Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||
Titolo: | Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario | ||||
Serie: | Quaderni Numero: 5 | ||||
Data: | 22/11/2006 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XIV - Politiche dell'Unione europea |
Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI |
UFFICIO RAPPORTI CON L’UNIONE EUROPEA |
Quaderni
Gli aiuti di Stato
nel diritto comunitario
n. 5
22 novembre 2006
SIWEB
Dipartimento affari comunitari
SIWEB
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: UE0030.doc
INDICE
Parte I: La disciplina generale degli aiuti di Stato
2. La nozione di aiuto di Stato
4. Le procedure di esame degli aiuti
5. Il recupero di aiuti illegalmente concessi
§ 5.1. La tutela del legittimo affidamento
§ 5.2. L’assoluta impossibilità di recupero
§ 5.3. La mancata restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile
Parte II: Gli aiuti di Stato settoriali
6. Aiuti di Stato alle piccole e medie imprese
7. Aiuti di Stato alla formazione
8. Aiuti di Stato all’occupazione
10. Aiuti di Stato a finalità regionali
§ 10.1. Gli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006
§ 10.2. Gli aiuti a finalità regionali per il periodo 2007–2013
11. Ulteriori tipologie di aiuti
§ 11.1. Gli aiuti di Stato alla ricerca ed allo sviluppo
§ 11.2. Gli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente
§ 11.3. Gli aiuti di Stato nei settori dell’agricoltura e della pesca
Parte III: Il processo di riforma degli aiuti di Stato
12. Il Piano di azione nel settore degli aiuti di Stato
§ 12.1. Princìpi di intervento
§ 12.3. La posizione del Parlamento europeo
13. Riforma degli aiuti di Stato “de minimis”
§ 13.1. Aiuti de minimis per il settore della pesca
14. Aiuti di Stato a ricerca, sviluppo e innovazione
§ 14.1. La posizione del Parlamento europeo
15. Riforma degli aiuti di Stato orizzontali
§ 15.1. Estensione dell’esenzione a nuovi settori
§ 15.3. Proroga di alcuni regimi di aiuto
16. Aiuti di Stato nel settore agricolo e in quello della pesca
§ 16.1. Aiuti di Stato per le piccole e medie imprese agricole
§ 16.2.Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale
17. Ulteriori iniziative per l’attuazione del piano di azione
§ 17.1. Aiuti di Stato per la tutela ambientale
§ 17.2. Modalità di fissazione dei tassi di riferimento
Normativa di riferimento
§ Trattato che istituisce la Comunità europea (artt. 87, 88 e 89)
§ Reg. (CE) n. 994/98 del 7 maggio 1998 Regolamento del Consiglio sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali
§ Reg. (CE) n. 659/1999 del 22 marzo 1999 Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE
§ Reg. (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione
§ Reg. (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")
§ Reg. (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
§ Reg. (CE) 5 dicembre 2002, n. 2204/2002 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione
§ Reg. (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004 Regolamento della Commissione recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.
§ Reg. (CE) 24 ottobre 2006, n. 1628/2006 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale
§ Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013
Gli aiuti di stato sono strumenti di politica economica utilizzati dagli Stati per raggiungere determinati obiettivi in campo economico e sociale. Essi si sostanziano in finanziamenti pubblici – che possono assumere le più svariate forme, come si vedrà infra – destinati a favorire determinate imprese o produzioni. Gli aiuti possono pertanto causare, da un lato, distorsioni della concorrenza e, dall’altro, limitazioni della libera circolazione delle merci e dei servizi. Com’è noto il principio di concorrenza e la libera circolazione delle merci sono principi cardine del mercato comune e dell’ordinamento comunitario, che pertanto ha provveduto a regolamentare la disciplina degli aiuti, in modo da conciliare tale strumento con gli obiettivi fondamentali della Comunità.
In particolare, se l’azione di quest’ultima è improntata alla realizzazione di “un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune” (art. 3, par. 1, lett. g), del Trattato istitutivo della Comunità europea, da ora in poi TCE), appare evidente come questo scopo possa essere raggiunto esclusivamente attraverso l’applicazione di divieti anticoncorrenziali non solo alle imprese private ma anche agli Stati membri, affinché con il loro intervento non favoriscano determinate aziende o produzioni, alterando il gioco concorrenziale (PINNA). Pertanto, la disciplina comunitaria sugli aiuti di stato è funzionale ad evitare che il sostegno pubblico alteri “la competizione ad armi pari tra le imprese all’interno del mercato comune” (TESAURO), completando altresì le disposizioni in materia di libera circolazione delle merci (BLASI-MUNARI).
Scopo del presente dossier è pertanto quello di fornire un quadro della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di stato, partendo dalla disciplina di carattere generale (Parte I). Ci si sofferma, quindi, su talune tipologie di aiuto settoriale, che presentano comunque una rilevanza particolare, in quanto dotate di natura trasversale e pertanto applicabili ad un’ampia gamma di fattispecie, a prescindere dallo specifico ambito materiale di riferimento (Parte II). Inoltre, dal momento che la disciplina di alcuni settori risulta in scadenza entro il 2006 o, al più tardi, il 31 dicembre 2007, appare quanto mai opportuno seguire il processo di riforma, avviato dalla Commissione europea. A tale profilo è pertanto dedicata la Parte III del presente dossier.
Parte I:
La disciplina generale degli aiuti di Stato
La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato trova la sua fonte primaria negli articoli 87-89 del Trattato istitutivo della Comunità europea nonché in atti di diritto derivato, adottati sulla base delle norme del Trattato.
Iniziando da queste ultime, si ricorda che l’articolo 87 TCEintroduce il principio di incompatibilità degli aiuti di Stato con il sistema complessivo del diritto comunitario, fatti salvi la possibilità di preventiva autorizzazione dell’aiuto medesimo nonché un sistema di deroghe espressamente individuato.
La procedura per il controllo sugli aiuti di stato, sia a livello preventivo su quelli di nuova istituzione, sia a livello permanente sugli aiuti esistenti, è contenuta invece all’articolo 88 TCE.
Infine, l’articolo 89attribuisce al Consiglio la competenza ad adottare i regolamenti necessari ai fini dell’applicazione degli articoli 87 ed 88.
Nonostante tale previsione, il Consiglio non ha immediatamente esercitato la facoltà di cui all’articolo 89. La Commissione è andata, pertanto, elaborando nel corso degli anni una prassi applicativa consolidata, attraverso l’adozione di provvedimenti ispirati ai principi del Trattato, pur in assenza di una precisa base formale. Parallelamente, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha contribuito a definire gli ambiti applicativi delle norme del Trattato, sia sotto il profilo sostanziale, sia sul piano procedurale.
Peraltro, nel corso degli anni novanta, è emersa l’esigenza di ridurre i livelli complessivi di aiuto, come auspicato nelle conclusioni di diversi Consigli europei, che hanno chiesto una sostanziale trasformazione degli aiuti, da interventi in favore di singole imprese o produzioni a misure di interesse comune, di carattere orizzontale (PINNA). Pertanto, anche al fine di assicurare un controllo più stringente sulle forme di aiuto, il Consiglio ha adottato due regolamenti, che hanno in gran parte recepito gli indirizzi e gli orientamenti elaborati dalla Commissione e dalla Corte di giustizia. Si tratta, in particolare, di:
§ regolamento (CE) n. 994/1998del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del TCE a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali. Esso in sostanza è volto a delegare alla Commissione il compito di individuare – per il tramite di appositi regolamenti di esecuzione – certe categorie di aiuto come compatibili con il mercato comune ed esentate, quindi, da obblighi di notifica[1]; tali regolamenti devono specificare per ciascuna categoria di aiuti: la finalità dell'aiuto; le categorie di beneficiari; i massimali espressi o in termini di intensità dell'aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili o in termini di importi massimi; le condizioni relative al cumulo degli aiuti; le condizioni del controllo[2]. I regolamenti in esame hanno una durata determinata (articolo 4).
A quest’ultimo riguardo si ricorda che l’articolo 3 del regolamento pone in capo agli Stati membri precisi obblighi di controllo e trasparenza degli aiuti esentati. In particolare, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, una sintesi delle informazioni relative a regimi di aiuti o singoli aiuti che non rientrano in un regime di aiuto esentato, non appena concesso l’aiuto medesimo. Inoltre, gli Stati registrano ed elaborano tutte le informazioni riguardanti l'applicazione delle esenzioni per categoria, eventualmente comunicando alla Commissione tutte le informazioni che essa reputi necessarie per valutare la conformità di un aiuto. Infine, gli Stati trasmettono alla Commissione, almeno annualmente e possibilmente in forma elettronica, una relazione sull'applicazione delle esenzioni per categoria, relazioni che la Commissione rende accessibili a tutti gli altri Paesi. Una volta all'anno, le relazioni sono esaminate e valutate dal Comitato consultivo[3], che viene altresì consultato dalla Commissione prima di pubblicare un progetto di regolamento ovvero prima di adottare un regolamento.
§ regolamento (CE) n. 659/1999del 22 marzo 1999 (successivamente integrato dal regolamento (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004), recante modalità di applicazione dell’articolo 88 TCE, che detta le norme di procedura relative al controllo sugli aiuti di stato, operato dalla Commissione (sul quale si veda infra paragrafo 4).
Tali regolamenti segnano una “significativa correzione di rotta, rispetto al passato, nella misura in cui riconducono il processo di produzione normativa di dettaglio all’interno di un più appropriato quadro istituzionale” (TESAURO). In ogni caso, l’adozione di tali provvedimenti di carattere generale non deve sminuire l’importanza del ruolo svolto dalla Commissione e dalla Corte di giustizia negli anni, ai fini dell’individuazione della prassi amministrativa e giurisprudenziale che ha dato concreta ed efficace attuazione alle norme del Trattato (TESAURO, PINNA).
Partendo dall’espressa abilitazione contenuta nel regolamento n. 994 del 1998, la Commissione è, quindi, intervenuta a disciplinare alcune tipologie di aiuti orizzontali, ritenuti potenzialmente meno distorsivi degli interventi settoriali, in quanto destinati a correggere carenze del mercato[4]. La Commissione ha, pertanto, adottato i seguenti provvedimenti:
§ regolamento (CE) n. 70/2001della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;
§ regolamento n. 68/2001della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo agli aiuti destinati alla formazione;
§ regolamento n. 69/2001della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
§ regolamento n. 2204/2002della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo agli aiuti a favore dell’occupazione.
Per quanto riguarda, invece, gli aiuti a finalità regionale la Commissione ha approvato specifici Orientamenti comunitaricon la Comunicazione 98/C 74/06 del 10 marzo 1998, parzialmente novellati, per ciò che attiene gli aiuti regionali al funzionamento, con la Comunicazione 2000/C 258/06 del 9 settembre 2000. Successivamente, sono stati adottati, con la Comunicazionedella Commissione 2006/C 54/08 del 4 marzo 2006, i nuovi Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013, ai quali ha fatto seguito il Regolamento (CE) n. 1628/2006 del 24 ottobre 2006.
L’articolo 87 TCE dichiara incompatibili con il mercato comune – nella misura in cui incidano sugli scambi intracomunitari – gli aiuti concessi dagli Stati membri sotto qualsiasi forma che, favorendo determinate imprese o produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
Il Trattato non fornisce quindi una nozione di aiuto di stato, concentrando la sua attenzione sulla determinazione degli effetti di questo. Per quanto riguarda le forme che l’aiuto può assumere vi è, invece, una sostanziale indifferenza.
La nozione di aiuto ricavata dalla dottrina e dalla giurisprudenza comunitaria è, pertanto, estremamente ampia: essa, infatti, comprende qualsiasi vantaggio, economicamente apprezzabile, conferito attraverso un intervento pubblico ad una determinata impresa o ad una determinata produzione, vantaggio che altrimenti non si sarebbe verificato (TESAURO). Il beneficio per le imprese non deriva necessariamente da una prestazione positiva e diretta dello Stato, ma esso può anche discendere da un alleggerimento degli oneri che normalmente gravano sul bilancio aziendale (cfr. sentt. 15 marzo 1994, in C-387/92, 17 giugno 1999, in C-295/97, 22 novembre 2001, in C- 53/00, 8 maggio 2003, in C-399/00).
Sono stati, pertanto, considerati aiuti di stato:
- le esenzioni e gli incentivi fiscali (cfr. sentt. 15 marzo 1994, in C-387/92, 26 settembre 1996, in C-241/94, 19 maggio 1999, in C-6/97, 15 dicembre 2005 in C- 66/02);
- i rimborsi e/o le riduzioni degli oneri sociali(cfr. sent. 7 marzo 2002, in C-310/99, 13 giugno 2006 in C- 173/03);
- le tariffe agevolate (cfr. sent. 25 febbraio 1988, in cause riunite C – 67, 68, 70/1985);
- i sussidi all’export(cfr. sent. 10 dicembre 1969, in C-11/69, 7 giugno 1988 in C- 57/86);
- i sussidi agli investimenti (cfr. sent. 17 settembre 1980, in C-730/79);
- i prestiti agevolati e le garanzie(cfr. dec. della Commissione 89/348/CEE del 23 novembre 1988, sentt. 24 ottobre 1996, in C-62/95 e 63/95, 5 ottobre 2000, in C-288/96);
- le cessioni di beni (mobili o immobili) o servizi statali a titolo gratuito e/o a prezzo ridotto(cfr. sentt. 11 luglio 1996, in C-39/94, 120 aprile 2003, in T-366/00, decisione della Commissione 96/631/CE del 17 luglio 1996, e decisione della Commissione 92/465/CEE del 14 aprile 1992);
- i conferimenti di capitale da parte dello Stato o di un ente pubblico nelle imprese(cfr. sentt. 21 marzo 1991, in C-303/88 e in C-305/89).
Con particolare riguardo ai casi in cui lo Stato agisce come investitore pubblico, concedendo prestiti, capitali o garanzie, per verificare se si tratti o meno di aiuto, si applica il c.d. principio dell’investitore privato. La Corte di giustizia ha, infatti, stabilito la necessità di verificare se in questi casi il conferimento statale risponde alle logiche di mercato, ossia se nelle medesime circostanze un operatore privato di analoghe dimensioni avrebbe agito nello stesso modo. In ogni caso, il comportamento dell’investitore pubblico, se non è necessariamente conforme a quello dell’investitore con prospettive di reddito a breve termine, deve almeno corrispondere a quello di un operatore privato con prospettive di redditività a più lungo termine (cfr. sentt. 21 marzo 1991, in C-303/88 e in C-305/89, 16 maggio 2002, in C-482/99, 28 gennaio 2003, in C-334/99).
L’applicazione di tale criterio comporta una complessa analisi economica per poter verificare l’effettiva finalità dell’intervento pubblico. La prassi seguita dalla Commissione si è standardizzata per alcune tipologie di interventi (ad esempio, per la ristrutturazione delle compagnie aeree in difficoltà o degli istituti bancari nonché per le privatizzazioni di imprese pubbliche), e, comunque, comportando l’esame di dati economici estremamente complessi ed incerti, viene compiuta anche attraverso l’ausilio di consulenti.
La forma che assume l’aiuto è indifferente anche per quanto riguarda l’atto che lo dispone. Esso può essere, infatti, previsto tanto con una legge, quanto con un atto amministrativo e non è neppure esclusa la forma privatistica (TESAURO).
Ciò che appare determinante ai fini della configurabilità di un aiuto di stato è che esso:
a) abbia origine pubblica: ciò implica che il beneficio provenga dallo Stato, da un ente pubblico o anche da un soggetto privato, sottoposto a controllo pubblico, e che sia realizzato, comunque, attraverso risorse statali. Secondo la dottrina, quest’ultimo presupposto deve essere inteso in senso ampio, dovendosi intendere per risorse statali strumenti finanziari nella disponibilità delle autorità pubbliche per essere destinate a sostenere le imprese, anche se non restano permanentemente nel patrimonio dello Stato, ma siano nel patrimonio di imprese pubbliche e lo Stato ne possa controllare l’utilizzazione e la destinazione (TESAURO).
Il requisito delle risorse statali appare, in realtà, messo in dubbio da alcune pronunce del giudice comunitario, che in taluni casi non ha richiesto per la configurabilità di un aiuto il trasferimento di risorse statali (cfr. sentt. 2 febbraio 1988, in C-67, 68 e 70/85, 7 giugno 1985, in C-57/86).
b) determini un vantaggioper il beneficiario: l’aiuto deve determinare per l’impresa un vantaggio, che altrimenti non avrebbe ottenuto nelle ordinarie condizioni di mercato. Il beneficiario dell’aiuto deve essere un’impresa - cioè un soggetto che eserciti un’attività economica e sia presente sul mercato - e non vengono considerati tali, pertanto, gli enti di ricerca e di formazione.
La Corte ha recentemente escluso che costituisca aiuto di stato l’erogazione di risorse pubbliche come compenso per gli oneri derivanti da un servizio pubblico prestato (cfr. sent. 22 novembre 2001, in C-53/00, 24 luglio 2003, in C-280/00). In particolare, nella sentenza “Altmark Trans GmbH” (causa C-280/00) viene affrontata la questione se le compensazioni di servizio pubblico nei vari settori dell’economia costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE. In base a questa sentenza, le compensazioni per la fornitura di servizi di interesse generale non rappresentano aiuti di Stato - e non sono pertanto soggette alla notifica e all'approvazione preventive della Commissione - soltanto se sono soddisfatte quattro condizioni fondamentali:
• il beneficiario deve essere incaricato dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico definiti in modo chiaro;
• i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;
• la compensazione non deve eccedere i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, detratti gli introiti ricavati con la fornitura del servizio (può tuttavia comprendere un ragionevole profitto);
• il beneficiario viene selezionato sulla base di una procedura di appalto pubblico, oppure la compensazione non deve eccedere i costi di un'impresa gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi atti a garantire la fornitura del servizio pubblico.
Precedentemente, la giurisprudenza comunitaria era di segno opposto, ritenendo che il Trattato non consentisse di distinguere gli interventi statali a seconda della loro causa o scopo, ma esclusivamente in base ai loro effetti (cfr. sent. 10 maggio 200, in T-46/97).
c) abbia carattere selettivo: l’aiuto deve avvantaggiare alcune imprese o alcune produzioni, rispetto ad altre imprese o produzioni che si trovino nella medesima situazione di fatto e di diritto. Un intervento di carattere generale, che favorisca l’insieme dell’economia, non può essere considerato aiuto di stato.
Talvolta, peraltro, può risultare difficile distinguere una misura generale da un aiuto: occorre, quindi, verificare di volta in volta se la misura sia giustificata da una logica di sviluppo del sistema economico complessivamente considerato, ovvero rappresenti una deviazione degli assetti economici, diretta a ridurne gli oneri finanziari in favore di specifici attori (TESAURO, ROBERTI nonché sentt. 17 giugno 1999, in C-57/97 e 8 novembre 2001, in C-143/99).
d) falsi o minacci di falsare la concorrenza: originariamente la Commissione era orientata a ritenere presunta l’alterazione della concorrenza in presenza di aiuti prestati da parte di uno Stato. La Corte ha invece postulato la necessità di verificare effettivamente la potenziale incidenza dell’aiuto sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza.
La Commissione deve, quindi, fornire indicazioni concrete sulle minacce alla concorrenza, in mancanza delle quali la decisione può essere annullata. A tal fine, è comunque sufficiente che la Commissione indichi le circostanze da cui si possa evincere che l’aiuto abbia effetti distorsivi, non essendo invece tenuta a compiere una specifica analisi del mercato rilevante (si vedano le sentt. 17 settembre 1980, in C-730/70, 14 febbraio 1990, in C-301/87, 4 aprile 2001, in T-288/97). Inoltre, le decisioni della Commissione vanno valutate anche alla luce delle informazioni comunicate dagli Stati, nel rispetto del dovere di leale collaborazione (BLASI – MUNARI, ROBERTI). Ai fini della valutazione dell’alterazione del mercato si deve altresì tenere conto della concorrenza non solo attuale ma anche potenziale nonché dei mercati contigui rispetto a quello su cui ha inciso l’aiuto (BLASI – MUNARI). Infine, si segnala che particolare rilievo assume l’entità dell’aiuto: sebbene si ritenga che l’esiguità dell’aiuto o le dimensioni ridotte dell’impresa non escludano a priori l’effetto discorsivo, la Commissione ha rilevato che non tutti gli aiuti determinano effetti rilevanti, dettando una specifica disciplina per alcune tipologie di aiuto (BLASI – MUNARI) (in particolare, aiuti de minimis e aiuti alle PMI, rispetto ai quali si rinvia ai paragrafi 6 e 9).
e) incida sugli scambi intracomunitari: anche in questo caso quello che rileva è la potenzialità del pregiudizio, non essendo necessario – ai fini della sussistenza di tale presupposto – che l’aiuto abbia effettivamente inciso sugli scambi tra gli Stati (TESAURO).
L’incidenza dell’aiuto sugli scambi intracomunitari si verifica tutte le volte che il beneficio rafforzi la posizione di un’impresa nei confronti delle altre concorrenti nel mercato europeo (cfr. da ultimo, sent. 22 novembre 2001, in C-53/00). La valutazione degli effetti dell’aiuto, sebbene relativo ad un ambito specifico, deve comunque investire l’insieme degli scambi cui partecipa l’impresa, anche se questa operi in più settori (TESAURO). L’incidenza sugli scambi intracomunitari ricorre altresì quando l’impresa beneficiaria: operi nel solo mercato interno, in quanto il rafforzamento della sua posizione può rendere difficile alle imprese del settore, provenienti da altri Stati membri, penetrare in quello specifico mercato (cfr. sentt. 13 luglio 1988, in C-102/87, 7 marzo 2002, in C-310/99); esporti la sua produzione al di fuori dell’UE ovvero investa in Paesi terzi (cfr. sent. 21 marzo 1990, in C-142/87). In conclusione, non viene in rilievo esclusivamente “l’aiuto che investe un prodotto o un servizio per i quali non siano neppure ipotizzabili scambi intracomunitari” (TESAURO).
Rispetto al divieto generale degli aiuti di stato, lo stesso articolo 87 ammette alcune deroghe, ritenendo talune forme di aiuto compatibili con il mercato comune (paragrafo 2) e rimettendo, invece, alla discrezionalità della Commissione o del Consiglio la valutazione della compatibilità di altre (paragrafo 3).
In particolare, vengono considerati compatibili gli aiuti:
a) a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,
b) destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
c) concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.
Possono invece considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a:
a) favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
b) promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
c) agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
d) promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune.
Possono, inoltre, essere considerate compatibili le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
La procedura di controllo degli aiuti di stato è disciplinata, in via generale, dall’articolo 88 del Trattato, che affida prevalentemente alla Commissione – con l’ausilio degli Stati membri – l’esame dei regimi di aiuto.
In un primo momento la Commissione ha supplito alla mancanza di una specifica disciplina precisando ed articolando la procedura in conformità con la giurisprudenza della Corte. Di recente, anche al fine di aumentare la trasparenza e la certezza del diritto in materia di aiuti di Stato, il Consiglio – come evidenziato nel paragrafo 1 – ha adottato il regolamento (CE) n. 659/1999 del 22 marzo 1999, come integrato e completato dal successivo regolamento (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004.
Prima di esaminare le procedure di controllo, è opportuno distinguere quattro diverse tipologie di aiuti, cui a volte corrispondono specifici procedimenti:
a) aiuti esistenti;
b) aiuti nuovi;
c) aiuti illegali;
d) aiuti attuati in modo abusivo.
a) Aiuti esistenti
L’articolo 88, par. 1, stabilisce un controllo permanente sia dei regimi generali[5] di aiuti esistenti sia degli aiuti individuali.
In via preliminare, si osserva che gli aiuti singoli concessi sulla base di un regime già approvato non devono essere notificati alla Commissione in quanto essi si qualificano come semplici misure di esecuzione del regime generale.
Ai sensi dell’art. 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999 sono considerati aiuti esistenti:
ü tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del trattato, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell'entrata in vigore del trattato e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore;
ü gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio;
ü gli aiuti che si suppongono autorizzati, in quanto debitamente notificati e per i quali la Commissione non abbia adottato una decisione entro il termine di due mesi dalla notifica;
ü gli aiuti per i quali sia scaduto il periodo limite di 10 anni dall’erogazione, entro il quale la Commissione avrebbe potuto ordinare il recupero;
ü gli aiuti considerati aiuti esistenti, in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell'evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro.
b) Aiuti nuovi
Sono considerati aiuti nuovi, in via residuale, tutti gli aiuti che non siano aiuti esistenti, comprese le eventuali modifiche[6] (art. 1, lettera c) del regolamento). Per tali aiuti esiste un obbligo di notifica tempestiva alla Commissione (cfr. infra), ad esclusione di quelli in favore di determinate categorie per le quali la Commissione ha adottato appositi regolamenti di esenzione.
c)Aiuti illegali
Sono considerati illegali gli aiuti nuovi attuati in violazione dell’obbligo di cui all’articolo 88, par. 3, del Trattato. Rientrano in tale categoria gli aiuti:
ü concessi o accordati senza la preventiva notifica;
ü erogati dopo la notifica, ma prima che la Commissione abbia adottato la decisione finale;
ü erogati decorsi due mesi dalla notifica completa, ma senza il preavviso di cui all’articolo 4, par. 6, del regolamento.
La procedura relativa all’esame degli aiuti illegali è stabilita nel Capo III (artt. 10-15) del Regolamento (cfr. infra).
In ogni caso, il solo fatto del mancato rispetto degli obblighi procedurali non determina di per sé l’incompatibilità dell’aiuto erogato – e quindi la procedura di recupero del medesimo, su cui si veda infra – ma la Commissione è comunque tenuta ad esaminare la compatibilità sostanziale del beneficio concesso con il mercato comune (cfr. sentt. 14 febbraio 1990, in C-301/87, 21 marzo 1990, in C-142/87).
Si ricorda che la Commissione aveva preteso di considerare di per sé illegittimi gli aiuti prestati in violazione delle procedure ex articolo 88, par. 3, TCE, senza bisogno di svolgere la procedura di controllo, ma tale impostazione è stata smentita dalla Corte nelle pronunce sopra indicate, di modo che la Commissione ora è obbligata ad effettuare in concreto la verifica della compatibilità dell’aiuto (TESAURO).
d)Aiuti attuati in modo abusivo
Si considerano attuati in modo abusivo quegli aiuti, esistenti e regolarmente autorizzati, che vengono però utilizzati dall’impresa beneficiaria in modo difforme da quanto previsto nella decisione della Commissione. Per essi, l’articolo 16 del regolamento n. 659 del 1999 prevede una procedura analoga a quella prevista per gli aiuti illegali, ad esclusione dell’ingiunzione provvisoria di recupero in quanto tali aiuti sono stati comunque autorizzati in precedenza dalla Commissione.
La procedura relativa al controllo dei nuovi aiuti è funzionale ad evitare la concessione dei benefici, prima che se ne sia verificata da parte della Commissione la compatibilità comunitaria (TESAURO). In linea con tale impostazione sono previsti due obblighi in capo agli Stati:
- l’obbligo di notifica alla Commissione, effettuata mediante l’apposito formulario (di cui all'allegato I del regolamento n. 659[7]) da parte dello Stato membro interessato, di ogni progetto di concessione di un nuovo aiuto e delle modifiche successivamente recate a tale progetto; la Commissione, a sua volta, potrà chiedere qualsiasi ulteriore informazione (articolo 88, par. 3, TCE). La notifica viene considerata completa se, entro il termine di due mesi dalla ricezione o dall’invio di ulteriori informazioni, la Commissione non richiede un supplemento di notizie (articolo 4, par. 5, reg. n. 659);
- il cd. obbligo di standstill[8], in base al quale ogni aiuto è soggetto ad una clausola di sospensione, ovvero può essere messo in atto soltanto se la Commissione ha preso, o si ritiene che abbia preso, una decisione che l'autorizzi. Il controllo effettuato dalla Commissione costituisce, pertanto, “una condizione legale di efficacia, a carattere costitutivo”[9] del provvedimento iniziale che istituisce l’aiuto; la violazione di tale obbligo determina pertanto un vizio dell’atto che istituisce l’aiuto o che ne dispone l’erogazione.
La procedura di controllo sulla compatibilità di un aiuto si articola in due fasi, una obbligatoria (esame preliminare) e l’altra eventuale.
L’esame preliminare è volto ad individuare le misure manifestamente compatibili con il diritto comunitario ovvero gli interventi che presentano profili problematici e per i quali è pertanto necessario un approfondimento (che sfocia nella secondo fase). Tale esame non è trasparente - dal momento che la Commissione non è tenuta a comunicare l’avvio dell’esame né l’avvenuta notifica di un aiuto - ed è di breve durata, tanto è vero che l’aiuto si ritiene autorizzato se la Commissione non ha adottato una decisione entro il termine di due mesi dal giorno successivo a quello di ricezione di una notifica completa[10]. La decisione che conclude l’esame preliminare, sia essa negativa o positiva, è sempre pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
Se, in seguito ad un esame preliminare la Commissione abbia constatato che il provvedimento notificato susciti dubbi quanto alla compatibilità col mercato comune, viene avviato un procedimento di indagine formale, di cui all'articolo 88, par. 2, del Trattato. Tale fase ha, a differenza della prima, il carattere della trasparenza e della pubblicità, essendo finalizzata a consentire, da un lato, allo Stato concedente ed alle imprese interessate (nonché agli altri Paesi membri) di manifestare il proprio punto di vista sulle misure oggetto dell’aiuto (cfr. sent. 20 marzo 1984, in C-84/82), dall’altro, alla Commissione di verificare gli effetti dell’aiuto medesimo sulla concorrenza.
La Commissione ha ampia discrezionalità nella valutazione della compatibilità comunitaria di un aiuto. Tra gli elementi presi in considerazione, in particolare, si segnala la mancata restituzione di un aiuto dichiarato in precedenza incompatibile (su cui si veda infra, par. 5.3).
Il procedimento formale di indagine disposto dalla Commissione si chiude con una decisione nella quale si dichiara:
ü che il provvedimento notificato non costituisce un aiuto (“decisione di accertamento negativo”);
ü che l'aiuto è compatibile con il mercato comune e pertanto si ha una "decisione positiva"; tale decisione può talora essere subordinata a condizioni che consentano di considerare l'aiuto compatibile con il mercato comune, accompagnata da obblighi che consentano di controllare l'osservanza della decisione stessa ("decisione condizionale");
ü che il provvedimento notificato è incompatibile con il mercato comune e non può essere messo in atto ("decisione negativa").
Qualora lo Stato membro interessato non si conformi alla decisione condizionale o negativa la Commissione può adire direttamente la Corte di giustizia.
In merito al controllo degli aiuti esistenti, la Commissione – nell’ambito dell’esame permanente, cui l’articolo 88, par. 1, TCE sottopone tale tipologia di aiuti – può:
- proporre allo Stato un aggiustamento dell’aiuto;
- ovvero può riaprire la procedura di controllo ex articolo 88, par. 2, TCE.
In quest’ultimo caso, la verifica della Commissione non verte sul rispetto del Trattato, ma sulla rispondenza dell’aiuto al regime generale già in precedenza autorizzato. Pertanto, in pendenza del controllo, lo Stato è autorizzato a continuare a prestare l’aiuto già esistente (Tesauro).
Per quanto concerne, invece, la procedura relativa agli aiuti illegali, la Commissione esamina innanzitutto le informazioni di cui sia eventualmente in possesso, da qualsiasi fonte essi provengano e può chiedere allo Stato membro interessato di fornirle precise informazioni in merito.
La procedura termina con una decisione della Commissione con la quale si ordina la sospensione dell'erogazione di ogni aiuto concesso illegalmente (ingiunzione di sospensione) finchè non abbia deciso in merito alla compatibilità comunitaria dell’aiuto, ovvero – per gli aiuti concessi dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 659 – si ordina allo Stato membro di recuperare a titolo provvisorio qualsiasi aiuto concesso illegalmente fino al momento in cui si deciderà in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune (ingiunzione di recupero), a condizione che ricorrano tutti i seguenti presupposti:
ü in base a una pratica consolidata non sussistono dubbi circa il carattere di aiuto della misura in questione;
ü occorre affrontare una situazione di emergenza;
ü esiste un grave rischio di danno consistente e irreparabile ad un concorrente.
Se lo Stato membro non si conforma ad una delle ingiunzioni di cui sopra, la Commissione può adire direttamente la Corte di giustizia per chiederle di dichiarare che il mancato rispetto della decisione costituisce una violazione del trattato (articolo 12, reg. n. 659).
Al termine di tale esame – che può assimilarsi all’esame preliminare degli aiuti nuovi – la Commissione può decidere di avviare un’indagine formale, analogamente a quanto avviene per la procedura di controllo sugli aiuti nuovi.
In caso di decisione negativa, la Commissione impone allo Stato membro interessato di prendere tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario (decisione di recupero), tranne nel caso in cui ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario (sulla questione del recupero si veda il paragrafo 5).
Ai fini della revisione della procedura, la Commissione ottiene dallo Stato membro interessato tutte le informazioni sui regimi di aiuti esistenti a norma dell'articolo 88, par. 1, del Trattato; qualora un regime di aiuti non sia o non sia più compatibile con il mercato comune, la Commissione rivolge allo Stato interessato una raccomandazione proponendo di adottare misure adeguate.
Il regolamento riconosce alla Commissione un potere di ispezione in loco nel caso vi siano forti dubbi sul rispetto, da parte di uno Stato membro, di una decisione negativa.
Gli Stati membri hanno l’obbligo di presentare alla Commissione relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti esistenti per i quali non sussista un obbligo specifico di presentazione disposto da una decisione condizionale.
La Commissione, prima di adottare qualsiasi disposizione di attuazione riguardante la forma, il contenuto e le altre modalità della notificazione o delle relazioni annuali, consulta l’apposito comitato in materia di aiuti di Stato, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
Si ricorda, infine, che il paragrafo 2 dell’articolo 88, capoverso 3, garantisce al Consiglio un ampio potere discrezionale in merito alla facoltà di dichiarare compatibile un aiuto, su richiesta di uno Stato membro, anche in deroga alle disposizioni normative e regolamentari, purché “ricorrano circostanze eccezionali che giustifichino tale decisione”. In tali casi, il Consiglio delibera all’unanimità.
Si osserva che per “circostanze eccezionali” si intendono fatti o situazioni che possono riguardare un particolare settore o l’economia più in generale: in entrambi i casi devono essersi verificati importanti cambiamenti della situazione preesistente, tali da rendere evidente sia il mutamento delle condizioni economiche sia la necessità di adottare misure correttive.
In tali circostanze, lo Stato interessato può ricorrere al Consiglio sia durante la fase preliminare di esame dell’aiuto, sia dopo l’inizio dell’indagine formale: si avvia così un procedimento speciale che prevede la sospensione della procedura fino alla pronuncia del Consiglio, entro il termine di tre mesi. Decorso tale termine la procedura può riprendere fino alla delibera della Commissione.
La procedura sopra descritta si qualifica quindi come una “valvola di sicurezza”[11] per gli Stati membri di fronte ad un eventuale decisione negativa della Commissione.
Nel caso in cui un aiuto prestato da uno Stato membro venga riconosciuto dalla Commissione come incompatibile con il diritto comunitario, in quanto concesso senza rispettare gli articoli 87 e 88 TCE, esso non può più esplicare i suoi effetti. In questo caso, si possono verificare due distinte situazioni:
- l’aiuto non era stato ancora erogato e, pertanto, la declaratoria di incompatibilità ne impedisce la concreta prestazione;
- l’aiuto sia stato già attuato.
In questa seconda ipotesi, è evidente che l’erogazione del beneficio dovrà cessare, dopo il riconoscimento dell’incompatibilità, ma si pone un problema di recupero delle somme già percepite. A tal fine, gli articoli 14 e 15 del regolamento n. 659 del 1999 predispongono una specifica procedura. In particolare, l’articolo 14 (recupero degli aiuti) prevede che la Commissione adotti una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di assumere tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario, c.d. "decisione di recupero". Tale recupero deve essere “effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione” (art. 14, reg. n. 659).
Spetta sempre al singolo Stato e non alla Commissione determinare l’ammontare dell’aiuto da recuperare, cui si aggiungono gli interessi, calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Tali interessi decorrono dal momento in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data del recupero.
L’operazione di recupero incontra però un termine di prescrizione, fissato dall’articolo 15 (periodo limite). È infatti possibile procedere entro il periodo limite di dieci anni, che decorre dal giorno in cui l'aiuto illegale viene concesso.
Dubbio è se il periodo inizi a decorrere il giorno in cui l’aiuto illegale è stato previsto, ma non ancora prestato ovvero dal momento di effettiva corresponsione, vista la formulazione della norma, che fa riferimento al giorno in cui l’aiuto viene concesso. La dottrina ritiene che, in analogia a quanto previsto dall’articolo 14 in ordine al decorso degli interessi, si debba comunque preferire la prima soluzione, di modo che il termine di prescrizione decorra dal momento in cui vi è la disponibilità giuridica dell’aiuto per il soggetto beneficiario (PINOTTI, TERRASI).
Tale periodo può essere:
§ interrotto da qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro nei confronti dell'aiuto illegale; ogni interruzione fa ripartire il periodo da zero;
§ sospeso per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
Nel caso di decorso del termine, l’aiuto si considera come un aiuto esistente.
Si ricorda che prima dell’adozione del regolamento n. 659 del 1999 da parte del Consiglio, il recupero dell’aiuto illegale si era affermato in via di prassi e giurisprudenziale. In particolare, la Corte di giustizia aveva riconosciuto il diritto della Commissione di ordinare il recupero già negli anni settanta, ma di fatto la Commissione ha iniziato ad utilizzare tale potere solo a partire dal 1982[12], a seguito della crescita esponenziale degli aiuti illegalmente versati da parte degli Stati membri. Il successivo regolamento del Consiglio ha in parte recepito gli indirizzi giurisprudenziali ed amministrativi, in parte introdotto importanti innovazioni, quali in particolare:
- l’obbligo e non la facoltà per la Commissione di chiedere il recupero;
- il rigetto del criterio dell’illegittimità in sé dell’aiuto prestato senza rispettare l’art. 88, par. 3, TCE, che esonerava la Commissione dalla procedure d’indagine formale.
Il recupero dell’aiuto non ha carattere assoluto, potendo in alcuni casi venire meno. In particolare:
1) la Commissione non impone il recupero dell'aiuto, se ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario (art. 14, par. 1, reg. n. 659);
2) vi è l’assoluta impossibilità di procedere al recupero, per difficoltà impreviste o imprevedibili (cfr. sentenze della Corte di giustizia 15 gennaio 1986, in C-52/84, 29 gennaio 1998, in C-280/95 e 17 giugno 1999, in C-75/97).
Nell’ambito dei principi fondamentali individuati dalla Corte di giustizia, relativamente alle procedure di controllo e di recupero degli aiuti, particolare rilievo assume il principio del legittimo affidamento[13].
La questione della tutela di tale principio nel contesto in esame è stata impostata dal giudice comunitario in termini di bilanciamento di interessi parimenti meritevoli di tutela, che postula pertanto una valutazione caso per caso (DAMATO, TERRASI). Tale principio è, comunque, invocabile esclusivamente dalle imprese e mai dallo Stato (BLASI-MUNARI).
Le pronunce del giudice comunitario hanno delineato gli elementi che possono integrare la fattispecie del legittimo affidamento. In particolare, la Corte ha evidenziato che esso risulta invocabile solo quando il beneficiario possa richiamare “circostanze eccezionali sulle quali egli abbia potuto fondare il proprio affidamento della natura regolare dell’aiuto” (cfr. sentt. 20 settembre 1990, in C-5/89 e 7 marzo 2002, in C-310/99), senza peraltro mai chiarire in cosa possano consistere tali circostanze.
Inoltre, il legittimo affidamento sussiste solo quando l’aiuto sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall’articolo 88 TCE (cfr. sent. 14 gennaio 1987, in C-223/85). Del resto, nel momento in cui la Commissione apre una procedura d’indagine su aiuti illegalmente concessi, essa ha cura di avvertire i destinatari dell’aiuto medesimo, che sono quindi informati della natura precaria del beneficio di cui si avvalgono. Inoltre, secondo la giurisprudenza comunitaria, le imprese hanno l’onere di verificare che, nella concessione dell’aiuto, sia stata rispettata la relativa procedura comunitaria: esse, pertanto, possono invocare il legittimo affidamento solo dopo aver compiuto tale verifica. È evidente che se uno Stato membro concedesse aiuti in spregio alla normativa UE e poi si potesse invocare il principio del legittimo affidamento per le imprese beneficiarie, sarebbe del tutto vanificata la possibilità di sanzionare e recuperare gli aiuti illegali (cfr. sentt. 20 settembre 1990, in C-5/89 e 7 marzo 2002, in C-310/99). In questo modo, infatti, lo Stato finirebbe per trarre vantaggio dal proprio comportamento negligente o illegittimo e potrebbe utilizzarlo per neutralizzare l’efficacia delle decisioni di recupero della Commissione (PORCHIA).
Come si può evincere da quanto appena evidenziato, il giudice comunitario ha di norma escluso la sussistenza del contrasto della decisione di recupero con il principio del legittimo affidamento (BLASI-MUNARI).
L’unica possibilità per lo Stato di opporsi al recupero è invocarne l’assoluta impossibilità, dimostrando di aver intrapreso le iniziative necessarie per eseguire la decisione di recupero. A tal fine, non risulta però sufficiente invocare:
- il mero timore di difficoltà interne anche insormontabili (cfr. sent. 7 marzo 2002, in C-310/99);
- le difficoltà finanziarie cui talune imprese beneficiarie potrebbero andare incontro a seguito della soppressione dell’aiuto (cfr. sent. 7 giugno 1998, in C-63/87);
- le difficoltà di carattere tecnico e amministrativo del recupero, derivanti dall’elevato numero di imprese coinvolte (cfr. 3 luglio 2001, in C-378/98);
- il fallimento o comunque la sottoposizione dell’impresa beneficiaria a procedura concorsuale a causa del recupero (cfr. sent. 15 gennaio 1986, in C-52/84).
Anche in questo caso, la giurisprudenza comunitaria ha delineato solo in negativo i caratteri dell’impossibilità assoluta, rendendo di fatto difficilmente percorribile tale strada per lo Stato concedente. “Dall’analisi delle decisioni della Commissione e delle sentenze della Corte di giustizia si evince che il riconoscimento dell’impossibilità assoluta di procedere al recupero degli aiuti illegali è puramente teorico: nella prassi le istituzioni comunitarie non hanno mai ritenuto sussistente tale impossibilità” (TERRASI).
