Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Attuazione della direttiva del 26 ottobre 2005 relativa al miglioramento della sicurezza dei porti - Direttiva 2005/65/CE - Schema di decreto legislativo n. 144 (art. 1, commi 1, 3 e 4, L. n. 13/2007)
Riferimenti:
SCH.DEC 144/XV     
Serie: Atti del Governo    Numero: 138
Data: 02/10/2007
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
Altri riferimenti:
L n. 13 del 06-FEB-07   05/65  


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

servizio studi

segreteria generale
ufficio rapporti con l’ue

 

Atti del Governo

Miglioramento della sicurezza
dei porti

Direttiva 2005/65/CE

Schema di decreto legislativo n. 144

(art. 1, commi 1, 3 e 4, L. n. 13/2007)

 

 

 

 

n. 138

 

 

2 ottobre 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Trasporti

 

SIWEB

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FileTR0193

INDICE

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni e pareri allegati6

Elementi per l’istruttoria legislativa  7

§      Conformità con la norma di delega  7

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  8

§      Compatibilità comunitaria  8

§      Procedure di contenzioso  11

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  11

§      Impatto sui destinatari delle norme  11

Scheda di lettura

§      Contenuto  15

Schema di D.Lgs. n. 144

§      Attuazione della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 del 26 ottobre 2005 relativa al miglioramento della sicurezza dei porti27

§      Parere della Conferenza unificata del 20 settembre 2007  27

§      Codice della navigazione (art. 1174)55

§      L. 28 gennaio 1994 n. 84. Riordino della legislazione in materia portuale (art. 6)56

§      L. 28 gennaio 1994 n. 84. Riordino della legislazione in materia portuale (art. 6)56

§      D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281. Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (art. 8)59

§      L. 6 febbraio 2007 n. 13. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006 (art. 1)61

Normativa Comunitaria

§      Reg. (CE) 31 marzo 2004 n. 725. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali65

§      Dir. 26 ottobre 2005 n. 65.  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento della sicurezza dei porti129

 


SIWEB

Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero dello schema di decreto legislativo

144

Titolo

Attuazione della direttiva del 26 ottobre 2005 relativa al miglioramento della sicurezza dei porti - Direttiva 2005/65/CE

Norma di delega

Art. 1, commi 1, 3 e 4, L. 6 febbraio 2007 n. 13

Settore d’intervento

Trasporto marittimo

Numero di articoli

15

Date

 

§      presentazione

31 agosto 2007

§      assegnazione

3 settembre 2007

§      termine per l’espressione del parere

13 ottobre 2007

§      scadenza della delega

4 marzo 2008

Commissione competente

IX Commissione (Trasporti)

Rilievi di altre Commissioni

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Casella di testo: 4Lo schema di decreto in esame reca attuazione della direttiva 2005/65/CE[1], in tema di sicurezza dei porti.

Il termine per l’espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari è fissato al 13 ottobre 2007.

Lo schema si compone di 15 articoli cui sono allegati:

§         una relazione illustrativa;

§         una relazione tecnico-finanziaria;

§         tre allegati, riguardanti  la valutazione di sicurezza del porto, il piano di sicurezza del porto e i requisiti delle esercitazioni in tema di sicurezza.

 

L'articolo 1[2] individua l’oggetto del decreto nelle misure di sicurezza marittima necessarie al miglioramento della sicurezza nei porti.

 

L'articolo 2 fornisce la nozione di porto rilevante ai fini dell’applicazione del decreto quale porto in cui sono allocati impianti soggetti al regolamento CE 725/2004 ed erogante servizi a navi cui sono applicate le disposizioni della SOLAS e/o l'articolo 3.2 del regolamento CE 725/2004[3].

Le funzioni di ’“Amministrazione” e di “Punto di contatto” vengono attribuite al Ministero dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, quelle di “Autorità di sicurezza del porto” all’Ufficio del Compartimento marittimo competente.

Autorità portuale” è l’insieme degli enti elencati all’art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84[4].

Trovano applicazione le ulteriori definizioni contenute nel Regolamento CE n. 725/2004.

 

L'articolo 3[5]definisce il campo di applicazione del decreto, prevedendone l’estensione a tutti i porti come definiti dall’articolo 2. I confini di ciascun porto, da individuarsi sulla base della valutazione di sicurezza, sono definiti dal Capo del compartimento marittimo di concerto con l'Autorità portuale, ove istituita.

 

L'articolo 4 specifica le attribuzioni dell'Amministrazione, da esercitarsi sulla base degli indirizzi dei Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti marittimi e dei porti (CISM)[6].

 

L'articolo 5 istituisce, presso ciascun Compartimento marittimo, la Conferenza di servizi per la sicurezza portuale con il compito di adottare la valutazione di sicurezza ed il piano di sicurezza dei porti di giurisdizione e di fornire consulenza pratica per l'implementazione delle misure di sicurezza.

 

L'articolo 6 prevede che l'autorità portuale, per i porti competenza e l'autorità marittima, negli altri porti, redigano una valutazione di sicurezza. AdottataCasella di testo: 5 dalla conferenza di servizi per la sicurezza portuale, eventualmente con l’assistenza di esperti, essa è approvata, previo nulla osta del Prefetto, dal Capo del Compartimento. La valutazione di sicurezza deve estendersi alle aree adiacenti aventi impatto sulla sicurezza del porto.

 

L'articolo 7[7] individua nell’Autorità di sicurezza del porto, l’Autorità responsabile delle questioni di sicurezza del porto.

 

L'articolo 8[8]prevede che il piano di sicurezza sia elaborato dall'Autorità di sicurezza del porto, adottato dalla conferenza di servizi per la sicurezza portuale, e approvato dal Prefetto. Nei casi necessità ed urgenza, I'Autorità di sicurezza su concorde avviso del Prefetto o l'Autorità di polizia di sicurezza, possono disporre l'attuazione di straordinarie temporanee misure di sicurezza.

 

L'articolo 9[9]definisce le attribuzioni del punto di contatto nazionale per la sicurezza del porto.

 

L'articolo 10[10] individua le procedure per la determinazione e comunicazione dei livelli di sicurezza.

 

L'articolo 11[11]stabilisce i criteri di nomina e le attribuzioni dell'Agente di sicurezza del porto.

 

L'articolo 12[12]stabilisce le procedure per l'aggiornamento e la supervisione dei piani di sicurezza dei porti e per la loro applicazione.

 

L'articolo 13[13]disciplina le procedure da seguirsi per la protezione della valutazione di sicurezza e dei piani sicurezza; considerate informazioni sensibili sotto il profilo della sicurezza.

 

L’articoli 14 contempla le sanzioni amministrative applicabili alla violazione della normativa rilevante in materia di sicurezza marittima.

 

L’articolo 15 contiene la clausola di salvaguardia degli effetti finanziari del provvedimento.

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnico-finanziaria e da tre allegati.

 

L’allegato I contiene una disciplina dettagliata della valutazione di sicurezza del porto.

 

L’allegato II disciplina la redazione del piano di sicurezza del porto.

 

L'allegato III, concerne infine i requisiti essenziali delle esercitazioni in materia di sicurezza.

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Conformità con la norma di delega

Il termine per l’esercizio della delega è fissato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge comunitaria 2006 (l. 13/2007) al 4 marzo 2008. Lo schema di decreto è stato presentato alle Camera in data 31 agosto 2007. Il comma 4 del medesimo articolo 1 prevede modalità specifiche per l’esame parlamentare in relazione al recepimento di alcune direttive espressamente indicate, tra le quali la direttiva oggetto di recepimento (2005/65/CE), stabilendo due ulteriori condizioni per i relativi schemi di decreto legislativo che ne recano l’attuazione:

§      devono essere corredati della relazione tecnica prevista dalla legge 468/1978[14] (art. 11-ter, comma 2);

§      su di essi è richiesto il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari (oltre a quello delle Commissioni competenti per materia: si tratta infatti di direttive ricomprese nell’allegato B).

Ove il Governo non intenda conformarsi alle condizioni formulate al fine di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, Cost., deve sottoporre nuovamente i testi (corredati delle necessarie informazioni integrative) al parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro venti giorni. Viene così introdotto il cosiddetto “doppio parere”, limitatamente ai provvedimenti di recepimento delle direttive sopra indicate.

Il comma 5 delega il Governo ad emanare, con la medesima procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla legge.

Il termine di recepimento della direttiva era fissato al 15 giugno 2007. Si segnala, in proposito, che il 1°agosto 2007la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva in esame.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia dei porti e degli aeroporti civili è attribuita dall’articolo 117, comma 3, della Costituzione alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni. Peraltro, lo schema di decreto in esame  concerne specificamente i profili della sicurezza marittima, ed è quindi riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi del comma 2, lettera h, del medesimo articolo 117, qualora il concetto di “sicurezza” venga inteso come comprensivo di aspetti che riguardano la tutela della sicurezza e della incolumità delle persone, anche non direttamente afferenti l’ordine pubblico.

Compatibilità comunitaria

Documenti all’esame delle istituzioni europee
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 12 dicembre 2006 la Commissione ha presentato una comunicazione relativa ad un programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche (EPCIP)[15].

Obiettivo del programma, come sottolineato nella comunicazione, è il miglioramento della protezione delle infrastrutture critiche attraverso la creazione di un quadro comune a livello UE, basato, non solo sul contrasto alla minaccia terroristica, che costituisce pur sempre una priorità, ma su un approccio “multirischio”. Il quadro EPCIP, ispirato ai principi di sussidiarietà, complementarietà, riservatezza, cooperazione delle parti interessate, proporzionalità e fondato su un approccio settoriale che rispetti la specificità delle infrastrutture, comprende:

·         una proposta di direttiva (vedi infra), presentata contestualmente alla comunicazione, che indica la procedura per l’individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee[16];

·         misure dirette a facilitare l’attuazione dell’EPCIP [piano d’azione EPCIP, rete informativa di allarme sulle infrastrutture critiche (CIWIN),  gruppi di esperti in materia di protezione delle infrastrutture critiche a livello UE, procedure di scambio di informazioni sulla protezione di tali infrastrutture, e individuazione e analisi delle interdipendenze];

·         misure di sostegno per le infrastrutture critiche nazionali, che potrebbero eventualmente essere usate dagli Stati membri;

·         piani di emergenza;

·         una dimensione esterna;

·         misure di finanziamento di accompagnamento individuate, nell’ambito delle nuove prospettive finanziarie 2007-2013.

