Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo - Direttiva 2006/23/CE Schema di decreto legislativo n.226 (art. 1, L. n. 13/2007)
Riferimenti:
SCH.DEC 226/XV     
Serie: Atti del Governo    Numero: 196
Data: 11/03/2008
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
Altri riferimenti:
06/23   L n. 13 del 06-FEB-07


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

servizio studi

segreteria generale
ufficio rapporti con l’ue

 

Atti del Governo

Licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo

Direttiva 2006/23/CE

Schema di decreto legislativo n.226

(art. 1, L. n. 13/2007)

 

 

 

 

 

 

 

n. 196

 

 

11 marzo 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Trasporti

 

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File TR0234

INDICE

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

Elementi per l’istruttoria legislativa  11

§      Conformità con la norma di delega  11

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  11

§      Compatibilità comunitaria  12

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  13

§      Impatto sui destinatari delle norme  13

Schema n. 226

§      Attuazione della direttiva 2006/23/CE concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo  17

§      Codice della navigazione  (Artt. 687, 690, 691bis, 731, 734)48

§      D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250 Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)57

§      D.P.R. 10 maggio 2000, n. 223 Regolamento recante norme di licenze, attestati e abilitazioni per il personale addetto al controllo del traffico aereo.67

§      D.L. 8 settembre 2004, n. 237 Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile.76

§      L. 6 febbraio 2007, n. 13 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006 (Art. 1)82

Normativa Comunitaria

§      Dir. 2006/23/CE del 5 aprile 2006 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo  87

§      Reg. (CE) n. 549/2004 del 10 marzo 2004 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo ("regolamento quadro")108

§      Reg. (CE) n. 550/2004 del 10 marzo 2004 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo ("regolamento sulla fornitura di servizi")122

§      Reg. (CE) n. 551/2004 del 10 marzo 2004 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo ("regolamento sullo spazio aereo")136

§      Reg. (CE) n. 552/2004 del 10 marzo 2004,  Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo ("regolamento sull'interoperabilità")144

 


SIWEB

Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero dello schema di decreto legislativo

226

Titolo

Attuazione della direttiva 2006/23/CE concernente la licenza comunitaria die controllori del traffico aereo

Norma di delega

L. 6 febbraio 2007, n. 13, art. 1

Settore d’intervento

Trasporti

Numero di articoli

19

Date

 

§       presentazione

3 marzo 2008

§       assegnazione

3 marzo 2008

§       termine per l’espressione del parere

12 aprile 2008

§       scadenza della delega

2 giugno 2008

Commissione competente

IX Commissione (Trasporti)

 

Rilievi di altre Commissioni

V Commissione (Bilancio) (art. 96 ter, comma 2, reg.)

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea) (art. 126, comma 2, reg.)


Struttura e oggetto

Contenuto

Il controllo del traffico aereo (ATC-Air Traffic Control) costituisce uno dei servizi del traffico aereo[1], unitamente al servizio informazioni di volo e al servizio di allarme[2]: si tratta di insiemi di regole e di organismi finalizzati a rendere sicuro, spedito e ordinato il flusso degli aeromobili, al suolo e nei cieli di tutto il mondo.

L’ente che fornisce i servizi del traffico aereo è l’ANSP (Air Navigation Service Provider) mentre l’ente che detta le norme relative è il c.d. regulator: Per l’Europa, Eurocontrol[3] ha stabilito che i due enti siano distinti ed autonomi[4].

In Italia regulator è l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), su delega del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mentre esistono due ANSP: ENAV Spa ed Aeronautica Militare Italiana, operanti in stretto coordinamento, ciascuno gestendo i servizi del traffico aereo all'interno degli spazi e sugli aerodromi di competenza, secondo quanto previsto dal DPR 27 luglio 1981, n. 484[5].

I piloti, quando si trovano all'interno di uno spazio aereo controllato, hanno l'obbligo di conformarsi alle autorizzazioni e alle istruzioni dei controllori del traffico aereo.

La normativa italiana vigente[6] prevede che il personale civile addetto al controllo del traffico aereo sia in possesso di apposita licenza, rilasciata dall’Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), quale titolo professionale che autorizza il titolare ad espletare i servizi di controllo del traffico aereo.

