Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||
---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate - Schema di D.Lgs. n. 76 (art. 1, L. 29/2006) | ||
Riferimenti: |
| ||
Serie: | Atti del Governo Numero: 65 | ||
Data: | 02/04/2007 | ||
Descrittori: |
| ||
Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||
Altri riferimenti: |
|
|
Camera dei deputati |
XV LEGISLATURA |
|
SERVIZIO STUDI |
|
Atti del Governo |
Obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate
Schema di D.Lgs. n. 76 |
(art. 1, L. 29/2006) |
|
|
|
|
n. 65 |
|
|
2 aprile 2007 |
DIPARTIMENTO istituzioni
SIWEB
Ha partecipato alla redazione del dossier l’Ufficio rapporti con l’Unione europea.
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: ac0222.doc
INDICE
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Conformità con la norma di delega
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Rispetto degli altri princìpi costituzionali
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
Lo schema di decreto legislativo in esame
Normativa di riferimento
Normativa nazionale
§ Costituzione della Repubblica (artt. 76, 87)
§ D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250. Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) (art. 2)
§ Legge 1° aprile 1981, n. 121. Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (artt. 6, 7, 8)
§ Legge 24 novembre 1981, n. 689. Modifiche al sistema penale (artt. 16, 17)
§ Legge 30 settembre 1993, n. 388. Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990 (art. 26)
§ D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (art. 12)
§ Legge 30 luglio 1998, n. 291. Ratifica ed esecuzione della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995 (art. 3)
§ D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 63)
§ D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68. Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78
§ D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali (artt. 12, 13, 161, 166)
§ D.L. 8 settembre 2004, n. 237, conv., con mod., Legge 9 novembre 2004, n. 265. Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile (art. 1)
§ D.L. 30 settembre 2005, n. 203. conv., con mod., Legge 2 dicembre 2005, n. 248. Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (art. 2)
§ Legge 25 gennaio 2006, n. 29. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005 (art. 1)
Normativa comunitaria
§ Dir. 2004/82/CE del 29 aprile 2004. Direttiva del Consiglio concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate
Numero dello schema di decreto legislativo |
76 |
Titolo |
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate |
Norma di delega |
Art. 1, Legge 25 gennaio 2006, n. 29 |
Settore d’intervento |
Immigrazione |
Numero di articoli |
8 |
Date |
|
§ presentazione |
8 marzo 2007 |
§ assegnazione |
13 marzo 2007 |
§ termine per l’espressione del parere |
22 aprile 2007 |
§ scadenza della delega |
23 agosto 2007 |
Commissione competente |
I Commissione (Affari costituzionali); XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea) |
Rilievi di altre Commissioni |
- |
Lo schema di decreto legislativo in esame, composto di otto articoli, reca attuazione della direttiva 2004/82/CE, concernente l’obbligo dei vettori aerei di comunicare i dati relativi alle persone trasportate.
Lo schema di decreto è accompagnato, oltre che dalla relazione illustrativa, dalle relazioni sull’analisi tecnico-normativa (ATN) e sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Allegato allo schema di decreto anche un parere del Garante per la protezione dei dati personali.
Lo schema di decreto è adottato in virtù della norma di delega conferita al Governo dall’art. 1 della L. 29/2006 (Legge comunitaria 2005), allegato B[1]; per effetto di tali disposizioni lo schema di decreto, dopo l’acquisizione dei pareri previsti dalla legge, è altresì sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il termine per l’esercizio della delega è fissato dall’art. 1, co. 1, della L. 29/2006 entro il termine di diciotto mesi dall’entrata in vigore della stessa, ovvero al 23 agosto 2007.
Il contenuto del provvedimento è riferibile alla materia “immigrazione”, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. b) della Costituzione.
Come si è ricordato, il provvedimento in esame recepisce la direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004. Si segnala peraltro che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto, essendo stato fissato dalla direttiva stessa al 5 settembre 2006.
Sono attualmente in corso negoziati, tra Commissione europea e Stati Uniti, relativamente alla firma dell’accordo UE-USA sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR), da parte dei vettori aerei, al dipartimento della Sicurezza interna degli Stati Uniti. L'obiettivo è di riuscire a concludere, entro il mese di luglio 2007, un accordo definitivo per sostituire l'accordo provvisorio concluso nell'ottobre 2006, che mirava già a sostituire un primo testo annullato dalla Corte di giustizia.
Si ricorda che, a seguito degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, gli Stati Uniti hanno adottato una normativa in base alla quale i vettori aerei che assicurano collegamenti con gli Stati Uniti sono tenuti a fornire alle autorità doganali di questo paese un accesso ai dati contenuti nel loro sistema automatico di prenotazione e di controllo delle partenze, denominati “Passenger Name Records” (PNR). La Commissione ha avviato dei negoziati con le autorità americane che sono sfociati nella conclusione di un accordo il 28 maggio 2004. Il 27 luglio 2004 il PE ha avanzato ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, chiedendo di annullarela decisione 2004/496/CE riguardante la conclusione di un accordo sul trasferimento alle autorità USA, da parte delle compagnie aeree europee, dei dati dei passeggeri che esse trasportano sul territorio americano e la decisione 2004/535/CE relativa al livello di protezione adeguato di tali dati, sostenendo, in particolare, che l'art. 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea non costituisce un fondamento giuridico appropriato per la decisione che approva la conclusione dell'accordo e facendo valere, in entrambi i casi, che la raccolta di dati personali era eccessiva rispetto all’obiettivo di combattere la criminalità organizzata e il terrorismo.
Il 30 maggio 2006 la Corte di giustizia ha annullato, in quanto fondate su una base giuridica inadeguata le due decisioni citate. Nella sentenza del 30 maggio 2006, la Corte non si è pronunciata sul contenuto dell'accordo, ma ha giudicato inappropriata la base giuridica costituita dall’articolo 95 del TCE (che riguarda l'adozione di misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno) per il trasferimento dei dati, il cui fine ultimo è garantire la pubblica sicurezza e le attività dello Stato in materia penale.
Il 7 settembre 2006 il Parlamento europeo ha adottato una relazione nella quale, in particolare, proponeva di negoziare un nuovo accordo internazionale per il periodo compreso fra il 1° ottobre 2006 e il novembre 2007 (periodo originariamente coperto dall’accordo USA/CE annullato dalla Corte). Il 16 ottobre 2006 il Consiglio ha quindi adottato la decisione 2006/729/PESC/GAI, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, di un nuovo accordo temporaneo (in vigore dal 1° novembre 2006 al 31 luglio 2007, salvo proroga mediante consenso scritto di entrambe le parti) tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e sul trasferimento dei PNR, mirante a sostituire il testo annullato dalla Corte di giustizia europea, in attesa di un accordo definitivo.
Il 19 febbraio 2007 il Parlamento europeo ha approvato in materia una risoluzione, nella quale, tra l’altro, ritiene che:
§ il futuro accordo sui PNR dovrebbe essere frutto di una valutazione preliminare approfondita, anche per affrontare la questione dell'efficacia dell'accordo in vigore (e del precedente), così come la questione dei costi e della competitività delle compagnie aeree europee;
§ il trasferimento dei dati PNR dovrebbe essere basato su un chiaro principio di limitazione dell'obiettivo;
§ l'accordo dovrebbe poggiare su un accertamento di adeguatezza per quanto riguarda la protezione dei dati personali, mentre soluzioni alternative, come le autorizzazioni elettroniche di viaggio nel quadro di un programma "Viaggio senza visto", in sostituzione del trasferimento di dati PNR da parte delle compagnie aeree, “devono anch’esse ottemperare alle disposizioni europee in materia di protezione dei dati”;
§ le condizioni attualmente previste negli impegni statunitensi devono diventare parte integrante dell'accordo ed essere giuridicamente vincolanti;
§ il futuro accordo dovrebbe basarsi su di una maggiore legittimità democratica, “con la piena partecipazione del Parlamento europeo e/o la ratifica dei Parlamenti nazionali”.
Inoltre, secondo il PE, i passeggeri dovrebbero essere informati quanto al trasferimento dei dati PNR ed aver accesso ai propri dati, eventualmente per rettificarli e modificarli, nonché poter presentare ricorso ad un meccanismo legale o ad una autorità indipendente di protezione dei dati.
Il 4 ottobre 2005 la Commissione ha presentato una proposta di decisione quadro (COM(2005)475, procedura di consultazione) relativa alla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, finalizzata a migliorare tale cooperazione, in particolare per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il terrorismo, nel rispetto dei diritti fondamentali.
La proposta comprende norme generali sulla legittimità del trattamento dei dati personali e disposizioni concernenti:
§ le forme specifiche di trattamento (trasmissione e messa a disposizione di dati personali alle autorità competenti degli altri Stati membri, ulteriore trattamento, segnatamente ulteriore trasmissione, dei dati ricevuti o resi disponibili dalle autorità competenti degli altri Stati membri);
§ i diritti delle persone cui i dati si riferiscono;
§ la riservatezza e la sicurezza del trattamento;
§ i ricorsi giurisdizionali;
§ le responsabilità;
§ le sanzioni.
La proposta, che segue la procedura di consultazione, è stata esaminata nella riunione del 27 settembre 2006 in lettura unica dal Parlamento europeo, che l’ha approvata con emendamenti. Il Consiglio ha esaminato la proposta, da ultimo, nella riunione del 4 dicembre 2006, senza raggiungere un accordo.
In riferimento alla direttiva 2004/82/CE, si segnala che, in data 23 novembre 2006, la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2006/0877) per mancata attuazione. La direttiva, come già ricordato, è presente nell’allegato B della legge comunitaria 2005.
L’art. 7 dello schema di decreto legislativo demanda a un successivo decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il ministero dei trasporti e con il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su conforme parere del Garante della protezione dei dati personali, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame. Il decreto stabilirà le modalità tecniche operative della comunicazione dei dati relativi alle persone trasportate, nonché le modalità di cancellazione di tali dati; operazione che il vettore dovrà effettuare entro ventiquattro ore dall’arrivo del volo.