La mancata restituzione di un aiuto dichiarato in precedenza incompatibile rientra, come evidenziato in precedenza, tra gli elementi che la Commissione valuta ai fini dell’autorizzazione di un nuovo regime di aiuti.
In particolare, la Commissione è solita condizionare l’autorizzazione di nuovi aiuti all’impegno da parte dello Stato interessato a verificare che i beneficiari non siano tenuti a restituire precedenti aiuti illegali. Nel caso, in cui si dovesse riscontrare che l’impresa beneficiaria non ha ancora restituito aiuti dichiarati incompatibili, la Commissione condiziona l’erogazione del nuovo aiuto alla restituzione di quello illegale. Pertanto, essa pur autorizzando il nuovo beneficio, in quanto conforme agli articoli 87 e 88 TCE, ne sospende la concreta concessione. La Commissione, infatti, ritiene che in simili circostanze sussista il grave rischio che il cumulo del nuovo e del precedente beneficio possa falsare la concorrenza in misura contraria all'interesse comunitario.
La giurisprudenza della Corte di giustizia ha avallato tale prassi, evidenziando come la Commissione, in sede di applicazione dell'articolo 88, par. 3, TCE, usufruisca “di un ampio potere discrezionale, il cui esercizio implica valutazioni di ordine economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario (sentenza 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, punto 49). Quando la Commissione esamina la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, deve prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti, ivi compreso, eventualmente, il contesto già esaminato in una decisione precedente, nonché gli obblighi che tale decisione precedente abbia potuto imporre ad uno Stato membro (sentenza 3 ottobre 1991, causa C-261/89, Italia/Commissione, Racc. pag. I-4437, punto 20)” (sentenza 15 maggio 1997, in C-355/95, c.d. “sentenza Deggendorf”). Di conseguenza, anche in base alla giurisprudenza comunitaria, la Commissione non abusa del suo potere discrezionale quando, chiamata a pronunciarsi sul progetto di aiuto, adotta una decisione con la quale pur autorizzando tale beneficio, ne sospende il versamento sino al momento in cui l’impresa non abbia restituito il precedente aiuto illegittimo, a motivo dell'effetto cumulato degli aiuti in questione (cfr. sempre la citata sentenza 15 maggio 1997).
A titolo di esempio, si segnala che il 10 novembre 2006, la Commissione europea ha autorizzato una sovvenzione di 16 milioni di euro che l'Italia intende accordare all'AEM Torino, destinata a coprire i costi sostenuti nell'ambito del processo di liberalizzazione del settore dell'elettricità (“costi non recuperabili”). Tuttavia, poiché l'AEM Torino ha ricevuto in passato aiuti dichiarati incompatibili, che non sono stati ancora rimborsati, la Commissione ha imposto all'Italia di sospendere il pagamento dei 16 milioni di euro, fino al momento in cui l'AEM rimborserà il precedente beneficio (IP/06/1544).
Si ricorda, al riguardo, che nel marzo 2005, l'Italia ha notificato l'intento di accordare aiuti per i costi non recuperabili sostenuti dalle aziende municipalizzate, di cui avrebbe beneficiato unicamente l'azienda AEM Torino.
Peraltro, il 5 giugno 2002 la Commissione aveva adottato una decisione negativa sull'aiuto fiscale accordato in precedenza dall'Italia alla medesima azienda. A tutt’oggi, gli importi accordati in quell'occasione non risultano ancora recuperati e la Commissione ha, quindi, deciso di presentare un ricorso per inadempimento contro l'Italia presso la Corte di giustizia.
Pertanto, a seguito della notifica del nuovo progetto di aiuto, il 4 aprile 2006, la Commissione ha avviato un'indagine a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, TCE, per valutare gli effetti combinati del nuovo beneficio e del precedente aiuto illegale. Non avendo ricevuto chiarimenti da parte dell’Italia in ordine alla questione, la Commissione ha confermato le sue preoccupazioni relative al rischio che il cumulo del nuovo e del precedente aiuto possa falsare la concorrenza in misura contraria all'interesse comunitario. Essa ha pertanto approvato il nuovo beneficio, imponendo però all'Italia di sospenderne l’erogazione finché non dimostri che l'AEM Torino ha rimborsato il precedente aiuto illegale.
Si segnala, infine, che nell’ambito del disegno di legge finanziaria 2007 (A.S. 1183), a seguito dell’approvazione da parte dell’Assemblea della Camera dell’emendamento del Governo 16.500, è stato inserito, all’articolo 18, il comma 730, volto ad introdurre una sorta di autocertificazione per le imprese che intendano avvalersi di aiuti di stato, ai fini della dichiarazione di non rientrare tra coloro che hanno in precedenza ricevuto e non rimborsato aiuti ritenuti incompatibili dalla Commissione europea. L’emendamento demanda, altresì, ad un decreto del Presidente della Repubblica l’individuazione degli aiuti giudicati incompatibili dalla Commissione e per i quali è dunque richiesta la predetta dichiarazione.
Parte II:
Gli aiuti di Stato settoriali
La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (d’ora in avanti PMI) è contenuta nel Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, successivamente modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004, emanato in considerazione delle difficoltà che possono porsi alle PMI nell'accedere alle nuove tecnologie e ai trasferimenti di tecnologia[14].
Per quanto riguarda la definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese, il Regolamento rinvia alla definizione descritta nella Raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 maggio 2003, come sostituita – con decorrenza 1° gennaio 2005 - dalla Raccomandazione 2003/361/CE. L’ordinamento nazionale si è adeguato alla disciplina comunitaria con il DM. Attività Produttive del 18 aprile 2005, che ha definito la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) come quella costituita da imprese che:
a) hanno meno di 250 occupati, e
b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce:
piccola impresa l'impresa che:
a) ha meno di 50 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
microimpresa l'impresa che:
a) ha meno di 10 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
I due requisiti indicati alle lettere a) e b) sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.
In linea con il Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998, che permette alla Commissione europea di esentare determinate categorie di aiuti di Stato, il Regolamento (CE) n. 70/2001 riconosce il ruolo determinante delle PMI in termini di creazione di posti di lavoro e, più in generale, di essere un fattore di stabilità sociale e dinamismo economico (Considerando n. 5).
Si ricorda che con il Regolamento 98/994/CE del 7 maggio 1998 (su cui si veda supra par. 1), il Consiglio ha stabilito che la Commissione può adottare norme di derogaper gli aiuti destinati a specifici obiettivi che interessano tutti i settori economici (piccole e medie imprese, ricerca e allo sviluppo, tutela dell’ambiente, occupazione e formazione), nonché per quelli che non superino determinati importi (cd “aiuti de minimis”). Il rispetto di tali norme esenta gli Stati membri dall’obbligo di comunicare i regimi di aiuto alla Commissione, e quindi ne assicura l’ammissibilità. Su queste basi, la Commissione ha successivamente adottato i regolamenti relativi agli aiuti de minimis, agli aiuti alla formazione, agli aiuti destinati alle PMI ed all’occupazione.
Peraltro lo sviluppo delle PMI può essere limitato dalle imperfezioni del mercato, poiché spesso esse hanno difficoltà di accesso al capitale ed al credito, sia a causa della diffidenza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi, sia per le garanzie limitate che possono offrire. Inoltre, la limitatezza delle loro risorse può anche ridurne la possibilità di accesso all'informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i mercati potenziali.
Alla luce di tali considerazioni, gli aiuti accordati alle PMI che rispettano le condizioni poste dal Regolamento, avendo l'obiettivo di facilitare lo sviluppo delle attività economiche di tali imprese, sono considerati compatibili col mercato comune ai sensi dell’articolo 87, par. 3, e pertanto esentati dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, par. 3, a condizione che tali aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.
Il Regolamento (CE) n. 70/2001 si applica agli aiuti concessi da uno Stato membro a una PMI, fatte salve le speciali disposizioni stabilite dai regolamenti e dalle direttive in materia di aiuti di Stato in settori specifici, quali la costruzione navale e la siderurgia, nonché nei settori dell'agricoltura e della pesca (Considerando n. 7).
Con il Regolamento viene pertanto istituito un regime generale di esenzione per gli aiuti concessi alle PMI indipendentemente dalla loro ubicazione: in particolare, in favore delle piccole e medie imprese, situate nelle regioni meno favorite della Comunità, in quanto penalizzate sia dagli svantaggi strutturali inerenti alla loro localizzazione sia dalle difficoltà inerenti alle loro dimensioni, è stato ritenuto opportuno stabilire massimali di aiuto più elevati (cfr. Considerando n. 14).
Il Regolamento (CE) n. 70/2001 prende in considerazione i seguenti tipi di aiuto, stabilendo i rispettivi limiti:
a) per investimenti in immobilizzazioni materiali[15] e immateriali (art. 4, Regolamento (CE) n. 70/2001)[16]:
Il limite di aiuto si differenzia in relazione all’ubicazione delle imprese o al settore di intervento. In particolare:
ü nelle regioni o nei settori che non possono beneficiare di aiuti a carattere regionale[17], l'intensità lorda dell'aiuto[18] non deve superare il 15% per le piccole imprese, e il 7,5% per le medie imprese;
ü nelle regioni o nei settori che possono beneficiare di aiuti a carattere regionale l'importo massimo degli aiuti all'investimento deve tener conto della mappa regionale approvata dalla Commissione, aumentato di:
· 10 punti percentuali, a condizione che l'intensità netta totale dell'aiuto non superi il 30%, nelle regioni di cui all’art. 87, par. 3, lett. c) del trattato,
· 15 punti percentuali nelle regioni di cui all'art. 87, par. 3, lettera a) del Trattato, purché l'intensità netta totale dell'aiuto non superi il 75%.
L'importo dell'aiuto, calcolato in percentuale dei costi di investimento ammissibili ovvero sulla base dei costi salariali connessi ai posti di lavoro creati, può essere aumentato se l'investimento è conservato nella regione beneficiaria per almeno 5 anni e il contributo del beneficiario non è inferiore al 25% del finanziamento ottenuto.
b) per attività di consulenza, e partecipazione a fiere ed esposizioni (art. 5, Regolamento (CE) n. 70/2001)
Sia per le piccole sia per le medie imprese, in linea di principio, il beneficio consiste nel 50% dei costi dei servizi forniti.
c) per ricerca e sviluppo (art. 5-bis, Regolamento (CE) n. 70/2001)
L'intensità dell'aiuto, calcolato sulla base dei costi ammissibili del progetto, non può superare:
· il 100% per la ricerca fondamentale;
· il 60% (75% se sussistono condizioni particolari) per la ricerca industriale;
· il 35% (50% se sussistono condizioni particolari) per attività di sviluppo precompetitivo[19].
L'importo dell'aiuto, che copre tra l'altro le spese di personale e i costi della strumentazione e delle attrezzature di ricerca, può a talune condizioni specifiche essere maggiorato del 10%.
d) per studi di fattibilità tecnica (art. 5-ter, regolamento n. 70/2001)
L'intensità dell'aiuto, calcolata sulla base dei costi degli studi, non può superare il 75%.
e) per costi di brevetto (art. 5-quater, regolamento n. 70/2001)
Gli aiuti per i costi connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale sono ammissibili “a concorrenza degli stessi livelli di aiuto che sarebbero stati considerati come aiuti alla ricerca e sviluppo per quanto riguarda le attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale”.
Altre condizioni di esenzione
Il Regolamento (CE) n. 70/2001 non si applica inoltre agli aiuti che raggiungono le seguenti soglie:
ü un totale di costi ammissibili superiore a 25 milioni di Euro per gli aiuti all'investimento, gli aiuti alla consulenza, gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica e gli aiuti per i costi di brevetto;
ü un importo totale lordo dell'aiuto superiore a 15 milioni di Euro per gli aiuti all'investimento e gli aiuti alla consulenza;
ü un importo totale lordo dell'aiuto superiore a 15 milioni di Euro per gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica e gli aiuti per i costi di brevetto;
ü un totale di costi ammissibili superiore a 40 milioni di Euro e una sovvenzione lorda superiore a 10 milioni di Euro per i progetti Eureka.
Si osserva che gli aiuti concessi non possono essere cumulati ad altri aiuti di Stato e che le percentuali consentite includono l'insieme degli aiuti nazionali o eventualmente comunitari.
Resta l’obbligo di notifica alla Commissione per gli aiuti che oltrepassano i massimali o gli importi citati.
La compatibilità degli aiuti di Stato alla formazione è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 68/2001 che, nel Considerando n. 10, riconosce alla formazione un ruolo fondamentale per il rafforzamento della competitività della Comunità e per la creazione e la salvaguardia dell’occupazione.
In considerazione del fatto che gli investimenti effettuati dalle imprese comunitarie nella formazione dei propri dipendenti sono generalmente scarse, gli aiuti di Stato sono ritenuti utili per correggere tale imperfezione del mercato e pertanto, in quanto compatibili con il mercato comune, dispensati dall’obbligo di notificazione preventiva purché soddisfino le condizioni indicate nel Regolamento.
L’articolo 2 del Regolamento distingue tra:
ü formazione specifica, che comporta insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione attuale o futura, occupata dal dipendente presso l’impresa beneficiaria e che fornisce qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente;
ü formazione generale, che fornisce qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e pertanto migliora in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente.
Inoltre, nel Considerando n. 12 si afferma che la formazione di carattere generale, fornendo qualifiche trasferibili, migliora il collocamento dei lavoratori che ne hanno beneficiato ed opera a vantaggio complessivo del sistema cosicché non produce, entro i limiti fissati dal Regolamento, effetti distorsivi sul mercato e sulla concorrenza; la formazione specifica, invece, viene effettuata principalmente a beneficio dell’impresa, per cui il rischio di distorsione è più alto e l’intensità dell’aiuto consentito deve essere minore.
L’intensità dell’aiuto[20] viene conseguentemente modulata in relazione al tipo di formazione, alle dimensioni dell’impresa ed alla sua ubicazione geografica.
In particolare il limite dell’aiuto previsto non può essere superiore (art. 4 del Regolamento):
Ø per la formazione generaleal 50% dei costi ammissibili per le grandi imprese ed al 70% per le piccole e medie imprese[21];
Ø per la formazione specifica:al 25% per le grandi imprese ed al 35% per le piccole e medie imprese.
Nelle regioni svantaggiate, poiché gli investimenti nella formazione sono insufficienti ed il tasso di disoccupazione risulta essere più elevato, i limiti suindicati possono essere aumentati di:
Ø 5 punti percentuali per le imprese ubicate nelle regioni ammesse al beneficio di cui all’art. 87, par.3, lett. c) del Trattato;
Ø 10 punti percentuali per le imprese ubicate nelle regioni indicate all’art. 87, par. 3, lett. c) del Trattato.
Inoltre per le imprese operanti nei trasporti marittimi, tenuto conto delle particolari caratteristiche della formazione in questo settore, l’intensità dell’aiuto può raggiungere il 100% indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché siano rispettate le condizioni poste dall’art. 4, par. 6, del Regolamento (CE) n. 68/2001.
In ogni caso resta valido l’obbligo di notifica alla Commissione qualora l’importo dell’aiuto concesso ad un’impresa per un singolo progetto di formazione sia superiore ad 1 milione di Euro.
Si ricorda infine che i costi ammissibili, nell’ambito di un progetto di aiuto per la formazione, sono i seguenti:
· i costi del personale docente;
· le spese di trasferta del personale docente;
· le spese di trasferta dei partecipanti alla formazione;
· i costi di fornitura e materiali;
· l’ammortamento dei beni e delle attrezzature;
· i costi dei servizi di consulenza;
· le retribuzioni dei partecipanti al progetto di formazione.
Gli aiuti di Stato a favore dell’occupazione sono disciplinati dal Regolamento (CE) n. 2204/2002. Tale provvedimento riguarda gli aiuti finalizzati:
§ alla creazione di posti di lavoro;
§ all’assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili;
§ alla copertura dei costi aggiuntivi legati all’occupazione di lavoratori disabili.
Resta comunque autorizzata la concessione di altri tipi di aiuti all’occupazione, per i quali vige l’obbligo di notifica e di valutazione alla luce dei criteri di esenzione, in relazione alla categoria ed in base agli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale.
Il Regolamento si applica a tutti i settori dell’occupazione, fatta eccezione per l'industria carboniera o della costruzione navale, che restano soggetti alle specifiche disposizioni di riferimento[22], e per i trasporti.
L’articolo 2 del Regolamento definisce lavoratore svantaggiato una qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri seguenti:
a) qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
b) qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all'interno della Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro;
c) qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un'occupazione stabile;
d) qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
e) qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico;
f) qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
g) qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
h) qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;
i) qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;
j) qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale;
k) qualsiasi donna di un'area geografica nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 % della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 % del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti.
Anche la definizione di lavoratore disabile è di portata sufficientemente ampia, e comprende qualsiasi persona riconosciuta affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico
In conformità dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE, gli aiuti esentati dal Regolamento devono avere per oggetto e per effetto quello di promuovere l'occupazione, nella misura in cui non incidono sugli scambi tra Stati membri. Non rientrano tuttavia nel campo di applicazione del regolamento gli aiuti all'esportazione.
Restano sottoposti all'obbligo di notificazione preliminare gli aiuti accordati ad un'impresa individualmente, così come gli aiuti che non comportano un incremento effettivo del numero di dipendenti (ad esempio gli aiuti volti alla conversione dei contratti di lavoro temporanei in contratti di durata indeterminata).
Le imprese che beneficiano di aiuti per la ristrutturazione ed il salvataggio restano soggette alle disposizioni della specifica disciplina comunitaria.
Il Regolamento (CE) n. 2204/2002 prevede un regime di esenzione differenziato in relazione alla finalità dell’aiuto.
Pertanto per gli aiuti destinati alla creazione di posti di lavoro, l’art. 4 del Regolamento stabilisce i seguenti massimali:
ü per le regioni ed i settori che non beneficiano di aiuti a finalità regionale, l'entità lorda dell'aiuto non deve superare il 15% per le piccole imprese ed il 7,5% per quelle medie[23];
ü per le regioni ed i settori ammessi a beneficiaredegli aiuti a finalità regionale, l'entità netta dell'aiuto non deve superare il massimale corrispondente degli aiuti all'investimento a finalità regionale, fissato nella mappa approvata dalla Commissione per ogni Stato membro: a tal fine si tiene conto, fra l'altro, della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento. Per le piccole e medie imprese il massimale è maggiorato di 10 o 15 punti percentuali a seconda che le regioni rientrino nella lettera c) o nella lettera a) dell'articolo 87, par. 3, del Trattato. Per le zone svantaggiate, si applicano questi massimali o, eventualmente, i massimali più elevati previsti dal Regolamento (CE) n. 1257/1999[24].
La maggiorazione rispetto al massimale si applica solo a condizione che il contributo del beneficiario non sia inferiore al 25% del finanziamento ottenuto ed i posti di lavoro siano mantenuti all’interno della regione ammessa al beneficio degli aiuti.
La concessione dell'aiuto ha una durata massima di due anni purché i posti di lavoro creati:
ü rappresentino un incremento netto del numero di dipendenti;
ü siano mantenuti per una durata minima di tre anni, o di due anni nel caso delle PMI;
ü vadano a beneficio di lavoratori che non hanno mai lavorato o che abbiano perso o siano in procinto di perdere l’impiego precedente.
Per quanto riguarda l’assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili, gli Stati membri potranno accordare alle imprese un aiuto che può raggiungere il 50% per le persone svantaggiate ed il 60% per le persone disabili dei costi salariali e dei contributi sociali obbligatori calcolati sul periodo di un anno successivo all’assunzione.
Ai lavoratori deve comunque essere garantita la continuità dell’impiego per almeno 12 mesi.
Inoltre, possono essere concessi aiuti volti a compensare la minore produttività dovuta all’handicap del lavoratore, ed i costi relativi all'adattamento o all'acquisto di apparecchiature utilizzate da questi lavoratori.
Per garantire un adeguato controllo ed una sufficiente trasparenza, il Regolamento prevede che gli Stati membri debbano:
ü trasmettere alla Commissione, entro venti giorni lavorativi, una sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto;
ü conservare registri dettagliati dei regimi di aiuto esentati dal presente regolamento;
ü presentare una relazione annuale sull'applicazione del Regolamento.
La regola de minimis, secondo la quale non devono essere notificati alla Commissione aiuti di stato che risultino di tenue entità - tale per cui la determinazione dell’effetto distorsivo per la libera concorrenza e per gli scambi commerciali sia già fatta a priori sulla base dell’esiguità dell’aiuto - è stata elaborata dalla Commissione in sede di applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato e ribadita nella Comunicazione relativa agli aiuti de minimis del 6 marzo 1996.
La disciplina è stata successivamente stabilita con il Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articolo 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”).
Il citato Regolamento si applica alle imprese di tutti i settori, ad eccezione degli aiuti:
§ destinati al settore dei trasporti;
§ connessi alle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato;
§ a favore di attività connesse all'esportazione;
§ condizionati all'impiego preferenziale di prodotti nazionali piuttosto che prodotti importati.
Per quanto concerne la misura dell’importo considerato ai fini dell’applicazione della regola “de minimis”, nell’art. 2, par. 2, del Regolamento si evidenzia come l’importo complessivo degli aiuti accordati ad uno stesso beneficiario non possa eccedere il massimale di 100.000 euro calcolato su un periodo di tre anni: la Commissione ha infatti stabilito, “alla luce dell’esperienza maturata”, che gli aiuti non eccedenti tale massimale non incidono sugli scambi tra gli Stati membri e pertanto, non falsando né minacciando di falsare la concorrenza, non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 87, par. 1.
Un aiuto de minimis non pregiudica per il beneficiario la possibilità di ottenere altri aiuti destinati allo stesso progetto, in considerazione del fatto che il suddetto importo non costituisce giuridicamente un aiuto di Stato; tuttavia, per poter assicurare un controllo sul cumulo di più misure de minimis, il Regolamento prevede che il beneficiario venga espressamente informato sulla natura de minimis del beneficio. L’impresa beneficiaria, a sua volta, deve fornire all’amministrazione interessata informazioni complete sugli eventuali benefici de minimis ricenuti durante il triennio precedente. Il periodo di riferimento di tre anni ha carattere mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, l’importo complessivo concesso nei tre anni precedenti deve essere ricalcolato. L’aiuto de minimis si deve considerare erogato nel momento in cui sorge in capo al beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso.
Al fine di assicurare un controllo adeguato e un livello di trasparenza sufficiente, la Commissione chiede agli Stati membri:
ü di registrare tutte le informazioni riguardanti gli aiuti de minimis concessi;
ü di conservare tale tipo di informazione per un periodo di 10 anni;
ü di fornire, se necessario, tutte le informazioni entro un termine di 20 giorni lavorativi.
Si ricorda che con il Regolamento (CE) n. 1860/2004 del 6 ottobre 2004 sono state stabilite le regole applicabili agli aiuti de minimis nei settori dell’agricoltura e della pesca: l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa appartenente al suindicato settore non deve superare nel triennio i 3000 Euro. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.
Come già evidenziato, l'articolo 87 del Trattato considera in via generale incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dagli Stati, fatte salve alcune eccezioni espressamente previste, tra cui rientrano, in particolare, gli aiuti destinati a:
ü favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione (articolo 87, paragrafo 3, lettera a);
ü agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (articolo 87, paragrafo 3, lettera c).
Queste due deroghe riguardano direttamente gli aiuti a finalità regionale, i quali si distinguono dalle altre categorie di aiuti pubblici perché sono riservati ad aree geografiche particolari e perseguono come obiettivo specifico lo sviluppo di tali aree, attraverso il sostegno agli investimenti ed alla creazione di posti di lavoro nel contesto dello sviluppo sostenibile.
Si osserva che, a differenza di quanto stabilito nella lettera a) dell’articolo 87, par. 3, la lettera c) consente una maggiore flessibilità nel definire le difficoltà secondo cui una regione può beneficiare delle deroghe: la deroga prevista ha di fatto una portata più ampia in quanto consente lo sviluppo di determinate regioni senza essere limitata dalle condizioni economiche indicate dalla precedente lettera a)[25]. Gli aiuti regionali che possono beneficiare della deroga di cui alla lettera c) suindicata devono comunque iscriversi nel quadro di una politica regionale coerente dello Stato membro.
I criteri seguiti dalla Commissione per esaminare la compatibilità degli aiuti di Stato a finalità regionale sono stati codificati, per il periodo 2000-2006, negli Orientamenti del 1998[26], come successivamente modificati nel 1999 e nel 2000[27]; le regole specifiche che si applicano agli aiuti destinati ai grandi progetti di investimento sono invece stabilite dalla disciplina multisettoriale approvata nel 2002[28].
Il campo di applicazione dei citati Orientamenti si estende agli aiuti regionali concessi in tutti i settori di attività, ad esclusione di quelli relativi alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti dell'agricoltura, della pesca e dell'industria carbonifera, soggetti a regole specifiche.
Pur assumendo un carattere derogatorio della concorrenza, gli aiuti indicati vengono ammessi in quanto si ritiene meritevole di tutela l’obiettivo di promuovere la creazione di nuove imprese, la realizzazione di investimenti presso le regioni svantaggiate e, più in generale, per il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale del territorio europeo.
Secondo quanto stabilito dalla Commissione, l'estensione totale delle regioni comunitarie beneficiarie di aiuti deve essere inferiore a quella delle regioni non ammesse: in pratica, essendo la percentuale di popolazione coperta pari all'unità di misura dell'entità degli aiuti, la copertura totale degli aiuti regionali nell'Unione europea deve essere inferiore al 50 % della popolazione comunitaria.
Si ricorda che le regioni che possono beneficiare degli aiuti di cui all’articolo 87, par. 3, lettera a), sono rappresentate da aree geografiche di livello NUTS II (Nomenclatura delle Unità Territoriali per la Statistica), con un prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in standard di potere d’acquisto (SPA), che non superi la soglia del 75% della media comunitaria degli ultimi tre anni per i quali si dispone di statistiche[29].
Con il Regolamento (CE) n. 1059/2003 è stata istituita una classificazione statistica comune delle unità territoriali (denominata "NUTS"), al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche regionali armonizzate nella Comunità.
La classificazione NUTS, come stabilito dall’art. 2 del Regolamento, suddivide il territorio economico degli Stati membri in unità territoriali, attribuendo ad ogni unità un nome ed un codice specifici. La classificazione NUTS è gerarchica: ogni Stato membro è suddiviso in unità territoriali di livello NUTS I, ognuna delle quali è suddivisa in unità territoriali di livello NUTS II, a loro volta suddivise in unità territoriali di livello NUTS III. Le unità amministrative esistenti all'interno degli Stati membri costituiscono il primo criterio di definizione delle unità territoriali. A tal fine, per "unità amministrativa" si intende una zona geografica in cui un'autorità amministrativa ha la competenza di prendere decisioni amministrative o politiche per tale zona, all'interno del quadro giuridico e istituzionale dello Stato membro. Per stabilire in quale livello NUTS debba essere classificata una determinata classe di unità amministrative di uno Stato membro, si considera la dimensione media della classe dal punto di vista della popolazione che risiede abitualmente in questa zona.
Le regioni ammissibili agli aiuti di cui all’articolo 87, par. 3, lettera c) devono essere invece aree corrispondenti al livello NUTS III che formino zone compatte, ognuna con almeno 100.000 abitanti; possono beneficiare degli aiuti anche le regioni a scarsa densità di popolazione (inferiore a 12,5 abitanti per Kmq.), e quelle ammissibili ai fondi strutturali, sempre però entro il limite di un massimale globale di popolazione beneficiaria degli aiuti definito a livello comunitario e poi ripartito tra gli Stati membri[30].
Gli aiuti regionali previsti per il periodo 2000-2006 possono riguardare tanto l'investimento produttivo (investimento iniziale), quanto la creazione di posti di lavoro derivante dall'investimento. Per garantire che gli investimenti produttivi che beneficiano dell’aiuto siano redditizi e finanziariamente solidi, il beneficiario deve destinare al loro finanziamento un apporto minimo del 25%,al netto di qualsiasi aiuto[31].
L'aiuto può assumere varie forme: sovvenzione, prestito a tasso ridotto o con abbuono di interessi, garanzia o partecipazione pubblica a condizioni vantaggiose, esenzione fiscale, riduzione degli oneri sociali, fornitura di beni o servizi a prezzi vantaggiosi.
Esistono tre categorie di aiuti a finalità regionale:
a) all'investimento produttivo (investimento iniziale);
b) alla creazione di posti di lavoro;
c) al funzionamento.
a) Aiuto all'investimento iniziale[32]
Per investimento iniziale si intende un investimento in capitale fisso, della durata massima di cinque anni, relativo:
• alla creazione di un nuovo stabilimento;
• all'ampliamento di uno stabilimento esistente;
• all'avviamento di un'attività che comporta un cambiamento fondamentale del prodotto o del processo di produzione di uno stabilimento esistente.
Può considerarsi un investimento iniziale anche quello realizzato tramite l'acquisizione di uno stabilimento chiuso (o che avrebbe chiuso se non fosse stato acquisito), a meno che lo stabilimento in questione non appartenga ad un'impresa in difficoltà. Non può invece considerarsi investimento iniziale l'investimento di sostituzione.
L'aiuto è calcolato in percentuale del valore dell'investimento. Questo viene stabilito in base ad un pacchetto uniforme di spese (chiamato base tipo) destinate a terreni, fabbricati e impianti.
Gli aiuti notificati dagli Stati membri, espressi in termini lordi (prima dell'applicazione dell'imposta), vengono convertiti in equivalente sovvenzione netta (ESN) la cui intensità, adattata alla natura dei problemi riscontrati a livello regionale, rappresenta il beneficio finale che l'impresa dovrebbe trarre dall'aiuto concessole.
In linea generale, per consentire il raggiungimento di tali finalità sono consentiti incentivi agli investimenti iniziali, oppure, in casi eccezionali, aiuti al funzionamento, diretti cioè a ridurre le spese correnti dell’impresa. Questi ultimi, che possono essere erogati solo nelle regioni rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), possono essere concessi se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- l’aiuto è giustificato per il suo contributo allo sviluppo regionale;
- il suo livello è proporzionale agli svantaggi che intende compensare;
- è limitato nel tempo e decrescente.
b) Aiuto alla creazione di posti di lavoro[33]
L'aiuto regionale riguarda la creazione di posti di lavoro, intesa come incremento netto annuo del numero di posti di lavoro, connessi alla realizzazione di un investimento iniziale.
I posti di lavoro, creati durante i primi tre anni successivi alla realizzazione integrale dell'investimento, riguardano unicamente l'attività per la quale è stato effettuato l'investimento; vengono presi in considerazione anche i posti di lavoro creati a seguito di un incremento del tasso di utilizzazione della capacità cui l'investimento iniziale ha dato luogo.
Come per l'aiuto all'investimento, l'aiuto alla creazione di posti di lavoro deve essere modulato in funzione della natura e dell'intensità dei problemi regionali; inoltre esso è subordinato alla condizione che i nuovi posti non vengano soppressi prima di almeno cinque anni dalla loro creazione.
L’aiuto non può superare una certa percentuale del costo salariale della persona impiegata, calcolata su un periodo di due anni e corrispondente all'intensità consentita nella zona in questione per gli aiuti all'investimento.
L'aiuto alla creazione di posti di lavoro e l'aiuto all'investimento sono cumulabili nei limiti del massimale d'intensità stabilito per la regione.
c) Aiuto al funzionamento[34]
Gli aiuti regionali al funzionamento, ovvero quelli destinati a ridurre le spese correnti dell'impresa, sono di norma vietati; tuttavia questo tipo di aiuti può essere concesso, in via eccezionale, alle regioni che beneficiano della deroga di cui all’articolo 87, par. 3, lettera a), qualora si giustifichino in base alla natura e all'intensità del loro contributo allo sviluppo regionale. Spetta agli Stati membri il compito di dimostrare l’esistenza degli svantaggi e quantificarne l’importanza.
Gli aiuti destinati al funzionamento devono essere limitati nel tempo e decrescenti. Eventuali aiuti non decrescenti e non limitati nel tempo possono essere accordati in via eccezionale alle regioni ultraperiferiche o scarsamente popolate: in tal caso, l'obiettivo è quello di compensare una parte dei sovraccosti per il trasporto delle merci all'interno dei confini nazionali.
Si osserva che in genere gli aiuti al funzionamento consistono per lo più in agevolazioni di carattere fiscale o in riduzioni di oneri sociali.
La carta degli aiuti a finalità regionale di ciascuno Stato membro è costituita, da un lato, dalle regioni autorizzate a beneficiare delle deroghe previste e, dall'altro, dai massimali d'intensità degli aiuti per l’investimento iniziale o per la creazione di posti di lavoro. Ciascuno Stato ha presentato il proprio progetto di carta per il periodo 2000-2006, unitamente al regime applicabile (oggetto e forma degli aiuti, dimensione delle imprese) e la Commissione ha provveduto, con propria decisione, ad adottare le carte nazionali degli aiuti regionali.
Le carte regionali vengono rivedute periodicamente. Nel caso in cui le condizioni socio-economiche subiscano cambiamenti di rilievo, gli Stati membri possono anche chiedere l'adeguamento del tasso d'intensità e/o delle regioni ammissibili. L'eventuale aggiunta di nuove regioni deve essere compensata dall'esclusione di aree a densità di popolazione equivalente.
Si rileva che il periodo di validità delle carte regionali corrisponde, in linea di massima, al calendario degli interventi dei Fondi strutturali, in modo da garantire la coerenza tra le decisioni della Commissione in materia di concorrenza e quelle relative al beneficio dei Fondi.
Per il periodo di programmazione 2000-2006, gli Stati membri, come previsto dagli Orientamenti del 1998, hanno negoziato con la Comunità la Carta degli aiuti a finalità regionale, che comprende, da un lato, le regioni o aree ammesse a beneficiare delle deroghe in questione e, dall’altro, i massimali di intensità[36].
Per quanto riguarda l’Italia, la Carta degli aiuti relativa alle regioni meridionali (Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia) ammesse alla deroga di cui all’articolo 87, par. 3, lett. a), coincidenti con le aree obiettivo 1 dei fondi strutturali, è stata approvata dalla Commissione con la decisione del 13 marzo 2000, mentre la Carta relativa alle aree ammesse alla deroga di cui all’articolo 87, par. 3, lett. c), è stata approvata con la decisionedel 20 settembre 2000.
La Carta degli aiuti a finalità regionale valida per il periodo 2000-2006 è stata recentemente revisionata con decisione della Commissione dell'8 settembre 2004[37], valutando ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato, talune zone prima escluse del Molise.
E’ da osservare, al riguardo, che mentre l’intero territorio delle regioni meridionali è ammissibile agli aiuti di Stato a finalità regionali, le aree rientranti nella deroga ex art. 87, par. 3, lett. c), comprendono parti del territorio delle regioni del Centro-Nord, oltre che Abruzzo e il Molise. Oltre ad individuare le aree in deroga, la Carta degli aiuti fissa anche i massimali dell’intensità degli aiuti.
Si rileva che per il periodo 2000-2006 il massimale comunitario di aiuti è stato fissato al 42,7% della popolazione europea, con soglie nazionali per i singoli Stati membri: per l'Italia il massimale di aiuto ritenuto compatibile con il mercato comune è stato stabilito, per il periodo suindicato, in misura pari al 43,6%.
Oltre ad individuare le aree in deroga, la Carta degli aiuti fissa anche i massimali dell’intensità degli aiuti calcolati in equivalente sovvenzione lorda (ESL) o netta (ESN), essi sono graduati differentemente a secondo della dimensione di impresa, in modo da favorire le imprese di minore dimensione, e della localizzazione territoriale.
In armonia con la riforma dei Fondi strutturali per il periodo 2007–2013[38] e l’accelerazione del processo di integrazione europea, di recente è stato definito anche il processo di revisione degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, avviato dalla Commissione europea nel 2003 e proseguito nel biennio successivo: il 21 dicembre 2005 sono stati approvati i nuovi Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013[39], ai quali ha fatto seguito il Regolamento (CE) n. 1628/2006 del 24 ottobre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale.
La nuova disciplina prende in considerazione, ai fini degli aiuti ammissibili, solamente gli aiuti all’investimento iniziale, inteso sia come:
a) investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla costruzione di un nuovo stabilimento, o all’estensione di uno già esistente, o alla diversificazione della produzione dello stabilimento o al cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, ovvero come
b) l’acquisizione di attivi direttamente connessi con uno stabilimento, nel caso questo sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato rilevato[40].
Viene rilevato che la sola acquisizione di azioni di un’impresa non può essere considerata “investimento iniziale”.
Pertanto il Regolamento n. 1628/2006 non considera più gli aiuti che intendono favorire la creazione di posti di lavoro o quelli relativi al funzionamento, anche se viene comunque agevolata la sostituzione di impianti o attrezzature obsolete purché l’attività economica venga mantenuta nella regione interessata per almeno cinque anni, ovvero per almeno tre anni nel caso di piccole e medie imprese.
Per quanto riguarda il personale, l’aiuto può anche essere calcolato in base ai costi salariali, a condizione che i posti di lavoro siano creati direttamente da un progetto di investimento ed entro il triennio successivo al completamento dell’investimento.
Restano esclusi[41] dall’ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1628/2006 l’industria carbonifera e siderurgica, nonché i settori delle fibre sintetiche, della costruzione navale, della pesca e dell’acquacoltura; per quanto riguarda l’agricoltura, restano escluse le attività connesse con la produzione primaria dei prodotti agricoli, la fabbricazione e la commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latto e dei prodotti lattiero caseari[42].
La Commissione ha stabilito il limite di popolazione che può essere ammessa agli aiuti in misura pari al 42%, dell’intera popolazione dell’UE, attualmente composta da 25 Stati membri; tuttavia, al fine di garantire una continuità di aiuti sufficiente per tutti gli Stati membri – considerato che l’intero territorio della Bulgaria e della Romania sarà ammissibile agli aiuti a finalità regionale – è stato deciso che per nessuno Stato membro la copertura in termini di popolazione, possa scendere al di sotto del 50% rispetto al periodo 2000-2006[43].
Si ricorda che in data 31 ottobre 2006 la Commissione ha adottato una Decisione che stabilisce l’elenco delle regioni e delle zone ammissibili, rispettivamente di livello NUTS II e NUTS III, ammissibili ad un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale, nel quadro degli aspetti transfrontalieri e transnazionali dell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” per il periodo 2007-2013.
Rispetto al regime attualmente vigente, i nuovi Orientamenti approvati per il periodo 2007-2013 prevedono, sinteticamente, per l’Italia:
§ la riduzione del tetto massimo di popolazione ammissibile agli aiuti a finalità regionale (87.3.a e 87.3.c);
§ la riduzione delle intensità di aiuto applicabili alle regioni più svantaggiate;
§ la riduzione della popolazione ammissibile alla deroga 87.3.c), la modifica della intensità di aiuto applicabili, e la variazione dei criteri di determinazione delle aree ammissibili;
§ la previsione di una quota addizionale (+5,6%) di popolazione ammessa alla deroga di cui all’art. 87.3.c) del Trattato per un periodo transitorio (2 anni);
§ la previsione di regole transitorie per le regioni in phasing out per “effetto statistico” e per ”crescita economica”;
§ maggiorazioni, differenziate per aiuti concessi a piccole e medie imprese;
§ la riduzione, soltanto per le PMI, da 5 a 3 anni dell’obbligo di mantenimento dell’investimento agevolato nell’area svantaggiata;
§ aiuti alle piccole imprese di nuova e creazione (newly created).
A conclusione del processo di revisione, l’Italia ha ottenuto per le regioni del Centro-Nord:
§ una flessibilità aggiuntiva per la designazione delle aree di cui all’art. 87.3.c): potranno infatti essere candidate, sulla base di rilevanti indicatori e criteri nazionali, anche aree con popolazione pari a 50.000 abitanti invece della regola generale di 100.000;
§ un transitorio aumento di popolazione ai sensi dell’art. 87.3.c). Ciò permetterà all’Italia di continuare a dare aiuti regionali alla gran parte (sino a due terzi) delle aree che attualmente hanno lo status di cui all’art. 87.3.c). L’Italia riceverà, quindi, un’allocazione addizionale transitoria del 5,6 per cento della sua popolazione sino al 1° gennaio 2009 per facilitare il graduale passaggio di queste regioni, che altrimenti avrebbero perso l’eleggibilità alla fine del 2006, da un regime di sostegno con gli aiuti regionali ad un regime di sostegno con soli aiuti orizzontali. In base al meccanismo adottato, la popolazione ammissibile aumenta, transitoriamente e cioè sino al 1° gennaio 2009 di circa 3.200.000 abitanti al netto della Sardegna. Sino al 1° gennaio 2009, quindi, la popolazione sarà pari a circa 5.414.000 abitanti, compresa la Sardegna (che ha una popolazione di 1.653.000) e che resta ammessa sino al 2013.
Per quanto riguarda il Sud:
§ la regione Basilicata rientra tra le regioni alle quali non si applica più l’art. 87.3.a) per il c.d. effetto statistico (si tratta delle regioni che perderebbero il precedente status di aree più svantaggiate in quanto il loro PIL è risultato più alto del 75% della media comunitaria, a causa dell’effetto statistico dovuto al passaggio all’Europa a 25). Per tali regioni, i nuovi Orientamenti prevedono il mantenimento dello status di cui all’art. 87.3.a) fino alla fine del 2010. A quella data, la Commissione europea rivedrà la posizione di queste regioni sulla base della performance economica registrata nei tre anni precedenti e valuterà, sulla base dei risultati ottenuti, se continuare ad applicare le condizioni delle aree più svantaggiate oppure se prevedere l’ammissibilità alla deroga ai sensi dell’art. 87.3.c) dal 1° gennaio 2011 fino al termine di validità degli Orientamenti stessi;
§ alla Calabria e alla Sardegna saranno applicate alcune regole transitorie riguardanti il décalage delle intensità di aiuto nel corso del periodo 2007-2011.
La Commissione europea è intervenuta a disciplinare gli aiuti di Stato in vari settori dell’ordinamento comunitario, non solo mediante regolamenti, ma anche attraverso l’adozione di orientamenti o comunicazioni. In questa sede si esamineranno alcune tipologie di aiuti relative ai settori specifici della ricerca, sviluppo ed innovazione, dell’agricoltura, della pesca e della tutela dell’ambiente.
