale di corpo d'armata, che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi di divisione dipendenti;
b) comandi di divisione, retti da generale di divisione, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle dirette dipendenze, che, secondo le disposizioni vigenti, assolvono, in particolare, compiti connessi con:
1) la partecipazione alle operazioni militari di cui all'articolo 5 e le esigenze di carattere militare, sulla base delle direttive e dei rapporti di dipendenza operativi stabiliti dal Capo di Stato Maggiore della difesa e, limitatamente al concorso alla difesa integrata del territorio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a);
2) i servizi di ordine pubblico e soccorso in caso di pubbliche calamità;
3) la tutela dell'ambiente;
4) la tutela del patrimonio culturale (3);
5) la tutela del lavoro;
6) l'osservanza delle norme comunitarie ed agroalimentari, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e relativo regolamento;
7) la repressione del falso nummario;
8) le esigenze del Ministero per gli affari esteri;
9) le esigenze della Banca d'Italia ai sensi della legge 26 gennaio 1982, n. 21;
10) la tutela della salute;
11) l'espletamento ed il coordinamento di attività d'indagine specialistiche, tecniche o scientifiche.
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(3) Punto così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 484 (Gazz. Uff. 16 febbraio 2002, n. 40).
Art. 17
Reparti e unità per esigenze specifiche.
1. Costituiscono reparti e unità per esigenze specifiche:
a) il reggimento corazzieri;
b) i reparti per le esigenze degli organi costituzionali;
c) i reparti e gli uffici presso gli organi della Difesa, dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica, i comandi e gli organismi internazionali in Italia ed all'estero;
d) i reparti di volo, i reparti a cavallo e le unità navali;
e) le unità paracadutiste ed eliportate;
f) il gruppo di intervento speciale;
g) la banda dell'Arma;
h) le unità presso Dicasteri vari.
2. L'Arma, inoltre, concorre con proprio personale all'attività degli organismi interforze secondo le norme che ne regolano la composizione ed il funzionamento.
Art. 18
Procedure per l'istituzione e la soppressione di reparti.
1. Il Comandante generale istituisce o sopprime comandi territoriali di livello non superiore a comando provinciale con propria determinazione, previo assenso del Ministro della difesa, che si pronuncia di concerto con il Ministro dell'interno.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78, l'istituzione o la soppressione di comandi diversi da quelli di cui al comma 1, nei limiti delle dotazioni di personale previste dalle disposizioni vigenti, è disposta dal Comandante generale, previo consenso del Capo di Stato Maggiore della Difesa, con l'assenso del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno se si tratti di comandi che svolgono servizi o attività di pubblica sicurezza e ordine pubblico.
Capo IV
Personale e attribuzioni
Art. 19
Ruoli e gradi del personale.
1. Il personale dell'Arma dei carabinieri è articolato nei seguenti ruoli:
a) ufficiali;
b) ispettori;
c) sovrintendenti;
d) appuntati e carabinieri.
2. Il ruolo degli ufficiali è ordinato nei seguenti gradi gerarchici:
a) ufficiali generali:
1) generale di corpo d'armata;
2) generale di divisione;
3) generale di brigata;
b) ufficiali superiori:
1) colonnello;
2) tenente colonnello;
3) maggiore;
c) ufficiali inferiori:
1) capitano;
2) tenente;
3) sottotenente.
3. Il ruolo degli ispettori è ordinato nei seguenti gradi gerarchici:
a) maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza;
b) maresciallo capo;
c) maresciallo ordinario;
d) maresciallo.
4. Il ruolo dei sovrintendenti è ordinato nei seguenti gradi gerarchici:
a) brigadiere capo;
b) brigadiere;
c) vicebrigadiere.
5. Il ruolo degli appuntati e carabinieri è ordinato nei seguenti gradi gerarchici:
a) appuntato scelto;
b) appuntato;
c) carabiniere scelto;
d) carabiniere.
Art. 20
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
1. Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:
a) è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato Maggiore della Difesa;
b) dipende dal Capo di Stato Maggiore della Difesa;
c) ha rango gerarchico sovraordinato ai generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri;
d) fa parte come membro ordinario con diritto di voto del Consiglio superiore delle forze armate, nonché degli altri organismi di cui è componente ai sensi delle disposizioni vigenti.
Art. 21
Attribuzioni del Comandante generale in campo operativo, addestrativo e tecnico logistico.
1. Il Comandante generale:
a) sulla base delle direttive del Capo di Stato Maggiore della Difesa:
1) formula le proposte di competenza per la pianificazione operativa;
2) è organo centrale di sicurezza dell'Arma dei carabinieri;
3) determina, relativamente all'Arma dei carabinieri, le modalità attuative della mobilitazione e l'entità delle relative scorte;
4) concorda con la Direzione Generale competente la designazione del personale civile, ferme restando le attribuzioni del Segretario Generale della Difesa;
5) assicura, per l'esecuzione di operazioni ed esercitazioni, nazionali e multinazionali, la disponibilità quantitativa e qualitativa delle forze stabilite dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, individuando i relativi reparti; in tale quadro, definisce l'attività addestrativa ed esercita, anche avvalendosi dei comandi dipendenti, le funzioni, se delegate, di comando operativo per le operazioni e le esercitazioni dell'Arma dei carabinieri;
6) è responsabile dell'organizzazione e dell'approntamento delle unità e dei reparti dell'Arma anche per l'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;
7) dispone il concorso dell'Arma dei carabinieri alla difesa integrata del territorio nazionale;
8) promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso altre scuole delle amministrazioni statali, nonché presso soggetti pubblici e privati, e di periodi di studio presso amministrazioni ed istituzioni dei Paesi dell'Unione europea ed organizzazioni internazionali;
b) determina, fermo restando quanto disposto dall'articolo 18, l'ordinamento, le circoscrizioni territoriali, gli organici e le modalità di funzionamento dei comandi, reparti, unità, istituti ed enti vari, emanando le relative disposizioni nei settori di attività tecnico-operativa;
c) determina l'istituzione o la soppressione di posti fissi o stazioni temporanee;
d) approva i programmi ed impartisce le disposizioni riguardanti l'addestramento ed il perfezionamento della preparazione professionale del personale dell'Arma;
e) approva le pubblicazioni dell'Arma dei carabinieri;
f) nel settore tecnico-logistico, determina:
1) le politiche di impiego, di gestione e di mantenimento del parco;
2) le dotazioni e le scorte;
3) la regolamentazione tecnica;
g) nel settore tecnico-logistico, sentito, su iniziativa del Capo di Stato Maggiore della difesa, il Comitato dei Capi di Stato Maggiore delle Forze armate, determina:
1) le linee di pianificazione e programmazione tecnica;
2) i programmi, le ricerche, gli studi e le sperimentazioni;
3) l'adozione di nuovi materiali specifici per le esigenze dell'Arma.
Art. 22
Attribuzioni del Comandante generale in materia di reclutamento, stato, avanzamento e impiego.
1. Il Comandante generale:
a) propone al Capo di Stato Maggiore della Difesa le destinazioni dei generali di corpo d'armata e, per le esigenze in àmbito difesa:
1) i generali di grado non inferiore a generale di divisione da destinare agli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera s), numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1999, n. 556;
2) gli ufficiali da destinare all'impiego in àmbito internazionale, in incarichi interforze ed in altri dicasteri;
b) determina le destinazioni degli ufficiali dipendenti, previo nulla osta del Ministro dell'interno per quelli trasferiti da o per l'organizzazione territoriale e gli organismi interforze di polizia, dandone preventiva comunicazione al Capo di Stato Maggiore della Difesa per i generali di divisione e di brigata;
c) è presidente della commissione superiore e vice presidente della commissione di vertice per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri;
d) indica al Capo di Stato Maggiore della Difesa gli ufficiali generali da proporre al Ministro della difesa quali componenti delle commissioni di vertice e superiore d'avanzamento;
e) propone al Ministro della difesa gli ufficiali da designare quali componenti della commissione ordinaria d'avanzamento;
f) è presidente della commissione per l'espressione del parere sulla concessione delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri;
g) può ordinare direttamente l'inchiesta formale nei confronti del personale dipendente;
h) designa i componenti del consiglio di disciplina per il personale nei cui confronti abbia ordinato l'inchiesta di cui alla lettera g).
2. Restano ferme le altre competenze ed attribuzioni del Comandante generale in materia di impiego, reclutamento, stato, avanzamento e disciplina del personale, ai sensi delle disposizioni in vigore.
Art. 23
Attribuzioni del Comandante generale in campo finanziario e amministrativo.
1. Il Comandante generale, ai sensi della legislazione vigente:
a) svolge le funzioni di capo ente programmatore, di Direttore generale titolare di centro di responsabilità amministrativa e, ai fini del decentramento amministrativo, di comandante militare territoriale sull'intero territorio nazionale;
b) propone, quale capo di ente programmatore, al Capo di Stato Maggiore della Difesa, l'allocazione degli stanziamenti sui capitoli di bilancio dell'Arma dei carabinieri e ne detiene l'impiego operativo;
c) provvede, quale Direttore generale titolare di centro di responsabilità amministrativa, nell'àmbito delle risorse assegnate dal Ministro della difesa, all'Amministrazione dei capitoli di bilancio dell'Arma dei Carabinieri:
1) esercitando i poteri di spesa e le connesse funzioni in materia contrattuale e di gestione amministrativo-contabile;
2) definendo i limiti di valore delle spese che gli Ufficiali di livello dirigenziale sottordinati possono impegnare;
3) si avvale, quale comandante militare territoriale per gli enti dipendenti dal Comando generale, della direzione di amministrazione istituita ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 febbraio 1981, n. 30.
Art. 24
Attribuzioni del Comandante generale in campo internazionale.