Lo schema di decreto in esame attua la direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, introducendo l’obbligo, per i vettori aerei professionali, di comunicare anticipatamente i dati delle persone trasportate ai competenti uffici di polizia di frontiera aerea, alle autorità incaricate di svolgere i controlli di polizia di frontiera, nonché all’Agenzia delle dogane e al Corpo della Guardia di Finanza. Il provvedimento si inserisce nel vasto insieme di misure finalizzate a migliorare i controlli alle frontiere e a contrastare l’immigrazione illegale, ma al contempo, presuppone il rispetto dei principi e delle garanzie previste in materia di tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali.
La predisposizione dello schema ha pertanto richiesto un parere del Garante per la protezione dei dati personali, allegato allo schema di decreto e alla cui lettura si rimanda, circa il rispetto dei principi di necessità, di proporzionalità e di finalità del trattamento dei dati delle persone trasportate. Nel parere, il Garante esprime un rilievo di criticità circa l’individuazione dei soggetti destinatari dei dati, in relazione alle competenze in materia di contrasto all’immigrazione illegale, e invita inoltre a riflettere circa le modalità e i tempi di conservazione dei dati.
A tale proposito, si rileva che la competenza prioritaria in materia di soggiorno e di ingresso degli stranieri, come evidenziato nella relazione illustrativa, spetta alla Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere, istituita presso il Ministero dell’interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 35 della L. 189/2002[2], con compiti di coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto all’immigrazione clandestina; la Direzione centrale è altresì responsabile delle attività demandate alle autorità di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri.
Il Servizio di polizia delle frontiere e degli stranieri svolge attività in materia di controllo di operatività della polizia di frontiera; sicurezza degli scali aerei e marittimi; provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza relativi al soggiorno degli stranieri; intervento nei procedimenti relativi alla concessione della cittadinanza, al riconoscimento del diritto di asilo e dello status di rifugiato.
Il Servizio si divide in due divisioni: la I coordina e pianifica tutte le attività delle 9 zone di polizia di frontiera, mentre la II coordina tutte le attività attinenti ai permessi di soggiorno e supporta alcune procedure in materia di visti di ingresso, di cittadinanza e asilo, coordinando altresì i 103 uffici immigrazione delle questure.
L’Agenzia delle Dogane, istituita con D. Lgs. 300/1999[3], e divenuta operativa in seguito alle disposizioni contenute nel decreto del ministro delle finanze del 28 dicembre 2000[4], è competente a svolgere, a norma dell’art. 63 del citato decreto legislativo, i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi, escluse quelle sui tabacchi lavorati, operando in stretto collegamento con gli organi dell'Unione europea nel quadro dei processi di armonizzazione e di sviluppo dell'unificazione europea.
Il rafforzamento della cooperazione tra le amministrazioni doganali e le forze di polizia rappresenta una delle priorità nella strategia europea di gestione delle frontiere esterne, e uno degli elementi che dovranno assicurare la sicurezza dei cittadini e la competitività del commercio dell’Unione. Nel controllo delle frontiere sono infatti coinvolti organismi doganali e di polizia, in relazione ai compiti rispettivamente assegnati nel controllo delle merci e delle persone. Attualmente, spetta all’Agenzia delle dogane la responsabilità e la gestione a livello nazionale del Sistema informativo doganale europeo[5], istituito per facilitare la prevenzione, la ricerca e il perseguimento di gravi infrazioni alle leggi nazionali rendendo più efficaci, mediante la rapida diffusione di informazioni, le procedure di cooperazione e di controllo delle amministrazioni doganali degli Stati membri. Il Sistema informativo doganale, che consiste in una base di dati centrale cui si può accedere tramite i terminali in ogni Stato membro, comprende esclusivamente dati, compresi i dati personali, relativi a merci, mezzi di trasporto, imprese, persone, tendenze in materia di frode e disponibilità di competenze professionali. La L. 291/1998[6] ha ratificato la convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale, mentre il decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 23 febbraio 2007[7], ne ha attuato le disposizioni contenute all’art. 3, indicando nell’Agenzia delle dogane e nel Corpo della Guardia di finanza le autorità nazionali a cui è riservato l'accesso diretto ai dati inseriti nel Sistema informativo doganale.
Le disposizioni comunitarie in materia di cooperazione doganale prevedono inoltre la costituzione di centri comuni di cooperazione, da istituire a ridosso delle aree di confine.
L’Italia ha sottoscritto in tal senso accordi con la Francia e con la Svizzera nei quali si prevedono forme di collaborazione per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e per una lotta più efficace contro la criminalità transfrontaliera segnatamente all’immigrazione clandestina ed ai traffici illeciti.
Il Corpo della Guardia di finanza, nell’ambito dei compiti di polizia economica e finanziaria stabiliti dal D. Lgs. 68/2001[8], svolge fra le altre azioni di contrasto all’immigrazione clandestina ulteriormente rafforzata per effetto del D.L. 203/2005[9], convertito dalla L. 248/2005[10].
Il D.L. 203/2005 stabilisce all’art. 2, commi 6 e 7, che il Corpo della Guardia di finanza, fermo restando l'espletamento delle ordinarie attività ispettive nell'ambito delle proprie funzioni di polizia economica e finanziaria, sviluppi nel triennio 2005-2007 appositi piani di intervento finalizzati al contrasto dell'economia sommersa, delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina, rafforzando il controllo economico del territorio, anche al fine di proseguire il controllo dei prezzi. Per tali finalità, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2007, la Guardia di finanza sviluppa un incremento dell'impiego delle risorse di personale nel contrasto all'economia sommersa, alle frodi fiscali e all'immigrazione clandestina, in misura non inferiore al 25 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per l'anno 2005.
Lo schema di decreto pone ai vettori l’obbligo di cancellare i dati entro ventiquattro ore dall’arrivo del volo. Gli uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, nonché l’Agenzia delle dogane e il Corpo della Guardia di Finanza, registrano i dati ma, entro ventiquattro ore dalla loro ricezione, provvedono a cancellare soltanto quelli che non sono ritenuti necessari per il contrasto all’immigrazione illegale. I dati che sono considerati indispensabili per ragioni di pericolo per l’ordine pubblico, per la sicurezza nazionale o in relazione ad una attività di indagine in corso, possono essere conservati dagli uffici per un periodo non superiore ai sei mesi. In parte tali dati, fra l’altro, sono destinati a confluire, come disposto dalla L. 121/1981[11], nel Centro elaborazione dati istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, ove possono essere conservati a tempo indeterminato.
Il Dipartimento della pubblica sicurezza espleta compiti di classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione. I dati e le informazioni devono riferirsi a notizie risultanti da documenti che comunque siano conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, o risultanti da sentenze o provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da atti concernenti l'istruzione penale. In ogni caso è vietato raccogliere informazioni e dati sui cittadini per il solo fatto della loro razza, fede religiosa od opinione politica, nonché per la legittima attività che svolgano come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopraindicati. Tali dati possono essere altresì acquisiti dalle polizie degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea e di quelli di confine, nonché di ogni altro Stato con il quale siano raggiunte specifiche intese in tal senso. Il Centro elaborazioni dati (CED), istituito presso il Ministero dell’interno, provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione dei dati e delle informazioni. L'accesso e l’utilizzazione dei dati e delle informazioni conservati negli archivi automatizzati del CED sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale. È comunque vietata ogni utilizzazione, nonché la diffusione delle informazioni e dei dati predetti all'interno della pubblica amministrazione, per finalità diverse da quelle previste.
La direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, reca disposizioni in materia di obbligo dei vettori aerei di comunicare anticipatamente i dati relativi alle persone trasportate. La direttiva prosegue e sviluppa le disposizioni contenute nella Convenzione per l’applicazione dell’accordo di Schengen[12], finalizzate al controllo dei flussi migratori e al contrasto dell’immigrazione illegale.
L’obiettivo dichiarato della direttiva (art. 1) è quello di migliorare i controlli alle frontiere e combattere l’immigrazione illegale attraverso la trasmissione anticipata, da parte dei vettori aerei, dei dati relativi alle persone trasportate alle competenti autorità nazionali.
A tal fine gli Stati membri adottano disposizioni per istituire l’obbligo per i vettori di comunicare – entro il termine delle procedure di accettazione - una serie di informazioni sulle persone trasportate a un valico di frontiera autorizzato attraverso il quale esse entreranno nel territorio di uno Stato membro. In particolare, all’art. 3 viene specificato che tali informazioni comprendono: cittadinanza e generalità di ciascun passeggero, valico di frontiera di ingresso nel territorio degli Stati membri, primo punto di imbarco, numero complessivo delle persone trasportate nonché informazioni relative al trasporto (numero del trasporto, ora di partenza e di arrivo del mezzo di trasporto)
Le informazioni sono trasmesse su richiesta delle autorità incaricate di effettuare i controlli delle persone alle frontiere.
I nuovi obblighi imposti ai vettori sono complementari a quelli già stabiliti dall’art. 26 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, ratificata dalla L. 388/1993[13] integrata dalla direttiva 2001/51/CE, concernente le misure di accompagnamento dello straniero.
Si ricorda che l’articolo 26 della Convenzione dispone l’obbligo per il vettore di prendere in carico il passeggero straniero il cui ingresso è stato rifiutato dallo Stato che aderisce all’Accordo e, su richiesta delle autorità addette alla sorveglianza delle frontiere, riaccompagnarlo nel Paese terzo di provenienza. I vettori hanno altresì l’obbligo di accertare che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti di viaggio necessari per l’ingresso nei Paesi contraenti.
La direttiva 2001/51/CE[14], che integra le disposizioni dell’articolo 26, detta norme concernenti le sanzioni e l’eventuale contenzioso nei confronti dei vettori che non rispettino gli obblighi della Convenzione.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre sanzioni ai vettori che non trasmettano i dati, o trasmettano dati incompleti o falsi (art. 4), nonché misure necessarie ad assicurare che le sanzioni siano, tra l’altro, dissuasive, effettive e proporzionate. L’importo massimo delle sanzioni non può essere inferiore a 5.000 euro, quello minimo a 3.000 euro, per ogni viaggio per il quale i dati delle persone trasportate non siano stati comunicati o comunicati in modo scorretto. Gli Stati membri possono prevedere anche sanzioni quali l’immobilizzazione, il sequestro e la confisca del mezzo di trasporto, o il ritiro o la sospensione momentanea della licenza di esercizio.
L’art. 5 della direttiva stabilisce che gli Stati membri assicurano che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative prevedano che i vettori, nei confronti dei quali siano state avviate procedure per l’applicazione di sanzioni, abbiano diritti di difesa e di impugnazione effettivi.