Oltre agli aiuti di Stato in materia di ricerca e sviluppo già previsti nei regolamenti citati per i singoli settori (cfr. supra), la Commissione ha adottato in data 17 febbraio 1996 una Comunicazione[44] concernenti gli aiuti specifici per la ricerca e lo sviluppo (R&S).
La Commissione ha, infatti, assunto un atteggiamento favorevole agli aiuti in materia poiché, in generale, essi finanziano progetti relativamente distanti dal mercato e quindi le probabilità di distorsioni della concorrenza e degli scambi comunitari sono minori; inoltre essi possono dare un rinnovato slancio all'economia, alla crescita dell'occupazione ed al rafforzamento della competitività dell'industria europea[45].
Tuttavia, poiché gli effetti che gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo producono sul mercato sono diversi, la Commissione – facendo riferimento alla prossimità almercato della R&S – distingue tra[46]:
ü ricerca fondamentale: un'attività che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali o commerciali;
ü ricerca industriale: la ricerca mirante ad acquisire nuove conoscenze, utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o migliorare prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;
ü attività di sviluppo precompetitiva: la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi (ad esempio: creazione di un primo prototipo, progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, ecc.)[47].
La Comunicazione del 1996 riguarda gli aiuti che possono comportare effetti anticoncorrenziali nel mercato, in particolare gli aiuti destinati alla ricerca industriale ed all'attività di sviluppo precompetitiva, mentre restano escluse la ricerca fondamentale[48], e gli aiuti alle attività di R&S da parte degli istituti di istruzione superiore e degli enti pubblici di ricerca senza scopo di lucro.
La Commissione effettua una valutazione caso per caso sull’intensità dell’aiuto che può essere considerata compatibile, tenendo conto della natura del progetto, dei rischi di distorsione della concorrenza e delle ripercussioni sugli scambi tra Stati membri.
In linea di massima la percentuale di finanziamento ammissibile non deve superare il 50% dei costi complessivi del progetto; l’intensità dell’aiuto può comunque raggiungere anche il 75% nel caso di finanziamento degli studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o ad attività di sviluppo preconcorrenziali.
L'intensità dell'aiuto può inoltre essere maggiorata ad alcune condizioni ("Massimale condizionale"), in particolare quando il finanziamento è destinato:
ü alle piccole e medie imprese (maggiorazione di 10 punti percentuali);
ü ad alcune regioni economicamente più svantaggiate (da 10 a 5 punti percentuali);
ü ad un progetto o programma che rientra negli obiettivi di un programma quadro di R&S (15 punti percentuali), se il progetto comporta una collaborazione transfrontaliera (25 punti percentuali);
ü ad un progetto che, nel quadro del coordinamento delle politiche nazionali in materia di RST, prevede una collaborazione transfrontaliera, che si accompagna ad un'ampia diffusione dei risultati e alla concessione di licenze e di brevetti (10 punti percentuali);
Nei casi citati, il massimale non può superare il 75% per gli aiuti alla ricerca industriale ed il 50% per gli aiuti allo sviluppo precompetitivo. Le stesse soglie si applicano per gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo ed ai progetti che beneficiano del cumulo di aiuti di Stato e di finanziamenti comunitari.
A seguito di un riesame della disciplina sugli aiuti di Stato alla R&S avviato nel marzo 2001, la Commissione ha deciso di continuare ad applicare la disciplina sopra illustrata[50].
Si ricorda che nel 1998 la Commissione ha modificato la disciplina degli aiuti alla ricerca e sviluppo destinati al settore agricolo. I finanziamenti in questo settore possono, nel rispetto degli obblighi assunti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, raggiungere il 100% dei costi previsti se l'aiuto riveste un interesse generale per il settore e se i risultati della ricerca sono resi pubblici.
Si ricorda, infine, che il 21 settembre 2005 la Commissione ha adottato la Comunicazione sugli aiuti di Stato all’innovazione[51]; su questo documento è stata avviata una consultazione pubblica che si è conclusa il 21 novembre 2005, in vista dell’adozione di una nuova disciplina in materia di aiuti di stato per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione (cfr. Parte II del presente dossier, paragrafo 14).
Gli aiuti di stato per la tutela dell’ambiente rientrano tra i cd. aiuti orizzontali o intersettoriali, con cui il Trattato CE (art. 87, par. 3, lett. c) consente agli Stati membri di intervenire nella vita economica per far fronte a difficoltà che possono emergere in qualunque settore dell’attività economica ed in ogni regione.
La disciplina attualmente vigente in ambito comunitario, la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre 2007, è quella recata dalla Comunicazione della Commissione europea n. 2001/C37/03 - Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, pubblicata nella G.U.C.E. C 37 del 3 febbraio 2001[52].
La presente disciplina si applica agli aiuti per la tutela dell'ambiente concessi in qualsiasi settore contemplato dal Trattato CE, compresi quelli soggetti a norme comunitarie specifiche in materia di aiuti di Stato (industria siderurgica, cantieristica navale, industria automobilistica, fibre sintetiche, trasporti e pesca), ad eccezione degli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, degli aiuti alla formazione, nonché di quelli rientranti nel campo d'applicazione degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, mentre si applicano ai settori della pesca e dell'acquacoltura. Gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo, prevalentemente imperniati sulla protezione dell'ambiente ed aventi spesso effetti benefici al di là delle frontiere dello Stato membro o degli Stati membri interessati, possono essere autorizzati in forza della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), TCE.
Nelle premesse del citato documento si legge che “le esigenze della tutela dell'ambiente devono essere incluse nella definizione e nell'attuazione della politica della concorrenza, in particolare per promuovere lo sviluppo sostenibile. La necessità di tenere conto, a lungo termine, delle esigenze ambientali non implica tuttavia che ogni aiuto debba essere autorizzato. A tale riguardo devono essere presi in considerazione gli effetti degli aiuti in termini di sviluppo sostenibile e di piena applicazione del principio «chi inquina paga»”.
A tal fine, la citata disciplina riconosce 3 tipi principali di aiuti in favore dell'ambiente; si tratta in particolare degli aiuti:
§ al funzionamento, concessi per la gestione dei rifiuti e per il risparmio energetico;
§ aiuti alle attività di assistenza-consulenza in materia ambientale destinate alle piccole e medie imprese (PMI);
Aiuti di questo tipo possono essere concessi conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 70/2001;
§ aiuti agli investimenti.
Poiché esistono diversi tipi di aiuti agli investimenti (aiuti transitori agli investimenti, concessi a favore delle PMI, aiuti all'investimenti nel settore del risparmio energetico, ecc.), la presente disciplina specifica, per ciascun tipo di aiuti, le condizioni per l’ammissibilità.
L'impostazione della disciplina consiste quindi nel determinare in quale misura e a quali condizioni gli aiuti di Stato possano risultare necessari alla tutela dell'ambiente ed allo sviluppo sostenibile senza esplicare effetti sproporzionati sulla concorrenza e sulla crescita economica.
La concessione di aiuti di Stato nei settori dell’agricoltura e della pesca (c.d. settore primario) è di norma considerata causa di distorsione della libera concorrenza in ragione della peculiarità del comparto, i cui prodotti sono per lo più disciplinati da apposite Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM)[53]. L’esistenza di una politica agricola comune (PAC) ha indotto pertanto la Commissione a ritenere potenzialmente distorsivi della concorrenza anche contributi di modesta entità, arrivando anche ad escludere, almeno fino al 2004, che si potesse applicare al settore primario la cosiddetta regola “de minimis” (cfr. infra). Più recentemente, tuttavia, la Commissione si è orientata verso una diversa valutazione in tema di aiuti di Stato nel settore primario, ritenendo che anche in tale settore siano ammissibili provvedimenti di esenzione dalla preventiva notifica degli aiuti, nell’intento di semplificare e modernizzare la normativa e di eliminare inutili formalità burocratiche.
Con i nuovi regolamenti sugli aiuti alle piccole e medie imprese, sia agricole che della pesca, (Regolamento CE n. 1/2004, del 23 dicembre 2003 e Regolamento CE n. 1595/2004, dell’8 settembre 2004) e con quello sugli aiuti de minimis (Regolamento CE n. 1860/2004, del 6 ottobre 2004) adottati tra la fine del 2003 ed il 2004, la Commissione non è intervenuta innovando i principi in base ai quali possono essere concessi gli aiuti stessi, ma si è limitata a rinunciare al controllo preventivo su tutta una serie di misure nazionali di sostegno dell’agricoltura e della pesca.
Oltre ai recenti regolamenti, sopra citati, che debbono essere completati dagli Orientamenti adottati dalla Commissione sia per l’agricoltura che per la pesca (v. oltre), va rammentato che restano validi per il settore primario taluni altri atti che prevedono la concessione di aiuti nella forma di prestiti agevolati a breve (Comunicazione della Commissione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo - “crediti di gestione” -, GUCE 44/1996), di aiuti alla pubblicità (Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all’allegato I del Trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato, GUCE 252/2001) e di aiuti alla zootecnia da carne conseguenti alla diffusione della BSE (Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli, GUCE C 342/2004).
Gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo[54] hanno la finalità di illustrare i criteri che la Commissione generalmente segue nelle procedure di valutazione degli aiuti. Gli Orientamenti consentono, in particolare, di assicurare la coerenza tra la politica di controllo degli aiuti di Stato e i contributi concessi sia nell’ambito della PAC, sia nell’ambito della politica si sviluppo rurale. Per quest’ultima poi va fatto ormai riferimento al regolamento 1257/1999[55] il quale, avendo sostituito molteplici strumenti precedentemente esistenti, delinea il quadro coerente e sostenibile della politica d’intervento a sostegno delle zone rurali europee (il cosiddetto secondo pilastro della PAC) per il periodo 2000/2006[56].
Quanto all’ambito di applicazione degli Orientamenti per l’agricoltura, essi si applicano a tutti gli aiuti di Stato concessi in relazione alle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato. Sono esclusi gli aiuti alla pesca ed all’acquacoltura e quelli forestali.
Nel documento si prevede innanzitutto che qualsiasi aiuto debba essere coerente con gli obiettivi posti dalla politica agricola comune (PAC) e dalle politiche di sviluppo rurale della Comunità, quindi che non confligga con gli obblighi che la Comunità ha assunto in ambito internazionale (in particolare con quanto stabilito in sede di Organizzazione mondiale del Commercio sull'agricoltura). In nessun caso, poi, gli aiuti debbono interferire con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato, poiché con l’adozione dei regolamenti sulle singole OCM gli Stati hanno anche escluso di ricorrere a misure di aiuto unilaterali. Infine, non sono ammessi aiuti volti esclusivamente a migliorare la situazione finanziaria del beneficiario senza che ciò contribuisca allo sviluppo di determinate attività economiche o di talune regioni, o senza che le misure d’aiuto includano una componente di incentivo o esigano una contropartita da parte del beneficiato[57].
Il 10 dicembre 2003 la Commissione europea ha adottato, per il settore agricolo, il Regolamento CE n. 1/2004 sulla base dell’art. 87 del Trattato che la autorizza a dichiarare compatibili con il mercato comune, a determinate condizioni, taluni aiuti di Stato. Il regolamento, in vigore dal 23 gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, è diretto allepiccole e medie imprese agricole[58].
Il regolamento, che si applica alle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, istituisce un sistema di esenzione dall’obbligo di notifica per talune tipologie di aiuti di Stato (segnatamente quelli rientranti nello sviluppo rurale, che sono peraltro finanziate dagli Stati membri senza alcuna partecipazione da parte della Comunità), concessi entro massimali definiti, diretti al perseguimento di determinati obiettivi.
Restano esclusi dall’ambito di applicazione i costi per la pubblicità, ai quali continuano ad applicarsi gli specifici Orientamenti del 2001 (citati supra). Restano parimenti esclusi gli aiuti all’esportazione, nonché gli aiuti condizionati all’impiego di prodotti nazionali, per i quali peraltro dovrebbe valere il principio di incompatibilità con gli accordi in sede OMC.
Il regolamento esonera dall'obbligo di notifica alla Commissione, a determinate condizioni, i seguenti aiuti:
§ aiuti agli investimenti concessi agli agricoltori, fino ad un massimo del 40%, che diviene 50% nelle zone svantaggiate; queste soglie possono essere elevata al 50% e, nelle zone svantaggiate, al 60% quando i beneficiari siano giovani agricoltori. L'aiuto non deve essere limitato a particolari prodotti agricoli (per esempio, un regime di aiuto specifico a favore del solo comparto suinicolo esulerebbe dal campo di applicazione del regolamento). I beneficiari sono tuttavia liberi di scegliere l'ambito settoriale in cui realizzare l'investimento, purché esistano sufficienti opportunità di mercato. Gli aiuti finalizzati a un aumento della capacità di produzione beneficiano dell'esenzione soltanto fino al 20% d'incremento della capacità in termini di unità di bestiame o di superficie coltivata. Aiuti fino al 60%, 75% nelle zone svantaggiate, possono essere accordati per le spese connesse alla protezione e al miglioramento dell'ambiente, al miglioramento delle condizioni igieniche nelle imprese zootecniche o del benessere degli animali d'allevamento, a condizione che tali investimenti siano intesi a superare i requisiti minimi imposti dalla UE, e che il volontario rispetto dei nuovi requisiti comporti costi aggiuntivi. Tale categoria di aiuto può essere concessa prodotti determinati;
§ aiuti fino al 100% per le spese inerenti alla conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali; tali spese possono comprendere un congruo compenso per il lavoro svolto dall'agricoltore stesso o dai suoi collaboratori nei limiti di € 10.000 all'anno;
§ aiuti per le spese di trasferimento di fabbricati aziendali nell'interesse pubblico;
§ aiuti agli investimenti fino al 40% alle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; il tasso può essere aumentato fino al 50% nelle regioni dell'obiettivo 1. L'aiuto non deve essere limitato a particolari prodotti agricoli (per esempio, un regime di aiuto specifico a favore del solo comparto lattiero-caseario esulerebbe dal campo di applicazione del regolamento) Gli imprenditori sono liberi di scegliere l'ambito settoriale in cui realizzare l'investimento, purché esistano sufficienti opportunità di mercato;
§ aiuti fino a € 30.000 per l'insediamento dei giovani agricoltori;
§ aiuti al prepensionamento a condizione che la cessazione delle attività aziendali a fini commerciali sia permanente e definitiva;
§ aiuti all'avviamento di associazioni o unioni di produttori possono essere concessi purché l'aiuto globale non superi € 100.000 e diminuisca gradualmente su un periodo di cinque anni (100% delle spese di avviamento nel primo anno, con una riduzione di almeno 20 punti percentuali per ciascuno degli anni successivi);
§ possono essere concessi aiuti finalizzati al pagamento dei premi assicurativi, purché non venga superato l'80% del costo dei premi volti a coprire gli agricoltori dalle perdite causate da avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturali; il tasso è ridotto al 50% qualora l'assicurazione copra anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche, o ad epizoozie o fitopatie;
§ aiuti fino al 100% per la ricomposizione fondiaria, unicamente a copertura dei costi legali e amministrativi;
§ aiuti fino a € 100.000 per beneficiario su un periodo di tre anni per promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità; possono essere compresi i costi per ricerche di mercato e attività analoghe, per l'introduzione di norme di assicurazione della qualità, per corsi di formazione del personale incaricato di applicare tali sistemi, per i contributi chiesti per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di regimi analoghi, nonché per misure di controllo effettuate da terzi;
§ aiuti fino a € 100.000 per beneficiario su un periodo di tre anni per prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo; possono essere compresi i costi relativi all'istruzione generale e alla formazione degli agricoltori e dei loro collaboratori, ad alcuni servizi aziendali ausiliari, a servizi di consulenza e all'organizzazione e partecipazione a concorsi, mostre e fiere;
§ sostegno al settore zootecnico può essere concesso fino al 100% a copertura dei costi amministrativi direttamente connessi con l'adozione e la tenuta dei libri genealogici; fino al 70% dei costi dei test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame effettuati da o per conto di terzi; fino al 40% per investimenti in centri di riproduzione animale e per l'introduzione a livello di azienda di metodi o tecniche innovative in materia di riproduzione animale; fino al 100% a copertura dei costi dei test per le TSE, con un massimale di € 40 per test effettuato su bovini macellati destinati al consumo umano.
Si fa presente, infine, che gli importi degli aiuti di Stato che possono beneficiare del regime di esenzione per categoria di cui al reg. 1/2004, sono identici o inferiori rispetto a quanto indicato negli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo attualmente in vigore, che sono stati adottati in precedenza e fanno pertanto riferimento a disposizioni che hanno successivamente subito una revisione. Tali Orientamenti, risalenti al 2002, sono infatti in via di revisione.
Anche al comparto della pesca si applicano le norme di cui agli artt. 87-89 del Trattato in tema di divieti di aiuti di Stato. Scopo degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura[59] è quello di definire il contesto entro il quale la Commissione procede ad una valutazione degli aiuti che possono rientrare nelle deroghe contemplate dai medesimi artt. 87-89. Gli Orientamenti si applicano all’intero comparto della pesca, ovvero sia alle attività di sfruttamento delle risorse alieutiche vive, ivi inclusa l’acquacoltura, che alle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti derivati. Sono invece escluse le attività di pesca ricreativa o sportiva quando non comportino la vendita del pescato.
Analogamente a quanto disposto per l’agricoltura, la Commissione ha approvato un provvedimento di esenzione dall’obbligo di notifica per talune tipologie di aiuti di Stato che sono ritenuti compatibili con le regole che disciplinano il comparto della pesca; gli aiuti esonerati debbono in ogni caso soddisfare i requisiti posti dal Regolamento (CE) n. 2792/1999 con il quale sono state definite modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, e debbono essere contenuti entro importi determinati. Il Regolamento n. 1595/2004, che anche in questo caso è volto a semplificare le formalità amministrative pur in presenza di efficaci controlli, è diretto alle piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici, e si applica fino al 31 dicembre 2006.
Quanto alla definizione delle piccole e medie imprese valgono i medesimi parametri stabiliti per gli altri comparti ed applicati al settore agricolo.
Con il Regolamento (CE) n. 1864/2004 la Commissione ha riconosciuto che anche nel settore agricolo possono essere elargiti aiuti di entità così modesta da non integrare nemmeno gli estremi di cui all’art. 87 del Trattato, ovvero minacciare o falsare la concorrenza. Il regolamento, che è per la prima volta diretto ai settori dell’agricoltura e pesca ed è applicabile anche agli aiuti concessi alle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca, ha disciplinato la erogazione di aiuti de minimis che sono da considerarsi compatibili con il mercato unico europeo e, pertanto, non sono soggetti all’obbligo di notifica. L’importo complessivo degli aiuti che possono essere concessi ad ogni singola azienda agricola non deve superare i 3 mila euro in un arco triennale[60], e nel contempo l’importo degli aiuti corrisposti alla totalità delle imprese sul territorio nazionale non deve superare in un triennio l’importo di 130,164 milioni di euro per l’agricoltura, e i 9,413 milioni di euro per triennio per la pesca, pari in entrambi i casi allo 0,3% circa della produzione annuale agricola o alieutica. Il regolamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2005, si applica fino a tutto il 2008.
Anche il regolamento n. 1860/2004 esclude dal proprio campo di applicazione gli aiuti a sostegno del prezzo, gli aiuti all’esportazione e gli aiuti che favoriscano la produzione interna.
Il Regolamento (CE) n. 2826/2000, del 19 dicembre 2000, consente alla Comunità di finanziare, del tutto o in parte, azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli, nonché del loro metodo di produzione. La medesima politica può anche essere svolta, ma solo in subordine, nei confronti dei prodotti alimentari, estendendosi in tal modo anche ai prodotti della pesca.
Le azioni non devono essere orientate in funzione dei marchi commerciali, né incentivare il consumo di un determinato prodotto in virtù della sua origine specifica. Tale limitazione tuttavia non esclude la possibilità di indicare l'origine del prodotto se si tratta di una designazione fatta nell'ambito della normativa comunitaria.
Le azioni poste in atto debbono essenzialmente promuovere l’immagine di un prodotto, e si estendono alla informazione sulla qualità e la sicurezza degli alimenti e sugli aspetti nutrizionali e sanitari dei prodotti[61].
Parte III:
Il processo di riforma degli aiuti di Stato
Il 7 giugno 2005 la Commissione europea ha adottato il piano di azione “Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerari di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009” (COM(2005)107)[62].
Il documento ha prospettato una serie di interventi intesi a razionalizzare e a semplificare le procedure in materia, in modo da perseguire due obiettivi generali:
· definire un quadro regolamentare più chiaro e prevedibile per gli Stati membri in merito ai criteri e ai parametri cui la Commissione europea si attiene nell’applicazione della disciplina degli aiuti di Stato;
· contribuire all’attuazione degli obiettivi di Lisbona in materia di crescita sostenibile, competitività, coesione regionale e sociale e tutela dell’ambiente.
Il piano di azione si colloca nell’ambito del rilancio della strategia di Lisbona, definito dal Consiglio europeo del marzo 2005, che ha invitato gli Stati membri a proseguire sulla via della riduzione del livello generale degli aiuti di Stato – obiettivo fissato inizialmentedal Consiglio europeo di Stoccolma nel 2001[63] e ribadito dal Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002 – e di una loro redistribuzione a favore di alcuni obiettivi orizzontali quali la coesione, la ricerca, l’innovazione e la valorizzazione del capitale umano.
Al fine di dare attuazione a tali indicazioni, nel piano di azione la Commissione illustra i princìpi che dovranno sottendere la riforma degli aiuti di Stato, tra cui figurano:
· una migliore governance mediante la condivisione delle responsabilità con gli Stati membri.
A questo riguardo la Commissione intende valutare l’opportunità di pubblicare orientamenti sulle migliori prassi in materia, introdurre tempi più prevedibili nelle procedure, assicurare una maggiore trasparenza mediante la pubblicazione delle informazioni su Internet ed istituire autorità indipendenti negli Stati membri che possano assisterla nell’applicazione delle norme in materia;
·
meno
burocrazia e controlli più mirati grazie agli orientamenti sulle migliori
prassi e alle nuove esenzioni generali per categoria che la Commissione intende
proporre (vedi infra il paragrafo
15).
Tali misure consentiranno di ridurre i tempi di adozione delle decisioni da parte della Commissione e gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, i quali sono invitati a verificare più attivamente che le condizioni di esenzione per categoria siano rispettate pienamente e che sia data corretta esecuzione alle decisioni della Commissione, soprattutto a quelle riguardanti il recupero degli aiuti concessi illegalmente;
· l’adeguamento delle norme procedurali al fine di tenere conto dell’allargamento.
Allo scopo di ridurre i costi amministrativi e i tempi dei procedimenti interni, la Commissione intende presentare, nel 2007, un documento di consultazione che potrebbe sfociare in una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 659/1999 (regolamento generale di procedura) e valutare la necessità di estendere il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 994/98 in materia di esenzioni per categoria (vedi infra il paragrafo 15) al fine di accordare l’esenzione anche ad altri tipi di misure, ad esempio nel settore della cultura e della tutela del patrimonio artistico;
· il riesame degli atti comunitari relativi alla disciplinadegli aiuti di Stato al fine di assicurare l’applicazione coerente e generalizzata degli stessi princìpi nei medesimi atti.[64]
La Commissione intende, infine, sviluppare i criteri di valutazione della compatibilità degli aiuti, sottolineando che gli effetti positivi di un aiuto dipendono da fattori quali la precisione con cui è stato individuato un obiettivo di comune interesse, l’idoneità dell’aiuto a risolvere il problema rispetto ad altri strumenti ela sua proporzionalità. Il livello di distorsione generato da un aiuto dipende, invece, sia da elementi quali la procedura di selezione dei beneficiari e le condizioni di concessione di un aiuto, le caratteristiche del mercato e del beneficiario, sia dal tipo di aiuto e dal suo importo.
Nel piano di azione la Commissione ha individuato otto settori prioritari di intervento in cui concentrare gli aiuti pubblici in modo tale da favorire il raggiungimento degli obiettivi di Lisbona. In relazione ad alcuni settori sono state già adottate misure di carattere legislativo o non legislativo. Per altri settori la Commissione sta predisponendo i relativi strumenti di intervento.
Le misure adottate dalla Commissione nel settore in oggetto possono assumere essenzialmente la forma di:
- regolamenti delegati di attuazione, adottati ai sensi del regolamento n. 994/98 del Consiglio (cfr. supra). Tali regolamenti sono adottati secondo la procedura del comitato di consultazione[65] (una delle procedure di comitatologia).
- di orientamenti, linee guida o comunicazioni. Tali atti – che non hanno valore giuridicamente vincolante e non seguono una specifica procedura di adozione - preannunciano i criteri e i parametri ai quali la Commissione intende attenersi nell’esercizio dei propri poteri di sorveglianza sugli aiuti di Stato previsti dall’articolo 88 del Trattato CE. In sostanza, si tratta di una autolimitazione del potere discrezionale della Commissione in materia.
Gli interventi prospettati dalla Commissione riguardano:
· la promozione dell’innovazione, della ricerca e dello sviluppo al fine di rafforzare la società della conoscenza;
· la promozione dello spirito imprenditoriale e la creazione di un contesto migliore per le imprese, in particolare mediante la riduzione degli oneri amministrativi e la semplificazione della legislazione.
Al riguardo la Commissione preannunciava il riesame della comunicazione sul capitale di rischio allo scopo di stimolare gli investimenti in capitale di rischio in particolare per le nuove imprese e per le PMI. Facendo seguito a questo impegno, e in conclusione di un processo di consultazione pubblica, il 18 agosto 2006 la Commissione ha adottato gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio a favore delle piccole e medie imprese[66];
· gli investimenti nel capitale umano al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi della strategia europea per l’occupazione nell’ambito degli obiettivi di Lisbona (vedi infra il paragrafo 15);
· servizi di interesse economico generale di elevata qualità per contribuire alla competitività dell’economia europea.
Nel libro bianco sui servizi di interesse generale (COM(2004)374) era stata preannunciata l’adozione da parte della Commissione di testi legislativi per fornire orientamenti più precisi in materia. In questo contesto la Commissione ha adottato, il 28 novembre 2005; la decisione n. 2005/842/CE riguardante l’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE - relativo alle regole di concorrenza per le imprese pubbliche o aventi diritti speciali ed esclusivi - agli aiuti di Stato sotto forma di compensazioni di servizio pubblico concessi ad alcune imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale; la direttiva 2005/81/CE che modifica la direttiva 80/723/CEE sulla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche per uniformarla agli indirizzi della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di oneri di servizio pubblico;
· la semplificazione e il consolidamento normativo per garantire una migliore governance e facilitare la concessione di aiuti compatibili con il Trattato CE.
A tal fine la Commissione intende adottare un nuovo regolamento generale di esenzione per categoria (vedi infra il paragrafo “Riforma degli aiuti di Stato orizzontali”) al fine di escludere alcune categorie di aiuti dall’obbligo di notificazione, in particolare gli aiuti regionali, gli aiuti all’ambiente e gli aiuti per il salvataggio a favore delle PMI. Inoltre, al fine di tenere conto dell’evoluzione dell’economia, la Commissione intende innalzare la soglia al di sotto della quale gli Stati membri possono accordare aiuti de minimis senza obbligo di notifica (vedi infra il paragrafo 13);
· una revisione della politica in materia di aiuti di Stato a finalità regionale al fine di adeguarla agli sviluppi intervenuti nel settore;
· la promozione di un futuro ecologicamente sostenibile, incoraggiando, in occasione della revisione della disciplina sugli aiuti di Stato per l’ambiente (vedi infra il paragrafo 17.1), l’eco-innovazione e l’incremento di produttività tramite l’eco-efficienza;
· la creazione di infrastrutture moderne nel settore dei trasporti, dell’energia, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, tenendo conto dell’importanza crescente del partenariato pubblico-privato. La Commissione, inoltre, intende valutare l’opportunità di adottare orientamenti sui problemi di natura giuridica connessi all’applicabilità delle norme in materia di aiuti di Stato in tali settori, al fine di tenere conto del fatto che, in seguito ai processi di liberalizzazione, un numero crescente di organismi pubblici si trova a dover operare sui mercati
Il 14 febbraio 2006 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione (A6-0009/2006) sulla riforma degli aiuti di Stato 2005-2009 nella quale condivide la posizione della Commissione in relazione alla necessità di una riforma globale della disciplina in materia di aiuti di Stato.
Si segnala che la risoluzione in questione è stata adottata dal Parlamento europeo di propria iniziativa, non essendo, in base agli articoli 87 e 88, formalmente consultato nella fase di adozione, da parte della Commissione, di atti normativi o non normativi relativi alla definizione dei criteri per l’applicazione della disciplina in materia di aiuti di Stato.
In tale contesto il PE sottolinea che le disposizioni in materia di aiuti di Stato devono essere trasparenti, semplici ed efficaci; ricorda che gli aiuti di Stato sono l’ultimo elemento al quale fare ricorso in un’economia di mercato, che essi dovrebbero essere utilizzati con un buon rapporto costi-benefici ed avere obiettivi chiaramente definiti, proporzionati e temporanei; ritiene che la giustificazione per la concessione degli aiuti di Stato dovrebbe essere rivista ad intervalli regolari e che il compito di controllare e monitorare regolarmente l’impiego degli aiuti di Stato non dovrebbe essere affidato alle Corti dei conti degli Stati membri; rileva che negli Stati membri non esiste nessun meccanismo di controllo degli aiuti di Stato paragonabile a quello esistente a livello comunitario.
Nella risoluzione approvata il PE, inoltre:
· ribadisce la necessità di sopprimere gli aiuti che falsano la concorrenza, sottolineando che all’atto di valutare la compatibilità degli aiuti di Stato con il trattato è necessario tenere conto in modo equilibrato degli effetti negativi degli aiuti ai fini della concorrenza e dei loro effetti positivi per l’interesse comune europeo;
· invita la Commissione ad adottate iniziative legislative e a conformarsi alle sentenze della Corte di giustizia al fine di ridurre l’incertezza giuridica, in particolare per quanto riguarda gli aiuti ai servizi di interesse economico generale. A tale riguardo propone che la Commissione pubblichi sistematicamente orientamenti interpretativi delle sentenze emesse dalla Corte di giustizia in materia di aiuti di Stato;
· sostiene con forza l'idea di formare una rete più fitta di organi di controllo - per esempio a livello delle Corti dei conti degli Stati membri – al fine di garantire un’applicazione coerente delle norme in materia di aiuti di Stato;
· lamenta il fatto che le sanzioni per la mancata notifica degli aiuti di Stato siano attualmente comminate soltanto ai beneficiari degli aiuti e non agli Stati membri;
· apprezza l'intenzione della Commissione di perfezionare il proprio approccio economico in relazione alle procedure per gli aiuti di Stato e di concentrare le proprie risorse su casi suscettibili di creare le distorsioni più gravi della concorrenza e degli scambi commerciali;
· invita la Commissione ad elaborare una definizione più dettagliata del concetto di "fallimento del mercato", precisandone il campo di applicazione e chiarendo la sua interazione con le norme in materia di divieto dell'aiuto di Stato di cui all'articolo 87 del trattato CE;
· prende atto dell'iniziativa del vicepresidente della Commissione europea, Siim Kallas, volta a dintrodurre maggiore trasparenza nella procedura di concessione dei sussidi agricoli. Tale iniziativa, in particolare, stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di pubblicare su Internet l'identità di tutti i beneficiari unitamente agli importi concessi, e raccomanda che tale sistema sia esteso a tutte le sovvenzioni statali;
· mette in guardia contro le ripercussioni negative del cosiddetto "subsidy shopping" (incetta di sovvenzioni) che induce le imprese potenzialmente beneficiarie alla dislocazione da uno Stato membro in un altro;
· sottolinea l’importanza degli aiuti di Stato a favore della ricerca e dello sviluppo al fine di consentire agli Stati membri di individuare le carenze del mercato e di elaborare misure idonee a stimolare l'industria, a condizione che non generino distorsioni della concorrenza. Sottolinea il principio secondo cui tali aiuti non dovrebbero favorire singole imprese ed esorta la Commissione ad orientarli verso i "centri dell'innovazione". Ricorda, tuttavia, che tale tipologia di aiuti deve essere valutata alla luce degli obiettivi di Lisbona e raccomanda agli Stati membri di sopprimere gli ostacoli fiscali e regolamentari che si frappongono allo sviluppo delle imprese innovative e di recente creazione. Sottolinea a tale proposito la necessità di promuovere lo sviluppo delle PMI innovative appena avviate o di recente creazione mediante, fra l'altro, adeguati incentivi fiscali e di istituire procedure di autorizzazione meno onerose e più rapide e privilegia, in tale contesto, le esenzioni per categoria per gli aiuti di importo minore destinati alle PMI;
· rileva che lo sviluppo delle tecnologie ambientali nell'UE, e in particolare nel settore dell'energia, è stato ostacolato dai notevoli aiuti statali per i combustibili fossili e l'energia nucleare;
· deplora il fatto che persistano notevoli differenze sul modo in cui la Commissione intende interpretare i criteri stabiliti dalla Corte di giustizia nella sentenza Altmark[67] e la invita, pertanto, a presentare una comunicazione interpretativa, chiara e precisa, sul quarto criterio formulato in detta sentenza, che tenga conto della specificità dei diversi settori;
· invita la Commissione a basare la valutazione degli aiuti di Stato destinati alle imprese di servizio pubblico di piccole dimensioni - che sono esentate dall'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato - sull'impatto di tali aiuti sul mercato interessato, piuttosto che sulle dimensioni dell'impresa in questione;
· sostiene l'adozione, da parte della Commissione, di una regolamentazione generale sulle esenzioni per categoria al fine di semplificare e consolidare le esenzioni esistenti e, in particolare, quelle in materia di formazione, PMI e occupazione, e di estendere le esenzioni ad altre categorie di aiuti quali gli aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo;
· apprezza la proposta della Commissione di alzare la soglia degli aiuti de minimis e suggerisce che l'importo venga innalzato da 100.000 a 200.000 euro, invitando la Commissione a vigilare sul controllo del cumulo (vedi infra il paragrafo 13);
· si compiace degli orientamenti della Commissione sugli aiuti nazionali regionali per il periodo 2007-2013 (vedi il paragrafo 10) e sottolinea che la politica degli aiuti regionali deve attribuire una maggiore importanza ai criteri territoriali, in modo da operare una distinzione fra aree geografiche dell'Unione europea. Ritiene che le politiche di coesione e quelle degli aiuti di Stato siano complementari in virtù del grande contributo dato dagli aiuti di Stato per favorire l’effettiva convergenza dei redditi delle varie regioni dell'Unione europea;sostiene, pertanto, un approccio più efficiente alla concessione degli aiuti regionali, che si concentri sugli investimenti nelle infrastrutture e sugli aiuti orizzontali nelle regioni svantaggiate o meno sviluppate dell'Unione europea, ivi compresa l'introduzione di condizioni fiscali vantaggiose per periodi transitori non superiori a cinque anni. Il Parlamento europeo segnala al riguardo la necessità di mantenere adeguate possibilità di sostegno per le regioni colpite da “effetto statistico” e reputa pertanto necessaria una revisione delle riduzioni degli aiuti di Stato disposte per tali regioni (che hanno fatto registrare un aumento relativo dei redditi a seguito dell'allargamento, ma non hanno raggiunto una crescita o una convergenza effettiva, e che presentano elevati tassi di disoccupazione);
· invita la Commissione a vigilare affinché gli aiuti di Stato non generino distorsioni della concorrenza tra regioni degli Stati membri e non finanzino delocalizzazioni all’interno dell’UE con la conseguente soppressione di posti di lavoro in una regione a beneficio di un'altra;
· chiede alla Commissione di applicare i princìpi delineati nel piano di riforma degli aiuti di Stato anche alle norme specifiche applicabili a taluni settori, quali l'agricoltura, la pesca, la produzione e il trasporto di carbone - spesso concentrati in zone che hanno il diritto di beneficiare dei Fondi strutturali;
· ritiene che gli aiuti di Stato nel settore ambientale, se concessi in maniera equa e trasparente, possano contribuire in maniera significativa al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile nell'UE e condivide la posizione della Commissione secondo la quale gli attuali orientamenti sugli aiuti di Stato per la protezione ambientale[68] "non si adattano correttamente agli investimenti sempre più sofisticati a favore delle tecnologie ambientali, né alle nuove forme di partnership tra settore pubblico e privato”. In tale contesto, infine, invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare l'introduzione di misure volte a ridurre, in vista della completa eliminazione, gli aiuti statali dannosi per l'ambiente (vedi infra il paragrafo 17.1);
· considerato che le attuali pratiche e procedure in materia di aiuti di Stato sono troppo burocratiche e lacunose, si compiace dell'introduzione di orientamenti sulle migliori pratiche in materia di procedure per gli aiuti di Stato finalizzate alla definizione di procedure di notifica più rapide e più efficienti. A tale riguardo si chiede se, per raggiungere questo obiettivo, un regolamento non sia più idoneo dell'elaborazione di orientamenti;
· sollecita nuovamente l'applicazione della procedura di codecisione a tutte le materie relative alla politica di concorrenza su cui attualmente il Consiglio, ai sensi dell’articolo 88 del Trattato CE, delibera a maggioranza qualificata secondo la procedura di consultazione.
Il 20 settembre 2006 la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica[69] su un progetto di regolamento volto a modificare e a sostituire il regolamento (CE) n. 69/2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato di importanza minore (“de minimis”), che giungerà a scadenza il 31 dicembre 2006 (cfr. supra). Il nuovo regolamento sarà valido dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. La Commissione ha invitato le parti interessate a comunicare le proprie osservazioni sul progetto sottoposto a consultazione entro il 20 ottobre 2006.
L’iniziativa della Commissione si iscrive nell’ambito del citato piano di azione sulla riforma degli aiuti di Stato.
Il progetto di regolamento propone di innalzare la soglia degli aiuti “de minimis” da 100.000 a 200.000 euro, al fine di tenere conto sia dell’andamento dell’inflazione e del PIL nell’UE fino al 2006 sia dei probabili sviluppi durante il periodo di validità del regolamento (CE) n. 69/2001. Tale massimale si applica a prescindere dalla forma dell’aiuto “de minimis” o dall’obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Gli aiuti “de minimis”non possono essere cumulati con aiuti statali relativamente allo stesso progetto.
Le nuove disposizioni dovrebbero applicarsi, ove siano soddisfatte certe condizioni, agli aiuti concessi prima della loro entrata in vigore, ivi compresi i settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001 quali i trasporti e la commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli. Esse, inoltre, si applicheranno soltanto agli aiuti trasparenti, vale a dire agli aiuti il cui importo preciso potrà essere determinato in anticipo, senza effettuare un’analisi del rischio.
Al fine di assicurare un controllo adeguato e un livello di trasparenza sufficiente, la Commissione chiede agli Stati membri di registrare tutte le informazioni riguardanti gli aiuti “de minimis” concessi, di conservarle per un periodo di 10 anni e di fornire entro 20 giorni lavorativi tutte le informazioni che ritenesse necessarie, con particolare riferimento all’importo complessivo degli aiuti “de minimis”ricevuti dalle singole imprese.
Con la presentazione del nuovo progetto di regolamento, la Commissione propone di modificare il campo di applicazione del regolamento, escludendo i soli settori disciplinati da norme specifiche.
In base al progetto di regolamento, sarebbero esclusi dal campo di applicazione:
· gli aiuti concessi ad imprese per attività nel settore del trasporto stradale[70];
· gli aiuti concessi ad imprese per attività nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000;
· gli aiuti concessi ad imprese per attività nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato CE;
· gli aiuti concessi alle imprese per attività nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del Trattato solo nei casi seguenti: quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito ai produttori primari. Tale categoria di aiuti, di conseguenza, non dovrebbe più essere soggetta al regolamento (CE) n. 1860/2004 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti “de minimis” nel settore dell’agricoltura e della pesca;
· gli aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri. La Commissione precisa che non costituiscono di norma aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di prodotti nuovi e o esistenti su un nuovo mercato;
· gli aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
· gli aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 relativo agli aiuti di Stato all’industria carbonifera.
Infine, il progetto di regolamento fornisce indicazioni precise in materia di prestiti, conferimenti di capitale, capitale di rischio e garanzie.
Esso stabilisce, in particolare, che:
· gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come aiuti “de minimis” trasparenti se il beneficiario non è un’impresa in difficoltà e l’equivalente sovvenzione lordo è calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione e se il prestito è assistito dalle normali garanzie;
· gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati come aiuti “de minimis” trasparenti a meno che l’importo totale dell’apporto pubblico non sia inferiore alla soglia “de minimis”;
· gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti “de minimis” trasparenti a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato non preveda apporti di capitali pubblici per un importo non superiore alla soglia “de minimis” per ogni impresa destinataria;
· gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a piccole e medie imprese (che non siano imprese in difficoltà) sono trattati come aiuti “de minimis” trasparenti se il prestito totale che sottende la garanzia individuale fornita nell’ambito di tale regime non supera 1.700.000 euro per impresa beneficiaria e la garanzia non eccede l’80% del prestito. Nelle intenzioni della Commissione, questo dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere regimi di garanzia a favore delle PMI senza eccessivi oneri burocratici, assicurando la certezza del diritto. Sotto questo profilo il nuovo regolamento integrerà gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese recentemente adottati dalla Commissione (vedi nota n. 66).
Il 22 giugno 2006 la Commissione ha presentato un progetto di regolamento sugli aiuti de minimis al settore della pesca.
Campo di applicazione del provvedimento sono gli aiuti concessi alle imprese nel settore della pesca ad eccezione di alcune categorie di aiuti, come gli aiuti fissati in base a prezzi o quantitativi commercializzati, gli aiuti a favore di attività connesse alle esportazioni, gli aiuti diretti a incrementare la capacità della flotta e gli aiuti per l’acquisto o la costruzione di navi da pesca.
Il progetto innalza a 30.000 euro (dagli attuali 3.000 euro) il massimale degli aiuti de minimis che ciascun beneficiario potrà ricevere in un triennio fiscale, a condizione che tale massimale corrisponda a meno del 2,5% della produzione annuale del settore a livello nazionale.
Gli aiuti non potranno essere utilizzati per acquistare o costruire nuove imbarcazioni o per aumentare la capacità della flotta.
Il progetto si applica, in via transitoria, agli aiuti richiesti anteriormente alla sua entrata in vigore ma per i quali la procedura di approvazione non è ancora terminata, purché questi soddisfino le condizioni previste dal progetto stesso.