1. Il Comandante generale dell'Arma provvede, su delega del Capo di Stato Maggiore della Difesa ed in conformità agli indirizzi del Ministro della difesa, informandone, salvo il caso in cui si tratti di materie esclusivamente militari, previamente il Ministro dell'interno, alla predisposizione ed alla gestione dei protocolli di intesa e degli accordi tecnici internazionali finalizzati allo scambio di esperienze con paritetici organismi esteri, nei settori organizzativo, addestrativo, tecnico-scientifico e logistico di specifico interesse dell'Arma dei carabinieri.
Art. 25
Vice comandante generale.
1. Il Vice comandante generale:
a) è il generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo più anziano in ruolo e viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa. Il decreto di nomina è predisposto dal Comandante generale e trasmesso dal Capo di Stato Maggiore della Difesa;
b) rimane in carica con mandato della durata massima di un anno, salvo che nel frattempo non debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalla legge;
c) è gerarchicamente preminente rispetto agli altri generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri.
2. Il Ministro della difesa ha facoltà di escludere il generale di corpo d'armata più anziano e proporre la nomina di quello che lo segue in ordine di anzianità.
3. Il vice comandante generale:
a) esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del Comandante generale e lo coadiuva assolvendo le funzioni ed i compiti delegati;
b) su delega del Comandante generale effettua ispezioni agli alti comandi dell'Arma;
c) è membro ordinario con diritto di voto del Consiglio superiore delle Forze armate;
d) presiede la commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri.
Art. 26
Generali di corpo d'armata.
1. Gli ufficiali con grado di generale di corpo d'armata:
a) esercitano le competenze loro attribuite dalla normativa vigente e dall'ordinamento militare, nonché quelle demandate dal Comandante generale. In tale àmbito adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi di pertinenza e sono responsabili dell'attività amministrativa della gestione e dei relativi risultati anche in relazione ai poteri di spesa delegati dal Comandante generale nel quadro delle programmazioni a bilancio;
b) svolgono funzioni di comando, di alta direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle loro dipendenze con particolare riguardo a quelli retti da ufficiali con il grado di generale e colonnello, verificando che le attività istituzionali siano costantemente orientate ad efficacia efficienza ed economicità;
c) vigilano mediante attività ispettiva sull'attuazione delle direttive generali impartite dal Comandante generale. Nel quadro di dette direttive stabiliscono i criteri e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'àmbito degli uffici posti alle loro dipendenze ed attribuiscono ai Comandanti dipendenti con il grado fino a colonnello la responsabilità di specifici progetti e gestioni;
d) possono disporre l'inchiesta formale nei confronti del personale dipendente appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti;
e) designano i componenti della commissione di disciplina per il personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti nei cui confronti abbiano disposto l'inchiesta di cui alla lettera d).
Art. 27
Altri ufficiali.
1. Gli Ufficiali con i gradi di Generale di Divisione, Generale di Brigata e Colonnello, esercitano le competenze loro attribuite dalla legislazione vigente, dall'ordinamento militare nonché quelle stabilite dal Comandante generale:
a) svolgono funzioni di comando, di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle loro dipendenze, con particolare riguardo a quelli retti da Ufficiali;
b) adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi di pertinenza e sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, anche in relazione ai poteri di spesa delegati dal Comandante Generale nel quadro delle programmazioni a bilancio;
c) nell'esercizio delle loro funzioni applicano i criteri e gli indirizzi stabiliti dai superiori gerarchici con il grado di generale di Corpo d'armata e sono responsabili dei progetti e delle gestioni loro attribuite.
2. I rimanenti ufficiali hanno le attribuzioni e gli incarichi determinati dal Comandante generale, secondo le norme vigenti. Nel quadro delle competenze stabilite per il proprio livello gerarchico e la propria posizione d'impiego e in relazione alle specifiche qualificazioni cui si correlano autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità:
a) esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unità ordinamentali poste alle loro dipendenze;
b) provvedono alla gestione ed all'impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, al fine di assicurare la funzionalità del servizio per il conseguimento degli obiettivi istituzionali;
c) assumono piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'àmbito del Comando generale, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinative rette da generale o colonnello, hanno anche la responsabilità di settori funzionali, svolgono compiti di studio, e partecipano all'attività dei citati superiori, che sostituiscono in caso di assenza o impedimento;
d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l'espletamento dei servizi d'istituto nell'àmbito dei comandi o dei settori cui sono preposti;
e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico (4).
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(4) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 484 (Gazz. Uff. 16 febbraio 2002, n. 40).
Capo V
Disposizioni di carattere tecnico logistico ed amministrativo
Art. 28
Disposizioni di carattere tecnico logistico ed amministrativo.
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri adotta misure di razionalizzazione dell'organizzazione, della gestione e del funzionamento del sostegno tecnico, logistico ed amministrativo tese al recupero di personale da destinare al servizio d'istituto ed al miglioramento del supporto dei reparti, prevedendo anche l'affidamento di servizi a terzi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Al fine di pervenire all'attuazione dei necessari adeguamenti delle procedure tecniche, logistiche ed amministrative in relazione alle specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa stabilisce con proprio decreto i settori nei quali il Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri, d'intesa con il Segretario Generale della Difesa, è autorizzato a procedere alla revisione delle relative discipline di carattere amministrativo.
Capo VI
Corso d'istituto e modalità di ammissione degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri al corso superiore di stato maggiore interforze
Art. 29
Corso d'istituto.
1. Il corso d'istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri è svolto presso la Scuola ufficiali carabinieri dai capitani del ruolo normale e, nei casi previsti dalle norme in vigore, da quelli del ruolo speciale. Il corso tende all'affinamento della preparazione culturale, giuridica e tecnico-professionale dei frequentatori, anche attraverso l'acquisizione di competenze ed abilità per l'assolvimento delle funzioni nel successivo sviluppo di carriera.
2. Le conoscenze e le capacità acquisite nonché le potenzialità espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad apposita commissione, nominata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni e dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono comunicati agli interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa (5).
3. Con regolamento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite la durata, le modalità di ammissione, di svolgimento, di frequenza, di rinvio, di valutazione dei frequentatori, nonché le modalità di funzionamento della commissione di cui al comma 2 (6).
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(5) Comma così sostituito dall'art. 2-bis, D.L. 31 marzo 2005, n. 45, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(6) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 21 settembre 2005, n. 235.
Art. 30
Modalità di ammissione degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri al corso superiore di stato maggiore interforze.
1. I maggiori ed i tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri possono essere ammessi al corso superiore di stato maggiore interforze (ISSMI), sulla base della disciplina prevista ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, ad avvenuto compimento del periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di capitano, e dopo aver superato il corso d'istituto.
2. L'elenco degli ufficiali utilmente collocati in graduatoria è sottoposto dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri al Capo di Stato Maggiore della Difesa per l'approvazione.
Capo VII
Ricompense e onorificenze
Art. 31
Ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri.
1. Gli atti di coraggio compiuti in attività militari non belliche svolte dall'Arma dei carabinieri diretti a salvare vite umane, ad impedire sinistri o ad attenuare le conseguenze, nonché le imprese e gli studi volti allo sviluppo ed al progresso dell'Arma dei carabinieri ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui siano derivati lustro e decoro all'Arma dei carabinieri sono premiati con le seguenti ricompense:
a) ricompense al valore:
1) medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri;
2) medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri;
3) medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei carabinieri;
b) ricompense al merito per imprese, studi ed azioni caratterizzate da somma perizia:
1) croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri;
2) croce d'argento al merito dell'Arma dei carabinieri;
3) croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri.
2. Le ricompense al valore dell'Arma dei carabinieri sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa. Le ricompense al merito dell'Arma dei carabinieri sono concesse dal Ministro della difesa.
3. I requisiti, le modalità di attribuzione, le caratteristiche delle decorazioni, le autorità competenti a formulare le proposte di conferimento, la composizione della commissione presieduta dal Comandante generale dell'Arma per l'espressione del parere sulla concessione, sono determinati con regolamento del Ministro della difesa, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (7).
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(7) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il D.M. 8 ottobre 2001, n. 412.
Art. 32
Medaglia al merito di lungo comando.
1. La medaglia al merito di lungo comando di cui al regio decreto 13 maggio 1935, n. 908, e al regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1919, è conferita con le medesime prescrizioni e modalità, anche agli ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in attività di servizio che abbiano raggiunto globalmente, anche in più riprese i previsti periodi minimi di comando di reparto o incarichi equivalenti.
2. Le istruzioni relative alla concessione della medaglia di cui al comma 1 sono definite dalla Direzione Generale del Personale Militare del Ministero della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma ed approvate con decreto del Ministro della difesa.
3. Le caratteristiche delle decorazioni sono determinate con decreto del Ministro della difesa, secondo linee coerenti con le disposizioni del regio decreto 13 maggio 1935, n. 908.
Capo VIII
Disposizioni finali
Art. 33
Modifica ed abrogazione di disposizioni in vigore.
1. All'articolo 1, primo comma, e all'articolo 16, secondo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, le parole: «dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica» sono sostituite dalle seguenti: «della Difesa, compresa l'Arma dei carabinieri».
2. All'articolo 2, primo comma, della legge 7 maggio 1954, n. 203, come modificato dall'articolo 1 della legge 8 novembre 1956, n. 1327, le parole: «dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica» sono sostituite dalle seguenti: «della Difesa, compresa l'Arma dei carabinieri».
3. All'articolo 2, secondo comma, numero 3), e all'articolo 3, quinto comma, numero 3), della legge 7 maggio 1981, n. 180, dopo le parole: «dell'Aeronautica» sono inserite le seguenti: «dell'Arma dei carabinieri».
4. ... (8).
5. Agli articoli 38 e 39 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, le parole: «dal comandante di Legione» sono sostituite dalle seguenti: «dal comandante di corpo».