L’art. 6 della direttiva concerne il trattamento dei dati trasmessi. I dati sono trasmessi dai vettori per via elettronica alle autorità incaricate di effettuare i controlli alla frontiera, i quali sono tenuti a salvare i dati in un file provvisorio. Dopo l’ingresso dei passeggeri, i dati devono essere eliminati entro 24 ore dalla loro trasmissione, a meno che non siano necessari successivamente alle autorità di frontiera “per l’esercizio delle loro funzioni regolamentari”. Sono comunque fatte salve le disposizioni recate dalla direttiva 95/46/CE[15] in materia di protezione dei dati personali .
I vettori sono, invece, obbligati ad eliminare i dati entro 24 dall’arrivo del mezzo di trasporto. Essi sono inoltre obbligati ad informare i passeggeri conformemente alle disposizioni della direttiva 95/46/CE, in particolare agli articoli 10 (Informazione in caso di raccolta dei dati presso la persona interessata) e 11 (Informazione in caso di dati non raccolti presso la persona interessata).
Ai sensi dell’articolo 10, gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento, o il suo rappresentante, debba fornire alla persona presso la quale effettua la raccolta dei dati che la riguardano almeno le informazioni elencate qui di seguito, a meno che tale persona ne sia già informata:
§ l'identità del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante;
§ le finalità del trattamento cui sono destinati i dati;
§ ulteriori informazioni riguardanti quanto segue:
- i destinatari o le categorie di destinatari dei dati,
- se rispondere alle domande è obbligatorio o volontario, nonché le possibili conseguenze di una mancata risposta,
- se esistono diritti di accesso ai dati e di rettifica in merito ai dati che la riguardano nella misura in cui, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono raccolti, tali informazioni siano necessarie per effettuare un trattamento leale nei confronto della persona interessata.
Ai sensi dell’articolo 11, in caso di dati non raccolti presso la persona interessata, gli Stati membri dispongono che, al momento della registrazione dei dati o qualora sia prevista una comunicazione dei dati a un terzo, al più tardi all'atto della prima comunicazione dei medesimi, il responsabile del trattamento o il suo rappresentante debba fornire alla persona interessata almeno le informazioni elencate qui di seguito, a meno che tale persona ne sia già informata:
§ l'identità del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante,
§ le finalità del trattamento,
§ ulteriori informazioni riguardanti quanto segue:
- le categorie di dati interessate,
- i destinatari o le categorie di destinatari dei dati,
- se esiste un diritto di accesso ai dati e di rettifica in merito ai dati che la riguardano,
nella misura in cui, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono raccolti, tali informazioni siano necessarie per effettuare un trattamento leale nei confronti della persona interessata.
Tali disposizioni non si applicano quando, in particolare nel trattamento di dati a scopi statistici, o di ricerca storica o scientifica, l'informazione della persona interessata si rivela impossibile o richiede sforzi sproporzionati o la registrazione o la comunicazione è prescritta per legge. In questi casi gli Stati membri prevedono garanzie appropriate.
L’art. 7 fissa alla data del 5 settembre 2006 il termine di recepimento della direttiva per gli Stati membri.
Lo schema di decreto legislativo, composto da otto articoli, recepisce la direttiva 2004/82/CE concernente l’obbligo dei vettori aerei di comunicare i dati relativi alle persone trasportate.
Lo schema di decreto è adottato in virtù della norma di delega conferita al Governo dall’art. 1 della L. 29/2006 (Legge comunitaria 2005), allegato B[16]; per effetto di tali disposizioni lo schema di decreto, dopo l’acquisizione dei pareri previsti dalla legge, è altresì sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il termine per l’esercizio della delega è fissato all’art. 1, co. 1, della L. 29/2006 entro il termine di diciotto mesi dall’entrata in vigore della stessa, ovvero al 23 agosto 2007. Si segnala peraltro che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto, essendo stato fissato dalla direttiva stessa al 5 settembre 2006.
L’articolo 1 definisce gli scopi del provvedimento, che al fine di migliorare i controlli alle frontiere e di contrastare l’immigrazione illegale, introduce l’obbligo, per i vettori aerei professionali, di comunicare anticipatamente i dati delle persone trasportate ai competenti uffici di polizia di frontiera aerea.
L’articolo 2 fornisce le definizioni dei termini ricorrenti nel decreto, mentre l’articolo 3 contiene le disposizioni relative ai dati che il vettore ha l’obbligo di raccogliere e trasmettere, entro il termine delle procedure di accettazione, agli uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, nonché all’Agenzia delle Dogane e alla Guardia di Finanza (sulle competenze di tali organi, alle quali si è accennato nella scheda recante il quadro normativo, è stato formulato un rilievo da parte del Garante della protezione dei dati personali).
Le informazioni richieste comprendono, oltre a quelle previste nella direttiva (numero e tipo di documento, cittadinanza, nome completo, data di nascita, valico di frontiera di ingresso, numero del trasporto, ora di partenza e di arrivo, numero complessivo dei passeggeri trasportati, primo punto di imbarco) anche la data di scadenza del documento di viaggio utilizzato, il luogo di nascita e la data di partenza e di arrivo. L’articolo dispone che le informazioni siano comunicate per via telematica o, in caso di impedimento, con i mezzi sostitutivi più appropriati, ai competenti uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, affinché possano essere utilizzati per le finalità necessarie dagli uffici di polizia della frontiera d’interesse, nonché dalla Agenzia delle dogane e dalla Guardia di Finanza. Un successivo decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il ministero dei trasporti e con il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su conforme parere del Garante della protezione dei dati personali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esamefisserà le modalità tecniche operative per la comunicazione da parte del vettore di tali informazioni (articolo 7). Il decreto ministeriale dovrà inoltre, secondo quanto disposto nel successivoart. 4, co. 3, dello schema,dettare le modalità di cancellazione dei dati a cui il vettore è obbligato entro ventiquattro ore dall’arrivo del volo.
La trasmissione dei dati non esonera il vettore dagli obblighi e dalle responsabilità stabilite dal D.Lgs 286/1998[17], che dispone fra l’altro all’art. 12, co. 6, che il vettore aereo, marittimo o terrestre debba accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, e che debba riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo di stranieri in posizione irregolare.
Il vettore, inoltre, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 196/2003[18], ha l’obbligo di informare le persone trasportate, oralmente o per iscritto, circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; le conseguenze di un eventuale rifiuto a fornirli; i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati nonché l'ambito di diffusione dei dati medesimi. In caso di mancata informazione vengono applicate le sanzioni previste dall’art. 161 del sopra citato decreto in materia di protezione dei dati personali.
L’articolo 4 fissa le disposizioni in materia di trattamento dei dati, che prevedono che gli uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, oltre che l’Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza, registrino i dati comunicati in via provvisoria e cancellino, entro ventiquattro ore dall’ingresso dei passeggeri, quelli non necessari ai fini del contrasto dell’immigrazione illegale. Conformemente a quanto contenuto nella direttiva, i dati possono essere conservati fino ad un massimo di sei mesi solo quando si dimostrino indispensabili per la prevenzione di un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale o per una attività di indagine in corso. Tali disposizioni non si applicano ai dati destinati a confluire per legge nel Centro elaborazione dati, così come disposto dall’art. 8 della L. 121/1981 (Anche su tale punto è stato formulato un rilievo da parte del Garante della protezione dei dati personali).
Resta inteso, così come disposto dalla direttiva, e dalla disciplina nazionale in materia di protezione dei dati di cui al D.Lgs. 196/2003, che il trattamento dei dati dovrà avvenire con modalità tali da assicurare un utilizzo dei dati proporzionato alle previste finalità di contrasto all’immigrazione illegale e di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale o ad attività di indagine in corso.
Le sanzioni amministrative previste dall’articolo 5 nel caso in cui il vettore non provveda a trasmettere i dati richiesti alle autorità competenti, sono comprese fra i 5.000 e i 50.000 euro per ogni viaggio per il quale non siano comunicati i dati delle persone trasportate, o siano comunicati in maniera incompleta o errata. Nei casi di recidiva può essere disposta la sospensione da uno a dodici mesi o la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall’autorità amministrativa per l’attività svolta dal vettore. Tale sanzione amministrativa si applica anche nel caso in cui il vettore non provveda a cancellare i dati nei termini previsti dallo schema di decreto in esame. Nel caso in cui invece violi le disposizioni in materia di immigrazioni clandestine, si applicano le disposizioni previste dall’art. 12, co. 6, del D.Lgs. 286/1998.
Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato
A norma dell’articolo 6, il procedimento di contestazione e di applicazione delle sanzioni è disciplinato ai sensi della L. 689/1981[19]. È attribuita all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC)[20] la competenza per l’irrrogazione delle sanzioni. Nel caso in cui la violazione sia riferibile alla mancata cancellazione dei dati entro le ventiquattro ore dall’arrivo del volo, la competenza fa capo al Garante della protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 166 del D.Lgs. 196/2003.
L’articolo 8 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
Costituzione della Repubblica
(artt. 76, 87)
Art. 76
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 87
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250.
Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)
(art. 2)
(1) (2) (3)
--------------------------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 1997, n. 177.
(2) Con Comunicato 26 giugno 2006 (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stato reso noto che in data 2 marzo 2006 è stato adottato il «Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari» dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), consultabile sul sito internet www.enac-italia.it.
(3) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 16 ottobre 1998, n. 13775AC.
(omissis)
Art. 2
Funzioni.
1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.), salvo quanto previsto nel comma 2, esercita le funzioni amministrative e tecniche già attribuite alla Direzione generale dell'aviazione civile (D.G.A.C.), al Registro aeronautico italiano (R.A.I.) ed all'Ente nazionale della gente dell'aria (E.N.G.A.) ed in particolare provvede ai seguenti compiti:
a) regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo, nonché tenuta dei registri e degli albi nelle materie di competenza;
b) razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali, secondo la normativa vigente ed in relazione ai compiti di garanzia, di indirizzo e programmazione esercitati;
c) attività di coordinamento con l'Ente nazionale di assistenza al volo e con l'Aeronautica militare, nell'ambito delle rispettive competenze per le attività di assistenza al volo;
d) rapporti con enti, società ed organismi nazionali ed internazionali che operano nel settore dell'aviazione civile e rappresentanza presso gli organismi internazionali, anche su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione;
e) istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro dei trasporti e della navigazione;
f) definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo nei limiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ;
g) regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale, nonché eventuale partecipazione all'attività di gestione degli aeroporti di preminente interesse turistico e sociale, ovvero strategico-economico.