Il 4 ottobre il progetto è stato discusso dal Comitato consultivo, che assiste la Commissione in questa fase della procedura, il quale ha formulato talune osservazioni. Il progetto dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2007, ma più realisticamente la Commissione prevede la sua adozione definitiva nei primi mesi del 2007.
Il 13 ottobre 2006 si è conclusa una consultazione pubblica[71] su un documento di lavoro della Commissione in vista della revisione degli aiuti di Stato a favore della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione (RSI)[72].
Considerato che nel contesto della strategia di Lisbona il livello attuale di ricerca, sviluppo e innovazione è insufficiente per la crescita dell’economia europea, la Commissione sottolinea la necessità di modernizzare e potenziare le attuali regole in materia di aiuti di Stato in questo settore.
A tal fine la Commissione intende, in particolare, estendere le attuali possibilità di aiuto a favore della ricerca e dello sviluppo a nuove azioni a sostegno dell’innovazione considerata non in senso astratto, ma legata ad attività concrete, volte espressamente a rimediare a fallimenti del mercato che ostacolano l’innovazione e per le quali i benefici derivanti dagli aiuti di Stato possono controbilanciare eventuali distorsioni della concorrenza e del commercio.
La Commissione, inoltre, intende promuovere una migliore amministrazione degli aiuti di Stato concessi in questo settore, aumentando l’ambito delle esenzioni per categoria, attualmente limitate agli aiuti alle piccole e medie imprese. A tal fine le misure di aiuto alle RSI (promozione della ricerca, sviluppo e dell’innovazione) meno problematiche saranno oggetto di un futuro regolamento generale sulle esenzioni per categoria. La Commissione precisa, infine, che non saranno autorizzate le misure di aiuto che escludono la possibilità di sfruttare i risultati della RSI in altri Stati membri.
Per quanto riguarda il campo di applicazione della nuova disciplina proposta, essa riguarderà gli aiuti a sostegno di ricerca, sviluppo ed innovazione in tutti i settori disciplinati dal Trattato CE, inclusi gli aiuti di Stato alle RSI in campo ambientale, viste le numerose sinergie da sfruttare tra l’innovazione finalizzata alla qualità e al rendimento e quella volta ad ottimizzare l’uso dell’energia, la gestione dei rifiuti e la sicurezza.
Gli aiuti a favore dell’occupazione e della formazione dei ricercatori continueranno ad essere disciplinati dagli specifici strumenti sugli aiuti di Stato a favore dell’occupazione e della formazione, vale a dire dal regolamento (CE) n. 68/2001, relativo agli aiuti destinati alla formazione, e dal regolamento (CE) n. 2204/2002, relativo agli aiuti a favore dell’occupazione. Sono, inoltre, esclusi dal campo di applicazione della disciplina gli aiuti per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo a favore delle imprese in difficoltà in conformità degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà[73].
Per quanto riguarda la compatibilità delle misure di aiuto di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione con il mercato comune, la Commissione intende effettuare una valutazione sulla base di un test comparativo articolato in tre fasi: le prime due concernenti gli effetti positivi della misura ai fini del conseguimento di un obiettivo di comune interesse e la terza gli effetti potenzialmente negativi di distorsione degli scambi e della concorrenza nonché il saldo tra effetti positivi e negativi.
La Commissione prevede, inoltre, la possibilità di procedere ad una valutazione più dettagliata della compatibilità in relazione a determinate misure che presentano un maggiore rischio di provocare distorsioni della concorrenza e degli scambi. La valutazione dettagliata - considerata necessaria per le misure al di sopra di un determinato importo e per determinate attività – riguarderà, in particolare, le misure che rientreranno nel campo di applicazione di uno dei futuri regolamenti di esenzione per categoria e, per quanto riguarda le misure che ricadono nella nuova disciplina proposta, gli aiuti a progetti e studi di fattibilità, gli aiuti all’innovazione del processo e o dell’organizzazione in attività relative a servizi e gli aiuti ai poli di innovazione a condizione che, per tutte le fattispecie contemplate, l’importo dell’aiuto superi i 5 milioni di euro.
La nuova disciplina – che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2013 – verrà applicata a tutti i progetti di aiuto notificati sui quali la Commissione deve rendere una decisione dopo la loro pubblicazione, anche nel caso in cui i progetti siano stati notificati prima della pubblicazione. La nuova disciplina prevede, infine, una serie di obblighi a carico degli Stati membri i quali sono tenuti a:
· esprimere il loro accordo incondizionato alle misure proposte entro 2 mesi dalla data di pubblicazione della disciplina. In caso contrario la Commissione riterrà che lo Stato membro non concorda con le misure proposte;
· adattare alla nuova disciplina i vecchi regimi entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore e presentare relazioni annuali relative a misure di aiuto a favore della RSI.
Il 27 aprile 2006 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sugli aiuti all’innovazione (A6-0073/2006) nella quale, fra l’altro:
· evidenzia la necessità di chiarire ulteriormente il modo in cui vengono applicate le norme in materia di aiuti di Stato alle attività economiche internazionali transfrontaliere delle imprese, degli istituti di ricerca e delle istituzioni accademiche;
· ritiene che gli aiuti di Stato all’innovazione debbano essere complementari alle corrispondenti politiche comunitarie ed offrire un valore aggiunto misurabile per i beneficiari diretti, nonché avere un impatto positivo secondario sull’economia locale, regionale o nazionale;
· chiede alla Commissione di fornire informazioni più dettagliate sui possibili effetti di distorsione degli aiuti di Stato.
Nell’enunciare i princìpi che dovrebbero disciplinare il controllo degli aiuti di Stato all’innovazione, il Parlamento europeo, in particolare:
· sottolinea che i criteri per la concessione di sovvenzioni a favore dell’innovazione dovrebbero essere subordinati a vari fattori, quali le caratteristiche del settore economico, la struttura del mercato e il potere di mercato dell’impresa;
· insiste affinché gli aiuti siano temporanei, concessi sulla base di criteri trasparenti e razionali, proporzionati, sottoposti a controlli rigorosi ed efficaci e a valutazioni d’impatto periodiche;
· sottolinea la necessità di dati statistici attendibili sulle inefficienze del mercato e sull’efficacia degli aiuti di Stato nel settore dell’innovazione;
· sottolinea la necessità di destinare con urgenza aiuti di Stato ad azioni di sostegno che motivino le PMI e riducano i rischi associati ai processi di innovazione tecnologica, nonché la necessità di migliorare le condizioni globali dell’ambiente imprenditoriale;
· considera che le grandi imprese, in quanto elemento essenziale del sistema d’innovazione, dovrebbero beneficiare di aiuti di Stato se collaborano con altri soggetti (grandi imprese, PMI e centri di conoscenza);
· ritiene che gli aiuti pubblici a carattere regionale e gli aiuti pubblici all’innovazione siano complementari e dovrebbero concentrarsi nelle regioni meno sviluppate così da favorire la coesione economica e sociale in quanto, in caso contrario, non si farebbe che incoraggiare la crescita delle regioni e dei paesi più sviluppati;
· ritiene di particolare importanza la definizione di criteri di ammissibilità degli aiuti di Stato a favore dell’innovazione alle PMI regionali, per le quali l’accesso all’innovazione riveste un’importanza vitale.
Nella medesima risoluzione, inoltre, il Parlamento europeo:
· concorda sul fatto che gli aiuti di Stato andrebbero concessi sulla base di criteri che favoriscano le start-up (attività in fase di avvio) e le PMI innovative;
· rileva che nelle regioni e nei paesi in cui l’ambiente di innovazione è particolarmente sfavorito, la percezione, da parte degli investitori privati e degli istituti finanziari, di un rischio più elevato può rappresentare un importante fattore di inibizione dell’innovazione;
· raccomanda che le università e i centri di ricerca prendano parte o collaborino strettamente con i partenariati regionali pubblico-privato in qualità di “intermediari dell’innovazione”, ritenendo che ciò contribuirebbe a migliorare l’interconnessione tra le attività di ricerca e innovazione delle università e le necessità delle singole PMI innovative e dei gruppi imprenditoriali innovativi;
· è convinto della necessità di intensificare i legami fra imprese ed università e ritiene che gli aiuti debbano incentivare tali legami;
· ritiene che gli aiuti di Stato a favore delle infrastrutture dovrebbero soddisfare i requisiti della neutralità tecnica e del libero accesso, essere destinati a porre rimedio a fallimenti del mercato ben individuati nonché esaltare il potenziale innovativo.
Il 5 ottobre 2006la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica[74] su un progetto preliminare di proposta di regolamento volta a modificare il regolamento (CE) n. 994/98, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali(cosiddetto “regolamento di abilitazione”). La modifica è intesa ad estendere l’esenzione dall’obbligo di notifica agli aiuti di Stato nei settori agricolo, della cultura e della conservazione del patrimonio, delle calamità naturali nonché agli aiuti a carattere sociale nel settore dei trasporti. La Commissione ha invitato le parti interessate a comunicare le proprie osservazioni sul documento entro il 9 novembre 2006.
L’iniziativa si iscrive nell’ambito del citato piano d’azione sulla riforma degli aiuti di Stato.
La Commissione ricorda che allo stato attuale, ai sensi del regolamento (CE) n. 994/98 (cfr. supra il paragrafo 1) è già possibile esentare dall’obbligo di notifica gli aiuti di Stato nei settori agricolo, della cultura e della conservazione del patrimonio, delle calamità naturali nonché gli aiuti a carattere sociale nel settore dei trasporti, ma solo nel caso in cui essi siano concessi a PMI. Tuttavia, in base all’esperienza maturata nel trattare le notifiche di queste tipologie di aiuti, la Commissione ritiene che l’efficacia dei regolamenti di esenzione sia attualmente limitata in quanto i beneficiari degli aiuti di Stato nei suddetti settori sono spesso grandi imprese.
Oltre a questa considerazione di carattere generale, la Commissione adduce motivazioni specifiche connesse alle caratteristiche di ognuno dei nuovi settori per i quali viene proposta l’esenzione dall’obbligo di notifica.
Relativamente agliaiuti di Stato nel settore delle calamità naturali, la Commissione ribadisce che, in linea di massima, gli aiuti alle grandi imprese sono suscettibili di provocare gravi distorsioni della concorrenza; tuttavia se l’aiuto è ben definito e limitato ai danni materiali provocati dalle calamità naturali e se il suo importo viene verificato da un organo indipendente, l’esenzione dall’obbligo di notifica appare giustificata. Secondo la Commissione è inoltre necessario eliminare l’obbligo di notifica per gli aiuti in questo settore al fine di consentire agli Stati membri di erogare gli aiuti alle imprese interessate in tempi rapidi.
Con specifico riferimento agli aiuti di Stato nel settore agricolo, la Commissione ricorda che il proprio potere di controllo non deriva direttamente dal Trattato CE, ma dagli atti giuridici adottati dal Consiglio ai sensi dell’articolo 36 del medesimo Trattato (il quale stabilisce che le regole di concorrenza si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli solo nella misura determinata dal Consiglio). Tuttavia, in sostanza, i regolamenti riguardanti l’istituzione di organizzazioni comuni di mercato prevedono che a questi prodotti si applichino le regole in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 87, 88 e 89 del Trattato CE. La Commissione ritiene, di conseguenza, che sia opportuno applicare nel settore agricolo le stesse regole procedurali stabilite per gli altri settori.
Infine, la Commissione rileva che per quanto riguarda gliaiuti di Stato a carattere sociale nel settore dei trasporti, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del Trattato CE, sono compatibili con il mercato comune quelli a carattere sociale erogati ai singoli consumatori, a condizione che essi siano concessi senza discriminazioni correlate all’origine dei prodotti. In base all’esperienza acquisita in questo settore, la Commissione ha potuto constatare che quando è rispettato il principio di non discriminazione riguardo all’origine dei prodotti o dei servizi e alla scelta delle categorie di consumatori beneficiari, tali progetti non causano particolari difficoltà. Di conseguenza, essa ritiene che, a determinate condizioni, si debbano esentare tali aiuti dall’obbligo di notifica, anche quando i beneficiari sono grandi imprese.
Il progetto preliminare di regolamento prospetta alcune modifiche di natura procedurale in materia di trasparenza e di semplificazione amministrativa allo scopo di ridurre gli oneri amministrativi e di aumentare l’efficacia dei controlli, concentrandoli sui casi suscettibili di avere maggiori ripercussioni in termini di concorrenza.
Al fine di raggiungere i suddetti obiettivi la Commissione propone, tra l’altro, di pubblicare nel suo sito Internet le sintesi delle informazioni relative agli aiuti di Stato non esentati dall’obbligo di notifica che gli Stati membri sono tenuti a trasmetterle; attualmente il regolamento (CE) n. 994/98 ne prevede la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa propone altresì di introdurre l’obbligo per gli Stati membri di trasmetterle in forma elettronica la relazione annuale sull’applicazione delle esenzioni per categoria.
Per accertare l’effettivo rispetto delle pertinenti disposizioni del diritto comunitario, la Commissione intende rafforzare e rendere più efficaci i controlli a posteriori nei diversi settori di attività oggetto dei regolamenti di esenzione. A tal fine la proposta di regolamento prospetta la possibilità per la Commissione di richiedere agli Stati membri informazioni relative alla conformità di determinati aiuti, anche nel caso in cui non disponga in anticipo di elementi che possano sollevare dubbi sulla corretta applicazione di un regolamento, come attualmente previsto dal regolamento (CE) n. 994/98.
Infine, la Commissione propone di semplificare la procedurarelativa all’adozione dei regolamenti di esenzione per categoria, prevedendo, nell’ambito della procedura di comitatologia prevista dal regolamento (CE) n. 994/98, un ricorso più frequente alla consultazione per iscritto degli Stati membri, in sostituzione delle riunioni obbligatorie del comitato previsto dal medesimo regolamento. Si propone, infine, di pubblicare su Internet tutti i progetti di regolamento in materia di esenzioni per categoria per consentire alle parti terze interessate di presentare le proprie osservazioni e di trasmetterli per via elettronica agli Stati membri.
Con il termine comitatologia o comitologia si designano le procedure mediante le quali la Commissione, in base all’articolo 202 del Trattato CE, esercita i poteri ad essa delegati per l’attuazione degli atti comunitari “legislativi”, vale a dire adottati dal Parlamento e dal Consiglio o dal solo Consiglio secondo una delle procedure decisionali previste dal Trattato CE (consultazione, codecisione, cooperazione, parere conforme). Le quattro procedure di comitatologia (consultazione, gestione, regolamentazione e di salvaguardia), attualmente disciplinate dalla decisione del Consiglio n. 1999/468/CE, prevedono l’obbligo della Commissione di sottoporre i progetti di misure di attuazione a comitati composti da funzionari delle amministrazioni nazionali. L’efficacia del parere del comitato dipende dal tipo di procedura di cui l’atto legislativo dispone di volta in volta l’applicazione
Il 20 ottobre 2006 la Commissione ha pubblicato un progetto modificato di regolamento volto a prorogare di un anno, fino al 31 dicembre 2007, il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 2204/2002 relativo agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione, del regolamento (CE) n. 70/2001 relativo agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese e del regolamento (CE) n. 68/2001 relativo agli aiuti di Stato destinati alla formazione.
Il progetto sarà discusso dalla Commissione e dagli Stati membri in seno ad un comitato consultivo che si riunirà nel mese di novembre.
Nel citato piano di azione sugli aiuti di Stato la Commissione ha proposto di raggruppare i suddetti regolamenti in un unico regolamento di esenzione per categoria.
La Commissione sottolinea che il contenuto del futuro regolamento di esenzione per categoria dipende dai risultati delle consultazioni avviate nell’ambito del piano di azione sugli aiuti di Stato e della comunicazione su aiuti di Stato e innovazione (COM(2005)436), e che sono necessarie discussioni con gli Stati membri per stabilire quali categorie di aiuti potrebbero essere considerate compatibili con il Trattato CE.
Alla luce di queste considerazioni e al fine di consentire lo svolgimento delle consultazioni in corso e l’analisi dei loro risultati, la Commissione ha deciso di prorogare la durata dei suddetti regolamenti.
La disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato per il settore agricolo è attualmente interessata da un processo di riforma e semplificazione nel quadro dell’attuazione del Piano d’azione sugli aiuti di Stato. Entro il 2006, la Commissione intende adottare uno specifico regolamento sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e media imprese agricole ed i nuovi orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale per il periodo 2007-2013, che dovrebbero entrare in vigore entrambi il 1° gennaio 2007.
L’8 febbraio 2006 la Commissione ha presentato un progetto di regolamento relativo all’esenzione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole.
Il progetto è stato adottato sulla base del citato regolamento 994/98 che autorizza la Commissione a dichiarare, a norma dell’art. 87 del trattato che, a determinate condizioni, gli aiuti alle piccole e medie imprese sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’art. 88, paragrafo 3, del trattato.
Il progetto, il cui scopo è la semplificazione della normativa sugli aiuti di Stato all’agricoltura, precisa le modalità che gli aiuti rientranti in alcune specifiche categorie devono rispettare per essere compatibili con il mercato comune. Le categorie di aiuti che rientrano nel progetto sono:
· gli investimenti nelle aziende agricole;
· la conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali;
· il trasferimento di fabbricati agricoli nell’interesse pubblico;
· gli aiuti all’insediamento di giovani agricoltori;
· gli aiuti al prepensionamento;
· gli aiuti alle associazioni di produttori;
· gli aiuti relativi alle fitopatie ed epizoozie e alle infestazioni parassitarie;
· gli aiuti per le perdite dovute ad avversità atmosferiche;
· gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi;
· gli aiuti per la ricomposizione fondiaria;
· gli aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità;
· le prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo;
· il sostegno al settore zootecnico;
In particolare, gli investimenti per le aziende agricole, per essere compatibili con il mercato comune, devono soddisfare le seguenti condizioni:
· devono essere rispettati i massimali indicati dal regolamento, calcolati in base alle aree interessate e alla natura degli aiuti;
· l’aiuto non deve essere concesso a imprese agricole che rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà;
Gli investimenti per le aziende agricole devono perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:
· riduzione dei costi di produzione;
· miglioramento e riconversione della produzione;
· miglioramento della qualità;
· tutela e miglioramento dell’ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali.
Le spese ammissibili comprendono la costruzione, l’acquisizione, il miglioramento di beni immobili; l’acquisto o il leasing di macchinari o attrezzature compresi i programmi informatici; le spese generali come gli onorari di architetti ingegneri e consulenti, gli studi di fattibilità, l’acquisto di brevetti o licenze.
Tra le spese non ammissibili rientrano invece l’acquisto di diritti di produzione, di animali e piante annuali; l’impianto di piante annuali, i drenaggi e le opere di irrigazione che non permettano una riduzione di almeno il 25% del precedente consumo di acqua; i semplici investimenti di sostituzione.
Il progetto prevede infine alcune disposizioni comuni e finali relative alle fasi preliminari alla concessione degli aiuti, al cumulo con altri aiuti di Stato ed alla trasparenza delle operazioni connesse alla trasmissione delle informazioni che gli Stati membri devono inviare alla Commissione prima, durante e dopo l’erogazione dell’aiuto. Da ultimo è prevista la presentazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, di una serie di relazioni periodiche sull’applicazione del presente regolamento e sull’andamento e le condizioni dei pagamenti per i vari regimi di aiuto.
Il 30 maggio 2006 la Commissione ha invitato i Governi degli Stati membri a presentare proposte per la semplificazione degli aiuti di Stato nel settore agricolo. I risultati della consultazione sono confluiti nella bozza di Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale per il periodo 2007-2013, ancora in corso di esame. Tali Orientamenti stabiliscono le linee generali che gli Stati membri devono seguire perché le misure di aiuto concesse siano considerate compatibili con il mercato comune.
Il campo di applicazione degli “Orientamenti” sono tutti gli aiuti di Stato concessi per attività inerenti alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli compresi nell’allegato I del Trattato CE.
Va sottolineato che, a norma dell’art. 36 del Trattato CE, le regole di concorrenza si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio. A differenza di altri settori, pertanto, l’autorità della Commissione in materia di controllo e vigilanza sugli aiuti di Stato nel settore agricolo non deriva dal trattato, ma dalla normativa adottata dal Consiglio secondo il dettato dell’art. 37 TCE e soggetta alle restrizioni eventualmente stabilite dal Consiglio. Di fatto però tutti i regolamenti sulle varie organizzazioni comuni di mercato (OCM), ed il regolamento sullo sviluppo rurale prevedono l’applicazione delle norme previste dagli artt. 87, 88 e 89 (aiuti concessi dagli Stati) del TCE.
Per ciascuna categoria di aiuto, gli “Orientamenti” analizzano le considerazioni della Commissione sulle caratteristiche, i divieti e le condizioni che le misure dovranno rispettare per essere ritenute compatibili con il mercato. Le categorie di aiuto esaminate sono quelle rientranti nelle misure di sviluppo rurale, quelle relative alla gestione dei rischi e delle crisi e quelle relative agli altri aiuti.
Misure di sviluppo rurale:
· aiuti agli investimenti nelle aziende agricole;
· aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli;
· aiuti per la tutela ambientale e per il benessere degli animali;
· indennità natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE in materia di acque;
· aiuti volti a compensare gli svantaggi naturali in determinate regioni;
· aiuto per il rispetto di requisiti obbligatori;
· aiuto all’insediamento di giovani agricoltori;
· aiuti al prepensionamento e alla cessazione dell’attività agricola;
· aiuti a favore delle associazioni di produttori;
· aiuto per la ricomposizione fondiaria;
· aiuti destinati a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità;
· prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo;
· aiuti nel settore zootecnico;
· aiuti per le regioni ultraperiferiche e per le isole del mar Egeo.
Gestione dei rischi e delle crisi:
· aiuti per l’indennizzo dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola;
· aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali;
· aiuti destinati ad indennizzare gli agricoltori delle perdite causate da avverse condizioni atmosferiche;
· aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie e le fitopatie;
· aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;
· aiuti per la chiusura della capacità di produzione, di trasformazione e di commercializzazione;
· aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
Sono previste infine altre categorie di aiuticome gli aiuti all’occupazione, quelli a favore della ricerca e dello sviluppo, gli aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli, gli aiuti sotto forma di prestiti agevolati a breve termine, gli aiuti connessi alle esenzioni fiscali e gli aiuti per il settore forestale.
Un particolare capitolo è dedicato alla necessità di rendere coerenti le misure proposte come cofinanziamento di programmi comunitari per lo sviluppo rurale con le misure per lo sviluppo rurale finanziate attraverso gli aiuti di Stato, armonizzandone gli effetti e i carichi burocratici.
Il 24 ottobre 2006 la Commissione ha presentato una bozza di proposta di regolamento volta a modificare la legislazione vigente in materia di notifiche degli Stati membri alla Commissione connesse ad attività relative al settore agricolo. Il modulo obbligatorio di notifica degli aiuti di Stato da parte dello Stato membro alla Commissione, costituito da un questionario dettagliato, è previsto dal regolamento (CE) n. 794/2004 che stabilisce inoltre che le informazioni necessarie per la valutazione delle misure di aiuto devono essere fornite utilizzando le schede di informazioni complementari riportate in allegato al regolamento stesso. Gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale, una volta adottati, modificheranno le norme applicate dalla Commissione per tale valutazione e, pertanto, vi è la necessità di adattare i questionari ai nuovi “Orientamenti”.
Il 10 ottobre 2005 si è conclusa una consultazione pubblica in vista della revisione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente,che giungerà a scadenza il 31 dicembre 2007.
Al fine di orientare il dibattito, la Commissione ha elaborato una serie di quesiti sui quali le parti interessate sono chiamate ad esprimere la propria opinione. Essi riguardano, in particolare, i seguenti aspetti:
· il campo di applicazione: la Commissione intende valutare l’opportunità di estendere il campo di applicazione della disciplina vigente, attualmente circoscritto agli aiuti ambientali, anche ad altri settori connessi o simili e di integrare nel campo di applicazione i concetti di “sicurezza dei civili e del loro ambiente”, “sicurezza dei lavoratori”, “salute dei consumatori” e “salute dei lavoratori”;
· l’esenzione per categoria:la Commissione chiede alle parti interessate quali tipologie di aiuti ambientali dovrebbero essere oggetto di tale esenzione;
· il principio “chi inquina paga”: la Commissione chiede l’opinione delle parti interessate sull’opportunità di rafforzare tale principio con la conseguente riduzione del numero degli aiuti destinati alle imprese che inquinano. La Commissione chiede, inoltre, il loro parere sulle possibili conseguenze, ad esempio, per le deroghe fiscali;
· le percentuali degli aiuti: la Commissione chiede l’opinione delle parti interessate in merito all’opportunità di mantenere le attuali percentuali massime di aiuto autorizzate o se sia necessario aumentarle o diminuirle;
· le intensità degli aiuti: la Commissione chiede il parere delle parti interessate sull’impatto positivo per l’ambiente e sull’opportunità di mantenere in vigore la maggiorazione del 10% degli aiuti a favore delle PMI e delle regioni assistite prevista dalla disciplina vigente;
· l’innovazione ambientale: la Commissione chiede alle parti interessate quali aiuti all’ecoinnovazione siano necessari o compatibili e quali norme siano necessarie;
· le soglie di notificazione individuale: la Commissione chiede alle parti interessate di esprimere la proprie opinione sull’opportunità di rivedere le soglie al di sopra delle quali i progetti individuali di aiuto nell’ambito di regimi già approvati devono essere notificati individualmente e sull’opportunità di fissare soglie diverse in funzione dei vari casi;
· gli aiuti agli investimenti:la Commissione chiede il parere delle parti interessate sulla necessità che le PMI continuino a beneficiare degli aiuti transitori agli investimenti entro i limiti del 15% dei costi ammissibili per un periodo di tre anni a decorrere dall’adozione di nuove norme comunitarie nonché sull’opportunità di mantenere tale percentuale oppure di ridurla o di aumentarla. Le parti interessate dovranno, inoltre, dire se reputano giustificate intensità di aiuto agli investimenti che possono raggiungere il 100% dei costi ammissibili nel settore delle energie rinnovabili; se debbano essere autorizzati, fino al 100%, gli aiuti per la bonifica dei siti industriali inquinati; se devono essere autorizzati aiuti per consentire il mantenimento delle norme nazionali quando il loro livello è superiore a quello delle norme comunitarie; quali norme sono necessarie e quali aiuti possono essere concessi per quanto riguarda gli aiuti alle imprese per investimenti a favore dell’ambiente per fare fronte all’inquinamento prodotto da altre imprese (trattamento e riciclaggio dei rifiuti, infrastrutture di trasporto quali condotte ecologiche, capacità di produzione di prodotti ecologici ed ecocompatibili che possano sostituire i prodotti convenzionali);
· gli aiuti al funzionamento: la Commissione chiede il parere delle parti interessate sull’opportunità di estendere il campo di applicazione delle norme relative agli aiuti al funzionamento ad altri settori oltre a quelli relativi alla gestione dei rifiuti, al risparmio energetico, alle energie rinnovabili, alla cogenerazione nonché agli sgravi e alle esenzioni fiscali.
Il 30 ottobre 2006 la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica[75] su un progetto di comunicazione riguardante la revisione delle modalità di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione utilizzati nell’ambito del controllo sugli aiuti di Stato. La Commissione invita le parti interessate a farle pervenire le proprie osservazioni entro il 30 novembre 2006.
I tassi di riferimento vengono utilizzati per misurare l’equivalente sovvenzione di un aiuto - in particolare quando l’aiuto in questione viene erogato in varie quote -, per calcolare gli elementi di aiuto risultanti da regimi di prestiti con tassi di interesse agevolati ed infine per verificare la conformità con la normativa in materia di aiuti di Stato “de minimis” e con i regolamenti di esenzione per categoria.
Il metodo di calcolo attualmente utilizzato dalla Commissione è stabilito in una lettera del 18 agosto 1997 della Commissione agli Stati membri sui tassi di riferimento e di attualizzazione e da varie comunicazioni[76]. Esso consiste nel calcolo di un tasso di base – ovvero di un tasso ottenuto dal calcolo della media e prima dell’applicazione di un coefficiente di adeguamento che tiene conto delle specificità di ciascuno Stato membro – a partire dai tassi swap interbancari quinquennali rilevati nei mesi di settembre, ottobre e novembre precedenti. Il tasso di riferimento è ottenuto aggiungendo un premio di 75 punti di base. Qualora non fossero disponibili i tassi swap interbancari quinquennali, si prendono come base di calcolo i titoli di Stato quinquennali ai quali si aggiunge un premio di 25 punti di base e i 75 punti di base. Il metodo attuale non distingue fra PMI e grandi imprese.
La Commissione ritiene indispensabile rivedere tale metodologia in quanto i parametri finanziari richiesti non sono sempre disponibili in tutti gli Stati membri, in particolare nei dieci nuovi Stati membri[77]. Secondo la Commissione, inoltre, è necessario migliorare l’attuale metodo per tenere conto di variazioni notevoli ed improvvise sui mercati finanziari nonché della solvibilità e delle garanzie del debitore e per riflettere meglio la curva di rendimento negli Stati membri.
Lo scopo della comunicazione è quello di proporre un metodo semplice basato sull’attuale sistema, ma con alcune modifiche anche al fine di renderlo compatibile con i diversi sistemi finanziari esistenti nell’Unione europea.
Nelle intenzioni della Commissione, il metodo proposto dovrà essere di facile applicazione - in particolare per quanto riguarda le misure che rientrano nel campo di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato “de minims”o dei regolamenti di esenzione per categoria -, non penalizzare gli Stati membri rispetto al metodo attuale, facilitare l’applicazione dei tassi di riferimento per i nuovi dieci Stati membri e consentire un aggiornamento più frequente di tali tassi al fine di riflettere meglio le condizioni prevalenti sul mercato e non operare differenziazioni fra PMI e grandi imprese.
Le caratteristiche principali del nuovo metodo proposto dalla Commissione sono:
· base di calcolo: il tasso di base è calcolato in base ai tassi IBOR[78] a tre mesi del mercato monetario disponibili in quasi tutti gli Stati membri; la Commissione si riserva il diritto di utilizzare maturità più lunghe adattate ai casi specifici. Qualora tali tassi non siano disponibili, sarà possibile utilizzare i tassi dei titoli di Stato o, in via eccezionale, i dati comunicati dagli Stati membri;
· margine: al precedente tasso di base viene aggiunta una maggiorazione di 220 punti di base. Secondo le valutazioni della Commissione questo costituisce il margine normale per un prestito con garanzie normali e valutazione soddisfacente; tale margine è ampiamente indipendente dalla maturità del prestito. Il tasso di riferimento ottenuto si applica ai prestiti suffragati da garanzie normali, in mancanza delle quali viene applicata una maggiorazione di almeno 400 punti di base (il margine di 400 punti riflette l’attuale prassi della Commissione);
· premio di rischio: per quanto riguarda le imprese in difficoltà finanziaria e fatta salva l’applicazione di disposizioni specifiche in materia di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà[79], viene applicata al tasso di base una maggiorazione di almeno 1000 punti di base subordinata all’esistenza di garanzie normali;
· aggiornamento: la Commissione propone di aggiornare i tassi di riferimento ogni 6 mesi (allo stato attuale vengono aggiornati annualmente). In questo modo il tasso di base verrebbe calcolato sulla base dei tassi IBOR a 3 mesi rilevati nel corso dei mesi di settembre, ottobre e novembre precedenti. Il tasso di base calcolato in questo modo entrerebbe in vigore a partire dal 1° gennaio e verrebbe aggiornato sulla base del tasso IBOR a 3 mesi rilevato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell’anno in corso. Il tasso così ricalcolato dovrebbe entrare in vigore a partire dal 1° luglio. La Commissione propone, inoltre, che vengano effettuati aggiornamenti ogni volta che il tasso medio, calcolato nei 3 mesi precedenti, si dovesse discostare di più del 10% dal tasso valido in quel momento. E’ previsto che tale aggiornamento entri in vigore il primo giorno del secondo mese successivo ai mesi presi come riferimento per il calcolo.
G. TESAURO, Diritto comunitario, Padova 2005;
A. BLASI – F. MUNARI, Aiuti concessi dagli Stati, in Trattati dell’Unione europea e della Comunità europea, a cura di A. TIZZANO, Milano 2004, 592 e ss.;
G. PINNA, Le politiche della concorrenza. Gli aiuti di Stato, in Rassegna di Diritto Pubblico Europeo n. 1/2004, 145 e ss.;
A. TERRASI, Aiuti di Stato: la questione del recupero degli aiuti illegalmente concessi, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario n. 5/2002, 1081 e ss.;
O. PORCHIA, Il procedimento di controllo degli aiuti pubblici alle imprese tra ordinamento comunitario e ordinamento interno, Napoli 2001.
C. PINOTTI, Gli aiuti di Stato alle imprese nel diritto comunitario della concorrenza, Padova 2000;
A. DAMATO, Revoca di decisione illegittima e legittimo affidamento nel diritto comunitario, in Il Diritto dell’Unione europea, 1999, 299 e ss.;
G.M. ROBERTI, Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario, Padova 1997.
N.B. La bibliografia indicata comprende esclusivamente le opere citate nel testo.
Trattato che istituisce la Comunità europea
(artt. 87, 88 e 89)
(omissis)
Articolo 87
1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
Articolo 88
1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.
Articolo 89
Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 87 e 88 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 88, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.
(omissis)
Reg. (CE) n. 994/98 del 7 maggio 1998
Regolamento del Consiglio
sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la
Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali
(1)
------------------------
(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 14 maggio 1998, n. L 142. Entrato in vigore il 15 maggio 1998.
Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94,
vista la proposta della Commissione,
previa consultazione del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
(1) considerando che, a norma dell'articolo 94 del trattato, il Consiglio può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 92 e 93 e fissare, in particolare, le condizioni per l'applicazione dell'articolo 93, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura;
(2) considerando che, a norma del trattato, la valutazione della compatibilità degli aiuti con il mercato comune spetta essenzialmente alla Commissione;
(3) considerando che il buon funzionamento del mercato interno richiede un'applicazione rigorosa ed efficace delle regole di concorrenza in materia di aiuti di Stato;
(4) considerando che la Commissione ha applicato gli articoli 92 e 93 del trattato in numerose decisioni ed ha inoltre illustrato la sua politica in varie comunicazioni; che, alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato e tenuto conto dei testi di carattere generale che essa stessa ha emanato in attuazione di tali disposizioni, è opportuno, per garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative, senza indebolire il controllo della Commissione, che quest'ultima sia autorizzata a dichiarare, mediante regolamenti, nei settori in cui dispone di esperienza sufficiente a definire criteri generali di compatibilità, che determinate categorie di aiuti sono compatibili con il mercato comune a norma di una o più disposizioni dell'articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato e sono dispensate dalla procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato;
(5) considerando che i regolamenti di esenzione per categoria accrescono la trasparenza e la certezza del diritto; che essi possono essere direttamente applicati dai giudici nazionali, fatti salvi gli articoli 5 e 177 del trattato;
(6) considerando che è opportuno che la Commissione, in sede di adozione dei regolamenti di esenzione per determinate categorie di aiuti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, specifichi le finalità dell'aiuto, le categorie di beneficiari, i massimali destinati ad evitare che gli aiuti oggetto dell'esenzione superino determinate soglie calcolate in funzione del totale dei costi ammissibili o determinati importi massimi, le condizioni relative al cumulo degli aiuti nonché le condizioni di controllo, al fine di garantire la compatibilità con il mercato comune degli aiuti oggetto del presente regolamento;
(7) considerando che è opportuno autorizzare la Commissione, in sede di adozione dei regolamenti di esenzione per determinate categorie di aiuti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, ad aggiungere altre condizioni dettagliate al fine di garantire la compatibilità con il mercato comune degli aiuti oggetto del presente regolamento;
(8) considerando che può essere opportuno fissare massimali o altre condizioni pertinenti per la notifica dei casi di erogazione di aiuti, al fine di consentire alla Commissione di esaminare individualmente l'effetto di certi aiuti sulla concorrenza e sugli scambi fra Stati membri e la loro compatibilità con il mercato comune;
(9) considerando che la Commissione, visto lo sviluppo e il funzionamento del mercato comune, dovrebbe essere abilitata a stabilire, mediante regolamento, che taluni aiuti non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 92, paragrafo 1 del trattato e sono, pertanto, dispensati dalla procedura di notifica prevista dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, purché gli aiuti concessi ad una stessa impresa in un arco di tempo determinato non superino un importo prestabilito;
(10) considerando che, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato, la Commissione ha l'obbligo di procedere con gli Stati membri all'esame permanente di tutti i regimi di aiuti esistenti; che a tal fine, e per garantire il maggior grado possibile di trasparenza e un adeguato controllo, è opportuno che la Commissione provveda ad istituire un sistema affidabile di registrazione e di memorizzazione delle informazioni sull'applicazione dei regolamenti da essa adottati, al quale tutti gli Stati membri abbiano accesso e che riceva dagli Stati membri tutte le informazioni sull'applicazione degli aiuti esentati dall'obbligo di notifica e possa essere discusso e valutato con gli Stati membri in sede di comitato consultivo; che a tal fine è altresì opportuno che la Commissione possa richiedere l'invio delle informazioni necessarie a garantire l'efficacia di tale esame;
(11) considerando che il controllo sull'erogazione degli aiuti comporta molteplici problemi pratici, giuridici ed economici di carattere molto complesso in un contesto in costante evoluzione; che occorre pertanto che la Commissione sottoponga a riesame periodico le categorie di aiuti che devono essere dispensate dall'obbligo di notifica; che la Commissione dovrebbe poter abrogare o modificare i regolamenti da essa adottati a norma del presente regolamento nei casi in cui siano mutate le circostanze relative ad uno qualsiasi dei fatti che ne hanno determinato l'adozione, o in cui tale abrogazione o modifica sia resa necessaria dal progressivo sviluppo o funzionamento del mercato comune;
(12) considerando che è opportuno che la Commissione, in collegamento stretto e costante con gli Stati membri, possa definire precisamente l'ambito di applicazione di tali regolamenti e le relative condizioni; che, al fine di promuovere la collaborazione tra la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, è opportuno istituire un comitato consultivo in materia di aiuti di Stato, da consultarsi prima che la Commissione adotti regolamenti in base al presente regolamento,
ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
Esenzioni per categoria
1. La Commissione può, mediante regolamenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 8 del presente regolamento e a norma dell'articolo 92 del trattato, dichiarare che le seguenti categorie di aiuti sono compatibili con il mercato comune e non soggette all'obbligo di notifica di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato:
a) gli aiuti a favore:
i) delle piccole e medie imprese,
ii) della ricerca e dello sviluppo,
iii) della tutela dell'ambiente,
iv) dell'occupazione e della formazione;
b) gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale.
2. I regolamenti di cui al paragrafo 1 devono specificare per ciascuna categoria di aiuti:
a) la finalità dell'aiuto,
b) le categorie di beneficiari,
c) i massimali espressi o in termini di intensità dell'aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili o in termini di importi massimi,
d) le condizioni relative al cumulo degli aiuti,
e) le condizioni del controllo di cui all'articolo 3.
3. Inoltre, i regolamenti di cui al paragrafo 1 possono in particolare:
a) fissare massimali o altre condizioni per la notifica dei casi di erogazione di singoli aiuti,
b) escludere certi settori dal loro ambito di applicazione,
c) subordinare ad ulteriori condizioni la compatibilità dell'aiuto esentato ai sensi dei regolamenti stessi.
Articolo 2
De minimis
1. La Commissione può, mediante regolamenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 8 del presente regolamento, decidere che, visto lo sviluppo e il funzionamento del mercato comune, alcuni aiuti non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 92, paragrafo 1 del trattato e sono pertanto dispensati dalla procedura di notifica di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, a condizione che gli aiuti concessi ad una stessa impresa in un determinato arco di tempo non superino un importo prestabilito.
2. Gli Stati membri comunicano in qualsiasi momento alla Commissione, su sua richiesta, ogni ulteriore informazione relativa agli aiuti esentati a norma del paragrafo 1.
Articolo 3
Trasparenza e controllo
1. All'atto dell'adozione dei regolamenti in applicazione dell'articolo 1, la Commissione impone agli Stati membri norme precise per garantire la trasparenza e il controllo degli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi degli stessi regolamenti. Dette norme consistono in particolare negli obblighi definiti nei paragrafi 2, 3 e 4.
2. Non appena sono messi in atto regimi di aiuti o singoli aiuti concessi al di fuori di un regime, esentati in applicazione dei suddetti regolamenti, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, una sintesi delle informazioni relative a questi regimi di aiuti o singoli aiuti che non rientrano in un regime di aiuto esentato.
3. Gli Stati membri registrano ed elaborano tutte le informazioni riguardanti l'applicazione delle esenzioni per categoria. Se la Commissione dispone di elementi che danno adito a dubbi sulla corretta applicazione di un regolamento di esenzione, gli Stati membri le comunicano tutte le informazioni che essa reputi necessarie per valutare la conformità di un aiuto con detto regolamento.
4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno una volta all'anno, una relazione sull'applicazione delle esenzioni per categoria, preferibilmente in forma elettronica, conformemente alle esigenze specifiche della Commissione. La Commissione rende tali relazioni accessibili a tutti gli Stati membri. Una volta all'anno, le relazioni sono esaminate e valutate dal comitato consultivo di cui all'articolo 7.
Articolo 4
Periodo di validità e modifica dei regolamenti
1. I regolamenti adottati a norma degli articoli 1 e 2 si applicano per un periodo di tempo determinato. Gli aiuti esentati mediante regolamento adottato a norma degli articoli 1 e 2 sono esentati per il periodo di validità di detto regolamento e per il periodo di adeguamento di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. I regolamenti adottati a norma degli articoli 1 e 2 possono essere abrogati o modificati se cambiano le circostanze relative ad uno qualsiasi dei fatti che hanno determinato la loro adozione o se tale modifica o abrogazione è resa necessaria dal progressivo sviluppo o funzionamento del mercato comune. In questo caso il nuovo regolamento stabilisce un periodo di adeguamento di sei mesi per l'aggiustamento degli aiuti rientranti nel regolamento precedente.
3. I regolamenti adottati a norma degli articoli 1 e 2 prevedono un periodo quale quello indicato nel paragrafo 2 nel caso in cui, alla loro scadenza, non se ne proroghi l'applicazione.
Articolo 5
Relazione di valutazione
Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Un progetto di relazione è sottoposto per esame al comitato consultivo di cui all'articolo 7.