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano all'Arma dei carabinieri:
a) la legge 3 dicembre 1962, n. 1699;
b) la legge 4 agosto 1984, n. 429;
c) la legge 26 ottobre 1971, n. 916.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati o cessano di avere efficacia:
a) la legge 28 aprile 1976, n. 192;
b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611;
c) la legge 10 maggio 1976, n. 345;
d) gli articoli 1, 10 e da 52 a 61, escluso l'articolo 54, secondo comma, e 67, ed i capitoli II, III, IV, escluso l'articolo 24, secondo comma, V, VI, VII, VIII, IX e X del regolamento organico per l'Arma dei carabinieri reali, approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento generale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 34, comma 1, cessa di avere efficacia il regio decreto 24 dicembre 1911.
9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificate le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1999, n. 556, in corrispondenza di quanto previsto dal presente decreto, nonché dalla legge del 31 marzo 2000, n. 78, nella parte in cui modifica la legge 18 febbraio 1997, n. 25.
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(8) Sostituisce il sesto comma dell'art. 4, D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 464.
Art. 34
Disposizioni transitorie e finali.
1. Il Ministro della difesa, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il regolamento generale dell'Arma dei carabinieri in materia di organizzazione e funzionamento delle caserme, addestramento, svolgimento del servizio istituzionale e compiti ed impiego del personale. Limitatamente alle parti relative ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il regolamento è adottato di concerto con il Ministro dell'interno.
2. La carica di cui all'articolo 25 non può essere conferita al generale di corpo d'armata che abbia già ricoperto l'incarico ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1984, n. 429.
3. Le disposizioni di legge e di regolamento che fanno riferimento all'Esercito, senza escludere espressamente l'Arma e che non afferiscono a materie oggetto di speciale disciplina per l'Arma stessa, si applicano, nei limiti in cui non contrastino con il presente decreto, all'Arma dei carabinieri.
4. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 14, comma 2, i corsi per la formazione di base degli ufficiali dei carabinieri del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono svolti presso l'Accademia militare dell'Esercito, secondo le modalità concordate con lo Stato Maggiore dell'Esercito, previa selezione a cura del centro nazionale selezione e reclutamento dell'Arma. Agli allievi ufficiali dei carabinieri di cui al presente comma si applicano le norme sullo stato degli allievi ufficiali dell'Esercito frequentatori dei paritetici corsi dell'Accademia militare.
5. Sino al 31 dicembre 2006 incluso, ai fini delle modalità di ammissione ai corsi di cui all'articolo 30, si prescinde dall'avvenuto compimento del periodo di comando.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Arma dei carabinieri, in riferimento ai compiti militari di cui al capo II del presente decreto e tenuto conto delle peculiarità professionali, concorre con personale dei propri ruoli alle destinazioni in incarichi interforze e presso le rappresentanze diplomatiche all'estero. È compito del Capo di Stato Maggiore della difesa individuare gli incarichi ai quali preporre personale dell'Arma dei carabinieri.
Art. 35
Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68.
Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78
(1)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 2001, n. 71, S.O.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, recante, tra l'altro, specifica delega al Governo per l'adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza in relazione al riordino della pubblica amministrazione, fermo restando l'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189;
Visto, in particolare, il comma 2, lettera a) del citato articolo 4 che, a tal fine, fissa come principio direttivo la previsione dell'esercizio da parte del Corpo delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Guardia di finanza;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente disposizioni per la riforma del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 4, recante norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie;
Visti i propri D.M. 26 ottobre 1972, n. 633 e D.M. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, in materia, rispettivamente, di imposta sul valore aggiunto e di accertamento delle imposte sui redditi;
Vista la legge 11 marzo 1988, n. 66, recante tra l'altro, un programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale e ai traffici marittimi illeciti;
Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
Visto il proprio decreto 25 ottobre 1999, n. 556, di attuazione dell'articolo 10 della citata legge n. 25 del 1997 concernente le attribuzioni dei vertici militari;
Sentito l'organo centrale della rappresentanza militare (COCER) della Guardia di finanza;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2000;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1
Natura e Dipendenza.
1. Il Corpo della Guardia di finanza è forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge.
2. All'atto della istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dipendenza del Corpo della Guardia di finanza di cui all'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, si intende riferita al Ministro dell'economia e delle finanze.
Capo II - Compiti di polizia economica e finanziaria
Art. 2
Tutela del bilancio.
1. Fermi restando i compiti previsti dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, e dalle altre leggi e regolamenti vigenti, il Corpo della Guardia di finanza assolve le funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea.
2. A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di:
a) imposte dirette e indirette, tasse, contributi, monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o locale;
b) diritti doganali, di confine e altre risorse proprie nonché uscite del bilancio dell'Unione europea;
c) ogni altra entrata tributaria, anche a carattere sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o locale;
d) attività di gestione svolte da soggetti privati in regime concessorio, ad espletamento di funzioni pubbliche inerenti la potestà amministrativa d'imposizione;
e) risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonché di programmi pubblici di spesa;
f) entrate ed uscite relative alle gestioni separate nel comparto della previdenza, assistenza e altre forme obbligatorie di sicurezza sociale pubblica;
g) demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il valore aziendale netto di unità produttive in via di privatizzazione o di dismissione;
h) valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, nonché movimentazioni finanziarie e di capitali;
i) mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso l'esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico risparmio;
l) diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed altri diritti di privativa industriale, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico;
m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea.
3. Il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi anche del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera c), della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dagli articoli 200, 201 e 202 del codice della navigazione e dagli accordi internazionali, e i compiti istituzionali conferiti dalle leggi vigenti al Corpo delle Capitanerie di porto, funzioni di polizia economica e finanziaria in via esclusiva, richiedendo la collaborazione di altri organismi per l'esercizio dei propri compiti, nonché, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, per quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia in materia di ordine e di sicurezza pubblica, attività di contrasto dei traffici illeciti.
4. Ferme restando le norme del codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo, nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, si avvalgono delle facoltà e dei poteri previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (2).
5. Ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo continuano ad applicarsi, per i fatti che possono configurarsi come violazioni fiscali, le disposizioni di cui agli articoli 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiunto dall'articolo 19, comma 1, lettera d) della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 32 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
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(2) Vedi, anche, il comma 29 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
Art. 3
Collaborazione con organi ed enti nazionali.
1. Il Corpo della Guardia di finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con gli organi costituzionali. La stessa collaborazione, previe intese con il Comando generale, può essere fornita agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta.
2. Nell'espletamento delle attività di cui al comma 1, i militari del Corpo agiscono con le facoltà e i poteri previsti dalle leggi e regolamenti vigenti (3).
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(3) Con Del.Aut.en.el. e gas 15 dicembre 2005, n. 273/05 (Gazz. Uff. 11 gennaio 2006, n. 8, S.O.) è stato approvato il protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Guardia di Finanza.
Art. 4
Attività internazionale a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea.
1. Il Corpo della Guardia di finanza promuove e attua, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonché dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, per quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia in materia di ordine e di sicurezza pubblica, forme di cooperazione operativa, a livello internazionale, con organismi collaterali esteri, per il contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e per lo svolgimento di attività di supporto e consulenza in materia economica e finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza può destinare, fuori dal territorio nazionale, secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, proprio personale, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in qualità di esperti.
3. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato di una quota di dodici unità, riservata agli esperti del Corpo.
4. Per le medesime finalità di cui ai commi 1 e 2, il Corpo della Guardia di finanza può destinare, con il trattamento di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642, e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, proprio personale anche presso le sedi istituzionali competenti nella materia di cui al comma 1, in àmbito internazionale ed europeo.
5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78.
Art. 5
Partecipazione ad operazioni internazionali in materia economica e finanziaria.
1. Il Corpo della Guardia di finanza concorre, nell'àmbito delle proprie competenze, ad assicurare il contributo nazionale alle attività promosse dalla comunità internazionale o derivanti da accordi internazionali, con particolare riguardo alle attività volte alla ricostituzione e al ripristino dell'operatività dei corpi di polizia e delle strutture istituzionali locali deputate al contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria.
Capo III - Altri compiti
Art. 6
Funzioni di polizia giudiziaria e di ordine e sicurezza pubblica.
1. Il Corpo della Guardia di finanza esercita funzioni di polizia giudiziaria secondo le leggi e i regolamenti vigenti e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, a titolo di concorso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Nell'espletamento di tale attività di concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Corpo dipende funzionalmente dal Ministro dell'interno.
Art. 7
Concorso alla difesa militare.
1. Il Comandante generale della Guardia di finanza definisce con il Capo di Stato maggiore della difesa, nell'àmbito della pianificazione operativa interforze da questi predisposta, le modalità generali del concorso del Corpo alla difesa militare previsto dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, secondo comma, della legge 189 del 1959, e dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, per quanto riguarda le modalità attuative del concorso di cui al comma 1.
3. Per l'attuazione di quanto stabilito al comma1, potranno essere previste forme di collegamento tra i rispettivi stati maggiori.
Art. 8
Funzioni di polizia militare, di sicurezza e di polizia giudiziaria.
1. Il Corpo della Guardia di finanza:
a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, svolge nel proprio àmbito funzioni di polizia militare in via esclusiva;
b) fornisce, su richiesta, all'autorità individuata dal Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, elementi informativi necessari per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza ai fini della sicurezza economico-finanziaria;
c) esercita le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo le disposizioni sancite nei codici penali militari.
Capo IV - Altre disposizioni
Art. 9
Modificazione e abrogazione di norme.
