Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||||||
Titolo: | Contratto di servizio 2004-2006 tra il Ministero dei trasporti e Trenitalia S.p.A. - Schema di decreto n. 68 (art. 1 L. 238/93 e art. 9, co. 3, L. 422/97) | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 58 | ||||||
Data: | 21/02/2007 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni | ||||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Atti del Governo
Contratto di servizio 2004-2006 tra il Ministero dei trasporti e Trenitalia S.p.A.
Schema di decreto n. 68
(art. 1 L. 238/93 e art. 9, co. 3, L. 422/97)
n. 58
5 marzo 2007
Dipartimento Trasporti
SIWEB
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I N D I C E
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Procedure di contenzioso (a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)
§ Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE (a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)
§ Obblighi di servizio pubblico
§ 1.1 Il contratto di servizio
§ 1.2 Le Ferrovie dello Stato nell’ambito del processo di liberalizzazione del trasporto ferroviario
§ 2. I precedenti contratti di servizio tra lo Stato e Trenitalia S.p.A.
Schema n. 68
§ Schema di contratto di servizio 2004-2006 tra il Ministero dei trasporti e Trenitalia S.p.A. per il trasporto ferroviario merci – Ricognizione dei servizi prestati nel 2004
Riferimenti normativi
§ D.M. 2 gennaio 1990, n. 1/T Obblighi tariffari per trasporti effettuati dall’ente Ferrovie dello Stato
§ L. 14 luglio 1993, n. 238 Disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.a.
§ Direttiva del Presidente del Consiglio Dei Ministri 30 gennaio 1997 Linee guida per il risanamento dell’Azienda F.S.
§ D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 (Art. 9)
§ Direttiva del Presidente del Consiglio Dei Ministri 18 marzo 1999 Risanamento delle Ferrovie dello Stato.
§ D.M. 31 ottobre 2000, n. 138/T Rilascio di concessione a Ferrovie dello Stato
§ D.M. 23 maggio 2000, n. 73/T Rilascio a Ferrovie dello Stato s.p.a. e a Italiana Trasporti ferroviari s.p.a. della licenza per lo svolgimento dell’attività di trasporto ferroviario
§ L. 23 dicembre 2000 n. 388 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (art. 131)
§ D.P.R. 14 marzo 2001 Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica.
§ L. 1 agosto 2002 n. 166 Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (art. 38)
§ D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 188 Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria.
§ D.P.R. 22 dicembre 2004, n. 340 Regolamento recante disciplina delle agevolazioni tariffarie, in materia di servizio di trasporto ferroviario di passeggeri e dell'incentivazione del trasporto ferroviario combinato, accompagnato e di merci pericolose, a norma dell'articolo 38 della L. 1° agosto 2002, n. 166.
Normativa comunitaria
§ Reg. (CEE) n. 1191/69 del 26 giugno 1969 Regolamento del Consiglio relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.
§ Dec. 2001/764/CECA del 23 ottobre 2001 Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio concernente l'estinzione dell'accordo del 21 marzo 1955 relativo all'istituzione di tariffe ferroviarie dirette internazionali per i trasporti di carbone e di acciaio.
Numero dello schema di decreto |
68 |
Titolo |
Contratto di servizio 2004-2006 tra il Ministero dei trasporti e Trenitalia SpA per il trasporto ferroviario merci |
Ministro competente |
Ministro dei trasporti |
Norma di riferimento |
L. 14 luglio 1993, n. 238, art. 1 e l. 19 novembre 1997 n. 442, art. 9, co. 3 |
Settore d’intervento |
Trasporti |
Numero di articoli |
12 e 2 Allegati |
Date |
|
§ presentazione |
30 gennaio 2007 |
§ assegnazione |
1° febbraio 2007 |
§ termine per l’espressione del parere |
3 marzo 2007 |
Commissione competente |
IX Trasporti |
Il contratto di servizio pubblico tra lo Stato e l'impresa Ferrovie dello Stato Spa è espressamente previsto dall'articolo 4, comma 4, dellalegge n. 538/1993 (legge finanziaria 1994). Ai sensi dell’articolo unico della legge 14 luglio 1993, n. 238, il contratto di servizio (al pari del contratto di programma) è sottoscritto previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione (nel caso di specie, il termine ultimo è il 3 marzo 2007).
Il presente schema di contratto risulta trasmesso alle Camere anche ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del D. Lgs. 422/1997[1] a norma del quale il Ministro dei trasporti provvede – fino alla data di attuazione delle deleghe alle regioni[2] -a rinnovare il contratto di servizio tra la società stessa ed il Ministero dei trasporti e della navigazione.
Si ricorda che l’articolo 9 citato prevede che, con decorrenza 1° giugno 1999, sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse regionale e locale. Per tali servizi, che ricomprendono comunque i servizi interregionali di interesse locale, le regioni subentrano allo Stato nel rapporto con le Ferrovie dello Stato S.p.a. e stipulano, entro il 30 settembre 1999, i relativi contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19. Detti contratti di servizio entrano in vigore il 1° ottobre 1999.
A norma del comma 3, il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di regolare i rapporti con le Ferrovie dello Stato S.p.a., fino alla data di attuazione delle deleghe alle regioni, provvede:
a) a rinnovare fino al 30 settembre 1999 il contratto di servizio tra la società stessa ed il Ministero dei trasporti e della navigazione;
b) ad acquisire, sui contenuti di tale rinnovo, l'intesa delle regioni, che possono integrare il predetto contratto di servizio pubblico con contratti regionali senza ulteriori oneri per lo Stato;
c) a stipulare con le regioni gli accordi di programma previsti dall’articolo 12.
Lo schema di contratto di servizio in esame è volto a regolare i rapporti tra il Ministero dei trasporti e la società Trenitalia spa per il triennio 2004-2006 rispetto all’erogazione di alcuni servizi ferroviari merci, sottoposti al regime degli obblighi di servizio pubblico e quindi soggetti a compensazione finanziaria da parte dello Stato.
L’articolo 1 individua l’oggetto del contratto, ossia i servizi ferroviari merci rispondenti ad una funzione di interesse pubblico e il perimetro temporale del contratto, che come già detto è il triennio 2004-2006.
Costituiscono oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 2, i servizi di trasporto merci tra i continente e le isole maggiori, quelli la cui distanza supera i 1000 km, i trasporti merci tra il porto di Trieste e l’Ungheria e i trasporti internazionali attraverso il porto di Trieste marittima. Tali servizi devono essere resi dalla società anche al fine di un riequilibrio modale, razionalizzando l’offerta ma mantenendo il livello del servizio. Le condizioni alle quali devono essere resi i servizi sono esplicitate nell’allegato 1. Tali condizioni possono essere modificate dalla società con preavviso di 60 giorni.
L’articolo 3 individua gli ulteriori obblighi della società, ossia attività accessorie alla fornitura del servizio di trasporto (manutenzione dei rotabili, revisioni periodiche, livello di sicurezza, attività amministrative e commerciali di supporto), obblighi verso il personale dipendente e obblighi di comunicazione verso il Ministero.
L’articolo 4 stabilisce in 119.071.087 euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006 l’importo totale della compensazione riconosciuta alla società per l’assolvimento degli obblighi previsti dal contratto. La compensazione non può essere superiore all’onere effettivamente sostenuto dalla società; sono quindi previsti meccanismi volti ad evitare che la società possa avere un profitto dallo svolgimento dei servizi sottoposti ad obbligo di servizio pubblico.
L’articolo 5 definisce gli obblighi di rendicontazione in capo a Trenitalia Spa e le modalità di pagamento della compensazione da parte del Ministero.
L’articolo 6 contiene disposizioni volte a garantire un determinato livello di qualità dei servizi resi dalla società.
L’articolo 7 dispone in merito alle variazioni e interruzioni di servizio per cause eccezionali non imputabili alla società, salvo cause di forza maggiore.
L’articolo 8 prevede la possibilità per il Ministero dei trasporti di effettuare, direttamente o tramite società incaricate, rilevazioni e controlli per verificare il rispetto degli impegni contrattuali da parte della società.
L’articolo 9 prevede un sistema di penali da calcolare e decurtare dalla compensazione spettante alla Società in caso di mancato adempimento di obblighi previsti nel contratto.
L’articolo 10 stabilisce che il contratto è esente da registrazione.
L’articolo 11 prevede la vigilanza del Ministero dei trasporti sull’attuazione del contratto e descrive le modalità attraverso le quali il Ministro può esercitare questo potere.
L’articolo 12 reca la clausola di continuità, dando autorizzazione alla società di proseguire oltre la scadenza del Contratto, nell'erogazione dei servizi ivi disciplinati, salvo il Ministero non comunichi con preavviso di almeno di 90 giorni la cessazione di tutti o di alcuni obblighi di servizio. L’articolo stabilisce inoltre le modalità con le quali deve essere calcolata la compensazione nel caso in cui la società eroghi i servizi anche dopo il termine definito dal contratto.
Il 12 ottobre 2006
Il termine per il recepimento della direttiva era il 30 aprile 2006.
La direttiva figurava nell’allegato B alla legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria per il 2005).
Nella stessa data
Il termine per il recepimento della direttiva era il 30 aprile 2006.
Anche la direttiva figurava nell’allegato B alla legge 25 gennaio 2006, n. 29.
Il 3 marzo 2004
La proposta fa parte del terzo pacchetto ferroviario[5] volto a completare il quadro legislativo comunitario in materia, quale risultante dalle misure incluse nel primo e nel secondo pacchetto ferroviario. Con l’adozione del terzo pacchetto si intende realizzare la riforma ed il rilancio del settore ferroviario per giungere nel più breve tempo possibile alla creazione di uno spazio ferroviario europeo integrato.
La proposta in esame, in particolare, affronta il problema relativo agli obblighi di servizio pubblico, attualmente disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1191/69, relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile. Tale regolamento riconosce agli Stati membri e agli enti locali la possibilità di concludere contratti di servizio pubblico che possono comportare diritti esclusivi per la gestione del servizio stesso.La proposta afferma il principio generale dell’apertura alla concorrenza sulla base del libero accesso, consentendo tuttavia agli Stati membri di limitare tale accesso qualora stabiliscano per determinati servizi offerti su una certa linea un contratto di servizio pubblico, nel pieno rispetto delle disposizioni del regolamento n. 1191.
Il 18 gennaio
Date le persistenti differenze fra Consiglio e Parlamento europeo, si è aperta la terza lettura con la trasmissione della proposta– unitamente alle altre due proposte del “terzo pacchetto ferroviario” ancora pendenti (COM(2004)142 e 143) - al comitato di conciliazione al fine di trovare un compromesso fra le due istituzioni.
Il 20 luglio 2005
La proposta - che riformula quella originaria del 2000[7] al fine di
conciliare le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio – affronta, fra
l’altro, i profili relativi all’attribuzione di diritti esclusivi e al versamento di compensazioni per gli obblighi di servizio pubblico, misure che,
secondo
Il nuovo approccio prospettato dalla proposta in esame si basa, in particolare, su tre elementi:
· la semplificazione di alcune disposizioni della proposta del 2000 soprattutto quelle riguardanti l’aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico - per i quali sono previste solo le procedure dell’appalto pubblico e dell’affidamento diretto – e le compensazioni quando non si sia proceduto a pubblica gara;
· il riconoscimento, alle autorità competenti, della possibilità di autoproduzione di qualsiasi tipo di servizio di trasporto (autobus, tram, metropolitana, treno, servizi integrati, ecc...) senza esperire procedure concorsuali. Tale facoltà è tuttavia strettamente subordinata al rispetto delle norme relative alla trasparenza e alla fissazione di criteri precisi applicabili alle compensazioni per gli obblighi di servizio pubblico. Essa, inoltre, può essere esercitata solo a condizione che l’attività dell’autorità competente resti circoscritta ad una zona geografica limitata;
·
la promozione del
principio di sussidiarietà
in quanto
Sulla proposta, che segue la procedura di codecisione, il Consiglio trasporti ha adottato, nella riunione dell’11-12 dicembre 2006, una posizione comune in vista dell’esame in seconda lettura da parte del Parlamento europeo.
Facendo seguito al
libro verde sui servizi di interesse generale del 21 maggio 2003 (COM(2003)270), il 12 maggio 2004
Il libro bianco illustra
la strategia adottata dalla Commissione al fine di promuovere servizi di
interesse generale di alta qualità e a prezzi accessibili per i cittadini e le
imprese nel pieno rispetto della diversità delle tradizioni, delle strutture e
delle caratteristiche nazionali.
L’approccio della Commissione è basato su una serie di princìpi che trovano riflesso nelle politiche settoriali della Comunità ovvero: chiarire e semplificare il quadro giuridico riguardante la compensazione degli obblighi di servizio pubblico; fornire un quadro chiaro e trasparente per la selezione delle imprese incaricate di gestire un servizio di interesse generale; consentire alle autorità pubbliche di operare nell’interesse dei cittadini; realizzare gli obiettivi del servizio pubblico all’interno di mercati aperti e competitivi; garantire la coesione e l’accesso universale; mantenere un alto livello di qualità e sicurezza; garantire i diritti dei consumatori e degli utenti; controllare e valutare le prestazioni; rispettare la diversità dei servizi e delle situazioni nell’ambito di un quadro coerente; garantire la certezza giuridica.
Il 3 marzo 2004
Nell’attesa che la liberalizzazione del mercato ferroviario porti ad una riduzione dei prezzi e ad un miglioramento della qualità dei servizi offerti, la proposta prevede requisiti minimi obbligatori e un sistema di compensazioni da applicare ai contratti in materia per tutelare i clienti nei confronti degli operatori nazionali di trasporto merci per ferrovia che detengono posizioni dominanti sul mercato. Come sottolineato nel libro bianco sui trasporti (COM(2001)370) e nella comunicazione introduttiva al secondo pacchetto ferroviario (COM(2002)18), il miglioramento delle prestazioni relative al trasporto ferroviario di merci in Europa è necessario al fine di stimolare lo sviluppo di questo tipo di servizi e di contribuire al riequlibrio dei vari modi di trasporto.
Tenuto conto della difficoltà di contemperare le
esigenze di tutti gli operatori di questo tipo di servizi,
Il campo di applicazione del regolamento
comprenderà l’insieme dei servizi
nazionali ed internazionali di trasporto merci per ferrovia in tutta
Il 28
settembre
Il 22 dicembre 2006
L’obiettivo della proposta è quello di armonizzare e di semplificare le norme vigenti in materia, riunendole in un solo atto normativo applicabile al trasporto su strada, per ferrovia e per via navigabile interna.
La proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.
Il 27 febbraio 2006
L’obiettivo della proposta è quello di sviluppare un approccio europeo al fine di migliorare il livello di sicurezza della catena dei trasporti e di evitare le procedure e gli oneri amministrativi inutili a livello europeo e nazionale.
La proposta, presentata nell’ambito della procedura di codecisione, è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.
Il 28 giugno 2006
La comunicazione illustra una serie di idee che potrebbero essere sviluppate ulteriormente allo scopo di promuovere una strategia globale europea per la logistica del trasporto merci, tenendo in debito conto i pareri espressi dalle istituzioni europee, dai rappresentanti del settore e dagli altri soggetti interessati. La comunicazione, inoltre, preannuncia l’intenzione della Commissione di avviare un ampio dibattito sulla logistica del trasporto delle merci, in vista della preparazione di un piano d’azione, che potrebbe essere presentato nella primavera del 2007. Nelle intenzioni della Commissione il piano, che dovrebbe essere corredato di opportune proposte legislative, costituirà un punto di riferimento per lo sviluppo di una logistica avanzata del trasporto merci.
La comunicazione risponde agli orientamenti in materia di politica dei trasporti - con particolare riferimento al ruolo chiave che la logistica del trasporto svolge ai fini della mobilità sostenibile in Europa - delineati nella comunicazione “Mantenere l’Europa in movimento: una mobilità sostenibile per il nostro continente” (COM(2006)314), adottata dalla Commissione il 22 giugno 2006 nell’ambito del riesame intermedio del libro bianco “La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte” (COM(2001)370).
Il
Consiglio trasporti, nella sessione dell’11 e 12 dicembre
Il Consiglio, in particolare,
rileva che la promozione della logistica del trasporto merci, pur essendo di
competenza del settore industriale, richiede un intervento da parte delle autorità pubbliche che devono cooperare
a tutti i livelli - europeo, nazionale e locale - in base alle rispettive
competenze e sottolinea la necessità di integrare la logistica nella politica
europea dei trasporti e in altre politiche comunitarie. Il Consiglio, inoltre,
sostiene l’intenzione della Commissione di sviluppare, di concerto con i
principali attori del mercato, una strategia quadro per la logistica del
trasporto merci in Europa e di elaborare, nel 2007, un piano d’azione in questo
settore ed invita a tal fine
In occasione di alcune riunioni consultive organizzate dalla Commissione, nei mesi di aprile e di ottobre 2006, con le parti interessate del settore della logistica del trasporto merci, è apparso chiaro che le strozzature esistenti nella catena logistica ne ostacolano il buon funzionamento e lo sviluppo.
Di conseguenza, con una lettera del 12
dicembre 2006,
Si ricorda che il riequilibrio dei modi di trasporto è uno degli obiettivi definiti dalla Commissione nel citato libro bianco del 2001, per il raggiungimento del quale viene considerata fondamentale la rivitalizzazione del trasporto ferroviario mediante la liberalizzazione delle ferrovie, la promozione del cabotaggio per il trasporto nazionale delle merci e la qualità dei servizi ferroviari.
Inoltre, al fine di garantire la sostenibilità ambientale del sistema
dei trasporti, nella comunicazionerelativa al
riesame intermedio del libro bianco sopra richiamata,
Il contratto di servizio è lo strumento negoziale che regola i rapporti tra amministrazione pubblica ed imprese di trasporto al fine di garantire servizi di trasporto adeguati alle esigenze sociali, ambientali e di assetto del territorio, nonché di garantire agevolazioni in favore di determinate categorie di utenti. Nei limiti in cui tali servizi siano in contrasto con l’interesse commerciale dell’impresa, l’autorità pubblica, a fronte dell’obbligo di offrire detti servizi, eroga una compensazione corrispondente.
L’articolo 73 del Trattato CE costituisce la base normativa di riferimento in materia di obblighi di servizio pubblico, sancendo la compatibilità degli aiuti di stato richiesti in quanto corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti la nozione di pubblico servizio. Più precisamente, l’art. 14 del regolamento CEE 1191/69[9], definisce il contratto di servizio pubblico come un contratto concluso fra le autorità competenti di uno Stato membro e un'impresa di trasporto allo scopo di fornire alla collettività servizi di trasporto sufficienti.
Il contratto di servizio si rende necessario nella misura in cui le esigenze sopra ricordate non possano essere soddisfatte se non attraverso l’imposizione alle imprese di obblighi di servizio pubblico, a fronte dei quali sono previsti meccanismi di compensazione in favore delle imprese stesse.
Il citato regolamento 1191/69 definisce all’art. 2 "obbligo di servizio pubblico" un obbligo che l'impresa di trasporto, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni.
Gli obblighi di servizio pubblico comprendono: gli “obblighi di esercizio”, in virtù dei quali le imprese debbono garantire la continuità, la regolarità e l’adeguatezza, in termini di capacità, del servizio; gli “obblighi di trasporto”, per cui le imprese sono tenute ad accettare ed effettuare qualsiasi trasporto di persone o di merci a prezzi e condizioni determinati; gli “obblighi tariffari”, in virtù dei quali le imprese sono tenute ad applicare prezzi stabiliti o approvati dalle pubbliche autorità, in particolare per talune categorie di viaggiatori o di prodotti o per determinati collegamenti. A fronte dell’imposizione dell’obbligo di servizio, lo Stato è tenuto a compensare l’impresa dei conseguenti oneri.
Il regolamento detta inoltre princìpi comuni per la soppressione o il mantenimento degli obblighi di servizio pubblico da parte degli Stati membri. In particolare, l’art. 3 prevede che qualora si opti per il mantenimento e più soluzioni garantiscano, in condizioni analoghe, la fornitura di sufficienti servizi di trasporto, debba essere scelta la soluzione che comporti il minimo costo per la collettività.
La definizione degli obblighi di servizio pubblico può avere luogo in via negoziale, mediante il contratto di servizio pubblico, ovvero, fermo restando l’obbligo di compensazione in favore dell’impresa, mediante atto unilaterale dell’autorità competente.
L’art. 14 citato disciplina il contenuto del contratto di servizio pubblico, che ha ad oggetto la definizione delle caratteristiche dei servizi offerti (con particolare riferimento agli standard di continuità, regolarità, capacità e qualità), nonché di eventuali tariffe e condizioni particolari (ad es. per determinate categorie di utenti o per determinati percorsi).
Il contratto di servizio pubblico tra lo Stato e l'impresa Ferrovie dello Stato Spa è espressamente previsto dall'articolo 4, comma 4, dellalegge n. 538/1993 (legge finanziaria 1994). Ai sensi dell’articolo unico della legge 14 luglio 1993, n. 238, il contratto di servizio (al pari del contratto di programma) è sottoscritto previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione.
Sul contratto di servizio è inoltre chiamato ad esprimere il proprio parere il CIPE, nell’ambito delle funzioni di definizione delle linee guida e dei princìpi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, attribuitegli dall’art. 1, comma 1, lett. e del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430. Sullo schema di decreto in esame il CIPE ha espresso il proprio parere in data 17 novembre 2006 con delibera n. 137/2006, come risulta dalla lettera di trasmissione del provvedimento alle Camere.
Va segnalato come il quadro normativo e l’assetto societario di FS siano nel frattempo profondamente mutati (vedi infra): da un lato, a seguito della ristrutturazione societaria completata nel 2001, a Ferrovie dello Stato Spa sono succedute RFI-Rete Ferroviaria Italiana Spa quale gestore dell’infrastruttura e Trenitalia Spa quale impresa di trasporto ferroviario; dall’altro, l’art. 131 della Legge finanziaria 2001, ha previsto il passaggio da un regime concessorio a un regime autorizzatorio per quanto concerne l’esercizio del trasporto. Conseguentemente i quattro Addendum al Contratto di programma FS 2001-2005 ed il nuovo Contratto di servizio sono stipulati rispettivamente con RFI e Trenitalia.
La trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni è avvenuta con la delibera del CIPE del 12 agosto 1992 con cui l'Ente è stato trasformato nella società "Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e servizi per azioni" (F.S. S.p.A.).
Alla società Ferrovie dello Stato S.p.A., in base ad apposita concessione (D.M. 26 novembre 1993, n. 225/T), è stato attribuito per la durata di settanta anni l'esercizio del servizio ferroviario di trasporto pubblico (un decreto ministeriale di ottobre 2000, che ha abrogato quello appena citato, ha successivamente attribuito a FS la concessione per un periodo di sessanta anni– vedi infra).
Per quanto riguarda l'assetto del Gruppo FS, la scelta di procedere alla separazione delle attività di gestione dell'infrastruttura da quelle di gestione dei servizi di trasporto, contenuta nel Contratto di programma 1994-2000 sottoscritto il 13 febbraio 1996, è stata ribadita dalle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 1997 (c.d. direttiva Prodi) e del 18 marzo 1999 (c.d. direttiva D’Alema).
Il processo di separazione societaria è stato completato, dopo la realizzazione del processo di “divisionalizzazione”, con la costituzione, il 1° giugno 2000, di una società separata che svolge l’attività di trasporto (ITF Spa, attualmente Trenitalia Spa), cui ha fatto seguito, il 1° luglio 2001, la costituzione di un’ulteriore società per la gestione dell’infrastruttura (RFI - Rete Ferroviaria Italiana Spa)[10], mentre FS Spa ha assunto il ruolo di società holding.
Negli anni successivi la legislazione nazionale ha proceduto al recepimento delle principali direttive comunitarie adottate nell’ambito della politica europea dei trasporti volta a garantire il rispetto dei princìpi del Trattato CE in materia di concorrenza e di libera prestazione dei servizi, nonché lo sviluppo e la efficiente gestione delle infrastrutture dei trasporti nella prospettiva di un’unica rete transeuropea.
La disciplina del trasporto ferroviario è stata oggetto di un provvedimento di revisione organico, intervenuto in attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, 2001/14/CE (cd. “pacchetto infrastruttura”)[11]: si tratta del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 188 che ha ridefinito aspetti assai rilevanti della disciplina del trasporto ferroviario, in particolare attinenti alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale ed all’accesso ad essa.
Per quanto concerne i contenuti delle tre direttive richiamate, si ricorda brevemente che esse sono intervenute per sviluppare ulteriormente l’apertura del mercato alla concorrenza (in particolare con riguardo al trasporto internazionale merci), per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture e l’utilizzo ottimale delle stesse, nonché per promuovere la sicurezza secondo standard e criteri di controllo comuni in ambito europeo. Le direttive hanno dettato principi e linee di indirizzo comuni su alcuni temi di fondamentale importanza per la creazione di un mercato unico europeo dei trasporti ferroviari e per l'efficacia delle riforme di liberalizzazione avviate dai vari Paesi membri, quali sono quelli relativi ai canoni di accesso, al regime di accesso alle reti nazionali dei vari Paesi membri, alla ripartizione di capacità delle infrastrutture ferroviarie ed al regime di fornitura dei servizi alle imprese ferroviarie[12].
Con il d.lgs. n. 188/2003 è stato conseguentemente innovato il quadro normativo, con riguardo alle licenze delle imprese ferroviarie, ai diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura, all’ampliamento dell’accesso all’infrastruttura ferroviaria, in particolare definendo in maniera più articolata e dettagliata le caratteristiche e i compiti del gestore dell’infrastruttura, anche relativamente al certificato di sicurezza degli operatori del trasporto ferroviario, ed individuando l’autorità nazionale di regolazione del settore (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).
Per quanto riguarda più dettagliatamente il contenuto del d.lgs. 188/2003, si ricorda in estrema sintesi che esso si compone di 40 articoli, distribuiti nelle seguenti partizioni:
§ disposizioni generali, con le quali sono stabiliti l’oggetto, l’ambito di applicazione, i principi della disciplina, le definizioni (artt. 1-3);
§ imprese ferroviarie, per le quali sono precisate le regole di contabilità e bilancio, le condizioni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, la disciplina per il rilascio della licenza, nonché le relative regole di validità, il certificato di sicurezza, la cui disponibilità è condizione per l’utilizzo dell’infrastruttura (artt. 4-10);
§ gestore dell’infrastruttura, che è soggetto autonomo e indipendente dalle imprese operanti nel settore dei trasporti, del quale sono disciplinati i principi organizzativi e funzionali, i compiti, con particolare riguardo all’accesso all’infrastruttura da parte delle imprese ferroviarie, all’elaborazione e all’aggiornamento di un prospetto informativo della rete (presupposto per l’assegnazione di capacità dell’infrastruttura), i rapporti con lo Stato, nonché il sistema di contabilità (artt. 11-15);
§ diritti e canoni, relativi all’accesso e all’utilizzo dell’infrastruttura; in tale ambito sono regolati anche i servizi che il gestore dell’infrastruttura è tenuto a fornire alle imprese, in parte senza oneri aggiuntivi, in parte dietro pagamento di corrispettivi[13] (artt. 16-21);
§ assegnazione della capacità di infrastruttura, cui è preposto il gestore dell’infrastruttura, in quanto indipendente rispetto ai soggetti richiedenti, che provvede in maniera equa, trasparente, non discriminatoria e nel rispetto del diritto comunitario (artt. 22-35)[14];
§ disposizioni finali (artt. 36-40), nell’ambito delle quali sono previsti ulteriori obblighi delle imprese ferroviarie, l’individuazione dell’organismo di regolazione nel Ministero delle infrastrutture (art. 37) ed i relativi compiti, le abrogazioni esplicite (art. 38), la “clausola di cedevolezza espressa” delle disposizioni del provvedimento con riguardo alle competenze delle regioni in relazione all’art. 117, quinto comma Cost. (art. 39), l’entrata in vigore del decreto, per il quale è stata prevista una vacatio legis di 90 giorni (art. 40).
Si ricorda che a completare il pacchetto è intervenuta la direttiva n. 2001/16/CE, entrata in vigore il 19 marzo 2001, concernente l’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale,[15] recepita nell’ordinamento con D.Lgs. 30 settembre 2004, n. 268.
Tale direttiva si configura come sviluppo della direttiva 96/48/CE, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità[16] La direttiva 2001/16/CE provvede all’adeguamento dell’ambito geografico di applicazione e all’estensione dell’ambito tecnico di applicazione, e prevede un approccio graduale nella soppressione degli ostacoli all’interoperabilità del sistema ferroviario, che includa la definizione di un ordine di priorità e di un calendario per l’elaborazione dello stesso.
Le condizioni per realizzare nel territorio comunitario l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale riguardano la progettazione, la costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il rinnovo, l'esercizio e la manutenzione degli elementi di detto sistema, nonché le qualifiche professionali e le condizioni di salute e di sicurezza del personale che contribuisce all'esercizio del sistema.
Il perseguimento di tale obiettivo deve portare alla definizione di un livello minimo di armonizzazione tecnica e consentire di:
§ facilitare, migliorare e sviluppare i servizi di trasporto ferroviario internazionale all'interno dell'Unione europea e con i paesi terzi;
§ contribuire alla graduale realizzazione del mercato interno delle apparecchiature e dei servizi di costruzione, rinnovo, ristrutturazione e funzionamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;
§ contribuire all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale
In base alla direttiva, il sistema ferroviario transeuropeo convenzionale può essere suddiviso in sottosistemi, corrispondenti a settori di natura strutturale (infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento, esercizio e gestione del traffico, materiale rotabile), ed a settori di natura funzionale (manutenzione, applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci). Ogni sottosistema è oggetto di una STI (Specifiche tecniche di interoperabilità)[17]; ove necessario un sottosistema può essere oggetto di più STI, in particolare per trattare separatamente le categorie di linee, nodi o materiale rotabile, oppure per risolvere alcuni problemi prioritari di interoperabilità.
Si ricorda inoltre, per completezza, che l’articolo 38 del cosiddetto “collegato infrastrutture”[18] detta disposizioni in materia di trasporto ferroviario di viaggiatori e di merci, disciplinando gli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia e la conseguente contribuzione da parte dello Stato, e prevedendo un sistema di incentivazioni e contributi per il rilancio del trasporto merci e per il trasporto combinato[19].
In particolare, per quanto riguarda i servizi di trasporto ferroviario viaggiatori di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento al trasporto passeggeri notturno, l’articolo prevede che questi vengano affidati tramite gara. La finalità della disposizione è quella di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e introdurre condizioni di concorrenzialità dei servizi stessi, facendo peraltro salvi gli obblighi di servizio pubblico consistenti in agevolazioni tariffarie. La norma ha altresì previsto un periodo transitorio, conclusosi il 31 dicembre 2005[20], durante il quale Trenitalia Spa risultava essere l’unico affidatario degli obblighi di servizio, tramite un apposito contratto.
Quanto ai servizi di trasporto combinato merci, anch’essi soggetti a contribuzione pubblica e quindi regolati dal contratto di servizio, l’articolo 38 ha previsto un diverso sistema di incentivazione, disponendo l’erogazione di un contributo alle imprese che si impegnano contrattualmente per un triennio con il Ministero dei trasporti e con un'impresa ferroviaria a realizzare un quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose; il contributo è riconosciuto in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio 2004-2006. Con decisione C(2003) 4538 del 10 dicembre 2003 la Commissione europea ha approvato il programma di aiuti istituito dall'art. 38 e successivamente con DPR 22 dicembre 2004, n. 340 è stato approvato il regolamento attuativo del medesimo articolo 38. Infine con D.M. 20 maggio 2005 sono stati determinati gli incentivi e i contributi al trasporto ferroviario combinato e di merci pericolose, ai sensi del D.P.R. 340/2004.
Lo schema di contratto di servizio 2004-2006, quindi, a seguito dell’entrata in vigore di questa nuova disciplina che ha preso avvio a partire dal 2004, non contempla più i servizi di trasporto merci, che devono essere affidati tramite gara e non sottoposti al regime degli obblighi di servizio pubblico. La relazione illustrativa evidenzia infatti che a seguito dell’approvazione dell’articolo 8 del collegato infrastrutture e del relativo regolamento attuativo approvato con DPR 340/2004 ha preso avvio l’attivazione del nuovo meccanismo, che prevede per il triennio 2004-2006 incentivi legati alla quantità di treni/Km realizzati.
Per quanto concerne l’evoluzione della disciplina comunitaria, occorre segnalare che è stato approvato in sede europea, in data 29 aprile 2004, il secondo pacchetto ferroviario, nell’ambito del quale sono previste specifiche modifiche alle direttive sull'interoperabilità (Dir. 96/48/CE e Dir. 2001/16/CE) essenzialmente al fine di rendere le stesse coerenti con le altre misure del pacchetto, in particolare quelle sulla sicurezza e sulla costituzione dell'Agenzia ferroviaria europea, nonché per rispondere all'esigenza di realizzare l'interoperabilità sull'intera rete in coincidenza con l'ulteriore apertura del mercato alla concorrenza.
L’articolo 1 della legge comunitaria per il 2005[21] ha delegato il Governo ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i decreti legislativi di attuazione delle tre direttive contenute nel secondo pacchetto[22].
Il pacchetto è composto più precisamente:
§ dal regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (Regolamento sull'agenzia);
§ dalla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza ("Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie")
§ dalla direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale
§ dalla direttiva 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che modifica la Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;
In particolare, la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie, e la direttiva 2004/50/CE, che modifica le direttive sull’interoperabilità, sono entrate in vigore il 30 aprile 2004. Tali direttive prevedono, come termine per l’adozione delle misure di attuazione da parte degli Stati membri, due anni dalla data di entrata in vigore delle direttive, e pertanto il termine di recepimento è scaduto il 30 aprile 2006.
La direttiva 2004/49/CE prevede un complesso di misure per accrescere il livello di sicurezza delle ferrovie comunitarie, in considerazione dello sviluppo dell’interoperabilità delle reti. In particolare, viene stabilito che i gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie stabiliscano il proprio sistema di gestione della sicurezza in modo tale da consentire al sistema ferroviario di conformarsi alle prescrizioni di sicurezza previste nelle specifiche tecniche di interoperabilità; viene inoltre esplicitato che l’autorità preposta alla sicurezza, istituita da ciascuno Stato membro, ha tra i suoi compiti l’autorizzazione della messa in servizio dei sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, a norma dell’articolo 14 della direttiva 2001/16/CE, il controllo del funzionamento e della manutenzione conformemente ai pertinenti requisiti essenziali e la verifica di conformità dei componenti di interoperabilità ai requisiti essenziali fissati dall'articolo 12 delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE.
La direttiva 2004/50/CE, come accennato, reca modifiche puntuali sia alla direttiva 96/48/CE, sia alla direttiva 2001/16/CE, in considerazione dell’istituzione dell’Agenzia ferroviaria europea, disposta con il regolamento n. 881/2004/CE[23]. In particolare, una volta istituita l’Agenzia, sarà quest’ultima ad elaborare, su mandato della Commissione, qualsiasi progetto di adozione o revisione delle STI. E’ inoltre prevista l’estensione dell’ambito di applicazione geografico della direttiva 2001/16/CE, al fine di realizzare l’interoperabilità dell’intera rete, nonché l’estensione della base giuridica della direttiva, in correlazione con quanto previsto dalle citate direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE, 2001/14/CE, costituenti il cd. “pacchetto infrastruttura”, recepite nel nostro ordinamento con il citato d.lgs. 8 luglio 2003, n. 188.
Al fine di chiarire meglio le ultime modifiche si ricorda che, in base alla direttiva 2001/16/CE, che ha introdotto, così come la precedente direttiva 96/48/CE, procedure comunitarie per l'elaborazione e l'adozione delle STI e regole comuni per la valutazione di conformità a tali STI, il mandato per l'elaborazione del primo gruppo di STI è stato conferito all'Associazione europea per l’interoperabilità ferroviaria [24]. Inoltrel’adozione del pacchetto infrastruttura ha inciso sulla realizzazione dell'interoperabilità, in quanto l'estensione dei diritti di accesso deve procedere parallelamente alla realizzazione delle necessarie misurein materia di armonizzazione dell’infrastruttura.
Tra le principali modifiche introdotte dalla direttiva 2004/50/CE si segnalano:
o l’estensione - a decorrere dalla data di entrata in vigore delle STI corrispondenti, da elaborarsi entro il 1° gennaio 2009 - dell’ambito di applicazione della normativa sull’interoperabilità a tutto il sistema ferroviario convenzionale, inclusi i raccordi ferroviari di accesso ai principali servizi nei terminali e nei porti ad eccezione delle infrastrutture e del materiale rotabile destinati ad un uso strettamente locale, storico o turistico o delle infrastrutture che sono isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario;
o la sostituzione dell'Agenzia sulla sicurezza all’organismo comune rappresentativo come soggetto responsabile nell’elaborazione delle STI e dei progetti di STI e nella loro revisione e aggiornamento;
o la possibilità che le STI facciano esplicito riferimento a norme o specifiche europee qualora ciò sia strettamente necessario (in tal caso, le norme o specifiche europee si considerano allegate alla STI e diventano obbligatorie) ovvero, in mancanza di norme o specifiche europee ed in attesa della loro elaborazione, il riferimento ad altri documenti normativi chiaramente identificati, facilmente accessibili e di dominio pubblico;
o la responsabilità dello Stato membro di garantire che ai veicoli appartenenti al materiale rotabile, al momento dell’autorizzazione alla messa in sevizio, sia assegnato un codice di identificazione alfanumerico, che figuri in un registro di immatricolazione nazionale aggiornato e accessibile alle autorità preposte alla sicurezza di tutti gli Stati membri;
o l’istituzione da parte della Commissione di un gruppo di coordinamento degli organismi notificati al fine di discutere di qualsiasi questione relativa all'applicazione delle procedure di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego e della procedura di verifica di conformità, o all'applicazione delle STI pertinenti.
o l’organismo ed il personale responsabili delle verifiche devono essere indipendenti dalle autorità designate per rilasciare l’autorizzazione di messa in servizio
Si ricorda infine che la direttiva 2004/51/CE, che modifica la direttiva 91/440/CE,relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (direttiva già modificata dalla già ricordata direttiva 2001/12/CE, e che rappresenta la direttiva “base” per l’avvio del processo di liberalizzazione del settore del trasporto ferroviario), prevede un ampliamento della concorrenza per quanto concerne il trasporto nazionale merci, e individua come termine di recepimento il 31 dicembre 2005.
Il primo contratto di servizio pubblico è stato stipulato tra lo Stato e la società FS il 29 dicembre 1992 e ha disciplinato in via transitoria il solo anno 1993. Questo primo contratto non fissava le compensazioni, ma si limitava ad impegnarsi per il futuro a definire criteri per la remunerazione degli obblighi tariffari da parte dello Stato.
Il successivo contratto di servizio - stipulato in data 13 febbraio 1996 – ha interessato il periodo 1994-1996 e per la prima volta ha esplicitato in dettaglio gli obblighi di servizio e i metodi utilizzati per la quantificazione delle relative compensazioni.
Il 13 luglio 2000 è stato stipulato il Contratto di servizio per il periodo 1997-1999 tra Ministero e Società FS spa.
Il successivo Contratto 2000-2001 è stato sottoscritto il 18 ottobre 2002 e firmato, per la prima volta, dalla società Trenitalia (vedi supra).
I successivi contratti di servizio tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia hanno interessato i periodi 2002-2003 e 2004-2005; il perimetro di questi ultimi due contratti di servizio non ha però interessato il profilo relativo al trasporto merci, che è stato esercitato in virtù della clausola di continuità contenuta nel contratto 2000-2001.
2. Contenuto dello schema di contratto di servizio
Il Contratto di servizio tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia Spa di cui allo schema in esame si riferisce al periodo 2004-2006 e sostituisce il precedente Contratto di servizio tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e FS Spa, relativo agli anni 2000-2001.
Il Contratto si riferisce dunque ad un arco temporale anteriore alla stipula, e quindi assolve ad una funzione essenzialmente ricognitiva e certificatoria sia dei servizi erogati dall’impresa sia della connessa contribuzione pubblica.
Inoltre appare utile segnalare che lo schema di contratto in esame è relativo ai soli obblighi relativi al trasporto ferroviario merci, menzionati per l’ultima volta nell’articolo 5 del contratto di servizio relativo 2000-2001, differentemente dagli obblighi di servizio relativi al trasporto ferroviario passeggeri, oggetto di due contratti di servizio successivi a quello 2000-2001 (contratti 2002-2003 e 2004-2005). La relazione illustrativa evidenzia che in data 6 marzo 2006 è stato sottoscritto il nuovo contratto relativo agli obblighi di servizio inerenti i servizi di trasporto passeggeri.
Nella relazione si segnala inoltre che la scelta di procedere alla stipula di un nuovo contratto di servizio per il trasporto merci per il periodo 2004 - 2006 deriva dai risultati emersi dalla attività di ricognizione svolta nel corso del 2005, riguardo agli obblighi assunti a base del contratto di servizio 2000-2001, che beneficia di nuovi sistemi e di metodologie aggiornate per la contabilizzazione e la rendicontazione dei costi sostenuti per i servizi oggetto del contratto. Inoltre, l’evoluzione del quadro normativo e del mercato di riferimento rispetto al momento della stipula del precedente contratto e la modifica degli oneri da sostenersi intesa sia come cessazione di oneri pregressi sia come assunzione di nuovi oneri da parte della società, ha reso necessaria una ridefinizione qualitativa e quantitativa degli obblighi, almeno fino a tutto il 2006, in modo che sussistano i tempi tecnici per la valutazione della modalità più idonea di evoluzione dei servizi merci regolati e che gli atti conseguenti abbiano funzione di programmazione già dal 2007.
L’oggetto del contratto è costituito, a norma dell’articolo 1, dai rapporti tra Ministero e Società relativi ai servizi ferroviari erogati da quest’ultima a favore della collettività nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006, anche - per quanto riguarda il biennio 2002-2003 - sulla base della clausola di continuità di cui all’art. 10 del Contratto di servizio precedente, riconosciuti come rispondenti a una funzione di interesse pubblico ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento CEE 69/1191 (come modificato dal regolamento CEE 91/1993).
Il regolamento CEE 1191/69 è relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile. A norma del regolamento citato, al fine di garantire servizi di trasporto sufficienti tenendo conto dei fattori sociali, ambientali o di assetto del territorio, o per offrire particolari condizioni tariffarie in favore di determinate categorie, le autorità competenti degli Stati membri possono concludere contratti di servizio con imprese di trasporto ovvero mantenere o imporre a carico di imprese di trasporto “obblighi di servizio pubblico”, definiti quali obblighi che l’impresa ove considerasse il proprio interesse commerciale non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni. Il regolamento prevede in tal caso un meccanismo di compensazioni in favore delle imprese.
Appare comunque utile segnalare fin d’ora la presenza anche nello schema di contratto in esame di una clausola di continuità (v. oltre l’art. 12), che estende l’efficacia del contratto sino alla stipulazione del successivo contratto di servizio, ovvero sino alla comunicazione, da parte del Ministro, della cessazione di tutti o di particolari obblighi di servizio pubblico.
L’articolo 2 individua al comma 1 gli obblighi per i quali il contratto di servizio in esame prevede una compensazione finanziaria, in quanto rispondenti ad una funzione di interesse pubblico.
Si tratta in particolare dei seguenti:
· Trasporti tra il continente e la Sardegna e viceversa;
· Trasporti tra il continente e la- Sicilia e viceversa;
· Trasporti sulle distanze superiori a 1000 km, a causa della innaturale degressività della tariffa;
· Trasporti tra il porto di Trieste e l'Ungheria;
· Trasporti internazionali attraverso il porto di Trieste Marittima.
Si ricorda, come già anticipato in precedenza, che il perimetro degli obblighi di servizio è mutato rispetto al precedente contratto, che individuava i seguenti servizi:
o trasporti dal continente alla Sardegna e viceversa,
o servizi di trasporto merci per la Sicilia
o trasporti sulle distanze superiori a 1000 Km,
o trasporti dal porto di Trieste all'Ungheria e viceversa,
o trasporti internazionali effettuati attraverso il porto di Trieste Marittima,
o servizi di trasporto combinato ferroviario terrestre di merci.
o trasporti di prodotti siderurgici,
o trasporto intermodale da e per la Francia a supporto del traffico merci transitante per il valico del Monte Bianco,
Rispetto quindi alla versione precedente non sono più oggetto del contratto:
- i servizi di trasporto merci combinato, in quanto attualmente disciplinati dall’articolo 38 del collegato infrastrutture (vedi supra);
- le agevolazioni al trasporto di carbone e acciaio ("tariffa CECA") previste dall'accordo in ambito CECA del 21 marzo 1955 istitutivo di tariffe ferroviarie dirette internazionali, i cui effetti sono venuti meno a partire dal 1° maggio 2002, ai sensi della decisione del Consiglio CEE 23 ottobre 2001;
- il trasporto intermodale da e per la Francia a supporto del traffico merci transitante per il valico del Monte Bianco, poiché, come evidenziato dalla relazione illustrativa, tali obblighi sono stati sostituiti dall’accordo di programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia S p A – nel quadro delle misure di cui all’articolo 38 del collegato infrastrutture - per "l'incentivazione del Trasporto Combinato, accompagnato e non, per l'attuazione del progetto di Autostrada Ferroviaria Alpina sulla relazione Orbassano-Aiton".
Il comma 2 dispone che Trenitalia spa si impegni ad adempiere agli obblighi di servizio sopra elencati nelle modalità e nelle quantità descritte dall’allegato 1 con particolare riguardo ai collegamenti con le isole maggiori, collegamenti rispetto ai quali il comma 7 prevede che entro il mese di giugno si proceda ad una verifica sulla quantità di merci movimentate, sulla base di dati da presentare a cura della Società per gli anni 2004 e 2005. Nel caso di una riduzione di traffico, per l'anno 2005, pari o superiore al 30% rispetto al 2004, o di un significativo aumento degli oneri connessi all'esercizio, le parti potranno concordare l'esclusione di tali servizi dagli obblighi di servizio fin dall'anno 2006. Rispetto ai collegamenti relativi a Sicilia e Sardegna la relazione illustrativa mette in evidenza come, rispetto al precedente contratto, si sia seguita una metodologia di dimensionamento della compensazione, elemento che costituisce la principale novità rispetto al Contratto 2000-2001. Secondo quanto esposto nella relazione, a seguito della presentazione da parte della società dei dati di consuntivo, si è infatti potuto procedere ad un’esatta quantificazione economica degli oneri legati alla produzione dei servizi facendo emergere una serie di oneri che non trovano compensazione nell'ambito del contratto vigente. Pertanto nel nuovo schema di contratto sono stati contabilizzati come obblighi di servizio anche il mantenimento del reticolo di impianti come sintetizzati in allegato, con le dotazioni ed i livelli di presidio ivi riportati. Questo fa sì che la struttura del nuovo contratto risponda in modo ancora più netto che in passato a funzioni di continuità territoriale, perché l’individuazione degli obblighi relativi alla Sicilia e alla Sardegna non prevede solo agevolazioni tariffarie (per la sola Sardegna) e rimborso delle spese di traghettamento e manovra per la Sicilia, ma fa riferimento alla rete di scali che svolgono attività sia di produzione sia commerciali.
Le modifiche alle condizioni previste dall’allegato possono essere apportate dalla società previa approvazione del Ministero con un preavviso di almeno 60 giorni (comma 5).
Ai sensi del comma 3 il Ministero riconosce alla società la qualità di servizio pubblico dei servizi svolti, riconoscendo che questi, qualora resi dalla Società su basi puramente commerciali, sarebbero stati resi in misura diversa o a condizioni diverse da quelle effettivamente verificatesi. In particolare il comma evidenzia come il trasporto di merci da e verso le due isole maggiori è garanzia per la sussistenza di collegamenti con il continente e per la mobilità delle merci di lunga e lunghissima percorrenza e contribuisce al riequilibrio territoriale.
Il comma 4 dispone che la società deve attenersi a criteri di razionalizzazione dell’offerta, avendo tra i propri obiettivi, nella fornitura dei servizi, il mantenimento del livello del servizio e il riequilibrio modale.
Il comma 6 prevede che per l'anno 2004 valgano le disposizioni di cui all'art 5 comma 4: ai sensi di queste ultime le parti si danno atto che la società ha adempiuto per l'anno 2004 agli obblighi di servizio e agli altri ulteriori obblighi individuati dal contratto, da certificarsi comunque con la trasmissione della documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi, e che quindi la compensazione è riconosciuta senza ulteriori adempimenti.
Si ricorda che il CIPE, nel parere reso sullo schema di contratto, ha chiesto di integrare l’articolo 2 con un comma che prevede che la società si impegni a perseguire tutte le politiche necessarie al miglioramento dell’efficienza e a dare attuazione tempestiva ai progetti e agli interventi programmati per il riassetto e il rilancio dell’azienda, con particolare riguardo al contenimento dei costi connessi all’erogazione dei servizi a favore dello stato.
L’articolo 3 individua gli ulteriori obblighi della società, ossia gli impegni della società verso le attività accessorie alla fornitura del servizio di trasporto (manutenzione dei rotabili, revisioni periodiche, livello di sicurezza, attività amministrative e commerciali di supporto), verso il personale dipendente e gli obblighi di comunicazione verso il Ministero.
In particolare l’articolo prevede che la società curi e garantisca - anche avvalendosi di soggetti terzi in possesso delle adeguate capacità tecnico-produttive - le seguenti attività:
• manutenzione straordinaria e ordinaria del materiale rotabile, che deve rispondere a caratteristiche di sicurezza, pulizia ed efficienza operativa relativamente alla carrozzeria, alle parti meccaniche ed elettriche;
• revisioni periodiche del materiale rotabile;
• livello ottimale delle condizioni di sicurezza;
• attività amministrative e commerciali a supporto della gestione dei servizi
Il comma 2 prevede che la società è tenuta ad applicare al personale dipendente impiegato nell'esercizio dei servizi oggetto del contratto il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro. Il Cipe, nel parere reso sullo schema di contratto, ha fatto presente che tale disposizione dovrebbe essere soppressa, in quanto superflua: tutti i rapporti di lavoro devono infatti essere disciplinati secondo la normativa vigente.
Per singole attività o specifici servizi è lasciata la facoltà a Trenitalia di avvalersi di altre aziende od operatori nel rispetto della normativa vigente in particolare per quanto riguarda la sicurezza; resta comunque ferma la responsabilità diretta della società nell'assolvimento degli impegni contrattuali verso il Ministero (comma 3).
Il comma 4 prevede che la società trasmetta al Ministero la documentazione di riferimento entro la scadenza prevista nonché l'eventuale documentazione da rendersi in caso di variazione o interruzione del servizio.
Tra gli oneri della società c’è inoltre quello di agevolare il Ministero nell'espletamento dei controlli volti a verificare il rispetto degli impegni contrattuali (comma 5).
L’articolo 4 stabilisce in 119.071.087 euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006 l’importo totale della compensazione riconosciuta alla società per l’assolvimento degli obblighi previsti dal contratto. L’importo della compensazione, che è comprensivo di ogni ulteriore prestazione contenuta nel presente contratto è pari alla somma degli importi stanziati sui capitoli 1539[25] e 1543[26] (U P B 3 1 2 8 - Ministero Economia e Finanze) del bilancio di previsione dello Stato per il 2004 e per il 2005, oltre all’IVA nella misura del 20%.
Si segnala che il CIPE, nel parere reso sullo schema di contratto, ha chiesto che la disposizione venga riformulata nel senso di recare il dettaglio della compensazione per i singoli anni di riferimento, nel modo di seguito indicato:
- per l’anno 2004 e 2005 una compensazione pari a 142.828.104 euro;
- per l’anno 2006 una compensazione paria 117.521.500 euro.
Le cifre per anno peraltro non sembrano corrispondere a quanto indicato nell’articolato.
Si ricorda per completezza dell’informazione che i dati di rendiconto riportano uno stanziamento totale:
· per l’anno 2004 pari a 119.071.087 milioni di euro (distribuiti per 286.000 euro sul capitolo 1539 e per 118.785.087 euro sul capitolo 1543);
· per l’anno 2005 pari a 166.585.122 milioni di euro (distribuiti per 286.000 euro sul capitolo 1539 e per 166.299.122 euro sul capitolo 1543, il cui stanziamento iniziale , pari a 118.785.087 è stato incrementato con la legge di assestamento di 47.514.035 euro);
Quanto all’anno 2006 si ricorda che l’articolo 1, comma 11, della legge finanziaria per il 2006 ha previsto l’istituzione di un apposito capitolo di bilancio (1360) nel quale far confluire l’insieme delle risorse destinate ai trasferimenti correnti alle imprese, tra cui anche quelle allocate sul capitolo 1543; pertanto nei documenti di bilancio risulta pari a zero lo stanziamento su tale capitolo, confluito appunto nel capitolo 1360. Dall’interrogazione del sistema informativo della ragioneria generale dello stato, è possibile tuttavia risalire allo stanziamento sul capitolo 1543 che risulta pari a 117.241.500.
Sul capitolo 1539 - che non è stato interessato dal predetto procedimento - è possibile rinvenire una dotazione iniziale pari a 280.000 euro.
La somma degli stanziamenti dei due capitoli per il 2006 è quindi pari a 117.521.500 .
In merito all’applicabilità delI’IVA ai corrispettivi da attribuire a Trenitalia s.p.a. si ricorda che si è pronunciata l’Agenzia delle entrate con la nota n. 289 resa al Ministero delle infrastrutture e trasporti e alla società Trenitalia in data 17 marzo 2005. L’Agenzia ha evidenziato che - sulla base dei concetti generali che definiscono l’ambito di applicazione dell’IVA - i contributi erogati per ridurre il costo dei servizi offerti al pubblico devono essere assoggettati al tributo quando sono erogati affinché il soggetto che li riceve fornisca un determinato servizio. Nella fattispecie del contratto di servizio, l’agenzia, sulla scorta del mutato quadro normativo che alla concessione ha sostituito lo strumento del contratto di servizio, ha ritenuto che tra i due soggetti (Ministero e Trenitalia) sussista un rapporto sinallagmatico e ha quindi concluso che i contributi erogati alla società assumono le caratteristiche di un’integrazione del corrispettivo della prestazione di trasporto pubblico locale (alla quale si applica l’IVA nella misura del 10%, ai sensi del n. 127-novies parte terza della tabella A allegata al DPR n. 633/1972).
L’agenzia ha quindi dichiarato che gli importi delle compensazioni devono essere adeguati in misura corrispondente all’ imposta da versare e che “i maggiori stanziamenti non possono che essere disposti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, posto che per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'ammontare di risorse disponibili è, in quest’ottica, il vincolo che condiziona la quantità di servizi da commissionare all’impresa ferroviaria.”
Il comma 2 stabilisce che la compensazione non possa essere maggiore dell'onere effettivamente sostenuto dalla Società nel triennio, come risultante dalla rendicontazione. Nel caso si evidenzi un’eccedenza del corrispettivo erogato rispetto all’onere netto sostenuto dalla società, l’ammontare corrispondente deve essere detratto dal corrispettivo. In favore della società non possono essere previsti conguagli positivi, qualora l’onere da essa sostenuto risulti maggiore della compensazione prevista.
Nel caso in cui l’onere per la società relativo all’anno 2006 risulti essere minore di quanto previsto a titolo di compensazione, la riduzione del corrispettivo stanziato potrà dare luogo ad una corrispondente ridefinizione degli obblighi.
L’articolo 5 definisce gli obblighi di rendicontazione in capo a Trenitalia Spa e le modalità di pagamento della compensazione da parte del Ministero.
In particolare il comma 1 prevede che entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, la Società fornisca al Ministero, sia in forma cartacea che su supporto informatico, i dati annuali preconsuntivati al fine di monitorare la congruità delle compensazioni definite.
Ai sensi del comma 2, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento la Società si impegna a trasmettere al Ministero una rendicontazione certificata da parte di una Società di revisione che attesti ricavi, costi e oneri sopportati dalla Società per la prestazione dei servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico.
Il comma 3 prevede che il Ministero, entro i quarantacinque giorni successivi dalla ricezione dei dati, verifichi i servizi resi e definisca la compensazione spettante alla Società, dandone comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'assegnazione della compensazione è commisurata:
- all'80% dell'importo totale a seguito di presentazione della prima rendicontazione,
- al 20% dell'importo totale a seguito della presentazione della rendicontazione certificata; da questa tranche di compensazione deve essere detratto l'ammontare corrispondente ad eventuali riduzioni o in caso di saldi positivi a favore della società relativamente ai servizi resi o in caso di penalità.
Se l'ammontare delle riduzioni supera per gli anni 2004 e 2005 l'importo definito per tale rata, la differenza deve essere portata a detrazione della contribuzione spettante alla Società per gli obblighi di servizio relativi all'anno successivo a quello cui la rendicontazione si riferisce. Per l’anno 2006, in quanto ultimo anno contrattuale, la Società si impegna al pagamento - entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del Ministero - dell'eventuale differenza rilevata.
Il comma 4 stabilisce, come sopra ricordato, che per il 2004 le parti si danno atto dell’avvenuta erogazione dei servizi nelle modalità stabilite, dando luogo al riconoscimento della compensazione senza ulteriori adempimenti. È posto in capo a Trenitalia l’obbligo di inviare - entro un mese dalla stipula del contratto in esame – la documentazione relativa all’anno 2004, previa verifica della quale può essere erogata la seconda tranche della compensazione relativa al 2004.
Si rileva che un’analoga norma dovrebbe essere disposta anche relativamente all’anno 2005, risultando ormai chiuso l’esercizio finanziario corrispondente.
Si ricorda infatti che il CIPE, nel parere reso sullo schema di contratto, ha chiesto che il riferimento all’anno 2004 sia sostituito con quello all’anno 2005 in quanto il Ministero dei trasporti ha osservato che i dati di consuntivo certificati per il 2004 sono disponibili.
L’articolo 6 contiene disposizioni in materia di qualità dei servizi.
In particolare il comma 1 prevede che la società si impegni a presentare, contestualmente a quella relativa alla rendicontazione, una documentazione in cui vengano descritti i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi di trasporto, con particolare riguardo a puntualità dei treni, affidabilità del servizio, giudizio della clientela. Un ulteriore obbligo posto in capo alla società è inoltre quello di adottare accorgimenti utili a migliorare il livello del servizio stipulando, per i servizi di trasporto con le isole maggiori, contratti o accordi con i propri clienti che prevedano almeno i seguenti elementi di servizio:
· a) termini di resa come definiti nelle condizioni generali del trasporto merci per ferrovia[27],
· b) monitoraggio del servizio (attraverso accesso del cliente su area riservata del sito internet della società);
· c) lettera di vettura elettronica,
· d) statistiche di traffico,
· e) servizio clienti tramite operatore telefonico relativamente all'andamento dei trasporti e supporto per risoluzione anomalie.
