Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Organizzazione del Ministero dei trasporti - Schema di regolamento n. 167 (art. 17, comma 4bis, L. n. 400/1988 e art. 13, comma 2 L. 59/1997)
Riferimenti:
SCH.DEC 167/XV     
Serie: Atti del Governo    Numero: 148
Data: 16/10/2007
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
L n. 400 del 23-AGO-88   L n. 59 del 15-MAR-97


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Atti del Governo

 

 

 

 

 

Organizzazione del Ministero dei trasporti

 

Schema di regolamento n. 167

 

(art. 17, comma 4bis, L. n. 400/1988 e art. 13, comma 2 L. 59/1997)

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 148

 

 

16 ottobre 2007

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Trasporti

 

SIWEB

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File tr0209

 

INDICE

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni e pareri allegati5

Elementi per l'istruttoria legislativa  7

§      Presupposti legislativi per l’emanazione del regolamento  7

§      Incidenza sull'ordinamento giuridico  8

§      Formulazione del testo  9

Schede di lettura

§      Contenuto  13

Schema di regolamento n. 167

§      Organizzazione del Ministero dei Trasporti33

Normativa nazionale

§      Cost. 27-12-1947 Costituzione della Repubblica italiana (Art. 87).95

§      D.L. 21 dicembre 1966, n. 1090 (art. 6) Disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione  96

§      L. 16 febbraio 1967, n. 14  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, concernente disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.97

§      L. 23-8-1988 n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (art. 17)98

§      D.Lgs. 30-4-1992 n. 285 (art. 12) Nuovo codice della strada.100

§      L. 15-3-1997 n. 59 (art. 13) Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.104

§      D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 (Art. 3) Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato  105

§      D.Lgs. 5-12-1997 n. 430 Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della L. 3 aprile 1997, n. 94.  (Art. 1)107

§      D.P.R. 20-2-1998 n. 38 (Art. 9) Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7, comma 3, della L. 3 aprile 1997, n. 94.110

§      D.Lgs. 31-3-1998 n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.112

§      L. 17-5-1999 n. 144 (Art. 1) Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.210

§      D.Lgs. 30-7-1999 n. 286 Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.214

§      D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (artt. 41, 42, 43, 44)  Organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.224

§      Dir.P.C.M. 10-9-1999 Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici.229

§      L. 21-7-2000 n. 205 (Art. 15) Disposizioni in materia di giustizia amministrativa.232

§      L. 23-12-2000 n. 388 (Art. 145 co.10) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).233

§      D.P.R. 26-3-2001 n. 177 Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.235

§      D.Lgs. 30-3-2001 n. 165. (artt. 19 e 28) Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche  252

§      D.Lgs. 12-6-2003 n. 152 Modifiche al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137.258

§      D.Lgs. 8-7-2003 n. 188 (Art. 37) Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria.260

§      D.P.R. 2 luglio 2004, n. 184  Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.262

§      Decreto Ministeriale N. 321 del 19/04/2005 Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero (registrata alla Corte dei Conti in data 1° luglio 2005, reg. n. 8 foglio 133)280

§      D.P.C.M. 14-11-2005 Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.342

§      D.L. 18 maggio 2006, n. 181 Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.346

§      D.L. 4-7-2006 n. 223(art. 29) Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.359

§      D.P.C.M. 5-7-2006 (Art.2) Organizzazione del Ministero delle infrastrutture.363

§      L. 4-8-2006 n. 248 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.370

§      L. 27-12-2006 n. 296 (art.1 co 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416,417 e 921) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).401

§      L. 27-12-2006 n. 298 (Art. 22 co. 8 e 9) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.406

§      D.P.C.M. 5-4-2007 Modifiche al D.P.C.M. 20 ottobre 2006 relativo alla ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti, ai sensi del D.L. 18 maggio 2006, n. 181.407

§      D.P.C.M. 13-4-2007 Linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).412

§      D.P.C.M. 4-5-2007 Modifiche al D.P.C.M. 5 luglio 2006, relativo alla ricognizione, in via amministrativa, delle strutture trasferite del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti.429

§      D.P.R. 14-5-2007 n. 93 Regolamento recante «Riordino, ai sensi dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, degli organi collegiali ed altri organismi operanti nell'ambito del Ministero dei trasporti previsti da leggi o regolamenti».431

 


SIWEB

Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa



 

Dati identificativi

 

 

Numero dello schema di regolamento

167

Titolo

Organizzazione del Ministero dei trasporti

Ministro competente

Trasporti

Norma di riferimento

(art. 17, comma 4bis, L. n. 400/1988 e art. 13, comma 2 L. 59/1997)

Settore d’intervento

Trasporti

Numero di articoli

16

Date

 

§       presentazione

20 settembre 2007

§       assegnazione

24 settembre 2007

§       termine per l’espressione del parere

24 ottobre 2007

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Rilievi di altre Commissioni

V Commissione (Bilancio)

 

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Lo schema di regolamento in oggetto è stato predisposto in attuazione di quanto disposto dal d.l. 181/2006 che ha modificato l’organizzazione del Governo, istituito il Ministero dei trasporti e rinviato ad un successivo regolamento la definizione degli assetti organizzativi e del numero massimo di uffici di livello dirigenziale. Lo schema reca altresì attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che, all’art. 1, commi 404 e seguenti, ha previsto la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle spese e dei costi dei Ministeri, attraverso l’emanazione di specifici regolamenti.

In particolare, l’articolo 1 descrive le funzioni e i compiti spettanti al Ministero dei trasporti.

L’articolo 2 reca l’organizzazione del Ministero prevedendo che esso sia articolato a livello centrale in dodici direzioni generali incardinate in due dipartimenti; aduno dei due dipartimenti fanno capo cinque direzioni territoriali. All’interno del Ministero sono inoltre conferiti quattro incarichi di livello generale, di cui uno anche con funzione di responsabile dell’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari. Dal Ministero dipende il Corpo delle capitanerie di porto che ne esercita i compiti seguendone direttive ed indirizzi.

L’articolo 3 attribuisce le competenze ai due dipartimenti del Ministero.

L’articolo 4 attribuisce le funzioni agli altri organismi e istituzioni che operano all’interno del Ministero dei trasporti, ossia del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, della struttura tecnica di missione per il piano generale della mobilità e dell’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari.