1. Con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono rideterminate, in base alle norme del presente decreto legislativo e tenuto conto delle attribuzioni del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza ai sensi della legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, le modalità di esecuzione del servizio nonché i compiti e i doveri del personale della Guardia di finanza. Per quanto attiene gli aspetti concernenti il concorso alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e i compiti militari, i regolamenti sono adottati di concerto, rispettivamente, con i Ministri dell'interno e della difesa. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei citati regolamenti sono abrogati i R.D. 6 novembre 1930, n. 1643, e R.D. 3 gennaio 1926, n. 126, concernenti, rispettivamente, il regolamento di servizio e il regolamento organico del Corpo.
2. Al fine di adeguare la struttura logistica, amministrativa e contabile del Corpo della Guardia di finanza di supporto alla struttura operativa, e la relativa disciplina, ai contenuti dei decreti legislativi di cui all'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e al nuovo modello organizzativo di cui all'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emana apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dall'entrata in vigore del citato regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, concernente il regolamento di amministrazione del Corpo (4).
3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati sentito l'Organo centrale di rappresentanza del personale, secondo le leggi e i regolamenti vigenti.
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(4) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il regolamento emanato con D.M. 14 dicembre 2005, n. 292.
D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208.
Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni
centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma
dell'articolo 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78
(1)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 giugno 2001, n. 128.
Art. 1
Oggetto del regolamento.
1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento e la struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza nelle quali opera il personale della Polizia di Stato e l'ordinamento di quelle centrali limitatamente ai rapporti di dipendenza delle articolazioni periferiche.
2. L'ordinamento centrale dell'amministrazione della pubblica sicurezza è disciplinato dalle disposizioni della legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, anche relativamente alle attribuzioni del Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza ed alle attribuzioni e compiti del dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Restano, altresì, ferme le disposizioni di legge e di regolamento concernenti l'appartenenza del personale della Polizia di Stato all'amministrazione della pubblica sicurezza e le relative funzioni, ivi comprese quelle inerenti alle qualità di autorità provinciale e locale di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di pubblica sicurezza.
Art. 2
Articolazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, l'amministrazione della pubblica sicurezza si articola sul territorio nei seguenti uffici:
a) uffici con funzioni finali:
1. questure, uffici territoriali provinciali per l'esercizio, nella provincia, delle funzioni del questore e per l'assolvimento, nel medesimo territorio, dei compiti istituzionali della Polizia di Stato;
2. commissariati di pubblica sicurezza, direttamente dipendenti dalle questure, istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano, per l'esercizio, da parte di funzionari di pubblica sicurezza, delle funzioni dell'autorità locale di pubblica sicurezza e per l'assolvimento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato non devoluti alla competenza di altri uffici;
3. distretti, commissariati e posti di polizia, istituiti alle dipendenze delle questure, o, nel caso dei posti di polizia, anche dei commissariati e dei distretti, per le esigenze di controllo del territorio e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, anche di carattere temporaneo;
4. ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi gli speciali compiti di cui all'articolo 5;
5. uffici periferici, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e di polizia di frontiera;
6. reparti mobili, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza per i compiti di cui all'articolo 33 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
7. reparti, centri o nuclei istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o delle questure, per particolari attività operative che richiedono l'impiego di personale specificamente addestrato, l'ausilio di mezzi speciali o di animali;
b) uffici centri e istituti con funzioni strumentali e di supporto:
1. Istituto superiore di polizia;
2. istituti di istruzione, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di istruzione, addestramento, aggiornamento e perfezionamento del personale;
3. strutture sanitarie presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione, alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o degli uffici o reparti in cui sono istituite, in relazione alle competenze funzionali loro attribuite;
4. gabinetti di polizia scientifica alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o delle questure in cui sono istituiti, in relazione alle competenze funzionali loro attribuite;
5. zone telecomunicazioni; centri elettronici e informatici, centri logistici di raccolta di materiali e mezzi e centri motorizzazione, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, e ogni altro ufficio, centro o magazzino posto alle dipendenze dell'ufficio o reparto presso cui sono istituiti, per le esigenze logistiche, strumentali e di supporto della Polizia di Stato e per quelle tecniche del Ministero dell'interno;
c) uffici con funzioni ispettive e di controllo delle strutture dell'amministrazione e di decentramento amministrativo:
1. direzioni interregionali per l'esercizio decentrato delle funzioni ispettive e di controllo in tutTI gli uffici ed organi periferici dell'amministrazione della pubblica sicurezza aventi sede nell'area territoriale di competenza e per l'esercizio decentrato delle funzioni di carattere organizzativo e amministrativo, anche relative alla logistica, a supporto delle attività istituzionali dei predetti uffici e reparti.
2. Oltre alle attività di direzione unitaria e coordinamento generale assicurate dal dipartimento della pubblica sicurezza, per specifiche attività di polizia investigativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza possono essere stabilite, con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, forme di coordinamento anche regionale e interregionale degli uffici o reparti di cui al comma 1.
Art. 3
Ordinamento delle questure e degli uffici dipendenti.
1. Le questure sono organi periferici del Ministero dell'interno per l'espletamento, nella provincia, delle funzioni di cui all'articolo 32 della legge 1° aprile 1981 n. 121, delle altre funzioni previste da disposizioni di legge o di regolamento e per l'assolvimento, nel medesimo territorio, dei compiti istituzionali della Polizia di Stato.
2. Le questure sono ordinate, di massima, in:
a) ufficio di gabinetto del questore, anche per l'assolvimento dei compiti di prevenzione generale e di soccorso pubblico e delle funzioni inerenti alla tutela dell'ordine pubblico, nel cui àmbito operano l'ufficio provinciale per la gestione autorizzata delle informazioni di polizia e la sala operativa;
b) divisione anticrimine, nel cui àmbito operano la Squadra Mobile, la DIGOS, l'ufficio criminalità, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni criminosi e per i compiti inerenti alle misure di prevenzione, il gabinetto provinciale di polizia scientifica;
c) divisione polizia amministrativa, sociale e dell'immigrazione, nel cui àmbito operano l'ufficio polizia amministrativa e sociale e l'ufficio polizia dell'immigrazione e degli stranieri;
d) uffici per le esigenze di amministrazione e gestione del personale, dei mezzi, delle risorse logistiche, per quelle amministrativo-contabili, e per quelle di sanità e sicurezza dei lavoratori.
3. Alle questure sono preposti, con le funzioni di questore, dirigenti superiori di pubblica sicurezza e sono assegnati, per la preposizione all'ufficio di gabinetto e alle divisioni di cui al comma 2 ed ai commissariati di pubblica sicurezza di particolare rilevanza e per l'espletamento delle funzioni vicarie, primi dirigenti della Polizia di Stato.
4. Al dirigente assegnato per l'espletamento delle funzioni vicarie può essere delegata la sovrintendenza a determinati uffici o servizi.
5. Le questure aventi sede nelle città di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste e Venezia hanno un ordinamento differenziato, determinato a norma del comma 7. In quanto sedi di particolare rilevanza, individuate a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, alle stesse sono preposti, con le funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello C.
6. In relazione alle esigenze funzionali ed operative che richiedono un ordinamento differenziato, il Ministro dell'interno determina, con proprio decreto, gli uffici di livello dirigenziale, prevedendo, all'occorrenza l'assegnazione di dirigenti del ruolo unico per le funzioni amministrativo-contabili. All'ordinamento generale degli uffici, alle disposizioni generali per assicurarne il buon andamento ed all'assegnazione delle risorse provvede, con proprio decreto, il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 9, tenuto conto delle attribuzioni dei dirigenti.
7. Con le modalità di cui al comma 6 si provvede anche per i distretti, uffici dirigenziali di decentramento delle attività delle questure, nei capoluoghi in cui ve ne sia assoluta necessità, per i commissariati di pubblica sicurezza e per gli altri uffici dipendenti dalle questure.
Art. 4
Ordinamento degli uffici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e di polizia postale e delle comunicazioni.
1. Per le attività di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e di polizia postale e delle comunicazioni sono istituiti, alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, uffici di livello dirigenziale commisurato all'àmbito della rispettiva competenza, anche territoriale, ed al rilievo delle connesse responsabilità, per le funzioni di pianificazione, organizzazione e direzione coordinata dei servizi di polizia attinenti alla specialità, svolti dagli uffici in cui gli stessi sono rispettivamente articolati.
2. Fermi restando i doveri di riferimento ad altre autorità ed organi, derivanti dai rapporti di dipendenza anche funzionale o di collaborazione operativa in ragione dei compiti svolti, gli ufficiali di pubblica sicurezza preposti agli uffici di cui al comma 1 riferiscono tempestivamente al questore su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica.
3. Gli appartenenti agli uffici di cui al comma 1 concorrono, nell'àmbito dei compiti inerenti alla specialità, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alle operazioni di polizia svolte dagli uffici di cui all'articolo 3, secondo le disposizioni impartite dal dipartimento della pubblica sicurezza, anche al fine del coordinamento tecnico-operativo dei servizi da espletarsi oltre l'àmbito provinciale e, nell'àmbito dei servizi dallo stesso disposti, dal questore.
4. All'articolazione territoriale e funzionale degli uffici di cui al comma 1, alla definizione dei relativi compiti con le connesse dipendenze o relazioni di collaborazione, ed alla relativa dotazione di personale, nonché a quella logistica e di mezzi, quando non fornita dagli enti presso cui sono istituiti o prestano servizio, si provvede con le modalità di cui agli articoli 8 e 9.
Art. 5
Ispettorati, uffici speciali di pubblica sicurezza e altri uffici con compiti di sicurezza e di collegamento.
1. Gli ispettorati di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza provvedono alle speciali esigenze di collegamento o raccordo con le Alte autorità interessate e con gli organi dell'amministrazione della pubblica sicurezza, fermi restando i compiti delle questure e fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento che prevedono altri uffici o reparti di polizia ed i relativi compiti.