Oltre alle azioni previste a livello UE, la comunicazione fornisce anche indicazioni relative ad un approccio generale in materia di protezione delle infrastrutture critiche nazionali (ICN), in base al quale ogni Stato membro è incoraggiato a stabilire un programma nazionale di protezione delle infrastrutture critiche situate sul suo territorio comprendente i seguenti elementi:

·         individuazione e designazione, da parte dello Stato membro, delle ICN secondo criteri nazionali definiti;

·         portata dell’eventuale perturbazione o distruzione di una particolare infrastruttura critica (Calcolata in base all’ampiezza dell’area danneggiata);

·         gravità delle conseguenze di una perturbazione e distruzione valutata sulla base delle conseguenze per i cittadini (numero di persone colpite) e delle conseguenze economiche, ambientali, politiche, psicologiche e a livello di salute pubblica;

·         instaurazione di un dialogo con i proprietari/operatori di infrastrutture critiche;

·         individuazione di interdipendenze geografiche e settoriali;

·         elaborazione di piani di emergenza per le ICN se considerato rilevante.

Ogni Stato membro è invitato a basare il proprio programma nazionale di protezione delle ICN sull’elenco comune dei settori di infrastrutture critiche stabilito per le infrastrutture critiche europee.

Il Piano d’azione EPCIP, indicato tra le misure attuative del programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche, è contenuto in allegato alla comunicazione e si articola in tre assi di intervento: aspetti strategici dell’EPCIC ed elaborazione di misure applicabili orizzontalmente a tutti i lavori di protezione; infrastrutture critiche europee; sostegno agli Stati membri per le loro attività riguardanti le infrastrutture critiche nazionali.

Sulla comunicazione il Consiglio giustizia e affari interni ha adottato conclusioni favorevoli nella sessione del 19-20 aprile 2007, nelle quali sottolinea che, sebbene gli Stati membri siano i responsabili principali della gestione delle modalità di protezione delle infrastrutture critiche all’interno dei loro confini nazionali, un’azione a livello di Comunità europea apporterà tuttavia un valore aggiunto, sostenendo e integrando le attività degli Stati membri, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

 

La proposta di direttiva (COM(2006)787), presentata contestualmente alla comunicazione, disciplina l’individuazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione circa la necessità di migliorarne la protezione.

Il preambolo della proposta sottolinea la necessità di operare una distinzione tra infrastrutture europee e nazionali e precisa che l’intervento dell’Unione avverrà in applicazione del principio di sussidiarietà, dato che spetta in prima istanza ai paesi dell’UE proteggere le loro infrastrutture. Tra gli obblighi della proposta di direttiva, si segnala l’adozione, da parte dei responsabili, di un piano di sicurezza con misure standard e urgenti, in base ai rischi, e la designazione di un ufficiale di collegamento responsabile della sicurezza in ogni Stato membro. Le misure previste verranno finanziate per il 30% dall’UE, nell’ambito del programma “Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo”, adottato il 12 febbraio 2007 (decisione 2007/124/CE), per il 70% dai responsabili delle infrastrutture in oggetto.

Sulla proposta di direttiva, che segue la procedura di consultazione, il Parlamento europeo ha espresso il suo parere nella seduta del 10 luglio 2007. Su di essa il Consiglio dovrebbe raggiungere l’accordo politico, in vista dell’adozione definitiva, nella seduta dell’8 novembre 2007.

 

In una comunicazione del 22 giugno 2006 dal titolo “Mantenere l’Europa in movimento: una mobilità sostenibile per il nostro continente” (COM(2006)314), relativa alla revisione di metà percorso del libro bianco sulla politica comune dei trasporti (COM(2001)370), la Commissione sottolinea la necessità di svolgere, nell’ambito del programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche, un’analisi approfondita delle infrastrutture critiche di trasporto, proponendo misure specifiche che tengano conto di tutti i rischi e, in particolare, del terrorismo. A questo riguardo la Commissione sostiene la necessità di agire sulla base della cooperazione internazionale per migliorare le norme mondiali ed evitare inutili e costosi doppioni nell’attuazione delle misure previste, garantendo al contempo condizioni eque di concorrenza qualora questa rischi di essere falsata a causa del costo delle misure di protezione.

 

Infine, il 27 febbraio 2006 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento sul rafforzamento della sicurezza della catena logistica (COM(2006)79).

L’obiettivo della proposta è quello di sviluppare un approccio europeo al fine di migliorare il livello di sicurezza della catena dei trasporti e di evitare le procedure e gli oneri amministrativi inutili a livello europeo e nazionale. La presentazione della proposta fa seguito ad un invito rivolto dal Consiglio nel quale si sottolineava l’importanza dei trasporti nella lotta contro il terrorismo e la necessità di accrescere la sicurezza di tutte le modalità di trasporto soprattutto mediante il rafforzamento del quadro giuridico e il miglioramento dei meccanismi di prevenzione.

La proposta, che segue la procedura di codecisione, è in attesa di essere esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Procedure di contenzioso

Il 1°agosto 2007 la Commissione europea ha inviato una lettera di messa in mora[17] per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2005/65/CE, il cui termine di adozione era il 15 giugno 2007.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

La materia oggetto dello schema di decreto, come già detto, è riconducibile alla competenza statale, in quanto attinente alla sicurezza.

Coordinamento con la normativa vigente

Lo schema di decreto interviene su materia già parzialmente disciplinata dal regolamento CE 725/2004 (che tutela la sicurezza a bordo delle navi e nel terminale, ovvero in quella parte del porto integrante l'interfaccia nave/porto), del quale costituisce uno strumento di integrazione e rafforzamento. Peraltro, l’articolo 3, comma 3, dello schema, stabilisce che “ove i confini di un impianto portuale comprendono tutto il porto, le disposizioni del regolamento 725/2004 prevalgono su quelle dettate dallo schema di decreto”.

Impatto sui destinatari delle norme

Il provvedimento è destinato a produrre effetti sugli enti e gli organismi preposti alla gestione, alla organizzazione e alla sicurezza delle strutture portuali: Ministero dei trasporti-Capitanerie di porto, Autorità portuali, Ufficio del Compartimento marittimo.

 


Scheda di lettura

 


Contenuto

I porti, unendo tratti marittimi e terrestri del commercio e del traffico passeggeri, rappresentano un anello essenziale della catena complessiva del trasporto.

Eventuali attentati terroristici nei porti, oltre ad enormi danni per le persone presenti nel porto e per le popolazioni limitrofe, sono in grado di determinare gravi disfunzioni nei trasporti con effetti a catena sul sistema economico locale.

In considerazione di ciò e a seguito degli attacchi terroristicidell’11 settembre 2001 e dell’11 marzo 2004, la Commissione europea ha avvertito la necessità di adottare una serie di orientamenti per la  politica UE in materia di sicurezza dei porti.

Ciò si è reso necessario anche a fronte dell’adozione del programma per la sicurezza dei containers (Containers Security Initiative, CSI)[18] da parte del governo statunitense che ha imposto requisiti minimi di sicurezza ai porti che esportano verso gli USA e rifiutato collegamenti con molti porti considerati “non sicuri”

In una comunicazione del 2 maggio 2003, COM(2003)229, la Commissione ha presentato alcune riflessioni sul tema del miglioramento della sicurezza dei trasporti marittimi. La comunicazione comprende una tabella di potenziali minacce alla sicurezza dei trasporti (terrorismo in primis), analizza le problematiche dell'attuazione delle norme internazionali[19] e del loro adattamento a livello comunitario (sicurezza porti e catena di trasporto logistico; controllo e amministrazione sicurezza marittima) e indica un insieme di azioni legislative dirette a offrire protezione a:

§         persone che lavorano o transitano nei porti;

§         infrastrutture;

§         equipaggiamenti, compresi i mezzi di trasporto.

La comunicazione è integrata da una proposta di regolamento.

A tale comunicazione hanno fatto seguito il regolamento 725/2004/CE[20] e la direttiva 2005/65/CE[21].

Il regolamento 725/2004/CE relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali, traspone alcuni accordi raggiunti in sede IMO[22] nella legislazione comunitaria. Si tratta essenzialmente di un insieme di rilevanti modifiche apportate alla Convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) e di un codice internazionale relativo alla sicurezza delle navi e degli impianti portuali (codice ISPS)[23].

Le misure contemplate dal regolamento trovano applicazione limitata a bordo delle navi e alla parte del porto che costituisce l'interfaccia nave/porto, vale a dire il terminale.

 

La direttiva 2005/65/CE intende rafforzare l’efficacia delle misure di sicurezza preventive e correttive già contemplate dal regolamento pregresso.

La direttiva intende altresì ampliare le misure di sicurezza alle zone portuali non soggette al regolamento 725/2004 e garantire che le misure esistenti si avvantaggino del miglioramento della sicurezza nelle aree portuali adiacenti.

Non vengono istituiti nuovi obblighi nelle zone già coperte dal regolamento 725/2004.

La direttiva ha inteso altresì allinearsi al Codice di condotta per la sicurezza dei porti elaborato, nella primavera del 2004, da un gruppo di lavoro dell'IMO e dell'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro).

 

Come evidenziato dalla Commissione nella relazione alla proposta per il miglioramento della sicurezza dei porti, la direttiva persegue i seguenti scopi:

§           garantire e controllare a livello comunitario il raggiungimento di un livello sufficiente di sicurezza dei porti, a completamento e sostegno delle misure concernenti l'interfaccia nave/porto;

§           garantire condizioni di sicurezza omogenee in tutta l'Unione, evitando di creare differenze tra gli utilizzatori commerciali dei porti;

§           garantire che le misure di sicurezza relative a ciascun porto, per quanto possibile, siano attuate mediante gli strumenti introdotti dal regolamento 725/2004/CE, in modo da ottenere massimi risultati con minimi oneri aggiuntivi per i porti.

In considerazione della varietà dei porti comunitari (grandi e piccoli, privati e pubblici, ecc.) e delle diverse attività che in essi coesistono (movimentazione merci, industria, magazzini, trasporto, aree ambientali, conurbazioni e molte altre), la direttiva, pur imponendo un livello di sicurezza comune, è apparsa lo strumento giuridico più adatto a tutelare l’esigenza di flessibilità in materia.

Visti i regimi di sicurezza dei porti già applicati negli Stati membri, la direttiva autorizza il mantenimento delle misure e strutture di sicurezza esistenti, a condizione che soddisfino i requisiti minimi in essa previsti.

 

Casella di testo: 4Lo schema di decreto si compone di:

§      15 articoli;

§      3 allegati, riguardanti rispettivamente la valutazione di sicurezza del porto, il piano di sicurezza del porto e i requisiti delle esercitazioni in tema di sicurezza.

§      una relazione illustrativa;

§      una relazione tecnico-finanziaria;

 

L'articolo 1[24] individua l’oggetto del decreto in una serie di disposizioni per il miglioramento della sicurezza nei porti, scopo perseguito essenzialmente attraverso il rafforzamento delle misure che attuano il regolamento CE 725/2004.

La direttiva, avvalendosi delle stesse strutture e degli stessi organismi contemplati dal regolamento, intende garantire un regime di sicurezza globale, esteso cioè all’intera catena logistica marittima, dalla nave all'interfaccia nave/porto, dal porto all'interfaccia porto/entroterra.

Le misure contemplate dal regolamento trovano invece un’applicazione limitata: esse valgono infatti a bordo delle navi e nel terminale ovvero in quella parte del porto integrante l'interfaccia nave/porto[25].

La direttiva ha dunque inteso rafforzare l’efficacia di tali misure anche estendendole a zone adiacenti. Non ha invece istituito nuovi obblighi nelle zone coperte dal regolamento.

Questo approccio dovrebbe consentire di semplificare le procedure e di ottenere importanti sinergie nel perseguimento degli obiettivi.

 

Come evidenziato nella relazione tecnica annessa allo schema di decreto, le strette interrelazioni tra regolamento CE 725/2004 e direttiva 2005/165/CE emergono dalle seguenti disposizioni:

- art. 2.2: le misure disposte dalla direttiva si applicano a tutti i porti che contengono uno o più impianti portuali coperti da un piano di sicurezza approvato a norma del regolamento;

- art. 2.4: ove i confini di un impianto portuale inglobino tutto il porto, le pertinenti disposizioni del regolamento prevalgono su quelle della direttiva;

- art. 4: impone uno stretto coordinamento fra misure introdotte in attuazione della direttiva e misure adottate in applicazione del regolamento;

art. 5.3: prevede la possibilità di designare quale Autorità di sicurezza del porto l’Autorità competente per la sicurezza marittima prevista dal regolamento;

art. 7.1: i piani di sicurezza ivi disciplinati integrano quelli elaborati a norma del regolamento;

- art. 8: i livelli di sicurezza sono adottati dall’Amministrazione in armonia con le procedure per la determinazione dei livelli di sicurezza disciplinati dal regolamento;

- art. 9.3: quando l'agente di sicurezza del porto non coincide con l’agente o gli agenti di sicurezza previsti dal regolamento, essi sono tenuti ad agire in stretta collaborazione fra loro;

- art. 12: prevede la possibilità di designare quale punto di contatto per la sicurezza del porto, il punto di contatto nominato a norma del regolamento CE 725/2004;

- art. 13.3: il controllo dell'applicazione della direttiva viene effettuato dalla Commissione congiuntamente alle ispezioni previste dall'art. 9, paragrafo 4, del regolamento.

 

L'articolo 2 offre in primo luogo la definizione dei “porti” rilevanti ai fini della normativa in esame: si tratta di specifiche aree terrestri e marittime comprendenti attrezzature ed impianti finalizzati ad agevolare operazioni commerciali di trasporto marittimo, aventi al proprio interno uno o più impianti portuali dotati di un piano di sicurezza approvato a norma del regolamento CE 725/2004, che eroghi servizi alle navi soggette alla SOLAS[26] (Regola 2, cap. IX-2) o al regolamento CE 725/2004 (art. 3.2).

L’articolo attribuisce inoltre tutte le funzioni dell’“Amministrazione” (art. 4) e del “Punto di contatto” (art. 9) al Ministero dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

 

Il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera - è un Corpo della Marina Militare che svolge compiti e funzioni collegate in prevalenza con l'uso del mare per i fini civili. Esso dipende funzionalmente da vari ministeri, primo fra tutti il Ministero dei trasporti.

Le principali linee di attività del Corpo sono le seguenti:

§      ricerca e soccorso in mare (SAR);

§      sicurezza della navigazione;

§      protezione dell’ambiente marino;

§      controllo sulla pesca marittima;

§      amministrazione periferica delle funzioni statali in materia di formazione del personale marittimo, di iscrizione del naviglio mercantile e da pesca, di diporto nautico, di contenzioso per i reati marittimi depenalizzati;

§      polizia marittima (cioè polizia tecnico-amministrativa marittima).

Il Corpo è articolato in una struttura centrale ed una periferica. La prima fa capo al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, responsabile del coordinamento e del controllo di tutte le attività svolte dalle Capitanerie di Porto e del coordinamento generale delle attività di ricerca e soccorso per le quali si avvale della dipendente Centrale Operativa.

La struttura periferica del Corpo è invece articolata nei seguenti Comandi Periferici:

§      14 Direzioni Marittime, cui fanno capo altrettanti Comandi Operativi di Zona Marittima;

§      53 Capitanerie di Porto;

§      48 Uffici Circondariali Marittimi;

§      126 Uffici Locali Marittimi;

§      38 Delegazioni di spiaggia.

Con la legge 23 dicembre 1996, n. 647, il Comando ha assunto le competenze generali in materia di sicurezza della navigazione. Queste, a livello centrale, sono esercitate dal 6° reparto, suddiviso in 4 uffici (ufficio I – Normativa e Relazioni Internazionali; ufficio II – Normativa e funzioni esecutive; ufficio III – PSC/Security; ufficio IV – Formazione e ricerca).

L’articolo 2 identifica poi l’”Autorità di sicurezza del porto” nell'Ufficio del Compartimento marittimo competente.

Infine l’articolo chiarisce che si intende per “Autorità portuale” l’insieme degli enti elencati all’art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

 

L’art. 6 della legge 28 Gennaio 1994, n. 84 sul riordino della legislazione in materia portuale dispone che: “Nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Marina Di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia è istituita l'autorità portuale con i seguenti compiti, in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 1:

A) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali, di cui all'articolo 16, comma 1, e delle altre attività esercitate nell'ambito portuale, anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi a tali attività;

B) manutenzione delle parti comuni dell'ambito portuale, previa convenzione con il ministero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima amministrazione;

C) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'autorità portuale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) e successive modificazioni.

(Omissis)

 

Trovano applicazione tutte le altre definizioni contenute nel regolamento CE 725/2004.

 

L'articolo 3[27]chiarisce che il decreto si applica ai porti rilevanti a norma dell’art. 2. I confini dei medesimi, sulla base della valutazione di sicurezza  di cui all’art. 6, sono stabiliti dal Capo del Compartimento marittimo, di concerto con l'Autorità portuale ove istituita. Se i confini dell’impianto portuale[28] comprendono tutto il porto, prevalgono le disposizioni del regolamento 725/2004. Il decreto non si applica alle installazioni militari portuali.

Si segnala che la Conferenza Unificata, nel parere favorevole reso sullo schema di decreto, ha proposto di modificare l’articolo 3 in esame, al fine di prevedere che, ove non presente l’autorità portuale, l’individuazione dei confini del porto avvenga di concerto fra il Capo del Compartimento marittimo e l’ente territorialmente competente

L'articolo 4 specifica le attribuzioni dell'Amministrazione - Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto - da esercitarsi sulla base degli indirizzi dei Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti marittimi e dei porti (CISM), istituito con D.M. 29 novembre 2002[29].

In particolare, ferme restando le competenze dei Ministro dell'Interno in materia di sicurezza pubblica, l'Amministrazione coordina l’adozione delle misure volte a migliorare la sicurezza dei porti, ne sorveglia I'attuazione, ne assicura l’adeguata ed armonica applicazione.

 

L'articolo 5 istituisce, presso ciascun Compartimento marittimo (Autorità marittima), la Conferenza di servizi per la sicurezza portuale con il compito di adottare la valutazione ed il piano di sicurezza dei porti di giurisdizione e di fornire consulenza pratica per l'implementazione delle misure di sicurezza.

 

La conferenza è presieduta dal Capo del Compartimento marittimo e ne fanno parte:

§      il Presidente dell'Autorità Portuale e l'Autorità marittima del porto di riferimento;

§      un funzionario del competente Ufficio territoriale dei governo designato dal Prefetto;

§      il dirigente dell'Ufficio di Polizia di frontiera e, ove non istituito, il dirigente dell'Ufficio di Polizia che ha attribuzioni di Polizia di frontiera;

§      il dirigente dell'Ufficio delle dogane;

§      il Comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri;

§      il Comandante provinciale della Guardia di finanza;

§      il Comandante provinciale dei Vigili dei fuoco;

§      l’agente di sicurezza del porto;

§      in loro assenza i loro delegati.

Possono essere invitati, in relazione alle materie da trattare, rappresentanti di altre amministrazioni dello Stato, di enti locali, di associazioni interessate ed esperti di settore.

La conferenza si riunisce almeno due volte l'anno. Ove sussistano motivi di urgenza e di necessità, i membri ne possono richiedere al presidente la convocazione straordinaria.

Delle sedute della conferenza di servizi devono esser redatti appositi verbali.

 

L'articolo 6[30] prevede che una valutazione di sicurezza sia redatta, per ciascun porto di giurisdizione, dall'Autorità marittima o portuale ove istituita, adottataCasella di testo: 5 dalla conferenza di servizi per la sicurezza portuale a maggioranza relativa, eventualmente con l’assistenza di esperti ed approvata, previo nulla osta del Prefetto, dal Capo del Compartimento.

La valutazione deve essere redatta tenendo conto della specificità delle diverse zone e delle aree adiacenti aventi impatto sulla sicurezza del porto e delle valutazioni effettuate a norma del regolamento (CE) n. 725/2004.

L’allegato I contiene disposizioni specifiche per la redazione della valutazione di sicurezza .

 

Nell’elaborazione della valutazione l'Autorità può avvalersi di esperti per analizzare o definire:

§      minacce alla sicurezza;

§      armi, sostanze ed apparecchiature pericolose;

§      caratteristiche e modelli comportamentali di coloro che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza, da definire su base non discriminatoria,

§      tecniche utilizzate per aggirare le misure di sicurezza;

§      metodi utilizzati per provocare incidenti;

§      conseguenze di esplosioni su strutture e servizi portuali;

§      pratiche commerciali portuali;

§      piani di emergenza;

§      misure di sicurezza fisica (ad esempio recinzioni);

§      sistemi radio e telecomunicazioni, compresi reti e sistemi informatici;

§      trasporti ed ingegneria civile;

§      operazioni portuali;

§      impatto economico delle misure di sicurezza sui porti.

 

L'articolo 7[31]chiarisce che il responsabile delle questioni di sicurezza, salve le competenze dell’Autorità di pubblica sicurezza e delle altre forze di polizia, per tutti i porti di giurisdizione, è l'Autorità di sicurezza del porto, di concerto con l’Autorità portuale ove istituita.

Essa ha il compito di predisporre, applicare e far attuare il piano di sicurezza di cui all’art. 8.

 

Si ricorda che le vigenti Autorità in materia di sicurezza marittima sono le seguenti:

Ministero dell’Interno

Competenza generale in materia di pubblica sicurezza

CISM (Comitato interministeriale sicurezza marittima)

Programma nazionale di sicurezza contro eventuali atti illeciti nel settore del trasporto marittimo

Ministero dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

§         Amministrazione (coordina l’adozione delle misure sicurezza, ne sorveglia I'attuazione, ne assicura l’adeguata ed armonica applicazione);

§         Punto di contatto

Capo del compartimento marittimo (di concerto con l’Autorità portuale)

Autorità di sicurezza (approva la valutazione di sicurezza, predispone, applica e fa attuare il piano di sicurezza)

 

 

L'articolo 8[32]prevede che il piano di sicurezza sia elaborato dall'Autorità di sicurezza sulla base della valutazione di sicurezza, adottato a maggioranza relativa dalla conferenza di servizi ed approvato con atto del Prefetto.

Il piano individua, per ciascun livello di sicurezza (art. 10):

le procedure da seguire;

le misure da attuare - comprese, ove opportuno, quelle per passeggeri e veicoli destinati ad essere imbarcati su navi che trasportano passeggeri e veicoli;

le azioni da intraprendere.

L’allegato II contiene prescrizioni dettagliate per l’elaborazione del piano.

II piano di sicurezza è elaborato tenendo conto delle specificità delle diverse zone e in modo da garantire la massima fluidità delle attività portuali.

Esso integra i piani di sicurezza elaborati a norma del regolamento (CE) n. 725/2004 e per gli scali del traffico internazionale, deve tener conto di eventuali protocolli e intese stipulati.

L'Autorità che elabora il piano sicurezza è tenuta a promuoverecoerenti esercitazioni di addestramento, i cui requisiti sono indicati dettagliatamente nell'allegato III allo schema di decreto.

A seguito di sostanziali variazioni della valutazione di sicurezza (eventualmente a seguito di addestramenti espletati), l'Autorità di sicurezza, coadiuvata dalla conferenza di servizi, provvede ad elaborare coerenti modifiche del piano, da approvarsi con le stesse modalità.

Nei soli casi di motivata necessità ed urgenza, l'Autorità di sicurezza del porto, su concorde avviso del Prefetto o l'Autorità di pubblica sicurezza possono disporre l'attuazione di straordinarie, temporanee misure, eventualmente non previste nel piano.

 

L'articolo 9[33]definisce le attribuzioni del punto di contatto nazionale per la sicurezza del porto (Ministero dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto). Esso è tenuto a comunicare alla Commissione europea l'elenco dei porti soggetti alle norme del decreto in esame e le eventuali modifiche dello stesso.

 

L'articolo 10[34]definisce le procedure per la determinazione e per la comunicazione dei livelli di sicurezza.

In particolare è l'Amministrazione ad adottare i livelli di sicurezza per ogni porto o parte del porto, in armonia con le procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 725/2004.

Per ogni livello di sicurezza ed in base alle valutazioni di sicurezza, il piano può prevedere l'applicazione di diverse misure in zone differenti del porto.

L'Autorità di sicurezza fornisce ai soggetti interessati, secondo il criterio della necessità di conoscere e in accordo con le vigenti disposizioni in materia di informazioni sensibili, le informazioni relative ai livelli di sicurezza in vigore in ciascun porto o parte di esso.

 

L'articolo 11[35]definisce i criteri di nomina e le attribuzioni dell'Agente di sicurezza del porto.

Per ciascun porto di giurisdizione soggetto all'applicazione del decreto e nell'ambito del rispettivo personale dipendente, l'Autorità di sicurezza individua, su proposta dell'Autorità portuale ove istituita, un agente di sicurezza.

L'agente di sicurezza del porto svolge esclusivamente la funzione di punto di contatto per le questioni concernenti la sicurezza portuale.

L'agente di sicurezza del porto agisce in stretta collaborazione con gli agenti di sicurezza previsti dal regolamento (CE) n. 725/2004.

 

L'articolo 12[36]impone all’Autorità di sicurezza di provvedere, almeno una volta ogni 5 anni, a riesaminare le valutazioni ed i piani di sicurezza e ove necessario, ad aggiornarli con la procedura prevista dall’articolo 6.

L'Amministrazione svolge anche un controllo adeguato e periodico dei piani di sicurezza dei porti e della loro applicazione.

 

L'articolo 13[37]qualifica valutazioni e piani di sicurezza “informazioni sensibili”: ne vieta perciò la divulgazione a chi non abbia necessità di conoscere. Nel caso in cui, per il particolare stato di luoghi, traffici e circostanze, si reputi necessario attribuire alla valutazione e al piano di sicurezza una classifica di segretezza, trovano applicazione le disposizioni contenute nella pubblicazione PCM - ANS "Norme concernenti la protezione e la tutela delle informazioni classificate"[38]..

 

L’articolo 14 in materia di sanzioni aggiunge un comma all’articolo 1174 del codice della navigazione[39], prevedendo che chiunque non osservi una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di sicurezza marittima, quale definita dall'articolo 2, n. 5), del regolamento (CE) n. 725/2004[40], è punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032,00 a euro 6.197,00.

 

L’articolo 15 contiene la clausola di invarianza finanziaria: dall'attuazione del decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate sono perciò tenute ad attuare le disposizioni in oggetto con le risorse - umane, strumentali, finanziarie - disponibili a legislazione vigente.

 

L’allegato I disciplina in modo dettagliato la valutazione di sicurezza dei porto.

 

L’allegato II contiene ulteriori norme sul piano di sicurezza del porto.

 

L'allega o III concerne i requisiti essenziali delle esercitazioni in materia di sicurezza.

 

 

 

 

 


Schema di D.Lgs. n. 144

 


Attuazione della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 del 26 ottobre 2005 relativa al miglioramento della sicurezza dei porti

 

Parere della Conferenza unificata del 20 settembre 2007

 




[1]    Direttiva 2005/65/CE del Parlamento e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti.

[2] Attua l’art. 1 della direttiva.

[3] Regolamento CE 725/2004 del 31 marzo 2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea, relativo al miglioramento della sicurezza dei porti.

[4] Il CISM, istituito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 novembre 2002 è uno degli organi del Comitato di Coordinamento Interministeriale per la Sicurezza dei Trasporti ed Infrastrutture (COCIST). Quest’ultimo, istituito da DPCM del 19 novembre 2002, è presieduto dal Presidente del Nucleo Politico Militare (NPM) di Palazzo Chigi e si articola in CIST - trasporto terrestre, CISM  - trasporto marittimo, CISA - trasporto aereo/aeroportuale.

[5]    In attuazione dell’articolo 2 della direttiva.

[6]    Il CISM, articolazione del COCIST, è stato istituio con D. M:

[7]    Attua l’articolo 7 della direttiva.

[8]    Attua l’articolo 7 della direttiva.

[9]    Attua l’articolo 12 della direttiva.

[10]   Attua l’articolo 8 della direttiva.

[11]   Attua l’articolo 9 della direttiva.

[12]   Attua gli articoli 10 e 13 della direttiva.

[13]   Attua l’articolo 16 della direttiva.

[14]   Legge 5 agosto 1978 n. 468, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Tale legge richiede in via generale la presentazione della relazione tecnica per tutti i provvedimenti di iniziativa governativa – oltre agli schemi di decreto legislativo, anche ai disegni di legge e agli emendamenti del Governo – comportanti conseguenze finanziarie.

[15] COM(2006)786. La comunicazione in questione fa seguito alla comunicazione relativa alla protezione delle infrastrutture critiche nella lotta contro il terrorismo (COM(2004)702), adottata dalla Commissione il 20 ottobre 2004 e al Libro verde relativo all’istituzione di un programma europeo per la protezione della infrastrutture critiche(COM(2005)576) adottato dalla Commissione il 17 novembre 2005. L’invito ad elaborare una strategia globale per il rafforzamento della protezione delle infrastrutture critiche era stato formulato dal Consiglio europeo del 17 e 18 giugno 2004.

[16] COM(2006)787

[17] Procedura n. 2007/0925

[18]   La Containers Security Initiative, CSI, venne lanciata nel 2002 dall’Bureau of Customs and Border Protection, un ufficio del Department of Homeland Security,allo scopo di incrementare la sicurezza dei containers in transito negli Stati Uniti.

[19]   Vedi nota 22.

[20]   Regolamento 725/2004/CE del 31 marzo 2004.

[21]   Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa al miglioramento della sicurezza nei porti.

[22]   International Maritime Organization: si tratta di un’Agenzia della Nazioni Unite per la sicurezza della navigazione e la protezione degli oceani.

[23]   La SOLAS, Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, è stata adottata il 1 novembre 1974 ed è entrata in vigore il 25 maggio 1980. Ad essa la Conferenza dell’IMO del 12 dicembre 2002 ha apportato modifiche rilevanti istituendo peraltro un Codice Internazionale relativo alla sicurezza delle navi e degli impianti portuali (Codice ISPS ) entrato in vigore il 1 luglio 2004. L’ISPS, International Ship and Port Facility Security Code, venne adottato su pressione degli USA e reso applicabile per i paesi membri dell’Unione Europea. Esso impone speciali misure di sicurezza per porti, infrastrutture, terminal e navi. Per queste ultime in particolare esso prevede sistemi di allarme, controlli, piano di security e personale specializzato. I porti sono tenuti a sviluppare piani di sicurezza, designare e formare personale, munirsi di recinzioni, illuminazione, telecamere, sistemi di controllo biometrici e radiografici alle entrate, adeguare la rete telematica, disporre di mezzi necessari al pronto intervento in caso di emergenza. A questi nuovi costi le Autorità Portuali, in base alle ultime leggi finanziarie, fanno fronte attraverso tariffe aggiuntive (surcharge).

[24]   L’articolo corrisponde all’art. 1 della direttiva 2005/165/CE.

[25]   L’interpretazione estensiva del termine "impianto portuale" (impianto portuale = porto), teoricamente possibile, è considerata poco probabile.

[26]   Vedi nota 22.

[27]   In attuazione dell’articolo 2 della direttiva.

[28]   Art. 2, lett. 11) regolamento 725/2004/CE: Ai fini del presente regolamento si intende per “impianto portuale” un luogo in cui avviene l'interfaccia nave/porto; comprende aree quali le zone di ancoraggio, di ormeggio e di accosto dal mare, secondo i casi.

[29]   Vedi nota 4.

[30]   Attua l’articolo 6 della direttiva.

[31]   Attua l’articolo 7 della direttiva.

[32]   Attua l’articolo 7 della direttiva.

[33]   Attua l’articolo 12 della direttiva.

[34]   Attua l’articolo 8 della direttiva.

[35]   Attua l’articolo 9 della direttiva.

[36]   Attua gli articoli 10 e 13 della direttiva.

[37]   Attua l’articolo 16 della direttiva.

[38]   Pubblicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in qualità di Autorità Nazionale per la Sicurezza, ai sensi della Legge n. 801 del 1977. Per l’esercizio delle sue funzioni di A.N.S., il Presidente del Consiglio dei Ministri opera attraverso la delega ad un alto funzionario dello Stato (A.N.S. delegata) e si avvale di una apposita struttura, denominata Ufficio Centrale per la Sicurezza (UCSi) ed inquadrata nella Segreteria Generale del CESIS (Comitato Esecutivo di Controllo sui Servizi di Informazione e Sicurezza).

[39]   Art. 1174 Cod. nav. - Inosservanza di norme di polizia: “Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aerodromi, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi, ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila”.

[40]   Art. 2, 5): “Combinazione di misure preventive dirette a proteggere il trasporto marittimo e gli impianti portuali contro le minacce di azioni illecite intenzionali”.