Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Abolizione della pena di morte - P.d.l. cost. n. 193 e abb.-B - Seconda deliberazione | ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 27 Progressivo: 1 | ||
Data: | 20/03/2007 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
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Camera dei deputati |
XV LEGISLATURA |
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SERVIZIO STUDI |
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Progetti di legge |
Abolizione della pena di morte P.d.l. cost. n. 193 e abb.-B |
Seconda deliberazione |
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n. 27/1 |
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20 marzo 2007 |
DIPARTIMENTO istituzioni
SIWEB
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: ac0106a.doc
INDICE
Contenuto ed iter del progetto di legge costituzionale
Proposta di legge costituzionale
- I Commissione (Affari costituzionali)
§ Pareri resi alla I Commissione (Affari costituzionali)
Relazione della I Commissione Affari costituzionali
- 1a Commissione (Affari costituzionali)
§ Pareri resi alla 1ª Commissione (Affari costituzionali)
§ Codice penale militare di pace (artt. 22, 25, 404, 428)
§ Codice penale militare di guerra (artt. 25, 241, 290-294)
§ L. 25 ottobre 1977, n. 881. Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966
§ L. 2 gennaio 1989, n. 8. Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 6 alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sull'abolizione della pena di morte, adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983
Il progetto di legge costituzionale A.C. 193 e abbinati-B, che giunge alla Camera per la seconda deliberazione ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione, consta di un unico articolo volto alla soppressione, al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione, dell'inciso “se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra”.
In tal modo si procede ad adeguare la Costituzione all’abolizione della pena di morte, già disposta nella legislazione ordinaria dalla legge 13 ottobre 1994, n. 589 Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra, che ha soppresso ogni riferimento alla pena capitale ancora esistente nel codice penale militare di guerra.
L’intervento di revisione costituzionale mira a rendere impossibile, anche per il futuro, la reintroduzione della pena capitale, sotto qualsiasi forma, nell'ordinamento giuridico[1].
L’esame del provvedimento è stato avviato, nella XV legislatura, dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati il 20 luglio 2006.
Il testo proposto riprende quello (A.C. 1436 e abb.) approvato in prima deliberazione, nel corso della precedente legislatura, dalla Camera dei deputati[2].
L’esame in sede referente si è concluso nella seduta del 1° agosto: la I Commissione ha deliberato di conferire al relatore, on. Boato, il mandato di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo unificato delle quattro identiche proposte di legge all’esame[3].
La discussione generale in Assemblea si è tenuta nella seduta del 9 ottobre. Il 10 ottobre è stato quindi approvato, con il consenso unanime di tutti i gruppi, il testo unificato della Commissione, al quale non sono state presentate proposte emendative.
La 1ª Commissione Affari costituzionali del Senato ha iniziato l’esame del provvedimento (A.S. 1084[4]) il 30 gennaio 2007, per terminarlo il 6 marzo.
L’Assemblea, nella seduta antimeridiana del 7 marzo, ha approvato il testo licenziato dalla Commissione, uguale a quello approvato dalla Camera, senza apportarvi modifiche.
Il testo è stato quindi nuovamente trasmesso alla Camera ai fini della seconda deliberazione prevista dall’art. 138 Cost..
Il procedimento per l'approvazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali è disciplinato dall'articolo 138 della Costituzione, che richiede per i relativi progetti di legge una doppia deliberazione da parte di ciascuna Camera ad intervallo non minore di tre mesi l'una dall'altra e l'approvazione del progetto in seconda deliberazione con un quorum pari ad almeno la maggioranza assoluta dei componenti della Camera.
Qualora l'approvazione del progetto avvenga nella seconda votazione con maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera, il progetto di legge viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale e la promulgazione della legge costituzionale rimane sospesa per tre mesi per consentire in tale periodo la eventuale presentazione di richiesta di referendum sul progetto. La richiesta di referendum deve essere avanzata da parte di un quinto dei componenti di una Camera, o di cinque consigli regionali o di 500 mila elettori.
Lo svolgimento del referendum è regolato dalla L. 352/1970[5] in forma analoga a quella del referendum abrogativo, con la differenza che nel caso in questione non è previsto l'intervento della Corte costituzionale per il giudizio sulla ammissibilità della richiesta, né è fissato alcun quorum per la validità della votazione.
Decorso il termine di tre mesi o espletato con esito positivo l'eventuale referendum, la legge costituzionale entra in vigore.
Il capo XX (artt. 97-100) del regolamento della Camera riguarda il procedimento di formazione delle leggi costituzionali. Ai fini della seconda deliberazione, secondo quanto disposto dall’articolo 99 del regolamento, ove il testo non sia stato emendato dal Senato, la Commissione competente riesamina il progetto nel suo complesso e riferisce all'Assemblea, non potendosi dar luogo alla fase emendativa.
Nel corso della discussione in Assemblea, poi, non sono ammesse la questione pregiudiziale e quella sospensiva; può essere chiesto soltanto un rinvio a breve termine sul quale decide inappellabilmente il Presidente.
Dopo la discussione sulle linee generali si passa alla votazione finale del progetto di legge senza procedere alla discussione degli articoli. Non sono ammessi emendamenti, né ordini del giorno, né richieste di stralcio di una o più norme. Sono, invece, ammesse le dichiarazioni di voto.
N. 193-523-1175-1231-B
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CAMERA DEI DEPUTATI ______________________________ |
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE |
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APPROVATA, IN UN TESTO
UNIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI APPROVATA, SENZA MODIFICAZIONI,
IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA d’iniziativa dei deputati BOATO, LEONI, ZANELLA, BALDUCCI, FRANCESCATO, LION; D'ELIA, VILLETTI, TURCI, BONINO, BOSELLI, ANTINUCCI, BELTRANDI, BUEMI, BUGLIO, CAPEZZONE, CREMA, DI GIOIA, MANCINI, ANGELO PIAZZA, PORETTI, SCHIETROMA, TURCO, SATTA, D'ANTONA, LEOLUCA ORLANDO, PEDRINI, SQUEGLIA, PINOTTI, GRASSI, TOLOTTI, SAMPERI, LONGHI, BENVENUTO, COLUCCI, CHIAROMONTE, ATTILI, MUSI, GIACHETTI, GRILLINI, FORLANI, CORDONI, FASCIANI, BANDOLI, PIRO, BUCCHINO, DE BRASI, DATO, CRISCI, DUILIO, RUGGERI, BURTONE, CIALENTE, VENIER, FRANCI, MELLANO, BARATELLA, CANCRINI, LARATTA, SASSO, SERVODIO, BARANI, DEL BUE; MASCIA, FRIAS, FRANCO RUSSO, ACERBO, BURGIO, CANNAVÒ, CARDANO, CARUSO, COGODI, DE CRISTOFARO, DE SIMONE, DEIANA, DIOGUARDI, DURANTI, FALOMI, DANIELE FARINA, FERRARA, FOLENA, FORGIONE, GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA, IACOMINO, KHALIL, LOCATELLI, LOMBARDI, MANTOVANI, MUNGO, OLIVIERI, PEGOLO, PERUGIA, PROVERA, ANDREA RICCI, MARIO RICCI, ROCCHI, SINISCALCHI, SMERIGLIO, SPERANDIO, ZIPPONI; PISCITELLO |
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Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte |
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Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 7 marzo 2007
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TESTO
approvato, in prima deliberazione, dalla
Camera dei deputati
e dal Senato della Repubblica
Art. 1.
1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione le parole: «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono soppresse
Camera dei deputati
N. 193
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE |
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d'iniziativa del deputato BOATO ¾ |
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Modifica
all'articolo 27 della Costituzione, concernente |
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Presentata il 28 aprile 2006
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Onorevoli Colleghi! - L'esclusione dall'articolo 27 della Costituzione del riferimento alla pena di morte è tema che è stato unanimemente condiviso dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati che nella XIV legislatura approvò un testo unificato, con il parere favorevole delle Commissioni Giustizia e Difesa, di cui il proponente fu relatore e che la presente proposta di legge costituzionale riproduce. È una scelta di valore condivisa dalle forze politiche presenti in Parlamento, senza ragioni di schieramento e che fa parte del patrimonio di valori della grande maggioranza dei cittadini italiani.
La civiltà giuridica italiana già dalla fine del XIX secolo, riprendendo l'insegnamento di Cesare Beccaria, ha negato il diritto dello Stato a condannare i cittadini alla pena capitale.
Il primo codice penale dell'Italia unitaria, adottato nel 1889 sotto il governo Zanardelli, fra i primi in Europa, non contemplava tra le pene comminabili la pena di morte.
La pena di morte fu successivamente reintrodotta nell'ordinamento, negli anni Venti, e la sua reintroduzione confermata nel Codice penale del 1930, per i delitti contro la personalità dello Stato (attentato al Re ed al Capo del Governo, insurrezione armata, spionaggio politico e militare, eccetera) e per i più gravi delitti comuni, come l'omicidio aggravato e la strage.
Essa, tuttavia, fu poi nuovamente soppressa dal decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 244 «Abolizione della pena di morte nel codice penale» e, dopo un temporaneo ripristino, come misura eccezionale e temporanea contro le più gravi forme di delinquenza, ad opera del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 «Disposizioni penali di carattere straordinario», fu infine definitivamente abolita dall'articolo 27, quarto comma, della Costituzione che, però, ne prevede la comminazione nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
Della eccezione al principio generale del rifiuto della pena di morte non ci si è mai avvalsi: nessuna condanna alla pena capitale è stata eseguita dopo l'entrata in vigore della Costituzione. L'ultima esecuzione avvenuta in Italia, infatti, fu effettuata a Torino il 4 marzo del 1947.
In attuazione del dettato costituzionale venne emanato il decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 21, recante «Disposizioni di coordinamento in conseguenza dell'abolizione della pena di morte», che dispose l'abolizione della pena di morte prevista da leggi speciali diverse da quelle militari di guerra, compreso il codice penale militare di pace.
La legge 13 ottobre 1994, n. 589, recante «Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra», nella XII legislatura, ha, infine, disposto l'abolizione della pena di morte dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra e la sostituzione con la pena massima prevista dal codice penale. Come si evidenzia dalla lettura dei lavori parlamentari di tale legge, la scelta di introdurre una formula ampia e irreversibile di abolizione della pena di morte dal codice penale militare di guerra e dalle leggi penali militari di guerra, escludendo riferimenti a specifiche norme, è stata assunta anche al fine di evitare il pericolo di omettere riferimenti ad ulteriori norme che mantenessero la possibilità della pena di morte.
Il tentativo di modificare l'articolo 27 della Costituzione è stato già portato avanti senza successo nel corso della XIII legislatura.
Il 23 luglio 1997, giorno in cui veniva eseguita, negli Stati Uniti d'America, la condanna a morte di Joseph ÒDell, la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati approvava il testo unificato delle proposte di legge costituzionale atti Camera n.n. 3484 e 3680. Successivamente il 14 aprile 1999, l'Assemblea procedeva alla prima approvazione. L'iter, tuttavia, non veniva ripreso al Senato.
Nella relazione per l'Assemblea, il relatore Maccanico affermava «l'approvazione della modifica all'articolo 27 della Costituzione è, quindi, il punto di partenza di un comune percorso culturale e politico, che appare doveroso per i parlamentari di un paese democratico fondato sui diritti dell'uomo».
Così come tale riflessione era opportuna e motivata ieri, e lo è stata nella XIV legislatura, così oggi, nella legislatura che ha avuto inizio, riteniamo non più procrastinabile la sua attuazione sul piano costituzionale e legislativo.
La scelta contro la pena di morte accomuna molti paesi e le organizzazioni internazionali cui essi partecipano.
Chiara in tal senso è la politica portata avanti dalle Nazioni Unite. Il secondo Protocollo facoltativo del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1989, ratificato ed eseguito con la legge 9 dicembre 1994, n. 734, stabilisce che nessuno Stato aderente possa giustiziare alcun individuo soggetto alla sua giurisdizione. L'unica riserva ammessa dal Protocollo riguarda l'applicazione della pena capitale in tempo di guerra, comminata a seguito di una sentenza per un delitto di natura militare di gravità estrema commesso in tempo di guerra. Ne risulta, invece, implicitamente esclusa la previsione della pena capitale nei codici militari in tempo di pace.
L'azione internazionale dell'Unione europea per la promozione e la protezione dei diritti umani, che si esplica sia nel quadro della politica estera e di sicurezza comune, sia nel complesso delle relazioni esterne, è sempre più attenta e vigile.
In particolare l'Unione europea, in linea con gli obblighi stabiliti dalla comunità internazionale che riconosce e garantisce in sede di convenzioni e di dichiarazioni i diritti fondamentali dell'uomo:
condanna pubblicamente le violazioni dei diritti dell'uomo dovunque esse siano perpetrate;
interviene presso le autorità dei paesi in causa per indurli a far cessare dette violazioni;
adotta provvedimenti atti ad esercitare pressioni sulle autorità dei paesi in questione.
Il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali costituisce, infatti, uno degli obiettivi generali della politica estera e di sicurezza comune. A tal fine, la maggioranza degli accordi stipulati con i paesi terzi riguarda sempre anche il «dialogo politico», concernente lo Stato di diritto, la democratizzazione, i diritti dell'uomo. Questa componente è inserita in tutte le nuove strategie dell'Unione nei confronti dei paesi asiatici, dei paesi mediterranei, dei paesi latino-americani.
In questo contesto l'Unione europea opera da molti anni a favore dell'abolizione della pena capitale, che costituisce una ferma posizione politica approvata da tutti gli Stati membri.
Nella dichiarazione sull'abolizione della pena di morte, allegata al trattato di Amsterdam, si prende atto che dopo la firma del sesto protocollo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1983, la pena di morte è stata abolita nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione e non è stata applicata in nessuno di essi.
La Carta dei diritti fondamentali, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, prevede che nessuno possa essere condannato alla pena di morte, né giustiziato (articolo 2) e che nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti (articolo 19).
Fra i numerosi atti di indirizzo adottati dalle istituzioni comunitarie, appare opportuno ricordare che il 29 giugno 1998, il Consiglio dell'Unione ha adottato, quale parte integrante della sua politica in materia di diritti dell'uomo, «Orientamenti per una politica dell'Unione europea nei confronti dei paesi terzi in materia di pena di morte», ribaditi nell'ultima relazione annuale dell'Unione europea sui diritti dell'uomo presentata il 24 settembre 2001. In particolare, in tali Orientamenti l'Unione europea si prefigge di adoperarsi in vista dell'abolizione universale della pena di morte, di chiedere che, nei paesi in cui vige ancora la pena di morte, la sua applicazione sia progressivamente limitata e insistere affinché le condanne siano comminate ed eseguite nel rispetto di norme minime.
Secondo gli Orientamenti, inoltre, l'Unione europea solleverà la questione dell'abolizione della pena di morte e di una sua moratoria nei consessi multilaterali e incoraggerà gli Stati ad aderire al secondo protocollo facoltativo del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e ad analoghi strumenti regionali volti all'abolizione della pena di morte.
Il problema della pena di morte è stato trattato in contatti bilaterali con una serie di paesi, compresi la Cina e gli Stati Uniti. L'Unione europea ha esposto la sua politica e i governi in questione sono stati invitati a prendere iniziative per l'abolizione della pena di morte. Inoltre, l'Unione è intervenuta in numerosi casi specifici, chiedendo la non applicazione della pena capitale, ad esempio nei casi di condanne comminate a soggetti in giovane età, o la revisione della legislazione.
Nel quadro dell'azione internazionale a favore dell'abolizione della pena di morte, occorre altresì ricordare che l'Unione ha presentato, per il terzo anno consecutivo, un progetto di risoluzione presso la Commissione delle Nazioni Unite per i Diritti Umani sul tema della pena di morte.
La risoluzione è stata adottata il 25 aprile 2001 e, come le precedenti, esorta gli Stati firmatari del Patto Internazionale relativo ai Diritti Civili e Politici a ratificare il già citato Secondo Protocollo Facoltativo. Nella risoluzione si chiede altresì di escludere dalla pena capitale i disabili, i condannati coinvolti in procedimenti ancora pendenti, di restringere comunque il numero di reati sanzionabili con la pena capitale e di disporre una moratoria in vista dell'abolizione totale.
L'8 maggio 2001 la Commissione europea ha adottato una comunicazione relativa al ruolo dell'Unione nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi.
La comunicazione è il primo documento di strategia globale sui diritti umani nell'ambito delle relazioni esterne presentato dalla Commissione dal 1995; con essa non si intende riscrivere la politica di fondo in materia, bensì inserirla nel contesto dell'impostazione strategica generale della Commissione nel campo delle relazioni esterne.
Il documento tiene conto degli sviluppi recenti del quadro giuridico e politico in cui vengono realizzate le attività dell'Unione europea, compresi i Trattati di Amsterdam e Nizza e la Carta dei diritti fondamentali.
La comunicazione individua tre campi nei quali la Commissione può operare più efficacemente:
1) promuovere politiche coerenti a sostegno dei diritti umani e della democratizzazione; si tratta di garantire la coerenza tra le diverse politiche dell'Unione, soprattutto a livello di politica estera e di sicurezza comune, nonché di assicurare la coerenza e la complementarità delle azioni realizzate a livello di Unione europea e di Stati membri;
2) privilegiare i diritti umani e la democratizzazione nelle relazioni tra l'Unione europea e i paesi terzi e adottare un'impostazione più attiva, in particolare sfruttando le opportunità offerte dal dialogo politico, dalle relazioni commerciali e dall'aiuto esterno. La Commissione intende integrare sistematicamente le questioni relative ai diritti umani e alla democratizzazione nel dialogo politico con i paesi terzi e nei suoi programmi di assistenza;
3) adottare un'impostazione più strategica per l'Iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e adeguare i programmi e i progetti in tale settore agli impegni dell'Unione europea nei confronti dei diritti umani e della democrazia.
Un'attenzione particolare deve poi essere dedicata al ruolo del Parlamento europeo che nel corso degli anni ha rivolto costanti appelli (segnatamente con le sue relazioni annuali sui diritti dell'uomo nel mondo, le risoluzioni preparatorie alla Conferenza intergovernativa conclusasi con il Trattato di Amsterdam, nonché diverse audizioni pubbliche in materia di diritti umani e politica estera) per far sì che la tutela dei diritti umani abbia un ruolo centrale nella definizione di una politica estera comune.
In particolare, il Parlamento europeo ha preso posizione contro la pena di morte in più occasioni, sia in relazione a esecuzioni capitali presso altri Stati, sia a favore dell'adozione di una moratoria da parte di tutti quegli Stati che contemplano tale pena. In particolare il Parlamento europeo ha ripetutamente:
chiesto agli Stati membri di non permettere l'estradizione di alcuno per reati passibili di pena di morte verso gli Stati che continuino a prevederla nel loro ordinamento giuridico;
invitato la Commissione e il Consiglio a promuovere l'abolizione della pena di morte nel quadro delle loro relazioni con i paesi terzi, anche in occasione del negoziato per accordi con tali paesi;
chiesto che l'Unione europea prendesse l'iniziativa presso le Nazioni Unite affinché l'Assemblea generale si esprimesse al più presto su una moratoria universale e sull'abolizione della pena di morte;
ricordato che, secondo la dichiarazione allegata al Trattato di Amsterdam sulla pena di morte, nessun paese candidato in cui tale pena è ancora applicabile potrà aderire all'Unione.
Nella risoluzione sulla pena di morte negli Stati Uniti, del 6 luglio 2000 il Parlamento europeo ha reiterato la richiesta di abolizione della pena capitale e di imposizione immediata di una moratoria nei paesi in cui la pena capitale esiste ancora; in una risoluzione del 26 ottobre 2000, sull'attuazione delle linee di bilancio inerenti le campagne a favore di una moratoria sull'esecuzione della pena capitale, il Parlamento europeo ha inoltre ribadito che l'abolizione della pena capitale rappresenta una conquista etica dell'Unione europea e ha invitato la Commissione a sostenere qualsiasi iniziativa che sia in grado di contribuire all'abolizione della pena capitale o alla promozione di una moratoria universale della stessa, chiedendole di considerare queste ultime un fattore determinante nelle relazioni tra l'Unione europea e i paesi terzi.
Il 5 luglio 2001, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sui diritti dell'uomo nel mondo nel 2000 e la politica dell'Unione europea sui diritti dell'uomo nella quale, relativamente alle problematiche connesse alla pena capitale:
approva gli orientamenti della politica comunitaria sulla pena di morte nei confronti dei paesi terzi;
ribadisce che la pena capitale imposta ai minori di 18 anni e ai ritardati mentali contravviene al patto internazionale sui diritti civili e politici nonché al diritto internazionale consuetudinario; chiede a tutti gli Stati di procedere ad una moratoria di tutte le esecuzioni al fine di abolire completamente la pena di morte;
ribadisce fermamente la richiesta rivolta a Stati Uniti, Cina, Arabia Saudita, Congo, Iran e ad altri Stati di porre fine immediatamente a tutte le esecuzioni.
Nella stessa data, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla pena di morte e l'introduzione di una giornata europea contro la pena capitale. Richiamandosi alle conclusioni del primo congresso mondiale contro la pena di morte, gli eurodeputati condannarono l'applicazione della pena capitale ancora vigente in 87 paesi; chiesero alla Commissione di ritenere la pena capitale e la moratoria universale delle condanne come elementi essenziali delle relazioni tra l'Unione europea e i Paesi terzi; proposero l'istituzione di una Giornata europea contro la pena di morte.
Nell'ambito delle iniziative avviate dall'Unione europea a seguito degli attentati dell'11 settembre, il 19 settembre 2001 la Commissione ha presentato due proposte di decisione: una relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (COM(2001)522) ed una relativa alla lotta contro il terrorismo (COM(2001)521). In particolare, la prima proposta mira a sostituire i procedimenti tradizionali di estradizione con un sistema di consegna tra le autorità giudiziarie basato sul mandato di cattura europeo. Recependo uno degli emendamenti approvati dal Parlamento europeo in prima lettura, nella proposta è stato inserito, tra i considerando, il divieto di estradare la persona ricercata verso un Paese terzo qualora sussista il rischio che essa venga condannata alla pena di morte.
La lotta al terrorismo ha figurato tra le priorità della Presidenza spagnola, che al riguardo, tra l'altro, ha inteso rafforzare la cooperazione giudiziaria con gli Stati Uniti attraverso la stipulazione di uno specifico accordo. Il Parlamento europeo si è espresso in proposito con una risoluzione, approvata il 13 novembre 2001, nella quale si chiede che la pena di morte venga completamente abolita negli Stati Uniti e si rileva che l'estradizione di una persona ricercata dovrebbe essere subordinata alla garanzia che non sia applicata nei suoi confronti la pena capitale.
Nel corso del Consiglio giustizia e affari interni del 28 febbraio 2002, i ministri degli Stati membri hanno stabilito di attribuire alla Presidenza spagnola, entro il 25 aprile 2002, il mandato per negoziare l'accordo di cooperazione giudiziaria con gli Stati Uniti. Il tema delle garanzie rispetto alla pena di morte rimane uno degli aspetti più delicati dell'intero negoziato.
Oltre alle iniziative dell'Unione europea, deve essere ricordata l'attività del Consiglio d'Europa. Il principale strumento internazionale elaborato dal Consiglio d'Europa nell'ambito della campagna a favore dell'abolizione della pena di morte è costituito dal Protocollo n. 6 alla Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali relativo all'abolizione della pena di morte in tempo di pace. Il Protocollo, adottato nel 1983 ed entrato in vigore nel 1985, è stato ratificato da 39 Stati membri (l'Italia ha ratificato il Protocollo n. 6 con la legge n. 8 del 1989). Armenia, Azerbaijan e Russia hanno, per ora, solo firmato il Protocollo, ma si prevede una ratifica a breve termine. L'unico paese a non aver firmato il Protocollo è la Turchia, che tuttavia osserva la moratoria delle esecuzioni da 17 anni.
Il Protocollo n. 6 introduce, all'articolo 1, il principio dell'abolizione della pena di morte, imponendo così agli Stati firmatari di cancellare la pena capitale dalla propria legislazione. Il diritto all'abolizione della pena di morte viene definito, sempre all'articolo 1, un diritto soggettivo dell'individuo.
Anche l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha svolto un ruolo di primo piano, approvando alcuni significativi documenti contro la pena di morte.
Tra le prese di posizioni più rilevanti dell'Assemblea si ricorda la Raccomandazione 1246 (1994) sull'abolizione della pena capitale, in cui si afferma che «la pena di morte non può avere un posto legittimo nel sistema penale delle società civili e la sua applicazione può equipararsi alla tortura ed ai trattamenti inumani e degradanti, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo». L'articolo 6 della Raccomandazione contiene una serie di proposte rivolte al Comitato dei Ministri, tra cui l'invito a predisporre un Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo che abolisca la pena di morte sia in tempo di pace che in tempo di guerra, con l'esplicito obbligo per gli Stati firmatari a non reinserire questa pena nella legislazione nazionale.
Un fondamentale progresso è stato realizzato con la Risoluzione 1044 (1994) con cui l'Assemblea parlamentare ha reso l'immediata moratoria delle esecuzioni e l'abolizione della pena di morte condizioni preliminari per aderire al Consiglio d'Europa. Quest'obbligo è stato nuovamente riaffermato nella Risoluzione 1097 (1996) dove, peraltro, l'Assemblea ribadisce il proprio impegno ad assistere i paesi che desiderino abolire la pena capitale. Uno specifico appello è rivolto ai Parlamenti dei paesi retenzionisti affinché aboliscano la pena capitale entro la fine del millennio.
La proposta di un coinvolgimento diretto delle istituzioni del Consiglio d'Europa nella campagna contro la pena di morte è alla base della Raccomandazione 1302 (1996). In questo documento l'Assemblea raccomanda al Consiglio di sostenere finanziariamente e dal punto di vista logistico le campagne nazionali di informazione sull'abolizione della pena di morte; di organizzare conferenze internazionali su questa tematica e di considerare l'approccio verso l'abolizione della pena capitale dei paesi che richiedano l'adesione quale elemento per stabilire l'ammissione.
Nella Risoluzione 1187 (1999) su «L'Europa, un continente esente dalla pena di morte», l'Assemblea del Consiglio d'Europa, nel confermare quanto già affermato in altri suoi documenti, ribadisce il principio per cui la pena di morte deve considerarsi una pena inumana e degradante, nonché una violazione del più fondamentale dei diritti dell'uomo, ossia il diritto alla vita. L'Assemblea conferma, inoltre, il proprio impegno ad assistere i paesi desiderosi di eliminare la pena di morte dal proprio ordinamento, con campagne di informazione e l'organizzazione di seminari di sensibilizzazione.
Il 25 giugno 2001 l'Assemblea del Consiglio d'Europa ha approvato la risoluzione 1253 (2001) su «L'abolizione della pena di morte nei paesi osservatori del Consiglio d'Europa». Ai sensi della Risoluzione statutaria (93)26, «gli Stati desiderosi di ottenere lo status di osservatori presso il Consiglio d'Europa, sono tenuti ad accettare i principi di democrazia e di preminenza del diritto e il principio per cui tutte le persone poste sotto la sua giurisdizione devono poter godere dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali». Questa norma risulterebbe dunque violata nel caso di applicazione della pena di morte. Tra i paesi che hanno lo status di osservatori presso il Consiglio d'Europa, ossia il Canada (dal 1996), il Giappone (dal 1996), il Messico (dal 1999) e gli Stati Uniti (dal 1996), i soli due paesi che hanno conservato la pena di morte nel proprio ordinamento e non hanno attuato una moratoria delle esecuzioni sono il Giappone e gli Stati Uniti.
L'invito, più volte ribadito negli anni, ai due paesi ad introdurre una moratoria delle esecuzioni e ad adottare le necessarie disposizioni per abolire la pena di morte, nonché a migliorare le condizioni di detenzione nel «braccio della morte», non pare aver avuto esito o indotto iniziative significative. Al punto che l'Assemblea ha poi stabilito - allo scopo di evitare analoghi casi in futuro - che lo status di osservatore venga concesso solo a quei paesi che rispettino strettamente la moratoria delle esecuzioni o abbiano già abolito la pena di morte nel proprio ordinamento.
Il Consiglio d'Europa è stato promotore, insieme al Parlamento europeo, della riunione solenne dei Presidenti dei Parlamenti a favore dell'abolizione della pena di morte.
Il Presidente dell'Assemblée Nationale, d'intesa con la Presidente del Parlamento europeo e con il Presidente dell'Assemblea
parlamentare del Consiglio d'Europa, ha preso l'iniziativa di promuovere una riunione dei Presidenti dei Parlamenti di tutto il mondo che intendano aderire alla campagna per l'abolizione della pena di morte. Hanno accordato il loro patrocinio il Presidente della Camera dei deputati italiana e il Presidente del Bundestag, nonché i Presidenti dei Parlamenti austriaco, belga e portoghese.
La riunione dei Presidenti si è svolta a Strasburgo il 22 giugno 2001, presso il Parlamento europeo, sotto la presidenza della Presidente N. Fontaine e del Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Lord Russell Johnston. Sono stati invitati tutti i Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea nonché un gruppo di Presidenti rappresentativo delle diverse aree geografiche, selezionato sulla base del criterio della recente abolizione della pena di morte.
Oltre ai Presidenti, sono intervenuti nel corso della seduta alcuni «grandi testimoni», ed in particolare Mahmoud Ben Romdhane di Amnesty International, Sidiki Kaba della Federazione per i Diritti dell'Uomo, Mario Marazziti della Comunità di Sant'Egidio e Michel Taube di Ensemble contre la peine de mort, Associazione promotrice del Congresso mondiale contro la pena di morte.
Al termine della riunione, i Presidenti dei Parlamenti hanno sottoscritto un Appello solenne a tutti gli Stati affinché dichiarassero, senza indugio e dovunque nel mondo, una moratoria delle esecuzioni dei condannati a morte e prendessero iniziative volte ad abolire la pena di morte dalla loro legislazione interna.
Il Parlamento italiano è stato rappresentato dall'allora Presidente della Camera dei deputati, on. Pier Ferdinando Casini.
Uno fra i più significativi contributi del Consiglio d'Europa è rappresentato dall'approvazione del Protocollo n. 13 allegato alla Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e gli strumenti di indirizzo adottati.
Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha trasmesso il 21 novembre 2001 all'Assemblea Parlamentare, che ha espresso parere favorevole nella sessione 2002 del 21-25 gennaio 2002, il testo del progetto di Protocollo n. 13 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per ottenere il previsto parere.
Nel testo del Protocollo n. 13 si propone l'abolizione totale e indiscriminata della pena di morte, escludendo, in via di principio, anche tutti quei casi per cui tale pena poteva essere ancora prevista, casi che sono contemplati nel Protocollo n. 6 alla Convenzione.
In particolare il progetto di Protocollo prevede, fra l'altro, che:
la pena di morte è abolita. Nessuno può esservi condannato né possono essere eseguite esecuzioni capitali;
non sono autorizzate deroghe ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione (che le prevede in caso di guerra o di pericolo per la vita pubblica);
non sono ammesse riserve ai sensi dell'articolo 57 della Convenzione.
Il Comitato dei ministri ha, dunque, adottato definitivamente il Protocollo il 21 febbraio del 2002. Il Protocollo, a partire dal 3 maggio 2002, è stato aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa.
Anche al fine di poter procedere ad una ratifica di tale Protocollo era e rimane necessario modificare l'articolo 27 della Costituzione, rendendo impossibile, attraverso la legislazione di rango primario, la reintroduzione della pena capitale nel nostro ordinamento.
Nella precedente legislatura questo testo ebbe, nella stesura della relazione, la preziosa collaborazione del servizio Studi della Camera dei deputati e, nel confronto parlamentare, l'approvazione quasi unanime dei deputati, che, senza distinzione di schieramento politico, convennero sulla opportunità di questa modifica costituzionale, all'insegna della più alta tradizione della civiltà giuridica italiana.
proposta di legge costituzionale ¾¾¾
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Art. 1.
1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione le parole: «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono soppresse.
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N. 523
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE |
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d'iniziativa dei deputati D'ELIA, VILLETTI, TURCI, BONINO, BOSELLI, ANTINUCCI, BELTRANDI, BUEMI, BUGLIO, CAPEZZONE, CREMA, DI GIOIA, MANCINI, ANGELO PIAZZA, PORETTI, SCHIETROMA, TURCO, SATTA, D'ANTONA, LEOLUCA ORLANDO, PEDRINI, SQUEGLIA, PINOTTI, GRASSI, TOLOTTI, SAMPERI, LONGHI, BENVENUTO, COLUCCI, CHIAROMONTE, ATTILI, MUSI, GIACHETTI, GRILLINI, FORLANI, CORDONI, FASCIANI, BANDOLI, PIRO, BUCCHINO, DE BRASI, DATO, CRISCI, DUILIO, RUGGERI, BURTONE, CIALENTE, VENIER, FRANCI, MELLANO, BARATELLA, CANCRINI, LARATTA, SASSO, SERVODIO ¾ |
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Modifica
all'articolo 27 della Costituzione concernente |
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Presentata l'8 maggio 2006
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Onorevoli Colleghi! - Questa proposta di legge di modifica costituzionale è volta a cancellare l'ultimo retaggio della pena di morte ancora presente nella legislazione italiana e, con esso, la possibilità, sia pure teorica, di una sua reintroduzione.
Il testo vigente dell'articolo 27 della Costituzione recita, infatti, al quarto comma: «Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra». Di questo comma si propone la modifica, che va nel senso della eliminazione del riferimento alle ipotesi di pena capitale previste dalle leggi militari di guerra.
È una riforma che attende di essere compiuta fin dal 1994, quando con l'approvazione della legge 13 ottobre 1994, n. 589, sono state abolite le ipotesi di pena di morte previste nel codice penale militare di guerra.
Con l'abolizione dai codici militari, l'Italia non ha solo compiuto il passo decisivo dell'abolizione completa e definitiva della pena di morte al proprio interno, ha anche iniziato un percorso che l'ha portata a essere il Paese che più spesso ha preso posizione a livello internazionale contro la pena di morte e che più spesso è intervenuto nei confronti di Paesi che ancora la prevedono per fermare le esecuzioni capitali.
Il nostro Paese, su impulso dell'associazione «Nessuno tocchi Caino» e del Partito radicale transnazionale e con una convergenza straordinaria, su questo tema, di Governo e opposizione, ha avuto il merito di muovere le acque a livello internazionale, incontrando nella sua lotta contro la pena di morte e a favore di una moratoria universale delle esecuzioni capitali il crescente sostegno di Paesi di tutti i continenti.
Nel 1994, una risoluzione per la moratoria fu presentata per la prima volta all'Assemblea generale dell'ONU dal primo Governo Berlusconi. Tale risoluzione fu battuta per soli otto voti. Ma nel 1997, su iniziativa del Governo Prodi, la Commissione dell'ONU per i diritti umani ha approvato a maggioranza assoluta una risoluzione che chiede «una moratoria delle esecuzioni capitali, in vista della completa abolizione della pena di morte». Per la prima volta un organismo delle Nazioni Unite ha ritenuto la pena di morte una questione attinente ai diritti umani e ha considerato la sua abolizione «un rafforzamento della dignità umana e un progresso dei diritti umani fondamentali».
Da allora, ogni anno, la risoluzione viene regolarmente approvata dalla Commissione di Ginevra, ed è grazie a questo se la situazione della pena di morte nel mondo è oggi radicalmente cambiata. Nel 1994 i Paesi membri dell'ONU in cui era prevista la pena di morte erano 97, oggi sono 55, 42 in meno. C'è un nesso diretto tra le iniziative italiane del 1994 e del 1997 e le abolizioni, moratorie legali e di fatto che sono intervenute da allora ad oggi. Non è stato l'esito naturale di un'evoluzione storica, ma l'effetto diretto di una campagna politica, promossa in particolare dall'associazione «Nessuno tocchi Caino», per cercare di tradurre in tempi politici i tempi storici dell'abolizione, subito fatta propria dal Parlamento e dal Governo italiano e sostenuta poi da molti Paesi in diversi continenti. Abolizioni e moratorie ovunque nel mondo hanno potuto salvare dal patibolo migliaia di persone.
In questi anni, l'Italia ha proiettato la sua posizione abolizionista sulla pena di morte anche nei confronti dei singoli Paesi che la mantengono. Con una storica sentenza, il 25 giugno 1996, la Corte costituzionale ha negato l'estradizione negli Stati Uniti di Pietro Venezia, cittadino italiano reo confesso di un omicidio compiuto in Florida. Nel rifiutare la richiesta degli Stati Uniti, l'Italia ha posto anche una rigida riserva a estradare in ogni caso verso Paesi mantenitori, anche in presenza di garanzie di non applicazione o esecuzione, della pena di morte, chiunque risieda o viva sul territorio italiano. Un Paese che ha abolito totalmente la pena di morte non può cooperare - ha stabilito la Corte - alla sua applicazione ovunque nel mondo, consegnando persone, cittadini italiani o stranieri che siano, nelle mani di chi la pratica. Da allora, sono stati riscritti tutti i trattati bilaterali di cooperazione giudiziaria del nostro Paese e lo stesso codice di procedura penale; persone a rischio di pena capitale non sono state consegnate ai Paesi di origine, tra cui la Cina; altri Stati europei hanno seguito l'esempio dell'Italia, un Paese ormai riconosciuto a livello internazionale come quello che vuole abolire la pena di morte nel mondo.
In questo caso, l'Italia ha mostrato al mondo forza e autorevolezza. Ma perché essa guadagni maggiore coerenza interna e rispetto internazionale mancano ancora due passaggi: l'abolizione della pena di morte dalla Costituzione e la presentazione e approvazione all'Assemblea generale delle Nazioni Unite di una risoluzione per una moratoria universale delle esecuzioni capitali.
Il compimento del primo passaggio è atteso ormai da molto tempo. Progetti di legge volti ad eliminare dalla nostra Costituzione le ultime vestigia di un passato che non ha alcun futuro nella coscienza civile e politica del nostro Paese, la previsione della pena di morte nei casi previsti dalle leggi militari di guerra, sono stati riproposti nelle ultime tre legislature da vari gruppi politici. Il Parlamento non ha mai trovato il tempo di approvarli. Nella scorsa legislatura, addirittura, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati nel 2002, la legge di modifica costituzionale è stata ferma al Senato della Repubblica per i restanti tre anni di lavori parlamentari.
È giunto il tempo di cancellare questa macchia anacronistica ancora presente nella nostra legge fondamentale.
È maturo anche il tempo per portare a compimento il secondo passaggio della iniziativa italiana contro la pena di morte: la moratoria universale delle esecuzioni capitali.
L'iniziativa dell'associazione «Nessuno tocchi Caino» volta a presentare la risoluzione per la moratoria delle esecuzioni capitali all'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2003, affidata alla Presidenza italiana dell'Unione europea, non ha avuto alcun esito. L'Italia che, nel 1994, è stata la prima a portare all'attenzione dell'Assemblea generale la proposta di moratoria per poi, nel 1999, consegnare il testimone all'Unione europea, nella speranza di dare così maggior forza alla battaglia per la moratoria, ha tutti i titoli per riassumerla a fronte dei dubbi, delle divisioni e delle contrarietà che attualmente si registrano in Europa.
Una decisione a favore della moratoria da parte dell'organismo maggiormente rappresentativo della comunità internazionale, seppure presa a maggioranza, avrebbe l'indiscutibile effetto di consolidare l'opinione mondiale circa la necessità di mettere al bando le esecuzioni capitali, contribuendo così allo sviluppo dell'intero sistema dei diritti umani.
Grazie alla moratoria ONU - e in attesa dell'abolizione mondiale e totale - migliaia di condannati a morte potrebbero essere risparmiati: non solo quelli di cui tutti sanno e si preoccupano, i detenuti nei «bracci della morte» americani, ma anche gli innominati e i dimenticati della pena di morte, i detenuti nei bracci della morte cinesi, iraniani, sauditi, vietnamiti e di tutti gli altri regimi autoritari, che muoiono ammazzati nel silenzio e nell'indifferenza generali.
proposta di legge costituzionale ¾¾¾
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Art. 1.
1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione, le parole: «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono soppresse.
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N. 1175
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CAMERA DEI DEPUTATI ______________________________ |
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE |
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d’iniziativa dei deputati MASCIA, FRIAS, FRANCO RUSSO, ACERBO, BURGIO, CANNAVÒ, CARDANO, CARUSO, COGODI, DE CRISTOFARO, DE SIMONE, DEIANA, DIOGUARDI, DURANTI, FALOMI, DANIELE FARINA, FERRARA, FOLENA, FORGIONE, GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA, IACOMINO, KHALIL, LOCATELLI, LOMBARDI, MANTOVANI, MUNGO, OLIVIERI, PEGOLO, PERUGIA, PROVERA, ANDREA RICCI, MARIO RICCI, ROCCHI, SINISCALCHI, SMERIGLIO, SPERANDIO, ZIPPONI ¾ |
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Modifica all'articolo 27 della
Costituzione |
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Presentata il 22 giugno 2006
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Onorevoli colleghi! - Considerazioni di ordine etico, giuridico e pratico portano a ritenere, in uno Stato democratico, inammissibile la pena capitale.
L'Italia, terra natale di Cesare Beccaria e uno dei primi Paesi al mondo ad abolire la pena di morte (cancellata dai nostri codici nel 1890, se si eccettua la parentesi fascista), può rivendicare con orgoglio il fatto di essere in prima fila a livello internazionale nella battaglia per l'abolizione di tale pena.