2. Gli ispettorati di cui al comma 1, provvedono in particolare, ferme restando le dipendenze di carattere funzionale previste da disposizioni di legge o di regolamento, alle speciali esigenze di protezione e di vigilanza di seguito indicate:
a) l'Ispettorato di pubblica sicurezza «Vaticano», per le attività di protezione del Sommo Pontefice e di vigilanza dei Sacri palazzi e della Città del Vaticano spettanti alle autorità italiane e per gli altri compiti di sicurezza stabiliti d'intesa con le competenti autorità della Santa Sede;
b) l'Ispettorato di pubblica sicurezza «palazzo Chigi», per la protezione del Presidente del Consiglio dei Ministri e per la vigilanza della sede del Governo, per i compiti di sicurezza previsti dall'ordinamento della medesima Presidenza, nonché per gli alti compiti di sicurezza stabiliti d'intesa con il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) gli Ispettorati di pubblica sicurezza «Camera dei Deputati» e «Senato della Repubblica», per la protezione dei Presidenti e per la vigilanza delle sedi del Parlamento, per i compiti di polizia di cui sono richiesti dai competenti organi della Camera e del Senato, nonché per gli altri compiti di sicurezza stabiliti d'intesa con i Segretari generali delle rispettive Camere.
3. È parimenti istituito per le speciali esigenze di sicurezza del Ministero dell'interno l'Ispettorato di pubblica sicurezza «Viminale», per la protezione del Ministro dell'interno e dei sottosegretari di Stato all'interno, per la vigilanza del compendio Viminale, nonché per gli altri compiti di sicurezza stabiliti dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
4. Un Ufficio speciale di pubblica sicurezza presso la Regione Siciliana, privo di competenza territoriale e posto anch'esso alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, assicura la protezione e la sicurezza della sede degli uffici centrali della Regione e cura le relazioni dirette con i competenti uffici della medesima Regione attinenti ai servizi d'istituto e ad ogni altra materia di comune interesse, nonché l'esecuzione dei servizi connessi alle predette attività.
5. Agli Ispettorati di cui ai commi 2 e 3 sono preposti funzionari della Polizia di Stato con qualifica di dirigente generale, all'Ufficio speciale di pubblica sicurezza di cui al comma 4, è preposto un dirigente della Polizia di Stato con qualifica fino a dirigente superiore.
6. Per speciali esigenze di collegamento e per l'assolvimento di speciali funzioni o compiti di sicurezza possono essere istituiti:
a) ulteriori ispettorati e uffici speciali di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale, in relazione alla peculiarità degli organi da tutelare e delle rispettive attribuzioni e prerogative, istituiti e ordinati con decreto del Ministro dell'Interno, previa intesa con l'organo di direzione politica dell'Amministrazione o Istituzione interessata;
b) speciali articolazioni degli uffici territoriali o di uffici dipendenti dal dipartimento della pubblica sicurezza, istituiti e ordinati, in relazione ai compiti da espletare, con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, previa intesa con l'organo amministrativo di vertice dell'Amministrazione o Istituzione interessata.
Art. 6
Direzioni interregionali della Polizia di Stato.
1. Le direzioni interregionali della Polizia di Stato, istituite nelle città indicate nella tabella in allegato 1 con la competenza territoriale ivi determinata, operano alle dipendenze gerarchiche e funzionali del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza per l'esercizio decentrato delle funzioni ispettive e di controllo in tutti gli uffici ed organi periferici dell'amministrazione della pubblica sicurezza aventi sede nell'area territoriale di competenza e per lo svolgimento decentrato delle funzioni di carattere organizzativo e amministrativo, comprese quelle di documentazione e quelle logistiche, a supporto delle attività istituzionali degli uffici e reparti con funzioni finali aventi sede nel medesimo àmbito territoriale. Le direzioni interregionali concorrono, inoltre, all'elaborazione delle pianificazioni e programmazioni concernenti il reperimento, l'approvvigionamento e l'assegnazione delle risorse umane, strumentali e logistiche ed alle relative verifiche.
2. Alle direzioni interregionali sono preposti dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, i quali svolgono le funzioni conferite in esecuzione delle direttive del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, raccordando l'attività dei propri uffici, in relazione alle funzioni esercitate, con quelle degli altri uffici e direzioni centrali del dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Relativamente alle funzioni ispettive e di controllo, le direzioni interregionali operano anche nell'àmbito delle pianificazioni e programmazioni dell'Ufficio centrale ispettivo e raccordano le proprie attività con quelle del predetto Ufficio. Nell'esercizio delle medesime funzioni, i dirigenti preposti sono funzionalmente sovraordinati ai dirigenti degli uffici, reparti e istituti della Polizia di Stato aventi sede nell'area territoriale di competenza.
4. Restano salve le facoltà del Ministro dell'interno e del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza di disporre ispezioni avvalendosi dei funzionari in servizio all'Ufficio centrale ispettivo o di altri specificamente designati per eccezionali esigenze (2).
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(2) Per la soppressione delle direzioni interregionali delle Polizia di Stato vedi il comma 430 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 7
Ordinamento delle Direzioni interregionali.
1. L'articolazione organizzativa e funzionale delle direzione interregionali della Polizia di Stato è stabilita con decreto del Ministro dell'interno, che ne definisce le posizioni dirigenziali, nell'àmbito delle dotazioni organiche dei dirigenti della Polizia di Stato e delle assegnazioni di dirigenti del ruolo unico per le funzioni amministrativo - contabili, e le rispettive aree di attività.
2. In relazione alla rilevanza di talune circoscrizioni territoriali, tenuto anche conto dei contingenti di personale della Polizia di Stato complessivamente assegnati agli uffici e reparti dislocati nelle sedi di servizio comprese nell'area di competenza territoriale di ciascuna direzione interregionale, con decreto del Ministro dell'interno possono essere istituite sezioni distaccate, cui è preposto un dirigente superiore dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
3. L'azione amministrativa e i settori di intervento delle direzioni interregionali sono adeguati in relazione alle esigenze con criteri di flessibilità e progressività. A tal fine il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza stabilisce con propri decreti, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno:
a) le attività, le procedure e i settori di intervento, nell'àmbito delle attribuzioni di cui all'articolo 6, da trasferire, con la necessaria gradualità, alle direzioni interregionali;
b) la dotazione, con caratteri di progressività, di personale e dei mezzi;
c) la dotazione, con caratteri di progressività, delle risorse finanziarie, con le relative finalizzazioni di spesa ed i limiti della stessa, nell'àmbito delle risorse assegnate annualmente dal Ministro dell'interno al Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza per le esigenze del dipartimento della pubblica sicurezza, definendo le relazioni amministrative e funzionali con le competenti direzioni centrali e con le prefetture, nell'àmbito delle disposizioni di legge in vigore.
4. L'attività ispettiva nei confronti delle direzioni di cui al presente articolo è assicurata, su delega del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, dal vicedirettore generale con funzioni vicarie (3).
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(3) Per la soppressione delle direzioni interregionali delle Polizia di Stato vedi il comma 430 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 8
Individuazione degli uffici di livello dirigenziale.
1. Per assicurare una compiuta articolazione delle funzioni dirigenziali non generali nell'àmbito degli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno individua con propri decreti i posti da conferire ai dirigenti della Polizia di Stato, nonché, ove occorra, ai dirigenti assegnati alle articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza per le funzioni amministrativo - contabili, con l'osservanza delle vigenti disposizioni concernenti l'ordinamento del personale interessato.
Art. 9
Costituzione e ordinamento degli altri uffici, reparti, istituti e strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
1. Al fine di assicurare economicità, speditezza e massima rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa anche attraverso la flessibilità dell'organizzazione degli uffici periferici, alla costituzione ed ordinamento degli uffici, reparti, istituti e strutture della Polizia di Stato di cui all'articolo 2, per quanto non già previsto dal presente regolamento, alla definizione della loro natura e compiti, con le relative dipendenze gerarchiche e funzionali, all'individuazione della sede, nonché alla relativa dotazione organica, di personale e di mezzi provvede il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, con propri decreti, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, nell'àmbito:
a) degli organici complessivi della Polizia di Stato,
b) delle complessive assegnazioni di personale per le esigenze degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione pubblica sicurezza,
c) dei posti di funzione individuati a norma dell'articolo 8,
d) delle dotazioni tecnico - logistiche esistenti,
e) delle assegnazioni annuali di risorse finanziarie.
2. I decreti di cui al comma 1 relativi ad uffici territoriali con funzioni finali sono adottati, sentite, salvo casi di particolare urgenza, le autorità provinciali di pubblica sicurezza competenti per territorio, tenendo conto delle esigenze funzionali e operative ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nell'osservanza delle direttive impartite in materia dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale della pubblica sicurezza. Allo stesso modo si provvede, su proposta del dirigente della struttura centrale, per le articolazioni periferiche degli uffici del dipartimento a composizione interforze.
Art. 10
Disposizioni transitorie e finali.
1. Il Ministro dell'interno e il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in sede di prima applicazione, adottano, ciascuno per quanto di competenza, i provvedimenti di cui al presente regolamento entro novanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, utilizzando a tal fine le sedi, il personale ed i mezzi attualmente destinati agli uffici, istituti, reparti e altre strutture di cui all'articolo 2.
2. Con i provvedimenti adottati a norma del comma 1 sono soppressi gli ispettori o altri uffici di pubblica sicurezza istituiti presso i Ministeri dei trasporti, delle comunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale e possono essere costituiti corrispondenti uffici a norma dell'articolo 5, comma 5, lettera b).