2. Alla Direzione generale dell'aviazione civile, che assume la denominazione di Dipartimento dell'aviazione civile, sono attribuite le funzioni inerenti all'analisi del mercato del trasporto aereo, ai rapporti con le sedi internazionali ed al collegamento con la politica comunitaria, alla valutazione dei piani di investimento nel settore aeroportuale in relazione al volume complessivo del traffico aereo, nonché funzioni di supporto, nel settore dell'aviazione civile, all'attività di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione e di inchiesta sui sinistri aeronautici, nelle more dell'attuazione della direttiva comunitaria n. 94/56/CE.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, in relazione alle funzioni attribuite, i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative che permangono in capo al Dipartimento dell'aviazione civile (4).
------------------------------------------------
(4) Con D.P.C.M. 26 novembre 1999 è stata determinata la dotazione organica, ed individuati i beni e le risorse finanziarie, strumentali ed organizzative del Dipartimento dell'aviazione civile.
(omissis)
Legge 1° aprile 1981, n. 121.
Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
(artt. 6, 7, 8)
(1) (2)
----------------------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 aprile 1981, n. 100, S.O.
(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 13 settembre 2002, n. 71; Circ. 23 marzo 2005, n. 6;
- Ministero del tesoro: Circ. 6 agosto 1998, n. 70; Circ. 18 giugno 1998, n. 1070/M/22(1)/GAB;
- Ministero dell'interno: Circ. 7 agosto 1999, n. 333-G/2.3.81; Circ. 29 dicembre 1999, n. 333-G/2.1.84;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 29 febbraio 1996, n. 27402; Circ. 10 giugno 1996, n. 29906.
(omissis)
Art. 6
Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia.
Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:
a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia;
b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica;
c) elaborazione della pianificazione generale dei servizi d'ordine e sicurezza pubblica;
d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;
e) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione delle forze di polizia e dei relativi servizi tecnici;
f) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni finanziarie relative alle singole forze di polizia;
g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali.
Per l'espletamento delle funzioni predette è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonché personale delle altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati.
Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici possono essere conferiti incarichi anche ad estranei alla pubblica amministrazione.
Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di amministrazione e non possono superare l'anno finanziario; possono essere rinnovati per non più di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o più amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. È comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio, anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse.
Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando è tenuto a dichiarare per iscritto, sotto sua personale responsabilità che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma. Il conferimento dell'incarico è, altresì, subordinato ad apposito nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, ove trattisi di pubblico dipendente.
Il compenso è stabilito, in relazione all'importanza ed alla durata dell'incarico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 7
Natura e entità dei dati e delle informazioni raccolti.
Le informazioni e i dati di cui all'articolo 6, lettera a), devono riferirsi a notizie risultanti da documenti che comunque siano conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, o risultanti da sentenze o provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da atti concernenti l'istruzione penale acquisibili ai sensi dell'articolo 165-ter del codice di procedura penale o da indagini di polizia.
In ogni caso è vietato raccogliere informazioni e dati sui cittadini per il solo fatto della loro razza, fede religiosa od opinione politica, o della loro adesione ai princìpi di movimenti sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali, nonché per la legittima attività che svolgano come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopraindicati.
Possono essere acquisite informazioni relative ad operazioni o posizioni bancarie nei limiti richiesti da indagini di polizia giudiziaria e su espresso mandato dell'autorità giudiziaria, senza che possa essere opposto il segreto da parte degli organi responsabili delle aziende di credito o degli istituti di credito di diritto pubblico.
Possono essere altresì acquisiti le informazioni e i dati di cui all'articolo 6 in possesso delle polizie degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea e di quelli di confine, nonché di ogni altro Stato con il quale siano raggiunte specifiche intese in tal senso.
Possono essere inoltre comunicati alle polizie indicate al precedente comma le informazioni e i dati di cui all'articolo 6, che non siano coperti da segreto istruttorio.
Art. 8
Istituzione del Centro elaborazione dati.
È istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 6, lettera a), e all'articolo 7 (11).
Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'articolo 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente.
Con decreto del Ministro dell'interno è costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno (12).
[Ogni amministrazione, ente, impresa, associazione o privato che per qualsiasi scopo formi o detenga archivi magnetici nei quali vengano inseriti dati o informazioni di qualsivoglia natura concernenti cittadini italiani, è tenuta a notificare l'esistenza dell'archivio al Ministero dell'interno entro il 31 dicembre 1981 o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale l'archivio sia stato installato od abbia avuto un principio di attivazione. Entro il 31 dicembre 1982 il Governo informerà il Parlamento degli elementi così raccolti ai fini di ogni opportuna determinazione legislativa a tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini. Il proprietario o responsabile dell'archivio magnetico che ometta la denuncia è punito con la multa da trecentomila lire a tre milioni] (13).
-----------------------------------------
(11) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 31 marzo 2005, n. 45, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(12) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 31 marzo 2005, n. 45, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(13) Comma abrogato dall'art. 43, L. 31 dicembre 1996, n. 675. L'abrogazione è stata confermata dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
(omissis)
Legge 24 novembre 1981, n. 689.
Modifiche al sistema penale
(artt. 16, 17)
(1) (2) (3) (4)
-------------------------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
(2) La presente legge reca molteplici modificazioni al codice penale ed a quello di procedura penale.
(3) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 117 (Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione.
(4) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 5 marzo 2003, n. 12;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 19 febbraio 1996, n. 12;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 5 gennaio 1996, n. 3; Circ. 22 gennaio 1996, n. 18; Circ. 14 febbraio 1996, n. 36; Circ. 24 aprile 1996, n. 92; Circ. 27 giugno 1996, n. 135; Circ. 25 marzo 1997, n. 76; Circ. 24 aprile 1997, n. 100; Circ. 13 febbraio 1998, n. 36; Circ. 15 luglio 1998, n. 153; Msg. 11 febbraio 2005, n. 5061;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 17 aprile 1998, n. 55/98; Circ. 1 ottobre 1998, n. 116/98; Circ. 10 marzo 2000, n. 12/2000; Circ. 24 marzo 2000, n. 17/2000;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Lett.Circ. 18 giugno 2001, n. 1178/A2.1; Nota 4 febbraio 2004, n. 146; Lett.Circ. 2 agosto 2004, n. 897;
- Ministero dell'interno: Circ. 19 gennaio 1996, n. 300/A/31305/144/5/20/3, Circ. 2 settembre 1999, n. 91; Circ. 4 ottobre 1999, n. 99; Circ. 19 gennaio 2000, n. 9; Circ. 24 marzo 2000, n. M/2413/25; Circ. 2 agosto 2000, n. 81; Circ. 12 febbraio 2001, n. 11;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 13 giugno 1996, n. 226; Circ. 31 maggio 1997, n. 341; Circ. 5 giugno 1997, n. 347; Circ. 6 giugno 1998, n. 259; Circ. 10 luglio 1998, n. 305;
- Ministero delle attività produttive: Ris. 1 luglio 2002, n. 507934;
- Ministero delle finanze: Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 24 luglio 1996, n. 190/E; Circ. 26 ottobre 1996, n. 258/E; Circ. 17 ottobre 1997, n. 270/D; Circ. 31 marzo 1998, n. 94/D; Circ. 10 luglio 1998, n. 180/E;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 30 ottobre 1997, n. 571.
(omissis)
Art. 16
Pagamento in misura ridotta.
È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione (18).
Nei casi di violazione [del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e] dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, [rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 , con le modifiche apportate dall'art. 11 della L. 14 febbraio 1974, n. 62, e] l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (19).
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione (20) (21).
-----------------------------------------------
(18) Comma così modificato dall'art. 52, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.
(19) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1993, dall'art. 231, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393. Si tenga presente che il testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
(20) Vedi, anche, l'art. 56, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, l'art. 8, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, l'art. 11-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e l'art. 19-quater, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28.
(21) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 160 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16, 18 e 22 sollevata in riferimento agli artt. 24, 113, 3 e 25 della Costituzione.
Art. 17
Obbligo del rapporto.
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto (22).
Deve essere presentato al prefetto il rapporto (23) relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 , dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 , e dalla L. 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente (24).
-------------------------------------------
(22) Vedi il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, l'art. 1, D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 252 e l'art. 6, comma 6, L. 8 luglio 2003, n. 172.
(23) Vedi, anche, l'art. 9, D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153.
(24) Vedi, anche, gli articoli 12 e 62, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
(omissis)
Legge 30 settembre 1993, n. 388.
Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della
Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi
degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di
Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei
controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo
di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di
applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due
dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la convenzione,
il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la
dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione
della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune
relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c)
dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla
lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990
(art. 26)
(1) (2) (3)
-------------------------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 ottobre 1993, n. 232, S.O.
(2) Vedi, anche, il Protocollo e l'Accordo ratificati con L. 28 ottobre 1994, n. 636, la L. 27 maggio 1999, n. 197 e la L. 27 maggio 1999, n. 198.
(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero della giustizia: Nota 29 dicembre 2003;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 30 ottobre 1997, n. 571.
(omissis)
PROTOCOLLO DI ADESIONE
del Governo della Repubblica italiana
all'Accordo
tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese
relativo
all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985
I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi, Parti dell'Accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, qui di seguito indicato come «l'Accordo», da un lato, ed il Governo della Repubblica italiana, d'altro lato,
considerando i progressi già realizzati in seno alle Comunità Europee al fine di assicurare la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi,
prendendo atto che il Governo della Repubblica italiana condivide la volontà di pervenire all'eliminazione dei controlli alle frontiere comuni nei riguardi della circolazione delle persone, e di agevolare il trasporto e la circolazione delle merci e dei servizi attraverso dette frontiere,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 26
Le Parti esamineranno con quali modalità sia possibile armonizzare le imposte dirette (IVA e accise) nel quadro delle Comunità europee. A tal fine, appoggeranno le iniziative promosse dalle Comunità europee.
(omissis)
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero
(art. 12)
(1) (2) (3)
---------------------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1998, n. 191, S.O.