Il mancato rispetto di tali obblighi comporta, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, l’applicazione di una penale unitaria pari a 50 mila euro per ogni inadempimento.
L’articolo 7 dispone in merito alle variazioni e interruzioni di servizio per cause eccezionali non imputabili alla società, salvo cause di forza maggiore (tra cui le agitazioni sindacali).
In particolare viene stabilito che il verificarsi delle interruzioni per causa di forza maggiore deve essere comunicato tempestivamente dalla società al Ministero e non comporta riduzioni delle compensazioni economiche previste ed applicazione di penali, a condizione che la società ripristini i livelli di servizio in tempi e con modalità appropriati (che peraltro non vengono indicati). Le variazioni o interruzioni di servizio per cause di forza maggiore, inoltre, non rilevano ai fini della determinazione della qualità del servizio prestato.
L’articolo 8 prevede da parte del Ministero, direttamente o tramite società incaricate, la possibilità di effettuare rilevazioni e controlli per verificare il rispetto degli impegni contrattuali da parte della società.
Si segnala che il CIPE, nel parere reso sullo schema di contratto, ha chiesto di esplicitare che da tale norma non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
L’articolo 9 prevede un sistema di penali da calcolare e decurtare dalla compensazione spettante alla Società in caso di mancato adempimento di obblighi previsti nel contratto. In particolare si prevede che la decurtazione sia fatta sempre sulla seconda tranche della compensazione, su segnalazione del Ministero, previa contestazione formale ed audizione delle ragioni addotte dalla controparte.
Il sistema prevede l’applicazione di una penale di 50 mila euro nei seguenti casi:
- mancata o incompleta trasmissione da parte dell'impresa ferroviaria dei dati di rendicontazione secondo le scadenze previste;
- inosservanza degli intervalli orari di operatività e mancanza delle dotazioni degli impianti (terminali) oggetto degli obblighi di servizio relativi ai servizi di trasporto con le isole maggiori;
- inosservanza e inottemperanza degli obblighi del contratto. In caso di inosservanze ed inottemperanze di particolare gravità, è data facoltà al Ministero di risolvere il contratto.
L’articolo 10 stabilisce che il contratto è esente da registrazione, salvo il caso d’uso, in quanto ha per oggetto il trasferimento di disponibilità finanziarie dello Stato, con vincolo di destinazione, in attuazione della normativa nazionale e comunitaria.
L’articolo 11 prevede la vigilanza del Ministero dei trasporti sull’attuazione del contratto e descrive le modalità attraverso le quali il Ministro può esercitare questo potere.
In particolare l’articolo pone i seguenti obblighi in capo alla società:
- conformarsi alle prescrizioni formulate dal CIPE in occasione delle deliberazioni concernenti il contratto, i suoi aggiornamenti ed il settore del trasporto ferroviario di merci,
- consentire ed agevolare il concreto espletamento delle verifiche disposte dal Ministero nell’esercizio del potere di vigilanza e conformarsi alle prescrizioni da questi fissate;
- fornire gratuitamente e tempestivamente al Ministero la collaborazione e la documentazione necessarie.
L’articolo 12 reca la clausola di continuità, dando autorizzazione alla società di proseguire oltre la scadenza del contratto, nell'erogazione dei servizi ivi disciplinati, salvo che il Ministero non comunichi con preavviso di almeno di 90 giorni la cessazione di tutti o di alcuni obblighi di servizio.
In caso di prosecuzione del servizio da parte della società, la compensazione sarà erogata, previa rendicontazione dei costi, nel limite di 1/12 dell’importo complessivo stanziato negli appositi capitoli di bilancio per ciascun mese in cui è stato prestato il servizio. A tale ultimo proposito si segnala che il CIPE ha chiesto, nel parere reso sullo schema di contratto, una modifica della formulazione volta a precisare che la compensazione dei servizi resi deve avvenire non “tenuto conto” bensì “nei limiti” degli stanziamenti disposti nel bilancio dello Stato; il CIPE chiede inoltre che venga precisato che si tratta degli stanziamenti iscritti sui corrispondenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia.
Qualora, infine, sopravvengano norme incompatibili con l'autorizzazione a proseguire nell'erogazione dei servizi, la Società potrà sospendere l’erogazione dei medesimi servizi secondo le modalità definite dal Regolamento CEE 1191/69.
D.M. 2 gennaio 1990, n.
1/T
Obblighi tariffari per trasporti effettuati dall’ente Ferrovie dello Stato
L. 14
luglio 1993, n. 238
Disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di
programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.a.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 luglio 1993, n. 168.
1. 1. Il Ministro dei trasporti trasmette al Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per materia, prima della stipulazione con le Ferrovie dello Stato S.p.a., i contratti di programma, i contratti di servizio e i relativi eventuali aggiornamenti, corredati dal parere, ove previsto, del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge 4 giugno 1991, n. 186 (2).
2. Le commissioni parlamentari competenti esprimono un parere motivato sui contratti di cui al comma 1 nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione.
3. Il Ministro dei trasporti riferisce annualmente a ciascuna delle due Camere sullo stato di attuazione dei contratti di programma.
(2) Riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
Direttiva del Presidente del Consiglio Dei Ministri 30 gennaio
1997
Linee guida per il risanamento dell’Azienda F.S.
D.Lgs.
19 novembre 1997 n. 422
Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia
di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4,
della L. 15 marzo 1997, n. 59
(Art. 9)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 1997, n. 287.
9. Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a.
1. Con decorrenza 1° giugno 1999 sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse regionale e locale.
2. Per i servizi di cui al comma 1, che ricomprendono comunque i servizi interregionali di interesse locale, le regioni subentrano allo Stato nel rapporto con le Ferrovie dello Stato S.p.a. e stipulano, entro il 30 settembre 1999, i relativi contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19. Detti contratti di servizio entrano in vigore il 1° ottobre 1999. Trascorso il periodo transitorio di cui all'articolo 18, comma 4, le regioni affidano i predetti servizi con le procedure di cui al medesimo articolo 18, comma 2, lettera a) (15).
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di regolare i rapporti con le Ferrovie dello Stato S.p.a., fino alla data di attuazione delle deleghe alle regioni, provvede:
a) a rinnovare fino al 30 settembre 1999 il contratto di servizio tra la società stessa ed il Ministero dei trasporti e della navigazione (16);
b) ad acquisire, sui contenuti di tale rinnovo, l'intesa delle regioni, che possono integrare il predetto contratto di servizio pubblico con contratti regionali senza ulteriori oneri per lo Stato;
c) a stipulare con le regioni gli accordi di programma di cui all'articolo 12 (17) (18) (19).
(15) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).
(16) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).
(17) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).
(18) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi l'Accordo 27 marzo 2003 concernente la costituzione del comitato tecnico di gestione dell'accordo quadro collegato al subentro delle regioni allo Stato nel contratto con F.S. S.p.a. oggi Trenitalia S.p.a.
(19) La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 111 (Gazz. Uff. 2 maggio 2001, n. 17, serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 76, 117 e 118 della Cost.; ha dichiarato inoltre non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 16, 17 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 117, 118, 119 e 128 della Cost.
Direttiva del Presidente del Consiglio Dei Ministri 18 marzo
1999
Risanamento delle Ferrovie dello Stato.
Pubblicata nella G.U. n. 113 del 17 maggio 1999
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, che ha istituito l'Ente Ferrovie dello Stato;
Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359;
Visto l'art. 2, commi 11, 13, 14 e 15, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, riguardante il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale;
Visto l'art. 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 12 agosto 1992 che ha disposto la trasformazione in societa' per azioni dell'Ente Ferrovie dello Stato;
Visto il regolamento CEE n. 1191 del 26 giugno 1969, cosi' come modificato dal regolamento CEE n. 1893 del 20 giugno 1991;
Visto il regolamento CEE n. 1107 del 4 giugno 1970 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento 8 luglio 1998, n. 277, per l'attuazione della direttiva UE 91/440;
Vista la direttiva CEE n. 440 del 29 luglio 1991;
Visto il quinto programma europeo per lo sviluppo sostenibile con particolare riferimento all'integrazione delle politiche ambientali nel settore dei trasporti;
Visto l'atto di concessione del Ministro dei trasporti di cui al decreto ministeriale 225/T del 26 novembre 1993;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 gennaio 1997 concernente "linee guida per il risanamento dell'Azienda FS";
Vista l'intesa 2 dicembre 1997 tra Governo, FS S.p.a. e OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FISAFS-CISAL, COMU, SMA e UGL, relativa, fra l'altro, ai problemi di riorganizzazione dell'Azienda;
Viste le linee di indirizzo sulla sicurezza emanate dal Ministro dei trasporti e della navigazione pro tempore in data 3 giugno 1998;
Visto il documento di programmazione economico- finanziaria 1999-2000;
Visti gli impegni sottoscritti in data 17 luglio 1998 dal Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, dal Ministro dei trasporti e della navigazione, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dalle FS S.p.a. e dalle OO.SS. sopra menzionate circa le procedure per il processo di divisionalizzazione dell'Azienda FS;
Visti il Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione sottoscritto in data 22 dicembre 1998 nonche' il Patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l'integrazione europea del sistema dei trasporti sottoscritto in data 23 dicembre 1998;
Ritenuto che, in base ai principi dei due patti sopra richiamati, tutti gli aspetti della presente direttiva che dovranno essere implementati, saranno affrontati attraverso il confronto tra le parti, con la partecipazione del Governo per la parte di sua competenza;
Ritenuto che lo sviluppo del sistema ferroviario, l'integrazione ed il riequilibrio modale, per l'impatto che suscitano sulle prospettive di crescita dell'economia italiana, sul grado di coesione territoriale e di integrazione fra settori produttivi e sulla qualita' della vita, costituiscono obiettivi prioritari dell'azione di Governo nel settore dei trasporti;
Ritenuto che la progressiva liberalizzazione del mercato ferroviario europeo porra' il sistema ferroviario italiano in competizione con i vettori comunitari e che di conseguenza risulta necessario accelerare il processo di risanamento dell'Azienda FS verso livelli di efficienza coerenti con i vincoli di finanza pubblica e, inoltre, che l'apertura del mercato ferroviario richiede di approntare strumenti che assicurino trasparenza di comportamenti e non discriminazione fra gli operatori in concorrenza;
Ritenuto indispensabile garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza dell'esercizio ferroviario;
Ritenuto necessario accelerare il processo di trasformazione societaria per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa europea e dalla riforma del trasporto pubblico locale;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti e navigazione;
E m a n a
la seguente direttiva:
Art. 1.
Piano d'impresa
La Societa' presentera' entro due mesi dalla emanazione della presente direttiva un piano d'impresa relativo agli anni 1999-2003 contenente i provvedimenti necessari al fine di raggiungere il rilancio del servizio ferroviario ed il risanamento tecnicoeconomico, tenendo conto dei seguenti obiettivi generali:
1) aumento dei volumi di traffico passeggeri e merci, incrementando in particolare la quota di mercato delle merci trasportate;
2) raggiungimento dell'equilibrio di bilancio nei settori della media e lunga percorrenza, delle merci e del trasporto di interesse metropolitano e regionale;
3) perseguimento del riequilibrio modale e territoriale in un quadro di sviluppo sostenibile;
4) sicurezza e qualita' dei servizi;
5) valorizzazione delle risorse umane.
Il piano d'impresa conterra', con precisazione dei tempi e delle modalita' attuative:
a) le azioni tese al riordino organizzativo e societario;
b) il piano degli investimenti necessari a realizzare gli obiettivi di sviluppo, tenendo conto degli aspetti ambientali;
e) il piano degli interventi necessari a garantire livelli ottimali di sicurezza;
d) le azioni tese al risanamento economico;
e) le azioni tese al potenziamento dei servizi di trasporto;
f) le azioni per aumentare la qualita' dei servizi viaggiatori e merci;
g) il piano per il rinnovo e la manutenzione del materiale rotabile;
h) il piano di investimenti tecnologici per la modernizzazione dell'Azienda;
i) le azioni per il completamento del processo di dismissione delle attivita' non strategiche;
l) le azioni per la valorizzazione delle risorse umane;
m) l'adozione di un sistema tariffario coerente con la normativa comunitaria.
Art. 2.
Riordino organizzativo e societario
Entro un mese dall'emanazione della presente direttiva la societa' completera' il processo di separazione contabile tra le attivita' per la gestione delle infrastrutture e le attivita' di trasporto.
Entro il 31 maggio 1999 per i servizi di trasporto dovra' essere realizzata un'organizzazione basata su aree divisionali. Ciascuna divisione disporra' del controllo delle risorse produttive, umane e materiali, secondo una logica di organizzazione di tipo verticale, in modo da conseguire l'efficienza del servizio e risultati economici significativi, impedendo la dispersione delle professionalita'.
A far data dal 1 gennaio 2000 alla separazione contabile seguira' la separazione societaria fra infrastrutture ed attivita' di trasporto.
Alla luce dell'evoluzione della normativa del mercato europeo e qualora si renda opportuno realizzare alleanze o integrazioni nella logica dello sviluppo dell'intermodalita', di sinergie e della ricerca di economie di scala, potranno essere realizzati accordi societari anche con il concorso di soggetti privati o di imprese ferroviarie di altri Paesi.
Entro il 31 dicembre 2003 i servizi di trasporto ferroviario metropolitano e regionale in regime di oneri di servizio pubblico, dovranno essere assegnati con procedure di evidenza pubblica.
Art. 3.
Investimenti
Il piano d'impresa includera' un aggiornamento del piano di investimenti prevedendo i tempi di realizzazione di quelli gia' oggetto del contratto di programma e dei relativi addendi. Il piano, inoltre, per ciascuno dei nuovi investimenti, sara' corredato delle valutazioni di redditivita' economica e finanziaria, dei costi e dei tempi di realizzazione, nonche' delle fonti di finanziamento, comprese quelle diverse dal contratto di programma, con particolare riguardo per queste ultime al sistema Alta Capacita'.
Il piano degli investimenti dovra' essere corredato, per ogni nuovo intervento, dalla previsione degli effetti sulla domanda di trasporto servita dalla ferrovia e dalla indicazione del programma di esercizio ferroviario.
La proposta di piano degli investimenti dovra' tenere conto delle seguenti priorita':
a) nuove tecnologie finalizzate ad aumentare anche l'automazione e la sicurezza dell'esercizio;
b) accelerazione del completamento del progetto Alta Capacita' in vista della modernizzazione del sistema ferroviario e del collegamento con le grandi reti europee;
c) integrazione del sistema con la rete europea;
d) progetto del trasporto ferroviario delle merci;
e) piano degli interventi per il potenziamento, in una logica intermodale, della rete nel Mezzogiorno e nelle altre aree del Paese carenti di infrastrutture;
f) interventi nelle aree urbane con particolare riguardo ai nodi delle aree metropolitane per la piena integrazione con l'intera rete di Alta Capacita';
g) azioni per assicurare il rispetto delle norme antinquinamento.
Dovranno essere indicate inoltre le azioni, in particolare di semplificazione procedurale, da attivare per una accelerazione della spesa per investimenti della azienda.
L'articolazione temporale del piano degli investimenti dovra' prevedere la fissazione di obiettivi intermedi ben definiti con scadenze annuali.
Art. 4.
Sicurezza
L'attivita' della societa' sara' orientata al miglioramento dei livelli di sicurezza. In particolare, il piano d'impresa includera' il piano per la sicurezza da aggiornare annualmente, contenente:
l'indicazione degli interventi e delle relative fasi di attuazione, in termini sia di nuovi investimenti sia di manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e del materiale rotabile esistente, mirati ad aumentare i livelli di sicurezza;
le statistiche dettagliate degli incidenti, degli inconvenienti, delle situazioni di rallentamento, dei guasti tecnologici e dei pericolati incidenti verificatisi nell'ultimo anno, precedente quello di redazione del piano, che hanno avuto effetti sulla sicurezza;
le azioni sul personale, in termini di professionalizzazione e sensibilizzazione;
le misure adottate per l'attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
le proposte per migliorare la sicurezza dei passeggeri in treno.
La societa' relazionera' il Governo, entro il 30 marzo di ciascun anno, sull'attuazione del piano per la sicurezza su tutta la rete nell'anno precedente.
Art. 5.
Risanamento economico
L'Azienda indichera', anche con scenari alternativi, le azioni per conseguire, progressivamente ed entro la scadenza del piano di impresa, il contenimento dei costi di produzione e dei costi operativi per unita' di prodotto, ivi compresi i costi generali di holding, anche al fine di portarli ai valori della media europea, con particolare riferimento a:
piano per la riorganizzazione complessiva della produzione dei servizi;
esternalizzazione di attivita' strumentali, attuabile previa ricerca delle innovazioni organizzative e di aumenti di produttivita' tendenti a far convergere i costi verso gli standards di settore, tenuto conto delle funzionalita' del ciclo produttivo e dei costi di produzione;
strumenti diretti a consentire, anche alla luce della riforma degli ammortizzatori sociali, l'attivazione del Fondo con le finalita' di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, necessari alla gestione attiva degli esuberi di manodopera che dovessero manifestarsi;
articolazione organizzativa d'impresa decentrata idonea ad acquisire flessibilita' ed immediatezza di risposta alle variazioni di mercato.
Art. 6.
Potenziamento dei servizi di trasporto
Per le singole attivita' di trasporto la societa' definira' le strategie commerciali per lo sviluppo del traffico, tenendo conto dei processi di liberalizzazione del mercato del trasporto ferroviario secondo le direttive europee. In particolare, perseguendo obiettivi di riequilibrio modale:
per il trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza verra' definito un processo di riqualificazione dei servizi giorno e di ridefinizione delle azioni sui servizi notturni ed internazionali;
il programma Alta Capacita' sara' completato nei tempi tecnici strettamente necessari recuperando il ritardo rispetto all'Europa;
verra' predisposto uno specifico "progetto merci e logistica" indicando le azioni per sviluppare le attivita' nei traffici a maggior valore ed il traffico combinato economicamente sostenibile, assumendo pienamente il ruolo non solo di vettore ma di primario operatore logistico, l'individuazione e l'organizzazione di itinerari alternativi e sussidiari per ovviare ai problemi di saturazione degli itinerari fondamentali;
per il trasporto locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, la societa' indichera' le soluzioni gestionali perseguite, le azioni per integrare la modalita' ferroviaria con le altre e riqualificare le stazioni, il programma per il completamento dei progetti dei nodi.
Art. 7.
Qualita' dei servizi
L'attivita' della societa' sara' orientata in via prioritaria al soddisfacimento della clientela.
Un apposito capitolo del piano trattera' della qualita' dei servizi passeggeri e merci, prevedendo le azioni necessarie per realizzare nel breve periodo un netto miglioramento. Il piano conterra' indicazioni in ordine all'adeguamento della puntualita' dei servizi viaggiatori ai migliori standards europei, a livello di comfort del materiale rotabile, ai livelli di affidabilita' del servizio merci e dei servizi alla clientela, recependo le indicazioni della Carta dei servizi.
L'articolazione temporale del piano per la qualita' prevedera' la fissazione di obiettivi intermedi ben definiti con scadenze annuali.
Art. 8.
Cessione attivita' non strategiche
L'attivita' dell'azienda si concentrera' sul core business; a tal fine la societa' FS identifichera' nel piano le attivita' necessarie, fissando obiettivi parziali e definiti con scadenze annuali, impegnative per la societa' stessa, anche con riferimento al patrimonio immobiliare non strettamente strumentale, ferma restando la inalienabilita' dei complessi delle grandi stazioni.
Le risorse ricavate dalla alienazione dei beni e delle attivita' dismessi, in quanto non funzionali, saranno impiegate negli investimenti relativi all'ammodernamento dei sistemi tecnologici, delle infrastrutture e del materiale rotabile, finalizzati al miglioramento della sicurezza dell'esercizio.
Art. 9.
Risorse umane
Il sistema delle relazioni sindacali dovra' evolvere verso modelli di tipo concertativo. Nel piano d'impresa dovranno assumere rilievo prioritario gli aspetti legati alla gestione del personale con la predisposizione di uno specifico piano di utilizzo, di valorizzazione e di sviluppo delle risorse umane e delle professionalita' esistenti. Dovranno altresi' assumere rilievo prioritario azioni che perseguano la piena ed effettiva consapevolezza del personale stesso nei confronti degli obiettivi di risanamento e sviluppo e il riordino del sistema e delle dinamiche contrattuali nel comparto secondo quanto previsto dai Patti sottoscritti, rispettivamente, in data 22 dicembre 1998 ed in data 23 dicembre 1998.
Particolare cura dovra' essere posta nella predisposizione di piani di formazione e riqualificazione professionale che, da un lato, contribuiscano a sviluppare un lavoro qualificato e di alta professionalita', essenziale per un'impresa di servizi di qualita' e, dall'altro, consentano un riequilibrio della forza lavoro promuovendo mobilita' professionale e geografica.
Il piano, inoltre, nell'ambito degli obiettivi di organico dallo stesso previsti, conterra' un programma di assunzioni per acquisire risorse qualificate rispondenti alle nuove professionalita' richieste dal rinnovamento tecnologico e dagli obiettivi di qualita' nei prodotti e nei servizi richiesti da ciascun segmento di mercato.
Art. 10.
Sistema tariffario
La societa' applichera', per quanto riguarda i ricavi viaggiatori, un nuovo sistema tariffario che tenga conto delle condizioni di mercato in essere, della relazione origine/destinazione del viaggio e della qualita' del servizio offerto in termini di velocita' commerciale, puntualita', frequenza, comfort, sulla base di quanto stabilito dal CIPE con delibera in data 24 aprile 1996 riguardante "Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'". Gli aumenti dovranno avvenire gradualmente, tenendo conto anche delle indicazioni contenute nel Patto sottoscritto in data 22 dicembre 1998, per uniformare, nel periodo di vigenza del piano, i prezzi italiani a quelli medi europei per servizi omologhi. In generale i biglietti dovranno essere a prezzo unico con la conseguente abolizione dei supplementi.
Il piano dovra' prevedere inoltre le azioni che la societa' attuera' per una rapida eliminazione del fenomeno dell'evasione.
Art. 11.
Verifiche del piano
Il piano di impresa dovra' essere articolato per obiettivi annuali.
La societa' riferira' semestralmente al Ministro del tesoro e della programmazione economica ed al Ministro dei trasporti e della navigazione sull'andamento delle varie attivita' poste in essere. In ogni caso la societa' inviera' ai Ministri competenti, con cadenza annuale e prima dell'assemblea fissata per l'approvazione del bilancio preventivo, una relazione sull'andamento della gestione, lo sviluppo dei traffici, i ricavi percepiti ed i costi sostenuti, in maniera disaggregata, nonche' sull'andamento economico finanziario dei principali progetti di investimento, sull'andamento delle partecipazioni, sui risultati delle azioni per il risanamento economico.
Entro tre mesi dall'approvazione del piano d'impresa si provvedera' all'adeguamento del contratto di programma e del contratto di servizio. In tale ambito verra' definito quanto necessario perche' la societa', anche sulla base del principio di leale collaborazione, possa favorire l'efficace espletamento delle funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza da parte degli organi competenti, anche mediante l'attivazione di un sistema di monitoraggio di tutti gli adempimenti previsti, nel pieno rispetto dell'autonomia gestionale della societa' stessa. Roma, 18 marzo 1999
Il Presidente: D'Alema
D.M. 31 ottobre 2000, n. 138/T
Rilascio di concessione a Ferrovie dello Stato
D.M. 23 maggio 2000, n. 73/T
Rilascio a Ferrovie dello Stato s.p.a. e a Italiana Trasporti ferroviari s.p.a.
della licenza per lo svolgimento dell’attività di trasporto ferroviario
L. 23
dicembre 2000 n. 388
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001) (art. 131)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.
Capo XX - Interventi in materia di trasporti e di infrastrutture viarie
131. Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di applicazione della normativa vigente in materia di appalti ferroviari.
1. Al fine di garantire il contenimento delle tariffe e il risanamento finanziario delle attività di trasporto ferroviario, il Ministro dei trasporti e della navigazione può rilasciare titoli autorizzatori ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, a condizione di reciprocità qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o loro controllate; può altresì autorizzare la società Ferrovie dello Stato S.p.A. e le aziende in concessione ad effettuare operazioni in leasing per l'approvvigionamento d'uso di materiale rotabile. Gli articoli 14 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applicano per la parte concernente l'infrastruttura ferroviaria e cessano di applicarsi al trasporto ferroviario. La società Ferrovie dello Stato S.p.A. delibera le conseguenti modifiche statutarie.
2. [Per le medesime finalità di cui al comma 1, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, e successive modificazioni, ai lavori di costruzione di cui all'articolo 2, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. 210, come modificata dall'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 98, non ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, i cui corrispettivi ancorché determinabili non siano stati ancora definiti, e alle connesse opere di competenza della società Ferrovie dello Stato S.p.A., si applica, in conformità alla vigente normativa dell'Unione europea, la disciplina di cui alle leggi 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e 18 novembre 1998, n. 415, nonché al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni. Sono revocate le concessioni per la parte concernente i lavori di cui al presente comma rilasciate alla TAV S.p.A. dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli per i quali sia stata applicata o sia applicabile la predetta normativa di cui alle leggi n. 109 del 1994, e successive modificazioni, e n. 415 del 1998, e al decreto legislativo n. 158 del 1995, e successive modificazioni. La società Ferrovie dello Stato S.p.A. provvede, direttamente o a mezzo della TAV S.p.A., all'accertamento e al rimborso, anche in deroga alla normativa vigente, degli oneri relativi alle attività preliminari ai lavori di costruzione, oggetto della revoca predetta, nei limiti dei costi effettivamente sostenuti alla data di entrata in vigore della presente legge] (361).
3. Al fine di garantire la sollecita conclusione dei lavori relativi alla tratta ferroviaria ad alta capacità Torino-Milano approvati nella conferenza di servizi tenutasi il 14 luglio 2000 ed il contenimento dei costi di realizzazione, anche in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali del 2006, il Ministro dei trasporti e della navigazione entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge istituisce l'Osservatorio permanente per il monitoraggio dei lavori relativi alla medesima tratta ferroviaria, composto da sei componenti, di cui uno nominato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e cinque nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione e designati, rispettivamente, dal Ministro medesimo, dal presidente della regione Lombardia, dal presidente della regione Piemonte, dalla TAV S.p.A. e dal General Contractor affidatario della progettazione esecutiva e dei lavori di costruzione. Ai componenti non spetta alcun compenso. I servizi di segreteria dell'Osservatorio sono assicurati dal Ministero dei trasporti e della navigazione nell'àmbito delle ordinarie dotazioni organiche e finanziarie. Ai lavori di cui al presente comma non si applicano le disposizioni del comma 2.
4. [A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione alle convenzioni stipulate tra le aziende ferroviarie in concessione ed in gestione commissariale governativa e i soggetti esecutori, per la realizzazione degli interventi di ammodernamento e potenziamento finanziati con la legge 22 dicembre 1986, n. 910, non possono essere sottoscritti atti integrativi se non relativi a progetti esecutivi già approvati a tale data. A decorrere dalla medesima data possono essere autorizzate ed approvate solo perizie di variante in corso d'opera secondo quanto previsto dall'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Per le opere da finanziare con le risorse che si rendono disponibili per effetto del primo e del secondo comma sono revocate le concessioni e le aziende procederanno ad espletare gare d'appalto per l'affidamento dei lavori secondo la normativa vigente] (362).
5. Tutte le operazioni di ristrutturazione della società Ferrovie dello Stato S.p.A. effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2000 in esecuzione delle direttive comunitarie 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE, così come recepite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, nonché della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999, sono effettuate in regime di neutralità fiscale e pertanto escluse da ogni imposta e tassa. Gli eventuali maggiori valori realizzati o iscritti, in conseguenza delle predette operazioni, nei bilanci delle società interessate non sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
(361) Comma abrogato dall'art. 11, L. 1° agosto 2002, n. 166.
(362) Comma abrogato dall'art. 11, L. 1° agosto 2002, n. 166.
D.P.R. 14 marzo 2001
Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 luglio 2001, n. 163, Suppl. Staord.
Ad integrazione di quanto disposto dal presente decreto vedi la Del.CIPE 22 marzo 2006, n. 44/06.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1984, n. 245, concernente l'elaborazione del piano generale dei trasporti;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Visti il piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986 ed il primo aggiornamento a detto piano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1991;
Vista la legge 4 giugno 1991, n. 186, istitutiva del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), che, tra l'altro, demanda a detto Comitato di provvedere con cadenza triennale all'aggiornamento del citato piano;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che disciplina la devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, tra i quali è compreso il CIPET;
Vista la legge 27 febbraio 1998, n. 30, che, nel disporre uno specifico stanziamento per le relative attività di predisposizione, fa riferimento al piano generale dei trasporti, configurandolo quale un nuovo piano e non mero aggiornamento del precedente;
Visto lo schema di nuovo piano generale dei trasporti, predisposto dal Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente;
Visto in particolare il capitolo 4, relativo allo sviluppo sostenibile, che attribuisce carattere di priorità a quelle opere che abbiano superato positivamente la prevista valutazione ambientale strategica;
Visto in particolare il capitolo 5, paragrafo 2, relativo, tra l'altro, all'opportunità di definire il contratto collettivo nazionale di lavoro per le attività ferroviarie, al fine di determinare le condizioni contrattuali di riferimento valide per le imprese e per i lavoratori del comparto all'atto dell'avvio dell'attività di trasporto da parte delle imprese licenziatarie;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 113 del 2 novembre 2000 con la quale è stato espresso parere favorevole in merito allo schema di Piano generale dei trasporti e della logistica, formulando prime indicazioni e raccomandazioni attuative con riserva di effettuare una valutazione definitiva dopo l'acquisizione dei prescritti pareri delle Commissioni parlamentari e delle eventuali osservazioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Visto il parere favorevole espresso in data 6 dicembre dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Visti i pareri favorevoli espressi in data 14 dicembre 2000 dalla XIII ed in data 15 dicembre 2000 dalla VIII Commissione permanente del Senato della Repubblica;
Visti i pareri favorevoli espressi in data 17 gennaio 2001 dalla VIII ed in data 18 gennaio 2001 dalla IX Commissione permanente della Camera dei deputati;
Vista la delibera del CIPE in data 1° febbraio 2001 con la quale il Comitato ha espresso parere favorevole sui testi definitivi dei documenti che compongono il piano generale dei trasporti e della logistica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente;
Emana il seguente decreto:
1. È approvato il piano generale dei trasporti e della logistica, unitamente al relativo documento tecnico, nel testo allegato al presente decreto.
PIANO GENERALE DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA
1. Premessa
Nella società contemporanea i sistemi di trasporto e telecomunicazione sono tra i principali motori di un processo dinamico di globalizzazione in cui le relazioni economiche, politiche e sociali si estendono in un àmbito geografico sempre più vasto.
Il grado di interdipendenza tra le aree geografiche è stato rafforzato ed incrementato dallo sviluppo delle reti di comunicazione e dal progresso tecnologico. Come effetto di tali sviluppi è aumentata la tendenza al decentramento della produzione che ha favorito la nascita di insediamenti produttivi anche a grande distanza dalle case-madri.
Italia piattaforma nel Mediterraneo
L'Italia, grazie alla sua posizione geografica privilegiata, si pone come naturale piattaforma nel Mediterraneo attraversata da tre grandi direttrici di collegamento mondiale: due direttrici est-ovest, la prima che va dai Balcani e dall'Europa orientale verso l'Europa occidentale e la penisola iberica, la seconda che va dall'Estremo Oriente all'Europa occidentale attraverso il canale di Suez ed il Mediterraneo, e la direttrice nord-sud che va dal nord Africa e dai Paesi del vicino e Medio Oriente verso l'Europa meridionale e centrale. In particolare, il nostro Paese è al centro del crescente sviluppo dei flussi di traffico merci e passeggeri che gravitano attorno al bacino del Mediterraneo, ed è potenzialmente in grado di offrire adeguati servizi logistici e di trasporto per il traffico di attraversamento.
Sussidiarietà e non discriminazione
Negli ultimi anni i principali provvedimenti specifici relativi alla politica dei trasporti a livello europeo si rifanno ai due princìpi comunitari essenziali: la sussidiarietà e la non discriminazione. La sussidiarietà assume che l'Unione Europea intervenga solo se prevalgono interessi superiori a quelli dei singoli Paesi; la non discriminazione richiede che le politiche nazionali non danneggino o favoriscano imprese specifiche in base alla loro nazionalità.
In tale àmbito si inserisce il nuovo Piano Generale dei Trasporti e della Logistica che è contraddistinto da due scelte di fondo:
Liberalizzazione
- la liberalizzazione del mercato dei trasporti, anche nei comparti più tradizionalmente legati a gestioni monopolistiche;
Federalismo dei trasporti
- l'articolazione delle competenze programmatorie ed amministrative su due fondamentali livelli istituzionali, quello nazionale e quello regionale, competenze tra di loro distinte e complementari, con il passaggio graduale di una loro significativa parte dallo Stato alle Regioni sulla base del principio di sussidiarietà. La semplificazione delle competenze dovrà impegnare i due livelli in una programmazione integrata delle infrastrutture con particolare riferimento al potenziamento nelle aree meridionali e alla qualificazione di tutto il sistema.
Diminuzione dei livelli di inquinamento, aumento dei livelli di sicurezza
Inoltre, nel contesto attuale, all'obiettivo tradizionalmente richiesto al sistema dei trasporti di garantire il soddisfacimento dei bisogni di mobilità, è necessario affiancare almeno due ulteriori obiettivi di fondo: diminuire i livelli di inquinamento ambientale e aumentare i livelli di sicurezza del trasporto, in particolare per il settore stradale.
È in un contesto generale così definito che sono state messe a punto le strategie ed individuati gli interventi principali del PGT al fine di disegnare le linee portanti di un progetto di sistema che, nell'ottimizzare l'utilizzo dei diversi modi di trasporto, sia anche capace di perseguire il riequilibrio territoriale allo scopo di sfruttare la risorsa offerta dal Mezzogiorno e di cogliere la grande opportunità presentata dal Mediterraneo. Le infrastrutture costituiscono non solo parte integrante dell'assetto territoriale del Paese, ma uno dei possibili motori dello sviluppo locale, a condizione che gli interventi siano concepiti non soltanto sulla base di obiettivi macroterritoriali in uno scenario nazionale ed europeo, ma anche in funzione della migliore integrazione delle reti della mobilità con le iniziative di sviluppo e di promozione dei contesti locali.
Efficienza dei servizi
La politica degli investimenti nel comparto dei trasporti non può essere affrontata soltanto in termini di potenziamento infrastrutturale ma deve comprendere una pluralità di azioni, tutte orientate all'aumento dei livelli di efficienza del Paese. Nell'àmbito del PGT si propongono soprattutto azioni mirate ad aumentare l'efficienza complessiva dell'offerta dei servizi di trasporto, in termini di qualità, di affidabilità, di sicurezza, di riduzione del costo e di nuove regole per la composizione dei conflitti.
La caratterizzazione del modello socio economico attuale in termini di crescita della categoria tempo e di ridimensionamento della categoria spazio richiede una rete di trasporto efficiente sia nelle brevi distanze che nel medio e lungo raggio, in grado di accompagnare i processi di sviluppo propri di una realtà economica avanzata.
L'intervento pubblico non deve limitarsi ad un processo di rilancio dell'offerta di trasporto, ma deve fungere da catalizzatore di risorse private finalizzate ad un riassetto funzionale del comparto tale da soddisfare le esigenze del cittadino-contribuente, dell'utente, degli operatori del settore e degli altri operatori economici.
Finanza di progetto
L'approccio della finanza di progetto potrà contribuire ad individuare gli strumenti e le modalità di intervento pubblico adeguate a contemperare il massimo coinvolgimento delle risorse di mercato e della capacità operativa dei soggetti privati, con il grado di efficienza e gli obiettivi di qualità individuati per servizi e infrastrutture. Le forme di collaborazione pubblico-privato attivabili per la realizzazione e la gestione degli investimenti andranno definite in funzione:
- del grado di liberalizzazione e dei meccanismi di regolazione di ogni comparto del settore;
- della natura pubblica o di pubblica utilità conferita al servizio erogato con gli investimenti da realizzare;
- del livello amministrativo interessato e competente.
La finanza di progetto è compatibile con una pluralità di differenti modelli di allocazione di ruoli fra settore pubblico e settore privato. In questo quadro possono essere contemporaneamente presenti progetti in grado di generare reddito in misura sufficiente a rimborsare gli oneri finanziari dell'indebitamento contratto, progetti capaci di attrarre finanza privata anche in presenza di finanza pubblica, progetti rispetto ai quali è il pubblico che svolge, secondo differenti modalità, il ruolo attivo di sponsor e/o di partner.
Le tradizionali politiche di potenziamento di infrastrutture e servizi non saranno, tuttavia, sufficienti ad orientare il settore verso un assetto più moderno ed equilibrato. Occorre contemporaneamente sviluppare politiche di orientamento della domanda volte ad ottimizzare l'uso delle risorse e a diminuire gli impatti ambientali e le altre esternalità negative associate alle attuali attività di trasporto.
Àmbito della produzione
In tale contesto è necessario partire dalla individuazione dei riferimenti essenziali del sistema dei trasporti: gli àmbiti della produzione e gli ambiti del consumo.
Questo approccio evidenzia come negli ultimi venti anni sia cambiata completamente la dimensione, la tipologia e l'ubicazione del sistema produttivo, soprattutto nell'area centrale e settentrionale del Paese. Le attività produttive sono e saranno sempre meno individuabili in modo statico rispetto a determinate allocazioni e, soprattutto, il ciclo di vita di determinate tipologie merceologiche sarà destinato a cambiare con ritmi sempre più veloci. A fronte di tali evoluzioni la rete infrastrutturale risponde ancora alla vecchia geografia industriale.
Àmbito del consumo
Gli «ambiti del consumo» invece vanno verso una identificazione sempre più determinata che vede concentrarsi nelle dodici principali macro aree urbane oltre il 40% dei consumi nazionali. In queste aree giocano un ruolo fondamentale le attività del terziario.
C'è un solo denominatore comune che lega i due fenomeni di produzione e consumo ed è la loro stretta dipendenza dalla rete dei trasporti, alla organizzazione logistica, alla qualità dei servizi di trasporto ed alla ottimizzazione dei processi di scambio. È questo comune denominatore che deve diventare l'occasione per esaltare gli interessi comuni anche a livello europeo annullando inutili provincialismi che producono diseconomie e falsa concorrenzialità.
La componente economica diventa quindi elemento essenziale nella costruzione del Piano per la quale si è proceduto alla definizione di un itinerario capace di condurre, attraverso la ricerca del consenso sia dei soggetti preposti alla gestione del territorio che a quelli erogatori e fornitori di servizi, alla individuazione di scelte che garantiscano coerenza strategica e che possano trovare adeguata collocazione negli strumenti attuativi disponibili.
Strumenti per l'applicazione degli indirizzi di Piano
In particolare per avere la necessaria sostanza ed incisività, gli indirizzi del Piano possono essere trasferiti in strumenti quali il DPEF, le Leggi collegate alla Finanziaria, il D.P.R., i Decreti legislativi, le Intese Istituzionali di Programma, gli Accordi di Programma, i Contratti di Servizio ed i Patti Territoriali.
Ogni scelta strategica deve trovare giusta ubicazione all'interno di tali strumenti e solo la contestualità e la complementarietà di questi strumenti può dare successo al lavoro di pianificazione.
Per evitare il rischio di cadere in un ormai superato dirigismo non si possono non collocare le tematiche del Piano in una visione temporale e spaziale estranea al localismo ed alla semplice soluzione del contingente. L'esigenza di lungimiranza e soprattutto la coscienza di assistere ad un particolare momento di cambiamento socio economico della cultura trasportistica, ci porta ad utilizzare gli strumenti elencati in precedenza non come vincoli strutturali in cui ingessare le scelte ma come riferimenti capaci di ricordare la stretta e continua interazione fra tutte le azioni che caratterizzano il sistema dei trasporti e tra queste e i territori interessati. Le interazioni considerate non possono e non devono essere solo interne al sistema di trasporto.
Le Regioni quali interlocutori essenziali
L'approccio seguito deve anche servire a fornire, in modo concreto, indicazioni in relazione al processo di riforma dei vari Dicasteri al fine di poter disporre, in questo difficile e complesso comparto, di strumenti e organismi efficaci ed efficienti. Le Regioni, interlocutori essenziali e determinanti, devono considerare l'articolato quadro strategico delineato nel Piano, non come una limitazione alla loro autonomia decisionale, ma come un indispensabile e sistematico comune denominatore che riporta a logica comune gli interessi del sistema Paese.
Piano come processo «dinamico»
Infine, fermo restando l'aggiornamento triennale come previsto dalla legge n. 245 del 1984, il nuovo Piano non deve essere considerato come un documento statico, ma deve essere sempre in grado di adeguarsi alle evoluzioni della domanda di trasporto, alle evoluzioni delle varie forme di sviluppo del Paese. La natura «dinamica» del Piano consisterà pertanto in un continuo lavoro di aggiornamento e di approfondimento di alcune tematiche specifiche, in una opportuna attività di monitoraggio e di verifica delle azioni di policy proposte, al fine di garantire l'efficacia nel tempo dell'azione pianificatoria. Per lo sviluppo di un adeguato sistema di monitoraggio occorrerà esplicitare le politiche proposte dal PGT in un sistema di obiettivi quantificato. I risultati del monitoraggio sugli effetti economici, sociali, territoriali ed ambientali delle attività di trasporto, espressi attraverso un efficace sistema di indicatori, daranno luogo ad un rapporto annuale al CIPE, accessibile alle Amministrazioni interessate ed al pubblico attraverso adeguate forme di diffusione. A partire dalle tendenze rilevate, il Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con i Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente proporrà, se del caso, i necessari aggiustamenti delle misure e delle azioni di policy al fine di raggiungere gli obiettivi fissati.
Coordinamento con i provvedimenti normativi in corso
Le azioni proposte nel PGT si innestano nelle azioni tracciate dai provvedimenti contenuti nella normativa che Governo e Parlamento hanno emanato in questi anni nei vari comparti, suggerendo, in alcuni casi, parziali modifiche o integrazioni sulla base degli indirizzi e delle strategie necessarie per perseguire gli obiettivi del Piano. A tale proposito si richiamano le disposizioni in materia di miglioramento del livello di sicurezza dei trasporti nei vari settori e riduzione dell'inquinamento ambientale; le disposizioni in materia di lavori pubblici; il completamento della riforma del trasporto pubblico locale; i provvedimenti in materia di ripartizione delle capacità dell'infrastruttura ferroviaria, di costruzione di un mercato aperto dei servizi ferroviari; la fissazione degli standard di qualità dei servizi pubblici di trasporto; la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità; la regolamentazione del settore del trasporto delle merci pericolose; i provvedimenti in materia di trasporto aereo e marittimo; i provvedimenti in materia di composizione dei conflitti.
Tali azioni, che hanno, come detto, caratterizzato le politiche di Governo nel corso della presente legislatura, costituiscono il punto di riferimento, insieme alla normativa europea, peraltro in continua evoluzione, sulla cui base sono state elaborate le proposte per il riassetto del comparto contenute nel Piano.
Gli strumenti del monitoraggio forniranno le necessarie conoscenze delle attività di trasporto e dei loro effetti economici ed ambientali (ad oggi del tutto insufficienti) e consentiranno di quantificare più precisamente gli obiettivi e i risultati delle politiche messe in campo, innescando in tal modo un circuito virtuoso di accrescimento delle conoscenze e di miglioramento delle attività di programmazione.
Efficacia ed efficienza nei processi di privatizzazione e liberalizzazione
I processi di liberalizzazione dei servizi nei trasporti sono assunti dal Piano come occasione per stimolare una presenza efficace di imprese e risorse private. I processi di privatizzazione dunque non potranno prescindere da una attenta gestione delle infrastrutture, puntuali o di rete, e da procedure di affidamento fondate sui princìpi e sulle norme comunitarie per la trasparenza e sull'offerta economicamente più vantaggiosa.
Documento tecnico
Il Piano è accompagnato da un Documento tecnico nel quale vengono descritte, con un maggiore dettaglio, le analisi condotte e vengono delineate con maggiore approfondimento le possibili linee di sviluppo delle azioni di piano. Si tratta dunque di un documento a sostegno della successiva attuazione del piano stesso, che, in particolare, fornisce indicazioni relativamente alle parti che nel presente documento non sono esplicitamente trattate o sufficientemente approfondite.
2. Il PGT: obiettivi e strategie
2.1 La diagnosi del settore dei trasporti in Italia
La diagnosi del settore dei trasporti in Italia mette in luce gravi carenze di tipo infrastrutturale, gestionale ed organizzativo e, in generale, una inadeguata qualità del servizio offerto.
I principali elementi di criticità sono i seguenti:
Squilibrio verso la strada
1. Un forte squilibrio verso la strada: la domanda di trasporto (soprattutto passeggeri) è cresciuta a ritmi molto sostenuti a causa dell'aumento del reddito, delle abitudini e degli stili di vita dei cittadini, della dispersione territoriale delle residenze e degli insediamenti produttivi, dei processi di terziarizzazione e dei nuovi modi di organizzazione della produzione. Il trasporto merci su gomma ha acquistato quote crescenti, con notevoli ricadute sociali, ambientali ed economiche. L'analisi degli attuali volumi di traffico, sia per i passeggeri che per le merci, conferma l'assoluta prevalenza del trasporto su strada.
Congestione su alcune direttrici
2. La disomogeneità dei servizi nelle diverse aree del Paese: fenomeni di congestione si verificano prevalentemente nelle regioni del centro-nord; bassi livelli di accessibilità, causati dall'insufficiente qualità dei servizi e delle infrastrutture di trasporto, sono invece presenti nel Mezzogiorno. Entrambi i fenomeni costituiscono un ostacolo allo sviluppo sociale ed economico: al Nord la congestione frena le prospettive di sviluppo, al Sud le carenze del sistema dei trasporti contribuiscono a impedirne il decollo.
3. Le strade e le ferrovie risultano congestionate su alcune direttrici critiche e nei nodi attorno alle principali aree metropolitane; vi è una squilibrata distribuzione territoriale dell'offerta.
Inquinamento e sicurezza
4. La crescita del traffico e la prevalenza del modo stradale sono all'origine di esternalità negative in termini di impatto ambientale e incidentalità. Ne fanno parte fenomeni su scala globale, quali i cambiamenti climatici o l'inquinamento atmosferico di lunga distanza e fenomeni più localizzati, come il peggioramento del clima acustico lungo le grandi direttrici di traffico, l'inquinamento atmosferico a breve raggio, i danni alla stabilità del suolo, all'equilibrio idrogeologico, al paesaggio e alla biodiversità.
Congestione ed inquinamento nelle aree urbane e metropolitane
5. Le aree urbane e metropolitane sono un luogo ad elevata densità di mobilità per la vasta ed articolata presenza di attività residenziali e produttive; in esse si svolge quasi il 70% degli spostamenti di persone di tutto il territorio nazionale, questo rappresenta una delle emergenze del trasporto a scala nazionale sia in termini di congestione che di inquinamento atmosferico, acustico e di occupazione di suolo.
6. Nel trasporto aereo e marittimo permangono ampi margini di sviluppo dei traffici, sia per i passeggeri che per le merci, ma vincoli organizzativo-gestionali, qualità e capacità delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali e portuali ne ostacolano lo sfruttamento.
Vincoli organizzativo-gestionali
7. L'assetto organizzativo-gestionale nel suo complesso è superato, anche perché le grandi imprese del settore sono prevalentemente pubbliche e operano talvolta ancora in regime di monopolio. Permangono strutture inefficienti e obsolete, non in grado di risolvere i nuovi problemi e ancora distanti dagli indirizzi comunitari, sempre più orientati a realizzare una maggiore liberalizzazione e l'abbattimento degli ostacoli alla concorrenza.
Sistema vulnerabile
8. Il sistema è «vulnerabile» ossia esposto a crisi molto ampie al verificarsi di eventi limitati. Ciò è dovuto sia alla conflittualità del lavoro sia alla mancanza di infrastrutture e percorsi alternativi su alcuni itinerari chiave.
Struttura imprenditoriale debole
9. La struttura imprenditoriale degli operatori del settore è sostanzialmente debole, anche a causa del deficit di concorrenza interna sopra richiamato. L'impresa privata italiana di trasporto, specie nel comparto merci e logistica e nel settore aereo, è in posizione subalterna rispetto a concorrenti esteri che sono di gran lunga più strutturati per dimensione, capacità imprenditoriale, livelli di innovazione organizzativa e tecnologica. È plausibile, quindi, che in assenza di appropriate misure, nel prossimo futuro imprese straniere, spesso di gran lunga più concorrenziali, occupino quote crescenti del mercato italiano.
Mancanza di coordinamento
10. Manca un adeguato coordinamento tra i diversi soggetti: la Pubblica Amministrazione, nelle sue molteplici articolazioni, non è ancora in grado di svolgere in modo soddisfacente un'azione capace di assecondare, con tempestività e snellezza procedurale, un adeguato sviluppo del settore. Manca, inoltre, una univoca attribuzione di responsabilità per l'esecuzione puntuale delle opere approvate e finanziate, mentre l'interesse generale al completamento delle opere stesse finisce per essere subordinato a svariati interessi particolari.
Procedure per la gestione e la realizzazione delle infrastrutture
11. È particolarmente carente la diffusione delle procedure di evidenza pubblica finalizzate al coinvolgimento di soggetti e risorse private sia nell'affidamento della gestione che nella costruzione delle infrastrutture attraverso contratti di partenariato pubblico/privato. Nelle grandi infrastrutture puntuali o a rete non si registra, ad oggi, alcuna esperienza significativa, mentre sono carenti proposte innovative da parte del mondo della imprenditoria privata.
2.2 Gli obiettivi del PGT
Le carenze infrastrutturali di cui soffre l'Italia si traducono in un freno all'espansione nelle aree più avanzate del Paese ed in un fattore di inibizione di processi di sviluppo indispensabili per ridurre i gravi squilibri territoriali, in quelle più arretrate.
La politica dei trasporti non può tuttavia esaurirsi nei pur indispensabili interventi volti a migliorare la dotazione infrastrutturale del Paese, ma deve puntare al tempo stesso anche a renderne più efficiente l'utilizzo. Al riguardo, un confronto tra le diverse aree del Paese rivela come Nord, Centro e Sud non abbiano tra loro una grande disparità, se si utilizza un puro metro quantitativo (ad esempio infrastrutture fisiche per abitante). La disparità è invece notevole se si guarda alle condizioni e alla qualità del servizio di trasporto: al Sud il livello del servizio è nettamente inferiore rispetto al Nord. Le maggiori differenze tra le diverse aree del Paese riguardano qualità, frequenza, accessibilità e costi dei servizi di trasporto. Tali differenze si riflettono sulla capacità delle infrastrutture di generare valore, ossia di contribuire ad assicurare servizi di trasporto adeguati. Per le isole si pone, inoltre, il problema di garantire la «continuità territoriale» con il Continente attraverso porti ed aeroporti, che assumono, in particolare per la Sardegna, il ruolo di vere e proprie «porte di ingresso» all'isola, nell'àmbito della realizzazione del corridoio plurimodale Sardegna-Continente anche per individuare soluzioni per il traghettamento ferroviario delle merci. Va dunque aumentata l'efficienza complessiva dell'offerta di servizi di trasporto, concentrando in particolare l'attenzione sui processi di liberalizzazione dei mercati, finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi ed alla riduzione dei costi. Vanno inoltre individuate e sviluppate opportune politiche per la gestione della domanda e per il suo riequilibrio verso le modalità economicamente, socialmente ed ambientalmente più efficienti. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario puntare anche all'individuazione di strategie e strumenti volti a promuovere ed orientare l'innovazione tecnologica, per renderla funzionale al miglioramento della qualità dei servizi, all'aumento della competitività delle imprese ed alla riduzione delle diseconomie esterne proprie degli attuali modelli di trasporto pubblico e privato (inquinamento, congestione, incidentalità).
Si deve puntare innanzitutto a favorire la modernizzazione del settore dal punto di vista gestionale, al fine di irrobustire strutture aziendali non in grado di reggere la concorrenza europea. La modernizzazione deve anche riguardare la dotazione infrastrutturale per rendere la rete di trasporto del Paese adeguata a soddisfare la domanda di mobilità, ridurre la congestione e gli impatti sull'ambiente e migliorare la sicurezza alle diverse scale.
Modernizzare il settore dal punto di vista gestionale e infrastrutturale significa realizzare un ampio e articolato sistema di obiettivi attraverso diverse strategie:
Servire la domanda
1. Servire la domanda di trasporto a livelli di qualità del servizio adeguati. Questo obiettivo può essere perseguito attraverso diverse strategie: infrastrutturali (eliminare i vincoli da congestione e da standard inadeguati, sviluppare la logistica e l'intermodalità); di mercato (favorire la concorrenza); normative (eliminare le limitazioni normative e migliorare le condizioni per realizzare infrastrutture e servizi «di nodo» dove si verificano i maggiori punti di frizione, perché coinvolgono soggetti diversi con comportamenti non necessariamente collaborativi); organizzative (fissare le regole tra regolatore e gestore del servizio, indicatori di qualità e relativi livelli di standard minimi per costruire la «carta dei servizi della mobilità»); di tutela dei consumatori (dare maggiori garanzie di accesso alla mobilità attraverso la certezza dei diritti e migliori servizi d'informazione). Occorrerà mettere a punto un set di obiettivi di sostenibilità basati sulla capacità di carico dei singoli ambiti territoriali. A livello locale sarà il compito primario dei PUM. A livello nazionale gli indicatori riguarderanno i grandi corridoi di traffico. Il sistema di monitoraggio dovrà permettere di completare le conoscenze e verificare nel tempo il raggiungimento degli obiettivi.
Sistema sicuro ed ambientalmente sostenibile
2. Servire la domanda di trasporto con un sistema di offerta ambientalmente sostenibile, che miri al raggiungimento di obiettivi di compatibilità ambientale in accordo con le conclusioni della Conferenza di Kyoto, e con le convenzioni internazionali, sottoscritte dall'Italia sull'inquinamento a largo raggio e sulla biodiversità, di sicurezza per la vita umana e di riequilibrio territoriale, affinché tutte le aree abbiano un adeguato livello di accessibilità. Anche in questo caso si dovranno perseguire diverse strategie: incentivazione del riequilibrio modale soprattutto in àmbito urbano, dove si produce la grande maggioranza dei veicoli-km con elevati livelli di congestione; sviluppo di tecnologie energeticamente più efficienti; stimolo all'efficienza energetica e ambientale del parco circolante; programmi di risanamento atmosferico acustico e paesaggistico delle infrastrutture esistenti; programmi per garantire il rispetto del Codice delle strada e interventi di messa in sicurezza delle strade urbane ed extra-urbane.
3. Assicurare il continuo innalzamento degli standard di sicurezza; la rapida evoluzione tecnologica del settore, le tendenze alla liberalizzazione e la crescita dei flussi di trasporto, a fronte di situazioni di congestione delle infrastrutture, possono infatti determinare crescenti criticità in termini di sicurezza.
Efficienza della spesa pubblica e qualità dei servizi
4. Utilizzare in modo efficiente le risorse dedicate alla fornitura di servizi e alla realizzazione di infrastrutture di trasporto. Considerata la scarsità di risorse finanziarie pubbliche disponibili, vanno ottimizzati gli investimenti infrastrutturali. Appropriati interventi sul fronte organizzativo-gestionale possono peraltro consentire per una data dotazione di infrastrutture, di elevarne significativamente l'efficienza. Anche questo obiettivo può essere perseguito con diverse strategie: attivazione della concorrenza nel (e per il) mercato, oculate procedure di programmazione degli investimenti a livello nazionale e locale, partecipazione del capitale privato al finanziamento delle infrastrutture, attenuazione dei vincoli sulla risorsa lavoro. Per quanto concerne la partecipazione del capitale privato in particolare, sarà necessario verificarne, di volta in volta, le modalità di coinvolgimento. Per ogni singolo comparto occorrerà, infatti, verificare l'equilibrio tra il livello di autofinanziabilità degli investimenti e il grado di liberalizzazione del mercato idoneo a creare la convenienza per il soggetto privato. Ciò al fine di non determinare attese infondate nei confronti di una innovazione gestionale comunque auspicabile.
Equilibrio territoriale
5. Il sistema dei trasporti può rappresentare un fattore importante per attenuare, e ove possibile colmare, i differenziali fra diverse aree del Paese, specie nel Meridione, dove è richiesta e auspicata una maggiore crescita economica. Inoltre, è necessario incentivare lo sviluppo territoriale integrato con le strategie della mobilità, con particolare riguardo alle aree metropolitane ed in relazione ai grandi progetti della mobilità nazionale correlati ai sistemi della mobilità locale. Le strategie in questo caso possono consistere nell'aumento dell'accessibilità di aree geograficamente periferiche rispetto al cuore dell'Europa, mediante la realizzazione di infrastrutture a rete, il sostegno alla domanda per incrementare lo sviluppo dei servizi di cabotaggio marittimo e di trasporto aereo e in generale gli interventi per il miglioramento della qualità del servizio di trasporto che riduca l'attuale gap tra il Nord ed il Sud del Paese. Tali strategie, sebbene finalizzate a una integrazione di livello continentale, non possono tuttavia trascurare la domanda di sostegno allo sviluppo che emerge dai contesti territoriali locali, dove le dinamiche di crescita economica sono in gran parte legate a una accorta integrazione fra reti locali e SNIT (Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti). Tale integrazione sarà uno degli elementi guida per la redazione del Piano regionale dei Trasporti. Affinché i nuovi interventi non contribuiscano ad accentuare fenomeni di polarizzazione a scapito dello sviluppo diffuso, è infatti opportuno agire sull'integrazione funzionale fra reti principali e locali. In quest'àmbito potranno essere sviluppate politiche che, a parità di costo per l'utente, orientino la domanda verso modalità ambientalmente meno aggressive.