Le attribuzioni dell'Ispettorato di pubblica sicurezza a suo tempo istituito presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non già trasferite ad altre articolazioni del servizio polizia Postale e delle comunicazioni del dipartimento della pubblica sicurezza si intendono trasferite al medesimo Servizio; conseguentemente, i riferimenti al predetto Ispettorato recati nei decreti interministeriali del 12 agosto 1977 e del 14 agosto 1984 si intendono riferiti alle competenti articolazioni del Servizio polizia postale e delle comunicazioni del dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Con i provvedimenti adottati a norma del comma 1 sono indicate anche la denominazione degli uffici, istituti reparti e altre strutture, salvo che sia definita a norma del presente regolamento, indicando la corrispondenza tra le denominazioni previgenti soppresse e quelle nuove.
4. In relazione a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e dagli articoli 4, 6 e 7 del presente regolamento, fino all'entrata in vigore di nuove norme regolamentari vote ad aggiornare il regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, adottato con decreto del Presidente della repubblica 28 ottobre 1985, n. 782:
a) ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B sono resi gli onori spettanti agli ufficiali di grado corrispondente delle altre forze di polizia;
b) le direttive impartite dal dipartimento della pubblica sicurezza per l'impiego coordinato del personale appartenente agli uffici di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento possono derogare alle disposizioni degli articoli 21 e 22 del predetto regolamento di servizio, fatte salve le attribuzioni e compiti delle autorità provinciali di pubblica sicurezza.
5. In relazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, dall'articolo 5, comma 4, ed alla necessità di assicurare la copertura dei posti per i quali è prevista l'alternanza fra dirigenti generali della Polizia di Stato e ufficiali di grado corrispondente dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, la dotazione organica dei dirigenti generali di livello C fissata dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, tabella 1, è modificata con le procedure di cui all'articolo 65, comma 2, del predetto decreto n. 334, ferme restando le posizioni fuori ruolo esistenti. I provvedimenti occorrenti nella prima attuazione delle disposizioni del presente regolamento possono essere adottati anche nelle more del perfezionamento del regolamento previsto dall'articolo 65, comma 2, del predetto decreto n. 334, purché sia assicurata, nell'àmbito delle vacanze delle qualifiche dirigenziali, l'indisponibilità dei posti occorrenti per soddisfare le condizioni richieste dal predetto articolo 65, comma 2, del ripetuto decreto n. 334 del 2000.
Art. 11
Abrogazioni.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 31 e 34 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Tabella 1 (4)
(prevista dall'art. 6, comma 1)
Numero, sede e competenza territoriale delle Direzioni interregionali della Polizia di Stato
1. Torino: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria;
2. Milano: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna;
3. Padova: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige;
4. Firenze: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Toscana, Umbria e Marche;
5. Roma: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna;
6. Napoli: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Campania, Molise, Puglia e Basilicata;
7. Catania: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Sicilia e Calabria.».
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(4) Tabella così sostituita dall'art. 1, D.P.R. 12 settembre 2002, n. 237 (Gazz. Uff. 29 ottobre 2002, n. 254).
Legge 26 marzo 2001, n. 128.
Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini
(artt. 17-21)
(1)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 aprile 2001, n. 91.
(omissis)
Art. 17
1. Il Ministro dell'interno impartisce e aggiorna annualmente le direttive per la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani coordinati di controllo del territorio da attuare a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e comandi dell'Arma dei carabinieri e, per i servizi pertinenti alle attività d'istituto, del Corpo della Guardia di finanza, con la partecipazione di contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale, previa richiesta al sindaco, o nell'àmbito di specifiche intese con la predetta autorità, prevedendo anche l'istituzione di presìdi mobili di quartiere nei maggiori centri urbani, nonché il potenziamento e il coordinamento, anche mediante idonee tecnologie, dei servizi di soccorso pubblico e pronto intervento per la sicurezza dei cittadini.
2. Qualora vittime di reati siano soggetti portatori di handicap, persone anziane o altrimenti impedite, in seguito alle richieste di intervento da questi inoltrate un appartenente alle forze dell'ordine si reca al domicilio della vittima stessa anche al fine di stendere e ricevere la relativa denuncia. Le modalità di attuazione del servizio sono stabilite con protocolli di intesa tra comuni e prefetture.
3. Ai fini della prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita o di quelli concernenti armi o esplosivi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza esercitano i controlli di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativamente alle attività soggette ad autorizzazione disciplinata dallo stesso testo unico o da altre disposizioni di legge ed individuate dal Ministro dell'interno con regolamento da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro per gli affari regionali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Relativamente alle attività sottoposte ai controlli di prevenzione di cui al comma 3, il prefetto, per motivate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, può richiedere all'organo competente per il rilascio del provvedimento autorizzatorio, che provvede in base alle disposizioni di legge o di regolamento in vigore, la sospensione o la revoca del provvedimento stesso, ovvero la cessazione dell'attività esercitata in assenza di questo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
5. La relazione di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, comprende anche tutti i dati relativi alle iniziative di cui al presente articolo, suddivisi su base provinciale. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati definiscono modalità per l'esame di tale relazione.
Art. 18
1. In relazione a specifiche ed eccezionali esigenze, al fine di consentire che il personale delle Forze di polizia venga impiegato nel diretto contrasto della criminalità, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, adotta uno o più specifici programmi di utilizzazione, da parte dei prefetti delle province in cui le suddette esigenze si sono manifestate, di contingenti di personale militare delle Forze armate, da impiegare per la sorveglianza e il controllo di obiettivi fissi, quali edifici istituzionali ed altri di interesse pubblico. Tale personale è posto a disposizione dei prefetti dalle autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati sentito il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, cui è chiamato a partecipare il Capo di stato maggiore della Forza armata interessata. I programmi hanno la durata massima di sei mesi, rinnovabile, e definiscono i contingenti massimi di personale militare delle Forze armate utilizzabili in ciascuna provincia e le direttive di impiego del personale medesimo nel rispetto delle norme vigenti e delle risorse disponibili. I programmi sono trasmessi, prima dell'inizio della loro attuazione, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Nel caso in cui le Commissioni esprimano parere contrario, i programmi sono sospesi o modificati per essere adeguati al parere. Con le stesse modalità si procede in caso di rinnovo dei programmi.
Art. 19
1. Nell'attuazione dei programmi di cui all'articolo 18 i militari delle Forze armate, al fine di prevenire o di impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza delle strutture vigilate, possono procedere alla identificazione ed a trattenere sul posto persone e mezzi di trasporto per il tempo strettamente necessario a consentire l'intervento di agenti delle forze dell'ordine. In casi eccezionali di necessità e urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (22). In nessun caso i militari impiegati per i suddetti programmi hanno le funzioni di agenti di polizia giudiziaria.
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(22) Periodo aggiunto dall'art. 18-bis, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
Art. 20
1. Al personale militare impiegato nell'àmbito dei programmi di cui all'articolo 18, e con riferimento al periodo di effettivo impiego nell'àmbito di tali programmi, è attribuita una indennità onnicomprensiva determinata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa. Per tale personale militare la predetta indennità, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia (23).
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(23) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 25 giugno 2004
21
1. Ai fini di cui all'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le Forze di polizia conferiscono senza ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, istituito dall'articolo 8 della medesima legge, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministrative.
2. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, stabilisce, ad integrazione di quanto già disposto dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e successive modificazioni, le modalità tecniche con le quali deve essere assicurata l'immissione uniforme negli archivi del Centro elaborazione dati del contenuto di atti, informative e documenti prodotti dalle Forze di polizia e dei dati essenziali delle altre notizie qualificate di reato. Il regolamento stabilisce altresì le modalità con le quali assicurare che, fermo restando il disposto dell'articolo 326 del codice penale e dell'articolo 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121, la consultazione dei dati e delle informazioni conferiti al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza avvenga con modalità tali da rendere certe, anche mediante l'uso di firme digitali e chiavi biometriche, le identità di coloro che hanno originato l'atto, che hanno provveduto all'inserimento e che comunque vi hanno avuto accesso.
3. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza può attivare connessioni con altri centri di elaborazione dati, pubblici e privati, i quali sono tenuti ad assicurare, al personale autorizzato ed esclusivamente a fini investigativi, l'accesso ai soli dati contrattuali utili per la completa identificazione dei titolari di rapporti con enti e società di gestione di pubblici servizi e per la conoscenza di dati essenziali sulla tipologia di servizio prestato.
4. Ferme le disposizioni di cui al titolo II del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 378 del 1982, nei limiti in cui i dati immessi debbano restare segreti ai sensi degli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale, la consultazione del contenuto delle informazioni e dei documenti secretati è riservata ad ufficiali di polizia giudiziaria individuati, con decreto del Ministro dell'interno su proposta del Direttore generale della pubblica sicurezza, tra gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza e al Corpo forestale dello Stato, che siano assegnati ai servizi di polizia giudiziaria di cui all'articolo 56 del codice di procedura penale o che prestino servizio presso la Direzione investigativa antimafia o la Direzione centrale per i servizi antidroga ovvero presso gli uffici centrali della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri che svolgono istituzionalmente attività investigativa per il contrasto dell'eversione e del terrorismo.
5. I nominativi degli ufficiali di polizia giudiziaria autorizzati ad accedere ai dati secretati sono tempestivamente comunicati dal Dipartimento della pubblica sicurezza alle procure della Repubblica presso i tribunali territorialmente competenti.
6. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai precedenti commi si osservano le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (24).
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(24) Vedi, anche, l'art. 175, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
D.L. 12 ottobre 2001, n. 369, conv., con mod., Legge 14 dicembre
2001, n. 432.
Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo
internazionale
(art. 1)
(1) (2)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 ottobre 2001, n. 240 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 14 dicembre 2001, n. 431 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2001, n. 290), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(2) Con Provv. 9 novembre 2001 dell'Ufficio italiano dei cambi (Gazz. Uff. 15 novembre 2001, n. 266), corretto con Comunicato 21 novembre 2001 (Gazz. Uff. 21 novembre 2001, n. 271), sono state formulate le istruzioni in materia di contrasto finanziario al terrorismo.