(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 17 dicembre 1998, n. 258; Circ. 26 marzo 1999, n. 67; Circ. 3 giugno 1999, n. 123; Circ. 20 febbraio 2001, n. 44; Circ. 27 marzo 2001, n. 75; Circ. 22 marzo 2002, n. 56; Circ. 9 giugno 2003, n. 99; Circ. 8 luglio 2003, n. 122; Msg. 19 febbraio 2004, n. 4674;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 24 marzo 1999, n. 23/99; Circ. 30 marzo 1999, n. 27/99; Circ. 12 aprile 1999, n. 31/99; Circ. 30 luglio 1999, n. 63/99; Circ. 13 settembre 1999, n. 69/99; Circ. 2 dicembre 1999, n. 81/99; Circ. 17 febbraio 2000, n. 11/2000; Circ. 5 giugno 2000, n. 34/2000; Circ. 12 luglio 2000, n. 47/2000; Circ. 21 luglio 2000, n. 54/2000; Circ. 27 luglio 2000, n. 3562; Circ. 28 luglio 2000, n. 55/2000; Circ. 29 settembre 2000, n. 67/2000; Lett.Circ. 2 ottobre 2000, n. 4851; Circ. 23 novembre 2000, n. 82/2000; Circ. 22 gennaio 2001, n. 13/2001; Nota 30 gennaio 2001, n. VII/A3-1/210; Circ. 5 febbraio 2001, n. 20/2001; Circ. 23 febbraio 2001, n. 25/2001; Lett.Circ. 23 febbraio 2001, n. VII/3/I/381; Circ. 28 febbraio 2001, n. 26/2001; Circ. 8 marzo 2001, n. 30/2001;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Lett.Circ. 2 luglio 2001, n. VII/3.1/1234; Circ. 12 luglio 2001, n. 69/2001; Circ. 6 agosto 2001, n. 78/2001; Circ. 30 ottobre 2001, n. 84/2001; Circ. 14 gennaio 2002, n. 2/2002; Circ. 21 gennaio 2002, n. 4/2002; Circ. 13 marzo 2002, n. 15/2002; Circ. 8 ottobre 2002, n. 51/2002;
- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 4 aprile 2000, n. 3484/C;
- Ministero dell'interno: Circ. 27 maggio 1999, n. 300/C/227729/12/207; Circ. 27 maggio 1999, n. 3123/50; Circ. 22 marzo 2000, n. 300/C/2000; Nota 31 ottobre 2002; Circ. 7 novembre 2000, n. 300/C/2000/5464/A/12.229.52/1DIV; Circ. 12 settembre 2000, n. 300/C/2000/4761/A/12.214.19/1DIV; Circ. 24 agosto 2000, n. 300/C/2000/4742/A/12.229.52/1DIV; Circ. 2 agosto 2000, n. 300C/2000/4038/A/12.229.52/1DIV; Circ. 12 aprile 2001, n. 1650/50; Circ. 4 dicembre 2002, n. 48145/30-I.A.; Circ. 19 giugno 2003, n. 14/2003; Circ. 28 aprile 2004, n. 400/C/2004/500/P/10.2.45.1;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 13 novembre 2002, n. 9551; Nota 3 aprile 2003, n. 1576; Nota 16 dicembre 2003, n. 3969;
- Ministero della sanità: Circ. 31 marzo 1999, n. 400.3/114.9/1290; Circ. 24 marzo 2000, n. 5; Circ. 14 aprile 2000, n. DPS/III/L.40/00-1259;
- Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica: Circ. 3 agosto 1999, n. 1315/22-SP;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 13 febbraio 2003.
(3) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-6 aprile 2005, n. 140 (Gazz. Uff. 13 aprile 2005, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione.
(omissis)
Art. 12
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona (53).
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona (54).
3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti (55).
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona (56).
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti (57).
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti (58).
3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «609-octies del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» (59).
3-septies. [In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni è disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere] (60).
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini (61) (62).
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni (63).
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (64).
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4 del codice di procedura penale.
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (65).
8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni (66).
8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente (67).
8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione (68).
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni (69).
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica «Sicurezza pubblica».
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato (70).
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis (71).
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza (72).
9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti (73).
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo (74).
-------------------------------------------
(53) Comma prima sostituito dal comma 1 dell'art. 11, L. 30 luglio 2002, n. 189 e poi così modificato dall'art. 1-ter, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(54) Comma prima sostituito dal comma 1 dell'art. 11, L. 30 luglio 2002, n. 189 e poi così modificato dall'art. 1-ter, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 10, L. 16 marzo 2006, n. 146.
(55) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 11, L. 30 luglio 2002, n. 189 e poi così modificato dall'art. 1-ter, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 10, L. 16 marzo 2006, n. 146.
(56) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 11, L. 30 luglio 2002, n. 189 e poi così modificato dall'art. 1-ter, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 10, L. 16 marzo 2006, n. 146.
(57) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 11, L. 30 luglio 2002, n. 189 e poi così modificato dall'art. 5, L. 14 febbraio 2003, n. 34.
(58) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 11, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(59) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 11, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(60) Comma aggiunto dall'art. 1-ter, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi abrogato dal comma 11 dell'art. 9, L. 16 marzo 2006, n. 146.
(61) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113 (Gazz. Uff. 27 aprile 1999, n. 97).
(62) La Corte costituzionale con ordinanza 19-23 marzo 2001, n. 78 (Gazz. Uff. 28 marzo 2001, n. 13, serie speciale) ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, sollevata in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.
(63) Vedi, anche, l'art. 10, L. 16 marzo 2006, n. 146.
(64) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 7 aprile 2003, n. 87 (Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 94).
(65) Il comma 8 è stato così sostituito, con i commi 8 e 8-bis, dall'art. 2, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113 (Gazz. Uff. 27 aprile 1999, n. 97).
(66) Il comma 8 è stato così sostituito, con i commi 8 e 8-bis, dall'art. 2, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113 (Gazz. Uff. 27 aprile 1999, n. 97). Successivamente il comma 8-bis è stato così sostituito, con i commi da 8-bis a 8-quinquies, dall'art. 1, D.L. 4 aprile 2002, n. 51 nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.
(67) Gli attuali commi da 8-bis a 8-quinquies così sostituiscono l'originario comma 8-bis ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.L. 4 aprile 2002, n. 51.
(68) Gli attuali commi da 8-bis a 8-quinquies così sostituiscono l'originario comma 8-bis ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.L. 4 aprile 2002, n. 51.
(69) Gli attuali commi da 8-bis a 8-quinquies così sostituiscono l'originario comma 8-bis ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.L. 4 aprile 2002, n. 51 nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.
(70) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 11, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(71) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 11, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(72) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 11, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(73) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 11, L. 30 luglio 2002, n. 189. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 14 luglio 2003.
(74) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 11, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(omissis)
Legge 30 luglio 1998, n. 291.
Ratifica ed esecuzione della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del
trattato sull'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore doganale,
fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995
(art. 3)
(1) (2)
--------------------------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 agosto 1998, n. 193, S.O.
(2) Il Ministero degli affari esteri, con Comunicato 2 marzo 2006 (Gazz. Uff. 2 marzo 2006, n. 51), ha reso noto che il giorno 21 dicembre 1998 si è provveduto al deposito dello strumento di ratifica previsto per l'entrata in vigore della Convenzione qui allegata; di conseguenza la suddetta Convenzione, a norma dell'articolo 24.3 della stessa, è entrata in vigore sul piano internazionale il 25 dicembre 2005.
(omissis)
Art. 3
1. Con provvedimento del Ministro delle finanze è, ai sensi dell'articolo 10 della convenzione, designata l'Amministrazione doganale responsabile del sistema informativo doganale.
(omissis)
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.
Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15
marzo 1997, n. 59
(art. 63)
(1) (2)
----------------------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 28 febbraio 2002, n. 9;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 25 marzo 2002, n. 16/2002;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 24 dicembre 2001, n. 63/D; Circ. 24 gennaio 2002, 3/D; Nota 26 novembre 2002, n. 18521;
- Ministero dell'interno: Circ. 18 luglio 2001, n. M/3110; Circ. 20 novembre 2002, n. M/3101;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 6 maggio 2004, n. 967/DIP/Segr.;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 18 ottobre 2000, n. 232; Nota 18 ottobre 2000, n. 1775;
- Ministero delle finanze: Circ. 15 febbraio 2001, n. 13/D; Circ. 9 maggio 2001, n. 20/D.
(omissis)
Art. 63
Agenzia delle dogane.
1. L'agenzia delle dogane è competente a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi, escluse quelle sui tabacchi lavorati, operando in stretto collegamento con gli organi dell'Unione europea nel quadro dei processi di armonizzazione e di sviluppo dell'unificazione europea. All'agenzia spettano tutte le funzioni attualmente svolte dal dipartimento delle dogane del ministero delle finanze, incluse quelle esercitate in base ai trattati dell'Unione europea o ad altri atti e convenzioni internazionali (118).
2. L'agenzia gestisce con criteri imprenditoriali i laboratori doganali di analisi; può anche offrire sul mercato le relative prestazioni.
3. In fase di prima applicazione il ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'agenzia (119).
-------------------------------------------
(118) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.
(119) Con D.M. 28 dicembre 2000 sono state emanate disposizioni sulle modalità di avvio delle agenzie fiscali e sull'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria. Con Delib. 5 dicembre 2000, n. 1/2000 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.), modificata dalla Delib. 7 maggio 2001, n. 21/2001 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.) e dalla Delib. 8 febbraio 2002, n. 33 (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 154), è stato approvato il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane. Con Delib. 5 dicembre 2000, n. 2/2000 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.), modificata dalla Delib. 30 gennaio 2001, n. 12/2001 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.), è stato approvato il regolamento di contabilità dell'Agenzia delle dogane. Con Delib. 5 dicembre 2000, n. 3/2000 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.), modificata dalla Delib. 14 dicembre 2000, n. 5/2001 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.) e dalla Delib. 30 gennaio 2001, n. 10/2001 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.), è stato approvato lo statuto dell'Agenzia delle dogane.
(omissis)
D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68.
Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78
(1)
-----------------------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 2001, n. 71, S.O.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, recante, tra l'altro, specifica delega al Governo per l'adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza in relazione al riordino della pubblica amministrazione, fermo restando l'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189;
Visto, in particolare, il comma 2, lettera a) del citato articolo 4 che, a tal fine, fissa come principio direttivo la previsione dell'esercizio da parte del Corpo delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Guardia di finanza;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente disposizioni per la riforma del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 4, recante norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie;
Visti i propri D.M. 26 ottobre 1972, n. 633 e D.M. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, in materia, rispettivamente, di imposta sul valore aggiunto e di accertamento delle imposte sui redditi;
Vista la legge 11 marzo 1988, n. 66, recante tra l'altro, un programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale e ai traffici marittimi illeciti;
Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
Visto il proprio decreto 25 ottobre 1999, n. 556, di attuazione dell'articolo 10 della citata legge n. 25 del 1997 concernente le attribuzioni dei vertici militari;
Sentito l'organo centrale della rappresentanza militare (COCER) della Guardia di finanza;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2000;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1
Natura e Dipendenza.
1. Il Corpo della Guardia di finanza è forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge.
2. All'atto della istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dipendenza del Corpo della Guardia di finanza di cui all'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, si intende riferita al Ministro dell'economia e delle finanze.
Capo II - Compiti di polizia economica e finanziaria
Art. 2
Tutela del bilancio.
1. Fermi restando i compiti previsti dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, e dalle altre leggi e regolamenti vigenti, il Corpo della Guardia di finanza assolve le funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea.
2. A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di:
a) imposte dirette e indirette, tasse, contributi, monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o locale;
b) diritti doganali, di confine e altre risorse proprie nonché uscite del bilancio dell'Unione europea;
c) ogni altra entrata tributaria, anche a carattere sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o locale;
d) attività di gestione svolte da soggetti privati in regime concessorio, ad espletamento di funzioni pubbliche inerenti la potestà amministrativa d'imposizione;
e) risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonché di programmi pubblici di spesa;
f) entrate ed uscite relative alle gestioni separate nel comparto della previdenza, assistenza e altre forme obbligatorie di sicurezza sociale pubblica;
g) demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il valore aziendale netto di unità produttive in via di privatizzazione o di dismissione;
h) valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, nonché movimentazioni finanziarie e di capitali;
i) mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso l'esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico risparmio;
l) diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed altri diritti di privativa industriale, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico;
m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea.
3. Il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi anche del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera c), della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dagli articoli 200, 201 e 202 del codice della navigazione e dagli accordi internazionali, e i compiti istituzionali conferiti dalle leggi vigenti al Corpo delle Capitanerie di porto, funzioni di polizia economica e finanziaria in via esclusiva, richiedendo la collaborazione di altri organismi per l'esercizio dei propri compiti, nonché, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, per quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia in materia di ordine e di sicurezza pubblica, attività di contrasto dei traffici illeciti.
4. Ferme restando le norme del codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo, nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, si avvalgono delle facoltà e dei poteri previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (2).
5. Ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo continuano ad applicarsi, per i fatti che possono configurarsi come violazioni fiscali, le disposizioni di cui agli articoli 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiunto dall'articolo 19, comma 1, lettera d) della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 32 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
----------------------------------------
(2) Vedi, anche, il comma 29 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
Art. 3
Collaborazione con organi ed enti nazionali.
1. Il Corpo della Guardia di finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con gli organi costituzionali. La stessa collaborazione, previe intese con il Comando generale, può essere fornita agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta.
2. Nell'espletamento delle attività di cui al comma 1, i militari del Corpo agiscono con le facoltà e i poteri previsti dalle leggi e regolamenti vigenti (3).
---------------------------------------------
(3) Con Del.Aut.en.el. e gas 15 dicembre 2005, n. 273/05 (Gazz. Uff. 11 gennaio 2006, n. 8, S.O.) è stato approvato il protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Guardia di Finanza.
Art. 4
Attività internazionale a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea.
1. Il Corpo della Guardia di finanza promuove e attua, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonché dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, per quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia in materia di ordine e di sicurezza pubblica, forme di cooperazione operativa, a livello internazionale, con organismi collaterali esteri, per il contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e per lo svolgimento di attività di supporto e consulenza in materia economica e finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza può destinare, fuori dal territorio nazionale, secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, proprio personale, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in qualità di esperti.
3. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato di una quota di dodici unità, riservata agli esperti del Corpo.
4. Per le medesime finalità di cui ai commi 1 e 2, il Corpo della Guardia di finanza può destinare, con il trattamento di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642, e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, proprio personale anche presso le sedi istituzionali competenti nella materia di cui al comma 1, in àmbito internazionale ed europeo.
5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78.
Art. 5
Partecipazione ad operazioni internazionali in materia economica e finanziaria.
1. Il Corpo della Guardia di finanza concorre, nell'àmbito delle proprie competenze, ad assicurare il contributo nazionale alle attività promosse dalla comunità internazionale o derivanti da accordi internazionali, con particolare riguardo alle attività volte alla ricostituzione e al ripristino dell'operatività dei corpi di polizia e delle strutture istituzionali locali deputate al contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria.
Capo III - Altri compiti
Art. 6
Funzioni di polizia giudiziaria e di ordine e sicurezza pubblica.
1. Il Corpo della Guardia di finanza esercita funzioni di polizia giudiziaria secondo le leggi e i regolamenti vigenti e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, a titolo di concorso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Nell'espletamento di tale attività di concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Corpo dipende funzionalmente dal Ministro dell'interno.
Art. 7
Concorso alla difesa militare.
1. Il Comandante generale della Guardia di finanza definisce con il Capo di Stato maggiore della difesa, nell'àmbito della pianificazione operativa interforze da questi predisposta, le modalità generali del concorso del Corpo alla difesa militare previsto dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, secondo comma, della legge 189 del 1959, e dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, per quanto riguarda le modalità attuative del concorso di cui al comma 1.
3. Per l'attuazione di quanto stabilito al comma1, potranno essere previste forme di collegamento tra i rispettivi stati maggiori.
Art. 8
Funzioni di polizia militare, di sicurezza e di polizia giudiziaria.
1. Il Corpo della Guardia di finanza:
a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, svolge nel proprio àmbito funzioni di polizia militare in via esclusiva;
b) fornisce, su richiesta, all'autorità individuata dal Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, elementi informativi necessari per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza ai fini della sicurezza economico-finanziaria;
c) esercita le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo le disposizioni sancite nei codici penali militari.
Capo IV - Altre disposizioni
Art. 9
Modificazione e abrogazione di norme.
1. Con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono rideterminate, in base alle norme del presente decreto legislativo e tenuto conto delle attribuzioni del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza ai sensi della legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, le modalità di esecuzione del servizio nonché i compiti e i doveri del personale della Guardia di finanza. Per quanto attiene gli aspetti concernenti il concorso alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e i compiti militari, i regolamenti sono adottati di concerto, rispettivamente, con i Ministri dell'interno e della difesa. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei citati regolamenti sono abrogati i R.D. 6 novembre 1930, n. 1643, e R.D. 3 gennaio 1926, n. 126, concernenti, rispettivamente, il regolamento di servizio e il regolamento organico del Corpo.
2. Al fine di adeguare la struttura logistica, amministrativa e contabile del Corpo della Guardia di finanza di supporto alla struttura operativa, e la relativa disciplina, ai contenuti dei decreti legislativi di cui all'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e al nuovo modello organizzativo di cui all'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emana apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dall'entrata in vigore del citato regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, concernente il regolamento di amministrazione del Corpo (4).
3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati sentito l'Organo centrale di rappresentanza del personale, secondo le leggi e i regolamenti vigenti.
----------------------------------------------
(4) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il regolamento emanato con D.M. 14 dicembre 2005, n. 292.
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Codice in materia di protezione dei dati personali
(artt. 12, 13, 161, 166)
(1) (2) (3)
----------------------------------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
(2) Per l'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto, con particolare riguardo alla gestione delle risorse umane, vedi la Dir.Min. 11 febbraio 2005, n. 1/2005.
(3) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:
- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 9 dicembre 2004, n. T7697/60I6.
(omissis)
Art. 12
Codici di deontologia e di buona condotta.
1. Il Garante promuove nell'àmbito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente codice (5).
3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all'articolo 139.
----------------------------------------
(5) Con D.M. 14 gennaio 2005 (Gazz. Uff. 29 gennaio 2005, n. 23) è stato disposto l'inserimento del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti dati personali per scopi statistici e scientifici e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti nell'allegato A del presente decreto.
Art. 13
Informativa.
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'àmbito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico (6).
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile (7).
-------------------------------------
(6) Con Provv.Garante protez. dati pers. 19 luglio 2006 (Gazz. Uff. 8 agosto 2006, n. 183) è stata individuata l'informativa semplificata per i medici di base.
(7) Vedi, anche, il Provv.Garante protez. dati pers. 18 gennaio 2007.
(omissis)
TITOLO III - Sanzioni.
Capo I - Violazioni amministrative
Art. 161
Omessa o inidonea informativa all'interessato.
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.
(omissis)
Art. 166
Procedimento di applicazione.
1. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e all'articolo 179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.
(omissis)
D.L. 8 settembre 2004, n. 237, conv., con mod., Legge 9 novembre
2004, n. 265.
Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile
(art. 1)
(1)
------------------------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 settembre 2004, n. 213 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 9 novembre 2004, n. 265.
Art. 1
Vigilanza sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea e di traffico aereo.
1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, quale unico ente regolatore e garante dell'uniforme applicazione delle norme, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, le funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea. Sono salve le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale, nonché quelle di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi inclusa la stipula dei contratti di programma e di servizio con E.N.A.C. e ENAV s.p.a. e l'approvazione delle tariffe (2).
2. Restano attribuite all'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV s.p.a.) e all'Aeronautica militare le funzioni di istruzione, addestramento e aggiornamento professionale del proprio personale. ENAV s.p.a. garantisce la conformità degli apparati e dei sistemi di radio-navigazione alle regolamentazioni tecniche internazionali e nazionali vigenti, nonché il loro mantenimento in efficienza, anche mediante controlli e misurazioni in volo. Le attività di radiomisure, salvo quelle svolte direttamente dall'Aeronautica militare, devono essere effettuate da soggetti certificati dall'E.N.A.C. (3).