Lo schema di decreto in esame intende dare attuazione alla direttiva 2006/23/CE, introducendo, nell’ordinamento nazionale, attraverso la licenza comunitaria di controllore del traffico aereo, requisiti uniformi circa le modalità di rilascio, mantenimento, sospensione e revoca della licenza medesima. Lo schema si inserisce nel contesto normativo delineatosi all’indomani dell’adozione dei regolamenti comunitari costitutivi del pacchetto “Single Sky” finalizzato ad istituire un quadro normativo armonizzato per la creazione del Cielo unico europeo entro il 31 dicembre 2004, nel quale risulti rafforzato il livello di sicurezza e l'efficienza globale del traffico aereo, ottimizzata la capacità dello spazio aereo in relazione alle esigenze degli utenti e minimizzati i ritardi.

 

I Regolamenti comunitari che costituiscono il pacchetto denominato “Cielo unico europeo” sono entrati in vigore il 20 aprile 2004[7].

Il regolamento-quadro impone a ciascuno Stato membro l’individuazione, al proprio interno, di un'autorità nazionale di vigilanza indipendente dai fornitori dei servizi di navigazione aerea ed introduce la certificazione dei fornitori di servizi da parte dell’Autorità nazionale di vigilanza.

 

L’articolo 1 dispone che l’istituzione della licenza comunitaria di controllore del traffico aereo ha lo scopo di aumentare i livelli di sicurezza e migliorare il funzionamento del sistema di controllo del traffico aereo generale.

 

A norma dell’articolo 2 le disposizioni del decreto si applicano a:

         studenti controllori del traffico aereo;

         controllori del traffico aereo;

         organizzazioni di formazione che forniscono o intendono fornire servizi di formazione ai controllori del traffico aereo;

         fornitori di servizi di controllo del traffico aereo.

 

L’articolo 3 reca le definizioni di:

         licenza comunitaria di controllore del traffico aereo;

         licenza comunitaria di studente controllore del traffico aereo;

         abilitazione;

         specializzazione all’abilitazione;

         specializzazione di unità operativa;

         specializzazione linguistica;

         specializzazione di istruttore operativo;

         specializzazione della licenza;

         organizzazione di formazione;

         studente controllore;

         controllore del traffico aereo in addestramento;

         allievo controllore;

         specializzazione di valutatore;

         specializzazione di esaminatore.

 

A norma dell’articolo 4, i fornitori esclusivi dei servizi di controllo del traffico aereo sono:

         i controllori del traffico aereo muniti di licenza comunitaria;

         gli studenti controllori del traffico aereo e i controllori del traffico aereo in addestramento operativo all'interno dell'ente per il conseguimento di abilitazioni o specializzazioni, purchè sotto la supervisione di un istruttore operativo.

 

L’articolo 5 individua i principi che presiedono al rilascio delle licenze.

In particolare, i requisiti e le modalità per il rilascio, il mantenimento, la sospensione e la revoca della licenza di studente o di controllore del traffico aereo sono definiti dall’ENAC con regolamento.

Il conseguimento della licenza è in ogni caso subordinato al superamento di esami pratico-teorici finalizzati a verificare le specifiche attitudini del candidato, in base a programmi predisposti dall'ENAC secondo la normativa comunitaria.

L’ENAC è competente a rilasciare, sospendere e revocare licenze, abilitazioni e specializzazioni.

E’ causa di sospensione della licenza:

         l’accertata responsabilità del controllore del traffico aereo in un incidente o in un inconveniente nel quale risulti compromessa la sicurezza dell'aeromobile.

Sono causa di revoca della licenza:

         la dolosa violazione di leggi e regolamenti relativi al controllo del traffico aereo;

         la grave o reiterata negligenza nell'esercizio delle funzioni di controllore del traffico aereo tale da compromettere la sicurezza degli aeromobili.

Sono causa di mancato rilascio della licenza:

         la condanna a pena detentiva superiore a 5 anni per delitti non colposi;

         la sottoposizione a misure di sicurezza personale o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale;

         le altre cause previste dalla legge.

L’articolo in esame richiama inoltre ulteriori elementi, elencati nell’Appendice 1, che la licenza rilasciata in lingua italiana deve contenere.

 

A norma dell’articolo 6, il rispetto dei requisiti di qualità e sicurezza previsti dal decreto è, per il personale militare preposto alle funzioni di controllo del traffico aereo, garantito dall'Aeronautica Militare Italiana, in vista del rilascio della necessaria licenza da parte dell’ENAC.

L'Aeronautica militare è infatti il fornitore di servizi di navigazione aerea (ANSP) per i movimenti di aeromobili diversi dal traffico aereo generale: i servizi di controllo del traffico aereo sono dunque forniti sotto sua responsabilità negli aeroporti e negli spazi aerei di sua competenza (militari).