Art. 1
Comitato di sicurezza finanziaria.
1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto alle attività connesse al terrorismo internazionale e al fine di rafforzare l'attività di contrasto nelle materie di cui al presente decreto, è istituito per il periodo di un anno (3) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Direttore generale del Tesoro, o da un suo delegato, e composto da undici membri. I componenti sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri, dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e dall'Ufficio italiano dei cambi. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze , un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri e un rappresentante della Direzione nazionale antimafia. La durata del Comitato può essere prorogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare previa conforme delibera del Consiglio dei Ministri (4).
2. Al Comitato sono trasmessi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto d'ufficio, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni emessi ai sensi dell'articolo 2 e del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353.
2-bis. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato (5).
2-ter. L'autorità giudiziaria trasmette al Comitato ogni informazione ritenuta utile ai fini del presente decreto (6).
3. Il Comitato, con propria delibera, d'intesa con la Banca d'Italia, individua gli ulteriori dati ed informazioni, acquisiti in base alla vigente normativa sull'antiriciclaggio, sull'usura e sugli intermediari finanziari, che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettere al Comitato stesso. Il Comitato può richiedere ulteriori accertamenti all'Ufficio italiano dei cambi, alla Commissione nazionale per le società e la borsa e al Nucleo speciale di polizia valutaria. Ove se ne ravvisi la necessità per le strette finalità di cui al comma 1, può anche richiedere lo sviluppo di eventuali attività informative alla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Il presidente del Comitato può trasmettere dati ed informazioni al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza ed ai direttori dei Servizi per la informazione e la sicurezza, anche ai fini dell'attività di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (7).
4. Il Comitato stabilisce i necessari collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche alla luce delle decisioni che verranno assunte in materia dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
4-bis. Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC) e del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate dagli stessi organismi anche per il contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario (8).
5. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni previsti dall'articolo 2 del presente decreto sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 (9).
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le opportune modifiche all'ordinamento interno del Corpo della Guardia di finanza.
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(3) La durata del Comitato di sicurezza finanziaria è stata prorogata di un anno a decorrere dal 13 ottobre 2002 dall'art. 1, D.P.C.M. 29 novembre 2002 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2003, n. 42).
(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 dicembre 2001, n. 431.
(5) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 dicembre 2001, n. 431.
(6) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 dicembre 2001, n. 431.
(7) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 dicembre 2001, n. 431.
(8) Comma aggiunto dall'art. 3-ter, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(9) Comma così sostituito dalla legge di conversione 14 dicembre 2001, n. 431.
(omissis)
D.L. 6 maggio 2002, n. 83, conv., con mod., Legge 2 luglio 2002,
n. 133.
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per
assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno
(art. 1)
(1) (2)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 maggio 2002, n. 105 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 luglio 2002, n. 133 (Gazz. Uff. 6 luglio 2002, n. 157), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(2) Vedi, anche, l'art. 1, D.M. 23 aprile 2004, n. 161.
Art. 1
Finalità ed àmbito applicativo.
1. Nell'espletamento dei compiti e nell'esercizio delle funzioni di autorità nazionale di pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti e impartisce le direttive per la tutela e la protezione delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle persone che per le funzioni esercitate o che esercitano o per altri comprovati motivi, sono soggette a pericoli o minacce, potenziali o attuali, nella persona propria o dei propri familiari, di natura terroristica o correlati al crimine organizzato, al traffico di sostanze stupefacenti, di armi o parti di esse, anche nucleari, di materiale radioattivo e di aggressivi chimici e biologici o correlati ad attività di intelligence di soggetti od organizzazioni estere.
2. Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, adotta altresì, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, apposite direttive per disporre i voli atti a garantire la sicurezza delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle altre persone di cui al comma 1, soggette a pericoli o minacce.
3. Per specifiche circostanze e casi determinati il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno, può definire modalità differenziate in ordine alla tutela e alla protezione di cui al comma 1.
(omissis)
D.M. 14 marzo 2003.
Istituzione, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190 del
2002, del Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere
(1)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 2004, n. 54.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale;
Vista la Del.CIPE 21 dicembre 2001, n. 121/2001 con la quale è stato approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche;
Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, di attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
Considerato che l'art. 15, comma 5, del citato decreto legislativo, prevede che, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;
Ritenuto di individuare procedure di monitoraggio idonee ad assicurare il governo dei dati e delle informazioni in possesso dei diversi soggetti, pubblici e privati, interessati alla realizzazione delle opere di cui alla citata legge 21 dicembre 2001, n. 443, in modo da garantirne una visione unitaria e strategica (2);
Decreta:
----------------------------------------
(2) Capoverso così corretto con Comunicato 8 aprile 2004 (Gazz. Uff. 8 aprile 2004, n. 83).
Art. 1
Attività oggetto di monitoraggio.
1. Ai fini della attuazione delle procedure di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti industriali per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sono considerati rilevanti i dati e le informazioni attinenti:
a) alle aree territoriali impegnate dalla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi, inseriti nel programma di cui all'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001 n. 443, come indicate negli elaborati progettuali;
b) alla tipologia dei lavori e alla qualificazione delle imprese esecutrici e di quelle comunque interessate al ciclo dei lavori;
c) alle procedure di affidamento delle opere al concessionario e/o al contraente generale e ai successivi affidamenti e subaffidamenti ad imprese terze;
d) agli assetti societari relativi al concessionario e al contraente generale nonché ai terzi a qualunque titolo affidatari e subaffidatari, e alla evoluzione di tali assetti nel corso della realizzazione dell'opera;
e) alle rilevazioni effettuate presso i cantieri, in particolare, sulle imprese, sul personale e sui mezzi impiegati, anche in esito agli accessi dei Gruppi interforze di cui all'art. 5, comma 3;
f) ogni altro dato o informazione ritenuto rilevante dal Comitato di cui all'art. 3.
Art. 2
Rete di monitoraggio.
1. I soggetti pubblici e privati di seguito indicati costituiscono, nel loro insieme, la rete di monitoraggio relativa alle opere di cui al presente decreto; essi informano la propria attività al principio di collaborazione reciproca, provvedendo, nei limiti della normativa vigente e nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, allo scambio dei dati e delle informazioni rilevanti indicate nell'art. 1:
a) Ministero dell'interno;
b) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) Ministero dell'economia e delle finanze;
d) Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
e) Direzione nazionale antimafia, per l'esercizio delle funzioni di impulso e coordinamento di cui all'art. 371-bis del codice di procedura penale;
f) Forze di polizia;
g) regioni, province e comuni;
h) soggetto aggiudicatore se diverso da quelli indicati alle lettere b) e g);
i) concessionario e/o contraente generale;
l) uffici territoriali del Governo;
m) provveditorati alle opere pubbliche.
Art. 3
Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere.
1. È costituito presso il Ministero dell'interno un Comitato di coordinamento di cui fanno parte:
tre componenti in rappresentanza del Ministero dell'interno, di cui uno individuato nell'àmbito della Direzione investigativa antimafia ed uno con funzioni di coordinatore del Comitato;
tre componenti designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individuati nell'àmbito del servizio per l'Alta sorveglianza delle grandi opere;
tre componenti del Ministero dell'economia e delle finanze, individuati nell'àmbito del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione, di cui uno facente parte della Segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica;
due componenti in rappresentanza della Direzione nazionale antimafia;
due componenti in rappresentanza dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3).
2. Alla nomina dei componenti si provvede con decreto del Ministro dell'interno sulla base delle designazioni effettuate (4).
3. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a intervenire i prefetti delle province interessate alla realizzazione delle opere, i provveditori alle opere pubbliche, nonché rappresentanti delle regioni e degli enti locali, anche ai fini dell'acquisizione di informazioni di carattere urbanistico relativamente alle aree territoriali di cui all'art. 1, comma 1, lettera a). Il Comitato può altresì procedere all'audizione del concessionario e del contraente generale.
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(3) Comma così sostituito dal D.M. 8 giugno 2004 (Gazz. Uff. 1° ottobre 2004, n. 231).
(4) I componenti del Comitato sono stati nominati con D.M. 24 giugno 2004 (Gazz. Uff. 1° ottobre 2004, n. 231).
Art. 4
Attività del Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere.
1. Il Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere svolge funzioni di impulso e di indirizzo dell'attività di ciascuno dei soggetti che costituiscono la rete di monitoraggio di cui all'art. 2. A tali fini:
a) promuove l'analisi integrata dei dati e delle informazioni di cui all'art. 1;
b) provvede al supporto dell'attività dei prefetti sul territorio, anche ai fini dell'attivazione dei poteri ispettivi o di accesso ad essi direttamente conferiti dalla normativa vigente, ovvero esercitabili attraverso il Gruppo interforze di cui all'art. 5, comma 3 (5);
c) procede all'esame congiunto delle segnalazioni relative ad anomalie riscontrate.
2. Il Comitato determina le regole del proprio funzionamento nel rispetto dei princìpi di efficienza e speditezza e delle disposizioni sul trattamento dei dati personali. Gli atti del Comitato sono custoditi in modo da garantirne la massima riservatezza.
3. Il Comitato si riunisce di norma trimestralmente, nonché ogni qualvolta uno dei componenti ne faccia motivata richiesta per le finalità di cui al comma 1, lettera c). In tal caso, con la richiesta è inviata una sintetica relazione sulle risultanze documentali per le quali è richiesta la convocazione del Comitato.
4. Il Comitato riferisce semestralmente ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta.
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(5) Lettera così corretta con Comunicato 8 aprile 2004 (Gazz. Uff. 8 aprile 2004, n. 83).
Art. 5
Attività della Direzione investigativa antimafia dei Gruppi Interforze presso gli uffici territoriali del Governo e del Servizio per l'Alta sorveglianza delle grandi opere.