Articolo 6
Audizione delle parti interessate
La Commissione, quando intende adottare un regolamento, ne pubblica il progetto per dar modo a tutte le persone e le organizzazioni interessate di presentare le proprie osservazioni entro un termine ragionevole da essa fissato e che non può in nessun caso essere inferiore ad un mese.
Articolo 7
Comitato consultivo
È istituito un comitato con funzioni consultive, in prosieguo denominato "comitato consultivo in materia di aiuti di Stato". Esso è composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
Articolo 8
Consultazione del comitato consultivo
1. La Commissione consulta il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato:
a) prima di pubblicare un progetto di regolamento,
b) prima di adottare un regolamento.
2. La consultazione del comitato ha luogo durante una riunione su invito della Commissione. A tale invito sono allegati i progetti e i documenti da esaminare. La riunione ha luogo non prima di due mesi dopo l'invio della convocazione.
Tale termine può essere ridotto nel caso delle consultazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), nonché in caso di urgenza e di semplice proroga di un regolamento.
3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.
4. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. Il comitato consultivo può raccomandare la pubblicazione di tale parere nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
5. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.
Articolo 9
Disposizioni finali
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1998.
Per il Consiglio
il presidente
M. Beckett
Reg. (CE) n. 659/1999 del 22 marzo 1999
Regolamento del Consiglio
recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE
(1) (2)
------------------------
(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 27 marzo 1999, n. L 83. Entrato in vigore il 16 aprile 1999.
(2) Per le disposizioni di esecuzione del presente regolamento si veda il regolamento (CE) n. 794/2004, al cui articolo 13 si rimanda per ulteriori precisazioni.
Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
(1) considerando che, fatte salve le norme procedurali speciali previste nei regolamenti per taluni settori, il presente regolamento andrebbe applicato agli aiuti in tutti i settori; che, ai fini dell'applicazione degli articoli 77 e 92 del trattato, l'articolo 93 attribuisce alla Commissione la competenza specifica a decidere in merito alla compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune quando si tratti di esaminare i regimi esistenti, di decidere su aiuti da istituire o modificare e di intervenire in caso di mancato rispetto delle sue decisioni o dell'obbligo di notifica;
(2) considerando che la Commissione, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, ha elaborato e consolidato una prassi coerente per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 93 del trattato e in numerose comunicazioni ha definito talune norme procedurali e taluni principi; che appare opportuno, al fine di assicurare un'effettiva ed efficace applicazione delle procedure di cui all'articolo 93 del trattato, codificare e stabilizzare questa prassi attraverso un regolamento;
(3) considerando che un regolamento di procedura relativo all'applicazione dell'articolo 93 del trattato accresce la trasparenza e la certezza del diritto;
(4) considerando che, per garantire la certezza del diritto, è opportuno definire le condizioni alle quali gli aiuti possono essere considerati aiuti esistenti; che il completamento e il rafforzamento del mercato interno costituiscono un processo graduale che si riflette nello sviluppo permanente della politica in materia di aiuti di Stato; che, in base a questi sviluppi, talune misure, che quando sono state varate non costituivano un aiuto di Stato, possono essere divenute tali;
(5) considerando che, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, i progetti diretti ad istituire nuovi aiuti vanno notificati alla Commissione e che non può essere data loro esecuzione prima che la Commissione li abbia autorizzati;
(6) considerando che, a norma dell'articolo 5 del trattato, gli Stati membri sono tenuti a collaborare con la Commissione e a fornirle tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti previsti dal presente regolamento;
(7) considerando che è opportuno che il termine entro il quale la Commissione deve concludere l'esame preliminare degli aiuti notificati sia fissato a due mesi dal ricevimento della notifica completa o dal ricevimento di una comunicazione debitamente motivata dello Stato membro interessato secondo cui esso considera la notifica completa, in quanto le informazioni supplementari richieste dalla Commissione non esistono o sono già state fornite; che, per ragioni di certezza del diritto, detto esame deve concludersi con una decisione;
(8) considerando che in tutti i casi in cui, dopo l'esame preliminare, la Commissione non sia in grado di dichiarare che l'aiuto è compatibile con il mercato comune, occorrerebbe avviare il procedimento di indagine formale volto a consentire alla Commissione di ottenere le informazioni necessarie per stabilire la compatibilità dell'aiuto stesso e a dar modo agli interessati di trasmettere le proprie osservazioni; che il procedimento di indagine formale ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato assicura la migliore tutela dei diritti degli interessati;
(9) considerando che, dopo aver preso in considerazione le osservazioni degli interessati, la Commissione dovrebbe concludere il suo esame adottando una decisione finale non appena le perplessità siano state eliminate; che è opportuno, ove detto esame non sia concluso dopo un periodo di 18 mesi dall'avvio della procedura, che lo Stato membro interessato abbia la possibilità di chiedere una decisione che la Commissione deve prendere entro due mesi;
(10) considerando che, al fine di assicurare un'applicazione corretta ed efficace delle norme in materia di aiuti di Stato, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di revocare una decisione basata su informazioni inesatte;
(11) considerando che, al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 93 del trattato, in particolare dell'obbligo di notifica e della clausola di sospensione di cui al suo paragrafo 3, la Commissione dovrebbe esaminare tutti i casi di aiuti illegali; che, ai fini della trasparenza e della certezza del diritto, è necessario stabilire le procedure da seguire in tali casi; che, qualora uno Stato membro non abbia rispettato l'obbligo di notifica o la clausola di sospensione, la Commissione non dovrebbe essere vincolata al rispetto di termini;
(12) considerando che in caso di aiuti illegali la Commissione dovrebbe avere il diritto di ottenere tutte le informazioni necessarie per consentirle di adottare una decisione e, se del caso, di ripristinare immediatamente una concorrenza senza distorsioni; che è pertanto opportuno consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie nei confronti degli Stati membri interessati; che queste misure provvisorie possono assumere la forma di ingiunzioni di fornire informazioni, di ingiunzioni di sospensione e di ingiunzioni di recupero; che la Commissione, in caso di mancato rispetto di un'ingiunzione di fornire informazioni, dovrebbe avere la possibilità di decidere in base alle informazioni disponibili e, in caso di mancato rispetto di ingiunzioni di sospensione o di recupero, di adire direttamente la Corte di giustizia, a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, secondo comma, del trattato;
(13) considerando che in caso di aiuti illegali non compatibili con il mercato comune occorrerebbe ripristinare la concorrenza effettiva; che a tal fine è necessario che l'aiuto, compresi gli interessi, venga recuperato senza indugio; che è opportuno che il recupero avvenga nel rispetto delle procedure di legge nazionali; che l'applicazione di queste procedure non dovrebbe impedire, facendo ostacolo ad un'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione, il ripristino della concorrenza effettiva; che, per ottenere detto risultato, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire l'efficacia della decisione della Commissione;
(14) considerando che, per ragioni di certezza del diritto, è opportuno fissare un termine di 10 anni in caso di aiuto illegale alla scadenza del quale non ci può essere ingiunzione di recupero;
(15) considerando che gli aiuti attuati in modo abusivo possono produrre sul funzionamento del mercato interno effetti simili a quelli degli aiuti illegali e che, pertanto, andrebbero loro applicate procedure analoghe; che, contrariamente agli aiuti illegali, gli aiuti eventualmente attuati in modo abusivo sono aiuti precedentemente autorizzati dalla Commissione; che, pertanto, la Commissione non dovrebbe poter ricorrere ad un'ingiunzione di recupero per quanto riguarda gli aiuti attuati in modo abusivo;
(16) considerando che è opportuno definire tutte le possibilità di cui dispongono i terzi per difendere i loro interessi in procedimenti in materia di aiuti di Stato;
(17) considerando che, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato, la Commissione è tenuta a procedere, in collaborazione con gli Stati membri, all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti; che per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto è opportuno precisare la portata della cooperazione disposta da tale articolo;
(18) considerando che, al fine di assicurare la compatibilità dei regimi di aiuti esistenti con il mercato comune, ed a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato, la Commissione dovrebbe proporre le opportune misure, qualora i regimi di aiuti già esistenti non siano o non siano più compatibili con il mercato comune, ed avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato se lo Stato membro interessato rifiuta di attuare le misure proposte;
(19) considerando che, al fine di consentire alla Commissione di vigilare efficacemente sul rispetto delle sue decisioni e di agevolare la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri per quanto concerne l'esame permanente di tutti i regimi di aiuti esistenti negli Stati membri, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato, è necessario introdurre un obbligo generale di presentare relazioni sui regimi di aiuti esistenti;
(20) considerando che la Commissione, qualora nutra forti dubbi sul rispetto delle sue decisioni, dovrebbe disporre di ulteriori strumenti che le consentano di ottenere le informazioni necessarie per verificare se le decisioni in questione sono effettivamente rispettate; che a tale scopo le ispezioni in loco rappresentano uno strumento adeguato e utile, in particolare nei casi in cui l'aiuto potrebbe essere stato attuato in modo abusivo; che, pertanto, la Commissione deve avere la facoltà di effettuare ispezioni in loco e deve ottenere la cooperazione delle autorità competenti degli Stati membri qualora un'impresa si opponga allo svolgimento di siffatta ispezione;
(21) considerando che per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto è opportuno dare pubblicità alle decisioni della Commissione, fermo restando al tempo stesso il principio per cui le decisioni riguardanti i casi di aiuti di Stato vanno indirizzate allo Stato membro interessato; che è pertanto opportuno pubblicare tutte le decisioni che potrebbero ledere gli interessi degli interessati per esteso o in sintesi o mettere a disposizione di questi ultimi copie di tali decisioni, ove esse non siano state pubblicate o non siano state pubblicate per esteso; che nel dare diffusione alle proprie decisioni la Commissione deve rispettare le disposizioni relative al segreto professionale, ai sensi dell'articolo 214 del trattato;
(22) considerando che la Commissione, in stretto collegamento con gli Stati membri, dovrebbe poter adottare disposizioni di attuazione per stabilire dettagliate regole applicabili alle procedure di cui al presente regolamento; che, al fine di promuovere la cooperazione tra la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, è opportuno istituire un comitato consultivo in materia di aiuti di Stato, che deve essere sentito prima che la Commissione adotti le disposizioni di attuazione del presente regolamento,
ha adottato il presente regolamento:
Capo I
Aspetti generali
Articolo 1
Definizioni.
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) "aiuti" qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 92, paragrafo 1, del trattato;
b) "aiuti esistenti":
i) fatti salvi gli articoli 144 e 172 dell'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia e l'allegato IV, punto 3, e l'appendice di detto allegato, dell'atto di adesione di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Slovenia e Slovacchia, tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del trattato, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell'entrata in vigore del trattato e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore (3);
ii) gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio;
iii) gli aiuti che si suppongono autorizzati a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del presente regolamento o anteriormente al presente regolamento, ma secondo la procedura in esso prevista;
iv) gli aiuti considerati aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 15;
v) gli aiuti considerati aiuti esistenti in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell'evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro. Qualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un'attività da parte del diritto comunitario, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione;
c) "nuovi aiuti": tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti;
d) "regime di aiuti": atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;
e) "aiuti individuali": gli aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime;
f) "aiuti illegali": i nuovi aiuti attuati in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato;
g) "aiuti attuati in modo abusivo": gli aiuti utilizzati dal beneficiario in violazione di una decisione adottata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, o dell'articolo 7, paragrafi 3 o 4, del presente regolamento;
h) "interessati": qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d'imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali.
------------------------
(3) Punto così sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.
Capo II
Procedure relative agli aiuti notificati
Articolo 2
Notifica di nuovi aiuti.
1. Salvo disposizione contraria dei regolamenti adottati a norma dell'articolo 94 del trattato o di altre disposizioni pertinenti dello stesso, qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla Commissione dallo Stato membro interessato. La Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato della ricezione della notifica.
2. Nella notifica lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni atte a consentire alla Commissione di adottare una decisione a norma degli articoli 4 e 7 (in seguito denominata "notifica completa").
Articolo 3
Clausola di sospensione.
Agli aiuti soggetti a notifica, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, non può essere data esecuzione prima che la Commissione abbia adottato, o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dell'aiuto.
Articolo 4
Esame preliminare della notifica e decisioni della Commissione.
1. La Commissione procede all'esame della notifica non appena questa le è pervenuta. Fatto salvo l'articolo 8, la Commissione adotta una decisione a norma dei paragrafi 2, 3 o 4.
2. La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante una decisione.
3. La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, nei limiti in cui essa rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, la dichiara compatibile con il mercato comune (in seguito denominata "decisione di non sollevare obiezioni"). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del trattato.
4. La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, decide di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato (in seguito denominata "decisione di avviare il procedimento d'indagine formale").
5. Le decisioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 devono essere adottate entro due mesi. Tale termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione di una notifica completa. La notifica è ritenuta completa se entro 2 mesi dalla sua ricezione, o dalla ricezione di ogni informazione supplementare richiesta, la Commissione non richiede ulteriori informazioni. Il termine può essere prorogato con il consenso della Commissione e dello Stato membro interessato. Se opportuno, la Commissione può fissare scadenze più ravvicinate.
6. Se la Commissione non provvede ad adottare una decisione ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4 entro il termine stabilito al paragrafo 5, si ritiene che l'aiuto sia stato autorizzato dalla Commissione. Lo Stato membro interessato, dopo averne informato la Commissione, può quindi attuare le misure in questione, a meno che la Commissione non adotti una decisione a norma del presente articolo entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica.
Articolo 5
Richiesta di informazioni.
1. La Commissione, se ritiene che le informazioni fornite dallo Stato membro interessato in relazione ad una misura notificata a norma dell'articolo 2 siano incomplete, chiede a detto Stato tutte le informazioni supplementari necessarie. Se lo Stato membro risponde a tale richiesta, la Commissione lo informa della ricezione della risposta.
2. Se lo Stato membro interessato non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione invia un sollecito fissando un adeguato termine supplementare entro il quale le informazioni stesse devono essere fornite.
3. La notifica è considerata ritirata se le informazioni richieste non sono fornite entro il termine stabilito, a meno che, prima della scadenza, tale termine non sia stato prorogato con il consenso della Commissione e dello Stato membro interessato, ovvero lo Stato membro interessato non informi la Commissione, con una comunicazione debitamente motivata, di considerare la notifica completa, in quanto le informazioni supplementari richieste non sono disponibili o sono già state fornite. In tal caso, il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 5, decorre dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione. Se la notifica è considerata ritirata, la Commissione ne informa lo Stato membro.
Articolo 6 (4)
Procedimento d'indagine formale.
1. La decisione di avvio del procedimento d'indagine formale espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contiene una valutazione preliminare della Commissione relativa al carattere di aiuto della misura prevista ed espone i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune. La decisione invita lo Stato membro e tutti gli altri interessati a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine.
2. Le osservazioni ricevute sono comunicate allo Stato membro interessato. Se un interessato ne fa richiesta, adducendo un danno potenziale, la sua identità non è rivelata allo Stato membro interessato. Quest'ultimo può a sua volta rispondere alle osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine.
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(4) Vedi, per un invito a presentare osservazioni a norma del presente articolo, la comunicazione 23 giugno 2001.
Articolo 7
Decisioni della Commissione che concludono il procedimento d'indagine formale.
1. Fatto salvo l'articolo 8, il procedimento d'indagine formale si conclude con una decisione ai sensi dei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. La Commissione, se constata, eventualmente dopo che lo Stato membro interessato vi abbia apportato modifiche, che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante una decisione.
3. La Commissione, se constata, eventualmente dopo che lo Stato membro interessato vi abbia apportato modifiche, che i dubbi relativi alla compatibilità della misura notificata con il mercato comune non sussistono più, decide che l'aiuto è compatibile con il mercato comune (in seguito denominata "decisione positiva"). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del trattato.
4. La Commissione può subordinare una decisione positiva a condizioni che consentano di considerare l'aiuto compatibile con il mercato comune e ad obblighi che consentano di controllare il rispetto della decisione stessa (in seguito denominata "decisione condizionale").
5. La Commissione, se constata che l'aiuto notificato non è compatibile con il mercato comune, decide che all'aiuto in questione non può essere data esecuzione (in seguito denominata "decisione negativa").
6. Le decisioni adottate a norma dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 devono intervenire non appena risultino eliminati i dubbi di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Per quanto possibile, la Commissione si adopera per adottare una decisione entro 18 mesi dall'avvio della procedura. Questo termine può essere prorogato di comune accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato.
6. (5) Una volta scaduto il termine di cui al paragrafo 6, e se lo Stato membro interessato ne fa richiesta, la Commissione, entro 2 mesi, prende una decisione in base alle informazioni in suo possesso. Se del caso, qualora le informazioni fornite non siano sufficienti per stabilire la compatibilità, la Commissione prende una decisione negativa.
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(5) Come da G.U.C.E.
Articolo 8
Ritiro della notifica.
1. Lo Stato membro interessato può ritirare la notifica di cui all'articolo 2 prima che la Commissione abbia adottato una decisione a norma dell'articolo 4 o dell'articolo 7.
2. Nel caso in cui la Commissione abbia avviato il procedimento d'indagine formale, essa provvede a dichiararlo chiuso.
Articolo 9
Revoca di una decisione.
La Commissione può revocare una decisione adottata a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 o 3, o dell'articolo 7, paragrafi 2, 3 o 4, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare osservazioni, se tale decisione si basava su informazioni inesatte fornite nel corso del procedimento e determinanti ai fini della decisione. Prima di revocare una decisione e di adottarne una nuova, la Commissione avvia il procedimento di indagine formale di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Si applicano in tal caso, con i necessari adattamenti, gli articoli 6, 7, 10, 11, paragrafo 1, e gli articoli 13, 14 e 15.
Capo III
Procedura relativa agli aiuti illegali
Articolo 10
Esame, richiesta d'informazioni e ingiunzione di fornire informazioni.
1. La Commissione esamina senza indugio le informazioni di cui sia eventualmente in possesso, in merito a presunti aiuti illegali, da qualsiasi fonte esse provengano.
2. Se necessario, essa chiede informazioni allo Stato membro interessato. Si applicano, con gli opportuni adattamenti, l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 5, paragrafi 1 e 2.
3. Se lo Stato membro interessato, nonostante un sollecito a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione adotta una decisione con la quale richiede tali informazioni (in seguito denominata "ingiunzione di fornire informazioni"). La decisione specifica le informazioni richieste e stabilisce un termine adeguato entro il quale devono essere fornite.
Articolo 11
Ingiunzione di sospendere o di recuperare a titolo provvisorio gli aiuti.
1. Dopo aver dato allo Stato membro interessato l'opportunità di presentare le proprie osservazioni, la Commissione può adottare una decisione, con la quale ordina a detto Stato membro di sospendere l'erogazione di ogni aiuto concesso illegalmente, fino a che non abbia deciso in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune (in seguito denominata "ingiunzione di sospensione").
2. Dopo aver dato allo Stato membro interessato l'opportunità di presentare le proprie osservazioni, la Commissione può adottare una decisione, con la quale ordina a detto Stato membro di recuperare a titolo provvisorio ogni aiuto concesso illegalmente, fino a che non abbia deciso in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune (in seguito denominata "ingiunzione di recupero"), se vengono rispettati i seguenti criteri:
- in base a una pratica consolidata non sussistono dubbi circa il carattere di aiuto della misura in questione;
- occorre affrontare una situazione di emergenza;
- esiste un grave rischio di danno consistente e irreparabile ad un concorrente.
Il recupero viene eseguito secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3. Dopo l'effettivo recupero dell'aiuto la Commissione adotta una decisione entro i termini applicabili agli aiuti notificati.
La Commissione può autorizzare lo Stato membro ad abbinare il recupero dell'aiuto alla corresponsione di un aiuto di emergenza all'impresa in questione.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano esclusivamente agli aiuti illegali erogati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 12
Mancato rispetto di una decisione d'ingiunzione.
Se uno Stato membro non si conforma ad un'ingiunzione di sospensione o ad un'ingiunzione di recupero, la Commissione, pur continuando a esaminare il caso nel merito in base alle informazioni a sua disposizione, può adire direttamente la Corte di giustizia delle Comunità europee perché essa dichiari che il mancato rispetto della decisione configura una violazione del trattato.
Articolo 13
Decisioni della Commissione.
1. L'esame di presunti aiuti illegali dà luogo ad una decisione a norma dell'articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4. Nel caso di decisioni di avvio del procedimento d'indagine formale, il procedimento si conclude con una decisione a norma dell'articolo 7. In caso di mancato rispetto, da parte d'uno Stato membro, dell'ingiunzione di fornire informazioni, tale decisione è adottata in base alle informazioni disponibili.
2. Nel caso di presunti aiuti illegali, fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, la Commissione non è vincolata al rispetto del termine stabilito agli articoli 4, paragrafo 5, 7, paragrafo 6 e 7, paragrafo 7.
3. L'articolo 9 si applica per quanto compatibile.
Articolo 14
Recupero degli aiuti.
1. Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario (in seguito denominata "decisione di recupero"). La Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario.
2. All'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero.
3. Fatta salva un'eventuale ordinanza della Corte di giustizia delle Comunità europee emanata ai sensi dell'articolo 185 del trattato, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario.
Articolo 15
Periodo limite.
1. I poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di 10 anni.
2. Il periodo limite inizia il giorno in cui l'aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell'aiuto illegale interrompe il periodo limite. Ogni interruzione fa ripartire il periodo da zero. Il periodo limite viene sospeso per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
3. Ogni aiuto per il quale è scaduto il periodo limite è considerato un aiuto esistente.
Capo IV
Procedura relativa agli aiuti attuati in modo abusivo
Articolo 16
Aiuti attuati in modo abusivo.
Fatto salvo l'articolo 23, la Commissione può, nei casi di aiuti attuati in modo abusivo, avviare il procedimento d'indagine formale di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Si applicano, per quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 9, 10, 11, paragrafo 1, 12, 13, 14 e 15.
Capo V
Procedura relativa ai regimi di aiuti esistenti
Articolo 17
Cooperazione a norma dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato.
1. La Commissione ottiene dallo Stato membro interessato tutte le informazioni necessarie alla revisione, in collaborazione con lo Stato membro, dei regimi di aiuti esistenti a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato.
2. Se la Commissione ritiene che un regime di aiuti non sia, o non sia più, compatibile con il mercato comune, informa lo Stato membro interessato della sua posizione preliminare, dandogli l'opportunità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine.
Articolo 18
Proposta di opportune misure.
Se la Commissione, alla luce delle informazioni fornite dallo Stato membro a norma dell'articolo 17, conclude che il regime di aiuti esistente non è, ovvero non è più, scompatibile con il mercato comune, emette una raccomandazione in cui propone opportune misure allo Stato membro interessato. La raccomandazione può in particolare proporre:
a) modificazioni sostanziali del regime di aiuti,
b) l'introduzione di obblighi procedurali o
c) l'abolizione del regime di aiuti.
Articolo 19
Conseguenze giuridiche di una proposta di opportune misure.
1. Se lo Stato membro interessato accetta le misure proposte dalla Commissione e ne informa quest'ultima, la Commissione ne prende atto e ne informa lo Stato membro. A seguito della sua accettazione, lo Stato membro è tenuto a dare applicazione alle opportune misure.
2. Se lo Stato membro interessato rifiuta di attuare le misure proposte e la Commissione, dopo aver considerato gli argomenti dello Stato membro, continua a ritenere necessaria tale attuazione, la Commissione avvia il procedimento di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Si applicano in tal caso, con gli opportuni adattamenti, gli articoli 6, 7 e 9.
Capo VI
Parti interessate
Articolo 20
Diritti degli interessati.
1. Ogni parte interessata può presentare osservazioni, a norma dell'articolo 6 in seguito ad una decisione della Commissione di dare inizio al procedimento d'indagine formale. A ogni parte interessata che abbia presentato osservazioni e a ogni beneficiario di aiuti individuali viene trasmessa copia della decisione adottata dalla Commissione a norma dell'articolo 7.
2. Ogni parte interessata può informare la Commissione di ogni presunto aiuto illegale e di ogni presunta attuazione abusiva di aiuti. La Commissione, se ritiene che, in base alle informazioni in suo possesso, non vi siano motivi sufficienti per esprimere un parere sul caso, ne informa l'interessato. La Commissione, se adotta una decisione su un caso riguardante l'argomento delle informazioni fornite, invia copia di tale decisione alla parte interessata.
3. A sua richiesta, ogni parte interessata ottiene copia di qualsiasi decisione adottata a norma degli articoli 4, 7, 10, paragrafo 3, e 11.
Capo VII
Controllo
Articolo 21
Relazioni annuali.
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti esistenti non assoggettati a obblighi specifici in tal senso nell'ambito di una decisione condizionale a norma dell'articolo 7, paragrafo 4.
2. Qualora lo Stato membro interessato, nonostante sia stato sollecitato, non presenti una relazione annuale, la Commissione può procedere a norma dell'articolo 18 nei confronti del regime di aiuti in questione.
Articolo 22
Controlli in loco.
1. Qualora la Commissione nutra forti dubbi sul rispetto, da parte di uno Stato membro, di una decisione di non sollevare obiezioni, di una decisione positiva o di una decisione condizionale per quanto riguarda gli aiuti individuali, detto Stato membro, dopo aver avuto l'opportunità di presentare le proprie osservazioni, deve consentirle di effettuare ispezioni in loco.
2. Per verificare l'osservanza della decisione in questione, gli agenti autorizzati dalla Commissione dispongono dei seguenti poteri:
a) accedere a tutti i locali e terreni dell'impresa interessata;
b) chiedere spiegazioni orali sul posto;
c) controllare i registri e gli altri documenti aziendali, nonché eseguire o richiedere copie degli stessi.
Se necessario, la Commissione può farsi assistere da esperti indipendenti.
3. La Commissione informa per iscritto e con sufficiente anticipo lo Stato membro interessato dell'ispezione in loco e comunica l'identità degli agenti e degli esperti incaricati di effettuarla. Qualora lo Stato membro faccia valere obiezioni debitamente giustificate in merito alla scelta degli esperti operata dalla Commissione, la nomina degli esperti stessi avviene di comune accordo con lo Stato membro. Detti agenti ed esperti, incaricati dei controlli in loco, presentano un'autorizzazione scritta in cui sono specificati l'oggetto e lo scopo dell'ispezione.
4. Agenti autorizzati dallo Stato membro nel quale deve essere effettuata l'ispezione possono assistervi.
5. La Commissione fornisce allo Stato membro una copia delle relazioni prodotte a seguito dell'ispezione.
6. Quando un'impresa si oppone allo svolgimento di un'ispezione disposta con una decisione della Commissione a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta agli agenti ed agli esperti autorizzati dalla Commissione l'assistenza necessaria per consentire lo svolgimento dei controlli. A tal fine, gli Stati membri dopo aver consultato la Commissione, adottano le misure necessarie entro il termine di 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 23
Mancato rispetto di decisioni e di sentenze.
1. Qualora lo Stato membro interessato non si conformi ad una decisione condizionale o negativa, in particolare nei casi di cui all'articolo 14, la Commissione può adire direttamente la Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato.
2. La Commissione, se ritiene che lo Stato membro interessato non si sia conformato ad una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, può procedere nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 171 del trattato.
Capo VIII
Disposizioni di carattere generale
Articolo 24
Segreto professionale.
La Commissione e gli Stati membri, nonché i loro funzionari e altri agenti, inclusi gli esperti indipendenti nominati dalla Commissione, sono tenuti a non divulgare le informazioni protette dal segreto professionale acquisite in applicazione del presente regolamento.
Articolo 25
Destinatario delle decisioni.
Le decisioni adottate a norma dei capi II, III, IV, V e VII sono indirizzate allo Stato membro interessato. La Commissione notifica le decisioni tempestivamente a quest'ultimo e gli offre la possibilità di comunicare alla Commissione quali informazioni siano a suo parere soggette all'obbligo del segreto professionale.
Articolo 26
Pubblicazione delle decisioni.
1. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un'informazione sintetica delle decisioni da essa adottate a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e del combinato disposto degli articoli 18 e 19, paragrafo 1. Tale informazione sintetica precisa che è possibile ottenere copia del testo integrale della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede.
2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le decisioni da essa adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, nella lingua facente fede. Nelle Gazzette ufficiali pubblicate in lingue diverse dalla lingua facente fede, la decisione è pubblicata nella lingua facente fede ed è corredata di una sintesi significativa nella lingua della Gazzetta ufficiale.
3. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le decisioni da essa adottate a norma dell'articolo 7.
4. Nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 6, o all'articolo 8, paragrafo 2, un avviso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
5. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere di pubblicare le decisioni di cui all'articolo 93, paragrafo 2, terzo comma, del trattato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 27
Disposizioni di attuazione.
La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 29, è autorizzata ad emanare disposizioni di attuazione riguardanti la forma, il contenuto e le altre modalità della notificazione, la forma, il contenuto e le altre modalità delle relazioni annuali, le modalità dei termini e il calcolo dei termini e il tasso di interesse di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
Articolo 28
Comitato consultivo in materia di aiuti di Stato.
È istituito un comitato consultivo in materia di aiuti di Stato (in seguito denominato "comitato"), composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
Articolo 29
Consultazione del comitato.
1. La Commissione consulta il comitato prima di adottare qualsiasi disposizione di attuazione a norma dell'articolo 27.
2. La consultazione del comitato avviene in una riunione convocata dalla Commissione. I progetti e i documenti da esaminare sono allegati alla convocazione. La riunione ha luogo non prima di 2 mesi dall'invio della convocazione. Questo periodo può essere ridotto in caso di urgenza.
3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.
4. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. Il comitato può raccomandare di pubblicare il suo parere nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
5. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.
Articolo 30
Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1999.
Per il Consiglio
Il presidente
G. Verheugen
Reg. (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001
Regolamento della Commissione
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti
destinati alla formazione
(1) (2)
------------------------
(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 13 gennaio 2001, n. L 10. Entrata in vigore: 2 febbraio 2001.
(2) Vedi, per il periodo di validità del presente regolamento, l'articolo 8.
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto iv),
previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (3),
sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 994/98 abilita la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato, che determinati aiuti destinati alla formazione sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
(2) La Commissione ha applicato, in numerose decisioni, gli articoli 87 ed 88 del trattato agli aiuti destinati alla formazione ed ha inoltre esposto la sua politica in materia, da ultimo nella disciplina degli aiuti di Stato destinati alla formazione (4). Alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione dei suddetti articoli del trattato agli aiuti alla formazione, è opportuno, al fine di garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative senza indebolire il controllo della Commissione, che quest'ultima eserciti i poteri conferiti dal regolamento (CE) n. 994/98.
(3) Al fine di instaurare una politica trasparente e coerente per tutti i settori è opportuno che il campo di applicazione del presente regolamento sia il più ampio possibile ed includa anche il settore agricolo, quello della pesca e dell'acquacoltura.
(4) Il presente regolamento si applica fatta salva la possibilità per gli Stati membri di notificare aiuti alla formazione. Tali aiuti saranno valutati dalla Commissione, in particolare, alla luce dei criteri stabiliti nel presente regolamento o, se del caso, in base agli specifici orientamenti o discipline comunitarie applicabili a determinati settori. Discipline e orientamenti del genere esistono attualmente per le attività riguardanti la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato e per il settore dei trasporti marittimi. La disciplina sugli aiuti alla formazione cessa di essere applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, che ne sostituisce le disposizioni.
(5) Si rammenta a fini di trasparenza che, conformemente all'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, gli articoli da 87 a 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari accordati dagli Stati membri per misure che beneficiano del sostegno comunitario alla formazione professionale ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9 i detto regolamento.
(6) A fini di trasparenza conviene sottolineare che il presente regolamento si applica soltanto alle misure di formazione che costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Numerose misure di formazione non rientrano invece nel disposto di detto articolo, ma costituiscono misure generali applicabili a qualunque impresa di qualunque settore, senza discriminazioni e senza che intervenga l'esercizio di un potere discrezionale da parte delle autorità che applicano la misura, per esempio nel caso di regimi generali di incentivi fiscali, quali crediti fiscali automatici a favore di tutte le imprese che investono nella formazione dei dipendenti. Altre misure di formazione non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato perché dettate a favore di qualunque persona fisica, senza favorire determinate imprese o settori. Esempi di tali misure sono costituiti dalla formazione scolastica e professionale iniziale (come i contratti di apprendistato e i sistemi di formazione in alternanza), dalla formazione o riqualificazione dei disoccupati, compresi i tirocini in azienda, dalle misure direttamente rivolte ai lavoratori o a alcune categorie di lavoratori, che danno loro la possibilità di seguire formazioni non connesse all'impresa o al settore di attività in cui sono occupati (per esempio: il "monte ore" riservato alla formazione). Va ricordato d'altra parte che i contributi dei fondi settoriali, se sono resi obbligatori dallo Stato, non sono considerati risorse private ma costituiscono risorse statali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
(7) Il presente regolamento deve esentare gli aiuti che soddisfino le condizioni pertinenti in esso stabilite e i regimi di aiuto, a condizione che ogni aiuto erogabile ai sensi di un regime rispetti le condizioni del presente regolamento. Per garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative senza indebolire la sorveglianza esercitata dalla Commissione, i regimi di aiuto ed i singoli aiuti accordati al di fuori di un regime devono contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.
(8) Per evitare difformità che potrebbero causare distorsioni della concorrenza, per facilitare il coordinamento tra le differenti iniziative comunitarie e nazionali relative a piccole e medie imprese e per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, la definizione delle piccole e medie imprese utilizzata ai fini del presente regolamento deve essere quella di cui alla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese.
(9) Per determinare se un aiuto sia o meno compatibile con il mercato comune ai sensi del presente regolamento, è necessario prendere in considerazione l'intensità dell'aiuto e, pertanto, l'importo dell'aiuto espresso in equivalente sovvenzione. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti erogabili in più quote e degli aiuti concessi sotto forma di prestito agevolato richiede l'applicazione dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione. Ai fini di un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento, a condizione che, nel caso dei prestiti agevolati, questi siano assistiti dalle normali garanzie e non comportino rischi eccessivi. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su Internet.
(10) La formazione induce solitamente effetti secondari positivi per la società nel suo complesso, in quanto aumenta la riserva di lavoratori qualificati alla quale altre imprese possono attingere, migliora la competitività dell'industria comunitaria e svolge un ruolo importante nella strategia europea a favore dell'occupazione. Dato che gli investimenti effettuati dalle imprese comunitarie nella formazione dei loro dipendenti sono solitamente scarsi, gli aiuti di Stato possono contribuire a correggere questa imperfezione del mercato e possono pertanto essere considerati, a determinate condizioni, compatibili con il mercato comune e dispensati dall'obbligo di notificazione preventiva.
(11) Al fine di assicurare che gli aiuti di Stato siano limitati al minimo indispensabile per realizzare l'obiettivo comunitario che le forze di mercato da sole non consentirebbero di raggiungere, è opportuno che le intensità ammissibili degli aiuti esentati vengano modulate in base al tipo di formazione, alle dimensioni dell'impresa e alla sua ubicazione geografica.
(12) La formazione generale fornisce qualifiche trasferibili e migliora sostanzialmente il collocamento dei lavoratori che ne hanno beneficiato. Gli aiuti aventi tale obiettivo producono minori distorsioni della concorrenza, cosicché intensità più elevate di aiuto possono essere considerate compatibili con il mercato comune ed esentate dalla notificazione preventiva. La formazione specifica, invece, la quale va principalmente a beneficio dell'impresa, comporta un maggiore rischio di distorsione della concorrenza, cosicché l'intensità dell'aiuto che può essere considerata compatibile ed esentata dalla notificazione preventiva deve essere molto inferiore.
(13) Tenuto conto degli svantaggi che si trovano ad affrontare le PMI e dei costi relativamente più elevati che devono sostenere per investire nella formazione dei propri dipendenti, nel caso delle PMI le intensità di aiuto esentate in virtù del presente regolamento devono essere aumentate.
(14) Nelle regioni assistite ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato la formazione induce effetti secondari positivi relativamente maggiori, poiché in tali regioni gli investimenti nella formazione sono decisamente insufficienti ed il tasso di disoccupazione è più elevato. Pertanto, nel caso delle regioni suddette, le intensità di aiuto esentate in virtù del presente regolamento devono essere aumentate.
(15) Le caratteristiche della formazione nel settore dei trasporti marittimi giustificano un'impostazione specifica per tale settore.
(16) È opportuno che gli aiuti di importo elevato rimangano soggetti ad una valutazione individuale da parte della Commissione prima che sia data loro esecuzione. Gli aiuti superiori ad un importo che è opportuno fissare ad 1 milione di EUR sono esclusi dall'esenzione di cui al presente regolamento e restano soggetti agli obblighi di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
(17) L'esenzione di cui al presente regolamento non deve essere applicata agli aiuti cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi da amministrazioni nazionali, regionali o locali, o con misure di sostegno comunitarie, relativamente agli stessi costi ammissibili, quando l'importo degli aiuti cumulati superi i massimali fissati dal presente regolamento.
(18) Per garantire la trasparenza ed un controllo efficace ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, è opportuno prescrivere agli Stati membri di comunicare alla Commissione, mediante un formulario tipo, informazioni sintetiche ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ogni volta che, in applicazione del presente regolamento, viene data esecuzione a regimi di aiuti o vengono concessi singoli aiuti al di fuori di un regime. È opportuno, per i medesimi motivi, stabilire norme relative ai registri degli aiuti esentati in virtù del presente regolamento che gli Stati membri devono tenere. Ai fini della relazione annuale che ogni Stato membro ha l'obbligo di presentare alla Commissione, è opportuno che questa stabilisca quali specifiche informazioni devono esserle comunicate, se del caso in formato elettronico, tenuto conto della diffusa disponibilità della tecnologia necessaria.
(19) Alla luce dell'esperienza acquisita in materia dalla Commissione e, in particolare, della frequenza con la quale è in genere necessaria una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giungesse a scadenza senza essere stato prorogato, i regimi di aiuti già esentati in virtù dello stesso devono continuare ad essere esentati per un periodo di sei mesi,
ha adottato il presente regolamento:
------------------------
(3) Pubblicato nella G.U.C.E. 28 marzo 2000, n. C 89.
(4) Pubblicata nella G.U.C.E. 11 novembre 1998, n. C 343.
Articolo 1 (5)
Ambito di applicazione.
Il presente regolamento si applica agli aiuti alla formazione in tutti i settori, incluse le attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, fatta eccezione per gli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.
------------------------
(5) Articolo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 363/2004.
Articolo 2
Definizioni.
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) "aiuto", qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;
b) "piccola o media impresa", qualsiasi impresa che soddisfi i criteri di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione (6);
c) "grande impresa", qualsiasi impresa che non rientri nella definizione di piccola o media impresa (7);
d) "formazione specifica", la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente;
e) "formazione generale", la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente. La formazione è "generale" se, ad esempio,
- è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese,
- è riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità o dagli organismi pubblici o a altri organismi ed istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia;
f) "intensità dell'aiuto", l'importo lordo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente della sovvenzione. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di un prestito agevolato è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione;
g) "lavoratore svantaggiato",
- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi giovane di meno di 25 anni che non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente,
- qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro,
- qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all'interno della Comunità o diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica,
- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi persona che desideri riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare,
- qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente,
- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da oltre 12 mesi consecutivi.
------------------------
(6) Lettera così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 363/2004.
(7) Lettera così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 363/2004.
Articolo 3
Condizioni per l'esenzione.
1. Gli aiuti singoli, accordati al di fuori di un regime di aiuti, che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché essi contengano un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
2. I regimi di aiuto che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:
a) qualsiasi aiuto, accordabile nell'ambito di un regime, rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento;
b) il regime di aiuti contenga un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
3. I singoli aiuti concessi in base ad un regime di cui al paragrafo 2 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino direttamente tutte le condizioni di cui al presente regolamento.
Articolo 4
Aiuti alla formazione esentati.
1. I regimi di aiuti ed i singoli aiuti destinati alla formazione devono soddisfare le condizioni di cui ai successivi paragrafi da 2 a 7.
2. Quando l'aiuto è concesso a favore della formazione specifica, la sua intensità non può essere superiore al 25% per le grandi imprese ed al 35% per le piccole e medie imprese.
Le intensità di cui sopra sono maggiorate di 5 punti percentuali per le imprese stabilite nelle regioni ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e di 10 punti percentuali per le imprese stabilite nelle regioni ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato.
3. Quando l'aiutò è concesso a favore della formazione generale, la sua intensità non può essere superiore al 50% per le grandi imprese e al 70% per le piccole e medie imprese.
Le intensità di cui sopra sono maggiorate di 5 punti percentuali per le imprese stabilite nelle regioni ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e di 10 punti percentuali per le imprese stabilite nelle regioni ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato.
4. Le intensità massime di cui ai paragrafi 2 e 3 sono maggiorate di 10 punti percentuali se la formazione è dispensata a lavoratori svantaggiati.
5. Nei casi in cui il progetto di aiuto preveda elementi di formazione specifica e di formazione generale, che non possano essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto, e nei casi in cui non sia possibile stabilire se il progetto di aiuto alla formazione abbia carattere specifico o generale, si applicano le intensità relative alla formazione specifica, di cui al paragrafo 2.
6. Quando l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100% indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario e
b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.
7. I costi ammissibili nell'ambito di un progetto di aiuti per la formazione sono i seguenti:
a) costi del personale docente;
b) spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;
c) altre spese correnti, come materiali, forniture, ecc.;
d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;
f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di cui ai punti da a) ad e). Possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti.
I costi ammissibili devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci.
Articolo 5
Concessione di singoli aiuti di importo elevato.
L'esenzione non si applica qualora l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR.
Articolo 6
Cumulo.
1. I massimali di aiuto di cui agli articoli 4 e 5 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Comunità.
2. Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario, in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.
Articolo 7
Trasparenza e controllo.
1. Gli Stati membri, quando applicano un regime di aiuti esentati in virtù del presente regolamento, o concedono un singolo aiuto parimenti esentato al di fuori di un tale regime, trasmettono alla Commissione, entro dieci giorni lavorativi, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuti o singoli aiuti secondo il modello di cui all'allegato II.