Nessun ordinamento giuridico e nessun crimine, neanche il più efferato, può giustificare il fatto che lo Stato metta a morte un essere umano, dimostrando in tale modo di parlare lo stesso linguaggio dei criminali che ha condannato.
«Assassinio e punizione capitale - ammoniva George Bernard Shaw - non sono opposti che si cancellano a vicenda, ma simili che generano la loro natura».
L'attuale formulazione dell'articolo 27 della nostra Costituzione, però, presenta un'antinomia: da un lato, si proclama il principio della finalità rieducativa e dell'umanità della pena; e dall'altro si consente, seppure in ipotesi residuali ed eccezionali, quali quelle previste dalle leggi militari di guerra, il ricorso alla pena capitale.
Sebbene tali ipotesi siano già state eliminate sul piano della normazione ordinaria con la legge n. 589 del 1994 recante «Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra», al fatto che nel testo costituzionale permanga il riferimento ad ipotesi che giustificano il ricorso alla pena di morte è necessario porre rimedio al più presto.
La presente proposta di legge costituzionale è tesa ad eliminare in maniera definitiva e irreversibile la pena capitale dal nostro ordinamento costituzionale.
Analoga proposta di legge costituzionale fu anche presentata nella scorsa legislatura (atto Camera n. 2110), firmata dall'onorevole Pisapia, la quale, abbinata ad altre proposte di legge costituzionale analoghe, fu approvata in un testo unificato nel giugno 2002, ma purtroppo l'iter di approvazione non venne concluso prima della fine della legislatura.
La modifica all'articolo 27 della nostra Costituzione costituisce un ulteriore passo del percorso che pone il nostro Paese in prima fila nella lotta contro la pena capitale nel mondo e che collocherebbe l'Italia fra le nazioni che hanno deciso di rinunziare a ricorrere, in qualsiasi circostanza, all'uccisione legale di un essere umano.
Il raggiungimento di tale obiettivo sarà, inoltre, di estrema importanza per la battaglia che già da tempo il nostro Paese sta conducendo per l'abolizione della pena di morte in tutto il mondo.
Si tratta di una battaglia che, con l'ingresso dell'Italia nel novero di quelli che le organizzazioni per i diritti umani definiscono Stati «totalmente abolizionisti», potrà proseguire con maggiore forza, affinchè siano effettivamente garantiti, in tutto il mondo, quei diritti fondamentali della persona, primo fra tutti il diritto alla vita, che consideriamo un patrimonio irrinunciabile dell'umanità.
Basti ricordare l'apporto che, in occasione dell'istituzione della Corte penale internazionale per i crimini contro l'umanità, ha dato il nostro Paese, battendosi con successo per l'istituzione di un giudice internazionale, precostituito per legge, che giudicasse i crimini contro l'umanità e, in particolare, per eliminare la pena capitale tra le pene previste anche per reati di tale gravità.
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ¾¾¾
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Art. 1.
1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione le parole: «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono soppresse.
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N. 1231
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CAMERA DEI DEPUTATI ______________________________ |
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE |
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d’iniziativa del deputato PISCITELLO ¾ |
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Modifica all'articolo 27 della
Costituzione concernente |
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Presentata il 28 giugno 2006
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Onorevoli Colleghi! - La battaglia per la soppressione della pena di morte nel mondo è ben lungi dall'essere vinta, nonostante nel corso dell'ultimo decennio siano aumentati i Paesi abolizionisti. Conforta in tale senso la recente decisione del Presidente delle Filippine, Arroyo, di firmare, dopo il rientro dal suo viaggio in Vaticano, una legge che abolisce la pena di morte.
Secondo gli ultimi dati forniti da Amnesty International e confortati dall'associazione «Nessuno tocchi Caino», 86 Paesi hanno abolito la pena di morte per ogni reato; 11 Paesi l'hanno abolita salvo che per reati eccezionali, quali quelli commessi in tempo di guerra; 25 Paesi sono abolizionisti de facto poiché non vi si registrano esecuzioni da almeno dieci anni oppure perché hanno assunto un impegno a livello internazionale a non eseguire condanne a morte.
In totale 122 Paesi hanno abolito la pena di morte nella legge o nella pratica; 74 Paesi mantengono in vigore la pena capitale, ma il numero di quelli dove le condanne a morte sono eseguite è molto più basso. Sono, infine, 86 i Paesi totalmente abolizionisti, che hanno cioè abolito la pena di morte per tutti i reati.
Dal 1990 sono più di 40 i Paesi che hanno abolito la pena di morte per tutti i crimini. D'altra parte, non va dimenticato che nel 2005 sono state eseguite almeno 2.148 condanne a morte in 22 Paesi, a fronte di almeno 5.186 condanne a morte emesse in 51 Paesi e che in alcuni Paesi proseguono le esecuzioni capitali persino di soggetti minorenni.
Anche il Presidente del Consiglio dei ministri, Prodi, in una delle sue prime dichiarazioni davanti al Parlamento, ha sottolineato la necessità di riprendere l'iniziativa italiana riguardo alla moratoria internazionale delle esecuzioni capitali, definita come «uno dei punti fermi della nostra cultura e della nostra civiltà». È una dichiarazione importante quella del premier, tenendo conto che negli ultimi anni, in particolare nel 1999 e nel 2003, l'Italia si era allineata alla tiepida posizione dell'Unione europea, contraria in blocco alla pena di morte, ma dubbiosa sull'opportunità di presentare la proposta di moratoria per non alienarsi Paesi importanti, in particolare gli Stati Uniti e la Cina. Rispetto alla grande iniziativa intrapresa in sede ONU nel 1994, che fallì al momento del voto nell'Assemblea generale, il 2006 potrà essere un anno decisivo per i «sì» alla moratoria (che dovrebbero contare tra i 100 e i 105 Paesi favorevoli, mentre i Paesi contrari sarebbero circa 60 e circa 30 i Paesi che si asterranno). Un momento importante di questa battaglia sarà certamente il prossimo appuntamento dell'ONU, previsto per la fine di novembre 2006, a un mese dall'elezione dei membri del Consiglio di sicurezza.
La proposta di legge presentata intende sopprimere l'ultimo riferimento alla pena di morte ancora esistente nel nostro ordinamento giuridico: quello contenuto nel quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione, che ne prevede la possibilità di utilizzo nelle leggi militari di guerra. Con il codice penale Zanardelli, del 1889, l'Italia è stato uno dei primi Paesi al mondo ad escludere dal proprio codice penale la pena di morte. Reintrodotta durante il regime fascista, tale pena fu definitivamente abolita, almeno in tempo di pace, dalla Costituzione, cioè dal 1o gennaio 1948. Da allora bisogna arrivare alla XI legislatura e alla proposta di legge Piscitello, che nel 1993 raccoglie come firmatari la maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, per vedere avviare l'iter di abolizione di ogni ipotesi di pena di morte nel codice penale militare di guerra. La proposta di legge venne approvata alla Camera dei deputati e rimase ferma al Senato della Repubblica a causa della fine anticipata della legislatura.
Nella XII legislatura fu poi approvato definitivamente lo stesso testo, con la legge 13 ottobre 1994, n. 589.
La citata legge aveva una formulazione generica proprio per evitare il rischio di lasciar sussistere in qualunque forma la pena di morte nel nostro ordinamento. Non si trattava di un rischio meramente teorico: agli inizi degli anni '90, con l'avvio della partecipazione dell'Italia ad operazioni militari di carattere internazionale, ci si sarebbe potuti trovare di fronte alla possibilità che si applicasse il codice penale militare di guerra non per uno stato di guerra nel senso tradizionale dell'espressione, ma per la partecipazione ad operazioni di polizia internazionale. Nel 1991 fu dunque necessaria l'adozione, da parte del Governo di allora, di un decreto-legge per escludere l'applicabilità del codice penale militare di guerra a quella operazione internazionale cui l'Italia partecipò; altrimenti tale applicazione sarebbe stata automatica.
Successivamente, con la sentenza n. 223 del 1996, la Corte costituzionale ha sancito l'illegittimità costituzionale dei trattati firmati dall'Italia ove questi consentano l'estradizione di cittadini, come di stranieri, verso Paesi che applicano la pena di morte.
L'urgenza di una legislazione completamente abolizionista era cresciuta nel Parlamento già a partire dalla X legislatura, con l'intento di abrogare qualunque pur astratta ipotesi di pena di morte, anche in caso di guerra, nel nostro Paese. Successivamente, l'iniziativa politica nelle ultime due legislature ha portato all'approvazione quasi unanime alla Camera dei deputati di testi di modifica costituzionale, conformi agli obblighi stabiliti dalle convenzioni internazionali per il riconoscimento e la garanzia dei diritti fondamentali dell'uomo, senza che però si riuscisse a concludere l'iter legislativo.
L'Italia è inserita nella lista stilata dall'associazione Amnesty International relativamente ai Paesi che hanno abolito la pena di morte con riferimento a tutti i crimini. Tuttavia, il nostro Paese ancora oggi non è inserito nella lista dei Paesi totalmente abolizionisti in quanto, in astratto, una legge ordinaria, con una maggioranza semplice del Parlamento, potrebbe reintrodurre la pena di morte all'interno del codice penale militare di guerra o di altre leggi militari di guerra, proprio in conformità al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione.
La presente proposta di legge costituzionale, modificando il citato quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione, mira a cancellare un relitto ordinamentale, eliminando in modo definitivo e irreversibile dal nostro sistema giuridico la pena capitale. Procedere al compimento di questo percorso può costituire un passo in avanti importantissimo per l'affermazione di valori di civiltà giuridica in Italia; un atto dovuto, anche per la tradizione storica del nostro Paese, che per primo ha fornito gli elementi razionali contro la pena di morte, grazie all'opera di Cesare Beccaria. L'Italia, anche con questo provvedimento, dimostrerebbe di essere, come lo è da secoli, in prima linea nella battaglia per l'eliminazione della pena capitale, in tutte le sue forme, in tutto il mondo.
proposta di legge costituzionale ¾¾¾
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Art. 1.
1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione, le parole: «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono soppresse.
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I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del
Consiglio e interni)
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Resoconto di giovedì 20 luglio 2006
SEDE REFERENTE
Giovedì 20 luglio 2006. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il viceministro per l'interno Marco Minniti.
La seduta comincia alle 10.
Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte.
C. 193 cost. Boato e C. 523 cost. D'Elia.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Marco BOATO (Verdi), relatore, prende atto con favore della tempestività con cui si è proceduto alla calendarizzazione dei provvedimenti in esame. Dopo aver ricordato che essi riprendono proposte di legge costituzionale presentate nelle precedenti legislature, chiarisce che sono volti ad espungere dalla Carta costituzionale l'unica previsione di possibile ricorso alla pena di morte che ancora residua nell'ordinamento italiano, contenuta nell'articolo 27, quarto comma, della Costituzione, il quale, come è noto, ammette una possibile eccezione alla generale esclusione della pena di morte. Rileva che le proposte di legge costituzionale in esame, di identico contenuto e sottoscritte da deputati appartenenti a una pluralità di gruppi, sono nei contenuti identiche a quelle presentate nella precedente legislatura e approvate, in testo unificato, in prima lettura dalla Camera dei deputati.
Rileva innanzitutto come la civiltà giuridica italiana, già dalla fine del XIX secolo, riprendendo l'insegnamento di Cesare Beccaria, abbia negato il diritto dello Stato a condannare i cittadini alla pena capitale; coerentemente con questa impostazione, il primo codice penale dell'Italia unitaria, adottato nel 1889 sotto il Governo Zanardelli, fra i primi in Europa, non contemplava la pena di morte tra le pene comminabili. Ricorda poi che la pena di morte fu successivamente reintrodotta nell'ordinamento, negli anni venti del secolo scorso, e la sua reintroduzione fu confermata nel Codice penale del 1930 per i delitti contro la personalità dello Stato e per i più gravi delitti comuni; essa, tuttavia, fu poi nuovamente soppressa dal decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 244 e, dopo un temporaneo ripristino, come misura eccezionale e temporanea contro le più gravi forme di delinquenza, ad opera del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945 n. 234, fu infine definitivamente abolita proprio dall'articolo 27, quarto comma, della Costituzione che, però, come ricordato ne prevede la comminazione per i casi previsti dalle leggi militari di guerra.
Osserva poi che della eccezione al principio generale del rifiuto della pena di morte non ci si è mai avvalsi, in quanto nessuna condanna alla pena di morte è stata eseguita dopo l'entrata in vigore della Costituzione, risalendo l'ultima esecuzione al 4 marzo 1947. Ricorda poi che, in attuazione del dettato costituzionale, venne emanato il decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 21, che dispose l'abolizione della pena di morte prevista da leggi speciali diversa da quelle di militare e di guerra, compreso il codice penale militare di pace; più di recente, la legge 13 ottobre 1944, n. 589, ha disposto l'abolizione della pena di morte anche dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra e la sostituzione con la pena massima prevista dal codice penale. Ricorda poi che, come si evidenzia dalla lettura dei lavori parlamentari su tale legge, il legislatore ha voluto introdurre una formula ampia e irreversibile di abolizione della pena di morte dall'ordinamento italiano. Ripercorre quindi i tentativi di modificare l'articolo 27 della Costituzione già portati avanti senza successo nel corso della XIII e XIV legislatura. In particolare, ricorda come il 14 aprile 1999 l'Assemblea della Camera avesse approvato in prima deliberazione una proposta di legge costituzionale in materia, senza che tuttavia l'iter venisse successivamente ripreso al Senato; al riguardo, ricorda come, nella relazione per l'Assemblea il relatore Maccanico avesse affermato che quell'intervento costituiva «il punto di partenza di un comune percorso culturale e politico, che appare doveroso per i parlamentari di un paese democratico fondato sui diritti dell'uomo». Ricorda poi come anche nella scorsa legislatura, il 4 giugno 2002, la Camera dei deputati abbia approvato in prima deliberazione, con un'amplissima maggioranza, il testo unificato di cinque proposte di legge costituzionale, sottoscritte di esponenti di tutti i gruppi politici, nelle quali si prevedeva proprio la soppressione dell'eccezione contemplata dal quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione; il testo approvato dalla Camera riprendeva quello già ricordato, approvato dallo stesso ramo del Parlamento, in prima deliberazione, nel corso della XIII legislatura. Ricorda inoltre che il testo approvato dalla Camera è stato successivamente trasmesso al Senato della Repubblica e che la Commissione Affari costituzionali del Senato ne ha concluso l'esame in sede referente il 18 dicembre 2002, senza apportare modificazioni al testo; dopo un rinvio in Commissione, l'esame si è nuovamente concluso il 2 luglio 2003, con l'approvazione di un nuovo mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo approvato dalla Camera, senza che tuttavia l'Assemblea del Senato riuscisse ad avviare la discussione sul provvedimento entro la fine della legislatura. Osserva poi che la relazione alla proposta di legge C. 523 ripercorre in modo puntuale le iniziative assunte a livello internazionale per l'abolizione della pena di morte, in particolare su impulso dell'associazione «Nessuno tocchi Caino» e del Partito radicale transnazionale, registrando una straordinaria convergenza di maggioranza ed opposizione in Italia. A tale riguardo, ricorda che, nel 1994, una risoluzione per la moratoria fu presentata per la prima volta all'Assemblea generale dell'ONU dal primo Governo Berlusconi; tale risoluzione fu battuta per soli otto voti, ma nel 1997, su iniziativa del Governo Prodi, la Commissione dell'ONU per i diritti umani ha approvato a maggioranza assoluta una risoluzione che chiede una moratoria delle esecuzioni capitali, in vista dalla completa abolizione della pena di morte: per la prima volta un organismo delle Nazioni Unite ha ritenuto la pena di morte una questione attinente ai diritti umani e ha considerato la sua abolizione «un rafforzamento della dignità umana e un progresso dei diritti umani fondamentali». Ricorda quindi la forte riduzione del numero di Paesi membri dell'ONU in cui è ammesso il ricorso alla pena di morte, passati dai 97 del 1994 ai 55 di oggi: tale evoluzione è stata merito, tra l'altro, della campagna politica condotta dall'associazione «Nessuno tocchi Caino» e, a questo proposito, ricorda che domani avrà luogo la presentazione dell'annuale rapporto sull'applicazione della pena di morte curato da questa associazione. Fa quindi rinvio alla relazione alla propria proposta di legge costituzionale C. 193, che pure ripercorre le principali vicende internazionali relative alla progressiva abrogazione della pena di morte. Ricorda innanzitutto le numerose iniziative assunte dall'Unione europea ed in particolare la dichiarazione sull'abolizione della pena di morte, allegata al Trattato di Amsterdam, e la Carta dei diritti fondamentali proclamata a Nizza, la quale prevede che nessuno possa essere condannato alla pena di morte né giustiziato e che nessuno può essere estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte o a trattamenti inumani o degradanti. Osserva quindi come l'abolizione della pena di morte rappresenti attualmente condizione necessaria per l'appartenenza all'Unione europea e per l'adesione all'Unione di nuovi Stati, ciò che ha portato, tra l'altro, all'abolizione della pena di morte da parte della Turchia. Passa quindi a ricordare le iniziative di carattere internazionale assunte in sedi diverse dall'Unione e, in particolare, l'importante ruolo svolto dal Consiglio d'Europa e dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Cita in particolare il Protocollo n. 6 alla Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in tempo di pace, adottato nel 1983. Il passo avanti successivo si è a suo avviso compiuto con l'adozione del Protocollo n. 13 del 2002, allegato alla Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il quale prevede l'abolizione totale e indiscriminata della pena di morte, escludendo, in via di principio, anche tutti quei casi per cui tale pena poteva essere ancora prevista, contemplati nel Protocollo n. 6 alla Convenzione. Sottolinea come tale ultimo Protocollo sia attualmente aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e come, al fine di poter ratificate il Protocollo, l'Italia debba prima necessariamente modificare l'articolo 27 della Costituzione, rendendo così impossibile, attraverso la legislazione di rango primario, la reintroduzione della pena capitale nel nostro ordinamento. Auspica infine che la sollecitudine con cui la Commissione ha proceduto a calendarizzare le proposte di legge costituzionali in esame consenta di varare rapidamente, pur con gli approfondimenti che la natura dell'oggetto richiede, il testo per l'Assemblea.
Luciano VIOLANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del
Consiglio e interni)
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Resoconto di martedì 25 luglio 2006
SEDE REFERENTE
Martedì 25 luglio 2006. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Intervengono il viceministro per l'interno Marco Minniti e il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Paolo Naccarato.
La seduta comincia alle 11.35.
Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte.
C. 193 cost. Boato e C. 523 cost. D'Elia.
(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento dei progetti di legge C. 1175 cost. Mascia e C. 1231 cost. Piscitello).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 20 luglio 2006.
Luciano VIOLANTE, presidente, comunica che sono state assegnate alla I Commissione le proposte di legge costituzionale n. 1175 del deputato Mascia ed altri e n. 1231 Piscitello, recanti «Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte». Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento. Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara chiuso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle identiche proposte di legge costituzionale alle ore 18 di oggi, martedì 25 luglio 2006.
Sospende quindi la seduta.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del
Consiglio e interni)
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Resoconto di mercoledì 26 luglio 2006
SEDE REFERENTE
Mercoledì 26 luglio 2006. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE.
La seduta comincia alle 16.25.
Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte.
C. 193 cost. Boato, C. 523 cost. D'Elia, C. 1175 cost. Mascia e C. 1231 cost. Piscitello.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 luglio 2006.
Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti. Nessuno chiedendo di intervenire e dovendo essere acquisito il parere delle Commissioni competenti in sede consultiva, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.30.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del
Consiglio e interni)
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Resoconto di martedì 1° agosto 2006
TESTO AGGIORNATO AL 24 OTTOBRE 2006
SEDE REFERENTE
Martedì 1o agosto 2006 - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE.
La seduta comincia alle 14.30.
Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte.
C. 193 cost. Boato, C. 523 cost. D'Elia, C. 1175 cost. Mascia e C. 1231 cost. Piscitello.
(Seguito dell'esame e conclusione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 luglio 2006.
Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che le Commissioni II e IV hanno espresso parere favorevole sulle proposte di legge in titolo.
Marco BOATO (Verdi), relatore, sottolinea che sulle proposte di legge in esame, dal contenuto identico, si è registrato un consenso unanime da parte della Commissione.
Graziella MASCIA (RC-SE) evidenzia che le ragioni del consenso del proprio gruppo sul provvedimento in esame sono contenute nella relazione illustrativa della proposta di legge C. 1175, di cui è firmataria, e possono essere sintetizzate nella necessità di eliminare l'intrinseca contraddizione presente nell'articolo 27 della Costituzione che, da un lato, fa riferimento alla funzione rieducativa della pena e, dall'altro, astrattamente prevede la possibilità per l'ordinamento di fare ricorso alla pena capitale. Ritiene pertanto necessario cancellare in modo irreversibile tale ultima ipotesi dall'ordinamento costituzionale, iscrivendo così l'Italia tra i paesi totalmente abolizionisti, anche al fine di conferire maggiore forza e legittimazione all'impegno italiano a livello internazionale per il rispetto dei diritti umani.
Roberto ZACCARIA (Ulivo) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo, sottolineando l'importanza del provvedimento in titolo, la cui portata va ben oltre il suo mero significato letterale e rappresenta un efficace strumento per adeguare la Costituzione alle esigenze correnti.
Italo BOCCHINO (AN) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento in esame, che già si era espresso favorevolmente in occasione della modifica del codice penale militare e in coerenza con le posizioni assunte in occasione della recente discussione della mozione per la moratoria universale delle esecuzioni capitali. Sottolinea come il ruolo dell'Italia a livello internazionale possa trovare piena legittimazione anche da questa modifica costituzionale.
Jole SANTELLI (FI) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo, sottolineando come questo provvedimento tenda a rafforzare l'attività internazionale dell'Italia per una moratoria totale della pena di morte Ringrazia quindi il relatore Boato, che si è impegnato a sostegno di questo provvedimento anche nel corso della scorsa legislatura.
La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore Boato di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo unificato delle identiche proposte di legge.
Luciano VIOLANTE, presidente, nel prendere atto del consenso unanime che si è registrato nella votazione testè svolta, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.
Giovedì 27 luglio 2006. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.
La seduta comincia alle 15.
Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte.
C. 193 Cost. Boato ed abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Rosa SUPPA (Ulivo), relatore, osserva che le identiche proposte di legge costituzionale in oggetto prevedono la soppressione, al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione, dell'inciso se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. Rammenta che la legge 13 ottobre 1994, n. 589, ha già soppresso ogni riferimento alla pena capitale ancora esistente nel codice penale militare di guerra. La modifica costituzionale intende, quindi, rendere impossibile, anche per il futuro, la reintroduzione della pena capitale, sotto qualsiasi forma, nell'ordinamento giuridico, almeno in via ordinaria. Il testo proposto riprende quello approvato in prima lettura nella scorsa legislatura dalla Camera dei deputati il 4 giugno 2002 e quindi trasmesso al Senato, ove fu esaminato soltanto in sede referente, senza mai pervenire ad una conclusione in aula. Analogo iter negativo si era verificato nella XIII legislatura.
Sottolinea che la Carta europea dei diritti fondamentali, adottata a Nizza il 7 dicembre 2000, prevede all'articolo 2 che nessuno possa essere condannato alla pena di morte, né giustiziato. Ricorda che, in seno al Consiglio d'Europa, il 3 maggio 2002 è stato firmato il Protocollo n. 13 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, relativo all'abolizione della pena di morte in ogni circostanza. Ad oggi, l'accordo è stato ratificato da 36 Stati membri (ma non ancora dall'Italia, che pure l'ha sottoscritto). La modifica in esame espungerebbe definitivamente dall'ordinamento italiano ogni residua ipotesi di introducibilità della pena di morte e rafforzerebbe, quindi, l'impegno del nostro Paese, nell'ambito della comunità internazionale, per la moratoria e l'abolizione universale. Formula conclusivamente una proposta di parere favorevole.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Martedì 1o agosto 2006. - Presidenza del presidente Roberta PINOTTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Emidio Casula.
La seduta comincia alle 14.05.
Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte.
C. 193 ed abbinate
(Parere alla I Commissione)
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Mauro BETTA (Ulivo), relatore, rileva che la Commissione Difesa è chiamata ad esprimere il proprio parere alla I Commissione sulle proposte di legge costituzionale C. 193 (Boato), C. 523 (D'Elia) C. 1175 (Mascia) e C. 1231 (Piscitello), che modificano il quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione.
Ricorda che il citato comma stabilisce che «non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra». Le proposte di legge in esame, nel modificare il richiamato comma 4, dispongono la soppressione dell'inciso «se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra».
In tal modo si recepisce, anche a livello costituzionale, l'abolizione della pena di morte, già disposta nella legislazione ordinaria dalla legge 13 ottobre 1994, n. 589 recante «Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra», che ha soppresso ogni riferimento alla pena capitale esistente nel predetto codice. Con tale modifica, pertanto, si intende rendere impossibile la reintroduzione della pena capitale nella legislazione ordinaria, sotto qualsiasi forma.
Il testo proposto riprende quello approvato in prima lettura, nel corso della XIV legislatura, dalla Camera dei deputati (C. 1436 e abb.). Il progetto di legge, trasmesso al Senato della Repubblica, venne esaminato dalla 1a Commissione (Affari costituzionali), in sede referente (A.S. 1472); tuttavia l'Assemblea non ne avviò la discussione entro la fine della legislatura.
Ricordo che la pena di morte, esclusa dall'ordinamento giuridico con il primo Codice penale italiano del 1889 (Codice Zanardelli), fu ripristinata dal regime fascista dopo alcuni attentati contro il Capo del Governo. La pena di morte fu confermata dal Codice penale del 1930 (Codice Rocco), che prevedeva la sua comminazione, non solo per i delitti contro la personalità dello Stato, ma anche per i più gravi delitti comuni, come l'omicidio aggravato e la strage.
Soppressa di nuovo con il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 244 «Abolizione della pena di morte nel codice penale» e, dopo un temporaneo ripristino come misura eccezionale e temporanea contro le più gravi forme di delinquenza (rapina, banda armata) ad opera del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 «Disposizioni penali di carattere straordinario», fu infine definitivamente abolita dall'articolo 27, quarto comma, della Costituzione, che tuttavia ne mantenne la previsione limitatamente ai casi previsti dalle leggi militari di guerra.
In attuazione del dettato costituzionale, fu emanato il decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 21, recante «Disposizioni di coordinamento in conseguenza dell'abolizione della pena di morte», che dispose l'abolizione della pena di morte prevista da leggi speciali diverse da quelle militari di guerra, compreso il codice penale militare di pace.
Infine, come è noto, la legge 13 ottobre 1994, n. 589 «Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra» ha disposto l'abolizione della pena di morte dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra e la sua sostituzione con la pena massima prevista dal codice penale.
Il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge ha inoltre abrogato l'articolo 241 codice penale militare di guerra che regolava l'istituto della «coercizione diretta», con la possibilità del comandante di un corpo, di una nave o di un aeromobile militare, di ordinare la pena di morte al di fuori di regolare processo, nonché tutte le disposizioni dello stesso codice e delle leggi militari di guerra che facevano riferimento alla pena di morte.
Fino al 1994 erano dunque punibili con la pena di morte una varietà notevole di reati commessi da militari (o da civili) che agivano in tempo di guerra o in luoghi in cui vigeva lo stato di guerra dichiarato dal nostro Paese (ad esempio su una nave che si trovi in luogo di guerra): dall'attentato al comandante supremo, alla diserzione, all'aiuto al nemico, allo spionaggio, al disfattismo, alla violazione dei doveri. E ancora: disobbedienza all'ordine di attaccare, oppure omissione nell'esecuzione di un ordine; violazione di consegne; soppressione o falsificazione di ordini scritti; passaggio al nemico; sabotaggio; sottrazione di forniture militari; atti ostili contro Stati neutrali o alleati; ribellione; ostilità da parte di un prigioniero liberato sulla parola; violenze e minacce a fine di lucro. L'esecuzione della pena era a cura dell'autorità militare e doveva essere preceduta sempre dalla lettura della sentenza.
Rammento inoltre che la pena di morte poteva essere irrogata in tempo di pace, per i reati commessi in tempo di guerra e previsti dalle norme penali militari di guerra, da parte di organi dell'autorità giudiziaria ordinaria. Il fatto che lo stato di guerra avesse avuto termine non impediva infatti l'irrogazione della pena di morte in quanto, relativamente ai reati commessi in tempo di guerra, vigeva il principio della «ultrattività» della norma penale (articolo 23 del codice penale militare di guerra).
Sul fronte dell'Unione europea si registra, in particolare il Protocollo n. 6 alla Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali relativo all'abolizione della pena di morte in tempo di pace. Il Protocollo, adottato nel 1983 ed entrato in vigore nel 1985, è stato ratificato da 39 Stati membri (l'Italia ha ratificato il Protocollo n. 6 con la legge n. 8 del 1989).
Inoltre, uno tra i più significativi contributi del Consiglio d'Europa è rappresentato dall'approvazione del Protocollo n. 13 allegato alla Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e gli strumenti di indirizzo adottati. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha trasmesso il 21 novembre del 2001 all'Assemblea Parlamentare, che ha espresso parere favorevole nella sessione 2002 del 21-25 gennaio 2002, il testo del progetto di Protocollo n. 13 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per ottenere il previsto parere. Nel testo del Protocollo n. 13 si propone l'abolizione totale ed indiscriminata della pena di morte, escludendo, in via di principio, anche tutti quei casi per cui tale pena poteva essere ancora prevista, casi che sono contemplati nel Protocollo n. 6 alla Convenzione. In particolare, il progetto di Protocollo prevede che la pena di morte è abolita; nessuno può esservi condannato né possono essere eseguite esecuzioni capitali; non sono autorizzate deroghe ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione (che le prevede in caso di guerra o di pericolo per la vita pubblica); non sono ammesse riserve ai sensi dell'articolo 57 della Convenzione. Il Comitato dei ministri ha, dunque, adottato definitivamente il Protocollo il 21 febbraio del 2002. Il Protocollo, a partire dal 3 maggio 2002, è stato aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Anche al fine di poter procedere ad una ratifica di tale Protocollo è necessario quindi modificare l'articolo 27 della Costituzione, rendendo impossibile, attraverso la legislazione di rango primario, la reintroduzione della pena capitale nel nostro ordinamento.
Nella precedente legislatura questo testo ebbe, nella stesura della relazione, la preziosa collaborazione del servizio Studi della Camera dei deputati e, nel confronto parlamentare, l'approvazione quasi unanime dei deputati, che, senza distinzione di schieramento politico, convennero sulla opportunità di questa modifica costituzionale, all'insegna della più alta tradizione della civiltà giuridica italiana.
Poiché i provvedimenti esprimono significative potenzialità in merito ad un argomento tanto delicato quanto importante, propone di esprimere parere favorevole sulle presenti proposte di legge costituzionale.
Il sottosegretario Emidio CASULA concorda con la proposta di parere del relatore.
Giuseppe COSSIGA (FI) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Massimo NARDI (DC-PS), nel concordare con la proposta di parere favorevole del relatore, esprime compiacimento, anche a nome del suo gruppo, per i provvedimenti all'esame della Commissione che affermano il principio dell'intangibilità della vita umana, da sempre sostenuto dalla Democrazia Cristiana.
Tana DE ZULUETA (Verdi), anche a nome del suo gruppo, si felicita con il relatore per la sua proposta di parere favorevole, e con la Commissione che ha prontamente calendarizzato provvedimenti di grande importanza. Ricorda che, nella scorsa legislatura, un provvedimento di identico contenuto a quelli in esame, pur essendo stato approvato all'unanimità in prima lettura dalla Camera e, in seconda lettura, dalla 1a Commissione del Senato, non superò però il vaglio dell'Assemblea del Senato, che rinviò inspiegabilmente il provvedimento all'esame della Commissione stessa. L'approvazione dei provvedimenti in esame in avvio della nuova legislatura, quindi oltre ad adeguare l'ordinamento interno agli impegni assunti dall'Italia a livello internazionale, farebbe giustizia di un grave errore commesso nella scorsa legislatura.
Elettra DEIANA (RC-SE), nel preannunciare, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, esprime le sue felicitazioni per i provvedimenti all'esame della Commissione, che sono frutto di un lavoro comune compiuto dalla maggioranza e dall'opposizione.
La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.
La seduta termina alle 14.15.
N. 193-523-1175-1231-A
¾
CAMERA DEI DEPUTATI ______________________________ |
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RELAZIONE
DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE |
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presentata alla Presidenza il 15 settembre 2006
(Relatore: BOATO)
sulle PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE
n. 193, d'iniziativa dei deputati
BOATO, LEONI, ZANELLA
Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte Presentata il 28 aprile 2006
n. 523, d'iniziativa dei deputati
D'ELIA, VILLETTI, TURCI, BONINO, BOSELLI, ANTINUCCI, BELTRANDI, BUEMI, BUGLIO, CAPEZZONE, CREMA, DI GIOIA, MANCINI, ANGELO PIAZZA, PORETTI, SCHIETROMA, TURCO, SATTA, D'ANTONA, LEOLUCA ORLANDO, PEDRINI, SQUEGLIA, PINOTTI, GRASSI, TOLOTTI, SAMPERI, LONGHI, BENVENUTO, COLUCCI, CHIAROMONTE, ATTILI, MUSI, GIACHETTI, GRILLINI, FORLANI, CORDONI, FASCIANI, BANDOLI, PIRO, BUCCHINO, DE BRASI, DATO, CRISCI, DUILIO, RUGGERI, BURTONE, CIALENTE, VENIER, FRANCI, MELLANO, BARATELLA, CANCRINI, LARATTA, SASSO, SERVODIO
Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte
Presentata l'8 maggio 2006
n. 1175, d'iniziativa dei deputati
MASCIA, FRIAS, FRANCO RUSSO, ACERBO, BURGIO, CANNAVÒ, CARDANO, CARUSO, COGODI, DE CRISTOFARO, DE SIMONE, DEIANA, DIOGUARDI, DURANTI, FALOMI, DANIELE FARINA, FERRARA, FOLENA, FORGIONE, GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA, IACOMINO, KHALIL, LOCATELLI, LOMBARDI, MANTOVANI, MUNGO, OLIVIERI, PEGOLO, PERUGIA, PROVERA, ANDREA RICCI, MARIO RICCI, ROCCHI, SINISCALCHI, SMERIGLIO, SPERANDIO, ZIPPONI
Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte
Presentata il 22 giugno 2006
n. 1231, d'iniziativa del deputato PISCITELLO
Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte
Presentata il 28 giugno 2006
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NOTA: Per il testo delle proposte di legge nn. 193, 523, 1175 e 1231 si vedano i relativi stampati.
Onorevoli Colleghi! - L'esclusione dall'articolo 27 della Costituzione del riferimento alla pena di morte è tema che è stato unanimemente condiviso dalla Commissione Affari costituzionali, ottenendo altresì il parere favorevole delle Commissioni Giustizia e Difesa. Già nella XIV legislatura, del resto, la Camera dei deputati approvò ad amplissima maggioranza un testo unificato, che la presente proposta di legge costituzionale riproduce. Si tratta di una scelta di valore condivisa dalle forze politiche presenti in Parlamento, senza ragioni di schieramento e che fa parte del patrimonio di valori della grande maggioranza dei cittadini italiani. Ne ha dato ulteriore conferma la recentissima approvazione con voto unanime da parte della Camera dei deputati, della mozione che rinnova l'impegno italiano presso le Nazioni Unite in favore di una moratoria universale delle esecuzioni capitali, in vista dell'abolizione completa della pena di morte nel mondo.
La civiltà giuridica italiana già dalla fine del XIX secolo, riprendendo l'insegnamento di Cesare Beccaria, ha negato il diritto dello Stato a condannare i cittadini alla pena capitale.
Il primo codice penale dell'Italia unitaria, adottato nel 1889 sotto il governo Zanardelli, fra i primi in Europa, non contemplava tra le pene comminabili la pena di morte.
La pena di morte fu invece successivamente introdotta nell'ordinamento, negli anni Venti e confermata nel Codice penale del 1930, per i delitti contro la personalità dello Stato (attentato al Re ed al Capo del Governo, insurrezione armata, spionaggio politico e militare, eccetera) e per i più gravi delitti comuni, come l'omicidio aggravato e la strage.
Essa, tuttavia, fu poi nuovamente soppressa dal decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, recante «Abolizione della pena di morte nel Codice penale» e - dopo un temporaneo ripristino, come misura eccezionale e temporanea contro le più gravi forme di delinquenza, ad opera del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, recante «Disposizioni penali di carattere straordinario» - fu infine definitivamente abolita dall'articolo 27, quarto comma, della Costituzione che, però, ne consente la comminazione nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
Della eccezione al principio generale del rifiuto della pena di morte non ci si è mai avvalsi: nessuna condanna alla pena capitale è stata eseguita dopo l'entrata in vigore della Costituzione. L'ultima esecuzione avvenuta in Italia, infatti, fu effettuata a Torino il 4 marzo del 1947.
In attuazione del dettato costituzionale venne emanato il decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 21, recante «Disposizioni di coordinamento in conseguenza dell'abolizione della pena di morte», che dispose l'abolizione della pena di morte prevista da leggi speciali diverse da quelle militari di guerra, compreso il codice penale militare di pace.
La legge 13 ottobre 1994, n. 589, recante «Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra», approvata nella XII legislatura, ha, infine, disposto l'abolizione della pena di morte dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra e la sostituzione con la pena massima prevista dal codice penale. Come si evidenzia dalla lettura dei lavori preparatori di tale legge, la scelta di introdurre una formula ampia e irreversibile di abolizione della pena di morte dal codice penale militare di guerra e dalle leggi penali militari di guerra, escludendo riferimenti a specifiche norme, è stata assunta anche al fine di evitare il pericolo di omettere riferimenti ad ulteriori norme che mantenessero la possibilità della pena di morte.
Il tentativo di modificare l'articolo 27 della Costituzione è stato portato avanti già nel corso della XIII legislatura, senza che se ne concludesse tuttavia l'iter.
Il 23 luglio 1997, giorno in cui veniva eseguita, negli Stati Uniti d'America, la condanna a morte di Joseph O'Dell, la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati approvava il testo unificato delle proposte di legge costituzionale nn. 3484 e 3680. Successivamente, il 14 aprile 1999, l'Assemblea procedeva alla prima approvazione. L'iter, tuttavia, non veniva ripreso al Senato.
Nella relazione per l'Assemblea, il relatore Maccanico affermava: «L'approvazione della modifica all'articolo 27 della Costituzione è [...] il punto di partenza di un comune percorso culturale e politico, che appare doveroso per i parlamentari di un paese democratico fondato sui diritti dell'uomo».
Così come tale riflessione era opportuna e motivata ieri, e lo è stata anche nella XIV legislatura, così oggi, nella legislatura che ha avuto inizio, riteniamo non più procrastinabile la sua attuazione sul piano costituzionale.
La scelta contro la pena di morte accomuna molti Stati e le organizzazioni internazionali cui essi partecipano.
Chiara in tal senso è la politica portata avanti dalle Nazioni Unite. Il secondo Protocollo facoltativo del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1989, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 dicembre 1994, n. 734, stabilisce che nessuno Stato aderente possa giustiziare alcun individuo soggetto alla sua giurisdizione. L'unica riserva ammessa dal Protocollo riguarda l'applicazione della pena capitale in tempo di guerra, comminata a seguito di una sentenza per un delitto di natura militare di gravità estrema commesso in tempo di guerra. Ne risulta, invece, implicitamente esclusa la previsione della pena capitale nei codici militari in tempo di pace.
L'azione internazionale dell'Unione europea per la promozione e la protezione dei diritti umani, che si esplica sia nel quadro della politica estera e di sicurezza comune, sia nel complesso delle relazioni esterne, è sempre più attenta e vigile.
In particolare l'Unione europea, in linea con gli obblighi stabiliti dalla comunità internazionale che riconosce e garantisce in sede di convenzioni e di dichiarazioni i diritti fondamentali dell'uomo:
condanna pubblicamente le violazioni dei diritti dell'uomo dovunque esse siano perpetrate;
interviene presso le autorità degli Stati in causa per indurli a far cessare dette violazioni;
adotta provvedimenti atti ad esercitare pressioni sulle autorità degli Stati in questione.
Il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali costituisce, infatti, uno degli obiettivi generali della politica estera e di sicurezza comune. A tal fine, la maggioranza degli accordi stipulati con gli Stati terzi riguarda sempre anche il «dialogo politico» concernente lo Stato di diritto, la democratizzazione, i diritti dell'uomo. Questa componente è inserita in tutte le nuove strategie dell'Unione europea nei confronti degli Stati asiatici, mediterranei e latino-americani.
In questo contesto l'Unione europea opera da molti anni a favore dell'abolizione della pena capitale, che costituisce una ferma posizione politica approvata da tutti gli Stati membri.
L'abolizione della pena di morte è divenuta un requisito per gli Stati che aspirano ad aderire all'Unione europea. Tutti gli Stati candidati hanno aderito al Protocollo n. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, concernente l'abolizione della pena di morte. Inoltre, tutti gli Stati membri sono firmatari del protocollo n. 13 della citata Convenzione, concernente l'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze, ivi compreso il tempo di guerra.
La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, prevede che nessuno possa essere condannato alla pena di morte né giustiziato (articolo 2), e che nessuno possa essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti (articolo 19).