 

L’articolo 7 individua i requisiti necessari al rilascio della licenza di studente controllore del traffico aereo:

 

a)    età non inferiore ai diciotto anni;

b)    diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un titolo di studio equivalente;

c)    frequenza e superamento dei corsi di formazione approvati dall'ENAC con proprio regolamento;

d)    certificazione medica di idoneità psico-fisica in corso di validità, analoga a quella di controllore del traffico aereo e rilasciata secondo le stesse modalità per l'espletamento delle funzioni di studente controllore in corso di validità;

e)    competenza linguistica adeguata alle mansioni da svolgere.

 

Il medesimo articolo individua altresì i requisiti necessari al rilascio della licenza di controllore del traffico aereo:

 

a)    età non inferiore ai ventuno anni;

b)    licenza di studente controllore;

c)    frequenza e superamento dei corsi di formazione stabiliti dall'ENAC con proprio regolamento;

d)    certificazione medica di idoneità psico-fisica per l'espletamento delle funzioni di controllore del traffico aereo ; in dorso di validità;

e)    competenza linguistica prevista per i controllori del traffico aereo.

 

L’articolo 8 dispone che la licenza, oltre ai requisiti di cui all’Appendice 1, contenga abilitazioni e specializzazioni (specializzazioni delle abilitazioni e specializzazioni di licenza).

Le abilitazioni e specializzazioni sono definite dall'ENAC con regolamento.

 

L’articolo 9 impone ai controllori del traffico aereo una specializzazione linguistica, attestata secondo modalità definite con regolamento dall’ENAC, implicante adeguata conoscenza e comprensione della lingua italiana ed inglese.

 

L’articolo 10 detta termini e condizioni (completamento con esito positivo di programmi di addestramento, verifiche periodiche) per il mantenimento della validità di abilitazioni e specializzazioni.

 

L’Appendice 1 prevede che la licenza debba essere accompagnata da una certificazione medica valida: l’articolo 11 ne contempla i criteri di rilascio, i termini di validità ed i casi di revoca. L’articolo sottopone inoltre i titolari di licenza alla sorveglianza sanitaria del proprio datore di lavoro, secondo modalità conformi alle disposizioni in materia di privacy[8], allo scopo di accertare tempestivamente l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o la sopravvenuta inidoneità del titolare allo svolgimento in sicurezza delle proprie funzioni.

 

L’articolo 12 riserva in esclusiva l'attività di formazione e addestramento di allievi controllori, studenti controllori e controllori del traffico aereo alle organizzazioni in possesso della certificazione di organizzazione di formazione.

All’ENAC compete di:

         rilasciare la certificazione di organizzazione di formazione;

         stabilire con regolamento i requisiti per ottenerla;

         effettuare verifiche periodiche, anche senza preavviso, sulle organizzazioni di formazione;

         adottare le misure ritenute opportune, ivi compreso il ritiro della certificazione di organizzazione di formazione, qualora accerti l’assenza dei requisiti o delle condizioni prescritte.

 

L’articolo 13 prevede il mutuo riconoscimento delle licenze comunitarie. L’ENAC è pertanto tenuta a riconoscere licenze, abilitazioni, specializzazioni di abilitazione e competenze linguistiche rilasciate da un altro Stato membro conformemente alla direttiva 2006/23/CE nonché il certificato medico che le accompagna. E’ richiesta tuttavia l'età minima di ventuno anni per i controllori del traffico aereo ed è fatta salva la facoltà dell’ENAC di richiedere uno specifico livello di competenza linguistica nazionale.

 

L’articolo 14 con norma di carattere transitorio, dispone in merito alla conversione delle licenze nazionali rilasciate secondo la previgente normativa. In particolare, viene riconosciuto:

         a coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano in possesso di una pregressa autorizzazione nazionale all'esercizio dell'attività di controllore del traffico aereo, il titolo per ottenerne la conversione in una delle licenze previste dal decreto medesimo, secondo modalità stabilite dall'ENAC:

         a coloro che esercitano funzioni equivalenti a quelle di istruttore operativo, esaminatore o valutatore presso un fornitore di servizi al traffico aereo o un'organizzazione di formazione, il titolo ad ottenere la corrispondente specializzazione di licenza.

