Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento trasporti | ||
Titolo: | Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada -A.C. n. 2480-B Iter parlamentare Senato | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 259 Progressivo: 2 | ||
Data: | 08/10/2007 | ||
Organi della Camera: | IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Progetti di legge
Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada
A.C. n. 2480-B
Iter parlamentare Senato
n. 259/2
8 ottobre 2007
Dipartimento Trasporti
SIWEB
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono
destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi
parlamentari e dei parlamentari.
File: TR0197.doc
INDICE
§ A.S. N. 1677, Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale
8ª Commissione lavori pubblici, comunicazioni
Seduta del 1 agosto 2007 pomeridiana
Seduta del 12 settembre 2007 pomeridiana
1ª Commissione (Affari costituzionali)
12ª Commissione (Igiene e sanità)
Seduta del 19 settembre 2007 (antimeridiana)
Seduta del 19 settembre 2007 (pomeridiana)
SENATO DELLA REPUBBLICA
XV LEGISLATURA
N. 1677
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro dei trasporti
(BIANCHI)
e dal Ministro dell’interno
(AMATO)
di concerto col Ministro della giustizia
(MASTELLA)
e col Ministro delle infrastrutture
(DI PIETRO)
(V. Stampato Camera n. 2480)
approvato dalla Camera dei deputati il 27 giugno 2007
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 giugno 2007
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Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche agli articoli 75, 78, 79, 80 e 97 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamenti tecnici per la circolazione e di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore nonché di sanzioni per violazioni di norme sulla circolazione dei ciclomotori)
1. All’articolo 75 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. I veicoli di tipo omologato da equipaggiare con impianti di alimentazione a GPL o a metano sono soggetti all’accertamento di cui ai commi 1 e 2.
4-ter. Con decreto del Ministro dei trasporti sono individuate le modifiche per i veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t, esclusi i motoveicoli e i ciclomotori, che possono essere effettuate, senza nulla osta della casa costruttrice e senza l’accertamento di cui al comma 2, anche tramite la certificazione di enti o professionisti accreditati. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti per l’accreditamento, nonché le modalità e le condizioni per l’effettuazione delle modifiche».
2. All’articolo 78 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti sono individuate le modifiche per i veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t, esclusi i motoveicoli e i ciclomotori, che possono essere effettuate, in deroga alle disposizioni in materia, senza nulla osta della casa costruttrice e senza visita e prova, anche tramite la certificazione di enti o professionisti accreditati. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti per l’accreditamento, nonché le modalità e le condizioni per l’effettuazione delle modifiche»;
b) al comma 3, le parole da: «è soggetto alla sanzione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «ovvero circola senza l’aggiornamento della carta di circolazione, quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Tale sanzione non si applica qualora il veicolo, per esigenze del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, sia accompagnato dalla prenotazione non scaduta delle prescritte visita e prova».
3. Il comma 4 dell’articolo 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all’articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all’articolo 80, comma 1, del presente codice e all’articolo 238 del regolamento di esecuzione e di attuazione del presente codice, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, non funzionanti o non efficienti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. La misura della sanzione è pari a una somma da euro 1.036 a euro 10.360 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter».
4. Al comma 14 dell’articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: «Chiunque» è sostituita dalle seguenti: «Fuori dei casi previsti dall’articolo 176, comma 18, chiunque»;
b) al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fino a: «revisione» sono soppresse;
c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «In tali casi, l’organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI».
5. All’articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, le parole da: «da euro 74 a euro 296» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro 148 a euro 594 soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall’articolo 52»;
b) al comma 10, le parole: «da euro 22 a euro 88» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 74 a euro 296».
6. I decreti di cui al comma 4-ter dell’articolo 75 e al comma 2-bis dell’articolo 78 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dai commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo, sono emanati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2.
(Modifiche all’articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata)
1. All’articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai minori che hanno compiuto gli anni sedici e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all’articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.
1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un’altra persona che non sia l’accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche «GA». Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 122, comma 9.
1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le prescrizioni di cui al comma 2 dell’articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 dello stesso articolo. L’accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con il legale rappresentante del conducente minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis.
1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revisione della patente di guida posseduta, ai sensi dell’articolo 128. L’esito negativo dell’esame di revisione comporta anche la revoca dell’autorizzazione alla guida accompagnata.
1-septies. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis che guida senza avere a fianco l’accompagnatore indicato nell’autorizzazione è punito con le sanzioni amministrative previste dall’articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo».
2. Con regolamento del Ministro dei trasporti da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle condizioni soggettive e oggettive alle quali l’autorizzazione può essere richiesta e alle modalità di rilascio, alle condizioni di espletamento dell’attività di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un’autoscuola, ai requisiti soggettivi dell’accompagnatore nonché alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1-quater del citato articolo 115.
Art. 3.
(Modifiche all’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida senza patente)
1. All’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 13 è sostituito dal seguente:
«13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la pena dell’arresto fino a un anno e con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. La pena dell’arresto si applica solo ai soggetti che abbiano compiuto due violazioni nel corso di un biennio»;
b) dopo il comma 13 è inserito il seguente:
«13.1 Per le violazioni di cui al comma 13 è competente il tribunale in composizione monocratica».
Art. 4.
(Accertamento dei requisiti di sicurezza
dei quadricicli)
1. Al fine di garantire che i quadricicli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, recante il recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, e successive modificazioni, rispondano ai requisiti di sicurezza attiva e passiva propri degli autoveicoli, il Ministro dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto le modalità di accertamento dei requisiti di sicurezza dei citati quadricicli.
Art. 5.
(Modifiche all’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida)
1. All’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti»;
b) al comma 2, le parole: «e di 90 km/h» sono sostituite dalle seguenti: «e di 80 km/h»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dalla data del rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 60 kW/t. A tale fine sono computati anche il periodo per il quale il soggetto è stato autorizzato ad effettuare esercitazioni di guida accompagnata ai sensi dell’articolo 115, nonché il periodo di frequenza di corsi specificamente destinati alla guida sicura. I contenuti e le modalità di organizzazione di tali corsi sono definiti con decreto del Ministro dei trasporti. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo»;
d) al comma 3, primo periodo, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2 e 2-bis»;
e) al comma 5, primo periodo, le parole: «e comunque prima di aver raggiunto l’età di venti anni,» e le parole: «di guida e» sono soppresse e le parole: «da euro 74 a euro 296» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594».
2. Il decreto del Ministro dei trasporti di cui all’articolo 117, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, è emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.
(Modifiche all’articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esercitazioni di guida)
1. All’articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «è rilasciata» sono inserite le seguenti: «, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all’articolo 121, comma 1,»;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. L’aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve inoltre effettuare esercitazioni con le autoscuole in autostrada, o in strada extraurbana, e in ore notturne. Il Ministro dei trasporti ne stabilisce, con proprio decreto, la disciplina e le modalità di svolgimento».
2. Il comma 1 dell’articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il decreto di cui al comma 5-bis dell’articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7.
(Modifiche all’articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di autoscuole)
1. All’articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, secondo periodo, le parole: «dell’idoneità tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «, al fine di assicurare un adeguato livello formativo, della medesima idoneità tecnica richiesta al titolare»;
b) al comma 5, primo periodo, la parola: «biennale» è sostituita dalle seguenti: «triennale, maturata negli ultimi cinque anni»;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. In ogni caso l’attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti, da ripetere almeno ogni tre anni».
(Modifiche all’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente a punti, e alla tabella dei punteggi allegata)
1. All’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «entro trenta» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di sessanta»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il decorso di tale termine senza che la notizia sia stata ancora data preclude la decurtazione del punteggio»;
c) al comma 2, terzo periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;
d) al comma 2, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; a questo fine, l’autorità adita deve segnalare formalmente, entro trenta giorni, la proposizione e l’esito dei ricorsi all’organo di polizia»;
e) al comma 4, primo periodo, le parole: «e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza» sono sostituite dalle seguenti: «, purché il punteggio non sia esaurito e, nel caso che la violazione non sia stata impugnata, non siano decorsi più di sei mesi dalla contestazione, la frequenza con profitto»;
f) al comma 5, secondo periodo, le parole: «due punti» sono sostituite dalle seguenti: «quattro punti».
2. Alla tabella dei punteggi allegata all’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8 – 2» e «Comma 9 – 10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 8 – 5» e «Commi 9 e 9-bis – 10»;
b) al capoverso «Art. 173», dopo le parole: «Comma 3 – 5» sono inserite le seguenti: «Comma 3-bis – 5»;
c) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 – 2», «Comma 5 – 2» e «Comma 7 – 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5, 8 e 10 – 5», «Commi 6, 9 e 12 – 10» e «Comma 11 – 2»;
d) al capoverso «Art. 176», le parole: «Comma 19 – 10» sono soppresse;
e) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 – 2» e «Comma 4 – 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5, 8 e 10 – 5», «Commi 6, 9 e 12 – 10» e «Comma 11 – 2»;
f) al capoverso «Art. 191», le parole: «Comma 1 – 5», «Comma 2 – 2» e «Comma 3 – 5» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 1 – 8», «Comma 2 – 4» e «Comma 3 – 8» e le parole: «Comma 4 – 3» sono soppresse.
Art. 9.
(Introduzione dell’articolo 128-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, concernente la revisione della patente di guida in caso di coma prolungato)
1. Dopo l’articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:
«Art. 128-bis. – (Obblighi di comunicazione a carico dei responsabili di strutture sanitarie per i casi di coma di durata superiore a 48 ore). – 1. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia presso le quali sia avvenuto il ricovero di soggetti che abbiano subìto gravi traumi cranici o che siano in coma sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119, comma 4, sentito lo specialista dell’unità riabilitativa che ha seguìto l’evoluzione clinica del paziente».
Art. 10.
(Modifiche all’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di velocità dei veicoli)
1. All’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: «le risultanze di apparecchiature debitamente omologate,» sono inserite le seguenti: «anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,»;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli e di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno»;
c) il comma 9 è sostituito dai seguenti:
«9. Chiunque supera di oltre 40 km/h e di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.500. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI»;
d) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l), le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L’eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all’articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l’accompagnamento del mezzo presso un’officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179»;
e) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è la sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».
2. All’attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 11.
(Modifiche all’articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida)
1. Il comma 3 dell’articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
«3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio».
Art. 12.
(Modifiche agli articoli 174, 176, 178 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, di comportamenti durante la circolazione, di documenti di viaggio e di dispositivi)
1. L’articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
«Art. 174. – (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose). – 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell’orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell’articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento, conservati dall’impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e dell’ispettorato del lavoro.
3. Le sanzioni per le violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa. Tali violazioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.
4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero o settimanale di cui al citato regolamento.
5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a un’ora ma non superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
7. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.
8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero a quello di durata minima dell’interruzione prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006, ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.
9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
10. Il conducente che è sprovvisto dell’estratto del registro di servizio o della copia dell’orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l’estratto del registro di servizio o copia dell’orario di servizio, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche agli altri membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.
12. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell’intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale viene indicato anche il comando o l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore dove, una volta completate le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tal fine, detto conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l’ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo aver constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626 a euro 6.507, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.
13. Alle violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, interruzioni e riposo commesse in un altro Stato membro dell’Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui al comma 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tal fine, per l’esercizio dei rimedi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l’accertamento in Italia.
14. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l’impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che l’impresa stessa abbia dato esplicita indicazione contraria in merito.
15. L’impresa che, nell’esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
16. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l’impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell’articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell’autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivoltale dall’autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
17. Qualora l’impresa di cui al comma 16, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell’eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
18. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall’autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.
19. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 16 e 17 sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni dell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395».
2. Il comma 22 dell’articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi».
3. L’articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
«Art. 178. – (Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo). – 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti di dispositivo di controllo di cui all’articolo 179 è disciplinata dalle disposizioni dell’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1º luglio 1970, e successive modificazioni, reso esecutivo con legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell’orario di servizio di cui all’accordo indicato al comma 1 devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12. I libretti individuali conservati dall’impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e dell’ispettorato del lavoro.
3. Le sanzioni per violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa. Tali violazioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.
4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero o settimanale.
5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a un’ora ma non superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
7. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.
8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero a quello di durata minima dell’interruzione prescritti dall’accordo di cui al comma 1, ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.
9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti prescritti dall’accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
10. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell’estratto del registro di servizio o della copia dell’orario di servizio previsti dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l’estratto del registro di servizio o copia dell’orario di servizio, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche agli altri membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall’accordo di cui al comma 1.
12. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano le disposizioni di cui al comma 12 dell’articolo 174.
13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l’impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che l’impresa stessa abbia dato esplicita indicazione contraria in merito.
14. L’impresa che, nell’esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nell’accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
15. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 16, 17, 18 e 19 dell’articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi dell’articolo 174 si applicano all’autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali».
4. Dopo il comma 8 dell’articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
«8-bis. In caso di incidente con danno a persone o cose, il comando dal quale dipende l’agente accertatore segnala il fatto all’autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o autorizzazione al trasporto o dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori di cose, per l’esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all’anno in corso».
Art. 13.
(Disposizioni integrative relative ad alcune tipologie di veicoli e di trasporti)
1. Sono esonerati dall’applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento, come sostituito dall’articolo 26, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, i veicoli impiegati nell’ambito dei servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale e di raccolta e compattazione di rifiuti in ambito urbano.
2. Ai trasporti effettuati con i veicoli di cui al comma 1 non si applicano gli articoli da 5 a 9 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera h), del medesimo Regolamento.
Art. 14.
(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti)
1. All’articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito con l’arresto fino a un mese e con l’ammenda da euro 500 a euro 2.000. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, la pena è dell’arresto fino a due mesi e dell’ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. È fatta salva, in ogni caso, l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi a un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell’articolo 223.
2-bis. Qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, fermo restando l’importo delle ammende di cui al comma 2, la pena dell’arresto è fino a tre mesi e, se il conducente provoca un incidente stradale, fino a sei mesi. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è da sei mesi a due anni ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Si applicano il quinto e il sesto periodo del comma 2.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie e alle misure di sicurezza di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti»;
b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187»;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI»;
d) al comma 8, primo periodo, le parole: «del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 2 e 2-bis»;
e) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8».
2. All’articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. Se il conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale, la pena è dell’arresto da due a sei mesi e dell’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000. È fatta salva, in ogni caso, l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All’accertamento del reato conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni e il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell’articolo 223.
1-bis. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2-quater»;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore»;
c) il comma 7 è abrogato;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma
7. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119. Si applicano le disposizioni dell’articolo 128, comma 2-bis».
(Disposizioni per l’esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285
del 1992)
1. Con regolamento emanato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni necessarie per assicurare l’esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dall’articolo 14 della presente legge. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’interno, sono stabiliti i parametri precisi concernenti il rapporto tra l’assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope e l’insorgenza di situazioni di mancanza di lucidità e quindi di pericolosità. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, sono individuati preventivamente il tipo di accertamenti e le prove da utilizzare per la rilevazione dello stato di idoneità alla guida di veicoli a seguito dell’assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope.
Art. 16.
(Modifica all’articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di comportamento in caso di incidente)
1. Al comma 8 dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che ricorrano i presupposti della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, di cui all’articolo 186, o della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all’articolo 187».
Art. 17.
(Modifiche agli articoli 202, 203, 204-bis e 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pagamento in misura ridotta, di ricorsi e di immatricolazioni)
1. Al comma 1 dell’articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».
2. Al comma 1 dell’articolo 203 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole: «giorni sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni.
3. Al comma 1 dell’articolo 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».
4. Il Governo provvede ad adeguare i termini fissati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, ai nuovi termini stabiliti dagli articoli 202, 203 e 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
5. All’articolo 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 4-bis è abrogato.
Art. 18.
(Modifica all’articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative precuniarie)
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la sperimentazione di moderne tecnologie come i dispositivi per il blocco automatico tramite etilometro, i sensori di allacciamento delle cinture di sicurezza e gli adattatori di velocità, ai fini della loro installazione sui veicoli di nuova costruzione».
Art. 19.
(Modifiche agli articoli 589, 590 e 593 del codice penale, in materia di omicidio colposo, lesioni personali colpose e omissione di soccorso)
1. Al secondo comma dell’articolo 589 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da due a sei anni, ovvero da tre a otto anni nei casi previsti dall’articolo 99, primo comma, del presente codice».
2. Al terzo comma dell’articolo 590 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pene sono aumentate di un terzo se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».
3. Dopo il secondo comma dell’articolo 593 del codice penale è inserito il seguente:
«Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da tre a otto anni, ovvero da quattro a dieci anni nei casi previsti dall’articolo 99, primo comma, del presente codice».
Art. 20.
(Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza)
1. Tutti i titolari di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre all’entrata o all’uscita dei locali apposite tabelle, predisposte ai sensi del comma 2, che riproducono:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcoolemica nell’aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcoolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 1.
Art. 21.
(Introduzione dell’articolo 218-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di misure per i neo-patentati, e modifiche all’articolo 128, concernente la revisione della patente di guida)
1. Dopo l’articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
«Art. 218-bis. - (Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati). – 1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di cui all’articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione e raddoppiata per le violazioni successive.
2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione che comporta l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a un mese, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B».
2. All’articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «previsti dall’art. 187» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dagli articoli 186 e 187»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il medico che viene a conoscenza in modo documentato di una patologia del suo assistito, che determina una diminuzione o un pregiudizio della sua idoneità alla guida, deve darne tempestiva comunicazione scritta e riservata, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, al Ministero dei trasporti. Il Dipartimento competente dispone la revisione della patente di guida per l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica nei confronti del soggetto già titolare di patente, ovvero richiede che il soggetto, non ancora titolare di patente e che ne faccia richiesta, si sottoponga a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’articolo 119, comma 4, ai fini del conseguimento del certificato medico utile per il rilascio dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dei trasporti, sono dettate le disposizioni applicative del presente comma, anche con riferimento alle patologie che comportano per il medico curante l’obbligo di provvedere alla comunicazione.
1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a due mesi.
1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle norme del presente codice da cui è previsto che consegua l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, è sempre disposta la sospensione della patente a tempo indeterminato fino al superamento, con esito favorevole, degli accertamenti stessi. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell’invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti ovvero del prefetto. A chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida a tempo indeterminato si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 218»;
d) il comma 3 è abrogato.
Art. 22.
(Introduzione dell’articolo 224-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, recante misure per consentire l’applicazione del sequestro e del fermo amministrativo dei veicoli in conseguenza di reati)
1. Nella sezione II del capo II del titolo VI del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo l’articolo 224-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 224-ter. - (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato). – 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l’agente od organo accertatore della violazione procede al sequestro secondo le disposizioni dell’articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa secondo le disposizioni dell’articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.
3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, l’agente od organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all’articolo 214, in quanto compatibile.
4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell’articolo 214, in quanto compatibili.
5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 205.
6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto accerta la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull’applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l’ufficio o il comando da cui dipende l’agente accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all’intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3».
Art. 23.
(Misure alternative alla pena detentiva)
1. In luogo della misura detentiva dell’arresto prevista dagli articoli 116, 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dagli articoli 3 e 14 della presente legge, a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali di cui all’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia, della solidarietà sociale e per le politiche giovanili e le attività sportive, e preferibilmente esercenti la loro attività nel campo dell’assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.
Art. 24.
(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nonché degli enti locali)
1. Nelle more della realizzazione dei necessari e opportuni interventi infrastrutturali, sulle strade e sulle autostrade sulle quali si registrano i più alti tassi di incidentalità, individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno e delle infrastrutture, gli enti proprietari e concessionari e gli enti locali competenti provvedono a immediati interventi di natura manutentiva e modificativa e comunque utili a migliorare la condizione delle strade e delle autostrade medesime e necessari a ridurre il rischio connesso alla circolazione su di esse. Su tali strade e autostrade, le amministrazioni competenti provvedono altresì prioritariamente a interventi di intensificazione dei controlli, di miglioramento della segnaletica e ad ogni altra forma di intervento che si renda utile o necessaria per le medesime finalità.
2. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 25.
(Disposizioni per il miglioramento della circolazione e della segnaletica stradale)
1. Nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli enti proprietari e concessionari di strade adottano iniziative volte alla sostituzione delle barriere stradali di sicurezza installate anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, nonché all’eliminazione del rischio di impatto di uccelli contro vetrate, superfici trasparenti e pannelli fonoassorbenti collocati lungo le strade e autostrade, mediante l’installazione di apposite sagome.
2. Il Governo è autorizzato ad apportare modificazioni al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di introdurre misure, anche sanzionatorie, volte ad assicurare il rispetto, da parte degli enti di cui all’articolo 208, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dell’obbligo di devolvere il 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alle finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 208, e successive modificazioni, con riguardo al miglioramento della circolazione sulle strade e al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale, nonché ad assicurare che gli enti proprietari e concessionari delle strade adottino le iniziative relative alle barriere di sicurezza e al rischio dell’impatto di uccelli, di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 26.
(Destinazione delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione della presente legge)
1. Le maggiori entrate derivanti dall’incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dalla presente legge sono destinate all’ammodernamento e alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, al potenziamento dell’illuminazione, al miglioramento della segnaletica stradale e alla realizzazione di campagne di prevenzione in materia di sicurezza stradale, attraverso forme di pubblicità ad alto impatto emotivo e comunque tali da evidenziare le conseguenze che possono derivare dagli incidenti stradali, nonché al potenziamento dei servizi funzionali all’espletamento delle attività di competenza del Ministero dei trasporti preordinate alla tutela e alla promozione della sicurezza stradale.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti, le somme di cui al comma 1 sono ripartite tra le finalità nello stesso indicate.
(Modifica dell’articolo 56 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente interventi in materia di sicurezza stradale)
1. All’articolo 56, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole da: «territorialmente competenti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, nonché le regioni, le province e i comuni, territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi sono autorizzati a contrarre mutui, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Ai fini dell’utilizzazione delle risorse disponibili, le province e i comuni possono stipulare convenzioni ai sensi dell’articolo 30 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
Art. 28.
(Disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative)
1. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.
Art. 29.
(Delega al Governo per la riforma del decreto legislativo n. 285 del 1992)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 285 del 1992, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) coordinamento e armonizzazione del decreto legislativo n. 285 del 1992 con le altre norme di settore nazionali, comunitarie e derivanti da accordi internazionali stipulati dall’Italia, nonché con le competenze regionali e degli enti locali stabilite dalle leggi vigenti;
b) semplificazione delle procedure e della normativa tecnica di settore, eliminando duplicazioni di competenze e procedendo alla delegificazione delle norme del decreto legislativo n. 285 del 1992 suscettibili di frequenti aggiornamenti per esigenze di adeguamento alle evoluzioni tecnologiche o a disposizioni comunitarie;
c) revisione e semplificazione dell’apparato sanzionatorio, anche modificando l’entità delle sanzioni secondo princìpi di ragionevolezza, proporzionalità, effettiva responsabilità e non discriminazione in ambito europeo.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e ai criteri direttivi di cui al comma 1.
3. Il Governo, entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri di cui al comma 2, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi per il parere definitivo, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.
4. Il Governo, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, apporta le conseguenti modificazioni al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.
5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati dal medesimo comma 1 e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.
Art. 30.
(Raccolta e invio dei dati relativi
all’incidentalità stradale)
1. Ferme restando le competenze dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all’incidentalità stradale da parte delle Forze dell’ordine al Ministero dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, ai fini dell’aggiornamento degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni.
2. Per l’avvio degli interventi di raccolta e invio dei dati di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 31.
(Divieto di propaganda pubblicitaria
di veicoli a motore basata sulla velocità)
1. Nella propaganda pubblicitaria di autoveicoli, motoveicoli, motocicli o altri veicoli a motore è vietato qualsiasi riferimento alla velocità raggiungibile dai veicoli stessi.
2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad accertare e a sanzionare le violazioni del divieto di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità e i poteri previsti dall’articolo 26 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, applicando la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 sono iscritti in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, per essere destinati al finanziamento di iniziative di educazione stradale e a campagne di informazione e di prevenzione sulla sicurezza stradale.
Art. 32.
(Modifiche all’articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, in materia di titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero)
1. All’articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti» sono sostituite dalle seguenti: «Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida è emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in cui è stata commessa l’ultima violazione che ha comportato decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero dei trasporti. Il provvedimento è notificato all’interessato nelle forme previste dall’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il provvedimento di inibizione è atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo di inibizione alla guida è punito con le sanzioni previste dal comma 6 dell’articolo 218 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. In luogo della revoca della patente è sempre disposta un’ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni».
(Semplificazione delle procedure autorizzative riguardanti la circolazione dei mezzi adibiti al trasporto di derrate deperibili)
1. Al fine di agevolare e di semplificare le procedure autorizzative riguardanti la circolazione dei mezzi adibiti al trasporto di derrate deperibili, il Ministro dei trasporti, con uno o più decreti, stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle prove e per il rilascio dell’attestato di conformità previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404, da parte delle stazioni di prova appositamente autorizzate ai sensi dell’articolo 2 del medesimo regolamento.
2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con uno o più decreti stabilisce le tariffe per lo svolgimento delle prove per il rilascio dell’attestato di conformità di cui al comma 1 da parte delle stazioni di prova dell’amministrazione statale e da parte delle stazioni di prova appositamente autorizzate di cui al medesimo comma 1. Limitatamente alle prove svolte da stazioni di prova autorizzate, le tariffe comprendono una quota di maggiorazione da assegnare con le modalità previste dall’articolo 5 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, e successive modificazioni. In ogni caso le tariffe sono stabilite in misura tale da coprire integralmente i costi derivanti dallo svolgimento delle attività di verifica di cui al presente articolo.
3. Con provvedimento del Ministero dei trasporti le tariffe di cui al comma 2 sono aggiornate ogni due anni in relazione alle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
(Nuove norme volte all’individuazione dei prodotti farmaceutici che producono effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada)
1. Il presente articolo si applica a tutti i prodotti farmaceutici, soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma, che producono effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada.
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1.
3. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 deve essere riportato un simbolo convenzionale di allarme che indichi l’idoneità del farmaco a produrre effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada.
4. Qualora le confezioni dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 siano di dimensioni troppo ridotte per riportare il simbolo di cui al comma 3, il medesimo è riportato in un cartoncino pieghevole, inserito all’interno della confezione, in modo che ne sia garantita la visibilità.
5. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 si uniformano alle disposizioni della presente legge entro il 31 dicembre 2008.
6. La distribuzione dei prodotti farmaceutici indicati ai commi 1 e 2 confezionati prima del 31 dicembre 2008 è consentita fino al 31 dicembre 2009.
7. Qualora i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 siano posti in commercio dopo il 31 dicembre 2009 senza l’indicazione del simbolo di cui al comma 3, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000.
8. Nell’ipotesi prevista dal comma 7, il Ministro della salute, con provvedimento motivato, ordina al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio l’adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l’adempimento.
9. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato ai sensi del comma 8, il Ministro della salute può sospendere l’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto farmaceutico fino al compiuto adempimento.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XV LEGISLATURA ———–
Nn. 1677, 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664-A
Relazione orale
Relatore Filippi
TESTO PROPOSTO DALLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)
Comunicato alla Presidenza il 13 settembre 2007
PER IL
DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale (n. 1677)
presentato dal Ministro dei trasporti
e dal Ministro dell’interno
di concerto col Ministro della giustizia
e col Ministro delle infrastrutture
(V. Stampato Camera n. 2480)
approvato dalla Camera dei deputati il 27 giugno 2007
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 giugno 2007
———–
CON ANNESSO TESTO DEI
DISEGNI DI LEGGE
Norme in materia di sicurezza stradale per impedire la manomissione delle centraline elettriche degli autoveicoli (n. 29)
d’iniziativa del senatore MANZIONE
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006
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Modifiche al codice della strada in materia di patente a punti e di confisca dei ciclomotori (n. 378)
d’iniziativa del senatore MAZZARELLO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2006
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Disposizioni per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete stradale per i motoveicoli (n. 530)
d’iniziativa del senatore BULGARELLI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2006
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Modifiche all’articolo 171 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di casco protettivo elettronico (n. 671)
d’iniziativa del senatore PIANETTA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 2006
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Misure per la sicurezza stradale e contro la guida in stato di ebbrezza (n. 706)
d’iniziativa del senatore SCALERA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GIUGNO 2006
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Disposizioni relative a dispositivi di sicurezza sugli autoveicoli (n. 708)
d’iniziativa del senatore SCALERA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GIUGNO 2006
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Istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza stradale (n. 914)
d’iniziativa del senatore CICOLANI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 2006
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Modifica all’articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sequestro dei ciclomotori e dei motoveicoli e razionalizzazione delle sanzioni (n. 1138)
d’iniziativa dei senatori PONTONE e MUGNAI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 2006
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Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale (n. 1290)
d’iniziativa del senatore DIVINA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2007
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Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di richiesta di sospensione delle sanzioni accessorie, di termini per la notifica delle violazioni non immediatamente contestate e di riduzione dei termini per l’adozione della decisione sui ricorsi al prefetto, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione (n. 1388)
d’iniziativa dei senatori LEGNINI e CALVI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 2007
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Norme sul trasporto di minori sui ciclomotori e motoveicoli (n. 1424)
d’iniziativa dei senatori COMINCIOLI, GRILLO, CAPRILI, MANZELLA, SCARABOSIO, TOFANI, LUNARDI, PISANU, MARTINAT, VICECONTE, ADDUCE, ALBERTI CASELLATI, ALLEGRINI, ANTONIONE, AMATO, ASCIUTTI, AZZOLLINI, BALBONI, BALDINI, BARELLI, BATTAGLIA Antonio, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BONFRISCO, BORNACIN, BRUNO, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CANTONI, CARRARA, CARUSO, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COSTA, D’ALÌ, DAVICO, DEL PENNINO, DELOGU, FANTOLA, FIRRARELLO, FLUTTERO, FONTANA, FRUSCIO, GENTILE, GHIGO, GIRFATTI, GIULIANO, IANNUZZI, IZZO, LORUSSO, LOSURDO, LUSI, MAFFIOLI, MALVANO, MARCONI, MARINI Giulio, MASSIDDA, MONACELLI, MORRA, NESSA, NIEDDU, NOVI, PALLARO, PALMA, PASTORE, PIANETTA, PICCIONI, PIROVANO, PITTELLI, PONTONE, POSSA, QUAGLIARIELLO, RAMPONI, REBUZZI, SACCONI, SANCIU, SAPORITO, SCALERA, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, SELVA, STANCA, STERPA, STIFFONI, STRANO, TADDEI, THALER AUSSERHOFER, TOMASSINI, VALDITARA, VEGAS, VENTUCCI, VIESPOLI, ZANETTIN, BACCINI, BUTTIGLIONE, CICCANTI, COLLINO, DE POLI, EUFEMI, FORTE, GHEDINI, GUZZANTI, LIBÈ, MANINETTI, NARO, PETERLINI, PIONATI, POLI, RUGGERI, VIZZINI, ZANOLETTI, ZICCONE, CORONELLA, GRAMAZIO, TOTARO, BARBA, BUTTI, CURSI, DE GREGORIO, DELL’UTRI, LEONI, MANNINO, PERRIN, POLITO, POLLASTRI, POLLEDRI, RAME, RUBINATO, PINZGER, ROSSI Fernando, ALBONETTI, ALLOCCA, ANGIUS, AUGELLO, BOCCIA Maria Luisa, BONADONNA, BRISCA MENAPACE, BUCCICO, CAPELLI, CONFALONIERI, DEL ROIO, DI LELLO FINUOLI, EMPRIN GILARDINI, GAGLIARDI, GALLI, GIANNINI, LIOTTA, MANZIONE, MARTONE, MENARDI, MORSELLI, PALERMO, RUSSO SPENA, SAIA, TECCE, VALPIANA, VANO, ZUCCHERINI, PASETTO, BALDASSARRI, BERSELLI, CALDEROLI, COLLI, CURTO, DI BARTOLOMEO, DIVINA, FAZZONE, FERRARA, FRANCO Paolo, GABANA, LADU, MAURO, MUGNAI, PERA, PICCONE, PISTORIO, ROTONDI, SANTINI, STEFANI, VALENTINO, ANDREOTTI, DIVELLA, TREMATERRA e ALFONZI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 2007
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Disposizioni a sostegno della mobilità su due ruote e modifiche al codice della strada (n. 1425)
d’iniziativa dei senatori CUTRUFO, CANTONI, COSSIGA, GIRFATTI, MANNINO e STRACQUADANIO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 2007
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Modificazioni all’articolo 116 del Codice della strada. Istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente (n. 1462)
d’iniziativa del senatore DIVINA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2007
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Riduzione dei canoni di accesso stradale ai fondi rustici ed ai fabbricati rurali (n. 1603)
d’iniziativa dei senatori BENVENUTO e MARCORA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2007
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Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici (n. 1611)
d’iniziativa del senatore EUFEMI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º GIUGNO 2007
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Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici (n. 1664)
d’iniziativa della senatrice ALFONZI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2007
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dei quali la Commissione propone l’assorbimento
nel disegno di legge n. 1677
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NONCHÉ SULLE
PETIZIONI
del signor Salvatore Acanfora (n. 117)
PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 2006
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del signor Francesco Di Pasquale (nn. 143, 261, 482, 515 e 544)
PERVENUTE ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 2006, IL 25 OTTOBRE 2006,
L’8 MAGGIO 2007, IL 12 GIUGNO 2007 E L’11 LUGLIO 2007
———–
E
del signor Fabio Ratto Trabucco
(n. 510 per le parti di competenza)
PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2007
———–
PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: Villone)
sul disegno di legge n. 1677 e sui relativi emendamenti
31 luglio 2007
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che all’articolo 25, comma 2, sia espressamente esclusa la natura penale delle sanzioni che il Governo è autorizzato a introdurre con norma di rango secondario, modificando il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Si invita altresì la Commissione di merito a valutare l’opportunità di consentire la guida di autoveicoli ai minori che abbiano compiuto gli anni sedici, per le conseguenze che potrebbero determinarsi sotto il profilo della responsabilità civile per gli eventuali danni provocati da soggetti minori di età.
Esaminati altresì gli emendamenti riferiti al disegno di legge, la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, riferendo ad essi, in quanto compatibili, la condizione e le osservazioni formulate in merito al medesimo disegno di legge.
PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)
(Estensore: Casson)
sul disegno di legge n. 1677 e sui relativi emendamenti
1º agosto 2007
La Commissione, esaminati il provvedimento e i relativi emendamenti, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.
PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Tecce)
sul disegno di legge n. 1677 e sui relativi emendamenti
1º agosto 2007
La Commissione, esaminati il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo con le seguenti condizioni rese ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:
che all’articolo 24, al comma 1, siano soppresse le parole: «e gli enti locali competenti»;
che all’articolo 27, siano inserite dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze» le seguenti: «nel rispetto dei limiti posti dal Patto di stabilità interno».
In ordine all’articolo 25 del provvedimento, il parere è di semplice contrarietà.
Esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti: 01.2, 1.8, 10.23, 01.4, 01.5, 1.0.5, 6.0.1, 9.1, 10.4, 10.22, 18.2, 18.0.1, 20.2, 20.0.1, 20.0.2, 24.3, 25.10, 29.2, 29.3, 34.0.2, 31.0.2, 31.0.3 e 18.3.
Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 25.1, 25.2, 25.6 e 25.9.
Esprime infine parere di nulla osta sui restanti emendamenti.
DISEGNO DI LEGGE |
DISEGNO DI LEGGE |
Approvato dalla Camera dei deputati |
Testo proposto dalla Commissione |
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Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale |
Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 |
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Art. 1. |
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(Modifiche all’articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati) |
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1. All’articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modifiche: |
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a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «degli inquinamenti» sono inserite le seguenti: «atmosferici ed acustici» e dopo le parole: «della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «, il Ministro della salute»; |
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b) dopo il comma 14 è inserito il seguente: |
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«14-bis. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di limitazione della circolazione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 120 a euro 360». |
Art. 1. |
Art. 2. |
(Modifiche agli articoli 75, 78, 79, 80 e 97 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamenti tecnici per la circolazione e di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore nonché di sanzioni per violazioni di norme sulla circolazione dei ciclomotori) |
(Modifiche agli articoli 75, 78, 79, 80 e 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamenti tecnici per la circolazione e di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore nonché di sanzioni per violazioni di norme sulla circolazione dei ciclomotori) |
1. All’articolo 75 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: |
1. All’articolo 75 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: |
«4-bis. I veicoli di tipo omologato da equipaggiare con impianti di alimentazione a GPL o a metano sono soggetti all’accertamento di cui ai commi 1 e 2. |
«4-bis. Identico. |
4-ter. Con decreto del Ministro dei trasporti sono individuate le modifiche per i veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t, esclusi i motoveicoli e i ciclomotori, che possono essere effettuate, senza nulla osta della casa costruttrice e senza l’accertamento di cui al comma 2, anche tramite la certificazione di enti o professionisti accreditati. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti per l’accreditamento, nonché le modalità e le condizioni per l’effettuazione delle modifiche». |
4-ter. Identico». |
2. All’articolo 78 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: |
2. Identico. |
a) dopo il comma 2, è inserito il seguente: |
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«2-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti sono individuate le modifiche per i veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t, esclusi i motoveicoli e i ciclomotori, che possono essere effettuate, in deroga alle disposizioni in materia, senza nulla osta della casa costruttrice e senza visita e prova, anche tramite la certificazione di enti o professionisti accreditati. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti per l’accreditamento, nonché le modalità e le condizioni per l’effettuazione delle modifiche»; |
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b) al comma 3, le parole da: «è soggetto alla sanzione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «ovvero circola senza l’aggiornamento della carta di circolazione, quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Tale sanzione non si applica qualora il veicolo, per esigenze del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, sia accompagnato dalla prenotazione non scaduta delle prescritte visita e prova». |
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3. Il comma 4 dell’articolo 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: |
3. Identico. |
«4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all’articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all’articolo 80, comma 1, del presente codice e all’articolo 238 del regolamento di esecuzione e di attuazione del presente codice, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, non funzionanti o non efficienti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. La misura della sanzione è pari a una somma da euro 1.036 a euro 10.360 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter». |
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4. Al comma 14 dell’articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
4. Identico. |
a) al primo periodo, la parola: «Chiunque» è sostituita dalle seguenti: «Fuori dei casi previsti dall’articolo 176, comma 18, chiunque»; |
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b) al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fino a: «revisione» sono soppresse; |
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c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «In tali casi, l’organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI». |
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5. All’articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
5. Identico. |
a) al comma 5, primo periodo, le parole da: «da euro 74 a euro 296» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro 148 a euro 594 soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall’articolo 52»; |
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b) al comma 10, le parole: «da euro 22 a euro 88» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 74 a euro 296». |
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6. I decreti di cui al comma 4-ter dell’articolo 75 e al comma 2-bis dell’articolo 78 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dai commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo, sono emanati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
6. Identico. |
Art. 2. |
Soppresso |
(Modifiche all’articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata) |
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1. All’articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: |
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«1-bis. Ai minori che hanno compiuto gli anni sedici e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all’articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore. |
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1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. |
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1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un’altra persona che non sia l’accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche «GA». Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 122, comma 9. |
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1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le prescrizioni di cui al comma 2 dell’articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 dello stesso articolo. L’accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con il legale rappresentante del conducente minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis. |
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1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revisione della patente di guida posseduta, ai sensi dell’articolo 128. L’esito negativo dell’esame di revisione comporta anche la revoca dell’autorizzazione alla guida accompagnata. |
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1-septies. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis che guida senza avere a fianco l’accompagnatore indicato nell’autorizzazione è punito con le sanzioni amministrative previste dall’articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo». |
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2. Con regolamento del Ministro dei trasporti, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle condizioni soggettive e oggettive alle quali l’autorizzazione può essere richiesta e alle modalità di rilascio, alle condizioni di espletamento dell’attività di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un’autoscuola, ai requisiti soggettivi dell’accompagnatore nonché alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1-quater del citato articolo 115. |
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Art. 3. |
Art. 3. |
(Modifiche all’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida senza patente) |
(Modifiche all’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida senza patente) |
1. All’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
Identico |
a) il comma 13 è sostituito dal seguente: |
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«13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la pena dell’arresto fino a un anno e con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. La pena dell’arresto si applica solo ai soggetti che abbiano compiuto due violazioni nel corso di un biennio»; |
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b) dopo il comma 13 è inserito il seguente: |
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«13.1 Per le violazioni di cui al comma 13 è competente il tribunale in composizione monocratica». |
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Art. 4. |
Art. 4. |
(Accertamento dei requisiti di sicurezza dei quadricicli) |
(Accertamento dei requisiti di sicurezza dei quadricicli) |
1. Al fine di garantire che i quadricicli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, recante il recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, e successive modificazioni, rispondano ai requisiti di sicurezza attiva e passiva propri degli autoveicoli, il Ministro dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto le modalità di accertamento dei requisiti di sicurezza dei citati quadricicli. |
1. Al fine di garantire che i quadricicli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, recante il recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, e successive modificazioni, rispondano ai requisiti di sicurezza attiva e passiva propri degli autoveicoli, il Ministro dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto le modalità di accertamento dei requisiti di sicurezza dei citati quadricicli. I requisiti di sicurezza dei quadricicli devono essere comunque parametrati agli standard di sicurezza previsti per gli autoveicoli. |
Art. 5. |
Art. 5. |
(Modifiche all’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida) |
(Modifiche all’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida) |
1. All’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: |
a) identica; |
«1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti»; |
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b) al comma 2, le parole: «e di 90 km/h» sono sostituite dalle seguenti: «e di 80 km/h»; |
soppressa |
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: |
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: |
«2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dalla data del rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 60 kW/t. A tale fine sono computati anche il periodo per il quale il soggetto è stato autorizzato ad effettuare esercitazioni di guida accompagnata ai sensi dell’articolo 115, nonché il periodo di frequenza di corsi specificamente destinati alla guida sicura. I contenuti e le modalità di organizzazione di tali corsi sono definiti con decreto del Ministro dei trasporti. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo»; |
«2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dalla data del rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kW/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo»; |
d) al comma 3, primo periodo, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2 e 2-bis»; |
c) identica; |
e) al comma 5, primo periodo, le parole: «e comunque prima di aver raggiunto l’età di venti anni,» e le parole: «di guida e» sono soppresse e le parole: «da euro 74 a euro 296» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594». |
d) al comma 5, primo periodo, le parole: «e comunque prima di aver raggiunto l’età di venti anni,» sono soppresse e le parole: «da euro 74 a euro 296» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594». |
2. Il decreto del Ministro dei trasporti di cui all’articolo 117, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, è emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
Soppresso |
3. Le disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. |
2. Le disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. |
Art. 6. |
Art. 6. |
(Modifiche all’articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esercitazioni di guida) |
(Modifiche all’articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esercitazioni di guida) |
1. All’articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. All’articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 5 è inserito il seguente: |
a) al comma 1, dopo le parole: «è rilasciata» sono inserite le seguenti: «, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all’articolo 121, comma 1,»; |
soppressa |
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: |
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«5-bis. L’aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve inoltre effettuare esercitazioni con le autoscuole in autostrada, o in strada extraurbana, e in ore notturne. Il Ministro dei trasporti ne stabilisce, con proprio decreto, la disciplina e le modalità di svolgimento». |
«5-bis. Identico». |
2. Il comma 1 dell’articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
Soppresso |
3. Il decreto di cui al comma 5-bis dell’articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
2. Il decreto di cui al comma 5-bis dell’articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
Art. 7. |
Art. 7. |
(Modifiche all’articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di autoscuole) |
(Modifiche all’articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di autoscuole) |
1. All’articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
Identico |
a) al comma 4, secondo periodo, le parole: «dell’idoneità tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «, al fine di assicurare un adeguato livello formativo, della medesima idoneità tecnica richiesta al titolare»; |
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b) al comma 5, primo periodo, la parola: «biennale» è sostituita dalle seguenti: «triennale, maturata negli ultimi cinque anni»; |
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c) dopo il comma 7 è inserito il seguente: |
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«7-bis. In ogni caso l’attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti, da ripetere almeno ogni tre anni». |
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Art. 8. |
Art. 8. |
(Modifiche all’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente a punti, e alla tabella dei punteggi allegata) |
(Modifiche all’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente a punti, e alla tabella dei punteggi allegata) |
1. All’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «entro trenta» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di sessanta»; |
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «entro trenta» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di centottanta»; |
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il decorso di tale termine senza che la notizia sia stata ancora data preclude la decurtazione del punteggio»; |
b) identica; |
c) al comma 2, terzo periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»; |
c) identica; |
d) al comma 2, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; a questo fine, l’autorità adita deve segnalare formalmente, entro trenta giorni, la proposizione e l’esito dei ricorsi all’organo di polizia»; |
d) identica; |
e) al comma 4, primo periodo, le parole: «e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza» sono sostituite dalle seguenti: «, purché il punteggio non sia esaurito e, nel caso che la violazione non sia stata impugnata, non siano decorsi più di sei mesi dalla contestazione, la frequenza con profitto»; |
e) identica. |
f) al comma 5, secondo periodo, le parole: «due punti» sono sostituite dalle seguenti: «quattro punti». |
soppressa |
2. Alla tabella dei punteggi allegata all’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
2. Identico. |
a) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8 – 2» e «Comma 9 – 10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 8 – 5» e «Commi 9 e 9-bis – 10»; |
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b) al capoverso «Art. 173», dopo le parole: «Comma 3 – 5» sono inserite le seguenti: «Comma 3-bis – 5»; |
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c) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 – 2», «Comma 5 – 2» e «Comma 7 – 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5, 8 e 10 – 5», «Commi 6, 9 e 12 – 10» e «Comma 11 – 2»; |
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d) al capoverso «Art. 176», le parole: «Comma 19 – 10» sono soppresse; |
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e) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 – 2» e «Comma 4 – 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5, 8 e 10 – 5», «Commi 6, 9 e 12 – 10» e «Comma 11 – 2»; |
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f) al capoverso «Art. 191», le parole: «Comma 1 – 5», «Comma 2 – 2» e «Comma 3 – 5» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 1 – 8», «Comma 2 – 4» e «Comma 3 – 8» e le parole: «Comma 4 – 3» sono soppresse. |
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Art. 9. |
Art. 9. |
(Introduzione dell’articolo 128-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, concernente la revisione della patente di guida in caso di coma prolungato) |
(Introduzione dell’articolo 128-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, concernente la revisione della patente di guida in caso di coma prolungato) |
1. Dopo l’articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente: |
Identico |
«Art. 128-bis. - (Obblighi di comunicazione a carico dei responsabili di strutture sanitarie per i casi di coma di durata superiore a 48 ore). – 1. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia presso le quali sia avvenuto il ricovero di soggetti che abbiano subìto gravi traumi cranici o che siano in coma sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119, comma 4, sentito lo specialista dell’unità riabilitativa che ha seguìto l’evoluzione clinica del paziente». |
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Art. 10. |
Art. 10. |
(Modifiche all’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di velocità dei veicoli) |
(Modifiche all’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di velocità dei veicoli) |
1. All’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
a) al comma 6, dopo le parole: «le risultanze di apparecchiature debitamente omologate,» sono inserite le seguenti: «anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,»; |
a) identica; |
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: |
b) identico: |
«6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli e di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.»; |
«6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.»; |
c) il comma 9 è sostituito dai seguenti: |
c) identica; |
«9. Chiunque supera di oltre 40 km/h e di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.500. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. |
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9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI»; |
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d) il comma 11 è sostituito dal seguente: |
d) identica; |
«11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l), le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L’eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all’articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l’accompagnamento del mezzo presso un’officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179»; |
|
e) il comma 12 è sostituito dal seguente: |
e) identica. |
«12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è la sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI». |
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2. All’attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
2. Identico. |
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Art. 11. |
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(Modifica all’articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sosta di autobus e camion) |
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1. All’articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 7 è inserito il seguente: |
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«7-bis. È fatto divieto, durante la sosta di autobus e camion per più di dieci minuti, di tenere il motore acceso. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296». |
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Art. 12. |
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(Modifiche all’articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di trasporto di persone sui veicoli a motore a due ruote) |
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1. All’articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportare le seguenti modifiche: |
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a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: |
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«1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.»; |
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b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: |
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«6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594». |
Art. 11. |
Art. 13. |
(Modifiche all’articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida) |
(Modifiche all’articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso di determinati apparecchi durante la guida) |
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1. All’articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
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a) il comma 2 è sostituito dal seguente: |
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«2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie.»; |
1. Il comma 3 dell’articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: |
b) il comma 3 è sostituito dai seguenti: |
«3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285. |
«3. Identico. |
3-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio». |
3-bis. Identico». |
Art. 12. |
Art. 14. |
(Modifiche agli articoli 174, 176, 178 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, di comportamenti durante la circolazione, di documenti di viaggio e di dispositivi) |
(Modifiche agli articoli 174, 176, 178 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, di comportamenti durante la circolazione, di documenti di viaggio e di dispositivi) |
1. L’articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente: |
Identico |
«Art. 174. - (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose). – 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006. |
|
2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell’orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell’articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento, conservati dall’impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e dell’ispettorato del lavoro. |
|
3. Le sanzioni per le violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa. Tali violazioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma 2. |
|
4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero o settimanale di cui al citato regolamento. |
|
5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a un’ora ma non superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188. |
|
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. |
|
7. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. |
|
8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero a quello di durata minima dell’interruzione prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006, ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188. |
|
9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. |
|
10. Il conducente che è sprovvisto dell’estratto del registro di servizio o della copia dell’orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l’estratto del registro di servizio o copia dell’orario di servizio, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato. |
|
11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche agli altri membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006. |
|
12. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell’intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale viene indicato anche il comando o l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore dove, una volta completate le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tal fine, detto conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l’ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo aver constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626 a euro 6.507, nonché con il ritiro immediato della patente di guida. |
|
13. Alle violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, interruzioni e riposo commesse in un altro Stato membro dell’Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui al comma 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tal fine, per l’esercizio dei rimedi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l’accertamento in Italia. |
|
14. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l’impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che l’impresa stessa abbia dato esplicita indicazione contraria in merito. |
|
15. L’impresa che, nell’esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato. |
|
16. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l’impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell’articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell’autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivoltale dall’autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto. |
|
17. Qualora l’impresa di cui al comma 16, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell’eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono. |
|
18. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall’autorità che ha rilasciato il titolo che abilita o autorizza al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi. |
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19. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 16 e 17 sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni dell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395». |
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2. Il comma 22 dell’articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: |
|
«22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi». |
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3. L’articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente: |
|
«Art. 178. - (Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo). – 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti di dispositivo di controllo di cui all’articolo 179 è disciplinata dalle disposizioni dell’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1º luglio 1970, e successive modificazioni, reso esecutivo con legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006. |
|
2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell’orario di servizio di cui all’accordo indicato al comma 1 devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12. I libretti individuali conservati dall’impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e dell’ispettorato del lavoro. |
|
3. Le sanzioni per violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa. Tali violazioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma 2. |
|
4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero o settimanale. |
|
5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a un’ora ma non superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188. |
|
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. |
|
7. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. |
|
8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero a quello di durata minima dell’interruzione prescritti dall’accordo di cui al comma 1, ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188. |
|
9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti prescritti dall’accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. |
|
10. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell’estratto del registro di servizio o della copia dell’orario di servizio previsti dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l’estratto del registro di servizio o copia dell’orario di servizio, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato. |
|
11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche agli altri membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall’accordo di cui al comma 1. |
|
12. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano le disposizioni di cui al comma 12 dell’articolo 174. |
|
13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l’impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che l’impresa stessa abbia dato esplicita indicazione contraria in merito. |
|
14. L’impresa che, nell’esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nell’accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato. |
|
15. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 16, 17, 18 e 19 dell’articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi dell’articolo 174 si applicano all’autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali». |
|
4. Dopo il comma 8 dell’articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente: |
|
«8-bis. In caso di incidente con danno a persone o cose, il comando dal quale dipende l’agente accertatore segnala il fatto all’autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o autorizzazione al trasporto o dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori di cose, per l’esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all’anno in corso». |
|
Art. 13. |
Art. 15. |
(Disposizioni integrative relative ad alcune tipologie di veicoli e di trasporti) |
(Disposizioni integrative relative ad alcune tipologie di veicoli e di trasporti) |
1. Sono esonerati dall’applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento, come sostituito dall’articolo 26, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, i veicoli impiegati nell’ambito dei servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale e di raccolta e compattazione di rifiuti in ambito urbano. |
1. Sono esonerati dall’applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento, come sostituito dall’articolo 26, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, i veicoli impiegati nell’ambito dei servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale e della gestione dei servizi di igiene urbana. |
2. Ai trasporti effettuati con i veicoli di cui al comma 1 non si applicano gli articoli da 5 a 9 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera h), del medesimo regolamento. |
2. Identico. |
Art. 14. |
Art. 16. |
(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti) |
(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti) |
1. All’articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
a) il comma 2 è sostituito dai seguenti: |
a) identico: |
«2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito con l’arresto fino a un mese e con l’ammenda da euro 500 a euro 2.000. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, la pena è dell’arresto fino a due mesi e dell’ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. È fatta salva, in ogni caso, l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi a un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell’articolo 223. 2-bis. Qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, fermo restando l’importo delle ammende di cui al comma 2, la pena dell’arresto è fino a tre mesi e, se il conducente provoca un incidente stradale, fino a sei mesi. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è da sei mesi a due anni ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Si applicano il quinto e il sesto periodo del comma 2. |
«2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con l’ammenda da euro 500 a euro 2.000 e l’arresto fino a un mese, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200, l’arresto fino a tre mesi e con la pena accessoria dello svolgimento di un’attività sociale gratuita e continuativa fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto fino a sei mesi e con la pena accessoria dello svolgimento di un’attività sociale gratuita e continuativa fino a un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. 2-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente effettuato ai sensi del comma 2 e del presente comma si applicano le disposizioni dell’articolo 223. |
|
2-ter. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. |
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. |
2-quater. Identico. |
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie e alle misure di sicurezza di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti»; |
2-quinquies. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti». |
b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187»; |
b) identica; |
c) il comma 7 è sostituito dal seguente: |
c) identica; |
«7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI»; |
|
d) al comma 8, primo periodo, le parole: «del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 2 e 2-bis»; |
d) identica; |
e) il comma 9 è sostituito dal seguente: |
e) identica. |
«9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8». |
|
2. All’articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
2. Identico: |
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti: |
a) identico: |
«1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. Se il conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale, la pena è dell’arresto da due a sei mesi e dell’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000. È fatta salva, in ogni caso, l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All’accertamento del reato conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni e il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell’articolo 223. |
«1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.000 a euro 4.000, l’arresto fino a tre mesi e con la pena accessoria dello svolgimento di un’attività sociale gratuita e continuativa fino a sei mesi. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. 1-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente effettuato ai sensi del comma 1 e del presente comma si applicano le disposizioni dell’articolo 223. 1-ter. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. |
1-bis. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2-quater»; |
1-quater. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2-quinquies»; |
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: |
b) identica; |
«5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore»; |
|
c) il comma 7 è abrogato; |
c) identica; |
d) il comma 8 è sostituito dal seguente: |
d) identica. |
«8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119. Si applicano le disposizioni dell’articolo 128, comma 2-bis». |
|
Art. 15. |
Art. 17. |
(Disposizioni per l’esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992) |
(Disposizioni per l’esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992) |
1. Con regolamento emanato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni necessarie per assicurare l’esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dall’articolo 14 della presente legge. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’interno, sono stabiliti i parametri precisi concernenti il rapporto tra l’assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope e l’insorgenza di situazioni di mancanza di lucidità e quindi di pericolosità. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, sono individuati preventivamente il tipo di accertamenti e le prove da utilizzare per la rilevazione dello stato di idoneità alla guida di veicoli a seguito dell’assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope. |
1. Con regolamento emanato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni necessarie per assicurare l’esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dall’articolo 14 della presente legge. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’interno, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri precisi concernenti il rapporto tra l’assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope e l’insorgenza di situazioni di mancanza di lucidità e quindi di pericolosità. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, sono individuati preventivamente il tipo di accertamenti e le prove da utilizzare per la rilevazione dello stato di idoneità alla guida di veicoli a seguito dell’assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope. |
Art. 16. |
Art. 18. |
(Modifica all’articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di comportamento in caso di incidente) |
(Modifica all’articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di comportamento in caso di incidente) |
1. Al comma 8 dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che ricorrano i presupposti della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, di cui all’articolo 186, o della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all’articolo 187». |
Identico |
Art. 17. |
Art. 19. |
(Modifiche agli articoli 202, 203, 204-bis e 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pagamento in misura ridotta, di ricorsi e di immatricolazioni) |
(Modifiche agli articoli 202, 203, 204-bis e 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pagamento in misura ridotta, di ricorsi e di immatricolazioni) |
1. Al comma 1 dell’articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni». |
1. All’articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
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a) al comma 1, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»; |
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b) al comma 2, le parole: «oppure, se l’amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario» sono sostituite dalle seguenti: «oppure a mezzo di altra forma di pagamento indicata dalla stessa amministrazione». |
2. Al comma 1 dell’articolo 203 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole: «giorni sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni. |
2. Identico. |
3. Al comma 1 dell’articolo 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni». |
3. Identico. |
4. Il Governo provvede ad adeguare i termini fissati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, ai nuovi termini stabiliti dagli articoli 202, 203 e 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. |
4. Identico. |
5. All’articolo 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 4-bis è abrogato. |
5. Identico. |
Art. 18. |
Art. 20. |
(Modifica all’articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) |
(Modifica all’articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) |
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la sperimentazione di moderne tecnologie come i dispositivi per il blocco automatico tramite etilometro, i sensori di allacciamento delle cinture di sicurezza e gli adattatori di velocità, ai fini della loro installazione sui veicoli di nuova costruzione». |
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la sperimentazione di moderne tecnologie come i dispositivi per il blocco automatico tramite etilometro, i dispositivi volti al riconoscimento automatico della patente di guida del conducente, i sensori di allacciamento delle cinture di sicurezza e gli adattatori di velocità, ai fini della loro installazione sui veicoli di nuova costruzione». |
Art. 19. |
Art. 21. |
(Modifiche agli articoli 589, 590 e 593 del codice penale, in materia di omicidio colposo, lesioni personali colpose e omissione di soccorso) |
(Modifiche agli articoli 589, 590 e 593 del codice penale, in materia di omicidio colposo, lesioni personali colpose e omissione di soccorso) |
1. Al secondo comma dell’articolo 589 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da due a sei anni, ovvero da tre a otto anni nei casi previsti dall’articolo 99, primo comma, del presente codice». |
Identico |
2. Al terzo comma dell’articolo 590 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pene sono aumentate di un terzo se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni». |
|
3. Dopo il secondo comma dell’articolo 593 del codice penale è inserito il seguente: |
|
«Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da tre a otto anni, ovvero da quattro a dieci anni nei casi previsti dall’articolo 99, primo comma, del presente codice». |
|
Art. 20. |
(Collocato, in diversa formulazione, come articolo 24 del presente testo) |
(Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza) |
|
1. Tutti i titolari di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre all’entrata o all’uscita dei locali apposite tabelle, predisposte ai sensi del comma 2, che riproducono: |
|
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcoolemica nell’aria alveolare espirata; |
|
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcoolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. |
|
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 1. |
|
Art. 21. |
Art. 22. |
(Introduzione dell’articolo 218-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di misure per i neo-patentati, e modifiche all’articolo 128, concernente la revisione della patente di guida) |
(Introduzione dell’articolo 218-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di misure per i neo-patentati, e modifiche all’articolo 128, concernente la revisione della patente di guida) |
1. Dopo l’articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente: |
1. Identico: |
«Art. 218-bis. - (Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati). – 1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di cui all’articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione e raddoppiata per le violazioni successive. |
«Art. 218-bis. - (Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati). – 1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di cui all’articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione e raddoppiata per le violazioni successive ed è altresì comminata la sanzione accessoria dello svolgimento di un’attività sociale gratuita e continuativa di durata proporzionata alla violazione commessa. |
2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione che comporta l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a un mese, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente. |
2. Identico. |
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B». |
3. Identico». |
2. All’articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: |
2. Identico. |
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «previsti dall’art. 187» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dagli articoli 186 e 187»; |
|
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: |
|
«1-bis. Il medico che viene a conoscenza in modo documentato di una patologia del suo assistito, che determina una diminuzione o un pregiudizio della sua idoneità alla guida, deve darne tempestiva comunicazione scritta e riservata, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, al Ministero dei trasporti. Il Dipartimento competente dispone la revisione della patente di guida per l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica nei confronti del soggetto già titolare di patente, ovvero richiede che il soggetto, non ancora titolare di patente e che ne faccia richiesta, si sottoponga a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’articolo 119, comma 4, ai fini del conseguimento del certificato medico utile per il rilascio dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dei trasporti, sono dettate le disposizioni applicative del presente comma, anche con riferimento alle patologie che comportano per il medico curante l’obbligo di provvedere alla comunicazione. |
|
1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a due mesi. |
|
1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle norme del presente codice da cui è previsto che consegua l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida»; |
|
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: |
|
«2-bis. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, è sempre disposta la sospensione della patente a tempo indeterminato fino al superamento, con esito favorevole, degli accertamenti stessi. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell’invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti ovvero del prefetto. A chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida a tempo indeterminato si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 218»; |
|
d) il comma 3 è abrogato. |
|
Art. 22. |
Art. 23. |
(Introduzione dell’articolo 224-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, recante misure per consentire l’applicazione del sequestro e del fermo amministrativo dei veicoli in conseguenza di reati) |
(Introduzione dell’articolo 224-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, recante misure per consentire l’applicazione del sequestro e del fermo amministrativo dei veicoli in conseguenza di reati) |
1. Nella sezione II del capo II del titolo VI del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo l’articolo 224-bis è aggiunto il seguente: |
Identico |
«Art. 224-ter. - (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato). – 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l’agente od organo accertatore della violazione procede al sequestro secondo le disposizioni dell’articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. |
|
2. Nei casi previsti dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa secondo le disposizioni dell’articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili. |
|
3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, l’agente od organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all’articolo 214, in quanto compatibile. |
|
4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell’articolo 214, in quanto compatibili. |
|
5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 205. |
|
6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto accerta la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull’applicazione della sanzione amministrativa accessoria. |
|
7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l’ufficio o il comando da cui dipende l’agente accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all’intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3». |
|
(Si veda l’articolo 20 del presente testo) |
Art. 24. |
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(Modifica all’articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza) |
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1. All’articolo 230, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riferimento all’informazione sui rischi conseguenti all’assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche». |
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2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle, predisposte ai sensi del comma 4, che riproducono: |
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a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcoolemica nell’aria alveolare espirata; |
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b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcoolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. |
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3. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione della chiusura del locale da sette fino a trenta giorni secondo la valutazione dell’autorità competente. |
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4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2. |
Art. 23. |
Art. 25. |
(Misure alternative alla pena detentiva) |
(Misure alternative alla pena detentiva) |
1. In luogo della misura detentiva dell’arresto prevista dagli articoli 116, 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dagli articoli 3 e 14 della presente legge, a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali di cui all’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia, della solidarietà sociale e per le politiche giovanili e le attività sportive, e preferibilmente esercenti la loro attività nel campo dell’assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie. |
Identico |
Art. 24. |
Art. 26. |
(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nonché degli enti locali) |
(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nonché degli enti locali) |
1. Nelle more della realizzazione dei necessari e opportuni interventi infrastrutturali, sulle strade e sulle autostrade sulle quali si registrano i più alti tassi di incidentalità, individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno e delle infrastrutture, gli enti proprietari e concessionari e gli enti locali competenti provvedono a immediati interventi di natura manutentiva e modificativa e comunque utili a migliorare la condizione delle strade e delle autostrade medesime e necessari a ridurre il rischio connesso alla circolazione su di esse. Su tali strade e autostrade, le amministrazioni competenti provvedono altresì prioritariamente a interventi di intensificazione dei controlli, di miglioramento della segnaletica e ad ogni altra forma di intervento che si renda utile o necessaria per le medesime finalità. |
1. Nelle more della realizzazione dei necessari e opportuni interventi infrastrutturali, sulle strade e sulle autostrade sulle quali si registrano i più alti tassi di incidentalità, individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno e delle infrastrutture, gli enti proprietari e concessionari provvedono, tenendo conto anche del Piano nazionale per la sicurezza stradale, di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, a immediati interventi di natura manutentiva e modificativa e comunque utili a migliorare la condizione delle strade e delle autostrade medesime e necessari a ridurre il rischio connesso alla circolazione su di esse. Su tali strade e autostrade, le amministrazioni competenti provvedono altresì prioritariamente a interventi di intensificazione dei controlli, di miglioramento della segnaletica e ad ogni altra forma di intervento che si renda utile o necessaria per le medesime finalità. |
2. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
2. Identico. |
Art. 25. |
Art. 27. |
(Disposizioni per il miglioramento della circolazione e della segnaletica stradale) |
(Disposizioni per il miglioramento della circolazione e della segnaletica stradale) |
1. Nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli enti proprietari e concessionari di strade adottano iniziative volte alla sostituzione delle barriere stradali di sicurezza installate anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, nonché all’eliminazione del rischio di impatto di uccelli contro vetrate, superfici trasparenti e pannelli fonoassorbenti collocati lungo le strade e autostrade, mediante l’installazione di apposite sagome. |
1. Nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e gli enti locali, sono definite le iniziative che gli enti proprietari e concessionari di strade sono tenuti ad adottare per la sostituzione delle barriere stradali prive dei requisiti di sicurezza per gli utenti della strada, nonché per l’eliminazione del rischio di impatto di uccelli contro vetrate, superfici trasparenti e pannelli fonoassorbenti collocati lungo le strade e autostrade, mediante l’installazione di apposite sagome. |
2. Il Governo è autorizzato ad apportare modificazioni al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di introdurre misure, anche sanzionatorie, volte ad assicurare il rispetto, da parte degli enti di cui all’articolo 208, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dell’obbligo di devolvere il 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alle finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 208, e successive modificazioni, con riguardo al miglioramento della circolazione sulle strade e al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale, nonché ad assicurare che gli enti proprietari e concessionari delle strade adottino le iniziative relative alle barriere di sicurezza e al rischio dell’impatto di uccelli, di cui al comma 1 del presente articolo. |
2. Il Governo è autorizzato ad apportare modificazioni al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di introdurre misure volte ad assicurare il rispetto, da parte degli enti di cui all’articolo 208, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dell’obbligo di devolvere il 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alle finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 208, e successive modificazioni, con riguardo alle priorità indicate dal Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, nonché ad assicurare che gli enti proprietari e concessionari delle strade adottino le iniziative relative alle barriere di sicurezza e al rischio dell’impatto di uccelli, di cui al comma 1 del presente articolo. |
Art. 26. |
Art. 28. |
(Destinazione delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione della presente legge) |
(Destinazione delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione della presente legge) |
1. Le maggiori entrate derivanti dall’incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dalla presente legge sono destinate all’ammodernamento e alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, al potenziamento dell’illuminazione, al miglioramento della segnaletica stradale e alla realizzazione di campagne di prevenzione in materia di sicurezza stradale, attraverso forme di pubblicità ad alto impatto emotivo e comunque tali da evidenziare le conseguenze che possono derivare dagli incidenti stradali, nonché al potenziamento dei servizi funzionali all’espletamento delle attività di competenza del Ministero dei trasporti preordinate alla tutela e alla promozione della sicurezza stradale. |
1. Le maggiori entrate derivanti dall’incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dalla presente legge sono destinate al potenziamento dei servizi di controllo su strada, all’ammodernamento e alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, al potenziamento dell’illuminazione, al miglioramento della segnaletica stradale e alla realizzazione di campagne di prevenzione in materia di sicurezza stradale, attraverso forme di pubblicità ad alto impatto emotivo e comunque tali da evidenziare le conseguenze che possono derivare dagli incidenti stradali, nonché al potenziamento dei servizi funzionali all’espletamento delle attività di competenza del Ministero dei trasporti preordinate alla tutela e alla promozione della sicurezza stradale. |
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti, le somme di cui al comma 1 sono ripartite tra le finalità nello stesso indicate. |
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture, le somme di competenza statale di cui al comma 1 sono ripartite tra le finalità indicate nello stesso comma, riservandone un terzo al potenziamento dei servizi di controllo su strada. |
Art. 27. |
Art. 29. |
(Modifica dell’articolo 56 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente interventi in materia di sicurezza stradale) |
(Modifica dell’articolo 56 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente interventi in materia di sicurezza stradale) |
1. All’articolo 56, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole da: «territorialmente competenti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, nonché le regioni, le province e i comuni, territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi sono autorizzati a contrarre mutui, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Ai fini dell’utilizzazione delle risorse disponibili, le province e i comuni possono stipulare convenzioni ai sensi dell’articolo 30 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267». |
1. All’articolo 56, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole da: «territorialmente competenti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, nonché le regioni, le province e i comuni, territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi sono autorizzati a contrarre mutui, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto dei limiti posti dal Patto di stabilità interno. Ai fini dell’utilizzazione delle risorse disponibili, le province e i comuni possono stipulare convenzioni ai sensi dell’articolo 30 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267». |
Art. 28. |
Art. 30. |
(Disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative) |
(Disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative) |
1. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia. |
Identico |
Art. 29. |
Art. 31. |
(Delega al Governo per la riforma del decreto legislativo n. 285 del 1992) |
(Delega al Governo per la riforma del decreto legislativo n. 285 del 1992) |
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 285 del 1992, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi: |
1. Identico: |
a) coordinamento e armonizzazione del decreto legislativo n. 285 del 1992 con le altre norme di settore nazionali, comunitarie e derivanti da accordi internazionali stipulati dall’Italia, nonché con le competenze regionali e degli enti locali stabilite dalle leggi vigenti; |
a) identica; |
b) semplificazione delle procedure e della normativa tecnica di settore, eliminando duplicazioni di competenze e procedendo alla delegificazione delle norme del decreto legislativo n. 285 del 1992 suscettibili di frequenti aggiornamenti per esigenze di adeguamento alle evoluzioni tecnologiche o a disposizioni comunitarie; |
b) identica; |
c) revisione e semplificazione dell’apparato sanzionatorio, anche modificando l’entità delle sanzioni secondo princìpi di ragionevolezza, proporzionalità, effettiva responsabilità e non discriminazione in ambito europeo. |
c) identica; |
|
d) armonizzazione della normativa in materia di patente di guida con le disposizioni in ambito comunitario, in particolare recependo la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, e prevedendo la definizione del limite di età per la conduzione dei quadricicli leggeri in anni sedici, nonché eventualmente prevedendo le condizioni alle quali il minore autorizzato, previo adeguato percorso formativo e garantiti idonei requisiti di sicurezza attiva e passiva, possa esercitarsi alla guida; |
|
e) individuazione dei criteri in base ai quali può essere consentito trasportare minori di età superiore a cinque anni su veicoli a due ruote, prevedendo idonei strumenti di sicurezza e di alloggiamento del minore medesimo e condizioni soggettive ed oggettive alle quali tale trasporto può essere effettuato nonché le relative sanzioni; |
|
f) inserimento del principio di tutela degli animali prevedendo l’individuazione dei mezzi di soccorso a loro destinati e l’obbligo di prestare l’assistenza occorrente agli animali in caso di incidente da parte dei soggetti responsabili. |
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e ai criteri direttivi di cui al comma 1. |
2. Identico. |
3. Il Governo, entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri di cui al comma 2, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi per il parere definitivo, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono comunque essere emanati. |
3. Identico. |
4. Il Governo, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, apporta le conseguenti modificazioni al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni. |
4. Identico. |
5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati dal medesimo comma 1 e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3. |
5. Identico. |
Art. 30. |
Art. 32. |
(Raccolta e invio dei dati relativi all’incidentalità stradale) |
(Raccolta e invio dei dati relativi all’incidentalità stradale) |
1. Ferme restando le competenze dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all’incidentalità stradale da parte delle Forze dell’ordine al Ministero dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, ai fini dell’aggiornamento degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. |
1. Ferme restando le competenze dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all’incidentalità stradale e dei dati relativi ai comportamenti di guida a rischio, come la guida in stato di ebbrezza, la trasgressione dei limiti di velocità, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, la mancata utilizzazione della cintura di sicurezza o del casco, da parte delle Forze dell’ordine al Ministero dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, ai fini dell’aggiornamento e dell’ampliamento degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. |
2. Per l’avvio degli interventi di raccolta e invio dei dati di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
2. Identico. |
Art. 31. |
Art. 33. |
(Divieto di propaganda pubblicitaria di veicoli a motore basata sulla velocità) |
(Divieto di propaganda pubblicitaria di veicoli a motore basata sulla velocità) |
1. Nella propaganda pubblicitaria di autoveicoli, motoveicoli, motocicli o altri veicoli a motore è vietato qualsiasi riferimento alla velocità raggiungibile dai veicoli stessi. |
1. Identico. |
2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad accertare e a sanzionare le violazioni del divieto di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità e i poteri previsti dall’articolo 26 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, applicando la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. |
2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad accertare e a sanzionare le violazioni del divieto di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità e i poteri previsti dall’articolo 26 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, applicando la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70.000 a euro 800.000, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. |
3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 sono iscritti in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, per essere destinati al finanziamento di iniziative di educazione stradale e a campagne di informazione e di prevenzione sulla sicurezza stradale. |
3. Identico. |
Art. 32. |
Art. 34. |
(Modifiche all’articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, in materia di titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero) |
(Modifiche all’articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, in materia di titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero) |
1. All’articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: |
Identico |
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti» sono sostituite dalle seguenti: «Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero»; |
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b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: |
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«2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida è emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in cui è stata commessa l’ultima violazione che ha comportato decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero dei trasporti. Il provvedimento è notificato all’interessato nelle forme previste dall’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il provvedimento di inibizione è atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo di inibizione alla guida è punito con le sanzioni previste dal comma 6 dell’articolo 218 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. In luogo della revoca della patente è sempre disposta un’ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni». |
|
Art. 33. |
Art. 35. |
(Semplificazione delle procedure autorizzative riguardanti la circolazione dei mezzi adibiti al trasporto di derrate deperibili) |
(Semplificazione delle procedure autorizzative riguardanti la circolazione dei mezzi adibiti al trasporto di derrate deperibili) |
1. Al fine di agevolare e di semplificare le procedure autorizzative riguardanti la circolazione dei mezzi adibiti al trasporto di derrate deperibili, il Ministro dei trasporti, con uno o più decreti, stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle prove e per il rilascio dell’attestato di conformità previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404, da parte delle stazioni di prova appositamente autorizzate ai sensi dell’articolo 2 del medesimo regolamento. |
1. Al fine di agevolare e di semplificare le procedure autorizzative riguardanti la circolazione dei mezzi adibiti al trasporto di derrate deperibili, il Ministro dei trasporti, con uno o più decreti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle prove e per il rilascio dell’attestato di conformità previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404, da parte delle stazioni di prova appositamente autorizzate ai sensi dell’articolo 2 del medesimo regolamento. |
2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con uno o più decreti stabilisce le tariffe per lo svolgimento delle prove per il rilascio dell’attestato di conformità di cui al comma 1 da parte delle stazioni di prova dell’amministrazione statale e da parte delle stazioni di prova appositamente autorizzate di cui al medesimo comma 1. Limitatamente alle prove svolte da stazioni di prova autorizzate, le tariffe comprendono una quota di maggiorazione da assegnare con le modalità previste dall’articolo 5 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, e successive modificazioni. In ogni caso le tariffe sono stabilite in misura tale da coprire integralmente i costi derivanti dallo svolgimento delle attività di verifica di cui al presente articolo. |
2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con uno o più decreti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le tariffe per lo svolgimento delle prove per il rilascio dell’attestato di conformità di cui al comma 1 da parte delle stazioni di prova dell’amministrazione statale e da parte delle stazioni di prova appositamente autorizzate di cui al medesimo comma 1. Limitatamente alle prove svolte da stazioni di prova autorizzate, le tariffe comprendono una quota di maggiorazione da assegnare con le modalità previste dall’articolo 5 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, e successive modificazioni. In ogni caso le tariffe sono stabilite in misura tale da coprire integralmente i costi derivanti dallo svolgimento delle attività di verifica di cui al presente articolo. |
3. Con provvedimento del Ministero dei trasporti le tariffe di cui al comma 2 sono aggiornate ogni due anni in relazione alle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. |
3. Identico. |
Art. 34. |
Art. 36. |
(Nuove norme volte all’individuazione dei prodotti farmaceutici che producono effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada) |
(Nuove norme volte all’individuazione dei prodotti farmaceutici che producono effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada) |
1. Il presente articolo si applica a tutti i prodotti farmaceutici, soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma, che producono effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada. |
1. Identico. |
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1. |
2. Identico. |
3. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 deve essere riportato un simbolo convenzionale di allarme che indichi l’idoneità del farmaco a produrre effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada. |
3. Sulle confezioni esterne dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 deve essere inserito un apposito spazio, di facile individuazione, contenente messaggi che indichino l’idoneità del farmaco a produrre effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada. |
4. Qualora le confezioni dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 siano di dimensioni troppo ridotte per riportare il simbolo di cui al comma 3, il medesimo è riportato in un cartoncino pieghevole, inserito all’interno della confezione, in modo che ne sia garantita la visibilità. |
Soppresso |
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4. All’atto della dispensazione dei prodotti di cui ai commi 1 e 2, il farmacista informa il paziente sulle interferenze del farmaco riguardo allo stile e alla qualità della guida. |
5. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 si uniformano alle disposizioni della presente legge entro il 31 dicembre 2008. |
5. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 si uniformano alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. |
6. La distribuzione dei prodotti farmaceutici indicati ai commi 1 e 2 confezionati prima del 31 dicembre 2008 è consentita fino al 31 dicembre 2009. |
6. La distribuzione dei prodotti farmaceutici indicati ai commi 1 e 2, confezionati prima del termine indicato al comma 5, è consentita fino alla data di scadenza. |
7. Qualora i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 siano posti in commercio dopo il 31 dicembre 2009 senza l’indicazione del simbolo di cui al comma 3, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000. |
7. Qualora i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 siano posti in commercio dopo i termini di cui ai commi 5 e 6 senza l’inserzione dello spazio di cui al comma 3, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000. |
8. Nell’ipotesi prevista dal comma 7, il Ministro della salute, con provvedimento motivato, ordina al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio l’adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l’adempimento. |
8. Identico. |
9. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato ai sensi del comma 8, il Ministro della salute può sospendere l’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto farmaceutico fino al compiuto adempimento. |
9. Identico. |
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Art. 37. |
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(Salvezza di atti e provvedimenti) |
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1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117. |
Art. 35. |
Art. 38. |
(Entrata in vigore) |
(Entrata in vigore) |
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
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DISEGNO DI LEGGE
N. 29
D’iniziativa del senatore Manzione
Art. 1.
(Obbligo di sigillare le centraline delle autovetture)
1. Le centraline elettroniche delle autovetture immatricolate a partire dai sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere dotate di un apposito sigillo atto ad impedirne la manomissione.
2. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei sigilli di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
3. La verifica dell’integrità del sigillo costituisce parte integrante della revisione delle autovetture effettuata a norma dell’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e regolamenti attuativi.
Art. 2.
(Sanzioni)
1. Chiunque manomette il sigillo di cui all’articolo 1 delle centraline elettriche al fine di ottenere un incremento di potenza delle autovetture è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000.
2. Le autovetture risultate sprovviste del sigillo di cui al comma 1, o dotate di sigillo manomesso sono soggette al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 3.
(Norme transitorie)
1. Tutti gli autoveicoli in commercio adibiti al trasporto di persone devono dotarsi del sigillo previsto dall’articolo 1 non oltre il termine della prima revisione, da effettuare, a norma dell’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, successivamente all’entrata in vigore della presente legge.
DISEGNO DI LEGGE
N. 378
D’iniziativa del senatore Mazzarello
Art. 1.
(Disposizioni in materia di patente a punti)
1. All’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, primo periodo, le parole «entro trenta» sono sostituite dalle seguenti «entro il termine perentorio di sessanta»; al medesimo periodo sono aggiunte, in fine, le parole: «; il decorso di tale termine senza che la notizia sia stata ancora data preclude la decurtazione.», il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.»; il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00.»;
b) al comma 4, primo periodo, le parole «e purché il punteggio non sia esaurito» sono sostituite dalle seguenti: «, purché il punteggio non sia esaurito e, nel caso la violazione non sia stata impugnata, non siano trascorsi più di sei mesi dall’accertamento della stessa.»;
2. Qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del veicolo, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 285, 30 aprile 1992, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, è riattribuito al titolare della patente medesima, previa verifica e comunicazione in via telematica al CED del Dipartimento per i trasporti terrestri da parte dell’organo di polizia alle cui dipendenze opera l’agente accertatore. La riattribuzione è effettuata d’ufficio. Allo scopo di monitorare e valutare l’efficacia riabilitativa dei corsi e l’efficacia dei rispettivi erogatori, nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sono registrati i dati relativi alle altre riattribuzioni dei punti e delle patenti, comprendendovi anche le autoscuole e gli altri soggetti pubblici o privati autorizzati ai sensi del comma 4 dell’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per le medesime finalità sono altresì registrati gli accertamenti di cui al comma 6 dello stesso articolo 126-bis, ed i relativi accertatori. Nell’ipotesi di recidiva della perdita totale del punteggio, il titolare della patente, prima di sottoporsi alla revisione, deve frequentare un corso erogato da uno dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo 126-bis. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 del citato articolo 126-bis, adottati a seguito di perdita totale del punteggio, cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma».
Art. 2.
(Disposizioni in materia di confisca
dei ciclomotori)
1. All’articolo 97, comma 14, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche: a) nel primo periodo, le parole «dai commi 5, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 5 e 7»; nel secondo periodo le parole «dai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 5»; nell’ultimo periodo le parole «Alle violazioni previste dai commi 8 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni previste dai commi 6, 8 e 9» e le parole: «di un mese» sono sostituite dalle seguenti. «di novanta giorni».
2. All’articolo 170, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2, oltre la sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, ai sensi del Capo I, Sez.II, del Titolo VI».
3. All’articolo 171, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) di ciclomotori con motore elettrico di potenza massima di 1 Kw con velocità massima di costruzione di 21 Km/h;
b-ter) di quadricicli con motore elettrico di potenza massima di 1,5 Kw con velocità massima di costruzione di 21 km/h.»;
b) al comma 3, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».
4. All’articolo 169, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, infine il seguente periodo: «Se la violazione è commessa con motoveicoli, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI».
5. All’articolo 213, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «depositare il veicolo» sono inserite le seguenti: «, nell’ambito della provincia in cui è avvenuto l’accertamento,»;
b) al comma 2-bis, il terzo periodo è soppresso;
c) il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:
«2-sexies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motociclo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un detentore minorenne. A cura dell’Autorità di polizia il ciclomotore o il motociclo sottoposto a sequestro amministrativo deve essere rimosso e trasportato in un luogo di deposito individuato ai sensi dell’articolo 214-bis, ponendo a carico del proprietario le spese di trasporto e di custodia. Si applicano le disposizioni del comma 2-quinquies.»;
d) al comma 7, dopo la parola: «annotazione» sono inserite: «, senza oneri ed emolumenti,».
6. All’articolo 214, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170, comma 2, e 171, per il fermo amministrativo del veicolo è disposto per centottanta giorni».
7. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti, di sequestro o di confisca di ciclomotori o di motoveicoli già disposti, quali sanzioni amministrative accessorie, per le violazioni di cui agli articoli 97, comma 14, 169, commi 2 e 7, e 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai sensi del comma 2-sexies dell’articolo 213 del medesimo decreto legislativo, sono convertiti in provvedimenti di fermo amministrativo ai sensi dei commi da 1 a 5 del presente articolo.
DISEGNO DI LEGGE
N. 530
D’iniziativa del senatore Bulgarelli
Art. 1.
1. Al fine del miglioramento delle condizioni di sicurezza per i motoveicoli, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le nuove strutture e barriere di contenimento da installare sulla rete stradale nazionale devono rispettare le indicazioni di cui al comma 3 del presente articolo e i criteri di cui all’articolo 2.
2. Per quanto concerne le strutture e le barriere di contenimento già esistenti, il Ministro delle infrastrutture con proprio decreto definisce un piano per il progressivo adeguamento ai criteri di cui all’articolo 2. Nel citato piano di messa a norma delle infrastrutture di sicurezza è data priorità temporale alle opere da realizzare sulle tratte stradali ritenute più pericolose.
3. Oltre agli interventi di adeguamento sulle infrastrutture già esistenti di cui al comma 2, sono altresì previste:
a) la realizzazione, ove possibile, di adeguati spazi di fuga, possibilmente in terra o in sabbia, in grado di disperdere l’energia conseguente alla caduta;
b) la riduzione al minimo indispensabile dell’installazione di muretti, barriere laterali, spartitraffico, delimitatori di parcheggi o di zone pedonali, nonchè la facoltà di installazione delle barriere di contenimento, e in particolare di guard rail, unicamente dove risulti evidente la loro finalità relativa alla sicurezza stradale.
Art. 2.
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni più rappresentative a livello nazionale che operano nel settore della sicurezza stradale, sono stabiliti i criteri ai quali le strutture di sicurezza e di contenimento devono obbligatoriamente uniformarsi ai fini della loro omologazione e del relativo certificato di idoneità tecnica.
2. Ai fini dell’individuazione di idonei interventi e dispositivi necessari ad adeguare la rete stradale e le relative infrastrutture al miglioramento delle condizioni di sicurezza per i motoveicoli, il decreto di cui al comma 1 deve, in particolare, prevedere i seguenti criteri:
a) le barriere stradali di sicurezza devono essere sottoposte a specifiche prove obbligatorie di crash test per i motoveicoli;
b) sono vietate infrastrutture che presentano spigoli vivi, lamiere taglienti o discontinuità di qualsiasi tipo al fine di facilitare lo scivolamento in caso di impatto;
c) le barriere di contenimento devono garantire una deformabilità controllata;
d) la parte inferiore delle barriere di contenimento deve essere più morbida o rivestita e comunque in modo di attutire gli impatti dei motoveicoli, e la parte superiore deve essere più rigida;
e) le vernici utilizzate per la segnaletica orizzontale devono avere caratteristiche antiscivolo e comunque tali da garantire la maggiore aderenza possibile.
Art. 3.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del blancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
DISEGNO DI LEGGE
N. 671
D’iniziativa del senatore Pianetta
Art. 1.
1. All’articolo 171 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole «casco protettivo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «casco protettivo elettronico».
DISEGNO DI LEGGE
N. 706
D’iniziativa del senatore Scalera
Art. 1.
(Dispositivi per la sicurezza stradale)
1. Ogni vettura nuova di fabbrica che è immessa in circolazione deve essere dotata:
a) di un dispositivo di «ricordo di allacciamento», composto da un sensore per ciascuna delle cinture e collegato con la plancia portastrumenti o con lo specchietto retrovisore interno, per l’emissione di un segnale acustico di allarme e di un segnale visivo lampeggiante, che rispettivamente aumentano di volume e di luminosità al crescere della velocità del veicolo;
b) di un dispositivo di limitazione automatica della velocità in caso di condizioni atmosferiche precarie, tali da determinare una situazione di potenziale pericolo per la circolazione stradale;
c) di un dispositivo che limiti automaticamente la velocità del veicolo sulla base di situazioni anomale del conducente, segnalate da sensori posti sul posto di guida;
d) di un dispositivo denominato «interruttore inerziale», che determina lo spegnimento automatico del motore e dell’impianto elettrico a seguito di urto rilevante del veicolo.
2. Per le vetture dotate dei dispositivi di cui al comma 1, anche non nuove di fabbrica, le compagnie di assicurazione sono tenute ad applicare riduzioni ai premi di responsabilità civile non inferiori al 10 per cento in relazione alle frequenze sinistri ridotte.
Art. 2.
(Misure contro la guida in stato di ebbrezza)
1. È proibita la vendita di bevande alcoliche, con gradazione superiore a 10 gradi, sia al banco sia in bottiglia, in rivendite, luoghi di ristorazione, ristoranti, bar ed altri esercizi e luoghi di ristoro situati lungo l’intera rete autostradale italiana.
2. I venditori che contravvengono alla disposizione di cui al comma 1 sono puniti con l’ammenda da euro 5.000 ad euro 15.000. Nei casi di recidiva, l’autorità di pubblica sicurezza può disporre la chiusura temporanea dell’esercizio, da un giorno a due settimane.
DISEGNO DI LEGGE
N. 708
D’iniziativa del senatore Scalera
Art. 1.
1. Al fine di migliorare la sicurezza e le condizioni generali di affidabilità degli autoveicoli, a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli autoveicoli di nuova immatricolazione sono dotati di un dispositivo elettronico diretto a monitorare e registrare la velocità e le condizioni di funzionamento dei principali organi del veicolo, nonchè recepire le comunicazioni radio inerenti la viabilità.
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti determina, con proprio decreto, le caratteristiche tecniche del dispositivo elettronico di sicurezza di cui al comma 1, che deve rispondere a requisiti di semplicità, solidità e contenimento dei costi.
DISEGNO DI LEGGE
N. 914
D’iniziativa del senatore Cicolani
Art. 1.
1. È istituita l’Agenzia nazionale per la sicurezza stradale, di seguito denominata «Agenzia», organismo tecnico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile.
2. L’Agenzia ha sede in Roma ed è dotata di sezioni periferiche.
Art. 2.
1. L’Agenzia costituisce supporto tecnico per il Ministero delle infrastrutture e, più in generale, per il Governo, al fine di garantire un livello di sicurezza stradale adeguato ed in linea con gli obiettivi fissati dall’Unione europea.
2. In particolare, l’Agenzia svolge azioni di supporto al fine di:
a) attuare l’impegno di ridurre del 40 per cento l’incidentalità stradale secondo le indicazioni del Piano nazionale della sicurezza stradale istituito ai sensi dell’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
b) predisporre l’insieme degli interventi a tal fine preordinati, quali: programmazione annuale, individuazione delle linee di azione prioritarie, ripartizione dei fondi nazionali o comunitari disponibili, assistenza e supporto alle regioni e alle amministrazioni locali, verifica delle misure adottate su tutte le strade, comprese quelle gestite direttamente dall’Ente nazionale per le strade (ANAS Spa) e dalle società concessionarie;
c) coordinare gli interventi per migliorare la sicurezza stradale posti in essere dai ministeri, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri soggetti pubblici e privati in materia di sicurezza stradale;
d) predisporre annualmente una relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia;
e) aggiornare ogni tre anni il Piano nazionale della sicurezza stradale sulla base del bilancio dei risultati ottenuti e delle disposizioni che saranno impartite a livello nazionale e comunitario;
f) coordinare la raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione e gli strumenti che la tecnologia mette oggi a disposizione;
g) promuovere e sviluppare la ricerca sulle tecniche di costruzione, manutenzione e gestione delle strade, nonché sui veicoli, anche al fine di predisporre specifiche normative tecniche;
h) promuovere la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore.
Art. 3.
1. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento organizzativo e funzionale dell’Agenzia.
2. Sono organi dell’Agenzia:
a) il Comitato direttivo;
b) il Comitato di coordinamento;
c) la Direzione generale.
3. Il Comitato direttivo è composto dai seguenti membri:
a) il Ministro delle infrastrutture, che lo presiede;
b) il Ministro dei trasporti;
c) il Ministro dell’economia e delle finanze, o un suo sottosegretario delegato;
d) il Ministro della salute, o un suo sottosegretario delegato;
e) il Ministro dell’interno, o un suo sottosegretario delegato;
f) il Ministro dell’università e della ricerca o un suo sottosegretario delegato;
g) il Ministro della pubblica istruzione o un suo sottosegretario delegato;
h) il Ministro delle comunicazioni o un suo sottosegretario delegato;
i) tre rappresentanti della Conferenza unificata Stato-regioni, città ed autonomie locali istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Il Comitato di coordinamento, composto da tredici membri, è presieduto dal direttore generale dell’Agenzia designato dal Ministero delle infrastrutture, ed è formato da otto rappresentanti tecnici designati dai Ministri di cui al comma 3 e da quattro membri designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni, città ed autonomie locali.
5. La Direzione generale è costituita da:
a) sei uffici dirigenziali;
b) una segreteria per i due Comitati nella sede centrale;
c) sezioni periferiche territoriali.
6. Il personale della Direzione generale consta di centocinquanta unità di cui almeno ottanta nelle sezioni periferiche. Esso è fornito per almeno il 75 per cento dai Ministeri di cui al comma 3, nonché dalle regioni e dagli enti locali.
Art. 4.
1. Alla copertura dei costi di funzionamento dell’Agenzia si provvede con un aumento del 3 per cento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le infrazioni alle norme del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
DISEGNO DI LEGGE
N. 1138
D’iniziativa dei senatori Pontone e Mugnai
Art. 1.
1. Il comma 2-sexies dell’articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
«2-sexies. È sempre disposta la confisca amministrativa in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. È sempre disposto il sequestro in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 170, commi 4 e 5, e 171 sia che la violazione amministrativa sia stata commessa da un detentore maggiorenne, sia che sia stata commessa da un detentore minorenne. La durata del sequestro deve essere decisa dal prefetto e proporzionata alla effettiva gravità della violazione, valutate tutte le circostanze fattuali ed eventuali recidive. L’autorità di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonchè la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell’articolo 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili. Qualora il veicolo risulti essere di proprietà di un terzo estraneo alla commissione del reato non si procede a confisca e il ciclomotore o il motoveicolo viene restituito al medesimo, compiuti gli accertamenti necessari ai fini di giustizia».
DISEGNO DI LEGGE
N. 1290
D’iniziativa del senatore Divina
Art. 1.
(Modifiche al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285)
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 208:
1) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per le esercitazioni pratiche di guida sicura, sia di ciclomotori, sia di motocicli, sia di autoveicoli»;
2) al comma 4, dopo le parole «corsi didattici finalizzati all’educazione stradale» sono inserite le seguenti parole: «nonché di attuare esercitazioni pratiche di guida sicura, sia di ciclomotori, sia di motocicli, sia di autoveicoli, presso le scuole secondarie di primo e secondo grado»;
b) all’articolo 230:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
«1-bis. I programmi, di cui al comma 1, sono integrati con una esercitazione pratica di guida sicura, sia di ciclomotori, sia di motocicli, sia di autoveicoli, riservata agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini dell’acquisizione di più approfondite nozioni in ordine alle cause degli incidenti e ai comportamenti dopo gli incidenti, alla copertura dell’assicurazione, agli elementi del ciclomotore e al loro uso, ai comportamenti alla guida del ciclomotore e all’uso del casco, nonché alla salute umana»;
2) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L’attuazione delle esercitazioni pratiche, di cui al comma 1-bis, nonché la verifica della loro efficacia spetta alle scuole secondarie di primo e secondo grado».
Art. 2.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra il vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DISEGNO DI LEGGE
N. 1388
D’iniziativa dei senatori Legnini e Calvi
Art. 1.
(Notifica delle violazioni)
1. All’articolo 201, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «entro centocinquanta giorni» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «entro sessanta giorni»;
b) le parole: «entro trecentosessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centocinquanta giorni».
Art. 2.
(Termine per la decisione dei ricorsi)
1. All’articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «entro centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni».
Art. 3.
(Sospensione delle sanzioni accessorie)
1. All’articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Ai sensi e per gli effetti del settimo comma dell’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice di pace si pronuncia senza indugio, e comunque non oltre tre giorni dal deposito, nel caso in cui il ricorso sia proposto avverso un accertamento di violazione al codice della strada per il quale la legge stabilisce l’applicazione di una o più sanzioni accessorie previste dagli articoli 216, 217, 218 e 219, comma 2».
Art. 4.
(Spese dei giudizi di opposizione)
1. All’articolo 23, comma 11, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: «, ponendo a carico dell’opponente le spese del procedimento» sono soppresse.
Art. 5.
(Disposizioni transitorie)
1. I termini per le notificazioni, come modificati dall’articolo 1, si applicano a tutte le violazioni accertate dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
2. I termini per la decisione dei ricorsi, come modificati dall’articolo 2, si applicano a tutti i ricorsi presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La disciplina della sospensione dell’esecuzione delle sanzioni accessorie, come modificata dall’articolo 3, si applica ai ricorsi proposti dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Parimenti, essa si applica ai ricorsi già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali il giudice di pace non si è ancora pronunciato sulla richiesta di sospensione, ai sensi dell’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la sanzione accessoria non è ancora stata applicata.
Art. 6.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DISEGNO DI LEGGE
N. 1424
D’iniziativa dei senatori Comincioli ed altri
Art. 1.
1. All’articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 e all’articolo 53, comma 1, lettera h), è vietato il trasporto di minori di anni cinque. I passeggeri di età inferiore ai dodici anni che abbiano una statura inferiore a 1,50 m possono essere condotti dai soli genitori e devono essere sistemati su un apposito sedile di sicurezza con appoggi per mani e piedi, omologato secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti, ed indossare il casco protettivo ai sensi di quanto disposto dall’articolo 171. Il limite massimo di velocità consentito è di 60 km/h.»;
b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1-bis la predetta sanzione si applica nella sua misura massima»;
c) al comma 7 le parole: «dal comma 1» e «dai commi 1 e 2» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis» e «dai commi 1, 1-bis e 2».
DISEGNO DI LEGGE
N. 1425
D’iniziativa dei senatori Cutrufo ed altri
TITOLO I
ISTITUZIONE DEL FONDO
PER IL SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ MOTOCICLISTICA
Art. 1.
(Fondo per il sostegno
alla mobilità motociclistica)
1. È istituito nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, il «Fondo per il sostegno alla mobilità motociclistica», di seguito denominato «Fondo», destinato al finanziamento dei progetti promossi da regioni, comuni, province e città metropolitane, a favore dell’incentivazione e del sostegno della mobilità dei motocicli e ciclomotori nel proprio ambito territoriale.
2. Il Fondo finanzia i progetti, di cui al comma 1, attraverso un contributo a fondo perduto dello Stato pari al 60 per cento dell’investimento effettuato dalla regione, comune, provincia o città metropolitana per la loro realizzazione e per una somma comunque non eccedente E 1.000.000. Le amministrazioni proponenti si impegnano a reperire i fondi necessari al finanziamento della quota residua.
3. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in 30 milioni di euro a decorrere dall’anno successivo alla pubblicazione della presente legge.
Art. 2.
(Ripartizione delle risorse)
1. I progetti dovranno avere ad oggetto azioni, iniziative o interventi volti ad incentivare:
a) la sicurezza stradale;
b) l’educazione stradale all’uso del ciclomotori e del motociclo;
c) l’educazione ambientale, con particolare attenzione ai metodi di riduzione delle emissioni e del consumo di carburante;
d) gli usi socialmente utili di ciclomotori e motocicli
e) la promozione di eventi sportivi motociclistici;
f) la mobilità urbana motociclistica;
g) il turismo motociclistico, di seguito denominato, «mototurismo».
2. I fondi assegnati a ciascun progetto sono erogati in più soluzioni sulla base dello stato di avanzamento del progetto.
3. Le modalità di erogazione dei finanziamenti sono stabilite dal Ministro dei trasporti nei bandi di cui all’articolo 3.
4. Le risorse del Fondo non impegnate in ciascun esercizio finanziario sono mantenute nel bilancio dello Stato per l’anno successivo, con imputazione all’unità previsionale di base corrispondente al Fondo, in aggiunta agli stanziamenti annuali previsti dalla legge.
Art. 3.
(Bandi)
1. Per la partecipazione ai progetti di cui all’articolo 2, il Ministero dei trasporti porta a conoscenza delle amministrazioni interessate appositi bandi, che indicano:
a) obiettivi generali;
b) obiettivi specifici;
c) destinatari;
d) modalità di finanziamento;
e) modalità di presentazione;
f) criteri di valutazione;
g) regole tecniche di riferimento.
2. Gli avvisi sono diffusi con cadenza annuale.
3. I progetti di cui all’articolo 2 potranno vedere la partecipazione congiunta di più amministrazioni locali.
4. Per la valutazione dei progetti è istituita, con decreto del Ministro dei trasporti, una Commissione composta dai rappresentanti delle associazioni dei motociclisti e tredici esperti, dotati di adeguata qualificazione professionale, di cui sette, compreso il presidente, individuati dal Ministro, tre designati dalle regioni e tre dagli enti locali, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Tale commissione valuta i progetti in base ai criteri indicati nell’articolo 4.
5. Nel corso del suo esame, la Commissione di valutazione può richiedere ai proponenti chiarimenti sul contenuto tecnico ed organizzativo dei progetti. Inoltre la Commissione può suggerire eventuali modifiche e accorpamenti dei progetti presentati.
6. A conclusione delle procedure di selezione, la commissione di valutazione trasmette gli atti al Ministro dei trasporti, in base anche alla disponibilità di fondi prevista dagli avvisi, può richiedere modifiche, accorpamenti o variazioni della quota da finanziare dei progetti, approva i progetti ammessi al finanziamento e ne dà comunicazione al Ministro dei trasporti.
7. I fondi per il finanziamento dei progetti, di cui all’articolo 2, comma 1, sono trasferiti alle regioni ed agli enti locali interessati con decreto del Ministro dei trasporti.
8. I decreti di cui al comma 7 sono emanati entro 15 giorni dalla data di approvazione dei progetti.
Art. 4.
(Criteri di valutazione dei progetti)
1. I progetti sono selezionati solo se conformi alle indicazioni ed agli obiettivi generali individuati nell’articolo 2, comma 1.
2. I progetti previsti all’articolo 2 devono attenersi ai seguenti criteri generali:
a) promuovere servizi ai cittadini e, in particolar modo, a coloro che utilizzano ciclomotori e motocicli, realizzabili anche attraverso l’integrazione fra diverse amministrazioni;
b) favorire la collaborazione tra settore pubblico e privato;
c) prevedere la realizzazione, ove possibile, di opere stabili e durature;
d) prevedere una scansione temporale della realizzazione dell’opera, iniziativa o intervento;
e) prevedere idonee forme di promozione e divulgazione;
f) l’attinenza del progetto ad uno o più degli oggetti indicati nel comma 1;
g) adeguatezza degli interventi, delle azioni o delle iniziative a raggiungere le finalità perseguite dalla presente legge;
h) miglioramento della qualità dei servizi erogati da regioni, comuni, province e città metropolitane nei confronti degli utilizzatori di ciclomotori e motocicli.
3. Ulteriori criteri potranno essere previsti dal Ministero dei trasporti in relazione agli obiettivi specifici indicati all’articolo 2, comma 2.
Art. 5.
(Copertura finanziaria)
1. A decorrere dall’anno successivo alla pubblicazione della presente legge, e fino al 31 dicembre dello stesso anno, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 30 milioni di euro annui.
TITOLO II
MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PER LA DISCIPLINA DEI MOTOCICLI E CICLOMOTORI
Art. 6.
(Abrogazione delle norme sulla confisca
dei ciclomotori)
1. È abrogato il comma 2-sexies dell’articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 7.
(Introduzione dei punti per il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori)
1. All’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-quinquies sono introdotti i seguenti commi:
«1-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge al certificato di idoneità previsto per la guida di ciclomotori, disciplinato dall’articolo 116 comma 1-ter del presente decreto legislativo, è attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell’apposita sezione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida agli articoli 225 e 226, e subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all’anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
1-secties per l’accertamento e la decurtazione del punteggio si applicano, per quando compatibili, le disposizioni dell’articolo 126-bis».
Art. 8.
(Equiparazione patente di guida A ai fini della decurtazione dei punti)
1. All’ultimo periodo della tabella allegata all’articolo 126-bis sono abrogate le seguenti parole: «di categoria B o superiore».
Art. 9.
(Rimorchi)
1. Il comma 1 dell’articolo 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così sostituito:
«1. I rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dai veicoli di cui al comma 1 dell’articolo 54, dall’articolo 53 ad esclusione della lettera h) e dai filoveicoli di cui all’articolo 55 con esclusione degli autosnodati».
Art. 10.
(Riduzione delle sanzioni pecuniarie
per la violazione divieto di sosta)
1. All’articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente comma:
«Qualora le infrazioni indicate nel presente articolo siano commessi dai veicoli a due ruote indicati dall’articolo 53 del presente decreto, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista è ridotta di un terzo».
Art. 11.
(Circolazione dei motocicli sulle corsie
per la sosta di emergenza)
1. All’articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 al comma 1, lettera c), dopo le parole «riprendere la marcia» è aggiunto il seguente periodo: «Il divieto tuttavia non si applica ai motocicli a due ruote qualora procedano a velocità moderata e non costituiscano intralcio ai mezzi di soccorso».
Art. 12.
(Abrogazione delle limitazioni
della circolazione sulle autostrade
e sulle strade extraurbane principali)
1. All’articolo 175, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituita la parola: «150» con la parola: «100».
Art. 13.
(Modifiche all’articolo 170,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. Il comma 2 dell’articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è soppresso.
TITOLO III
MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI
DEL CODICE DELLA STRADA
PER LA DISCIPLINA DEI QUADRICICLI
Art. 14.
(Modifiche all’articolo 52, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. L’articolo 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:
«Art. 52. - (Ciclomotori e Quadricicli leggeri). – 1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 Km/h.
2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall’ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario.
3. I quadricicli leggeri sono veicoli a motore a quattro ruote aventi le seguenti caratteristiche:
a) massa a vuoto inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici;
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 Km/h;
c) motore di cilindrata non superiore a 50 cc se ad accensione comandata;
d) se equipaggiati con motori ad accensione spontanea, la potenza massima netta risulta inferiore o uguale a 4 kW;
e) se equipaggiati con motore elettrico, la potenza nominale continua massima risulta inferiore o uguale a 4 kW.
4. Ai fini della presente legge i quadricicli leggeri sono equiparati ai ciclomotori.
5. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai precedenti commi devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l’agevole manomissione degli organi di propulsione.
6. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei precedenti commi, sono considerati motoveicoli».
Art. 15.
(Modifiche all’articolo 158,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. All’articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 introdurre il seguente comma:
«2-bis. Negli spazi predisposti per la sosta di veicoli a due ruote a motore possono sostare, parallelamente agli altri veicoli, anche i quadricicli leggeri, i quadricicli a motore, i tricicli e i motocicli con sidecar qualora tutte le ruote si trovino all’interno dell’area delimitata dalla riga esterna di delimitazione dell’area di sosta».
Art. 16.
(Modifiche all’articolo 85
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. Il comma 2 dell’articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: «Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli con e senza sidecar;
b) le motocarrozzette;
c) i tricicli;
d) i quadricicli;
e) le autovetture;
f) gli autobus;
g) i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per
h) trasporti specifici di persone;
i) i veicoli a trazione animale».
2. Al comma 3 dell’articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole «un’autovettura adibita» con «un veicolo adibito».
Art. 17.
(Modifiche all’articolo 86
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. Al comma 1 dell’articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire la parola: «autovetture» con: «veicoli».
Art. 18.
(Modifiche all’articolo 116
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. Al comma 8 dell’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificare il periodo «per guidare tricicli» in «per guidare motocicli, tricicli».
2. Il comma 8-bis dell’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: «8-bis. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria «A», «B», «C» e «D speciale» e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di veicoli adibiti a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell’articolo 119, comma 10».
DISEGNO DI LEGGE
N. 1462
D’iniziativa del senatore Divina
Art. 1.
(Modificazioni all’articolo 116 del codice della strada)
1. All’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 13 è sostituito dal seguente: «13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la pena della reclusione fino a un anno e con la multa fino a 2.500 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.»;
b) dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente: «13-ter. Per i reati di cui al comma 13 è competente il Tribunale in composizione monocratica».
DISEGNO DI LEGGE
N. 1603
D’iniziativa dei senatori Benvenuto
e Marcora
Art. 1.
(Modifica al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. Dopo il comma 8 dell’articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
«8-bis. Quando l’autorizzazione abbia ad oggetto accessi unici e indispensabili ai fondi rustici ed ai fabbricati rurali, la somma dovuta è ridotta ad un quinto di quella di cui al comma 8. L’autorizzazione è rilasciata a titolo gratuito quando tali accessi siano ubicati in comuni classificati montani o parzialmente montani».
Art. 2.
(Disposizioni transitorie)
1. Il comma 8-bis dell’articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’articolo 1 della presente legge, si applica alle autorizzazioni rilasciate dal 1º gennaio 2007, anche in relazione a richieste antecedenti. A decorrere dal 1º gennaio 2007, i canoni relativi alle autorizzazioni rilasciate in una data antecedente sono quantificati ai sensi del medesimo comma 8-bis.
2. Per le richieste di autorizzazione pervenute entro il 31 dicembre 2007, l’ente proprietario autorizza gli accessi preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche in deroga alle distanze minime di cui all’articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, esclusivamente qualora la mancata autorizzazione renda il fondo rustico intercluso ed a condizione che siano rispettati i criteri di cui all’articolo 45, comma 5, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni. Il requisito di preesistenza dell’accesso deve essere documentato tramite atto pubblico che dimostri la proprietà del fondo in capo al richiedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
DISEGNO DI LEGGE
N. 1611
D’iniziativa del senatore Eufemi
Art. 1.
(Modifica dell’articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. All’articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Quando l’autorizzazione riguarda l’unico ed indispensabile accesso al fondo rustico ed agli annessi fabbricati rurali, il canone, determinato in base ai criteri previsti annualmente con provvedimento del direttore dell’ANAS, è ridotto ad un quinto. Nel caso di più accessi a fondi rustici ed a fabbricati rurali della stessa azienda agricola, la disposizione di cui al comma 1 si applica ad uno solo di essi, individuato dal titolare al momento della richiesta delle relative autorizzazioni. L’autorizzazione è rilasciata a titolo gratuito per gli accessi relativi ai fondi rustici ubicati in comuni classificati montani o parzialmente montani».
Art. 2.
(Modifica dell’articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. All’articolo 234 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«5-bis. L’articolo 27, comma 8-bis, si applica alle autorizzazioni rilasciate a far data dal 1º gennaio 2007, anche in relazione alle richieste presentate in data antecedente al suddetto termine. A decorrere dal 1º gennaio 2007, i canoni relativi alle autorizzazioni rilasciate in una data antecedente sono quantificati ai sensi del medesimo comma 8-bis.
5-ter. Per le richieste di autorizzazione pervenute entro il 31 dicembre 2007, l’ente proprietario autorizza gli accessi preesistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, anche in deroga alle distanze minime di cui all’articolo 45, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, esclusivamente qualora la mancata autorizzazione renda il fondo intercluso ed a condizione che si rispettino i criteri di cui all’articolo 45, comma 5 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni. Il requisito di preesistenza dell’accesso deve essere documentabile tramite atto pubblico che dimostri la proprietà del fondo in capo al richiedente, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».
DISEGNO DI LEGGE
N. 1664
D’iniziativa della senatrice Alfonzi
Art. 1.
(Modifica dell’articolo 27 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. All’articolo 27 del codice della strada, di cui decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Quando l’autorizzazione riguarda l’unico ed indispensabile accesso al fondo rustico ed agli annessi fabbricati rurali, il canone, determinato in base ai criteri previsti annualmente con provvedimento del presidente dell’ANAS Spa, è ridotto ad un quinto. Nel caso di più accessi a fondi rustici ed a fabbricati rurali della stessa azienda agricola, la disposizione di cui al comma 1 si applica ad uno solo di essi, individuato dal titolare al momento della richiesta delle relative autorizzazioni. L’autorizzazione è rilasciata a titolo gratuito per gli accessi relativi ai fondi rustici ubicati in comuni classificati montani o parzialmente montani».
Art. 2.
(Modifica dell’articolo 234 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. All’articolo 234 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. L’articolo 27, comma 8-bis, si applica alle autorizzazioni rilasciate a far data dal 1º gennaio 2007, anche in relazione alle richieste presentate in data antecedente al suddetto termine. A decorrere dal 1º gennaio 2007 i canoni relativi alle autorizzazioni rilasciate in una data antecedente sono quantificati ai sensi del medesimo comma 8-bis.
5-ter. Per le richieste di autorizzazione pervenute entro il 31 dicembre 2007, l’ente proprietario autorizza gli accessi preesistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, anche in deroga alle distanze minime di cui all’articolo 45, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, esclusivamente qualora la mancata autorizzazione renda il fondo intercluso ed a condizione che si rispettino i criteri di cui all’articolo 45, comma 5, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni. Il requisito di preesistenza dell’accesso deve essere documentabile tramite atto pubblico che dimostri la proprietà del fondo in capo al richiedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».
PETIZIONE N. 117
Presentata dal signor
Salvatore Acanfora
—-
Il signor Salvatore Acanfora di Roma chiede l’estensione della patente a punti anche per i conducenti dei ciclomotori.
PETIZIONE N. 143
Presentata dal signor
Francesco Di Pasquale
—-
Il signor Francesco Di Pasquale di Cancello ed Arnone (CE) chiede l’ammodernamento e la razionalizzazione della segnaletica stradale.
PETIZIONE N. 261
Presentata dal signor
Francesco Di Pasquale
—-
Il signor Francesco Di Pasquale di Cancello ed Arnone (CE) chiede l’adozione, da parte dei comuni, di un Piano di emergenza traffico.
PETIZIONE N. 482
Presentata dal signor
Francesco Di Pasquale
—-
Il signor Francesco Di Pasquale di Cancello ed Arnone (CE) chiede la sostituzione dei semafori con svincoli o rotonde.
PETIZIONE N. 510 per le parti
di competenza
Presentata dal signor
Fabio Ratto Trabucco
-—
Il signor Fabio Ratto Trabucco di Chiavari (GE) chiede modifiche al codice della strada in materia di patente a punti e di confisca di ciclomotori; modifica all’articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sequestro e confisca dei ciclomotori e dei motoveicoli e razionalizzazione delle sanzioni; disposizioni per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle rete stradale per i motoveicoli; disposizioni relative a dispositivi di sicurezza sugli autoveicoli; norme in materia di lotta contro comportamenti aggressivi alla guida; misure per la sicurezza stradale e contro la guida in stato di ebbrezza; modifiche all’articolo 171 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di casco protettivo elettronico; istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza stradale; nuove disposizioni in materia di prevenzione ed accertamento di violazioni di disposizioni del codice della strada; modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il Nuovo Codice della Strada; modifiche all’articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tasso alcolemico del conducente.
PETIZIONE N. 515
Presentata dal signor
Francesco Di Pasquale
Il signor Francesco Di Pasquale di Cancello ed Arnone (CE) chiede un impegno per la sicurezza stradale, per quanto attiene soprattutto la cartellonistica selvaggia, o troppi semafori pericolosi, le strade dissestate che sono ridotte a pozzanghere.
PETIZIONE N. 544
Presentata dal signor
Francesco Di Pasquale
Il signor Francesco Di Pasquale di Cancello ed Arnone (CE) chiede l’istituzione del libretto dell’automobilista.
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 2007
93ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza della Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture Casillo.
La seduta inizia alle ore 14,35.
(omissis)
IN SEDE REFERENTE
(1677) Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale, approvato dalla Camera dei deputati
(29) MANZIONE. - Norme in materia di sicurezza stradale per impedire la manomissione delle centraline elettriche degli autoveicoli
(378) MAZZARELLO. - Modifiche al codice della strada in materia di patente a punti e di confisca dei ciclomotori
(530) BULGARELLI. - Disposizioni per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete stradale per i motoveicoli
(671) PIANETTA. - Modifiche all' articolo 171 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di casco protettivo elettronico
(706) SCALERA. - Misure per la sicurezza stradale e contro la guida in stato di ebbrezza
(708) SCALERA. - Disposizioni relative a dispositivi di sicurezza sugli autoveicoli
(914) CICOLANI. - Istituzione dell' Agenzia nazionale per la sicurezza stradale
(1138) PONTONE e MUGNAI. - Modifica all'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sequestro dei ciclomotori e dei motoveicoli e razionalizzazione delle sanzioni
(1290) DIVINA. - Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale
(1388) LEGNINI e CALVI. - Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di richiesta di sospensione delle sanzioni accessorie, di termini per la notifica delle violazioni non immediatamente contestate e di riduzione dei termini per l' adozione della decisione sui ricorsi al prefetto, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione
(1424) COMINCIOLI ed altri. - Norme sul trasporto di minori sui ciclomotori e motoveicoli
(1425) CUTRUFO ed altri. - Disposizioni a sostegno della mobilita' su due ruote e modifiche al codice della strada
(1462) DIVINA. - Modificazioni all' articolo 116 del Codice della strada. Istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente
(1611) EUFEMI. - Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici
- e petizioni nn. 117, 143, 261, 482, 510 (nn. 246, 478, 547, 778, 783, 801, 822, 984, 1021, 1077, 1218, 1349, 1455, 1497 e 1715), 515 e 544, ad essi attinenti
(Esame congiunto e rinvio)
Il relatore FILIPPI (Ulivo), nell’illustrare i disegni di legge in titolo, osserva come la proposta di iniziativa governativa di riforma del codice della strada, già approvata dalla Camera dei deputati, si componga di 35 articoli, recanti norme volte a ridurre gli incidenti stradali e aumentare la sicurezza della circolazione sulle strade italiane.
Rileva quindi, come tali obiettivi siano perseguiti, da un lato, attraverso un inasprimento delle sanzioni sia penali che amministrative comminate ai conducenti per le infrazioni più gravi e più comuni, e dall'altro, mediante la previsione di misure più stringenti in materia di controlli tecnici sui veicoli e l'induzione di comportamenti più responsabili nella guida con particolare riferimento ai giovani.
Procede poi alla illustrazione dell'articolo 1 del disegno di legge suddetto, il quale reca una serie di novelle al Codice della strada in relazione alla disciplina sugli accertamenti tecnici necessari per la circolazione e sulle modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli.
Al riguardo, sottolinea come norme finalizzate ad impedire interventi di modifica delle auto che possano incidere sulle condizioni generali di sicurezza del veicolo siano contenute anche nel disegno di legge di iniziativa del senatore Manzione, con particolare riferimento all'introduzione dell'obbligo di sigillare le centraline elettroniche delle autovetture di nuova immatricolazione, in modo da impedirne la manomissione.
Dopo aver illustrato le norme sulla cosiddetta "guida accompagnata", di cui all’articolo 2 del provvedimento governativo, si sofferma sull’articolo 3, il quale commina ai conducenti privi di patente, ovvero a coloro cui la patente è stata revocata o non rinnovata, la pena dell'arresto fino ad un anno (limitata ai soli recidivi) e l'ammenda da euro 2.257 a 9.032 euro.
Dopo aver dato conto delle misure finalizzate ad aumentare il livello di sicurezza dei cosiddetti quadricicli leggeri, illustra le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del disegno di legge n. 1677, rispettivamente recantimodifiche in materia di limitazioni di guida per i neopatentati, e di requisiti per il conseguimento del foglio rosa.
Dopo aver dato conto dell'articolo 7, finalizzato a potenziare il livello formativo delle autoscuole, anche mediante la previsione di verifiche periodiche sul possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio delle attività, si sofferma ampiamente sull'articolo 8, il quale reca modifiche all'articolo 126-bis del codice della strada, in materia di patente a punti, e alla tabella dei punteggi ad esso allegata. Al riguardo precisa che tra le misure introdotte è previsto il differimento, da 30 a 60 giorni, del termine perentorio entro cui l'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione deve comunicare all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida la decurtazione dei punti patente; decorso il suddetto termine, la decurtazione dei punti è considerata preclusa. Sempre in relazione al sistema della patente a punti dà conto del disegno di legge di iniziativa del senatore Mazzarello.
Dopo aver illustrato l'articolo 9 del disegno di legge governativo in materia di procedure per la revisione della patente, si sofferma sull'articolo 10, il quale, modificando l'articolo 142 del codice della strada, relativo all'osservanza dei limiti di velocità, prevede - oltre ad un generale inasprimento delle sanzioni per violazioni delle norme relative all'eccesso di velocità, collegato, fra l'altro, ad una rimodulazione delle fasce che misurano l'eccesso di velocità stesso - anche la possibilità di accertare i limiti di velocità attraverso apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati.
Dopo aver illustrato gli articoli 11e 12 del disegno di legge governativo, rispettivamente in materia di uso di dispositivi radiotrasmittenti durante la guida e di guida dei veicoli adibiti al trasporto di persone e cose, con particolare riferimento al rispetto dei tempi di guida fissati in ambito comunitario, si sofferma sul generale inasprimento del quadro sanzionatorio connesso alle fattispecie di guida in stato di ebbrezza e di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, di cui rispettivamente agli articoli 186 e 187 del Codice della strada.
Illustrato il contenuto dell’articolo 18 del disegno di legge n. 1677, il quale prevede che la quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie applicate spettante al Ministero dei trasporti sia destinata alla sperimentazione di alcune moderne tecnologie, quali i dispositivi per il blocco automatico tramite etilometro, i sensori di allacciamento delle cinture di sicurezza e gli adattatori di velocità, ai fini della loro installazione sui veicoli di nuova costruzione, dà conto dell’articolo 24, il quale dispone che, in attesa che vengano realizzati i necessari interventi infrastrutturali, gli enti locali e gli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade sulle quali si registrano i più alti tassi di incidentalità, provvedano a realizzare immediati interventi di manutenzione, utili a ridurre i rischi connessi alla circolazione, nonché ad intensificare i controlli e a migliorare la segnaletica.
Conclude danto conto delle disposizioni conclusive della proposta legislativa del Governo e sollecitando la Commissione a procedere alla sua rapida approvazione.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2007
94ª Seduta
Presidenza della Presidente
La seduta inizia alle ore 8,45.
IN SEDE REFERENTE
(1677) Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale, approvato dalla Camera dei deputati
(29) MANZIONE. - Norme in materia di sicurezza stradale per impedire la manomissione delle centraline elettriche degli autoveicoli
(378) MAZZARELLO. - Modifiche al codice della strada in materia di patente a punti e di confisca dei ciclomotori
(530) BULGARELLI. - Disposizioni per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete stradale per i motoveicoli
(671) PIANETTA. - Modifiche all' articolo 171 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di casco protettivo elettronico
(706) SCALERA. - Misure per la sicurezza stradale e contro la guida in stato di ebbrezza
(708) SCALERA. - Disposizioni relative a dispositivi di sicurezza sugli autoveicoli
(914) CICOLANI. - Istituzione dell' Agenzia nazionale per la sicurezza stradale
(1138) PONTONE e MUGNAI. - Modifica all'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sequestro dei ciclomotori e dei motoveicoli e razionalizzazione delle sanzioni
(1290) DIVINA. - Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale
(1388) LEGNINI e CALVI. - Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di richiesta di sospensione delle sanzioni accessorie, di termini per la notifica delle violazioni non immediatamente contestate e di riduzione dei termini per l' adozione della decisione sui ricorsi al prefetto, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione
(1424) COMINCIOLI ed altri. - Norme sul trasporto di minori sui ciclomotori e motoveicoli
(1425) CUTRUFO ed altri. - Disposizioni a sostegno della mobilita' su due ruote e modifiche al codice della strada
(1462) DIVINA. - Modificazioni all' articolo 116 del Codice della strada. Istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente
(1611) EUFEMI. - Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici
- e petizioni 117, 143, 261, 482, 510 (nn. 246, 478, 547, 778, 783, 801, 822, 984, 1021, 1077, 1218, 1349, 1455, 1497 e 1715), 515 e 544, ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
Su proposta della presidente DONATI la Commissione adotta come testo base il disegno di legge n. 1677 di iniziativa governativa già approvato dalla Camera dei deputati. Viene quindi fissata la scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti al testo suddetto per giovedì 26 luglio 2007 alle ore 18.
Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,25.
(omissis)
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 24 LUGLIO 2007
95ª Seduta
Presidenza della Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per le infrastrutture Casillo e per i trasporti Gentile.
La seduta inizia alle ore 14,45.
(omissis)
IN SEDE REFERENTE
(1677) Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale, approvato dalla Camera dei deputati
(29) MANZIONE. - Norme in materia di sicurezza stradale per impedire la manomissione delle centraline elettriche degli autoveicoli
(378) MAZZARELLO. - Modifiche al codice della strada in materia di patente a punti e di confisca dei ciclomotori
(530) BULGARELLI. - Disposizioni per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete stradale per i motoveicoli
(671) PIANETTA. - Modifiche all' articolo 171 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di casco protettivo elettronico
(706) SCALERA. - Misure per la sicurezza stradale e contro la guida in stato di ebbrezza
(708) SCALERA. - Disposizioni relative a dispositivi di sicurezza sugli autoveicoli
(914) CICOLANI. - Istituzione dell' Agenzia nazionale per la sicurezza stradale
(1138) PONTONE e MUGNAI. - Modifica all'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sequestro dei ciclomotori e dei motoveicoli e razionalizzazione delle sanzioni
(1290) DIVINA. - Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale
(1388) LEGNINI e CALVI. - Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di richiesta di sospensione delle sanzioni accessorie, di termini per la notifica delle violazioni non immediatamente contestate e di riduzione dei termini per l' adozione della decisione sui ricorsi al prefetto, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione
(1424) COMINCIOLI ed altri. - Norme sul trasporto di minori sui ciclomotori e motoveicoli
(1425) CUTRUFO ed altri. - Disposizioni a sostegno della mobilita' su due ruote e modifiche al codice della strada
(1462) DIVINA. - Modificazioni all' articolo 116 del Codice della strada. Istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente
(1603) BENVENUTO e MARCORA. - Riduzione dei canoni di accesso stradale ai fondi rustici ed ai fabbricati rurali
(1611) EUFEMI. - Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici
(1664) ALFONZI. - Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici
- e petizioni 117, 143, 261, 482, 510 (nn. 246, 478, 547, 778, 783, 801, 822, 984, 1021, 1077, 1218, 1349, 1455, 1497 e 1715), 515 e 544 ad essi attinenti
(Esame dei disegni di legge nn. 1603 e 1644, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462 e 16611 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1461 e 1611, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1603 e 1664 e rinvio.)
Il relatore FILIPPI(Ulivo), dopo aver brevemente illustrato i disegni di legge nn. 1603 e 1664 in materia di disciplina dei diritti di accesso ai fondi rustici, propone di esaminarli congiuntamente ai disegni di legge n. 1667 e connessi.
Conviene la Commissione.
Prosegue quindi l'esame dei disegni di legge in titolo.
Con riferimento alla tempistica dell’esame dei disegni di legge in titolo, il senatore GRILLO (FI) ricorda come i tempi in questione siano legati all’adozione di un decreto-legge da parte del Governo nel quale recepire quanto emerso nel corso del dibattito in Commissione.
Il senatore CICOLANI(FI), pur esprimendo apprezzamento su talune disposizioni del disegno di legge governativo in esame, quali quelle relative all’istituto della guida assistita, ritiene che il mero inasprimento delle sanzioni non sia in grado di fronteggiare l’incremento degli incidenti se non accompagnato da interventi di carattere strutturale e da un miglioramento della segnaletica stradale, da realizzarsi in forma coordinata fra i vari livelli di Governo. Dopo aver sottolineato l’esigenza di istituire un ente di coordinamento degli interventi nel settore della sicurezza stradale, lamenta l’assenza nel Piano economico-finanziario dell’Anas attualmente all’esame della Commissione di ogni riferimento ad un programma di interventi infrastrutturali per le zone con il più alto tasso di incidentalità. Conclude sottolineando l’esigenza di incrementare i controlli sulle strade al fine di prevenire il verificarsi di incidenti.
La senatrice RAME(Misto-IdV), dopo aver richiesto chiarimenti in ordine alle ragioni sottese al recente incremento del numero di incidenti, si domanda per quale motivo sia autorizzata la costruzione di autovetture in grado di raggiungere velocità non consentite dal codice della strada. Conclude dichiarando di condividere l’esigenza di migliorare e incrementare i controlli sulle strade al fine di evitare il verificarsi di incidenti.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,40.
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 2007
96ª Seduta
Presidenza della Presidente
Intervengono il ministro dei trasporti Bianchi, il vice ministro dei trasporti De Piccoli e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture Casillo.
La seduta inizia alle ore 14,45.
(omissis)
IN SEDE REFERENTE
(1677) Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale, approvato dalla Camera dei deputati
(29) MANZIONE. - Norme in materia di sicurezza stradale per impedire la manomissione delle centraline elettriche degli autoveicoli
(378) MAZZARELLO. - Modifiche al codice della strada in materia di patente a punti e di confisca dei ciclomotori
(530) BULGARELLI. - Disposizioni per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete stradale per i motoveicoli
(671) PIANETTA. - Modifiche all' articolo 171 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di casco protettivo elettronico
(706) SCALERA. - Misure per la sicurezza stradale e contro la guida in stato di ebbrezza
(708) SCALERA. - Disposizioni relative a dispositivi di sicurezza sugli autoveicoli
(914) CICOLANI. - Istituzione dell' Agenzia nazionale per la sicurezza stradale
(1138) PONTONE e MUGNAI. - Modifica all'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sequestro dei ciclomotori e dei motoveicoli e razionalizzazione delle sanzioni
(1290) DIVINA. - Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale
(1388) LEGNINI e CALVI. - Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di richiesta di sospensione delle sanzioni accessorie, di termini per la notifica delle violazioni non immediatamente contestate e di riduzione dei termini per l' adozione della decisione sui ricorsi al prefetto, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione
(1424) COMINCIOLI ed altri. - Norme sul trasporto di minori sui ciclomotori e motoveicoli
(1425) CUTRUFO ed altri. - Disposizioni a sostegno della mobilita' su due ruote e modifiche al codice della strada
(1462) DIVINA. - Modificazioni all' articolo 116 del Codice della strada. Istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente
(1611) EUFEMI. - Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici
(1603) BENVENUTO e MARCORA. - Riduzione dei canoni di accesso stradale ai fondi rustici ed ai fabbricati rurali
(1664) ALFONZI. - Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici
- e petizioni nn. 117, 143, 261, 482, 510 (nn. 246, 478, 547, 778, 783, 801, 822, 984, 1021, 1077, 1218, 1349, 1455, 1497 e 1715) 515 e 544 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.
Il ministro BIANCHI, considerata l’esigenza di far fronte all’esponenziale aumento degli incidenti sulle strade, destinato a peggiorare in occasione dell'esodo estivo, chiede di conoscere l’orientamento della Commissione in relazione alla eventuale presentazione di un decreto-legge che recepisca il contenuto del disegno di legge governativo di modifica del codice della strada, così come approvato dalla Camera e emendato in prima lettura dall’Aula del Senato la settimana prossima, e destinato presumibilmente a non essere convertito in legge in tempo utile; in tale caso, nel mese di settembre, riprenderebbe l'esame del disegno di legge governativo, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato all'inizio di agosto.
La presidente DONATI esprime apprezzamento per la proposta del Ministro Bianchi, la quale consentirebbe di far fronte alla situazione di emergenza, senza pregiudicare le competenze ed il ruolo delle Camere.
Il senatore MARTINAT (AN), si dichiara favorevole alla proposta del Ministro a condizione che sia effettivamente concluso l’esame del disegno di legge in Assemblea prima dell'adozione dell'eventuale decreto-legge.
Il senatore GRILLO (FI) ritiene più opportuno che nell’eventuale decreto-legge confluiscano solo le proposte di modifica avanzate e condivise dalla Commissione.
Il senatore PASETTO (Ulivo), nel sottolineare la necessità di un’ampia convergenza politica sui temi oggetto dei disegni di legge in esame, ribadisce l’esigenza che si provveda alla modifica del codice della strada prima degli esodi del mese di agosto, periodi contrassegnati in genere da un alto tasso di incidentabilità.
Il senatore STIFFONI (LNP), ritiene più condivisibile la soluzione prospettata dal senatore Grillo, tenuto conto che l’Aula del Senato nella prima settimana di agosto sarà chiamata ad esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria.
Il senatore Paolo BRUTTI (SDSE), nel condividere la proposta formulata dal senatore Grillo, esprime talune perplessità sulla soluzione prospettata dal Ministro dei trasporti, la quale rischia di porsi in contrasto con l'iter legislativo, come delineato dalla Costituzione.
Il senatore MAZZARELLO (Ulivo) esprime apprezzamento per la soluzione prospettata dal ministro Bianchi, la quale risulta rispettosa del ruolo del Parlamento.
Il senatore BUTTI (AN), associandosi ai rilievi formulati dal senatore Brutti, osserva come l’adozione di un decreto-legge destinato a non essere convertito in legge, rappresenti un pericoloso precedente; per tale ragione invita il Ministro ad una più attenta valutazione della questione.
Il ministro BIANCHI replica precisando come l’adozione di un eventuale decreto-legge debba ritenersi subordinata alla conclusione dell’esame in prima lettura da parte del Senato.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
GIOVEDÌ 26 LUGLIO 2007
97ª Seduta
Presidenza della Presidente
La seduta inizia alle ore 8,30.
(omissis)
IN SEDE REFERENTE
(1677) Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale
(29) MANZIONE. - Norme in materia di sicurezza stradale per impedire la manomissione delle centraline elettriche degli autoveicoli
(378) MAZZARELLO. - Modifiche al codice della strada in materia di patente a punti e di confisca dei ciclomotori
(530) BULGARELLI. - Disposizioni per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete stradale per i motoveicoli
(671) PIANETTA. - Modifiche all' articolo 171 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di casco protettivo elettronico
(706) SCALERA. - Misure per la sicurezza stradale e contro la guida in stato di ebbrezza
(708) SCALERA. - Disposizioni relative a dispositivi di sicurezza sugli autoveicoli
(914) CICOLANI. - Istituzione dell' Agenzia nazionale per la sicurezza stradale
(1138) PONTONE e MUGNAI. - Modifica all'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sequestro dei ciclomotori e dei motoveicoli e razionalizzazione delle sanzioni
(1290) DIVINA. - Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale
(1388) LEGNINI e CALVI. - Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di richiesta di sospensione delle sanzioni accessorie, di termini per la notifica delle violazioni non immediatamente contestate e di riduzione dei termini per l' adozione della decisione sui ricorsi al prefetto, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione
(1424) COMINCIOLI ed altri. - Norme sul trasporto di minori sui ciclomotori e motoveicoli
(1425) CUTRUFO ed altri. - Disposizioni a sostegno della mobilita' su due ruote e modifiche al codice della strada
(1462) DIVINA. - Modificazioni all' articolo 116 del Codice della strada. Istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente
(1603) BENVENUTO e MARCORA. - Riduzione dei canoni di accesso stradale ai fondi rustici ed ai fabbricati rurali
(1611) EUFEMI. - Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici
(1664) ALFONZI. - Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici
- e petizioni nn. 117, 143, 261, 482, 510 (nn. 246, 478, 547, 778, 783, 801, 822, 984, 1021, 1077, 1218, 1349, 1455, 1497 e 1715) 515 e 544 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.
Il senatore BUTTI (AN), nell’esprimere talune perplessità sul disegno di legge governativo in esame, il quale risulta eccessivamente legato all'emotività determinata dall’incremento, negli ultimi mesi, del tasso di incidentalità, osserva come l’implementazione della sicurezza stradale non possa essere esclusivamente rimessa ad un generalizzato inasprimento del quadro sanzionatorio, come è invece previsto nel testo in esame, ma necessiti di un miglioramento dei controlli, attualmente insufficienti come dimostrano le statistiche, e dei sistemi di prevenzione. Dopo aver svolto talune considerazioni sulle modifiche all’articolo 186 del codice della strada, in materia di guida in stato di ebbrezza, in relazione alle quali rileva l’esigenza di rimodulare le sanzioni anche tenendo conto della ben più grave ipotesi della guida in stato di ubriachezza, sottolinea la necessità di introdurre limiti più stringenti per i conducenti che assumono farmaci in grado di determinare una diminuzione o un pregiudizio per la loro idoneità alla guida.
Nell’esprimere piena condivisione per le misure volte a migliorare la sicurezza stradale, attraverso la promozione di interventi, anche nella fase scolare, volti ad aumentare la consapevolezza nei giovani dei rischi di incidenti stradali in caso di guida in stato di ebbrezza, osserva che sarebbe necessario incentivare anche campagne di sensibilizzazione per i titolari dei locali nei quali si somministrano bevande alcoliche, ritenendo di per sé insufficiente l’obbligo di esposizione di cartelli e tabelle contenenti l’indicazione dei sintomi correlati all’assunzione di sostanze alcoliche e delle quantità tali da determinare il superamento del tasso alcolemico previsto dalla legge.
Dopo aver rilevato come non sia opportuno portare avanti una generale campagna di demonizzazione dell’uso degli autoveicoli, la cui produzione rappresenta un settore di particolare importanza per l’economia del paese, dichiara di condividere le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25, nella parte in cui prevedono il miglioramento della sicurezza attraverso interventi sulle infrastrutture e sulla segnaletica, sottolineando la necessità però di introdurre sistemi sanzionatori e di verifica volti a rafforzare la cogenza degli obblighi imposti ai gestori degli enti proprietari e concessionari delle strade e agli enti locali.
Nel sottolineare il carattere spesso contraddittorio dell’operato del Governo, in materia di regolamentazione delle autoscuole e dell’uso di sostanze stupefacenti, esprime condivisione per le disposizioni relative all’istituto della guida accompagnata e per le norme in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per lo sviluppo e la sperimentazione di moderne tecnologie. Conclude rilevando la necessità di introdurre talune modifiche all’articolo 10, in materia di velocità dei veicoli, valutando l’opportunità di rivedere la previsione della revoca della patente per le infrazioni più gravi, la quale rischia di penalizzare oltremodo coloro che utilizzano l’autoveicolo per motivi lavorativi.
Il senatore STIFFONI (LNP) , dopo aver sottolineato come il disegno di legge governativo in esame non sia affatto legato ad una contingente situazione di emergenza, dichiara di condividere il generalizzato inasprimento del quadro sanzionatorio, il cui effetto deterrente è sicuramente il più efficace per migliorare la sicurezza stradale. Pur ritenendo necessaria una rimodulazione delle sanzioni in relazione ai diversi casi della guida in stato di ebbrezza e della più grave guida in stato di ubriachezza, evidenzia l’esigenza di introdurre ulteriori modifiche al codice penale, volte a prevedere l’ imputazione per omicidio volontario per chi causa vittime guidando sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.
Conclude dichiarando la propria contrarietà alle norme in materia di guida accompagnata, sottolineando peraltro l’inutilità della presenza dell’accompagnatore, in ragione del fatto che i normali veicoli risultano sprovvisti dei dispositivi di doppi comandi dei pedali.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9.
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 31 LUGLIO 2007
98ª Seduta
Presidenza della Presidente
La seduta inizia alle ore 14,45.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
La PRESIDENTE , tenuto conto dell'esigenza di proseguire l'approfondimento tecnico del disegno di legge n. 1677 e connessi sulle disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale e dei relativi emendamenti, rinvia il seguito dell'esame in sede referente dei suddetti provvedimenti alla seduta già convocata per domani, mercoledì 1 agosto 2007, alle ore 8,30.
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCOLEDÌ 1 AGOSTO 2007
99ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza della Presidente
La seduta inizia alle ore 8,30.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
La PRESIDENTE , tenuto conto dell'esigenza di proseguire l'approfondimento tecnico del disegno di legge n. 1677 e connessi sulle disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale e dei relativi emendamenti, rinvia il seguito dell'esame in sede referente dei suddetti provvedimenti alla seduta già convocata per oggi, mercoledì 1 agosto 2007, alle ore 14,30.
La seduta termina alle ore 8,35.
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCOLEDÌ 1 AGOSTO 2007
100ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza della Presidente
Interviene il ministro dei trasporti Bianchi.
La seduta inizia alle ore 14,30.
IN SEDE REFERENTE
(1677) Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale, approvato dalla Camera dei deputati
(29) MANZIONE. - Norme in materia di sicurezza stradale per impedire la manomissione delle centraline elettriche degli autoveicoli
(378) MAZZARELLO. - Modifiche al codice della strada in materia di patente a punti e di confisca dei ciclomotori
(530) BULGARELLI. - Disposizioni per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete stradale per i motoveicoli
(671) PIANETTA. - Modifiche all' articolo 171 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di casco protettivo elettronico
(706) SCALERA. - Misure per la sicurezza stradale e contro la guida in stato di ebbrezza
(708) SCALERA. - Disposizioni relative a dispositivi di sicurezza sugli autoveicoli
(914) CICOLANI. - Istituzione dell' Agenzia nazionale per la sicurezza stradale
(1138) PONTONE e MUGNAI. - Modifica all'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sequestro dei ciclomotori e dei motoveicoli e razionalizzazione delle sanzioni
(1290) DIVINA. - Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale
(1388) LEGNINI e CALVI. - Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di richiesta di sospensione delle sanzioni accessorie, di termini per la notifica delle violazioni non immediatamente contestate e di riduzione dei termini per l' adozione della decisione sui ricorsi al prefetto, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione
(1424) COMINCIOLI ed altri. - Norme sul trasporto di minori sui ciclomotori e motoveicoli
(1425) CUTRUFO ed altri. - Disposizioni a sostegno della mobilita' su due ruote e modifiche al codice della strada
(1462) DIVINA. - Modificazioni all' articolo 116 del Codice della strada. Istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente
(1603) BENVENUTO e MARCORA. - Riduzione dei canoni di accesso stradale ai fondi rustici ed ai fabbricati rurali
(1611) EUFEMI. - Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici
(1664) ALFONZI. - Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici
- e petizioni nn. 117, 143, 261, 482, 510 (nn. 246, 478, 547, 778, 783, 801, 822, 984, 1021, 1077, 1218, 1349, 1455, 1497 e 1715) 515 e 544 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 26 luglio scorso.
La presidente DONATI, poiché nessuno chiede di intervenire in sede di discussione generale, avverte che si passerà all’esame degli articoli del disegno di legge n. 1677 e dei relativi emendamenti.
Al riguardo, dopo aver fatto presente che il Ministro Bianchi, che ringrazia a nome della Commissione per l’impegno profuso nel corso degli approfondimenti tecnici svolti in sede informale, si scusa per non aver potuto essere presente alla ripresa della seduta, avverte che il Governo ha preannunciato che il proprio parere su tutti gli emendamenti è conforme a quello del relatore.
Si passa quindi all’esame dell’ordine del giorno n. 1, il quale, dopo essere stato dato per illustrato, è, previo parere favorevole del Relatore e previa verifica del prescritto numero legale, posto ai voti ed approvato.
Dopo che è stato disposto l’accantonamento degli articoli 1 e 2 e dei relativi emendamenti, nonché degli emendamenti volti a premettere articoli all’articolo 1 e ad introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo, si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3, i quali sono dati tutti per illustrati.
Il relatore FILIPPI(Ulivo), dopo aver invitato i presentatori a ritirare l’emendamento 3.1, in quanto la materia relativa alle patenti di guida è disciplinata, anche con riguardo alla normativa comunitaria in fase di recepimento, dal proprio emendamento 29.4, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 3.
Il senatore FANTOLA (UDC) ritira l’emendamento 3.1.
Sono quindi posti ai voti e respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6.
E’ quindi approvato l’articolo 3 nel suo complesso.
Dopo che è stato disposto l’accantonamento dell’articolo 4 e dei relativi emendamenti, si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 5, i quali sono dati tutti per illustrati.
Il relatore FILIPPI (Ulivo) esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.1, 5.3, 5.7 e 5.4, mentre esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all’articolo 5.
Il senatore GRILLO (FI) fa proprio e ritira l’emendamento 5.5.
Dopo che è stato approvato l’emendamento 5.1, la Commissione respinge l’emendamento 5.2.
Sono quindi approvati, con distinte votazioni, gli emendamenti 5.3, 5.7 e 5.4.
Dopo che è stato respinto l’emendamento 5.6, è posto ai voti e approvato nel suo complesso l’articolo 5.
Dopo che è stato disposto l’accantonamento degli articoli 6, 7, 8 e 9 e dei relativi emendamenti, nonché degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiunti dopo gli articoli 6 e 8, si passa all’esame dell’articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti, i quali sono dati tutti per illustrati.
Il relatore FILIPPI (Ulivo) esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.6, 10.7, 10.8 e 10.9, di identico contenuto, mentre dichiara il proprio orientamento contrario sui restanti emendamenti.
Sono quindi respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5.
Gli emendamenti 10.6, 10.7, 10.8 e 10.9, di identico contenuto, sono, previa dichiarazione di voto contrario del senatore IZZO(FI), posti ai voti, ed approvati.
Sono quindi respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17 e 10.18.
Dopo che la Commissione ha respinto gli identici emendamenti 10.19 e 10.20, sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 10.21, 10.22 e 10.23.
E’ quindi approvato nel suo complesso l’articolo 10.
Dopo che è stato disposto l’accantonamento degli emendamenti aggiuntivi 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3 e 10.0.4, si passa all’esame dell’emendamento 10.0.5, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l’articolo 10.
Il senatore GRILLO (FI) riformula l’emendamento 10.0.5 in due distinti emendamenti: il 10.0.5 (testo 2), volto ad introdurre il divieto di trasporto su ciclomotori dei minori di anni 5, con le relative sanzioni in caso di trasgressione, e il 29.5, finalizzato ad introdurre un ulteriore criterio di delega, e riferito quindi all’articolo 29.
La Commissione, previo parere favorevole del relatore, approva l’emendamento 10.0.5 (testo 2).
Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 11, i quali sono dati tutti per illustrati.
Il relatore FILIPPI(Ulivo), dopo aver espresso parere contrario sull’emendamento 11.1, invita i presentatori a riformulare rispettivamente gli emendamenti 11.2 e 11.3 in emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l’articolo 11.
La senatrice VANO(RC-SE), accedendo alla richiesta del relatore, riformula l’emendamento 11.2, nell’emendamento 11.0.1 volto ad introdurre un ulteriore disposizione dopo l’articolo 11.
Il senatore STIFFONI(LNP), accogliendo la sollecitazione del relatore, riformula l’emendamento 11.3, nell’emendamento 11.0.2 volto ad introdurre un ulteriore disposizione dopo l’articolo 11.
Dopo che è stato respinto l’emendamento 11.1, la Commissione approva l’articolo 11 nel suo complesso.
Sono quindi accantonati gli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2, nonché gli articoli 12 e 13 ed i relativi emendamenti.
Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 14, i quali sono dati tutti per illustrati.
Il senatore CICOLANI(FI), riformula l’emendamento 14.1 nell’emendamento 14.1 (testo 2).
Il senatore MARTINAT(AN), riformula l’emendamento 14.28 nell’emendamento 14.28 (testo 2).
Il relatore FILIPPI(Ulivo), esprime parere favorevole sugli emendamenti 14.1 (testo 2) e 14.28 (testo 2) e parere contrario su tutti gli altri emendamenti.
La Commissione approva l’emendamento 14.1 (testo 2).
Risultano conseguentemente assorbiti o preclusi gli emendamenti da 14.2 a 14.20, nonché l’emendamento 14.23.
Sono quindi respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 14.21, 14.22 e 14.24.
La Commissione approva poi l’emendamento 14.28 (testo 2).
Risultano conseguentemente assorbiti o preclusi gli emendamenti da 14.25 a 14.34.
Dopo che il relatore ha ritirato l’emendamento 14.35, la Commissione respinge l’emendamento 14.36.
E’ quindi approvato l’articolo 14 nel suo complesso.
E’ disposto l’accantonamento dell’emendamento 14.0.1, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l’articolo 14, degli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 e dei relativi emendamenti, nonché dell’emendamento 18.0.1, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l’articolo 18.
Si passa quindi all’esame dell’articolo 20 e degli emendamenti ad esso riferiti, i quali sono dati tutti per illustrati.
Il relatore FILIPPI (Ulivo) esprime parere favorevole sugli emendamenti 20.1, 20.3 e 20.5, invita il presentatore a ritirare l’emendamento 20.2, sul quale la 5a Commissione permanente ha espresso, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, parere contrario, ed esprime infine parere contrario su tutti gli altri emendamenti all’articolo 20.
I senatori FANTOLA (UDC) e MARTINAT (AN) ritirano rispettivamente gli emendamenti 20.2 e 20.6.
Sono quindi approvati, con distinte votazioni, gli emendamenti 20.1 e 20.3.
Dopo che la Commissione ha respinto l’emendamento 20.4, è posto ai voti ed approvato l’emendamento 20.5.
La Commissione approva l’articolo 20 nel suo complesso.
Sono quindi accantonati gli emendamenti 20.0.1 e 20.0.2, volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l’articolo 20, gli articoli da 21 a 35 e i relativi emendamenti, gli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo gli articoli 21, 27, 31, 33 e 34, nonché l’emendamento TIT.1.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N° 1677
G/1677/1/8
MARTINAT, MAZZARELLO, MASSA, VICECONTE, PONTONE, CICOLANI, STIFFONI, FANTOLA, TREMATERRA, DONATI, PALERMO, FILIPPI
La 8a Commissione Senato,
impegna il Governo, con apposito provvedimento d'urgenza, a reperire adeguate risorse finanziarie per l'aumento di mezzi e personale finalizzati al controllo sul territorio nazionale delle violazioni della vigente normativa in materia di sicurezza stradale.
Art. 01
01.1
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
All'articolo 1 premettere il seguente:
«Art. 01.
(Modifiche all'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati)
1. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 1 dopo le parole: ''degli inquinamenti'' sono inserite le seguenti: ''atmosferici ed acustici'' ed in fine sono aggiunte le seguenti: ''ed il Ministro della salute.'';
b) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
''14-bis. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di limitazione della circolazione di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 120 a euro 360 ed alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi''».
01.2
All'articolo 1 premettere il seguente:
«Art. 01.
(Ricorso contro apposizione di segnaletica stradale)
1. All'articolo 37 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato ''decreto legislativo n. 285 del 1992'', il comma 3 è sostituito dai seguenti:
''3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministero dei trasporti, che decide in merito. Il Ministro, anche avvalendosi dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, revoca o adegua limiti e divieti irragionevoli o immotivati o il cui rispetto ha la conseguenza di ridurre la sicurezza. L'accoglimento del ricorso comporta per gli enti di cui al comma 1 l'obbligo di eliminare o adeguare la segnaletica non idonea e rimborsare le relative sanzioni amministrative o multe, nonché per il contravventore il diritto alla revoca di ogni altra relativa sanzione.''.».
01.3
All'articolo 1 premettere il seguente:
«Art. 01.
(Segnaletica inidonea)
1. All'articolo 37 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato ''decreto legislativo n. 285 del 1992'', dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
''3. Il responsabile della segnaletica stradale dell'ente di cui al comma 1 che non abbia provveduto a rimuovere segnali di divieto o di limite di velocità apposti per situazioni o esigenze non più in atto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2000.''».
01.4
All'articolo 1 premettere il seguente:
«Art. 01.
(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
All'articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 19 aggiungere il seguente:
''19-bis. – Nei centri abitati di maggior scorrimento veicolare e nelle strade ad alta frequentazione veicolare dove sono installate o necessitano le lanterne semaforiche che veicolari, queste devono essere collegate ad un segnalatore visivo con il quale viene indicato il tempo residuo per il passaggio dalla luce verde alla luce gialla e dalla luce rossa a quella verde''».
01.5
All'articolo 1 premettere il seguente:
«Art. 01.
Dopo il comma 19, dell'articolo 41, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
19-bis. Nei centri abitati di maggior scorrimento veicolare e nelle strade ad alta frequentazione veicolare dove sono installati o necessitano di installazione le lanterne semaforiche veicolari, queste dovranno essere collegate ad un segnalatore visivo con il quale viene indicato il tempo residuo per il passaggio dalla luce verde alla luce gialla e dalla luce rossa alla luce verde».
1.1
Al comma 1, capoverso 4-bis, sostituire le parole: «all'accertamento di cui ai commi 1 e 2» con le seguenti: «alla certificazione di enti o professionisti accreditati ai sensi di quanto previsto al successivo comma 4-ter».
1.2
Al comma 2, lettera a), capoverso 2-bis, premettere le seguenti parole: «Tenuto conto di regolamenti internazionali ECE/ONU o direttive comunitarie concernenti la corretta installazione sia dei componenti che dei sistemi oggetto delle modifiche».
1.3
Al comma 2, lettera a), capoverso 2-bis, premettere le seguenti parole: «tenuto conto di regolamenti internazionali ECE/ONU o direttive comunitarie concernenti la corretta installazione sia dei componenti che dei sistemi oggetto delle modifiche».
1.4
Al comma 2, lettera b), dopo le parole «quando prescritto» aggiungere le seguenti: «o senza la certificazione di cui al comma 2-bis, nei casi previsti,».
1.5
Al comma 3, sopprimere le parole: «non funzionanti» e, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Qualora i dispositivi di cui al periodo precedente siano non funzionanti e possano essere immediatamente riparati, la sanzione è ridotta della meta».
1.6
Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «da euro 148 a euro 594» con le seguenti: «da euro 300 a euro 600».
1.7
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al certificato di idoneità previsto per la guida di ciclomotori, disciplinato dall'articolo 116, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio è annotato nell'apposita sezione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida agli articoli 225 e 226 dello stesso decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
6-ter. Per l'accertamento e la decurtazione del punteggio si applicano, per quando compatibili, le disposizioni dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
1.8
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
''c-bis) dal personale dei comuni addetto al servizio di protezione civile in relazione ai compiti d'istituto;.».
1.9
Alla rubrica, dopo le parole: «80 e 97» inserire le parole: «nonché dell'articolo 12».
1.0.1
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche agli articoli 53 e 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 dell'articolo 53, è aggiunto il seguente:
''2-bis. Sono altresì assimilabili ai motoveicoli i quadricicli leggeri aventi le seguenti caratteristiche:
a) massa a vuoto inferiore o pari a 350 kg. esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici;
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 Km/h;
c) motore di cilindrata non superiore a 50 cc. se ad accensione comandata;
d) se equipaggiati con motori ad accensione spontanea, la potenza massima netta risulta inferiore o uguale a 4 kW;
e) se equipaggiati con motore elettrico, la potenza nominale continua massima risulta inferiore o uguale a 4 kW».
Conseguentemente, all'articolo 2, premettere il seguente comma:
01. All'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «anni sedici per guidare:» sono aggiunte le seguenti: «quadricicli leggeri».
1.0.2
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
All'articolo 72 dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:
«1-bis: tutti gli autoveicoli di nuova produzione in circolazione in Italia devono essere equipaggiati con un dispositivo di sistema di spegnimento di fuoco e con un kit di pronto soccorso.
1-ter: il dispositivo di sicurezza quale sistema di spegnimento del fuoco di cui al comma 1-bis, deve riassumere le seguenti caratteristiche:
a) il manufatto deve essere un erogatore manuale, portatile, di facile utilizzo, con grande capacità estinguente, innocuo ed eco-compatibile. Di dimensioni contenute tali da essere collocato nell'abitacolo direttamente disponibile per l'uso immediato;
b) all'atto del funzionamento la carica estinguente deve essere attiva per almeno 45 secondi;
c) il manufatto non deve necessitare nel tempo di alcun controllo di efficienza né di manutenzione per almeno 5 anni.».
1.0.3
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 72 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi antincendio negli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t)
1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente:
''2-quater. A decorrere dal 1º gennaio 2008 tutti gli autoveicoli immatricolati in Italia, di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, devono essere muniti del dispositivo antincendio, di tipo omologato, all'interno del vano motore. Il dispositivo antincendio deve essere in grado di attivarsi in maniera autonoma, senza l'ausilio di persone, senza che sia collegato a circuiti elettrici, elettronici, meccanici, chimici o batterie per la sua alimentazione. Il dispositivo, indipendente da tutti i sistemi di bordo, deve poter garantire l'azione di spegnimento all'insorgere di un incendio all'interno del vano motore. Con decreto del Ministero dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi''».
1.0.4
FANTOLA, MANINETTI, TREMATERRA
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
All'articolo 104 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
''3. Per le macchine agricole munite di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 da N/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al precedente comma non possono superare rispettivamente 8t, 18 t e 25 t.'';
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
''6 La massa complessiva delle macchine agricole a cingoli non può eccedere 20 t''».
1.0.5
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 168 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi)
1. All'articolo 168 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
''3-bis. Per ridurre il rischio derivante dal trasporto di materiali pericolosi, al Corpo nazionale dei vigili dei fuoco sono affidati i controlli su strada degli equipaggiamenti di carico e scarico dei vettori e dei prodotti trasportati, anche attraverso sistemi remoti di monitoraggio e rilevamento.
3-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei trasporti, sono stabilite le modalità dei controlli''».
1.0.6
FANTOLA, MANINETTI, TREMATERRA
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
All'articolo 105, comma 1 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: ''16,50 m.'' sono sostituite dalle seguenti: ''18,75 m''».
1.0.7
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 196 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di caratteristiche dei veicoli per uso di bambini o di invalidi)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 196 (articolo 46 del decreto legislativo n. 285/1992) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è inserito il seguente:
''1-bis. I veicoli per uso di invalidi devono presentare caratteristiche costruttive tali da non determinare il superamento dei limiti sotto indicati:
a) lunghezza massima 1,80 m;
b) larghezza massima 0,75 m, ad eccezione della zona compresa tra due piani verticali, ortogonali al piano mediano longitudinale del veicolo e distanti tra loro 0,60 m, dove la larghezza massima può raggiungere il valore di 0,70 m;
c) altezza massima 1,35 m, nella zona dove la larghezza massima del veicolo può raggiungere il valore di 0,70 m, variabile linearmente da 1,35 m a 0,80 m, valore massimo raggiungibile in corrispondenza dell'estremità anteriore del veicolo;
d) sedile monoposto;
e) massa in ordine di marcia 180 kg;
f) potenza massima del motore 1,8 kw;
g) velocità massima 18 km/h per i veicoli dotati di motore. Tale limite è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione più alto. La prova è effettuata su strada il guidatore in posizione eretta (massa 70±5 kg)''.
Conseguentemente nel titolo dell'articolo 196 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono soppresse le parole: «o di invalidi».
Art. 2
2.1
Sopprimere l'articolo.
2.2
Sopprimere l'articolo.
2.3
DONATI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI
Sopprimere l'articolo.
2.4
Sopprimere l'articolo.
2.5
Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «anni sedici» con le seguenti: «anni diciassette».
2.6
Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «anni sedici» con le seguenti: «anni diciassette».
2.7
Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «anni sedici» con le seguenti: «anni diciassette».
2.8
Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: «anni sedici», eliminare le parole: «e che sono titolari di patente di guida»; dopo la parola: «rimorchio,» eliminare la frase: «e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis,»; dopo le parole: «accompagnati da un conducente» aggiungere le parole: «, che svolga le funzioni di tutor e che sia»; alla fine del comma 1-bis aggiungere la frase: «durante il periodo di guida accompagnata si deroga dal rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis»; sostituire il capoverso 1-ter con il seguente: «1-ter. Il minore potrà essere autorizzato alla guida accompagnata solo dopo che abbia frequentato presso un'autoscuola un corso teorico obbligatorio di 20 ore ed abbia effettuato, sempre nella medesima autoscuola, almeno 20 ore di corso pratico di guida, delle quali almeno 4 ore in autostrada e 2 in condizione di visione notturna. Al termine del percorso formativo teorico e pratico, l'autoscuola rilascia apposita certificazione di frequenza attestando, altresì, l'avvenuto superamento dei test di fine corso.»
2.9
Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: «anni sedici» sopprimere le parole: «e che sono titolari di patente di guida»; dopo la parola: «rimorchio,» sopprimere la frase: «e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis,»; dopo le parole: «accompagnati da un conducente» aggiungere le parole: «, che svolga le funzioni di tutore e che sia»; alla fine del capoverso 1-bis aggiungere la frase: «durante il periodo di guida accompagnata si deroga dal rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis»; sostituire il capoverso 1-ter con il seguente: «comma 1-ter. Il minore potrà essere autorizzato alla guida accompagnata solo dopo che abbia frequentato presso un'autoscuola un corso teorico obbligatorio di 20 ore ed abbia effettuato, sempre nella medesima autoscuola, almeno 20 ore eli corso pratico di guida, delle quali almeno 4 ore in autostrada e 2 in condizione di visione notturna. Al termine del percorso formativo teorico e pratico, l'autoscuola rilascia apposita certificazione di frequenza attestando, altresì, l'avvenuto superamento dei test di fine corso».
2.10
Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: «anni sedici» sopprimere le seguenti: «e che sono titolari di patente».
2.11
Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «3,5 t» con le parole: «1,5 t»; dopo le parole: «qualunque tipo di rimorchio» aggiungere le seguenti: «oppure autoveicoli che abbiano installato un apposito limitatore di velocità,».
2.12
Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «purché accompagnati da un» con le seguenti: «purchè accompagnati da uno dei genitori, o da titolare della potestà genitoriale, ovvero da persona da questi indicata, che sia».
2.13
Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: «accompagnati da un conducente», aggiungere le seguenti: «, che svolga le funzioni di tutor e che sia».
2.14
Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-ter.
2.15
FAZIO, PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-ter.
2.16
Al comma 1, sostituire il capoverso 1-ter, con il seguente:
«1-ter. Il minore può essere autorizzato alla guida accompagnata solo dopo che abbia frequentato presso un'autoscuola un corso teorico obbligatorio di 20 ore ed abbia effettuato almeno 20 ore di corso pratico di guida, delle quali almeno 4 ore in autostrada e 2 in condizione di visione notturna. Al termine del percorso formativo teorico e pratico, l'autoscuola rilascia apposita certificazione di frequenza attestando altresì l'avvenuto superamento dei test di fine corso».
2.17
Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: «dieci ore», con le seguenti: «venti ore».
2.18
Al comma 1, capoverso 1-ter, sopprimere le seguenti parole: «in autostrada o».
2.19
Al comma 1, dopo il capoverso 1-septies introdurre il seguente:
«1-septies.bis. I quattordicenni in possesso di patentino possono condurre il quadriciclo leggero, con cilindrata 400/505 CC e limite di velocità max 45 KM orari ed i sedicenni in possesso di patente A o equivalente possono condurre il quadriciclo pesante con cilindrata 505 CC e limite di velocità max 100 KM orari, previo conseguimento di un periodo di dieci ore di scuola guida pratica a bordo di quadricicli leggeri o pesanti a carrozzeria chiusa con istruttore abilitato ed autorizzato. A tal fine per il periodo di lezioni in deroga alla normativa vigente l'istruttore è abilitato ad essere trasportato sul quadriciclo leggero o pesante a carrozzeria chiusa».
2.20
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
''c-bis) anni diciassette, e aver effettuato esercitazioni di guida accompagnata di cui al comma 1-bis per un periodo di sei mesi, per guidare autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis sempreché non trasportino altre persone oltre al conducente o all'accompagnatore di cui al comma 1-bis;».
Art. 3
3.1
Al comma 1, premettere alla lettera a), le seguenti:
0 a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Per guidare ciclomotori è necessario conseguire la patente di guida di cui al comma 1. La patente di guida per i ciclomotori non è richiesta per i titolari di patenti di guida di categoria superiore, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici per la guida dei ciclomotori»;
0 a-bis) i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati;
0 a-ter) al comma 3, lettera A, dopo la parola: «motoveicoli» sono aggiunte le seguenti: «e ciclomotori».
3.2
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0 a) al comma 1-quater, secondo periodo, le parole: ''Fino alla data del 1º gennaio 2008'', sono sostituite dalle seguenti: ''Fino alla data di applicazione delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida (rifusione)''.».
3.3
Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:
0 a) il comma 1-quater, secondo periodo, le parole: «Fino alla data del 1º gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di applicazione delle disposizioni della direttiva n. 2006/126/CE del Parlamento europeo 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida».
3.4
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «euro 9.032» con le seguenti: «euro 11.000».
Conseguentemente sostituire le parole: «compiuto due» con le seguenti: «compiuto tre».
3.5
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:
"la stessa sanzione si applica" con le seguenti "la sanzione è raddoppiata"
3.6
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:
"nel corso di un biennio".
Art. 4
4.1
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I requisiti di sicurezza dei quadricicli devono essere comunque parametrati agli standard di sicurezza previsti per gli autoveicoli».
4.2
DONATI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Alla lettera h), comma 1, articolo 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiungere dopo le parole: «a motore», le seguenti: «, anche leggeri,».
4.3
DONATI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al comma 1, dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la lettera h), è inserita la seguente:
''h-bis. I motoveicoli di cui alla lettera h), devono essere a trazione elettrica''».
4.4
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al comma 1, dopo la lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserita la seguente:
''d-bis). Anni 18 per guidare: quadricicli, anche leggeri, e altri motoveicoli con cabina di guida destinati al trasporto di persone''».
Art. 5
5.1
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
5.2
PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
5.3
Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, sostituire le parole: «60 kw/t» con le seguenti: «50 kw/t».
5.7
Il Relatore
Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, sopprimere il secondo periodo.
5.4
Il Relatore
Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «e le parole: "di guida e'"».
5.5
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «da euro 74 a euro 296» con le seguenti: «da euro 148 a euro 594».
5.6
DONATI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI
AI comma 1 aggiungere infine la seguente lettera:
«e-bis) Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
''5-bis – Entro il 30 giugno 2008, i veicoli immatricolati dal 1º gennaio 1994 dovranno essere muniti di limitatore di velocità. Il limite non potrà superare di 10 km/h la velocità massima consentita sulla rete autostradale italiana;''».
Art. 6
6.1
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
6.0.1
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sentiti i Ministri dei trasporti e dello Sviluppo economico e la Conferenza Stato-regioni, al fine di prevenire il verificarsi di incidenti stradali causati da guida in stato di ebbrezza, sono stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni fiscali atte ad incentivare il consumo di bevande analcoliche da parte dei guidatori designati, all'interno dei locali pubblici e l'impiego di alcol-tester. Nel medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità con le quali gli esercenti di locali pubblici sono tenuti ad organizzare, nel corso dell'anno, almeno tre manifestazioni di sensibilizzazione del problema dell'alcolismo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope, anche attraverso l'aiuto di testimonianze personali e del mondo dell'associazionismo e del volontariato. Almeno una delle tre manifestazioni deve svolgersi nel corso della stagione estiva».
Art. 7
7.1
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 335 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – relativo all'art. 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di rilascio dell'autorizzazione alle autoscuole sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
''10. Le autoscuole devono essere adeguatamente attrezzate per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie A, B, C e D, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.), ai corsi per la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), ai corsi per l'apprendistato anticipato alla guida. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme del presente Regolamento entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti''.
b) Sopprimere il comma 14».
7.2
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«All'articolo 335 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – relativo all'art. 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di rilascio dell'autorizzazione alle autoscuole sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
''10. Le autoscuole devono essere adeguatamente attrezzate per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie A, B, C e D, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.), ai corsi per la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), ai corsi per l'apprendistato anticipato alla guida. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme del presente Regolamento entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti''.
b) Sopprimere il comma 14».
7.3
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«2. All'articolo 335 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – relativo all'art. 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di rilascio dell'autorizzazione alle autoscuole sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
''10. Le autoscuole devono essere adeguatamente attrezzate per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie A, B, C e D, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.), ai corsi per la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), ai corsi per l'apprendistato anticipato alla guida. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme del presente Regolamento entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti''.
b) Sopprimere il comma 14».
Art. 8
8.1
DONATI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI
AI comma 1 sopprimere le lettere b) ed f).
8.2
SAIA, BUTTI, MARTINAT, PONTONE
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«d-bis) al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: ''entro sessanta giorni'' con le seguenti: ''entro novanta giorni''».
8.3
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
«e-bis) al comma 4, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: ''È altresì valida, al fine della riattribuzione di sei punti, la partecipazione a corsi di guida sicura finalizzati all'aggiornamento ed allo sviluppo del grado di controllo del veicolo e delle abilità di guida anche in situazioni potenzialmente pericolose'';
e-ter) al comma 4, infine, aggiungere il seguente periodo: ''L'attestato di frequenza ai corsi di cui al presente comma è rilasciato a seguito del superamento di apposita prova finale cui sovrintende un funzionario esaminatore individuato dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri''».
8.4
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 42» sopprimere le parole: «Comma 8-2» e le parole: «Comma 8-5».
Conseguentemente, all'art. 10 al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:
«c-bis) Al comma 7, sostituire le parole: ''di non oltre 10 km/h'' con le seguenti: ''di non oltre 20 km/h''.
c-ter) Al comma 8, sostituire le parole: ''di oltre 10 km/h'' con le seguenti: ''di oltre 20 km/h''».
8.5
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8-2» e «Comma 9-10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 8-2; Comma 8-bis-3; Comma 8-ter-5»; e «Comma 9-10; Comma 9-bis-12».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) il comma 8 è sostituito dai seguenti:
''8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 20 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 72 a euro 296.
8-bis. Chiunque supera di oltre 20 km/h e di non oltre 30 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 110 a euro 450.
8-ter. Chiunque supera di oltre 30 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594''».
8.6
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8-2» e «Comma 9-10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 8-3» e «Comma 9-10»; «Comma 9-bis-12».
8.7
Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) al capoverso ''Art. 174'', le parole: ''Comma 4-2'', ''Comma 5-2'' e ''Comma 7-1'' sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: ''Comma 5-2'', ''Comma 6-5'' e ''Comma 10-1''»;
sostituire la lettera e) con la seguente:
«d) al capoverso ''Art. 178'', le parole: ''Comma 3-2'' e ''Comma 4-1'' sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: ''Comma 5-2'', ''Comma 6-5'' e ''Comma 10-1''».
8.0.1
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di revisione della patente di guida)
Dopo il comma 1 dell'articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di incidente con danno alle persone causato da conducente di veicolo adibito al trasporto professionale di persone o di cose, l'organo accertatore dispone che la patente di guida di tipo C o CE, D o DE sia ritirata al titolare e restituita allo stesso solo dopo l'esito positivo dell'esame di non abituale consumo di sostanze alcoliche o stupefacenti, effettuato dall'ufficio dell'unità sanitaria locale territorialmente competente in base al luogo dell'incidente».
Art. 9
9.1
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il comma 9 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, devono integrare l'accertamento dei requisiti fisici e psichici con una specifica valutazione psicodiagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio delle professioni ed iscritti all'albo professionale».
Art. 10
10.1
DONATI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI
Al comma 1 alla lettera a), premettere la seguente:
«0 a) al comma 1 il penultimo periodo è soppresso».
10.2
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0 a) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dei Trasporti e il Ministro delle Infrastrutture dispongono, con proprie direttive, i criteri per i limiti diversi e particolari per adeguare gli stessi alle esigenze di sicurezza e circolazione, modificando, se necessario, i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada».
10.3
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
10.4
BOSONE, PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Le postazioni di controllo, sia fisse che mobili, sulla rete stradale e autostradale per il rilevamento della velocità, posizionate secondo le indicazioni del Comitato di cui al comma 6-ter, devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli e di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le apparecchiature di rilevamento della velocità e i relativi dispositivi di segnalazione devono essere sempre in funzione compatibilmente con le caratteristiche tecniche e le condizioni ambientali. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.
6-ter. Presso ogni prefettura è istituito, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato provinciale per la sicurezza stradale, di seguito denominato «Comitato», che individua, in coerenza con le disposizioni del decreto di cui al comma 6-bis, i tratti stradali urbani o extraurbani e autostradali di accertata pericolosità ove collocare le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità al fine di fornire indicazioni cogenti per la tutela dell'incolumità della vita umana. Il Comitato è composto dal Prefetto o da un suo delegato che lo presiede, dal Questore competente per territorio o da un suo delegato, dal Comandante provinciale dei Carabinieri o da un suo delegato, dal Comandante provinciale della Polizia stradale o da un suo delegato, dal Presidente provinciale dell'ACI o da un suo delegato, dal Presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato, dal dirigente del comparto ANAS territorialmente competente o da un suo delegato. dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o da un suo delegato e dai sindaci dei comuni interessati o dai loro delegati».
10.5
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «rete stradale», aggiungere le seguenti: «nazionale, regionale, provinciale e comunale».
10.6
Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, sostituire le parole: «di cartelli e di dispositivi di segnalazione luminosi», con le seguenti: «di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi».
10.7
Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, sostituire le parole: «di cartelli e di dispositivi di segnalazione luminosi», con le seguenti: «di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi».
10.8
FAZIO, PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, sostituire le parole: «di cartelli e di dispositivi di segnalazione luminosi», con le seguenti: «di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi».
10.9
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «cartelli», sostituire la parola: «e» con la seguente: «o».
10.10
PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) il comma 8 è sostituito dal seguente:
''8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 25 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 120 a euro 360, senza alcuna decurtazione di punti dalla patente. Chiunque supera di oltre 25 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 160 a euro 600, con la decurtazione dei punti già prevista''».
10.11
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
10.12
Al comma 1, lettera c), capoverso 9, sostituire le parole: «oltre 40 km/h» con le seguenti: «oltre 20 km/h» e «oltre 60 km/h» con le seguenti: «oltre 40 km/h».
10.13
Al comma 1, lettera c), capoverso 9, sostituire le parole: «oltre 40 km/h» con le seguenti: «oltre 30 km/h» e «oltre 60 km/h» con le seguenti: «oltre 50 km/h».
10.14
CICOLANI, VICECONTE, GRILLO, BALDINI, IZZO, CAMBER
Al comma 1, lettera c), capoverso 9, dopo le parole: «di non oltre 60 km/h», sostituire le parole: «i limiti massimi di velocità» con le seguenti: «la velocità media».
10.15
CICOLANI, VICECONTE, GRILLO, BALDINI, IZZO, CAMBER
Al comma 1, lettera c), capoverso 9, dopo le parole: «euro 1.500» aggiungere le seguenti: «in caso di recidiva».
10.16
Al comma 1, lettera c), capoverso 9, sostituire le parole: «da tre a sei mesi» con le seguenti: «da due a quattro mesi».
10.17
Al comma 1, lettera c), capoverso 9-bis, dopo le parole: «di oltre 60 km/h», sostituire le parole: «i limiti massimi di velocità» con le seguenti: «la velocità media».
10.18
THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Al comma 1, lettera c), capoverso 9-bis, al secondo periodo, sostituire le parole: «da sei a dodici mesi» con le seguenti: «da quattro a dieci mesi».
10.19
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
10.20
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
10.21
Al comma 1, lettera e), capoverso 12, sostituire le parole: «da otto a diciotto mesi» con le seguenti: «da sei a quindici mesi».
10.22
Sopprimere il comma 2.
10.23
Inserire in fine il seguente comma:
«2-bis. Il Ministro dei trasporti è delegato ad emanare entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge un decreto volto ad introdurre modalità operative per il controllo automatizzato dei veicoli ai caselli autostradali, ove si confrontino gli orari di ingresso e di uscita in autostrada e i tempi di percorrenza, ai fini del controllo del rispetto dei limiti massimi di velocità».
10.0.1
BOSONE, PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 148 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sorpasso)
1. All'articolo 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''È altresì vietata ai conducenti dei medesimi veicoli l'effettuazione di qualsiasi manovra di sorpasso su strade urbane, extraurbane e su autostrade che abbiano fino a due corsie per ogni senso di marcia''».
10.0.2
Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
All'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
''7-bis. È fatto divieto, durante la sosta di autobus e camion per più di 10 minuti, tenere il motore acceso allo scopo di mantenere l'aria condizionata nel veicolo; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 300 euro''».
10.0.3
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
Dopo il comma 7, dell'articolo 157, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
7-bis. È fatto divieto, durante la sosta o fermata del veicolo, di tenere il motore accesso allo scopo di mantenere l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo».
10.0.4
THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifica all'articolo 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in materia di divieto di fermata e di sosta dei veicoli)
«All'articolo 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente lettera:
''h-bis) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'articolo 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli''»;
b) al comma 2, sopprimere la lettera g);
c) al comma 5, sostituire le parole: ''d), g) e h)'' con le seguenti: ''d), g), h) e h-bis)''».
10.0.5 - Testo 2
COMINCIOLI, CAPRILI, GRILLO, PALERMO, MARTINAT, FANTOLA, STIFFONI, PASETTO, VICECONTE, RAME
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque».
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.».
10.0.5
COMINCIOLI, CAPRILI, GRILLO, PALERMO, MARTINAT, FANTOLA, STIFFONI, PASETTO, VICECONTE, RAME
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque».
«1-ter. I bambini che abbiano una statura inferiore a 1,50 m e peso inferiore a 36 kg. possono essere condotti dai soli genitori e devono essere sistemati su un apposito sedile di sicurezza con appoggi per mani e piedi, omologato secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie, ed indossare il casco protettivo ai sensi di quanto disposto dall'articolo 171. Il limite massimo di velocità consentito è di 60 kmIh»;
b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per le violazioni delle disposizione di cui ai commi 1-bis e 1-ter la predetta sanzione si applica nella sua misura massima»;
c) al comma 7 le parole: «dal comma 1» e «dai commi 1 e 2» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «dai commi 1, 1-bis e 1-ter» e «dai commi 1, 1-bis, 1-ter e 2».
2. L'obbligo di cui al comma 1-ter, dell'articolo 170 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, decorre dopo 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».
Art. 11
11.1
Al comma 1, sopprimere, in fine, le parole: «nel corso di un biennio».
11.2
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il comma 2 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani».
11.3
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Dopo il comma 2, dell'articolo 173, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
2-bis. È vietato al conducente ed ai passeggeri di fumare durante la marcia del veicolo. Chiunque viola la disposizione del comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. La sanzione è raddoppiata in caso di presenza di minore a bordo del veicolo.
Conseguentemente, nella tabella dei punteggi di cui all'articolo 126-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, all'articolo 173 è inserito il comma 2-bis con il punteggio di «5 punti».
Conseguentemente il titolo dell'articolo 173, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «Uso di lenti o di determinati apparecchi e divieto di fumo durante la guida».
11.0.1 (già 11.2)
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
1. Il comma 2 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
2. E' vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade. E' consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani».
11.0.2 (già 11.3)
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
1-bis. Dopo il comma 2, dell'articolo 173, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
2-bis. E' vietato al conducente ed ai passeggeri di fumare durante la marcia del veicolo. Chiunque viola la disposizione del comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. La sanzione è raddoppiata in caso di presenza di minore a bordo del veicolo.
Conseguentemente, nella tabella dei punteggi di cui all'articolo 126-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, all'articolo 173 è inserito il comma 2-bis con il punteggio di «5 punti».
Conseguentemente il titolo dell'articolo 173, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Uso di lenti o di determinati apparecchi e divieto di fumo durante la guida».
Art. 12
12.1
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
1. Il comma 4 dell'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida giornaliera o settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative alle interruzioni ed ai periodi di riposo giornaliero o settimanale di cui al citato regolamento (CE) n. 561/2006.
2. Il comma 5 dell'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10% del termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma 1 del presente articolo, ma non superiore al 20% rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.
3. Il comma 6 dell'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20% del termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
4. Il comma 7 dell'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato;
5. Il comma 8 dell'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato;
6. Il comma 9 dell'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato;
7. Il comma 11 dell'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 10 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.
8. Il comma 12 dell'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
12. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale viene indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore dove, una volta completate le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tal fine, detto conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo aver constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626 a euro 6.507, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.
12.2
Al comma 1, capoverso 174, comma 4, dopo le parole: «Il conducente che supera» aggiungere le seguenti: «il 5 per cento».
12.3
Al comma 1, capoverso 174, comma 5, dopo le parole: «a due ore», aggiungere le seguenti: «giornaliere».
12.4
Al comma 1, capoverso 174, comma 6, dopo le parole: «a due ore», aggiungere le seguenti: «giornaliere».
12.5
Al comma 1, capoverso 174, sostituire il comma 8 con il seguente:
«8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore a 15 minuti ma non superiore a 30 minuti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188».
12.6
Al comma 1, capoverso 174, sostituire il comma 8 con il seguente:
«9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore a 30 minuti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485».
12.7
Al comma 1, capoverso 174, comma 12, dopo le parole: «previsti dai commi» sopprimere le seguenti: «4, 5, 6 e 7».
12.8
Al comma 1, capoverso 174, sopprimere il comma 19.
12.9
THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al comma 1, dopo le parole: ''polizia o antincendio'' inserire le seguenti: ''o al soccorso subacqueo''».
12.10
THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al comma 1, dopo le parole: ''di plasma'' inserire le seguenti: ''prove di laboratorio''».
12.11
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
1. Il comma 4 dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
''4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida giornaliera o settimanale prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative alle interruzioni ed ai periodi di riposo giornaliero o settimanale di cui al citato regolamento (CE) n. 561/2006''.
2. Il comma 5 dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
''5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento del termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma 1 del presente articolo, ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188''.
3. Il comma 6 dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
''6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento del termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485''.
4. Il comma 7 dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.
5. Il comma 8 dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.
6. Il comma 9 dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.
7. Il comma 11 dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
''11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 10 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1''.
8. Il comma 12 dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
''12. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 si applicano le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 174''».
12.12
Al comma 3, capoverso art. 178, sostituire il numero 8, con il seguente:
«8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore a 15 minuti ma non superiore a 30 minuti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188».
12.13
Al comma 3, capoverso art. 178, sostituire il numero 9, con il seguente:
«9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore a 30 minuti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485».
12.14
SAIA, BUTTI, MARTINAT, PONTONE
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992 dopo le parole: ''oppure non inserisce il foglio di registrazione,'' aggiungere le seguenti: ''oppure non inserisce la carta tachigrafica del conducente,''».
Art. 13
13.1
Al comma 1, sostituire le parole: «raccolta e compattazione di rifiuti in ambito urbano» con le seguenti: «della gestione dei servizi di igiene urbana».
Art. 14
14.1 - Testo 2
CICOLANI, STIFFONI, VICECONTE, TREMATERRA, FANTOLA
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000 e l'arresto fino a un mese, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200, l'arresto fino a tre mesi e con la pena accessoria dello svolgimento di un'attività sociale gratuita e continuativa fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi e con la pena accessoria dello svolgimento di un'attività sociale gratuita e continuativa fino a un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
2-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
2-ter. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
2-quater. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
2-quinquies. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti».
14.1
All'articolo 14, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con l'ammenda da euro 400 a euro 1. 000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente –ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l);
b) con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 e l'arresto fino a 3 mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 2.000 a euro 8.000 e l'arresto fino a 6 mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. In tali casi, all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni.
Nei casi b) e c), la patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
2-bis. Nei casi previsti dal comma precedente sub b) e c), se il conducente provoca un incidente stradale con danni alle persone, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è raddoppiata ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
2-ter. Nei casi previsti dal comma 2 sub b) e c), se il conducente provoca un incidente stradale con vittime, si applica l'arresto da 3 a 6 anni e in caso di recidiva, la revoca della patente di guida.
2-quater. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
2-quinquies. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie e alle misure di sicurezza di cui ai commi 2 e 2-bis scattano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti».
14.2
Al comma 1, lettera a) al capoverso 2, sopprimere le parole: «è punito con l'arresto fino a un mese e».
14.3
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «è punito» inserire le seguenti: «, salvo che il fatto non costituisca più grave reato,».
14.4
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito», aggiungere le seguenti: «, ove il fatto non costituisca più grave reato,».
14.5
Al, comma 1, lettera a), dopo le parole: «euro 2000» aggiungere le seguenti: «ed a svolgere un corso sulla pericolosità della guida in stato di alterazione da svolgersi presso gli uffici competenti, individuati con regolamento di cui all'articolo 15, comma 1».
14.6
Al comma 1, lettera a), inserire al capoverso 2, dopo le parole: «provoca un incidente stradale» le seguenti: «con danni alle persone,».
14.7
COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI
Al comma 1, lettera a), capoverso 2, dopo le parole: «dell'arresto fino a due mesi e» aggiungere le seguenti: «la prestazione di un servizio sociale della durata da sei mesi a tre anni nonché» e dopo le parole: «222 e 223» aggiungere le seguenti: «alle quali va integrato lo svolgimento di un'azione sociale continuativa e proporzionata alla gravità del reato commesso».
14.8
AI comma 1, lettera a), capoverso 2, sostituire il quarto periodo con il seguente:
«La sanzione amministrativa è la revoca della patente di guida ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni. Se il conducente provoca un incidente stradale, la sanzione amministrativa accessoria è del ritiro definitivo della patente di guida ed è disposto il sequestro del veicolo ai sensi del capo I, sezione I, del titolo VI».
14.9
THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Al comma 1, lettera a), capoverso 2, al quarto periodo sostituire le parole: «tre mesi a un anno» con le seguenti: «un mese a sei mesi».
14.10
Al comma 1, lettera a), capoverso 2, dopo le parole: ''All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi a un anno'' aggiungere le seguenti: ''e del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo Il, sezione Il, del titolo VI.'';
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
''2-bis. Qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), l'organo di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in idoneo luogo di custodia. Il veicolo sequestrato non può essere affidato in custodia al trasgressore. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, il giudice dispone la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga, anche solo in parte, a persona estranea al reato. In tale ultimo caso, è disposto il fermo amministrativo per un periodo di centottanta giorni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In caso di dissequestro prima della sentenza, il cancelliere del giudice che lo ha disposto, nel termine di quindici giorni, trasmette copia autentica del provvedimento di dissequestro all'organo di polizia competente per territorio rispetto al luogo in cui il veicolo è custodito affinché provveda al fermo amministrativo.'';
Al comma 2, lettera a), dopo il comma 1 introdurre il seguente:
''1.1 – Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, il giudice dispone la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga, anche solo in parte, a persona estranea al reato. Si applicano le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 186''».
14.11
COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI
Al comma 1, lettera a), capoverso 2, dopo le parole: «da tre mesi a un anno» aggiungere le seguenti: «e in maniera integrata una prestazione sociale gratuita e continuativa per un tempo stabilito dall'autorità giudizi aria competente».
14.12
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «superiore a 3,5 t.», con le seguenti: «superiore a 1,5 t.».
14.13
COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI
Al comma 1, lettera a), capoverso 2, dopo il penultimo periodo, aggiungere il seguente: «, il suddetto soggetto dovrà svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa per almeno quattro anni consecutivi».
14.14
SAIA, BUTTI, MARTINAT, PONTONE
Al comma 1, lettera a), capoverso 2, dopo le parole: «ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223.» aggiungere il seguente periodo: «In deroga all'articolo 126-bis comma 2, si procede alla comunicazione della decurtazione dei punti decorsi 30 giorni dalla notifica del decreto di sospensione della patente di guida».
14.15
Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole: «provoca un incidente stradale» inserire le seguenti: «con danni alle persone».
14.16
COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI
Al comma 1, lettera a), al capoverso 2-bis, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «unitamente allo svolgimento di un'azione sociale gratuita e continuativa».
14.17
Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «La sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente di guida ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni. Se il conducente provoca un incidente stradale, la sanzione amministrativa accessoria è del ritiro definitivo della patente di guida ed è disposto il sequestro del veicolo ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».
14.18
THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», al secondo periodo sostituire le parole: «sei mesi a due anni» con le seguenti: «tre mesi ad un anno».
14.19
THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», al secondo periodo, sopprimere le parole da: «ed è disposto il fermo» fino alla fine del comma.
14.20
Il Relatore
Al comma 1, sostituire il capoverso 2-ter, con il seguente:
«2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il giudice di pace, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 274 del 2000».
14.21
SAIA, BUTTI, MARTINAT, PONTONE
Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
«c) sostituire il comma 7 con il seguente:
''7. In caso di rifiuto dell'accertamento previsto dai commi precedenti il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, decorrente dalla data di accertamento dell'infrazione, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione».
14.22
Al comma 1, lettera c), sostituire la cifra: «2.500» con: «800» e la cifra: «10.000» con: «3.000».
14.23
COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI
Al comma 1, lettera c), capoverso 7, dopo le parole: «centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI» aggiungere le seguenti: «e sanzione che comporta il compimento di un'attività sociale,».
14.24
SAIA, BUTTI, MARTINAT, PONTONE
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) al comma 8, secondo periodo sostituire le parole: ''il prefetto può disporre,'' con le seguenti: ''il prefetto dispone,''».
14.28 - Testo 2
COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000, l'arresto fino a tre mesi e con la pena accessoria dello svolgimento di un'attività sociale gratuita e continuativa fino a sei mesi. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.
1-bis.La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
1-ter. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
1-quater. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater";».
14.25
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
''1. È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica e correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
1-bis. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 500 a euro 1.000. Se il conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale con danno alle persone, la pena è dell'arresto da due a sei mesi e dell'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. Se l'incidente provoca vittime, la pena è dell'arresto da tre a sei anni. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi a due anni; in caso di incidente con danno alla persone, sospensione della patente di guida da 1 anno a 2 anni e in caso di incidente con vittime, la sospensione della patente di guida da uno a tre anni, nonché. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, Sezione Il, del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione Il, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quinquies''».
14.26
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «è punito» inserire le seguenti: «, salvo che il fatto non costituisca più grave reato,».
14.27
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «a tre mesi» con le seguenti: «a un mese».
14.28
COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI
Al comma 2, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: «l'arresto fino a tre mesi» aggiungere le seguenti: «, con lo svolgimento di attività sociale da tre mesi ad un anno».
14.29
Al comma 2, lettera a), sostituire la cifra: «1.000» con la seguente: «500».
14.30
Al comma 2, lettera a), sostituire la cifra: «4.000» con la seguente: «2.000».
14.31
COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI
Al comma 2, lettera a), al capoverso 1, dopo le parole: «dell'arresto da due a sei mesi» aggiungere le seguenti:«, con lo svolgimento di attività sociale da tre mesi a tre anni».
14.32
Al comma 2, lettera a), sostituire la cifra: «1.500» con la seguente: «1.000».
14.33
Al comma 2, lettera a), sostituire la cifra: «6.000» con la seguente: «4.000».
14.34
COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI
Al comma 2, lettera a), al capoverso 1, dopo le parole: «salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato» aggiungere le seguenti: «oltre che lo svolgimento di attività sociale da sei mesi a due anni».
14.35
Il Relatore
Al comma 2, sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:
«1-bis. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il giudice di pace, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 274 del 2000».
14.36
Al comma 2, lettera b), dopo il capoverso 5-bis, inserire il seguente:
«5-ter. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 186, e ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo risulti che il conducente coinvolto in un incidente stradale faccia un abituale consumo di sostanze alcoliche e stupefacenti, lo stesso è obbligato a frequentare un centro per il recupero di tossicodipendenti e alcolisti per un periodo non inferiore a sei mesi».
14.0.1
Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
Le sanzioni amministrative di cui al comma 2 dell'art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono estese, altresì, ai terzi trasportati dell'autoveicolo il cui conducente, in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica causata da sostanze stupefacenti o psicotrope, ha provocato un incidente stradale mortale»
Art. 15
15.1
Il Relatore
Al comma 1, dopo le parole: «e con il Ministro dell'interno», aggiungere le seguenti: «da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
Art. 17
17.1
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. Il comma 1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
''1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare:
a) entro 90 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme;
b) entro 120 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme aumentata del 50 per cento''.
1-bis. All'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2, le parole: ''oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario'' sono sostituite dalle seguenti: ''oppure, a mezzo di altra forma di pagamento indicata dalla stessa amministrazione''.
Conseguentemente adeguare il termine fissato dall'articolo 389, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495».
17.2
Sostituire il comma 1, con i seguenti:
«1. Il comma 1, dell'articolo 202, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
''Per violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare:
a) entro novanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme;
b) entro centoventi giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme, aumentata del cinquanta per cento;
1-bis. Al comma 2, dell'articolo 202, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole ''se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario'' sono sostituite con le seguenti: «a mezzo di altra forma di pagamento indicata dall'amministrazione».
Art. 18
18.1
Al comma 1, dopo le parole: «tramite etilometro,» inserire le seguenti: «dispositivi volti al riconoscimento automatico della patente di guida del conducente,».
18.2
COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI
Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «, l'incremento dell'organico delle forze dell'ordine addette ai controlli sulle strade, al miglioramento della viabilità sulle strade maggiormente incidentate».
18.3
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Un terzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui alla lettera a), comma 2, dell'articolo 208, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è destinato a finanziare l'incremento del numero delle pattuglie operanti sulle strade, al fine di garantire un efficace espletamento dei servizi di Polizia stradale, di prevenzione, vigilanza e repressione delle infrazioni al Codice della Strada.
18.0.1
Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:
«Art. 18-bis.
1. All'articolo 230 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Il Governo, sulla base del Rapporto sullo stato della sicurezza stradale redatto annualmente al Parlamento dal CNEL, finanzia ulteriormente l'apposito fondo previsto dalla legge 17 maggio 1999 n. 144 al fine di migliorare la sicurezza sulle strade. Gli enti proprietari o concessionari di strade che non forniscono regolarmente ed esaustivamente i dati sulla sicurezza stradale secondo le indicazioni tecniche ricevute dall'ISTAT, sono esclusi dalla possibilità di usufruire dei fondi di cui al presente comma».
Art. 19
19.1
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al secondo comma dell'articolo 589 del codice penale è aggiunto, infine il seguente periodo: ''Se il fatto è commesso con violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da cinque a dieci anni, ovvero da dieci a quindici anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma, del presente codice''.».
19.2
Al comma 1, sostituire le parole da: «Se il fatto», fino alle parole: «anni, ovvero», con le seguenti: «Si applica la pena della reclusione».
19.3
Sopprimere il comma 2.
19.4
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«1. Al terzo comma dell'articolo 590 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le pene sono aumentate da un terzo fino alla metà se il fatto è commesso con violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni''».
19.5
Al comma 3, sostituire le parole da: «Se il fatto è commesso», fino a: «da tre a otto anni», ovvero con le seguenti: «Si applica la pena della reclusione».
Art. 20
20.2
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 230 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono aggiunte, dopo la parola: «avvalendosi» le seguenti «del supporto degli enti locali e».
20.1
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 230 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono aggiunte, dopo le parole: ''e delle regole di comportamento degli utenti'' le seguenti ''con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche''».
20.3
Al comma 1, dopo le parole: «Tutti i titolari», aggiungere le seguenti: «e i gestori» e sostituire le parole: «all'entrata o all'uscita» con le seguenti: «all'entrata, all'interno e all'uscita».
20.4
COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI
Al comma 1, dopo le parole: «di somministrazione di bevande alcoliche,» aggiungere le seguenti: «devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2.00 della notte ed assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, un alcool-test, inoltre».
20.5
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma 1 comporta la sanzione di chiusura del locale da 7 fino a 30 giorni secondo valutazione dell'autorità competente».
20.6
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. È comunque sempre vietata la vendita di superalcolici ai minori».
20.0.1
FLUTTERO, COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
1. Entro 12 mesi dall'approvazione della presente legge, le case automobilistiche ovvero le aziende del settore componentistica auto, possono presentare al Ministero dai Trasporti, che istituirà apposita commissione tecnica, progetti o prototipi di apparecchiature in grado di misurare il tasso alcoolemico, integrabili nei sistemi di avviamento delle autovetture. Tali apparecchiature dovranno impedire l'avviamento dell'autovettura nel caso in cui il conducente superi il limite di tasso alcoolemico consentito. La valutazione della commissione tecnica istituita presso il Ministero dei Trasporti è propedeutica alla successiva eventuale omologazione».
20.0.2
Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Misure per incrementare l'attività di prevenzione, vigilanza e repressione delle infrazioni al codice della strada)
1. Per l'attività della Polizia stradale e dell'Arma dei Carabinieri di prevenzione, vigilanza e repressione delle infrazioni al codice della strada, per l'incremento del numero delle pattuglie su strada, anche attraverso la copertura e il potenziamento della pianta organica della Polizia stradale di almeno il 30 per cento, per l'acquisto di dispositivi tecnici per l'accertamento di determinate infrazioni, per la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti, è autorizzata per ognuno degli anni 2007, 2008 e 2009 la spesa di 1 milione di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in 1 milione di euro per ognuno degli anni 2007, 2008 e 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».
Art. 21
21.1
COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI
Al comma 1, capoverso 218-bis, alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «unita allo svolgimento di attività sociale proporzionato nella durata alla violazione commessa».
21.2
COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI
Al comma 1, al capoverso 218-bis, alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: «unita allo svolgimento di attività sociale proporzionato nella durata alla violazione commessa».
21.0.1
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis.
(Fondo contro l'incidentalità notturna)
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il fondo contro l'incidentalità notturna.
2. Chiunque, dopo le ore 2.0 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 2.85, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200 che vengono destinati al fondo contro l'incidentalità notturna.
3. Una volta l'anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il fondo viene ripartito tra la polizia stradale e le cinque province che hanno fatto rilevare la maggior frequenza di incidenti stradali dopo le ore 20 e prima delle ore 7, anche per quote diverse tra le province.
4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attività di contrasto all'incidentalità notturna attuate mediante:
a) il potenziamento dei mezzi della polizia stradale, provinciale e locale;
b) il finanziamento delle attività di controllo notturne;
c) il potenziamento o l'attivazione del servizio notturno dei mezzi di trasporto pubblico;
d) la promozione e il finanziamento nelle ore notturne del servizio taxi e di noleggio di autoveicoli con autista;
e) la promozione e il finanziamento del settore alberghiero che accoglie la clientela nelle vicinanze dei locali notturni.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, adotta, con proprio decreto, il regolamento per l'attuazione del presente articolo.
6. Per il finanziamento iniziale del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. AI relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
Conseguentemente, all'articolo 25 comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «1,5 milioni» con le seguenti: «1 milione».
21.0.2
Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Disposizioni a tutela degli animali nella circolazione stradale)
1. All'articolo 177 comma 1 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: ''a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma e organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto'' aggiungere: '', a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di animali feriti''.
2. All'articolo 189 comma 1 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: ''abbiano subito danno alla persona'': aggiungere: ''o ad animali''.
3. Dopo l'articolo 189 comma 5 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente comma:
''5-bis. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente, con danno ad animali, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da mille a quattromila euro o punito con la reclusione da un mese ad un anno. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI''».
Art. 24
24.1
DONATI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI
AI comma 1 dopo le parole: «locali competenti provvedono» aggiungere le seguenti: «, tenendo conto anche del Piano nazionale per la sicurezza stradale, di cui alla legge 144/1999, articolo 32, e successive modifiche ed integrazioni,».
24.2
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente::
«1-bis. I soggetti di cui al precedente comma 1 sono da considerarsi responsabili per gli incidenti stradali che si verifichino a causa di inottemperanza degli obblighi derivanti dal presente articolo».
24.3
COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI
Al comma 2, sostituire le parole da: «nell'ambito delle risorse umane» fino alla fine del comma, con le seguenti: «implementando gli organici delle forze dell'ordine nelle aree maggiormente incidentate».
24.4
CICOLANI, VICECONTE, GRILLO, BALDINI, IZZO, CAMBER
Aggiungere il seguente comma:
«I funzionari ufficiali ed agenti degli organi regionali, provinciali e locali possono accertare le violazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 unicamente sulle reti stradali di rispettiva competenza».
Art. 25
25.1
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e gli enti locali, sono definite le iniziative che gli enti proprietari e concessionari di strade sono tenuti ad adottare per la sostituzione delle barriere stradali prive dei requisiti di sicurezza per gli utenti della strada, nonché per l'eliminazione del rischio di impatto di uccelli contro vetrate, superfici trasparenti e pannelli fonoassorbenti collocati lungo le strade e autostrade, mediante l'installazione di apposite sagome».
25.2
Al comma 1, dopo le parole: «barriere stradali di sicurezza» aggiungere le seguenti: «e della segnaletica orizzontale e verticale».
25.3
FAZIO, PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Al comma 1 dopo le parole: «decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223» inserire le seguenti: «fatte salve le tipologie ricomprese nel Catalogo Generale delle barriere stradali approvato con Votazione n. 321 del 26.05.1988, dalla V Sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e riferito alla Circolare n. 233/87 emanata dal Ministero dei lavori pubblici l'11.07.1987;».
25.4
Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223» inserire le seguenti: «fatte salve le tipologie ricomprese nel Catalogo Generale delle barriere stradali approvato con Votazione n. 321 del 26.05.1988, dallo V Sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e riferito allo Circolare n. 233/87 emanata dal Ministero dei lavori pubblici l'11.07.1987;».
25.5
Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223» aggiungere le seguenti: «fatte salve le tipologie ricomprese nel Catalogo generale delle barriere stradali approvato dalla V Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici il 26 maggio 1988, in attuazione della circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 233 del 1987».
25.6
DONATI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri competenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto, anche apportando modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, e successive modifiche ed integrazioni, le modalità, la tempistica e le priorità di sostituzione delle differenti tipologie di barriere stradali di sicurezza di cui al comma 1.
Al comma 2 sostituire le parole: ''al miglioramento della circolazione sulle strade e al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale, nonché ad assicurare che gli enti proprietari e concessionari delle strade adottino le iniziative relative alle barriere di sicurezza e al rischio dell'impatto di uccelli, di cui al comma 1 del presente articolo'' con le seguenti: ''alle priorità indicate dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, di cui alla legge 144/1999, art. 32, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ad assicurare che gli enti proprietari e concessionari delle strade adottino le iniziative relative alle barriere di sicurezza e al rischio dell'impatto di uccelli, di cui al comma 1 del presente articolo''».
25.7
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I soggetti di cui al precedente comma 1 sono da considerarsi responsabili per gli incidenti stradali che si verifichino a causa di inottemperanza degli obblighi derivanti dal presente articolo».
25.8
Il Relatore
Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «anche sanzionatorie».
25.9
COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI
Al comma 2, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «80 per cento».
25.10
CICOLANI, VICECONTE, GRILLO, BALDINI, IZZO, CAMBER
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Un'ulteriore quota del 25% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie deve essere destinata ai controlli sulla circolazione stradale».
2-ter. Oltre alla comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 208 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285, i Comuni hanno l'obbligo di presentare al Ministero dei trasporti la rendicontazione delle spese sostenute in favore della sicurezza stradale. Ove le percentuali di cui al precedente comma non siano rispettate vengono effettuate corrispondenti riduzioni a valere sui trasferimenti statali».
Art. 26
26.1
Al comma 1, dopo le parole: «sono destinate» aggiungere le seguenti: «al potenziamento dei servizi di controllo su strada effettuati».
26.2
DONATI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI
Al comma 1 sostituire le parole da: «all'ammodernamento e alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, al potenziamento dell'illuminazione, al miglioramento della segnaletica stradale e alla realizzazione di campagne di prevenzione in materia di sicurezza stradale, attraverso forme di pubblicità ad alto impatto emotivo e comunque tali da evidenziare le conseguenze che possono derivare dagli incidenti stradali, nonché al potenziamento dei servizi funzionali all'espletamento delle attività di competenza del Ministero dei trasporti preordinate alla tutela e alla promozione della sicurezza stradale.» con le seguenti: «alle priorità del Piano nazionale per la sicurezza stradale, di cui alla legge n. 144 del 1999, articolo 32, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare al miglioramento e alla qualità della rete e alla realizzazione di campagne di prevenzione in materia di sicurezza stradale, e ad aumentare i controlli sulla strada».
26.3
COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all'espletamento delle attività di competenza del Ministero dell'interno implementando di maggiori unità delle forze dell'ordine preposte sulle strade, in particolare nelle aree ad alto rischio incidentalità».
26.4
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti le parole: «Sono destinate, inoltre, all'aumento del numero delle pattuglie operanti sulle strade ed autostrade e quindi dei controlli e del coordinamento dei controlli, mirati e intensificati nelle zone di maggiore pericolosità e rischio di incidentalità, distribuiti in modo unitario e coordinato sull'intero territorio nazionale, utilizzando, nel caso di necessità, anche l'esercito».
26.5
FORMISANO, CAFORIO, GIAMBRONE, RAME
Al comma 2 dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e del Ministro delle infrastrutture».
26.6
Al comma 2, dopo le parole: «le somme» inserire le seguenti: «di competenza statale».
Art. 27
27.1
FORMISANO, CAFORIO, GIAMBRONE, RAME
Al comma 1, dopo le parole: «secondo criteri e modalità stabiliti con decreto» aggiungere le seguenti: «del Ministero delle infrastrutture e».
27.0.1
LOSURDO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
«Art. 27-bis.
1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge tutti i veicoli in circolazione e di nuova fabbricazione devono essere obbligatoriamente dotati di un estintore/dispositivo inibitore di fiamma le cui caratteristiche tecniche saranno determinate con specifico decreto del Ministro dei trasporti».
Art. 28
28.1
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
''1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 e all'articolo 53, comma 1, lettera h), è vietato il trasporto di minori di anni cinque. I passeggeri di età inferiore ai dodici anni che abbiano una statura inferiore a 1,50 m. possono essere condotti dai genitori, nonché da altri famigliari entro il terzo grado, purché maggiorenni, e devono essere sistemati su un apposito sedile di sicurezza con appoggi per mani e piedi, omologato secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti, ed indossare il casco protettivo ai sensi di quanto disposto dall'articolo 171. Il limite massimo di velocità consentito è di 60 km/h.'';
b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1-bis la predetta sanzione si applica nella sua misura massima'';
c) al comma 7 le parole: ''dal comma 1'' e ''ai commi 1 e 2'' sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: ''dai commi 1 e 1-bis'' e ''dai commi 1, 1-bis e 2''».
Art. 29
29.1
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo in particolare un abbassamento delle sanzioni amministrative pecuniarie qualora le violazioni del codice della strada non costituiscano pericolo per gli altri».
29.2
DONATI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI
Al comma 1 dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
«c-bis) istituzione di una agenzia nazionale della sicurezza stradale, quale struttura tecnica che gestisca in modo unitario la materia della sicurezza stradale;
c-ter) revisione della destinazione dei proventi delle sanzioni al fine di assicurare controlli quantitativi e qualitativi sulla strada adeguati agli standard europei;
c-quater) escludere, sotto qualsiasi forma, la guida di autoveicoli per i minori di 18 anni; limitare la guida per quanto riguarda la velocità massima e la potenza dei motori ai soggetti che hanno conseguito la patente da meno di tre anni; vietare ai minori di 16 anni la guida di quadricicli, anche leggeri;
c-quinquies) escludere la facoltà che gli enti proprietari o concessionari autostradali possano elevare il limite massimo di velocità oltre 130 km/h;
c-sexies) aggiornare e ampliare gli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 con dati relativi ai comportamenti di guida a rischio, come la guida in stato di ebbrezza, la trasgressione dei limiti di velocità, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, la mancata utilizzazione della cintura di sicurezza o del casco, e altri comportamenti che determinano un elevato rischio;
c-septies) regolamentare l'uso delle motoslitte, prevedendo l'obbligo del contrassegno identificativo, dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi nonché del possesso, per il conducente, del certificato di idoneità alla conduzione;
c-octies) definire la segnaletica stradale omogenea a livello nazionale per i velocipedi in sede propria e promiscua con altri mezzi, animali o persone;
c-nonies) individuare le modifiche da apportare al fine di assicurare piena, sollecita e completa attuazione al Piano nazionale per la sicurezza stradale, di cui alla legge n. 144 del 1999, articolo 32, e successive modifiche ed integrazioni, anche per assicurare le risorse finanziarie necessarie derivanti dai proventi di sanzioni;
c-decies) prevedere e disciplinare l'istituzione del servizio di locazione a breve termine di veicoli a motore da parte di utenti abbonati, definito car sharing, per la parte concernente il codice ai fini della sua promozione e del suo sviluppo».
29.3
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, la seguente:
«c-bis) previsione dell'educazione stradale come materia obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le scuole materne, prevedendo, ai fini della definizione dei programmi e delle relative attività di formazione e supporto didattico, la collaborazione di enti ed organismi con qualificata esperienza e competenza nel settore».
29.4
Il Relatore
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis. Armonizzazione della normativa in materia di patente di guida con le disposizioni in ambito comunitario, in particolare recependo la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e prevedendo la definizione del limite di età per la conduzione dei quadricicli leggeri in anni 16, nonché eventualmente prevedendo le condizioni alle quali il minore autorizzato, previo adeguato percorso formativo e garantiti idonei requisiti di sicurezza attiva e passiva, possa esercitarsi alla guida».
29.5 (già 10.0.5)
COMINCIOLI, CAPRILI, GRILLO, PALERMO, MARTINAT, FANTOLA, STIFFONI, PASETTO, VICECONTE, RAME
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis. Individuazione dei criteri in base ai quali può essere consentito trasportare su veicoli a due ruote minori, prevedendo idonei strumenti di sicurezza e di alloggiamento del minore medesimo e condizioni soggettive ed oggettive alle quali tale trasporto può essere effettuato nonché le relative sanzioni.».
Art. 30
30.1
DONATI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI
Al comma 1 sostituire le parole: «dei dati relativi all'incidentalità stradale» con le seguenti: «dei dati relativi ai comportamenti di guida a rischio, come la guida in stato di ebbrezza, la trasgressione dei limiti di velocità, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, la mancata utilizzazione della cintura di sicurezza o del casco, e altri comportamenti che determinano un elevato rischio».
Conseguentemente allo stesso comma, sostituire le parole: «ai fini dell'aggiornamento degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226» con le seguenti: «ai fini dell'aggiornamento e dell'ampliamento degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226».
Art. 31
31.1
Sopprimere l'articolo.
31.2
COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI
Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «e riferimento a termini e/o immagini che possono trarre in inganno il consumatore utente della strada».
31.3
THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Al comma 2, sostituire le parole: «euro 50.000 a euro 500.000» con le seguenti: «euro 70.000 a euro 800.000».
31.4
COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI
Al comma 3, dopo le parole: «di educazione stradale e» aggiungere le seguenti: «all'implementazione di fondi per i centri di ricovero di disabili in seguito ad incidenti stradali e».
31.0.1
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
Sono vietati la vendita e il consumo di prodotti alcolici e superalcolici dalle ore 2 alle ore 6 in tutti i locali pubblici e aperti al pubblico. L'inosservanza di tale divieto comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 20.000 euro. In caso di ripetuta violazione l'autorità dispone la revoca della licenza dell'esercizio commerciale».
31.0.2
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
Dopo il comma 8 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
''8-bis. Quando l'autorizzazione riguarda l'unico ed indispensabile accesso al fondo rustico ed agli annessi fabbricati rurali, il canone determinato in base ai criteri previsti annualmente con provvedimento del direttore di ANAS S.p.A. è ridotto ad un quinto''.
2. Nel caso di più accessi a fondi rustici ed a fabbricati rurali della stessa azienda agricola, la disposizione di cui ai comma 1 si applica ad uno solo di essi, che deve essere individuato dal titolare al momento della richiesta delle relative autorizzazioni.
3. L'autorizzazione è rilasciata a titolo gratuito per gli accessi relativi ai fondi rustici ubicati in comuni classificati montani o parzialmente montani».
31.0.3
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
All'articolo 234 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
5-bis. L'articolo 27, comma 8-bis, si applica alle autorizzazioni rilasciate a far data dal 1º gennaio 2007, anche in relazione alle richieste presentate in data antecedente al suddetto termine. A decorrere dal 1º gennaio 2007, i canoni relativi alle autorizzazioni rilasciate in una data antecedente sono quantificati ai sensi del medesimo comma 8-bis.
5-ter. Per le richieste di autorizzazione pervenute entro il 31 dicembre 2007, l'ente proprietario autorizza gli accessi preesistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, anche in deroga alle distanze minime di cui all'articolo 45, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, esclusivamente qualora la mancata autorizzazione renda il fondo interduso ed a condizione che si rispettino i criteri di cui all'articolo 45, comma 5 del citato rego[amento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni. Il requisito di preesistenza dell'accesso deve essere documentabile tramite atto pubblico che dmostri la proprietà del fondo in capo al richiedente, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».
Art. 33
33.1
Il Relatore
Al comma 1, dopo le parole: «con uno o più decreti» aggiungere le seguenti: «da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
33.2
Il Relatore
Al comma 2, dopo le parole: «con uno o più decreti» aggiungere le seguenti: «da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,».
33.0.1
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
«Art. 33-bis.
(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dei trasporti e del Ministro delle politiche europee, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in attuazione delle disposizioni previste dalla direttiva 2006/94/CE, relativa a talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada, finalizzate alla liberalizzazione del trasporto di veicoli nuovi di fabbrica tramite altri veicoli nuovi, provvisti di sola targa provvisoria, destinati all'esportazione, al fine di adeguare la disciplina nazionale a quella generalmente adottata negli altri Paesi dell'Unione europea».
Art. 34
34.1
Sopprimere l'articolo.
34.2
BAIO, PAPANIA, PROCACCI, BOSONE, BANTI
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Sul foglio illustrativo dei prodotti di cui ai commi 1 e 2 deve essere riportato un simbolo convenzionale che richiami l'attenzione del paziente alle avvertenze ivi presenti, relative ad effetti« negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada. A fianco a tale simbolo deve essere apposta una dizione che sconsigli la guida.
Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
34.3
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Sul foglio illustrativo dei prodotti di cui ai commi 1 e 2 può essere riportato un simbolo convenzionale che richiami l'attenzione del paziente sulle eventuali avvertenze ivi presenti relative ad effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada.
Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
34.4
CURSI, MARTINAT, PONTONE, BUTTI
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Sul foglio illustrativo dei prodotti di cui ai commi 1 e 2 può essere riportato un simbolo convenzionale che richiami l'attenzione del paziente eventuali avvertenze ivi presenti relative ad effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada».
Conseguentemente sopprimere il comma 4.
34.5
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Sulle confezioni esterne dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 deve essere inserito un'apposito spazio, di facile individuazione, contenente messaggi che indichino l'idoneità del farmaco a produrre effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada».
Conseguentemente sopprimere il comma 4.
34.6
BAIO, PAPANIA, PROCACCI, BOSONE, BANTI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'atto della dispensazione dei prodotti di cui ai commi 1 e 2, il farmacista informa il paziente sulle interferenze del farmaco riguardo allo stile e alla qualità della guida».
34.7
Sopprimere il comma 4.
34.8
Al comma 5, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2008» con le seguenti: «entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2».
Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «confezionati prima del 31 dicembre 2008 è consentita fino al 31 dicembre 2009» con le seguenti: «confezionati prima del termine indicato al comma 5 è consentita fino alla data di scadenza».
Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «dopo il 31 dicembre 2009» con le seguenti: «dopo i termini di cui ai commi 5 e 6».
34.9
Al comma 6, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2009» con le seguenti: «allo smaltimento delle scorte».
Conseguentemente, sostituire il comma 7, con il seguente:
«7. Qualora i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 siano prodotti successivamente alla data del 31 dicembre 2008, come rilevabile attraverso il numero del lotto del prodotto medesimo, senza l'inserimento dell'apposito spazio per i messaggi di cui al comma 5, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000».
34.0.1
Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:
«Art. 34-bis.
(Obblighi informativi delle farmacie e degli esercizi commerciali abilitati alla vendita dei medicinali)
1. Le farmacie convenzionate con il SSN, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 sono tenute ad esporre al pubblico la lista dei medicinali che, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, riportano nell'etichettatura le avvertenze speciali, con particolare riferimento alle controindicazioni provocate dalla interazione del medicinale con bevande alcoliche e superalcoliche, nonché «eventuale pericolosità per la guida derivante dall'assunzione dello stesso medicinale.
2. Il Ministero della salute, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con apposito decreto le modalità di ottemperanza all'obbligo informativo di cui al comma 1, al fine di garantire la leggibilità e comprensibilità della lista di medicinali da esporre al pubblico».
34.0.2
Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:
«Art. 34-bis.
(Istituzione della Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale)
1. Per la lotta contro la violenza stradale, in coerenza con l'obiettivo di dimezzare il numero delle vittime della strada a livello comunitario entro il 2010, contenuto nel Libro bianco sulla politica dei trasporti della Commissione europea, per il rafforzamento dell'attività delle forze dell'ordine di vigilanza, prevenzione e repressione delle infrazioni al codice della strada e per la sua piena attuazione, nonché per il coordinamento delle funzioni attinenti alla sicurezza stradale previste dalla legislazione vigente è istituita, presso il Ministero dell'interno, la Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale.
2. La nomina dei componenti della Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale è disposta con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dei trasporti.
3. Il decreto di cui al comma 2, che contiene anche disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento della Sala unificata di cui al comma 1, è emanato previo parere delle commissioni parlamentari competenti e previa intesa acquisita in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
4. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, i compensi spettanti ai componenti della Sala unificata di cui al comma 1.
5 La Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale è così composta:
a) un rappresentante della Polizia di Stato proposto dal Capo della polizia;
b) un rappresentante dell'Arma dei Carabinieri proposto dal Comandante dell'Arma;
c) un rappresentante della Guardia di finanza proposto dal Comandante della Guardia di finanza;
d)un rappresentante dei corpi dei vigili urbani proposto dall'ANCI, un rappresentante del Ministro dell'interno e dal Ministro dei trasporti;
e) un rappresentante della Conferenza unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie locali;
f) un rappresentante dell'Anas designato dal Ministro dei trasporti;
g) due rappresentanti delle società concessionarie di autostrade designati dal Ministro dei trasporti;
h) due rappresentanti delle associazioni delle vittime della strada proposti dalla Consulta nazionale sulla sicurezza stradale;
6. La Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale svolge i seguenti compiti:
a) raccoglie, con cadenza settimanale, dati sui flussi di traffico e sull'incidentalità stradale e li elabora al fine di predisporre una carta dei rischi riferita alla rete delle strade statali, principali e secondarie, e delle autostrade. Tale elaborazione è finalizzata al rapido e capillare intervento da parte delle Forze dell'ordine nell'attività di vigilanza sul rispetto dei limiti di velocità e di regolazione dei flussi di traffico, in particolare nei giorni festivi;
b) fornisce informazioni, anche attraverso gli strumenti del servizio pubblico radiotelevisivo, ai cittadini, agli utenti e alle aziende circa gli eventi che modificano, limitano o comunque condizionano la fruizione della rete stradale e autostradale;
c) elabora e diffonde, con cadenza mensile, dati sugli incidenti stradali su scala nazionale e regionale;
d) redige ogni anno, entro il 31 dicembre, sulla base dei dati forniti, entro il 31 ottobre di ogni anno, da province e comuni, dall'ANAS e dalle società concessionarie autostradali, l'elenco delle strade urbane, delle strade extraurbane e delle autostrade più a rischio di incidenti stradali;
e) individua, sulla base degli elaborati e delle informazioni di cui alle lettere a), c) e d), gli interventi prioritari di manutenzione e messa in sicurezza delle strade più a rischio di incidenti stradali;
f) individua, sulla base degli elaborati e delle informazioni di cui alle lettere a), c) e d), gli interventi prioritari di potenziamento dell'illuminazione delle gallerie e delle strade più a rischio di incendi stradali;
g) individua nuove modalità d'intervento anche mediante l'utilizzazione di strumenti ad alta tecnologia, per ridurre il numero degli incidenti stradali;
h) predispone e coordina campagne di educazione stradale e di comunicazione sui rischi legati alla violazione delle norme di comportamento di cui al titolo V del Codice della strada;
i) dispone e coordina l'installazione nelle sole strade extraurbane, di sagome, a dimensione e forma umana, in corrispondenza dei luoghi dove si sono verificati incidenti mortali al fine di sensibilizzare gli utenti della strada ad un maggior rispetto delle norme a tutela della sicurezza stradale e di indurli a maggiore prudenza.
7. Per il funzionamento della Sala unificata di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di di euro per ognuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.000.000 di euro per ognuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno».
Tit. 1
Sostituire il titolo con il seguente:
«Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 285 del 1992».
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 11 SETTEMBRE 2007
101ª Seduta
Presidenza della Presidente
La seduta inizia alle ore 16,30.
IN SEDE REFERENTE
(1677) Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale , approvato dalla Camera dei deputati
(29) MANZIONE. - Norme in materia di sicurezza stradale per impedire la manomissione delle centraline elettriche degli autoveicoli
(378) MAZZARELLO. - Modifiche al codice della strada in materia di patente a punti e di confisca dei ciclomotori
(530) BULGARELLI. - Disposizioni per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete stradale per i motoveicoli
(671) PIANETTA. - Modifiche all' articolo 171 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di casco protettivo elettronico
(706) SCALERA. - Misure per la sicurezza stradale e contro la guida in stato di ebbrezza
(708) SCALERA. - Disposizioni relative a dispositivi di sicurezza sugli autoveicoli
(914) CICOLANI. - Istituzione dell' Agenzia nazionale per la sicurezza stradale
(1138) PONTONE e MUGNAI. - Modifica all'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sequestro dei ciclomotori e dei motoveicoli e razionalizzazione delle sanzioni
(1290) DIVINA. - Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale
(1388) LEGNINI e CALVI. - Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di richiesta di sospensione delle sanzioni accessorie, di termini per la notifica delle violazioni non immediatamente contestate e di riduzione dei termini per l' adozione della decisione sui ricorsi al prefetto, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione
(1424) COMINCIOLI ed altri. - Norme sul trasporto di minori sui ciclomotori e motoveicoli
(1425) CUTRUFO ed altri. - Disposizioni a sostegno della mobilita' su due ruote e modifiche al codice della strada
(1462) DIVINA. - Modificazioni all' articolo 116 del Codice della strada. Istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente
(1603) BENVENUTO e MARCORA. - Riduzione dei canoni di accesso stradale ai fondi rustici ed ai fabbricati rurali
(1611) EUFEMI. - Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici
(1664) ALFONZI. - Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici
- e petizioni nn. 117, 143, 261, 482, 510 (nn. 246, 478, 547, 778, 783, 801, 822, 984, 1021, 1077, 1218, 1349, 1455, 1497 e 1715) 515 e 544 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 1° agosto 2007.
La presidente DONATI, dopo aver ricordato che sono stati già approvati gli articoli 3, 5, 10, 11, 14 e 20, nonché l'emendamento aggiuntivo 10.0.5 (testo 2), sottolinea come fra il testo del decreto legge di riforma del codice della strada adottato dal Governo all'inizio del mese di agosto e le su citate disposizioni sussistano talune differenze, in particolare in relazione alla disciplina sanzionatoria nel caso di rifiuto da parte del conducente di sottoporsi ai test alcolemici, ai limiti di guida imposti ai neo-patentati, al quadro sanzionatorio previsto nell'ipotesi di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, nonché infine al divieto di trasporto di bambini sui motocicli.
Comunica quindi che si riprenderà l'esame degli articoli accantonati e dei relativi emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 1° agosto, che si danno fin d'ora tutti per illustrati, iniziando dall'esame degli emendamenti volti a premettere articoli all’articolo 1.
Il relatore FILIPPI (Ulivo) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti volti a premettere articoli all'articolo 1, ad eccezione dell'emendamento 01.1, di cui propone l'accantonamento.
Dopo alcune considerazioni del senatore STIFFONI (LNP) sull'emendamento 01.5, il senatore PETERLINI (Aut) sollecita una riflessione generale sull'opportunità del sostanziale inasprimento del quadro sanzionatorio introdotto dalle disposizioni del disegno di legge in esame, le quali rischiano di penalizzare soprattutto le famiglie più indigenti. Dopo aver sottolineato l'esigenza di prevedere più incisive misure di carattere preventivo volte a contrastare l'inquinamento atmosferico ed acustico, si sofferma sulla questione relativa ai limiti di guida imposti ai neopatentati e all'inserimento di più stringenti interventi in materia di educazione scolastica.
La PRESIDENTE , nel condividere taluni dei rilievi testé svolti dal senatore Peterlini, rileva come nel testo del disegno di legge siano già presenti numerose disposizioni in materia di educazione stradale.
Il senatore MARTINAT (AN) ritira l'emendamento 01.4, del quale si riserva di presentare in Assemblea una riformulazione volta, tenuto conto del parere contrario ex art. 81 della Costituzione espresso dalla Commissione bilancio, a rendere meramente facoltativo il collegamento ad un segnalatore visivo con il quale viene indicato il tempo residuo per il passaggio dalla luce verde alla luce gialla e dalla luce rossa a quella verde, delle lanterne semaforiche e veicolari.
Il senatore MALAN (FI), dopo aver espresso apprezzamento per la proposta di riformulazione testé avanzata dal senatore Martinat, svolge talune considerazioni sulle misure di cui all'articolo 37 del vigente Codice della strada, delle quali rileva la necessità di una modifica. Ritira quindi gli emendamenti 01.2 e 01.3.
Il senatore STIFFONI (LNP) ritira l'emendamento 01.5.
L'emendamento 01.1, è quindi accantonato, come proposto dal Relatore.
Si passa quindi all'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti.
Il relatore FILIPPI(Ulivo), dopo aver espresso parere contrario su tutti gli emendamenti da 1.1 a 1.6, invita al ritiro dell'emendamento 1.7. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.8 e 1.9.
Sono quindi posti ai voti con successive e distinte votazioni, l’emendamento 1.1 e gli emendamenti 1.2, identico all'emendamento 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, che risultano respinti.
Stante l'assenza dei presentatori è dichiarato decaduto l'emendamento 1.7.
Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.8, risulta precluso l'emendamento 1.9.
La Commissione approva quindi l'articolo 1.
Si passa quindi all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.
Il relatore FILIPPI(Ulivo), dopo aver invitato al ritiro degli emendamenti da 1.0.1 a 1.0.5, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.0.6 e 1.0.7.
Dopo essere stati dichiarati decaduti, per assenza dei presentatori, gli emendamenti aggiuntivi 1.0.1 e 1.0.2, la Commissione respinge, con successive distinte votazioni, gli emendamenti da 1.0.3 a 1.0.6.
Il senatore PETERLINI (Aut) ritira l'emendamento 1.0.7, riservandosi di ripresentarlo in Aula come ordine del giorno.
Si passa quindi all'esame dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti.
Il relatore FILIPPI (Ulivo) esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 e parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 2.
Dopo che la Commissione ha approvato con un’unica votazione gli identici emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, integralmente soppressivi dell'articolo, risultano preclusi gli emendamenti da 2.5 a 2.20.
Si passa quindi all’esame dell’articolo 4 e dei relativi emendamenti.
Il relatore FILIPPI(Ulivo), dopo aver espresso parere favorevole sull’emendamento 4.1. e aver invitato i presentatori a ritirare l’emendamento 4.2, esprime parere contrario sugli emendamenti 4.3 e 4.4.
La presidente DONATI, accedendo alla sollecitazione del relatore, ritira l’emendamento 4.2.
Posto ai voti, risulta quindi approvato l’emendamento 4.1.
La Commissione, dopo aver respinto, con distinte e successive votazioni, gli emendamenti 4.3 e 4.4, approva l’articolo 4, così come emendato.
Si passa quindi all’esame dell’articolo 6 e del relativo emendamento.
Il relatore FILIPPI (Ulivo) esprime parere favorevole sull’emendamento 6.1.
La Commissione, dopo aver approvato l’emendamento 6.1, approva l’articolo 6 così come modificato.
Stante l’assenza dei presentatori, è dichiarato decaduto l'emendamento 6.0.1.
Si passa quindi all’esame dell’articolo 7 e dei relativi emendamenti.
Il RELATORE esprime parere contrario sugli identici emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3.
Respinti con un’unica votazione gli identici emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3, la Commissione approva l’articolo 7.
Si passa all'esame dell'articolo 8 e dei relativi emendamenti.
La presidente DONATI riformula l'emendamento 8.1 in un nuovo testo (allegato al resoconto della seduta odierna), volto a prevedere, al comma 2, primo periodo, dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, un termine perentorio di 180 giorni, anziché di 60 giorni come previsto dalla lettera a) del testo in esame.
Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 8.1 (Testo 2), e invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 8.2 e 8.3; in relazione a quest'ultimo, i presentatori potrebbero eventualmente predisporre un ordine del giorno per l'esame in Assemblea. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7.
Il senatore MARTINAT (AN) ritira l'emendamento 8.2. Ritira altresì l'emendamento 8.3, riservandosi di predisporre un apposito ordine del giorno per l'esame in Assemblea.
Il senatore PETERLINI(Aut), con riferimento agli emendamenti 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7, sottolinea l'esigenza - fortemente avvertita dalla sua parte politica - di graduare l'entità delle sanzioni, specie di quelle pecuniarie, in rapporto alla gravità delle violazioni concernenti il superamento dei limiti di velocità. E' infatti quanto mai ingiusto prevedere sanzioni pecuniarie di importo spropositato per la violazione anche lieve delle disposizioni sui limiti di velocità, tenendo conto anche del fatto che sanzioni troppo elevate graverebbero in modo eccessivo sul bilancio delle famiglie meno abbienti.
La PRESIDENTE assicura il senatore Peterlini che rappresenterà al Ministro dei trasporti le esigenze da lui testé sottolineate, in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea. D'altra parte, il tema del superamento dei limiti di velocità è stato anche affrontato in sede di esame dell'articolo 10, già approvato dalla Commissione.
Con separate votazioni la Commissione approva l'emendamento 8.1 (Testo 2) e respinge gli emendamenti 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7.
La Commissione approva quindi l'articolo 8 nel testo emendato.
Stante l'assenza dei presentatori la PRESIDENTE dichiara decaduto l'emendamento 9.1.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 19,15.
Allegato
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N° 1677
Art. 8
8.1 (Testo 2)
DONATI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: "sessanta" con la seguente: "centottanta"; sopprimere la lettera f).
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 2007
102ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza della Presidente
Interviene il ministro dei trasporti Bianchi.
La seduta inizia alle ore 9.30.
IN SEDE REFERENTE
(1677) Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale, approvato dalla Camera dei deputati
(29) MANZIONE. - Norme in materia di sicurezza stradale per impedire la manomissione delle centraline elettriche degli autoveicoli
(378) MAZZARELLO. - Modifiche al codice della strada in materia di patente a punti e di confisca dei ciclomotori
(530) BULGARELLI. - Disposizioni per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete stradale per i motoveicoli
(671) PIANETTA. - Modifiche all' articolo 171 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di casco protettivo elettronico
(706) SCALERA. - Misure per la sicurezza stradale e contro la guida in stato di ebbrezza
(708) SCALERA. - Disposizioni relative a dispositivi di sicurezza sugli autoveicoli
(914) CICOLANI. - Istituzione dell' Agenzia nazionale per la sicurezza stradale
(1138) PONTONE e MUGNAI. - Modifica all'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sequestro dei ciclomotori e dei motoveicoli e razionalizzazione delle sanzioni
(1290) DIVINA. - Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale
(1388) LEGNINI e CALVI. - Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di richiesta di sospensione delle sanzioni accessorie, di termini per la notifica delle violazioni non immediatamente contestate e di riduzione dei termini per l' adozione della decisione sui ricorsi al prefetto, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione
(1424) COMINCIOLI ed altri. - Norme sul trasporto di minori sui ciclomotori e motoveicoli
(1425) CUTRUFO ed altri. - Disposizioni a sostegno della mobilita' su due ruote e modifiche al codice della strada
(1462) DIVINA. - Modificazioni all' articolo 116 del Codice della strada. Istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente
(1603) BENVENUTO e MARCORA. - Riduzione dei canoni di accesso stradale ai fondi rustici ed ai fabbricati rurali
(1611) EUFEMI. - Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici
(1664) ALFONZI. - Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici
- e petizioni nn. 117, 143, 261, 482, 510 (nn. 246, 478, 547, 778, 783, 801, 822, 984, 1021, 1077, 1218, 1349, 1455, 1497 e 1715) 515 e 544 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.
Il ministro BIANCHI dichiara di condividere l'orientamento della Commissione di concludere tempestivamente l'esame del disegno di legge di riforma del codice della strada.
Il senatore MARTINAT (AN) chiede al Governo se sia a conoscenza dell'intendimento della Commissione, emerso nel dibattito di ieri, di modificare, nel corso dell'esame in Assemblea, il testo di alcuni articoli già approvati dalla Commissione stessa all'inizio del mese di agosto.
Il senatore FILIPPI (Ulivo), nel riassumere le principali differenze fra il contenuto degli articoli del disegno di legge approvati prima della pausa estiva ed il testo del decreto-legge n. 177 del 2007, si sofferma sull'articolo 14, nella parte in cui prevede solo sanzioni pecuniarie per i conducenti che rifiutino di sottoporsi ai test alcolemici. Sottolinea poi la necessità di un'ulteriore riflessione sui profili relativi alle sanzioni comminate nel caso di guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, con particolare riferimento all'obbligo di prestazione di servizi sociali.
Analoga riponderazione richiedono le disposizioni concernenti il divieto di trasporto di minori sui motocicli e le limitazioni di potenza degli autoveicoli condotti da neo-patentati.
Il ministro BIANCHI, dopo aver dichiarato di condividere l'orientamento emerso in Commissione volto a modificare le disposizioni in materia di divieto di trasporto di minori sui motocicli, di limitazione della potenza dei veicoli condotti da neo-patentati e di sanzioni comminate ai conducenti che rifiutino di sottoporsi ai test alcolemici, sottolinea la necessità di un maggiore approfondimento della questione relativa al carattere accessorio o alternativo da riconoscersi alle sanzioni consistenti nell'obbligo di prestazione di servizi sociali da comminarsi a coloro che guidano in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
La presidente DONATI avverte che si riprenderà l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 1677, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 1° agosto, che si danno fin d'ora tutti per illustrati, a partire dall'emendamento 01.1, accantonato nel corso della seduta di ieri.
Aggiunge quindi la propria firma e riformula l'emendamento 01.1 in un Testo 2 (pubblicato in allegato al resoconto delle sedute odierne), il quale non prevede sul quadro sanzionatorio previsto per i casi di violazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione in centri abitati, la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
Il relatore FILIPPI (Ulivo) esprime il proprio parere favorevole sull'emendamento 01.1 (testo 2) così come riformulato.
L'emendamento 01.1 (testo 2), posto ai voti, risulta approvato.
Si passa quindi all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 10, precedentemente accantonati.
Il relatore FILIPPI (Ulivo) esprime parere contrario sugli emendamenti 10.0.1 e 10.0.4, e invita i presentatori a riformulare l'emendamento 10.0.2, sopprimendo il richiamo "allo scopo di mantenere l'aria condizionata nel veicolo"; con tale modifica, l'emendamento 10.0.2 è preferibile rispetto all'emendamento 10.0.3.
Il senatore MARTINAT (AN) riformula l'emendamento 10.0.2 in un Testo 2 (pubblicato in allegato al resoconto delle sedute odierne) nel senso indicato dal Relatore.
Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 10.0.1, posto ai voti, risulta approvato l'emendamento 10.0.2 (testo 2).
Dichiarato assorbito l'emendamento 10.0.3, la Commissione respinge l'emendamento 10.0.4.
Si passa quindi all'esame degli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2, volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11, precedentemente accantonati.
Il relatoreFILIPPI (Ulivo) esprime parere favorevole sull'emendamento 11.0.1 e contrario sull'emendamento 11.0.2.
Il senatore STIFFONI (LNP), intervenendo sull'emendamento 11.0.2, a sua firma, rileva come la possibilità per i conducenti di fumare durante la marcia dei veicoli rappresenti una delle cause di molti incidenti stradali e come tanti incendi siano determinati proprio da sigarette gettate incautamente dai finestrini delle autovetture. Sottolinea inoltre come il divieto di fumare all'interno dei veicoli sia una misura volta a tutelare le persone più deboli, ed in particolare i minori e le donne in gravidanza.
Il senatore MARTINAT (AN), nel ritenere condivisibile le esigenze di tutela dei minori trasportati, si dichiara contrario all'introduzione di un divieto assoluto di fumare all'interno delle autovetture.
Il senatore FANTOLA (UDC) chiede chiarimenti in ordine all'esenzione dal divieto di uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di cuffie sonore, prevista dall'emendamento 11.0.1, per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade e delle autostrade.
Il relatore FILIPPI (Ulivo) sottolinea come l'esclusione di tali soggetti sia legata all'assenza di trasportati da tutelare.
La senatrice PALERMO (RC-SE), condividendo le perplessità del senatore Fantola, riformula l'emendamento 11.0.1 in un Testo 2 (pubblicato in allegato al resoconto delle sedute odierne), il quale esclude dai soggetti esentati i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade e autostrade.
Il senatore FILIPPI (Ulivo) esprime parere favorevole sull'emendamento 11.0.1 (testo 2).
L'emendamento 11.0.1 (testo 2), posto ai voti, risulta approvato.
La Commissione respinge quindi l'emendamento 11.0.2.
Si passa quindi all’esame dell’articolo 12 e dei relativi emendamenti.
Il relatore FILIPPI(Ulivo), dopo aver brevemente ricordato il contenuto dell'articolo 12, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 12.
Il ministro BIANCHI, intervenendo sull'emendamento 12.1, sottolinea come la durata dei periodi di guida giornaliera o settimanale degli autotrasportatori rappresenti una questione di rilievo comunitario, oggetto fra l'altro di accordi con le categorie di settore.
Il senatoreMARTINAT(AN), intervenendo su tutti gli emendamenti a sua firma, sottolinea come tali proposte emendative siano finalizzate a garantire una maggiore elasticità in relazione alla durata dei periodi di guida giornaliera o settimanale.
Il senatore MONTINO (Ulivo) dichiara di comprendere le ragioni che hanno ispirato l'emendamento 12.1, condividendo la necessità di garantire una maggiore elasticità al quadro complessivo di durata dei periodi di guida giornaliera o settimanale.
Il ministro BIANCHI, pur valutando positivamente la ratio dell'emendamento 12.1, sottolinea la necessità di un ulteriore approfondimento della questione anche attraverso un serrato dialogo con il Ministero degli interni e le categorie rappresentative dell'autotrasporto.
Il senatoreFILIPPI(Ulivo), pur dichiarando di condividere la ratio di tali proposte emendative, concorda con la necessità di una maggiore riflessione su tali temi, insistendo per una reiezione tecnica di tali emendamenti, fatto salvo il diritto dei firmatari di ripresentarli nel corso dell'esame in Assemblea.
I senatori FANTOLA (UDC) e CICOLANI (FI) aggiungono la propria firma all'emendamento 12.1.
Posti ai voti, con distinte e successive votazioni, sono respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 12.
La Commissione approva quindi l'articolo 12.
Si passa quindi all’esame dell’articolo 13 e del relativo emendamento.
Il relatore FILIPPI (Ulivo) esprime parere favorevole sull’emendamento 13.1.
Il senatore CICOLANI (FI) aggiunge la propria firma all'emendamento 13.1, il quale, posto ai voti, è approvato.
La Commissione approva quindi l’articolo 13, così come modificato.
Si passa quindi all'esame dell'emendamento volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 14, precedentemente accantonato.
Il relatore FILIPPI (Ulivo) esprime parere contrario sull'emendamento 14.0.1, il quale, posto ai voti, è respinto.
Si passa quindi all’esame dell’articolo 15 e del relativo emendamento.
Il relatore FILIPPI (Ulivo) insiste per l’approvazione dell’emendamento 15.1.
La Commissione, dopo aver approvato l’emendamento 15.1, approva l’articolo 15, così come modificato.
Si passa poi all’esame dell’articolo 17 e dei relativi emendamenti.
Il relatore FILIPPI (Ulivo) invita i presentatori a riformulare l'emendamento 17.1 sopprimendo la parte relativa alla rimodulazione dei tempi di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie e salvaguardando quella concernente le forme di pagamento. Esprime poi parere contrario sull'emendamento 17.2.
Il senatore MARTINAT (AN) riformula quindi l'emendamento 17.1 in un Testo 2 (pubblicato in allegato al resoconto delle sedute odierne), nel senso indicato dal relatore.
Il senatore STIFFONI (LNP) aggiunge la propria firma all'emendamento 17.1 (testo 2) il quale, posto ai voti, è approvato.
Risulta assorbito l'emendamento 17.2.
La Commissione approva quindi l’articolo 17, così come modificato.
Si passa all’esame dell’articolo 18 e dei relativi emendamenti.
Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 18.1 e contrario sugli emendamenti 18.2 e 18.3, sui quali ricorda il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla Commissione bilancio.
Dopo un intervento per dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 18.2 e 18.3 del senatore CICOLANI(FI), la presidente DONATI sottolinea come le finalità degli emendamenti 18.2 e 18.3 siano perseguite non solo dall'emendamento 29.2, a sua firma, il quale impegna il Governo in sede di esercizio della delega, fra l'altro, a rivedere la destinazione dei proventi delle sanzioni al fine di assicurare controlli quantitativi e qualitativi sulla strada, ma anche da taluni emendamenti all'articolo 26, relativi alla destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione della legge in esame. Ricorda inoltre come con l'accoglimento dell'ordine del giorno n. 1, già si sia impegnato il Governo a reperire, con apposito provvedimento d'urgenza, adeguate risorse finanziarie per l'aumento di mezzi e personale finalizzati al controllo sul territorio nazionale delle violazioni della vigente normativa in materia di sicurezza stradale.
Il senatore CICOLANI (FI) sottolinea che, tenuto conto del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, sarebbe più opportuno prevedere che all'incremento dell'organico delle forze dell'ordine addette ai controlli sulle strade, nonché al miglioramento della viabilità e della segnaletica sulle strade stesse si faccia fronte attraverso la destinazione di parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dalla legge in esame.
L’emendamento 18.1, posto ai voti, risulta approvato dalla Commissione.
Con distinte e successive votazioni, risultano respinti gli emendamenti 18.2 e 18.3.
La Commissione approva quindi l'articolo 18, così come modificato.
Si passa all'esame di un emendamento volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 18.
Il relatore FILIPPI (Ulivo) esprime parere contrario sull'emendamento 18.0.1.
La Commissione respinge quindi l'emendamento 18.0.1.
Si passa all'esame dell'articolo 19 e dei relativi emendamenti.
Il relatore FILIPPI (Ulivo) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 19.
La senatrice PALERMO (RC-SE) sottolinea come, ad avviso dalla sua parte politica, sia opportuno evitare distinzioni nella previsione di sanzioni penali relative ad illeciti come omicidio colposo, lesioni personali colpose ed omissione di soccorso.
Il senatore STIFFONI (LNP) ribadisce invece l'esigenza di graduare le pene in questione in ragione della diversa gravità dei comportamenti che hanno determinato gli illeciti.
Con separate votazioni la Commissione respinge quindi gli emendamenti 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 e 19.5.
La Commissione approva l'articolo 19.
Si passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 20.
Il relatore FILIPPI (Ulivo) esprime parere contrario sugli emendamenti 20.0.1 e 20.0.2.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 20.0.1 e 20.0.2.
Si passa all'esame dell'articolo 21 e dei relativi emendamenti.
Il relatore FILIPPI (Ulivo) esprime parere favorevole sugli emendamenti 21.1 e 21.2.
Con separate votazioni la Commissione approva gli emendamenti 21.1 e 21.2, nonché l'articolo 21 nel testo emendato.
Si passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 21.
Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 21.0.1 ed invita le presentatrici a riformulare l'emendamento 21.0.2 in un nuovo testo riferito all'articolo 29 del disegno di legge.
La senatrice PALERMO (RC-SE) trasforma l'emendamento 21.0.2 nell'emendamento 29.6 (pubblicato in allegato al resoconto delle sedute odierne), riferito all'articolo 29.
La Commissione respinge quindi l'emendamento 21.0.1.
Si passa all'esame dell'articolo 24 e dei relativi emendamenti.
Il relatore FILIPPI (Ulivo) invita la Commissione ad approvare l'emendamento 24.5 (pubblicato in allegato al resoconto delle sedute odierne), presentato per ottemperare al parere della 5a Commissione permanente, ed esprime parere favorevole sull'emendamento 24.1 e parere contrario sugli emendamenti 24.2, 24.3 e 24.4.
Con separate votazioni la Commissione approva gli emendamenti 24.5 e 24.1, mentre respinge gli emendamenti 24.2, 24.3 e 24.4.
La Commissione approva quindi l'articolo 24 nel testo emendato.
Si passa all'esame dell'articolo 25 e dei relativi emendamenti.
Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 25.1 e 25.8 e parere contrario sugli emendamenti 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.7, 25.9 e 25.10. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 25.6, a condizione che venga riformulato espungendone la prima parte.
La presidente DONATI riformula l'emendamento 25.6 in un Testo 2 (pubblicato in allegato al resoconto delle sedute odierne), nel senso suggerito dal Relatore.
La Commissione approva l'emendamento 25.1.
Risultano conseguentemente assorbiti o preclusi gli emendamenti 25.2, 25.3, 25.4 e 25.5.
Con separate votazioni, la Commissione approva l'emendamento 25.6 (Testo 2), respinge l'emendamento 25.7, approva l'emendamento 25.8 e respinge gli emendamenti 25.9 e 25.10.
La Commissione approva quindi l'articolo 25 nel testo emendato.
Si passa all'esame dell'articolo 26 e dei relativi emendamenti.
Il senatore MARTINAT (AN) riformula l'emendamento 26.1 in un Testo 2 (pubblicato in allegato nel resoconto delle sedute odierne) nel senso di prevedere che un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dal provvedimento sia destinato al potenziamento dei servizi di controllo su strada.
I senatori CICOLANI(FI), STIFFONI (LNP) e MAZZARELLO(Ulivo), nonché la senatrice PALERMO (RC-SE) e la presidente DONATI(IU-Verdi-Com), aggiungono la propria firma all'emendamento 26.1 (Testo 2).
La presidente DONATI (IU-Verdi-Com) aggiunge la propria firma all'emendamento 26.5 e lo riformula in un Testo 2 (pubblicato in allegato al resoconto delle sedute odierne) volto a chiarire che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui alla disposizione in questione deve essere adottato di concerto, non solo con il Ministro dei trasporti, ma anche con quello delle Infrastrutture, per quanto di competenza.
Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 26.1 (Testo 2) e parere contrario sugli emendamenti 26.2, 26.3 e 26.4. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 26.5 (Testo 2) e sull'emendamento 26.6.
Con separate votazioni, la Commissione approva l'emendamento 26.1 (Testo 2), respinge gli emendamenti 26.2, 26.3 e 26.4, e approva gli emendamenti 26.5 (Testo 2) e 26.6.
La Commissione approva quindi l'articolo 26 nel testo emendato.
Si passa all'esame dell'articolo 27 e dei relativi emendamenti.
Il RELATORE invita la Commissione ad approvare l'emendamento 27.2 (pubblicato in allegato al resoconto delle sedute odierne), presentato per recepire il parere della Commissione Bilancio, ed esprime parere contrario sull'emendamento 27.1.
Con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 27.1 ed approva l'emendamento 27.2.
La Commissione approva quindi l'articolo 27 nel testo emendato.
Si passa all'esame di un emendamento volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 27.
Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 27.0.1.
La Commissione respinge l'emendamento 27.0.1.
Il senatore FANTOLA (UDC) ritira l'emendamento 28.1.
Si passa all'esame dell'articolo 29 e dei relativi emendamenti.
Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 29.1 e 29.3 ed invita la Presidente a ritirare l'emendamento 29.2. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 29.4, 29.5 e 29.6.
La presidente DONATI (IU-Verdi-Com) ritira l'emendamento 29.2, riservandosi di ripresentarlo, quanto meno in alcune sue parti, per l'esame in Assemblea.
Con riferimento all'emendamento 29.3, il senatore MARTINAT (AN) esprime forti riserve sul parere contrario reso dalla Commissione bilancio. Pertanto, qualora l'emendamento in questione dovesse essere respinto dalla Commissione, si riserva di ripresentarlo in Assemblea, sottolineando l'importanza di promuovere l'educazione stradale come materia obbligatoria nelle scuole.
La senatrice PALERMO(RC-SE), nel condividere l'importanza della materia dell'educazione stradale, fa presente al senatore Martinat che la previsione della stessa come materia obbligatoria creerebbe non lievi problemi, in quanto dovrebbe essere a quel punto insegnata da docenti che, presumibilmente, non hanno una specifica preparazione in merito. Meglio sarebbe allora prevedere che l'educazione stradale formi oggetto di corsi non obbligatori, da affidare a personale qualificato esterno alla scuola.
Il ministro BIANCHI, con riferimento alla questione sollevata dal senatore Martinat, fa presente che il Ministero dei trasporti ha già affrontato il tema con il Ministero della pubblica istruzione, incontrando una serie di obiezioni attinenti tanto a problemi di carattere finanziario quanto ai profili ricordati dalla senatrice Palermo.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 29.1 e 29.3, mentre approva l'emendamento 29.4.
Il senatore MAZZARELLO (Ulivo) chiede chiarimenti sul significato dell'espressione "minore" di cui all'emendamento 29.5.
La PRESIDENTE ricorda al senatore Mazzarello che, come era emerso nel corso del dibattito svoltosi prima della pausa estiva, la precisa definizione dell'età del minore di cui all'emendamento 29.5 sarà effettuata con decreto legislativo.
Il senatore MAZZARELLO(Ulivo), intervenendo a titolo personale, annuncia che si asterrà sull'emendamento 29.5 anche sulla base della considerazione che il numero di incidenti gravi di motocicli in cui sono stati coinvolti minori è talmente basso da far sì che la previsione di cui alla proposta emendativa finisca con l'apparire più un inutile onere a carico dei cittadini piuttosto che una ulteriore misura di sicurezza.
Con separate votazioni la Commissione approva gli emendamenti 29.5 e 29.6.
Viene quindi approvato l'articolo 29 nel testo emendato.
Si passa all'esame dell'articolo 30 e dei relativi emendamenti.
La presidente DONATI (IU-Verdi-Com) riformula l'emendamento 30.1 in un testo 2 (pubblicato in allegato al resoconto delle sedute odierne).
Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 30.1 (Testo 2).
Con separate votazioni la Commissione approva l'emendamento 30.1 (Testo 2) e l'articolo 30 come emendato.
Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 2007
103ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza della Presidente
Interviene il ministro dei trasporti Bianchi.
La seduta inizia alle ore 15,20.
IN SEDE REFERENTE
(1677) Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale, approvato dalla Camera dei deputati
(29) MANZIONE. - Norme in materia di sicurezza stradale per impedire la manomissione delle centraline elettriche degli autoveicoli
(378) MAZZARELLO. - Modifiche al codice della strada in materia di patente a punti e di confisca dei ciclomotori
(530) BULGARELLI. - Disposizioni per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete stradale per i motoveicoli
(671) PIANETTA. - Modifiche all' articolo 171 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di casco protettivo elettronico
(706) SCALERA. - Misure per la sicurezza stradale e contro la guida in stato di ebbrezza
(708) SCALERA. - Disposizioni relative a dispositivi di sicurezza sugli autoveicoli
(914) CICOLANI. - Istituzione dell' Agenzia nazionale per la sicurezza stradale
(1138) PONTONE e MUGNAI. - Modifica all'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sequestro dei ciclomotori e dei motoveicoli e razionalizzazione delle sanzioni
(1290) DIVINA. - Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale
(1388) LEGNINI e CALVI. - Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di richiesta di sospensione delle sanzioni accessorie, di termini per la notifica delle violazioni non immediatamente contestate e di riduzione dei termini per l' adozione della decisione sui ricorsi al prefetto, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione
(1424) COMINCIOLI ed altri. - Norme sul trasporto di minori sui ciclomotori e motoveicoli
(1425) CUTRUFO ed altri. - Disposizioni a sostegno della mobilita' su due ruote e modifiche al codice della strada
(1462) DIVINA. - Modificazioni all' articolo 116 del Codice della strada. Istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente
(1603) BENVENUTO e MARCORA. - Riduzione dei canoni di accesso stradale ai fondi rustici ed ai fabbricati rurali
(1611) EUFEMI. - Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici
(1664) ALFONZI. - Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici
- e petizioni nn. 117, 143, 261, 482, 510 (nn. 246, 478, 547, 778, 783, 801, 822, 984, 1021, 1077, 1218, 1349, 1455, 1497 e 1715) 515 e 544 ad essi attinenti
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)
Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
La presidente DONATI comunica che si proseguirà l'esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 1 agosto, che si danno tutti per illustrati, a partire dall'esame dell'articolo 31 e dei relativi emendamenti. Comunica inoltre che la Conferenza dei Capigruppo ha disposto la calendarizzazione del disegno di legge in esame per la seduta di martedì 18 settembre, fissando il termine per gli emendamenti per domani, giovedì 13 settembre, alle ore 19.
Il relatore FILIPPI (Ulivo) esprime parere contrario sugli emendamenti 31.1, 31.2 e 31.4 e parere favorevole sull'emendamento 31.3.
Il senatore MASSA (Ulivo) ritira l'emendamento 31.1.
Respinto l'emendamento 31.2, la Commissione approva l'emendamento 31.3.
Dopo aver respinto l'emendamento 31.4, la Commissione approva l'articolo 31 come modificato.
Si passa, poi, all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 31.
Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 31.0.1, 31.0.2 e 31.0.3.
Posti ai voti, con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 31.0.1, 31.0.2 e 31.0.3.
Si passa, poi, all'esame dell'articolo 33 e dei relativi emendamenti.
Il relatore FILIPPI (Ulivo) insiste per l'approvazione degli emendamenti 33.1 e 33.2.
Posti ai voti, con successive e distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 33.1 e 33.2.
La Commissione approva quindi l'articolo 33, come modificato.
Si passa poi all'esame dell'emendamento 33.0.1 volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 33.
Il relatore FILIPPI (Ulivo) esprime parere contrario sull'emendamento 33.0.1.
Posto ai voti l'emendamento 33.0.1 è quindi respinto.
Si passa quindi all'esame dell'articolo 34 e dei relativi emendamenti.
Il senatore STIFFONI (LNP) ritira l'emendamento 34.1.
Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 34.2, 34.3, 34.4 e favorevole sugli emendamenti 34.5, 34.6 e 34.7. Si rimette al Governo sugli emendamenti 34.8 e 34.9.
Dopo brevi interventi dei senatori MARTINAT (AN), VANO (RC-SE), MONTINO (Ulivo), MAZZARELLO (Ulivo) e STIFFONI (LNP) sugli emendamenti 34.8 e 34.9, in relazione alla questione concernente il termine imposto alle imprese farmaceutiche per uniformarsi alle nuove norme volte all'individuazione dei farmaci che producono effetti negativi sulla qualità della guida degli utenti della strada, di cui al disegno di legge in esame, il ministro BIANCHI esprime parere favorevole sull'emendamento 34.8, ritenendo preferibile il richiamo alla data di confezionamento del farmaco, rispetto alla formulazione dell'emendamento 34.9.
Il senatore MAZZARELLO (Ulivo) ritira quindi l'emendamento 34.9.
Posti ai voti, con successive e distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 34.2, 34.3 e 34.4.
La Commissione approva quindi con successive e distinte votazioni gli emendamenti 34.5 e 34.6.
Dichiarato assorbito l'emendamento 34.7, la Commissione approva l'emendamento 34.8.
La Commissione approva quindi l'articolo 34 come modificato.
Si passa poi all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 34.
Il relatore FILIPPI (Ulivo) esprime parere contrario sugli emendamenti 34.0.1 e 34.0.2. Presenta quindi l'emendamento 34.0.3 (pubblicato in allegato al resoconto delle sedute odierne), volto a far salvi gli effetti prodottosi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge n. 117 del 3 agosto 2007.
Posti ai voti, con successive e distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 34.0.1 e 34.0.2.
La Commissione approva poi l'emendamento 34.0.3.
Il relatore FILIPPI (Ulivo) presenta poi l'emendamento 35.1 (pubblicato in allegato al resoconto delle sedute odierne), volti a prevedere che il disegno di legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Posto ai voti, risulta approvato l'emendamento 35.1.
La Commissione approva quindi l'articolo 35 come modificato.
Si passa all'esame dell'emendamento Tit 1.
Il relatore FILIPPI (Ulivo) esprime parere favorevole sull'emendamento Tit 1.
Posto ai voti, l'emendamento Tit 1 risulta approvato.
Il relatore FILIPPI (Ulivo) presenta quindi la proposta di coordinamento COORD.1 (pubblicato in allegato al resoconto delle sedute odierne) insistendone per l'approvazione.
Posta ai voti, la proposta COORD 1 risulta accolta.
Si passa quindi alle dichiarazioni di voto finali.
Il senatore MARTINAT (AN) annuncia che il proprio giudizio sul disegno di legge sarà indiscutibilmente legato all'esito dell'esame in Assemblea e al recepimento di talune proposte di modifica avanzate dal proprio Gruppo già nel corso della trattazione in Commissione.
Il senatore CICOLANI(FI), a nome del proprio Gruppo, si associa ai rilievi e alle considerazioni testè formulati, sottolineando la necessità di prevedere più puntuali disposizioni in materia di autotrasporto nell'ambito della generale riforma del codice della strada introdotta dal disegno di legge in esame.
Il senatore FANTOLA (UDC) ribadisce, anche a nome del proprio Gruppo, l'esigenza di un ulteriore approfondimento di alcune questioni rimaste insolute nel corso dell'esame in Commissione.
Il senatore STIFFONI(LNP), dopo avere espresso un giudizio positivo per il proficuo lavoro svolto in Commissione, auspica che l'esame in Assemblea consenta il superamento di alcuni nodi problematici che rischiano di inficiare l'efficacia del disegno di legge in titolo.
Il senatore MAZZARELLO (Ulivo) esprime il proprio apprezzamento per l'esame del disegno di legge svolto in Commissione e auspica che nel corso della trattazione in Assemblea le proposte di modifica non siano eccessivamente legati a pregiudiziali posizioni politico-partitiche.
La Commissione conferisce quindi, mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1677, con le modifiche accolte, autorizzandolo ad apportare al testo le eventuali correzioni di coordinamento formale che risultassero necessarie e autorizzandolo, altresì, a richiedere di poter riferire oralmente, proponendo l'assorbimento degli altri disegni di legge in titolo. Si considera pertanto compiuto l'esame delle petizioni ad esso attinenti.
La presidente DONATI ringrazia la Commissione per il proficuo lavoro svolto esprimendo particolare apprezzamento per la fattiva collaborazione dei senatori dell'opposizione.
(1772) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione
(Esame e rinvio)
La presidente DONATI, tenuto conto della conclusione dell'esame del disegno di legge n. 1677, comunica che riferirà in Assemblea sull'orientamento emerso in Commissione di non procedere nell'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 117, considerando anche che gli effetti giuridici del provvedimento d'urgenza vengono fatti salvi con l'approvazione dell'emendamento 34.0.3 nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1677, il cui esame è stato già inserito sul calendario dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana.
Il ministro BIANCHI, nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione, dichiara di condividere l'orientamento emerso in Commissione di non dar seguito all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 117.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N° 1677
Art. 01
01.1 (Testo 2)
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI, DONATI
All'articolo 1 premettere il seguente:
«Art. 01.
(Modifiche all'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati)
1. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 1 dopo le parole: ''degli inquinamenti'' sono inserite le seguenti: ''atmosferici ed acustici'' ed in fine sono aggiunte le seguenti: ''ed il Ministro della salute.'';
b) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
''14-bis. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di limitazione della circolazione di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 120 a euro 360.».
Art. 10
10.0.2 (Testo 2)
Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
All'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
''7-bis. È fatto divieto, durante la sosta di autobus e camion per più di 10 minuti, tenere il motore acceso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 74 euro a 296 euro''».
Art. 11
11.0.1 (Testo 2)
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
1. Il comma 2 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
2. E' vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia. E' consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani».
Art. 17
17.1 (Testo 2)
MARTINAT, PONTONE, BUTTI, STIFFONI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2, le parole: ''oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario'' sono sostituite dalle seguenti: ''oppure, a mezzo di altra forma di pagamento indicata dalla stessa amministrazione''.
Art. 24
24.5
Il Relatore
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "e gli enti locali competenti".
Art. 25
25.6 (Testo 2)
DONATI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI
Al comma 2 sostituire le parole: ''al miglioramento della circolazione sulle strade e al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale, nonché ad assicurare che gli enti proprietari e concessionari delle strade adottino le iniziative relative alle barriere di sicurezza e al rischio dell'impatto di uccelli, di cui al comma 1 del presente articolo'' con le seguenti: ''alle priorità indicate dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, di cui alla legge 144/1999, art. 32, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ad assicurare che gli enti proprietari e concessionari delle strade adottino le iniziative relative alle barriere di sicurezza e al rischio dell'impatto di uccelli, di cui al comma 1 del presente articolo''».
Art. 26
26.1 (Testo 2)
BUTTI, PONTONE, MARTINAT, STIFFONI, CICOLANI, DONATI, MAZZARELLO, PALERMO
Al comma 1, dopo le parole: «sono destinate» aggiungere le seguenti: «al potenziamento dei servizi di controllo su strada,»; al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: "riservandone un terzo al potenziamento dei servizi di controllo su strada."
26.5 (Testo 2)
FORMISANO, CAFORIO, GIAMBRONE, RAME, DONATI
Al comma 2 dopo le parole: «con il Ministro dei trasporti» aggiungere le seguenti: «e, per quanto di competenza, del Ministro delle infrastrutture».
Art. 27
27.2
Il Relatore
Dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" inserire le seguenti: "nel rispetto dei limiti posti dal Patto di stabilità interno".
Art. 29
29.6
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
"c-bis) inserimento del principio di tutela degli animali prevedendo l'autorizzazione ai mezzi di soccorso a loro destinati e l'obbligo di prestare l'assistenza occorrente agli animali in caso di incidente da parte dei soggetti responsabili."
Art. 30
30.1 (Testo 2)
DONATI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI
Al comma 1, dopo le parole: «dei dati relativi all'incidentalità stradale» inserire le seguenti: «e dei dati relativi ai comportamenti di guida a rischio, come la guida in stato di ebbrezza, la trasgressione dei limiti di velocità, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, la mancata utilizzazione della cintura di sicurezza o del casco, e altri comportamenti che determinano un elevato rischio».
Conseguentemente allo stesso comma, sostituire le parole: «ai fini dell'aggiornamento degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226» con le seguenti: «ai fini dell'aggiornamento e dell'ampliamento degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226».
Art. 34
34.0.3
Il Relatore
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
"Art. 34-bis
(Salvezza di atti e provvedimenti)
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117."
Art. 35
35.1
Il Relatore
Sostituire l'articolo 35 con il seguente:
"Art. 35
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale."
Coord. 1
Il Relatore
All'articolo 5, sopprimere il comma 2.
All'articolo 6, sopprimere il comma 2.
AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 31 LUGLIO 2007
53ª Seduta
Presidenza del Presidente
IN SEDE CONSULTIVA
(omissis)
(1677) Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo e sugli emendamenti)
Il relatore presidente VILLONE (SDSE) riferisce sul disegno di legge in titolo, già approvato dall’altro ramo del Parlamento; pur non condividendo pienamente alcune delle modifiche al codice della strada così proposte – come ad esempio la previsione che consente ai minori che abbiano almeno sedici anni di età di guidare autoveicoli – ritiene che lo scrutinio di costituzionalità possa focalizzarsi, in particolare, sull’articolo 25, il cui comma 2 autorizza il Governo a modificare il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, introducendo, tra l’altro, misure anche sanzionatorie. Propone di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge, a condizione che in tale ultima disposizione sia espressamente esclusa la natura penale delle sanzioni che il Governo è autorizzato a introdurre con norma di rango secondario.
Il senatore PASTORE (FI), nel condividere la condizione formulata dal relatore, sottolinea i profili di perplessità che a suo giudizio suscita la previsione – ricordata dallo stesso senatore Villone – che consente le guida di autoveicoli a sedicenni, soprattutto per le conseguenti responsabilità che potrebbero determinarsi a carico dei soggetti titolari della potestà genitoriale in termini di responsabilità civile per danni.
Il relatore presidente VILLONE (SDSE) integrando la proposta di parere sul testo del disegno di legge con l’osservazione formulata dal senatore Pastore, propone, in conclusione, di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sul disegno di legge n. 1677, a condizione che all’articolo 25, comma 2, sia espressamente esclusa la natura penale delle sanzioni che il Governo è autorizzato a introdurre con norma di rango secondario, modificando il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Propone inoltre che si inviti la Commissione di merito a valutare l’opportunità di consentire la guida di autoveicoli ai minori che abbiano compiuto gli anni sedici, per le conseguenze che potrebbero determinarsi sotto il profilo della responsabilità civile per gli eventuali danni provocati da soggetti minori di età.
Illustra quindi gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, sul cui complesso propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, riferendo ad essi, in quanto compatibili, la condizione e le osservazioni formulate in merito al medesimo disegno di legge.
La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.
GIUSTIZIA (2ª)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 1 AGOSTO 2007
14ª Seduta
Presidenza del Presidente
IN SEDE CONSULTIVA
La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:
alla 8a Commissione:
(1677) Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale, approvato dalla Camera dei deputati parere di nulla osta su testo ed emendamenti
BILANCIO (5ª)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 1 AGOSTO 2007
105ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sartor.
IN SEDE CONSULTIVA
La seduta inizia alle ore 14,30.
(1677) Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo, sul testo. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo, sugli emendamenti.)
Il relatore TECCE (RC-SE) illustra il provvedimento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre, in primo luogo, acquisire chiarimenti in ordine all’articolo 10 recante modifiche all’articolo 142 del codice della strada in materia di velocità dei veicoli: il comma 1, lettera b), capoverso 6-bis contiene, infatti, una norma di carattere oneroso ancorché il comma 2 dell’articolo in questione contenga una clausola di invarianza degli oneri. La medesima valutazione occorre in relazione all’articolo 24 che pone a carico, ad invarianza degli oneri, obblighi a carico degli enti concessionari o proprietari (enti locali) di strade interventi di manutenzione o modificativi dei tracciati al fine di garantire la sicurezza di quelli rischiosi per la circolazione stradale. Occorre poi valutare gli effetti derivanti dall’articolo 15, ultimo periodo, circa le modalità degli accertamenti e le prove da utilizzare per la rilevazione dello stato di idoneità alla guida a seguito di assunzione di sostanza alcoliche, stupefacenti e psicotrope. In merito all’articolo 25, concernente disposizioni per il miglioramento della circolazione e della segnaletica stradale, valgono, in relazione al comma 1, le stesse osservazioni relative agli articoli 15 e 24, mentre in relazione al comma 2 occorrono chiarimenti in ordine alla devoluzione del 50 per cento delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 208, comma 1, del codice della strada a compiti ulteriori oltre a quelli già previsti, con particolare riferimento agli enti locali, dal comma 4 della disposizione richiamata. Riguardo all’articolo 27, che concede agli enti territoriali la possibilità di contrarre mutui per la realizzazione di interventi sulla sicurezza stradale, occorre valutare quali possono essere gli effetti della norma sulla finanza pubblica e sul patto di stabilità. Occorrono poi chiarimenti in ordine all’articolo 29, comma 1, lettera c) che contiene un principio di delega con profili potenzialmente onerosi (con particolare riferimento ai bilanci degli enti locali) di revisione dell’apparato sanzionatorio che mal si combina con il precedente articolo 26 che dispone l’utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’incremento delle sanzioni previste dal presente disegno di legge.
In merito, infine, all’articolo 30, relativo alla raccolta dei dati relativi all’incidentalità stradale, segnala che la copertura prevista dal comma 2 ha solo carattere triennale, mentre, a regime, la norma prevista dal comma 1 dovrebbe finanziarsi sugli ordinari stanziamenti di bilancio. In merito al medesimo comma occorre inoltre acquisire conferma della disponibilità delle risorse destinate alla copertura dell’onere.
In merito agli emendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, segnala, per quanto di competenza, che occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalla proposte emendative 01.2, 1.8, 10.23, 20.1. Rileva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 01.4, 01.5, 1.0.5, 6.0.1, 9.1, 10.4 (ancorché in presenza di una clausola di invarianza), 10.22, 18.2, 18.0.1, 20.2, 20.0.1, 20.0.2, 24.3, 25.10, 29.2 29.3 e 34.0.2, mentre gli emendamenti 31.0.2 e 31.0.3 sembrano comportare minori entrate. In relazione all’emendamento 8.0.1 fa presente che occorre acquisire conferma che i compiti attribuiti alle ASL non siano ulteriori rispetto a quelli già espletati. Ritiene che occorre poi acquisire conferma che sia possibile destinare un terzo dei proventi di cui all’articolo 208, comma 2 del Codice della strada alle finalità dell’emendamento 18.3 senza aggravi per la finanza pubblica. Segnala che occorre infine acquisire conferma delle disponibilità per il finanziamento del fondo previsto dall’emendamento 21.0.1. Rileva che sono poi da valutare, in relazione ai rilievi effettuati sul testo del disegno di legge, gli emendamenti 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6 e 25.9.
Il sottosegretario SARTOR, con riferimento all’articolo 10 del provvedimento, rileva che la clausola di invarianza prevista al comma 2, volta a garantire l’insussistenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, appare idonea nel presupposto che vengano utilizzate le ordinarie dotazioni di bilancio a legislazione vigente. In ordine all’articolo 15, ritiene che dall’attuazione della norma non derivino nuovi o maggiori oneri, nel presupposto che gli accertamenti e le prove, da utilizzare per la rilevazione dello stato di idoneità alla guida di veicoli a seguito dell’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti o psicotrope individuati con decreto del Ministero dei trasporti di concerto con il Ministero della salute, siano quelli già previsti dagli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992. In merito all’articolo 25, segnala che la clausola di invarianza finanziaria, prevista dal comma 1, appare idonea a garantire la insussistenza di maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, il comma 2 prevede la possibilità di modificare il regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, introducendo anche misure sanzionatorie, al fine di assicurare il rispetto delle finalità previste dall’articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e l’adozione delle iniziative previste dal comma 1 del presente articolo.Per quanto riguarda l’articolo 27, non si registrano effetti sulla finanza pubblica e sul Patto di stabilità, in virtù della possibilità, da parte degli enti locali, di stipulare le convenzioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000. In ordine all’articolo 29, rileva che le sanzioni ivi previste costituiscono entrate eventuali e non quantificabili preventivamente, in quanto l’importo complessivo dipende sia dall’entità della singola sanzione che dal numero dei soggetti ai quali la stessa viene irrogata. Pertanto, una loro utilizzazione potrà essere effettuata solo dopo il versamento delle sanzioni medesime all’entrata del bilancio dello Stato. Di conseguenza, non ravvisa la possibilità di riflessi diretti di segno negativo per la finanza pubblica. Infine, in merito all’articolo 30, segnala che la norma contempla la predisposizione di una banca dei dati relativi all’incidentalità stradale. Risulta idonea la copertura della spesa pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, in quanto effettuata mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1036 della legge n. 296 del 2006.
Il senatore FERRARA (FI) svolge talune considerazioni preliminari in ordine ai tempi ristretti previsti per la trattazione del provvedimento in esame, che non consentono l’acquisizione dei necessari chiarimenti da parte del Governo rispetto ai profili oggetto di osservazione da parte del Relatore. Si sofferma su specifici profili connessi alle disposizioni che pongono a carico delle amministrazioni locali nonché di altri enti, quali gli organismi consortili e le figure dei concessionari, taluni ulteriori adempimenti in materia di sicurezza stradale, senza la specifica previsione di idonei stanziamenti, per cui si pone un problema di effettività della relativa clausola di invarianza recata dal provvedimento. Rileva, dunque, che non esistono ragioni di urgenza tali da comprimere lo spazio del dibattito in Commissione, che risulta particolarmente necessario alla luce dei profili da approfondire.
Il senatore MORANDO (Ulivo), rilevando la piena disponibilità ad un approfondito esame del provvedimento, al fine di acquisire tutti i chiarimenti necessari, evidenzia che se, da un lato, in ordine agli articoli 10 e 15 del testo, possono ritenersi sufficienti i chiarimenti forniti dal Governo, con riferimento all’articolo 27 si pone invece un problema di rispetto dei vincoli posti dal Patto di stabilità interno. Appare necessario, al riguardo, ricorrere ad una espressa condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che renda esplicito nel testo il vincolo del rispetto del citato Patto di stabilità, non risultando a tal fine sufficiente una mera osservazione.
Il presidente LEGNINI, dopo aver dichiarato di concordare con l’osservazione del senatore Morando in ordine all’articolo 27, esprime preoccupazioni con riferimento all’articolo 24 il cui tenore non appare idoneo a risolvere i problemi connessi alla previsione di un obbligo in capo agli enti locali, non risultando sufficiente la mera previsione di una clausola d’invarianza. Sottolinea, dunque, che la norma in questione pone un problema di copertura finanziaria meritevole di approfondimento.
Il relatore TECCE (RC-SE) si sofferma sul rapporto tra l’articolo 29 e l’articolo 26 in materia di utilizzo delle entrate derivanti dalle sanzioni previste dal provvedimento. Acquisiti i chiarimenti del Governo in ordine al funzionamento del meccanismo di autoalimentazione del fondo, tale da garantire l’invarianza finanziaria, rileva dunque che sussistono le condizioni per l’espressione di un parere di nulla osta sul testo.
Il senatore MORANDO (Ulivo) ribadisce la necessità di porre una specifica condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’articolo 27 nel senso già richiamato, riconoscendo inoltre la rilevanza della questione relativa all’articolo 24 posta dal presidente Legnini. Al riguardo, propone l’espressione di una specifica condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, volta ad espungere da tale ultima disposizione il riferimento agli enti locali, che nel testo attuale pone un problema di previsione di obblighi a carico delle amministrazioni rispetto alla quale non appare idonea la clausola d’invarianza.
Il senatore FERRARA (FI) evidenzia la necessità di un ulteriore approfondimento in ordine ai profili emersi dal dibattito, atteso che si pongono problemi di onerosità per gli enti locali indicati dalle disposizioni del provvedimento rispetto ai quali risulta necessario un richiamo ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. In particolare, gli articoli 27 e 24 necessitano dell’espressione di una specifica condizione, ai sensi della richiamata norma costituzionale, volta a garantire il rispetto effettivo dell’invarianza finanziaria, fermo restando che residuano comunque criticità rispetto al testo del provvedimento, in relazione alla posizione di aspettativa che si delinea in capo agli utenti circa l’effettuazione di tutti gli interventi di ammodernamento previsti dalla normativa, che si limita a fare ricorso alle entrate provenienti dalle sanzioni.
Dopo un intervento del senatore POLLEDRI (LNP) che rileva la necessità di porre specifiche condizioni, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, nel senso emerso dal dibattito, atteso che non si può imporre obblighi in capo agli enti locali senza individuare le necessarie relative risorse, il senatore ALBONETTI (RC-SE) richiede al Governo taluni ulteriori chiarimenti in merito all’articolo 24, con particolare riferimento al comma 2, che sembrerebbe introdurre un ordine di priorità nell’ambito degli interventi da effettuare, imponendo di fatto ai Comuni di rinunciare all’effettuazione di interventi minori.
Il presidente LEGNINI, alla luce delle posizioni emerse nel corso della discussione, invita dunque il relatore Tecce a rivedere la propria proposta di parere recependo le indicazioni emerse ed, in particolare, evidenziando la necessità di condizionare il parere di nulla osta, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla eliminazione dall’articolo 24 del riferimento agli enti locali, nonché all’inserimento, all’articolo 27, dell’espresso vincolo del Patto di stabilità interno.
Il relatore TECCE (RC-SE), aderendo alla richiesta del Presidente in ordine alla disposizione dell’articolo 24, rileva tuttavia, con riferimento all’articolo 27, che la previsione di mutui resta sottoposta ad una serie di autorizzazioni non configurando uno specifico obbligo, per cui risulterebbe sufficiente l’espressione di un parere di semplice contrarietà.
Il sottosegretario SARTOR concorda con l’opportunità di chiarire, nel testo dell’articolo 27 del provvedimento, il rispetto del Patto di stabilità interno, aderendo inoltre alla chiarificazione dell’articolo 24 in ordine alla questione dell’obbligatorietà delle attività poste a carico degli enti.
Dopo un intervento del senatore MORANDO (Ulivo), volto ad evidenziare che l’articolo 27 pone un problema di deroga ai criteri del Patto di stabilità interno in quanto disciplinati da altra legge ordinaria, per cui risulta necessario chiarire la disposizione sia a tutela degli enti locali sia della finanza pubblica, il senatore FERRARA (FI) si sofferma su talune ulteriori disposizioni per le quali permangono profili critici. In particolare, in relazione agli articoli 15 e 25 si pone un problema di effettività del rispetto del vincolo delle risorse umane già disponibili. Propone dunque l’espressione di un parere di semplice contrarietà in ordine a tali disposizioni, ferma restando la necessità dell’espressione di specifiche condizioni, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli articoli 24 e 27 nel senso emerso dalla discussione.
Il senatore MORANDO (Ulivo) dichiara di concordare con la proposta del senatore Ferrara in ordine alla possibilità di esprimere un parere di semplice contrarietà in ordine all’articolo 25 del testo, anche al fine di pervenire ad un’ampia condivisione in sede di Sottocommissione del parere espresso sul testo.
Il PRESIDENTE dà dunque la parola al rappresentante del Governo per la formulazione dell’avviso dell’Esecutivo sugli emendamenti.
Il sottosegretario SARTOR esprime il parere contrario del Governo in ordine alle proposte 01.2, 1.8, 10.23, mentre rileva che non vi sono osservazioni sull’emendamento 20.1. Esprime altresì l’avviso contrario dell’Esecutivo sugli emendamenti 01.4, 01.5, 1.0.5, 6.0.1, 9.1, 10.4, 10.22, 18.2, 18.0.1, 20.2, 20.0.1, 20.0.2, 24.3, 25.10, 29.2 29.3 e 34.0.2, 31.0.2 e 31.0.3 nonché sulla proposta 18.3. Esprime parere contrario, altresì, sulle proposte 10.6, 10.7 e 10.8, nonché sugli emendamenti 25.6 e 25.9, mentre non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
In ordine all’emendamento 8.0.1, sul quale non vi sono osservazioni del Governo, il presidente LEGNINI rileva che non sembrano essere introdotte nuove funzioni rispetto al quadro della legislazione vigente, mentre il senatore FERRARA (FI) si sofferma sull’emendamento 18.3, che risulta privo di quantificazione.
Il senatore MORANDO (Ulivo) rileva che le proposte 10.6, 10.7 e 10.8 non sembrano determinare profili di natura finanziaria, mentre il presidente LEGNINI rileva che gli emendamenti 25.1 e 25.2 non pongono un problema di specifica copertura ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, potendosi eventualmente esprimere un parere di semplice contrarietà. In ordine agli emendamenti 25.6 e 25.9, propone altresì l’espressione di un parere di semplice contrarietà, attesa l’assenza di un espresso problema di copertura.
Il senatore MORANDO (Ulivo) si sofferma sulla proposta 25.9, rilevandone una contraddizione, atteso che la medesima non opera l’indicata modifica di percentuale nell’ambito della legge primaria, per cui aderisce alla proposta di espressione di un parere di semplice contrarietà, anche al fine di segnalare tale profilo.
Il relatore TECCE (RC-SE) propone dunque l’espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo con le seguenti condizioni rese ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:
- che all’articolo 24, al comma 1, siano soppresse le parole: "e gli enti locali competenti";
- che all’articolo 27, siano inserite dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze" le seguenti: "nel rispetto dei limiti posti dal Patto di stabilità interno".
In ordine all’articolo 25 del provvedimento, il parere è di semplice contrarietà.
Esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti: 01.2, 1.8, 10.23, 01.4, 01.5, 1.0.5, 6.0.1, 9.1, 10.4, 10.22, 18.2, 18.0.1, 20.2, 20.0.1, 20.0.2, 24.3, 25.10, 29.2 29.3, 34.0.2, 31.0.2, 31.0.3 e 18.3.
Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 25.1, 25.2 25.6 e 25.9.
Esprime infine parere di nulla osta sui restanti emendamenti.".
Il PRESIDENTE pone dunque ai voti la proposta di parere del Relatore, che risulta approvata dalla Sottocommissione.
La seduta termina alle ore 15,45.
BILANCIO (5ª)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 18 SETTEMBRE 2007
108ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.
IN SEDE CONSULTIVA
(omissis)
(1677-A) Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, sugli emendamenti)
Il relatore TECCE (RC-SE) illustra il provvedimento in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall’Assemblea, segnalando per quanto di competenza che, in relazione alle modifiche apportate al testo dalla Commissione di merito, occorre richiamare in primo luogo l’articolo 31, comma 1, lettera f), che introduce un principio di delega oneroso, non quantificato e non coperto, là dove prevede l’individuazione di mezzi di soccorso destinati alla tutela degli animali. Ritiene che occorre invece valutare se la norma introdotta all’articolo 32, comma 1, in relazione all’ampliamento delle banche dati sull’incidentalità possa essere attuata a oneri invariati.
In relazione agli emendamenti conferma il parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione ( già espresso nella seduta del 1° agosto 2007su emendamenti di analogo tenore esaminati dalla Commissione di merito) sugli emendamenti 6.0.1, 8.0.1, 9.1, 20.2, 22.0.1, 26.3, 33.0.3 e il parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 27.153 e 27.9. Fa presente che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 10.150, 10.900, 22.151, 24.0.800 (con particolare riferimento alle lettere e) ed f)), 31.800 e 36.0.150. Sembrano invece determinare minori entrate gli emendamenti 1.0.800, 1.0.801 e 28.0.800. Segnala che sono poi da valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 1.0.151 in relazione all’allungamento dei termini per l’impugnazione degli atti, 2.700 e 27.801 in ordine al possibile aggravio amministrativo determinato dalle nuove procedure amministrative, 29.800 e 29.801 in ordine agli effetti delle procedure proposte per la messa in sicurezza della rete stradale. Ritiene che occorrono poi chiarimenti in ordine all’emendamento 4.800 in relazione all’imposta di bollo pagata allo stato attuale dai veicoli in questione per valutare i possibili effetti finanziari in termini di minori entrate. Infine, in relazione agli emendamenti 23.0.1 e 23.0.800a segnala che occorre, oltre ad una corretta quantificazione dell’onere mediante una relazione tecnica debitamente verificata, acquisire la disponibilità delle risorse di cui al comma 6 (clausola di copertura). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario CASULA, in relazione all’articolo 31, comma 1, lettera f) del testo del provvedimento, evidenzia che il tenore della formulazione in esame risulta ambiguo e non consente di accertare se possa provvedersi con i mezzi già previsti a legislazione vigente, ponendo il tenore testuale della disposizione evidenti problemi di onerosità. In ordine all’articolo 32, comma 1, propone l’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, atteso che l’ampliamento delle banche dati potrebbe profilare una questione di onerosità per la relativa tenuta.
Dopo un intervento del senatore VEGAS (FI), volto a richiedere chiarimenti sui contenuti dell’articolo 31, comma 1, lettera f), il PRESIDENTE sottolinea che appare comportare maggiori oneri la previsione dell’individuazione di specifici mezzi di soccorso, per cui propone di condizionare, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’espunzione di tale riferimento dalla norma al fine di superare la questione dell’onerosità. In ordine all’articolo 32, comma 1, dopo aver rilevato che già nel quadro attuale la tenuta delle banche dati e il trasferimento delle informazioni possa avvenire mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, propone di condizionare, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’inserimento di una specifica clausola per cui si opererà nell’ambito di tali risorse già disponibili.
In ordine agli emendamenti, il sottosegretario CASULA formula il parere contrario del Governo, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.0.1, 8.0.1, 9.1, 20.2, 22.0.1, 26.3, 33.0.3, 27.153, 27.9, 10.150, 10.900, 22.151, 24.0.800, 31.800, 36.0.150, 1.0.800, 1.0.801 e 28.0.800, mentre si rimette alla Commissione in ordine alla proposta 1.0.151.
Il presidente MORANDO, esaminata la proposta 1.0.151, rileva che non sembrano profilarsi problemi di natura finanziaria in relazione al previsto spostamento di un termine per la presentazione di ricorsi gerarchici.
Dopo un intervento del senatore FERRARA (FI), volto a rilevare eventuali effetti di sfasamento nel pagamento delle sanzioni connessi allo spostamento del termine di ricorso, il PRESIDENTE, rilevato il carattere temporalmente contenuto di tale spostamento del termine per il ricorso, propone dunque l’espressione di un parere non ostativo sulla proposta in questione, così come sulla proposta 2.700, per la quale non sembrano prospettarsi effetti di natura finanziaria. Propone poi l’espressione di un parere di semplice contrarietà in ordine alla proposta 27.801, che non determina effetti onerosi diretti a carico dello Stato, ma potrebbe determinare ricadute sui soggetti concessionari.
Dopo che il senatore FERRARA (FI) ha evidenziato, in ordine all’emendamento 2.700, che in precedenza interventi di analogo tenore, quali la previsione della patente a punti, non erano stati oggetto di una quotazione di effetti finanziari, risultando dunque non necessaria una copertura finanziaria, il senatore VEGAS (FI) rileva che l’emendamento 27.801 potrebbe inoltre porre un problema di responsabilità civile di ampia portata a carico dei Prefetti.
Il PRESIDENTE evidenzia che sussistono le ragioni per l’espressione di un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 29.800 e 29.801, che appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri.
Il senatore FERRARA (FI) evidenzia l’ampia portata delle operazioni di capitalizzazione nel patrimonio delle strade nell’ambito dei bilanci degli enti locali, rispetto alle quali occorrerebbe acquisire ulteriori chiarimenti sui profili di disponibilità di tali patrimoni.
Il senatore VEGAS (FI) sottolinea, in particolare, che risulterebbe necessario chiarire se tali operazioni, profilate dalle proposte emendative in questione, debbano rientrare nei limiti dell’indebitamento oppure non valga tale specifico vincolo, non risultando sufficiente il mero richiamo al Patto di stabilità interno.
Dopo un intervento del senatore LUSI (Ulivo) teso a evidenziare come la proposta emendativa 29.801 non preveda una deroga generale rispetto ai vincoli già vigenti a carico degli enti locali, il PRESIDENTE rileva che la proposta pone un elevato rischio in ordine all’effettuazione di tali operazioni finanziarie da parte degli enti locali, per cui sussistono le ragioni per un richiamo all’articolo 81 della Costituzione.
Il sottosegretario CASULA esprime poi il parere contrario dell’Esecutivo in ordine alle proposte 4.800, 23.0.1 e 23.0.800a, che pongono problematiche in ordine ad effetti di minori entrate.
Il PRESIDENTE pone dunque ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo, ad eccezione che sull’articolo 31, comma 1, lettera f), dove il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole: "prevedendo l’individuazione dei mezzi di soccorso al loro destinati" e sull’articolo 32, comma 1, dove il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all’aggiunta dopo la parola: "ampliamento" delle seguenti: ", nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente,".
In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 6.0.1, 8.0.1, 9.1, 20.2, 22.0.1, 26.3, 33.0.3, 10.150, 10.900, 22.151, 24.0.800 (con particolare riferimento alle lettere e) ed f)), 31.800, 36.0.150, 1.0.800, 1.0.801, 28.0.800, 29.800, 29.801, 4.800, 23.0.1 e 23.0.800a. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 27.153, 27.9 e 27.801. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.".
La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere testé illustrata.
BILANCIO (5ª)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 2007
109ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.
La seduta inizia alle ore 9,10.
(1677-A) Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all’Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TECCE (RC-SE) illustra gli ulteriori emendamenti, segnalando per quanto di competenza che non vi sono osservazioni da formulare.
Con l’avviso conforme del Governo, la Sottocommissione esprime parere non ostativo.
IGIENE E SANITA' (12ª)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 1 AGOSTO 2007
13ª Seduta
Presidenza della Presidente
(omissis)
alla 8a Commissione:
(1677) Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale, approvato dalla Camera dei deputati : parere favorevole con osservazioni
SENATO DELLA REPUBBLICA
XV LEGISLATURA
214ª SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
MARTEDI’ 18 SETTEMBRE 2007
Presidenza del presidente MARINI,
indi del vice presidente CALDEROLI
e del vice presidente CAPRILI
(omissis)
Discussione congiunta dei disegni di legge:
(1772) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione
(1677) Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)
(29) MANZIONE. - Norme in materia di sicurezza stradale per impedire la manomissione delle centraline elettriche degli autoveicoli
(378) MAZZARELLO. - Modifiche al codice della strada in materia di patente a punti e di confisca dei ciclomotori
(530) BULGARELLI. - Disposizioni per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete stradale per i motoveicoli
(671) PIANETTA. -
Modifiche all'articolo 171 del nuovo codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
(706) SCALERA. - Misure per la sicurezza stradale e contro la guida in stato di ebbrezza
(708) SCALERA. - Disposizioni relative a dispositivi di sicurezza sugli autoveicoli
(914) CICOLANI. - Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale
(1138) PONTONE e
MUGNAI. - Modifica all'articolo 213 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n.
(1290) DIVINA. - Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale
(1388) LEGNINI e CALVI.
- Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
(1424) COMINCIOLI ed altri. - Norme sul trasporto di minori sui ciclomotori e motoveicoli
(1425) CUTRUFO ed altri. - Disposizioni a sostegno della mobilità su due ruote e modifiche al codice della strada
(1462) DIVINA. - Modificazioni all'articolo 116 del Codice della strada. Istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente
(1603) BENVENUTO e MARCORA. - Riduzione dei canoni di accesso stradale ai fondi rustici ed ai fabbricati rurali
(1611) EUFEMI. -
Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
(1664) ALFONZI. -
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1772, 1677, già approvato dalla Camera dei deputati, 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664.
Ha facoltà di parlare la senatrice Donati, presidente dell'8a Commissione permanente, per riferire sui lavori della Commissione sul disegno di legge n. 1772.
DONATI (IU-Verdi-Com).
Signor Presidente, colleghe, colleghi, rappresentante del Governo,
A luglio
abbiamo avviato rapidamente la discussione sul disegno di legge recante,
appunto, disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale, Atto
Senato n. 1677, un ampio e molto complesso provvedimento di 35 articoli, già
approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. Voglio ricordare che
Nell'imminenza dell'esodo estivo, però, è sorta da parte del Governo la necessità di far entrare subito in vigore alcune parti del testo, per aumentare immediatamente la sicurezza e i controlli. Il Governo ha rappresentato correttamente questa esigenza in Commissione e si è - lo sottolineo - concordato tra maggioranza, opposizione e Governo di procedere alla discussione e votazione prioritaria dei sei articoli, che sono poi diventati il testo del decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri il 3 agosto, riferiti ai seguenti temi: disposizioni in materia di guida senza patente; limitazioni alla guida in particolare per i neopatentati; disposizioni in materia di velocità dei veicoli con sanzioni molto più robuste; disposizioni restrittive sull'uso dei cellulari durante la guida; maggiori sanzioni e restrizioni per la guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; infine - l'ultimo articolo - norme atte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di ebbrezza.
Voglio ribadire che il confronto in Commissione su questi articoli è stato molto accurato e costruttivo ed è stato grazie all'impegno naturalmente della maggioranza ma anche e soprattutto dell'opposizione, che ha assicurato un dialogo continuo, insieme al Governo, se siamo arrivati congiuntamente a questo importante risultato.
Per questa
ragione, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva,
Ribadisco, per chiarezza, che il testo del decreto‑legge è contenuto, pur con qualche lievissima modifica, anche nel disegno di legge ed è soltanto in via cautelativa che il Governo richiede a quest'Aula di approvare senza modifiche anche il decreto, come concordato oggi nella Conferenza dei Capigruppo, proprio per evitare rischi anche solo potenziali di vuoti normativi in materia di grande delicatezza sociale, giuridica e penale, e di proseguire, dopo il voto su tale provvedimento, alla disamina dell'articolato del disegno di legge affinché i due testi siano coordinati ed unitari e siano inviati in modo immediato all'altro ramo del Parlamento.
Sono certa che gli esponenti dell'opposizione, che hanno assicurato in Commissione un contributo concreto ed assai responsabile per l'approvazione del provvedimento, sanno e sapranno comprendere le ragioni della necessità di approvare in quest'Aula entrambi i provvedimenti.
Naturalmente siamo tutti consapevoli che, nonostante i miglioramenti apportati dal lavoro in Commissione, tenendo conto di altre modifiche che saranno poste all'attenzione dell'Aula, sostanzialmente in buona parte già concordate, dovremo continuare ad intervenire - lo dico in particolare al Governo - su due questioni che il provvedimento non assolve nella sua interezza: l'attuazione del piano sulla sicurezza stradale e l'aumento dei numeri dei controlli sulla strada. Infatti, solo da questo deriverà poi una piena ed efficace attuazione delle nuove norme che stiamo predisponendo; già uno sforzo significativo in questo senso è stato sostenuto dal Governo, tant'é che nei primi sei mesi di quest'anno il numero dei controlli è stato equivalente a quelli relativi a tutto l'anno 2006, ma riteniamo che si debba fare ancora di più.
Quindi, nel riferire sull'andamento dei lavori della Commissione, ho rappresentato la complessità di un iter che ha assicurato un'articolata disamina del provvedimento - e quindi il pieno rispetto delle prerogative della Commissione lavori pubblici - che ha visto una grande concordia nel merito tra maggioranza, opposizione e Governo, e le ragioni per le quali, pur concludendo l'esame di un disegno di legge molto complesso e composto di numerosi articoli, non si è riusciti a concludere in Commissione l'esame del decreto-legge.
PRESIDENTE. Il senatore Filippi, relatore sul disegno di legge n. 1677 e connessi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
FILIPPI, relatore sul disegno di legge n. 1677 e connessi. Signor Presidente, signor Ministro, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi e colleghe, il provvedimento in approvazione costituisce una prima importante risposta ad un bisogno di sicurezza particolarmente avvertito nel nostro Paese.
Gli oltre 5.500 morti che annualmente continuano a registrarsi, insieme agli oltre 25.000 feriti con conseguenze permanenti, derivanti dagli oltre 300.000 incidenti, ci parlano con tutta evidenza di una realtà che non è assolutamente fuori luogo paragonare a uno stato di guerra. E a poco vale il fatto che negli ultimi anni questo Paese ha intrapreso un'apprezzabile riduzione delle morti per incidenti stradali, dato che rimaniamo ancora ben distanti dall'obiettivo comunitario che abbiamo assunto, quello di dimezzare il numero di morti e incidenti stradali registrati nel 2000 entro il 2010.
Tali risultati comunque sono il frutto non casuale di provvedimenti che in questi anni hanno dispiegato la loro efficacia: penso soprattutto al provvedimento istitutivo della patente a punti, ma più in generale anche a quei provvedimenti che hanno disciplinato l'uso del cellulare, l'obbligatorietà del casco o l'uso delle cinture che hanno consentito di salvare migliaia di vite umane.
La sicurezza stradale costituisce da tempo, infatti, un tema particolarmente caldo nel nostro Paese e un ambito legislativo privilegiato di intervento, sia per adeguare il nostro ordinamento alle direttive comunitarie, sia per concorrere all'obiettivo europeo sopra richiamato; un obiettivo senz'altro ambizioso, su cui il nostro Paese mostra di marcare il passo, ma proprio per l'importanza che riveste non consente assolutamente incertezze o ripensamenti. È piuttosto un altro concetto di sicurezza, un'altra cultura della sicurezza stradale quella che occorre affermare per fare il salto di qualità necessario. Gli esempi in Europa, da questo punto di vista - come sappiamo - non mancano e ad essi è spesso utile riferirsi.
Ce ne siamo
resi conto una volta di più nel lavoro che ha impegnato
Un ringraziamento doveroso anche al Ministro che ha seguito insieme agli uffici e ai suoi più stretti collaboratori tutto l'iter dei lavori dell'8a Commissione, manifestando una disponibilità ed un'apertura non ordinarie e che si sono rilevate quanto di più necessario occorre, su temi tanto delicati e importanti come quello della sicurezza stradale, dove in gioco vi sono - lo ripeto - migliaia di vite umane ogni anno.
Sono altresì convinto che ulteriori miglioramenti potranno essere apportati anche durante la discussione che ci accingiamo ad intraprendere in Aula e sono comunque certo che dal nostro dibattito potrà venire un contributo importante per la futura delega al Governo di revisione del codice della strada, prevista nel provvedimento in esame.
Il tema centrale, a mio avviso, è quello costituito dalla necessità di intraprendere la strada per affermare una nuova cultura della sicurezza, fondata su tre pilastri essenziali: una prevenzione e un'educazione stradale particolarmente rivolta ai giovani e segnatamente presente nelle scuole di ogni ordine grado in ragione specie dei comportamenti alla guida sui quali è particolarmente urgente intervenire con un'inversione di rotta consapevole da parte degli utenti della strada; un quadro normativo e sanzionatorio adeguato, sia all'evoluzione che la tecnologia ha registrato in questi anni, sia a dare certezza alla pena prevista per ogni violazione.
Infine, ma non ultimo per importanza, una maggiore intensificazione dei controlli e degli accertamenti che collocano ancora il nostro Paese molto indietro rispetto agli standard europei.
Una cultura della sicurezza stradale che deve affermarsi a partire, in primo luogo, anche dalle discussioni in famiglia e nella scuola, le prime agenzie formative nella vita di un giovane, le uniche in grado di stimolare una coscienza critica dell'individuo, tanto necessaria quando il gruppo dei coetanei successivamente, nel processo di crescita e di affermazione della propria autonomia, tenderà a prevalere nell'orientamento dei comportamenti, mettendo a dura prova quei precetti basilari - verrebbe da dire di buon senso - assunti fino a quel momento come valori di riferimento.
Una cultura della sicurezza stradale che deve affermarsi, quindi, non con proclami o con eventi sensazionali, ma piuttosto con esempi quotidiani del rispetto, anche da parte dell'adulto, sia esso genitore o insegnante, delle norme più elementari del codice della strada. Anche in questo caso potremmo dire che ciò che occorre è il ripristino di un senso del rispetto della legalità di cui spesso noi avvertiamo la fragilità.
Nelle settimane che ci stanno alle spalle è impresso in tutti noi il ricordo di una scia di sangue consumata sulle strade del nostro Paese, di particolare drammaticità e gravità. Giustamente, i mezzi di informazione hanno amplificato l'attenzione sulle cause, sulle dinamiche e sulle conseguenze che hanno provocato queste tragedie. Amplificati, giustamente, sono stati i comportamenti di guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione a causa di sostanze stupefacenti che, nell'ambito della causa principale degli incidenti costituita dall'eccesso di velocità, ha rivestito negli ultimi anni sempre più importanza e significato.
Di fronte ai nostri occhi vi è uno scenario che probabilmente non si risolve soltanto con le pur necessarie restrizioni normative e gli inasprimenti sanzionatori, ma che richiede un intervento più in profondità nella nostra società, a partire dai luoghi di aggregazione e di incontro delle giovani generazioni, e richiede obiettivi più alti per suscitare condivisione nelle coscienze di ognuno.
Talvolta, invece, il nostro complesso sistema di regole, le nostre migliori intenzioni e i nostri condivisibilissimi obiettivi sembrano infrangersi e risultano come impotenti di fronte a quelle che ormai da anni definiamo "le stragi del sabato sera" e che ogni anno moltiplicano i propri effetti quasi come se rispondessero ad un altro sistema di valori.
Il punto è che in questi anni la tecnologia ha fatto indubbiamente passi da gigante, migliorando le prestazioni e gli standard di sicurezza dei veicoli, migliorando la sicurezza e le infrastrutture stradali, ma non altrettanti passi corrispondenti sono stati fatti sullo stile dei comportamenti di guida. Banalizzando potremmo dire che le coscienze degli individui sono risultate meno flessibili e meno malleabili della tecnologia che abbiamo sviluppato.
In questo senso, probabilmente, la nuova frontiera dell'applicazione tecnologica, per la sicurezza stradale come per altri ambiti, non può non essere la sua applicazione al controllo dello stato psicofisico e alle condizioni della persona alla guida: la macchina che controllo l'uomo e lo abilita alla guida! Sta forse in questo paradosso il segno dei tempi in cui le stridenti contraddizioni che si manifestano si potranno risolvere in un futuro solo ribaltando il paradigma fino ad oggi noto.
Il provvedimento oggi in esame in quest'Aula ha conosciuto nei lavori della Commissione sostanzialmente due fasi: la prima, che ha coinciso con la chiusura dell'attività parlamentare in occasione del riposo estivo, ha consentito al Governo, con lo stralcio, ricordato dalla Presidente, dei sei articoli che rivestivano nell'articolato carattere di particolare urgenza, di emanare il decreto-legge per fronteggiare quella che già si annunciava un'estate all'insegna dell'emergenza sicurezza. I sei articoli hanno riguardato: la guida senza patente, alcune limitazioni alla guida per i neopatentati, una nuova articolazione degli eccessi di velocità, una nuova disciplina nell'uso del cellulare e una revisione normativa della guida in stato di ebbrezza alcolica o in condizione di alterazione a causa di sostanze stupefacenti.
È sicuramente presto per dare un giudizio compiuto sugli effetti che questi provvedimenti hanno prodotto, e sicuramente i dati a disposizione non consentono un presupposto di attendibilità. Certo è che comunque è riscontrabile una maggiore attività nei controlli sulle strade e negli accertamenti realizzati emergono tratti particolarmente inquietanti negli stili e nei comportamenti di guida in specie riferiti ai giovani, dati che comunque ci incoraggiano nel proseguire un'azione che non può conoscere cedimenti o incertezze.
La seconda fase è quella attuale che vede, alla riapertura dei lavori parlamentari, il provvedimento in Aula già interamente esaminato della Commissione, tenendo fede ad un impegno assunto prima della pausa estiva. La buona politica, attesa e voluta dai cittadini, mi permetto di dire in maniera sommessa e con la massima umiltà, è anche questa: quella politica, cioè, che di fronte a problemi concreti, drammatici e quotidiani come quelli della sicurezza stradale, che distruggono la vita di migliaia di famiglie, riconosce e sa anteporre l'interesse generale della collettività rispetto al legittimo interesse del proprio tornaconto politico. Quella politica che in queste situazioni sa stringere patti per quei superiori interessi e li mantiene, indipendentemente dalle contingenze politiche del momento.
In questo senso, mi preme dare atto di un comportamento ineccepibile in Commissione da parte dei colleghi dell'opposizione, che spero si possa mantenere anche in Aula.
Il provvedimento esaminato in Commissione e proposto per l'Aula ci consente, tra l'altro, di apportare significativi miglioramenti anche ad alcune lacune manifestate nell'applicazione del decreto-legge, come per esempio la depenalizzazione del rifiuto circa l'accertamento delle proprie condizioni psicofisiche, dando luogo ad una procedura elusiva del tutto intollerabile, o come l'eccessiva restrizione delle limitazioni di guida per i neopatentati, che ha suscitato preoccupazioni e contrarietà in molte famiglie italiane, che pure ne comprendevano le ragioni.
Il testo giunto in Aula e sottoposto alla discussione si compone così di 38 articoli, che vanno a costituire un articolato normativo organico in grado di apportare significative correzioni al codice della strada, in ragione delle stringenti necessità, ma anche di definire ambiti precisi di delega al Governo, per una sua necessaria rivisitazione complessiva, tesa in buona sostanza ad armonizzarlo con le direttive comunitarie intervenute, a semplificarlo opportunamente e a disciplinarne nuovi ambiti di applicazione.
È opportuno inoltre segnalare che il provvedimento in esame ha la necessità di concludere il suo iter di approvazione, come è stato ricordato, entro il 3 ottobre, termine di decadenza del decreto emanato dal Governo, consentendo per quella data la necessaria approvazione in terza lettura ai colleghi della Camera dei deputati, onde evitare uno sconveniente vuoto legislativo in coincidenza della decadenza del decreto stesso.
In questo senso, è da ravvisare che, nonostante le correzioni e gli apporti intervenuti in Commissione, il testo licenziato dalla Camera ed approvato a larga maggioranza, mantiene integralmente la sua struttura e la sua identità originaria. Possiamo quindi dire che nella sostanza è stato sì modificato, ma non stravolto.
Gli articoli centrali del provvedimento rimangono costituiti dall'articolo 12, che disciplina le sanzioni previste per gli eccessi di velocità; dall'articolo 16, che configura - con altri ad esso affini - un nuovo quadro normativo della guida in condizioni di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; dall'articolo 31, oggetto di delega al Governo per riformare il codice della strada.
Queste, comunque, sono le principali modifiche intervenute, che riassumo sinteticamente per brevità.
All'articolo 1, sono state previste norme di inasprimento sanzionatorio in materia di regolamentazione della circolazione nei centri urbani, finalizzate alla riduzione degli inquinamenti atmosferici ed acustici.
È stato abrogato l'ex articolo 2, che disciplinava la guida accompagnata e che prevedeva il rilascio del foglio rosa ai sedicenni a particolari condizioni, anche se non ne viene in futuro preclusa la previsione, diventando oggetto specifico di delega al Governo nella rivisitazione del codice della strada.
È stato inoltre previsto, sempre nell'ambito dell'esercizio della delega, l'obbligo dei 16 anni per la guida dei quadricicli leggeri, oggi impropriamente assimilati ai ciclomotori. Ancora, nell'esercizio della delega, viene previsto il recepimento anticipato della direttiva comunitaria che va a disciplinare l'armonizzazione in materia di patenti di guida.
All'articolo 5, sono introdotte nuove misure di limitazione della guida per i neopatentati. All'articolo 12, viene introdotto il divieto di trasporto su motocicli e ciclomotori a due ruote di minori di quattro anni.
All'articolo 13, sono previste ulteriori limitazioni nell'esenzione dal divieto dell'uso del cellulare alla guida, restringendolo alle sole Forze armate e ai Corpi di polizia, prevedendo l'inasprimento sanzionatorio della sospensione della patente in caso di recidiva per gli altri autisti.
All'articolo 16, viene prevista un'ulteriore fascia dei tassi alcolemici riscontrabili alla guida, consentendo di graduare maggiormente le pene dallo stato di ebbrezza a quello di manifesta ubriachezza.
All'articolo 24, sono previste misure sanzionatorie per quei locali che svolgono attività di spettacolo congiuntamente all'attività di somministrazione di bevande alcoliche e non ottemperano alle nuove disposizioni di informazione sui rischi derivanti dall'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche.
Di grande importanza è l'introduzione all'articolo 28 della previsione di destinare un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento al potenziamento dei servizi di controllo sulle strade, tema centrale per la realtà del nostro Paese.
Più in generale, quindi, le norme del codice della strada modificate vanno a restringere il quadro normativo e a inasprire i termini sanzionatori riferiti agli eccessi di velocità e ai comportamenti di guida alterati dal punto di vista delle condizioni psicofisiche, fenomeni che - come sappiamo - costituiscono la prima causa di morte sulle strade italiane e purtroppo la prima causa di morte per i giovani sotto i 24 anni.
Come riflessioni conclusive, anche in previsione di esercizio delle delega al Governo, vi sarebbe da aggiungere la questione di un maggiore raccordo con gli organi di governo delle istituzioni locali, anche in ragione di una differenziazione che si registra nell'attività di controllo sul territorio nazionale, ma anche per il fatto che la maggior parte dell'incidenza dei morti sulla strada avviene proprio in ambito urbano.
In ultimo, e concludo, vi è l'incremento esponenziale registrato dal nostro Paese negli ultimi decenni in termini di parco veicolare circolante, che ci vede ai primi posti della classifica mondiale e che costituisce causa non secondaria anche nell'aumento degli incidenti registrati, questioni che spingono con forza a promuovere e incentivare una maggiore diversificazione modale nelle politiche della mobilità riferita alle persone e alle merci. (Applausi dal Gruppo Ulivo e della senatrice Donati).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.
È iscritto a parlare il senatore Storace. Ne ha facoltà.
Ricordo a tutti i senatori che hanno 10 minuti a propria disposizione, come concordato.
STORACE (Misto-LD). Presidente, tenterò di utilizzare meno tempo di quello a mia disposizione per averne di più nel corso della discussione degli emendamenti.
Ho sentito quanto ha detto il relatore e vorrei esprimere insoddisfazione per il testo licenziato dalla Commissione. Tuttavia, da ciò che ho ascoltato, mi sembra vi sia la disponibilità - spero che questa sia anche l'intenzione del Ministro - ad apportare correttivi al testo all'esame dell'Aula.
Mi preoccupano infatti alcune norme, Presidente. Stiamo parlando di un tema, la sicurezza stradale, ovviamente collegato a quello più vasto della sicurezza del cittadino, sul quale troppo spesso c'è superficialità anche da parte degli operatori dell'informazione e nello scrivere le norme. Probabilmente, la concitazione nella necessità di rispondere alla pubblica opinione rischia di farci commettere degli errori.
Ministro, non ricordo se la questione che sarà oggetto di un emendamento specifico è frutto solo del lavoro del legislatore in Commissione o proviene direttamente dal Ministero; mi riferisco alla questione che ho segnalato alla pubblica opinione proprio nella giornata di ieri e che riproporrò in termini emendativi e soppressivi, riguardante una specie di indulto preventivo che si applicherebbe alla sicurezza stradale. La questione, Presidente, è la seguente.
Giustamente si prevede, visto quello che succede, che, se un cittadino va in giro senza patente perché non ha frequentato i corsi necessari ad averla o perché gli è stata revocata, scatta nei suoi confronti la sanzione dell'arresto; poi però si dice che la sanzione dell'arresto scatta se ciò avviene per due volte in un biennio. Ebbene, vorrei capire la logica di questo tipo di provvedimento; in sostanza, si dice: non farlo più la prossima volta. Qui non ci si riferisce al danno che si provoca, perché per fortuna per il danno esiste altro tipo di sanzioni, ma alla semplice guida di un veicolo senza la patente; se si prevede l'arresto - come è scritto nella norma - non si capisce perché lo si debba prevedere la seconda volta e non la prima, aggirando così sostanzialmente l'effetto deterrente della normativa.
Allora chiedo al relatore di prestare particolare attenzione a tale questione quando passeremo all'esame degli emendamenti all'articolo 3, perché credo che non dobbiamo dare all'opinione pubblica l'immagine di un Parlamento che dice che la prima volta la si fa franca e alla seconda scatta l'arresto.
Altre questioni sottoporremo all'attenzione dell'Aula, del relatore e del Ministro relativamente al provvedimento in esame per evitare che possa apparire, nei fatti, blando. Si possono, infatti, fare grandi proclami, ma se poi non vengono corrette le distorsioni che possono derivare da una scrittura frettolosa del testo, si dà vita ad un effetto delusione. Dette questioni saranno oggetto di cinque ulteriori emendamenti che cito qui per materia, riservandomi di intervenire poi nel corso della discussione.
Per quanto concerne la detenzione riguardante i danni a persone, signor Ministro, la misura deve essere prevista anche quando vengono provocati danni a cose di pubblica utilità perché noi dobbiamo evitare che i cittadini che con una automobile distruggono il patrimonio pubblico possano farla franca. Questo sarà oggetto di emendamenti riguardanti la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
Altra questione che intendiamo sollevare nell'ambito di questo provvedimento è la necessità di restituire al magistrato del tribunale una competenza che è stata devoluta al giudice onorario. Non sfuggirà al Ministro e ai relatori che si tratta di una questione di fondo. Su tali vicende non si giudica solamente secondo cognizioni di carattere giuridico dato che effetti sociologici e psicologici concorrono a creare il giudizio del magistrato, giudizio che evidentemente non può essere affidato al giudice onorario, di per sé delegato dalla legislazione ai microconflitti e non a questioni di una rilevanza così specifica.
Un'altra questione su cui vorrei soffermare l'attenzione, partendo da una valutazione positiva della norma in oggetto, è riferita all'articolo 6 del decreto-legge che prevede, signor Presidente, la necessità d'informare i consumatori di bevande alcoliche delle disposizioni previste a loro danno se dovessero eccedere. Signor Ministro, la mia proposta è di inserire nella tabella che si prevede di affiggere nei locali, nei pubblici esercizi, nelle discoteche, laddove si è previsto di farlo, anche una riga con le sanzioni previste per i trasgressori. É vero infatti che la legge non ammette ignoranza, ma in questo caso sarebbe bene specificare quello che è disposto.
L'ultima questione che desidero porre è quella relativa ai proventi derivanti dalle ammende, nel senso cioè di prevedere l'istituzione di un fondo speciale ai fini della prevenzione. Se avrete la bontà di leggere l'emendamento che abbiamo proposto, vedrete che esso contiene una finalizzazione ad hoc, che può servire anche a risolvere le problematiche che ho visto segnalate anche in altri emendamenti e in alcuni ordini del giorno, ma che non ho visto approfondire in maniera specifica con una proposta normativa. (Applausi dal Gruppo Misto-LD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Peterlini il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche gli ordini del giorno G103 (testo 2) e G104. Ne ha facoltà.
PETERLINI (Aut). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, vorrei anzitutto esprimere la rassicurazione che il Gruppo Per Le Autonomie condivide pienamente l'obiettivo a cui mirano il Governo e il Parlamento con questo disegno di legge, vale a dire limitare gli incidenti stradali e dare più sicurezza ai cittadini sulle strade.
Vorrei inoltre evidenziare un particolare problema che si presenta soprattutto d'estate sulle strade di montagna che sono tormentate sempre di più dai rumori delle motociclette di coloro che provengono da tutte le parti d'Europa per godersi le montagne e le strade delle Alpi e tuttavia recano un grandissimo disturbo, soprattutto nei centri abitati. A questo riguardo, già in Commissione è stata data risposta alla nostra richiesta di controllare meglio sia i veicoli stessi, spesso truccati, che la velocità e il rumore nei paesi.
Detto questo e condividendo l'obiettivo del provvedimento al nostro esame, devo esprimere una fortissima perplessità per quanto riguarda i mezzi con cui si desidera raggiungere il fine della maggior sicurezza sulle strade. Riteniamo infatti che se i controlli fossero effettuati in modo equo su tutto il territorio nazionale, la legge esistente, che è già draconiana, molto severa (soprattutto per quanto concerne le sanzioni, la patente a punti e anche le norme penali previste), dovrebbe bastare. Cosa è successo? Mentre sul territorio nazionale sembra che tali controlli siano svolti solo in parte (non mi permetto di esprimere un giudizio e forse il Ministro ci può fornire un quadro più completo), in provincia di Bolzano c'è una rete molto fitta e una severità incredibile nel controllo, nella sanzione e nella sua applicazione.
Adesso, annunciando misure di ulteriore gravità, ci troviamo di fronte al problema di un'opinione pubblica che in Italia urla per avere misure più draconiane, più forti, mentre a Bolzano la situazione è tale che ci viene detto: attenzione, non siamo disposti ad accettare ulteriori penalizzazioni. Forse ciò dipende dalla mentalità, dalla cultura, dall'applicazione delle leggi che da noi è eseguita più severamente che in altre parti d'Italia, o forse è veramente come dicevo io, cioè dipende dal controllo.
Signor Ministro, pochi minuti fa in Commissione affari costituzionali, alla domanda di un commissario, ha risposto che quest'anno sono diminuiti gli incidenti e ha detto che il motivo principale di tale riduzione è il calo registrato sulle autostrade, soprattutto per la presenza del cosiddetto tutor, il Sistema informativo per il controllo della velocità: se i cittadini sanno che l'osservanza della legge viene controllata la rispettano più facilmente. Perché però noi esprimiamo un giudizio così preoccupato sulle sanzioni? Perché stiamo progettando una legge che aumenta drasticamente le multe a migliaia di euro, che prevede non solo il ritiro delle patenti per mesi, ma sanzioni penali che prevedono il carcere; naturalmente non saranno applicate la prima volta, ma sono comunque misure molto draconiane.
Soffermandomi soprattutto sull'aspetto sanzionatorio che prevede multe molto aspre, devo porre una domanda: può darsi che per un parlamentare o per qualcuno che può permetterselo una multa di mille, duemila, tremila euro non faccia tanto male; farà male al portafoglio, ma non lo rovina; ma una famiglia che guadagna 1.300-1.400 euro rischiamo di mandarla in rovina. Questa è la nostra grande preoccupazione.
In Commissione, più per provocazione che per possibilità di realizzarlo, per evidenziare questo problema senza poter seriamente proporlo (perché naturalmente tutti avrebbero detto che in Italia non è applicabile), ho ricordato il modello svizzero. In Svizzera, infatti, le multe sono scaglionate secondo la capacità di reddito del contribuente. Tutti mi direte: come si fa ad adottare questo sistema in Italia? Non è possibile perchè le dichiarazioni dei redditi non sono affidabili e così via. Con questo voglio solo rendere l'idea che mille euro per uno che guadagna bene e mille euro per una famiglia, invece, bisognosa fanno una grande differenza: sono, da una parte, un dolore al portafoglio e, dall'altra, una strage completa.
Per questo chiedo - abbiamo avuto anche un'interlocuzione con il ministro Bianchi che ringrazio molto per il suo interessamento - una forte correzione, magari in Aula, innanzi tutto per quanto riguarda le lievi trasgressioni, sia con riferimento alla velocità sia per ciò che concerne l'alcol.
Quanto alla
velocità, sappiamo che le trasgressioni sono praticamente scaglionate per
eccessi fino a più
Lo stesso vale
per l'alcool.
Un altro punto
riguarda i neopatentati.
Oltre a questa obiezione di pericolosità, che mi permetto di avanzare, vi è poi un'obiezione di nuovo fortemente sociale: se costringiamo i giovani ad usare questi piccoli mezzi, se lo potranno permettere solo le famiglie abbienti, che dispongono di una seconda automobile, e metteremo in difficoltà tutti i giovani o le loro famiglie cha hanno una sola auto, usata dalla madre o dal padre e che per qualche serata può essere usata anche dal figlio o dalla figlia neopatentati: infatti, se l'auto avrà potenza maggiore della misura massima - troppo bassa - identificata di KW, non andrà bene e la famiglia meno abbiente non avrà questa possibilità.
Mi sembra ingiusto dal punto di vista sociale e - ripeto - mi sembra anche molto pericoloso costringere i nostri giovani in queste scatolette. Adesso non dico che i giovani dovrebbero essere autorizzati a guidare le Maserati o le Ferrari. Se questo era l'obiettivo da raggiungere, signor Ministro, alziamo allora il limite previsto in questa misura oppure, come proponiamo noi, eliminiamo tale limitazione.
Riteniamo che le misure più efficaci dovrebbero essere quelle preventive, le misure sociali e soprattutto le misure educative nelle scuole. A tal fine, abbiamo presentato l'ordine del giorno G103 (testo 2), che illustro molto brevemente. In esso praticamente si chiede che un articolo già vigente nel codice della strada, cioè il 230, trovi effettiva applicazione, al fine di svolgere un'attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado per far conoscere meglio i princìpi della sicurezza stradale, le relative segnaletiche, le norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento - naturalmente per quanto riguarda i giovani - all'uso delle motociclette e delle biciclette, alle regole di comportamento degli utenti e naturalmente ai pericoli e alle conseguenze dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope o di bevande alcoliche. In questo campo penso ci sia molto spazio per lavorare.
Il secondo punto che abbiamo inserito nell'ordine del giorno riguarda la necessità di sfruttare meglio i mezzi a disposizione del Fondo nazionale per la sicurezza, che potrebbero essere messi a disposizione, come chiediamo con questo ordine del giorno, anche dei Comuni e degli enti locali che si attivano al fine di porre in essere misure per prevenire l'uso degli autoveicoli dopo l'assunzione di bevande alcoliche o altre misure di sicurezza. Ad esempio, i Comuni della mia Regione si sono attivati ponendo in essere un servizio taxibus cumulativo multiuso per i giovani dopo la chiusura delle discoteche o anche un servizio di trasporto tra i paesi, al fine di evitare che la gente usi la propria macchina magari dopo aver bevuto troppo.
Un altro ordine del giorno che abbiamo presentato, il G104 (sul quale ugualmente penso che possiamo trovare consenso), riguarda l'uso delle carrozzelle per i portatori di handicap. Siamo stati avvertiti dalle associazioni di portatori di handicap che il codice della strada, così come si presenta, non tanto per la legge in sé ma per i regolamenti che ne sono derivati, rischia di far classificare tutte le carrozzelle (alcune ormai dotate di motore e della moderna possibilità di circolare sulle strade) come veicoli ordinari. Pertanto, si chiede con l'ordine del giorno G104 che il regolamento che disciplina l'uso di tali carrozzelle si adegui al progresso tecnico. In esso abbiamo indicato alcune misure che ci sono state proposte dalle associazioni di portatori di handicap.
Arrivo alla conclusione ricordando in questa sede anche una deliberazione del Consiglio provinciale di Bolzano, che recentemente è stata assunta a larghissima maggioranza e trasmessa, secondo l'iter previsto dalla Costituzione, anche al Parlamento. In pratica, in essa si chiede quanto da me esposto: si chiedono misure preventive; si chiede di incidere sulle scuole, di elaborare programmi educativi; si chiede di controllare su tutto il territorio nazionale, ma non di prevedere queste sanzioni draconiane, soprattutto per le piccole trasgressioni.
La ringrazio intanto per l'attenzione, signor Ministro, e spero che prima del voto degli articoli e degli emendamenti si trovi un compromesso che possa soddisfare tutto il territorio nazionale.
Infine, vorrei dire che condividiamo in pieno l'ordine del giorno della Commissione, il G100, in cui si dice di aumentare i controlli «sul territorio nazionale»; vorremmo sottolineare la parola "nazionale", perché vedrete che estendere i controlli su tutto il territorio nazionale basterà per limitare gli incidenti. (Applausi dal Gruppo Aut).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Martinat. Ne ha facoltà.
MARTINAT (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo di Alleanza Nazionale ha contribuito ampiamente, nei mesi scorsi, a discutere e ad emendare il disegno di legge che era stato presentato dal Governo a suo tempo, per poi arrivare ad un assenso di massima al Governo, vista l'emergenza, vista la situazione, all'emanazione di un decreto-legge ai primi di agosto, estrapolando una serie di articoli, con l'impegno politico che il medesimo sarebbe decaduto, per poi arrivare invece in Commissione - cosa che abbiamo fatto - a discutere il disegno di legge nel suo complesso giungendo alla sua approvazione.
Credo, signor Presidente, che questa sia una anomalia che questo Parlamento deve cominciare a denunciare. Sono da tanti anni in Parlamento e sinceramente non mi è mai capitato un fatto anomalo di questo genere. Dico anomalo perché, mentre noi stasera o domani mattina arriveremo alla conversione del decreto-legge così come presentato dal Governo, c'è l'intesa col Governo di apportare in Commissione una serie di modifiche sull'analogo disegno di legge. Mi sembra un fatto un po' schizofrenico: sarebbe stato molto più serio che il decreto fosse stato lasciato decadere e, con gli emendamenti che modificavano una parte del decreto medesimo, arrivare ad un disegno di legge organico più complessivo.
Tutto ciò premesso (che ci lascia già pesantemente in difficoltà sulla posizione del decreto medesimo, per cui annuncio sin d'ora che il mio Gruppo si asterrà proprio per questa anomalia incomprensibile in questo Parlamento), vengo al merito del disegno di legge e anche del decreto-legge.
Vede, signor Presidente, oggi potremmo definire il decreto e il disegno di legge un "multometro", un sistema di multe aggravate pesanti; non si interviene invece sostanzialmente su una serie di punti determinanti. Sono d'accordo però quando si dice che bisogna, per prevenire gli incidenti, fare alcune cose fondamentali, la prima delle quali è il potenziamento della polizia stradale, della segnaletica stradale, delle barriere stradali. Bisogna intervenire anche strutturalmente sul sistema stradale, non solo annunciando che chi sbaglia paga; bisogna dire che la polizia stradale deve avere più personale, più mezzi, bisogna mettere segnali, barriere, eccetera.
Poco ci interessa, caro Ministro, che poi accolga il nostro ordine del giorno, sottoscritto anche dagli altri Gruppi, e che il Governo si impegnerà a trovare i soldi: gli ordini del giorno sono come i sigari di Cavour, non si negano a nessuno.
Ma non basta: prevenzione vuol dire - proposta respinta, che abbiamo ripresentato in quest'Aula e che spero i colleghi approvino - l'obbligo dell'insegnamento nelle scuole dell'educazione stradale. Continuiamo a parlare di educazione stradale, altrimenti, come ho detto più volte in Commissione, cambiamo il titolo, chiamiamola legge delle quattro ruote, delle automobili. Se questo è il codice della strada, deve esserlo per automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni. Questo si fa cominciando dalle scuole elementari, insegnando ai ragazzi l'educazione civica. L'educazione civica si insegna, ma non vi sono i mezzi: poi sorge il contrasto con il Ministro della pubblica istruzione, perché interferiamo in casa sua e non possiamo di certo farlo; allora, non se ne fa nulla, l'istruzione non si fa.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI(ore 17,48)
(Segue MARTINAT). Allora, non vi è prevenzione, perché non vi sono i mezzi per la polizia, per le strutture, eccetera; non vi sono i mezzi per l'educazione nei confronti dei nostri giovani.
Amici miei, a questo punto, vi è il problema rappresentato dal fatto che ci si è impegnati in tema di autotrasporto (ma ne parleremo domani, in sede di esame degli emendamenti).
Veniamo,
dunque, al problema, anche importante, che abbiamo presentato, ma che è stato
respinto, ossia quello delle pene accessorie cioè dei lavori socialmente utili.
Ci si viene a dire che ciò è in contrasto con l'articolo 2 della Costituzione
(«
Come ho detto prima, questo non è un disegno di legge sul codice della strada, in cui si educano i cittadini, si fa prevenzione, si operano interventi sulle barriere stradali, sui punti, sui segnali, eccetera, perché non vi sono i soldi. Ma allora cos'è, un "multometro"?
Amici miei, vi è un sistema semplicissimo; caro Ministro, glielo spiego io. Se lei avesse un minimo di volontà o di mettersi in contrasto o di concordare con il ministro Mastella, si potrebbe semplicemente prevedere che chi rifiuta le pene accessorie, i lavori socialmente utili previsti per chi ha commesso questo tipo di reati non benefici degli effetti prescritti dalla legge Gozzini. Basta modificare un articolo semplicissimo, così che chi non intende svolgere i lavori socialmente utili aggiuntivi alle pene inflitte (e parliamo di persone che commettono reati gravi, che causano feriti e morti), rinuncia ai benefìci previsti dalla legge Gozzini, ergo non gode della condizionale, ergo rimane in galera. Mi sembra ovvio.
Altrettanto ovvia mi pare la modifica su cui abbiamo insistito e insistiamo. Caro Ministro, avrà letto anche lei i giornali, oggi: un pluriomicida è agli arresti domiciliari, dopo pochi giorni; un pluriomicida, perché nel nostro codice si chiama omicidio colposo. Abbiamo proposto che si consideri che tutti coloro che compiono un reato del genere sotto effetto di alcol o droga commettono un omicidio doloso. Infatti, una persona, nel momento in cui, dopo essersi drogata o ubriacata, prende una macchina, è come se prendesse una pistola con la pallottola in canna: è un criminale che può uccidere. Allora, diventa un omicidio non più colposo, per cui chi l'ha commesso in galera non ci andrà mai (come l'esempio di oggi dimostra) o ci sta per pochi giorni, ma un reato il cui autore in galera ci va e ci resta: si tratta di modificare il codice penale.
Si metta d'accordo con il suo collega, il senatore Mastella: non veniteci a presentare, però, un disegno di legge e un decreto‑legge che costituiscono un "multometro" e basta, perché così non va. Noi siamo disponibili - e abbiamo tempo ancora, credo, stasera e domani - a trovare un'intesa su questo, altrimenti i cittadini - ho ascoltato prima l'intervento del collega dell'Alto Adige - saranno solo multati o penalizzati attraverso il ritiro di patente.
Noi abbiamo contribuito ampiamente a questo disegno di legge con emendamenti e suggerimenti; tuttavia, mancano i fatti essenziali: la prevenzione e la punizione nei casi più gravi. Chi commette omicidi in stato di ubriachezza con la macchina dev'essere messo in galera e starci per il tempo giusto. Non chiediamo che ci stia 20 o 30 anni, ma di trasformare semplicemente l'omicidio colposo in doloso, cioè passare da un massimo di quattro anni - che significa che in galera non ci andrà mai - ad un massimo di dieci anni, affinché il colpevole in galera ci vada anche se per poco, date le varie misure, dalla legge Gozzini alla possibilità di fare i processi con tempi accelerati, alle riduzioni di pena. Perlomeno in galera il colpevole ci andrà. Non bisogna pensare di scusare il responsabile perché era ubriaco e quindi non sapeva quello che faceva: i morti ci sono. Penso alle famiglie dei morti, signor Ministro.
Allora noi dobbiamo prevenire, insegnare ai nostri ragazzi cos'è il codice della strada, se vanno in bicicletta, a piedi o in motocicletta. Basti vedere come circolano i motociclisti e i ciclisti in una città come Roma per dire che bisognerebbe smetterla forse di fare le multe per divieto di sosta e che bisognerebbe farle a coloro che sorpassano a destra o che vanno contromano.
Per questi motivi abbiamo presentato una serie di emendamenti al disegno di legge - sul decreto‑legge, come ho detto prima, il nostro voto sarà di astensione - che in larga parte ho illustrato sinteticamente ma che hanno visto un dibattito per settimane in Commissione. Noi restiamo disponibili in tal senso, ma bisogna vedere se c'è la disponibilità a rivedere la materia, soprattutto con il suo collega Mastella, e ad insegnare, soprattutto con il collega della pubblica istruzione. Ad oggi questo provvedimento si chiama "multometro" e non porta assolutamente benefici. Forse servirà a salvare un po' di vite umane, ma non certo a rendere giustizia al sistema italiano. (Applausi dal Gruppo AN).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Stiffoni. Ne ha facoltà.
STIFFONI (LNP). Signor Presidente, Ministro, la triste cronaca degli incidenti stradali che ogni anno si consumano sulle nostre strade ha riportato il tema della sicurezza stradale al centro del nostro dibattito politico, imponendo l'adozione di iniziative concrete a tutela della vita dei cittadini, anche alla luce dell'impegno assunto dall'Italia nell'Unione Europea, quello di dimezzare entro il 2010 il numero degli incidenti.
Gli ultimi dati statistici evidenziano come in Italia ogni anno si verifichino circa 225.000 incidenti stradali, 5.426 decessi, oltre 300.000 feriti, con il 30 per cento delle vittime di età compresa tra i 15 e i 29 anni. Sono numeri questi, signor Ministro, che, oltre a tenerci lontano da quei Paesi europei che vantano i più alti livelli di sicurezza stradale (Regno Unito, Svezia e Olanda), mettono in evidenza l'urgenza di adottare azioni più forti ed incisive in grado di migliorare e rafforzare la normativa posta a tutela della sicurezza stradale.
Certamente il disegno di legge del Governo che ci apprestiamo a discutere in quest'Aula è il frutto di un intenso lavoro svolto in Commissione. Un lavoro che, avendo coinvolto tutti i Gruppi parlamentari, offre anche importanti spunti su cui impostare rilevanti azioni finalizzate alla drastica riduzione degli incidenti stradali.
Ci preme tuttavia denunciare che l'opportunità di realizzare concrete iniziative nel campo della sicurezza stradale ha trovato in questi mesi il suo limite più grande nell'evidente mancanza di volontà di questa maggioranza di voler rendere seriamente operative ed efficaci le misure contenute nel disegno di legge in esame, negando quelle risorse finanziarie che sarebbero state necessarie a dare consistenza alle azioni prospettate.
Pertanto, se da una parte possiamo ritenerci soddisfatti dell'approvazione di alcuni importanti emendamenti presentati dal nostro Gruppo, riferendomi anche alle misure volte alla salvaguardia della vita dei giovani che sempre più spesso rimangono coinvolti in gravissimi incidenti stradali, dall'altra lamentiamo il fatto che queste misure non siano state adeguatamente supportate da opportune risorse in grado di renderle immediatamente efficaci.
Ad esempio, la previsione dell'incremento del numero di controlli sulle strade da parte delle forze dell'ordine, che peraltro deriva dall'approvazione di un emendamento del nostro movimento della Lega Nord, pur rappresentando un'iniziativa efficace per contrastare l'elevato numero di morti nelle nostre strade, rischia di rimanere non applicata per le scarse risorse finanziarie disponibili.
Proprio per quanto concerne i controlli nei confronti di chi guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, è opportuno ricordare che l'uso di tali sostanze è tra le principali cause dei sinistri. Tuttavia, nel periodo 2002-2004 solo il 3 per cento dei patentati italiani è stato controllato con l'etilometro, rispetto al 16 per cento della media europea e al 38 per cento dei Paesi più severi. In Francia si effettuano 7-8 milioni di controlli l'anno, in Spagna circa 3-4 milioni, mentre in Italia i controlli sono appena 200.000.
Oltretutto, bisogna considerare che l'uso smodato di sostanze alcoliche e di stupefacenti non rappresenta più un fatto occasionale, ma sta diventando una vera e propria piaga. Il nostro Gruppo ha quindi presentato alcuni emendamenti finalizzati all'inasprimento delle sanzioni accessorie nei casi di guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, i quali sono stati accolti nel testo in esame.
Tuttavia, riteniamo che tali misure debbano essere supportate da ulteriori interventi di natura penale che prevedano, da una parte, l'introduzione del reato di omicidio doloso per chi uccide guidando sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, e dall'altra, l'applicazione di pene certe e più stringenti per chi commette i suddetti reati. In questa direzione vanno gli emendamenti presentati dal nostro Gruppo in Aula, la cui approvazione permetterà di compiere importanti passi in avanti, indispensabili per contrastare l'elevato numero di incidenti mortali sulle nostre strade.
Muovendo dalla necessità di affiancare ai suddetti interventi altre misure di natura maggiormente preventiva, il Gruppo ha poi presentato alcuni emendamenti che perseguono l'obiettivo di aumentare i livelli di sicurezza stradale attraverso l'adozione di importanti iniziative quali l'obbligo per le farmacie e gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di farmaci di esporre al pubblico la lista dei medicinali che riportano nell'etichettatura le avvertenze speciali, con particolare riferimento alle controindicazioni provocate dalla interazione del medicinale con bevande alcoliche e superalcoliche, nonché il divieto di fumo durante la guida, anche per tutelare la salute dei cittadini ed in particolare le categorie più deboli, ed infine il finanziamento di corsi di educazione stradale nelle scuole.
In particolare, auspichiamo l'approvazione di quest'ultimo emendamento, sostenuto fra l'altro anche da altri senatori dell'opposizione, al fine di poter realizzare una seria prevenzione degli incidenti stradali permettendo ai giovani utenti della strada di maturare una cultura della sicurezza stradale, che sia poi in grado di promuovere comportamenti consapevoli e responsabili durante la guida.
Infine, a completamento dell'importante azione di rinnovamento portata avanti dal nostro Gruppo sulle norme poste a tutela della sicurezza stradale, è stata ravvisata la necessità di prevedere, tra i princìpi e i criteri direttivi della legge delega per la riforma del codice della strada, la revisione della normativa in materia di patenti di guida agli extracomunitari. Infatti, secondo le statistiche quasi una patente nuova su cinque è conseguita da immigrati. Anche se gli stranieri detengono il 5,34 per cento delle patenti italiane, essi sono responsabili del 6,08 per cento delle infrazioni, incidendo negativamente sui livelli di sicurezza stradale.
Pertanto, ci auguriamo che anche in questo ambito possano giungere da parte della maggioranza e del Governo dei segnali positivi al fine di creare un sistema di regole maggiormente rigorose nei confronti di extracomunitari che intendono circolare in Italia con patenti rilasciate da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, nel rispetto comunque degli Accordi e delle convenzioni internazionali cui il nostro Paese aderisce.
Concludendo, auspichiamo che gli emendamenti presentati dal nostro Gruppo siano attentamente valutati durante l'esame del provvedimento in Aula, in quanto riteniamo che gli stessi possano fornire risposte maggiormente concrete, rispetto a quelle fin qui adottate, su un problema così importante come quello della sicurezza sulle strade e della tutela della vita umana: un po' di coraggio in più, mi permetta di dirlo, signor Ministro, da parte di tutti noi per non vanificare le aspettative dei nostri cittadini. (Applausi dal Gruppo LNP e della senatrice Rebuzzi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Butti. Ne ha facoltà.
BUTTI (AN). Signor Presidente, la presidente Donati ha rappresentato correttamente poco fa il percorso seguito dalla Commissione competente: il relatore, che ha condotto in modo positivo i lavori, la maggioranza e la minoranza hanno lavorato per facilitare l'emanazione del decreto, incontrando gli auspici del Ministro, anche se, per dirla tutta e come lo stesso Ministro ben sa, non è che ci avessero particolarmente convinto.
Come ha
ricordato poco fa il mio Capogruppo in Commissione, senatore Martinat, abbiamo
accettato una procedura parlamentare anomala, quella del cosiddetto decreto a
perdere: avevamo cioè fatto con il Ministro e con
Si era parlato, signor Ministro, di un decreto a perdere, cioè di un decreto che non doveva essere convertito in legge, invece stasera o domani mattina - non so come sarà l'andamento dei lavori - voteremo la conversione e credo - come ha ricordato giustamente il senatore Martinat - che Alleanza Nazionale non possa andare più in là di una motivata astensione.
Ci siamo responsabilmente piegati al «generale agosto», ai massicci spostamenti di auto sulle strade per le meritate vacanze. Non so, signor Ministro, quale sia il bilancio finale riguardante la sicurezza stradale nel mese d'agosto e in questo primo stralcio del mese di settembre, ma ho la sensazione che il decreto non abbia migliorato granché la situazione della sicurezza stradale, né abbia contribuito sensibilmente alla riduzione degli incidenti e dei decessi.
Cercherò la sintesi, che ho già utilizzato peraltro in Commissione, per ribadire la posizione di Alleanza Nazionale. Siamo convinti che non si produca sicurezza solo elevando le sanzioni e siamo convinti della necessità di operare su più fronti coniugandoli tra loro. Pensiamo a pene rapportate alla gravità dell'infrazione; alla modifica di comportamenti errati; ad una più fitta rete di controlli idonei a far rispettare le leggi e i divieti che già esistono. Tutto ciò ed altro concorre a creare la sicurezza stradale.
In questo provvedimento abbiamo ravvisato una sorta di sindrome emotiva, che mai dovrebbe colpire il legislatore di qualsiasi colore.
Allora, sulla questione ebbri o ubriachi, la guida in stato di ebbrezza o sotto l'azione di droga è un problema serissimo, come lo è l'ignoranza della segnaletica o il mancato rispetto delle più elementari norme della convivenza sulle strade, ma l'inasprimento delle sanzioni non è tutto. Forse dobbiamo avere più coraggio. Noi lo avremmo avuto e avremmo potuto dire, prima di elevare le sanzioni che colpiscono chi si mette al volante alterato: o bevi o guidi. L'alternativa è certamente drastica, signor Ministro, ma potrebbe essere efficace, se opportunamente trattata sotto il profilo culturale, vorrei dire anche sotto il profilo pedagogico, e non solo per i giovani.
Voi elevate le sanzioni, prevedete l'arresto per tutti, con durata differenziata a seconda del tasso alcolemico, ma - lo sottolineo - per tutti, anche per chi guida con tasso alcolemico pari allo 0,6 per cento, cioè pari ad un bicchiere di vino o poco più. Ripeto: sarebbe più opportuno dire «o bevi o guidi ». È un controsenso. Se consentite di bere, dovete consentire anche la gradualità delle sanzioni: quella del «o bevi, o guidi» è una scelta coraggiosa che non concederebbe nulla all'ambiguità delle percentuali di alcol o di altre sostanze nel sangue. Lo stesso vale per gli stupefacenti: sarebbe più coraggioso dire che non è mai lecito drogarsi, come Alleanza Nazionale sostiene da tempo e, comunque, a maggior ragione, prima di mettersi alla guida di qualsiasi mezzo.
Ci domandiamo: ci sarà una differenza tra chi beve a cena un bicchiere di vino e chi si mette ubriaco alla guida? Questa differenza la prevede anche il codice della strada. Ci sarà questa differenza anche per quanto concerne le sanzioni? La risposta è negativa.
Mi meraviglio sentire colleghi solitamente razionali che ritengono che aumentando le pene diminuiscano i reati e, quindi, in questo caso, gli incidenti. Si contrasta un reato se lo si persegue effettivamente, cioè attraverso un elevato numero di controlli che consentano alle forze di polizia di attribuire un significato anche educativo e preventivo al loro intervento. Non si può, a fronte di un risibile numero di controlli, di una scarsa politica di prevenzione e di educazione, affidarsi solo alla repressione, che - intendiamoci - è necessaria, ma non è ancora sufficiente.
Sorrido quando leggo che bisogna imporre a tutti gli automobilisti un etilometro - come qualche collega ha proposto - da conservare in auto. Sorrido quando leggo statistiche per cui in Italia si può incorrere in un controllo di questo genere ogni 175 anni, signor Ministro. Sorrido amaramente se penso che nell'arco decennale della validità di una patente l'automobilista può ammalarsi, anche gravemente, e può dover assumere farmaci molto particolari, paradossalmente molto più pericolosi del classico bicchiere di vino.
Pertanto, occorre un nuovo modello culturale. Occorre introdurre nuovi modelli culturali già nelle scuole per educare le giovani generazioni al valore della vita e al rispetto per gli altri e trasferire tali princìpi anche sulle strade. Occorre sensibilizzare tutti, ma soprattutto i giovanissimi, circa i rischi che derivano da un'eccessiva confidenza con gli alcolici o da un qualsiasi approccio con droghe. Forse, sarebbe opportuno ipotizzare - come già qualcuno ha ricordato - nell'educazione civica insegnata a scuola anche un piccolo capitolo dedicato all'educazione stradale.
Perché non approfittiamo anche di questo provvedimento per corresponsabilizzare, signor Ministro (questo è un altro grave problema), i titolari di locali dove vengono somministrate ingenti quantità di alcol? Non intendiamo criminalizzare nessuno, ma vorremmo evitare l'ipocrisia, perché buona parte delle cosiddette stragi del sabato sera originano proprio da qui, cioè dalla distribuzione incontrollata di sostanze alcoliche ai giovani nei bar, nei pub e nelle discoteche.
In questa materia abbiamo tanto da lavorare e mi riferisco soprattutto alla prassi, appunto, di vendere i superalcolici ai minorenni o a giovani che sono già evidentemente alterati. Prevedere per i gestori dei locali di intrattenimento l'esposizione di una tabella informativa sulle conseguenze derivanti da un elevato tasso alcolemico nel sangue mentre continuano a somministrare alcolici ai giovani, signor Ministro, è il parossismo dell'ipocrisia, è la cosa più inutile del mondo.
Non avremmo biasimato un coinvolgimento attivo del Ministro della pubblica istruzione e delle politiche giovanili e avremmo apprezzato, per altri versi, anche un maggior impegno del Ministro dell'interno, soprattutto per un'efficace politica di controllo della rete stradale, partendo dalla necessità di mettere le Forze di polizia competenti nelle condizioni logistiche, ma soprattutto economiche, di operare con efficienza.
Ci sono anche degli aspetti positivi in questo provvedimento. Noi crediamo che alla base di un provvedimento di questa natura ci debba essere tanto buon senso più che qualche fisima ideologica: il buon senso che ha portato il legislatore, in tempi recenti, ad imporre l'obbligo del casco, delle cinture, di un uso corretto dei cellulari in auto e così via. Questa politica dei piccoli ma determinanti passi ha portato ad un miglioramento delle statistiche incidentali ed è questo che mi fa pensare, in relazione al provvedimento che stiamo discutendo, ad un piccolo tassello di un mosaico che però è ben più ampio.
Forse siamo ingenui ma prevenzione significa obbligare - signor Ministro, abbiamo discusso lungamente e nel dettaglio in Commissione circa questo problema - i ricchi enti gestori delle autostrade o proprietari delle strade a mantenere il manto stradale in perfette condizioni, a realizzare guardrail idonei, illuminazioni più potenti. Vi è un atteggiamento remissivo nei confronti dei potenti ed aggressivo nei confronti della gente comune, degli automobilisti. Non basta dire agli enti gestori, alle società concessionarie o agli enti proprietari delle strade di intervenire, ma bisogna dire che cosa succede se non lo fanno. Altrimenti credo - mi corregga se sbaglio - che l'articolo 24 sia assolutamente inutile.
Per quanto riguarda gli enti locali - sto parlando ovviamente del disegno di legge non del decreto-legge, signor Ministro - occorre vigilare che veramente il 50 per cento dei proventi delle sanzioni venga reinvestito per la sicurezza. Pongo una domanda: perché non si vogliono obbligare quei soggetti a mantenere il manto stradale in perfette condizioni o a realizzare segnaletica orizzontale e verticale idonea o a illuminare sufficientemente le strade? Chi gira sulle strade europee vede altre cose: perché? Perché non aumentare i controlli incentivando le Forze di polizia e sollecitando una presenza più evidente sul territorio e sulle strade, rimpinguando gli organici e dotandoli di attrezzature sofisticate? Sarebbe un controsenso non farlo e non approfittare di questa situazione perché chissà quando mai noi torneremo a discutere di sicurezza stradale.
I controsensi di questa politica, signor Ministro, sono evidenti ed io ne cito alcuni che brillano nel testo e nella politica di questo Governo da alcuni mesi: Bersani che liberalizza le scuole guida elidendo di fatto un punto fermo nella formazione del giovane aspirante guidatore, mortificando le professionalità che pure c'erano e ci sono nelle scuole guida e poi il tentativo surrettizio, inserito nel testo, di recuperare quello sbaglio. Il ministro Turco che raddoppia la dose di cannabis per uso personale, fermata poi fortunatamente dalla giustizia amministrativa, e poi la richiesta di colpire, giustamente, chi guida sotto l'effetto di droghe.
Sulla questione della velocità, signor Ministro, il problema non è riferito solo alla questione della droga e dell'alcol. L'articolo che modifica l'articolo 142 del codice dalla strada, che si occupa dell'osservanza dei limiti di velocità, è importante ma anche in questo caso il tratto distintivo del provvedimento è solo ed esclusivamente l'inasprimento delle sanzioni. Trovo ipocrita e anche un pò ridicolo consentire la costruzione di auto potentissime e poi stabilire sanzioni così pesanti sulla violazione dei limiti di velocità: visto che interveniamo sulla sicurezza delle auto occupiamoci allora anche di questo gravoso aspetto.
Il codice della strada stabilisce limiti per tipo di strada, signor Ministro, per categoria di veicoli e quant'altro, ma consente agli enti proprietari, e io già in Commissione avevo richiamato la sua attenzione su questo delicato passaggio, la facoltà di fissare nuovi limiti, ovviamente inferiori e non superiori a quelli stabiliti dal codice della strada. L'ente proprietario deve occuparsi della posa in opera e anche della relativa segnaletica. Ci sono strade, però, ed anche tratti autostradali, dove il limite massimo è ridicolo e rischia di essere pericoloso: si rischia il tamponamento o di essere d'intralcio al traffico. Ma su quelle strade, su quei tratti autostradali vengono rilevate elettronicamente le velocità. Quanti sono gli automobilisti inutilmente colpiti e vessati, in questi casi? Non lo so, lo chiedo a lei, però sono numerosissimi, come si può vedere dal numero dei ricorsi.
Anche la rimodulazione da tre a quattro fasce di misurazione dell'eccesso di velocità rappresenta un serio problema. Prima, con la violazione compresa nella terza fascia, era prevista la sospensione della patente; ora, la violazione compresa nella quarta fascia è sanzionata addirittura con la revoca della patente. Vero è che il limite in quel caso viene oltrepassato selvaggiamente, come è stato ricordato in Commissione, ma è comunque prevista la revoca della patente, che - come sappiamo - è uno strumento essenziale per milioni di italiani, che utilizzano la macchina per recarsi ad esempio al lavoro.
Per colpire i cosiddetti Speedy Gonzales, è molto più utile, corretto ed educativo far girare le auto della polizia stradale. Questo è un vero ed autentico deterrente. E ciò non significa che io sostenga i frettolosi; sostengo invece il buonsenso, che mi fa notare come l'automobilista sia generalmente costretto nelle code, causate da un traffico intenso o dai lavori in corso, a velocità ridottissime.
Abbiamo presentato qualche emendamento in Commissione e qualche altro lo abbiamo ripresentato in Aula, sperando che questi ultimi abbiano una diversa fortuna, che possano trovare un accoglimento da parte del relatore e del Governo, perché riteniamo che su un tema di questo genere sia veramente sciocco dividersi politicamente. (Applausi dal Gruppo AN e del senatore Losurdo).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cicolani. Ne ha facoltà.
CICOLANI (FI). Signor Presidente, i colleghi che ci hanno preceduto hanno già messo in evidenza l'anomalia di fronte alla quale ci troviamo, quella cioè di due provvedimenti che non sono identici nel contenuto. Ci troveremo quindi a convertire un decreto-legge e, poco dopo, ad approvare un disegno di legge che in alcune parti è diverso dal decreto-legge.
Questa è una tecnicalità a cui si ricorre per evitare il pericolo, come ha detto lA presidente Donati, che ci siano vuoti legislativi dopo il 3 ottobre, soprattutto sui profili penali, ma è certamente, diciamo così, una schizofrenia tecnica. Soltanto la grande disponibilità manifestata dal Ministro nel seguire questo provvedimento ha consentito all'opposizione di non fare una battaglia su questo punto. Do quindi volentieri atto al Ministro di avere seguito questo provvedimento con grande apertura, come ha sottolineato il senatore Filippi nella sua relazione.
Ora, però, dobbiamo fare tutti insieme una riflessione. Malgrado siamo intervenuti tante volte sull'argomento, ci troviamo di fronte - e anche a tale proposito mi richiamo alla relazione del senatore Filippi - a numeri veramente impressionanti: circa 6.000 morti l'anno, oltre 25.000 feriti gravi, oltre 200.000 incidenti l'anno. Malgrado vari interventi legislativi, non siamo mai riusciti, se non nel caso della patente a punti, a ridurre in modo significativo questa vera e propria ecatombe, questa vera e propria emergenza nazionale.
Cercherò di illustrare alcune riflessioni di buon senso, che, a mio parere, sono alla base della scarsa incisività che abbiamo finora manifestato su questo problema. Una delle ragioni, e anche questo provvedimento si muove purtroppo nella stessa direzione, è che privilegiamo provvedimenti sostanzialmente repressivi, senza allargare l'orizzonte ad una serie di cause che sono alla base di questa grandissima incidentalità. Non agiamo sui guidatori se non in misura molto modesta e, quindi, sull'educazione. Se in Aula sono stati presentati diversi ordini del giorno che vanno in questa direzione, in Commissione è emersa con grande forza la necessità di agire sotto il profilo culturale ed educativo nei confronti dei soggetti guidatori.
Dobbiamo analizzare i vari elementi che concorrono all'incidentalità, la quale non si è ridotta malgrado i mezzi, malgrado cioè le vetture siano state enormemente migliorate rispetto a quelle del passato. Tutti guardiamo le gare automobilistiche e motociclistiche e possiamo constatare che quegli incidenti che qualche anno fa potevano essere mortali o comunque devastanti per i guidatori oggi sono totalmente neutri. Ciò vuol dire che i mezzi di locomozione e le stesse dotazioni per i guidatori sono molto più sicure rispetto al passato. Malgrado questo, però, non riusciamo a ridurre la mortalità e l'incidentalità in generale.
Dobbiamo
pensare che una delle ragioni fondamentali è l'incremento del traffico
circolante a parità di condizioni infrastrutturali. Si deve intervenire sulle
infrastrutture. Sotto questo profilo non possiamo addebitare alcuna colpa al
ministro Bianchi. Uno dei problemi che abbiamo di fronte nell'emettere
provvedimenti in ordine alla sicurezza stradale è la separazione del Ministero
delle infrastrutture da quello dei trasporti, che è un elemento negativo perché
non consente politiche coordinate. Ciò perché sull'infrastruttura incidono
essenzialmente il Ministero delle infrastrutture ed oggi anche
Uno degli elementi su cui - secondo me - si dovrebbe agire con grandissima determinazione, e che tra l'altro non richiede un grande dispendio di risorse, è la segnaletica, ormai vecchia e molte volte errata. Esistono cartelli stradali che sono stati apposti, per qualche motivo, alcuni anni fa e che ormai non hanno alcuna ragione di esistere.
Il tema della segnaletica, caro Ministro, è di grande rilevanza. Ormai nel nostro Paese, in moltissimi casi, i segnali non sono più credibili per il guidatore, ormai abituato a non rispettarli, e questo è uno dei comportamenti tipici del guidatore italiano.
Questo tema è di grandissima rilevanza proprio ai fini del risultato della sicurezza stradale. Inoltre, non abbiamo quasi mai, anzi direi che in questo provvedimento, ahimé, non ci sono, risorse adeguate per i controlli. In esso tutti questi temi evidentemente non sono e probabilmente non potevano essere trattati.
Debbo dire che a fronte della complessità del tema della sicurezza stradale, che è estremamente trasversale e tocca una pluralità di soggetti (nazionali, regionali, nonché gli enti locali), ma anche una molteplicità di argomenti, siamo di fronte ad un'inadeguatezza dell'organizzazione statuale. Mentre ragioniamo, faccio presente che alcuni anni fa abbiamo generato un Ente nazionale per l'aviazione civile che regola e cerca di gestire la sicurezza nel sistema del trasporto aereo; inoltre, proprio in questi mesi stiamo costituendo un Ente nazionale per la sicurezza ferroviaria; invece, forse sull'aspetto più delicato e più necessario ai fini della mobilità del Paese, non abbiamo un ente nazionale per la sicurezza stradale, che regoli la sicurezza della circolazione su strada, all'interno del quale possano riconoscersi e sentirsi rappresentati anche gli enti locali e le Regioni.
Presidenza del vice presidente CAPRILI(ore 18,30)
(Segue CICOLANI). Credo che sia tempo per produrre un organismo di questo tipo che riesca a dialogare e, soprattutto, ad intervenire per implementare la sicurezza con una dotazione di risorse che venga generata dall'attività anche repressiva e quindi dai ricavi delle multe. Sono stati presentati degli emendamenti che vanno in questo senso: cito quello del senatore Pasetto, oltre al mio, che si muovono in questa direzione; chiedo pertanto al Ministro uno sforzo in questo senso.
Dell'inadeguatezza delle infrastrutture abbiamo già parlato. Ricordo a me stesso, prima ancora che al Ministro e ai colleghi, tutta una politica dell'ANAS, ad esempio sui punti neri, che oggi non si scorge più nella programmazione della suddetta azienda. Allora, nella pianificazione degli investimenti infrastrutturali dovremmo recuperare quella parte che dà la priorità agli interventi tesi ad una maggior garanzia di sicurezza.
In ordine al provvedimento, oltre al tema dell'agenzia, segnalo un aspetto che mi vede molto perplesso e che magari riprenderemo durante l'esame del provvedimento, su cui chiedo al Ministro di riflettere a fondo. Mi riferisco ai limiti che, con questa normativa, poniamo ai neopatentati, cioè ai diciottenni che prendono la patente per la prima volta: infatti, stabiliamo delle limitazioni sul tipo di macchina che questi ragazzi possono guidare.
Credo che stiamo commettendo un errore grave che va nella direzione della discriminazione sociale. In che senso? Non tutte le famiglie possono avere più di una vettura e, paradossalmente, nelle famiglie che non possono permettersele il giovane che guida può essere più necessario. Mi riferisco anche all'accesso a diversi tipi di patente, come alla D, alla DK, a quelle che consentono di utilizzare la patente come strumento di lavoro, come patente professionale.
Abbiamo presentato degli emendamenti soppressivi di questa parte del provvedimento, quindi chiedo al Ministro di rivedere questo aspetto e di inserirlo semmai nella delega al Governo (come la misura per la guida accompagnata) e di adottare nei confronti dei ragazzi neopatentati dei provvedimenti graduali, che non siano percepiti da parte delle famiglie e dei ragazzi come una vessazione ingiustificata se posta in termini così generalizzati. Auspichiamo invece dei provvedimenti graduali, magari simili a quelli riguardanti la guida accompagnata.
Questa è una riflessione che domani, al momento dell'esame degli emendamenti, chiederò di fare all'intera Assemblea. Quanto detto credo siano considerazioni di semplice buonsenso e probabilmente sono sfuggite in un primo esame del provvedimento. Mentre dico questo, do atto alla Commissione e al Ministro di avere invece su altre parti - come hanno già sottolineato i senatori Stiffoni, Martinat ed altri - dialogato costruttivamente con l'opposizione. È per questo che l'atteggiamento da parte nostra è stato e sarà anche in Aula estremamente costruttivo su questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo FI e della senatrice Donati).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina, il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche l'ordine del giorno G105. Ne ha facoltà.
DIVINA (LNP). Signor Presidente, sono un po' scoraggiato nel senso che mi sono visto scippare due disegni di legge che alla fine sono finiti nel grande calderone: nel disegno di legge n. 1677, di cui parliamo, e una parte addirittura nella conversione del decreto-legge della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Se fossero stati accolti nulla di grave nel senso che non è un problema di paternità. Sono stati così diluiti o sostanzialmente inapplicati che il problema posto dai due testi resta praticamente invariato.
Il primo riguardava il problema della sicurezza stradale e, nello specifico, il problema giovanile che derivava dalla valutazione, di cui casualmente sono venuto a prendere atto, di ciò che l'ISTAT pubblica tutti gli anni: si registrano più di 200.000 incidenti mortali ogni anno che provocano più di 6500 decessi ed oltre 300.000 feriti. L'incidente stradale è considerato la prima causa di mortalità giovanile. È un dato assodato che non può lasciare il legislatore senza una reazione.
Il testo presentato, che però non è stato recepito dall'assemblamento della Commissione, prevedeva una cosa diversa da quella passata: dei corsi specifici nel contesto della didattica scolastica.
È importante conoscere l'italiano, come importante è conoscere la storia e come forse sarebbe altrettanto importante conoscere il latino che da tanto non si studia nelle nostre scuole. Però, è altrettanto importante imparare a vivere, imparare i comportamenti che poi avranno gli studenti da cittadini. Non vi è dubbio che da cittadino, tra le tante cose, si porrà, prima o dopo, alla guida di un veicolo, di un motociclo e così via.
Il testo del Governo continua a parlare di educazione scolastica, come bastasse che i ragazzi conoscessero soltanto la cartellonistica stradale, che pure è importante; incentivare l'uso delle biciclette, sicuramente è importante, ma se guardiamo fuori delle nostre scuole, di primo e di secondo grado, vediamo che il mezzo più comune non sono le biciclette - ahimè, è questione di velocità di trasporti e di distanze - ma i motocicli.
Ciò che si chiedeva, e che non è stato recepito, è che ai ragazzi si insegni a scuola tutto quello che vuol dire prendere atto e la coscienza della guida di un mezzo a motore, con veri e propri corsi di guida. Non basta insegnare la cartellonistica. Al ragazzo bisogna dire che il motociclo è questo, la pista è una cosa e la strada è altro. Se si guida con le ciabatte si rischia di lasciarci i piedi al momento che si ha un impatto e via dicendo.
Ci sono organizzazioni del settore che girano, più o meno invitate motu proprio, cioè per iniziativa di qualche preside o di qualche insegnante volenteroso, spiegando, tra le altre cose, che se si trucca il motorino nascono altre problematiche; ad esempio, in caso di incidente l'assicurazione non paga e via dicendo. Alcune associazioni di paraplegici (gente normale che a seguito di incidenti ha avuto menomazioni che le ha fatte finire sulla carrozzella) si stanno spendendo e stanno andando nelle scuole (anche questo tutto organizzato a livello di fai da te e non disciplinato) per insegnare ai ragazzi ciò che può accadere e spiegandogli magari le vicende che li hanno portati in quella condizione. Tutto ciò non è stato previsto. Ho presentato in limine un ordine del giorno, che mi sembra sia stato accettato dalla Presidenza, per dire che va tutto bene quanto abbiamo fatto, ma serve qualche passo in più: bisogna che questi ragazzi sappiano anche cosa significa condurre un mezzo a motore.
Il secondo aspetto, che non è stato assolutamente affrontato, o meglio, è stato affrontato, ma, a detta di chi ha presentato il testo, in modo molto blando, riguarda la guida senza patente, per la quale si continua a prevedere la sola sanzione amministrativa. Guardate che i testi che sono stati presentati dal Governo e poi confezionati dalla Commissione, riunendo tutte le proposte, prevedono pene severissime per chi commette altre violazioni. Per esempio, per chi guida con un tasso alcolemico superiore ad una certa soglia è previsto addirittura l'arresto, una sanzione pecuniaria altissima, la sospensione della patente, fino ad arrivare al fermo della macchina. Ma è possibile che chi guida addirittura senza patente se la cavi soltanto pagando una pena pecuniaria amministrativa?
Se, come corollario, dovessimo portare una serie di esempi passeremmo per i soliti razzisti. È però un dato statistico che tanti stranieri senza patente, che conoscono e non conoscono le nostre strade e che perlopiù non conoscono le nostre leggi, si mettono con disinvoltura alla guida degli autoveicoli e compiono autentiche stragi, nella maggior parte dei casi scappando e omettendo anche il soccorso, sapendo in quali condizioni si trovano. Il più delle volte è difficile reperirle, ma, anche quando si prendono queste persone gli viene comminata soltanto un'ammenda. Ma vi sembra una cosa che sta in piedi?
Io vengo dal Trentino. Dalle nostre parti si usa passare i momenti conviviali, soprattutto le cene, in compagnia - questo è il nostro costume, sono le nostre tradizioni - e, insieme al cibo, si bevono uno o due bicchieri di vino. Così facendo non ci si altera in alcun modo, però, secondo la norma del codice della strada, più severa del codice penale, oggi si rischia di più a uscire dal ristorante andando a casa senza provocare, non dico incidenti ma nessuna violazione o turbativa dell'ordine pubblico, che non guidando senza patente.
Questo stiamo oggi proponendo agli italiani. Se il tasso alcolemico supera una certa soglia è addirittura previsto l'arresto. A parte che siamo in una stagione abbastanza di rigore perché mi sembra che adesso si arrestano tutti: ogni accattone può essere arrestato, i lavavetri possono essere arrestati, eccetera. Ricordo le purghe di Mao e di Stalin, ma queste tra poco ci faranno un baffo, sembreranno addirittura ridicole. Ma ridicolo è il fatto che la massima pena che si può arrivare a comminare per la guida con un tasso alcolemico assai alto è quella pecuniaria, che arriva fino a 12.000 euro. Posso ipotizzare che un soggetto che guida in questo stato non sia normale, è forse un alcolizzato cronico, un ubriacone; come pensate di recuperare 12.000 euro da un ubriacone? Anche questa sanzione, così come posta, rimarrà inapplicata nei fatti, perché stride con la realtà. Una norma assurda e impossibile da applicare sarà una norma che non verrà mai applicata.
Un'ulteriore
considerazione su una questione mi fa veramente specie. Si dà al Paese ed ai
giovani il messaggio che è meno grave guidare sotto l'effetto di sostanze
stupefacenti che non con un certo tasso alcolemico del sangue, che qualcuno ha
stabilito essere grave. Io non so se un tasso alcolemico pari a 0,5 o a
A parte i costumi, a parte i modi di vita, probabilmente con due bicchieri di vino una persona non è incapace di intendere e volere, ma vogliamo paragonare o reprimere in modo più severo la persona che beve due bicchieri di vino rispetto a chi circola drogato fino ai capelli? Il messaggio che arriva è che lo Stato italiano considera più grave bere un bicchiere di vino che drogarsi. La norma non avrà una funzione etica, ma dà un messaggio politico che va in questo senso.
Pensavo di dare un piccolo contributo portando due norme che andavano a sanare due lacune che forse era meglio tamponare nel nostro ordinamento, usciamo con un testo che ha stravolto tutto e che sta inaugurando veramente l'era delle purghe, perché a questo punto un bicchiere di vino, una piccola violazione al codice della strada è considerata molto più grave di una violazione del codice penale: in Italia c'è qualcosa che non funziona. (Applausi del senatore Galli).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fantola. Ne ha facoltà.
*FANTOLA (UDC). Signor Presidente, signor Ministro, è stato più volte sottolineato, anche qualche minuto fa dal collega Butti, che il tema della sicurezza stradale è uno di quei temi sui quali non dovrebbero esserci impostazioni ideologiche, ma sul quale dovrebbero svolgersi semplicemente delle considerazioni logiche sullo sviluppo della mobilità di persone e cose nella tutela e nella sicurezza dei cittadini.
Per questo motivo il mio Gruppo in Commissione lavori pubblici del Senato ha condiviso l'opportunità di seguire un iter anomalo, di cui si è parlato tante volte qui, anomalo ma necessario per permettere l'entrata in vigore di alcuni provvedimenti, norme e disposizioni che erano indispensabili per aumentare la sicurezza nelle nostre strade, ed era importante farlo prima delle ferie, prima cioè del momento in cui si sarebbe avuta la massima punta della congestione del condizionamento veicolare sulla nostra rete.
In particolare, è stato detto dall'ottimo relatore, le disposizioni degli articoli 3, 5, 10, 11, 14 e 20 del disegno di legge, che nel suo complesso non si poteva esaminare, discutere e votare in Commissione e in Aula prima delle ferie, sono state fatte confluire nel decreto-legge del 3 agosto nella prospettiva, signor Ministro, lo sappiamo tutti, di un sua decadenza, e della volontà di trattare in quest'Aula complessivamente l'intero provvedimento; abbiamo saputo questa mattina che l'intenzione del Governo e della maggioranza non era questa, ma di votare insieme i due provvedimenti che, come sappiamo, su alcuni punti contengono delle norme contrapposte e contraddittorie fra di loro. Su questo tema non mi soffermo oltre, lo hanno già fatto altri e vi torneremo nelle dichiarazioni di voto.
Oggi, però, devo fare un'osservazione, perché è giusto farla: la mia parte politica si sente soddisfatta del lavoro svolto almeno sotto due punti di vista, il primo è che la decretazione d'urgenza ha permesso l'innalzamento, nel periodo ferragostano, dei livelli di sicurezza nelle nostre strade, il secondo, non da meno, è che il testo approvato dalla Commissione è il frutto di un lavoro serio ed approfondito - sebbene carente sotto taluni aspetti, migliorabile, o meglio emendabile - che potenzialmente è, in alcune parti, capace di innovare il codice stradale e di dare, comunque, una risposta, ad una domanda di sicurezza forte ed allarmata dell'opinione pubblica.
È per questa ragione che non abbiamo espresso un voto favorevole in Commissione ma ci siamo astenuti. Vedremo come finirà la discussione in quest'Aula.
Il Gruppo dell'UDC - e credo che ce ne possano dare atto il Presidente ed il relatore - in Commissione ha approfondito il tema al di fuori delle logiche di maggioranza e opposizione, ricercando soluzioni condivise. Voglio ricordare alcune di queste soluzioni frutto di un dialogo a cui abbiamo partecipato e di cui possiamo oggi dire di essere compartecipi: le modifiche del codice penale, con l'inasprimento e la rimodulazione delle pene, anche amministrative, per chi guida sotto l'effetto di droghe e di alcool (vorrei ricordare che quest'ultima, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è la causa del 30 per cento degli incidenti nel nostro Paese); pene più severe nei casi di guida senza patente, di eccesso di velocità, di uso del telefonino; divieto di trasportare su motocicli minori al di sotto di un certo limite di età e divieto, per tre anni, ai neopatentati di guidare motocicli o autovetture al di sopra di una data potenza; norme più stringenti sull'individuazione e l'informazione dei prodotti farmaceutici e poi altre norme a presidio dell'educazione stradale e contro l'inquinamento atmosferico e acustico, riportate nel disegno di legge.
Un'ulteriore disposizione, introdotta a larga maggioranza in Commissione, conteneva la previsione di una pena accessoria, individuata nello svolgimento di un'attività sociale gratuita e continuativa in istituti ove sono ricoverate le vittime di incidenti stradali. Oggi constatiamo che il Governo e la maggioranza propongono un proprio emendamento soppressivo di tale norma, con la giustificazione che si tratta di una disposizione incostituzionale. Voglio dirlo subito (e lo ripeteremo durante la discussione): non siamo di questo parere; riteniamo che questa norma debba essere sostenuta e, comunque, nel caso così non possa essere, chiediamo al Ministro di farsene carico in ulteriori provvedimenti.
Come ho detto, tuttavia, a conclusione dell'iter in Commissione, per le motivazioni suesposte, non siamo stati in grado di dare un voto positivo al provvedimento, ma abbiamo dovuto esprimere una posizione di astensione. Esiste una fondata ragione su cui si basa tale scelta politica, che si ritrova nella convinzione che l'inasprimento del quadro sanzionatorio introdotto dal provvedimento e, naturalmente, l'effetto deterrente legato alla maggiore severità delle pene, non potrà produrre un innalzamento stabile delle condizioni di sicurezza sulle nostre strade, se non in presenza di una combinata azione di controllo e di repressione (azione di controllo e repressione che - è stato detto, ma lo devo ripetere ancora anch'io, perché credo che sia mio dovere - oggi è largamente insufficiente).
Signor Ministro, nelle scorse settimane, ha dichiarato che nel primo semestre di quest'anno i controlli sulle strade sono stati raddoppiati e che 5 o 6 milioni di euro sono stati stanziati nella finanziaria per il 2007 per l'acquisto di autovelox ed etilometri. Bene, credo che queste iniziative vadano nella giusta direzione, ma la realtà è che tutto questo ci appare fortemente, incredibilmente inadeguato. Gli uomini, gli strumenti ed i mezzi attualmente a disposizione non bastano.
Credo sia utile ricordare un dato che, personalmente, mi ha impressionato: negli anni '70, quando gli autoveicoli erano in Italia 14 milioni, l'organico della Polizia stradale era di 13.500 unità (sono dati che ho letto su un quotidiano); oggi, con oltre 35 milioni di veicoli, dei quali 5 milioni costituiti da mezzi pesanti, l'organico è rimasto lo stesso, la metà di cui il nostro Paese avrebbe bisogno.
Ci sono 1.400 pattuglie che si alternano con quattro turni al giorno; ciò significa che, per ogni turno, sono operative 350 pattuglie, di cui la metà impegnate in autostrada.
Il 40 per cento dell'autoparco a disposizione della Polstrada - dato ufficiale - è vetusto ed insicuro e molte auto hanno alle spalle diverse centinaia di migliaia di chilometri. Come abbiamo avuto modo di rilevare anche in Commissione, gli etilometri operativi in Italia non sono più di mille e, considerato che dovrebbero essere controllati accuratamente in continuazione, e che la cosa non ci risulta sia fatta, potete immaginare quanti siano realmente funzionanti ed efficaci.
Conseguentemente, non può essere un fatto casuale che in Italia ci siano solo 170.000 controlli all'anno, mentre in Germania sono 5 milioni e in Francia 8 milioni. Questo è il quadro nazionale: un quadro che ci vede tra gli ultimi Paesi europei per numero di controlli antialcol e tra i primi per numero in stato di ebbrezza sorpresi al volante.
Non voglio essere un esterofilo - anzi, questo atteggiamento in genere mi disturba - però teniamo presente che in Francia operano 1.500 radar installati sulla rete viaria e in Inghilterra ci sono 8.000 telecamere.
Ciò che oggi, pertanto, secondo la mia parte politica si deve chiedere al Governo è che la stessa urgenza e determinazione con le quali, anche grazie all'intesa con le opposizioni ha affrontato l'emergenza legislativa, oggi la riponga nel mettersi al passo con altri Paesi europei per quanto riguarda la dotazione di mezzi.
Chiediamo al Governo, cioè, di mettere a disposizione degli organi di controllo mezzi e strumenti adeguati attraverso stanziamenti volti ad acquistare nuove tecnologie; penso ai radar, alle telecamere, all'ammodernamento dell'autoparco, alla revisione degli apparecchi e, se non sembrassi troppo minimalista, direi a stanziamenti che diano la garanzia anche della spesa corrente, se è vero che spesso mancano il carburante e la manutenzione delle autovetture di servizio.
Un'altra motivazione che ha determinato in Commissione la nostra astensione riguarda il fatto che il testo approvato in alcuni aspetti non risponde agli obiettivi che noi dell'UDC consideriamo strategici, relativi in particolare ad una maggiore responsabilizzazione dei conducenti e ad una più incisiva operazione culturale di prevenzione continua. Anche questi sono temi che sono già stati trattati dai Colleghi e che mi hanno preceduto e sui quali in Commissione delle proposte emendative, la maggiore parte delle quali, purtroppo, respinte e che quindi ripresenteremo in Aula.
Ricordo appena l'emendamento, che potrebbe apparire provocatorio - sappiamo che sarà un nodo difficile da sciogliere, ma va comunque portato all'attenzione dell'Assemblea - di responsabilizzare non solo i conducenti, ma anche i terzi trasportati muniti di patente attraverso un'ipotesi di concorso di colpa indiretta, qualora in caso di incidente mortale, il conducente si trovi in evidente stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per avere assunto sostanze psicotrope o stupefacenti.
Ripresenteremo
le proposte emendative volte ad estendere l'obbligo in capo ai quattordicenni
della patente di guida per condurre i ciclomotori e ad elevare l'età minima da
Riteniamo prioritarie, infatti, quelle misure stringenti sulla guida dei veicoli a due ruote, dal momento che l'incidentistica in questo campo è impressionante: abbiamo in Italia 1.500 morti e 50.000 feriti, perlomeno secondo le statistiche ufficiali, ed è un numero che tende a crescere rispetto al bilancio degli incidenti stradali.
Abbiamo ritenuto opportuno presentare anche un emendamento che chiama in causa gli enti locali per coinvolgerli con i ministeri, le associazioni di categoria ed i privati nei programmi per la promozione e la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale con particolare riferimento ai rischi connessi alle sostanze alcoliche e stupefacenti.
Un ultimo correttivo proposto si riferisce all'introduzione dell'obbligo normativo di accertamenti psico-diagnostici in sede di visita medica per il conseguimento della patente.
Concludo sottolineando che la mia parte politica ritiene che sui temi testé indicati e quindi sugli elementi da noi sottoposti all'attenzione del Governo e del Relatore si possa sviluppare (così come sta già avvenendo avvenendo in discussione generale e, mi auguro, nella giornata di domani in sede di esame degli emendamenti all'articolato) una discussione seria e approfondita, le cui conclusione saranno determinanti nell'orientare il nostro voto finale. (Applausi dal Gruppo UDC).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Vano. Ne ha facoltà.
VANO (RC-SE). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghe e colleghi, l'incidentalità nei trasporti su strada rappresenta in Italia una vera e propria emergenza. Non sfugge pertanto l'importanza e l'urgenza dei provvedimenti sottoposti al nostro esame aventi ad oggetto disposizioni volte ad incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale.
Per avere un'idea del fenomeno, è sufficiente ricordare che l'incidentalità stradale rappresenta la nona causa di morte nel mondo e la prima nella popolazione italiana sotto i 40 anni. Le stime riportate dal Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti indicano che ogni giorno in Italia si verificano in media 617 incidenti stradali, che causano la morte di 15 persone ed il ferimento di altre 860 .
I danni subiti dalle famiglie delle vittime sono enormi: il 90 per cento dei nuclei familiari di deceduti o vittime rimaste handicappate subisce una diminuzione della qualità della vita.
Infatti, solo un terzo dei disabili torna a svolgere a tempo pieno il lavoro precedente. Il numero di anni di vita persi per incidenti stradali supera la somma degli anni persi a causa delle malattie cardiache e del cancro. Dal punto di vista economico essi sono responsabili di una perdita di circa il 2 per cento del PIL ed hanno un costo sociale che nel 2002 è stato quantificato in più di 34 miliardi di euro. È evidente, quindi, come questa delicata materia richiedesse un dibattito ampio ed esauriente che, seppur viziato dai tempi imposti dall'agenda parlamentare e dall'emergenza, è stato comunque possibile grazie alla sensibilità del ministro Bianchi verso il quale, anche a nome del gruppo della Rifondazione Comunista, intendo esprimere un sincero apprezzamento.
L'Unione Europea e i singoli Stati membri, Italia compresa, hanno condiviso un obiettivo importante e impegnativo: il dimezzamento, entro il 2010, del numero delle vittime della strada. Ma secondo il rapporto di medio termine sul programma di sicurezza stradale europeo (Commissione europea, 22 febbraio 2006) l'obiettivo è ancora lontano e nonostante i progressi raggiunti, molto rimane da fare.
L'approccio a queste tematiche deve a nostro avviso essere teso, da un lato, all'individuazione dei possibili interventi puntuali che sono propri della materia e che possono essere ricondotti sostanzialmente alla sfera preventiva, in particolare all'aumento dei controlli e alla riduzione dei limiti di velocità intraurbani, alla vigilanza rigorosa dei limiti di velocità; dall'altro, al decongestionamento del traffico veicolare nell'ottica di una mobilità sostenibile e pianificata che disincentivi così l'utilizzo del mezzo privato a vantaggio di quello pubblico.
Sotto il primo
profilo utili insegnamenti si possono trarre dalle esperienze condotte in altri
Paesi europei; in particolare negli ultimi anni
Secondo le statistiche, in Italia un ubriaco viene sottoposto a controllo una volta ogni 176 anni, un dato che induce a riflettere. Si tratta di un esempio emblematico che pure rende efficacemente l'idea delle misure che potrebbero essere, più di quelle penali, immediatamente introdotte e che potrebbero condurre da subito al conseguimento di significativi risultati, a fronte di una spesa che non risulterebbe neppure troppo gravosa.
Occorre investire anche rispetto all'informazione: in Italia difatti si registra uno dei più bassi livelli di conoscenza del limite di alcolemia consentito alla guida, con il 77 per cento degli intervistati che afferma di non conoscerlo mentre il 4 per cento è convinto che sia superiore più del doppio del livello consentito.
Occorre altresì evidenziare alcune contraddizioni in riferimento all'uso di alcol: da un lato, infatti, si interviene a livello di normazione primaria, dall'altro, sulla televisione e sulla stampa si registrano pubblicità che spesso veicolano modelli di vita e di comportamento consumistico che remano in senso contrario. Questa contraddizione riguarda anche la pubblicità di macchine sempre più veloci e sempre più potenti.
Rispetto alla tematica dei controlli esprimiamo apprezzamento per quanto previsto dal disegno di legge, che destina un terzo delle maggiori entrate per il loro incremento.
Per quanto riguarda il secondo profilo, la sicurezza stradale appare strettamente connessa con la problematica più generale della mobilità sostenibile. L'articolo 16 della Costituzione della Repubblica italiana recita che ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, riconoscendo la mobilità e la possibilità di muoversi liberamente quale diritto fondamentale di cittadinanza. Il diritto alla mobilità deve essere, però, a sua volta, esplicitato con modalità capaci di garantire altri diritti, quali ad esempio il diritto all'aria pulita nelle città e nell'ambiente, alla sicurezza stradale dei cittadini, ad un ambiente urbano più vivibile, ricco di luoghi di incontro e con spazi pubblici di qualità elevata, cosicché tutto ciò non può essere messo in discussione dal diritto alla mobilità individuale, che pure deve essere garantito.
Questo è quanto sta accadendo a causa dei grandi volumi di traffico nelle città e nelle autostrade: la libertà egoistica di ciascuno di spostarsi con mezzi privati sta erodendo lo spazio disponibile, la congestione veicolare aumenta, l'aria è sempre più inquinata, gli incidenti producono anche elevati costi economici e sociali e i diritti di ciascuno diminuiscono. Tali effetti producono una serie di costi non monetizzati dal sistema e costituiscono le cosiddette esternalità negative, ovvero costi prodotti da soggetti che dalle attività connesse con la mobilità traggono vantaggio ma che non pagano i danni che ricadono su terzi.
Affrontare solo un aspetto delle problematiche derivanti dall'aumento del volume della mobilità delle persone e delle merci, intervenendo con accorgimenti puntuali sulla sicurezza delle strade e delle autostrade, sulla sicurezza degli automobilisti e dei passeggeri, non è sufficiente se non si propone un diverso modello di mobilità basato sul trasporto pubblico delle persone e sul trasporto delle merci su rotaia e via mare in alternativa al trasporto su gomma, sul trasferimento di quote di traffico dalla gomma alla rotaia, sulla crescita delle strade del mare, sull'intermodalità, sul superamento della logica tout court delle grandi opere. È solo attraverso un approccio integrato alla mobilità che possiamo rendere davvero più sicure le nostre strade e le nostre autostrade.
Infine, restano forti i temi che riguardano l'ingente aumento delle sanzioni amministrative e penali. Le nostre posizioni nel merito sono state già state espresse in Commissione, dove abbiamo manifestato la nostra perplessità rispetto alla loro forza deterrente. Il pericolo per noi, inoltre, è che si potessero introdurre degli elementi di soggettivismo che richiamano il diritto penale d'autore: «ti punisco per come sei piuttosto che per ciò che hai fatto»; motivi di perplessità, questi, legati all'articolo 21 del disegno di legge che introduce delle aggravanti speciali ad efficacia speciale agli articoli 589, 590 e 593 del codice penale, in materia di omicidio colposo, lesioni personali colpose e omissione di soccorso se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada, cioè nei casi in cui il reato è commesso in condizioni di stato di ebbrezza o in caso di assunzione di sostanze psicotrope.
Non si
comprende, quindi, perché questa norma non sia stata estesa anche a coloro che
superano i limiti di velocità previsti, avendo, essi, capacità logiche e
coscienza attiva senz'altro superiori ai precedenti, consapevoli come siamo che
il diritto penale, in quanto incide sulla libertà personale, che
Occorre riconsiderare anche il fenomeno dell'etilismo in termini di problema sociale, andando nel fondo della questione, non più relegandola nella sfera delle scelte personali su come ci si intende svagare. Con le stesse considerazioni occorre riapprocciarsi al tema dell'utilizzo delle sostanze psicotrope: in entrambi i casi queste pratiche spesso derivano da disagi sociali a cui dovremmo prima o poi dare risposte.
Riguardo all'uso di sostanze stupefacenti, c'è da fare un'altra considerazione: a differenza della guida in stato di ebbrezza, dove con l'etilometro si può dimostrare che effettivamente si è alla guida di un'automobile dopo aver assunto alcol, per quanto riguarda alcune sostanze - per esempio la cannabis - non ci sono strumenti o attrezzature per dimostrarlo. In alcuni casi i test sono sì capaci di individuare il consumo, ma non quando questo sia avvenuto, restando tracce fino a 90 giorni nel capello, 60 nelle urine, 30 nel sangue e 24 ore nella saliva. Occorre quindi per il futuro stabilire standard uniformi nell'effettuazione dei test antidroga, basati sull'evidenza scientifica, per individuare lo stato di alterazione psicofisica e non meramente il consumo passato, così come prevede il codice della strada.
Sappiamo tutti quanto gli incidenti stradali agiscano sulla mortalità giovanile e qui esprimiamo un apprezzamento sia alla Commissione che al Ministro per aver accolto un emendamento che il Gruppo ha proposto per la soppressione dell'articolo 2, quello relativo alla guida accompagnata, perché sosteniamo che sia necessario prima lavorare sui modelli e sul comportamento alla guida, piuttosto che pensare sin da subito di creare un contesto di esercizio a tale pratica.
Famose, purtroppo, sono le stragi del sabato sera e qui è fondamentale la ricostruzione - come vi dicevo - di modelli comportamentali e relazionali che abbiano la loro centralità nell'affermazione dell'essere sull'apparire. Bisogna sottrarre i nostri giovani alle logiche delle politiche consumistiche, non legare la loro realizzazione al raggiungimento di obiettivi sempre più legati alla materialità e alla sublimazione di status symbol.
Onorevoli colleghi, signor Ministro, signor Presidente, vorrei concludere con le considerazioni svolte da un ragazzo in un tema a scuola, il cui oggetto erano, appunto, le stragi del sabato sera, per indurre a riflettere che nella risoluzione dei problemi non si possono percorrere scorciatoie: «E contro la voglia di "sballare", "perdere il lume della ragione" e spesso "'autodistruggersi" del giovane cosa si può fare? Qui il discorso diventa più complesso, perché non ci sono divieti o controlli che tengano. Qui il problema sta alla radice, nell'insoddisfazione profonda dei giovani, che spesso sfocia in tentazioni suicide. Qui quello che manca, che forse la famiglia, la scuola, e in genere gli adulti non hanno saputo dare a questa nuova generazione, è il senso dell'esistenza, la certezza di essere voluti bene. Questo, secondo me, è il motivo profondo per cui un ventenne spinge l'acceleratore fino a rischiare la vita sua e dei suoi compagni di viaggio. Dietro l'apparente coraggio di chi vuole forse imitare i grandi piloti di formula uno c'è una grande insicurezza, un vuoto che tutti dobbiamo impegnarci a colmare». (Applausi dal Gruppo RC-SE e dei senatori Filippi e Donati. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan, il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche gli ordini del giorno G101 e G102. Ne ha facoltà.
MALAN (FI). Signor Presidente, questo provvedimento contiene sicuramente molte norme utili che hanno già dimostrato fin d'ora la propria utilità. Di questo bisogna dare atto per il lavoro svolto realmente ascoltando la voce del Parlamento, in particolare del Senato e della Commissione lavori pubblici, per cui va anche dato il giusto riconoscimento al relatore, al Presidente della Commissione e al Ministro che hanno dato la loro disponibilità su questo provvedimento.
Vorrei sottolineare però alcuni punti riguardanti la sicurezza stradale in generale e, in particolare, in riferimento ad alcune norme che il provvedimento contiene. In questi casi, proprio per le norme approvate in linea di massima con il consenso generale, il rischio è l'eccesso di zelo, sull'onda dell'emozione, anche più che comprensibile, causata da episodi recenti come le morti e i feriti causati da incidenti stradali che certamente bisogna fare ogni sforzo per ridurre. Gli eccessi di zelo sono sia quelli che possono essere contenuti nella legge, sia quelli che sono invece applicati in base alla segnaletica così come concretamente posta.
Parliamo dei
limiti di velocità: se un limite indica, come dovrebbe indicare, che oltre una
certa velocità si va in situazione di pericolo, a causa della conformazione
della strada o per il traffico che ci può essere sulla strada stessa, allora è
più che giusto, anzi è doveroso, il severo controllo per fare in modo che tali
limiti siano rispettati e lo siano in senso rigoroso, non nel senso che non li
si superino di più di 40 o
Purtroppo
esiste, invece, una tendenza di molti enti che hanno la responsabilità della
segnaletica stradale - che, come sappiamo, sono in alcuni casi i Comuni, in
altri le Province o i gestori delle autostrade - i quali non pongono un limite
concepito in questo senso ma lo mettono per far si che nessuno poi possa
lamentarsi. In altre parole, se in un tratto di strada è pericoloso superare
gli
Vi è, poi, un
altro pericolo, opposto al precedente, nel caso di persone che, quando vedono
che la legge impone diciamo un limite di
Pertanto,
innanzitutto, si genera un rallentamento, e non si può ignorare la libertà di
spostamento dei cittadini, non dobbiamo ignorare che le strade servono a
comunicare a non a rallentare i collegamenti tra un luogo e l'altro, e poi si
crea una situazione di oggettivo pericolo perché di fronte ad un veicolo che,
in situazione di piena visibilità, marcia a
Allora, io ho presentato due ordini del giorno: il primo chiede al Governo di intraprendere un'azione, per quanto sia nelle sue possibilità, perché non è completamente nel potere del Governo la possibilità di intraprendere un'azione in questo senso, nei confronti dei gestori e di se stesso quando è direttamente il gestore, affinché i limiti di velocità ma anche i divieti di sorpasso e altri siano il più possibile sensati, siano il più possibile rigorosi e applicabili.
Questo perché
il rispetto della segnaletica, e della legge in generale, deve essere
incoraggiato a verificarsi in modo puntuale e preciso. Se si scrive che il
limite è di
C'è infatti
questa tendenza: se in un tratto di strada, dove c'era il limite di
Penso che invece si dovrebbe fare un controllo il più possibile diffuso, anche severo, ma la severità può essere applicata solo a leggi e norme che siano realmente applicabili e non siano norme manifesto.
A tale proposito, una semplice lettura del primo capitolo dei «Promessi sposi», dove si parla delle grida dell'allora governatorato spagnolo di Milano, dovrebbe illuminarci riguardo alle norme il cui eccesso di zelo finisce per renderle inique e inefficaci allo stesso tempo.
Un altro ordine del giorno che ho presentato è motivato dal fatto (e sono stato contento di ritrovare questa osservazione nelle parole di alcuni colleghi) che i controlli non devono essere limitati a eccesso di velocità, ingresso in zona a traffico limitato nelle città, divieto di sosta e praticamente null'altro, a parte qualche multa per il passaggio con semaforo rosso riscontrato dai rilevatori automatici. Certamente, ci vuole una tutela, una disciplina, un rispetto di queste regole, ma vanno sanzionate anche le manovre spericolate, come il sorpasso a destra, il marciare contro mano e il sorpasso in zone dove si crea un reale pericolo, oltre al superamento della linea di mezzeria.
Infatti, chi sorpassa in uno dei rari punti dove la segnaletica autorizza il sorpasso, mentre in direzione opposta sta provenendo un altro veicolo, dovrebbe essere punito (e infatti il codice lo prevede) anche più severamente di colui che sorpassa in presenza della linea continua quando in direzione opposta non arriva nessuno. Questo però richiede controlli, perché in tali casi non si possono usare rilevatori automatici, e un adeguato sostegno alla Polizia e agli altri organi che devono effettuare tali controlli.
Dal momento che domani mattina verranno espressi i pareri, mi soffermo sugli emendamenti che ho presentato per introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1. Attualmente, l'articolo 37 del codice della strada, conosciuto da pochissimi, consente di presentare ricorso nientemeno che al qui presente Ministro dei trasporti avverso l'apposizione di una segnaletica stradale. Questo ricorso, però, è ammesso soltanto entro 60 giorni dall'apposizione della segnaletica stessa. Ciò ovviamente limita il diritto di coloro che hanno a che fare con tale segnaletica magari anche tre mesi o tre anni dopo che questa è stata apposta. In sostanza, si limita questo diritto soltanto alla segnaletica posta intorno a casa propria e non agli altri segnali. Con la mia proposta, quindi, si tenta di offrire uno strumento contro una segnaletica non adeguata e che trae in inganno gli automobilisti.
Con un altro emendamento che ho presentato, si propone di rendere passibile di una multa il responsabile dell'apposizione della segnaletica dell'ente proprietario, che omette di rimuovere la segnaletica riferita ad un pericolo o ad una situazione ormai passati.
Il classico
esempio è il cantiere o anche semplicemente il taglio dell'erba sul bordo della
strada: si mette un bel limite di velocità di
Allora chi
appone i cartelli deve ricordarsi di eliminarli quando non servono più, perché
il pericolo non è soltanto andare troppo veloce ma è anche gridare «al lupo al
lupo»; il pericolo è dire di andare a
Sono questi gli eccessi di rigore tipici di certi provvedimenti approvati con ottime intenzioni i quali però possono causare un effetto diverso da quello sperato. Chiedo pertanto attenzione, quella peraltro che hanno sempre avuto in Commissione, al relatore e al Governo per venire incontro alle esigenze da me sollevate.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.
Poiché il relatore, senatore Filippi, ha terminato il tempo a sua disposizione e avrà domani la possibilità di esprimere il suo parere nei confronti delle diverse questioni oggi poste, ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Vorrei anzitutto dare atto dell'atteggiamento assolutamente costruttivo con cui si è svolta la discussione anche questa sera in Aula, che fa seguito ad uno analogo avuto in Commissione lavori pubblici del Senato, che ha consentito di arrivare in questa sede con un testo non solo ampiamente discusso ma direi anche largamente condiviso.
Farò quindi solo alcune brevi considerazioni in merito al percorso che ci ha portati fin qui stasera, anche per dire qualcosa a proposito del passaggio procedurale delicato della contemporanea approvazione di un disegno di legge e di un decreto-legge trattanti la stessa materia.
In primo luogo, sono ormai quasi otto mesi che abbiamo avviato questo provvedimento, partendo dalla constatazione dell'esistenza di alcuni fenomeni, in questa sede ampiamente richiamati, che consideriamo di estrema gravità. Mi riferisco al numero di morti causato ogni anno dagli incidenti stradali, al numero di feriti, alle conseguenze di carattere economico, ad alcuni punti del prodotto interno lordo che sono il costo attribuibile agli incidenti stradali.
In più sappiamo che questi incidenti sono in quantità superiore alla somma di quelli che avvengono sul lavoro, agli incidenti che avvengono per cause traumatiche (gli omicidi), agli incidenti causati da tutti gli altri mezzi di trasporto (quelli via terra, via mare e per ferrovia) i quali, se sommati, non arrivano al numero degli incidenti registrati per strada.
Sappiamo ancora - anche questo è stato richiamato poc'anzi - che l'incidente stradale rappresenta la prima causa di mortalità dei giovani. Tutto questo mi aveva portato a dire nel corso della discussione alla Camera dei deputati avvenuta qualche mese fa, e che ripeto questa sera, che ci troviamo di fronte ad una vera e propria emergenza nazionale, emergenza di fronte alla quale ho promosso nei confronti del Governo un documento iniziale, tradottosi in un atto di indirizzo che il Governo stesso ha approvato alla fine di gennaio, in cui si poneva questa situazione nella sua crudezza - e non vogliamo dire drammaticità - e si proponeva una serie di interventi atti a contrastare detto fenomeno.
Soggiungo come
ulteriore elemento - anche questo è stato ampiamente richiamato - che
Quindi, anche per questo, prendendo atto di tale condizione e per tutte le motivazioni che ho enunciato poc'anzi, l'atto di indirizzo presentato proponeva uno spettro molto ampio di interventi che potrei ricondurre a quattro linee di azione: sostanzialmente di formazione, d'informazione, di regole e di controlli. Queste sono le quattro linee sulle quali ritenevamo - e riteniamo tuttora - debba svilupparsi un'efficace azione di contrasto a questo fenomeno.
Formazione significa prevalentemente e prioritariamente formazione scolastica, che io credo debba iniziare fin dall'istruzione di base, cioè dalla scuola elementare. Sono infatti convinto - continuo a ripetere cose dette durante la discussione in quest'Aula - che una reale prospettiva futura di miglioramento sostanziale di questa situazione possa essere affidata solo al crearsi di una diversa cultura della sicurezza stradale, vale a dire del fatto di muoversi su una strada con un veicolo. Questa cultura ha dei tempi per formarsi, ma soprattutto deve partire dalle giovani e giovanissime generazioni.
Sono perfettamente in linea con l'idea che, se l'educazione civica - peraltro, mi sembra anch'essa scomparsa dalle scuole - contenesse al suo interno una parte relativa all'educazione stradale, avremmo fatto un passo in questa direzione. Nulla di simile è contenuto nel decreto-legge di cui stiamo discutendo, se non per cenni d'intenzione, perché nulla di simile era possibile fare concretamente con questo atto.
Tuttavia, per esempio, ci siamo mossi nei confronti del Ministero della pubblica istruzione per promuovere questo tipo di iniziativa, incontrando qualche difficoltà - lo dico al senatore Martinat che prima lo richiamava particolarmente - perché la nostra idea iniziale, forse eccessivamente ambiziosa, era che si potesse inserire questa materia nei programmi scolastici organici. Ci è stato fatto rilevare che ciò comporterebbe una revisione complessiva dei programmi, un meccanismo un po' farraginoso; pertanto, abbiamo ripiegato e stiamo predisponendo, in raccordo con il Ministero della pubblica istruzione, l'inserimento di corsi aggiuntivi e accessori a quelli ordinamentali che contengono questo tipo di materia, magari con dei crediti che, invece, possono essere riportati all'interno delle valutazioni dei corsi ordinari.
Tuttavia, secondo noi, formazione significa anche educazione del futuro guidatore. L'attuale formazione che viene impartita al giovane, o comunque alla persona che per la prima volta chiede di ottenere la patente, secondo me è inadeguata perché, nel migliore dei casi, quando venga fatta nel migliore dei modi, tende a formare una persona affinché sia abile alla guida; nulla gli viene detto mai nel senso di essere sicuro della sua guida. Questo è un tema che riguarda la modifica dei programmi previsti per la formazione, svolti nella loro gran parte nelle autoscuole. Anche questo è un discorso aperto.
Il secondo punto, come ho detto, è quello dell'informazione, che significa aprire più campagne di sensibilizzazione a questo tema. Abbiamo fatto una prima sortita qualche mese fa con una campagna radiofonica, altre ne stiamo predisponendo. Credo che su questa strada dovremmo non fermarci più: alimentare cioè continuamente l'informazione nei confronti dell'utenza, preferibilmente e possibilmente selezionandola, (per esempio, per i giovani stiamo curando particolarmente il segmento della scuola), perché appunto vi sia attenzione a questo fenomeno e alle conseguenze che comporta. Il terzo Programma nazionale per la sicurezza stradale, quello finanziato con la legge finanziaria 2007, sta puntando esattamente in questa direzione e credo che a breve avremo contezza di alcuni programmi di sensibilizzazione avviati su questa linea.
Ma informazione significa anche un altro fatto: significa informare il guidatore nel momento in cui sta sulla strada, perché un guidatore informato delle condizioni ambientali nelle quali si trova, delle modifiche che questo ambiente può subire nel tempo, informato sulle condizioni della strada, sugli incidenti presenti, sui lavori, sulle condizioni meteorologiche, è sicuramente un utente più prudente e quindi portato ad avere una guida più sicura.
Questo ha molto a che vedere con la segnaletica, di cui ha parlato poc'anzi il senatore Malan (e tornerò sull'aspetto che egli ha sottolineato), ma ha molto a che vedere con la possibilità di utilizzare la telematica per una informazione interattiva e continua nel tempo. Dobbiamo cioè, sia con segnalatori luminosi sulle strade a messaggio variabile e con il rinvio anche in auto di messaggi, fare in modo che appunto questo guidatore sia costantemente informato di quello che lo circonda. Non vi è spazio anche per questo tipo di attività nel provvedimento, c'è spazio ampio negli atti che stiamo via via perfezionando in attuazione del Programma nazionale della sicurezza stradale.
Dico questo perché vorrei sottolineare l'importanza di portare avanti provvedimenti e linee di azione in parallelo. Alcune hanno bisogno di un conforto di carattere normativo; altre non hanno questo tipo di necessità e necessitano di atti amministrativi concreti che rendono attuative queste intenzioni.
Regole
significa appunto quanto appena detto: servono regole, anche se molte ce ne
sono; alcune ci sembrava fossero da migliorare, altre da introdurre ex novo.
Questo è il senso profondo del disegno di legge che
Uno dei presupposti fondamentali di questa immissione di nuove regole è stata proprio la constatazione di un provvedimento emanato nel 2003, quello della cosiddetta patente a punti; provvedimento assolutamente essenziale per migliorare lo stato della prevenzione e della sicurezza stradale e che, tuttavia, nell'arco di poco tempo, di tre anni di applicazione, ha esaurito quasi completamente la sua efficacia. La riduzione in un triennio è stata notevolissima: circa il 20 per cento degli incidenti in meno; ma di questa riduzione, il 90 per cento si è concentrato quasi tutto nel primo anno e mezzo. Il che significa, in buona sostanza, che questo provvedimento ha avuto una sua fisiologica caduta di efficacia (che era anche normale aspettarsi: dopo aver dispiegato tutti i suoi effetti assieme, è venuto un po' meno) e, in secondo luogo, che si sono sviluppati una serie di meccanismi reattivi da parte degli utenti della strada, che, ad esempio, sanno meglio come evitare l'autovelox, fino ad arrivare a comportamenti meno dignitosi, come quello di attribuire i punti persi ad un parente prossimo, ricordato in più occasioni. Una recente statistica ci racconta che una percentuale impressionante di punti sono attributi a persone che hanno più di 80 anni di età, il che significa che ci stiamo attrezzando alla bisogna. Poi c'è un altro meccanismo di cui ci siamo resi conto da poco e che dobbiamo contrastare: l'eccessiva facilità con cui questi punti vengono restituiti.
PRESIDENTE. Signor Ministro, il tempo a sua disposizione è esaurito. Le concedo un altro minuto, perché stasera sono particolarmente generoso: largheggiamo.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Signor Presidente, vengo rapidamente alle conclusioni.
Parlo subito del fatto che per questo provvedimento, al quale abbiamo molto creduto e lavorato sotto forma di disegno di legge, a un certo punto si è posta la necessità e l'opportunità, alla fine di luglio, di trasformarlo in un decreto-legge, affinché nel periodo di maggior traffico e maggior numero di incidenti, come avviene ogni anno, si potesse disporre di alcune norme di base efficaci: sei articoli che puntavano agli aspetti più delicati. Non posso dire adesso che questi abbiano prodotto chissà quali effetti nel mese di agosto, anche perché non disponiamo di dati statistici, però sicuramente abbiamo proseguito nella creazione di un'atmosfera di attenzione e controllo verso questo fenomeno.
Ora la nostra intenzione, come ho esplicitamente detto all'inizio dei lavori in Commissione trasporti, è quella di lavorare sul disegno di legge. A noi interessa portare a termine il disegno di legge, anche perché questo contiene ben altro che il decreto‑legge. Quindi, considereremmo un insuccesso veder convertito il decreto e abbandonato il disegno di legge. La nostra intenzione è questa. Tuttavia, ci è stato fatto presente in maniera abbastanza pressante che non si poteva correre il rischio di arrivare al 3 ottobre; una mancata conversione del decreto per una ragione qualsiasi, non dipendente nemmeno dalla nostra volontà, dalla volontà dell'Aula o dallo sviluppo della discussione, avrebbe infatti creato un danno grave, soprattutto, come è stato ricordato prima anche dal senatore Cicolani, per tutti gli aspetti di carattere penale contenuti nel decreto si sarebbe prodotto un vuoto che avrebbe creato un gravevulnus nell'amministrazione della materia.
Questo è il motivo per cui abbiamo ritenuto di accondiscendere alla richiesta, che abbiamo trasferito in Commissione, di approvare il decreto così com'è, in modo secco, quindi senza intervenire in nessun modo Abbiamo pertanto scelto in Commissione trasporti di non emendarlo e di lavorare invece intensamente sul disegno di legge per poterlo approvare nel tempi più brevi possibili e farlo ritornare alla Camera. Abbiamo già avuto assicurazioni in merito dal Presidente della Camera e ho buone ragioni per credere che si arriverà alla sua approvazione entro la fine di questo mese. Tuttavia, il rischio è tale per cui la nostra proposta è di approvare comunque anche il decreto-legge.
PRESIDENTE. Professor bianchi, la ringrazio, il tempo a sua disposizione è terminato.
PETERLINI (Aut). Signor Presidente, il Ministro non aveva concluso il suo intervento.
PRESIDENTE. Senatore Peterlini, non è lei che decide; purtroppo ci sono delle regole. Lei, come Capogruppo, fa parte della Conferenza dei Capigruppo; contesti la prossima volta in quella sede, non in Aula perché qui non è più possibile.
Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale (1677)
ORDINI DEL GIORNO
G100
LA COMMISSIONE
Il Senato,
impegna il Governo, con apposito provvedimento d'urgenza, a reperire adeguate risorse finanziarie per l'aumento di mezzi e personale finalizzati al controllo sul territorio nazionale delle violazioni della vigente normativa in materia di sicurezza stradale.
G101
Il Senato,
premesso che:
la stragrande maggioranza delle contravvenzioni viene imposta per violazione dei limiti di velocità, del divieto di sosta, uso di corsia preferenziale o violazione delle zone a traffico limitato;
solo l'uso di rilevatori automatici ha aumentato l'elevazione di contravvenzioni per il passaggio con il semaforo rosso;
moltissime violazioni al codice della strada sono estremamente pericolose, come la mancata segnalazione della svolta o del cambio di corsia, il sorpasso a destra, specie da parte di veicoli a due ruote, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, il sorpasso quando in direzione opposta giungono veicoli ed altre,
impegna il Governo:
ad intensificare i controlli su tutte le violazioni e non soltanto su quelle rilevabili automaticamente o in assenza del conducente.
G102
Il Senato,
premesso che:
molti limiti di velocità sono irragionevoli perché concepiti non per essere rispettati ma come invito alla prudenza, ovvero perché imposti allo scopo di incassare il denaro delle sanzioni amministrative;
che tale diffusa abitudine genera contemporaneamente una tendenza a non rispettare i limiti di velocità, con il rischio che ciò avvenga anche per quelli ragionevoli, nonché un grave intralcio alla circolazione e pericolo determinato dagli automobilisti che si sforzano di viaggiare alla velocità prescritta o, per soggettiva prudenza, a una velocità inferiore;
che a questo si aggiunge la tendenza ad imporre il divieto di sorpasso anche nei tratti di strada che non lo richiedono, aggiungendo l'effetto di code che altrimenti non si formerebbero,
impegna il Governo:
ad indurre tutti gli automobilisti a rispettare limiti e divieti intraprendendo un'azione di controllo attraverso gli organi preposti affinché gli enti proprietari e i comuni adeguino la segnaletica alle reali esigenze di sicurezza e non limitino senza giusto motivo la libertà di circolazione dei cittadini.
G103 (testo 2)
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Il Senato,
considerato che:
la formazione dei giovani in materia di educazione stradale rappresenta un pilastro indispensabile nella prevenzione in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione,
impegna il Governo:
a dare maggiore attuazione all'articolo 230 del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) con la predisposizione di appositi programmi da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso delle motociclette e delle biciclette, e delle regole di comportamento degli utenti, con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche, anche con l'ausilio degli appartenenti ai corpi di polizia municipale, nonché di personale esperto appartenente ad istituzioni pubbliche e private;
impegna altresì il Governo a finalizzare parte dei fondi del Terzo Programma Nazionale per la sicurezza stradale anche a favore delle iniziative adottate in tal senso dagli enti locali.
G104
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Il Senato,
considerato che:
negli ultimi anni con i progressi tecnici le caratteristiche dei veicoli per uso di invalidi (carrozzelle) sono cambiate ed esiste il rischio che vengano classificate come veicoli ordinari, con conseguenti obblighi a carico dei disabili quali patente, targa, assicurazione, e difficoltà di usare i marciapiedi eccetera. Si presenta pertanto la necessità di adeguare i relativi parametri ai progressi tecnici e pertanto,
impegna il Governo:
a modificare l'articolo 196 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di caratteristiche dei veicoli per uso di bambini ed invalidi adeguando le caratteristiche tecniche costruttive delle carrozzelle per invalidi ai progressi tecnici tenendo conto indicativamente dei seguenti parametri sotto indicati:
a) lunghezza massima 1,80 m;
b) larghezza massima 0,75 m, ad eccezione della zona compresa tra due piani verticali, ortogonali al piano mediano longitudinale del veicolo e distanti tra loro 0,60 m, dove la larghezza massima può raggiungere il valore di 0,70 m;
c) altezza massima 1,35 m, nella zona dove la larghezza massima del veicolo può raggiungere il valore di 0,70 m, variabile linearmente da 1,35 m a 0,80 m, valore massimo raggiungibile in corrispondenza dell'estremità anteriore del veicolo;
d) sedile monoposto;
e) massa in ordine di marcia 180 kg;
f) potenza massima del motore 1,8 kw;
g) velocità massima 18 km/h per i veicoli dotati di motore. Tale limite è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione più alto. La prova è effettuata su strada il guidatore in posizione eretta (massa 70±5 kg).
G105
DIVINA, STIFFONI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI
Il Senato,
considerato che
gli incidenti stradali si collocano al primo posto fra le cause di mortalità giovanile,
impegna il Governo:
a far sì che nei corsi didattici delle scuole secondarie di primo e secondo grado vengano attuate esercitazioni pratiche di guida sicura sia di ciclomotori sia di motocicli avvalendosi, oltre che degli organi istituzionali, Polizia municipale, Motorizzazione Civile, anche di esperti appartenenti ad istituzioni private .
SENATO DELLA REPUBBLICA
XV LEGISLATURA
215ª SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
MERCOLEDI’ 19 SETTEMBRE 2007
(Antimeridiana)
Presidenza del presidente PERA
RESOCONTO STENOGRAFICO
Seguito della discussione dei disegni di legge:
(1677) Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale (Approvato dalla Camera dei deputati)
(29) MANZIONE. - Norme in materia di sicurezza stradale per impedire la manomissione delle centraline elettriche degli autoveicoli
(378) MAZZARELLO. - Modifiche al codice della strada in materia di patente a punti e di confisca dei ciclomotori
(530) BULGARELLI. - Disposizioni per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete stradale per i motoveicoli
(671) PIANETTA. - Modifiche all'articolo 171 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di casco protettivo elettronico
(706) SCALERA. - Misure per la sicurezza stradale e contro la guida in stato di ebbrezza
(708) SCALERA. - Disposizioni relative a dispositivi di sicurezza sugli autoveicoli
(914) CICOLANI. - Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale
(1138) PONTONE e MUGNAI. - Modifica all'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sequestro dei ciclomotori e dei motoveicoli e razionalizzazione delle sanzioni
(1290) DIVINA. - Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale
(1388) LEGNINI e CALVI. - Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di richiesta di sospensione delle sanzioni accessorie, di termini per la notifica delle violazioni non immediatamente contestate e di riduzione dei termini per l'adozione della decisione sui ricorsi al prefetto, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione
(1424) COMINCIOLI ed altri. - Norme sul trasporto di minori sui ciclomotori e motoveicoli
(1425) CUTRUFO ed altri. - Disposizioni a sostegno della mobilità su due ruote e modifiche al codice della strada
(1462) DIVINA. - Modificazioni all'articolo 116 del Codice della strada. Istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente
(1603) BENVENUTO e MARCORA. - Riduzione dei canoni di accesso stradale ai fondi rustici ed ai fabbricati rurali
(1611) EUFEMI. - Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici
(1664) ALFONZI. - Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici
(Relazione orale) (ore 10,20)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1677, già approvato dalla Camera dei deputati, 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664.
Ricordo che nella seduta di ieri si è svolta la discussione congiunta con il disegno di legge n. 1772 ed ha avuto luogo la replica del ministro dei trasporti Bianchi.
Passiamo all'esame degli ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 1677, già illustrati nel corso della discussione generale, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FILIPPI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G100, presentato dalla Commissione, e sull'ordine del giorno G101, mentre il parere è contrario sull'ordine del giorno G102. Esprimo poi parere favorevole sugli ordini del giorno G103 (testo 2) e G104. Infine, il parere è contrario sull'ordine del giorno G105.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
In particolare, per quanto riguarda l'ordine del giorno G100 presentato dalla Commissione il Governo, come ho già detto in altre occasioni, esprime parere favorevole, nel rispetto del principio di non aumento della spesa.
PRESIDENTE. Ministro Bianchi, mi pare che questo suo parere comporti una modifica dell'ordine del giorno. In pratica è una richiesta di modifica.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Mi sono espresso male, signor Presidente: intendevo dire che il Governo accoglie l'impegno a reperire risorse nell'ambito di quelle di cui dispone attualmente.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno però impegna il Governo (cito testualmente) «a reperire adeguate risorse finanziarie per l'aumento di mezzi e personale»; quindi si presume che da parte della Commissione vi sia la richiesta di una ulteriore disponibilità finanziaria. Se lei dichiara che questa disponibilità non c'è, sta esprimendo un parere contrario a tale ordine del giorno.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Ha ragione, signor Presidente. Preferisco allora dire che sono d'accordo con il testo attuale.
PRESIDENTE. Quindi il parere del Governo è favorevole.
Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G100 e G101 non verranno posti ai voti.
Senatore Malan, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G102?
MALAN (FI). Signor Presidente, sono stupito del parere contrario: non prendere atto di come in molti luoghi la segnaletica ponga limiti irragionevoli denota, a mio avviso, una visione della circolazione stradale molto distante da quella percepita dalla maggior parte degli automobilisti. In particolare, non si prende atto che in moltissimi luoghi detti limiti non vengono rispettati da nessun automobilista.
A mio avviso, quindi, qualcosa bisognerebbe recepire in tal senso. Forse, nelle premesse può esservi qualcosa di non gradito. In ogni caso, se non vi è un mutamento del parere, insisto per la votazione dell'ordine del giorno: con esso si chiede, infatti, al Governo di vigilare affinché i limiti siano ragionevoli, di modo che gli automobilisti siano indotti a rispettarli.
PRESIDENTE. Il Governo è stato sollecitato ad una sorta di ripensamento, se ho capito bene.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Signor Presidente, senatore Malan, quello della segnaletica impropria è un argomento che abbiamo già affrontato nel corso della discussione del disegno di legge anche alla Camera e che certamente riprenderemo in sede di esame degli emendamenti. È un problema che abbiamo inoltre avviato a soluzione come strutture ministeriali, perché si tratta di operare un adeguamento regolamentare; pertanto, l'invito di cui all'ordine del giorno mi sembra in qualche modo superato o superfluo in questa fase.
PRESIDENTE. Pertanto, il parere del Governo rimane non favorevole.
Passiamo quindi alla votazione dell'ordine del giorno G102.
Verifica del numero legale
STIFFONI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STIFFONI (LNP). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 10,26, è ripresa alle ore 10,46).
Ripresa della
discussione dei disegni di legge nn.1677,29,378,530,671,706,
708,914,1138,1290,1388,1424,1425,1462,1603 , 1611 e 1664
PRESIDENTE. Colleghi, la seduta è ripresa.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'ordine del giorno G102.
Verifica del numero legale
STIFFONI (LNP). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della
discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530,
671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664
PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G102, presentato dal senatore Malan.
Non è approvato.
Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G103 (testo 2) e G104 non verranno posti in votazione.
Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G105.
POLLEDRI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G105, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della
discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530,
671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664
PRESIDENTE. Do lettura dei pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1677 e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo, ad eccezione che sull'articolo 31, comma 1, lettera f), dove il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole: "prevedendo l'individuazione dei mezzi di soccorso a loro destinati" e sull'articolo 32, comma 1, dove il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'aggiunta dopo la parola: "ampliamento" delle seguenti: ", nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente,".
In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, a i sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 6.0.1, 8.0.1, 9.1, 20.2, 22.0.1, 26.3, 33.0.3, 10.150, 10.900, 22.151, 24.0.800 (limitatamente alle lettere e) ed f)), 31.800, 36.0.150, 1.0.800, 1.0.801, 28.0.800, 29.800, 29.801, 4.800, 23.0.1 e 23.0.800a. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 27.153, 27.9 e 27.801. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti».
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta».
Procediamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1677, nel testo proposto dalla Commissione.
Passiamo alla votazione dell'articolo 1.
Verifica del numero legale
POLLEDRI (LNP). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della
discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530,
671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664
PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1, che invito i presentatori ad illustrare.
EUFEMI (UDC). Signor Presidente, l'emendamento 1.0.801, da me presentato riprende un problema molto serio, quello degli accessi stradali nei fondi rustici.
Molti si potrebbero domandare cosa c'entrino gli accessi stradali dei fondi rustici: questo problema, collegato a quello della sicurezza, deriva soprattutto da una situazione determinatasi in alcune Regioni (Piemonte e Puglia) a seguito di decisioni dell'ANAS, che hanno portato ad una verifica degli accessi nelle strade di sua competenza, determinando maggiori oneri e canoni per i conduttori dei fondi. Ora, si tratta di intervenire, così come ha chiesto anche il senatore Marcora, per consentire - laddove, in presenza di fondi rustici, vi siano più accessi stradali - il pagamento di un solo accesso stradale, venendo incontro a questa esigenza di sicurezza che non può essere scaricata per i conduttori. Pregherei il ministro Bianchi di tener conto di questa situazione e procedere all'accoglimento di questo emendamento.
TREMATERRA (UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TREMATERRA (UDC). Signor Presidente, le chiedo di poter allegare agli atti l'intervento di illustrazione dell'emendamento 1.0.2.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
FILIPPI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.0.151 (perché la materia è già prevista nelle attuali normative) e sul successivo 1.0.150 (in quanto il tema è già regolamentato dall'articolo 38, comma 14, del codice della strada).
Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 1.0.100 e 1.0.40, identici, in quanto l'articolo 41 del codice della strada raccomanda omogeneità negli strumenti di regolamentazione e la disomogeneità comporta disparità.
Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 1.0.2, 1.0.4 (perché la materia è ricompresa nell'oggetto di delega al Governo alle lettere a) e b)) e 1.0.06 (perché l'argomento è disciplinato dalle direttive comunitarie).
Esprimo, infine, parere contrario sugli emendamenti 1.0.801, 1.0.802 (già 33.0.3) e 1.0.800.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.151, presentato dal senatore Malan.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.0.150, presentato dal senatore Malan.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.100, identico all'emendamento 1.0.40.
STIFFONI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STIFFONI (LNP). Signor Presidente, forse a causa della mia disattenzione non ho capito se il relatore ha espresso parere contrario su questo emendamento che è stato leggermente modificato nella stesura della Commissione.
PRESIDENTE. Il parere del relatore e del rappresentante del Governo è contrario.
STIFFONI (LNP). Non riesco a capire il perché del parere contrario quando si dà con questi due emendamenti la possibilità e non l'obbligo ai Comuni di modificare gli impianti semaforici in un modo assolutamente semplice, aggiungendo al colore (verde, giallo, rosso) - come ho visto in Turchia - l'indicazione del tempo mancante allo scatto di quello successivo. È una possibilità data ai Comuni appunto per adeguarsi alla evoluzione nella semaforica stradale che - ripeto - ho visto anche in Turchia, Paese che non penso sia annoverato tra quelli che godono di una maggiore civiltà stradale, dato il modo di circolare degli automobilisti nelle strade di cui ho avuto esperienza.
Mi permetto di insistere perché con questo emendamento si dà la possibilità. ai Comuni, se ne hanno voglia, se vogliono agevolare la circolazione dei propri cittadini soprattutto - mi rivolgo al ministro Bianchi - a quei Comuni che usano i propri impianti semaforici per fare cassa - mi riferisco al famoso photored - di dare almeno la possibilità agli automobilisti di individuare visivamente quanti secondi mancano al faticoso rosso! Ci sono dei Comuni, anche della cinta urbana nell'hinterland del Comune dove risiedo che sostengono il bilancio soltanto con gli introiti di questi famigerati photored. Chiedo di dare ai Comuni questa possibilità se vogliono, altrimenti, amen!
PRESIDENTE. Ho capito la richiesta e la sollecitazione che lei ha rivolto fondamentalmente al Governo. Il ministro Bianchi cortesemente intende risponderle.
BIANCHI, ministro dei trasporti. L'indicazione del senatore Stiffoni è di buonsenso dal punto di vista tecnico, cioè che l'impianto segnali il tempo del passaggio da un comando all'altro. Vi sono però due obiezioni: la prima è che questo ovviamente ha un costo, di cui dovremo valutare l'entità, prima di mandare avanti un'indicazione del genere; la seconda è che non possiamo immaginare che vi sia una iniziativa non regolamentata in una norma-quadro, di carattere tecnico, per cui si dica quali sono le caratteristiche tecniche dell'impianto semaforico, come avviene per tutti gli impianti di segnalazione, lasciando così il tutto sembrerebbe indeterminato!
STIFFONI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STIFFONI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.100, presentato dal senatore Stiffoni, identico all'emendamento 1.0.40, presentato dal senatore Martinat e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della
discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530,
671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.2, presentato dai senatori Trematerra e Fantola.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.4.
MANINETTI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANINETTI (UDC). Signor Presidente, mi ha veramente stupito il parere contrario espresso sia dal relatore che dal Governo sugli emendamenti 1.0.4 e 1.0.06, perché essi hanno lo scopo di adeguare il vigente codice della strada al progresso tecnologico verificatosi nel settore della meccanica agraria, in particolare per quanto riguarda l'aumento delle masse massime delle macchine agricole e della lunghezza massima dei convogli. Non capisco come mai un adeguamento all'evoluzione tecnologica, con un conseguente ridimensionamento delle nuove macchine agricole, non debba essere recepito all'interno di una modifica del codice della strada.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.4, presentato dai senatori Maninetti e Trematerra.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.0.06, presentato dai senatori Maninetti e Trematerra.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 1.0.801, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
EUFEMI (UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
EUFEMI (UDC). Signor Presidente, sono un po' sorpreso dalla dichiarazione liquidatoria del relatore e dall'assenza di motivazioni da parte del rappresentante del Governo su tale emendamento. Dico questo perché ho cercato di richiamare l'attenzione del Ministro su un fatto eclatante accaduto nelle Regioni Piemonte e Puglia. L'ANAS - che mi risulta sia una Spa, quindi questa circostanza può in qualche modo aver motivato il parere contrario della Commissione bilancio su tale emendamento - ha arbitrariamente determinato canoni di accesso esosi e insostenibili. Riteniamo, pertanto, di dover intervenire attraverso una rettifica della decisione di questa Spa, cioè l'ANAS, che non dovrebbe essere collegata a evidenti ragioni di bilancio dello Stato.
Per tali ragioni ritengo che laddove l'ANAS, per ragioni di sicurezza, determini più accessi ai fondi agricoli, i cui canoni sproporzionati non si giustificherebbero rispetto all'interesse economico presente nelle aree, soprattutto di montagna, ciò non deve essere scaricato sulla pelle degli agricoltori.
Pertanto, signor Presidente, insisto per la votazione di tale emendamento e chiedo a 15 senatori di sostenere tale mia richiesta, anche contro il parere della Commissione bilancio.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Signor Presidente, il problema posto dal senatore Eufemi è un problema reale, che può essere affrontato. Tuttavia, ci è stato segnalato dagli uffici legislativi che il testo, così come è formulato, è in contrasto con altre norme e pertanto non può essere recepito in questa stesura.
In ogni caso, un provvedimento del genere richiede il coinvolgimento per lo meno del Ministero delle attività produttive; non è nella totale disponibilità del Ministero dei trasporti prendere un'iniziativa del genere in questa sede. Non siamo pertanto in grado di esprimere parere favorevole.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Eufemi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.801, presentato dal senatore Eufemi.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della
discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530,
671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.0.802, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
EUFEMI (UDC). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Eufemi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.802, presentato dal senatore Eufemi.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della
discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530,
671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664
PRESIDENTE. L'emendamento 1.0.800 è stato ritirato.
Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FILIPPI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.150, in quanto, per motivi di sicurezza, è opportuno che per l'installazione di impianti GPL su autoveicoli venga mantenuta comunque una prova di collaudo ufficiale. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.152, ritenuto superfluo in quanto già previsto dalle normative, alle quali è necessario adeguarsi.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.151. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.850, in quanto è inopportuno intervenire con una legge primaria su tabelle tecniche di un regolamento attuativo al codice della strada. Esprimo infine parere contrario sull'emendamento 2.700, in quanto la materia dell'emendamento è già contenuta nella delega al Governo per la revisione del codice della strada, anticipando i tempi della terza direttiva quadro.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Esprimo parere conforme al relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.150.
GIARETTA (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIARETTA (Ulivo). Signor Presidente, approfitto della dichiarazione di voto contrario su questo emendamento per segnalare un fatto.
L'articolo 2 interviene in materia di accertamenti tecnici necessari e di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore. Attualmente è in discussione presso la 10a Commissione il provvedimento di liberalizzazione cosiddetto Bersani-ter, sul quale sono stati presentati diversi emendamenti da parte di diversi senatori, che intervengono per assicurare un'apertura del mercato della componentistica auto. Si tratta di un comparto molto importante per il nostro settore produttivo, in cui abbiamo aziende di punta che stanno ottenendo risultati molto importanti anche sui mercati mondiali.
Naturalmente, se venissero approvati quegli emendamenti che vanno in quella direzione, in qualche modo si agirebbe anche sulle procedure che qui noi oggi stiamo approvando. Segnalo ciò perché, in caso venissero poi approvati e questo e quello, sarà necessario prevedere una certa correlazione tra i due testi di legge.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.150, presentato dal senatore Izzo e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.152.
IZZO (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Senatore Izzo, non l'avevo vista. L'avevo però chiamata poc'anzi, ma lei non c'era.
IZZO (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Izzo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.152, presentato dal senatore Izzo e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della
discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530,
671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.151, presentato dal senatore Izzo e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.850, presentato dal senatore Martinat e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.700, presentato dal senatore Trematerra.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
FILIPPI, relatore. Penso sia necessario, più che illustrare l'emendamento 3.500, spiegarne il senso.
Il decreto-legge convertito in legge prevede di fatto già l'articolo che viene contenuto nel disegno di legge in approvazione. Con questo emendamento, quindi, si va soltanto ad integrare una parte, cancellando completamente l'articolo che - ripeto - si trova nel disegno di legge già approvato e ovviamente non è possibile approvare contestualmente lo stesso testo di legge.
La lettura da dare a questo emendamento è che si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-sexies, al testo di legge già approvato.
Nello specifico, il comma 2-sexies introduce una fattispecie molto opportuna: infatti, nel caso in cui il conducente di un autoveicolo che viene fermato risulta non in possesso della patente o in condizioni analoghe e gli altri trasportati non hanno la possibilità di sostituirlo alla guida, l'autoveicolo viene trainato nella prima carrozzeria utile. Si tratta, quindi, di una sorta di norma di tutela per impedire la reiterazione del reato da parte di chi l'ha commesso.
FANTOLA (UDC). Signor Presidente, l'emendamento 3.1 è di comprensione immediata e si illustra da sé. Esso prevede che per guidare i ciclomotori non sia sufficiente il semplice patentino ma si debba conseguire una patente di guida vera e propria.
Tale emendamento va nella stessa direzione dell'emendamento 4.800, presentato all'articolo 4, sul quale mi soffermo ora evitando di illustrarlo successivamente, che si propone di assimilare i quadricicli leggeri, le cosiddette "vetturette", ai motocicli per la parte relativa ai requisiti necessari per guidarli.
In sostanza, il ragionamento che sottende l'emendamento 3.1 tiene conto del fatto che il sistema infrastruttura stradale-mobilità è unico anche se complesso. Tutti i veicoli che si innestano nella corrente veicolare, pur avendo caratteristiche diverse riguardo alla capacità, alla potenza, alla velocità, al tipo di cose o persone trasportate ed al numero delle ruote sulle quali queste si appoggiano, interagiscono con gli altri veicoli e sono sottoposti alle stesse regole.
Con riferimento all'incidentistica, la sicurezza di un veicolo non è legata solo alla capacità di guida del conducente e al rispetto delle regole da parte di questo ma anche alla qualità della guida degli altri veicoli, che siano essi autocarri o ciclomotori. Per questo motivo, a mio avviso, è indispensabile che il conducente di qualsiasi veicolo, oltre a conoscere perfettamente le caratteristiche del proprio mezzo, comunque conosce le regole condivise ed indistinte valide per tutti i veicoli che fanno parte della corrente veicolare, e questo vale anche per chi guida i ciclomotori.
Tale ragionamento è reso ancora più pregnante dalle statistiche relative all'incidentistica dei veicoli a due ruote. Sappiamo che con riferimento a questa categoria si registrano circa 1.500 morti l'anno e 5.000 feriti, numeri che vanno crescendo in percentuale e in valori assoluti. Il 70 per cento di questi incidenti si verifica nelle città, dove naturalmente l'uso dei ciclomotori è maggiore.
Per questo motivo ci sentiamo di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea l'emendamento 3.1 che - ripeto - prevede il conseguimento della patente di guida anche per i conducenti di ciclomotori.
STORACE (Misto-LD). Signor Presidente, prima di illustrare l'emendamento 3.800 vorrei osservare di avere finora apprezzato l'atteggiamento del Ministro tenuto nel rispondere alle questioni poste dal Parlamento. Spero quindi sia possibile interloquire con lui anche sulla questione che mi accingo ad illustrare.
L'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 viene modificato con un nuovo comma il quale stabilisce (e spero che l'Aula del Senato voglia essere attenta al tema): «Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la pena dell'arresto fino a un anno (...)»; «la stessa sanzione» - scrive il legislatore nel preparare questa norma - «si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice». Vale a dire che si prevede l'arresto non perché si sia dimenticata a casa la patente, ma perché non si è in possesso della patente, perché è stata ritirata o perché non la si è potuta rinnovare. C'è quindi un'esigenza di privilegiare la sicurezza del resto del mondo rispetto al guidatore, perché non vogliamo che un signore senza patente si metta alla guida di un mezzo, perché desideriamo evitare che possa costituire un pericolo per altri in quanto privo dell'abilitazione o perché, avendola avuta, gli è stata tolta o perché non gli è stata rinnovata in quanto non possiede i requisiti.
All'ultimo periodo ‑ spero si tratti di una svista - è previsto che «la pena dell'arresto si applica solo ai soggetti che abbiano compiuto due violazioni nel corso di un biennio». Signor Presidente, non vorrei scomodare l'indulto per questo e può darsi che sia un mio errore però non credo che questa norma, così come è costruita, possa essere ritenuta accettabile dalla pubblica opinione: posso già immaginare i commenti degli editorialisti, una volta che dovessero venire a conoscenza di una norma che rende la sanzione detentiva inidonea e senza alcun reale effetto deterrente, essendo prevista solo alla seconda violazione compiuta nell'arco di due anni: la prima infrazione viene quindi sostanzialmente perdonata, il che equivale in pratica a raccomandarsi di non farlo più. Credo che questo risponda ad una logica di assoluto permissivismo che, se si vuole imboccare la strada della sanzione efficace nei confronti di chi guida senza patente, rende la norma completamente sballata.
Ricordo che nella fattispecie prevista per l'arresto rispetto alla guida senza patente rientrano non solo il caso del minorenne o del maggiorenne senza patente (soggetti in teoria privi di una preparazione teorica e pratica del mezzo), ma anche tutti coloro ai quali la patente è stata ritirata. Non mi sembra logico perdonare un soggetto beccato senza patente in quanto gli è stata ritirata per un qualsivoglia motivo e prevederne l'arresto solo se dovesse essere scoperto una seconda volta. Vorrei che su questo che ci fosse una riflessione e spero che il signor Ministro e il relatore mostrino una disponibilità ad accogliere l'emendamento.
Chiedo di poter sopprimere l'ultimo periodo, perché mentre posso comprendere l'esigenza che viene rappresentata nella stesura dell'articolo, del comma che viene proposto, ritengo francamente che esso rischi di andare in stridente contraddizione con quanto si è sostenuto nell'affermare la norma che è stata proposta.
Spero di poter esprimere poi, in sede di dichiarazione di voto, soddisfazione per un atteggiamento di favore da parte del Governo e del relatore.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
FILIPPI, relatore. Signor Presidente, pur comprendendo assolutamente le motivazioni che hanno ispirato il presentatore dell'emendamento 3.1 (tra l'altro, la competenza del senatore Fantola è stata particolarmente utile anche nel lavoro in Commissione), invito al ritiro della proposta modificativa, altrimenti esprimo parere contrario, in quanto proprio in ragione della discussione avvenuta abbiamo ricompreso la proposta nella delega al Governo di recepimento della direttiva comunitaria sull'armonizzazione delle patenti di guida, di cui anticipiamo l'applicazione al 2008 piuttosto che mantenere il 2011.
Con analoga motivazione invito al ritiro, in quanto riassorbiti nella delega, altrimenti esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.2 e 3.3, di identico contenuto.
La questione inerente all'emendamento 3.800 è molto più complessa per cui abbiamo sviluppato un'adeguata riflessione su un tema così delicato. È stato però ritenuto opportuno mantenere la recidiva (il Ministro probabilmente interverrà per ulteriori precisazioni sulla questione), quindi non eliminarla, in ragione del fatto che il reato in questione era stato precedentemente depenalizzato: viene riassunto, appunto, come elemento di reato reintroducendo una pena, per così dire, non minima (un anno di arresto), per cui indubbiamente vi è un comportamento consapevole da parte del reo, ma credo che si possa consentire la possibilità, appunto, di una recidiva nell'arco di un biennio. Esprimo pertanto parere contrario sull'emendamento 3.800.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Signor Presidente, il Governo si conforma ai pareri espressi dal relatore.
In merito all'emendamento 3.800, una precisazione rispetto a quanto affermato dal senatore Storace: è chiaro che ogni volta che andiamo a stabilire l'entità di una sanzione o di una pena corrispondente ad un reato si tratta di trovare l'equilibrio tra la gravità e la sanzione. In questo caso rimangono fermi due punti: il primo, ricordato dal relatore, circa la reintroduzione della penalizzazione del reato stesso che non era prevista; il secondo, che comunque alla prima infrazione o violazione resta una pena pecuniaria di una certa entità, che parte da poco più di 2.000 euro e arriva fino a oltre 9.000 euro, e che l'arresto scatta - vorrei che fosse chiaro - al momento della prima recidiva: se domani mi presento senza patente, dopodomani, se lo faccio di nuovo, scatta l'arresto fino ad un anno e questa recidiva è valida nell'arco di due anni. Mi sembra una sanzione sufficientemente equilibrata rispetto all'infrazione. Esprimo pertanto parere contrario all'emendamento 3.800.
DIVINA (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DIVINA (LNP). Signor Presidente, intervengo in merito all'emendamento 3.800 del senatore Storace, che ripropone disposizioni contenute nel disegno di legge che mi sono visto così modificato da essere stravolto.
Noto dalle risposte del Ministro che sul provvedimento si è proceduto, andando un po' alla deriva, in assenza di una linea precisa ma soprattutto congruente.
È da qualche settimana che apriamo giornali e vediamo quale fuoco di fila viene addosso alla politica, come si dica che l'antipolitica sta prendendo il posto nostro. Non è solo un fatto di costume, è anche un fatto di contenuti: più leggi sciocche, incomprensibili ed irrazionali approveremo e sempre più dall'esterno diranno che qui si fanno giochi e combine ma non si riesce neanche a fare gli interessi di coloro che ci hanno affidato un mandato.
Non è possibile - e vado a sostenere l'emendamento del senatore Storace - che si punisca in modo più grave chi la patente ce l'ha ma in un momento guida con una soglia di alcol superiore allo 0,5, per cui è previsto anche l'arresto, che non chi guida senza patente. Un abilitato, cioè, viene condannato ad una pena pecuniaria e all'arresto e non chi guida senza patente in quanto inabilitato. Quando l'abbiamo detto noi sembrava che si volesse punire tutti i disgraziati provenienti dall'estero, senza che salgano su una macchina e combinino tutto quello che combinano. Il problema è dell'abilitazione: non c'è congruenza nella sanzione tra chi viola una norma di comportamento alla guida rispetto a chi non ha mai ottenuto una patente.
Un'altro punto altrettanto incongruente è che non è possibile paragonare alla stessa stregua chi la patente non l'ha mai ottenuta da chi distrattamente se l'è lasciata scadere in tasca, ma che avrebbe potuto rinnovare con un atto amministrativo. Anche questa è una sciocchezza: è sicuramente grave che qualcuno si ponga alla guida senza aver mai conseguito una patente, e non si può mettere sullo stesso piano chi ha dimenticato che dopo un certo numero di anni la patente scade (quante cose capita che per distrazione lasciamo da parte e dimentichiamo): è una seconda ingiustizia. Più leggi sciocche faremo in questo senso, più avremo l'opinione pubblica che dirà: andate a casa, fatevi sostituire.
Insomma, signori, Ministro, un minimo di attenzione nel seguire una scala di valori e una scala di sanzioni eque, giuste, proporzionate e armoniche almeno fra di loro. (Applausi della senatrice Rebuzzi. Brusìo).
PRESIDENTE. Pregherei i colleghi di seguire con attenzione perché la discussione su questo emendamento è molto importante e delicata.
DI LELLO FINUOLI (RC-SE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI LELLO FINUOLI (RC-SE). Signor Presidente, inviterei il Governo e il relatore ad un ripensamento in merito al parere negativo espresso sull'emendamento 3.800. Dalla storia della motorizzazione, da quando cioè le automobili circolano sulle strade (ho svolto il ruolo di pretore delle contravvenzioni per anni), non riesco a ricordare una sanzione così strampalata. In sostanza, chi viene sorpreso a guidare senza patente non paga pegno, o meglio paga un'ammenda di circa 2.000 euro e solo se compie la stessa sanzione nel corso di un biennio scatta la pena dell'arresto.
Ora, chi è sorpreso alla guida senza patente non è detto che non continui a girare senza patente, sperando di non essere sorpreso nuovamente; e potrebbe essere sorpreso di nuovo senza patente al terzo anno, per cui la previsione di cui al comma 1, lettera a),non si applicherebbe.
Ritengo quindi sia necessario un ripensamento al fine di ricondurre le cose come sono. Chi è senza patente perché non l'ha conseguita o perché gli è stata ritirata o non gli è stata rinnovata deve subire la pena specifica, senza aspettare il biennio e magari con la fortuna di essere sorpreso nel triennio o nel quadriennio. (Applausi dal Gruppo RC-SE e dei senatori Amato, Scarpa Bonazza Buora e Ziccone).
STORACE (Misto-LD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Senatore Storace, prima di darle la parola devo avvertire lei e gli altri colleghi che, qualora fosse approvato l'emendamento proposto dal relatore, vale a dire il 3.500, risulterebbero preclusi tutti i successivi, compreso il suo, salvo l'eventuale riformulazione del testo e la trasformazione in un subemendamento all'emendamento del relatore. Lo dico perché l'argomento che stiamo discutendo è piuttosto rilevante e delicato; lo dico per consapevolezza delle decisioni che stiamo assumendo.
Ha facoltà di parlare, senatore Storace. (Il microfono del senatore Storace non funziona).
PRESIDENTE. Quel microfono non funziona. (Il senatore Storace si sposta alla postazione microfonica più a destra del Presidente).
STORACE (Misto-LD). Io ho problemi anche con i microfoni della RAI, signor Presidente. Non danno mai la voce.
PRESIDENTE. Tendenzialmente lei si sposta sempre più a destra, senatore Storace. Però lì si fermi.
STORACE (Misto-LD). Mi fermo, prima dell'abisso.
Approfitto del fatto che mi è stata data la parola per registrare con favore gli interventi che ci sono stati. Non intendo usare espressioni irriguardose nei confronti di altri colleghi, ma mi è spiaciuto quanto accaduto con l'emendamento del relatore. Lo dico con il massimo rispetto per il lavoro che ha svolto; si vede che ha dovuto mettere le mani su una materia molto complessa.
Ieri l'emendamento del relatore era collocato nel fascicolo in fondo a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3, questa mattina, invece, ne spunta un altro che precede e preclude. Ora vorrei che vi fosse un po' di libertà nella discussione. Vorrei che il Senato, anche in ragione delle considerazioni svolte dal senatore Di Lello (notoriamente è difficile che io ci possa andare d'accordo, ma c'è qualche momento in cui ci si ispira al buonsenso), abbia un ripensamento, signor Ministro, su una materia che non è ideologizzabile. O meglio, è stata compiuta una scelta a monte per tutelare la sicurezza delle persone che rischiano se qualcun altro guida senza patente.
Questo è il principio che viene introdotto nella norma. Ora, mi chiedo perché si debba rinunciare all'applicabilità della norma. Si poteva fare in un'altra maniera, signor Ministro. Nella precedente legislatura, su tutt'altra materia, quella della salute, il mio predecessore diede vita ad una normativa legata al fumo che inserì nella legislazione il termine entro il quale sarebbe entrata in vigore. Posso capire le ragioni del Ministro che dice: prima era depenalizzato, poi lo introduciamo come reato, adesso arriviamo all'arresto; non possiamo esagerare. Questo mi sembra il senso del ragionamento del Ministro, apprezzabile da un certo punto di vista. Però vi chiedo se una sanzione che viene prevista e poi non è efficace non ci esponga a critiche enormi da parte di tutti. Sarebbe una questione che non capirebbe nessuno.
Infatti, se si decide che chi guida senza patente rappresenta un pericolo per la comunità, non credo si possa semplicemente dire che non deve farlo più!
Per tale motivo, vorrei avere la possibilità di un ripensamento o di avviare una discussione; se, ad esempio, l'articolo 3 venisse accantonato per poter prevedere un termine per l'entrata in vigore oppure una norma che lasci salvo il principio ma lo renda efficace, probabilmente faremmo un buon servizio per il Paese. (Applausi dal Gruppo Misto-LD).
BIANCHI, ministro dei trasporti. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Signor Presidente, in linea con quanto ho affermato poc'anzi circa il fatto che ogni volta che si deve stabilire una sanzione occorre trovare un equilibrio, faccio presente innanzi tutto che il testo dell'articolo 3 non è una pura iniziativa del Governo perché è stato discusso lungamente anche alla Camera dei deputati e, quindi, già rappresenta il risultato di una riflessione; tuttavia, mi sembra che qui l'orientamento sia quello di introdurre una qualche modifica, prevedendo un maggiore rigore anche per la prima infrazione commessa.
Pertanto, se il relatore conviene, propongo una riformulazione del testo in modo che la sanzione dell'arresto venga prevista anche per la prima violazione, in una misura ovviamente inferiore (come, ad esempio, un mese), lasciando quella già prevista, pari ad un anno, per la seconda violazione commessa nel periodo stabilito di due anni. In questo senso potremmo formulare un emendamento.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avete ascoltato la proposta formulata dal ministro Bianchi. In tale circostanza, la Presidenza può proporre l'accantonamento degli emendamenti presentati all'articolo 3, affinché, in base all'indicazione del ministro Bianchi in risposta alla sollecitazione del senatore Storace, si possa introdurre un'eventuale modifica del testo proposto che poi potremmo riprendere in esame.
Non essendovi osservazioni, gli emendamenti presentati all'articolo 3 sono accantonati.
Passiamo dunque all'esame dell'articolo 4, su cui è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI(ore 11,40)
FANTOLA (UDC). Signor Presidente, le considerazioni che giustificano l'emendamento 4.800 sono assai simili a quelle che abbiamo già svolto nell'illustrare il precedente emendamento 3.1 relativo all'estensione dell'obbligo della patente di guida per chi intende guidare i motocicli.
Voglio semplicemente sottolineare che l'emendamento 4.800 si propone di assimilare i quadricicli ai motocicli per quanto riguarda le prescrizioni per la loro guida. Ricordo che per "quadricicli leggeri" si intendono comunemente le cosiddette vetturette, quelle che hanno una massa a vuoto inferiori a 350 chilogrammi, una velocità inferiore a 45 chilometri orari e una cilindrata massima di 50 centimetri cubici.
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.
FILIPPI, relatore. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare l'emendamento 4.800 perché tratta una materia che è stata già accolta ed è divenuta oggetto della delega al Governo (come ho evidenziato anche per i precedenti emendamenti) con l'equiparazione dei quadricicli anche rispetto ai sedici anni.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Senatore Fantola, vorrei sapere se accoglie l'invito al ritiro, anche in considerazione del fatto che la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario sull'emendamento 4.800.
FANTOLA (UDC). Accolgo il suggerimento del relatore e ritiro l'emendamento 4.800.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
MALAN (FI). Signor Presidente, cercherò di essere sintetico perché le motivazioni sono molte.
L'articolo in esame, combinato con l'articolo che tratta lo stesso argomento del decreto‑legge che purtroppo, inopinatamente (non potevamo prevederlo), ha tagliato fuori molti degli emendamenti che sono stati presentati, introduce la norma per cui per i primi tre anni dal conseguimento della patente non si possono guidare veicoli al di sopra di una certa potenza.
Il primo e principale vizio di questo articolo, come ha già molto ben detto nella discussione generale il senatore Cicolani, è quello di presumere, anzi, di dare per scontato, che la famiglia media italiana al compimento del diciottesimo anno, o meglio al conseguimento della patente, di un giovane, abbia automaticamente la possibilità di acquistare un'auto apposta per lui. Siccome la realtà della maggior parte delle famiglie italiane non è questa, e lo sottolineo, in questo modo obblighiamo le famiglie all'acquisto di un'auto apposta per il neopatentato; diversamente, il neopatentato nella maggior parte dei casi dovrà rimandare il tempo in cui potrà guidare, sia pure solo ogni tanto, al compimento dei 21 anni.
Dunque, spossesseremo chi avrà meno di 21 anni della possibilità di guidare, a meno che i genitori in casa non abbiano già una delle pochissime auto che, con la potenza pur aumentata dall'emendamento presentato dal Governo, sarà possibile guidare. Il Ministro in un colloquio privato ha detto che la "500" è inclusa: ho motivo di credere che lo dica fondatamente, ma i dati che io trovo sui giornali specializzati dicono che, facendo il semplice rapporto tra potenza in kilowatt e la massa di questi veicoli, si ha una potenza da poco ad un po' più di poco superiore ai 55 kilowatt per tonnellata, per cui la maggior parte dei modelli non può essere guidata.
Allora, se un diciottenne ha la fortuna di avere dei genitori che hanno la possibilità di acquistare un veicolo apposta per lui o che hanno già in casa un'automobile che rientra in quei pochissimi modelli che può guidare (in altre parole, non una nuova "500", non una buona parte delle "Punto", non una "Stilo", non la maggiore parte delle Lancia "Y": devo parlare di modelli perché questa è la realtà, e parlo solo di auto italiane), guiderà; negli altri casi, se cioè non ha la possibilità di avere un'auto sua o se in famiglia non c'è già un'auto che possa guidare, di fatto l'autorizzazione a guidare di fatto non potrà esercitarla a 18 anni ma solo a 21.
Il Partito Democratico dà la possibilità di votare alle elezioni primarie a 16 anni, il sedicenne può decidere chi si candida, quanto meno, a guidare il Paese, ma non può guidare un'automobile: mi sembra esagerato. Allora, capisco la prudenza, ma come ho già detto ieri si tratta di norme elaborate con il massimo delle buone intenzioni che però nei fatti discriminano le famiglie che hanno determinate possibilità da quelle che non le hanno.
La norma che fa entrare in vigore questo limite a partire dalle patenti conseguite sei mesi dopo l'entrata in vigore della legge ha poi la seguente conseguenza: coloro che hanno già conseguito la parente oggi, con un esame e con un addestramento che non è aggiornato, dunque non è reso più severo ed accurato dalle norme che il disegno di legge in esame introduce, cioè chi ha una patente che dovrebbe essere meno valida, può guidare qualunque automobile; chi invece la conseguirà fra sette mesi, cioè con corsi ed esami più accurati, potrà guidare solo le macchinette, possibilmente se qualcuno gliele compra. (Applausi dei senatori Pastore, Selva e Zanoletti).
THALER AUSSERHOFER (Aut). Signor Presidente, illustro brevemente i nostri emendamenti che tendono ad aumentare la sicurezza. Noi siamo responsabili della sicurezza per i giovani, cerchiamo di aumentarla, e sono convinta che la si possa aumentare non tanto ponendo dei divieti, quanto piuttosto con una prevenzione ed una educazione alla circolazione. Dobbiamo anche, come ha già sottolineato il senatore Malan, considerare le famiglie che hanno solo un'autovettura, che non hanno la possibilità di acquistare per il giovane una macchina piccola, che secondo me è anche più pericolosa di una più grande.
Per questo abbiamo proposto, con l'emendamento 5.800, di aumentare i kilowatt per tonnellata da 50 a 80 e, con l'emendamento 5.802, di andare più sulla prevenzione e sull'educazione prevedendo una pratica presso un centro di guida sicura, in modo che i giovani abbiano una maggiore dimestichezza nella guida dell'automobile.
Analogamente, l'emendamento 5.803 prevede che i giovani possano guidare una macchina di più alta cilindrata se accompagnati dai genitori oppure da un adulto che abbia la patente almeno da dieci anni, in modo da essere assistiti nella guida.
CICOLANI (FI). Signor Presidente, colleghi, anche se l'Aula è un po' distratta, vorrei che assumesse consapevolezza di che cosa stiamo per approvare, perché all'interno di questo provvedimento, complessivamente ragionevole e positivo, resta uno degli elementi assolutamente negativi e che verrà in tal modo percepito all'interno del nostro Paese.
Di che cosa stiamo discutendo? Il testo dell'emendamento 5.500 recita: «Ai titolari di patente di guida di tipo B,» - quindi non a quelle di categoria C o D - «per i primi tre anni dalla data del rilascio,» - e quindi non a 18 anni - «non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica (...) superiori a 55 kW/t». Alla persona che, per qualsiasi ragione (perché ha un parente malato o perché ha cambiato sede ed è andato ad abitare in periferia o in campagna), deve prendere la patente, anche se ha 40 anni o 35, per i primi tre anni non è consentita la guida di veicoli con quelle caratteristiche.
Ad esempio, in base al testo base, se ci riferiamo alla gamma FIAT, i requisiti previsti li rispettava soltanto ed esclusivamente la "Panda", tanto per capire di cosa parliamo. Nella attuale formulazione sembri che rientri anche la nuova "500".
Vorrei ora sviluppare alcune considerazioni, in parte trattate dal senatore Malan e dalla senatrice Thaler Ausserhofer. In primo luogo, veramente mettiamo in discussione le pari opportunità in questo caso del nostro Paese? Veramente tutte le famiglie hanno la possibilità di acquistare una macchina per un neopatentato? La macchina media delle famiglie che hanno un solo veicolo è una nuova "500", una "Panda", o piuttosto non è una macchina che ha una potenza leggermente superiore, in grado di essere utilizzata per varie funzioni? Si rientra certamente nel secondo caso. Noi non diamo quindi la possibilità alle famiglie meno abbienti e creiamo dei problemi per i neopatentati nei primi tre anni di guida.
In secondo luogo, pensate all'immigrato che ha bisogno della patente per lavorare: anche in questo caso creiamo delle difficoltà.
Terzo: il nostro non è un Paese in cui vivono soltanto i ragazzi, i giovani, e comunque non è a quelli che vogliono correre con le auto che si rivolge questo articolo. Il Paese è fatto di 8.000 Comuni nel cui territorio sono comprese campagne in cui molto spesso i giovani aiutano i genitori a coltivare i terreni. Immaginate quelli che il sabato o la domenica vanno con la jeep in campagna o quelli che ci vanno tutti i giorni. Le jeep non rientrano in questa previsione normativa, ma si tratta di mezzi che servono per lavorare.
Pensate che discriminazione andiamo ad introdurre nel nostro Paese! Vorrei svolgere un'ulteriore considerazione che non è meno importante. Quello in esame è un provvedimento contrario alla sicurezza stradale, non soltanto perché non è giusta l'equazione «minore potenza, maggiore sicurezza» (semmai «minore velocità, maggiore sicurezza»).
Ancora di più, in questa maniera, obbligando chi può permetterselo ad avere un altro veicolo, si aumenta il parco circolante nel nostro Paese, che è certamente causa non ultima fra quelle che comportano l'aumento degli incidenti.
Per questa ragione - peraltro so che molti colleghi, anche nel centro‑sinistra, condividono tali riflessioni - chiedo di sopprimere l'articolo in esame e, semmai, di prevederlo nella delega, visto che quella prevista all'articolo 29 contiene tutte le norme relative alle patenti di guida. Pensate anche a come sia facile eludere quest'articolo, perché basta che un neopatentato prenda la patente C subito dopo aver preso la B: in questo modo, costringiamo le persone a prendere la patente C, perché per loro non è applicabile quest'articolo.
Si tratta, quindi, di un articolo sbagliato sotto il profilo tecnico e inutile, che va nella direzione opposta a quella della sicurezza stradale e si rivolge in maniera estremamente negativa alle famiglie più deboli del nostro Paese. (Applausi dei senatori Nessa e Palma).
PRESIDENTE. Comunico al relatore che gli emendamenti 5.800, 5.802 e 5.803, a prima firma Thaler Ausserhofer, sono stati trasformati in subemendamenti.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
FILIPPI, relatore. Signor Presidente, mi preme prima sviluppare una riflessione di carattere generale, perché mi sembra che il tema trattato dall'articolo 5 sia particolarmente avvertito e sentito, come hanno illustrato i presentatori degli emendamenti.
Mi verrebbe da dire, riprendendo lo slogan d'effetto di una pubblicità di successo, che la potenza senza controllo è nulla, per affermare sostanzialmente che è sul controllo che dovremmo probabilmente appuntare ed addensare la maggiore attenzione.
È evidente, però, che, anche nel dibattito, in questa fase abbiamo registrato una particolare difficoltà ad incidere rispetto al controllo, quando si tratta della consapevolezza, molto spesso, di un giovane. Pertanto, l'elemento di limitazione della potenza, che in molti casi consente velocità davvero eccessive, è stato ritenuto comunque un elemento di taratura abbastanza adeguato.
Per quanto riguarda gli emendamenti presentati, riteniamo che la riformulazione operata dal Governo con l'emendamento 5.500 in qualche modo consenta davvero un equilibrio, che garantisce - ovviamente rispetto a prestazioni eccessive da parte degli autoveicoli - e, allo stesso tempo, consente un allargamento del parco veicolare disponibile sul mercato.
Fra l'altro, da un'interlocuzione con gli uffici ministeriali della Motorizzazione Civile, ci risulta, per loro stessa dichiarazione, che la 500 sia ricompresa nelle fasce di valore previste dall'emendamento, che consentono i 50 kilowatt a tonnellata e l'altro parametro dei 70 kilowatt assoluti, che ovviamente tende a tarare la potenza in funzione della velocità, chiaramente per le macchine di maggiore stazza.
Pertanto, sostanzialmente, accoglieremo l'emendamento del Governo, esprimendo parere contrario su tutti gli altri.
Una riflessione è d'obbligo anche sulla questione giustamente posta dalla senatrice Thaler Ausserhofer. Pur comprendendone assolutamente lo spirito e le intenzioni, anche per le cose che ho detto, la riflessione è che i centri di guida sicura, purtroppo, non sono una realtà estesa in tutto il Paese: questo, quindi, non può essere un elemento di riferimento valido; del resto, anche tra quelli presenti, non tutti hanno caratteristiche tali da garantire i requisiti di qualità della formazione del giovane.
Pertanto, pur apprezzandone gli elementi contenuti, invitiamo la presentatrice al ritiro o alla trasformazione degli emendamenti in ordine del giorno: sostanzialmente, da questo punto di vista, mi rimetto al Governo rispetto alla valutazione degli emendamenti trasformati.
PRESIDENTE. Senatore Filippi, gli emendamenti presentati dalla senatrice Thaler Ausserhofer sono stati trasformati in subemendamenti.
Quindi esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo e invita al ritiro i presentatori di tutti gli altri?
FILIPPI, relatore. Sì, signor Presidente.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Signor Presidente, vorrei spiegare brevemente qual è la ratio che ha condotto a presentare l'articolo che prevede limitazioni nella guida di alcuni autoveicoli per i neopatentati. Faccio presente che questa norma è stata d'iniziativa governativa fin dall'inizio, fin dalla presentazione del disegno di legge alla Camera.
Evidentemente tutto quello che diciamo a proposito di adottare interventi ed introdurre elementi atti ad aumentare i livelli di sicurezza ci ha portati alla considerazione, che a me sembra molto sensata, per cui una persona, quale che essa sia - è stato detto potrebbe non essere un giovane, ma sta di fatto che la stragrande parte di quelli che conseguono la patente la prima volta è un giovane di 18 anni - non è, per il grado di abilità che ha conseguito, idonea a guidare qualunque tipo di veicolo, di qualunque potenza, capacità di velocità e quant'altro. Abbiamo quindi ritenuto che fosse opportuno introdurre delle limitazioni per un periodo, che abbiamo indicato in tre anni, durante il quale si presume che questa abilità migliori e che dopo quelle stesse persone siano in grado di guidare qualsiasi tipo di veicolo.
Detto questo, abbiamo provato a capire quale fosse la soglia dei veicoli da rendere disponibili e si era fissata in un primo tempo in 60 kilowatt per tonnellata. Faccio presente quindi che non è solo la potenza del veicolo, ma la potenza rapportata al peso: evidentemente un veicolo molto pesante può reggere una potenza anche maggiore, è più robusto, e quindi più sicuro.
Successivamente all'approvazione del disegno di legge alla Camera, si è ragionato su questo limite di 60 che, abbiamo visto, includeva una serie di veicoli che viceversa avevano, anche per l'evoluzione tecnologica che vi è stata in questi ultimi anni, grandi prestazioni, in termini sia di velocità, sia di accelerazione e quant'altro.
Quindi abbiamo proposto una riduzione che forse - qui, debbo ammettere un po' frettolosamente - nel decreto di fine luglio è diventata di 50 kilowatt per tonnellata, rispetto alla quale ci è stato fatto notare che veniva esclusa una gamma molto ampia, forse eccessiva, di veicoli, ivi comprese quelle auto che sono state citate, come la 500 o altro, la Toyota Yaris, e via dicendo. A questo punto, abbiamo affidato agli uffici tecnici del Ministero uno studio che, appunto, partito alla fine di luglio e completato poche settimane fa, tendesse a trovare un equilibrio accettabile per questa limitazione.
La proposta che qui abbiamo avanzato, ossia del tetto di 55 kilowatt per tonnellata, accoppiato con quello di 70 kilowatt di potenza massima per i veicoli M1, cioè i Van a sette o otto posti, e che sono adoperati anche per servizi, include, e quindi dà la possibilità ad un neopatentato di guidarle, tutta la gamma delle vetture considerate in genere medie che non superano la velocità di 180 chilometri all'ora. Cito i casi della Peugeot 207, della Citroën C4 e della 500. Restano escluse - questo vorrei sottolineare - dalla possibilità di guida tutte le monovolume medio-grandi, tutti i SUV, i veicoli a velocità elevata tipo Tuareg, Passat, Alfa 159 e così via. A me sembra che l'equilibrio raggiunto sia molto ragionevole, e comunque deriva da uno studio accurato, di carattere tecnico.
Altra è l'argomentazione che si è addotta circa le ricadute sui bilanci familiari. Credo che su questa materia, prima di essere sicuri, bisognerebbe avere altrettanti elementi di cognizione di causa, e vedere se è vero che queste famiglie posseggono un veicolo o un altro, e a quali costi.
Non mi sembra che si possa affermare che questo provvedimento danneggi con un impatto così forte le economie familiari. Resta il principio di base, che è quello su cui richiamo, in conclusione, l'attenzione dei signori senatori: mi sembra che in direzione di assicurare maggiori livelli di sicurezza sulla strada, limitare l'uso di veicoli molto potenti ai giovani neopatentati sia uno degli aspetti basilari.
THALER AUSSERHOFER (Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
THALER AUSSERHOFER (Aut). Signor Presidente, come annunciato, intendo trasformare i miei emendamenti all'articolo 5 in subemendamenti all'emendamento 5.500 del Governo.
Intendo inoltre modificare l'emendamento 5.800 nel modo seguente:
«5.500/3
THALER AUSSERHOFER
All'emendamento 5.500 (già 5.801), sostituire le parole: "55 kW/t" con le seguenti: "65 kW/t».
Naturalmente trasformo in subemendamento anche gli emendamenti 5.802, che prevede la pratica presso un centro di guida sicura, e 5.803.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.500/1.
MALAN (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI). Signor Presidente, volevo dichiarare il mio voto a favore di questo subemendamento, che è l'unico che si può votare, assieme a quello successivo, perché se viene approvato l'emendamento 5.500 del Governo tutti gli altri all'articolo 5 saranno preclusi.
Vorrei ricordare un dato. Il Ministro, con la sua grande cortesia, di cui lo ringrazio, ci ha detto che la determinazione di 55 kilowatt per tonnellata è frutto di uno studio di settimane degli uffici del Ministero. Io, in uno studio di un'ora e mezza su una nota testata che si occupa di autoveicoli - di cui, visto che si sono già nominate marche automobilistiche, non voglio fare il nome - ho ricavato i seguenti dati. Il modello meno potente della famosa 500 - non voglio che si faccia una battaglia sulla 500 ma di questa si sta parlando - ha una potenza di 51 kilowatt e pesa 865 chili. Il rapporto potenza-peso è pari pertanto a 58 virgola qualcosa, dunque, secondo queste norme, i neopatentati non la possono guidare. Poi c'è un modello un po' più potente (anche più veloce di 5 chilometri all'ora), che pur avendo un rapporto potenza-peso migliore, 56,12, non può essere guidato dai neopatentati.
Ma il problema non è la 500, che almeno è nuova e che quindi si compra se si ha un figlio diciottenne; se si vuole un'auto da usare anche per sé si pensa magari ad un altro modello, magari straniero, come è stato anche suggerito. Non compriamo una macchina italiana, ma una Peugeot o una Citroën. Benissimo, anche se sono del parere che forse dovremmo incitare i cittadini a cercare di comprare prodotti italiani; il problema è però che non tutte le famiglie hanno i soldi per comprarsi un'automobile. Supponendo che qualcuno gliela regali, ad un diciottenne occorrono 2.500 euro all'anno di sola assicurazione, poi c'è la tassa di circolazione e poi, se si vuole anche guidare l'auto, bisognerà metterci la benzina e fare la manutenzione, possibilmente spesso. Si è parlato tanto delle famiglie che non arrivano alla fine del mese, e pensiamo che spendere 3.000 euro solo per iniziare a guidare un'auto sia una spesa da poco.
Ripeto, il subemendamento in esame almeno rimedia parzialmente a questo problema. Non dobbiamo discriminare fra le famiglie, che possono comprare un'auto apposta per un diciottenne e quelle che non possono, e non dobbiamo neanche fare una discriminazione all'incontrario per cui chi consegue la patente oggi, con le norme attualmente in vigore, potrà guidare qualunque auto e, chi invece consegue la patente tra sei mesi, quando ci saranno esami più severi ed esercitazioni più accurate, potrà guidare solo le macchinette. Francamente, ciò va veramente contro ogni logica. (Applausi dal Gruppo FI e dei senatori Zanoletti e Martinat).
MARTINAT (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTINAT (AN). Signor Presidente, preannunzio il voto favorevole del Gruppo AN al subemendamento in esame.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Signor Presidente, vorrei per un attimo ritornare sul tema della 500. Ho detto che se ne sono occupati gli uffici; ovviamente mi assumo tutte le responsabilità, nel caso avessero sbagliato.
Leggendo testualmente dalla relazione che mi è stata consegnata, risulta che dalla verifica è risultato che il nuovo valore - mi riferisco a 55 kW/t - nel campo delle autovetture piccole consente con buona approssimazione il superamento del problema della lettera A (cioè delle esclusioni); sarebbero infatti riacquisite al parco veicoli conducibili dai neopatentati vetture quali, ad esempio, la Fiat 500, la Toyota Yaris e simili.
A proposito invece dell'emendamento 5.802, trasformato in subemendamento, che - se ho ben capito - prevede eccezioni nel caso siano state svolte ore di pratica presso un «centro di guida sicura», vorrei chiedere che venisse aggiunta una specificazione; i "centri di guida sicura" infatti non esistono, nel senso che non esiste nessun centro certificato, come prevede la norma, da un decreto ministeriale. Sarei pertanto favorevole ad accogliere questo subemendamento se, dopo le parole «un "centro di guida sicura"», si specificasse «riconosciuto con decreto ministeriale».
PRESIDENTE. Accetta la modifica proposta, senatrice Thaler?
THALER AUSSERHOFER (Aut). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 5.500/1, presentato dal senatore Malan.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 5.500/2, presentato dal senatore Malan, identico all'emendamento 5.500/3 (già 5.800), presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Passiamo all'emendamento 5.500/4 (già 5.802), su cui invito il relatore a pronunziarsi.
FILIPPI, relatore. Mi adeguo al parere favorevole del Governo, signor Presidente.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.500/4, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 5.500/5 (già 5.803), presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 5.500, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 5, nel testo emendato.
È approvato.
Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 5.2, 5.103, 5.104, 5.101, 5.102, 5.103a e 5.101a.
Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FILIPPI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.100 (testo 3).
BIANCHI, ministro dei trasporti. Esprimo parere conforme al relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.100 (testo 3), presentato dal senatore Brutti Paolo.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 6.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Commissione. Senatore Trematerra, insiste per la votazione?
TREMATERRA (UDC). No, lo ritiro.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
EUFEMI (UDC). Signor Presidente, con l'emendamento 7.2 poniamo un problema. Dovendo richiedere alle autoscuole nuove e vecchie maggiore professionalità, e per far diventare queste aziende dei veri e propri centri di formazione per i conducenti, si rende necessario prevedere che tutte le autoscuole debbano essere attrezzate e formate per offrire alla clientela ogni tipo di servizio.
Oggi, infatti, si sta verificando che molte autoscuole aprono chiedendo di essere ricomprese nel tipo B «Insegnamento limitato alle sole patenti A e B» e quelle esistenti, per adeguarsi alla logica della concorrenza, chiedono di poter svolgere solo insegnamento limitato. Tutto ciò fa diminuire la quantità di servizi offerti, a discapito dell'utenza che ha difficoltà a trovare autoscuole che possano formare al conseguimento di patenti superiori. Inoltre, le poche scuole o consorzi attrezzati per qualsiasi tipo di patente finiscono per operare in regime di monopolio.
Quanto alla soppressione del comma 14, la richiesta è dettata dal fatto che dovendo prevedere intensi e seri percorsi formativi per chi accede alla professione di istruttore e di insegnante, non è concepibile prevedere che qualcuno come le autoscuole esistenti possa svolgere questi corsi. Occorre prevedere che solo le associazioni delle autoscuole, che sono già attrezzate per lo svolgimento di corsi altamente professionali, possano organizzare questi corsi obbligatori con la collaborazione magari di università e di docenti esterni. Per tali ragioni sollecito il rappresentante del Governo e il relatore a tenere conto di queste argomentazioni.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
FILIPPI, relatore. Sugli emendamenti all'articolo 7 il parere è contrario in quanto la materia è già oggetto di delega con il decreto Bersani. In buona sostanza, quindi, è inopportuno intervenire con legge primaria su altri provvedimenti attuativi già oggetto di delega.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore. Aggiungo che si tratta di modifiche regolamentari, che quindi non necessitano di una norma primaria e che, in ragione della legge Bersani, il Ministero dei trasporti sta già predisponendo un decreto per la regolamentazione, appunto, dei livelli di prestazione delle autoscuole.
PRESIDENTE.Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Trematerra, identico agli emendamenti 7.2, presentato dal senatore Eufemi, e 7.3, presentato dal senatore Martinat e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 7.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.
SAIA (AN). L'emendamento 8.2 è volto ad uniformare i termini, che già ci sono, per fare ricorso, quindi anche per poter comunicare chi guidava, nel caso ci sia una sottrazione di punti, e si debba fare questa segnalazione alle autorità. Si tratta, come dicevo, di uniformare i termini.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.
FILIPPI, relatore. Signor Presidente, sull'emendamento 8.2 il parere è contrario in quanto è inopportuno dilatare ulteriormente i tempi per il proprietario del veicolo, dal momento che la dilatazione dei tempi consente l'intensificazione di un fenomeno già presente, denominato "commercio dei punti patente". Pertanto, conviene mantenere la previsione di sessanta giorni.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.100 perché si rende necessario adeguare il tempo di contestazione e quindi renderlo superiore al tempo d'informazione dei punti decurtati. Avendo dilatato i secondi, tra l'altro corrispondenti ai primi, è necessario riadeguare anche i primi.
Esprimo inoltre parere favorevole sugli emendamenti 8.800 e 8.160 (testo 3), mentre il parere è contrario sugli emendamenti 8.5, 8.4, 8.161, 8.6 e 8.7.
Il parere sull'ordine del giorno G8.100 è favorevole a condizione che il testo sia riformulato sostituendo le parole «venga considerata valida» con le parole «venga valutata la possibilità» affinché la disposizione sia meno cogente.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Il parere è conforme a quello espresso dal relatore.
PETERLINI (Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETERLINI (Aut). Signor Presidente, riguardo all'emendamento 8.160, era stato concordato con il Ministro che i punti da decurtare sulla patente per queste minime trasgressioni fossero uno e non due.
BIANCHI, ministro dei trasporti. È vero quanto afferma il senatore Peterlini. Avevamo parlato di questo aspetto, ma successivamente ci siamo consultati con la presidente Donati e con il relatore; quindi, la modifica proposta dal senatore Peterlini, con la quale si intendeva decurtare un punto anziché due, non è stata accolta.
PRESIDENTE. Pertanto, il parere favorevole è espresso sul testo 3 dell'emendamento?
BIANCHI, ministro dei trasporti. Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.2.
MAURO (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mauro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.2, presentato dal senatore Saia e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530,
671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.100.
NESSA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Nessa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.100, presentato dal senatore Brutti Paolo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530,
671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664
PRESIDENTE. L'emendamento 8.500 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 8.800, presentato dal Governo.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.160 (testo 3).
NESSA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Nessa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.160 (testo 3), presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530,
671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664
PRESIDENTE. Gli emendamenti 8.5, 8.4, 8.161 e 8.6 risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento 8.800.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.7.
NESSA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Nessa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.7, presentato dal senatore Martinat e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530,
671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664
PRESIDENTE. Senatore Martinat, accoglie la richiesta di modifica dell'ordine del giorno G8.100 avanzata dal relatore?
MARTINAT (AN). Sì, signor Presidente, e riformulo in tal senso l'ordine del giorno.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.100 (testo 2) non verrà posto in votazione.
Passiamo alla votazione dell'articolo 8, nel testo emendato.
NESSA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Nessa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 8, nel testo emendato.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530,
671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FILIPPI, relatore. Signor Presidente, ricordo che sull'emendamento in esame la 5a Commissione ha espresso parere contrario. Bisogna però far presente che la disposizione contenuta nell'emendamento 8.0.1 è già contemplata nell'articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992 come facoltà prevista da parte degli uffici competenti.
Pertanto, invito il presentatore a ritirare l'emendamento. Altrimenti, il parere è contrario.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Signor Presidente, il mio parere è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Senatore Cicolani, accoglie la richiesta di ritiro avanzata dal relatore?
CICOLANI (FI). Sì, signor Presidente. Ritiro l'emendamento 8.0.1.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FILIPPI, relatore. Signor Presidente, sull'emendamento 9.1 la 5a Commissione ha espresso parere contrario. Invito pertanto i presentatori a ritirarlo. Peraltro, si tratta sempre della stessa argomentazione: il precedente codice della strada del 1992 conteneva tali previsioni, che poi di fatto sono state bocciate dalle direttive dell'Unione Europea.
PRESIDENTE. Senatore Fantola, accoglie l'invito al ritiro avanzato dal relatore?
FANTOLA (UDC). Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
BOSONE (Aut). L'emendamento 10.150 cerca di mettere un po' di ordine nel Far West degli autovelox installati in tutta Italia. È esperienza comune che i normali cittadini i cui mezzi di locomozione circolano nelle strade e nelle autostrade abbiano difficoltà a capire dove sono posizionati gli autovelox; siccome la filosofia del disegno di legge è mirata ad enfatizzare la sicurezza sulle strade e non certo ad utilizzare i sistemi elettronici di rilevamento della velocità per fare cassa, penso che il Parlamento debba enfatizzare i fini di prevenzione per la sicurezza nelle strade.
Per questo c'è anche la necessità di comprendere se questi rilevatori siano attivi o no: il più delle volte non sono attivi e ciò comporta che l'automobilista tenta, passa, o non passa, e poi magari si ritrova multato. Il tentativo di questo emendamento è dunque innanzitutto quello di ottenere una segnalazione certa della presenza di autovelox e una indicazione precisa delle velocità consentite, perché talvolta le velocità consentite cambiano repentinamente e ingenuamente ci si ritrova ad essere sanzionati pur essendo in assoluta buona fede. L'emendamento tende anche a far sì che gli autovelox, quando ci sono, siano sempre in funzione, di modo che, sapendo che l'autovelox è certamente attivo, si riduca la velocità: ciò serve a ridurre i pericoli sulle strade e ad aumentare la sicurezza. Proprio perché deve essere sempre in funzione ed in quanto deve servire a prevenire incidenti, l'autovelox deve essere posizionato correttamente, vale a dire là dove vi siano reali situazioni di pericolo.
Nel proposto comma 6-ter si prevede l'istituzione presso la prefettura di un comitato provinciale per la sicurezza stradale, enfatizzando la previsione contenuta nella legge n. 168 del 2002 che attribuisce questo compito, appunto, alla stessa prefettura. L'emendamento serve quindi a rafforzare i compiti della prefettura, istituendo il suddetto comitato, cui è deputata l'individuazione dei punti di maggior pericolo sulle strade in cui gli autovelox devono essere posizionati da parte dei Comuni, degli enti proprietari e della polizia stradale.
Tale comitato peraltro non comporta alcun costo aggiuntivo, in quanto è costituito da rappresentanti delle istituzioni già pagati per effettuare il lavoro che svolgono: non si va quindi ad introdurre un organismo ulteriore per cui debba essere prevista una remunerazione aggiuntiva.
L'emendamento ha quindi lo spirito di enfatizzare, l'uso degli autovelox a fini preventivi, di garantire che questi siano sempre funzionanti, segnalati e soprattutto individuati con certezza e non semplicemente posizionati in modo da far fare cassa ai Comuni senza che tali apparecchiature svolgano alcun fine preventivo rispetto agli incidenti.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Avverto che il senatore Peterlini ha presentato un subemendamento all'emendamento 10.500 del relatore, che credo sia stato già distribuito.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
FILIPPI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.500/1.
Per quanto riguarda la questione posta dal senatore Bosone e da altri senatori con l'emendamento 10.150, la materia è disciplinata dalla legge n. 168 del 2002, di conversione del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121. Di fatto, vi è un ruolo specifico dei prefetti che, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individuano le stesse tratte e autorizzano la collocazione. Pertanto, una previsione in tal senso è già presente nell'ordinamento. Si tratta, ovviamente, di farla applicare e rispettare. Peraltro, avendo espresso la 5a Commissione parere negativo, chiedo ai presentatori di ritirare l'emendamento 10.150.
Quanto agli emendamenti aggiuntivi 10.0.100 e 10.0.800, esprimo parere contrario.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Signor Presidente, mi conformo ai pareri espressi dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.500/1.
PETERLINI (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETERLINI (Aut). Signor Presidente, ringrazio il Governo ed il relatore per la sensibilità dimostrata.
Con il subemendamento 10.500/1 proponiamo, in sostanza, di prevedere sanzioni differenziate per il superamento dei limiti di velocità nella fascia dai 10 ai 40 chilometri orari, riducendo l'entità di quelle riferite alle trasgressioni dai 10 ai 25 chilometri orari. Mi sembra che questa sensibilità per le piccole trasgressioni sia da apprezzare.
NESSA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NESSA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Nessa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.500/1, presentato dal senatore Peterlini.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della
discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530,
671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.500.
NESSA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Nessa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.500, interamente sostitutivo dell'articolo, presentato dal relatore, nel testo emendato.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della
discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530,
671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 10.
Metto ai voti l'emendamento 10.0.100, presentato dal senatore Bosone e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.800.
NESSA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Nessa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.0.800, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della
discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530,
671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FILIPPI, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 11.800 contiene una precisazione nel senso che, attraverso specifiche tecniche, fornisce una classificazione corretta dei veicoli.
Esprimo parere contrario all'emendamento 11.100, mentre per quanto riguarda l'emendamento 11.0.100 esprimo parere favorevole.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Esprimo parere favorevole all'emendamento 11.800 e conforme al relatore per quanto riguarda gli altri emendamenti.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.800, interamente sostitutivo dell'articolo.
NESSA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Nessa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.800, presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 11.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della
discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530,
671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664
PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 11.100.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.100, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 11.
NESSA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Nessa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.0.100, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della
discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530,
671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 12.800 (testo 2) del relatore.
PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 12 altri emendamenti oltre quello soppressivo 12.800 (testo 2), passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.
NESSA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Nessa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del mantenimento dell'articolo 12.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della
discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530,
671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FILIPPI, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 13.900 perché mi sembra una misura eccessiva. Ovviamente sono favorevole all'emendamento 13.500, mentre sono contrario all'emendamento 13.800.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.900.
STIFFONI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STIFFONI (LNP). Signor Presidente, mi permetto di insistere sull'emendamento 13.900, concernente il divieto di fumo durante la guida. A parte le considerazioni relative al tasso di incidentalità del 6 per cento, desidero far presente che spesso e volentieri gli incendi sono dovuti al lancio dai finestrini di mozziconi di sigarette. Questa casualità è stata variamente considerata anche dai vigili del fuoco.
Mi permetto poi di insistere anche perché la mia proposta va nel senso della tutela della salute, soprattutto dei minori. Molte volte abbiamo visto maggiorenni fumare in presenza di bambini, anche neonati. Cerchiamo allora di avere un po' di considerazione e di coraggio per limitare questo danno che viene procurato ai nostri figli.
Chiedo, infine, la votazione elettronica.
PRESIDENTE.Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.900, presentato dal senatore Stiffoni.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della
discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530,
671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.500.
NESSA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Nessa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.500, presentato dal relatore.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della
discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530,
671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664
PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 13.800.
Passiamo alla votazione dell'articolo 13, nel testo emendato.
NESSA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Nessa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 13, nel testo emendato.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della
discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530,
671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
MARTINAT (AN). Signor Presidente, rispetto alla guida per autotrasporto, abbiamo presentato alcuni emendamenti legati al buon senso, sulla base di una serie di casistiche, tanto che lo stesso Governo ha poi dovuto presentare un proprio emendamento che, però, non riteniamo sufficiente. Ad esempio, negli emendamenti a nostra firma chiediamo la possibilità per l'autotrasportatore di disporre, nell'arco della giornata, mediamente di un lasso di tempo del 10 per cento in più. Cito l'esempio di un TIR che partendo da Bari deve arrivare a Milano, al quale magari mancano solo gli ultimi 20 chilometri per giungere a destinazione: se trova traffico sulla tangenziale, il conducente di quel TIR è costretto a fermarsi e a dormire sul camion senza poter consegnare la merce.
Chiediamo, quindi, una forma di elasticità fino al 10 per cento, recuperabile nell'arco della settimana: il camionista, pertanto, dovrebbe recuperare, nell'arco della settimana, quel 10 per cento in più di guida effettuato quel giorno particolare.
Ci sembra si tratti di una misura di buon senso, tanto che è stata recepita anche nell'emendamento presentato dal Governo, il quale però prevede un'eccedenza dei tempi di guida giornalieri non superiore al 5 per cento, che a noi sembra poco. Infatti, in tal modo rischiamo di trovare i TIR sulle tangenziali per motivi veramente futili.
Noi proponiamo addirittura il recupero, oltre ad una serie di multe e di ammende.
CICOLANI (FI). Signor Presidente, non illustrerò gli emendamenti a mia firma perché sono volti a modificare le percentuali in misurazioni di tempo effettivo, in minuti, per poter rendere più chiara la norma.
Vorrei chiedere, però, di aggiungere la mia firma all'emendamento 14.1, presentato dal senatore Martinat e da altri senatori. Inoltre, chiedo al Governo di modificare l'emendamento 14.900 (testo 2), portando dal 5 al 10 per cento la misura prevista, per le stesse ragioni esposte dal senatore Martinat.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
FILIPPI, relatore. Il tema trattato all'articolo 14, riguardante la disciplina di guida dei veicoli adibiti al trasporto di persone e cose, è stato particolarmente dibattuto in Commissione. Tra l'altro, l'articolato è il frutto di un accordo con la categoria a seguito di una trattativa molto complessa e delicata. Noi riteniamo che l'emendamento proposto dal Governo abbia accolto, per quanto parzialmente, in maniera sufficientemente adeguata le motivazioni di buon senso che sono state - devo dirlo - sinceramente esposte dal presentatore dell'emendamento 14.1. Il relatore è pertanto orientato ad assumere favorevolmente l'emendamento presentato dal Governo, esprimendo di conseguenza parere contrario su tutti gli altri.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Signor Presidente, vorrei anch'io sottolineare che questo punto è stato ampiamente discusso in Commissione. Ricordo il tema: si tratta di stabilire che la guida dei mezzi pesanti, generalmente conosciuti come TIR, viene regolamentata da opportuni periodi di sosta e di riposo. La norma prevedeva che il mancato rispetto di questi periodi di riposo, ovvero l'allungamento dei tempi di guida, fosse sanzionato; riteniamo infatti che ciò rappresenti uno dei fattori di maggiore rischio nella circolazione di questi mezzi.
La richiesta avanzata dai senatori Mantica, Cicolani ed altri di lasciare un margine, nel senso di non far scattare le sanzioni immediatamente dopo il superamento del tempo, ci è parsa ragionevole; riteniamo però che il 5 per cento rappresenti una quota di elasticità sufficiente a garantire la condizione che i senatori richiedevano.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1.
MARTINAT (AN). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Martinat, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.1, presentato dal senatore Martinat e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della
discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530,
671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.2.
MARTINAT (AN). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Martinat, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.2, presentato dal senatore Martinat e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della
discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530,
671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.3.
MARTINAT (AN). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Martinat, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.3, presentato dal senatore Martinat e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della
discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530,
671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.4.
MARTINAT (AN). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Martinat, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.4, presentato dal senatore Martinat e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della
discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530,
671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.900 (testo 2).
Verifica del numero legale
POLLEDRI (LNP). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale, nonostante le apparenze. (Commenti).
Colleghi, non contestiamo eventuali duplicazioni di voti da una parte quando addirittura il numero viene sostenuto dall'altra.
Ripresa della
discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530,
671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.900 (testo 2), presentato dal Governo.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 14.5, presentato dal senatore Cicolani.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 14.6, presentato dal senatore Cicolani.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 14.7, presentato dal senatore Martinat e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.8.
Verifica del numero legale
POLLEDRI (LNP).Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
POLLEDRI (LNP). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Colleghi, evitiamo fenomeni mediatici. (Alcuni senatori del Gruppo AN segnalano luci accese sui banchi della maggioranza cui non corrisponde la presenza di senatori). Nella fila dietro al senatore Di Lello Finuoli c'è un fuoco fatuo che va subito spento.
STORACE (Misto-LD). La scheda è stata tolta e poi è stata rimessa!
PRESIDENTE. Si è riaccesa la luce. Prego un assistente di ritirare quella tessera perché è "incendiaria". La ritiri, per cortesia, e la porti alla Presidenza.
Nella fila sopra quella del senatore Manzione ci sono quattro luci e tre senatori; c'è troppa luce. Senatore Giaretta, chi c'è accanto a lei? (Il senatore Giaretta ritira la scheda dalla postazione accanto alla sua).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 12,47, è ripresa alle ore 13,07).
Ripresa della
discussione dei disegni di legge nn.1677,29,378,530,671,706,
708,914,1138,1290,1388,1424,1425,1462,1603,1611 e 1664
PRESIDENTE. Colleghi, avanzo a tutti voi una proposta, sulla quale mi sembra vi sia una sostanziale convergenza: concludiamo la votazione dell'articolo 14, riprendiamo l'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 3, per poi togliere la seduta. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.
Metto ai voti l'emendamento 14.8, presentato dal senatore Cicolani.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 14.9, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 14.10, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 14.11, presentato dal senatore Martinat e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 14.12, presentato dal senatore Cicolani.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 14.13, presentato dal senatore Cicolani.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 14.14, presentato dal senatore Saia e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.
È approvato.
Riprendiamo ora l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, precedentemente accantonati.
Metto ai voti l'emendamento 3.500/1 (già 3.800), presentato dal senatore Storace, sul quale il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.500, presentato dal relatore, nel testo emendato.
È approvato.
Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.
BELLINI (SDSE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BELLINI (SDSE). Signor Presidente, intendevo esprimere un voto favorevole all'emendamento 13.900 del senatore Stiffoni, che per errore non è stato conteggiato.
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.
Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale (1677)
ORDINI DEL GIORNO
G100
LA COMMISSIONE
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
impegna il Governo, con apposito provvedimento d'urgenza, a reperire adeguate risorse finanziarie per l'aumento di mezzi e personale finalizzati al controllo sul territorio nazionale delle violazioni della vigente normativa in materia di sicurezza stradale.
________________
(*) Accolto dal Governo
G101
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
la stragrande maggioranza delle contravvenzioni viene imposta per violazione dei limiti di velocità, del divieto di sosta, uso di corsia preferenziale o violazione delle zone a traffico limitato;
solo l'uso di rilevatori automatici ha aumentato l'elevazione di contravvenzioni per il passaggio con il semaforo rosso;
moltissime violazioni al codice della strada sono estremamente pericolose, come la mancata segnalazione della svolta o del cambio di corsia, il sorpasso a destra, specie da parte di veicoli a due ruote, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, il sorpasso quando in direzione opposta giungono veicoli ed altre;
impegna il Governo:
ad intensificare i controlli su tutte le violazioni e non soltanto su quelle rilevabili automaticamente o in assenza del conducente.
________________
(*) Accolto dal Governo
G102
Respinto
Il Senato,
premesso che:
molti limiti di velocità sono irragionevoli perché concepiti non per essere rispettati ma come invito alla prudenza, ovvero perché imposti allo scopo di incassare il denaro delle sanzioni amministrative;
che tale diffusa abitudine genera contemporaneamente una tendenza a non rispettare i limiti di velocità, con il rischio che ciò avvenga anche per quelli ragionevoli, nonché un grave intralcio alla circolazione e pericolo determinato dagli automobilisti che si sforzano di viaggiare alla velocità prescritta o, per soggettiva prudenza, a una velocità inferiore;
che a questo si aggiunge la tendenza ad imporre il divieto di sorpasso anche nei tratti di strada che non lo richiedono, aggiungendo l'effetto di code che altrimenti non si formerebbero;
impegna il Governo:
ad indurre tutti gli automobilisti a rispettare limiti e divieti intraprendendo un'azione di controllo attraverso gli organi preposti affinché gli enti proprietari e i comuni adeguino la segnaletica alle reali esigenze di sicurezza e non limitino senza giusto motivo la libertà di circolazione dei cittadini.
G103 (testo 2)
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
considerato che:
la formazione dei giovani in materia di educazione stradale rappresenta un pilastro indispensabile nella prevenzione in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione,
impegna il Governo:
a dare maggiore attuazione all'articolo 230 del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) con la predisposizione di appositi programmi da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei princìpi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso delle motociclette e delle biciclette, e delle regole di comportamento degli utenti, con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche, anche con l'ausilio degli appartenenti ai corpi di polizia municipale, nonché di personale esperto appartenente ad istituzioni pubbliche e private,
impegna altresì il Governo:
a finalizzare parte dei fondi del Terzo Programma Nazionale per la sicurezza stradale anche a favore delle iniziative adottate in tal senso dagli enti locali.
________________
(*) Accolto dal Governo
G104
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
considerato che:
negli ultimi anni con i progressi tecnici le caratteristiche dei veicoli per uso di invalidi (carrozzelle) sono cambiate ed esiste il rischio che vengano classificate come veicoli ordinari, con conseguenti obblighi a carico dei disabili quali patente, targa, assicurazione, e difficoltà di usare i marciapiedi eccetera. Si presenta pertanto la necessità di adeguare i relativi parametri ai progressi tecnici e pertanto,
impegna il Governo:
a modificare l'articolo 196 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di caratteristiche dei veicoli per uso di bambini ed invalidi adeguando le caratteristiche tecniche costruttive delle carrozzelle per invalidi ai progressi tecnici tenendo conto indicativamente dei seguenti parametri sotto indicati:
a) lunghezza massima 1,80 m;
b) larghezza massima 0,75 m, ad eccezione della zona compresa tra due piani verticali, ortogonali al piano mediano longitudinale del veicolo e distanti tra loro 0,60 m, dove la larghezza massima può raggiungere il valore di 0,70 m;
c) altezza massima 1,35 m, nella zona dove la larghezza massima del veicolo può raggiungere il valore di 0,70 m, variabile linearmente da 1,35 m a 0,80 m, valore massimo raggiungibile in corrispondenza dell'estremità anteriore del veicolo;
d) sedile monoposto;
e) massa in ordine di marcia 180 kg;
f) potenza massima del motore 1,8 kw;
g) velocità massima 18 km/h per i veicoli dotati di motore. Tale limite è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione più alto. La prova è effettuata su strada il guidatore in posizione eretta (massa 70±5 kg).
________________
(*) Accolto dal Governo
G105
DIVINA, STIFFONI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI
Respinto
Il Senato,
considerato che gli incidenti stradali si collocano al primo posto fra le cause di mortalità giovanile,
impegna il governo:
a far sì che nei corsi didattici delle scuole secondarie di I e II grado vengano attuate esercitazioni pratiche di guida sicura sia di ciclomotori sia di motocicli avvalendosi oltre che degli organi istituzionali, polizia municipale, Motorizzazione civile, anche di esperti appartenenti ad istituzioni private.
ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
Approvato
(Modifiche all'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati)
1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «degli inquinamenti» sono inserite le seguenti: «atmosferici ed acustici» e dopo le parole: «della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «, il Ministro della salute»;
b) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
«14-bis. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di limitazione della circolazione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 120 a euro 360».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1
1.0.151
Respinto
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Ricorso contro apposizione di segnaletica stradale)
1. All'articolo 37 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al comma 3, sono soppresse le parole: "entro sessanta giorni e"».
1.0.150
Respinto
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 01-bis.
(Segnaletica inidonea)
1. All'articolo 37 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Il responsabile della segnaletica stradale dell'ente di cui al comma 1 che non abbia provveduto a rimuovere segnaletica apposta per situazioni o esigenze non più in atto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2000"».
1.0.100
Respinto
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Dopo il comma 19, dell'articolo 41, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
"19-bis. Nei centri abitati di maggior scorrimento veicolare e nelle strade ad alta frequentazione veicolare dove sono installati o necessitano di installazione le lanterne semaforiche veicolari, queste possono essere collegate ad un segnalatore visivo con il quale viene indicato il tempo residuo per il passaggio dalla luce verde alla luce gialla e dalla luce rossa alla luce verde."».
1.0.40
Id. em. 1.0.100
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. All'articolo 41, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 19 aggiungere il seguente:
"19-bis. Nei centri abitati di maggior scorrimento veicolare e nelle strade ad alta frequentazione veicolare dove sono installati o necessitano di installazione le lanterne semaforiche veicolari, queste possono essere collegate ad un segnalatore visivo con il quale viene indicato il tempo residuo per il passaggio dalla luce verde alla luce gialla e dalla luce rossa alla luce verde."».
1.0.2
Respinto
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
All'articolo 72 dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:
«1-bis: tutti gli autoveicoli di nuova produzione in circolazione in Italia devono essere equipaggiati con un dispositivo di sistema di spegnimento di fuoco e con un kit di pronto soccorso.
1-ter: il dispositivo di sicurezza quale sistema di spegnimento del fuoco di cui al comma 1-bis, deve riassumere le seguenti caratteristiche:
a) il manufatto deve essere un erogatore manuale, portatile, di facile utilizzo, con grande capacità estinguente, innocuo ed eco-compatibile. Di dimensioni contenute tali da essere collocato nell'abitacolo direttamente disponibile per l'uso immediato;
b) all'atto del funzionamento la carica estinguente deve essere attiva per almeno 45 secondi;
c) il manufatto non deve necessitare nel tempo di alcun controllo di efficienza né di manutenzione per almeno 5 anni.».
1.0.4
Respinto
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
All'articolo 104 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Per le macchine agricole munite di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 da N/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al precedente comma non possono superare rispettivamente 8 t, 18 t e 25 t.";
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6 La massa complessiva delle macchine agricole a cingoli non può eccedere 20 t"».
1.0.06
Respinto
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
All'articolo 105, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "16,50 m." sono sostituire le dalle seguenti: "18,75 m."».
1.0.801
Respinto
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
Dopo il comma 8 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
"8-bis. Quando l'autorizzazione riguarda l'unico ed indispensabile accesso al fondo rustico ed agli annessi fabbricati rurali, il canone determinato in base ai criteri previsti annualmente con provvedimento del direttore di ANAS S.p.A. è ridotto ad un quinto".
2. Nel caso di più accessi a fondi rustici ed a fabbricati rurali della stessa azienda agricola, la disposizione di cui ai comma 1 si applica ad uno solo di essi, che deve essere individuato dal titolare al momento della richiesta delle relative autorizzazioni.
3. L'autorizzazione è rilasciata a titolo gratuito per gli accessi relativi ai fondi rustici ubicati in comuni classificati montani o parzialmente montani».
1.0.802 (già 33.0.3)
Respinto
Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:
«Art. 1-bis.
All'articolo 234 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
5-bis. L'articolo 27, comma 8-bis, si applica alle autorizzazioni rilasciate a far data dal 1º gennaio 2007, anche in relazione alle richieste presentate in data antecedente al suddetto termine. A decorrere dal 1º gennaio 2007, i canoni relativi alle autorizzazioni rilasciate in una data antecedente sono quantificati ai sensi del medesimo comma 8-bis.
5-ter. Per le richieste di autorizzazione pervenute entro il 31 dicembre 2007, l'ente proprietario autorizza gli accessi preesistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, anche in deroga alle distanze minime di cui all'articolo 45, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, esclusivamente qualora la mancata autorizzazione renda il fondo intercluso ed a condizione che si rispettino i criteri di cui all'articolo 45, comma 5 del citato rego[amento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni. Il requisito di preesistenza dell'accesso deve essere documentabile tramite atto pubblico che dmostri la proprietà del fondo in capo al richiedente, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».
1.0.800
Ritirato
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Quando l'autorizzazione abbia ad oggetto accessi unici ed indispensabili ai fondi rustici ed ai fabbricati rurali, la somma dovuta è ridotta ad un quinto di quella di cui al comma 8. L'autorizzazione è rilasciata a titolo gratuito quando tali accessi siano ubicati in comuni classificati montani o parzialmente montani».
ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 2.
Approvato con un emendamento
(Modifiche agli articoli 75, 78, 79, 80 e 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamenti tecnici per la circolazione e di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore nonché di sanzioni per violazioni di norme sulla circolazione dei ciclomotori)
1. All'articolo 75 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. I veicoli di tipo omologato da equipaggiare con impianti di alimentazione a GPL o a metano sono soggetti all'accertamento di cui ai commi 1 e 2.
4-ter. Con decreto del Ministro dei trasporti sono individuate le modifiche per i veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t, esclusi i motoveicoli e i ciclomotori, che possono essere effettuate, senza nulla osta della casa costruttrice e senza l'accertamento di cui al comma 2, anche tramite la certificazione di enti o professionisti accreditati. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti per l'accreditamento, nonché le modalità e le condizioni per l'effettuazione delle modifiche».
2. All'articolo 78 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti sono individuate le modifiche per i veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t, esclusi i motoveicoli e i ciclomotori, che possono essere effettuate, in deroga alle disposizioni in materia, senza nulla osta della casa costruttrice e senza visita e prova, anche tramite la certificazione di enti o professionisti accreditati. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti per l'accreditamento, nonché le modalità e le condizioni per l'effettuazione delle modifiche»;
b) al comma 3, le parole da: «è soggetto alla sanzione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «ovvero circola senza l'aggiornamento della carta di circolazione, quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Tale sanzione non si applica qualora il veicolo, per esigenze del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, sia accompagnato dalla prenotazione non scaduta delle prescritte visita e prova».
3. Il comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento di esecuzione e di attuazione del presente codice, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, non funzionanti o non efficienti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. La misura della sanzione è pari a una somma da euro 1.036 a euro 10.360 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter».
4. Al comma 14 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: «Chiunque» è sostituita dalle seguenti: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque»;
b) al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fino a: «revisione» sono soppresse;
c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «In tali casi, l'organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI».
5. All'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, le parole da: «da euro 74 a euro 296» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro 148 a euro 594 soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52»;
b) al comma 10, le parole: «da euro 22 a euro 88» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 74 a euro 296».
6. I decreti di cui al comma 4-ter dell'articolo 75 e al comma 2-bis dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dai commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo, sono emanati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
EMENDAMENTI
2.150
Respinto
Al comma 1, capoverso 4-bis, sostituire le parole: «all'accertamento di cui ai commi 1 e 2» con le seguenti: «alla certificazione di enti o professionisti accreditati ai sensi di quanto previsto al successivo comma 4-ter».
2.152
Respinto
Al comma 2, lettera a), capoverso 2-bis, premettere le seguenti parole: «Tenuto conto di regolamenti internazionali ECE/ONU o direttive comunitarie concernenti la corretta instalIazione sia dei componenti che dei sistemi oggetto delle modifiche».
2.151
Approvato
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «quando prescritto» aggiungere le seguenti: «o senza la certificazione di cui al comma 2-bis, nei casi previsti,».
2.850
Respinto
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'appendice IX, prevista dall'articolo 238 del Regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al punto 1 della Tabella (Dispositivi di Frenatura), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla prima colonna aggiungere "1.15 Spessore e stato del disco freno";
b) alla seconda colonna aggiungere "1.14 Spessore e stato del disco freno"».
2.700
Respinto
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al certificato di idoneità previsto per la guida di ciclomotori, disciplinato dall'articolo 116, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio è annotato nell'apposita sezione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida agli articoli 225 e 226 dello stesso decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
6-ter. Per l'accertamento e la decurtazione del punteggio si applicano, per quando compatibili, le disposizioni dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».
ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 3 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 3.
Non posto in votazione (*)
(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida senza patente)
1. All'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 13 è sostituito dal seguente:
«13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la pena dell'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. La pena dell'arresto si applica solo ai soggetti che abbiano compiuto due violazioni nel corso di un biennio»;
b) dopo il comma 13 è inserito il seguente:
«13.1 Per le violazioni di cui al comma 13 è competente il tribunale in composizione monocratica».
________________
(*) Approvato l'em. 3.500 nel testo emendato, interamente sostitutivo dell'articolo
EMENDAMENTI
3. 500/1 (già 3.800)
Approvato
All'emendamento 3.500, al comma 1, premettere il seguente:
"01). All'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, come modificato dal decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, al comma 13, sostituire le parole da: «; la stessa sanzione», fino a: «fino ad un anno», con le seguenti: «e con l'arresto fino a un mese, o fino ad un anno nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio. Le medesime sanzioni si applicano ai conducenti che guidano senza patente perché revocata. La sola ammenda di cui al presente comma si applica ai conducenti che guidano senza patente perché non rinnovata".
3.500 (già 3.801)
IL RELATORE
Approvato con un subemendamento
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3. - (Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida senza patente). - 1. All'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, come modificato dal decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, alla fine del comma 13 sono aggiunte le seguenti parole: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-sexies"».
3.1
Precluso
Al comma 1, premettere alla lettera a), le seguenti:
0 a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Per guidare ciclomotori è necessario conseguire la patente di guida di cui al comma 1. La patente di guida per i ciclomotori non è richiesta per i titolari di patenti di guida di categoria superiore, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici per la guida dei ciclomotori»;
0 a-bis) i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati;
0 a-ter) al comma 3, lettera A, dopo la parola: «motoveicoli» sono aggiunte le seguenti: «e ciclomotori».
3.2
Precluso
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0 a) al comma 1-quater, secondo periodo, le parole: "Fino alla data del 1º gennaio 2008", sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di applicazione delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida (rifusione)".».
3.3
Precluso
Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:
0 a) il comma 1-quater, secondo periodo, le parole: «Fino alla data del 1º gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di applicazione delle disposizioni della direttiva n. 2006/126/CE del Parlamento europeo 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida».
3.800
V. em. 3.500/1
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «La pena dell'arresto si applica solo ai soggetti che abbiano compiuto due violazioni nel corso di un biennio».
ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 4.
Approvato
(Accertamento dei requisiti di sicurezza dei quadricicli)
1. Al fine di garantire che i quadricicli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, recante il recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, e successive modificazioni, rispondano ai requisiti di sicurezza attiva e passiva propri degli autoveicoli, il Ministro dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto le modalità di accertamento dei requisiti di sicurezza dei citati quadricicli. I requisiti di sicurezza dei quadricicli devono essere comunque parametrati agli standard di sicurezza previsti per gli autoveicoli.
EMENDAMENTO
4.800
Ritirato
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
«1-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 dell'articolo 53, è aggiunto il seguente:
"2-bis. - Sono altresì assimilabili ai motoveicoli i quadricicli leggeri aventi le seguenti caratteristiche:
a) massa a vuoto inferiore o pari a 350 kg esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici;
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 Km/h;
c) motore di cilindrata non superiore a 50 cc. se ad accensione comandata;
d) se equipaggiati con motori ad accensione spontanea, la potenza massima netta risulta inferiore o uguale a 4 kw;
e) se equipaggiati con motore elettrico, la potenza nominale continua massima risulta inferiore o uguale a 4 kw)".
1-ter. All'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al comma 1, lettera c), dopo le parole: "anni sedici per guidare:" sono aggiunte le seguenti: "quadricicli leggeri"».
ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 5.
Non posto in votazione (*)
(Modifiche all'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida)
1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dalla data del rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kW/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo»;
c) al comma 3, primo periodo, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2 e 2-bis»;
d) al comma 5, primo periodo, le parole: «e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni,» sono soppresse e le parole: «da euro 74 a euro 296» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594».
2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
________________
(*) Approvato l'em. 5.500 nel testo emendato, interamente sostitutivo dell'articolo
EMENDAMENTI
5.500/1
Respinto
All'emendamento 5.500 (già 5.801), sostituire le parole: «55 kW/t» con le seguenti: «70 kW/t».
5.500/2
Respinto
All'emendamento 5.500 (già 5.801), sostituire le parole: «55 kW/t» con le seguenti: «65 kW/t».
5.500/3 (già 5.800)
THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI, MOLINARI
Id. em. 5.500/2
All'emendamento 5.500 (già 5.801), sostituire le parole: «55 kW/t» con le seguenti: «65 kW/t».
5.500/4 (già 5.802)
THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI, MOLINARI
Approvato
All'emendamento 5.500 (già 5.801), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e a coloro che abbiano svolto almeno otto ore di pratica presso un "centro di guida sicura" riconosciuto con decreto ministeriale, documentate da un certificato di frequenza rilasciato dal centro stesso».
5.500/5 (già 5.803)
THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI, MOLINARI
Respinto
All'emendamento 5.500 (già 5.801), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a coloro che guidano accompagnati dai genitori o da persone titolari di patente di guida di categoria B da almeno dieci anni».
5.500 (già 5.801)
IL GOVERNO
Approvato con un subemendamento
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. - (Modifiche all'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida). - 1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, come modificato dal decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
"2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dalla data del rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t; inoltre, se trattasi di veicoli di categoria M1, la potenza massima non può essere superiore a 70 kW. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo"».
5.2
PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Precluso
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
5.103
Precluso
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
5.104
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: «Chiunque sia titolare di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dalla data del rilascio, è autorizzato alla guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 60 KW/t, purché al suo fianco si trovi persona provvista di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno 3 anni».
5.800
THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI, MOLINARI
V. em. 5.500/3
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis sostituire le parole: «superiore a 50 kW/t» con le seguenti: «di 80 kW/t».
5.101
Precluso dall'approvazione dell'em. 5.500 (già 5.801)
Al comma 1, lettera b), al capoverso 2-bis, sostituire il numero: «50» con il numero: «70».
5.102
Precluso dall'approvazione dell'em. 5.500 (già 5.801)
Al comma 1, lettera b), al capoverso 2-bis, sostituire il numero: «50» con il numero: «65».
5.802
THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI, MOLINARI
V. em. 5.500/4
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e a coloro che abbiano svolto almeno otto ore di pratica presso un "centro di guida sicura" documentate da un certificato di frequenza rilasciato dal centro stesso».
5.803
THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI, MOLINARI
V. em. 5.500/5
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a coloro che guidano accompagnati dai genitori o da persone titolari di patente di guida di categoria B da almeno dieci anni».
5.103a
Precluso dall'approvazione dell'em. 5.500 (già 5.801)
Sopprimere il comma 2.
5.101a
Precluso dall'approvazione dell'em. 5.500 (già 5.801)
Al comma 2, sostituire le parole da: «si applicano ai titolari» fino al termine del periodo con le seguenti: «entrano in vigore dal 1º gennaio 2012».
ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 6.
Approvato con un emendamento
(Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esercitazioni di guida)
1. All'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve inoltre effettuare esercitazioni con le autoscuole in autostrada, o in strada extraurbana, e in ore notturne. Il Ministro dei trasporti ne stabilisce, con proprio decreto, la disciplina e le modalità di svolgimento».
2. Il decreto di cui al comma 5-bis dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
EMENDAMENTO
6.100 (testo 2)
V. testo 3
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) un'autorizzazione per esercitarsi alla guida è rilasciata a chi ha fatto domanda per conseguire la patente ed ha superato la prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1, nonché a chi ha fatto domanda per l'estensione di validità ad altre categorie di patente, fermo in entrambi i casi il possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, secondo le modalità attuative che saranno disciplinate con decreto del Ministro dei trasporti».
6.100 (testo 3)
Approvato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. un'autorizzazione per esercitarsi alla guida è rilasciata a chi ha fatto domanda per conseguire la patente ed ha superato la prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1, nonché a chi ha fatto domanda per l'estensione di validità ad altre categorie di patente, fermo in entrambi i casi il possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, secondo le modalità attuative che saranno disciplinate con decreto del Ministro dei trasporti da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione»;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve inoltre effettuare esercitazioni con le autoscuole in autostrada, o in strada extraurbana, e in ore notturne. Il Ministro dei trasporti ne stabilisce, con proprio decreto, la disciplina e le modalità di svolgimento».
Conseguentemente dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6
6.0.1
Ritirato
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sentiti i Ministri dei trasporti e dello Sviluppo economico e la Conferenza Stato-regioni, al fine di prevenire il verificarsi di incidenti stradali causati da guida in stato di ebbrezza, sono stabilite le modalità per la concessione di agevolazioni fiscali atte ad incentivare il consumo di bevande analcoliche da parte dei guidatori designati, all'interno dei locali pubblici e l'impiego di alcol-tester. Nel medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità con le quali gli esercenti di locali pubblici sono tenuti ad organizzare, nel corso dell'anno, almeno tre manifestazioni di sensibilizzazione del problema dell'alcolismo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope, anche attraverso l'aiuto di testimonianze personali e del mondo dell'associazionismo e del volontariato. Almeno una delle tre manifestazioni deve svolgersi nel corso della stagione estiva».
ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 7 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 7.
Approvato
(Modifiche all'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di autoscuole)
1. All'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, secondo periodo, le parole: «dell'idoneità tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «, al fine di assicurare un adeguato livello formativo, della medesima idoneità tecnica richiesta al titolare»;
b) al comma 5, primo periodo, la parola: «biennale» è sostituita dalle seguenti: «triennale, maturata negli ultimi cinque anni»;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti, da ripetere almeno ogni tre anni».
EMENDAMENTI
7.1
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 335 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - relativo all'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di rilascio dell'autorizzazione alle autoscuole sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Le autoscuole devono essere adeguatamente attrezzate per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie A, B, C e D, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.), ai corsi per la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), ai corsi per l'apprendistato anticipato alla guida. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme del presente Regolamento entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti.
b) Sopprimere il comma 14».
7.2
Id. em. 7.1
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«All'articolo 335 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - relativo all'art. 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di rilascio dell'autorizzazione alle autoscuole sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. Le autoscuole devono essere adeguatamente attrezzate per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie A, B, C e D, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.), ai corsi per la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), ai corsi per l'apprendistato anticipato alla guida. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme del presente Regolamento entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti".
b) Sopprimere il comma 14».
7.3
Id. em. 7.1
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«2. All'articolo 335 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - relativo all'art. 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di rilascio dell'autorizzazione alle autoscuole sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. Le autoscuole devono essere adeguatamente attrezzate per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie A, B, C e D, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.), ai corsi per la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), ai corsi per l'apprendistato anticipato alla guida. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme del presente Regolamento entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti".
b) Sopprimere il comma 14».
ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 8.
Approvato con emendamenti
(Modifiche all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente a punti, e alla tabella dei punteggi allegata)
1. All'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «entro trenta» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di centottanta»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il decorso di tale termine senza che la notizia sia stata ancora data preclude la decurtazione del punteggio»;
c) al comma 2, terzo periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;
d) al comma 2, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; a questo fine, l'autorità adita deve segnalare formalmente, entro trenta giorni, la proposizione e l'esito dei ricorsi all'organo di polizia»;
e) al comma 4, primo periodo, le parole: «e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza» sono sostituite dalle seguenti: «, purché il punteggio non sia esaurito e, nel caso che la violazione non sia stata impugnata, non siano decorsi più di sei mesi dalla contestazione, la frequenza con profitto»;
2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8 - 2» e «Comma 9 - 10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 8 - 5» e «Commi 9 e 9-bis - 10»;
b) al capoverso «Art. 173», dopo le parole: «Comma 3 - 5» sono inserite le seguenti: «Comma 3-bis - 5»;
c) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 - 2», «Comma 5 - 2» e «Comma 7 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5, 8 e 10 - 5», «Commi 6, 9 e 12 - 10» e «Comma 11 - 2»;
d) al capoverso «Art. 176», le parole: «Comma 19 - 10» sono soppresse;
e) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 - 2» e «Comma 4 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5, 8 e 10 - 5», «Commi 6, 9 e 12 - 10» e «Comma 11 - 2»;
f) al capoverso «Art. 191», le parole: «Comma 1 - 5», «Comma 2 - 2» e «Comma 3 - 5» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 1 - 8», «Comma 2 - 4» e «Comma 3 - 8» e le parole: «Comma 4 - 3» sono soppresse.
EMENDAMENTI
8.2
SAIA, BUTTI, MARTINAT, PONTONE
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera d)aggiungere la seguente:
«d-bis) al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: "entro sessanta giorni" con le seguenti: "entro novanta giorni"».
8.100
Approvato
Al comma 1, lettera e),sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «nove mesi».
8.500
IL RELATORE
Ritirato
Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).
8.800
IL GOVERNO
Approvato
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
«1) sostituire la lettera a) con la seguente: "prima delle parole: 'Art. 141 comma 8 - punti 5' premettere le seguenti: 'Art. 117 comma 2-bis - punti 10'";
2) la lettera b) è soppressa;
3) dopo la lettera e) inserire la seguente: "e-bis) al capoverso 'Art. 187' le parole: 'commi 7 e 8 - 10' sono sostituite dalle seguenti: 'commi 1 e 7 - 10'";
4) dopo la lettera f) inserire la seguente: "f-bis) nel periodo in calce alla richiamata tabella dei punteggi, dopo le parole: 'commesse entro i primi tre anni dal rilascio' sono aggiunte, in fine, le seguenti: ', fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'articolo 117, comma 2-bis'"».
8.160 (testo 2)
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
V. testo 3
Al comma 1, dopo la lettera b)inserire le seguenti:
«b-bis. dopo il comma 7 inserire il seguente:
"7-bis. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 25 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 72 a euro 296".
b-ter. Il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Chiunque supera di oltre 25 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594".»
Conseguentemente, la tabella dei punteggi annessa all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, e successive modificazioni, è modificata come segue: «capoverso "Art. 142" comma 7-bis - 2, comma 8 - 5, comma 9 e 9-bis - 10».
8.160 (testo 3)
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Approvato
Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) Al capoverso «Art. 142», le parole: «comma 8 - 5» sono sostituite dalle seguenti:
«comma 8 - 2
comma 8-bis - 5».
8.5
Precluso dall'approvazione dell'em. 8.800
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8-2» e «Comma 9-10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 8-2; Comma 8-bis-3; Comma 8-ter-5»; e «Comma 9-10; Comma 9-bis-12».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) il comma 8 è sostituito dai seguenti:
"8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 20 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 72 a euro 296.
8-bis. Chiunque supera di oltre 20 km/h e di non oltre 30 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 110 a euro 450.
8-ter. Chiunque supera di oltre 30 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594"».
8.4
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Precluso dall'approvazione dell'em. 8.800
Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 142»sopprimere le parole: «Comma 8-2» e le parole: «Comma 8-5».
Conseguentemente, all'art. 10 al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:
«c-bis) Al comma 7, sostituire le parole: "di non oltre 10 km/h" con le seguenti: "di non oltre 20 km/h".
c-ter) Al comma 8, sostituire le parole: "di oltre 10 km/h" con le seguenti: "di oltre 20 km/h"».
8.161
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Precluso dall'approvazione dell'em. 8.800
Al comma 2) lettera a),capoverso articolo 142 sopprimere le parole: «comma 8-2» e le parole: «comma 8-5».
Conseguentemente, all'articolo 10.
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:
«c-bis. Al comma 7, sostituire le parole: «di non oltre 10 km/h» con le seguenti: «di non oltre 20 km/h».
c-ter. Al comma 8, sostituire le parole: «di oltre 10 km/h» con le seguenti: «di oltre 15 km/h».
8.6
Precluso dall'approvazione dell'em. 8.800
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8-2» e «Comma 9-10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 8-3» e «Comma 9-10»; «Comma 9-bis-12».
8.7
Respinto
Al comma 2 sostituire le lettere c) ed e) con la seguente:
«c) al capoverso "Art. 174", le parole: "Comma 4-2", "Comma 5-2" e "Comma 7-1" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Comma 5-2", "Comma 6-5" e "Comma 10-1"»; sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) al capoverso "Art. 178", le parole: "Comma 3-2" e "Comma 4-1" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Comma 5-2", "Comma 6-5" e "Comma 10-1"».
ORDINE DEL GIORNO
G8.100 (testo 2)
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in corso di esame del disegno di legge S. 1677, recante «Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale»,
tenuto conto dell'ottimo risultato prodotto dal sistema dei «punti» sulla patente come ulteriore meccanismo capace di far rispettare maggiormente le norme del codice della strada;
considerando comunque necessaria la possibilità di riabilitazione alla guida con riattribuzione dei punti, attraverso dei passaggi che possano garantire che il soggetto da riabilitare sia effettivamente meritevole;
impegna il Governo:
a prevedere che nell'ambito della disciplina dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 285/1992 (Codice della strada) in materia di patente a punti venga valutata la possibilità della riattribuzione di sei punti, per la partecipazione a corsi di guida sicura finalizzati all'aggiornamento ed allo sviluppo del grado di controllo del veicolo e delle abilità di guida anche in situazioni potenzialmente pericolose, il cui attestato di frequenza possa essere rilasciato solo dopo il superamento di un'apposita prova finale che deve sovraintendere un funzionario esaminatore individuato dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri.
________________
(*) Accolto dal Governo con le parole evidenziate che sostituiscono le altre: «venga considerata valida per la riattribuzione di sei punti, la».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 8
8.0.1
Ritirato
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di revisione della patente di guida)
Dopo il comma 1 dell'articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di incidente con danno alle persone causato da conducente di veicolo adibito al trasporto professionale di persone o di cose, l'organo accertatore dispone che la patente di guida di tipo C o CE, D o DE sia ritirata al titolare e restituita allo stesso solo dopo l'esito positivo dell'esame di non abituale consumo di sostanze alcoliche o stupefacenti, effettuato dall'ufficio dell'unità sanitaria locale territorialmente competente in base al luogo dell'incidente».
ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 9 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 9.
Approvato
(Introduzione dell'articolo 128-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, concernente la revisione della patente di guida in caso di coma prolungato)
1. Dopo l'articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:
«Art. 128-bis. - (Obblighi di comunicazione a carico dei responsabili di strutture sanitarie per i casi di coma di durata superiore a 48 ore). - 1. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia presso le quali sia avvenuto il ricovero di soggetti che abbiano subìto gravi traumi cranici o che siano in coma sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguìto l'evoluzione clinica del paziente».
EMENDAMENTO
9.1
Ritirato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il comma 9 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, devono integrare l'accertamento dei requisiti fisici e psichici con una specifica valutazione psicodiagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio delle professioni ed iscritti all'albo professionale».
ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 10.
Non posto in votazione (*)
(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di velocità dei veicoli)
1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: «le risultanze di apparecchiature debitamente omologate,» sono inserite le seguenti: «anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,»;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.»;
c) il comma 9 è sostituito dai seguenti:
«9. Chiunque supera di oltre 40 km/h e di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.500. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI»;
d) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l), le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179»;
e) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è la sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».
2. All'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
________________
(*) Approvato l'em. 10.500 nel testo emendato, interamente sostitutivo dell'articolo
EMENDAMENTI
10.500/1
Approvato
All'emendamento 10.500, al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sostituire il comma 8 con i seguenti:
"8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 25 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 72 a euro 296".
"8-bis. Chiunque supera di oltre 25 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594"».
10.500 (già 10.800)
IL RELATORE
Approvato con un subemendamento
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 10. - (Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di velocità dei veicoli). - 1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, come modificato dal decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. Chiunque supera di oltre 40 km/h e di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI."».
10.2
Precluso
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0 a) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dei Trasporti e il Ministro delle Infrastrutture dispongono, con proprie direttive, i criteri per i limiti diversi e particolari per adeguare gli stessi alle esigenze di sicurezza e circolazione, modificando, se necessario, i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada».
10.150
BOSONE, PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Precluso
Al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:
«b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Le postazioni di controllo, sia fisse che mobili, sulla rete stradale e autostradale per il rilevamento della velocità, posizionate secondo i criteri stabiliti dal comma successivo, devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli e di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le apparecchiature devono essere sempre in funzione compatibilmente con le caratteristiche tecniche e le condizioni ambientali. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.
6-ter. Presso ogni prefettura è istituito il Comitato provinciale per la sicurezza stradale, di seguito denominato 'Comitato', che individua i tratti stradali urbani o extraurbani e autostradali di accertata pericolosità ove collocare le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità al fine di fornire indicazioni cogenti per la tutela dell'incolumità della vita umana. Il Comitato è composto dal Prefetto o da un suo delegato che lo presiede, dal Comandante provinciale della Polizia stradale o da un suo delegato, dal Presidente provinciale dell'ACI o da un suo delegato, dal Presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato, dal dirigente del comparto ANAS territorialmente competente o da un suo delegato, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o da un suo delegato e dai sindaci dei comuni interessati o dai loro delegati"».
10.150a
Precluso
Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «rete stradale», aggiungere la seguente: «nazionale».
10.10
PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 25 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 120 a euro 360, senza alcuna decurtazione di punti dalla patente. Chiunque supera di oltre 25 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 160 a 600, con la decurtazione dei punti già prevista"».
10.14
CICOLANI, VICECONTE, GRILLO, BALDINI, IZZO, CAMBER
Precluso
Al comma 1, lettera c), capoverso 9, dopo le parole: «di non oltre 60 km/h», sostituire le parole: «i limiti massimi di velocità» con le seguenti: «la velocità media».
10.15
CICOLANI, VICECONTE, GRILLO, BALDINI, IZZO, CAMBER
Precluso
Al comma 1, lettera c), capoverso 9, dopo le parole: «euro 1.500» aggiungere le seguenti: «in caso di recidiva».
10.801
THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI, MOLINARI
Precluso
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «da tre a sei mesi» con le seguenti: «da uno a tre mesi».
10.802
THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI, MOLINARI
Precluso
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «da sei a dodici mesi» con le seguenti: «da tre a sei mesi».
10.19
Precluso
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
10.20
Precluso
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
10.803
THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI, MOLINARI
Precluso
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
10.900
Precluso
Sopprimere il comma 2.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 10
10.0.100
BOSONE, PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Respinto
Dopo l'articolo 10,inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 148 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sorpasso)
1. All'articolo 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 14 è aggiunto in fine il seguente periodo: "È altresì vietato effettuare qualsiasi manovra di sorpasso su strade urbane, extraurbane e su autostrade che abbiano due corsie per ogni senso di marcia"».
10.0.800
THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI, MOLINARI
Respinto
Dopo l'articolo 10,inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 152 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli)
1. Al comma 1, dell'articolo 152 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni sostituire il primo periodo con il seguente: "Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci d'ingombro"».
ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 11.
Non posto in votazione (*)
(Modifica all'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sosta di autobus e camion)
1. All'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. È fatto divieto, durante la sosta di autobus e camion per più di dieci minuti, di tenere il motore acceso. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296».
________________
(*) Approvato l'em. 11.800 interamente sostitutivo dell'articolo
EMENDAMENTI
11.800
IL RELATORE
Approvato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 11. - 1. All'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 8 sono aggiunte infine le seguenti parole: «Qualora la violazione di cui al comma 2 ultimo periodo sia commessa da conducenti di veicoli di categoria M2, M3, N2 ed N3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 74 euro a 296».
11.100
Precluso
Al comma 1, capoverso 7-bis, sostituire le parole: «autobus e camion» con le seguenti: «autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere b), d), e), h) e i)».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 11
11.0.100
THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Approvato
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in materia di divieto di fermata e di sosta dei veicoli)
«All'articolo 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente lettera:
"h-bis) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'articolo 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli"»;
b) al comma 2, sopprimere la lettera g);
c) al comma 5, sostituire le parole: "d), g) e h)" con le seguenti: "d), g), h) e h-bis)"».
ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 12.
Respinto
(Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di trasporto di persone sui veicoli a motore a due ruote)
1. All'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.»;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594».
EMENDAMENTO
12.800 (testo 2)
IL RELATORE
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l'articolo.
________________
(*) Votato e respinto il mantenimento dell'articolo
ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 13.
Approvato con un emendamento
(Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso di determinati apparecchi durante la guida)
1. All'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie.»;
b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio».
EMENDAMENTI
13.900
Respinto
Al comma 1, lettera a), nell'articolo ivi richiamato, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
«2-bis. È vietato al conducente ed ai passeggeri di fumare durante la marcia del veicolo. Chiunque viola la disposizione del comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. La sanzione è raddoppiata in caso di presenza di minore a bordo del veicolo».
Conseguentemente nella tabella dei punteggi di cui all'articolo 126-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, all'articolo 173 è inserito il comma 2-bis con il punteggio di «5 punti».
Conseguentemente il titolo dell'articolo 173, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «Uso di lenti o di determinati apparecchi e divieto di fumo durante la guida».
13.500
IL RELATORE
Approvato
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
13.800
THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI, MOLINARI
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis sopprimere l'ultimo periodo.
ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 12 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 14.
Approvato con un emendamento
(Modifiche agli articoli 174, 176, 178 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, di comportamenti durante la circolazione, di documenti di viaggio e di dispositivi)
1. L'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
«Art. 174. - (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose). - 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento, conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e dell'ispettorato del lavoro.
3. Le sanzioni per le violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa. Tali violazioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.
4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero o settimanale di cui al citato regolamento.
5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a un'ora ma non superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
7. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.
8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero a quello di durata minima dell'interruzione prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006, ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.
9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
10. Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.
12. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale viene indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore dove, una volta completate le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tal fine, detto conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo aver constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626 a euro 6.507, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.
13. Alle violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, interruzioni e riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui al comma 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tal fine, per l'esercizio dei rimedi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia.
14. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che l'impresa stessa abbia dato esplicita indicazione contraria in merito.
15. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
16. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
17. Qualora l'impresa di cui al comma 16, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
18. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita o autorizza al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.
19. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 16 e 17 sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395».
2. Il comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi».
3. L'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
«Art. 178. - (Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo). - 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti di dispositivo di controllo di cui all'articolo 179 è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1º luglio 1970, e successive modificazioni, reso esecutivo con legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui all'accordo indicato al comma 1 devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e dell'ispettorato del lavoro.
3. Le sanzioni per violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa. Tali violazioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.
4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero o settimanale.
5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a un'ora ma non superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
7. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.
8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero a quello di durata minima dell'interruzione prescritti dall'accordo di cui al comma 1, ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.
9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti prescritti dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
10. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1.
12. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 174.
13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che l'impresa stessa abbia dato esplicita indicazione contraria in merito.
14. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nell'accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
15. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 16, 17, 18 e 19 dell'articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi dell'articolo 174 si applicano all'autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali».
4. Dopo il comma 8 dell'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
«8-bis. In caso di incidente con danno a persone o cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose, per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso».
EMENDAMENTI
14.1
Respinto
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
1. Il comma 4 dell'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida giornaliera o settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative alle interruzioni ed ai periodi di riposo giornaliero o settimanale di cui al citato regolamento (CE) n. 561/2006.
2. Il comma 5 dell'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10% del termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma 1 del presente articolo, ma non superiore al 20% rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.
3. Il comma 6 dell'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20% del termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
4. Il comma 7 dell'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato;
5. Il comma 8 dell'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato;
6. Il comma 9 dell'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato;
7. Il comma 11 dell'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 10 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.
8. Il comma 12 dell'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
12. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale viene indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore dove, una volta completate le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tal fine, detto conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo aver constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626 a euro 6.507, nonché con il ritiro immediato della patente di guida».
14.2
Respinto
Al comma 1, capoverso 174, comma 4, dopo le parole: «Il conducente che supera» aggiungere le seguenti: «del 5 per cento».
14.3
Respinto
Al comma 1, capoverso 174, comma 5, dopo le parole: «a due ore», aggiungere le seguenti: «giornaliere».
14.4
Respinto
Al comma 1, capoverso 174, comma 6, dopo le parole: «a due ore», aggiungere le seguenti: «giornaliere».
14.900 (testo 2)
IL GOVERNO
Approvato
Al comma 1, capoverso 174, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 non si applicano quando il conducente eccede i tempi di guida giornalieri di una misura non superiore al 5 per cento, sempreché siano rispettati i tempi di guida settimanali».
Al comma 3, capoverso 178, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 non si applicano quando il conducente eccede i tempi di guida giornalieri di una misura non superiore al 5 per cento, sempreché siano rispettati i tempi di guida settimanali».
14.5
Respinto
Al comma 1, capoverso 174, sostituire il comma 8 con il seguente:
«8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore a 15 minuti ma non superiore a 30 minuti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188».
14.6
Respinto
Al comma 1, capoverso 174, sostituire il comma 8 con il seguente:
«9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore a 30 minuti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485».
14.7
Respinto
Al comma 1, capoverso 174, comma 12, dopo le parole: «previsti dai commi» sopprimere le seguenti: «4, 5, 6 e 7».
14.8
Respinto
Al comma 1, capoverso 174, sopprimere il comma 19.
14.9
THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI, MOLINARI
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al comma 1, dopo le parole: "polizia o antincendio" inserire le seguenti: "o al soccorso subacqueo"».
14.10
THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al comma 1, dopo le parole: "di plasma" inserire le seguenti: "prove di laboratorio"».
14.11
Respinto
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
«1. Il comma 4 dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
"4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida giornaliera o settimanale prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative alle interruzioni ed ai periodi di riposo giornaliero o settimanale di cui al citato regolamento (CE) n. 561/2006".
2. Il comma 5 dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
"5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento del termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma 1 del presente articolo, ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188".
3. Il comma 6 dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
"6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento del termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485".
4. Il comma 7 dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.
5. Il comma 8 dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.
6. Il comma 9 dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.
7. Il comma 11 dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
"11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 10 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1".
8. Il comma 12 dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
"12. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 si applicano le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 174"».
14.12
Respinto
Al comma 3, capoverso art. 178, sostituire il numero 8, con il seguente:
«8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore a 15 minuti ma non superiore a 30 minuti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188».
14.13
Respinto
Al comma 3, capoverso art. 178, sostituire il numero 9, con il seguente:
«9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore a 30 minuti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485».
14.14
SAIA, BUTTI, MARTINAT, PONTONE
Respinto
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992 dopo le parole: "oppure non inserisce il foglio di registrazione," aggiungere le seguenti: "oppure non inserisce la carta tachigrafica del conducente,"».
Allegato B
Intervento del senatore Trematerra in sede di illustrazione dell'emendamento 1.0.2 al disegno di legge n. 1677 e connessi
Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento che propongo a modifica del decreto legislativo 285 tende a rafforzare le misure di sicurezza e a tutelare la vita umana troppo spesso a rischio a causa di incidenti stradali.
Il dato di partenza che mi ha particolarmente colpito e dal quale ho preso lo spunto per questo emendamento è che - come pochi sanno - la seconda causa di morte per strada sono gli incendi successivi all'incidente stradale vero e proprio.
È un elemento di rischio che pochi prendono in considerazione e che si rivela invece molto più insidioso del previsto.
L'emendamento da me proposto è perfettamente in linea inoltre con tutte le indicazioni che vengono dalle maggiori autorità europee ed internazionali in materia di circolazione e sicurezza stradale.
Sia la risoluzione del Parlamento Europeo intitolata "Le priorità della sicurezza stradale nell'Unione europea", sia l'intervento del Segretario del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, effettuato sulla base del rapporto sulla sicurezza stradale del 2005, invitano infatti tutti i Paesi più avanzati ad introdurre nella loro legislazione elementi di tutela sempre più perfezionati della salute e della vita dei cittadini.
Si tratta in sostanza di piccoli interventi che possono avere però un grande esito e che, contenendo le conseguenze negative e più drammatiche degli incidenti stradali, possono avere un effetto benefico anche sui costi del sistema sanitario e previdenziale, chiamato a sostenere esborsi sempre più rilevanti proprio in conseguenza degli incidenti stradali.
Sul piano tecnico il mio emendamento, come recita testualmente la proposta di modifica del decreto legislativo, imporrebbe su tutti gli autoveicoli di nuova produzione circolanti in Italia la presenza di un dispositivo di spegnimento del fuoco e di un kit di pronto soccorso.
In dettaglio l'estintore dovrà essere un erogatore manuale, portatile, di facile utilizzo, dotato di grande capacità estinguente ma innocuo ed eco-compatibile, di dimensioni contenute in modo da poter essere collocato direttamente nell'abitacolo della vettura, a portata dei passeggeri e del conducente, e disponibile per l'uso immediato.
La carica minima prevista per questo estintore dovrà essere di 45 secondi in modo da consentire anche alle persone meno pratiche ed emotivamente poco controllate di indirizzare con precisione il getto verso la fiamma.
Il kit di pronto soccorso conterrà invece gli strumenti classici di prima medicazione, dalle forbici al laccio emostatico, dalle garze ai cerotti fino ai disinfettanti locali per il trattamento delle ferite.
Spero che questo emendamento incontri il favore di tutti i Gruppi parlamentari perché l'obiettivo dovrebbe vederci uniti in uno sforzo comune che prescinda da differenziazioni politiche, su queste materie, assolutamente prive di significato.
La posta in gioco è una sola: fare tutto quello che è in nostro potere come legislatori per tutelare la salute e la vita dei cittadini, dimostrando che in queste Aule - al contrario di quanto troppo spesso si dice - si lavora nell'interesse generale.
Sen. Trematerra
SENATO DELLA REPUBBLICA
XV LEGISLATURA
216ª SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
MERCOLEDI’ 19 SETTEMBRE 2007
(Pomeridiana)
Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente CAPRILI
RESOCONTO STENOGRAFICO
Seguito della discussione dei disegni di legge:
(1677) Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale (Approvato dalla Camera dei deputati)
(29) MANZIONE. - Norme in materia di sicurezza stradale per impedire la manomissione delle centraline elettriche degli autoveicoli
(378) MAZZARELLO. - Modifiche al codice della strada in materia di patente a punti e di confisca dei ciclomotori
(530) BULGARELLI. - Disposizioni per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete stradale per i motoveicoli
(671) PIANETTA. - Modifiche all'articolo 171 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di casco protettivo elettronico
(706) SCALERA. - Misure per la sicurezza stradale e contro la guida in stato di ebbrezza
(708) SCALERA. - Disposizioni relative a dispositivi di sicurezza sugli autoveicoli
(914) CICOLANI. - Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale
(1138) PONTONE e MUGNAI. - Modifica all'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sequestro dei ciclomotori e dei motoveicoli e razionalizzazione delle sanzioni
(1290) DIVINA. - Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale
(1388) LEGNINI e CALVI. - Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di richiesta di sospensione delle sanzioni accessorie, di termini per la notifica delle violazioni non immediatamente contestate e di riduzione dei termini per l'adozione della decisione sui ricorsi al prefetto, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione
(1424) COMINCIOLI ed altri. - Norme sul trasporto di minori sui ciclomotori e motoveicoli
(1425) CUTRUFO ed altri. - Disposizioni a sostegno della mobilità su due ruote e modifiche al codice della strada
(1462) DIVINA. - Modificazioni all'articolo 116 del Codice della strada. Istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente
(1603) BENVENUTO e MARCORA. - Riduzione dei canoni di accesso stradale ai fondi rustici ed ai fabbricati rurali
(1611) EUFEMI. - Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici
(1664) ALFONZI. - Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici
(Relazione orale) (ore 16,37)
Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1677 con il seguente titolo: Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1677, già approvato dalla Camera dei deputati, 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664.
Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1677, nel testo proposto dalla Commissione.
Ricordo che nella seduta antimeridiana è stato approvato l'articolo 14.
Passiamo all'esame dell'articolo 15 su cui è stato presentato un emendamento che invito il rappresentante del Governo ad illustrare.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Lo ritiro, Presidente.
PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'articolo 15.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
STORACE (Misto-LD). Signor Presidente, sui due emendamenti che ho proposto all'articolo 16, che sono poi stati riformulati come subemendamenti alla luce del nuovo testo presentato per l'Aula, vorrei raccomandare una particolare attenzione da parte del relatore e del Governo, poiché ho voluto concentrare l'attenzione dell'Assemblea del Senato su un aspetto particolare.
All'articolo 16 del disegno di legge si parla giustamente di una fattispecie di intervento repressivo o di carattere giurisdizionale, di pene maggiori quando una persona provoca un incidente. La fattispecie che affrontiamo con questi due subemendamenti intende punire i casi numerosissimi in cui un incidente, causato in stato di ebbrezza - e questo è il caso del primo subemendamento - o causato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti - è il caso del secondo subemendamento - provochi la distruzione o il danneggiamento di cose di pubblica utilità: pensiamo a pali della luce, a cabine telefoniche, a panchine, a impianti, a centraline, a strutture per l'energia elettrica, l'acqua e il gas. In tali casi si verifica un danno, anche a livello patrimoniale, per la comunità, a cui i cittadini dovranno far fronte attraverso la fiscalità.
Da questo punto di vista, si prevede un inasprimento delle pene per chi, in caso di guida in stato di ebbrezza (nella prima proposta di modifica) o sotto effetto di stupefacenti (nella seconda proposta di modifica), provochi un danno alla collettività. Credo che entrambe le proposte possano andare nella direzione sottintesa al disegno di legge e ne raccomanderei l'approvazione al relatore e al Governo.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Avverto che gli emendamenti 16.801, 16.151, 16.150, 16.900 e 16.901 sono stati trasformati in subemendamenti all'emendamento 16.800 (testo 3), diventando, rispettivamente, 16.800 (testo 3)/1, 16.800 (testo 3)/2, 16.800 (testo 3)/3, 16.800 (testo 3)/4 e 16.800 (testo 4)/5.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
FILIPPI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sui subemendamenti 16.800/1, 16.800/2 e 16.800/3.
Quanto ai subemendamenti 16.800/4 e 16.800/5, esprimo ugualmente parere contrario perché, rispetto all'illustrazione del proponente, di fatto non sussiste un ancoraggio alla responsabilità accertabile. Il danno, infatti, può essere determinato anche dall'altro conducente che non necessariamente si trova in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. La formulazione non è dunque la più adeguata.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 16.800 (testo 3) del Governo, il quale, mi preme segnalarlo, fa propria una questione più volte sollevata anche in Aula, cioè l'eliminazione della procedura elusiva rispetto a chi si rifiutava di sottoporsi all'accertamento delle proprie condizioni. Si rientra nuovamente nel penale e giustamente chi non si sottopone all'accertamento alcolemico viene sanzionato con l'arresto.
Sui restanti emendamenti esprimo parere contrario.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
STORACE (Misto-LD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STORACE (Misto-LD). Signor Presidente, intervengo per chiedere un chiarimento al relatore, del quale ho apprezzato il fatto che abbia voluto indicare anche delle motivazioni. Non voglio insegnare il mestiere a nessuno, per carità, però se si ritiene giusto un principio, ma scarsamente adeguata la norma, dal relatore mi aspetto una proposta per affermare un principio giusto riscrivendo la norma stessa.
Non si può diredi quale conducente si tratti, perché immagino che nel caso di un incidente che danneggi cose di pubblica utilità si accerteranno le responsabilità. Non è che stiamo scrivendo cose dell'altro mondo. Se non va bene questa formulazione, credo si possa modificare il testo, ma il problema esiste e mi pare venga riconosciuto dalle parole del relatore.
Percarità, non è una questione su cui fare una battaglia campale; stiamo parlando di beni della collettività da tutelare e mi sembra giusto prevedere conseguenze che abbiano un effetto deterrente per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Credo che il buonsenso, anche in questo caso, dovrebbe dettare una regola univoca.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Signor Presidente, intervengo solo per dire che abbiamo esaminato la questione nuovamente sollevata dal senatore Storace, il quale ritiene sarebbe giusto, in caso di danni a beni patrimoniali pubblici, far corrispondere una conseguente pena ai responsabili. Ne ho a lungo discusso con l'ufficio legislativo e la realtà è che c'è una difficoltà specifica connessa al fatto di poter creare una diretta correlazione tra guidatore e danni arrecati: ciò non è assolutamente facile, anzi è molto difficile.
Più in generale, mi fanno osservare che nel nostro sistema ordinamentale la responsabilità oggettiva non viene presa in considerazione: e qui dovremmo parlare proprio di responsabilità oggettive, mentre si possono sanzionare solo responsabilità soggettive.
Questo è il motivo per cui non riteniamo di poter aderire al suo emendamento.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.800 (testo 3)/1.
PETERLINI (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETERLINI (Aut). Signor Presidente, signor Ministro, avevamo sottolineato la differenza del lieve superamento del valore pari a 0,5 aderendo alla proposta della Commissione, che spacca praticamente la fascia precedente dallo 0,5 all'1,5 del superamento del tasso di alcol con un valore intermedio pari allo 0,8 e chiedendo che per questa prima fascia di lieve superamento vi fosse una misura meno tagliente anche dal punto di vista delle sanzioni. Questo è stato fatto.
Adesso però, con l'emendamento 16.800 (testo 3) del Governo avete messo nello stesso sacco della lettera a) l'ubriaco fradicio, il cui tasso però non può essere misurato perché non vi è l'apparecchio per misurare l'alcol, insieme a coloro che abbiano un tasso pari a 0,6 o 0,7. Questo non corrisponde a quanto ci eravamo detti. Noi volevamo intendere che l'ubriaco fradicio fosse trattato da una norma specifica come quelle delle lettere b) o c) (vedete voi), ma che vi fosse un visibile alleggerimento per chi leggermente supera il valore dello 0,5.
Abbiamo poi trattato sulla misura della sanzione amministrativa: avevo proposto la somma di 250 euro che voi adesso avete stabilito in 370 euro. Con una certa sofferenza potrei anche accettare, ma è rimasta una certa mentalità, nella lettera a), che comprende anche l'ubriaco fradicio, la sospensione della patente da tre a sei mesi, nonché - su questo chiedo un chiarimento - la sanzione penale.
Quanto chiedevamo negli emendamenti da noi presentati era di dividere la fattispecie prevedendo una sanzione ammenda minore (ma pazienza su questo, perché dai 500 iniziali siamo scesi a 370), ma anche alleviando la sanzione penale e quella amministrativa. Chiedo al Ministro se vuole riflettere su questo aspetto nell'auspicio di trovare una soluzione. I funzionari del Senato, ad esempio, mi spiegavano che l'articolo è stato così emendato perché non era più previsto, nella nuova formulazione della Commissione, il fatto che uno sia magari ubriaco fradicio ma il controllante, cioè le forze dell'ordine, non abbiano l'apparecchio a disposizione. Questo caso, però, non lo si può equiparare ad una piccola trasgressione del tasso consentito. È possibile una sospensione o un ripensamento a questo riguardo?
BIANCHI, ministro dei trasporti. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Signor Presidente, approfitto innanzitutto per ribadire il fatto che questo articolo 16 nasce per andare incontro ad una richiesta emersa dalla discussione, relativamente al fatto che era possibile eludere l'accertamento tramite strumenti del tasso alcolico. Con l'ultimo comma di questo articolo 16 viene reintrodotta la penalizzazione anche per chi si rifiuta di sottoporsi all'accertamento.
Per quanto riguarda la questione posta ora dal senatore Peterlini, abbiamo ragionato pensando che per la fascia inferiore, quella cioè di minore ebbrezza (consentitemi questo termine), possa essere applicata un'ammenda di carattere minore: e questa è stata notevolmente ridotta, poiché dalla fascia da 500 a 2.000 euro è passata a quella da 370 a 1.485 euro. Se però dovessimo eliminare la previsione dell'arresto, in questo caso, faremmo un passo indietro, non rispetto a quanto abbiamo elaborato ma rispetto al codice vigente: sarebbe cioè un caso unico perché con questi provvedimenti con i quali interveniamo sul codice faremmo un passo indietro in materia di severità delle sanzioni. Ciò non mi sembra opportuno. Dico ancora una volta, ma solo a me stesso perché è chiaro a tutti, che quando si parla di arresto non si intende che la persona colta in stato di ebbrezza è portata in cella ma che il magistrato, dopo che questa persona è stata denunciata, può comminargli la pena dell'arresto fino a un mese, pena che, tra l'altro, ricade ampiamente nell'ambito di applicazione della condizionale. Mi sembra quindi che non possiamo fare un arretramento di tale genere su questo terreno.
DIVINA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DIVINA (LNP). Signor Presidente, signor Ministro, l'articolo 16 probabilmente farà molto parlare i cittadini; l'Italia infatti non è mai stata un Paese equilibrato: o si esagera da una parte o si esagera dall'altra. Se fino a ieri forse c'era troppo permissivismo, adesso si cade nell'esagerazione. Secondo me, la prima domanda che i cittadini formuleranno a qualsiasi parlamentare, una volta varata questa legge, sarà semplice: «Ma voi, a Roma, li stampate i soldi»? Noi potremmo anche rispondere di sì, perché il Poligrafico è qui; pensiamo però alle paghe. Mi fa un po' specie che la sinistra passi sopra questi argomenti, che prevalga il giustizialismo sul ragionamento.
Qui si parla di sanzioni di 1.000, 2.000 o addirittura di 6.000 euro. Pensate che una persona normale, con uno stipendio normale, possa pagare sanzioni di questa natura? Non tutti hanno retribuzioni da parlamentare. Questa sarà probabilmente la prima osservazione che vi verrà fatta.
In secondo luogo, voglio pensare ad una persona umile con uno stipendio normale che incappa in una sanzione, perché anche i poveracci sbagliano, da 6.000 euro. Ma questa persona non riceverà nemmeno un aiuto dalle banche, sarà costretta a rivolgersi a un usuraio per farsi prestare i soldi, cascando poi in quella rete che tanto la sinistra ha a cuore e che ha portato all'istituzione del Fondo nazionale antiusura. Per cui lo Stato con la mano destra darà di ritorno i soldi che con la sinistra più avida andrà a sanzionare con provvedimenti quasi impossibili.
Signor Presidente, ma nel caso dei 40 chilometri all'ora che possono essere superati, caso che giustamente va sanzionato, era opportuno aggiungere la sanzione della sospensione della patente fino a sei mesi? Guardiamoci in faccia: quanti di noi ad ora tarda, magari con le autostrade semivuote e con la fretta di arrivare a casa non hanno in qualche occasione passato questo limite? Dobbiamo essere un po' ragionevoli su questo fronte.
In ultimo, Presidente, lo squilibrio massimo lo otteniamo, ed il messaggio è pericolosissimo, nel momento in cui modifichiamo le sanzioni, rendendole più aspre, nel caso di soggetti che hanno bevuto un po' di vino rispetto a soggetti alterati psicologicamente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Chi beve vino è soggetto ad un'ammenda da 1.500 fino a 6.000 euro; se si droga la sanzione va da 1.000 a 4.000 euro. L'arresto per chi beve un bicchiere di vino è fino a sei mesi, per chi si droga soltanto fino a tre mesi. Così nel caso dell'attività sociale gratuita e nel caso di sospensione della patente, che ha una durata doppia per chi beve un bicchiere di vino rispetto a chi circola completamente alterato da sostanze stupefacenti.
Il messaggio politico che arriva al Paese è che è meglio drogarsi che bere un bicchiere di vino. Il riformismo contro il conservatorismo. I riformisti dicono ai cittadini: «Drogatevi», i conservatori: «Bevete un bicchiere di vino». Un po' di misura in questo Paese non esiste proprio più? (Applausi dal Gruppo LNP e dei senatori Carrara e Scotti).
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.800 (testo 3)/1, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 16.800 (testo 3)/2, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 16.800 (testo 3)/3, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 16.800 (testo 3)/4, presentato dal senatore Storace.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 16.800 (testo 3)/5, presentato dal senatore Storace.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 16.800 (testo 3), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 16.
È approvato.
Sono pertanto preclusi gli emendamenti 16.2, 16.14, 16.21, 16.23, 16.24, 16.902 e 16.157.
Passiamo all'esame dell'emendamento 16.0.1, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FILIPPI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento in esame, perché appare assolutamente eccessiva la misura in esso proposta di estendere la responsabilità oggettiva non solo al guidatore, ma anche ai trasportati, per cui è inaccettabile.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.0.1, presentato dai senatori Fantola e Trematerra.
Non è approvato.
Passiamo all'esame degli articoli successivi.
Metto ai voti l'articolo 17.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 18.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FILIPPI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 19.200, identico all'emendamento 19.800.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore, signor Presidente.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.200, presentato dal senatore Stiffoni, identico all'emendamento 19.800, presentato dal senatore Martinat e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 19.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FILIPPI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 20.800 e 20.2.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Anche il Governo esprime parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.800, presentato dal senatore Collino.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 20.2 è improcedibile.
Metto ai voti l'articolo 20.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 21, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
STORACE (Misto-LD). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 21.0.900.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
FILIPPI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 21.901, in cui appare eccessivo l'inasprimento penale, ben oltre anche i termini previsti dall'aggravante generica di un terzo.
Ugualmente contrario è il parere sull'emendamento 21.902, su cui analogo è il ragionamento. Anche se in misura maggiormente calibrata, anch'esso tuttavia prevede l'aumento almeno di un terzo della sanzione minima prevista.
Più in generale, forse sarebbe opportuno definire le materie penali in altro contesto.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.901.
STIFFONI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STIFFONI (LNP). Signor Presidente, vorrei far notare al signor Ministro che l'articolo 21 riguarda modifiche al codice penale in materia di omicidio, lesioni personali e omissione di soccorso. Per carità, abbiamo visto anche nei fatti accaduti di recente che non è possibile arrestare in flagranza di reato chi si macchia di un omicidio che personalmente non definirei colposo, bensì doloso o addirittura in maniera più pesante.
L'emendamento fa riferimento soprattutto ai casi di omicidio, ad opera di persone assolutamente ubriache o completamente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, prevedendo almeno la possibilità da parte delle autorità di poterle arrestare, invece che lasciarle completamente libere di tornare a casa e magari di reiterare il reato appena commesso.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.901, presentato dal senatore Stiffoni.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.902.
POLLEDRI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 21.902, presentato dal senatore Stiffoni.
Dichiaro aperta la votazione. Forza, raggiungete le postazioni, che vi eravate abituati troppo bene!
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della
discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530,
671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664
PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 21.
È approvato.
Ricordo che l'emendamento 21.0.900 è stato ritirato.
Passiamo all'esame dell'articolo 22, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentate del Governo a pronunziarsi.
FILIPPI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere assolutamente favorevole all'emendamento 22.800. Per quanto riguarda l'emendamento 22.151, invito i presentatori a trasformarlo in ordine del giorno, nel qual caso il parere sarebbe favorevole. Sull'emendamento 22.6 esprimo parere contrario, così come sull'emendamento 22.0.1.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.800.
MAURO (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mauro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 22.800, presentato dal Governo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della
discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530,
671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664
PRESIDENTE. Senatore Fantola, accoglie l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 22.151 e a trasformarlo in ordine del giorno?
FANTOLA (UDC). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G22.100 non verrà posto in votazione.
Metto ai voti l'emendamento 22.6, presentato dal senatore Butti e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 22, nel testo emendato.
È approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 22.0.1 è improcedibile.
Passiamo all'esame dell'articolo 23.
Lo metto ai voti.
È approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 23 che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FILIPPI, relatore. Esprimo parere contrario.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 23.0.800a e 23.0.1 sono improcedibili.
Passiamo all'esame dell'articolo 24, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
FILIPPI, relatore. L'emendamento 24.800, signor Presidente, è stato riformulato e trasformato nell'emendamento 24.0.100/1, altrimenti sarebbe stato precluso dall'approvazione dell'emendamento 24.500 del relatore. Appare invece assolutamente necessario recuperare il contenuto dell'originario emendamento 24.800.
PRESIDENTE. L'emendamento 24.800 presentato dal senatore Storace diventa quindi il subemendamento 24.0.100/1 all'emendamento aggiuntivo 24.0.100, presentato dalle senatrici Emprin Gilardini e Valpiana e verrà pertanto posto in votazione per primo.
STORACE (Misto-LD). Signor Presidente, la norma prevista dall'articolo 24 risponde ad una logica positiva, perché si punta ad affermare il valore della prevenzione rispetto ai rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza. Sostanzialmente - lo dico per coloro i quali non abbiano avuto modo di leggere con attenzione queste norme - si fa carico ai gestori delle varie attività, dei locali dove si svolgono spettacoli e altre forme di intrattenimento, d'informare i consumatori, gli avventori dei locali in questione, di alcune cose ben specifiche. Si prevede cioè che deve essere esposta una tabella, predisposta dal Ministero della salute, che indichi quali sono i sintomi correlati all'assunzione di determinate bevande alcoliche o sostanze stupefacenti. In secondo luogo, si afferma che nella tabella debbono essere indicate anche le quantità oltre le quali si va incontro a rischi di sanzione.
Manca, signor Presidente, a livello preventivo - per restare nello spirito positivo della norma - l'indicazione delle sanzioni previste per i trasgressori, che mi sono permesso di proporre nell'emendamento originario con l'aggiunta della lettera b-bis. Con questa previsione l'avventore del locale viene messo nella condizione di conoscere cosa accade, quando può succedere, quali sono i sintomi, quali sono le sanzioni e questo mi sembra un elemento positivo. Adesso questa previsione viene riferita all'emendamento aggiuntivo 24.0.100 e mi auguro che il relatore condivida la nuova riformulazione.
EUFEMI (UDC). Con l'emendamento 24.0.801 affrontiamo una questione molto delicata, ma di grande rilevanza. Il nostro auspicio è che vi sia coerenza con quanto è stato rappresentato nell'intero provvedimento e non vi sia contraddizione. Dico questo perché non vi è dubbio che su alcuni punti della normativa che abbiamo affrontato si è andati verso una correzione dei comportamenti. Mi riferisco in particolare alla questione delle sanzioni, alla guida in stato di ebbrezza e quant'altro.
L'opinione pubblica però è profondamente colpita dal ripetersi di episodi, di vere e proprie stragi, come quelle di Ascoli Piceno, come quella in Provincia di Napoli. L'opinione pubblica, inoltre, è ancora più colpita nell'apprendere il tasso alcolico registrato dai conducenti di alcune vetture.
Non bisogna dimenticare che tra i fattori umani che incidono sul numero degli incidenti stradali il consumo di alcool è proprio il più rilevante. In Italia si presume che siano tra i 67.000 e i 112.000 e svolgiamo circa 400.000 controlli. In Francia nel 2005 i controlli operati sono stati 10 milioni e in quel Paese tra il 2002 e il 2005 gli incidenti stradali sono diminuiti del 34 per cento.
Ebbene, le statistiche del sabato sera stringono il cuore di tutti noi. Io ho cercato di rappresentare questo problema, perché il ministro Bianchi, in rappresentanza del Governo, ha assunto un impegno alla Camera sul rispetto dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Giovanardi e sottoscritto da appartenenti a diversi Gruppi parlamentari di destra, di centro e di sinistra (tra cui gli onorevoli Cancrini, Servodio e Palomba). Con quell'ordine del giorno si chiedeva che fosse affrontato, in questo ramo del Parlamento, il problema del divieto della vendita degli alcolici in una fascia oraria che va dalle 2 alle 6 della notte.
Noi vorremmo un comportamento coerente: la sanzione per la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto gli effetti di stupefacenti deve essere completata con quest'altra disposizione. Occorre fare di più, ministro Bianchi, prevedendo appunto un divieto di vendita, svolgendo una efficace azione preventiva evitando che da comportamenti pericolosi possa essere messa in discussione la vita altrui. Proprio per correggere questi comportamenti, soprattutto riguardo ai giovani, abbiamo bisogno di una norma adeguata.
Sappiamo bene che non vi è soltanto l'ebbrezza da alcol, c'è anche quella da velocità che porta molti automobilisti e molti motociclisti ad emulare, per esempio, Valentino Rossi: non sono sanzionati, li vediamo sfrecciare sulle strade e sulle autostrade in maniera pericolosa. Però non potete limitarvi a norme-manifesto come quelle presenti agli articoli 16 e 24.
Credo che dobbiamo fare qualcosa di più, prevedendo una norma che sia nello spirito che lei aveva accolto durante l'esame del provvedimento alla Camera. Noi lo riteniamo essenziale per questo provvedimento. (Applausi dai Gruppi UDC e FI. Congratulazioni).
VANO (RC-SE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VANO (RC-SE). Signor Presidente, intervengo soltanto per chiedere di aggiungere la mia firma all'emendamento 24.0.100, presentato dalle senatrici Emprin Gilardini e Valpiana.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
FILIPPI, relatore. Signor Presidente, da parte del relatore si è posta la necessità di presentare l'emendamento 24.500, tendente a sopprimere l'articolo in quanto contenuto nella legge di conversione del decreto-legge. Ci è sembrato però opportuno recuperare l'emendamento presentato dal senatore Storace, in quanto va a perfezionare la cartellonistica prevista all'interno dei locali, ricordando ai giovani non solo le quantità di alcol non opportune per mettersi alla guida, ma anche la correlazione con le quantità alcoliche previste. È ovvio, anzi ci è parso naturale, che fossero contenute anche le pene previste in proposito.
Abbiamo aggiunto, anche per correttezza nei rapporti con l'Assemblea, anche le sanzioni previste per quanto riguarda le chiusure dei locali per quegli esercizi che non rispettano tali obblighi.
Esprimo poi parere favorevole sull'emendamento 24.0.100 in quanto fornisce una risposta precisa anche all'attività notturna dei locali che somministrano bevande alcoliche, responsabilizzandoli e in qualche modo prevedendo anche strumentazioni adeguate. Non siamo invece assolutamente d'accordo sull'emendamento 24.0.801, presentato dal senatore Eufemi, in quanto appare più opportuno in un altro contesto normativo ed anche perché - vorrei ricordarlo - l'obiettivo della legge è quello di spingere chi beve a non guidare, non a vietare alle persone di bere: l'emendamento appare dunque sicuramente eccessivo.
La 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario sull'emendamento 24.0.800, al quale ovviamente ci adeguiamo.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
Aggiungo, se mi è permesso, a proposito delle osservazioni svolte dal senatore Eufemi, che è ben vero che alla Camera il Governo ha accettato sotto forma di ordine del giorno un testo dell'onorevole Giovanardi che prevedeva la chiusura dei locali oltre una certa ora, ma lo abbiamo accettato come ordine del giorno e non come emendamento - come tale era stato presentato - proprio perché si tratta di una materia che va discussa, che non riguarda semplicemente le competenze del Ministero dei trasporti, ma anche quelle del Ministero dell'interno, e sulla quale stiamo lavorando.
Mi posso esprimere negli stessi termini anche in questo caso: se fosse un ordine del giorno non avrei alcuna difficoltà ad accoglierlo, ma non posso farlo come emendamento proprio per quello che ha appena detto il relatore.
Dobbiamo considerare che lo spirito della legge relativamente all'aspetto della guida in stato di ebbrezza non è quello di impedire di bere, che è altra cosa; non stiamo promuovendo leggi o campagne contro il consumo di alcolici, ma stiamo provvedendo ad un provvedimento di legge che separa le due cose. Si chiede che non ci si metta alla guida dopo aver bevuto e quindi non può essere trattato con l'impedimento sic et simpliciter.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.500, presentato dal relatore, interamente soppressivo dell'articolo.
È approvato.
Restano pertanto preclusi gli emendamenti 24.150 (testo corretto), 24.400, 24.800 e 24.808.
Metto ai voti l'emendamento 24.0.100/1, presentato dal senatore Storace.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 24.0.100, presentato dalla senatrice Emprin e da altri senatori, nel testo emendato.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 24.0.800 (testo 2), presentato dal senatore Collino.
Non è approvato.
Chiedo al presentatore se accoglie l'invito del Governo a ritirare l'emendamento 24.0.801 e a trasformarlo in un ordine del giorno.
EUFEMI (UDC). Signor Presidente, non posso accogliere l'invito del Governo, intanto perché sarebbe un'inutile duplicazione di quanto approvato alla Camera. Inoltre, il testo dell'ordine del giorno, accolto nel corso dell'esame del provvedimento nell'altro ramo del Parlamento, recitava in premessa: «Il Governo, nel corso dell'esame del presente provvedimento, ha manifestato la disponibilità ad introdurre nel prosieguo dell'iter una norma che vieti la vendita e il consumo di alcolici e superalcolici dalle 2 alle 6 in tutti i locali pubblici e aperti al pubblico». Questo era scritto nell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Giovanardi: non possiamo confondere le idee ai colleghi.
Credo, inoltre, che la norma non sia eccessiva, perché la tutela della vita non è eccessiva. Vede, signor Ministro, è vero che non possiamo impedire la vendita, ma possiamo impedire la vendita di alcolici e superalcolici sulle autostrade dalle 2 alle 6 della mattina perché chi compra alcolici e superalcolici sull'autostrada a quell'ora certamente determina un costo sociale altissimo per la collettività e di questo dobbiamo tenere conto.
Per tali ragioni, signor Presidente, chiedo che ci sia un pronunciamento esplicito dell'Aula sul mio emendamento, mediante votazione a scrutinio simultaneo elettronico.
PRESIDENTE.Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Eufemi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.0.801, presentato dal senatore Eufemi.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della
discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530,
671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 25.
Lo metto ai voti.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 26, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FILIPPI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 26.2 perché manca la sostanza del nesso causale tra l'incidente verificato e l'inottemperanza da parte degli enti secondo quanto previsto dalla norma di legge.
Ricordo poi, con riferimento all'emendamento 26.3, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, che di fatto la normativa è già prevista dall'articolo 28, commi 1 e 2, del presente disegno di legge.
Per quanto riguarda, infine, l'emendamento 26.4, la materia è già trattata nell'ambito del codice della strada.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Esprimo parere conforme al relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.2, presentato dal senatore Butti e da altri senatori.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 26.3 è improcedibile.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.4.
CICOLANI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CICOLANI (FI). Signor Presidente, intervengo in parte per contestare quanto testé affermato dal relatore e in parte per illustrare l'emendamento 26.4, che prevede la possibilità per i funzionari ufficiali ed agenti degli organi regionali, provinciali e locali di accertare le violazioni afferenti al codice della nella strada unicamente sulle reti stradali di rispettiva competenza.
In sostanza, si cerca di risolvere un problema al quale tutti gli italiani sono assoggettati sulle strade, vale a dire un eccesso di controllo sulle strade statali per la maggiore capacità di prelievo che su quelle strade hanno anche gli enti locali - l'annoso problema della gabella dei Comuni attraversati - e al contrario una carenza di controlli lungo le strade provinciali e comunali in cui si verificano la gran parte degli incidenti mortali nel nostro Paese. Quindi, spinge ad accentuare i controlli proprio laddove c'è n'è bisogno ai fini della sicurezza stradale e non delle casse degli enti locali.
A titolo di precisazione, sottolineo che non è vero che il codice della strada già contiene la norma, semmai prevede solo la facoltà di procedere in tal senso. Con questo emendamento si prevede un ambito di competenza.
DONATI (IU-Verdi-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONATI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, volevo chiarire, ad integrazione del parere contrario del relatore, che un'altra motivazione discussa anche in Commissione è che in questo modo la norma diventerebbe troppo rigida nel senso che ogni soggetto sarebbe abilitato soltanto sulle strade di propria competenza. Ciò significa che i Comuni, se attraversati da strade statali e purtroppo abbiamo tanta rete stradale che attraversa le città, non sarebbero nelle condizioni di fare i controlli.
Naturalmente altro è il tema, corretto, posto dal senatore Cicolani relativamente a taluni abusi che qualche Comune può fare su strade statali mettendo ad esempio gli autovelox. Ricordo, e ne abbiamo discusso anche questa mattina, che il codice della strada, peraltro modificato da una norma inserita nella precedente legislatura, prevede che il prefetto possa intervenire per correggere eventuali abusi a tutela di tutti i cittadini. Sostenere però che i Comuni non possano effettuare controlli sulle strade a carattere urbano, pure statali, diventa una rigidità che non consente la sicurezza. (Il senatore Cicolani fa cenno di voler intervenire).
PRESIDENTE. Senatore Cicolani, questo non è un dibattito aperto. Ci sono delle dichiarazioni di voto e l'espressione di un parere che, come vede, quando è motivato finisce con l'aprire una discussione.
Metto ai voti l'emendamento 26.4, presentato dal senatore Cicolani e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 26.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 27, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
MARTINAT (AN). Signor Presidente, volevo proporre una riformulazione dell'emendamento 27.800, nel senso di inserire anche al comma 1, dopo le parole: "utenti della strada", le seguenti: ", alla segnaletica stradale".
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
FILIPPI, relatore. Per quanto concerne l'emendamento 27.153 chiedo ai presentatori di ritirarlo in quanto la formulazione in esso contenuta è già prevista al comma 1 dell'articolo 27, che consente una maggiore individuazione delle sostituzioni necessarie alle barriere. L'emendamento pertanto risulterebbe pleonastico.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 27.7, 27.9 e 27.801, mentre sull'emendamento 27.800 (testo 2), testé riformulato dal senatore Martinat con l'integrazione anche al comma 1, esprimo parere favorevole.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Senatore Fazio, sull'emendamento 27.153, di cui è primo presentatore, c'è un invito al ritiro, lo accoglie?
FAZIO (Aut). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.7, presentato dal senatore Butti e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 27.9, presentato dal senatore Collino e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 27.800 (testo 2), presentato dal senatore Martinat e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 27.801, presentato dal senatore Martinat e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 27, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 28, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
STORACE (Misto-LD). Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad una delle norme che reputo più importanti, anche se non do una valutazione positiva al testo sottoposto all'attenzione dell'Aula.
Spero esista un margine di discussione intorno all'articolo 28 (di qui nasce la mia proposta di inserire un articolo aggiuntivo), in quanto stiamo parlando della fine che fanno le maggiori risorse derivanti dall'attuazione di questa legge. Tale legge, signor Ministro, è proposta alle Camere affinché sia fatta prevenzione e, soprattutto, si evitino incidenti, prevedendo sanzioni (le più varie e per i più disparati casi, come abbiamo visto) principalmente nei confronti dei soggetti alla guida di autoveicolo in casi di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
Nell'articolo 28 - sottopongo la questione all'attenzione del relatore e del Governo - è scritto che (e mi fa piacere che da questo punto di vista vi siano molti emendamenti presentati da vari colleghi del centro-destra) le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono destinate, tra l'altro, al potenziamento dei servizi di controllo su strada e all'ammodernamento e alla messa in sicurezza di infrastrutture stradali.
Signor Ministro, ma i sopraccitati interventi non devono essere attuati ordinariamente? La mia sensazione è che si inviti a multare a più non posso, in modo da avere più risorse per attuare queste misure. Non è questa la strada e, davvero, si ha la sensazione che esista una specie di vessazione. Ciò ricorda quei Comuni che installano autovelox a tutto spiano quando ciascuno di noi preferirebbe la prevenzione: che vi sia, cioè un poliziotto sulla strada anziché essere pizzicati dall'autovelox.
Voi sostenete che questi soldi sono destinati al potenziamento delle misure, che dovrebbero essere attuate con risorse ordinarie. La proposta che mi permetto di suggerire (anche se riscontro da parte di altri colleghi una serie di proposte che nello spirito sembra andare nella stessa direzione) è di operare direttamente, con l'entità di risorse provenienti dalle maggiori entrate derivanti dalle sanzioni in questo caso comminate ai cittadini, destinando queste stesse risorse a programmi di prevenzione da effettuare attraverso il coordinamento di vari Ministeri, come quelli dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute e della giustizia.
Signor Ministro, capisco che questo sia un problema del suo Dicastero, ma si tratta anche di una questione sociale, e rilevante. La strada suggerita dall'emendamento 28.0.800, per destinare somme al finanziamento di specifici programmi di prevenzione e contrasto all'uso di alcol e stupefacenti, evitando che la legge debba ogni volta rimediare ai danni, è la stessa seguita per norme in materia di contrasto alla prostituzione, alla pornografia, al turismo sessuale. Se non ci decidiamo a fare prevenzione finanziando programmi in questo senso, dovremo continuare a piangere i morti sulle strade e a dire che la legge esiste ed esistono anche le sanzioni.
Magari entreranno più soldi perché sarà installato un semaforo in più, ma credo che quel semaforo in più vada previsto ordinariamente, nel bilancio dello Stato, attraverso la legge finanziaria e non attraverso le multe comminate ai cittadini italiani.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si in tendono illustrati.
Ricordo a tutti i presenti il rispetto dei tempi, in quanto alcuni Gruppi hanno esaurito, o stanno per esaurire, il tempo a loro disposizione. Non parliamo poi del relatore, che ha parlato per venticinque minuti oltre il tempo stabilito.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti presentati all'articolo 28.
FILIPPI, relatore. Esprimo parere contrari o sugli emendamenti 28.150, 28.3. 28.800, 28.100 e 28.101.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 28.154.
L'emendamento 28.0.800, presentato dal senatore Storace, merita una riflessione in più, seppure il parere sia contrario, non soltanto per la contrarietà espressa dalla 5a Commissione, ma perché riteniamo sia giusto e preferibile mantenere le risorse nell'ambito della sicurezza stradale e non destinarle ad ambiti ad essa correlati. Ciò vale anche in ragione del fatto che, indubbiamente, esiste una distorsione delle risorse introitate con le multe ad altri settori, per quanto riguarda soprattutto gli enti locali.
C'è un impegno da questo punto di vista nel testo redatto e, sostanzialmente, bisogna segnalare la necessità di un'intensificazione dei controlli, che con questa normativa e con il testo in vigore abbiamo senz'altro aumentato.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Signor Presidente, intanto vorrei precisare, per quanto riguarda l'emendamento 28.150, che stiamo parlando di maggiori entrate e non delle entrate che già adesso le amministrazioni hanno in conseguenza dell'applicazione delle norme vigenti sulla circolazione stradale. Sono le maggiori entrate che saranno disponibili quando questa legge entrerà in vigore e quindi è tecnicamente impossibile pensare di poterle distinguere da quelle che si introitano normalmente quando si sommeranno. Questo è il motivo della contrarietà all'emendamento 28.150.
A proposito dell'osservazione del senatore Storace, in realtà la destinazione non del 25 ma del 50 per cento, che già esiste nel testo, è volta proprio a vincolare, perlomeno nella misura del 50 per cento, gli introiti che comunque le amministrazioni hanno per sanzioni stradali e che attualmente vengono incanalati nel bilancio in maniera indifferenziata; possono andare ad assolvere qualsiasi altro compito che non sia quello di intervenire sulla sicurezza stradale perché noi l'abbiamo voluta vincolare. Se poi il relatore ritiene che si possa ridiscutere l'articolo 28-bis, ovviamente non ho nulla in contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.150, presentato dal senatore Cicolani e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 28.154, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 28.3, presentato dal senatore Collino e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 28.800, presentato dal senatore Martinat e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.100.
STIFFONI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STIFFONI (LNP). Signor Presidente, in Commissione è stato accolto un emendamento sul potenziamento dei servizi e dei controlli sulle strade, volto, tra l'altro, all'aumento delle pattuglie e delle disponibilità di etilometri ed è stato riservato un terzo delle maggiori entrate a questa finalità. Ora, poiché si è parlato tanto di prevenzione nelle scuole, fatta in maniera seria, vorrei ricordare al Ministro che già l'articolo 230 del codice della strada prevede che vengano predisposti programmi da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne. Quanto proposto con l'emendamento 28.100 sarebbe quindi già previsto nel codice della strada vigente, per cui le maggiori entrate andrebbero a potenziare tale possibilità.
Con l'emendamento al nostro esame, così come con il successivo, abbiamo previsto che un terzo di queste maggiori entrate venga destinato alla prevenzione verso i nostri giovani perché si possano comportare meglio in futuro.
MARTINAT (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTINAT (AN). Signor Presidente, intervengo essendo cofirmatario dell'emendamento 28.100, come del successivo. Riteniamo sia un fatto di buonsenso destinare le maggiori entrate ai fini descritti, proprio perché, come ho avuto modo di dire già ieri durante la discussione generale, la legge che uscirà da questo Parlamento sarà semplicemente un "multometro", cioè una serie di multe continue che se da una parte non serviranno a potenziare la polizia stradale, né il sistema di segnaletica, dall'altra non serviranno ad attuare forme di educazione nelle nostre scuole.
Con gli emendamenti in esame tendiamo ad una normativa di buonsenso, affinché almeno una parte delle maggiori entrate derivate dall'incremento delle sanzioni amministrative sia destinata ad introdurre l'educazione scolastica. D'altra parte, dobbiamo tener presente, Presidente, che il problema degli educatori già oggi in molte zone si risolve in modo volontario, nel senso che sono agenti o ufficiali della polizia stradale o vigili ad insegnare la materia; quindi, non c'è un costo aggiuntivo per la scuola italiana. Si tratta semplicemente di rendere obbligatori dei corsi aggiuntivi e quindi di attribuire un punteggio agli allievi che li seguono, in attesa di una norma vincolante che obblighi a seguire quegli stessi corsi.
Chiedo infine la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Martinat, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 28.100, presentato dal senatore Stiffoni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.101.
MARTINAT (AN). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Martinat, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.101, presentato dal senatore Stiffoni e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della
discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530,
671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664
PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 28, nel testo emendato.
È approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 28.0.800 è improcedibile.
Passiamo all'esame dell'articolo 29, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
LOSURDO (Misto-LD). Signor Presidente, tra i fattori della sicurezza, come è stato indicato anche in relazione al decreto-legge sulla sicurezza stradale, rientrano anche la qualità e le dotazioni, soprattutto quelle obbligatorie, dei veicoli.
Voglio ricordare in quest'Aula che proprio l'altro ieri, nel famigerato tunnel di Lecco, dove pochi giorni fa ci fu un incendio disastroso che portò alla morte di due persone e all'intossicazione di molte altre, c'è stato un nuovo principio di incendio. Per fortuna il mezzo era dotato di un inibitore di fiamma di libera vendita e il conducente ha potuto spegnere un incendio che sarebbe potuto diventare devastante. Si tratta di un fatto di cronaca recentissimo, che ne segue un altro drammatico, che è opportuno ricordare.
Ritengo si tratti di un problema grave che inerisce alla sicurezza stradale, soprattutto nei tunnel, dove l'incendio è più pericoloso. Secondo l'emendamento 29.0.1, le caratteristiche tecniche di questo aggeggio, l'inibitore di fiamma (absit iniuria verbis), sarebbero determinate con specifico decreto del Ministro dei trasporti. Penso sarebbe una dotazione utile a preservare la sicurezza stradale. Mi si dice che c'è una direttiva europea contraria in tal senso. Ritengo che la stessa venga interpretata in maniera estremamente restrittiva. Comunque, di fronte alla sicurezza stradale e all'incolumità delle persone, penso che anche un mediocre giurista potrebbe dare un'interpretazione non estensiva, ma tuttavia giusta per lo scopo che la stessa direttiva si propone, cioè salvaguardare la sicurezza stradale e l'incolumità dei passeggeri.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
FILIPPI, relatore. Signor Presidente, sull'emendamento 29.1 invito al ritiro, in quanto già compreso nel successivo emendamento 29.700del Governo.
Esprimo parere contrario e conforme a quello della 5a Commissione sugli emendamenti 29.800 e 29.801.
Per quanto riguarda l'emendamento 29.0.1, pur comprendendone le ragioni e lo spirito, chiaramente nell'obiettivo di una maggiore dotazione dell'equipaggiamento di sicurezza dei veicoli, così come già accennava il proponente, confermo che la materia è disciplinata da direttive europee che impongono l'armonizzazione e l'omogeneità nell'ambito comunitario, per cui non è possibile intervenire in termini aggiuntivi.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
TREMATERRA (UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TREMATERRA (UDC). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma all'emendamento 29.0.1. Avevo presentato un emendamento identico, l'1.0.2, aggiuntivo all'articolo 1, che per mia colpa non sono riuscito ad illustrare. Ho così preparato un intervento scritto che chiedo di consegnare alla Presidenza e lasciare agli atti.
PRESIDENTE. È autorizzato in tal senso e sarà fatto.
L'emendamento 29.1 si intende ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 29.700, presentato dal Governo.
È approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 29.800 e 29.801 sono improcedibili.
Metto ai voti l'articolo 29, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.0.1.
STORACE (Misto-LD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STORACE (Misto-LD). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 29.0.1, firmato dai senatori Losurdo, Pontone, Martinat e Butti, perché la risposta del relatore è stata illuminante. Ancora una volta, si dice: avete ragione, ma non lo possiamo fare a causa dei vincoli europei. Mi aspetterei, relatore, nella dialettica positiva che si è instaurata sul provvedimento, che sottoscrivesse un ordine del giorno per impegnare il Governo a battersi in sede europea per risolvere il problema. Non si può dire di non poter approvare un emendamento malgrado sia giusto. Sono questioni che attengono anche alla qualità dei rapporti politici. Altrimenti, non si riesce a lavorare. Se lei ci dice che abbiamo ragione, ma non si può approvare l'emendamento, è francamente complesso spiegarlo alla pubblica opinione.
Ritengo quella di Losurdo una proposta corretta che serve a risolvere dei problemi: se scoppia un incendio, arriva un estintore. Anch'io mi associo al senatore Losurdo quando censura la dizione "inibitore di fiamma", che certamente non può attenere a noi; anche da questo punto di vista tuttavia si tratta di una svolta ideologica, però, santo cielo, credo sia importante avere la possibilità di interloquire seriamente.
FILIPPI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FILIPPI, relatore. Non ho detto che avete ragione, ho detto che comprendo le vostre ragioni, ovviamente nell'obiettivo generale di aumentare il livello di sicurezza.
PRESIDENTE. Senatore Losurdo, intende trasformare il suo emendamento 29.0.1 in un ordine del giorno?
LOSURDO (Misto-LD). Va bene.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G29.100 non verrà posto in votazione.
Passiamo all'esame dell'articolo 30, su cui è stato presentato un emendamento che si dà per illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FILIPPI, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 30.100, in quanto il contenuto è già previsto all'articolo 2, comma 3, del decreto oggi approvato, relativamente alla disciplina del seggiolino per il trasporto di minori. Questo aspetto è stato ampliamente normato, sia nella delega al Governo, sia nelle disposizioni.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.400, presentato dal senatore Trematerra.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 30.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 31, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
MALAN (FI). Signor Presidente, se si dà una delega al Governo non si può dire "eventualmente". La risposta deve essere sì o no. Pertanto, con l'emendamento 31.200 propongo la soppressione di tale termine.
Colgo l'occasione per dare atto al Ministro che, a proposito della diatriba sulla Cinquecento, è vero che essa rientra in quella disposizione, poiché il peso reale è di 70-90 chili superiore a quello riportato nelle pubblicazioni che si trovano in giro. Sono riuscito ad avere questa informazione non attraverso il sito dell'azienda costruttrice, ma parlando con l'ufficio relazioni pubbliche dell'azienda stessa, cosa che non credo sia alla portata dei cittadini.
Pertanto, bisognerà creare maggiore trasparenza, altrimenti i cittadini non sapranno quale auto possono acquistare; secondariamente, restano limitazioni per tutte le altre auto che avevo citato e resta pertanto la contrarietà. Ma è un appunto riferito a quando abbiamo votato stamattina.
PRESIDENTE. È possibile che l'abbiano zavorrata in vista della legge!
I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
FILIPPI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 31.100, 31.1, 31.800, 31.200 (viene confermata la parola "eventualmente", orientamento assunto anche nel corso del dibattito in Commissione, senatore Malan), e 31.155.
Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 31.100a, 31.101, 31.102, 31.500. e 31.600.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.100.
STIFFONI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STIFFONI (LNP). Signor Presidente, vorrei soltanto ricordare, a proposito del mio emendamento 31.100, che, secondo le statistiche, una patente nuova su cinque è conseguita da immigrati, ma non è neanche tanto questo il punto. Delle 1.889.979 patenti italiane in mano a stranieri al 31 marzo 2006, oltre 210.000 sono di cittadini albanesi; 199.000 di cittadini marocchini; 194.000 di rumeni e 184.500 di svizzeri. Gli stranieri detengono il 5,34 per cento delle patenti italiane, ma sono responsabili di oltre il 6 per cento delle infrazioni e degli incidenti.
Pertanto, il mio emendamento propone fra i princìpi e criteri direttivi della legge delega per la riforma del codice della strada l'aggiornamento e la revisione della normativa in materia di patenti di guida extracomunitarie, ai fini di un aumento dei livelli di sicurezza della circolazione stradale.
POLLEDRI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, intervengo in dissenso perché l'emendamento 31.100 non è sufficientemente chiaro. Signor Ministro, quanto costa una patente dello Sri Lanka? Le faccio questo esempio perché l'abbiamo fatta poco tempo fa; se vuole, gliene facciamo fare una con la sua faccia e con nome e cognome. Costa 150 dollari.
Oggi è possibile avere una patente dello Sri Lanka o di un altro Paese, con la faccia di chi si vuole, per pochissimo, perché, tramite Internet, si acquistano false dichiarazioni delle assicurazioni e patenti false. L'emendamento 31.100 del collega Stiffoni era semplicemente indirizzato a cercare di conseguire maggiore corrispondenza tra queste disposizioni e la loro effettiva validità. Non è un problema secondario, ci sono studi e prove raccolte dalla Polizia municipale di alcune città, compresa quella della mia Parma, e quella di Piacenza che attestano una tale situazione. Vogliamo dare un'occhiata o vogliamo semplicemente dire che questo è un emendamento sconvolgente, razzista o quant'altro?
Per questo, signor Ministro, penso che forse l'emendamento 31.100 non sia stato ben espresso; la invito comunque a valutare meglio il tema.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.100, presentato dal senatore Stiffoni.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 31.1, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 31.100a, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 31.101, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 31.102, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.
È approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 31.800 è improcedibile.
Metto ai voti l'emendamento 31.200, presentato dal senatore Malan.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.155.
TREMATERRA (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TREMATERRA (UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei intervenire per dichiarazione di voto sull'emendamento 31.155. Questo emendamento tenta di salvaguardare una clientela media, quella di chi usa i quadricicli leggeri o pesanti a carrozzeria chiusa, rappresentata da ragazzi di età dai quattordici ai sedici anni. Essi, secondo la legge, sono abilitati a guidare, rispettivamente: i quattordicenni in possesso di un patentino, i quadricicli leggeri con una cilindrata di 50 centimetri cubici e con un limite di velocità di 45 chilometri l'ora; i sedicenni in possesso di patente A o equivalente, i quadricicli pesanti, con una cilindrata di 250 centimetri cubici e con un limite di velocità di 100 chilometri l'ora. Credo che in entrambi i casi, però, gli stessi non siano autorizzati a portare alcun passeggero al proprio fianco.
Pertanto, nasce l'impossibilità di impartire loro le necessarie lezioni di scuola guida pratica, dal momento che neanche l'istruttore è abilitato ad essere trasportato. In tale situazione, i ragazzi sono di fatto costretti ad affrontare i numerosi aspetti e problemi della guida nel traffico cittadino senza alcuna idonea preparazione.
Con tale emendamento si creano pertanto le condizioni per consentire almeno un periodo minimo di preparazione reale nel traffico cittadino.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.155, presentato dal senatore Trematerra.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 31.500, presentato dal relatore.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 31.600, presentato dal relatore.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G31.100, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FILIPPI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla valutazione del Governo, visto che l'ordine del giorno lo riguarda direttamente.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno G31.100.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G31.100 non verrà posto ai voti.
Metto ai voti l'articolo 31, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 32, sul quale è stato presentato un emendamento dal relatore, che, direi è d'accordo con se stesso.
Invito pertanto il Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento in esame.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.600, presentato dal relatore.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 32, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 33, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FILIPPI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 33.800, mentre esprimo parere contrario sugli emendamenti 33.4, 33.0.800 e 33.0.801.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.800, presentato dal senatore Collino e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 33.4, presentato dal senatore Collino e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 33, nel testo emendato.
DIVINA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DIVINA (LNP). Signor Presidente, intendo svolgere una breve dichiarazione di voto perché rimanga agli atti, in quanto troviamo pressoché assurda questa rievocazione di giustizialismo all'italiana.
Si preparino, gli italiani, non tanto ad una lenzuolata di liberalizzazioni, quanto ad una sventolata di sanzioni. Da domani, infatti, se si sgarra con la velocità, oltre a pene pecuniarie altissime, si rischia di essere messi in galera; se sgarri con il bere, oltre a sanzioni pesantissime, rischi di finire in galera.
Se i ragazzini mano mettono il motorino, i genitori, anche inconsapevolmente, dal momento che - ahimè - ne sono responsabili, si trovano a dover pagare sanzioni pecuniarie fino a 4.000 euro.
Ci mettiamo adesso quasi a sostituirci alla morale, cioè lo Stato diventa Stato etico, stabilisce i princìpi, fissa cosa è bene e cosa è male. Così, accanto a princìpi come ad esempio quelli del libero commercio, della liberalizzazione e della pubblicità, verrà sanzionata ogni casa automobilistica che nel vendere il proprio autoveicolo ne evidenzi la prestazione, cioè la velocità, come elemento distintivo sulle concorrenti.
Abbiamo capito, signori, che il problema della sicurezza è serio e grave (e concludo, Presidente), ma guardate che l'Afghanistan sappiamo dov'è: sappiamo come funziona lì e come lo Stato reprime. Vogliamo talebanizzare anche l'Italia? Andiamo in questa direzione, adesso! (Applausi dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 33, nel testo emendato.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 33.0.800, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 33.0.801, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'esame degli articoli successivi.
Metto ai voti l'articolo 34.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 35.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 36, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FILIPPI, relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 36.2 invito al ritiro, così come per l'emendamento 36.3. Esprimo parere contrario sull'emendamento 36.0.1; sull'emendamento 36.0.150 c'è il parere contrario della 5a Commissione, cui mi uniformo.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Senatrice Baio, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 36.2?
BAIO (Ulivo). Sì, lo ritiro.
PRESIDENTE. Anche l'emendamento 36.3 si intende ritirato.
Metto ai voti l'articolo 36.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 36.0.1.
STIFFONI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STIFFONI (LNP). Presidente, soltanto una domanda al Ministro: che cosa c'è di male nel prevedere che nelle farmacie ci sia un'avvertenza, un elenco con evidenziati tutti i farmaci che possono avere degli effetti negativi durante la guida? Non penso che ci siano dei farmacisti che si oppongano ad esporre una segnalazione ministeriale del genere. Questi farmaci sono pericolosi durante la guida, cercate di evitare di assumerli prima della guida; non vedo cosa ci sia di male in questo e non capisco la contrarietà del relatore.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIANCHI, ministro dei trasporti. Signor Presidente, solo per dire rispetto a quanto affermato dal senatore Stiffoni che siamo ovviamente del tutto favorevoli a che l'utente possa essere avvertito delle conseguenze che alcuni medicinali possono avere sull'abilità alla guida, tant'è vero che abbiamo predisposto degli articoli che prevedono opportune segnalazioni sulla confezione e al suo interno.
Per quanto riguarda l'apposizione di cartelli, su cui abbiamo anche discusso, ci è parsa in qualche modo superflua perché queste farmacie ormai, come si sa, sono talmente piene di segnalazioni di ogni tipo, cartelli che riguardano la vendita, non solo, ma ormai quasi prevalentemente di prodotti non medicinali, che probabilmente un avviso del genere tende del tutto a scomparire e quindi ad essere ininfluente.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 36.0.1, presentato dal senatore Stiffoni e dal senatore Fantola.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 36.0.150 è improcedibile.
Non essendo stati presentati sull'articolo 37 altri emendamenti oltre quello interamente soppressivo 37.500, presentato dal Governo, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.
Non è approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 38.
Lo metto ai voti.
È approvato.
Passiamo alla votazione finale.
Prima di abbandonare la mia postazione di Presidenza, devo complimentarmi con il Ministro, anche se rappresento l'opposizione, perché è il primo Ministro che interloquisce, ascolta i parlamentari e se può trovare una soluzione la trova. Credo non sia cosa di poco conto. (Generali applausi).
STORACE (Misto-LD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STORACE (Misto-LD). Signor Presidente, mi ha tolto le parole di bocca. A nome del Movimento politico La Destra, annuncio l'astensione su questo provvedimento, pur esprimendo apprezzamento per la discussione. Il Ministro può essere soddisfatto di aver portato a casa una legge fatta di 40 articoli; in quest'Aula non è propriamente il mestiere più facile del mondo. Però, esattamente come ha detto il presidente Calderoli, apprezzo l'atteggiamento del Ministro e quello del relatore, al di là delle divergenze sulle questioni di merito, per aver voluto realmente essere disponibili rispetto ad un dibattito parlamentare.
Detto questo, il voto di astensione deriva dal fatto che abbiamo tentato di proporre significativi, sia pur limitati, miglioramenti del provvedimento al nostro esame, ma non è stato possibile vederli accolti.
In particolare, esprimiamo soddisfazione per quanto è accaduto su uno degli articoli più importanti, cioè quando abbiamo evitato, signor presidente Calderoli, una specie d'indulto preventivo per cui si stabiliva una sanzione, addirittura una pena fino all'arresto, però si diceva: sarai arrestato se lo fai una seconda volta. Comunque, la ragionevolezza, sia pur mitigando l'effetto della pena per la prima violazione di legge, ha portato a prevedere che non si può sgarrare - scusate l'espressione gergale - rispetto alla violazione delle norme.
Allo stesso modo, possiamo esprimere soddisfazione per un altro aspetto, quello che impone ai gestori di locali di accompagnare il percorso di questa normativa prevedendo che gli avventori degli stessi siano messi nelle condizioni di sapere cosa succede nel momento in cui le norme vengono violate.
Tuttavia, avremmo voluto vedere approvate le questioni più importanti legate alla prevenzione, ma purtroppo non è stato possibile. Il nostro atteggiamento di astensione è pertanto motivato da due questioni di fondo legate alla destinazione delle risorse derivanti dalle maggiori entrate dovute alle sanzioni che vengono qui introdotte. Avremmo voluto veder destinate queste risorse a progetti specifici per i fondi rivolti alle campagne di contrasto dell'alcolismo e delle sostanze stupefacenti; da questo punto di vista però abbiamo dovuto registrare una chiusura.
Ugualmente, avremmo voluto vedere più coraggio nell'approvare una norma, come quella proposta dal senatore Losurdo, rispetto alla quale, anche se è vero che ci sono ostacoli di carattere comunitario, ciò non deve impedire all'Italia di battersi affinché questi possano essere abbattuti; comunque, l'approvazione di un ordine del giorno stabilisce un principio importante. Ovviamente, attenderemo il momento in cui il Ministro si farà portavoce nelle sedi comunitarie dell'istanza segnalata dal collega Losurdo.
Registriamo, lo ripeto anche in conclusione, l'apprezzamento per l'atteggiamento osservato dal Governo. Caro Ministro, spero che lei possa consegnare il verbale di questa seduta al prossimo Consiglio dei ministri in modo che i suoi colleghi capiscano cosa significa stare in un'Aula ed interloquire con il Parlamento.
Presidenza del vice presidente CAPRILI(ore 18,06)
(Segue STORACE). Anche se siamo distanti anni luce dal punto di vista politico, lei ha dato una buona dimostrazione di disponibilità al dialogo. Questo fa crescere la qualità della legislazione, perché altrimenti, se continuiamo a ragionare a seconda di chi firma un emendamento, credo che non si facciano passi in avanti.
Esprimo quindi soddisfazione e ringrazio il relatore che, ancorché di prima legislatura come si potrebbe dire, ha fatto un buon lavoro. Per questi motivi dichiaro la nostra astensione. (Applausi dal Gruppo Misto-LD).
DONATI (IU-Verdi-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONATI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, farò una breve dichiarazione di voto. Il Gruppo Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti italianivoterà a favore di questo provvedimento che ha avuto un lungo iter ed ha visto un grande impegno da parte di tutti gli esponenti della maggioranza, del relatore e del Ministro (che voglio ringraziare entrambi), ma anche dell'opposizione che ha dimostrato grande responsabilità, accettando ritmi di lavoro molto serrati. Voglio anche ricordare che nella precedente legislatura analogo comportamento in materia di sicurezza stradale era stato tenuto da quella che era all'epoca l'opposizione, a conferma che in tale materia, pur tra tante diversità su come risolvere questo gravissimo problema sociale e territoriale, ci accomuna però un comune obiettivo.
Desidero enfatizzare molto brevemente alcuni risultati che l'iter al Senato ha prodotto su questo provvedimento. Innanzitutto vorrei richiamare la soppressione dell'articolo 2 che prevedeva la guida accompagnata per ragazzi e ragazze sedicenni. Abbiamo infatti ritenuto che, essendo concretamente un problema invertire l'attuale tendenza in cui i morti sulle strade sono tornati a crescere, consentire ai sedicenni il «foglio rosa», seppur con accompagnamento, non ci sembrava un messaggio accettabile.
Naturalmente, abbiamo inserito nel testo della delega una indicazione al Ministro affinché regoli tutta la materia inerente a quella delicata fascia di età tra i 14 e i 18 anni che concerne i ragazzi e le ragazze, in modo che per l'uso del ciclomotore e del quadriciclo leggero (la cui età minima di guida è stata anch'essa positivamente innalzata dagli attuali 14 anni a 16 anni) si possa compiutamente indicare un percorso sicuro per i nostri giovani.
Voglio ricordare anche l'importante recepimento della terza direttiva e l'incremento dei controlli, cui è destinato un terzo delle maggiori entrate del presente provvedimento. Va anche rammentata l'importante parte - per la quale credo che vada ringraziato anche il Gruppo di Rifondazione, che ha presentato un emendamento in tal senso - concernente il coinvolgimento dei gestori dei locali, verso i quali non dobbiamo assumere un atteggiamento punitivo-proibitivo, ma che dobbiamo responsabilizzare perché insieme a noi mettano in campo tutte le forme di dissuasione e di controllo possibili per evitare, appunto, l'abuso della guida dopo aver bevuto o dopo aver utilizzato sostanze stupefacenti.
Tengo anche a sottolineare che questo provvedimento diminuisce definitivamente, riportandoli a 130 chilometri all'ora, i limiti di velocità consentiti sulle nostre autostrade.
Concludo con una osservazione, di cui mi auguro torneremo a parlare in occasione della legge finanziaria. Un provvedimento che inasprisce norme e sanzioni, che indica nuove regole per contrastare nuovi o reiterati comportamenti negativi sulle strade ha bisogno di maggiori controlli e quindi anche di risorse per attuare il piano per la sicurezza stradale del 1999, sino ad oggi attuato solo in piccolissima parte.
Naturalmente rinvio questo tema alla legge finanziaria che nelle prossime settimane giungerà all'attenzione del Parlamento, perché il provvedimento che oggi ci accingiamo a votare con molta convinzione sarà completo soltanto quando rafforzeremo pure tutti gli idonei strumenti di prevenzione e controllo, non potendosi puntare solo sulla parte a carattere sanzionatorio. (Applausi dai Gruppi IU-Verdi-Com, RC-SE e Ulivo).
STIFFONI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Ricordo al senatore Stiffoni che posso concedergli due soli minuti, in quanto il Gruppo della Lega Nord ha esaurito il tempo a sua disposizione.
STIFFONI (LNP). Signor Presidente, considerato lo scarso tempo a disposizione interverrò soltanto per significare a tutti i colleghi che, nonostante il proficuo lavoro svolto sia in Commissione che in Aula, il nostro Gruppo ritiene che il presente disegno di legge, anche se indirizzato alla sicurezza della circolazione stradale, manchi ancora delle importanti iniziative in grado di rendere effettivamente operative le norme poste a tutela della vita dei cittadini utenti della strada.
In tal senso denunciamo le scarse risorse destinate all'aumento dei controlli sulle strade da parte delle forze dell'ordine, al miglioramento della circolazione e della segnaletica stradale, nonché all'attivazione di corsi di educazione stradale nelle scuole. In particolare, la mancata approvazione di quest'ultimo emendamento, che avrebbe spinto i giovani a maturare comportamenti maggiormente consapevoli e responsabili durante la guida, ostacola il raggiungimento, per l'appunto, di importanti traguardi in materia di sicurezza stradale.
Più in generale, la posizione del Gruppo della Lega Nord sul provvedimento rimane ancora critica. Il disegno di legge, nonostante le buone intenzioni, non è riuscito a dare al Paese un segnale forte della volontà di intervenire in modo determinato in materia di sicurezza stradale, al fine di realizzare una drastica riduzione del numero degli incidenti, al pari di altri Paesi europei.
Pertanto, alla luce di queste considerazioni, il Gruppo della Lega Nord dichiara la propria astensione sul provvedimento. (Applausi dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. Vorrei ricordare al senatore Boccia, che mi sollecita continuamente al rispetto dei tempi (e che ringrazio per la sua coscienza critica), che avevo concesso al senatore Stiffoni due minuti, che non sono stati superati. La durata dell'intervento è stata quindi contenuta nei limiti previsti: siamo rientrati nella norma.
FANTOLA (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Senatore Fantola, per lei vale lo stesso ragionamento fatto per la Lega Nord. Le concedo due minuti, poiché il Gruppo ha esaurito tutto il tempo a sua disposizione.
FANTOLA (UDC). Signor Presidente, signor Ministro, intervengo per dichiarare il voto di astensione della mia parte politica sul disegno di legge n. 1677.
Ricordo qual è stata la nostra posizione sia sul metodo, sia sull'iter, sia sulla sostanza del provvedimento.
Credo nessuno possa negare che il Gruppo UDC abbia tenuto un atteggiamento responsabile durante il corso della discussione, non seguendo logiche consuete di maggioranza e opposizione, cercando di proporre emendamenti largamente condivisi da parte di tutti, cercando di trovare soluzioni ispirate a favorire la mobilità delle persone e delle merci nella tutela della salute e della vita dei cittadini.
Abbiamo condiviso l'opportunità di un iter anomalo che ci permettesse comunque di poter assicurare alcune disposizioni urgenti in materia di sicurezza stradale prima dell'estate attraverso la decretazione d'urgenza del 3 agosto.
Quanto al metodo, senza voler negare che il testo sia frutto di un lavoro serio ed onesto di approfondimento, che di per sé stesso in alcune parti innova il codice stradale e che ancora dà una risposta, seppur parziale, ad una domanda di sicurezza che fortissima viene da tutto il Paese, lo riteniamo complessivamente inadeguato rispetto ad alcuni obiettivi che il Gruppo UDC ha posto come fondamentali, in particolare per quanto riguarda la responsabilizzazione dei conducenti, l'opera di prevenzione e l'impegno nella formazione da parte della scuola e degli Enti locali.
Per questi e per altri motivi che non ho il tempo di esporre ci asterremo nel voto finale. (Applausi dal Gruppo UDC).
MARTINAT (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTINAT (AN). Signor Presidente, ringrazio il Ministro per la disponibilità che ha dato in Commissione in particolare, oltre che in Aula, soprattutto perché la Commissione, lavorando intensamente, è riuscita a modificare sostanzialmente il testo nato a suo tempo dal Ministero, trasformato dalla Camera dei deputati e ulteriormente trasformato in modo sensibile dal Senato.
Riteniamo sia un testo sicuramente migliorativo, anche se mancano nella sostanza, signor Ministro, glielo abbiamo già detto sia in Commissione sia in Aula ieri, due punti per noi fondamentali.
Il primo è quello della prevenzione: manca l'obbligo dell'insegnamento nelle scuole, quindi di insegnare ai giovani cosa vuol dire la sicurezza stradale, il codice della strada, che non è il codice degli automobilisti ma è anche degli automobilisti. Lei, signor Ministro, ha accolto l'ordine del giorno che poneva il problema della guida sicura, spero che vorrà emanare molto velocemente un decreto, perché il recupero dei punti non può essere fatto solo tramite le scuole guida, dove spesso questo recupero avviene troppo facilmente. Riteniamo che chi ha causato incidenti, chi ha la patente sospesa soprattutto per incidente, sia obbligato a recuperare i punti tramite scuole guida autorizzate che alla presenza di un responsabile del Ministero presente all'esame possano verificare se è veramente in grado di guidare o no per il recupero dei punti.
Quanto alla prevenzione, riteniamo che sia necessario mettere dei soldi in tasca, non ai cittadini come si fa con questo disegno di legge, ma soldi in tasca del Governo per potenziare la polizia stradale, tutto il problema della segnaletica, le barriere, i buchi neri che ci sono oggi in Italia, obbligando gli Enti locali, signor Ministro, a fare quello che già lo Stato, da anni, fa sulle sue strade statali e sulle autostrade, stendendo asfalto drenante, molto più sicuro, e obbligandoli non solo ad intascare multe per ripianare eventuali deficit, ma per creare anche a livello locale la sicurezza stradale.
Quindi, manca essenzialmente un riferimento alla cosiddetta prevenzione e ad interventi di ammodernamento, oltre che un chiaro riferimento alle pene accessorie. In un primo tempo questo tema era stato recepito, anche se poi si è detto che la Costituzione lo nega e che risulta difficile introdurre modifiche specifiche. Sarebbe sufficiente prevedere una modifica del codice penale ed affermare, secondo quanto previsto in altri disegni di legge presentati in Parlamento, che a coloro che rifiutano le pene accessorie non si applica la legge Gozzini con riferimento alla condizionale. Tutti oggi beneficiano delle norme previste dalla legge Gozzini e della condizionale; chi rifiuta le pene accessorie non beneficia dei suddetti benefici. È sufficiente una modifica del codice penale.
Inoltre, abbiamo chiesto e chiediamo ancora che venga modificato il riferimento all'omicidio colposo in omicidio doloso per tutti coloro che commettono omicidi. Il caso più clamoroso è quello di ieri, a seguito del quale è stato liberato un delinquente - ripeto un delinquente - ubriaco che ha ammazzato quattro persone. È rimasto pochi giorni in galera e adesso si trova agli arresti domiciliari. L'omicidio colposo, infatti, non prevede la galera se non per pochi giorni. Noi riteniamo che la persona drogata o ubriaca debba essere valutato secondo le norme previste per l'omicidio doloso e non colposo. Bisogna trovare il sistema per modificare il codice penale. Riteniamo che sia questo il segnale politico da dare agli italiani: prevenzione, insegnamento, educazione, prevedendo però nuovi segnali stradali o modificando sistemi e barriere, e pene riabilitative maggiori per coloro che commettono reati di questo genere e pene detentive per coloro che commettono omicidi.
Per questo motivo il Gruppo Alleanza Nazionale,rispetto ad un disegno di legge che contiene molte luci ma anche pesanti ombre, si asterrà. (Applausi dal Gruppo AN).
GRILLO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRILLO (FI). Signor Presidente, impiegherò i pochi minuti a mia disposizione per motivare, sia pure succintamente, il voto di astensione del Gruppo Forza Italia e lo faccio dopo aver dato atto di un lavoro corretto e costruttivo svoltosi innanzitutto in Commissione nel cui ambito il Ministro ci ha gratificato di una continua e quotidiana presenza. Do quindi volentieri atto del rapporto che si è costruito con il vertice del Ministero.
Inoltre, do atto anche del lavoro positivo costruitosi in Commissione. Noi, posti di fronte a problemi così delicati, abbiamo fatto una scommessa e deciso di realizzare un approccio senza pregiudizi rispetto al quale ci si potesse confrontare nel merito dei singoli problemi cercando di individuare, problema sul problema, i punti di equilibrio in grado di soddisfare l'esigenza di dare risposte concrete all'emergenza che si stava vivendo nei mesi estivi oltre che ridare contestualmente più organicità a norme che avevano la presunzione di legiferare su diverse e svariate problematiche.
Il voto di astensione nasce dal fatto che pur dando atto alla scelta che è stata compiuta con questo disegno di legge di rendere più gravose ed incidenti le sanzioni in ordine a coloro che commettono infrazioni nella guida, ci è sembrato - come del resto ho detto in sede di Commissione - che il disegno legge nella sua complessità mancasse di una certa organicità e di alcuni elementi che erano presenti invece - i colleghi conoscono la mia valutazione di parte al riguardo - nella precedente riforma del codice della strada quando, con il precedente governo e ministro Lunardi, si introdusse la patente a punti.
Quali sono gli aspetti che a nostro avviso, avendo avuto più tempo a disposizione e la possibilità di approvare in un lasso di tempo maggiore questo disegno di legge, avremmo potuto migliorare ulteriormente rendendo più organica tale norma?
Sono gli aspetti riferiti ai controlli, alla prevenzione e alla formazione. La senatrice Donati poco fa, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo dei Verdi, ricordava con soddisfazione l'eliminazione dell'articolo 2 dal testo della Camera, che prevedeva la cosiddetta guida accompagnata da parte dei ragazzi che hanno compiuto 16 anni. Su questo come su altri problemi, a nostro modo di vedere, l'approccio doveva essere un po' più problematico. Infatti, in alcuni Paesi d'Europa la guida accompagnata, secondo evidenze a noi note, ha dato risultati soddisfacenti e positivi, anche perché i veicoli che talvolta i ragazzi di 16 anni conducono, i cosiddetti quadricicli, diventano delle vere e proprie auto alle quali spesso vengono modificati i motori eliminando ad esempio i limitatori di potenza.
Credo comunque che sia stato fatto un buon lavoro ed è per questo che il nostro voto di astensione va interpretato come un apprezzamento, data anche la situazione contingente e il momento di emergenza che avevamo di fronte. Certamente però se avessimo dedicato più tempo, se ci fossimo sforzati di più di affrontare anche gli aspetti della formazione e della prevenzione probabilmente avremmo realizzato un miglior risultato.
Porto altri due esempi sintetici e mi avvio a concludere, signor Presidente. È noto che i fattori ambientali e le condizioni dei fondi stradali sono la causa di oltre il 30 per cento dei morti sulle nostre strade e degli incidenti nel nostro Paese. Eppure è poco noto che soltanto il 3,1 per cento della segnaletica orizzontale e il 36,2 per cento della segnaletica verticale del nostro Paese sono a norma, nonostante vi siano disposizioni in materia che ne impongano il rifacimento. Questo avviene perché sia gli enti concessionari autostradali che gli enti locali molto spesso distraggono le risorse altrove senza finalizzare i profitti provenienti dalle contravvenzioni e dalle multe per aumentare l'efficienza, i controlli e la segnaletica .
Per concludere, signor Presidente, credo che il problema della sicurezza stradale sia davvero serio e non si può pensare di risolverlo solo incrementando le sanzioni ma assicurando, ad esempio, che anche gli enti locali e gli enti concessionari facciano fino in fondo la loro parte.
Il nostro obiettivo è quello del Programma di azione europea per la sicurezza stradale che mira a dimezzare il numero delle vittime della strada entro il 2010. Credo che per conseguire tale obiettivo dovremmo fare qualcosa di più e penso che il Parlamento avrà occasione di ritornare presto su queste problematiche.
PETERLINI (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Le ricordo che le restano solo due minuti.
PETERLINI (Aut). Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare il Ministro che ci è venuto incontro in alcuni punti delicati. Avevamo evidenziato una situazione molto diversa da quella che si presenta sul territorio nazionale. C'è una parte del territorio, la Provincia di Bolzano e in parte anche quella di Trento, eccessivamente controllata, quasi mortificata dai controlli e per la quale è sufficiente quanto previsto dalla legislazione vigente. Nel resto del territorio nazionale invece sembra che i controlli non siano così intensi e quindi mentre l'opinione pubblica chiede un inasprimento delle pene da noi si chiede il contrario.
Abbiamo cercato di trovare con il Ministro un compromesso e lo abbiamo trovato in parte. Ciò significa che sulle piccole trasgressioni si manifesta una certa clemenza mentre restano sanzioni draconiane sulle altre. Eravamo riusciti anche a far passare un emendamento che prevede controlli più estesi su tutto il territorio nazionale e con una mozione abbiamo puntato sulla prevenzione che è stata concessa. Abbiamo sollevato anche il problema degli handicappati e delle loro sedie a rotelle che saranno adattate secondo quanto deliberato dal Senato. Abbiamo raggiunto per i giovani neopatentati un aumento della potenza delle macchine ma anche un'esenzione per chi frequenta i corsi di guida sicura rispetto all'anno passato. Vogliamo riconoscere questo.
La maggior parte del Gruppo Per le Autonomie, pertanto, voterà a favore del disegno di legge. Mi permetto di segnalare che i senatori della Südtiroler Volkspartei, per motivi di merito, non possono farlo. Però, in questa sede vorrei anche dichiarare che questo non ha niente a che fare con la solidarietà al Governo e alla maggioranza.
CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, onorevoli colleghi, secondo la definizione data dall'Organizzazione mondiale della sanità, un incidente stradale è uno scontro che avviene su una strada pubblica, che coinvolge almeno un veicolo e che può avere (ma non necessariamente) conseguenze sulla salute di chi vi è coinvolto.
Gli incidenti stradali rappresentano un problema di assoluta priorità per la sanità pubblica per l'alto numero di morti e soprattutto di invalidità permanenti e temporanee che causano nel mondo. Agli enormi costi sociali e umani, si aggiungono anche elevati costi economici, che rendono la questione della sicurezza stradale un argomento di enorme importanza per i dipartimenti di prevenzione e i sistemi sanitari di tutti i Paesi.
La grande maggioranza degli incidenti gravi e di quelli mortali sono dovuti a una serie di comportamenti scorretti, principalmente eccesso di velocità, guida distratta e pericolosa (si pensi all'uso del telefono cellulare), mancato rispetto della precedenza o della distanza di sicurezza, assunzione di alcol e sostanze stupefacenti (come nel caso degli incidenti del post-discoteca).
Ci sono diversi fattori che possono contribuire al fenomeno degli incidenti stradali: il comportamento e lo stato psicofisico del conducente, le condizioni e la sicurezza dei mezzi di trasporto, la circolazione sulle strade e i pericoli legati al trasporto di prodotti pericolosi. Inoltre, possono incidere anche numerosi fattori umani, come aggressività, status sociale, uso inappropriato di bevande alcoliche e di farmaci, malattie, deficit della vista, uso di sostanze psicotrope, stress, affaticamento, uso di telefoni cellulari alla guida, e anche il mancato rispetto delle norme del codice della strada. Inoltre, il rischio può aumentare anche in caso di cattivo uso (o totale mancanza) dei dispositivi di sicurezza, soprattutto in ambiente urbano, come nel caso delle cinture di sicurezza.
Tra i fattori di rischio legati allo stato del conducente si possono classificare quattro categorie particolarmente rilevanti poiché possono alterare lo stato di attenzione e di concentrazione del guidatore. L'alcol è il fattore più rilevante nel caso di incidenti stradali gravi o mortali; il rischio di incidenti aumenta, in modo esponenziale, quando la concentrazione di alcol nel sangue raggiunge i 50 milligrammi per 100 millilitri. Inoltre, a parità di alcol ingerito, il rischio aumenta al diminuire dell'età del conducente e quanto minore è la frequenza di consumo abituale di alcol.
Gli incidenti stradali provocano ogni anno in Italia circa 8.000 decessi (2 per cento del totale), circa 170.000 ricoveri ospedalieri e 600.000 prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero; rappresentano inoltre la prima causa di morte tra i maschi sotto i 40 anni. Il gran numero di persone che subiscono lesioni, più o meno gravi, in seguito ad incidenti stradali costituiscono la prova che, anche in termini di costi sociali legati all'assistenza e alla riabilitazione, ci troviamo di fronte ad una emergenza non trascurabile.
L'attuale provvedimento è sicuramente ispirato da tale stato dei fatti, quindi dall'emergenza, e dalla conseguente intollerabile situazione delle strade italiane che ogni giorno, ogni fine settimana come ogni estate, miete migliaia di vittime soprattutto fra giovani e giovanissimi.
Sicuramente condivisibile è quindi l'intento che ha mosso il Governo prima e l'Aula oggi qui riunita, ma altrettanto condivisibile è la necessita di un provvedimento realmente efficace e in grado di arginare il fenomeno. La sicurezza stradale, a nostro parere, non può essere affidata esclusivamente all'inasprimento delle sanzioni previste o alla previsione di nuove.
Proprio questa estate, in attesa dell'applicazione delle misure previste dal decreto del Governo, i dati e le testimonianze delle Forze dell'ordine impegnate quotidianamente sulle strade, hanno mostrato come un sostanziale aumento della vigilanza sulle strade abbia da sola contribuito alla diminuzione degli incidenti del 5 per cento rispetto all'anno passato e degli incidenti mortali del 3,6 per cento, sempre rispetto all'anno passato.
Dati alla mano, quindi, ci interroghiamo se non fosse necessario orientare le risorse e l'attenzione ad altre tipologie di strategia e soprattutto ad interventi di carattere strutturale che coinvolgano lo stato delle nostre strade, non sempre delle migliori, e la loro segnaletica, anche attraverso il coinvolgimento dei diversi livelli di governo.
Non possiamo inoltre non constatare che le città sono i luoghi ove si riscontrano la maggior parte di incidenti e di feriti e il tasso di mortalità, sopratutto a causa della congestione del traffico delle nostre strade, soprattutto nelle nostre grandi città, è elevato.
Io stesso ho presentato un mio disegno di legge che vuole proporre altre forme di prevenzione e risoluzione del problema traffico, grazie all'incentivo dell'uso dei ciclomotori. Nello stesso disegno di legge sono state inoltre previste una serie di disposizioni, volte a modificare il codice della strada in modo da avvicinarlo di più alle esigenze e a garantire maggiore sicurezza a coloro che utilizzano il mezzo a due ruote.
Che questo provvedimento non contenga misure idonee non è solo la nostra opinione, in relazione soprattutto al popolo delle due ruote. Proprio oggi mi è giunto il testo di un comunicato stampa relativo all'avvio della campagna per la raccolta di firme al fine di presentare una proposta di legge di iniziativa popolare per creare un'agenzia nazionale per la sicurezza stradale e per l'assistenza alle vittime della strada. Nel comunicato stesso le parti sociali promotrici dell'iniziativa giudicano del tutto insufficienti ed incapaci le iniziative del Governo per affrontare la problematica dell'incidentalità stradale. Denunciano la mancanza di un approccio strategico e di una visione tecnica; denunciano il fallimento degli ultimi provvedimenti.
Noi riteniamo fondamentale l'opinione dei cittadini e il loro bisogno di sentirsi sicuri nel viaggiare per le strade del nostro Paese e per tali motivi riteniamo di appoggiare quella proposta di legge e ripresenteremo il disegno di legge di cui sono primo firmatario che riguarda specificamente il popolo delle due ruote. Infatti, non si tratta solo di provvedimenti di difesa e di aumento di sicurezza per i quattro milioni di utenti delle due ruote che ci sono in Italia, ma significa per le grandi città - perché questi utenti sono soprattutto nelle grandi città - avere più respiro dal traffico: infatti, il mezzo a due ruote occupa un quarto, un quinto, un ventesimo, a seconda dei casi, dei mezzi pubblici e privati, in relazione ovviamente alla loro grandezza. Si tratta pertanto di favorire un certo tipo di circolazione più leggera ma aumentarne le sicurezza.
In ogni caso, apprezziamo la tempestività del Governo, che anche prima dell'estate aveva proposto dei provvedimenti in relazione a questa problematica, e per tale motivo ci asterremo.
MAZZARELLO (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAZZARELLO (Ulivo). Signor Presidente, esprimo le ragioni che portano l'Ulivo a votare a favore del disegno di legge in esame. È una buona legge contro i massacri sulle strade italiane ed è una buona legge per il bel lavoro fatto dal Ministro insieme a noi (e per questo lo ringrazio), così come dal relatore, che si è impegnato moltissimo, e anche dal Senato, che da giorni è impegnato attorno a questo lavoro così importante e significativo.
Quali sono le caratteristiche della legge? La prima è il fatto di esprimere una fermezza molto significativa nei confronti di chi compie le infrazioni più gravi; c'è una grande fermezza su questo punto. Faccio un esempio, anche di una correzione che abbiamo apportato a questo riguardo.
Forse i colleghi ricorderanno - è una polemica che è stata sui giornali questa estate, e su questo siamo stati sollecitati dai corpi dei vigili urbani, della polizia stradale e da altri - il fatto che, se una persona avesse rifiutato i controlli, per esempio sul tasso alcolemico, avrebbe preso solamente una multa e se magari era anche uno con tanti soldi in tasca era il male minore.
Noi invece introduciamo le pene più gravi previste dalla legge per chi rifiuta i controlli di verifica, per esempio, del tasso alcolemico. Quindi, una scelta di grande fermezza nei confronti di chi compie le infrazioni più gravi e, nello stesso tempo, una riduzione delle multe per chi compie le infrazioni più lievi e non pericolose, per chi magari supera di pochi chilometri orari il limite di velocità o di pochissimo il tasso alcolemico.
Quindi tutt'altro che una legge per multare a ruota libera, anzi, è proprio il contrario. Con questa legge graduiamo bene la fermezza e la durezza (su cui siamo stati e siamo molto convinti); nello stesso tempo, non vogliamo colpire chi davvero fa un errore piccolo, che non rappresenta un pericolo per i cittadini.
Poi c'è la prevenzione, con l'impegno per rendere pienamente partecipi e responsabilizzati i locali che distribuiscono alcolici, con una serie di misure a questo riguardo che li impegnano. Penso ai pub, alle discoteche, a quei locali frequentati dai nostri giovani.
Ma non ci fermiamo qui. Vogliamo continuare con l'aumento dei controlli, che il Governo ha già esercitato in quest'ultimo anno, con il miglioramento della sicurezza delle strade. Con questa legge facciamo un bel passo avanti e per questo votiamo a favore. (Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE e SDSE).
STEFANI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
STEFANI (LNP). Signor Presidente, dichiaro il mio personale voto contrario, perché l'argomento, pure molto giusto, è stato affrontato con assoluta differenziazione da caso a caso ed in modo squilibrato.
È giusto, per carità, punire severamente, ma la stessa severità va usata in tutti i casi. Mi riferisco in particolare all'uso del telefonino in auto, una delle cose più micidiali che esista. Viaggio in macchina come voi e possiamo tutti renderci conto di quanto sia pericoloso l'uso del telefonino. E questo anche con il «viva voce», figuriamoci senza! Per un bicchiere di vino abbiamo previsto l'arresto per un mese, mentre per l'uso del telefonino abbiamo lasciato le cose come stanno, forse per difendere gli interessi delle multinazionali, come avete sempre fatto. (Applausi dei senatori Polledri e Divina).
PRESIDENTE. Passiamo all'esame della proposta di coordinamento C1, di cui do lettura: «All'emendamento 3.500/1 aggiungere infine le parole: "per mancanza dei requisiti previsti dal vigente codice"».
Metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dal relatore.
È approvata.
Procediamo dunque alla votazione.
STIFFONI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STIFFONI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1677 nel suo complesso, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale (1677)
(V. nuovo titolo)
Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (1677)
(Nuovo titolo)
ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 15.
Approvato
(Disposizioni integrative relative ad alcune tipologie di veicoli e di trasporti)
1. Sono esonerati dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento, come sostituito dall'articolo 26, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, i veicoli impiegati nell'ambito dei servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale e della gestione dei servizi di igiene urbana.
2. Ai trasporti effettuati con i veicoli di cui al comma 1 non si applicano gli articoli da 5 a 9 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera h), del medesimo regolamento.
EMENDAMENTO
15.800
IL GOVERNO
Ritirato
Al comma 1, sostituire la parola: «paragrafo 1» con la seguente: «paragrafo 2».
ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 16.
Non posto in votazione (*)
(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti)
1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000 e l'arresto fino a un mese, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200, l'arresto fino a tre mesi e con la pena accessoria dello svolgimento di un'attività sociale gratuita e continuativa fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi e con la pena accessoria dello svolgimento di un'attività sociale gratuita e continuativa fino a un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
2-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente effettuato ai sensi del comma 2 e del presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
2-ter. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
2-quater. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
2-quinquies. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti».
b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187»;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI»;
d) al comma 8, primo periodo, le parole: «del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 2 e 2-bis»;
e) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8».
2. All'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000, l'arresto fino a tre mesi e con la pena accessoria dello svolgimento di un'attività sociale gratuita e continuativa fino a sei mesi. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.
1-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente effettuato ai sensi del comma 1 e del presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
1-ter. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
1-quater. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quinquies»;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore»;
c) il comma 7 è abrogato;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119. Si applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma 2-bis».
________________
(*) Approvato l'emendamento 16.800 (testo 3), interamente sostitutivo dell'articolo
EMENDAMENTI
16.800 testo 3/1 (già 16.801)
THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI, MOLINARI
Respinto
All'emendamento 16.800 (testo 3), al comma 1, lettera a),capoverso «2.», sopprimere la lettera a).
Conseguentemente alla lettera b) sopprimere le seguenti parole: «e l'arresto fino a tre mesi».
16.800 testo 3/2 (già 16.151)
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Respinto
All'emendamento 16.800 (testo 3), al comma 1, lettera a)capoverso 2, lettera a) sostituire le parole: «da euro 370 a euro 1.485» con le seguenti: «da euro 258 a euro 600».
16.800 testo 3/3 (già 16.150)
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Respinto
All'emendamento 16.800 (testo 3), al comma 1, lettera a)capoverso 2, lettera a) sostituire le parole: «da tre a sei mesi» con le seguenti: «da uno a sei mesi».
16.800 testo 3/4 (già 16.900)
Respinto
All'emendamento 16.800 (testo 3), al comma 1, lettera a),capoverso 2-ter ivi richiamato, dopo le parole: «estranea al reato» inserire il seguente periodo: «la pena è dell'arresto fino a tre mesi e dell'ammenda da euro 2.000 a euro 6.000 se, in conseguenza dell'incidente vengono distrutti o danneggiati impianti o cose di pubblica utilità».
16.800 testo 3/5 (già 16.901)
Respinto
All'emendamento 16.800 (testo 3), al comma 2, lettera a), capoverso 1-ter ivi richiamato, dopo le parole: «estranea al reato», aggiungere il seguente periodo: «La pena è dell'arresto da tre mesi ad un anno e dell'ammenda da euro 2.000 a euro 6.000 se, in conseguenza dell'incidente, vengano distrutti o danneggiati impianti o cose di pubblica utilità».
16.800 (testo 3)
IL GOVERNO
Approvato
Sostituire l'articolo 16, con il seguente:
«Art. 16. - (Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti). - 1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi da 2 a 2-quater sono sostituiti dai seguenti:
"2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con l'ammenda da euro 370 a euro 1485 e l'arresto fino a un mese. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
2-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente effettuato ai sensi del comma 2 e del presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
2-ter. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo II, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
2-quater. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
2-quinquies. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
2-sexies. Qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, il veicolo con il quale è stato commesso il reato è fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa, con le normali garanzie di custodia".
b) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le sanzioni di cui al comma 2, lettera c). Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8".
2. All'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi da 1 a 1-ter sono sostituiti dai seguenti:
"1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.
1-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da un conducente di autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente effettuato ai sensi del comma 1 e del presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
1-ter. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
1-quater. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, commi 2-quinquies e 2-sexies";
b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è punito con le sanzioni di cui al comma 1. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119"».
16.801
THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI, MOLINARI
V. em. 16.800 testo 3/1
Al comma 1, lettera a),capoverso «2.», sopprimere la lettera a).
Conseguentemente alla lettera b) sopprimere le seguenti parole: «l'arresto fino a tre mesi».
16.2
Precluso dall'approvazione dell'emendamento 16.800 (testo 3)
Al comma 1, lettera a), al capoverso 2, sopprimere le parole: «e l'arresto fino a un mese».
16.151
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
V. em. 16.800 testo 3/2
Al comma 1, lettera a)capoverso 2. lettera a) sostituire le parole: «da euro 500 a euro 2.000» con le seguenti: «da euro 258 a euro 600».
16.150
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
V. em. 16.800 testo 3/3
Al comma 1, lettera a)capoverso 2. lettera a) sostituire le parole: «da tre a sei mesi» con le seguenti: «da uno a sei mesi».
16.14
SAIA, BUTTI, MARTINAT, PONTONE
Precluso dall'approvazione dell'emendamento 16.800 (testo 3)
Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole: «ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223.» aggiungere il seguente periodo: «In deroga all'articolo 126-bis comma 2, si procede alla comunicazione della decurtazione dei punti decorsi 30 giorni dalla notifica del decreto di sospensione della patente di guida».
16.900
V. em. 16.800 testo 3/4
Al comma 1, lettera a),capoverso 2-ter ivi richiamato, dopo le parole: «estranea al reato» inserire il seguente periodo: «da pena e dell'arresto fino a tre mesi e dell'ammenda da euro 2.000 a euro 6.000 se, in conseguenza dell'incidente vengono distrutti o danneggiati impianti o cose di pubblica utilità».
16.21
SAIA, BUTTI, MARTINAT, PONTONE
Precluso dall'approvazione dell'emendamento 16.800 (testo 3)
Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
«c) sostituire il comma 7 con il seguente:
"7. In caso di rifiuto dell'accertamento previsto dai commi precedenti il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, decorrente dalla data di accertamento dell'infrazione, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione».
16.23
COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI
Precluso dall'approvazione dell'emendamento 16.800 (testo 3)
Al comma 1, lettera c), capoverso 7, dopo le parole: «centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI» aggiungere le seguenti: «e sanzione che comporta il compimento di un'attività sociale,».
16.24
SAIA, BUTTI, MARTINAT, PONTONE
Precluso dall'approvazione dell'emendamento 16.800 (testo 3)
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) al comma 8, secondo periodo sostituire le parole: "il prefetto può disporre," con le seguenti: "il prefetto dispone,"».
16.901
V. em. 16.800 testo 3/5
Al comma 2, lettera a), capoverso 1-ter ivi richiamato, dopo le parole: «estranea al reato», aggiungere il seguente periodo: «La pena è dell'arresto da tre mesi ad un anno e dell'ammenda da euro 2.000 a euro 6.000 se, in conseguenza dell'incidente, vengano distrutti o danneggiati impianti o cose di pubblica utilità».
16.902
Precluso dall'approvazione dell'emendamento 16.800 (testo 3)
Al comma 2, lettera b), dopo il capoverso 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 186, e ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo risulti che il conducente coinvolto in un incidente stradale faccia un abituale consumo di dostanze alcoliche e stupefacenti, lo stesso è obbligato a frequentare un centro per il recupero di tossicodipendenti e alcolisti per un periodo non inferiore a sei mesi».
16.157
Precluso dall'approvazione dell'emendamento 16.800 (testo 3)
Al comma 2, dopo la lettera d)inserire la seguente:
e) Le sanzioni di cui al presente articolo sono estese, altresì, ai terzi trasportati dell'autoveicolo titolari di patente di guida, il cui conducente, in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica causata da sostanze stupefacenti o psicotrope, ha provocato un incidente stradale mortale.
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 16
16.0.1
Respinto
Dopo l'articolo 16,inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
Le sanzioni amministrative di cui al comma 2 dell'art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono estese, altresì, ai terzi trasportati dell'autoveicolo il cui conducente, in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica causata da sostanze stupefacenti o psicotrope, ha provocato un incidente stradale mortale».
ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 17.
Approvato
(Disposizioni per l'esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992)
1. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni necessarie per assicurare l'esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dall'articolo 14 della presente legge. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'interno, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri precisi concernenti il rapporto tra l'assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope e l'insorgenza di situazioni di mancanza di lucidità e quindi di pericolosità. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, sono individuati preventivamente il tipo di accertamenti e le prove da utilizzare per la rilevazione dello stato di idoneità alla guida di veicoli a seguito dell'assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope.
ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 16 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 18.
Approvato
(Modifica all'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di comportamento in caso di incidente)
1. Al comma 8 dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che ricorrano i presupposti della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, di cui all'articolo 186, o della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 187».
ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 19.
Approvato
(Modifiche agli articoli 202, 203, 204-bis e 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pagamento in misura ridotta, di ricorsi e di immatricolazioni)
1. All'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
b) al comma 2, le parole: «oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario» sono sostituite dalle seguenti: «oppure a mezzo di altra forma di pagamento indicata dalla stessa amministrazione».
2. Al comma 1 dell'articolo 203 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole: «giorni sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni.
3. Al comma 1 dell'articolo 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».
4. Il Governo provvede ad adeguare i termini fissati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, ai nuovi termini stabiliti dagli articoli 202, 203 e 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
5. All'articolo 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 4-bis è abrogato.
EMENDAMENTI
19.200
Respinto
Sostituire il comma 1, con i seguenti:
«1. Il comma 1, dell'articolo 202, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
"Per violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare:
a) entro novanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme;
b) entro centoventi giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme, aumentata del cinquanta per cento».
Conseguentemente adeguare il termine fissato dall'articolo 389, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
19.800
Id. em. 19.200
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Il comma 1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
"1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare:
a) entro 90 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme;
b) entro 120 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme aumentata del 50 per cento"».
Conseguentemente adeguare il termine fissato dall'articolo 389, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 20.
Approvato
(Modifica all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la sperimentazione di moderne tecnologie come i dispositivi per il blocco automatico tramite etilometro, i dispositivi volti al riconoscimento automatico della patente di guida del conducente, i sensori di allacciamento delle cinture di sicurezza e gli adattatori di velocità, ai fini della loro installazione sui veicoli di nuova costruzione».
EMENDAMENTI
20.800
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «nuova costruzione.» aggiungere le seguenti: «nonchè investire fondi nella ricerca per i centri medici di riabilitazione e reinserimento sociale post-trauma da incidente stradale».
20.2
COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI
Improcedibile
Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «, l'incremento dell'organico delle forze dell'ordine addette ai controlli sulle strade, al miglioramento della viabilità sulle strade maggiormente incidentate».
ARTICOLO 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 19 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 21.
Approvato
(Modifiche agli articoli 589, 590 e 593 del codice penale, in materia di omicidio colposo, lesioni personali colpose e omissione di soccorso)
1. Al secondo comma dell'articolo 589 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da due a sei anni, ovvero da tre a otto anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma, del presente codice».
2. Al terzo comma dell'articolo 590 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pene sono aumentate di un terzo se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».
3. Dopo il secondo comma dell'articolo 593 del codice penale è inserito il seguente:
«Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da tre a otto anni, ovvero da quattro a dieci anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma, del presente codice».
EMENDAMENTI
21.901
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al secondo comma dell'articolo 589 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il fatto è commesso con violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n, 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da cinque a dieci anni, ovvero da dieci a quindici anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma, del presente codice."».
21.902
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. AI terzo comma dell'articolo 590 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le pene sono aumentate da un terzo fino alla metà se il fatto è commesso con violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni"».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 21
21.0.900
Ritirato
Dopo l'articolo 21,inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Modifiche agli articoli 688, 689, 690 e 691 del codice penale, in materia di contravvenzioni concernenti la prevensione dell'alcolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza)
1. La competenza per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690 e 691 del libro terzo del codice penale è attribuita al Tribunale in composizione monocratica.
2. Le pene previste sono così modificate:
1) all'articolo 689 del codice penale, al primo comma, le parole: "minore degli anni sedici" sono sostituite da: "minore degli anni diciotto" e le parole: "fino a un anno" sono sostituire con le seguenti: "fino a due anni con l'ammenda da e 258 a e 2.528";
2) all'articolo 690 del codice penale, le parole: "fino a sei mesi o con l'ammenda da e 30 a e 309" sono sostituite con le seguenti: "fino a un anno e con l'ammenda da e 258 a e 2.528";
3) all'articolo 691 del codice penale, al primo comma, le parole: "da tre mesi a un anno" sono sostituite con: "da un anno a due anni";
3. Le parole contenute al primo comma dell'articolo 688 del codice penale: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da e 51 a e 309" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi l'ammenda da e 258 a 2.528".
4. All'articolo 688 del codice penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "la pena è dell'arresto fino a un anno e l'ammenda da e 500 a e 3.500 se il fatto è commesso recando molestia o disturbo alle persone"».
ARTICOLO 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 22.
Approvato con un emendamento
(Introduzione dell'articolo 218-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di misure per i neo-patentati, e modifiche all'articolo 128, concernente la revisione della patente di guida)
1. Dopo l'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
«Art. 218-bis. - (Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati). - 1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione e raddoppiata per le violazioni successive ed è altresì comminata la sanzione accessoria dello svolgimento di un'attività sociale gratuita e continuativa di durata proporzionata alla violazione commessa.
2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione che comporta l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a un mese, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B».
2. All'articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «previsti dall'art. 187» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dagli articoli 186 e 187»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il medico che viene a conoscenza in modo documentato di una patologia del suo assistito, che determina una diminuzione o un pregiudizio della sua idoneità alla guida, deve darne tempestiva comunicazione scritta e riservata, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, al Ministero dei trasporti. Il Dipartimento competente dispone la revisione della patente di guida per l'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica nei confronti del soggetto già titolare di patente, ovvero richiede che il soggetto, non ancora titolare di patente e che ne faccia richiesta, si sottoponga a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, ai fini del conseguimento del certificato medico utile per il rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dei trasporti, sono dettate le disposizioni applicative del presente comma, anche con riferimento alle patologie che comportano per il medico curante l'obbligo di provvedere alla comunicazione.
1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a due mesi.
1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle norme del presente codice da cui è previsto che consegua l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, è sempre disposta la sospensione della patente a tempo indeterminato fino al superamento, con esito favorevole, degli accertamenti stessi. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti ovvero del prefetto. A chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida a tempo indeterminato si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 218»;
d) il comma 3 è abrogato.
EMENDAMENTI
22.800
IL GOVERNO
Approvato
Al comma 1, sopprimere le parole da: «ed è altresì comminata» fino alle parole: «alla violazione commessa.».
22.151
Ritirato e trasformato nell'odg. G22.100
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Entro l'anno scolastico 2008-2009, il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, inserisce nei cicli di istruzione della scuola secondaria di primo e secondo grado nozioni di base in materia di "Educazione stradale"».
22.6
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. È comunque sempre vietata la vendita di superalcolici ai minori».
ORDINE DEL GIORNO
G22.100 (già em. 22.151)
Non posto in votazione (*)
Il Senato della Repubblica,
in sede di esame dell'Atto Senato 1677,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche postedall'emendamento 22.151.
________________
(*) Accolto dal Governo
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 22
22.0.1
FLUTTERO, COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI
Improcedibile
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
«Art. 22-bis.
1. Entro 12 mesi dall'approvazione della presente legge, le case automobilistiche ovvero le aziende del settore componentistica auto, possono presentare al Ministero dai Trasporti, che istituirà apposita commissione tecnica, progetti o prototipi di apparecchiature in grado di misurare il tasso alcoolemico, integrabili nei sistemi di avviamento delle autovetture. Tali apparecchiature dovranno impedire l'avviamento dell'autovettura nel caso in cui il conducente superi il limite di tasso alcoolemico consentito. La valutazione della commissione tecnica istituita presso il Ministero dei Trasporti è propedeutica alla successiva eventuale omologazione».
ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 22 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 23.
Approvato
(Introduzione dell'articolo 224-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, recante misure per consentire l'applicazione del sequestro e del fermo amministrativo dei veicoli in conseguenza di reati)
1. Nella sezione II del capo II del titolo VI del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo l'articolo 224-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 224-ter. - (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato). - 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente od organo accertatore della violazione procede al sequestro secondo le disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.
3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, l'agente od organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.
4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.
5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.
6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto accerta la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 23
23.0.800a
COLLINO, BUTTI, PONTONE, MARTINAT
Improcedibile
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
«Art. 23-bis.
(Fondo contro l'incidentalità notturna)
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo contro l'incidentalità notturna.
2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 2.85, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200 che vengono destinati al fondo contro l'incidentalità notturna.
3. Una volta l'anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il fondo viene ripartito tra la polizia stradale e le cinque province che hanno fatto rilevare la maggior frequenza di incidenti stradali dopo le ore 20 e prima delle ore 7, anche per quote diverse tra le province.
4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attività di contrasto all'incidentalità notturna attuate mediante:
a) il potenziamento dei mezzi della polizia stradale, provinciale e locale;
b) il finanziamento delle attività di controllo notturne;
c) il potenziamento o l'attivazione del servizio notturno dei mezzi di trasporto pubblico;
d) la promozione e il finanziamento nelle ore notturne del servizio taxi e di noleggio di autoveicoli con autista;
e) la promozione e il finanziamento del settore alberghiero che accoglie la clientela nelle vicinanze dei locali notturni;
f) le postazioni di controllo mediante etilometro e droga-test, sia all'ingresso, che all'uscita dei locali notturni.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, adotta, con proprio decreto, il regolamento per l'attuazione del presente articolo.
6. Per il finanziamento iniziale del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. AI relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
Conseguentemente, all'articolo 32 comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «1,5 milioni» con le seguenti: «1 milione».
23.0.1
Improcedibile
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
«Art. 23-bis.
(Fondo contro l'incidentalità notturna)
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il fondo contro l'incidentalità notturna.
2. Chiunque, dopo le ore 2.0 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 2.85, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200 che vengono destinati al fondo contro l'incidentalità notturna.
3. Una volta l'anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il fondo viene ripartito tra la polizia stradale e le cinque province che hanno fatto rilevare la maggior frequenza di incidenti stradali dopo le ore 20 e prima delle ore 7, anche per quote diverse tra le province.
4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attività di contrasto all'incidentalità notturna attuate mediante:
a) il potenziamento dei mezzi della polizia stradale, provinciale e locale;
b) il finanziamento delle attività di controllo notturne;
c) il potenziamento o l'attivazione del servizio notturno dei mezzi di trasporto pubblico;
d) la promozione e il finanziamento nelle ore notturne del servizio taxi e di noleggio di autoveicoli con autista;
e) la promozione e il finanziamento del settore alberghiero che accoglie la clientela nelle vicinanze dei locali notturni.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, adotta, con proprio decreto, il regolamento per l'attuazione del presente articolo.
6. Per il finanziamento iniziale del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. AI relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
Conseguentemente, all'articolo 32 comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «1,5 milioni» con le seguenti: «1 milione».
ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 24.
(Modifica all'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza)
1. All'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche».
2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle, predisposte ai sensi del comma 4, che riproducono:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcoolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcoolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione della chiusura del locale da sette fino a trenta giorni secondo la valutazione dell'autorità competente.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.
EMENDAMENTI
24.500
IL RELATORE
Approvato
Sopprimere l'articolo.
24.150 (testo corretto)
Precluso
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 230 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, dopo le parole: "d'intesa con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio", le seguenti parole: "e con gli enti locali"».
24.400
COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «di somministrazione di bevande alcoliche,» aggiungere le seguenti: «devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2.00 della notte ed assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, un alcool-test, inoltre».
24.800
V. em. 24.0.100/1
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis. Le sanzioni previste per i trasgressori».
24.808
Precluso dall'approvazione dell'emendamento 24.500
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis. il divieto di trasporto di alcolici su autovetture durante le ore notturne».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 24
24.0.100/1 (già 24.800)
Approvato
All'emendamento 24.0.100, al comma 1, dopo il capoverso 1, inserire i seguenti:
«1-bis). I titolari e i gestori delle discoteche e degli esercizi di cui al precedente comma sono altresì tenuti ad esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei relativi locali, apposite tabelle che indichino le sanzioni previste dall'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
1-ter). L'inosservanza della disposizione di cui al precedente comma comporta la sanzione della chiusura del locale da 7 fino a 30 giorni, secondo valutazione dell'autorità competente.».
24.0.100 (già 24.100)
Approvato con un subemendamento
Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
1. Dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, inserire il seguente:
"Art. 14-bis.
(Responsabilità sociale delle imprese)
1. Le discoteche e gli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche dopo le ore 01.00 sono tenuti a inserire nella propria struttura, con oneri interamente a proprio carico, uno strumento di rilevamento del tasso alcolemico per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al test, nonché la disponibilità di idonei spazi di riposo.
2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dei trasporti approva i regolamenti di attuazione dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, sopra richiamato"».
24.0.800
V. testo 2
Dopo l'articolo 24,aggiungere il seguente:
«Art. 24-bis.
1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si adottano misure volte a:
a) disporre per i minori di anni 18 il divieto d'ingresso nei locali notturni con licenza C;
b) prevedere l'apertura di appositi locali notturni per minori all'interno dei quali è sempre vietata la somministrazione di alcoolici;
c) stabilire una distinzione fra le diverse tipologie di locali notturni, compresi i circoli, con applicazione per tutti delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché tassativi orari di apertura e chiusura dei suddetti;
d) prevedere l'obbligo di abbassare il volume della musica un'ora prima della chiusura del locale notturno;
e) prevedere, all'interno dei locali con licenza C, la presenza obbligatoria, durante l'orario di apertura, di un pubblico ufficiale, con eventuale costo a carico del titolare dell'esercizio stesso;
f) prevedere la regolamentazione del personale addetto alla sicurezza dei locali notturni, con conseguente iscrizione in un albo professionale che abiliti anche alla prevenzione e al primo soccorso».
24.0.800 (testo 2)
Respinto
Dopo l'articolo 24,aggiungere il seguente:
«Art. 24-bis.
1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si adottano misure volte a:
a) disporre per i minori di anni 18 il divieto d'ingresso nei locali notturni con licenza C;
b) prevedere l'apertura di appositi locali notturni per minori all'interno dei quali è sempre vietata la somministrazione di alcoolici;
c) stabilire una distinzione fra le diverse tipologie di locali notturni, compresi i circoli, con applicazione per tutti delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché tassativi orari di apertura e chiusura dei suddetti;
d) prevedere l'obbligo di abbassare il volume della musica un'ora prima della chiusura del locale notturno;
»
24.0.801 (già 33.0.1)
Respinto
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
«Art. 24-bis.
Sono vietati la vendita e il consumo di prodotti alcolici e superalcolici dalle ore 2 alle ore 6 in tutti i locali pubblici e aperti al pubblico. L'inosservanza di tale divieto comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 20.000 euro. In caso di ripetuta violazione l'autorità dispone la revoca della licenza dell'esercizio commerciale».
ARTICOLO 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 23 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 25.
Approvato
(Misure alternative alla pena detentiva)
1. In luogo della misura detentiva dell'arresto prevista dagli articoli 116, 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dagli articoli 3 e 14 della presente legge, a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia, della solidarietà sociale e per le politiche giovanili e le attività sportive, e preferibilmente esercenti la loro attività nel campo dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.
ARTICOLO 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 26.
Approvato
(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nonché degli enti locali)
1. Nelle more della realizzazione dei necessari e opportuni interventi infrastrutturali, sulle strade e sulle autostrade sulle quali si registrano i più alti tassi di incidentalità, individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture, gli enti proprietari e concessionari provvedono, tenendo conto anche del Piano nazionale per la sicurezza stradale, di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, a immediati interventi di natura manutentiva e modificativa e comunque utili a migliorare la condizione delle strade e delle autostrade medesime e necessari a ridurre il rischio connesso alla circolazione su di esse. Su tali strade e autostrade, le amministrazioni competenti provvedono altresì prioritariamente a interventi di intensificazione dei controlli, di miglioramento della segnaletica e ad ogni altra forma di intervento che si renda utile o necessaria per le medesime finalità.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
EMENDAMENTI
26.2
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I soggetti di cui al precedente comma 1 sono da considerarsi responsabili per gli incidenti stradali che si verifichino a causa di inottemperanza degli obblighi derivanti dal presente articolo».
26.3
COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI
Improcedibile
Al comma 2, sostituire le parole da: «nell'ambito delle risorse umane» fino alla fine del comma, con le seguenti: «implementando gli organici delle forze dell'ordine nelle aree maggiormente incidentate».
26.4
CICOLANI, VICECONTE, GRILLO, BALDINI, IZZO, CAMBER
Respinto
Aggiungere il seguente comma:
«I funzionari ufficiali ed agenti degli organi regionali, provinciali e locali possono accertare le violazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 unicamente sulle reti stradali di rispettiva competenza».
ARTICOLO 27 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 27.
Approvato con un emendamento
(Disposizioni per il miglioramento della circolazione e della segnaletica stradale)
1. Nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e gli enti locali, sono definite le iniziative che gli enti proprietari e concessionari di strade sono tenuti ad adottare per la sostituzione delle barriere stradali prive dei requisiti di sicurezza per gli utenti della strada, nonché per l'eliminazione del rischio di impatto di uccelli contro vetrate, superfici trasparenti e pannelli fonoassorbenti collocati lungo le strade e autostrade, mediante l'installazione di apposite sagome.
2. Il Governo è autorizzato ad apportare modificazioni al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di introdurre misure volte ad assicurare il rispetto, da parte degli enti di cui all'articolo 208, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dell'obbligo di devolvere il 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alle finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 208, e successive modificazioni, con riguardo alle priorità indicate dal Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, nonché ad assicurare che gli enti proprietari e concessionari delle strade adottino le iniziative relative alle barriere di sicurezza e al rischio dell'impatto di uccelli, di cui al comma 1 del presente articolo.
EMENDAMENTI
27.153
FAZIO, PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Ritirato
Al comma 1 dopo le parole: «dei requisiti di sicurezza per gli utenti della strada», inserire le seguenti: «fatte salve le tipologie ricomprese nel Catalogo Generale delle barriere stradali approvato con Votazione n. 321 del 26 maggio 1988, dalla V Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e riferito alla Circolare n. 233/87 emanata dal Ministero dei lavori pubblici l'11 luglio 1987».
27.7
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I soggetti di cui al precedente comma 1 sono da considerarsi responsabili per gli incidenti stradali che si verifichino a causa di inottemperanza degli obblighi derivanti dal presente articolo».
27.9
COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «80 per cento».
27.800
V. testo 2
Al comma 2, dopo le parole: «iniziative relative alle barriere di sicurezza» aggiungere le seguenti: «, alla segnaletica stradale».
27.800 (testo 2)
Approvato
Al comma 1, dopo le parole: «utenti della strada,» inserire le seguenti: «per l'adeguamento della segnaletica stradale,»;
Al comma 2, dopo le parole: «iniziative relative alle barriere di sicurezza»,aggiungere le seguenti: «, alla segnaletica stradale».
27.801
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
«2-bis. I prefetti effettuano nei rispettivi territori i controlli afferenti la pericolosità reale e/o tendenziale delle tratte stradali imponendo agli enti gestori le necessarie bonifiche per la messa a norma e la manutenzione programmata delle tratte medesime».
ARTICOLO 28 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 28.
Approvato con un emendamento
(Destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge)
1. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dalla presente legge sono destinate al potenziamento dei servizi di controllo su strada, all'ammodernamento e alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, al potenziamento dell'illuminazione, al miglioramento della segnaletica stradale e alla realizzazione di campagne di prevenzione in materia di sicurezza stradale, attraverso forme di pubblicità ad alto impatto emotivo e comunque tali da evidenziare le conseguenze che possono derivare dagli incidenti stradali, nonché al potenziamento dei servizi funzionali all'espletamento delle attività di competenza del Ministero dei trasporti preordinate alla tutela e alla promozione della sicurezza stradale.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture, le somme di competenza statale di cui al comma 1 sono ripartite tra le finalità indicate nello stesso comma, riservandone un terzo al potenziamento dei servizi di controllo su strada.
EMENDAMENTI
28.150
Respinto
Al comma 1, le parole da: «le maggiori entrate» fino a: «destinate al potenziamento», sono sostitute dalle seguenti: «Una quota pari al 25 per cento delle maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dalla presente legge è destinata al potenziamento».
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I Comuni nel rispetto dell'obbligo di destinazione previsto dal comma 1 del presente articolo sono tenuti alla rendicontazione delle spese sostenute in favore della sicurezza stradale, sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti. Ove la percentuale di cui al comma 1, non sia rispettata, vengono effettuate corrispondenti riduzioni a valere sui trasferimenti statali».
28.154
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Approvato
Al comma 1, dopo le parole: «al potenziamento dei servizi di controllo su strada» inserire le seguenti: «, mirati e intensificati nelle zone di maggiore pericolosità e rischio di incidentalità, distribuiti in modo unitario e coordinato sull'intero territorio nazionale».
28.3
COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all'espletamento delle attività di competenza del Ministero dell'interno implementando di maggiori unità delle forze dell'ordine preposte sulle strade, in particolare nelle aree ad alto rischio incidentalità».
28.800
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 208 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 1992 danno conto dell'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 4 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica al Ministero dei trasporti, con rendicontazione trimestrale, evidenziando l'ammontare dei proventi contravvenzionali percepiti ed i relativi impieghi del 50 per cento nella segnaletica stradale e nelle barriere di sicurezza».
28.100
STIFFONI, MARTINAT, BUTTI, PONTONE
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il sreguente:
«1-bis. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dalla presente legge sono inoltre destinate al finanziamento di corsi volti all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le scuole, materne, prevedendo, ai fini della definizione dei programmi e delle relative attività di formazione e supporto didattico, la collaborazione di enti ed organismi con qualificata esperienza e competenza nel settore».
28.101
STIFFONI, MARTINAT, BUTTI, PONTONE
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole da: «di cui al comma 1», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis sono ripartite tra le finalità negli stessi indicate, riservandone un terzo al potenziamento dei servizi di controllo su strada ed un terzo al finanziamento di corsi volti all'educazione stradale».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 28
28.0.800
Improcedibile
Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
1. Le ammende irrogate ai sensi della presente legge sono versate all'entrate di bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate a finanziare specifici programmi di prevenzione e contrasto all'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove, in collaborazione con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e ricerca, della salute e della giustizia, studi e ricerche relative agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti».
ARTICOLO 29 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 29.
Approvato con un emendamento
(Modifica dell'articolo 56 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente interventi in materia di sicurezza stradale)
1. All'articolo 56, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole da: «territorialmente competenti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, nonché le regioni, le province e i comuni, territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi sono autorizzati a contrarre mutui, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei limiti posti dal Patto di stabilità interno. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse disponibili, le province e i comuni possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
EMENDAMENTI
29.1
FORMISANO, CAFORIO, GIAMBRONE, RAME
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «secondo criteri e modalità stabilite con decreto»sono aggiunte le seguenti: «del Ministero delle infrastrutture e».
29.700
IL GOVERNO
Approvato
Al comma 1, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture».
29.800
Improcedibile
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Regioni, province e comuni possono altresì fiscalizzare il finanziamento su base annua degli interventi in oggetto, sia con imposte proprie, sia attingendo ad altre imposte che abbiano cespite nella strada e nella mobilità in percentuale adeguata al fabbisogno stimato per la messa in sicurezza della rete stradale di riferimento, con priorità sulle dotazioni di sicurezza».
29.801
Improcedibile
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Gli enti proprietari delle strade che abbiano inserito nel proprio bilancio a patrimonio il valore economico della rete stradale in carico, secondo gli estimi catastali, possono effettuare operazioni finanziarie su tale cespite destinate alla messa a norma ed alla manutenzione programmata della rete medesima».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 29
29.0.1
LOSURDO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI
Ritirato e trasformato nell'odg n. G29.100
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
«Art. 29-bis.
1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge tutti i veicoli in circolazione e di nuova fabbricazione devono essere obbligatoriamente dotati di un estintore/dispositivo inibitore di fiamma le cui caratteristiche tecniche saranno determinate con specifico decreto del Ministro dei trasporti».
G29.100 (già em. 29.0.1)
LOSURDO, TREMATERRA, PONTONE, MARTINAT, BUTTI
Non posto in votazione (*)
Il Senato della Repubblica,
in sede di esame dell'Atto Senato n. 1677,
impegna il Governo a sostenere presso le competenti sedi dell'Unione europea la necessità di affrontare e risolvere le problematiche poste dall'emendamento 29.0.1.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 30 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 28 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 30.
Approvato
(Disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative)
1. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.
EMENDAMENTO
30.400
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 e all'articolo 53, comma 1, lettera h), è vietato il trasporto di minori di anni cinque. I passeggeri di età inferiore ai dodici anni che abbiano una statura inferiore a 1,50 m. possono essere condotti dai genitori, nonché da altri famigliari entro il terzo grado, purché maggiorenni, e devono essere sistemati su un apposito sedile di sicurezza con appoggi per mani e piedi, omologato secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti, ed indossare il casco protettivo ai sensi di quanto disposto dall'articolo 171. Il limite massimo di velocità consentito è di 60 km/h.";
b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1-bis la predetta sanzione si applica nella sua misura massima";
c) al comma 7 le parole: "dal comma 1" e "ai commi 1 e 2" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dai commi 1 e 1-bis" e "dai commi 1, 1-bis e 2"».
ARTICOLO 31 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 31.
Approvato con emendamenti
(Delega al Governo per la riforma del decreto legislativo n. 285 del 1992)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 285 del 1992, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) coordinamento e armonizzazione del decreto legislativo n. 285 del 1992 con le altre norme di settore nazionali, comunitarie e derivanti da accordi internazionali stipulati dall'Italia, nonché con le competenze regionali e degli enti locali stabilite dalle leggi vigenti;
b) semplificazione delle procedure e della normativa tecnica di settore, eliminando duplicazioni di competenze e procedendo alla delegificazione delle norme del decreto legislativo n. 285 del 1992 suscettibili di frequenti aggiornamenti per esigenze di adeguamento alle evoluzioni tecnologiche o a disposizioni comunitarie;
c) revisione e semplificazione dell'apparato sanzionatorio, anche modificando l'entità delle sanzioni secondo princìpi di ragionevolezza, proporzionalità, effettiva responsabilità e non discriminazione in ambito europeo.
d) armonizzazione della normativa in materia di patente di guida con le disposizioni in ambito comunitario, in particolare recependo la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, e prevedendo la definizione del limite di età per la conduzione dei quadricicli leggeri in anni sedici, nonché eventualmente prevedendo le condizioni alle quali il minore autorizzato, previo adeguato percorso formativo e garantiti idonei requisiti di sicurezza attiva e passiva, possa esercitarsi alla guida;
e) individuazione dei criteri in base ai quali può essere consentito trasportare minori di età superiore a cinque anni su veicoli a due ruote, prevedendo idonei strumenti di sicurezza e di alloggiamento del minore medesimo e condizioni soggettive ed oggettive alle quali tale trasporto può essere effettuato nonché le relative sanzioni;
f) inserimento del principio di tutela degli animali prevedendo l'individuazione dei mezzi di soccorso a loro destinati e l'obbligo di prestare l'assistenza occorrente agli animali in caso di incidente da parte dei soggetti responsabili.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e ai criteri direttivi di cui al comma 1.
3. Il Governo, entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri di cui al comma 2, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi per il parere definitivo, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.
4. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, apporta le conseguenti modificazioni al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.
5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati dal medesimo comma 1 e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.
EMENDAMENTI
31.100
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) revisione delle disposizioni per la circolazione in Italia con patenti di guida rilasciate da Stati esteri non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, nonché per la loro conversione in patente italiana, ferma l'applicazione degli accordi e delle convenzioni internazionali cui l'Italia aderisce».
31.1
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI
Respinto
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo in particolare un abbassamento delle sanzioni amministrative pecuniarie qualora le violazioni del codice della strada non costituiscano pericolo per gli altri».
31.100a
DONATI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI
Approvato
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) escludere la facoltà che gli enti proprietari o concessionari autostradali possano elevare il limite massimo di velocità oltre 130 Km/h».
31.101
DONATI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI
Approvato
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) regolamentare l'uso delle motoslitte, prevedendo l'obbligo del contrassegno identificativo, dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi nonché del possesso, per il conducente, del certificato di idoneità alla conduzione».
31.102
DONATI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI
Approvato
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) prevedere e disciplinare l'istituzione del servizio di locazione a breve termine di veicoli a motore da parte di utenti abbonati, definito car sharing, per la parte concernente il codice ai fini della sua promozione e del suo sviluppo».
31.800
Improcedibile
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, la seguente:
«c-bis) previsione dell'educazione stradale con corsi obbligatori nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le scuole materne, prevedendo, ai fini della definizione dei programmi e delle relative attività di formazione e supporto didattico, la collaborazione di enti ed organismi con qualificata esperienza e competenza nel settore».
31.200
Respinto
Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: «eventualmente».
31.155
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) i quattordicenni in possesso di patentino possono condurre il quadriciclo leggero, con cilindrata 400/505 CC e limite di velocità max 45 KM orari ed i sedicenni in possesso di patente A o equivalente possono condurre il quadriciclo pesante con cilindrata 505 CC e limite di velocità max 100 KM orari, previo conseguimento di un periodo di dieci ore di scuola guida pratica a bordo di quadricicli leggeri o pesanti a carrozzeria chiusa con istruttore abilitato ed autorizzato. A tal fine per il periodo di lezioni in deroga alla normativa vigente l'istruttore è abilitato ad essere trasportato sul quadriciclo leggero o pesante a carrozzeria chiusa».
31.500
IL RELATORE
Approvato
Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «quattro anni».
31.600
IL RELATORE
Approvato
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «l'individuazione dei» con le seguenti: «l'applicabilità dell'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 ai».
ORDINE DEL GIORNO
G31.100
Non posto in votazione (*)
«Il Senato,
considerato che a quanto riferiscono gli operatori del settore, la Polizia Stradale continua a multare i conducenti e a sequestrare i quadricicli a motore guidati da sedicenni titolari di patente A1 poiché ritenuti non abilitati alla guida dei suddetti veicoli,
rilevato che ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti emesso il 30.09.03 per recepire la Direttiva 2000/56/CE, i titolari di patente di guida della sottocategoria A1 sono abilitati alla guida di alcuni tipi di veicoli tra cui i quadricicli a motore per trasporto di persone purchè con massa a vuoto inferiore o pari a 400kg, nonché i quadricicli a motore per trasporto merci con massa a vuoto inferiore a 550kg;
verificato che ogni volta le forze di Polizia devono riconsegnare i veicoli ai loro legittimi proprietari dopo che il cinadino ha fatto presente l'esistenza di questo decreto,
impegna il Governo ad emanare una circolare chiarificatrice per porre fine ad una evidente mancanza di aggiornamento del codice della strada».
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 32 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 32.
Approvato con un emendamento
(Raccolta e invio dei dati relativi all'incidentalità stradale)
1. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale e dei dati relativi ai comportamenti di guida a rischio, come la guida in stato di ebbrezza, la trasgressione dei limiti di velocità, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, la mancata utilizzazione della cintura di sicurezza o del casco, da parte delle Forze dell'ordine al Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento e dell'ampliamento degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni.
2. Per l'avvio degli interventi di raccolta e invio dei dati di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
EMENDAMENTO
32.600
IL RELATORE
Approvato
Al comma 1, dopo le parole: «ampliamento», inserire le seguenti: «Nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente».
ARTICOLO 33 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 33.
Approvato con un emendamento
(Divieto di propaganda pubblicitaria di veicoli a motore basata sulla velocità)
1. Nella propaganda pubblicitaria di autoveicoli, motoveicoli, motocicli o altri veicoli a motore è vietato qualsiasi riferimento alla velocità raggiungibile dai veicoli stessi.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad accertare e a sanzionare le violazioni del divieto di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità e i poteri previsti dall'articolo 26 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, applicando la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70.000 a euro 800.000, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 sono iscritti in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, per essere destinati al finanziamento di iniziative di educazione stradale e a campagne di informazione e di prevenzione sulla sicurezza stradale.
EMENDAMENTI
33.800
COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI
Approvato
Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «, nonché a termini o immagini che possono trarre in inganno il consumatore utente della strada».
33.4
COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI
Respinto
Al comma 3, dopo le parole: «di educazione stradale e» aggiungere le seguenti: «all'implementazione di fondi per i centri di ricovero di disabili in seguito ad incidenti stradali e».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 33
33.0.800
THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI, MOLINARI
Respinto
Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:
«Art. 33-bis.
(Modifica all'allegato I, sezione 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore")
All'allegato I, sezione 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sostituire le parole: "35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore" con le seguenti: "10 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno due ore"».
33.0.801
THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI, MOLINARI
Respinto
Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:
«Art. 33-bis.
(Modifica all'allegato I, sezione 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore")
All'allegato I, sezione 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sostituire le parole: "35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore" con le seguenti: "5 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno un'ora"».
ARTICOLO 34 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 32 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 34.
Approvato
(Modifiche all'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, in materia di titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero)
1. All'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti» sono sostituite dalle seguenti: «Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida è emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in cui è stata commessa l'ultima violazione che ha comportato decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero dei trasporti. Il provvedimento è notificato all'interessato nelle forme previste dall'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il provvedimento di inibizione è atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo di inibizione alla guida è punito con le sanzioni previste dal comma 6 dell'articolo 218 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. In luogo della revoca della patente è sempre disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni».
ARTICOLO 35 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 35.
Approvato
(Semplificazione delle procedure autorizzative riguardanti la circolazione dei mezzi adibiti al trasporto di derrate deperibili)
1. Al fine di agevolare e di semplificare le procedure autorizzative riguardanti la circolazione dei mezzi adibiti al trasporto di derrate deperibili, il Ministro dei trasporti, con uno o più decreti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle prove e per il rilascio dell'attestato di conformità previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404, da parte delle stazioni di prova appositamente autorizzate ai sensi dell'articolo 2 del medesimo regolamento.
2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le tariffe per lo svolgimento delle prove per il rilascio dell'attestato di conformità di cui al comma 1 da parte delle stazioni di prova dell'amministrazione statale e da parte delle stazioni di prova appositamente autorizzate di cui al medesimo comma 1. Limitatamente alle prove svolte da stazioni di prova autorizzate, le tariffe comprendono una quota di maggiorazione da assegnare con le modalità previste dall'articolo 5 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, e successive modificazioni. In ogni caso le tariffe sono stabilite in misura tale da coprire integralmente i costi derivanti dallo svolgimento delle attività di verifica di cui al presente articolo.
3. Con provvedimento del Ministero dei trasporti le tariffe di cui al comma 2 sono aggiornate ogni due anni in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
ARTICOLO 36 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 36.
Approvato
(Nuove norme volte all'individuazione dei prodotti farmaceutici che producono effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada)
1. Il presente articolo si applica a tutti i prodotti farmaceutici, soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma, che producono effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada.
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1.
3. Sulle confezioni esterne dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 deve essere inserito un apposito spazio, di facile individuazione, contenente messaggi che indichino l'idoneità del farmaco a produrre effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada.
4. All'atto della dispensazione dei prodotti di cui ai commi 1 e 2, il farmacista informa il paziente sulle interferenze del farmaco riguardo allo stile e alla qualità della guida.
5. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 si uniformano alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.
6. La distribuzione dei prodotti farmaceutici indicati ai commi 1 e 2, confezionati prima del termine indicato al comma 5, è consentita fino alla data di scadenza.
7. Qualora i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 siano posti in commercio dopo i termini di cui ai commi 5 e 6 senza l'inserzione dello spazio di cui al comma 3, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000.
8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, il Ministro della salute, con provvedimento motivato, ordina al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio l'adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l'adempimento.
9. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato ai sensi del comma 8, il Ministro della salute può sospendere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico fino al compiuto adempimento.
EMENDAMENTI
36.2
BAIO, PAPANIA, PROCACCI, BOSONE, BANTI
Ritirato
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Sul foglio illustrativo dei prodotti di cui ai commi 1 e 2 deve essere riportato un simbolo convenzionale che richiami l'attenzione del paziente alle avvertenze ivi presenti, relative ad effetti» negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada. A fianco a tale simbolo deve essere apposta una dizione che sconsigli la guida.
36.3
Ritirato
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Sul foglio illustrativo dei prodotti di cui ai commi 1 e 2 può essere riportato un simbolo convenzionale che richiami l'attenzione del paziente sulle eventuali avvertenze ivi presenti relative ad effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 36
36.0.1
Respinto
Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:
«Art. 36-bis.
(Obblighi informativi delle farmacie e degli esercizi commerciali abilitati alla vendita dei medicinali)
1. Le farmacie convenzionate con il SSN, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 sono tenute ad esporre al pubblico la lista dei medicinali che, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, riportano nell'etichettatura le avvertenze speciali, con particolare riferimento alle controindicazioni provocate dalla interazione del medicinale con bevande alcoliche e superalcoliche, nonché «eventuale pericolosità per la guida derivante dall'assunzione dello stesso medicinale.
2. Il Ministero della salute, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con apposito decreto le modalità di ottemperanza all'obbligo informativo di cui al comma 1, al fine di garantire la leggibilità e comprensibilità della lista di medicinali da esporre al pubblico».
36.0.150
Improcedibile
Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:
«Art. 36-bis.
(Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale)
1. Al fine di garantire un livello di sicurezza stradale adeguato ed in linea con gli obiettivi fissati dall'Unione europea è istituita l'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale, organismo tecnico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzati va, gestionale e contabile.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento organizzativo e funzionale dell'Agenzia.
3. Sono organi dell'Agenzia:
a) il Comitato direttivo;
b) il Comitato di coordinamento;
c) la Direzione generale.
4. Il Comitato direttivo è composto
a) il Ministro delle infrastrutture, che lo presiede;
b) il Ministro dei trasporti; c) il Ministro dell'economia e delle finanze, o un suo sottosegretario delegato;
d) il Ministro della salute, o un suo sottosegretario delegato;
e) il Ministro dell'interno, o un suo sottosegretario delegato;
f) il Ministro dell'università e della ricerca o un suo sottosegretario delegato;
g) il Ministro della pubblica istruzione o un suo sottosegretario delegato;
h) il Ministro delle comunicazioni o un suo sottosegretario delegato; i) tre rappresentanti della Conferenza unificata Stato-regioni, città ed autonomie locali istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Comitato di coordinamento, composto da tredici membri, è presieduto dal direttore generale dell'Agenzia designato dal Ministero delle infrastrutture, ed è formato da otto rappresentanti tecnici designati dai Ministri di cui al comma 3 e da quattro membri designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni, città ed autonomie locali.
6. La Direzione generale è costituita da:
a) sei uffici dirigenziali;
b) una segreteria per i due Comitati nella sede centrale;
c) sezioni periferiche territoriali;
7. Il personale della Direzione generale consta di centocinquanta unità di cui almeno ottanta nelle sezioni periferiche. Esso è fornito per almeno il 75 per cento dai Ministeri di cui al comma 3, nonché dalle regioni e dagli enti locali.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».
ARTICOLO 37 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 37.
Respinto
(Salvezza di atti e provvedimenti)
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117.
EMENDAMENTO
37.500
IL GOVERNO
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l'articolo.
________________
(*) Votato e respinto il mantenimento dell'articolo
ARTICOLO 38 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 38.
Approvato
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
C1
IL RELATORE
Approvata
All'emendamento 3.500/1aggiungere in fine le parole: «per mancanza dei requisiti previsti dal vigente codice».