3. Per il corretto esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'E.N.A.C. promuove la stipula di appositi atti di intesa, rispettivamente con ENAV s.p.a. e con l'Aeronautica militare, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa per le intese con l'Aeronautica militare e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
-------------------------------------------
(2) Comma così modificato dalla legge di conversione 9 novembre 2004, n. 265.
(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 9 novembre 2004, n. 265.
(omissis)
D.L. 30 settembre 2005, n. 203. conv., con mod., Legge 2
dicembre 2005, n. 248.
Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria
(art. 2)
(1)
--------------------------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2005, n. 230 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248 (Gazz. Uff. 2 dicembre 2005, n. 281, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(omissis)
Art. 2
Norme in materia di rafforzamento e di funzionamento dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza.
1. All'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, nonché dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.»;
b) nel comma 3 dopo le parole: «indicato nella dichiarazione,» sono inserite le seguenti: «ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta,».
2. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, alle frodi fiscali e all'economia sommersa, nonché le attività connesse al controllo, alla verifica e al monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente decreto, è autorizzata la spesa, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2006, di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, per procedere, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, ad assunzioni di personale per 1'amministrazione dell'economia e delle finanze e all'incremento di organico ed alle assunzioni di personale del Corpo della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le quote di personale, nell'àmbito del contingente massimo consentito ai sensi del precedente periodo, assegnate alle articolazioni dell'amministrazione dell'economia e delle finanze, nonché all'incremento di organico ed alle assunzioni di personale del Corpo della Guardia di finanza e sono stabilite le modalità, anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di ricorrere alla mobilità. In relazione al maggior impegno derivante dall'attuazione del presente decreto, a valere sulle disponibilità di cui al primo periodo, l'Agenzia delle entrate è autorizzata, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, a procedere ad assunzioni di personale nel limite di spesa, rispettivamente, di 39,1 milioni di euro per il 2006 e di 69,5 milioni di euro a decorrere dal 2007, anche utilizzando le graduatorie formate a seguito di procedure selettive bandite ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. L'Agenzia delle dogane, attraverso le misure di potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, previste dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, consegue maggiori diritti accertati per imposta sul valore aggiunto pari ad almeno 350 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 364 e 385 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2007 e 2008. A tale fine, in attesa delle autorizzazioni alle assunzioni a tempo indeterminato necessarie a completare le proprie dotazioni organiche, l'Agenzia delle dogane si avvale di personale con contratto di formazione e lavoro, utilizzando i fondi destinati alla stessa Agenzia ai sensi del disposto di cui al n. 3) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349. , nell'ambito della relativa quota individuata dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nel limite di spesa massimo di 17 milioni di euro nel 2006 e 10 milioni di euro nel 2007 (6).
4. Le disposizioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, per il rilancio del sistema portuale, riguardano tutti gli uffici dell'Agenzia delle dogane ove si provvede ad operazioni di sdoganamento.
4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria» sono inserite le seguenti: «da 100 euro» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa»;
b) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono destinate per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo» (7).
4-ter. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Al fine di potenziare l'attività della SIMEST S.p.a. a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di venture capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino ad un massimo del quarantanove per cento del capitale o fondo sociale di società o imprese partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio della SIMEST S.p.a.» (8).
4-quater. All'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a. è composto da undici membri, di cui sei su indicazione del Ministro delle attività produttive, compreso il presidente, dei quali due designati, rispettivamente, dai Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze; uno su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le nomine dei componenti degli organi sociali della SIMEST S.p.a. sono effettuate dall'assemblea" (9).
4-quinquies. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è rinnovato il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a. e viene adeguato lo statuto della società (10).
5. Le intese di cui al comma 59 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzate all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto nella medesima norma, devono intervenire nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In mancanza le stesse si intendono positivamente acquisite.
6. Al fine di intensificare la sua azione, il Corpo della Guardia di finanza, fermo restando l'espletamento delle ordinarie attività ispettive nell'àmbito delle proprie funzioni di polizia economica e finanziaria, sviluppa nel triennio 2005-2007 appositi piani di intervento finalizzati al contrasto dell'economia sommersa, delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina, rafforzando il controllo economico del territorio, anche al fine di proseguire il controllo dei prezzi.
7. Per le finalità di cui al comma 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, la Guardia di finanza sviluppa un incremento dell'impiego delle risorse di personale nel contrasto all'economia sommersa, alle frodi fiscali e all'immigrazione clandestina, in misura non inferiore al 25 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per l'anno 2005 (11).
8. Al primo ed al secondo periodo del numero 2) del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «o dell'articolo 63, primo comma», sono inserite le seguenti: «, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».
9. Al primo ed al secondo periodo del numero 2) del primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole «terzo comma» sono aggiunte le seguenti parole: «, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» (12).
10. All'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.»;
b) nel comma 3 dopo le parole: «indicato nella dichiarazione,» sono inserite le seguenti: «ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta,».
10-bis. I soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2 e 2-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, hanno facoltà, a partire dal 1° febbraio 2006, di effettuare i versamenti unitari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tramite le procedure telematiche, direttamente ovvero tramite gli incaricati indicati nell'articolo 3 richiamato (13).
11. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, dopo le parole: «controlli automatici» sono inserite le seguenti: «, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici,».
12. Il quarto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è abrogato.
13. Il comma 5 dell'articolo 6 del D.M. 14 dicembre 2001, n. 454 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è sostituito dal seguente:
«5. Il libretto di controllo, tenuto nel rispetto dei princìpi fissati dall'articolo 2219 del codice civile, è detenuto dal titolare unitamente ai documenti fiscali a corredo ed è dallo stesso custodito per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima scritturazione.».
14. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 6, primo comma, lettera e), le parole: «concessioni in materia edilizia e urbanistica rilasciate ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, relativamente ai beneficiari delle concessioni ed ai progettisti dell'opera;», sono soppresse, e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; immatricolazione e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi» (14);
b) nell'articolo 7, quinto comma, dopo le parole: «attivata l'utenza» sono aggiunte le seguenti: «, dichiarati dagli utenti»;
c) nell'articolo 7, sesto comma:
1) dopo la parola: «effettui» sono inserite le seguenti: «, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi,»;
2) dopo le parole: «operazione di natura finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro» (15).
c-bis) nell'articolo 7, undicesimo comma:
1) le parole: «di cui ai commi dal primo all'ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi dal primo al quinto e dal settimo all'ottavo»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le rilevazioni e le evidenziazioni di cui al sesto comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni» (16).
d) nell'articolo 13, comma 1, lettera c), dopo le parole: «codice fiscale», sono aggiunte le seguenti: «e i dati catastali di cui all'articolo 7, quinto comma» (17).
14-bis. Le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificate dal comma 14 del presente articolo, hanno effetto dal 1° gennaio 2006 (18).
14-ter. Per i periodi di imposta antecedenti il 1° gennaio 2006 e relativamente alle richieste di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i soggetti destinatari ivi indicati utilizzano, ai fini delle risposte relative ai dati, notizie e documenti riguardanti operazioni non transitate in un conto, le rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e dei relativi provvedimenti di attuazione (19).
14-quater. All'articolo 38, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: «nei cinque precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «nei quattro precedenti» (20).
14-quinquies. La disposizione di cui al comma 14-quater ha effetto per gli accertamenti notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (21).
14-sexies. All'articolo 1, comma 426, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma, e comunque entro il 20 dicembre 2005» (22).
14-septies. All'articolo 3, comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, indipendentemente dalle risultanze contabili del contribuente, la data di effettuazione delle operazioni si intende quella risultante dagli atti di accertamento definitivo dell'amministrazione finanziaria o dalle eventuali sentenze passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge» (23).
-------------------------------------------------
(6) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(7) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(8) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(9) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(10) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(11) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(12) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(13) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(14) Lettera così modificata dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(15) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(16) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(17) Lettera così modificata dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(18) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(19) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(20) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(21) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(22) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(23) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(omissis)
Legge 25 gennaio 2006, n. 29.
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005
(art. 1)
(1)
-------------------------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 febbraio 2006, n. 32, S.O.
Capo I
Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari
Art. 1
Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/123/CE, della direttiva 2004/9/CE, della direttiva 2004/36/CE, della direttiva 2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della direttiva 2004/54/CE, della direttiva 2004/80/CE, della direttiva 2004/81/CE, della direttiva 2004/83/CE, della direttiva 2004/113/CE della direttiva 2005/14/CE, della direttiva 2005/19/CE, della direttiva 2005/28/CE, della direttiva 2005/36/CE e della direttiva 2005/60/CE sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni (2).
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 adottato per l'attuazione della direttiva 2004/109/CE, di cui all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 3 e con la procedura prevista dal presente articolo, può emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
7. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.
8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
---------------------------------------------
(2) Comma così modificato dall'art. 9, L. 6 febbraio 2007, n. 13 - Legge comunitaria 2006.
(omissis)
Dir. 2004/82/CE del 29 aprile 2004.
Direttiva del Consiglio
concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone
trasportate
(1)
-----------------------------
(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 6 agosto 2004, n. L 261. Entrata in vigore il 5 settembre 2004.
Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b),
vista la iniziativa del Regno di Spagna (2)
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) Per lottare efficacemente contro l'immigrazione illegale e migliorare il controllo alle frontiere è fondamentale che tutti gli Stati membri adottino disposizioni che istituiscano obblighi per i vettori aerei che trasportano passeggeri nel territorio degli Stati membri. Ai fini di una maggiore efficacia di tale obiettivo, occorre altresì armonizzare, per quanto possibile, le sanzioni pecuniarie previste dagli Stati membri in caso di violazione degli obblighi cui sono soggetti i vettori, tenendo conto delle differenze esistenti tra gli ordinamenti giuridici e le prassi degli Stati membri.
(2) Il Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2004 ha adottato una dichiarazione sulla lotta al terrorismo sottolineando la necessità di accelerare l'esame del fascicolo e di portare avanti i lavori sulla proposta direttiva del Consiglio sull'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate al fine di procedere ad una rapida conclusione in merito a tali misure.
(3) È importante evitare un vuoto della Comunità nel combattere l'immigrazione illegale.
(4) A partire dal 1° maggio 2004 il Consiglio non può più agire su iniziativa di uno Stato membro.