 

A norma dell’articolo 15, la violazione delle norme del decreto, salvo che il fatto non costituisca reato, espone il trasgressore al pagamento di sanzioni pecuniarie. L'ENAC risponde dell'accertamento e dell'irrogazione delle prescritte sanzioni:

         a chiunque eserciti la funzione di controllore o studente controllore del traffico aereo senza la prescritta licenza;

         a coloro che, in possesso della necessaria licenza di controllore o studente controllore del traffico aereo, forniscano servizi di controllo del traffico aereo:

o        in difformità delle abilitazioni o delle specializzazioni riportate nella licenza;

o        con certificazione medica non valida;

o        omettendo di informare il proprio datore di lavoro di alterazioni del proprio stato di salute, compreso l’uso di sostanze psicoattive o di farmaci, in grado di pregiudicare l’adeguato e sicuro svolgimento dei compiti inerenti alla licenza;

         a chiunque eserciti l'attività di formazione o addestramento di controllori o studenti controllori del traffico aereo in mancanza della prescritta certificazione;

         ai fornitori di servizi di controllo del traffico aereo che utilizzano controllori o studenti controllori del traffico aereo privi di licenza ovvero in difformità delle abilitazioni o specializzazioni riportate nella licenza.

Tali disposizioni non si applicano all’Aeronautica in quanto fornitore di servizi di controllo del traffico aereo e al personale militare.

 

L’articolo 16 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’aggiornamento automatico degli importi delle sanzioni contemplate dal decreto, in base all’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo come rilevato nel biennio precedente.

 

L’articolo 17 abroga il DPR n. 223/2000[9], recante la vigente disciplina sulle licenze ed abilitazioni per i controllori di volo, destinata ad essere interamente sostituita dal decreto in esame..

 

L’articolo 17 reca la clausola di invarianza finanziaria

 

L’articolo 18 dispone che il decreto in esame entri in vigore il 16 maggio 2008. Per l’attuazione dell’articolo 9 (disposizioni concernenti la specializzazione linguistica), l’articolo rimanda invece all’emanazione di un regolamento da parte dell’ENAC entro il 17 maggio 2010.

 

 

 

 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Conformità con la norma di delega

Lo schema di decreto legislativo in esame è predisposto in attuazione dell’articolo 1 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006), che conferisce una delega al Governo per l’attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato alla legge e stabilisce i termini e le modalità di adozione dei decreti legislativi attuativi. In particolare la direttiva oggetto di recepimento è contenuta nell’allegato B alla legge, ed è quindi prevista l’espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione alle Camere senza che siano stati espressi i pareri, i decreti possono comunque essere emanati.

La legge di delega non individua specifici princìpi e criteri direttivi per l’emanazione del decreto legislativo oggetto del presente schema.

Si segnala che il comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 13 del 2007 stabilisce che, qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare venga a spirare, come in questo caso, in un momento successivo al trentesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l’esercizio della delega, quest’ultimo termine è prorogato di novanta giorni. Pertanto il termine per l’esercizio della delega, originariamente fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 13 del 2007, e scaduto il 4 marzo 2008, è prorogato al 2 giugno 2008.

Il Governo è delegato ad emanare, con la medesima procedura sopra illustrata, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo, disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo (articolo 1 cit., comma 5).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, inserisce la materia degli aeroporti civili fra quelle attribuite alla legislazione concorrente (Stato-Regioni).

Va peraltro rilevato che lo schema di direttiva incide in varia misura sulle competenze di enti e soggetti pubblici (in primo luogo dell’ENAC), appare utile ricordare e che, tra le materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato, ai sensi dello stesso articolo 117, secondo comma, figurano l’ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

Si deve inoltre considerare che le disposizioni dello schema in esame sono destinate alla regolazione del traffico aereo, e potrebbero essere pertanto ricondotte alla materia, anch’essa attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato, indicata come “ordine pubblico e sicurezza”, di cui all’art. 117, secondo comma, Cost. lett. h).

 

Compatibilità comunitaria

Documenti all’esame delle istituzioni europee
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 20 dicembre 2007 la Commissione europea ha presentato la prima relazione sull’applicazione della normativa relativa al “cielo unico europeo”[10] (COM(2007)845).

La relazione in esame è stata presentata in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004 (“regolamento quadro”) che fissa l’obbligo per la Commissione di riesaminare periodicamente l’applicazione della normativa relativa al “cielo unico europeo”, riferendone al Consiglio ed al Parlamento europeo.