1. Le attività di monitoraggio di competenza del Ministero dell'interno sono, a livello centrale, attribuite alla Direzione investigativa antimafia la quale vi provvede operando in raccordo con la Direzione centrale della polizia criminale.
2. Le attività di monitoraggio di competenza del Ministero delle infrastrutture sono, a livello centrale, attribuite al Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere che agisce in raccordo con i provveditorati alle opere pubbliche.
3. A livello provinciale sono costituiti, presso gli uffici territoriali del Governo interessati territorialmente, Gruppi Interforze coordinati da un funzionario dello stesso Ufficio e composti da un funzionario della Polizia di Stato, da un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, da un ufficiale della Guardia di finanza, da un rappresentante del provveditorato alle opere pubbliche, da un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro, nonché da un funzionario delle articolazioni periferiche della Direzione investigativa antimafia.
I predetti Gruppi operano in collegamento con la Direzione investigativa antimafia, la quale nel caso di opere che interessano il territorio di più province assicura il raccordo dell'attività dei Gruppi istituiti presso gli uffici territoriali del Governo, nonché con il Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere.
4. Per gli aspetti relativi alle verifiche antimafia la Direzione investigativa antimafia predispone apposito sistema informatico per l'acquisizione e la gestione dei dati, interconnettendosi con gli uffici territoriali del Governo e con il Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere.
5. Le attività di monitoraggio dei Gruppi Interforze si avvalgono anche degli esiti degli accessi ispettivi sui cantieri per la verifica del rispetto della normativa in materia di lavoro, nonché delle misure relative alla sicurezza fisica dei lavoratori.
6. Per gli aspetti relativi alle verifiche di efficienza e sicurezza nell'esecuzione dei lavori, nonché per quelli di tutela ambientale, il Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere procede, d'intesa con le amministrazioni competenti, a realizzare uno specifico sistema di interconnessione informatica dei dati, i quali verranno messi a disposizione del Comitato di cui all'art. 3.
Art. 6
Disposizioni finali.
1. Il supporto tecnico-amministrativo all'attività del Comitato di cui all'art. 3 è assicurato nell'àmbito dell'Ufficio di gabinetto del Ministro dell'interno.
2. Con decreto del Ministro dell'interno è definito il contingente di personale destinato all'esercizio dei compiti di cui al comma 1.
3. Gli oneri conseguenti all'applicazione del presente decreto, anche per ciò che concerne il funzionamento della struttura di supporto, sono posti a carico dei fondi di cui all'art. 1, comma 7, lettera f) del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, con le modalità definite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'art. 15, comma 5 del citato decreto legislativo.
Legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)
(art. 1, co. 541, 542, 543)
(1) (2) (3)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.
(2) La presente legge era stata modificata, con l'aggiunta dell'art. 1, comma 119-bis, dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 163, non convertito in legge.
(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 4 marzo 2005, n. 3;
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 13 gennaio 2005;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Nota 1 luglio 2005, n. 25; Circ. 6 luglio 2005, n. 27;
- I.N.P.G.I., Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani: Circ. 3 marzo 2005, n. PC/20/CV;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 31 gennaio 2005, n. 17; Msg. 15 febbraio 2005, n. 5369; Circ. 16 febbraio 2005, n. 30; Circ. 3 marzo 2005, n. 37; Circ. 6 maggio 2005, n. 64; Msg. 24 maggio 2005, n. 20058; Circ. 16 giugno 2005, n. 77; Msg. 8 luglio 2005, n. 25558;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Nota 30 dicembre 2004, n. 4015/ACVCT/V; Circ. 3 gennaio 2005, n. 2/E; Ris. 10 gennaio 2005, n. 6/E; Nota 14 gennaio 2005, n. 142/V/AGT; Circ. 3 febbraio 2005, n. 7/D; Circ. 8 febbraio 2005, n. 4; Circ. 9 febbraio 2005, n. 1/COA/ADI/2005; Circ. 10 febbraio 2005, n. 2/T; Circ. 11 febbraio 2005, n. 5; Circ. 23 febbraio 2005, n. 3/2005; Circ. 21 marzo 2005, n. 11; Circ. 7 aprile 2005, n. 13; Circ. 22 aprile 2005, n. 16/E; Circ. 28 giugno 2005;
- Ministero dell'interno: Circ. 17 febbraio 2005, n. F.L.3/2005; Circ. 14 marzo 2005, n. F.L.7/2005;
- Ministero della giustizia: Nota 23 febbraio 2005, n. 1/2534//44/U-05;
- Ministero delle attività produttive: Lett.Circ. 31 marzo 2005 , n. 2600.
Art. 1
(omissis)
541. Per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, al fine di potenziare l'impiego del poliziotto e del carabiniere di quartiere, oltre alle autorizzazioni alle assunzioni eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 3, commi 54 e 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono stanziati 32 milioni di euro per l'anno 2005, 56 milioni di euro per l'anno 2006, 86 milioni di euro per l'anno 2007 e 88 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, per l'assunzione, in deroga a quanto previsto dal comma 53 del medesimo articolo 3 della legge n. 350 del 2003 e dalla presente legge, di 1.324 agenti della Polizia di Stato e di 1.400 carabinieri, come incremento d'organico dei rispettivi ruoli.
542. Alla copertura dei posti per agente della Polizia di Stato di cui al comma 541, si provvede:
a) nel limite di 730 posti per l'anno 2005, mediante reclutamento riservato prioritariamente agli agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato, in servizio al momento della presentazione delle domande e, per il restante, ai giovani che, al momento della presentazione delle domande, hanno concluso il periodo di servizio di leva nella Polizia di Stato o nell'Arma dei carabinieri quali ausiliari da almeno un anno e da non più di quattro anni, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, d'intesa con il capo di stato maggiore della difesa. Anche al predetto personale si applica la disciplina prevista per gli agenti ausiliari trattenuti che abbiano chiesto di essere ammessi nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;
b) per i restanti 594 posti, per l'anno 2006, per 267 posti, attraverso i volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo secondo le modalità previste dai bandi di concorso ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, a partire da quello indetto in data 30 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 36 dell'8 maggio 2001. Quanto ai restanti 327 posti, si provvede attraverso l'immissione diretta dei volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze armate idonei ed utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.
543. Per la copertura dei posti per carabiniere di cui al comma 541, l'Arma dei carabinieri è autorizzata a procedere ad un reclutamento di carabinieri in ferma quadriennale:
a) nel limite di 770 posti per l'anno 2005, mediante reclutamento riservato ai carabinieri ausiliari che abbiano completato il servizio di leva, ovvero in ferma biennale o richiamati nelle forze di completamento, oppure ai carabinieri ausiliari, congedati da non oltre un anno, da riammettere in servizio ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni;
b) per i restanti 630 posti, per l'anno 2006, per 441 posti, attraverso i volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo secondo le modalità previste dai bandi di concorso ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, a partire da quello indetto in data 4 giugno 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 47 del 14 giugno 2002. Quanto ai restanti 189 posti, si provvede attraverso l'immissione diretta dei volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze armate idonei ed utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.
(omissis)
D.L. 31 marzo 2005, n. 45, conv., con mod., Legge 31 maggio
2005, n. 89.
Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(art. 4)
(1)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 aprile 2005, n. 75 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 31 maggio 2005, n. 89 (Gazz. Uff. 31 maggio 2005, n. 125), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(omissis)
Art. 4
Disposizioni in materia di Amministrazione della pubblica sicurezza e di coordinamento delle Forze di polizia.
1. Al fine di meglio distinguere, nel quadro ordinamentale di cui al Capo I della legge 1° aprile 1981, n. 121, e nell'àmbito del Dipartimento della pubblica sicurezza, le funzioni di coordinamento tecnico-operativo delle Forze di polizia da quelle di direzione e amministrazione della Polizia di Stato, il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ferme restando le caratteristiche interforze, è trasferito alla Direzione centrale della polizia criminale e, nell'àmbito dello stesso Dipartimento, è istituita la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, a cui è preposto un prefetto. Conseguentemente, all'articolo 8, primo e terzo comma, e all'articolo 10, comma 3, della citata legge n. 121 del 1981, e successive modificazioni, le parole, rispettivamente: «di cui alla lettera a) dell'articolo 5» e «di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5» (21).
2. All'attuazione del comma 1 si provvede assicurando l'invarianza della spesa e della dotazione organica complessiva dei dirigenti della carriera prefettizia e della Polizia di Stato. A tale scopo:
a) nella tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in corrispondenza della qualifica di prefetto è soppressa la funzione di «direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia», che è attribuita, alternativamente, ad un dirigente generale della Polizia di Stato, ad un generale di divisione dell'Arma dei carabinieri o ad un generale di divisione della Guardia di finanza, ferme restando le relazioni funzionali con il direttore dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione e con gli altri organi del Dipartimento della pubblica sicurezza;
b) alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, alla voce «Dirigente generale di pubblica sicurezza», ferma restando la relativa dotazione organica, è aggiunta la funzione: «direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia»;
c) il provvedimento da adottarsi a norma dell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, dispone, ferma restando la dotazione del personale effettivamente in servizio, corrispondenti modificazioni del numero degli uffici e delle competenze, nonché delle piante organiche e dei mezzi della Direzione centrale della polizia criminale e dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia nell'àmbito del Dipartimento della pubblica sicurezza (22).
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(21) Comma così modificato dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n. 89.
(22) Lettera così modificata dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n. 89.
(omissis)
Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)
(art. 1, co. 439)
(1)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.
Art. 1
(omissis)
439. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. Per le contribuzioni del presente comma non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
(omissis)
Programma operativo Nazionale “Sicurezza per
lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia”
Programma 2007-2013