(5) Il Consiglio ha esaurito tutte le possibilità di ottenere in tempo il parere del Parlamento europeo.
(6) Viste le circostanze eccezionali la decisione dovrebbe essere adottata senza il parere del Parlamento europeo.
(7) Gli obblighi che devono essere imposti ai vettori ai sensi della presente direttiva sono complementari a quelli stabiliti a norma delle disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di Schengen del 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, integrate dalla direttiva 2001/51/CE del Consiglio. I due tipi di obblighi perseguono infatti lo stesso obiettivo di controllare i flussi migratori e di combattere l'immigrazione illegale.
(8) Fatte salve le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, è necessario non pregiudicare la libertà degli Stati membri di mantenere o introdurre obblighi supplementari per i vettori aerei o alcune categorie di altri vettori, comprese le informazioni o i dati riguardanti i biglietti di ritorno, che siano menzionati o meno nella presente direttiva.
(9) Ai fini di una lotta più efficace contro l'immigrazione illegale e di una maggiore efficacia di tale obiettivo, è fondamentale che, fatte salve le disposizioni della direttiva 95/46/CE, si tenga conto al più presto possibile di qualsiasi innovazione tecnologica, in particolare riguardante l'integrazione e l'uso di elementi biometrici nelle informazioni che i vettori devono fornire.
(10) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che nell'ambito di qualsiasi procedimento avviato nei confronti di vettori e che potrebbe dar luogo all'applicazione di sanzioni possano essere effettivamente esercitati il diritto di difesa e il diritto di impugnazione avverso siffatte decisioni.
(11) Le presenti misure riprendono le possibilità di controllo previste nella decisione del comitato esecutivo di Schengen [SCH/Com-ex (94) 17-4a Rev.], che mirano a intensificare i controlli alle frontiere e a prevedere un lasso di tempo sufficiente a effettuare un controllo dettagliato e approfondito di ogni passeggero, grazie alla trasmissione, alle autorità incaricate di effettuare tali controlli, dei dati relativi alle persone trasportate.
(12) La direttiva 95/46/CE si applica al trattamento dei dati personali da parte delle autorità degli Stati membri. Ciò significa che, mentre sarebbe legittimo trattare i dati dei passeggeri trasmessi per l'espletamento dei controlli di frontiera anche per consentirne l'utilizzo come mezzi probatori in procedimenti diretti all'applicazione della normativa in materia di ingresso e immigrazione, incluse le relative disposizioni sulla tutela dell'ordine pubblico («ordrepublic») e della sicurezza nazionale, qualsiasi altro trattamento che non fosse compatibile con i suddetti fini sarebbe in contrasto con il principio enunciato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 95/46/CE. Gli Stati membri dovrebbero prevedere un sistema di sanzioni da infliggere in caso di uso dei dati in contrasto con gli obiettivi della presente direttiva.
(13) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente direttiva e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente direttiva sviluppa l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV, parte terza, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca deciderà, a norma dell'articolo 5 del protocollo summenzionato, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente direttiva da parte del Consiglio, se intende recepirla nel suo diritto interno.
(14) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (3), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera E, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.
(15) Il Regno Unito partecipa alla presente direttiva, conformemente all'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen.
(16) L'Irlanda partecipa alla presente direttiva, conformemente all'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen.
(17) La presente direttiva costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003,
ha adottato la presente direttiva:
----------------------------
(2) Pubblicata nella G.U.U.E. 5 aprile 2003, n. C 82.
(3) Pubblicato nella G.U.U.E. 10 luglio 1999, n. L 176.
Art. 1
Obiettivo.
La presente direttiva intende migliorare i controlli alle frontiere e combattere l'immigrazione illegale attraverso la trasmissione anticipata, da parte dei vettori, dei dati relativi alle persone trasportate alle competenti autorità nazionali.
Art. 2
Definizioni.
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «vettore»: ogni persona fisica o giuridica che trasporta persone a titolo professionale per via aerea;
b) «frontiere esterne»: le frontiere esterne degli Stati membri con i paesi terzi;
c) «controllo alla frontiera»: il controllo, effettuato alla frontiera, esclusivamente come reazione ad una richiesta di attraversamento di tale frontiera, senza tener conto di qualsiasi altra considerazione;
d) «valico di frontiera»: ogni valico di frontiera autorizzato dalle autorità competenti per l'attraversamento delle frontiere esterne;
e) «dati personali, "trattamento di dati personali"» e "archivio di dati personali": lo stesso significato di cui all'articolo 2 della direttiva 95/46/CE.
Art. 3
Trasmissione dei dati.
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per istituire l'obbligo per i vettori di trasmettere, entro il termine delle procedure di accettazione, su richiesta delle autorità incaricate di effettuare i controlli delle persone alle frontiere esterne, le informazioni relative alle persone che saranno trasportate a un valico di frontiera autorizzato attraverso il quale tali persone entreranno nel territorio di uno Stato membro.
2. Dette informazioni comprendono:
- il numero e il tipo di documento di viaggio utilizzato,
- la cittadinanza,
- il nome completo,
- la data di nascita,
- il valico di frontiera di ingresso nel territorio degli Stati membri,
- il numero del trasporto,
- l'ora di partenza e di arrivo del mezzo di trasporto,
- il numero complessivo di passeggeri trasportati con tale mezzo,
- il primo punto di imbarco.
3. La trasmissione dei dati summenzionati non esonera in nessun caso i vettori dagli obblighi e dalle responsabilità stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della convenzione di Schengen, integrata dalla direttiva 2001/51/CE.
Art. 4
Sanzioni.
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre sanzioni ai vettori che per errore non hanno trasmesso i dati o hanno trasmesso dati incompleti o falsi. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che le sanzioni siano dissuasive, effettive e proporzionate e che:
a) il loro importo massimo non sia inferiore a 5.000 EUR, o all'equivalente in valuta nazionale al tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il giorno dell'entrata in vigore della presente direttiva, per ogni viaggio per il quale i dati delle persone trasportate non sono stati comunicati o sono stati comunicati in modo non corretto; oppure
b) il loro importo minimo non sia inferiore a 3.000 EUR, o all'equivalente in valuta nazionale al tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il giorno dell'entrata in vigore della presente direttiva, per ogni viaggio per il quale i dati delle persone trasportate non sono stati comunicati o sono stati comunicati in modo non corretto.
2. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano, nei confronti dei vettori responsabili di gravi violazioni degli obblighi risultanti dalla presente direttiva, altre sanzioni quali l'immobilizzazione, il sequestro e la confisca del mezzo di trasporto, oppure la sospensione temporanea o il ritiro della licenza di esercizio.
Art. 5
Impugnazioni.
Gli Stati membri assicurano che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative prevedano che i vettori nei cui confronti sia stato avviato un procedimento ai fini dell'applicazione di sanzioni abbiano diritti di difesa e di impugnazione effettivi.
Art. 6
Trattamento dei dati.
1. I dati personali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono trasmessi alle autorità incaricate di effettuare i controlli delle persone alle frontiere esterne attraverso le quali il passeggero entrerà nel territorio di uno Stato membro, al fine di agevolare l'esecuzione di tali controlli con l'obiettivo di combattere più efficacemente l'immigrazione illegale.
Gli Stati membri provvedono a che tali dati siano raccolti dai vettori e trasmessi per via elettronica o, se ciò non fosse possibile, con altri mezzi appropriati alle autorità incaricate di effettuare i controlli alle frontiere al valico di frontiera autorizzato attraverso il quale il passeggero entrerà nel territorio di uno Stato membro. Le autorità incaricate di effettuare i controlli delle persone alle frontiere esterne salvano i dati in un file provvisorio.
Dopo l'ingresso dei passeggeri tali autorità cancellano i dati entro 24 ore dalla loro trasmissione, a meno che i dati non siano necessari successivamente alle autorità incaricate di effettuare i controlli delle persone alle frontiere esterne per l'esercizio delle loro funzioni regolamentari in conformità della legislazione nazionale e fatte salve le disposizioni sulla protezione dei dati di cui alla direttiva 95/46/CE.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per obbligare i vettori a cancellare, entro 24 ore dall'arrivo del mezzo di trasporto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, i dati personali raccolti e trasmessi alle autorità di frontiera ai fini della presente direttiva.
Gli Stati membri possono altresì, in conformità della legislazione nazionale e fatte salve le disposizioni sulla protezione dei dati di cui alla direttiva 95/46/CE, utilizzare i dati personali di cui all'articolo 3, paragrafo 1 per finalità di applicazione normativa.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per obbligare i vettori a informare le persone trasportate in conformità delle disposizioni della direttiva 95/46/CE. Ciò comprende anche le informazioni di cui all'articolo 10, lettera c), e all'articolo 11, punto 1), lettera c) della direttiva 95/46/CE.
Art. 7
Recepimento.
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 settembre 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 8
Entrata in vigore.
La presente direttiva entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 9
Destinatari.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
M. McDOWELL
[1] L. 25 gennaio 2006, n. 29, Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005.
[2] L. 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo.
[3] D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[4] D.M. 28 dicembre 2000, Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella G.U. 12 gennaio 2001, n. 9.
[5] Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e sull'uso dell'informatica nel settore doganale, Gazzetta ufficiale n. C 316 del 27/11/1995
[6] L. 30 luglio1998, n. 291, Ratifica ed esecuzione della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995.
[7] D.M. 23 febbraio 2007, Attuazione dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 291, recante: «Ratifica ed esecuzione della convenzione elaborata in base all'articolo K3 del Trattato dell'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, pubblicato nella G.U. 8 marzo 2007, n. 56.
[8] D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68, Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78.
[9] D.L. 30 settembre 2005, n. 203, Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
[10] L. 2 dicembre 2005, n. 248, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
[11] L. 1° aprile 1981, n. 121, Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
[12] Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli stati dell'Unione Economica Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica Francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.
[13] L. 30 settembre 1993, n. 388, Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli stati dell'unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei ministri e segretari di stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990.
[14] Direttiva 2001/51/CE del Consiglio del 28 giugno 2001che integra le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.
[15] Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
[16] L. 25 gennaio 2006, n. 29, Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005.
[17] D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
[18] D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.
[19] L. 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale.
[20] A questo proposito, cfr. art. 2 del D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250, Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) ed art. 1 del D.L. 8 settembre 2004, n. 237, Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 9 novembre 2004, n. 265.