2. Gli Stati membri conservano registri dettagliati dei regimi di aiuti esentati in virtù del presente regolamento, dei singoli aiuti concessi in applicazione di tali regimi e dei singoli aiuti esentati in virtù del presente regolamento concessi al di fuori dei regimi di aiuti esistenti. Tali registri devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal presente regolamento sono soddisfatte. Gli Stati membri devono conservare le registrazioni relative agli aiuti singoli per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato concesso, nonché quelle relative ai regimi di aiuti per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto singolo a norma del regime in questione. Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri interessati le trasmettono, entro 20 giorni lavorativi, oppure entro un termine più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se le condizioni del presente regolamento siano state rispettate.
3. Gli Stati membri presentano una relazione annuale sull'applicazione del presente regolamento a norma delle disposizioni di esecuzione, riguardanti la forma e il contenuto delle relazioni annuali, adottate ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio.
Fino all'entrata in vigore di tali disposizioni, gli Stati membri presentano una relazione annuale sull'applicazione del presente regolamento per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale il presente regolamento è applicabile, secondo il modello di cui all'allegato III del presente regolamento, nonché in formato elettronico. Gli Stati membri trasmettono tale relazione alla Commissione al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del periodo al quale essa si riferisce (8).
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(8) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 363/2004.
Articolo 7 bis (9)
Disposizioni transitorie.
I regimi di aiuti cui viene data attuazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e gli aiuti concessi nell'ambito di tali regimi, in assenza di un'autorizzazione della Commissione ed in violazione dell'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati, qualora soddisfino le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.
I singoli aiuti concessi al di fuori di regimi di aiuti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, in assenza di un'autorizzazione della Commissione ed in violazione dell'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati, qualora soddisfino le condizioni del presente regolamento, ad eccezione dell'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.
Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.
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(9) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 363/2004.
Articolo 8
Entrata in vigore e periodo di validità.
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso resta in vigore fino al 31 dicembre 2006 (10).
2. Alla scadenza del periodo di validità del presente regolamento, i regimi di aiuti esentati a norma del regolamento stesso continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2001.
Per la Commissione
Mario Monti
membro della Commissione
(si omettono gli allegati)
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(10) Data inizialmente sostituita come "31 dicembre 2007" dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1040/2006 la cui pubblicazione è stata in seguito considerata nulla e non avvenuta in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 14 luglio 2006, n. L 194.
Reg. (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001
Regolamento della Commissione
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti
d'importanza minore ("de minimis")
(1) (2)
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(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 13 gennaio 2001, n. L 10. Entrata in vigore: 2 febbraio 2001.
(2) Il presente regolamento resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, in particolare l'articolo 2,
previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (3),
sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 994/98 abilita la Commissione a fissare, mediante regolamento, una soglia al di sotto della quale si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
(2) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato e in particolare ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. La Commissione ha inoltre esposto la sua politica riguardo ad una soglia de minimis, al di sotto della quale l'articolo 87, paragrafo 1, si può considerare inapplicabile, da ultimo nella comunicazione relativa agli aiuti de minimis (4). Alla luce dell'esperienza acquisita ed al fine di accrescere la trasparenza e la certezza del diritto, è opportuno che la regola de minimis venga stabilita in un regolamento.
(3) Tenuto conto delle speciali disposizioni applicabili ai settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, nonché dei trasporti, e del rischio che in tali settori persino aiuti di importo limitato possano corrispondere ai criteri di applicazione del divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, è opportuno che il presente regolamento non si applichi a tali settori.
(4) Alla luce dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (5), il presente regolamento non deve esentare gli aiuti all'esportazione né quelli che favoriscono la produzione interna rispetto ai prodotti importati. Non rientrano normalmente negli aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato.
(5) Alla luce dell'esperienza maturata dalla Commissione è possibile stabilire che gli aiuti non eccedenti un massimale di 100.000 EUR su un periodo di tre anni non incidono sugli scambi tra gli Stati membri, non falsano né minacciano di falsare la concorrenza e non rientrano pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Il periodo di riferimento di tre anni deve avere carattere mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nei tre anni precedenti deve essere ricalcolato. L'aiuto de minimis si deve considerare erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso. La regola de minimis lascia impregiudicata la possibilità che le imprese ricevano, anche per lo stesso progetto, aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria.
(6) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione della soglia de minimis, è opportuno che gli Stati membri applichino lo stesso metodo di calcolo. Per facilitare tale calcolo ed in conformità alla prassi attualmente seguita nell'applicazione della regola de minimis, è opportuno che gli aiuti diversi dalle sovvenzioni dirette in denaro vengano convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti erogabili in più quote e degli aiuti sotto forma di prestiti agevolati richiede l'applicazione dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione della sovvenzione. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento, a condizione che, nel caso dei prestiti agevolati, questi siano assistiti dalle normali garanzie e non comportino rischi eccessivi. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione sulla base di criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su Internet.
(7) La Commissione ha il dovere di assicurare il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato, ed in particolare, nel caso degli aiuti concessi a titolo della regola de minimis, il rispetto delle condizioni ad essa attinenti. In forza del dovere di collaborazione di cui all'articolo 10 del trattato, gli Stati membri sono tenuti a facilitare l'adempimento di detto compito, instaurando modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti accordati ad uno stesso beneficiario, a titolo della regola de minimis, non ecceda il massimale di 100.000 EUR su un periodo di tre anni. A tal fine è opportuno che gli Stati membri, quando erogano un aiuto rispondente a tale regola, informino i beneficiari della natura de minimis dell'aiuto, ottengano dall'impresa interessata informazioni dettagliate sugli eventuali altri aiuti de minimis ricevuti dall'impresa negli ultimi tre anni e controllino accuratamente che il nuovo aiuto de minimis non comporterà il superamento del massimale. Come alternativa, il rispetto del massimale può essere garantito per mezzo di un registro centrale.
(8) Alla luce dell'esperienza della Commissione, ed in particolare della frequenza con la quale è in genere necessario procedere a una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giungesse a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre, per i regimi di aiuti de minimis di cui al presente regolamento, di un periodo di adeguamento di sei mesi,
ha adottato il presente regolamento:
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(3) Pubblicato nella G.U.C.E. 28 marzo 2000, n. C 89.
(4) Pubblicata nella G.U.C.E. 6 marzo 1996, n. C 68.
(5) Pubblicato nella G.U.C.E. 23 dicembre 1994, n. L 336.
Articolo 1
Campo di applicazione.
Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione di quelli concessi:
a) al settore dei trasporti e alle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato;
b) a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
c) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati.
Articolo 2
Aiuti de minimis.
1. Si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri per l'applicazione del divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che non siano pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, qualora essi soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. L'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può superare 100.000 EUR su un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.
3. Il massimale di cui al paragrafo 2 è espressa in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo.
Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto, nel caso di un prestito agevolato, è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.
Articolo 3
Cumulo e controllo.
1. Quando uno Stato membro concede un aiuto de minimis ad un'impresa, la informa della natura de minimis dell'aiuto stesso e si fa rilasciare dall'impresa informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti de minimis dalla stessa ricevuti nei tre anni precedenti.
Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto de minimis soltanto dopo aver accertato che il nuovo aiuto non fa salire l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nel periodo di riferimento di tre anni ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2.
2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti de minimis, contenente informazioni complete su tutti gli aiuti de minimis concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, il requisito di cui al paragrafo 1, secondo comma, non si applica a decorrere dal momento in cui i dati del registro vertono su un periodo retrospettivo di almeno tre anni.
3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. Tali registrazioni contengono tutte le informazioni necessarie per accertare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. Le registrazioni riguardanti un singolo aiuto sono conservate per dieci anni dalla data di concessione e quelle relative ad un regime di aiuti per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime in questione. Su richiesta scritta della Commissione, lo Stato membro interessato le trasmette, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo dell'aiuto de minimis ricevuto da una impresa determinata.
Articolo 4
Entrata in vigore e periodo di validità.
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.
2. Alla scadenza del periodo di validità, le disposizioni di cui al presente regolamento continuano ad applicarsi, per un periodo transitorio di sei mesi, ai regimi di aiuti de minimis da esso disciplinati.
Nel corso del periodo transitorio i regimi stessi possono continuare ad essere posti in esecuzione alle condizioni di cui al presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2001.
Per la Commissione
Mario Monti
membro della Commissione
Reg. (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001
Regolamento della Commissione
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di
Stato a favore delle piccole e medie imprese
(1) (2)
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(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 13 gennaio 2001, n. L 10. Entrata in vigore: 2 febbraio 2001.
(2) Vedi, per il periodo di validità del presente regolamento, l'articolo 10.
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i), e lettera b),
previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (3),
sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato che, a determinate condizioni, gli aiuti alle piccole e medie imprese sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
(2) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza altresì la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato, che gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro, per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale, sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
(3) La Commissione ha applicato, in numerose decisioni, gli articoli 87 ed 88 del trattato alle piccole e medie imprese situate all'interno ed all'esterno delle regioni assistite ed ha inoltre esposto la sua politica, da ultimo nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (4) e negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (5). Alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione dei suddetti articoli del trattato e delle regole di carattere generale relative alle piccole e medie imprese ed agli aiuti regionali, da essa pubblicate sulla base di tali disposizioni, è opportuno, al fine di garantire un controllo efficace e di semplificare le formalità amministrative, senza indebolire il controllo della Commissione, che quest'ultima eserciti i poteri conferiti dal regolamento (CE) n. 994/98.
(4) Il presente regolamento si applica fatta salva la possibilità degli Stati membri di notificare gli aiuti alle piccole e medie imprese. Le notificazioni saranno valutate dalla Commissione, in particolare, alla luce dei criteri stabiliti nel presente regolamento. L'applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese deve cessare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, che ne sostituisce le disposizioni.
(5) Le piccole e medie imprese svolgono un ruolo determinante nella creazione di posti di lavoro e, più in generale, quale fattore di stabilità sociale e di dinamismo economico. Il loro sviluppo può tuttavia essere limitato dalle imperfezioni del mercato. Esse hanno spesso difficoltà di accesso al capitale ed al credito, a causa della diffidenza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limitate che possono offrire. La limitatezza delle loro risorse può anche ridurne la possibilità di accesso all'informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i mercati potenziali. Alla luce di tali considerazioni, l'obiettivo degli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento deve essere quello di facilitare lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie imprese, a condizione che tali aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.
(6) Il presente regolamento deve esentare gli aiuti che soddisfino tutte le condizioni pertinenti in esso stabilite, nonché i regimi di aiuti, a condizione che ogni singolo aiuto erogabile nell'ambito di un regime rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Per garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative, senza indebolire la sorveglianza esercitata dalla Commissione, i regimi di aiuto ed i singoli aiuti accordati al di fuori di un regime devono contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.
(7) Il presente regolamento deve far salve le speciali disposizioni stabilite dai regolamenti e dalle direttive in materia di aiuti di Stato in settori specifici, quali la costruzione navale e la siderurgia, e non deve applicarsi ai settori dell'agricoltura e della pesca.
(8) Per evitare difformità che potrebbero causare distorsioni della concorrenza, per facilitare il coordinamento tra le differenti iniziative comunitarie e nazionali relative a piccole e medie imprese e per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, la definizione delle piccole e medie imprese utilizzata ai fini del presente regolamento deve essere quella di cui alla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese, definizione che figura anche nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (6).
(9) Conformemente alla prassi consolidata della Commissione e per meglio garantire che l'aiuto sia proporzionato e limitato all'importo necessario, i massimali devono essere espressi in termini di intensità d'aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili, piuttosto che in termini di importi massimi.
(10) Per determinare se un aiuto sia o meno compatibile con il mercato comune ai sensi del presente regolamento, è necessario prendere in considerazione l'intensità dell'aiuto e, pertanto, l'importo dell'aiuto espresso in equivalente sovvenzione. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti erogabili in più quote e degli aiuti concessi sotto forma di prestito agevolato richiede l'applicazione dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento, a condizione che, nel caso dei prestiti agevolati, questi siano assistiti dalle normali garanzie e non comportino rischi eccessivi. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su Internet.
(11) Alla luce delle differenze esistenti tra le piccole e le medie imprese, è opportuno fissare dei massimali di intensità diversi per ciascuna delle due categorie di imprese.
(12) I massimali di intensità di aiuto devono essere fissati, alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione, ad un livello che contemperi opportunamente l'esigenza di minimizzare le distorsioni di concorrenza nel settore beneficiario dell'aiuto e l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie imprese.
(13) È opportuno definire ulteriori condizioni che devono essere soddisfatte dai regimi di aiuto o dagli aiuti singoli esentati dal presente regolamento. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, tali aiuti non devono, in genere, avere come unico effetto la riduzione, in maniera continuativa o periodica, dei costi che l'impresa deve normalmente sostenere e devono essere proporzionati agli svantaggi da superare per conseguire i benefici socioeconomici auspicati nell'interesse comunitario. È opportuno pertanto limitare l'ambito di applicazione del presente regolamento unicamente agli aiuti connessi a determinati investimenti materiali e immateriali, a determinati servizi forniti ai beneficiari e a talune altre attività. Considerata la sovraccapacità nel settore dei trasporti della Comunità, con l'eccezione del materiale rotabile ferroviario, i costi d'investimento ammissibili, per le imprese la cui attività economica principale rientra nel settore dei trasporti, non devono comprendere quelli relativi ai mezzi e alle attrezzature di trasporto.
(14) Il presente regolamento deve esentare gli aiuti concessi alle piccole e medie imprese indipendentemente dalla loro ubicazione. Gli investimenti e la creazione di posti di lavoro possono contribuire allo sviluppo economico delle regioni meno favorite della Comunità. Le piccole e medie imprese situate in tali regioni sono penalizzate sia dagli svantaggi strutturali inerenti alla loro localizzazione che dalle difficoltà inerenti alle loro dimensioni. È di conseguenza opportuno stabilire a favore delle piccole e medie imprese situate in regioni assistite massimali più elevati.
(15) Per non favorire il fattore capitale di un investimento rispetto al fattore lavoro, il presente regolamento deve prevedere la possibilità di calcolare l'aiuto agli investimenti o sulla base dei costi dell'investimento oppure di quelli relativi ai nuovi posti di lavoro connessi al progetto d'investimento.
(16) Alla luce dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (7), il presente regolamento non deve esentare gli aiuti all'esportazione né quelli che favoriscono la produzione interna rispetto ai prodotti importati. Non costituiscono normalmente aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato.
(17) Tenuto conto della necessità di contemperare opportunamente l'esigenza di ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza nel settore che beneficia dell'aiuto e la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, esso non deve esentare aiuti singoli superiori ad un determinato importo massimo, siano essi accordati o meno nel quadro di un regime di aiuto esentato dal presente regolamento.
(18) Per garantire che l'aiuto sia necessario e costituisca un incentivo allo sviluppo di determinate attività, il presente regolamento non deve esentare gli aiuti a favore di attività che il beneficiario avvierebbe comunque alle normali condizioni di mercato.
(19) L'esenzione di cui al presente regolamento non deve essere applicata agli aiuti cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi da amministrazioni nazionali, regionali o locali, o con misure di sostegno comunitarie, relativamente agli stessi costi ammissibili, quando l'importo degli aiuti cumulati superi i massimali fissati dal presente regolamento.
(20) Per garantire la trasparenza ed un controllo efficace, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, è opportuno prescrivere agli Stati membri di comunicare alla Commissione, mediante un formulario tipo, informazioni sintetiche ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ogni volta che, in applicazione del presente regolamento, viene data esecuzione a regimi di aiuti o sono concessi singoli aiuti al di fuori di un regime. È opportuno, per i medesimi motivi, stabilire norme relative ai registri che gli Stati membri devono tenere in relazione agli aiuti esentati in virtù del presente regolamento. Ai fini della relazione annuale che ogni Stato membro ha l'obbligo di presentare alla Commissione, è opportuno che questa stabilisca quali specifiche informazioni devono esserle comunicate, se del caso in formato elettronico, tenuto conto della diffusa disponibilità della tecnologia necessaria.
(21) Alla luce dell'esperienza acquisita in materia dalla Commissione e, in particolare, della frequenza con la quale è in genere necessaria una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giungesse a scadenza senza essere stato prorogato, i regimi di aiuti già esentati in virtù dello stesso devono continuare ad essere esentati per un periodo di sei mesi,
ha adottato il presente regolamento:
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(3) Pubblicato nella G.U.C.E. 28 marzo 2000, n. C 89.
(4) Pubblicata nella G.U.C.E. 23 luglio 1996, n. C 213.
(5) Pubblicati nella G.U.C.E. 10 marzo 1998, n. C 74.
(6) Pubblicata nella G.U.C.E. 23 luglio 1996, n. C 213.
(7) Pubblicato nella G.U.C.E. 23 dicembre 1994, n. L 336.
Articolo 1
Campo di applicazione.
1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle piccole e medie imprese in tutti i settori, fatti salvi i regolamenti o le direttive comunitarie specifici, più o meno restrittivi del presente regolamento, adottati a norma del trattato CE e relativi alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) ai fini degli articoli 4 e 5, alle attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato (8);
b) agli aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
c) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
d) agli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio (9).
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(8) Lettera così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 364/2004.
(9) Lettera aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 364/2004.
Articolo 2
Definizioni.
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) "aiuto", qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato;
b) "piccola o media impresa", un'impresa quale definita all'allegato I;
c) "investimento in immobilizzazioni materiali", un investimento in capitale fisso materiale destinato alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avvio di un'attività connessa con una modifica sostanziale dei prodotti o dei processi produttivi di uno stabilimento esistente, in particolare mediante razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento. Un investimento in capitale fisso effettuato sotto forma di acquisizione di uno stabilimento che ha cessato l'attività o l'avrebbe cessata senza tale acquisizione deve ugualmente essere considerato come un investimento in immobilizzazioni materiali;
d) "investimento in immobilizzazioni immateriali", un investimento in trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate;
e) "intensità lorda dell'aiuto", l'importo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente della sovvenzione. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di prestiti agevolati è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione;
Per gli aiuti alla ricerca e sviluppo ("R & S"), l'intensità lorda dell'aiuto per un progetto di R & S realizzato in collaborazione tra enti pubblici di ricerca ed imprese è calcolata sulla base del cumulo degli aiuti, sotto forma di sostegno diretto dello Stato allo specifico progetto di ricerca e, quando si configurino come aiuti, di contributi al medesimo progetto degli istituti pubblici di istruzione superiore e degli enti pubblici di ricerca senza scopo di lucro (10).
f) "intensità netta dell'aiuto", l'importo dell'aiuto dopo deduzione delle imposte, espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto;
g) "numero di dipendenti", il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale ed il lavoro stagionale come frazioni di ULA.
h) "ricerca fondamentale", un'attività che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali o commerciali (11);
i) "ricerca industriale", ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, con l'obiettivo di utilizzare tali conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per migliorare in maniera significativa prodotti, processi produttivi o servizi esistenti (12);
j) "attività di sviluppo precompetitivo", la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti (13).
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(10) Comma aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 364/2004.
(11) Lettera aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 364/2004.
(12) Lettera aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 364/2004.
(13) Lettera aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 364/2004.
Articolo 3
Condizioni per l'esenzione.
1. Gli aiuti singoli, accordati al di fuori di un regime di aiuti, che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché essi contengano un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
2. I regimi di aiuto che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:
a) qualsiasi aiuto, accordabile nell'ambito di un regime, rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento;
b) il regime di aiuti contenga un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
3. I singoli aiuti concessi in base ad un regime sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino direttamente tutte le condizioni di cui al presente regolamento.
Articolo 4
Investimenti.
1. Un aiuto all'investimento in immobilizzazioni materiali e immateriali, all'interno o all'esterno della Comunità europea, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, quando soddisfa le condizioni di cui ai successivi paragrafi da 2 a 6.
2. Quando l'investimento è effettuato in una regione o in un settore non ammessi al beneficio degli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato al momento della concessione dell'aiuto, l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare:
a) il 15% per le piccole imprese;
b) il 7,5% per le medie imprese (14).
3. Quando l'investimento è effettuato in una regione e in un settore ammessi al beneficio degli aiuti a finalità regionale al momento della concessione dell'aiuto, l'intensità dell'aiuto non deve eccedere il massimale di aiuti all'investimento a finalità regionale, fissato nella mappa approvata dalla Commissione per ogni Stato membro, in misura superiore a:
a) 10 punti percentuali al lordo, nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), purché l'intensità totale netta dell'aiuto non superi il 30%; oppure
b) 15 punti percentuali al lordo, nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), purché l'intensità totale netta dell'aiuto non superi il 75%.
La maggiorazione rispetto al massimale per gli aiuti a finalità regionale si applica solo quando l'aiuto è concesso a condizione che l'investimento sia conservato nella regione beneficiaria per un periodo di almeno 5 anni e che il contributo del beneficiario non sia inferiore al 25% del finanziamento ottenuto (15).
4. I massimali di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 si applicano ad un'intensità di aiuto calcolata o in percentuale delle spese di investimento ammissibili o in percentuale dei costi salariali connessi ai posti di lavoro creati dalla realizzazione dell'investimento (aiuti alla creazione di posti di lavoro), oppure sulla base di una combinazione dei due criteri, a condizione che l'aiuto non superi l'importo più favorevole che risulta dall'applicazione dell'uno o dell'altro sistema di calcolo.
5. Quando l'aiuto è calcolato sulla base dei costi di investimento, i costi ammissibili di un investimento materiale sono quelli relativi all'investimento in terreni, edifici, macchinari ed impianti. Nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto, ad eccezione del materiale rotabile ferroviario, non sono inclusi nei costi ammissibili. I costi ammissibili di un investimento in immobilizzazioni immateriale sono i costi d'acquisizione della tecnologia.
6. Quando l'aiuto è calcolato sulla base dei posti di lavoro creati, l'importo dell'aiuto è espresso in percentuale dei costi salariali connessi ai posti di lavoro creati per un periodo di due anni, alle seguenti condizioni:
a) la creazione di posti di lavoro deve essere connessa all'esecuzione di un progetto d'investimento in immobilizzazioni materiali o immateriali. I posti di lavoro devono essere creati entro tre anni dal completamento dell'investimento;
b) il progetto d'investimento deve portare ad un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti e
c) i posti di lavoro creati devono essere conservati per un periodo minimo di cinque anni.
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(14) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 364/2004.
(15) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 364/2004.
Articolo 5
Consulenza ed altri servizi ed attività.
Sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti alle piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni seguenti:
a) nel caso di servizi forniti da consulenti esterni, l'ammontare lordo dell'aiuto non deve superare il 50% dei costi dei servizi stessi. Tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità;
b) nel caso di partecipazione a fiere ed esposizioni, l'ammontare lordo dell'aiuto non deve superare il 50% dei costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand. Tale esenzione si applica solo alla prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o esposizione.
Articolo 5 bis (16)
Aiuti alla ricerca e sviluppo.
1. Gli aiuti alla ricerca e sviluppo sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato quando soddisfano le condizioni di cui ai successivi paragrafi da 2 a 5.
2. Il progetto sovvenzionato deve rientrare interamente nelle fasi della ricerca e sviluppo definite all'articolo 2, lettere h), i) e j).
3. L'intensità lorda dell'aiuto, calcolata sulla base dei costi ammissibili del progetto, non deve superare:
a) il 100% per la ricerca fondamentale;
b) il 60% per la ricerca industriale;
c) il 35% per l'attività di sviluppo precompetitivo.
Qualora un progetto comprenda diverse fasi di ricerca e sviluppo, l'intensità consentita dell'aiuto è stabilita sulla base della media ponderata delle rispettive intensità di aiuto consentite, calcolate sulla base dei costi ammissibili sostenuti.
In caso di progetti di collaborazione, l'importo massimo degli aiuti per ciascun beneficiario non supera l'intensità consentita calcolata in base ai costi ammissibili sostenuti dal beneficiario in questione.
4. I massimali di cui al paragrafo 3 possono essere aumentati come segue a concorrenza massima di un'intensità lorda dell'aiuto del 75% per la ricerca industriale e del 50% per l'attività di sviluppo precompetitivo:
a) quando il progetto è realizzato in una regione che, all'epoca della concessione dell'aiuto, è ammessa a beneficiare degli aiuti a finalità regionale, l'intensità massima dell'aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali al lordo nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3), lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali al lordo nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3), lettera c), del trattato;
b) quando il progetto è finalizzato alla realizzazione di ricerche aventi possibili applicazioni multisettoriali ed è centrato su un approccio multidisciplinare conformemente agli obiettivi, ai compiti e agli scopi tecnici di un progetto o di un programma specifici avviati in conformità al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico di cui alla decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o di un successivo programma quadro di ricerca e sviluppo, ovvero di Eureka, l'intensità massima dell'aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali al lordo;
c) l'intensità massima dell'aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali purché sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:
i) il progetto comporta una collaborazione transfrontaliera effettiva tra almeno due partner indipendenti di due Stati membri, in particolare nel quadro del coordinamento delle politiche nazionali in materia di R & S; nessuna impresa nello Stato membro che concede l'aiuto può sostenere da sola più del 70% dei costi ammissibili; oppure
ii) il progetto comporta una collaborazione effettiva tra un'impresa ed un ente pubblico di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali in materia di R & S, laddove l'ente pubblico di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e ha il diritto di pubblicare i risultati nella misura in cui derivino dall'attività di ricerca effettuata da tale ente; oppure
iii) i risultati del progetto sono oggetto di ampia diffusione attraverso conferenze tecniche e scientifiche o sono pubblicati in riviste scientifiche e tecniche specializzate.
Ai fini dei punti i) e ii) le attività in subappalto non sono considerate come collaborazione effettiva.
5. I costi del progetto considerati ammissibili sono i seguenti:
a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca);
b) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la durata di questo. Se la strumentazione e le attrezzature in questione non sono utilizzate per la loro durata di vita totale per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati sulla base delle buone pratiche contabili;
c) i costi dei fabbricati e dei terreni utilizzati per il progetto di ricerca e per la durata di questo. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati sulla base delle buone pratiche contabili. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o i costi di capitale effettivamente sostenuti;
d) i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, compresi i servizi di ricerca, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Questi costi sono considerati ammissibili solo a concorrenza del 50% del totale dei costi ammissibili del progetto;
e) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;
f) altri costi d'esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.
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(16) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 364/2004.
Articolo 5 ter (17)
Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica.
Gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica in preparazione delle attività di ricerca industriale o delle attività di sviluppo precompetitivo sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato quando l'intensità lorda dell'aiuto, calcolata sulla base dei costi degli studi, non supera il 75%.
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(17) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 364/2004.
Articolo 5 quater (18)
Aiuti per i costi di brevetto.
1. Gli aiuti per i costi connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato a concorrenza degli stessi livelli di aiuto che sarebbero stati considerati come aiuti alla R & S per quanto riguarda le attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale.
2. Ai fini del paragrafo 1 sono ammissibili i seguenti costi:
a) tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
b) i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;
c) costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.
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(18) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 364/2004.
Articolo 6 (19)
Concessione di singoli aiuti di importo elevato.
1. Nei casi di aiuti di cui agli articoli 4 e 5, l'esenzione di cui al presente regolamento non si applica alla concessione di singoli aiuti che raggiungono una delle due soglie seguenti:
a) il totale dei costi ammissibili dell'intero progetto è pari o superiore a 25 milioni di EUR e
i) nelle regioni o in settori che non sono ammessi a beneficiare degli aiuti a finalità regionale, l'intensità lorda dell'aiuto è pari o superiore al 50% dei massimali di cui all'articolo 4, paragrafo 2;
ii) nelle regioni e nei settori ammessi a beneficiare degli aiuti a finalità regionale, l'intensità netta dell'aiuto è pari o superiore al 50% del massimale di intensità netta stabilito nella mappa degli aiuti a finalità regionale per la regione di cui trattasi; oppure
b) l'importo totale lordo dell'aiuto è pari o superiore a 15 milioni di EUR.
2. Nei casi di aiuti di cui agli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater, l'esenzione di cui al presente regolamento non si applica alla concessione di singoli aiuti che raggiungono le soglie seguenti:
a) il totale dei costi ammissibili dell'intero progetto sostenuti da tutte le imprese partecipanti è pari o superiore a 25 milioni di EUR; e
b) si propongono aiuti per un equivalente sovvenzione lordo pari o superiore a 5 milioni di EUR a favore di una o più imprese partecipanti.
Nel caso di aiuti a favore di un progetto Eureka, le soglie di cui al primo comma sono sostituite dalle soglie seguenti:
a) il totale dei costi ammissibili del progetto Eureka sostenuti da tutte le imprese partecipanti è pari o superiore a 40 milioni di EUR; e
b) si propongono aiuti per un equivalente sovvenzione lordo pari o superiore a 10 milioni di EUR ad una o più imprese partecipanti.
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(19) Articolo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 364/2004.
Articolo 6 bis (20)
Aiuti che restano soggetti all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione.
1. L'esenzione di cui al presente regolamento non si applica agli aiuti, singoli o concessi nell'ambito di un regime di aiuti, sotto forma di uno o più anticipi rimborsabili solo in caso di successo delle attività di ricerca, quando l'importo totale degli anticipi, espressi in percentuale dei costi ammissibili, supera le intensità previste agli articoli 5 bis, 5 ter o 5 quater o il massimale di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
2. Il presente regolamento lascia impregiudicato l'obbligo degli Stati membri di notificare la concessione di singoli aiuti a norma di altre disposizioni in materia di aiuti di Stato, ed in particolare l'obbligo di notificare alla Commissione o di informarla circa gli aiuti concessi ad un'impresa beneficiaria di aiuti alla ristrutturazione ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (21) e l'obbligo di notificare gli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento a norma della disciplina multisettoriale applicabile.
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(20) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 364/2004.
(21) Trattasi degli orientamenti 9 ottobre 1999.
Articolo 7
Necessità dell'aiuto.
Un aiuto è esentato in virtù del presente regolamento soltanto se, prima che siano stati avviati i lavori per l'esecuzione del progetto:
- il beneficiario abbia presentato domanda di aiuto allo Stato membro; oppure
- lo Stato membro abbia adottato disposizioni legislative che fanno sorgere giuridicamente il diritto all'aiuto sulla scorta di criteri oggettivi, senza ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello stesso Stato membro.
Articolo 8
Cumulo.
1. I massimali d'aiuto di cui agli articoli da 4 a 6 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con fondi statali o sia cofinanziato dalla Comunità (22).
2. Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.
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(22) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 364/2004.
Articolo 9
Trasparenza e controllo.
1. Quando applicano un regime di aiuti esentati in virtù del presente regolamento, o concedono un singolo aiuto parimenti esentato al di fuori di un tale regime, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro venti giorni lavorativi, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuti o singoli aiuti, secondo il modello di cui all'allegato II.
2. Gli Stati membri conservano registri dettagliati dei regimi di aiuto esentati in virtù del presente regolamento, dei singoli aiuti concessi in applicazione di tali regimi e degli aiuti singoli esentati in virtù del presente regolamento e concessi al di fuori dei regimi di aiuto esistenti. Tali registri devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal presente regolamento sono soddisfatte, e in particolare le informazioni che giustificano la qualifica di PMI attribuita all'impresa. Gli Stati membri devono conservare le registrazioni relative agli aiuti singoli per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato concesso, nonché quelle relative ai regimi di aiuti per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto singolo a norma del regime in questione. Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri interessati le trasmettono, entro 20 giorni lavorativi, oppure entro un termine più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se le condizioni del presente regolamento siano state rispettate.
3. Gli Stati membri presentano una relazione annuale sull'applicazione del presente regolamento in conformità alle disposizioni di esecuzione riguardanti la forma e il contenuto delle relazioni annuali previste ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio.
Fino al momento dell'entrata in vigore di tali disposizioni, gli Stati membri presentano una relazione annuale sull'applicazione del presente regolamento per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale il presente regolamento è applicabile, secondo il modello di cui all'allegato III del presente regolamento, nonché in formato elettronico. Gli Stati membri trasmettono tale relazione alla Commissione al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del periodo al quale essa si riferisce (23).
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(23) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 364/2004.
Articolo 9 bis (24)
Disposizioni transitorie.
1. Le notificazioni riguardanti gli aiuti a favore di ricerca e sviluppo in attesa di essere esaminate alla data 19 marzo 2004 continuano ad essere valutate sulla base della disciplina per gli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo; tutte le altre notificazioni sono valutate sulla base delle disposizioni del presente regolamento.
2. I regimi di aiuti cui viene data attuazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e gli aiuti concessi nell'ambito di tali regimi, in assenza di un'autorizzazione della Commissione ed in violazione dell'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati qualora soddisfino le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.
I singoli aiuti concessi al di fuori di regimi di aiuti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, in assenza di un'autorizzazione della Commissione ed in violazione dell'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati qualora soddisfino le condizioni del presente regolamento, ad eccezione dell'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.
Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.
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(24) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 364/2004.
Articolo 10
Entrata in vigore e periodo di validità.
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso resta in vigore fino al 31 dicembre 2006 (25).
2. Alla scadenza del periodo di validità del presente regolamento, i regimi esentati dal regolamento stesso continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2001.
Per la Commissione
Mario Monti
membro della Commissione
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(25) Data inizialmente sostituita come "31 dicembre 2007" dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1040/2006 la cui pubblicazione è stata in seguito considerata nulla e non avvenuta in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 14 luglio 2006, n. L 194.
(si omette l’allegato I-26)
Allegato I (27)
Definizione delle piccole e medie imprese
(Estratto della raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, G.U.U.E. L 124 del 20.5.2003)
Definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese adottata dalla Commissione
Articolo 1
Impresa.
Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.
Articolo 2
Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese.
1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Articolo 3
Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari.
1. Si definisce "impresa autonoma" qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono "imprese associate" tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).
Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25%, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:
a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio ("business angels") che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti "business angels" in una stessa impresa non superi 1.250.000 EUR;
b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5.000 abitanti.
3. Si definiscono "imprese collegate" le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.
Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.
Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.
4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associate o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25%, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.
Articolo 4
Dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento.
1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.
2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.
Articolo 5
Gli effettivi.
Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:
a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa;
b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
c) dai proprietari gestori;
d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.
Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.
Articolo 6
Determinazione dei dati dell'impresa.
1. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.
Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.
Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100% dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.
4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.
(si omettono gli allegati II e III)
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(27) Il presente allegato sostituisce l'originario allegato I, a decorrere dal 1° gennaio 2005, così come stabilito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 364/2004.
Reg. (CE) 5 dicembre 2002, n. 2204/2002
Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione
(1) (2)
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(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 13 dicembre 2002, n. L 337. Entrata in vigore: 2 gennaio 2003. La data del regolamento qui indicata è stata così rettificata dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. L 349.
(2) Vedi, per il periodo di validità del presente regolamento, l'articolo 11.
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto iv) e lettera b),
previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (3),
sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato, che a determinate condizioni gli aiuti a favore dell'occupazione sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
(2) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza altresì la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato, che gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
(3) La Commissione ha applicato, in numerose decisioni, gli articoli 87 ed 88 del trattato agli aiuti a favore dell'occupazione all'interno e all'esterno delle regioni assistite ed ha inoltre esposto la sua politica negli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione (4), nella comunicazione relativa al controllo degli aiuti pubblici e alla riduzione del costo del lavoro (5), negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (6) e nel regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese. Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione delle suddette disposizioni, è opportuno, al fine di garantire un controllo efficace e di semplificare le formalità amministrative, senza indebolire il controllo della Commissione, che quest'ultima eserciti i poteri conferiti dal regolamento (CE) n. 994/98.
(4) Il presente regolamento deve fare salva la possibilità degli Stati membri di notificare gli aiuti a favore dell'occupazione. Le notificazioni devono essere valutate dalla Commissione, in particolare, alla luce dei criteri stabiliti nel presente regolamento, nel regolamento (CE) n. 70/2001 o, se del caso, in altri pertinenti orientamenti o discipline comunitarie. Dette discipline e orientamenti esistono attualmente per il settore dei trasporti marittimi. La comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti in materia di aiuti di Stato all'occupazione (7), così come la comunicazione relativa al controllo degli aiuti pubblici e alla riduzione del costo del lavoro (8), cessano di essere applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le notificazioni non ancora esaminate alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere valutate sulla base delle disposizioni del regolamento stesso. È opportuno definire disposizioni transitorie per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento agli aiuti a favore dell'occupazione concessi prima della sua entrata in vigore ed in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
(5) Promuovere l'occupazione è un obiettivo fondamentale delle politiche economiche e sociali della Comunità e dei suoi Stati membri. Al fine di realizzare tale obiettivo, la Comunità ha elaborato una «Strategia europea per l'occupazione». La disoccupazione resta un grave problema in talune aree della Comunità e per determinate categorie di lavoratori l'inserimento nel mercato del lavoro è ancora particolarmente difficile. Appare pertanto giustificata l'adozione da parte delle autorità pubbliche di misure volte ad incentivare le imprese ad aumentare il loro livello occupazionale, in particolare a beneficio dei lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate.
(6) Il presente regolamento si applica solo alle misure a favore dell'occupazione che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e costituiscono pertanto aiuti di Stato. Numerose misure a favore dell'occupazione non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, poiché si tratta di aiuti a persone, che non favoriscono determinate imprese o la produzione di determinati beni, o poiché non incidono sugli scambi tra gli Stati membri, o poiché si tratta di misure di carattere generale, volte a promuovere l'occupazione, che non falsano né minacciano di falsare la concorrenza favorendo determinate imprese o la produzione di determinati beni. Il presente regolamento lascia impregiudicate tali misure di carattere generale, che possono comprendere la riduzione generale degli oneri fiscali e dei contributi sociali gravanti sul lavoro, la promozione degli investimenti a favore dell'istruzione generale e della formazione, le misure destinate ad assicurare i servizi di orientamento e di consulenza o che sono finalizzate all'assistenza o alla formazione dei disoccupati, nonché le misure destinate a migliorare il quadro generale della legislazione del lavoro. Altrettanto vale per le misure che si ritiene non soddisfino tutti i criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che non sono pertanto soggette all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato in virtù del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).
(7) Alla luce di tali considerazioni, l'obiettivo e l'effetto degli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento deve essere quello di promuovere l'occupazione, in conformità della strategia europea per l'occupazione, in particolare per i lavoratori delle categorie svantaggiate, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. Gli aiuti a favore dell'occupazione concessi ad un'impresa su base individuale possono avere notevoli ripercussioni sulla concorrenza all'interno del mercato rilevante, in quanto favoriscono quell'impresa rispetto alle altre che non hanno beneficiato di tali aiuti. Trattandosi di aiuti concessi ad una sola impresa, è probabile che abbiano solo un effetto limitato sull'occupazione. Per tale ragione, gli aiuti individuali a favore dell'occupazione continuano a dover essere notificati alla Commissione e l'esenzione prevista dal presente regolamento si applica solo agli aiuti accordati sotto forma di regime.
(8) Il presente regolamento deve esentare gli aiuti concessi nell'ambito di un regime che soddisfi tutte le condizioni pertinenti in esso stabilite. Per garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative, senza indebolire la sorveglianza esercitata dalla Commissione, i regimi di aiuti devono contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.
(9) Il presente regolamento non esenta dalla notificazione gli aiuti di Stato ai settori della costruzione navale e dell'industria carboniera, ai quali si applicano disposizioni speciali contenute rispettivamente nel regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio e nel regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.
(10) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi normalmente anche al settore dei trasporti. Tenuto conto, tuttavia, delle particolari caratteristiche della concorrenza in quel settore, non è opportuno esentare gli aiuti a favore della creazione di posti di lavoro.
(11) La Commissione valuta sempre in modo meno favorevole gli aiuti destinati a settori particolari, compresi, ma non soltanto, i settori sensibili, caratterizzati da eccesso di capacità o in crisi. I regimi di aiuti destinati a settori specifici non devono quindi beneficiare dell'esenzione dalla notificazione prevista dal presente regolamento.
(12) Conformemente alla prassi consolidata della Commissione e per meglio garantire che l'aiuto sia proporzionato e limitato all'importo necessario, è opportuno che i massimali siano espressi in termini di intensità d'aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili, piuttosto che in termini di importi massimi.
(13) Per determinare se un aiuto sia o meno compatibile con il mercato comune ai sensi del presente regolamento, è necessario prendere in considerazione l'intensità dell'aiuto e, pertanto, l'importo dell'aiuto espresso in equivalente sovvenzione. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti erogabili in più quote e degli aiuti concessi sotto forma di prestito agevolato richiede l'applicazione dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento, a condizione che, nel caso dei prestiti agevolati, questi siano assistiti dalle normali garanzie e non comportino rischi eccessivi. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su Internet.
(14) Alla luce delle differenze esistenti tra imprese di dimensioni diverse, è opportuno fissare dei massimali d'intensità diversi per gli aiuti alla creazione di posti di lavoro per le piccole e medie imprese e per le grandi imprese. Per evitare difformità che potrebbero causare distorsioni della concorrenza, per facilitare il coordinamento tra le differenti iniziative comunitarie e nazionali e per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, la definizione delle piccole e medie imprese (PMI) utilizzata ai fini del presente regolamento deve essere quella di cui alla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese, definizione che figura anche nel regolamento (CE) n. 70/2001.
(15) I massimali di intensità di aiuto devono essere fissati, alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione, ad un livello che contemperi opportunamente l'esigenza di minimizzare le distorsioni di concorrenza e l'obiettivo di promuovere l'occupazione. Per ragioni di coerenza, i massimali devono essere armonizzati con quelli fissati negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e nel regolamento (CE) n. 70/2001, che consentono di calcolare gli aiuti facendo riferimento alla creazione di posti di lavoro connessi alla realizzazione di progetti d'investimento.
(16) I costi salariali rientrano nei normali costi di funzionamento di qualsiasi impresa. È pertanto particolarmente importante che gli aiuti producano un effetto positivo sull'occupazione e non si limitino a consentire alle imprese di ridurre costi che esse avrebbero altrimenti dovuto sostenere.
(17) In assenza di controlli rigorosi e di severe limitazioni, gli aiuti a favore dell'occupazione possono avere conseguenze dannose tali da annullarne gli effetti immediati sulla creazione di posti di lavoro. Se utilizzati per proteggere le imprese esposte alla concorrenza intracomunitaria, gli aiuti a favore dell'occupazione possono avere l'effetto di ritardare gli aggiustamenti che sono necessari per la competitività dell'industria comunitaria. In assenza di controlli rigorosi, tali aiuti possono concentrarsi nelle regioni più prospere, il che va contro la realizzazione dell'obiettivo di coesione economica e sociale. Nel mercato unico, gli aiuti concessi per ridurre i costi salariali possono comportare distorsioni della concorrenza intracomunitaria e contribuire ad indebiti spostamenti nell'allocazione delle risorse e degli investimenti mobili, al trasferimento della disoccupazione da un paese ad un altro e alla delocalizzazione delle attività.