Fra i numerosi atti di indirizzo adottati dalle istituzioni comunitarie, appare opportuno ricordare che il 29 giugno 1998, il Consiglio dell'Unione ha adottato, quale parte integrante della sua politica in materia di diritti dell'uomo, gli «Orientamenti per una politica dell'Unione europea nei confronti dei paesi terzi in materia di pena di morte». In particolare, in tali Orientamenti l'Unione europea si prefigge di adoperarsi in vista dell'abolizione universale della pena di morte, di chiedere che negli Stati in cui vige ancora la pena di morte la sua applicazione sia progressivamente limitata e di insistere affinché le condanne siano comminate ed eseguite nel rispetto di norme minime.
Secondo gli Orientamenti, inoltre, l'Unione europea solleverà la questione dell'abolizione della pena di morte e di una sua moratoria nei consessi multilaterali.
A partire dal 1999, ogni anno l'Unione europea ha infatti proposto una risoluzione sulla pena di morte in sede di Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite (CHR). Nell'ultima di esse, adottata nel 2005, in occasione della 61a sessione della Commissione e fatta propria da 81 Stati, si ribadisce l'invito a una moratoria mondiale sulle esecuzioni capitali e si invitano gli Stati ad aderire al secondo protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) inteso ad abolire la pena di morte. L'Unione europea ribadisce inoltre la sua opposizione alla pena di morte ogni anno alle riunioni sull'attuazione della dimensione umana dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
Parlamento europeo e Consiglio d'Europa hanno co-organizzato, insieme all'organizzazione non governativa Ensemble contre la peine de mort, il primo Congresso mondiale contro la pena di morte, tenutosi a Strasburgo nel giugno 2001. L'Unione europea ha preso parte anche alla prima Giornata mondiale contro la pena di morte, organizzata dalla Coalizione mondiale contro la pena di morte, che ha avuto luogo il 10 ottobre 2003; prese di posizione contro la pena di morte sono state rilasciate dalle istituzioni dell'Unione europea in quella e in numerose altre occasioni.
Il problema della pena di morte è stato trattato in contatti bilaterali con una serie di Stati, compresi la Cina e gli Stati Uniti. L'Unione europea ha esposto la sua politica e i governi in questione sono stati invitati a prendere iniziative per l'abolizione della pena di morte. Inoltre, l'Unione è intervenuta in numerosi casi specifici, chiedendo la non applicazione della pena capitale, ad esempio nei casi di condanne comminate a soggetti in giovane età, o la revisione della legislazione.
L'impegno politico dell'Unione europea contro la pena di morte trova espressione anche nell'ambito del sostegno finanziario fornito attraverso lo strumento dell'«Iniziativa europea a favore della democrazia e dei diritti umani», che comprende i finanziamenti relativi alla promozione dei diritti umani, alla democratizzazione e alla prevenzione dei conflitti. Nel quadro di tale strumento, l'abolizione della pena di morte figura tra le quattro priorità tematiche individuate dalla Commissione nella comunicazione dell'8 maggio 2001 su: «Il ruolo dell'Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi».
Un'attenzione particolare deve poi essere dedicata al ruolo del Parlamento europeo che, nel corso degli anni, ha rivolto costanti appelli (segnatamente con le risoluzioni sulle relazioni annuali sui diritti dell'uomo nel mondo, le altre risoluzioni approvate in materia, le numerose audizioni pubbliche) per far sì che la tutela dei diritti umani abbia un ruolo centrale nella definizione di una politica estera comune.
In particolare, il Parlamento europeo ha preso posizione contro la pena di morte in più occasioni, sia in relazione a esecuzioni capitali presso altri Stati, sia a favore dell'adozione di una moratoria da parte di tutti quegli Stati che contemplano tale pena. In particolare il Parlamento europeo ha ripetutamente:
chiesto agli Stati membri di non permettere l'estradizione di alcuno per reati passibili di pena di morte verso gli Stati che continuino a prevederla nel loro ordinamento giuridico;
invitato la Commissione e il Consiglio a promuovere l'abolizione della pena di morte nel quadro delle loro relazioni con i Paesi terzi, anche in occasione del negoziato per accordi con tali Paesi;
chiesto che l'Unione europea prendesse l'iniziativa presso le Nazioni Unite affinché l'Assemblea generale si esprimesse al più presto su una moratoria universale e sull'abolizione della pena di morte;
proposto l'istituzione di una Giornata europea contro la pena di morte.
Da ultimo, il Parlamento europeo si è espresso sull'argomento nell'ambito della risoluzione adottata il 18 maggio 2006 sulla relazione in materia di diritti umani presentata, come ogni anno, dal Consiglio. Nella risoluzione il Parlamento, tra l'altro:
esprime apprezzamento per l'impostazione seguita dalla Presidenza del Regno Unito riguardo alla pena di morte, intraprendendo iniziative negli Stati in cui o vi è il rischio che la moratoria sulla pena di morte venga sospesa di diritto o di fatto o, al contrario, in cui si stanno prendendo in considerazione provvedimenti interni per l'introduzione di una moratoria, e chiede alla Presidenza austriaca e a tutte le Presidenze future di seguire tale esempio;
chiede alla Commissione di dare istruzioni alle sue delegazioni negli Stati terzi in cui vige la pena di morte di appoggiare le iniziative del Consiglio volte a ottenere una moratoria nonché di raddoppiare gli sforzi nel caso di cittadini europei condannati alla pena di morte;
accoglie con favore la risoluzione adottata dall'Assemblea parlamentare euro-mediterranea a Rabat il 21 novembre 2005, che rivolge un invito agli Stati partner del processo di Barcellona a sostenere la moratoria sulla pena di morte.
La sensibilità a questo tema è rimasta alta anche nel difficile contesto della lotta al terrorismo internazionale. Nell'ambito delle iniziative avviate dall'Unione europea a seguito degli attentati dell'11 settembre, il 19 settembre 2001 la Commissione presentò due proposte di decisione: una relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (COM(2001)522) ed una relativa alla lotta contro il terrorismo (COM(2001)521). Vale la pena di ricordare che, recependo uno degli emendamenti approvati dal Parlamento europeo in prima lettura, nella prima proposta venne inserito, tra i considerando, il divieto di estradare la persona ricercata verso un Paese terzo qualora sussista il rischio che essa venga condannata alla pena di morte; e che, ritenendo la Presidenza pro tempore spagnola prioritario, nella prospettiva della lotta al terrorismo, rafforzare la cooperazione giudiziaria con gli Stati Uniti attraverso la stipulazione di uno specifico accordo, il Parlamento europeo si è espresso in proposito con una risoluzione, approvata il 13 novembre 2001, nella quale si chiede che la pena di morte venga completamente abolita negli Stati Uniti e si rileva che l'estradizione di una persona ricercata dovrebbe essere subordinata alla garanzia che non sia applicata nei suoi confronti la pena capitale.
Tra le misure normative più recenti può infine ricordarsi il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, che istituisce uno specifico regime per il commercio dei dispositivi e dei prodotti che potrebbero essere utilizzati per la pena di morte, la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Esso vieta gli scambi di dispositivi che in pratica possono essere usati soltanto a questo scopo, e prevede un regime autorizzatorio per i dispositivi che potrebbero essere destinati anche ad usi legittimi.
Oltre alle iniziative dell'Unione europea, deve essere ricordata l'attività del Consiglio d'Europa. Il principale strumento internazionale elaborato dal Consiglio d'Europa nell'ambito della campagna a favore dell'abolizione della pena di morte è costituito dal già citato Protocollo n. 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali relativo all'abolizione della pena di morte in tempo di pace. Il Protocollo, adottato nel 1983 ed entrato in vigore nel 1985, è stato ratificato da 45 Stati membri (l'Italia lo ha ratificato con la legge n. 8 del 1989). Gli ultimi Stati ad averlo ratificato sono l'Armenia (settembre 2003), la Turchia (novembre 2003), la Serbia (marzo 2004) e il Principato di Monaco (novembre 2005). La Federazione russa, che ha firmato il Protocollo il 16 aprile 1997, non lo ha ancora ratificato, anche se mantiene la moratoria delle esecuzioni adottata nel 1996.
Il Protocollo n. 6 introduce, all'articolo 1, il principio dell'abolizione della pena di morte, imponendo così agli Stati firmatari di cancellare la pena capitale dalla propria legislazione. Il diritto all'abolizione della pena di morte viene definito, sempre all'articolo 1, un diritto soggettivo dell'individuo.
Anche l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha svolto un ruolo di primo piano, approvando alcuni significativi documenti contro la pena di morte.
Tra le prese di posizione più rilevanti si ricorda la raccomandazione 1246 (1994) sull'abolizione della pena capitale, in cui si afferma che «la pena di morte non può avere un posto legittimo nel sistema penale delle società civili e la sua applicazione può equipararsi alla tortura ed ai trattamenti inumani e degradanti, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo». L'articolo 6 della raccomandazione contiene una serie di proposte rivolte al Comitato dei Ministri, tra cui l'invito a predisporre un Protocollo addizionale alla citata Convenzione europea sui diritti dell'uomo che abolisca la pena di morte sia in tempo di pace sia in tempo di guerra, con l'esplicito obbligo per gli Stati firmatari di non reinserire questa pena nella legislazione nazionale.
Un fondamentale progresso è stato realizzato con la risoluzione 1044 (1994) con cui l'Assemblea parlamentare ha reso l'immediata moratoria delle esecuzioni e l'abolizione della pena di morte condizioni preliminari per aderire al Consiglio d'Europa. Quest'obbligo è stato nuovamente riaffermato nella risoluzione 1097 (1996) dove, peraltro, l'Assemblea ribadisce il proprio impegno ad assistere gli Stati che desiderino abolire la pena capitale. Uno specifico appello è rivolto ai Parlamenti dei Paesi retenzionisti affinché aboliscano la pena capitale entro la fine del millennio.
La proposta di un coinvolgimento diretto delle istituzioni del Consiglio d'Europa nella campagna contro la pena di morte è alla base della raccomandazione 1302 (1996). In questo documento l'Assemblea raccomanda al Consiglio di sostenere finanziariamente e dal punto di vista logistico le campagne nazionali di informazione sull'abolizione della pena di morte, di organizzare conferenze internazionali su questa tematica e di considerare l'approccio verso l'abolizione della pena capitale degli Stati che richiedano l'adesione quale elemento per stabilire l'ammissione.
Nella risoluzione 1187 (1999) su «L'Europa, un continente esente dalla pena di morte», l'Assemblea del Consiglio d'Europa, nel confermare quanto già affermato in altri suoi documenti, ribadisce il principio per cui la pena di morte deve considerarsi una pena inumana e degradante, nonché una violazione del più fondamentale dei diritti dell'uomo, ossia il diritto alla vita. L'Assemblea conferma, inoltre, il proprio impegno ad assistere gli Stati desiderosi di eliminare la pena di morte dal proprio ordinamento, con campagne di informazione e l'organizzazione di seminari di sensibilizzazione.
Il 25 giugno 2001 l'Assemblea del Consiglio d'Europa ha approvato la risoluzione 1253 (2001) su «L'abolizione della pena di morte nei paesi osservatori del Consiglio d'Europa». Ai sensi della risoluzione statutaria (93)26, «gli Stati desiderosi di ottenere lo status di osservatori presso il Consiglio d'Europa, sono tenuti ad accettare i principi di democrazia e di preminenza del diritto e il principio per cui tutte le persone poste sotto la sua giurisdizione devono poter godere dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali». Questa norma risulterebbe dunque violata nel caso di applicazione della pena di morte. Tra gli Stati che hanno lo status di osservatori presso il Consiglio d'Europa, ossia il Canada (dal 1996), il Giappone (dal 1996), il Messico (dal 1999) e gli Stati Uniti (dal 1996), i soli due Paesi che hanno conservato la pena di morte nel proprio ordinamento e non hanno attuato una moratoria delle esecuzioni sono il Giappone e gli Stati Uniti.
L'invito, più volte ribadito negli anni, ai due Stati ad introdurre una moratoria delle esecuzioni e ad adottare le necessarie disposizioni per abolire la pena di morte, nonché a migliorare le condizioni di detenzione nel «braccio della morte», non pare aver avuto esito o indotto iniziative significative. Al punto che l'Assemblea ha poi stabilito - allo scopo di evitare analoghi casi in futuro - che lo status di osservatore venga concesso solo a quei Paesi che rispettino strettamente la moratoria delle esecuzioni o abbiano già abolito la pena di morte nel proprio ordinamento. L'Assemblea ha reiterato questa posizione con la risoluzione 1349 (2003), del 1o ottobre 2003, motivata dalle 4 esecuzioni in Giappone e dalle 137 negli Stati uniti disposte dal giugno 2001, data di approvazione delle precedente risoluzione. Di fronte a questo insuccesso, l'Assemblea ha rinnovato le richieste al Giappone e agli Stati Uniti di attivare una moratoria delle esecuzioni capitali, al fine ultimo di arrivare quanto prima ad una abolizione completa. A questo scopo ha chiesto il pieno sostegno del Comitato dei Ministri per la promozione e l'approfondimento del dialogo parlamentare con i due Stati osservatori in questione.
Con la risoluzione 1455 (2005), del 22 giugno 2005, sul rispetto degli obblighi e degli impegni della Federazione russa, l'Assemblea di Strasburgo ha chiesto a Mosca l'immediata abolizione della pena capitale, attraverso la ratifica del citato Protocollo n. 6, il cui termine è scaduto nel 1999.
Da ultimo, con la raccomandazione 1760 (2006), adottata il 28 giugno scorso, l'Assemblea, nel confermare quanto già affermato in altri suoi documenti, raccomanda al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa di invitare l'Albania e la Lettonia ad abolire la pena capitale per i crimini commessi in periodo bellico o durante gli stati di emergenza, di ribadire l'obbligo per la Federazione russa di ratificare il Protocollo n. 6 e di invitare Stati Uniti e Giappone a cancellare la pena capitale dai rispettivi ordinamenti. Chiede altresì al Comitato di sollecitare l'Unione europea ad affrontare la questione della pena capitale nel suo dialogo politico con la Cina. L'Assemblea conferma, inoltre, il proprio impegno ad assistere gli Stati desiderosi di eliminare la pena di morte dal proprio ordinamento, con campagne di informazione e l'organizzazione di seminari di sensibilizzazione.
Nel 2001 il Consiglio d'Europa è stato promotore, insieme al Parlamento europeo, della riunione solenne dei Presidenti dei Parlamenti a favore dell'abolizione della pena di morte.
Il Presidente dell'Assemblée Nationale, d'intesa con la Presidente del Parlamento europeo e con il Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, ha preso l'iniziativa di promuovere una riunione dei Presidenti dei Parlamenti di tutto il mondo che intendano aderire alla campagna per l'abolizione della pena di morte. Hanno accordato il loro patrocinio il Presidente della Camera dei deputati italiana e il Presidente del Bundestag, nonché i Presidenti dei Parlamenti austriaco, belga e portoghese.
La riunione dei Presidenti si è svolta a Strasburgo il 22 giugno 2001, presso il Parlamento europeo, sotto la presidenza della Presidente Nicole Fontaine e del Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Lord Russell Johnston. Sono stati invitati tutti i Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea nonché un gruppo di Presidenti rappresentativo delle diverse aree geografiche, selezionato sulla base del criterio della recente abolizione della pena di morte.
Oltre ai Presidenti, sono intervenuti nel corso della seduta alcuni «grandi testimoni», ed in particolare Mahmoud Ben Romdhane di Amnesty International, Sidiki Kaba della Federazione per i diritti dell'uomo, Mario Marazziti della Comunità di Sant'Egidio e Michel Taube di Ensemble contre la peine de mort, associazione promotrice del Congresso mondiale contro la pena di morte.
Al termine della riunione, i Presidenti dei Parlamenti hanno sottoscritto un appello solenne a tutti gli Stati affinché dichiarassero, senza indugio e dovunque nel mondo, una moratoria delle esecuzioni dei condannati a morte e prendessero iniziative volte ad abolire la pena di morte dalla loro legislazione interna.
Il Parlamento italiano è stato rappresentato dall'allora Presidente della Camera dei deputati, on. Pier Ferdinando Casini.
Uno fra i più significativi contributi del Consiglio d'Europa è rappresentato dall'approvazione del Protocollo n. 13 allegato alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in ogni circostanza.
Il Protocollo è stato firmato il 3 maggio 2002 dai Ministri degli affari esteri e dai Rappresentanti degli Stati membri del Consiglio d'Europa, riuniti a Vilnius in occasione della 110a sessione del Comitato dei Ministri dell'organizzazione.
Il Protocollo n. 13 prevede l'abolizione della pena di morte in ogni circostanza, anche per gli atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra. Nessuna deroga né riserva è ammessa alle disposizioni del Protocollo.
Attualmente l'accordo è stato ratificato da 36 Stati membri. Altri 8 Stati, pur avendolo sottoscritto, non hanno ancora ultimato il procedimento di ratifica.
Tra questi ultimi vi è anche l'Italia. Perché il nostro Paese possa procedere alla ratifica di tale Protocollo era e rimane necessario modificare l'articolo 27 della Costituzione, in tal modo rendendo impossibile, attraverso la legislazione di rango primario, la reintroduzione della pena capitale nel nostro ordinamento.
Come già nella precedente legislatura (con lo stesso relatore), questo testo ha avuto, nella stesura della relazione, la preziosa collaborazione del servizio Studi della Camera dei deputati e, nel confronto parlamentare in sede referente, l'approvazione unanime dei deputati che, senza distinzione di schieramento politico, hanno convenuto sull'opportunità di questa modifica costituzionale, all'insegna della più alta tradizione della civiltà giuridica italiana.
Marco BOATO, Relatore
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
PARERE FAVOREVOLE
TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte
Art. 1.
1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione le parole: «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono soppresse.
RESOCONTO
SOMMARIO e STENOGRAFICO
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49.
Seduta di lunedì 9 ottobre 2006
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO LEONI
indi
DEL VICEPRESIDENTE
GIORGIA MELONI
Discussione del testo unificato delle proposte di legge costituzionale Boato ed altri; D'Elia ed altri; Mascia ed altri; Piscitello: Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte (A.C. 193 -523-1175-1231) (ore 17,55).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; D'Elia ed altri; Mascia ed altri; Piscitello: Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione sulle linee generali è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).
(Discussione sulle linee generali - A.C. 193 ed abbinate)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che i presidenti dei gruppi parlamentari L'Ulivo e Forza Italia ne hanno chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Ha facoltà di parlare il relatore, deputato Boato.
MARCO BOATO, Relatore. Signor Presidente, desidero iniziare ringraziando non solo il presidente della Commissione affari costituzionali, Luciano Violante, ma anche tutti i gruppi rappresentati nella Commissione e in quest'Assemblea, per aver convenuto unanimemente sull'opportunità e sulla necessità di affrontare già all'inizio di questa legislatura l'esame parlamentare del testo unificato di quattro proposte di legge costituzionale, che in questa materia sono state presentate con testo identico. Ringrazio anche la stessa Conferenza dei rappresentanti di gruppo che ha ritenuto opportuno, sotto la Presidenza del Presidente Bertinotti, inserire tempestivamente questa materia all'esame dell'Assemblea.
Come ho appena accennato, si tratta di quattro proposte di legge costituzionale: la prima a firma Boato, Leoni, Zanella; la seconda a prima firma del collega D'Elia e sottoscritta da moltissimi deputati sia del centrosinistra sia del centrodestra; la terza a firma della collega Mascia, con tutti i colleghi del gruppo di Rifondazione Comunista; infine, la quarta, a firma del collega Piscitello. Peraltro, incidentalmente vorrei ricordare che anche nella scorsa legislatura erano state presentate cinque proposte di legge; anche in quel caso una a firma del sottoscritto, una anche a firma dell'attuale Presidente della Camera Bertinotti, una a firma del collega Pisapia, un'altra a firma del collega Zanettin di Forza Italia, ed altre che forse adesso non ricordo. Anche due legislature fa erano state presentate analoghe proposte di legge.
Queste quattro proposte di legge costituzionale, che ho appena citato, sono identiche e sono finalizzate ad escludere definitivamente qualsiasi riferimento alla pena di morte nella nostra Costituzione. Come forse non tutti ricordano - non dico in quest'aula ma forse al suo esterno -, nella nostra Costituzione è rimasto un riferimento alla pena di morte, contenuto nel quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione, che recita con forza «non è ammessa la pena di morte», ma aggiunge «se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra».
Tutta l'impronta dell'articolo 27, in realtà - cito anche il terzo comma - è assolutamente fondamentale e condivisibile. Il terzo comma recita: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Tutto questo, tra l'altro, va letto opportunamente e necessariamente alla luce del secondo principio fondamentale della nostra Costituzione, il cui incipit recita: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo». Il primo inviolabile diritto dell'uomo è proprio il diritto alla vita. Tuttavia - lo ripeto -, sia pure in questa forma di eccezione, ossia solo per le leggi militari di guerra, tuttora la nostra Carta costituzionale fa riferimento alla pena di morte, che tutte le proposte di legge che ho citato e quelle identiche presentate nelle precedenti legislature mirano ad abolire definitivamente.
Per tre legislature, nella XIII, nella XIV e attualmente, nella XV, questa materia è stata affrontata nell'aula della Camera e ciò è stato fatto tempestivamente, all'inizio di ciascuna legislatura e con una convergenza pressoché unanime di tutti i gruppi, nessuno escluso.
Purtroppo, nella XIII e nella XIV legislatura l'iter di questa proposta di legge costituzionale non ha avuto il suo compimento nell'altro ramo del Parlamento. Per evitare riflessioni che assumerebbero qualche aspetto polemico con qualche componente dell'altro ramo del Parlamento nelle due legislature precedenti, non ne ricorderò le circostanze, anche perché sono profondamente convinto che, questa volta, sia la Camera, sia il Senato, arriveranno ad approvare - me lo auguro - all'unanimità o con un'amplissima convergenza, come già avvenuto in passato, questa proposta di legge.
Credo sia giusto far capire a tutti quanto l'Italia possa e debba essere caratterizzata dalla scelta di escludere totalmente la pena di morte dal proprio ordinamento costituzionale, anche nel caso ipotetico delle leggi militari di guerra. Non occorre soltanto ricordare la straordinaria lezione del giovanissimo Cesare Beccaria nel XVIII secolo, ma basti ricordare che il primo codice penale dello Stato unitario, il codice Zanardelli del 1889, entrato in vigore nel 1890, aveva già abolito la possibilità della pena di morte.
Quindi, l'Italia è stato uno dei primissimi paesi al mondo a non prevedere la pena di morte nel proprio codice penale, già nel primo codice unitario, nel 1889-1890.
Purtroppo, come tutti sanno, la pena di morte venne poi introdotta durante il regime fascista e qualche anno dopo inserita organicamente nel codice penale del guardasigilli Rocco nel 1930-31.
Ancora nel corso dell'ultima fase della guerra, la pena di morte fu soppressa dal decreto legislativo luogotenenziale n. 244 del 10 agosto 1944. Essa, per una situazione di emergenza, fu temporaneamente ripristinata per un breve periodo con il decreto legislativo luogotenenziale n. 234 del 10 maggio 1945 e, quindi, fu definitivamente abolita in tempo di pace con il decreto legislativo n. 21 del 22 gennaio 1948 - tale data dice tutto -, ossia subito dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, vale a dire il 1o gennaio 1948, che, come ho già detto all'inizio di questa mia relazione, al quarto comma dell'articolo 27 prevede che non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
Del resto, è significativo che l'ultima esecuzione capitale - almeno così raccontano le cronache - fosse effettuata in Italia il 4 marzo 1947, ossia poco meno di un anno prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana.
Il citato decreto legislativo n. 21 del 22 gennaio 1948, intitolato «Disposizioni di coordinamento in conseguenza della abolizione della pena di morte», dispose l'abolizione della pena di morte prevista da qualunque legge diversa da quelle militari di guerra, compreso il codice penale militare di pace.
Soltanto nella XII legislatura, dopo reiterati tentativi già effettuati nel corso della X e della XI legislatura, il Parlamento italiano, con l'approvazione della legge ordinaria n. 589 del 13 ottobre 1994, arrivò ad abolire qualunque ipotesi di pena di morte prevista nel codice penale militare di guerra e in qualunque altra legge militare di guerra. Mi fa piacere ricordare due aspetti di questa legge: il primo è che la presentatrice - anche se moltissimi furono i firmatari - fu la senatrice Ersilia Salvato; il secondo aspetto è che ci fu, anche in quel caso, una convergenza unanime di tutti i gruppi, sia del centrosinistra, sia del centro destra. Dalla data della legge ordinaria che ho testé citato, cioè dal 1994, la pena di morte è totalmente scomparsa dal nostro ordinamento ma, purtroppo, non è ancora completamente scomparsa dal nostro dettato costituzionale. Fortunatamente solo in via di ipotesi astratta (nessuno lo ha proposto mai), ciò consentirebbe ancora oggi la reintroduzione della pena di morte nelle leggi penali militari di guerra, anche se questo porterebbe l'Italia al di fuori del consesso europeo.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIORGIA MELONI (ore 18,05)
MARCO BOATO, Relatore. Con l'approvazione della presente proposta di legge costituzionale, che risulta dal testo unificato di quattro proposte di legge, il quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione reciterebbe, semplicemente e senza eccezioni: «Non è ammessa la pena di morte». Sarebbe soppressa, appunto, in forza di questa proposta legislativa, l'eccezione che, come ho già detto più volte, recita: «se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra».
Negli ultimi decenni è fortemente maturata, non solo in Italia ma a livello europeo ed internazionale, una crescente e profonda avversione alla pena di morte. Basti ricordare che, oggi, secondo gli ultimi dati - spero di non sbagliare - ci sono nel mondo 84 Stati totalmente abolizionisti e 24 Stati che l'hanno abolita de facto. Purtroppo, si contano ancora 76 Stati che la mantengono in vigore e 12 Stati che la prevedono in casi assolutamente eccezionali; quindi, gli Stati nei quali la pena di morte è ancora in vigore sono complessivamente 88. Comunque, il numero degli Stati abolizionisti totali o semplicemente abolizionisti de facto è cresciuto sempre più negli ultimi decenni e, nello stesso periodo, come ho ricordato, è fortemente aumentata la avversione alla pena di morte. Basti ricordare che fino agli inizi degli anni Ottanta, cioè fino a meno di trent'anni fa, essa era ancora prevista, ad esempio, in Francia, nel Regno Unito e in altri paesi del continente europeo. In tali paesi essa è stata, però, progressivamente soppressa e abrogata sia nei testi costituzionali (laddove ci sono, ovviamente, dato che nel Regno Unito non c'è una Costituzione scritta), sia nella legislazione ordinaria. Ad oggi, fortunatamente, l'esclusione della pena di morte è una delle precondizioni per poter far parte dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa.
L'Italia ha avuto un ruolo importante, nel 2002, anche per promuovere - erano proprio le settimane in cui esaminavamo, nel corso della precedente legislatura, questo testo nell'Assemblea della Camera dei deputati - l'istituzione, presso la sede della FAO, del Tribunale penale internazionale per i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità ed il genocidio. Ebbene, lo statuto del Tribunale penale internazionale istituito a Roma nel 2002 esclude esplicitamente la possibilità di comminare la pene di morte anche per reati così spaventosamente gravi quali sono i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio.
Nella relazione scritta all'esame dei colleghi e dell'Assemblea - alla quale rinvio integralmente per una trattazione più sistematica - vengono richiamate le molteplici, innumerevoli iniziative contro la pena di morte, sia sul piano comunitario sia sul piano internazionale. Mi riferisco all'Unione europea per quanto riguarda la Commissione, il Consiglio, il Parlamento europeo, il Consiglio d'Europa, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, ma anche - sia pure con minor forza - alle Nazioni Unite. A quest'ultimo riguardo, cito soltanto il secondo Protocollo facoltativo del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che è stato adottato dall'Assemblea generale dell'ONU il 15 dicembre 1989 e che, per quanto riguarda l'Italia, è stato ratificato e reso esecutivo con la legge n. 734 del 9 dicembre 1994. Certo, è un Protocollo facoltativo, aggiunto al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, ma esso stabilisce che nessuno Stato aderente a questo protocollo possa giustiziare alcun individuo soggetto alla sua giurisdizione; anche in questo caso, però, con l'unica eccezione della pena capitale in tempo di guerra, sia pure soltanto per reati di gravità estrema.
Sistematiche, invece, sono state negli ultimi decenni - in particolare, negli ultimi 15 anni circa - le iniziative, che sono tutte ricordate dettagliatamente nel testo scritto della mia relazione, contro la pena di morte da parte dell'Unione europea, nel quadro della promozione e protezione dei diritti umani, attraverso la comune politica estera e di sicurezza. Vorrei a questo proposito anche ricordare che già al Trattato di Amsterdam del 1998 venne allegata una dichiarazione relativa all'abolizione della pena di morte e che l'articolo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che è stata proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, stabilisce, al comma 2, che nessuno può essere condannato alla pena di morte né giustiziato. Come è a tutti noto, tale Carta è priva di una autonoma portata precettiva, anche se il suo contenuto è stato trasfuso integralmente nel Trattato che ha adottato una Costituzione per l'Europa, che dall'Italia è stato ratificato con la legge n. 57 del 7 aprile 2005, ma che, come sappiamo, non è ancora entrato in vigore a seguito dei referendum consultivi della Francia e dell'Olanda. Tuttavia, a livello europeo ormai questa posizione è totalmente consolidata.
Inoltre, di grande importanza sono stati - in questo caso, a livello del Consiglio d'Europa - dapprima il Protocollo aggiuntivo n. 6 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, concernente la pena di morte in tempo di pace (che è stato adottato nel 1983 e che dall'Italia è stato ratificato nel 1989), e successivamente il più recente Protocollo aggiuntivo n. 13 alla stessa Convenzione europea, concernente la totale abolizione della pena di morte in tutte le circostanze, ivi compreso il tempo di guerra. Il Protocollo aggiuntivo n. 13 è stato firmato da tutti gli Stati del Consiglio d'Europa a Vilnius il 3 maggio 2002. L'Italia, ovviamente, lo ha sottoscritto, ma allo stato attuale non lo può ancora ratificare finché non sarà soppresso definitivamente qualunque riferimento alla pena di morte, quale quello contenuto, sia pure in forma eccezionale, nel più volte citato quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione, che ci ripromettiamo di modificare. Anche nel quadro internazionale - forse è bene citare anche questo aspetto più drammatico -, così come si è modificato per la lotta contro il terrorismo, specialmente dopo le spaventose stragi dell'11 settembre 2001 a New York e a Washington, è continuata attivamente l'iniziativa europea, ancor più fortemente motivata dalle prese di posizione del Parlamento europeo, perché venisse comunque esclusa la pena di morte anche nel doveroso impegno internazionale della lotta contro il terrorismo.
Vorrei anche ricordare la meritoria azione nelle campagne internazionali per l'abolizione della pena di morte per arrivare, in via interlocutoria, ad una moratoria della pena di morte stessa. Su questo tema, pochi mesi fa, abbiamo approvato unanimemente una mozione in quest'aula. Vorrei ricordare, appunto, la meritoria azione di numerose associazioni internazionali e transnazionali. Sono molte, per fortuna, ma ne voglio citare emblematicamente due: a livello internazionale, Amnesty International; con sede in Italia, ma con attiva azione transnazionale, l'associazione Nessuno Tocchi Caino. Si tratta di un'azione finalizzata, nella prospettiva di una definitiva abolizione pena di morte, a realizzare quantomeno una moratoria delle esecuzioni capitali da parte degli Stati che prevedono ancora la pena di morte nel proprio ordinamento.
Tra gli innumerevoli documenti che sono citati nella relazione scritta, dell'Unione europea, del Parlamento europeo, del Consiglio d'Europa, dell'Assemblea parlamentare dello stesso Consiglio d'Europa, voglio citare, da ultimo, soltanto perché è molto recente, una raccomandazione, la n. 1760, adottata il 28 giugno di quest'anno, ossia pochi mesi fa. Con tale raccomandazione, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, nel confermare quanto già affermato in altri suoi documenti - sono numerosissimi -, raccomanda al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa di invitare l'Albania e la Lettonia ad abolire la pena capitale per i crimini commessi in periodo bellico o durante gli stati di emergenza, di ribadire l'obbligo per la Federazione russa di ratificare il Protocollo n. 6 e di invitare gli Stati Uniti ed il Giappone a cancellare la pena capitale dai rispettivi ordinamenti. Questa raccomandazione chiede altresì al Comitato di sollecitare l'Unione europea ad affrontare la questione della pena capitale nel suo dialogo politico con la Cina (sappiamo che in quest'ultimo paese è enormemente alto, ogni anno, il numero delle esecuzioni capitali). L'Assemblea conferma, inoltre, il proprio impegno ad assistere gli Stati desiderosi di eliminare la pena di morte dal proprio ordinamento, con campagne di informazione e di sensibilizzazione. Nel 2001, del resto, il Consiglio d'Europa era stato promotore, insieme al Parlamento europeo, di una straordinaria riunione dei Presidenti di tutti i Parlamenti che sono a favore dell'abolizione della pena di morte e tale riunione si tenne a Strasburgo il 22 giugno 2001, presso il Parlamento europeo, sotto la Presidenza della Presidente Nicole Fontaine, e del Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, lord Russel-Johnston. Furono invitati tutti i Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea, nonché un gruppo di Presidenti rappresentativi delle diverse aree geografiche, selezionato sulla base del criterio della recente abolizione della pena di morte. Mi fa piacere ricordare che in tale solenne riunione, in nome del Parlamento italiano, partecipò Pier Ferdinando Casini, eletto da pochi giorni Presidente di questa Camera. Al termine della riunione, i Presidenti dei Parlamenti sottoscrissero un appello solenne sia per una moratoria universale della pena di morte, sia per l'abolizione totale della pena di morte nella legislazione interna di ciascun paese. Come ho già detto più volte, abbiamo abolito nella legislazione ordinaria anche l'ultimo residuo che vi era nel codice penale militare di guerra e nelle leggi di guerra, ma siamo ancora di fronte al compito, spero non più molto arduo, di abolire definitivamente tale riferimento per le leggi militari di guerra anche nella Carta costituzionale.
L'Italia, come ho detto all'inizio del mio intervento, la patria di Cesare Beccaria, lo Stato che fin dal codice Zanardelli del 1889-1890 aveva già abolito la pena di morte, l'Italia che nell'articolo 2 della Costituzione afferma che «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo» - e quale tipo più inviolabile del diritto alla vita? - può finalmente abolire ogni riferimento alla pena di morte nella propria Costituzione, approvando le proposte di legge costituzionali al nostro esame in un testo unificato.
Considerazioni di ordine etico, giuridico e politico, nel senso più alto e nobile della parola «politico», inducono a ritenere inammissibile la pena di morte in uno Stato democratico, anche in ipotesi ormai veramente astratte. La pena di morte corrisponde ad una concezione della giustizia primitiva e vendicativa. La giustizia non può essere confusa con la vendetta e la pena non può avere uno scopo esclusivamente punitivo, ma deve tendere, come afferma lo stesso articolo 27 della nostra Costituzione, al comma 3, alla rieducazione ed a dare la possibilità ad ogni persona, che abbia subito e scontato una condanna, anche molto grave, di reinserirsi nella società e ciò, ovviamente, con la pena di morte non è mai possibile.
Per questo ritengo che approvare questa proposta di legge costituzionale significhi completare un cammino di civiltà politica e giuridica degno della miglior tradizione del nostro paese. Nessun ordinamento giuridico e nessun crimine, neppure il più efferato, anche in tempo di guerra, possono giustificare il fatto che lo Stato metta a morte un essere umano, dimostrando in tal modo di parlare lo stesso linguaggio dei criminali che ha condannato.
Con l'ingresso dell'Italia nel novero degli Stati totalmente abolizionisti, di fatto e di diritto, anche sotto il profilo costituzionale, il nostro paese potrà proseguire con ancora maggior forza la battaglia di civiltà che stiamo già conducendo da anni, affinché siano garantiti in tutto il mondo i diritti fondamentali dell'uomo, primo fra tutti il diritto alla vita (Applausi dei deputati dei gruppi Verdi e Rifondazione Comunista-Sinistra Europea).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
GIAMPAOLO VITTORIO D'ANDREA, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, signori deputati, ho poco da aggiungere alla dettagliata ricostruzione che l'onorevole Boato, nella sua qualità di relatore, ma anche di persona che ha seguito con passione l'evolversi di questo dibattito e di questa iniziativa, ha proposto alla nostra attenzione questa sera. La sua relazione è partita dalle tesi e dalle previsioni del codice Zanardelli, questo straordinario statista e giurista di scuola liberal-giusnaturalista, molto attento alle questioni dei diritti fondamentali e, quindi, anticipatore di una visione che si è poi imposta a livello internazionale, tendente ad escludere il ricorso alla pena capitale, per giungere fino a noi, attraverso le iniziative assunte in sede nazionale prima, con un decreto luogotenenziale per porre rimedio alla reintroduzione, prevista con il codice Rocco, della pena di morte, con l'articolo 27 della Costituzione repubblicana, poi con gli organismi europei e internazionali, che, a partire dalla ripresa di iniziative in materia di diritti umani e di dichiarazione dei diritti dell'uomo, hanno costantemente indicato un percorso di superamento della pena di morte.
Il Governo intende esprimere un vivo apprezzamento ai presentatori e a tutti coloro che hanno consentito, mi pare con consenso unanime e convergente, il riavvio dell'iter presso la Commissione affari costituzionali del provvedimento in discussione, nella speranza di poter giungere rapidamente all'approvazione definitiva senza ripetere il cammino interrotto nella passata legislatura.
Il testo al nostro esame è di grande rilievo dal punto vista giuridico e culturale: esso rappresenta una di quelle attività non ordinarie di un Parlamento, non solo perché si cambia la Costituzione, ma perché la si modifica in un punto che, ancorché ormai superato dalla legislazione ordinaria, lasciava un residuo ipotetico, così come definito dal relatore, di possibile ricorso successivo alla pena di morte.
Sono particolarmente lieto che a questa seduta partecipi una delegazione di giovani visitatori della Camera, a cui credo vada rivolto il nostro saluto, perché assistono ad un momento particolarmente rilevante della nostra attività.
Per il Governo è particolarmente importante l'approvazione di questo provvedimento perché, come è stato ricordato dall'onorevole Boato, l'approvazione della modifica del quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione ci consente di ratificare il Protocollo n. 13 del Consiglio d'Europa sull'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze, firmato a Vilnius il 3 maggio del 2002, che noi, pur avendo sottoscritto, non abbiamo - per la verità - sottoposto a ratifica. Sono otto i paesi che hanno firmato ma non ratificato il Protocollo; tra questi, oltre all'Italia, ci sono anche paesi importanti di medesima tradizione, come la Francia e la Spagna, che hanno preannunciato la ratifica imminente, anche loro previa modifica degli impedimenti costituzionali che sussistono.
Questa modifica, che diventa quindi particolarmente opportuna, è stata richiesta più volte anche dal comitato interministeriale dei diritti umani, anche in relazione ad una possibile candidatura italiana al Consiglio dei diritti umani per il triennio 2007-2010, che naturalmente può essere supportata adeguatamente, come è negli auspici del Governo e dell'intero paese (vista la posizione convergente, che peraltro registriamo ancora una volta in quest'aula su questi temi) solo con atti concreti che ricollochino - lo dico con riferimento a Zanardelli - l'Italia in prima fila in questo campo.
A questo punto, non ci rimane altro che sollecitare l'iter parlamentare di questo provvedimento e augurarci che sia il più celere possibile, nell'auspicio che la realizzata convergenza parlamentare, peraltro anche coerente con le posizioni assunte dall'Italia, per la verità da Governi di diverso schieramento, in materia di moratoria internazionale generale per la pena di morte - che mi sembra abbiamo rilanciato proprio qualche settimana fa con l'approvazione di una mozione - possa consentire, ripeto, il più celermente possibile, l'approvazione definitiva di questo provvedimento di modifica della Costituzione, secondo l'iter previsto. In questo modo porremo il nostro paese nelle condizioni di esprimere al massimo anche questa sua iniziativa internazionale in questo campo, eliminando dalla Costituzione il retaggio di una concezione che abbiamo superato nella legislazione ordinaria (l'abbiamo espressamente abrogata), ma che permane in un riferimento, sia pure indiretto (talvolta addirittura contraddittorio rispetto alla filosofia generale della Costituzione), nel testo costituzionale.
Con questo auspicio, rinnovo il mio apprezzamento, a nome del Governo, al relatore, ai presentatori della proposta di legge di modifica costituzionale e a tutti coloro che hanno sostenuto nell'avvio dell'iter parlamentare presso la Commissione affari costituzionali questo provvedimento, di cui sollecito l'approvazione.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Evangelisti. Ne ha facoltà.
FABIO EVANGELISTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'abrogazione dell'ultimo inciso dell'articolo 27, quarto comma, della Costituzione italiana - abrogazione contenuta nel progetto di legge costituzionale oggi al nostro esame - non avrà, sottolineo non avrà, effetti rilevanti, effetti pratici nel nostro paese.
Del resto, come correttamente ha evidenziato il relatore, già con legge n. 589 del 1994, la riserva di previsione della pena di morte per i codici penali di guerra è stata eliminata.
Inoltre, sappiamo che da decenni l'Italia non applica la pena di morte sul proprio territorio e che nel 1996, di fronte al noto caso «Pietro Venezia», la Corte costituzionale ha stabilito il principio per cui il nostro paese non può estradare imputati verso paesi che infliggerebbero loro la pena di morte.