Integrazione con l'Europa
6. Integrazione con l'Europa, assicurando la fluidità dei traffici, condizione essenziale per il mantenimento e lo sviluppo dei rapporti economici del Paese con il resto dell'Europa. La modernizzazione del settore richiede di raccordare la politica nazionale dei trasporti con quella europea, per mettere il nostro sistema in grado di integrarsi direttamente con le altre reti transnazionali europee. L'allargamento dell'UE fa poi ritenere che la crescita degli scambi commerciali fra i paesi dell'area europea si rafforzerà ulteriormente nei prossimi anni. Ma, se dal lato della domanda sembrano esistere le condizioni per un progressivo incremento degli scambi di beni e servizi, dal lato dell'offerta sussistono ancora preoccupanti ritardi riguardanti la capacità e la qualità del servizio, che dovranno essere adeguati tenendo conto delle reti TEN e nel rispetto del Protocollo Trasporti della Convenzione delle Alpi.
Mediterraneo
7. Creare una forte integrazione di infrastrutture e di servizi di trasporto multimodale tra i terminal di transhipment - che entreranno a regime nel Mezzogiorno nei prossimi anni - e le regioni italiane del Nord e quelle europee, al fine di spostare ancora di più sul Mediterraneo l'asse dei traffici marittimi intercontinentali e di favorire l'insediamento di nuove attività manifatturiere e di logistica nel Mezzogiorno, grazie all'accresciuta «risorsa distributiva» del territorio.
Crescita di professionalità
8. Crescita di professionalità: la complessità del sistema dei trasporti e le grandi trasformazioni in atto - si pensi alla riforma del trasporto pubblico locale, esigono una sempre maggiore disponibilità di professionalità adeguate ed un'opera di aggiornamento continuo a tutti i livelli. Appare quindi urgente l'approntamento di stabili strumenti di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale.
2.3 Gli indirizzi strategici del PGT
Il Nuovo PGT si propone come quadro di riferimento di un insieme di interventi, dettagliatamente descritti nel seguito e nei documenti di Piano, il cui fine ultimo è rafforzare il sistema economico e migliorare la qualità della vita in un contesto di sviluppo sostenibile. La diagnosi del settore in precedenza illustrata, evidenzia indubbie carenze del settore alle quali si intende rispondere suggerendo i seguenti indirizzi di politica dei trasporti.
Sostenibilità ambientale e sicurezza
Per ottenere un sistema dei trasporti coerente con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di sicurezza, stabiliti dall'UE, si individua un articolato ventaglio di azioni, ciascuna delle quali fornisce un indispensabile e coordinato contributo:
1. il miglioramento della utilizzazione delle infrastrutture, dei servizi e dei mezzi (politiche regolatorie, pedaggi, regolamentazione della velocità, tecnologie informatiche applicate al controllo e alla regolazione del traffico), la diffusione di veicoli a basso impatto e l'uso di mezzi alternativi, lo sviluppo della mobilità ciclistica, il ricorso a soluzioni innovative e flessibili (car sharing, taxi collettivo, taxibus, mototaxi, piste ciclabili,...);
2. la diminuzione dell'inquinamento atmosferico ed il miglioramento della qualità e della vivibilità dell'ambiente urbano, che costituiscono obiettivi primari cui dovranno essere finalizzati i processi di pianificazione integrata relativamente ai Piani Urbani di Mobilità e ai Piani Regionali dei Trasporti;
3. lo sviluppo dei traffici merci sulle medie-lunghe distanze con modalità di trasporto più sostenibili rispetto a quella stradale: rilancio del trasporto di cabotaggio, dando piena attuazione ai progetti delle «autostrade del mare», la piena utilizzazione delle vie fluviali, lo sviluppo del trasporto combinato strada-rotaia, l'incentivazione all'uso della ferrovia in particolare per il trasporto dei rifiuti e delle merci pericolose. Le azioni citate sono tutte finalizzate ad assicurare risparmi energetici, tutela ambientale, sicurezza e qualità del trasporto, anche in termini di tempi di consegna, elemento quest'ultimo vitale per lo sviluppo del sistema produttivo del Paese e per il successo stesso di un progetto di riequilibrio modale;
4. la promozione e la crescita del trasporto combinato attraverso una ristrutturazione della catena logistica che persegua, obiettivi concreti di miglioramento ambientale (rispetto dei limiti di concentrazione degli inquinanti atmosferici, rispetto dei limiti di rumore, mantenimento delle biodiversità, emissioni di CO2 entro i parametri di Kyoto); nello stesso contesto, e in forma integrata, sviluppare il cabotaggio internazionale e lo «short sea shipping»;
5. l'adozione, per il trasporto merci su strada, di misure di contenimento dei costi di gestione delle imprese italiane per portarli in linea con la media europea, al fine di consentire alle nostre aziende di competere efficacemente sul mercato comunitario, e la promozione di meccanismi incentivanti tesi a favorire ed accelerare il processo di riorganizzazione delle piccole e medie imprese e delle imprese monoveicolari (circa 150.000 per un totale del 95% di un settore che contribuisce con il 7% alla formazione del P.I.L.). Queste imprese oggi si trovano in forte difficoltà a reggere la concorrenza dopo la ormai avvenuta liberalizzazione sia verso l'alto, con le aziende strutturate, sia naturalmente verso il basso con i lavoratori e le aziende di paesi non comunitari che, sulla base di accordi bilaterali, hanno la possibilità di operare anche nel nostro Paese e che hanno costi di gestione enormemente più bassi. Tali iniziative, volte essenzialmente a mettere a disposizione delle imprese strutture logistiche insieme a servizi informatici e telematici in grado di rispondere alle esigenze del mercato, di ottimizzare il riempimento dei veicoli e di fornire strumenti di programmazione dei percorsi, avranno come obiettivo da un lato la formazione di flotte di mezzi specializzati e adatti al trasporto intermodale e dall'altro la creazione di condizioni strutturali del mercato dell'autostrasporto che favoriscano sia la costituzione di Aziende più strutturate ed efficienti, anche nella forma di imprese a rete, che il permanere di imprese di limitate dimensioni, purché fortemente specializzate, in grado le une e le altre di offrire servizi con ampia copertura territoriale;
Innovazione tecnologica per i veicoli
6. lo sviluppo e la diffusione di tecnologie innovative volte al miglioramento dell'efficienza del parco circolante, nel rispetto delle compatibilità ambientali e, nel contempo, all'aumento della sicurezza e della competitività. Tra gli obiettivi prioritari vi è necessità di cogliere le opportunità tecnologiche per il miglioramento dei veicoli e l'individuazione delle linee politiche coerenti per una radicale diminuzione delle emissioni globali del parco circolante e un aumento della sicurezza. Tre sono i punti su cui agire: contrastare la tendenza all'aumento delle prestazioni; cercare di eliminare dal mercato i veicoli molto vecchi; agire contemporaneamente sia con restrizioni alla circolazione di mezzi più inquinanti, sia con incentivazioni per il rinnovo del parco circolante;
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS)
7. La realizzazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (legge n. 144 del 1999): il continuo miglioramento degli standard di sicurezza costituisce obiettivo prioritario degli interventi proposti. Va potenziato il ruolo dello Stato di garante della sicurezza degli utenti dei sistemi di trasporto. Occorre che il tema della sicurezza investa in modo analogo tutti i sistemi di trasporto e le singole modalità, tenendo conto sia delle peculiarità delle infrastrutture che della diversità dei mezzi. A tal fine dovrà valutarsi la possibilità di adottare, in maniera coordinata, analoghi piani per la sicurezza per le altre modalità, nonché l'utilità e l'opportunità di promuovere strutture atte a garantire il perseguimento di questo obiettivo fondamentale.
Liberalizzazione e privatizzazione e nuova regolazione
Per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi è necessario stimolare e accelerare i processi di liberalizzazione e privatizzazione dei mercati nei settori aereo, marittimo, ferroviario e autostradale, e per favorire la concorrenza e, attraverso di essa, promuovere miglioramento delle prestazioni e sviluppo.
A riguardo si propone:
1. l'individuazione di misure volte a superare rapidamente le varie situazioni di monopolio e creare le condizioni per lo sviluppo della concorrenza, anche mediante provvedimenti tesi a favorire l'ingresso di nuovi operatori nei vari settori: nelle ferrovie, nei servizi aeroportuali, nel trasporto collettivo su gomma, nel trasporto marittimo e nello stesso trasporto aereo che pure è più avanti degli altri su questo terreno;
2. la regolamentazione delle situazioni di monopolio naturale garantendo l'accesso alle infrastrutture a tutti i soggetti capaci di offrire adeguati servizi;
3. l'uso di tutte le forme di concorrenza per comparazione, nonché delle gare ad evidenza pubblica, per regolamentare le rendite dei gestori di quelle infrastrutture ancora necessariamente monopolistiche, rete ferroviaria, porti, aeroporti e di quei servizi che richiedono consistenti sussidi pubblici, servizi di trasporto locale e regionale nelle aree a domanda debole, servizi marittimi ed aerei per le isole, ecc.;
4. la ridefinizione degli assetti proprietari delle aziende produttrici e la promozione delle privatizzazioni per dare spinta alla capacità innovativa delle imprese;
5. l'individuazione dei costi esterni delle singole attività di trasporto e delle misure necessarie ad armonizzare la loro progressiva internalizzazione con la regolamentazione del settore, tenendo conto della quota di essi già internalizzata; tale internalizzazione dovrà far leva sui prezzi e tariffe in un contesto di mantenimento del livello complessivo dei prezzi e della fiscalità gravante sulle attività di trasporto. Si dovrà, cioè, realizzare un diverso equilibrio tra pressione nelle aree congestionate (dove le esternalità sono massime) e le aree in cui tali esternalità sono minori;
6. la promozione di politiche fiscali e tariffarie per l'uso delle infrastrutture (strade, autostrade, ferrovie, porti, ecc.) finalizzate a favorire l'efficienza nell'uso delle reti, l'integrazione tra i modi di trasporto e l'utilizzo dei prezzi come strumenti per la regolazione della congestione e delle esternalità ambientali;
7. il coinvolgimento dei dipendenti delle imprese di trasporto, per renderli protagonisti delle innovazioni, cercando di ottenere, oltre all'economicità ed alla qualità del servizio, anche il loro consenso e quello delle organizzazioni sindacali più rappresentative.
Sviluppo della logistica
Per consentire un utilizzo più efficiente e sostenibile del trasporto merci e raggiungere una dotazione di servizi di alta qualità, si propone di privilegiare nelle scelte di carattere finanziario, normativo, infrastrutturale e sistemico quelle che meglio rispondono ai requisiti richiesti dalla domanda di logistica integrata, secondo le best practices in atto nel settore a livello mondiale. Ciò significa promuovere efficienza e imprenditorialità in tutti i comparti del trasporto merci, in funzione di una sempre maggiore specializzazione dei servizi per rispondere alle caratteristiche delle diverse filiere di prodotto, con particolare attenzione alla distribuzione di beni di largo consumo, alla distribuzione urbana, alla gestione delle merci pericolose, al trattamento dei prodotti deperibili, al trasferimento delle unità di trasporto intermodali su ferrovia e su naviglio di cabotaggio, allo sviluppo dei servizi postali e di piccoli pacchi a consegna rapida, alla sicurezza dei rifornimenti energetici e degli approvvigionamenti industriali, applicando anche i più moderni sistemi di monitoraggio della qualità ai servizi regolari di trasporto terrestre, marittimo, ferroviario e aereo.
Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT)
Per le infrastrutture, si propone, in una logica di sistema a rete, di dare priorità alle infrastrutture essenziali per la crescita sostenibile del Paese, per la sua migliore integrazione con l'Europa e per il rafforzamento della sua naturale posizione competitiva nel Mediterraneo. L'individuazione delle priorità prende le mosse dall'analisi della domanda (attuale e futura) di mobilità sia di merci che di passeggeri, per arrivare all'individuazione dei servizi più idonei a soddisfarla: a partire dalla rete attuale vengono quindi identificati gli interventi capaci di assicurare il livello di servizio desiderato, raggruppandoli in differenti scale di priorità.
Gli investimenti infrastrutturali dovranno essere indirizzati allo sviluppo di un sistema di reti fortemente interconnesso, che superi le carenze e le criticità di quello attuale. Per conseguire questi obiettivi è stato individuato un Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT), inteso come insieme integrato di infrastrutture sulle quali si effettuano servizi di interesse nazionale ed internazionale costituenti la struttura portante del sistema italiano di offerta di mobilità delle persone e delle merci; la funzionalità di questo sistema dovrà necessariamente essere assicurata, anche finanziariamente, dallo Stato.
In tale sistema dovrà essere esplicitamente favorita la complementarità tra le diverse modalità e resa più efficiente l'integrazione tra le diverse infrastrutture.
L'appartenenza di una infrastruttura allo SNIT non implica la sua specializzazione per il traffico a lunga distanza. Anzi, già ora, oltre il 75% del traffico autostradale compie distanze di ordine regionale e locale (meno di 100 Km). La piena integrazione tra rete SNIT e reti locali, insieme ad una responsabile progettazione, consentiranno di volta in volta quella divisione di compiti che assicuri il più efficace utilizzo nell'uso delle reti e un adeguato rendimento socio-economico degli investimenti.
L'individuazione dello SNIT consente anche di delineare una chiara articolazione delle competenze e delle responsabilità tra i diversi livelli di governo, e nello stesso tempo offre ai governi locali il quadro di riferimento entro cui operare le proprie scelte; consente altresì di pervenire alla formulazione di proposte riconducibili ad un disegno organico, superando una prassi basata su interventi settoriali spesso motivati da esigenze di breve periodo.
Condizioni per la realizzazione degli interventi
Occorre, inoltre, rimuovere gli ostacoli che troppo spesso ritardano o la vanificano la realizzazione delle opere, introducendo procedure gli decisionali certe. In tal senso occorre:
- riconoscere la necessità degli interventi all'interno di un chiaro processo decisionale che si articola nella definizione degli indirizzi generali delle politiche per i trasporti, nella redazione degli strumenti di piano e nella formulazione dei programmi di attuazione;
- condurre la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) al livello pertinente del piano di volta in volta valutato in conformità con la normativa europea in corso di emanazione, eventualmente avviando anche una fase di sperimentazione. I risultati di tale VAS dovranno essere assunti come dati non modificabili nei passaggi decisionali e progettuali successivi;
- perseguire la qualità della progettazione attraverso la sequenza: studio di fattibilità, progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo;
- snellire le procedure di approvazione dei progetti, anche attraverso la rivisitazione di strumenti quali l'Accordo di programma e la Conferenza dei servizi. In particolare l'introduzione della Valutazione d'Impatto Ambientale condotta sul progetto preliminare, permetterà di ottimizzare sin dall'inizio la scelta tra le possibili alternative progettuali;
- attribuire ad un unico soggetto la responsabilità di portare a compimento nei tempi stabiliti le opere approvate, in particolare per la realizzazione dei progetti di nodo di interesse nazionale;
- consentire il ristoro dell'eventuale danno arrecato a soggetti privati mediante la liquidazione finanziaria;
- conseguire certezza sui finanziamenti e sulla loro scansione temporale.
Piani Regionali dei Trasporti
Gli interventi sulle infrastrutture non incluse nello SNIT sono di competenza delle Regioni che provvederanno alla redazione dei loro Piano Regionale dei Trasporti (PRT). Per garantire la necessaria coerenza degli strumenti e delle scelte di programmazione, viene innanzitutto definita una metodologia generale di pianificazione dei trasporti cui le Regioni sono invitate ad aderire, per consentire omogeneità dei contenuti e confrontabilità delle esigenze e delle proposte. Si propone anche per i PRT un «processo di pianificazione» e cioè una costruzione continua nel tempo del disegno di riassetto dei sistemi di trasporto regionali (tutti i modi, collettivi ed individuali, pubblici e privati) attraverso azioni che tendano a superare la tradizionale separazione fra una programmazione tipicamente settoriale, qual è quella trasportistica, e le politiche territoriali. La metodologia proposta, viene suggerita alle Regioni in nome della funzione di coordinamento che spetta allo Stato in campi di primario interesse collettivo come quello della mobilità. Per garantire l'efficacia di questa importante funzione, è necessario il contributo attivo delle Regioni nelle fasi di attuazione del PGT.
Fondo Unico
Riguardo ai meccanismi di finanziamento degli interventi infrastrutturali e dei servizi di competenza regionale, si prefigura la costituzione di un fondo unico per tutti i modi di trasporto, da assegnare alle Regioni con piena autonomia di utilizzazione, in modo tale che i finanziamenti siano totalmente svincolati da logiche di assegnazione per modalità di trasporto. Ciò evidentemente, con riferimento alle ulteriori fasi di attuazione del trasferimento agli enti territoriali delle reti di interesse regionale che l'attuale D.Lgs. n. 112 del 1998 non ha ancora operato.
In particolare, il successivo provvedimento di attuazione di detto trasferimento dovrà prevedere - per un periodo transitorio da definire - il supporto finanziario dello Stato attraverso il citato Fondo Unico, con le modalità definite al successivo paragrafo 8.2.
La logica di intervento del Fondo dovrà essere improntata alla più conveniente allocazione delle risorse pubbliche disponibili rispetto alle priorità individuate. L'approccio metodologico della finanza di progetto, già in fase di programmazione degli interventi individuerà i criteri e le modalità d'intervento pubblico adeguate a stimolare le risorse finanziare ed operative private, nel rispetto delle priorità definite dalle regioni.
Mobilità nelle aree urbane
Per affrontare il problema della mobilità nelle aree urbane, si prevede l'introduzione di un processo di pianificazione integrato tra l'assetto del territorio e il sistema dei trasporti, attraverso la realizzazione di un sistema, sia individuale che collettivo, con reti intermodali e interconnesse. Tale realizzazione deve essere preceduta da scelte e decisioni riconducibili innanzitutto ai Piani Urbani della Mobilità (PUM), fondati su un insieme di investimenti e innovazioni organizzativo-gestionali. Nell'ambìto dei PUM il trasporto viene considerato nella sua globalità di servizi collettivi e modalità individuali, infrastrutture, gestione e regolamenti. Le Amministrazioni - nella richiesta di finanziamenti all'Autorità centrale - non saranno quindi vincolate nella scelta degli investimenti dalla sussistenza o meno di risorse per specifiche infrastrutture di trasporto (metro, tramvie, strade ecc.). Potranno invece decidere liberamente quali interventi siano preferibili nell'àmbito urbano di competenza. Alle Amministrazioni locali verrà dunque assegnato un fondo unico destinato a interventi che saranno autonomamente identificati dalle Amministrazioni, a patto che gli stessi siano funzionali al raggiungimento di obiettivi prestabiliti e compatibili con i vincoli finanziari. I finanziamenti saranno quindi non più per opere, ma per obiettivi.
Mezzogiorno
Per contribuire a ridurre gli squilibri territoriali, si punta su interventi non di tipo assistenziale, ma miranti a ridurre la perifericità del Mezzogiorno e consentire un aumento della competitività delle aree deboli attraverso un sistema integrato di trasporto. Ciò a partire dall'individuazione delle aree carenti di dotazione infrastrutturale, in riferimento alle reali funzionalità dell'offerta e della domanda, migliorando nel contempo il valore del servizio offerto dalle infrastrutture esistenti in termini di frequenza, qualità e costi. Pertanto, vengono individuati innanzitutto gli interventi infrastrutturali prioritari per ridurre le maggiori criticità del sistema dei trasporti di interesse nazionale nelle aree più arretrate, con interventi concepiti come strumenti volti ad innescare o sostenere processi di sviluppo, nell'àmbito di una prospettiva di maggiore valorizzazione del territorio. In questa logica, un'azione decisiva per la valorizzazione del Mezzogiorno quale piattaforma logistica riguarda la formulazione di specifici progetti nei distretti industriali in via di sviluppo, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture portuali, aeroportuali e intermodali e la loro interconnessione con le reti di trasporto stradali e ferroviarie, oltre che lo sviluppo della nautica da diporto. Si determineranno poi le condizioni per aumentare il valore dei servizi offerti dalle infrastrutture esistenti, anche attraverso opportune politiche di regolazione e liberalizzazione dei mercati. A riguardo, è opportuno infatti rilevare che una componente molto significativa dell'inadeguatezza dei servizi di trasporto nel Mezzogiorno è ascrivibile agli elevati costi per gli utenti, connessi a aree monopolistiche dell'offerta (si pensi in particolare alle tariffe aeree).
Integrazione con l'Europa
Per una maggiore integrazione dell'Italia con il resto d'Europa, al fine di migliorare la fluidità dei traffici transalpini, e di promuovere efficienti forme di trasporto organizzato, si propongono misure per lo snellimento delle procedure e delle formalità doganali da e per l'Est e per il potenziamento delle infrastrutture logistiche di smistamento della merce a valle. Si intende raggiungere un livello più efficiente di integrazione delle catene di trasporto multimodali con azioni volte a portare la rete dei centri di interscambio esistente, in particolare la rete dei centri intermodali strada-rotaia, a livello degli standard europei, a riorganizzare sotto la regia delle Autorità Portuali la manovra ferroviaria nei porti, a sostituire la rete dei raccordi ferroviari industriali dismessa con una nuova rete a servizio dei distretti industriali, dei nuovi insediamenti produttivi e dei grandi centri di distribuzione merci. Il riequilibrio modale viene prevalentemente affidato allo sviluppo del traffico combinato strada-rotaia. A tale scopo vengono suggerite politiche specifiche quali la creazione di strutture idonee ad incrementare il traffico combinato e la definizione con i Paesi dell'arco alpino di condizioni omogenee per l'attraversamento al fine di evitare traffico di deviazione.
Sempre al fine di favorire l'integrazione con il sistema europeo di trasporto, si propone inoltre una più stretta correlazione tra politiche di investimento (reti TEN, ecc.) e politiche di regolazione e liberalizzazione nonché il rilancio della proposta europea della costituzione delle «freeways ferroviarie» e la pronta attuazione delle direttive europee in materia di sviluppo delle ferrovie comunitarie in corso di emanazione.
Infine, occorre costituire un'Agenzia Nazionale per la promozione della Logistica con funzioni di marketing territoriale per attivare investimenti esteri in piattaforme logistiche avanzate nel nostro territorio, fornire assistenza agli investitori esteri sul piano burocratico-amministrativo e finanziario e per assistere, in collaborazione con l'ICE, investitori ed imprese italiane per operazioni collegate alla logistica ed ai trasporti di merci all'estero.
Formazione e ricerca
Per far sì che in Italia si sviluppino maggiori competenze e nuove professionalità nel settore dei trasporti e della logistica, è necessario sviluppare l'attività di ricerca ed individuare nuovi percorsi formativi per agevolare la mobilità professionale e la creazione di nuove competenze. Si prevede tra l'altro una più ampia ed incisiva azione di sostegno pubblico alla ricerca nei trasporti attraverso un assetto organizzativo basato su una struttura permanente di ricerca. Il modello che si propone è quello di un Centro Nazionale di Ricerca sui trasporti (CNRT) in cui partecipino attivamente le Amministrazioni pubbliche centrali e locali, gli operatori del settore, le Università.
3. La domanda di mobilità
Il quadro attuale dei volumi di traffico conferma l'assoluta prevalenza del trasporto su strada, sia nel traffico merci (oltre il 60%)[1] che in quello passeggeri (oltre 1'85%), con alcune importanti peculiarità:
- un'elevata concentrazione di traffico su alcune direttrici stradali: il 60% circa dei flussi extraurbani si concentra su appena il 2% della rete stradale e autostradale;
- una squilibrata distribuzione territoriale della domanda di trasporto stradale, concentrata per oltre la metà in cinque Regioni: Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto ed Emilia Romagna;
- un'elevata quota di movimentazione delle merci su brevi e medie distanze (il 75% dei viaggi si svolge entro i 200 km) a causa della notevole polverizzazione della struttura produttiva e commerciale.
Lo squilibrio modale a favore della strada assume dimensioni maggiori rispetto ad altri Paesi europei sia nel segmento delle merci che in quello dei passeggeri in àmbito urbano. Per i passeggeri si è assistito ad una continua diminuzione della quota del trasporto su ferro, a cui fanno riscontro i consistenti aumenti di quella su strada, aereo e su mezzi collettivi su gomma. Resta marginale la quota di traffico assorbita dal cabotaggio marittimo (intorno allo 0,6%). La prevalenza del trasporto stradale è particolarmente accentuata nelle aree urbane, ove si registra la progressiva caduta della domanda di trasporto pubblico. Anche nel caso delle merci si registra una diminuzione costante negli ultimi venticinque anni della quota su ferro che attualmente si attesta sul 13-14%[2]. Per gli scambi internazionali, le merci a basso valore aggiunto (70% del totale) viaggiano in maggioranza su meno navale, mentre per quelle a più alto valore aggiunto prevale il vettore stradale (intorno al 60%).
[1] La quota del trasporto merci su gomma è sostanzialmente più elevata (oltre il 90%), se si tiene conto anche delle distanze inferiori ai 50 Km (cfr. Conto Nazionale Trasporti 1999, tabella 8.3 - pag. 49).
[2] La percentuale è riferita alle tonn x Km (cfr Conto Nazionale Trasporti 1999, tabella 8.1 - pag. 48).
Modellistica per il monitoraggio ed il supporto alla pianificazione dei trasporti
Per la costruzione degli scenari di domanda futuri, relativi sia al sistema dei passeggeri che a quello delle merci, il Ministero dei trasporti e della navigazione ha sviluppato un progetto finalizzato alla messa a punto di un Sistema Informativo per il Monitoraggio e la Pianificazione dei Trasporti (SIMPT).
Il SIMPT consente di supportare tre attività principali:
- il monitoraggio del sistema in termini di domanda ed offerta;
- la definizione delle politiche dei trasporti;
- l'offerta di informazioni agli operatori.
L'architettura funzionale del sistema si basa su dati di ingresso relativi all'offerta di trasporto, agli scenari macroeconomici ed a quelli socio-demografici e su componenti modellistiche riguardanti la domanda, l'assegnazione alle reti di trasporto e la stima dei vari tipi di impatto.
Si riporta (Tabella 1) la domanda complessiva nazionale ed internazionale di passeggeri e merci relativa all'anno di riferimento (1998), che gravita sulla rete di trasporto italiana modellizzata nel SIMPT.
Per le valutazioni relative al prossimo decennio, sono stati elaborati due scenari per la domanda di medio e lungo raggio: quello «alto» si caratterizza per una crescita media annua del valore aggiunto pari all'1,84% per i beni materiali e dell'1,85% per i servizi; quello «basso» per un tasso di crescita dell'1,3% per i beni materiali e dell'1,45% per i servizi.
In tale quadro, per i passeggeri, la domanda al 2010 aumenterebbe del 16% rispetto al 1998 nel caso di scenario «basso» e del 36% nello scenario «alto». Il peso relativo della strada resterebbe preponderante in entrambi gli scenari, rappresentando circa 1'85% della domanda complessiva, il treno si attesterebbe sul 10% mentre Autobus di linea e trasporto aereo restano marginali rispettivamente con circa il 4% e 1'1% ciascuno (Tabella 2). Si tratta di dati tendenziali che non tengono conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle politiche proposte nel Piano tese al riequilibrio modale.
Per le merci l'incremento della domanda si attesterebbe intorno al 16% nel caso di scenario «basso», e supererebbe il 30% nello scenario «alto». Anche in questo caso, in assenza di misure correttive, il peso relativo della strada rimarrebbe preponderante (circa il 90% della domanda), mentre il treno e il cabotaggio marittimo si attesterebbero rispettivamente a circa il 3% ed il 7% (Tabella 3).
Con riferimento ad entrambi gli scenari di crescita si sono considerate diverse ipotesi di politica dei trasporti, variando gli interventi secondo una scala che va dalla accettazione dell'attuale riparto modale (scenario tendenziale) fino a politiche volte a spostare quote significative del traffico, passeggeri e merci, dalla strada agli altri modi (scenario di riequilibrio e razionalizzazione modale).
Gli scenari di domanda di trasporto, tendenziale e di riequilibrio modale, assumono alla base diverse ipotesi circa i tassi di crescita del PIL, differenziati per le diverse circoscrizioni geografiche del Paese, le simulazioni di base fanno riferimento all'andamento tendenziale.
Lo scenario di riequilibrio modale ipotizza variazioni significative delle prestazioni delle diverse modalità (velocità e frequenza dei collegamenti, tempi di corsa, etc.), dei prezzi relativi, dell'organizzazione delle imprese, tutte orientate a conseguire il «massimo riequilibrio modale possibile». Le previsioni relative a tale ultimo scenario vanno quindi intese come tendenze possibili, la cui realizzazione presuppone, tuttavia, notevoli interventi infrastrutturali e organizzativi.
Nel caso dello scenario di riequilibrio modale, per il trasporto passeggeri (Tabella 4), si prevede una riduzione della quota del trasporto su strada (-1,6%). Di converso aumenta il peso relativo della ferrovia (+1,9% di quota modale) e dell'aereo (+0,4% di quota modale).
Risultati analoghi al trasporto passeggeri si prevedono per le merci (Tabella 5) con una riduzione della quota modale per la strada (-2,7% nello scenario «alto» e -2,2% nello scenario «basso») ed un correlato aumento della ferrovia (rispettivamente +2,4% e +2,2%).
Va tuttavia sottolineato che i risultati riportati non sono necessariamente tutti desiderabili né conseguibili, a parità di infrastrutture ed organizzazione.
Ad esempio la dimensione della crescita del trasporto aereo può compromettere gli obiettivi di contenimento dei consumi energetici e potrebbe essere incompatibile con la capacità dei terminali aeroportuali. Un discorso analogo riguarda il trasporto ferroviario dove la crescita del trasporto merci potrebbe essere limitata da vincoli di offerta (capacità delle infrastrutture e organizzazione dei servizi). In definitiva le previsioni di riequilibrio modale vanno considerate come uno strumento per la individuazione delle priorità di intervento infrastrutturale e non necessariamente come dei «futuri» possibili. Infatti lo scenario di riequilibrio modale rappresenta una condizione estrema di massimo riequilibrio possibile con le misure previste.
Per quanto riguarda il traffico internazionale si prevede che l'interscambio di prodotti manifatturieri crescerà tra il 1998 e il 2010 di oltre due volte il livello attuale in Estremo e Medio Oriente, di due volte in Europa orientale, di una volta e mezzo nelle Americhe e raddoppierà in Europa occidentale.
Dall'analisi condotta attraverso il SIMPT emerge che l'area mediterranea, europea e non, nel prossimo decennio beneficerà in modo particolare del rapido sviluppo dell'interscambio mondiale, soprattutto per quello che ha come origine e destinazione l'Europa occidentale. In particolare l'interscambio con l'Italia dei Paesi del Sud del Mediterraneo crescerà tra il 2000 e il 2010 ad un ritmo del 10% annuo, contro il 7,2% del decennio precedente. A ciò si aggiungeranno i flussi relativi ai prodotti energetici provenienti dai paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente.
Posizione privilegiata dell'Italia nel Mediterraneo
L'interscambio tra l'Europa nel suo complesso e l'Italia da un lato ed i Paesi dell'Estremo Oriente dall'altro produrrà un corrispondente aumento dei flussi di traffico che dovranno transitare nel Mediterraneo. Inoltre, se gli scali del Mediterraneo risulteranno sufficientemente competitivi, potrà aggiungersi una parte di quei flussi di traffico con l'America che oggi transitano nei mari del nord.
L'Italia si trova quindi in una posizione geograficamente privilegiata sia in quanto produttore di manufatti, sia in quanto paese in grado di offrire servizi logistici e di trasporto per il traffico di transito destinato alle varie zone d'Europa.
I risultati confermano che entrambi gli scenari considerati producono un livello di domanda di trasporto cui l'attuale livello di offerta non è in grado di rispondere. Anche nell'ipotesi più conservativa sulla domanda di trasporto sono infatti necessari più interventi sul sistema complessivo dell'offerta, per renderlo compatibile con l'evoluzione attesa della domanda.
Tabella 1. - Domanda complessiva * (nazionale+internazionale) di trasporto passeggeri (mil. di passeggeri all'anno) e merci (mil. di tonnellate all'anno)
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1998 |
|
|
|
|
|
Milioni di passeggeri |
% quota modale |
Totale Domanda |
1.796 |
100.0 |
complessiva Passeggeri |
|
|
Strada |
1.584 |
88.2 |
Ferrovia |
184 |
10.3 |
Aereo |
28 |
1.5 |
|
Milioni di tonnellate |
% quota modale |
Totale Domanda |
1.297 |
100.0 |
complessiva Merci |
|
|
Strada |
855 |
65.9 |
Ferrovia |
76 |
5.9 |
Cabotaggio |
366 |
28.2 |
Fonte: Elaborazioni su dati del SIMPT. |
* La quota di merci trasportata per via oleodotto (5,5% - 13.028 tonn × km - cfr CNT 1999 Tab. 8.3 pag.48) non è inclusa in quanto interessa una rete indipendente dalle altre infrastrutture di trasporto e pertanto non è presente nella matrice O/D del SIMPT.
Tabella 2. - Domanda nazionale di trasporto passeggeri* in scenario tendenziale (mil. di passeggeri all'anno)
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1998 |
2010 |
2010 |
||||
|
|
Scenario Basso |
Scenario alto |
||||
|
Milioni di |
Milioni di |
% quota |
Variazione |
Milioni di |
% quota |
Variazione |
|
passeggeri |
passegg. |
modale |
% sul 1998 |
passegg. |
modale |
% sul 1998 |
Totale |
|
|
|
|
|
|
|
Domanda Naz. |
1.689 |
1.959 |
100.0 |
16.0 |
2.292 |
100.0 |
35.7 |
Passeggeri |
|
|
|
|
|
|
|
Di cui: |
|
|
|
|
|
|
|
Strada |
1.421 |
1.661 |
84.8 |
16.9 |
1.943 |
84.8 |
36.7 |
Bus di linea |
79 |
83 |
4.2 |
5.1 |
97 |
4.2 |
22.8 |
Treno |
179 |
202 |
10.3 |
12.8 |
236 |
10.3 |
31.8 |
Aereo |
10 |
14 |
0.7 |
40.0 |
16 |
0.7 |
60.0 |
Fonte: Elaborazioni su dati del SIMPT. |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabella 3. - Domanda nazionale di trasporto merci* in scenario tendenziale (mil. di tonnellate all'anno)
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1998 |
2010 |
2010 |
||||
|
|
Scenario Basso |
Scenario alto |
||||
|
Mil. Tonn. |
Mil. Tonn. |
% quota |
Variaz. |
MIl. Tonn. |
% quota |
Variaz |
|
|
|
modale |
% sul 1998 |
|
modale |
.% sul 1998 |
Totale |
|
|
|
|
|
|
|
Domanda Naz. |
835 |
965 |
100.0 |
15.6 |
1097 |
100.0 |
31.4 |
Merci |
|
|
|
|
|
|
|
Di cui: |
|
|
|
|
|
|
|
Strada |
747 |
864 |
89.5 |
15.7 |
987 |
90.0 |
32.1 |
Ferro trad./comb |
28 |
32 |
3.3 |
14.3 |
36 |
3.3 |
28.6 |
Cabotaggio |
60 |
69 |
7.1 |
15.0 |
75 |
6.8 |
25.0 |
Fonte: Elaborazioni su dati del SIMPT. |
Tabella 4. - Domanda nazionale di trasporto passeggeri* in scenario di riequilibrio modale (mil. di passeggeri all'anno)
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1998 |
2010 |
2010 |
|||||
|
|
Scenario Basso |
Scenario Alto |
|||||
|
Milioni di |
% quota |
Milioni di |
% quota |
Variazione |
Milioni di |
% quota |
Variaz. % |
|
pass. |
modale |
pass. |
modale |
% sul 1998 |
pass. |
modale |
sul 1998 |
Totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
Domanda Naz. |
1.689 |
100.0 |
1.959 |
100.0 |
16.0 |
2.292 |
100.0 |
35.7 |
Passeggeri |
|
|
|
|
|
|
|
|
Di cui: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Strada |
1.421 |
84.1 |
1.616 |
82.5 |
13.7 |
1.890 |
82.5 |
33.0 |
Bus di linea |
79 |
4.7 |
80 |
4.1 |
1.3 |
93 |
4.0 |
17.7 |
Ferrovia |
179 |
10.6 |
245 |
12.5 |
36.9 |
287 |
12.5 |
60.3 |
Aereo |
10 |
0.6 |
19 |
0.9 |
90.0 |
22 |
1.0 |
120.0 |
Fonte: Elaborazioni su dati del SIMPT. |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabella 5. - Domanda nazionale di trasporto merci* in scenario di riequilibrio modale (mil. di tonnellate all'anno)
|
1998 |
2010 Scenario Basso |
2010 Scenario Alto |
|||||
|
|
|
|
|||||
|
Milioni di |
% quota |
Milioni di |
% quota |
Variazione |
Milioni di |
% quota |
Variaz.% |
|
Ton. |
modale |
Ton. |
modale |
% sul 1998 |
Ton. |
modale |
sul 1998 |
Totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
Domanda |
835 |
100.0 |
965 |
100.0 |
15.6 |
1.097 |
100.0 |
31.4 |
Naz. Merci |
|
|
|
|
|
|
|
|
Di cui: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Strada |
747 |
89.5 |
838 |
86.8 |
12.2 |
957 |
87.2 |
28.1 |
Ferro trad./comb |
28 |
3.3 |
55 |
5.7 |
96.4 |
61 |
5.6 |
117.9 |
Cabotaggio |
60 |
7.2 |
72 |
7.5 |
20.0 |
79 |
7.2 |
31.7 |
Fonte: Elaborazioni su dati del SIMPT. |
* Il SIMPT stima la domanda nazionale in relazione agli spostamenti extra-provinciali verso/da origini e destinazioni nazionali; ovviamente non sono inclusi i dati con origini nazionali e destinazioni internazionali e viceversa.
4. Lo sviluppo sostenibile
I costi ambientali del trasporto si riferiscono ad impatti macro, ravvisabili a livello di aree territoriali di ampia dimensione e impatti territorialmente localizzati in prossimità dei corridoi infrastrutturali. Fanno parte degli aspetti macro il contributo dei trasporti alle emissioni e all'alterazione del clima, alcuni aspetti relativi all'inquinamento transfrontaliero (acidificazione dei suoli e delle acque). Gli impatti localizzati hanno, invece, a che vedere con l'inquinamento dell'aria, il rumore, l'effetto di barriera, i danni al paesaggio, i rischi per la stabilità dei suoli e per l'inquinamento delle acque superficiali e profonde. Parte di tali esternalità è già internalizzata con strumenti fiscali, con meccanismi assicurativi, o nella misura in cui i costi generati sono sostenuti dagli stessi soggetti che li generano (es. una quota del costo degli incidenti). Si ha ragione tuttavia di ritenere che in molti contesti la quota di esternalità non «internalizzata» sia elevata, generando inefficienza economica, gravi danni alle persone ed effetti climatici planetari di grande rilevanza.
Principali criticità ambientali: congestione nelle aree urbane ed emissioni di CO2
Di gran lunga il modo che genera maggiori esternalità è quello stradale ed il contesto in cui le esternalità sono più gravi è quello delle aree urbane dense, per la concentrazione della popolazione esposta alle esternalità e di concentrazione di traffico altamente inquinante, a causa delle basse velocità di deflusso.
In un quadro di costante peggioramento delle condizioni legate al trasporto, vi sono segnali importanti di rallentamento dei fenomeni negativi ed alcuni miglioramenti circoscritti legati alle tecnologie veicolari. Tuttavia due problemi appaiono prioritari e non in via di soluzione: la situazione delle aree urbane e i livelli assoluti di emissioni di CO2, che dimostrano l'estrema difficoltà nel settore dei trasporti di avvicinarsi agli standard concordati a livello internazionale.
Dal settore dei trasporti non emergono segnali tali da far ritenere che le forze di mercato operino nel senso di una riduzione generalizzata della pressione ambientale. Al contrario, tale pressione è aumentata e ciò impone la necessità di identificare strategie generali e misure specifiche tendenti a conciliare il fabbisogno di mobilità con l'obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti.
La mobilità sostenibile tema centrale del PGT
Lo sviluppo di una «mobilità sostenibile» è un tema centrale nell'àmbito del Piano, le cui proposte settoriali assumono come obiettivo rilevante l'abbattimento degli attuali livelli di inquinamento, sia quello i cui impatti si manifestano su scala globale (effetto serra), sia quello i cui impatti si esplicano in ambiti territoriali più circoscritti, incidendo negativamente sulla salute e, più in generale, sulla qualità della vita delle popolazioni più esposte a tali fenomeni.
Sulla base di una ricognizione delle principali variabili di governo del rapporto trasporti-ambiente, degli obiettivi e delle linee generali di azione si è pervenuti ad un primo tentativo di simulazione delle possibili conseguenze ambientali derivanti dal recepimento delle proposte settoriali del PGT, concentrando in particolare l'attenzione sull'abbattimento delle emissioni di gas ad effetto serra che sono oggetto dell'accordo di Kyoto. Tuttavia, tali possibili conseguenze ambientali sono riferite all'applicazione di politiche di cui sono individuate le linee strategiche, ma di cui non sono ancora stati valutati né i costi economici, né quelli finanziari.
Le strategie ambientali previste riguardano principalmente:
- interventi per il contenimento dei danni del trasporto stradale e sulle modalità d'uso dei veicoli stradali;
- interventi per l'innovazione tecnologica;
- incentivazione del trasporto collettivo;
- interventi per la razionalizzazione delle catene logistiche e dei processi distributivi delle merci;
- creazione delle condizioni di contorno infrastrutturali, normative e finanziarie per promuovere lo sviluppo del trasporto delle merci sulle lunghe distanze attraverso modalità diverse da quella stradale.
Riguardo alle strategie proposte, una completa e dettagliata analisi quantitativa degli impatti ambientali si rivela particolarmente complessa, anche a causa del carattere innovativo di alcune proposte, in particolare di quelle che attengono ai nuovi assetti dei mercati e dei servizi, ai nuovi meccanismi di regolazione, ai rapporti funzionali e organizzativi tra diversi livelli di governo e ai nuovi strumenti di programmazione e pianificazione dei sistemi di trasporto locale.
È stata comunque elaborata una prima stima quantitativa degli impatti, allo scopo di indicare i risultati ambientali che possono essere ragionevolmente attesi da un'applicazione rigorosa e tempestiva delle politiche indicate nel Piano.
Il metodo seguito è articolato nei seguenti punti: si sono utilizzate le previsioni di aumento della domanda del PGT (vedi cap. 3), completandole, per quanto riguarda l'ambiente urbano, con previsioni ricavate da altre fonti; si è considerato solo l'indicatore emissioni di CO2 dirette nel trasporto; si è realizzato un semplice modello capace comunque di fornire indicazioni sull'efficacia ambientale delle anzidette politiche; il modello è stato infine alimentato con dati desumibili da varie fonti in parte rielaborati al fine di renderli funzionali all'esercizio di simulazione.
Si sono dunque costruiti due scenari: lo «scenario di riferimento», che simula l'andamento tendenziale riconducibile all'evoluzione naturale, nonché alle azioni, alle politiche e agli accordi già in essere indipendentemente dal Piano (che già portano a investimenti per il trasporto collettivo, specie nelle aree urbane, al contenimento della crescita spontanea della domanda, al miglioramento dei veicoli) e lo «scenario PGT», in cui vengono rappresentate tutte le conseguenze delle politiche (ambientalmente rilevanti) suggerite dal Piano stesso. Tra queste assumono particolare importanza il trasferimento modale, le politiche proposte per la razionalizzazione dell'offerta e della domanda, nonché l'innovazione tecnologica. In particolare, occorre dare reale peso al sostegno all'uso del trasporto collettivo attraverso una pluralità di interventi che vanno dalle sovvenzioni alla defiscalizzazione degli abbonamenti.
L'analisi effettuata permette solo di stimare gli impatti possibili in condizioni di completa realizzazione e piena efficacia delle politiche proposte (è quindi una stima degli impatti potenziali più che una previsione); essa porta a concludere che l'adozione tempestiva ed efficace delle misure proposte permette di considerare raggiungibile, per il 2010, l'obiettivo (massimo) di stabilizzare i livelli di emissione di CO2 rispetto al 1990.
Impiego congiunto delle misure proposte per raggiungere gli obiettivi prefissati
Tutte le politiche ipotizzate concorrono, in misura rilevante e quasi paritetica, al raggiungimento dei risultati. Pertanto, solo l'impiego congiunto delle misure proposte si rivela potenzialmente capace di realizzare una stabilizzazione dei livelli di emissione. Politiche indirizzate esclusivamente al trasferimento modale, se non accompagnate da forti innovazioni nelle organizzazioni, nel mercato, nelle normative e nelle tecnologie, produrrebbero scarsi risultati. Fermo restando l'impegno del PGT, per il conseguimento di tali obiettivi di miglioramento ambientale e degli altri fissati dalle direttive comunitarie, dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia e dalla normativa in vigore, occorre sviluppare l'analisi economica e finanziaria delle politiche per il contenimento delle emissioni inquinanti e delle emissioni di CO2 al fine di identificare, con la collaborazione di tutte le amministrazioni centrali e locali, «pacchetti» coerenti di misure da rendere operativi attraverso i piani e gli altri documenti di attuazione del PGT e gli strumenti legislativi per il reperimento delle risorse.
Un ruolo fondamentale dovrà essere svolto dall'innovazione tecnologica, sia quella tendente a razionalizzare e rendere più efficiente i sistemi di trasporto, sia quella tendente a migliorare le performance ambientali del parco circolante.
Decisioni tempestive per l'orizzonte temporale del 2010
Le politiche proposte dispiegheranno i loro risultati nel tempo. Poiché l'obiettivo di realizzare una drastica riduzione delle emissioni di CO2 deve essere raggiunto nell'anno 2010, è estremamente importante la tempestività nelle decisioni.
Più in generale bisogna avviare una fase in cui la Valutazione Ambientale Strategica diventi l'itinerario obbligato di ogni iniziativa, superando la prassi in cui la valutazione degli impatti rappresenta una procedura per difendere e non per motivare le scelte. In tal modo sarà possibile garantire che gli obiettivi concordati nelle sedi internazionali (Conferenza di Rio, Protocollo di Kyoto ecc.) non rimangano semplici dichiarazioni di buona volontà o, comunque, si traducano in norme prive di incisività. Se sono dunque importanti gli interventi rivolti al contenimento degli effetti di inquinamento e dei costi ambientali prodotti dal sistema di trasporto nel suo complesso, non vanno sottovalutati gli impatti che il sistema dei trasporti può produrre nei confronti delle condizioni di sostenibilità socio-economica-territoriale.
Tale interpretazione estensiva ed economicamente propulsiva del concetto di sostenibilità impone all'intervento infrastrutturale di confrontarsi e di interagire con una complessità di aspetti, oltre a quelli precedentemente considerati, che trovano i principali riferimenti:
- nel sistema delle aree protette e nel progetto di rete ecologica nazionale;
- nel sistema dei centri storici e, più estesamente, del paesaggio, di cui è in corso di definizione una specifica convenzione europea sulla protezione.
Le stesse reti di trasporto possono essere di aiuto alla promozione di uno sviluppo economico e sociale sostenibile, con riferimento alle diverse politiche nazionali ed europee.
La Valutazione Ambientale Strategica, fondata su indicatori di performance ambientale del sistema dei trasporti, trova il suo strumento più importante nel sistema di monitoraggio e nella prassi di adeguamento continuo nel tempo delle politiche rispetto agli obiettivi.
Nella realizzazione del Piano sarà dato carattere di priorità a quelle opere che abbiano superato positivamente la prevista Valutazione ambientale strategica.
5. La regolazione
5.1 L'accesso ai mercati e la libera concorrenza
Efficienza dei servizi di trasporto per il rapido superamento delle posizioni di monopolio
Gli obiettivi di fondo dell'azione di liberalizzazione e regolazione dei mercati consistono nella realizzazione delle condizioni per accrescere l'efficacia, la qualità e l'efficienza dei servizi che vengono forniti ai cittadini, nonché nel rafforzamento delle capacità di sviluppo del sistema dei trasporti e più in generale dell'economia italiana. Pertanto l'efficienza dei servizi di trasporto, la loro capacità di meglio rispondere all'esigenza della domanda e la loro efficacia nel garantire una mobilità sostenibile nel lungo periodo sono legate al rapido superamento delle posizioni di monopolio, che ancora oggi hanno un grande peso nel settore e che non hanno dato nei decenni passati risultati soddisfacenti. I costi, infatti, sono rimasti elevati o addirittura cresciuti, la domanda è talora diminuita, i ricavi sono aumentati meno dei costi e rilevanti passivi si sono accumulati perfino in settori in rapida crescita come il trasporto aereo, mentre in altri paesi europei si realizzavano profitti consistenti, contemporaneamente alla nascita e alla rapida crescita di nuovi operatori.
Liberalizzazione prima della privatizzazione
La privatizzazione delle aziende che gestiscono infrastrutture e servizi è certamente un obiettivo di notevole rilievo, per la finanza pubblica e per la crescita di una sempre più necessaria imprenditorialità nei trasporti. Non è però un obiettivo da perseguirsi prima di aver effettivamente liberalizzato tutti i settori possibili e creato le condizioni per un'effettiva concorrenza o un'efficace regolazione.
È necessario che la concorrenza «nel» mercato, sia lasciata libera di operare pienamente in tutti quei servizi o segmenti di servizio nei quali essa risulta possibile. In altri termini, la Pubblica Amministrazione, per i servizi in questione, deve rinunciare al potere concessorio e a quello di determinare le quantità di servizio e le tariffe, lasciando al mercato il compito di soddisfare le esigenze dei consumatori. La Pubblica Amministrazione manterrà soltanto un potere di determinazione e monitoraggio degli standard di sicurezza e di controllo sulla continuità e affidabilità nell'erogazione del servizio offerto dai soggetti privati. Nel rispetto del princìpio della «Continuità territoriale», sarà necessario comunque, per assicurare lo sviluppo dei collegamenti della Sardegna da e verso il Continente, prevedere, in armonia con la normativa comunitaria, la possibilità di oneri di servizio pubblico qualora i proventi tariffari non siano sufficienti a coprire i costi efficienti sostenuti per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico.
Regolazione delle infrastrutture
È altrettanto importante riconoscere che gran parte dei servizi di trasporto fanno uso di infrastrutture che costituiscono dei monopoli naturali e che perciò la competizione può svilupparsi solo consentendo un accesso aperto e non discriminatorio a tali infrastrutture a tutti gli operatori capaci di offrire servizi. Di importanza cruciale è dunque la costruzione di un assetto efficace ed efficiente di regolazione degli accessi alle infrastrutture, che sia capace di promuovere la più ampia concorrenza «nel» mercato a monte e a valle del monopolio naturale e di garantire un uso più razionale delle risorse infrastrutturali scarse, indicando le esigenze di ampliamento della capacità infrastrutturale.
Non è peraltro detto che, in alcuni casi, la non-discriminatorietà degli accessi e delle tariffe di accesso alle infrastrutture siano sufficienti a garantire la crescita della concorrenza, potendo risultare necessarie regole esplicitamente destinate a favorire la competitività.
Deve essere inoltre affrontata con rigore la questione della regolazione delle rendite dei gestori delle infrastrutture che costituiscono monopoli naturali locali (aeroporti, porti, stazioni, ecc.), al fine di evitare che extra-costi si scarichino sulle imprese che gestiscono i servizi e sui consumatori finali degli stessi.
In tutti i casi in cui il servizio è caratterizzato da una situazione di monopolio naturale e/o da oneri di servizio pubblico, occorre generalizzare il più possibile procedure di affidamento, tramite gara a evidenza pubblica - concorrenza «per» il mercato - nonché pratiche di regolazione attraverso concorrenza comparativa.
Necessità di una politica a favore della competitività
L'apertura alla concorrenza è, anzi, un'esplicita politica a favore della competizione, ha anche il merito di spingere gli operatori, che fino ad oggi hanno beneficiato della presenza di elevate barriere, a lanciarsi nella competizione sia nazionale che internazionale. Ritardare la concorrenza, ed accordare residue protezioni monopolistiche, peggiorerebbe le capacità e le prospettive competitive della aziende italiane nell'arena europea e si tradurrebbe, di fatto in un cattivo servizio alla competitività dell'intero Paese.
Trasporto ferroviario
Per quanto riguarda l'accesso alla rete ferroviaria, la recente delibera CIPE del 5 novembre 1999 in materia di pedaggi d'accesso, che accoglie le indicazioni della Commissione Europea in misura maggiore che in altri Paesi, nonché gli indirizzi governativi che prevedono l'immediato superamento del regime concessorio a favore di FS e il passaggio ad un regime di licenze rilasciato a più operatori, rendono urgente l'adozione di specifiche misure pro-concorrenziali.
Tali misure dovranno riguardare tanto i criteri di ripartizione della capacità infrastrutturale, che non possono ispirarsi esclusivamente al principio dei diritti acquisiti, quanto la garanzia che i nuovi entranti abbiano accesso senza discriminazioni ai terminali merci, ai servizi di manovra, ai servizi di biglietteria. Né è da sottovalutare il problema del materiale rotabile, il cui possesso da parte dell'operatore esistente può di fatto precludere l'entrata di nuovi soggetti.
Il trasporto ferroviario, almeno dal 2003, vedrà comunque aprirsi il nuovo sistema di affidamento tramite gara dei servizi di interesse regionale e locale, in virtù del D.Lgs. n. 400del 1999 che ha recepito in anticipo i princìpi ispiratori della riforma della normativa sui servizi pubblici locali. Anche da questo punto di vista è necessario studiare le condizioni per rendere effettiva la potenzialità di concorrenza che la legislazione dispone.
Le «freeways» ferroviaria
Un altro importante banco di prova della capacità di aprire spazi di effettiva concorrenza è costituito dal progetto di «freeways ferroviarie», che definisce una serie di corridoi ferroviari internazionali (di collegamento tra i maggiori porti europei) lungo i quali l'accesso dovrà essere liberalizzato a tutti gli operatori ferroviari per l'effettuazione di servizi merci, garantendo ad essi alcune specifiche prestazioni. Il progetto richiede l'attivazione di una reale convergenza di intenti tra i Paesi europei interessati, per favorire l'ingresso di nuovi operatori.
Trasporto aereo
Quanto alle strutture aeroportuali, sono state elaborate una serie di articolate proposte riguardanti il tema della regolazione delle società di gestione e quello della determinazione dei diritti aeroportuali secondo modalità che riflettano l'effettivo valore di scarsità delle strutture. Gli strumenti da utilizzare sono quelli della concorrenza per comparazione nella fissazione dei canoni, che devono comunque incentivare le gestioni a comportamenti sempre più efficienti, e quello dei prezzi differenziati secondo la congestione, al di là della copertura dei costi vivi, per la determinazione dei diritti aeroportuali.
Il nodo da affrontare affinché la liberalizzazione del trasporto aereo varata sei anni fa dall'UE si traduca in maggiore concorrenza, riguarda l'effettiva contendibilità della capacità aeroportuale da parte delle compagnie aeree. Per questo viene dedicata particolare attenzione al tema delle modalità di assegnazione degli slots aeroportuali, suggerendo un percorso di progressivo superamento dell'attuale sistema basato su diritti acquisiti, che tende a perpetuare la posizione dominante delle vecchie compagnie di bandiera europee, per giungere a un sistema di mercato, aperto e trasparente.
Infrastrutture viarie
Quanto alle autostrade, il sistema di regolazione delle tariffe deve essere riesaminato per favorire la migliore utilizzazione delle infrastrutture, in vista del perseguimento dell'interesse pubblico, da definirsi, in relazione alle tratte, in funzione delle esigenze dei territori attraversati e dell'incentivazione oraria di determinati tipi di trasporto. Il riesame del sistema di regolazione delle tariffe autostradali proposto nel PGT per favorire la ottimizzazione nell'utilizzo delle infrastrutture dovrà in particolare svilupparsi per il corridoio Tirrenico e per la dorsale Adriatica ed in prima prioritaria applicazione per quest'ultima, in modo tale da favorire il decongestionamento della SS16 Adriatica, salvo comunque prevedere, ove necessario, anche interventi infrastrutturali.
Secondo gli indirizzi già manifestati dal Governo nel provvedimento legislativo allegato alla legge finanziaria per il 2000, dedicato alla regolazione dei mercati, occorre anche che l'affidamento delle realizzazione e della gestione delle infrastrutture autostradali sia disciplinato in regime di concorrenza, che può essere promosso ed assicurato solo con il superamento del divieto alla costruzione di nuove autostrade e a quello del rilascio di nuove concessioni disposti entrambi oltre 25 anni fa.
Nell'àmbito della nuova disciplina proposta dal Governo nel PGT, e nel programma triennale dell'ANAS, sono individuati riferimenti per le determinazioni operative ed organizzative nel settore.
Gestione delle reti e delle infrastrutture
La gestione delle reti e delle infrastrutture deve progressivamente transitare da un regime di concessione semi-permanente o tacitamente rinnovata a un regime di concorrenza. Non può trattarsi, in questi casi, della normale libera concorrenza «nel mercato» tra una molteplicità di produttori, ma di una concorrenza «per il mercato», periodicamente attivata dai vari soggetti concedenti, al fine di stimolare vecchi e nuovi operatori a competere per aggiudicarsi il diritto a esercitare un monopolio temporaneo. Si ritiene opportuno che su questa linea si prosegua, almeno per le gestioni aeroportuali, in un arco di tempo chiaramente definito e noto a tutti i soggetti interessati. Meno vicina, realisticamente, appare la definizione di una procedura di gara per la gestione della rete ferroviaria. Fa parte dei lavori di approfondimento del PGT lo studio di nuove forme di organizzazione dell'utilizzo delle infrastrutture portuali, coerentemente con quanto posto in essere per le altre infrastrutture di trasporto.
Affidamento dei servizi tramite gare
In tutti i casi in cui la liberalizzazione e la libera concorrenza nel mercato non risultino possibili, per ragioni tecnologiche (come per le infrastrutture) o per l'esigenza di consistenti sussidi pubblici ai servizi ai fini di salvaguardia della socialità (come in certi servizi locali o di collegamento marittimo delle isole), la concorrenza organizzata (per il mercato o per comparazione) risulta da preferirsi rispetto agli affidamenti diretti. Il recente aggiornamento della norma di riforma del trasporto pubblico locale (D.Lgs. n. 400del 1999), esclude esplicitamente la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto a partire dal 2003.
Contratto di servizio
Quando si è in presenza di obblighi di servizio pubblico, la normativa comunitaria, e ormai anche quella nazionale, prevedono una chiara definizione dei rapporti tra ente acquirente e società erogatrice dei servizi, mediante contratti di servizio. In tali contratti andranno definiti ex ante anche gli eventuali trasferimenti da bilancio pubblico. Il PGT, individua nel contratto di servizio uno strumento decisivo per il buon funzionamento del processo di regolazione e dello stesso meccanismo di concorrenza per il mercato. Servizi complessi, come quelli di trasporto pubblico locale o di cabotaggio marittimo con le isole, infatti, richiedono che il rapporto tra acquirente/regolatore e gestore/i sia continuo e disciplinato da accordi contrattuali trasparenti, che prevedano monitoraggio concordato della qualità erogata, modalità di revisione dei prezzi, dinamica dei corrispettivi di sussidio, procedure di concertazione per la progettazione di nuovi servizi, ecc. Il contratto di servizio, nelle esperienze italiane già avviate, ha dimostrato potenzialità e limiti. Questi ultimi riguardano soprattutto il potere incentivante dei contratti.
Azionariato distinto dal soggetto regolatore
I meccanismi di regolazione, infatti, incentivano maggiormente la riduzione dei costi se vi è un soggetto, diverso da quello che mette in piedi il meccanismo stesso, che in ultima analisi beneficia dei vantaggi e soffre le conseguenze dell'incentivazione. Finché l'impresa è pubblica, i suoi eventuali deficit ricadranno sempre sull'azionista pubblico, che è anche l'acquirente-regolatore. Nessun meccanismo che fissi la dinamica dei prezzi o dei sussidi (price cap o subsidy cap) ha probabilità di funzionare se non c'è un azionariato distinto dal soggetto regolatore.
Autorità
La messa a punto di un sistema di regolazione ampiamente innovativo rispetto al passato non può prescindere da una complessiva riorganizzazione della Pubblica Amministrazione: a partire da una razionale attribuzione delle competenze, per finire con una revisione degli stessi organismi preposti alla regolazione.
Per altri settori di pubblica utilità, dove è in corso un processo di liberalizzazione e di nuova regolazione, il legislatore ha da tempo scelto di affidare compiti di regolazione ad Autorità indipendenti all'uopo istituite per rendere più credibile l'intero processo, attraverso l'impegno vincolante, costituito dalla rinuncia da parte dell'esecutivo alla possibilità di intervento continuo nella determinazione dei prezzi all'utenza o dei prezzi di accesso alle reti.
Il settore dei trasporti è, in realtà, costituito da un insieme di servizi assai diversi tra loro, e per alcuni comparti, le competenze sono state trasferite alle Regioni e agli Enti locali, che esercitano poteri di programmazione e regolazione. Il carattere così diversificato del settore rende opportuno operare per il potenziamento della capacità di regolazione e di indirizzo dell'amministrazione sia dal punto di vista dell'individuazione dei profili tariffari che della loro applicazione. Occorre, pertanto, dare attuazione alla costituzione di un'Autorità indipendente con l'obiettivo di regolare l'accesso a tutte le infrastrutture (rete ferroviaria, aeroporti, porti) e di garantire la parità di condizione per tutti gli operatori in concorrenza.
Agenzia
L'orientamento del legislatore - contenuto nel D.Lgs. n. 300 del 1999, relativo al riordino dell'organizzazione del Governo - è quello di procedere comunque alla costituzione di Agenzie, destinate a svolgere attività di carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, alle dipendenze del nuovo Ministero delle Infrastrutture, che dovrebbe assorbire le funzioni oggi spettanti ai Ministeri dei Lavori Pubblici e dei Trasporti e della Navigazione, nonché al Dipartimento per le aree urbane.
Appare di importanza decisiva che simili Agenzie o altri organismi di regolazione non replichino competenze dei dipartimenti ministeriali e siano caratterizzate da adeguata indipendenza, con compiti ben delimitati.
5.2 Le regole e il costo del lavoro nei trasporti in Italia
Il costo del trasporto condiziona i processi di delocalizzazione industriale
Il costo del trasporto nel nostro Paese è elevato in relazione alla qualità del servizio reso. D'altra parte il costo del trasporto rappresenta un parametro essenziale per lo sviluppo delle attività produttive, tanto che i possibili processi di delocalizzazione industriale e le nuove logiche di produzione definite con il termine di «globalizzazione», trovano proprio nel costo del trasporto una delle condizioni chiave per motivare un cambiamento strategico.
Il fattore lavoro costituisce una delle componenti di costo più significative nel settore dei trasporti. Si è fornito, quindi, un quadro per quanto possibile esauriente dell'andamento di retribuzioni e costo del lavoro nei trasporti italiani, pur sussistendo forti carenze nei dati, sia a livello europeo che nazionale. L'eterogeneità del settore e la sua frammentazione in una miriade di imprese possono solo in parte spiegare questa carenza.
Attraverso l'analisi del comparto trasporti eseguita a livello europeo, che ha permesso di evidenziare differenze nel costo del lavoro e nella struttura del settore nei paesi UE, ed il confronto con il livello e l'andamento del costo del lavoro nei trasporti in Italia nel corso dell'ultimo decennio, sono stati effettuati alcuni confronti con i trend registrati dall'industria e fra i diversi rami che compongono il settore dei trasporti.
Come risultato di questo studio viene presentato un panorama delle intese promosse dai Governi per il riassetto del sistema contrattuale, prendendo in esame i passi già fatti e quelli necessari per raggiungere l'obiettivo nel quadro di un ammodernamento delle relazioni industriali.
Migliorare la quantità e la qualità dell'informazione statistica sul lavoro nei trasporti
I dati a disposizione presentano alcune limitazioni che non consentono analisi approfondite sulla struttura del costo del lavoro.
Tra queste va sottolineato che:
- le serie storiche disponibili sono discontinue e coprono periodi temporali limitati. Al fine di raccordare tali serie è necessario conoscere i princìpi utilizzati per la loro elaborazione e questo non è sempre possibile per mancanza di informazioni;
- le serie esistenti considerano soprattutto la retribuzione contrattuale; essendo questo un settore in cui esistono, a livello aziendale, significative componenti della retribuzione e varie forme di indennità e automatismi, vi è il rischio concreto di sottostimare sia il livello che la dinamica di retribuzioni e costo del lavoro;
- è possibile una distinzione solo parziale fra settore pubblico e settore privato; questa situazione non permette di discriminare fra attività che sono soggette a logiche economiche, retribuzioni contrattuali ed oneri contributivi differenti;
- mancano elementi in grado di collegare i dati di retribuzione di costo del lavoro e retribuzione, con indicatori di bilancio e gestionali.
Si deve inoltre usare cautela nell'operare confronti tra i trasporti ed altri settori (ad esempio il settore manifatturiero o l'industria in generale) per i seguenti motivi:
- il confronto fra i dati di costo del lavoro nei trasporti ed in altri settori deve essere operato tenendo conto delle diversità «tecnologiche» esistenti. Ad esempio, il settore manifatturiero nell'ultimo decennio ha visto l'introduzione di significative innovazioni tecnologiche (di prodotto e di processo) che hanno modificato produttività e professionalità degli addetti. Le difficoltà di confronto caratterizzano soprattutto le qualifiche operaie, mentre per quelle impiegatizie le disomogeneità sono minori;
- i regimi di orario e le ore lavorate settimanalmente sono strutturalmente diversi; ad esempio nei trasporti pubblici l'orario contrattuale è già da tempo inferiore alle 40 ore con una logica che tiene conto anche del «grado di disagio» dell'orario seguito. La presenza di orari contrattuali più corti rispetto ad altri settori influenza non poco il costo orario del lavoro e riduce la significatività dei confronti operati su base annua.
Dall'analisi di questi fattori emerge l'opportunità di compiere, da parte delle aziende, delle associazioni di categoria e degli istituti statistici, uno sforzo per migliorare la quantità e la qualità dell'informazione statistica sul lavoro nei trasporti.
Nel settore dei trasporti nella UE operano (dati 1995) 6,1 milioni di addetti, che corrispondono al 4,3% degli addetti totali; l'Italia ha una percentuale di addetti nel settore che è superiore al 5% degli addetti totali, mentre in Francia è del 3,8%, in Germania è del 3,7%, in Gran Bretagna del 4%. Nella UE il settore dei trasporti genera il 4,1% del valore aggiunto totale, con notevoli differenze da paese a paese: in Italia e Regno Unito si arriva a quasi il 5%, mentre in Germania, Francia e Spagna si registrano valori inferiori al 4%. Nel settore dei trasporti operano nella UE 740.000 imprese, per un giro d'affari di 510 miliardi di Euro. La Spagna e l'Italia sono le nazioni con maggior numero di imprese (circa 200.000 per la prima e 150.000 per la seconda); l'Italia ha un numero di addetti comparabile a quello degli altri maggiori paesi europei, ma con una componente assai maggiore di lavoro indipendente.
A fronte di una dinamica delle retribuzioni contrattuali sostanzialmente allineata all'industria fra il 1984 ed il 1990, si rileva che in tale ultimo anno l'ammontare del costo del lavoro nei trasporti è stato molto superiore a quello dell'industria. In particolare i dati mostrano come il costo del lavoro nei trasporti sia di circa il 22% superiore a quello dell'industria, e come il gap sia rimasto invariato durante tutto il periodo 1990-1995.
Non c'è programmazione dei trasporti senza programmazione dei costi del trasporto
Date le attuali linee di tendenza del mercato dei trasporti è legittimo attendersi un graduale riassorbimento di tale «devianza» dei trasporti, sotto il profilo dei costi e della gestione delle risorse umane, nonché dei livelli di conflittualità. Tale riassorbimento non sarà tuttavia spontaneo, ma dovrà essere guidato dai gestori dei servizi di trasporto, che saranno obbligati a confrontarsi in misura crescente con la concorrenza nel quadro di una progressiva riduzione nei flussi di risorse pubbliche. Ciò comporterà una profonda riconsiderazione dei modelli organizzativi ed una riduzione dei divari retributivi. Tali processi di cambiamento non sono né rapidi né indolori e necessitano decisione da parte delle aziende, ma anche un atteggiamento costruttivo nell'interesse della collettività da parte delle organizzazioni sindacali. Infatti non c'è programmazione dei trasporti senza una programmazione dei costi dei trasporti e tra questi, come abbiamo visto, il lavoro costituisce una delle voci più rilevanti.
Il comparto trasporti, che conta ben 63 contratti di categoria, è caratterizzato da una frammentazione della rappresentanza sindacale, che ha costituito un limite ed un costo sia per le aziende che per la collettività, e inoltre esistono problemi anche sul versante della rappresentanza imprenditoriale, talvolta ancorata a moduli di tipo aziendalistico o micro-settoriale, che pure contribuiscono alla frammentazione della rappresentanza sindacale.
L'adozione di un assetto contrattuale per area dovrebbe comportare, o almeno favorire, la costituzione di una forma più adeguata di rappresentanza associativa delle imprese.
Il nuovo assetto contrattuale, che richiederà un complesso negoziato, si delineerà su un assetto basato su contratti per grandi aree di riferimento che contengano:
- norme generali valide per tutta l'area;
- specificazioni funzionali per ciascuna tipologia, articolazione o attività produttiva dotata di autonomia, che stabiliscano il trattamento economico e l'inquadramento professionale, aventi funzione di normativa di primo livello;
- materie e scadenze di contrattazione di secondo livello (mobilità, orari, ecc.).
Nuove regole per la composizione dei conflitti
Per perseguire l'obiettivo di pervenire ad un sistema efficiente e non vulnerabile, teso al riequilibrio modale ed ambientalmente sostenibile, è necessario innalzare il livello di affidabilità, attualmente basso sia per cause strutturali sia per la conflittualità sindacale.
L'individuazione di nuove e più precise regole per la composizione della conflittualità esistente nel settore dei trasporti rientra fra gli interventi posti in essere dal Governo per migliorare i servizi di trasporto. Le recenti norme introdotte (legge 11 aprile 2000, n. 83) consentono una più rigorosa regolazione dei conflitti nei servizi pubblici essenziali, in modo da tutelare l'utente senza ledere il diritto allo sciopero dei lavoratori. In tal senso è inoltre opportuno:
- applicare rigorosamente le procedure relative alla modalità di proclamazione dello sciopero;
- introdurre nuove norme che, attraverso la verifica della rappresentatività delle OO.SS., regolamentino diversamente la possibilità di indire scioperi, evitando anche gli effetti negativi degli annunci;
- individuare strumenti e procedure di composizione dei conflitti, non legati a processi di rinnovo contrattuale da sottoporre a soggetti o organismi super-partes, che consentano di evitare il ricorso allo sciopero nella fase di applicazione dei contratti sottoscritti;
- definire il contratto collettivo nazionale di lavoro per le attività ferroviarie promuovendo incontri tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze delle imprese, al fine di determinare le condizioni contrattuali di riferimento valide per le imprese e per i lavoratori del comparto all'atto dell'avvio dell'attività di trasporto da parte delle imprese licenziatarie, analogamente a quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422.
Tutela e flessibilità del lavoro
Importanza cruciale, nel quadro di apertura alla concorrenza, rivestono le regole poste a tutela dei lavoratori del settore. Al riguardo è opportuno rilevare che il regime di monopolio pubblico ha favorito una sostanziale rigidità dei rapporti di lavoro e le imprese pubbliche hanno spesso svolto un improprio ruolo di sostegno all'occupazione. Così non potrà più essere in un regime di concorrenza, tanto nel mercato quanto per il mercato.
È necessario che l'intero comparto dei trasporti sia in grado di reggere la concorrenza europea per tutti i costi compreso il costo del lavoro. È all'interno di questo orizzonte che bisogna anche verificare l'accoglibilità o meno di «clausole sociali» a favore dei dipendenti delle vecchie aziende che abbiano perso una gara sia per quanto riguarda l'eventuale obbligo di riassunzione che per quanto concerne i singoli livelli retributivi. È necessario dunque combinare un maggior grado di flessibilità nell'uso della manodopera (ovviamente nel rigoroso rispetto delle norme contrattuali nazionali) con una sostanziale protezione del reddito dei lavoratori.
6. L'ottimizzazione dei servizi di trasporto
6.1 Premessa
Nuovo approccio alla pianificazione dei sistemi di trasporto non più per modi
Negli anni è andato sviluppandosi un nuovo modello concettuale che, partendo da nuovi criteri di lettura dei sistemi di trasporto delle persone e delle merci, si è tradotto in un nuovo approccio alla pianificazione dei sistemi di trasporto. Questi sono considerati come sistemi integrati, non più suddivisi per modi (aereo, marittimo, terrestre), ma la modalità di trasporto diventa un segmento intercambiabile della catena e l'azione pianificatoria si concentra sulle opportunità di loro concatenazione.
È l'approccio sistemico, dunque, che, individuando tutti i segmenti di un itinerario effettuato sia da persone che da merci, mira ad ottimizzare costi, tempi e qualità del servizio, ossia le tre voci chiave dell'offerta.
Il successo del processo è legato alla diffusione della cultura sistemica, che si deve conseguire anche attraverso la ricerca, la diffusione dell'innovazione tecnologica, oltre che la formazione di nuove figure professionali.
6.2 Logistica e intermodalità per le merci
In tale nuova ottica l'intermodalità diviene una premessa e l'integrazione non si limita soltanto ai modi di trasporto, ma investe tutte le fasi della catena. Anche i sistemi monomodali devono quindi essere analizzati e integrati secondo una logica «a monte» della fase di trasporto: gestione degli ordini, gestione degli stock ecc.
Trasporto e magazzinaggio vengono, dunque, considerate un'unica attività, ed il governo del sistema - ovvero il governo del sistema logistico - è affidato a un centro decisore rappresentato dall'impresa per conto della quale la merce viene distribuita e che stabilisce standard di servizio e performance. La mobilità delle merci diviene un preciso e differenziato complesso di filiere logistiche articolate per grandi settori (beni di largo consumo, d'investimento ecc.), ciascuna con esigenze e regole di funzionamento diverse.
Domanda di trasporto come una delle componenti della domanda di servizi logistici
La domanda di trasporto diviene una delle componenti della domanda di servizi logistici che si terziarizzano, sfociando in una programmazione complessiva che porta a una nuova organizzazione del tempo, alla regolarità del servizio, a una logica diversa nella localizzazione delle infrastrutture.
Inadeguatezza delle Istituzioni ancora articolate per modalità
Questo nuovo modello presenta vari vantaggi nei processi decisionali della Pubblica Amministrazione: offre infatti una piattaforma di concertazione alle rappresentanze dei singoli interessi modali e di categoria e permette allo Stato il passaggio dalla pianificazione all'espressione di linee d'indirizzo. Ma il principale vincolo è attualmente rappresentato da Istituzioni ancora articolate per modalità di trasporto, sia in Italia che nella UE; il che rende particolarmente difficile alle politiche per la logistica, l'individuazione di un soggetto istituzionale unico deputato alle decisioni nella Pubblica Amministrazione. I diversi soggetti coinvolti dovranno comunque avere almeno un approccio concettuale omogeneo, per rendere efficaci i processi decisionali affrontando i singoli provvedimenti di carattere organizzativo, normativo, fiscale, tecnologico in grado di realizzare «innovazioni di sistema» in un mercato sempre più segmentato e specializzato.
Logistica come «risorsa distributiva» e contributo dei PRT
La logistica, mediante un sistema integrato di servizi e infrastrutture di trasporto, manipolazione, stoccaggio e deposito delle merci, rappresenta la «risorsa distributiva» del territorio e costituisce un fattore sempre più importante nella competitività ed efficienza di un sistema-Paese, in particolare nella prospettiva di sviluppo della new economy. A tal riguardo sarà necessario il contributo dei Piani regionali dei trasporti anche attraverso il censimento delle piattaforme logistiche private presenti sul loro territorio.
Superare la subalternità logistica
Occorre superare la subalternità logistica dell'Italia rispetto all'estero, resa evidente dalla bilancia negativa dei noli dei trasporti, che negli anni '90 è passata da 1.000 a 5.000 miliardi di lire. Una subalternità dovuta soprattutto alla pratica della vendita «franco fabbrica» delle piccole e medie imprese, che rappresentano l'ossatura produttiva del Paese; infatti il servizio di trasporto, essendo a carico dell'acquirente estero, viene da questi affidato a un vettore anch'esso straniero. Il fenomeno si è poi esteso alla grande impresa, che tratta i propri outsourcing solo con grandi operatori che dispongano di reti europee o addirittura mondiali. Per di più le grandi imprese di logistica italiane sono state acquisite da gruppi esteri.
Anche se questa subalternità logistica non ha inciso negativamente sui costi di trasporto del sistema produttivo italiano, esistono seri rischi di emarginazione del territorio e delle infrastrutture nazionali dedicate al trasporto e all'interscambio delle merci. I Paesi sedi di grandi porti (Francia, Paesi Bassi, Belgio e Germania) puntano giustamente su un nuovo vantaggio competitivo, ovvero sull'installazione sul loro territorio di grandi piattaforme logistiche per la distribuzione europea, collocate vicino a porti e aeroporti, a grandi bacini di traffico, a grandi snodi viari e ferroviari. In tal modo le merci che arrivano su unità di carico standard vengono caricate su veicoli stradali di grande volume e consegnate direttamente al cliente finale, abolendo sia il passaggio a un terminal, sia il successivo trasferimento a magazzini da dove la merce è distribuita ai vari clienti. La combinazione tra porti, aeroporti e piattaforme logistiche rappresenta la nuova soluzione vincente alla quale l'Italia deve adeguarsi con estrema rapidità, dotandosi di strumenti specifici di marketing territoriale che consentano di attrarre investimenti in piattaforme logistiche per la distribuzione sull'Europa del sud, la Penisola iberica, i Balcani e il bacino del Mediterraneo ed evitando la dispersione delle risorse e la proliferazione di infrastrutture.
Agenzia per la promozione della logistica
In questo nuovo spettro d'azione, si ritiene inoltre indispensabile la riqualificazione delle infrastrutture pubbliche esistenti anche mediante l'istituzione di un'Agenzia per la promozione della logistica, sull'esempio di altri Paesi, con le seguenti funzioni:
- azioni di marketing territoriale;
- assistenza al cliente/investitore nelle pratiche burocratiche necessarie ad iniziare un'attività di logistica;
- costruzione di sistemi di relazioni in grado di mettere l'investitore a contatto con tutti i soggetti che possono essere interessati alla sua iniziativa;
- assistenza ad investitori italiani in infrastrutture logistiche all'estero (in collaborazione con il Ministero del Commercio Estero e con la rete delle Camere di Commercio italiane all'estero).
Miglioramento della qualità dei servizi e sviluppo delle catene logistiche
In uno scenario di progressiva globalizzazione sono necessarie azioni per il miglioramento della qualità, della competitività e dell'efficienza del sistema logistico italiano:
- il superamento delle criticità esistenti nei servizi plurimodali di collegamento con l'Europa continentale;
- l'innalzamento degli standard di servizio;
- lo sviluppo delle catene logistiche e di trasporto in grado di rispondere alla domanda di globalizzazione;
- la razionalizzazione e l'incremento di efficienza dei servizi interni, anche in relazione alla necessità di fare fronte all'aumento di traffico dovuto al ruolo dell'Italia di cerniera fra Europa e Mediterraneo;
- l'adeguamento delle pratiche di management di porti, aeroporti e interporti alla liberalizzazione del mercato e alle privatizzazioni;
- l'allentamento della congestione in particolare nei sistemi urbani e metropolitani;
- l'introduzione di sistemi innovativi nella gestione della logistica nelle aree dei distretti industriali;
- il controllo della conformità agli orientamenti del Piano delle politiche d'impresa dei monopoli pubblici ferroviari e postali; monitoraggio costante delle performances dei principali servizi di trasporto;
- adeguamento dei criteri di analisi e di conoscenza, anche statistica, alla nuova configurazione del mercato.
Per raggiungere questi obiettivi le azioni di policy devono intervenire sui seguenti nodi.
Integrazione dei servizi
L'integrazione dei servizi - È necessario rivedere ed aggiornare la disciplina giuridica in merito alla responsabilità dell'agente unico nei trasporti multimodali e alla contrattualistica della fornitura di servizi di logistica integrata conto terzi, definire con chiarezza il concetto di Trasporto Combinato, con particolare riferimento al raggio dei trasporti di terminalizzazione, rivedere gli orari di lavoro nei centri di interscambio strada-rotaia e strada-aereo, con particolare riferimento agli orari di apertura dei terminal pubblici ed agli orari di lavoro del personale delle dogane, responsabilizzare il caricatore per i tempi di attesa nelle piattaforme di carico/scarico (tempi morti dell'autotrasporto), concentrare in un unico sportello e semplificare gli adempimenti amministrativi necessari alla installazione di piattaforme logistiche, perseguendo al tempo stesso l'omogeneizzazione delle procedure sul piano regionale.
Autotrasporto
L'autotrasporto - Le migliori azioni di policy sono quelle volte a favorire l'innovazione di sistema. Per quanto riguarda il mercato della trazione, tenuto conto che la variabile fondamentale è il lavoro, l'applicazione integrale delle normative europee sugli orari di guida nell'autotrasporto e sull'accesso alla professione (estensione ai veicoli con portata inferiore alle 6 tonnellate), controlli rigidi e aumento delle sanzioni per frenare sia le pratiche abusive, sia le violazioni del Codice della Strada, vanno resi operativi ed effettivi. Una più incisiva politica dei trasporti deve quindi essere accompagnata da una diversa politica del lavoro e della sicurezza sociale. Si deve inoltre procedere al superamento delle tariffe cosiddette «obbligatorie» intervenendo prioritariamente con la soppressione della loro validità retroattiva quinquennale. Va ripensato quindi interamente il sistema della tariffazione in quanto il mercato ormai non acquista trazione secondo parametri basati sul rapporto peso/distanza ma a viaggio, oppure, nel caso dei veicoli leggeri per le consegne rapide, a giornata o a numero di consegne.
Per quanto riguarda le piccole e medie imprese, al fine di far compiere un salto di qualità al settore, occorre procedere anche verso forme di «accorpamento intelligente», favorendo la creazione di aziende di varie dimensioni, anche nella forma di imprese a rete, ma comunque specializzate per segmento di prodotto, capaci di presentarsi al cliente come un soggetto unitario.
Per quanto riguarda l'impresa di trasporto e logistica conto terzi, la tendenza all'outsourcing dei servizi logistici crea un grande mercato per le imprese più strutturate e in grado di offrire una gamma articolata di servizi. Per consentire alle imprese italiane, ancora non assorbite da gruppi stranieri e da grandi network mondiali, di restare sul mercato, occorre consentire loro di poter disporre di sostegni alla ristrutturazione almeno pari a quelli delle imprese manifatturiere.
Riorganizzazione e potenziamento dei servizi ferroviari per le merci
La riorganizzazione e il potenziamento dei servizi ferroviari per le merci - Le azioni di policy sono dirette a migliorare i servizi FS e ad accelerare il processo di liberalizzazione. Per le prime occorre incentivare, mediante misure generali di defiscalizzazione e interventi specifici a livello regionale, alla costruzione di una moderna rete di raccordi ferroviari nei grandi bacini generatori di traffico industriali, sostituire la rete precedente ripristinando e modernizzando la parte del vecchio sistema di raccordi nelle aree industriali ancora in attività, riorganizzare i servizi di manovra ferroviaria nei porti, favorire l'adozione da parte delle società ferroviarie di una politica espansiva sui mercati esteri, costruire progetti comuni tra le società ferroviarie per traffici specializzati e bilanciati interessanti i valichi alpini (progetti di filiera), adottare misure per l'obbligo di trasferimento del trasporto di determinate merci pericolose su rotaia, inserire i servizi ferroviari nella rete di cabotaggio marittimo per sviluppare l'utilizzo di navi Ro-Ro anche per il trasporto di casse mobili ad alto volume destinate a proseguire il viaggio su rotaia su percorrenze internazionali, applicare sistemi di monitoraggio della qualità dei treni merci in servizio regolare con individuazione delle cause dei disservizi e ripartizione di responsabilità tra le reti e affidare al Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie del Ministero dei trasporti e della navigazione, il compito di predisporre per il Governo rapporti trimestrali sulla qualità dei servizi ferroviari di trasporto combinato strada-rotaia e di trasporto a carro completo. Per quanto attiene invece al processo di liberalizzazione, occorre accrescere la partecipazione dei soggetti privati nel capitale delle società di commercializzazione dei trasporti intermodali che attualmente vedono le società ferroviarie nazionali in posizione di controllo, modificare le condizioni di acquisto della capacità ferroviaria da parte di utenti privati, costituire società private o pubblico-private per la manovra ferroviaria nei porti e per la gestione degli inland terminal, ammettere all'esercizio d'impresa ferroviaria nuove società che si presentano sia sul mercato dei traffici convenzionali che su quello dei traffici intermodali con propri mezzi di trazione e proprio materiale rotabile, rendere accessibili i terminali merci ferroviari assimilandoli alle altre infrastrutture ferroviarie.
I terminal ferroviari
I terminal ferroviari - Pur occupando i terminal privati circa 1'80% della superficie attrezzata sul territorio italiano, il Piano, nella prospettiva di accelerare la liberalizzazione del mercato ferroviario, prevede un riordino della materia riguardante la proprietà e la gestione dei terminal ferroviari di proprietà FS sulla base di una classificazione che tenga conto della loro valenza per i traffici internazionali e nazionali. Il riordino dei sistemi di gestione dei terminal dovrà essere coerente con gli obiettivi strategici di potenziamento del traffico su rotaia, in particolare al servizio dello sviluppo del Mezzogiorno senza incidere negativamente su relazioni di traffico consolidate e bilanciate. In questo contesto il conferimento degli assetti alla Rete dovrà essere contestuale ad un impegno da parte della società pubblica di effettuare investimenti nelle aree di maggiore criticità, elevando a standard europei l'attuale rete di terminal intermodali del Mezzogiorno, in gran parte costituita da scali ferroviari tradizionali, e potenziando gli scali dell'area milanese, giunti ormai a saturazione, indispensabili, per la loro collocazione strategica, sia allo sviluppo del traffico continentale, sia a quello del traffico nazionale Nord-Sud.
Dovrà essere rivista, nel quadro di un superamento del regime concessorio, l'assegnazione dei terminal a società partecipate delle FS. In mancanza di un preciso orientamento da parte dell'Unione Europea, si richiama l'attenzione sulla necessità di far fronte al pericolo che venga a crearsi a livello europeo una situazione di difformità, da paese a paese, nelle condizioni di accesso e nei sistemi di regolazione dei terminal ferroviari. È necessario, pertanto, che il Governo Italiano proponga in sede europea l'istituzione di Autorità di regolazione o il conferimento di poteri di regolazione e controllo alla Rete nei terminal di primario interesse per i traffici continentali al fine di garantirne l'accesso a pari condizioni a tutti gli operatori.
Trasporto combinato
Il trasporto combinato - Per il segmento rappresentato da casse mobili e autostrada viaggiante, che costituisce una risorsa insostituibile del sistema-Paese ed una modalità di trasporto particolarmente adatta a superare i vincoli naturali rappresentati dai valichi alpini e quelli normativi imposti dagli Stati confinanti, si propone di offrire una maggiore disponibilità di tracce nelle fasce orarie giornaliere richieste dalla logistica delle spedizioni, di aumentare il peso trasportato e la lunghezza dei treni, di ammodernare i terminal di più antica costruzione per dotarli di binari di sosta, in particolare nell'area di Milano, di aumentare l'offerta di locomotive con migliori prestazioni delle attuali, di ricodificare le linee italiane e di aumentare i limiti di sagoma (in particolare nelle linee destinate al traffico con il Mezzogiorno), di superare le principali carenze normative mediante integrale applicazione delle direttive europee (ivi compresa la definizione di trasporto combinato e la precisazione delle responsabilità dell'operatore multimodale), di prolungare sino a Trento/Verona la linea di Autostrada Viaggiante per il Brennero e adottare misure di sostegno analoghe a quelle dei Paesi confinanti, di completare il raddoppio sulla Verona-Bologna, di favorire un massiccio investimento in carri ultrabassi per il trasporto di veicoli pesanti (filiera merci pericolose e altro). Per il segmento dei container marittimi, l'elevata concentrazione di volumi in determinati punti del territorio, i porti, consente un ingresso sul mercato anche ad operatori privati che non sono dotati di una rete con copertura integrale del territorio, ma operanti da pochi punti di generazione/origine del traffico verso mercati regionali. In Italia si distinguono il mercato dei porti italiani (container sbarcati e imbarcati nei porti italiani) e quello dei porti del Nord Europa (container con origine e destinazione Italia sbarcati e imbarcati nei porti del Nord Europa). Lo sviluppo dei servizi ferroviari containerizzati nel nostro Paese è essenziale per raggiungere una dotazione infrastrutturale ferroviaria ed un'intensità e qualità dei servizi che non penalizzino i porti a maggiore intensità di traffico containerizzato, assicurino ai porti della penisola parità di condizioni infrastrutturali e di servizio, e garantiscano servizi efficienti e competitivi sia agli utenti che intendono servirsi dei porti italiani, sia a quelli che intendono avvalersi dei porti del Nord Europa.
I porti marittimi
I porti marittimi - Il Piano non prevede la realizzazione di nuovi porti ma il completamento delle opere di grande infrastrutturazione nella rete portuale esistente. Assegna invece grande importanza alla specializzazione dei porti ed ai collegamenti tra questi ed il territorio.
Tanto i collegamenti ferroviari (in particolare per i traffici containerizzati intermodali ed i traffici a carro completo di rinfuse e merci varie non utilizzate), quanto i collegamenti stradali (in particolare per i porti con elevato traffico di rotabili), dovranno essere potenziati sia sul piano infrastrutturale che su quello dei servizi alla clientela. A tal fine il Piano ritiene necessario un riordino degli assetti gestionali della manovra ferroviaria nei porti, che confermi il ruolo regolatore delle Autorità Portuali sia nell'assegnazione a società che ne facciano richiesta e siano in grado di offrire il servizio di manovra alle migliori condizioni di mercato, sia nella vigilanza che qualunque operatore in possesso di licenza d'impresa ferroviaria possa accedere ai terminal se il suo servizio è richiesto dall'impresa concessionaria del terminal stesso.
In materia di finanziamenti per le opere di grande infrastrutturazione e di straordinaria manutenzione sarà necessario da un lato rivedere gli attuali criteri di ripartizione delle risorse sostituendo il criterio del valore aggiunto prodotto a quello del tonnellaggio movimentato e, dall'altro, mediante una riforma dei sistemi di trasferimento, garantire ai porti la disponibilità delle risorse da essi prodotte, perseguendo l'obiettivo dell'autonomia finanziaria.
Il sistema portuale italiano potrà inoltre trarre grandi vantaggi sul piano della competitività con altri sistemi mediterranei se sarà in grado di offrire piattaforme di comunicazione telematica con linguaggi omogenei e condivisi da tutti i principali attori.
Il Piano assegna grande importanza alla sicurezza in àmbito marittimo e portuale, nella convinzione che un sistema portuale che vigila sulla sicurezza è anche un sistema che garantisce la migliore qualità del servizio. È pertanto necessario condurre a termine in tempi brevi l'emanazione del regolamento interministeriale previsto dal comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 334del 1999. Il recepimento integrale delle normative IMO (International Maritime Organization) e delle convenzioni internazionali sulla sicurezza del traffico marittimo, i controlli intensificati sullo stato del naviglio in transito, l'applicazione da parte delle imprese portuali delle norme sulla sicurezza del lavoro dovranno consentire un tasso decrescente d'infortuni sul lavoro ed impedire l'approdo di navi sprovviste di adeguati standard di sicurezza.
Trasporto marittimo di corto raggio
Il trasporto marittimo di corto raggio - La costruzione di un sistema integrato di servizi di trasporto mediante navi Ro-Ro e multipurpose dedicate alle merci e di navi traghetto miste, con priorità assegnata ai progetto «autostrade del mare», è in sintonia con l'attenzione che l'Unione Europea dedica allo short sea shipping (cfr. Risoluzione del Consiglio del 14.02.2000). Le condizioni di sviluppo del cabotaggio marittimo nazionale sono il cambiamento della logica di sistema e la concertazione tra i principali attori in gioco. Per quanto riguarda la prima condizione si prevede il passaggio da un sistema di «traghettamento» su navi miste (passeggeri e merci) ad uno di «servizi dedicati alle merci» su navi Ro-Ro o multipurpose con terminal attrenati e localizzati in modo da limitare l'impatto del traffico di rotabili in aree già congestionate intervenendo sulle infrastrutture di adduzione. Per quanto riguarda la seconda, la concertazione tra i principali attori in gioco (compagnie marittime, compagnie di autotrasporto, Autorità Portuali, Autorità Marittime, Amministrazioni pubbliche, Enti Locali) deve essere capace di far emergere i molteplici vantaggi del cabotaggio e del trasporto combinato, anche in termini di occupazione, diretta ed indiretta, in particolare nel settore della cantieristica, dell'informatica e della telematica. Occorre inoltre armonizzare i costi in modo da offrire agli operatori dei parametri certi nonché favorire l'impiego dei moderni strumenti telematici per consentire una più efficiente organizzazione delle prenotazioni, una migliore programmazione degli imbarchi, una più sicura pianificazione dello stivaggio, una maggiore sicurezza per la merce, una modernizzazione dei sistemi di controllo doganali, un più rapido assolvimento degli obblighi burocratici e una completa standardizzazione delle procedure. Si propone inoltre la creazione di uno «Short Sea Promotion Office» in grado di monitorare il livello e la qualità del servizio offerto, di segnalare per tempo le criticità e di trasferire nel nostro sistema le best practices del settore.
Viaggi a vuoto, ottimizzazione dei carichi e riduzione dell'intensità di trasporto
Il problema dei viaggi a vuoto, dell'ottimizzazione dei carichi e della riduzione dell'intensità di trasporto - L'incidenza dei viaggi a vuoto (oltre il 35%) evidenzia un livello di utilizzazione dei mezzi e delle infrastrutture inferiore a quello di altri Paesi. Le condizioni strutturali che sono all'origine del problema non sono modificabili a breve, se non con politiche di riequilibrio economico territoriale, di incentivi per la ristrutturizzazione delle imprese di trasporto e di consolidamento dei traffici intermodali e di cabotaggio marittimo con servizi regolari e razionalizzazioni logistiche all'interno delle filiere. Inoltre l'introduzione di servizi regolari, dopo una fase di avvio e di sbilanciamento dei traffici, può portare, una volta che il servizio di linea si è consolidato, a notevoli miglioramenti sino a un equilibrio tra andata e ritorno, anche nei traffici Nord-Sud. Considerata la sempre maggior diffusione di merci leggere che occupano molto volume, per migliorare l'utilizzazione dei mezzi occorre disporre di veicoli con una minore portata per asse ed una maggiore cubatura ottenendo una sensibile diminuzione del numero di viaggi a parità di merce trasportata con effetti positivi sul congestionamento delle arterie stradali.
Distribuzione delle merci in àmbito urbano
La distribuzione delle merci in àmbito urbano - Gli interventi devono essere organizzati per progetti (e non per opere), da monitorare nel tempo per commisurare i risultati al raggiungimento degli obiettivi generali e verificare l'efficacia delle soluzioni proposte in una logica di concertazione con i vari attori coinvolti, tenendo conto anche che l'accelerazione dello sviluppo del commercio elettronico sia nel settore business to consumer (B2C), sia nel settore business to business (B2B) - data la frammentazione dell'impresa italiana - potrà creare gravi criticità in àmbito urbano. Gli interventi relativi alla distribuzione delle merci in àmbito urbano sono inseriti nei Piani Urbani della Mobilità (PUM), nella cui elaborazione si dovrà ragionare «per filiere compatibili» (es. distribuzione alimentare, tabacchi, giornali) e non per flussi di traffico, individuando le soluzioni operative anche sulla base dell'esperienza delle imprese postali e dei grandi specialisti del trasporto espresso e della consegna a domicilio, esplorando la possibilità di sfruttare appieno le infrastrutture ferroviarie esistenti per traffici intermodali e convenzionali (es. raccordi con Centri della Grande Distribuzione Organizzata), valutando l'utilizzo di interporti esistenti per il consolidamento di carichi destinati a grandi superfici di vendita in centro città e individuando soluzione operative che non comportino ricadute onerose aggiuntive per il commercio al dettaglio.
6.3 Il trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza
I principali obiettivi consistono nel definire azioni atte a favorire la concorrenza e realizzare un vero mercato identificando i possibili percorsi di integrazione delle infrastrutture e dei servizi fra i sistemi di trasporto extra-urbano e quelli urbani e metropolitani, favorendo l'evoluzione dei sistemi tariffari nelle diverse modalità verso strutture efficienti senza trascurare gli aspetti relativi al rapporto qualità-prezzo.
Nel trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza (oltre i 200 km) resta prevalente il peso dell'automobile privata, mentre quello della ferrovia si attesta su oltre il 20% dei passeggeri x km e quello dell'autobus sul 15%; più modesta, ma in forte crescita, l'incidenza delle modalità aerea (9%) e marittima (2,3%).
Favorire lo sviluppo del trasporto marittimo
Nel trasporto marittimo passeggeri (collegamenti con le Isole anche minori e con altre destinazioni all'interno del Mediterraneo), che ha registrato una crescita dal 1994 al 1997 di oltre il 30%, l'Italia rappresenta nel Mediterraneo il Paese più importante insieme alla Grecia. Con riferimento in particolare al segmento della crocieristica, il mercato ha registrato negli ultimi anni un trend di crescita costante pur rimanendo in termini assoluti di dimensione modesta rispetto al settore turistico nel suo complesso. Il settore è di particolare interesse per l'Italia in quanto il Mediterraneo rappresenta una delle mete più ambite dagli operatori del settore per le caratteristiche che esso offre.
Le iniziative da intraprendere riguardano principalmente:
- completamento e perfezionamento del processo di formazione temporanea di un polo pubblico di cabotaggio che, in vista della successiva privatizzazione, rispondendo ad una logica di risanamento finanziario e gestionale, assicuri taluni servizi con le isole soprattutto nel periodo di morbida della domanda;
- risoluzione della problematica relativa ai servizi di collegamento con le isole attraverso l'individuazione di procedure per la determinazione del livello dei sussidi riconosciuti alle imprese, non prescindendo, in prospettiva, dall'affidamento a gara;
- miglioramento del grado di conoscenza dei trasporti marittimi con origine/destinazione internazionale, in considerazione della loro rapida espansione, al fine di poter intraprendere iniziative tendenti a ridisegnare gli accordi internazionali con i paesi del Mediterraneo con l'obiettivo di migliorare qualità e tipologia dei servizi offerti;
- creazione delle condizioni perché le imprese italiane possano operare con costi comparabili con quelli dei concorrenti europei superando, ove possibile, il sistema delle sovvenzioni statali.
Il trasporto aereo: interventi «lato aria» e sui servizi aeroportuali
Il trasporto aereo passeggeri è cresciuto del 35% nel periodo 1994-1997 e presenta ulteriori margini di crescita per il futuro, sia sulle relazioni nazionali che su quelle internazionali. Tuttavia l'andamento del traffico internazionale fra l'Italia e le diverse aree mondiali presenta una perdita di incidenza sul lungo raggio, cioè sulla parte di traffico economicamente più vantaggiosa e con migliori prospettive, servita sempre più da vettori europei attraverso i propri hub. Ciò è dovuto all'insufficiente efficienza complessiva del sistema e delle compagnie nazionali ed è quindi necessario portare rapidamente a regime la capacità programmata dei due hub di Fiumicino e Malpensa.
Recenti sviluppi del traffico hanno fatto crescere in maniera consistente i volumi trattati negli aeroporti regionali, un fenomeno nuovo che non mette certo in discussione la centralità degli hub, ma apre interessanti prospettive.
Le azioni necessarie sono diversificate e riguardano la completa liberalizzazione dei servizi, una maggiore incisività nell'azione di regolazione, la pianificazione dello sviluppo degli aeroporti in una logica di rete e lo snellimento delle procedure amministrative.
In particolare lato «aria» dovrà essere valutata la possibilità di estendere ad altri paesi extra-europei l'accordo open sky sottoscritto con gli Stati Uniti e, nell'àmbito di politiche di incentivazione dei servizi, andranno in particolare considerati gli oneri di servizio pubblico, compatibili con la normativa comunitaria, per i collegamenti aerei delle Regioni meridionali al fine di superare condizioni di isolamento e di marginalizzazione.
Per quanto concerne i servizi aeroportuali dovrà essere accelerata l'attuazione del processo di liberalizzazione dell'handiing ed attuata la riforma dei diritti e dei canoni aeroportuali.
Per quanto riguarda, infine, il sistema aeroportuale, dovranno essere individuate le vocazioni prioritarie dei singoli aeroporti, dovrà essere sviluppato il sistema del trasporto aereo meridionale e, una volta a regime la capacità programmata dei due hub italiani, dovrà essere favorito il decentramento verso gli aeroporti dove ha origine una consistente domanda di traffico attivando, ove possibile, anche collegamenti di lungo raggio e potenziando la loro valenza turistica.
Cogliere le potenzialità del trasporto ferroviario
Il servizio su ferro, che ha notevoli possibilità di recupero rispetto alle altre modalità, è potenzialmente in grado di competere con le modalità concorrenti - grazie alla comodità del viaggio ed alla centralità delle stazioni origine/destinazione - soprattutto quando la differenza nei tempi attesi di percorrenza a favore del treno è considerevole; il vantaggio concorrenziale è ovviamente più elevato quando si aggiungono a tutto ciò un'elevata frequenza ed una buona qualità dei servizi resi alla clientela. La realizzazione del progetto di quadruplicamento comporterà cambiamenti molto significativi anche nella struttura dell'offerta dei servizi passeggeri che porteranno benefìci in termini di tempi di percorrenza, frequenza, affidabilità ed in genere di qualità complessiva dei servizi offerti con mutamenti significativi sulla quota di mercato del vettore ferroviario.
Per quanto concerne le azioni da intraprendere, appare fondamentale, ferma restando la priorità del definitivo risanamento del sistema ferroviario, perseguire la piena separazione fra gestore dell'infrastruttura e soggetti erogatori di servizi. Decisiva appare poi la rapida formazione di un insieme di regole capace di rendere effettiva l'entrata di nuovi soggetti erogatori di servizi, così da stimolare i soggetti provenienti dal mondo F.S. a migliore qualità ed economicità dei servizi.
Autotrasporto collettivo
L'autotrasporto collettivo sulle medie e lunghe percorrenze rappresenta un mercato di dimensioni ridotte ma in evoluzione e con presenze significative su alcune direttrici nazionali e internazionali. Si caratterizza per linee interregionali, internazionali e attività di noleggio autobus.
Per tale settore, le principali azioni da porre in essere riguardano:
- il completamento del processo di adeguamento alla normativa europea sia per le linee interregionali ed internazionali che per l'attività di noleggio con conducente;
- la necessità di porre allo studio provvedimenti di politica industriale atti a favorire lo sviluppo del settore delle autolinee nell'àmbito della filiera turistica.
Autovetture private
Per quanto concerne il trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza mediante autovetture private, è necessario identificare interventi volti non solo a favorire l'uso di mezzi alternativi, ma anche un impiego più razionale ed «intelligente» delle stesse autovetture. In sintesi, dovrebbero essere creati i presupposti perché l'uso dell'auto avvenga nelle migliori condizioni di sicurezza possibili, favorire, là dove ne esistono le condizioni, l'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi a quello privato, incentivarne modalità di impiego aventi minori impatti sul sistema della mobilità e sull'ambiente. Appare poi opportuno identificare soluzioni tendenti a spostare l'enfasi dell'imposizione fiscale dai costi fissi (es. tassa di circolazione) a quelli variabili, privilegiando l'impiego di strumenti volti a favorire un uso più razionale dei mezzi privati.
Nel mercato dei passeggeri a media e lunga percorrenza si distinguono almeno due segmenti, secondo le caratteristiche e le motivazioni del viaggio: i viaggi per affari (elevata disponibilità a pagare e richiesta di regolarità e frequenza nei collegamenti, flessibilità nei sistemi di prenotazione e di uso dei titoli di viaggio e massima affidabilità e comfort), i viaggi per turismo, tempo libero o vacanze (l'attenzione al prezzo si confronta con la disponibilità di soluzioni a tariffe agevolate, la presenza di servizi ferroviari e marittimi tradizionali, la comodità offerta dal meno privato). Un ulteriore segmento emergente è riconducibile a forme di pendolarismo giornaliero o settimanale su distanze medio-lunghe.
Ciascun segmento può utilizzare modi, o combinazioni di modi diversi in relazione al tipo di viaggio (origine/destinazione/orario etc.). L'obiettivo è quello di garantire possibilità di scelta e qualità, a costi minimi, per il soddisfacimento dei bisogni di mobilità.
Centralità dell'utente-consumatore
L'introduzione di forme di tutela dei consumatori nel trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza costituisce un importante tassello nella costruzione di un effettivo mercato in questo settore. L'approvazione della Carta dei servizi pubblici del Settore Trasporti rappresenta da questo punto di vista un primo importante passo verso la creazione di un sistema di controllo e di garanzia di qualità dei servizi di trasporto da parte del cittadino. Al di là poi della concreta applicazione della Carta, perché quest'ultima non si limiti ad una funzione di carattere meramente burocratico, si ritiene debba soprattutto valere il principio, sancito dalle regole del mercato, che sia lo stesso consumatore a verificare e controllare il livello della qualità dei servizi resi, divenendo, se necessario, strumento di pressione nei confronti dei soggetti erogatori dei servizi. A tale proposito, è necessario identificare nuove forme di partecipazione diretta dei consumatori, attraverso le proprie associazioni, alla definizione della politica di settore, almeno per quanto riguarda i temi inerenti il trasporto dei passeggeri.
Sviluppo dei sistemi intermodali e ruolo dei nodi
Particolare attenzione deve essere posta allo sviluppo dei sistemi intermodali con l'obiettivo di promuovere, ove possibile, l'uso di mezzi a minor impatto ambientale e a più elevata sicurezza, incentivare l'impiego di soluzioni tecnologiche innovative e tutelare gli utenti favorendo il complessivo miglioramento della qualità dei servizi offerti.
Lo sviluppo dei sistemi intermodali deve rispondere all'esigenza di ottimizzare l'impiego di più mezzi, minimizzando gli effetti negativi delle «rotture di carico» sui viaggiatori e stimolando i principali elementi di concorrenza e di complementarità fra sistemi modali diversi. Si fa riferimento, in particolare, alle tratte iniziali e/o finali di un viaggio - quali i percorsi fra centri urbani ed aeroporti o porti dove è più frequente l'impiego del mezzo privato su gomma e dove è invece possibile favorire l'uso di sistemi di trasporto collettivi, a quelle aree di sovrapposizione su percorsi medio-lunghi in cui treno, aereo ed automobile tendono a competere fra loro ed infine a forme di complementarità fra diverse tipologie di servizi, anche all'interno dello stesso sistema modale, come ad esempio il caso di percorsi che prevedano l'uso integrato di treni locali e/o regionali e nazionali o internazionali.
Nei moderni sistemi intermodali i punti di interscambio fra i diversi mezzi di trasporto giocano il ruolo fondamentale di piattaforme plurimodali e polifunzionali (nodi), destinate allo smistamento degli utenti (intermedi e finali) ed alla gestione di attività commerciali e di servizi.
Il principale elemento critico di successo delle piattaforme intermodali è dunque rappresentato dalla realizzazione di un complesso sistema integrato nel quale siano minuziosamente previste tutte le soluzioni atte a ridurre al minimo i disagi legati alle rotture di carico. Ciò comporta sia interventi di tipo infrastrutturale sia, soprattutto, soluzioni di tipo organizzativo.
La situazione italiana di arretratezza nella creazione di sistemi intermodali integrati suggerisce la necessità di una serie di azioni e di approfondimenti da compiere:
- individuazione di soluzioni atte a favorire una gestione integrata sul territorio nella realizzazione dei progetti in materia di intermodalità passeggeri che preveda quindi l'individuazione di soggetti responsabili di tutte le componenti necessarie alla realizzazione del progetto stesso;
- l'uso di strumenti di politica industriale per favorire l'implementazione di soluzioni telematiche innovative destinate allo sviluppo dell'intermodalità passeggeri;
- il supporto a progetti che prevedano partnership pubblico-private e il reperimento di fondi per finanziare progetti che favoriscono l'integrazione modale;
- la creazione di tavoli comuni fra i diversi soggetti, nell'intento di ricercare le soluzioni più adeguate in merito alla divisione delle responsabilità e dei compiti in materia di realizzazione e gestione dei progetti;
- lo sviluppo di strumenti di formazione riferiti a temi di carattere tecnico, gestionale e manageriale che sensibilizzino gli operatori del settore sull'importanza di adottare soluzioni adeguate a favorire l'intermodalità.
7. Il sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT)
7.1 La rete dello SNIT
Spesa per investimenti in diminuzione inferiore e squilibrata in favore della strada rispetto ad altri paesi della UE
Le statistiche relative alla spesa per investimenti in infrastrutture di trasporto nel nostro Paese evidenziano una forte riduzione sia in termini assoluti, sia rispetto al PIL. Negli ultimi anni infatti si sono realizzate pochissime nuove infrastrutture per potenziare il sistema di trasporto nazionale.
Dall'analisi dell'andamento della spesa per le infrastrutture di trasporto fra il 1987 ed il 1995 è emersa una contrazione degli investimenti rispetto ad altri paesi della UE (nel 1995 gli investimenti italiani erano il 25% di quelli della Germania, 44% della Francia, 67% dell'Inghilterra e 94% della Spagna).
La ripartizione della spesa tra le differenti infrastrutture mostra poi l'assoluta prevalenza della strada (67,3%), seguita dalle infrastrutture ferroviarie (24,6%) e da quote minori per porti ed aeroporti (4% e 3,9%), con una quota trascurabile per le idrovie (0,25%); anche qui in leggera controtendenza rispetto a quanto avviene nell'UE, dove, pur considerando la diversa conformazione geografica dei vari paesi, gli investimenti in ferrovie sono leggermente superiori (62,7%) e si spende meno per le strade (27%), e di più per le idrovie (1,6%), per porti (3,3%) e ancor più per gli aeroporti (5,5%).
Recentemente si è comunque assistito ad una inversione di tendenza (ferrovia +58% nel periodo 95-99, trasporto rapido di massa +175% dal 97 al 99). A fronte di tutto ciò, il traffico è in costante crescita. Nel decennio 85-95 il traffico ferroviario passeggeri e merci è aumentato di circa il 33%; nello stesso periodo il traffico su strade e autostrade è aumentato del 31%, quello dei porti del 18%, quello degli aeroporti del 62%.
Senza adeguati interventi infrastrutturali, organizzativi e di governo della domanda di trasporto, si arriverebbe con molta probabilità in tempi brevi alla saturazione delle residue capacità della rete di trasporto su alcuni assi critici. Si propone dunque lo sviluppo di un sistema infrastrutturale che superi le carenze di quello attuale, individuando un sistema integrato di infrastrutture che costituiscono la struttura portante del sistema italiano di mobilità delle persone e delle merci da intendersi in un'ottica dinamica e «di processo».
Individuazione di un sistema integrato di infrastrutture e di servizi di interesse nazionale: SNIT
Per analizzare le principali caratteristiche del sistema di infrastrutture di trasporto di rilevanza nazionale e per individuarne le criticità è stato in primo luogo definito un Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT) attuale, ossia l'insieme delle infrastrutture esistenti sulle quali attualmente si svolgono servizi di interesse nazionale ed internazionale.
SNIT attuale: - rete ferroviaria
La rete ferroviaria dello SNIT attuale comprende le tratte che assicurano i servizi di lunga percorrenza interni al Paese con le relative connessioni all'interno dei grandi nodi metropolitani ed urbani, i collegamenti con i nodi di trasporto di rilevanza nazionale ed i collegamenti internazionali. Si tratta quindi dell'insieme della rete TEN al 2010, della «rete forte» delle Ferrovie dello Stato su cui transita 1'89% del totale trasportato passeggeri e merci, delle direttrici nazionali e linee di supporto delle Ferrovie dello Stato che svolgono funzioni di collegamento fra le direttrici stesse, le linee non delle Ferrovie dello Stato che consentono di completare itinerari merci e passeggeri di interesse nazionale. Sulla base di tali criteri è stata individuata una rete di estensione pari a circa 9.500 km, rappresentata in figura 1, mentre nella tabella 6 sono indicate le tratte che la compongono.
La rete SNIT è composta dai seguenti assi principali:
- direttrici longitudinali (dorsale, adriatica e tirrenica);
- trasversali che collegano le direttrici longitudinali;
- trasversale est-ovest, a servizio della pianura padana ed interconnessa alle aree metropolitane di Torino, Milano, area diffusa veneta;
- direttrici di accesso dai valichi alpini; direttrici di accesso Sud. La rete ferroviaria dello SNIT attuale si collega a quella internazionale attraverso 9 valichi alpini che assicurano la continuità delle reti TEN e dei corridoi paneuropei. I valichi risultano così suddivisi per paese confinante: Francia (Ventimiglia, Bardonecchia traforo del Frejus); Svizzera (Domodossola - traforo del Sempione, Luino, Como); Austria (Brennero, Tarvisio); Slovenia (Gorizia, Trieste Villa Opicina).
- rete stradale
La rete stradale dello SNIT attuale è costituita dalle autostrade e dalle strade che restano di competenza dello Stato dopo il conferimento a Regioni ed Enti locali delle funzioni in materia di viabilità ai sensi del D.Lgs. n. 112del 1998 (cfr. elenco allegato al D.Lgs. n. 461 del 1999). L'estensione della rete è di circa 23.800 km (rete stradale e autostradale nazionale) e comprende 13 valichi alpini. All'interno di tale rete è stata individuata una sottorete, denominata rete stradale SNIT di primo livello (figura 2), formata dagli assi della rete portante del Paese (assi stradali ed autostradali che collegano fra loro le varie Regioni e queste con la rete viaria degli Stati limitrofi), la cui estensione è di circa 11.500 km. L'ossatura fondamentale della rete SNIT di primo livello è formata, nella parte continentale del Paese, da 3 assi longitudinali che percorrono la penisola in direzione nord-sud, e da 1 asse che attraversa in direzione est-ovest tutta la pianura padana. La rete è completata da un insieme di infrastrutture stradali e autostradali che collegano gli assi principali lungo tutto il loro sviluppo, garantendo l'interconnessione anche con i porti e gli aeroporti di interesse nazionale.
Gli assi principali sono così costituiti.
- L'asse longitudinale occidentale è formato, in successione, dall'A3 da Reggio Calabria a Napoli, A1 da Napoli a Roma, A12 da Roma a Civitavecchia, quindi dalla SS1 fino a Cecina, A12 da Cecina a Genova e A10 fra Genova e il confine francese a Ventimiglia.
- L'asse longitudinale orientale è costituito dalla SS 106 da Reggio Calabria a Taranto, dalla A14 da Taranto a Cesena, tronco di SGC Cesena-Ravenna e dalla SS 309 fra Ravenna e Mestre.
- Un terzo asse longitudinale segue la dorsale della Penisola ed è formato dalla A1 da Roma a Firenze, Bologna e Modena. Qui si divide in due itinerari: uno è costituito dalla A22 fino al confine austriaco del Brennero, l'altro segue la A1 fino a Milano e quindi le A8 e A9 fino al confine svizzero di Chiasso.
- L'asse Est-Ovest parte dal traforo del Frejus e segue una successione di tronchi stradali e autostradali fino a Torino, e di qui lungo la A4 prosegue verso Milano fino a Trieste e Gorizia.
- I principali assi trasversali che svolgono la funzione di connessione dell'ossatura fondamentale dello SNIT sono formati dalla A16 Napoli-Canosa, A24 Roma L'Aquila-Teramo e A25 Roma-Pescara, le quali connettono tra loro gli assi longitudinale orientale e occidentale; dalla Orte-Cesena che collega l'asse dorsale con quello orientale, e dalle A11 Firenze-Pisa e A15 La Spezia-Parma che connettono l'asse dorsale con l'asse occidentale. I restanti assi di connessione nell'Italia settentrionale sono formati prevalentemente da autostrade, mentre nell'Italia centrale e specialmente in quella meridionale sono essenzialmente costituiti da strade ordinarie a due corsie.
La rete SNIT di primo livello in Sicilia è formata dalla successione degli assi stradali e autostradali che corrono lungo il perimetro dell'isola, dalla autostrada A19 Palermo-Catania e dalla SS 640 che costituisce il ramo di connessione della A19 con Agrigento e dalle strade statali S. Stefano di Camastra-Gela e Catania-Gela. La rete SNIT della Sardegna comprende un asse longitudinale, formato dalla SS 131 Cagliari-Oristano-Sassari-Porto Torres, e un asse trasversale costituito da una successione di strade ordinarie a due corsie da Alghero a Olbia.
- porti e sistema idroviario
Per quanto riguarda i porti sono state incluse nello SNIT quelle infrastrutture che presentano rilevante entità di traffici ad elevato valore aggiunto, elevato grado di specializzazione, elevata entità di traffico combinato e traffici rilevanti con le isole maggiori. È stato quindi individuato un primo insieme minimo di 21 porti (figura 3a), sedi di Autorità portuali che soddisfano i criteri descritti, rimandando, per la compiuta definizione dello SNIT, ad una successiva fase di approfondimento (cfr. Cap. 12) la possibilità di integrare detto insieme con altri scali, anche nell'ottica di sviluppo dei sistemi portuali e del cabotaggio.
È ricompresa inoltre nello SNIT la rete idroviaria padano-veneta così come definita in attuazione della legge n. 380 del 1990.
- aeroporti
Per quanto riguarda gli aeroporti è stato individuato un insieme minimo di infrastrutture comprendente i 23 scali (figura 3b) che nel 1998 hanno registrato un traffico passeggeri annuo superiore a 500.000 unità e che complessivamente movimentano attualmente circa il 99% dei passeggeri ed il 97% delle merci; al di sotto di tale soglia esistono solo cinque scali con traffico passeggeri annuo compreso fra 300.000 e 100.000 unità. Anche in questo caso è prevista la possibilità di integrare detto insieme in una successiva fase di approfondimento, in funzione di criteri di promozione della accessibilità, dello sviluppo diffuso del territorio e di criteri di integrazione e specializzazione.
- centri merci
Oltre a porti ed aeroporti, che per definizione costituiscono nodi di scambio intermodale, vengono inseriti nello SNIT i centri per il trasporto delle merci che svolgono un ruolo rilevante nel trasporto su scala nazionale ed internazionale. Tali infrastrutture sono state individuate sulla base dello stato attuale sia della realizzazione che della programmazione. Pertanto fanno parte dello SNIT gli interporti così come definiti dalla legge n. 240 del 1990 ed in particolare i 12 attualmente in attività o in corso di realizzazione, cui si aggiungeranno gli interporti di valenza nazionale fra quelli che sono attualmente in una fase di definizione. Inoltre, con un apposito Piano di settore, sarà prevista la possibilità di inserire fra le infrastrutture di interesse nazionale anche i centri di interscambio strada-rotaia.
Congestione e bassi livelli di qualità dei servizi sono un freno allo sviluppo economico e sociale
Per ogni sistema lineare o puntuale sono state individuate la rete di interesse nazionale e le principali criticità.
Lo SNIT nel suo complesso mostra alcuni elementi di criticità «trasversali» rispetto alle singole modalità di trasporto, quali la congestione e i bassi livelli di qualità e di accessibilità dei servizi, che costituiscono un freno allo sviluppo economico e sociale.
Altri elementi di crisi sono:
- la mancanza di collegamenti all'interno delle singole reti e il basso grado di integrazione tra le diverse modalità, anche per la carenza di strutture logistiche;
- il non efficiente uso delle varie modalità, con la prevalenza del trasporto su strada anche quando sono potenzialmente competitive altre modalità;
- i bassi livelli di affidabilità del sistema, sia per cause strutturali (mancanza di alternative modali e di percorso) sia per la conflittualità sindacale;
- l'elevata incidentalità nel trasporto stradale;
- gli impatti sull'ambiente e i consumi energetici.
7.2 Il processo di individuazione degli interventi prioritari
Lo SNIT è un sistema dinamico che evolve in base agli sviluppi della domanda di trasporto
Lo SNIT attuale, come accennato precedentemente, evolverà verso uno SNIT futuro sulla base degli interventi infrastrutturali prioritari individuati nei documenti di Piano e dai successivi approfondimenti.
Lo SNIT va quindi inteso come un sistema dinamico, da far evolvere in base agli sviluppi della domanda di trasporto e delle condizioni socio-economiche del Paese. Per consentire un adeguato sviluppo del sistema occorre tuttavia pervenire all'individuazione di un primo insieme di interventi infrastrutturali, prioritari, da realizzare in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo.
Lo sviluppo del sistema dovrà avere come obiettivo prioritario quello della integrazione modale individuando infrastrutture di collegamento che costituiscano la rete fondamentale del sistema trasporti del Paese con una forte integrazione ed interconnessione attraverso i punti nodali fra le diverse modalità di trasporto.
A tale scopo le principali direttrici di collegamento sono le seguenti, cui fanno riferimento gli interventi più avanti specificati:
- Longitudinale tirrenica;
- Longitudinale dorsale;
- Longitudinale adriatica;
- Trasversale medio-padana;
- Trasversali Liguria - Emilia-Romagna - Lombardia (Tibre e Abre);
- Trasversale Lazio- Umbria - Marche;
- Trasversale Lazio-Abruzzo;
- Trasversali Campania - Puglia e Campania - Basilicata - Puglia;
- Collegamenti Sardegna - Continente.
Obiettivi dello SNIT:
- individuare un primo insieme di interventi infrastrutturali prioritari
- delineare competenze e responsabilità tra i diversi livelli di governo
L'individuazione dello SNIT consentirà inoltre di delineare una chiara articolazione delle competenze e delle responsabilità tra i diversi livelli di governo, e nello stesso tempo di offrire ai governi locali il quadro di riferimento entro cui orientare le proprie scelte, in coerenza con l'assetto complessivo del sistema nazionale dei trasporti. Infatti la responsabilità dello SNIT è propria dello Stato, che finanzia, in tutto o in parte, gli interventi necessari alla sua funzionalità, mentre per le infrastrutture di trasporto che non appartengono allo SNIT vengono proposti criteri generali e procedure di finanziamento.
La fase attuativa
L'implementazione del Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti, dovrà tener conto degli accordi europei relativi alle reti TEN e del Protocollo trasporti della Convenzione delle Alpi.
La fase successiva alla pianificazione e programmazione delle azioni individuate dallo SNIT dovrà mettere in relazione e riconnettere gli interventi infrastrutturali previsti dal PGT con le politiche di sviluppo economico-territoriale, in accordo con una strategia di riqualificazione e risanamento dei trasporti locali.
La complementarietà fra PGT e contesti territoriali locali potrà avvenire anche attraverso una proficua interazione tra progetti di settore e progettualità locale, sia mediante Piani Operativi Regionali (POR) e Piano Regionale dei Trasporti (PRT), sia con politiche, piani e progetti locali rilevanti, che necessitino del supporto di adeguate politiche di trasporto; si pensi, a titolo di esempio, all'importanza che riveste lo sviluppo del turismo per il Mezzogiorno.
È in questa fase, infatti, che dalle indicazioni programmatiche si dovrà passare a veri e propri progetti riguardanti le alternative di tracciato, i nodi, le modalità e il numero delle interconnessioni con le reti locali, i regimi tariffari, le possibili specializzazioni di tratte, e che considerino gli effetti territoriali in termini cooperativi con le politiche di area.
A partire dagli interventi programmati dal PGT, il Ministro competente promuove la partecipazione delle Regioni e delle Province in relazione a progetti di sviluppo locale ritenuti significativi per la maggiore connessione delle politiche con i contesti locali, e anche ai fini della maggiore efficienza delle politiche stesse. A questo proposito va concepita una semplice procedura di interazioni Stato-regioni anche alla luce dei disposti normativi di cui all'art. 2 della legge n. 662 del 1996.
La fase di localizzazione, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 21 aprile 1998, n. 112, degli interventi d'interesse statale rappresenta il momento in cui lo Stato interagisce con i soggetti territoriali per fare sì che questi ultimi colgano l'occasione data dal grande intervento infrastrutturale. Gli enti territoriali interessati (principalmente Regioni e Province) possono proporre sia interventi complementari, sia misure di accompagnamento e di eventuale mitigazione - nei limiti - dei finanziamenti assegnati - in grado di meglio integrare l'infrastruttura stessa con i contesti locali e di valorizzarne gli effetti territoriali in relazione a specifici programmi di sviluppo.
A tutto ciò si aggiunga che la pianificazione dell'UE che ha caratterizzato l'ultimo decennio, è legata alla «Trans European Network» che ha individuato i corridoi e gli hub portanti dell'intero sistema trasportistico comunitario ed extracomunitario, da considerare come invarianti per le scelte strategiche del Piano.
Il PGT indica strategie, metodologie e criteri di valutazione delle priorità di intervento
Pertanto le strategie di carattere generale da perseguire nello sviluppo dello SNIT sono:
- dare priorità alla soluzione dei problemi «di nodo»;
- sviluppare il trasporto ferroviario merci attraverso l'arco alpino in collegamento con i principali porti del Nord Italia;
- creare itinerari con caratteristiche prestazionali omogenee e differenziate per i diversi segmenti di traffico per massimizzare la capacità di trasporto delle diverse infrastrutture;
- creare itinerari per lo sviluppo del trasporto merci Nord-Sud su ferro collegati con i porti hub di Gioia Tauro e Taranto;
- adeguare le caratteristiche geometriche e funzionali per la realizzazione dei due corridoi longitudinali tirrenico e adriatico;
- rafforzare le maglie trasversali appenniniche;
- concentrare e integrare i terminali portuali e aeroportuali di livello nazionale e internazionale.
Le strategie descritte possono essere attuate con interventi che richiedono tempi e costi di realizzazione diversi tra loro. Ciò ha richiesto una selezione degli interventi, che si è ispirata ad alcuni criteri generali:
- concentrare le risorse economiche, tecniche ed organizzative sugli interventi di maggiore «redditività socio-economica» complessiva;
- selezionare le priorità sulla base delle previsioni della domanda, dei servizi di trasporto e dei flussi di traffico, nonché degli impatti su sicurezza, ambiente e territorio;
- valutare prioritariamente gli interventi di minore impegno finanziario ma che possono avere notevoli impatti per completare le reti, potenziare le prestazioni a parità di infrastruttura ed aumentare le interconnessioni fra nodi e archi;
- valutare la possibilità di cofinanziare gli investimenti anche attraverso il ricorso a opportune politiche tariffarie.
I criteri generali descritti sono un utile riferimento, anche, per individuare le opportunità di intervento per le risorse private. La finanza di progetto sarà applicabile a quegli interventi in comparti già liberalizzati e sostenuti da volumi di domanda consistenti e crescenti. Per quelle iniziative caratterizzate da un divario tra redditività economica e reddititività finanziaria, causato dalla non completa liberalizzazione del mercato o dalla natura sociale dell'investimento, dovranno essere adottate altre modalità di intervento finanziario e gestionale di natura mista pubblico-privato.
Per quanto riguarda la metodologia di valutazione, il principale riferimento è la domanda di mobilità dei viaggiatori e delle merci che deriva dagli scenari «alto» e «basso» di evoluzione dei parametri socio-demografici ed economici descritti precedentemente.
Si è inoltre ipotizzato uno scenario di riequilibrio modale composto da un insieme di interventi sulle prestazioni dei servizi, sui prezzi, sulla riorganizzazione delle imprese e sull'incremento di efficienza dei processi logistici che nel loro complesso configurano una riduzione della domanda dei modi individuali (automobile e autotrasporto) e un miglioramento della offerta delle modalità alternative (ferrovia, aereo, cabotaggio) in modo da ottenere il «massimo riequilibrio modale possibile» della domanda di trasporto di media e lunga percorrenza.
I dati indicano che è teoricamente possibile ottenere un'inversione della tendenza storica all'aumento della quota modale del trasporto su strada; la strada, tuttavia, rimane di gran lunga la modalità di trasporto prevalente e mostra comunque aumenti in valore assoluto rispetto alla situazione attuale. Ciò non vuole dire che i risultati in termini di riequilibrio modale producano effetti modesti, in quanto è necessario confrontare le variazioni di domanda per specifici segmenti di mercato e valutare gli effetti positivi in termini di decongestione sui flussi di traffico nelle infrastrutture ed i corridoi principali. Inoltre, le ipotesi introdotte comportano un notevole aumento dell'offerta di trasporto delle modalità alternative alla strada, realizzabile solo in presenza di modifiche strutturali della efficienza produttiva delle aziende di gestione dei servizi di trasporto e di meccanismi di regolazione del mercato.
Il PGT individua i principali interventi prioritari nei settori ferroviario e stradale
In questa fase del PGT sono state analizzate le opere di maggiore impegno economico e realizzativo del sistema ferroviario e stradale nazionale e per esse si sono individuate alcune prime priorità. Per l'insieme degli interventi prioritari è necessario, procedendo alle successive fasi di progettazione, completare la valutazione, attraverso il Sistema Informativo per il Monitoraggio e la Pianificazione dei Trasporti (SIMPT) e la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) degli effetti economico-territoriali ed ambientali delle opere, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del PGT e di definire le sequenze di realizzazione e le soluzioni tecnologiche e progettuali più efficienti e ambientalmente favorevoli. Sempre per le infrastrutture lineari è stata poi indicata la metodologia da seguire per la definizione del livello di priorità degli interventi, rimandando ad appositi specifici approfondimenti la definizione completa degli interventi da realizzare.
Le priorità emerse dalle analisi condotte per il PGT, qualora fin qui non sorrette da approfondimenti specifici, andranno verificate attraverso la predisposizione di studi di fattibilità miranti all'individuazione della migliore opzione di intervento e quindi sviluppati in sede di progettazione (progetto preliminare, definitivo ed esecutivo). In fase di realizzazione si procederà per tratti funzionali dando precedenza ai segmenti di linea con livelli di saturazione più elevati.
Tali ulteriori approfondimenti dovranno essere in particolare condotti per quegli interventi che sono stati individuati a seguito dell'esame delle competenti Commissioni parlamentari di Senato e Camera in aggiunta a quelli già definiti nella versione del Piano approvata dal CIPE il 2.11.2000.
Ferrovie
Gli interventi previsti nel settore ferroviario fanno riferimento ai subsistemi della rete SNIT: direttrici longitudinali e trasversali, valichi e linee di accesso, nodi.
Tali interventi riguardano completamenti di opere già intraprese e nuove realizzazioni e consistono sia in interventi tecnologici che in interventi infrastrutturali tesi al potenziamento della rete esistente in termini di velocità, capacità, sagoma, peso per asse e lunghezza del treno; inoltre sono stati considerati anche interventi di maggiore impatto economico sulle linee esistenti, sui nodi, raddoppi e quadruplicamenti. Tali ultimi interventi sono stati previsti solo laddove sulla rete attuale, ancorché potenziata, permangano criticità. Gli interventi previsti consentono un potenziamento della rete coerente con gli scenari di sviluppo più ottimistici descritti nel precedente capitolo 2 e risolvono problemi di saturazione delle linee dello SNIT già presenti nella situazione attuale, o che lo sarebbero comunque nelle ipotesi più prudenziali di crescita della domanda (scenario basso).
Vengono considerati, inoltre, interventi che consentono con un modesto impegno economico di realizzare nuovi itinerari che arricchiscono la rete dello SNIT per affrontare le fasi intermedie del suo potenziamento complessivo.
Agli interventi previsti sulla rete ferroviaria dello SNIT corrisponde un volume di investimenti stimato in circa 120.000 miliardi di lire di cui oltre 94.000 miliardi di lire da finanziare.
Gli interventi previsti sono risultati:
Sistema dei valichi alpini e linee di accesso
- potenziamento degli attuali valichi alpini (con particolare attenzione per il Brennero a quanto previsto dall'art. 55 della legge n. 449 del 1997, e per il Frejus, i cui costi, alle stime attuali degli studi di fattibilità, si aggirano rispettivamente intorno ai 16.000 e 5.900 miliardi di lire - quota parte italiana -, ed impegnano finanziamenti nell'arco di tempo di validità del PGT rispettivamente per circa 5.000 e 3.800 miliardi di lire) e delle linee di adduzione più sature (potenziamento della tratta Torino - Bussoleno, nuova linea di accesso al Gottardo, completamento raddoppio Genova-Ventimiglia, interventi di adeguamento merci per la linea di accesso al Sempione, completamento raddoppio Bologna - Verona e Tarvisio - Pontebba);
- potenziamento del collegamento del porto di Genova con il territorio piemontese-lombardo (terzo valico) e della Gronda Nord di Milano;
Direttrici longitudinali
- quadruplicamento AC Torino-Milano-Roma-Napoli (Direttrice dorsale);
- interventi sulla Direttrice Tirrenica Genova - Roma - Napoli - Battipaglia - Reggio Calabria - Messina - Palermo e diramazione Messina - Catania - Siracusa: potenziamento Pisa-Livorno, quadruplicamento Napoli - Salerno - Battipaglia e potenziamento Battipaglia - Reggio Calabria, completamento raddoppio tratte prioritarie Catania-Messina e Messina- Palermo; interventi sulla Direttrice Adriatica Venezia - Bologna - Rimini Bari - Taranto e Lecce (completamento raddoppio linea adriatica e collegamento con il porto di Taranto);
Direttrici trasversali
- interventi sulla Milano - Venezia - Trieste - Lubiana (quadruplicamento AC Milano - Venezia, quadruplicamento AC della tratta Ronchi dei Legionari-Trieste e Mestre- Venezia-Aeroporto);
- potenziamento dell'itinerario merci Medio Padano;
- potenziamento (raddoppio tratte prioritarie) degli itinerari Tirreno-Brennero (TIBRE) e Adriatico-Brennero (ABRE);
- potenziamento del collegamento Roma - Ancona (raddoppio tratte prioritarie Orte - Falconara);
- potenziamento del corridoio trasversale Roma - Pescara*;
- interventi sulle direttrici Battipaglia-Potenza-Metaponto, Reggio C. - Gioia Tauro - Sibari - Taranto;
- completamento raddoppio Napoli-Bari;
Nodi
- potenziamento e creazione di by-pass nei principali nodi ferroviari (Torino, Genova, Milano, Verona*, Padova[*], Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo);
Per quanto riguarda i valichi di Modane e del Brennero occorre precisare che, data la rilevanza degli interventi, l'inizio è previsto entro il 2010 per proseguire nel decennio successivo e che il costo stimato si riferisce ad una prima fase funzionale dell'opera e potrà subire variazioni sulla base degli ulteriori approfondimenti progettuali.
Sono previsti interventi mirati ad incrementare lo sviluppo tecnologico diffuso sull'intera rete SNIT (tecnologie di comunicazione, sistema di controllo marcia treni, sistemi di comando e controllo). In tal senso occorre prevedere, con orizzonte temporale 2010, uno stanziamento ulteriore stimato in circa 5.000 miliardi;
Sono previsti inoltre interventi per il mantenimento in efficienza della rete SNIT e per il risanamento acustico e ambientale. In tal senso occorre prevedere, con orizzonte temporale 2010, uno stanziamento stimato in circa 12.000 miliardi.
Oltre il periodo di validità del PGT andranno completati i seguenti interventi:
- Valichi di Modane e del Brennero;
- Direttrice tirrenica: Messina-Palermo (completamento raddoppio), Messina-Catania (completamento raddoppio);
- Roma - Ancona(completamento raddoppio);
- Itinerari TIBRE ed ABRE (completamento raddoppio);
- Quadruplicamento Venezia-Trieste.
Andranno inoltre presi in esame ulteriori interventi sulle seguenti tratte: Roma-Cassino-Cancello-Nocera (potenziamento itinerario merci) e Catania-Siracusa (completamento raddoppio).
Dovrà essere avviato, inoltre, lo studio di fattibilità del collegamento ferroviario Aosta-Martigny al fine di un suo eventuale inserimento tra le future scelte del PGT.
È inoltre opportuno condurre uno specifico approfondimento relativo agli interventi di adeguamento e completamento per dare continuità al corridoio Roma - Orte - S. Sepolcro - Rimini - Ravenna - Venezia.
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[*] Intervento indicato nei pareri delle Commissioni parlamentari permanenti, non sottoposto a valutazione.
Strade
Gli interventi esaminati nel settore stradale, relativi al miglioramento ed alla integrazione della rete SNIT di primo livello, riguardano per la maggior parte modifiche delle caratteristiche geometriche delle attuali infrastrutture senza variazioni di tracciato. In alcuni casi, dove vincoli orografici o ambientali non lo consentono, sono state considerate varianti ai tracciati esistenti. L'individuazione degli interventi da realizzarsi sulla rete SNIT non di primo livello, è rimandata, invece, allo specifico programma di settore, dando comunque priorità al superamento di situazioni di evidenti criticità funzionali e di sicurezza della rete (colli di bottiglia) e/o al miglioramento dei collegamenti tra le reti di livello nazionale e regionale.
La valutazione della proposta di costruire un ponte sullo Stretto di Messina, non è stata presa in considerazione nella attuale fase di redazione del Piano, in quanto è stata oggetto di studio da parte del Ministero dei Lavori Pubblici ed è attualmente all'esame del Governo. In sede di successivi approfondimenti del Piano, sulla base delle risultanze di detto studio, tenendo anche conto degli impatti di una tale opera sulla struttura economica e sociale delle regioni che si affacciano sullo Stretto, si potrà procedere alle successive fasi di programmazione.
Gli interventi considerati, coerenti con le strategie generali sopra descritte, riguardano:
- messa in sicurezza degli assi autostradali fuori norma e delle strade statali non coerenti con le norme del Codice della Strada per circa 2.000 km;
- potenziamento ed omogeneizzazione delle caratteristiche dei corridoi lungo il Tirreno e l'Adriatico;
- potenziamento o creazione di bypass di alleggerimento dei grandi nodi metropolitani e decongestionamento delle conurbazioni territoriali;
- potenziamento dei corridoi longitudinali dorsali;
- potenziamento del corridoio trasversale orientale Roma - Orte - Cesena - Ravenna - Venezia (E45 - E55);
- potenziamento dei corridoi di collegamento con il Brennero sia del Nord Tirreno e dei porti di Livorno e La Spezia, sia del Nord Adriatico e dei relativi porti;
- potenziamento degli assi trasversali Toscana - Umbria - Marche, Lazio - Marche, Lazio - Molise, Lazio-Abruzzo, Campania Abruzzo e Calabria - Basilicata - Puglia;
- potenziamento dei collegamenti con i corridoi longitudinali dei porti hub di Gioia Tauro, Taranto e del porto di Ancona[*];
- potenziamento degli assi sardi Nord-Sud ed Est-Ovest e di quelli siciliani lungo il Tirreno, lo Ionio ed interni.
Per il settore stradale è stato individuato un primo insieme di interventi prioritari rispondenti ad evidenti criticità funzionali (livelli di saturazione) e di sicurezza (livelli di pericolosità) della rete. Le criticità sono in molti casi già presenti ad oggi o sono da attendersi anche nelle ipotesi più prudenziali di crescita del traffico stradale (scenario di domanda basso e riequilibrio modale). I rimanenti interventi formeranno oggetto di approfondimento sulla base di parametri di efficienza economica e di efficacia tecnica, quali la pericolosità ed il grado di saturazione. Tale approfondimento potrà consentire ad alcuni interventi di rientrare nel novero di quelli prioritari, anche in considerazione della particolare rilevanza strategica degli stessi.
Gli interventi prioritari comportano un costo totale stimato di circa 60.000 miliardi. Allo stato attuale, considerando i finanziamenti pubblici già assentiti e le anticipazioni sui ricavi da traffico relativi a convenzioni già stipulate, nonché l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 37-bis della L. n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, si può stimare un fabbisogno finanziario residuo di circa 42.000 miliardi di lire. Tale fabbisogno potrà essere ulteriormente ridotto di almeno 6.000 miliardi, sulla base di anticipazioni sui ricavi da traffico derivanti dalla definizione di ulteriori atti convenzionali. Gli interventi prioritari, per i quali il Governo ha dichiarato la propria volontà e l'impegno a operare per la più sollecita attuazione, anche attraverso la rimozione del divieto alla costruzione di nuove autostrade e l'affidamento di nuove concessioni, sono risultati i seguenti:
1. messa a norma delle principali autostrade;
2. completamento e potenziamento dei corridoi longitudinali tirrenico ed adriatico e delle dorsali Napoli-Milano (Variante di Valico) e Roma-Venezia (E 45 - E 55, in particolare il tratto Ravenna-Venezia);
3. potenziamento o creazione di bypass di alleggerimento dei grandi nodi metropolitani e decongestionamento delle conurbazioni territoriali ed in particolare:
a) Asti - Cuneo;
b) Pedemontana Lombarda;
c) Brescia - Milano;
d) Pedemontana Veneta;
e) Passante di Mestre;
f) Raccordo anulare di Roma;
g) Napoli-Salerno;
h) Salerno-Avellino;
i) Nodo di Genova [*];
j) Nodo di Ancona (messa in rete del porto)[*].
4. potenziamento delle trasversali:
a) Lazio - Abruzzo mediante il collegamento Teramo-Mare;
b) Toscana-Umbria-Marche con il collegamento Grosseto-Fano [*];
c) Lazio-Molise con il collegamento Termoli-S. Vittore [*];
d) Calabria - Puglia attraverso il collegamento Spezzano - Sibari - Taranto e adeguamento della S.S. 106 Jonica;
5. ammodernamento dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria;
6. completamento e potenziamento degli assi insulari Messina - Palermo, Messina - Siracusa - Gela e Cagliari - Sassari.
Tali interventi hanno urgenza e priorità tale da costituire simboli della effettiva possibilità di affrontare e risolvere i nodi infrastrutturali del Paese.
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[*] Intervento indicato nei pareri delle Commissioni parlamentari permanenti, non sottoposto a valutazione.
Infrastrutture puntuali:
Per le infrastrutture puntuali dello SNIT (porti, aeroporti e centri merci) sono state indicate le principali politiche da perseguire, le azioni per la riqualificazione ed il potenziamento dei settori ed i criteri per la definizione delle priorità di intervento, rimandandone la definizione completa alla fase di approfondimento.
- porti
In particolare, per le infrastrutture portuali, dovrà essere perseguito il duplice obiettivo di rafforzare il ruolo strategico dell'Italia nella dinamica dei traffici mondiali e di promuovere il trasporto marittimo in alternativa a quello su strada. Di conseguenza le azioni strategiche da perseguire per lo sviluppo della portualità sono:
- promozione della realizzazione di sistemi portuali e di una rete efficiente di terminali di cabotaggio per lo sviluppo del trasporto marittimo lungo le «autostrade del mare»;
- completamento e potenziamento dei nodi di transhipment di Gioia Tauro, Taranto e Cagliari;
- elaborazione di un progetto di connessione e collaborazione dei porti dei due versanti del bacino adriatico - ionico;
- interventi di potenziamento delle connessioni porto - territorio;
- sviluppo del trasporto delle merci pericolose via mare;
- estensione dell'offerta dei servizi portuali, perseguendo più la specializzazione che la polifunzionalità.
- aeroporti
Per le infrastrutture aeroportuali gli obiettivi da perseguire sono la creazione di nuovo traffico garantendo il soddisfacimento della crescente domanda nazionale e sviluppando le opportunità di attrazione del traffico turistico internazionale, nonché la cattura del traffico esistente sia passeggeri che merci, specialmente di lungo raggio, oggi incanalato verso hub comunitari.
Questi obiettivi saranno alla base degli approfondimenti che si articoleranno nell'àmbito di una strategia generale che prevede:
- crescita programmata dei due grandi hub di Roma Fiumicino e Milano Malpensa, che consenta di mantenere i livelli minimi di traffico a livelli compatibili con il ruolo di nodo di valenza europea ed intercontinentale dei due scali;
- crescita dei restanti aeroporti e programmata costruzione di nuovi che affronti un una logica di «sistema integrato» anche la eventuale costruzione di nuovi scali a carattere internazionale, nell'ottica del decentramento del traffico e dell'avvicinamento dell'offerta ai luoghi di effettiva origine della domanda.
- centri merci
Per quanto concerne i centri merci è necessario perseguire la razionalizzazione del sistema logistico, promuovere la coesione territoriale, la sicurezza della circolazione e la qualità dell'ambiente, anche contribuendo al decongestionamento delle aree metropolitane attraverso la razionalizzazione dei sistemi distributivi e promuovendo l'efficienza interna delle singole modalità di trasporto.
Di conseguenza le linee programmatiche, cui dovrà attenersi il Piano di settore, sono:
- il completamento delle infrastrutture interportuali già finanziate;
- l'individuazione delle aree carenti di dotazione infrastrutturale interportuale;
- l'individuazione delle località in cui è sufficiente la realizzazione di infrastrutture intermodali minori quali piattaforme logistiche e centri intermodali;
- la regolamentazione delle procedure per l'individuazione ed il finanziamento delle iniziative.
Va comunque ribadito che, in generale, i risultati degli approfondimenti oltre ad essere coerenti con gli scenari di domanda e di offerta delineati, dovranno rivelarsi mutuamente coerenti e capaci di esaltare le sinergie fra le diverse modalità evitando duplicazioni e concorrenze improprie sulle medesime direttrici di traffico.
7. Il Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT) - Parte II
Tabella 6 - Tratte ferroviarie incluse nella rete SNIT attuale.
ALESSANDRIA - GENOVA |
NAPOLI - SALERNO - BATTIPAGLIA |
ALESSANDRIA - MORTARA |
NOVARA - DOMODOSSOLA |
ALESSANDRIA - NOVI LIGURE |
NOVARA - OLEGGIO |
AOSTA - CHIVASSO* |
NOVARA - RHO |
ARONA - DOMODOSSOLA - SEMPIONE |
OLEGGIO - ARONA |
ARONA - SESTO CALENDE |
OLEGGIO - SESTO CALENDE |
ARQUATA - NOVI LIGURE |
PADOVA - MONSELICE - ROVIGO - FERRARA - BOLOGNA |
BARI - BRINDISI - LECCE |
PADOVA - VENEZIA MESTRE |
BARI - TARANTO |
PALMANOVA - CERVIGNANO |
BATTIPAGLIA - POTENZA - METAPONTO |
PALMANOVA - S. GIORGIO DI NOGARA |
BATTIPAGLIA - SAPRI - PAOLA |
PAVIA - MORTARA |
BENEVENTO - CANCELLO (gestione comm. govern.) |
PAOLA - CASTIGLIONE |
BENEVENTO - CASERTA |
PAOLA - ROSARNO - REGGIO CALABRIA |
BENEVENTO - FOGGIA |
PARMA - BOLOGNA |
BERGAMO - ROVATO |
PARMA - SUZZARA - (gestione comm. govern.) |
BERGAMO - TREVIGLIO |
PESCARA - FOGGIA |
BIVIO AURISINA - TRIESTE |
PIACENZA - BRONI |
BIVIO AURISINA - VILLA OPICINA |
PIACENZA - FIDENZA |
BOLOGNA - FIRENZE |
PISA - FIRENZE |
BOLOGNA - FORLI' - RIMINI |
PISA - LIVORNO - CIVITAVECCHIA - ROMA |
BRESSANA BOTTARONE - BRONI |
POGGIO RUSCO - FERRARA (gestione comm. govern.) |
BRESSANA BOTTARONE - PAVIA |
PORTOGRUARO - MONFALCONE |
BRESSANA BOTTARONE - VOGHERA |
PORTOGRUARO - S. DONA' DI PIAVE - VENEZIA MESTRE |
BRONI - VOGHERA |
RHO - BUSTO ARSIZIO |
BUSTO ARSIZIO - MALPENSA (conc) |
RHO - MILANO |
BUSTO ARSIZIO - NOVARA (conc.) |
RIMINI - FALCONARA |
BUSTO ARSIZIO - RHO |
ROMA - FORMIA - VILLA LITERNO |
CAGLIARI - CHILIVANI - OLBIA* |
ROMA - FROSINONE - CASERTA |
CANCELLO - NOCERA INFERIORE |
ROMA ORTE (linea lenta) |
CARNATE USMATE - MONZA |
ROMA - SULMONA - PESCARA |
CASERTA - CANCELLO - NAPOLI |
S. GIUSEPPE DI CAIRO - SAVONA |
CASERTA - AVERSA |
SAVONA - VENTIMIGLIA |
CASTELVETRO - FIDENZA |
SEREGNO - BERGAMO |
CASTELVETRO - PIACENZA |
SEREGNO - CHIASSO |
CASTIGLIONE - COSENZA |
SEREGNO - BUSTO ARSIZIO (conc.) |
CASTIGLIONE - SIBARI - METAPONTO |
SESTO CALENDE - BUSTO ARSIZIO |
CASTEL BOLOGNESE - LUGO - RUSSI - RAVENNA |
SESTO CALENDE - LUINO |
CREMONA - CASTELVETRO |
SIRACUSA - RAGUSA - GELA[*] |
CREMONA - NOGARA - MONSELICE |
SPEZIA - PONTREMOLI - FORNOVO |
FALCONARA - FOLIGNO |
SUZZARA - MODENA |
FALCONARA- PESCARA |
SUZZARA - POGGIO RUSCO (gestione comm. govern.) |
FERRARA - RIMINI |
SUZZARA - MANTOVA |
FIDENZA - FORNOVO |
TORINO - ALESSANDRIA |
FIDENZA - PARMA |
TORINO - MODANE |
FIRENZE - AREZZO - CHIUSI - ORVIETO - ORTE |
TORINO - NOVARA |
FIRENZE - ROMA (AV) |
TORTONA - ALESSANDRIA |
FOGGIA - BARI |
TORTONA - ARQUATA |
FOLIGNO - ORTE |
TORTONA - NOVI LIGURE |
FOLIGNO - PERUGIA - TERONTOLA |
TREVIGLIO - CREMONA |
FORNOVO - PARMA |
TREVISO - PORDENONE - UDINE |
FORTEZZA - S. CANDIDO - LIENZ |
TREVISO - PORTOGRUARO |
GENOVA - ARQUATA |
TROFARELLO - S. GIUSEPPE DI CAIRO |
GENOVA - LA SPEZIA |
UDINE - CARNIA - TARVISIO |
GENOVA - SAVONA |
UDINE - GORIZIA - MONFALCONE |
LA SPEZIA - PISA |
UDINE - PALMANOVA |
LAMEZIA TERME - CATANZARO LIDO* |
VENEZIA MESTRE - VENEZIA S. LUCIA |
MESSINA - CATANIA - SIRACUSA |
VENEZIA MESTRE - TREVISO |
MESSINA - PALERMO |
VERONA - VICENZA - PADOVA |
METAPONTO - TARANTO |
VERONA - MANTOVA |
MILANO - PAVIA |
VERONA - NOGARA - POGGIO RUSCO - BOLOGNA |
MILANO - PIACENZA |
VERONA - TRENTO - BOLZANO - FORTEZZA - BRENNERO |
MILANO - ROVATO - BRESCIA - VERONA |
VICENZA - CASTELFRANCO VENETO - TREVISO |
MILANO - SEREGNO |
VILLA LITERNO - AVERSA |
MONFALCONE - BIVIO AURISINA |
VILLA LITERNO - NAPOLI CAMPI FL. - NAPOLI CENTRALE |
MORTARA - MILANO - NOVARA |
VOGHERA - TORTONA |
* Tratta indicata nei pareri delle Commissioni permanenti parlamentari. |
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Tabella 7 - Tratte incluse nella rete stradale di primo livello dello SNIT attuale.
STATALI |
COLLEGAMENTO |
SS 280 |
LAMEZIA TERME - CATANZARO |
SS 106 - SS 106 RADD |
REGGIO CALABRIA - METAPONTO |
SS 106 - SS 106 DIR |
METAPONTO - TARANTO |
SS 7 |
TARANTO - BRINDISI |
SS 534 |
SIBARI - FIRMO |
SS 18 - SS 585 |
LAMEZIA TERME - LAGONEGRO |
SS 407 |
POTENZA - METAPONTO |
SS 99 - SS 7 - SS 7 RACC |
ALTAMURA - MATERA - FERRANDINA** |
SS 93 - SS 169 - SS 96-Bis - SS 96 |
POTENZA - BARI |
SS 93 - SS 655 - SS 658 |
POTENZA - FOGGIA |
SS 16 - SS 379 |
BARI - BRINDISI |
SS 613 - SS 16 |
BRINDISI - OTRANTO |
SS 88 - SS 372 - SS 6[*] - SS 85 |
BENEVENTO - CAIANELLO - VENAFRO |
SS 430[*] - SS 6[*] - SS 6 DIR - SS 85 |
S. VITTORE - VENAFRO - ISERNIA |
SS 17 |
ISERNIA - BOJANO |
SS 647 |
BOJANO - TERMOLI |
SS 647/b |
CAMPOBASSO - innesto SS 647 |
SS 17 |
ISERNIA - POPOLI |
SS 81 |
TERAMO - ASCOLI PICENO |
SS 80 |
TERAMO - GIULIANOVA |
SS 1 |
CIVITAVECCHIA - GROSSETO - LIVORNO |
SS 223 |
GROSSETO - SIENA |
SS 1-Bis - SS 675 |
TARQUINIA - ORTE |
SS 675 - SS 3-Bis |
ORTE - PERUGIA |
R.A. Bettolle - Perugia - SS 326 - SS 73 |
PERUGIA - SIENA |
SS 73 |
MONTE S. SAVINO - AREZZO - S. SEPOLCRO |
SS 73 Bis - E 78 |
S. SEPOLCRO - CALMAZZO - FANO |
SS 71 Bis - SS 16 - SS 309 - SS 309 DIR - SS 3 Bis - SS 71 |
PERUGIA - MESTRE |
SS 49 - SS 49 Bis |
FORTEZZA - S. CANDIDO |
SS 434 |
SVINCOLO A4 (VERONA) - A13 (ROVIGO)[**] |
SS 51 |
DOBBIACO - BELLUNO |
SS 233 |
VARESE - PONTE TRESA |
SS 33 |
BUSTO ARSIZIO - DOMODOSSOLA |
SS 36 - SS 37 |
MONZA - LECCO - COLICO - CHIAVENNA - |
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VILLA DI CHIAVENNA[**] |
SS 26 DIR |
MORGEX - MONTE BIANCO |
SS 27 |
AOSTA - COLLE GRAN S. BERNARDO |
SS 231 - SS 20 |
ASTI - COLLE DI TENDA |
SS 219[*] - SS 318 - SS 76 |
PERUGIA - FALCONARA |
SS 113 |
CEFALU' - S. AGATA DI MILITELLO |
SS 114 |
CATANIA - SIRACUSA |
SS 115 |
CASSIBILE (SR) - CASTELVETRANO (TP) |
SS 117 - SS 117 Bis |
SANTO STEFANO DI CAMASTRA - GELA[**] |
SS 417 - SS 117 Bis |
CATANIA - GELA[**] |
SS 640 |
AGRIGENTO - CALTANISSETTA |
SS 597 - SS 199 |
OLBIA - SASSARI |
SS 291 |
SASSARI - AEROPORTO ALGHERO |
SS 131 |
PORTO TORRES - SASSARI - CAGLIARI |
SS 4 RACCORDO AUTOSTRADALE |
ASCOLI PICENO - PORTO D'ASCOLI |
RACCORDO AUTOSTRADALE |
TANGENZIALE NORD BOLOGNA |
RACCORDO AUTOSTRADALE |
FERRARA - PORTO GARIBALDI |
RACCORDO AUTOSTRADALE |
SIENA - FIRENZE |
RACCORDO AUTOSTRADALE |
SALERNO - AVELLINO |
RACCORDO AUTOSTRADALE |
POTENZA - SICIGNANO |
RACCORDO AUTOSTRADALE |
BENEVENTO |
RACCORDO AUTOSTRADALE |
TORINO - CASELLE |
RACCORDO A4 - TRIESTE |
SISTIANA (A4) - PADRICIANO (SS 202) |
RACCORDO AUTOSTRADALE |
VILLESSE (A4) - GORIZIA - S. ANDREA |
RACCORDO AUTOSTRADALE |
CHIETI - PESCARA |
RACCORDO AUTOSTRADALE |
DI REGGIO CALABRIA |
RACCORDO AUTOSTRADALE |
PAVIA A7 |
RACCORDO AUTOSTRADALE |
AREZZO - BATTIFOLLE |
* Tratto non compreso nel D.Lgs. n. 461del 1999 ma inserito per garantire la continuità dell'itinerario. |
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** Tratta indicata nei pareri delle Commissioni parlamentari permanenti. |
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7. Il Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT) - Parte III
AUTOSTRADA |
COLLEGAMENTO |
A1 |
MILANO - NAPOLI |
A1 |
RACCORDO TANG.LE EST DI MILANO |
A1 |
DIRAMAZIONE ROMA NORD |
A1 |
DIRAMAZIONE ROMA SUD |
A10 |
GENOVA - VENTIMIGLIA |
A11/12 |
LUCCA - VIAREGGIO |
A11 |
FIRENZE - PISA NORD |
A12 |
GENOVA - SESTRI L. |
A12 |
ROMA - CIVITAVECCHIA |
A12 |
SESTRI L. - LIVORNO - ROSIGNANO |
A12 DIR |
FORMOLA - LA SPEZIA |
A13 |
BOLOGNA - PADOVA |
A13 |
RACCORDO DI FERRARA |
A13 |
RACCORDO DI PADOVA |
A14 |
BOLOGNA - BARI - TARANTO |
A14 |
RACCORDO DI BARI |
A14 |
RACCORDO DI CASALECCHIO |
A14/DIR |
RACCORDO DI RAVENNA |
A15 |
PARMA - LA SPEZIA |
A18 |
MESSINA - CATANIA |
A18 |
SIRACUSA - CASSIBILE |
A19 |
PALERMO - CATANIA |
A20 |
MESSINA - BUONFORNELLO |
A16 |
NAPOLI - CANOSA |
A21 |
PIACENZA - BRESCIA |
A21 |
TORINO - PIACENZA |
A21 DIR |
DIRAMAZIONE DI FIORENZUOLA D'ADDA |
A22 |
BRENNERO - MODENA |
A23 |
PALMANOVA - UDINE - TARVISIO |
A24 |
ROMA - TERAMO |
A24 |
PENETRAZIONE URBANA DI ROMA |
A25 |
TORANO - PESCARA |
A26 |
VOLTRI - GRAVELLONA T. |
A26/4 |
STROPPIANA - SANTHIA' |
A26/7 |
PREDOSA - BETTOLLE |
A27 |
VENEZIA - BELLUNO |
A28 |
PORTOGRUARO - PORDENONE - SACILE |
A29 |
PALERMO - MAZARA DEL VALLO |
A29 DIR |
ALCAMO - TRAPANI |
A29 DIR |
DIRAMAZIONE BIRGI |
A29 |
DIRAMAZIONE PER PUNTA RAISI |
A3 |
NAPOLI - SALERNO |
A3 |
SALERNO - SICIGNANO - SPEZZANO - FALERNA - REGGIO C. |
A30 |
CASERTA - SALERNO |
A31 |
VICENZA - PIOVENE ROCCHETTE |
A32 |
TORINO - BARDONECCHIA |
A4 |
BRESCIA - PADOVA |
A4 |
MESTRE - TRIESTE |
A4 |
MILANO - BRESCIA |
A4 |
PADOVA - MESTRE |
A4 |
TORINO - MILANO |
A4/5 |
IVREA - SANTHIA' |
A5 |
TORINO - AOSTA - MORGEX |
A6 |
TORINO - SAVONA |
A6 |
DIRAMAZIONE PER FOSSANO |
A7 |
GENOVA - SERRAVALLE |
A7 |
MILANO - SERRAVALLE |
A8/A26 DIR |
GALLARATE - GATTICO |
A8 |
MILANO - VARESE |
A9 |
LAINATE - CHIASSO |
AUTOSTRADA |
GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA |
AUTOSTRADA |
ROMA - AEROPORTO DI FIUMICINO |
RACCORDO |
AEROPORTO DI TESSERA |
RACCORDO |
A5 - SS 27 |
RACCORDO |
BEREGUARDO - PAVIA |
TANGENZIALE |
OVEST MESTRE |
TANGENZIALE |
SISTEMA TANGENZIALI DI MILANO |
TANGENZIALE |
SISTEMA TANGENZIALI DI TORINO |
TANGENZIALE |
TORINO: DROSSO - PINEROLO |
TANGENZIALE |
EST - OVEST NAPOLI |
TRAFORO |
FREJUS |
TRAFORO |
MONTE BIANCO |
TRAFORO |
GRAN S. BERNARDO |
** Gli assi sono connessi con i principali centri urbani e metropolitani attraverso collegamenti locali non riportati in. elenco |
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8. Il trasporto locale e la pianificazione a scala regionale
8.1 Il trasporto pubblico locale (TPL) e la mobilità urbana
L'offerta di trasporto pubblico locale su gomma (urbano ed extraurbano) è aumentata dell'84% tra il 1970 e il 1996 con il massimo raggiunto nel 1990 ed un successivo decremento del 2%; opposto è invece l'andamento dell'offerta dei servizi tramviari, in diminuzione fino al 1994, anno in cui è cominciata la ripresa (6% dal 1994 al 1996). È cresciuta di 4,5 volte l'offerta di servizi di metropolitane dal 1970 al 1996, ma va rilevato che in 25 anni sono stati costruiti appena 74 km di linee.
Decentramento e concorrenza
Con l'emanazione del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 modificativo del decreto legislativo n. 422del 1997 lo Stato ha completato la riforma del trasporto pubblico locale, decentrando tutte le competenze in materia, puntando alla creazione di soggetti pubblici locali forti nell'esercizio delle funzioni di programmazione, amministrazione e controllo ed alla riorganizzazione della gestione dei servizi sulla base di aziende efficienti in regime di concorrenza.
Rimane ancora necessario l'impegno dello Stato sul tema del coordinamento e del monitoraggio del processo di attuazione della riforma e del sostegno pubblico nell'affrontare il problema della mobilità urbana e metropolitana, vera e propria emergenza nel nostro sistema di trasporti.
L'elemento innovativo di maggior rilievo è l'introduzione di un sistema di concorrenza per il mercato. La liberalizzazione regolata e la concorrenza nell'affidamento della gestione dei servizi - con l'obbligo di coprire con i ricavi almeno il 35% del costo complessivo - sono gli strumenti per permettere che il trasporto locale corrisponda meglio alle esigenze dei cittadini e recuperi competitività.
Distinzione tra i ruoli di programmazione, controllo e gestione del servizio
Si consentirà così la distinzione chiara tra i ruoli di programmazione e controllo - di competenza dell'Ente pubblico - e di gestione del servizio, di competenza della società di trasporto. L'introduzione di elementi di concorrenza stimolerà la modernizzazione, e la presenza sul mercato di più operatori garantirà maggior efficienza e un miglior rapporto costo/prestazioni.
Contratti di servizio
Le relazioni tra i diversi soggetti saranno regolate da contratti di servizio, per definire le singole competenze e lo standard per la qualità dei servizi. L'interesse per il cittadino-utente converge con l'obiettivo di realizzare un sistema di mobilità sostenibile per le aree urbane e metropolitane, per le quali si richiede l'attivazione di una serie di misure infrastrutturali, di ammodernamento dei mezzi del trasporto pubblico, di maggior efficienza gestionale, di integrazione tariffaria, di governo del traffico con tecnologie informatiche e telematiche.
L'intera rete ferroviaria di interesse regionale e locale passa alla competenza delle Regioni. Lo Stato continuerà a garantire i finanziamenti per il risanamento tecnico e per lo sviluppo, alimentando gli interventi per la straordinaria manutenzione e per l'ammodernamento.
Grande attenzione è riservata alla qualità dei servizi, individuando livelli minimi di qualità, raccogliendo le valutazioni degli utenti e prevedendo meccanismi sanzionatori.
Il D.P.R. 27 luglio 1998, n. 277 recepisce le direttive europee, per la costruzione di un mercato aperto dei servizi ferroviari. In definitiva l'intera normativa costruisce un apprezzabile strumento di apertura del mercato del trasporto ferroviario regionale. Le trasformazioni societarie da sole ben poco produrrebbero, senza una riorganizzazione produttiva ed economico-finanziaria e il processo chiama in causa le Regioni, le aziende e le forze sociali.
Circolo virtuoso: miglioramento qualità del servizio; incremento utenza; miglioramento ricavi/costi; risorse per investimenti; incremento del servizio pubblico
Il previsto ricorso al contratto di servizio deve garantire la corrispondenza tra gli oneri per i servizi e le risorse disponibili; contenere gli impegni del gestore per i piani di sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti e fissare il coefficiente minimo di utilizzazione sia per la istituzione che per il mantenimento di ciascuna linea. Tutti gli elementi del contratto costituiscono i componenti del capitolato di appalto della gara per l'affidamento del servizio, e ciò rappresenta una garanzia di trasparenza. L'obiettivo è quello di generare un circolo virtuoso: migliorare la qualità del servizio, attrarre più utenza, migliorare il rapporto ricavi-costi, generando così più risorse per investimenti ed ulteriori miglioramenti dell'offerta.
Piani Urbani di Mobilità (PUM): finanziamenti non più per opere ma per obiettivi
Per quanto riguarda in particolare la mobilità urbana viene proposto di lasciare ai Comuni o aggregati di Comuni totale libertà nella scelta degli interventi infrastrutturali, tecnologici, gestionali ed organizzativi volti al miglioramento dei livelli di servizio del sistema di trasporti nelle singole realtà locali e di riservare allo Stato il ruolo di cofinanziatore degli interventi qualora essi vengano ritenuti capaci di raggiungere precisi e quantificabili obiettivi prefissati. I Piani Urbani della Mobilità (PUM) sono lo strumento attraverso il quale le realtà locali definiscono l'insieme di interventi più appropriati per il raggiungimento di detti obiettivi.
Con i PUM si potranno richiedere finanziamenti allo Stato per interventi atti a conseguire gli obiettivi di mobilità generale previsti dal Governo, ai quali possono aggiungersene altri delle Amministrazioni locali. I finanziamenti quindi non saranno più per opere, ma per obiettivi.
Il PUM si differenzia anche dai Piani Regionali dei Trasporti (PRT) per le dimensioni dell'area sulla quale esso agisce.
I soggetti beneficiari potranno essere gli agglomerati urbani con popolazione superiore a 100.000 abitanti, singoli Comuni, aggregazioni di Comuni limitrofi e Province aggreganti Comuni limitrofi. Per accedere ai finanziamenti - ottenuto il parere favorevole dalla Regione - le richieste potranno essere attivate in modo standardizzato a cadenza annuale (sulla base della legge Finanziaria).
I principali obiettivi che devono essere perseguiti con le opere previste dai PUM sono:
- il soddisfacimento dei bisogni di mobilità;
- il rispetto degli obiettivi fissati con il protocollo di Kyoto;
- la sicurezza del trasporto;
- la qualità del servizio;
- l'efficienza economica del trasporto.
A questi obiettivi se ne possono aggiungere altri d'interesse locale.
PUM: intervento straordinario dello Stato
Fermi restando tali obiettivi, il PUM deve rispettare alcuni vincoli tra i quali il rispetto degli strumenti programmatori esistenti, la possibilità di effettuare interventi per fasi funzionali e la disponibilità delle risorse finanziarie. A tale proposito è necessario che lo Stato preveda un piano poliennale di investimenti stanziando una cifra annuale non inferiore a 1000 miliardi di lire in aggiunta alla media delle risorse stanziate negli ultimi 5 anni dalle singole leggi di settore. Tali investimenti sono aggiuntivi rispetto ai trasferimenti di fondi dallo Stato alle Regioni e avranno termine nell'arco temporale massimo di 10 anni prefissato per il raggiungimento degli obiettivi dei PUM.
Le principali fonti di copertura del piano possono essere così sintetizzate:
- per il finanziamento degli investimenti: il finanziamento statale, il cofinanziamento UE o da bilancio degli Enti Locali, capacità interna del sistema di autofinanziamento;
- per il finanziamento della gestione: le risorse esterne, ovvero forme di incentivazione;
- i rientri tariffari da trasporto pubblico, dal pricing delle strade (road e park-pricing);
- i risparmi da recupero di produttività aziendale;
- i tributi locali.
I PUM e la Pianificazione urbanistica
Infine, per l'aspetto urbanistico, è indispensabile che il PUM intervenga come variante dei Piani urbanistici esistenti e, con le politiche e le previsioni della mobilità, costituisca uno degli elementi rilevanti per la predisposizione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi: il tema della mobilità, anche in base ai suoi aspetti ambientali, rivisto alla luce delle tematiche della pianificazione territoriale, può assumere il valore di «standard» qualitativo. Tale concetto va esteso alla pianificazione di area vasta, anche in base alla definizione dei soggetti beneficiari dei finanziamenti per obiettivi di mobilità. Occorre considerare che le forme di pendolarismo giornaliero e settimanale su distanze medio-lunghe sono un fenomeno particolarmente evidente nelle macro aree urbane e sono, in gran parte, effetto delle scelte di localizzazione delle espansioni residenziali di «corona», prive di una correlata politica di miglioramento della mobilità e dell'adeguamento delle infrastrutture esistenti. Nel caso della pianificazione di area vasta, occorre approfondire il tema relativo alla diversità dei soggetti competenti in tema di mobilità, non necessariamente solo pubblici, che appaiono doversi formare per «aggregazione» intorno al problema della mobilità stessa.
Dovrà essere monitorato il raggiungimento degli obiettivi gestionali e predisposto successivamente un regolamento nel quale siano indicate le modalità e le procedure di accesso, valutazione, concessione ed erogazione di finanziamenti, i parametri e le valutazioni di merito. A tal fine l'Amministrazione centrale dovrà dotarsi di un ufficio per la valutazione e il successivo monitoraggio dei PUM.
8.2 Linee guida per la redazione dei Piani Regionali dei Trasporti
Al fine di promuovere un effettivo rinnovamento nelle modalità di predisposizione dei Piani Regionali dei Trasporti (PRT), di assicurare il massimo di coordinamento con le scelte del PGT, di consentire una chiara confrontabilità tra le proposte dei vari PRT, sono state indicate le linee guida per la redazione e la gestione dei PRT stessi. Ciò in quanto l'unitarietà fisica e funzionale del sistema dei trasporti consiglia, in sede di programmazione, coerenza di obiettivi, di vincoli e di strategie su tutto il territorio nazionale. La mobilità locale, infatti, si svolge in parte su infrastrutture, quelle di interesse nazionale, per le quali le scelte di intervento rimangono in carico allo Stato, e in parte su infrastrutture, di preminente interesse regionale, per le quali le scelte vengono demandate alle Regioni. Diventa quindi essenziale che i PRT vengano predisposti in stretto coordinamento con il PGT, nella sua dimensione dinamica di piano-processo.
Piani Regionali dei Trasporti come progetti di sistema
È fondamentale che i Piani Regionali non vengano più intesi come mera sommatoria di interventi infrastrutturali, ma si configurino come «progetti di sistema» con il fine di assicurare una rete di trasporto che privilegi le integrazioni tra le varie modalità favorendo quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale.
Il PGT indica obiettivi, vincoli, metodologie e strategie
Gli obiettivi diretti sono:
- garantire accessibilità per le persone e le merci all'intero territorio di riferimento, anche se con livelli di servizio differenziati in relazione alla rilevanza sociale delle diverse zone;
- rendere minimo il costo generalizzato della mobilità individuale e collettiva;
- assicurare elevata affidabilità e bassa vulnerabilità al sistema, in particolare nelle aree a rischio;
- contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Kyoto;
- garantire mobilità alle persone con ridotte capacità motorie e con handicap fisici.
Obiettivi indiretti sono:
- ridurre gli attuali livelli di inquinamento;
- proteggere il paesaggio e il patrimonio archeologico, storico e architettonico;
- contribuire a raggiungere gli obiettivi dei piani di riassetto urbanistico e territoriale e dei piani di sviluppo economico e sociale.
Nel perseguire questo sistema di obiettivi, i piani locali di trasporto debbono rispettare i vincoli derivanti da direttive europee e da leggi nazionali, in particolare i vincoli di budget imposti da scelte del governo centrale o dei governi regionali. Particolare attenzione va dedicata anche ai vincoli relativi all'inquinamento atmosferico.
Le principali strategie da adottare sono:
- strategie istituzionali che consistono nella promozione del coordinamento e dell'integrazione di competenze, nell'introduzione di procedure moderne di pianificazione ed istituzione di Enti e uffici specifici (uffici di Piano, osservatori sulla mobilità) e nell'attivazione di procedure di controllo sull'attuazione del piano;
- strategie gestionali che vanno adottate ai sensi del decreto legislativo n. 400del 1999;
- strategie infrastrutturali che consistono nel riequilibrio della ripartizione della domanda tra le diverse modalità, sia per i passeggeri sia per le merci, nell'integrazione fra le diverse componenti del sistema (intermodalità), nella utilizzazione massima delle infrastrutture esistenti con il recupero di quelle divenute obsolete o sottoutilizzate.
Le Regioni devono innanzitutto produrre congiuntamente, attraverso la Conferenza Stato - Regioni, la costruzione di un quadro complessivo delle attese, cioè la chiara e concordata elencazione dei princìpi chiave dell'assetto trasportistico desiderato in termini di soglie di costo delle modalità di trasporto, di soglie tariffarie, di ubicazione strategica delle infrastrutture nodali, di realizzazione e mantenimento delle reti portanti, nonché di indicatori di sicurezza e ambientali.
Fondo Unico per i finanziamenti da parte dello Stato
La procedura per i finanziamenti da parte dello Stato dovrebbe quindi prevedere:
- la costituzione di un Fondo Unico per gli investimenti sulle infrastrutture di interesse regionale, dimensionato in un primo tempo sulla spesa storica;
- la ripartizione del fondo tra le Regioni, secondo i parametri da stabilire in sede di Conferenza Stato-Regioni, in base a metodologie che tengano conto delle strategie di riallineamento della qualità dei trasporti a livello nazionale;
- la predisposizione da parte delle Regioni degli studi di fattibilità relativi a singoli investimenti, nei quali è definito il piano finanziario e quindi la copertura dei costi.
9. Gli interventi per la sicurezza
Uno dei temi centrali del PGT è quello relativo alla sicurezza. Al riguardo sono state individuate alcune problematiche e criticità di carattere generale:
- è necessario rivedere il ruolo dei «controllori-controllati» con un modello organizzativo snello ed efficiente in grado di garantire imparzialità ed incisività di intervento;
- alla rapida evoluzione tecnologica dei vari settori negli ultimi anni non è corrisposta una adeguata evoluzione delle strutture dello Stato preposte alla vigilanza sulla sicurezza;
- le attuali tendenze alla liberalizzazione comportano una logica di concorrenzialità tesa alla riduzione dei costi che, in assenza di adeguate azioni di controllo, potrebbe avere effetti negativi sui livelli di sicurezza.
Lo Stato garante della sicurezza degli utenti
In tale contesto, nel confermare il ruolo dello Stato di garante della sicurezza degli utenti dei sistemi di trasporto, si propone, nel breve periodo, la promozione di piani per la sicurezza per le diverse modalità e lo studio di fattibilità per l'istituzione di strutture di indirizzo e di gestione; si dovrà, infatti, valutare l'opportunità di pervenire nel medio periodo alla creazione di un organismo unitario, articolato per settori, preposto al controllo della sicurezza e totalmente autonomo rispetto a chi produce o esercita il trasporto, in analogia a quanto si è verificato all'estero, ad esempio negli USA. Ciò consentirebbe all'Italia di adottare uno schema organizzativo più vicino ed omogeneo con quello di altri Paesi.
Strade: 98% degli incidenti
La predominanza della strada rende questa modalità la più pericolosa: ad essa sono imputabili il 98% degli incidenti e quasi il 100% dei feriti e dei morti riconducibili alle attività di trasporto. In particolare in àmbito urbano si concentrano il 75% degli incidenti, il 71% dei feriti e il 44% dei decessi.
La sicurezza stradale è uno dei maggiori problemi di salute pubblica, a livello europeo: nell'UE registrano circa 45.000 morti e oltre 1,5 milioni di feriti. L'Italia, nel solo 1998, ha avuto 5.857 morti e 293.842 feriti per incidenti stradali e purtroppo recenti studi statistici rivelano una preoccupante tendenza all'aumento del numero di feriti (+42% dal 1993 al 1998) contro una modesta diminuzione dei morti (-18% dal 1993 al 1998) in un contesto in cui l'incidentalità è aumentata del 33% dal 1993 al 1998.
Inoltre, mentre l'andamento del numero dei morti sia per l'Italia che per l'Unione europea è in linea con gli obiettivi programmati (-40% al 2010), il numero degli incidenti e dei feriti, che nell'UE è rimasto sostanzialmente invariato, in Italia continua a crescere.
Le cause dell'incidentalità stradale, intese come quell'insieme di fattori che concorrono al verificarsi dell'evento incidente, sono riconducibili a fattori indiretti che determinano l'esposizione al rischio (domanda di trasporto e di uso dell'auto) e a fattori diretti che possono essere suddivisi in ambiente stradale (infrastruttura e sue caratteristiche), ambiente esterno (visibilità, condizioni meteo), guidatore (comportamenti a rischio) e veicoli (sistemi di sicurezza attiva e passiva).
Le statistiche disponibili rilevano che il mancato rispetto delle precedenze (23%), la guida distratta (15%) e l'eccesso di velocità (14%) sono le prime cause di incidentalità e mortalità.
In tema di sicurezza stradale, l'obiettivo è dunque ridurre in misura significativa il numero e le conseguenze degli incidenti stradali, tramite l'attuazione del Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale (PNSS - legge n. 144del 1999), che dovrà definire modalità attuative, obiettivi e risultati quantitativi, individuare tempi, costi e azioni di monitoraggio dei risultati in modo tale da adeguare le azioni operative in base al confronto tra i risultati attesi e quelli effettivamente raggiunti. In tale ottica il Piano definisce gli obiettivi generali di lungo termine e gli obiettivi parziali di breve termine.
I principali strumenti d'intervento sono: la costruzione di una cultura della sicurezza stradale; lo sviluppo dell'azione di prevenzione controllo-repressione; la riorganizzazione della circolazione in àmbito urbano, interventi sulle infrastrutture stradali, strategie per la selezione degli interventi. L'attuazione di un programma integrato di interventi per il miglioramento della sicurezza dovrà anche coinvolgere e coordinare le azioni dei diversi operatori ed Enti Locali. Infine, relativamente all'autotrasporto, occorre principalmente rendere operativi ed effettivi i provvedimenti per l'applicazione integrale delle normative europee sugli orari di guida e sull'accesso alla professione nonché rendere i controlli più rigidi in modo da contrastare le violazioni dei limiti di velocità ed il sovraccarico dei mezzi.
Trasporto ferroviario
In tema di sicurezza del trasporto ferroviario, i principali obiettivi sono quelli di adeguare l'organizzazione della struttura preposta alla vigilanza del settore, al fine di garantire il presidio unico della materia, e di ridurre l'incidentalità nel suo complesso. In tal senso si suggeriscono diversi interventi: il miglioramento dell'interazione uomo-macchina (avvio di azioni concrete per migliorare le condizioni di guida, ottimizzando l'organizzazione del lavoro, la comunicazione, l'interfaccia tecnologica uomo-macchina, la logistica e la formazione); il ritorno di esperienza inteso come miglioramento della capacità di apprendere dalle esperienze di precedenti eventi incidentali e di eventi «pericolati» passando da un approccio reattivo ad un approccio proattivo.
Le principali azioni da adottare per risolvere alcune delle criticità connesse alla rete ferroviaria sono la realizzazione del quadruplicamento - Alta Capacità - su alcune tratte della rete FS, necessaria per le attuali condizioni di traffico ferroviario, e la prosecuzione del programma di eliminazione dei passaggi a livello nonché altri interventi per migliorarne le condizioni di sicurezza.
Trasporto rapido di massa
Quanto alla sicurezza nel trasporto rapido di massa, si rileva che tale settore in Italia risulta abbastanza in ritardo rispetto agli altri Paesi europei e che solo di recente è stato avviato un serio programma per la realizzazione di tali infrastrutture con progettualità moderne e adeguate in termini infrastrutturali e tecnologici.
In tal senso viene proposta una riorganizzazione complessiva della gestione della sicurezza, soprattutto per sistemi a guida vincolata di tipo automatico, con l'obiettivo di verificare il livello di sicurezza in ogni fase del ciclo di vita dell'intero sistema.
Inoltre per alcune realtà preesistenti, che avrebbero bisogno di riqualificanti interventi di ammodernamento e adeguamento alle normative vigenti, prime fra tutte quella della sicurezza antincendio, si potrebbe ipotizzare un intervento straordinario da attivare con una legge speciale.
Impianti a fune
In tema di sicurezza nel trasporto con impianti a fune, si suggerisce di migliorare i controlli in opera studiando la possibilità di utilizzare metodi più sofisticati agendo, contemporaneamente, sulla qualificazione degli operatori che effettuano tali controlli.
Trasporto aereo
Con riguardo alla sicurezza nel trasporto aereo sono in corso azioni sui tre settori fondamentali coinvolti nel controllo del traffico: uomo, ambiente e mezzi. Si propongono ulteriori interventi sugli aeromobili, sulla sicurezza in àmbito aeroportuale, interventi di tipo normativo, di potenziamento quantitativo e qualitativo del personale di volo, di quello tecnico dedicato alla manutenzione, nonché del personale dell'Ente vigilante nelle aree specifiche dedicate ai controlli sulla sicurezza.
Trasporto marittimo
In tema di sicurezza nel trasporto marittimo, si propone il miglioramento della qualificazione professionale degli equipaggi, l'individuazione di nuovi sistemi o apparati che incrementino la sicurezza a bordo delle navi, l'introduzione di misure di sicurezza, il miglioramento dell'attività di controllo sull'attuazione delle norme ed il rispetto della normativa internazionale (risoluzioni IMO, convenzioni internazionali, etc.). Va infine rapidamente realizzato il sistema nazionale di controllo del traffico VTS (Vessel Traffic Services), volto a fornire ausili alla navigazione, alla vigilanza e al soccorso per la salvaguardia della vita umana in mare, alla prevenzione degli incidenti che producono impatti sull'ambiente marino.
Merci pericolose
Per il trasporto delle merci pericolose vengono avanzate alcune proposte operative di breve, di medio e lungo periodo.
Nel breve periodo si propone di incidere sulla disciplina della circolazione e dello stazionamento dei veicoli pesanti adibiti al trasporto di determinate materie pericolose nonché sulle procedure degli imballaggi, contenitori intermedi e ricondizionati. È in fase di studio, inoltre, un provvedimento legislativo per la sicurezza del trasporto di merci pericolose sia su strada che su altre modalità di trasporto.
Nel medio e lungo periodo saranno necessari studi per acquisire adeguate informazioni sulle quantità delle merci pericolose in circolazione ed individuarne i percorsi, il potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi ferroviari, l'incremento del traffico marittimo (cabotaggio) delle merci pericolose, la ottimizzazione della gestione degli spazi portuali, l'introduzione di tecnologie avanzate per il monitoraggio delle percorrenze effettuate da qualsiasi mezzo che trasporti merci pericolose, la riconversione del parco veicolare non intermodale dell'autotrasporto, la costituzione di una struttura che, mediante l'emanazione di direttive, presieda alla sicurezza della movimentazione delle merci pericolose, in sinergia o quale sottosettore del citato organismo unitario preposto al controllo della sicurezza.
Al fine di migliorare concretamente la sicurezza nei porti e di prevenire gli incidenti rilevanti connessi con la movimentazione di determinate sostanze pericolose e ai fini della limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente è necessario condurre a termine in tempi brevi l'emanazione del regolamento interministeriale previsto dal comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 334del 1999.
10. L'innovazione tecnologica
Innovazione tecnologica come strumento per migliorare il sistema dei trasporti (economicità, ambiente e sicurezza)
I documenti tecnici del Piano indicano una prospettiva ambiziosa di modernizzazione e miglioramento del sistema dei trasporti: l'attenzione si concentra sui servizi al trasporto, adottando una logica di sistema, in cui le suddivisioni modali perdono parte della loro importanza e le infrastrutture, le organizzazioni e le normative divengono strumenti - necessari - per l'ottimizzazione complessiva. L'innovazione tecnologica è uno degli strumenti chiave per la realizzazione concreta di questa prospettiva.
Il quadro di riferimento del PGT è chiaro: un forte orientamento ai servizi di trasporto, da realizzare in una logica di mercato competitivo, con obiettivi di economicità ed efficienza. Quest'ultima viene però allargata al concetto di efficienza globale, includendovi gli obiettivi di tutela ambientale e di sicurezza.
Questo contesto introduce, anche per le applicazioni tecnologiche, nuove sfide. Privilegiando i servizi, si deve infatti spostare l'attenzione verso gli utenti e verso le tecnologie che favoriscono l'uso - anche intermodale - di tutti i sistemi disponibili. In prospettiva, lo sviluppo tecnologico dovrebbe accompagnare la liberalizzazione e la decentralizzazione dei sistemi e dei servizi, permettendo comunque una gestione unitaria e integrata del « viaggio ». La sfida può essere raccolta solo pensando ad un impiego massiccio delle nuove tecnologie, in grado di mettere in rete, facilmente e a basso costo, utenti, fornitori di servizi e operatori di sistemi: nascono nuove, importanti opportunità per il mondo dei trasporti.
Tutte le azioni proposte dovranno però essere realizzate nella consapevolezza che lo Stato incentiva, promuove e supporta l'innovazione solo in quanto essa sia capace di migliorare qualità ed efficienza globale dei servizi di trasporto e aumentare la competitività dell'industria del settore: l'innovazione è e rimane uno strumento del Piano, non un fine.
Il quadro di riferimento offre alcune opportunità importanti per lo sviluppo dell'innovazione. I settori di innovazione, di processo e di prodotto considerati più promettenti includono:
- le tecnologie più moderne e le loro applicazioni ai trasporti (Sistemi Intelligenti di Trasporto o Telematica per i Trasporti), che hanno un notevole potenziale di sviluppo nei confronti del mercato, dell'occupazione, sia per il miglioramento della qualità dei servizi che della loro efficienza;
- le tecnologie veicolari, per tutti i tipi di veicolo, che hanno già portato a miglioramenti significativi e vedranno continuare l'evoluzione nel futuro immediato, anche con l'introduzione di nuove tecniche.
La combinazione dell'innovazione nei Sistemi Intelligenti e nei Veicoli potrebbe, nei prossimi decenni, innescare una rivoluzione - nel mondo dei trasporti paragonabile a quelle già avvenute nell'informatica e nelle telecomunicazioni.
Gli utenti, individui o imprese, avranno a disposizione risorse per poter gestire al meglio le loro necessità di trasporto e potranno migliorare scelte e comportamenti.
A fronte delle opportunità tecnologiche, è però necessario che divenga possibile ottimizzare ogni viaggio (o ipotesi di viaggio) e gestirne tutte le funzioni (incluse prenotazioni, informazioni puntuali e pagamenti) in modo unitario, se in esse intervengono diversi operatori, per diverse tratte o componenti, anche in competizione tra loro. Perché ciò avvenga, l'offerta di singole soluzioni tecnologiche non è sufficiente: occorre che i vari attori dei trasporti utilizzino le tecnologie in una logica di integrazione. In un ambiente liberalizzato, ciò non può avvenire per imposizione o come conseguenza di scelte precostituite: si deve invece definire un insieme di scenari possibili di integrazione, di normative, di standard, di accordi che permettano, anzi favoriscano, la nascita di servizi moderni e trasversali, basati sulle nuove tecnologie. Anche nei trasporti, analogamente a quanto sta accadendo in altri settori, va favorita la nascita e lo sviluppo di nuovi servizi (informazione, prenotazione, gestione, pagamento) accanto e in supporto ai gestori delle infrastrutture e agli operatori dei servizi più tradizionali.
Architettura di riferimento per la telematica nei trasporti
In particolare per favorire uno sviluppo armonico e rapido dei Sistemi Intelligenti di Trasporto e dei servizi è necessario che lo Stato provveda a creare un quadro di riferimento unitario, che metta in luce le opportunità, le relazioni tra i vari sistemi e servizi, le necessità in termini di organizzazione, regole e normative tecniche, i possibili sviluppi: in pratica una architettura di riferimento. Una"Architettura" costituisce la struttura che identifica le funzioni, le caratteristiche e le relazioni tra tutti gli elementi coinvolti dalla telematica nel perseguimento dei sistemi di trasporti intelligenti: servizi, sistemi tecnologici, attori, norme. Essa è lo strumento preliminare per la creazione di un mercato aperto e competitivo.
Applicazioni
L'introduzione sul mercato di sistemi e servizi maturi potrà consentire di cogliere numerose opportunità in relazione alla pianificazione dei viaggi ed all'informazione collettiva, al monitoraggio delle merci ed alla gestione ottimizzata delle flotte di trasporto, nonché all'assistenza al conducente in caso di emergenza.
I benefìci che questi sistemi possono produrre sia in termini di efficienza che di sicurezza sono molto elevati e paragonabili agli effetti prodotti dalla introduzione di nuove infrastrutture a fronte di investimenti notevolmente più ridotti.
Ancor più alti sono i benefìci che si possono ottenere per un migliore uso intermodale della rete dei trasporti: le nuove tecnologie possono contribuire tanto al miglioramento dell'offerta e dei servizi che - e soprattutto - al mantenimento della visione unitaria del viaggio per il cliente (passeggero o trasportatore), condizione necessaria perché l'uso intermodale si diffonda. Infine, si deve ricordare come le tecnologie telematiche possano anche essere utilmente adottate nelle strategie tese a limitare l'aumento della domanda ed a razionalizzarla.
Allo scopo di favorire la diffusione di queste applicazioni, è utile, nel breve termine, la definizione e la realizzazione di alcuni progetti pilota, di alta qualità e di dimensioni sufficientemente ampie, che abbiano la capacità di verificare e dimostrare la fattibilità e l'opportunità degli interventi tecnologici inseriti nel quadro delle architetture aperte e, allo stesso tempo, possano funzionare come catalizzatori dello sviluppo. Tra questi, si possono citare: i) lo studio e la realizzazione di un sistema distribuito di supporto al trasporto delle merci pericolose, ii) lo studio e la realizzazione di un servizio nazionale di supporto alla sicurezza dei passeggeri e delle merci (supporto ai servizi di emergenza) e, iii) lo studio dei servizi alla distribuzione delle merci in àmbito urbano, specialmente adatti alla diffusione del commercio elettronico.
Veicoli
Con riferimento all'innovazione tecnologica nei veicoli, finalizzata al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e di sicurezza è necessaria una pluralità di provvedimenti concreti e immediati:
- per favorire lo sviluppo di veicoli meno inquinanti e più efficienti si prevede un Programma Strategico Nazionale Veicoli (PSNV) che accompagnerà e favorirà lo sviluppo e l'applicazione delle nuove tecnologie nel prossimo decennio e che sarà basato sulla collaborazione pubblico-privato;
- un Programma Metano che, contribuendo a creare una rete di distribuzione nelle aree urbane per i gestori delle flotte e per i privati, eliminerà una delle più pesanti barriere allo sviluppo di questa tecnologia - molto promettente sul piano ambientale e di possibile uso immediato - mettendola alla pari delle tecnologie già mature (GPL);
- un programma pluriennale di misure atte a favorire il ricambio - in senso ecologico - del parco circolante (veicoli merci e passeggeri) nel rispetto delle finalità della Direttiva europea 2000/53 per i «veicoli fuori uso».
Sostegno e diffusione dell'innovazione
In questo quadro, per il sostegno e la diffusione dell'innovazione è necessario favorire la nascita di programmi integrati di ricerca, innovazione industriale e formazione degli operatori, promuovere e diffondere le opportunità dell'innovazione applicata ai trasporti, stabilire accordi di programma con l'industria ed incentivare l'acquisto di nuove tecnologie.
Innovazione già in fase di gara
Un impulso all'introduzione di nuove tecnologie può essere fornito:
- dall'istituzione di un sistema di gare per prezzo e prestazioni, in cui il soggetto pubblico, via via informato sulle opportunità dell'innovazione, alza il livello delle gare e spinge alla ricerca di soluzioni tecnologiche evolute;
- dal ricorso sistematico, nei criteri di aggiudicazione, oltre al costo, alla valutazione, con metodologie verificabili, delle prestazioni in termini di efficienza, qualità, impatto ambientale e contenuto tecnologico.
11. La ricerca e la formazione
I nuovi indirizzi di politica dei trasporti rafforzano e motivano l'investimento pubblico nella ricerca. Essi individuano infatti modelli organizzativi, procedure di programmazione degli interventi e fabbisogni di nuove tecnologie che esigono un'ampia base di studi e conoscenze in aree disciplinari molto diverse: studio di metodologie per la pianificazione e la gestione dei sistemi di trasporto, analisi e regolazione dei mercati, ricerca tecnologica nel campo dei veicoli, delle infrastrutture, degli equipaggiamenti ausiliari, dei sistemi telematici.
La ricerca non può essere affidata esclusivamente all'iniziativa privata o a programmi disarticolati di finanziamento pubblico, sia per il preminente interesse pubblico in alcuni campi (ambiente, sicurezza) sia per le positive ricadute sulla collettività, non altrimenti possibili a causa dell'alto rischio imprenditoriale.
È questa l'esperienza di tutte le nazioni sviluppate, ove sono stati promossi piani pluriennali per lo sviluppo di metodologie e strumenti per la pianificazione e gestione dei sistemi di trasporto e per la progettazione e realizzazione di nuove tecnologie sia per i veicoli e le infrastrutture, sia per i sistemi di controllo.
Tanto premesso, gli obiettivi rappresentativi della domanda di ricerca del PGT ed i filoni individuati, andranno acquisiti e valutati, ai sensi del D.Lgs n. 204del 1998, nel Programma Nazionale di Ricerca (PNR), programma che, come indicato nelle Linee Guida approvate dal CIPE con delibera n. 51 del 2000, deve, per sua natura, coniugare gli obiettivi di sviluppo del sistema scientifico nel suo complesso, raccordandoli con quelle esigenze connesse all'accrescimento dell'efficacia del rapporto ricerca-innovazione-sviluppo sia per mezzo della integrazione delle relazioni tra le diverse politiche di settore, sia attraverso la creazione di condizioni di contesto e la disponibilità di strumentazioni operative coerenti con gli obiettivi perseguiti.
CNRT
In particolare, sulla base anche delle esperienze estere e dei precedenti programmi realizzati in Italia, appare confermata l'esigenza di considerare nel PNR l'istituzione di un Centro Nazionale di Ricerca sui Trasporti (CNRT), di dimensioni contenute. Il Centro, oltre alle funzioni normalmente svolte da una struttura di ricerca, sviluppo e diffusione delle conoscenze su temi di interesse generale, potrà offrire servizi e consulenza alle Amministrazioni pubbliche, anche promuovendo e coordinando programmi di base tecnologica sui temi individuati dalle Amministrazioni stesse e da altri soggetti istituzionali; in tale caso si potrà ricorrere ad affidamenti esterni sulla base dei meccanismi concorsuali usati nell'Unione Europea, i quali prevedono compartecipazioni finanziarie. Inoltre il Centro potrà svolgere un monitoraggio delle iniziative di ricerca in campo nazionale e internazionale, nonché un'azione di promozione e coordinamento della partecipazione italiana alla elaborazione della Normativa comunitaria e ai programmi di ricerca della UE.
Temi di ricerca
Fra i temi di ricerca più strettamente connessi con il PGT e coerenti con il PNR vi sono: metodi, strumenti e procedure per la pianificazione strategica dei sistemi di trasporto e della pianificazione del territorio; analisi dei mercati e dell'organizzazione delle aziende; analisi dei sistemi di trasporto delle merci e della logistica; metodi e applicazioni per il trasporto urbano e metropolitano; tecnologia di navigazione e sorveglianza e sistemi telematici per il controllo e l'informazione; tecnologie dei veicoli, dei propulsori e dei carburanti; sicurezza stradale; innovazione delle infrastrutture di trasporto.
La ricerca sui trasporti potrebbe essere finanziata con una aliquota rilevante dell'1% degli «stanziamenti relativi agli investimenti nei settori dei trasporti aereo, marittimo e terrestre» previsti dall'art. 30 della legge 17 maggio 1999, n. 144 per finanziare «attività di studio, consulenza e ricerca di base e tecnologica». Il contributo pubblico dovrebbe coprire le spese di funzionamento ordinario del CNRT (circa 10 miliardi l'anno) e cofinanziare programmi di ricerca di base e tecnologica - da affidare a soggetti esterni - per circa 50 miliardi l'anno.
Altri flussi potrebbero giungere dal mercato della ricerca nazionale e internazionale, nonché da convenzioni con istituzioni su tematiche specifiche.
La quota di finanziamento pubblico dovrà fungere da catalizzatore di altri finanziamenti sia della UE che di soggetti privati. Una volta a regime, il CNRT potrebbe contare anche su una quota di autofinanziamento proveniente dai brevetti e dalle royalities, come già accade nelle istituzioni similari.
In sede di attuazione e monitoraggio del PGT dovrà, inoltre, essere attuato un coordinamento operativo con il PNR al fine di garantire la coerenza dei due documenti di programmazione, in particolare nelle fasi di aggiornamento degli stessi.
Gli interventi formativi
È evidente che la complessità del processo di cambiamento e razionalizzazione del sistema di trasporto in Italia richiede la disponibilità di adeguate risorse umane e professionali. Le esperienze già consolidatesi in altri paesi europei dimostrano infatti che una riforma tecnica, economica ed organizzativa del sistema di trasporto impone la progettazione di interventi formativi ad hoc rivolti alla preparazione tecnica e manageriale sia delle risorse professionali presenti sia di quelle da inserire nelle organizzazioni pubbliche e nelle imprese di trasporto. Il rinnovamento del «capitale umano» coinvolto nella pianificazione, regolazione, progettazione, costruzione e gestione dei sistemi di trasporto deve realizzarsi infatti sia tramite l'inserimento di nuovo personale adeguatamente preparato dal sistema educativo del Paese, sia mediante iniziative di sviluppo e aggiornamento del personale già operativo.
Aziende
È quindi possibile specificare due distinte tipologie di fabbisogno formativo:
- la prima, prioritaria per la maggior urgenza, si riferisce al fabbisogno di aziende pubbliche e private di riqualificare le risorse professionali già esistenti (prevalentemente a livello dirigenziale e manageriale) o di acquisire nuove risorse per le unità organizzative di nuova costituzione;
- la seconda tipologia interessa il sistema formativo di base, scolastico e universitario, e si esplicita nell'esigenza di attivare interventi formativi integrativi per le competenze distintive dei trasporti.
Le aree
Seguendo l'articolazione del PGT è possibile individuare il fabbisogno formativo delle organizzazioni pubbliche responsabili della pianificazione, progettazione, regolazione e controllo dei sistemi di trasporto distinguendo tra: trasporto locale, ambiente e sicurezza, trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza, infrastrutture. Il patrimonio professionale già esistente dovrà essere integrato sviluppando competenze nel management e nel marketing e nell'analisi e ridisegno dei processi organizzativi.
Destinatario degli interventi formativi per il trasporto locale è il personale delle Regioni, delle Province e dei Comuni onde creare o rafforzare le seguenti figure professionali: esperto di pianificazione dei Sistemi di Mobilità Regionali; esperto di pianificazione di Sistemi di Mobilità Locali (àmbito urbano e metropolitano); esperto della contrattualistica; esperto dei sistemi di controllo e regolazione del traffico.
Per la sicurezza e qualità ambientale il fabbisogno formativo riguarda i tecnici per la mobilità sostenibile e gli esperti di sicurezza stradale.
Le figure professionali necessarie per il trasporto a media e lunga percorrenza sono quelle di esperto della programmazione dei servizi di trasporto a media e lunga distanza.
Per le infrastrutture sono quelle di pianificatore dei trasporti e del territorio e di progettista e gestore delle infrastrutture.
Per il fabbisogno formativo nelle imprese di trasporto merci e logistica è necessario sviluppare alcuni profili professionali riferibili a due aree tematiche distinte: l'area delle piattaforme di coordinamento e interscambio di flussi logistici e il sistema delle imprese logistiche e di trasporto stradali e portuali.
L'inserimento di neolaureati e neodiplomati già dotati di competenze tecniche potrà velocizzare il cambiamento, ma è tuttavia necessario prevedere una integrazione dell'offerta formativa proposta nella Scuola secondaria superiore e nelle Università.
I nuovi percorsi formativi dovranno essere realizzati in coerenza con precisi standard di qualità e di efficienza; è quindi necessario stabilire una modalità adeguata a definire le linee guida e a certificare le diverse iniziative ed a tale scopo un primo utile riferimento può essere il ricorso a corsi pilota.
In aggiunta a tale attività di standardizzazione va valutata la possibilità di introdurre procedure di riconoscimento ufficiale delle iniziative formative. Un esempio è rappresentato dall'esperienza consolidata in alcuni Paesi europei, in cui si sono da tempo costituiti degli organismi di certificazione dell'offerta formativa relativa ai sistemi di trasporto.
La definizione delle modalità di affidamento e finanziamento dovrà essere chiarita in relazione ai singoli corsi da avviare. Per il personale delle organizzazioni pubbliche si potrà fare riferimento alle procedure di gara già sperimentate per la formazione di aggiornamento di altre figure professionali. Potrà ad esempio valutarsi l'opportunità di affidare i corsi in lotti composti su base regionale in modo da consentire economie di scala.
L'assegnazione delle risorse finanziarie sarà invece determinata attraverso il confronto tra i diversi enti amministrativi potenzialmente titolari di fondi per la formazione professionale: Ministero del lavoro, Ministero della pubblica istruzione, Ministero dell'università e della ricerca scientifica, Ministero dei trasporti e della navigazione, Regioni, Province e Comuni.
Coordinamento delle iniziative
Ai fini del corretto sviluppo delle iniziative di formazione è necessario costituire un Comitato di coordinamento tra le diverse organizzazioni ed enti interessati.
12. L'attuazione ed il monitoraggio del PGT
Il PGT si propone come momento di avvio di un nuovo processo di pianificazione dei trasporti in Italia che superi i limiti e le inefficienze di quello attuale. Esso non è, quindi, un documento conclusivo ma, piuttosto, un documento di indirizzo generale del settore che effettua alcune scelte, individua gli ulteriori approfondimenti necessari e i metodi per le scelte successive.
In questo quadro acquista grande rilevanza il monitoraggio continuo del sistema dei trasporti italiano.
L'attuazione del PGT richiede, infatti, continuità di analisi ed elaborazione, confronto continuo con gli operatori del settore, interazione stretta con gli Enti Locali ed in particolare con le Regioni. A tal fine il Servizio Pianificazione e Programmazione dovrà offrire il supporto tecnico necessario avvalendosi di un'ampia gamma di competenze interne ed esterne all'Amministrazione dello Stato. Coerentemente con gli indirizzi generali del PGT, il Servizio si dovrà inserire nella articolazione del nuovo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quale punto di osservazione adeguato e centro di controllo e verifica delle azioni proposte nel PGT stesso.
Attività per l'approfondimento e l'attuazione del PGT
In coordinamento con le Amministrazioni competenti in materia, le principali attività per l'approfondimento e l'attuazione del PGT riguardano:
- gli approfondimenti per strade, ferrovie, porti e aeroporti e la redazione del Piano di settore per i centri merci, al fine di completare il processo di individuazione delle priorità infrastrutturali e organizzative, già iniziato nel PGT e sviluppato nell'àmbito del progetto complessivo di sistema e delle previsioni di domanda di trasporto;
- gli studi di fattibilità delle infrastrutture prioritarie dello SNIT;
- il coordinamento dei progetti di nodo di interesse nazionale per lo sviluppo dei sistemi intermodali;
- la definizione di criteri omogenei e trasparenti per l'affidamento su basi competitive, delle gestioni dei «monopoli naturali» (infrastrutture), o della loro regolazione con dispositivi incentivanti («price-cap», competizione per comparazione, concorrenza per il mercato, ecc.). In questo àmbito, dovranno essere anche definite puntualmente strategie per i pedaggi delle infrastrutture atti ad ottimizzarne l'uso e a consentirne l'autofinanziamento ovunque possibile;
- l'attivazione del Fondo Unico per le infrastrutture di trasporto regionali e l'interazione con i Piani Regionali dei Trasporti;
- il coordinamento dei Piani Urbani della Mobilità (definizione di proposte operative e di criteri di finanziamento, verifica della coerenza con gli indirizzi generali PGT, in particolare ambiente e sicurezza, monitoraggio delle realizzazioni e del raggiungimento di obiettivi quantitativi);
- la promozione dell'innovazione tecnologica del settore (coordinamento dei soggetti interessati per la redazione della Architettura Nazionale per i Sistemi Intelligenti di Trasporto e del Programma Strategico Nazionale Veicoli);
- la promozione di nuove professionalità e percorsi formativi e l'istituzione del Centro Nazionale Ricerca sui Trasporti (CNRT);
- la promozione, nel breve periodo, di piani per la sicurezza per le diverse modalità e lo studio di fattibilità per l'istituzione o il rafforzamento di strutture, al fine di valutare l'opportunità di pervenire, nel medio periodo, alla creazione di un organismo unitario, articolato per settori, preposto al controllo della sicurezza;
- l'istituzione di un'Agenzia per la promozione della Logistica.
Le attività di gestione del nuovo PGT ovviamente richiedono una continua interazione con organismi tecnici pubblici e privati,
rappresentativi degli Enti territoriali e locali, delle associazioni di categoria e delle parti sociali; con queste si dovranno, pertanto, attivare idonei meccanismi con lo scopo di garantire la più ampia partecipazione possibile.
Monitoraggio del sistema dei trasporti
Per gestire il PGT e aggiornarlo in modo flessibile, è altresì necessaria una forte azione di monitoraggio del sistema dei trasporti. La rapidità dei cambiamenti del contesto internazionale, degli assetti produttivi, del panorama demografico e sociale e degli assetti istituzionali, richiede una capacità di raccogliere ed analizzare dati ed informazioni assolutamente diversa rispetto al passato.
I principali elementi da monitorare sono:
- gli effetti ambientali delle attività di trasporto sia in riferimento alla scala globale, sia a quella locale;
- la domanda di trasporto di passeggeri e merci, opportunamente disaggregata nello spazio e nel tempo, per modo di trasporto ed altre caratteristiche rilevanti; i flussi di traffico di passeggeri e merci in corrispondenza dei nodi e degli archi della rete, nei diversi periodi dell'anno, della settimana e del giorno;
- la liberalizzazione dei servizi di trasporto e il regime di regolazione delle infrastrutture, con particolare attenzione alle infrastrutture e agli accessi al mercato per i quali non sono state ancora intraprese azioni specifiche in materia di affidamenti concorrenziali delle gestioni e di tutela tariffaria degli utenti («price-cap»);
- l'evoluzione delle caratteristiche delle reti infrastrutturali;
- i costi di investimento e di esercizio delle infrastrutture e dei servizi, e la loro congruità, anche in relazione alle esperienze internazionali;
- la qualità dei servizi offerti, in termini di articolazione, flessibilità, affidabilità e possibilità di integrazione tra le diverse modalità di trasporto; i livelli tariffari, e la loro rispondenza alla qualità dei servizi ed ai criteri di liberalizzazione e concorrenzialità del mercato;
- i livelli di consumo energetico e di sicurezza delle diverse modalità di trasporto e nei diversi ambiti territoriali.
Monitoraggio del PGT
L'evoluzione del sistema dei trasporti potrà così essere valutata attraverso un opportuno insieme di parametri di controllo, riconducibili alle seguenti categorie:
- le interazioni trasporti - ambiente: evoluzione dei consumi energetici, delle emissioni globali e dei livelli locali di inquinamento;
- le interazioni trasporti - territorio: evoluzione delle dotazioni e della qualità di infrastrutture e di servizi di trasporto, in relazione alle esigenze di sviluppo socio-economico del Paese;
- l'efficienza interna del sistema, in termini di tempi e costi generalizzati di spostamento;
- la sicurezza del trasporto: riduzione della incidentalità e dei fattori di rischio del trasporto nei vari settori;
- l'evoluzione del parco circolante;
- i flussi di spesa, sostenuti dai soggetti competenti nei diversi ambiti territoriali e modali, e la loro efficacia nel processo di realizzazione delle infrastrutture incluse nello SNIT;
- gli strumenti di pianificazione e programmazione dei trasporti, adottati alle diverse scale territoriali (piani della Unione Europea, piani regionali dei trasporti, piani urbani della mobilità) e per singole infrastrutture di trasporto di interesse nazionale (piani regolatori aeroportuali, piani regolatori e piani operativi triennali delle Autorità Portuali);
- l'emanazione e l'attuazione dei provvedimenti istituzionali di varia natura (Leggi, DPR, Accordi di Programma, Intese Istituzionali di Programma, etc.) in applicazione degli indirizzi del PGT;
- il livello di attuazione dei provvedimenti legislativi emanati in applicazione degli indirizzi di Piano;
- le fasi del processo di regolazione e liberalizzazione dei mercati nei diversi comparti modali.
Tali parametri di controllo mirano a verificare l'attuazione e l'efficacia delle politiche e delle azioni proposte dal PGT e, se del caso, modificarne nel tempo e per tempo gli orientamenti.
Sistema informativo a livello nazionale
Per io svolgimento sistematico della attività di monitoraggio deve essere prevista la costituzione del Sistema informativo a livello nazionale che, tra l'altro, dovrà contribuire ad alimentare con continuità il Sistema Informativo per la Pianificazione ed il Monitoraggio dei Trasporti (SIMPT) utilizzato per la redazione del PGT. I risultati del monitoraggio del sistema dei trasporti e dell'applicazione delle politiche del PGT dovranno dare luogo ad un rapporto annuale al CIPE, accessibile alle Amministrazioni interessate ed al pubblico attraverso adeguate forme di diffusione, dal quale prendano le mosse le proposte per gli eventuali aggiornamenti delle misure e delle politiche necessari per il raggiungimento degli obiettivi fissati. Il SIMPT dovrà inoltre consentire il confronto con i diversi enti che hanno responsabilità nel campo dei trasporti (Amministrazioni dello Stato, Regioni, Enti Locali, operatori del settore etc), e con i diversi soggetti, pubblici e privati, che effettuano la raccolta e la elaborazione di dati statistici sui trasporti. In particolare, si dovrà coordinare con il Centro Nazionale di Ricerca sui Trasporti che dovrà fornire il supporto scientifico, e con l'ISTAT; quest'ultima struttura potrà fornire un supporto costante alle attività e potrà favorire elementi cognitivi di estremo interesse, specie nel campo della domanda di trasporto, nel corso del prossimo Censimento Generale della Popolazione (anno 2001).
Più in generale, tali attività andranno opportunamente raccordate con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici previsto dall'articolo 1 della legge n. 144del 1999, al momento in fase di avvio (delibera CIPE del 15 febbraio 2000), e con il coinvolgimento, nel rispetto dei vigenti meccanismi di concertazione, dell'Unità tecnica Finanza di progetto istituita presso il CIPE ai sensi dell'art. 7 della medesima legge.
PIANO GENERALE DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA Gennaio 2001 -
PIANO GENERALE DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA Gennaio 2001 - Allegato
Documento tecnico (3)
(3) Si omette il documento tecnico.
L. 1
agosto 2002 n. 166
Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti
(art. 38)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 agosto 2002, n. 181, S.O.
38. Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci.
1. Per l'anno 2001, l'ammontare delle somme da corrispondere in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, ed in conformità all'articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativo alla disciplina della modalità della fornitura e commercializzazione dei servizi, in attesa della stipula del contratto di servizio pubblico per l'anno 2001, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società Trenitalia spa, alle singole scadenze, le somme spettanti.
2. Per i servizi di trasporto ferroviario viaggiatori di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento al trasporto passeggeri notturno e fatti salvi gli obblighi di servizio pubblico consistenti in agevolazioni tariffarie che saranno disciplinati con il regolamento di cui al comma 4, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre condizioni di concorrenzialità dei servizi stessi, ad avviare procedure concorsuali per la scelta delle imprese ferroviarie per l'erogazione del servizio sulla base dei princìpi stabiliti con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.
3. Fino alla definitiva individuazione dei servizi di cui al comma 2 ed all'espletamento delle procedure di cui al medesimo comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, al fine di garantire la continuità del servizio e tenuto conto degli attuali assetti del mercato, con contratto di servizio, da stipulare con la società Trenitalia spa sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi oneri a carico dello Stato, nonché le compensazioni spettanti alla medesima società in ragione degli obblighi di servizio previsti dalle norme vigenti (77).
4. Nel quadro della liberalizzazione del trasporto ferroviario il Governo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare gli interventi di cui al comma 5 del presente articolo, nonché la materia relativa all'incentivazione del trasporto merci su ferrovia e a criteri e modalità per l'erogazione della connessa contribuzione pubblica. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili (78).
5. Alle imprese che si impegnano contrattualmente per un triennio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con un'impresa ferroviaria a realizzare un quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, è riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio 2004-2006. Qualora a consuntivo l'impegno contrattuale non venga onorato per almeno il 90 per cento, il diritto di percepire il contributo decade automaticamente. Per trasporto combinato si intende il trasporto merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia senza rottura di carico. Per trasporto ferroviario di merci pericolose, anche in carri tradizionali, si intende il trasporto delle merci classificate dal regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose (RID). La misura del contributo è stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione del limite massimo di risorse a tale scopo attribuite ai sensi del comma 6 (79).
6. Nell'àmbito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo denominato «Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti», per il quale sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 14.500.000 euro per l'anno 2002, di 5.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 13.000.000 di euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare. Almeno il 30 per cento e non oltre il 75 per cento di tali fondi è destinato alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 5 (80).
7. Per il triennio 2004-2006, il 25 per cento degli importi di cui al comma 6, ripartito proporzionalmente per ciascuna annualità del triennio, è finalizzato al rilascio di un contributo per i treni-chilometri effettuati nel territorio nazionale a favore delle imprese ferroviarie che si impegnano a sottoscrivere un accordo di programma con i Ministeri competenti, previo accordo con le imprese di settore, per il trasporto combinato e accompagnato delle merci. Per trasporto combinato si intende il trasporto di merci effettuato con le modalità definite al comma 5; per trasporto accompagnato si intende il trasporto di merci, caricate su veicoli adibiti al trasporto di merci su strada, mediante carri ferroviari speciali (81).
8. A valere sul Fondo di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può affidare incarichi di studio e di consulenza per elaborare studi di settore a supporto della definizione degli interventi dello Stato disciplinati dal presente articolo e per l'assistenza tecnica per la gestione delle relative procedure (82).
9. Il comma 2 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato. Le infrastrutture ferroviarie per le quali risultino stipulati gli accordi nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, previa integrazione degli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e ratificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, sono trasferite alle regioni territorialmente competenti, con le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997. Alla realizzazione degli interventi funzionali al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie delle linee Parma-Suzzara e Ferrara-Suzzara, coerentemente ai programmi di utilizzo delle risorse nell'àmbito di itinerari di rilievo nazionale ed internazionale, si provvederà attraverso una intesa generale quadro, con la quale saranno individuate le risorse necessarie (83).
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a 14.500.000 euro per l'anno 2002, 19.500.000 euro per l'anno 2003 e 32.500.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
(77) Comma così modificato dall'art. 6, D.L. 24 giugno 2003, n. 147.
(78) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 22 dicembre 2004, n. 340.
(79) Comma così modificato prima dall'art. 1-bis, D.L. 7 febbraio 2003, n. 15, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi dall'art. 7, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355. Vedi, anche, il D.M. 20 maggio 2005.
(80) Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 30 dicembre 2004, n. 315.
(81) Comma così modificato prima dall'art. 1-bis, D.L. 7 febbraio 2003, n. 15, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi dall'art. 7, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355.
(82) Vedi, anche, il D.M. 20 maggio 2005.
(83) Per l'attuazione degli accordi di programma di cui al presente comma vedi il D.P.C.M. 3 agosto 2005.
D.Lgs. 8
luglio 2003, n. 188
Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della
direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 luglio 2003, n. 170, S.O.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 5, e l'allegato B;
Viste la direttiva 2001/12/CE del 26 febbraio 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, la direttiva 2001/13/CE del 26 febbraio 2001, relativa alle licenze alle imprese ferroviarie, e la direttiva 2001/14/CE del 20 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, alla imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza;
Visto l'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2003;
Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Disposizioni generali
1. Oggetto.
1. Il presente decreto disciplina:
a) l'utilizzo e la gestione dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi di trasporto ferroviario nazionali e internazionali, nonché i princìpi e le procedure da applicare nella determinazione e nella imposizione dei diritti dovuti per il suo utilizzo;
b) l'attività di trasporto per ferrovia effettuata da imprese ferroviarie operanti in Italia e i criteri relativi al rilascio, alla proroga ed alla modifica delle licenze per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario da parte delle imprese ferroviarie e delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie;
c) il diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria per le associazioni internazionali di imprese ferroviarie e per le imprese ferroviarie;
d) i princìpi e le procedure da seguire nella ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e nella riscossione dei diritti dovuti per l'utilizzo della infrastruttura.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle reti ferroviarie locali e regionali isolate, adibite al trasporto passeggeri;
b) alle reti ferroviarie adibite unicamente alla prestazione di servizi passeggeri urbani e suburbani;
c) alle reti ferroviarie regionali adibite unicamente alla prestazione di servizi merci regionali da parte di un'impresa ferroviaria la cui attività si limita all'esercizio di servizi di trasporto di interesse regionale, locale e interregionale di interesse locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, finché non vi siano richieste di utilizzo della capacità della rete da parte di un altro richiedente;
d) alle infrastrutture ferroviarie private adibite unicamente al trasporto merci effettuato dal proprietario delle stesse infrastrutture.
3. Le reti ferroviarie rientranti nell'àmbito di applicazione del presente decreto e per le quali sono attribuite le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione, sono regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all'attività di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all'infrastruttura ed alle attività di ripartizione ed assegnazione della capacità di infrastruttura, sulla base dei princìpi della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE e dal presente decreto, nonché dal decreto legislativo n. 422 del 1997 e successive modificazioni.
4. Per le reti di cui al comma 3 le funzioni dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37 sono svolte dalle regioni interessate o da apposito organismo individuato dalle stesse sulla base dei princìpi stabiliti dalla direttiva 2001/14/CE e dal presente decreto.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate: le reti ferroviarie di cui al comma 3, i criteri relativi alla determinazione dei canoni di accesso ed all'assegnazione della capacità di infrastruttura da adottarsi riguardo alle predette reti, i criteri relativi alla gestione delle licenze, le modalità di coordinamento delle funzioni dello Stato e delle regioni, con particolare riguardo alle questioni inerenti alla sicurezza della circolazione ferroviaria, nonché i criteri di applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera c) (2).
(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 5 agosto 2005.
2. Princìpi.
1. Le attività disciplinate dal presente decreto sono uniformate ai seguenti princìpi:
a) autonomia e indipendenza gestionale, amministrativa e contabile delle imprese ferroviarie;
b) possibilità di risanamento della struttura finanziaria delle imprese di settore;
c) separazione contabile o costituzione di imprese separate per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria e per l'esercizio dell'attività di trasporto a mezzo ferrovia;
d) libertà di accesso al mercato dei trasporti di passeggeri e di merci per ferrovia da parte delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie, in conformità alle prescrizioni contenute nelle direttive comunitarie e negli articoli 49 e seguenti del Trattato CE, a condizioni eque, non discriminatorie e tali da garantire lo sviluppo della concorrenza nel settore ferroviario.
2 Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «assegnazione di capacità», il processo attraverso il quale vengono esaminate le richieste e definita l'assegnazione della capacità di una determinata infrastruttura ferroviaria;
b) «richiedente», un'impresa ferroviaria titolare di licenza e/o un'associazione internazionale di imprese ferroviarie, ciascuna in possesso di licenza, nonché una persona fisica o giuridica con un interesse di pubblico servizio o commerciale ad acquisire capacità di infrastruttura ai fini dell'effettuazione di un servizio di trasporto ferroviario, che stipula apposito «accordo quadro» con il gestore dell'infrastruttura e che non esercita attività di intermediazione commerciale sulla capacità acquisita con lo stesso accordo quadro; sono altresì richiedenti le regioni e le province autonome limitatamente ai servizi di propria competenza;
c) «infrastruttura saturata», una sezione della rete infrastrutturale ferroviaria dove, anche dopo il coordinamento delle diverse richieste di assegnazione di capacità, non è possibile soddisfare pienamente la domanda, anche se solo in determinati periodi temporali di esercizio;
d) «piano di potenziamento della capacita», una misura o una serie di misure con un calendario di attuazione volte a rimediare alle limitazioni di capacità che portano a dichiarare una sezione dell'infrastruttura «infrastruttura saturata»;
e) «coordinamento», la procedura in base alla quale il gestore dell'infrastruttura e i richiedenti cercano di risolvere situazioni in cui esistono richieste di capacità di infrastruttura confliggenti;
f) «accordo quadro», un accordo di carattere generale giuridicamente vincolante di diritto pubblico o privato, che definisce i diritti e gli obblighi di un richiedente e del gestore dell'infrastruttura in relazione alla capacità di infrastruttura da assegnare e ai diritti da riscuotere per un periodo superiore alla vigenza di un orario di servizio;
g) «impresa ferroviaria», qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di una licenza, la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto di merci e/o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono solo la trazione;
h) «gestore dell'infrastruttura», soggetto incaricato in particolare della realizzazione, della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria e della gestione in sicurezza della circolazione ferroviaria. I compiti del gestore dell'infrastruttura, anche per parte della rete, possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli definiti nelle norme comunitarie vigenti e nel presente decreto;
i) «rete», l'intera infrastruttura ferroviaria gestita da un gestore dell'infrastruttura;
l) «rete ferroviaria transeuropea per il trasporto delle merci», l'infrastruttura per il servizio di trasporto internazionale di merci come individuata nell'allegato I della direttiva 2001/12/CE;
m) «prospetto informativo della rete», un documento in cui sono precisati in dettaglio le regole generali, le scadenze, le procedure e i criteri relativi ai sistemi di definizione e di riscossione dei corrispettivi dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura e dei servizi, nonché quelli relativi all'assegnazione della capacità e che contiene anche ogni altra informazione necessaria per presentare richieste di capacità di infrastruttura;
n) «infrastruttura ferroviaria», l'infrastruttura definita nell'allegato 1, parte A, del regolamento (CEE) n. 2598/70 del 18 dicembre 1970 della Commissione, che individua il contenuto delle voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del 4 giugno 1970 del Consiglio, ad eccezione dell'ultimo alinea che, ai soli fini del presente decreto, si limita alla formulazione di «Edifici adibiti al servizio delle infrastrutture»;
o) «associazione internazionale di imprese ferroviarie», associazione che comprende almeno due imprese ferroviarie stabilite in due o più Stati dell'Unione europea, che ha lo scopo di fornire prestazioni di trasporto internazionale tra Stati membri;
p) «licenza», autorizzazione, valida su tutto il territorio comunitario, rilasciata dalle apposite autorità degli Stati membri a un'impresa che ha sede nel territorio comunitario, con cui viene riconosciuta la qualità di «impresa ferroviaria» e viene legittimato l'espletamento di servizi internazionali di trasporto di merci o di persone per ferrovia; la licenza può essere limitata alla prestazione di determinati tipi di servizi;
q) «autorità preposta al rilascio delle licenze», l'organismo incaricato dallo Stato membro di rilasciare le licenze in campo ferroviario. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è l'organismo nazionale incaricato del rilascio delle licenze alle imprese ferroviarie che hanno sede nel territorio italiano;
r) «titolo autorizzatorio», il titolo di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rilasciato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su richiesta delle imprese ferroviarie in possesso di licenza, che consente l'espletamento, sulla rete infrastrutturale nazionale, di tutte le tipologie di servizi di trasporto in àmbito nazionale ed internazionale, a condizioni di reciprocità qualora si tratti di imprese ferroviarie aventi sede all'estero o loro controllate;
s) «servizio di trasporto internazionale», di merci o di passeggeri, il servizio di trasporto nel quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato membro; il treno può essere unito ad altro convoglio e/o anche scomposto e le varie sezioni possono avere origini e destinazioni diverse, purché tutto il materiale rotabile trainato attraversi almeno una frontiera;
t) «orario di servizio», i dati che definiscono tutti i movimenti programmati dei treni e del materiale rotabile sull'infrastruttura in questione durante il suo periodo di validità;
u) «traccia oraria», la frazione di capacità dell'infrastruttura ferroviaria necessaria a far viaggiare un convoglio tra due località in un determinato periodo temporale;
v) «capacità», la somma delle tracce orarie che costituiscono la potenzialità di utilizzo di determinati segmenti di infrastruttura ferroviaria;
z) «servizi regionali», i servizi di trasporto destinati a soddisfare le esigenze in materia di trasporto di una o più regioni.
Imprese ferroviarie
4. Princìpi.
1. Le imprese ferroviarie stabilite o che si stabiliranno in Italia devono possedere uno status giuridico indipendente per quanto riguarda la gestione, l'amministrazione, ed il controllo interno in materia amministrativa, economica e contabile. Il patrimonio, il bilancio e la contabilità delle imprese ferroviarie devono essere distinti da quelli dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali.
2. Le imprese ferroviarie applicano gli standard e le norme di sicurezza definiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del gestore dell'infrastruttura, nonché le disposizioni e le prescrizioni del gestore dell'infrastruttura in materia.
5. Contabilità e bilancio delle imprese ferroviarie.
1. Le imprese ferroviarie rendono pubblico il bilancio annuale.
2. Nel bilancio annuale sono tenute separate le attività connesse con la prestazione di servizi di trasporto merci.
3. Qualora siano erogati fondi per le attività relative alla prestazione di servizi di trasporto per servizio pubblico, essi devono figurare separatamente nella pertinente contabilità e non possono essere trasferiti alle attività relative alla prestazione di altri servizi di trasporto o ad altre attività.
4. Qualora l'impresa ferroviaria svolga attività connesse alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria, nel bilancio sono tenute separate le attività connesse alla prestazione di servizi di trasporto da quelle connesse alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria. Il finanziamento pubblico concesso ad uno di questi due settori di attività non può essere trasferito all'altro. I conti relativi ai due settori di attività sono tenuti in modo da riflettere tale divieto.
6. Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.
1. L'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria è consentito a condizione che ciascuna impresa ferroviaria dimostri:
a) il possesso della licenza di cui all'articolo 3, lettera p), che legittima l'espletamento di servizi internazionali di trasporto di merci o di persone per ferrovia, fermo restando che in caso di associazione tutte le imprese ferroviarie associate debbono essere titolari di licenza corrispondente al servizio da prestare.
b) la disponibilità in qualsiasi momento del certificato di sicurezza rilasciato, dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria di cui si richiede l'utilizzo, ai sensi dell'articolo 10;
c) l'avvenuta conclusione con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, direttamente o per il tramite dell'associazione internazionale eventualmente costituita con altre imprese ferroviarie, dei necessari accordi amministrativi, tecnici, finanziari, necessari per disciplinare gli aspetti del controllo, della sicurezza e conseguenti all'assegnazione di capacità e alla imposizione dei diritti. Le condizioni degli accordi non devono essere discriminatorie.
2. Le imprese ferroviarie che intendono effettuare tutte o alcune delle tipologie di servizi di trasporto di seguito indicate, devono possedere, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, il titolo autorizzatorio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r):
a) nazionale merci;
b) nazionale passeggeri;
c) internazionale passeggeri, nella parte di infrastruttura ferroviaria nazionale.
3. In sede di stipulazione degli accordi previsti al comma 1, lettera c), il gestore dell'infrastruttura ferroviaria accerta che l'impresa ferroviaria sia in possesso di una licenza rilasciata dallo Stato italiano o da altro Stato membro dell'Unione europea.
7. Licenza.
1. Possono chiedere il rilascio della licenza di cui all'articolo 3, lettera p), le imprese con sede in Italia che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, che dispongono direttamente, o si impegnano, con la presentazione di un dettagliato piano aziendale, a disporre dal momento dell'inizio dell'attività:
a) di materiale rotabile;
b) del personale incaricato della guida e dell'accompagnamento dei convogli;
c) della copertura assicurativa per la responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta, le altre imprese ferroviarie, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e i terzi.
2. La domanda, presentata su carta legale, deve indicare la tipologia o le tipologie dei servizi che l'impresa intende espletare e deve essere firmata dal rappresentante legale dell'impresa.
3. La licenza è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni complete concernenti i requisiti indicati all'articolo 8, con provvedimento comunicato al soggetto richiedente la licenza. Il rigetto della richiesta deve essere motivato. Del rilascio della licenza è fatta comunicazione alla Commissione europea.
4. La licenza rilasciata ai sensi del comma 3 deve indicare le tipologie del servizi, di sola trazione o di trasporto per ferrovia di merci e/o di persone che l'impresa è legittimata ad espletare.
5. La licenza è valida in tutto il territorio dell'Unione europea.
6. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute, all'atto della presentazione della domanda, al pagamento di un diritto commisurato ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per le procedure di rilascio della licenza. Le modalità del pagamento e l'ammontare del diritto sono determinati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (3).
(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 8 luglio 2005.
8. Requisiti per il rilascio della licenza.
1. Le imprese ferroviarie devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e competenza professionale per ottenere il rilascio della licenza.
2. Costituiscono requisiti di onorabilità:
a) non essere stati dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione civile, né essere stati ammessi, nei cinque anni antecedenti la richiesta della licenza, alle procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata;
b) non aver riportato sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro la pubblica incolumità, contro la pubblica amministrazione, per i delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e dal titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
c) non aver riportato sentenze di condanna per violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dal diritto previdenziale o dal diritto del lavoro, tra cui gli obblighi derivanti dalla legislazione in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e gli obblighi in materia di legislazione doganale per le società che intendessero effettuare trasporti di merci soggette a procedure doganali;
d) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali;
e) non sussista alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni;
f) non essere stati condannati in via definitiva per gravi violazioni di leggi specifiche relative ai trasporti.
3. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti:
a) dai titolari delle imprese individuali;
b) da tutti i soci delle società di persone;
c) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
d) dagli amministratori delegati e dai legali rappresentanti per ogni altro tipo di società.
4. Se non si tratta di imprese individuali il requisito di cui al comma 2, lettera a), deve essere altresì posseduto dall'ente che esercita l'impresa.
5. Costituisce requisito di capacità finanziaria la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni effettivi e potenziali, stabiliti in base a presupposti realistici, per un periodo non inferiore a dodici mesi.
6. Per l'effettuazione dell'esame di capacità finanziaria la richiesta di licenza deve essere corredata da specifiche informazioni e in particolare, dei seguenti elementi:
a) risorse finanziarie disponibili, compresi depositi bancari, anticipi concessi in conto corrente, prestiti;
b) fondi ed elementi di attivo realizzabile a titolo di garanzia;
c) capitale di esercizio;
d) costi di esercizio, compresi costi di acquisto e acconti per veicoli, terreni, edifici, attrezzature e materiale rotabile;
e) oneri gravanti sul patrimonio dell'impresa ferroviaria.
7. Per la dimostrazione del possesso del requisito della capacità finanziaria di cui al comma 5 l'impresa presenta una relazione, prodotta da un revisore dei conti o da altro esperto contabile, valutativa delle informazioni richieste sulla base degli elementi indicati al comma 6, nonché idonea documentazione da parte di una banca o una cassa di risparmio.
8. In materia di competenza professionale, l'impresa ferroviaria garantisce:
a) di disporre o di essere in grado di disporre di un'organizzazione gestionale efficiente e di possedere le conoscenze e l'esperienza necessaria per esercitare un controllo operativo ed una supervisione sicuri ed efficaci relativamente ai servizi ferroviari della tipologia specificata nella licenza;
b) che il personale responsabile della sicurezza ed in particolare quello addetto alla guida dei convogli sia pienamente qualificato nel proprio campo di attività;
c) che il personale, il materiale rotabile e l'organizzazione siano tali da garantire un alto livello di sicurezza per i servizi ferroviari da espletare.
9. Per l'effettuazione dell'esame della competenza professionale la richiesta di licenza deve essere corredata da specifiche informazioni relativamente:
a) alla natura e allo stato di manutenzione del materiale rotabile con particolare riguardo alle norme di sicurezza;
b) alle qualifiche del personale responsabile della sicurezza, nonché alle modalità di formazione del personale, fermo restando che il rispetto dei requisiti in materia di qualifiche deve essere provato mediante la presentazione dei corrispondenti documenti giustificativi.
10. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 9 possono essere sostituite da un piano organico che specifica i programmi di acquisizione e gestione delle risorse umane e strumentali, inclusa la manutenzione del materiale rotabile, con particolare riferimento alle norme di sicurezza.
9. Validità della licenza.
1. La licenza ha validità temporale illimitata, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualsiasi momento, può richiedere all'impresa di comprovare il possesso ed il mantenimento dei requisiti che hanno consentito il rilascio della licenza.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti revoca la licenza se accerta la mancanza dei titoli e dei requisiti per il suo rilascio, mentre ne sospende l'efficacia quando esiste un dubbio fondato circa la loro effettiva sussistenza, per un periodo non superiore ad un mese, per l'effettuazione dei necessari accertamenti.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, qualora constati che sussistono fondati dubbi circa il mantenimento, da parte di un'impresa ferroviaria cui l'autorità di un altro Stato membro ha rilasciato una licenza, dei requisiti previsti per il possesso della stessa dalla direttiva 95/18/CE e successive modificazioni, ne informa senza indugio tale autorità.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può rilasciare una licenza temporanea per il tempo necessario alla riorganizzazione dell'impresa ferroviaria, comunque non superiore al periodo di sei mesi dalla data di rilascio, purché non sia compromessa la sicurezza del servizio di trasporto, quando la sospensione o la revoca della licenza è dovuta al mancato possesso dei requisiti di capacità finanziaria.
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può sospendere la licenza o richiedere la conferma dell'istanza di rilascio quando l'impresa ferroviaria sospende l'attività per oltre sei mesi o non la inizia decorsi sei mesi dal rilascio della licenza. L'impresa ferroviaria può chiedere la concessione di un termine più lungo di sei mesi per l'inizio dell'attività in considerazione della specificità dei servizi prestati.
7. L'impresa ferroviaria è tenuta a richiedere la conferma della licenza nel caso in cui siano sopravvenute modifiche della configurazione giuridica dell'impresa stessa e, in particolare, nei casi di fusione, incorporazione o acquisizione del controllo societario da parte di un altro soggetto. L'impresa ferroviaria che richiede la conferma può continuare l'attività a meno che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sospenda, con provvedimento motivato, l'efficacia della licenza già rilasciata se ritiene compromessa la sicurezza del servizio di trasporto.
8. L'impresa ferroviaria che intende estendere o modificare in modo rilevante la propria attività deve chiedere la revisione della licenza.
9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può revocare la licenza quando l'impresa ferroviaria risulta assoggettata ad una procedura concorsuale e mancano realistiche possibilità di una soddisfacente ristrutturazione entro un ragionevole periodo di tempo.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica senza indugio alla Commissione europea i provvedimenti di revoca, sospensione o modifica delle licenze adottati.
11. Al fine di verificare l'effettivo adempimento e il rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con cadenza quinquennale, al riesame della posizione di ciascuna impresa ferroviaria cui è stata rilasciata la licenza, ferma restando comunque la possibilità di procedere, in qualsiasi momento, ad apposite verifiche circa l'osservanza e la sussistenza dei suddetti obblighi e requisiti.
10. Certificato di sicurezza.
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce gli standard e le norme di sicurezza, su proposta del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, e vigila sulla loro applicazione.
2. Al fine di garantire il sicuro e affidabile espletamento dei servizi ferroviari il certificato di sicurezza di cui al presente articolo attesta la conformità alle normative nazionali, compatibili con il diritto comunitario, per quanto riguarda i requisiti tecnici e operativi specifici per i servizi ferroviari e i requisiti di sicurezza relativi al personale, al materiale rotabile e all'organizzazione interna dell'impresa ferroviaria, con particolare riguardo agli standard in materia di sicurezza della circolazione ed alle disposizioni e prescrizioni emanate per le singole linee e per i singoli servizi.
3. Per il rilascio del certificato di sicurezza le imprese ferroviarie devono dimostrare che il personale incaricato della guida e dell'accompagnamento dei convogli utilizzati per l'espletamento dei servizi di trasporto possiede la formazione e le conoscenze necessarie per il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e di circolazione.
4. Ai fini del rilascio del certificato di sicurezza, le imprese ferroviarie devono dimostrare che il materiale rotabile che compone i convogli è stato regolarmente omologato, immatricolato e sottoposto a tutti i controlli prescritti in materia dalla normativa vigente e secondo le regole di esercizio dell'infrastruttura in questione.
5. Il certificato di sicurezza è rilasciato, su richiesta del legale rappresentante dell'impresa, dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria entro tre mesi dalla richiesta. Entro lo stesso termine il gestore dell'infrastruttura ferroviaria comunica ai richiedenti la ragione del mancato rilascio.
6. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria controlla periodicamente la sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto per il rilascio del certificato di sicurezza e può revocare in tutto o in parte il certificato stesso, informandone immediatamente l'autorità che ha rilasciato la licenza all'impresa ferroviaria, nel caso in cui accerta la perdita dei requisiti previsti dal presente articolo.
7. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è tenuto a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in proprio possesso, in conformità alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
8. Per il rilascio del certificato di sicurezza il gestore dell'infrastruttura ferroviaria applica diritti commisurati ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per le procedure di certificazione.
Gestore dell'infrastruttura
11. Princìpi.
1. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è soggetto autonomo ed indipendente, sul piano giuridico, organizzativo o decisionale, dalle imprese operanti nel settore dei trasporti.
2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è responsabile del controllo della circolazione in sicurezza dei convogli, della manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, sul piano tecnico, commerciale e finanziario, assicurandone l'accessibilità, la funzionalità, nonché le informazioni; deve altresì assicurare la manutenzione e la pulizia degli spazi pubblici delle stazioni passeggeri.
3. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è tenuto al rispetto della riservatezza delle informazioni commerciali in suo possesso.
4. Al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, per la rete di propria attribuzione, sono affidati in via esclusiva i compiti e le funzioni relativi al rilascio del certificato di sicurezza, nonché il calcolo e riscossione dei canoni e l'assegnazione di capacità sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 27.
5. Per quanto riguarda i gestori di infrastrutture ferroviarie regionali e locali, rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, ove l'attività di gestione dell'infrastruttura ferroviaria sia svolta da un soggetto che sia titolare anche di un'impresa ferroviaria, le attività ed i compiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, devono essere espletati senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, attraverso una struttura aziendale autonoma e distinta, sotto il profilo patrimoniale e contabile, dalle altre strutture destinate allo svolgimento delle attività espletate in qualità di impresa ferroviaria. I criteri per la separazione contabile sono stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1108/70.
12. Accesso all'infrastruttura ferroviaria.
1. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria mette a disposizione delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie, nei termini e con le modalità previste dal presente decreto, l'infrastruttura ferroviaria, e presta i servizi di cui all'articolo 20, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e di equità, allo scopo di garantire un'efficiente gestione della rete, nonché di conseguire la massima utilizzazione della relativa capacità.
2. In caso di emergenza, ovvero di guasti che rendano l'infrastruttura temporaneamente inutilizzabile, il gestore dell'infrastruttura, ove sussista assoluta necessità e urgenza, può disporre anche senza preavviso che le linee ferroviarie per le quali è stata effettuata assegnazione di capacità siano rese temporaneamente indisponibili per il tempo necessario alla riparazione del guasto o alla risoluzione del problema tecnico. Ove necessario, il gestore dell'infrastruttura può altresì richiedere alle imprese ferroviarie, con le modalità previste nel prospetto informativo della rete di cui all'articolo 13, di mettere a disposizione risorse al fine di coadiuvarlo nel ripristino della normalità.
13. Prospetto informativo della rete.
1. Il gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, elabora un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37.
2. Il prospetto informativo della rete deve contenere:
a) un'esposizione dettagliata delle caratteristiche dell'infrastruttura disponibile e delle condizioni di accesso alla stessa, nonché informazioni circa le modalità di accesso agli impianti merci di proprietà del gestore dell'infrastruttura, da parte delle imprese ferroviarie o di altri richiedenti;
b) un'esposizione dettagliata dei princìpi, criteri, procedure, modalità e termini di calcolo e riscossione relativi al canone di pedaggio ed ai corrispettivi dovuti per la prestazione di servizi di cui all'articolo 20, qualora questi siano prestati da un unico fornitore. In detta esposizione sono precisati la metodologia, le norme e, se del caso, i parametri utilizzati ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, comma 7, dell'articolo 18 e dell'articolo 12, comma 2;
c) un'esposizione dettagliata dei criteri, procedure, modalità e termini relativi al sistema di assegnazione della capacità di infrastruttura ed all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 20, nonché ogni altra informazione necessaria per presentare richieste di capacità di infrastruttura e, in particolare:
1) le modalità di presentazione delle richieste di capacità;
2) i requisiti e le condizioni necessarie per ottenere la capacità richiesta;
3) i termini per la presentazione delle richieste e per l'assegnazione della capacità;
4) i princìpi che disciplinano la procedura di coordinamento di cui all'articolo 29;
5) le procedure da seguire ed i criteri da utilizzare in ipotesi di infrastruttura saturata;
6) informazioni dettagliate in ordine alle restrizioni all'utilizzo dell'infrastruttura;
7) le condizioni sulla base delle quali si terrà conto dei precedenti livelli di utilizzo della capacità, anche ai fini della individuazione delle priorità nell'àmbito della procedura di assegnazione della capacità;
d) una esposizione dettagliata delle misure adottate per garantire un trattamento adeguato delle richieste di capacità per l'effettuazione di servizi di trasporto merci e di servizi di trasporto internazionale, nonché delle richieste di capacità per l'effettuazione di servizi di trasporto specifici, anche saltuari o occasionali, soggette alla procedura di cui all'articolo 31;
3. È consentito ad ogni parte interessata di ottenere copia del prospetto informativo della rete, dietro presentazione di apposita domanda. Il gestore dell'infrastruttura può richiedere, a tal fine, la corresponsione di un contributo che non può eccedere le spese di pubblicazione del prospetto informativo stesso.
4. Il prospetto informativo della rete deve essere pubblicato almeno quattro mesi prima della scadenza del termine per la presentazione delle richieste di assegnazione di capacità d'infrastruttura.
14. Rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato.
1. I rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e lo Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da un contratto di programma. Il contratto di programma è stipulato per un periodo minimo di tre anni, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato, nel rispetto dei princìpi di indipendenza patrimoniale, gestionale e contabile dallo Stato, di economicità in relazione alla qualità del servizio prestato e di programmazione delle attività, degli investimenti e dei finanziamenti, mirante alla realizzazione dell'equilibrio finanziario e degli obiettivi tecnici e commerciali, indicando i mezzi per farvi fronte.
2. Nel contratto di programma di cui al comma 1 è disciplinata nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato la concessione di finanziamenti per far fronte a nuovi investimenti, alla manutenzione ed al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi, dello sviluppo dell'infrastruttura stessa e del rispetto dei livelli di sicurezza compatibili con l'evoluzione tecnologica.
3. Nel contratto di programma di cui al comma 1 può essere altresì prevista, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato, la concessione di un indennizzo al gestore dell'infrastruttura ferroviaria per le perdite finanziarie conseguenti alla assegnazione di capacità di infrastruttura ferroviaria per la prestazione dei servizi nell'interesse della collettività definiti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del 26 giugno 1969, del Consiglio, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero conseguenti alla assegnazione di capacità di infrastruttura ferroviaria specificamente finalizzata a favorire lo sviluppo dei trasporti ferroviari delle merci.
4. Nel contratto di programma di cui al comma 1, tenendo in debito conto la necessità di garantire il conseguimento di elevati livelli di sicurezza, l'effettuazione delle operazioni di manutenzione, nonché il miglioramento della qualità dell'infrastruttura e dei servizi ad essa connessi, sono previsti, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato, incentivi al gestore per ridurre i costi di fornitura dell'infrastruttura e l'entità dei diritti di accesso.
5. Nell'àmbito della politica generale di Governo, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è tenuto all'elaborazione ed all'aggiornamento di un piano di impresa comprendente i programmi di finanziamento e di investimento, da sottoporre all'approvazione dell'azionista e da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il piano ha lo scopo di garantire l'uso e lo sviluppo ottimali ed efficienti dell'infrastruttura, assicurando al tempo stesso l'equilibrio finanziario e prevedendo i mezzi per conseguire tali obiettivi.
15. Costo dell'infrastruttura e contabilità.
1. I conti del gestore dell'infrastruttura ferroviaria devono presentare e un tendenziale equilibrio tra i ricavi derivanti dalla riscossione dei canoni di cui agli articoli 17, 18 e 19 e dei corrispettivi per la fornitura dei servizi di cui all'articolo 20, le eccedenze provenienti da altre attività commerciali e i contributi pubblici definiti nel contratto di programma di cui all'articolo 14, da un lato, e i costi relativi alla gestione dell'infrastruttura al netto degli ammortamenti, dall'altro.
2. Il gestore dell'infrastruttura utilizza un sistema di contabilità regolatoria che evidenzia i meccanismi di imputazione dei costi relativi a tutti i processi industriali relativi alla sua attività. In particolare tale sistema presenta un grado di disaggregazione delle poste contabili tale da evidenziare l'attribuzione dei costi e dei ricavi ai singoli processi industriali, nonché la destinazione dei contributi ed incentivi pubblici. Il gestore dell'infrastruttura provvede ad aggiornare periodicamente l'imputazione dei costi secondo la migliore pratica internazionale.
3. I risultati derivanti dal sistema di contabilità di cui al comma 2 sono comunicati annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, corredati di tutte le informazioni necessarie alla valutazione dell'efficienza della spesa e del rispetto di quanto previsto al comma 1.
Diritti e canoni
16. Diritto di accesso e transito sull'infrastruttura ferroviaria.
1. Le associazioni internazionali di imprese ferroviarie di cui almeno una abbia la sede
principale in Italia hanno il diritto di accesso e di transito sull'infrastruttura ferroviaria per le prestazioni di servizi di trasporto internazionali con gli altri Stati membri dell'Unione europea in cui sono stabilite le imprese che costituiscono l'associazione.
2. Le associazioni internazionali di imprese ferroviarie hanno il diritto di transito in Italia per l'espletamento di servizi di trasporto internazionale tra gli altri Stati membri in cui hanno sede le imprese ferroviarie che costituiscono l'associazione.
3. Le imprese ferroviarie con sede nel territorio dell'Unione europea, hanno il diritto di accesso all'intera rete ferroviaria nazionale per l'espletamento di servizi di trasporto internazionale di merci.
4. Le imprese ferroviarie con sede nel territorio dell'Unione europea, ed in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), hanno il diritto di accesso all'intera rete ferroviaria nazionale per l'espletamento di servizi di trasporto internazionale nella parte di infrastruttura ferroviaria nazionale, nonché di servizi di trasporto nazionale di passeggeri o di merci.
17. Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.
1. Ai fini dell'accesso e dell'utilizzo equo e non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria da parte delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita una motivata relazione da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano limitatamente ai servizi di loro competenza, è stabilito il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sulla base di quanto disposto al comma 1, calcola il canone dovuto dalle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e dalle imprese ferroviarie per l'utilizzo dell'infrastruttura e procede alla riscossione dello stesso.
3. Ai fini della determinazione del canone sono presi in considerazione i costi diretti e indiretti di circolazione, i costi di energia sostenuti dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria per lo svolgimento della corrispondente attività, nonché le spese generali dirette e quota di quelle indirette. Dai costi così considerati devono dedursi gli eventuali indennizzi e gli eventuali contributi pubblici di qualsiasi natura previsti nel contratto di programma di cui all'articolo 14.
4. Per impedire discriminazioni, deve essere garantito che gli importi medi e marginali del canone per usi equivalenti dell'infrastruttura siano comparabili e che i servizi comparabili sullo stesso segmento di mercato siano soggetti al pagamento dello stesso canone. Del rispetto di tali garanzie deve essere data dimostrazione nel prospetto informativo della rete.
5. Per il calcolo e la fissazione del canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, si applicano i seguenti parametri:
a) qualità dell'infrastruttura ferroviaria, intesa come velocità massima e attrezzatura tecnica ed impiantistica della linea;
b) saturazione, legata alla densità dei convogli sulle singole tratte infrastrutturali all'interno della giornata e all'intensità di utilizzo dei nodi ferroviari;
c) usura del binario e della linea elettrica, legata al peso e alla velocità del convoglio, nonché alle caratteristiche del contatto tra pantografo e catenaria;
d) velocità, intesa come grado di assorbimento di capacità sulla linea percorsa in relazione alla tipologia della fascia oraria in cui si inserisce la traccia oraria richiesta;
e) consumo energetico, legato alla tipologia di trazione utilizzata.
6. Il parametro indicato al comma 5, lettera a), viene utilizzato per il calcolo del diritto di prenotazione dovuto da ciascun assegnatario di capacità per le tracce orarie programmate nell'orario ferroviario. Gli altri parametri di cui al comma 5 si applicano su base chilometrica.
7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può individuare con proprio decreto, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, previa consultazione del gestore dell'infrastruttura, le ulteriori eventuali tipologie di costo da prendere in considerazione ai fini della determinazione del canone.
8. Il canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria è soggetto a revisione annuale in base al tasso di inflazione programmato. L'incremento annuo del canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità non dovrà comunque essere inferiore al 2 per cento. Eventuali modifiche agli elementi essenziali per il calcolo del canone devono essere rese pubbliche con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione (4).
9. In sede di applicazione del decreto di cui al comma 1, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria può, sulla base dei princìpi stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adeguare l'ammontare del canone in funzione dei volumi e della qualità delle capacità richieste, nonché in relazione alla situazione del mercato dei trasporti e del livello di congestionamento dell'infrastruttura, con corrispondenti variazioni dei corrispettivi globalmente intesi. In ogni caso il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria deve essere calcolato, applicato e riscosso in modo trasparente e non discriminatorio.
10. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, della conseguente determinazione dei canoni da parte del gestore dell'infrastruttura e del recepimento delle modalità e termini di calcolo dei canoni nel prospetto informativo della rete, e comunque non oltre il 30 giugno 2006, i canoni di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria continuano ad essere calcolati sulla base dei criteri dettati dal D.M. 21 marzo 2000 e dal D.M. 22 marzo 2000 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modifiche ed integrazioni (5).
11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definiti il quadro per l'accesso all'infrastruttura ed i princìpi e procedure per l'assegnazione della capacità di cui all'articolo 27 e per il calcolo del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi per la fornitura dei servizi di cui all'articolo 20. Con lo stesso decreto sono definite le regole in materia di servizi di cui all'articolo 20.
(4) Comma così modificato dal comma 970 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(5) Comma così modificato dall'art. 15, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.
18. Maggiorazioni e riduzioni dei canoni di accesso.
1. Nel rispetto del Trattato istitutivo della Comunità europea e della normativa comunitaria in materia, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, possono essere previsti coefficienti di maggiorazione sui canoni corrisposti per l'utilizzo della rete ferroviaria, ovvero riduzioni dei canoni stessi, nonché modifiche dei canoni che tengano conto del costo degli effetti ambientali causati dalla circolazione dei treni.
19. Sistema di compensazione per la mancata copertura dei costi ambientali, dei costi connessi ad incidenti e dei costi di infrastruttura.
1. Nel rispetto degli articoli 73, 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea e della normativa comunitaria in materia possono essere istituiti sistemi di compensazione, di durata limitata nel tempo, a favore del modo di trasporto ferroviario laddove sia dimostrabile la mancata copertura dei costi ambientali, dei costi connessi ad incidenti e dei costi di infrastruttura da parte di modi di trasporto concorrenti e nei limiti della differenza tra tali costi rispetto ai costi equivalenti imputabili alla modalità di trasporto ferroviario.
2. Se i soggetti che beneficiano di una compensazione di cui al comma 1 usufruiscono di un diritto esclusivo, la compensazione deve essere accompagnata da vantaggi comparabili per gli utenti.
3. Le metodologie di definizione e di calcolo utilizzate per la determinazione delle compensazioni di cui al presente articolo devono essere rese pubbliche e deve essere possibile dimostrare l'entità dei costi specifici imputabili a modi di trasporto concorrenti che vengono evitati, direttamente o indirettamente, sostenendo il trasporto ferroviario con il ricorso a tale tipologia di compensazioni.
20. Servizi.
1. Il gestore dell'infrastruttura garantisce alle associazioni internazionali di imprese
ferroviarie e alle imprese ferroviarie cui sono state assegnate tracce orarie, a condizioni eque e non discriminatorie, e senza corresponsione di alcun onere aggiuntivo rispetto al canone di accesso, la fornitura dei seguenti servizi:
a) trattamento delle richieste di capacità di infrastruttura, ai fini della conclusione dei contratti di cui all'articolo 25;
b) utilizzo della capacità assegnata;
c) uso degli scambi e dei raccordi;
d) controllo e regolazione della circolazione dei treni, segnalamento e instradamento dei convogli, nonché comunicazione di ogni informazione relativa alla circolazione;
e) uso del sistema di alimentazione elettrica per la corrente di trazione, ove disponibile;
f) ogni altra informazione necessaria per la realizzazione o la gestione del servizio per il quale è stata concessa la capacità.
2. Le associazioni internazionali di imprese e le imprese ferroviarie, hanno altresì il diritto all'accesso ed all'utilizzo, a condizioni eque e non discriminatorie, di:
a) impianti di approvvigionamento di combustibile;
b) stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi;
c) scali e terminali merci;
d) aree e impianti di smistamento e di composizione dei treni;
e) aree, impianti ed edifici destinati alla sosta, al ricovero ed al deposito di materiale rotabile e di merci;
f) centri di manutenzione ed ogni altra infrastruttura tecnica;
g) servizi di manovra;
h) controllo dei trasporti di merci pericolose, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura;
i) assistenza alla circolazione di treni speciali, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura.
3. Il gestore dell'infrastruttura effettua le prestazioni di cui al comma 2 dietro pagamento di corrispettivi equi e non discriminatori, che tengano conto della situazione della concorrenza nel settore e può rifiutare le richieste delle imprese ferroviarie di fornitura dei servizi stessi esclusivamente qualora sussistano valide alternative a condizioni di mercato.
4. Il gestore dell'infrastruttura, ove non sia in condizione di fornire alcuni dei servizi di cui al comma 2, provvede, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, ad affidare la gestione dei servizi stessi, con procedure trasparenti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, a soggetti indipendenti dalle imprese ferroviarie, nel rispetto delle esigenze di accesso equo, trasparente e non discriminatorio da parte delle imprese ferroviarie. Il gestore dell'infrastruttura deve comunque garantire, anche nelle more dell'eventuale affidamento a terzi, una gestione efficiente, equa e non discriminatoria dei servizi in parola e ne risponde direttamente.
5. Su richiesta di ciascuna associazione internazionale di imprese ferroviarie o impresa ferroviaria il gestore dell'infrastruttura presta, ove disponibili, i seguenti servizi complementari:
a) corrente di trazione;
b) preriscaldamento treni passeggeri;
c) fornitura di combustibile e ogni altro servizio fornito presso le infrastrutture a cui è consentito l'accesso.
6. Il gestore dell'infrastruttura può, su espressa richiesta delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie o delle imprese ferroviarie, fornire, ove disponibili, i seguenti servizi ausiliari:
a) accesso alla rete di telecomunicazioni;
b) fornitura di informazioni complementari;
c) verifica tecnica sul materiale rotabile.
Il gestore dell'infrastruttura non è obbligato a fornire i servizi di cui al presente comma.
7. Se i servizi di cui ai commi 2, 5 e 6 sono offerti da un unico fornitore o comunque non sono offerti in regime di concorrenza, devono essere forniti a prezzi commisurati al costo di fornitura e sulla base del livello di utilizzo effettivo. Se gli stessi servizi sono offerti in regime di concorrenza, devono essere forniti a prezzi di mercato.
8. L'accesso e la prestazione di servizi connessi con attività ferroviarie nei porti indicati all'allegato I della direttiva 2001/12/CE, che servono o potrebbero servire più di un cliente finale, sono forniti a tutte le imprese ferroviarie in maniera non discriminatoria e le richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere soggette a restrizioni soltanto se esistono alternative valide a condizioni di mercato.
9. La definizione delle linee guida generali di regolazione, relative alla produzione ed all'acquisto dei servizi di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai servizi di manovra ed alla disciplina di effettuazione degli stessi in autoproduzione, da parte delle imprese ferroviarie, deve essere contenuta nel decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 11. Nel prospetto informativo della rete, di cui all'articolo 13, dovranno essere contenute le procedure specifiche di attuazione relative alla produzione e acquisto dei servizi di cui al presente articolo.
21. Sistema di controllo delle prestazioni del trasporto ferroviario.
1. Al fine di ridurre al minimo le disfunzioni conseguenti ad eventuali perturbazioni arrecate alla circolazione dei treni, il gestore dell'infrastruttura adotta, entro il 31 dicembre 2004, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e secondo quanto stabilito dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito sistema di controllo delle prestazioni del trasporto ferroviario, che può prevedere la possibilità sia di comminare sanzioni agli utilizzatori della rete che arrecano tali perturbazioni, sia di erogare compensazioni agli utilizzatori della rete danneggiati da tali perturbazioni, sia di erogare forme di premio per gli utilizzatori della rete che si distinguono per l'aver effettuato prestazioni superiori a quelle previste dai rispettivi contratti di accesso all'infrastruttura.
2. I princìpi di base del sistema di controllo delle prestazioni di cui al presente articolo si applicano all'intera rete gestita dal gestore dell'infrastruttura.
Assegnazione della capacità di infrastruttura
22. Diritti connessi alla capacità.
1. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è il soggetto preposto all'assegnazione della capacità di infrastruttura ferroviaria.
2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, procede alla ripartizione della capacità, garantendo che:
a) la capacità sia ripartita su base equa, non discriminatoria e nel rispetto dei princìpi stabiliti dal successivo art. 27;
b) la ripartizione della capacità consenta un utilizzo efficace e ottimale dell'infrastruttura ferroviaria.
3. La capacità di infrastruttura assegnata ad un richiedente non può essere trasferita a pena di nullità ed ogni violazione ha come conseguenza l'esclusione da una nuova assegnazione di capacità, nell'àmbito della programmazione dell'orario di servizio immediatamente successivo. L'utilizzo della capacità da parte di un'impresa ferroviaria al fine di svolgere attività di trasporto per conto di un richiedente che non è un'impresa ferroviaria o un'associazione internazionale di imprese ferroviarie, non è considerato un trasferimento.
4. Il diritto di utilizzare capacità specifiche di infrastruttura sotto forma di tracce orarie può essere concesso per una durata massima non superiore alla vigenza di un orario di servizio.
5. Il gestore dell'infrastruttura e un richiedente possono, tuttavia, concludere un accordo quadro, a norma dell'articolo 23, per l'utilizzo di capacità sull'infrastruttura ferroviaria interessata per un periodo superiore a quello di vigenza di un orario di servizio ed a partire dal primo orario di servizio utile, compatibilmente con le procedure individuate per l'assegnazione di capacità nell'articolo 27 e nel prospetto informativo della rete.
6. I diritti ed obblighi rispettivi del gestore dell'infrastruttura e dei richiedenti in materia di assegnazione della capacità sono definiti in sede contrattuale, con modalità individuate nel prospetto informativo della rete di cui all'articolo 13.
23. Accordi quadro.
1. Nel rispetto degli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo dell'Unione europea, l'accordo quadro di cui all'articolo 22, comma 5, specifica le caratteristiche della capacità di infrastruttura richiesta dal richiedente e a questo offerta per un periodo di norma superiore alla vigenza di un orario di servizio ed a partire dal primo orario di servizio utile, compatibilmente con le procedure individuate per l'assegnazione di capacità nell'articolo 27 e nel prospetto informativo della rete. L'accordo quadro non specifica il dettaglio delle tracce orarie richieste, ma mira a rispondere alle legittime esigenze commerciali del richiedente.
2. Gli accordi quadro non devono ostacolare l'utilizzo dell'infrastruttura in questione da parte di altri richiedenti o servizi. A tale fine, con riferimento a ciascuna tratta o linea ferroviaria, la quota massima di capacità acquisibile da un singolo richiedente per mezzo di un accordo quadro avente vigenza superiore ad un anno, non può essere superiore al limite che sarà fissato con il decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 11.
3. Sono ammesse modifiche o limitazioni dell'accordo quadro purché finalizzate a consentire un migliore utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.
4. L'accordo quadro può prevedere sanzioni per il caso di modifica o di cessazione dello stesso.
5. Gli accordi quadro sono conclusi di regola per un periodo di cinque anni. In casi specifici è ammessa una durata maggiore o minore. Un periodo superiore ai cinque anni, e comunque non superiore a dieci anni, è motivato dall'esistenza di contratti commerciali specifici, connessi ad investimenti o rischi di particolare rilievo, strettamente connessi all'utilizzazione della capacità acquisita con l'accordo quadro.
6. Nel rispetto della riservatezza commerciale, gli aspetti generali di ogni accordo quadro sono comunicati a tutte le parti interessate.
7. Se il richiedente di un accordo quadro non è un'impresa ferroviaria o un'associazione internazionale di imprese ferroviarie, esso dovrà indicare in tempo utile al gestore dell'infrastruttura le imprese ferroviarie o le associazioni internazionali di imprese ferroviarie che effettueranno per suo conto, almeno per il primo anno di vigenza dell'accordo medesimo, i servizi di trasporto relativi alla capacità acquisita con tale accordo quadro. A tali fini dette imprese ferroviarie o associazioni internazionali d'imprese ferroviarie procedono, ai sensi dell'articolo 24, alla richiesta di assegnazione di capacità specifiche, sotto forma di tracce orarie, e successivamente alla stipula del contratto con il gestore dell'infrastruttura, secondo le procedure previste negli articoli 22 e 25 e nel prospetto informativo della rete.
8. Il gestore dell'infrastruttura può stabilire per i richiedenti condizioni volte a tutelare le sue legittime aspettative circa le future entrate e l'utilizzo dell'infrastruttura. Tali condizioni devono essere congrue, trasparenti e non discriminatorie. Esse sono pubblicate, nell'àmbito dei princìpi di assegnazione della capacità, nel prospetto informativo della rete e ne è informata la Commissione europea.
9. Le condizioni di cui al comma precedente riguardano esclusivamente la prestazione di una garanzia finanziaria, di livello congruo e proporzionale al livello di attività previsto dal richiedente, e l'assicurazione dell'idoneità a presentare offerte conformi in vista dell'ottenimento della capacità di infrastruttura. Le regioni e le province autonome, fermo restando l'impegno ad utilizzare comunque la capacità richiesta, sono esentate dalla prestazione di garanzia finanziaria.
24. Richieste di tracce orarie.
1. Le richieste di capacità specifiche di infrastruttura sotto forma di tracce orarie possono essere presentate dalle imprese ferroviarie e dalle associazioni internazionali di imprese ferroviarie.
2. Il gestore dell'infrastruttura stabilisce per i richiedenti condizioni volte a tutelare le sue legittime aspettative circa le future entrate e l'utilizzo dell'infrastruttura. Tali condizioni devono essere congrue, trasparenti e non discriminatorie. Esse sono pubblicate, nell'àmbito dei princìpi di assegnazione della capacità, nel prospetto informativo della rete e ne è informata la Commissione europea.
3. Le condizioni di cui al comma 2 riguardano esclusivamente la prestazione di una garanzia finanziaria, di livello congruo e proporzionale al livello di attività previsto dal richiedente, e l'assicurazione dell'idoneità a presentare offerte conformi in vista dell'ottenimento della capacità di infrastruttura.
25. Contratto per la concessione dei diritti di utilizzo.
1. I soggetti di cui all'articolo 24 possono presentare al gestore dell'infrastruttura una richiesta di conclusione di un contratto per la concessione di diritti di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, dietro pagamento di un canone, di cui all'articolo 17.
2. Le richieste concernenti l'orario di servizio devono rispettare i termini fissati nell'articolo 27 e recepiti nel prospetto informativo della rete.
3. Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie che hanno concluso un accordo quadro ai sensi dell'articolo 23, presentano la richiesta di capacità specifica sotto forma di tracce orarie in base a tale accordo.
4. Il gestore dell'infrastruttura assicura il trattamento delle richieste di capacità di infrastruttura che gli pervengono da qualsiasi organismo comune eventualmente istituito dai gestori dell'infrastruttura, presso cui i richiedenti possano presentare direttamente le richieste.
26. Riesame delle determinazioni in materia di assegnazione di capacità e di riscossione del canone di accesso all'infrastruttura.
1. Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali hanno facoltà di richiedere all'organismo di regolazione di cui all'articolo 37, il riesame delle determinazioni adottate dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria in materia di ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria o in materia di riscossione del canone. Il suddetto organismo di regolazione si pronuncia entro due mesi dalla data di ricevimento di tutte le informazioni necessarie.
27. Assegnazione di capacità.
1. Il gestore dell'infrastruttura svolge le procedure di assegnazione della capacità. In
particolare, egli assicura che la capacità di infrastruttura sia assegnata equamente, in modo trasparente e non discriminatorio e nel rispetto del diritto comunitario, osservando i princìpi fissati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il decreto di cui all'articolo 17, comma 11.
2. Il gestore dell'infrastruttura rispetta la riservatezza commerciale delle informazioni ricevute dai richiedenti e deve essere permanentemente in grado di fornire, ad ogni soggetto interessato, informazioni sulla capacità di infrastruttura assegnata per l'effettuazione di servizi di trasporto ferroviario.
3. L'assegnazione della capacità avviene secondo il seguente schema:
a) il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, prima di iniziare le consultazioni per la definizione del progetto di orario di servizio di cui all'articolo 29, comma 3, identifica insieme con i soggetti competenti in materia di assegnazione di capacità negli altri Stati membri, le tracce orarie riservate ai servizi di trasporto internazionale che vanno integrati nello stesso orario;
b) soltanto in caso di assoluta e comprovata necessità il gestore dell'infrastruttura può apportare modifiche alle tracce orarie che sono state riservate ai servizi di trasporto internazionale secondo la procedura di cui al punto precedente;
c) l'orario di servizio è stabilito una volta per anno civile;
d) per le modifiche e gli eventuali adeguamenti dell'orario il gestore dell'infrastruttura procede ai sensi del paragrafo 2 dell'allegato III della direttiva 2001/14/CE;
e) non oltre undici mesi prima dell'entrata in vigore dell'orario di servizio, il gestore dell'infrastruttura provvede a che le tracce orarie provvisoriamente riservate ai servizi di trasporto internazionale siano definite in cooperazione con i soggetti competenti in materia di assegnazione di capacità negli altri Stati membri. Il gestore dell'infrastruttura assicura per quanto possibile che la programmazione di tali tracce sia mantenuta invariata nelle fasi successive della definizione dell'orario di servizio;
f) il termine per la presentazione delle richieste di capacità da integrare nell'orario di servizio non può essere superiore a dodici mesi prima dell'entrata in vigore dell'orario;
g) il gestore dell'infrastruttura delibera sulle richieste entro due mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse da parte delle imprese ferroviarie e delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie, dandone comunicazione alle stesse. Il rigetto della richiesta deve essere motivato;
h) quando il rigetto della richiesta di capacità è motivato dalla insufficienza della stessa, la richiesta è riesaminata, d'accordo con l'istante, in occasione del successivo adeguamento dell'orario per gli itinerari interessati. Le date degli adeguamenti di orario e le relative prescrizioni sono rese disponibili ai soggetti interessati;
i) entro i quattro mesi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle richieste da parte delle imprese ferroviarie e delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie, il gestore dell'infrastruttura predispone un progetto di orario di servizio.
4. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è tenuto a comunicare tempestivamente alle imprese ferroviarie interessate ogni modifica rilevante della qualità delle linee e della capacità utilizzata per l'espletamento dei servizi ferroviari.
28. Cooperazione per l'assegnazione della capacità di infrastruttura.
1. Nell'àmbito delle procedure di assegnazione della capacità il gestore dell'infrastruttura coopera con i gestori degli altri paesi, in conformità a quanto indicato negli articoli 4, 15 e 18 della direttiva 2001/14/CE, per consentire la creazione e l'assegnazione efficienti della capacità di infrastruttura su più reti nazionali, anche mediante la definizione di tracce orarie per servizi di trasporto internazionale, in particolare per quelli effettuati nell'àmbito della rete ferroviaria transeuropea per il trasporto di merci indicata nell'allegato I della direttiva 2001/12/CE e per facilitare la circolazione di treni merci che sono oggetto di una richiesta ad hoc di cui all'articolo 31.
2. In tale àmbito i gestori dell'infrastruttura valutano le diverse esigenze ed eventualmente propongono ed organizzano itinerari e tracce orarie da destinare a servizi di trasporto ferroviario internazionale.
3. I princìpi di cui al presente articolo si applicano anche in relazione alle diverse reti ferroviarie presenti nel territorio nazionale che rientrano nell'àmbito di applicazione del presente decreto.
29. Procedura di programmazione e coordinamento.
1. Nell'àmbito del processo di assegnazione di capacità, devono essere soddisfatte, per quanto possibile, tutte le richieste di capacità di infrastruttura, comprese quelle relative a tracce orarie su linee appartenenti a più reti, anche tenendo conto, per quanto possibile, dei vincoli gravanti sui richiedenti, compresa l'incidenza economica sulla loro attività.
2. Nei soli casi previsti dagli articoli 30 e 32, il gestore dell'infrastruttura, nell'àmbito della procedura di coordinamento, finalizzata all'assegnazione di capacità può accordare la priorità a servizi specifici, nel rispetto dei princìpi stabiliti nel decreto di cui all'articolo 17, comma 11.
3. Il gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle parti interessate, redige un progetto di orario di servizio e concede alle parti stesse un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di eventuali osservazioni, da valutarsi ai fini della ripartizione della capacità di infrastruttura.
4. In caso di richieste di capacità configgenti, il gestore dell'infrastruttura si adopera al fine di coordinarle nell'ottica di conciliare per quanto possibile tutte le richieste anche, se del caso, proponendo capacità di infrastruttura diverse da quelle richieste.
5. La procedura di coordinamento è esposta nel prospetto informativo della rete e tiene conto della difficoltà di predisporre tracce orarie per i servizi di trasporto internazionale e dell'effetto che ogni modificazione può comportare su altri gestori dell'infrastruttura.
6. Fatte salve le procedure di ricorso esistenti e le disposizioni di cui all'articolo 37, in caso di vertenze relative all'assegnazione della capacità di infrastruttura è predisposto dal gestore dell'infrastruttura un sistema di risoluzione delle vertenze al fine di giungere alla rapida soluzione delle stesse. Le decisioni in merito devono essere adottate dal gestore dell'infrastruttura entro dieci giorni lavorativi.
30. Infrastruttura saturata.
1. Se dopo il coordinamento delle richieste di tracce orarie e la consultazione con i richiedenti non è possibile soddisfare adeguatamente le richieste di capacità di infrastruttura, il gestore dell'infrastruttura dichiara immediatamente che l'elemento dell'infrastruttura in causa è saturata. Tale dichiarazione è emessa anche per un'infrastruttura che è prevedibile sia insufficiente in un prossimo futuro.
2. Quando un'infrastruttura è stata dichiarata saturata, il gestore dell'infrastruttura esegue un'analisi della capacità, a norma dell'articolo 33, a meno che sia già in corso un piano di potenziamento della capacità a norma dell'articolo 34.
3. Le procedure da seguire e i criteri applicati per l'assegnazione di capacità quando l'infrastruttura è a capacità limitata o saturata sono indicati nel prospetto informativo della rete, tenendo in debito conto l'importanza dei servizi di trasporto merci, in particolare internazionali.
31. Richieste ad hoc.
1. Il gestore dell'infrastruttura risponde celermente, e comunque entro cinque giorni lavorativi, a richieste ad hoc concernenti singole tracce orarie presentate dalle imprese ferroviarie e dalle associazioni internazionali di imprese ferroviarie, anche in corso di vigenza dell'orario di servizio. L'informazione fornita sulla capacità disponibile di riserva è comunicata a tutti i richiedenti eventualmente interessati ad utilizzare questa capacità.
2. Il gestore dell'infrastruttura valuta la necessità di tenere a disposizione, nell'àmbito dell'orario definitivo di servizio, capacità di riserva per poter rispondere rapidamente a prevedibili richieste ad hoc di capacità. Tale principio vale anche per infrastrutture saturate.
32. Infrastruttura specializzata.
1. Fatte salve le previsioni di cui al comma 2, la capacità di infrastruttura è considerata disponibile per tutte le tipologie di servizi di trasporto che hanno le caratteristiche necessarie per l'utilizzo della linea ferroviaria.
2. Se esistono itinerari alternativi idonei, il gestore dell'infrastruttura, previa consultazione di tutte le parti interessate, può designare un'infrastruttura particolare da utilizzare per determinati tipi di traffico. Fatti salvi gli articoli 81, 82 e 86 del trattato, ove tale designazione abbia avuto luogo, il gestore dell'infrastruttura può dare la priorità a tali tipologie di traffico nell'assegnazione della capacità di infrastruttura. La designazione non impedisce l'utilizzo dell'infrastruttura per altri tipi di traffico se vi è capacità disponibile e se il materiale rotabile utilizzato corrisponde alle caratteristiche tecniche necessarie per l'utilizzo della linea.
3. In caso di designazione di un'infrastruttura a norma del comma 2 ne è fatta menzione nel prospetto informativo della rete.
33. Analisi della capacità.
1. L'analisi della capacità in caso di infrastruttura saturata mira a determinare le restrizioni di capacità di infrastruttura che impediscono il soddisfacimento adeguato delle richieste e a proporre metodi volti al soddisfacimento di richieste di capacità supplementari. L'analisi individua i motivi della saturazione e le misure da adottare a breve e medio termine per porvi rimedio.
2. L'analisi verte sull'infrastruttura, le procedure operative, la natura dei diversi servizi e l'effetto di tutti questi fattori sulla capacità di infrastruttura. Il gestore dell'infrastruttura può adottare misure che comprendano la modificazione dell'itinerario, la riprogrammazione dei servizi, i cambiamenti di velocità e i miglioramenti dell'infrastruttura.
3. L'analisi della capacità deve essere completata entro sei mesi dal momento in cui l'infrastruttura è stata dichiarata saturata.
34. Piano di potenziamento della capacità.
1. Entro sei mesi dal completamento dell'analisi di capacità, il gestore dell'infrastruttura presenta un piano di potenziamento della capacità.
2. Il piano di potenziamento della capacità è elaborato previa consultazione dell'utenza dell'infrastruttura saturata e deve indicare:
a) i motivi della saturazione;
b) il prevedibile futuro sviluppo del traffico;
c) i vincoli allo sviluppo dell'infrastruttura;
d) le opzioni e i costi del potenziamento della capacità, tra cui le probabili modifiche dei canoni di accesso.
3. Oltre a quanto previsto al comma 2, il piano di potenziamento determina, in base a un'analisi costi-benefìci delle possibili misure individuate, le azioni da adottare per potenziare la capacità di infrastruttura, compreso un calendario per l'attuazione delle misure.
4. Il gestore dell'infrastruttura, per l'utilizzo di determinate infrastrutture e tratti infrastrutturali saturati a norma dell'articolo 32, cessa di esigere il pagamento della componente del canone legata alla densità di circolazione su tali infrastrutture e tratti infrastrutturali, qualora:
a) non sia in grado di presentare un piano di potenziamento della capacità;
b) non porti avanti il piano di azione stabilito nel piano di potenziamento della capacità.
5. Il gestore dell'infrastruttura nei casi di cui al comma 4 può, previa approvazione dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37, continuare ad esigere il pagamento del componente del canone di cui al medesimo comma, se:
a) il piano di potenziamento della capacità non può essere attuato per ragioni che sfuggono al suo controllo;
b) le opzioni disponibili non sono economicamente o finanziariamente valide.
35. Utilizzo delle tracce orarie.
1. Il gestore dell'infrastruttura impone, in particolare in caso di infrastruttura saturata, la rinuncia a tutte le tracce orarie che, per un periodo di almeno un mese, siano state utilizzate al di sotto della soglia minima fissata nel prospetto informativo della rete, a meno che la causa sia riconducibile a fattori di carattere non economico che sfuggano al controllo degli operatori.
2. Nel prospetto informativo della rete, il gestore dell'infrastruttura può specificare le condizioni in base alle quali si terrà conto dei precedenti livelli di utilizzo delle tracce orarie nella determinazione delle priorità nella procedura di assegnazione di capacità.
Disposizioni finali
36. Ulteriori obblighi delle imprese ferroviarie e delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie.
1. Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie che espletano sull'infrastruttura ferroviaria nazionale servizi di trasporto di merci o di persone osservano, oltre ai requisiti stabiliti dal presente decreto, anche la legislazione nazionale, regionale, e la normativa regolamentare, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicate in modo non discriminatorio, con particolare riguardo agli standard definiti e alle prescrizioni in materia di:
a) requisiti tecnici ed operativi specifici per i servizi ferroviari;
b) requisiti di sicurezza applicabili al personale, al materiale rotabile e all'organizzazione interna delle imprese ferroviarie;
c) salute, sicurezza, condizioni sociali e diritti dei lavoratori e degli utenti;
d) requisiti applicabili a tutte le imprese nel pertinente settore ferroviario destinate a offrire vantaggi o protezione agli utenti.
2. È fatto obbligo alle imprese ferroviarie ed alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie di rispettare gli accordi applicabili ai trasporti ferroviari internazionali, nonché le pertinenti disposizioni fiscali e doganali.
37. Organismo di regolazione.
1. L'organismo di regolazione indicato all'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE è il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o sue articolazioni. Esso vigila sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari e agisce in piena indipendenza sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria, dall'organismo preposto alla determinazione dei canoni di accesso all'infrastruttura, dall'organismo preposto all'assegnazione della capacità e dai richiedenti, conformandosi ai princìpi di cui al presente articolo (6).
2. L'organismo di regolazione collabora con gli organismi degli altri Paesi membri della Comunità europea, scambiando informazioni sulle proprie attività, nonché sui princìpi e le prassi decisionali adottati, al fine di coordinare i rispettivi princìpi decisionali in àmbito comunitario.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29 in tema di vertenze relative all'assegnazione della capacità di infrastruttura, ogni richiedente ha il diritto di adire l'organismo di regolazione se ritiene di essere stato vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di qualsiasi altro pregiudizio, in particolare avverso decisioni prese dal gestore dell'infrastruttura o eventualmente dall'impresa ferroviaria in relazione a quanto segue:
a) prospetto informativo della rete;
b) procedura di assegnazione della capacità di infrastruttura e relativo esito;
c) sistema di imposizione dei canoni di accesso all'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi per i servizi di cui all'articolo 20;
d) livello o struttura dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura e dei corrispettivi per i servizi di cui all'articolo 20;
e) rilascio del certificato di sicurezza;
f) controllo del rispetto delle norme e degli standard di sicurezza.
4. L'organismo di regolazione, nell'àmbito dei propri compiti istituzionali, ha facoltà di chiedere al gestore dell'infrastruttura, ai richiedenti e a qualsiasi altra parte interessata, tutte le informazioni che ritiene utili, in particolare al fine di poter garantire che i canoni per l'accesso all'infrastruttura ed i corrispettivi per la fornitura dei servizi di cui all'articolo 20, applicati dal gestore dell'infrastruttura, siano conformi a quanto previsto dal presente decreto e non siano discriminatori. Le informazioni devono essere fornite senza indebiti ritardi.
5. Con riferimento alle attività di cui al comma 3, l'organismo di regolazione decide sulla base di un ricorso o eventualmente d'ufficio e adotta le misure necessarie volte a porre rimedio entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie. Fatto salvo il comma 7, la decisione dell'organismo di regolazione è vincolante per tutte le parti cui è destinata.
6. In caso di ricorso contro un rifiuto di concessione di capacità di infrastruttura o contro le condizioni di una proposta di assegnazione di capacità, l'organismo di regolazione può concludere che non è necessario modificare la decisione del gestore dell'infrastruttura o che, invece, essa deve essere modificata secondo gli orientamenti precisati dall'organismo stesso.
7. In ogni caso, avverso le determinazioni dell'organismo di regolazione è ammesso il sindacato giurisdizionale.
8. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(6) Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 16, D.P.R. 2 luglio 2004, n. 184.
38. Abrogazione.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, salvo l'articolo 8, commi 3 e 5, che resta in vigore fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 11.
2. Si intende fatto al presente decreto ogni riferimento ai decreti di cui al comma 1, contenuto nel decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, nonché nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti la materia regolata dal presente decreto.
39. Clausola di cedevolezza espressa.
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni del presente decreto afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2001/12/CE, 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei princìpi fondamentali desumibili dal presente decreto.
40. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
D.P.R. 22 dicembre 2004, n. 340
Regolamento recante disciplina delle agevolazioni tariffarie, in materia di
servizio di trasporto ferroviario di passeggeri e dell'incentivazione del
trasporto ferroviario combinato, accompagnato e di merci pericolose, a norma
dell'articolo 38 della L. 1°
agosto 2002, n. 166.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 marzo 2005, n. 60.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che demanda al Governo l'adozione di un regolamento per disciplinare il sistema delle agevolazione tariffarie in materia di servizi di trasporto ferroviario, nonché l'incentivazione del trasporto ferroviario combinato, accompagnato e di merci pericolose e i relativi criteri e modalità per l'erogazione delle connesse contribuzioni pubbliche;
Visto l'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62;
Visto l'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2001, che approva il Piano generale dei trasporti e della logistica;
Viste la Dir.P.C.M. 30 gennaio 1997, recante linee guida per il risanamento dell'Azienda F.S., e la Dir.P.C.M. 18 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999;
Visto il Trattato costitutivo della Unione europea;
Visto il Libro bianco recante la politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte, presentato dalla Commissione europea in data 12 settembre 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2003;
Vista l'approvazione della Commissione europea con decisione C(2003) 4538 del 10 dicembre 2003, ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del 22 marzo 1999 del Consiglio;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 settembre 2004;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente regolamento:
Capo I - Disposizioni generali
1. Àmbito di applicazione.
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di incentivazione del trasporto ferroviario di merci, nonché il sistema delle agevolazioni tariffarie in materia di servizi di trasporto ferroviario di viaggiatori.
2. Definizioni.
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «legge»: la legge 1° agosto 2002, n. 166;
b) «agevolazione tariffaria»: l'obbligo dell'impresa ferroviaria a rendere un servizio di trasporto a favore di determinate categorie di viaggiatori a condizioni tariffarie agevolate o gratuite;
c) «impresa ferroviaria»: qualsiasi impresa privata o pubblica avente sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea ed avente titolo ad accedere all'infrastruttura ferroviaria nazionale, la cui attività principale consiste nell'espletamento di servizi di trasporto di merci o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
d) «impresa»: impresa individuale, o in forma societaria, o loro consorzi, costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, regolarmente costituiti ed aventi sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea, che commissiona treni per il trasporto di merci ai sensi del comma 5 dell'articolo 38 della legge, in conto proprio o di terzi. Ai sensi della decisione C(2003) 4358 del 10 dicembre 2003 della Commissione europea sono incluse, su base di reciprocità, anche le imprese svizzere che operano sul territorio italiano;
e) «trasporto combinato»: trasporto merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia senza rottura di carico;
f) «trasporto ferroviario di merci pericolose»: il trasporto di merci, anche in carri tradizionali, classificate dal regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose (RID);
g) «trasporto accompagnato»: trasporto di merci, caricate su veicoli adibiti al trasporto di merci su strada, mediante carri ferroviari speciali;
h) «treno completo»: treno commissionato ad un'impresa ferroviaria da un'unica impresa, la cui composizione di carri ferroviari carichi o di carri cisterna per il trasporto di merci pericolose raggiunga almeno il trenta per cento della massima lunghezza ammessa dalla linea origine/destinazione ovvero il trenta per cento della massa trainabile ammessa dal locomotore;
i) «utente del trasporto»: impresa, come definita ai sensi del presente articolo, per il cui conto viene svolto il trasporto di merci per ferrovia in quanto titolare della proprietà della merce per la quale il trasporto è effettuato;
l) «grado di bilanciamento del traffico»: il rapporto, su una determinata relazione, valutato su base annua ed espresso in percentuale, fra le unità intermodali ed i carri cisterna per il trasporto di merci pericolose trasportate da ciascuna impresa nel verso di percorrenza meno carico di unità e le unità trasportate nel verso maggiormente carico.
3. Regolazione del mercato del trasporto ferroviario.
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, disciplinerà l'accesso dei veicoli stradali, nei giorni festivi e prefestivi, ai terminal ferroviari intermodali, al fine di favorire il trasporto combinato delle merci e il trasporto delle merci pericolose per ferrovia.
Capo II - Agevolazioni tariffarie
4. Agevolazioni tariffarie in materia di trasporto ferroviario passeggeri.
1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di emanazione della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi del comma 3, le agevolazioni tariffarie per il trasporto ferroviario di passeggeri previste dall'articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti n. 1-T del 3 gennaio 1990 sono soppresse.
2. A decorrere dalla medesima data le Amministrazioni statali competenti regolano direttamente, mediante convenzioni da stipulare con le imprese ferroviarie, le agevolazioni tariffarie da applicare in relazione a:
a) categorie sociali meritevoli di tutela, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione ed in conformità con i princìpi di solidarietà e di sostegno sanciti nella Costituzione;
b) funzioni o istituzioni di utilità collettiva che rientrano nella competenza dello Stato a norma dell'articolo 117 della Costituzione.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in conformità ai princìpi di cui agli articoli 73 e 87 del Trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 1992, procede ad individuare le categorie dei soggetti beneficiari e l'elenco delle amministrazioni tenute all'applicazione. In sede di prima applicazione può procedere mediante revisione delle previsioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti n. 1-T del 3 gennaio 1990, di cui al comma 1. Il CIPE provvede altresì a quantificare le risorse da destinare alle Amministrazioni competenti, a valere sul capitolo 1542 (U.P.B. 3.1.2.8 - Ministero economia e finanze) del bilancio di previsione annuale dello Stato.
4. La previsione delle agevolazioni tariffarie lascia invariati gli obblighi di trasporto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del 26 giugno 1969 del Consiglio, relativi alle prestazioni da rendere al viaggiatore beneficiario dell'agevolazione.
5. Fino alla stipulazione delle convenzioni di cui al presente articolo prosegue l'applicazione delle agevolazioni tariffarie per il trasporto ferroviario di viaggiatori, come regolata con i contratti di servizio o con le convenzioni in vigore.
Capo III - Disciplina dell'incentivazione del trasporto ferroviario
5. Principi di riequilibrio modale.
1. Gli incentivi oggetto del presente Capo sono destinati allo sviluppo di attività imprenditoriali che favoriscano il riequilibrio modale del trasporto delle merci sul territorio italiano.
Capo III - Disciplina dell'incentivazione del trasporto ferroviario
Sezione I - Interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci
6. Interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci.
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede ad elaborare il Piano per l'istituzione di uno o più sistemi di incentivazione all'utilizzo del trasporto di merci per ferrovia, individuando le risorse necessarie in aggiunta a quelle rese disponibili dall'articolo 38 della legge.
2. I sistemi di incentivazione di cui al presente articolo rispondono a criteri di non discriminatorietà, equità, trasparenza. La misura dell'incentivazione non può essere superiore alla differenza del valore monetario dei costi esterni imputabili al trasporto di merci su strada e dei costi esterni imputabili al trasporto di merci su ferro, ed entro questi limiti è articolata in modo da massimizzare l'efficacia del sistema di incentivazione che consiste nell'aumento ovvero nel contenimento della riduzione della quota di merci trasportate per ferrovia.
3. I sistemi di incentivazione di cui al comma 1 incidono su una o più delle seguenti variabili:
a) tariffe applicate all'utente del trasporto;
b) livello della qualità dei servizi offerti;
c) dotazione di beni durevoli utilizzati per la produzione di servizi di trasporto di merci per ferrovia.
4. Il Piano di cui al comma 1 è sottoposto alla valutazione della Commissione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del 22 marzo 1999 del Consiglio.
Capo III - Disciplina dell'incentivazione del trasporto ferroviario
Sezione II - Incentivazione del trasporto ferroviario combinato e del trasporto ferroviario di merci pericolose
7. Individuazione delle risorse da destinare ai sistemi di incentivazione di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 38 della legge.
1. Per il triennio 2004-2006, le risorse del «Fondo per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose e agli investimenti per le autostrade viaggianti», di cui all'articolo 38, comma 6, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono destinate per il cinquanta per cento agli interventi di cui al comma 5 del medesimo articolo.
2. Tenuto conto di quanto stabilito al comma 1 e di quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 38 della legge, il venticinque per cento del Fondo di cui al comma 6 dell'articolo 38 della legge stessa, è destinato a contributi per gli investimenti per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per autostrade viaggianti.
3. Un ammontare non superiore all'uno per cento delle risorse di cui ai commi 1 e 2 è destinato al finanziamento, ai sensi dell'articolo 38, comma 8, della legge, degli incarichi di studio e di consulenza per elaborare studi di settore a supporto della definizione degli interventi dello Stato disciplinati dallo stesso articolo 38 e per l'assistenza tecnica per la gestione delle relative procedure.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'individuazione di modalità operative che consentano di rendere disponibili, nel triennio di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, le risorse di cui al comma 6 dell'articolo 38 della legge, anche mediante convenzioni di finanziamento con istituti di credito, al fine di garantire il perseguimento ottimale delle finalità di cui al medesimo articolo 38 (2).
(2) Vedi, anche, l'art. 4, D.M. 20 maggio 2005.
8. Criteri e modalità per la determinazione degli incentivi di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge.
1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 5, della legge, la misura del contributo è stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione del limite massimo di risorse a tale scopo destinate dall'articolo 7, comma 1 (3).
2. La misura degli incentivi di cui al comma 1 non può essere superiore alla differenza del valore monetario dei costi esterni tra il trasporto di merci su strada ed il trasporto di merci su ferro ed è articolata in funzione dell'obiettivo di massimizzare l'effetto di incentivazione al riequilibrio modale prodotto dall'attribuzione dei fondi, con effettiva riduzione dei costi di accesso al trasporto ferroviario per gli utenti del trasporto.
3. La misura degli incentivi di cui al presente articolo è costituita da un incentivo base e da un incentivo premiante. L'incentivo base è articolato in funzione della tipologia di trasporto, della distanza tra origine e destinazione e del grado di bilanciamento del traffico. L'incentivo premiante consiste nell'assegnazione di una quota di fondi da corrispondere a ciascuna impresa a fronte dell'incremento, valutato annualmente, delle quantità annue di treni-chilometro prodotti dalla stessa, misurato attraverso il raffronto con valori omogenei relativi ad un periodo base.
4. La quota di risorse destinata agli incentivi di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge è attribuita in via prioritaria, e comunque in misura non inferiore all'ottantacinque per cento, all'attribuzione dell'incentivo base.
5. Accedono all'attribuzione dell'incentivo i treni-chilometro effettuati per ritorni o riposizionamento delle unità di trasporto intermodale, dei carri cisterna per il trasporto di merci pericolose, nonché di autocarri, rimorchi e semirimorchi con o senza veicolo trattore.
6. L'ammontare di risorse da destinare all'incentivo premiante è individuato annualmente, per gli anni 2005 e 2006, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con i limiti previsti dal comma 4.
7. Non è ammesso il cumulo, per il medesimo trasporto, degli incentivi concessi ai sensi del presente articolo con gli incentivi previsti da altre disposizioni vigenti in Italia, fatte salve le agevolazioni fiscali di tipo generale, nonché gli altri sistemi di incentivazione previsti dall'articolo 38 della legge.
(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 20 maggio 2005.
9. Accesso agli incentivi di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge.
1. Alle imprese che si impegnano contrattualmente con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con imprese ferroviarie a realizzare un quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose per il triennio 2004-2006, è riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio di riferimento.
2. L'impegno di cui al comma 1 nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà risultare da apposito atto d'obbligo, in forza del quale l'impresa dichiara l'entità del quantitativo minimo, per il triennio di riferimento e distinto per ciascun anno, sia di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose che l'impresa stessa si impegna ad effettuare, sia delle corrispondenti quantità complessive di treni-chilometro. L'atto d'obbligo regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa, specificando gli obblighi che l'impresa è tenuta a rispettare e disciplinando le modalità di dimostrazione e verifica dei predetti obblighi, nonché le condizioni e modalità di erogazione degli incentivi e i casi di decadenza dal diritto di attribuzione degli incentivi stessi.
3. La sottoscrizione dell'atto d'obbligo dovrà essere preceduta da apposita istanza di ammissione all'incentivo, redatta in lingua italiana ed a firma del legale rappresentante dell'impresa da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 8, contenente l'indicazione della tipologia di trasporto e corredata dalla seguente documentazione:
a) certificato di iscrizione dell'impresa presso la Camera di commercio, rilasciato anche ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero presso organismi equivalenti degli Stati membri dell'Unione europea;
b) dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358. Alle imprese aventi sede legale in uno degli altri Paesi dell'Unione europea, si applica l'articolo 11, comma 3, dello stesso decreto;
c) dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'impresa circa il rispetto dei contratti di lavoro e delle norme riguardanti la sicurezza sul lavoro;
d) indicazione del quantitativo di treni completi e dei corrispondenti treni-chilometro per i quali l'impresa intende impegnarsi per ciascuno degli anni del triennio, nonché descrizione dettagliata dei servizi per i quali l'impresa intende accedere all'erogazione degli incentivi;
e) copia del contratto stipulato con le imprese ferroviarie, contenente anche gli impegni delle imprese ferroviarie in termini di standard minimi di qualità, con particolare riferimento alla regolarità, alla puntualità e all'affidabilità, che vengono garantiti al contraente, nonché i correlati sistemi risarcitori da applicare in caso di mancato raggiungimento degli standard;
f) dichiarazione di aver proceduto alla stipulazione del contratto di cui alla lettera e) previo espletamento di indagine di mercato tra le imprese ferroviarie operative sul mercato;
g) dichiarazione di non beneficiare di altre forme di incentivazione ai sensi dell'articolo 8;
h) se l'impresa non è utente del trasporto: dichiarazione dello schema tariffario applicato, con contestuale individuazione delle riduzioni tariffarie che l'impresa si obbliga ad applicare alla clientela quale effetto degli incentivi. Ciascuna impresa è tenuta a destinare a favore dei suoi clienti una riduzione delle tariffe applicate almeno pari all'ammontare degli incentivi percepibili, relativi alla componente dell'incentivo base non legata al grado di bilanciamento, tenendo conto della variazione delle componenti di costo;
i) dichiarazione con cui l'impresa si obbliga ad attenersi alle prescrizioni, comunitarie e nazionali, previste dalla normativa vigente, in particolare in materia di concorrenza tra imprese; le imprese che siano soggette a un'influenza dominante da parte di un'impresa ferroviaria si obbligano a tenere evidenza contabile separata in relazione alle attività oggetto di incentivazione;
l) descrizione degli effetti derivanti dall'erogazione degli incentivi, in termini di utilizzo del trasporto per ferrovia in relazione alle quantità di treni completi e di treni-chilometro effettuati negli anni 2002 e 2003 per le tipologie di trasporto incentivate.
4. Il contratto con le imprese ferroviarie può prevedere anche la facoltà di risoluzione anticipata del rapporto. Tale facoltà potrà essere esercitata, purché il beneficiario costituisca un nuovo contratto, per il periodo residuo, con altra impresa ferroviaria per la realizzazione del medesimo quantitativo minimo annuo di treni completi e di treni-chilometro di trasporto combinato o di merci pericolose, e previo espletamento dell'indagine di mercato ai sensi del comma 3, lettera f).
10. Criteri e modalità per la corresponsione dell'incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge e decadenza dal diritto di percepire l'incentivo.
1. Se per ciascun anno l'impresa ha effettuato una quantità di treni completi e di treni-chilometro superiore a quella definita contrattualmente, l'erogazione dell'incentivo alla fine di ogni anno include anche l'incentivazione delle eccedenze, entro il limite di 1,3 volte rispetto alla quantità annua di treni-chilometro definita contrattualmente, nonché l'ulteriore contributo relativo al meccanismo premiante, ove spettante.
2. Qualora, a consuntivo di ciascun anno del triennio venga accertato che l'impegno contrattuale assunto dall'impresa non sia stato onorato per almeno il novanta per cento del quantitativo di treni completi e di treni-chilometro complessivi indicato, il diritto all'attribuzione definitiva del contributo decade automaticamente.
3. Ai soli fini della dimostrazione del raggiungimento della soglia del novanta per cento di cui al comma 2, e dietro presentazione, da parte dell'impresa, di idonea documentazione a supporto, si considerano come effettuati i treni completi e i relativi treni-chilometro non realizzati per cause di forza maggiore e per scioperi.
11. Monitoraggio.
1. Entro sessanta giorni dalla fine di ciascun mese, l'impresa che ha sottoscritto un atto d'obbligo ai sensi dell'articolo 10, trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una dichiarazione contenente un riepilogo di tutti i treni effettuati, le lettere di vettura comprovanti i treni effettuati, nonché l'eventuale documentazione ai sensi dell'articolo 10, comma 4, con modalità che saranno definite nell'atto d'obbligo.
2. È esclusa l'erogazione di incentivazioni premianti laddove l'incremento delle quantità di trasporto merci sia solo figurativo, in quanto dipendente da operazioni societarie di fusioni o incorporazioni di aziende o rami di azienda. A tale fine le imprese dovranno dichiarare che non sono intervenute, nel periodo di riferimento, operazioni comportanti aumenti solo figurativi delle quantità di trasporto merci.
3. Le imprese e le imprese ferroviarie hanno l'obbligo di fornire tempestivamente i dati e le informazioni che saranno richiesti dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
12. Variazione della misura unitaria dell'incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge.
1. Le misure unitarie dell'incentivo base e dell'incentivo premiante stabilite con il decreto di cui all'articolo 8, possono essere modificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora subentrino variazioni degli elementi in base ai quali è determinata la misura degli incentivi stessi. Il medesimo decreto può definire altresì le condizioni e i limiti di riprogrammazione delle quantità di treni completi e di treni-chilometro per il trasporto combinato o di merci pericolose che l'impresa si impegna a realizzare per le annualità residue del contratto.
Capo III - Disciplina dell'incentivazione del trasporto ferroviario
Sezione III - Contributi per gli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia
13. Contributi alle imprese per investimenti.
1. Con il medesimo decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 1, sono individuate le categorie dei beni di investimento per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia per i quali è possibile accedere ai contributi, nei limiti delle risorse definite ai sensi dell'articolo 7. Lo stesso decreto individua altresì la percentuale massima contribuibile del prezzo del bene di investimento, l'ammontare di risorse destinabili alla contribuzione per ciascuna categoria di beni, nonché un limite per soggetto richiedente e per categoria di beni (4).
2. Ai contributi di cui al presente articolo possono accedere le imprese e gli utenti del trasporto come definiti nell'articolo 2, le imprese ferroviarie, le imprese di autotrasporto, le imprese che gestiscono terminal ferroviari intermodali, nonché le imprese proprietarie di materiale rotabile trainato che acquistano, anche mediante operazioni di leasing finanziario, beni di investimento da destinare ed utilizzare in Italia per lo sviluppo dei servizi di trasporto ferroviario di merci. È ammesso l'utilizzo dei beni mobili per collegamenti transfrontalieri ed internazionali con partenza o arrivo in Italia. Destinatari dei contributi sono le imprese aventi sede legale in un Paese appartenente all'Unione europea. Tuttavia qualora oggetto della contribuzione siano i locomotori e i carri ferroviari, in ragione della particolare rilevanza imprenditoriale di tale tipologia di beni per gli operatori del settore, il contributo è riconoscibile esclusivamente alle piccole e medie imprese, come definite dall'Allegato 1 del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 della Commissione, ed alle condizioni ed entro i limiti previsti dall'articolo 4 del predetto regolamento. Per le restanti categorie di beni, i contributi di cui al presente articolo non potranno essere superiori al trenta per cento del costo di acquisizione del bene.
3. I beni per i quali siano stati ottenuti i contributi di cui al presente articolo non possono essere sottratti all'uso previsto ai fini dello sviluppo del trasporto di merci su ferrovia e non possono essere alienati per il numero di anni, a decorrere dalla data di acquisto, indicato nel decreto ministeriale di cui al comma 1.
4. Nel caso di acquisizione mediante operazione di leasing finanziario:
a) la durata del leasing dovrà estendersi per l'intero periodo di non alienabilità del bene, indicato nel decreto di cui al comma 1. Tuttavia potrà prevedersi anche durata inferiore qualora il soggetto beneficiario del contributo si impegni al rinnovo dell'operazione finanziaria, alla scadenza, per il periodo residuo ovvero al riscatto del bene;
b) l'entità dei canoni anticipati, al netto della quota interessi, non potrà essere inferiore all'importo del contributo.
5. Non è ammesso il cumulo, per gli stessi beni, dei contributi concessi ai sensi del presente articolo con i contributi previsti da altre disposizioni vigenti in Italia, fatte salve le agevolazioni fiscali di tipo generale.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i soggetti che intendono accedere ai contributi di cui al presente articolo presentano istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, redatta in lingua italiana ed a firma del legale rappresentante del soggetto imprenditoriale. L'istanza è corredata di:
a) certificato di iscrizione dell'impresa presso la Camera di commercio, rilasciato anche ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero presso organismi equivalenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché idonea documentazione da cui risulti l'espletamento di una delle attività di cui al comma 2;
b) dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358. Alle imprese aventi sede legale in uno degli altri Paesi dell'Unione europea, si applica l'articolo 11, comma 3, dello stesso decreto;
c) piano pluriennale di attività, contenente altresì l'indicazione dettagliata degli investimenti programmati per i quali è richiesta la contribuzione ai sensi del presente articolo, nonché le previsioni di utilizzo e di efficacia dei medesimi investimenti ai fini del riequilibrio modale;
d) indicazione dei costi di acquisizione dei beni per i quali è richiesta la contribuzione, corredata da opportune indagini di mercato.
7. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati a tutti i soggetti che ne facciano richiesta, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel presente articolo. Se le richieste di contributi, per una categoria di beni, risultano superiori alla disponibilità di risorse, i contributi stessi vengono ripartiti tra le singole imprese proporzionalmente alle quantità che sarebbero state assegnate in presenza delle intere somme necessarie. Prima del riparto, le eventuali eccedenze di somme relative alle categorie di beni per le quali le richieste non saturano le disponibilità verranno distribuite alle categorie di beni di cui al periodo precedente, mediante l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La ripartizione delle somme recuperate è effettuata incrementando, per le singole categorie per le quali si sia verificata mancata capienza, il limite massimo per categoria di bene, di quantità proporzionali all'ammontare degli stessi limiti definiti con il decreto di cui al comma 1.
8. Se, decorsi i termini di cui al comma 6, residuano risorse per i contributi per investimenti ai sensi del presente articolo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio decreto, alla riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di accesso ai contributi.
9. L'attribuzione dei contributi è disciplinata mediante convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed i soggetti di cui al comma 2. La convenzione regola le modalità di erogazione ed eventuale revoca dei contributi, in relazione allo stato di realizzazione del programma di acquisizione dei beni, alla percentuale di contribuzione a carico dello Stato ed ai vincoli di utilizzo dei beni ed alle relative garanzie, specificando i meccanismi sanzionatori per il caso di totale o parziale mancato utilizzo dei beni stessi, ovvero di cessione anteriore alla scadenza ai sensi di quanto previsto dal comma 3.
(4) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 20 maggio 2005.
Capo III - Disciplina dell'incentivazione del trasporto ferroviario
Sezione IV - Incentivazioni alle imprese ferroviarie per il trasporto combinato e accompagnato delle merci
14. Incentivi alle imprese ferroviarie ai sensi del comma 7 dell'articolo 38 della legge.
1. Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 38 della legge sono destinate alla copertura del fabbisogno finanziario derivante, per il triennio 2004-2006, da accordi di programma stipulati, per la parte pubblica, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti congiuntamente con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, per la parte privata, da imprese ferroviarie, previo accordo con le imprese di settore.
2. Gli accordi di programma di cui al presente articolo hanno per oggetto progetti di sviluppo del trasporto combinato accompagnato o non accompagnato finalizzati a ridurre la congestione stradale, a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporti e a potenziare il trasporto combinato, contribuendo ad un sistema di trasporti efficace, efficiente e sostenibile.
3. Può essere ammesso alla stipulazione di un accordo di programma un progetto che risponda a una delle seguenti tipologie:
a) azione di trasferimento modale, finalizzata al trasferimento di merci dal trasporto interamente su gomma al trasporto combinato mediante l'attivazione di nuovi servizi ovvero mediante lo sviluppo di servizi già esistenti;
b) azione innovativa mirante a superare le barriere strutturali presenti nel mercato nazionale del trasporto combinato e ad aumentare l'efficienza della catena del medesimo trasporto, in riferimento ad uno o più dei seguenti aspetti: logistica, tecnologia, metodi, attrezzature, prodotti o servizi forniti;
c) azione innovativa volta a migliorare la cooperazione al fine di ottimizzare in modo strutturale i metodi e le procedure di lavoro nella catena del trasporto combinato, tenuto conto delle esigenze logistiche.
4. I progetti di cui al presente articolo possono accedere alla stipulazione dell'accordo di programma purché:
a) non comportino distorsioni di concorrenza fra servizi di trasporto alternativi al solo trasporto su strada, in misura contraria all'interesse generale sia nazionale sia comunitario. A tale fine, l'intensità dell'aiuto deve essere proporzionale all'obiettivo da conseguire mediante il progetto;
b) siano finalizzati ad un trasferimento tra modi reale, misurabile, sostenibile;
c) consistano in azioni che, sulla base di previsioni realistiche, risultino economicamente valide successivamente al periodo di validità dell'accordo di programma.
5. La selezione dei progetti è effettuata, previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di un invito a presentare offerte ai fini di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da una Commissione nominata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituita da rappresentanti dei Ministeri competenti ai sensi del comma 1. L'invito a presentare offerte indica i casi di esclusione dalla partecipazione alla selezione previsti dalla normativa vigente e contiene ulteriori specificazioni di quanto disposto dal presente articolo, ai fini del procedimento di selezione dei progetti. La selezione tiene conto dei benefìci ambientali previsti in conseguenza dei progetti proposti, nonché del contributo dei progetti stessi alla riduzione della congestione stradale e allo sviluppo del trasporto combinato. Nel procedimento di selezione dei progetti, la Commissione di cui al presente comma può avvalersi dell'assistenza di uno o più soggetti esterni alle Amministrazioni procedenti. L'avvenuta selezione degli accordi è oggetto di pubblicità notizia nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
6. Ciascuna impresa ferroviaria interessata presenterà un fascicolo di descrizione del progetto, contenente almeno le seguenti informazioni:
a) obiettivo del progetto e individuazione delle imprese coinvolte;
b) descrizione dell'attività nella quale il progetto consiste, con l'indicazione, anche, delle caratteristiche qualitative del servizio;
c) descrizione del segmento di mercato di riferimento; indicazione dell'utenza potenziale del servizio e dei prezzi che saranno applicati;
d) previsioni economico-finanziarie del progetto: introiti, costi, redditività;
e) dimostrazione della necessità di co-finanziamento pubblico e indicazioni relative alle altre fonti di finanziamento;
f) descrizione degli effetti previsti dal punto di vista:
1) trasportistico, con l'indicazione degli effetti in termini di sviluppo del trasporto combinato anche in rapporto alla concorrenza tra i diversi modi, ai sensi di quanto previsto dal comma 4, lettera a);
2) ambientale, con particolare riferimento alla riduzione della congestione stradale in conseguenza della realizzazione del progetto;
3) eventuali ulteriori effetti che possano derivare dalla realizzazione del progetto.
7. I fondi per gli accordi di programma selezionati ai sensi del comma 5 sono assegnati in funzione dei treni-chilometro prodotti sul territorio nazionale dall'impresa ferroviaria sottoscrivente, nel triennio di riferimento. Il contributo finanziario complessivo nazionale e comunitario per i servizi oggetto dei predetti accordi non può comunque essere superiore al trenta per cento per il primo anno, al venticinque per cento per il secondo e al venti per cento per il terzo, in rapporto all'importo totale delle spese necessarie alla realizzazione dei progetti, che possono comprendere tra l'altro:
a) i costi di locazione, leasing o ammortamento delle unità di trasporto combinato;
b) i costi di locazione, leasing o ammortamento e dell'adeguamento necessario per realizzare il progetto, in riferimento al materiale rotabile;
c) le spese di investimento e i costi di locazione, leasing o ammortamento del materiale atto a consentire il trasbordo tra la ferrovia e gli altri modi;
d) i costi di utilizzo delle infrastrutture ferroviarie;
e) le spese relative all'applicazione commerciale di tecniche, tecnologie o materiali preventivamente testati e approvati, in particolare la tecnologia dell'informazione dei trasporti;
f) i costi relativi alla formazione del personale e alla diffusione dei risultati del progetto, nonché i costi delle misure d'informazione e di comunicazione adottate per rendere noti all'industria dei trasporti interessata i nuovi servizi di trasporto combinato predisposti.
8. Le imprese ferroviarie che sottoscrivono un accordo di programma ai sensi del presente articolo si obbligano a tenere evidenza contabile separata in relazione alle attività oggetto dell'accordo. Le medesime imprese provvedono, qualora ai fini dell'erogazione dei servizi oggetto dell'accordo abbiano necessità di avvalersi di servizi prodotti da soggetti terzi, ad individuare i fornitori dei predetti servizi mediante procedura di selezione ovvero mediante idonea indagine di mercato.
15. Progetto di autostrada ferroviaria alpina sulla direttrice Aiton-Orbassano.
1. A valere sulle risorse di cui al comma 7 dell'articolo 38 della legge è finanziato, in via prioritaria, l'accordo di programma attuativo del progetto sperimentale di autostrada ferroviaria alpina sulla direttrice Aiton-Orbassano, in adempimento di quanto definito nel vertice italo-francese di Périgueux del 27 novembre 2001, ed alle condizioni e secondo le modalità ivi previste.
16. Norme di prima attuazione.
1. Per le imprese che sottoscrivono l'atto d'obbligo di cui all'articolo 9, gli incentivi di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge sono erogati, per i treni-chilometro effettuati dal 1° gennaio 2004 alla data della stipula dell'atto d'obbligo subordinatamente alla sussistenza di contratti con le imprese ferroviarie per il relativo servizio nel periodo di riferimento, nonché alla dimostrazione dei treni completi e dei corrispondenti treni-chilometro effettivamente realizzati.
2. Per le imprese che non siano in grado di fornire la dimostrazione di cui al comma 1 relativa ai treni completi e treni-chilometro, per il periodo dal 1° gennaio 2004 alla data di stipulazione dell'atto d'obbligo, l'ammissione ai benefìci è limitata al periodo di riferimento effettivamente considerato dall'atto d'obbligo sottoscritto.
3. Ai contributi di cui all'articolo 13 sono ammessi gli investimenti concernenti anche beni acquistati dal 1° gennaio 2004 alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sempreché risultino rispettate le condizioni e verificati i requisiti stabiliti nel medesimo articolo 13.
4. Agli incentivi di cui al comma 7 dell'articolo 38 della legge sono ammessi anche i treni-chilometro relativi a progetti selezionati, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, la cui esecuzione abbia già avuto inizio a partire dal 1° gennaio 2004, sempreché risultino verificate le condizioni di cui all'articolo 14.
17. Norme finali.
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua il monitoraggio periodico dei risultati dello sviluppo del trasporto merci su ferrovia, proponendo correttivi ed innovazioni della manovra di sostegno al sistema del trasporto ferroviario, anche in relazione alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 1. In caso di rinnovazioni o integrazioni dei benefìci di cui all'articolo 38, commi 5 e 7, della legge, il presente regolamento sarà sottoposto ai relativi adeguamenti.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte e delle informazioni rese dalle imprese e dalle imprese ferroviarie ai fini dell'assegnazione degli incentivi di cui al presente decreto; a tale fine il medesimo Ministero può acquisire informazioni presso ogni altra Amministrazione pubblica, nonché effettuare verifiche, ispezioni e controlli anche mediante accesso diretto alle sedi delle predette imprese e imprese ferroviarie, e può altresì acquisire, anche presso terzi, la documentazione inerente alle attività oggetto di incentivazione. Qualora dall'attività di controllo, comunque effettuata, sia accertata la non veridicità delle informazioni prodotte dalle imprese, queste ultime decadono dai benefìci ottenuti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
3. Le disposizioni di cui al presente regolamento, riferite alle imprese aventi sede in altri Stati dell'Unione europea, si applicano ove compatibili alle imprese aventi sede in Svizzera, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2.
Reg.
(CEE) n. 1191/69 del 26 giugno 1969
Regolamento del Consiglio
relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla
nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada
e per via navigabile.
Pubblicato nella G.U.C.E. 28 giugno 1969, n. 156. Entrato in vigore il 1° luglio 1969.
Il Consiglio delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 75 e 94,
vista la decisione del Consiglio, del 13 maggio 1965, relativa all'armonizzazione di alcune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che uno degli obiettivi della politica comune dei trasporti è l'eliminazione delle disparità create dall'imposizione alle imprese di trasporto, da parte degli Stati membri, di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico che possono falsare in misura sostanziale le condizioni di concorrenza;
considerando che è quindi necessario sopprimere gli obblighi di servizio pubblico definiti nel presente regolamento; che, tuttavia, il mantenimento di tali obblighi è indispensabile in alcuni casi per assicurare la fornitura di servizi di trasporto sufficiente; che tale fornitura si valuta in funzione dell'offerta e della domanda di trasporto esistenti, nonché delle esigenze della collettività;
considerando che tali misure di soppressione non si estendono ai prezzi e alle condizioni di trasporto imposte alle imprese nel settore dei trasporti di persone a favore di una o più categorie sociali particolari;
considerando che, per l'applicazione di tali misure, è necessario definire i vari obblighi di servizio pubblico di cui al presente regolamento; che tali obblighi comprendono l'obbligo di esercizio, l'obbligo di trasporto e l'obbligo tariffario;
considerando che è necessario lasciare agli Stati membri l'iniziativa di adottare misure di soppressione o di mantenimento degli obblighi di servizio pubblico; che, tuttavia, poiché tali obblighi potrebbero comportare oneri per le imprese di trasporto, queste devono poter presentare le relativa domande di soppressione alle competenti autorità degli Stati membri;
considerando l'opportunità di prevedere che le imprese di trasporto possano presentare domande di soppressione degli obblighi di servizio pubblico soltanto ove tali obblighi comportino per le stesse svantaggi economici determinati secondo metodi comuni definiti nel presente regolamento;
considerando che, ai fini del miglioramento dell'esercizio, le imprese di trasporto devono avere la possibilità di proporre nelle loro domande, l'utilizzazione di un'altra tecnica di trasporto più idonea al traffico;
considerando che, nel decidere il mantenimento di obblighi di servizio pubblico, le autorità competenti degli Stati membri devono potere subordinare la loro decisione a condizioni atte a migliorare il rendimento delle prestazioni in causa; che è necessario che le autorità competenti, decidendo la soppressione di un obbligo di servizio pubblico, possano tuttavia prevedere l'istituzione di un servizio sostitutivo, allo scopo di garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto;
considerando che, per tener conto degli interessi di tutti gli Stati membri, è opportuno istituire una procedura comunitaria per il caso in cui la soppressione di un obbligo d'esercizio o di trasporto sia tale da interferire con gli interessi di un altro Stato membro;
considerando che, al fine di consentire un'adeguata organizzazione dell'esame delle domande intese alla soppressione degli obblighi di servizio pubblico presentate dalle imprese, è opportuno fissare il termine entro il quale tali domande debbono essere presentate, nonché il termine entro il quale esse vanno esaminate dagli Stati membri;
considerando che, ai sensi dell'articolo 5 della decisione del Consiglio, del 13 maggio 1965, relativa all'armonizzazione di alcune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili, il mantenimento di un obbligo di servizio pubblico definito nel presente regolamento, deciso dalle autorità competenti, comporta l'obbligo di compensare gli oneri che ne derivano per le imprese di trasporto;
considerando che il diritto delle imprese di trasporto alla compensazione degli oneri deve sorgere a decorrere dalla decisione degli Stati membri di mantenere un obbligo di servizio pubblico; che, tuttavia, in considerazione del carattere annuale del bilancio, tale diritto non può sorgere nel periodo iniziale di applicazione del presente regolamento, anteriormente al 1° gennaio 1971, e che tale data può essere prorogata in rapporto ad eventuali proroghe dei termini fissati per l'esame delle domande delle imprese di trasporto;
considerando che, peraltro, l'articolo 6 della decisione del Consiglio, del 13 maggio 1965, relativa all'armonizzazione di alcune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili prevede che gli Stati membri procederanno alla compensazione degli oneri derivanti, nel settore dei trasporti di persone, dall'applicazione di prezzi e condizioni di trasporto imposte nell'interesse di una categoria sociale particolare; che tale compensazione dovrà intervenire a decorrere dal 1° gennaio 1971 e che tale data può essere prorogata di un anno in base ad una procedura comunitaria, in caso di difficoltà particolari di uno Stato membro;
considerando che la compensazione degli oneri che conseguono, per le imprese di trasporto, dal mantenimento degli obblighi di servizio pubblico deve essere effettuata secondo metodi comuni; che per fissare tali compensazione è necessario tener conto delle ripercussioni che la soppressione dell'obbligo avrebbe sull'attività dell'impresa;
considerando che è necessario applicare le disposizioni del presente regolamento ad ogni nuovo caso di servizio, obbligo di servizio pubblico, definito nel presente regolamento, che dovesse essere imposto ad un'impresa di trasporto;
considerando che, poiché le compensazioni risultanti dalla applicazione del presente regolamento sono concesse dagli Stati membri secondo metodi comuni fissati dal presente regolamento, è opportuno dispensare tali compensazioni dalla procedura d'informazione preventiva prevista all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea;
considerando che la Commissione deve poter ottenere dagli Stati membri ogni informazione utile in merito all'applicazione del presente regolamento;
considerando che, per permettere al Consiglio di esaminare la situazione esistente in ogni Stato membro in materia di applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrà presentare al Consiglio una relazione in proposito entro il 31 dicembre 1972;
considerando che è opportuno garantire che gli Stati membri pongano a disposizione delle imprese di trasporto gli strumenti idonei a permettere loro di far valere i propri interessi nei confronti delle decisioni particolari prese dagli Stati membri in esecuzione del presente regolamento;
considerando che il presente regolamento si applica per ora alle attività di trasporto ferroviario delle sei imprese nazionali ferroviarie degli Stati membri e, per le imprese degli altri modi di trasporto, alle imprese che non effettuano in via principale trasporti a carattere locale o regionale e che perciò il Consiglio dovrà decidere entro un termine di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento quali azioni dovranno essere intraprese in materia di obblighi di servizio pubblico per le prestazioni di trasporto non previste dal presente regolamento,
ha adottato il presente regolamento:
Sezione I
Disposizioni generali
Articolo 1
1. Il presente regolamento si applica alle imprese di trasporto che forniscono servizi nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.
Gli Stati membri possono escludere dal campo di applicazione del presente regolamento le imprese la cui attività è limitata esclusivamente alla fornitura di servizi urbani, extraurbani o regionali.
2. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:
- "servizi urbani ed extraurbani", servizi di trasporto che soddisfano le esigenze di un centro o di un agglomerato urbano e quelle del trasporto fra detto centro o agglomerato e la rispettiva periferia;
- "servizi regionali", servizi di trasporto destinati a soddisfare le esigenze di trasporto di una regione.
3. Le competenti autorità degli Stati membri sopprimono gli obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico, definiti dal presente regolamento, imposti nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.
4. Per garantire servizi di trasporto sufficienti tenendo conto segnatamente dei fattori sociali, ambientali e di assetto del territorio o per offrire particolari condizioni tariffarie a favore di determinate categorie di passeggeri le competenti autorità degli Stati membri possono concludere contratti di servizio pubblico con un'impresa di trasporto. Le condizioni e le modalità di tali contratti sono definite nella sezione V.
5. Tuttavia, le competenti autorità degli Stati membri possono mantenere o imporre gli obblighi di servizio pubblico di cui all'articolo 2 per i servizi urbani, extraurbani e regionali di trasporto di passeggeri. Le condizioni e le modalità, compresi i metodi di compensazione, sono definiti nelle sezioni II, III e IV. Quando un'impresa di trasporto svolge contemporaneamente servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico ed altre attività, i servizi pubblici devono formare oggetto di sezioni distinte che rispondano come minimo ai seguenti requisiti:
a) separazione di conti corrispondenti a ciascuna attività di esercizio e ripartizione delle relative quote di patrimonio in base alle norme contabili vigenti;
b) spese bilanciate dalle entrate di esercizio e dai versamenti dei poteri pubblici, senza possibilità di trasferimento da o verso altri settori d'attività dell'impresa.
6. Inoltre le autorità competenti di uno Stato membro possono non applicare i paragrafi 3 e 4, nel settore dei trasporti di passeggeri, alle tariffe ed alle condizioni di trasporto imposti a favore di una o più categorie sociali particolari (2).
(2) Articolo così sostituito dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1893/91.
Articolo 2
1. Per "obblighi di servizio pubblico" si intendono gli obblighi che l'impresa di trasporto, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni.
2. Gli obblighi di servizio pubblico ai sensi del paragrafo 1 comprendono l'obbligo di esercizio, l'obbligo di trasporto e l'obbligo tariffario.
3. Per "obbligo di esercizio", ai sensi del presente regolamento, si intende l'obbligo fatto alle imprese di trasporto di adottare, per le linee o gli impianti il cui esercizio sia stato loro affidato mediante concessione od autorizzazione equivalente, tutte le misure atte a garantire un servizio di trasporto conforme a determinate norme di continuità, di regolarità e di capacità tale nozione comprende anche l'obbligo di garantire l'esercizio di servizi complementari, nonché l'obbligo di mantenere in buono stato, dopo la soppressione dei servizi di trasporto, linee, impianti e materiale, nella misura in cui quest'ultimo sia eccedente rispetto all'insieme della rete.
4. Per "obbligo di trasporto", ai sensi del presente regolamento, si intende l'obbligo fatto alle imprese di trasporto di accettare e di effettuare qualsiasi trasporto di persone o di merci a prezzi e condizioni di trasporto determinati.
5. Per "obbligo tariffario", ai sensi del presente regolamento, si intende l'obbligo per le imprese di trasporto di applicare prezzi stabiliti od omologati dalle pubbliche autorità, in contrasto con l'interesse commerciale dell'impresa e derivanti dall'imposizione o dal rifiuto di modificare misure tariffarie particolari, soprattutto per talune categorie di viaggiatori, per talune categorie di prodotti o per talune relazioni.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano agli obblighi derivanti da misure generali di politica dei prezzi applicabili al complesso delle attività economiche o da misure adottate in materia di prezzi e di condizioni generali di trasporto per l'organizzazione del mercato dei trasporti o di una parte di questo.
Sezione II
Princìpi comuni per la soppressione
o il mantenimento degli obblighi di servizio pubblico
Articolo 3
1. Allorché le autorità competenti degli Stati membri decidono il mantenimento totale o parziale di un obbligo di servizio pubblico e più soluzioni garantiscono, in condizioni analoghe, la fornitura di sufficienti servizi di trasporto, le autorità competenti scelgono quella che comporta il minimo costo per la collettività.
2. La fornitura di sufficienti servizi di trasporto si valuta in funzione dei seguenti elementi:
a) l'interesse generale;
b) le possibilità di ricorso ad altre tecniche di trasporto e la loro idoneità a soddisfare le esigenze di trasporto considerate;
c) i prezzi e le condizioni di trasporto che possono essere offerti agli utenti.
Articolo 4
1. Spetta alle imprese di trasporto di presentare alle autorità competenti degli Stati membri domanda per la soppressione totale o parziale di un obbligo di servizio pubblico, qualora tale obbligo comporti per esse svantaggi economici.
2. Le imprese di trasporto possono proporre, nella loro domanda, di sostituire con un'altra tecnica di trasporto quella attualmente impiegata. Le imprese determinano le economie che possono migliorare i risultati della loro gestione finanziaria, applicando le disposizioni dell'articolo 5.
Articolo 5
1. Un obbligo di esercizio o di trasporto comporta svantaggi economici se la diminuzione delle spese che potrebbe essere realizzata con la soppressione totale o parziale di tale obbligo riguardo a una prestazione o ad un complesso di prestazioni soggette a tale obbligo, è superiore alla diminuzione degli introiti risultante da detta soppressione.
Gli svantaggi economici sono determinati sulla base di un consuntivo, se del caso attualizzato, degli svantaggi economici annui costituiti dalla differenza fra la riduzione degli oneri annui e la riduzione degli introiti annui derivanti dalla soppressione dell'obbligo.
Tuttavia, se degli obblighi di esercizio o di trasporto sono relativi ad una o più categorie di traffico di persone o di merci su una rete o su una parte considerevole di una rete, la valutazione degli oneri che possono essere eliminati in caso di soppressione dell'obbligo viene fatta sulla base di una suddivisione fra la varie categorie di traffico dei costi complessivi sostenuti dall'impresa per la sua attività di trasporto.
Lo svantaggio economico è in tal caso pari alla differenza fra i costi imputabili alla parte dell'attività dell'impressa interessata dall'obbligo di servizio pubblico e il corrispondente introito. Gli svantaggi economici vengono determinati tenendo conto delle ripercussioni dell'obbligo sul complesso dell'attività dell'impresa.
2. L'obbligo tariffario comporta svantaggi economici quando la differenza fra gli introiti e gli oneri del traffico soggetto all'obbligo è inferiore alla differenza fra gli introiti e gli oneri del traffico risultante da una gestione commerciale che tenga conto dei costi delle prestazioni soggette a detto obbligo nonché della situazione del mercato.
Articolo 6
1. Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, le imprese di trasporto presentano alle autorità competenti degli Stati membri la domanda di cui all'articolo 4.
Le imprese di trasporto possono presentare domanda, dopo la scadenza del termine summenzionato, se costatano il ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
2. Le decisioni di mantenere o di sopprimere a termine, totalmente o parzialmente, un obbligo di servizio pubblico, prevedono, per gli oneri che ne derivano, la concessione di una compensazione determinata secondo i metodi comuni di cui agli articolo 10, 11, 12 e 13.
3. Le autorità competenti degli Stati membri decidono entro il termine di un anno dalla data della presentazione della domanda per quanto concerne gli obblighi di esercizio e di trasporto ed entro il termine di sei mesi per quanto concerne gli obblighi tariffari.
Il diritto alla compensazione sorge dal giorno della decisione delle autorità competenti e comunque non anteriormente al 1° gennaio 1971.
4. Tuttavia, se le autorità competenti degli Stati membri lo ritengono necessario per il numero e l'importanza delle domande presentate da ogni impresa, possono prorogare il termine di cui al primo comma del paragrafo 3 fino e non oltre il 1° gennaio 1973 (3). In questo caso il diritto alla compensazione sorge in questa stressa data.
Qualora intendano avvalersi di questa facoltà, le autorità competenti degli Stati membri ne informano le imprese interessate entro sei mesi dalla presentazione delle domande.
In caso di particolari difficoltà di uno Stato membro e a richiesta del medesimo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzare tale Stato a prorogare il termine di cui al primo comma sino al primo comma sino al 1° gennaio 1973.
5. Se le autorità competenti non hanno preso una decisione nei termini previsti, l'obbligo di cui è chiesta la soppressione in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, è soppresso.
6. Il Consiglio esaminerà, sulla base di una relazione presentata dalla Commissione entro il 31 dicembre 1972, la situazione esistente in ogni Stato membro per quanto riguarda l'attuazione del presente regolamento.
(3) Termine così prorogato dalla decisione 72/378.
Articolo 7
1. La decisione di mantenimento può essere subordinata a condizioni atte a migliorare il rendimento delle prestazioni soggette all'obbligo in questione.
2. La decisione di soppressione può prevedere l'istituzione di un servizio sostitutivo. In tal caso, la soppressione avrà efficacia non prima del momento in cui entrerà in esercizio il servizio sostitutivo.
Articolo 8
1. Lo Stato membro comunica alla Commissione, anteriormente alla loro esecuzione, le misure di soppressione degli obblighi di esercizio o di trasporto che esso intende adottare per le linee o i servizi di trasporto che possono pregiudicare il commercio o il traffico fra Stati membri. Esso ne informa gli altri Stati membri.
2. Se lo ritiene utile, ovvero a richiesta di un altro Stato membro, la Commissione procede ad una consultazione con gli Stati membri in merito alle misure previste.
3. La Commissione rivolge a ciascuno Stato membro interessato un parere o una raccomandazione nei due mesi successivi al ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 1.
Sezione III
Applicazione ai trasporti di persone di prezzi e condizioni di trasporto imposti a favore di una o più categorie sociali particolari
Articolo 9
1. L'ammontare della compensazione degli oneri gravanti sulle imprese in conseguenza all'applicazione, ai trasporti di persone, dei prezzi e delle condizioni di trasporto imposti a favore di una o più categorie sociali particolari, è determinato secondo i metodi comuni previsti agli articoli 11, 12 e 13.
2. La compensazione è dovuta a decorrere dal 1° gennaio 1972 (4).
In caso di particolari difficoltà di uno Stato membro e a richiesta del medesimo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzare tale Stato a prorogare detta decorrenza dal 1° gennaio 1972.
3. Domande di compensazione sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri.
(4) Termine così prorogato dalla decisione 72/378.
Sezione IV
Metodi comuni di compensazione
Articolo 10
1. Per quanto riguarda l'obbligo d'esercizio o di trasporto, l'ammontare della compensazione prevista all'articolo 6 è pari alla differenza tra la diminuzione degli oneri e la diminuzione degli introiti dell'impresa che può derivare, per il periodo di tempo considerato, dalla soppressione totale o parziale corrispondente dell'obbligo in questione.
Tuttavia, se gli svantaggi economici sono stati calcolati suddividendo i costi complessivi sostenuti dall'impresa per la sua attività di trasporto fra le varie parti di questa attività di trasporto, l'ammontare della compensazione è pari alla differenza fra i costi imputabili alla parte dell'attività dell'impresa interessata dall'obbligo di servizio pubblico e l'introito corrispondente.
2. (5).
(5) Paragrafo soppresso dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1893/91.
Articolo 11
1. Nel caso di un obbligo di natura tariffaria l'ammontare della compensazione prevista all'articolo 6 e all'articolo 9, paragrafo 1, è pari alla differenza fra due termini:
a) il primo termine è pari alla differenza tra, da un lato, il prodotto del numero delle unità di trasporto previste
- per la tariffa più favorevole che potrebbe essere rivendicata dagli utenti se non esistesse l'obbligo in questione
- o, in mancanza di tale tariffa, per il prezzo che l'impresa avrebbe applicato nel quadro di una gestione commerciale che tenesse conto dei costi della prestazione in questione nonché della situazione del mercato e, dall'altro il prodotto del numero delle unità di trasporto effettive per la tariffa imposta durante il periodo di tempo considerato.
b) Il secondo termine è pari alla differenza fra il costo che risulterebbe dall'applicazione della tariffa più favorevole o del prezzo che l'impresa avrebbe applicato nel quadro di una gestione commerciale e il costo che risulta dall'applicazione della tariffa imposta.
2. Se, per la situazione del mercato, la compensazione calcolata in applicazione del paragrafo 1 non consente di coprire i costi complessivi del traffico soggetto all'obbligo tariffario in questione, l'ammontare della compensazione prevista all'articolo 9, paragrafo 1, è pari alla differenza tra detti costi e gli introiti di detto traffico. Le eventuali compensazioni già effettuate ai sensi dell'articolo 10 sono prese in considerazione in questo calcolo.
3. (6).
(6) Paragrafo soppresso dall'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1893/91.
Articolo 12
Per la determinazione dei costi risultanti dal mantenimento degli obblighi, si tiene conto di un'efficiente gestione dell'impresa e di una fornitura di servizi di trasporto di qualità adeguata.
Gli interessi sul capitale proprio possono essere dedotti dagli interessi contabili.
Articolo 13
1. Le decisioni prese in virtù degli articoli 6 e 9 stabiliscono in anticipo l'importo della compensazione per un periodo minimo di un anno. Le decisioni stabiliscono al tempo stesso i fattori che possono comportare una revisione degli importi.
2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono sottoposti a revisione ogni anno dopo la chiusura della contabilità dell'esercizio dell'impresa.
3. Il pagamento delle compensazioni fissate in anticipo è effettuato mediante versamenti rateizzati. Il pagamento degli importi dovuti in base ad una revisione di cui al paragrafo 2 è effettuato immediatamente dopo la revisione.
Sezione V (7)
Contratti di servizio pubblico
Articolo 14
1. Per "contratto di servizio pubblico" s'intende un contratto concluso fra le autorità competenti di uno Stato membro e un'impresa di trasporto allo scopo di fornire alla collettività servizi di trasporto sufficienti.
In particolare il contratto di servizio pubblico può comprendere:
- servizi di trasporto conformi a determinate norme di continuità, regolarità, capacità e qualità;
- servizi di trasporto complementari;
- servizi di trasporto a determinate tariffe e condizioni, in particolare per talune categorie di passeggeri o per taluni percorsi;
- adeguamenti dei servizi alle reali esigenze.
2. Il contratto di servizio pubblico comprende tra l'altro i seguenti punti:
a) le caratteristiche dei servizi offerti, segnatamente le norme di continuità, regolarità, capacità e qualità;
b) il prezzo delle prestazioni che formano oggetto del contratto, che si aggiunge alle entrate tariffarie o comprende dette entrate, come pure le modalità delle relazioni finanziarie tra le due parti;
c) le norme relative alle clausole addizionali e alle modifiche del contratto, segnatamente per tener conto dei mutamenti imprevedibili;
d) il periodo di validità del contratto;
e) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto.
3. I mezzi finanziari utilizzati per la fornitura di servizi di trasporto che formano oggetto di un contratto di servizio pubblico possono appartenere all'impresa o essere messi a sua disposizione.
4. L'impresa che desidera mettere fine o apportare modifiche sostanziali ad un servizio di trasporto che essa fornisce alla collettività in modo continuo e regolare e che non è coperto dal contratto o dall'obbligo di servizio pubblico ne informa le autorità competenti dello Stato membro con un preavviso di almeno tre mesi. Le autorità competenti possono rinunciare a questa informazione.
Questa disposizione non pregiudica le altre procedure nazionali che disciplinano il diritto di metter fine o di apportare modifiche ad un servizio di trasporto.
5. Dopo aver ricevuto l'informazione di cui al paragrafo 4 le autorità competenti possono imporre il mantenimento del servizio ancora per un anno al massimo dalla data del preavviso e notificano tale decisione all'impresa almeno un mese prima della scadenza del preavviso.
Esse possono pure prendere l'iniziativa di negoziare l'istituzione o la modifica di un servizio di trasporto.
6. Gli oneri derivanti alle imprese di trasporto dagli obblighi previsti al paragrafo 5 formano oggetto di compensazioni secondo i metodi comuni enunciati alle sezione II, III e IV.
(7) Sezione così sostituita dall'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1893/91.
Sezione VI
Disposizioni finali
Articolo 15
Le decisioni delle autorità competenti degli Stati membri, prese in conformità delle disposizioni del presente regolamento, devono essere motivate e formare oggetto di una pubblicazione adeguata.
Articolo 16
Gli Stati membri assicurano alle imprese di trasporto in quanto tali la possibilità di far valere, con mezzi idonei, i loro interessi nei confronti delle decisioni prese in esecuzione delle disposizioni del presente regolamento.
Articolo 17
1. La Commissione può chiedere agli Stati membri qualsiasi informazione utile sull'applicazione del presente regolamento. Qualora lo ritenga necessario, la Commissione procede ad una consultazione degli Stati membri interessati.
2. Le compensazioni risultanti dall'applicazione del presente regolamento sono dispensate dalla procedura di informazione preventiva di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea.
Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione, per categoria d'obblighi, le compensazioni degli oneri derivanti per le imprese di trasporto dal mantenimento degli obblighi di servizio pubblico di cui all'articolo 2 e dall'applicazione ai trasporti di viaggiatori di prezzi e condizioni di trasporto imposti nell'interesse di una o più categorie sociali particolari.
Articolo 18
1. Gli Stati membri adottano in tempo utile, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie all'esecuzione del presente regolamento ed in particolare dell'articolo 4.
2. Se uno Stato membro lo richiede, o se la Commissione lo ritiene opportuno, quest'ultima procede ad una consultazione con gli Stati membri interessati in merito ai progetti relativi alle disposizioni di cui al paragrafo 1.
Articolo 19
(8).
(8) Articolo completato dal Trattato di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'Energia Atomica, dal Trattato di adesione della Grecia alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'Energia Atomica, dall'allegato I al Trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'Energia Atomica, poi sostituito dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3572/90 e da ultimo soppresso dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1893/91.
Articolo 20
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1969.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1969.
Per il Consiglio
il presidente
G. Thorn
Dec.
2001/764/CECA del 23 ottobre 2001
Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri
riuniti in seno al Consiglio
concernente l'estinzione dell'accordo del 21 marzo 1955 relativo
all'istituzione di tariffe ferroviarie dirette internazionali per i trasporti
di carbone e di acciaio.
Pubblicata nella G.U.C.E. 1 novembre 2001, n. L 288. Entrata in vigore il 1° novembre 2001.
I rappresentanti
dei governi degli Stati membri della Comunità europea
del carbone e dell'acciaio riuniti in seno al Consiglio,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 14 e 70, e la convenzione relativa alle disposizioni transitorie, in particolare il paragrafo 10, capoverso 2 e capoverso 3, secondo comma, punto 2,
visto l'articolo 54, lettera b), della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969),
visto l'accordo del 1955 relativo all'istituzione di tariffe ferroviarie dirette internazionali per i trasporti di carbone e di acciaio (qui di seguito denominato "accordo del 1955"),
considerando quanto segue:
(1) L'accordo del 1955 non comporta alcuna disposizione concernente la sua estinzione.
(2) La Commissione ha adottato una comunicazione concernente l'estinzione dell'accordo del 1955.
(3) Nella relazione allegata alla revisione dell'accordo del 1955 nel quadro della preparazione del quinto accordo complementare all'accordo del 1955, alcune delegazioni nazionali hanno chiesto in particolare di continuare con le ferrovie i lavori intesi alla cessazione dell'accordo in una fase successiva.
(4) In particolare l'articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio - al pari delle direttive 95/18/CE e 95/19/CE del Consiglio - mira ad accrescere l'efficacia e la competitività dei trasporti ferroviari rispetto agli altri modi di trasporto garantendo alle imprese ferroviarie un'autonomia di gestione che consente loro di adottare comportamenti conformi a criteri commerciali e di adattarsi alle esigenze del mercato.
(5) È opportuno tener conto della valutazione della situazione economica esplicitata nella citata comunicazione della Commissione.
(6) L'accordo del 1955 e la tariffa CECA 9001 introdotta dall'accordo citato non sono più applicati "de facto".
(7) È opportuno che la Commissione europea denunci l'accordo del 28 luglio 1956 relativo all'istituzione di tariffe dirette internazionali ferroviarie per i trasporti di carbone e di acciaio in transito per il territorio svizzero, conformemente al mandato conferito dalla decisione della conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 17 giugno 1999, in coordinamento con l'estinzione dell'accordo del 1955,
decidono:
Articolo 1
L'accordo del 21 marzo 1955 relativo all'istituzione di tariffe ferroviarie dirette internazionali per il trasporto di carbone e di acciaio è estinto sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente decisione.
Articolo 2
Il segretario generale del Consiglio informa quanto prima la Commissione dell'estinzione dell'accordo del 1955.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 2001.
Il Presidente
A. Neyts-Uyttebroeck
[1] Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59”.
[2] L’articolo 4 comma 4 della legge 59/1997 e il successivo D.Lgs. 422/97, come modificato dal D.Lgs. 400/98, hanno previsto il decentramento dei servizi di trasporto di interesse locale alle regioni. L’accordo quadro stipulato in sede di Conferenza Stato regioni il 18 giugno 1999 ha determinato l’ammontare complessivo delle risorse da trasferire alle regioni (2.709 miliardi di lire) e la ripartizione tra la quota spettante alle regioni a statuto ordinario (2.285 miliardi) e quella spettante alle regioni a statuto speciale (422,5 miliardi). Il DPCM 16 novembre 2000 ha trasferito alle regioni a statuto ordinario, con decorrenza 1° gennaio 2001, le risorse loro spettanti, suddividendoli per regione, rendendo operativamente possibile la predisposizione dei contratti di servizio tra Trenitalia e le regioni stesse, che disciplinano le forniture dei singoli servizi.
Quanto ai servizi di trasporto regionale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, il mancato completamento dell’attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 422/97 ha portato alla loro inclusione anche nel contratto di servizio 2004-2005 in esame.
[3] Procedura n. 2006/0462.
[4] Procedura n. 2006/0463.
[5] Il “terzo pacchetto ferroviario” comprende una comunicazione (COM(2004)140), la quale traccia il quadro delle nuove azioni proposte dalla Commissione, e quattro proposte relative ad alcuni settori specifici di intervento: la proposta in esame, una proposta di regolamento relativa alle compensazioni in caso di mancato rispetto dei requisiti diqualità contrattuale (vedi infra) (COM(2004)144), una proposta di direttiva relativa alla certificazione del personale viaggiante addetto alla guida delle locomotive e dei treni sulla rete ferroviaria della Comunità (COM(2004)142); una proposta di regolamento relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri del trasporto ferroviario internazionale (COM2004)143).
La COSAC dell’Aja (23 novembre 2004) ha
deciso di condurre un progetto pilota per valutare il funzionamento
della procedura di “allerta precoce” in materia di sussidiarietà, previsto dal
Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa. Il progetto pilota è stato
condotto sulle proposte della Commissione europea relative al “terzo pacchetto
ferroviario” e si è svolto dal 1° marzo 2005 al 12 aprile 2005. Hanno
partecipato al progetto pilota 31 camere delle 37 che compongono i Parlamenti
nazionali (
[6] Si tratta di una serie di sentenze emesse dalla Corte di giustizia, fra cui la sentenza del 24 luglio 2003 (causa C-280/00) “Altmark Trans GmbH” nelle quali viene affrontata la questione se le compensazioni di servizio pubblico nei vari settori dell’economia costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE. In base a questa sentenza, le compensazioni per la fornitura di servizi di interesse generale non rappresentano aiuti di Stato - e non sono pertanto soggette alla notifica e all'approvazione preventive della Commissione - soltanto se sono soddisfatte quattro condizioni fondamentali:
· il beneficiario deve essere incaricato dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico definiti in modo chiaro;
· i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;
· la compensazione non deve eccedere i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, detratti gli introiti ricavati con la fornitura del servizio (può tuttavia comprendere un ragionevole profitto);
· il beneficiario viene selezionato sulla base di una procedura di appalto pubblico, oppure la compensazione non deve eccedere i costi di un'impresa gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi atti a garantire la fornitura del servizio pubblico.
[7] Si tratta della
proposta di regolamento (COM(2000)7)
del 26 luglio 2000 relativa all’azione degli Stati membri in materia di
obblighi di servizio pubblico e di aggiudicazione di contratti di servizio
pubblico nel settore del trasporto di passeggeri per ferrovia, su strada e per
via navigabile interna. La proposta era
destinata a sostituire il regolamento (CEE) n. 1191/69. Il Parlamento europeo ha esaminato la proposta in prima lettura
secondo la procedura di codecisione, nel novembre
2001, presentando oltre 100 emendamenti.
Successivamente
[8]Si ricorda, inoltre, che il progetto di Trattato costituzionale all’art. I.3 riconferma il ruolo dei servizi di interesse economico generale ai fini della promozione della coesione economica, sociale e territoriale e all’art. III.6 - che riproduce sostanzialmente l’art. 16 del Trattato CE – stabilisce che, in considerazione della loro importanza, i servizi di interesse generale devono funzionare in base a princìpi e condizioni stabiliti nell’ambito della normativa comunitaria.
[9] Regolamento n. 1191/69 del 26 giugno 1969 relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, modificato dal Regolamento CEE n. 1893/91.
[10] Entrambe le società sono interamente controllate dalla holding FS Spa.
[11] Tali direttive – c. d. “pacchetto infrastruttura” – erano volte a sviluppare e a modificare le tre precedenti direttive sulle quali si era basata la disciplina della liberalizzazione del trasporto ferroviario (direttive 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE, attuate in Italia essenzialmente con il DPR 8 luglio 1998, n. 277 e con il DPR 16 marzo 1999, n. 146: in considerazioni di tali provvedimenti che mutavano il quadro normativo di riferimento, si è proceduto, con D.M 138/T del 31 ottobre 2000, all’adozione di un nuovo atto di concessione, con una durata di sessanta anni, che ha abrogato il precedente)
Un ulteriore impulso allo sviluppo del processo di liberalizzazione del settore del trasporto ferroviario è stato dato dalla Legge finanziaria 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388), il cui articolo 131, al comma 1, ha previsto per l’esercizio del trasporto ferroviario la sostituzione del regime concessorio con un regime autorizzatorio. Il comma citato prevedeva in particolare:
la possibilità del rilascio di titoli autorizzatori a soggetti in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 146/1999, anche per tipologie di servizi di trasporto di merci o di persone diversi da quelli cui direttamente si riferisce il citato D.P.R. (quindi, in particolare, anche per il trasporto nazionale);
la non applicabilità al servizio del trasporto ferroviario dello speciale regime concessorio in essere con le FS Spa. L’applicabilità del regime concessorio resta pertanto limitata all’infrastruttura ferroviaria.
[12] Si tenga comunque presente che in ambito comunitario sono stati adottati ulteriori provvedimenti (vedi infra) volte in particolare all’ulteriore apertura alla concorrenza delle reti nazionali, ed alla introduzione di ulteriori garanzie per la sicurezza del trasporto ferroviario.
[13] Sono inoltre previsti sistemi di compensazioni per la mancata copertura di determinati costi, nonché l’adozione di un sistema di controllo delle prestazioni del trasporto ferroviario da parte del gestore dell’infrastruttura, entro il 31 dicembre 2003
[14] la disciplina risulta assai articolata e dettagliata, e riguarda i diritti connessi alla capacità di infrastruttura, la stipula di accordi quadro tra il gestore dell'infrastruttura e “richiedente” (che può anche essere un soggetto diverso dall’impresa ferroviaria), la richiesta di capacità specifiche di infrastruttura (tracce orarie), il contratto per la concessione dei diritti di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, il riesame - da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di organismo di regolazione - .delle determinazioni del gestore dell'infrastruttura ferroviaria in materia, le procedure per l'assegnazione di capacità da parte del gestore dell'infrastruttura, la cooperazione per l'assegnazione della capacità di infrastruttura su più reti ferroviarie tra gestore dell'infrastruttura ed i gestori degli altri Paesi, al fine dell'assegnazione efficiente della capacità su più reti nazionali, la procedura di programmazione e coordinamento tra più richiedenti, la definizione di infrastruttura saturata e le procedure per porre rimedio alla saturazione (analisi di capacità e piano di potenziamento), l'infrastruttura specializzata, l'utilizzo delle tracce orarie e la possibilità del gestore di imporne la rinuncia in caso di sottoutilizzo.
[15] Per “sistema ferroviario transeuropeo convenzionale” si intende, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva appena citata, l’insieme, descritto nell’allegato I, costituito dalle infrastrutture ferroviarie che comprendono le linee e gli impianti fissi della rete transeuropea di trasporto costruite o adattate per il trasporto ferroviario convenzionale ed il trasporto ferroviario combinato, e del materiale rotabile progettato per percorrere dette infrastrutture.
[16] Si ricorda che all’attuazione di tale ultima direttiva si è provveduto con il decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299, intervenuto sulla base della legge comunitaria 2000 – legge 29 dicembre 2000, n. 422 (articolo 14)
[17] Le "specifiche tecniche di interoperabilità" sono le specifiche di cui è oggetto ciascun sottosistema o parte di sottosistema, al fine di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.
[18] L 1° agosto 2002, n. 166 recante Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.
[19] Definito dal medesimo articolo 38 come “il trasporto merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia senza rottura di carico”.
[20] Si ricorda che il termine originario era fissato a l 31 dicembre 2003 e che è stato così prorogato dall’articolo 6 del DL 24 giugno 2003 n. 147, recante Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 1° agosto 2003, n. 200.
[21] L. 25-01-2006, n. 29 recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005
[22] Si ricorda che l’articolo 1, comma 4 della legge comunitaria ha previsto che gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione di alcune direttive – tra cui la 2004/49/CE e la 2004/50/CE – debbano essere corredati dalla relazione tecnica e che su di essi sia richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
[23] Lo stesso regolamento prevede che l’Agenzia sarà operativa entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, vale a dire il 30 aprile 2004.
[24] L'Associazione europea per l'interoperabilità ferroviaria (AEIF), è stata designata quale organismo comune rappresentativo ai sensi della direttiva 96/48/CE e ha elaborato progetti di specifiche tecniche di interoperabilità (STI) adottati dalla Commissione europea il 30 maggio 2002.
[25] Rimborso all’impresa Ferrovie dello Stato Spa delle agevolazioni tariffarie per il trasporto merci da e per l’Ungheria in importazione ed esportazione attraverso il porto franco di Trieste.
[26] Nel quale sono allocate le somme da corrispondere all’impresa Ferrovie dello Stato Spa o a società dalla stessa controllate in relazione agli obblighi tariffari e di servizio per il trasporto merci.
[27] Le condizioni generali del trasporto merci per ferrovia (CGT) sono state approvate dal Consiglio d’Amministrazione di Trenitalia S.p.A. in data 11 novembre 2004, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2005. Le CGT sostituiscono le "Condizioni Generali di Vendita del trasporto di merci a carro e a treno completo" (CGV), approvate nel 1995.