L’articolo 5 disciplina l’articolazione in sei direzioni generali del Dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, intermodale e per gli affari generali e il personale, attribuendo a ciascuna direzione le funzioni di competenza.

L’articolo 6 disciplina l’articolazione in sei direzioni generali del Dipartimento per i trasporti terrestri e i servizi informativi, attribuendo a ciascuna direzione le funzioni di competenza.

L’articolo 7 individua le attribuzioni del Ministero esercitate a livello centrale dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto. Il Corpo delle Capitanerie di porto svolge invece funzioni a livello periferico.

L’articolo 8 definisce la nuova articolazione periferica del Ministero. Si tratta di cinque direzioni generali territoriali, (per il Nord-Ovest, il Nord-Est, il Centro-Nord, il Centro-Sud e Sardegna, il Sud e Sicilia, con sedi rispettivamente in Milano, Venezia, Roma, Napoli e Bari).

L’articolo 9 individua puntualmente le funzioni svolte dalle direzioni generali territoriali.

L’articolo 10 prevede che l’organizzazione delle direzioni generali territoriali sia ispirata al duplice criterio di capillarità degli uffici e razionalizzazione delle strutture. Inoltre demanda ad un successivo decreto ministeriale l’individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale delle direzioni generali territoriali, i compiti loro affidati e le misure organizzative necessarie.

L’articolo istituisce la Conferenza permanente dei direttori delle direzioni generali territoriali, con funzioni di natura consultiva, propositiva e di coordinamento.

L’articolo 11 rinvia alla tabella A per l’individuazione della dotazione organica del Ministero. Istituisce inoltre il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero e il ruolo del personale dirigenziale.

L’articolo 12 dispone che la Cassa di previdenza ed assistenza istituita presso il Ministero dei trasporti operi in favore di tutto il personale.

L’articolo 13 prevede una verifica biennale dell’organizzazione ministerialeallo scopo di accertarne funzionalità ed efficienza.

L’articolo 14 reca abrogazioni e modificazioni della normativa vigente.

L’articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria salva la facoltà del Ministero dell’economia di apportare, con propri decreti, le necessarie modifiche.

L’articolo 16 dispone dell’entrata in vigore del regolamento il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La Tabella A individua la dotazione organica del personale del Ministero, con 23 uffici dirigenziali generali e 135 uffici dirigenziali non generali.

Ad un successivo decreto ministeriale è demandata l'individuazione degli uffici di secondo livello e la definizione dei relativi compiti.

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di regolamento è accompagnato da:

§         una relazione tecnica che da conto dell’attuazione del comma 404[1] della legge 296/2006, finanziaria 2007;

§         un piano operativo nel quale si stabilisce che la struttura organizzativa designata è di immediata operatività salvo l’individuazione, con decreto ministeriale da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento, degli uffici di secondo livello;

§         una relazione tecnico-finanziaria che illustra i risparmi di spesa conseguenti l’adozione dell’emanando regolamento.

§         il parere reso dalla Sezione Consultiva Atti Normativi del Consiglio di Stato parere favorevole con osservazioni;

§         il parere favorevole del Ministero dell’economia e delle finanze;

§         l’intesa espressa dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.


 

Elementi per l'istruttoria legislativa

Presupposti legislativi per l’emanazione del regolamento

Legge di autorizzazione

Lo schema di regolamento in esame provvede ad adeguare la struttura organizzativa del Ministero dei trasporti alle modifiche introdotte dai seguenti provvedimenti:

il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri” (convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233) con il quale è stato soppresso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono stati istituiti il Ministero delle infrastrutture ed il Ministero dei trasporti (articolo 1, comma 4);

lo stesso decreto ha previsto, all’art. 1, comma 10, l’immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite nonché l’individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa. In attuazione di quanto disposto da tale comma è stato emanato il DPCM 5 luglio 2006, come modificato dal DPCM 5 aprile 2007;

la legge 27 dicembre 2006, n. 296, finanziaria 2007, che, all’art. 1, commi 404 e seguenti, ha previsto la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle spese e dei costi dei Ministeri attraverso l’emanazione di specifici regolamenti. Il programma di riorganizzazione dei ministeri è finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento, da attuare attraverso l’adozione di regolamenti di delegificazione da emanarsi, entro il 30 aprile 2007, su proposta da ciascuna amministrazione, ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

 

 

Tipo e procedura di emanazione

Il regolamento in esame è emanato ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, introdotto dall’art. 13 della legge n. 59 del 1997.

Tale norma prevede che l’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri siano determinate con regolamento emanato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 17, cioè con regolamento di delegificazione.

Gli schemi di regolamento di delegificazione di cui al comma 4-bis sono trasmessi al Consiglio di Stato, ai sensi dello stesso articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, e alle Camere, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della legge n. 59 del 1997, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.

Acquisiti i pareri previsti, o trascorso il termine entro il quale dovevano essere espressi, il Consiglio dei Ministri adotta in via definitiva con propria deliberazione il regolamento, che viene emanato con decreto del Presidente della Repubblica.

 

Incidenza sull'ordinamento giuridico

 

 

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione, la potestà regolamentare spetta allo Stato (salva delega alle regioni) nelle sole materie di legislazione esclusiva, ed alle regioni in riferimento alle altre materia.

Nel caso in esame, la potestà regolamentare dello Stato appare fondata sull’appartenenza della materia trattata (“ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato”) alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione.

 

Adempimenti normativi

L’articolo 3, comma 3, fa rinvio ad un successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare – da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lett. e) – per l’individuazione, a livello centrale e decentrato, degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti.

L’articolo 4, comma 1, prevede un decreto ministeriale per definire l’organizzazione, i compiti e i compensi dei componenti del Nulceo di valutazione degli investimenti pubblici.

 

Formulazione del testo

Con riguardo all’articolo 4, istitutivo di una nuova struttura tecnica per il piano generale della mobilità, si segnala che il Consiglio di Stato ha osservato come l’istituzione, quale organismo autonomo, di tale struttura risulta ingiustificata alla luce del comma 921 della legge finanziaria per il 2007. Essa infatti, nello stanziare risorse anche a tali fini, non prevede alcuna struttura dedicata.

La disposizioni di cui all’articolo 12, in materia di cassa di previdenza per i dipendenti del Ministero, non sembrano rientrare nella materia che forma oggetto dello schema di regolamento, come del resto evidenziato anche nel parere del Conisglio di Stato.

Con riferimento all’articolo 14, comma 1, il quale dispone l’abrogazione “per quanto di competenza” del DPR n. 184/2004, si osserva che sarebbe opportuno utilizzare una formulazione più precisa, indicando specificamente gli articoli o le disposizioni dei quali si prevede l’abrogazione. Ciò anche in considerazione del fatto che lo stesso articolo 14 prevede espressamente come l’abrogazione non sia prevista per i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 14 del predetto DPR. 

 

 


Schede di lettura

 


Contenuto

L’articolo 1, al comma 1, nel definire le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti, fa rinvio a quanto disposto dall’articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, d-bis), del d.lgs. n. 300/1999.

Al comma 2, viene esplicitato l’elenco delle funzioni indicate dal citato articolo 42 del d.lgs. n. 300. Tali funzioni riguardano, in particolare:

-    il piano generale della mobilità, dei trasporti, della logistica, i piani, di settore .peri trasporti, compresi i piani urbani della mobilita;

-    il concerto, per quanto di competenza, sugli atti di programmazione degli interventi del Ministero delle infrastrutture, ivi compresi i piani disviluppo infrastrutturale delle strade di competenza dell’ANAS e il contratto di programma per la realizzazione delle infrastrutture ferroviarie nazionali;

-    navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; .demanio marittime; sicurezza della navigazione etrasporto..nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviarió padano-veneto; aviazione civile e vigilanza suglienti di settore;

-    trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri; trasporto pubblico locale ivi compreso il trasporto rapido di massa, con esclusione degli interventi di cui al programma infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n.443; valutazione degli interventi, assegnazione ed erogazione delle relative risorse;

-    sicurezza e regolazione tecnica concernenti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di trasporti e servizi della mobilità, ivi compresa la intermodalità;

-    integrazione modale tra i servizi di trasporto e filiere logistiche;

-    monitoraggio, controllo e vigilanza in materia di mobilità e nelle ,aree 'di cui al presente articolo, nonché vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dallaconcessione' e da contratti di programma o di servizio, limitatamente ai compiti e alle.funzioni spettanti allo Stato ai sensi del presente articolo.

Il comma 3 precisa che nell’ambito del Ministero operano gli organismi collegiali di cui all’articolo 29 del DL n. 223/2006. Si tratta, in particolare, dei seguenti organismi:

§      Comitato tecnico scientifico per la ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale;

§      Commissioni consultive in ambito portuale;

§      Comitato tecnico consultivo per l'emanazione di linee di indirizzo nell'adozione di interventi mirati al contenimento del rumore negli aeroporti comunitari;

§      Osservatorio permanente per il monitoraggio dei lavori relativi alla tratta ad alta capacità Torino-Milano;

§      Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti;

§      Comitato tecnico per lo studio dei dispositivi di guida per i conducenti disabili

§      Commissione consultiva del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sicurezza stradale (CCISS);

§      Commissione interministeriale, istituita con decreto ministeriale 9 agosto 1949, n. 24851;

§      Comitato tecnico interministeriale, istituito dall'articolo 13 DPR n. 191/1980;

§      Commissione funicolari aeree e terrestri;

§      Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica;

§      Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori;

§      Commissione di alta vigilanza, di cui all’articolo 4 del DL n. 95/1998, in materia di interventi per i trasporti rapidi di massa;

§      Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero dei trasporti.

Con riferimento al comma 2, va segnalato che, nel parere del Consiglio di Stato, si sottolinea come l’elencazione delle funzioni attribuite al Ministero potrebbe risultare non opportuna, in quanto tali funzioni sono già individuate con fonte normativa primaria, e quindi non dovrebbero formare oggetto dello schema di regolamento. Peraltro, le specifiche attribuzioni del Ministero risultano poi descritte nella illustrazione dei compiti dei singoli uffici.

 

L’articolo 2 disciplina l’organizzazione centrale e periferica del Ministero.

Esso dispone che il Ministero é articolato, a livello centrale, in dodici direzioni generali che risultano incardinate in due dipartimenti:

§      Dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, intermodale e per gli affari generali e il personale;

§      Dipartimento per i trasporti terrestri e i servizi informativi.

L’articolo prevede inoltre il conferimento di quattro incarichi di livello dirigenziale generale, di cui tre con funzioni ispettive, di consulenza e ricerca e uno con funzioni di responsabile dell’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, ex art. 19, comma 10, dlgs. 10 marzo 2001, n. 165[2].

A livello periferico il Ministero è articolato in cinque direzioni generali territoriali, dipendenti dal Capo del dipartimento per i trasporti terrestri e i servizi informativi.

Il Ministero conserva dunque il modello dipartimentale, previsto dal decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300. Viene confermata peraltro la suddivisione funzionale precedente: sono infatti concentrate, nel primo dipartimento, le competenze attinenti al trasporto aereo e marittimo, nel secondo dipartimento le competenze relative al trasporto via terra (stradale e ferroviario).

Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto dipende direttamente dal Ministro e ne esercita a livello centrale, seguendone direttive ed indirizzi, i compiti individuati dall’articolo 7.

Il Corpo delle capitanerie di porto svolge, a livello periferico, gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente.

 

L’articolo 3 individua le competenze dei due dipartimenti, conformemente all'articolo 42; comma 1, lettere c), d) e d-bis) del dlgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni[3].

Al dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, intermodale e per gli affari generali e il personale spettano compiti in materia di:

§      indirizzo, programmazione, regolazione in materia di navigazione, trasporto marittimo e trasporto intermodale;

§      vigilanza sui porti;

§      demanio marittimo;

§      programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;

§      sicurezza della navigazione; aviazione civile e vigilanza sugli enti di settore;

§      rapporti internazionali e con organismi nazionali e coordinamento con l’Unione Europea in materia di navigazione e trasporto marittimo ed aereo;

§      personale e affari generali;

Al dipartimento per i trasporti terrestri e i servizi informativi spettano invece compiti in materia di:

§      programmazione, indirizzo, regolazione e vigilanza in materia di trasporto terrestre ed intermodale su terra;

§      sicurezza del trasporto terrestre;

§      trasporto pubblico locale;

§      piani urbani della mobilità;

§      trasporto su ferrovia;

§      trasporto su strada: veicoli, conducenti, autotrasporto di persone e cose;

§      sistemi di trasporto a impianti fissi;

§      trasporti esercitati in regime di concessione;

§      rapporti con organismi nazionali ed internazionali; armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea sulle materie di competenza;

§      sicurezza e regolazione tecnica dei trasporti;

§      coordinamento, direzione e controllo delle attività delle direzioni generali territoriali;

§      gestione dei sistemi informativi, formazione e abilitazioni specialistiche del personale.

I dipartimenti costituiscono centri di responsabilità amministrativa ai sensi dell’art. 5 del dlsg. 7 agosto 1997, n. 279[4].

I Capi dei dipartimenti sono chiamati a cooperare, sulla base delle direttive emanate dal Ministro, in particolare con riferimento alla gestione delle risorse umane e dei sistemi informativi. In questioni interdipartimentali o comuni formulano al Ministro proposte congiunte per l’emanazione di indirizzi e direttive.

La direzione generale per gli affari generali e il personale e la direzione generale per i sistemi informativi operano al servizio dei due dipartimenti. Si tratta infatti di direzioni trasversali inserite, come evidenziato dalla relazione illustrativa, rispettivamente nel primo e nel secondo dipartimento, al fine di garantirne l'equilibrio funzionale e di assicurare la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni. Ciò in attuazione del resto, del comma 404[5] della legge 296/2006, finanziaria per il 2007, il quale impone, tra l’altro, al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione dei Ministeri, di provvedere in via regolamentare alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche con strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica.

A seguito di accordo intercorso tra Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti, il personale in servizio presso le medesime direzioni trasversali è stato attribuito in ragione del 60% al dicastero dei trasporti e 40% al dicastero delle infrastrutture.

Il Consiglio di Stato ha rilevato come il riferimento alla formazione e alle abilitazioni specialistiche del personale, tra i compiti del Dipartimento per i trasporti terrestri, sia ridondante e superfluo, dovendosi ritenere tali attribuzioni ricomprese nella più ampia competenza “personale e affari generali” dell’altro dipartimento. Onde l’opportunità, in vista della razionalizzazione auspicata dal comma 404 della finanziaria per il 2007, di espungere il riferimento medesimo e di ricondurre la competenza medesima al Dipartimento per il trasporto aereo, marittimo e intermodale.

Il numero degli uffici dirigenziali di livello generale è pari a 23, rispetto ai 57 contemplati dalla normativa precedente (DPR 2 luglio 2004, n. 184), quello degli uffici dirigenziali di livello non generale è pari a 135, rispetto ai precedenti 310.

 

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, a seguito della soppressione del Ministero delle infrastrutture e dei trasportidi cui al d.l. 181/2006 ed ai successivi provvedimenti di attuazione (d.P.C.M. 5 luglio 2006 e d.P.C.M. 5 aprile 2007), ai fini di  una razionale ed equa ripartizione delle strutture trasversalie della riduzione del 10% degli uffici dirigenziali generali prevista dall'art. 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006[6], la dotazione organica degli uffici dirigenziali di livello generale del Ministero dei trasporti risulta così articolata:

^    2 Capi Dipartimento

^    12 Direttori generali

^    5 direttori generali delle direzioni generali territoriali

^    4 incarichi di consulenza, studio e ricerca

Quanto alla dotazione organica personale dirigenziale di seconda fascia, fissata dal DPR 184/2004 in 310 unità, essa risulta così determinata:

^    137 posizioni dirigenziali connesse all'esercizio delle competenze del Ministero individuate dai d.P.C.M. 5 luglio 2006 e d.P.C.M. 5 aprile 2007, incardinate nelle direzioni generali e nei nove S.I.I.T (ora sostituiti da cinque direzioni generali territoriali);

^    9 uffici dirigenziali non generali, pari al 60% dei 15 uffici incardinati nelle direzioni generali trasversali (personale e i sistemi informativi), attribuito al Ministero dei trasporti, a fronte del 40% (6 uffici), attribuiti al Ministero delle infrastrutture;

^    2 uffici dirigenziali generali preesistenti, trasferiti dai DD.P.C.M. 5 luglio 2006 e 5 aprile 2007, in ragione delle competenze attribuite ai due dicasteri, al Ministero dei trasporti e 6 uffici dirigenziali non generali ad esso sottratti e attribuiti al Ministero delle infrastrutture;

^    al totale di 142 posizioni dirigenziali così individuate è stata applicata la riduzione del 5% degli uffici dirigenziali non generali prevista dall'art. 1 comma 404, della legge n. 296 del 2006. Residuano dunque 135 posizioni dirigenziali di seconda fascia.

All'individuazione, a livello centrale e periferico, dei predetti uffici dirigenziali di livello non generale e alla definizione dei relativi compiti si provvede con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400[7] entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento in oggetto.

Quanto alle modalità organizzative degli uffici dirigenziali non generali, il Consiglio di Stato ritiene di non poter condividere l’interpretazione accolta dal Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota 5678/1.3.4.3./07/5 del 19 luglio 2007 e condivisa dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

In base alla suddetta interpretazione, le prescrizioni recate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, finanziaria per il 2007, commi 404 e seguenti, in ordine all'individuazione degli uffici dirigenziali non generali, non innoverebbero il modello generale di riorganizzazione ministeriale di cui all'articolo 4, dlgs. 30 luglio 1999, n. 300, comma 4, limitandosi ad imporrela necessità di prevedere, in ambito regolamentare, il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale, da ripartire successivamente tra le varie strutture di primo livello.

Il Consiglio di Stato, invece, nel parere espresso sullo schema di regolamento, ritiene che la legge 27 dicembre 2006, n. 296, contempli una specifica modalità organizzativa degli uffici in questione. A suo avviso, alla definizione delle macrostrutture ministeriali e alla precisazione dei relativi compiti, deve necessariamente coordinarsi l'identificazione degli uffici di livello dirigenziale non generale necessari e sufficienti per il corretto svolgimento delle attribuzioni istituzionali. Onde la necessità che lo schema rechi non semplicemente la determinazione del numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale, da ripartire successivamente tra le varie strutture primarie, ma la determinazione numerica degli uffici di livello non dirigenziale, per ciascuna struttura di primo livello, rimettendo alla decretazione ministeriale la sola precisazione dei compiti delle unità organizzative in questione. Ciò sarebbe pienamente conforme alla norma primaria e alle "Linee guida" emanate dalla Presidenza del Consiglio in data 13 aprile 2007.

Di qui la ribadita necessità di eliminare la Tabella A relativa all'organico, i riferimenti a tale allegato contenuti nel testo, la mera quantificazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, il rinvio al decreto ministeriale per la loro individuazione e di introdurre nello schema di regolamento una disposizione, da rimettere all'esame della Sezione, che preveda, per ciascuna direzione generale (o struttura equivalente), l’articolazione in n uffici dirigenziali non generali, con compiti successivamente definiti da decreto ministeriale.

Quanto all’inevitabile, conseguente irrigidimento dell'assetto organizzativo delle amministrazioni interessate, imposto dalla legge finanziaria per garantire le previste economie, il Governo potrebbe valutare, raggiunto l'obiettivo, l’opportunità di reintrodurre una maggiore elasticità della disciplina.

Infine, la dotazione organica del personale non dirigenziale, a sua volta ridotta rispetto a quella delineata da DPR 184/2004 e DPCM 14/11/2005, risulta articolata nelle seguenti aree funzionali:

^    pos. ec. C3  da 1008 a 586

^    pos. ec. C2  da 1872 a 1080

^    pos. ec. C1  da 1452 a 925

^    pos. ec. B3  da 3328 a 2346

^    pos. ec. B2  da 1845 a 1114

^    pos. ec. B1  da 732 a 342

^    pos. ec. A1  da 878 a 745

Totale aree funzionali: (da 11115).a 7138.

 

L’articolo 4 contempla ulteriori organismi ed istituzioni operanti all’interno del Ministero:

§      Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici

Svolge le funzioni di supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione, ex. art. 1 della legge 17 `maggio 1099, n. 144[8]. Utilizza le risorse finanziarie individuate dalla predetta legge. Ad un successivo decreto ministeriale è demandata la definizione  di organizzazione, compiti e compensi dei componenti.

I membri vengono nominati nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere (ovvero dell’equilibrata presenza di uomini e donne, nell’ottica della non discriminazione e delle pari opportunità tra sessi); il coordinatore può esser nominato dal Ministro fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguata alle funzioni in relazione ai titoli professionali, culturali-e scientifici e alle esperienze maturate. Osserva a riguardo il Consiglio di Stato, richiamandosi alle osservazioni dell'Ufficio centrale del bilancio, che trattandosi di organo interno, il coordinatore debba essere nominato esclusivamente tra personale dell'Amministrazione. Onde la necessità di eliminare la previsione del ricorso, per tale compito, a persone estranee.

§      La struttura tecnica di missione per il piano generale della mobilità

Costituita nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere (v. supra), opera per le finalità e utilizzando le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 921, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007)[9]; ha il compito di fornire al Ministro il necessario supporto tecnico, scientifico e organizzativo alla elaborazione e realizzazione del piano generale per la mobilità. La struttura svolge la propria attività per un periodo di tre anni dall’entrata in vigore del regolamento in oggetto. Il Ministro può nominare, con proprio decreto, il coordinatore della struttura tecnica di missione fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione; in possesso di capacità adeguata alle funzioni da svolgere in relazione ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate. Alle spese di funzionamento della struttura, ivi compresa quelle relative alla figura del coordinatore, si provvede utilizzando le risorse finanziarie, di cui all'articolo 1, comma 921, della citata legge n. 296 del 2006[10].

Osserva al riguardo il Consiglio di Stato che l’istituzione, quale organismo autonomo, della medesima struttura tecnica, risulta ingiustificata alla luce del comma 921 della legge finanziaria per il 2007. Essa infatti, nello stanziare risorse anche a tali fini, non prevede alcuna struttura dedicata.

§      L'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari

Svolge i compiti di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188[11], recante attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria, con particolare riferimento alla vigilanza sulla concorrenza nei mercati del trasporto ferroviario ed alla risoluzione del relativo contenzioso. All'ufficio e' preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale generale nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[12].

 

L’articolo 5 individua puntualmente l’articolazione del dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, intermodale e per gli affari generali e il personale ed i compiti attribuiti a ciascuna direzione generale.

Il dipartimento comprende:

a)    la direzione generale dei porti;

b)    la direzione generale del trasporto marittimo, lacuale e fluviale;

c)    la direzione generale del trasporto aereo;

d)    la direzione generale del trasporto intermodale;

e)    la direzione generale per gli affari generali e il personale;

f)     la direzione generale per la programmazione e progetti internazionali.

La direzione generale dei porti svolge le seguenti funzioni di competenza del Ministero:

a) indirizzo, vigilanza e controllo sulle autorità portuali;

b) regolazione e vigilanza delle attività e servizi portuali e del lavoro. nei porti;

c) disciplina generale dei porti;

d) amministrazione del demanio marittimo e Sistema Informativo del demanio marittimo;

e) sistema idroviario padano-veneto;

f) concertazione con il Ministero delle infrastrutture sulla programmazione delle opere infrastrutturali portuali;

Alla direzione generale del trasporto marittimo, lacuale e fluviale competono le seguenti funzioni di competenza del Ministero:

a)    disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale della navigazione marittima;

b)    promozione della navigazione a corto raggio e delle autostrade del mare;

c)    regime amministrativo della nave;

d)    servizi sovvenzionati di collegamento marittimo con le isole e rapporti istituzionali con la Gestione governativa navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;

e)    sicurezza della navigazione, controllo e vigilanza sulle attività autorizzate ed affidate agli organismi di classificazione e certificazione ed agli enti di formazione ed addestramento del personale marittimo;

f)     interventi a sostegno della flotta, delle costruzioni navali, della ricerca e dell'innovazione;

g)    vigilanza sugli enti di settore e sull'lnsean;

h)    nautica da diporto;

i)     personale marittimo.

La direzione generale del trasporto aereo svolge le seguenti funzioni di competenza del Ministero, ferme restando le funzioni attribuite all' ENAC (Ente nazionale aviazione civile) dal dlgs. 25 luglio 1997, n. 250[13].

a) disciplina dell'aviazione civile, normativa di settore comunitaria e accordi. internazionali;

b) indirizzo, vigilanza e controllo sugli enti di settore;

c) contratti di programma e di servizio con gli enti vigilati;

d) indirizzo e vigilanza in materia aeronautica, sicurezza aerea e aeroportuale e sulla qualità del trasporto aereo;

e) ammmistrazione del demanio aeronautico civile;

f) aeroporti e sistemi aeroportuali, valutazione dei piani d'investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali;

g) analisi del mercato dell’Aviazione civile, tutela della concorrenza e dinamiche tariffarie;

h) interventi nel settore dell'aviazione civile a sostegno della moblità;

i) gestione dello spazio aereo nazionale; aspetti tariffari, Eurocontrol.

La direzione generale del trasporto intermodale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a)    normativa nazionale ed internazionale sull'intermodalità; armonizzazione e coordinamento con l’Unione europea;

b)    monitoraggio, controllo e statistiche sull’attività di trasporto intermodale, di persone e cose;

c)    relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori dello spazio economico comunitario nel settore del trasporto intermodale;

d)    interoperabilità intermodale e normativa tecnica internazionale.

La direzione generale per gli affari generali e il personale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a)    coordinamento del bilancio e delle proposte per la legge finanziaria e dell'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;

b)    reclutamento e formazione del personale;

e)    attività di contrattazione sindacale, gestione del contenzioso del lavoro;

d)    trattamento giuridico del personale;

e)    rilascio tessere di servizio e di riconoscimento;

f)     trattamento economico del personale;

g)    servizi comuni e servizi tecnici; supporto per le attività di prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro;

h)    acquisizione di beni e servizi; contratti.

i)     interventi assistenziali e previdenziali: Cassa di previdenza ed assistenza;

La direzione generale per la programmazione e progetti internazionali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a)    coordinamento e raccordo con i Ministeri e le Regioni in materia di pianificazione dei trasporti, della mobilità e della logistica;

b)    supporto alle politiche dei trasporti in sede internazionale e comunitaria;

c)    coordinamento con la programmazione economica nazionale in ambito CIPE;

d)    coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e gli Istituti di ricerca, nazionali ed internazionali.

 

L’articolo 6 individua puntualmente l’articolazione del dipartimento per i trasporti terrestri e i servizi informativi ed i compiti attribuiti a ciascuna direzione generale.

Il dipartimento risulta così articolato:

a)    direzione generale per la motorizzazione;

b)    direzione generale per la sicurezza stradale;

c)    direzione generale per il trasporto stradale;

d)    direzione. generale per il trasporto ferroviario;

e)    direzione generale per il trasporto pubblico locale;

f)     direzione generale per i sistemi informativi.

La direzione generale per la motorizzazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a)    omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di veicoli, dispositivi ed unità tecniche indipendenti;

b)    trasporto merci pericolose su strada; normativa; omologazione e approvazione dei veicoli e dei conducenti;

c)    disciplina del trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;

d)    disciplina amministrativa dei veicoli e dei conducenti;

e)    archivio nazionale veicoli e conducenti; Centro elaborazione dati motorizzazione;

f)     normativa di settore nazionale ed internazionale; armonizzazione e coordinamento. con l’Unione europea;

g)    contenzioso amministrativo e giurisdizionale;

h)    controlli periodici del parco circolante; attrezzature di servizio.

La direzione generale per la sicurezza stradale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a)    adozione ed attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale e dei programmi operativi;

b)    prevenzione degli incidenti e sicurezza stradale, campagne informative ed educative ed informazioni sulla viabilità;

c)    omologazione dei dispositivi di regolazione della circolazione e di controllo delle infrazioni e della segnaletica stradale;

d)    omologazione dei dispositivi e dei sistemi di ritenuta stradale;

e)    supporto al Ministero delle infrastrutture per la normativa tecnica in materia, di caratteristiche tecniche funzionali della rete viaria, per gli aspetti inerenti la sicurezza della circolazione stradale;

f)     regolamentazione della circolazione stradale e coordinamento dei servizi di polizia stradale di competenza;

g)    pubblicità sulle strade e competizioni motoristiche;

h)    attività internazionale per le materie di competenza;

i)     contenzioso in materia di circolazione stradale.

La direzione generale per il trasporto stradale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a)    trasporti nazionali ed internazionali di persone e cose;

b)    interventi finanziari nel settore settore e a favore dell'intermodalità

c)    normativa di settore nazionale ed internazionale, armonizzazione e coordinamento con l’Unione europea;

d)    monitoraggo, controllo e statistiche sull'attività di trasporto di persone e cose;

e)    relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori dello spazio economico comunitario nel settore del trasporto su strada;

f)     raccordo con la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica e con il Comitato Centrale dell'Albo;

g)    contenzioso amministrativo e giurisdizionale.

La direzione generale per il trasporto ferroviario svolge funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a)    servizi di trasporto ferroviario passeggeri a media e lunga percorrenza, contratti di servizio, servizi di trasporto merci per ferrovia, interventi finanziari di settore;

b)    licenze, normativa nazionale e comunitaria, liberalizzazioni;

c)    rapporti internazionali;

d)    esercizio poteri dell’azionista FS, programmazione di settore;

e)    interoperabilità ferroviaria e normativa tecnica internazionale;

f)     vigilanza sulla sicurezza della circolazione ferroviaria ed inchieste sugli incidenti ferroviari.

La direzione generale per il trasporto pubblico locale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita:

a)    sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

b)    normativa di settore nazionale ed internazionale;

c)    allocazione risorse per i sistemi di trasporto ad impianti fissi. e per le altre modalità di trasporto pubblico locale e relativo monitoraggio;

d)    coordinamento e monitoraggio sulle funzioni delegate in materia di trasporto ferroviario locale e gestione dei servizi locali non trasferiti;

e)    interventi per la mobilità dei pendolari e piani urbani della mobilità.

La direzione generale per i sistemi informativi svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a)    sviluppo dei sistemi e delle reti informatiche del Ministero;

b)    gestione e manutenzione dei sistemi e dei servizi di informatica del Ministero;

c)    monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attività amministrativa, tecnica ed economica del Ministero.

 

L’articolo 7 individua la funzioni di competenza del Ministero esercitate, a livello centrale, dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto:

a)    ricerca e soccorso in mare e nei laghi maggiori;

b)    gestione operativa, a livello centrale, del sistema di controllo del traffico marittimo[14];

c)    esercizio delle competenze tecniche in materia di sicurezza della navigazione marittima, indagini sulle cause e circostanze dei sinistri marittimi a navi da carico e passeggeri, ivi compreso il supporto organizzativo alla Commissione centrale d'indagine sui sinistri marittimi;

d)    rapporti con organismi nazionali e internazionali per gli aspetti tecnici della sicurezza navigazione marittima;

e)    coordinamento delle attività, organizzazione e ispezioni relative ai servizi delle capitanerie di porto;

f)     predisposizione della normativa tecnica di settore;

g)    impiego del personale del Corpo delle capitanerie di porto;

h)    vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali nei confronti di minacce.

g)    ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente secondo le direttive dei Ministri competenti.

 

L’articolo 8 individua le cinque direzioni generali territoriali integranti l’articolazione periferica del Ministero. Esse prendono il posto dei nove uffici del settore trasporti dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT), istituiti con dlgs. 152/2003. Si tratta della:

a)    direzione generale territoriale del Nord-Ovest per gli uffici aventi sede nelle regioni: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria con sede a Milano.

b)    direzione generale territoriale del Nord-Est per gli uffici aventi sede nelle regioni Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna con sede a Venezia;

c)    direzione generale territoriale del Centro-Nord per gli uffici aventi sede nelle regioni Toscana, Umbria, Marche e Lazio con sede a Roma;

d)    direzione generale territoriale del Centro-Sud e Sardegna per gli uffici aventi sede nelle regioni Campania, Abruzzo, Molise e Sardegna con sede a Napoli;

e)    direzione generale territoriale del Sud e Sicilia per gli uffici aventi sede nelle regioni Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia con sede a Bari.

Le direzioni in questione sono organi del Ministero e dipendono dal Capo del dipartimento per i trasporti terrestri e i servizi informativi. A ciascuna è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale, nominato ex articolo 19, comma 4, del dlgs. 30 marzo 2001, n. 165[15], con funzioni di direzione e coordinamento delle attività. Costui:

a)    alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;

b)    adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all’interno della direzione generale;

c)    persegue gli obiettivi conferiti annualmente con direttiva ministeriale;

d)    svolge funzioni di coordinamento di bilancio in relazione alle risorse assegnate alla direzione e di controllo di gestione;

e)    promuove e mantiene le relazioni con gli Organi istituzionali, con le regioni, le province e gli enti locali, nonché le relazioni sindacali;

I dirigenti generali preposti alle direzioni generali territoriali rispondono al Capo del dipartimento per i trasporti terrestri e i servizi informativi in ordine al raggiungimento degli obiettivi strategici ed istituzionali ad essi affidati.

 

L’articolo 9 individua – fatte salve le competenze in materia di trasporti delle regioni anche a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano e quanto disposto dal dlgs. 31 marzo 1998, n. 112[16] e conseguenti provvedimenti di attuazione – le funzioni di competenza statale esercitate dalle direzioni generali territoriale, conformemente all’articolo 42, comma 1, lettera d-bis), del dlgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni[17].

a)    attività in materia di omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi, componenti ed unità tecniche indipendenti;

b)    attività in materia di collaudi e revisione dei veicoli in circolazione;

c)    attività in materia di conducenti: rilascio di patenti, certificati di abilitazione professionale, etc.

d)    attività in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso di competenza statale;

e)    compiti di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

f)     attività in materia di navigazione interna di competenza statale;

g)    attività in materia di immatricolazioni veicoli;

h)    circolazione e sicurezza stradale;

i)     rapporti istituzionali con le Regioni, le province e con gli enti locali;

l)     funzioni di certificazione di qualità, ispezione e controllo tecnico;

k)    gestione del contenzioso nelle materie di competenza;

l)     coordinamento dell'interoperabilità dei sistemi di trasporto;

m)   espletamento del servizio dì polizia stradale di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

n)    consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a pubbliche Amministrazioni ed enti pubblici anche ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza;

o)    attività in materia di autotrasporto;

p)    attività di formazione, aggiornamento e ricerca.

 

L’articolo 10 prevede che l’organizzazione delle direzioni generali territoriali, sia ispirata ai criteri di:

§      capillarità degli uffici;

§      razionalizzazione delle strutture, sulla base della qualità e quantità dei servizi svolti, della rilevanza di compiti e funzioni assegnate, del bacino di utenza, dell'ambito territoriale interessato e della dotazione organica complessiva.

L’articolo prevede anche l’istituzione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della Conferenza permanente dei direttori delle direzioni generali territoriali. Essa è titolare di funzioni di natura consultiva, propositiva e di coordinamento sulle materie di competenza. E’ presieduta dal Capo del dipartimento trasporti terrestri e servizi informativi.

Con decreto ministeriale ex articolo 3, comma 3 si provvede:

§      all’individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano le direzioni generali territoriali;

§      all'adozione di tutte le misure organizzative necessarie;

§      alla definizione dei compiti affidati agli uffici decentrati.

Fino all’adozione del medesimo decreto le articolazioni periferiche esistenti del Ministero assicurano lo svolgimento delle attività di competenza.

 

L’articolo 11 disciplina il ruolo del personale e le dotazioni organiche del personale del Ministero. La dotazione organica è individuata con esattezza dalla tabella A che, allegata al decreto in oggetto, ne costituisce parte integrante.

Si richiama, al riguardo, il parere espresso dal Consiglio di Stato (v. supra) circa l’opportunità di eliminare la medesima tabella, i riferimenti ad essa contenuti nel testo, la quantificazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, il rinvio al decreto ministeriale per la loro individuazione e circa la necessità di inserire nello schema di regolamento la determinazione del numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale, da ripartire successivamente tra le varie strutture primarie, rimettendo alla decretazione ministeriale la sola precisazione dei compiti delle unità organizzative in questione.

L’articolo istituisce quindi il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108[18], il ruolo del personale dirigenziale del Ministero.

 

L’articolo 12 dispone che la Cassa di previdenza ed assistenza,originariamente istituita in favore dei dipendenti del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ex art. 6 del d.l. 21 dicembre 1966, n. 1090[19], nel testo sostituito dall'articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14[20], opera in favore di tutto il personale del Ministero.

Al riguardo il Consiglio di Stato rileva l’opportunità, trattandosi di materia del tutto estranea al contenuto del regolamento in esame, di eliminare la disposizione e di collocarla in altra idonea fonte normativa.

 

L’articolo 13 impone una verifica biennale della funzionalità e dell'efficienza dell'organizzazione del Ministero in conformità dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300[21].

 

L’articolo 14 reca abrogazioni e modificazioni di norme. Dalla data di entrata in vigore del regolamento in oggetto è abrogato il DPR 2 luglio 2004, n. 184[22], eccezion fatta per l'articolo 16, comma 4, 5 e 6[23]. Nel testo del DPR 26 settembre 1985, n. 950 e nel relativo allegato, la dizione “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" è sostituita con quella di "Ministero dei trasporti" e la dizione "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" con quella di “Ministro dei trasporti".

 

L’art. 15 reca le disposizioni transitorie e finali. Esso sancisce la clausola di invarianza finanziaria autorizzando tuttavia il Ministro dell'economia e delle finanze, ad apportare, con propri decreti, le necessarie modifiche.

Il Consiglio di Stato rileva l’opportunità di espungere quest’ultima previsione dallo schema in esame, sia perché logicamente confliggente con il disposto di cui al comma 1 del medesimo articolo, sia perché la medesima autorizzazione è contemplata dall’art. 22, commi 8 e 9, legge n. 298/2006[24], in relazione a tutti i provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli di cui al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

 

L’articolo 16 prevede che il regolamento in oggetto entri in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


Schema di regolamento n. 167

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




[1] Il comma in questione prevede che, al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ex art. 17, comma 4-bis, legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non, procedendo alla riduzione in misura non inferiore rispettivamente al 10 e al 5 per cento nonche' alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti;

b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

c) alla rideterminazione e riduzione delle strutture periferiche;

d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

f) alla riduzione delle dotazioni in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto non ecceda il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate.

[2]    L’articolo prevede che i dirigenti generali non titolari di uffici dirigenziali generali possano svolgere, su richiesta degli organi di vertice, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca.

[3]    La disposizione individua puntualmente le aree funzionali in cui è chiamato ad operare il Ministero dei trasporti.

[4]    L’articolo in questione prevede che, al fine di razionalizzare la gestione finanziaria e l'azione amministrativa, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in sede di predisposizione del bilancio di previsione debba procedere alla revisione dell’oggetto dei capitoli di spesa secondo il loro contenuto economico e funzionale, in modo che in ciascun capitolo siano incluse esclusivamente spese della medesima categoria e che ogni capitolo corrisponda ad un unico centro di responsabilità.

[5]    Il comma in questione prevede che, al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ex art. 17, comma 4-bis, legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non, procedendo alla riduzione in misura non inferiore rispettivamente al 10 e al 5 per cento nonche' alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti;

b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

c) alla rideterminazione e riduzione delle strutture periferiche;

d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

f) alla riduzione delle dotazioni in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto non ecceda il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate.

[6]    La disposizione prevede, al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione ministeriale, che con regolamenti ex articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provveda alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti.

[7]    Il comma 4-bis dell’articolo in questione, introdotto da legge 59/1997, prevede l’intervento di regolamenti di delegificazione anche nelle materie dell’organizzazione e della disciplina degli uffici dei Ministeri, da emanarsi previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal dlgs. 29/1993 e successive modificazioni. Di tali regolamenti l’articolo detta contenuti e criteri ispiratori.

 

[8]    L’articolo in oggetto disciplina la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici. Esso prevede che al fine di migliorare il processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali - previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano - istituiscono e rendono operativi propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono supporto tecnico a programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione.

[9]    La disposizione in oggetto autorizza, dal 1° gennaio 2007, a fronte di un incremento delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione tale da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari ad almeno 50 milioni di euro, la spesa di 25 milioni di euro, accanto alle somme già stanziate sul pertinente capitolo di bilancio, per il funzionamento del Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti e la spesa di 10 milioni di euro per la predisposizione del piano generale di mobilita', i sistemi informativi di supporto, il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi.

[10]   v. supra

[11]   L’articolo prevede che l'organismo di regolazione indicato all'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza e' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o sue articolazioni. Esso vigila sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari e agisce in piena indipendenza sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria, dall'organismo preposto alla determinazione dei canoni di accesso all'infrastruttura, dall'organismo preposto all'assegnazione della capacita' e dai richiedenti, conformandosi ai principi di cui al presente articolo.

[12]Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.

 

[13]   Decreto Legislativo 25 luglio 1997, n. 250 Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)

[14]Si tratta del Vts (a tecnologia Vessel Traffic Service) un sistema di monitoraggio dei traffici marittimi via radar sviluppato dalla genovese Selex Sistemi Integrati. Una rete di apparecchiature fisse e mobili - sistemi sensori radar, tecnologie satellitari, reti di trasmissione dati e sistemi di comunicazione - dislocata su oltre 7.500 Km di coste. Un vero e proprio network integrato attraverso il quale la Centrale Operativa del Comando Generale delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera di Roma, acquisisce, processa e fornisce dati in tempo reale sull’intera area marittima nazionale a vantaggio della sicurezza della navigazione, dell’efficienza dei trasporti marittimi, della salvaguardia dell’ecosistema costiero, dello sviluppo delle Autostrade del Mare.

 

[15]   Vedi nota 2.

[16]   Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[17]   Il dlgs. 300/1999 all’art. 42 individua le aree funzionali in cui è operante il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Ad esse, la lettera lettera d-bis) - introdotta dal dlgs. 12 giugno 2003, n. 152, Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137 - ha aggiunto quelle della sicurezza e della regolazione tecnica.

 

[18]   Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n.108, Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

[19]   La norma in oggetto istituisce una Cassa di previdenza e assistenza a favore dei dipendenti del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

[20]   Legge 16 febbraio 1967, n.14, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1966, n.1090, Disciplina dei diritti dovuti all'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

[21]   La norma prevede con regolamenti o con decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

[22]   Decreto Presidente Repubblica 2 luglio 2004 n. 184 Riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

[23]   La norma prevede l’istituzione, ai sensi dell'articolo 37 del dlgs. 188/2003, recante attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria, dell’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, posto alle dirette dipendenze del Ministro e ne individua i compiti e il responsabile ad esso preposto.

[24]   Legge 27 dicembre 2006, n. 298, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007 – 2009.