L'auspicata approvazione del progetto di legge costituzionale in esame avrà, invece, un rilevante effetto culturale e politico. Avrà un effetto culturale perché, in primo luogo, sancisce il principio per cui la morte non è una pena che lo Stato può infliggere ai suoi cittadini. Con più coerenza di quanta ne mostrano taluni settori dell'integralismo religioso nel mondo, tale principio afferma il diritto alla vita nel suo senso vero: nessuna persona si può arrogare il diritto di sopprimere la vita di un altro essere umano.
Bandire dall'ordinamento civico la pena di morte significa, dunque, riconoscere il pieno diritto all'insopprimibile autodeterminazione umana ed alla contemplazione della finitezza del creato. Non vi è infatti concezione ideologica, millenaristica o mistica che possa giustificare l'imposizione di una redenzione sacrificale dal peccato. Ma, da noi, queste conclusioni le aveva già raggiunte Beccaria: solo l'oscura parentesi fascista, nel secolo scorso, aveva temporaneamente restaurato, in Italia, la barbarie della pena di morte.
Purtroppo, però, sappiamo che non è così in tutte le parti del mondo. Spiace, ad esempio, constatare che negli Stati Uniti, considerati giustamente la più grande democrazia del mondo, vi sia un giudice che abbia apertamente sostenuto che l'assassino non merita sorte migliore della sua vittima: di fatto, è la predicazione della legge del taglione!
Per la verità, si deve osservare che, negli Stati Uniti, il movimento abolizionista sta compiendo passi avanti notevoli: alcuni Stati, infatti, hanno già abolito la pena di morte, mentre altri che l'avevano restaurata, come lo Stato di New York, hanno tuttavia recentemente deliberato una moratoria. Vorrei ricordare, infine, che la Corte suprema, negli anni più recenti, ha successivamente dichiarato illegittima la pena capitale nei confronti sia dei disabili (la sentenza Atkins del 2002), sia dei minori di 18 anni (la sentenza Roper del 2005).
La modifica soppressiva che si propone all'articolo 27 della Costituzione, tuttavia, produrrà effetti rilevanti anche sotto l'aspetto politico, innanzitutto nel campo della politica estera. Essa, infatti, vincolerà la nostra diplomazia a confrontarsi con paesi che ancora contemplano la pena di morte, tenendo conto che quegli Stati non hanno ancora compiuto questo passo decisivo.
Penso, in primo luogo, alla Cina, oggetto di un recente viaggio guidato dal Presidente del Consiglio Prodi. Lo sviluppo economico, come sappiamo, è essenziale per il benessere dell'uomo, tuttavia esso è inutile, ai fini di una vera emancipazione, se non procede di pari passo con una sicura evoluzione democratica delle istituzioni politiche e giuridiche. I nostri rap porti commerciali con la Cina, pertanto, devono rappresentare il veicolo per operare una graduale, ma costante pressione politica verso l'abbandono di forme medievali e barbariche dell'esercizio del potere sovrano.
I nostri interlocutori, infatti, dovranno capire che sia l'Italia, sia l'Europa (come nel corso dello svolgimento della relazione è stato giustamente ricordato) sono la culla di un umanesimo a tutto tondo per il quale la persona possiede una sfera inviolabile, che parte dalla vita stessa e si estende alle libertà di espressione, di culto, di associazione politica e di privacy.
Mi auguro tuttavia, signor Presidente ed onorevoli colleghi, che vi sia anche un effetto politico interno. Vorrei, infatti, che questa fosse l'occasione per avviare un serio confronto sul tema delle vittime dei reati. Disfarsi in toto della pena di morte è un passo necessario, ma ciò non deve assumere il senso di un garantismo a senso unico, che guarda sempre al disagio del delinquente e mai ai danni subiti dalla vittima.
Ciò anche perché, visto il generale consenso registrato in passato in quest'aula - e che, sono certo, vi sarà anche oggi e domani -, vorrei approfittare dell'occasione per operare un riferimento a quelle realtà del nostro paese dove la pena di morte è tuttora in vigore; anzi, ove vi è un doppio tipo di pena di morte.
Vi è quella eseguita, ad esempio, in Calabria negli ultimi due anni, dove si sono registrate ventotto vittime di agguati consumati nella sola Locride e vi è anche un'altra forma di pena capitale, che vorrei definire la pena di morte «civile», sempre comminata da organismi criminali che, in certe aree del nostro paese, si fanno Stato.
Vorrei approfittare del tempo che ho a disposizione per leggere un estratto da La stampa di ieri: «Ho sfidato la 'ndrangheta e ora vivo da appestato». È un ex sindaco che parla e che denuncia che anche lo Stato lo ha abbandonato. Leggo: «Il deserto degli infami e il luogo delle battaglie perse. L'infame Domenico Luppino, neanche un anno fa era un sindaco modello. Aspromonte: Sinopoli, paesino franoso di tremila abitanti. La lotta alla 'ndrangheta gli costa nove attentati in quattro anni e mezzo. Gli fanno esplodere la tomba del padre, gli ammazzano il cane, gli distruggono i campi di olivi, gli incendiano il furgone, lo obbligano a girare scortato, è costretto a trasferire la famiglia a Reggio Emilia. Il suo ultimo atto pubblico è l'adesione alla marcia di Locri. Il 5 novembre 2005 sfila con il gonfalone del comune contro la 'ndrangheta che ha appena ucciso Franco Fortugno, vicepresidente del Consiglio regionale. Poi, a Sinopoli, tutto finisce improvvisamente. Tre settimane dopo si dimettono sette consiglieri. C'è chi ha problemi di salute, chi di lavoro, chi di famiglia. Il consiglio comunale si scioglie. Mi hanno dimissionato, dice Domenico, ho perso la mia battaglia. Eppure, egli non era cresciuto con la vocazione dell'eroismo, anzi, dice, sono cresciuto in un clima di minacce. La mia famiglia subiva attentati quando avevo soltanto dieci anni; solo per un caso fortuito, una volta, sventarono il mio sequestro. Abbiamo sempre cercato di mediare, come fanno in tanti, tentando di arrivare ad un compromesso. L'ho fatto anch'io, poi, a quarant'anni, mi sono stancato. Il punto è che la testa, Domenico, non l'aveva mai alzata. Quando mi hanno eletto pensavano che l'avrei tenuta bassa, come sempre. Perché sono stato eletto con i voti buoni e con i voti mafiosi. Bisogna capire: chi fa il sindaco qui ha sempre un conto da saldare. Io non l'ho mai saldato. Questo vuol dire alzare la testa, anche perché non ero andato in giro a chiedere voti, così il meccanismo si è inceppato. La 'ndrangheta pensa che la cosa pubblica sia un bene da razziare, ma di razzie, finché ero sindaco, non se ne facevano. Sciolto il consiglio comunale, terminata la stagione degli attentati, inizia quella della solitudine, quella che io chiamo appunto della morte civile. Il sindaco non è più sindaco, non conta più niente, è meno di un uomo, è un infame. La sua pena è l'isolamento totale, e rappresenta il massimo disvalore di un individuo: ogni cosa ti è preclusa, perdi qualsiasi dignità, e qualunque cosa ti accada, anche la peggiore, è legittima, te la sei meritata: la scorta revocata due mesi fa, il resto della famiglia a Reggio Calabria, la sensazione di essere abbandonati persino dall'istituzione.
Avevo chiesto di lavorare in un qualunque organismo istituzionale, per contribuire alla crescita del senso civico, senza incarichi politici, senza compensi. Non ho avuto riscontri: anche le istituzioni mi hanno abbandonato. Quali? Guardi, se mi chiedesse il nome del mafioso, glielo farei, ma l'istituzione no, mi fa molto più paura, in molti hanno una mentalità mafiosa alla quale aggiungono i poteri dello Stato. Sono ancora più forti sia nell'isolarmi sia nel controllarmi». «E l'antimafia?» - è la domanda del giornalista - «Questi professionisti dell'antimafia la situazione la conoscono, non devono mica fare un favore a me, o c'è bisogno del morto ammazzato? Dopo nove attentati, anche in paese qualcuno si aspettava la reazione dello Stato. La sto aspettando anch'io. Nell'attesa, egli è rimasto completamente solo: incontra il postino, i dipendenti dell'azienda, qualche vecchio amico, tutto qui. L'isolamento al quale mi hanno ridotto, e la tranquillità che ormai dura da parecchio, rappresentano un messaggio chiaro: mi lasciano una possibilità. Una via d'uscita paradossale: conquistare il reinserimento sociale. Ho difeso la legalità e ora devo espiare la mia colpa con l'isolamento. Ho quarantadue anni, sono un imprenditore agricolo che porta avanti la sua impresa, sono fuori e vivo fuori dal contesto sociale, e non per mia volontà. Quasi nessuno mi saluta, è come se non esistessi. In questo messaggio c'è un solo spiraglio: adeguati e torneremo ad accontentarti.
Ma del mio passato non rinnego nulla, sento un grande vuoto, che mi spinge a mollare, a cercare altrove, perché io questo vuoto non riesco proprio a riempirlo, in nessuna maniera, salvo in qualche giornata di sole, quando la vista dei paesi dell'Aspromonte ti riempie l'anima. Di andare via, Domenico non ha nessuna voglia, sarebbe la sconfitta definitiva: significherebbe firmare la disfatta, invece resto qui, perdo con l'onore delle armi. E la 'ndrangheta me lo concede.
Non ho più incarichi, sono tagliato fuori da qualsiasi implicazione sociale. Capisce? Sono la rappresentazione vivente della loro forza; mi sono dovuto piegare al loro volere: non importa con quale mezzo, l'importante è che ci siano riusciti e senza reazione da parte dello Stato. Mi è rimasta solo una risposta: esco per strada, più di prima, più di quando ero sindaco e fisso la gente negli occhi. Fate finta di non vedermi? Fingete che io sia un fantasma? E sia: ma guardatemi bene, non ho abbassato la testa».
Ecco, nel momento in cui affrontiamo un tema così importante quale l'abrogazione di una norma fortunatamente desueta nel nostro paese, non possiamo non fare riferimento alla vita reale di intere aree del nostro paese, in questi anni in cui le iniziative sulla giustizia sono state quasi un disegno avverso alla prevenzione e alla repressione dei reati: paletti, pali, zeppe, ostacoli all'esercizio dell'azione penale e alla capacità investigativa delle Forze dell'ordine, riti premiali, preclusioni probatorie e, da ultimo, l'indulto.
In tutto questo, la vittima, la sua solitudine e la sua impotenza non trovano il conforto dello Stato, vince la sfiducia e sale la voglia di farsi giustizia da sé. In questo senso, non posso evitare di sottolineare la insanabile e odiosa contraddizione che passa nella posizione di quanti prima hanno votato per la modifica della legittima difesa, consentendo al proprietario, con il nuovo articolo 52 del codice penale, di sparare a vista a chi gli entra in casa e, poi, hanno votato per l'indulto che, probabilmente, riporterà - o ha già riportato - in libertà quelli che torneranno a fare le rapine in villa per esporsi, paradossalmente, alle reazioni armate dei proprietari.
In conclusione, signor Presidente, onorevoli colleghi - che ringrazio per avermi ascoltato -, voglio dire soltanto che l'Italia dei Valori appoggerà convintamente questa proposta di legge costituzionale, auspicando, però, che si avvii veramente una riflessione sulle vittime dei reati, che guardano ancora allo Stato, alla magistratura e alle Forze dell'ordine per sentirsi persone sicure e libere.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole D'Elia. Ne ha facoltà.
SERGIO D'ELIA. Presidente, colleghe e colleghi, con l'approvazione di questo testo unificato di proposte di legge di modifica costituzionale noi cancelliamo, finalmente, dal nostro ordinamento un retaggio della pena di morte ancora presente e con esso anche la possibilità, seppure teorica, di una sua reintroduzione. Una possibilità teorica perché i colleghi sanno che dal 1984, con l'approvazione della legge che abolisce la pena di morte dai codici militari, il riferimento alla pena di morte che è ancora presente nella Costituzione, ammessa nei casi previsti dalle leggi militari di guerra, non potrebbe trovare applicazione pratica nel nostro paese.
Dunque, questa contraddizione e questa discrepanza tra Costituzione e codice militare attende di essere superata fin dal 1984. In ventidue anni il Parlamento non ha mai trovato il tempo di approvare proposte di legge presentate nelle ultime tre legislature da tutti i gruppi e volte a cancellare dalla Costituzione le ultime vestigia di un passato che io ritengo non abbia un futuro nella coscienza politica e civile del nostro paese.
È un passaggio simbolico - certo -, ma anche di coerenza interna al nostro ordinamento e, credo, anche (e forse ancora di più) di coerenza e credibilità internazionale del nostro paese. Nel 1984, proprio un mese dopo l'abolizione della pena di morte dai codici militari, l'Italia ha iniziato un cammino importante che l'ha portata ad essere il paese più attivo e più impegnato a livello internazionale contro la pena di morte per fermare le esecuzioni capitali.
Su impulso dell'associazione «Nessuno tocchi Caino», della quale sono segretario, e del partito radicale - ma, devo aggiungere, grazie soprattutto ad una convergenza straordinaria registratasi nel nostro Parlamento tra maggioranza ed opposizione, caso raro nella nostra vita politica e parlamentare -, il nostro paese ha avuto quanto meno il merito, per così dire, di smuovere le acque a livello internazionale; non si è accontentato dell'abolizione della pena di morte nel proprio ordinamento interno, ma ha inteso proiettare questa sua posizione abolizionista anche nei confronti dei paesi che ancora praticano la pena di morte. In tal modo, nella sua lotta contro la pena capitale e a favore della moratoria, ha incontrato - e forse è davvero un caso più unico che raro - il sostegno crescente ed il riconoscimento di paesi di tutti i continenti.
Ricordo che nel 1994 il Governo Berlusconi ha portato per la prima volta all'attenzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite una risoluzione per la moratoria delle esecuzioni che fu respinta per pochi voti, solo otto. Nel 1995 - lo ricordava il collega Evangelisti -, la Corte costituzionale italiana ha emesso una sentenza sul caso di Pietro Venezia che impedisce al nostro paese di estradare in luoghi dove rischino la pena di morte non solo i cittadini italiani, ma anche quelli di altri Stati i quali vivano sul nostro territorio. Si è così posta davvero una riserva assoluta, superando il sistema in vigore fino al 1995, ovvero quello secondo il quale si poteva estradare a condizione che i paesi richiedenti l'imputato di un reato «capitale» fornissero assicurazioni sufficienti che non sarebbe stata applicata la pena di morte né, tanto meno, sarebbe stata eseguita. No, la Corte costituzionale ha dichiarato che non era sufficiente il sistema delle garanzie sufficienti ma occorreva una riserva assoluta, un divieto assoluto; è stata una sentenza che ha fatto storia, non soltanto nel nostro paese. Dopo quella decisione, infatti, molti paesi dell'Unione europea hanno accettato il principio secondo il quale chi rischi la pena di morte in qualche parte del mondo non debba in qualche modo riceverla attraverso la complicità o la collaborazione di paesi che l'hanno abolita, i quali invece devono proiettare questa loro posizione ovunque nel mondo. È un modo anche concreto per giungere, poi, a porre la questione laddove il problema esiste e spingere quei paesi a compiere il passo verso l'abolizione.
Successivamente, nel 1997, fu proprio il Governo Prodi a ripresentare una proposta di risoluzione per la moratoria delle esecuzioni dinanzi alla Commissione dei diritti umani di Ginevra; allora erano contrari tutti i partner europei, ma il Governo Prodi decise ugualmente di andare avanti. La circostanza va sottolineata perché si tratta di una vicenda utile, oggi, per comprendere gli attuali sviluppi dell'iniziativa parlamentare di circa due mesi e mezzo fa quando, con una mozione votata all'unanimità, il Parlamento italiano ha chiesto al proprio Governo di portare all'attenzione dell'ONU la proposta di risoluzione per la moratoria. È bene, infatti, che il Parlamento conosca quanto sta accadendo in queste ore, perché si tratta di sviluppi contrari a quel mandato parlamentare rivolto al Governo; ma ne parlerò tra breve.
Ebbene, nel 1997 il Governo Prodi ottenne dalla Commissione dei diritti umani l'approvazione di una risoluzione - votata a maggioranza assoluta - che chiedeva la moratoria delle esecuzioni capitali. Per la prima volta, un organismo dell'ONU stabiliva che la pena di morte è questione che attiene non alla giustizia penale o alla politica criminale di un paese ma, e pienamente, alla sfera dei diritti umani. La Commissione ONU affermava che l'abolizione significa un rafforzamento della dignità umana e un progresso nel sistema dei diritti umani.
Da allora, ogni anno e per nove anni consecutivi, la Commissione di Ginevra ha adottato la risoluzione ed è stata tale continuità nell'iniziativa a produrre un effetto molto tangibile: i paesi che nel 1994 erano maggioranza nel mondo - stragrande maggioranza - sul fronte del mantenimento della pena di morte, oggi sono diventati minoranza.
Pertanto, dal 1997 ad oggi, sono stati 45 i paesi che hanno deciso di rinunciare alla pratica della pena di morte, o abolendola totalmente oppure introducendo alcune moratorie. Non si è trattato dunque di una evoluzione naturale e scontata di un processo storico, ma del risultato di una campagna politica - promossa da «Nessuno tocchi Caino» e dal partito radicale - fatta propria dal Parlamento e credo che di questo il nostro paese debba andar fiero.
In questo caso l'Italia ha mostrato al mondo forza e autorevolezza; ma perché ciò guadagni maggiore coerenza interna e prestigio internazionale occorre compiere ancora due passaggi. In primo luogo, quello che stiamo già affrontando attraverso l'abolizione dei riferimenti alla pena di morte ancora contenuti nella nostra Costituzione e, in secondo luogo, quello relativo alla moratoria universale delle esecuzioni capitali.
Questo passaggio, colleghe e colleghi, è ancora ad una fase critica. Ritengo che il Governo sia sul punto di riuscire ad impedire, con atti omissivi e dilatori, la conquista di un risultato storico quale sarebbe quello di un pronunciamento dell'Assemblea generale a favore di una moratoria universale delle esecuzioni capitali come strumento, pragmatico ma politico, per giungere all'abolizione della pena di morte. Tutti i paesi che, negli ultimi 10-15 anni, hanno abolito la pena di morte sono passati sempre attraverso la via non proibizionistica tout court della pena di morte, ma pragmatica della moratoria delle esecuzioni capitali.
I colleghi sanno che il 27 luglio scorso quest'Assemblea ha approvato all'unanimità una mozione il cui dispositivo, chiaro e stringente, impegnava il Governo a presentare quest'anno una proposta di risoluzione al Palazzo di vetro consultando i partner europei, ma senza vincolarsi ad un consenso unanime dell'Unione europea. La Camera impegnava il Governo anche ad operare in modo tale da assicurare alla risoluzione ONU la copromozione di paesi membri dell'Unione europea, e non necessariamente di tutti i paesi dell'Unione europea, nonché il sostegno di paesi rappresentativi di tutti i continenti, mettendo in atto da subito tutte le iniziative necessarie a livello bilaterale per ottenere il massimo sostegno, cosponsorizzazioni o, quanto meno, voti favorevoli o astensioni nel caso in cui qualcuno fosse indeciso a sostenere la risoluzione pro moratorie.
Ebbene, in due mesi e mezzo, il Governo è riuscito soltanto a consultare l'Unione europea, non dando seguito ad un dispositivo che lo impegnava a fare altro. Certo, l'Esecutivo ha consultato l'Unione europea e ha anche operato al fine di assicurare alla risoluzione ONU la copromozione dell'Unione europea in quanto tale; una cosa che il dispositivo non richiedeva, ritenendo sufficiente il sostegno di alcuni paesi dell'Unione europea.
Dopo due mesi e mezzo non ha fatto la cosa fondamentale, che avrebbe rappresentato l'alternativa al veto che noi, di Nessuno tocchi Caino, già sapevamo sarebbe giunto dall'Unione europea. Dal 1999 ad oggi, l'Unione europea in almeno tre occasioni ha preso in giro il nostro paese e il nostro Governo chiedendo di discutere e di trovare sulla proposta un consenso unanime, guadagnando così tempo e, quindi, vanificando l'iniziativa del Governo e, soprattutto, il mandato del Parlamento. Ora sta accadendo la stessa cosa: il Governo italiano si sta impegnando non sui punti chiari e precisi della mozione, ma in un'opera di consultazione per giungere ad un consenso unanime dell'Unione europea che non arriverà mai perché in Europa ci sono i duri e puri dell'abolizione della pena di morte, che la vogliono abolire tutta e subito e che non concepiscono le moratorie.
Tutto ciò dobbiamo dire chiaramente ed il Governo deve correggere - si è ancora in tempo per farlo - questo comportamento: l'ultima data possibile per presentare una risoluzione all'Assemblea generale dell'ONU è il prossimo 2 novembre. Abbiamo, quindi, il tempo per rimediare, a voler essere buoni, ad un errore, ad un comportamento complice di coloro i quali nell'Unione europea non vogliono che si passi attraverso la moratoria, per giungere all'abolizione della pena di morte. I paesi della ex Unione Sovietica, il Sudafrica e molti paesi che hanno abolito la pena di morte negli ultimi anni sono passati attraverso una moratoria delle esecuzioni. Evidentemente, si accetta che nel mondo vi sia la pena di morte, perché le organizzazioni abolizioniste abbiano una mission da compiere per i prossimi dieci, venti o trenta anni. Noi vogliamo che il processo storico dell'abolizione della pena di morte, che comunque è in atto, registri un'accelerazione per il tramite della via politica, dell'impegno coerente di paesi che decidono di fare a livello internazionale quello che il proprio Parlamento decide debba essere fatto.
Quello che è più grave - mi rivolgo al rappresentante del Governo qui presente, che non fa parte del Ministero competente, tuttavia, nei prossimi giorni avremo altre occasioni, anche con iniziative parlamentari, per far sì che il Primo ministro e il ministro degli affari esteri di questo siano investiti - è che il 6 ottobre scorso il Governo italiano ha deciso di sostenere, in una riunione svoltasi al Palazzo di vetro a New York, dove i rappresentanti dell'Unione europea erano chiamati ad esprimere un parere sulla proposta italiana di risoluzione a favore della moratoria, una controproposta spacciata come proposta di mediazione, di compromesso, avanzata dal rappresentante francese. In alternativa ad una risoluzione, ha proposto una semplice dichiarazione di intenti (tecnicamente si definisce una dichiarazione di associazione), quale avvio della campagna per presentare poi una risoluzione in una prossima Assemblea generale dell'ONU tutta da stabilire e da definire. Non era questo il mandato del Parlamento al Governo! Una tale dichiarazione di intenti, infatti, non sarebbe sottoposta al voto, non avrebbe cioè il valore politico e formale di una risoluzione che, invece, sarebbe sottoposta al voto dell'Assemblea generale. La stima fondata, paese per paese, sui risultati di quel voto è chiarissima. A scanso di qualsiasi rischio, la stragrande maggioranza dei paesi voterebbe a favore di una risoluzione per la moratoria, mentre i contrari sarebbero dai 60 ai 65 (questo noi stimiamo). Si sta, quindi, cercando di impedire una vittoria.
Questa dichiarazione serve a prendere tempo. Sappiamo già quale sarà lo scenario dei prossimi giorni. Domani 10 ottobre, a Bruxelles è prevista una riunione degli esperti dell'Unione europea nella quale si porrà sul tavolo la proposta francese. È probabile che si trovi un accordo, ma non è certo, perché l'Inghilterra mantiene ancora una contrarietà assoluta non soltanto sulla risoluzione, ma anche sulla dichiarazione di intenti. Il risultato probabile sarà un ulteriore rinvio in sede politica, al prossimo Consiglio degli affari generali, con i ministri degli esteri dell'Unione europea, con un ulteriore grave pregiudizio rispetto ai tempi tecnici (sappiamo che la data ultima per la presentazione della risoluzione è il prossimo 2 novembre).
Chiedo al Governo, che è sostenuto dalla Rosa nel pugno, alla maggioranza di cui faccio parte, al Presidente Prodi (che, intervenendo alcuni mesi fa nel dibattito sulla fiducia, ha espresso una posizione netta e un impegno preciso volto a portare quest'anno la risoluzione in Assemblea generale - lo ha fatto proprio su richiesta della Rosa nel pugno e questo è stato un punto che abbiamo condiviso e per cui lo abbiamo applaudito) di portare a compimento il suo impegno. Non posso accettare che il Governo di cui faccio parte, di cui la Rosa nel pugno fa parte, che la maggioranza di cui faccio parte tradisca questo impegno.
È inaccettabile, e non voglio che avvenga qualcosa di peggio rispetto alla scorsa legislatura, quando il Governo Berlusconi non fece ciò che aveva promesso; ma non aveva nemmeno lo strumento parlamentare per farlo. Ricordo infatti che il dispositivo fu cambiato da un voto parlamentare: quello strumento non era sicuramente stringente, puntuale ed impegnativo come quello che abbiamo approvato all'unanimità in quest'aula.
Non possiamo non abolire ogni riferimento alla pena di morte nella nostra Costituzione. Il Governo non può venire in aula a dire che si impegna a portare una risoluzione in Assemblea generale delle Nazioni Unite e poi cambiare nella prassi, con atti omissivi e dilatori, il contenuto puntuale di quella mozione e di quel dispositivo! È un problema non solo di coerenza, ma anche di credibilità internazionale del nostro paese che esercita un mandato e poi accetta che tale mandato sia tradito in maniera così plateale. Grazie (Applausi di deputati del gruppo Forza Italia).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Santelli. Ne ha facoltà.
JOLE SANTELLI. Grazie, Presidente. Credo che l'approccio a questa proposta di legge possa avere due posizioni diverse. La prima è quella più riduzionistica, per cui rendiamo la Costituzione italiana conforme alla prassi nel nostro paese, facendo con ritardo qualcosa che già nei fatti esiste. La seconda comporta un approccio politico più problematico, da cui trarre alcune lezioni, innanzitutto proprio sul lavoro del Parlamento. L'onorevole Boato, in una chiacchierata tra di noi, ha osservato che per tre volte la Camera dei deputati ha approvato questa proposta di legge e che il ritardo non è addebitabile a questo ramo del Parlamento. È un dato di fatto però che da tre legislature, ossia dal 1994, persistono dei principi che sono previsti in leggi ordinarie e collidono o comunque sono in contrasto con la Carta fondamentale del paese. Vi è un ritardo enorme anche in termini di principi generali del nostro Stato, e da questo tutto il Parlamento dovrebbe trarre una lezione.
L'adeguamento della Carta costituzionale ha un valore diverso, perché l'identità di un paese non può che essere rintracciata nella Carta costituzionale, al di là delle legislazioni collegate. Molti colleghi che mi hanno preceduto hanno parlato in termini costituzionalistici, ma mi riferisco più a teorie di diritto penalistico.
Sostanzialmente il diritto penale discute di pena di morte sulla base di tre impostazioni, abbastanza definite. La prima è di tipo possibilista e considera la pena di morte una delle sanzioni che uno Stato può prevedere all'interno del suo ordinamento. La seconda è invece più fortemente abolizionista e risponde ad un diverso principio costituzionale secondo cui la pena di morte incide sul diritto fondamentale alla vita, che lo Stato invece deve tutelare; pertanto, non si può trasformare lo Stato in un assassino. Esiste poi un'impostazione intermedia secondo la quale si abolisce la pena di morte, ma con determinate eccezioni. Di fatto la nostra Costituzione, nonostante una netta affermazione di principio in favore dell'abolizione tout court, nel momento in cui limita questa formula assoluta con un vulnus all'interno del codice penale militare in caso di guerra, si pone in una posizione intermedia rispetto a quella dell'abolizionismo totale. In questa Camera stiamo tentando di mettere rimedio proprio a ciò e porre con forza tale tema in un'altra dimensione.
Ricordavo, sulla base dell'intervento svolto dall'onorevole D'Elia, che non è di poco la posizione assunta da questo paese. Se, infatti, nella nostra Costituzione è presente un'impostazione intermedia, secondo cui la condanna a morte è una pena come le altre e rappresenta come tale una riserva statale di ordinamento giuridico, allora lo strumento internazionale a disposizione di ogni paese è meno definito e meno forte. Si tratta di uno strumento di trattativa internazionale per rivolgersi ad un altro Stato con maggiore circospezione, magari cercando altre alleanze.
Se, invece, non si tratta - come è ovvio, e su questo siamo tutti d'accordo - semplicemente di una delle pene possibili, bensì di un principio generale ed assoluto, la situazione cambia totalmente. Uno Stato, dinanzi ad un principio generale ed assoluto, utilizza tutti gli strumenti a disposizione e valuta ogni possibilità affinché questo principio generale di democrazia venga realizzato ovunque.
Sembra strano parlare di pena di morte nel 2006, ma forse può sembrarlo meno se si pensa che la prima disputa sulla possibilità di applicazione della pena capitale non risale a Beccaria, ma addirittura all'antica Grecia. Infatti, fu proprio nell'antica Grecia che per la prima volta si pose il problema se uno Stato possa o meno prevedere la pena di morte nell'ambito delle sue «competenze». Se usciamo dai confini del nostro paese e guardiamo ad un mondo diverso, comprendiamo l'attualità dell'argomento di cui stiamo trattando, forse non più stringente in Italia che altrove. Tuttavia, rimane attuale in Italia visto che - come prima i colleghi hanno ricordato - abbiamo dovuto aspettare il 1996 per dare alle nostre autorità un riferimento preciso nei confronti di paesi stranieri. Mi riferisco alla sentenza cui hanno fatto riferimento gli onorevoli Boato e D'Elia.
Tale sentenza rappresenta una pietra miliare ed un riferimento importante sulla strada di questa emancipazione. Essa si basa sulla prevalenza dell'articolo 2 della Costituzione rispetto alle altre norme dell'ordinamento, articolo che fornisce un'indicazione precisa alle autorità italiane quando si confrontano con gli altri Stati per la richiesta di estradizione in occasione della pena di morte. In quel caso, abbiamo un ulteriore passaggio in avanti. Quelle che prima erano considerate garanzie di tipo internazionale, diventano garanzie assolute. Non basta la verifica discrezionale di un'autorità politica, che decide attraverso trattati internazionali o attraverso rapporti internazionali di concedere l'estradizione per un reato in cui è prevista in un altro paese la pena di morte, ma serve qualcosa di più.
Per rendere attuale tutto ciò - ricollegandomi a quanto detto dall'onorevole D'Elia -, oltre ad approvare una modifica costituzionale, questo paese ha un dovere in più. Anche perché - lo abbiamo detto con un deciso orgoglio - è il paese di Beccaria, è il paese che per primo, con il codice toscano, ha vietato la pena di morte...
MARCO BOATO. Nel 1787!
JOLE SANTELLI. ...è il paese che nel primo codice unitario cancella la pena di morte. È però anche il paese, come correttamente ricordato dall'onorevole Boato, che nel 1945 condanna a morte 88 persone. Dunque, è un paese con una storia che, purtroppo, presenta anche sprazzi di follia, sebbene eccezionali. Evidentemente, il legislatore italiano è stato schizofrenico. Penso che il decreto luogotenenziale, di cui spesso abbiamo parlato, sia il massimo dell'incoerenza: l'abolizione della pena di morte ed al tempo stesso la sua previsione in casi eccezionali, per garantire l'ordine pubblico. Si tratta di due principi totalmente incoerenti. Tralasciando quegli sprazzi di follia, sicuramente il nostro è un paese che ha una tradizione ed una storia in questa materia. Ed è un paese che riconosce come interlocutori quei paesi che hanno lo stesso livello di civiltà e di democrazia, e in questo concetto di civiltà e democrazia rientra ovviamente il riconoscimento di principi basilari, come quello della tutela della vita.
Tutto ciò comporta che questo paese recuperi fortemente un'iniziativa a livello internazionale, che abbia una sua consistenza, in quanto convinta dei propri principi, al di là degli accordi diplomatici. Sembra spaventoso dirlo in questa sede, perché si viene sempre tacciati di essere antieuropeisti, ma il problema che si è posto prima l'onorevole D'Elia, e che è giusto porre al Governo è questo: dinanzi ad un principio che riteniamo fondamentale, sul quale l'intero Parlamento ha dato un mandato pieno al Governo, è più importante la lotta per questo principio (che può anche essere una lotta che fallisce), oppure la necessità di discutere a livello europeo per evitare di toccare la suscettibilità di altri paesi?
Siamo chiamati, il Governo lo è ovviamente in primo luogo, a rispettare l'indirizzo politico espresso dal Parlamento in una materia del genere a dare un criterio di priorità alla sua stessa identità. Si può sacrificare la lotta per un principio che viene ritenuto fondamentale al fatto di mantenere buoni rapporti per evitare attriti o perché si vuole mantenere una posizione di basso profilo su questo punto? Si tratta di una scelta da fare. Peraltro, mi auguro che questa discussione possa proseguire presto anche al Senato; al riguardo, collega Boato, credo che dovremmo stare bene attenti, vigilando affinché l'altro ramo del Parlamento sia assiduo e segua i lavori di questa Camera, sperando che in questa legislatura almeno questo obbrobrio possa essere cancellato.
Anche questi lavori serviranno e spero possano essere utili per farci comprendere quale sia realmente la posizione del Governo sul punto, assumendo proprio dal Parlamento la forza che gli deriva da un indirizzo politico ben definito, anche per azioni che - lo ribadisco - forse potrebbero non avere soluzioni favorevoli. Infatti, non è detto che una risoluzione venga accolta dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ma le battaglie si devono combattere indipendentemente dalla loro vittoria. Le battaglie sono giuste di per sé ed è difficile altrimenti comprendere il giusto se, come risvolto, si deve contemplare esclusivamente una vittoria da portare a casa come pennacchio (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia e La Rosa nel Pugno).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Baldelli. Ne ha facoltà.
SIMONE BALDELLI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, oggi affrontiamo la discussione generale di questo provvedimento recante la modifica dell'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte.
È un provvedimento assai breve, malgrado le sette pagine di relazione, illustrate con competenza dal collega Boato, e consta di un solo articolo, di quattro righe. Mi si permetta la battuta: guardando, invece, il testo della legge finanziaria presentato dal Governo, con oltre 200 articoli, verrebbe da immaginare che esista una legge non scritta che stabilisce che la qualità di un testo legislativo è inversamente proporzionale alle dimensioni del testo stesso. In realtà, sappiamo che non sempre è così. Comunque questo testo, nella sua brevità, ha un significato politico molto importante per il nostro ordinamento, per il Parlamento che lo discute e per le conseguenze che esso comporta.
La storia della pena di morte nel nostro ordinamento, dal ventennio in poi, ripercorsa anch'essa con grande lucidità e nelle sue tappe salienti dal relatore, Boato, con questo provvedimento raggiunge una fase terminale, con la soppressione del riferimento contenuto nella Carta costituzionale.
Si tratta di un percorso che si accompagna ad una serie di iniziative intraprese anche a livello internazionale. Abbiamo ricordato il secondo Protocollo facoltativo sui diritti civili dell'Assemblea generale dell'ONU, il Protocollo n. 6 del 1983, il Protocollo n. 13 del 2002. Abbiamo ricordato tutte le iniziative intraprese dalle istituzioni comunitarie (dal Parlamento europeo, dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione europea) sia per quanto attiene la necessità da parte degli Stati membri o degli Stati osservatori e del Consiglio d'Europa di non avere all'interno dei propri ordinamenti la pena di morte, sia con riferimento a tutti quegli atti di indirizzo e di persuasione rispetto agli Stati terzi volti a sospendere le esecuzioni e ad indurli a modificare la contemplazione della pena di morte nel loro ordinamento.
Si tratta quindi di un impegno delle istituzioni comunitarie che si mantiene costante nel tempo e che segue la linea di questa proposta di legge costituzionale, facendone un termine ultimo di adeguamento non solo ad una giurisprudenza, ma anche ad un indirizzo politico dell'Unione europea.
È evidente che, per chi ha una formazione liberale e una certa idea del rispetto della vita, la pena di morte sia inaccettabile. È evidente che il liberale non può riconoscere ad uno Stato di diritto la possibilità di togliere la vita ad alcuno.
È altrettanto evidente che questo è un dibattito di antica memoria che ha fatto dividere l'opinione pubblica su tanti aspetti e che spesso è stato utilizzato in qualche modo anche - mi auguro che non siano né questa né altre le occasioni - per puntare il dito contro gli Stati Uniti. Certamente, gli USA non possono essere equiparati ad altri paesi che ugualmente contemplano tale istituto nel loro ordinamento, dal momento che sono una nazione democratica nella quale vige un sistema giuridico di un certo tipo; quindi, la pena di morte negli Stati Uniti chiaramente non è paragonabile a quella della Cina. In questo senso e con questo distinguo, condivido e sposo la battaglia per l'abolizione della pena di morte, sulla quale Forza Italia si è dimostrata sensibile, anche in relazione al provvedimento in esame.
Come il relatore Boato ricordava con grande onestà intellettuale, un'analoga proposta di legge era stata presentata nella precedente legislatura dall'onorevole Zanettin di Forza Italia e da altri colleghi della Casa delle libertà. Si tratta di un provvedimento sul quale siamo unanimemente concordi. Evidentemente, lo stesso provvedimento non è fine a se stesso. Come ricordava il collega D'Elia, infatti, a fronte di una mozione approvata all'unanimità da questa Camera il 27 luglio di quest'anno è necessario che il Governo dia seguito agli indirizzi politici che il Parlamento ha assunto.
Inoltre, c'è la necessità di continuare a battersi non soltanto sul filone, sia pure importantissimo, della pena di morte ma anche nel settore più ampio dei diritti civili, rispetto al quale la pena di morte costituisce un rivolo di un più grande fiume. In questo senso, delude un po' il ritorno a mani vuote dalla recente missione in Cina del Governo. Tale missione, probabilmente, è stata funestata, come dire, da accidenti di natura diversa e più nostrani: penso al caso Telecom. Credo tuttavia che l'impegno a 360 gradi sui diritti civili debba essere mantenuto e rinvigorito dall'approvazione di questa proposta di legge costituzionale che ci auguriamo sarà unanime, come lo è stato il voto della Commissione affari costituzionali dopo i pareri favorevoli delle Commissioni giustizia e difesa.
Ci auguriamo, quindi, che si giunga ad un risultato definitivo, che metterà una pietra tombale su questo argomento per quanto concerne l'ordinamento italiano e la modifica alla nostra Costituzione, e crediamo che questo debba essere ancora di più motivo propulsivo per l'impegno, sia a livello parlamentare, sia a livello governativo, in favore dei diritti civili in Italia e nel mondo.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Adenti. Ne ha facoltà.
FRANCESCO ADENTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in riferimento alla proposta di legge costituzionale oggi in esame, relativa alla modifica dell'articolo 27, quarto comma, della Costituzione, voglio esprimere il pieno consenso da parte mia e del gruppo dei Popolari-Udeur, che rappresento. La pena di morte per i reati comuni militari in tempo di pace fu abolita in base alla nostra Carta costituzionale, mentre con la promulgazione della legge n. 589 del 13 ottobre 1994 è stata abolita la stessa pena prevista nel codice penale militare di guerra ed è stata sostituita con la massima pena prevista dal codice penale.
Lo spirito del provvedimento che stiamo esaminando ci spinge, quindi, oltre la semplice abolizione della pena di morte e, attraverso l'intervento sulla Costituzione e, quindi, sulla legislazione di rango primario, intende renderne impossibile la reintroduzione. Su questa proposta di legge di revisione costituzionale si è registrata, già nella scorsa legislatura, una convergenza di intenti da parte tutti gli schieramenti politici: una amplissima maggioranza approvò un testo unificato identico a quello su cui, oggi, ci troviamo a discutere. Anche nella presente legislatura, infatti, nel corso dell'esame in sede di Commissione affari costituzionali si è registrata l'unanimità dei consensi. Anche i celerissimi pareri favorevoli delle Commissioni giustizia e difesa dimostrano che si tratta di una scelta di valore condivisa dalle forze politiche presenti in Parlamento, senza ragioni di schieramento, che non può non far parte del patrimonio dei valori della stragrande maggioranza degli italiani.
Il nostro giudizio favorevole deriva senza dubbio da importanti principi che ispirano la nostra azione politica - ovvero il rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e l'affermazione del valore della vita -, principi che ci vedono accogliere favorevolmente un progetto di modifica costituzionale teso a bandire dal nostro ordinamento ogni possibilità di affermazione di una cultura della vendetta e della morte, ovvero una pena che costituisce la sintesi di tutte le violazioni strutturate della vita umana.
Questo provvedimento - che si rifà, come è stato ricordato, alla più alta tradizione giuridica del nostro paese - contribuisce indubbiamente a riaffermare la nostra piena adesione al processo politico, in atto a livello internazionale, di affermazione della democrazia dei diritti dell'uomo. Senza dubbio, tale processo passa anche per l'abolizione della pena capitale ed è una tappa fondamentale segnata dalla firma da parte dell'Italia e di altri 30 Stati membri dell'Unione europea, nell'ambito del Consiglio d'Europa, del Protocollo n. 13 della Convenzione europea sui diritti umani e le libertà fondamentali, che proibisce la pena di morte in ogni circostanza - compresi i crimini commessi in tempo di guerra o di imminente pericolo di guerra -, colmando la lacuna del precedente Protocollo n. 6, che proibiva la pena di morte ad eccezione degli atti commessi in tempo di guerra o di imminente pericolo di guerra.
Credo soprattutto che il valore di tale scelta risieda principalmente nel fatto che un paese che intende tutelare i diritti dell'uomo affermi con vigore che nessuno può arrogarsi arbitrariamente il diritto di decidere della vita e della morte di un altro essere umano in quanto costitutivo della sua libertà. La difesa della vita, tema caro al nostro gruppo politico, potrà essere certamente più forte dopo questo provvedimento che bandisce anche l'ultima eccezione: si tratta di difendere il diritto da cui tutti gli altri diritti derivano, cioè la vita.
La modifica costituzionale che ci accingiamo a votare è, come sostiene anche il collega Boato, il punto di partenza di un comune percorso culturale e politico che i parlamentari di quest'aula non possono esimersi dal compiere. Tale percorso, senza dubbio, contribuisce a chiarire l'assunto dell'articolo 2 della nostra Costituzione, escludendo ogni possibile relativizzazione della libertà di vivere, diritto inalienabile, ad una scelta arbitraria del singolo, intento quest'ultimo che sono convinto sia ampiamente condiviso dai cittadini del nostro paese al di là di ogni differenza culturale, politica, religiosa e sociale, in quanto massima espressione del patrimonio valoriale su cui si fonda la nostra Repubblica. Sono altresì convinto che il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali costituisca uno degli obiettivi generali della politica, che noi, parlamentari della Repubblica, dobbiamo perseguire con grande convinzione e determinazione.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.
GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, anch'io voglio esprimere apprezzamento per la relazione del collega Boato, un apprezzamento per l'excursus, per la storia che ha voluto sottolineare ed anche per la determinazione con cui ha sempre tentato questa modifica costituzionale. La sottolineatura del fatto che da ben tre legislature si tenta di introdurre questa modifica senza successo ci fa riflettere non solo sulle ragioni - che poi hanno fatto registrare, di fatto, una condivisione unanime ogni volta che ne abbiamo discusso in quest'aula -, ma anche sulla responsabilità che ancora una volta ci assumiamo, affinché finalmente questa modifica possa arrivare a compimento in modo positivo. Questa responsabilità che avverto rende ancora più importante la nostra discussione, per il merito naturalmente, ma anche per quello che può determinare dal punto di vista simbolico sul piano più generale, sul piano europeo ma soprattutto internazionale.
Come è stato detto, questa modifica eliminerebbe in modo definitivo, ed io spero irreversibile, la pena capitale nel nostro ordinamento e porrebbe finalmente fine ad una contraddizione presente nell'articolo 27 della Costituzione laddove, da una parte, si proclama il principio della finalità rieducativa della pena e di come essa non possa consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e, dall'altra, si prevede, sia pure nella sola ipotesi dei casi previsti dal codice penale militare in tempo di guerra, la possibilità della pena capitale.
Abbiamo più volte rilevato come considerazioni di carattere etico, morale, giuridico e pratico conducano a ritenere inammissibile la pena di morte in uno Stato democratico. Tale pena corrisponde ad una concezione della giustizia primitiva e vendicativa. La giustizia non può mai essere confusa con la vendetta e la pena non può avere uno scopo esclusivamente punitivo, ma deve tendere alla rieducazione, come dice la nostra Costituzione, e dare, quindi, la possibilità ad ogni persona che abbia subito una condanna di reinserirsi nella società.
Non è, del resto, un caso che il nostro paese si sia battuto con successo affinché lo statuto istitutivo del Tribunale penale internazionale escludesse esplicitamente la possibilità di comminare la pena di morte. Ciò è particolarmente significativo se si considera che tale tribunale sarà chiamato, quando finalmente entrerà in vigore, a giudicare proprio dei crimini più gravi, quali quelli contro l'umanità. L'intendimento di espungere definitivamente la pena di morte dall'articolo 27 della Costituzione - è stato sottolineato - è di tutte le forze politiche presenti in quest'aula e fa riferimento - molti colleghi lo hanno richiamato - ad una civiltà giuridica che già fin dalla fine del XIX secolo, riprendendo l'insegnamento di Cesare Beccaria, ha negato il diritto dello Stato di condannare i cittadini alla pena capitale.
Il collega Boato ed altri hanno richiamato la storia della pena capitale anche rispetto ai decenni più recenti, con la sua reintroduzione nel periodo del fascismo e, poi, con l'abolizione definitiva, così com'è prevista oggi dall'articolo 27 della Costituzione, pur con i limiti e le contraddizioni di cui parlavamo in precedenza.
Questa scelta contro la pena di morte, come è stato giustamente detto, accomuna molti paesi e molte organizzazioni a livello internazionale. In questo senso si muovono le politiche delle Nazioni Unite e dell'Unione europea. Infatti, il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali costituisce uno tra gli obiettivi generali della politica estera e della sicurezza comune e, quindi, anche gli accordi stipulati con i paesi terzi vanno nella direzione dell'abolizione della pena di morte. Si è parlato della dichiarazione allegata al Trattato di Amsterdam, della Carta di Nizza in cui si prevede che nessuno possa essere estradato verso uno Stato in cui esiste il rischio di condanna a morte o di tortura o di altre pene o di trattamenti inumani o degradanti; tuttavia, come altri colleghi hanno sottolineato, vi sono ancora moltissimi - troppi - paesi del mondo in cui viene comminata la pena di morte (mi pare ottantasei). Penso che, a questo proposito, si possano esprimere due considerazioni.
La prima è quella che richiamava il collega D'Elia, ossia la responsabilità del nostro Governo per una moratoria internazionale sull'esecuzione della pena capitale. I paesi che hanno abolito dai propri ordinamenti la pena capitale sono passati, infatti, proprio attraverso una moratoria. A noi interessa che si vada in questa direzione concretamente e, dunque, il richiamo al Governo è obbligatorio, sia per la serietà e la credibilità delle istituzioni e del Parlamento, che ha votato questo impegno stringente per il nostro Governo, sia per gli effetti pratici che ciò può avere e deve avere.
Vi è anche un'altra ragione, e più di un collega richiamava il fatto che, dal punto di vista concreto, nel nostro paese non avrebbe conseguenza questa modifica della nostra Carta costituzionale. Non l'avrebbe dal punto di vista concreto, ma penso che sotto il profilo simbolico e culturale ciò mantenga un proprio valore, in quanto vi è l'esigenza di introdurre una moratoria delle esecuzioni capitali, per spingere verso l'abolizione totale della pena di morte, presente ancora in troppi paesi del mondo, soprattutto in questo momento in cui, ad esempio, la tortura è stata posta quale tema all'ordine del giorno sul piano internazionale di fronte all'emergenza del terrorismo.
Io penso che non vi sia emergenza alcuna che giustifichi la violazione dei diritti umani e, quindi, discutere oggi di una moratoria nelle Nazioni Unite significa affrontare anche questi temi. Questa modifica, di valore giuridico per un problema che noi non avvertiamo come concreto, per quanto di valore simbolico, può avere sia rispetto alla cultura generale nel nostro paese sia rispetto al dibattito internazionale una enorme importanza. Penso che a volte nel nostro paese si debba assolvere al compito di andare controcorrente, specie quando siamo chiamati a discutere di questioni come queste. È capitato che a volte, in presenza di reati tra i più efferati, la popolazione di fronte alle paure ricorra a invocazioni di luoghi comuni come soluzione di problemi complessi; la pena di morte o l'aggravamento delle pene spesso sono tra questi, come se essi potessero ridurre o risolvere i problemi della sicurezza. Penso che le istituzioni abbiano anche il dovere di informare e dire la verità facendo ragionare sulla concezione della pena. Tutti i dati e le statistiche del mondo mostrano che le strategie a tolleranza zero sono fallite e che, al contrario, sono proprie quelle politiche che tendono al reinserimento - vi sono esempi molto significativi e interessanti nel Nord Europa - e che considerano il carcere l'ultima ratio per situazioni di estrema pericolosità sociale a dare i risultati più positivi e importanti per la sicurezza di tutti.
A volte è difficile poter sostenere queste tesi, perché è più facile fare demagogia e annebbiare le paure dentro i luoghi comuni. Ritengo che questa occasione possa essere utile anche in questo senso. Veniamo da un dibattito acceso sulla questione dell'indulto, ci sono state polemiche e disinformazione. Anche in questo caso le statistiche dicono molto chiaramente che si torna a delinquere quattro volte in meno quando vi sono delle misure alternative. Sono proprio l'idea della concezione della pena, non solo il fatto che lo Stato possa togliere la vita, il valore della vita in sé e la giustizia intesa non come vendetta che possono essere posti all'ordine del giorno, anche attraverso la modifica dell'articolo 27 della Costituzione, per ribadire appunto che la sicurezza non dipende dall'aumento delle pene o da una maggiore penalizzazione carceraria, ma, al contrario, da politiche sociali che cercano di prevenire.
Arrivo a dire che se questa modifica, come tutti auspichiamo, giungerà finalmente a compimento con questa legislatura, in seguito dovremo avere il coraggio di affrontare il tema dell'ergastolo. Molti hanno scritto in questi anni: fine pena mai. Eppure, occorre lasciare sempre un margine, una speranza a chi ha commesso dei reati. Chi è stato condannato deve sempre avere la possibilità di reinserirsi nella società.
Credo che, coraggiosamente, il compito di coloro che siedono negli scranni più importanti delle istituzioni debba essere quello di introdurre delle modifiche legislative, ma, insieme a questo, anche quello di fare cultura politica e cultura civile.
Penso che un paese persino senza ergastolo - sicuramente senza la pena di morte, che non può esistere in uno Stato democratico -, sarebbe un paese più civile; non voglio dire più sicuro, ma sicuramente non meno sicuro.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Nicchi. Ne ha facoltà.
MARISA NICCHI. Signor Presidente, con questa proposta di legge di modifica costituzionale ci accingiamo a cancellare la pena capitale prevista nelle leggi militari di guerra.
Si è parlato in altri interventi di ultimo anacronistico riferimento alla pena capitale presente nella nostra legislazione. Infatti, la possibilità prevista all'articolo 27 della Costituzione di autorizzare l'uso della pena capitale nei casi previsti dalle leggi militari di guerra limita le parti dello stesso articolo in cui la si esclude esplicitamente (quando si afferma che non è ammessa la pena di morte). È già stata richiamata in altri interventi un'altra contraddizione con le parti in cui la Costituzione, sempre all'articolo 27, afferma che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, cioè devono essere umane ed avere finalità riabilitative.
Oggi, con questa discussione e con la conseguente approvazione, si rimedia a queste contraddizioni, a questi limiti, e si sancisce finalmente il carattere totalmente abolizionista del nostro paese.
Il Parlamento sceglie - ci auguriamo e auspichiamo fortemente all'unanimità - la strada del ripudio assoluto - questa è la nostra strada -, non ammette nessuna eventualità, neanche eccezionale, di ricorrere all'uccisione legale.
Senza questa modifica costituzionale ciò non si poteva affermare. La sentenza della Corte di Cassazione del 1977 infatti sancisce che la norma dell'articolo 2 della Costituzione - articolo fondamentale - sul riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo non pone il divieto assoluto della pena di morte, che è ammessa all'articolo 27.
La contraddizione continua ad essere stridente anche con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, quando all'articolo 2, citato nella relazione dell'onorevole Boato, si afferma che nessuno può essere condannato alla pena di morte o giustiziato.
Questa riforma - anche questo è da ricordare - era attesa dal 1994 - molti anni -, quando, con l'approvazione della legge n. 589, furono abolite le norme che prevedevano la pena di morte nel codice penale militare di guerra. È giusto ricordare l'impegno dell'onorevole Ersilia Salvato, che si è distinta in questa battaglia. Ripeto: era il 1994 sono trascorsi molti anni da allora.
All'epoca fu un passo simbolico significativo e anche concreto, perché i nostri militari erano già allora coinvolti in molte missioni all'estero. Dobbiamo ricordare, infatti, che ancora nel 1993, come nel 1941 (molti anni prima, nel fuoco della seconda guerra mondiale), secondo norme fasciste, erano punibili con la morte 48 reati diversi, che potevano commettere i nostri soldati impegnati in spedizioni, anche in tempo di pace. Quel passo fu importante e deve essere oggi completato con questa modifica costituzionale.
La relazione dell'onorevole Boato ha richiamato l'attività dei diversi organismi europei internazionali - ad essa rimando - e giustamente ha citato l'appello per l'abolizione totale sottoscritto dai presidenti delle assemblee parlamentari europee, compresa la nostra.
Oggi la Camera dei deputati fa proprie tali iniziative istituzionali e, soprattutto, dà rappresentanza ad un'opinione democratica che è maturata nel paese grazie non solo all'insostituibile impegno di numerose associazioni, come Amnesty International o «Nessuno tocchi Caino», ma anche ad una larghissima iniziativa sociale diffusa.
L'opinione pubblica, infatti, è molto cambiata rispetto a questo tema, se pensiamo che solo pochi anni fa eravamo in presenza di campagne che volevano reintrodurre la pena di morte e che, come è stato ricordato, facevano leva su primordiali emozioni collettive di vendetta facili da evocare.
Pensiamo anche che gli stessi partiti, solo pochi anni fa, erano molto più divisi. Attualmente si registra - o almeno così auspichiamo - l'unanimità su tale questione, ma vorrei semplicemente ribadire che qualche anno fa non era così. Oggi la cancellazione definitiva della pena capitale rende sicuramente impossibile, e ci auguriamo irreversibile, la possibilità di reintrodurla.
Come ha già evidenziato il rappresentante del Governo, bisogna sottolineare anche un effetto importante prodotto dalla nostra riforma costituzionale. Approvandola, infatti, l'Italia si mette in condizione di aderire pienamente al nuovo Protocollo n. 13 allegato alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il quale si propone l'abolizione, senza «se» e senza «ma», della pena capitale. Si tratta di una abolizione che non vuole né autorizzare deroghe, né ammettere riserve.
La modifica costituzionale proposta, dunque, aumenterà fortemente la credibilità, la legittimità e l'autorevolezza del nostro paese, il quale ha intrapreso numerose iniziative per la tutela dei diritti umani ed il rispetto della vita ovunque nel mondo. Vorrei rammentare - e mi riferisco al dibattito svolto in questa Assemblea - l'importanza dell'iniziativa che il Parlamento, nel luglio scorso, ha assunto al fine di impegnare il Governo a presentare, alla prossima Assemblea generale dell'ONU, la risoluzione per la moratoria delle esecuzioni capitali. Si tratta, infatti, del primo passo per la messa al bando della pena di morte nel mondo.
È una decisione molto importante, e vorrei associarmi alle considerazioni anche critiche che sono state formulate in questa sede, ricordando che l'azione del Governo su tale materia deve essere coerente con quanto è stato scritto nel documento di indirizzo approvato dal Parlamento: si tratta, infatti, di un'iniziativa che deve essere assunta insieme ai paesi europei, ma senza essere ad essi vincolati.
Ricordo che l'Italia ha scelto, da tempo, la tutela dei diritti umani quale carattere fondante della propria politica nazionale ed estera ed ha ottenuto anche un successo fondamentale: mi riferisco all'approvazione della risoluzione della Commissione per i diritti umani dell'ONU nella quale, per la prima volta, la pena di morte viene riconosciuta, politicamente e giuridicamente, come pratica contraria ai diritti umani universalmente riconosciuti.
Dopo tale votazione, provocata anche dall'iniziativa portata a termine con successo dal nostro paese, l'abolizione della pena di morte è diventata un indirizzo della comunità internazionale. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del quale, ricordo, fanno parte anche paesi che mantengono la pena di morte (come la Cina e gli USA), ha infatti escluso la pena di morte dallo statuto dei tribunali internazionali istituiti per giudicare i crimini commessi in Rwanda e nella ex Jugoslavia. Così, la Conferenza plenipotenziaria dell'ONU, riunita a Roma nel luglio del 1998, ha approvato lo statuto del Tribunale penale internazionale escludendo la comminazione della pena di morte anche per i crimini più indicibili (mi riferisco, ad esempio, al genocidio).
La pena di morte è stata espunta definitivamente dal diritto delle organizzazioni internazionali, anche se dobbiamo sapere che, purtroppo, le esecuzioni sono paradossalmente aumentate pur essendo diminuiti i paesi che ricorrono alla pena capitali.
È stato già ripetuto - ma dobbiamo ribadirlo ancora - che niente giustifica che lo Stato usi il proprio potere per stroncare una vita umana, neanche gli atti più abominevoli, ed io vorrei aggiungere che neanche il tempo di guerra legittima un tale potere dello Stato. Che la vita umana valga meno in guerra non è una implicazione necessaria della guerra, bensì è uno degli effetti più efferati e brutali di essa.
Un ordinamento giuridico civile non può usare gli stessi mezzi dei criminali che combatte e che condanna. È un tragico controsenso uccidere chi uccide per dimostrare che non è giusto uccidere. Ciò vale per la Nigeria, che lapida le donne addirittura per adulterio, ma anche per la democrazia degli Stati Uniti.
Altro che scontro di civiltà! Noi dobbiamo lavorare con tutta la nostra iniziativa e la nostra forza, piuttosto, per operare un cambiamento di civiltà, che metta ovunque in discussione il rapporto tra uso della violenza e giustizia, tra uso della tortura, o di mezzi degradanti, come veniva ricordato, e qualità della democrazia.
Uno Stato che mantiene la pena di morte per i suoi cittadini, con il macabro rito che la caratterizza, priva la vita umana di valore assoluto, assume un potere ingiustificabile, inconciliabile con il dubbio necessario, anche perché perfino il sistema di giustizia giuridica più avanzato ha sempre un margine di incertezza sulle responsabilità del condannato, non è infallibile, tanto più in tempo di guerra, quando è sicuramente più facile l'errore giudiziario.
L'Italia, anche con questo atto che stiamo compiendo, continua un cammino di civiltà, che ha iniziato per prima (vorrei ricordare anche il Granducato di Toscana, ancora prima dell'unità); continua questo cammino di civiltà perché la pena di morte viola il diritto alla vita, non serve a dissuadere e porta a commettere l'errore più inaccettabile, giacchè si tratta di un errore irreversibile.
A questi principi si ispira il nostro progetto di riforma. Dovremo vigilare - accolgo in questo la preoccupazione di tutti, a partire dall'onorevole Boato - affinché questa legislatura sia la legislatura del compimento dell'iter.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 193 ed abbinate)
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Boato.
MARCO BOATO, Relatore. Qualunque replica sarebbe inutile e pretestuosa, perché si è trattato di un bellissimo dibattito, in cui i colleghi - che ringrazio - Evangelisti, D'Elia, Jole Santelli, Baldelli, Adenti, Graziella Mascia e, da ultimo, Marisa Nicchi, con motivazioni diverse, e con sottolineature anche diverse, di carattere etico, storico, politico, culturale e giuridico, sono stati tutti convergenti nella scelta che ci accingiamo a fare. Li ringrazio quindi tutti, e replicare sarebbe da parte mia addirittura presuntuoso.
Ringrazio anche il sottosegretario in rappresentanza del Governo, Giampaolo Vittorio D'Andrea, che non solo ha seguito tutta la discussione, ma ha svolto un intervento che ritengo tutt'altro che rituale, interloquendo direttamente con i problemi più rilevanti che sono alla nostra attenzione. Proprio perché egli ha dimostrato questa attenzione, mi permetto anch'io, come ha fatto poco fa la collega Marisa Nicchi, e hanno fatto altri - anche Graziella Mascia - di attirare la sua attenzione su un tema che non riguarda il contenuto di questa proposta di legge costituzionale, ma che attiene al prestigio e al ruolo dell'Italia sul piano internazionale in materia di iniziative per la moratoria della pena di morte.
Io, come tutti in quest'aula, il 27 luglio scorso, ho votato a favore della mozione che è stata presentata e che ha impegnato il Governo sul punto; sarebbe veramente sbagliato che non ci fosse una iniziativa sufficientemente coerente e conseguente da parte del Governo.
Pertanto, poiché ho visto che il sottosegretario ha anche preso appunti sul tema, ed essendo egli anche sottosegretario per i rapporti con il Parlamento, mi limito, per concludere, a sollecitare da parte sua - ma sono certo che lo farà - la trasmissione delle preoccupazioni espresse in quest'aula (che mi paiono unanimi) sul fatto che non vada persa questa grande e forte iniziativa che abbiamo promosso tutti insieme nel luglio scorso. Vi ringrazio.
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.
GIAMPAOLO VITTORIO D'ANDREA, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, signori deputati, intervengo per rassicurare l'onorevole Boato che, da ultimo, raccogliendo le preoccupazioni espresse dai colleghi intervenuti nel dibattito, ha invitato il Governo a mantenere la posizione prevista dalla mozione approvata il 27 luglio scorso in quest'aula, relativa alla moratoria internazionale. Provvederò a segnalare tale preoccupazione al ministro degli esteri nella giornata di domani ovvero in serata, se possibile.
Ricordo peraltro l'esplicito impegno assunto dal Presidente del Consiglio dei ministri all'atto della presentazione del Governo, quando, in sede di replica, tenne a sottolineare la volontà di rilanciare un'iniziativa italiana per la moratoria. Credo che sia dovere del nostro Governo battersi non solo perché la pena di morte venga abolita in tutti gli ordinamenti, ma anche per una moratoria che intanto impedisca le esecuzioni in quei paesi che non lo hanno ancora fatto.
D'altra parte - e concludo - basterebbe rileggere il dossier che il Servizio studi della Camera ha predisposto. Vi sono due parti che, se sfogliate, fanno venire i brividi alla schiena. Sono le parti relative al codice penale di guerra abrogato in Italia, cioè quelle che prevedevano le modalità di esecuzione anche della pena di morte, nonché alla rassegna di numerosi paesi che ancora oggi mantengono la pena di morte con modalità di esecuzione assolutamente raccapriccianti. Abbiamo il dovere di tentare di evitare il più possibile che tali modalità vengano tradotte in realtà.
Con questo spirito, perfettamente conforme all'iniziativa che è stata sottoposta al nostro esame, ribadisco l'impegno del Governo a muoversi nella direzione auspicata.
PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
RESOCONTO
SOMMARIO e STENOGRAFICO
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50.
Seduta di MARTedì 10 oTTOBRE 2006
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO LEONI
indi
DEL VICEPRESIDENTE
GIULIO TREMONTI
Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge costituzionale Boato ed altri; D'Elia ed altri; Mascia ed altri; Piscitello: Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte (A.C. 193 -523-1175-1231) (ore 17,10).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in prima deliberazione, del testo unificato delle proposte di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; D'Elia ed altri; Mascia ed altri; Piscitello: Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte.
Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali.
(Esame articolo unico - A.C. 193 ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del testo unificato della Commissione (vedi l'allegato A - A.C. 193 sezione 1), al quale non sono state presentate proposte emendative.
Consistendo la proposta di legge di un solo articolo, non si procederà alla votazione dello stesso, ma direttamente alla votazione finale, a norma dell'articolo 87, comma 5, del regolamento.
(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 193 ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto finale.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato D'Elia. Ne ha facoltà.
SERGIO D'ELIA. Signor Presidente, non chiederò la pubblicazione del mio intervento in calce al resoconto stenografico, come richiesto da qualche collega, perché, a parer mio, è importante che l'Assemblea si renda conto, al di là del merito del provvedimento su cui stiamo per esprimerci, dell'attualità della questione che voglio portare all'attenzione di tutti. Nel dichiarare il mio voto sulla proposta di legge di modifica costituzionale sarò davvero breve. Oggi saniamo, superiamo un anacronismo ancora presente nel nostro ordinamento. Abbiamo abolito la pena di morte nel 1994, per quanto riguarda le ipotesi previste dal codice militare di guerra e abbiamo, invece, ancora un riferimento alla pena di morte nella nostra Costituzione all'articolo 27, proprio nei casi previsti dalla legge militare di guerra. Quindi, oggi cancelliamo l'ultimo retaggio di pena di morte ancora presente nel nostro ordinamento e con esso anche la possibilità teorica di una sua reintroduzione.
In dodici anni il Parlamento italiano non ha mai trovato il tempo per approvare proposte di legge presentate nelle ultime tre legislature da tutti i gruppi politici e volte a cancellare dalla Costituzione le ultime vestigia di un passato che non ha più futuro nella nostra coscienza politica e civile.
Ciò su cui vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea è che ci si dichiara contrari alla pena di morte e si propone di sopprimere il riferimento alla pena capitale dalla Costituzione ma, spesso, non si compiono gli atti conseguenti affinché tale pena sia cancellata laddove essa è ancora prevista, vale a dire in molte parti del mondo.
Vorrei ricordare che quest'Assemblea ha approvato, il 27 luglio scorso, una mozione che impegna il Governo a presentare all'Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso una risoluzione finalizzata ad una moratoria universale delle esecuzioni capitali. Tale moratoria delle esecuzioni serve, innanzitutto, ai «dimenticati» della pena di morte: mi riferisco a coloro i quali sono prima condannati e poi giustiziati nell'indifferenza e nel silenzio generale, vale a dire alle persone detenute nel braccio della morte di paesi totalitari ed illiberali.
Vorrei infatti ricordare che il 98,8 per cento delle esecuzioni capitali nel mondo avviene in paesi come la Cina, l'Iran, la Corea del Nord e l'Arabia Saudita: ebbene, non si fa nulla per sollevare il problema e la moratoria dell'ONU sulle esecuzioni serve soprattutto a questo.
Orbene, cosa sta accadendo, colleghe e colleghi, in queste ore? Ricordo ancora che questa stessa Assemblea ha approvato, all'unanimità, una mozione che impegnava il Governo non solo a consultare l'Unione europea per coinvolgere il maggior numero di paesi membri tra i primi firmatari della risoluzione da presentare all'Organizzazione delle Nazioni Unite, ma anche (ciò stabiliva il dispositivo, molto chiaro e stringente, dell'atto di indirizzo approvato a luglio) a cercare di ottenere la copromozione di tale risoluzione da parte di paesi rappresentativi di tutti i continenti.
Ebbene, questo non è avvenuto: è grave che, in sede di Governo, non si dia ottemperanza a quanto l'Assemblea della Camera dei deputati (vale a dire la politica ed il Parlamento) ha deciso. Vorrei rilevare che accade molto spesso, nel nostro paese, che le amministrazioni e le strutture burocratiche decidano, alla fine, la linea politica del Governo. Posso accettare che l'esecutivo tenti di fare ciò che la citata mozione in sé non chiede - vale a dire, ottenere l'unanimità del consesso europeo alla presentazione di detta risoluzione all'ONU -, ma quello che non posso accettare è che non venga successivamente seguito l'iter previsto dal dispositivo della mozione parlamentare.
Vorrei fosse chiaro che intendo mettere in discussione non la contrarietà di questo Governo e del Presidente del Consiglio nei confronti della pena di morte, ma il comportamento, nei fatti omissivo e dilatorio, che l'esecutivo ha dimostrato in questa vicenda, rispetto ad un impegno preciso assunto davanti al Parlamento il 27 luglio scorso: la presentazione all'Assemblea generale delle Nazioni Unite di quest'anno (quindi, quella in corso) di una risoluzione per la moratoria ONU delle esecuzioni capitali!
I tempi stanno ormai per scadere e se il testo non verrà presentato entro il 2 novembre, non potrà più essere discusso quest'anno. Il Governo italiano, a due mesi e mezzo dall'approvazione della mozione parlamentare, è ancora impegnato a ricercare un'unanimità che non si è registrata in passato e che, probabilmente, non ci sarà all'interno dell'Unione europea. Infatti, basta che un paese sia contrario - è già successo, poiché la Gran Bretagna, in queste ore, continua ad opporsi all'iniziativa italiana - perché l'esecutivo italiano non possa successivamente procedere.
Vorrei sottolineare che la mozione approvata a luglio non vincola il Governo ad ottenere il consenso unanime a livello europeo. È bene chiarire tale aspetto: il Parlamento italiano, infatti, ha chiesto all'esecutivo di procedere con chi è d'accordo sia all'interno, sia al di fuori dell'Unione europea. L'abolizione della pena di morte, infatti, non è un'esclusiva dell'Europa!
In America latina, vi sono paesi che hanno abolito la pena di morte non nel secolo scorso, ma ancora prima: nel 700 o nell'800. Sono paesi disponibili a presentare e fare approvare all'ONU una proposta di risoluzione per una moratoria sulle esecuzioni capitali. Quel consenso e quel sostegno andavano cercati, ma ciò non è avvenuto.
Il modo in cui si sta muovendo il Governo in queste ore significa una sola cosa: impedire, di fatto, la conquista di un risultato storico, ossia l'abolizione della pena di morte, per via di una moratoria universale delle esecuzioni capitali. La Farnesina si sta muovendo in maniera non coerente con quanto il rappresentante degli affari esteri si era impegnato a realizzare in quest'aula, dichiarando di presentare comunque questa risoluzione.
Sì può abolire la pena di morte dalla nostra Costituzione, si possono fare grandi dichiarazioni di principio contro la pena di morte. Ma il Governo ha accettato di sostenere una soluzione di compromesso, cosiddetta francese, che chiede all'Italia di ritirare la proposta di risoluzione all'ONU, accettando di presentare soltanto una dichiarazione d'intenti, che non ha alcun valore politico né alcun valore formale, che non verrà posta al voto dell'Assemblea generale e che servirà semplicemente a rimandare alle calende greche una questione attuale, ciò che oggi sappiamo essere un successo dell'Italia. Su questa iniziativa, infatti, vi è il consenso di maggioranza ed opposizione e non soltanto quello delle organizzazioni abolizioniste, come Nessuno tocchi Caino, il Partito radicale, Amnesty International ed altre associazioni. Non bisogna tradire gli impegni che il Governo ha assunto in quest'aula.
Faccio parte di questa maggioranza, ho sostenuto l'attuale Governo e La Rosa nel Pugno fa parte della formazione di Governo, ma non posso accettare che quest'ultimo ripeta l'errore compiuto dal Governo precedente, il quale, dopo aver annunciato che avrebbe presentato all'ONU la proposta di moratoria, all'ultimo minuto ha deciso di non farlo. Anzi, si rischierebbe di fare di peggio: quanto meno, la volta scorsa il Governo si richiamò ad un dispositivo che modificò la nostra proposta di allora, con cui si chiedeva di seguire la strada dell'unanime consenso europeo. Questo Governo non è più vincolato a quel dispositivo, perché ha accettato un dispositivo che chiede di presentare una risoluzione con chi è d'accordo, con paesi europei, ma anche con paesi di altri continenti. Chiedo al Governo di rispettare l'impegno assunto.
In questo senso, come già abbiamo fatto a luglio, proponendo una risoluzione firmata da tutti i presidenti di gruppo, insieme a molti colleghi abbiamo presentato in Commissione affari esteri una risoluzione che discuteremo nei prossimi giorni, che richiama il Governo agli impegni già assunti in questa Assemblea (Applausi dei deputati del gruppo La Rosa nel Pugno).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato D'Alia. Ne ha facoltà.
GIANPIERO D'ALIA. Signor Presidente, i deputati del gruppo parlamentare dell'UDC voteranno convintamente a favore di questa proposta di modifica costituzionale, non solo perché la condividiamo nel merito e perché essa fa parte del nostro DNA culturale.
Vorrei dare atto al collega Boato di essere stato tenace anche nella passata legislatura, quando in Commissione abbiamo affrontato questo tema, e vorrei ringraziarlo, perché nella dinamica generale di questa nostra politica, fatta sempre di scontri, ci ha dato l'opportunità di confrontarci su questioni che attengono alla dignità e al valore della persona umana.
Il mio ringraziamento non è formale, poiché oggi il voto del Parlamento su questa proposta di modifica riveste un'importanza ulteriore. Qui non stiamo solo abrogando una norma caduta in desuetudine e non stiamo semplicemente affermando l'ovvietà di quanto avvenuto negli ultimi sessant'anni, ossia il fatto che non si sia applicata la pena di morte, neanche nel caso delle leggi militari di guerra. E facciamo ciò non solo per le ragioni espresse dal collega D'Elia con riferimento alle controversie internazionali, ai patti, alle Convenzioni e alla moratoria internazionale sulla sospensione della pena capitale, ma anche perché, paradossalmente, credo che l'idea di affermare ancor di più questo principio non sia solo un segnale che mandiamo all'esterno.
Esso serve anche a sottolineare l'idea (essendo cambiato il modo in cui i conflitti avvengono nel nostro mondo globale e avendo noi oggi un sistema di guerre, come quella al terrorismo, che non hanno un loro codice militare internazionale, con la evidente difficoltà di regolamentazione) che anche nelle operazioni di carattere internazionale (che si trovano al confine - a seconda dell'interpretazione politica o giuridica che si dà - tra la guerra e le operazioni di polizia internazionale) qualora giuridicamente vi fosse la possibilità di applicare norme del codice penale militare, queste stesse norme non possono mai essere in contrasto con il diritto fondamentale alla vita e all'esistenza di una persona.
Pertanto, anche dal nostro punto di vista, in questa logica e per queste ragioni, noi sosteniamo la proposta e voteremo a favore di essa.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Adenti. Ne ha facoltà.
FRANCESCO ADENTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in riferimento alla proposta di legge costituzionale oggi in esame, ovvero l'abolizione del quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione, come già enunciato nel corso della discussione sulle linee generali, voglio esprimere con convinzione la piena adesione a tale proposta da parte mia e del gruppo dei Popolari-Udeur.
Questo provvedimento, che si rifà alla più alta tradizione giuridica del nostro paese, contribuisce infatti a riaffermare la nostra piena adesione al processo politico in atto a livello internazionale di affermazione della democrazia e dei diritti dell'uomo, ma, soprattutto, credo che il suo valore risieda principalmente nel fatto che affermi con vigore che in un paese che intende tutelare i diritti dell'uomo (e, prima di tutto quel diritto da cui tutti gli altri diritti derivano, cioè la vita), nessuno può arrogarsi arbitrariamente il diritto di disporre della vita e della morte di un altro essere umano in quanto costitutivo della sua libertà.
La difesa della vita, tema caro al nostro gruppo politico, potrà essere certamente più forte dopo questo provvedimento che bandisce anche l'ultima eccezione. La modifica alla legge costituzionale che ci accingiamo a votare senza dubbio contribuisce a rendere chiaro l'assunto dell'articolo 2 della nostra Costituzione, escludendo ogni possibile relativizzazione della libertà di vivere, diritto inalienabile ad una scelta arbitraria del singolo. È un intento, quest'ultimo, che credo possa essere ampiamente condiviso dai cittadini del nostro paese, al di là di ogni differenza culturale, sociale, politica e religiosa, in quanto massima espressione del patrimonio valoriale su cui si fonda la nostra Repubblica.
Desidero ringraziare il relatore Boato per la passione con la quale ha seguito questo provvedimento. Infine, il nostro auspicio è che l'iter legislativo, con la doppia lettura, trattandosi di una modifica costituzionale, si svolga in modo rapido e con grande serietà e responsabilità da parte di tutti i parlamentari, quindi anche da parte del Senato, perché stiamo discutendo di valori e di principi, quali sono quelli di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che devono costituire uno degli obiettivi basilari del nostro agire politico.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, Alleanza Nazionale si è già espressa con convinzione e con ampie motivazioni in numerose occasioni, anche in questa sede, a favore della soppressione anche della sola possibilità della previsione della irrogazione della pena capitale e, quindi, con tutta coerenza, esprime il voto favorevole alla presente proposta di modifica della nostra Carta costituzionale.
La motivazione è, naturalmente, quella della priorità assoluta dei valori incancellabili della vita umana, della primazia della persona, della sua dignità, della indisponibilità della sua esistenza. Sono principi alti, che ci rimandano ai cosiddetti massimi principi.
Noi rivendichiamo a noi stessi una coerenza che non sempre riscontriamo in altri versanti politici e culturali, laddove manifestiamo questa primazia del diritto alla vita - e, vorrei dire, del dovere alla vita, se è lecita questa espressione -, ricordandoci di questo principio quando si tratta di tutelare il bene supremo della vita in tutte le contingenze, in tutte le sfaccettature, in tutti i nodi, anche drammatici, problematici e delicatissimi, che trovano, anche in questi giorni, sede di grande e coinvolgente dibattito.
In nome di questo principio, al quale noi, anche nei nostri documenti statutari, ci richiamiamo, non possiamo che essere coerentemente favorevoli ad una statuizione solenne che concerne l'abolizione della pena di morte e, quindi, la cancellazione di quanto residui della stessa nel nostro ordinamento giuridico. Vi erano ragioni contingenti sulle quali è inutile intrattenersi in questa sede. Parliamo di norme che giustamente sono state definite ormai desuete, che non hanno trovato applicazione. Stiamo, quindi, facendo un'affermazione più che dagli effetti pratici, di pur alto e importante livello di principio.
Il residuare di siffatta norma nelle leggi militari di guerra era evidentemente correlato alla volontà di tutelare al massimo livello la vita di soggetti che fosse compromessa o messa in gravissimo, concreto, reale ed immanente pericolo dai comportamenti di un determinato soggetto operante in condizioni militari. Affermando il ricordato principio in questa sede e, quindi, cancellando quanto residua di vigenza teorica della pena capitale nel nostro ordinamento, diamo un messaggio a noi stessi ed alla nostra società nazionale, ma - permettetemi di dirlo un po' più ambiziosamente - lo diamo anche ad un'opinione pubblica internazionale, ai rapporti di interlocuzione che intratteniamo con altre comunità nazionali.
Onorevoli colleghi, il primo degli interventi per dichiarazione di voto svolto da parte di un esponente di un gruppo della maggioranza ha già posto una questione di polemica interna alla maggioranza di Governo persino su questo delicatissimo argomento di alta immagine e di alta sostanza di principio. Noi ci limitiamo, più modestamente, a ricordare che, mentre in Italia si sopprime questa norma che non è applicata e che, di fatto, non era vigente, nel mondo si sta tuttora assistendo a tragedie individuali e collettive, spesso di immani ed inaccettabili proporzioni. Proprio in questi giorni, i conduttori di una popolare trasmissione radiofonica di opinione hanno chiamato a raccolta cittadini, enti locali, associazioni e gruppi culturali per una fiaccolata da tenersi, proprio a Roma, di fronte alla sede diplomatica di un paese, al fine di scongiurare l'esecuzione di una giovane cittadina del medesimo paese, che rischia di essere tuttora eseguita, con motivazioni e premesse che il nostro senso giuridico, il nostro senso morale ed il nostro senso civile non potrebbero mai accettare.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIULIO TREMONTI (ore 17,30)
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Vogliamo offrire un contributo, anche morale, politico e civile, a tale iniziativa. Vogliamo ricordare i casi di persone - e stiamo parliamo dei nostri tempi - che in determinati paesi, per manifestare e voler praticare il proprio credo religioso, in particolare cristiano, subiscono addirittura l'applicazione della pena capitale. Ci sono grandi nazioni con le quali ci compiaciamo di intrattenere, di voler rafforzare e rendere ancora più intrinseci, stretti e fruttuosi rapporti di carattere culturale, commerciale ed economico, in vari quadranti del mondo, che spesso vedono i propri capi di Governo o di regime pronunciarsi in favore di principi quali la pace, l'umanità e l'uguaglianza delle condizioni umane, e praticare, anche su larga scala, l'applicazione della pena capitale.
Con il voto che ora esprimiamo - almeno questo è l'intendimento di Alleanza Nazionale - per l'abolizione di quanto residua nel nostro ordinamento della comminazione della pena di morte, non facciamo soltanto un atto di coerenza con i precedenti voti espressi o di ossequio concreto e coerente ai massimi principi di tutela e di centralità della vita e della dignità della persona - che sopravanza ogni altro bene giuridico ed intendimento -, ma vorremmo che questa abolizione rafforzasse unitariamente ed in modo compatto il segnale, il messaggio e la volontà politica e morale del nostro paese nei confronti di quelle altre realtà che si muovono, purtroppo, ancora su un piano ben diverso ed inconciliabile con i nostri principi fondamentali.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Stucchi. Ne ha facoltà.
GIACOMO STUCCHI. Signor Presidente, ci apprestiamo a questo voto importante. Esso è relativo ad un provvedimento che modifica la Costituzione e che è già stato oggetto di discussione nel corso della passata legislatura, su cui la Lega ha già espresso la propria posizione con il collega Fontanini. La nostra posizione, favorevole a modificare l'articolo 27 della Costituzione e a cancellare in modo totale la previsione della pena di morte dal nostro ordinamento - anche in caso di guerra - è sicuramente una scelta giusta: il valore supremo della vita non deve essere messo in discussione da nessuno.
Oltre però ad annunciare il voto favorevole del gruppo della Lega Nord Padania, volevo ricollegarmi brevemente a quanto detto dal collega Benedetti Valentini, che mi ha preceduto. Questo voto deve far riflettere tutti coloro che sostengono quei gruppi che in altri paesi mettono in atto degli efferati delitti e utilizzano il sistema di «dare la morte». Verso coloro che usano la pena di morte - penso, ad esempio, ai tagliatori di teste - troppo spesso abbiamo sentito dei silenzi assordanti, anche da parte di componenti dell'attuale maggioranza. Dobbiamo dunque guardare al di fuori dei nostri confini nazionali. Questo provvedimento ha una portata ben più rilevante rispetto alla semplice modifica della nostra Costituzione. Forse dovrebbe essere anche un monito a sollecitare determinati paesi come Cuba o la Cina o gli stessi Stati Uniti d'America a non utilizzare questo sistema inumano.
Dobbiamo trasmettere questo messaggio ai nostri colleghi parlamentari negli altri Stati del mondo: occorre far prevalere il valore supremo della vita e impedire che, ad alcune persone condannate alla pena di morte, venga tolta la vita. Esistono altri modi per far scontare le pene e redimere - se mi passate il termine - queste persone; esiste sicuramente la possibilità di far pagare chi ha compiuto certi delitti efferati in modo giusto, corretto e pesante, senza arrivare alla pena di morte.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.
ANDREA RONCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi, in questo Parlamento, continuiamo una battaglia che già nella scorsa legislatura, in modo assolutamente bipartisan, abbiamo condotto per cancellare l'obbrobrio della pena di morte nella nostra Costituzione. Ricordo il voto all'unanimità in quest'aula che ha dato forza al Governo italiano, all'ex ministro Frattini e al ministro Fini per andare in Europa e combattere una dura battaglia sulla moratoria internazionale.
Gli egoismi di alcuni paesi hanno impedito di fatto che questa vittoria, questo successo morale prima che politico, potesse essere raggiunto. Oggi, noi, con forza, in quest'aula parlamentare, chiamiamo le istituzioni a continuare questa battaglia morale, civile, culturale e politica: cancelliamo la pena di morte! Alziamo il velo del silenzio rispetto a paesi come la Cina e tanti altri che, nell'indifferenza dell'Europa e del mondo civile cosiddetto libero, assistono inerti a centinaia e centinaia di esecuzioni capitali ogni anno.
Abbiamo letto sui giornali, anche oggi, che alcuni cristiani stanno per essere uccisi in una nazione. Ribelliamoci, alziamo le nostre coscienze, facciamo che questo voto del Parlamento diventi una bandiera da sventolare per salvare i fratelli nel mondo! Soprattutto - concordo con il collega Benedetti Valentini - vorrei ricordare la fiaccolata che si è svolta di fronte ad una ambasciata, promossa dall'onorevole Pier Ferdinando Casini, dove in centinaia, appartenenti a tutti i partiti, senza differenze e senza distinzioni, ci siamo stretti in silenzio per protestare con il cuore, con il pensiero e con l'anima nei confronti dei paesi torturatori, che uccidono e che mantengono la pena capitale come un marchio, come un torchio da utilizzare per soffocare le coscienze ed uccidere la libertà.
Il 27 luglio di quest'anno, signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo votato una risoluzione, impegnando il Governo a far sì che tale battaglia si potesse portare avanti in Europa. Dobbiamo constatare che, fino a questo momento, il Governo italiano, il ministro degli affari esteri e il Presidente del Consiglio nulla hanno fatto in Europa per continuare questa battaglia sulla moratoria.
Mi auguro che il voto di oggi, un voto unanime, che continua una grande battaglia che ci inorgoglisce come italiani, non soltanto come cattolici, ma come persone che hanno chiaro il senso della vita e della dignità della persona, spinga il Governo a riprendere questa battaglia, a continuarla e a far sentire alta la nostra voce in Europa, anche contro gli egoismi di paesi che, tutto sommato, preferiscono la pena di morte e gli interessi economici.
Ribelliamoci con il cuore e con le nostre coscienze per cancellare la pena di morte, questa ombra sull'Europa libera, sull'Europa democratica e sull'Europa civile! Questo voto ci deve impegnare ancora di più in questa battaglia e mi auguro che tutti i partiti insieme, in una conferenza da promuovere in Italia, siano ancora una volta all'avanguardia in Europa e nel mondo per testimoniare una battaglia di civiltà, non di religione soltanto, ma di spiritualità, e per far sì che la dignità e la difesa della persona siano anteposte agli interessi di parte, soprattutto economici (Applausi dei deputati del gruppo Alleanza Nazionale).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Venier. Ne ha facoltà.
IACOPO VENIER. Non può mancare la parola dei Comunisti italiani nel momento in cui approviamo una importante modifica della nostra Costituzione, che cancella ogni riferimento ad una barbarie, ad una pratica inaccettabile come la pena di morte.
Credo sia importante che questo Parlamento candidi l'Italia ad essere il paese più coerente nella condanna di una barbarie che non può trovare nessun tipo di giustificazione in nessuna ragione di Stato, in nessuna situazione di sicurezza e in nessuna gestione dei problemi di ordine pubblico o quant'altro: nessuna ragione può essere portata a difesa di un istituto come la pena di morte, che trasforma lo Stato in un criminale, che sopprime la parte fondamentale del diritto all'esistenza di ciascuno di noi.
Credo sia importante farlo, ricordando che oggi, in tutto il mondo, questa pratica barbara coinvolge sistemi diversi, che trovano una giustificazione a questi omicidi di Stato. Dagli Stati Uniti alla Cina, da Israele al mondo arabo integralista, ci sono teorici della pena di morte come strumento per contenere fenomeni di criminalità sociale o per colpire nemici politici. Mai, in nessun caso, deve essere da noi tollerato un atteggiamento di questo tipo. La pena di morte deve essere cancellata non solo dalla Costituzione italiana, ma anche dal panorama mondiale. Per questo, crediamo che questo atto che il Parlamento approva oggi costituisca anche una risposta positiva alla teoria dello scontro di civiltà, alla guerra al terrorismo, che ha tra i suoi sostenitori anche coloro che teorizzano l'uso della tortura, degli omicidi mirati e della pena di morte, ossia di qualsiasi strumento che, in questo scontro, nella lotta al terrorismo, fa perdere la natura stessa delle nostre democrazie, dello Stato di diritto, dei diritti civili e dei diritti conquistati da lunghi percorsi di lotte politiche e sociali in questa parte dell'Europa.
Ecco perché noi siamo a favore di questo provvedimento e lo voteremo con grande convinzione. E crediamo che, con convinzione, debba poi operare il Governo italiano per arrivare a quella moratoria internazionale di cui abbiamo assoluto bisogno e che deve condannare in modo uguale qualunque forma statuale utilizzi strumenti analoghi alla pena di morte.
Credo infine che, accanto a questa discussione, dovremo discutere anche del diritto all'asilo di coloro che vivono in paesi dove viene applicato questo tipo di pena. Si tratta di un diritto di asilo che ancora il nostro paese a volte non riconosce. Proprio nel momento in cui condanniamo questa pratica barbara, dobbiamo assumerci l'impegno, come Parlamento, di trovare il modo di arrivare al più presto a una revisione della normativa sull'asilo confacente e coerente con il provvedimento che stiamo esaminando.
Crediamo quindi che questo voto sia importante e rafforzi la credibilità internazionale del nostro paese, nonché quell'impianto costituzionale coerente con una visione dell'umanesimo, della difesa di un'idea di umanità che non può accettare alcuna giustificazione ad una pratica inumana, barbara, inaccettabile, come quella di togliere la vita ad un uomo, qualunque sia lo Stato che la mette in pratica. Grazie (Applausi dei deputati del gruppo Comunisti Italiani).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Barani. Ne ha facoltà.
LUCIO BARANI. Anche noi del Partito socialista-Nuovo PSI, ovviamente, anche in ragione del garofano che portiamo al bavero, non possiamo non partecipare (anzi chiederemmo al Presidente, se fosse possibile, di aggiungere anche le nostre firme a questa importante proposta di legge) al dibattito su questo tema, che ha visto noi socialisti riformisti da sempre pagare un grosso tributo. Siamo la forza politica che più ha pagato nel mondo per le nostre idee: ci hanno giustiziato dappertutto, sia i comunisti massimalisti, sia i nazifascisti, ovunque!
Vediamo quindi cancellata questa norma con quattro anni di ritardo - collega D'Elia, ti ringrazio per il lavoro svolto, come ringrazio ovviamente il collega Boato per la costanza che ha avuto - perché è dal 3 maggio del 2002 che avremmo dovuto eliminare dalla nostra Carta costituzionale la pena di morte anche per le leggi militari di guerra. Insieme con il Presidente della Camera, dobbiamo fare in modo che si intervenga nel mondo, dove si sta continuando ad uccidere; e non dobbiamo fermarci qui, ma dobbiamo andare avanti e cercare di impedire questa pratica ovunque venga perpetrata, attraverso il dialogo con il nostro Parlamento e con il nostro Governo.
Dobbiamo cercare quelle misure necessarie e indispensabili per far sì che nessuno tocchi nessuno perché - è così - nel 2006 si registrano ancora troppe esecuzioni capitali, dalla lontana Cina ai lontani Stati Uniti, per passare poi a diverse decine e decine di paesi. Quindi, ci dispiace di questo ritardo. Speriamo di fare in fretta e di riuscire ad ottenere la modifica dell'articolo 27.
Non posso però, da socialista riformista, non fare una riflessione a voce alta, di fronte a questo Parlamento, per quanto riguarda i reati di tortura, che ancora provocano in Italia, nelle nostre carceri, a causa dell'abuso della custodia cautelare, il perpetrarsi della condanna a morte di innocenti.
Vi sono stati moltissimi casi, in questi ultimi decenni: troppi! Per qualcuno, l'esecuzione è stata compiuta anche, ovviamente, all'estero. Non possiamo permettere che ciò accada! Dobbiamo guardare anche a questo, dobbiamo guardare anche in casa nostra! Non basta fare questa riforma, ma bisogna impedire che giustizialismi sommari e giustizialisti sommari, a cui magari diamo poi anche incarichi di Governo, continuino a perpetrare reati contro la persona, che portano poi ai cosiddetti «suicidi di Stato», nei confronti di persone innocenti, siano esse politici, amministratori, povera gente o industriali.
È questo il contributo che noi, socialisti riformisti del Nuovo PSI vogliamo dare a questo dibattito. Non basta quello che facciamo oggi: dobbiamo guardare più lontano; dobbiamo andare avanti; dobbiamo cercare di impedire che i giustizialisti continuino a perpetrare reati quale quello di tortura (perpetrato abitualmente nei nostri tribunali e nelle nostre carceri). La tradizione giuridica italiana è ai livelli più elevati di civiltà soltanto sulla carta: in concreto, le norme vengono applicate in maniera ignobile in molti casi.
In conclusione esprimendo la mia soddisfazione e rivolgendo un ringraziamento ai colleghi, dichiaro che io ed il collega Mauro Del Bue desideriamo aggiungere la nostra firma alle proposte di legge costituzionale.
Desidero ringraziare anche il Servizio studi della Camera dei deputati (non l'abbiamo ancora fatto) per avere prodotto un'articolata relazione al testo al nostro esame (che, lo ricordo, propone di modificare l'articolo 27 della Costituzione abolendo ogni riferimento alla pena di morte). La relazione si basa su una meticolosa ricerca e cita, a partire da Cesare Beccaria, quelli che possiamo considerare i padri della nostra Repubblica. Io voglio ricordare, da toscano, Leopoldo di Toscana: il 30 novembre si celebra la «Festa della Toscana», in commemorazione della riforma penale con la quale Pietro Leopoldo di Lorena, Granduca di Toscana, abolì la pena di morte e la tortura nel Granducato di Toscana, nell'anno 1786. Più di due secoli fa, Leopoldo di Toscana aveva abolito anche la tortura, come dobbiamo fare noi adesso!
Grazie, colleghi Boato e D'Elia, per quello che avete fatto a nome di tutti quanti noi.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Balducci. Ne ha facoltà.
PAOLA BALDUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi Verdi voteremo compatti a favore del testo unificato delle proposte di legge costituzionale concernenti l'abolizione della pena di morte. Naturalmente, a tutti noi Verdi preme ringraziare il collega Boato per la sua opera: da molti anni egli si batte per riformare l'articolo 27 della Costituzione, il cui quarto comma lasciava persistere un vulnus nel dettato costituzionale repubblicano.
Con l'approvazione del testo unificato in esame, cancelliamo un retaggio della pena di morte ancora presente, nonché la possibilità, sia pure teorica, della sua reintroduzione. È dal 1994 che questa discrasia tra codice penale e codice penale militare di guerra attende di essere superata! Si tratta di un passaggio simbolico, ma molto, molto importante. Si tratta di un passaggio di grande rilievo dal punto di vista giuridico e culturale. Esso rappresenta, come ha sottolineato ieri il sottosegretario per i rapporti con il Parlamento, una di quelle attività non ordinarie del Parlamento, non solo perché viene modificata la Costituzione, ma perché oggetto di modifica è un punto che, ancorché superato dalla legge ordinaria, lasciava un residuo, ipotetico, possibile ricorso alla pena di morte.
La soppressione del quarto comma dell'articolo 27 della costituzione ci consentirà di ratificare il Protocollo n. 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, concernente l'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze. Ben otto sono i paesi che hanno sottoscritto ma non ratificato il Protocollo, oltre all'Italia, che lo sta ratificando. Paesi che appartengono alla medesima tradizione culturale, come Francia e Spagna, pur preannunciando la ratifica imminente, non l'hanno ancora attuata. La modifica renderà anche possibile, come sollecitato più volte dal Comitato interministeriale per i diritti umani, una candidatura italiana al Consiglio per i diritti umani per il triennio 2007-2010.
L'Italia - non dobbiamo dimenticarlo - è il paese con il codice più antico sotto il profilo della tutela dei diritti e dell'abolizione della pena di morte (è stato ricordato più volte, ma lo voglio ribadire): non solo il codice unitario Zanardelli, che è stato il primo codice italiano ad introdurre l'abolizione della pena di morte, ma, prima ancora - lo hanno già detto i nostri colleghi - il codice toscano, con Beccaria.
L'accordo che si è manifestato tra maggioranza ed opposizione è irripetibile. È un segnale anche per le giovani generazioni che ieri erano qui e che ancora ci stanno ascoltando. In uno Stato democratico è inammissibile la pena di morte. La giustizia non può essere mai confusa con la vendetta. La pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Un ultimo retaggio finalmente viene cancellato.
Concludo il mio intervento affermando che, come esordisce il libro Nessuno tocchi Caino, la pena di morte costituisce la violazione dei diritti umani più importanti, del più importante forse, ossia il diritto alla vita.
La modifica costituzionale proposta, dunque, aumenterà certamente la credibilità e l'autorevolezza del nostro paese nelle numerose iniziative per la tutela dei diritti umani e della vita ovunque nel mondo.
Un ultimo punto (e mi ricollego a quanto detto prima dal collega che mi ha preceduto). La Commissione giustizia sta lavorando alacremente affinché, oltre all'abrogazione della pena di morte in tutti i suoi contenuti, anche simbolici, si porti in Parlamento al più presto anche l'introduzione del delitto di tortura (Applausi dei deputati del gruppo Verdi - Congratulazioni).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Evangelisti. Ne ha facoltà.
FABIO EVANGELISTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a questo punto c'è soltanto un rischio, quello di essere ripetitivi. Tuttavia, per il tipo di argomento che stiamo trattando, vale la pena di ripetere alcuni concetti.
Dopo l'approfondito confronto che si è svolto ieri, in quest'aula, e che credo abbia rispecchiato bene la sensibilità più profonda del paese, ci stiamo avviando, attraverso un largo consenso, verso una revisione costituzionale che consentirà di eliminare completamente dalla Costituzione ogni riferimento alla pena capitale anche in situazioni di guerra. Ed è per questo che ritengo molto importante che si sia manifestato un così ampio consenso e che la proposta di riforma costituzionale abbia potuto ottenere, prima in Commissione e poi in Assemblea, il giudizio convergente di colleghi di maggioranza e di opposizione.
Sarebbe davvero difficile negare che il diritto alla vita sia, senza dubbio, il primo dei diritti dell'uomo. Tuttavia, sappiamo che questa nostra consapevolezza, che viene da lontano, non dappertutto esiste o si è affermata. In molti Stati civili vige ancora l'istituto della pena di morte, e non soltanto in tempo di guerra, e ogni anno si registrano migliaia di esecuzioni capitali. Colpisce, in particolare, che quest'istituto giuridico sia ancora presente in paesi economicamente sviluppati, in civiltà avanzate, come quelle degli Stati Uniti e del Giappone. Quindi, ritengo davvero importante il compito che il nostro Parlamento si assume in questo momento, che è anche quello, attraverso il voto che oggi esprimeremo, di promuovere un'azione verso i Parlamenti di quei paesi dove ancora vige la pena di morte affinché venga eliminata dai loro ordinamenti giuridici. In questo senso, mi appello al presidente Casini, che è il presidente dell'Unione interparlamentare, perché possa fare di questo tema uno degli elementi del confronto con altri Parlamenti.
I paesi che, nel mondo, ammettono ancora la pena di morte sono 101; sono soltanto 89 quelli in cui è stata definitivamente abrogata.
In base ad un calcolo approssimato per difetto, a partire dai dati forniti da associazioni quali Amnesty International e la stessa Nessuno tocchi Caino, nel solo 2005 i giustiziati per mano dello Stato sono stati 2.255, uccisi tra l'altro con metodi crudeli - ammesso che ne esistano di non crudeli - quali la sedia elettrica o l'iniezione letale, e persino la fucilazione e la lapidazione.
Come ha opportunamente affermato l'onorevole Boato nella sua esaustiva e documentata relazione, l'Unione europea nel corso degli anni si è battuta a fondo e continua a farlo per ridurre il fenomeno della pena di morte nel mondo, utilizzando a tal fine anche accordi che in molti casi si traducono in moratorie temporanee.
L'Italia è tra i paesi che, a fronte di condanne definitive, prevede soltanto pene detentive, il rispetto dei diritti umani, come impone la Costituzione, la rieducazione del colpevole; peraltro, devo aggiungere, essendo reduce da un 'giro' in alcune carceri, che il tema della rieducazione dovrà essere seriamente riaffrontato nelle aule parlamentari. Deve, inoltre, essere presente alla nostra attenzione il fatto che in alcune regioni del nostro paese operano organizzazioni che si fanno Stato ed emanano decreti di morte; soltanto nella Locride, negli ultimi due anni sono stati condannati a morte e sono state eseguite sentenze di morte per 28 persone. Tralascio di soffermarmi, poi, su quelle vere e proprie forme di morte civile che vengono decretate nei confronti di coloro che si ribellano a queste organizzazioni; sono già intervenuto ieri sul tema e non voglio abusare ulteriormente dell'attenzione.
A tale proposito voglio però chiarire che, nonostante i limiti testé ricordati, certamente il nostro paese può vantare un primato di civiltà. È stato uno dei primi ad abolire la pena di morte in anni in cui veniva invece considerata pratica normale e comune; l'onorevole Barani poc'anzi mi ha preceduto nel ricordare il ruolo del Granducato di Toscana e a tale riguardo non può mancare una punta di orgoglio nel ricordare che il Granducato di Toscana è stato il primo Stato al mondo che nel 1786 bandì dai propri codici non solo la pena di morte, ma anche la tortura. Fu una scelta sulla quale influirono moltissimo le tesi straordinariamente moderne di Cesare Beccaria, che introdusse un concetto rivoluzionario per i suoi tempi e ancora valido oggi; sostenne, infatti, che «la vera giustizia consiste nell'impedire i delitti e non nell'infliggere la pena» di morte da parte dello Stato; quindi, la punizione veniva così intesa non come vendetta della società, ma come strumento volto ad impedire il ripetersi dei reati e con il fine di recuperare il reo.
E l'insegnamento dell'autore dell'opera Dei delitti e delle pene venne raccolto anche dall'Italia unita che abrogò di fatto la pena di morte nel 1887 e l'abolì definitivamente con voto unanime del Parlamento del 1889. Stendo un velo pietoso sulla parentesi fascista per concludere il mio intervento riaffermando il principio che l'Italia è contraria per storia, cultura giuridica e tradizione politica al ricorso alla pena di morte in qualunque evenienza, sia in condizioni di pace sia in tempo di guerra; essa è parte attiva nell'impegno diplomatico dell'Unione europea per ridurre il numero degli Stati dove questo strumento trova ancora applicazione.
L'Italia è contraria alla pena di morte perché viola il diritto fondamentale della persona. Fatemi fare una citazione, che recupererò poi alla fine del mio intervento; Dostoevskij, che colse l'essenza più profonda e crudele della pena di morte, scrisse: «(...) può darsi che il supplizio più grande e più forte non stia nelle ferite, ma nel sapere con certezza che, ecco, tra un'ora, poi tra dieci minuti, poi tra mezzo minuto, poi adesso, ecco, in quell'istante, l'anima volerà via dal corpo e tu non esisterai più (...) l'essenziale è questa certezza».
Il secondo motivo riguarda la necessità che lo Stato italiano ratifichi il protocollo n. 13 allegato alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo; il protocollo, del quale il nostro paese è stato firmatario nel 2002, prevede per l'appunto l'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza, anche per gli atti commessi in periodo di guerra.
Vi è poi un terzo motivo - forse il più importante - che induce a sostenere la modifica dell'articolo 27 della Costituzione. La nostra Carta costituzionale, infatti, non si limita a riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo, ma obbliga lo Stato a rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Inoltre, essa ribadisce il ripudio della guerra come strumento di offesa e di risoluzione delle controversie internazionali. Tra l'altro, si preoccupa - o meglio, dovrebbe preoccuparsi - di garantire asilo e tutela ai perseguitati per motivi politici.
Per quanto detto, eliminare quella remota ipotesi di ricorso all'utilizzo della pena capitale che era previsto dalla formulazione del comma quarto dell'articolo 27 non è solo un atto dovuto, ma è il modo migliore per onorare la nostra Costituzione a quasi sessant'anni dalla sua approvazione.
L'Italia dei Valori, dunque, voterà convintamente a favore di questa legge di revisione costituzionale e lo farà perché ritiene doveroso rispettare gli impegni stipulati dal nostro paese in sede internazionale, perché la pena capitale offende il nostro ordinamento costituzionale e soprattutto perché - citando ancora Dostoevskij - l'omicidio in base ad una sentenza è incomparabilmente più atroce che l'omicidio del malfattore, convinti come siamo che la giustizia degli uomini non sia tale se prevede la soppressione anche del peggiore dei suoi membri (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Baldelli. Ne ha facoltà.
SIMONE BALDELLI. Signor Presidente, colleghi, come ho già detto intervenendo nella discussione sulle linee generali, siamo al momento finale di un provvedimento molto conciso che, paragonato alla legge finanziaria che consta di circa 200 articoli, indurrebbe ad immaginare che la qualità dei provvedimenti è inversamente proporzionale alle loro dimensioni!
Il testo in esame giunge alla fine di un percorso importante e prevede l'abolizione definitiva dall'ordinamento costituzionale della pena di morte anche nel codice militare in caso di guerra.
Tale provvedimento fa seguito a una serie di risoluzioni importanti e ad un indirizzo politico emerso in tutte le istituzioni dell'Unione europea, volto ad escludere la pena di morte dalla legislazione dei paesi membri e dei paesi vicini, in qualità di osservatori, all'Assemblea del Consiglio d'Europa, ma anche dalla legislazione di paesi esterni all'Unione. È anche finalizzato ad evitare la concessione dell'estradizione per quei condannati che dovessero andare incontro alla pena di morte nel loro paese d'origine.
È evidente che questa battaglia, portata avanti dopo l'approvazione del protocollo n. 6 del 1983 e del protocollo n. 13 del 2002, e che fa seguito anche all'approvazione della legge n. 589 del 1994, costituisce l'ultimo punto di questo percorso che - a seguito dell'unanime parere favorevole delle Commissioni difesa, giustizia e affari costituzionali della Camera - giunge all'attenzione dell'Assemblea.
Si tratta di un passaggio storico, che non solo segna la scomparsa definitiva della pena di morte nel nostro ordinamento, ma che deve costituire anche uno stimolo per un passaggio ulteriore verso un impegno in questo senso da parte delle istituzioni sovranazionali.
A questo titolo, come ha ricordato il collega D'Elia sia nel corso della discussione generale che nella dichiarazione di voto odierna, la mozione approvata all'unanimità da questa Camera il 27 luglio scorso impegna il Governo italiano a farsi promotore presso le Nazioni Unite di una risoluzione per la moratoria delle esecuzioni capitali. Come ha rilevato sempre il collega D'Elia, non possiamo non notare che da questo punto di vista il Governo non si è propriamente attivato in tempi brevi e certi per portare in seno all'ONU tale risoluzione. In proposito, sarebbe invece importante effettuare uno sforzo nel solco tracciato all'unanimità ed in maniera così importante da questa Camera. Infatti, il Governo italiano deve farsi promotore senza temporeggiare in rapporti diplomatici con altri paesi dell'Unione europea e dirigersi in maniera forte e convinta verso questo traguardo perché questo è il mandato parlamentare che ha ricevuto. Riteniamo che il presente passaggio parlamentare debba dare ancora slancio al nostro paese affinché diventi promotore della diffusione della battaglia comune contro la pena di morte nel mondo, anche se in proposito occorre fare alcuni distinguo. Non si può certamente accettare che si metta sullo stesso piano la pena di morte negli Stati Uniti e quella in Cina, ovvero la pena di morte comminata in un paese democratico, la cui giustizia funziona in maniera regolare con pesi, contrappesi e controlli, e quella in un paese dotato di una giustizia politicizzata e sommaria.
Con questo distinguo e da liberali che credono nel ruolo regolatore dello Stato e non nella sua invadenza nella vita dei cittadini (ricordo che alla tradizione liberale si attribuisce l'origine della battaglia contro la pena di morte), riteniamo non si possa accettare che lo Stato si arroghi il diritto di togliere la vita, ovvero il bene supremo più grande che possediamo.
Per le ragioni che ho espresso, unitamente a quelle svolte ieri dall'onorevole Santelli nel corso della discussione generale, e per il percorso illustrato con dovizia e competenza nella relazione dall'onorevole Boato, annuncio il voto favorevole sul provvedimento in oggetto del gruppo di Forza Italia (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.
FRANCO RUSSO. Signor Presidente, in un articolo molto breve, ma assai intenso, pubblicato oggi sul quotidiano Il Manifesto, redatto a Parigi da Anna Maria Merlo, si ricorda come la battaglia per l'abolizione della pena di morte non sia lontana o antica. Essa infatti non ha fatto il suo tempo ed anzi è molto presente nel mondo di oggi. Anche a Parigi si è svolta una giornata di mobilitazione affinché la pena capitale venga eliminata dagli ordinamenti degli Stati su scala planetaria. Tuttavia, l'articolo pubblicato informa che soltanto 129 dei circa 190 paesi membri dell'ONU l'hanno abolita. Essa è utilizzata come strumento di repressione definitiva ed ultima sui corpi di donne ed uomini in paesi come la Cina - dove nel 2005 vi sono state 1.770 esecuzioni - l'Arabia Saudita, gli Stati Uniti, l'Iran, l'Iraq, la Nigeria. Quindi, si sta parlando di paesi del cosiddetto nord del mondo, ma anche di quelli del sud, di paesi fondamentalisti, ma anche di paesi cristiani come gli Stati Uniti d'America. Quindi, la lotta per abolire la pena di morte non è un residuo del passato, che ricorda i classici - da Dostoevskij a Victor Hugo - ma qualcosa di molto presente anche oggi.
Infatti, la pena di morte è utilizzata dallo Stato come strumento punitivo estremo. A mio avviso, ha fatto molto bene Iacopo Venier a ricordarci, in quest'aula, che è qualcosa di veramente strabiliante, nel senso che ci lascia attoniti, concepire che lo Stato si erga ad assassino di persone, nel momento in cui esso dovrebbe invece garantire la sicurezza della gente. Questo è ciò che noi vogliamo cancellare, abolendo il quarto comma dell'articolo 27 della nostra Carta costituzionale. Ciò avviene al fine di rendere coerente la nostra Costituzione con la legge n. 589 del 13 ottobre 1994, che appunto abolì la pena di morte dal codice militare di guerra. Dunque, esisteva un'incongruenza nel nostro tessuto normativo, che oggi noi eliminiamo.
Vi è poi una seconda considerazione, che aggiungo a quella svolta da Iacopo Venier. Il ministro che in Francia abolì nel 1981 la pena di morte, Robert Badinter, disse: perché nessun uomo è totalmente responsabile, perché nessuna giustizia può essere assolutamente infallibile, la pena di morte è moralmente inaccettabile. Io correggerei solo in un punto Badinter: nessun uomo e nessuna donna è completamente responsabile, e soprattutto la giustizia non è infallibile. Questo è il punto vero, che dobbiamo sempre ricordare: la giustizia umana - chi crede in quella divina si appella appunto a Dio - non è infallibile. Conosciamo quanti errori sono stati prodotti nella comminazione della pena di morte! Dunque, non vogliamo uno Stato assassino, bensì vogliamo uno Stato che sia garante, come prescrivono gli articoli 2 e 3 della nostra Costituzione, dei diritti inviolabili della persona e soprattutto della promozione dello sviluppo della persona umana. Una collettività che si ispira agli articoli 2 e 3 della Costituzione non può accettare uno Stato assassino.
L'onorevole Benedetti Valentini ha detto che nel centrosinistra ci sono anche dei dissapori. No, onorevole Benedetti Valentini, noi dobbiamo dire che in questa giornata la Camera onora se stessa, perché mi pare ci sia un orientamento unanime nel votare questo provvedimento. E voglio anch'io ringraziare, a nome di Rifondazione Comunista, l'onorevole Boato, il quale si è battuto per questo risultato, insieme a molti altri parlamentari (per il nostro gruppo Graziella Mascia, che in tutti questi anni si è battuta per l'abolizione del comma 4 dell'articolo 27 della Costituzione). Voglio ringraziare l'onorevole Boato, oltre che per la preziosa relazione che ha introdotto questa nostra discussione, anche per il lavoro e la passione che ha speso in questi anni perché si giungesse a questo risultato.
Tornando all'onorevole Benedetti Valentini, voglio dire che non c'è una differenziazione all'interno del centrosinistra rispetto a questo provvedimento. Abbiamo a cuore non solo di raggiungere un risultato importante, come quello di purificare la nostra Carta costituzionale di questo provvedimento estremo, che è la pena di morte, sia pure in casi di guerra e militari, come si concepì nell'articolo 27, ma vogliamo anche fare di questo nostro voto oggi in Parlamento un punto di partenza per un'ulteriore lotta e testimonianza contro la pena di morte. Al riguardo, mi associo a quanto sostenuto da vari colleghi in questo dibattito, soprattutto da Sergio D'Elia, nel richiamare il Governo all'applicazione della mozione approvata lo scorso 27 luglio. Infatti, se da una parte si sono sollevati gli animi, votando una mozione come quella che impegnava il Governo a presentare una risoluzione in sede ONU (peraltro, abbiamo tempo fino al 2 novembre) per la moratoria delle esecuzioni capitali, dall'altra parte oggi pomeriggio, con questo voto, abbiamo la possibilità di premere sul Governo, in particolare sul ministro degli affari esteri, affinché all'ONU si presenti, al di là dell'unanimità o meno dei paesi dell'Unione europea, una risoluzione per la moratoria, in modo tale che a partire dal 2 novembre nessuna persona, uomo o donna o bambino - perché anche di questo si tratta, come succede nelle guerre africane dimenticate -, sia sottoposta alla pena di morte.
Questo è un invito che anche noi di Rifondazione Comunista rivolgiamo al Governo: l'invito a rispettare il contenuto della mozione votata il 27 luglio scorso.
Infine, onorevoli deputati e deputate, vorrei sottolineare che la strada per giungere a questo risultato è veramente lastricata di lotte. Vorrei riprendere un passaggio dell'intervento svolto ieri da Sergio D'Elia, il quale ha ricordato, giustamente, come di questa battaglia per giungere all'abolizione della pena di morte dalla nostra Carta costituzionale faccia parte anche la vicenda di un carcerato, probabilmente colpevole: Pietro Venezia. Egli rappresenta una tappa importante di questa battaglia. Era stato condannato ed avrebbe dovuto essere estradato negli Stati Uniti, un paese assolutamente civile, nel quale avrebbe potuto subire la pena di morte. Pietro Venezia, insieme a Rifondazione Comunista - mi si consenta l'autocitazione -, a Pietro Alò ed alla associazione Antigone, condusse una battaglia che allora sembrava impossibile vincere, quella cioè di opporsi al potente alleato americano affinché non avvenisse l'estradizione. L'associazione Antigone deve essere ricordata, in questa nostra giornata, insieme alle altre associazioni della società civile che molto hanno fatto in questi anni per giungere a tale risultato. Ebbene, Rifondazione Comunista, con Pietro Alò e l'associazione Antigone, riuscì in un'opera impossibile, cioè impedire che Pietro Venezia fosse estradato negli Stati Uniti. Dinanzi alla Corte costituzionale - perché fino a lì si giunse - si affermò che Pietro Venezia avrebbe potuto subire il martirio estremo, la pena di morte.
Dunque, è grazie a tutti questi atti della società civile, alle lotte, alle associazioni come quelle che, ieri, hanno manifestato in Francia e anche, ma non solo, alla nostra coscienza di legislatori, che in questo momento noi possiamo raggiungere questo risultato importante: togliere, dalla nostra Carta costituzionale, il riferimento alla pena di morte (Applausi dei deputati del gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra Europea).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santelli. Ne ha facoltà.
JOLE SANTELLI. Intervengo per dichiarare che il nostro voto ovviamente sarà favorevole, per due motivi. Innanzitutto, perché finalmente si risolve un obbrobrio giuridico. Di solito, infatti, esistono principi costituzionali e una legge ordinaria che viene modificata in relazione alle modifiche costituzionali. Per la prima volta, in questo caso, una parte della Costituzione, da 12 anni, è stata abrogata da una legge ordinaria. È qualcosa di assolutamente incomprensibile per un ordinamento come il nostro e, comunque, è una carta di presentazione del paese Italia non corretta: intanto le nostre battaglie reali sul principio della pena di morte possono avere una serietà effettiva in quanto realmente anche la nostra carta di identità nei confronti degli altri paesi, cioè la nostra Carta costituzionale, rispecchi queste posizioni. Quindi, sarà soltanto con questa fase, con questo voto del Parlamento e con la definitiva approvazione della legge costituzionale in esame che l'Italia sceglierà una strada definitivamente abolizionista.
Vorrei anche sottolineare quanto già è stato affermato da altri colleghi e, soprattutto, dal collega D' Elia e, cioè, che questo momento e questo voto debbono servire come ulteriore monito e ulteriore spinta nei confronti del nostro Governo affinché si attivi nelle sedi internazionali, così come richiesto dal Parlamento all'unanimità. Quando finalmente terminerà questo percorso di riforma costituzionale - ci auguriamo che il Senato possa approvare rapidamente il provvedimento, in maniera tale da arrivare finalmente alla modifica di un articolo così importante della nostra Carta costituzionale - realmente la contrarietà alla pena di morte si tradurrà, come già nel sentire comune, in un principio generale di diritto alla vita. Come tale, esso non subirà limitazioni né in Italia, né nel resto d'Europa. Di conseguenza, le nostre azioni dovranno essere all'altezza della storia di questo paese e della vita di questo Parlamento.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nicchi. Ne ha facoltà.
MARISA NICCHI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del gruppo dell'Ulivo sulla modifica costituzionale con la quale ci si accinge a cancellare dal nostro ordinamento la pena capitale, attualmente prevista nelle leggi militari di guerra.
È una scelta che si indirizza verso il ripudio assoluto e non ammette alcuna eventualità, neanche eccezionale, alla pena capitale poiché, in questo modo, l'articolo 27 della Costituzione viene emendato; infatti, si elimina la parte in cui si autorizza l'uso della pena capitale nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. È questo un elemento che ha limitato l'affermazione precedente in cui si esclude la pena di morte dal nostro ordinamento. Si tratta di un passaggio incoerente con quelli - sempre relativi all'articolo 27 - in cui si afferma che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e debbono tendere alla rieducazione del condannato, cioè essere umane ed avere finalità riabilitative.
L'atto che noi compiamo rimedia a questa contraddizione e sancisce il carattere totalmente abolizionista del nostro paese. La contraddizione è stridente anche con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nel punto in cui si afferma che nessuno può essere condannato alla pena di morte o giustiziato.
Si trattava di una riforma attesa sin dal 1994, quando furono abolite le norme che prevedevano la pena di morte nel codice penale militare di guerra. Oggi, la Camera fa proprio un orientamento internazionale, europeo, e la cancellazione definitiva della pena capitale dal nostro ordinamento porterà via con sé - senza dubbio - la possibilità di una sua reintroduzione. Vi sono anche degli effetti politici: infatti, in questo modo l'Italia si mette in condizione di aderire al nuovo protocollo n. 13, allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che si propone l'abolizione, senza «se» e senza «ma», della pena capitale. È un'abolizione che non ammette riserve, né autorizza deroghe. In questo modo, il nostro paese acquista autorevolezza rispetto ad un'iniziativa internazionale e non è rituale, ma molto importante, richiamare in questo senso - come è stato fatto per il tramite del dibattito - l'iniziativa avanzata in luglio da questo Parlamento quando fu approvata una risoluzione che impegnava il Governo a presentare alla prossima Assemblea generale dell'ONU una richiesta per una moratoria delle esecuzioni capitali, come passaggio per una messa al bando universale.
Com'è stato scritto allora in quella risoluzione, si doveva trattare di un'iniziativa convergente con l'Europa, con gli altri paesi europei, ma non vincolata ad essi. Rispetto a questa iniziativa, richiamiamo il Governo ad essere coerente.
Così l'Italia si caratterizza sempre più - come ha fatto nel passato - in una battaglia per i diritti umani. Ricordiamo che l'iniziativa del nostro paese ha permesso la risoluzione dell'ONU in cui, per la prima volta, la pena di morte viene considerata una pratica contro i diritti umani universalmente riconosciuti. Siamo consapevoli e riaffermiamo con forza che niente giustifica l'uso, da parte dello Stato, del potere di stroncare una vita. Nessun reato, anche quello più abominevole, e neanche la guerra, possono giustificare questo potere dello Stato. La condizione secondo cui la vita vale meno in guerra non è ad essa necessaria e non ne rappresenta un'implicazione; si tratta, infatti, di uno dei suoi effetti più efferati e brutali.
Un civile ordinamento giuridico non può parlare il linguaggio e usare gli stessi mezzi dei criminali che combatte.
È un tragico controsenso uccidere chi toglie la vita per dimostrare che non è giusto ammazzare! Ciò non è vero né nella Nigeria che lapida le donne addirittura per adulterio, né nella democrazia degli Stati Uniti.
Per questo motivo, non pensiamo mai allo scontro di civiltà, ma invochiamo piuttosto la necessità di un cambiamento di civiltà. Mi riferisco ad un cambiamento che metta ovunque in discussione il nesso tra uso della violenza e giustizia, tra ricorso alla tortura o ad altri mezzi degradanti e democrazia.
Uno Stato che mantiene la pena di morte per i suoi cittadini priva la vita umana di valore assoluto e si arroga, inoltre, un potere ingiustificabile ed inconciliabile con il necessario dubbio: infatti, perfino il sistema giuridico più avanzato presenta sempre un margine di incertezza. Come ha precedentemente ricordato l'onorevole Franco Russo, nessun sistema è infallibile, tanto più in tempo di guerra, quando l'errore giudiziario è più facile.
È chiaro che, per noi, la pena di morte non ha senso, poiché viola il diritto alla vita, non serve a dissuadere, induce a commettere un errore irreparabile ed è spesso usata in modo discriminatorio. Sulla base di tali principi, il gruppo dell'Ulivo voterà convintamente a favore di questa modifica costituzionale e vigilerà affinché l'iter del provvedimento possa, dopo numerosi insuccessi, essere finalmente completato (Applausi dei deputati dei gruppi L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Sinistra Europea e Verdi).
PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale.
MARCO BOATO, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO, Relatore. Signor Presidente, desidero intervenire molto brevemente per ringraziare tutti i colleghi della Commissione affari costituzionali ed il presidente Violante, i quali hanno consentito, all'unanimità, di portare all'esame dell'Assemblea il presente testo unificato delle proposte di legge costituzionali; desidero ringraziare, altresì, tutti presidenti di gruppo dell'Assemblea ed il Presidente Bertinotti per averlo tempestivamente iscritto all'ordine del giorno.
Voglio ringraziare anche il Servizio studi della Camera dei deputati, il quale sia nella scorsa legislatura, sia nell'attuale ha collaborato in modo prezioso, come sempre, alla predisposizione del dossier, nonché ad aiutarmi a redigere la relazione.
Desidero ringraziare nominativamente, inoltre, i colleghi che sono intervenuti nel corso del dibattito: D'Elia del gruppo della Rosa nel Pugno, D'Alia dell'UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro), Adenti del gruppo dei Popolari-Udeur, Benedetti Valentini e Ronchi di Alleanza Nazionale, Stucchi del gruppo della Lega Nord Padania, Venier dei Comunisti Italiani, Barani del gruppo della Democrazia Cristiana-Partito Socialista, Paola Balducci dei Verdi, Evangelisti del gruppo dell'Italia dei Valori, Baldelli e Jole Santelli di Forza Italia, Franco Russo del gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea e Marisa Nicchi dell'Ulivo. Da tale elenco emerge che tutti i gruppi parlamentari si sono pronunciati favorevolmente, e credo che ciò rappresenti un segnale molto positivo.
Ringrazio anche il sottosegretario D'Andrea, il quale è intervenuto autorevolmente ieri, nel corso della discussione sulle linee generali del provvedimento. Auspico, dopo aver ascoltato le dichiarazioni di voto finale, una deliberazione unanime da parte della Camera dei deputati e ricordo che sarà la terza volta che la Camera si pronuncerà in tal senso, poiché già nella XIII e nella XIV legislatura ha approvato pressoché all'unanimità la proposta di revisione costituzionale in esame.
Infine, rivolgo un appello al Senato affinché questa importante riforma costituzionale possa definitivamente giungere in porto.
La ringrazio, signor Presidente.
(Votazione finale ed approvazione - A.C. 193 ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.
Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul testo unificato delle proposte di legge costituzionale nn. 193-523-1175-1231, di cui si è testé concluso l'esame.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
«Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte» (193 ed abbinate):
Presenti e votanti 475
Maggioranza 238
Hanno votato sì 474
Hanno votato no 1
(La Camera approva - Vedi votazioni - Applausi).
Allegato A
ARTICOLO UNICO DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione le parole: «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono soppresse.
Senato della Repubblica
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 1084
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati il 10 ottobre 2006, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge costituzionale
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d’iniziativa dei deputati BOATO, LEONI, ZANELLA, BALDUCCI, FRANCESCATO e LION (193); D’ELIA, VlLLETTI, TURCI, BONlNO, BOSELLI, ANTINUCCI, BELTRANDI, BUEMI, BUGLIO, CAPEZZONE, CREMA, DI GIOIA, MANCINI, PIAZZA Angelo, PORETTI, SCHIETROMA, TURCO, SATTA, D’ANTONA, ORLANDO Leoluca, PEDRINI, SQUEGLIA, PINOTTI, GRASSI, TOLOTTI, SAMPERI, LONGHI, BENVENUTO, COLUCCI, CHIAROMONTE, ATTILI, MUSI, GIACHETTI, GRILLINI, FORLANI, CORDONI, FASCIANI, BANDOLI, PIRO, BUCCHINO, DE BRASI, DATO, CRISCI, DUILIO, RUGGERI, BURTONE, CIALENTE, VENIER, FRANCI, MELLANO, BARATELLA, CANCRINI, LARATTA, SASSO, SERVODIO, BARANI e DEL BUE (523); MASCIA, FRIAS, RUSSO Franco, ACERBO, BURGIO, CANNAVÒ, CARDANO, CARUSO, COGODI, DE CRISTOFARO, DE SIMONE, DEIANA, DIOGUARDI, DURANTI, FALOMI, FARINA Daniele, FERRARA, FOLENA, FORGIONE, GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA, IACOMINO, KHALIL, LOCATELLI, LOMBARDI, MANTOVANI, MUNGO, OLIVIERI, PEGOLO, PERUGIA, PROVERA, RICCI Andrea, RICCI Mario, ROCCHI, SINISCALCHI, SMERIGLIO, SPERANDIO e ZIPPONI (1175); PISCITELLO (1231) (V. Stampati Camera nn.193, 523, 1175 e 1231) Trasmesso dal Presidente della Camera
dei deputati alla Presidenza |
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Modifica all’articolo 27 della Costituzione, concernente
l’abolizione della pena di morte
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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
1. Al quarto comma dell’articolo 27 della Costituzione le parole: «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono soppresse.
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 925
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE |
d’iniziativa del senatore BULGARELLI
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2006 |
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Modifica all’articolo 27 della Costituzione concernente l’abolizione della pena di morte
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Onorevoli Senatori. – Il governo provvisorio della Toscana, con decreto 30 aprile 1859, abolì la pena di morte nel proprio territorio. Iniziò così un lungo dibattito sull’unificazione penale che culminò nel 1889 con il nuovo codice penale unificato (codice Zanardelli), dal quale la pena di morte era bandita. Essa venne però reintrodotta durante il regime fascista ed estesa dal codice penale del 1930 ad alcuni reati comuni. Finalmente con la nuova Costituzione della repubblica italiana la pena capitale fu bandita per i reati comuni e per i reati militari commessi in tempo di pace; infatti l’articolo 27 recita: «Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra». Fino al 1994 il codice penale militare di guerra prevedeva la pena di morte per un’ampia gamma di reati; il Presidente della Repubblica poteva, in base all’articolo 87 della Costituzione, concedere la grazia o commutare la pena. Un disegno di legge per l’abolizione della pena di morte dal codice penale militare di guerra fu approvato dalle Commissioni giustizia e difesa del Senato il 14 settembre 1994 e, definitivamente convertito in legge con l’approvazione della Camera dei deputati in data 5 ottobre 1994 (legge 13 ottobre 1994, n.589). Tale legge stabilisce che per tutti i reati coperti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita e sostituita dalla massima pena prevista dal codice penale. L’Italia è così diventata un paese totalmente abolizionista. La citata legge n.589 del 1994 ha infatti stabilito che «per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale» (articolo 1, comma 1). Inoltre sono abrogati l’articolo 241 del codice penale militare di guerra e tutte le disposizioni dello stesso codice e delle leggi militari di guerra che fanno riferimento alla pena di morte (articolo 1 comma 2 della citata legge n.589 del 1994). Affinché l’Italia divenga definitivamente un paese abolizionista, precludendo ogni teorica possibilità di reintroduzione della pena di morte nei casi previsti dal codice penale militare di guerra, occorre apportare una modifica all’articolo 27, quarto comma, della Costituzione. A tal fine si provvede mediante il presente disegno di legge costituzionale, del quale si auspica una rapida e condivisa approvazione.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
1. Al quarto comma dell’articolo 27 della Costituzione, le parole: «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono soppresse.
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 1086
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE |
d’iniziativa dei senatori ZANETTIN, SCARPA BONAZZA BUORA, PALMA e COSTA
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 2006 |
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Modifica all’articolo 27 della Costituzione, concernente la soppressione della pena di morte
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Onorevoli Senatori. – La pena di morte che la Costituzione repubblicana ha cancellato quasi completamente dal nostro ordinamento, è rimasta per lungo tempo comminabile solo dalle leggi militari di guerra.
Poiché questa previsione legislativa è stata soppressa dalla legge 13 ottobre 1994, n.589, il riferimento costituzionale alla possibilità di applicare la pena di morte in caso di guerra appare ormai un residuato inutile ed inapplicabile, da eliminare in quanto non riflette la coscienza civile dei cittadini, neanche per i casi di emergenza come quelli bellici.
Per tale ragione riteniamo sia opportuno che il paese che ha dato i natali a Cesare Beccaria escluda totalmente dalla propria Carta costituzionale qualsiasi riferimento all’ammissibilità della pena di morte, sia pure nei casi eccezionali quali lo stato di guerra.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALEArt. 1.
1. Al quarto comma dell’articolo 27 della Costituzione, le parole: «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono soppresse.
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 1155
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE |
d’iniziativa dei senatori IOVENE, RIPAMONTI, DE PETRIS, RANDAZZO, BONADONNA, FUDA, CAPRILI, MACCANICO, ALBONETTI, PETERLINI, NARDINI, BURANI PROCACCINI, VALPIANA, GASBARRI, FILIPPI, BATTAGLIA Giovanni, LEGNINI, SODANO, MARINO, BRUTTI Paolo, MONGIELLO, CASSON, RAME, ROSSA, AMATI, FERRANTE, PIGLIONICA, LIVI BACCI, SILVESTRI, ZANONE, BIONDI, BODINI, BRISCA MENAPACE, COSSUTTA, PISA, LUSI, ADRAGNA, RUSSO SPENA, CARLONI, TECCE, SALVI e BELLINI |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 2006 |
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Modifica all’articolo 27 della Costituzione concernente l’abolizione della pena di morte
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Onorevoli Senatori. – In Italia per la prima volta la pena di morte fu abolita nel 1889 con la promulgazione del codice Zanardelli. Fu reintrodotta nella tragica fase del regime fascista per poi essere nuovamente cancellata il 27 dicembre del 1947 con la promulgazione della Costituzione repubblicana. In essa si esclude il ricorso alla pena capitale ad eccezione dei «casi previsti dalle legge militari di guerra» (articolo 27). Il 13 ottobre 1994 è stata promulgata la legge che ha abolito la pena di morte dal codice penale militare di guerra (legge 13 ottobre 1994, n.589). L’Italia è così diventata un Paese totalmente abolizionista.
In questo contesto di convinto contrasto nei confronti della pena di morte, si pone la proposta di modifica costituzionale in oggetto. L’approvazione della modifica all’articolo 27 della Costituzione è, quindi, il punto di arrivo di un comune percorso culturale e politico, che appare doveroso per i parlamentari di un Paese democratico fondato sui diritti dell’uomo.
La coscienza della inviolabilità dei diritti umani è comune alle forze politiche presenti in Parlamento e fa parte del patrimonio dei valori della grande maggioranza dei cittadini italiani. Il principio di tutela assoluta del diritto alla vita è il primo dei diritti inviolabili dell’uomo, tutelati dall’articolo 2 della Costituzione. Il problema, dal punto di vista giuridico, è estremamente semplice. Il testo vigente dell’articolo 27 della Costituzione recita al quarto comma: «Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra».
Da questa volontà nasce il testo approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura, che aveva l’obiettivo di cancellare dalla Costituzione anche il riferimento alla pena di morte come eventualità che può essere prevista dalle leggi militari di guerra.
Successivamente, in occasione del suo esame in Senato nel giugno del 2002 l’Aula ne deliberò il rinvio in Commissione e l’iter di questo importante disegno di legge si arenò definitivamente.
Sarebbe stato l’ultimo atto formale di un’azione positiva e lunga del nostro Paese nella direzione della completa cancellazione della pena capitale dal nostro ordinamento. Se avessimo approvato anche quest’ultimo atto, oggi saremmo più forti e più autorevoli nel sostenere nei confronti degli altri Paesi l’abolizione della pena di morte.
Il presente disegno di legge è in assoluta continuità con l’azione svolta dal nostro Paese, dal Parlamento italiano e in particolare da questo Senato il quale, nelle passate legislature, si è impegnato attivamente con il Comitato contro la pena di morte nella XIII legislatura e con la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani nella XIV legislatura.
Il nostro Paese si è battuto per l’abolizione della pena di morte e per una moratoria delle esecuzioni capitali approvando in Parlamento, in più occasioni, chiare ed impegnative risoluzioni in proposito e rivolgendosi ad altri Paesi per allargare il campo delle nazioni che sceglievano di diritto e di fatto l’abolizione della pena di morte.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. Al quarto comma dell’articolo 27 della Costituzione, le parole: «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono soppresse.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 30 GENNAIO 2007
71ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Lettieri e per l'interno Rosato.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE REFERENTE
(1084) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; D'Elia ed altri; Graziella Mascia ed altri; Piscitello
(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANETTIN ed altri. - Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente la soppressione della pena di morte
(Esame congiunto e rinvio)
Il relatore SAPORITO (AN) ricorda il voto della Camera dei deputati che ha approvato in prima deliberazione il disegno di legge costituzionale n. 1084. Esso reca una modifica dell’articolo 27 della Costituzione, nella parte in cui ammette una possibile eccezione "nei casi previsti dalle leggi militari di guerra" alla generale esclusione della pena di morte. Rammenta, inoltre, che l’Italia non ha mai utilizzato quella possibilità per una convinzione che è ormai patrimonio della cultura giuridica e dei valori morali ispirati ai princìpi del cristianesimo. Durante l’esame presso l’altro ramo del Parlamento sono state sottolineate ulteriori motivazioni: la contraddizione fra pena di morte e funzione rieducativa della pena, la necessità di sostenere la moratoria universale delle esecuzioni capitali proposta dal Governo italiano, la conferma delle norme di legge che hanno soppresso il riferimento alla pena capitale nel codice penale militare di guerra, la necessità di introdurre un impedimento costituzionale a ogni futuro tentativo di reintroduzione della pena di morte e l’adeguamento della legislazione italiana ai princìpi della Carta europea dei diritti fondamentali e della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo.
Sottolinea, infine, la convergenza fra le forze politiche di maggioranza e di opposizione, che fa onore al Parlamento e pone l’Italia fra i protagonisti della civiltà giuridica europea e mondiale, da sempre contraria al ricorso alla pena di morte.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,30.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2007
76ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea.
La seduta inizia alle ore 14,40.
IN SEDE REFERENTE
(1084) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l’abolizione della pena di morte, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; D'Elia ed altri; Graziella Mascia ed altri; Piscitello
(925) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BULGARELLI. - Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte
(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANETTIN ed altri. - Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente la soppressione della pena di morte
(1155) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IOVENE ed altri. - Modifica all’articolo 27 della Costituzione concernente l’abolizione della pena di morte
(Esame dei disegni di legge nn. 925 e 1155, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1084 e 1086 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1084 e 1086, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 925 e 1155 e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1084 e 1086, sospeso nella seduta del 30 gennaio.
Il relatore SAPORITO (AN) dà conto dei disegni di legge nn. 925 e 1155 e propone che il loro esame si svolga congiuntamente a quello degli altri disegni di legge in titolo.
Conviene la Commissione.
Il senatore PASTORE (FI) conferma l’orientamento favorevole del suo Gruppo, già manifestato nella scorsa legislatura, sulla proposta di cui ai disegni di legge costituzionale in esame. Seppur fermamente convinto dell’assoluta inviolabilità della vita umana, osserva che la previsione della pena di morte nel codice militare di guerra, ammessa dai costituenti, rispondesse all’esigenza di tutelare la nazione e tutti i cittadini dai rischi che potrebbero derivare loro da comportamenti delittuosi assai gravi, quali il terrorismo di guerra o lo spionaggio.
Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di giovedì 15 febbraio.
Il seguito dell’esame congiunto è, quindi, rinviato.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2007
81ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 16,25.
IN SEDE REFERENTE
(1084) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l’abolizione della pena di morte, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; D'Elia ed altri; Graziella Mascia ed altri; Piscitello
(925) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BULGARELLI. - Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte
(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANETTIN ed altri. - Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente la soppressione della pena di morte
(1155) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IOVENE ed altri. - Modifica all’articolo 27 della Costituzione concernente l’abolizione della pena di morte
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)
Il PRESIDENTE ricorda che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti è fissato alle ore 18 di domani giovedì 15 febbraio.
Propone quindi di rinviare il seguito dell’esame congiunto.
La Commissione conviene.
Il seguito dell’esame congiunto è rinviato.
La seduta termina alle ore 16,30.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 6 MARZO 2007
83a Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Naccarato.
La seduta inizia alle ore 14,30.
IN SEDE REFERENTE
(1084) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all’articolo 27 della Costituzione, concernente l’abolizione della pena di morte, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge costituzionale d’iniziativa dei deputati Boato ed altri; D’Elia ed altri; Graziella Mascia ed altri; Piscitello
(925) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BULGARELLI. - Modifica all’articolo 27 della Costituzione concernente l’abolizione della pena di morte
(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANETTIN ed altri. - Modifica all’articolo 27 della Costituzione, concernente la soppressione della pena di morte
(1155) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IOVENE ed altri. - Modifica all’articolo 27 della Costituzione concernente l’abolizione della pena di morte
(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 febbraio.
Il relatore SAPORITO (AN) esprime soddisfazione per l'adesione unanime manifestata dai Gruppi parlamentari e auspica una tempestiva conclusione dell'iter di revisione costituzionale.
Il senatore VILLONE (Ulivo) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.
Il senatore STORACE (AN) richiama l'opportunità di accompagnare la revisione costituzionale in esame con comportamenti coerenti in politica estera. In proposito, sollecita la predisposizione di un elenco dei Paesi in cui è ammessa e praticata la pena di morte, rispetto ai quali dovrebbe essere sottolineata la posizione del nostro Paese.
Il senatore MAFFIOLI (UDC) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al relatore Saporito il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione, in prima deliberazione, del disegno di legge costituzionale n. 1084, già approvato dalla Camera dei deputati, con la proposta di assorbimento delle altre iniziative in titolo e la richiesta di poter svolgere una relazione orale.
La seduta termina alle ore 15,20.
DIFESA (4a)
MARTEDÌ 6 MARZO 2007
50a Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Casula.
La seduta inizia alle ore 15,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(1084) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte
(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANETTIN ed altri. - Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente la soppressione della pena di morte
(925) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BULGARELLI. - Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte
(1155) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IOVENE ed altri. - Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte
(Parere alla 1ª Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)
Il senatore ZANONE (Ulivo) illustra diffusamente i profili di competenza della Commissione relativi ai disegni di legge in titolo, proponendo l’espressione di un parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, ha la parola il sottosegretario CASULA, il quale ringrazia a nome del Governo per la celerità dell’esame e si associa alle considerazioni formulate dal relatore.
Per dichiarazione di voto, interviene il senatore DIVINA (LNP), il quale sottolinea che di fatto in questa legislatura la pena di morte è stata nella sostanza reintrodotta, avendo le norme sull’indulto rimesso in libertà una serie di soggetti connotati da una forte pericolosità sociale; per queste ragioni, egli dichiara che si asterrà dal voto.
Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il presidente DE GREGORIO mette quindi ai voti il parere favorevole proposto dal relatore, che viene approvato.
La seduta termina alle ore 16,05.
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Senato della Repubblica |
XV LEGISLATURA |
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Assemblea
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RESOCONTO SOMMARIO RESOCONTO STENOGRAFICO ALLEGATI |
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ASSEMBLEA |
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111a seduta pubblica (pomeridiana): |
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Martedì 20 febbraio 2007 |
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Presidenza del vice presidente CALDEROLI, indi del vice presidente CAPRILI |
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.
LADU, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 15 febbraio.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
(omissis)
Gli emendamenti al disegno di legge n. 1084 (Modifica articolo 27 della Costituzione sull'abolizione pena di morte) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 22 febbraio; quelli al disegno di legge n. 1314 (Decreto-legge competizioni calcistiche) entro le ore 13 di venerdì 23 febbraio.
(omissis)
La seduta è tolta (ore 19,48).
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Senato della Repubblica |
XV LEGISLATURA |
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Assemblea
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RESOCONTO SOMMARIO RESOCONTO STENOGRAFICO ALLEGATI
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ASSEMBLEA |
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119a seduta pubblica (pomeridiana): |
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Martedì 6 marzo 2007 |
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Presidenza del vice presidente CAPRILI, indi del vice presidente CALDEROLI |
Presidenza del vice presidente CAPRILI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).
Si dia lettura del processo verbale.
EUFEMI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 28 febbraio.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
(omissis)
Calendario dei lavori dell'Assemblea
PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche ed integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 15 marzo 2007:
Gli emendamenti al disegno di legge n. 1084 (Modifica articolo 27 della Costituzione sulla abolizione della pena di morte), nonché ai disegni di legge nn. 1219 e 1218 (Ratifiche di accordi internazionali) dovranno essere presentati entro le ore 19 di martedì 6 marzo.
(omissis)
La seduta è tolta (ore 19,27).
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Senato della Repubblica |
XV LEGISLATURA |
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Assemblea
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RESOCONTO STENOGRAFICO ALLEGATI
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ASSEMBLEA |
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120a seduta pubblica (antimeridiana): |
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mercoledì 7 marzo 2007 |
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Presidenza del presidente MARINI, indi del vice presidente CALDEROLI e del vice presidente ANGIUS |
Presidenza del presidente MARINI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).
Si dia lettura del processo verbale.
DE PETRIS, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 1° marzo.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,36).
Discussione dei disegni di legge costituzionale:
(1084) Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; D'Elia ed altri; Graziella Mascia ed altri; Piscitello)
(925) BULGARELLI. - Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte
(1086) ZANETTIN ed altri. - Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente la soppressione della pena di morte
(1155) IOVENE ed altri. - Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
Approvazione del disegno di legge costituzionale n. 1084
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 1084, già approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati, 925, 1086 e 1155.
Il relatore, senatore Saporito, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
SAPORITO, relatore. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge costituzionale n. 1084, il cui testo risulta dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale presentati alla Camera nn. 193, 523, 1175 e 1231, è stato approvato all'unanimità dalla Commissione affari costituzionali del Senato e praticamente riguarda la modifica dell'articolo 27 della Costituzione in materia di pena di morte e allinea la normativa costituzionale alla normativa ordinaria prevista dalla legge 13 ottobre 1994, n. 589, che aveva espunto dal codice militare di guerra il richiamo alla possibilità di ricorrere alla pena di morte.
La costituzionalizzazione del principio di abolizione rende impossibile per il futuro di potere reintrodurre la pena di morte sotto qualsiasi forma nel nostro ordinamento giuridico. Questo è il significato pratico, il significato concreto di questo provvedimento.
Il disegno di legge in parola avrà bisogno come è facile comprendere, essendo un disegno di legge di modifica della Costituzione, ancora di due passaggi parlamentari, alla Camera dei deputati e al Senato. (Brusìo).
Presidenza del vice presidente CALDEROLI(ore 11)
PRESIDENTE. Colleghi, l'argomento può interessare o meno, ma credo che si tratti di un tema che è stato all'attenzione del dibattito proprio recentemente, quindi, mi chiedo se la relazione sull'abolizione della pena di morte debba essere svolta in mezzo a questo rumore, che ricorda un bar piuttosto che una Camera che dovrebbe essere quella Alta.
SAPORITO, relatore. Grazie, Presidente. Ricordavo che, per effetto delle procedure aggravate previste dalla nostra Costituzione, trattandosi di una modifica alla Costituzione stessa, il provvedimento in esame ha bisogno di due letture ancora, alla Camera e al Senato.
L'approvazione di questo provvedimento legislativo, che è di rango costituzionale, è anticipata da molte sentenze della Corte costituzionale e anche da molte prese di posizione a livello politico e a livello sociale. Il provvedimento realizza il principio di tutela del bene fondamentale della vita che costituisce il più significativo dei diritti inviolabili dell'uomo, contenuto nell'articolo 2 della nostra Costituzione.
La pena di morte non era prevista nel primo codice penale del 1889, fu reintrodotta nell'ordinamento negli anni Venti e confermata dal codice Rocco del 1930, sia pure per i delitti contro la personalità dello Stato e per i più gravi delitti comuni come la strage e l'omicidio aggravato. Fu soppressa dal codice penale dal decreto legislativo luogotenenziale n. 244 del 1944 ed abolita definitivamente dall'articolo 27 della nostra Costituzione che, tuttavia, mantenne e mantiene ancora in vita (perché dobbiamo ancora approvare questo provvedimento costituzionale), limitatamente ai casi previsti dalle leggi militari di guerra, la possibilità di ricorrere alla pena di morte.
Con il provvedimento in esame si afferma che la pena di morte non potrà essere più inclusa nel corpo delle leggi penali ordinarie e si conferma la tradizione giuridica italiana contro la pena di morte, ritornando alle luminose tradizioni italiane che ebbero in Cesare Beccaria l'apostolo e il maestro dell'abolizione della pena di morte. Devono risuonare in quest'Aula - oltre alle voci dei colleghi - anche le parole di Victor Hugo che diceva: «Un castigo irreparabile implica una giuria infallibile».
È inutile ricordare che questo provvedimento rende più credibile la richiesta del nostro Paese di ottenere una moratoria delle pene capitali nel mondo e rafforza il Trattato di Amsterdam del 1998, cui fu allegata una dichiarazione relativa alla pena di morte confermando l'articolo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea dell'inizio del 2000: tale articolo 2, al comma 2, con una norma di principio purtroppo non precettiva, ha stabilito che «nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato».
Signor Presidente, mi consenta di evidenziare che oggi è un giorno luminoso per il nostro Parlamento chiamato a votare l'abolizione piena e senza condizioni della pena di morte, con una scelta che onora il nostro Paese e onora anche la tradizione di civiltà del popolo italiano. (Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE e IU-Verdi-Com).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritta a parlare la senatrice Pellegatta. Ne ha facoltà.
PELLEGATTA (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, l'atto che stiamo esaminando potrebbe sembrare simbolico, visto che in Italia non si commina la pena di morte dal 1947. Ma definire nella Carta costituzionale il divieto di comminare questa sanzione per qualunque tipo di reato, anche militare, non è solo un atto simbolico. Non lo è in ragione del tempo in cui viviamo, che è, contro la nostra volontà, un tempo di guerra.
Un tempo in cui, dopo la Guerra fredda, da un lato il crescere di un odioso terrorismo integralista e, dall'altro, la miope risposta della guerra permanente e preventiva ci disegnano uno scenario di conflitto, in cui quella parola odiosa, espunta dal vocabolario politico per decenni, torna ad essere pronunciata. Forse è destino che la memoria non si possa trasmettere con sufficiente forza, per cui, periti gli uomini e le donne che vissero con i loro occhi l'orrore delle bombe e le privazioni delle ostilità, oggi vengano meno la consapevolezza e il timore che ciascuno di noi dovrebbe avere nel pronunciare la parola «guerra».
Ed è in questo scenario, in questo mondo, che affermiamo con convinzione che non è diritto di nessuno togliere la vita ad un altro uomo, né in tempo di pace né in tempo di guerra. Che affermiamo che anche nel legittimo uso della forza da parte dello Stato c'è un limite, il limite della vita.
Quanta strada, quanti anni abbiamo dovuto aspettare dall'Assemblea costituente perché fosse matura la consapevolezza della necessità e dell'urgenza di questo passaggio.
Quelle poche parole che oggi intendiamo togliere dalla Carta costituzionale ci riportano alla mente il conflitto della Prima guerra mondiale, la rotta dei nostri soldati, le parole di Cadorna riferite ai disertori: «Faccia fucilare, se occorre, immediatamente e senza alcun provvedimento, i colpevoli». Furono, secondo la Commissione d'inchiesta su Caporetto, 1.006 le condanne a morte. Ma chi erano quei morti dimenticati della Grande guerra? Erano contadini ed operai, buttati in una guerra che non gli apparteneva né capivano.
E se oggi guardiamo a chi sono i condannati nei 54 Paesi che ancora praticano la pena di morte nel mondo, come allora, vediamo che sono la parte più debole del mondo, gli ultimi, gli emarginati, quelli che non hanno possibilità di riscatto. Non si tratta di alimentare un'insana e pelosa solidarietà per chi si è macchiato di gravi colpe, ma di riconoscere fino in fondo le conseguenze dell'ingiustizia sociale.
Si pensi al caso più eclatante e visibile, gli Stati Uniti, la più grande democrazia liberale del mondo, quelli che si ergono a tutori del nuovo ordine mondiale. La Cina, certo, si macchia di orrendi crimini contro l'umanità, quando nel solo 2005 uccide più di 5.000 condannati a morte, così come l'Iran, secondo in questa classifica orribile. Ma certo il primo e più autorevole Paese occidentale è lo specchio delle contraddizioni della nostra cultura, e che il nostro modello fondato sul mercato porta con sé.
Quel Paese, gli Stati Uniti, come l'Europa, assume il principio normativo della cecità di fronte al colore della pelle. Come l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea vieta la discriminazione razziale, così svariate sentenze della Corte Suprema affermano questo principio (e lo facevano già al tempo della segregazione razziale). Ma è davvero così?
Negli Stati Uniti sono detenute 2.130.000 persone: si tratta di un record mondiale. Molti detenuti sono membri di minoranze razziali. Più precisamente: il 49 per cento della popolazione penitenziaria è composto da afroamericani, benché i neri siano il 12-13 per cento della popolazione.
E se andiamo a verificare questi dati nella pena di morte, la selezione razziale è ancora più netta: uno studio del Dipartimento della giustizia ha mostrato che, dal 1995 al 2000, sono stati approvati 159 procedimenti per reati puniti con la pena di morte; il 72 per cento di questi riguardava imputati appartenenti a minoranze razziali.
Questi numeri, relativi al colore della pelle, sono ancora più chiari se andiamo a guardare l'appartenenza sociale di chi delinque.
Credo che quella di oggi, signor Presidente e colleghi, sia una pagina importante e impegnativa per il nostro Parlamento, non un momento tra i tanti della vita dell'istituzione deputata a costruire le norme della convivenza civile. E proprio questo momento ci impone di assumere una consapevolezza che spero sia unanime.
Le nostre istituzioni devono essere rigorose nell'applicazione della legge e nell'assicurare i diritti fondamentali dei cittadini, anche il diritto alla sicurezza. Ma non ci può sfuggire come la scelta di delinquere non sia, se non marginalmente, un fatto endemico dell'umanità, un accidente inguaribile: la gran parte dei delitti, anche quelli più truci e violenti, nasconde una domanda di benessere inevasa. Per questo, affrontare solo l'aspetto repressivo e non quello sociale della questione criminale è un approccio limitato e perdente. Chi delinque, paghi il dazio che la legge prevede, senza scorciatoie, ma lo Stato ponga le basi per ridurre quella drammatica emarginazione che porta a ritenere normale la scelta di delinquere.
Lo dico pensando soprattutto alla condizione di vita dei migranti che vivono nel nostro Paese. I numeri sono chiari: un terzo dei detenuti è costituito da migranti. E questo non avviene certo - come vorrebbe qualche lombrosiano dell'ultima ora - per una naturale tendenza a delinquere, ma semplicemente perché, essendo esclusi dalle reti di protezione sociale, costoro vedono nel crimine l'unica possibilità di riscatto.
Certo, non sempre i delitti sono motivati dal bisogno. Alcuni dei crimini più efferati che hanno scosso il nostro Paese in questi anni nascono con altre, spesso incomprensibili motivazioni. Cogne, Novi Ligure, Erba; basta citare i luoghi, neppure i nomi, per ricordare a noi tutti quegli efferati delitti. In tutte quelle occasioni abbiamo sentito commentatori e cittadini che dicevano: «Io sono contro la pena di morte, però...».
Oggi diamo l'unica risposta che un Paese civile può dare: non c'è nessun «però». La civiltà di un Paese non si misura nei momenti più alti, ma di fronte alle tragedie più grandi, quando si è messi di fronte all'orrore, che pure esiste. La risposta è che c'è un limite alla punizione, la vita, e c'è una speranza di futuro anche per l'assassinio. E questo principio, che noi oggi certifichiamo con questo atto parlamentare, dev'essere un viatico importante perché divenga patrimonio condiviso dell'umanità tutta.
Io voglio dare atto al Governo del suo impegno, prima confuso, ma presente, poi sempre più deciso, perché questo grande tema sia al centro dell'agenda politica mondiale. Le parole del presidente Prodi in quest'Aula, all'atto di chiedere la fiducia pochi giorni fa, sono un impegno che ci fa essere orgogliosi di appartenere all'attuale maggioranza.
E la decisione di ieri del Consiglio d'Europa, grazie ad una caparbia volontà dell'Italia di dar vita ad una task force che agevoli le adesioni alla nostra proposta di moratoria, è un passaggio importante che spero verrà apprezzato in modo condiviso dall'intero arco costituzionale.
Come già, in tanti, in quest'Aula abbiamo affermato in occasione della costituzione della Commissione parlamentare sui diritti umani, si apre di fronte a noi un percorso impegnativo, ma necessario: di fronte a chi ritiene possibile esportare la democrazia con la forza noi dobbiamo testardamente confermare l'affermazione dei diritti umani con l'energia della politica. In questo senso oggi può essere una bella giornata per il nostro Parlamento. (Applausi dal Gruppo IU-Verdi-Com).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Silvestri. Ne ha facoltà.
SILVESTRI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la senatrice Pellegatta ha già detto tutto, quindi rubo solo due minuti, ma ci tenevo moltissimo ad intervenire per portare, da quest'Aula, la piena solidarietà a tutti i disertori di tutte le guerre; volevo chiedere perdono per quelli che sono stati ammazzati da strutture di morte, da uniformi senza umanità e volevo portare un riconoscimento forte a loro e ai loro discendenti affinché questo non succeda più. Io penso che la diserzione sia un atto di diritto, che il non obbedire ad ordini di morte, di carneficina sia un dovere e quindi proprio per questo ci tenevo tanto ad intervenire.
Vorrei, per concludere, ricordare le parole del grandissimo Bertolt Brecht, quando ci ricordava che: «Al momento di marciare molti non sanno che alla loro testa marcia il nemico. La voce che li comanda è la voce del loro nemico. E chi parla del nemico è lui stesso il nemico».
Questa è una bella pagina per il nostro Senato, che accompagna anche l'iniziativa sulla fine della pena di morte e finalmente dichiara che nessuno ha il diritto di togliere la vita a chicchessia, anche se in nome di astratti ideali o di astratte bugie. (Applausi dai Gruppi IU-Verdi-Com e RC-SE).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Storace. Ne ha facoltà.
STORACE (AN). Signor Presidente, onorevoli senatori e senatrici, rappresentanti del Governo, il mio intervento non ha la pretesa, in questa discussione generale, di rappresentare l'opinione di un Gruppo parlamentare, è un mio contributo personale alla riflessione su un argomento sicuramente importante e preannuncio che, nel tempo limitato che mi darò per il mio intervento, non starò al tecnicismo della norma che qui viene approvata, anche perché l'ha illustrata benissimo il relatore Saporito e quindi non c'è bisogno di aggiungere altro.
Stiamo parlando di un tema che riguarda la condizione militare e la pena di morte, ed io voglio parlare più del principio che della tecnicalità della norma; e lo voglio fare sperando che oggi il Senato abbia la possibilità di riflettere seriamente sulla forza dei simboli, sulla forza anche della nostra storia come sistema Paese.
Lo dico perché coincidenza temporale vuole che la Camera abbia trasmesso al Senato questo provvedimento l'11 ottobre 2006, cioè ben prima di fatti che hanno sconvolto l'umanità: mi riferisco a dittatori sanguinari che sono stati giustiziati; mi riferisco a Saddam Hussein; mi riferisco, cioè, all'utilizzo della pena capitale come strumento per fare giustizia.
Il tema che introduce questo disegno di legge costituzionale è lo stesso che deve portare le persone, le comunità civili a rifiutare lo strumento della pena capitale come strumento per fare giustizia, e questo deve valere, evidentemente, non solo per le vicende e le questioni legate alla guerra, non solo per quelle legate alla fine di una dittatura, ma deve valere anche nella vita di relazione civile nel mondo.
Signor Presidente, perché ho fatto riferimento a Saddam? Tutti noi ricordiamo che fu un triste Natale, l'opinione pubblica fu scossa, vedemmo immagini tremende in televisione; successivamente, ci fu chi ebbe più fegato e andò addirittura a curiosare sui siti Internet, per capire com'era avvenuto. Tutto questo provocò una repulsione nell'opinione pubblica mondiale; ci fu anche chi giustificò, sostenendo che è legittimo tutto (la mia posizione è esattamente opposta); ma credo che noi dobbiamo pretendere, sessant'anni dopo, anche un atto di ammissione di un errore gravissimo successo nel nostro Paese.
La collega Pellegatta si è fermata al 1947: io vado ad un tempo ancora precedente. La barbarie c'è stata anche in questo Paese e a me ha fatto molto piacere leggere, qualche mese fa, una frase del ministro D'Alema che diceva quello che diceva a proposito di piazzale Loreto: anche quello fu un atto di barbarie. Non lo dico per nostalgia, lo dico per senso di civiltà, perché chiunque ha diritto ad essere giudicato, nessuno ha il dovere di giustiziare. Io credo che questo sia un fondamento che vorrei salisse dal Parlamento della Repubblica, proprio per gettarci alle spalle l'orrore della pena capitale in campo civile e in campo militare.
Credo che questa sia una grande questione sulla quale l'Italia possa fare la sua parte. C'è un'altra questione collegata a questa, una questione di valori, c'è il grande tema della sacralità della vita che non può essere nella disponibilità di alcun giudice. Ecco perché sostengo convintamente la necessità di dare questo segnale, sia pure limitato ad una condizione di guerra, che può porre un altro tipo di problemi: pensiamo a quello che poteva accadere, durante i conflitti, al disertore o a colui il quale non eseguiva un ordine. Oggi, però il mondo si interroga su questo tema e l'Italia fa bene ad interrogarsi e a dare la propria risposta nella Carta costituzionale.
Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi senatori, non possiamo però sottovalutare nemmeno quello che succede ancora oggi, non più in Italia, non più per responsabilità dell'Italia in riferimento ad atti sottoposti al codice di guerra in tempo di pace, ma nel mondo. Credo che il legislatore ordinario e il Governo dovranno interrogarsi, al momento dell'approvazione della norma costituzionale, su come mobilitare l'opinione pubblica mondiale - non bastano le comparsate alle Nazioni Unite alla ricerca di voti, occorre una politica che possa condizionare effettivamente l'abrogazione di questo strumento incivile - anche sulle centinaia di giustiziati in Paesi teocratici, in Paesi democratici, in Paesi non democratici.
Questa è una questione che esiste e vorrei che il Parlamento rispondesse. Faccio un esempio: quanto deve prevalere ancora un senso dell'economia sull'affermazione di un dovere di civiltà? Quanti sono i Paesi con i quali intessiamo relazioni economiche che praticano la pena di morte? C'entra o no, in questa discussione, anche il dibattito sul tema delle prospettive delle economie nel mondo? Vorrei sapere se c'è un dato certo sui Paesi che praticano la pena di morte e vorrei sapere con quanti di questi Paesi abbiamo rapporti economici, ad Est come ad Ovest. Lo ripeto: ciò riguarda le democrazie e le teocrazie, non riguarda una categoria di particolari Stati nazionali o federali. Quando - per citare una frase cara a Papa Wojtyla - l'universalizzazione delle garanzie avrà finalmente la prevalenza sulla globalizzazione dell'economia?
Anche questa questione credo ci debba far interrogare: è un tema grande, signor Presidente. Credo che il legislatore ordinario e il Governo debbano fare la loro parte per non consentire mai più che la pena capitale sia strumento per praticare giustizia. (Applausi dal Gruppo AN e del senatore Guzzanti).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Polledri. Ne ha facoltà.
POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghe e onorevoli colleghi, membri del Governo, oggi votiamo un bel provvedimento con una maggioranza coesa, finalmente, in cui avremo finalmente un premio della bontà: abbiamo cancellato la pena di morte in caso di guerra, e andrà su tutte le pagine dei giornali della sinistra come la vittoria della pace. Finalmente il popolo di Vicenza avrà una bella soddisfazione: in caso di guerra, non sarà applicata la pena di morte.
Ecco, le parole «in caso di guerra» aprono già la prima discussione. Un caso di guerra è presente in Afghanistan. L'uso della forza è in qualche modo consentito per la difesa o possiamo opporre semplicemente un atto di buona volontà? Si parla di un tavolo con i talebani: qualcuno dice che vuol fare il tavolo della pace con dei signori che, regolarmente, in un Paese che sta conoscendo un momento di relativa pace, l'Afghanistan, appunto, prendono i maggiorenti, quelli democratici, collegati con il Governo e tagliano loro la testa, uccidono regolarmente tutte le donne colte o, quantomeno, che sappiano leggere e scrivere e stuprano gli altri.
Ebbene, con queste persone voi volete fare il tavolo per la pace: a queste persone dobbiamo mandare l'esercito! Non si trattava con Hitler; non si tratta con i talebani. Ad Hitler e ai talebani si manda l'esercito.
Oggi noi approveremo un primo passaggio costituzionale, allora io dico: viva l'ipocrisia! Qui la vita viene ben colta, ma ci sono - come ha detto anche il collega Storace - altri momenti in cui la vita per voi non ha la medesima sacralità, non proviene dal medesimo principio, cioè che la libertà e la vita non sono nelle disponibilità dello Stato.
Stiamo discutendo in questi giorni, nel silenzio, del testamento biologico, dietro al quale - sia ben chiaro - vi è l'eutanasia, ed il rispetto per la vita non trova tutta questa maggioranza coesa. Cito semplicemente una frase del presidente della Commissione igiene e sanità Marino, che penso sarebbe stato forse meglio impiegato negli Stati Uniti. Parlando di Welby, dice: «Welby non ha nessuna possibilità di migliorare»; anche noi non abbiamo possibilità di migliorare, ahinoi, perché l'orologio biologico ci porta inevitabilmente verso la conclusione. Marino aggiunge: «In questo caso, come in altri, staccare la spina non significa uccidere»; quindi, quella di una persona ancora viva, ancora in grado di far scrivere le proprie volontà, di sorridere, di parlare con i propri familiari, di rivolgere un pensiero caro, che poteva uscire a vedere un tramonto, non è più vita; quella persona si può uccidere, ma in caso di guerra, non lo si può fare. Poi, però, si può uccidere un uomo.
Qualche giorno fa, rappresentanti di «Exit», l'associazione per il diritto ad una morte dignitosa (perché la morte non si chiama più morte, ma pietà, un bel sentimento, fatto di cose buone: e finisce però come ora dirò), hanno affermato che vorrebbero che il testamento biologico (su cui sicuramente la pietà e i buoni sentimenti del centro-sinistra si sprecano) comprendesse la possibilità di ricorrere all'eutanasia o al suicidio assistito. Infatti, dicono che oggi i medici intervengono per assistere alla fase terminale della vita attiva e passiva. Questa è vita o non è vita, signor Presidente? Oppure torniamo al concetto della vita degna di essere vissuta, concetto molto pericoloso, che ha un triste antesignano, ma che negli atti parlamentari state riprendendo?
Parliamo poi di altri condannati a morte dall'ipocrisia. Questi sono condannati a morte dal vostro buonismo e dalla vostra pietà, di cui, vi prego, fatecene ammenda. Non abbiate più pietà dei malati. Lasciateli stare, lasciateli alle famiglie! Lasciateli ai medici. Risparmiate loro la vostra pietà!
Presidenza del vice presidente ANGIUS(ore 11,25)
(Segue POLLEDRI). Sapete cosa sta succedendo in Olanda? In Olanda, Paese di grande libertà e dove vige l'eutanasia forzata dallo Stato, anche per i bambini, gli anziani non si ricoverano più: non si sa mai che qualche pietoso, come qualche commissario di centro-sinistra, gli propini una bella pastiglietta! Stanno a casa loro, perché non si sa mai lo Stato cosa pensa.
Altra ipocrisia; altri condannati a morte dall'ipocrisia, e ne cito solamente uno: Salvatore Buglione, edicolante. Non vi dice qualcosa questo nome? Vi dice poco, come dice poco anche il caso di Treviso, cioè il caso di quella signora uccisa da qualcuno che, per pietà, per il beau geste che vi caratterizza, ha fruito dell'indulto, signor Presidente.
Non è una condanna a morte quella che abbiamo in qualche modo deciso indirettamente? Non sapevamo forse, come è statisticamente noto, che rimettendo in libertà degli assassini, rimettendo in libertà persone che non avevano ancora finito di compiere il percorso di riabilitazione e di pagare il proprio debito con la giustizia, questi, in modo inequivocabile, sarebbero tornai a compiere reati? Statisticamente si sapeva dai due precedenti indulti che il 30 per cento sarebbe tornato in carcere e avremmo avuto una recrudescenza di determinati reati contro il patrimonio, ma soprattutto contro la vita. In nome del buonismo, abbiamo condannato a morte - parlo come Parlamento, perché il voto contrario della Lega c'è stato - delle persone innocenti.
Oggi questo provvedimento, che voi sbandiererete domani, incorniciato da varie bandiere della pace, è un atto di ipocrisia evidente. Qualcosa che voi fate per poter poi riscuotere o dagli amici radicali o presso il popolo del centro-sinistra.
Vi ricordo allora queste altre tre categorie di condannati a morte: i condannati a morte dall'indulto, i condannati a morte dalla «pietà» - tra molte virgolette - di questo furore verso l'eutanasia per i malati; infine, vi è un'altra categoria (so che è stata una discussione importante, non conclusa nella scorsa legislatura), quella delle «vittime» dell'aborto. Nessuno vuole mettere in discussione i diritti acquisiti, né la legge, né i suoi princìpi - per carità - ma le conclusioni di quell'indagine, signor Presidente, erano che sicuramente alcuni numeri non dicevano compatibili con i presupposti.
Non possiamo pensare che un feto su quattro oggi sia purtroppo condannato all'interruzione volontaria di gravidanza e che in tutti quei casi sussistano condizioni di urgenza per la salute psichica o fisica della donna o del nascituro. C'è qualcosa che non funziona. Questo numero di aborti è una sconfitta per tutti; prima di tutto per le donne.
Ebbene, su questi temi di attaccamento alla vita vorremo vedere una discussione seria, che non si preoccupi soltanto di un eventuale condannato a morte in tempi di guerra, situazione che non si verificherà mai, perché speriamo che il nostro Paese non entri mai in guerra, almeno direttamente (anche se lo siamo già in modo asimmetrico con una consistente parte dell'Islam), ma si preoccupi anche di questi altri condannati a morte per l'indulto, per l'aborto e anche per l'eutanasia, che è una pietra tombale da parte dei buonisti di questa maggioranza coesa, coesa, coesa. (Applausi dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.
DIVINA (LNP). Signor Presidente, innanzi tutto le dobbiamo dire che il nostro Gruppo su questa delicata materia ha lasciato libertà di coscienza; pertanto, ognuno potrà fare dichiarazioni a nome proprio e voterà - ripeto - secondo la propria coscienza. Quello che ha fatto specie, Presidente, è che su questa materia siano intervenuti quattro disegni di legge temporalmente diluiti, ma che avevano lo stesso, identico testo.
Questo ci ha fatto capire che non era opportuno ripresentare disegni di legge che non differivano neanche di una virgola dal precedente. A questo punto, vien da pensare che c'è stata una corsa ideologica per dire: «Anche noi c'eravamo, anche noi su questo tema abbiamo presentato la nostra proposta» che, guarda caso, era perfettamente identica alla precedente. Questo ci fa pensare che ci sia poca seria intenzione, se non quella di sbandierare ideologicamente un provvedimento che, dobbiamo ricordare ai colleghi di sinistra, è del tutto inutile perché la pena di morte nell'ordinamento italiano non c'è, non esiste.
Esiste soltanto un refuso nell'articolo 27 nella Costituzione che non tiene conto del contesto del sistema per cui sembrerebbe che, in caso di guerra, il codice militare di guerra potrebbe reintrodurre la fatidica pena di morte. Ma, di fatto, nel nostro ordinamento dal 1947 la pena di morte è scomparsa completamente, allora non vendiamo per un intervento di sostanza ciò che in effetti è un atto di pulizia legislativa, un rimettere ordine che in concreto non va ad incidere assolutamente su nulla.
Lo ha appena ricordato il mio collega - lo ribadirò in modo molto sintetico -: la pena di morte l'ha reintrodotta questo Parlamento nell'attuale legislatura con il disgraziatissimo provvedimento sull'indulto con cui, per la volontà di accelerare e di procedere nella direzione dello sfoltimento delle carceri - fosse vero che questo era l'unico problema che andava a risolvere! Non si è voluto inserire un requisito importantissimo fra le condizioni impeditive dell'applicazione dell'indulto: la verifica della pericolosità sociale di chi si andava a liberare; ci si è fermati esclusivamente ai limiti temporali della pena comminata. Guardate che nessun magistrato può procedere alle misure alternative prescindendo dalla valutazione della pericolosità sociale.
Questo Parlamento ha liberato metà carceri italiane non considerando la pericolosità sociale. Il mio collega ha ricordato una delle poche decine di vittime che questo Governo ha sulla coscienza. La pena capitale è stata reintrodotta con quella nefasta norma che ha consentito l'indulto nel nostro ordinamento. Questa è la pura verità.
Pertanto, per una questione di responsabilità, per una questione di non dare corpo a ciò che corpo non ha, perché è un pretesto e solo una pulizia legislativa - ripeto - che non modifica assolutamente nulla di sostanziale nell'ordinamento italiano, il sottoscritto, che purtroppo può solo parlare a nome personale, non voterà questo provvedimento, ma si asterrà. (Applausi dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pastore. Ne ha facoltà.
PASTORE (FI). Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, devo esprimere le mie perplessità su questo provvedimento. Esprimo, in piena coscienza e non senza qualche imbarazzo, perché nella passata legislatura quantomeno in Commissione votai a favore, qualche perplessità perché troppo sbrigativamente si risolve l'oggetto del disegno di legge come se nel nostro ordinamento oggi vigesse la pena di morte o, meglio, come se nel nostro ordinamento costituzionale oggi fosse ammissibile la pena di morte.
Questo l'articolo 27 della Costituzione lo esclude, però, prevede un'eccezione. Cerco di svolgere un ragionamento ad alta voce perché lo ritengo doveroso, in quanto stiamo votando un provvedimento di riforma costituzionale già approvato dalla Camera dei deputati. Ognuno di noi, se dovesse valutare le conseguenze di questo voto, probabilmente dedicherebbe a questo tema qualche minuto di riflessione in più.
Il punto è che la nostra Costituzione prevede un'eccezione al divieto costituzionale dell'ammissibilità della pena di morte. Sulla inammissibilità di questa siamo tutti concordi e non c'è da discutere: sono benvenute le iniziative internazionali, le moratorie, le pressioni sugli Stati che la ammettono come sanzione penale ordinaria. Tuttavia, il nostro costituente ha ammesso un'eccezione, che non comporta l'obbligo per il nostro ordinamento di dotarsi di questa sanzione estrema, radicale, addirittura disumana, ma consente al legislatore di adottare tale misura estrema nel caso di leggi militari, relative a situazioni aventi per protagonisti militari o oggettivamente riferibili ad attività militari, oppure nel caso che la Nazione italiana sia in stato di guerra (stato che, come è noto, deve essere dichiarato con le guarentigie previste dalla Carta costituzionale).
Signor Presidente, personalmente tendo ad escludere che l'Italia nel futuro prossimo o remoto possa trovarsi in stato di guerra, però oltre alla guerra offensiva esiste anche la guerra difensiva ed esistono alcune situazioni che, in astratto, potrebbero condurre a vicende belliche.
La domanda che dobbiamo porci è se questo Parlamento di uno Stato democratico, liberale, di diritto, eletto dai suoi cittadini in modo democratico, debba precludersi la possibilità, di fronte ad un'emergenza di guerra, di prevedere nel codice militare di guerra la sanzione estrema e radicale della pena di morte, quanto meno in funzione di deterrenza.
Ho ascoltato l'inno alla diserzione del collega Silvestri, però, di fronte a quei circa 1.600 poveri disertori fucilati dopo Caporetto, altre decine di migliaia di nostri militari, che forse pensavano di essere protetti da quei disertori, sono morti perché quei loro compagni hanno abbandonato le postazioni da difendere in quel conflitto così cruento, che ci ha accompagnati e, purtroppo, non è stato nemmeno l'ultimo.
Signor Presidente, responsabilmente e facendo appello alla mia coscienza, non so se unirò il mio voto a quello dei colleghi che, immagino, in stragrande maggioranza o quasi all'unanimità approveranno questo disegno di legge.
In coscienza, devo pormi questo problema perché in tempo di guerra si compiono dei reati che non colpiscono solo i beni offesi dal reato medesimo (la vita dell'altro oppure oggetti o beni materiali), ma possono determinare gravissime ripercussioni sull'incolumità di migliaia e migliaia di persone e sulla stessa conservazione dello Stato di diritto. Pensiamo ai reati di diserzione, di sabotaggio, di spionaggio e a tanti reati che potrebbero mettere in crisi l'esistenza stessa del nostro Stato democratico.
Allora io, pur mantenendo nel merito la contrarietà alla pena di morte, non mi sento, in cuor mio, di precludere a questo Parlamento di ricorrere - Dio non voglia - a una previsione del genere con le garanzie previste dalla nostra Costituzione. (Applausi dai Gruppi FI e LNP).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mantovano. Ne ha facoltà.
MANTOVANO (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, trovo una strana concezione delle priorità in quest'Aula, perché sembra che vadano avanti le bandierine ideologiche, piuttosto che le questioni serie.
Oggi abbiamo letto sul principale quotidiano italiano la notizia che, a seguito di un intervento abortivo, un bambino è nato vivo e vitale, anche se in pessime condizioni, come è ovvio. Il nostro ordinamento non tutela la vita umana innocente, tant'è che è possibile l'aborto a richiesta; non tutela la vita umana nelle sue fasi critiche, se è vero che l'autorità giudiziaria archivia un caso di patente eutanasia, dopo che una commissione, nominata dal Ministro della salute in carica, ha accertato che non vi era alcun accanimento terapeutico. Ci si attenderebbe una riflessione ampia su tutto questo, ma tutto questo non è seguito da riflessione ampia.
Tante donne extracomunitarie, la maggior parte appartenenti a comunità di matrice islamica, presenti in Italia, subiscono vessazioni, violenze e talora anche la morte per atti che in qualunque Paese civile sarebbero normali e in questo momento, invece, la priorità sembra essere un'altra.
Non vi è un tempo di guerra in atto, non vi è un tempo di guerra a breve - grazie a Dio! - e neanche a medio e lungo termine. Più volte ci viene detto e ripetuto che la I Parte della Costituzione sembra intangibile; ebbene, non riesco a condividere deroghe in nome di necessità che non sono reali né attuali, ma che sono esclusivamente ideologiche. Soprattutto, non riesco a condividere, a fondamento di certe proposte, un inno alla diserzione nel momento in cui nostri uomini in divisa difendono la pace in tanti scenari internazionali.
Per questo motivo non parteciperò al voto. (Applausi dal Gruppo AN e del senatore Polledri).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.
SAPORITO, relatore. Signor Presidente, ho ascoltato tutti i colleghi che ringrazio per i loro interventi e per le posizioni che hanno assunto. Ho detto all'inizio che questo provvedimento sta allineando la normativa di rango costituzionale alla disciplina degli altri Paesi dell'Unione Europea sull'abolizione della pena di morte.
Il nostro Paese ha già aderito a trattati ed accordi in cui si è prevista l'abolizione della pena di morte. Noi abbiamo però una Costituzione rigida, per cui, essendo prevista all'articolo 27, quarto comma, una possibilità di ricorrere alla pena di morte nei casi previsti dalle leggi militari di guerra, la posizione dell'Italia e di altri Paesi non avevano la stessa valenza di adesione.
Questo disegno di legge costituzionale, già approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati e in Commissione - anche se ognuno può cambiare idea - vuole impedire la reimmissione, con legge ordinaria, della possibilità di ricorrere alla pena di morte nel nostro ordinamento giuridico. Si tratta, quindi, di un allineamento di rango costituzionale che si vuol realizzare nella scelta che il Parlamento sta portando avanti, affinché non ci sia mai più la possibilità di introdurre con leggi ordinarie un richiamo ad una utilizzazione della pena capitale. Questo è ciò che si afferma nel disegno di legge.
Questo provvedimento non nasce adesso; fu già presentato nella passata legislatura, quando i partiti, compresa Alleanza Nazionale, hanno dibattuto alla Camera un'analoga disposizione e mi sembra che in quel caso si sia registrata una grande convergenza, non voglio parlare di unanimità, su questa scelta di abolizione piena della pena di morte, che io assumo anche come cattolico, come persona che crede nella inviolabilità della vita, nella prescrizione dell'articolo 2 della Costituzione, in cui si afferma l'esistenza di diritti inviolabili dell'uomo, la vita è il primo diritto inviolabile.
Mi dispiace che, con elementi di discussione estranei all'argomento e con discussioni che riguardano altre tematiche (come l'aborto e altre questioni che sono state citate anche da amici del mio e di altri partiti), non si voglia in qualche modo vedere il limite normativo in cui questa disposizione si pone. Tutti possono cambiare idea, però c'è bisogno di una certa coerenza e serietà quando si tratta di decidere non delle misure per la violenza negli stadi, ma di scelte di valore politico e morale.
Signori miei, si tratta di decidere - lo dico rivolgendomi soprattutto ai miei colleghi di partito - se l'ordinamento di oggi, la vita di oggi possono contenere ancora la previsione del ricorso alla pena di morte. Questa è la domanda cui dobbiamo rispondere.
La stragrande maggioranza degli italiani, a mio parere, vuole l'abolizione della pena di morte ed in sede internazionale ed europea abbiamo sottoscritto degli accordi in tal senso.
Mi dispiace che ci siano dei dubbi. Per carità, io li rispetto: rispetto il senatore Pastore, come anche il senatore Mantovano e ringrazio il senatore Storace che, pur ponendo la questione in un quadro generale, ha ricordato che il fondamento morale della scelta per la vita si concretizza anche attraverso l'adesione - che egli assicura - a questo provvedimento.
Non credo di poter fornire ulteriori spiegazioni, né di dover aggiungere altro. Il problema è in questi termini.
Mi rimetto, ovviamente, alla libertà e alla capacità di intendere questi princìpi e questo quadro normativo nel chiedere all'Aula un voto favorevole a questo provvedimento. (Applausi dai Gruppi Ulivo e RC-SE).
PRESIDENTE. Poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire e non essendo stati presentati emendamenti all'unico articolo del disegno di legge costituzionale n. 1084, passiamo alla votazione finale.
BULGARELLI (IU-Verdi-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BULGARELLI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, condivido pienamente l'intervento del relatore, senatore Saporito, per un motivo molto semplice. Credo che sull'abolizione della pena di morte e la rimozione di quello che può essere definito un refuso - come ha affermato qualcuno - all'interno dell'articolo 27 della Costituzione non si possa lucrare politicamente, anche perché, oltre che essere di pessimo gusto - considerato il tema di cui stiamo trattando - credo che le ulteriori motivazioni possano trovare tempo e spazio nel dibattito parlamentare in quest'Aula e nelle Commissioni.
Oggi stiamo discutendo di un gesto di civiltà piena che farà del nostro Paese un Paese pienamente abolizionista. Credo che tutto debba essere «ridotto» solo a questo.
Stiamo apportando una modifica alla Costituzione che, oltre a rappresentare un gesto di civiltà - come in diversi hanno sottolineato in quest'Aula nel corso della discussione generale - è una legge di senso, nel senso che finalmente, con pieno diritto, saremo un Paese abolizionista e con pieno diritto potremo portare all'interno dell'ONU e di tutte le altre sedi preposte la volontà del nostro Paese di essere contrario alla pene di morte, comunque e in ogni luogo.
Questo è un passaggio importante proprio perché tutta la società prende una decisione che va in una direzione chiara rispetto al concetto di morte, soprattutto se legato ai fatti che riguardano la pena di morte militare.
Ho condiviso, ad esempio, al contrario di altri, l'intervento del senatore Silvestri, anche se anch'esso va collocato all'interno di un dato storico che ha visto persone forzate dallo schema della guerra.
Evidentemente, il discorso sulla pena di morte deve essere proiettato in tutti i teatri del nostro vivere quotidiano, ma anche in quelli più lontani a noi all'interno dei quali, purtroppo, siamo presenti. Oggi non si può certo parlare di tempi di pace, visto l'impegno del nostro Paese su diversi fronti.
E anche questo assume un significato ulteriore; è un'apertura rispetto anche ad altre civiltà che deve essere perseguita coerentemente arrivando fino alle estreme conseguenze da questo punto di vista, cioè mettendo in discussione anche quelli che sono comunque strumenti di morte, come le guerre e quant'altro.
Credo che la società oggi debba trovare la forza ed il carattere per riuscire ad affrontare con altre modalità le tensioni esistenti sull'intero pianeta. E come fare se non partiamo dal nostro territorio e, soprattutto, dalla pulizia non solo formale che viene fatta dalla nostra Costituzione, in maniera chiara sotto questo profilo?
Pertanto, a nome del Gruppo Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani, esprimo convintamente il voto favorevole sul disegno di legge in esame. (Applausi dai Gruppi IU-Verdi-Com, Ulivo e del senatore Biondi).
MAFFIOLI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAFFIOLI (UDC). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, quella di oggi è una data importante per il nostro Paese poiché viene abolito definitivamente qualsiasi riferimento alla pena di morte nel nostro ordinamento giuridico-costituzionale.
La modifica dell'articolo 27 della nostra Carta costituzionale, con la soppressione del quarto comma, elimina infatti, in via definitiva, anche il riferimento ai casi previsti dalle leggi militari e di guerra. Con questa modifica anche l'Italia può chiedere con maggiore forza l'abolizione della pena di morte nei Paesi in cui è ancora vigente.
L'UDC vota convintamente a favore del provvedimento in esame, un provvedimento di civiltà, a difesa della vita che va considerata importante sempre e comunque, dall'atto del concepimento fino alla morte naturale. La pena di morte rappresenta l'atto punitivo più estremo che non racchiude in sé nessuno degli elementi di recupero e rieducazione del soggetto che ha commesso reati anche gravi. Non è certo attraverso la pena di morte che si prevengono fenomeni di criminalità.
Il Paese che ha dato i natali a Cesare Beccaria non poteva che approvare in via definitiva l'abolizione di questo riferimento alla pena di morte, come grande atto di civiltà che fa onore a tutto il Parlamento. (Applausi dal Gruppo UDC).
DI LELLO FINUOLI (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI LELLO FINUOLI (RC-SE). Signor Presidente, anche il mio Gruppo è pienamente favorevole all'abolizione della pena di morte, quanto meno a questo residuo di pena di morte iscritto nell'articolo 27 della Costituzione.
Condivido pienamente i rilievi espressi dal relatore e non condivido le altre perplessità. Credo, parafrasando un po' Bobbio, che, se ci dovessimo dilungare a pesare i pro e i contro della pena di morte, non finiremmo mai perché ci sarebbe sempre la prevalenza di qualche elemento sia pro che contro. Alla fine, però, bisogna dire che questo circolo vizioso di morte che innesca altre morti deve essere interrotto in una sua parte, e chi lo può interrompere è proprio quell'organismo che detiene una moralità superiore, cioè lo Stato. È lo Stato che per primo deve dire no alla pena di morte, che per primo deve dare l'esempio per affermare, appunto, che non si può punire con questa pena estrema.
Credo che l'Italia non possa in questo momento non eliminare dalla Costituzione tale residuo, anche perché non può legittimamente chiedere ad altri Paesi l'abolizione della pena di morte mantenendone una parte, seppur residuale e seppur riferita alle leggi di guerra, nella propria Costituzione.
Pertanto, siamo favorevoli della modifica costituzionale e voteremo a favore del disegno di legge in esame. (Applausi dai Gruppi RC-SE e Ulivo).
GALLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GALLI (LNP). Signor Presidente, anch'io intervengo, molto velocemente, a nome del mio Gruppo che, peraltro, ha lasciato sostanziale libertà di coscienza ai propri componenti.
Vorrei però sottolineare, come hanno già fatto in maniera compiuta i colleghi Polledri e Divina, la sostanziale ipocrisia di quello che stiamo per fare oggi, nel senso che è ovvio che, in linea di principio, siamo tutti contrari alla pena di morte, anche nei casi più estremi, rispetto ai quali, peraltro, magari un minimo di attenzione la si dovrebbe comunque mantenere. Ricordo, però, che, anche se in Costituzione marginalmente è rimasta come residuo, in realtà, la legislazione corrente del nostro Paese ha già abbondantemente, da moltissimo tempo, superato la questione medesima, nel senso che, di fatto, dal punto di vista puramente legislativo, nel nostro Paese oggi è già impossibile procedere ad un'esecuzione capitale.
Vorrei sottolineare però quanto non detto in quest'Aula, nel senso che, come si è fatto su moltissimi altri argomenti, ci si concentra e si porta avanti, con grande enfasi, l'azione parlamentare su situazioni ormai sostanzialmente di dettaglio e si fa finta di non vedere invece i problemi molto più grandi e molto più consistenti, proprio da un punto di vista quantitativo e numerico, che esistono sulle stesse argomentazioni.
Pertanto, non posso condividere quanto detto dal relatore perché non si può dire che gli altri argomenti che i miei colleghi, ma anche altri, hanno portato stamattina in quest'Aula non c'entrano; c'entrano, perché siamo in Parlamento, siamo in una delle Camere dove si fanno le leggi di questo Paese e chi siede in quest'Aula non può limitarsi, nella sua azione, nella sua visuale, alle uniche cose che sul momento gli possono far comodo.
Se vogliamo parlare di pena morte, che non è solo quella decretata nei tribunali ma è quando si sopprime la vita di un essere umano, non possiamo farlo se non nel senso complessivo della questione. Quindi, a fronte di una pena di morte ufficiale che nel nostro Paese di fatto non esiste, non si può non parlare delle altre pene di morte che invece nel nostro Paese vengono quotidianamente praticate nell'indifferenza e nel silenzio complessivo anche e soprattutto del legislatore, che invece dovrebbe avere questa responsabilità.
Quindi, non ripeto le cose che sono state dette riguardo, ad esempio, alla legge che regolamenta l'interruzione di gravidanza, rispetto alla quale, come ha già detto il mio collega Polledri, noi non siamo minimamente contrari ai principi istitutivi, però certo la sua attuazione quotidiana ha qualcosa nei numeri che evidentemente non quadra. Qui però passano gli anni, passano i decenni ed è un argomento che, nel rispetto del politicamente corretto, si continua a non affrontare e questa è cosa non giusta.
Ricordo la questione dell'indulto, che non ripeto. Ricordo anche la questione degli appartenenti a gruppi terroristici nel nostro Paese che hanno compiuto, loro sì, esecuzioni capitali di morte nei confronti di altri cittadini che oggi addirittura ospitiamo nelle nostre istituzioni.
A questo proposito, sono perfettamente d'accordo che una volta che una persona ha espiato la colpa è di nuovo un libero cittadino, ma credo che una colpa come l'omicidio non si possa considerare espiata dopo otto, dieci, dodici anni, come invece sta avvenendo nel nostro Paese. Inoltre, se rispetto alla pena originariamente prevista, con l'assurdità che esiste nel nostro Paese, si ha una riduzione della metà, di un terzo, dell'80 per cento, non possiamo ritenere espiata la colpa, possiamo eventualmente ritenere anticipata l'uscita dal carcere ma, di fatto, dal punto di vista morale, quelle sono persone che la loro colpa ancora non l'hanno espiata.
Per non parlare poi di quello che succede nella politica internazionale: sembra che nelle ultime settimane ne abbiamo viste di tutti i colori in quest'Aula. Si va a braccetto con Paesi che la pena capitale la mettono in pratica quotidianamente, però siccome poi c'è il tornaconto economico o semplicemente il politicamente corretto si fa finta di nulla. Abbiamo mandato migliaia di rappresentanti, dal Primo ministro in giù, in un paese come la Cina, che da sola fa il 90 per cento delle esecuzioni capitali ufficiali all'anno, e su questo non abbiamo neanche speso una parola mentre in 2.000 persone eravamo in quel Paese.
Ad esempio, parte della ex Unione sovietica, anche se forse un po' meno della Cina, procede quotidianamente alle esecuzioni capitali; anche in questo caso, però, negli incontri internazionali andiamo a braccetto con i rappresentanti di quel Paese senza mai menzionare minimamente quanto accade nei loro tribunali e nelle loro prigioni.
Esistono poi soprattutto decine e probabilmente centinaia di Paesi, che non hanno l'onore della cronaca semplicemente perché non sono seguìti dalla televisione, dove nell'oscurantismo più assoluto le esecuzioni capitali avvengono quotidianamente; non rientrano neanche nella statistica normale di cui parliamo: mi riferisco a gran parte degli Stati dell'Africa e a tutti i Paesi islamici. Noi non sappiamo nulla di quello che accade quotidianamente ai loro cittadini, perché non se ne parla assolutamente.
Come per la guerra, esistono soltanto gli americani ed esiste solo ciò che fanno quelli che hanno la bandiera a stelle e strisce. Pertanto, se c'è un'esecuzione negli Stati Uniti, se ne parla per diciotto anni, finché si arriva all'atto finale, ma non interessa quanto avviene quotidianamente, 10.000 volte di più, nel resto del mondo, perché non è antiamericano e non è politicamente corretto.
Quindi, sarei stato portato ad esprimere un voto contrario proprio per l'ipocrisia che il provvedimento oggi in esame ha rappresentato in quest'Aula. Non mi esprimo in tal modo perché mi rendo conto che ciò potrebbe essere strumentalizzato e considerato una posizione favorevole alla pena di morte. Evidentemente, non è così; tuttavia, onestamente, al di là di un voto di astensione che è sostanzialmente un voto di protesta contro l'ipocrisia che anche stamani abbiamo verificato in quest'Aula, non posso andare. (Applausi dal Gruppo LNP).
MATTEOLI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MATTEOLI (AN). Signor Presidente, onorevoli senatori, intervengo per esprimere il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale sul provvedimento in titolo. L'articolo 27 della Costituzione già non ammetteva la pena di morte, salvo nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
Sono sempre stato un convinto sostenitore del no alla pena di morte; devo sottolineare però che, dopo aver visto quanto accaduto in Iraq alcuni mesi fa, dopo aver visto la scena alla televisione dell'impiccagione di Saddam Hussein, lo sono con più forza e, se possibile, oggi ne sono ancora più convinto.
Non so se i colleghi senatori hanno percepito la medesima sensazione, ma in quella scena ho provato un rancore - non so se posso usare questo termine - ancora più forte per i due boia che hanno messo il cappio al collo a Saddam Hussein che per lo stesso dittatore. È stata veramente una scena agghiacciante! (Applausi dai Gruppi AN, FI e Ulivo).
Pertanto, il Gruppo Alleanza Nazionale voterà a favore del provvedimento in esame. (Applausi dai Gruppi AN, FI , UDC e Ulivo. Congratulazioni).
ZANETTIN (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANETTIN (FI). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, credo che la riforma costituzionale oggi all'esame del Senato sia il risultato di una battaglia nobile e di alto valore morale. Affrontando questo tema abbiamo tutti la consapevolezza di affermare un principio di altissimo significato etico. Infatti, l'abolizione della pena di morte è argomento che da secoli interroga le coscienze della civiltà giuridica occidentale.
La modifica costituzionale sottoposta oggi all'esame del Senato - per la quale anche chi parla aveva presentato una propria proposta di legge, sottoscritta da altri autorevoli esponenti di Forza Italia - prevede la cancellazione di ogni riferimento alla pena di morte nella Costituzione. Con tale iniziativa abbiamo inteso dimostrare che c'è un idem sentire anche nel Paese, che va al di là e supera gli steccati degli schieramenti politici predefiniti.
Invero, su questo tema anche in passato le forze politiche hanno saputo trovare una proficua intesa di tutto il Parlamento. Voglio ricordare in proposito le iniziative assunte nelle scorse legislature che non sono giunte a buon fine e voglio ricordare in particolare il voto pressoché unanime della Camera dei deputati nel corso della XIV legislatura, in data 4 giugno 2002, che però non ha trovato seguito proprio presso questo ramo del Parlamento.
Abbiamo la speranza, quindi, che la XV legislatura repubblicana possa portare alla definitiva approvazione di questa importante riforma costituzionale: è la concezione personalistica dell'uomo che ritiene inaccettabile la pena di morte e che affonda le proprie radici nell'Umanesimo, sia cristiano sia liberale.
Voglio ricordare che il primo Stato ad abolire la pena di morte fu il Granducato di Toscana, con una legge risalente al 1786; dopo l'Unità d'Italia, la pena capitale fu soppressa nel codice penale del 1889 e ripristinata soltanto dal regime fascista nel codice penale del 1930; l'ultima esecuzione capitale nel nostro Paese ha avuto luogo a Torino, il 4 marzo 1947, e la pena di morte è stata, quindi, espunta dal nostro ordinamento dall'articolo 27 della Costituzione, che l'ha prevista soltanto nei casi previsti dalla leggi penali militari di guerra.
Ricordo ancora, però, che, già nel corso del dibattito svolto all'Assemblea costituente, aveva trovato ingresso la tesi, all'epoca rimasta minoritaria, che propugnava la soppressione, nel nostro ordinamento, della pena di morte senza alcuna eccezione, anche nei codici militari. In tal senso ed a tal proposito, voglio ricordare in particolare la posizione assunta da Pietro Mancini.
Anche il Concilio Vaticano II, nell'enciclica «Gaudium et Spes», a sua volta, ha condannato, come violazione dell'integrità della persona umana, le torture inflitte al corpo ed alla mente, rigettando senza riserve tutto quanto è contro la vita stessa, come ogni specie di omicidio.
Peraltro, già nel 1994, a seguito dell'approvazione della legge 13 ottobre 1994, n. 589, la pena di morte è stata espunta dal codice penale militare di guerra e, sul piano giuridico, un particolare significato è da attribuire all'ormai storica sentenza n. 293 del 1996 della Corte costituzionale. Questa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme attuative dei trattati di estradizione con la Francia e con gli Stati Uniti, nella parte in cui consentivano l'estradizione di persone incriminate per delitti puniti in quei Paesi con la pena capitale, anche in presenza di assicurazioni e impegni a non dare esecuzione a pene capitali.
Le conseguenze di tale pronuncia sul piano giuridico sono addirittura paradossali: di fatto, oggi, l'estradando gode di garanzie più ampie, circa la non applicabilità del supremo supplizio, rispetto a quelle godute dal cittadino italiano che venga a trovarsi in uno stato di guerra, il che riteniamo sia un assurdo.
È per questo motivo che ritengo che l'iniziativa parlamentare in esame, di profondo valore e significato, vada ad accompagnarsi all'azione che il nostro Paese ha intrapreso in ambito ONU per una moratoria delle esecuzioni delle pene capitali nel resto del mondo.
Contrariamente a quanto è stato anche sostenuto nel presente dibattito, la proposta oggi in esame non è soltanto una petizione di principio. In un futuro, infatti, nessuna legge ordinaria potrà più ripristinare la pena di morte: se tale modifica non venisse attuata, in caso di eventi bellici, sarebbe assai agevole modificare la legge n. 589 del 1994 e sarebbe sufficiente, magari, solo un decreto-legge per ripristinare la pena capitale; viceversa, la sensibilità sociale e religiosa del nostro Paese, ormai, considera tale sanzione come contraria ad un dettato etico che non può trovare in nessuno caso deroghe: nessuno può privare un altro uomo della vita, bene supremo tutelato dall'articolo 2 della Costituzione.
È del tutto evidente, inoltre, l'intimo contrasto esistente nell'attuale disposto dell'articolo 27 della Costituzione: in effetti, come può tendere alla rieducazione del condannato una pena che lo priva addirittura del bene supremo della vita? Come potremmo mai affermare che la pena capitale è un trattamento conforme al senso di umanità? Va, peraltro, considerato che il nostro Paese ha sottoscritto trattati internazionali che pure lo invitano ad abolire del tutto la pena di morte.
Questa, dunque, viola il diritto alla vita; è stato provato che non ottiene alcun effetto dissuasorio rispetto alla commissione di reati ed è foriera di ingiustizie gravissime (è il caso di errori giudiziari, purtroppo irreversibili, soprattutto in tempo di guerra). Al di là, però, di queste ultime motivazioni di ordine pratico e giuridico, ci spingono a sostenere convintamente la proposta di legge al nostro esame ragioni di ordine morale ed etico. Quindi, o che si faccia riferimento ad un credo religioso o, più semplicemente, ad una fede laica, riteniamo doveroso affermare i principi della centralità e della dignità dell'uomo, unico ed irripetibile, e dell'intangibilità della vita umana.
A nostro giudizio, lo Stato non può essere giustiziere e, nel contempo, deve porsi l'obiettivo di esercitare una giustizia mite, equa e non vendicativa: è con riferimento a questi alti principi di natura morale, storici, giuridici, fatti di misura e limiti e che appartengono alla tradizione culturale del nostro popolo, che Forza Italia sostiene convintamente la proposta di cancellazione della pena di morte dalla Carta costituzionale del nostro Paese e che, quindi, esprimerà voto favorevole. (Applausi dal Gruppo FI).
EUFEMI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
EUFEMI (UDC). Signor Presidente, intervengo per motivare il mio voto d'astensione sulla modifica costituzionale del quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione, proprio, signor Presidente, quel corpo di norme che la sinistra ha sempre ritenuto immodificabili anche rispetto alle recenti vicende sulla revisione costituzionale e che oggi invece viene toccato con questa modifica.
Va ricordato che proprio l'ultimo comma dell'articolo 27 fu approvato dai Costituenti senza alcuna modifica e senza alcuna osservazione, a dimostrazione che su quel comma non ci fu travaglio tra le grandi forze che elaborarono il progetto costituzionale, che riguarda diritti e doveri dei cittadini e nel titolo fa appunto riferimento ai rapporti civili.
Signor Presidente, sono contrario sempre alla pena di morte, sono altresì contrario, però, al metodo che è stato seguito, sono contrario all'eutanasia, sono contrario all'aborto, sono favorevole alla vita fin dal concepimento, ma su questo la sinistra ha certamente posizioni diverse. Non si può essere favorevoli alla vita a giorni alterni. Non abbiamo visto cortei della sinistra sulla pena di morte applicata in Cina o in tanti Paesi islamici, e in tanta altra parte del mondo dove le esecuzioni sono all'ordine del giorno. Forse che l'uccisione, signor Presidente, di quella ragazza pakistana che viveva a Brescia non era una condanna a morte? Non abbiamo visto né cortei, né indignazione.
Per queste ragioni, signor Presidente, esprimo il voto d'astensione su questa modifica costituzionale, che tocca ragioni di metodo prima ancora che di merito. (Applausi dal Gruppo LNP).
BALBONI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
BALBONI (AN). Signor Presidente, pur condividendo l'avversione per la pena di morte che ha espresso, a nome di Alleanza Nazionale, il mio Capogruppo, il senatore Matteoli, in questo caso non mi sento di confondere il mio voto con chi, in quest'Aula, ha fatto l'apologia dei disertori e soprattutto non mi sento di privare, per principio, la Nazione italiana di uno strumento certamente estremo, ma che nessuno può escludere, per principio, che si possa rendere necessario in caso di guerra.
Per queste ragioni mi asterrò dal voto.
IOVENE (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
IOVENE (Ulivo). Signor Presidente, in Italia per la prima volta la pena di morte fu abolita nel 1889 con la promulgazione del codice Zanardelli. Fu reintrodotta nella tragica fase del regime fascista, per poi essere nuovamente cancellata il 27 dicembre 1947, con la promulgazione della Costituzione repubblicana. In essa si esclude, all'articolo 27, il ricorso alla pena capitale, ad eccezione dei casi previsti dalle leggi militari di guerra. Il 13 ottobre 1994 è stata promulgata la legge n. 589, che ha cancellato la pena di morte dal codice penale militare di guerra, l'Italia è così diventata un Paese totalmente abolizionista.
In questo contesto di convinto contrasto nei confronti della pena di morte, si pone la proposta di modifica costituzionale che stiamo discutendo e che è stata così attentamente presentata dal collega Saporito. L'approvazione della modifica dell'articolo 27 della Costituzione è il punto d'arrivo di un comune percorso culturale e politico che appare doveroso per i parlamentari di un Paese democratico fondato sui diritti dell'uomo.
La coscienza dell'inviolabilità dei diritti umani è comune alle forze politiche presenti in Parlamento e fa parte del patrimonio dei valori della grande maggioranza dei cittadini italiani. Il principio di tutela assoluta del diritto alla vita è il primo dei diritti inviolabili dell'uomo tutelati dall'articolo 2 della Costituzione.
Successivamente, il nostro Paese ha ratificato la Carta dei diritti fondamentali, proclamata a Nizza il 7 dicembre del 2000, che prevede all'articolo 2 che: «Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato», e all'articolo 19 che: «Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti».
Credo che proprio per questo dobbiamo precisare ai colleghi intervenuti, al collega Silvestri da un lato, ai colleghi Pastore e Mantovano dall'altro, che qui non si tratta di discutere della diserzione, che resta un reato nel nostro ordinamento. Il nostro ordinamento, tra l'altro, sin dal 1972, gode di un'ottima normativa sull'obiezione di coscienza, che mette al riparo dai rischi paventati.
Contemporaneamente, vorrei rassicurare i colleghi Polledri e Divina che né l'eutanasia, né il suicidio assistito sono mai stati oggetto dell'azione o dell'iniziativa del Gruppo dell'Ulivo e del centro-sinistra, come testimoniano ampiamente i lavori della Commissione igiene e sanità e come sempre è stato escluso in questo Parlamento.
Il problema che abbiamo da affrontare e risolvere oggi, dal punto di vista giuridico, è estremamente semplice: il testo vigente dell'articolo 27 della Costituzione recita al quarto comma: «Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra». Dalla volontà di risolvere questo problema nasce il testo approvato dalla Camera dei deputati, che ha l'obiettivo di cancellare dalla Costituzione anche il riferimento alla pena di morte come eventualità che può essere prevista dalle leggi militari di guerra.
Eravamo ad un passo dall'approvazione di questa importante modifica costituzionale già nella passata legislatura e un altro tentativo si fece nella XIII. Oggi, siamo qui per compiere l'ultimo atto formale di un'azione positiva e lunga del nostro Paese nella direzione della completa cancellazione della pena capitale dal nostro ordinamento.
Con l'approvazione di questo atto saremo più forti e più autorevoli nel sostenere, nei confronti degli altri Paesi, l'abolizione della pena di morte e la moratoria universale nei confronti delle esecuzioni capitali, che abbiamo avanzato presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
Il presente disegno di legge è in assoluta continuità con l'azione svolta dal nostro Paese, dal Parlamento italiano e in particolare dal Senato, il quale, nelle passate legislature, si è impegnato attivamente attraverso il Comitato contro la pena di morte nella XIII legislatura e la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani in quella passata e ancora nell'attuale.
Il nostro Paese si è battuto per l'abolizione della pena di morte e per una moratoria delle esecuzioni capitali, approvando in Parlamento, in più occasioni, chiare ed impegnative risoluzioni e rivolgendosi ad altri Paesi per allargare il campo delle Nazioni che sceglievano, di diritto e di fatto, l'abolizione della pena di morte.
Ecco perché, a nome del Gruppo dell'Ulivo, dichiaro convintamente il voto favorevole all'approvazione del presente disegno di legge. (Applausi dal Gruppo Ulivo).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indíco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge costituzionale n. 1084, composto del solo articolo 1.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:
Senatori presenti |
239 |
Senatori votanti |
238 |
Maggioranza |
120 |
Favorevoli |
226 |
Astenuti |
12 |
Il Senato approva in prima deliberazione. (v. Allegato B). (Generali applausi).
Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge costituzionale nn. 925, 1086 e 1155.
La seduta è tolta (ore 12,36).
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte (1084)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO IN PRIMA DELIBERAZIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI ( )
ART. 1.
1. Al quarto comma dell’articolo 27 della Costituzione le parole: «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono soppresse.
________________
( ) Approvato in prima deliberazione il disegno di legge composto del solo articolo 1
[1] Per un’illustrazione del quadro normativo interno, nonché degli atti e delle iniziative in materia a livello europeo ed internazionale, si rinvia al dossier Progetti di legge n. 27 (24 luglio 2006) del Servizio studi.
[2] Successivamente trasmesso al Senato della Repubblica, il progetto di legge venne esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali) in sede referente (A.S. 1472). L’Assemblea del Senato, tuttavia, non avviò la discussione sul provvedimento entro la fine della legislatura. I lavori parlamentari svolti nella XIV legislatura sono raccolti nel citato dossier n. 27 del 2006.
[3] A.C. 193 (Boato), A.C. 523 (D'Elia ed altri), A.C. 1175 (Mascia ed altri) e A.C. 1231 (Piscitello).
[4] Il provvedimento è stato discusso congiuntamente con gli A.S. 925 (Bulgarelli), A.S. 1086 (Zanettin ed altri) e A.S.1155 (Iovene ed altri): tali iniziative legislative sono state in seguito assorbite dall’A.S. 1084.
[5] L. 25 maggio 1970, n. 352, Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.