La relazione effettua un bilancio dei risultati conseguiti nell’applicazione della normativa sul cielo unico ed individua alcune opzioni per gli sviluppi futuri del settore.

Fra i progressi realizzati la Commissione annovera l’armonizzazione delle licenze dei controllori del traffico aereo grazie all’adozione della direttiva 2006/23/CE - oggetto del presente schema di decreto legislativo – sottolineando, in particolare, che le disposizioni della direttiva che impongono requisiti comuni ed una formazione comune consentiranno di conseguire un livello armonizzato di competenze, migliorando al contempo la mobilità dei controllori.

 

Fra le priorità del programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2008 figura l’adozione, presumibilmente nel mese di giugno 2008, di una proposta di regolamento intesa a modificare i regolamenti vigenti relativi al “cielo unico europeo”. Le modifiche sono intese principalmente a migliorare l’efficienza della gestione del traffico aereo (ATM – Air Traffic Management) e a garantire che le infrastrutture ATM rispondano alle esigenze previste in termini di aumento del traffico.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Si fa rinvio alle considerazioni svolte nel paragrafo sulle competenze costituzionalmente definite.

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 8 prevede che l’ENAC definisca, con proprio regolamento, i contenuti delle abilitazioni e delle specializzazioni.

L’articolo 9 stabilisce che l’ENAC definisca, con proprio regolamento, modalità e procedure per l’attestazione della competenze linguistica richiesta ai controllori del traffico aereo. Tale regolamento dovrà essere emanato - ai sensi dell’articolo 17 – entro il 17 maggio 2010.

 

Coordinamento con la normativa vigente

L’articolo 17 dispone l’abrogazione del DPR 10 maggio 2000, n. 223, recante la vigente disciplina sulle licenze ed abilitazioni per i controllori di volo.

Collegamento con lavori legislativi in corso

No

Impatto sui destinatari delle norme

La normativa è destinata a produrre effetti sui soggetti che hanno competenze istituzionali nel settore del trasporto aereo (ENAC, ENAV) e sul personale impiegato nelle attività di controllo del traffico aereo.

 

 


Schema n. 226

 


Attuazione della direttiva 2006/23/CE concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo

 

 




[1] ATS, Air Transportation Services.

[2] Un ulteriore servizio, il Servizio consultivo del traffico aereo è talora presente nelle organizzazioni ATS di alcuni Stati.

[3] European Organisation for the Safety of Air Navigation. La missione di EUROCONTROL è quella di armonizzare ed integrare i servizi di navigazione aerea in Europa, attraverso la creazione di un’uniforme gestione del traffico aereo - Air Traffic Management (ATM) - civile e militare, allo scopo di garantire un flusso aereo sicuro, ordinato, spedito ed economico, minimizzandone peraltro l’impatto ambientale. EUROCONTROL è un'organizzazione civile e militare cui partecipano 38 Stati europei e il cui scopo principale è di sviluppare e mantenere un efficiente sistema di controllo del traffico aereo a livello europeo, affiancando in questo impegno comune le autorità nazionali dell'aviazione civile, gli enti di controllo del traffico aereo, gli utenti dello spazio aereo civile e militare, il settore industriale, le organizzazioni professionali e le competenti istituzioni europee.

[4] Negli Stati Uniti invece la Federal Aviation Administration (FAA) funge sia da regulator che da ANSP.

[5] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1981, n. 484 Uso dello spazio aereo, in attuazione della delega prevista dalla legge 23 maggio 1980, n. 242 .

[6] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 2000, n. 223 Regolamento recante norme di licenze, attestati e abilitazioni per il personale addetto al controllo del traffico aereo.

[7] Il pacchetto è composto dal cd. Regolamento-quadro, n. 549/2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del Cielo unico europeo, nonché dal regolamento CE n. 550/2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo, dal regolamento CE n. 551/2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo e dal regolamento CE n. 552/2004 sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo.

[8] Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali

[9] Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 2000, n. 223 Regolamento recante norme di licenze, attestati e abilitazioni per il personale addetto al controllo del traffico aereo.

[10]            La normativa relativa alla creazione del "cielo unico europeo" comprende quattro regolamenti: il regolamento (CE) n. 549/2004 che stabilisce i princìpi generali per l’istituzione del cielo unico europeo (“regolamento quadro”); il regolamento (CE) n. 550/2004 sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo; il regolamento (CE) n. 551/2004 sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo; il regolamento (CE) n. 552/2004 sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo.