Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento trasporti | ||
Titolo: | Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada A.C. n. 2480-B | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 259 Progressivo: 1 | ||
Data: | 09/10/2007 | ||
Organi della Camera: | IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Progetti di legge
Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada
A.C. n. 2480-B
n. 259/1
9 ottobre 2007
Il presente volume è stato predisposto in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del DL 117/2007, avvenuta in data 3 ottobre 2007. Le schede tengono pertanto conto delle modifiche apportate al decreto-legge dalla legge di conversione. Si ricorda che il precedente dossier n. 259 è stato predisposto in data antecedente alla suddetta pubblicazione in Gazzetta ufficiale e pertanto non tiene conto di tali modifiche.
Dipartimento Trasporti
SIWEB
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono
destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi
parlamentari e dei parlamentari.
File: TR0197A.doc
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Impatto sui destinatari delle norme
§ Art. 4. (Accertamento dei requisiti di sicurezza dei quadricicli)
§ Art. 15 (Disposizioni integrative relative ad alcune tipologie di veicoli e di trasporti)
§ Art. 24 (Introduzione dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125)
§ Art. 27 (Disposizioni per il miglioramento della circolazione e della segnaletica stradale)
§ Art. 28 (Destinazione delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione della presente legge)
§ Art. 31 (Delega al Governo per la riforma del decreto legislativo n. 285 del 1992)
§ Art. 32 (Raccolta e invio dei dati relativi all’incidentalità stradale)
§ Art. 33 (Divieto di propaganda pubblicitaria di veicoli a motore basata sulla velocità)
§ Modifiche apportate dal ddl 2480-B all’apparato sanzionatorio del codice della strada
§ Testo a fronte tra le altre norme oggetto di modifica vigenti e come modificate dal ddl 2480-B
Numero del progetto di legge |
A.C. 2480-B |
Titolo |
Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 |
Iniziativa |
Governativa |
Settore d’intervento |
Trasporti |
Iter al Senato |
SI |
Numero di articoli |
37 |
Date |
|
§ trasmissione alla Camera |
20 settembre 2007 |
§ annuncio |
25 settembre 2007 |
§ assegnazione |
25 settembre 2007 |
Commissione competente |
IX Commissione (Trasporti) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I Commissione (Affari costituzionali) II Commissione (Giustizia) V Commissione (Bilancio) VIII Commissione (Ambiente) X Commissione (Attività produttive) XII Commissione (Affari sociali) XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea) Questioni regionali |
Il disegno di legge C2480-B - approvato dalla Camera il 29 giugno 2007, e trasmesso dal Senato, con modificazioni, il 20 settembre 2007 - reca disposizioni finalizzate a ridurre i rischi connessi alla circolazione stradale, mediante un complessivo inasprimento delle misure sanzionatorie recate dal codice della strada. Tale intervento si realizza in primo luogo con misure mirate al rispetto dei limiti di velocità, attuate con la rimodulazione del meccanismo di decurtazione dei punti sulla patente. Vengono inoltre introdotte norme più restrittive per i “neopatentati”, nonché disposizioni che aggravano le sanzioni per comportamenti stradali particolarmente pericolosi e per le fattispecie di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti.
Il disegno di legge - formato originariamente da 12 articoli-a seguito delle modifiche apportate dai due rami del Parlamento, si compone ora di 37 articoli. Il nuovo testo, mantenendo fermi i principi ispiratori del provvedimento, finalizzato alla prevenzione della incidentalità stradale ed all’incremento delle misure di sicurezza nella circolazione, presenta un’attenuazione di alcune delle misure sanzionatorie originariamente previste, reca una delega al governo per la riforma del codice della strada, e introduce una serie di ulteriori disposizioni connesse al tema della sicurezza stradale. Fra le norme di maggiore rilevanza vanno soprattutto segnalate:
§ un regime più rigoroso in materia di osservanza dei limiti di velocità;
§ l’aggravamento delle sanzioni, con la previsione dell’arresto, per chi guida senza avere conseguito la patente;
§ l’aggravamento del quadro sanzionatorio relativo ai reati colposi connessi a incidenti stradali, nei casi di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
§ la destinazione dei proventi derivanti dall’aumento delle sanzioni pecuniarie alla realizzazione di interventi di miglioramento delle infrastrutture e della segnaletica stradale, al fine di garantire condizioni di maggiore sicurezza alla circolazione;
§ la ridefinizione della disciplina concernente l’attività e la documentazione degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose, con relativo aggravamento delle sanzioni per le infrazioni di tale disciplina;
§ l’introduzione di ulteriori misure per prevenire il consumo di sostanze alcoliche e stupefacenti.
Va segnalato che alcune delle disposizioni originariamente contenute nel disegno di legge sono state introdotte nel decreto legge 3 agosto 2007, n 117 (convertito con legge n. 160/2007), e sono pertanto già entrate in vigore il 4 agosto scorso. Le predette disposizioni sono state conseguentemente espunte dal testo del disegno di legge, salvo che quelle relative alla guida in stato di alterazione per uso di sostanze alcoliche o stupefacenti: l’articolo 16 del disegno di legge modifica infatti alcune delle disposizioni introdotte dall’articolo 5 del decreto legge n. 117/2007 (si veda in proposito la relativa scheda di lettura).
Va inoltre rilevato che la Camera ha approvato alcuni emendamenti al decreto legge n. 117/2007; di tali norme, che sono entrate in vigore dopo la pubblicazione della legge di conversione, si tiene quindi conto nelle schede di lettura.
L’articolo 1, introdotto dal Senato, interviene in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati, prevedendo che la limitazione possa avvenire per prevenire inquinamenti “acustici e atmosferici” e introducendo la competenza del Ministro della salute per l’emanazione delle relative ordinanze.
L’articolo 2 reca modifiche alle norme del codice concernenti i requisiti di idoneità alla circolazione e le procedure di revisione dei veicoli, ed aggrava le sanzioni amministrative per violazioni di norme in materia di guida dei ciclomotori.
Si ricorda che il Senato ha soppresso la disposizione, introdotta dalla Camera, che introduceva la guida accompagnata, ossia la possibilità, per i minori che avessero compiuto sedici anni e che fossero già titolari di patente di guida, di guidare veicoli al di sotto di una certa massa, purché accompagnati da un soggetto titolare di patente B da almeno dieci anni.
L’articolo 3 introduce la pena dell’arresto e inasprisce le sanzioni pecuniarie per chi guida senza avere conseguito la patente, o avendo subito i provvedimenti di revoca della patente.
L’articolo 4 prevede undecreto del Ministro dei trasporti che disciplini le modalità di accertamento dei requisiti di sicurezza dei quadricicli.
L’articolo 5 introduce limitazioni alla guida per i soggetti che hanno conseguito la patente da meno di tre anni (“neopatentati”), in particolare non consentendo la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica superiore a 55 kW/t e inasprisce le sanzioni conseguenti.
L’articolo 6 modifica la disciplina per il rilascio dell’autorizzazione provvisoria alla guida (c.d. foglio rosa), subordinandola per non ha altri titoli abilitativi alla guida al previo superamento della prova di controllo delle cognizioni, prevista dall’articolo 121 del codice, e prevede esercitazioni alla guida per il conseguimento della patente in autostrada, o in strada extraurbana e in ore notturne.
L’articolo 7 apporta alcune modifiche alla normativa di cui all’articolo 123 del codice, in materia di autoscuole, già recentemente modificato dalla legge n. 40/2007, di conversione del decreto legge n. 7/2007. In particolare, viene precisato che l’attività di autoscuola non può essere avviata prima della verifica dei requisiti prescritti, e si innalza da due a tre anni il periodo di esperienza come istruttore di guida richiesto per accedere all’autorizzazione. Inoltre per le sedi esterne a quella principale è richiesto che il responsabile didattico abbia la medesima idoneità tecnica richiesta al titolare.
L’articolo 8 interviene sulle procedure inerenti la patente a punti e sulle decurtazioni di punteggio conseguenti a violazioni del codice. In primo luogo si prevede che la notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida della violazione che comporta la decurtazione di punteggio debba essere data entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla definizione della contestazione (in luogo dei precedenti trenta), pena la preclusione della decurtazione medesima. In secondo luogo si prevede che la frequenza con profitto ai corsi di aggiornamento dia luogo al recupero di punti solo nel caso in cui, qualora la violazione non sia stata impugnata, non siano decorsi più di sei mesi dalla contestazione. Infine vengono aggravate le decurtazioni di punti sulla patente per alcune infrazioni considerate particolarmente pericolose.
L’articolo 9 introduce un obbligo di comunicazione a carico dei responsabili di strutture sanitarie, nei confronti degli uffici del Ministero dei trasporti, nei casi di soggetti che siano in stato di coma da più di 48 ore. Per tali soggetti si prevede un obbligo di revisione della patente di guida, subordinando la successiva idoneità alla guida alla valutazione della commissione medica locale.
L’articolo 10 apporta modifiche alle norme relative all’osservanza dei limiti di velocità, prevedendo la rimodulazione delle fasce di eccesso di velocità nonché delle sanzioni per violazioni di norme relative all’eccesso di velocità.
L’articolo 11, introdotto durante l’esame al Senato, aggiunge un comma all’articolo 157 - che regola l’arresto, la fermata e la sosta dei veicoli,che raddoppia la sanzione in caso di violazione delle prescrizioni di sosta e fermata da parte di conducenti di autobus e camion.
Il Senato ha soppresso la disposizione, precedentemente introdotta, che poneva il divieto di trasportare su motocicli e ciclomotori a due ruote bambini di età inferiore a cinque anni, pena la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 148 a 594 euro. La soppressione è dovuta al fatto che il decreto-legge ha introdotto una norma analoga, fissando il limite di età per i bambini trasportati a quattro anni; il limite è stato poi elevato a cinque anni dalla legge di conversione.
L’articolo 13, modificato dal Senato, interviene sull’articolo 173 del codice della strada, restringendo la platea dei soggetti che possono derogare al divieto di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore.
L’articolo 14 introduce misure sanzionatorie più rigorose per infrazioni commesse da conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose e reca ampie modifiche alla disciplina vigente in materia di durata della guida, periodi di riposo, registri di servizio degli autoveicoli adibiti al trasporto, anche in attuazione di disposizioni comunitarie.
L’articolo 15 esonera i veicoli impiegati in attività connesse a servizi fognari, protezione contro le inondazioni, manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, manutenzione e controllo della rete stradale, gestione dei servizi di igiene urbana, dall’obbligo di dotazione dell’apparecchio di controllo.
L’articolo 16, modificando gli articoli 186 e 187 del codice della strada, dispone un inasprimento del quadro sanzionatorio connesso alle fattispecie di guida in stato di ebbrezza e di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. In entrambi i casi è stata eliminata la possibilità di sostituire la pena, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie. (Resta peraltro la possibilità di accedere alla misura, alternativa a quella detentiva, consistente nell’affidamento in prova ai servizi sociali – articolo 25 del disegno di legge). Il rifiuto dell’accertamento volto a rilevare la presenza di alcol o di sostanze stupefacenti viene sanzionato penalmente.
L’articolo 17prevede l’emanazione di norme di attuazione relative alla disciplina introdotta dall’articolo 16: un regolamento che assicuri l’esecuzione delle misure relative all’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti; un decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’interno, che individui i parametri che definiscono il rapporto tra assunzione di alcolici e stupefacenti e mancanza di lucidità; un decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, che individui tipo di accertamenti e prove per la rilevazione dello stato di idoneità alla guida di veicoli a seguito dell’assunzione di tali sostanze.
L’articolo 18, esclude per i casi di guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione per effetto di sostanze stupefacenti l’applicazione del beneficio previsto dall’articolo 189, comma 8, del codice della strada, secondo il quale non è soggetto all’arresto in flagranza chi presta soccorso alle vittime di incidenti
L’articolo 19 prevede un allungamento dei termini entro i quali possono essere effettuati i pagamenti per le sanzioni pecuniarie previste dal codice.
L’articolo 20 destina parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alla sperimentazione di moderne tecnologie volte alla sicurezza stradale (come i dispositivi per il blocco automatico tramite etilometro, i dispositivi volti al riconoscimento automatico della patente di guida del conducente, i sensori di allacciamento delle cinture di sicurezza e gli adattatori di velocità, ai fini della loro installazione sui veicoli di nuova costruzione).
L’articolo 21 dispone un aggravamento delle pene previste dal codice penale per omicidio colposo, lesioni personali colpose ed omissione di soccorso, quando tali reati siano commessi in violazione delle norme del codice della strada concernenti la guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti.
L’articolo 22 prevede misure per la sospensione della patente ai neo patentati e per la revisione della patente di guida. In particolare, quanto al primo aspetto, i titolari di patente da meno di tre anni, qualora incorrano in infrazioni che prevedono l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente, il periodo di sospensione viene aumentato di un terzo alla prima violazione e raddoppiato alle violazioni successive. Inoltre, ove nel medesimo periodo di tre anni, il conducente incorra in una violazione che prevede la sospensione della patente per almeno un mese, gli aumenti previsti al comma 1 vengano applicati per cinque anni(e non solo per tre)dalla data di conseguimento della patente.
Quanto alla revisione, si prevede che essa debba essere disposta in caso di patologie che determinino una diminuzione o un pregiudizio dell’idoneità alla guida, quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e gli sia stata sospesa la patente per almeno due mesi, e per i minorenni che siano incorsi in violazioni del codice cui consegue la sospensione della patente di guida. Nel caso in cui il soggetto non si sottoponga agli accertamenti medici, viene disposta la sospensione della patente fino al superamento degli accertamenti medesimi.
L’articolo 23 disciplina le procedure connesse all’applicazione delle sanzioni accessorie della confisca,del sequestro e del fermo amministrativodel veicolo, quando siano conseguenti alla commissione di reati.
L’articolo 24 introduce l’articolo 14-bis alla legge quadro in materia di alcol, ai sensi del quale è posto l’obbligo per i titolari e i gestori di esercizi in cui si somministrano bevande alcoliche di esporre le tabelle con le sanzioni previste in caso di guida sotto l’effetto dell’alcol e di dotare i propri locali di uno strumento di rilevazione del tasso alcolico.
L’articolo 25 introduce, nei riguardi di quanti debbano scontare una pena detentiva per i reati di cui agli articoli 116, 186 e 187 del codice della strada (guida senza patente o con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti, guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti), la possibilità di chiedere l’applicazione della misura alternativa consistente nell’affidamento ai servizi sociali.
L’articolo 26 prevede obblighi nei confronti degli enti proprietari e concessionari delle strade, con la finalità di migliorare i livelli di sicurezza della circolazione, con specifico riferimento alle strade ove si registrano i più alti tassi di incidentalità, che dovranno essere individuate con apposito decreto del Ministero dei trasporti.
L’articolo 26 dispone che gli enti proprietari e concessionari di strade adottino iniziative volte alla sostituzione delle barriere stradali di sicurezza non conformi alla normativa vigente, all’adeguamento della segnaletica e al rischio di impatti di uccelli contro la segnaletica stradale, e prevede l’introduzione di misure, anche sanzionatorie, volte a far rispettare l’obbligo di destinazione dei proventi delle sanzioni alle finalità indicate dal codice.
L’articolo 27, su cui è intervenuto il Senato, reca disposizioni in materia di barriere stradali di sicurezza, adeguamento della segnaletica e protezione degli uccelli. Inoltre si dispone in merito all’utilizzo di parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
L’articolo 28 dispone che le maggiori entrate derivanti dall’aumento delle sanzioni pecuniarie, previste dal disegno di legge, siano destinate all’ammodernamento e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, al miglioramento della segnaletica, dell’illuminazione, alla realizzazione di campagne di prevenzione in materia di sicurezza stradale, nonché al potenziamento dei servizi di controllo su strada.
L’articolo 29 modifica l’articolo 56 della legge finanziaria per il 2000 (L. 488/1999), che prevede la autorizzazione per gli enti proprietari a contrarre mutui per effettuare interventi connessi alla sicurezza stradale, estende tale facoltà anche a regioni ed enti locali, nel rispetto dei limiti posti dal Patto di stabilità interno.
L’articolo 30 prevede una norma di sanatoria per le confische di ciclomotori e motoveicoli avvenute ai sensi del decreto legge n. 115/2005, convertito dalla legge n. 168/2005, consentendo la restituzione dei mezzi ai proprietari.
L’articolo 31 – originariamente contenuto all’articolo 17 del disegno di legge AC 2161 "Modernizzazione, efficienza delle Amministrazioni pubbliche e riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese” - delega il Governo ad adottare, entro due anni dalla entrata in vigore della legge, decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285/1992, secondo criteri direttivi che prevedono: coordinamento e armonizzazione del codice con le altre disposizioni di settore vigenti; semplificazione delle procedure e della normativa tecnica, con eliminazione delle duplicazioni e con delegificazione delle norme suscettibili di frequenti aggiornamenti; revisione e semplificazione dell’apparato sanzionatorio, secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità effettiva responsabilità e non discriminazione in ambito europeo; esclusione della facoltà di far elevare il limite ad oltre 130 km/h; regolamentazione dell'uso delle motoslitte; disciplina del car sharing, possibilità di trasporto di minori su veicoli a due ruote; tutela degli animali. Si prevede il meccanismo del doppio parere delle commissioni parlamentari: il primo sugli schemi di decreto presentati del Governo, con indicazione delle eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi di delega, e il secondo sugli schemi ripresentati con le eventuali modifiche.
L’articolo 32 prevede norme per la comunicazione al Ministero dei trasporti, da parte degli organi di polizia, dei dati statistici relativi agli incidenti stradali e ai comportamenti di guida a rischio.
L’articolo 33 dispone, nell’ambito della propaganda pubblicitaria di veicoli a motore, il divieto di fare riferimento alla velocità raggiungibile dai veicoli stessi o di fare ricorso a termini o immagini che possono trarre in inganno il consumatore utente della strada.
L’articolo 34reca disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno stato estero, indicando le modalità per l’adozione dei provvedimenti di inibizione alla guida, comminata in caso di violazioni per un totale di almeno di venti punti.
L’articolo 35 demanda ai Ministeri dei trasporti e dell’economia l’emanazione di decreti in materia di circolazione di mezzi adibiti al trasporto di merci deperibili, con particolare riferimento alle modalità di svolgimento delle prove ai fini del rilascio dell’attestato di conformità.
L’articolo 36 prevede norme per fornire ai consumatori informazioni circa la pericolosità dell’assunzione di prodotti farmaceutici, in relazione alla guida di autoveicoli, attraverso spazi sulle confezioni in cui siano riportati messaggi che indichino l'idoneità del farmaco a produrre effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida.
L’articolo 37 fissa l’entrata in vigoredel provvedimento al giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il disegno di legge interviene su materia disciplinata da norme di rango legislativo.
La circolazione stradale non è esplicitamente menzionata né tra le materie che il nuovo articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce allalegislazione esclusiva dello Stato, né tra quelle di legislazione concorrente, di cui all’articolo 117, terzo comma (per le quali spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato).
Va tuttavia rilevato che la finalità esplicitamente perseguita dal disegno di legge (riduzione delle infrazioni al codice della strada e, quindi, degli incidenti), e lo stesso contenuto delle disposizioni, sembrano ricondurre il testo nell’ambito materiale, demandato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, “ordine pubblico e sicurezza”, inteso il termine “sicurezza” come comprensivo di aspetti che riguardano la tutela della sicurezza delle persone, anche non direttamente afferenti l’ordine pubblico.
Occorre in proposito rammentare che la Corte costituzionale, con sentenza n. 428 del 2004, ha rilevato che, in relazione ai vari profili sotto i quali essa può venire in esame, considerazioni di carattere sistematico inducono a ritenere che la circolazione stradale sia riconducibile, sotto diversi aspetti - con particolare riguardo a quello della sicurezza - a competenze statali esclusive, ai sensi dell’art. 117, secondo comma.
Il 21 marzo 2007 la Commissione ha deciso di presentare innanzi alla Corte di giustizia[1] un ricorso contro l’Italia per la non corretta applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica. La direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (cosiddetto “Codice delle comunicazioni elettroniche”).
I rilievi mossi dalla Commissione riguardano la mancata messa a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso, da parte delle imprese esercenti reti telefoniche pubbliche, delle informazioni relative all’ubicazione del chiamante per le chiamate effettuate da telefoni cellulari al numero di emergenza unico europeo “112”, come disposto dal citato articolo 26, paragrafo 3.
Il 31 maggio 2007 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora[2]per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.
Il termine per il recepimento della direttiva era il 1° aprile 2007.
Si segnala tale procedura espressamente in relazione agli articoli 14 e 15 del disegno di legge in esame che fanno riferimento al regolamento (CE) n. 561/2006 riguardante l'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85.
Il 27 giugno 2007 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora[3]per essere venuta meno agli obblighi imposti dall’articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. La Commissione contesta, in particolare, all’Italia di non aver trasmesso, entro il 30 aprile 2007, la relazione riguardante le misure nazionali adottate per conformarsi ai requisiti della direttiva, le misure da adottare e le conseguenze dell’apertura o della chiusura delle principali strade di accesso alle gallerie.
Il documento fissa, tra l’altro, l’obiettivo di dimezzare, entro il 2010, il numero delle vittime degli incidenti stradali in tutta l’Unione europea ed individua a tal fine una serie di aree prioritarie di intervento tra cui la sicurezza nelle gallerie stradali che appartengono alla rete transeuropea di trasporto[4], l’interoperabilità dei sistemi di pagamento sulla rete stradale transeuropea[5], l'installazione obbligatoria delle cinture di sicurezza su tutti i sedili (vedi infra il paragrafo “Altre iniziative all’esame delle istituzioni dell’UE”); la lotta contro l’uso di alcool, droghe o farmaci al volante[6].
Tuttavia, al fine di evitare un eccesso di regolamentazione,
Conformemente a quanto
previsto dal libro bianco del 2001,
Sempre al fine di migliorare la sicurezza e la
mobilità,
· l’adozione di un approccio integrato per la sicurezza stradale che comprenda la progettazione dei veicoli e le tecnologie utilizzate, le infrastrutture e il comportamento dei conducenti;
· la valutazione, nel 2008, del funzionamento e dei costi delle norme vigenti nel settore della sicurezza per il trasporto su strada, proponendo, sulla base dell’esperienza maturata, le modifiche necessarie la fine di evitare distorsioni della concorrenza;
· la promozione di campagne di sensibilizzazione, anche mediante l’istituzione della giornata europea per la sicurezza stradale(la prima giornata europea per la sicurezza stradale, che si è svolta il 27 aprile 2007, è stata collegata alla prima settimana globale sulla sicurezza stradale che si è svolta dal 23 al 29 aprile 2007 sotto l’egida delle Nazioni Unite e dell’OMS - Organizzazione mondiale della sanità);
· l’elaborazione, nel 2007, di una strategia per la sicurezza nel trasporto terrestre e pubblico;
· la promozione della mobilità intelligente mediante la continuazione dei programmi già avviati, quali “Automobile intelligente” e un migliore sfruttamento dei sistemi di navigazione satellitare tra cui GALILEO e il lancio, nel 2008, di un programma di ampia portata per lo sviluppo di tecnologie intelligenti per il trasporto stradale.
Il Consiglio
trasporti del 12 ottobre
· ha riconosciuto gli importanti progressi realizzati nel settore della sicurezza stradale grazie all’attuazione delle misure prospettate dal libro bianco;
· ha sottolineato la necessità di offrire ai cittadini e alle imprese europei sistemi di trasporto con un livello elevato di mobilità, in grado al tempo stesso di migliorare la sicurezza;
· ha sottolineato la necessità di adottare misure a livello comunitario solo nel caso in cui esse apportino un evidente valore aggiunto, invitando, laddove opportuno, a fare ricorso a strumenti alternativi alla regolamentazione; a tale proposito ha ribadito l'importanza di applicare e di attuare in maniera efficace la normativa comunitaria vigente in materia di trasporti;
· ha sostenuto, in linea di massima, l'approccio previsto nel riesame intermedio del libro bianco che propone misure volte a dissociare la mobilità dalle conseguenze negative da essa prodotte, puntando all'uso ottimale di tutti i modi di trasporto, singolarmente o in combinazione fra di loro;
· ha evidenziato la necessita di riesaminare continuamente la politica in materia di sicurezza stradale e di sviluppare ulteriori misure al fine di raggiungere l’obiettivo di dimezzare le vittime della strada entro il 2010 nonché di intensificare gli sforzi utilizzando un approccio integrato mirato alle infrastrutture, ai veicoli e ai conducenti. In tale contesto ha rilevato la necessità di migliorare le misure relative alla sicurezza delle infrastrutture stradali, di aumentare i requisiti di sicurezza dei veicoli, di rafforzare la sensibilizzazione del pubblico alla sicurezza, anche mediante l'educazione dei conducenti, e di rendere più efficace l'esecuzione transfrontaliera delle infrazioni al codice stradale;
·
ha invitato
Programma d’azione sulla sicurezza stradale
Al fine di conseguire gli obiettivi indicati
nel libro bianco, nel giugno 2003
Il programma
individua una serie di misure da attuare entro il 2010 al fine di ridurre le principali cause di incidenti
stradali fra le quali
I principali settori di intervento individuati nel programma di azione sono:
·
incoraggiare gli
utenti ad un migliore comportamento mediante un rafforzamento dei controlli di polizia e la promozione di
campagne di sensibilizzazione e di
educazione.
· sfruttare le nuove tecnologie nel settore dell’informazione e della comunicazione[10] per rafforzare la sicurezza passiva (protezione in caso di incidente) e quella attiva (prevenzione degli incidenti).
· migliorare le infrastrutture stradali con l’obiettivo a lungo termine di ridurre la percentuale di strade e di tunnel a rischio elevato;
· rafforzare la sicurezza del trasporto professionale di merci e passeggeri;
· migliorare il soccorso e le cure alle vittime della strada;
· procedere alla raccolta, all’analisi e alla diffusione dei dati sugli incidenti.
Il 29 settembre 2005 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sul programma d’azione in materia di sicurezza stradalenella quale:
· accoglie con favore l'obiettivo di dimezzare il numero delle vittime degli incidenti stradali entro il 2010;
·
invita
· ritiene che il principio di sussidiarietà non dovrebbe essere utilizzato come pretesto per fare meno di quello che si potrebbe considerate le importanti responsabilità dell'UE nel creare il necessario quadro normativo;
· accoglie con favore l’intenzione della Commissione di procedere ad un bilancio intermedio del programma d'azione per la sicurezza stradale e la invita a cogliere l’occasione per proporre un quadro completo e permanente sulla sicurezza stradale nell’UE e a sviluppare un concetto a lungo termine di sicurezza stradale oltre il 2010 allo scopo di eliminare le morti e i gravi incidenti stradali ("versione zero");
· sottolinea la necessità di un migliore coordinamento delle politiche e dello scambio delle migliori pratiche, mettendo a punto un approccio comune basato sulla raccolta, l’analisi e la diffusione di dati relativi ala sicurezza, l’armonizzazione delle statistiche sugli incidenti, l’organizzazione di campagne di sicurezza in tutta l’UE e l’avvio di programmi di ricerca;
· invita ad un maggiore impegno politico a favore della sicurezza stradale in tutta l’UE.
Il 22 febbraio
2006
Il documento effettua
un’analisi delle azioni adottate recentemente al fine di rafforzare la
sicurezza stradale dalla quale risulta che, in linea di massima, la sicurezza
stradale nell’Unione europea è migliorata, anche se in maniera non uniforme. Il numero di incidenti è diminuito in
media del 4% all'anno tra il 2001 e il 2005 e del 5% tra il 2003 e il 2004.
Questi dati, secondo
Il Consiglio
trasporti dell’8 e 9 giugno
Il 18 gennaio 2007 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla comunicazione relativa al bilancio intermedio nella quale:
· ribadisce che l'obiettivo di dimezzare il numero di incidenti stradali nell'Unione europea entro il 2010 continua ad essere prioritario e prende atto con preoccupazione che non sono stati compiuti i necessari progressi per il suo raggiungimento;
· ritiene che la sicurezza stradale costituisca una responsabilità condivisa degli Stati membri e dell'Unione europea;
· sottolinea che, nel breve periodo, il modo più efficace per favorire il miglioramento delle norme di idoneità alla guida nell'Unione europea consiste nel fare rispettare il codice della strada degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'eccesso di velocità, la guida in stato di ebbrezza e l'obbligo di usare le cinture di sicurezza ed i sistemi di ritenuta per i bambini;
· chiede un maggiore impegno politico a favore della sicurezza stradale in tutta l'Unione europea da parte di tutti gli Stati membri, delle autorità regionali e locali, delle istituzioni dell'UE, dei rappresentanti dell'industria e dei privati;
· ritiene che solo un approccio integrato che associ tutti gli utenti stradali e i principali responsabili potrà portare ad una diminuzione significativa e duratura del numero di incidenti stradali gravi;
· invita gli Stati membri a rafforzare ulteriormente le proprie politiche informative e le campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale;
· chiede agli Stati membri di applicare integralmente e senza eccezioni la normativa vigente al fine di conseguire un notevole miglioramento della sicurezza stradale;
·
rinnova l’invito alla Commissione a sviluppare una strategia a lungo termine per la sicurezza stradale che si estenda
oltre il 2010 e definisca le misure necessarie per evitare i decessi e le
lesioni gravi provocati dagli incidenti stradali ("visione zero") e la invita a tal fine a studiare con
particolare attenzione l'aspetto della sicurezza
tecnica degli autoveicoli. Invita, inoltre,
· sottolinea l’importanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione al fine di migliorare sensibilmente la gestione della rete transeuropea di trasporto;
· sottolinea che gli Stati membri dovrebbero sempre tenere conto della sicurezza di tutti gli utenti della strada e della prevenzione degli incidenti in sede di ideazione, costruzione e manutenzione delle strade;
·
invita
· chiede agli Stati membri di elaborare un piano d'azione sulla formazione e l'educazione stradale che copra l'intero ciclo di studi degli alunni, dai 3 ai 18 anni;
· richiama l'attenzione sulla possibilità di definire requisiti minimi di sicurezza attiva e passiva per tutti i veicoli e di armonizzare le norme tecniche della segnaletica stradale in tutta l'Unione europea;
·
invita
Il
6 aprile 2004
Nel preambolo la Commissione ricorda, innanzitutto, l’importanza dell’obiettivo fissato dal libro bianco del 2001 volto a ridurre del 50% le vittime della strada entro il 2010.
Da un esame della situazione attuale risulta che,
malgrado l’armonizzazione realizzata in molti settori dalla legislazione
comunitaria, allo stato attuale le misure adottate si rivelano insufficienti
per ridurre la mortalità.
Il
7 febbraio 2007
Per quanto riguarda i
profili relativi alla sicurezza stradale,
la comunicazione ricorda l’obiettivo fissato nel libro bianco del 2001 e
ribadisce la necessità che un'efficace strategia di sicurezza stradale sia
basata su un approccio integrato che comprenda miglioramenti in materia di
tecnologia dei veicoli, infrastrutture stradali, comportamenti di guida e
applicazione delle norme. Il documento preannuncia, inoltre, una serie di iniziative che
·
valutare, tra il
2007 e il
· rendere obbligatorio l'uso delle luci di circolazione diurne;
· rendere obbligatoria l'installazione del controllo elettronico della stabilità sui veicoli pesanti e, successivamente, sugli autoveicoli e sui veicoli commerciali leggeri;
· rendere obbligatori su tutti i nuovi veicoli i dispositivi che ricordano di allacciare la cintura di sicurezza;
· migliorare le disposizioni della direttiva 2003/102/CE relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili prima e in caso di urto con un veicolo a motore;
· migliorare la riscossione transfrontaliera delle multe comminate per infrazioni al codice stradale di un altro Stato membro;
· esaminare i costi, i benefici e la fattibilità di introdurre sistemi di frenatura di emergenza nei veicoli, in particolare nei veicoli commerciali pesanti;
· continuare gli sforzi per promuovere lo sviluppo, l'installazione e l'uso di sistemi di sicurezza attivi a bordo dei veicoli e di sistemi cooperativi basati sulle comunicazioni veicolo-infrastruttura nel quadro dell'iniziativa "Automobile intelligente";
· proporre ulteriori misure al fine di rendere il sistema e-call pienamente operativo a partire dal 2010;
· destinare l'erogazione di finanziamenti comunitari al settore stradale soltanto a progetti che seguano pratiche ottimali nel campo della sicurezza stradale;
· sollecitare gli Stati membri a migliorare ulteriormente le attività di repressione della guida in stato di ebbrezza, degli eccessi di velocità, del mancato uso del casco da parte dei motociclisti e che promuovano l'uso della cintura di sicurezza o ne sanzionino il mancato uso.
Allo stato attuale sono all'esame delle istituzioni europee alcune iniziative volte a disciplinare e a rafforzare diversi aspetti della sicurezza stradale. Molte di esse sono intese a dare seguito agli orientamenti individuati nel libro bianco sulla politica comune dei trasporti e nel programma di azione sulla sicurezza stradale.
Si tratta di:
· una proposta di direttiva del 27 marzo 2003 relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote (COM(2003)145).
La proposta, che segue la procedura di codecisione, è
stata esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo il 21 ottobre 2003. Il
2 giugno 2006
· una proposta di direttiva del 5 ottobre 2006 riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (COM(2006)569).
La proposta persegue l’obiettivo di integrare la sicurezza stradale in tutte le fasi di progettazione e di realizzazione delle infrastrutture stradali nella rete transeuropea di trasporto, senza imporre agli Stati membri nuovi standard o procedure tecniche, ma definendo un livello minimo di elementi necessari per rafforzare la sicurezza stradale e diffondere l’uso delle migliori prassi esistenti.
La proposta, che segue la procedura di codecisione, dovrebbe essere esaminata dal Parlamento europeo in prima lettura l’11 marzo 2008;
· una proposta di direttiva del 13 giugno 2007 relativa ai dispositivi di rimorchio e di retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote (COM(2007)319).
La proposta, che segue la procedura di codecisione, è in attesa di essere esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
· una proposta di direttiva del 21 giugno 2007 relativa alle targhette e alle iscrizioni regolamentari nonché alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi (COM(2007)344).
La proposta, che segue la procedura di codecisione, è in attesa di essere esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
La proposta, che segue la procedura di codecisione, è in attesa di essere esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
· una nuova comunicazione del 17 settembre2007relativa all’iniziativa “Automobile intelligente” (COM(2007)541).
Il documento presenta una nuova serie di misure e ditecnologie “salvavita” volte ad integrare le misure già contemplate nella prima comunicazione del 2006 (vedi supra) per rendere le automobili più sicure. Considerato che se tutte le automobili fossero dotate del sistema di chiamata automatica di emergenza e-Call (vedi nota 7) si potrebbero salvare fino a 2.500 vite all’anno, la Commissione invita gli Stati membri che ancora non lo hanno fatto a firmare, entro la fine del 2007, il memorandum di intesa su e-Call riservandosi la facoltà - se entro tale data non sarà stato raccolto un numero sufficiente di firme - di adottare, nel 2008, provvedimenti normativi al fine di rispettare la scadenza del 2010 per rendere il sistema operativo. Inoltre, la Commissione intende elaborare, entro la metà del 2008, linee guida sugli incentivi, anche di natura fiscale, da parte degli Stati membri destinati ai sistemi per automobili intelligenti. Entro la fine del 2008 la Commissione intende, altresì, avviare consultazioni su come accelerare l’introduzione del controllo elettronico della stabilità sulle automobili di piccole e medie dimensioni e per stabilire se l’installazione di sistemi di assistenza alla frenata e per la prevenzione delle collisioni debba essere resa obbligatoria per tutte le automobili. Infine, in seguito ad una consultazione che dovrebbe essere avviata entro la fine del 2007, la Commissione intende adottare, nell’estate 2008, una tabella di marciaper lo spiegamento delle tecnologie delle informazioni e delle comunicazioni che integrano i veicoli e le infrastrutture;
· un libro verde dal titolo "Verso una nuova cultura della mobilità urbana" (COM(2007)551) con il quale avvia una consultazione pubblica, che si concluderà il 15 marzo 2008, al fine di individuare le misure intese a favorire una mobilità urbana sostenibile. Sulla base dei riscontri ricevuti, la Commissione intende elaborare, nell’autunno del 2008, un piano d'azione sulla mobilità urbana che contempli una serie di azioni da intraprendere a livello comunitario, nazionale, regionale e locale, ma anche da parte delle imprese e dei cittadini.
Il libro verde individua alcune misure da attuare in via prioritaria intese a ridurre la congestione e di migliorare la sicurezza della circolazione stradale in ambiente urbano. Inoltre, al fine di favorire lo sviluppo di una nuova cultura della mobilità in Europa, il documento in esame sottolinea la necessità di intervenire anche sul fronte della formazione, dell’educazione e della sensibilizzazione, rafforzando le competenze dei professionisti della mobilità urbana e migliorando le conoscenze, la raccolta di dati e lo scambio delle migliori prassi anche mediante l’istituzione di un osservatorio per la mobilità urbana.
La promozione della sicurezza stradale figura fra le priorità del programma delle Presidenze tedesca, portoghese e slovena che copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2008.
In questo ambito le tre Presidenze intendono esaminare misure di armonizzazione ed attuare il programma d’azione per la sicurezza stradale, compresa l’installazione di specchietti retrovisori per l’angolo morto sugli automezzi pesanti. Per quanto riguarda l’iniziativa e-safety, verrà discusso un quadro a sostegno delle tecnologie fondamentali e saranno promosse specifiche misure legislative comunitarie. Verranno, inoltre, prese in considerazione le questioni relative ai sistemi di informazione sul traffico, ai sistemi di assistenza alla guida, alla progettazione dell’interfaccia uomo-macchina nei veicoli e alla chiamata automatica di emergenza (e-call).
La promozione
della sicurezza stradale viene considerata prioritaria
anche dalla Commissione che, nel programma di lavoro per il
La proposta si concentrerebbe in particolare sulla creazione, a livello UE, di un sistema transfrontaliero in grado di garantire il perseguimento delle violazioni al codice stradale commesse in uno Stato membro da conducenti provenienti da altri Stati membri.
Si segnala infine che, al
fine di proporre le opportune iniziative legislative in materia,
· una consultazione, svolta dal 12 aprile 2006 al 19 maggio 2006, relativa alla gestione della sicurezza sulle infrastrutture stradali della rete transeuroopea di trasporto (vedi supra la proposta di direttiva presentata);
· una consultazione, svolta dal 1° agosto al 17 novembre 2006, sull’uso delle luci di circolazione diurne;
· una consultazione, svolta dal 6 novembre al 19 gennaio 2007, relativa ad una migliore attuazione della regolamentazione in materia di sicurezza stradale nell’UE.
L’articolo 2 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dei trasporti che individui le modifiche per i veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t, esclusi i motoveicoli e i ciclomotori, che possono essere effettuate, senza nulla osta della casa costruttrice e senza l’accertamento previsto, anche tramite la certificazione di enti o professionisti accreditati; lo stesso decreto deve stabilire i requisiti per l’accreditamento, nonché le modalità e le condizioni per l’effettuazione delle modifiche. Si segnala che la medesima previsione è contenuta sia nel comma 1, di modifica dell’articolo 75 del codice, sia nel comma 2, di modifica dell’articolo 78 del codice.
L’articolo 4 prevede che il Ministro dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplini con proprio decreto le modalità di accertamento dei requisiti di sicurezza dei quadricicli.
L’articolo 6, comma 1 demanda ad un decreto del Ministro dei trasporti da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la disciplina delle modalità attuative per il rilascio dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida a chi ha fatto domanda per conseguire la patente ed ha superato la prova di controllo delle cognizioni, nonché a chi ha fatto domanda per l'estensione di validità ad altre categorie di patente.
L’articolo 6, comma 5-bis prevede un decreto del Ministro dei trasporti per definire la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni con le autoscuole in autostrada, o in strada extraurbana e in ore notturne che deve effettuare l’aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B.
L’articolo 17, comma 1, prevede l’emanazione di tre atti:
· un regolamento, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di introdurre le modifiche al vigente regolamento di attuazione del codice della strada, rese necessarie dalle nuove disposizioni introdotte dal disegno di legge in esame in materia di guida sotto l’effetto di alcol o di sostanze stupefacenti;
· un decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'interno, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, che stabilisca i parametri precisi concernenti il rapporto tra l'assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope e l'insorgenza di situazioni di mancanza di lucidità e quindi di pericolosità.
· decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, che individui preventivamente il tipo di accertamenti e le prove da utilizzare per la rilevazione dello stato di idoneità alla guida di veicoli a seguito dell'assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope
L’articolo 22, comma 1-bis prevede l’emanazione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dei trasporti, che detti disposizioni applicative rispetto all’obbligo del medico di dare comunicazione al Ministero del trasporti di patologie dei propri assistiti che determinino una diminuzione o un pregiudizio della sua idoneità alla guida. Il decreto deve i particolare individuare le patologie che comportano per il medico curante l’obbligo di provvedere alla comunicazione.
L’articolo 24 prevede che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dei trasporti, adotti il regolamento di attuazione delle disposizioni - introdotte all’interno della legge quadro sull’alcol dal comma 1 – che dispongono l’obbligo per le discoteche ed esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche dopo le ore 01.00 di inserire nei propri locali uno strumento di rilevamento del tasso alcolemico per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al test, nonché idonei spazi di riposo, nonché l’obbligo per titolari e gestori di esporre tabelle che indichino le sanzioni previste in caso di guida in stato di ebbrezza.
L’articolo 25 prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia, della solidarietà sociale e per le politiche giovanili e le attività sportive siano individuate le strutture che esercitano servizi sociali, cui affidare coloro che sono stati condannati all’arresto per violazione di norme del codice della strada relative alla guida senza patente o con patente revocata, ovvero in guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
L’articolo 26 prevede che vengano individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture le strade e le autostrade sulle quali si registrano i più alti tassi di incidentalità al fine provvedere ad interventi migliorativi sulle stesse.
L’articolo 27, comma 1 prevede che con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentite le regioni e gli enti locali, vengano definite le iniziative che gli enti proprietari e concessionari di strade devono adottare per la sostituzione delle barriere stradali, per l'adeguamento della segnaletica stradale, nonché per l'eliminazione del rischio di impatto di uccelli.
L’articolo 27, comma 2 autorizza il governo ad apportare modifiche al regolamento di esecuzione del codice della strada al fine di introdurre misure volte ad assicurare il rispetto dell'obbligo di devolvere il 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alle finalità previste dal codice, nonché ad assicurare che gli enti proprietari e concessionari delle strade adottino le iniziative relative alle barriere di sicurezza, alla segnaletica stradale e al rischio dell'impatto di uccelli.
L’articolo 28 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti, che ripartisca le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dalla legge tra le finalità cui sono destinate (potenziamento dei servizi di controllo su strada cui deve essere destinato un terzo delle risorse, ammodernamento e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, potenziamento dell'illuminazione, miglioramento della segnaletica stradale, realizzazione di campagne di prevenzione in materia di sicurezza stradale).
L’articolo 29 prevede che con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture siano stabilite le modalità attraverso le quali gli enti proprietari delle strade, nonché le regioni, le province e i comuni, territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi sono autorizzati a contrarre mutui volti alla prosecuzione degli interventi in materia di sicurezza stradale.
L’articolo 31 reca un delega al governo per la revisione del codice della strada prevedendo l’emanazione entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di uno o più decreti legislativi su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati.
L’articolo 32 prevede un decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, per fissare i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale e dei dati relativi ai comportamenti di guida a rischio parte delle Forze dell'ordine al Ministero dei trasporti.
L’articolo 35 comma 1 demanda ai Ministeri dei trasporti e dell’economia l’emanazione - entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge - di decreti in materia di circolazione di mezzi adibiti al trasporto di merci deperibili, con particolare riferimento alle modalità di svolgimento delle prove ai fini del rilascio dell’attestato di conformità.
L’articolo 35, comma 2 prevede uno o più decreti del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge – per stabilire le tariffe per lo svolgimento delle prove per il rilascio dell'attestato di conformità.
L’articolo 36 prevede l’emanazione di un decreto da parte del Ministro della salute, che individui i prodotti farmaceutici che producono effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida.
Il disegno di legge reca prevalentemente modifiche ad articoli del codice della strada, adottate con la tecnica della novella. Si segnala che il disegno di legge interviene su alcune disposizioni recentemente modificate dal decreto-legge 117/2007, convertito dalla legge n. 160 del 2 ottobre 2007.
Va ricordato che il disegno di legge AC 2161, in corso di esame presso l’Assemblea della Camera, reca, all’articolo 12, una modifica all’articolo 119 del codice della strada, in materia di accertamenti medici per il rilascio della patente di guida.
Il disegno di legge è destinato a produrre effetti prevalentemente sui proprietari e conducenti di autoveicoli e motoveicoli, sugli enti proprietari o concessionari di strade, nonché sugli organi istituzionalmente competenti in materia di circolazione e di sicurezza stradale (Ministero dei trasporti, Ministero dell’interno, Ministero della salute).
La disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, capoverso 4-ter coincide sostanzialmente con la disposizione di cui al medesimo articolo, comma 2, lettera a) capoverso 2-bis.
All’articolo 6, comma 2 si dovrebbe far correttamente riferimento alla lettera b), anziché alla lettera a).
All’articolo 8, comma 1 lettera c) sarebbe corretto operare il coordinamento formale rispetto alle modifiche operate dalla precedente lettera a) e sostituire la parola “trenta” con “centottanta”.
All’articolo 25, laddove si fa riferimento agli articoli del disegno di legge che recano modifiche agli articolo 116, 186 e 187 del codice della strada occorrerebbe far corretto riferimento agli articoli 3 e 16 piuttosto che 3 e 14.
All’articolo 36, comma 7 non si dovrebbe più far riferimento al “simbolo” da apporre sui prodotti farmaceutici che incidono sulla guida, essendo stata soppressa dal Senato la disposizione che prevedeva che tali farmaci dovessero esserne dotati.
Con riguardo all’articolo 22, comma 2, il quale introduce un comma 2 bis all’art. 128 del codice della strada, si osserva che tale comma collega la sanzione della sospensione della patente per coloro che non si sottopongano alla procedura di revisione sia ai casi introdotti dai nuovi commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, sia a quello disciplinato dal vigente comma 1; per tale ipotesi, tuttavia, il comma 2 dell’art. 128 prevede a sua volta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296, mentre il successivo comma 3 dispone il ritiro dellapatente, da effettuarsi secondo le procedure di cui all’art. 216 del codice. Sembra pertanto determinarsi un problema di coordinamento fra tali diverse previsioni sanzionatorie. Poiché, peraltro, in entrambi i casi - ritiro della patente previsto dalla norma vigente, sospensione a tempo indeterminato introdotta dal comma 2 bis – la durata del periodo di inibizione alla guida è connesso alla sottoposizione, con esito favorevole, ai prescritti accertamenti medici, le due ipotesi sanzionatorie, pur restando distinte sotto il profilo formale, negli effetti sostanziali possono essere considerate equivalenti.
1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «degli inquinamenti» sono inserite le seguenti: «atmosferici ed acustici» e dopo le parole: «della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «, il Ministro della salute»;
b) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
«14-bis. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di limitazione della circolazione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 120 a euro 360».
L’articolo 1, introdotto dal Senato, interviene sull’articolo 7 del codice della strada che reca disposizioni di regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
In particolare una prima modifica è volta a precisare che le ordinanze con le quali il sindaco può limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli – di cui al comma 1, lettera b) - devono essere emanate per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti atmosferici ed acustici e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; tra i Ministeri che devono essere sentiti, per le rispettive competenze, per l’emanazione di dette ordinanze è stato inserito anche il Ministro della salute, oltre che – come già previsto - il Ministro dell'ambiente ed il Ministro per i beni culturali e ambientali.
Con una seconda modifica è stato inserito il comma 14-bis, che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 120 a euro 360 per chi non ottemperi ai provvedimenti di limitazione della circolazione di cui al comma 1, lettera b), come modificato dall’articolo in esame.
1. All'articolo 75 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. I veicoli di tipo omologato da equipaggiare con impianti di alimentazione a GPL o a metano sono soggetti all’accertamento di cui ai commi 1 e 2.
4-ter. Con decreto del Ministro dei trasporti sono individuate le modifiche per i veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t, esclusi i motoveicoli e i ciclomotori, che possono essere effettuate, senza nulla osta della casa costruttrice e senza l’accertamento di cui al comma 2, anche tramite la certificazione di enti o professionisti accreditati. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti per l’accreditamento, nonché le modalità e le condizioni per l’effettuazione delle modifiche».
2. All’articolo 78 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti sono individuate le modifiche per i veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t, esclusi i motoveicoli e i ciclomotori, che possono essere effettuate, in deroga alle disposizioni in materia, senza nulla osta della casa costruttrice e senza visita e prova, anche tramite la certificazione di enti o professionisti accreditati. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti per l’accreditamento, nonché le modalità e le condizioni per l’effettuazione delle modifiche»;
b) al comma 3, le parole da: «è soggetto alla sanzione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «ovvero circola senza l'aggiornamento della carta di circolazione, quando prescritto, o senza la certificazione di cui al comma 2-bis, nei casi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro .485. Tale sanzione non si applica qualora il veicolo, per esigenze del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, sia accompagnato dalla prenotazione non scaduta delle prescritte visita e prova».
3. Il comma 4 dell’articolo 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all’articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all’articolo 80, comma 1, del presente codice e all’articolo 238 del regolamento di esecuzione e di attuazione del presente codice, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, non funzionanti o non efficienti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. La misura della sanzione è pari a una somma da euro 1.036 a euro 10.360 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter».
4. Al comma 14 dell’articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: «Chiunque» è sostituita dalle seguenti: «Fuori dei casi previsti dall’articolo 176, comma 18, chiunque»;
b) al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fino a: «revisione» sono soppresse;
c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «In tali casi, l’organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI».
5. All’articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, le parole da: «da euro 74 a euro 296» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro 148 a euro 594 soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall’articolo 52»;
b) al comma 10, le parole: «da euro 22 a euro 88» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 74 a euro 296».
6. I decreti di cui al comma 4-ter dell’articolo 75 e al comma 2-bis dell’articolo 78 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dai commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo, sono emanati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'articolo 2, modifica alcune disposizioni del codice in materia di accertamenti tecnici per la circolazione e di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore e reca disposizioni in tema di sanzioni per violazioni di norme sulla circolazione dei ciclomotori. In particolare l’articolo in esame interviene sulle seguenti disposizioni del codice:
• articolo 75, che disciplina l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione;
• articolo 78, che reca norme in merito alle modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione;
• articolo 79, relativo all’efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione;
• articolo 80 che regolamenta le revisioni;
• articolo 97 relativo alla circolazione dei ciclomotori.
Il Senato è intervenuto, oltre che per motivi di coordinamento formale, solo sul comma 2, di moficia dell’articolo 78 del codice.
Il comma 1 modifica l’articolo 75 del codice inserendo due nuove disposizioni dopo il comma 4
La prima disposizione (comma 4-bis) prevede che siano soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche e alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dal codice anche i veicoli di tipo omologato, da equipaggiare con impianti di alimentazione a GPL o a metano. L’accertamento è effettuato da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. La norma attualmente prevede che tali accertamenti abbiano luogo per ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli e rimorchi.
A tale proposito si osserva che il comma introduce un obbligo di accertamento per i veicoli omologati da equipaggiare con impianti di alimentazione a gpl o metano, obbligo che sembrerebbe già ricompreso nel disposto di cui all'articolo 78, comma 1, del codice ai sensi del quale i veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali.
La seconda disposizione (comma 4-ter) demanda ad un decreto del Ministro dei trasporti - da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, ai sensi comma 6 dell'articolo 2 in esame - l'individuazione delle modifiche che possono essere effettuate sui veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t, esclusi i motoveicoli e i ciclomotori senza nulla osta della casa costruttrice e senza l’accertamento sopra descritto, anche tramite la certificazione di enti o professionisti accreditati. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti per l’accreditamento, nonché le modalità e le condizioni per l’effettuazione delle modifiche.
Si segnala a tale proposito che il successivo comma 2, lettera a) dell'articolo in esame introduce al comma 798 del codice una disposizione (comma 2-bis) di contenuto sostanzialmente identico a quelle recata dal nuovo comma 4-ter.
Il comma 2 interviene sull’articolo 78 del codice, inserendo una nuova disposizione e modificandone un’altra.
L’articolo 78 prevede che i veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ai dispositivi d'equipaggiamento ovvero quando sia stato sostituito o modificato il telaio.
La disposizione introdotta dalla lettera a) (comma 2-bis), prevede che - entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, secondo il comma 6 dell'articolo in esame - sia emanato un decreto del Ministro dei trasporti con il quale siano identificate quelle modifiche che possono essere effettuate in deroga alla normativa vigente sui veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t, esclusi i motoveicoli e i ciclomotori, senza nulla osta della casa costruttrice e senza visita e prova, anche tramite la certificazione di enti o professionisti accreditati. Allo stesso decreto sono demandati i requisiti per l’accreditamento, nonché le modalità e le condizioni per l’effettuazione delle modifiche.
Come già segnalato in precedenza tale disposizione sembra del tutto assimilabile a quella introdotta all’articolo 74 (comma 4-ter).
La lettera b) interviene sul comma 3 dell’articolo 78, che reca le sanzioni conseguenti alla violazione delle norme sopra descritte.
In seguito alle modifiche:
· è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485 anche chi circola senza l'aggiornamento della carta di circolazione, ovvero, come inserito dal Senato, senza la certificazione di cui al comma 2-bis, quando prescritto.
Attualmente tale sanzione è prevista per chi circoli con un veicolo:
• al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione;
• con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova;
• al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova.
• esonera dall’applicazione della sanzione nel caso in cui il veicolo, per esigenze del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti, sia accompagnato dalla prenotazione non scaduta delle prescritte visita e prova.
Il comma 3 modifica il comma 4 dell’articolo 79 del codice che reca le sanzioni per chi circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di equipaggiamento non funzionanti o non regolarmente installati.
A seguito delle modifiche è soggetto alla medesima sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 anche chi circola con quei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa (che l’articolo 80 prevede siano soggetti a revisione periodica e che l’allegato IX del regolamento di esecuzione del codice individua analiticamente)[14] non funzionanti e non efficienti.
Resta inalterata la disposizione che prevede una sanzione più elevata (da euro 1.036 a euro 10.360) se il veicolo è utilizzato nelle competizioni di velocità non autorizzate.
Il comma 4 apporta modifiche all’articolo 80, comma 14 del codice, che reca le sanzioni conseguenti alla circolazione con veicolo non revisionato.
Attualmente il comma prevede che:
a) chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594;
b) la sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione;
c) a tali violazioni consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione.
A seguito delle modifiche apportate:
- viene esplicitata l’esclusione dall’applicazione delle sanzioni recate dal comma 14 per i veicoli non revisionati che circolino in autostrada: per tale fattispecie infatti le sanzioni sono quelle di cui all’articolo 176, comma 18 del codice medesimo;
- viene soppressa la disposizione che prevede il raddoppio della sanzione nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione (tale fattispecie è infatti contenuta nella riformulazione del terzo periodo del comma – vedi infra);
- in caso di circolazione con veicolo non revisionato si prevede che venga annotato sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione e viene disposto il fermo amministrativo. La circolazione del veicolo è consentita al solo fine di recarsi ad effettuare la revisione presso una delle imprese di autoriparazione accreditate ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
Il comma 5 introduce due modifiche all’articolo 97 del codice, che reca la disciplina della circolazione dei ciclomotori.
In particolare la lettera a) inasprisce la sanzione prevista per chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista, prevedendo che essa sia pari ad una somma da euro 1000 a euro 4000 (in luogo dell’attuale sanzione da euro 74 a euro 296); viene incrementata anche la sanzione per chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti, che il disegno di legge fissa in una somma da euro 148 a euro 594 (in luogo dell’attuale sanzione da euro 74 a euro 296).
La lettera b) aumenta la sanzione prevista per chi circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili portandola ad una somma da euro 74 a euro 296 (in luogo dell’attuale somma da 22 a 88 euro).
Si ricorda che il Senato ha soppresso la disposizione, introdotta dalla Camera, che introduceva la guida accompagnata, ossia la possibilità, per i minori che avessero compiuto sedici anni e che fossero già titolari di patente di guida, di guidare veicoli al di sotto di una certa massa, purché accompagnati da un soggetto titolare di patente B da almeno dieci anni.
Nella formulazione poi soppressa dal Senato la guida accompagnata era subordinata ad un corso pratico di guida, di almeno dieci ore, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
1. All’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, al comma 13, le parole da: «; la stessa sanzione» fino a: «fino ad un anno.» sono sostituite dalle seguenti: «e con l'arresto fino a un mese, o fino ad un anno nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio. Le medesime sanzioni si applicano ai conducenti che guidano senza patente perché revocata. La sola ammenda di cui al presente comma si applica ai conducenti che guidano senza patente perché non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-sexies»;
b) dopo il comma 13 è inserito il seguente:
«13.1 Per le violazioni di cui al comma 13 è competente il tribunale in composizione monocratica».
L’articolo 3, modificato dal Senato, interviene sulle sanzioni conseguenti alla guida senza patente o con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti - attualmente previste dal comma 13 dell’articolo 116 del codice della strada – rendendole penali e prevedendone un generale inasprimento.
Occorre preliminarmente segnalare che la disposizione in esame modifica la disposizione recentemente introdotta dall’articolo 1 del DL 117/2007[15] attualmente vigente.
Il comma 13 previgente all’approvazione del decreto-legge, prevedeva per tali comportamenti una sanzione amministrativa da 2.238 a 9.357 euro. A seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge tale fattispecie si configura come un reato ed è punito con l’ammenda da 2.257 a 9.032 euro.
Si ricorda per completezza che alla violazione sopracitata consegue - ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 116, non modificato dal DL in esame – il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.
Il decreto-legge ha inoltre previsto che -nel caso di reiterazione del reato nel corso di un biennio – si applichi la pena detentiva dell’arresto fino ad un anno.
Nel caso di reiterazione il comma 15 prevede la sanzione accessoria della confisca del mezzo.
A seguito delle modifiche apportate dall’assemblea del Senato:
- si prevede che nel caso di guida senza patente, oltre all’ammenda già prevista dal DL, si applichi l’arresto fino ad un mese. Rimane ferma l’applicazione dell’arresto fino ad un anno nel caso di reiterazione del reato nel biennio prevista dal DL 117/2007;
- le medesime sanzioni per la guida senza patente sono applicate anche nel caso di patente revocata, e non anche di patente non rinnovata, come attualmente previsto dal DL;
- per il caso di patente non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal codice è prevista la sola ammenda, e non anche l’arresto;
- si prevede l’applicazione dell’articolo 186, comma 2-sexies, che, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, prevede che il veicolo con il quale è stato commesso il reato, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, deve essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al suo proprietario o gestore, con le normali garanzie di custodia.
Per tali violazioni il decreto-legge n. 117/2007 ha disposto che sia competente il tribunale in composizione monocratica. Va segnalato che tale disposizione, già introdotta nel codice dal decreto legge, risulta presente anche nel testo del disegno di legge e che sarebbe pertanto opportuno sopprimerla.
Si fa presente che le sanzioni accessorie (fermo del veicolo o, in caso di reiterazione, confisca dello stesso) sono disposte dal giudice con sentenza di condanna; non si applicano perciò le disposizioni procedurali di cui all’articolo 214 del codice della strada che consentono all’agente accertatore di sottoporre a fermo il veicolo al momento dell’accertamento. L’articolo 214 è infatti collocato nel capo I, sezione I, titolo VI del codice, relativo agli illeciti amministrativi. Poiché il decreto ha trasformato la violazione da illecito amministrativo a reato, spetta al giudice il compito di applicare le sanzioni accessorie dopo l’accertamento del reato.
1. Al fine di garantire che i quadricicli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, recante il recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, e successive modificazioni, rispondano ai requisiti di sicurezza attiva e passiva propri degli autoveicoli, il Ministro dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto le modalità di accertamento dei requisiti di sicurezza dei citati quadricicli. I requisiti di sicurezza dei quadricicli devono essere comunque parametrati agli standard di sicurezza previsti per gli autoveicoli.
L’articolo in esame reca disposizioni relative all’accertamento dei requisiti di sicurezza dei quadricicli.
In particolare si prevede l’emanazione - entro due mesi dall'entrata in vigore della legge - di un decreto del Ministro dei trasporti che definisca le modalità di accertamento dei requisiti di sicurezza dei quadricicli, al fine di garantire che rispondano ai requisiti di sicurezza attiva e passiva propri degli autoveicoli. A seguito di una modifica introdotta dal Senato è stato disposto che i requisiti di sicurezza dei quadricicli debbano essere comunque parametrati agli standard di sicurezza previsti per gli autoveicoli.
L’articolo 53, comma 1, lettera h) del codice della strada definisce i quadricicli a motore come veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h e demanda al regolamento la definizione delle caratteristiche costruttive. L’articolo precisa che qualora detti veicoli superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.
L’articolo in esame, invece, rinvia al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, recante il recepimento della direttiva 2002/24/CE, che disciplina l'omologazione dei veicoli a due o tre ruote che si applica anche ai quadricicli. Il DM reca la distinzione tra quadricicli leggeri e quadricicli diversi da quelli leggeri; i quadricicli leggeri sono definiti come veicoli a motore a quattro ruote con massa a vuoto inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e
1) la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata; o
2) la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna; o
3) la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici.
I qudricicli diversi da quelli leggeri sono definiti come veicoli con massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore a 15 kW.
1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dalla data del rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t; inoltre, se trattasi di veicoli di categoria M1, la potenza massima non può essere superiore a 70 kW. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo, e a coloro che abbiano svolto almeno otto ore di pratica presso un "centro di guida sicura", riconosciuto con decreto ministeriale, documentate da un certificato di frequenza rilasciato dal centro stesso».
Occorre preliminarmente segnalare che le modifiche disposte dal Senato intervengono su disposizioni recentemente introdotte nell’ordinamento con il DL 117/2007.
A seguito delle modifiche introdotte dal Senato:
§ è stata soppressa per coordinamento formale la modifica all’articolo 1, in quanto identica quanto già disposto dal DL 117/2007.
Il DL ha sostituito il previgente comma 1 - ai sensi del quale al titolare di patente italiana, per i tre anni successivi alla data del conseguimento della patente e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni, non era consentita la guida di motocicli di potenza superiore a 25 kW e/o di potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 0,16 kW/kg, con una disposizione più generale che consente la guida dei motocicli ai titolari di patente A con le limitazioni dettate dalla normativa comunitaria.
Tale sostituzione è avvenuta in ragione del fatto che il disposto risultava ormai disapplicato in ragione del recepimento nel nostro ordinamento della normativa comunitaria in materia, ed in specie della direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991.
Si ricorda che la suddetta direttiva, che reca la disciplina comunitaria delle patenti di guida, è stata recepita nell’ordinamento nazionale con D.M. 8 agosto 1994[16]. In particolare l’articolo 6, comma 2 prevede che l'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kW/kg (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg), sia subordinata al conseguimento della patente A da almeno due anni ed un'età non inferiore a 20 anni. Questa condizione preliminare non è richiesta se il candidato è di età non inferiore a 21 anni e supera una prova specifica di controllo della capacità e dei comportamenti. Appare utile specificare che la norma appena citata è di rango regolamentare, mentre il codice della strada recava una norma analoga di rango legislativo. Si segnala inoltre che la suddetta direttiva è stata recentemente abrogata dalla direttiva 2006/126/CE che ha rimodulato le tipologie delle patenti, le età e i requisiti per la guida dei vari veicoli. In particolare la direttiva ha stabilito che:
- per poter guidare motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima occorre un’età minima di 18 anni e la patente di categoria A2.
- per poter guidare motocicli di potenza superiore occorre la patente di categoria A, un'età minima di 20 anni e un’autorizzazione subordinata all'acquisizione di un'esperienza di almeno due anni su motocicli con patente di guida della categoria A2 (l’esperienza preliminare può non essere richiesta se il candidato ha almeno 24 anni).
- per poter guidare tricicli di potenza superiore a 15 kW è richiesta la patente di categoria A e un’età minima di 21 anni..
La direttiva è entrata in vigore il 19 gennaio 2007. Il termine di recepimento è fissato al 19 gennaio 2011.
In sintesi quindi il DL ha disposto che per i primi due anni dal conseguimento della patente di categoria A non si possano guidare motocicli che superino i limiti sopra ricordati a meno di avere superato un esame specifico su un motociclo di elevate prestazioni.
§ è stata soppressa la disposizione, approvata dalla Camera, che - intervenendo sul comma 2 dell’articolo 117 - obbligava i neopatentati a rispettare il limite di 80 km/h sulle strade extraurbane in luogo di quella di 90 km/h attualmente prevista;
§ è stata rimodulata la limitazione alla guida per i neopatentati introdotta dal decreto-legge.
Ai sensi del DL (articolo 2), a coloro che conseguono la patente di guida di categoria B – rilasciata a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge (e quindi a partire dal 1° febbraio 2008) - non è consentita, per il primo anno dal rilascio (limite modificato dalla legge di conversione, laddove il testo del decreto legge poneva il divieto per i primi tre anni dal rilascio), la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kW/t.
A seguito delle modifiche introdotte dal Senato:
-non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t;
-la potenza massima nel caso di veicoli con massimo 8 posti a sedere oltre al conducente (categoria M1), non può essere superiore a 70 kW;
-derogano dall’applicazione di tale disposizione oltre, come già previsto, ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, purché la persona invalida sia presente sul veicolo, anche coloro che abbiano svolto almeno otto ore di pratica presso un "centro di guida sicura", riconosciuto con decreto ministeriale, documentate da un certificato di frequenza rilasciato dal centro stesso. Nella formulazione approvata dalla Camera prevedeva invece che i corsi specificamente destinati alla guida sicura rilevassero al fine del computo dei tre anni e demandava contenuti e modalità di organizzazione di tali corsi ad un decreto del Ministro dei trasporti.
-è stata soppressa, in ragione della soppressione dell’articolo che prevedeva la guida accompagnata, la disposizione ai sensi della quale nei tre anni in cui vige la limitazione era computato anche il periodo per il quale il soggetto è stato autorizzato ad effettuare esercitazioni di guida accompagnata;
-è stato soppresso il comma che prevedeva l’applicazione della norma a coloro che avessero conseguito la patente a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge. A tale proposito si ricorda che il decreto-legge ha disposto una norma analoga, prevedendo che le disposizioni del comma 2-bis, come però modificato dal decreto-legge, si applicassero a coloro che avessero conseguito la patente a far data dal centottantesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto-legge medesimo. Si profila tuttavia una incertezza in quanto il comma 2-bis viene di nuovo modificato dal disegno di legge e non è quindi chiara l’individuazione della platea di soggetti interessati dalla norma, ovvero se la norma si applichi, pur modificata dal disegno di legge, a coloro che conseguono la patente a far data dal 180° giorno dall’entrata in vigore del decreto-legge ovvero se l’applicazione decorre dal momento di entrata in vigore del disegno di legge, investendo tutti coloro che hanno la patente da meno di tre anni, anche se conseguita antecedentemente all’approvazione delle norme in oggetto.
Sono state inoltre soppresse dal Senato le norme che recavano disposizioni identiche a quelle già contenute nel decreto-legge e quindi già vigenti.
Si tratta in particolare delle seguenti disposizioni:
- comma 1, lettera d), che intervenendo sul comma 3 per esigenze di coordinamento formale, nel prevedere che sia il regolamento a stabilire le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti previsti, fa riferimento ai limiti di cui ai commi 1, 2[17] e anche del comma 2-bis, introdotto dal DL.
- Comma 1, lettera e) relativa all’inasprimento della sanzione per la mancata osservanza dei limiti di guida e di velocità previsti dall’articolo 117, che ha previsto in luogo del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 – attualmente previsto - il pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.
- Comma 2, che disponeva l’emanazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, del regolamento previsto dal comma 2-bis, relativo ai contenuti e le modalità di organizzazione di tali corsi di guida sicura.
1. All'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Un'autorizzazione per esercitarsi alla guida è rilasciata a chi ha fatto domanda per conseguire la patente ed ha superato la prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1, nonché a chi ha fatto domanda per l'estensione di validità ad altre categorie di patente, fermo in entrambi i casi il possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, secondo le modalità attuative che saranno disciplinate con decreto del Ministro dei trasporti da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. L’aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve inoltre effettuare esercitazioni con le autoscuole in autostrada, o in strada extraurbana, e in ore notturne. Il Ministro dei trasporti ne stabilisce, con proprio decreto, la disciplina e le modalità di svolgimento».
2. Il comma 1 dell’articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il decreto di cui al comma 5-bis dell’articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'articolo 6 reca modifiche all'articolo 122 del codice, che disciplina la procedura per il rilascio dell’autorizzazione (c.d. (foglio rosa) che consente ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta di poter effettuare le esercitazioni alla guida.
Il comma 1, lettera a) sul quale è intervenuto il Senato, modificando il comma 1 dell’articolo 122 del codice, prevede che prima del rilascio dell'autorizzazione l'aspirante alla patente in possesso dei prescritti requisiti debba essere sottoposto alla prova di controllo delle cognizioni, prevista dall’articolo 121 per verificare l'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida.
Si ricorda che il foglio rosa per l’abilitazione a patenti di categoria superiore può essere richiesto anche da coloro che sono già in possesso di patente di categoria inferiore. Per coloro tuttavia, a seguito della modifica introdotta dal Senato, vige il solo obbligo del possesso dei requisiti prescritti e non anche quello del superamento della prova di cognizioni.
La disposizione si applica e alle domande per il conseguimento della patente presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.
Il comma 1, lettera b) inserisce un nuovo comma 5-bis all'articolo 122 del codice, introducendo l'obbligo, per l’aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B, di effettuare esercitazioni con le autoscuole in autostrada, o in strada extraurbana, e in ore notturne, secondo la disciplina e le modalità di svolgimento stabilite dal Ministro dei trasporti con proprio decreto, da emanarsi – ai sensi del comma 2 – entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
1. All’articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, secondo periodo, le parole: «dell’idoneità tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «, al fine di assicurare un adeguato livello formativo, della medesima idoneità tecnica richiesta al titolare»;
b) al comma 5, primo periodo, la parola: «biennale» è sostituita dalle seguenti: «triennale, maturata negli ultimi cinque anni»;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. In ogni caso l’attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti, da ripetere almeno ogni tre anni».
L'articolo 7 reca modifiche all’articolo 123 del codice, che regolamenta l’attività di autoscuola.
L’articolo 123 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992), sul quale è intervenuto l’articolo 10, comma 5 del DL 7/2007 (cosiddetto “DL Bersani”) reca la disciplina delle autoscuole, ossia delle scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti. A seguito delle modifiche introdotte dal suddetto decreto-legge, le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province. Il DL ha inoltre eliminato i limiti precedentemente previsti connessi a parametri quali la popolazione, l’indice di motorizzazione e l’estensione del territorio.
Ai sensi del comma 4 per avviare tale attività di impresa i soggetti interessati, ossia persone fisiche, persone giuridiche e enti, possono presentare l’apposita dichiarazione di inizio attività (in luogo dell’autorizzazione precedentemente prevista). Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, ed è chiamato a rispondere del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente.
A seguito di una modifica introdotta dal DL 7/2007 è stato disposto che nel caso di apertura di ulteriori sedi per l’esercizio dell’attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell’idoneità tecnica.
Il comma 1, lettera a) interviene sul comma 4 precisando che il responsabile didattico delle sedi esterne dell’autoscuola debba essere in possesso non più semplicemente dell’idoneità tecnica bensì della medesima idoneità tecnica richiesta al titolare dell'autoscuola, al fine di assicurare un adeguato livello formativo.
Il comma 1, lettera b) modifica l'articolo 123, comma 5, che prevede una serie di requisiti al fine di poter presentare la dichiarazione di inizio attività di un’autoscuola. Nel caso di persona fisica si tratta dei seguenti:
• aver compiuto gli anni ventuno;
• risultare di buona condotta;
• essere in possesso di adeguata capacità finanziaria, diploma di istruzione di secondo grado, abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale.
Il requisito dell’esperienza biennale viene modificato dall’articolo in esame con quello di un’esperienza triennale maturata negli ultimi cinque anni.
Infine la lettera c) introduce il comma 7-bis, ai sensi del quale l’attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti, da ripetere almeno ogni tre anni.
1. All’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «entro trenta» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di centottanta»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il decorso di tale termine senza che la notizia sia stata ancora data preclude la decurtazione del punteggio»;
c) al comma 2, terzo periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;
d) al comma 2, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; a questo fine, l’autorità adita deve segnalare formalmente, entro trenta giorni, la proposizione e l’esito dei ricorsi all’organo di polizia»;
e) al comma 4, primo periodo, le parole: «e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza» sono sostituite dalle seguenti: «, purché il punteggio non sia esaurito e, nel caso che la violazione non sia stata impugnata, non siano decorsi più di nove mesi dalla contestazione, la frequenza con profitto»;
2. Alla tabella dei punteggi allegata all’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 141 Comma 8 - 5» è premesso il seguente: «Art. 117 Comma 2-bis - 10»;
b) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8 - 5» sono sostituite dalle seguenti: «Comma 8 - 2» e «Comma 8-bis - 5»;;
c) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 - 2», «Comma 5 - 2» e «Comma 7 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5, 9 e 11 - 5», «Commi 6, 10 e 13 - 10» e «Comma 12 - 2 »;
d) al capoverso «Art. 176», le parole: «Comma 19 – 10» sono soppresse;
e) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 - 2» e «Comma 4 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5, 9 e 11 - 5», «Commi 6, 10 e 13 - 10» e «Comma 12 - 2»;
f) al capoverso «Art. 187», le parole: «Commi 7 e 8 - 10» sono sostituite dalle seguenti: «Commi 1 e 8 - 10»;
g) al capoverso «Art. 191», le parole: «Comma 1 – 5», «Comma 2 – 2» e «Comma 3 – 5» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 1 – 8», «Comma 2 – 4» e «Comma 3 – 8» e le parole: «Comma 4 – 3» sono soppresse.
h) nell'ultimo capoverso sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'articolo 117, comma 2-bis».
L’articolo in esame, modificato dal Senato, interviene sull'articolo 126-bis del codice che disciplina l’istituto della patente a punti.
L’articolo 126-bis del codice della strada, inserito nel codice della strada dal D.Lgs. 9/2002, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano l’istituto della patente a punti, prevedendo che all’atto del rilascio della patente, ossia del titolo mediante il quale il cittadino viene abilitato alla guida di un veicolo a motore, venga attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato presso l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, è decurtato, nella misura indicata dalla tabella allegata al medesimo articolo 126-bis, a seguito della violazione di alcune delle norme di comportamento del codice della strada.
Il comma 1 interviene sulla procedura di decurtazione dei punti.
In particolare la lettera a) prevede che l'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dia notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida non più entro trenta giorni - come attualmente previsto - bensì entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla definizione della contestazione effettuata. Si segnala che tale termine è stato modificato dal Senato rispetto al termine approvato dalla Camera che era di sessanta giorni.
La lettera b) prevede inoltre che il decorso di tale termine senza che la notizia sia stata ancora data preclude la decurtazione del punteggio.
La lettera c) reca una disposizione di coordinamento formale laddove nel comma si fa riferimento al termine sopracitato.
Occorre tuttavia segnalare che il termine è stato dalla lettera a) modificato in centottanta giorni rispetto ai sessanta previsti dalla Camera , mentre il riferimento di cui alla lettera c) è ancora al termine di sessanta giorni e non al nuovo termine introdotto dal Senato di centottanta giorni. Sarebbe opportuno quindi operare il coordinamento formale e sostituire la durata del termine.
La lettera d) interviene a precisare che ai fini della conoscenza dell’esito dei ricorsi, l’autorità adita deve segnalare formalmente, entro trenta giorni, la proposizione e l’esito dei ricorsi all’organo di polizia.
La lettera e) interviene sul comma 4, che consente il recupero dei punti decurtati dalla patente attraverso la frequenza con profitto a corsi di aggiornamento. A seguito delle modifiche apportate dal disegno di legge il corso di aggiornamento dà diritto al recupero dei punti se la violazione non è stata impugnata e non sono decorsi più di nove mesi dalla contestazione; si ricorda che tale termine di nove mesi è stato modificato dal Senato rispetto al termine di sei mesi introdotto dalla Camera.
Si segnala che il Senato ha soppresso la disposizione approvata dalla Camera che prevedeva che nel caso di assenza di violazioni per un periodo di due anni il punteggio di venti punti fosse incrementato di quattro punti anziché di due come attualmente previsto.
Il comma 2 modifica la tabella delle decurtazioni allegata all’articolo 126-bis, sia per ragioni di coordinamento formale rispetto alle modifiche introdotte nel testo, sia al fine di inasprire alcune delle decurtazioni già previste.
Tra le modifiche più rilevanti si segnala:
- l’introduzione di una decurtazione di 10 punti nel caso un neopatentato violi i limiti alla guida introdotte dal ddl ossia guidi un veicolo di potenza specifica superiore a 55 kw/t ovvero, in caso di veicoli con massimo 8 posti a sedere, di potenza massima superiore a 70 kW;
- la decurtazione di 5 punti (in luogo degli attuali 2) per il superamento del limite di velocità di oltre 10 km/h ma di non oltre 25 km/h e di dieci punti per il superamento della velocità di oltre 25 ma di non oltre 40 km/h;
- un generale inasprimento delle decurtazioni per i guidatori professionali;
- la decurtazione di 8 punti (in luogo degli attuali 5) in caso di mancata precedenza ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o a pedoni diversamente abili ovvero a utenti deboli.
Per una lettura più agevole delle modifiche introdotte si rimanda alla tabella di confronto allegata.
1. Dopo l’articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:
«Art. 128-bis. – (Obblighi di comunicazione a carico dei responsabili di strutture sanitarie per i casi di coma di durata superiore a 48 ore). – 1. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia presso le quali sia avvenuto il ricovero di soggetti che abbiano subìto gravi traumi cranici o che siano in coma sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119, comma 4, sentito lo specialista dell’unità riabilitativa che ha seguìto l’evoluzione clinica del paziente»..
L’articolo 9 introduce nel codice il nuovo articolo 128-bis, che prevede l’obbligo di revisione della patente di guida per i soggetti che abbiano subito un coma prolungato.
Il nuovo articolo 128-bis pone un obbligo ai responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia di dare comunicazione agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri dei casi di soggetti ricoverati in seguito a traumi cranici o che siano in coma qualora il coma si sia prolungato oltre le 48 ore. A seguito di tale comunicazione è disposto per tali soggetti l’obbligo di revisione della patente di guida. L’idoneità alla guida inoltre deve essere valutata dalla commissione medica locale, col parere dello specialista dell’unità riabilitativa che si è occupata del paziente.
Si ricorda che le commissioni mediche locali di cui all’articolo 119 del codice della strada sono attualmente oggetto di una proposta di modifica da parte dell’articolo 12 del ddl 2161-A[18].
1. All’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 è sostituito dai seguenti:
«8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 25 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 72 a euro 296.
8-bis. Chiunque supera di oltre 25 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594»;
b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Chiunque supera di oltre 40 km/h e di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».
L’articolo 10 modifica l’articolo 142 del codice della strada, relativo all’osservanza dei limiti di velocità.
Occorre preliminarmente segnalare che le disposizioni in esame intervengono su disposizioni recentemente introdotte dall’articolo 3 del DL 117/2007 citato, attualmente vigente.
In particolare il disegno di legge interviene sulla rimodulazione delle fasce, già effettuata dal decreto legge.
Il decreto-.legge117/2007 ha previsto che le fasce di eccesso di velocità passassero da tre a quattro; in luogo della “ultima fascia” che prevedeva una sanzione nel caso in cui si superasse il limite di oltre 40 km/h sono state previste due fasce di velocità, la prima relativa al superamento del limite da 40 a 60 km/h e la seconda relativa al superamento del limite di oltre 60 km/h.
Per la prima fattispecie – a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione del decreto - le sanzioni sono: pagamento di una somma da 370 a 1.458 euro, sospensione della patente da uno a tre mesi, e inibizione alla guida nella fascia oraria dalle 22 alle 7, per un periodo di tre mesi successivi alla restituzione della patente; tale ultimo provvedimento viene annotato nell’anagrafe degli abilitati alla guida.
A seguito delle modifiche apportate dal Senato¸ in luogo della seconda fascia di eccesso (superamento del limite da 10 a 40 km/h) e della relativa sanzione pari al pagamento di una somma da euro 148 a euro 594, se ne prevedono due:
- superamento del limite da 10 a 25 km/h, per il quale è previsto il pagamento di una somma da euro 72 a euro 296;
- superamento del limite da 25 a 40 km/h, per il quale è prevista la sanzione vigente del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594;
Sono state inoltre soppresse tutte le norme che recavano disposizioni identiche a quelle già contenute nel decreto-legge, ossia:
Ø la possibilità di accertare i limiti di velocità sulla rete stradale anche attraverso apparecchiature debitamente omologate anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, come già avviene in ambito autostradale;
Ø l’obbligo di segnalare preventivamente e di rendere ben visibili le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità, in precedenza previsto solo per i dispostivi di controllo remoto delle violazioni senza l’operatore di polizia[19]
Si ricorda che in attuazione della identica disposizione contenuta nel DL 117/2007 è stato emanato il D.M. 15 agosto 2007. Il DM ha previsto che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possano essere segnalate:
a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione «controllo elettronico della velocità» ovvero «rilevamento elettronico della velocità», eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo
b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile, quelli già installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui sopra;
c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilità. Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, devono essere riportate le iscrizioni di cui sopra. Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: «controllo velocità» ovvero «rilevamento velocità».
Il decreto prevede inoltre che i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi siano installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio, e comunque non superiore a quattro km.
Dall’ambito di applicazione del decreto sono esclusi i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, ovvero «ad inseguimento».
Ø un generale inasprimento delle sanzioni per violazioni di norme relative all’eccesso di velocità, in particolare se commesse da professionisti del trasporto con determinati tipi di veicoli e delle sanzioni accessorie in caso di recidiva;
Ø la rimodulazione della fascia di eccesso di velocità di oltre 40 km/h in due fasce di velocità, da 40 a 60 km/h e oltre 60 km/h.
1. All'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la violazione di cui al comma 2, ultimo periodo, sia commessa da conducenti di veicoli di categoria M2, M3, N2 e N3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296».
L’articolo 11, introdotto durante l’esame al Senato, aggiunge un comma all’articolo 157, che regola l’arresto, la fermata e la sosta dei veicoli. Il nuovo comma prevede una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 74 a 296 euro, nel caso in cui le prescrizioni per la sosta o per la fermata siano violate dai conducenti di autobus e camion, ossia di veicoli di categoria M2, M3, N2 e N3, (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere ovvero veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t).
La disposizione, così modificata dall’Assemblea del Senato, si sostituisce a quella introdotta dalla Commissione del Senato che poneva il divieto per autobus e camion di tenere il motore acceso durante la sosta se questa dura più di 10 minuti, pena la sanzione amministrativa del pagamento da 74 a 296 euro. Tale ultima disposizione non risulta presente nel testo del disegno di legge.
Si ricorda che il comma 2 prescrive che salvo diversa segnalazione, ovvero nelle strade urbane a senso unico di marcia, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia; qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.
La legge di conversione del decreto legge n. 117 ha introdotto all’articolo 157 un comma aggiuntivo 7 bis, che prevede il divieto, durante la sosta o la fermata del veicolo, di tenere il motore acceso allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento, sanzionandolo con il pagamento di una somma da 200 a 400 euro.
1. All'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
«h-bis) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'articolo 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli»;
b) al comma 2, la lettera g) è abrogata;
c) al comma 5, le parole: «d), g) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «d) e h)».
L’articolo 12, introdotto dal Senato, apporta modifiche all’articolo 158 del codice, che pone i casi di divieto di sosta e fermata dei veicoli.
Le modifiche sono volte a vietare non solo la sosta, come attualmente previsto, ma anche la fermata negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli.
Si ricorda che la violazione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.
Si ricorda che l’Assemblea del Senato ha soppresso la disposizione, introdotta dalla Commissione all’articolo 12 del disegno di legge, che poneva il divieto di trasportare su motocicli e ciclomotori a due ruote bambini di età inferiore a cinque anni, pena la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 148 a 594 euro. La soppressione consegue alla introduzione di tale divieto con il decreto-legge n. 117, il quale aveva peraltro fissato il limite di età per i bambini trasportati a quattro anni, poi elevato a cinque anni dalla legge di conversione.
1. All'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie».
L’articolo 13, modificato dal Senato, interviene sull’articolo 173 del codice, recentemente modificato dal DL 117/2007.
A seguito della modifica apportata dal Senato è stata ristretta la platea dei soggetti che possono operare in deroga al divieto di uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di cuffie sonore. Tra questi soggetti non sono più ricompresi per i per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. Tali soggetti sono quindi soggetti al medesimo divieto posto in via generale dall’articolo 173.
Attualmente il codice della strada vieta tale comportamento tranne che per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano, della regione Valle d'Aosta, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi, prevedendo in conseguenza alla violazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 70 a 285 euro.
Si ricorda inoltre che a seguito delle modifiche intervenute con il DL 117/2007 è stata inasprita la sanzione prevista per chi viola tale disposizione.
1. L'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
«Art. 174. - (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose). - 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento, conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e dell'ispettorato del lavoro
3. Le sanzioni per le violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa. Tali violazioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.
4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero o settimanale di cui al citato regolamento.
5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a un'ora ma non superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
7. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 non si applicano quando il conducente eccede i tempi di guida giornalieri di una misura non superiore al 5 per cento, sempreché siano rispettati i tempi di guida settimanali.
8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.
9. Quando la violazione di cui al comma 8 ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero a quello di durata minima dell'interruzione prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006, ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.
10. Quando la violazione di cui al comma 8 ha durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
11. Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
12. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.
13. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 8, 9 e 10 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale viene indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore dove, una volta completate le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tal fine, detto conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo aver constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626 a euro 6.507, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.
14. Alle violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, interruzioni e riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui al comma 13, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tal fine, per l'esercizio dei rimedi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia.
15. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che l'impresa stessa abbia dato esplicita indicazione contraria in merito.
16. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
17. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
18. Qualora l'impresa di cui al comma 17, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
18. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita o autorizza al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.
20. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 17 e 18 sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395».
2. Il comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi».
3. L'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
«Art. 178. - (Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo). - 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti di dispositivo di controllo di cui all'articolo 179 è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1o luglio 1970, e successive modificazioni, reso esecutivo con legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui all'accordo indicato al comma 1 devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e dell'ispettorato del lavoro.
3. Le sanzioni per violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa. Tali violazioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.
4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero o settimanale.
5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a un'ora ma non superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
7. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 non si applicano quando il conducente eccede i tempi di guida giornalieri di una misura non superiore al 5 per cento, sempreché siano rispettati i tempi di guida settimanali.
8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.
9. Quando la violazione di cui al comma 8 ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero a quello di durata minima dell'interruzione prescritti dall'accordo di cui al comma 1, ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.
10. Quando la violazione di cui al comma 8 ha durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti prescritti dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
11. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
12. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1.
13. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 8, 9 e 10 si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 174.
14. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che l'impresa stessa abbia dato esplicita indicazione contraria in merito.
15. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nell'accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
16. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 17, 18, 19 e 20 dell'articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi dell'articolo 174 si applicano all'autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali».
4. Dopo il comma 8 dell'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
«8-bis. In caso di incidente con danno a persone o cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose, per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso».
L’articolo 14 modifica ampiamente – anche in attuazione di norme comunitarie di recente emanazione, recate dal regolamento CE n. 561/2006 - la disciplina dettata dagli articoli 174, 176, 178 e 179 del codice della strada in materia di autotrasporto, con riferimento alla durata della guida, periodi di riposo, registri di servizio degli autoveicoli adibiti al trasporto, e introduce misure sanzionatorie più rigorose per infrazioni commesse da conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose.
Il testo trasmesso dal Senato corrisponde quasi integralmente a quello dell’articolo 12 approvato dalla Camera in prima lettura. Le uniche modifiche sono collocate al comma 7 dell’articolo 174 e al comma 7 dell‘articolo 178 (vedi infra); solo su tali disposizioni sono pertanto possibili ulteriori interventi emendativi da parte della Camera.
Il comma 1 sostituisce integralmente l’articolo 174 del codice, in materia di durata della guida degli autoveicoli, la cui formulazione attuale fa rinvio al regolamento CE 3820/85, che è stato abrogato dal regolamento CE n. 561/2006.
Il nuovo testo dell’articolo 174 dispone quindi, al comma 1, che per la durata di guida degli autoveicoli e per i relativi controlli si applicano le disposizioni di cui al citato regolamento 561/2006.
Si ricorda che il regolamento n. 561/2006modifica e aggiorna le norme sui tempi di guida e di riposo dei conducenti, innovando la previdente normativa in materia di regole sociali per gli operatori del trasporto su strada.
La nuova normativa, che uniforma le singole legislazioni degli Stati membri e contribuisce al miglioramento della sicurezza stradale e delle condizioni di lavoro, si applica al trasporto su strada:
· di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate;
· di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine. Sono però previste delle deroghe, ad esempio, per i veicoli di proprietà delle forze armate o per quelli usati in operazioni di emergenza e salvataggio oppure adibiti a usi medici
Tra le novità più importanti si segnalano le seguenti:
§ tutte le attività diverse dalla guida comprese nella definizione di orario di lavoro dalla Direttiva 2002/15/CE, nonché ogni operazione svolta per il medesimo o per altro datore di lavoro, sono considerate “altre mansioni” e non possono di conseguenza rientrare nella definizione di “riposo” (art. 4, lettera e);
§ fermo restando il limite massimo del tempo di guida, fissato in 90 ore nell’arco di 15 giorni, viene introdotto un limite settimanale di 56 ore. Il motivo di tale limite va ricercato nel fatto che la Direttiva 2002/15 sull’orario di lavoro dei conducenti (ancora non recepita in Italia ed in altri nove Stati membri che non hanno rispettato il termine del 23 marzo 2005 per la trasposizione nei rispettivi ordinamenti nazionali) prevede il limite dell’orario medio in 48 ore settimanali, con la possibilità di portarle fino a 60 ore (art. 6, comma 2);
§ fermo restando il periodo di riposo giornaliero regolare di 11 ore e la possibilità di frazionarlo portandolo a 12 ore in totale, la suddivisione deve prevedere al massimo due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore ed il secondo di almeno 9 ore senza interruzioni. Ne consegue che se la prima pausa eccede le 3 ore, la seconda deve comunque essere di 9 arrivando così ad un periodo totale di riposo superiore alle 12 ore (art. 4, lettera g). Resta invece ferma la possibilità di ridurre il riposo giornaliero a 9 ore per un massimo di tre volte nell’arco di una settimana (art. 8, comma 4);
§ dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente dovrà osservare un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi. Questa interruzione può essere sostituita da un'interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni devono essere intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l'osservanza del limite del periodo di guida di quattro ore e mezza. (art. 7);
§ viene introdotto il periodo di riposo “regolare” di almeno 45 ore consecutive ogni settimana. Nel corso di due settimane consecutive i conducenti dovranno effettuare almeno due periodi di riposo settimanale regolare, oppure un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione sarà tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione;
§ Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto dovrà essere unito a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore. In trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta.
§ in presenza di cronotachigrafo analogico, a decorrere dal 1° maggio 2006 dovranno essere presenti a bordo del veicolo, oltre ai fogli di registrazione relativi alla settimana in corso, i fogli di registrazione relativi ai 15 giorni precedenti. A far data dal 1° gennaio 2008, i fogli da tenere a bordodovranno essere relativi ai 28 giorni precedenti, equivalenti a quelli registrati dalla cara del conducente del cronotachigrafo elettronico (art. 26, che modifica il Regolamento 3821/85).
§ le imprese sono responsabili per le infrazioni commesse dai loro conducenti anche all’estero, pur prevedendo la possibilità di tener conto di ogni prova per dimostrare che l’impresa non può essere ragionevolmente considerata responsabile dell’infrazione commessa (art. 10, comma 3);
§ i conducenti possono essere sanzionati per infrazioni al regolamento commesse all’estero, ma agli stessi devono essere fornite le prove delle suddette sanzioni, ad evitare che possano incorrere in ulteriori sanzioni per la medesima infrazione (artt. 19 e 20);
§ sanzioni possono essere applicate anche ai committenti ed agli spedizionieri per il mancato rispetto del Regolamento 561/2006 e del Regolamento 3821/85 (art. 19, comma 4), in analogia a quanto previsto dalle nuove norme italiane sull’autotrasporto.
Il comma 2 concerne gli obblighi di tenuta e di esibizione agli organi di polizia, stradale, dei registri di servizio, degli estratti del registro e degli orari di servizio
Il comma 3 precisa che le sanzioni previste dall’articolo 174 vengono applicate per ciascuna giornata o settimana lavorativa.
Il comma 4, confermando quanto stabilito dal comma 5 del vigente articolo 174, prevede la sanzione del pagamento di una somma da 143 a 570 euro per il superamento della durata massima del periodo di guida o per violazione delle norme sul periodo di riposo.
I commi 5 e 6 introducono sanzioni più pesanti in relazione all’entità del superamento dei periodi di guida prescritti:se superiore a un’ora ma inferiore a due ore, si prevede il pagamento di una somma da 296 a 1.188 euro; se superiore a due ore, la somma viene elevata da 370 a 1.485 euro.
Il comma 7 – introdotto dal Senato – prevede che le sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 non si applicano quando i tempi di guida giornalieri sono stati superati in misura non superiore al 5 per cento, purchè siano stati rispettati i tempi di guida settimanali.
Il comma 8 dispone la stessa sanzione di cui al comma 4 - pagamento di una somma da 143 a 570 euro - per la violazione delle norme sulle interruzioni della guida, stabilite dal citato regolamento 561/2006.
I commi 9 e 10 prevedono sanzioni più pesanti per la predetta violazione, in relazione alla durata della stessa: se essa è compresa fra il 10 e il 20% del periodo massimo di durata della guida, è disposto il pagamento di una somma da 296 a 1.188 euro, se supera il 20% di tale periodo, la somma viene elevata da 370 a 1.485 euro.
Il comma 11 reca la sanzione – pagamento di una somma da 296 a 1.188 euro - per chi è sprovvisto dei documenti di servizio di cui al comma 2, ovvero li tiene in modo incompleto o alterato.
Il comma 12 estende a tutti i membri dell’equipaggio dell’autoveicolo le sanzioni per inosservanza delle norme dettate dal regolamento 561/2006.
Il comma 13 detta la disciplina per il procedimento di sospensione della circolazione, a seguito dell’accertamento delle violazioni di cui ai commi da 4 a 9. Viene introdotto il ritiro temporaneo dei documenti, oltre all’intimazione a non proseguire il viaggio; per la violazione di tale intimazione, viene ridotta la sanzione: pagamento di una somma da 1.626 a 6.507 euro e ritiro immediato della patente (il testo vigente prevede il pagamento di una somma da 1.685 a 6.741 euro, ed il ritiro della patente e della carta di circolazione).
Il comma 14 introduce una nuova disposizione, in base alla quale le sanzioni previste dalla normativa italiana si applicano, se accertate in Italia, anche alle violazioni della normativa in esame commesse in altri Paesi comunitari.
Il comma 15, riproducendo il contenuto del vigente comma 8, prevede la solidarietà fra impresa e lavoratore in merito al pagamento delle sanzioni indicate dall’articolo 174 in esame; si introduce peraltro la possibilità per l’impresa di dare previa indicazione contraria a tale previsione.
Il comma 16, per la violazione da parte dell’impresa, nell’esecuzione dei trasporti, delle norme sulla tenuta dei documenti, prevede la sanzione dle pagamento di una somma da 296 a 1.188 euro (aumentando quella prevista dal vigente comma 9: da 74 a 296 euro).
I commi 17 e 18 – confermando quanto dettato dai vigenti commi 10 e 11 - dispongono la sospensione del titolo abilitativo per l’impresa di trasporti che sia incorsa in ripetute inadempienze, e la revoca del titolo stesso quando tale impresa abbia dimostrato “costante recidività nel commettere infrazioni”.
Il comma 19, oltre a confermare che i provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca del titolo abilitativo sono di competenza dell’autorità che ha rilasciato il titolo, stabilisce che decadenza e revoca sono atti definitivi. Viene in tal modo eliminata la facoltà, prevista dal vigente comma 14, di proporre ricorso al Ministro dei trasporti avverso i predetti provvedimenti.
Il comma 20, con riferimento all’ipotesi in cui le ripetute inadempienze di cui ai commi 16 e 17 siano commesse con veicoli adibiti al trasporto per conto terzi, fa rinvio alle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 6, del d.lgs. n. 395/2000. Tale decreto ha dato attuazione alla direttiva 98/76/CE, in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori; l’articolo 5, comma 6, riguarda la perdita del requisito dell’onorabilità dell’imprenditore, che, ai sensi dell’articolo 4 del medesimo decreto, figura fra i requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori.
Il comma 2 dell’articolo 14 in esame modifica il comma 22 dell’articolo 176, in materia di comportamenti degli autoveicoli sulle autostrade e sulle strade extraurbane, introducendo la sanzione della revoca della patente – in luogo della sospensione – per talune gravi infrazioni: inversione del senso di marcia; attraversamento dello spartitraffico; guida nel senso contrario a quello di marcia.
Va segnalato che il vigente comma 22 prevede anche la misura del fermo amministrativo del veicolo e, in caso di reiterazione, la confisca amministrativa; tali sanzioni non vengono riprodotte nel nuovo testo del comma 22.
Il comma 3 sostituisce l’articolo 178, che riguarda i documenti di viaggio dei trasporti effettuati con veicoli non muniti di cronotachigrafo (di cui al regolamento CE n. 3821 del 1985), ai quali si applicano le disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada del 10 luglio 1970 (AETR). Secondo le indicazioni di cui all’articolo 2 del regolamento n. 2006/561/CE, si rende necessario un allineamento delle disciplina dettata da citato accordo AETR e quella contenuta dal regolamento stesso, al fine di consentire l’applicazione di una normativa omogenea nei tragitti compiuti sul territorio della Comunità.
Il nuovo articolo 178 viene pertanto riformulato riproducendo le previsioni contenute all’articolo 174 – come modificato dal disegno di legge in esame – e quindi estendendo anche ai veicoli in questione la disciplina in materia di durata di guida, tenuta dei documenti e relative sanzioni, dettata per tutti gli altri veicoli adibiti al trasporto professionale.
Va segnalato che anche all’articolo 178 viene introdotta, al comma 7, una disposizione identica a quella prevista al comma 7 dell’articolo 174, che dispone la non applicazione delle sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 quando il conducente eccede i tempi di guida giornalieri di una misura non superiore al 5 per cento, purché siano rispettati i tempi di guida settimanali.
Il comma 4, infine, inserisce un comma 8 bis all’articolo 179 del codice, in materia di sanzioni per violazioni all’obbligo di installazione del cronotachigrafo, previsto dal citato regolamento n. 3821 del 1985. Il nuovo comma prevede che, ove si verifichi un incidente con danni a persone o cose, che coinvolga un veicolo tenuto ad installare il cronotachigrafo, il comando da cui dipende l’agente accertatore deve segnalare il fatto all’autorità competente, affinchè questa provveda a verificare, presso la sede del titolare della licenza, i dati relativi ai tempi di guida e di riposo relativamente all’anno in corso.
1. Sono esonerati dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento, come sostituito dall'articolo 26, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, i veicoli impiegati nell'ambito dei servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale e della gestione dei servizi di igiene urbana.
2. Ai trasporti effettuati con i veicoli di cui al comma 1 non si applicano gli articoli da 5 a 9 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera h), del medesimo regolamento.
L’articolo in esame reca norme derogatorie alla disciplina dettata dal regolamento CEE n. 3821/85, concernente le caratteristiche dell’apparecchio di controllo (cronotachigrafo) che deve essere installato sui veicoli adibiti al trasporto su strada, al fine della verifica dei tempi di guida e dei periodo di riposo, ed a quella recata dal regolamento CE n. 561/2006 (cui si è accennato nel commento all’articolo 14).
In particolare, l’articolo 3, comma 2, del regolamento n. 3821/85 dispone che gli stati membri possono esonerare alcune categorie di veicoli dall’obbligo di installazione dell’apparecchio di controllo; tali veicoli - indicate dall’articolo 13 del n. 561/2006 – sono quelli impegnati nell’ambito di: servizi fognari, protezione contro le inondazioni, manutenzioni delle reti idriche, elettriche, del gas, nettezza urbana, telegrafi, telefoni, radiodiffusione, televisione, rilevazione di emittenti televisive.
Il testo approvato dal Senato corrisponde a quello licenziato dalla Camera, salvo che per una limitata modifica al comma 1 (vedi infra).
L’articolo 15 dispone pertanto, al comma 1, che sono esonerati dalla disciplina di cui al regolamento n. 3821/85 - e quindi dall’obbligo di essere muniti dell’apparecchio di controllo - i veicoli impiegati nei servizi fognari, nella protezione contro le inondazioni, nella manutenzioni delle reti idriche, elettriche, del gas, nella manutenzione e nel controllo della rete stradale e della gestione dei servizi di igiene urbana;tale ultima categoria sostituisce quella dei veicoli adibiti allacompattazione di rifiuti in ambito urbano, che era prevista dal testo approvato dalla Camera.
Il comma 2 dispone una seconda deroga a beneficio degli stessi veicoli, in linea con quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del citato regolamento n. 561/2006, il quale prevede la possibilità per gli Stati membri di concedere deroghe alle disposizioni di cui agli articoli da 5 a 9 dello stesso regolamento, che disciplinano, rispettivamente: l'età minima dei conducenti; il periodo massimo di guida giornaliero e settimanale; le interruzioni obbligatorie durante la guida; i periodi obbligatori di riposo; norme particolari riguardanti conducenti che accompagnano un veicolo trasportato da una nave.
Va in proposito ricordato che mentre la norma in esame si limita a disporre una disapplicazione delle norme indicate, il citato articolo 13, comma 1, del regolamento 561/2006subordina la deroga stessa alla individuazione, da parte dello Stato membro, di condizioni individuali, da applicarsi in luogo della normativa generale dettata dai predetti articoli da 5 a 9 del regolamento stesso.
1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 2 a 2-quater sono sostituiti dai seguenti:
«2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con l'ammenda da euro 370 a euro 1.485 e l'arresto fino a un mese. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
2-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente effettuato ai sensi del comma 2 e del presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
2-ter. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
2-quater. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
-quinquies. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti»;
2-sexies. Qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, il veicolo con il quale è stato commesso il reato è fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa, con le normali garanzie di custodia»;
b) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le sanzioni di cui al comma 2, lettera c). Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8».
2. All'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 1-ter sono sostituiti dai seguenti:
«1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 e l'arresto fino a tre mesi. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.
1-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da un conducente di autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente effettuato ai sensi del comma 1 e del presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
1-ter. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
1-quater. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, commi 2-quinquies e 2-sexies»;
b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è punito con le sanzioni di cui al comma 1. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119».
L’articolo 16 del disegno di legge – parzialmente modificato dal Senato - introduce un rilevante inasprimento del quadro sanzionatorio connesso alle fattispecie di guida in stato di ebbrezza e di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, disciplinati rispettivamente dagli articoli 186 e 187 del codice della strada. Il nuovo testo di tali articoli corrisponde in parte a quello introdotto dal decreto legge n. 117/2007, con alcune modifiche, di cui si dà conto nella scheda.
Va segnalato che la legge di conversione del decreto legge ha modificato il testo dell’articolo in esame, prevedendo:
la soppressione della pena dell’arresto per la guida in stato di ebbrezza con tasso superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro;
la soppressione della pena sostitutiva consistente nell’obbligo di svolgere attività sociale gratuita presso strutture sanitarie pubbliche.
Si ricorda che su tale materia il legislatore è intervenuto a più riprese nel corso della precedente legislatura. Il testo vigente dell’art. 186 (come da ultimo modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151) prevede, al comma 2, che chi guida in stato di ebbrezza - corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro - venga punito con l’arresto fino a un mese, con un’ammenda che varia da 258 e 1032 euro e con la sospensione della patente da 15 giorni a tre mesi. Per i conducenti di autobus o veicoli di massa superiore a 3,5 t. è prescritta la revoca della patente. Ai fini dell’applicazione della norma, è previsto che gli agenti di polizia stradale possano effettuare accertamenti preventivi, ossia accertamenti qualitativi non invasivi o prove effettuate anche attraverso apparecchi portatili nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, il cui esito determina l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti successivi; in caso di rifiuto del conducente di sottoporsi a tali accertamenti si applica il sistema sanzionatorio previsto per la guida in stato di ebbrezza (arresto, ammenda e sospensione della patente).
Rispetto al testo del corrispondente articolo approvato dalla Camera, sono state introdotte numerose modifiche da parte del Senato.
Guida in stato di ebbrezza
L’articolo 15 in esame interviene, al comma 1, sull’art. 186:
il comma 1, che reca il divieto di guida in stato di ebbrezza, resta immutato;
il comma 2 conferma le tre diverse fattispecie, di gravità crescente, introdotte dal DL 117/2007:
a) in caso di accertamento di un tasso alcolemico superiore a 0,5 e fino a 0,8 grammi per litro, si prevede l’arresto fino a un mese, l’ammenda da 370 a 1485 euro (la misura dell’ammenda è invece da 500 a 2000 euro nel testo attuale), e la sospensione della patente da tre a sei mesi;
b) per un tasso alcolemico superiore a 0,8 e fino a 1,5%, si prevede l’arresto fino a tre mesi, l’ammenda da 800 a 3200 euro e la sospensione della patente da sei mesi a un anno;
c) per un tasso alcolemico superiore a 1,5%, si prevede l’arresto fino a sei mesi, l’ammenda da 1500 a 6000 euro e la sospensione della patente da uno a due anni.
Va ricordato che l’articolo 25 del disegno di legge in esame prevede, per le fattispecie disciplinate dagli articoli 116, 186 e 187, l’applicazione, su richiesta, della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali (si veda in proposito la relativa scheda di lettura).
Il comma 2 bis disponela revoca della patente quando il reato è commesso da conducenti di autobus o veicoli di massa superiore a 3,5 t, o in caso di recidiva nel biennio. Si tratta di disposizioni attualmente collocate al comma 2, lettera c), come modificato dal DL 117/2007;
il comma 2 ter stabilisce che se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, la pene di cui al comma 2 sono raddoppiate, ed è inoltre applicato il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, salvo che questo appartenga a persona estranea al reato; Si tratta di disposizioni attualmente collocate al comma 2 bis, come modificato dal DL 117/2007;
il comma 2 quater introduce per i reati in questione, la competenza del tribunale in composizione monocratica. Si tratta di disposizione attualmente contenuta al comma 2 ter, come modificato dal DL 117/2007. (Si ricorda, in proposito, che la competenza per tali reati è attualmente attribuita al giudice di pace, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. q), del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274);
il comma 2 quinquies dispone che le sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2 bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Si tratta di disposizione attualmente contenuta al comma 2 quater, come modificato dal DL 117/2007
Si ricorda, in proposito, che, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni (soli o congiunti a pena pecuniaria).
Risulta soppresso il periodo che era stato aggiunto al comma 5 dal DL 117/2007. Esso disponeva, in materia di modalità di accertamento del tasso alcolemico per i conducenti coinvolti in incidenti stradali, che si applicano le disposizioni previste dal comma 5 bis dell’articolo 187, a sua volta introdotto dal comma 2 dell’articolo 5 in esame. Ai sensi di tale comma, quando il conducente sia stato sottoposto ad accertamenti non invasivi – anche effettuati con apparecchi portatili - con esito positivo, gli organi di polizia, qualora abbiano fondato motivo di ritenere che il conducente stesso si trovi in stato di alterazione psico-fisica, possono procedere al ritiro della patente fino all’esito dei prescritti accertamenti medici, e comunque per un periodo massimo di dieci giorni.
Il comma 2 sexies – non previsto dal testo attuale, come modificato dal DL 117 – precisa che, quando non possa essere guidato da persona idonea, il veicolo con cui è stato commesso il reato viene trasferito in luogo indicato dall’interessato o in alla più vicina autorimessa, e lasciato in consegna al proprietario, o al gestore, di quest’ultima.
Una rilevante modifica viene introdotta al comma 7 che, nella formulazione introdotta dal DL 117, ha depenalizzato il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti dai commi 3, 4 e 5, per la verifica del tasso alcolemico, inasprendo contestualmente il quadro delle sanzioni amministrative
In particolare, si prevede che il conducente sia soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.500 a 10.000 euro; se la violazione è commessa in occasione di incidente stradale, la sanzione è elevata da 3.000 a 12.000 euro. Da entrambe le violazioni conseguono: la sospensione della patente da sei mesi a due anni ed il fermo amministrativo del veicolo (salvo che appartenga a persona estranea alla violazione) per 180 giorni- E’ anche prevista le revoca della patente per il caso di recidiva nel biennio. Va segnalato che tali ulteriori sanzioni erano nel testo originario del DL 117 collegate alla sola ipotesi di rifiuto connesso con incidente stradale, mentre con una modifica introdotta nella legge di conversione del DL 117, sono state estese a tutti i casi di rifiuto.
L’articolo 16 in esame reintroduce le sanzioni penali per tale fattispecie, prevedendo che si applichino le sanzioni di cui al comma 2, lettera c): arresto fino a sei mesi e ammenda da 1500 a 6000 euro, oltre alla sospensione della patente da uno a due anni.
Il comma 8 riproduce una disposizione contenuta nel testo del vigente comma 7, prevedendo che, con l’ordinanza di sospensione della patente di cui al comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga entro 60 giorni alla visita medica prevista dall’art. 119, comma 4 (relativa all’accertamento dei requisiti fisici e psichici per l’idoneità alla patente). Ove il conducente non adempia a tale ordinanza, il prefetto può disporre la sospensione della patente fino all’esito della visita stessa.
Guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti
Il comma 2 dell’articolo 16 in esame interviene sulla disciplina, dettata dall’articolo 187 del codice, concernente la guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, prevedendo anche per questa ipotesi un appesantimento del relativo quadro sanzionatorio.
Va segnalato che la legge di conversione del decreto legge n. 117 ha soppresso, anche per questa fattispecie, la pena sostitutiva consistente nell’obbligo di svolgere attività sociale gratuita presso strutturesanitarie pubbliche.
Il nuovo comma 1 dell’articolo 187 riproduce il quadro sanzionatorio quale introdotto dal DL 117, prevedendo per coloro che guidano in condizione di alterazione per avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, l’arresto fino a tre mesi, l’ammenda da 1000 a 4000 euro e la sospensione della patente da sei mesi a un anno.
Il comma 1 bis reca la disposizione – attualmente collocata nell’0mabito del comma 1 – che prevede la revoca della patente quando il reato è commesso da conducenti di autobus o veicoli di massa superiore a 3,5 t, o in caso di recidiva nel biennio;
il comma 1 ter – riproducendo quanto stabilito dal vigente comma 1 bis – prevede che, se il conducente provoca un incidente stradale, le pene previste dal comma 1 sono raddoppiate, si applicano le sanzioni accessorie di cui agli articolo 222 e 223 del codice, e si procede al fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato;
il comma 1 quater - riproducendo quanto stabilito dal vigente comma 1 ter - dispone la competenza del tribunale in composizione monocratica per i reati di cui all’articolo 187, e fa richiamo ai commi 2 quinquies e sexies dell’articolo 186, che stabiliscono l’applicazione delle sanzioni accessorie anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Risulta soppresso il comma 5 bis, introdotto dal DL 117/2007, il quale prevede che, quando il conducente sia stato sottoposto ad accertamenti non invasivi – anche effettuati con apparecchi portatili - con esito positivo, gli organi di polizia, ove abbiano fondato motivo di ritenere che il conducente stesso si trovi in stato di alterazione psico-fisica, possono procedere al ritiro della patente fino all’esito degli accertamenti medici, e comunque per un periodo massimo di dieci giorni;
Viene infine modificato il comma 8, relativo al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti dai commi 2, 3 e 4. Anche in questo caso, la fattispecie, depenalizzata nel testo modificato dal DL 117, viene ora sanzionata penalmente, con applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, e quindi con l’arresto fino a tre mesi, l’ammenda da 1000 a 4000 euro e la sospensione della patente da sei mesi a un anno.
1. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni necessarie per assicurare l'esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dall'articolo 16 della presente legge. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'interno, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri precisi concernenti il rapporto tra l'assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope e l'insorgenza di situazioni di mancanza di lucidità e quindi di pericolosità. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, sono individuati preventivamente il tipo di accertamenti e le prove da utilizzare per la rilevazione dello stato di idoneità alla guida di veicoli a seguito dell'assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope.
Con l’articolo 17 si prevede che le modifiche al regolamento di esecuzione del codice della strada - adottato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495 - necessarie per l’attuazione delle norme introdotte agli articoli 186 e 187 del codice, verranno adottate con regolamento, da emanarsi, ai sensi dell’art. 17, comma 1 della legge n. 400/1988, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Il termine di sei mesi per l’emanazione del regolamento costituisce l’unica modifica introdotta dal Senato all’articolo in esame.
La seconda parte dell’articolo 17 ha ad oggetto la necessità di adeguati approfondimenti circa gli aspetti tecnici dei test da utilizzare per la verifica dello stato di idoneità alla guida, in relazione all’uso di sostanze alcoliche o stupefacenti, ed ai relativi parametri di riferimento. A tal fine, si prevede che con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della salute e dell’interno, vengano definiti i parametri relativi al rapporto fra assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti e psicotrope, e le possibili conseguenze sull’individuo, in relazione alla pericolosità alla guida.
Con altro decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, dovrà inoltre essere individuato il tipo di accertamenti e di prove da utilizzare per riscontrare lo stato di idoneità alla guida, in relazione al consumo di sostanze alcoliche o stupefacenti.
1. Al comma 8 dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che ricorrano i presupposti della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, di cui all'articolo 186, o della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 187».
L’articolo 18 - identico all’articolo 16 approvato dalla Camera – modifica l’articolo 189 del codice, in materia di comportamento in caso di incidente stradale e, in particolare, al comma 8, il quale prevede che il conducente che si fermi e presti assistenza a coloro che hanno subito danni, e si metta a disposizione degli organi di polizia, non è soggetto all’arresto previsto per il caso di flagranza di reato. L’articolo 18 in esame introduce una deroga a tale previsione, stabilendo che essa non trova applicazione quando ricorrano presupposti di guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione per uso di sostanze psicotrope o stupefacenti.
1. All'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
b) al comma 2, le parole: «oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario» sono sostituite dalle seguenti: «oppure a mezzo di altra forma di pagamento indicata dalla stessa amministrazione».
2. Al comma 1 dell'articolo 203 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole: «giorni sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».
3. Al comma 1 dell'articolo 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».
4. Il Governo provvede ad adeguare i termini fissati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, ai nuovi termini stabiliti dagli articoli 202, 203 e 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
5. All'articolo 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 4-bis è abrogato.
L’articolo 19 apporta alcune modifiche in materia di pagamento in misura ridotta delle contravvenzioni, di ricorsi in materia di violazioni al codice della strada e di immatricolazioni di veicoli.
Il comma 1, lettera a), modificando l’articolo 202, comma 1, eleva da sessanta a novanta giorni - dalla data della contestazione o della notifica - il termine per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie. La norma corrisponde a quella approvata dalla Camera;
il comma 1, lettera b), introdotto dal Senato, modificando l’articolo 202, comma 2, sostituisce la possibilità di pagamento, se l’amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario, con la l’espressione “a mezzo di altra forma di pagamento, indicata dalla stessa amministrazione”.
Le altre modifiche recate dall’articolo 19 corrispondono a quelle approvate dalla Camera:
il comma 2 modifica l’articolo 203, in materia di ricorso al prefetto, elevando da sessanta a novanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione il termine per proporre il ricorso;
il comma 3 modifica l’articolo 204 – bis, comma 1, in tema di ricorso al giudice di pace, elevando anche in questo caso da sessanta a novanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione il termine per proporre il ricorso;
il comma 4 demanda al Governo di adeguare le disposizioni di cui al regolamento di attuazione del codice (DPR n. 495/1992) alle modifiche introdotte dai commi precedenti;
il comma 5 provvede ad abrogare il comma 4 bis dell’articolo 207 del codice della strada, che regola il pagamento delle sanzioni per i trasgressori che siano in possesso di patente rilasciata da uno stato non appartenente all’Unione europea e guidano un veicolo immatricolato in Italia.
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la sperimentazione di moderne tecnologie come i dispositivi per il blocco automatico tramite etilometro, i dispositivi volti al riconoscimento automatico della patente di guida del conducente, i sensori di allacciamento delle cinture di sicurezza e gli adattatori di velocità, ai fini della loro installazione sui veicoli di nuova costruzione».
L’articolo 20 riproduce, con una modifica, il contenuto dell’articolo 18 approvato dalla Camera, modifica l’articolo 208 del codice, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie, il quale prevede che una quota pari al 20% di tali proventi siano utilizzati per studi, ricerche ed iniziative di informazione ai fini della sicurezza dei veicoli e della circolazione. L’articolo in esame inserisce fra le destinazioni anche la sperimentazione di tecnologie da installare su vetture di nuova costruzione, connesse alle finalità di sicurezza, quali: i dispositivi per il blocco automatico tramite etilometro, i sensori di allacciamento delle cinture di sicurezza, gli adattatori di velocità e i dispositivi per il riconoscimento automatico della patente di guida del conducente (questi ultimi aggiunti con emendamento del Senato).
1. Al secondo comma dell'articolo 589 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da due a sei anni, ovvero da tre a otto anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma, del presente codice».
2. Al terzo comma dell'articolo 590 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pene sono aumentate di un terzo se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».
3. Dopo il secondo comma dell'articolo 593 del codice penale è inserito il seguente:
«Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da tre a otto anni, ovvero da quattro a dieci anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma, del presente codice».
L’articolo 21 – identico all’articolo 19 approvato dalla Camera – reca modifiche al codice penale, in materia di omicidio colposo, lesioni personali e omissione di soccorso, al fine di sanzionare più gravemente tali fattispecie se commesse da conducenti in stato di alterazione per assunzione di sostanze alcoliche, psicotrope o stupefacenti.
Il comma 1 interviene sull’articolo 589 - che prevede una pena più grave per l’omicidio colposo che sia commesso in violazione di norme sulla circolazione stradale (reclusione da due a cinque anni, mentre la pena ordinaria prevista è quella della reclusione da sei mesi a cinque anni) – disponendo un regime sanzionatorio ancora più rigoroso se il fatto è commesso con violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada: reclusione da due a sei anni, e da tre a otto anni in caso di recidiciva.
Il comma 2 integra l’articolo 590, comma 3, che, per l’ipotesi di lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale, prevede la reclusione da due a sei mesi per le lesioni gravi e da sei mesi a due anni per lesioni gravissime; viene introdotta anche in questo caso un’aggravante, con aumento di un terzo delle pene, per l’ipotesi in cui il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada.
Il comma 3, infine, apporta una modifica all’articolo 593 del codice penale, che dispone in materia di omissione di soccorso, prevedendo per tale fattispecie la pena della reclusione fino a tre mesi. Il comma in esame prevede, per l’ipotesi in cui l’omissione sia commessa in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada, la pena della reclusione da tre otto anni, ovvero da quattro a dieci anni in caso di recidiva.
1. Dopo l'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
«Art. 218-bis. - (Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati). - 1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione e raddoppiata per le violazioni successive.
2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione che comporta l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a un mese, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B».
2. All'articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «previsti dall'art. 187» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dagli articoli 186 e 187»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il medico che viene a conoscenza in modo documentato di una patologia del suo assistito, che determina una diminuzione o un pregiudizio della sua idoneità alla guida, deve darne tempestiva comunicazione scritta e riservata, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, al Ministero dei trasporti. Il Dipartimento competente dispone la revisione della patente di guida per l'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica nei confronti del soggetto già titolare di patente, ovvero richiede che il soggetto, non ancora titolare di patente e che ne faccia richiesta, si sottoponga a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma
4, ai fini del conseguimento del certificato medico utile per il rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dei trasporti, sono dettate le disposizioni applicative del presente comma, anche con riferimento alle patologie che comportano per il medico curante l'obbligo di provvedere alla comunicazione.
1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a due mesi.
1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle norme del presente codice da cui è previsto che consegua l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, è sempre disposta la sospensione della patente a tempo indeterminato fino al superamento, con esito favorevole, degli accertamenti stessi. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti ovvero del prefetto. A chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida a tempo indeterminato si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 218»;
d) il comma 3 è abrogato.
L’articolo 22 – il cui testo è identico all’articolo 21 approvato dalla Camera – interviene in materia di misure per i neo patentati – ovvero coloro che hanno conseguito la patente da meno di tre anni – nonché di procedure per la revisione dei veicoli.
Il comma 1 aggiunge un articolo 218 bis al codice della strada, il quale prevede che, per i primi tre anni dal conseguimento della patente B:
- quando viene commessa un’infrazione per cui è prevista la sospensione della patente, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione e raddoppiata alle successive;
- quando viene commessa un’infrazione che prevede la sospensione della patente per almeno un mese, i predetti aumenti vengono applicati per un periodo di cinque anni dalla data di conseguimento della patente;
- gli aumenti si applicano anche ai titolari di patente A; salvo che abbiano già conseguito la patente B; in tal caso, il computo dei tre anni deve ripartire dalla data di conseguimento della patente B.
Il comma 2 modifica l’articolo 128 del codice, che disciplina le procedure di revisione della patente. In particolare, il comma 1 di tale articolo prevede che il Dipartimento per i trasporti terrestri – ovvero il prefetto, nei casi di cui all’articolo 187 – possono disporre che siano sottoposti a visita medica i titolari di patente ove sussistano dubbi circa la persistenza dei requisiti fisici o psichici prescritti.
Il comma 2, lettera a), in esame provvede ad un coordinamento del comma 1 con le nuove norme introdotte dal disegno di legge, ed aggiunge quindi il riferimento alle ipotesi previste dall’articolo 186 – guida in stato di ebbrezza - fra quelle che prevedono la facoltà del prefetto di disporre la visita medica. Il nuovo testo dell’articolo 186 prevede infatti in capo al prefetto tale facoltà.
Il comma 2, lettera b), introduce tre commi allo stesso articolo 128:
il comma 1 bis prevede che il medico il quale venga a conoscenza di una patologia di un suo assistito, che detemrina una diminuzine dell asua idoneità alla guida, deve darne comunicazione sxcritta e riservata al minstero dei trasporti. Il Dipartimento competente provvede quindi, per i titolari di patente, a disporre la revisione della patente, ovvero, nei confronti di coloro che non siano ancora titolari e ne abbiano fatto di richiesta, chiede che si sottopongano a visita medica, ai sensi dell’articolo 119, comma 4 (tale norma disciplina i criteri per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici necessari al conseguimento della patente);
il comma 1 ter e il comma 1 quater prevedono due nuove ipotesi nelle quali la revisione della patente diviene obbligatoria: quando il conducente sia coinvolto in un incidente e a suo carico sia stata disposta la sospensione della patente per almeno due mesi; quando il conducente sia un minore di 18 anni e sia incorso in una violazione che comporta la sospensione accessoria della sospensione della patente.
Il comma 2, lettera c),aggiunge al medesimo articolo 128 un comma 2 bis, con il quale si prevede il quadro sanzionatorio connesso alle disposizioni dettate dai commi 1, 1bis, 1 ter e 1 quater. In particolare, per coloro che non si sottopongano agli accertamenti ivi previsti, si stabilisce la sospensione della patente a tempo indeterminato, e fino al superamento con esito positivo degli accertamenti; per coloro che circolano nel periodo di sospensione della patente, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 218 (sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da 1754 a 7018 euro; revoca della patente e fermo amministrativo del veicolo per tre mesi; confisca del veicolo in caso di reiterazione).
Il comma 2, lettera d), dispone infine l’abrogazione del comma 3 dell’articolo 128, che reca le sanzioni, ora sostituite dal comma 2 bis.
1. Nella sezione II del capo II del titolo VI del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo l’articolo 224-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 224-ter. - (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato). – 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l’agente od organo accertatore della violazione procede al sequestro secondo le disposizioni dell’articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa secondo le disposizioni dell’articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.
3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, l’agente od organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all’articolo 214, in quanto compatibile.
4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell’articolo 214, in quanto compatibili.
5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 205.
6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto accerta la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull’applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l’ufficio o il comando da cui dipende l’agente accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all’intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3»
L’articolo 23 introduce nel codice della strada l’art. 224-ter, al fine di disciplinare le procedure connesse all’applicazione delle sanzioni accessorie della confisca, del sequestro e del fermo amministrativo del veicolo, quando siano conseguenti alla commissione di reati. Tali sono, in particolare, le fattispecie disciplinate dagli articoli 186 e 187, come riformulati dal presente disegno di legge e come già in vigore ai sensi del decreto-legge 117.
Le norme procedurali per l’applicazione, in via generale, del sequestro e della confisca, e quelle relative al fermo, sono contenute rispettivamente agli articoli 213 e 214 del codice della strada.
La previsione recata dall’articolo in esame configura un procedimento autonomo rispetto a quello volto all’accertamento del reato e alla irrogazione della pena, connesso alla avvenuta violazione del codice della strada, e consente al proprietario del veicolo di far valere limitatamente all’applicazione della sanzione accessoria (fermo o sequestro del veicolo) eventuali ragioni di illegittimità.
Il comma 1 del nuovo art. 224 ter prevede che, nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, l’agente accertatore della violazione proceda al sequestro stesso secondo le norme dettate dal citato art. 213, in quanto compatibili.
Il comma 2 dispone che, entro quindici giorni dalla data in cui la sentenza (o il decreto) sia divenuta irrevocabile, ne venga trasmessa copia al prefetto, il quale provvede a disporre la confisca, anche in questo caso applicando le norme previste dall’art. 213.
Si ricorda, in proposito, che, ai sensi dell’articolo 648 c.p.p., la sentenza penale di condanna diviene irrevocabile quando sia scaduto il termine per l’impugnazione, o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile, o, se vi è stato ricorso per cassazione, dalla data in cui è pronunciata la sentenza o l’ordinanza che dichiara inammissibile o che rigetta il ricorso stesso. Il decreto penale di condanna diviene irrevocabile quando è decorso il termine per proporre opposizione, o quello per impugnare l’ordinanza che lo dichiara inammissibile.
Con riguardo alle ipotesi di reato che prevedono la sanzione accessoria del fermo amministrativo, il comma 3 prevede che l’agente accertatore della violazione disponga il fermo per la durata di trenta giorni, applicando, ove compatibili, le disposizioni di cui all’art. 214.
Il comma 4 prevede, per le ipotesi richiamate al comma 3, una procedura analoga a quella stabilita dal comma 2 per i casi di confisca: entro 15 giorni dalla data in cui il provvedimento di condanna (sentenza o decreto) sia divenuto irrevocabile, ne viene trasmessa copia all’organo di polizia competente, che provvede al fermo amministrativo; si applica anche in questo caso l’art. 214.
Il comma 5, con riferimento ai provvedimenti di sequestro di cui al comma 1 e di fermo di cui al comma 3, prevede la possibilità di proporre opposizione, ai sensi dell’art. 205 del codice della strada. Tale articolo prevede che, avverso le ordinanze-ingiunzioni di pagamento di sanzioni pecuniarie, è possibile proporre opposizione all’autorità giudiziaria, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento; competente è il giudice di pace, secondo quanto dispone l’art. 22 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Con il comma 6 vengono dettate le norme procedurali per i casi di estinzione del reato. Quando questa sia determinata dal decesso dell’imputato, si estingue contestualmente anche la sanzione accessoria. Se l’estinzione del reato si verifica per altre cause, il prefetto deve accertare se sussistano le condizioni per l’applicazione delle sanzioni accessorie, applicando le norme di cui agli articoli 213 e 214. Peraltro, quando l’estinzione della pena si verifichi dopo che sia divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, essa non produce effetti sull’applicazione della sanzione accessoria.
Il comma 7 disciplina, con riguardo alle sanzioni accessorie in esame, l’ipotesi in cui i procedimenti penali si concludano con provvedimento di proscioglimento. Quando la sentenza sia divenuta irrevocabile, l’organo competente (prefetto, ovvero organo di polizia da cui dipende l’agente accertatore della violazione), ricevuta la relativa comunicazione da parte della cancelleria competente, deve ordinare la restituzione del veicolo al proprietario. Fino a tale ordine sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio di cui al comma 3.
1. Dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. - (Obblighi delle discoteche e degli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche). - 1. Le discoteche e gli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche dopo le ore 01.00 sono tenuti a inserire nella propria struttura, con oneri interamente a proprio carico, uno strumento di rilevamento del tasso alcolemico per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al test, nonché idonei spazi di riposo.
2. I titolari e i gestori delle discoteche e degli esercizi di cui al comma 1 sono altresì tenuti ad esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei relativi locali apposite tabelle che indichino le sanzioni previste dall'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione della chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo valutazione dell'autorità competente».
L’articolo 24, modificato dal Senato, aggiunge l’articolo 14-bis alla legge quadro in materia di alcol[20], che impone obblighi in capo agli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche.
In materia, è intervenuto l’articolo 6 del DL 117, che – senza novellare la citata legge quadro - introduce norme intese a prevenire il fenomeno degli incidenti stradali connessa alla frequentazione notturna dei locali di intrattenimento, e soprattutto riscontrata nel corso dei fine settimana.
A tal fine, il comma 1, interviene sull’articolo 230 del codice, che prevede programmi per l’educazione stradale, introducendo fra gli obiettivi di tali programmi l’informazione sui rischi connessi alla assunzione di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti.
Il comma 2 fa obbligo ai titolari e gestori di locali dove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, ed è contestualmente prevista la somministrazione di bevande alcoliche, di esporre nei locali stessi apposite tabelle recanti:
la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcoolemica nell’aria espirata;
la quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcooliche più comuni, che determinano il superamento del tasso dello 0,5% (che, ai sensi dell’articolo 186 del codice, determina lo stato di ebbrezza e il conseguente divieto di guida).
I titolari e gestori dei predetti locali devono inoltre interrompere la somministrazione delle bevande alcoliche dopo le ore due, nonché garantire la possibilità ai clienti che lo richiedano, di effettuare all’uscita dal locale la rilevazione del proprio tasso alcolemico.
L’inosservanza degli obblighi predetti è sanzionata dal comma 3 con la chiusura del locale per un periodo da sette a trenta giorni.
Il comma 4 prevede infine – entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto legge- l’emanazione di un decreto del Ministero della salute, che dovrà stabilire i contenuti delle tabelle introdotte dal comma 2.
Il comma 1 del nuovo articolo 14-bis, come modificato dall’articolo 24 in esame - prevede che discoteche e esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche dopo le ore 01.00 sono tenuti a inserire nella propria struttura, con oneri interamente a proprio carico, uno strumento di rilevamento del tasso alcolemico per permettere a chi lo richiede di sottoporsi volontariamente al test, e idonei spazi di riposo (previsione che, come si è detto, è stata già introdotta dall’articolo 6 del DL 117, come modificato dalla legge di conversione).
Il comma 2 impone ai titolari e ai gestori dei medesimi esercizi l’obbligo di esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei loro locali delle tabelle che indichino le sanzioni previste dall'articolo 186 del codice.
Il comma 3 dispone che, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2, si applica la sanzione della chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo valutazione dell'autorità competente.
Si rileva che nessuna sanzione è disposta invece nel caso in cui nei locali non sia presente uno strumento di rilevamento del tasso alcolemico ovvero non siano stati predisposti luoghi di riposo.
Si ricorda che la Camera aveva approvato una disposizione riguardante i gestori e i titolari dei locali che vendono o somministrano bevande alcoliche, sottoponendoli all’obbligo di esporre all'entrata o all'uscita dei locali apposite tabelle, i cui contenuti erano demandati ad un decreto del Ministro della salute da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge - che riproducessero:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcoolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcoolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
Rispetto al testo approvato dalla Camera il Senato ha quindi:
- introdotto l’obbligo di dotare i locali dello strumento di rilevazione del tasso alcolemico e di luoghi di riposo;
- previsto che fossero esposte tabelle, anche all’interno dei locali, che dessero informazioni sulle sole sanzioni previste nel caso di guida in stato di ebbrezza;
- introdotto la sanzione della chiusura del locale in caso di mancata esposizione della tabella.
Va segnalato che la legge di conversione del DL n. 117 ha introdotto una disposizione (articolo 6 bis) in tema di prevenzione degli incidenti connessi alla violazione delle norme sulla guida in stato di alterazione per uso di alcol o sostanze stupefacenti. Tale norma ha istituito per presso la Presidenza del Consiglio un Fondo contro l’incidentalità notturna, con un finanziamento iniziale pari a 500.000 euro. Il Fondo dovrà essere successivamente finanziato con i proventi derivanti da una sanzione pecuniaria aggiuntiva di 200 euro, comminata per le violazioni degli articoli 141, 142 commi 8 e 9, 186 e 187, commesse durante le ore notturne (dalle 20 alle 7). Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione dovrà essere emanato, con decreto del Ministero dell’economia, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell’interno, il relativo regolamento di attuazione.
Art.
25
(Misure alternative alla pena detentiva)
1. In luogo della misura detentiva dell’arresto prevista dagli articoli 116, 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dagli articoli 3 e 16 della presente legge, a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali di cui all’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia, della solidarietà sociale e per le politiche giovanili e le attività sportive, e preferibilmente esercenti la loro attività nel campo dell’assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.
Con l’articolo 25 si introduce, nei riguardi di quanti debbano scontare una pena detentiva per i reati di cui agli articoli 116, 186 e 187 del codice della strada (guida senza patente o con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti, guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti), la possibilità di chiedere l’applicazione di una misura alternativa, consistente nell’affidamento ai servizi sociali, con preferenza per strutture che prestano attività a sostegno di vittime di incidenti stradali o loro familiari. Per la specifica individuazione dei servizi sociali idonei a tale finalità, la norma fa rinvio ad un decreto del Ministero della salute, da emanarsi di concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche giovanili e della solidarietà sociale.
Va ricordato che l’affidamento in prova ai servizi sociali (disciplinato dall’art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato, da ultimo, dall’art. 3 della legge n. 277/2002), per un periodo pari alla durata della pena da scontare, è previsto in favore di coloro che siano stati condannati a una pena detentiva non superiore a tre anni, e può essere concesso:
§ dopo un periodo di osservazione di almeno un mese in istituto, dal quale emerga che il provvedimento possa contribuire alla rieducazione del reo e alla prevenzione di ulteriori reati;
§ senza procedere al periodo di osservazione, quando il soggetto abbia tenuto, dopo la commissione del reato, un comportamento tale da ritenere che il provvedimento possa contribuire alla rieducazione del reo e alla prevenzione di ulteriori reati.
L’affidamento in prova viene revocato quando il comportamento del soggetto appaia incompatibile con tale misura. Il periodo di affidamento, ove si concluda con esito positivo, estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale.
1. Nelle more della realizzazione dei necessari e opportuni interventi infrastrutturali, sulle strade e sulle autostrade sulle quali si registrano i più alti tassi di incidentalità, individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno e delle infrastrutture, gli enti proprietari e concessionari provvedono, tenendo conto anche del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, a immediati interventi di natura manutentiva e modificativa e comunque utili a migliorare la condizione delle strade e delle autostrade medesime e necessari a ridurre il rischio connesso alla circolazione su di esse. Su tali strade e autostrade, le amministrazioni competenti provvedono altresì prioritariamente a interventi di intensificazione dei controlli, di miglioramento della segnaletica e ad ogni altra forma di intervento che si renda utile o necessaria per le medesime finalità.
2. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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L’articolo 26, su cui è intervenuto il Senato, introduce obblighi nei confronti degli enti proprietari e concessionari delle strade, con la finalità di elevare i livelli di sicurezza della circolazione, con specifico riferimento alle strade ove si registrano i più alti tassi di incidentalità, che dovranno essere individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno e delle infrastrutture. Si prescrive pertanto agli enti predetti di porre in essere tutti gli interventi ritenuti utili a migliorare la condizione delle strade, ed a ridurre i rischi per i veicoli impegnati nella percorrenza di tali strade. Le amministrazioni competenti devono inoltre provvedere all’intensificazione dei controlli, al miglioramento della segnaletica e ad ogni altra forma di intervento che si renda utile o necessaria.
Le misure dovranno essere adottate nel quadro delle disponibilità finanziarie vigenti e, quindi, senza comportare oneri aggiuntivi per lo Stato.
A seguito delle modifiche operate dal Senato, è stato precisato che gli enti proprietari e concessionari devono operare tenendo conto anche del Piano nazionale della sicurezza stradale. Inoltre tra i soggetti obbligati a realizzare gli interventi è stato soppresso il riferimento agli enti locali competenti.
Va in proposito ricordato che il quadro dei poteri e dei compiti attribuiti agli enti proprietari delle strade è stabilito dall’art. 14 del codice della strada, ai sensi del quale gli enti citati, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, devono provvedere alla manutenzione delle strade e dei connessi impianti e servizi, al controllo tecnico dell’efficienza delle strade, all’apposizione della segnaletica ed alla relativa manutenzione. Agli enti compete inoltre il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni aventi ad oggetto le strade; per le strade gestite in regime di concessione, i poteri e i compiti ora illustrati vengono esercitati dal concessionari, salvo che non sia diversamente stabilito nell’atto di concessione.
Quanto al Piano Nazionale della Sicurezza Stradale si ricorda che esso è stato istituito dalla legge del 17 luglio 1999, n.144, predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed approvato dal CIPE con la delibera n. 100 del 29 novembre 2002, con la finalità di creare le condizioni per una mobilità sicura e sostenibile, riducendo gli incidenti stradali e i costi sostenuti di conseguenza dallo Stato, dal sistema delle imprese e dalle famiglie. L’obiettivo di riferimento recepisce le indicazioni del secondo programma per la sicurezza stradale elaborato dalla Commissione europea, ossia la riduzione del 40% del numero di morti e feriti entro il 2010.
La strategia fondamentale del Piano può essere riassunta in tre punti:
a) sviluppo di un’azione immediata sulle situazioni a maggior rischio e dove sussistono le condizioni tecniche e organizzative per poter avviare subito gli interventi;
b) rafforzamento delle strutture tecniche e della strumentazione necessaria per governare efficacemente la sicurezza stradale;
c) coinvolgimento delle imprese e delle parti sociali nella attuazione del Piano e nella verifica dei risultati delle azioni intraprese.
Per concretizzare tale strategia il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale ha definito cinque linee di azione di primo livello e dodici linee di azione di secondo livello. Ogni linea di azione viene articolata in diverse attività o campi di intervento specifici che specificano in concreto gli interventi da realizzare. Nel complesso il Piano indica 91 azioni specifiche per migliorare la sicurezza stradale.
1. Nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e gli enti locali, sono definite le iniziative che gli enti proprietari e concessionari di strade sono tenuti ad adottare per la sostituzione delle barriere stradali prive dei requisiti di sicurezza per gli utenti della strada, per l'adeguamento della segnaletica stradale, nonché per l'eliminazione del rischio di impatto di uccelli contro vetrate, superfici trasparenti e pannelli fonoassorbenti collocati lungo le strade e autostrade, mediante l'installazione di apposite sagome.
2. Il Governo è autorizzato ad apportare modificazioni al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di introdurre misure volte ad assicurare il rispetto, da parte degli enti di cui all'articolo 208, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dell'obbligo di devolvere il 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alle finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 208, e successive modificazioni, con riguardo alle priorità indicate dal Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, nonché ad assicurare che gli enti proprietari e concessionari delle strade adottino le iniziative relative alle barriere di sicurezza, alla segnaletica stradale e al rischio dell'impatto di uccelli, di cui al comma 1 del presente articolo
L’articolo 27, su cui è intervenuto il Senato, reca disposizioni in materia di:
• barriere stradali di sicurezza;
• adeguamento della segnaletica;
• protezione degli uccelli;
• utilizzo di parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
In particolare il comma 1, a seguito delle modifiche apportate dal Senato - demanda ad un successivo decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sentite le regioni e gli enti locali – la definizione di iniziative volte a:
- sostituire le barriere stradali prive dei requisiti di sicurezza per gli utenti della strada;
- adeguare la segnaletica stradale;
- eliminare – attraverso l’installazione di opportune sagome - il rischio di impatto di uccelli contro vetrate, superfici trasparenti e pannelli fonoassorbenti collocati lungo strade e autostrade.
Il comma 2 autorizza il Governo a modificare il regolamento di esecuzione del codice della strada al fine di introdurre misure volte al rispetto – da parte degli enti locali - dell’obbligo di devolvere il 50% dei proventi delle sanzioni per le seguenti finalità:
• consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale;
• migliore la circolazione sulle strade;
• potenziare e migliorare la segnaletica stradale;
• redigere i piani urbani del traffico e della mobilità extraurbana;
• fornire i mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale;
• realizzare interventi a favore della mobilità ciclistica;
• adottare - in misura non inferiore al 10 per cento della predetta quota - interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti.
A seguito delle modifiche apportate dal Senato:
- è stato introdotto l’obbligo per gli enti proprietari e concessionari di strade di adottare misure relative, oltre che alle barriere di sicurezza e al rischio di impatto di uccelli come già previsto dalla Camera, anche all’adeguamento della segnaletica;
- è stato eliminato l’inciso che prevedeva che tali misure da introdurre al fine del rispetto dell’obbligo da parte degli enti locali di devolvere il 50% dei proventi delle sanzioni alle finalità sopra indicate potessero anche essere sanzionatorie;
- è stato precisato che tali finalità devono essere rispettate con riguardo alle priorità indicate dal Piano nazionale della sicurezza stradale[21].
1. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dalla presente legge sono destinate al potenziamento dei servizi di controllo su strada, mirati e intensificati nelle zone di maggiore pericolosità e rischio di incidentalità, distribuiti in modo unitario e coordinato sull'intero territorio nazionale, all'ammodernamento e alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, al potenziamento dell'illuminazione, al miglioramento della segnaletica stradale e alla realizzazione di campagne di prevenzione in materia di sicurezza stradale, attraverso forme di pubblicità ad alto impatto emotivo e comunque tali da evidenziare le conseguenze che possono derivare dagli incidenti stradali, nonché al potenziamento dei servizi funzionali all'espletamento delle attività di competenza del Ministero dei trasporti preordinate alla tutela e alla promozione della sicurezza stradale.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e, per quanto di competenza, del Ministro delle infrastrutture, le somme di competenza statale cui al comma 1 sono ripartite tra le finalità nello stesso indicate, riservandone un terzo al potenziamento dei servizi di controllo su strada.
L’articolo 28, su cui è intervenuto il Senato, destina le maggiori entrate derivanti dall’incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al disegno di legge alle seguenti finalità:
- ammodernamento e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali;
- al potenziamento dell’illuminazione;
- miglioramento della segnaletica stradale;
- realizzazione di campagne di prevenzione in materia di sicurezza stradale, queste ultime realizzate attraverso forme di pubblicità ad alto impatto emotivo e comunque tali da evidenziare le conseguenze che possono derivare dagli incidenti stradali;
- potenziamento dei servizi funzionali all’espletamento delle attività di competenza del Ministero dei trasporti preordinate alla tutela e alla promozione della sicurezza stradale.
A seguito di una modifica apportata dal Senato è stata introdotta, tra le finalità, anche il potenziamento dei servizi di controllo su strada, che devono essere mirati e intensificati nelle zone di maggiore pericolosità e rischio di incidentalità e distribuiti in modo unitario e coordinato sull'intero territorio nazionale.
Il comma 2 demanda ad un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti, e – per effetto di una modifica apportata dal Senato – per quanto di competenza anche del Ministro delle infrastrutture, le somme di cui al comma 1 sono ripartite tra le finalità sopra dette. A seguito di una modifica apportata dal Senato è stato precisato che possono essere ripartire col decreto sopra detto solo le somme di competenza statale ed è stato disposto che di tali somme un terzo deve essere destinato al potenziamento dei servizi di controllo su strada.
Va ricordato che la legge di conversione del DL 117 ha introdotto una disposizione (articolo 6 ter), con la quale si prevede che le maggiori entrate derivanti dall’aumento delle sanzioni pecuniarie, previsto dal decreto stesso, siano destinate al finanziamento di corsi di educazione stradale nelle scuole. Per l’attuazione della norma, si prevede, entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione, l’emanazione di un decreto del Ministero dell’economia, di concerto con i Ministri dei trasporti e della pubblica istruzione.
1. All'articolo 56, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole da: «territorialmente competenti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, nonché le regioni, le province e i comuni, territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi, sono autorizzati a contrarre mutui, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture, nel rispetto dei limiti posti dal Patto di stabilità interno. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse disponibili, le province e i comuni possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
L’articolo 29, modificato dal Senato, interviene sull’articolo 56 della legge 488/1999 recando disposizioni volte alla prosecuzione degli interventi in materia di sicurezza stradale individuati nei programmi annuali di cui al Piano nazionale della sicurezza stradale.
L’articolo 56, comma 1, della legge 488/99 (finanziaria 2000) finanzia i limiti di impegno per la prosecuzione degli interventi in materia di sicurezza stradale individuati nei programmi annuali di cui all'articolo 32, comma 3 della legge 144/99 (piano nazionale della sicurezza stradale).
In particolare la modifica è volta:
• ad aggiungere le regioni, le province e i comuni, territorialmente competenti, fra i soggetti che possono attivare i finanziamenti per la realizzazione degli interventi predetti;
• a prevedere che i criteri e le modalità attraverso le quali contrarre i mutui siano dettati da un decreto Ministro dei trasporti (in luogo del Ministro dei lavori pubblici del testo vigente) di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e – a seguito di una modifica apportata dal Senato - con il Ministro delle infrastrutture, per quanto di competenza;
• a seguito di una modifica apportata dal Senato è stato precisato che gli enti locali possono contrarre tali mutui nel rispetto dei limiti posti dal Patto di stabilità interno;
Il patto di stabilità interno è l’insieme di disposizioni, contenute ultimamente nella Legge finanziaria, con cui, a partire dalla manovra di bilancio per il 1999, si definisce l’impegno degli enti decentrati a contribuire alla realizzazione dell’obiettivo di indebitamento netto, perseguito dal Governo centrale, nel rispetto del patto di stabilità e crescita siglato a livello europeo.
Il disegno di legge ha inoltre previsto che ai fini dell’utilizzazione delle risorse disponibili, le province e i comuni possono stipulare convenzioni ai sensi dell’articolo 30 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 267/2000, in base al quale:
al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo;
le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
1. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.
L’articolo 30 reca una disposizione che consente il recupero dei ciclomotori e dei motocicli che siano stati confiscati in seguito ad alcune violazioni amministrative (in particolare violazione delle norme comportamentali relative al trasporto di persone animali ed oggetti sui veicoli a motore e sull'uso protettivo del casco sui veicoli a due ruote) prima dell’entrata in vigore dell’articolo 2 del decreto-legge 262/2006, come modificato dalla relativa legge di conversione (legge 286/2006).
L’articolo 5-bis del decreto-legge 115/2005 ha modificato l'articolo 213 del codice prevedendo la sanzione accessoria della confisca del ciclomotore o del motoveicolo, oltre che nel caso in cui il mezzo fosse stato usato per commettere un reato, anche nei casi in cui esso fosse stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada, ossia:
L’articolo 169 reca disposizioni sul trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore. In particolare il comma 2 prevede che il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, fatta eccezione per alcuni specifici casi indicati al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione. Ai sensi del successivo comma 7,chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.
L’articolo 170 reca disposizioni in materia di trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore (comma 1). Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (comma 2).Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo (comma 3). È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli (comma 4). Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore (comma 5). Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 (comma 6).Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da conducente minorenne, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni (comma 7).
L’articolo 171 disciplina l’uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote. In particolare,durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 1) Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa; b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento (comma 1-bis). Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente (comma 2).Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI (comma 3).Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 716 a euro 2.867 (comma 4). I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca(comma 5);
L’articolo 2 (commi 167-169) del decreto-legge 262/2006 è intervenuto eliminando la sanzione accessoria della confisca per la violazione delle sopracitate norme comportamentali, inasprendo la sanzione accessoria del fermo ivi prevista, e mantenendo ferma l’applicazione della confisca per i soli casi in cui il motoveicolo sia stato usato per commettere un reato.
L’articolo 28 in esame, quindi, reca una sanatoria per le confische di ciclomotori e motoveicoli avvenute prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge 262/2006, consentendo la restituzione dei mezzi ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.
La modifica si rende necessaria in quanto evita che, solo per questioni temporali, situazioni analoghe siano valutate in modo diverso: in assenza infatti di un’espressa previsione al riguardo, considerata l’assenza di una norma generale che preveda anche nei procedimenti sanzionatori amministrativi l’applicazione della disposizione più favorevole, i veicoli che sono stati utilizzati per commettere le violazioni amministrative di cui sopra devono essere comunque confiscati, nonostante la nuova disciplina preveda l’applicazione della sanzione accessoria meno afflittiva del fermo.
La disciplina generale sul sequestro e sulla confisca è dettata dalla legge 689/81. Per la confisca, l'articolo 20 disciplina la possibilità di disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento. Inoltre, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento".
Per i beni mobili registrati assoggettati alle sanzioni accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada, peraltro, è prevista una disciplina speciale; in particolare l'articolo 213 del codice detta una specifica disciplina per tutti i casi in cui il codice dispone la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Il comma 1 dell’articolo 213 prevede che l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 285 del 1992, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) coordinamento e armonizzazione del decreto legislativo n. 285 del 1992 con le altre norme di settore nazionali, comunitarie e derivanti da accordi internazionali stipulati dall’Italia, nonché con le competenze regionali e degli enti locali stabilite dalle leggi vigenti;
b) semplificazione delle procedure e della normativa tecnica di settore, eliminando duplicazioni di competenze e procedendo alla delegificazione delle norme del decreto legislativo n. 285 del 1992 suscettibili di frequenti aggiornamenti per esigenze di adeguamento alle evoluzioni tecnologiche o a disposizioni comunitarie;
c) revisione e semplificazione dell’apparato sanzionatorio, anche modificando l’entità delle sanzioni secondo princìpi di ragionevolezza, proporzionalità, effettiva responsabilità e non discriminazione in ambito europeo.
d) esclusione della facoltà che gli enti proprietari o concessionari autostradali possano elevare il limite massimo di velocità oltre 130 km/h;
e) regolamentazione dell'uso delle motoslitte, prevedendo l'obbligo del contrassegno identificativo, dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi nonché del possesso, per il conducente, del certificato di idoneità alla conduzione;
f) previsione e disciplina dell'istituzione del servizio di locazione a breve termine di veicoli a motore da parte di utenti abbonati (car sharing), per la parte concernente il decreto legislativo n. 285 del 1992, ai fini della sua promozione e del suo sviluppo;
g) armonizzazione della normativa in materia di patente di guida con le disposizioni in ambito comunitario, in particolare recependo la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, e prevedendo la definizione del limite di età per la conduzione dei quadricicli leggeri in anni sedici, nonché eventualmente prevedendo le condizioni alle quali il minore autorizzato, previo adeguato percorso formativo e garantiti idonei requisiti di sicurezza attiva e passiva, possa esercitarsi alla guida;
h) individuazione dei criteri in base ai quali può essere consentito trasportare minori di età superiore a quattro anni su veicoli a due ruote, prevedendo idonei strumenti di sicurezza e di alloggiamento del minore medesimo e condizioni soggettive ed oggettive alle quali tale trasporto può essere effettuato nonché le relative sanzioni;
i) inserimento del principio di tutela degli animali prevedendo l'applicabilità dell'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 ai mezzi di soccorso a loro destinati e l'obbligo di prestare l'assistenza occorrente agli animali in caso di incidente da parte dei soggetti responsabili.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e ai criteri direttivi di cui al comma 1.
3. Il Governo, entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri di cui al comma 2, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi per il parere definitivo, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.
4. Il Governo, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, apporta le conseguenti modificazioni al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.
5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati dal medesimo comma 1 e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.
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L’articolo 31, reca una delega al Governo per la revisione del codice della strada. A seguito delle modifiche introdotte dal Senato, sono stati aggiunti i criteri e principi direttivi di cui alle lettere d), e), f) g) h) ed i)
A tal fine il comma 1 prevede che entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti norme integrative e correttive del codice della strada, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinamento e armonizzazione del codice della strada con le altre norme di settore nazionali, comunitarie e derivanti da accordi internazionali stipulati dall'Italia, nonché con le competenze regionali e degli enti locali stabilite dalle leggi vigenti;
La materia della circolazione stradale non risulta espressamente menzionata tra le materie di legislazione esclusiva e concorrente di cui all’ articolo 117, secondo e terzo comma Cost. Tuttavia, tra le materie indicate dall’art. 117 Cost. cui può essere ricondotta, anche solo parzialmente, la disciplina del disegno di legge in esame, si possono segnalare “ordine pubblico e sicurezza” (intesa quest’ultima nel senso ampio di tutela della vita e dell’incolumità delle persone, suscettibile quindi di ricomprendere anche la sicurezza stradale) e, per quanto concerne i profili sanzionatori considerati dal disegno di legge, “giurisdizione e norme processuali”; “ordinamento civile e penale”; “giustizia amministrativa”, che figurano tra le materie di legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. h e l); potrebbe poi essere valutato se la materia “grandi reti di trasporto – che figura tra le materie di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma) - possa essere considerata comprensiva, almeno in parte, della disciplina della circolazione stradale.
La connessione tra le misure relative alla circolazione stradale e il tema della sicurezza è stato evidenziato dalla Corte costituzionale che – chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della competenza statale con riferimento ad alcune disposizioni del DL 151/2003, di modifica del codice della strada, - nella sentenza 428 del 2004 ha chiarito come siano da ricomprendere nell’ambito della materia “ordine pubblico e sicurezza” le misure volte ad assicurare l’incolumità delle persone.
In particolare, la sentenza ha evidenziato come considerazioni di carattere sistematico inducano a ritenere che la circolazione stradale sia riconducibile, sotto diversi aspetti, a competenze statali esclusive, ai sensi del citato art. 117, secondo comma. In primo luogo l’esigenza, connessa alla strutturale pericolosità dei veicoli a motore, di assicurare l’incolumità personale dei soggetti coinvolti nella loro circolazione (conducenti, trasportati, pedoni) certamente pone problemi di sicurezza, e così rimanda alla lettera h) del secondo comma dell’art. 117, che attribuisce alla competenza statale esclusiva la materia «ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale». Ulteriore argomento è individuato nel fatto che, “in quanto funzionale alla tutela dell’incolumità personale, la disciplina della circolazione stradale mira senza dubbio a prevenire una serie di reati ad essa collegati, come l’omicidio colposo e le lesioni colpose; e pertanto la sua collocazione, sotto questo profilo, nella citata materia non contrasta con la giurisprudenza della Corte che riferisce la «sicurezza» prevista dalla ricordata norma costituzionale all’adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico (sentenze n. 407 del 2002, numeri 6 e 162 del 2004)”.
b) semplificazione delle procedure e della normativa tecnica di settore, eliminando duplicazioni di competenze e procedendo alla delegificazione delle norme del codice della strada suscettibili di frequenti aggiornamenti per esigenze di adeguamento alle evoluzioni tecnologiche o a disposizioni comunitarie;
c) revisione e semplificazione dell'apparato sanzionatorio, anche modificando l'entità delle sanzioni secondo princìpi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione in ambito europeo.
d) esclusione della facoltà che gli enti proprietari o concessionari autostradali possano elevare il limite massimo di velocità oltre 130 km/h;
Si ricorda che l’articolo 142 del codice fissa i limiti massimi di velocità consentiti a 130 km/h per le autostrade, a 110 km/h per le strade extraurbane principali, a 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed a 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali.
L’articolo tuttavia prevede che sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possano elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio.
e) regolamentazione dell'uso delle motoslitte, prevedendo l'obbligo del contrassegno identificativo, dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi nonché del possesso, per il conducente, del certificato di idoneità alla conduzione;
f) previsione e disciplina dell'istituzione del servizio di locazione a breve termine di veicoli a motore da parte di utenti abbonati (car sharing), per la parte concernente il decreto legislativo n. 285 del 1992, ai fini della sua promozione e del suo sviluppo;
Si definisce come car sharing un sistema di servizio di mobilità complementare al trasporto pubblico locale in cui le autovetture sono destinate ad essere utilizzate da più persone dietro pagamento di una quota proporzionale al tempo d'uso e ai chilometri percorsi e che assume pertanto un ruolo nell'ampliamento della gamma di prodotti di mobilità multimodale a disposizione degli enti locali.
Il DM 27 marzo 1998 ha affidato agi enti locali il compito di progettare e realizzare servizi di car sharing e di taxi collettivo e di organizzare l'ufficio del mobility manager di area, cui affidare l'incarico di coordinare i piani degli spostamenti casa-lavoro, elaborati dai mobility manager aziendali; e ha disposto l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di prevedere una quota di veicoli a minimo impatto ambientale nel rinnovo annuale del proprio parco veicolare. Con successivo decreto del Ministero dell'ambiente n. 495/99/SIAR del 27 novembre 1999, sono stati impegnati 8 miliardi di lire per la realizzazione di un unico progetto nazionale coordinato ed integrato fra le otto città che avevano presentato progetti locali di servizi di car sharing, in attuazione del decreto interministeriale 27 marzo 1998. In data 26 gennaio 2000 stato firmato un protocolllo d’intesa tra il Ministero dell'ambiente ed i comuni, per la realizzazione di un programma nazionale che garantisca la gestione coordinata ed integrata dei servizi locali di car sharing, coerentemente con gli indirizzi determinati dal Ministero dell'ambiente; il protocollo è stato sottoscritto dagli otto comuni che avevano presentato un progetto locale di car sharing, ai sensi del decreto interministeriale 27 marzo 1998 e da altri sei comuni, interessati a partecipare allo sviluppo del programma nazionale di car sharing;
Al fine di rendere operativo il protocollo di intesa citato, i quattordici comuni firmatari hanno costituito ICS - Iniziativa car sharing, sotto forma di ufficio comune regolato da convenzione. Comune capofila è Modena, cui è stato assegnato il contributo di 8 miliardi sopra detto.
Con la finalità di promuovere progetti rivolti alla realizzazione sia di interventi radicali finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi energetici derivanti dal traffico urbano tramite l'attuazione di politiche di mobilità sostenibile sia di politiche e di interventi strutturali e permanenti volti alla modifica degli attuali comportamenti che privilegiano l'uso individuale dei mezzi di trasporto è stato emanato il decreto dirigenziale 20 dicembre 2000 che ha dettato le modalità per l’erogazione ai comuni interessati degli incentivi per il programma nazionale car sharing.
Si ricorda infine che l’articolo 1, commi 1121-1123 della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) ha istituito un fondo per la mobilità sostenibile nelle aree urbane, allo scopo di finanziare interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane nonché al potenziamento del trasporto pubblico, con uno stanziamento di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Tra le misure cui dovranno essere prioritariamente destinate le risorse del fondo figura anche la valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing.
g) armonizzazione della normativa in materia di patente di guida con le disposizioni in ambito comunitario, in particolare recependo la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, prevedendo la definizione del limite di età per la conduzione dei quadricicli leggeri in anni 16, e eventualmente prevedendo le condizioni alle quali il minore autorizzato, previo adeguato percorso formativo e garantiti idonei requisiti di sicurezza attiva e passiva, possa esercitarsi alla guida.
La direttiva 2006/126/CE persegue tre obiettivi principali:
· lotta alla frode, attraverso l’introduzione di un modello unico di patente di guida (tessera plastificata), limitando la validità amministrativa del documento a dieci anni (con la possibilità di estenderla fino a quindici anni) e prevedendo l’introduzione di un microprocessore opzionale;
· migliorare la sicurezza stradale, creando una patente per ciclomotori, rafforzando l’accesso progressivo ai motocicli di grande cilindrata, definendo nuovamente le categorie che consentono di guidare i veicoli «automobili + rimorchi pesanti» ed istituendo una formazione iniziale e continua obbligatoria degli esaminatori;
· agevolare la libera circolazione, ribadendo il principio di riconoscimento reciproco delle patenti di guida all’interno dell’Unione europea e armonizzando le regole di validità delle patenti nonché la periodicità degli esami medici degli autisti di autotreni
h) individuazione dei criteri in base ai quali può essere consentito trasportare minori di età superiore a quattro anni su veicoli a due ruote, prevedendo idonei strumenti di sicurezza e di alloggiamento del minore medesimo e condizioni soggettive ed oggettive alle quali tale trasporto può essere effettuato nonché le relative sanzioni;
Si ricorda che a seguito delle recenti modifiche apportate al codice della strada dal DL 117/2007 è stato disposto il divieto di trasportare su motocicli e ciclomotori minori di anni quattro.
i) inserimento del principio di tutela degli animali prevedendo l’autorizzazione ai mezzi di soccorso a loro destinati e l’obbligo di prestare l’assistenza occorrente agli animali in caso di incidente da parte dei soggetti responsabili.
Ai sensi del comma 2 i decreti legislativi devono essere emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati; sugli schemi di decreto devono esprimere il proprio parere, entro 45 giorni dalla data di trasmissione dello schema, anche le competenti Commissioni parlamentari; decorso il termine, i decreti potranno comunque essere emanati.
Secondo il comma 3, il Governo deve emanare, entro lo stesso termine previsto per l’emanazione dei decreti legislativi, un regolamento ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988, recantele disposizioni correttive o integrative necessarie per raccordare il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada alle modifiche introdotte con i decreti legislativi.
Il comma 4 stabilisce che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo possa adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1.
La relazione evidenzia che la delega risponde, da un lato, all'esigenza di aumentare il livello di sicurezza della circolazione stradale e la salvaguardia della vita degli utenti della strada, con l'obiettivo, conforme anche agli indirizzi comunitari, di ridurre drasticamente il numero delle vittime di incidenti; dall'altro, alla necessità di promuovere una semplificazione significativa della disciplina legislativa e procedure più snelle per l'adeguamento tecnico dei veicoli.
La relazione precisa inoltre che con tale delega si vuole sostanziare un intervento riformatore di ampio respiro, non realizzato con gli interventi attuati negli ultimi anni, che valorizzi il fine della semplificazione.
Si ricorda che il tema della revisione del codice della strada è da tempo all’attenzione del Parlamento e del Governo, anche in considerazione dello sviluppo di iniziative adottate dalla Unione europea per realizzare una politica comune della sicurezza stradale[22], volta a prevenire l’incidentalità e in definitiva a ridurre drasticamente il numero delle vittime degli incidenti stradali.
Il processo di riforma del codice della strada, già avviato nella 2001 con l’approvazione della legge delega n. 85/2001, è stato poi sviluppato successivamente, in primo luogo, attraverso il decreto legislativo attuativo della delega (d.lgs. 9/2002), e quindi, attraverso misure di decretazione di urgenza (DL 121/2002; DL 151/2003; DL 115/2005[23]).
La legge 22 marzo 2001, n. 85 ha recato una delega al Governo per la revisione del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, da esercitarsi entro il 15 gennaio 2002.
I numerosi princìpi e criteri direttivi dettati dalla legge 85/2001 sono orientati a garantire il coordinamento con la legislazione vigente, in particolare con la normativa comunitaria e con quella derivante dagli accordi internazionali, la semplificazione e lo snellimento delle procedure amministrative, l’adeguamento ai princìpi di sussidiarietà verticale, l’educazione, la prevenzione e la sicurezza stradale, la pianificazione del traffico, con particolare attenzione alla tutela delle esigenze degli utenti deboli e alla riduzione dell’impatto ambientale e dell’inquinamento. In particolare appare utile segnalare che il disegno di legge in esame ribadisce due dei criteri già recati dalla legge 85: si tratta in particolare del principio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 85 – ossia il coordinamento e l’armonizzazione del codice della strada con le altre norme legislative e con le norme comunitarie comunque rilevanti in materia, nonché con le norme derivanti dagli accordi internazionali stipulati dall'Italia e del principio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 85, ossia la semplificazione e lo snellimento delle procedure, eliminando la duplicazione delle competenze.
Si segnala tuttavia che la legge 85/2001, reca da un lato principi e criteri direttivi di carattere generale, come quelli enunciati e il cui contenuto è sostanzialmente analogo a quello dei principi recati dall’articolo 17 in esame, e dall’altro, a differenza dell’articolo in esame, reca numerosi principi e criteri che presentano un contenuto prescrittivo molto dettagliato.
L’elaborato definitivo dello schema di decreto legislativo attuativo della legge n. 85 è stato trasmesso alle Camere per il parere il 15 gennaio 2002, data ultima per l’espressione del parere parlamentare. Anche in considerazione dell’impossibilità del Parlamento di esaminare il testo originale (composto da 150 articoli, e successivamente ridotto ad 85) in un solo giorno, il Governo ha ridotto il contenuto dello schema di decreto legislativo a soli 19 articoli; acquisito il parere delle Commissioni parlamentari, è stato così approvato il decreto legislativo n. 9 del 2002[24].
Tale decreto[25] è intervenuto in particolare sui seguenti profili:
§ principi generali del codice, all’interno dei quali la sicurezza delle persone nella circolazione stradale figura tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato;
§ introduzione nell’ordinamento dell’istituto della patente a punti;
§ ciclomotori e motocicli, consentendo in alcune fattispecie il trasporto del secondo passeggero e prevedendo il cosiddetto "patentino" (certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori) per i conducenti minori di età e per i maggiorenni che non siano già titolari di altra patente (esclusi coloro che abbiano conseguito la maggiore età alla data di entrata in vigore del decreto legislativo);
§ limiti di velocità, rimodulando tali limiti e diversificandoli in relazione alle caratteristiche strutturali delle strade e alle condizioni meteorologiche;
§ sanzioni per i conducenti di autobus e di veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool o di sostanze stupefacenti;
§ previsione della targa “personalizzata”;
§ rimodulazione della destinazione dei proventi delle sanzioniamministrative pecuniarie, prevedendo che il 7,5 del totale annuo vada al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori;
§ disciplina delle competizioni sportive su strada in relazione alla quale si prevede un inasprimento delle sanzioni in caso di inosservanza;
§ ridefinizione della normativa relativa all’uso dei dispositivi luminosi dei veicoli, prevedendo l’obbligo di accensione degli anabbaglianti per i ciclomotori e per i motocicli in qualsiasi condizione di marcia.
La riduzione dell'articolato originario dello schema di decreto legislativo da 150 a 19 articoli ha comportato la non piena attuazione della delega prevista dalla legge 85/2001[26] e la conseguente necessità di predisporre un disegno di legge – il cui iter non si è concluso - presentato alla Camera[27], con il quale si volevano sostanzialmente riaprire i termini della delega recata dalla legge n. 85, introdurre nuovi principi e criteri direttivi e autorizzare l’adozione di un regolamento di delegificazione, in materia di classificazione, caratteristiche costruttive ed omologazione dei veicoli.
Tra i criteri e principi direttivi “aggiunti” dal disegno di legge si ricordano:
§ l’adeguamento della disciplina recata dal nuovo codice della strada alle competenze regionali e degli enti locali delineate dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, come modificati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
§ la revisione dell’apparato sanzionatorio, anche attraverso la modifica dell’entità delle sanzioni in ragione di principi di ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza e di non discriminazione in ambito comunitario.
Entrambi i criteri sono in qualche modo riconducibili ai principi e criteri recati dall’articolo in esame (in particolare lettere a) e c)).
Solo per completezza dell’esposizione si ricorda che sul codice della strada sono intervenuti numerose modifiche, introdotte con decreti legge, le cui disposizioni risultano - almeno in parte - riconducibili ai principi e criteri direttivi recati dalla legge 85.[28]
1. Ferme restando le competenze dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all’incidentalità stradale e dei dati relativi ai comportamenti di guida a rischio, come la guida in stato di ebbrezza, la trasgressione dei limiti di velocità, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, la mancata utilizzazione della cintura di sicurezza o del casco, da parte delle Forze dell’ordine al Ministero dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, ai fini dell’aggiornamento e dell’ampliamento, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente, degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni.
2. Per l’avvio degli interventi di raccolta e invio dei dati di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
L'articolo 32, modificato dal Senato, reca disposizioni relative alla raccolta e all’invio dei dati sugli incidenti stradali.
Il comma 1 demanda ad un decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, la fissazione dei termini e delle modalità per la trasmissione in via telematica, da parte delle Forze dell’ordine al Ministero dei trasporti, dei dati relativi all’incidentalità stradale e – come inserito al Senato – dei dati relativi dei dati relativi ai comportamenti di guida a rischio (guida in stato di ebbrezza, inosservanza dei limiti di velocità, mancato rispetto della distanza di sicurezza, mancata utilizzazione della cintura di sicurezza o del casco). Sono fatte salve le competenze dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
La trasmissione dei dati adempie alla finalità di ampliare, e come aggiunto dal Senato, di aggiornare gli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del codice. Il Senato ha inoltre precisato che l’ampliamento e l’aggiornamento degli archivi deve avvenire nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente.
L'articolo 225 del codice istituisce:
a) l'archivio nazionale delle strade presso il Ministero dei trasporti;
b) l'archivio nazionale dei veicoli presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti;
c) l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti.
L'articolo 226 disciplina i predetti archivi. L’archivio nazionale delle strade comprende tutte le strade distinte per categorie indicando per ognuna i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare, agli incidenti, allo stato di percorribilità anche da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera relativamente ai i limiti di massa.
L'archivio nazionale dei veicoli contiene, per ogni veicolo, una serie di dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, alla carta di circolazione e al certificato di proprietà, alle vicende tecniche e giuridiche del veicolo e agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto.
L'archivio è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dal PRA, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale e dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati al centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri.
L'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida indicati, per ogni conducente i dati relativi al procedimento di rilascio della patente e tutti i procedimenti successivi (rinnovo, revisione, sospensione, revoca); i dati relativi alle violazioni previste dalla normativa vigente che comportano l'applicazione delle sanzioni accessorie, alle infrazioni che comportano decurtazione del punteggio, agli incidenti che si siano verificati durante la circolazione; alle sanzioni comminate.
Anche l’'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è completamente informatizzata ed è popolata ed aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dalle prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale, dalle compagnie di assicurazione; tutti questi soggetti sono anche in questo caso tenuti a trasmettere i dati al CED.
Il comma 2, sul quale non è intervenuto il Senato, autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per l’avvio degli interventi di raccolta e invio dei dati di cui al comma 1.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1036, della legge 296/2006 (finanziaria 2007).
Il comma 1036 citato, al fine di consolidare ed accrescere l'attività del Ministero dei trasporti per la prevenzione in materia di circolazione ed antinfortunistica stradale, autorizza la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzata:
• alla realizzazione di azioni volte a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti;
• ad aggiornare le conoscenze e le capacità dei conducenti;
• a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche;
• a migliorare gli standard di sicurezza dei veicoli.
1. Nella propaganda pubblicitaria di autoveicoli, motoveicoli, motocicli o altri veicoli a motore è vietato qualsiasi riferimento alla velocità raggiungibile dai veicoli stessi nonché il ricorso a termini o immagini che possono trarre in inganno il consumatore utente della strada.
2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad accertare e a sanzionare le violazioni del divieto di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità e i poteri previsti dall’articolo 26 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, applicando la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70.000 a euro 800.000, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 sono iscritti in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, per essere destinati al finanziamento di iniziative di educazione stradale e a campagne di informazione e di prevenzione sulla sicurezza stradale.
L'articolo 33, modificato dal Senato, introduce disposizioni restrittive relativamente alla propaganda pubblicitaria dei veicoli.
In particolare il comma 1 reca il divieto che nella propaganda pubblicitaria dei veicoli a motore ci sia un qualche riferimento alla velocità raggiungibile, né, come introdotto dal Senato, alcun ricorso a termini o immagini che possono trarre in inganno il consumatore utente della strada.
Il comma 2 demanda all’Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di accertare e sanzionare le violazioni del divieto sopra detto, con le modalità e i poteri previsti dall’articolo 26 del codice del consumo, prevedendo l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70.000 a euro 800.000 (così modificata dal Senato rispetto a quella da 50.000 a 500.000 approvata dalla Camera). L’applicazione della sanzione deve tener conto della gravità e della durata della violazione.
Si ricorda che l'articolo 26 del codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) descrive le pratiche commerciali ritenute aggressive; i poteri e le modalità di intervento dell’AGCM per sanzionare tali pratiche sono indicati dall’articolo 27 del medesimo codice.
Il comma 3 destina i proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 al finanziamento di iniziative di educazione stradale e a campagne di informazione e di prevenzione sulla sicurezza stradale, disponendone l'iscrizione in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei trasporti.
1. All’articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti» sono sostituite dalle seguenti: «Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida è emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in cui è stata commessa l’ultima violazione che ha comportato decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero dei trasporti. Il provvedimento è notificato all’interessato nelle forme previste dall’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il provvedimento di inibizione è atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo di inibizione alla guida è punito con le sanzioni previste dal comma 6 dell’articolo 218 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. In luogo della revoca della patente è sempre disposta un’ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni».
L'articolo 34, non modificato dal Senato, modifica l’articolo 6-ter del DL 151/2003, recando disposizioni sulla patente di guida rilasciata da uno Stato estero.
Il comma 1 modifica l’articolo 6-ter del decreto-legge 151/2003 il quale dispone che anche ai titolari di patente estera in cui non vige il sistema dei punti sia in qualche modo applicato il sistema dei punti attraverso l’istituzione presso il CED di una banca dati alimentata progressivamente con i dati dei conducenti che abbiano commesso infrazioni, al fine di inibire loro la guida per un determinato periodo al momento del raggiungimento dei venti punti di decurtazione.
Il comma 1, lettera a) interviene eliminando l’inciso che prevede che nello stato estero che rilascia la patente non debba esserci il sistema della patente a punti. In tal modo gli organi di polizia che accertano la trasgressione da parte di un conducente titolare di patente rilasciata da uno Stato estero provvederanno comunque a comunicare i dati al Ministero dei trasporti.
La lettera b) aggiunge un comma dopo il comma 2, che reca disposizioni di carattere procedimentale e sanzionatorie. In particolare il nuovo comma 2-bis prevede che il provvedimento di inibizione alla guida sia emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in cui è stata commessa l’ultima violazione che ha comportato decurtazione di punteggio, sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero dei trasporti; sia notificato all’interessato nelle forme previste dall’articolo 201 del codice della strada (che disciplina la notificazione delle violazioni, qualora non la violazione non possa essere immediatamente contestata al trasgressore); sia considerato atto definitivo, il che lo rende impugnabile davanti al giudice amministrativo o al giudice di pace.
Il comma prevede inoltre che chiunque circoli durante il periodo di inibizione alla guida sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.754 a euro 7.018, un’ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni, del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi e - in caso di reiterazione delle violazioni – della confisca amministrativa del veicolo in luogo del fermo amministrativo per il periodo di inibizione.
1. Al fine di agevolare e di semplificare le procedure autorizzative riguardanti la circolazione dei mezzi adibiti al trasporto di derrate deperibili, il Ministro dei trasporti, con uno o più decreti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle prove e per il rilascio dell’attestato di conformità previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404, da parte delle stazioni di prova appositamente autorizzate ai sensi dell’articolo 2 del medesimo regolamento.
2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con uno o più decreti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le tariffe per lo svolgimento delle prove per il rilascio dell’attestato di conformità di cui al comma 1 da parte delle stazioni di prova dell’amministrazione statale e da parte delle stazioni di prova appositamente autorizzate di cui al medesimo comma 1. Limitatamente alle prove svolte da stazioni di prova autorizzate, le tariffe comprendono una quota di maggiorazione da assegnare con le modalità previste dall’articolo 5 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, e successive modificazioni. In ogni caso le tariffe sono stabilite in misura tale da coprire integralmente i costi derivanti dallo svolgimento delle attività di verifica di cui al presente articolo.
L'articolo 35, modificato dal Senato, interviene a semplificare le procedure che autorizzano la circolazione di mezzi adibiti al trasporto di derrate deperibili.
A tal fine il comma 1 demanda ad un decreto del Ministro dei trasporti – che a seguito di una modifica apportata dal Senato deve essere emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge – il compito di fissare i requisiti, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle prove e per il rilascio dell’attestato di conformità previsto dal regolamento di cui al DPR 404/79, da parte delle stazioni di prova appositamente autorizzate ai sensi dell’articolo 2 del medesimo regolamento.
Il DPR 404/79 reca il regolamento di esecuzione della legge 264/77 concernente la ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP). Il regolamento dispone che:
• il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro della salute, rilasci un attestato di conformità alle norme dell'accordo ATP ai mezzi speciali per i trasporti internazionali delle derrate deteriorabili;
• l'attestato di conformità è rilasciato, per i mezzi speciali immessi per la prima volta in servizio, sulla base di verbali di collaudo, redatti da centri prova o istituti sperimentali dell'amministrazione statale, ovvero da altre stazioni di prova appositamente autorizzate con decreto del Ministro dei trasporti, ovvero da stazioni di controllo estere;
• l'attestato di conformità per i mezzi speciali già in servizio è rilasciato sulla base di verbali di collaudo ovvero sulla base di dichiarazioni di idoneità rilasciate da esperti (nominati con decreto del Ministro dei trasporti) corredate dalla certificazione relativa ad alcuni specifici controlli di cui all'accordo ATP;
• l'attestato di conformità ha una durata di sei anni se rilasciato sulla base dei verbali, ovvero la durata di tre anni se rilasciato in base alla dichiarazione di cui all'articolo 3;
Si rileva che le disposizioni sopra descritte si riferiscono solo ai trasporti internazionali di derrate deperibili, e il che farebbe presumere che l’articolo in esame del ddl abbia come oggetto soltanto i trasporti internazionali.
Il comma 2 interviene in ordine alle tariffe per lo svolgimento delle prove per il rilascio dell’attestato di conformità da parte delle stazioni di prova dell’amministrazione statale e da parte delle stazioni di prova autorizzate.
In particolare la fissazione delle tariffe deve avvenire con uno o più decreti del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che, a seguito di una modifica apportata dal Senato, devono essere emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Se le prove sono svolte dalla stazioni di prova autorizzate, le tariffe devono comprendere una quota di maggiorazione da assegnare con le medesime modalità di assegnazione dei diritti dovuti per servizi di motorizzazione civile. In ogni caso il comma precisa che le tariffe devono essere tali da coprire integralmente i costi derivanti dallo svolgimento delle attività di verifica.
Il comma 3 prevede che il Ministro dei trasporti aggiorni le tariffe ogni due anni, in relazione alle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
1. Il presente articolo si applica a tutti i prodotti farmaceutici, soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma, che producono effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada.
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1.
3. Sulle confezioni esterne dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 deve essere inserito un apposito spazio, di facile individuazione, contenente messaggi che indichino l’idoneità del farmaco a produrre effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada.
4. All’atto della dispensazione dei prodotti di cui ai commi 1 e 2, il farmacista informa il paziente sulle interferenze del farmaco riguardo allo stile e alla qualità della guida.
5. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 si uniformano alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.
6. La distribuzione dei prodotti farmaceutici indicati ai commi 1 e 2, confezionati prima del termine indicato al comma 5, è consentita fino alla data di scadenza.
7. Qualora i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 siano posti in commercio dopo i termini di cui ai commi 5 e 6 senza l’inserzione dello spazio di cui al comma 3, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000.
8. Nell’ipotesi prevista dal comma 7, il Ministro della salute, con provvedimento motivato, ordina al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio l’adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l’adempimento.
9. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato ai sensi del comma 8, il Ministro della salute può sospendere l’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto farmaceutico fino al compiuto adempimento.
L'articolo 36, modificato in più parti dal Senato, reca disposizioni volte a facilitare la conoscenza dell’effetto negativo che alcuni farmaci producono sulla guida.
Il comma 1 individua l'ambito di applicazione della disposizione, prevedendo che essa si applichi a tutti i prodotti farmaceutici, soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma, che producono effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada.
Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'individuazione dei prodotti farmaceutici che producono gli effetti sopra descritti.
Il comma 3 prescrive che sulle confezioni esterne di tali prodotti farmaceutici – e non più sui contenitori come approvato dalla Camera e soppresso dal Senato - deve essere inserito uno spazio, di facile individuazione, contenente dei messaggi che indichino la possibilità che il farmaco produca effetti negativi sullo stile di vita e sulla qualità della guida. Anche in questo caso la formulazione è stata modificata dal Senato rispetto a quella approvata dalla Camera che prevedeva che su confezioni esterne e su contenitori fosse riportato un simbolo convenzionale di allarme.
Il Senato ha soppresso la disposizione che prevedeva, in caso di confezioni dei prodotti di dimensione troppo ridotte per riportare il simbolo precedentemente previsto, che questo fosse riportato in un cartoncino pieghevole, inserito all’interno della confezione, in modo tale che fosse garantita la visibilità.
Il Senato ha inserito una disposizione (comma 4) ai sensi della quale all’atto della dispensazione dei farmaci di cui sopra il farmacista informa il paziente sulle conseguenze che l’assunzione del farmaco potrebbe avere sulla guida.
Il comma 5 prevede che le imprese che producono tali prodotti farmaceutici debbano uniformarsi alle disposizioni della presente legge entro un termine – modificato dal Senato – di dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto previsto al comma 2. Il precedente termine era stato fissato dalla Camera al 31 dicembre 2008. I prodotti confezionati prima di tale termine – ai sensi del comma 6 – possono essere distribuiti - come deciso dal Senato - fino alla data di scadenza (e non fino al 31 dicembre 2009, come precedentemente previsto).
I commi 7, 8 e 9 prevedono delle sanzioni nel caso in cui i prodotti vengano distribuiti oltre i termini precedentemente indicati privi delle indicazioni richieste: per il titolare all’immissione in commercio è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000 e con provvedimento motivato il Ministro della salute deve chiedere al titolare l’adeguamento della confezione, stabilendo un termine entro il quale adempiere. In caso di mancato adempimento entro i termini prescritti il Ministro della salute può sospendere l’autorizzazione all’immissione in commercio fino a quando il titolare non abbia adempiuto a quanto richiesto.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L'articolo 38, modificato dal Senato, dispone in merito all’entrata in vigore della legge, prevedendo che essa sia fissata al giorno stesso della sua pubblicazione in gazzetta ufficiale, e non al giorno successivo come approvato dalla Camera.
norma
comportamentale |
sanzione
prevista |
sanzione
prevista |
Violazione delle norme che limitano la circolazione per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti atmosferici ed acustici e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale (articolo 7, comma 14-bis) |
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. |
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 120 a euro 360 |
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Circolazione con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circolazione con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova Circolazione senza l'aggiornamento della carta di circolazione, quando prescritto, o senza la certificazione necessaria per effettuare modifiche sui veicoli in deroga alle disposizioni vigenti (articolo 78, comma 3) |
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
____________ |
La sanzione non si applica qualora il veicolo, per esigenze del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri sia accompagnato dalla prenotazione non scaduta delle prescritte visita e prova
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485 |
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Circolazione con i dispositivi di equipaggiamento non funzionanti o non efficienti (Articolo 79, comma 4) |
___________
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sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 |
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|
fabbricazione, produzione, commercializzazione o vendita di ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella consentita; modifiche del ciclomotore idonee ad aumentarne la velocità (articolo 97, comma 5) |
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296
|
Pagamento di una somma da euro 1000 a euro 4000
Pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 |
Circolazione con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili (articolo 97, comma 10) |
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88 |
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 |
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guida di autoveicoli o di motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ovvero guida senza patente perché revocata
guida senza patente perché non rinnovata per mancanza dei requisiti (articolo 116, comma 13) |
ammenda da euro 2.257 a euro 9.032
ammenda da euro 2.257 a euro 9.032 e nel caso di reiterazione del reato nel biennio arresto fino ad un anno |
ammenda da euro 2.257 a euro 9.032 nel caso di reiterazione del reato nel biennio
arresto fino ad un anno ovvero misura alternativa
dell'affidamento in prova ai servizi sociali (articolo 25 del ddl)
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Mancata
sottoposizione agli accertamenti richiesti in caso di: Circolazione durante il periodo di sospensione della patente di guida a tempo indeterminato (Articolo 128, comma 2) |
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sospensione della patente a tempo indeterminato fino al superamento, con esito favorevole, degli accertamenti richiesti
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Superamento dei limiti di velocità di oltre (Articolo
142 Comma 8 |
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 decurtazione di 5 punti sulla patente di guida |
Superamento del limite di oltre 10 e di non oltre 25 km/h: pagamento di una somma da euro 72 a euro 296 e decurtazione di 2 punti sulla patente di guida Superamento del limite di oltre 25 km/h e di non oltre 40 Km/h: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 e decurtazione di 5 punti sulla patente |
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Sosta con il motore acceso da parte di autoveicoli abiliti al trasporto merci o passeggeri di massa superiore a 3,5 t (Articolo 157, comma 8) |
pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 |
pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 |
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Fermata negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli (Articolo 158, comma 5) |
_________ (sanzionata solo la sosta) |
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 |
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Superamento dei periodi di guida prescritti o mancata osservanza dei periodi di riposo da parte dei conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose per meno di un’ora (Articolo 174, comma 4) |
•pagamento di una somma da euro 143 a euro 570 |
•pagamento di una somma da euro |
Superamento dei periodi di guida prescritti per un periodo superiore ad un’ora ma non superiore a due ore (Articolo 174, comma 5) |
•pagamento di una somma da euro |
Pagamento di una somma da |
Superamento dei periodi di guida prescritti per un periodo superiore a due ore (Articolo 174, comma 6) |
•pagamento di una somma da euro |
Pagamento di una somma da |
Mancata osservanza delle disposizioni relative alle interruzioni alla guida fino al 10% del limite massimo consentito (Articolo 174, comma 8) |
•pagamento di una somma da euro |
pagamento di una somma da euro
|
Mancata osservanza delle disposizioni relative alle interruzioni alla guida per durata superiore al 10% del limite massimo consentito e non superiore al 20% (Articolo 174, comma 9) |
•pagamento di una somma da euro |
Pagamento di una somma da |
Mancata osservanza delle disposizioni relative alle interruzioni alla guida per durata superiore al 20% (Articolo 174, comma 10) |
•pagamento di una somma da euro |
Pagamento di una somma da |
Tenuta in modo incompleto o alterato dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio da parte dei conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose (Articolo 174, comma 11) |
•pagamento di una somma da euro 22 a euro 88 |
•Pagamento di una somma da euro 296 a 1.188 •decurtazione di 5 punti sulla patente di guida
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Inversione del senso di marcia e attraversamento dello spartitraffico, anche all'altezza dei varchi o percorrenza della carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (articolo 176, commi 1, lettera a), 19 e 22) |
•sanzione amministrativa da euro 1.754 a euro 7.018 |
•sanzione amministrativa da euro 1.754 a euro 7.018 |
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Superamento fino ad un’ora dei periodi di guida prescritti o mancata osservanza dei periodi di pausa ovvero dei periodi di riposo giornalieri o settimanali prescritti (articolo 178, comma 4) |
•pagamento di una somma da euro |
pagamento di una somma da euro 143•a 570 |
Superamento da una a due ore dei periodi di guida prescritti o mancata osservanza dei periodi di pausa ovvero dei periodi di riposo giornalieri o settimanali prescritti (articolo 178, comma 5) |
•pagamento di una somma da euro |
Pagamento di una somma da |
Superamento per più di due ore dei periodi di guida prescritti o mancata osservanza dei periodi di pausa ovvero dei periodi di riposo giornalieri o settimanali prescritti (articolo 178, comma 6) |
•pagamento di una somma da euro |
pagamento di una somma da euro |
Violazione delle disposizioni relative alle interruzioni di guida (articolo 178, comma 8) |
Pagamento di una somma da
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Pagamento di una somma da
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Violazione delle disposizioni relative alle interruzioni di guida per un periodo superiore al 10% del limite massimo consentito (articolo 178, comma 9) |
Pagamento di una somma da
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Pagamento di una somma da
decurtazione di 5 punti sulla patente |
Violazione delle disposizioni relative alle interruzioni di guida per un periodo superiore al 20% del limite massimo consentito (articolo 178, comma 10) |
Pagamento di una somma da
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Pagamento di una somma da
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Alterazione del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio da parte del conducente di veicoli non muniti di cronotachigrafo ovvero mancato possesso al momento dell’accertamento del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio da parte del conducente di veicoli non muniti di cronotachigrafo (articolo 178, comma 11) |
•pagamento di una somma da euro 143 a euro 570 |
•pagamento di una somma da euro |
Violazione, da parte dell’impresa, delle disposizioni di cui all’articolo 178 (Articolo 178, comma 15) |
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Pagamento di una somma da |
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guida in stato di ebbrezza senza provocare incidenti
tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a
1,5 grammi per litro
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§ ammenda da euro 500 a euro 2000 § arresto fino a un mese
§ sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi ovvero revoca in caso di recidiva nel biennio o se a commettere il reato è un conducente di autobus o di veicoli di massa sup. a 3,5 t.; § decurtazione di 10 punti sulla patente di guida
§ ammenda da euro 800 a euro 3.200 § arresto fino a tre mesi
§ sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno ovvero revoca in caso di recidiva nel biennio; o se a commettere il reato è un conducente di autobus o di veicoli di massa sup. a 3,5 t.; § decurtazione di 10 punti sulla patente di guida
possibilità di sostituire la pena, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da due a sei mesi
§ ammenda da euro 1.500 a euro 6.000; § arresto fino a sei mesi
§ sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni ovvero revoca in caso di recidiva nel biennio o se a commettere il reato è un conducente di autobus o di veicoli di massa sup. a 3,5 t.; § decurtazione di 10 punti sulla patente di guida possibilità di sostituire la pena, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da due a sei mesi
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§ ammenda da euro 370 a euro 1.485; § arresto fino a un mese ovvero misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali (articolo 25 del ddl) § sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi ovvero revoca in caso di recidiva nel biennio o se a commettere il reato è un conducente di autobus o di veicoli di massa sup. a 3,5 t.;; § decurtazione di 10 punti sulla patente di guida
§ ammenda da euro 800 a euro 3.200 § arresto fino a tre mesi ovvero misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali (articolo 25 del ddl) § sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno ovvero revoca in caso di recidiva nel biennio o se a commettere il reato è un conducente di autobus o di veicoli di massa sup. a 3,5 t.;; § decurtazione di 10 punti sulla patente di guida
§ ammenda da euro 1.500 a euro 6.000; § arresto fino a sei mesi ovvero misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali (articolo 25 del ddl) § sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni ovvero revoca in caso di recidiva nel biennio o se a commettere il reato è un conducente di autobus o di veicoli di massa sup. a 3,5 t.; § decurtazione di 10 punti sulla patente di guida
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Rifiuto di sottoporsi ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili ovvero ad accertamenti presso strutture sanitarie (articolo 186, comma 7) |
§ sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000 ovvero da euro 3.000 ad euro 12.000 se il veicolo è stato coinvolto in un incidente; § sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni; § fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni |
§ ammenda da euro 1.500 a euro 6.000; §
arresto fino a
sei mesi ovvero misura alternativa
dell'affidamento in prova ai servizi sociali (articolo 25 del ddl) § sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni ovvero revoca in caso di recidiva nel biennio o se a commettere il reato è un conducente di autobus o di veicoli di massa sup. a 3,5 t.;
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guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 187, comma 1 e comma 1-bis) |
§ ammenda da euro 1000 a euro 4000 § arresto fino a tre mesi
§ sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno ovvero revoca in caso di recidiva nel biennio o se a commettere il reato è un conducente di autobus o di veicoli di massa sup. a 3,5 t § decurtazione di 10 punti sulla patente di guida La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da tre a sei mesi |
§ ammenda da euro 1000 a euro 4000 § arresto fino a tre mesi ovvero misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali (articolo 25 del ddl) § sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno ovvero revoca in caso di recidiva nel biennio o se a commettere il reato è un conducente di autobus o di veicoli di massa sup. a 3,5 t § decurtazione di 10 punti sulla patente di guida
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Rifiuto di sottoporsi ad accertamenti presso strutture sanitarie al fine di verificare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 186, comma 8) |
§ sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000 ovvero da euro 3.000
ad euro 12.000 se il veicolo è stato coinvolto in un incidente; § sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni; § fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni |
§ammenda da euro 1000 a euro 4000 §arresto fino a tre mesi ovvero misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali (articolo 25 del ddl) §sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno
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Misure per i neopatentati violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per più di un mese
(Articolo 218-bis) |
§ |
durata della sospensione aumentata di un terzo alla prima violazione e raddoppiata per le violazioni successive
durata della sospensione aumentata di un terzo alla prima violazione e raddoppiata per le violazioni successive nei primi cinque anni dal conseguimento della patente
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D.Lgs. 30
aprile 1992 n. 285 Testo vigente |
D.Lgs. 30
aprile 1992 n. 285 Testo come risultante dalle modifiche apportate dal ddl AC 2480-B |
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7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati. |
7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
(modificato dall’art. 1 dell’AC 2480-B) |
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4; b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali ;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima ; d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea; e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli; f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane ; g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose; h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185; i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana. 2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale. 3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada. 4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale. 5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . 6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico. 7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana. 8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle definite «A» dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico. 9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati. 10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali. 11. Nell'àmbito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso. 12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano. 13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. 14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285 .
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione . 15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 675 a euro 2.714. Se nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI |
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4; b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti atmosferici ed acustici e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro della salute ed il Ministro per i beni culturali e ambientali; c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima ; d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea; e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli; f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane ; g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose; h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185; i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana. 2. identico
. 3. identico
4. identico
5. identico
6. identico.
7. identico
8. identico
9. identico
10. identico
11. identico
12. identico
13. identico
14. identico
14-bis. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di limitazione della circolazione di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 120 a euro 360.
15. identico
15-bis. identico |
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75. Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione |
75. Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione (modificato dall’art. 2, co. 1 dell’AC 2480-B) |
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1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento è limitato al solo motore.
2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, con modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento .
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione .
4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'art. 85 o a servizio di piazza, di cui all'art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.
5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.
6. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste nel comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio |
1. identico.
2. identico.
3. identico.
4. identico.
4-bis. I veicoli di tipo omologato da equipaggiare con impianti di alimentazione a GPL o metano sono soggetti all’accertamento di cui ai commi 1 e 2.
4-ter. Con decreto del Ministro dei trasporti sono individuate le modifiche per i veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t, esclusi i motoveicoli e i ciclomotori, che possono essere effettuate, senza nulla osta della casa costruttrice e senza l’accertamento di cui al comma 2, anche tramite la certificazione di enti o professionisti accreditati. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti per l’accreditamento, nonché le modalità e le condizioni per l’effettuazione delle modifiche.[29]
5. identico.
6. identico.
7. identico.
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78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione |
78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione
(modificato dall’art. 2, co. 2 dell’AC 2480-B) |
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI |
1. identico
2. identico
2-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti sono individuate le modifiche per i veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t, esclusi i motoveicoli e i ciclomotori, che possono essere effettuate, in deroga alle disposizioni in materia, senza nulla osta della casa costruttrice e senza visita e prova, anche tramite la certificazione di enti o professionisti accreditati. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti per l’accreditamento, nonché le modalità e le condizioni per l’effettuazione delle modifiche[30]
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, ovvero circola senza l'aggiornamento della carta di circolazione, quando prescritto, o senza la certificazione di cui al comma 2-bis, nei casi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Tale sanzione non si applica qualora il veicolo, per esigenze del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti, sia accompagnato dalla prenotazione non scaduta delle prescritte visita e prova.
4. identico
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79. Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione. |
79. Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.
(modificato dall’art. 2, co. 3 dell’AC 2480-B) |
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.
2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.
3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.
La misura della sanzione è da euro 1.036 a euro 10.360 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter |
1. identico
2. identico
3. identico.
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi, di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento di esecuzione e di attuazione del presente codice, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, non funzionanti o non efficienti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. La misura della sanzione è pari a una somma da euro 1.036 a euro 10.360 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.
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80. Revisioni. |
80. Revisioni. (modificato dall’art. 2, co. 4 del AC 2480-B) |
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1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.
5. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio .
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subìto gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, per la adozione del provvedimento di revisione singola.
8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della L. 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generale e per la pianificazione generale dei trasporti, effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generale e per la pianificazione generale dei trasporti, in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro dell'economia e delle finanze .
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.
12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze , stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, ai sensi del comma 10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , trasmettono all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.
14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, revoca la concessione.
16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI |
1. identico.
2. identico.
3. identico.
4. identico.
5. identico.
6. identico.
7. identico.
8. identico.
9. identico.
10. identico.
11. identico.
12. identico.
13. identico.
14.
Fuori dai casi previsti dall’articolo
176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato
presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. Tale sanzione è
raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione
alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti
15. identico.
16. identico.
17. identico.
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97. Circolazione dei ciclomotori . |
97. Circolazione dei ciclomotori. (modificato dall’art. 2, co. 5 dell’AC 2480-B) |
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1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di: a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 ; b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione .
2. La targa è personale e abbinata a un solo veicolo. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 .
3. Ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione .
4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima semplificazione .
5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'art. 52.
6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.
7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, quando previsto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 136 a euro 543.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 67 a euro 271.
9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.605 a euro 6.420 .
10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88 .
11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.605 a euro 6.420.
12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 339 a euro 1.358. Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 67 a euro 271. Alla medesima sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia.
14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI |
1 identico.
2. identico.
3. identico.
4. identico.
5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 4000. Alla sanzione da euro 148 a euro 594 soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52.
6. identico.
7. identico.
8. identico.
9 identico.
10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.
11. identico.
12. identico.
13. identico.
14. identico.
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116. Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori |
116. Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (modificato dall’articolo 3 dell’AC 2480-B) |
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1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti.
1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis .
1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e dall'attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-bis .
1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale.
1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una patente .
2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 .
3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie : A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t; B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t; C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D; D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero; E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.
4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.
5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis .
6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.
7. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi .
8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di età inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3), i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento .
8-bis. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo 119, comma 10 .
9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.
10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9 nonché i requisiti, le modalità e i programmi d'esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.
11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'àmbito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti del Dipartimento per i trasporti terrestri , notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento .
11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'àmbito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova finale dei corsi organizzati in àmbito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria .
12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485 .
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.
13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 2.065 .
14. soppresso
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 .
16. soppresso
17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI .
18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI |
1. identico.
1-bis. identico.
1-ter. identico.
1-quater. identico.
1-quinquies. identico.
2. identico.
3. identico.
4. identico.
5. identico.
6. identico.
7. identico.
8. identico.
8-bis. identico.
9. identico.
10. identico.
11. identico.
11-bis. identico.
12. identico.
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032 e con l'arresto fino a un mese, o fino ad un anno nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio. Le medesime sanzioni si applicano ai conducenti che guidano senza patente perché revocata. La sola ammenda di cui al presente comma si applica ai conducenti che guidano senza patente perché non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-sexies
13-bis. identico.
14. soppresso
15. identico.
16. soppresso
17. identico.
18. identico.
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117. Limitazioni nella guida. |
117. Limitazioni nella guida. Modificato dall’articolo 5 dell’AC 2480-B |
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1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti
2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali
2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purchè la persona invalida sia presente sul veicolo
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice
4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 121.
5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI |
1. identico
2. identico .
2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dalla data del rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t; inoltre, se trattasi di veicoli di categoria M1, la potenza massima non può essere superiore a 70 kW. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo, e a coloro che abbiano svolto almeno otto ore di pratica presso un "centro di guida sicura", riconosciuto con decreto ministeriale, documentate da un certificato di frequenza rilasciato dal centro stesso. 3. identico.
4. identico.
5. identico |
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122. Esercitazioni di guida. |
122. Esercitazioni di guida. Modificato dall’articolo 6 dell’AC 2480-B |
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1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida.
2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. Se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore non può avere età superiore a sessanta anni.
3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.
4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica «P». Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta «scuola guida». Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate nel regolamento.
5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati.
6. L'autorizzazione è valida per sei mesi.
7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore.
8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 . |
1. Un'autorizzazione per esercitarsi alla guida è rilasciata a chi ha fatto domanda per conseguire la patente ed ha superato la prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1, nonché a chi ha fatto domanda per l'estensione di validità ad altre categorie di patente, fermo in entrambi i casi il possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, secondo le modalità attuative che saranno disciplinate con decreto del Ministro dei trasporti da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. identico.
3. identico.
4. identico.
5. identico.
5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve inoltre effettuare esercitazioni con le autoscuole in autostrada, o in strada extraurbana e in ore notturne. Il Ministro dei trasporti ne stabilisce, con proprio decreto, la disciplina e le modalità di svolgimento[31]
6. identico.
7. identico.
8. identico.
9. identico.
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123. Autoscuole. |
123. Autoscuole. Modificato dall’articolo 7 dell’AC 2480-B |
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1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.
2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province .
3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , nel rispetto dei princìpi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento .
4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l’apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio, nonchè la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l’esercizio dell’attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell’idoneità tecnica .
5. La dichiarazione può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante .
6. La dichiarazione non può essere presentata dai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 .
7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte.
8. L'attività dell'autoscuola è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando : a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente; b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti; c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti; ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.
9. L'esercizio dell'autoscuola è revocato quando : a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare; b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola; c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.
9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest’ultimo è parimenti revocata l’idoneità tecnica. L’interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione .
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida .
11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI .
11-bis. L’istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell’attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l’attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo .
12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.
13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio attività. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la L. 8 agosto 1991, n. 264 |
1. identico.
2. identico.
3. identico
4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l’apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio, nonchè la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l’esercizio dell’attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso, al fine di assicurare un adeguato livello formativo, della medesima idoneità tecnica richiesta al titolare.
5. La dichiarazione può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza triennale, maturata negli ultimi cinque anni. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante .
6. identico.
7. identico.
7-bis. In ogni caso l’attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti, da ripetere almeno ogni tre anni.
8. identico.
9. identico.
9-bis. identico.
10. identico.
11. identico.
11-bis. identico.
12. identico.
13. identico.
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126-bis. Patente a punti. |
126-bis. Patente a punti.
(modificato dall’articolo 8 dell’AC 2480-B) |
1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente .
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica .
3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento .
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento .
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1. identico
1-bis. Identico
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Il decorso di tale termine senza che la notizia sia stata ancora data preclude la decurtazione del punteggio. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di sessanta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi; a questo fine, l'autorità adita deve segnalare formalmente, entro trenta giorni, la proposizione e l'esito dei ricorsi all'organo di polizia. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.
3. identico
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5, purché il punteggio non sia esaurito e, nel caso la violazione non sia stata impugnata, non siano decorsi più di nove mesi dalla contestazione, la frequenza con profitto ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. identico
6. identico
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128. Revisione della patente di guida. |
128. Revisione della patente di guida. Modificato dall’articolo 22 dell’AC 2480-B |
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1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri , nonché il prefetto nei casi previsti dall'art. 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente .
2. Chiunque circoli senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami previsti dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. Alla stessa sanzione soggiace chiunque circoli nonostante sia stato dichiarato, a seguito dell'accertamento sanitario effettuato ai sensi del comma 1, temporaneamente inidoneo alla guida.
3. Dalle violazioni di cui al comma 2 consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI |
1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri , nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente .
1-bis Il medico che viene a conoscenza in modo documentato di una patologia del suo assistito, che determina una diminuzione o un pregiudizio della sua idoneità alla guida, deve darne tempestiva comunicazione scritta e riservata, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, al Ministero dei trasporti. Il Dipartimento competente dispone la revisione della patente di guida per l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica nei confronti del soggetto già titolare di patente, ovvero richiede che il soggetto, non ancora titolare di patente e che ne faccia richiesta, si sottoponga a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’articolo 119, comma 4, ai fini del conseguimento del certificato medico utile per il rilascio dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dei trasporti, sono dettate le disposizioni applicative del presente comma, anche con riferimento alle patologie che comportano per il medico curante l’obbligo di provvedere alla comunicazione.
1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a due mesi.
1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle norme del presente codice da cui è previsto che consegua l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida
2. identico.
2-bis. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, è sempre disposta la sospensione della patente a tempo indeterminato fino al superamento, con esito favorevole, degli accertamenti stessi. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti ovvero del prefetto. A chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida a tempo indeterminato si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 218
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128-bis. (Obblighi di comunicazione a carico dei responsabili di strutture sanitarie per i casi di coma di durata superiore a 48 ore).
Introdotto dall’articolo 9 dell’AC 2480-B |
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1. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia presso le quali sia avvenuto il ricovero di soggetti che abbiano subìto gravi traumi cranici o che siano in coma sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119, comma 4, sentito lo specialista dell’unità riabilitativa che ha seguìto l’evoluzione clinica del paziente |
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142. Limiti di velocità. |
142. Limiti di velocità. Modificato dall’articolo 10 dell’AC 2480-B |
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1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali .
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate: a) ciclomotori: 45 km/h; b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati; c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi; d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati; e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida e' annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179
12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI
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1. identico.
2. identico.
3. identico.
4. identico.
5. identico.
6. identico
6-bis. identico
7. identico.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 25 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 72 a euro 296.
8-bis. Chiunque supera di oltre 25 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594
9.
Chiunque supera di oltre 40 km/h e di
non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI
10. identico.
11. identico
12. identico |
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157. Arresto, fermata e sosta dei veicoli |
157. Arresto, fermata e sosta dei veicoli Modificato dall’articolo 11 dell’AC 2480-B |
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1. Agli effetti delle presenti norme: a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione; b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia; c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente; d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.
7. È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
7-bis. E' fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 400.
8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 |
1. identico
2. identico
3. identico
4. identico.
5. identico.
6. identico.
7. identico.
8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. Qualora la violazione di cui al comma 2, ultimo periodo, sia commessa da conducenti di veicoli di categoria M2, M3, N2 e N3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. |
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158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli.
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158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli. Modificato dall’articolo 12 dell’AC 2480-B |
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1. La fermata e la sosta sono vietate: a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia; b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione; c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità; d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione; e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione; f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione; g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime; h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.
2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata: a) allo sbocco dei passi carrabili; b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta; c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli; d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza; e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite; f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione; g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli ; h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici; i) nelle aree pedonali urbane; l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati; m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica; n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi; o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.
3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 .
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione |
1. La fermata e la sosta sono vietate: a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia; b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione; c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità; d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione; e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione; f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione; g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime; h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione. h-bis) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'articolo 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli
2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata: a) allo sbocco dei passi carrabili; b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta; c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli; d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza; e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite; f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici; i) nelle aree pedonali urbane; l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati; m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica; n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi; o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.
3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.
5.
Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d),
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione |
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173. Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida. |
173. Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida. Modificato dall’articolo 13 dell’AC 2480-B |
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1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.
2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio |
1. identico.
2.
È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici
ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli
delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di
polizia
3. identico
3-bis. identico |
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174. Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose. |
174. Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose. Modificato dall’articolo 14, co. 1 dell’AC 2480-B |
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1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento CEE n. 3820/85.
2. Gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui all'art. 14 del regolamento CEE n. 3820/85 debbono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del presente codice.
3. I registri di servizio di cui all'art. 14 del suddetto regolamento, conservati dall'impresa, debbono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, e dell'Ispettorato del lavoro.
4. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osservi periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570 .
(vedi infra comma 5)
5. Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al medesimo regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570 .
7. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
6. Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste nel comma 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88.
7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Della intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.685 a euro 6.741, nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo .
8. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta .
9. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 3820/85 e non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
10. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
11. Qualora l'impresa di cui al comma 10, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che l'abilita al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
12. Per le inadempienze commesse dalle imprese che effettuano trasporto di viaggiatori in servizio di linea si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.
13. La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai commi precedenti, sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto.
14. Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza adottati dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, ai sensi del comma 11, è ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , il quale decide entro sessanta giorni. I provvedimenti adottati da autorità diverse sono definitivi |
1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento CE n. 561/2006.
2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell’orario di servizio di cui al regolamento CE n. 561/2006 debbono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell’articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al suddetto regolamento, conservati dall’impresa, debbono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento dei trasporti terrestri e dell’Ispettorato del lavoro.
3. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa, e le violazioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.
4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guidaprescritti dal regolamento CE n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero o settimanale di cui al regolamento CE n. 561/2006.
5. Quando la violazione di cui al comma 4 ha durata superiore ad un’ora ma non superiore a 2 ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188. 6. Quando la violazione di cui al comma 4 ha durata superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
7. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 non si applicano quando il conducente eccede i tempi di guida giornalieri di una misura non superiore al 5 per cento, sempreché siano rispettati i tempi di guida settimanali.
8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento CE n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a eu9o 570.
9. Quando la violazione di cui al comma 8 ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero di durata minima dell’interruzione prescritti dal regolamento CE n. 561/2006 ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.
10. Quando la violazione di cui al comma 8 ha durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti di cui al comma 1 previsti da regolamento CE n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
11. Il conducente che è sprovvisto dell’estratto del registro di servizio o della copia dell’orario di servizio di cui al medesimo regolamento CE n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l’estratto del registro di servizio o copia dell’orario di servizio, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
12. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 si applicano anche agli altri membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento CE n. 561/2006.
13. Nei casi previsti dai commi 4, 5,
6, 8, 9 e 10 l'organo accertatore,
oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei
documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il
viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone
che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la
sosta ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta
menzione nel verbale di contestazione.
Nel verbale viene indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende
l'organo accertatore dove, una volta completate le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è
autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in
precedenza ritirati; a tal fine, detto
conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel
medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la
carta di circolazione del veicolo dopo aver constatato che il viaggio può
essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo
in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
da euro 1.626 a euro 6.507, nonché con il ritiro immediato
14. Alle violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, interruzioni e riposo commesse in un altro Stato membro dell’Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui al comma 13, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tal fine, per l’esercizio dei rimedi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l’accertamento in Italia
15. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l’impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che l’impresa stessa abbia dato esplicita indicazione contraria in merito.
16. L’impresa che, nell’esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento CE n. 561/2006 ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
17. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l’impresa che effettua il trasporto di personeovvero di cose in conto proprio di cui all’articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell’autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivoltale dall’autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
18. Qualora l’impresa di cui al comma 17, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell’eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che l’abilita o l’autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
19. La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai commi precedenti, sono disposte dall’autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.
20. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 17 e 18 sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di cose o di persone in conto terzi si applicano le disposizioni dell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395. |
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176. Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. |
176. Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. Modificato dall’articolo 14, comma 2 dell’AC 2480-B |
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1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art. 175, comma 1, è vietato: a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito ; b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio; c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia; d) circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire dalla carreggiata.
2. È fatto obbligo: a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest'ultima corsia; b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi nell'apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio; c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'art. 154 il cambiamento di corsia.
3. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque per formazione di code, qualora la corsia per la sosta di emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli che occupano la prima corsia di destra devono essere disposti il più vicino possibile alla striscia di sinistra.
4. In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo.
5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o solo fermarsi, fuorché in situazioni d'emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.
6. La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per superare l'emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo può essere rimosso coattivamente e si applicano le disposizioni di cui all'art. 175, comma 10.
7. Fermo restando il disposto dell'art. 162, durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata, devono sempre essere tenute accese le luci di posizione, nonché gli altri dispositivi prescritti dall'art. 153, comma 5.
8. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia per la sosta di emergenza o sulla piazzola d'emergenza, oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, deve essere collocato, posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100 m dallo stesso, l'apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione.
9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.
10. Fermo restando quanto disposto dall'art. 144 per la marcia per file parallele è vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa corsia.
11. Sulle autostrade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, i conducenti, ove previsto e segnalato, devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere, eventualmente incolonnandosi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto e corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti.
11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall'articolo 196 .
12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada, purché muniti di specifica autorizzazione dell'ente proprietario, sono esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio, dall'osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto di effettuare: a) la manovra di inversione del senso di marcia; b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza; c) il traino dei veicoli in avaria. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di attraversare i varchi in contromano in prossimità delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti eccezionali purché muniti di autorizzazione dell'ente proprietario della strada .
13. I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le manovre, che devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela, devono tenere in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.
14. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di effettuare le manovre di cui al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.
15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze è esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e con l'adozione di opportune cautele, dall'osservanza del divieto di circolazione per i pedoni.
16. Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere è calcolato dalla più lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo. All'utente è data la facoltà di prova in ordine alla stazione di entrata.
17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonché per la sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione prevista dall'art. 80, ovvero che non l'abbia superata con esito favorevole, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le norme dell'art. 214.
19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.754 a euro 7.018.
20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e dei commi 6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.
22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi |
1. identico.
2. identico.
3. identico.
4. identico.
5. identico.
6. identico.
7. identico.
8. identico.
9. identico.
10. identico.
11. identico.
11-bis. identico.
12. identico.
13. identico.
14. identico.
15. identico.
16. identico.
17. identico.
18. identico.
19. identico.
20. identico.
21. identico.
22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida.
Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c)e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi |
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178. Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo. |
178. Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo. Modificato dall’articolo 14, comma 3 dell’AC 2480-B |
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1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12.
2. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri e dell'Ispettorato del lavoro.
3. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento ovvero non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le dette prescrizioni .
4. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o altera il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570, salvo che il fatto costituisca reato .
4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.685 a euro 6.741, nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo .
5. Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta .
6. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento e non tiene i documenti prescritti o li detiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salvo che il fatto costituisca reato.
7. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida da parte dell'autorità competente a regolarizzare nel termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia provveduto.
8. Qualora l'impresa, malgrado il provvedimento adottato a norma del comma 7, sia recidiva, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella revoca dell'autorizzazione al trasporto.
9. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese che effettuano trasporto di persone in servizio di linea.
10. Le sanzioni della sospensione e della revoca, di cui ai commi 7, 8 e 9, sono adottate dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
11. Contro i provvedimenti di revoca è ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , il quale decide entro sessanta giorni |
1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti di dispositivo di controllo di cui all’articolo 179 è disciplinata dalle disposizioni dell’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1º luglio 1970, e successive modificazioni, reso esecutivo con legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006
2. I registri di servizio, ilibretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell’orario di servizio di cui all’Accordo indicato al comma 1 devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12.I libretti individuali conservati dall’impresa e i registri di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento dei trasporti terrestri e dell’Ispettorato del lavoro.
3. Le sanzioni per violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa e possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.
4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guidaprescritti dall’Accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero o settimanale.
Vedi infra commi 7, 10 e 11
5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore ad un’ora ma non superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a 2 ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
7. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 non si applicano quando il conducente eccede i tempi di guida giornalieri di una misura non superiore al 5 per cento, sempreché siano rispettati i tempi di guida settimanali.
8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.
9. Quando la violazione di cui al comma 8 ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero di durata minima dell’interruzione prescritti dall’accordo di cui al comma 1 ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.
10. Quando la violazione di cui al comma 8 ha durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti di cui al comma 1 dell’accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
11. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell’estratto del registro di servizio o della copia dell’orario di servizio previsti dall’accordo di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l’estratto del registro di servizio o copia dell’orario di servizio,salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
12. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 si applicano anche agli altri membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall’Accordo di cui al comma 1.
13. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6,, 8 , 9 e 10 si applicano le disposizioni di cui al comma 12 dell’articolo 174.
14. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l’impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che l’impresa stessa abbia dato esplicita indicazione contraria in merito.
15. L’impresa che, nell’esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nell’accordo di cui al comma 1 ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
16. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 17, 18, 19 e 20 dell’articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi dell’articolo 174 si applicano all’autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali. |
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179. Cronotachigrafo e limitatore di velocità . |
179. Cronotachigrafo e limitatore di velocità . modificato dall’articolo 14, comma 4 dell’AC 2480-B |
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1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità .
2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 742 a euro 2.970. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.
2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 829 a euro 3.315. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocità .
3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 713 a euro 2.853 .
4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.
5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.
6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere comunicate all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e per la pianificazione generale dei trasporti, presso il quale il veicolo risulta immatricolato.
6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido .
7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto .
8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta di circolazione.
9. Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l'alterazione del limitatore di velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI .
10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727 , sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727 , e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo |
1. identico.
2. identico.
2-bis. identico.
3. identico.
4. identico.
5. identico.
6. identico.
6-bis. identico.
7. identico.
8. identico.
8-bis. In caso di incidente con danno a persone o cose, il comando dal quale dipende l’agente accertatore segnala il fatto all’autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o autorizzazione al trasporto o dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori di cose, per l’esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all’anno in corso.
9. identico.
10. identico.
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186. Guida sotto l'influenza dell'alcool |
186.
Guida sotto l'influenza Modificato dall’articolo 16 comma 1 dell’AC 2480-B |
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1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'art. 223.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223 .
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica .
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'àmbito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 . Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI .
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica .
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8 |
1. identico.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con l'ammenda da euro 370 a euro 1.485 e l'arresto fino a un mese. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) identico;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. 2-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente effettuato ai sensi del comma 2 e del presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
2-ter. Identico
.
2-quater identico.
2-quinquies. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti;
2-sexies. Qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, il veicolo con il quale è stato commesso il reato è fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa, con le normali garanzie di custodia;
3. identico.
4. identico.
5. identico
6. identico.
7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le sanzioni di cui al comma 2, lettera c).
8.
Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai
sensi del comma 2
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8 |
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187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. |
187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Modificato dall’articolo 16, comma 2 dell’AC 2480-B |
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1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'art. 223
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223 .
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater .
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'àmbito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.
6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.
7. [Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186] .
8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 |
1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 e l'arresto fino a tre mesi. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. 1-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da un conducente di autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente effettuato ai sensi del comma 1 e del presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
1-ter. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
1-quater. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, commi 2-quinquies e 2-sexies;
2. identico
3. identico
4. identico
5. identico
5-bis. identico
6. identico.
7. identico .
8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è punito con le sanzioni di cui al comma 1. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 |
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189. Comportamento in caso di incidente. |
189. Comportamento in caso di incidente. Modificato dall’articolo 18 dell’AC 2480-B |
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1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 259 a euro 1.036. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI .
6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti .
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI .
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.
8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296
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1. identico.
2. identico.
3. identico.
4. identico.
5. identico.
6. identico.
7. identico.
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato, salvo che ricorrano i presupposti della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, di cui all’articolo 186, o della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all’articolo 187.
8-bis. identico.
9. identico.
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202. Pagamento in misura ridotta. |
202. Pagamento in misura ridotta. Modificato dall’articolo 19, comma 1 dell’AC 2480-B |
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1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme .
2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.
3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione .
3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni
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1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro novanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme .
2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di altra forma di pagamento indicata dalla stessa amministrazione. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.
3. identico.
3-bis. identico.
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203. Ricorso al prefetto. |
203. Ricorso al prefetto. Modificato dall’articolo 19, comma 2 dell’AC 2480-B |
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1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale .
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione .
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso .
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento |
1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni novanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale .
1-bis. identico.
2. identico.
3. identico.
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204-bis. Ricorso al giudice di pace. |
204-bis. Ricorso al giudice di pace. Modificato dall’articolo 19, comma 3 dell’AC 2480-B |
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1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione.
2. Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall'articolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie.
3. All'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, è restituita al ricorrente .
4. Il ricorso è, del pari, inammissibile qualora sia stato previamente presentato il ricorso di cui all'articolo 203.
5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella determinazione dell'importo della sanzione, assegna, con sentenza immediatamente eseguibile, all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la somma determinata, autorizzandone il prelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua capienza; l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore provvede a destinare detta somma secondo quanto prescritto dall'articolo 208. La eventuale somma residua è restituita al ricorrente.
6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso.
7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata .
8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida .
9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei casi di cui all'articolo 205
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1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di novanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione.
2. identico.
3. identico.
4. identico.
5. identico.
6. identico.
7. identico.
8. identico.
9. identico.
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207. Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE. |
207. Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE. Modificato dall’articolo 19, comma 5 dell’AC 2480-B |
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1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202. L'agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende .
2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, è pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202 .
3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni .
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di proprietà dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia .
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell'Unione europea
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1. identico.
2. identico.
2-bis. identico.
3. identico.
4. identico.
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208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. |
208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. Modificato dall’articolo 18 dell’AC 2480-B |
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati: a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell' 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione; b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo; c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori .
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate .
4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 è devoluta alle finalità di cui al comma 2 per consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica nonché, in misura non inferiore al 10 per cento della predetta quota, ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti. Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle predette finalità. Le determinazioni sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . Per i comuni la comunicazione è dovuta solo da parte di quelli con popolazione superiore a diecimila abitanti .
4-bis. La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro .
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
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1. identico
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati: a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell' 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione; b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo, nonché per la sperimentazione di moderne tecnologie come i dispositivi per il blocco automatico tramite etilometro, i dispositivi volti al riconoscimento automatico della patente di guida del conducente, i sensori di allacciamento delle cinture di sicurezza e gli adattatori di velocità, ai fini della loro installazione sui veicoli di nuova costruzione; c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori .
3. identico
4. identico
4-bis. Identico
5. identico
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218-bis. - Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati Introdotto dall’articolo 22, comma 1, dell’AC 2480-B |
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1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione e raddoppiata per le violazioni successive.
2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione che comporta l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un mese, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B.
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224-ter. - Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato Introdotto dall’articolo 23 dell’AC 2480-B |
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1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l’agente od organo accertatore della violazione procede al sequestro secondo le disposizioni dell’articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa secondo le disposizioni dell’articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.
3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, l’agente od organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all’articolo 214, in quanto compatibile.
4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell’articolo 214, in quanto compatibili.
5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 205.
6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto accerta la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull’applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l’ufficio o il comando da cui dipende l’agente accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all’intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3 |
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Codice penale. Testo vigente |
Codice penale testo come risultante dalle modifiche apportate dal ddl AC 2480-B recante Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale |
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589. Omicidio colposo. |
589. Omicidio colposo
(modificato dall’articolo 21, comma 1 dell’AC 2480-B) |
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni .
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici |
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da due a sei anni, ovvero da tre a otto anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma, del presente codice.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici |
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590. Lesioni personali colpose
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590. Lesioni personali colpose (modificato dall’articolo 21, comma 2 dell’AC 2480-B) |
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239 .
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni .
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa , salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale . |
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239 .
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni . Le pene sono aumentate di un terzo se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale . |
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593. Omissione di soccorso.
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593. Omissione di soccorso
(modificato dall’articolo 21, comma 3 dell’AC 2480-B) |
Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro.
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità.
Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata |
Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro.
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità.
Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da tre a otto anni, ovvero da quattro a dieci anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma, del presente codice.
Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata |
L. 23
dicembre 1999 n. 488 Testo vigente |
L.
23-12-1999 n. 488 Testo come modificato dall’articolo 29 dell’AC 2480-B |
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56. Interventi in materia di sicurezza stradale. |
56. Interventi in materia di sicurezza stradale. |
1. Per la prosecuzione degli interventi in materia di sicurezza stradale individuati nei programmi annuali di cui al comma 3 dell'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata alla presente legge, gli enti proprietari delle strade territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. |
1. Per la prosecuzione degli interventi in materia di sicurezza stradale individuati nei programmi annuali di cui al comma 3 dell'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata alla presente legge, gli enti proprietari delle strade, nonché le regioni, le province e i comuni, territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi sono autorizzati a contrarre mutui, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture, nel rispetto dei limiti posti dal Patto di stabilità interno. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse disponibili, le province e i comuni possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 |
L. 30
marzo 2001, n. 125 Testo vigente |
L. 30
marzo 2001, n. 125 Testo come modificato dall’articolo 24 dell’AC 2480-B |
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(Omissis) |
(Omissis) |
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14. Vendita di bevande superalcoliche sulle autostrade. |
14. Vendita di bevande superalcoliche sulle autostrade |
1. È vietata la vendita al banco di bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22 alle ore 6.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 10 milioni. |
1.identico
2. |
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Art. 14-bis. - (Obblighi delle discoteche e degli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche) |
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1. Le discoteche e gli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche dopo le ore 01.00 sono tenuti a inserire nella propria struttura, con oneri interamente a proprio carico, uno strumento di rilevamento del tasso alcolemico per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al test, nonché idonei spazi di riposo. 2. I titolari e i gestori delle discoteche e degli esercizi di cui al comma 1 sono altresì tenuti ad esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei relativi locali apposite tabelle che indichino le sanzioni previste dall'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. 3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione della chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo valutazione dell'autorità competente. |
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(Omissis) |
(Omissis) |
D.L. 27
giugno 2003 n. 151 Testo vigente |
D.L. 27
giugno 2003 n. 151 Testo come modificato dall’articolo 34 dell’AC 2480-B |
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6-ter. Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero |
6-ter. Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero |
1. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che è progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalità previste dal medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell'arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida è limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida è limitata a sei mesi.
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera, al fine di rendere omogenea l'applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal presente decreto |
1.
Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero
2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell'arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida è limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida è limitata a sei mesi.
2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida è emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in cui è stata commessa l’ultima violazione che ha comportato decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero dei trasporti. Il provvedimento è notificato all’interessato nelle forme previste dall’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il provvedimento di inibizione è atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo di inibizione alla guida è punito con le sanzioni previste dal comma 6 dell’articolo 218 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. In luogo della revoca della patente è sempre disposta un’ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera, al fine di rendere omogenea l'applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal presente decreto |
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
N. 2480-B ¾
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DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 27 giugno 2007 (v. stampato Senato n. 1677)
MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 19 settembre 2007
presentato dal ministro dei trasporti
(BIANCHI)
e dal ministro dell'interno
(AMATO)
di concerto con il ministro della giustizia
(MASTELLA)
e con il ministro delle infrastrutture
(DI PIETRO)
Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 20 settembre 2007
TESTO approvato dalla Camera dei deputati |
TESTO modificato dal Senato della Repubblica |
Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale. |
Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. |
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Art. 1. (Modifiche all'articolo 7 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. |
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1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «degli inquinamenti» sono inserite le seguenti: «atmosferici ed acustici» e dopo le parole: «della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «, il Ministro della salute»; |
|
b) dopo il comma 14 è inserito il seguente: |
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«14-bis. Chiunque non
ottemperi ai provvedimenti di limitazione della circolazione di cui al comma
1, lettera b), del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro |
Art. 1. |
Art. 2. |
(Modifiche agli articoli 75, 78, 79, 80 e 97 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. |
(Modifiche agli articoli 75, 78, 79, 80 e 97 del decreto legislativo
n. 285 del |
1. All'articolo 75 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 |
1. All'articolo 75 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, |
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: |
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: |
«4-bis. I veicoli di tipo omologato da equipaggiare con impianti di alimentazione a GPL o a metano sono soggetti all'accertamento di cui ai commi 1 e 2. |
«4-bis. Identico. |
4-ter. Con decreto del Ministro dei trasporti sono individuate le modifiche per i veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t, esclusi i motoveicoli e i ciclomotori, che possono essere effettuate, senza nulla osta della casa costruttrice e senza l'accertamento di cui al comma 2, anche tramite la certificazione di enti o professionisti accreditati. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti per l'accreditamento, nonché le modalità e le condizioni per l'effettuazione delle modifiche». |
4-ter. Identico». |
2. All'articolo 78 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: |
2. Identico: |
a) dopo il comma 2, è inserito il seguente: |
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: |
«2-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti sono individuate le modifiche per i veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t, esclusi i motoveicoli e i ciclomotori, che possono essere effettuate, in deroga alle disposizioni in materia, senza nulla osta della casa costruttrice e senza visita e prova, anche tramite la certificazione di enti o professionisti accreditati. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti per l'accreditamento, nonché le modalità e le condizioni per l'effettuazione delle modifiche»; |
«2-bis. Identico». |
b) al comma 3, le parole da: «è
soggetto alla sanzione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «ovvero circola senza l'aggiornamento della carta di circolazione,
quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro |
b) al comma 3, le parole da: «è
soggetto alla sanzione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «ovvero circola senza l'aggiornamento della carta di circolazione,
quando prescritto, o senza la certificazione di cui al comma 2-bis,
nei casi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro |
del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, sia accompagnato dalla prenotazione non scaduta delle prescritte visita e prova». |
1.485. Tale sanzione non si applica qualora il veicolo, per esigenze del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, sia accompagnato dalla prenotazione non scaduta delle prescritte visita e prova». |
3. Il comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: |
3. Identico. |
«4. Chiunque circola con un veicolo
che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali
prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 72 non
funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi
di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del
regolamento di esecuzione e di attuazione del presente codice, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, non
funzionanti o non efficienti, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro |
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4. Al comma 14 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
4. Identico. |
a) al primo periodo, la parola: «Chiunque» è sostituita dalle seguenti: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque»; |
|
b) al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fino a: «revisione» sono soppresse; |
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c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «In tali casi, l'organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente |
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ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI». |
|
5. All'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
5. Identico. |
a) al comma 5, primo periodo, le
parole da: «da euro |
|
b) al comma 10, le parole: «da euro |
|
6. I decreti di cui al comma 4-ter dell'articolo 75 e al comma 2-bis dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dai commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo, sono emanati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
6. Identico. |
Art. 2. (Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n.
285 del |
Soppresso |
1. All'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: |
|
«1-bis. Ai minori che hanno compiuto gli anni sedici e che sono titolari di patente |
|
di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto del limite di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore. |
|
1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. |
|
1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA". Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 122, comma 9. |
|
1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le prescrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 dello stesso articolo. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con il legale rappresentante del conducente minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis. |
|
1-sexies. Nelle
ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato
commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente
codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli
articoli 218 e 219, è sempre disposta la revisione della patente di guida
posseduta, ai sensi dell'articolo |
|
1-septies. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis che guida senza avere a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione è punito con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo». |
|
2. Con regolamento del Ministro dei trasporti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, intro dotti dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle condizioni soggettive e oggettive alle quali l'autorizzazione può essere richiesta e alle modalità di rilascio, alle condizioni di espletamento dell'attività di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore nonché alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1-quater del citato articolo 115. |
|
Art. 3. (Modifiche all'articolo 116 del
decreto legislativo n. 285 del |
Art. 3. (Modifiche all'articolo 116 del
decreto legislativo n. 285 del |
1. All'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, |
1. All'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, |
sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 13 è sostituito dal seguente: «13. Chiunque guida autoveicoli o
motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la pena
dell'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro b) dopo il comma 13 è inserito il seguente: «13.1. Per le violazioni di cui al comma 13 è competente il tribunale in composizione monocratica». |
al comma 13, le parole da: «; la stessa sanzione» fino a: «fino ad un anno.» sono sostituite dalle seguenti: «e con l'arresto fino a un mese, o fino ad un anno nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio. Le medesime sanzioni si applicano ai conducenti che guidano senza patente perché revocata. La sola ammenda di cui al presente comma si applica ai conducenti che guidano senza patente perché non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-sexies». |
Art. 4. (Accertamento dei requisiti di sicurezza dei quadricicli). |
Art. 4. (Accertamento dei requisiti di sicurezza dei quadricicli). |
1. Al fine di garantire che i quadricicli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, recante il recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, e successive modificazioni, rispondano ai requisiti di sicurezza attiva e passiva propri degli autoveicoli, il Ministro dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto le modalità di accertamento dei requisiti di sicurezza dei citati quadricicli. |
1. Al fine di garantire che i quadricicli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, recante il recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, e successive modificazioni, rispondano ai requisiti di sicurezza attiva e passiva propri degli autoveicoli, il Ministro dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto le modalità di accertamento dei requisiti di sicurezza dei citati quadricicli. I requisiti di sicurezza dei quadricicli devono essere comunque parametrati agli standard di sicurezza previsti per gli autoveicoli. |
Art. 5. (Modifiche all'articolo 117 del
decreto legislativo n. 285 del |
Art. 5. (Modifiche all'articolo 117 del
decreto legislativo n. 285 del |
1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: |
[Si veda la lettera c)]. |
«2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dalla data del rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t; inoltre, se trattasi di veicoli di categoria M1, la potenza massima non può essere superiore a 70 kW. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo, e a coloro che abbiano svolto almeno otto ore di pratica presso un "centro di guida sicura", riconosciuto con decreto ministeriale, documentate da un certificato di frequenza rilasciato dal centro stesso». |
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti»; |
soppressa |
b) al comma 2, le parole: «e di 90 km/h» sono sostituite dalle seguenti: «e di 80 km/h»; |
soppressa |
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: |
soppressa |
«2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dalla data del rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 60 kW/t. A tale fine sono computati anche il periodo per il quale il soggetto è stato autorizzato ad effettuare esercitazioni di guida accompagnata ai sensi dell'articolo 115, nonché |
(Si veda il comma 1, capoverso 2-bis). |
il periodo di frequenza di corsi specificamente destinati alla guida sicura. I contenuti e le modalità di organizzazione di tali corsi sono definiti con decreto del Ministro dei trasporti. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo»; |
|
d) al comma 3, primo periodo, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2 e 2-bis»; |
soppressa |
e) al comma 5, primo periodo, le parole: «e comunque prima di aver
raggiunto l'età di venti anni,» e le parole: «di guida e» sono soppresse e le
parole: «da euro |
soppressa |
2. Il decreto del Ministro dei trasporti di cui all'articolo 117, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, è emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
Soppresso |
3. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. |
Soppresso |
Art. 6. (Modifiche all'articolo 122 del
decreto legislativo n. 285 del |
Art. 6. (Modifiche all'articolo 122 del
decreto legislativo n. 285 del |
1. All'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. All'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni: |
a) al comma 1, dopo le parole: «è rilasciata» sono inserite le seguenti: «, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1,»; |
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Un'autorizzazione per esercitarsi alla guida è rilasciata a chi ha fatto |
|
domanda per conseguire la patente ed ha superato la prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1, nonché a chi ha fatto domanda per l'estensione di validità ad altre categorie di patente, fermo in entrambi i casi il possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, secondo le modalità attuative che saranno disciplinate con decreto del Ministro dei trasporti da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»; |
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: |
b) identica. |
«5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve inoltre effettuare esercitazioni con le autoscuole in autostrada, o in strada extraurbana, e in ore notturne. Il Ministro dei trasporti ne stabilisce, con proprio decreto, la disciplina e le modalità di svolgimento». |
|
2. Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
2. Identico. |
3. Il decreto di cui al comma 5-bis dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
3. Identico. |
Art. 7. (Modifiche all'articolo 123 del
decreto legislativo n. 285 del |
Art. 7. (Modifiche all'articolo 123 del
decreto legislativo n. 285 del |
1. All'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
Identico. |
a) al comma 4, secondo periodo, le parole: «dell'idoneità tecnica» sono sostitite |
|
dalle seguenti: «, al fine di assicurare un adeguato livello formativo, della medesima idoneità tecnica richiesta al titolare»; |
|
b) al comma 5, primo periodo, la parola: «biennale» è sostituita dalle seguenti: «triennale, maturata negli ultimi cinque anni»; |
|
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente: |
|
«7-bis. In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti, da ripetere almeno ogni tre anni». |
|
Art. 8. (Modifiche all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del |
Art. 8. (Modifiche all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del |
1. All'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «entro trenta» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di sessanta»; |
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «entro trenta» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di centottanta»; |
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il decorso di tale termine senza che la notizia sia stata ancora data preclude la decurtazione del punteggio»; |
b) identica; |
c) al comma 2, terzo periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»; |
c) identica; |
d) al comma 2, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; a questo fine, l'autorità adita deve segnalare formalmente, entro trenta giorni, la proposizione e l'esito dei ricorsi all'organo di polizia»; |
d) identica; |
e) al comma 4, primo periodo, le parole: «e purché il punteggio non sia |
e) al comma 4, primo periodo, le parole: «e purché il punteggio non sia |
esaurito, la frequenza» sono sostituite dalle seguenti: «, purché il punteggio non sia esaurito e, nel caso che la violazione non sia stata impugnata, non siano decorsi più di sei mesi dalla contestazione, la frequenza con profitto»; |
esaurito, la frequenza» sono sostituite dalle seguenti: «, purché il punteggio non sia esaurito e, nel caso che la violazione non sia stata impugnata, non siano decorsi più di nove mesi dalla contestazione, la frequenza con profitto». |
f) al comma 5, secondo periodo, le parole: «due punti» sono sostituite dalle seguenti: «quattro punti». |
soppressa |
2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
2. Identico. |
|
a) al capoverso «Art. 141 Comma 8 - 5» è premesso il seguente: «Art. 117 Comma 2-bis - 10»; |
a) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8 - 2» e «Comma 9 - 10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 8 - 5» e «Commi 9 e 9-bis - 10»; |
b) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8 - 5» sono sostituite dalle seguenti: «Comma 8 - 2» e «Comma 8-bis - 5»; |
b) al capoverso «Art. 173», dopo le parole: «Comma 3 - 5» sono inserite le seguenti: «Comma 3-bis - 5»; |
soppressa |
c) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 - 2», «Comma 5 - 2» e «Comma 7 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5, 8 e 10 - 5», «Commi 6, 9 e 12 - 10» e «Comma 11 - 2»; |
c) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 - 2», «Comma 5 - 2» e «Comma 7 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5, 9 e 11 - 5», «Commi 6, 10 e 13 - 10» e «Comma 12 - 2»; |
d) al capoverso «Art. 176», le parole: «Comma 19 - 10» sono soppresse; |
d) identica; |
e) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 - 2» e «Comma 4 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5, 8 e 10 - 5», «Commi 6, 9 e 12 - 10» e «Comma 11 - 2»; |
e) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 - 2» e «Comma 4 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5, 9 e 11 - 5», «Commi 6, 10 e 13 - 10» e «Comma 12 - 2»; |
|
f) al capoverso «Art. 187», le parole: «Commi 7 e 8 - 10» sono sostituite dalle seguenti: «Commi 1 e 8 - 10»; |
f) al capoverso «Art. 191», le parole: «Comma 1 - 5», «Comma 2 - 2» e «Comma 3 - 5» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 1 - 8», «Comma 2 - 4» e «Comma 3 - 8» e le parole: «Comma 4 - 3» sono soppresse. |
g) identica; |
|
h) nell'ultimo capoverso sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'articolo 117, comma 2-bis». |
Art. 9. (Introduzione dell'articolo 128-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, concernente la revisione della patente di guida in caso di coma prolungato). |
Art. 9. (Introduzione dell'articolo 128-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, concernente la revisione della patente di guida in caso di coma prolungato). |
1. Dopo l'articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente: «Art. 128-bis. - (Obblighi di comunicazione a carico dei responsabili di strutture sanitarie per i casi di coma di durata superiore a 48 ore). - 1. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia presso le quali sia avvenuto il ricovero di soggetti che abbiano subìto gravi traumi cranici o che siano in coma sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguìto l'evoluzione clinica del paziente». |
Identico. |
Art. 10. (Modifiche all'articolo 142 del
decreto legislativo n. 285 del |
Art. 10. (Modifiche all'articolo 142 del
decreto legislativo n. 285 del |
1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
Identico: |
a) al comma 6, dopo le parole: «le risultanze di apparecchiature debitamente omologate,» sono inserite le seguenti: «anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,»; |
a) il comma 8 è sostituito dai seguenti: «8. Chiunque supera di oltre |
|
velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro |
|
8-bis. Chiunque supera
di oltre |
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: |
soppressa |
«6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli e di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno»; |
|
c) il comma 9 è sostituito dai seguenti: |
b) il comma 9 è sostituito dal seguente: |
«9. Chiunque supera di oltre |
«9. Chiunque supera di oltre |
9-bis. Chiunque
supera di oltre |
soppresso |
d) il comma 11 è sostituito dal seguente: |
soppressa |
«11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere |
|
b), e), f), g), h), i) e l), le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179»; |
|
e) il comma 12 è sostituito dal seguente: |
soppressa |
«12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è la sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI». |
|
2. All'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
Soppresso |
|
Art. 11. (Modifica all'articolo 157 del
decreto legislativo n. 285 del |
|
1. All'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la violazione di cui al comma 2, ultimo periodo, sia commessa da conducenti di veicoli di categoria M2, M3, N2 e N3, si applica la |
|
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro |
|
Art. 12. (Modifiche all'articolo 158 del
decreto legislativo n. 285 del |
|
1. All'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
a) al comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: |
|
«h-bis) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'articolo 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli»; |
|
b) al comma 2, la lettera g) è abrogata; |
|
c) al comma 5, le parole: «d), g) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «d) e h)». |
Art. 11. (Modifiche all'articolo 173 del
decreto legislativo n. 285 del |
Art. 13. (Modifiche all'articolo 173 del
decreto legislativo n. 285 del |
1. Il comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: «3. Chiunque viola le disposizioni
del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro |
1. All'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani purché il |
amministrativa accessoria della so spensione della patente di guida da uno a tre mesi qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio». |
conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie». |
Art. 12. (Modifiche agli articoli 174,
176, 178 e 179 del decreto legislativo n. 285 del |
Art. 14. (Modifiche agli articoli 174,
176, 178 e 179 del decreto legislativo n. 285 del |
1. L'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
«Art. 174. - (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose). - 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006. |
«Art. 174. - (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose). - 1. Identico. |
2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento, conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e dell'ispettorato del lavoro. |
2. Identico. |
3. Le sanzioni per le violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa. Tali violazioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma 2. |
3. Identico. |
4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di |
4. Identico. |
una somma da euro |
|
5. Quando le
violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a un'ora ma non superiore
a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro |
5. Identico. |
6. Quando le
violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a due ore, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro |
6. Identico. |
|
7. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 non si applicano quando il conducente eccede i tempi di guida giornalieri di una misura non superiore al 5 per cento, sempreché siano rispettati i tempi di guida settimanali. |
7. Il conducente che,
durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di
cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro |
8. Identico. |
8. Quando la
violazione di cui al comma |
9. Quando la
violazione di cui al comma |
9. Quando la
violazione di cui al comma |
10. Quando la
violazione di cui al comma |
10. Il conducente che
è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario
di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro |
11. Identico. |
non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato. |
|
11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006. |
12. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006. |
12. Nei casi previsti
dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e |
13. Nei casi
previsti dai commi 4, 5, 6, 8, 9 e |
13. Alle violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, interruzioni e riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui al comma 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana in materia, salvo che la |
14. Alle violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, interruzioni e riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui al comma 13, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana in materia, salvo che la |
contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tal fine, per l'esercizio dei rimedi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia. |
contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tal fine, per l'esercizio dei rimedi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia. |
14. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che l'impresa stessa abbia dato esplicita indicazione contraria in merito. |
15. Identico. |
15. L'impresa che,
nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel
regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li
tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro |
16. Identico. |
16. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto. |
17. Identico. |
17. Qualora l'impresa di cui al comma 16, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono. |
18. Qualora l'impresa di cui al comma 17, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono. |
18. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita o autorizza al trasporto. I provvedimenti |
19. Identico. |
di revoca e di decadenza sono atti definitivi. |
|
19. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 16 e 17 sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395». |
20. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 17 e 18 sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395». |
2. Il comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: |
2. Identico. |
«22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi». |
|
3. L'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente: |
3. Identico. |
«Art. 178. - (Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo). - 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti di dispositivo di controllo di cui all'articolo 179 è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1o luglio 1970, e successive modificazioni, reso esecutivo con legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006. |
«Art. 178. - (Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo). - 1. Identico. |
2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui all'accordo indicato al comma 1 devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa |
2. Identico. |
e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e dell'ispettorato del lavoro. |
|
3. Le sanzioni per violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa. Tali violazioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma 2. |
3. Identico. |
4. Il conducente che
supera la durata dei periodi di guida prescritti dall'accordo di cui al comma
1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro |
4. Identico. |
5. Quando le
violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a un'ora ma non superiore
a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro |
5. Identico. |
6. Quando le
violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a due ore, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro |
6. Identico. |
|
7. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 non si applicano quando il conducente eccede i tempi di guida giornalieri di una misura non superiore al 5 per cento, sempreché siano rispettati i tempi di guida settimanali. |
7. Il conducente che,
durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni
previste dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro |
8. Identico. |
8. Quando la
violazione di cui al comma |
9. Quando la
violazione di cui al comma |
ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro |
ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro |
9. Quando la
violazione di cui al comma |
10. Quando la
violazione di cui al comma |
10. Il conducente che
è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del
registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti
dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro |
11. Identico. |
11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1. |
12. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1. |
12. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 174. |
13. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 8, 9 e 10 si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 174. |
13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che l'impresa stessa abbia dato esplicita indicazione contraria in merito. |
14. Identico. |
14. L'impresa che,
nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute
nell'accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li
tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro |
15. Identico. |
15. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 16, 17, 18 e 19 dell'articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi dell'articolo 174 si applicano all'autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali». |
16. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 17, 18, 19 e 20 dell'articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi dell'articolo 174 si applicano all'autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali». |
4. Dopo il comma 8 dell'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente: |
4. Identico. |
«8-bis. In caso di incidente con danno a persone o cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose, per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso». |
|
Art. 13. (Disposizioni integrative relative ad alcune tipologie di veicoli e di trasporti). |
Art. 15. (Disposizioni integrative relative ad alcune tipologie di veicoli e di trasporti). |
1. Sono esonerati dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento, come sostituito dall'articolo 26, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, i veicoli impiegati nell'ambito dei servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale e di raccolta e compattazione di rifiuti in ambito urbano. |
1. Sono esonerati dall'applicazione del
regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo
all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e
successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo
regolamento, come sostituito dall'articolo 26, paragrafo 1, numero 2), del
regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada, i veicoli impiegati nell'ambito
dei servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della
rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete
stradale e della gestione dei servizi di igiene urbana. |
2. Ai trasporti effettuati
con i veicoli di cui al comma 1 non si applicano gli articoli da |
2. Identico. |
Art. 14. (Modifiche agli articoli 186 e
187 del decreto legislativo n. 285 del |
Art. 16. (Modifiche agli articoli 186 e
187 del decreto legislativo n. 285 del |
1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
a) il comma 2 è sostituito dai seguenti: |
a) i commi da |
«2. Chiunque guida in stato di
ebbrezza è punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da euro
|
«2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con l'ammenda da euro b) con l'ammenda da euro c) con l'ammenda da euro |
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è da sei mesi a due anni ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Si applicano il quinto e il sesto periodo del comma 2. |
|
(Si veda il capoverso 2, quinto e sesto periodo). |
2-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente effettuato ai sensi del comma 2 e del presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 223. |
(Si vedano i capoversi 2, secondo e terzo periodo, e 2-bis, secondo periodo). |
2-ter. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. |
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. |
2-quater. Identico. |
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie e alle misure di sicurezza di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti»; |
2-quinquies. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti»; |
|
2-sexies. Qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, il veicolo con il quale è stato commesso il reato è fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa, con le normali garanzie di custodia»; |
b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187»; |
soppressa |
c) il comma 7 è sostituito dal seguente: |
b) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: |
«7. Salvo che il fatto costituisca
reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il
conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro |
«7. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o
5, il conducente è punito con le sanzioni di cui al comma 2, lettera c).
Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il
prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le
disposizioni del comma 8. |
d) al comma 8, primo periodo, le parole: «del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 2 e 2-bis»; |
soppressa |
e) il comma 9 è sostituito dal seguente: |
soppressa |
«9. Qualora dall'accertamento di cui ai
commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico
superiore a |
(Si veda la lettera b). |
2. All'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, |
2. Identico: |
sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti: |
a) i commi da |
«1. Chiunque guida in stato di
alterazione psico-fisica dopo avere assunto sostanze stupefacenti o
psicotrope è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da
euro |
«1. Chiunque guida in stato di
alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o
psicotrope è punito con l'ammenda da euro |
(Si veda il capoverso 1, quinto e sesto periodo). |
1-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da un conducente di autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente effettuato ai sensi del comma 1 e del presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 223. |
(Si veda il capoverso 1, secondo, terzo e quarto periodo). |
1-ter. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a |
|
persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. |
1-bis. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater»; |
1-quater. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, commi 2-quinquies e 2-sexies»; |
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: |
soppressa |
«5-bis. Qualora l'esito degli
accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e
gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono
fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di
alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente
di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non
superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo |
|
c) il comma 7 è abrogato; |
soppressa |
d) il comma 8 è sostituito dal seguente: |
b) identico: |
«8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119. Si applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma 2-bis». |
«8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è punito con le sanzioni di cui al comma 1. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119». |
Art. 15. (Disposizioni per l'esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992). |
Art. 17. (Disposizioni per l'esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992). |
1. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, |
1. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, |
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni necessarie per assicurare l'esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dall'articolo 14 della presente legge. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i parametri precisi concernenti il rapporto tra l'assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope e l'insorgenza di situazioni di mancanza di lucidità e quindi di pericolosità. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, sono individuati preventivamente il tipo di accertamenti e le prove da utilizzare per la rilevazione dello stato di idoneità alla guida di veicoli a seguito dell'assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope. |
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni necessarie per assicurare l'esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dall'articolo 16 della presente legge. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'interno, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri precisi concernenti il rapporto tra l'assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope e l'insorgenza di situazioni di mancanza di lucidità e quindi di pericolosità. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, sono individuati preventivamente il tipo di accertamenti e le prove da utilizzare per la rilevazione dello stato di idoneità alla guida di veicoli a seguito dell'assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope. |
Art. 16. (Modifica all'articolo 189 del
decreto legislativo n. 285 del |
Art. 18. (Modifica all'articolo 189 del
decreto legislativo n. 285 del |
1. Al comma 8 dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che ricorrano i presupposti della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, di cui all'articolo 186, o della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 187». |
Identico. |
Art. 17. (Modifiche agli articoli 202,
203, 204-bis e 207 del decreto
legislativo n. 285 del |
Art. 19. (Modifiche agli articoli 202,
203, 204-bis e 207 del decreto
legislativo n. 285 del |
1. Al comma 1 dell'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive |
1. All'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, |
modificazioni, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni». |
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»; b) al comma 2, le parole: «oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario» sono sostituite dalle seguenti: «oppure a mezzo di altra forma di pagamento indicata dalla stessa amministrazione». |
2. Al comma 1 dell'articolo 203 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole: «giorni sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni». |
2. Identico. |
3. Al comma 1 dell'articolo 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni». |
3. Identico. |
4. Il Governo provvede ad adeguare i termini fissati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, ai nuovi termini stabiliti dagli articoli 202, 203 e 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. |
4. Identico. |
5. All'articolo 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 4-bis è abrogato. |
5. Identico. |
Art. 18. (Modifica all'articolo 208 del
decreto legislativo n. 285 del |
Art. 20. (Modifica all'articolo 208 del
decreto legislativo n. 285 del |
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la sperimentazione di moderne tecnologie come i dispositivi per il blocco automatico tramite etilometro, i sensori di allacciamento delle cinture di sicurezza e gli adattatori di velocità, ai fini della loro |
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la sperimentazione di moderne tecnologie come i dispositivi per il blocco automatico tramite etilometro, i dispositivi volti al riconoscimento automatico della patente di guida del conducente, i sensori di allacciamento |
installazione sui veicoli di nuova costruzione». |
delle cinture di sicurezza e gli adattatori di velocità, ai fini della loro installazione sui veicoli di nuova costruzione». |
Art. 19. (Modifiche agli articoli 589, 590 e 593 del codice penale, in materia di omicidio colposo, lesioni personali colpose e omissione di soccorso). |
Art. 21. (Modifiche agli articoli 589, 590 e 593 del codice penale, in materia di omicidio colposo, lesioni personali colpose e omissione di soccorso). |
1. Al secondo comma dell'articolo 589 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da due a sei anni, ovvero da tre a otto anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma, del presente codice». |
Identico. |
2. Al terzo comma dell'articolo 590 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pene sono aumentate di un terzo se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni». |
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3. Dopo il secondo comma dell'articolo 593 del codice penale è inserito il seguente: «Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da tre a otto anni, ovvero da quattro a dieci anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma, del presente codice». |
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Art. 20. (Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza). |
(Si veda l'articolo 24). |
1. Tutti i titolari di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi |
|
orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre all'entrata o all'uscita dei locali apposite tabelle, predisposte ai sensi del comma 2, che riproducono: |
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a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcoolemica nell'aria alveolare espirata; |
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b) le quantità,
espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che
determinano il superamento del tasso alcoolemico per la guida in stato di
ebbrezza, pari a |
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2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 1. |
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Art. 21. (Introduzione dell'articolo 218-bis del decreto legislativo n. 285 del |
Art. 22. (Introduzione dell'articolo 218-bis del decreto legislativo n. 285 del |
1. Dopo l'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente: |
Identico. |
«Art. 218-bis. - (Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati). - 1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione e raddoppiata per le violazioni successive. |
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2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione che comporta l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a un mese, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente. |
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3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B». |
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2. All'articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) al comma 1, primo periodo, le parole: «previsti dall'art. 187» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dagli articoli 186 e 187»; |
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b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: |
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«1-bis. Il medico che viene a conoscenza in modo documentato di una patologia del suo assistito, che determina una diminuzione o un pregiudizio della sua idoneità alla guida, deve darne tempestiva comunicazione scritta e riservata, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, al Ministero dei trasporti. Il Dipartimento competente dispone la revisione della patente di guida per l'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica nei confronti del soggetto già titolare di patente, ovvero richiede che il soggetto, non ancora titolare di patente e che ne faccia richiesta, si sottoponga a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma |
|
4, ai fini del conseguimento del certificato medico utile per il rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dei trasporti, sono dettate le disposizioni applicative del presente comma, anche con riferimento alle patologie che comportano per il medico curante l'obbligo di provvedere alla comunicazione. |
|
1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a due mesi. |
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1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle norme del presente codice da cui è previsto che consegua l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida»; |
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c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: |
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«2-bis. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, è sempre disposta la sospensione della patente a tempo indeterminato fino al superamento, con esito favorevole, degli accertamenti stessi. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti ovvero del prefetto. A chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida a tempo indeterminato si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 218»; |
|
d) il comma 3 è abrogato. |
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Art. 22. (Introduzione dell'articolo 224-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, recante misure per consentire l'applicazione del sequestro e del fermo amministrativo dei veicoli in conseguenza di reati). |
Art. 23. (Introduzione dell'articolo 224-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, recante misure per consentire l'applicazione del sequestro e del fermo amministrativo dei veicoli in conseguenza di reati). |
1. Nella sezione II del capo II del titolo VI del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo l'articolo 224-bis è aggiunto il seguente: |
Identico. |
«Art. 224-ter. - (Procedimento di
applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca
amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di
reato). - 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente od organo
accertatore della violazione procede al sequestro secondo le disposizioni
dell'articolo |
|
2. Nei casi previsti dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili. |
|
3. Nelle ipotesi di
reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo
amministrativo, l'agente od organo accertatore della violazione dispone il
fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la
procedura di cui all'articolo |
|
4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza |
|
o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia
autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo
amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell'articolo |
|
5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205. |
|
6. La declaratoria di
estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della
sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per
altra causa, il prefetto accerta la sussistenza o meno delle condizioni di
legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede
ai sensi degli articoli 213 e |
|
7. Nel caso di
sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui
al comma |
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(Si veda l'articolo 20). |
Art. 24. (Introduzione dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125). |
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1. Dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente: «Art. 14-bis. - (Obblighi delle discoteche e degli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche). - 1. Le discoteche e gli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche dopo le ore 01.00 sono tenuti a inserire nella propria struttura, con oneri interamente a proprio carico, uno strumento di rilevamento del tasso alcolemico per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al test, nonché idonei spazi di riposo. |
|
2. I titolari e i
gestori delle discoteche e degli esercizi di cui al comma 1 sono altresì
tenuti ad esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei relativi locali
apposite tabelle che indichino le sanzioni previste dall'articolo 186 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni. |
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2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dei trasporti, adotta il regolamento di attuazione dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, introdotto dal comma 1 del presente articolo. |
Art. 23. (Misure alternative alla pena detentiva). |
Art. 25. (Misure alternative alla pena detentiva). |
1. In luogo della misura detentiva dell'arresto prevista dagli articoli 116, 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dagli articoli 3 e 14 della presente legge, a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia, della solidarietà sociale e per le politiche giovanili e le attività sportive, e preferibilmente esercenti la loro attività nel campo dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie. |
1. In luogo della misura detentiva dell'arresto prevista dagli articoli 116, 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dagli articoli 3 e 16 della presente legge, a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia, della solidarietà sociale e per le politiche giovanili e le attività sportive, e preferibilmente esercenti la loro attività nel campo dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie. |
Art. 24. (Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nonché degli enti locali). |
Art. 26. (Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nonché degli enti locali). |
1. Nelle more della realizzazione dei necessari e opportuni interventi infrastrutturali, |
1. Nelle more della realizzazione dei necessari e opportuni interventi infrastrutturali, |
sulle strade e sulle autostrade sulle quali si registrano i più alti tassi di incidentalità, individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture, gli enti proprietari e concessionari e gli enti locali competenti provvedono a immediati interventi di natura manutentiva e modificativa e comunque utili a migliorare la condizione delle strade e delle autostrade medesime e necessari a ridurre il rischio connesso alla circolazione su di esse. Su tali strade e autostrade, le amministrazioni competenti provvedono altresì prioritariamente a interventi di intensificazione dei controlli, di miglioramento della segnaletica e ad ogni altra forma di intervento che si renda utile o necessaria per le medesime finalità. |
sulle strade e sulle autostrade sulle quali si registrano i più alti tassi di incidentalità, individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture, gli enti proprietari e concessionari provvedono, tenendo conto anche del Piano nazionale per la sicurezza stradale, di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, a immediati interventi di natura manutentiva e modificativa e comunque utili a migliorare la condizione delle strade e delle autostrade medesime e necessari a ridurre il rischio connesso alla circolazione su di esse. Su tali strade e autostrade, le amministrazioni competenti provvedono altresì prioritariamente a interventi di intensificazione dei controlli, di miglioramento della segnaletica e ad ogni altra forma di intervento che si renda utile o necessaria per le medesime finalità. |
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
2. Identico. |
Art. 25. (Disposizioni per il miglioramento della circolazione e della segnaletica stradale). |
Art. 27. (Disposizioni per il miglioramento della circolazione e della segnaletica stradale). |
1. Nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli enti proprietari e concessionari di strade adottano iniziative volte alla sostituzione delle barriere stradali di sicurezza installate anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, nonché all'eliminazione del rischio di impatto di uccelli contro vetrate, superfici trasparenti e pannelli fonoassorbenti collocati lungo le strade e autostrade, mediante l'installazione di apposite sagome. |
1. Nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e gli enti locali, sono definite le iniziative che gli enti proprietari e concessionari di strade sono tenuti ad adottare per la sostituzione delle barriere stradali prive dei requisiti di sicurezza per gli utenti della strada, per l'adeguamento della segnaletica stradale, nonché per l'eliminazione del rischio di impatto di uccelli contro vetrate, superfici trasparenti e |
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pannelli fonoassorbenti collocati lungo le strade e autostrade, mediante l'installazione di apposite sagome. |
2. Il Governo è autorizzato ad apportare modificazioni al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di introdurre misure, anche sanzionatorie, volte ad assicurare il rispetto, da parte degli enti di cui all'articolo 208, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dell'obbligo di devolvere il 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alle finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 208, e successive modificazioni, con riguardo al miglioramento della circolazione sulle strade e al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale, nonché ad assicurare che gli enti proprietari e concessionari delle strade adottino le iniziative relative alle barriere di sicurezza e al rischio dell'impatto di uccelli, di cui al comma 1 del presente articolo. |
2. Il Governo è autorizzato ad apportare modificazioni al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di introdurre misure volte ad assicurare il rispetto, da parte degli enti di cui all'articolo 208, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dell'obbligo di devolvere il 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alle finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 208, e successive modificazioni, con riguardo alle priorità indicate dal Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, nonché ad assicurare che gli enti proprietari e concessionari delle strade adottino le iniziative relative alle barriere di sicurezza, alla segnaletica stradale e al rischio dell'impatto di uccelli, di cui al comma 1 del presente articolo.
|
Art. 26. (Destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge). |
Art. 28. (Destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge). |
1. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dalla presente legge sono destinate all'ammodernamento e alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, al potenziamento dell'illuminazione, al miglioramento della segnaletica stradale e alla realizzazione di campagne di prevenzione in materia di sicurezza stradale, attraverso forme di pubblicità ad alto impatto emotivo e comunque tali da evidenziare le conseguenze che possono derivare dagli incidenti stradali, nonché al potenziamento dei servizi funzionali all'espletamento delle attività di competenza del Ministero dei trasporti preordinate alla tutela e alla promozione della sicurezza stradale. |
1. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dalla presente legge sono destinate al potenziamento dei servizi di controllo su strada, mirati e intensificati nelle zone di maggiore pericolosità e rischio di incidentalità, distribuiti in modo unitario e coordinato sull'intero territorio nazionale, all'ammodernamento e alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, al potenziamento dell'illuminazione, al miglioramento della segnaletica stradale e alla realizzazione di campagne di prevenzione in materia di sicurezza stradale, attraverso forme di pubblicità ad alto impatto emotivo e comunque tali da evidenziare le conseguenze che possono derivare dagli incidenti stradali, nonché al potenziamento dei servizi |
|
funzionali all'espletamento delle attività di competenza del Ministero dei trasporti preordinate alla tutela e alla promozione della sicurezza stradale. |
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti, le somme di cui al comma 1 sono ripartite tra le finalità nello stesso indicate. |
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture, le somme di competenza statale di cui al comma 1 sono ripartite tra le finalità indicate nello stesso comma, riservandone un terzo al potenziamento dei servizi di controllo su strada. |
Art. 27. (Modifica dell'articolo 56 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente interventi in materia di sicurezza stradale). |
Art. 29. (Modifica dell'articolo 56 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente interventi in materia di sicurezza stradale). |
1. All'articolo 56, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole da: «territorialmente competenti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, nonché le regioni, le province e i comuni, territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi sono autorizzati a contrarre mutui, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse disponibili, le province e i comuni possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267». |
1. All'articolo 56, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole da: «territorialmente competenti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, nonché le regioni, le province e i comuni, territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi, sono autorizzati a contrarre mutui, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture, nel rispetto dei limiti posti dal Patto di stabilità interno. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse disponibili, le province e i comuni possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267». |
Art. 28. (Disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative). |
Art. 30. (Disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative). |
1. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, |
Identico. |
commi 2 e 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia. |
|
Art. 29. (Delega al Governo per la riforma del decreto legislativo n. 285 del 1992). |
Art. 31. (Delega al Governo per la riforma del decreto legislativo n. 285 del 1992). |
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo n. 285 del |
1. Identico: |
a) coordinamento e armonizzazione del decreto legislativo n. 285 del 1992 con le altre norme di settore nazionali, comunitarie e derivanti da accordi internazionali stipulati dall'Italia, nonché con le competenze regionali e degli enti locali stabilite dalle leggi vigenti; |
a) identica; |
b) semplificazione delle procedure e della normativa tecnica di settore, eliminando duplicazioni di competenze e procedendo alla delegificazione delle norme del decreto legislativo n. 285 del 1992 suscettibili di frequenti aggiornamenti per esigenze di adeguamento alle evoluzioni tecnologiche o a disposizioni comunitarie; |
b) identica; |
c) revisione e semplificazione dell'apparato sanzionatorio, anche modificando l'entità delle sanzioni secondo princìpi di ragionevolezza, proporzionalità, effettiva responsabilità e non discriminazione in ambito europeo. |
c) identica; |
|
d) esclusione della
facoltà che gli enti proprietari o concessionari autostradali possano elevare
il limite massimo di velocità oltre |
|
e) regolamentazione dell'uso delle motoslitte, prevedendo l'obbligo del contrassegno identificativo, dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi nonché del possesso, per il conducente, del certificato di idoneità alla conduzione; |
|
f) previsione e disciplina dell'istituzione del servizio di locazione a breve termine di veicoli a motore da parte di utenti abbonati (car sharing), per la parte concernente il decreto legislativo n. 285 del 1992, ai fini della sua promozione e del suo sviluppo; |
|
g) armonizzazione della normativa in materia di patente di guida con le disposizioni in ambito comunitario, in particolare recependo la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, e prevedendo la definizione del limite di età per la conduzione dei quadricicli leggeri in anni sedici, nonché eventualmente prevedendo le condizioni alle quali il minore autorizzato, previo adeguato percorso formativo e garantiti idonei requisiti di sicurezza attiva e passiva, possa esercitarsi alla guida; |
|
h) individuazione dei criteri in base ai quali può essere consentito trasportare minori di età superiore a quattro anni su veicoli a due ruote, prevedendo idonei strumenti di sicurezza e di alloggiamento del minore medesimo e condizioni soggettive ed oggettive alle quali tale trasporto può essere effettuato nonché le relative sanzioni; |
|
i) inserimento del principio di tutela degli animali prevedendo l'applicabilità dell'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 ai mezzi di soccorso a loro destinati e l'obbligo di prestare l'assistenza occorrente agli animali in caso di incidente da parte dei soggetti responsabili. |
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, previo parere delle competenti |
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, previo parere delle competenti |
Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1. |
Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e ai criteri direttivi di cui al comma 1. |
3. Il Governo, entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri di cui al comma 2, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi per il parere definitivo, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono comunque essere emanati. |
3. Identico. |
4. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore |
4. Identico. |
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, apporta le conseguenti modificazioni al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni. |
|
5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati dal medesimo comma 1 e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3. |
5. Identico. |
Art. 30. (Raccolta e invio dei dati relativi all'incidentalità stradale). |
Art. 32. (Raccolta e invio dei dati relativi all'incidentalità stradale). |
1. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale da parte delle Forze dell'ordine al Ministero dei |
1. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale e dei dati relativi ai comportamenti di guida a rischio, |
trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. |
come la guida in stato di ebbrezza, la trasgressione dei limiti di velocità, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, la mancata utilizzazione della cintura di sicurezza o del casco, da parte delle Forze dell'ordine al Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento e dell'ampliamento, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente, degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. |
2. Per l'avvio degli interventi di raccolta e invio dei dati di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
2. Identico. |
Art. 31. (Divieto di propaganda pubblicitaria di veicoli a motore basata sulla velocità). |
Art. 33. (Divieto di propaganda pubblicitaria di veicoli a motore basata sulla velocità). |
1. Nella propaganda pubblicitaria di autoveicoli, motoveicoli, motocicli o altri veicoli a motore è vietato qualsiasi riferimento alla velocità raggiungibile dai veicoli stessi. |
1. Nella propaganda pubblicitaria di autoveicoli, motoveicoli, motocicli o altri veicoli a motore è vietato qualsiasi riferimento alla velocità raggiungibile dai veicoli stessi nonché il ricorso a termini o immagini che possono trarre in inganno il consumatore utente della strada. |
2. L'Autorità garante della
concorrenza e del mercato provvede ad accertare e a sanzionare le violazioni
del divieto di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità e i
poteri previsti dall'articolo 26 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, applicando la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro |
2. L'Autorità garante della concorrenza
e del mercato provvede ad accertare e a sanzionare le violazioni del divieto
di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità e i poteri previsti
dall'articolo 26 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, applicando la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro |
3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 sono iscritti in apposita unità previsionale di base dello |
3. Identico. |
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|
stato di previsione del Ministero dei trasporti, per essere destinati al finanziamento di iniziative di educazione stradale e a campagne di informazione e di prevenzione sulla sicurezza stradale. |
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Art. 32. (Modifiche all'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. |
Art. 34. (Modifiche all'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. |
1. All'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: |
Identico. |
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti» sono sostituite dalle seguenti: «Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero»; |
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b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: |
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«2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida è emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in cui è stata commessa l'ultima violazione che ha comportato decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero dei trasporti. Il provvedimento è notificato all'interessato nelle forme previste dall'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il provvedimento di inibizione è atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo di inibizione alla guida è punito con le sanzioni previste dal comma 6 dell'articolo 218 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. In luogo della revoca della patente è sempre disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni». |
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Art. 33. (Semplificazione delle procedure autorizzative riguardanti la circolazione dei mezzi adibiti al trasporto di derrate deperibili). |
Art. 35. (Semplificazione delle procedure autorizzative riguardanti la circolazione dei mezzi adibiti al trasporto di derrate deperibili). |
1. Al fine di agevolare e di semplificare le procedure autorizzative riguardanti la circolazione dei mezzi adibiti al trasporto di derrate deperibili, il Ministro dei trasporti, con uno o più decreti, stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle prove e per il rilascio dell'attestato di conformità previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404, da parte delle stazioni di prova appositamente autorizzate ai sensi dell'articolo 2 del medesimo regolamento. |
1. Al fine di agevolare e di semplificare le procedure autorizzative riguardanti la circolazione dei mezzi adibiti al trasporto di derrate deperibili, il Ministro dei trasporti, con uno o più decreti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle prove e per il rilascio dell'attestato di conformità previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404, da parte delle stazioni di prova appositamente autorizzate ai sensi dell'articolo 2 del medesimo regolamento. |
2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti stabilisce le tariffe per lo svolgimento delle prove per il rilascio dell'attestato di conformità di cui al comma 1 da parte delle stazioni di prova dell'amministrazione statale e da parte delle stazioni di prova appositamente autorizzate di cui al medesimo comma 1. Limitatamente alle prove svolte da stazioni di prova autorizzate, le tariffe comprendono una quota di maggiorazione da assegnare con le modalità previste dall'articolo 5 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, e successive modificazioni. In ogni caso le tariffe sono stabilite in misura tale da coprire integralmente i costi derivanti dallo svolgimento delle attività di verifica di cui al presente articolo. |
2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le tariffe per lo svolgimento delle prove per il rilascio dell'attestato di conformità di cui al comma 1 da parte delle stazioni di prova dell'amministrazione statale e da parte delle stazioni di prova appositamente autorizzate di cui al medesimo comma 1. Limitatamente alle prove svolte da stazioni di prova autorizzate, le tariffe comprendono una quota di maggiorazione da assegnare con le modalità previste dall'articolo 5 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, e successive modificazioni. In ogni caso le tariffe sono stabilite in misura tale da coprire integralmente i costi derivanti dallo svolgimento delle attività di verifica di cui al presente articolo. |
3. Con provvedimento del Ministero dei trasporti le tariffe di cui al comma 2 sono aggiornate ogni due anni in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. |
3. Identico. |
Art. 34. (Nuove norme volte all'individuazione dei prodotti farmaceutici che producono effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada). |
Art. 36. (Nuove norme volte all'individuazione dei prodotti farmaceutici che producono effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada). |
1. Il presente articolo si applica a tutti i prodotti farmaceutici, soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma, che producono effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada. |
1. Identico. |
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1. |
2. Identico. |
3. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 deve essere riportato un simbolo convenzionale di allarme che indichi l'idoneità del farmaco a produrre effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada. |
3. Sulle confezioni esterne dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 deve essere inserito un apposito spazio, di facile individuazione, contenente messaggi che indichino l'idoneità del farmaco a produrre effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada. |
4. Qualora le confezioni dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 siano di dimensioni troppo ridotte per riportare il simbolo di cui al comma 3, il medesimo è riportato in un cartoncino pieghevole, inserito all'interno della confezione, in modo che ne sia garantita la visibilità. |
4. All'atto della dispensazione dei prodotti di cui ai commi 1 e 2, il farmacista informa il paziente sulle interferenze del farmaco riguardo allo stile e alla qualità della guida. |
5. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 si uniformano alle disposizioni della presente legge entro il 31 dicembre 2008. |
5. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 si uniformano alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. |
6. La distribuzione dei prodotti farmaceutici indicati ai commi 1 e 2 confezionati prima del 31 dicembre 2008 è consentita fino al 31 dicembre 2009. |
6. La distribuzione dei prodotti farmaceutici indicati ai commi 1 e 2, confezionati prima del termine indicato al comma 5, è consentita fino alla data di scadenza. |
7. Qualora i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 siano posti in commercio dopo il 31 dicembre 2009 senza l'indicazione del simbolo di cui al comma 3, il titolare dell'autorizzazione |
7. Qualora i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 siano posti in commercio dopo i termini di cui ai commi 5 e 6 senza l'inserzione dello spazio di cui al comma 3, il titolare dell'autorizzazione all'immissione |
all'immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro |
in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro |
8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, il Ministro della salute, con provvedimento motivato, ordina al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio l'adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l'adempimento. |
8. Identico. |
9. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato ai sensi del comma 8, il Ministro della salute può sospendere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico fino al compiuto adempimento. |
9. Identico. |
Art. 35. (Entrata in vigore). |
Art. 37. (Entrata in vigore). |
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
[1] Procedura n. 2006/2114.
[2] Procedura n. 2007/786.
[3] Procedura n. 2007/2132.
[4] A questo riguardo si segnala che, il 29 aprile 2004, è stata adottata la direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.
[5] La questione è oggetto della direttiva 2004/52/CE concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità.
[6] Nell’ambito del sesto
programma quadro di ricerca
[7] La banca dati CARE è stata istituita con la decisione n. 1993/704/CE.
[8] GALILEO è un programma di radionavigazione satellitare
di natura civile messo a punto dall’Unione europea al fine di garantire la
propria indipendenza nei confronti dei
sistemi satellitari americano (GPS) e russo (GLONASS), in un settore
considerato di grande valore strategico.Membri fondatori sono
[9]
Il documento è volto ad
individuare misure comuni a livello europeo al fine di favorire il
raggiungimento dell’obiettivo di dimezzare il numero delle vittime della strada
entro il 2010 mediante azioni sistematiche di controlli, informazione ed
educazione.
[10] L’applicazione delle nuove tecnologie al fine di migliorare la sicurezza nei trasporti è oggetto dell’iniziativa e-Safety, lanciata nel 2002 dalla Commissione europea, di concerto con l'industria automobilistica e le parti interessate, al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione dei sistemi intelligenti di sicurezza integrati che usano le tecnologie dell'informazione e dell'innovazione per aumentare la sicurezza stradale e ridurre il numero delle vittime di incidenti stradali nell'UE. Le iniziative in tal senso sono state prospettate dalla Commissione nella comunicazione “Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni per i veicoli sicuri e intelligenti” (COM(2003)542) e, successivamente, nella comunicazione “Mettere e-call a disposizione dei cittadini” (COM(2005)431) e nel piano d’azione per rilanciare il servizio e-call (COM(2006)723) intesi a dotare tutti i veicoli, a partire dal 2010, di un sistema di chiamata automatica di emergenza (vedi nota n. 8).L’importanza delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per il settore dei trasporti è sottolineata anche nel settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico istituito dalla decisione n. 1982/2006/CE. Il programma, in particolare, sottolinea il ruolo fondamentale che tali tecnologie possono svolgere al fine di modernizzare il settore dei trasporti e ricorda i grandissimi vantaggi che possono derivare dalla loro applicazione per la mobilità, soprattutto per quanto riguarda il miglioramento della sicurezza e dell’efficienza del trasporto di persone e merci. Esso ricorda, altresì, che tali tecnologie possono trovare applicazione per la promozione di infrastrutture intelligenti, rendendo le infrastrutture indispensabili per la vita quotidiana più efficaci e più facili da utilizzare, più adattabili e di manutenzione più agevole, più robuste e resistenti ai guasti.
[11] Il 3 febbraio 2003
Il 27 aprile 2006 il PE ha approvato una risoluzione su e-Call nella quale si compiace del fatto che alcuni Stati membri,
tra cui l’Italia, abbiano firmato il
protocollo d'intesa su e-Call,
sollecita gli Stati membri a completare quanto prima l'attuazione dell'E-
[12] La raccomandazione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, n. 111, del 17 aprile 2004.
[14] Si tratta ad esempio dei dispositivi di frenatura, sterzo e volante, luci ed altri elementi relativi alla visibilità, assi, ruote, pneumatici, sospensioni, etc.
[15] Decreto-legge 3 agosto 2007, n.117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.
[16] Modificato in seguito con D.M. 14 novembre 1997 e D.M. 29 marzo 1999.
[17] Il comma 2 prevede che coloro che hanno
conseguito la patente di categoria B non possano, per un periodo di tre anni, superare
la velocità di
[18] Modernizzazione, efficienza delle Amministrazioni pubbliche e riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese, (c.d. ddl “Nicolais”), attualmente all’esame dell’Assemblea della Camera.
[19] Vedi articolo
[20] L. 30 marzo 2001, n. 125 recante Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati.
[21] Quanto al Piano nazionale per la sicurezza stradale si rimanda alla scheda relativa all’articolo 26.
[22] Si ricorda innanzitutto il Libro bianco sulla politica comune dei trasporti del 2001, il quale, in sintonia con precedenti atti d’indirizzo, ha fissato l’obiettivo di dimezzare, entro il 2010, il numero delle vittime degli incidenti stradali in tutta l’Unione europea.
[23] Sul codice della strada, relativamente al differimento dell’entrata in vigore di alcune modifiche, sono intervenuti ulteriori decreti legge (D.L. 236/2002; D.L. 355/2003, D.L. 266/2004, D.L. 273/2005).
Occorre poi ricordare anche il DL 184/2005 – decaduto per mancata conversione - inizialmente composto di un solo articolo recante modifiche al comma 2 dell’articolo 126-bis del codice della strada in materia di patente a punti, al fine di adeguare la normativa alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 che ne aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale in una parte; durante l’esame del provvedimento al Senato erano state introdotte ulteriori disposizioni incidenti sul codice della strada.
[24] Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 recante Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della L. 22 marzo 2001, n. 85.
[25] Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 recante Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della L. 22 marzo 2001, n. 85.
[26] Legge 22 marzo 2001, n. 85 recante Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada.
[27] Si tratta del disegno di legge A.C. 2851, recante Modifiche alla legge 22 marzo 2001, n. 85, e disposizioni per la revisione del nuovo Codice della strada, presentato alla Camera, in data 12 giugno 2002.
[28] Si tratta dei dl 121/2002, 151/2003 e 115/2005. Sul codice della strada, relativamente al differimento dell’entrata in vigore di alcune modifiche, sono intervenuti ulteriori decreti legge (D.L. 236/2002; D.L. 355/2003, D.L. 266/2004, D.L. 273/2005).
Occorre poi ricordare anche il DL 184/2005 – decaduto per mancata conversione - inizialmente composto di un solo articolo recante modifiche al comma 2 dell’articolo 126-bis del codice della strada in materia di patente a punti, al fine di adeguare la normativa alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 che ne aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale in una parte. Durante l’esame del provvedimento al Senato erano state introdotte ulteriori disposizioni incidenti sul codice della strada.
[29] Il comma 6 dell’articolo del ddl prevede inoltre previsto che il decreto ivi previsto venga emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
[30] L’articolo ha inoltre previsto che il decreto ivi previsto venga emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
[31] L’articolo in esame al comma 3 prevede inoltre che il decreto venga emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.