(18) Gli aiuti a favore della creazione di posti di lavoro dovrebbero essere soggetti alla condizione del mantenimento dei posti di lavoro creati per un periodo minimo determinato. Il periodo fissato nel presente regolamento prevale sulla regola dei cinque anni fissata al punto 4.14 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.
(19) Gli aiuti al mantenimento dell'occupazione, vale a dire il sostegno finanziario fornito ad un'impresa al fine d'incoraggiarla a non licenziare i suoi dipendenti, sono simili agli aiuti al funzionamento. Fatte salve pertanto le normative settoriali, come quelle esistenti nel settore dei trasporti marittimi, tali aiuti devono essere autorizzati solo in circostanze particolari e per un periodo limitato. Occorre che gli aiuti in questione continuino ad essere notificati alla Commissione, senza beneficiare dell'esenzione dalla notificazione prevista dal presente regolamento. Le circostanze limitate nelle quali tali aiuti possono essere autorizzati includono in primo luogo il caso in cui, conformemente alle disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, sono destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali. In secondo luogo, detti aiuti possono essere concessi, alle condizioni applicabili agli aiuti al funzionamento fissate dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, nelle regioni ammesse a beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato riguardante lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, incluse le regioni ultraperiferiche. In terzo luogo, gli aiuti in questione possono essere concessi nell'ambito del salvataggio e della ristrutturazione di un'impresa in difficoltà, conformemente alle disposizioni degli orientamenti comunitari definiti in materia (9).
(20) Un tipo particolare di aiuti è rappresentato dagli aiuti concessi ai datori di lavoro per la conversione di contratti d'impiego temporanei o a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Tali misure non devono rientrare nel campo d'applicazione dell'esenzione dalla notificazione prevista dal presente regolamento e devono essere notificate affinché la Commissione possa stabilire se hanno effetti positivi sull'occupazione. In particolare, è opportuno assicurare che tali misure non consentano di concedere aiuti all'occupazione in relazione tanto alla creazione del posto, quanto alla conversione del contratto, cosicché il massimale degli aiuti all'investimento iniziale o alla creazione di posti di lavoro venga superato.
(21) Le piccole e medie imprese svolgono un ruolo fondamentale nella creazione di posti di lavoro. Le loro dimensioni possono tuttavia costituire un handicap per la creazione di nuova occupazione a causa dei rischi e degli oneri amministrativi legati all'assunzione di nuovi dipendenti. La creazione di posti di lavoro può inoltre contribuire allo sviluppo economico delle regioni meno favorite della Comunità, accrescendo in tal modo la coesione economica e sociale. Le imprese situate in tali regioni sono penalizzate dagli svantaggi strutturali inerenti alla loro localizzazione. È di conseguenza opportuno che le piccole e medie imprese e le imprese situate nelle regioni assistite possano beneficiare di aiuti alla creazione di posti di lavoro.
(22) Le grandi imprese stabilite in regioni non assistite non incontrano particolari difficoltà e i costi salariali fanno parte delle loro normali spese di funzionamento. Per tale ragione, e al fine di massimizzare l'effetto incentivante degli aiuti alla creazione di posti di lavoro nelle PMI e nelle regioni ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato, le grandi imprese stabilite in regioni non ammissibili a tali deroghe non devono poter beneficiare di aiuti alla creazione di posti di lavoro.
(23) Talune categorie di lavoratori hanno particolari difficoltà a trovare un lavoro, in quanto i datori di lavoro li considerano meno produttivi, ad esempio perché non possono vantare esperienze lavorative recenti (è il caso dei giovani o dei disoccupati di lunga durata), o perché soffrono di handicap permanenti. Gli aiuti a favore dell'occupazione destinati ad incoraggiare le imprese ad assumere tali lavoratori sono giustificati sia dall'attenuazione del vantaggio finanziario dell'impresa, stante la minore produttività delle categorie di lavoratori in questione, sia dal fatto che beneficiari della misura sono anche i lavoratori che resterebbero esclusi dal mercato del lavoro in assenza di simili incentivi a favore dei datori di lavoro. È quindi opportuno autorizzare i regimi che prevedono tali aiuti, indipendentemente dalle dimensioni e dalla localizzazione del beneficiario.
(24) È opportuno definire le categorie di lavoratori considerati svantaggiati, lasciando tuttavia agli Stati membri la possibilità di notificare aiuti volti a promuovere l'assunzione di altre categorie da essi ritenute svantaggiate, fornendo le dovute motivazioni.
(25) Nel caso dei lavoratori disabili può rendersi necessario un aiuto permanente, che ne consenta non solo l'assunzione, ma anche la permanenza sul mercato del lavoro e, se possibile, la partecipazione al «lavoro protetto». I regimi che prevedono aiuti per simili finalità devono essere esentati dalla notificazione a condizione che si possa dimostrare che l'aiuto non va oltre quanto necessario per compensare la minore produttività dei lavoratori interessati, i costi accessori collegati alla loro assunzione, o i costi legati alla creazione e al mantenimento del «lavoro protetto». Questa condizione è volta ad evitare che le imprese beneficiarie di tali aiuti vendano a prezzi inferiori ai prezzi concorrenziali sui mercati in cui operano anche altre imprese.
(26) Il presente regolamento non deve impedire il cumulo di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati o per l'assunzione o l'occupazione di lavoratori disabili e di altri aiuti relativi ai costi salariali, poiché in casi di questo tipo è legittimo incentivare le imprese ad assumere di preferenza lavoratori di queste categorie.
(27) Per garantire che l'aiuto sia necessario e costituisca un incentivo all'occupazione, il presente regolamento non deve esentare gli aiuti a favore della creazione di posti di lavoro o di assunzioni alle quali il beneficiario procederebbe comunque alle normali condizioni di mercato.
(28) L'esenzione di cui al presente regolamento non deve essere applicata agli aiuti alla creazione di posti di lavoro che siano cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi da amministrazioni nazionali, regionali o locali, o con misure di sostegno comunitarie, relativamente agli stessi costi ammissibili o ai costi di investimenti ai quali i posti di lavoro in questione siano connessi, quando l'importo degli aiuti cumulati superi i massimali fissati dal presente regolamento o dalla normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato agli investimenti, in particolare gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ed il regolamento (CE) n. 70/2001. Le uniche eccezioni a questo principio sono costituite dagli aiuti per l'assunzione dei lavoratori svantaggiati o per l'assunzione o l'occupazione di lavoratori disabili.
(29) È opportuno che gli aiuti di importo elevato rimangano soggetti ad una valutazione individuale da parte della Commissione prima che sia data loro esecuzione. Di conseguenza, gli aiuti a favore di una singola impresa o di un singolo stabilimento che superino un determinato importo su un certo periodo di tempo, sono esclusi dall'esenzione di cui al presente regolamento e restano soggetti agli obblighi di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
(30) Oltre alle misure esentate in virtù del presente regolamento, si possono avere misure di aiuto di natura diversa, anch'esse volte a promuovere l'occupazione o a realizzare obiettivi collegati all'occupazione e ai mercati del lavoro. Tali misure devono essere notificate a norma dell'articolo 88, paragrafo 3.
(31) Alla luce dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, il presente regolamento non deve esentare gli aiuti all'esportazione, né quelli che favoriscono la produzione interna rispetto ai prodotti importati. Tali aiuti sarebbero incompatibili con gli obblighi internazionali assunti dalla Comunità nell'ambito di detto accordo e non possono pertanto essere esentati dalla notificazione, né essere autorizzati qualora notificati.
(32) Per garantire la trasparenza ed un controllo efficace, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98, è opportuno prescrivere agli Stati membri di comunicare alla Commissione, mediante un formulario tipo, informazioni sintetiche ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ogni volta che, in applicazione del presente regolamento, viene data esecuzione a regimi di aiuti. È opportuno, per i medesimi motivi, stabilire norme relative ai registri che gli Stati membri devono tenere in relazione ai regimi di aiuti esentati in virtù del presente regolamento. Ai fini della relazione annuale che ogni Stato membro ha l'obbligo di presentare alla Commissione, è opportuno che questa stabilisca quali specifiche informazioni devono esserle comunicate. Al fine di semplificare il trattamento amministrativo e tenuto conto della diffusa disponibilità della tecnologia necessaria, le informazioni sintetiche e la relazione annuale devono essere trasmesse in formato elettronico.
(33) Alla luce dell'esperienza acquisita in materia dalla Commissione e, in particolare, della frequenza con la quale è in genere necessaria una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 994/98, occorre prevedere disposizioni transitorie in base alle quali i regimi di aiuti già esentati in virtù del presente regolamento, dopo la scadenza del suo periodo di validità, continuino ad essere esentati ulteriormente, per un periodo di sei mesi,
ha adottato il presente regolamento:
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(3) Pubblicato nella G.U.C.E. 12 aprile 2002, n. C 88.
(4) Pubblicati nella G.U.C.E. 12 dicembre 1995, n. C 334.
(5) Pubblicata nella G.U.C.E. 3 gennaio 1997, n. C 1.
(6) Pubblicati nella G.U.C.E. 10 marzo 1998, n. C 74.
(7) Pubblicati nella G.U.C.E. 23 dicembre 2000, n. C 371.
(8) Pubblicata nella G.U.C.E. 27 luglio 1996, n. C 218.
(9) Pubblicati nella G.U.C.E. 9 ottobre 1999, n. C 288.
Articolo 1
Campo di applicazione.
1. Il presente regolamento si applica ai regimi che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che prevedono aiuti alla creazione di posti di lavoro, aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili o aiuti volti a coprire i costi supplementari legati all'assunzione di lavoratori disabili.
2. Il presente regolamento si applica agli aiuti in tutti i settori, incluse le attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato.
Esso non si applica agli aiuti ai settori dell'industria carboniera o della costruzione navale, né agli aiuti alla creazione di posti di lavoro, ai sensi dell'articolo 4, concessi nel settore dei trasporti. Tali aiuti restano soggetti all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
3. Il presente regolamento non si applica:
a) agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione; oppure
b) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
Articolo 2
Definizioni.
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «aiuto»: qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;
b) «piccola o media impresa», un'impresa quale definita all'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001;
c) «intensità lorda dell'aiuto», l'importo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi di cui trattasi. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente della sovvenzione. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di prestiti agevolati è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione;
d) «intensità netta dell'aiuto», l'importo attualizzato dell'aiuto dopo deduzione delle imposte, espresso in percentuale dei costi di cui trattasi;
e) «numero di dipendenti», il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale ed il lavoro stagionale come frazioni di ULA;
f) «lavoratore svantaggiato», qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri seguenti:
i) qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
ii) qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all'interno della Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro;
iii) qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un'occupazione stabile;
iv) qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
v) qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico;
vi) qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
vii) qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
viii) qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;
ix) qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;
x) qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale;
xi) qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti;
g) «lavoratore disabile»:
i) qualsiasi persona riconosciuta come disabile ai sensi della legislazione nazionale, o
ii) qualsiasi persona riconosciuta affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico;
h) «lavoro protetto», un'occupazione in uno stabilimento nel quale almeno il 50% dei dipendenti siano lavoratori disabili che non siano in grado di esercitare un'occupazione sul mercato del lavoro aperto;
i) «costi salariali», incluse le seguenti componenti che il beneficiario è di fatto tenuto a corrispondere in relazione al posto di lavoro considerato:
i) la retribuzione lorda, vale a dire prima dell'applicazione dell'imposta, e
ii) i contributi di sicurezza sociale obbligatori;
j) un posto di lavoro è «connesso alla realizzazione di un progetto di investimento» se riguarda l'attività per la quale è stato effettuato l'investimento e se viene creato entro tre anni dal completamento dell'investimento. Sono considerati connessi all'investimento anche i posti di lavoro creati, nel corso di questo periodo, a seguito di un aumento del tasso di utilizzazione della capacità creata dall'investimento stesso;
k) «investimento in immobilizzazioni materiali», un investimento in capitale fisso materiale destinato alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avvio di un'attività connessa ad una modifica sostanziale dei prodotti o dei processi produttivi di uno stabilimento esistente, in particolare mediante razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento. Un investimento in capitale fisso effettuato sotto forma di acquisizione di uno stabilimento che ha cessato l'attività o l'avrebbe cessata senza tale acquisizione deve ugualmente essere considerato come un investimento in immobilizzazioni materiali;
l) «investimento in immobilizzazioni immateriali», un investimento in trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate.
Articolo 3
Condizioni per l'esenzione.
1. Fatto salvo l'articolo 9, i regimi di aiuti che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:
a) qualsiasi aiuto accordabile nell'ambito di un regime rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento;
b) il regime di aiuti contenga un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
2. I singoli aiuti concessi in base ad un regime di cui al paragrafo 1 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento.
Articolo 4
Creazione di posti di lavoro.
1. I regimi di aiuti a favore della creazione di posti di lavoro e qualsiasi aiuto accordabile nell'ambito di tali regimi devono soddisfare le condizioni di cui ai successivi paragrafi 2, 3 e 4.
2. Quando i posti di lavoro sono creati in regioni e in settori non ammessi a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), al momento della concessione dell'aiuto, l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare:
a) il 15% per le piccole imprese;
b) il 7,5% per le medie imprese.
3. Quando i posti di lavoro sono creati in regioni e in settori ammessi a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), al momento della concessione dell'aiuto, l'intensità netta dell'aiuto non deve superare il massimale corrispondente degli aiuti all'investimento a finalità regionale, fissato nella mappa in vigore all'epoca della concessione dell'aiuto, approvata dalla Commissione per ogni Stato membro: a tal fine si tiene conto, fra l'altro, della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (10).
Per le piccole e medie imprese, salvo altrimenti disposto dalla mappa, detto massimale è maggiorato di:
a) 10 punti percentuali al lordo, nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), purché l'intensità totale netta dell'aiuto non superi il 30%; oppure
b) 15 punti percentuali al lordo, nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), purché l'intensità totale netta dell'aiuto non superi il 75%.
La maggiorazione rispetto al massimale per gli aiuti regionali si applica solo a condizione che il contributo del beneficiario non sia inferiore al 25% del finanziamento ottenuto e se i posti di lavoro sono mantenuti all'interno della regione ammissibile agli aiuti.
Quando i posti di lavoro sono creati nella produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti di cui all'allegato I del trattato in aree considerate come zone svantaggiate a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, si applicano i massimali maggiorati o, se del caso, i massimali più elevati previsti da detto regolamento.
4. I massimali di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 si applicano ad un'intensità di aiuto calcolata in percentuale dei costi salariali connessi ai posti di lavoro creati per un periodo di due anni, alle seguenti condizioni:
a) i posti di lavoro creati devono rappresentare un incremento netto del numero di dipendenti sia dello stabilimento che dell'impresa interessati, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;
b) i posti di lavoro creati devono essere conservati per un periodo minimo di tre anni o di due anni nel caso delle PMI; e
c) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non devono aver mai lavorato prima o devono aver perso o essere in procinto di perdere l'impiego precedente.
5. In caso di aiuti alla creazione di posti di lavoro concessi nell'ambito di regimi esentati a norma del presente articolo, è consentito un aiuto supplementare per l'assunzione di un lavoratore svantaggiato o disabile conformemente agli articoli 5 o 6.
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(10) Pubblicata nella G.U.C.E. 19 marzo 2002, n. C 70.
Articolo 5
Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili.
1. I regimi di aiuti a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili da parte delle imprese e qualsiasi aiuto accordabile nell'ambito di tali regimi, devono soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. L'intensità lorda di tutti gli aiuti relativi all'occupazione dei lavoratori svantaggiati o disabili di cui trattasi, calcolata in percentuale dei costi salariali su un periodo di un anno successivo all'assunzione, non deve superare il 50% per i lavoratori svantaggiati o il 60% per i lavoratori disabili.
3. Si applicano le seguenti condizioni:
a) quando l'assunzione non rappresenta un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d'età, di riduzione volontaria dell'orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale; e
b) fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore o ai lavoratori deve essere garantita la continuità dell'impiego per almeno 12 mesi.
Articolo 6
Costi aggiuntivi legati all'occupazione di lavoratori disabili.
1. I regimi di aiuti a favore dell'occupazione di lavoratori disabili e qualsiasi aiuto accordabile nell'ambito di simili regimi devono soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. L'aiuto, cumulato con qualsiasi aiuto concesso a norma dell'articolo 5, non deve superare il livello necessario a compensare la minore produttività dovuta agli handicap del lavoratore o dei lavoratori e, per ciascuno dei seguenti costi:
a) i costi per l'adattamento dei locali;
b) i costi relativi al tempo di lavoro impiegato dalle persone addette esclusivamente ad assistere il lavoratore o i lavoratori disabili;
c) i costi relativi all'adattamento o all'acquisto di apparecchiature utilizzate da questi lavoratori, che rappresentino costi aggiuntivi rispetto a quelli che il beneficiario dell'aiuto avrebbe sostenuto se avesse occupato lavoratori non portatori di handicap, per il periodo in cui il lavoratore o i lavoratori disabili sono effettivamente occupati.
Qualora il beneficiario dell'aiuto sia un datore di «lavoro protetto», l'aiuto può inoltre coprire, ma non superare, i costi relativi alla costruzione, all'installazione o all'ampliamento dello stabilimento di cui trattasi e tutti i costi amministrativi e di trasporto derivanti dall'occupazione dei lavoratori disabili.
3. I regimi esentati in virtù del presente articolo dispongono che gli aiuti siano subordinati alla condizione che il beneficiario conservi la documentazione che consenta di verificare che gli aiuti concessi soddisfano le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 8, paragrafo 4.
Articolo 7
Necessità dell'aiuto.
1. L'esenzione degli aiuti di cui all'articolo 4 del presente regolamento si applica solo qualora prima della creazione del posto di lavoro:
a) il beneficiario abbia presentato domanda di aiuto allo Stato membro, oppure
b) lo Stato membro abbia adottato disposizioni legislative che fanno sorgere giuridicamente il diritto all'aiuto sulla scorta di criteri oggettivi, senza ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello stesso Stato membro.
2. Gli aiuti beneficiano dell'esenzione di cui all'articolo 4 nei casi in cui:
a) i posti di lavoro creati sono connessi alla realizzazione di un progetto d'investimento in immobilizzazioni materiali o immateriali, e
b) i posti di lavoro sono creati entro tre anni dal completamento dell'investimento,
soltanto se la domanda di cui al paragrafo 1, lettera a), o l'adozione di cui al paragrafo 1, lettera b), sono intervenute prima dell'avvio dei lavori per l'esecuzione del progetto.
Articolo 8
Cumulo.
1. I massimali di aiuto di cui agli articoli 4, 5 e 6 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno all'occupazione o all'assunzione sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Comunità.
2. Gli aiuti concessi nell'ambito dei regimi esentati in virtù dell'articolo 4 del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi salariali, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.
3. Gli aiuti concessi nell'ambito dei regimi esentati in virtù dell'articolo 4 del presente regolamento non possono essere cumulati:
a) con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione ai costi di un investimento al quale siano connessi i posti di lavoro creati e che non sia stato ancora completato all'epoca della creazione di tali posti di lavoro o che sia stato completato nei tre anni precedenti la loro creazione, né
b) con aiuti o misure di sostegno del tipo citato in relazione agli stessi costi salariali o ad altri posti di lavoro connessi allo stesso investimento,
quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al massimale fissato negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e nella mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro o al massimale fissato nel regolamento (CE) n. 70/2001. Qualora il massimale applicabile sia stato adeguato in un caso specifico, in particolare sulla base delle norme in materia di aiuti di Stato applicabili ad un determinato settore o di uno strumento applicabile ai grandi progetti d'investimento, quali la disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento, ai fini del presente paragrafo si applica il massimale adeguato.
4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, gli aiuti concessi nell'ambito di regimi esentati in virtù degli articoli 5 e 6 del presente regolamento possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato o con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi, compresi gli aiuti nell'ambito di regimi esentati dall'articolo 4 del presente regolamento che rispettino i paragrafi 2 e 3 a condizione che tale cumulo non dia luogo ad un'intensità di aiuto lorda superiore al 100% dei costi salariali per ciascun periodo di occupazione dei lavoratori considerati.
Il primo comma lascia impregiudicati eventuali massimali d'intensità d'aiuto più bassi, fissati conformemente alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (11).
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(11) Pubblicata nella G.U.C.E. 17 febbraio 1996, n. C 45.
Articolo 9
Aiuti soggetti all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione.
1. I regimi di aiuti riguardanti settori particolari non beneficiano dell'esenzione dalla notificazione prevista dal presente regolamento e restano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
2. L'esenzione dalla notificazione di cui al presente regolamento non si applica alla concessione, ad una singola impresa o ad un singolo stabilimento, di aiuti che superino un importo lordo di 15 milioni di EUR su un periodo di tre anni. La Commissione esamina tali aiuti, qualora siano concessi nell'ambito di un regime altrimenti esentato dal presente regolamento, esclusivamente sulla base dei criteri del presente regolamento.
3. Il presente regolamento lascia impregiudicato l'obbligo degli Stati membri di notificare la concessione di aiuti individuali in conformità degli obblighi assunti in relazione ad altri strumenti relativi agli aiuti di Stato, ed in particolare l'obbligo di notificare alla Commissione o di informarla circa gli aiuti concessi ad un'impresa beneficiaria di aiuti alla ristrutturazione ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e l'obbligo di notificare gli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento, a norma della disciplina multisettoriale applicabile.
4. I regimi di aiuti finalizzati a promuovere l'assunzione di categorie di lavoratori che non sono svantaggiati ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, lettera f), restano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, a meno che non siano esentati in virtù dell'articolo 4. All'atto della notificazione, gli Stati membri sottopongono alla Commissione, affinché possa valutarle, le ragioni per le quali i lavoratori interessati sono considerati svantaggiati. A tal fine si applica l'articolo 5.
5. Gli aiuti al mantenimento dell'occupazione, vale a dire il sostegno finanziario fornito ad un'impresa affinché vengano mantenuti in servizio lavoratori che sarebbero altrimenti stati licenziati, rimangono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Fatte salve le normative settoriali applicabili, tali aiuti possono essere autorizzati solo quando, conformemente alle disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, sono destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, ovvero, alle condizioni applicabili agli aiuti al funzionamento fissate dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, nelle regioni ammesse a beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), riguardante lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione.
6. Gli aiuti per la conversione di contratti temporanei o a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato restano soggetti alla notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
7. I regimi di aiuti volti ad incentivare il lavoro ripartito (job sharing), a fornire sostegno ai genitori che lavorano ed altre misure analoghe che promuovono l'occupazione senza tuttavia condurre ad un incremento netto dei posti di lavoro, all'assunzione di lavoratori svantaggiati o all'assunzione o occupazione di lavoratori disabili restano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e sono valutati dalla Commissione alla luce dell'articolo 87.
8. Le altre misure di aiuto che perseguono obiettivi collegati all'occupazione e ai mercati del lavoro, come le misure volte ad incentivare il pensionamento anticipato, rimangono anch'esse soggette all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e sono valutate dalla Commissione alla luce dell'articolo 87.
9. Gli aiuti individuali a favore dell'occupazione accordati al di fuori da un regime restano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Tali aiuti sono valutati alla luce del presente regolamento e possono essere autorizzati dalla Commissione solo se compatibili con le norme specifiche applicabili al settore in cui opera il beneficiario e solo se si può dimostrare che gli effetti positivi dell'aiuto sull'occupazione superano le ripercussioni negative sulla concorrenza nel mercato rilevante.
Articolo 10
Trasparenza e controllo.
1. Quando applicano un regime di aiuti esentati in virtù del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro venti giorni lavorativi, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuti, secondo il modello di cui all'allegato I. Tale sintesi deve essere inviata in formato elettronico.
2. Gli Stati membri conservano registri dettagliati dei regimi di aiuti esentati in virtù del presente regolamento e dei singoli aiuti concessi in applicazione di tali regimi. Tali registri devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal presente regolamento sono soddisfatte, e in particolare le informazioni sulla qualifica di PMI attribuita a qualsiasi impresa ammessa a ricevere aiuti in virtù di tale qualifica. Gli Stati membri devono conservare le registrazioni relative ai regimi di aiuti per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto singolo a norma del regime in questione. Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri interessati le trasmettono, entro venti giorni lavorativi, oppure entro un termine più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se le condizioni del presente regolamento siano state rispettate.
3. Gli Stati membri presentano una relazione sull'applicazione del presente regolamento per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale il presente regolamento è applicabile, secondo il modello di cui all'allegato II del presente regolamento, in formato elettronico. Gli Stati membri trasmettono tale relazione alla Commissione al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del periodo al quale essa si riferisce.
Articolo 11
Entrata in vigore, periodo di validità e disposizioni transitorie.
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso resta in vigore fino al 31 dicembre 2006 (12).
2. Le notificazioni non ancora esaminate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono valutate sulla base delle disposizioni del regolamento stesso.
I regimi di aiuti cui viene data attuazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e gli aiuti concessi nell'ambito di tali regimi, in assenza di un'autorizzazione della Commissione ed in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sono considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati in virtù del presente regolamento qualora soddisfino le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 3, paragrafo 2. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.
3. Alla scadenza del periodo di validità del presente regolamento, i regimi esentati dal regolamento stesso continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2002 (13).
Per la Commissione
Mario Monti
membro della Commissione
(si omettono gli allegati)
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(12) Data inizialmente sostituita come "31 dicembre 2007" dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1040/2006 la cui pubblicazione è stata in seguito considerata nulla e non avvenuta in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 14 luglio 2006, n. L 194.
(13) Data così rettificata dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. L 349.
Reg. (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004
Regolamento della Commissione
recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del
Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.
(1)
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(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 140. Entrato in vigore: vedi articolo 13.
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto Il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, in particolare l'articolo 27,
sentito il parere del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
(1) Al fine di agevolare la predisposizione delle notificazioni di aiuti di Stato da parte degli Stati membri e la valutazione delle stesse da parte della Commissione è auspicabile creare un modulo obbligatorio di notificazione. Detto modulo dovrebbe essere il più possibile esaustivo.
(2) Il modulo standard per la notificazione, la scheda di informazioni sintetiche, nonché le schede di informazioni complementari devono applicarsi a tutte le linee direttrici e discipline esistenti nel settore degli aiuti di Stato. Essi devono essere modificati o sostituiti in funzione della futura evoluzione di tali testi.
(3) È opportuno prevedere meccanismi di notificazione semplificati per determinate modifiche ad aiuti esistenti. Tali meccanismi semplificati devono essere ammessi solo se la Commissione è regolarmente informata sull'applicazione degli aiuti esistenti.
(4) A fini di certezza del diritto è opportuno chiarire che non è necessario notificare alla Commissione aumenti di piccola entità, non superiori al 20% della dotazione originaria di un regime di aiuti, volti in particolare a tenere conto degli effetti dell'inflazione, in quanto è improbabile che tali aumenti alterino l'originaria valutazione di compatibilità della Commissione, a condizione che restino immutate le altre condizioni previste per il regime di aiuti.
(5) L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 659/1999 obbliga gli Stati membri a presentare alla Commissione relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti o gli aiuti individuali concessi al di fuori di un regime di aiuti autorizzato, non assoggettati a obblighi specifici in tal senso nell'ambito di una decisione condizionale.
(6) Per assolvere alla sua responsabilità di controllo degli aiuti la Commissione ha bisogno di ricevere informazioni precise dagli Stati membri sui tipi di aiuti e gli importi che essi hanno erogato nell'ambito di regimi di aiuti esistenti. È possibile semplificare e migliorare i meccanismi per le comunicazioni alla Commissione relative agli aiuti di Stato attualmente descritti nella procedura comune di relazioni e notificazioni a norma del trattato CE e dell'accordo OMC esposta nella lettera della Commissione agli Stati membri del 2 agosto 1995. Il presente regolamento nulla dispone quanto alla parte di detta procedura comune riguardante gli obblighi degli Stati membri relativi alla notificazione delle sovvenzioni e sulle misure compensative e dell'articolo XVI dell'accordo GATT 1994, adottata il 21 luglio 1995.
(7) Le informazioni richieste nelle relazioni annuali sono destinate a permettere alla Commissione di verificare i livelli globali di aiuti e a fornire un quadro generale degli effetti che i vari tipi di aiuto producono per la concorrenza. A tal fine, la Commissione deve avere il diritto di richiedere agli Stati membri, in singoli casi, informazioni aggiuntive su argomenti specifici. La scelta degli argomenti deve essere discussa preventivamente con gli Stati membri.
(8) Le relazioni annuali non riguardano le informazioni che potrebbero essere necessarie per verificare che determinate misure di aiuto siano conformi alla legislazione comunitaria. È opportuno quindi che la Commissione mantenga la possibilità di richiedere agli Stati membri l'assunzione di impegni o di subordinare le proprie decisioni alla condizione che siano fornite informazioni supplementari.
(9) I termini ai fini del regolamento (CE) n. 659/1999 devono essere calcolati a norma del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini integrato dalle norme specifiche fissate nel presente regolamento. In particolare è necessario individuare gli eventi che determinano il momento da cui decorrono i termini applicabili ai procedimenti relativi agli aiuti di Stato. Le norme stabilite nel presente regolamento si devono applicare ai termini che non sono scaduti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
(10) Il recupero ha l'obiettivo di ripristinare la situazione esistente prima dell'illegittima concessione dell'aiuto. Per garantire la parità di trattamento è opportuno misurare in maniera obiettiva i vantaggi a partire dal momento in cui l'aiuto è divenuto disponibile per l'impresa beneficiaria, indipendentemente dall'esito delle eventuali decisioni commerciali adottate successivamente dall'impresa.
(11) Conformemente alla prassi finanziaria generale è opportuno fissare il tasso di interesse applicato al recupero sotto forma di tasso percentuale annuale.
(12) Il volume e la frequenza delle transazioni interbancarie determinano un tasso di interesse misurabile in maniera costante e significativo sotto il profilo statistico, che deve quindi costituire la base del tasso di interesse per il recupero. Il tasso swap interbancario deve tuttavia essere adeguato per riflettere i livelli generalmente superiori dei rischi commerciali al di fuori del settore bancario. Sulla base delle informazioni sui tassi swap interbancari la Commissione deve fissare un unico tasso di interesse per il recupero per ciascuno Stato membro. A fini di certezza del diritto e di parità di trattamento è opportuno stabilire il metodo preciso di calcolo del tasso di interesse e prevedere la pubblicazione del tasso di interesse per il recupero applicabile in ogni dato momento, non che del tassi applicati precedentemente.
(13) Si può supporre che un aiuto di Stato riduca il fabbisogno finanziario a medio termine dell'impresa beneficiaria. A tali fini e in linea con la prassi finanziaria generale si può definire come medio termine un periodo di cinque anni. Il tasso di interesse per il recupero dovrebbe quindi corrispondere a un tasso percentuale annuale fissato per cinque anni.
(14) Considerando che l'obiettivo è ripristinare la situazione esistente prima dell'illegittima concessione dell'aiuto e conformemente alla prassi finanziaria generale, il tasso di interesse per il recupero fissato dalla Commissione deve essere applicato secondo il regime dell'interesse composto su base annua. Per queste stesse ragioni il tasso di interesse per il recupero applicabile nel primo anno del periodo di recupero si deve applicare per i primi cinque anni del periodo di recupero, mentre il tasso di interesse per il recupero applicabile nel sesto anno del periodo di recupero si applicherà per i cinque anni successivi e così via.
(15) Il presente regolamento deve applicarsi alle decisioni di recupero notificate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
ha adottato il presente regolamento:
Capo I
Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione.
1. Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate relativamente alla forma, al contenuto e ad altre modalità delle notificazioni e delle relazioni annuali di cui al regolamento (CE) n. 659/1999. Esso stabilisce anche disposizioni per il calcolo dei termini in tutti i procedimenti relativi agli aiuti di Stato e del tasso d'interesse per il recupero di aiuti illegittimi.
2. Il presente regolamento si applica agli aiuti in tutti i settori.
Capo II
Notificazioni
Articolo 2
Moduli di notificazione.
Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri di notificare gli aiuti di Stato nel settore dell'industria carboniera a norma della decisione 2002/871/CE, le notificazioni di nuovi aiuti di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999, tranne quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del presente regolamento, sono effettuate utilizzando il modulo di notificazione di cui all'allegato I, parte I del presente regolamento.
Le informazioni supplementari necessarie per la valutazione della misura conformemente ai regolamenti, alle linee direttrici, alle discipline e agli altri testi applicabili agli aiuti di Stato sono fornite utilizzando le schede di informazioni complementari di cui all'allegato I parte III.
Ogniqualvolta le linee direttrici o le discipline relative sono modificate o sostituite, la Commissione adatta i moduli di notificazione e le schede di informazioni corrispondenti.
Articolo 3
Trasmissione della notificazione.
1. La notificazione è effettuata alla Commissione dal Rappresentante permanente dello Stato membro interessato. Essa è indirizzata al segretario generale della Commissione.
Se lo Stato membro intende avvalersi di una procedura particolare prevista da regolamenti, linee direttrici, discipline e altri testi applicabili agli aiuti di Stato, una copia della notificazione è inviata al direttore generale responsabile. n segretario generale e i direttori generali possono designare punti di contatto per la ricezione delle notificazioni.
2. Tutta la corrispondenza successiva è inviata al direttore generale responsabile o al punto di contatto designato dal direttore generale.
3. La Commissione invia la sua corrispondenza al rappresentante permanente dello stato membro interessato o ad altro destinatario scelto dallo Stato membro.
4. Fino al 31 dicembre 2005 la notificazione è effettuata alla Commissione su carta. Nella misura del possibile lo Stato membro invia anche una copia elettronica della notificazione.
Dal 1° gennaio 2006 le notificazioni sono inviate per via elettronica se non diversamente convenuto dalla Commissione e dallo Stato membro che vi procede.
Tutta la corrispondenza relativa alle notificazioni è inviata per via elettronica successivamente al 1° gennaio 2006.
5. La data di trasmissione per fax al numero indicato dalla parte ricevente è considerata la data di trasmissione su carta se l'originale firmato è ricevuto entro i dieci giorni successivi.
6. Al più tardi entro il 30 settembre 2005 la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i dettagli delle modalità di invio elettronico delle notificazioni, nonché gli indirizzi e le disposizioni necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni.
Articolo 4
Procedura di notificazione semplificata per determinate modifiche di aiuti esistenti.
1. Ai fini dell'articolo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 659/1999 si intende per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune. Un aumento non superiore al 20% della dotazione originaria di un regime di aiuti non è tuttavia considerato una modifica ad un aiuto esistente.
2. Le seguenti modifiche di un aiuto esistente sono notificate utilizzando il modulo di notificazione semplificato riportato nell'allegato II:
(a) aumenti superiori al 20% della dotazione per un regime di aiuto autorizzato;
(b) proroga al massimo di sei anni di un regime di aiuto esistente autorizzato, con o senza aumento della dotazione;
(c) inasprimento delle condizioni per l'applicazione di un regime di aiuto autorizzato, riduzione dell'intensità dell'aiuto o riduzione delle spese ammissibili.
La Commissione si adopera per adottare una decisione sugli aiuti notificati mediante il modulo di notificazione semplificato entro un mese.
3. La procedura di notificazione semplificata non è ammessa per la notificazione di modifiche di regimi di aiuti per i quali gli Stati membri non hanno trasmesso relazioni annuali ai sensi degli articoli 5, 6 e 7, a meno che non siano trasmesse contestualmente le relazioni annuali per gli anni in cui sono stati concessi gli aiuti.
Capo III
Relazioni annuali
Articolo 5
Forma e contenuto delle relazioni annuali.
1. Fatti salvi i commi secondo e terzo del presente paragrafo, nonché ogni eventuale obbligo supplementare di trasmissione di relazioni specificatamente stabilite in decisioni condizionali a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 659/1999 e altresì il rispetto di eventuali impegni assunti dallo Stato membro nell'ambito di una decisione di autorizzazione di aiuti, gli Stati membri compilano le relazioni annuali sui regimi di aiuti esistenti a norma dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999 per ciascun anno civile o parte di anno civile in cui si applica il regime, utilizzando il modello standardizzato di relazione riportato nell'allegato IIIA.
Le relazioni annuali sui regimi di aiuti esistenti relativi alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato I trattato CE sono redatte sulla base del modello riportato nell'allegato IIIB.
Le relazioni annuali sui regimi di aiuti esistenti relativi alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca di cui all'allegato I del trattato sono redatte sulla base del modello di cui all'allegato IIIC.
2. La Commissione può richiedere agli Stati membri di fornirle informazioni aggiuntive su argomenti specifici da discutere preventivamente con gli Stati membri.
Articolo 6
Trasmissione e pubblicazione delle relazioni annuali.
1. Ogni Stato membro trasmette le sue relazioni annuali alla Commissione in formato elettronico non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce la relazione.
In casi giustificati gli Stati membri possono presentare una stima, a condizione che i dati reali siano trasmessi al più tardi insieme ai dati dell'anno successivo.
2. Annualmente la Commissione pubblica un quadro di valutazione degli aiuti di Stato contenente una sintesi delle informazioni trasmesse nelle relazioni annuali nel corso dell'anno precedente.
Articolo 7
Qualificazione giuridica delle relazioni annuali.
La trasmissione di relazioni annuali non costituisce un adempimento dell'obbligo di notificare le misure di aiuto prima di darvi esecuzione a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato e detta trasmissione non pregiudica in alcun modo l'esito di un'indagine su un presunto aiuto illegittimo con la procedura di cui al regolamento (CE) n. 659/1999.
Capo IV
Termini
Articolo 8
Calcolo dei termini.
1. I termini stabiliti dal regolamento (CE) n. 659/1999 e dal presente regolamento o fissati dalla Commissione in applicazione dell'articolo 88 del trattato sono calcolati a norma del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 e delle disposizioni specifiche di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. In caso di conflitto prevalgono le disposizioni del presente regolamento.
2. I termini sono espressi in mesi o giorni lavorativi.
3. Ai fini del calcolo dei termini di azione per la Commissione, l'evento rilevante ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la ricezione della notificazione o della successiva corrispondenza a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 e dell'articolo 3, paragrafo 2 del presente regolamento.
Per quanto riguarda le notificazioni trasmesse dopo il 31 dicembre 2005 e la relativa corrispondenza l'evento rilevante è la ricezione della notificazione o la comunicazione elettronica all'indirizzo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4. Ai fini del calcolo dei termini di azione per gli Stati membri, l'evento rilevante ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la ricezione della notificazione o della corrispondenza trasmessa dalla Commissione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del presente regolamento.
5. Ai fini del calcolo dei termini per la trasmissione di osservazioni da parte di terzi o degli Stati membri non interessati direttamente dal procedimento dopo l'avvio del procedimento di indagine formale di cui all'articolo 6, paragrafo I del regolamento (CE) n. 65911999, l'evento rilevante ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della comunicazione di avvio del procedimento.
6. Tutte le richieste di proroga dei termini devono essere debitamente giustificate e trasmesse per iscritto almeno due giorni lavorativi prima della scadenza, all'indirizzo indicato dalla parte che stabilisce il termine.
Capo V
Tassi di interesse per il recupero di aiuti illegittimi
Articolo 9
Metodo di fissazione dei tassi di interesse.
1. Se non diversamente stabilito in una decisione specifica, il tasso di interesse da utilizzare per il recupero degli aiuti di Stato concessi in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE è un tasso percentuale annuo, fissato per ogni anno civile.
Esso è calcolato sulla base della media dei tassi swap interbancari a cinque anni per i mesi di settembre, ottobre e novembre dell'anno precedente, maggiorata di 75 punti base. In casi debitamente giustificati la Commissione può aumentare il tasso di più di 75 punti base per uno o più Stati membri.
2. Se la media degli ultimi tre mesi dei tassi swap interbancari a cinque anni disponibili, maggiorata di 75 punti base, differisce di più del 15% dal tasso di interesse in vigore per il recupero degli aiuti di Stato la Commissione ricalcola il tasso di interesse per il recupero.
Il nuovo tasso si applica a partire dal primo giorno del mese successivo al ricalcolo della Commissione. La Commissione informa gli Stati membri per lettera del ricalcolo e della data da cui esso si applica.
3. Il tasso di interesse è fissato per ciascun Stato membro separatamente o per due o più Stati membri insieme.
4. In mancanza di dati affidabili o equivalenti o in casi eccezionali la Commissione, in stretta cooperazione con lo Stato membro o gli Stati membri interessati, può fissare un tasso di interesse per il recupero degli aiuti di Stato per uno o più Stati membri, sulla base di un metodo diverso o sulla base delle informazioni disponibili.
Articolo 10
Pubblicazione.
La Commissione pubblica i tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato, in vigore e storici, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e a scopo informativo su Internet.
Articolo 11
Metodo di applicazione degli interessi.
1. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data in cui l'aiuto illegittimo è stato messo per la prima volata a disposizione del beneficiario.
2. Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell'interesse composto fino alla data di recupero dell'aiuto. Gli interessi maturati l'anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi.
3. Il tasso di interesse di cui al paragrafo 1 si applica per tutto il periodo fino alla data di recupero. Tuttavia, se sono trascorsi più di cinque anni tra la data in cui l'aiuto illegittimo è stato per la prima volta messo a disposizione del beneficiario e la data di recupero dell'aiuto, il tasso di interesse è ricalcolato a intervalli di cinque anni sulla base del tasso in vigore nel momento in cui si effettua il ricalcolo.
Capo VI
Disposizioni finali
Articolo 12
Riesame.
La Commissione, di concerto con gli Stati membri, riesamina l'applicazione del presente regolamento entro quattro anni dalla sua entrata in vigore.
Articolo 13
Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il capo II si applica soltanto alle notificazioni trasmesse alla Commissione oltre cinque mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
Il capo III si applica alle relazioni annuali relative agli aiuti concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003.
Il capo IV si applica a tutti i termini che sono stati fissati ma non sono ancora scaduti alla data di entrata di vigore del presente regolamento.
Gli articoli 9 e 11 si applicano a tutte le decisioni di recupero notificate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2004.
Per la Commissione
Mario MONTI
Membro della Commissione
(si omettono gli allegati)
Reg. (CE) 24 ottobre 2006, n. 1628/2006
Regolamento della Commissione
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato
per investimenti a finalità regionale
(1) (2) (3) (4)
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 1° novembre 2006, n. L 302.
(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 21 novembre 2006.
(3) Testo rilevante ai fini del SEE.
(4) Vedi, per la scadenza del presente regolamento, il suo articolo 9.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali , in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i), e l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),
previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (5),
sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato CE, che a determinate condizioni gli aiuti che rispettano la carta approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.
(2) La Commissione ha applicato, in numerose decisioni, gli articoli 87 ed 88 del trattato ai regimi di aiuti a finalità regionale per gli investimenti nelle regioni assistite e ha inoltre esposto la sua politica, in particolare negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013 (6) e nel regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese . Alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti per investimenti a finalità regionale, e visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale da essa pubblicati sulla base di tali disposizioni, onde garantire una supervisione efficace e semplificare le formalità amministrative senza indebolire il controllo della Commissione, è opportuno che quest'ultima eserciti i poteri conferitile dal regolamento (CE) n. 994/98.
(3) Essendo volti a sopperire alle carenze delle regioni svantaggiate, gli aiuti di Stato a finalità regionale promuovono la coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e della Comunità nel suo complesso. Gli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale hanno come obiettivo lo sviluppo delle regioni più sfavorite, tramite incentivi agli investimenti e alla creazione di posti di lavoro nel contesto dello sviluppo sostenibile. Gli aiuti a finalità regionale promuovono l'ampliamento, la razionalizzazione, l'ammodernamento e la diversificazione delle attività delle imprese ubicate nelle regioni più sfavorite, in particolare incoraggiando le imprese a insediarvi nuovi stabilimenti.
(4) Per determinare la compatibilità di un aiuto con il mercato comune ai sensi del presente regolamento, è necessario prendere in considerazione l'intensità dell'aiuto e, pertanto, l'importo dell'aiuto espresso in equivalente sovvenzione. Per calcolare l'equivalente sovvenzione degli aiuti erogabili in più quote occorre applicare i tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di riferimento sono i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e su Internet.
(5) Per garantire la trasparenza e un controllo efficace, il presente regolamento si applica soltanto ai regimi trasparenti di aiuti per investimenti a finalità regionale. Si tratta di regimi di aiuti nei quali è possibile calcolare esattamente l'equivalente sovvenzione lordo come percentuale della spesa ammissibile ex ante senza dover effettuare una valutazione di rischio (ad esempio sovvenzioni, contributi in conto interessi e misure fiscali limitate). I prestiti pubblici devono essere considerati trasparenti in presenza delle normali garanzie e purché non comportino rischi anomali e qualsiasi elemento di garanzia statale possa ritenersi escluso. In linea di principio, i regimi di aiuti che comportano garanzie statali o prestiti pubblici con un elemento di garanzia statale non devono essere considerati trasparenti. Tuttavia, un regime di aiuto può essere considerato trasparente se, prima della sua applicazione, il metodo utilizzato per calcolare l'intensità di aiuto della garanzia statale è stato accettato dalla Commissione, previa notificazione alla stessa dopo l'adozione del presente regolamento. La Commissione valuterà il metodo in conformità della sua comunicazione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (7). Le partecipazioni pubbliche e gli aiuti compresi in misure a favore del capitale di rischio non devono essere considerati aiuti trasparenti. I regimi di aiuti a finalità regionale non trasparenti devono essere sempre notificati alla Commissione. Le notificazioni di regimi di aiuti a finalità regionale non trasparenti saranno valutate dalla Commissione, in particolare alla luce dei criteri stabiliti negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013.
(6) Il presente regolamento deve applicarsi anche agli aiuti ad hoc, vale a dire ad aiuti individuali non concessi in base a un regime di aiuti, se l'aiuto ad hoc è utilizzato per integrare aiuti concessi sulla base di un regime trasparente di aiuti per investimenti a finalità regionale, e la componente ad hoc non supera il 50% degli aiuti totali da concedere per l'investimento. Va ricordato che gli aiuti individuali concessi alle piccole e medie imprese al di fuori di qualsiasi regime di aiuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 70/2001 sono compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
(7) Sono esentati dall'obbligo di notificazione gli aiuti che soddisfano tutte le condizioni del presente regolamento. I regimi di aiuti a finalità regionale esentati a norma del presente regolamento devono contenere un espresso riferimento ad esso.
(8) Il presente regolamento non si applica a determinati settori nei quali vigono norme specifiche. Gli aiuti concessi in detti settori restano soggetti all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Ciò vale per l'industria carbonifera e siderurgica, per i settori delle fibre sintetiche, della costruzione navale, della pesca e dell'acquacoltura. Nel settore agricolo, il presente regolamento non si applica alle attività connesse con la produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato. Esso deve applicarsi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ad eccezione della fabbricazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattierocaseari all'atto della loro commercializzazione . Le attività agricole necessarie per preparare un prodotto alla prima vendita, nonché la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione non devono essere considerate trasformazione o commercializzazione. Il presente regolamento deve garantire che possano sempre essere raggiunte le intensità di aiuto a favore delle imprese che trasformano e commercializzano prodotti agricoli di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) .
(9) La Commissione valuta sempre in modo meno favorevole gli aiuti destinati a settori particolari. I regimi di aiuti agli investimenti destinati a specifici settori di attività economica nel ramo manifatturiero o dei servizi non dovrebbero quindi beneficiare dell'esenzione dalla notificazione prevista dal presente regolamento. I regimi di aiuti a finalità regionale per investimenti destinati ad attività turistiche devono essere considerati come non indirizzati a settori specifici ed esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento.
(10) Gli aiuti alle piccole e medie imprese per servizi di consulenza e altri servizi concessi ai sensi dell'articolo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 70/2001 sono compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Detti aiuti non devono pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
(11) Conformemente alla prassi consolidata della Commissione e per meglio garantire che l'aiuto sia proporzionato e limitato all'importo necessario, è opportuno che i massimali siano espressi in termini di intensità d'aiuto in relazione a un insieme di costi ammissibili, piuttosto che in termini di importi massimi di aiuto.
(12) È opportuno definire ulteriori condizioni che i regimi di aiuti o gli aiuti individuali esentati a norma del presente regolamento devono soddisfare. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, tali aiuti non devono, in genere, avere come unico effetto la riduzione, in maniera continuativa o periodica, dei costi che l'impresa deve normalmente sostenere e devono essere proporzionati agli svantaggi da superare per conseguire i benefici socioeconomici auspicati nell'interesse comunitario. È pertanto opportuno limitare il campo di applicazione del presente regolamento agli aiuti a finalità regionale concessi in relazione a investimenti iniziali ai sensi del presente regolamento. I regimi di aiuti a finalità regionale relativi ad aiuti al funzionamento restano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti a piccole imprese di nuova creazione, diversi dagli aiuti agli investimenti o a servizi di consulenza, restano parimenti soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
(13) Poiché la Commissione deve garantire che gli aiuti autorizzati non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse generale, gli aiuti agli investimenti concessi a favore di un beneficiario che sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, devono essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento. Detti aiuti restano pertanto soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
(14) Per non favorire il fattore capitale di un investimento rispetto al fattore lavoro, il presente regolamento prevede la possibilità di calcolare l'aiuto agli investimenti sulla base dei costi dell'investimento oppure sulla base dei costi relativi ai nuovi posti di lavoro direttamente connessi con il progetto d'investimento.
(15) Gli aiuti di importo elevato rimangono soggetti a una valutazione individuale da parte della Commissione prima che sia data loro esecuzione. Di conseguenza, gli aiuti che superino una determinata soglia, concessi a una singola impresa o a un singolo stabilimento sulla base di un regime di aiuti esistente, sono esclusi dall'esenzione di cui al presente regolamento e restano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Onde evitare che grandi progetti di investimento vengano artificiosamente suddivisi in sottoprogetti, un grande progetto di investimento deve essere considerato un progetto unico qualora l'investimento iniziale sia effettuato da una o più imprese nell'arco di un periodo di tre anni e consista di elementi di capitale fisso combinati in modo economicamente indivisibile. Per valutare se l'investimento iniziale è economicamente indivisibile, la Commissione terrà conto dei collegamenti tecnici, funzionali e strategici e dell'immediata prossimità geografica. L'indivisibilità economica verrà valutata a prescindere dalla proprietà. Ciò significa che, per stabilire se un grande progetto di investimento rappresenti un progetto unico, la valutazione sarà la stessa indipendentemente dal fatto che il progetto venga realizzato da un'impresa, da più imprese che ripartiscono i costi dell'investimento o da più imprese che sostengono i costi di investimenti distinti nell'ambito del medesimo progetto di investimento (ad esempio nel caso di una joint-venture).
(16) È importante garantire che gli aiuti a finalità regionale determinino un reale effetto di incentivazione, promuovano investimenti che non sarebbero altrimenti realizzati nelle zone assistite e costituiscano un incentivo allo sviluppo di nuove attività. Prima dell'avvio dei lavori del progetto sovvenzionato le autorità responsabili devono pertanto confermare per iscritto che, a prima vista, esso soddisfa le condizioni di ammissibilità. La comunicazione per iscritto include la comunicazione mediante fax o posta elettronica.
(17) In considerazione delle specificità degli aiuti a finalità regionale, l'esenzione di cui al presente regolamento non deve essere applicata agli aiuti cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi da amministrazioni nazionali, regionali o locali, o con misure di sostegno comunitarie, relativamente agli stessi costi ammissibili, quando l'importo degli aiuti cumulati superi i massimali fissati dal presente regolamento. Gli aiuti per investimenti a finalità regionale esentati in virtù del presente regolamento non devono essere cumulati con aiuti d'importanza minore («de minimis») concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti de minimis in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.
(18) Il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti a favore di attività connesse con l'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia agli aiuti direttamente connessi con i quantitativi esportati, con la costituzione e gestione di una rete di distribuzione o con altre spese correnti che attengano all'attività d'esportazione, né agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
(19) Per garantire la trasparenza e un controllo efficace, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98, è opportuno predisporre un formulario tipo che gli Stati membri utilizzano per comunicare alla Commissione informazioni sintetiche ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaquando, conformemente al presente regolamento, venga data esecuzione a regimi di aiuti o vengano concessi aiuti ad hoc. È opportuno, per i medesimi motivi, stabilire norme relative alle registrazioni che gli Stati membri devono tenere in ordine ai regimi di aiuti esentati in virtù del presente regolamento. Al fine di semplificare il trattamento amministrativo e tenuto conto dell'ampia disponibilità della tecnologia necessaria, le informazioni sintetiche devono essere trasmesse in formato elettronico. Per migliorare la trasparenza degli aiuti a finalità regionale nella Comunità allargata, gli Stati membri dovrebbero pubblicare il testo integrale del regime di aiuti e comunicare alla Commissione l'indirizzo Internet della pubblicazione.
(20) Alla luce dell'esperienza acquisita in materia dalla Commissione, in particolare della frequenza con la quale occorre in genere procedere a una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento.
(21) Il presente regolamento si applica fatto salvo l'obbligo degli Stati membri di notificare la concessione di aiuti individuali, in conformità degli obblighi assunti in relazione ad altri strumenti di aiuti di Stato, e in particolare l'obbligo di notificare o comunicare alla Commissione gli aiuti concessi a un'impresa beneficiaria di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (8),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
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(5) GU C 120 del 20.5.2006, pag. 2.
(6) GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.
(7) GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14.
(8) GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.
Articolo 1
Campo di applicazione.
1. Il presente regolamento si applica a regimi trasparenti di aiuti per investimenti a finalità regionale che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
Esso si applica anche agli aiuti ad hoc che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, qualora gli aiuti ad hoc vengano utilizzati per integrare aiuti concessi sulla base di un regime trasparente di aiuti per investimenti a finalità regionale e la componente ad hoc non superi il 50% degli aiuti totali da concedere per l'investimento.
2. Il presente regolamento non si applica agli aiuti concessi nei seguenti settori:
a) pesca e acquacoltura;
b) costruzione navale;
c) industria carboniera;
d) siderurgia;
e) fibre sintetiche.
Il presente regolamento non si applica alle attività connesse con la produzione primaria (agricoltura e allevamento) dei prodotti di cui all'allegato I del trattato; si applica alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli, esclusa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87.
3. Il presente regolamento non si applica ai seguenti tipi di aiuti:
a) aiuti a favore di attività connesse con l'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti erogati in funzione dei quantitativi esportati, con la costituzione e gestione di una rete di distribuzione o con altre spese correnti attinenti all'attività di esportazione;
b) aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti d'importazione.
Articolo 2
Definizioni.
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) per «aiuto» si intende qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;
b) per «piccola o media impresa (PMI)» si intende una piccola o media impresa quale definita all'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001;
c) per «investimento iniziale» si intende:
i) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla costruzione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o al cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; oppure
ii) l'acquisizione di attivi direttamente connessi con uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato rilevato e gli attivi vengano acquisiti da un investitore indipendente.
La mera acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata come un investimento iniziale;
d) per «aiuti ad hoc» si intendono gli aiuti individuali che non sono concessi in base a un regime di aiuti;
e) per «attivi materiali» si intendono gli attivi relativi a terreni, immobili e impianti/macchinari;
f) per «attivi immateriali» si intendono gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate;
g) per «grande progetto di investimento» si intende un investimento iniziale in attivi con una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di EUR, calcolata ai prezzi e ai tassi di cambio correnti alla data di concessione dell'aiuto. Onde evitare che venga artificiosamente suddiviso in sottoprogetti, un grande progetto di investimento verrà considerato un progetto unico qualora l'investimento iniziale sia effettuato da una o più imprese nell'arco di un triennio e consista di elementi di capitale fisso combinati in modo economicamente indivisibile;
h) per «intensità degli aiuti in equivalente sovvenzione lordo (ESL) attuale» si intende il valore attualizzato dell'aiuto espresso in percentuale del valore attualizzato dei costi ammissibili;
i) per «regimi trasparenti di aiuti per investimenti a finalità regionale» si intendono i regimi di aiuti per investimenti a finalità regionale dei quali è possibile calcolare esattamente l'equivalente sovvenzione lordo in percentuale della spesa ammissibile ex ante senza dover effettuare una valutazione di rischio (ad esempio regimi che utilizzano sovvenzioni, contributi in conto interessi, misure fiscali limitate);
j) per «inizio dei lavori» si intende l'inizio dei lavori di costruzione o il primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature, esclusi gli studi preliminari di fattibilità, qualunque sia la data anteriore;
k) per «creazione di posti di lavoro» s'intende l'incremento netto del numero di unità di lavoratori per anno (ULA) direttamente impiegati nello stabilimento considerato rispetto alla media nei 12 mesi precedenti; ULA sono il numero di occupati a tempo pieno in un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e stagionali costituiscono frazioni di ULA;
l) per «costi salariali» si intende l'importo totale effettivamente pagabile da parte del beneficiario dell'aiuto relativamente ai posti di lavoro in questione, comprendente il salario lordo, prima delle imposte, e i contributi obbligatori quali gli oneri sociali;
m) per «posti di lavoro creati direttamente da un progetto di investimento» si intendono i posti di lavoro che riguardano l'attività alla quale si riferisce l'investimento e che vengono creati nel corso dei tre anni successivi alla realizzazione integrale dell'investimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all'aumento del tasso di utilizzo del potenziale generato dall'investimento;
n) per «prodotti agricoli» si intendono:
i) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ;
ii) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
iii) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87;
o) per «prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari» si intendono i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte o i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da questi ultimi in quanto contengono grassi o proteine d'origine non casearia con o senza proteine derivate dal latte [«prodotti diversi dai prodotti lattiero-caseari» di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87];
p) per «trasformazione di prodotti agricoli» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, in cui il prodotto ottenuto in seguito a tale trattamento resta pur sempre un prodotto agricolo, ad eccezione delle attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
q) per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;
r) per «attività turistiche» si intendono le seguenti attività commerciali ai sensi della NACE rev. 1.1 (9):
i) NACE 55: servizi di alberghi e ristoranti;
ii) NACE 63.3: servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; servizi di assistenza turistica;
iii) NACE 92: servizi ricreativi, culturali e sportivi.
2. I regimi che utilizzano prestiti pubblici sono considerati trasparenti ai sensi del paragrafo 1, lettera i), se sono assistiti dalle normali garanzie, non comportano rischi anormali e può pertanto ritenersi che non contengano un elemento di garanzia statale; i regimi che utilizzano garanzie statali o prestiti pubblici con un elemento di garanzia statale sono considerati trasparenti se, prima dell'applicazione del regime, il metodo utilizzato per calcolare l'intensità di aiuto della garanzia statale è stato accettato a seguito della notificazione alla Commissione dopo l'adozione del presente regolamento. Le partecipazioni pubbliche e gli aiuti compresi in misure a favore del capitale di rischio non sono considerati trasparenti.
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(9) Nomenclatura delle attività economiche nella Comunità europea.
Articolo 3
Condizioni per l'esenzione.
1. I regimi trasparenti di aiuti per investimenti a finalità regionale che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sempre che:
a) qualsiasi aiuto accordato nell'ambito di un regime del genere rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento;
b) il regime contenga un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Gli aiuti a concorrenza dell'importo stabilito ai sensi dell'articolo 7, lettera e), concessi in base a un regime di cui al paragrafo 1, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento.
3. Gli aiuti ad hoc utilizzati soltanto per integrare aiuti concessi sulla base di un regime trasparente di aiuti per investimenti a finalità regionale, che non superino il 50% degli aiuti totali da concedere per l'investimento, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché gli aiuti concessi direttamente rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento.
Articolo 4
Aiuti all'investimento iniziale.
1. Gli aiuti all'investimento iniziale sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sempre che:
a) gli aiuti vengano concessi in regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013;
b) l'intensità degli aiuti in equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale regionale in vigore al momento in cui viene concesso l'aiuto per la regione nella quale l'investimento ha luogo, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013.
Ad eccezione degli aiuti concessi a favore di grandi progetti di investimento e degli aiuti al settore dei trasporti, i massimali di cui alla letttera b) possono essere aumentati di 20 punti percentuali per gli aiuti per investimenti iniziali concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
2. Oltre alle condizioni generali per l'esenzione stabilite dal presente regolamento, gli aiuti devono soddisfare le seguenti condizioni specifiche:
a) l'investimento deve essere mantenuto nella regione beneficiaria per almeno cinque anni, o per tre anni nel caso di PMI, una volta completato l'intero investimento;
b) gli attivi immateriali, per essere ammissibili, devono:
i) essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti a finalità regionale;
ii) essere considerati ammortizzabili;
iii) essere acquistati presso terzi alle condizioni di mercato;
iv) figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento del beneficiario degli aiuti a finalità regionale per un periodo di almeno cinque anni o di tre anni nel caso di PMI;
c) qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi di investimenti materiali o immateriali o ai costi di acquisizione nel caso di rilevazioni, il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico. Tuttavia, ove il massimale di intensità di aiuto, approvato in base alla carta degli aiuti a finalità regionale per lo Stato membro in questione, se del caso aumentato ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, superi il 75%, il contributo finanziario del beneficiario è ridotto di conseguenza.
La condizione di cui al primo comma, lettera a), non impedisce la sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico durante il periodo precisato alla medesima lettera, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo previsto.
3. I massimali di cui al paragrafo 1 si applicano a un'intensità di aiuto calcolata in percentuale delle spese di investimento, materiali e immateriali, ammissibili o in percentuale dei costi salariali preventivati, calcolati su un periodo di due anni, per ciascuno dei posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, oppure sulla base di una combinazione dei due criteri, a condizione che l'aiuto non superi l'importo più favorevole che risulta dall'applicazione dell'uno o dell'altro sistema di calcolo.
4. I costi di investimento ammissibili vengono attualizzati al loro valore al momento della concessione degli aiuti. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione degli aiuti. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. Nei casi in cui gli aiuti vengano concessi mediante esenzioni o riduzioni su imposte dovute in futuro, sempre che venga rispettata una determinata intensità degli aiuti definita in termini di ESL, l'attualizzazione delle rate di aiuto avviene in base ai tassi di riferimento applicabili nei vari momenti in cui il vantaggio fiscale diventa effettivo.
5. In caso di acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato. Qualora l'acquisizione sia accompagnata da altri investimenti iniziali, le relative spese sono da aggiungere ai costi di acquisizione.
6. I costi relativi all'acquisizione di attivi diversi rispetto ai terreni e agli immobili in locazione vengono presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e contiene l'obbligo di rilevare l'attivo alla scadenza del contratto di locazione. Per quanto riguarda la locazione di terreni e di immobili, essa deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto d'investimento o per tre anni nel caso di PMI.
7. Nel settore dei trasporti le spese destinate all'acquisto di materiale di trasporto (attivi mobili) non sono ammissibili per gli aiuti agli investimenti iniziali.
8. Tranne nel caso di PMI e di rilevamenti, gli attivi acquisiti dovrebbero essere nuovi. In caso di rilevamento, devono essere detratti gli attivi la cui acquisizione ha già beneficiato di aiuti prima del rilevamento stesso. Per le PMI, può essere presa in considerazione anche la totalità dei costi di investimento in attivi immateriali. Per le grandi imprese, tali costi sono ammissibili solo fino a un massimo del 50% della spesa di investimento totale ammissibile per il progetto.
9. Qualora l'aiuto venga calcolato in base ai costi salariali, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i posti di lavoro devono essere creati direttamente da un progetto d'investimento;
b) i posti di lavoro devono essere creati entro tre anni dal completamento dell'investimento; ciascun posto di lavoro deve essere mantenuto per un periodo di almeno cinque anni o di tre anni in caso di PMI.
10. In deroga al paragrafo 1, le intensità massime degli aiuti agli investimenti nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli possono essere aumentate fino:
a) al 50% degli investimenti ammissibili in regioni ammissibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e al 40% degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario è una piccola o media impresa;
b) al 25% degli investimenti ammissibili in regioni ammissibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e al 20% degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario ha meno di 750 dipendenti o un fatturato inferiore a 200 milioni di EUR, calcolati a norma della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione , e purché soddisfi tutte le altre condizioni previste da detta raccomandazione.
Articolo 5
Necessità degli aiuti.
1. Il presente regolamento esenta gli aiuti concessi nell'ambito dei regimi di aiuti per investimenti a finalità regionale soltanto se, prima dell'avvio dei lavori del progetto, il beneficiario ha presentato la relativa domanda e, con riferimento a domande presentate alle autorità nazionali o regionali dopo il 1° gennaio 2007 per aiuti a finalità regionale, l'autorità responsabile della gestione del regime ha confermato per iscritto che, fatta salva una verifica dettagliata del risultato finale, il progetto soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime. Un rimando esplicito a queste due condizioni deve essere inserito nel regime di aiuti. Se i lavori iniziano prima che siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente articolo, l'intero progetto non è ammissibile per aiuti a finalità regionale.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai regimi di aiuti in base ai quali un'esenzione o una riduzione fiscale è concessa automaticamente per le spese ammissibili senza potere discrezionale per le autorità.
Articolo 6
Cumulo.
1. I massimali d'aiuto di cui all'articolo 4 si applicano all'importo totale del sostegno pubblico a favore del progetto beneficiario di aiuti, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato mediante fondi locali, regionali, nazionali o comunitari.
2. Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di finanziamento comunitario o nazionale in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.
3. Gli aiuti per investimenti a finalità regionale esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001 concessi in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.
Articolo 7
Aiuti soggetti all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione.
I seguenti aiuti non sono esentati dall'obbligo di notificazione previsto dal presente regolamento e restano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato:
a) i regimi non trasparenti di aiuti per investimenti a finalità regionale;
b) i regimi di aiuti a finalità regionale destinati a specifici settori di attività economica nel ramo manifatturiero o dei servizi. I regimi di aiuti per investimenti a finalità regionale destinati ad attività turistiche non sono considerati come destinati a settori specifici;
c) i regimi di aiuti a finalità regionale che sovvenzionano le spese di funzionamento;
d) i regimi di aiuti a finalità regionale che forniscono aiuti diversi dagli investimenti o dagli aiuti ai servizi di consulenza a favore di piccole imprese di recente costituzione;
e) gli aiuti regionali a favore di grandi progetti di investimento concessi sulla base di regimi di aiuti esistenti, qualora l'importo complessivo degli aiuti di ogni provenienza superi il 75% del massimale di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con spesa ammissibile di 100 milioni di EUR, applicando il massimale standard di aiuto in vigore per le grandi imprese nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale in vigore alla data in cui l'aiuto deve essere concesso;
f) gli aiuti ad hoc a finalità regionale, diversi da quelli esentati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 70/2001 e dell'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento;
g) gli aiuti agli investimenti concessi a favore di un beneficiario destinatario di un ordine di recupero pendente in seguito a una precedente decisione della Commissione che dichiari gli aiuti illegali e incompatibili con il mercato comune.
Articolo 8
Trasparenza e controllo.
1. Quando applicano un regime di aiuti oppure concedono un aiuto ad hoc esentato in virtù del presente regolamento, entro venti giorni lavorativi gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,una sintesi delle informazioni relative a detto aiuto, secondo il modello di cui all'allegato I. Tale sintesi è trasmessa in formato elettronico.
2. Ogniqualvolta vengono concessi aiuti a finalità regionale sulla base di regimi di aiuti esistenti a favore di grandi progetti di investimento che non superano la soglia per la singola notificazione fissata all'articolo 7, lettera e), gli Stati membri, entro venti giorni lavorativi dalla concessione degli aiuti da parte dell'autorità competente, devono fornire alla Commissione, in forma elettronica, le informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato II in forma elettronica. Tali informazioni sono pubblicate in forma sintetica sul sito Internet della Commissione (http://europa.eu.int/comm/competition/)
3. Gli Stati membri conservano registrazioni dettagliate dei regimi di aiuti esentati in virtù del presente regolamento e degli aiuti individuali concessi in applicazione di tali regimi. Tali registrazioni devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal presente regolamento sono soddisfatte, e in particolare le informazioni sulla qualifica di PMI per qualsiasi impresa ammessa a ricevere aiuti in virtù di tale qualifica. Gli Stati membri devono conservare le registrazioni relative ai regimi di aiuti per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione. Su richiesta scritta, gli Stati membri interessati devono trasmettere alla Commissione entro venti giorni lavorativi, ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare il rispetto dei requisiti fissati dal presente regolamento.
4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente regolamento per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale il presente regolamento è applicabile, secondo il modello di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione .
5. Gli Stati membri devono pubblicare il testo integrale dei regimi di aiuti che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento e devono comunicare alla Commissione l'indirizzo del sito Internet su cui è stato pubblicato. Tale informazione deve inoltre figurare nella relazione annuale da presentare ai sensi del paragrafo 4. I progetti per i quali sono state sostenute spese prima della data di pubblicazione del regime non possono beneficiare di aiuti a finalità regionale.
Articolo 9
Entrata in vigore e periodo di validità.
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeae si applica ai regimi di aiuti che sono in atto o a cui verrà data esecuzione dopo il 31 dicembre 2006.
Il presente regolamento resta in vigore fino al 31 dicembre 2013.
2. Le notificazioni non ancora esaminate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono valutate sulla base delle disposizioni del regolamento stesso. I regimi di aiuti cui venga data esecuzione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e gli aiuti concessi nell'ambito di tali regimi, in assenza di un'autorizzazione della Commissione e in violazione dell'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sono considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati in virtù del presente regolamento purché ne soddisfino le condizioni.
Alla scadenza del periodo di validità del presente regolamento, i regimi esentati dal presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione fino alla data di scadenza delle carte degli aiuti a finalità regionale in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2006.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(si omettono gli allegati)
[1] Le categorie di aiuti considerate compatibili e non soggette all'obbligo di notifica, ai sensi dell’articolo 1 del citato regolamento, sono quelle in favore:
- delle piccole e medie imprese,
- della ricerca e dello sviluppo,
- della tutela dell'ambiente,
- dell'occupazione e della formazione;
- gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale.
[2] A norma del paragrafo 3 dell’articolo 1, i regolamenti possono altresì:
a) fissare massimali o altre condizioni per la notifica dei casi di erogazione di singoli aiuti;
b) escludere certi settori dal loro ambito di applicazione;
c) subordinare ad ulteriori condizioni la compatibilità dell'aiuto esentato ai sensi dei regolamenti stessi.
[3] Il Comitato è composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione (art. 7). L’articolo 8 prevede che la consultazione del comitato ha luogo durante una riunione su invito della Commissione, cui sono allegati i progetti e i documenti da esaminare. La riunione ha luogo non prima di due mesi – termine che può essere ridotto in caso di urgenza – dopo l'invio della convocazione. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. Il comitato consultivo può raccomandare la pubblicazione di tale parere nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
[4] Per la tipologia di atti adottati dalla Commissione, si veda anche il paragrafo 12.2.
[5] Per “regimi di aiuti” si intende l’atto in base al quale “possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell’atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l’aiuto, che non è legato ad uno specifico progetto, può essere concesso ad una o più imprese per in periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito” (Regolamento (CE) n. 659/1999, art. 1, lett. d)).
[6] Si osserva che l’aumento dell’importo effettivo di un aiuto esistente non costituisce modifica qualora sia determinato dall’ampliamento dell’attività del beneficiario.
[7] Dal 1° gennaio 2006 le notifiche vengono trasmesse in forma elettronica, previo accordo della Commissione e dello Stato membro notificante.
[8] Art. 88, par. 3, del Trattato, art. 3, Regolamento (CE) n. 659/1999.
[9] Cfr. Conclusioni avv. gen. Tesauro del 19/9/1989, in C-142-87, Belgio c.Commissione.
[10] Art. 4, par. 5 e 6, Regolamento (CE) n. 659/1999.
[11] Cfr. Conclusioni avv. gen Cosmas del 22/22/19995, in causa C-122/94, Commissione c: Consiglio.
[12] È di quell’anno, infatti, la prima decisione della Commissione (82/312/CEE) con la quale si è chiesto ad uno Stato membro il recupero dell’aiuto illegale.
[13] Tra gli altri principi individuati si ricordano quelli di non discriminazione, certezza del diritto, proporzionalità, leale cooperazione.
[14] Con il Regolamento (CE) n. 364/2004 sono stati fissati massimali di esenzione più alti per gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo per le PMI, mentre le grandi imprese restano sottoposte alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo (vedi infra).
[15] Trattasi di un investimento in capitale fisso materiale destinato alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento di uno stabilimento esistente o all’avvio di un’attività connessa con un processo di razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento di uno stabilimento esistente, ovvero di un investimento in capitale fisso destinato all’acquisizione di uno stabilimento che ha o avrebbe cessato l’attività.
[16] Viene così definito un investimento in trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate.
[17] Art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato CE.
[18] L’”intensità lorda dell’aiuto” consiste nell’importo dell’aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori sono considerati al lordo di qualsiasi imposta diretta.Qualora l’aiuto sia concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto è l’equivalente della sovvenzione.
[19] Per le definizioni di «ricerca fondamentale», «ricerca industriale» e «attività di sviluppo precompetitivo» si rinvia alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo.
[20] Si intende l’importo lordi dell’aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Qualora un aiuto sia concesso in forma diversa dalla sovvenzione in denaro, l’importo dell’aiuto è equivalente al valore della sovvenzione.
[21] Per la definizione di piccole e medie imprese si rinvia alla scheda relativa agli aiuti di Stato in favore delle PMI.
[22] Rispettivamente Regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio per l’industria carboniera, Regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio per il settore della costruzione navale
[23] Per la definizione di piccole e medie imprese si rinvia alla scheda sugli aiuti di Stato in favore delle PMI (vedi infra).
[24] L’art. 7 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOGA), stabilisce che gli Stati membri fissano i limiti degli investimenti totali che possono beneficiare degli aiuti. Inolte il valore totale degli aiuti, espresso in percentuale del volume d'investimento che può beneficiare degli aiuti, è limitato al 40% al massimo e, riguardo alle zone svantaggiate, al 50% al massimo. Qualora gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori tali percentuali possono raggiungere al massimo il 45 % e il 55 % rispettivamente.
[25] Cfr. Corte di giustizia, causa 248/84, nota 12.
[26] Comunicazione della Commissione 98/C 74/06 del 10 marzo 1998.
[27] Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (Comunicazione agli Stati membri e proposta di opportune misure (1999/C 288/02); Modifica degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (2000/C 258/06).
[28] Comunicazione della Commissione Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento [notificata con il numero C(2002) 315] (2002/C 70/04), successivamente modificata dalla Comunicazione 2003/C 263/03.
[29] Comunicazione della Commissione 98/C 74/06 del 10 marzo 1998, par. 5.
[30] Ibidem, par. 3.10.3.
[31] Ibidem, par. 4.2.
[32] Ibidem, par. 4.4.
[33] Ibidem, par. 4.11
[34] ibidem, par. 4.15
[35] Ibidem, par. 5.
[36] Gli Orientamenti hanno disposto che, per garantire la coerenza tra le decisioni della Commissione adottate nel quadro della politica della concorrenza e le decisioni relative alle regioni ammissibili al beneficio dei Fondi strutturali, il periodo di validità delle Carte degli aiuti corrisponde, in linea di massima al calendario degli interventi dei fondi strutturali.
[37] C (2004) 3344 fin cor. (Aiuto di Stato n. 147/04 – Italia – Corrigendum),
[38] La riforma è stata approvata con il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.
[39] Comunicazione della Commissione 2006/C 54/08 del 4 marzo 2006.
[40] Regolamento (CE) n. 1628/2006, art. 2, par. 1, lettera c).
[41] Le regole specifiche che si applicano agli aiuti per i grandi progetti di investimento sono stabilite dalla disciplina multisettoriale del 2002 (cfr. GU C 70 del 19/3/2002, e successiva modifica in GU C 263 dell’1/11/2003)
[42] Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08), art. 1.
[43] Ibidem, par. 13-14.
[44] La Comunicazione, pubblicata nella GU C 45 del 17/2/1996, è stata sucessivamente modificata dalla Comunicazione 98/C 48/02 del 13 febbraio 1998 limitatamente agli aiuti in favore della ricerca e dello sviluppo nel settore agricolo.
[45] Cfr. Comunicazione del 17/2/1996, punti 1.2 e 1.9.
[46] Cfr. Allegato III alla Comunicazione del 17/2/1996.
[47] Per le definizioni cfr. Allegato I alla Comunicazione del 17/2/1996.
[48] In certi casi eccezionali gli aiuti alla ricerca fondamentale svolta da imprese o per conto di esse possono essere autorizzati e raggiungere un’intensità di aiuto fino al 100% lordo, nella misura in cui questo tipo di ricerca si svolge “a monte” del mercato ed i suoi risultati sono, in linea generale, ampiamente diffusi ed utilizzati secondo criteri non discriminatori ed alle condizioni del mercato (cfr. punto 5.2 della citata Comunicazione).
[49] Cfr. punto 5 della citata Comunicazione.
[50] Comunicazione 2002/C 111/03.
[51] COM(2005)436.
[52] Tale disciplina ha sostituito quella precedentemente adottata nel 1994 (GUCE C 72 del 10 marzo 1994).
[53] Il numero dei prodotti non disciplinati da una OCM (e che pertanto sono sottratti alle specifiche disposizioni valide per il settore agricolo) è relativamente contenuto; a titolo esemplificativo gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (GUCE C/28/2000, su cui v.oltre), citano le patate (diverse da quelle da fecola), la carne equina, il miele, il caffè, l’alcole di origine agricola, gli aceti derivati dall’alcole, il sughero.
[54] Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, GUCE C 28/2000, rettificati nella GUCE C 232/2000.
[55] Regolamento (CE) 1257/1999 del 17 maggio 1999, Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOGA) e che modifica ed abroga taluni regolamenti. Si rammenta che il regolamento (CE) n. 1257/1999 è stato abrogato dall'articolo 93 del Regolamento (CE) 1698/2005, il quale troverà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2007.
[56] Si ricorda che successivamente alla approvazione dei vigenti Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (del 2000), sono state profondamente riviste sia le modalità di erogazione del sostegno comunitario agli agricoltori nell’ambito della PAC (Regolamento CE n. 1782/2003), che il quadro normativo riferito alla politica di sviluppo rurale (Regolamento CE n. 1698/2005, relativo al periodo 2007/2013).
[57] In merito va anche rammentato che l’impresa non deve versare in condizioni di difficoltà e non può pertanto trovarsi in amministrazione controllata, né sottoposta a concordato preventivo o in stato di fallimento.
[58] Trattasi delle imprese che occupino meno di 250 persone e abbiano un fatturato non superiore a 50 milioni di Euro, ovvero alla quasi totalità delle imprese presenti nel comparto agricolo. Si considerano, in particolare, piccole imprese quelle che occupino meno di 50 persone e realizzino un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro. Va precisato che nella categoria delle PMI sono incluse anche le microimprese che occupano meno di 10 persone e il cui fatturato annuo (oppure un totale di bilancio) non superi i 2 milioni di Euro (Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese).
[59] GUCE C 229 del 14/9/2004.
[60] In merito all’entità dell’importo massimo concedibili, va rilevato che un agricoltore su due percepisce annualmente dall’UE meno di 2 mila euro a titolo di pagamenti diretti, e che la produzione annua media per agricoltore era nel 2001 pari a 42, 5 mila euro (IP/03/1692 del 10/12/2003)
[61] Le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 2826/2000 in tema di azioni informazione e promozione sono state definite dapprima con il Reg. (CE) n. 94/2002 del 18 gennaio 2002, quindi con il Reg. (CE) n. 1071/2005 che lo ha abrogato.
[62] Sul documento la Commissione europea ha condotto una consultazione pubblica che si è svolta tra il 7 giugno e il 15 settembre 2005.
[63] Il Consiglio europeo di Stoccolma (23-24 marzo 2001) ha sottolineato la necessità di ridurre il livello degli aiuti di Stato nell'Unione europea e di rendere il sistema più trasparente. A tal fine il Consiglio ha invitato gli Stati membri a dimostrare, entro il 2003, una tendenza decrescente degli aiuti di Stato rispetto al PIL, tenendo conto dell'esigenza di convogliare tali aiuti verso obiettivi orizzontali di interesse comune, ivi compresi gli obiettivi di coesione. Il Consiglio ha altresì invitato la Commissione a rendere accessibile al pubblico, entro il luglio 2001, un registro e un quadro di valutazione degli aiuti di Stato e a spiegare le modalità di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato alle misure volte a favorire i capitali di rischio per migliorare l'ambiente finanziario delle PMI.
[64] Tali atti comprendono, in particolare, la comunicazione sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine; il metodo per il calcolo dei tassi di interesse di riferimento e dei tassi di interesse applicabili in caso di recupero; una parte delle disposizioni contenute negli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione; la comunicazione relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione; la comunicazione relativa ad alcuni aspetti giuridici delle opere cinematografiche e audiovisive, valutando, fra l’altro, l’opportunità di un’esenzione per categoria; la comunicazione sugli aiuti di Stato sotto forma di garanzie; la comunicazione sull’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese per valutare se occorra estenderla alla tassazione indiretta; le misure vigenti per gli aiuti di Stato al settore agricolo.
[65] In base a tale procedura la Commissione sottopone al comitato consultivo in materia di aiuti di Stato (composto di un rappresentante per ciascuno stato membro) un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione ma maggioranza qualificata secondo i criteri di ponderazione previsti per il voto in seno al Consiglio. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato.
[66] Comunicazione n. 2006/C 194/02, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, n. 194, del 18 agosto 2006.
[67] Nella sentenza “Altmark Trans GmbH” (causa C-280/00) del 24 luglio 2003 viene affrontata la questione se le compensazioni di servizio pubblico nei vari settori dell’economia costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE. Sulla questione cfr. paragrafo 2.
[68] Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (Comunicazione n. 2001/C 37/03, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, n. 37, del 3 febbraio 2001).
[69] Si veda Bollettino consultazioni n. 4 “Riforma degli aiuti de minimis”, dell’11 ottobre 2006, a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea.
[70] La Commissione precisa che l’esclusione del trasporto stradale dall’ambito di applicazione del regolamento non mette in discussione il suo atteggiamento favorevole nei confronti degli aiuti di Stato per l’acquisto di veicoli più puliti ed ecocompatibili.
[71] Si veda Bollettino consultazioni n. 6 “Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”, del 23 ottobre 2006, a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea.
[72] Il 21 settembre 2005 la Commissione ha adottato la Comunicazione sugli aiuti di Stato all’innovazione (COM(2005)436). Sul documento è stata avviata una consultazione pubblica che si è conclusa il 21 novembre 2005. Negli scorsi mesi di aprile e maggio, la Commissione ha presentato dei documenti preparatori riguardanti la futura disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione, chiedendo alle parti interessate di esprimere le proprie osservazioni. La Commissione, alla luce dei commenti ricevuti, intende delineare un quadro per gli aiuti in questo settore (vedi supra il paragrafo 11.1).
[73] Comunicazione n. 2004/C 244/02, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, n. 244, del 1° ottobre 2004.
[74] Si veda Bollettino consultazioni n. 5 “Applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali”, del 17 ottobre 2006, a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea.
[75] Si veda il Bollettino consultazioni n. 10 “Modalità di fissazione dei tassi di riferimento per gli aiuti di Stato”, dell’8 novembre 2006, a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea.
[76] Le comunicazioni in questione sono:
· la comunicazione relativa ad un adeguamento tecnico del tasso di riferimento/attualizzazione per la Grecia (comunicazione n. 2001/C 66/07, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, n. 66, del 1° marzo 2001);
· la comunicazione riguardante un adeguamento tecnico del metodo di fissazione dei tassi di riferimento ed attualizzazione (comunicazione n. 1999/C 241/09, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, n. 241, del 26 agosto 1999);
· la comunicazione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C,. n. 273, del 9 settembre 1997).
La Commissione precisa che la lettera della Commissione agli Stati membri del 18 agosto 1997 e le suddette comunicazioni cesseranno di essere applicate a partire dalla data di pubblicazione della nuova comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
[77] Gli attuali tassi di riferimento per tali Stati membri sono i tassi che rispecchiano un tasso di mercato adeguato che gli stessi Stati comunicano alla Commissione. Tuttavia la metodologia per arrivare a tali tassi è diversa da uno Stato all’altro.
[78] Asso interbancario offerto sul mercato monetario.
[79] In particolare il punto 25, lettera a), degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà fa riferimento ad “un tasso di interesse almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane e in particolare ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione” (Comunicazione n. 2004/C 244/02, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, n. 244, del 1° ottobre 2004).